Acrreditamento e valutazione dei fornitori

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CORSO DI FORMAZIONE MANAGERIALE PER DIRIGENTI ASL Prima Edizione Febbraio – Giugno 2001 Scuola Universitaria di Management d’Impresa SUMI Via Cesare Battisti, 6 – 10064 Pinerolo (TO)

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L’accreditamento e la valutazione dei fornitori nell’Azienda Sanitaria Pubblica per la stipula di contratti di fornitura di beni e servizi di valore inferiore a quello stabilito dalla normativa comunitaria in materia

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CORSO DI FORMAZIONE MANAGERIALE

PER DIRIGENTI ASL

Prima Edizione Febbraio – Giugno 2001

Scuola Universitaria di Management d’Impresa SUMI

Via Cesare Battisti, 6 – 10064 Pinerolo (TO)

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L’accreditamento e la valutazione dei fornitori nell’Azienda Sanitaria

Pubblica per la stipula di contratti di fornitura di beni e servizi di

valore inferiore a quello stabilito dalla normativa comunitaria in

materia

Tesi finale, a cura di Valter Bruno – Dirigente dell’Unità Operativa Autonoma Economato e Provveditorato Pinerolo, 6 giugno 2001

La presente opera è rilasciata secondo la licenza Creative Commons License, (Attribuzione-Non commerciale-Non opere derivate 2.5 Italia)

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L’innovazione dell’art. 3 del Decreto Legislativo 19 giugno 1999, n. 229 rispetto

alla funzione approvvigionamenti

Il comma 1-bis dell’art. 3 del Decreto Legislativo 19 giugno 1999, n. 229 (Modificazioni

all’articolo 3 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502), chiamato anche con i termini di

“riforma Bindi”, “decreto Bindi” o “riforma ter”, recita testualmente “In funzione del

perseguimento dei loro fini istituzionali, le unità sanitarie locali si costituiscono in aziende con

personalità giuridica pubblica e autonomia imprenditoriale; la loro organizzazione e funzionamento

sono disciplinati con atto aziendale di diritto privato, nel rispetto dei principi e criteri stabiliti con la

legge regionale di cui all’art. 2, comma 2-sexies. L’atto aziendale individua le strutture operative

dotate di autonomia gestionale o tecnico-professionale, soggette a rendicontazione analitica”.

Successivamente tale comma è stato modificato dall’art. 1 del Decreto Legislativo 7 giugno

2000 n. 168, il quale ha sostituito le parole “la loro organizzazione e funzionamento sono

disciplinati con atto aziendale di diritto privato, nel rispetto dei principi e criteri stabiliti con la

legge regionale di cui all’art. 2, comma 2-sexies” con le seguenti “la loro organizzazione ed il

funzionamento sono disciplinati con atto aziendale di diritto privato, nel rispetto dei principi e

criteri previsti da disposizioni regionali”, consentendo alle Regioni l’adozione di provvedimenti

non legislativi, al fine di indicare i criteri e i principi generali dell’organizzazione e del

funzionamento delle aziende ospedaliere e delle aziende sanitarie, anche mediante l’utilizzazione di

uno strumento più semplice ed amministrativo della deliberazione della Giunta Regionale, come ha

fatto la Regione Piemonte con l’atto n. 80 – 1700 dell’11 dicembre 2000.

Il comma 1-ter dell’art. 3 del medesimo Decreto Legislativo precisa ulteriormente che “Le

aziende di cui ai commi 1 e 1-bis informano la propria attività a criteri di efficacia, efficienza ed

economicità e sono tenute al rispetto del vincolo di bilancio, attraverso l’equilibrio di costi e ricavi,

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compresi i trasferimenti di risorse finanziarie. Agiscono mediante atti di diritto privato. I contratti di

fornitura di beni e servizi, il cui valore sia inferiore a quello stabilito dalla normativa comunitaria in

materia, sono appaltati o contrattati direttamente secondo le norme di diritto privato indicate

nell’atto aziendale di cui al comma 1-bis”.

Gli aspetti innovativi dell’art. 3 del Decreto Legislativo 19 giugno 1999, n. 229, che

maggiormente interagiscono anche sulla funzione approvvigionamenti, possono essere riassunti nei

seguenti punti fondamentali:

� le unità sanitarie locali si costituiscono in aziende

� tali aziende sono titolari di:

- personalità giuridica pubblica

- autonomia imprenditoriale

� la loro organizzazione e funzionamento sono disciplinati con atto aziendale di diritto

privato, adottato dal Direttore Generale

� la loro attività deve essere uniformata a criteri di efficacia, efficienza ed economicità

� nel rispetto del vincolo di bilancio

� agiscono mediante atti di diritto privato

� i contratti di fornitura di beni e servizi, il cui valore sia inferiore a quello stabilito dalla

normativa comunitaria in materia, sono appaltati o contrattati direttamente secondo le norme

di diritto privato indicate nell’atto aziendale

Su questi argomenti è nato un dibattito tra gli operatori della Sanità pubblica, che si occupano

della funzione Approvvigionamenti, che è in continua evoluzione, in quanto non è stata ancora

raggiunta un’interpretazione comune che possa soddisfare tutte le posizioni rappresentate.

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Elenchiamo in modo sintetico alcune opinioni, in modo che possano essere d’aiuto ad affrontare

l’argomento del nuovo rapporto che si sta istaurando tra fornitori ed aziende sanitarie, focalizzato in

modo particolare sul nuovo progetto dell’accreditamento e della valutazione.

Secondo Monica Piovi (2) “la realizzazione di una gestione efficace, efficiente ed economica

della sanità – obiettivo prioritario del decreto n. 229 – non deve far dimenticare però altri criteri

generali, già sanciti dalla L. 241/90, cui deve ispirarsi l’attività delle Pubblica Amministrazione:

trasparenza, imparzialità e congrua motivazione” e prima di trovare nuove strade nella gestione

delle procedure di acquisto che possono portare ad una “sostenibile leggerezza delle procedure” è il

caso di riflettere ed utilizzare il metodo della procedura negoziata, che consente l’acquisto di beni e

servizi in modo flessibile ed informale, rispettando le regole di condotta stabilite dalla

giurisprudenza nel tempo.

Il Consiglio Direttivo della F.A.R.E. (Federazione delle Associazioni Regionali Economi e

Provveditori della Sanità) (3) ha presentato alcune proposte di prima applicazione del Dlgs n.

229/99 che possono essere così sintetizzate:

a) la funzione approvvigionamenti deve operare a livello centralizzato e/o decentrato, secondo il

tipo di organizzazione aziendale definita dall’art. 3, comma 1 – bis del Dlgs. n. 229/99;

b) per ogni attività di acquisto deve essere individuato il responsabile del procedimento ai sensi

della legge n. 241/1990, che non è derogata dal Dlgs n. 229/99;

c) l’applicazione delle norme di diritto privato comporta “l’esclusivo riferimento alle norme del

codice civile e alle altre leggi di diritto privato che regolano i contratti tra soggetti giuridici,

pubblici e privati”;

d) in tale regime non devono più essere applicate “le norme nazionali e regionali” che regolano i

rapporti di formazione dei contratti stipulati dalle Aziende Sanitarie e “l’accesso alle forniture delle

aziende sanitarie avviene previo accreditamento”;

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e) in ogni caso deve essere rispettata “l’ampia concorrenzialità” fatto salvo che il costo della

procedura risulti sproporzionato rispetto al valore del contratto che si intende stipulare, oppure ci si

trovi in una situazione di privativa industriale, esclusività tecnica o monopolio legale, debitamente

motivate;

f) l’attività di negoziazione “deve essere caratterizzata da riservatezza, lealtà, equidistanza tra le

parti, uso riservato delle informazioni ricevute dai concorrenti”;

Secondo Lia Tassi e Lisa Graselli (4) la nuova disciplina dettata dal Dlgs. 229/1999 ha

come effetto immediato “quello di azzerare l’applicabilità, per i contratti di importo inferiore alla

soglia comunitaria, della normativa nazionale e regionale che disciplina la formazione dei contratti

in regime di diritto pubblico”, ma nello stesso tempo occorre trovare “sistemi o meccanismi che,

seppur non legati alla stretta evidenza pubblica, garantiscano il rispetto dei principi costituzionali in

materia di attività della P.A. e tutelino nello stesso tempo tutte le parti coinvolte nel processo” di

acquisto; nell’applicazione della nuova disciplina sotto soglia assumono particolare rilevanza gli

articoli 1337 e 1338 del codice civile, che disciplinano la responsabilità precontrattuale che si

realizza “ogni qualvolta una delle parti tenga un comportamento sleale, scorretto o comunque

illecito in sede di trattative”, con la conseguenza di un possibile pronunciamento dell’autorità

giudiziaria civile in tema di risarcimento del danno nel limite dell’interesse negativo “che si può

sostanziare nel rimborso delle spese sostenute durante le trattative e risultate inutili per la mancata

stipula del contratto e nel compenso dei danni che sarebbero stati evitati non impegnandosi nelle

trattative contrattuali”.

Marco Boni, (9) Presidente della F.A.R.E., stigmatizza che questa “deregulation in materia

di acquisti, genera due aspettative, tra loro in parte contrastanti: un’interpretazione liberista, che

propugna una deregulation spinta in materia di individuazione del contraente” e “un’interpretazione

garantista che, rispetto al quadro delle responsabilità che non vengono meno per effetto della

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privatizzazione, prevede un recupero di schemi pseudo pubblicistici nel procedimento negoziale”,

tenendo presente che siccome il Provveditore è reputato a gestire risorse economiche non proprie,

deve comportarsi in modo corretto ed ogni sua azione deve essere documentata sia nei confronti

dell’Azienda, che nei confronti dei controlli interni (Collegio dei Sindaci) e dei fornitori.

I controlli non vengono meno a seguito della privatizzazione del processo di acquisto, in

quanto il Provveditore continua a svolgere l’attività di pubblico funzionario, anche se il Dlgs.

229/1999 ha attribuito alle Aziende Sanitarie pubbliche “autonomia imprenditoriale”, che non è

altro che “la più ampia libertà di organizzare e gestire l’Azienda, nel rispetto dei fini istituzionali e

della normativa vigente” come chiaramente espresso da R. Prosperi, A. Riccio, R. Bonichi, A.

Pausini e G. Quintaliani (11).

In un’azienda privata l’autonomia imprenditoriale è “fare impresa”, mente in un’azienda pubblica è

sicuramente l’esercizio del “potere organizzatorio aziendale” attraverso il modo e la forma che la

legge impone i cioè l’atto aziendale di diritto privato, assunto dal Direttore Generale, come uno

statuto di qualsiasi società privata.

Secondo Bruno Primicerio (13) le modalità gestionali delle Aziende Sanitaria Locali, con

l’attuazione del Dlgs 229/1999, “non sono perfettamente sovrapponibili alle imprese private

presenti sui mercati” per arrivare a questo punto “saranno ancora necessari interventi legislativi,

anche radicali, che formalmente svincolino le aziende sanitarie da quella posizione ibrida nella

quale sono state collocate e diano un contenuto formale alla loro attività come soggetti di diritto

privato in tutti i sensi”.

Quali siano le opinioni sull’art. 3 del Decreto Legislativo 19 giugno 1999, n. 229, appare

evidente che l’applicazione delle norme di diritto privato, nella stipulazione dei contratti di fornitura

di beni e servizi, il cui valore sia inferiore a quello stabilito dalla normativa comunitaria in materia,

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assumono particolare rilevanza nel momento della individuazione del fornitore da interpellare e nei

confronti del quale l’Azienda Sanitaria pubblica inizia un rapporto precontrattuale che potrà portare

alla stipulazione reale del contratto.

La metodologia dell’individuazione del fornitore è disciplinata, in modo generale nell’atto aziendale

di diritto privato e nel regolamento che deve esplicitare i limiti e le modalità di ricorso alle diverse

tipologie di contratto e le relative procedure.

Per questa ragione riteniamo importante analizzare anche il contenuto del regolamento, che la

funzione Provveditorato ha trasmesso in bozza alla Direzione Generale, su sua specifica richiesta.

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La bozza di regolamento aziendale per l’affidamento dei contratti di fornitura di

beni e servizi di importo inferiore a quello stabilito dalla normativa comunitaria in

materia

Con Deliberazione n. 80 – 1700 dell’11 dicembre 2000, avente come oggetto “Art. 3,

comma 1 – bis del D.Lgs 502/1992 e s.m.i. Principi e criteri per l’adozione dell’atto aziendale, per

l’organizzazione ed il funzionamento delle Aziende Sanitarie Regionali” La Giunta Regionale del

Piemonte ha approvato i principi ed i criteri per l’adozione dell’atto aziendale da parte del Direttore

Generale, secondo quanto stabilito dall’art. 3 del Decreto Legislativo 19 giugno 1999, n. 229.

Il punto numero 9, del Titolo I, parte 1.2., dell’Allegato A, tratta della disciplina dei contratti di

fornitura di beni e servizi, stabilendo che l’attività contrattuale deve:

� avere luogo rispettando i principi della programmazione annuale

� essere coerente con il sistema budgetario

� essere trasparente

� consentire la massima concorrenzialità

� perseguire, costantemente, gli obiettivi di efficacia efficienza ed economicità

L’atto aziendale deve disciplinare i criteri per l’affidamento di contratti di fornitura di beni e servizi

di importo inferiore a quello stabilito dalla norma comunitaria, che deve essere effettuato:

nel rispetto di adeguate valutazioni di economicità

misurate mediante indagini di mercato e confronti concorrenziali

tenuto conto delle risultanze dell’osservatorio regionale prezzi

tenuto conto, altresì, di analoghe strutture qualificate

Il regolamento aziendale deve esplicitare i limiti e le modalità di ricorso alle diverse tipologie di

contratto e le relative procedure.

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Nel regolamento devono essere individuati i limiti economici entro i quali i responsabili delle

strutture possono impegnare l’amministrazione.

La funzione Provveditorato dell’Azienda Sanitaria Locale n. 10 di Pinerolo, nel rispetto dei

principi e dei criteri direttivi espressi dall’atto di indirizzo regionale ha predisposto una bozza di

regolamento che è stata consegnata al Direttore Generale, per i provvedimenti di competenza.

Analizziamo nel merito detto regolamento, con particolare riferimento e attenzione alla parte

relativa alla scelta del fornitore, che rappresenta uno degli aspetti fondamentali dell’inizio del

rapporto contrattuale.

I Principi generali (Art. 1)

Le forniture di beni e servizi il cui valore sia inferiore a quello stabilito dalla normativa comunitaria

in materia, non rientranti nell’ambito del diritto comunitario, sono effettuate, ai sensi dell’art. 3 del

D.L.vo 229/90, con esclusivo riferimento alle norme del Codice Civile ed alle altre norme di diritto

privato che integralmente si richiamano e di conseguenza non sono più applicabili le norme

nazionali e regionali che disciplinano la materia in regime di diritto pubblico.

L’acquisizione di beni e servizi deve avvenire nel rispetto dei principi e criteri enunciati nell’Atto

Aziendale nella parte relativa a “Disciplina dei criteri per l’affidamento di contratti per la fornitura

di beni e servizi di importo inferiore a quello stabilito dalla normativa comunitaria”.

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Programmazione dell’attività contrattuale (Art. 2)

La programmazione per l’acquisizione dei fattori produttivi dovrà avvenire all’interno di un

processo sinergico coinvolgente una pluralità di soggetti quali:

− l’UOA titolare del fattore produttivo,

− l’UOA responsabile della procedura negoziale,

− l’UOA Igiene Organizzazione Servizi Ospedalieri per coordinamento e collaborazione tecnica,

− l’UOA Tecnico Patrimoniale per collaborazione tecnica,

− l’UOA Farmaceutica Ospedaliera per collaborazione tecnica.

L’ASL provvede alla programmazione annuale delle forniture di beni e servizi.

Il programma annuale dell’attività contrattuale è adottato dal Direttore Generale con propria

deliberazione su proposta dei Responsabili delle UU.OO.AA. titolari del fattore produttivo in

collaborazione con il Responsabile dell’UOA titolare della procedura negoziale.

In relazione a gruppi omogenei di beni e servizi, il programma individua l’oggetto e l’importo

presunto.

Il programma approvato dal Direttore Generale è affisso all’Albo Pretorio dell’ASL ed è altresì

pubblicato in forma integrale sul Bollettino Ufficiale della Regione e/o diffuso tramite il sito

Internet dell’Azienda.

Sono escluse dalla deliberazione di programma e dalla preventiva autorizzazione del Direttore

Generale le forniture di beni e servizi classificate “spese in economia” o a carattere di urgenza il cui

valore non superi la soglia di controvalore in Euro pari a DPS 5000.

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Modifiche al programma e contratti urgenti (Art. 3)

Il Direttore Generale può integrare o modificare nel corso dell’anno il provvedimento di

programmazione su proposta del/i Responsabile/i delle UU.OO.AA titolare/i del fattore produttivo

in collaborazione con il Responsabile dell’UOA titolare della procedura negoziale.

Qualora circostanze imprevedibili determinino la necessità di avviare una procedura contrattuale

non prevista nel programma e nei successivi aggiornamenti, il responsabile dell’U.O.A. titolare del

fattore produttivo acquisisce la previa autorizzazione del Direttore Generale.

Struttura organizzativa competente (art. 4)

L’attività contrattuale dell’Azienda sanitaria finalizzata all’acquisizione di forniture di beni e

servizi, è svolta esclusivamente dalle strutture UU.OO.AA. individuate dall’Atto Aziendale e i

relativi Responsabili, dotati di piena autonomia gestionale e di rappresentanza esterna, potranno

impegnare l’ASL nei limiti economici individuati dallo stesso Atto Aziendale.

Albo fornitori qualificati (art. 5)

L’ASL istituisce, per gli acquisti di beni e servizi al di sotto della soglia comunitaria, l’Albo

Fornitori Qualificati.

L’Albo aziendale fornitori qualificati ha lo scopo di assicurare che i potenziali aggiudicatari di una

fornitura siano in grado di far fronte alle esigenze dell’ASL dal punto di vista delle capacità

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tecnico/professionali, possiedano le caratteristiche idonee dal punto di vista legale, si trovino in una

situazione economico-finanziaria soddisfacente ed abbiano una potenzialità produttiva adeguata.

L’ASL disciplina la gestione dell’Albo fornitori qualificati con apposito “Protocollo” operativo

interno.

Il “Protocollo per la Gestione dell’Albo Aziendale Fornitori Qualificati” regolerà:

oggetto e finalità dell’Albo;

composizione e compiti del Comitato di Valutazione;

tempo di validità della qualificazione, criteri e condizioni per l’eventuale rinnovo;

fasi, modalità, fattori e criteri di valutazione dei fornitori richiedenti l’iscrizione all’Albo;

modalità e criteri di monitoraggio per la valutazione continua per la permanenza nell’albo.

All’Albo Fornitori Qualificati dell’ASL dovranno essere inserite “di diritto” le ditte che hanno

fornito prova di serietà e qualità nell’adempimento delle obbligazioni contrattuali nonché i fornitori

risultanti dall’Osservatorio Prezzi Regionale economicamente migliori, previo accertamento di

regolarità, serietà e qualità nel rapporto contrattuale.

L’Albo Fornitori Qualificati dovrà essere utilizzato come strumento flessibile e adatto ad ogni

circostanza: tutte le imprese che hanno i requisiti saranno inserite nell’albo, ma non tutte le

imprese che fanno parte dell’elenco dovranno essere invitate nell’espletamento delle procedure

negoziali.

La decisione finale, di carattere discrezionale, spetterà al Responsabile dell’UOA titolare della

procedura negoziale e la valutazione, caso per caso, avverrà in funzione dell’interesse aziendale,

fatti salvi i criteri di massima concorrenza e trasparenza.

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In fase di prima costituzione, sono iscritti all’Albo Fornitori Qualificati i fornitori abituali

dell’Azienda e quelli con i quali l’ASL ha in atto un rapporto contrattuale.

Cause d’esclusione (art. 6)

Sono esclusi dalle procedure per l’affidamento di forniture di beni e servizi i concorrenti che

nell’esecuzione di contratti stipulati con l’ASL committente o con altre ASL si siano resi colpevoli

di

accertata inadempienza contrattuale

esecuzione insoddisfacente di fornitura,

ingiustificata litigiosità

accertate con qualsiasi mezzo informativo.

Sono altresì esclusi quei concorrenti che si trovino in una situazione per la quale, in base alle

normative vigenti è prevista l’esclusione dalla partecipazione alle procedure per l’affidamento di

forniture di beni e servizi in regime di diritto pubblico.

Principi procedurali (art. 7)

L’ASL, per l’acquisto di beni e servizi di importo contrattuale inferiore alla soglia comunitaria,

avvia opportune procedure di scelta dei contraenti nel rispetto dei principi di efficienza, efficacia,

economicità, concorrenzialità e trasparenza, ricorrendo di norma alla procedura negoziale di cui

all’art. 9 successivo.

L’attività di acquisizione di beni e servizi secondo norme di diritto privato deve conformarsi ai

principi e criteri enunciati nel Disciplinare dell’Atto Aziendale.

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Criteri di scelta del contraente (art. 8)

Le forniture di beni e servizi oggetto delle procedure negoziali sono affidati in base ad uno dei

seguenti criteri:

- al prezzo più basso, qualora la fornitura dei beni oggetto del contratto debba essere conforme ad

appositi capitolati o disciplinari tecnici;

- a favore dell’offerta economicamente più vantaggiosa, valutabile in base a elementi

predeterminati dall’ASL.

Procedura negoziale (art. 9)

Si intende per procedura negoziale l’attività con cui l’ASL consulta le imprese di propria scelta e

negozia con una o più di loro i termini del contratto. L’ASL procede interpellando di norma almeno

tre soggetti.

I soggetti da interpellare sono scelti di norma tra i fornitori iscritti nell’apposito Albo aziendale

Fornitori Qualificati, utilizzando le informazioni in lui contenute e privilegiando, per quanto

possibile, il criterio della rotazione all’interno della categoria interessata; non è tuttavia esclusa la

possibilità di interpellare anche soggetti non iscritti nello stesso e dei quali si sia venuti a

conoscenza, tramite l’Osservatorio Prezzi Regionale.

L’Azienda Sanitaria può ricorrere a procedura negoziale, preceduta da bando, qualora ne riscontri la

convenienza o necessità, in presenza di Albo Aziendale Fornitori Qualificati non sufficiente per

numero o qualità dei fornitori iscritti.

La procedura negoziale dovrà essere sviluppata in due fasi:

o) fase precontrattuale, costituita da un’indagine di mercato atta ad individuare i possibili fornitori

dello specifico oggetto di negoziazione; in tale fase l’ASL fornirà alle ditte interpellate tutti gli

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elementi utili perché le stesse siano in grado di formulare la loro proposta: oggetto contrattuale

sufficientemente definito, descrizione del prodotto e sue caratteristiche, quantitativi, sia pure

indicativi, durata contrattuale e ogni altro dato indispensabile al fornitore per formarsi l’esatta

idea del contratto. In questa fase l’ASL dovrà inoltre uniformarsi ai doveri comportamentali di

custodia nel caso di merce inviata in visione e doveri di segretezza in ordine alle caratteristiche

e peculiarità dei prodotti offerti.

La fase precontrattuale potrà essere svolta dall’ASL anche mediante l’utilizzo di sistemi

elettronici - telematici.

p) fase contrattuale, in cui l’ASL, valutate le proposte di fornitura pervenute, tratta la conclusione

contrattuale con una o più ditte offerenti al fine di giungere con una di esse alla stipula del

contratto di fornitura.

In questa fase l’ASL, in presenza di trattativa contrattuale con più ditte, dovrà attenersi al

principio della informazione a tutti i soggetti interessati alla conclusione contrattuale, dello

svolgimento della trattativa da parte dell’ASL con più offerenti.

Le trattative potranno essere svolte per iscritto o mediante l’utilizzo di sistemi elettronici

telematici.

Della fase contrattuale dovrà essere documentato il percorso di negoziazione, nonché le

motivazioni giustificative sulla scelta del contraente.

L’ASL durante tutto il processo di acquisto, sia nella fase precontrattuale sia contrattuale dovrà

garantire riservatezza, lealtà, equidistanza nel rispetto delle norme del C.C. (art. 1337).

L’ASL può prescindere dal confronto concorrenziale previa debita motivazione e, in ogni caso,

qualora si verifichino le condizioni seguenti:

quando si tratti di acquisto di beni la cui produzione è garantita da privativa industriale ovvero di

beni e servizi che una sola impresa può fornire con i requisiti tecnici ed il grado di perfezione

richiesti;

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- nei casi di estrema urgenza determinati da eventi imprevedibili e non imputabili all’azienda

limitatamente a quanto strettamente necessario per superare l’emergenza verificatasi;

- per forniture complementari effettuate dal fornitore originario e destinate al rinnovo parziale di

forniture o di impianti esistenti nel caso in cui il cambiamento di fornitore obblighi l’azienda ad

acquisire prodotti il cui impiego o manutenzione comporti l’incompatibilità o difficoltà tecniche

sproporzionate;

- in caso di forniture o servizi complementari non compresi nel primo contratto concluso che, a

seguito di circostanze impreviste, siano divenuti necessari all’esecuzione della prestazione

prevista nel contratto, purché l’importo non superi, nel suo complesso, il 50% dell’importo

dell’appalto principale;

- qualora si tratti dell’acquisto o della locazione di beni immobili;

- per i prodotti fabbricati a puro scopo di ricerca, di prova, di studio o di messa a punto;

per le pubblicazioni da effettuare su quotidiani o su altra stampa periodica;

per i contratti classificati “spese in economia”di importo inferiore al controvalore in Euro pari a

DPS 5000,

per i contratti stipulati per adesione a contratti aperti di altre ASL in forza della convenzione per il

progetto denominato “Valutazione e definizione di una soluzione tecnica organizzativa per la

riduzione della spesa sanitaria per acquisti di beni e servizi” stipulata tra l’ASL e la Regione

Piemonte, nonché delle disposizioni della Delibera della Giunta Regionale n. 27-1912 del 7

gennaio 2001.

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Commissioni di valutazione tecnica (art. 10)

Nel caso in cui sia necessaria o comunque si ritenga opportuna la costituzione di una Commissione

giudicatrice per la valutazione delle offerte su base tecnica, alla nomina dei componenti della stessa

provvede il responsabile della U.O.A. titolare della procedura negoziale.

La commissione è composta in numero dispari al massimo di cinque esperti di comprovata

esperienza nelle materie oggetto della valutazione, ove possibile scelti tra i dipendenti dell’ASL in

possesso delle necessarie competenze.

Conclusione di contratti (art. 11)

I contratti di fornitura di beni e servizi dell’ASL sono conclusi mediante le procedure negoziali di

cui al precedente Art. 9.

I contratti conseguenti di tipo privatistico dovranno essere espressi obbligatoriamente per iscritto in

una delle seguenti forme:

con atto separato di obbligazione costituito da lettera offerta sottoscritta dall’aggiudicatario ed

accettata;

- per mezzo di corrispondenza secondo gli usi del commercio;

- per mezzo di obbligazione sottoscritta in calce al capitolato o al disciplinare;

- mediante scrittura privata.

I contratti nelle forme di cui sopra saranno sottoscritti per l’ASL dal Responsabile dell’U.O.A.

titolare della procedura negoziale, dovranno essere riconducibili alle figure tipiche previste dal

Codice Civile (compravendita, somministrazione, appalti di servizi, ..) e nei casi di necessità

potranno essere utilizzate figure miste o ibride secondo il principio di atipicità previsto dallo stesso

Codice Civile.

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Aumento o diminuzione della prestazione contrattuale (art. 12)

L’ASL può richiedere una variazione in più o meno delle prestazioni contrattuali che la ditta è

tenuta ad accettare agli originari patti e condizioni, purché contenuta entro il quinto dell’importo

contrattuale e tale da non modificare la natura della prestazione inizialmente prevista nel contratto.

Oltre detto limite, quando per la completa o migliore prestazione del servizio o della fornitura di

beni occorra apportare variazioni quantitative o qualitative al contratto originario che non eccedano

il 50% dell’importo del contratto originario, l’ASL provvede alla conclusione di un atto aggiuntivo,

nella stessa forma del contratto originario.

Nell’ambito del rapporto contrattuale stipulato con il fornitore l’ASL può concordare, entro il limite

dell’importo originario del contratto, la fornitura di beni o servizi alternativi occorrenti, previa

definizione dei nuovi prezzi contrattuali.

Spese economali (art. 13)

Sono escluse dalla applicazione del presente regolamento le acquisizioni di beni e servizi effettuate

secondo i dettami e la disciplina previste dal “Regolamento di Cassa Economale” dell’ASL.

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La situazione attuale: l’Albo o l’Elenco dei Fornitori

La situazione futura:l’Albo Fornitori Qualificati mediante accreditamento e

valutazione; importanza e limite applicativo

A seguito dell’applicazione del comma 1-ter dell’art. 3 del Dlgs 19 giugno 1999, n. 229,

della Deliberazione della Giunta Regionale n. 80 – 1700 dell’11 dicembre 2000, del contenuto

dell’Atto Aziendale, in fase di elaborazione e della bozza di regolamento per le forniture di beni e

servizi il cui valore sia inferiore a quello stabilito dalla normativa comunitaria in materia, assume

particolare rilevanza l’individuazione dei fornitori nei cui confronti l’Azienda committente possa

rapportarsi e interpellare, al fine di valutare le proposte economiche per l’acquisizione dei fattori

produttivi indispensabili e necessari per la propria attività aziendale.

Nella normalità dei casi le U.O. Provveditorato hanno sempre utilizzato e utilizzano degli “Elenchi

di Fornitori”, chiamati anche con il termine di “Albo Fornitori”, nei quali, a domanda o d’ufficio,

sono inseriti le aziende che intendono essere interpellate per la presentazione di offerte economiche,

per l’acquisizione di beni e servizi con valore inferiore a quello stabilito dalla normativa

comunitaria i materia.

Il fornitore è posto a conoscenza dell’aggiornamento dell’albo mediante adeguate pubblicazioni dei

dati informativi su almeno due quotidiani maggiormente rappresentativi e sul Bollettino Ufficiale

della Regione Piemonte.

Tali elenchi sono aggiornati periodicamente su richiesta dei fornitori stessi o in base alle notizie

commerciali conosciute dagli operatori della funzione Provveditorato, in modo da mantenerli il più

possibile vicini alla realtà attuale.

In alcuni casi questi elenchi sono approvati con deliberazione del Direttore Generale, mentre in altri

sono esclusivamente gestiti dalla funzione Provveditorato, senza l’adozione di alcun atto formale.

Page 21: Acrreditamento e valutazione dei fornitori

21

I limite dell’adozione di un atto formale di approvazione dell’Albo Fornitori sta nel fatto che nel

momento della sua adozione è già superato nel tempo, in quanto la realtà commerciale che

rappresenta è in continua evoluzione.

Sostanzialmente gli “Elenchi dei fornitori” o degli “Albi Fornitori” non sono altro che dei database

amministrativi contenenti la ragione sociale delle aziende iscritte, gli indirizzi della sede legale e

della sede amministrativa, il numero della partita I.V.A. e del codice fiscale, i numeri di telefono e

dei telefax, le eventuali sedi di depositi e l’indicazioni delle classi merceologiche dei prodotti e

delle apparecchiature biomediche che il fornitore iscritto è in grado di fornire.

Ogni qualvolta è necessario attivare una Procedura Negoziata – Trattativa Privata, dopo la

predisposizione del contenuto della lettera di invito e dell’eventuale capitolato speciale, si procede

alla stampa dell’Albo fornitori delle classi merceologiche oggetto della procedura e il database

produce un report con tutte le aziende inscritte all’ambo, che saranno invitate a presentare la propria

offerta economica.

Riassumendo schematicamente la situazione attuale è la seguente:

� decisione di utilizzare un elenco fornitori o un albo fornitori

� informativa pubblicata su almeno due quotidiani e sul Bollettino Ufficiale della Regione

Piemonte

� domanda del fornitore di inserimento nell’elenco e nell’albo

� inserimento dei dati nel database

� aggiornamento e manutenzione del database

� report dei fornitori selezionati su una o più classi merceologiche

� invito dei fornitori individuati a presentare l’offerta economica

� valutazione delle offerte presentare

� aggiudicazione

� stipulazione del contratto

Page 22: Acrreditamento e valutazione dei fornitori

22

� esecuzione del contratto

Attualmente all’Albo Fornitori sono iscritte tutte le ditte che ne fanno richiesta, senza nessuna

valutazione oggettiva nei loro confronti, che tenga conto dei punti salienti di forza e di debolezza

delle aziende medesime, che intendono avere rapporti contrattuali con le Aziende sanitarie

pubbliche.

Ne consegue che le aziende committenti non eseguono una valutazione oggettiva dei propri

fornitori, ma utilizzano esclusivamente degli elenchi amministravi, che contengono le indicazioni

dei fornitori iscritti, i quali, una volta stipulato il contratto, non danno sufficienti garanzie di

affidabilità e di sicurezza rispetto all’esecuzione dei contratti medesimi.

I fornitori, presenti negli elenchi indicati, sono interpellati in modo quasi automatico, senza alcun

intervento di tipo valutativo che ne selezioni le qualità essenziali e ritenute importanti dalle aziende

committenti.

Siccome, a seguito dell’applicazione del comma 1-ter dell’art. 3 del Dlgs 19 giugno 1999, n. 229 e

di tutti gli atti amministrativi conseguenti, i contratti di fornitura di beni e servizi, il cui valore sia

inferiore a quello stabilito dalla normativa comunitaria in materia, sono appaltati e contrattati

direttamente secondo le norme di diritto privato, è giunto il momento di abbandonare l’Elenco dei

fornitori e degli Albi Fornitori, di tipo amministrativo e progettare un sistema e una procedura di

accreditamento e di valutazione dei fornitori, che intendono avere rapporti contrattuali con le

aziende sanitarie pubbliche, come già avviene da diverso tempo nelle aziende private.

Tale sistema e tale procedura avranno valore esclusivamente per l’individuazione dei

fornitori e per la stipulazione dei relativi contratti di valore inferiore al tetto stabilito dalla

normativa comunitaria in materia, in quanto per gli altri contratti, i cui valori siano superiori alla

soglia comunitaria, la normativa di riferimento non può che essere quella comunitaria, ancorché

recepita nel nostro paese.

Page 23: Acrreditamento e valutazione dei fornitori

23

Si stima che il valore dei contratti “sotto soglia” sia particolarmente rilevante e raggiunga il

40% del totale complessivo dei contratti stipulati, corrispondente ad una spesa a livello nazionale di

8000 miliardi di lire.

Per i contratti i cui valori superano la “soglia comunitaria” sono da applicarsi le seguenti norme:

a) per gli appalti di forniture di beni:

� il Decreto Legislativo 24 luglio 1992, n. 358, “Testo unico delle disposizioni in materia di

appalti pubblici di forniture, in attuazione delle direttive 77/62/CEE, 80/767/CEE e 88/295

CEE, con la soglia stabilita uguale o superiore, con esclusione dell’I.V.A., di 200.000 unità

di conto europee, ora Euro.

� il Decreto Legislativo 20 ottobre 1998, n. 402, “Modificazioni ed integrazioni al decreto

legislativo 24 luglio 1992, n. 358, recante testo unico delle disposizioni in materia di appalti

pubblici di forniture, in attuazione delle direttive 93/36/CEE e 97/52/CE, con la soglia

stabilita in un valore, al netto dell’I.V.A., uguale o superiore al controvalore in unità di

conto europee, ora Euro, di 200.000 diritti speciali di prelievo (DSP), corrispondenti a lire

414.993.004 (per il periodo 1° gennaio 2000 – 31 dicembre 2001, G.U. n. 302 del

27.12.1999, pag. 78).

b) per gli appalti di servizi

� il Decreto Legislativo 17 marzo 1995, n. 157, “Attuazione della direttiva 92/50/CEE in

materia di appalti pubblici di servizi, con la soglia stabilita pari o superiore a 200.000 ECU,

ora Euro, I.V.A. esclusa.

� Il Decreto Legislativo 25 febbraio 2000, n. 65, “Attuazione delle direttive 97/52/CE e

98/4/CE, che modificano ed integrano, rispettivamente, le direttive 92/50/CEE, in materia di

appalti pubblici di servizi e 93/38/CEE, limitatamente ai concorsi di progettazione, con la

soglia stabilita, al netto dell’I.V.A., uguale o superiore al controvalore in Euro di 200.000

Page 24: Acrreditamento e valutazione dei fornitori

24

diritti speciali di prelievo (DPS), corrispondenti a lire 414.993.004, (per il periodo 1°

gennaio 2000 – 31 dicembre 2001, G.U. n. 302 del 27.12.1999, pag. 78).

La normativa comunitaria e la normativa italiana di recepimento contengono specifiche

disposizioni relative ai criteri di scelta del fornitore (il Capo IV nel Dlgs. 358/1992, articoli dal n. 9

al n. 16; gli articoli 12, 13, 14, 15, 16 e 17 del Dlgs. 157/1995) che devono essere osservate e nei

cui confronti non è possibile pensare ad alcuna variazione applicativa, senza l’intervento del

legislatore comunitario.

Page 25: Acrreditamento e valutazione dei fornitori

25

La necessità e l’importanza del cambiamento

La necessità di tale cambiamento (elenco o albo fornitori -> Albo Fornitori Qualificati) è

ormai riconosciuta ed affermata da molti colleghi ed operatori della Sanità Pubblica e in modo

particolare in questi ultimi tempi molto si è scritto sul nuovo rapporto tra fornitori ed aziende e della

necessità di rinnovarlo alla luce di valutazioni oggettive e trasparenti.

Riporto alcune opinioni significative:

Francesco Ripa di Meana, (Direttore Generale dell’A.S.L. di Virterbo) (1) ha scritto “ in

ultimo (ma non da ultimo) occorre richiamare la necessità di un recupero di chiarezza e coerenza

nel rapporto tra azienda e il fornitore: semplificazioni e standardizzazione delle procedure,

trasparenza dei processi decisionali, …..” e Monica Piovi (2) “L’Azienda sanitaria contratta ….. con

imprese affidabili e competitive che hanno già superato una selezione ad hoc per l’iscrizione in un

albo fornitori di qualità”;

Lia Tassi e Lisa Grasselli (4) “nella nuova ottica privatistica starà al giudizio del Servizio

Provveditorato ….. risolvere gli inviti a quelle ditte che, in base a tutti gli elementi di conoscenza in

suo possesso, siano in grado potenzialmente per capacità tecnico-economica di soddisfare la

fornitura” e ancora “La creazione di un albo fornitori accreditato, suddiviso per categorie

merceologiche, richiederà un notevole lavoro di approfondimento in termini di marketing e di

successiva valutazione delle ditte interessate all’iscrizione”

Marco Boni (9) “La F.A.R.E. propone, in riferimento all’attività negoziale, l’adozione di

alcuni principi informatori e criteri operativi. In primo luogo l’attivazione di sistemi di

qualificazione del fornitore che valutino, ai fini dell’accreditamento, requisiti sostanziali di

affidabilità, determinando quindi una selezione oggettiva del mercato, con il superamento del

burocratico quanto inefficace albo fornitori”.

Page 26: Acrreditamento e valutazione dei fornitori

26

Risulta evidente la necessità di procedere a questo cambiamento, che in parte è già in fase di

attuazione, ma che deve essere ben compreso, accettato da ogni componente della funzione

Approvvigionamenti e dalla stessa Amministrazione, mediante l’individuazione di un preciso

modello di accreditamento e di valutazione, che abbia come obiettivo principale l’individuazioni di

fornitori capaci dal punto di vista legale, tecnico e professionale a far fronte in modo ineccepibile

alle esigenze di acquisto di beni di consumo e di servizi indispensabili per lo svolgimento delle

attività istituzionali proprie delle Aziende sanitarie pubbliche.

I fornitori così individuati saranno costantemente monitorati e coloro i quali saranno

confermati come “fornitori affidabili” diventeranno patrimonio dell’Azienda e il rapporto con essi

sarà impostato e gestito oltre che nella parte di “esecuzione contrattuale” di approvvigionamento dei

fattori produttivi, anche in termini di “partnership” e “collaborazione” tra le parti, con un obiettivo

comune, tra Committente e Fornitore, quello della soddisfazione finale dei clienti dell’Azienda

sanitaria pubblica.

Page 27: Acrreditamento e valutazione dei fornitori

27

Il modello di accreditamento e di valutazione dei fornitori.

Il Protocollo Operativo Interno.

Criteri Generali

L’obiettivo che l’U.O. Provveditorato dell’Azienda Sanitaria Locale n. 10 (Regione Piemonte -

Pinerolo - TO) (successivamente chiamata anche con il termine di “Azienda committente”) si è

posto è il miglioramento continuo e soprattutto consolidato della qualità dei prodotti (beni di

consumo e di investimento) e servizi acquistati dai propri fornitori, in coerenza con le finalità

primarie di:

� piena soddisfazione del cliente

� miglioramento della competitività aziendale

� riduzione dei costi sostenuti

tenendo presente che quando si parla di “cliente” (19) si deve intendere:

� il “cliente finale”, che è l’assistito e/o il paziente, il quale utilizza direttamente o

indirettamente i beni ed i servizi che la funzione Provveditorato ha acquistato.

� il “cliente intermedio”, che sono gli operatori sanitari, medici e non medici, ai quali sono

forniti i fattori produttivi necessari per svolgere correttamente il loro lavoro quotidiano.

� il “cliente esterno”, che sono i fornitori, ai quali deve essere garantita qualità e trasparenza

nelle singole procedure di acquisto e nella valutazione della loro posizione individuale, nella

procedura di accreditamento e valutazione.

Tali obiettivi sono stati recentemente richiamati e sollecitati anche negli atti deliberativi della

Giunta Regionale del Piemonte e precisamente nella:

Page 28: Acrreditamento e valutazione dei fornitori

28

a) D.G.R. n. 80 – 1700 dell’11 dicembre 2000, avente come oggetto “Art. 3, comma 1 – bis del

D.Lgs 502/1992 e s.m.i. Principi e criteri per l’adozione dell’atto aziendale, per l’organizzazione ed

il funzionamento delle Aziende Sanitarie Regionali”.

b) D.G.R. n. 27 – 1912 del 7 gennaio 2001, avente come oggetto “Programmazione sanitaria:

determinazioni per la gestione del servizio sanitario regionale nell’anno 2001”.

c) D.G.R. n. 37 – 1922 del 7 gennaio 2001, avente come oggetto “Programmazione sanitaria:

obiettivi gestionali ed economici per l’anno 2001 – ASL 10 di Pinerolo”.

d) D.G.R. n. 53 – 2182 del 5 febbraio 2001, avente come oggetto “Razionalizzazione dei

procedimenti di acquisizione di beni e servizi. Approvazione progetto – Valutazione e definizione

di una soluzione tecnica e organizzativa per la riduzione della spesa sanitaria per acquisti di beni e

servizi – e schema tipo di convenzione tra la Regione Piemonte e le AA.SS.RR.”.

E’ chiaro come gli obiettivi sopra richiamati sono in linea con quanto ormai da tempo è

richiesto alle Aziende Sanitarie pubbliche di essere competitive a livelli di eccellenza con le altre

aziende pubbliche e con il settore privato.

L’eventuale fornitura di prodotti (beni di consumo e di investimento) e di servizi che non

siano soddisfacenti per il cliente aziendale, comporta un giudizio negativo e quindi una cattiva

reputazione e danneggiamento dell’immagine dell’Azienda committente; pertanto tale evenienza

deve considerarsi assolutamente inaccettabile.

Di conseguenza tutti coloro che in qualche modo sono coinvolti nel ciclo produttivo e nella

distribuzione di quanto acquistato (produttore, fornitore primario, fornitore secondario, distributore,

operatore dell’Azienda committente, ecc.) devono cooperare strettamente e con la massima

Page 29: Acrreditamento e valutazione dei fornitori

29

trasparenza allo scopo di assicurare all’Azienda committente il più alto livello possibile di qualità e

comunque in linea con quanto richiesto dal cliente finale, intermedio ed esterno.

Con lo scopo di raggiungere tali obiettivi l’Azienda Sanitaria Locale n. 10 ha compiuto un

notevole sforzo di risorse umane ed economico per implementare un sistema di Assicurazione

Qualità, atto a garantire dei livelli di qualità ed affidabilità desiderati durante tutto il processo

produttivo aziendale, concentrando la propria attenzione primaria su dei settori ritenuti strategici ed

implementando di volta in volta tale attività negli altri settori costituenti l’Azienda.

Tale sforzo sarebbe vano o comunque poco produttivo se gli obiettivi sopra richiamati non

fossero condivisi dai nostri fornitori, con la loro piena cooperazione e collaborazione nel garantire

che i prodotti e i servizi forniti abbiano gli stessi livelli di qualità che l’Azienda si impone.

In questo quadro l’Azienda Sanitaria Locale n. 10 dà grande importanza alla qualità dei

fornitori e delle loro forniture, sia per il loro stretto collegamento con la qualità delle prestazioni

sanitarie che sono erogate, sia per le forti azioni di disturbo che eventuali problemi di qualità dei

fornitori e dei prodotti in ingresso possono creare a tutto il ciclo produttivo aziendale.

Per garantire e raggiungere gli obiettivi di qualità è necessario una responsabilizzazione del

fornitore, che deve disporre e fare uso di tutte le tecnologie e delle strutture necessarie a garantire

dei livelli di qualità della propria struttura organizzativa e dei propri prodotti di ottimo livello e

comunque in continuo miglioramento.

L’Azienda Sanitaria Locale n. 10 considera i propri fornitori come dei collaboratori, che

contribuiscono al successo comune e vuole instaurare con loro un rapporto di “partnership”, che

determini un miglioramento del patrimonio aziendale di cui loro fanno parte.

Page 30: Acrreditamento e valutazione dei fornitori

30

Risulta indispensabile creare con i fornitori un rapporto di collaborazione stabile e trasparente che

permetta di valorizzare le capacità, le risorse e le esperienze dei Fornitori, al fine di migliorare la

propria competitività e la qualità delle prestazioni sanitarie erogate.

L’Azienda Sanitaria Locale n. 10 vuole crescere con i propri fornitori, pertanto gli stessi

devono essere competitivi, affidabili e collaborativi e tutti gli sforzi comuni devono essere tesi alla

realizzazione della “mission” assegnata dal legislatore nazionale e dai provvedimenti dell’Holding

Regionale.

Page 31: Acrreditamento e valutazione dei fornitori

31

La politica degli acquisti e i suoi obiettivi

Il sistema di accreditamento dei fornitori e della loro valutazione è importante nella catena

del valore e svolge un ruolo fondamentale per migliorare la competitività dell’Azienda Sanitaria

Locale n. 10.

Gli acquisti di prodotti (beni di consumo e di investimento) e di servizi hanno un peso rilevante sui

costi finali e sulle qualità delle prestazioni sanitarie erogate.

Per questa ragione la funzione Provveditorato dell’Azienda Sanitaria Locale n. 10 intende creare un

modello di accreditamento e di valutazione dei fornitori che determini una selezione degli stessi in

base a dei requisiti oggettivi, che saranno individuati nel dettaglio, che fanno parte di categorie

fondamentali, quali:

� la capacità legale di contrarre con la Pubblica Amministrazione

� la capacità finanziaria ed economica

� la capacità tecnica

� le modalità di esecuzione contrattuale

� la potenzialità collaborativa e di partnership

I fornitori che saranno selezionati (classificati come idonei) andranno a fare parte di un “Albo

Fornitori Qualificati” e solo con loro l’Azienda Sanitaria Locale n. 10 avrà rapporti contrattuali, in

modo da garantire la piena e massima soddisfazione del cliente finale, intermedio ed esterno.

I fornitori saranno coinvolti nelle esigenze e necessità dei clienti Aziendali e saranno

responsabilizzati a soddisfarli; risponderanno pertanto della qualità dei prodotti e dei servizi forniti

anche con un’adeguata garanzia post vendita, che non sia classificata esclusivamente come una

responsabilità di tipo contrattuale ma e in modo particolare come un intervento teso alla risoluzione

di un problema creatosi e di completo soddisfacimento del cliente Aziendale.

Page 32: Acrreditamento e valutazione dei fornitori

32

I fornitori ritenuti idonei e divenuti preferenziali saranno periodicamente monitorizzati e

coloro i quali perderanno i requisiti di idoneità dovranno presentare un piano di rientro alla piena

idoneità o, in alternativa, saranno esclusi ed estromessi dall’Albo Fornitori Qualificati (vedasi “Il

piano di rientro”, pag. 35).

La classificazione dei fornitori

Ne consegue una classificazione complessiva dei fornitori, che è schematizzata nella Piramide

dei Fornitori, come segue:

� fornitore preferenziale - quel fornitore avente i requisiti di idoneità e nei confronti del quale

esiste un contratto stipulato, in esecuzione, con piena soddisfazione del cliente Aziendale.

Per far parte di questa classificazione il fornitore deve possedere i requisiti di idoneità e deve

eseguire il contratto stipulato senza la determinazione di nessun problema nei confronti

dell’Azienda committente, con piena soddisfazione della funzione Provveditorato e del cliente

Aziendale.

In modo particolare il fornitore deve:

a) rispettare i tempi di consegna indicati negli ordini emessi dalla funzione Provveditorato.

b) eseguire la fornitura di beni (di consumo o di investimento) e svolgere il servizio che gli è stato

affidato nel pieno rispetto delle condizioni contrattuali sottoscritte, senza alcuna discrasia gestionale

e inadempimento contrattuale.

c) fornire beni di consumo aventi le medesime caratteristiche tecniche dei campioni presentati ed

approvati dai dirigenti e dai tecnici competenti dell’Azienda committente.

Page 33: Acrreditamento e valutazione dei fornitori

33

d) emettere la documentazione di trasporto (d.d.t.) e di pagamento (fattura), dei beni consegnati e

dei servizi resi, in modo adeguato ad una corretta comprensione da parte della funzione

Provveditorato e corrispondente all’ordine ricevuto e ai beni effettivamente consegnati ed ai servizi

svolti.

e) non manifestare ingiustificata litigiosità, a danno esclusivo dell’Azienda committente.

f) dimostrare collaborazione con l’Azienda committente ed operare costantemente per il

raggiungimento di una “partnership” indispensabile e necessaria per un miglioramento delle

prestazioni sanitarie erogate.

� fornitore idoneo - quel fornitore che ha superato la selezione di appartenenza all’Albo

Fornitori Qualificati e che pertanto potrà essere interpellato per la presentazioni di offerte

economiche e per un’eventuale stipulazione di un contratto.

Per far parte di questa classificazione il fornitore deve possedere i requisiti di idoneità e sarà

eventualmente interpellato dall’Azienda committente per la presentazione di offerte economiche, o

di preventivi, che saranno valutate dalla funzione Approvvigionamenti e dai dirigenti delle Unità

Operative sanitarie e non sanitarie, richiedenti il bene o il servizio, nel rispetto delle condizioni

generali indicate nella lettera di presentazione di offerta economica o di preventivo.

� fornitore nuovo o in sviluppo - quel fornitore che ha chiesto di essere sottoposto a

valutazione ma che non è ancora stato dichiarato idoneo.

Per far parte di questa classificazione il fornitore deve chiedere di essere sottoposto a

valutazione, mediante la presentazione di tutta la documentazione richiesta da parte della funzione

Provveditorato.

Page 34: Acrreditamento e valutazione dei fornitori

34

La documentazione presentata sarà valutata da un Comitato di Valutazione, il quale avrà il potere

insindacabile, di attribuire dei punteggi parziali e un punteggio finale al fornitore, determinando

l’idoneità o la non idoneità a far parte dell’Alfo Fornitori Qualificati dell’Azienda committente.

� fornitore in sfilamento - quel fornitore preferenziale che a seguito di valutazione periodica

ha perso i requisiti di idoneità e il cui piano di rientro non è stato approvato dall’Azienda

committente.

Fa parte di questa classificazione il fornitore preferenziale che a seguito di valutazione periodica

ha perso i requisiti di idoneità e nei cui confronti l’Azienda committente ha valutato in modo

negativo il piano di rientro, non approvandolo.

Tale fornitore ha eseguito delle prestazioni o posto in essere dei comportamenti non adeguati alle

aspettative dell’Azienda committente, determinando danni di tipo economico e all’immagine

Aziendale, con una turbativa generale sulle prestazioni sanitarie erogate, con grave pregiudizio nei

confronti del cliente dell’Azienda Sanitaria Locale n. 10.

Il fornitore in sfilamento è estromesso dall’Albo Fornitori Qualificati e nei suoi confronti sono poste

in essere le seguenti azioni:

a) risoluzione del contratto per inadempimento.

b) incameramento del deposito cauzionale definitivo, qualora esistente.

c) richiesta di risarcimento danni.

d) estromissione dall’Albo Fornitori Qualificati.

e) comunicazione delle motivazioni dei provvedimenti adottati.

Page 35: Acrreditamento e valutazione dei fornitori

35

Il Piano di rientro

I fornitori preferenziali (fornitori idonei titolari di un contratto) durante l’esecuzione

contrattuale sono sottoposti a un sistematico monitoraggio, in modo da verificare se gli impegni

assunti nella sottoscrizione del Manuale Assicurazione Qualità Fornitori sono rispettati (vedasi Il

Manuale Assicurazione Qualità per i Fornitori”, pag. 42, 43).

Il monitoraggio consiste nella rideterminazione del punteggio assegnato ai fattori di valutazione

contenuti nella “Scheda di Valutazione a punteggio del Fornitore”.

Qualora durante il monitoraggio un fornitore perda il requisito della idoneità (punteggio nella

Scheda di Valutazione inferiore a 60/100) deve presentare un “Piano di rientro alla piena idoneità”

il quale deve contenere:

a) l’analisi delle ragioni del non rispetto del Manuale di Assicurazione Qualità

Fornitori;

b) l’individuazione delle cause che hanno determinato la perdita dell’idoneità;

c) l’indicazione degli interventi correttivi individuati;

d) l’indicazione della persona responsabile dell’intervento;

e) la tempistica di attuazione;

f) gli indicatori dell’efficacia delle azioni correttive;

Il “Piano di rientro” deve essere approvato dal Responsabile dell’Unità Operative Autonoma

Economato e Provveditorato.

(Se il piano non è approvato le conseguenze sono descritte nella parte “La classificazione dei

fornitori – Il fornitore in sfilamento”, pag. 34).

Il Fornitore non sarà ritenuto responsabile per la perdita dell’idoneità causata da fatti

derivanti da calamità naturali, sommosse, scioperi a carattere nazionale (se non preannunciati o non

Page 36: Acrreditamento e valutazione dei fornitori

36

prevedibili da parte del Fornitore), incendi, inondazioni ed altro evento imprevedibile e

completamente al di fuori di ogni possibilità di controllo da parte del Fornitore.

Verificatesi tali ipotesi il Fornitore deve informare immediatamente l’Azienda committente,

comunicando i provvedimenti adottati per ovviare a tali inconvenienti.

In ogni caso le parti concordano che non saranno considerate cause di forza maggiore gli

inadempimenti di eventuali sub-fornitori, semprechè non determinati dalle cause di forza maggiore

sopra indicate.

Page 37: Acrreditamento e valutazione dei fornitori

37

La Piramide dei Fornitori

PREFERENZIALI

IDONEI

NUOVI O IN SVILUPPO IN SFILAMENTO

( IN ) ( OUT )

INVESTIMENTO COSTO

COMPETITIVITA'

PASSAGGIO

CONTINUO

DA UN LIVELLO

ALL'ALTRO

IN OUT

Page 38: Acrreditamento e valutazione dei fornitori

38

Il sistema di valutazione e di accreditamento del fornitore

Quando si parla del sistema di valutazione e di accreditamento del fornitore occorre tenere

presente che siamo di fronte a un modello temporale, in continua evoluzione durante la sua

realizzazione, che contiene i seguenti elementi e componenti essenziali:

� il momento transitorio

cioè quel momento antecedente alla valutazione dei fornitori, durante il quale si crea in

modo fittizio un Albo Fornitori Accreditati, utilizzando le informazioni che sono già in

possesso della funzione Provveditorato.

� gli input

che sono rappresentati dalle basi giuridiche, normative, dall’organizzazione e dalla strategia

Aziendale, dalle quali parte e si struttura la metodologia e il sistema di valutazione dei

fornitori.

Come già detto precedentemente, sono certamente degli “input” il Decreto Legislativo 19

giugno 1999, n. 229 con la sua portata innovativa, la strategia Aziendale in tema di

approvvigionamenti, la politica degli acquisti, il contenuto dell’atto aziendale e del

regolamento aziendale e il protocollo operativo interno.

� la metodologia e il sistema di valutazione

che è il cuore del sistema di valutazione e di cui parleremo in dettaglio.

Page 39: Acrreditamento e valutazione dei fornitori

39

� l’output

che è il prodotto, il risultato del sistema della valutazione dei fornitori.

L’output deve coincidere con gli obiettivi strategici Aziendali, inerenti la materia specifica

della valutazione e accreditamento dei fornitori.

Sono degli “output” la classificazione dei fornitori, la definizione di un albo di fornitori

qualificati, il miglioramento della qualità dei prodotti e dei servizi acquistati, il

miglioramento della competitività Aziendale, la piena soddisfazione del cliente e la

riduzione dei costi sostenuti.

Page 40: Acrreditamento e valutazione dei fornitori

40

A - IL MODELLO DI VALUTAZIONE

- LE DECLARATORIE- I FATTORI DI VALUTAZIONE- IL SISTEMA DI PONDERAZIONE

B - GLI STRUMENTI DI VALUTAZIONE

- LA SCHEDA INFORMATIVA DEL FORNITORE- IL SISTEMA INFORMATIVO- IL SISTEMA INFORMATICO

C - IL PROCESSI DI VALUTAZIONE

- L'INFORMAZIONE E LA COMUNICAZIONE- L'ANALISI DEI DATI INFORMATIVI- LA VALUTAZIONE- L'ADDESTRAMENTO- LA FORMAZIONE

GLI INPUT LA METODOLOGIA E IL SISTEMADI VALUTAZIONE

L'OUTPUT

IL D.LGS 229/1999

LA STRATEGIAAZIENDALE

LA POLITICADEGLI ACQUISTI

L'ATTO AZIENDALE

IL REGOLAMENTOAZIENDALE

IL PROTOCOLLOOPERATIVOINTERNO

LA CALASSIFICAZIONEDEI FORNITORI

L'ALBO DEI FORNITORIQUALIFICATI

IL MIGLIORAMENTODELLA QUALITA' DEIPRODOTTI E DEISERVIZI ACQUISTATI

IL MIGLIORAMENTODELLA COMPETITIVITA'AZIENDALE

LA PIENASODDISFAZIONEDEL CLIENTE

LA RIDUZIONEDEI COSTI

Page 41: Acrreditamento e valutazione dei fornitori

41

La metodologia e il sistema di valutazione dei fornitori

Il momento transitorio

In sede di prima applicazione, in attesa dello svolgimento e della chiusura dei lavori di

valutazione delle domande e della documentazione presentata dai singoli fornitori (che sono stimati

di particolare rilevanza e complessità sia dal punto di vista tecnico che temporale) l’Albo Fornitori

Accreditati è costituito dalle aziende attualmente presenti ed iscritte nell’Albo Fornitori, i cui dati

individuali sono registrati nella procedura informatizzata e gestionale della funzione Provveditorato

e la cui documentazione e contenuta negli archivi Aziendali.

Tale Albo Fornitori sarà utilizzato fino a quanto il Responsabile dell’Unità Operativa Autonoma

Economato e Provveditorato non disporrà diversamente.

In questo modo non sono interrotte le attività di approvvigionamento, in attesa della costituzione

dell’Alfo Fornitori Qualificati, anche perché non sarebbe ipotizzabile sospendere l’acquisto di beni

e di servizi fino a quando tutte le valutazioni previste e programmate siano state eseguite.

Il modello di valutazione

� Le declaratorie e l’informazione della costituzione dell’Albo Fornitori Qualificati

� I fattori di valutazione

� Il sistema di ponderazione

Page 42: Acrreditamento e valutazione dei fornitori

42

Le declaratorie e l’informazione della costituzione dell’Albo Fornitori Qualificati

Nel momento della costituzione dell’Albo Fornitori Qualificato è necessario ed

indispensabile informare e comunicare a tutti i fornitori interessati la volontà espressa

dell’Amministrazione.

L’argomento è trattato nella parte riguardante il Processo di valutazione e nel paragrafo

“L’informazione e la comunicazione” a pag. 97.

Nella nota informativa sono indicati i fattori di valutazione, in modo da rendere trasparente e

comunicare ai fornitori interessati gli elementi sui quali saranno valutati e quale metodologia sarà

utilizzata per la valutazione, con indicazione dei coefficienti di ponderazione.

La domanda di valutazione e la documentazione allegata

Il fornitore interessato ad essere sottoposto a valutazione, per l’inserimento nell’Albo

Fornitori Qualificati, dovrà presentare una domanda in carta semplice, in cui sia manifestata

l’intenzione e la volontà di essere valutato e in cui autorizza la funzione Provveditorato

dell’Azienda Sanitaria Locale n. 10 a prendere cognizione di tutte le notizie necessarie e

fondamentali per una corretta valutazione.

Tale domanda dovrà essere datata e sottoscritta dal rappresentante legale dell’azienda o da

persona abilitata ad impegnare legalmente l’azienda stessa.

In allegato alla domanda di valutazione il fornitore dovrà trasmettere tutti i dati informativi utili per

il processo di valutazione e richiesti nella nota informativa di costituzione dell’Alfo Fornitori

Qualificati e in modo particolare:

1. la Scheda Informativa del Fornitore (vedasi pag. 78);

2. il Manuale Assicurazione Qualità per i Fornitori, datato e sottoscritto per conferma ed

accettazione dal Rappresentante Legale dell’Azienda sottoposta a valutazione.

Page 43: Acrreditamento e valutazione dei fornitori

43

Tale manuale contiene le condizioni contrattuali inerente il Progetto di Valutazione ed

Accreditamento dei Fornitori, desunto dal presente lavoro e adattato per la comunicazione diretta

verso il fornitore; il Manuale di Assicurazione Qualità per i Fornitori assume una valenza

contrattuale, come le condizioni contenute nel contratto di fornitura, ma il suo target è di

individuare in modo preciso quali sono le obbligazioni del fornitore relativamente al progetto

specifico di valutazione e accreditamento.

Se il fornitore ritiene di non accettare le condizioni contrattuali contenute nel “Manuale di

Assicurazione Qualità per i Fornitori” e non le sottoscrive, non sarà sottoposto alla procedura di

valutazione ed accreditamento.

Con questo metodo la funzione Provveditorato è autorizzata ad analizzate oltre che i dati

anagrafici dell’azienda, anche quelli inerenti la capacità finanziaria, economica, tecnica e altri dati

informativi richiesti, oggetto di valutazione, che sono riservati e che l’azienda è tenuta ad

autorizzare prima che siano trattati.

Page 44: Acrreditamento e valutazione dei fornitori

44

I fattori di valutazione

Per “fattori di valutazione” si devono intendere gli elementi del fornitore che sono analizzati

dal Comitato di Valutazione e sono oggetto di valutazione.

Tali fattori non sono e non possono essere fissi ed immutabili nel tempo, ma devono poter essere

soggetti a modificazioni, integrazioni ed aggiornamenti, in modo da rendere il sistema di

valutazione ed accreditamento sempre in linea con i cambiamenti e lo sviluppo del mercato.

I “fattori di valutazione” che si intendono attualmente utilizzare possono essere tutti classificati e

fatti rientrare in tre gradi categorie che sono:

� la capacità finanziaria ed economica

� la capacità tecnica

� le modalità di esecuzione del contratto – il monitoraggio del fornitore

Ogni categoria ha al suo interno una suddivisione nei “fattori di valutazione specifici” che

rappresentano il dettaglio di ogni singolo elemento di valutazione.

Page 45: Acrreditamento e valutazione dei fornitori

45

La titolarità della capacità legale di contrarre con la Pubblica Amministrazione

Questa caratteristica non è un vero e proprio “fattore di valutazione”, in “senso stretto” del

termine, in quanto non determina un punteggio diretto per il fornitore, ma raggruppa una serie di

requisiti legali di “cause di esclusione dalla partecipazione alle gare” che il fornitore deve rispettare

e che, in caso di assenza o esistenza di alcuni di essi possono determinare l’esclusione del fornitore

medesimo dalla possibilità di contrarre con la pubblica amministrazione.

Tali requisiti sono previsti dalla normativa europea, recepita dal legislatore italiano e

pertanto, a nostro giudizio, devono essere rispettati anche nei contratti di fornitura di beni e servizi

di valore inferiore a quello stabilito dalla normativa comunitaria in materia, in quanto rappresentano

delle condizioni giuridiche fondamentali ed irrinunciabili.

La dottrina (20, 21, 22) è concorde nel ritenere che si tratta di requisiti di “ordine morale” in

capo all’impresa, che devono essere posseduti, a pena di esclusione nelle gare il cui valore

economico stimato sia uguale o superiore alla soglia stabilita dal legislatore europeo.

Riteniamo che trattandosi appunto di requisiti di “ordine morale” gli stessi devono essere posseduti

dalle imprese anche se il valore del contratto da stipularsi non superi tale soglia e su questo

specifico punto la dottrina (20) ritiene che il rinvio operato non sia illegittimo.

Pertanto sono esclusi dalla partecipazione alle gare e quindi non possono essere sottoposti alla

procedura di valutazione e di accreditamento i fornitori:

� che si siano resi colpevoli di negligenza o malafede nell’esecuzione di un precedente

contratto, in applicazione dell’art. 3, ultimo comma, del Regio Decreto 18 novembre 1923,

n. 2440 e dell’art. 68 del relativo regolamento di esecuzione, approvato con il Regio Decreto

23 maggio 1924, n. 827;

� che si trovano in stato di fallimento, di liquidazione, di amministrazione controllata, di

concordato preventivo o in qualsiasi altra situazione equivalente secondo la legislazione del

Paese o Stato in cui sono stabiliti, o a carico dei quali sia in corso un procedimento per la

Page 46: Acrreditamento e valutazione dei fornitori

46

dichiarazione di una di tali situazioni, oppure versino in stato di sospensione dell’attività

commerciale;

� nei cui confronti sia stata pronunciata o emessa una condanna, con sentenza passata in

giudicato, ovvero sentenza di applicazione della pena su richiesta ai sensi dell’articolo 444

del codice di procedura penale, per qualsiasi reato che incida sulla loro moralità

professionale o per delitti finanziari;

� che nell’esercizio della propria attività professionale abbiano commesso un errore grave,

accertato con qualsiasi mezzo di prova addotto dall’amministrazione aggiudicatrice;

� che non siano in regola con gli obblighi relativi al pagamento dei contributi previdenziali e

assistenziali a favore dei lavoratori, secondo la legislazione italiana o quella del Paese o

Stato in cui sono stabiliti;

� che non siano in regola con gli obblighi relativi al pagamento delle imposte o delle tasse,

secondo la legislazione italiana o quella del Paese o Stato in cui sono stabiliti;

� che si siano resi gravemente colpevoli di false dichiarazioni nel fornire informazioni

richieste in merito alle cause di esclusione dalle gare, alle iscrizioni nei registri

professionali, alla capacità finanziaria ed economica, alla capacità tecnica, nel

completamento e nel chiarimento dei certificati, documenti e dichiarazioni presentati e

nell’iscrizione in elenchi o albi ufficiali di fornitori;

Il pacchetto delle norme antimafia

Alcuni ritengono che tra i motivi di esclusione rientri anche quello relativo alla sussistenza

di una delle cause di decadenza, di divieto o di sospensione di cui all’art. 10 della legge 31 maggio

1965, n. 575 e dei tentativi di infiltrazione mafiosa di cui all’art. 4 del decreto legislativo 8 agosto

1994, n. 490.

Tali disposizioni sono comprese nel pacchetto delle c.d. “norme antimafia” e esplicitate nei sistemi

di controllo previsti dal Decreto del Presidente della Repubblica 3 giugno 1998, n. 252,

Page 47: Acrreditamento e valutazione dei fornitori

47

“Regolamento recante norme per la semplificazione dei procedimenti relativi al rilascio delle

comunicazioni e delle informazioni antimafia”.

La normativa antimafia non prevede l’esclusione dalle gare di determinati soggetti, che

abbiano in corso un procedimento per l’applicazione di una misura di prevenzione o a carico dei

quali sia stato emanato un provvedimento definitivo per l’applicazione di una misura di

prevenzione, ma prevede soltanto che tali soggetti non possano stipulare un contratto con la

Pubblica Amministrazione.

A tal fine l’Amministrazione prima di stipulare il contratto deve eseguire i controlli previsti,

dalle norme sopra citate, con l’ausilio degli uffici delle Prefetture competenti.

In ogni caso tale controllo deve essere effettuato esclusivamente per i contratti il cui valore

complessivo superi i trecento milioni di lire.

Per dovere e rispetto nei confronti dei colleghi che si occupano dell’applicazione delle

norme antimafia occorre dire che tale sistema è totalmente inutile e privo di ogni efficacia, in

quanto le imprese che eventualmente abbiano all’interno della loro struttura societaria delle

“infiltrazioni mafiose” non essendo sprovvedute e conoscendo compiutamente la metodologia dei

controlli, non fanno altro che sostituire ai “soggetti critici” delle “persone trasparenti” ad ogni tipo

di controllo effettuato.

Il sistema impiantato dal Decreto del Presidente della Repubblica 3 giugno 1998, n. 252 ha

appesantito ulteriormente la struttura dei controlli delle Amministrazioni Pubbliche e delle

Prefetture, aumentando i costi di gestione e utilizzando del personale qualificato per svolgere un

lavoro inutile, distogliendolo da compiti sicuramente più importanti per le Aziende, per le

Prefetture, per la collettività e maggiormente gratificanti per loro stessi.

Page 48: Acrreditamento e valutazione dei fornitori

48

La capacità finanziaria ed economica

Per capacità finanziaria ed economica s’intendono quei “requisiti d’ordine economico e

finanziario” che il fornitore deve dimostrare di possedere, in modo da stabilire preliminarmente se

l’impresa contraente, aspirante alla stipulazione del contratto, sia in grado di poter assumere

correttamente e seriamente l’impegno contrattuale per il quale intende concorrere.

Rientrano nella capacità finanziaria ed economica i seguenti elementi valutativi:

� idonee dichiarazioni bancarie

che sono rimesse alla pratica in uso presso gli istituti di credito e che normalmente rientrano

nelle così dette “referenze bancarie”, le quali possono essere:

a) le aperture di credito;

b) i fidi bancari;

c) altre forme di finanziamento;

d) le dichiarazioni sulla regolarità dei rapporti intrattenuti tra l’istituto di credito e l’impresa

soggetta a valutazione;

e) le dichiarazioni attestanti una certa garanzia economica e il relativo volume d’affari

dell’impresa soggetta a valutazione;

� i bilanci o gli estratti dei bilanci dell’impresa

� il fatturato globale dell’impresa

(vedasi “I bilanci e il fatturato dell’impresa”, a pag. 50)

Page 49: Acrreditamento e valutazione dei fornitori

49

� il fatturato relativo

Per fatturato relativo si intende quello derivante da forniture identiche a quelle oggetto della

procedura di valutazione, realizzate in un determinato periodo, che potrebbe essere

assimilato agli ultimi tre esercizi rispetto al momento della valutazione, tenendo presente

che qualora l’impresa non sia in grado di produrre tale fatturato, in quanto l’attività è stata

posta in essere da meno di tre anni, non sarà esclusa dalla valutazione, ma potrà ottenere una

valutazione inferiore.

E’ anche possibile richiedere solamente il fatturato relativo all’esercizio precedente alla data

di presentazione della domanda di valutazione e sottoporre questo a valutazione.

Gli elementi singoli che compongono il fattore di valutazione della “capacità finanziaria ed

economica” sono individuati nel dettaglio.

Il problema che ne deriva, nel momento della valutazione, è che tali elementi devono essere espressi

in “forma misurabile”, essendo il criterio della misura uno degli assi portanti della qualità aziendale

e di ogni singolo sistema di qualità.

Quando si procede all’analisi dei singoli fattori di valutazione dei fornitori e all’associazione ad

ogni fattore di valutazione di un proprio punteggio, si valuta la qualità del fornitore sotto l’aspetto

delle sue potenzialità per la funzione approvvigionamenti.

Ne consegue che ogni singolo fattore di valutazione e i suoi componenti (fattori specifici) devono

essere “misurabili” e questo vale sia per la “capacità finanziaria ed economica” che per tutti gli altri

fattori di valutazione (capacità tecnica, modalità d’esecuzione del contratto e monitoraggio del

fornitore).

Pertanto occorrerà individuare, all’interno di ogni fattore di valutazione, esattamente gli elementi

essenziali con i relativi indicatori misurabili e mediante l’applicazione di formule di proporzionalità

diretta e/o inversa distribuire i singoli punteggi in relazione alle votazioni ottenute.

Page 50: Acrreditamento e valutazione dei fornitori

50

I bilanci e il fatturato dell’impresa

Dai bilanci dell’impresa e dal fatturato globale si desume la forza e lo stato di salute del

fornitore.

Il bilancio è il documento contabile che deve essere redatto al termine di ogni esercizio annuale, dal

quale deve risultare con chiarezza e precisione la situazione patrimoniale della società, gli utili

conseguiti e le perdite sofferte.

Secondo la classificazione del Diritto Commerciale esistono diversi tipi di bilanci:

� il bilancio di apertura, che è redatto al momento della costituzione della società;

� il bilancio straordinario, che è redatto in particolari momenti della vita della società, ad

esempio in caso di fusione, incorporazione, liquidazione ecc.;

� il bilancio ordinario o di esercizio, che è redatto una volta all’anno, ad ogni chiusura di

esercizio sociale, che generalmente coincide con l’anno solare.

Quello che interessa nella procedura di valutazione e accreditamento è il contenuto del bilancio

ordinario di esercizio, relativo all’esercizio precedente alla data di presentazione della domanda di

valutazione.

Il bilancio di esercizio assolve fondamentalmente a due funzioni:

1. illustrare, al termine di ogni esercizio, il valore del patrimonio sociale: tale funzione è rivolta

principalmente ai terzi creditori della società, per i quali la sola garanzia è offerta dal

patrimonio sociale;

2. indicare gli utili distribuibili al termine dell’esercizio: tale funzione invece è preordinata al

soddisfacimento degli interessi degli azionisti.

Page 51: Acrreditamento e valutazione dei fornitori

51

Il bilancio ha due contenuti fondamentali: l’attivo e il passivo.

In sintesi analizziamo le singole voci del contenuto del bilancio, in modo da conoscere e

comprendere, senza alcuna velleità di completezza, la struttura di tale documento di non semplice

analisi e lettura.

L’attivo reale, che si compone essenzialmente delle seguenti voci:

1. i cc.dd. valori immobilizzati, ossia quegli elementi del patrimonio destinati a restare

durevolmente nell’azienda (quali gli immobili, i macchinari, gli impianti, i diritti di brevetto,

le concessioni, i marchi, ecc.)

2. le scorte di materie prime e di merci

3. il denaro e i valori esistenti in cassa

4. i crediti, verso i soci per versamenti ancora dovuti, verso la clientela, verso le banche, verso

le società controllate o collegate, i titoli di credito a reddito fisso, e altri crediti;

5. le partecipazioni societarie, azionarie e non;

Risulta anche un attivo ideale o fittizio, rappresentato dalle seguenti voci:

1. i cc.dd. ratei attivi, comprensivi delle spese di impianto e di ampliamento e del “disagio”,

cioè della differenza in più tra le somme dovute alla scadenza delle obbligazioni emesse e

quelle ricavate al momento della emissione delle stesse;

2. i cc.dd. riscontri contabili attivi, ossia le spese relative esclusivamente ad un esercizio

successivo e non interessanti quello in corso;

3. le perdite, in caso di eccedenza del passivo sull’attivo;

4. le poste rettificative del passivo, che indicano la differenza fra il valore nominale (valore di

scadenza) e il valore attuale dei debiti sociali.

Page 52: Acrreditamento e valutazione dei fornitori

52

Il passivo reale, che si compone essenzialmente dei debiti con garanzia reale verso i fornitori, verso

le banche ed altri sovventori, verso le società collegate, obbligazionari e altri eventuali debiti.

Nei debiti vanno indicati i fondi accantonati per le indennità di anzianità o di quiescenza del

personale dipendente.

Il passivo ideale o fittizio, rappresentato dalle seguenti voci:

1. il capitale sociale, in quanto trattasi di un debito della società verso i singoli soci;

2. le riserve, cioè le somme accantonate che non possono essere distribuite come utili;

3. i cc.dd. ratei passivi, ossia le entrate relative a più esercizi e realizzate dalla società nel

primo di tali esercizi;

4. i cc.dd. riscontri contabili passivi, cioè le entrate relative esclusivamente ad un esercizio

successivo;

5. gli utili, nel caso di eccedenza dell’attivo sul passivo;

6. le poste rettificative del passivo, cioè i fondi di ammortamento, di rinnovamento e di

copertura contro il rischio di svalutazione dei beni, aventi la funzione di eliminare la

eccessiva valutazione di alcune poste, fatta nell’attivo.

Al bilancio di esercizio deve essere allegato il conto dei profitti e delle perdite, che è un

prospetto che deve evidenziare le spese sostenute e gli introiti conseguiti nell’esercizio.

La legge pone come regola che dal conto dei profitti e delle perdite debbono risultare con chiarezza

e precisione gli utili conseguiti o le perdite sofferte.

Il contenuto analitico del conto dei profitti e delle perdite è stabilito dal codice civile.

Page 53: Acrreditamento e valutazione dei fornitori

53

La capacità tecnica

Nella capacità tecnica rientrano quei “requisiti di ordine tecnico”, connessi alla capacità

professionale, che il fornitore deve dimostrare di possedere, in modo da stabilire preliminarmente se

l’impresa contraente, aspirante alla stipula del contratto, sia in grado di poter assumere

correttamente e seriamente l’impegno contrattuale per il quale intende concorrere.

Rientrano nella capacità tecnica i seguenti elementi valutativi:

l’elenco delle principali forniture effettuate e/o dei servizi svolti a soggetti pubblici o privati

in un determinato periodo (ad esempio negli ultimi tre anni), oppure senza alcun limite di

tempo, con indicazione delle date, del destinatario e dei rispettivi importi contrattuali;

le referenze rilasciate dai soggetti pubblici o privati operanti nel settore sanitario

relative alle forniture effettuate e/o ai servizi svolti, di cui al punto precedente, contenenti un

giudizio complessivo sulla qualità della prestazione erogata dell’impresa soggetta a

valutazione, in modo da consentire una valutazione sull’affidabilità del fornitore;

la scheda tecnica, fotografie, disegni, catalogo, listini e campionatura dei prodotti da fornire

e/o del servizio da svolgere

contenente la descrizione delle caratteristiche tecniche fondamentali e importanti del/i

prodotto/i, dell’attrezzatura, dell’apparecchiatura e del servizio oggetto di valutazione;

La scheda tecnica, ove possibile, deve contenere anche la fotografia o il disegno del/i

prodotto/i, dell’attrezzatura o dell’apparecchiatura oggetto di valutazione;

Il fornitore deve altresì produrre il catalogo, se esistente e i listini dei prodotti disponibili;

Il Comitato di Valutazione si riserva la possibilità di richiedere al fornitore, soggetto a

valutazione, di inviare idonea campionatura dei prodotti ritenuti importanti ai fini della

Page 54: Acrreditamento e valutazione dei fornitori

54

valutazione e nei confronti dei quali potrà essere espresso un giudizio tecnico di conformità

ed idoneità alle caratteristiche stabilite a livello Aziendale.

il sistema di qualità aziendale del fornitore

Premesso che l’Azienda Sanitaria Locale n. 10 nel 1998 ha ottenuto la Certificazione

Internazionale ISO 9002 del proprio Sistema di Qualità Aziendale e che sta lavorando

orientando i propri sforzi organizzativi nel breve periodo al fine di ottenere la certificazione

ISO 9001-2000 detta anche Vision 2000 e nel lungo periodo per la realizzazione del Total

Quality Management, risulta di fondamentale importanza che anche i fornitori, che

intendono avere o che hanno rapporti contrattuali con la nostra Azienda, siano sottoposti a

valutazione rispetto al proprio sistema di qualità aziendale, senza che tale sistema sia

richiesto obbligatoriamente al fornitore, in quanto le norme ISO sono “norme volontarie” e

una scelta vincolante escluderebbe una buona fascia di fornitori, in grado di fornire beni e

servizi alla nostra Azienda e rischierebbe di non essere pienamente legittima dal punto vista

giuridico, pur operando con le norme di diritto privato, in applicazione del Decreto

Legislativo 19 giugno 1999, n. 229.

Richiedere obbligatoriamente al fornitore il possesso della certificazione di qualità,

per essere dichiarato idoneo e quindi iscrivibile all’Albo Fornitori Qualificati, restringe

anche il campo della concorrenza, in quanto il mercato non è ancora completamente maturo

per recepire totalmente e in modo esclusivo tale richiesta.

Un’Azienda può avere prodotti di alta qualità, rispondenti alle regole e alle norme

tecniche dettate in materia, senza possedere una certificazione di qualità e di contro è

possibile che un’altra Azienda pur avendo certificato il proprio sistema di qualità aziendale,

fornisca prodotti e/o servizi di non pregevole ed eccelsa qualità.

La certificazione del proprio sistema di qualità aziendale non è la panacea di tutti i

mali, ma un primo passo per cercare di migliorare la qualità del prodotto fornito, in modo da

Page 55: Acrreditamento e valutazione dei fornitori

55

soddisfare pienamente il cliente finale, senza dimenticare che ottenuta la certificazione non

significa garantire “l’eccellenza” della propria produzione.

In ogni caso al fornitore sottoposto a valutazione si richiede di presentare una relazione

dettagliata sul proprio Sistema di Qualità Aziendale, nella quale siano evidenziati i seguenti

elementi di possibile valutazione:

se il fornitore ha certificato il proprio Sistema di Qualità Aziendale;

in caso affermativo, quale certificazione è stata conseguita; tale certificazione dovrà essere

allegata in copia alla relazione;

in caso affermativo, qual è l’Ente o l’Organismo Certificatore che ha rilasciato la

certificazione;

in caso negativo, se vi è l’intenzione di richiedere la certificazione del proprio Sistema di

Qualità Aziendale e entro quale periodo di tempo;

Page 56: Acrreditamento e valutazione dei fornitori

56

Le norme della famiglia ISO 9000

Le norme della famiglia ISO 9000 possono essere distinte in due categorie fondamentali:

quelle contrattuali

quelle non contrattuali

Le norme definite “contrattuali” sono quelle che si possono prendere a riferimento nella

implementazione del Sistema Qualità (ISO 9001, ISO 9002 ed ISO 9003).

Quelle definite “non contrattuali” sono da considerarsi strumenti di supporto per la scelta (ISO

9000-1) e l’utilizzazione (ISO 9004/1 e 9004/2) della norma più idonea per l’implementazione del

Sistema Qualità.

Saranno sottoposte a valutazione le norme ISO di tipo contrattuale, con una metodologia di

ponderazione del punteggio assegnato a seconda dell’importanza che la norma ISO assume nel

settore della sanità pubblica.

Dal 15 dicembre 2000 le norme ISO 9001 e ISO 9002 sono state sostituite dalla nuova

norma ISO 9001/2000, anche chiamata con il termine di Vision 2000 e classificata come norma

contrattuale.

Tale norma cambia sostanzialmente il modo di intendere la qualità rispetto alla precedente UNI EN

ISO 9001, infatti non si parla più di assicurazione della qualità ma di sistema di gestione della

qualità dove i requisiti non si indirizzeranno soltanto al raggiungimento della conformità del

prodotto o del servizio, ma comprenderanno l’esigenza di dimostrare la capacità dell’Azienda di

conseguire la soddisfazione del cliente, che nel caso delle Aziende Sanitarie è l’utente finale delle

prestazioni sanitarie erogate.

Page 57: Acrreditamento e valutazione dei fornitori

57

Le imprese potranno chiedere di essere certificate per la Vision 2000 a due livelli differenti:

a) per la gestione della qualità nella progettazione, sviluppo, fabbricazione ed assistenza;

b) per la gestione della qualità nella fabbricazione e nell’assistenza;

Con questa modificazione la norma ISO 9003 cessa la sua funzione.

Page 58: Acrreditamento e valutazione dei fornitori

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La norma ISO Descrizione della norma ISO e tipo

ISO 9000-1 Regole riguardanti la conduzione aziendale per la qualità e l’assicurazione (o garanzia) della qualità. Criteri di scelta ed utilizzazione

Norma non contrattuale

ISO 9001 Sistemi Qualità-Criteri per l’assicurazione (o garanzia) della qualità nella progettazione, sviluppo fabbricazione ed assistenza

Norma contrattuale

ISO 9002 Sistemi Qualità-Criteri per l’assicurazione (o garanzia) della qualità nella fabbricazione e nell’assistenza

Norma contrattuale

ISO 9003 Sistemi Qualità-Criteri per l’assicurazione (o garanzia) della qualità nei controlli e collaudi finali

Norma contrattuale

ISO 9004/1 Criteri riguardanti la conduzione aziendale per la qualità ed i sistemi qualità aziendali

Norma non contrattuale

ISO 9004/2 Elementi di gestione per la qualità del Sistema Qualità (guida per i servizi)

Norma non contrattuale

ISO 8402 Glossario

ISO 9001/2000 (Vision 2000)

Sistemi Qualità-Criteri per la gestione della qualità nella: a) progettazione, sviluppo, fabbricazione e assistenza; q) fabbricazione e assistenza;

Norma contrattuale

Page 59: Acrreditamento e valutazione dei fornitori

59

Il Piano di Organizzazione Aziendale

(L’Organigramma e/o la struttura Aziendale del Fornitore)

Il fornitore deve comunicare e presentare il proprio Piano di Organizzazione Aziendale, che

rappresenta l’organigramma della struttura Aziendale sottoposta a valutazione.

Tale Piano deve contenere:

a) il numero del personale dipendente

- suddiviso nei vari profili professionali (esempio: dirigenti, quadri, ecc.) e nei vari ruoli di

appartenenza (esempio: ruolo professionale, amministrativo, tecnico, ecc.)

b) il numero del personale non dipendente, che raggruppi i soggetti non dipendenti

rientranti, ad esempio, nei rapporti con il personale convenzionato, con i consulenti e con

altre figure professionali utilizzate;

- con indicazione per ognuno di loro delle attività che sono svolte nell’Azienda

c) il numero del personale che si occupa del Sistema di qualità Aziendale;

- con indicazione dei loro profili professionali e ruoli;

L’Assistenza Tecnica

Durante l’esecuzione contrattuale, nel periodo di garanzia e post garanzia, assume molta

importanza il livello del servizio di assistenza tecnica garantita dal fornitore.

In questo caso il fornitore deve presentare il Piano di Assistenza Tecnica che dovrà

contenere:

la struttura e l’organizzazione del servizio;

il numero delle persone impiegate;

i tempi di intervento dal momento della chiamata;

la presenza o meno di un call-center;

la presenza o meno di un numero verde;

Page 60: Acrreditamento e valutazione dei fornitori

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i costi di intervento post-garanzia;

Il Piano di Assistenza Tecnica sarà valutato tenendo presento il grado e la qualità del

servizio di assistenza effettivamente prestato ed erogato, che sarà desunto da un’indagine

interna tra gli utilizzatori del servizio medesimo, ponendo particolare attenzione alla

prontezza e alla competenza nella risoluzione dei problemi verificatesi dopo l’acquisto.

Questo significa che l’analisi di un Piano di Assistenza Tecnica giudicato buono o ottimo

come progetto, non necessariamente potrà determinare una valutazione di pari grado

sull’assistenza tecnica effettivamente prestata.

Produttore / Fornitore o Distributore-Rivenditore / Fornitore

Si ritiene di sottoporre a valutazione anche la condizione che il fornitore può

assumere tra Produttore o Distributore-Rivenditore.

E’ evidente che il Produttore di un bene di consumo, che possiede anche la proprietà e

l’organizzazione della struttura territoriale di distribuzione e di vendita, ha una forza

maggiore rispetto a quel fornitore che ricopre esclusivamente la funzione di distributore-

rivenditore di un determinato bene sul territorio e contemporaneamente, nel primo caso,

l’Azienda committente si sente maggiormente garantita.

Le ragioni sono le seguenti:

1. il produttore / fornitore gestisce complessivamente il processo produttivo

(progettazione, produzione, controllo, collaudo) e quello distributivo;

2. il distributore-rivenditore / fornitore gestisce solamente il processo distributivo;

3. il distributore-rivenditore / fornitore può perdere il diritto alla vendita e/o alla

distribuzione di un determinato bene;

Page 61: Acrreditamento e valutazione dei fornitori

61

4. il distributore-rivenditore / fornitore deve approvvigionarsi dal produttore e quindi

deve avere magazzini idonei e strutturati in modo adeguato a far fronte alle richieste

d’ordine dei clienti;

5. il distributore-rivenditore / fornitore, siccome vende un bene o un servizio che non è

da lui prodotto, ha un minore interesse o quanto meno un “interesse lieve” rispetto a

quello del produttore /venditore che è titolare di un “interesse forte”;

6. il distributore-rivenditore / fornitore in molti casi, allo scopo di tenere i propri

magazzini con un carico al minimo disponibile (basse giacenze), provvede ad

“acquistare i prodotti sull’ordinato”, cioè dopo avere ricevuto l’ordine di consegna

dall’Azienda committente; questo comportamento fa sì che se i tempi non sono ben

calcolati il venditore / fornitore non sarà in grado di rispettare il termine di consegna

contenuto nell’ordine ricevuto;

7. l’Azienda committente ha interesse ad avere un rapporto diretto con il produttore /

fornitore, sia per ragioni economiche di “economia di scala” che per ragioni di

opportunità, tese ad eliminare tutti i livelli commerciali intermedi, quando questo sia

possibile, in modo da avere un rapporto diretto con il produttore / fornitore;

Pertanto l’Azienda Sanitaria Locale n. 10 privilegia il rapporto con il Produttore / Fornitore e

questa condizione si esprimerà in un giudizio favorevole nella procedura di valutazione e

accreditamento.

Page 62: Acrreditamento e valutazione dei fornitori

62

Le modalità di esecuzione del contratto

Il monitoraggio del fornitore

Dopo avere stipulato il contratto di fornitura di beni (di consumo o di investimento) e della

prestazione del servizio il fornitore deve essere tenuto sotto costante osservazione in quanto il suo

comportamento, durante l’esecuzione del contratto, è determinante per il raggiungimento degli

obiettivi Aziendali e dell’U.O. Provveditorato, di miglioramento continuo e consolidato della

qualità dei prodotti e dei servizi acquistati dai propri fornitori, in coerenza con le finalità primarie

di:

1. piena soddisfazione del cliente

2. miglioramento della competitività aziendale

3. riduzione dei costi sostenuti

Per “modalità di esecuzione del contratto” intendiamo tutti quei comportamenti posti in essere

dal fornitore, dopo avere sottoscritto il contratto e di particolare rilevanza ai fini della procedura di

valutazione e di accreditamento, che saranno oggetto di valutazione e che potranno incidere sul

punteggio complessivo ottenuto dal fornitore e sulla sua posizione nella graduatoria finale.

Rientrano nella “modalità di esecuzione del contratto” e sono ritenuti rilevanti nella procedura

di valutazione e di accreditamento i seguenti comportamenti del fornitore:

a) rispetto del termine di consegna dei prodotti ordinati o del servizio richiesto

Quando un fornitore riceve un ordine di consegna di un bene o dell’esecuzione di una

prestazione o di un servizio, tra i dati informativi contenuti nel documento (ad esempio:

descrizione dei prodotti, descrizione del servizio, prezzi unitari, quantità, valori dell’I.V.A.,

totale dell’ordine e altri dati) vi è anche il termine di consegna entro il quale l’ordine deve

essere eseguito o la prestazione effettuata.

Page 63: Acrreditamento e valutazione dei fornitori

63

L’ordine deve essere eseguito entro tale termine.

Alcuni fornitori ritengono che il termine di consegna sia una formalità, che anche se

non rispettata non determini alcuna conseguenza negativa nei loro confronti.

Questo ragionamento è profondamente sbagliato, in quanto il mancato rispetto del termine di

consegna ha delle conseguenze negative nei confronti dell’Azienda committente, in quanto il

bene ordinato non sarà disponibile, entro il termine programmato e le scorte di magazzino,

per quel bene, non saranno sufficienti a garantire le richieste degli utilizzatori.

Il mancato rispetto del termine di consegna è in ogni caso ed anche un

inadempimento contrattuale, che però, nell’ambito della procedura di valutazione e

accreditamento, deve essere valutato negativamente in merito alle modalità di esecuzione del

contratto stipulato.

Quando si verifica il mancato rispetto del termine di consegna su un ordine emesso,

il settore competente della funzione Provveditorato esegue il sollecito, prima telefonico e poi

per iscritto, mediante una raccomandata con avviso di ricevimento, nella quale è comunicato

che il termine è posticipato di norma di cinque giorni lavorativi, trascorso i quali si

provvederà all’acquisto su libero mercato del bene non fornito, con addebito al contraente

della eventuale maggiore spesa sostenuta e della penale nella misura contrattuale prevista (di

norma il 10% sul valore del bene non consegnato).

Come si può notare il mancato rispetto del termine di consegna se da parte del

fornitore può essere inteso come una mera formalità da rispettare, per l’Azienda

committente non è così e tale comportamento determina anche dei costi aggiuntivi da

sostenere, nell’ambito della propria organizzazione strutturale, corrispondenti alle ore di

lavoro da dedicare per far fronte al comportamento irresponsabile del fornitore.

Pertanto occorre che il fornitore non rispettoso del termine di consegna sia valutato

in modo negativo e che tale comportamento possa pregiudicare il livello del punteggio

Page 64: Acrreditamento e valutazione dei fornitori

64

ottenuto nella procedura di valutazione e di accreditamento, oltre gli altri effetti contrattuali

previsti.

b) evasione parziale o totale dell’ordine

Alcuni fornitori dopo avere ricevuto l’ordine di consegna di un bene non riescono

mai ad evaderlo totalmente, ma eseguono consegne differite nel tempo della merce ordinata

fino alla completa evasione dell’ordine.

Questo comportamento, se di per sé può essere considerato non di particolare disturbo, nella

realtà consegne differite nel tempo di merce ordinata, che potrebbe essere consegnata in

un’unica soluzione, comporta per il Magazzino Centrale dell’Azienda più attività di

ricevimento e di carico, con le conseguenti movimentazione della merce, più controlli sui

diversi documenti di trasporto, più emissioni di più fatture corrispondenti, con la

conseguenza di un aumento del numero delle liquidazioni di fronte al medesimo ordine.

Le conseguenze del comportamento del fornitore potrebbero essere tutte eliminate se

il fornitore medesimo evadesse l’ordine ricevuto in modo totale in un’unica soluzione.

Se questo non accade, tale comportamento deve essere valutato in modo negativo nella

procedura di valutazione e di accreditamento in quanto ritenuto non corrispondente ad

un’adeguata organizzazione e programmazione nell’evasione degli ordini ricevuti.

c) evasione dell’ordine (parziale o totale) con prodotti diversi da quelli ordinati per

tipologia o numero

Alcuni fornitori evadono, parzialmente o totalmente, gli ordini ricevuti con prodotti

diversi da quelli ordinati per le loro caratteristiche tecniche (esempio: l’ordine contiene un

certo numero di cateteri con determinate caratteristiche tecniche e il fornitore ne consegna il

numero ordinato ma con caratteristiche tecniche diverse) o per il loro numero in aumento

Page 65: Acrreditamento e valutazione dei fornitori

65

rispetto al contenuto dell’ordine (esempio: il fornitore consegna un numero superiore di

cateteri rispetto a quello ordinato).

Anche questo comportamento deve essere valutato in modo negativo nella procedura di

valutazione e di accreditamento in quanto ritenuto non corrispondente ad un’adeguata

organizzazione nell’evasione degli ordini ricevuti.

Il fornitore, nel momento della consegna (dell’evasione dell’ordine ricevuto) deve

sempre rispettare il contenuto tecnico del contratto, del Capitolato Speciale, della lettera di

invito o della richiesta di preventivo.

Questo controllo deve essere effettuato dagli operatori del Magazzino Centrale, che

gestiscono i materiali in entrata e potrà avvenire “in modo generalizzato” su tutti i prodotti

in entrata, oppure “a campione” su alcuni di loro.

Sui prodotti di materiale sanitario e presidi chirurgici è necessaria la collaborazione

dell’U.O.A. Farmaceutica Ospedaliera; il controllo potrà essere effettuato in due modi:

a) con l’invio dei campioni dal Magazzino Centrale all’U.O.A. Farmaceutica Ospedaliera;

b) mediante il trasferimento temporaneo di un Dirigente Farmacista presso il Magazzino

Centrale;

Sui prodotti di laboratorio è necessaria la collaborazione dei Laboratori (Analisi,

Immuno Trasfusionale e Anatomia Patologica - Citologia).

Il risultato del controllo effettuato consentirà la valutazione sul punto in questione.

d) evasione dell’ordine ad altro luogo di consegna

L’ordine che è inviato al fornitore contiene l’indicazione del luogo di consegna, che

normalmente è il Magazzino Centrale Aziendale (con indicazione del proprio indirizzo,

CAP, telefono, orari di ricevimento e altre informazioni) ma in certi casi specifici può essere

una specifica Unità Operativa individuata, ad esempio il Blocco Operatorio, il Centro

Impianti Pace Maker e altri ancora.

Page 66: Acrreditamento e valutazione dei fornitori

66

Risulta di particolare importanza che il fornitore rispetti il luogo di consegna, perché se

questo non accade possono verificarsi delle spiacevoli conseguenze, fino a giungere a

respingere la merce consegnata in un luogo non indicato nell’ordine di consegna, con le

ovvie conseguenze immaginabili.

Anche questo comportamento deve essere valutato in modo negativo nella procedura di

valutazione e di accreditamento in quanto ritenuto non corrispondente ad un’adeguata

organizzazione nell’evasione degli ordini ricevuti.

e) esecuzione della fornitura di beni e del servizio in modo insoddisfacente

La fornitura di un bene o di un servizio deve essere eseguita secondo le specifiche

contrattuali e nel pieno rispetto del condizioni contenute nel Capitolato Speciale o della

lettera di invito o di richiesta del preventivo.

Qualora la fornitura di un bene o l’esecuzione di un servizio non sono ritenute soddisfacenti,

oltre alle contestazioni di tipo contrattuale, con le conseguenze giuridiche connesse, il

comportamento del fornitore non può che essere valutato in modo negativo per quanto

riguarda la procedura di valutazione e di accreditamento.

f) modalità di redazione del documento di trasporto (completezza e chiarezza nella

documentazione accompagnatoria)

I beni che sono consegnati a seguito di un ordine dell’Azienda committente, sono

accompagnati da un documento di trasporto (d.d.t.) che ha sostituito la bolla di

accompagnamento.

Alcuni fornitori provvedono alla redazione di tale documento in modo tale da generare

errori, difficoltà interpretative e altri fatti che creano problemi alla funzione Economato

(titolare della gestione dei magazzini) e Provveditorato (titolare della gestione contrattuale).

In alcuni casi il documento redatto risulta incompleto e non chiaro.

Page 67: Acrreditamento e valutazione dei fornitori

67

I casi di redazione del documento di trasporto in modo non regolare sono diversi e i più

disparati, ne elenchiamo alcuni senza l’intenzione di essere esaustivi in quanto i fornitori, in

questo campo, hanno molta fantasia e periodicamente si verificano fatti particolari non

ancora conosciuti:

1. il d.d.t. riporta un numero di ordine inesistente;

2. il d.d.t. è intestato ad altro committente, ma con il numero di ordine dell’Azienda

ordinante;

3. il d.d.t. contiene l’elenco di prodotti ordinati e di altri prodotti non ordinati;

4. il d.d.t. contiene l’elenco di prodotti ordinati non presenti nei colli consegnati, a

seguito di verifica;

5. il d.d.t. contiene l’elenco di prodotti ordinati, ma nei colli consegnati vi è altro e

diverso materiale;

6. il d.d.t. contiene l’elenco dei prodotti ordinati con quantitativi superiori a quelli

ordinati;

7. il d.d.t. contiene l’elenco dei prodotti ordinati con quantitativi superiori a quelli

ordinati, che non sono rilevati nei colli consegnati a seguito di verifica;

Se gli errori nella redazione del d.d.t. sono occasionali, non generano particolari

complicazioni per gli uffici del Magazzino Centrale dell’Azienda, ma quando questo

comportamento si ripete con una frequenza elevata è evidente che il fornitore deve essere

richiamato e la valutazione nei suoi confronti, su questo specifico fattore di valutazione, non

può essere positiva.

g) modalità di redazione della fattura

A seguito della consegna dei beni ordinati o della prestazione del servizio richiesto il

fornitore emette la fattura di pagamento, per la relativa liquidazione.

Page 68: Acrreditamento e valutazione dei fornitori

68

Anche in questo caso, come già descritto per il documento di trasporto, si verificano diverse

situazioni anomale che non permettono la liquidazione della fattura e che determinato

l’inizio di una corrispondenza con il fornitore, che in certi casi può durare per lungo tempo.

Anche su questo punto elenchiamo alcune situazioni di anomalie riscontrate, senza

l’intenzione di voler essere esaustivi, ma esclusivamente a titolo di esempio, per meglio

comprendere il problema:

1. la fattura riporta un numero di ordine inesistente;

2. la fattura riporta un numero di documento di trasporto non conosciuto;

3. la fattura contiene il dettaglio di prodotti o di servizi non ordinati;

4. la fattura contiene il dettaglio di prodotti o di servizi ordinati ma diversi rispetto a

quelli contenuti nel documento di trasporto;

5. la fattura contiene il dettaglio di prodotti o di servizi ordinati ma il quantitativo non è

corrispondente all’ordine e al d.d.t. (in quanto inferiore o superiore)

6. la fattura è intestata ad altra Azienda committente e contiene prodotti o servizi non

gestiti dall’Azienda ordinante;

7. la fattura è intestata ad altra Azienda committente ma contiene prodotti o servizi

gestiti dall’Azienda ordinante;

Anche in questo caso valgono le considerazioni effettuate sul punto precedente relativo alle

“modalità di redazione del documento di trasporto”.

h) inadempimenti contrattuali

Inevitabilmente durante la gestione contrattuale si verificano degli inadempimenti

contrattuali, diversi per tipologia a seconda del tipo di contratto che è stato stipulato.

Spesso accade che il fornitore di beni o di servizi si trovi in particolari condizioni aziendali

che non gli permettono di adempiere pienamente alle diverse obbligazioni contrattuali

Page 69: Acrreditamento e valutazione dei fornitori

69

assunte e questo determina l’insorgere di contestazioni contrattuali, preliminari in certi casi,

alla risoluzione del contratto per inadempimento.

L’inadempimento contrattuale non comporta automaticamente la risoluzione del contratto,

ma ha come diretta conseguenza l’invio al fornitore di una diffida ad adempiere entro un

congruo termine, trascorso il quale il contratto è ritenuto risolto.

Alcuni contratti prevedono un massimo di tre diffide ad adempiere, anche chiamate con il

termine di “contestazioni contrattuali” e quando tale numero è stato raggiunto il contratto

viene in ogni caso risolto.

Si tratta sostanzialmente dell’applicazione di “una clausola risolutiva espressa” sottoscritta

dalle parti contraenti.

Le conseguenze della risoluzione del contratto per inadempimento sono:

1. l’incameramento del deposito cauzionale definitivo, ove esistente, a titolo di

anticipazione sul risarcimento del danno;

2. il risarcimento del danno subito, qualora lo stesso sia valutato di valore superiore al

deposito cauzionale definitivo già incamerato;

E’ evidente come la risoluzione di un contratto per inadempimento determini una

valutazione negativa del fornitore anche per quanto riguarda la procedura di valutazione e di

accreditamento e nei casi più gravi potrà anche determinare la cancellazione del fornitore

dall’Albo Fornitori Accreditati, per un certo periodo di tempo, a seguito dell’adozione di un

apposito provvedimento motivato.

Nella procedura di valutazione è giudicato il comportamento del fornitore rispetto alla

frequenza delle contestazioni contrattuali effettuate.

Contestazioni frequenti, magari su diversi contratti di fornitura, avranno come conseguenza

una valutazione negativa sullo specifico fattore di valutazione, anche se non hanno

determinato una risoluzione del contratto per inadempimento.

Page 70: Acrreditamento e valutazione dei fornitori

70

i) ingiustificata litigiosità

Durante la gestione contrattuale è possibile che tra il fornitore e l’Azienda

committente si verifichino dei contrasti che non determinano la risoluzione del contratto per

inadempimento ma logorano il rapporto contrattuale e non risolvono i problemi che si sono

venuti a creare tra le parti.

In questo caso il contratto avrà validità sino alla sua scadenza naturale, però nei confronti del

fornitore sarà espresso un giudizio negativo nell’ambito della procedura di accreditamento e

valutazione, in quanto l’Azienda committente non può continuare ad avere rapporti con

fornitori che hanno come scopo principale la ricerca della lite, piuttosto che la ricerca della

risoluzione dei problemi.

l) potenzialità collaborativa e di partnership

Come abbiamo già avuto occasione di dire l’Azienda Sanitaria Locale n. 10

considera i propri fornitori come dei collaboratori, che contribuiscono al successo comune e

vuole instaurare con loro un rapporto di “partnership”, che determini un miglioramento del

patrimonio aziendale di cui i fornitori sono parte integrante.

E’ pertanto indispensabile creare con i fornitori un rapporto di collaborazione stabile e

trasparente che permetta di valorizzare le capacità, le risorse e le esperienze dei Fornitori, al

fine di migliorare la propria competitività aziendale e la qualità delle prestazioni sanitarie

erogate.

L’Azienda Sanitaria Locale n. 10 ha necessità che i propri fornitori crescano con essa

e che il miglioramento anche di un singolo fornitore possa determinare anche un

miglioramento per l’Azienda.

Collaborare significa “lavorare insieme con altri” e quindi è giusto che il fornitore che

dimostri una propensione alla collaborazione e alla partnership possa avere un giudizio

favorevole in sede di valutazione e accreditamento.

Page 71: Acrreditamento e valutazione dei fornitori

71

Rientra in questo fattore di valutazione anche “la capacità di comunicazione”, cioè il

grado raggiunto dal fornitore di trasmettere e far comprendere, in breve tempo, all’Azienda

committente le notizie rilevanti ai fini pre-contrattuali e contrattuali.

Accade molto spesso di non riuscire a comunicare al fornitore, o ricevere da questo in modo

comprensibile, informazioni importanti che possono determinare una modificazione

sostanziale del rapporto contrattuale in corso.

In questo fattore di valutazione rientra anche la disponibilità e la capacità del fornitore di

assistere l’Azienda committente nell’analisi di un determinato prodotto o servizio, in modo

da poter avere tutti gli elementi necessari per una corretta valutazione e scelta strategica

d’acquisto.

Si terrà anche conto della flessibilità posseduta dal fornitore nel recepire le eventuali

modifiche richieste dall’Azienda committente, in relazione alla fornitura di beni o alla

prestazione di servizi.

Page 72: Acrreditamento e valutazione dei fornitori

72

Il sistema di ponderazione

Una volta individuati e determinati i fattori di valutazione occorre predisporre una scheda di

valutazione a punteggio, la quale dovrà contenere tutti i fattori di valutazione e per ognuno di essi i

singoli valori di ponderazione.

Per “valore di ponderazione” si intende un dato numerico che indica il livello di importanza del

singolo fattore di valutazione rispetto agli altri.

In alcuni casi il “valore di ponderazione” viene anche chiamato con il termine di “peso”, ma le

funzioni da loro espresse danno lo stesso risultato finale.

Come i “fattori di valutazione” anche i “valori di ponderazione” o “pesi” non possono essere

ritenuti fissi e invariabili nel tempo, ma sono soggetti a continue modificazioni e aggiustamenti in

base all’esperienza e alla variazione della metodologia di valutazione dei fornitori.

Ogni volta che si modificano i “fattori di valutazione” e/o i “valori di ponderazione” le

nuove informazioni saranno poste a conoscenza dei fornitori, in modo da consentire loro un

continuo aggiornamento sulla metodologia utilizzata nella valutazione.

Presentiamo una “scheda di valutazione a punteggio” non ancora definitiva in quanto

auspichiamo la disponibilità e l’utilizzo di un software dedicato, in modo da garantire una corretta

valutazione del fornitore, senza la possibilità di compiere errori non voluti.

L’utilizzo invece di un semplice foglio di calcolo elettronico può determinare errori di valutazione,

in quanto la sua struttura ha un livello di sicurezza molto basso e può essere facilmente modificabile

anche involontariamente dall’operatore.

Il foglio elettronico di calcolo non può che essere un modulo di prova e sperimentazione, non adatto

per la gestione della considerevole mole di dati, oggetto della procedura di accreditamento e

valutazione.

Su tale modulo non potranno trovare applicazione in modo soddisfacente gli algoritmi di calcolo

necessari per una corretta valutazione di tutti i fattori individuati, mediante gli elementi misurabili e

con l’inserimento delle singole votazioni di ognuno di loro ad opera del Comitato di Valutazione.

Page 73: Acrreditamento e valutazione dei fornitori

73

Occorre poi tenere presente che le informazioni sui fornitori devono essere rese disponibili in rete,

in modo da consentire agli operatori della funzione Provveditorato la consultazione della

graduatoria e l’utilizzo immediato delle valutazioni effettuate.

Page 74: Acrreditamento e valutazione dei fornitori

74

La scheda di valutazione a punteggio del Fornitore

Simulazione di una valutazione a punteggio reale

(questa scheda rappresenta una valutazione di un fornitore con attribuzione, per ogni fattore di valutazione e i suoi componenti, di un voto reale; il sistema di calcolo attribuisce ad ogni fattore di valutazione e i suoi componenti il punteggio pesato; la somma dei punteggi pesati determina il punteggio di ogni fattore di valutazione; tali punteggi sono riepilogati al termine con l’individuazione del punteggio complessivo, chiamato con il termine “totale generale con arrotondamento”).

SCHEDA DI VALUTAZIONE A PUNTEGGIO

FORNITORE (codice e descrizione) Classe merceologica (codice e descrizione)

CAPACITA' FINANZIARIA ED ECONOMICA Punti 25 Peso Voto Punti Voto maggiore attribuito 10 in % Attribuito Pesati Dichiarazioni Bancarie 30 8 6,000Bilancio dell'Azienda 20 8 4,000Fatturato Globale 20 5 2,500Fatturato Relativo 30 5 3,750

Totale 100 16,250

CAPACITA' TECNICA Punti 35 Peso Voto Punti Voto maggiore attribuito 10 in % Attribuito Pesati Principali forniture e servizi effettuati 10 10 3,500Referenze 15 7 3,675Scheda tecnica del prodotto 8 7 1,960Campionatura 15 6 3,150Sistema di Qualità Aziendale 20 8 5,600Il Piano di Organizzazione Aziendale 8 7 1,960L'Assistenza Tecnica 9 6 1,890Produttore / Distributore / Rivenditore - Fornitore 5 10 1,750Capacità dei Magazzini 10 8 2,800

Totale 100 26,285

Page 75: Acrreditamento e valutazione dei fornitori

75

MODALITA' DI ESECUZIONE DEL CONTRATTO MONITORAGGIO DEL FORNITORE Punti 40 Peso Voto Punti Voto maggiore attribuito 10 in % Attribuito pesati Rispetto del termine di consegna 5 7 1,400Evasione parziale o totale dell'ordine 5 7 1,400Evasione dell'ordine con prodotti diversi da quelli ordinati 10 8 3,200Evasione dell'ordine ad altro luogo di consegna 10 10 4,000Esecuzione della fornitura e del servizio (soddisfazione) 10 8 3,200Modalità di redazione del documento di trasporto 5 10 2,000Modalità di redazione della fattura 5 8 1,600Inadempimenti contrattuali 20 8 6,400Ingiustificata litigiosità 10 10 4,000Potenzialità collaborativa e Partnership 20 7 5,600

Totale 100 32,800

Riepilogo della scheda di valutazione a punteggio

Capacità Finanziaria ed Economica 16,250 Capacità Tecnica 26,285 Modalità di esecuzione del contratto - Monitoraggio 32,800

Totale Generale 75,335

Totale Generale con arrotondamento 75

Page 76: Acrreditamento e valutazione dei fornitori

76

Simulazione di una valutazione a punteggio massimo disponibile

(questa scheda rappresenta una valutazione di un fornitore con attribuzione, per ogni fattore di valutazione e i suoi componenti, del voto massimo attribuibile uguale a 10; il sistema di calcolo attribuisce ad ogni fattore di valutazione e i suoi componenti il punteggio pesato, che nel caso specifico sarà il massimo attribuibile; la somma dei punteggi pesati determina il punteggio di ogni fattore di valutazione, il massimo attribuibile; tali punteggi sono riepilogati al termine con l’individuazione del punteggio complessivo, chiamato con il termine “totale generale con arrotondamento”, che nel caso simulato sarà uguale a 100/100; Questa simulazione vuole solo evidenziare il sistema di calcolo utilizzato, qualora ogni fattore di valutazione e i suoi componenti ottengano il massimo dei voti disponibili)

SCHEDA DI VALUTAZIONE A PUNTEGGIO

FORNITORE (codice e descrizione) Classe merceologica (codice e descrizione)

CAPACITA' FINANZIARIA ED ECONOMICA Punti 25 Peso Voto Punti Voto maggiore attribuito 10 in % attribuito pesati Dichiarazioni Bancarie 30 10 7,500Bilancio dell'Azienda 20 10 5,000Fatturato Globale 20 10 5,000Fatturato Relativo 30 10 7,500

Totale 100 25,000

CAPACITA' TECNICA Punti 35 Peso Voto Punti Voto maggiore attribuito 10 in % attribuito pesati Principali forniture e servizi effettuati 10 10 3,500Referenze 15 10 5,250Scheda tecnica del prodotto 8 10 2,800Campionatura 15 10 5,250Sistema di Qualità Aziendale 20 10 7,000Il Piano di Organizzazione Aziendale 8 10 2,800L'Assistenza Tecnica 9 10 3,150Produttore / Distributore / Rivenditore - Fornitore 5 10 1,750Capacità dei Magazzini 10 10 3,500

Totale 100 35,000

Page 77: Acrreditamento e valutazione dei fornitori

77

MODALITA' DI ESECUZIONE DEL CONTRATTO MONITORAGGIO DEL FORNITORE Punti 40 Peso Voto Punti Voto maggiore attribuito 10 in % attribuito pesati Rispetto del termine di consegna 5 10 2,000Evasione parziale o totale dell'ordine 5 10 2,000Evasione dell'ordine con prodotti diversi da quelli ordinati 10 10 4,000Evasione dell'ordine ad altro luogo di consegna 10 10 4,000Esecuzione della fornitura e del servizio (soddisfazione) 10 10 4,000Modalità di redazione del documento di trasporto 5 10 2,000Modalità di redazione della fattura 5 10 2,000Inadempimenti contrattuali 20 10 8,000Ingiustificata litigiosità 10 10 4,000Potenzialità collaborativa e Partnership 20 10 8,000

Totale 100 40,000

Riepilogo della scheda di valutazione a punteggio

Capacità Finanziaria ed Economica 25,000 Capacità Tecnica 35,000 Modalità di esecuzione del contratto - Monitoraggio 40,000

Totale Generale 100,000

Totale Generale con arrotondamento 100,000

Page 78: Acrreditamento e valutazione dei fornitori

78

Gli strumenti di valutazione

� La scheda informativa del fornitore

� Il Sistema Informativo

� Il Sistema Informatico

La scheda informativa del fornitore

Come già detto precedentemente il fornitore interessato ad essere sottoposto alla procedura

di valutazione e accreditamento deve presentare una domanda, in carta semplice, in cui sia espressa

l’intenzione e la volontà di essere valutato e in cui si autorizza la funzione Provveditorato

dell’Azienda Sanitaria Locale n. 10 a prendere cognizione di tutte le notizie necessarie e

fondamentali per una corretta valutazione (vedasi a pag. 42, 81)

Tale domanda dovrà essere datata e sottoscritta dal rappresentante legale dell’azienda o da persona

abilitata ad impegnare legalmente l’azienda stessa.

In allegato alla domanda di valutazione il fornitore dovrà trasmettere tutti i dati informativi utili per

il processo di valutazione e richiesti nella nota informativa di costituzione dell’Alfo Fornitori

Qualificati.

I fattori di valutazione sono riportati in una Scheda Informativa del Fornitore, che dovrà essere

compilata in tutte le sue parti, datata e sottoscritta ed allegata alla Domanda di Valutazione,

precedentemente indicata (vedasi pag. 81, 84).

La Scheda Informativa del Fornitore contiene tutti i dati informativi ritenuti essenziali per

l’esecuzione del processo di valutazione e l’indicazione delle classi merceologiche dei beni di

consumo, di investimento e dei servizi per le quali il fornitore chiede di essere valutato per

l’inserimento nell’Albo Fornitori Qualificati.

Page 79: Acrreditamento e valutazione dei fornitori

79

Ogni fornitore riceverà un elenco di tutte le classi merceologiche attivate dall’Azienda

committente e per le quali è possibile concorrere.

Ad ogni classe merceologica attivata corrisponde una procedura di gara, sotto soglia U.E., che

l’Amministrazione committente ritiene di dover espletare.

A questo punto si pone un problema rilevante per l’Azienda committente e in modo

particolare per la funzione Provveditorato che può essere riassunto nella seguente domanda: il

fornitore che richiede di essere sottoposto a valutazione per l’accreditamento e l’inserimento

nell’Albo Fornitori Qualificati, deve essere valutato nel suo complesso (valutazione complessiva),

oppure singolarmente per ogni classe merceologica di beni (di consumo o di investimento) e di

servizi per la quale richiede l’iscrizione (valutazione analitica) ?

La risposta a tale domanda non è di poco conto, in quanto a seconda della strada che si ritiene di

percorrere l’organizzazione del lavoro e le operazioni da svolgere da parte del Comitato di

Valutazione cambiano considerevolmente.

Se si ritiene che la valutazione del fornitore debba essere complessiva, le operazioni da

svolgere sono limitate e consistono nell’analisi e nella valutazione di una sola scheda informativa

del fornitore, contenente i dati richiesti per le diverse classi merceologiche attivate.

Il risultato sarà una valutazione del fornitore che tiene conto della sua potenzialità complessiva e

non entra nel dettaglio delle singole classi merceologiche dei prodotti e dei servizi.

Il punteggio ottenuto dal fornitore sarà unico e valido per tutte le classi merceologiche attivate.

Se invece si ritiene che la valutazione del fornitore debba essere svolta singolarmente per

ogni classe merceologica attivata e quindi analitica, le attività da compiere dal parte del Comitato di

Valutazione saranno notevolmente aggravate dal fatto che il fornitore presenterà una scheda

informativa per ogni classe merceologica per la quale richiede di essere valutato.

Il risultato sarà una valutazione del fornitore che tiene conto della sua potenzialità analitica e di

dettaglio su ogni singola classe merceologica dei prodotti e servizi attivata.

Page 80: Acrreditamento e valutazione dei fornitori

80

Il fornitore otterrà diversi punteggi, per ognuna delle classi merceologiche attivate e quindi potrà

posizionarsi in graduatorie diverse a seconda della classe merceologiche interessate.

Per poter scegliere un percorso tra i due ipotizzati, occorre tenere presente che molti fattori

di valutazione sono strettamente legati alle specificità delle forniture di beni e servizi che si

intendono svolgere, per cui una “valutazione complessiva” potrà essere meno precisa e

determinante per il raggiungimento degli obiettivi aziendali prefissati, rispetto ad una “valutazione

analitica” che consente l’analisi del fornitore nel dettaglio delle sue potenzialità operative sui

singoli prodotti o servizi forniti.

Qualora il fornitore non compili la scheda informativa nella sua totalità e completezza, la

funzione Provveditorato lo contatterà chiedendo l’integrazione dei dati informativi richiesti, in

assenza dei quali non sarà possibile procede oltre nella valutazione.

Ove ritenuto necessario l’Azienda committente si riserva la facoltà di effettuare una visita

conoscitiva iniziale e ispezioni di verifica presso il Fornitore, per acquisire ulteriori elementi

conoscitivi utili per la valutazione e per le verifiche di quanto dichiarato, alle quali il fornitore non

può opporsi.

Page 81: Acrreditamento e valutazione dei fornitori

81

U.O.A. Economato e Provveditorato

Procedura di accreditamento e valutazione dei fornitori per la stipula di contratti di fornitura di beni e servizi di valore inferiore a quello stabilito dalla normativa comunitaria in materia

La domanda di valutazione

La Scheda Informativa del Fornitore

Page 82: Acrreditamento e valutazione dei fornitori

82

LA DOMANDA DI VALUTAZIONE

Il sottoscritto _____________________________ Rappresentante Legale della società

________________________________________________________________________

con sede in ______________________________________________________________

a) chiede all’Azienda Sanitaria Locale n. 10 di sottoporre a valutazione la suddetta società, al fine di ottenere l’accreditamento e l’inserimento nell’Albo Fornitori Qualificati per i beni o servizi rientranti nelle seguenti classi merceologiche:

codice classe merceologica descrizione ________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________ (indicare esclusivamente i codici delle classi merceologiche con le relative descrizioni comprese nell’elenco fornito. Per eventuali altre forniture non comprese in elenco interpellare l’U.O. Provveditorato)

b) produce tutti i dati informativi richiesti e contenuti nella Scheda Informativa del Fornitore, con i suoi Allegati e autorizza l’U.O.A. Economato e Provveditorato dell’Azienda Sanitaria Locale n. 10 a prendere visione, analizzare, valutare e gestire tutti i dati informativi relativi alla situazione anagrafica, alla capacità finanziaria ed economica e tecnica che sono stati comunicati, nessuno escluso.

c) prende atto dell’informativa resa ai sensi dell’art. 10 della legge 675/1996 e accorda espressamente il consenso affinché i dati della società che rappresenta possano essere trattati per gli scopi indicati ed essere oggetto di comunicazione e/o diffusione per le finalità dichiarate.

d) dichiara inoltre di essere pienamente informato dei diritti riconosciuti dall’art. 13 della medesima legge.

e) dichiara sotto la propria responsabilità che quanto riportato nella presente domanda e in tutti gli atti, documenti, certificati, dichiarazioni e affermazioni contenuti nella Scheda Informativa del Fornitore e suoi Allegati, corrisponde alla verità dei fatti.

Page 83: Acrreditamento e valutazione dei fornitori

83

Data ___________________

________________________________________________________ (indicare nome, cognome e qualifica del compilatore della presente domanda)

Firma ___________________________

Page 84: Acrreditamento e valutazione dei fornitori

84

LA SCHEDA INFORMATIVA DEL FORNITORE

DATI ANAGRAFICI

Ragione Sociale __________________________________________________________ Indirizzo Sede Legale ______________________________________________________ Indirizzo Sede Amministrativa ________________________________________________ C.A.P. __________________________ Città ____________________________________________________________________ Provincia _______________________ Codice Fiscale ___________________ Partita I.V.A. _____________________ Telefoni __________________________________________ Telefax ___________________________________________ Telefono numero verde ______________________________ E-mail __________________________________________________________________ Sito Internet Aziendale _____________________________________________________ Dati identificativi dell’agente e/o rappresentate commerciale (cognome e nome e numero di telefono) ________________________________________________________________________

Dati identificativi del Responsabile Tecnico (cognome e nome e numero di telefono) ________________________________________________________________________

Dati identificativi del Responsabile Commerciale (cognome e nome e numero di telefono) ________________________________________________________________________

Dati identificativi del Responsabile della Qualità (cognome e nome e numero di telefono) ____________________________________________________________________

Page 85: Acrreditamento e valutazione dei fornitori

85

CAPACITA’ LEGALE A CONTRARRE CON LA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE Sono esclusi dalle partecipazioni alle gare e quindi non possono essere sottoposti alla procedura di valutazione e accreditamento i fornitori:

che si siano resi colpevoli di negligenza o malafede nell’esecuzione di un precedente contratto, in applicazione dell’art. 3, ultimo comma, del Regio Decreto 18 novembre 1923, n. 2440 e dell’art. 68 del relativo regolamento di esecuzione, approvato con il Regio Decreto 23 maggio 1924, n. 827;

che si trovano in stato di fallimento, di liquidazione, di amministrazione controllata, di

concordato preventivo o in qualsiasi altra situazione equivalente secondo la legislazione del Paese o Stato in cui sono stabiliti, o a carico dei quali sia in corso un procedimento per la dichiarazione di una di tali situazioni, oppure versino in stato di sospensione dell’attività commerciale;

nei cui confronti sia stata pronunciata o emessa una condanna, con sentenza passata

in giudicato, ovvero sentenza di applicazione della pena su richiesta ai sensi dell’articolo 444 del codice di procedura penale, per qualsiasi reato che incida sulla loro moralità professionale o per delitti finanziari;

che nell’esercizio della propria attività professionale abbiano commesso un errore

grave, accertato con qualsiasi mezzo di prova addotto dall’amministrazione aggiudicatrice;

che non siano in regola con gli obblighi relativi al pagamento dei contributi previdenziali

e assistenziali a favore dei lavoratori, secondo la legislazione italiana o quella del Paese o Stato in cui sono stabiliti;

che non siano in regola con gli obblighi relativi al pagamento delle imposte o delle

tasse, secondo la legislazione italiana o quella del Paese o Stato in cui sono stabiliti;

che si siano resi gravemente colpevoli di false dichiarazioni nel fornire informazioni

richieste in merito alle cause di esclusione dalle gare, alle iscrizioni nei registri professionali, alla capacità finanziaria ed economica, alla capacità tecnica, nel completamento e nel chiarimento dei certificati, documenti e dichiarazioni presentati e nell’iscrizione in elenchi o albi ufficiali di fornitori;

Il sottoscritto ______________________________________ dichiara sotto la propria (titolo, cognome e nome del Rappresentante Legale) responsabilità che l’Azienda ____________________________ non si trova in alcuna (ragione sociale dell’Azienda) delle condizioni espresse nei punti precedenti dal numero 1 al numero 7.

Data ___________________________ Firma _________________________

Page 86: Acrreditamento e valutazione dei fornitori

86

LA CAPACITA’ ECONOMICA E FINANZIARIA

DICHIARAZIONI BANCARIE

(Per una corretta valutazione del fornitore si richiedono alcune “referenze bancarie”, rimesse alla pratica in uso presso gli istituto di credito, che devono provare la consistenza dei punti di valutazione sotto indicati, ritenuti importanti e fondamentali nella procedura di valutazione e accreditamento)

Si allegano i documenti comprovanti le “referenze bancarie” come di seguito specificate:

aperture di credito si ο no ο

fidi bancari si ο no ο

altre forme di finanziamento si ο no ο

dichiarazioni sulla regolarità dei rapporti intrattenuti tra l’istituto di credito e l’impresa soggetta a valutazione

si ο no ο

dichiarazioni attestanti una certa garanzia economica e il relativo volume d’affari dell’impresa soggetta a valutazione

si ο no ο

Page 87: Acrreditamento e valutazione dei fornitori

87

BILANCIO ORDINARIO O DI ESERCIZIO (Per una corretta valutazione del fornitore si richiede copia del bilancio ordinario di esercizio o del suo estratto, relativo all’esercizio precedente alla data di presentazione della domanda di valutazione e accreditamento)

Si allega:

copia del bilancio ordinario di esercizio si ο no ο

relativo all’anno __________ e indicato come Allegato n. 1 / Bilancio

copia dell’estratto del bilancio ordinario di esercizio si ο no ο

relativo all’anno __________ e indicato come Allegato n. 1 / Estratto

dal quale risulta con chiarezza e precisione la situazione patrimoniale della società, gli utili conseguiti e le perdite sofferte.

Page 88: Acrreditamento e valutazione dei fornitori

88

IL FATTURATO GLOBALE DELL’IMPRESA

Il fatturato globale dell’impresa riferito all’ultimo esercizio ______________________ (indicare l’anno dell’esercizio)

ammonta a Euro ____________________________

corrispondenti a lire __________________________ (1 Euro = lire 1936,27)

Page 89: Acrreditamento e valutazione dei fornitori

89

IL FATTURATO RELATIVO

Il fatturato relativo (1) dell’impresa riferito all’ultimo esercizio ______________________ (indicare l’anno dell’esercizio)

ammonta a Euro ____________________________

corrispondenti a lire __________________________ (1 Euro = lire 1936,27)

(1) (Il valore del fatturato relativo indicato deve fare riferimento alle fornitura di beni - di consumo o di investimento - e di servizi identiche a quelle oggetto della procedura di valutazione, realizzato nell’esercizio precedente alla data di presentazione della domanda di valutazione e accreditamento)

Page 90: Acrreditamento e valutazione dei fornitori

90

LA CAPACITA’ TECNICA

Principali forniture o servizi effettuati negli ultimi tre esercizi

si ο no ο

Le principali forniture o servizi effettuati negli ultimi tre esercizi sono contenute nell’Allegato n. 2, avente il medesimo titolo. Tale Allegato contiene l’elenco delle principali forniture o servizi, con indicazione delle date, del destinatario e dei rispettivi importi contrattuali.

Referenze di soggetti pubblici o privati operanti nel settore sanitario

si ο no ο

Le referenze sono contenute nell’Allegato n. 3, avente il medesimo titolo.

(le referenze devono contenere un giudizio complessivo sulla qualità della prestazione – fornitura o servizio - dell’impresa soggetta a valutazione, sottoscritto dal Rappresentante Legale dell’Azienda pubblica o privata, operante nel settore sanitario)

Le Schede Tecniche (dei prodotti rientranti nelle classi merceologiche per cui è stata presentata la domanda di valutazione e accreditamento)

si ο no ο

Le Fotografie e/o Disegni (dei prodotti rientranti nelle classi merceologiche per cui è stata presentata la domanda di valutazione e accreditamento)

si ο no ο

Catalogo (dei prodotti rientranti nelle classi merceologiche per cui è stata presentata la domanda di valutazione e accreditamento)

si ο no ο

Listini (dei prodotti rientranti nelle classi merceologiche per cui è stata presentata la domanda di valutazione e accreditamento)

si ο no ο

Page 91: Acrreditamento e valutazione dei fornitori

91

Campionatura (dei prodotti rientranti nelle classi merceologiche per cui è stata presentata la domanda di valutazione e accreditamento)

si ο no ο

(Il Comitato di Valutazione si riserva la possibilità di richiedere al fornitore, soggetto a valutazione, di inviare idonea campionatura dei prodotti ritenuti importanti ai fini della valutazione e nei confronti dei quali potrà essere espresso un giudizio tecnico di conformità ed idoneità alle caratteristiche stabilite a livello Aziendale)

Il sistema di qualità aziendale del fornitore Il fornitore ha certificato il proprio Sistema di Qualità Aziendale ?

si ο no ο

in caso affermativo, quale certificazione è stata conseguita ? ________________________________________________ Tale certificazione deve essere allegata in copia e indicata come Allegato n. 4.

in caso affermativo, qual è l’Ente o l’Organismo Certificatore che ha rilasciato la certificazione ? _________________________________________________

in caso negativo, vi è l’intenzione di richiedere la certificazione del proprio Sistema di Qualità Aziendale ?

si ο no ο

entro quale periodo di tempo ? _________________________

Page 92: Acrreditamento e valutazione dei fornitori

92

Il Piano di Organizzazione Aziendale

Numero del personale dipendente: __________________

del ruolo professionale numero: _______________

del ruolo amministrativo numero: ______________ del ruolo tecnico numero: ____________________ altri ruoli numero: ___________________________

Dirigenti numero: _________________ Quadri numero: __________________ Impiegati numero: ________________ Operai numero: __________________ Altre qualifiche numero: ____________ Numero del personale non dipendente: _________________ (esempio: in rapporto convenzionale, consulenti, ecc.)

quali attività svolgono ____________________________________________ Numero del personale che si occupa del Sistema di Qualità Aziendale _______________

a quali profili professionali e ruoli appartengono ____________________________

__________________________________________________________________

Si allega una copia del Piano di Organizzazione Aziendale e indicato come Allegato n. 5.

Assistenza Tecnica Si allega il Piano di Assistenza Tecnica, indicato come Allegato n. 6, che contiene: la struttura e l’organizzazione del servizio; il numero delle persone impiegate numero: ____________ i tempi di intervento dal momento della chiamata ore: ________________ la presenza o meno di un call-center si ο no ο

Page 93: Acrreditamento e valutazione dei fornitori

93

la presenza o meno di un numero verde si ο no ο

i costi di intervento post-garanzia;

Produttore / Fornitore - Rivenditore-Distributore / Fornitore Azienda produttrice / fornitrice si ο no ο

Azienda rivenditrice-distributrice / fornitrice si ο no ο

Capacità dei Magazzini Numero dei Magazzini: ________________________

Superficie totale in mq _________________________

La merce viene consegnata con mezzi propri ? si ο no ο

La merce viene consegnata tramite corrieri ? si ο no ο

Page 94: Acrreditamento e valutazione dei fornitori

94

Il sistema informativo e il sistema informatico

Per sistema informativo si intende quella parte dell’organizzazione Aziendale deputata a

raccogliere le informazioni necessarie, analizzarle, elaborarle e predisporre i report riassuntivi utili

per l’adozione delle decisioni strategiche.

Nel caso specifico della procedura di valutazione e accreditamento dei fornitori tale funzione viene

svolta dal Provveditorato, che al suo interno deve costituire una “Struttura Specializzata” e

finalizzata alla valutazione e all’accreditamento dei fornitori.

Compito di tale struttura dovrà essere:

la predisposizione dell’elenco delle classi merceologiche aperte per la procedura in oggetto;

la redazione degli atti necessari per lo svolgimento della procedura in oggetto;

la redazione della parte informativa, che dovrà essere pubblicizzata secondo le modalità

descritte nel punto “Il modello di valutazione – Le declaratorie e l’informazione della

costituzione dell’Albo Fornitori Qualificati”, pag. 42;

rispondere a tutti i quesiti e ai chiarimenti presentati delle Aziende interessate al progetto;

raccogliere le domande di valutazione, la scheda informativa del fornitore con gli allegati;

analizzare i dati informativi presentati dalle Aziende;

collaborare con il Comitato di Valutazione;

inserire i dati di valutazione;

archiviare tutta la documentazione pervenuta;

elaborare i dati mediante la procedura informatizzata;

produrre i report, consistenti nella stampa delle graduatorie per ogni classe merceologica

attivata, contenenti in ordine decrescente i punti totali delle singole Aziende dichiarate

idonee e inserite nell’Albo Qualificato Aziendale;

tenere aggiornato l’Albo Qualificato Aziendale;

Page 95: Acrreditamento e valutazione dei fornitori

95

Per poter svolgere in modo adeguato tutti i compiti assegnati alla “Struttura Specializzata” per la

valutazione e accreditamento dei fornitori si rende necessario l’utilizzo di un software specifico e

dedicato che consenta per ogni fornitore sottoposto a valutazione:

l’inserimento dei dati di valutazione, come decisi dal Comitato di Valutazione;

il calcolo del punteggio assegnato ad ogni fattore di valutazione;

il calcolo del punteggio complessivo del fornitore;

la predisposizione di graduatorie per ogni classe merceologica attivata;

l’estrazione dei report per ogni fornitore e per ogni classe merceologica;

l’aggiornamento costante e continuo della base dati;

la disponibilità in rete, per la sola consultazione, di tutti i dati dell’Albo Fornitori

Qualificati, agli operatori delle Unità Operative Autonome Economato -

Provveditorato e Farmaceutica Ospedaliera;

Il software necessario dovrà essere un nuovo modulo del Sistema Informativo Amministrativo della

funzione Approvvigionamenti, APPROV ( GFI Sanità), attualmente utilizzato.

Page 96: Acrreditamento e valutazione dei fornitori

96

IL SISTEMA DI VALUTAZIONE

L'ANALISI PRELIMINAREDEI DATI INFORMATIVI

IL COMITATO DI VALUTAZIONE

IL SISTEMA INFORMATIVO E ILSISTEMA INFORMATICO

LA STRUTTURASPECIALIZZATADELL'U.O.A. ECOMOMATOE PROVVEDITORATO

L'ELENCO DELLE CLASSIMERCEOLOGICHEATTIVE - APERTE

GLI ATTIPRELIMINATIAL PROCESSODI VALUTAZIONE

IL CALL-CENTER- QUESTITI- CHIARIMENTI

LA RACCOLTADELLE DOMANDEE DELLE SCHEDEINFORMATIVEDEI FORNITORI

LA DOMANDADI VALUTAZIONE

LA SCHEDAINFORMATIVADEL FORNITORE

IL SISTEMA DELLAFUNZIONE ACQUISTI

IL SISTEMADEL FORNITORE

Page 97: Acrreditamento e valutazione dei fornitori

97

Il Processo di valutazione

� L’informazione e la comunicazione

� L’analisi dei dati informativi

� La valutazione

� L’addestramento e la formazione

L’informazione e la comunicazione

All’inizio dell’attività di costituzione dell’Albo Fornitori Qualificati è opportuno rendere

pubblica la volontà dell’Azienda Sanitaria Locale n. 10 di costituire tale Albo, mediante la

pubblicazione di una nota informativa che potrà avvenire:

� su alcuni quotidiani a particolare diffusione nazionale e regionale

� su uno o più settimanali a diffusione locale

� sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte

� sul sito Internet dell’Azienda Sanitaria Locale n. 10

� con una lettera circolare indirizzata ai fornitori conosciuti

� mediante altre modalità di pubblicazione ed informazione possibili

Tale nota informativa dovrà contenere l’intenzione dell’Amministrazione alla costituzione

dell’Albo Fornitori Qualificati, la descrizione del progetto e l’invito alle aziende interessate a

presentare la propria domanda, con allegati i documenti ritenuti necessari ed indispensabili per una

corretta valutazione del fornitore, nonché i recapiti telefonici, fax ed e-mail per qualsiasi necessità

di contatto e di chiarimento sul progetto in corso.

Nella nota informativa dovranno essere altresì indicati i fattori di valutazione, in modo da rendere

trasparente e comunicare ai fornitori interessati gli elementi sui quali saranno valutati e quale

metodologia sarà utilizzata per la valutazione, con indicazione dei coefficienti di ponderazione.

Page 98: Acrreditamento e valutazione dei fornitori

98

In questo modo tutti i fornitori sono posti a conoscenza della volontà dell’Amministrazione di

costituzione dell’Albo Fornitori Qualificati e possono assumere le loro decisioni.

L’analisi dei dati informativi

Il fornitore interessato ad essere sottoposto alla procedura di valutazione e accreditamento

deve presentare la domanda con tutti i dati informativi richiesti e analizzati nella parte “Gli

strumenti di valutazione - La scheda informativa del fornitore” a pag. 78.

Qualora il fornitore non compili correttamente la scheda informativa sarà contattato dalla funzione

Provveditorato che chiederà l’integrazione dei dati informativi richiesti, in assenza dei quali non

sarà possibile procede alla valutazione.

Se invece i dati informativi richiesti sono completi si procede all’analisi di ognuno di essi, in modo

da predisporre un quadro complessivo del fornitore, che sarà comunicato al Comitato di

Valutazione.

La valutazione

� Il Comitato di Valutazione

� I compiti del Comitato di Valutazione

� La composizione del Comitato di Valutazione

� Il report di valutazione

La valutazione del fornitore è compito del Comitato di Valutazione, nominato dal Direttore

Generale.

Il Comitato di Valutazione:

prende atto della domanda di valutazione

analizza la scheda informativa del fornitore

Page 99: Acrreditamento e valutazione dei fornitori

99

analizza tutti i documenti allegati

esprime il giudizio di valutazione

Il giudizio di valutazione è espresso per ogni singolo componente di ogni fattore di valutazione,

mediante un voto da uno a dieci, attraverso la compilazione della “Scheda di valutazione a

punteggio del fornitore” (vedasi “Il modello di valutazione – il sistema di ponderazione”, pag. 72).

Tale valutazione determina un “Totale Generale” e un “Totale Generale con arrotondamento” il cui

valore numerico costituisce il posizionamento del fornitore valutato nella graduatoria della classe

merceologica di competenza.

Il fornitore che non raggiunge un punteggio minimo di 60/100 non sarà ritenuto idoneo.

Il giudizio espresso dal Comitato di Valutazione pur fondandosi su “criteri oggettivi” è,

come per tutti i sistemi di valutazioni in generale, un “giudizio soggettivo” e “insindacabile”, che

non può essere in alcun modo contestato dal fornitore, anche perché il Comitato opera in diritto

privato, pertanto in una “sfera” di assoluta indipendenza e soggettività.

Gli obiettivi fissati nei confronti dei fornitori devono essere condivisi, il giudizio espresso nella

valutazione deve essere comunicato, ma non sottoposto a contrattazione.

Il Comitato di Valutazione risponde della sua attività esclusivamente al Direttore Generale ed opera

come un “collegio perfetto”.

Qualora sia ritenuto necessario, il Comitato di Valutazione può farsi assistere nella fase

istruttoria della valutazione da esperti, interni ed esterni, nella specifica disciplina pertinente alla

tipologia della classe sottoposta ad analisi e valutazione.

Agli esperti chiamati a collaborare con il Comitato di Valutazione, non è dovuto alcun compenso.

Il Comitato di Valutazione, nella sua autonomia operativa, può assumere qualsiasi informazione che

ritenga utile per lo svolgimento del compito assegnato, nessuna esclusa.

Page 100: Acrreditamento e valutazione dei fornitori

100

Il fornitore dichiarato non idoneo o idoneo, con un determinato punteggio, non potrà

reclamare indennità di sorta, né pretendere che gli siano rese note le ragioni della valutazione

espressa dal Comitato.

Il Comitato di Valutazione è composto come segue:

1. da un componente designato dal Responsabile dell’Unità Operativa Autonoma Economato e

Provveditorato, assistito da un componente della “Struttura Specializzata” alla valutazione e

all’accreditamento dei fornitori, con funzioni di staff.

2. da un componente designato dal Direttore dell’Unità Operativa Autonoma Farmaceutica

Ospedaliera;

3. da un componente designato dal Responsabile dell’U.O.n.A. Sviluppo Sistema Qualità;

4. da un componente designato dal Direttore dell’Unità Operativa Autonoma Igiene e

Organizzazione dei servizi Ospedalieri (Direzione Sanitaria di Presidio Ospedaliero);

5. da un componente designato, di comune accordo, dai Direttori dei Dipartimenti di Chirurgia

e Medicina;

Al termine delle operazioni di valutazione sarà competenza della struttura specializzata

dell’U.O.A. Economato e Provveditorato per la valutazione e accreditamento del fornitore,

predisporre dei report riassuntivi per ogni fornitore valutato e per ogni classe merceologica

attivata, i quali devono contenere:

- il report per fornitore

1. la ragione sociale del fornitore sottoposto a valutazione;

2. il codice del fornitore ;

3. il punteggio ottenuto (per ogni classe merceologica attivata);

4. il giudizio di idoneità o non idoneità ottenuto (per ogni classe merceologica attivata);

5. la posizione in graduatoria (per ogni classe merceologica attivata);

Page 101: Acrreditamento e valutazione dei fornitori

101

- il report per classe merceologica

il codice e la descrizione della classe merceologica;

in ordine decrescente, l’indicazione dei fornitori idonei, con il punteggio totale ottenuto;

L’addestramento e la formazione

Per poter operare correttamente e raggiungere gli obiettivi prefissati nella procedura di

valutazione e accreditamento dei fornitori è indispensabile che i componenti della Struttura

Specializzata della funzione Provveditorato e del Comitato di Valutazione frequentino dei corsi di

addestramento e formazione, che possano fornire elementi conoscitivi su argomenti fondamentali.

Gli argomenti più importanti sono:

a) capacità legale a contrarre con la Pubblica Amministrazione;

b) i requisiti di ordine morale;

c) le norme antimafia;

d) la capacità finanziaria ed economica (le referenze bancarie, il bilancio dell’impresa, il

fatturato globale e relativo dell’impresa)

e) la capacità tecnica;

f) il sistema di qualità Aziendale;

g) le norme ISO 9000,

h) le modalità di esecuzione del contratto;

i) la classificazione dei prodotti;

j) la valutazione a punteggio;

k) il sistema di ponderazione;

l) la scheda informativa del fornitore;

m) il funzionamento del software di valutazione;

Page 102: Acrreditamento e valutazione dei fornitori

102

IL PROCESSO DI VALUTAZIONE

INFORMAZIONE ECOMUNICAZIONE

Pubblicazione dellanota informativa

LA VALUTAZIONE

Il Comitato divalutazione

I compiti

La composizione

La graduatoria deifornitori qualificati

L'Albo dei FornitoriQualificati

ANALISI DEI DATIINFORMATIVI

La domanda delfornitore

La Scheda Informativadel Fornitore

ADDESTRAM.TO EFORMAZIONE

Componenti dellaStruttura Specialisticadell'U.O.A. Economato

e Provveditorato

Componenti delComitato diValutazione

Preparazione Valutazione Attivita' indirette

Page 103: Acrreditamento e valutazione dei fornitori

103

Obblighi di riservatezza

Qualsiasi informazione riservata, contenuta nella documentazione trasmessa dal fornitore

all’Azienda committente nella Procedura di Valutazione e Accreditamento, su supporto cartaceo, su

supporto informatico o verbalmente o che sia qualificata come confidenziale, dovrà essere e restare

confidenziale e riservata in conformità a quanto previsto nel presente paragrafo.

L’Azienda committente si impegna a non divulgare a terzi le informazioni sopra indicate,

fatta eccezione per il caso in cui tale divulgazione sia imposta dalla legge, dall’Autorità Giudiziaria

o sia autorizzata per iscritto dalla parte proprietaria delle informazioni riservate.

L’Azienda committente si impegna a comunicare al fornitore, per iscritto, il verificarsi di un

qualsiasi evento che dia luogo alla divulgazione di informazioni riservate, con un preavviso di

almeno quindici giorni rispetto alla data di divulgazione.

E’ comunque inteso che, anche in caso di divulgazione, l’Azienda committente adotterà tutte

le precauzioni atte a minimizzare gli effetti pregiudizievoli derivanti dalla divulgazione stessa.

L’Azienda committente si impegna a non riprodurre, utilizzare o comunque sfruttare le

informazioni riservate, marchi, emblemi o brevetti del fornitore, fatta eccezione per le riproduzioni

preventivamente concordate per iscritto.

Page 104: Acrreditamento e valutazione dei fornitori

104

Elenco delle norme legislative citate Decreto Legislativo 19 giugno 1999, n. 229, “Norme per la razionalizzazione del Servizio Sanitario Nazionale, a norma dell’articolo 1 della legge 30 novembre 1998, n. 419”, Gazzetta Ufficiale, Serie generale n. 165, 16 luglio 1999. Decreto Legislativo 7 giugno 2000 n. 168, “Disposizioni integrative e correttive del D.Lgs. 19 giugno 1999, n. 229, in materia di principi e criteri per l’organizzazione delle Aziende sanitarie locali e di limiti dell’esercizio del potere sostitutivo statale, nonché di formazione delle graduatorie per la disciplina dei rapporti di medicina generale”, Gazzetta Ufficiale 22 giugno 2000, n. 144. Decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, “Riordino della disciplina in materia sanitaria, a norma dell’art. 1 della legge 23 ottobre 1992, n. 421”, modificato e integrato dal Decreto Legislativo 7 dicembre 1993, n. 517, testo integrato in Gazzetta Ufficiale 7 gennaio 1994, n. 4. Legge 7 agosto 1990, n. 241 “Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi”, Gazzetta Ufficiale 18 agosto 1990, n. 192. Decreto Legislativo 24 luglio 1992, n. 358, “Testo unico delle disposizioni in materia di appalti pubblici di forniture, in attuazione delle direttive 77/62/CEE, 80/767/CEE e 88/295 CEE. Decreto Legislativo 20 ottobre 1998, n. 402, “Modificazioni ed integrazioni al decreto legislativo 24 luglio 1992, n. 358, recante testo unico delle disposizioni in materia di appalti pubblici di forniture, in attuazione delle direttive 93/36/CEE e 97/52/CE. Decreto Legislativo 17 marzo 1995, n. 157, “Attuazione della direttiva 92/50/CEE in materia di appalti pubblici di servizi. Decreto Legislativo 25 febbraio 2000, n. 65, “Attuazione delle direttive 97/52/CE e 98/4/CE, che modificano ed integrano, rispettivamente, le direttive 92/50/CEE, in materia di appalti pubblici di servizi e 93/38/CEE, limitatamente ai concorsi di progettazione Limiti di soglia degli appalti pubblici espressi in euro e controvalore in lire italiane, nonché di quelli derivanti dall’accordo CEE-WTO-GPA espressi in DSP, euro e controvalore in lire italiane ai fini dell’applicazione della normativa europea, Gazzetta Ufficiale 27 dicembre 1999, n. 302. Regio Decreto 18 novembre 1923, n. 2440, “Nuove disposizioni sull’amministrazione del patrimonio e sulla contabilità generale dello Stato”. Regio Decreto 23 maggio 1924, n. 827, “Regolamento per l’esecuzione della legge sull’amministrazione del patrimonio e sulla contabilità generale dello Stato”. Decreto del Presidente della Repubblica 3 giugno 1998, n. 252, “Regolamento recante norme per la semplificazione dei procedimenti relativi al rilascio delle comunicazioni e delle informazioni antimafia”, Gazzetta Ufficiale 30 luglio 1998, n. 176. Legge 31 maggio 1965, n. 575, “Disposizioni contro la mafia”, Gazzetta Ufficiale 5 giugno 1965, n. 138.

Page 105: Acrreditamento e valutazione dei fornitori

105

Decreto Legislativo 8 agosto 1994, n. 490, “Disposizioni attuative della legge 17 gennaio 1994 n. 47, in materia di comunicazioni e certificazioni previste dalla normativa antimafia”, Gazzetta Ufficiale 10 agosto 1994, n. 186. Legge 31 dicembre 1996, n. 675, “Tutela delle persone e di altri soggetti rispetto al trattamento dei dati personali”, Gazzetta Ufficiale 8 gennaio 1997, n. 5.

Page 106: Acrreditamento e valutazione dei fornitori

106

Elenco dei provvedimenti amministrativi citati Deliberazione della Giunta Regionale del Piemonte n. 80 – 1700 dell’11 dicembre 2000, oggetto “Art. 3, comma 1 – bis del D.Lgs 502/1992 e s.m.i. Principi e criteri per l’adozione dell’atto aziendale, per l’organizzazione ed il funzionamento delle Aziende Sanitarie Regionali”. Deliberazione della Giunta Regionale del Piemonte n. 27 – 1912 del 7 gennaio 2001, oggetto “Programmazione sanitaria: determinazioni per la gestione del servizio sanitario regionale nell’anno 2001”. Deliberazione della Giunta Regionale del Piemonte n. 37 – 1922 del 7 gennaio 2001, oggetto “Programmazione sanitaria: obiettivi gestionali ed economici per l’anno 2001 – ASL 10 di Pinerolo”. Deliberazione della Giunta Regionale del Piemonte n. 53 – 2182 del 5 febbraio 2001, oggetto “Razionalizzazione dei procedimenti di acquisizione di beni e servizi. Approvazione progetto – Valutazione e definizione di una soluzione tecnica e organizzativa per la riduzione della spesa sanitaria per acquisti di beni e servizi – e schema tipo di convenzione tra la Regione Piemonte e le AA.SS.RR.”.

Page 107: Acrreditamento e valutazione dei fornitori

107

Bibliografia

(1) Francesco Ripa di Meana, “Verso un nuovo rapporto tra fornitori e aziende”, in Teme (Tecnica e metodologia economale, Mensile di tecnica ed economia sanitaria), n. 6/1999. (2) Di Monica Piovi, “I contratti nella riforma Bindi fra libertà di forme e rispetto delle regole”, in Teme (Tecnica e metodologia economale, Mensile di tecnica ed economia sanitaria), n. 9/1999. (3) F.A.R.E. Consiglio Direttivo, “Acquisti con norme di diritto privato”, in Teme (Tecnica e metodologia economale, Mensile di tecnica ed economia sanitaria), n. 10/1999. (4) Lia Tassi e Lisa Grasselli, “Acquisto di beni e servizi con norme di diritto privato – Proposte di applicazione dell’art. 3 comma 1 bis e 1 ter del D.Lgs. 229/99”, in Teme (Tecnica e metodologia economale, Mensile di tecnica ed economia sanitaria), n. 1/2000. (5) S. Belletti, G. Ruscitti, G. Palchetti e M. Quattrone, “Logistica sanitaria: evoluzione gestionale – sviluppi del modello di supporto decisionale per la gestione dei dispositivi medici”, in Teme (Tecnica e metodologia economale, Mensile di tecnica ed economia sanitaria), n. 1/2000. (6) Gianni Conti, “Il marketing d’acquisto nelle aziende sanitarie”, in Teme (Tecnica e metodologia economale, Mensile di tecnica ed economia sanitaria), n. 2/2000 e 3/2000. (7) Nicola Durante, “L’approvvigionamento di diritto privato nel S.S.N.”, in Teme (Tecnica e metodologia economale, Mensile di tecnica ed economia sanitaria), n. 2/2000. (8) Anna Aramini, “Il nuovo scenario delle pubbliche gare dopo la riforma Bindi”, in Teme (Tecnica e metodologia economale, Mensile di tecnica ed economia sanitaria), n. 2/2000. (9) Marco Boni, “Evoluzione degli acquisti in sanità”, in Teme (Tecnica e metodologia economale, Mensile di tecnica ed economia sanitaria), n. 4/2000. (10) Monica Piovi, “La Carta degli acquisti”, in Teme (Tecnica e metodologia economale, Mensile di tecnica ed economia sanitaria), n. 5/2000. (11) R. Prosperi, A. Riccio, R. Bonichi, A. Pausini e G. Quintaliani, “Autonomia imprenditoriale e valutazione degli investimenti nelle Aziende Sanitarie”, in Teme (Tecnica e metodologia economale, Mensile di tecnica ed economia sanitaria), n. 5/2000. (12) Crescenzio Mannarelli, “Il ruolo del Provveditore Economo: burocrate o manager degli acquisti ?”, in Teme (Tecnica e metodologia economale, Mensile di tecnica ed economia sanitaria), n. 7-8/2000. (13) Bruno Primicerio, “Autonomia imprenditoriale e aziende sanitarie”, in Teme (Tecnica e metodologia economale, Mensile di tecnica ed economia sanitaria), n. 11-12/2000. (14) Franco Astorina, “Acquisizioni di beni e servizi sotto la soglia comunitaria: possibilità applicative”, in Teme (Tecnica e metodologia economale, Mensile di tecnica ed economia sanitaria), n. 11-12/2000.

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(15) Daniela Volpi, “Le linee guida della Regione Toscana per gli acquisti sotto soglia delle Aziende Sanitarie”, in Teme (Tecnica e metodologia economale, Mensile di tecnica ed economia sanitaria), n. 1/2001. (16) Arnaud Morel, “L’Ospedale pubblico francese e gli acquisti”, in Teme (Tecnica e metodologia economale, Mensile di tecnica ed economia sanitaria), n. 1/2001. (17) Enzo Quadri, “Acquisizioni di beni e servizi e gestione delle risorse negli ospedali italiani e francesi: esperienze a confronto”, in Teme (Tecnica e metodologia economale, Mensile di tecnica ed economia sanitaria), n. 1/2001. (18) Gianfranco Desogus, “Accreditamento e qualità nei servizi sanitari”, in Teme (Tecnica e metodologia economale, Mensile di tecnica ed economia sanitaria), n. 3/2001. (19) Elvio Codega, “Sistema Qualità ISO 9000 e approvvigionamenti di beni e servizi all’Ospedale di Lecco”, in Teme (Tecnica e metodologia economale, Mensile di tecnica ed economia sanitaria), n. 3/1999. (20) M. L. Celoria, A. Colombo, E. Codini, A. Fossati, “Appalti pubblici di forniture”, ed. Il Sole 24 Ore, 1997. (21) I. Del Castillo, C. Galtieri, U. Realfonzo, “Appalti pubblici di servizi”, ed. Il Sole 24 Ore, 1997. (22) Antonello Visone, “Gli appalti delle pubbliche forniture”, Firenze Noccioli Editore, 1999. (23) Pierangelo Andreini, “Certificare la qualità”, Ulrico Hoepli Editore, 1999. (24) Aurelio Cacace, “Attenzione alle EN 29000!”, in Teme (Tecnica e metodologia economale, Mensile di tecnica ed economia sanitaria), n. 5/1995. (25) Gianni Conti, “Il Sistema Sanitario Nazionale riformato”, in Teme (Tecnica e metodologia economale, Mensile di tecnica ed economia sanitaria), n. 11-12/1996. (26) Giulio Cesare Taddei, “ La qualità negli approvvigionamenti”, in Teme (Tecnica e metodologia economale, Mensile di tecnica ed economia sanitaria), n. 6/1997. (27) Claudio Mazzoni, Eriano Vandelli,”Progetto di Benchmarking per l’acquisizione di beni e servizi”, in Teme (Tecnica e metodologia economale, Mensile di tecnica ed economia sanitaria), n. 7-8/1998.

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INDICE

L’innovazione dell’art. 3 del Decreto Legislativo 19 giugno 1999, n. 229 rispetto alla funzione approvvigionamenti, pag. 3

La bozza di regolamento aziendale per l’affidamento dei contratti di fornitura di beni e servizi di importo inferiore a quello stabilito dalla normativa comunitaria in materia, pag. 9

La situazione attuale: l’Albo o l’Elenco dei Fornitori La situazione futura: l’Albo Fornitori Qualificati mediante accreditamento e valutazione; importanza e limite applicativo, pag. 20

La necessità e l’importanza del cambiamento, pag. 25

Il modello di accreditamento e di valutazione dei fornitori; Il Protocollo Operativo Interno; Criteri Generali, pag. 27

La politica degli acquisti e i suoi obiettivi, pag. 31

La classificazione dei fornitori, pag. 32

Il Piano di rientro, pag. 35

La Piramide dei fornitori, pag. 37

Il sistema di valutazione e di accreditamento del fornitore, pag. 38

La metodologia e il sistema di valutazione, pag. 40

Il momento transitorio, pag. 41

Il modello di valutazione, pag. 41

Le declaratorie e l’informazione della costituzione dell’Albo Fornitori Qualificati, pag. 42

La domanda di valutazione e la documentazione allegata, pag. 42

I fattori di valutazione, pag. 44

La titolarità della capacità legale di contrarre con la Pubblica Amministrazione, pag. 45

Il pacchetto delle norme antimafia, pag. 46

La capacità finanziaria ed economica, pag. 48

I bilanci e il fatturato dell’impresa, pag. 50

La capacità tecnica, pag. 53

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Le norme della famiglia ISO 9000, pag. 56

Le modalità di esecuzione del contratto; Il monitoraggio del fornitore, pag. 62

Il sistema di ponderazione, pag. 72

La scheda di valutazione a punteggio del fornitore; Simulazione di una valutazione a punteggio reale, pag. 74

La scheda di valutazione a punteggio del fornitore; Simulazione di una valutazione a punteggio massimo disponibile, pag. 76

Gli strumenti di valutazione, pag. 78

La scheda informativa del fornitore, pag. 78 e pag. 84

La domanda di valutazione, pag. 82

Il sistema informativo e il sistema informatico, pag. 94

Il processo di valutazione, pag. 97

L’informazione e la comunicazione, pag. 97

L’analisi dei dati informativi, pag. 98

La valutazione, pag. 98

Obblighi di riservatezza, pag. 103

Elenco delle norme legislative citate, pag. 104

Elenco dei provvedimenti amministrativi citati, pag. 106

Bibliografia, pag. 107

Indice, pag. 109