ACCERTAMENTO PARAMETRICO

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Accertamento parametrico L’ accertamento sintetico e studi di Redditometro e studi di settore ASS.P.E.C. - CONVEGNO DEL 18/01/2013

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ATTI DEL CONVEGNO DEL 18/01/2013ASS.P.E.C MASSAFRASEMERARAO DOTT. MARTINO

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Accertamento parametrico

L’ accertamento sintetico e studi di Redditometro e studi di settore

ASS.P.E.C. - CONVEGNO DEL 18/01/2013

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D.L. 78 / 2010 riscrive art. 38 del DPR 600/73 meccanismo determinazione del reddito

1) Accertamento sintetico puro

art. 38 DPR 600/73 comma 4

2) Redditometro art. 38 DPR 600/73 comma 5

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- Art. 38 DPR 600/73 comma 4

Accertamento sintetico “puro”, il fisco può accertare il reddito delle persone fisiche in base alle spese di qualunque genere sostenute nel periodo di imposta

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- Art. 38 DPR 600/73 comma 5

Redditometro, strumento standardizzato per l’effettuazione delle verifiche fiscali (calcolo parametrico del reddito sulla base dell‘assunto che la disponibilità di alcuni beni e servizi è presuntivamente produttivo di reddito)

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Gli elementi indicativi di capacità produttiva vengono individuati sulla base di campioni significativi di contribuenti, differenziati anche in funzione territoriale di appartenenza,……

L’art. 22 comma 3 del D.L. 78/2010 individua 11 categorie di contribuenti

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Studi di settore e Redditometro

Differenze

1-Si rivolgono a due diverse tipologie di contribuenti

2-Consentono il recupero di componenti fiscali e tributi diversi fra di loro

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L’analisi comparata dei due strumenti consente di individuare le possibilità di interscambio fra gli stessi, le analogie e le differenze fra i due strumenti di accertamento

Platea dei soggetti interessati

- Il redditometro può essere applicato a qualsiasi persona fisica fiscalmente residente in Italia

- Gli Studi di Settore possono essere applicati a qualsiasi persona fisica o giuridica che producono reddito di impresa o da attività professionale con volume di affari sino a 7,5 milioni di € su base annua

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Elementi in comune

1-Appartengono alla categoria dei c.d. “accertamenti a tavolino” ovvero a quelle tipologie di accertamento che l’Ufficio effettua senza “accesso” presso la sede o residenza del contribuente

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Oggetto dell’accertamento

- Il redditometro agisce direttamente sul reddito complessivo netto valevole ai fini IRPEF della persona fisica

- Gli studi di settore agiscono direttamente sull’ammontare dei ricavi o dei compensi dichiarati dall’impresa o dal lavoratore autonomo

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Imposte recuperabili

- Redditometro: Irpef, addizionali regionali e comunali

- Studi di settore: (Accertamento a cascata) Incremento dei ricavi provoca una maggiore IVA (aliquota media), con incremento del reddito di impresa o di lavoro autonomo, maggiore IRPEF/IRES, IRAP, IVS, addizionali regionali e comunali

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Valenza probatoria

Situazione ante sentenza Cassazione

n. 23554/2012

Redditometro: Sentenza Cassazione n. 22574 del 2007: “Costituisce pacifico e consolidato principio quello secondo cui, in tema di accertamento dei redditi, la disponibilità dei beni previsti dall’art. 2 del DPR n.600/73 costituisce una presunzione di capacità contributiva da qualificare legale ai sensi dell’art. 2728 del c.c.”. Il valore della presunzione è da qualificare di tipo legale, con onere della prova contraria a carico del contribuente.

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Studi di settore: le presunzioni attribuibili agli scostamenti misurati dagli studi di settore rispetto ai ricavi/compensi dichiarati, sono riconosciute come semplici, cioè prive dei requisiti della gravità, precisione e concordanza (Sentenza Sez. Unite Cassazione n. 26635/2009).

La differenza di rango probatorio dei due strumenti di accertamento comporta di conseguenza un differente obbligo in ordine alla prova dell’evasione.

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Studi di settore: l’ufficio dovrà provare che lo scostamento fra i ricavi e i compensi dichiarati e quelli presunti da Gerico costituisce occultamento di materia imponibile avvalorando tale “indizio” con altri elementi di supporto.

Redditometro: l’ufficio, una volta dimostrato il possesso dei beni e servizi indice di reddito da parte del contribuente e calcolato lo scostamento fra reddito sintetico e dichiarato potrà validamente emettere il relativo atto di accertamento ribaltando completamente sul contribuente stesso l’onere di smontare la prova fornita dall’Ufficio.

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Situazione post sentenza Cassazione

n. 23554/2012

Sentenza Cassazione n. 23554/2012: in modo netto e chiaro ha stabilito che la capacità probatoria del redditometro ha valore di presunzione semplice, con la quale si perviene alla determinazione del reddito presunto del contribuente, mediante gli elementi indicativi di capacità contributiva (…“ l’accertamento sintetico disciplinato dall’art. 38 del DPR 600/73, già nella formulazione anteriore a quella successivamente modificata dall’art. 22 del D.L. 78/2010 … tende a determinare , attraverso presunzioni semplici , il reddito complessivo del contribuente.

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Inoltre, l’art. 22 del D.L. 78/2010, ha riformulato l’art. 38 del DPR 600/73 togliendo il riferimento a “… elementi e circostanze di fatto certi” e la locuzione “… si presume”.

Con la formulazione ante D.L. 78/2010 lo strumento presuntivo integrava una presunzione relativa, per cui una volta che l’Amministrazione Finanziaria riscontrava la presenza degli elementi di capacità contributiva, null’altro era tenuta a dimostrare.

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Contraddittorio preventivo

Redditometro novità D.L. 78/2010: obbligatorietà della fase del contradditorio preventivo.

Studi di settore: obbligatorietà del contraddittorio preventivo (art. 10, c.3, della legge 146/98). Le sezioni unite della Cassazione hanno attribuito al contradditorio preventivo un ruolo fondamentale ed insostituibile pena la nullità dell’intero accertamento da studi di settore.

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Redditometro: con la nuova formulazione dell’art. 38 che impone all’ufficio “… l’obbligo di invitare il contribuente … per fornire dati e notizie rilevanti …. e, successivamente, ad avviare il procedimento di accertamento con adesione ….” ne discende:

1-Il contraddittorio è un elemento obbligatorio;

2-Il contraddittorio serve per fornire dati e notizie fondamentali anche per la fase difensiva del contribuente;

3-Il contraddittorio è propedeutico per l’attivazione del procedimento di accertamento con adesione.

La locuzione “ha l’obbligo” comporta che l’ufficio deve convocare il contribuente a pena di nullità dell’avviso di accertamento stesso.

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Altri elementi

Scostamenti

Studi di settore: basta lo scostamento in un solo periodo di imposta per far scattare la procedura di accertamento senza minimo

Redditometro: basta lo scostamento in un solo periodo di imposta del reddito in misura superiore al 20%

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Utilizzo congiunto studi – redditometro

Possibile strategie di utilizzo congiunto dei due strumenti:

1) gli studi settore per selezionare le posizioni delle imprese e dei lavoratori autonomi;

2) successivo utilizzo del redditometro per accertare i maggiori redditi.

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La posizione strategica dell’Agenzia si desume dalla lettura delle circolari emanate negli ultimi due anni.

I dati sulle posizioni accertate negli ultimi anni confermano la crescita degli accertamenti effettuati con l’uso del redditometro rispetto agli Studi di Settore.

Ciò non significa che gli S. di S. siano superati come strumento accertativo; infatti, l’evoluzione dei dati e delle elaborazioni degli S. di S., che sono evoluti a veri e propri strumenti di analisi economica aziendale, consente di segnalare e portare alla luce fenomeni di occultamento dei ricavi e artificiosi gonfiamento dei componenti economici negativi.

Il limite degli S. di S. è costituito dalla modesta capacità probatoria delle presunzioni.

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L’agenzia utilizza lo S. di S. per “individuare” il contribuente assegnando allo stesso uno specifico rischio di evasione e ricorre, successivamente, al redditometro per rideterminare il reddito . Studi di Settore e Redditometro (di nuova generazione) interagiscono con lo scopo di rafforzare le presunzioni che sorreggono le due metodologie di accertamento (persone fisiche).

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Utilizzo Studi–Redditometro pro contribuente

Secondo l’Agenzia la non congruità del contribuente ai livelli di ricavi o compensi puntuali potrebbe trovare conferma nel possesso dei beni indice dai quali scaturisce un reddito sinteticamente determinato superiore a quello dichiarato dal contribuente.

Se tale argomentazione vale pro Agenzia niente può sminuire la validità del ragionamento contrario.

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Il contribuente può cioè opporsi alle presunzioni contenute in un accertamento da Studi di Settore anche dimostrando la coerenza del proprio reddito con quello desumibile sinteticamente applicando ai beni indice in suo possesso i coefficienti del redditometro (ragionamento valido per le persone fisiche) soprattutto allorquando il reddito complessivo del contribuente sia costituito in massima parte da redditi assoggettati agli Studi di Settore.

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Il Redditometro e le indagini finanziarie

Le novità introdotte dal D.L. 201/2011 (salva Italia) renderanno più forte il legame fra nuovo Redditometro e le indagini finanziarie.

Il canale di accesso è una partizione dell’anagrafe tributaria denominata “anagrafe dei rapporti finanziari”, immediatamente disponibile ai funzionari dell’Agenzia.

Indagini finanziarie di massa: monitoraggio dei saldi iniziali e finali dei conti correnti.

L’esame dei saldi iniziali e finali e soprattutto l’anomalo incremento degli stessi rispetto ai redditi dichiarati e alle spese sostenute ha l’obiettivo di individuare “il profilo finanziario” del contribuente e presupposto per far scattare l’accertamento sintetico introdotto dal D.L. 78/2010.

L’azione del fisco può andare oltre e spingersi sino alle indagini finanziarie, presupposto dell’intero accertamento.

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GRAZIE PER L’ATTENZIONE