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ACCERTAMENTO SINTETICO E REDDITOMETRO: TRA POTENZIAMENTO DEL LORO UTILIZZO E MEZZI DI DIFESA DEL CONTRIBUENTE Le novità in materia di accertamento sintetico introdotte dal D.L. 78/2010 1

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ACCERTAMENTO SINTETICO E REDDITOMETRO:

TRA POTENZIAMENTO DEL LORO UTILIZZO E MEZZI DI DIFESA DEL

CONTRIBUENTE

Le novità in materia di accertamento sintetico

introdotte dal D.L. 78/2010

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Nuovo redditometro

“Al fine di adeguare l'accertamento sintetico al contesto socio-economico, mutato nel corso dell'ultimo decennio, rendendolo più efficiente e dotandolo di garanzie per il contribuente, anche mediante il contraddittorio” (articolo 22 del D.L 31 maggio 2010 n. 78/2010, convertito dalla Legge 30 luglio 2010 n. 122)

Introduzione al nuovo redditometro

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Modifica dell’articolo 38 del D.P.R. 600/73 ai commi 4, 5, 6, 7 e 8:

accertamento sintetico “puro”

E

accertamento basato sul redditometro, che del primo rappresenta una fattispecie particolare

Introduzione al nuovo redditometro

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Vecchio articolo 38 Nuovo articolo 38

Le novità saranno applicabili a partire dai redditi del 2009 (“… redditi per i quali il termine di dichiarazione non è ancora scaduto alla data di entrata in vigore del presente decreto”)

Periodi d’imposta sino al 2008

Periodi d’imposta dal 2009

Decorrenza

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Accertamento sintetico (Strumento previsto dall’articolo 2, comma 13, Legge Delega n. 825 del 9/10/1971)

Si tratta di una tipologia accertativa induttiva destinata alla determinazione del reddito complessivo delle persone fisiche e si basa sul presupposto che dal sostenimento di una spesa si possa risalire al reddito del soggetto che ha sostenuto l’onere.

Non è rilevante l’identificazione della specifica fonte di guadagno, quanto la sua utilizzazione

Accertamento sintetico

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NORMALMENTE

Somma fonti / redditi(art. 6 TUIR)

Reddito dichiarato

SINTETICO

Spese per Consumi eInvestimenti

Presunzione direddito

Percorso inverso

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Accertamento sintetico “redditometrico” (secondo il previgente art. 38 del D.P.R. 600/1973)

Rappresenta una species dell’accertamento sintetico: il contenuto induttivo reddituale non discende dal sostenimento di una spesa, ma dalla disponibilità di beni ovvero servizi, tassativamente indicati da decreti ministeriali

Accertamento sintetico redditometrico

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Accertamento sintetico redditometrico

Accertamento sintetico “redditometrico”

La spesa annua di mantenimento si presume sostenuta per la cifra tabellare fissa calcolabile per ciascun bene in base al decreto ministeriale.

Si prescinde dalla spesa effettiva rimasta a carico del contribuente, essendo sufficiente che AE dimostri la disponibilità in capo al contribuente del bene nel corso del periodo d'imposta

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Accertamento sintetico redditometrico

Accertamento sintetico redditometrico

La prima individuazione degli indici avviene con il D.M. 21/07/1983 Il redditometro, per come è noto oggi, è stato disciplinato dall’art. 1, comma 1 e 2, della Legge 30 dicembre 1991 n. 413Successivamente è stato emanato il D.M. 10 settembre 1992 che conteneva, tra l’altro, una tabella (modificata e aggiornata dai Decreti del Ministro delle Finanze 19 novembre 1992 e del 29 aprile 1999) degli indici ed i coefficienti presuntivi di reddito o di maggior reddito. Gli indici sono stati ulteriormente aggiornati con cadenza biennale.

«I beni e i servizi … si considerano nella disponibilità della persona fisica che a qualsiasi titolo o anche di fatto utilizza o fa utilizzare i beni o riceve o fa ricevere i servizi ovvero sopporta in tutto o in parte i relativi costi.» (art. 2 co. 1 D.M. 10 settembre 1992 )

Per il biennio 2008-2009 l’aggiornamento è stato attuato con il provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate 11 febbraio 2009

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Accertamento sintetico redditometrico

I PROVVEDIMENTI DI ADEGUAMENTO DEI COEFFICIENTI

2000 - 2001Provvedimento Direttore Agenzia delle Entrate 7 gennaio 2005

2002 - 2003Provvedimento Direttore Agenzia delle Entrate 5 aprile 2005

2004 - 2005Provvedimento Direttore Agenzia delle Entrate 17 maggio 2005

2006 - 2007Provvedimento Direttore Agenzia delle Entrate 14 febbraio 2007

2008 - 2009Provvedimento Direttore Agenzia delle Entrate 11 febbraio

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Differenze tra accertamento sintetico e redditometro

Accertamento sintetico

Tiene conto di spese sostenute dal

contribuente e non comprese nel redditometro

(di fatto somma spese sostenute)

Redditometro

Si basa su beni-indice stabiliti ex lege ovvero sulla

semplice disponibilità di

elementi predeterminati

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Differenze tra accertamento sintetico e redditometro

Corte costituzionale, nella Sentenza del 23 luglio 1987, n. 283

“l’articolo 38 prevede due diversi metodi di accertamento induttivo. Il primo metodo … è imperniato sull'acquisizione da parte degli uffici di elementi e circostanze di fatto certi i quali, da un lato, rendono inattendibile la quantificazione del reddito risultante dalla determinazione analitica e, dall'altro, giustificano la quantificazione, in via induttiva, in una determinata maggiore misura. Il secondo metodo, è imperniato sulla identificazione di una serie di elementi, che lo stesso legislatore ha ritenuto indicativi di capacità contributiva, in relazione ai quali il Ministro delle finanze é investito del potere (ed ora anche dell'obbligo) di stabilire indici e coefficienti presuntivi di reddito.”

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Natura probatoria del redditometro

La giurisprudenza e la prassi sono concordi nel ritenere che quella da redditometro è una presunzione legale relativa ai sensi dell’articolo 2728 Codice Civile. In particolare i Supremi Giudici (Sentenza n. 14367 del 20/06/2007 Cassazione civile  sez. trib.) hanno precisato che costituisce una presunzione di "capacità contributiva" da qualificare "legale" ai sensi dell'art. 2728 c.c., perché è la stessa legge che impone di ritenere conseguente al fatto (certo) di tale disponibilità la esistenza di una "capacità contributiva".

Perciò il giudice tributario, una volta accertata l'esistenza degli specifici "elementi indicatori di capacità contributiva" esposti dall'Ufficio, non ha il potere di togliere a tali "elementi" la capacità presuntiva "contributiva" che il legislatore ha connesso alla loro disponibilità, ma può soltanto valutare la prova che il contribuente offra in ordine alla provenienza non reddituale

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Accertamento sintetico e redditometro

Accertamento sintetico e

redditometro

In vigore sino ai redditi 2008

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Accertamento sintetico e redditometro sino ai redditi

2008Accertamento sintetico

Spese extra redditometro

Spese considerabili “di lusso”: porti turistici circoli esclusiviscuole private wellness center tour operatorristrutturazione di

immobili di pregioquadri, sculture,

gioielli, reperti di interesse storico

e così via

Disponibilitàdi beni e servizi ricompresi nel redditometro

aeromobilinavi e imbarcazioni da

diportoautoveicoli camper, autocaravan e

motocicli con cilindrata > 250 c.c.

roulotteresidenze principali e

secondarie collaboratori familiaricavalli da corsa o da

equitazioneassicurazioni (escluse

quelle per infortuni, per malattie e rc auto)

Spese effettive per incrementi

patrimoniali

quote e azioni societarie

titoli obbligazionari strumenti finanziari terrenifabbricati,AutoveicoliimbarcazioniAeromobiliEcc

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Redditometro: cenni sul calcolo

Indicatori AeromobiliPer quanto concerne gli aeromobili, rilevano sia gli aerei che gli elicotteri da turismo ma anche deltaplani a motore. L’incidenza è misurata in ore di volo. Il risultato deve essere moltiplicato per il coefficiente stabilito nella tabella allegata al decreto. Per gli aerei ed elicotteri da turismo appartenenti ad aeroclub, il costo orario indicato nella tabella è ridotto del 30%.

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Redditometro: cenni sul calcolo

Indicatori Navi e imbarcazioni da diportoLa rilevanza di tali beni è diversificata a seconda della stazza lorda e della potenza del motore.Rilevano altresì le spese per il personale. Le spese presunte per l’equipaggio si intendono riferite al personale effettivamente imbarcato. Nel caso di utilizzo in locazione per periodi non superiori, complessivamente, a tre mesi all’anno, rileva il canone pattuito.

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Redditometro: cenni sul calcolo

Indicatori AutoveicoliSono stabilite delle voci in misura fissa a seconda che l’alimentazione sia a benzina o diesel ed in relazione alla potenza misurata in cavalli fiscali.Sono tuttavia previste delle riduzioni dei coefficienti del 10% per anno, fino ad un massimo del 40%, a decorrere dal terzo anno successivo a quello di prima immatricolazione.

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Redditometro: cenni sul calcolo

Indicatori Residenze principali e secondarieSono previste tabelle differenti a seconda della zona di ubicazione. In particolare sono individuate:-tre macroaree in Italia per le residenze principali (1. Piemonte, Valle d’Aosta, Lombardia, Trentino Alto Adige, Veneto, Friuli Venezia Giulia ed Emilia Romagna; 2. Liguria, Toscana, Marche, Umbria, Lazio ed Abruzzo; 3. Molise, Campania, Puglia, Basilicata, Calabria, Sicilia e Sardegna; )e

- due zone per quelle secondarie (una per l’Italia ed una per l’estero).

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Redditometro: cenni sul calcolo

Indicatori Residenze principali e secondarieassumono rilievo i mq. calcolati ai sensi dell’articolo 13 della legge n.392/1978. Tale norma prevede che la superficie convenzionale venga data dalla somma dei seguenti elementi:a. l’intera superficie dell’unità immobiliare;b. il 50 per cento della superficie delle autorimesse singole;c. il 20 per cento della superficie del posto macchina in autorimesse di uso comune;d. il 25 per cento della superficie di balconi, terrazze, cantine ed altri accessori simili;

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Redditometro: cenni sul calcolo

Indicatori Residenze principali e secondarieIn presenza di mutui, occorre considerare anche le rate pagate nell’anno, però il coefficiente moltiplicatore del redditometro deve essere ridotto di un’unità.Per gli immobili in locazione non stagionale, invece, i valori debbono tenere conto anche del canone di locazione

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Redditometro: cenni sul calcolo

Indicatori Collaboratori familiariAssumono rilevanza le ore di lavoro.Non si considerano collaboratori familiari coloro i quali sono addetti esclusivamente all’assistenza di infermi o invalidi.

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Redditometro: cenni sul calcolo

Cenni sul calcoloIl reddito complessivo netto attribuibile al contribuente si articola nelle seguenti fasi:1. si evidenziano per ciascun bene e servizio gli importi indicati

nella tabella allegata al decreto ministeriale2. si moltiplica ciascun importo per il rispettivo coefficiente

ottenendo così i rispettivi valori di reddito presunto3. si sommano i singoli valori ottenuti procedendo agli

abbattimenti progressivi previsti dall’art. 3, co. 4, del DM 10/9/92: va conteggiato per intero il valore più elevato, mentre i valori successivi vanno conteggiati con una riduzione del 40, 50, 60 e 80 per cento, rispettivamente per il secondo, terzo, quarto e, di seguito, per tutti i valori successivi al quarto

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Redditometro

Si auspica che con l’emanazione del decreto vengano risolte alcune problematiche connesse al paniere del DM 1992: le autovetture sono distinte tra benzina e gasolio:

andrebbero inserite altre tipologie di alimentazione (gas, elettricità)

per le residenze il parametro è data dal mq (indici 2008-2009 € 22,59/mq annui, valido sia per l’Abruzzo che per il Lazio, € 19,36 Campania): disparita evidente di trattamento

gli importi calcolati in capo al residente lievitano, rispetto alla casa abitata dal mero proprietario, in presenza del versamento di rate di mutuo o in presenza di pagamento di canoni di locazione (da parte dell'inquilino-residente): il proprietario-mutuatario, ovvero l'affittuario-inquilino presentano un redditometro più elevato rispetto al proprietario-residente

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- % - % -% X

= +

VALORIZZAZIONE DEI

BENI SULLA BASE DEI

CRITERI IDENTIFICATIDAL DECRETOMINISTERIALE

SULLA BASE DELLA

DIMOSTRATADISPONIBILITA’

DELBENE ANCHE DA

PARTEDI ALTRI

SOGGETTI

IN BASE AL PERIODO DI

POSSESSO SE LA

DISPONIBILITA’ DEI

BENI NON SI E’PROTRATTA PERL’INTERO ANNO

COEFFICIENTEINDICATO

NELLATABELLA

Sommatoria dei singoli valori

considerando:100% del valore

più elevato60% del secondo

50% del terzo40% del quarto

20% dei successivi

Eventuale quota di incrementi patrimoniali

che si presume sostenuta, salvo prova contraria, con redditi conseguiti, in quote

costanti, nell'anno in cui si è verificato e nei quattro precedenti.

Reddito complessivo netto attribuibile al contribuente

SCOSTAMENTO DI ALMENO ¼PER DUE ANNUALIA’ CONSECUTIVE

Reddito imponibile dichiarato

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Redditometro e disponibilità

“disponibilità” dei beni nel redditometroAi sensi dell’articolo 2 del DM 10/09/1992,i beni e servizi si considerano nella disponibilità della persona fisica che a qualsiasi titolo o anche di fatto utilizza o fa utilizzare i beni o riceve o fa ricevere i servizi ovvero sopporta in tutto o in parte i relativi costi

Non sono invece considerati indicatori di capacità contributiva ai fini dell’accertamento sintetico i beni ed i servizi relativi all’attività di impresa o all’esercizio di arti e professioni

Gli importi calcolati su base annua sono proporzionalmente ridotti se la disponibilità del corrispondente bene o servizio non si e' protratta per l'intero anno.

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Redditometro e disponibilità

Possono essere diversi i soggetti che hanno la disponibilità del bene da chi ne acquista la proprietà (incremento patrimoniale)

Cassazione 3096 del 8.2.2011La CTR aveva accolto le tesi del contribuente, secondo cui l’utilizzo da parte di terzi di un bene (i.e. imbarcazione) sarebbe stata idonea a dimostrare che il finanziamento per il suo acquisto sarebbe pervenuto dai predetti utilizzatori del bene. Mentre per la Cassazione “la circostanza dell’utilizzo di una imbarcazione da parte di persone diverse dal proprietario può essere sintomatica di una interposizione fittizia, ma non di un finanziamento fatto dagli utilizzatori a colui che risulta acquirente”

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Spese per incremento patrimoniale

Le spese per incremento patrimoniale

La spesa per incrementi patrimoniali, avendo natura pluriennale, si presume(va) sostenuta “salvo prova contraria, con redditi conseguiti, in quote costanti, nell'anno in cui e' stata effettuata e nei quattro precedenti”. (art. 38, comma 5 DPR 600/73 precedente versione)

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Spese per incremento patrimoniale

Le spese per incremento patrimoniale

I beni acquisiti al patrimonio devono essere considerati sotto il duplice profilo:patrimoniale: la spesa rileva come esborso, in quota,

solo nell’anno di acquisto del bene e nei quattro anni precedenti;

gestionale: il costo di gestione è rilevante nell’anno di acquisto e nei successivi fino alla dismissione.

Ad esempio, l’acquisto di un’autovettura o di un fabbricato è un elemento di capacità contributiva sotto l’aspetto patrimoniale nell’anno di acquisto e nei quattro precedenti, mentre, sotto il profilo dei costi di gestione rileva,oltre che nell’anno di acquisto, anche per gli anni successivi

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Ulteriori presupposti per l’accertamento sintetico

Ai sensi del previgente art. 38, comma 4, per l’applicazione dell’accertamento sintetico dovevano verificarsi anche i due seguenti presupposti:

l’importo del reddito complessivo netto dichiarato deve risultare non “congruo” con il quantum predeterminato “per almeno un quarto”

tale scostamento deve protrarsi “per due o più periodi di imposta”. La Suprema Corte, ribaltando una prassi consolidata, nella Sentenza n. 237 del 9.1.2009 ha stabilito che i due periodi (non “congrui”) possono essere anche non consecutivi. Posizione AE: Cir. 49/E 9.8.2000 “scostamento è verificato per due annualità consecutive.” Dopo Sent. 237 il tenore letterale dell’art. 38, 4° comma, del D.P.R. 600/73, non impone che lo scostamento debba riguardare periodi d’imposta consecutivi.” ( cfr Circolare 12/E del 12.3.2010)

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Accertamento sintetico e redditometro in vigore per i

redditi dai 2009

Accertamento sintetico e

redditometro

In vigore dai redditi 2009

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Nuovo articolo 38 DPR 600/73

Le novità dell’articolo 38 sono:

nuovi presupposti per l’applicazione dell’accertamento sintetico (comma 4)

eliminazione delle spese per incrementi patrimoniali

modifica del paniere dei beni e sevizi per l’accertamento redditometrico (comma 5)

eliminazione della previsione temporale

(scostamento biennale) e modifica quantitativa (dal 25% al 20%) tra il quantum dichiarato e ricostruito sinteticamente (comma 6)

… segue slide successiva

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Nuovo articolo 38 DPR 600/73

…. Segue da slide precedente

nuova definizione del reddito accertabile: “reddito complessivo” nella versione attuale e “reddito complessivo netto” nella precedente (comma 4)

ampliamento della tipologia dei redditi per l’onere della prova del contribuente (comma 4)

possibilità di dedurre dal reddito determinato sinteticamente gli oneri deducibili ex articolo 10 del DPR 917/86 oltre che delle spese per le quali sono riconosciute le detrazioni d’imposta (comma 8)

nuova procedura di accertamento (comma 7)

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Novità accertamento sintetico

Nuovo art. 38

L’ufficio, indipendentemente dalle disposizioni recate dai commi precedenti e dall’articolo 39, può sempre determinare sinteticamente il reddito complessivo del contribuente sulla base delle spese di qualsiasi genere sostenute nel corso del periodo d’imposta…….

Precedente art. 38

L’ufficio, indipendentemente dalle disposizioni recate dai commi precedenti e dall'articolo 39, può, in base ad elementi e circostanze di fatto certi, determinare sinteticamente il reddito complessivo netto del contribuente in relazione al contenuto induttivo di tali elementi e circostanze Terminologia più precisa (anche se più ampia –”qualsiasi”,

anche beni non di lusso?) Esborso monetario che decrementa effettivamente il

patrimonio del contribuente Collegamento temporale tra sostenimento della spesa e

periodo d’imposta Eliminazione della bipartizione tra spese correnti e spese per

incrementi patrimoniali (che sono state eliminate) Rapporto alla pari tra spesa sostenuta e reddito ricostruito

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Novità accertamento sintetico

Nuovo art. 38

L’ufficio, … può … determinare sinteticamente il reddito complessivo …

Precedente art. 38

L’ufficio, … può determinare sinteticamente il reddito complessivo netto …

Secondo l’Agenzia delle Entrate il reddito dichiarato da confrontare con quello accertabile sinteticamente era quello complessivo al netto degli oneri deducibili (Circ. 49/2007)

Si aveva un confronto tra dati disomogenei: dal reddito dichiarato si sottraevano gli oneri deducibili, mentre il reddito complessivo netto rideterminato non comprendeva gli oneri deducibili

Il nuovo art. 38, comma 8, prevede che «Dal reddito complessivo determinato sinteticamente sono deducibili i soli oneri previsti dall’articolo 10 del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986 n. 917». Competono inoltre le spese che danno diritto a detrazioni d’imposta.

Eliminata discrasia che considerava ai fini del confronto un reddito lordo (quello sinteticamente determinato dall’Ufficio) con un reddito al netto degli oneri deducibili (ossia quello dichiarato dal contribuente).

Problema:

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Novità accertamento sintetico

Nuovo art. 38

La determinazione sintetica del reddito complessivo di cui ai precedenti commi è ammessa a condizione che il reddito complessivo accertabile ecceda di almeno un quinto quello dichiarato (comma 6)

Precedente art. 38

L’ufficio, … può determinare sinteticamente … quando il reddito complessivo netto accertabile si discosta per almeno un quarto da quello dichiarato (comma 4)

Il nuovo art. 38 sembra esprimere in maniera più chiara la modalità di calcolo (“ecceda” al posto di “si discosta”). In una nota del 1993 il Secit precisa che l’ufficio può procedere ad accertamento sintetico se il reddito dichiarato è inferiore al reddito accertabile diminuito di un importo pari ad un quarto di quest’ultimo reddito. L’attuale formulazione della norma (art. 38 co. 4) andrebbe rivista al fine di rendere evidente tale impostazione in quanto il testo vigente potrebbe far sorgere il dubbio che lo scostamento si riferisca invece al 25% del reddito complessivo dichiarato.

Lo scostamento previsto dalla norma va quindi calcolato sul reddito dichiarato e non sul quello accertato (Circolare 25/E del 2012 e 24/E del 2013)

La soglia per lo scostamento si è abbassata da 1/4 a 1/5

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Novità accertamento sintetico

Problema: quali spese da considerare in deduzione/detrazione ? Deduzioni: non sembra possibile considerare qualsiasi onere ma solo

quelli dell’art. 10 TUIR (es. si contributi previdenziali obbligatori no le liberalità alle ONLUS e enti simili ex art. 14 del D.L. 35/2005;

Detrazioni: la precisazione «oneri sostenuti dal contribuente» potrebbe far intendere solo quelli connessi a spese sostenute dal contribuente con al conseguente esclusione, per es., delle detrazioni per carichi di famiglia

Soluzione non coerente con la finalità della norma.Pertanto: logicamente dovrebbe essere consentito di considerare tutte le spese ammesse in deduzione e/o detrazione in sede di dichiarazione. In pratica lo scostamento va determinato sul rigo RN 1 (reddito complessivo lordo) del mod. UNICO e non sul Rigo RN 4 (reddito al netto degli oneri deducibili).Nel caso di CUD il riferimento dovrebbe essere il rigo 1 (reddito imponibile lordo) mentre nel 730 nel prospetto 730/3 il rigo 137 (mod. 730/2013)

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Novità accertamento sintetico

Nuovo art. 38L’ufficio…. può sempre determinare sinteticamente il reddito complessivo del contribuente sulla base delle spese di qualunque genere sostenute nel periodo d’imposta, salva la prova che il relativo finanziamento è avvenuto con redditi diversi da quelli posseduti nello stesso periodo d’imposta, o con redditi esenti o soggetti a ritenuta alla fonte a titolo di imposta o, comunque, legalmente esclusi dalla formazione della base imponibile.(comma 4)

Precedente art. 38

Il contribuente ha facoltà di dimostrare,…, che il maggior reddito … è costituito in tutto o in parte da redditi esenti o da redditi soggetti a ritenuta alla fonte a titolo d'imposta. (comma 6)

La presunzione relativa può essere contrastata con vari elementi di prova contraria. Tra questi va certamente compresa la dimostrazione che le spese per il mantenimento dei beni e servizi indice di capacità contributiva …. sono state coperte con elementi patrimoniali accumulati in periodi d’imposta precedenti o sono state finanziate da economie terze (cir. 12/2010)

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Novità accertamento sintetico Nuovo art. 38

L’ufficio … ha l’obbligo di invitare il contribuente a comparire di persona o per mezzo di rappresentanti per fornire dati e notizie rilevanti ai fini dell’accertamento e, successivamente, di avviare il procedimento di accertamento con adesione ai sensi dell’articolo 5 del decreto legislativo 19 giugno 1997, n. 218.(comma 7)

Precedente art. 38

Le disposizioni di cui al quarto comma si applicano anche quando il contribuente non ha ottemperato agli inviti disposti dagli uffici ai sensi dell'articolo 32, primo comma, numeri 2), 3) e 4). (comma 8)

Nuova procedura di accertamentomanca però: l’espressa sanzione della nullità dell’avviso di accertamento

sintetico notificato in assenza di contraddittorio l’espressa sanzione della nullità dell’avviso per difetto di

motivazione nel caso in cui nella stessa l’ufficio non abbia tenuto conto delle controdeduzioni spiegate dal contribuente in sede di contraddittorio (si è espressa comunque per la nullità Cass., n. 4624/08)

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Effetti della eliminazione delle spese per incrementi

patrimonialiÈ stato confermato (telefisco) che nel concetto di “spese di qualsiasi genere”, rientrano anche quelle che in passato erano le spese per incrementi patrimoniali

In sostanza, un incremento patrimoniale di 100.000 euro, avrà i seguenti effetti: a) 2008 = 20.000 di reddito sinteticamente attribuibile per ciascuno dei periodi d’imposta che vanno dal 2004 al 2008, salvo prova contraria. b) 2010 = 100.000 euro di reddito sinteticamente attribuibile per intero nel 2010, salvo prova contraria.

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Novità accertamento sintetico e omessa

dichiarazioneLa rettifica sintetica del reddito può avvenire attraverso un accertamento d’ufficio, ai sensi dell’art. 41 DPR 600/73, nel caso di omessa dichiarazione ovvero di presentazione di dichiarazione nullaIn questi casi: non sono deducibili gli oneri di cui all’art. 10 TUIR si applica il comma 5 dell’art. 38 DPR 600/73

Probabilmente si doveva intervenire anche su tale articolo, visto che: il DL 78/2010 ha previsto espressamente la

deduzione degli oneri deducibili il comma 5 del precedente art. 38 è stato, come

visto, espunto.

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Novità accertamento redditometrico

Nuovo art. 38La determinazione sintetica può essere altresì fondata sul contenuto induttivo di elementi indicativi di capacità contributiva individuato mediante l’analisi di campioni significativi di contribuenti, differenziati anche in funzione del nucleo familiare e dell’area territoriale di appartenenza, con decreto del Ministero dell’Economia e delle Finanze da pubblicare nella Gazzetta Ufficiale con periodicità biennale (comma 5)

Precedente art. 38

…con decreto del Ministro delle finanze, da pubblicare nella Gazzetta Ufficiale, sono stabilite le modalità in base alle quali l'ufficio può determinare induttivamente il reddito (comma 4)

si abbandonano gli indici di spesa fino ad oggi utilizzati, per passare ad uno nuovo strumento nel quale la determinazione sintetica è fondata sul contenuto induttivo di elementi individuati mediante l’analisi di campioni significativi di contribuenti, differenziati anche in funzione del nucleo familiare e dell’area territoriale di appartenenza

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Elementi indicativi di capacità contributiva

La determinazione presuntiva del reddito è eseguita su elementi di spesa individuati dal D.M. 24.12.2012 in apposito allegato (Allegato A)Le spese rilevanti si suddividono in «certe» e «stimate».Per determinate spese sono utilizzati i dati presenti in Anagrafe Tributaria («certe»); le spese «stimate» riguardano l’ammontare più elevato tra quello disponibile e quello determinato considerando la spesa media di fonte ISTAT.L’art. 6 co. 1 del D.M. consente a AE di utilizzare: altri indici diversi dalle spese dell’Allegato A e la quota del risparmio riscontrata nell’anno.Le macro categorie di spese individuate sono: Consumi generi alimentari, bevande, abbigliamento e calzature; Abitazione; Combustibili ed energia; Mobili, elettrodomestici e servizi per la casa, Sanità; Trasporti; Comunicazioni; Istruzione; Tempo libero, cultura e giochi Altre beni e servizi; Investimenti

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Elementi indicativi di capacità contributiva

Il D.M. 24.12.2012 ai fini della determinazione della spesa attribuibile al contribuente distingue:a) spese certe: sono quelle note al contribuente e a AE ossia oggettivamente

riscontrabili;b) spese per elementi certi: son quelle determinate su dati riscontrabili

dall’Anagrafe o comunque disponibili (es. potenza dell’auto) alle quali sono applicati valori medi rilevati da ISTAT o da analisi di operatori del settore;

c) quota di spesa sostenuta nell’anno di verifica per l’acquisto di beni e servizi;d) quota di risparmio formatasi nell’anno;e) spese ISTAT: spese per beni e servizi di uso corrente pari alla spesa media

risultante dall’indagine annuale sui consumi delle famiglie (art. 13 D. Lgs 6.9.1989 n. 322) effettuata su campioni significativi di famiglie differenziate per composizione ed area geografica

Le spese individuate avranno peso diverso in quanto in fase di selezione dei contribuenti saranno considerate gli elementi certi conosciuti (in pratica gli elementi a) e d))

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Partecipazione dei comuni all’accertamento

L’art. 44, comma 2, DPR 600/73 (come modificato dal DL 78/2010) precisa che gli Uffici dell'Agenzia delle entrate, prima della emissione

degli avvisi di accertamento, ai sensi dell'articolo 38, quarto comma e seguenti, inviano una segnalazione ai comuni di domicilio fiscale dei soggetti passivi

il comune, segnala all'ufficio delle imposte dirette qualsiasi integrazione degli elementi contenuti nelle dichiarazioni presentate dalle persone fisiche, indicando dati, fatti ed elementi rilevanti e fornendo ogni idonea documentazione atta a comprovarla

il comune, con riferimento agli accertamenti, comunica entro sessanta giorni da quello del ricevimento della segnalazione ogni elemento in suo possesso utile alla determinazione del reddito complessivo.

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Ordinanza Cassazione 19637 del 16/9/10

…costituisce principio consolidato della giurisprudenza di questa Corte quello secondo il quale, in materia di accertamento sintetico …- la sottoscrizione di un atto pubblico (nella specie: una compravendita) contenente la dichiarazione di pagamento di una somma di denaro da parte del contribuente puo' costituire elemento sulla cui base determinare induttivamente il reddito posseduto, in base all'applicazione di presunzioni semplici, …, risalendo dal fatto noto a quello ignoto, restando poi sempre consentita, a carico del contribuente, la prova contraria in ordine al fatto che manca del tutto una disponibilità patrimoniale, essendo questa meramente apparente, per avere l'atto stipulato, in ragione della sua natura simulata, una causa gratuita anzichè quella onerosa apparente (Cass. nn. 8665 del 2002, 5991 e 23252 del 2006).

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Ordinanza Cassazione 19637 del 16/9/10

La prova della simulazione può consistere in una controdichiarazione avente data certa anteriore all'accertamento finanziario

Non è prova (cd prova negativa) sufficiente la documentazione bancaria relativa ai conti correnti posseduti dai danti causa del contribuente, coloro cioè che avrebbero dovuto incassare il prezzo, anche se da tale documentazione risulti chiaramente che non avrebbero mai ricevuto in accredito alcun corrispettivo: la somma ricevuta come prezzo può avere come sua destinazione tanti canali, non esauribili necessariamente in quelli bancari.