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Data Creazione.…….: 18/01/10 Data Aggiornamento: 18/01/2013 Nota: Sono indicati in rosso le modifiche apportate al documento rispetto alla precedente versione.

ADDIZIONALI REGIONALI 2012 La nuova manovra del 6 Dicembre denominata “Salva Italia” prevede un aumento di tutte le aliquote pari a 0,33%, pertanto l’aliquota base dell’addizionale regionale Irpef passa dallo 0,9% all’1,23%. In attesa di eventuali rettifiche da parte delle regioni, ricordiamo che, l’aliquota può essere innalzata da ciascuna regione fino ad un ulteriore 0,50% in base alle esigenze locali di reddito, mentre per le regioni in deficit sanitario è previsto un ulteriore innalzamento obbligatorio dell’aliquota base dello 0,30%. Così come le regioni che già applicano un’aliquota superiore allo 1,23% potranno decidere di assorbire l’aumento dello 0,33 fino a concorrenza dello 1,23%. In attesa di eventuali nuove delibere regionali, in questo documento abbiamo già provveduto alla rettifica di tutte le aliquote aumentandole di fatto di uno 0,33%. SCAGLIONI O LIMITI DI REDDITO? La maggiorazione dell’aliquota deliberata dalle singole regioni è dovuta per scaglioni di reddito (come la normale IRPEF tanto per intenderci), oppure per limiti di reddito, ovvero fino ad un determinato reddito si applica una aliquota oltre tale limite si applica una maggiore aliquota sull’intero reddito e non solo sulla parte eccedente. La tabella che segue indica per ogni regione il tipo di meccanismo utilizzato per il calcolo dell’addizionale.

Abruzzo Scaglioni di reddito Calabria Limite di reddito Campania Limite di reddito Emilia Romagna Limite di reddito Friuli Venezia Giulia Limite di reddito

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Lazio Limite di reddito Liguria Limite di reddito Lombardia Scaglioni di reddito Marche Scaglioni di reddito Molise Limite di reddito Piemonte Limite di reddito Puglia Scaglioni di reddito Sicilia Limite di reddito Toscana Scaglioni di reddito Umbria Limite di reddito Restanti Regioni Limite di reddito

Per le regioni non indicate di seguito, l’aliquota è ora pari a 1,23%.

Abruzzo Legge reg. n. 44/2006 (G.U. n. 297/2006) Aliquota unica pari a 1,40% con decorrenza 2006 per effetto dell’art. 1, comma 174, della legge 30 dicembre 2004, n. 311 (legge finanziaria dello Stato per il 2005), come modificato dall’art. 1, comma 277, della legge 23 dicembre 2005, n. 266 (legge finanziaria dello Stato per il 2006). Anno 2011: passa all’1,73%. ANNO 2012 Limitatamente all’anno d’imposta 2012 l’aliquota dell’Addizionale regionale IRPEF per la Regione Abruzzo, è determinata applicando all’aliquota di base di cui all’art.6 del D.Lgs. 6 maggio 2011 n. 68, variata dall’articolo 28 del D.L. 6 dicembre 2011, n. 201, convertito in Legge 214 del 22 dicembre 2011, le maggiorazioni per scaglioni di reddito, stabilite dalla legge regionale 70 del 28 dicembre 2012, pubblicata sul B.U.R.A. n. 94 Speciale del 28 dicembre 2012.

Scaglioni di reddito Aliquota per scaglione

fino a 15.000,00 1,50

oltre 15.000,00 e fino a 28.000,00 1,62

Oltre 28.000,00 1,73

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Calabria Aliquota unica pari a 1,70%. Con un comunicato stampa del 02/07/2010 il Ministero dell’Economia e delle Finanze e il Dipartimento delle Finanze hanno reso noto che il Tavolo per la verifica degli adempimenti e il Comitato permanente per la verifica dei livelli essenziali di assistenza hanno constatato per la regione Calabria la sussistenza delle condizioni per l’applicazione delle disposizioni recate dall’articolo 2, comma 86, della legge 191/2009, secondo le procedure di cui all’articolo 1, comma 174, della legge 311/2004. Per l’anno d’imposta 2010 si applicano le maggiorazioni dell’aliquota dell’imposta regionale sulle attività produttive nella misura di 0,15 punti percentuali (IRAP) e dell’addizionale regionale all’Irpef nella misura di 0,30 punti percentuali, rispetto al livello delle aliquote vigenti. Dall’anno 2011 passa al 2,03%.

ANNO 2012

L’aliquota è riconfermata al 2,03% con comunicato dell’Agenzia delle Entrate del 18/07/2012.

Campania Aliquota unica pari a 1,70%: Con un comunicato stampa del 02/07/2010 il Ministero dell’Economia e delle Finanze e il Dipartimento delle Finanze hanno reso noto che il Tavolo per la verifica degli adempimenti e il Comitato permanente per la verifica dei livelli essenziali di assistenza hanno constatato per la regione Campania la sussistenza delle condizioni per l’applicazione delle disposizioni recate dall’articolo 2, comma 86, della legge 191/2009, secondo le procedure di cui all’articolo 1, comma 174, della legge 311/2004. Per l’anno d’imposta 2010 si applicano le maggiorazioni dell’aliquota dell’imposta regionale sulle attività produttive nella misura di 0,15 punti percentuali (IRAP) e dell’addizionale regionale all’Irpef nella misura di 0,30 punti percentuali, rispetto al livello delle aliquote vigenti. Dall’anno 2011 passa al 2,03%.

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ANNO 2012

L’aliquota è riconfermata al 2,03% con comunicato dell’Agenzia delle Entrate del 18/07/2012.

Emilia Romagna A decorrere dal periodo d’imposta 2007, ai sensi della Legge reg. n. 19 del 20/12/2006, l’aliquota è stata così rideterminata:

Scaglioni di reddito Aliquota per scaglione

fino a 15.000,00 1,10

da 0,00 e fino a 20.000,00 1,20

da 0,00 e fino a 25.000,00 1,30

Da 0,00 e oltre 25.000,00 1,40

DAL 2011

Scaglioni di reddito Aliquota per scaglione

fino a 15.000,00 1,43

da 0,00 e fino a 20.000,00 1,53

da 0,00 e fino a 25.000,00 1,63

Da 0,00 e oltre 25.000,00 1,73

FRIULI VENEZIA GIULIA La Legge regionale 25 luglio 2012, n.14, all’articolo 1, comma 5 ha introdotto, a decorrere dal periodo d’imposta 2012, una riduzione dello 0,53 per cento dell’aliquota dell’addizionale regionale all’Irpef applicabile ai soggetti aventi un reddito imponibile ai fini della medesima imposta non superiore a Euro 15.000,00. Pertanto, a decorrere dal periodo d’imposta 2012, l’aliquota

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dell’addizionale regionale all’Irpef applicabile ai soggetti residenti nel territorio della Regione Friuli Venezia Giulia aventi un reddito imponibile ai fini della medesima imposta non superiore a Euro 15.000,00 è pari allo 0,7 per cento.

L’aliquota applicabile, invece, ai soggetti residenti nel territorio della Regione Friuli Venezia Giulia aventi un reddito imponibile ai fini dell’addizionale regionale all’Irpef superiore a Euro 15.000,00 è pari all’1,23 per cento.

Scaglioni di reddito Aliquota per scaglione

fino a 15.000,00 0,70

Da 0,00 e oltre 15.000,00 1,23

Lazio Aliquota unica pari a 1,40%. Con un comunicato stampa del 02/07/2010 il Ministero dell’Economia e delle Finanze e il Dipartimento delle Finanze hanno reso noto che il Tavolo per la verifica degli adempimenti e il Comitato permanente per la verifica dei livelli essenziali di assistenza hanno constatato per la regione Lazio la sussistenza delle condizioni per l’applicazione delle disposizioni recate dall’articolo 2, comma 86, della legge 191/2009, secondo le procedure di cui all’articolo 1, comma 174, della legge 311/2004. Per l’anno d’imposta 2010 si applicano le maggiorazioni dell’aliquota dell’imposta regionale sulle attività produttive nella misura di 0,15 punti percentuali (IRAP) e dell’addizionale regionale all’Irpef nella misura di 0,30 punti percentuali, rispetto al livello delle aliquote vigenti. Dall’anno 2011 passa al 1,73%.

Liguria A decorrere dal periodo di imposta 2006, l’addizionale regionale all’IRPEF, ai sensi della legge regionale n. 17 del 28 novembre 2005, è così rideterminata, come interpretata dalla circolare della Regione Liguria prot. n. 21422/313 dell’8 febbraio 2006.

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Scaglioni di reddito Aliquota per scaglione

fino a 13.000,00 0,90

da 0,00 e fino a 20.000,00 1,25

Da 0,00 e oltre 20.000,00 1,40

La Regione Liguria, con lr 43 del 14 dicembre 2007 (pubblicata sul Burl n.21 del 19 dicembre 2007), ha stabilito le seguenti percentuali di aliquota, con decorrenza dal periodo d'imposta dal 1 gennaio 2007:

Scaglioni di reddito Aliquota per scaglione

fino a 20.000,00 0,90

oltre 20.000,00 1,40

percentuale da calcolarsi sull'intero ammontare del reddito imponibile.

***

Anno 2008

La Regione Liguria, con l'articolo 3 della legge regionale 28 aprile 2008, n.9 (pubblicata sul Burl n.4 del 28 aprile 2008), ha stabilito le seguenti percentuali di aliquota, con decorrenza dal periodo d'imposta in corso al 1 gennaio 2008:

Reddito imponibile

Aliquota applicabile Come si calcola

fino a 25.000 euro 0,9 per cento percentuale da calcolarsi sull'intero ammontare del reddito

imponibile

da 25.000 euro 1,4 per cento percentuale da calcolarsi sull'intero ammontare del reddito imponibile

È stato mantenuto il meccanismo correttivo per eliminare le anomalie dell'imposizione sui "redditi di confine" nella classe di reddito superiore a 25.000 euro, attraverso l'applicazione di un coefficiente che porta in diminuzione l'imposta da versare. I redditi di confine sono compresi:

• fra 25.000,01 e 25.126,77 euro - il coefficiente da applicare è 0,986

Resta invariata l'applicazione delle aliquote per i redditi che non sono compresi negli importi sopra indicati.

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***

ANNO 2009

La Regione Liguria, con gli articoli 1 e 2 della legge regionale n.43 del 21 ottobre 2009 (Burl n.18 del 21 ottobre 2009), ha stabilito le seguenti aliquote, da applicarsi per il solo anno d'imposta 2009. I sostituti d'imposta ne terranno conto all'atto di effettuare le operazioni di conguaglio di fine anno 2009 a valere sulle rate trattenute nell'anno successivo. Gli altri contribuenti ne terranno conto in occasione della dichiarazione dei redditi per l'annualità d'imposta 2009:

Reddito imponibile

Aliquota applicabile Come si calcola

fino a 30.000 euro 0,9 per cento percentuale da calcolarsi sull'intero ammontare del reddito

imponibile

da 30.000 euro 1,4 per cento percentuale da calcolarsi sull'intero ammontare del reddito imponibile

È stato mantenuto il meccanismo correttivo per eliminare le anomalie dell'imposizione sui "redditi di confine" nella classe di reddito superiore a 30.000 euro, attraverso l'applicazione di un coefficiente che porta in diminuzione l'imposta da versare. I redditi di confine sono compresi:

• fra 30.000,01 e 30.152,13 euro - il coefficiente da applicare è 0,986

Resta invariata l'applicazione delle aliquote per i redditi che non sono compresi negli importi sopra indicati.

ANNO 2010

La Regione Liguria, con l’articolo 1 della legge regionale n. 43 del 14 dicembre 2007 (Burl n. 21 del 19 dicembre 2007) applicabile a regime, ha stabilito le seguenti aliquote, con decorrenza dal periodo d’imposta in corsi al 1 gennaio 2007:

Reddito imponibile Aliquota applicabile Come si calcola

fino a 20.000 euro 0,9 per cento percentuale da calcolarsi sull’intero ammontare del reddito imponibile

da 20.000 euro 1,40 per cento percentuale da calcolarsi sull’intero ammontare del reddito imponibile

meccanismo correttivo: per i redditi compresi tra 20.000,01 euro e 20.101,42 euro l’imposta determinata con aliquota dell’1,40% è ridotta di un importo pari al prodotto tra il coefficiente 0,986 e la differenza fra

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20.101,42 euro e il reddito imponibile del soggetto ai fini dell’addizionale regionale ANNO 2011 Reddito imponibile Aliquota applicabile Come si calcola

fino a 30.000 euro 1,23 per cento percentuale da calcolarsi sull’intero ammontare del reddito imponibile

da 30.000 euro 1,73 per cento percentuale da calcolarsi sull’intero ammontare del reddito imponibile

meccanismo correttivo: per i redditi compresi tra 30.000,01 euro e 30.152,64 euro l’imposta determinata con aliquota dell’1,73% è ridotta di un importo pari al prodotto tra il coefficiente 0,9827 e la differenza fra 30.152,64 euro e il reddito imponibile del soggetto ai fini dell’addizionale regionale L.R. 37/2011 (G.U. 304/2011)

ANNO 2012

La Regione Liguria, con l’articolo 25 della legge regionale n. 51 del 21 dicembre 2012, ha stabilito, con effetto retroattivo, le seguenti aliquote, da applicarsi per il solo anno d'imposta 2012.

Reddito imponibile Aliquota applicabile Come si calcola

fino a 27.000 euro 1,23 per cento percentuale da calcolarsi sull’intero ammontare del reddito imponibile

da 27.000 euro 1,73 per cento percentuale da calcolarsi sull’intero ammontare del reddito imponibile

meccanismo correttivo: per i redditi compresi tra 27.000,01 euro e 27.137,38 euro l’imposta determinata con aliquota dell’1,73% è ridotta di un importo pari al prodotto tra il coefficiente 0,9827 e la differenza fra 27.137,38 euro e il reddito imponibile del soggetto ai fini dell’addizionale regionale

Lombardia Le aliquote relative all'addizionale regionale all' Irpef sono determinate con legge regionale.

(Legge Regionale 18/1/2001, n.27)

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Scaglioni di reddito Aliquota per scaglione

fino a 15.493,71 1,20

da 15.493,72 a 30.987,41 1,30

oltre 1,40

ai redditi derivanti esclusivamente da pensioni di ogni genere ed eventualmente dal reddito dell’unità immobiliare adibita ad abitazione principale e dalle sue pertinenze, determinati ai fini dell’imposta sul reddito delle persone fisiche, al netto degli oneri deducibili riconosciuti ai fini di tale imposta, non superiore a euro 10.329,14, continua ad applicarsi l’aliquota dello 0,90 per cento.

***

Il Consiglio Regionale della Lombardia nella seduta del 28 dicembre 2007 con legge del Consiglio Regionale n. 35, ha approvato le nuove aliquote dell'addizionale regionale all'imposta sul reddito delle persone fisiche residenti in Lombardia con decorrenza dall'anno d'imposta 2008.

La manovra di bilancio 2008, ha ridotto l'addizionale regionale all'IRPEF, pertanto dal 1° gennaio 2008 i redditi fino a 15.493,71 euro non saranno assoggettati all'aliquota dello 0,3% dell'addizionale regionale IRPEF.

I contribuenti con reddito superiore a 15.493,71 euro avranno un beneficio fiscale pari all'eliminazione dello 0,3% sul calcolo dei primi 15.493,71 euro di reddito.

L'addizionale regionale all'IRPEF è determinata applicando al reddito complessivo, determinato ai fini IRPEF, al netto degli oneri deducibili, le seguenti aliquote (nuove, con decorrenza dall'anno d'imposta 2008):

Scaglioni di reddito Aliquota per scaglione

fino a 15.493,71 0,9

da 15.493,72 a 30.987,41 1,30

oltre 1,40

ANNO 2011

Scaglioni di reddito Aliquota per scaglione

fino a 15.493,71 1,23

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da 15.493,72 a 30.987,41 1,63

oltre 1,73

ANNO 2012

Scaglioni di reddito Aliquota per scaglione da 0 a 15.000,00 Aliquota fissata ai sensi dell'art. 6, comma 1 e dell'art. 2, comma 1,

primo periodo del d.lgs. 6 maggio 2011, n. 68 e succ. mod. e integr.: 1,23%.

da 15.000,01 a 28.000,00 Aliquota fissata ai sensi dell'art. 6, comma 1 e dell'art. 2, comma 1, primo periodo del d.lgs. 6 maggio 2011, n. 68 e succ. mod. e integr. maggiorata dello 0,35%: 1,58%.

oltre Aliquota fissata ai sensi dell'art. 6, comma 1 e dell'art. 2, comma 1, primo periodo del d.lgs.6 maggio 2011, n. 68 e succ. mod. e integr. maggiorata dello 0,50%: 1,73%.

Rif. normativi: l.r. 10/2003; l.r. 35/2007, DL 201/2011, D.Lgs. 68/2011, l.r. 23/2011, G.U. 304/2011.

Marche Le aliquote relative all'addizionale regionale all' Irpef sono determinate con legge regionale.

(dal 2002 Legge Regionale 19/12/2001, n. 35)

Scaglioni di reddito Aliquota per scaglione

fino a 15.493,71 0,90

da 15.493,72 a 30.987,41 1,91

da 30.987,42 a 69.721,68 3,60

oltre 4

(dal 2004 Legge Regionale 22/12/2003, n. 25)

Scaglioni di reddito Aliquota per scaglione

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fino a 15.493,71 0,90

da 15.493,72 a 30.987,41 1,40

da 30.987,42 a 69.721,68 3,60

oltre 4

(a decorrere dall'1/1/2005 Delibera Regionale 25/07/2005)*

Scaglioni di reddito Aliquota per scaglione

fino a 15.500,00 0,90

oltre 15.500,00 fino a 31.000,00 1,2

oltre 31.000,00 fino a 70.000,00 3,25

oltre 70.000,00 3,65

(L.R. 24.12.2004 n. 29)

(a decorrere dall'1/1/2006 Legge Regionale 24/12/2004, n. 29 art. 39, come sostituito dall’articolo

17 della legge regionale 11 ottobre 2005, n. 24)

Scaglioni di reddito Aliquota per scaglione fino a 15.500,00 0,90 oltre 15.500,00 fino a 31.000,00 1,2 oltre 31.000,00 1,4

(*) Le nuove aliquote indicate dalla D.R. del 25/07/2005 si ritengono applicabili, anche se la variazione è intervenuta oltre il termine fissato dall’art. 50 (Dlgs n.446/1997), in quanto sono state diminuite.

ANNO 2011 E 2012

Scaglioni di reddito Aliquota per scaglione fino a 15.500,00 1,23

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12/24

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oltre 15.500,00 fino a 31.000,00 1,53 oltre 31.000,00 1,73

Molise Aliquota unica pari a 1,70%: Con un comunicato stampa del 02/07/2010 il Ministero dell’Economia e delle Finanze e il Dipartimento delle Finanze hanno reso noto che il Tavolo per la verifica degli adempimenti e il Comitato permanente per la verifica dei livelli essenziali di assistenza hanno constatato per la regione Molise la sussistenza delle condizioni per l’applicazione delle disposizioni recate dall’articolo 2, comma 86, della legge 191/2009, secondo le procedure di cui all’articolo 1, comma 174, della legge 311/2004. Per l’anno d’imposta 2010 si applicano le maggiorazioni dell’aliquota dell’imposta regionale sulle attività produttive nella misura di 0,15 punti percentuali (IRAP) e dell’addizionale regionale all’Irpef nella misura di 0,30 punti percentuali, rispetto al livello delle aliquote vigenti. Dall’anno 2011 passa al 2,03%.

ANNO 2012

L’aliquota è riconfermata al 2,03% con comunicato dell’Agenzia delle Entrate del 18/07/2012.

Piemonte Le aliquote relative all'addizionale regionale all' Irpef sono determinate con legge regionale.

Anno 2002 (Legge Regionale 13/12/2001, n. 34)

Limite di reddito Aliquota per reddito

fino a 10.329,14 0,90

oltre 1,40

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Anno 2003 (Legge Regionale 20/11/2002, n .27)

Limite di reddito Aliquota per reddito

fino a 10.329,14 0,90

oltre 1,40

Anno 2004 (Legge Regionale 4/03/2003, n.2)

Limite di reddito Aliquota per reddito

fino a 10.504,74 0,90

oltre 1,40

Anno 2005 (Delibera Giunta Regionale 20/12/2004, n. 86-14433)

Limite di reddito Aliquota per reddito

fino a 10.672,82 0,90

oltre 1,40

Anno 2006 (Delibera Giunta Regionale 21/11/2005, n. 25-1461)*

Limite di reddito Aliquota per reddito

fino a 10.854,262* 0,90

oltre 1,40

(*) i valori sono stati rivalutati, per il 2006, a norma della Lr. N. 2/2003, art. 1, comma 2, del tasso di inflazione programmato (1,7%)

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Anno 2007 (Delibera Giunta Regionale 21/11/2005, n. 25-1461)

Limite di reddito Aliquota per reddito

fino a 11.071,35 0,90

oltre 1,40

ANNO 2008

La regione Piemonte, con Legge 28/12/2007 n. 29 (S.O. Burp n. 52) ha elevato a 15.000 euro il primo limite di reddito entro il quale risulta applicabile l’aliquota base di addizionale all’Irpef dello 0,90% dal 01/01/2008.

Limite di reddito Aliquota per reddito

fino a 15.000,00 0,90

oltre 1,40

ANNO 2009

La sostituzione dell’art. 1 della L.R. 29/2007 operata dalla L.R. n. 35/2008 (legge finanziaria regionale 2009) si riflette sulla determinazione dell’addizionale regionale all’Irpef, che è ora calcolata applicando un’unica aliquota sull’intera base imponibile nelle seguenti misure:

• aliquota dello 0,9% sui redditi fino a € 15.000; • aliquota dell’1,2% sui redditi superiori a € 15.000 e fino a € 22.000; • aliquota dell’1,4% sui redditi superiori a € 22.000.

Si precisa che, non vigendo il principio di progressività per scaglioni, si applica un’unica aliquota su tutta la base imponibile.

Le aliquote sono applicate sul reddito complessivo percepito e determinato ai fini Irpef, al netto degli oneri deducibili riconosciuti ai fini di tale imposta.

Limite di reddito Aliquota per reddito

fino a 15.000,00 0,90

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fino a 22.000,00 1,20

oltre 1,40

DALL’ANNO 2011

Limite di reddito Aliquota per reddito

fino a 15.000,00 1,23

fino a 22.000,00 1,53

oltre 1,73

Puglia Le aliquote relative all'addizionale regionale all' Irpef sono determinate con legge regionale.

Anno 2002:

(Legge Regionale 5/12/2001, n. 32 )

Aliquota unica pari all’1,4%

Anno 2003:

(Legge Regionale 9/12/2002, n. 20)

(Legge regionale 7/3/2003, n.4)

Aliquota dello 0,9%, a decorrere dal 1° gennaio 2003, per i residenti al 31.10.2002 nelle zone terremotate, individuate con Delibera di Giunta n.2230 del 23 dicembre 2002, nei seguenti Comuni:

1. CASALNUOVO MONTEROROTARO 2. PIETRA MONTECORVINO 3. CARLANTINO 4. CASALVECCHIO DI PUGLIA 5. CASTELNUOVO DELLA DAUNIA 6. CELENZA VALFORTORE 7. CHIEUTI 8. POGGIO IMPERIALE

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9. SAN PAOLO DI CIVITATE

Aliquota pari allo 1,2% nei restanti casi.

Anno 2004:

(Legge Regionale 07/01/2004, n. 1)

Aliquota unica pari all'1,1%. Rimane ferma l'aliquota dello 0,9% per i seguenti Comuni:

1. CASALNUOVO MONTEROTARO 2. PIETRA MONTECORVINO 3. CARLANTINO 4. CASALVECCHIO DI PUGLIA 5. CASTELNUOVO DELLA DAUNIA 6. CELENZA VALFORTORE 7. CHIEUTI 8. POGGIO IMPERIALE 9. SAN PAOLO DI CIVITATE

Anno 2005:

(Legge Regionale 01/12/2004, n. 22)

A decorrere dal 1° gennaio 2005, l’aliquota è rideterminata nella misura dello 0,90%.

Anno 2008:

A decorrere dal 1° gennaio 2008, l’addizionale regionale Irpef, di cui all’articolo 50, comma 3, del d.lgs. 446/1997, è determinata applicando al reddito complessivo, al netto degli oneri deducibili, le aliquote indicate a fianco dei seguenti scaglioni, previsti dall’articolo 11 del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1996, n. 917 (Approvazione del testo unico dell’imposte sui redditi):

Scaglioni di reddito Aliquota per scaglione fino a 28.000,00 0,90 oltre 28.000,00 1,4

Anno 2010 Riduzione dell’aliquota addizionale regionale IRPEF

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Con delibera di giunta regionale n. 2414 del 4 dicembre 2009, pubblicata nel Bollettino ufficiale regionale n. 203 del 17 dicembre 2009, la Puglia ha ridotto la misura dell’addizionale regionale per il periodo d’imposta 2010. Il provvedimento stabilisce che dal 1° gennaio 2010, l’addizionale regionale all’imposta sul reddito delle persone fisiche(IRPEF) è determinata nella misura dello 0,9 per cento. E’ stato abolito pertanto solo l'incremento che la Regione può disporre dallo 0,9% allo 1,4%, per cui rimane l'aliquota addizionale dello 0,9%, di competenza minimale statale, così come già chiarito dal Servizio regionale Finanze. ANNI 2011 E 2012

SCAGLIONI di reddito Aliquota per scaglione

fino a 28.000,00 1,53

oltre 1,73

(Decreto 30/05/2011 n. 1)

Sicilia A decorrere dall’anno d’imposta 2006 l’aliquota viene elevata all’1,4% (art.1 legge 311/04 – comma 174).

Dall’anno 2011 passa all’1,73%.

Toscana ANNO 2012

Scaglioni di reddito Aliquota per scaglione

fino a 75.000,00 1,23

oltre 1,73

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G.U. 303/2011

Umbria (Delibera di Giunta 18 dicembre 2001, pubbl. G.U. n.300 del 28 dicembre 2001, ai sensi art.3 – bis, legge n.405 del 16.11.2001)

Le aliquote relative all'addizionale regionale all' Irpef sono determinate con legge regionale.

Anno 2002

Limite di reddito Aliquota per reddito

fino a 10.329,14 0,90

oltre 1,10

Anni 2003/2004

Limite di reddito Aliquota per reddito

fino a 15.000,00 0,90

oltre 1,10

a decorrere dall’Anno 2005

Limite di reddito Aliquota per reddito

fino a 26.000,00 0,90

Oltre 1,10

a decorrere dall’Anno 2007

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Limite di reddito Aliquota per reddito

fino a 15.000,00 0,90

Oltre 1,10

Anni 2011 - 2012

Limite di reddito Aliquota per reddito

fino a 15.000,00 1,23

Oltre 1,43

Veneto Le aliquote relative all'addizionale regionale all' Irpef sono determinate con legge regionale.

Anno 2002 (Legge Regionale 24/12/2001, n. 40)

Limite di reddito Aliquota per reddito fino a 10.329,14 1,20

oltre lo scaglione precedente e fino a 15.493,71 1,30

oltre lo scaglione precedente e fino a 69.721,68 1,40

oltre lo scaglione precedente 1,90

Per le famiglie con disabile, ai sensi della legge 5.2.1992, n. 104, l’aliquota dell’addizionale, relativa ai redditi complessivi fino a euro 30.987, 41, è fissata nella percentuale dello 0,9

Anno 2003 (Legge Regionale 22/11/2002, n. 34)

Limite di reddito Aliquota per reddito fino a 15.000,00 1,20

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fino a 29.000,00 1,30

oltre lo scaglione precedente 1,40

Per l’anno 2003 l’aliquota dell'addizionale regionale all'IRPEF è fissata nella misura dello 0,9 per cento per i soggetti aventi un reddito imponibile, ai fini dell’addizionale regionale all’IRPEF, non superiore a euro 14.500,00.

L’aliquota dell’addizionale regionale all’IRPEF è inoltre fissata nella percentuale dello 0,9 per cento per i disabili aventi un reddito imponibile, ai fini dell’addizionale regionale all’IRPEF, non superiore a euro 32.600,00 e per i soggetti con a carico fiscalmente, ai sensi dell’articolo 12 del Decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, un disabile e aventi un reddito imponibile, ai fini dell’addizionale regionale all’IRPEF, non superiore a euro 32.600,00. Qualora il disabile sia a carico di più soggetti, l’aliquota dello 0,9 per cento si applica solo nel caso in cui la somma dei redditi imponibili, ai fini dell’addizionale regionale all’IRPEF, non sia superiore a euro 32.600,00. Ai fini della presente legge, per disabile si intende il soggetto in situazione di handicap ai sensi dell’articolo 3 della legge 5 febbraio 1992, n. 104.

Anno 2005 (Legge Regionale 26/11/2004, n. 29 art.1)

Per l'anno 2005 l'aliquota dell'addizionale regionale all'imposta sul reddito delle persone fisiche è fissata nella misura dello 0,9 per cento per i soggetti aventi un reddito imponibile, ai fini dell'addizionale regionale IRPEF, non superiore a euro 29.000,00. Per i soggetti aventi un reddito imponibile, ai fini dell'addizionale regionale IRPEF, superiore ad euro 29.000,00, l'aliquota dell'addizionale regionale IRPEF è fissata per l'anno 2005 nella misura dell'1,4 per cento. Per i soggetti aventi un reddito imponibile, ai fini dell'addizionale regionale IRPEF, compreso tra 29.001,00 euro e 29.147,00 euro, l'addizionale regionale IRPEF dovuta è determinata sottraendo dall'imposta derivante dall'applicazione dell'aliquota, l'importo pari al prodotto tra il coefficiente 0,986 e la differenza tra 29.147,00 euro ed il reddito imponibile del soggetto.

L'aliquota dell'addizionale regionale all'IRPEF è inoltre fissata nella percentuale dello 0,9 per cento per i disabili aventi un reddito imponibile, ai fini dell'addizionale regionale all'IRPEF, non superiore a euro 32.600,00 e per i soggetti con a carico fiscalmente, ai sensi dell'articolo 12 del Decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, un disabile e aventi un reddito imponibile, ai fini dell'addizionale regionale all'IRPEF, non superiore a euro 32.600,00. Qualora il disabile sia a carico di più soggetti, l'aliquota dello 0,9 per cento si applica solo nel caso in cui la somma dei redditi imponibili, ai fini dell'addizionale regionale all'IRPEF, non sia superiore a euro 32.600,00. Ai fini della presente legge, per disabile si intende il soggetto in situazione di handicap ai sensi dell'articolo 3 della legge 5 febbraio 1992, n. 104.

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Anno 2006 (Legge Regionale 26/11/2005, n. 19, art. 1)(*)

Limiti di reddito Aliquota per reddito

superiore ad euro 29.000,00 1,4

non superiore a euro 29.000,00 0,9

reddito imponibile compreso tra euro 29.001,00 e euro 29.147,00, l’aliquota dell'addizionale regionale IRPEF è determinata, in termini percentuali, sottraendo al coefficiente 1 il rapporto tra l’ammontare di euro 28.739,00 e il reddito imponibile ai fini dell'addizionale regionale IRPEF del soggetto stesso. L’aliquota così determinata è arrotondata alla quarta cifra decimale; l’ultima cifra decimale va arrotondata per eccesso o per difetto a seconda che la cifra decimale immediatamente successiva sia non inferiore o inferiore a cinque

per i soggetti aventi un reddito imponibile ai fini dell’addizionale regionale IRPEF non superiore ad euro 50.000,00 aventi fiscalmente a carico, ai sensi del comma 3 dell’articolo 12 del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917 “Approvazione del testo unico delle imposte sui redditi”, tre figli. Qualora i figli siano a carico di più soggetti, l’aliquota dello 0,9 per cento si applica solo nel caso in cui la somma dei redditi imponibili ai fini dell’addizionale regionale IRPEF non sia superiore ad euro 50.000,00. La soglia di reddito imponibile di cui al presente comma è innalzata di euro 10.000,00 per ogni figlio a carico oltre il terzo

0,9

per i disabili aventi un reddito imponibile, ai fini dell’addizionale regionale IRPEF, non superiore a euro 45.000,00, e per i soggetti con a carico fiscalmente, ai sensi dell’articolo 12 del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917 “Approvazione del testo unico delle imposte sui redditi”, un disabile e aventi un reddito imponibile, ai fini dell’addizionale regionale IRPEF, non superiore a euro 45.000,00. Qualora il disabile sia a carico di più soggetti, l’aliquota dello 0,9 per cento si applica solo nel caso in cui la somma dei redditi imponibili, ai fini dell’addizionale regionale IRPEF, non sia superiore a euro 45.000,00. Ai fini della presente legge, per disabile si intende il soggetto in situazione di handicap ai sensi dell’articolo 3 della legge 5 febbraio 1992, n. 104 “Legge-quadro per l’assistenza, l’integrazione sociale e i diritti delle persone handicappate”

0,9

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Anno 2007 (Legge Regionale 26/11/2005, n. 19, art. 1)(*)

Limiti di reddito Aliquota per reddito

superiore ad euro 28.000,00 1,4

non superiore a euro 28.000,00 0,9

reddito imponibile compreso tra euro 28.001,00 e euro 28.142,00, l’aliquota dell'addizionale regionale IRPEF è determinata, in termini percentuali, sottraendo al coefficiente 1 il rapporto tra l’ammontare di euro 27.748,00 e il reddito imponibile ai fini dell'addizionale regionale IRPEF del soggetto stesso. L’aliquota così determinata è arrotondata alla quarta cifra decimale; l’ultima cifra decimale va arrotondata per eccesso o per difetto a seconda che la cifra decimale immediatamente successiva sia non inferiore o inferiore a cinque

per i soggetti aventi un reddito imponibile ai fini dell’addizionale regionale IRPEF non superiore ad euro 50.000,00 aventi fiscalmente a carico, ai sensi del comma 3 dell’articolo 12 del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917 “Approvazione del testo unico delle imposte sui redditi”, tre figli. Qualora i figli siano a carico di più soggetti, l’aliquota dello 0,9 per cento si applica solo nel caso in cui la somma dei redditi imponibili ai fini dell’addizionale regionale IRPEF non sia superiore ad euro 50.000,00. La soglia di reddito imponibile di cui al presente comma è innalzata di euro 10.000,00 per ogni figlio a carico oltre il terzo

0,9

per i disabili aventi un reddito imponibile, ai fini dell’addizionale regionale IRPEF, non superiore a euro 45.000,00, e per i soggetti con a carico fiscalmente, ai sensi dell’articolo 12 del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917 “Approvazione del testo unico delle imposte sui redditi”, un disabile e aventi un reddito imponibile, ai fini dell’addizionale regionale IRPEF, non superiore a euro 45.000,00. Qualora il disabile sia a carico di più soggetti, l’aliquota dello 0,9 per cento si applica solo nel caso in cui la somma dei redditi imponibili, ai fini dell’addizionale regionale IRPEF, non sia superiore a euro 45.000,00. Ai fini della presente legge, per disabile si intende il soggetto in situazione di handicap ai sensi dell’articolo 3 della legge 5 febbraio 1992, n. 104 “Legge-quadro per l’assistenza, l’integrazione sociale e i diritti delle persone handicappate”

0,9

(*)non è possibile gestire in automatico i carichi di famiglia particolari, in quanto l’ammontare del reddito può essere costituito da più persone fisiche, per cui sarà necessario caricare manualmente l’aliquota nelle Varianti Mensili.

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Anno 2008 / 2009 (Legge Regionale del 17/12/2007, n. 36, art. 1) (*)

Limiti di reddito Aliquota per reddito

superiore ad euro 29.500,00 1,4

non superiore a euro 29.500,00 0,9

reddito imponibile compreso tra euro 29.501,00 e euro 29.650,00, l’aliquota dell'addizionale regionale IRPEF è determinata, in termini percentuali, sottraendo al coefficiente 1 il rapporto tra l’ammontare di euro 29.235,00 e il reddito imponibile ai fini dell'addizionale regionale IRPEF del soggetto stesso. L’aliquota così determinata è arrotondata alla quarta cifra decimale; l’ultima cifra decimale va arrotondata per eccesso o per difetto a seconda che la cifra decimale immediatamente successiva sia non inferiore o inferiore a cinque

per i soggetti aventi un reddito imponibile ai fini dell’addizionale regionale IRPEF non superiore ad euro 50.000,00 aventi fiscalmente a carico, ai sensi del comma 3 dell’articolo 12 del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917 “Approvazione del testo unico delle imposte sui redditi”, tre figli. Qualora i figli siano a carico di più soggetti, l’aliquota dello 0,9 per cento si applica solo nel caso in cui la somma dei redditi imponibili ai fini dell’addizionale regionale IRPEF non sia superiore ad euro 50.000,00. La soglia di reddito imponibile di cui al presente comma è innalzata di euro 10.000,00 per ogni figlio a carico oltre il terzo

0,9

per i disabili aventi un reddito imponibile, ai fini dell’addizionale regionale IRPEF, non superiore a euro 45.000,00, e per i soggetti con a carico fiscalmente, ai sensi dell’articolo 12 del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917 “Approvazione del testo unico delle imposte sui redditi”, un disabile e aventi un reddito imponibile, ai fini dell’addizionale regionale IRPEF, non superiore a euro 45.000,00. Qualora il disabile sia a carico di più soggetti, l’aliquota dello 0,9 per cento si applica solo nel caso in cui la somma dei redditi imponibili, ai fini dell’addizionale regionale IRPEF, non sia superiore a euro 45.000,00. Ai fini della presente legge, per disabile si intende il soggetto in situazione di handicap ai sensi dell’articolo 3 della legge 5 febbraio 1992, n. 104 “Legge-quadro per l’assistenza, l’integrazione sociale e i diritti delle persone handicappate”

0,9

(*)non è possibile gestire in automatico i carichi di famiglia particolari, in quanto l’ammontare del reddito può essere costituito da più persone fisiche, per cui sarà necessario caricare manualmente l’aliquota nelle Varianti Mensili.

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Anno 2010

In base alla legislazione attualmente in vigore, l’aliquota dell’addizionale regionale IRPEF della Regione Veneto, per l’anno 2010 è fissata, in base all’art. 50, comma 3 del D.lgs 446/1997, allo 0,9 per cento per qualsiasi reddito imponibile.

Infatti, a decorrere dall’anno d’imposta 2010, non si applicala maggiorazione di aliquota stabilita per i soli anni d’imposta 2008 e2009 dall’art. 1, commi 1 e 3 della legge regionale n. 36/2007, che era fissata a seconda del reddito in un massimo di + 0,5% (rispetto all’aliquota di base dello 0,9% che la Regione, per legge statale, non può ridurre).

Di conseguenza non si rende necessario alcuno specifico provvedimento legislativo regionale volto a formalizzare la non applicazione della maggiorazione dell’addizionale regionale IRPEF per l’anno 2010, che si intende pertanto automaticamente decaduta a partire dallo stesso anno.

ANNO 2011

Dall’anno 2011 passa all’1,23%.