ACCORDO AI SENSI DELL'ART. 18 DELLA LEGGE REGIONALE...

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ACCORDO AI SENSI DELL'ART. 18 DELLA LEGGE REGIONALE N. 20/2000 E S.M. PROPOSTA DI AUMENTO DELLA CAPACITÀ EDIFICATORIA RESIDENZIALE PER UN IMMOBILE SITO NEL COMUNE DI MODENA IN VIALE PIO LA TORRE, CATASTALMENTE IDENTIFICATO AL FOGLIO N. 220, MAPPALI NN. 188, 189, 190, 156 - ZONA ELEMENTARE 50, AREA 12 L’anno _______, il giorno _______ nella Residenza Municipale, via ___________________________; TRA: - Il Sig. Rossano Razzoli, nato a Carpi, il 01/05/1975, C.F.: RZZRSN75E01B819P, nella sua qualità di legale rappresentante della Ditta “Le Ville Srl”, con sede a Bastiglia (MO), Piazza Tintori n. 7 – P.I.: 02841730365, da qui in poi denominato per brevità “privato proprietario”. E - il Comune di Modena, con sede in Modena, Via Scudari n. 20, C.F.: 00221940364, qui rappresentato dal Dirigente responsabile del Settore Pianificazione Territoriale arch. Marco Stancari ai sensi dell’art. ____ dello Statuto e della disposizione del Sindaco prot. ___________ in data _________, nonché della deliberazione della Giunta Comunale n. ____ del ____ , esecutiva ai sensi di legge, di seguito per brevità denominato “Comune” PREMESSO: - che con deliberazione del Consiglio Comunale n. 93 del 22/12/2003 è stata approvato l’adeguamento del Piano Regolatore Generale (PRG) alla LR 20/2000, stabilendo quali previsioni del piano vigente costituiscono il Piano Strutturale Comunale (PSC), il Piano Operativo Comunale (POC) ed il Regolamento Urbanistico Edilizio (RUE), ai sensi di quanto stabilito dagli articoli 28, 29, 30 e 43, comma 5, della legge regionale richiamata; - che con deliberazione del Consiglio Comunale n. 34 del 24/05/2010 è stata approvata variante al POC e RUE, precedentemente adottata con deliberazione del Consiglio Comunale n. 21 del 23/03/2009, che non ha interessato le previsioni dell’immobile oggetto; - che con deliberazione del Consiglio Comunale n. 21 del 30 maggio 2011 è stata approvata variante al POC e RUE, precedentemente adottata con deliberazione del Consiglio Comunale n. 64 del 18 ottobre 2010, che non ha interessato le previsioni dell’immobile oggetto; - che con deliberazione del Consiglio Comunale n. 1 del 09 gennaio 2012 è stata adottata variante al POC e RUE che non ha interessato le previsioni dell’immobile oggetto; - che con deliberazione del Consiglio Comunale n. 3 del 30 gennaio 2012 è stata adottata variante al POC, per la Riqualificazione Urbana del quadrante di Modena Ovest "POC MO.W”, che non ha interessato le previsioni dell’immobile oggetto; - che con deliberazione del Consiglio Comunale n. 18 del 02 aprile 2012 è stata adottata variante al POC, al RUE e al PIP che non ha interessato le previsioni dell’immobile oggetto; - che l’art. 18 della legge regionale n. 20 del 24 marzo 2000 e s.m. “Accordi con i privati” recita: “1. Gli enti locali possono concludere accordi con i soggetti privati, nel rispetto dei principi di imparzialità amministrativa, di trasparenza, di parità di trattamento degli operatori, di pubblicità e di partecipazione al procedimento di tutti i soggetti interessati, per assumere in tali strumenti previsioni di assetto del territorio di rilevante interesse per la comunità locale condivise dai soggetti interessati e coerenti con gli obiettivi strategici individuati negli atti di pianificazione. Gli accordi possono attenere al contenuto discrezionale degli atti di pianificazione territoriale e urbanistica, sono stipulati nel rispetto della legislazione e pianificazione sovraordinata vigente e senza pregiudizio dei diritti dei terzi.

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ACCORDO AI SENSI DELL'ART. 18 DELLA LEGGE REGIONALE N. 20/2000 E S.M. PROPOSTA DI AUMENTO DELLA CAPACITÀ EDIFICATORIA RESIDENZIALE PER UN IMMOBILE SITO NEL COMUNE DI MODENA IN VIALE PIO LA TORRE, CATASTALMENTE IDENTIFICATO AL FOGLIO N. 220, MAPPALI NN. 188, 189, 190, 156 - ZONA ELEMENTARE 50, AREA 12 L’anno _______, il giorno _______ nella Residenza Municipale, via ___________________________;

TRA: - Il Sig. Rossano Razzoli, nato a Carpi, il 01/05/1975, C.F.: RZZRSN75E01B819P, nella sua qualità

di legale rappresentante della Ditta “Le Ville Srl”, con sede a Bastiglia (MO), Piazza Tintori n. 7 – P.I.: 02841730365, da qui in poi denominato per brevità “privato proprietario”.

E

- il Comune di Modena, con sede in Modena, Via Scudari n. 20, C.F.: 00221940364, qui rappresentato dal Dirigente responsabile del Settore Pianificazione Territoriale arch. Marco Stancari ai sensi dell’art. ____ dello Statuto e della disposizione del Sindaco prot. ___________ in data _________, nonché della deliberazione della Giunta Comunale n. ____ del ____ , esecutiva ai sensi di legge, di seguito per brevità denominato “Comune”

PREMESSO:

- che con deliberazione del Consiglio Comunale n. 93 del 22/12/2003 è stata approvato l’adeguamento del Piano Regolatore Generale (PRG) alla LR 20/2000, stabilendo quali previsioni del piano vigente costituiscono il Piano Strutturale Comunale (PSC), il Piano Operativo Comunale (POC) ed il Regolamento Urbanistico Edilizio (RUE), ai sensi di quanto stabilito dagli articoli 28, 29, 30 e 43, comma 5, della legge regionale richiamata;

- che con deliberazione del Consiglio Comunale n. 34 del 24/05/2010 è stata approvata variante al POC e RUE, precedentemente adottata con deliberazione del Consiglio Comunale n. 21 del 23/03/2009, che non ha interessato le previsioni dell’immobile oggetto;

- che con deliberazione del Consiglio Comunale n. 21 del 30 maggio 2011 è stata approvata variante

al POC e RUE, precedentemente adottata con deliberazione del Consiglio Comunale n. 64 del 18 ottobre 2010, che non ha interessato le previsioni dell’immobile oggetto;

- che con deliberazione del Consiglio Comunale n. 1 del 09 gennaio 2012 è stata adottata variante al

POC e RUE che non ha interessato le previsioni dell’immobile oggetto; - che con deliberazione del Consiglio Comunale n. 3 del 30 gennaio 2012 è stata adottata variante al

POC, per la Riqualificazione Urbana del quadrante di Modena Ovest "POC MO.W”, che non ha interessato le previsioni dell’immobile oggetto;

- che con deliberazione del Consiglio Comunale n. 18 del 02 aprile 2012 è stata adottata variante al

POC, al RUE e al PIP che non ha interessato le previsioni dell’immobile oggetto; - che l’art. 18 della legge regionale n. 20 del 24 marzo 2000 e s.m. “Accordi con i privati” recita:

“1. Gli enti locali possono concludere accordi con i soggetti privati, nel rispetto dei principi di imparzialità amministrativa, di trasparenza, di parità di trattamento degli operatori, di pubblicità e di partecipazione al procedimento di tutti i soggetti interessati, per assumere in tali strumenti previsioni di assetto del territorio di rilevante interesse per la comunità locale condivise dai soggetti interessati e coerenti con gli obiettivi strategici individuati negli atti di pianificazione. Gli accordi possono attenere al contenuto discrezionale degli atti di pianificazione territoriale e urbanistica, sono stipulati nel rispetto della legislazione e pianificazione sovraordinata vigente e senza pregiudizio dei diritti dei terzi.

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2. L'accordo indica le ragioni di rilevante interesse pubblico che giustificano il ricorso allo strumento negoziale e verifica la compatibilità delle scelte di pianificazione concordate, secondo quanto previsto dal comma 3 dell'articolo 3. 3. L'accordo costituisce parte integrante dello strumento di pianificazione cui accede ed è soggetto alle medesime forme di pubblicità e di partecipazione. La stipulazione dell'accordo è preceduta da una determinazione dell'organo esecutivo dell'ente. L'accordo è subordinato alla condizione sospensiva del recepimento dei suoi contenuti nella delibera di adozione dello strumento di pianificazione cui accede e della conferma delle sue previsioni nel piano approvato. 4. Per quanto non disciplinato dalla presente legge trovano applicazione le disposizioni di cui ai commi 2, 4 e 5 dell'art. 11 della Legge n. 241 del 1990.”;

- che l’art. 14.1 del vigente Testo coordinato delle Norme di PSC-POC-RUE prevede l’attribuzione di maggiori potenzialità edificatorie o di più vantaggiose destinazioni d’uso edilizio, da formalizzarsi con accordi di cui all’art. 18 della legge regionale 24 marzo 2000, n. 20 e da recepire mediante varianti di POC, previa corresponsione di una compensazione economica (monetizzazione), aggiuntiva rispetto al contributo di costruzione per l’intervento da realizzarsi, commisurato ad ½ del maggior valore economico generato da tali modifiche, da utilizzarsi per la realizzazione di opere e servizi pubblici, o per l’acquisizione di aree per tali opere e servizi.

- che con deliberazione del Consiglio Comunale n. 38 del 16/01/2008, è stato approvato il “Regolamento contenente i criteri e le modalità applicative dell’art. 14.1 del testo coordinato delle norme di PSC-POC-RUE” comprensivo delle “Modalità di calcolo degli incrementi di valore dei terreni in applicazione all’art. 14.1 del Testo coordinato delle Norme di PSC-POC-RUE” e dello “Schema tipo di accordo”, successivamente modificato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 77 del 06/12/2010;

- che ai sensi dell’art. 5, comma 2 del suddetto Regolamento con deliberazione della Giunta Comunale n. 15 del 24/01/2012 è stato approvato il nuovo Allegato A (Modalità di calcolo degli incrementi di valore degli immobili di cui all’art. 14.1 del POC) al medesimo Regolamento e sono stati approvati i nuovi valori medi degli immobili sul territorio comunale;

- che la Ditta Le Ville Srl è proprietaria di un immobile di superficie fondiaria pari a mq 2900, sito nel Comune di Modena in Viale Pio La Torre, catastalmente identificato al Foglio n. 220, mappali nn. 188, 189, 190, 156;

- che l’immobile di cui sopra è classificato, nelle tavole del PSC-POC-RUE vigente, nel seguente modo:

1) PIANO STRUTTURALE COMUNALE IV – AMBITO PER I NUOVI INSEDIAMENTI b – Aree di espansione residenziale e miste caratterizzate dal rapporto con il paesaggio extraurbano Zona Elementare n. 50 (Ex zona territoriale omogenea G) Area 12 Disciplinata dal R.U.E.

2) REGOLAMENTO URBANISTICO EDILIZIO

AREA 12 Disciplinata dal R.U.E. L'edificazione e' da attuarsi per intervento diretto con permesso di costruire convenzionato. La realizzazione dell'intervento è regolata dall'accordo di pianificazione ai sensi dell'art. 16.10 e 16.7 bis del Testo coordinato delle norme di PSC, POC e RUE e dall'Atto unilaterale d'obbligo sottoscritto dai proprietari dell'area, comprensivo della relativa proposta progettuale approvata con delibera di Giunta Comunale n. 767 del 12/12/2006 atti ai quali si rinvia. L'edificabilita' dell'area rimane condizionata all'avvenuta cessione gratuita dell'adiacente area 11 al Comune. La superficie utile massima per residenza e' di mq 1500. Destinazioni ammesse : A/0 Altezza Massima per Residenza :3 p+pt Capacità Insediativa per Residenza : 15 abitazioni

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- che per l’immobile in questione, con delibera di Giunta Comunale n. 767 del 12/12/2006, è stato approvato un accordo, ai sensi dell'art. 16.10 del Testo coordinato delle norme di PSC-POC-RUE, per la nuova edificazione di n. 15 abitazioni e 1500 mq di superficie utile a fronte della cessione gratuita al Comune dell’adiacente area destinata a Servizi di interesse collettivo pari a mq 11603.

- che sull’immobile sono in corso di realizzazione n. 15 abitazioni in forza di Permesso di costruire

3211/2008, Permesso di Costruire 2890/2010, Permesso di costruire 2900/2010, Permesso di costruire 3006/2010 e Permesso di costruire 2680/2011;

- che il privato proprietario ha proposto al Comune di Modena l’aumento della capacità edificatoria

residenziale del citato immobile di proprietà, corrispondente a n. 1 abitazioni e 15,18 mq di superficie utile, oltre a n. 15 abitazioni e 1500 mq di superficie utile residenziale già consentite dal vigente POC, per la realizzazione di complessive n. 16 abitazioni, impegnandosi a corrispondere, nella forma della monetizzazione, un contributo commisurato all’aumento di capacità edificatoria sopra descritto e calcolato sulla base di quanto stabilito dall’Allegato A (Modalità di calcolo degli incrementi di valore di cui all’art. 14.1 del POC) al citato “Regolamento contenente i criteri e le modalità applicative dell’art. 14.1 del testo coordinato delle norme di PSC-POC-RUE”;

- che la proposta sopra indicata risulta urbanisticamente compatibile e consente al Comune di

incamerare la relativa compensazione economica da utilizzare per la realizzazione di opere e servizi pubblici, o per l’acquisizione di aree per tali opere e servizi, motivo per cui sussistono le ragioni di rilevante interesse pubblico che giustificano il ricorso allo strumento negoziale così come prescritto al citato art. 18 della legge regionale n. 20 del 24 marzo 2000 e s.m.i.;

TUTTO CIÒ PREMESSO

E RITENUTO PARTE INTEGRANTE E SOSTANZIALE DEL PRESENTE ATTO, SI CONVIENE QUANTO SEGUE:

Il privato proprietario si obbliga, per sé successori e aventi causa: - ad accettare la determinazione della compensazione economica, pari a € 25.864,65, così calcolata

sulla base di quanto stabilito dall’allegato A (Modalità di calcolo degli incrementi di valore di cui all’art. 14.1 del POC) al citato “Regolamento contenente i criteri e le modalità applicative dell’art. 14.1 del testo coordinato delle norme di PSC-POC-RUE”, commisurata ad ½ del maggior valore economico derivante dalle varianti che saranno apportate al POC consistenti nell’aumento della capacità edificatoria del citato immobile di proprietà per la nuova edificazione di complessive n. 16 abitazioni;

- a versare l’importo di cui sopra entro 90 gg. dall’intervenuta efficacia della variante al POC per il

recepimento della suddetta modifica di aumento della capacità edificatoria, a pena di decadenza della medesima e di ripristino della disciplina urbanistica previgente. Il pagamento avverrà in unica soluzione o a rate. Eventuali richieste di rateizzazione dovranno essere espressamente richieste e autorizzate dal Comune. Le rate potranno andare da un minimo di due ad un massimo di quattro e l’intero pagamento dovrà avvenire entro un anno dall’avvenuta efficacia della variante e comunque la prima rata andrà corrisposta entro il medesimo termine di 90 giorni di cui sopra. All’atto del pagamento dell’ultima rata dovranno essere corrisposti gli interessi nella misura che il Comune avrà stabilito per l’epoca del pagamento. In aggiunta, a seguito dell’avveramento della condizione sospensiva dell’atto, dovrà altresì essere anticipata, al Comune, l’imposta di registro (3% dell’importo di € 25.864,65 e più precisamente la differenza con quanto corrisposto all’atto della registrazione che avverrà dopo la stipula dell’atto a tassa fissa); nel caso di pagamento rateizzato, l’imposta di registro dovrà essere corrisposta all’atto del pagamento della prima rata. Eventuali rimborsi da parte del Comune, al privato, avverranno senza alcuna maggiorazione per interessi, rivalutazione monetaria, indennizzi di sorta e secondo tempi e modalità compatibili con le esigenze del bilancio comunale;

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- a redigere e a realizzare, a propria cura e spese, il progetto esecutivo delle necessarie opere di urbanizzazione primaria inerenti l’intervento edilizio proposto, secondo le modalità tecnico-progettuali indicate dai competenti uffici comunali, e a cedere tali opere e le relative aree di sedime così come saranno meglio definite in sede di rilascio di permesso di costruire;

Il Comune si obbliga: - a sottoporre, al Consiglio Comunale, entro novanta giorni dalla sottoscrizione del presente accordo,

la variante al POC, ai sensi degli artt. 34 della LR 20/2000 e s.m. e 3.1 del Testo coordinato di Norme di PSC-POC-RUE, per l’attribuzione, all’immobile catastalmente identificato al Foglio n. 220, mappali nn. 188, 189, 190, 156 della seguente normativa d’area:

L'edificazione è da attuarsi per intervento diretto con permesso di costruire convenzionato. La realizzazione di n. 15 abitazioni e di 1500 mq di superficie utile massima per residenza è regolata dall'accordo di pianificazione ai sensi dell'art. 16.10 e 16.7 bis del Testo coordinato delle norme di PSC, POC e RUE e dall'Atto unilaterale d'obbligo sottoscritto dai proprietari dell'area, comprensivo della relativa proposta progettuale approvata con delibera di Giunta Comunale n. 767 del 12/12/2006 atti ai quali si rinvia. L’addizionale realizzazione di n. 1 abitazione e 20 mq di superficie utile per residenza è regolata dall'Atto unilaterale d'obbligo approvato con delibera di Giunta Comunale n. 767 del 12/12/2006 e dall'Accordo, redatto ai sensi dell'art. 14.1 del Testo coordinato delle norme di PSC, POC e RUE e dell'art. 18 L.R. n. 20/2000 e s.m., approvato con delibera di Giunta Comunale n. xxx del xx/xx/20xx e stipulato in data xx/xx/20xx rep. n. xxxx/20xx, atti ai quali si rinvia.

L' edificabilità dell'area rimane condizionata all'avvenuta cessione gratuita dell'adiacente area 11 al Comune nonché all'avvenuto versamento della compensazione economica dovuta al Comune per la realizzazione della capacità edificatoria addizionale nei termini di cui al precitato accordo redatto ai sensi dell'art. 14.1 del Testo coordinato delle norme di PSC, POC e RUE e dell'art. 18 L.R. n. 20/2000 e s.m . La superficie utile massima per residenza è di mq 1520. Destinazioni ammesse : A/0 Altezza Massima per Residenza :3 p+pt Capacità Insediativa per Residenza : 16 abitazioni

LE PARTI DANNO ATTO CHE:

- lo schema della proposta di trasformazione dell’area in questione, presentato ai fini della verifica della compatibilità urbanistica nonché della determinazione della compensazione economica derivante dalle modifiche proposte e precedentemente descritte, costituisce elemento indicativo e non è in alcun caso vincolante per l’ottenimento del titolo abilitativo necessario per la realizzazione della proposta di trasformazione medesima;

- il privato si obbliga a mantenere fermi il presente accordo e la proposta ivi contenuta, debitamente siglati per accettazione dei relativi contenuti, per tutto il tempo necessario al Comune per la sua approvazione da parte dell’organo esecutivo;

- il presente accordo e la proposta ivi contenuta sono impegnativi per il privato proprietario dalla data

della sua sottoscrizione, pur essendo tale accordo concluso sotto condizione sospensiva del recepimento delle sue previsioni, da parte del Consiglio Comunale, tramite l'approvazione della variante al POC. Solo a decorrere da tale approvazione l’accordo diverrà impegnativo anche per il Comune; Il versamento dell’intero importo costituisce condizione di utilizzo della maggiore potenzialità edificatoria attribuita con la variante al POC;

- il presente accordo è stipulato ai sensi dell’art. 11 della legge n. 241/1990 e s.m. nella forma della

scrittura privata autenticata, da valere ad ogni effetto di legge;

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- al presente atto si applicano, per quanto compatibili, le norme del codice civile in materia di contratti;

- per tutto quanto non previsto nel presente accordo si applicano gli artt. 18 della LR 20/2000 e s.m.

e 11 della L. 241/1990 e s.m.; - sono a carico del privato proprietario le spese per imposta di bollo, diritti di segreteria e

registrazione del presente atto; Costituiscono allegati del presente atto: - estratto di mappa catastale del Foglio n. 220, mappali nn. 188, 189, 190, 156; - estratto della vigente Normativa coordinata di PSC-POC-RUE delle Zone Elementari, approvata

con Deliberazione di Consiglio Comunale n. 34 del 24/05/2010: Z.E. 50, area 12 - proposta di Variante di POC della Normativa coordinata di PSC-POC-RUE delle Zone Elementari: Z.E. 50, area 12;

LETTO, CONFERMATO, SOTTOSCRITTO. IL COMUNE DI MODENA _____________________ IL PRIVATO PROPRIETARIO_____________________

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