9REN People Allegato tecnico-economico accordo quadro FINCIRCOLI Febbraio 2014.
ACCORDO QUADRO Rep - UniFI4 dicembre 2012 ha decretato l’indizione di una procedura aperta,...
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ACCORDO QUADRO
Rep.2056
tra l'Università degli Studi di Firenze, con sede legale in
piazza San Marco n. 4, Firenze (C.F. 01279680480),
e
la Società GI Group S.P.A. con sede legale in Milano, cap
20124 Piazza IV Novembre n.5 (P.Iva. 11629770154) per
l’affidamento del servizio di somministrazione di lavoro a
tempo determinato per le esigenze dell’Università degli
Studi di Firenze, mediante accordo quadro.
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
L'anno duemilatredici (2013), il giorno 8 del mese di maggio
alle ore 13,35, in Firenze, in una sede dell'Università degli Studi
di Firenze, Piazza S. Marco 4, davanti a me Dott. Massimo
Benedetti , nato a Firenze il 12 dicembre 1964, e domiciliato per
la carica presso la sede del Rettorato dell'Università, incaricato
ai sensi dell’art. 59 del Regolamento per l’Amministrazione, la
Finanza e la Contabilità dell’Università degli Studi di Firenze,
di ricevere e redigere gli atti ed i contratti che si stipulano per
conto dell'Amministrazione universitaria, con provvedimento
del Direttore Amministrativo n° 36656 (670) in data 27 maggio
2008, senza l'intervento dei testimoni avendovi le parti
contraenti, d'accordo con me, rinunciato, giusta la facoltà
concessa dall'art. 48 della vigente legge notarile, sono presenti i
Signori:
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Dott. Giovanni Colucci , non in proprio ma nella sua
qualità di Direttore Amministrativo dell’Università degli
Studi di Firenze, nato a Rotondella (MT) l’11 luglio 1954
codice fiscale CLCGNN54L11H591H, domiciliato per la
carica in Firenze, Piazza S. Marco 4;
Sig. Rocco Giuliano Digilio, nato a Accettura (MT) il 21
luglio 1955, quale Procuratore Speciale della società GI
Group S.P.A., con sede legale in Milano, (MI) Piazza IV
novembre n. 5, come risulta dalla Procura Speciale del 29
settembre 2010, n.4674, che si allega al presente atto, in
copia conforme (sub lett. “A”).
Le parti, come sopra costituite, della identità e qualità
personale delle quali sono personalmente certo, mi chiedono
di ricevere e redigere il presente atto.
P R E M E S S O
che l'Università degli Studi di Firenze intende provvedere
ad esperire una procedura di accordo quadro per
l’affidamento del servizio di somministrazione di lavoro a
tempo determinato per le esigenze dell’Università degli
Studi di Firenze, per lavoratori somministrati di categoria
“C” e per la durata di quattro anni;
che il Direttore Generale, con decreto n.124377(2183) del
4 dicembre 2012 ha decretato l’indizione di una procedura
aperta, mediante accordo quadro, per l’affidamento del
servizio di somministrazione di lavoro a tempo determinato
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per le esigenze dell’Università degli Studi di Firenze, per la
durata di quattro anni, con decorrenza dalla data del
verbale di avvio del servizio , secondo il criterio del prezzo
più basso, ai sensi dell’art. 82 del D.Lgs. 163/06 e ss.mm.,
determinato mediante ribasso percentuale sulla
remunerazione da riconoscere all’agenzia di
somministrazione, e che l’importo stimato a base di gara
era pari a € 600.000,00 ( euro seicentomila/00) oltre IVA,
inclusi eventuali oneri per la sicurezza, (determinati di
volta in volta sulla base delle prestazioni affidate) e la
remunerazione per l’agenzia;
che in data 28 dicembre 2012 è stato dato seguito al
decreto suddetto con pubblicazione del bando di gara di
servizi sulla Gazzetta Ufficiale dell’Unione Europea, e che
in data 26 gennaio 2013 è stata pubblicata una rettifica al
suddetto bando;
che, visto il verbale di gara del 5 febbraio 2013, con
provvedimento n. 25395 (883) del 4 aprile 2013 il Direttore
Generale ha aggiudicato definitivamente la suddetta
procedura aperta alla società GI Group S.P.A. con sede
legale in Milano(MI), Piazza IV Novembre n.5, per un
importo contrattuale complessivo pari al ribasso del 88,09%
da applicare sull’importo di remunerazione orario di €
0,55=/ ora IVA esclusa, fino al raggiungimento dell’importo
massimo stabilito, e comunque non oltre il compimento del
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quarto anno, a partire dal verbale di inizio del servizio;
che la spesa complessiva , per ciascun contratto, graverà, di
volta in volta, sui fondi delle unità amministrative
utilizzatrici;
che trattandosi di un accordo quadro, la spesa presunta
stimata nel bando di gara non è impegnativa per l’Università
degli Studi di Firenze;
che la società GI Group, a garanzia degli obblighi che
assume con il presente accordo quadro, valendosi della
facoltà concessa dalla stazione appaltante, ha effettuato il
prescritto deposito cauzionale mediante fidejussione che si
allega (sub lettera “B”) rilasciata da Vittoria Assicurazioni
spa del 8 aprile 2013, per un importo di € 43.115,50
(quarantatremilacentoquindici/50) ridotto del 50%, in
quanto in possesso del certificato del sistema di qualità UNI
EN ISO 9001:2008 nr. 12236, rilasciato da Certiquality, con
data di prima emissione 9 maggio 2007 e scadenza 3 maggio
2013, e che resta acquisito agli atti;
che il sig Rocco Digilio Giuliano attesta con dichiarazione
sostitutiva del 7 maggio 2013 la permanenza della regolarità
con gli obblighi relativi al versamento dei contributi
previdenziali e assistenziali e tutte le altre condizioni
elencate all’art. 38 del d.lgs 196/2006 e s.m.;
che, tuttavia, la verifica sulla regolarità contributiva da
accertarsi mediante richiesta DURC sarà effettuata da parte
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dell’Università degli Studi di Firenze alla data della stipula
del presente accordo quadro e, pertanto, l’accordo quadro è
stipulato sotto condizione risolutiva.
TUTTO CIÒ PREMESSO
che le parti ratificano perché faccia parte integrante e
sostanziale del presente atto, le medesime, ciascuna nella sua
veste e qualità, confermano e stipulano quanto appresso.
Art. 1
Oggetto dell’accordo quadro
L’Università degli Studi di Firenze ha affidato alla società GI
Group, con sede legale in piazza IV Novembre n.5 a Milano,
l’appalto per l’affidamento del servizio di somministrazione di
lavoro a tempo determinato, mediante accordo quadro, per le
esigenze dell’Università degli Studi di Firenze.
L’affidamento del servizio è meglio descritto all’art.1 del
Capitolato Speciale d’Appalto, che forma parte integrante e
sostanziale del presente atto e che si allega (sub lettera “C”).
Gli oneri della sicurezza verranno stabiliti volta per volta, e, nel
caso di interferenze, verrà redatto il Documento di Valutazione
dei Rischi (DUVRI).
Il sig. Rocco Giuliano Digilio, nella sua qualità di Procuratore
Speciale della società Gi Group dichiara di eseguire il suddetto
servizio sotto la rigorosa osservanza di tutte le prescrizioni
tecniche ed amministrative contenute e richiamate nel
Capitolato Speciale di Appalto.
Art.2
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Corrispettivo dell’accordo quadro
La Società GI Group si impegna ad eseguire il servizio oggetto
del presente accordo quadro, ogni e qualsiasi eccezione rimossa
e rinunciata, per l’importo complessivo netto che prevede una
percentuale di ribasso pari al 88,09% da applicare sull’importo
di remunerazione orario di € 0,55=/ ora iva esclusa, come da
offerta economica che si allega ( sub lettera “D”).
L’importo annuale lordo da corrispondere al lavoratore
somministrato, in base all’orario settimanale, è quello risultante
all’art. 31 del C.S.A., salvo eventuali adeguamenti contrattuali.
Nel periodo di validità del presente accordo quadro, compresa la
remunerazione dovuta all’Agenzia, ed eventuali oneri per la
sicurezza, è pari a € 350.275,68 = IVA esclusa, salvo nuove
disposizioni normative.
La conclusione dell’accordo quadro non impegna in alcun modo
la stazione appaltante ad affidare il servizio nei limiti di importo
definiti dall’accordo stesso.
Il prezzo offerto dall’Agenzia di somministrazione si intende
formulato in base a calcoli e valutazioni di propria convenienza
e comprensivo di ogni onere. L’Università si impegna a
corrispondere all’Agenzia di somministrazione, per ogni ora
ordinaria di lavoro effettuata dal prestatore di lavoro, la tariffa
oraria derivante dall’accordo quadro, come esplicitato all’art. 31
del presente capitolato speciale, sulla base delle ore richieste,
nonché il margine di agenzia orario + IVA, al netto del ribasso
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percentuale offerto dall’operatore economico aggiudicatario,
pari allo 0,07%. .
Il presente accordo quadro è da intendersi a misura.
Art. 3
Durata dell’accordo quadro
Il presente accordo quadro con l’Agenzia di somministrazione si
esaurirà automaticamente con il raggiungimento del
corrispettivo massimo stabilito, e comunque, non oltre il
compimento del quarto anno dalla data di avvio dell’esecuzione
dell’accordo quadro. La stazione appaltante si riserva la facoltà
di prorogare l’accordo per un massimo di mesi 6 (sei), dopo la
scadenza finale, se ciò risultasse necessario nelle more di un
nuovo affidamento.
Tale proroga dovrà avvenire alle stesse condizioni contrattuali e
agli stessi prezzi previsti in sede di gara iniziale. La società GI
Group affidataria è obbligata ad accettare la proroga.
Il presente accordo quadro sarà sottoposto ad un periodo di
prova di un anno, con decorrenza dalla data come sopra
individuata.
I singoli contratti con i lavoratori somministrati non possono
avere una durata superiore ad un anno o frazione di esso.
Art. 4
Orario di lavoro
L’articolazione dell’orario di lavoro sarà concordata con il
Direttore/ Dirigente dell’Area ovvero della Struttura
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Amministrativa di Ateneo, tenuto conto della seguente fascia
oraria obbligatoria 9.00 – 13.00 (dal lunedì al venerdì). L’orario
di lavoro giornaliero non potrà superare le 7 ore e 12 minuti;
non sono previsti rientri pomeridiani in quanto al lavoratore
somministrato non è riconosciuto il ticket mensa.
Non è prevista la possibilità di svolgere ore di lavoro
straordinario.
Si allega la bozza di contratto di somministrazione che verrà
utilizzata per l’affidamento del servizio (sub lett. “E”).
Art. 5
Titolo di studio richiesto
Il titolo di studio richiesto è il diploma di scuola secondaria
superiore.
Art. 6
Luogo di lavoro
Il luogo di lavoro è la sede della Struttura ovvero Struttura
Amministrativa di Ateneo, dove il lavoratore somministrato
presterà la propria attività.
La società GI Group dovrà dare atto di essere a perfetta
conoscenza della ubicazione, della estensione e della natura dei
locali dove il servizio dovrà essere effettuato, e di essere a
conoscenza di ogni altra circostanza di luogo e di fatto inerente
ai locali stessi. Di conseguenza la società GI Group non potrà
sollevare alcuna obiezione per difficoltà che dovessero
insorgere nel corso dell’espletamento del servizio. Inoltre è
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tenuta al rispetto del d. lgs. 81/2008 e ss. mm. e al rispetto del
regolamento di Ateneo per la Sicurezza e la Salute dei Lavorato-
ri. La stessa inoltre , nell’espletamento del servizio, assume la
responsabilità inerente alle condizioni di esodo ed
allontanamento dai locali previste dalle normative antincendio
vigenti.
Art. 7
Presa visione delle condizioni
Il sig. Rocco Giuliano Digilio, nella sua qualità di Procuratore
Speciale, dichiara, con la sottoscrizione del presente accordo
quadro, di aver preso visione di tutte le condizioni ed oneri
specifici, tempi e modalità di esecuzione del presente accordo
quadro.
Art. 8
Pagamento
La società GI Group si impegna al pagamento diretto al
lavoratore somministrato della retribuzione dovuta in base al
CCNL del comparto Università, nonché dei contributi
previdenziali ed assistenziali previsti per legge, che saranno
indicati mensilmente nella fattura emessa dall’Agenzia.
Art. 9
Esclusione dei candidati
La società GI Group, in fase di selezione, esclude i candidati
che:
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hanno riportato condanne penali detentive definite per
delitti non colposi, fatti salvi gli effetti della
riabilitazione;
sono o sono stati sottoposti a misure di prevenzione o
sicurezza;
sono stati destituiti, dispensati o licenziati da impiego
presso la pubblica amministrazione, ovvero dichiarati
decaduti da un pubblico impiego.
Il lavoratore è sottoposto ad un periodo di prova, così come
stabilito nel contratto collettivo delle società di
somministrazione di lavoro temporaneo.
Art. 10
Modalità della somministrazione
La società GI Group si impegna a presentare alla Struttura e alla
Struttura Amministrativa richiedente, entro e non oltre dieci
giorni dalla richiesta, il curriculum del lavoratore somministrato
individuato.
Nel corso dell’accordo quadro, qualora il lavoratore
somministrato non sia più gradito o le sue prestazioni lavorative
non risultino adeguate, l’Università potrà chiederne la
sostituzione senza che nulla la società GI Group possa
ulteriormente pretendere.
La stessa società inoltre non potrà ricorrere all'utilizzo del
medesimo lavoratore che abbia svolto presso la stazione
appaltante periodi di servizio complessivamente superiori a 36
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mesi, con le varie tipologie contrattuali flessibili a termine,
come previsto dalla L.28 giugno 2012 n.92. Pertanto, il
lavoratore somministrato deve attestare, mediante dichiarazione
resa e sottoscritta ai sensi del D.P.R. 445/00 e s.m., alla società
GI Group , il computo dei periodi lavorativi effettuati presso la
stazione appaltante. Tale dichiarazione, unitamente all’importo
riferito all’intero periodo contrattuale, verrà inviata dalla società
al RUP, all’indirizzo e-mail [email protected],
[email protected]., per i dovuti controlli. Successivamente,
effettuati gli stessi, il RUP invierà alla società GI Group la
dichiarazione di aver effettuato il controllo, con il computo dei
periodi lavorativi. Tale dichiarazione dovrà essere allegata al
curriculum del lavoratore e inviata al Direttore/Dirigente della
Struttura/Struttura amministrativa.
Art. 11
Adempimenti a carico della società GI Group-
La società GI Group dovrà:
esonerare l’Università da ogni responsabilità di carattere
civile e penale inerente la condotta e la regolarità delle
prestazioni oggetto dell’appalto;
provvedere all’immediata sostituzione del prestatore di
lavoro temporaneo che, ad insindacabile giudizio della
stazione appaltante, non abbia mostrato la necessaria
attitudine all’espletamento dei compiti affidatigli o che non
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mantenga il requisito della condotta irreprensibile o si assenti
dal servizio senza giustificato motivo;
garantire al prestatore di lavoro temporaneo un trattamento
economico-giuridico pari a quello cui hanno diritto i lavora -
tori di pari livello dell’ Amministrazione dove presta
servizio;
concordare con il lavoratore il periodo di fruizione delle
ferie, come previsto dal CCNL comparto Università,
verificando gli eventuali periodi di chiusura disposti
dall’Ateneo in particolari periodi dell’anno (ad es. festività
Natalizie o Pasquali, settimana del Ferragosto);
dare immediata comunicazione alla stazione appaltante
dell’assenza del lavoratore (entro le ore 9:00 del giorno
stesso);
l’operatore economico e per esso il lavoratore somministrato
dovrà attenersi a tutte le norme vigenti in materia di
sicurezza;
comunicare il nominativo del lavoratore somministrato al
Responsabile del Servizio Prevenzione e Protezione, per
poterlo sottoporre alla visita di idoneità, ai sensi dell’art. 41
D.Lgs. 81/2008.
Art. 12
Altri obblighi e responsabilità
La società GI Group è tenuta ad osservare tutte le disposizioni
generali dell’Università degli Studi di Firenze, assumendo a suo
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carico le responsabilità civili e penali relative allo svolgimento
del servizio in oggetto, e assumendo altresì ogni responsabilità
per danni alle persone, alle cose e ai terzi, che comunque
potessero derivare quale conseguenza del servizio ad essa
affidato, per dolo e per colpa. Pertanto dovrà disporre di
adeguata copertura assicurativa per i danni che possono derivare
ai beni, agli utenti e agli operatori o che questi possono arrecare
a persone o cose, durante l’espletamento del servizio,
esonerando la stazione appaltante da ogni responsabilità a
riguardo. La polizza assicurativa dovrà essere inviata alla
stazione appaltante almeno dieci giorni prima della decorrenza
del servizio di somministrazione e dovrà prevedere un
massimale minimo di € 500.000,00 per danni a persone e €
500.000,00 per danni a cose.
Art.13
Cause di assenza del lavoratore e relativo corrispettivo
L’Università corrisponderà alla società GI Group il costo delle
ore ordinarie effettivamente lavorate, come indicato all’art. 28
del presente accordo quadro.
Le festività infrasettimanali civili e religiose, ricadenti durante il
periodo contrattuale verranno fatturate separatamente, con una
gestione ad evento, alla stessa tariffa per l’ora ordinaria.
In caso di assenza del lavoratore nessun corrispettivo sarà
dovuto alla società, la quale dovrà comunque retribuire il
lavoratore.
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Le cause di assenza per cui non è dovuto alcun corrispettivo
all’operatore economico sono le seguenti: permessi brevi,
permessi per matrimonio, permessi per particolari e/o gravi
motivi personali e e/o familiari, permessi per donazione di
sangue, permessi per donazione midollo osseo, permessi per
grave infermità, permessi per lutto, permessi sindacali, permessi
per concorsi ed esami, permessi per mandato degli amministra-
tori locali, permessi per il diritto allo studio, permessi per
svolgere funzioni di giudice onorario, congedi per la
formazione, congedi per servizio militare o richiamo alle armi,
aspettative per motivi familiari o personali, aspettative per
dottorato di ricerca o borsa di studio, aspettative per cariche
pubbliche elettive, aspettative per mandato degli amministratori
locali, aspettative per attività di volontariato, aspettative per
ricongiungimento con il coniuge chiamato a prestare servizio
all’estero, aspettative per realizzare l’esperienza di una diversa
attività lavorativa, assenze per malattia, assenze per malattie
salvavita, assenze per accertamenti specialistici, esami
diagnostici e visite ambulatoriali, congedo per maternità,
congedo parentale, congedo per malattia del figlio, riposi
giornalieri della madre, assenze per provvedere alla cura dei
figli, assenze per l’applicazione di istituti normativi relativi alla
tutela di handicap in situazioni di gravità, infortuni, ovvero
qualsiasi altro motivo che costituisca l’assenza del lavoratore
somministrato.
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Resta inteso che ogni e qualsiasi onere derivante dal
comportamento dell’operatore economico nella gestione del
lavoro con i propri dipendenti, sarà a carico dello stesso, che si
assume anche la responsabilità per i fatti negativi che ne
possono derivare.
Art.14
Interruzione della prestazione
Nel caso di interruzione della prestazione per causa imputabile
al lavoratore o alla società GI Group, la stessa dovrà provvedere
alla immediata sostituzione del lavoratore.
La mancata sostituzione del personale assente, o reiterate
interruzioni delle prestazioni, saranno motivo di risoluzione
contrattuale.
Art. 15
Contestazioni e azioni disciplinari
Le azioni disciplinari nei confronti del lavoratore somministrato
verranno esercitate dalla società GI Group, come previsto dal
D.lgs. 10 settembre 2003, n. 276 e s.m..
L’Ufficio dell’Area ovvero la Struttura Amministrativa
dell’Università comunicherà tempestivamente gli elementi che
formeranno oggetto della contestazione ai sensi dell’art. 3 del
suddetto decreto.
La società assume ogni onere derivante da impugnativa dei
provvedimenti adottati.
Art. 16
Computo delle ore effettuate
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Al fine del computo delle ore effettuate dal prestatore di lavoro,
il Direttore/Dirigente rispettivamente della Struttura ovvero
della Struttura Amministrativa sottoscriverà un’apposita scheda
predisposta dalla società GI Group ed indicante le ore lavorate
nel mese, che dovranno corrispondere alle timbrature rilevate.
Art. 17
Esecuzione in danno e scorrimento della graduatoria
Il presente servizio non può essere per nessun motivo sospeso,
abbandonato, non eseguito o eseguito parzialmente.
In caso di sospensione, abbandono o comunque non esecuzione,
anche parziale, del servizio da parte della società GI Group
aggiudicataria, con le modalità e entro i termini previsti, la
stazione appaltante procederà, previa diffida a mezzo posta
certificata o fax, alla richiesta di immediata riattivazione dello
stesso fatto salvo, in ogni caso il risarcimento dei danni subiti,
nonchè l’applicazione delle penali contrattuali previste.
In ogni caso, la stazione appaltante si riserva la facoltà di
affidare a terzi l’effettuazione delle prestazioni che per qualsiasi
motivo non siano state rese dall’operatore economico
aggiudicatario con addebito dell’intero costo sopportato e
dell’eventuale danno.
Per la rifusione dei danni, la stazione appaltante potrà rivalersi,
mediante trattenute, sugli eventuali crediti, ovvero, in
mancanza, sul deposito cauzionale, che dovrà, in tal caso, essere
immediatamente reintegrato.
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Ai dell’art. 140 del codice dei contratti la stazione appaltante, in
caso di fallimento dell'appaltatore o di risoluzione dell’ accordo
quadro per grave inadempimento del medesimo potrà
interpellare progressivamente i soggetti che hanno partecipato
all'originaria procedura di gara, risultanti dalla relativa
graduatoria, al fine di stipulare un nuovo accordo quadro per il
completamento della prestazione.
L'affidamento avviene alle medesime condizioni già proposte
dall'originario aggiudicatario in sede in offerta.
Art.18
Divieto di subappalto e cessione dell’accordo quadro
E’ vietato subappaltare il servizio assunto, pena l’immediata
risoluzione del presente accordo quadro e la perdita di cauzione
a titolo di risarcimento dei danni.
E’ assolutamente vietata la cessione a terzi, anche parziale,
dell’accordo quadro, sotto comminatoria della immediata
risoluzione dello stesso e del risarcimento dei danni e delle
spese causate alla stazione appaltante.
In ogni caso, ai sensi dell’art. 116 del codice dei contratti, le
cessioni di azienda e gli atti di trasformazione, fusione e
scissione relativi al soggetto esecutore non avranno effetto nei
confronti della stazione appaltante fino a che il cessionario,
ovvero il soggetto risultante dall'avvenuta trasformazione,
fusione o scissione, non abbia proceduto nei confronti di essa
alle comunicazioni previste dall'art. 1 del decreto del Presidente
del Consiglio dei ministri n. 187/91, e non abbia documentato il
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possesso dei requisiti di qualificazione previsti dal bando di
gara.
Nei sessanta giorni successivi la stazione appaltante potrà
opporsi al subentro del nuovo soggetto nella titolarità
dell’accordo quadro, laddove, in relazione alle comunicazioni di
cui sopra, non sussistano i requisiti di cui alla normativa
antimafia.
Il mancato rispetto delle disposizioni del presente articolo
comporta la risoluzione ipso jure dell’accordo quadro, con
escussione della garanzia prestata e salvo il diritto al
risarcimento del danno a favore della stazione appaltante.
Art. 19
Divieto di cessione del credito
E’ vietato cedere in tutto o in parte i crediti derivanti
dall’avvenuta esecuzione del presente accordo quadro, senza
l’espressa autorizzazione preventiva della stazione appaltante
alle condizioni di cui all’art. 117 del decreto legislativo 163/06 e
s.m.
Art. 20
Penali
Il mancato ed ingiustificato rispetto delle prescrizioni contenute
nel capitolato speciale, nel bando di gara e nel disciplinare di
gara darà luogo all’applicazione di una penale, come descritta
all’ultimo comma del presente articolo, fatto salvo il
risarcimento per eventuali maggiori danni.
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Nel caso di ritardo e sostituzione del prestatore di lavoro rispetto
ai termini previsti, si provvederà ad applicare per ogni giorno di
ritardo una penale giornaliera di 100 euro, fatto salvo il
risarcimento per eventuali maggiori danni. Negli altri casi di
inadempienza anche di uno solo degli obblighi previsti a carico
della società GI Group si applicherà una penale fino al 20%
della fatturazione del mese di riferimento.
L’applicazione delle penali sarà comunicata alla società GI
Group mediante raccomandata con ricevuta di ritorno. La
società dovrà contro dedurre entro 5 giorni naturali e
consecutivi dalla ricezione della nota di contestazione.
L’importo delle penali applicate non potrà superare il 3% del
valore dell’accordo quadro.
Superata quest’ultima soglia percentuale senza che la società GI
Group abbia provveduto a riprendere correttamente il servizio,
l’Università si riserva la facoltà di risolvere l’accordo quadro e
di chiedere il risarcimento dei danni.
Art.21
Modalità di fatturazione e tracciabilità dei flussi finanziari
Le prestazioni saranno fatturate mensilmente sulla base della
apposita scheda disciplinata al precedente art. 16.
Le prestazioni previste nel presente accordo quadro saranno
pagate successivamente previa presentazione di fattura da parte
della società GI Group, e successivamente alla verifica della
rispondenza di quanto fatturato con la scheda suddetta e
all’attestazione della regolarità del servizio prestato.
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Le ore effettivamente svolte dal lavoratore somministrato
saranno riconosciute al costo orario di cui al successivo art. 28
del presente accordo quadro.
Prima del pagamento di ciascuna singola fattura l’Università
verificherà, mediante certificato DURC, la regolarità
contributiva previdenziale ed assistenziale della società GI
Group, nonché se necessario, effettuerà anche la verifica presso
Equitalia ( ai sensi della L.248/2005) al fine di accertare
l’inesistenza di cartelle esattoriali non pagate.
Si precisa che qualora l’Università si avvalga di più lavoratori
somministrati, determina la soglia per le verifiche “Equitalia” la
somma delle singole fatture emesse mensilmente sul presente
contratto.
Pertanto, la società Gi Group dovrà emettere singole fatture per
unità amministrativa ma, sulle stesse, dovrà essere indicato
l’importo complessivo fatturato nel mese, relativo al presente
appalto. La mancata indicazione, non darà diritto al pagamento
delle prestazioni senza che l’operatore nulla possa pretendere.
Il Direttore/Dirigente della Struttura ovvero della Struttura
Amministrativa dovrà comunicare l’imponibile lordo
percipiente, risultante dalle fatture mensili, all’Ufficio Attività
Commerciale e Imposte Dirette e Indirette con le modalità e i
termini impartiti dall’Ufficio stesso.
In attuazione del co. 1 dell’art. 3 della legge 136 del 13 agosto
2010 e s.m., al fine di assicurare la tracciabilità dei flussi
finanziari, l’appaltatore dovrà effettuare tutte le transazioni a
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favore dell’Università, nonché nei confronti di tutti gli operatori
economici a qualsiasi titolo interessati alla presente procedura
esclusivamente mediante bonifico bancario o postale che dovrà
riportare, in relazione a ciascuna transazione, il codice CIG. La
società GI Group spa, conformemente a quanto disposto dall’art.
3 della legge n. 136 del 13 agosto 2010, si impegna a impiegare
unicamente il/i conto/i corrente/i bancario/i o postale/i
dedicato/i, e i relativi movimenti finanziari connessi con il
presente accordo quadro dovranno essere effettuati
esclusivamente tramite lo strumento del bonifico bancario o
postale ovvero con altri strumenti di pagamento idonei a
consentire la piena tracciabilità delle transazioni.
Il legale rappresentante della società GI Group spa si impegna a
comunicare al RUP gli estremi identificativi dei conti correnti
dedicati entro 7 giorni dalla loro accensione o, nel caso di conti
correnti già esistenti, dalla loro prima utilizzazione in operazioni
finanziarie relative ad una commessa pubblica, nonché, nello
stesso termine, le generalità e il codice fiscale delle persone
delegate ad operare su di essi. Si impegna altresì a comunicare
ogni modifica relativa ai dati trasmessi.
Le suddette comunicazioni, a firma del Legale Rappresentante
della società, dovranno essere trasmesse all’ Università con
idoneo mezzo di notifica avente validità legale (fax compreso).
In data 15 aprile 2013 la società GI Group ha comunicato il
conto corrente e le persone delegate a disporre i pagamenti,
come da allegato (sub lett. “F”). Ogni modifica sul conto
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corrente o sulle persone delegate a disporre i pagamenti dovrà
essere comunicata al RUP.
Il presente atto è sottoposto alla clausola risolutiva espressa di
cui all’art.3 co. 9 bis della legge n. 136/2010 e s. m., e fatta
salva la predetta clausola, per le transazioni effettuate senza
avvalersi di banche o della società delle Poste Italiane Spa, sarà
applicata nei confronti del soggetto inadempiente la sanzione
amministrativa pecuniaria nella misura prevista al comma 1
dell’art. 6 della legge n. 136/2010; per le transazioni effettuate
su un conto corrente non dedicato oppure senza impiegare lo
strumento del bonifico bancario o postale o altri strumenti di
incasso o di pagamento idonei a consentire la piena tracciabilità
delle operazioni ovvero se nel bonifico bancario o postale o
negli altri strumenti di incasso o di pagamento idonei a
consentire la piena tracciabilità delle operazioni venga omessa
l’indicazione del CIG sarà applicata nei confronti del soggetto
inadempiente, una sanzione amministrativa pecuniaria nella
misura di cui al comma 2 dell’art. 6 della legge n. 136/2010.
Si dà atto che il presente accordo quadro è stipulato sotto
condizione risolutiva relativamente alla regolarità
contributiva INPS e INAIL da certificare mediante
l’acquisizione e la verifica del DURC alla data di stipula del
presente atto. Pertanto, nel caso in cui da detto controllo
emerga un’ irregolarità contributiva dell’appaltatore, il
presente contratto sarà risolto di diritto e la cauzione
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incamerata; resta salvo il diritto dell’Università ad esigere il
risarcimento dei danni patiti a causa della risoluzione.
Art. 22
Spese connesse al servizio e contrattuali
Tutte le spese inerenti e conseguenti, strettamente connesse al
presente servizio, sono a carico della società GI Group.
Parimenti sono a carico della società tutte le spese inerenti e
conseguenti la stipula del relativo accordo quadro.
Art. 23
Risoluzione delle controversie
Le eventuali controversie che dovessero insorgere tra
l’Università e la società GI Group dovranno essere sottoposte ad
un previo tentativo di risoluzione amministrativa.
La società GI Group che abbia pretese da far valere, notificherà
motivata domanda all’Università la quale provvederà, su di essa,
nel termine perentorio di 60 giorni dalla ricevuta notifica.
Qualora la questione oggetto della controversia comporti
particolari e più approfonditi accertamenti, sarà facoltà
dell’Università di stabilire e comunicare, prima della scadenza
dei 60 giorni, un nuovo termine (che non potrà superare 30
giorni) entro cui adottare la sua decisione.
La società GI Group non potrà, di conseguenza, adire l’autorità
giudiziaria competente prima che l’Università abbia emesso la
sua decisione amministrativa o prima che sia decorso
inutilmente il termine per provvedervi.
24
Qualora non risulti possibile definire la controversia in sede
amministrativa, la stessa sarà deferita alla cognizione del
Giudice Ordinario.
Art.24
Foro competente e esclusione della clausola compromissoria
Per tutte le controversie traenti origine dall’esecuzione del
presente accordo quadro è competente il Foro di Firenze.
E’ esclusa la clausola compromissoria.
Art.25
Adeguamento e revisione dei prezzi
Non è ammessa la revisione dei prezzi i quali resteranno
impegnativi per tutta la durata del presente servizio. E’
consentito invece l’adeguamento del prezzo ai sensi dell’art.
115 del D.Lgs 163/2006 e s.m.
Art. 26
Cause di risoluzione dell’accordo quadro
La stazione appaltante si riserva la facoltà di risolvere il
presente accordo quadro nei casi e con le modalità e
conseguenze indicati agli art. 135, 136 e 137 del Codice.
A titolo esemplificativo e non esaustivo la stazione appaltante,
su proposta del responsabile del procedimento, procederà alla
risoluzione dell’accordo quadro nei seguenti casi:
- per gravi violazioni degli obblighi contrattuali quali a
titolo esemplificativo: arbitraria sospensione e
ingiustificata mancata esecuzione, grave ritardo, difetti
nell’esecuzione dell’accordo quadro, esecuzione non
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conforme ai requisiti minimi prescritti nel capitolato o
comunque per colpa dell’operatore economico
aggiudicatario;
- a causa di reati accertati o di violazione reiterata degli ob
blighi relativi alla sicurezza o alle norme relative agli
obblighi contributivi previdenziali e assistenziali in
materia relativa alle retribuzioni o altre posizioni simili;
- nel caso di mancata reiterata inosservanza delle
ingiunzioni avanzate dal direttore dell’esecuzione;
- qualora nei confronti dell'operatore economico
aggiudicatario sia intervenuta l'emanazione di un
provvedimento definitivo di applicazione di una o più
misure di prevenzione di cui alla vigente normativa
antimafia;
- nel caso di fallimento della società GI Group;
- ove sia intervenuta sentenza di condanna passata in
giudicato per frodi nei riguardi della stazione appaltante,
di fornitori, di lavoratori o di altri soggetti comunque
interessati all’esecuzione del contratto;
- per violazione degli obblighi attinenti alla sicurezza sul
lavoro;
- in ogni caso di manifesta incapacità o inidoneità, anche
solo legale, nell'esecuzione del servizio;
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- ove sia accertato l’avvenuto subappalto abusivo,
associazione in partecipazione, cessione anche parziale
del contratto;
- in caso di perdita da parte dell'operatore economico
aggiudicatario, dei requisiti per l'esecuzione dell’accordo
quadro, quali il fallimento o la irrogazione di misure
sanzionatorie o cautelari che inibiscono la capacità di
contrattare con la pubblica amministrazione;
- in caso di utilizzo improprio di qualsiasi notizia o dato di
cui l'affidataria sia venuta a conoscenza nell'esercizio dei
compiti affidatole in particolare per quanto attiene il
rispetto della privacy così come disposto dal d. lgs.
196/2003;
- in caso di mancato adeguamento del corrispettivo ove sia
intervenuta disponibilità di convenzioni Consip e delle
centrali di committenza regionali che prevedano
condizioni di maggior vantaggio economico, come
meglio specificato all’art. 1 c. 7 D. L. 95-2012 c.d.
“spending review 2” convertito in L. 135-2012.
A seguito della risoluzione contrattuale l'operatore economico
aggiudicatario avrà diritto soltanto al pagamento delle
prestazioni regolarmente eseguite, decurtato degli oneri
aggiuntivi derivanti dallo scioglimento dell’accordo quadro.
La risoluzione dello stesso per gravi inadempienze contrattuali
fa insorgere a favore della stazione appaltante la facoltà di
27
affidare il servizio all’operatore economico che segue in
graduatoria. Alla parte inadempiente verranno addebitate le
maggiori spese sostenute dalla stazione appaltante, fatta salva
ogni ulteriore responsabilità civile o penale dell’operatore
economico per il fatto che ha determinato la risoluzione.
Art.27
Recesso
La Stazione appaltante potrà recedere in qualunque tempo
dall’accordo quadro, in tutto o in parte, avvalendosi della facoltà
consentita dall’art. 1671 cod. civ., con le modalità di cui all’art.
134 del Codice.
In ogni caso l’operatore economico aggiudicatario si impegna a
porre in essere ogni attività necessaria per assicurare la
continuità del servizio a favore della Stazione appaltante.
Per giusta causa si intende a titolo esemplificativo, ma non
esaustivo, qualsiasi fattispecie che faccia venire meno il
rapporto di fiducia sottostante l’accordo stesso.
Art.28
Retribuzione annua
Il lordo percipiente annuo risulta essere pari ad € 21.679,68 che
include le seguenti voci: stipendio base, IIS, indennità di ateneo,
tredicesima (al lordo degli oneri previdenziali e fiscali a carico
del dipendente e al netto degli oneri previdenziali a carico
dell’Amministrazione e dell’IRAP) e corrisponde a trentasei
(36) ore settimanali.
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Il numero delle ore di tempo produttivo annuo, secondo la
circolare MUR n. 391 del 3.4.2007 risulta essere 1512; pertanto
il costo orario lordo per il lavoratore somministrato è pari ad €
14,34 (21.679,68 €/1512 h).
Art.29
Trattamento dei dati
Ai sensi del D.Lgs. n. 196/2003 si informa che i dati forniti
dalle imprese saranno trattati esclusivamente per le finalità
connesse alla gara e per l’eventuale successiva stipula e gestione
dei contratti.
Al momento dell’aggiudicazione il titolare del soggetto
aggiudicatario dovrà indicare il responsabile del trattamento dei
dati in questione.
Art.30
Riservatezza
Ai sensi dell'art. 11 D.lgs. 196/2003, si informa che tutti i dati
forniti dai partecipanti alla gara saranno raccolti, registrati,
organizzati e conservati, per le finalità di gestione della stessa e
saranno trattati mediante supporto sia cartaceo, sia magnetico,
anche successivamente all'eventuale instaurazione del rapporto
contrattuale, per le finalità del rapporto medesimo. Il
conferimento dei dati è un onere, pena l'esclusione dalla gara.
L'interessato gode dei diritti di cui all'art. 13 del citato decreto,
tra i quali figura il diritto di accesso ai dati che lo riguardano ed
il diritto ad opporsi al loro trattamento per motivi legittimi. Tali
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diritti possono essere fatti valere nei confronti della stazione
appaltante.
L’operatore economico aggiudicatario è altresì tenuto ad adotta-
re tutte le misure atte a garantire il trattamento dei dati personali
nonché i diritti delle persone fisiche e degli altri soggetti
secondo quanto stabilito dal d.lgs. 196/2003.
L’operatore economico aggiudicatario dovrà comunicare per
iscritto, prima della stipula dell’accordo quadro, gli incaricati
del trattamento dei dati della stazione appaltante.
L’operatore economico aggiudicatario si impegna a comunicare
tempestivamente ogni variazione relativa agli incaricati del
trattamento.
L’operatore economico aggiudicatario non potrà divulgare,
comunicare o diffondere i dati dalla stessa acquisiti in ragione
della attività di cui è aggiudicataria, né altrimenti utilizzarli per
la promozione e la commercializzazione dei propri servizi. Gli
unici trattamenti ammessi sono quelli previsti e disciplinati dal
bando di gara e dai documenti contrattuali.
Art.31
Domicilio legale
La società Gi Group spa, agli effetti del presente accordo
quadro, elegge espressamente il proprio domicilio in Piazza IV
Novembre n.5 a Milano.
Art. 32
Osservanza dei contratti collettivi
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Per l’esecuzione del servizio oggetto del presente accordo
quadro, la Società GI Group s.p.a. si obbliga ad applicare
integralmente tutte le norme contenute nel contratto collettivo
nazionale di lavoro applicabile ai sensi di legge e negli accordi
locali integrativi dello stesso in vigore per il tempo e nella
località in cui si svolge il presente servizio.
Inoltre la Società dovrà essere in regola con la vigente
normativa in materia di sicurezza, salute e tutela dei lavoratori.
Art.33
Norme applicabili
L’esecuzione del presente accordo quadro è regolato oltre che
dal capitolato, dalle leggi e dagli atti aventi forza di legge in
materia di appalti e somministrazione di servizi, dalle norme del
codice civile e dalle norme statutarie e regolamentari
dell’Università degli Studi di Firenze.
Art.34
Documenti che fanno parte dell’accordo quadro
Formano parte integrante e sostanziale del presente accordo
quadro:
Copia conforme della Procura Speciale n.97465 del 28
settembre 2010 che si allega (sub lett. “A”);
Cauzione definitiva, rilasciata dalla società Vittoria
Assicurazioni spa che si allega ( sub lett. “B”);
Capitolato Speciale d’Appalto, che si allega (sub lettera
“C”);
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Offerta economica, che si allega( sub lettera “D”);
Bozza di contratto di somministrazione che si allega ( sub
lettera “E”);
Comunicazione del 15 aprile 2013, che si allega (sub lettera
“F”).
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Richiesto, ho io ricevuto e steso il presente atto che è stato
scritto da persona di mia fiducia mediante uso di
apparecchiatura informatica e di stampante laser ad
inchiostrazione indelebile ai sensi dell'art. 7 del D.P.R. 28
dicembre 2000 n. 445, su trentuno pagine a video; del medesimo
ho dato lettura, fattane a chiara ed intellegibile voce ed in
presenza delle parti le quali, previa approvazione e ratifica, lo
hanno, insieme a me, sottoscritto con firma digitale. Si è omessa
la lettura delle inserzioni allegate al presente atto per espressa
volontà delle parti le quali hanno dichiarato di averne già preso
cognizione.
Per l’Università degli Studi di Firenze
(Il Direttore Generale Dott. Giovanni Colucci)
Per l’Appaltatore (Gi Group spa)
(Il Procuratore Speciale Sig. Rocco Giuliano Digilio )
L’Ufficiale Rogante
(Dott. Massimo Benedetti)