Accordo tra il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, ilMinistro della salute, le Regioni e...

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www.ingmannelli.com

Ing. Domenico Mannelli

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Premessa

• Il presente accordo disciplina, aisensi dell'articolo 37, comma 2, delD.Lgs. 9 aprile 2008 n. 81, esuccessive modifiche e integrazionila durata, i contenuti minimi e lemodalità della formazione, nonchédell'aggiornamento, dei lavoratori edelle lavoratrici, dei preposti e deidirigenti, nonché la formazionefacoltativa dei soggetti di cuiall'articolo 21, comma 1, delmedesimo D.Lgs. n. 81/08.

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corsi preposti e dirigenti

• La applicazione dei contenuti delpresente accordo nei riguardi deidirigenti e dei preposti, perquanto facoltativa, costituiscecorretta applicazione dell'articolo37, comma 7, del D.Lgs. n. 81/08.

• Nel caso venga posto in essere unpercorso formativo di contenutodifferente, il datore di lavoro dovràdimostrare che tale percorso hafornito a dirigenti e/o preposti unaformazione "adeguata e specifica".

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• La formazione di cui al presente accordo “è distinta” daquella prevista dai titoli successivi al I del D.Lgs n. 81/08 oda altre norme, relative a mansioni o ad attrezzatureparticolari.

• Qualora il lavoratore svolga operazioni e utilizziattrezzature per cui il D.Lgs. n. 81/08 preveda percorsiformativi ulteriori, specifici e mirati, questi andranno ad integrare la formazione oggetto del presente

accordo, così come l'addestramentodi cui al comma 5 dell'articolo 37del D.Lgs. n. 81/08.

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• Fino all'attuazione delledisposizioni di cuiall'art. 3, comma 13,del D.Lgs. 81/08, ilpresente accordo nonsi applica nei confrontidei lavoratori stagionali(agricoli che lavoranoper meno di cinquantagiornate).

al• La deroga valemassimo 18 mesi.

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• Nell'ambito delle materie che non richiedano la presenzafisica dei discenti e dei docenti, viene consentito l'impiegodi piattaforme e-Learning se ricorrono le condizioni di cuiall'Allegato I.

• La formazione di cui alpresente accordo puòavvenire sia in aulache nel luogodi lavoro.

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Enti bilaterali ed organismi paritetici

• I corsi di formazione per i lavoratori vanno realizzati previarichiesta di collaborazione agli enti bilaterali e successivemodifiche e integrazioni e agli organismi paritetici, oveesistenti sia nel territorio che nel settore nel quale operal'azienda.

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Enti bilaterali ed organismi paritetici

• In mancanza di risposta, ildatore di lavoro procede allapianificazione e realizzazionedelle attività di formazione.

• Ove la richiesta ricevariscontro da parte dell'entebilaterale o dell'organismoparitetico, delle relativeindicazioni occorre tenerconto nella pianificazione erealizzazione delle attività diformazione.

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Enti bilaterali ed organismi paritetici

• Ove la richiesta di cui alprecedente periodo nonriceva riscontro dall'entebilaterale o dall'organismoparitetico entro quindicigiorni dal suo invio, il datoredi lavoro procedeautonomamente allapianificazione e realizzazionedelle attività di formazione.

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Requisiti dei docenti

• In attesa di ulteriori

indicazioni i corsi devono

essere tenuti da docenti che possono dimostrare di possedere esperienza almeno triennale di insegnamento o

triennale professionale in

materia di salute e sicurezza

sul lavoro.

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Requisiti dei docenti

• L'esperienza professionale puòconsistere anche nellosvolgimento per un triennio deicompiti di Responsabile delservizio di prevenzione eprotezione, anche conriferimento al datore di lavoro.

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Organizzazione della formazione

• Per ciascun corso si dovrà prevedere:• a) soggetto organizzatore del corso, il quale può essere

anche il datore di lavoro;• b) un responsabile del progetto formativo, il quale può

essere il docente stesso;• c) i nominativi dei docenti;

• d) un numero massimo di partecipanti ad ogni corso pari a35 unità;

• e) il registro di presenza dei partecipanti;• f) l'obbligo di frequenza del 90% delle ore di formazione

previste;• g) la declinazione dei contenuti tenendo presenti: le

differenze di genere, di età, di provenienza e lingua,nonché quelli connessi alla specifica tipologia contrattualeattraverso cui viene resa la prestazione di lavoro.

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Organizzazione della formazione

• Nei confronti dei lavoratoristranieri i corsi dovrannoessere realizzati previa verificadella comprensione econoscenza della linguaveicolare e con modalità cheassicurino la comprensione deicontenuti del corso diformazione, quali, ad esempio,la presenza di un mediatoreinterculturale o di untraduttore;

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e-Learning

• ….. potranno essereprevisti nei confrontidei lavoratori stranierispecifici programmi diformazionepreliminare inmodalità e-Learning.

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Metodologia di insegnamento eapprendimento

• La metodologia di insegnamento/apprendimento

privilegia un approccio interattivo che comporta la

centralità del lavoratore nel percorso di apprendimento.

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Metodologia di insegnamento eapprendimento

• A tali fini è opportuno:

– a) garantire un equilibriotra lezioni frontali,esercitazioni teorichee pratiche e relativediscussioni, nonchélavori di gruppo, nelrispetto del monte orecomplessivo prefissatoper ogni modulo;

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Metodologia di insegnamento eapprendimento

• A tali fini è opportuno:

– b) favorire metodologie di apprendimento interattiveovvero basate sul problem solving, applicate asimulazioni e situazioni di contesto su problematichespecifiche, con particolare attenzione ai processi divalutazione e

comunicazionelegati allaprevenzione;

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Metodologia di insegnamento eapprendimento

• A tali fini è opportuno:

simulazioni in contesto• c) prevedere dimostrazioni,lavorativo e prove pratiche;

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Metodologia di insegnamento eapprendimento

• A tali fini è opportuno:

• d) favorire, ove possibile, metodologie di apprendimentoinnovative, anche in modalità e-Learning …..

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Utilizzo delle modalità di apprendimento e-Learning

• Sulla base dei criteri e delle condizioni di cui all'Allegato Il'utilizzo delle modalità di apprendimento e-Learning èconsentito per:

– la formazione generale per i lavoratori;

– la formazione dei dirigenti;

– i corsi di aggiornamento previsti al punto 9 del presenteaccordo;

– la formazione dei preposti, con riferimento ai punti da 1a 5 del punto 5 che segue;

– progetti formativi sperimentali, eventualmenteindividuati da Regioni e Province autonome ……

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Lavoratori ex art.21, comma 1 deld.Lgs.81/08

• Con riferimento ai soggetti dicui all'articolo 21, comma 1,del D.Lgs. n. 81/08, si ritieneche i contenuti el'articolazione dellaformazione per i lavoratoripossano costituire riferimentoanche per tali categorie dilavoratori.1. I componenti dell’impresa familiare di cui all’articolo 230-bis del codice civile, i lavoratori autonomi che compiono opere o servizi ai sensi dell’articolo 2222 del codice civile, i coltivatori diretti del fondo, i soci delle società semplici operanti nel settore agricolo, gli artigiani e i piccoli commercianti

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2. I soggetti di cui al comma 1, relativamente ai rischi propri delle attività svolte e con oneri a proprio carico hanno facoltà di:

a) beneficiare della sorveglianza sanitaria secondo le previsioni di cui all’articolo 41, fermi restando gli obblighi previsti da norme speciali;

b) partecipare a corsi di formazione specifici in materia di salute e sicurezza sul lavoro, incentrati sui rischi propri delle attività svolte, secondo le previsioni di cui all’articolo 37, fermi restando gli obblighi previsti da norme speciali.

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Formazione Generale: 4 ore per tutti i settori

• Contenuti:

– concetti di rischio,

– danno,

– prevenzione,

– protezione,

– organizzazione della prevenzione aziendale,

– diritti, doveri e sanzioni per i vari soggetti aziendali,

– organi di vigilanza, controllo e assistenza.

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Formazione Specifica

• La formazione deve avvenire in occasione di:

– a) della costituzione del rapporto di lavoro odell’inizio dell’utilizzazione qualora si tratti disomministrazione di lavoro;

– b) deltrasferimento ocambiamento dimansioni;

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Formazione Specifica

• La formazione deve avvenire in occasione di:

– c) della introduzione di nuove attrezzature di lavoro o dinuove tecnologie, di nuove sostanze e preparatipericolosi.

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Formazione Specifica

• La formazione deve avere durata minima di 4, 8 o 12 ore,in funzione dei rischi riferiti alle mansioni e ai possibilidanni e alle conseguenti misure e procedure diprevenzione e protezione caratteristici del settore ocomparto di appartenenza dell'azienda.

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Formazione Specifica

• Tali aspetti e i rischispecifici di cui ai Titolidel D.Lgs. n.81/08successivi al Icostituiscono oggettodella formazione.Infine, tale formazione èsoggetta alle ripetizioniperiodiche conriferimento ai rischiindividuati ai sensi dell'articolo 28.

DPI

VIDEOTERMINALI

MOVIM. CARICHI

MACCHINE

RISCHIO CHIMICO

RUMORE

VIBRAZIONI

STRESS LAVORO

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Contenuti formazione specifica:

Rischi infortuni, Meccanici generali, Elettrici generali,Macchine, Attrezzature, Cadute dall'alto, Rischi daesplosione, Rischi chimici, Nebbie - Oli - Fumi - Vapori -Polveri, Etichettatura, Rischi cancerogeni, Rischi biologici,Rischi fisici, Rumore, Vibrazione, Radiazioni, Microclima eilluminazione, Videoterminali, DPI Organizzazione del lavoro,Ambienti di lavoro, Stress lavoro-correlato, Movimentazionemanuale carichi, Movimentazione merci (apparecchi disollevamento, mezzi trasporto), Segnaletica, Emergenze, Leprocedure di sicurezza con riferimento al profilo di rischiospecifico, Procedure esodo e incendi, Procedure organizzativeper il primo soccorso, Incidenti e infortuni mancati, AltriRischi.

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Contenuti formazione specifica:

• La trattazione dei rischi sopra indicati va declinata secondola loro effettiva presenza nel settore di appartenenza

dell'azienda e della specificità del rischio ovvero secondo gliobblighi e i rischi propridelle attività svolte dallavoratore autonomo.

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Contenuti formazione specifica:

• I contenuti e la durata sonosubordinati all'esito della valutazionedei rischi, fatta salva lacontrattazione collettiva e leprocedure concordate a livellosettoriale e/o aziendale e vannopertanto intesi come minimi.

• Il percorso formativo e i relativiargomenti possono essere ampliatiin base alla natura e all'entità deirischi effettivamente presenti inazienda, aumentando diconseguenza il numero di ore diformazione necessario.

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Formazione e non addestramento

• Il numero di ore diformazione indicato perciascun settore comprendela "Formazione Generale" equella "Specifica", ma non"l'Addestramento" oveprevisto.

• Deve essere garantita lamaggiore omogeneitàpossibile tra i partecipantiad ogni singolo corso, conparticolare riferimento alsettore di appartenenza.

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Condizioni particolari:presenza saltuaria

• I lavoratori di aziende a prescindere dalsettore di appartenenza, che non svolganomansioni che comportino la loro presenza,anche saltuaria, nei reparti produttivi,possono frequentare i corsi individuati per ilrischio basso.

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Condizioni particolari: lavoratori edili

• Per il comparto delle costruzioni,nell'ipotesi di primo ingresso nelsettore, la formazione "16 0re-MICS" è riconosciuta integralmentecorrispondente alla FormazioneGenerale di cui al presenteaccordo.

• Ai fini della Formazione Specifica icontenuti di cui al citato percorsostrutturale potranno essereconsiderati esaustivi rispetto aquelli di cui al presente accordoove corrispondenti.

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MICSMICS MICS è un progetto unitario e nazionale che ha lo

scopo di migliorare le competenze operative dei

lavoratori edili.

I tre progetti MICS:

• MICS per la FORMAZIONE DEI NUOVI OPERAI

PRIMA DELL’ENTRATA IN CANTIERE

• MICS per le ABILITAZIONI ALLE MACCHINE

EDILI E STRADALI

• MICS per la FORMAZIONE DEI PREPOSTI E DEI

DIRIGENTI

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Crediti permanenti

• Costituisce credito formativo permanente, oltre che laformazione generale, anche la formazione specifica disettore derivante dalla frequenza di corsi di formazioneprofessionale presso strutture della formazioneprofessionale o presso enti di formazione professionaleaccreditati dalle Regioni e Province autonome che abbianocontenuti e durata conformi al presente Accordo.

• Rimane comunque l'obbligo del datore di lavoro diassicurare la formazione specifica secondo le risultanzedella valutazione dei rischi.

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Formazione particolare aggiuntiva per ilpreposto

• La formazione del preposto deve comprendere quella per ilavoratori e deve essere integrata da una formazioneparticolare, in relazione ai compiti da lui esercitati inmateria di salute e sicurezza sul lavoro.

• La durata minima del modulo

per preposti è di 8 ore.

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Formazione particolare aggiuntiva per ilpreposto

• I contenuti della formazione, oltre a quelli già previsti edelencati all'articolo 37, comma 7, del D.Lgs. n. 81/08,comprendono:

– Principali soggetti del sistema di prevenzione aziendale:compiti, obblighi, responsabilità;

– Relazioni tra i vari soggetti interni ed esterni delsistema di prevenzione;

– Definizione e individuazione dei fattori di rischio;

– Incidenti e infortuni mancati;

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Formazione particolare aggiuntiva per ilpreposto

– Tecniche di comunicazione e sensibilizzazione deilavoratori, in particolare neoassunti, somministrati,stranieri;

– Valutazione dei rischi dell'azienda, con particolareriferimento al contesto in cui il preposto opera;

e– Individuazione misure tecniche, organizzativeprocedurali di prevenzione e protezione;

– Modalità di esercizio della funzione di controllodell'osservanza da parte dei lavoratori delle disposizionidi legge e aziendali in materia di salute e sicurezza sullavoro, e di uso dei mezzi di protezione collettivi eindividuali messi a loro disposizione.

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Modalità di effettuazione della formazione dilavoratori e preposti

• Ferme restando le previsionirelativamente alla durata eai contenuti dei corsi, lemodalità delle attivitàformative possono esseredisciplinate da accordiaziendali, adottati previaconsultazione delrappresentante deilavoratori per la sicurezza.

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Formazione dei dirigenti

• La formazione dei dirigenti sostituisce integralmente quellaprevista per i lavoratori ed è strutturata in quattro moduliaventi i seguenti contenuti minimi:

– Modulo 1. Giuridico - normativo

– Modulo 2. Gestione ed organizzazione della sicurezza

– Modulo 3. Individuazione e valutazione dei rischi

– Modulo 4. Comunicazione, formazione e consultazionedei lavoratori

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Formazione dei dirigenti

• La durata minima dellaformazione per i dirigenti è di 16ore.

• Tenuto conto della peculiaritàdelle funzioni e dellaregolamentazione legale vigente,la formazione dei dirigenti puòessere programmata e deveessere completata nell'arcotemporale di 12 mesi anchesecondo modalità definite daaccordi aziendali, adottati previaconsultazione del rappresentantedei lavoratori per la sicurezza.

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Attestati

• Gli attestati di frequenza e disuperamento della prova diverifica vengono rilasciatidirettamente dagliorganizzatori dei corsi in basea:– la frequenza del 90% delle

ore di formazione previsteper i lavoratori;

– la frequenza del 90% delleore di formazione previsteed il superamento dellaprova di verifica perpreposti e dirigenti.

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Attestati

• Gli attestati devono prevedere i seguenti elementi minimi comuni:

– Indicazione del soggetto organizzatore del corso;

– Normativa di riferimento;

– Dati anagrafici e profilo professionale del corsista;

– Specifica della tipologia di corso seguito con indicazione del settoredi riferimento e relativo monte ore frequentato (l'indicazione delsettore di appartenenza è indispensabile ai fini del riconoscimentodei crediti);

– Periodo di svolgimento del corso;

– Firma del soggetto organizzatore del corso.

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Crediti formativi

• Il modulo di formazione generale,rivolto ai lavoratori e preposticostituisce credito formativopermanente.

• Qualora il lavoratore vada acostituire un nuovo rapporto dilavoro o di somministrazione conun'azienda dello stesso settoreproduttivo cui apparteneva quellad'origine o precedente,costituisce credito formativo sia lafrequenza alla FormazioneGenerale, che alla FormazioneSpecifica di settore;

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Crediti formativi

• Qualora il lavoratore vada acostituire un nuovo rapportodi lavoro o disomministrazione conun'azienda di diverso settoreproduttivo rispetto a quellocui apparteneva l'aziendad'origine o precedente,costituisce credito formativola frequenza allaFormazione Generalementre la FormazioneSpecifica relativa al nuovosettore deve essere ripetuta.

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Crediti formativi

• Qualora il lavoratore, all'interno di una stessa aziendamultiservizi, vada a svolgere mansioni riconducibili ad unsettore a rischio maggiore, secondo quanto indicato inAllegato 1, costituisce credito formativo sia la frequenzaalla Formazione Generale, che alla Formazione Specificadi settore già effettuata, taleFormazione Specifica dovràessere completata con unmodulo integratìvo, sia nelladurata che nei contenuti,attinente ai rischi delle nuove

mansioni svolte.

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Crediti formativi:somministrazione di lavoro

• La formazione dei lavoratori incaso di somministrazione dilavoro, può essere effettuatanel rispetto delle disposizioni,ove esistenti, del contrattocollettivo applicabile nel caso dispecie o secondo le modalitàconcordate tra ilsomministratore e l'utilizzatore.

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Crediti formativi

• In particolare, essi possono concordare che la formazionegenerale sia a carico del somministratore e formazionespecifica di settore a carico dell'utilizzatore.

• In difetto di accordi la formazione dei lavoratori vaeffettuata dal somministratore unicamente con riferimentoalle attrezzature di lavoro necessarie allo svolgimentodell'attività lavorativa.

• Ogni altro obbligoformativo è a caricodell'utilizzatore.

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Crediti formativi

• In caso di trasferimento o cambiamento di mansioni,introduzione di nuove attrezzature, nuove tecnologie,nuove sostanze o preparati pericolosi, è riconosciutocredito formativo relativamente alla frequenza dellaformazione generale,mentre deve essereripetuta la parte diformazione specificalimitata alle modificheo ai contenuti di nuovaintroduzione.

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Crediti formativi

• Si riconoscono creditiformativi nei caso diformazione precedenteall'assunzione, qualoraprevista nella contrattazionecollettiva nazionale disettore, con riferimento allaformazione generale di cuiall'articolo 37, comma 1,lettera a..

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Crediti formativi

• La formazione particolare eaggiuntiva per i preposticostituisce credito formativopermanente salvo nei casi incui si sia determinata unamodifica del suo rapporto dipreposizione nell'ambitodella stessa o di altraazienda.

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Crediti formativi

• Il datore di lavoro è comunque tenuto a valutare laformazione pregressa ed eventualmente ad integrarlasulla base del proprio documento di valutazione dei rischie in funzione della mansione che verrà ricoperta dallavoratore assunto.

• I crediti formativi per la formazione specifica hannovalidità fintanto che non intervengono cambiamenti(trasferimento, cambio mansione, nuove attrezzature,evoluzione dei rischi, ecc.

• La formazione per i dirigenti costituisce credito formativopermanente.

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Aggiornamento

• Con riferimento ai lavoratori, è previsto un aggiornamentoquinquennale, di durata minima di 6 ore, per tutti e tre ilivelli di rischio sopra individuati.

6 orequinquennale

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Aggiornamento

• Nei corsi di aggiornamento per i lavoratori non dovrannoessere riprodotti meramente argomenti e contenuti giàproposti nei corsi base, ma si dovranno trattaresignificative evoluzioni e innovazioni, applicazionipratiche e/o approfondimenti che potranno riguardare:

– approfondimenti giuridico-normativi;

– aggiornamenti tecnici sui rischi ai quali sono esposti ilavoratori;

– aggiornamenti su organizzazione e gestione dellasicurezza in azienda;

– fonti di rischio e relative misure di prevenzione.

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Aggiornamento:preposti e dirigenti

• Con riferimento ai preposti si prevede un aggiornamentoquinquennale, con durata minima di 6 ore, inrelazione ai propri compiti in materia di salute e sicurezzadel lavoro.

• Con riferimento ai dirigenti si prevede un aggiornamentoquinquennale, con durata minima di 6 ore inrelazione ai propri compiti in materia di salute e sicurezzadel lavoro.

6 orequinquennale

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Aggiornamento e-Learning

• Possono essere previste, anche mediante l'utilizzo dipiattaforme e-Learning, verifiche annuali sulmantenimento delle competenze acquisite nel pregressopercorso formativo, nell'attesa dell'espletamentodell'aggiornamento quinquennale.

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Aggiornamento e-Learning

• Nell'aggiornamento non ècompresa la formazionerelativa al trasferimento ocambiamento di mansioni eall'introduzione di nuoveattrezzature di lavoro o dinuove tecnologie, di nuovesostanze e preparati pericolosi.

• Non è ricompresa, inoltre, laformazione in relazioneall'evoluzione dei rischi oall'insorgenza di nuovi rischi.

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Disposizioni transitorie

• In sede di prima applicazione, i datori di lavoro sono tenutiad avviare i dirigenti e i preposti a corsi di formazione dicontenuto rispettivamente coerente con le disposizioni dicui al presente accordo in modo che i medesimi corsivengano conclusi entro e non oltre il termine di 18 mesidalla pubblicazione del presente accordo.

18 mesi

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Disposizioni transitorie

• Il personale di nuova assunzione deve essere avviato airispettivi corsi di formazione anteriormente o, se ciò nonrisulta possibile, contestualmente all'assunzione.

• In tale ultima ipotesi, ove non risulti possibile completare ilcorso di formazione prima della adibizione del dirigente,del preposto o del lavoratore alle proprie attività, il relativopercorso formativo deve essere completato entro e nonoltre 60 giorni dalla assunzione.

60 giorniassunzione

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Disposizioni transitorie

• In fase di prima applicazione, non sono tenuti afrequentare i corsi di formazione i lavoratori, i dirigenti e ipreposti che abbiano frequentato - entro e non oltre dodicimesi dalla entrata in vigore del presente accordo - corsi diformazione formalmente e documentalmente approvatialla data di entrata in vigore del presente accordo,rispettosi delle previsioni normative e delle indicazionipreviste nei contratti collettivi di lavoro per quantoriguarda durata, contenuti e modalità di svolgimento deicorsi.

No formazione

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Riconoscimento formazione pregressa

• Non sono tenuti a frequentare i corsi di formazione ilavoratori ed i preposti per i quali i datori di lavorocomprovino di aver svolto, alla data di pubblicazione delpresente accordo, una formazione nel rispetto delleprevisioni normative e delle indicazioni previste neicontratti collettivi di lavoro per quanto riguarda durata,contenuti e modalità di svolgimento dei corsi.

No formazione

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Riconoscimento formazione pregressa

• L'obbligo di aggiornamento perlavoratori e preposti, per i quali laformazione sia stata erogata da più di5 anni dalla data di pubblicazione delpresente accordo, dovrà essereottemperato entro 12 mesi.

• In ogni caso la formazione particolareed aggiuntiva per il preposto dovràconcludersi entro e non oltre il terminedi 12 mesi dalla pubblicazione delpresente accordo.

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Riconoscimento formazione pregressa

• Non sono tenuti a frequentare ilcorso di formazione i dirigenti chedimostrino di aver svolto, alla datadi pubblicazione del presenteaccordo, una formazione concontenuti conformi all'articolo 3 delD.M. 16/01/1997 effettuata dopo il14 agosto 2003 o a quelli delModulo A per ASPP e RSPP previstonell’accordo Stato Regioni del 26gennaio 2006, pubblicato su G.U. n.37 del 14 febbraio 2006.

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