Abuso sui minori e giustizia degli...

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Abuso sui minori e giustizia degli adulti Analisi comparativa della gestione dei casi di abuso sessuale su minori nell’ambito di diversi ordinamenti europei Paesi partecipanti: Danimarca, Finlandia, Germania, Grecia, Islanda, Italia, Romania, Spagna e Svezia Christian Diesen Part of a European project organised by the Save the Children Alliance Europe Group Supported by the European Commission’s Daphne Programme

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Abuso sui minori e giustizia degli adultiAnalisi comparativa della gestione dei casi di abuso sessuale

su minori nell’ambito di diversi ordinamenti euro p e i

Paesi partecipanti:Danimarca, Finlandia, Germania, Grecia,Islanda, Italia, Romania, Spagna e Svezia

Christian Diesen

Pa rt of a European project organised by theS a ve the Children Alliance Europe Gro u p

S u p p o rted by the European Commission’s Daphne Prog ra m m e

© 2002 International Save the Children Alliance

Titolo originale: Child abuse and adult justiceAutore Rapporto Europeo: Christian DiesenTraduttore: Isabella PreziosiTitolo versione italiana:Abuso sui minori e giustizia degli adultiRapporto italiano e versione italiana a cura di Arianna SauliniProgetto grafico:Antonella LupiImmagine di copertina: Cecilia Borggård/MiraStampa:Tipografia O.Gra.Ro. - Roma

Il rapporto è disponibile sul sito www.savethechildren.itIl testo integrale dei singoli rapporti nazionali è disponibile sul sitowww.rb.se/bookshop

Pubblicato da Save the Children ItaliaVia Firenze 38 - 00184 Roma - ItaliaTel: (+39) 06.48.07.001Fax: (+39) [email protected] www.savethechildren.it

C H I L D A B U S E A N D A D U LT J U S T I C E •

P refazione 3

I n t ro d u z i o n e 4

A L’ascolto del minore vittima di abuso sessuale all’interno del percorso giudiziario in Italia 5

I LA NORMAT I VA ITA L I A N A 51 P re m e s s a 52 La procedibilità dei reati sessuali 63 Le indagini pre l i m i n a r i 74 L’assunzione della testimonianza 7

II L’ A S C O LTO DEL MINORE NELLA PRASSI 1 11 Nota metodologica 1 12 Dati relativi all’abuso su minori 1 13 La segnalazione 1 24 Gli interlocutori del minore : 1 44.1 La polizia 1 44.2 Il pubblico ministero 1 64.3 Il ruolo dello psicologo 1 74.4 La visita ginecolog i c a 1 94.5 L’avvocato di parte civile 2 05 Tribunale penale ordinario e tribunale per i minore n n i 2 06 L’incidente probatorio e l’audizione protetta del minore 2 17 La valutazione della testimonianza e l’attendibilità del minore 2 38 O s s e rvazioni finali 2 3

B Analisi comparativa della gestione dei casi di abuso sessuale su minori 2 5nell’ambito di diversi ordinamenti euro p e i

I S I N T E S I 2 5

I I I N T RO D U Z I O N E 2 81 Difficoltà specifiche dei casi di abuso sessuale a danno di minori 2 82 P resentazione dello studio 2 9

III IL MINORE A L L’INTERNO DEL PRO C E D I M E N TO GIUDIZIARIO 3 01 Princìpi generali del processo penale e rilevanza nei casi di abuso a danno di minori 3 02 Il ruolo del minore nel processo giudiziario 3 23 Il rap p resentante legale del minore all’interno del procedimento giudiziario 3 34 L’audizione del minore 3 5

I V LE ATTIVITÀ DI INDAGINE NEI CASI DI ABUSO SESSUALE A DANNO DI MINORI 3 81 O s s e rvazioni generali sulle difficoltà nelle indagini 3 82 L’ascolto del minore 3 83 L’ a c c e rtamento medico 4 34 Altri problemi e carenze delle indagini 4 5

V C O N C L U S I O N I 4 61 Maggiori competenze 4 92 C o o rd i n a m e n t o 5 03 Sviluppo di metodi comu n i 5 1

sommario

• S AV E T H E C H I L D R E N

V I R AC C O M A N DAZIONI DI SAVE THE CHILDREN 5 3

V I I L’OPINIONE DI ALCUNI PROFESSIONISTI ITA L I A N I 5 61 I n t ro d u z i o n e, a cura di Maria Rosa Dominici 5 62 Il TCF (Centro per la tutela del bambino e la terapia della crisi familiare ) , a cura di Fulvia To g n i 5 83 Il punto di vista di un av vo c a t o, a cura di Laura De Rui 6 04 C o n c l u s i o n i , a cura di Federico Palomba 6 1

B i bl i og r a f i a 6 3

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C H I L D A B U S E A N D A D U LT J U S T I C E •

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Save the Children è la più grande organizzazione internazionale indipendente per ladifesa e promozione dei diritti dei bambini. Opera in oltre 120 paesi nel mondo conuna rete di 29 organizzazioni nazionali e un ufficio di coordinamento internazionale:l’Alleanza Internazionale di Save the Children.In particolare Save the Children da molti anni è attiva per prevenire, proteggere e age-volare il recupero fisico e psicologico dei minori da tutte le forme di sfruttamento ses-suale in tutto il mondo. Dal 1998 Save the Children ha iniziato ad acquisire una conoscenza pan-europea delfenomeno abuso e delle buone pratiche attraverso una serie di progetti sovvenzionatidal programma europeo Daphne su alcune questioni specifiche attinenti alla tematicadell’abuso, tra cui l’incidenza e la natura dell’abuso sessuale di minore, forme di pre-venzione tra cui terapie mediche con abusanti minorenni, valutazione di programmi diprevenzione e analisi delle politiche rilevanti in questo campo.Questi progetti hanno messo in luce il fatto che nonostante i diritti dei minori sianoprotetti dalla legislazione dei vari paesi europei, la prassi comune non sempre pro-muove e protegge il superiore interesse del fanciullo. La ricerca comparativa che presentiamo in questo Rapporto ha proprio il fine di veri-ficare come sia trattato un caso di abuso sessuale su minore nei differenti sistemi giuri-dici europei esaminati al fine di far emergere le migliori pratiche e promuoverne l’ap-p l i c a z i o n e .La versione italiana del rapporto europeo include un breve approfondimento sulla si-tuazione italiana, sia dal punto di vista normativo che della prassi.Inoltre nella parte conclusiva è stata aggiunta una sezione con l’opinione e i commentidi alcuni operatori italiani esperti del settore.Il progetto è stato commissionato dal Gruppo Europeo dell’Alleanza Internazionale diSave the Children e coordinato da un gruppo direttivo composto da un rappresentan-te per ciascuna delle Save the Children partecipanti (Danimarca, Finlandia, Islanda,Italia, Norvegia, Romania, Spagna e Svezia, con l’assistenza dell’ufficio di Bruxelles).La ricerca a livello nazionale è stata condotta da ricercatori esperti indipendenti neipaesi summenzionati e in Germania.Il rapporto europeo è stato redatto dal Prof. Christian Diesen, professore di diritto pro-cessuale all’università di Stoccolma, esperto di procedura penale e valutazione dellap r o v a .Le osservazioni sulle differenti normative, prassi e metodi svolte in questo rapportosono opera dell’autore e dei singoli ricercatori nazionali.Il Rapporto Italiano è stato curato dalla Dott.ssa Arianna Saulini, responsabile delChildren Rights Office di Save the Children Italia. La Save the Children Italia ringrazia la Dott.ssa Maria Rosa Dominici, la Dott.ssaFulvia Togni del TCF di Bergamo, il Dott. Federico Palomba, e l’Av v. Laura DeRui che hanno contribuito alla realizzazione della versione italiana del rapporto,nonché tutti i professionisti intervistati.Save the Children ringrazia particolarmente la Direzione generale Giustizia e Af-fari interni operante nell’ambito del Segretariato Generale della Commissione Eu-ropea che attraverso il Programma Daphne ha sovvenzionato il progetto.

p re f a z i o n e

• S AV E T H E C H I L D R E N

Save the Children è presente in Italia dal 1998 con l’obbiettivo di sostenere strate-gie e attività per la promozione dei diritti dei bambini che vivono sul territorio ita-liano, con una particolare attenzione alle fasce più vulnerabili.

La partecipazione al progetto Daphne «Children who are abused and the law»corrisponde alla nostra volontà di apportare un concreto contributo per la tuteladei diritti dei minori che entrano in contatto con il mondo giudiziario.

La Convenzione sui diritti del fanciullo (CRC), ratificata da tutti i paesi considera-ti in questo studio, rappresenta un punto di riferimento fondamentale per definirele modalità con cui i procedimenti giuridici dovrebbero essere adattati alle parti-colari esigenze del minore.Così in base al principio cardine del superiore interesse del fanciullo (art. 3) intutte le attività di indagine e nei processi decisionali il superiore interesse del mi-nore dovrebbe essere una considerazione preminente.La Convenzione afferma inoltre (art. 12) che il minore dovrebbe avere l’opportu-nità di essere ascoltato in tutti quei procedimenti giudiziari o amministrativi che locoinvolgono, sia direttamente, sia attraverso un rappresentante, secondo quantodettato dalla normativa nazionale. Tuttavia la CRC non considera specificatamente la posizione dei minori vittime direati, e pertanto sono i singoli Stati membri ad avere la responsabilità di adottare iprovvedimenti necessari affinché l’impatto con la realtà giudiziaria non rappresen-ti un trauma per il minore.

Le conclusioni di questo documento non rappresentano il punto d’arrivo, ma l’i-nizio di un lavoro che ci vedrà coinvolti in prima persona per identificare ediffondere l’adozione di buone pratiche insieme alle altre associazioni impegnatenella tutela e promozione dei diritti dell’infanzia e dei professionisti del settore.

La pubblicazione si rivolge infatti agli operatori giuridici: avvocati, giudici, pub-blici ministeri, agli psicologi, ai funzionari di polizia, agli assistenti sociali e in ge-nerale a tutti coloro che sono coinvolti nelle delicata fase di ascoltare un minorevittima di abuso sessuale, sperando che possa esser utile per facilitare l’incontro eil dibattito e sensibilizzarli alle problematiche sottese all’ascolto.

Ci auguriamo dunque che il documento presentato possa costituire un valido stru-mento di lavoro e riflessione per quanti sono chiamati a gestire casi di abuso e chele energie dedicate a questo lavoro creino un reale beneficio per i bambini e per ilriconoscimento concreto dei loro diritti.

Angelo SimonazziD i re t t o re Generale, S ave the Children Italia

4 i n t ro d u z i o n e

I. La normativa italiana

1. Pre m e s s a

In Italia, nell’ultimo decennio, le problematiche con-nesse all’abuso sessuale sui minori hanno ricevutoun’attenzione sempre maggiore. Molteplici sono statii dibattiti tra professionisti e esperti coinvolti a variotitolo nella trattazione di tali casi e numerose le cam-pagne di sensibilizzazione rivolte sia specificatamen-te ai minori, potenziali vittime di queste forme diabuso, sia all’opinione pubblica in generale. Le problematiche sociali, giuridiche e psicologichedi una questione così complessa sono numerose etra queste, in primis, si pone la questione dell’a u d i-zione del minore, sia esso solo testimone o, al con-tempo, vittima dei reati in questione. In particolaresi evidenzia un duplice ordine di problemi, il primorelativo alle modalità e alle tecniche di assunzionedella testimonianza, il secondo relativo ai criteri divalutazione delle dichiarazioni rese dal minore. Nell’indagine che segue si tratterà solo la prima ditali questioni, salvo un breve cenno ai criteri di valu-tazione della testimonianza del minore elaborati inambito giurisprudenziale.

Numerosi studi di psicologia infantile hanno confer-mato che tra i fattori che provocano un maggiores t re s s emozionale per il minore vi è il fatto di doverdeporre in pubblica udienza nell’aula del tribunale,il venir sottoposto all’esame e al controesame con-dotto dal pubblico ministero e dai difensori e il tro-varsi a testimoniare di fronte all’imputato, la cui solapresenza è di per sé sufficiente a intimorire o sugge-stionare la piccola vittima.

I recenti interventi legislativi realizzati con la leggen. 66 del 1996 (Norme contro la violenza sessuale) econ la legge n. 269 del 1998 (Norme contro lo sfrut-tamento della prostituzione, della pornografia, del

turismo sessuale in danno di minori) hanno tentatodi approntare concreti strumenti al fine di protegge-re la vittima di reati sessuali, anche e soprattutto nelmomento della deposizione, prevedendo in partico-lare una disciplina speciale quanto a tempi, modalitàe regole per l’assunzione della testimonianza di mi-nori di sedici anni. Si tratta di una svolta fondamen-tale anche dal punto di vista culturale, in quanto inpassato l’attenzione era stata sempre rivolta a tutela-re i diritti di colui che aveva commesso il reato piut-tosto che quelli della vittima, soprattutto se mino-renne.La normativa penale è stata dunque completamenteriformata in seguito all’entrata in vigore delle sud-dette leggi, che hanno abrogato alcuni articoli delcodice penale e parallelamente ne hanno introdottidi nuovi, prevedendo fattispecie incriminatrici pri-ma inesistenti.

Tra le novità più significative introdotte dalla l e g g en. 66 del 15 febbraio 1996, oltre all’aver ricondotto ireati di abuso sessuale tra i reati contro la libertàpersonale anziché contro la moralità pubblica 1, vi èsicuramente il fatto di aver disciplinato l’aspetto re-lativo alla tutela dei minori in particolare durante losvolgimento del processo, rafforzando le garanzieprocessuali a favore del testimone minorenne.La legge 66/96 stabilisce che non vi è c o n s e n s o v a l i-do ad atti sessuali fino al compimento dei quattordi-ci anni, o di sedici se l’autore è l’ascendente, il geni-tore anche adottivo, il tutore o la persona cui il mi-nore è affidato per ragioni di cura, di educazione, diistruzione, di vigilanza o di custodia. Gli atti sessualitra minorenni consenzienti sono invece consentiti acondizione che il più giovane abbia almeno tredicianni e che non ci sia tra loro una differenza di etàsuperiore ai tre anni 2.Significativa è anche la previsione che consente alminore vittima di abuso un’assistenza psicologica e

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1 La nuova collocazione di tali reati serve ad affermare che il bene lesonon è una generica moralità, di cui dovrebbe essere titolare la collettività,ma un bene appartenente alla singola persona, la cui sfera di libertà vienegravemente violata.

A. L’ascolto del minore vittima di abuso sessuale a l l ’ i n t e rno del percorso giudiziario in Italia

2 Art. 609 quater, comma 2, c.p. «non è punibile il minorenne che com-pie atti sessuali con un minorenne che ha compiuto gli anni tredici, se ladifferenza di età tra i soggetti non è superiore a tre anni».

affettiva costante, attraverso la presenza in ogni sta-to e grado del procedimento dei genitori o di altrapersona idonea indicata dal minore e ammessa dal-l’autorità giudiziaria procedente3.La tanto attesa legge in materia di violenza sessualerappresenta sicuramente una conquista significativa,ma non sembra aver risolto in maniera soddisfacentetutte le problematiche sottese all’esigenza di tutelarela dignità e la personalità del testimone minorenne 4.Sono stati sollevati numerosi dubbi, e in particolareil testo della legge è stato criticato in termini di tecni-ca normativa e di formulazione testuale. Il carattereapprossimativo delle disposizioni in esso contenute,infatti, oltre a non facilitare il lavoro dell’interpretenell’applicazione della norma, gli lascia margini didiscrezionalità troppi ampi per consentire lo svilup-po di una prassi uniforme su tutto il territorio.

2. La procedibilità dei reati sessuali

Il minore necessita di tutela giuridica fin dalla fase diimpulso del processo, che avviene attraverso la de-nuncia all’autorità preposta.La disciplina relativa alla procedibilità dei reati ses-suali ha costituito uno dei punti più controversi deilavori parlamentari da cui è derivata la legge 66/96,dato il diverso punto di vista tra i sostenitori dellaprocedibilità d’ufficio estesa a tutte le fattispecie direato, al fine di tutelare maggiormente la vittima, ecoloro che sostenevano invece la procedibilità a que-rela, sia in ossequio al diritto di riservatezza della vit-tima sia per evitare di sottoporla a un processo nonvoluto. Il nuovo articolo del codice penale5 che disciplina laprocedibilità per i reati di violenza sessuale semplice6

o aggravata 7 e atti sessuali con minorenne8 r a p p r e-senta un compromesso tra queste due differenti esi-genze. Tale norma prevede comunque una particola-re tutela per i minori in quanto garantisce la p r o c e d i-bilità d’ufficio nei casi di violenza sessuale su minoridi anni 14 nel caso in cui il fatto9 è compiuto dal ge-

nitore, anche adottivo, dal convivente del genitore,dal tutore, o da altra persona cui il minore1 0 è affida-to per ragioni di cura, educazione, istruzione, vigilan-za o di custodia, e nel caso di atti sessuali compiuti suminore di anni 10. Le altre ipotesi di procedibilitàd’ufficio previste dall’art. 609 s e p t i e s riguardano i casiin cui il fatto è commesso da un pubblico ufficiale oda un incaricato di pubblico servizio nell’eserciziodelle sue funzioni, e l’ipotesi in cui il fatto è connessocon un reato procedibile d’ufficio.Inoltre si procede d’ufficio nel caso di corruzione dim i n o r e n n i1 1 e violenza sessuale di gruppo 1 2.In tutti gli altri casi si procede a querela di parte 1 3,ossia su richiesta della persona offesa, e la querela,una volta proposta, non è più revocabile. Il termineper la proposizione è di sei mesi, mentre la regolagenerale prevede un termine di tre mesi dal giornodella notizia del fatto che costituisce reato 1 4. Per i minori infraquattordicenni il diritto di querelaè esercitato da chi ha la potestà, (generalmente i ge-n i t o r i )1 5. Se invece il minore ha compiuto i 14 anni,può presentare personalmente la querela, oppure, enonostante la sua volontà contraria, può presentarlaanche chi esercita la potestà. Il fatto che permanga la procedibilità a querela per ifatti commessi da parenti e da conoscenti di famigliaè stato da alcuni criticato, in quanto consentirebbeil perpetuarsi di meccanismi di omertà familiari pe-raltro ancora molto diffusi16. Del resto la tutela po-trebbe divenire inefficace laddove colui a cui la leg-ge affida il compito di denuncia s’identifichi conl’autore del reato, o qualora vi sia connivenza conquest’ultimo.

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• S AV E T H E C H I L D R E N

3 Art. 609 decies c.p. (art. 12, legge 448/88).4 Scomparin, L., Il Testimone minorenne nel procedimento penale: l’esi-

genza di tutela della personalità tra disciplina codicistica e interventi

normativi recenti, in «La legislazione penale», 1996. 5 Art. 609 septies c.p.6 Art. 609 bis c.p.7 Art. 609 ter c.p.8 Art. 609 quater c.p.9 In merito occorre sottolineare che si discute se tale ipotesi di procedi-

bilità d’ufficio abbia per oggetto esclusivamente il reato di violenza ses-suale, semplice o aggravata, previsto all’art. 609 bis c.p., o si estenda aqualsiasi atto sessuale anche non violento commesso nei confronti deiminori da parte dei soggetti menzionati, di cui all’art. 609 quater c.p. Taleultima interpretazione, peraltro, è stata recentemente accolta dalla Cas-sazione Penale (Cass. Pen. Sez. III del 26.02.99).1 0 L’ipotesi di cui al n. 2 dell’art. 609 septies c.p. è stata in linea di mas-sima interpretata nel senso della perseguibilità d’ufficio estesa a tutti iminorenni, e non limitato ai minori di anni 14.1 1 Art. 609 quinquies c.p.1 2 Art. 609 octies c.p.1 3 La querela è una dichiarazione attraverso cui si manifesta la volontàche si proceda in ordine a un fatto previsto dalla legge come reato (art.336 c.p.p.).1 4 Art. 124, comma I, e art. 609 septies, comma II, c.p.1 5 Art. 120 c.p.1 6 Forno, P., Valutazioni e osservazioni critiche con riferimento alla tute-

la dei minori, in «Minori e Giustizia», n. 4/95.

Proprio al fine di evitare tali situazioni, la legge pre-vede che, in caso di conflitto di interessi con coluiche esercita la potestà, la querela possa essere propo-sta da un curatore speciale, nominato dal giudice del-le indagini preliminari su istanza del pubblico mini-stero o degli stessi servizi che hanno per scopo la cu-ra, la custodia e l’assistenza dei minorenni (compresiquindi i servizi socio-assistenziali). Tuttavia tale nor-ma può essere applicata solo a condizione che il pub-blico ministero sia già a conoscenza dei fatti di reato,mentre sembrerebbero destinati a rimanere nel som-merso tutti quei fatti conosciuti da operatori socio-assistenziali ma esclusi dall’obbligo di denuncia1 7.I pubblici ufficiali e gli incaricati di pubblico servizio(quindi tutti i medici ospedalieri e del Servizio sanita-rio nazionale) hanno l’obbligo di denunciare periscritto la notizia di un reato perseguibile d’ufficio delquale siano venuti a conoscenza nell’esercizio o a cau-sa delle loro funzioni o del servizio1 8. Esiste inoltrel’obbligo del referto per gli esercenti una professionesanitaria che abbiano prestato la propria assistenzaod opera, in casi che possono presentare i caratteri diun delitto per cui si debba procedere d’ufficio1 9.Qualora la denuncia venga attivata al Tribunale Pe-nale ordinario, a seguito della riforma introdotta conla legge 66/96, per i reati di violenza sessuale a dan-no dei minori è prevista la comunicazione da partedel Procuratore della Repubblica al Tribunale deim i n o r e n n i .

3. Le indagini pre l i m i n a r i

Con la notizia di reato si apre la fase delle indaginipreliminari, nel corso della quale verrà effettuato unprimo vaglio della notitia criminis. Il minore, normalmente, potrà essere sentito dalleautorità competenti a gestire il «colloquio», ovverodalla Polizia giudiziaria20 o dal PM21, o comunqueda un consulente di quest’ultimo nel caso in cuivenga disposta una consulenza tecnica, caso peraltroassai frequente in questo tipologia di reati. Si trattadi un momento particolarmente delicato, in quantorappresenta il primo impatto tra il minore e il mec-canismo processuale, e l’ascolto può avvenire adopera di soggetti diversi, in luoghi generalmente ri-

tenuti non idonei (ad es. locali di polizia o uffici del-la Procura).Il nostro ordinamento, tuttavia, nulla prevede inquesta fase in relazione all’audizione del minore vit-tima di reati sessuali da parte della Polizia o delPubblico Ministero, né esistono disposizioni specifi-che che sottolineino la necessità di concentrazionedi tali interventi e la massima riduzione possibile delnumero degli interlocutori del minore. La conse-guenza è che tutto è rimesso alla preparazione e allasensibilità di tali soggetti, che per ascoltare il minorepotrebbero comunque utilizzare in via analogica lemodalità previste per l’audizione protetta e quindiservirsi di uno psicologo o utilizzare gli strumentidella registrazione o della videoregistrazione per laverbalizzazione del racconto.L’utilizzabilità probatoria degli atti assunti dalla Po-lizia giudiziaria e dal Pubblico Ministero è limitata,in quanto generalmente, e salvo eccezione, acquisi-scono valore solo ai fini della valutazione della credi-bilità del testimone e non come elemento di prova diquanto affermato2 2.Diventa pertanto di fondamentale importanza lascelta circa la tempistica in cui cristallizzare in provail racconto accusatorio reso dal minore attraverso lostrumento dell’incidente probatorio.All’esito delle indagini preliminari, il PM, se difettaagli atti una prova d’accusa convincente, chiederàl’archiviazione per infondatezza della notizia dir e a to 2 3, ferma restando la possibilità per la personaoffesa di chiedere la prosecuzione delle indagini in-dicando l’oggetto dell’investigazione suppletiva e irelativi elementi di prova2 4.

4. L’assunzione della testimonianza

In via preliminare occorre precisare che nell’ordina-mento penale italiano vige il modello accusatorioche impone la formazione della prova nella fase di-battimentale, cosicché le testimonianze escusse dagliorgani di polizia giudiziaria o dal PM dovranno es-sere necessariamente riproposte nel corso del dibat-timento. Il legislatore ha previsto un particolare sistema diprotezione nel caso in cui si debba procedere all’au-dizione del minore in qualità di testimone nel proce-

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1 7 Ibidem.1 8 Art. 331 c.p.p.p.1 9 Art. 334 c.p.p. 2 0 Ex art. 351 c.p.p.2 1 Ex art. 362 c.p.p.

2 2 Art. 500 c.p.p.2 3 Artt. 408 e ss. c.p.p.2 4 Art. 410 c.p.p.

dimento penale. La norma di riferimento è l’articolo498, comma IV, c.p.p. che prevede come regola ge-nerale che l’escussione del minore in d i b a t t i m e n t osia condotta dal presidente su domanda e contesta-zione proposte dalle parti2 5, con l’eventuale ausiliodi un familiare del minore2 6 o di un esperto in psico-logia infantile 2 7, senza tuttavia precisare nulla sullemodalità procedimentali di tale supporto e in parti-colare, ad esempio, se l’ausilio del familiare consistain una mera presenza rassicurante o se l’esperto pos-sa rivolgersi direttamente al minore. In via d’eccezio-ne, il presidente può disporre con ordinanza che l’e-same del minore avvenga nelle forme ordinarie, cioèattraverso l’esame diretto e incrociato delle parti,qualora, sentite quest’ultime, ritenga che tale formadi esame non possa nuocere alla serenità del teste.

La tutela è poi integrata dalle previsioni codicistichevolte a tutelare il diritto alla riservatezza. Così l’art.472, comma IV c.p.p., prevede che il giudice possadisporre che l’esame del minore avvenga «a portechiuse», con il conseguente divieto di ripresa o even-tuale trasmissione audiovisiva2 8 e con il divieto dipubblicare generalità e immagini del teste fino alcompimento della maggiore età 2 9. La legge 66/96 ha poi integrato tale forma di tutelainserendo il comma 3 b i s dell’art. 472, in cui si pre-vede che nel caso di reati di violenza sessuale 3 0 eprostituzione minorile 3 1 si proceda sempre a portechiuse quando la parte offesa è minorenne.

La legge 66/96 ha inoltre introdotto una specificanorma volta a punire chi divulga le generalità o l’im-magine di persona offesa di atti di violenza sessualesenza il suo consenso, mentre la legge 269/98 haprevisto nuove fattispecie di reato volte a tutelare legeneralità e l’immagine del minore, in tema di pro-stituzione minorile, pornografia e turismo sessualein danno di minori, mediante il divieto della loro di-vulgazione e ha previsto sanzioni penali a carico dichi non osserva tale imposizione normativa.

A dieci anni dall’entrata in vigore del codice di pro-cedura penale, ci si era comunque resi conto che lecautele previste dall’art. 498 c.p.p. per l’audizionedel minore da sole non erano sufficientemente tute-lanti, soprattutto nel caso di minori in tenera età,per i quali la comparsa in aula al cospetto del pre-sunto abusante restava comunque un evento trau-matico e pregiudizievole alla loro crescita sana. NelTribunale di Milano fin dal 1993 si è andata consoli-dando una p r a s s i di audizione protetta fondata suun’interpretazione estensiva del combinato dispostodegli artt. 498 e 502, comma I c.p.p. 3 2, attraverso lacui applicazione si procedeva all’audizione del mi-nore presso centri psicologici specializzati. Tale mo-dalità di assunzione della prova è stata poi sostan-zialmente recepita dalla nuova legge contro la vio-lenza sessuale.

Nella fase pre-dibattimentale, l’art. 392 c.p.p. preve-de, in deroga al modello processuale accusatorio, unparticolare strumento preacquisitivo di prove nel-l’ambito delle indagini preliminari: l’incidente pro-b a t o r io3 3. Tale procedura non può essere dispostad’ufficio, ma solo su richiesta del pubblico ministeroo della persona sottoposta alle indagini, e solo nelleipotesi tassativamente indicate nel comma I dell’arti-colo in esame.

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• S AV E T H E C H I L D R E N

2 5 La Suprema Corte (Corte Cass. Pen., sez. III, 27 luglio 1995) ha affer-mato, rispetto all’esame del testimone minorenne condotto dal presiden-te, che le regole tecniche stabilite per i maggiorenni possono essere eluseper i minorenni, anche se deve essere assicurata l’attendibilità delle di-chiarazioni, prendendo apposite cautele atte a garantire la veridicità dellerisposte. Così non sono congrue le domande formulate in maniera taleche il minore debba solo annuire o negare o le domande tendenti a sug-gerire o provocare la risposta.2 6 La Corte di Cassazione (Corte Cass. Pen., sez. II, 30 agosto 1995) haaffermato che la presenza del genitore all’esame del minore tende a tute-lare la particolare serenità nonché la sua stessa attendibilità. Spetta al-l’autorità che procede all’esame evitare che la presenza del genitore in-troduca elementi di fatto estranei alla diretta percezione del minore.2 7 La Corte di Cassazione (Corte Cass. Pen., sez. II, 30 agosto 1995) haincidentalmente definito la funzione dell’esperto in psicologia infantileprevisto dall’art. 498, IV comma, c.p.p., affermando che questi «tende aevitare la suggestionabilità del minore e a suggerire all’operatore le tecni-che più opportune per un migliore esame testimoniale».2 8 Art. 147, IV, n. att. c.p.p.2 9 Art. 114, VI, c.p.p.3 0 Artt. 609 bis, 609 ter, 609 octies c.p.3 1 Artt. 600 bis, 600 ter, 600 quinquies inseriti dalla legge 269/98.

3 2 «L’applicazione estensiva consiste nel fatto che si è ritenuto di farrientrare nell’accezione di legittimo impedimento anche il nocumento che,in base alla testimonianza di un esperto, potrebbe derivare al minore all’e-sito di un audizione resa secondo i criteri ordinari e ciò in virtù del dirittoalla salute costituzionalmente garantito dall’art. 32», Valentino, O. e Leti-zia, S. Tutela del minore vittima di abuso sessuale nel processo penale

italiano:ausili tecnologici nell’audizione testimoniale, in «Minori e Giusti-zia», n. 4/95.3 3 Qualora sia incombente il pericolo che le prove vengano inquinate, ov-vero vadano disperse, il ricorso all’incidente probatorio consente di proce-dere all’assunzione di una vera e propria prova con le forme del dibatti-m e n t o .

La legge 66/96 ha previsto però, attraverso l’aggiuntadel comma I bis all’art. 392 c.p.p., che nei procedi-menti penali per i reati di violenza sessuale sempliceo aggravata3 4, di atti sessuali con minorenne 3 5, dicorruzione di minorenne 3 6, di violenza sessuale dig r u p po3 7, si possa procedere con l’incidente probato-rio all’assunzione della testimonianza di persona mi-nore di anni 16 anche al di fuori delle ipotesi previstedal comma 1 dell’art. 392 c.p.p. La legge 2 6 9 / 1 9 9 8 h apoi integrato tale tutela estendendone l’applicazioneanche ai reati di prostituzione minorile3 8, pornografiam i n o r i le3 9, iniziative turistiche volte allo sfruttamentodella prostituzione minorile4 0.La particolarità di tale innovazione consiste nel fattoche il ricorso all’incidente probatorio nelle ipotesi direato sopra descritte è svincolato dai requisiti speci-ficatamente e tassativamente indicati dall’art. 392c.p.p., e prescinde pertanto dalla situazione di indif-feribilità e urgenza, nonché di pericolo per la genui-nità della prova, che normalmente caratterizzano l’i-stituto in esame. Ne consegue che la valutazione delgiudice sull’ammissibilità della richiesta si assottiglian o t e v o l m e n t e .Sotto il profilo soggettivo, all’incidente probatoriodi cui sopra si può ricorrere nel caso in cui il testesia persona minore di anni 164 1 e i soggetti legittima-ti a chiederlo sono esclusivamente l’indagato e il PMe non anche, come auspicato da alcuni, la difesa del-la vittima4 2.

Con la richiesta di incidente probatorio, il PM depo-sita tutti gli atti di indagine compiuti4 3, con la possi-bilità per la persona sottoposta alle indagini e per idifensori delle parti di ottenerne copia. Si sottolinea

comunque come tale norma abbia dato origine a di-verse discussioni in dottrina e giurisprudenza4 4.

La legge 66/96 ha poi previsto la cosiddetta a u d i z i o-ne in forma protetta che avviene secondo modalitàtali da evitare che il contesto processuale possa tur-bare il minore. Infatti il giudice, ai sensi dell’art. 398comma V bis c.p.p., se tra le persone interessate al-l’assunzione della prova ci sono anche minori di an-ni 16, stabilisce il luogo, il tempo e le modalità parti-colari attraverso cui procedere all’incidente probato-r i o, quando le esigenze del minore lo rendano neces-sario e opportuno. L’udienza, in tali casi, potrà svol-gersi anche in un luogo diverso dal tribunale, e inparticolare il giudice potrà avvalersi di strutture spe-cializzate di assistenza o, in mancanza di queste,presso l’abitazione dello stesso minore. Tale normaprevede inoltre che l’audizione in sede di incidenteprobatorio debba essere documentata integralmentecon mezzi di riproduzione fonografica o audiovisivae, nel caso di indisponibilità di strumenti di riprodu-zione o di personale tecnico, si provvede con le for-me della perizia o della consulenza tecnica. Critichesono state mosse per il fatto di non aver previstoespressamente il ricorso alle tecniche di videoregi-strazione della deposizione, spesso preferite nellaprassi in quanto consentono di cogliere aspetti mol-to rilevanti e tutte le espressioni paraverbali (ad es.espressione del volto, silenzi, gestualità ecc.) chesfuggono invece con l’utilizzo di altre tecniche e chepossono essere utili in sede di valutazione dell’atten-dibilità del dichiarante e della sua capacità testimo-niale. Inoltre dell’esame testimoniale deve essere re-datto verbale in forma riassuntiva.La formulazione lacunosa e approssimativa della ci-tata norma è stata oggetto di numerevoli critiche,che sottolineano come in tal modo non sia stato faci-litato il consolidarsi di una prassi uniforme sul terri-torio nazionale.

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3 4 Artt. 609 bis e 609 ter c.p.3 5 Art. 609 quater c.p.3 6 Art. 609 quinquies c.p., aggiunto alla lista in seguito alla sentenza del-la Corte Costituzionale n. 262 del 1998.3 7 Art. 609 octies c.p.3 8 Art. 600 bis c.p.3 9 Art. 600 ter c.p.4 0 Art. 600 quinquies c.p.41 A tal proposito occorre rilevare che sono state avanzate critiche peraver posto tale limite di età, che evidenzia anche un difetto di coerenzacon altre norme codicistiche quali l’art. 498, comma IV, e l’art. 497, com-ma II, c.p.p. Camaldo, L., La testimonianza dei minori nel processo pena-

le: nuove modalità di assunzione e criteri giurisprudenziali di valutazio-

ne, in «Indice penale», 2000.4 2 Grasso, L., La tutela della vittima minorenne dall’abuso, in «Il dirittodella famiglia e delle persone», 1999.4 3 Art. 393, comma II bis c.p.p.

4 4 Parte della dottrina ha sostenuto che ciò potrebbe costituire un disin-centivo per il PMa richiedere l’incidente probatorio e potrebbe comporta-re la possibilità che la richiesta possa essere strumentalizzata dalla per-sona sottoposta alle indagini al solo fine di conoscere tutti gli atti di inda-gine nelle mani del PM. Pertanto ha ritenuto che l’interpretazione correttasia nel senso che l’obbligo di discovery totale sussiste solo qualora sia ilPMa chiedere l’incidente probatorio, mentre, qualora sia l’indagato a far-ne richiesta, il PMavrà il dovere di depositare solo le eventuali cose o do-cumenti e le dichiarazioni eventualmente già rese dal minore che dovràessere esaminato. Camaldo, L., op. cit.

Inoltre la norma in esame si riferisce solo all’inciden-te probatorio, lasciando fuori della previsione il di-battimento. Tuttavia, la legge 269/98 ha posto delleaggiunte all’art. 498 c.p.p. (commi IV b i s e IV t e r)estendendo così a tutti i procedimenti in cui si deveascoltare il testimone minorenne la possibilità diadottare le modalità previste dall’art. 398 comma Vb i s per l’audizione in incidente probatorio, e preci-sando che nei processi per abusi sessuali «l’esame delminore, vittima del reato, viene effettuato, su richie-sta sua o del suo difensore, mediante l’uso di un ve-tro specchio unitamente a un impianto citofonico».

L’art. 609 d e c i e s, comma II c.p. introdotto dalla legge66/96, prevede poi che per il minorenne, persona of-fesa di uno dei reati in questione, l’assistenza affetti-va e psicologica sia assicurata in ogni grado e fase delprocedimento. Tale assistenza può consistere nellapresenza non solo dei genitori, ma anche di altre per-sone idonee, indicate dal minorenne e ammesse dal-l’autorità giudiziaria che procede. Funzione primariaè attribuita in ogni caso ai «servizi istituiti dagli Entilocali», e cioè proprio a quelli che esprimono compe-tenze cliniche per la presa in carico dei minori.

Infine l’art. 497, comma II c.p.p., riferito all’esamedibattimentale, ma estensibile anche all’ipotesi in cuil’esame venga effettuato con la modalità dell’inci-dente probatorio dispensa il minore di anni 14 dalladichiarazione di impegno a dire la verità, che sosti-tuisce oggi la prestazione del giuramento connessaalla testimonianza. La ratio è stata individuata nel-l’incapacità del minore in tenera età di avvertire ildisvalore della testimonianza insincera e si raccordaai princìpi in tema di imputabilità che ne escludonocomunque una responsabilità4 5.

La legge 269/984 6 ha poi esteso alla testimonianzadel minore nei procedimenti per i reati di violenzasessuale e pedofilia la previsione secondo cui l’esamedibattimentale del testimone che abbia già reso di-chiarazioni in incidente probatorio è ammesso solonel caso in cui il giudice lo ritenga assolutamente ne-cessario. In tal modo si è voluto evitare che il minoresia di nuovo esaminato in dibattimento, al fine dinon fargli subire un trauma ulteriore.

Le modifiche apportate dalla nuova legge estendonopoi al dibattimento le medesime modalità particolaridi tutela previste per l’incidente probatorio, perespresso rinvio normativo (l’art. 498, comma, IV b i s,richiama l’art. 398, comma V bis c.p.p.), nel caso incui una parte lo richieda o lo stesso presidente lo ri-tenga necessario.

Di fondamentale importanza in tale contesto è an-che la disposizione di cui all’art. 196 c.p.p., che pre-vede che, qualora si renda necessario al fine di valu-tare le dichiarazioni del testimone di verificarne l’i-doneità fisica o mentale a rendere testimonianza, ilgiudice, anche d’ufficio, può ordinare gli accerta-menti opportuni, con i mezzi consentiti dalla legge.Tra gli accertamenti opportuni rientra sicuramente,con un ruolo preminente, la perizia psicologica, di-stinta da un’eventuale perizia medico-legale, sul mi-nore-vittima. In genere, infatti, insieme all’incidenteprobatorio viene anche disposta una consulenza daparte di uno psicologo sulla credibilità del minore, icui risultati vengono discussi in sede di incidenteprobatorio.

La questione della valutazione del contenuto delledichiarazioni rese dal minore riveste una notevoleimportanza, dato che la valutazione da parte del col-legio sull’attendibilità o meno del minore può risul-tare decisiva ai fini dell’esito del processo. Secondouna recente sentenza della Corte di Cassazione talevalutazione deve contenere «un esame sia dell’attitu-dine psicofisica del teste ad esporre le vicende inmodo utile ed esatto, sia della sua posizione psicolo-gica rispetto al contesto delle situazioni interne ede s t e r n e»4 7.

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4 5 Scamparin, L., op. cit.4 6 Art. 190 bis c.p.p. 4 7 Sez. III Pen., Sentenza 3 ottobre 1997.

II. L’ascolto del minore nella prassi

1. Nota metodologica

La presente indagine, pur non avendo caratterescientifico, si propone di tracciare un quadro dell’at-tuazione pratica della normativa vigente in Italia re-lativa all’audizione del minore vittima di abuso ses-suale, così come riformata a seguito delle due impor-tanti leggi sopra esaminate. Il risultato del lavoro èciò che emerge dalla documentazione raccolta a se-guito delle interviste condotte in alcune città-cam-pione e del materiale bibliografico reperito, e con-sente di delineare i problemi maggiormente avvertitidagli operatori.

Le interviste sono state rivolte ad alcune categorieprofessionali direttamente coinvolte nell’ascolto delminore all’interno del percorso giudiziario, e in par-ticolare ad avvocati, Pubblici ministeri, ufficiali dipolizia, giudici, psicologi e neuropsichiatri infantili,scelti tra coloro che vantano una maggiore esperien-za nella trattazione di tali casi. Le città selezionate,Roma, Milano, Palermo, pur non costituendo unpanorama esaustivo della situazione italiana, per laloro dislocazione geografica e l’importanza delle lo-ro sedi giudiziarie consentono comunque di trarresignificative conclusioni.

Nello specifico, sono stati intervistati, sulla base di unquestionario a risposta libera, 4 avvocati, 3 giudici deltribunale per i minorenni, 1 giudice per le indaginipreliminari, 4 PM di cui 1 presso la procura del Tr i-bunale dei minorenni, 5 psicologi, 4 funzionari di po-lizia per un totale di 21 interviste. Va inoltre conside-rato l’incontro avuto con una équipe multidisciplina-re (assistente sociale, neuropsichiatra infantile) opera-tiva presso un servizio pubblico istituito per il tratta-mento di casi di abuso sessuale sui minori.

2. Dati relativi all’abuso su minori

Occorre innanzitutto precisare che lo studio del fe-nomeno ha portato a sfatare diversi miti, primo fratutti quello della sua pretesa non diffusione. Infattil’abuso sui minori riguarda tutte le classi sociali, enon in misura occasionale. Le inchieste retrospettivesul tema rivelano che tale episodi di violenza coin-volgono da un minimo del 10 a un massimo del50% della popolazione, con una media attestata in-torno al 15-20%. Preoccupanti sono poi le stime se-

condo cui il rapporto tra emerso e sommerso sareb-be di 1 a 100 4 8.

In Italia le principali fonti di dati relative al fenome-no delle violenze sessuali su minori sono le statisti-che giudiziarie penali dell’ISTAT e le statistiche delministero dell’Interno, dipartimento della Pubblicas i c u r e z z a .

Esaminando le tabelle riportate nel quaderno delCentro nazionale di documentazione analisi per l’in-fanzia e adolescenza si denota un aumento delle de-nunce di violenza sessuale contro i minori di anni 14nel quadriennio 1996-1999 4 9, in quanto si passa dal-le 305 del 1996 alle 470 del 1997, 586 nel 1998, e in-fine 511 nel 1999. Occorrerebbe tuttavia capire se ilmaggior numero di denunce sia imputabile all’au-mento del fenomeno o a una maggiore propensionealla denuncia, anche a seguito delle novità strutturalidegli ultimi anni (ad es. apposito ufficio minori pres-so le questure, aumento delle fattispecie di reatoprocedibili d’ufficio), della maggior attenzione al fe-nomeno e della creazione di centri e servizi specia-lizzati. Il numero di minori vittime passa invece da884 nel 1998 a 625 nel 1999.Nel biennio 2000-20015 0 i dati relativi ai minori vit-time di violenze sessuali farebbero invece presumereuna contrazione in quanto nel 2000 ci sono state 492segnalazioni di reato, 701 vittime di reato e 623 per-sone denunciate all’autorità giudiziaria, mentre nel2001, a fronte di 357 segnalazioni di reato e 409 vit-time, ci sono state 439 persone denunciate all’auto-rità giudiziaria.Tuttavia, come precisato dal Centro nazionale, è dif-ficile dire quanto «delle variazioni del numero delledenunce di abusi sui minorenni è imputabile al va-riare vero e proprio del fenomeno e quanto, invece,dipenda dalle variazioni intercorse nella normativanazionale. (…) Non si può parlare con certezza diuna riduzione del fenomeno delle violenze sessualiin pregiudizio di minori, soprattutto perché è ragio-nevole ipotizzare che parte dei reati riscontrati attra-

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4 8 Malacrea, M., Abuso sessuale all’infanzia: polo clinico e polo giudi-

ziario, in «Minori duemila. Luci e ombre del sistema di protezione», a curadi Andrea Pinna, 2000.4 9 I numeri italiani, Quaderno 17 del Centro nazionale di documentazio-ne e analisi per l’infanzia e l’adolescenza, dicembre 2000.5 0 I numeri italiani, Quaderno 25 del Centro nazionale di documentazio-ne e analisi per l’infanzia e l’adolescenza, ottobre 2002.

verso l’applicazione della legge 66/96 siano confluitinei reati conteggiati attraverso l’attuazione della leg-ge 269/98 5 1».

Molto interessanti sono i risultati di una ricerca ela-borata e resa nota dal CISMAI (Coordinamento ita-liano dei servizi contro il maltrattamento e l’abusoa l l ’ i n f a n z i a)5 2, relativa a dati raccolti nel 1999. L’ i n-dagine ha interessato 43 centri e servizi afferenti alCISMAI, per un totale di 702 minori coinvolti. Dallasintesi dei risultati elaborati emerge che la grandemaggioranza dei casi di violenza sessuale comunicataai centri riguarda bambini di sesso femminile (74%),con un rapporto di 4 a 1 rispetto ai maschi, anche sesi rileva un aumento delle percentuali che si riferi-scono ai maschi abusati. In merito alle fasce d’etàcoinvolte, la classe d’età 6-10 anni è la più colpita(39,6%), ma significativa è anche la percentuale(20,7) dei minori in età prescolare, cioè 0-5 anni. Lastragrande maggioranza ha cittadinanza italiana (ol-tre il 90%), mentre rispetto alla collocazione geogra-fica la maggior parte risiede al Nord Italia. Tu t t a v i aoccorre precisare che tale dato può essere stato in-fluenzato dalla distribuzione dei centri coinvolti nel-la ricerca (ben 24 collocati al Nord, 10 al Centro e 9al Sud) e la diversa fruizione degli stessi da parte deicittadini. Il 56% dei casi trattati riguarda minori chevivono con i propri genitori biologici. Anche se nonrilevante numericamente, fa riflettere il dato secon-do cui i minori che hanno subìto violenze in comu-nità e in istituto ammonta al 4,4%, così come il veri-ficarsi di abusi all’interno delle famiglie adottive oaffidatarie (2,6%).

Per quanto riguarda il tipo di violenza subita, i bam-bini più piccoli sono soggetti prevalentemente ad at-ti di libidine reiterata, mentre gli adolescenti e ipreadolescenti sono costretti a rapporti sessuali ora-li, anali o genitali. I maschi vengono coinvolti mag-giormente nelle violenze connesse alle attività orga-nizzate di pedofilia o a rituali magici o satanici.A conferma del fatto che nella maggior parte dei casisi tratta di abuso intrafamiliare si rileva che gli autoridell’abuso sono soprattutto i genitori. Nel 69% deicasi l’autore si colloca all’interno della cerchia fami-liare, mentre una percentuale rilevante comprendegli amici di famiglia e conoscenti (20,8). Nel 5,6%dei casi l’abuso è stato commesso da religiosi e re-sponsabili educativi (insegnanti, tutori, operatori dicomunità ecc.)5 3.

3. La segnalazione

La prima difficoltà che si incontra nello stabilire uniter preciso per l’ascolto del minore a seguito di unasegnalazione di abuso deriva dalla molteplicità deipossibili percorsi che si aprono a seguito della p r i m arivelazione da parte del minore e prima dell’apertu-ra dell’indagine da parte del PM. Spesso il minore non rivela nulla espressamente, masono le persone che interagiscono con lui (genitori,insegnanti, assistenti sociali che già seguono la fami-glia, anche se per motivi differenti, legati ad esempioal disagio ecc.) a notare dei segnali sospetti. Alle vol-te, invece, è la stesso minore a raccontare l’accadutoa una persona di sua fiducia. Un ruolo centrale potrebbe essere svolto dalla s c u o-l a, predisponendo appositi servizi e formando gli in-segnanti e il personale scolastico. È stata da più partisollevata, invece, l’inefficienza del sistema scolastico

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5 1 Ibidem, pag. 55.5 2 Il C I S M A I è sorto nel 1993 ad opera di alcuni centri attivi nell’ambitodell’abuso e del maltrattamento all’infanzia. L’obiettivo fondamentale èquello di «costituire una sede permanente di carattere culturale e forma-tivo nell’ambito delle problematiche inerenti alle attività di prevenzione etrattamento della violenza contro i minori, con particolare riguardo all’a-buso intrafamiliare» (art. 1 dello Statuto). Il CISMAI si propone dunque dipromuovere il coordinamento di centri e sevizi, pubblici e privati, cheoperano in tale settore, di identificare linee guida per un intervento negliambiti operativi e definisce protocolli di intervento, nonché di promuove-re convegni, seminari, corsi di formazione, consulenze. Tra i suoi associa-ti ci sono operatori individuali (assistenti sociali, psicologi ecc.), centri eservizi del settore pubblico (comuni e ASL) e del terzo settore (cooperati-ve sociali e associazioni no-profit) diffusi in tutta Italia. Il secondo con-gresso CISMAI, che si è tenuto in Calabria dal 27 al 30 settembre 2001, èstato dedicato all’approfondimento del tema della protezione dal mal-trattamento e gli abusi sui bambini e ha avuto un enorme successo dip a r t e c i p a z i o n e .

5 3 A conferma di tale casistica possono essere citate alcune sentenze delTribunale di Milano.1) Sentenza del 25.07.95 (Proc. Pen. 503/95) a carico di un educatore di

un istituto convenzionato con il Comune di Milano che aveva abusatoai livelli più gravi di quattro minori di sesso maschile. Nella fattispecieC. ha abusato della qualifica di incaricato di pubblico servizio, datoche l’ha sfruttata per mettersi in contatto e poi per abusare dei ragaz-zini affidati a lui o alla struttura da cui dipendeva, e pertanto ricorre lacircostanza aggravante di cui all’art. 61, n. 9 c.p.

2) Sentenza del 12.09.96 (Proc. Pen. 1856/89) a carico di uno psicomo-tricista di una fondazione religiosa specializzata in minori portatori dihandicap.

3) Sentenza del 27.11.00 (Proc. Pen. 6912/00) a carico di un sacerdotedella Chiesa cattolica, direttore di una comunità per minori in diffi-coltà, condannato per abusi sessuali a danno di tre bambini e di unabambina.

in tal senso, che si è mostrato impreparato ad affron-tare tali problematiche 5 4. Del resto vi sono stati casiin cui la prima notizia dell’abuso è emersa da un te-ma scolastico in cui il minore riferiva esplicitamentefatti di abuso, prendendo spunto dall’argomento chegli era stato proposto.Secondo alcuni operatori, un ruolo chiave potrebbeessere svolto anche dal pediatra del Servizio sanitarion a z i o n a le 5 5, che in taluni casi rappresenta l’unicosoggetto ad entrare in un nucleo familiare chiuso e adavere la possibilità di effettuare un’indagine, oltre checlinica, anche ambientale, osservando il domicilio e icomponenti della famiglia5 6. Così come è importantela figura del medico del pronto soccorso ospedaliero,chiamato in causa per situazioni di emergenza. Siconsideri inoltre che i pubblici ufficiali e gli incaricatidi pubblico servizio, quali i medici ospedalieri e delServizio sanitario nazionale, hanno l’obbligo di de-nunciare la notizia di un reato perseguibile d’ufficio edi cui siano venuti a conoscenza nell’esercizio delleloro funzioni. Alcuni operatori hanno segnalato poiuna prassi non corretta da parte di alcuni sanitari, percui, in caso di sospetto abuso, convocano i membridella famiglia del minore prima di darne notizia alPM. Questo atteggiamento, anche nel caso in cuivenga interpellata soltanto la madre del minore, mo-glie o convivente del sospetto abusante, innesca gene-ralmente una sorta di processo familiare in cui è de-stinato a soccombere il minore. Si ritiene pertanto ne-cessario un processo di formazione e sensibilizzazio-ne di tutti gli operatori sanitari e l’opportunità di cen-tralizzare le emergenze presso una singola unità ospe-daliera. Ad esempio, a Milano è stato creato un cen-tro apposito, il Soccorso contro la violenza sessuale(SVV), in grado di gestire anche casi di urgenza, e incui la visita e la relativa documentazione vengono ef-fettuate secondo protocolli ormai collaudati, che sa-rebbe opportuno venissero applicati ovunque.Il fatto di rivolgersi subito a uno psicologo o neuro-psichiatra infantile o a un servizio, pubblico o priva-to, al cui interno operano tali professionisti, dipendeinvece anche dal fatto che vi sia un centro di riferi-

mento ben conosciuto, come ad esempio il Centroper il bambino maltrattato (CBM) a Milano. Il CBMè stato costituito nel 1984 con lo scopo di preveniree curare l’abuso dei minori in famiglia. Dal 1985 èstato incaricato dal Comune di Milano di organizza-re e curare un servizio pubblico specialistico e gra-tuito per l’intervento in favore dei minori maltrattatie delle famiglie in crisi. Il Centro opera in strettocontatto con le istituzioni, i servizi territoriali e i tri-bunali cercando di integrare le esigenze giuridichecon quelle socio-assistenziali. In tal senso si inizia arilevare l’attivazione anche di servizi pubblici, conpersonale preparato a ricevere segnalazioni e trattarecasi di questo genere, ad esempio a Palermo ilGOIAM (Gruppo operativo interistituzionale con-tro abuso e maltrattamento minori), operativo dal1998 nei 5 distretti sanitari in cui è suddivisa la città.Presso il Centro lavora un’équipe multidisciplinare,composta da operatori dell’Azienda sanitaria locale(neuropsichiatria infantile, assistente sociale, psico-logo), del provveditorato (psicopedagogista) e Co-mune (assistente sociale). Si tratta di uno sforzo permettere insieme le istituzioni che a vario titolo si oc-cupano del problema dell’abuso, formando deglioperatori specializzati, affinché possano diventareun punto di riferimento per il territorio in cui opera-no e siano in grado di seguire il minore lungo tuttol ’ i t e r. Il GOIAM, ricevuta la prima segnalazione,compie una prima valutazione sull’attendibilità dellastessa, e poi contatta la questura o la procura. Nelcaso che le indagini preliminari, avviate a seguitodella denuncia, abbiano un esito positivo, il minoredovrebbe poter esser seguito nuovamente dagli ope-ratori del GOIAM. Il servizio ha ottenuto ottimi ri-sultati, soprattutto in quelle zone ad alto degrado epovertà culturale, in cui l’avere un punto di riferi-mento diventa essenziale per rompere il silenzio5 7.Altro esempio è offerto a Roma dal Centro di consu-lenza interdistrettuale «Pierino e il lupo», progetto

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5 4 Nell’indagine svolta dal CISMAI (ved. retro sezione II. 2), ad esempio,la scuola ha segnalato ai servizi il 6,6% delle situazioni.5 5 Sempre nell’indagine CISMAI, colpisce lo scarso numero di medici chehanno effettuato la segnalazione ai servizi (1,6% medico curante, che sipresume sia prevalentemente il pediatra, e lo 0,1% medico scolastico).5 6 Roia, F., Relazione sull’audizione protetta, tenuta a Scerne di Pinetonel maggio 2001.

5 7 È il caso, ad esempio, del quartiere Albergheria di Palermo, finito sulleprime pagine di tutti i giornali nel 1996 quando, in seguito alle testimo-nianze raccolte da alcuni operatori sociali del quartiere, l’indagine dellaquestura di Palermo portò alla luce un giro di pedofilia organizzato. Ibambini coinvolti, circa una cinquantina di età compresa tra gli 8 e i 14,confermarono agli agenti e agli psicologi che venivano comprati con po-che migliaia di lire, e venivano costretti a fare i protagonisti di video a lucirosse, girati nel retrobottega di qualche negozio del popolare quartieredel centro storico di Palermo. Da allora in poi le segnalazioni non si sonopiù arrestate e il Goiam del distretto ne ha registrate ben 150.

pilota per la prevenzione e l’intervento sull’abuso eil maltrattamento ai minori. Il progetto, realizzatonel territorio ASL RM/B, è stato avviato con l’attiva-zione del centro di consulenza interdistrettuale, do-tato di personale competente e strumenti idonei perl’accoglienza, l’osservazione e la consulenza ai bam-bini e alle famiglie, l’incontro e la formazione deglioperatori.

Casi tipici sono poi quelli in cui il minore, allontana-to dalla famiglia per motivi di disagio socio-ambien-tale, inizia a confidarsi con gli educatori dell’istitutopresso cui è ospitato5 8.

La segnalazione all’autorità giudiziaria, comunque,generalmente non avviene ad opera del minore, ma èsempre un adulto a farsene carico, e spesso si trattadi un mero sospetto di abuso, specialmente per i mi-nori in età prescolare.Generalmente ci si rivolge alla polizia, alla questura oal commissariato di zona, oppure viene presentata di-rettamente denuncia presso la Procura del Tr i b u n a l epenale ordinario, o al Tribunale per i minorenni5 9,mentre quasi mai ci si rivolge subito all’avvocato. Intal senso, e anche se non esistono dati in merito, sipuò ipotizzare che siano le famiglie di ceto socialemedio-alto a rivolgersi in prima istanza al professio-nista di fiducia. Considerazione a parte merita poi ilcaso in cui nel corso di un procedimento di separa-zione o divorzio, venga sollevata la questione di unsospetto d’abuso di uno dei genitori (quasi sempre ilpadre) sul figlio/a. Tali casi hanno fatto molto discu-tere, in quanto a dire dei più si tratta troppo spessodi falsi positivi, mentre c’è chi sostiene che il fenome-

no non va sottovalutato in quanto mette in luce unatriste realtà la cui casistica è tutt’altro che trascurabi-le. Occorre pertanto verificare che il minore non di-venti lo strumento di vendette o ritorsioni tra genito-ri in forte conflittualità, o che il presunto abuso nonsia in realtà frutto di un equivoco o di un’erronea in-terpretazione. In quest’ultimo esempio l’età del mi-nore è rilevante in quanto, mentre l’adolescente ge-neralmente è in grado di rivelare direttamente l’acca-duto, in caso di minore in età prepubere è il genitorea interpretare le narrazioni del bambino. Ma, secon-do alcuni operatori, ritenere che la denuncia da partedel genitore separato sia inattendibile a p r i o r i o co-munque da esaminare con estremo sospetto sarebbeun pregiudizio, peraltro spesso non fondato se siconsidera, ad esempio, che dalla casistica del Tr i b u-nale di Milano emerge un’omogeneità di casi dellaspecie in questione, con determinate caratteristichecomuni, conclusi con la condanna dell’imputato6 0.

Da quanto appena esposto emerge chiaramente cheè impossibile stabilire in linea generale se e quantepersone abbiano già ascoltato il minore prima che lanotizia di reato venga trasmessa al PM.

4. Gli interlocutori del minore

4.1. La Polizia giudiziaria La Polizia giudiziaria svolge un compito molto deli-cato, in quanto spesso riceve direttamente la denun-cia del presunto abuso e sono gli stessi funzionari dipolizia ad incontrare il minore per raccogliere mag-giori informazioni sull’accadimento dei fatti.

Si è pertanto avvertita l’esigenza di specializzazionedella Polizia giudiziaria, che è stata parzialmente at-tuata dalla legge 269/98, che ha previsto l’istituzio-ne, all’interno della squadra mobile 6 1 di ogni que-stura, di una sezione che si occupa, principalmente,di reati a danno di minori e violenze sessuali. La pri-ma esperienza in tal senso si è avuta a Milano, dove

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5 8 Ma vi sono anche casi in cui gli educatori omettono di denunciare l’a-buso una volta che ne sono venuti a conoscenza a seguito della rivelazio-ne del minore. Si veda ad esempio la sentenza del Tribunale di Milano(dell’11.11.97, n. 3229) a carico della direttrice e di due educatori di comu-nità cattoliche, tutti in qualità di pubblico servizio, ritenuti responsabiliper avere omesso di denunciare all’autorità giudiziaria un reato di violen-za sessuale su minore di cui erano venuti a conoscenza nell’esercizio del-la loro funzione. Infatti costoro avevano «processato» il minore metten-dolo a confronto con l’operatore ottenendo l’immediata ritrattazione delleaccuse. Dopo tale episodio l’operatore aveva abusato di altri quattro mi-nori per ben tre anni prima che venisse nuovamente denunciato, arresta-to e condannato.5 9 Secondo i dati raccolti nella ricerca condotta dal CISMAI (ved. retrosezione II. 2) la magistratura viene coinvolta attraverso la segnalazione alTribunale dei minorenni nel 33% dei casi, mentre nel 26% attraverso ilTribunale penale e nel 15% alle forze dell’ordine.

6 0 Forno, P., Tecniche di indagine e problematiche processuali nell’abu-

so sessuale su minore: dall’audizione protetta della parte offesa alla ti-

pologia della consulenza medica, relazione per il corso di formazioneCSM, Frascati 3-7 luglio 2000.6 1 La squadra mobile è la struttura investigativa base della Polizia di Sta-to, è suddivisa in diverse sezioni e svolge attività investigativa e operati-va nel settore della criminalità.

tale sezione operava fin dal 1991, ed è compostaprincipalmente da personale femminile, in quanto losi è ritenuto più idoneo a trattare simili casi, vista lafrequenza di bambine tra le vittime. A Roma è ope-rativa dal marzo 2001 ed è composta da personalemisto, mentre a Palermo è operativa dal 1999. Ilpersonale ha generalmente seguito dei corsi di for-mazione specifici, ma si è concordi nel ritenere chel’esperienza, l’affiancamento a un collega più anzia-no e la predisposizione a trattare con i minori gio-chino un ruolo chiave nell’abilità del funzionario ainteragire con il minore e a trattare casi così partico-lari, quali sono appunto quelli di abuso sessuale suiminori. Del resto una preparazione specialistica nonpuò essere improvvisata in breve tempo o soltantoattraverso un corso di qualche giorno.Teoricamente la segnalazione andrebbe presentataproprio a tali sezioni, ma nella città in cui non è stataistituita e anche nei grandi centri urbani è facile checi si rivolga anche ai commissariati di zona o pressole stazioni dei carabinieri, che sono tuttora privi diformazione specifica. I funzionari a capo delle sezio-ni minori tengono ad ogni modo a precisare che icommissariati di zona sono comunque informati sul-l’esistenza della sezionie specifica e dovrebbero tra-smettergli il caso, ma stabilire cosa avvenga nel sin-golo caso non è semplice. Si tenga inoltre presenteche continuano ad operare sia le cosiddette «sezioniminori» appartenenti alle Divisioni anticrimine pres-so le questure sia le sezioni di Polizia giudiziariapresso le procure. Nell’esperienza degli intervistati non ci sono stati ca-si di minori che si siano presentati direttamente inquestura. Il più delle volte la segnalazione avvienead opera del genitore, dell’insegnante o dei servizisociali, anche attraverso una telefonata.Significativa in tal senso è l’esperienza della sezioneminori della squadra mobile di Palermo, che da al-cuni anni sta svolgendo un’intensa attività per farconoscere le proprie modalità operative a quantepiù persone possibili, attraverso incontri con i centridi prima segnalazione, organizzazioni n o - p r o f i t,scuole, al fine di divenire un punto di riferimentoper coloro che decidono di denunciare l’accadimen-to di tali reati. Non ci sono tuttavia protocolli interni che stabilisca-no le modalità di ascolto del minore: tutto è rimessoalla sensibilità, alla discrezionalità e alla preparazio-ne del singolo funzionario. Sicuramente influenza il

rapporto di collaborazione e fiducia che si instauracon il PM, che potrebbe decidere di delegare in totol’ufficiale di polizia per l’ascolto e potrebbe presen-ziare agli incontri, così come potrebbe essere decisoche sia solo lo psicologo, nominato quale consulentedel PM, a porre le domande al bambino. È comunque opinione diffusa tra i poliziotti che peril minore l’incontro con loro non sia traumatico, maanzi serva a rinnovare la fiducia nella giustizia, inquanto nell’immaginario infantile il poliziotto è coluiche interviene per salvare «i buoni dai cattivi».Nel caso in cui gli incontri avvengano presso la que-stura, il minore viene generalmente ascoltato nell’uf-ficio del funzionario. Della dichiarazione diretta resadal minore viene redatto verbale, così come delle te-stimonianze indirette (insegnante, genitore ecc.) inquanto diventano importanti per seguire il raccontonel tempo e vedere se è stato indotto o è spontaneo.La parola d’ordine è dunque il «caso per caso».

La polizia svolge gli accertamenti preliminari, in mo-do da non mettere a rischio la segretezza delle inda-gini in corso. Il t e m p i s m o è un fattore di primariaimportanza, in quanto occorre evitare che il minorepossa subire probabili pressioni da parte dell’abu-sante una volta che costui abbia il sospetto che sistanno svolgendo indagini a suo carico, e anche per-ché nei casi di abuso intrafamiliare si può renderenecessario allontanare il minore dalla famiglia ancheper evitare il perpetuarsi dell’abuso. Gli stessi fun-zionari ammettono che l’inesperienza iniziale po-trebbe portare a contattare prematuramente il geni-tore non coinvolto direttamente nell’abuso, che inpiù di un caso ha condotto alla ritrattazione di quan-to già dichiarato dal minorenne. Nei casi di abusointrafamiliare e di segnali lanciati dallo stesso mino-re, può rivelarsi preziosa la collaborazione con le au-torità scolastiche, al fine di consentire l’audizionedel minore all’insaputa della famiglia.Questo significa la necessità di un intervento in tem-po reale garantito da una Polizia giudiziaria con pre-parazione specifica, in grado di operare un allonta-namento d’urgenza e di affrontare l’audizione delminore, che sia consapevole delle dinamiche chescatena una denuncia e, di conseguenza, delle strate-gie necessarie per controllarle6 2.

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6 2 Forno, P., L’accertamento dell’abuso nel procedimento penale, in «Mi-nori e Giustizia», 1995.

Le attività di indagine che vengono compiute com-prendono anche il sopralluogo e la perquisizione deiluoghi, l’acquisizione di elementi di natura docu-mentale (ad es. certificati medici, quaderni del mi-nore, disegni ecc.), l’esame di tutti quei soggetti cheavrebbero potuto osservare i segnali dell’avvenutaviolenza (ad es. medici, operatori scolastici) e so-prattutto l’acquisizione di tutta la documentazionerelativa al nucleo familiare eventualmente presentepresso i servizi sociali.

4.2. Pubblico ministero A partire dall’esperienza di Milano, avviata con l’en-trata in vigore del nuovo codice di procedura penale(ottobre 1989), nelle maggiori città italiane si sonocostituiti dei p o o l di magistrati specializzati in mate-ria di abuso sessuale sui minori. L’esigenza è statadunque avvertita soltanto negli ultimi dieci anni, daquando cioè si è sviluppata l’attenzione per la vitti-mologia. L’esperienza dei p o o l ha segnato, secondol’opinione di uno dei «padri fondatori», un’inversio-ne di tendenza notevole. La quasi totalità dei proce-dimenti per i quali non è stata richiesta l’archiviazio-ne si è conclusa con sentenze di condanna confer-mate nei gradi successivi, e i casi di ritrattazionehanno costituito una minoranza6 3. Nella procura diRoma, ad esempio, il pool è formato da 8 PM, su untotale di 97 procuratori operativi, mentre a Palermo,su un totale di circa 60 PM, 4/5 sono quelli che sioccupano prevalentemente di abuso. La specializza-zione riguarda solo i PM, mentre il giudice per le in-dagini preliminari (GIP) si occupa di tutte le que-stioni, in quanto si ritiene che in questi casi la spe-cializzazione rappresenti un «rischio» più che unvantaggio. A partire dal 1996 anche i corsi del Con-siglio Superiore della Magistratura (CSM) si sonoiniziati ad interessare del tema dell’abuso sessuale adanno di minori.Il PM può ricevere la notizia di reato da varie fonti(insegnante, tribunale dei minorenni, polizia, servizisociali, ospedale ecc.). Con l’apertura delle indagini,il PM delega la polizia giudiziaria a compiere le pri-me indagini. In questa fase diventa essenziale il rap-porto di collaborazione e fiducia personale tra il P Me la polizia, che generalmente si instaura a seguitodella stretta collaborazione che si crea in questi casi.

Del resto in alcuni casi il PM potrebbe delegare gliufficiali di polizia a incontrare il minore anche in suaassenza, anche perché i casi sono numerosi e spessoil PM è impossibilitato a gestirli tutti personalmente.

Non esiste uno standard predefinito per stabilire ilnumero di incontri con il minore e le modalità, né visono regolamenti interni. Ogni PM decide discrezio-nalmente come sia meglio operare nel singolo casoconcreto. Si tratta di casi particolari in cui non sipossono creare binari rigidi, ma si deve «navigare avista». Generalmente tuttavia, quando si tratta di unminore molto piccolo (4-5 anni), la prassi che si staformando è quella di ricorrere sempre a uno psico-logo. Invece, in caso di minori adolescenti (12-13anni), alcuni ritengono di poter interloquire da soli,altri reputano comunque opportuno avvalersi di unopsicologo. Il PM, nel caso che si ritenga necessarioavere una serie di incontri con il minore, non pre-senzia a tutti ma, su segnalazione dello psicologo no-minato consulente tecnico, soltanto a quelli che siprospettano più interessanti, cioè quando il minoreè pronto a parlare dei fatti inerenti all’abuso. Alcuniritengono di non poter interloquire con le bambine,per paura di intimorirle (spesso il PM è una figuramaschile), al contrario altri ritengono che il loro in-contro con il minore sia positivo in quanto utile afargli ritrovare fiducia in una persona adulta di sessomaschile. Di solito si ritiene che la presenza del geni-tore abbia un effetto negativo, specialmente se sitratta di abuso intrafamiliare, in quanto il bambinopuò essere imbarazzato a raccontare certi particolarial cospetto del genitore.In genere il PM spiega al bambino chi è, che ruolo ri-veste e per quale motivo deve ascoltarlo, questo ov-viamente se l’età e la maturità lo consentono. Ci sonoPM che hanno l’accortezza di convocare il minorenel pomeriggio, per non interferire con l’attività sco-lastica e per evitare il caos mattutino dei tribunali.In conclusione anche in questo ambito vale la regoladel «caso per caso».

In merito ai tempi della giustizia, diventa importan-te la scelta del PM di chiedere l’applicazione di mi-sure cautelari per il sospetto abusante, nei casi in cuiricorrano i presupposti. Infatti i tempi del processone risultano fortemente influenzati, in quanto unprocesso a piede libero può arrivare in dibattimentoanche dopo cinque anni, mentre se è a carico di de-

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6 3 Ibidem.

tenuti i tempi sono più rapidi e la condanna può ar-rivare nel giro di un anno dalla misura cautelare. Insostanza, se l’imputato è detenuto, si assiste a unacelerità del dibattimento per nulla diretto dai tempied esigenze del minore.Rispetto agli esiti delle indagini si ha il sentore che ilPM preferisca un’«onorevole» archiviazione, ogniqual volta all’esito delle stesse il processo non si pre-senti più che certo, proprio in quanto una sentenzaassolutoria sarebbe enormemente pregiudizievoleper l’educazione del minore coinvolto.

4.3. Il ruolo dello psicologoLe situazioni in cui lo psicologo si trova a interagirecon il sistema giudiziario nella trattazione di questicasi comprende una serie di ipotesi, e spesso gli ope-ratori lamentano la confusione che regna in materiae il fatto che non sia ancora per nulla chiara la fun-zione dell’esperto.

Un primo caso si verifica quando il professionista cheha in cura il minore viene chiamato a comparire ingiudizio come testimone tecnico, presentando l’esitodella propria diagnosi clinica e adeguandosi alle ri-chieste dell’ambito legale. In questa ipotesi spesso lopsicologo subisce gli attacchi, da parte della difesadell’imputato, rivolti alla sua supposta non imparzia-lità di fondo, in quanto medico curante del bambino.Il bambino dovrà essere informato del fatto che mol-te informazioni rimaste fino a quel momento all’inter-no delle sedute psicologiche verranno comunicate aigiudici e al presunto abusante. Nell’esperienza di al-cuni professionisti, ottenere il consenso del minore intale situazione non è mai stato un problema, in quan-to il minore collabora volentieri sperando che il pro-cesso intrapreso possa funzionare; altri esperti invecesi pongono il dubbio della correttezza di tale prassi.

Un secondo caso si ha quando il PM richiede la peri-zia di uno psicologo sulla credibilità del minore, i cuirisultati di norma vengono discussi prima di effettua-re l’audizione in sede di incidente probatorio. Lopsicologo viene nominato come c o n s u l e n t e, conce-dendogli un termine per l’espletazione del suo inca-rico (generalmente 60-90 giorni, ma potrebbe esseresufficiente un incontro o potrebbe rendersi necessa-ria un proroga: insomma dipende da ogni singolo ca-so e dalla predisposizione del minore a raccontare ifatti). Al consulente viene richiesto di verificare l’i-

doneità psichica del minore a rendere testimonianzae la sua credibilità. Quando lo psicologo incontra la piccola vittima,questa spesso ha già raccontato l’accaduto a qualcu-no (genitore, maestra ecc.), e spesso è già stata ascol-tata dalla polizia, che alle volte si avvale di esperti, odallo stesso PM.Potrebbe accadere che sia sufficiente incontrare ilminore una sola volta, oppure con cadenza settima-nale, tutto dipende dal singolo caso trattato ed è perquesto che non è ipotizzabile uno standard operati-vo. Quando si rende necessario più di un incontro,lo psicologo generalmente incontra il minore da so-lo, mentre il PM e/o la polizia sono convocati soloquando il minore è «maturo» per parlare dei fattiinerenti all’accaduto. In alcuni centri predisposti perl’audizione protetta può accadere che da dietro lospecchio assistano il PM o la polizia e alle volte an-che il genitore, anche se non è molto comune inquanto si ravvisa un turbamento del rapporto di fi-ducia che si instaura tra il minore e il consulente, ein ogni caso il minore va avvisato di ciò. Stesso di-lemma pone la videoregistrazione della seduta, sucui esiste una forte divergenza di opinioni anche trai professionisti più accreditati.La presenza del genitore è comunque generalmentesconsigliata e pertanto è rarissima.Gli incontri avvengono presso lo studio del profes-sionista, ma possono anche avvenire nell’ufficio delPM quando questo è presente. Per l’ascolto del minore lo psicologo, a seconda del-l’età, può avvalersi di giochi (spesso p e l u c h e, bambo-le, ma non le anatomiche che non sembrano essereutilizzate dagli esperti intervistati), disegni (anche sealcuni non li ritengono utili, se non ai fini di metterea proprio agio il bambino, in quanto il più delle vol-te si tratta di scarabocchi non decifrabili). Si ritienemolto importante partire da un racconto libero delbambino per poi procedere a domande di approfon-dimento. È condivisa l’opinione secondo cui le do-mande devono essere aperte e occorre evitare disuggestionare il bambino o farlo sentire in colpa. Il consulente potrebbe ritenere necessario interlo-quire pure con i familiari, e questo dipende anchedalla tipologia di abuso, se extra o intrafamiliare. Nei fatti dunque, non essendovi nessun protocollopredefinito, tutto è rimesso all’esperienza del profes-sionista, alla sua discrezionalità e alla prassi instaura-ta presso quella determinata procura.

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Altra ipotesi è infine quando lo psicologo viene con-vocato per l’audizione protetta come a u s i l i a r i o d e lgiudice. In tal caso le sue funzioni sono più assimila-bili a quelle di un interprete/traduttore. Infatti in ta-le contesto il più delle volte lo psicologo incontra ilminore solo qualche minuto prima dell’audizione, eil suo compito è quello di «tradurre» le domandeconcordate dalle parti in un linguaggio comprensibi-le al minore. Nell’aula sono presenti spesso il giudice e lo psicolo-go, ma può anche accadere che lo stesso giudice siritiri «dietro le quinte», ovvero nella stanza adiacen-te. Nonostante la disposizione normativa, il più dellevolte le due stanze sono collegate con una tv a cir-cuito chiuso, e non con vetrospecchio unidireziona-le. Alcuni giuristi sottolineano come di fatto il ruolodello psicologo in alcuni casi vada ben oltre il sem-plice ruolo di «traduttore», in quanto finisce percondurre direttamente l’esame. Del resto si tiene aprecisare che togliere al giudice il compito di porrele domande significa minare le regole basilari del no-stro sistema processuale.Il bambino dovrebbe essere stato già preparato al-l’audizione, e dovrebbe essergli già stato spiegato chiè presente nell’altra stanza e per quale motivo si tro-vano lì. Si lamenta comunque il fatto che, nonostan-te tutte le tutele volute dalla legge, il dover attenderein corridoi, a volte per ore, non evita al minore didover imbattersi nell’abusante, così come vi sonostati casi di forte tensione e conflittualità in cui, datol’elevato tono di voce assunto dalle persone presentinella stanza adiacente, il minore sentisse direttamen-te quanto discusso senza alcun bisogno dell’opera dimediazione dello psicologo.In alcune sedi si era diffusa la prassi di chiamare perl’audizione lo stesso psicologo che aveva seguito ilminore per la consulenza, ma ciò è stato oggetto dimolte critiche da parte degli operatori giudiziari, chedubitavano della neutralità del suo ruolo (il minorepotrebbe essere stato preparato a dare le risposte).Inoltre anche alcuni psicologi avevano sollevato del-le perplessità in merito, poiché il minore, special-mente se piccolo, poteva non capire come mai fossechiamato a ripetere le stesse cose alla stessa figura.I professionisti che operano in tale veste lamentanoil fatto di non aver tempo sufficiente per entrare inconfidenza con il minore, né per «tradurre» le do-mande rivolte al minore che spesso sono molto pre-cise e puntuali, la mancanza di un linguaggio comu-

ne tra gli operatori, anche tra gli stessi psicologi chein momenti e con funzioni diverse si trovano a inter-loquire con la vittima, e infine la mancanza di unprotocollo che descriva le modalità da seguire. Inparticolare e con riferimento alla categoria qui inesame, si ravvisa una mancanza di collaborazione tracoloro che operano in senso clinico e coloro che of-frono una consulenza al tribunale, e questo non faci-lita né il loro lavoro né l’opera della magistratura.

Ma lo psicologo potrebbe essere chiamato in causaanche dal Tribunale dei minorenni, come proprioconsulente, e in questo caso, anche se la finalità dellaperizia è differente, si tratta pur sempre di un incari-co conferito per lo stesso caso e sullo stesso soggetto.Non è infine da escludere la possibilità che il GIPpossa richiedere una consulenza se non si reputasoddisfatto al termine dell’audizione protetta, nomi-nando un proprio CTU.

Rispetto al sistema giudiziario si rileva che alcuni pro-fessionisti rivendicano un ruolo più incisivo all’inter-no del percorso giudiziario, in quanto, nella loro ve-ste di curanti e nel loro compito clinico, dovrebberopoter dare un parere in merito ai tempi eai modi del-la testimonianza del minore e sull’eventuale opportu-nità di sottoporlo ad accertamenti medici/psicologici.Del resto l’errore in cui può cadere il professionistachiamato in causa è quello di confondere il compitoterapeutico, proprio della figura professionale rivesti-ta, e l’incarico processuale. Si sottolinea inoltre che ilpercorso giudiziario è inutile e dannoso senza un per-corso educativo-terapeutico adeguato e idoneo a ga-rantire alla vittima un sostegno consono durante, maanche al termine del processo.Rispetto al minore i professionisti sono concordi nelritenere che va reso partecipe e consapevole, perquanto possibile, di ciò che accade nel procedimen-to penale, specie per le attività che lo coinvolgonodirettamente. Le difficoltà derivano dal fatto che albambino manca un vocabolario sufficientementecomplesso per permettergli di discutere un argo-mento come l’abuso; a ciò si aggiunga la vergogna ela paura, nonché, specie nei più piccoli, la difficoltàdi mantenere la loro attenzione su un argomento perun lungo periodo di tempo.

Gli operatori hanno pertanto tentato di svilupparetecniche e protocolli di intervista che permettano da

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un lato di rispettare le esigenze del bambino e dal-l’altro di raccogliere le informazioni rilevanti dalpunto di vista legale. Così anche in Italia vi sono sta-ti tentativi in tal senso: la Carta di Noto6 4 e il Deca-logo sull’ascolto del minore6 5 ne sono l’esempio.

4.4. La visita ginecologicaAltro strumento utilizzato per l’accertamento dell’a-buso è la consulenza medico-ginecologica. In genereil PM ritiene di ricorrere a tale accertamento soloquando vi è stata violenza con penetrazione. Nellamaggior parte dei casi trattati, specialmente per ibambini in età prepubere, la violenza con penetra-zione completa è assai rara, mentre molto più spessosi ha il coito vestibolare, che potrebbe lasciare traccea livello imenale. Si tenga in ogni modo presente chealle volte sono gli stessi genitori, spesso la madre, acondurre il minore da un ginecologo in casi di so-spetto abuso, con il rischio che se il professionistanon è preparato a trattare simili casi, non avrà la cu-ra di stilare un referto in grado di poter essere utiliz-zato in giudizio, con la conseguenza che sarà neces-sario ripetere la visita.Generalmente si ritiene che sia opportuno che gliaccertamenti medico legale e ginecologico sianocongiunti e che in linea di massima avvengano con leforme dell’accertamento irripetibile. Infatti, se alcu-ne obiettività si alterano difficilmente con il tempo(ad es. deflorazioni o cicatrici), e conseguentementeè possibile la ripetizione, altre rendono opportunol’accertamento irripetibile in quanto hanno una du-rata più limitata nel tempo (ad es. eritemi, edemi pe-rianali). Inoltre in pubertà la trasformazione rapidadel quadro genitale determina l’impossibilità di indi-viduare nuovamente segni di abuso rilevati in epocap r e p u b e r e .Il quesito tipo che viene posto al medico consulentepotrebbe essere il seguente:«dicano i CT letti gli atti, visitata la parte lesa (…),esaminata la documentazione clinica acquisita, effet-tuato ogni opportuno accertamento di laboratorio,se la parte lesa presenti deflorazioni anatomiche ov-vero postumi permanenti di lesioni nella regione e/oano-rettale compatibili con abuso sessuale, precisan-

do, in caso affermativo, ogni circostanza penalmenterilevante e provvedendo altresì ad effettuarne rilievidescrittivi e fotografici e ogni altra operazione tecni-ca che si riterrà necessaria, ivi compresi tamponianali e genitali».« L’accertamento dovrebbe avvenire con l’uso del col-poscopio che consente, per l’ingrandimento utilizza-to, di rendere evidenti segni molto importanti, nonvisibili dalla semplice ispezione dei genitali. L’ a c c e r t a-mento dovrebbe anche estendersi ai prelievi per la ri-cerca di patologie a trasmissione sessuale, oltre che disperma, e dovrebbe essere documentato fotografica-mente in modo tale che chiunque, successivamente,voglia valutare le conclusioni possa farlo, e soprattut-to per evitare contestazioni sulle osservazioni del con-sulente. Non sono mancati infatti casi in cui il consu-lente di parte ha contestato non tanto e soltanto le va-lutazioni del consulente del PM, quanto l’esistenzadelle stesse obiettività ginecologiche e rettali. Si rac-comanda in tal senso che l’apparecchio fotograficosia collocato direttamente sul colposcopio in mododa riprendere ciò che viene visto.Statisticamente è rarissimo trovare segni specifici diabuso, ma è appurato che nel 30-45% dei casi certidi abuso questi non lasciano alcuna traccia a livelloano-genitale, specie se l’abusante ha adottato pre-c a u z i o n i »6 6. «Del resto il ricorso abituale al colpo-scopio e all’indagine batteriologica consentono oggidi rilevare microlesioni a livello imenale quali inciso-re e neovascolarizzazioni, nonché la loro interpreta-zione eziopatologica, permettendo così riscontro aracconti descrittivi di coito vestibolari o manipola-zioni digitali»6 7. In linea di massima si può asserireche i segni dipendono dal tipo di abuso, dalla suafrequenza, dalla forza usata, dall’età del minore e daltempo trascorso dall’ultimo episodio.Il minore dovrebbe essere adeguatamente preparatoalla visita, allo stesso modo in cui dovrebbe esserepreparato ad affrontare l’incidente probatorio, e so-prattutto la visita dovrebbe essere curata da persona-le professionalmente preparato. In tal senso invece silamenta l’assenza di personale specializzato, specienei pronto soccorso dove viene generalmente porta-to il minore nel caso di urgenza, quando si avverteche è appena successo un caso di abuso. Al riguardo

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6 4 La Carta di Noto è stata approvata a conclusione del congresso tenu-tosi a Noto nel giugno 1996 sul tema «Abuso sessuale di minori e proces-so penale».6 5 A cura del Centro Studi Hansel e Gretel di Torino.

6 6 Forno, P., Relazione per il corso di formazione CSM, op. cit.6 7 Forno, P., L’accertamento dell’abuso nel procedimento penale, o p .

cit.

è da sottolineare che in alcune città sono in corsosperimentazioni e progetti al fine di garantire unaspecializzazione adeguata dei professionisti coinvoltie un intervento integrato dei servizi e delle autoritàgiudiziarie che procedono in tali circostanze6 8.

4.5. L’avvocato di parte civileL’avvocato viene generalmente interpellato quandola denuncia è già stata fatta, e anzi spesso si lamentadel fatto di essere stato nominato poco prima del-l’audizione protetta. Troppo tardi dunque, secondoalcuni, anche perché in tal modo la parte da loro di-fesa finisce per non essere correttamente informatadei propri diritti (ad esempio quasi mai i genitori so-no a conoscenza del diritto loro riconosciuto ex art.609 decies di presenziare all’incontro del minorecon la polizia e con il PM). Generalmente è la madredella vittima a rivolgersi all’avvocato, anche perchéspesso si tratta di abusi intrafamiliari. Si rileva ancheuna casistica di false denunce connesse ai procedi-menti di separazione e divorzio, generalmente pre-sentate dalla madre ai danni del padre della presun-ta vittima. Capita con una certa frequenza che l’incarico di cu-ratore speciale, previsto dal codice di procedura pe-nale, sia spesso ricoperto da un avvocato. Infatti lasua funzione è quella di esercitare personalmente idiritti che spettano al minore in giudizio in veste diparte offesa e, nel caso lo ritenga opportuno, di par-te civile, e pertanto si tratta di un incarico puramen-te processuale. Oppure può venir nominato l’enteaffidatario del minore, che deciderà se promuovereo meno la costituzione di parte civile. Nei fatti la ri-chiesta per la nomina del curatore è avanzata solodal PM, mentre risulta sconosciuta agli altri soggettiche potrebbero promuoverla e raramente è presen-tata contestualmente all’apertura del procedimento.È l’avvocato a decidere se incontrare o meno il mi-nore, a seconda dei casi e dell’età. Nell’ipotesi in cuipropenda per un incontro, spiegherà al minore chi èe il suo ruolo nel processo, e soprattutto che è lì peraiutarlo. Ma anche in questo caso non vi sono proto-colli comuni e tutto è rimesso alla discrezionalità delsingolo professionista.

Le critiche mosse al sistema, così come si articolanella prassi, riguardano soprattutto i tempi lunghi(in media 3-5 anni per il giudizio di primo grado),per nulla rispondenti alle esigenze del minore, il fat-to che il minore, anche se escusso solo una volta tra-mite l’incidente probatorio, di fatto viene sentito an-cora da numerosi soggetti, in tempi diversi e conmodalità spesso troppo discrezionali. Il tutto si ag-grava se non si ricorre all’incidente probatorio el’audizione è rinviata al dibattimento, dove si inne-sca il meccanismo dei rinvii. I clienti escono dal per-corso giudiziario «stravolti», nonostante siano statiavvisati della relativa durezza, e sono spesso scon-tenti a tal punto che alcuni di loro, potendo tornareindietro, lo eviterebbero. Si riconosce che la tutela apprestata dalla normativaè buona, ma spesso disattesa nella pratica (ad es. trale finalità dell’audizione protetta vi è anche quella dievitare il contatto tra minore e abusante, ma poi ilminore incrocia il suo abusante nei corridoi del tri-bunale dove aspetta di essere chiamato per l’inci-dente probatorio).Le incongruenze rilevate nella pratica quotidiana in-fatti dipenderebbero non tanto da ostacoli normativi,ma dall’ignoranza e insensibilità di alcuni operatori,da leggi mal applicate e dalla mancanza di collabora-zione tra le istituzioni coinvolte. Andrebbe pertantocompiuto uno sforzo per allineare la prassi e la teoria.

5. Tribunale penale ordinario e Tribunale per i minore n n i

Uno dei maggiori problemi avvertito nella prassi è lamancanza di coordinamento tra le differenti autoritàgiudiziarie coinvolte nel caso di abuso sul minore. La funzione principale del procedimento penale èl’affermazione della responsabilità nei confronti del-l’autore dell’abuso, mentre nel procedimento mino-rile è la tutela del minore. Tuttavia, pur nella diver-sità di procedure e di contenuto dei provvedimentigiudiziari, le due procedure, nei reati in questione,vertono sullo stesso fatto e sullo stesso soggetto, cioèil minore, e pertanto diventa fondamentale garantireun coordinamento e un’integrazione degli interventi.Il PM presso il Tribunale ordinario è tenuto a darenotizia al Tribunale per i minorenni del procedimen-to penale in corso6 9, così come il giudice minorile è

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6 8 Ad esempio a Torino dal 1992 presso la USSL n. 6 è stato attivato ilprogetto Cappucetto Rosso, volto a fornire una serie integrata di servizi aiminori vittima di abuso. 6 9 Ai sensi dell’art. 609 decies c.p.

tenuto a segnalare alla procura ordinaria le notizie direato in suo possesso. Ma non è precisato quandovada effettuata la comunicazione al TM, anche se sa-rebbe opportuno che avvenisse quanto prima, affin-ché possano essere adottati tempestivamente i prov-vedimenti necessari nell’interesse del minore.Altro punto critico riguarda lo scambio di documen-tazione tra le due autorità: potrebbe infatti presen-tarsi il rischio che nella fase delle indagini prelimina-ri la documentazione trasmessa dal PM al TM fini-sca in un fascicolo conoscibile dalle parti secondo leregole della procedura civile proprie del TM, violan-do in tal modo il segreto di indagine invece tutelatodal codice di procedura penale. Viceversa, l’acquisi-zione al fascicolo del PM di tutti gli atti minorili do-vrebbe procedere parallelamente allo sviluppo delleindagini, evitando in tal modo la duplicazione di ac-certamenti, soprattutto quelli di natura psicodiagno-stica. Occorre comunque precisare che il TM è te-nuto ad aprire un proprio procedimento solo quan-do il sospetto abusante sia all’interno della famigliaconvivente o quando possa essere mossa l’accusa ditrascuratezza nei confronti dei genitori, mentrequando l’abuso è commesso da persone estranee alnucleo familiare, e nulla può essere eccepito ai geni-tori della vittima, non esiste alcun procedimento do-vuto in sede minorile 7 0.Anche quando il TM dispone l’allontanamento delminore o comunque e più in generale emette unprovvedimento a tutela del minore, può dar luogo auna sorta di d i s c o v e r y delle indagini iniziate. I PM ri-tengono così che tali provvedimenti vadano concor-dati per consentire l’effettuazione di tutte quelle in-dagini soggette a inquinamento probatorio nonché diquelle a sorpresa, ma spesso i giudici del TM accusa-no il fatto che per assecondare i tempi del penale sirischia di lasciare il minore sprovvisto di tutela.

Altro punto critico deriva dal sovrapporsi delle in-dagini psicologiche sul minore compiuto da profes-sionisti differenti per incarico di autorità diverse,frequenti in questi casi. Se è pur vero che vertendosullo stesso minore, ed essendo connesse allo stessofatto, si mira a risultati non riconducibili a una stessafinalità, di fatto questo modus operandi crea gravi di-sagi nel bambino estraneo alle logiche giuridiche.

In sostanza i vari operatori e professionisti coinvoltiavvertono una specie di «spaccatura» tra le due au-torità, che troppo spesso operano disgiuntamentel’una dall’altra, con tempi differenti e con accerta-menti indipendenti destinati ad essere duplicati. Perrimediare a tali inconvenienti gli uffici giudiziari dialcune città hanno elaborato documenti d’intesa trale autorità coinvolte sulle modalità di coordinamen-to dei rispettivi uffici nei casi di presunto abuso adanno di minori. Ad esempio, a Torino, è operativaun’intesa tra il procuratore della Repubblica pressoil Tribunale, il presidente del Tribunale per i mino-renni e il procuratore della Repubblica per i mino-renni. A Roma un simile accordo è già stato elabora-to, ma non è ancora stato attuato, e così anche a Mi-lano. In linea di massima in tali documenti si preve-de che le indagini vengano delegate a nuclei di Poli-zia giudiziaria specializzata e che il potere di allonta-namento dalla famiglia sia riservato al TM tranne ca-si eccezionali di estrema urgenza, ribadendosi la pri-maria competenza del TM a disciplinare le relazionidi tipo familiare. In merito all’audizione del minore,si stabilisce che avvenga con l’ausilio di personaledotato delle necessarie competenze di tipo psicologi-co, e questo sia attraverso la nomina di un consulen-te tecnico (CT) da parte del PM che attraverso lanomina di un ausiliare da parte del giudice per le in-dagini preliminari (GIP) per l’incidente probatorio.In generale si stabilisce il criterio di riservare all’am-bito penale gli accertamenti di natura ginecologica equelli sull’idoneità a testimoniare, mentre la psico-diagnosi, la valutazione delle relazioni familiari edella possibilità di recupero delle funzioni genitorialiva riservata all’ambito minorile. Ove non vi sianocontroindicazioni, si suggerisce di nominare comeconsulente tecnico del PM il professionista che haoperato come CTU in ambito minorile.Rispetto al Tribunale dei minorenni va infine men-zionato il problema, sollevato da alcuni giudici, ditutti quei soggetti che sporgono denuncia quandosono già maggiorenni, ma con riferimento ad abusisubiti quando erano minorenni.

6. L’incidente probatorio e l’audizione protetta del minore

L’audizione protetta del minore viene ormai costan-temente disposta in diversi tribunali italiani, così co-me sempre più spesso si ricorre all’incidente proba-

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7 0 Ai sensi degli artt. 330 e ss. c.p.c.

torio 71. Ma la situazione non è uniforme su tutto ilterritorio. A M i l a n o è ormai prassi consolidata già da primadell’entrata in vigore delle nuove leggi in materia diabuso. Si può infatti asserire che qui sia stata con-dotta un’esperienza pilota a partire dagli anni 1992/93, inizialmente appoggiandosi a un centro specia-lizzato esterno. Oggi invece ci si sposta fuori del Tr i-bunale solo per esigenze particolari, mentre quasitutte le audizioni avvengono in un’aula del Tr i b u n a l eappositamente predisposta con tv a circuito interno.Dato che i casi di abuso per i quali si procede sonoin aumento, e che tale aula è utilizzata dal GIP an-che per quei processi che vedono coinvolti molti im-putati, dal momento in cui il PM richiede l’incidenteprobatorio all’udienza passa sempre un certo lassodi tempo, e spesso si formano delle vere e proprie li-ste d’attesa, senza considerare il rischio di veder rin-viata l’udienza all’ultimo momento. A Roma le audizioni avvengono sia presso il Tr i b u-nale che presso centri specializzati esterni, mentrenei Tribunali di provincia generalmente non sonostate predisposte aule internamente al Tribunale epertanto si ricorre sempre a centri esterni.L’ipotesi prevista dalla legge di effettuare l’intervistapresso l’abitazione del minore non risulta quasi maiutilizzata. Per l’audizione si dovrebbe utilizzare un l o c a l e m u-nito di specchio unidirezionale, dotato di impiantodi videoregistrazione e di interfono per consentire ladocumentazione dell’interrogatorio e una comunica-zione in tempo reale, ma nella maggior parte dei casisi utilizzano due aule adiacenti dotate di tv a circuitoc h i u s o .Nella prima stanza si trova il minore, un esperto inpsicologia infantile in veste di ausiliario del giudice eil giudice, anche se non mancano casi in cui que-st’ultimo preferisca assistere dall’altra stanza formu-lando le domande tramite l’interfono. Nell’altrastanza sono presenti tutti gli altri soggetti legittimati:PM, genitori, avvocati e lo stesso imputato che neabbia fatto richiesta. In linea di massima l’audizione comincia spiegandoal minore in un linguaggio a lui accessibile i motiviper cui viene sentito, chi è presente nell’altra stanza

(se non viene chiesto espressamente non si dice nul-la in merito alla presenza dell’imputato, ma se vienechiesto espressamente è buona regola non mentire).È ritenuto importante far comprendere al minoreche si tratta di un processo. Alcuni psicologi riten-gono di dover iniziare con un discorso generico, atema libero, per entrare in confidenza con il bambi-no, ma secondo alcuni giuristi ciò va oltre il compitodi ausiliario del giudice loro assegnato in quella se-de. In realtà il minore dovrebbe già essere stato pre-parato all’audizione in precedenza, anticipandoglianche la durezza di tale momento. Generalmente le domande sono già concordate dal-le parti, o almeno dal giudice e dallo psicologo se-condo una «scaletta» predefinita insieme, salvo ov-viamente la possibilità di proporne ulteriori o dichiedere chiarimenti nel corso del colloquio. In que-sto caso le parti comunicano le domande al giudice,che le riferisce allo psicologo. Il bambino non deveaver paura di sbagliare, cioè di rispondere in modonon corrispondente alle aspettative dell’adulto, e unaccorgimento che si ritiene doveroso adottare èquello di evitare le domande a risposta chiusa(sì/no). Il ruolo dell’intervistatore dovrebbe esserequello di facilitare la narrazione e non di guidarla.Secondo alcuni le domande dovrebbero essere postedirettamente dal giudice, per altri invece è lo psico-logo che deve condurre l’intervista, previo accordocon il giudice. Vi è chi sostiene che il minore dovrebbe conoscerelo psicologo prima dell’audizione, e coloro che nonescludono la possibilità che l’ausiliario possa esserelo stesso professionista che ha svolto la perizia. At-tualmente però prevalgono coloro che ritengono chesono necessarie due figure distinte.

La scelta del m o m e n t o in cui effettuare l’incidenteprobatorio, e quindi l’audizione, è fondamentale, inquanto incide sul risultato e conseguentemente an-che sugli esiti del processo. Se normalmente dovreb-be esserci un accordo tra i professionisti coinvolti,può anche accadere che il PM ne faccia richiestaquando i tempi sono ancora prematuri per lo psico-logo che ha effettuato la perizia. Tuttavia è anche ac-caduto che l’audizione sia avvenuta a distanza di an-ni dal primo racconto. La durata dell’audizione non è prestabilita, e non visono protocolli in materia, neanche nei singoli tribu-nali, cosicché si va dai 30 minuti (piuttosto rari, se si

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7 1 Secondo l’indagine condotta dal CISMAI l’incidente probatorio è statoeffettuato solo in 193 casi, con una percentuale pari al 33,4 su un totale di577 minori.

esclude il caso di qualche adolescente) alle 2-3 ore,se non addirittura di più. In tali casi viene concessauna pausa, ma chiaramente l’attenzione del minorerisente di tali tempi, e alle volte è stato necessarioanche rinviare (ad es. quando il minore non parlavapiù o in caso di pianto protratto).In merito all’età dei minori, l’audizione protetta èutilizzata in particolar modo per i più piccoli, anchese non mancano casi in cui si è fatto ricorso a talestrumento anche al di fuori del limiti d’età previstidalla legge (ad es. addirittura neomaggiorenni conriferimento a fatti accaduti quando erano ancora mi-n o r e n n i ) .

7. La valutazione della testimonianza e l’attendibilità del minore

La valutazione della deposizione del minore in ter-mini di attendibilità è una questione di notevole im-portanza in quanto può risultare decisiva ai fini del-l’esito del processo, ed è una delle questioni su cui sidiscute maggiormente sia in ambito giudiziario chep s i c o l o g i c o .Va comunque premesso che nel nostro sistema pro-cessuale la testimonianza di un bambino ha la stessadignità probatoria di quella resa da un adulto, e con-seguentemente non necessita di una conferma pro-batoria esterna di natura indipendente. Inoltre, poi-ché vige il principio del libero convincimento delgiudice, solo costui può assumersi in via diretta lavalutazione circa l’attendibilità o meno del minoretestimone. Del resto la Suprema Corte ha più volteaffermato che il giudice può fondare il proprio con-vincimento anche sulla sola testimonianza della par-te offesa, anche se minore. Ovviamente nella senten-za dovrà essere spiegato l’iter logico attraverso cui siè arrivati alla valutazione positiva di tale testimo-nianza, considerando le caratteristiche della dichia-razione, le modalità e la possibilità di un’induzioneda parte di terzi.Non essendovi indicazioni normative sulla valutazio-ne della testimonianza del minore, sono stati elabo-rati dalla giurisprudenza di legittimità e di merito al-cuni criteri valutativi che il giudice dovrebbe seguirein questo tipo di processi.In primo luogo il giudice dovrebbe accertarsi che ilmetodo adoperato per raccogliere la testimonianzadel minore garantisca comunque la genuinità e laspontaneità della prova, cosicché, qualora si riscon-

trino domande suggestive o condizionamenti esternisul minore, le affermazioni da quest’ultimo rilasciatedevono essere giudicate non attendibili 7 2. La coerenza logica del racconto, la costanza nelle di-chiarazioni rese a soggetti differenti nel corso deltempo, l’uso di un linguaggio conforme all’età del mi-nore e alla sua cultura, la descrizione di elementi edepisodi precisi, la mancanza di contraddizioni sonotutti elementi la cui presenza consente di considerarecome attendibile la testimonianza resa dal minore7 3.

Fondamentale è anche il risultato della perizia dellopsicologo che, secondo una recente sentenza dellaCorte di Cassazione 7 4, concerne due aspetti fonda-mentali: «l’attitudine del bambino a testimoniare,sotto il profilo intellettivo e affettivo, e la sua credi-bilità. Il primo consiste nell’accertamento della suacapacità di recepire le informazioni, di raccordarlecon altre, di ricordare ed esprimerle in una visionecomplessa, da considerare in relazione all’età, allecondizioni emozionali, che regolano le sue relazionicon il mondo esterno, alla qualità e natura dei rap-porti familiari. Il secondo – da tenere distinto dal-l’attendibilità della prova, che rimane nei compitiesclusivi del giudice – diretto ad esaminare il modoin cui la giovane vittima ha vissuto e rielaborato lavicenda in maniera da selezionare sincerità, travisa-mento dei fatti e menzogna».

8. Osservazioni finali

Le osservazioni svolte in merito alla normativa e allaprassi in tema di ascolto del minore vittima di abusoevidenziano come si tratti di una problematica «at-tuale», su cui si stanno confrontando gli operatori.Trovare una soluzione soddisfacente per tutti non ècerto compito agevole, soprattutto in considerazione

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7 2 Significativa in tal senso è una sentenza della Corte d’Appello di Mila-no (Sez. I Pen., 25 giugno 1997, n. 925) che in parziale riforma della sen-tenza del Tribunale di Milano ha riscontrato la non attendibilità di alcuneaffermazioni rese dalla minore, in quanto frutto di metodi di esame noncorretti.7 3 Il Tribunale di Milano (sez. IV pen., sent. 22 gennaio 1996) ha ritenutonon intrinsecamente attendibili le dichiarazioni rese da una bambina diquattro anni in quanto imprecise sia nella definizione del luogo e del tem-po a cui si riferiscono, sia delle modalità commissive delle stesse. Il Tribu-nale ha pertanto ritenuto non attendibili le affermazioni della bambina e,mancando anche validi elementi di conferma delle stesse, l’imputato èstato assolto per non aver commesso il fatto.7 4 Corte di Cass. Pen., Sez. III, sent. 3 ottobre 1997.

delle diverse professionalità coinvolte, ma la stradaintrapresa sembra essere quella giusta in quanto si ècompreso che prima di tutto è il minore, quale vitti-ma di tale tipologia di reati, a dover essere tutelato, eche per raggiungere tale obiettivo le diverse figureprofessionali coinvolte devono poter parlare unostesso linguaggio, integrare le proprie competenze esoprattutto collaborare.La normativa vigente, con tutte le sue contraddizio-ni e lacune, rappresenta una conquista e un ottimopunto di partenza. Tuttavia, e pur riconoscendo cheè ancora troppo presto per stilare un bilancio, teoriae prassi sono ancora distanti. Si è compreso che per evitare una rivittimizzazionedel minore è necessario cercare di limitare a un uni-co momento la sua testimonianza nel processo. Difatto però non si può non riconoscere che prima diarrivare a tale momento il minore è già stato ascolta-to da diversi soggetti (polizia, PM, psicologo), in di-versi contesti (questura, Tribunale, centri specializ-zati) e con diverse modalità. La mancanza di linee guida comuni lascia ampiospazio alla discrezionalità del singolo, l’assenza diprotocolli d’intesa tra le differenti autorità coinvoltenella trattazione del caso spesso implica la duplica-zione degli accertamenti e l’allungamento dei tempi,così come estremamente nociva è la mancanza dipreparazione specifica in capo agli operatori. Le sottoscrizioni di intese tra gli uffici giudiziari rea-lizzate in alcune città, l’organizzazione di incontri,dibattiti, tavole rotonde, corsi di formazione apertiai vari operatori, l’istituzione di p o o l di pubblici mi-nisteri specializzati presso le procure ordinarie, e diuna sezione di polizia specifica presso le questure,sono tutti strumenti che hanno contribuito notevol-mente a migliorare la situazione. Un ruolo importan-te è stato giocato anche dai centri specializzati, siapubblici che privati, e dalle attività di ricerca, studioe formazione dagli stessi realizzate.Inoltre la situazione non è uniforme su tutto il terri-torio, ma varia da Tribunale a Tribunale, mentre sa-rebbe opportuno che l’esperienza positiva condottain alcune sedi e le conquiste, frutto di una lungaesperienza, raggiunte da alcuni professionisti potes-sero essere condivise da tutti gli operatori.L’audizione protetta, al di là di tutti i dubbi interpre-tativi sulle concrete modalità di svolgimento, ha co-stituito una svolta nella tutela del minore implicatoin un processo per abuso sessuale, ed è positivo con-

statare che si tratta di un istituto ormai recepito dal-la maggioranza degli addetti ai lavori.In conclusione, ricostruire l’iter pre-processuale eprocessuale seguito dal minore vittima di abuso èpossibile soltanto a posteriori, perché troppe sono levariabili in gioco. La stessa durata del processo edelle tappe che lo caratterizzano sono un’incognita,con la conseguenza che ancora troppo spesso glioperatori segnalano casi in cui il minore subisce leconseguenze negative dell’inefficienza del sistema.Sono soprattutto gli avvocati di parte civile e gli psi-cologi a muovere le critiche più forti. In particolaregli psicologi ritengono che il loro ruolo sia ancorasottovalutato all’interno di tali procedure, mentrerimproverano agli operatori di giustizia di non averancor acquisito la consapevolezza che il processoper abuso sessuale è diverso da tutti gli altri e cheper comprendere il minore (che spesso rivela fram-mentariamente, è incerto sull’opportunità di farlo,ritratta, conferma) è necessario avere una buona co-noscenza delle dinamiche psicologiche peculiari al-l’infanzia e all’adolescenza.

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I. Sintesi

Il presente rapporto prende in esame le modalità ditutela dei diritti del minore vittima e testimone diabusi sessuali, nell’ambito dei procedimenti penalidi nove paesi europei. I paesi presi in considerazionesono: Danimarca, Finlandia, Germania, Grecia,Islanda, Italia, Romania, Spagna e Svezia, con riferi-menti anche all’ordinamento norvegese. Il rapportoanalizza svariati aspetti delle attività d’indagine, lostatus, il ruolo e il modo in cui la vittima/testimone èrappresentata durante tutte le fasi del procedimentogiudiziario, e valuta inoltre fino a che punto taliprassi rispondono alle esigenze, ai diritti e alle capa-cità del minore. In particolare, vengono analizzatipiù approfonditamente due elementi delle indagini:l’ascolto e l’accertamento medico del minore.Il rapporto è stato redatto nell’ambito di un progettopromosso dalla Save the Children che, sulla base del-l’esperienza acquisita nei vari paesi, ha lo scopo didefinire obiettivi comuni, identificare le migliori pra-tiche in tema di ruolo del minore vittima di abusosessuale nell’ordinamento giudiziario e quindi stimo-lare l’azione di governo in un campo così delicato.Attualmente è estremamente difficile per il minorevittima di abuso sessuale in Europa riuscire ad otte-nere giustizia e spesso le attività di indagine in cui ècoinvolto sono fonte di un enorme stress. Il bambi-no si trova all’interno di un ordinamento che è statoconcepito e organizzato solo sulla base delle esigen-ze e delle capacità degli adulti. Gli standard minimiper la verifica dell’attendibilità delle dichiarazioni ela valutazione delle prove sono stabiliti in base allacapacità di espressione degli adulti, e quindi la di-chiarazione di un minore non è una prova sufficien-te contro la parola di un imputato che neghi la pro-pria colpevolezza; inoltre è molto difficile riuscire adacquisire del materiale probatorio a sostegno dell’ac-cusa. Ne consegue che il minore si trova chiaramen-te in una posizione di svantaggio. A ciò si aggiunga

che il rispetto dei diritti della difesa, unito alle pecu-liarità dei casi di abuso sessuale a danno di minori –quali la riluttanza del minore a parlare a causa disensi di colpa e di vergogna, il rapporto di dipen-denza dall’abusante, l’incapacità di comprendere lavalenza sessuale dell’abuso ecc. –, mette il minore inuna posizione sfavorevole rispetto all’adulto.In tutti i paesi presi in considerazione e anche altro-ve, la maggior parte dei casi di abuso sessuale indanno a minori non arriva in giudizio soprattutto acausa di difficoltà nell’acquisizione delle prove. Leattività di indagine e il processo si svolgono in tempitroppo lunghi e gran parte dei professionisti chesvolgono le indagini e valutano il reato non possie-dono la preparazione specifica che è invece necessa-ria per poter raggiungere risultati soddisfacenti.Inoltre i funzionari responsabili delle indagini spes-so presumono di avere ben poche probabilità di ac-quisire le prove necessarie e perciò decidono di ab-bandonare le indagini sin dalle prime fasi, provocan-do così una tendenza a non denunciare questo tipodi reati, soprattutto perché si ingenera nell’opinionepubblica la convinzione che durante le indagini ilminore subirà un forte stress. In alcuni paesi è stato avviato un programma diriforma per abbreviare i tempi sia delle indagini siadel processo. In Finlandia, Germania, Islanda, Nor-vegia e Svezia i casi di abuso sessuale a danno di mi-nori hanno la massima priorità, mentre in Grecia,Italia, Romania e Spagna non sembra che ci sianomolte possibilità di accelerare il procedimento giu-diziario.In base agli ordinamenti giuridici dei nove paesi pre-si in esame, la vittima assume il ruolo di testimoneoppure di parte in causa. In Grecia, Romania e Spa-gna, la vittima viene considerata testimone e di con-seguenza non si ritiene appropriato fornirle un pro-prio rappresentante legale; inoltre, in linea di princi-pio, ha l’obbligo di deporre durante il processo conil rischio di essere punita in caso di mancata com-parsa. Gli ordinamenti di Grecia, Romania e Spagnaprevedono ben poche norme speciali che esoneranoil minore dall’obbligo di presentarsi in aula. In teo-

B . ANALISI COMPA R AT I VA DELLA GESTIONE DEI CASIDI ABUSO SESSUALE SU MINORI NELL’AMBITO DI DIVERSI ORDINAMENTI EUROPEIP ro f . Christian Diesen*

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* Professore di Diritto processuale all’Università di Stoccolma (Svezia).

ria, persino i minori in tenera età potrebbero esserecostretti a deporre, e quindi ad incontrare il presun-to abusante durante il processo; inoltre possono es-sere sottoposti a controesame, visto che il diritto del-la difesa di interrogare il testimone è un interesse su-periore dell’imputato. Sebbene in questi paesi sianostate adottate alcune misure atte a limitare il possibi-le danno provocato al minore, tali provvedimentiperò sono di carattere soprattutto empirico ed etico(per esempio, si è cercato di rendere l’ambiente giu-diziario meno freddo e scioccante per il minore) enon rispondono alla necessità di garantire la massi-ma tutela dei diritti del minore.Nel caso di mancata comparsa in aula la corte puòrichiedere alla pubblica accusa di rinunciare agli at-ti, facendo così gravare sulla piccola vittima granparte della responsabilità dell’esito del procedimen-to. Il minore depone durante il processo anche in al-tri paesi come Germania e Italia, dove vengono ap-plicate delle norme speciali che regolano le modalitàin cui si svolge la deposizione, senza però violare ildiritto dell’imputato a ricevere un giusto processo.Una soluzione di compromesso a questo problema èofferta dall’uso di sistemi di videoregistrazione e ditv a circuito chiuso che permettono di soddisfarel’esigenza di assunzione diretta delle prove rispet-tando il principio dell’immediatezza. In tutti i casi ilminore non dovrebbe mai essere messo nella condi-zione di avere un confronto diretto con il presuntoabusante.In Finlandia e Svezia il minore-vittima è invece con-siderato parte in causa insieme alla pubblica accusae quindi è parte avversa all’imputato e alla difesa, in-dipendentemente dal fatto che si sia costituito o me-no parte civile. Sia in Finlandia e Svezia che in Dani-marca, Islanda e Norvegia normalmente il minore èaffiancato da un rappresentante legale sin dalle pri-me fasi del procedimento.Tutti gli ordinamenti tendono a riconoscere sempredi più l’importanza di fornire al minore un legalerappresentante. In Germania, Italia, Romania e Spa-gna il minore viene affiancato da un legale rappre-sentante, in base alla normativa e alla prassi, solo see quando ha inizio il processo giudiziario vero e pro-prio. In generale, la posizione giuridica del minorenei casi di abuso sessuale varia a seconda del paese,e il sostegno che riceve è soprattutto di natura socia-le. Tuttavia si ritiene che un rappresentante legaledovrebbe tutelare gli interessi del minore sin dall’i-

nizio delle indagini, e questo ruolo dovrebbe esserericoperto da una persona in possesso di una prepa-razione specifica e a conoscenza delle dinamiche psi-cologiche peculiari ai minori vittima di abuso.Infatti, esiste uno stretto legame tra la tutela giuridi-ca del minore e il suo benessere psicologico e socialeed è sbagliato ritenere che questi due concetti siescludano a vicenda. Al contrario, il benessere delminore dovrebbe essere visto come una condizioneessenziale affinché questi abbia tutte le opportunitàdi ottenere giustizia nell’ambito di un corretto pro-cedimento. È quindi evidente che, per quanto con-cerne i diritti del minore in Europa, è fondamentaleadoperarsi per raggiungere una maggiore armoniz-zazione dei modelli nazionali, in modo da garantireai bambini di tutti i paesi europei il sostegno di unrappresentante legale sin dalle prime fasi del proce-d i m e n t o .Si rileva inoltre l’esigenza di ridurre il numero di oc-casioni in cui il bambino viene ascoltato, così comeil tempo trascorso tra un ascolto e l’altro e il numerodi persone coinvolte. Se il minore deve deporre du-rante il processo, si dovrà ridurre al minimo, preferi-bilmente a una sola occasione, il numero di volte incui dovrà testimoniare e la deposizione dovrà avve-nire in un ambiente e in un’atmosfera che lo possa-no far sentire al sicuro. In Svezia e Norvegia la leggeprescrive che il minore deve subire il minor numeropossibile di ascolti e anche in Finlandia si sta facen-do il possibile per limitarne il numero. In Danimar-ca, Finlandia, Islanda, Norvegia e Svezia l’acquisi-zione delle prove deve essere effettuata da una solapersona, normalmente dal funzionario di polizia cheha più esperienza nell’ascolto del minore, oppuredal giudice. In alcuni paesi, come la Germania, le in-dagini vengono condotte dalla polizia e solo in se-guito passano al giudice, cosicché il minore deve es-sere ascoltato per lo meno da due persone.In Spagna e Romania la piccola vittima si può trova-re nella condizione di dover rendere la stessa dichia-razione alla polizia, agli assistenti sociali, al magistra-to inquirente, al magistrato giudicante e inoltre sideve rendere disponibile per eventuali domande ag-giuntive da parte della pubblica accusa o dell’avvo-cato della difesa.Una volta raccolta la notizia di reato l’ascolto do-vrebbe avvenire il prima possibile, essere preparatocon molta cura e condotto da personale competente.Per rassicurare la vittima e acquisire nuove informa-

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zioni potrebbero essere necessari diversi ascolti. Inol-tre, se il minore non ha l’obbligo di deporre in aula,la difesa, che normalmente non è presente durante ilprimo ascolto effettuato dai funzionari di polizia, de-ve avere l’opportunità di incontrare la vittima duran-te le indagini preliminari per porre ulteriori doman-de. È evidente però che non si possono ripetere delleaudizioni solo per permettere a nuovi operatori giuri-dici di assistere alla dichiarazione. Per quanto possi-bile, dovrebbe essere risparmiato al minore il disagiodi dover ripetere una dichiarazione già resa e perquesto sin dal primo ascolto questa dovrebbe esserev i d e o r e g i s t r a t a .Se il minore è costretto a ripetere il proprio raccontoa persone diverse per mesi o addirittura per anni,molto probabilmente penserà che venga messa indubbio la verità della sua dichiarazione, e potrebbepertanto ritirarla. Questo problema è particolarmentesentito in Spagna, Italia e Grecia dove i procedimentigiudiziari si protraggono per tempi molto lunghi.In Grecia, Italia e Romania non esistono delle pro-cedure speciali che regolano l’ascolto durante le in-dagini. Il minore viene ascoltato, come qualunquealtra vittima, in una normale stanza della questura dipolizia. Negli altri paesi invece si utilizzano delle au-le speciali concepite appositamente per questo sco-po e dotate di arredamento confortevole, uno spec-chio unidirezionale e un interfono collegati alla stan-za adiacente. In questo modo gli altri soggetti legitti-mati possono seguire l’ascolto ed eventualmente for-mulare delle domande senza esporre il bambino allapresenza di numerose persone, favorendo così l’in-staurarsi di un rapporto di fiducia tra il minore e l’o-peratore che conduce l’ascolto.Nel complesso i rapporti nazionali denunciano unoscarso livello di preparazione del personale che ha ilcompito di valutare le dichiarazioni rese dal minore.Sebbene i funzionari di polizia, i Pubblici ministericosì come giudici, avvocati e altri professionisti coin-volti abbiano un certo livello di preparazione, que-sto non è comunque sufficiente per il compito che sitrovano a svolgere e sarebbe quindi necessario ricor-rere molto più frequentemente di quanto non acca-da alla consulenza di esperti in psicologia e psichia-tria infantile. Tuttavia, quand’anche venga richiestala consulenza di esperti di vari discipline, spesso i le-gali non utilizzano al meglio questi professionisti e,d’altro canto, gli esperti non comprendono le esi-genze specifiche dettate dall’ordinamento giudizia-

rio. Ne consegue che tutti gli operatori dovrebberopossedere una migliore preparazione che consentaloro di trarre il massimo beneficio dalla consulenzadegli esperti.Per quanto concerne gli accertamenti medici, inmolti paesi questi sono condotti da un pediatra o unginecologo. In Finlandia, Germania, Grecia, Italia,Spagna e Svezia invece esiste una specializzazione inquesto campo e di solito è un medico legale ad effet-tuare la visita. La specializzazione in medicina legaleinfatti fornisce una conoscenza specifica di base eun’esperienza fondamentale per riconoscere i legamiche intercorrono tra abuso e lesioni e per compren-dere le esigenze specifiche degli inquirenti in questogenere di casi.In generale, la visita medica avviene troppo di rado,rispetto all’importanza che questo genere di accerta-mento può ricoprire per l’acquisizione di prezioseinformazioni ai fini delle indagini. In Norvegia e Ro-mania, per esempio, si preferisce non effettuare lavisita medica perché eccessivamente costosa. Tu t t a-via questo tipo di accertamento è opportuno anchese le obiettività rilevate possono non essere incon-trovertibili o essere causate da altri eventi diversidall’abuso sessuale. È perciò auspicabile che, indi-pendentemente dal fatto che la normativa impongao meno un consenso formale, gli inquirenti consigli-no al minore e ai suoi tutori legali questo tipo di ac-certamento. Visto che in generale una visita del ge-nere è particolarmente sgradevole per il bambino, èdi fondamentale importanza che la visita venga effet-tuata con la massima cautela, che il bambino vengapreparato mentalmente e che l’accertamento vengaeffettuato da un medico che conosca anche le rea-zioni psicologiche peculiari dei minori vittime diabusi sessuali.Nella valutazione dei risultati dell’accertamento me-dico, l’elemento chiave da ricordare è che l’assenzadi lesioni o segni non implica di per sé che l’abusonon abbia avuto luogo. Certamente le obiettivitàmediche possono essere un importante contributo afavore dell’ipotesi accusatoria, ma la loro assenzanon necessariamente la smentisce.Il rapporto si chiude riassumendo le linee guida daseguire durante le attività d’indagine e il procedi-mento in modo da rendere più efficace la tutela deidiritti del minore. In particolare vengono esaminatetre aree principali in cui è possibile ottenere risultatimigliori: competenza, coordinamento e metodi. La

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regola principale valida in tutti i procedimenti checoinvolgono un minore è che alla fine del procedi-mento, indipendentemente dal risultato, il minoredovrebbe trovarsi in una situazione migliore diquanto non fosse all’inizio. In primo luogo, è necessario aumentare il livello dicompetenza di tutti gli operatori coinvolti e a questoscopo possono essere utili degli specifici corsi di for-mazione e un buon livello di specializzazione. In se-condo luogo, casi simili dovrebbero essere trattaticon metodi simili in modo da garantire il rispettodella tutela giuridica della vittima da un lato, e il di-ritto dell’imputato a un giusto processo dall’altro. Aquesto scopo l’esito di un’indagine e la valutazionenon dovrebbero dipendere solo dalle capacità delsingolo, ma si dovrebbe garantire un adeguato livel-lo di preparazione in tutto il paese e per il personalecoinvolto in tutte le fasi del procedimento. Infattiper comprendere le reazioni di un minore vittima diabuso sessuale non è sufficiente avere familiarità coni bambini in generale, ma piuttosto è necessario pos-sedere una specifica conoscenza dei modelli com-portamentali dei minori vittime di abuso. Inoltre,poiché spesso si deve richiedere la collaborazione diesperti del comportamento al fine di acquisire im-portanti informazioni per la valutazione del caso,tutti gli operatori giuridici devono avere una suffi-ciente preparazione specifica che li metta in grado dispiegare chiaramente il tipo di informazione richie-sta a un esperto. D’altro canto gli esperti del com-portamento dovrebbero possedere un livello di spe-cializzazione tale da renderli capaci di capire le esi-genze degli operatori giuridici. In terzo luogo si de-vono sviluppare dei protocolli d’indagine comuni, inparticolare per quanto riguarda le tecniche di ascol-to e di valutazione delle dichiarazioni.In conclusione è auspicabile potenziare il coordina-mento tra tutti gli operatori e le autorità coinvolte, alfine di migliorare l’efficacia delle indagini, favorirelo sviluppo di capacità e metodi ed evitare che il mi-nore debba spostarsi in diversi uffici per sottoporsi aindagini e accertamenti simili. In linea di principio,dal punto di vista del minore, gli operatori apparte-nenti a tutte le autorità e i servizi rilevanti si dovreb-bero trovare nello stesso luogo. È importante sottoli-neare che in nessuno dei paesi presi in considerazio-ne è stato ancora sviluppato un modello coerente dicoordinamento di tutte le risorse coinvolte in questotipo di indagini, né a livello locale né a livello nazio-

nale. A questo riguardo la “Casa del Bambino” aReykjavik, in Islanda, potrebbe essere preso comeesempio da seguire.

II. Intro d u z i o n e

1. Difficoltà specifiche dei casi di abuso sessuale a danno di minori

Il reato di abuso sessuale viene commesso su minoridi tutte le età, dai bambini in tenerissima età aglia d o l e s c e n ti 1. L’abuso sessuale può assumere diverseforme e gradi di gravità a seconda che si verifichi omeno un contatto fisico. Può andare dall’esibizioni-smo al voyeurismo, fino alla violenza carnale2. L’ a b u-so sessuale è un fenomeno presente in tutte le classisociali, indipendentemente dall’appartenenza a unparticolare gruppo etnico, culturale o religioso. Avolte il minore-vittima non conosce l’abusante, manella maggior parte dei casi si tratta di una personache il minore conosce bene, spesso un parente stret-to. Alcuni abusanti sono attratti sessualmente da mi-nori in età prepuberale, mentre altri sfruttano i mino-ri sostituendoli agli adulti nei rapporti sessuali o co-me strumento per esercitare il proprio potere sociale.Alcuni bambini subiscono dei danni fisici o mentalipermanenti a causa di questo abuso, altri sembranosuperare il trauma senza portarne segni evidenti.Molto spesso l’abuso non viene scoperto, poiché ilminore non ne parla con nessuno, mentre in altri casinon si effettua alcuna indagine perché non viene pre-sentata una denuncia oppure perché si ritiene impos-sibile effettuare indagini sul caso. Quand’anche si de-cida di condurre delle indagini, la maggior parte diqueste vengono abbandonate per insufficienza diprove. Le informazioni fornite dal minore spesso nonbastano a formulare un’accusa e ad arrivare a unacondanna e, dato che l’abuso raramente avviene di

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1 Dal punto di vista giuridico, per esempio secondo la Convenzione delleNazioni Unite sui Diritti del Fanciullo, tutte le persone di età inferiore ai 18anni vengono definite minori. Ogni sistema giuridico però applica i proprispecifici limiti di età, per esempio 16 anni, per distinguere i minori dagliadulti nei procedimenti giuridici. Il presente studio non vuole trattarequesto problema di definizione, e quando si utilizzerà il termine “mino-re/minori” si farà riferimento a persone di età inferiore a 18 anni che han-no bisogno di una tutela speciale perché vittime di un presunto abusosessuale.2 L’espressione “abuso sessuale” non è necessariamente un termine giu-ridico, ma può corrispondere a diversi reati.

fronte a dei testimoni, non ci sono ulteriori prove asostegno dell’accusa. È molto difficile acquisire delleobiettività tecniche e mediche, dato che spesso il rea-to avviene all’interno dell’ambiente familiare e nonviene denunciato immediatamente. Ne consegue chesolo un numero minimo di casi di presunto abuso adanno di minori arriva in giudizio. Per introdurre adeguatamente il presente studiocomparativo è importante sottolineare che l’inciden-za reale di questi reati è molto alta, è estremamentedifficile portare avanti le indagini ed è ancora più ar-duo dimostrarli in aula. La prima difficoltà è datadalla natura intima e sessuale di questo tipo di reatoe dal fatto che il mondo degli adulti sembra incapa-ce o non disponibile a comprendere le modalità concui un minore cerca di raccontare la propria espe-rienza. Prima di tutto la piccola vittima probabil-mente non ha né l’esperienza né i punti di riferimen-to necessari per comprendere ciò che è accaduto e lanatura sessuale dell’abuso che ha subìto. In secondoluogo, il livello di attendibilità imposto dall’ordina-mento giudiziario è stato concepito considerandosolo il mondo degli adulti e viene interpretato dagliinquirenti in modo tale da ritenere insufficiente ladichiarazione resa dal minore. Di conseguenza ilbambino si trova in una posizione di tale svantaggioall’interno del procedimento che difficilmente potràottenere giustizia. Dato che la legge viene stabilita eapplicata da persone adulte, il minore in realtà di-pende da altri adulti che, in qualità di suoi rappre-sentanti, devono essere in grado di soddisfare com-pletamente le sue esigenze.

La domanda alla quale il presente studio si prefiggedi rispondere attraverso un’analisi comparativa è co-me viene tutelato l’interesse superiore del minorenell’ambito del procedimento giudiziario nei casi diabuso sessuale.Qual è il ruolo giudiziario del minore? Come vengo-no condotte le indagini? Come viene adattato il pro-cedimento alle esigenze del minore? Chi lo rappre-senta in giudizio? Il minore ha l’opportunità di farvalere le proprie ragioni?Lo scopo di questo studio è di raccogliere le espe-rienze sviluppate a livello internazionale per condi-videre le migliori pratiche e gli esempi da seguire eper imparare dagli errori commessi. Alla luce diquesta esperienza sarà possibile elaborare un proget-to di riforme che, sia a livello nazionale che interna-

zionale, creino le condizioni grazie alle quali il mino-re vittima di abuso sessuale abbia maggiori probabi-lità di ottenere giustizia.

2. Presentazione dello studio

Il presente rapporto compie un’analisi comparativadi 9 rapporti nazionali 3. Lo scopo dell’analisi è evi-denziare le differenze che esistono tra i vari paesi e irispettivi ordinamenti per quanto concerne la posi-zione del minore all’interno del procedimento, e lagestione pratica dei problemi comuni di acquisizione evalutazione delle prove nei casi di abuso sessuale su mi-n o re. Alcuni esempi positivi di soluzioni giuridicheintrodotte in altri paesi possono essere fonte di ispira-zione per eventuali riforme e cambiamenti della pras-si nei propri paesi. Inoltre, i rimanenti casi di discri-minazione del minore nel procedimento giudiziario ele difficoltà comuni nella tutela dei diritti del minorepotranno essere affrontati grazie alla collaborazione eil sostegno di tutti a livello internazionale. Il rapportosi conclude con delle osservazioni di carattere genera-le sull’attuale stato della gestione dei reati di abusosessuale su minori e con delle proposte che, se appli-cate in tutti i paesi considerati, potrebbero favorireenormemente la tutela giuridica del minore. Per mo-tivi di coerenza, nel presente rapporto non si fannoriferimenti specifici ai rapporti nazionali né alla giuri-sprudenza. A parte alcune eccezioni, nel testo non so-no citate neppure le fonti in lingua inglese delle infor-mazioni rilevanti nel campo della psicologia, psichia-tria e medicina, che sono però presenti nella Biblio-grafia (Capitolo VIII).

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3 Il progetto è stato avviato con uno studio pilota, in base al quale un re-ferente per ogni paese ha risposto a 25 domande riguardanti il trattamen-to giuridico dei casi di abuso sessuale a danno di minore nel rispettivopaese. In base alle risposte è stato possibile delineare un quadro della si-tuazione e dei problemi che giudici e inquirenti affrontano in questi casi.In questo modo è stato possibile identificare i problemi generali più rile-vanti. In base a questa analisi il Gruppo Direttivo del Progetto (ProjectSteering Group) ha individuato due aree critiche su cui concentrare la fa-se successiva del progetto: l’acquisizione della dichiarazione del minore el’accertamento medico. A questo punto in ogni paese è stato nominato unricercatore – tra cui molti avvocati con esperienza – a cui è stato assegna-to il compito di redigere un breve rapporto nazionale che avesse come og-getto le suddette problematiche nonché la normativa nazionale sui reatidi abuso sessuale a danno di minori. I rapporti nazionali di cui il ricercato-re era personalmente responsabile sono disponibili sul sito di Save theChildren Svezia: www.rb.se/bookshopI rapporti si basano su interviste con avvocati, Pubblici ministeri, giudici ealtri operatori con un’ampia e approfondita esperienza dei problemi socialiassociati ai casi di abuso sessuale su minore. Le informazioni sono stateraccolte in base a specifiche linee guida definite dal Gruppo Direttivo.

I I I . Il minore all’interno del procedimento giudiziario

1. Princìpi generali del procedimento penale e loro rilevanza nei casi di abuso a danno di minori

I paesi presi in esame sono Danimarca, Finlandia,Germania, Grecia, Islanda, Italia, Norvegia, Roma-nia, Spagna e Svezia. In tutti questi paesi vige unadiversa normativa che regola i procedimenti penali.In alcuni di essi i reati penali vengono giudicati dauna giuria, in altri da corti miste formate da giudiciprofessionisti e non. In alcuni paesi i giudici ricopro-no un ruolo fondamentale durante le indagini e, trale altre cose, sono responsabili degli interrogatoridei testimoni durante l’udienza principale. In altripaesi invece sono le parti in causa ad essere princi-palmente responsabili delle indagini e degli interro-gatori dei testimoni durante il processo. In alcunipaesi quindi i magistrati inquirenti guidano le inda-gini preliminari, mentre in altri paesi è la pubblicaaccusa insieme alla polizia a condurre le indaginisenza la supervisione di un giudice, ma con l’obbligodi agire in modo imparziale. Le normative differi-scono significativamente anche riguardo al ruolo delminore nel procedimento penale.Tuttavia, esistono dei caratteri comuni a tutti gli or-dinamenti presi in considerazione, e cioè queiprincìpi giuridici generali validi in Europa e che, peresempio, sono espressi dalla Convenzione d’Europasui Diritti dell’Uomo. Tali diritti, elencati nell’artico-lo 6 e che rientrano nel concetto di “giusto proces-so”, riguardano soprattutto la tutela della personasospettata di aver commesso un reato. La privazionedella libertà deve essere presa in considerazione daun tribunale entro un termine di tempo ragionevole;la persona accusata di un reato è presunta innocentesino a quando la sua colpevolezza non viene accerta-ta in un processo; le prove necessarie a dimostraretale colpevolezza devono rispondere a requisiti mol-to severi (in generale si dice che la colpevolezza deveessere dimostrata “al di là di ogni ragionevole dub-bio”); l’accusato ha diritto ad avere l’assistenza di undifensore e ad avere accesso a tutte le prove a suocarico ecc. I princìpi fondanti della Convenzione,perciò, tendono a garantire un giusto processo all’ac-c u s a t o. I princìpi giuridici internazionali sono solo inminima parte orientati a garantire anche la tutelagiuridica della vittima del re a t o, e cioè il diritto del

cittadino ad essere protetto e assistito dallo Stato nelcaso in cui cada vittima di abuso o di altri reati per-petrati da un altro cittadino. Tuttavia la “Dichiara-zione delle Nazioni Unite del 1985 sui Princìpi Fon-damentali di Giustizia per le Vittime di Crimini” sta-bilisce che le vittime di reati penali “devono avere lapossibilità di ottenere giustizia e hanno diritto a untrattamento equo”; inoltre una decisione quadroadottata dal Consiglio dei Ministri dell’UE nel 2001(Decisione Quadro del Consiglio del Marzo 2001sullo Statuto delle Vittime nel Quadro dei Procedi-menti Penali), destinata a prendere più efficacemen-te in considerazione la situazione delle vittime direati, stabilisce che “le vittime dovrebbero avere unruolo appropriato nell’ambito dei procedimenti pe-nali e dovrebbero essere trattate con il dovuto ri-spetto per la dignità dell’individuo”. Riconoscere ildiritto di una vittima di un reato ad essere conside-rato adeguatamente nell’ambito del procedimentopenale e ad essere trattato nel rispetto della dignitàdell’individuo è un principio fondamentale per ognistato di diritto. Lo stesso vale per il principio della“parità tra le parti”, in base al quale entrambe le par-ti in giudizio dovrebbero avere le stesse opportunitàdi esprimere i propri punti di vista. Entrambe le par-ti dovrebbero avere il diritto a un’assistenza legalecompetente e la garanzia che tutte le risorse necessa-rie verranno utilizzate per le indagini; infine entram-be le parti dovrebbero avere la possibilità di presen-tare delle prove e di contestarne altre. Nonostanteciò, in realtà è la pubblica accusa a disporre dellepiù ampie risorse per condurre le indagini e valutarele prove, ma in uno stato di diritto si ritiene che que-sto squilibrio venga compensato dal fatto che sul-l’accusa grava l ’ o n e re della prova. Nell’ambito deiprocedimenti giudiziari è lo Stato che deve dimo-strare la colpevolezza dell’accusato e non è l’accusa-to a dover provare la propria innocenza. Ne conse-gue che per ottenere giustizia la vittima del reato di-pende principalmente dalla competenza della poliziae della pubblica accusa.Per quanto concerne la posizione giuridica dei mi-nori vittime di abuso sessuale, la Convenzione delleNazioni Unite sui diritti dell’Infanzia (Conventionon the Rights of the Child, CRC), che è stata ratifi-cata da tutti i paesi considerati in questo studio, rap-presenta il punto di riferimento teorico fondamen-tale per definire le modalità in cui i procedimentigiuridici dovrebbero essere adattati alla particolare

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condizione del minore. Il principio cardine dellaConvenzione è che in tutte le attività di indagine enei processi decisionali il superiore interesse del mi-nore deve essere una considerazione preminente. I diritti espressi nella CRC sono validi per tutti i mi-nori, ma gli Stati membri della Convenzione hannola possibilità di stabilire le proprie normative e pras-si in modo tale che i genitori del minore continuinoad avere la responsabilità di guidarlo nell’eserciziodei propri diritti. La Convenzione (art. 12) affermache il minore che sia in grado di formulare una pro-pria opinione ha il diritto di esprimerla liberamentein tutti quei casi che lo coinvolgono; a tale opinionesi dovrà dare il giusto peso in base all’età e al livellodi maturità del minore. Il bambino dovrebbe quindiavere l’opportunità di essere ascoltato in tutti queiprocedimenti giudiziari o amministrativi che locoinvolgono, sia direttamente, sia attraverso un rap-presentante, secondo quanto dettato dalla normati-va nazionale. La CRC non approfondisce ulterior-mente la posizione dei minori vittime di reati, e nonesiste nessuna convenzione europea al riguardo. Diconseguenza i singoli Stati membri hanno la respon-sabilità di adottare nel modo migliore i provvedi-menti necessari.Esiste già, invece, una normativa, la C o n v e n z i o n eEuropea sull’Esercizio dei Diritti del Fanciullo(1 9 9 6), che tratta il ruolo del minore nei procedi-menti di diritto di famiglia. Secondo questa Con-venzione, che è valida anche nelle controversie perla custodia, il minore gode di specifici diritti proces-suali, tra i quali il diritto a ricevere tutte le informa-zioni rilevanti, il diritto di esprimere la propria opi-nione al riguardo, il diritto di essere informato dellepossibili conseguenze nel caso le sue richieste venis-sero rispettate e anche il diritto ad avere un propriorappresentante legale nel caso in cui esista un con-flitto di interessi tra il minore e i suoi tutori; que-st’ultimo diritto può essere esercitato solo da minoriche, in base alla normativa nazionale, vengano con-siderati sufficientemente maturi. Inoltre, la Conven-zione afferma che, se il minore è abbastanza maturo,la corte dovrebbe ascoltarlo direttamente o attraver-so altre persone, se necessario in camera e nei modipiù adatti all’età e lo sviluppo del bambino.Per concludere, il rapporto tra giusto processo e tu-tela giuridica del minore implica l’individuazione diun equilibrio adeguato tra efficienza e rispetto del-l’integrità dell’individuo. Infatti se da una parte, nel

rispetto del diritto della difesa, lo Stato non deveviolare i diritti dell’imputato, dall’altra parte, in ba-se al principio della tutela giuridica, lo Stato ha ildovere di proteggere la vittima e perseguire chi hacompiuto il reato. Ne consegue che tutte le particoinvolte in un procedimento penale dovrebberoessere trattate nel pieno rispetto della dignità indivi-duale. Nel caso in cui la vittima di un reato sia unminore, l’applicazione dei suddetti princìpi è spessoproblematica, poiché sono gli adulti che lo rappre-sentano e devono interpretare e valutare di volta involta i suoi interessi. Spesso è difficile decidere disottoporre il minore ad attività di indagine, ascolti eaccertamenti che possono traumatizzarlo ulterior-mente e che rendono poi necessaria una terapia direcupero. In altre parole: è giusto permettere che ilminore sia sottoposto ad accertamenti e interroga-tori oppure tutto ciò potrebbe danneggiarlo oltre-m o d o ?Se, allo scopo di tutelare il minore, si cerca di limi-tarne il coinvolgimento nelle indagini (per esempionon richiedendo la sua presenza in aula), si rischiadi non arrivare alla condanna di un sospettato cheneghi qualunque responsabilità. Infatti, adottandoquesto tipo di norme o decisioni allo scopo di pro-teggere il minore, si rischia di negargli quel dirittoad ottenere giustizia che pretenderebbe se invecefosse un adulto. Inoltre, se la speciale posizione diun minore nell’ambito del procedimento viene pro-tetta in modo eccessivo, si rischia di violare il dirittodell’imputato a ricevere un giusto processo. D’altra parte, se il minore viene invece trattato allastregua di un adulto e viene, per esempio, controin-terrogato dalla difesa, si corre il rischio di sottopor-lo ancora una volta a una violenza perpetrata dalmondo degli adulti. Infatti, se non si tiene contodella sua particolare situazione, il minore-vittima sitrova in una posizione di svantaggio nella quale nonha la possibilità di ricevere degli aiuti specifici perla sua situazione. È perciò fondamentale valutarecon molta attentenzione il ruolo dei minori vittimadi abuso sessuale nell’ambito del procedimento giu-d i z i a r i o .Dato che non è ragionevole trattare un minore comese fosse adulto in un contesto in cui le sue capacitànon sono sufficienti per reagire adeguatamente allas i t u a z i o n e , il minore per far valere i propri dirittideve quindi godere di un trattamento particolarenell’ambito del procedimento penale.

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2. Il ruolo del minore all’interno del procedimento giudiziario

Gli ordinamenti giuridici dei paesi oggetto dello stu-dio differiscono profondamente rispetto al ruolo del-la vittima del reato all’interno del procedimento.Nella maggior parte dei paesi, così come nell’ordina-mento anglosassone, la vittima del reato viene consi-derata un testimone, può essere quindi interrogatasotto giuramento ed è passibile del reato di falsa te-stimonianza. Inoltre, la legge non prevede che il testi-mone abbia diritto a un proprio rappresentante lega-le. In alcuni paesi, come la Svezia e la Finlandia, lavittima è invece considerata come una parte in causaaccanto all’accusa. In questo caso, indipendentemen-te dal fatto che si sia costituita parte civile, è vista co-me una parte avversa all’imputato e alla difesa, quin-di non deve deporre sotto giuramento ed è affiancatada un proprio rappresentante legale4. In Svezia eFinlandia esiste una spiegazione storica per il fattoche la vittima venga considerata una parte in causa.Fino alla metà dell’800 i reati contro la persona dove-vano essere promossi e perseguiti dalla parte. Anchese oggi praticamente tutti i reati sono perseguiti tra-mite la pubblica accusa, esiste ancora il diritto dellavittima a sostenere o sostituire la pubblica accusa inlinea con il principio della “parità delle parti”. Anchenei paesi dove ha il ruolo di testimone si tende ormaia riconoscere la necessità di garantire alla vittima l’as-sistenza di un legale rappresentante. A volte ciò acca-de automaticamente qualora la vittima si costituiscaparte civile e sia quindi rappresentata dal suo avvoca-to di fiducia. In tutti i paesi considerati, anche se lavittima non si costituisce parte civile, ma esistono co-munque dei motivi per i quali è opportuno il soste-gno di un legale rappresentante in materia di respon-sabilità penale, è possibile fornire alla vittima un’“as-sistenza speciale” per tutta la durata del procedimen-to, soprattutto nei casi di abuso sessuale in danno aminori, sebbene anche in questo caso esistano delledifferenze tra i diversi sistemi presi in esame.

Il ruolo del minore-vittima nell’ambito del procedi-mento penale si rivela piuttosto problematico. Inteoria, se la vittima ha il ruolo di t e s t i m o n e, deve de-porre in aula con il rischio di essere punita in caso dimancata comparsa e per il reato di falsa testimonian-za qualora abbia raggiunto l’età prevista dalla leggeper essere considerata penalmente responsabile. Ènecessario quindi capire se la legge prevede che ilminore possa essere costretto a deporre o se invecel’ordinamento prevede delle norme speciali al ri-guardo. In base ai rapporti nazionali, in Spagna,Grecia e Romania non esistono norme particolari inquesto senso, perciò, in linea di principio, anche iminori in tenera età potrebbero essere interrogaticome testimoni durante il processo. Non è compitodi questo studio analizzare le possibili implicazionidel rifiuto di deporre in aula da parte del minore odei tutori legali, tuttavia, secondo il parere di alcuniesperti di diritti umani, costringere un minore vitti-ma di un reato a deporre è contrario ai fondamentaliprincìpi giuridici europei. Dai rapporti nazionaliemerge inoltre che, nella prassi, qualora il minore sirifiuti di testimoniare, si può richiedere alla pubblicaaccusa l’archiviazione del caso. Ne consegue chequesti ordinamenti impongono al minore un’eccessi-va responsabilità sull’esito del procedimento. Infattinon è ragionevole che un caso di presunto abusosessuale venga archiviato solo sulla base del fatto cheil minore non può o non desidera deporre in aula. Ilminore vittima deve deporre in aula indipendente-mente dall’età, anche in altri paesi come Germania eItalia. Tuttavia in questi paesi gli ordinamenti preve-dono delle norme speciali che regolano la deposizio-ne del minore durante il processo, dimostrandoquindi che è possibile applicare delle prassi diverseper ottenere la dichiarazione del minore senza perquesto negare all’imputato un giusto processo.Nel caso in cui la vittima sia invece considerata unaparte in causa, il problema è decidere chi debbarappresentarla durante il processo, visto che il mino-re non è in possesso della capacità processuale. Lacosa più naturale sarebbe far assumere questo ruoloai tutori del minore, di solito entrambi o uno solodei genitori (normalmente la famiglia assume un av-vocato come rappresentante di parte). Tuttavia, neicasi di abuso sessuale, sono frequenti i conflitti di in-teresse tra il minore e i tutori, specialmente se il so-spettato è un familiare. In questo caso gli ordina-menti di Svezia e Finlandia permettono al minore di

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4 L’ordinamento tedesco accoglie il principio del processo inquisitorio, inbase al quale né l’accusa né la difesa sono considerate parti in causa (insenso stretto), ma semplicemente partecipano al processo. Perciò la vitti-ma di un reato può non essere parte in causa, ma portare avanti l’accusacon un proprio avvocato, oltre alla pubblica accusa, con alcuni diritti du-rante il processo. La vittima di un reato grave a sfondo sessuale può as-sumere un avvocato quale legale rappresentante e, se la vittima è minoredi 16 anni, il rappresentante legale sarà garantito anche nei casi di reatimeno gravi.

essere rappresentato da uno speciale rappresentantelegale (avvocato della parte lesa)5. Nell’eventualitàdi un processo, l’avvocato che rappresenta il minoreaffiancherà la pubblica accusa sostenendo gli inte-ressi del minore e il risarcimento del danno. Anchein Norvegia, Islanda, Germania, Italia e Spagnal’“avvocato di fiducia” durante il processo assume ilruolo di co-attore.In conclusione, se si considera il ruolo processualedel minore nei paesi presi in esame, si possono indi-viduare due diverse impostazioni. In base alla prima,la vittima è vista come un testimone con la conse-guenza che il minore non ha un suo ruolo specificonel procedimento penale, ma è piuttosto una fontedi informazioni al pari delle altre. Di conseguenzadovrebbe essere considerato, per quanto possibile,come un adulto, con tutti i diritti e gli obblighi chene conseguono, anche se il minore deve comunquegodere di una qualche forma di protezione.In base alla seconda impostazione, la vittima è consi-derata una parte in causa che, sia attraverso la pub-blica accusa sia con il proprio avvocato, promuovel’azione. Di conseguenza la vittima e il danno subìtoavranno un ruolo di maggior rilievo nell’ambito delprocesso. Dal punto di vista del minore ciò significache questi avrà un proprio ruolo specifico, anche setale ruolo verrà esercitato attraverso un rappresen-tante. Di conseguenza altri adulti, oltre che i tutorilegali, avranno la responsabilità di determinare qualesia il superiore interesse della piccola vittima nel casodi un sospetto abuso sessuale.

3. Il rappresentante legale del minore a l l ’ i n t e rno del procedimento giudiziario

Tutti gli ordinamenti giudiziari dei paesi consideratiriconoscono che il minore ha delle speciali esigenzenell’ambito del procedimento, soprattutto nei casidi presunto abuso sessuale. La piccola vittima deveessere protetta da ulteriori violenze o stress, anche seallo stesso tempo si deve rispettare il diritto della di-fesa a contestare l’ipotesi accusatoria. Gli ordina-menti si differenziano invece sulle modalità con cuisi applica questa speciale protezione. Le differenzesono ovviamente dovute prima di tutto al diverso

ruolo assegnato al minore: l’approccio alla specialeprotezione del minore cambia a seconda che la vitti-ma sia considerata parte in causa o testimone. Nelprimo caso, la protezione si traduce principalmentein un sostegno di natura legale; mentre, se il minoreè considerato un testimone, il sostegno si traduceprincipalmente in una protezione contro gli effettipsicologici negativi del procedimento.Per poter definire i metodi migliori per tutelare ilminore è fondamentale conoscere se e fino a chepunto il procedimento può danneggiarlo. Gli ordi-namenti di Danimarca, Finlandia, Islanda, Norvegiae Svezia riconoscono che effettivamente esiste que-sto pericolo e per questo prevedono una serie dinorme e prassi, quali la celerità nel concludere le in-dagini di polizia, il minimo numero di ascolti possi-bile, il coinvolgimento dei servizi sociali durante leindagini, il divieto di deporre in aula per i minori di12 anni. Il diritto anglosassone, che non è oggettodel presente studio, prevede che il diritto della dife-sa di esaminare il minore sia un interesse prevalente,perciò anche bambini in tenera età possono esserecontroesaminati, nonostante esista un effettivo ri-schio di traumatizzarli. Lo stesso tipo di posizione siriscontra anche in alcuni degli ordinamenti presi inesame (Grecia, Romania, Spagna), sebbene in questipaesi, così come in Inghilterra e negli Stati Uniti, siprevedano una serie di misure atte a limitare i po-tenziali effetti negativi del contro-interrogatorio.Spesso si tratta però di misure di natura pratica, eti-ca e a volte puramente estetica: i minori possono fa-miliarizzare in anticipo con l’ambiente del tribunale,esprimere la loro opinione riguardo alla possibilitàche il giudice indossi o meno la parrucca, non devo-no sottostare a un confronto diretto con l’imputatoecc. Tutte queste misure hanno lo scopo di evitareche il minore sia intimorito e spaventato dall’am-biente giudiziario, ma non ne garantiscono la tutelada un punto di vista strettamente legale. Non esisto-no degli evidenti dati scientifici che dimostrano cheil minore subisce un danno per il fatto di essere trat-tato come un adulto in aula 6. Tuttavia, se si conside-rano i numerosi casi in cui un bambino è “crollato”dopo essere stato controesaminato, si può affermareche esiste un reale rischio di traumatizzare il minore.

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5 In Svezia questa figura (“rappresentante speciale del minore”) può giàessere nominata durante le indagini preliminari senza doverne informareil tutore legale del minore.

6 Tuttavia esistono studi scientifici che dimostrano come, prima di un’u-dienza, il minore tema maggiormente di incontrare l’imputato in aula, Ri-chard May Criminal Evidence (1999).

Dato che ogni bambino è diverso dagli altri, risultaparticolarmente arduo sapere fino a che punto siapossibile scongiurare questo rischio attraverso misu-re pratiche da applicare in aula o attraverso un com-portamento dell’avvocato difensore che vada incon-tro alle esigenze del minore. Ciò che per un bambi-no di una data età può sembrare traumatizzante epericoloso può invece sembrare perfettamente ac-cettabile per un altro. In effetti, la vera causa del di-sagio del minore si potrebbe trovare nella naturastessa del controesame, e cioè il tentativo da partedella difesa di contestare la credibilità stessa delladichiarazione resa dalla piccola-vittima. Negli ordi-namenti di Danimarca, Finlandia, Islanda, Norvegiae Svezia, il fatto che il bambino sia “costretto” a de-scrivere personalmente la violenza subita è conside-rato di per sé una possibile fonte di ulteriore trauma.I paesi europei hanno sviluppato dei sistemi di tuteladel minore nell’ambito del procedimento che si pos-sono suddividere in due filoni principali, a secondadel ruolo che questi ricopre nel procedimento e diciò che si ritiene possa rappresentare un rischio diulteriore trauma. Un primo filone, adottato princi-palmente nei casi in cui il minore è equiparato a untestimone adulto, prevede un sostegno di tipo psico-sociale durante il procedimento penale. Il secondofilone invece, applicato nei casi in cui il minore èconsiderato parte in causa e anche in alcuni paesi incui ha il ruolo di testimone, prevede la tutela dei di-ritti del minore tramite un rappresentante legale c h eaffianca la pubblica accusa. La presenza di un curatore speciale (support person)è prevista, tra gli altri, anche dagli ordinamenti an-glosassoni e da quello greco, mentre in Svezia e Fin-landia il curatore può essere nominato anche nel ca-so in cui il minore abbia già un proprio avvocato. InGrecia spesso questo ruolo è assegnato a un assi-stente sociale che non può partecipare agli ascoltidurante le indagini preliminari e che deve redigereun rapporto per il tribunale nel quale si delinei lastoria del minore e la sua situazione familiare. Gli ordinamenti spagnolo e rumeno, al contrario,non prevedono l’assistenza di un curatore speciale,ma solo quella dell’avvocato di fiducia dei genitori.Tuttavia, nel caso di sospetto abuso intrafamiliare, ilminore viene preso in cura dall’assistenza sociale ein questo caso viene nominato un curatore speciale.La presenza di un avvocato quale “curatore specia-le” è prevista con modalità diverse anche dagli ordi-

namenti di Islanda, Norvegia, Svezia, Finlandia,Germania e Italia. Tra i vari ordinamenti quello sve-dese prevede il più ampio supporto legale, con lanomina, al termine delle indagini preliminari, di unavvocato d’ufficio che non solo rappresenta i dirittidel minore, ma ne assume anche la tutela legale intutti quei casi in cui l’imputato è un familiare. Sarà ilrappresentante legale a decidere se, quando e secon-do quali modalità avverranno gli ascolti e gli accerta-menti medici. Se esiste il pericolo che la presenzadei genitori possa in qualunque modo danneggiare ilminore, gli incontri e quindi anche gli ascolti e le vi-site mediche, potranno avvenire senza informarne inanticipo i genitori. Se le indagini portano alla formu-lazione di un’accusa, il rappresentante del minorecontinuerà a seguirlo durante il processo.In Germania, Islanda, Norvegia e Svezia un’autoritàpreposta nomina sempre un curatore speciale già nel-le prime fasi delle indagini preliminari, e cioè anchenei casi in cui il sospettato non sia legato alla famiglia;mentre in Italia, Romania e Spagna la nomina avvienesolo con la fase processuale. I curatori speciali hannocompiti che variano da ordinamento a ordinamento.In Danimarca, Islanda e Norvegia il curatore nonpuò entrare nel merito della responsabilità penale,ma si deve limitare agli aspetti civili e a quelli proces-suali, quali per esempio i requisiti necessari per gli ar-gomenti da discutere in camera. Al contrario, in Sve-zia e Finlandia il curatore può collaborare con lapubblica accusa a tutti gli aspetti rilevanti per la cau-sa penale. In conclusione, gli ordinamenti presi in esame rivela-no una grande disparità normativa per quanto con-cerne il sostegno sia legale sia terapeutico fornito alminore vittima di abuso sessuale. In Danimarca, Fin-landia, Islanda, Norvegia e Svezia un curatore spe-ciale viene nominato durante una fase precedente7

rispetto a Italia, Romania e Spagna dove il curatoreviene assegnato solo se e quando ha inizio il vero eproprio processo giudiziario. In Grecia la posizionegiuridica dei minori vittima di abuso sessuale è mol-to debole visto che l’assistenza garantita al minore èprincipalmente di natura sociosanitaria. Dal punto divista dei diritti del minore in Europa è quindi neces-sario armonizzare ulteriormente gli ordinamenti in

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7 In Germania è possibile, ma non obbligatorio, nominare un avvocatoche assista il minore durante gli ascolti condotti dalla pubblica accusa odal magistrato inquirente.

modo da garantire che le vittime possano ricevere intutti i paesi il sostegno di un proprio rappresentantelegale sin dalle prime fasi del procedimento8.

4. L’audizione del minore

Ci sono opinioni discordanti riguardo alla possibilepartecipazione del minore all’udienza principale. Inalcuni paesi si ritiene opportuno che il minore siapresente in tribunale, in altri invece è sufficiente lavideoregistrazione di un’audizione avvenuta in pre-c e d e n z a .Negli USA il minore vittima di abuso deve testimo-niare in aula. Infatti, in base al Sesto Emendamentodella Costituzione degli Stati Uniti d’America, l’im-putato ha il diritto incondizionato di richiedere unconfronto in aula con i testimoni chiave e, tramitel’avvocato della difesa, controesaminare i testimoniallo scopo di contestarne la credibilità. Sebbene talediritto sia valido anche nel caso in cui il testimone/vittima sia un minore, una decisione della Corte Su-prema degli Stati Uniti del 1992 prevede che il dirit-to al confronto possa essere subordinato alla consi-derazione del trauma che il minore potrebbe subirenell’incontrare il presunto abusante. Può accadereraramente che, su decisione del giudice, il minorepossa testimoniare attraverso un sistema tv a circuitochiuso. Tuttavia nella maggior parte dei casi i minorivittima di abuso, indipendentemente dalla loro età,testimoniano direttamente in aula. In seguito all’ap-plicazione di questa prassi sono stati sviluppati i co-siddetti programmi di responsabilizzazione, in baseai quali il bambino viene preparato mentalmente epraticamente alla testimonianza in aula. L’ i m p o s t a-zione inglese è simile a quella statunitense, e, almenoin linea di principio, prevede che il minore debba te-stimoniare direttamente in aula, anche se, in seguitoa una norma introdotta nel 1988, è permesso utiliz-zare un sistema televisivo per far comunicare il bam-bino, che si trova in una stanza adiacente, con lapersona che di volta in volta pone le domande (ilgiudice, l’avvocato dell’accusa o della difesa); a suavolta il minore può essere visto tramite uno schermoche si trova in aula. In questo modo nell’ambito del

diritto anglosassone, la tecnologia moderna ha per-messo di emendare la richiesta di confronto direttosenza però violare il principio in base al quale un mi-nore dovrebbe partecipare al processo. Anche gli ordinamenti di Spagna, Italia, Grecia eRomania accolgono il principio in base al quale u nm i n o re, indipendentemente dalla sua età, dovre b b ep a r t e c i p a re al processo, e quindi, in base alle regoleprocessuali, deve essere equiparato al rango di testi-mone adulto. In Italia i minori di 18 anni vengono disolito ascoltati tramite audizione “protetta”, con l’u-tilizzo di specchi unidirezionali o un impianto ci-t o f o n i co9. In Spagna, sebbene diversi tribunali sianodotati di sistemi a circuito chiuso, video e specchiunidirezionali, raramente questi vengono utilizzati.In Grecia e in Romania, invece, si riscontra una tota-le carenza di tecnologie per l’audizione protetta. InGermania sono state introdotte una serie di eccezio-ni al principio che prevede l’obbligo della presenzadel minore in aula, cosicché il giudice può raccoglie-re le informazioni tramite un’audizione protetta cheviene registrata e riprodotta durante l’udienza. L’ascolto effettuato dal giudice al di fuori dell’udien-za sembra essere la soluzione adottata più spesso an-che in Norvegia e Islanda, per lo meno nei casi diminori in tenera età, ed è anche una misura di prote-zione del testimone adottabile in Germania, in basealla legge sulla Protezione del Testimone approvatanel 1998 e applicabile nei casi di vittime di abusi ses-suali minori di 16 anni. Questa forma di protezioneperò viene applicata di rado, e oltre all’audizione re-gistrata spesso si richiede la disponibilità del minoreper eventuali domande supplementari. La Norvegiavanta una lunga tradizione nell’audizione effettuatada un giudice, risalente a un provvedimento intro-dotto nel 1926 riguardo all’acquisizione di prove neicasi di malati di mente o minori di 14 anni. La pro-cedura, che viene quindi applicata non soltanto neicasi di abuso sessuale ma anche per altri reati, preve-de che l’audizione venga videoregistrata per esserepoi riprodotta in aula e che il giudice sia affiancatoda un consulente, come per esempio uno psicologo.Nel 1999 l’Islanda ha introdotto il sistema norvegesecon alcune modifiche, quali l’applicazione di questo

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8 L’Unione Europea si è espressa in questo senso nella Decisione Quadrodel Consiglio del marzo 2001 sullo Statuto delle Vittime nel Quadro deiProcedimenti Penali, che tuttavia si rivolge principalmente a quegli ordi-namenti in cui la vittima è una parte in causa e non un testimone.

9 In Italia, la registrazione della dichiarazione si effettua anche in fasepre-processuale in forma protetta. In questo caso il giudice decide le mo-dalità d’ascolto sia dal punto di vista della tecnologia da utilizzare chedelle domande da porre.

metodo per i minori di 18 anni e il diritto dell’avvo-cato difensore ad essere presente durante l’audizio-ne, mentre in Norvegia è sufficiente che la difesa co-munichi al giudice le proprie domande.In Svezia, Danimarca e Finlandia è possibile acquisi-re le prove al di fuori dell’udienza, per esempio du-rante l’ascolto del minore, anche se nella prassi ciòaccade solo a volte in Danimarca e molto raramentein Svezia e Finlandia. Infatti si tratta di un istitutocreato per assicurare l’acquisizione delle prove intutti quei casi in cui sussista un reale rischio di per-derle prima del processo (preservazione delle prove)e in generale non viene utilizzato poiché si preferi-scono altri metodi. Nel caso di Svezia, Danimarca eFinlandia la dichiarazione del minore fa parte delleindagini preliminari e l’ascolto effettuato dalla poliziae videoregistrato viene riprodotto durante il processo epuò essere ammesso come prova. Tuttavia il fattoche in questi paesi non esista un limite minimo d’etàper testimoniare in aula implica che la prassi varia divolta in volta. Normalmente i bambini di età supe-riore ai 12 anni depongono in aula, mentre i minoriin tenera età rilasciano una dichiarazione videoregi-strata. Tuttavia per i minori di età compresa tra gli 8e i 12 anni esiste una forma ibrida che prevede, oltrealla dichiarazione registrata, anche la presenza delminore in tribunale per eventuali domande supple-mentari. In questi casi si applicano diverse soluzionitecniche per evitare l’incontro diretto tra la vittima eil presunto abusante. Oltre il superiore interesse del minore, si devonoconsiderare altri due princìpi quali criteri di valuta-zione dei vari ordinamenti. Il primo è il principio delcontraddittorio che riconosce alla difesa il diritto dicontestare l’accusa tramite l’esame, il confronto el’interrogatorio del testimone. Per soddisfare taleprincipio, che è parte integrante del concetto di“giusto processo”, la difesa deve avere l’occasione diporre delle domande al minore. Esistono diverse po-sizioni riguardo ai requisiti necessari per soddisfarequesto principio; in Svezia e Norvegia è sufficienteche la difesa abbia la possibilità di comunicare leproprie domande al funzionario di polizia o al giudi-ce che ascolterà il minore. Inoltre, affinché le infor-mazioni raccolte siano considerate valide, la difesadeve avere l’opportunità, durante il procedimento,di comunicare ulteriori domande. Se ciò non avvie-ne, sarà necessario sopperire a questa mancanza du-rante l’udienza, oppure la dichiarazione del minore

dovrà essere soggetta a una valutazione particolar-mente scrupolosa e quindi sarà necessario sostenerel’ipotesi accusatoria con altre prove particolarmentes i g n i f i c a t i ve 1 0. Negli ordinamenti di Stati Uniti, In-ghilterra, Spagna, Grecia, Italia e Romania si riscon-tra un’applicazione molto restrittiva dell’esenzionedal contraddittorio e il diritto della difesa a con-trointerrogare non viene limitato in alcun modo. Perproteggere il minore è quindi necessario svilupparedelle soluzioni sul piano tecnico, sociale ed etico chescongiurino il rischio di traumatizzarlo durante l’e-scussione. La soluzione più adottata è quella di evi-tare il contatto diretto tra la vittima e l’imputato epermettere all’avvocato della difesa di condurre ilcontraddittorio in assenza dell’indagato. Sfortunata-mente i rapporti nazionali evidenziano diversi casi incui il “diritto al contraddittorio” prevale sull’interes-se superiore del minore, il quale subisce enormipressioni durante il processo. In Grecia, Romania,con l’eccezione dei minori di 7 anni, e in Spagnaspesso i bambini vittime di abuso incontrano i so-spetti abusanti in aula.D’altro canto è anche nell’interesse superiore del mi-nore che il principio del contraddittorio e in generalei diritti della difesa non vengano lesi. Infatti, se la di-fesa non avesse l’opportunità di contestare le infor-mazioni fornite dalla vittima ponendo direttamente oindirettamente le proprie domande, la dichiarazionedel minore avrebbe un valore minore. Nel rispettodei provvedimenti della Corte di Giustizia Europeariguardanti il diritto a un giusto processo, ma ancheper assicurarsi che la dichiarazione del minore possaavere il massimo valore probatorio, gli ordinamentieuropei devono quindi garantire che la difesa, nel-l’ambito del procedimento, abbia l’opportunità diporre delle domande alla vittima. Tuttavia questa esi-genza, seppur riconosciuta da tutti i paesi presi inesame, non implica di per sé che il minore sia costret-to a deporre in aula, visto che esistono altri metodiper soddisfare questo diritto della difesa.L’altro principio in base al quale non si possono pre-sentare eccezioni nei casi che coinvolgono dei mino-ri è il principio di immediatezza delle prove, secon-do il quale il giudice dovrebbe riscontrare diretta-

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10 Queste indicazioni sulla valutazione delle prove sono espresse in unadecisione della Commissione Europea in materia di Diritti Umani (Lindqvi-st vs. Svezia) che è stata adottata dalla Corte Suprema svedese e norve-g e s e .

mente tutte le prove del caso in prima persona. Leprove materiali vanno esibite, le persone coinvoltedevono presentarsi e testimoniare in aula ecc. In ba-se a questo principio una prova presentata attraver-so una comunicazione alla corte avrà a priori un va-lore probatorio inferiore rispetto a una prova pre-sentata direttamente durante l’udienza; di conse-guenza la dichiarazione videoregistrata di un testi-mone avrà certamente minor valore rispetto ad unatestimonianza resa direttamente in aula. Così anchela dichiarazione resa dal minore, se videoregistrata,avrà valore inferiore rispetto alla stessa dichiarazioneresa in aula. Alla base di questa posizione non si tro-va soltanto un principio, ma anche la convinzioneche una registrazione non soddisfi gli standard pro-cessuali tanto quanto una deposizione in aula. Infattinon si conoscono le circostanze nelle quali è avvenu-ta, cosa è stato detto prima e dopo la registrazione;inoltre si ritiene che le registrazioni possano esseremontate e manipolate e che solitamente non mostri-no l’interazione tra il testimone e il suo interlocuto-re, ma si concentrino quasi esclusivamente sul pri-mo. Infine si pensa che il ricorso a tali tecniche nongarantisca una sufficiente chiarezza della deposizio-ne e che non offra la possibilità di porre domandeaggiuntive. È possibile sopperire almeno in parte aqueste carenze, come accade in Norvegia e Islanda,permettendo al giudice che presiederà l’udienza dicondurre lui stesso l’ascolto videoregistrato. Tu t t a-via, considerando che tutte le parti, incluse l’accusae la difesa, dovrebbero avere accesso a tutte le pro-ve, e quindi anche alla deposizione del minore, è evi-dente che questi rimedi non sono sufficienti. Per lesuddette ragioni, da un punto di vista probatorio e inlinea di principio, è preferibile che il minore sia pre-sente in aula. Infatti, se si decide di non interrogarloin aula, la dichiarazione dovrà essere sottoposta auna valutazione estremamente scrupolosa ed è per-ciò nel suo interesse che il minore deponga duranteil processo.La decisione di non far testimoniare il minore in au-la è spesso motivata dal desiderio di proteggerlo e diconsiderare le sue esigenze. Se il processo implicaun eccessivo stress e la possibilità di ulteriore traumadurante la deposizione, si può optare per un’altrasoluzione che riduca tali rischi. Una soluzione dicompromesso potrebbe prevedere, per esempio, l’u-so della videoregistrazione e di sistemi tv a circuitochiuso che permetterebbero di coniugare l’esigenza

di assunzione diretta delle prove con il rispetto delprincipio dell’immediatezza. In un’epoca in cui latecnologia offre delle soluzioni accettabili dal puntodi vista dei diritti della difesa, negare l’ammissibilitàdi un tale compromesso per mantenere il vecchioprincipio della presenza in aula, a scapito della tute-la del minore, significa assumere un atteggiamentoeccessivamente rigido e conservatore.Inoltre, introducendo l’uso della videoregistrazionesi otterrebbero ulteriori vantaggi quali l’adeguamen-to dell’esame alle capacità del minore e alle circo-stanze del caso. Infatti non è ragionevole pretendereche un bambino possa affrontare un confronto inaula con l’imputato ed essere poi controinterrogatodall’avvocato della difesa come se fosse un adulto. Sidimostrerebbe certamente più sensibilità se si video-registrasse un’audizione in cui vengano poste anchele domande della difesa. Un altro vantaggio offertodalla videoregistrazione è che questa avverrebbe inun momento certamente più vicino al presunto abu-so di quanto non possa accadere durante la deposi-zione in aula, e il ricordo dell’evento sarebbe più vi-vo, diretto e meno elaborato. Infine, registrando unavolta per tutte la dichiarazione, il minore non dovràripetere il suo racconto e potrà evitare il disagio diparlarne di fronte ad un pubblico di estranei. L’ a m-biente del tribunale infatti può inibire le capacità diespressione del bambino, spingendolo a subire unparticolare stress e a chiudersi in se stesso, soprattut-to se a porre le domande sono degli estranei che du-rante il processo non possono certamente stabilireun rapporto di fiducia simile a quello instauratosicon il referente che conduce le audizioni.Esistono molte soluzioni possibili e di compromessotra la scelta di trattare il minore come un adulto eobbligarlo a testimoniare e la scelta di trattarlo inve-ce come un bambino ed evitare che deponga del tut-to. La soluzione migliore probabilmente è la video-registrazione della dichiarazione seguita dalla dispo-nibilità del minore a rispondere ad ulteriori doman-de, possibilmente poste dalla stessa persona con cuiha parlato durante le indagini. Inoltre, per garantireun certo grado di continuità e rafforzare i diritti del-la difesa, lo stesso giudice che presiederà il processopotrebbe essere anche presente alle audizioni che sitengono durante le indagini.Si dovrebbe dare più spazio a singole soluzioni chetengano conto, di volta in volta, dell’età, dello svi-luppo e della maturità del minore, aggiungendo così

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maggiore flessibilità a una prassi che spesso, nei pae-si presi in esame, sembra essere applicata in modoeccessivamente rigido quando invece sarebbe neces-sario dedicare maggiore attenzione alla situazionedel singolo bambino e alle specifiche circostanze diogni caso. In alcuni paesi si riscontra la necessità didare al minore la possibilità (o maggiori possibilità)di evitare la deposizione in aula, mentre in altri paesisarebbe necessario poter interrogare il minore conpiù facilità. Così per esempio, da un lato, dovrebbeessere possibile interrogare un/una diciassettennevittima di una grave violenza carnale attraverso uncollegamento video per evitare l’ulteriore traumadella deposizione in aula. D’altro canto un minore di8 anni vittima di una violenza meno grave perpetratada una persona non vicina alla sua famiglia potrebbeessere interrogato in aula, anche nel caso in cui lasua dichiarazione sia stata già videoregistrata. Infine,tutti gli ordinamenti dovrebbero introdurre proce-dimenti di audizione protetta per tutti i minori di18 anni, siano essi testimoni o vittime 1 1.

I V. Le attività di indagine nei casi di abuso sessuale a danno di minori

1. Osservazioni generali sulle difficoltà nelle indagini

Il minore ha il diritto di far valere, direttamente oindirettamente, le proprie ragioni in un processo. Ilfatto che un bambino non abbia l’esperienza, i pun-ti di riferimento e il linguaggio di cui dispone unadulto non dovrebbe rappresentare un ostacolo in-sormontabile al fine di ottenere giustizia. Al contra-rio, indipendentemente dal ruolo giudiziario che ilminore riveste all’interno del processo, l’esito delprocedimento dipende non tanto da ciò che accadedurante l’udienza quanto dal modo in cui sono stateacquisite le prove durante le indagini preliminari.Dato che spesso, in mancanza di altre prove eviden-ti, tutto il caso si regge sulla dichiarazione del mino-re, è cruciale offrire alla piccola vittima la possibilitàdi potersi esprimere al meglio. Ecco perché il pre-sente rapporto studia principalmente le forme e imetodi di ascolto del minore praticati nei varip a e s i.

L’accertamento medico rappresenta un’importantefonte di prove a sostegno dall’accusa. È quindi im-portante, nell’ambito della presente analisi compara-tiva, studiare il ruolo che l’accertamento medico ri-copre all’interno dei diversi ordinamenti e soprattut-to stabilire se l’assenza di evidenti segni di violenzavenga utilizzata per dimostrare che l’abuso n o n si èverificato. Inoltre è necessario esaminare gli altri problemiemersi a livello nazionale nell’ambito di questo tipodi indagine, come per esempio la lentezza sia delleindagini sia del processo che sembra essere un feno-meno comune a tutti gli ordinamenti presi in esame.Un’altra grave difficoltà è rappresentata dalla scarsapreparazione del personale che ha il compito di con-durre le indagini e valutare il caso di presunto abuso;infine, la bassa incidenza di casi portati in giudizio.A causa degli enormi problemi nell’acquisizione delleprove (dichiarazione del minore insufficiente controla parola dell’indagato, assenza di obiettività medichee di altre prove a carico), nella maggior parte dei casile indagini non portano alla formulazione di un’azio-ne penale. Per queste ragioni i casi vengono abban-donati, provocando anche una diminuzione delle de-nunce di questo tipo di reati. Infatti, quando ci sirende conto che la maggior parte delle indagini perreati a sfondo sessuale non hanno buon esito, maprovocano soltanto un enorme stress nella vittima, siingenera nell’opinione pubblica la convinzione chesia inutile denunciare questo tipo di reati. Inoltre, acausa degli enormi problemi nella raccolta delle pro-ve, i funzionari di polizia preposti tendono a svilup-pare un atteggiamento eccessivamente pessimista equindi ad abbandonare troppo presto le indagini.

2. L’ascolto del minore

Nella maggior parte dei paesi presi in esame il primoascolto del minore avviene presso la stazione di poli-zia, con l’eccezione di Norvegia e Islanda, dove è af-fidato sin dall’inizio al magistrato che, in caso di giu-dizio, farà parte della corte 1 2. Nella maggior partedei casi l’ascolto viene videoregistrato per essere esi-bito come prova in vista di un eventuale processo,evitando quindi la deposizione in aula oppure comeprova a cui affiancare ulteriori domande.

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11 Proposte simili sono state presentate nei rapporti di Germania e Dani-marca.

1 2 Tuttavia, in Norvegia la vera e propria audizione è condotta da perso-nale specializzato, come il funzionario di polizia che ha sentito per primoil minore. Lo stesso può accadere in Islanda a discrezionalità del giudice.

In Italia, l’audizione viene effettuata dal giudice solodopo che le indagini e l’ascolto della polizia hanno ri-levato sufficienti prove su cui fondare l’accusa e vienevideoregistrata per essere presentata come prova alprocesso. L’acquisizione di prove al di fuori dell’u-dienza, come l’ascolto del minore da parte della Po l i-zia giudiziaria, è in una certa misura applicata anchein Danimarca. In altri paesi, quali Svezia, Finlandia,Grecia, Romania e in linea di principio anche la Da-nimarca, gli ascolti precedenti l’udienza vengono affi-dati ai funzionari di polizia o alla pubblica accusa1 3.In Spagna è possibile chiamare un giudice per effet-tuare un ascolto nella struttura ospedaliera o pressogli uffici dell’assistenza sociale senza dover coinvolge-re le autorità di polizia, mentre, se è la polizia ad ef-fettuare il primo ascolto, il caso in seguito passa aiservizi sociali che hanno il compito di indagare sul so-spetto abuso e ripetere un certo numero di ascolti (disolito quattro) prima di procedere alla formulazionedi un’accusa.Si rileva quindi una significativa disparità tra i vari or-dinamenti in termini di numero degli ascolti e duratadell’intero procedimento. Mentre in Svezia e Norve-gia la legge prescrive espressamente che il numero diascolti sia il minore possibile e in Finlandia ci si staadoperando affinché se ne effettui solo uno, in Spa-gna, Italia e Grecia il minore può essere sottoposto anumerosi ascolti durante le indagini preliminari 14.Inoltre, nel caso in cui si apra un procedimento pena-le, si dovrà svolgere per lo meno un’ulteriore audizio-ne e, se si ricorre in appello, il procedimento puòprotrarsi fino a un massimo di 6-7 anni, costringendoil minore a mantenere vivo il ricordo dell’abuso. È dunque fondamentale che il procedimento checoinvolge il minore sia il più rapido possibile e che siriducano al minimo il numero degli ascolti. Se il pro-cedimento si svolge in tempi troppo lunghi, si rischiache il minore non riesca mai a superare completa-mente il trauma subìto e tenda anche in futuro a ve-dere se stesso solo come una vittima, soprattutto neicasi in cui, dopo lunghe indagini, la polizia deve ab-bandonare il caso o l’imputato viene rilasciato. Inquesti casi il minore potrebbe invece trarre un enor-

me beneficio dalla possibilità di cominciare il primapossibile ad elaborare e superare l’accaduto. È neces-sario quindi evitare che il procedimento si trasciniper anni e causi ulteriori traumi alla vittima. Il nume-ro più adeguato di ascolti varia di volta in volta, manon è opportuno che un bambino debba descriverepiù volte a diverse persone e in diversi ambienti l’a-buso subìto. Infatti, se esiste una videoregistrazionedella sua dichiarazione da esibire come prova, questadovrebbe essere sufficiente per tutte le fasi del proce-dimento senza che si renda necessario ripetere l’a-scolto. Tuttavia non è sempre possibile ottenere unadichiarazione definitiva durante il primo incontro, esi devono spesso condurre numerosi ascolti. Infattinon ci si può aspettare che un bambino racconti vo-lentieri l’accaduto, ma, al contrario, mostrerà una cer-ta riluttanza a parlarne, soprattutto nel caso di abusointrafamiliare. Saranno quindi necessari diversi in-contri prima di riuscire a instaurare un rapporto di fi-ducia tra il minore e il responsabile dell’ascolto. Sideve inoltre considerare che per un bambino potreb-be essere piuttosto faticoso mantenere il necessario li-vello di attenzione e memoria per raccontare tuttol’accaduto in un’unica occasione. Specialmente nelcaso di abusi ripetuti, l’operatore dovrà incontrare ilminore più volte per definire i dettagli di ogni evento.Infine, è importante ricordare che il primo ascolto av-viene normalmente in assenza dell’avvocato difensorepoiché non si hanno ancora prove sufficienti per no-minarne uno. In questo caso, qualora la normativanon preveda che il minore debba testimoniare duran-te il processo, la difesa dovrà avere l’opportunità diincontrarlo durante le indagini preliminari.In base a quest’ultimo diritto espresso dall’interpreta-zione che la Corte Europea di Giustizia ha dato delconcetto di “giusto processo” è evidente che è neces-sario un numero minimo di due ascolti. Il numero diulteriori ascolti dovrà essere stabilito di volta in volta aseconda delle esigenze del minore . Se un ulterioreascolto permettesse di proseguire le indagini, sarànell’interesse della piccola vittima svolgere questoascolto supplementare e scongiurare il rischio che leindagini vengano abbandonate. Al contrario, nel casoin cui l’ulteriore ascolto serva solo a far conoscere ladichiarazione del minore a nuovi operatori, allora po-trebbe essere sufficiente la videoregistrazione. Pro-prio come nel caso in cui si deve decidere se obbliga-re o meno il minore a deporre in aula, anche in que-sto caso si dovrà trovare un equilibrio tra un princi-

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1 3 Tuttavia negli ultimi tre paesi citati uno o più ascolti avvengono allapresenza di un giudice e prima della formulazione dell’accusa.14 In Italia è possibile evitare ulteriori ascolti in sede giudiziaria, se il minoreha reso un’audizione protetta e videoregistrata. In altri paesi come Spagnae Grecia il minore può di nuovo comparire in aula durante l’appello.

pio generale e i casi particolari: da un lato si dovràevitare un ascolto che potrebbe solo causare ulteriorestress al minore, e dall’altro accettarlo qualora rinun-ciarvi significasse rischiare di non ottenere giustizia.La sezione III. 3 del presente rapporto affronta laquestione del ruolo del rappresentante legale rile-vando che nella maggior parte dei paesi durante l eindagini pre l i m i n a r i un rappresentante legale o uncuratore speciale può assistere all’ascolto del minore.Normalmente un genitore ha il permesso di esserepresente durante l’ascolto, a meno che il sospettatonon sia un familiare o la presenza stessa del genitorenon impedisca al minore di esprimersi liberamente.Tuttavia, in base ai rapporti di alcuni paesi comeSpagna, Italia e Grecia, si intuisce che il minore vie-ne normalmente lasciato solo con il funzionario dipolizia o il giudice inquirente, come accade proba-bilmente anche in altri paesi, se si ritiene che la pre-senza di altre persone possa distrarlo 1 5.L’eventuale presenza di una terza persona è stretta-mente legata al problema dell’atmosfera in cui sisvolge l’ascolto. In Italia, Grecia e Romania sembrache non esistano delle norme specifiche che regolinoquesto aspetto delle indagini: il minore viene ascol-tato come qualunque altro testimone in una normalestanza della questura. In altri paesi si utilizzano delleaule per l’audizione protetta, dotate, in modo più omeno soddisfacente, di un arredamento confortevo-le che possa creare un’atmosfera familiare e di siste-mi audiovisivi, come gli specchi unidirezionali, chepermettano agli altri funzionari di polizia e alla pub-blica accusa, all’avvocato difensore e/o all’avvocatodi parte civile di seguire l’ascolto da una stanza adia-cente. Eventuali domande supplementari vengonocomunicate a un funzionario di polizia che, tramitel’uso di un microfono, le trasmette all’auricolare delfunzionario che sta conducendo l’ascolto. In questomodo si evita di esporre il minore alla presenza dinumerosi estranei che desiderano porre diverse do-mande e si semplifica il lavoro di chi conduce l’a-scolto permettendogli/le di instaurare un rapportodi fiducia con la vittima.

Per quanto concerne il ruolo di chi deve raccoglierela dichiarazione si è già sottolineato che in alcuni pae-si la prassi prevede che il minore venga ascoltato dadiverse persone che ricoprono ruoli diversi nell’ambi-to delle indagini e del procedimento. In Spagna e Ro-mania può accadere che il bambino debba ripetere lapropria dichiarazione alla polizia, agli assistenti socia-li, al magistrato inquirente, al giudice e che si debbarendere disponibile ad essere esaminato anche dallapubblica accusa e dall’avvocato difensore1 6. In Dani-marca, Finlandia, Islanda, Norvegia e Svezia l’acqui-sizione delle prove è affidata a una sola persona, se-gnatamente il funzionario di polizia che ha sviluppatouna specifica competenza nell’ascolto del minore, o ilgiudice. In Spagna esistono delle sezioni speciali per ireati di abuso su minore che però vengono raramenteutilizzate. In alcuni casi, come in Germania, le indagi-ni hanno inizio con un primo ascolto condotto da unfunzionario di polizia che poi passa il caso al giudice,obbligando quindi il minore ad essere ascoltato perlo meno da due persone.È importante chiarire che il procedimento sarà tantostressante per il minore quante più persone dovrà in-contrare durante le indagini, soprattutto se lo scopodi questi incontri sarà solo quello di far ripetere lastessa dichiarazione al bambino. Il rischio è evidentesoprattutto se il procedimento si trascina per anni: ilminore potrebbe vedere le indagini come un costanteesame e finirebbe col ritirare la sua dichiarazione, co-me già accade soprattutto in Spagna, Italia e Grecia.Per quanto concerne le persone che ascoltano il mi-nore, esiste un grande divario nella preparazione deidiversi operatori. In Svezia e Finlandia e spesso an-che in Danimarca, Germania e Italia, i funzionari dipolizia si specializzano nell’ascolto di minori vittimedi abuso, indagando esclusivamente su casi di questotipo e operando all’interno di speciali sezioni di poli-zia. Gran parte di questi funzionari vanta una lungaesperienza, un particolare interesse a lavorare con iminori e spesso anche una preparazione specifica1 7.Inoltre anche i responsabili della pubblica accusa inDanimarca, Finlandia, Islanda, Norvegia, Svezia eItalia hanno una preparazione specifica nel trattare icasi di abuso sessuale su minori. Tuttavia spesso ac-

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1 5 La prassi internazionale nell’utilizzo di stanze con specchio unidirezio-nale prevede che il minore e chi lo intervista si trovino soli nella stanzad’ascolto, mentre le altri parti si trovano nelle stanze adiacenti quali lastanza d’aspetto (tutori legali, curatore speciale) o nella stanza che si tro-va dall’altro lato dello specchio (avvocato della pubblica accusa, avvocatodifensore, avvocato di parte civile).

1 6 In Spagna il minore può arrivare a rendere la propria dichiarazione finoa sette volte qualora il caso arrivi in appello.1 7 Ora anche in alcune questure di Germania e Italia sono previsti dei cor-si di formazione specializzati.

cade che, soprattutto nelle aree più decentrate, le in-dagini vengano gestite dalla polizia locale e che gliesperti, se coinvolti, vengano chiamati solo in un se-condo tempo, e cioè quando il procedimento ha rag-giunto una fase troppo avanzata. Nei casi in cui i fun-zionari di polizia non abbiano una preparazione spe-cifica, per esempio in Grecia, o quando le indagini sisvolgono in zone decentrate, per esempio in piccolicentri in Finlandia e Italia, sembra che spesso si pre-ferisca affidare l’ascolto al personale femminile.In Norvegia, e a volte anche in Italia, il compito diraccogliere la dichiarazione del minore viene affidatonon a funzionari di polizia preposti, ma ad esperti discienze del comportamento 1 8. In Norvegia il giudiceresponsabile è normalmente assistito da un espertoin psicologia infantile o in altri campi, cosicché ilcompito del giudice si limita a stabilire le modalitàcon le quali si svolgerà l’audizione e a valutarnel ’ e s i to 1 9. In Italia e Spagna, soprattutto nei casi diminori in tenera età, il giudice può farsi assistere dauno psicologo sia durante le indagini preliminari siadurante l’udienza. In questo caso l’esperto ha il com-pito di formulare i quesiti e si limita a “tradurre” ledomande delle parti in un linguaggio comprensibileal bambino e a volte anche a “interpretare” per lacorte il significato delle risposte date dal minore.In molti paesi la consulenza di esperti viene richiestaanche per altri scopi, segnatamente per ottenere unparere sull’attendibilità della dichiarazione. In que-sto caso, a volte, si richiede la consulenza di espertidi psicologia o psichiatria infantile, sebbene sia piùspesso richiesta la consulenza di psicologi specializ-zati nella valutazione delle dichiarazioni. Nonostantenell’ambito della psicologia forense esistano diversescuole di pensiero riguardo alle varie tecniche di va-lutazione, un elemento comune alla maggior parte diqueste prevede che la valutazione si basi su un certotipo di analisi dei criteri 2 0. Nell’ambito di questa

analisi la dichiarazione del minore viene valutata inrelazione alla sua capacità di rispondere a specificirequisiti, quali la ricchezza di particolari, la coeren-za, la coesione, i legami emotivi, l’individualità ecc.Tuttavia questo metodo incontra diverse critichepoiché non gode di un riscontro empirico che possadimostrare che una dichiarazione vera è più ricca didettagli (o più coesa ecc.) rispetto a una dichiarazio-ne falsa. Inoltre la categoria degli psicologi legali èstata spesso accusata di interferire con le competen-ze specifiche del giudice dato che fornivano, in par-te, una vera e propria valutazione delle prove nei ca-si di responsabilità penale.Negli ultimi 5-6 anni la consulenza di psicologi legaliin Svezia si è ridotta significativamente ed è oggi ri-chiesta in meno del 5% dei casi di abuso sessuale suminori, mentre nello stesso periodo è cresciuta inNorvegia. I rapporti nazionali non indicano l’inci-denza di consulenze di esperti che esprimano il pro-prio parere sull’attendibilità di una dichiarazione,anche se a volte la pubblica accusa utilizza questi pa-reri per rafforzare il valore probatorio delle dichiara-z i o ni2 1. In Italia e Spagna gli esperti di psicologia in-fantile vengono spesso consultati non solo per unavalutazione della credibilità e l’analisi della dichiara-zione in base a dei criteri, ma anche per stabilire se ilminore sia in grado di testimoniare in aula o debbaessere interrogato al di fuori dell’ambito processualee per esprimere un parere riguardo al danno psico-logico subìto dal minore in seguito all’abuso2 2.Tuttavia, soprattutto nei casi di bambini in teneraetà, il compito più arduo, tra le attività d’indagine,non è tanto interpretare e valutare le informazionifornite dal minore, quanto riuscire ad ottenere unadichiarazione sufficientemente valida da sottoporreal giudizio della corte. Infatti in un procedimentopenale non basta dimostrare che è si è effettivamen-te verificato un abuso, ma l’accusa deve anche spie-gare le circostanze (quando, dove e come) in cui si èverificato. Gli inquirenti devono quindi impegnarsia fondo per riuscire ad ottenere una dichiarazione

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1 8 Esistono delle raccomandazioni in questo senso nell’ordinamento sve-dese, che spesso però vengono disattese. 1 9 La valutazione dell’esito non significa determinare il valore probatoriodella dichiarazione, ma piuttosto stabilire se sia sufficientemente esausti-va. Nel caso in cui sia particolarmente difficile stabilirne la credibilità, ilgiudice norvegese può richiedere l’opinione di un esperto (normalmenteuno psicologo).2 0 Per ogni gruppo di criteri si richiamano diversi concetti, come adesempio l’Analisi della Verosimiglianza della Dichiarazione (Germania eSvezia), Analisi della Validità della Dichiarazione e Analisi della Credibilitàin base a Criteri (USA).

2 1 Secondo uno studio non pubblicato del Professor Jörg Michael Fegartdell’Università di Rostock e Ulm, l’attendibilità delle vittime è stata sotto-posta a parere esperto nel 26,5% degli 807 casi di reati sessuali seguitidalla procura dello Stato federale del Mecklenbutrg-Pomerania Occiden-tale tra il 1994 e il 1998.2 2 Nella maggior parte dei paesi è compito della pubblica accusa o del-l’avvocato del minore presentare le prove dei danni subiti dalla vittima.

che soddisfi i requisiti di attendibilità dettati dall’or-d i n a m e n t o .Da questo punto di vista la tecnica di ascolto a c q u i-sisce un’importanza fondamentale. Per tecnica diascolto non si intende soltanto il modo in cui vengo-no poste le domande, ma anche l’impostazione ini-ziale dell’ascolto che si basa su una conoscenza delledinamiche psicologiche dei minori vittime di abusoe sulla valutazione delle motivazioni che di volta involta spingono il minore a rilasciare una dichiarazio-ne. L’operatore deve riuscire a creare un’atmosferadi fiducia e complicità con il bambino in modo damotivarlo a spiegare con le proprie parole l’accadu-to, così da ottenere una dichiarazione valida ai finiprocessuali. Lo scopo è quello di far capire al bam-bino l’importanza di descrivere l’accaduto il più det-tagliatamente possibile. È inoltre necessario sapereche in caso di abuso intrafamiliare il minore mo-strerà delle forti resistenze a parlarne.Se l’abusante è uno sconosciuto e l’abuso è avvenutofuori dalle mura familiari, probabilmente il minorene parlerà subito ai genitori, mentre in caso di ripe-tuto abuso intrafamiliare, per esempio perpetrato incasa da un patrigno, molto probabilmente il minorenon ne parlerà fino a quando non sarà separato dal-l’abusante. In questi casi il bambino non si rivolgesubito alla madre perché l’abusante riesce spesso ainstaurare un legame di complicità con il minore ba-sato su un “segreto comune” di cui il minore puònon comprendere la valenza negativa; oppure il mi-nore non ne parla perché si sente in colpa e teme disubire conseguenze gravi qualora riveli l’accaduto. Èquindi normale che, per esempio, un bambino sveliepisodi di abusi intrafamiliari ripetuti negli anni solodopo l’eventuale separazione dei genitori/tutori.Nel caso in cui l’abusante non faccia parte della fami-glia, ma abbia un rapporto particolare con il minore(per esempio lavori presso il suo asilo), molto spesso ilbambino subisce abusi per anni senza mai parlarnecon nessuno. Un minore vittima di abusi gravi e disfruttamento nella pornografia potrebbe non rivelarela cosa a nessuno e continuare a negare anche di fron-te ad immagini che testimonino l’avvenuto abuso2 3. Èevidente quindi che una regola fondamentale da ricor-dare in preparazione di un ascolto di un minore vitti-ma di ripetuti abusi è che i bambini tendono ad esse-

re riluttanti a parlare. Visto che un minore non rivelasubito l’abuso, a meno che non ne veda il motivo, l’o-peratore che effettua l’ascolto deve prima di tutto cer-care di creare un’atmosfera di fiducia.Durante l’ascolto le domande devono essere aperte enon fuorvianti. Infatti non è mai stato provato scienti-ficamente che, rispetto agli adulti, i bambini abbianouna maggiore propensione a mentire, fantasticare o aad essere suggestionati. Poiché la tendenza a farsisuggestionare dipende dalla situazione specifica edalla personalità della vittima, piuttosto che dall’età,è davvero sorprendente rilevare come in Spagna,stando al rapporto nazionale, i minori sono ancoraconsiderati dei “bugiardi nati”. Inoltre è stato accer-tato che chiunque, durante un interrogatorio, tendead essere accomodante e a dare le risposte che secon-do lui/lei l’interlocutore si aspetta di sentire. Poiché ilbambino si trova in una posizione di svantaggio ri-spetto al suo interlocutore adulto, questa tendenza èancora maggiore rispetto a un interrogatorio tra adul-ti, e l’operatore deve quindi mostrare una particolarecautela nel non impostare l’ascolto in modo tropporigido, evitare domande ipotetiche e formulare invecedomande aperte che permettano al minore di spiega-re l’accaduto 2 4. Tuttavia, nei casi che coinvolgonominori in tenera età, è a volte necessario utilizzare do-mande suggestive allo scopo di conoscere i dettaglidell’abuso. In questi casi si dovranno interpretare lerisposte con molta cautela e valutare il grado di atten-dibilità del minore verificando che le risposte noncontengano delle informazioni in eccesso, che vannoal di là di quanto è stato chiesto e offrendo al bambi-no anche risposte alternative “non corrette”. La rego-la generale rimane comunque quella di evitare do-mande suggestive, che, se non necessarie, possonorappresentare un ostacolo alla tutela dei diritti delbambino. Infatti le informazioni ottenute in questomodo verrebbero contestate dalla difesa e valutatecon estrema cautela dalla corte rispetto ad informa-zioni ottenute con una dichiarazione spontanea.

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2 4 Un esempio di tecnica d’ascolto erronea ci è offerto dal cosiddetto ca-so Bjugn in Norvegia, dove il collaboratore di un asilo nido è stato accusa-to, e successivamente rilasciato, per abuso sessuale su 21 bambini di etàcompresa tra 2, 5-7 anni. Altri membri del personale erano sospettati edurante le indagini, in base al cosiddetto metodo Furniss, sono state po-ste ai bambini delle domande ipotetiche, del tipo “Se ci fosse qualcunoche…?” o “Se ti toccasse, come…?” ecc. A causa di questo tipo di imposta-zione delle domande è stato poi estremamente difficile dimostrare l’at-tendibilità delle informazioni fornite dai bambini.

2 3 C-G. Svedin & K. Back Children who do not tell. To be exploited in

child pornography, Save the Children, Stockholm (1996).

Nei casi che vedono coinvolti minori in tenera età èspesso difficile ottenere il tipo di informazioni suffi-cienti a costruire una vera e propria dichiarazione. Poi-ché i minori di 3 anni normalmente non possiedonoun vocabolario sufficiente e una capacità espressiva ta-le da rilasciare una dichiarazione comprensibile e coe-rente, gli ordinamenti di Svezia e Islanda prevedonoche questi bambini non debbano rilasciare alcun tipodi dichiarazione e che le prove debbano essere acquisi-te tramite testimoni, e obiettività tecniche e mediche.In Norvegia è stata introdotta una speciale norma, de-nominata osservazione del minore, per l’acquisizione diprove nei casi di bambini di età inferiore ai 5 anni. Alloscopo di acquisire maggiori prove, il giudice nominaun esperto, normalmente uno psicologo infantile, cheincontra il minore in 2-4 occasioni durante un periododi due settimane. Gli incontri sono una combinazionedi gioco e conversazione alla fine dei quali l’esperto re-dige un parere riguardo alle dichiarazioni del bambi-no, agli atteggiamenti e ai sintomi che possano suggeri-re un eventuale abuso subìto. Questo genere di osser-vazione professionale può rivelarsi molto utile nel valu-tare il sospetto abuso perché spesso i bambini tendonoad esprimersi meglio con mezzi diversi dalle parole,quali il gioco, i gesti o i disegni. Tuttavia in questi casinon bisogna attribuire un eccessivo valore probatorioal parere degli esperti, dato che sintomi ed espressionilegati a un disturbo di tipo psico-sociale, quand’anchepresentino dei risvolti sessuali, non sempre si possonoricondurre con certezza a un abuso sessuale2 5. Allostesso tempo, l’assenza di sintomi non prova necessa-riamente che l’abuso non si sia verificato.I rapporti nazionali non affrontano il problema delletecniche di ascolto alternative, ma emerge con chia-rezza che la capacità di registrare la dichiarazione diun minore vittima di abuso dipende principalmentedal grado di p reparazione del personale preposto. U noperatore può certamente servirsi del proprio intuitoe delle proprie attitudini personali, ma, in assenza diuna preparazione specifica sulle dinamiche psicologi-che e comportamentali di un minore vittima di abuso,

rischia di ottenere risultanti tutt’altro che soddisfacen-ti. Da questo punto di vista la prima regola da ricorda-re è che la semplice dimestichezza con i bambini n o nè né adeguata né sufficiente a comprendere il compor-tamento e le esigenze dei minori vittime di abuso. Ènecessario invece possedere delle specifiche conoscen-ze dei meccanismi di difesa e dei sintomi psico-socialiche possono manifestarsi sotto varie forme.

3. L’ a c c e rtamento medico

Un’altra prova significativa dell’avvenuto abuso, aparte la dichiarazione del minore, può venire dall’ac-certamento medico. La visita medica è particolar-mente importante nei casi di minori in tenera età,prima di tutto a causa della limitata capacità espres-siva del bambino e, in secondo luogo, perché c’è unamaggiore probabilità di acquisire delle prove nellevittime più giovani. Tuttavia la regola fondamentale per quanto concernei risultati della visita medica è comprenderne i limiti:il fatto che durante un accertamento medico non si ri-scontrino lesioni o segni di violenza non significa chel’abuso non sia avvenuto. Al contrario, nella maggiorparte dei casi non rimane traccia evidente dell’abusoa livello fisico, prima di tutto perché spesso l’accerta-mento medico avviene così tardi rispetto al momentodell’abuso che ogni traccia, come per esempio il li-quido seminale, è già scomparsa. Inoltre l’abuso vie-ne spesso perpetrato in un modo tale da non lasciaretraccia o comunque da lasciare delle lesioni che ri-mangono evidenti solo per breve tempo. Per i sud-detti motivi, l’assenza di obiettività mediche o il fattoche il minore venga trovato in condizioni fisiche nor-mali, non dovrebbe in alcun modo influenzare le in-dagini. Se invece vengono acquisite delle obiettivitàmediche, è possibile che rappresentino, a secondadella certezza della loro origine, importanti prove asostegno dell’accusa2 6, mentre l’assenza di tali obiet-tività non smentisce l’ipotesi accusatoria.In tutti i paesi presi in considerazione viene richiestauna consulenza medica nei casi di minori vittime diabusi, ma esistono delle differenze in termini di pre-parazione, frequenza e r o u t i n e . In Finlandia l’accerta-

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2 5 Come nel caso delle domande ipotetiche o suggestive, non si puòignorare il rischio posto dall’associazione di idee. Per esempio l’uso dellebambole anatomiche è stato ampiamente criticato, in quanto, nonostantesiano un eccellente strumento nel caso si sia effettivamente verificato unabuso, potrebbero invece suggestionare erroneamente un minore chenon ne abbia subìto alcuno. Secondo alcuni esperti di psichiatria infanti-le, in questi casi ci sono maggiori probabilità di ottenere delle prove chia-re di abuso, se c’è stato del sesso orale.

26 In casi estremi si può anche concepire che dei risultati assolutamentecerti di un esame medico possano essere sufficienti da soli per dimostra-re che l’abuso è avvenuto. Tuttavia potrebbero essere richieste ulterioriprove che leghino l’indagato all’abuso stesso.

mento medico è parte integrante della routine delleindagini e viene effettuato non appena viene denun-ciato il presunto abuso alla polizia, mentre in altripaesi si effettua solo quando la polizia o le altre au-torità inquirenti (pubblica accusa/giudice) lo riten-gano necessario. In pratica la visita, come accade inSpagna, potrebbe quindi effettuarsi solo in casi ecce-zionali, quando cioè è più che evidente che l’accerta-mento è necessario2 7. In altri paesi, come in Norve-gia e Romania, l’accertamento medico dipende dalladisponibilità finanziaria delle autorità e il costo dellavisita a volte può rappresentare un motivo per vie-tarlo. In generale, tutti i rapporti concordano nell’af-fermare che l’accertamento medico è praticato trop-po raramente.Oltre al costo, un altro motivo per un uso così limi-tato della visita medica potrebbe essere il fatto chesolo raramente questi accertamenti portano a risulta-ti rilevanti ai fini delle indagini, come è stato in partedimostrato in Finlandia, dove la visita viene pratica-ta molto spesso, ma solo nel 15% dei casi se ne rica-vano dei risultati utili. Un altro motivo potrebbe ri-siedere nel fatto che raramente i risultati sono incon-trovertibili, e l’attendibilità scientifica del parere delmedico viene spesso contestata 2 8. Ne risulta che, ri-spetto a dieci anni fa, soprattutto in Danimarca, Fin-landia, Islanda, Norvegia e Svezia, oggi il parere delmedico gode di una minore considerazione. L’ o p i-nione dei medici viene richiesta sempre più di radoe non viene considerata rilevante come in passato,forse perché i medici sono estremamente cauti nel-l’esprimere il proprio parere oppure perché oggi, ri-spetto al passato, i tribunali godono di una maggioreindipendenza nella valutazione del caso; tuttaviaprobabilmente la ragione principale risiede nel fattoche in passato si tendeva troppo spesso ad interpre-tare alcune obiettività mediche come conseguenzeincontrovertibili di un abuso 2 9. Negli ultimi anniuna serie di autorevoli studi scientifici hanno dimo-strato che il concetto di “normalità” va interpretato

in modo molto più estensivo di quanto non accades-se in passato, per esempio per quanto concerne lamisura dell’apertura vaginale, l’aspetto dell’imene ola presenza di cicatrici nella vagina. Nonostante que-sta nuova dose di cautela, è importante ricordareche, soprattutto nei casi di abusi più gravi, è comun-que possibile osservare delle lesioni che si possonofar risalire esclusivamente a un rapporto con pene-trazione, sempre che l’accertamento avvenga entrotre mesi dall’abuso. È perciò chiaro che l’accerta-mento medico costituisce uno strumento di acquisi-zione delle prove che non dovrebbe essere trascura-to dalle indagini su abusi sessuali. Infatti le eventualiobiettività rilevate potrebbero rivelarsi utili prove asostegno dell’accusa, anche se si trattasse di provenon incontrovertibili e non si potesse escludere chela lesione potrebbe essere dovuta a un incidente o auna malattia. Se invece l’accertamento medico nonrileva nessuna obiettività, si dovrà semplicementecercare di acquisire delle prove in altri modi.Nel caso in cui l’accertamento abbia effettivamenteluogo, ci si deve assicurare che il medico che lo ef-fettuerà abbia la preparazione necessaria. Spesso è ilpediatra o il ginecologo ad effettuare la visita, anchese in alcuni paesi come Svezia, Finlandia, Germania,Italia e Grecia esiste una specializzazione in medici-na legale ed è quindi il medico legale che, fatta ecce-zione per la Grecia, normalmente effettua l’accerta-mento. Il vantaggio, in questo caso, risiede nel fattoche il medico legale ha una migliore preparazione edesperienza nel riconoscere i segni che legano una le-sione all’abuso che può averla provocata, e inoltrecomprende meglio quale tipo di informazioni sia ri-levante ai fini processuali. Nella maggior parte deipaesi la categoria dei medici legali è soggetta ad unasupervisione interna atta a garantire il rispetto distandard qualitativi e ad assicurare che vengano ap-plicate a livello nazionale le stesse metodiche, normee concetti.Oltre alla visita, il medico legale o comunque il medi-co che ha condotto l’accertamento dovrà redigere unparere e deporre in aula in qualità di consulente tec-nico o “testimone esperto” per illustrare dettagliata-mente le conclusioni a cui è giunto. A questo riguar-do è importante distinguere tra il concetto di prova edi parere dell’esperto. Le prove consistono in qualun-que lesione o segno riscontrato sulla vittima, mentrele conclusioni che l’esperto trae sulla base della suaconoscenza ed esperienza non costituiscono delle

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2 7 In Spagna l’accertamento medico si effettua solo nel 10% dei casi.2 8 In Norvegia e Svezia delle persone condannate sono state rilasciateper vizio sostanziale, sono poi assolte durante un nuovo processo sullabase del fatto che nel precedente processo i pareri dei medici risultavanotroppo categorici alla luce di nuove conoscenze acquisite nel settore.2 9 L’esempio più lampante è quello delle indagini condotte nel 1987 aCleveland, in Inghilterra, dove in un periodo di cinque mesi due medicihanno accertato che 121 bambini erano stati vittime di abusi sessuali ba-sandosi sull’osservazione di un rilasciamento del muscolo anale.

prove, ma piuttosto una valutazione di queste, equindi la corte non è obbligata a tenerne conto. Il pa-rere dell’esperto è un a u s i l i o per il lavoro di valuta-zione delle prove, ma non costituisce di per sé unaprova. Di conseguenza la corte, nell’espletamentodella propria funzione giudicante e in base al princi-pio della libera valutazione delle prove, può condurreuna valutazione indipendente di tutte le prove del ca-so, anche se spesso il giudice, non possedendo unaconoscenza approfondita in campi quali la medicina,l’economia, le scienze legali, forse si affida fin troppoal parere e all’autorevolezza di un esperto.In conclusione, si può affermare che troppo raramen-te si fa ricorso all’accertamento medico quale stru-mento d’indagine, mentre una visita condotta da per-sonale competente potrebbe permettere l’acquisizio-ne di importanti informazioni in un numero di casiben superiore rispetto all’attuale. In particolare è au-spicabile che l’accertamento si effettui soprattuttoquando è trascorso poco tempo dall’abuso, e nono-stante la visita rappresenti un ulteriore stress per lapiccola vittima. Poiché la maggior parte dei bambiniprova disagio, anche un forte disagio, durante questotipo di accertamento che può loro ricordare l’abusosubìto, è estremamente importante che la visita sisvolga nella forma più appropriata, che il bambinovenga preparato psicologicamente e che il medicopossieda non solo le conoscenze mediche necessarie,ma conosca anche le possibili reazioni del minore.Un altro aspetto da considerare è se sia possibilepermettere un accertamento medico di un minoresenza il consenso dei genitori o contro la volontàdella piccola vittima. Nella maggior parte dei paesipresi in esame chiunque in particolari circostanzepuò essere obbligato per legge a collaborare alle in-dagini sottoponendosi ad accertamento medico e irapporti nazionali non specificano se esistano dellenorme speciali che regolino i casi con minori3 0. Pro-babilmente nella prassi non si obbligheranno tutti ibambini a sottoporsi alla visita, ma si deciderà casoper caso sulla base del superiore interesse del mino-re. A volte ci sarà motivo di procedere all’accerta-mento nonostante l’opposizione del bambino, altrevolte, di fronte alla motivata resistenza del minore, sirinuncerà ad effettuare l’accertamento. In generale,

le autorità inquirenti non dovrebbero rimettere ladecisione al bambino, né tantomeno ai genitori. A questo riguardo è importante ricordare che nellungo periodo la scelta di ottimizzare l’acquisizionedelle prove può rivelarsi più appropriata al fine ditutelare l’interesse superiore del bambino.Nei paesi in cui è necessario ottenere il consensodella persona da sottoporre a visita medica, sempreche questa non sia indagata, il minore o il suo tutorelegale possono opporsi all’accertamento medico 3 1.Le indagini possono poi incontrare particolari pro-blemi nei casi in cui il tutore legale è anche il pre-sunto abusante3 2, o quando i genitori, pur volendoche il figlio partecipi alle indagini, permettono che ilminore rifiuti di essere esaminato. In quest’ultimocaso, anche se la pubblica accusa o la polizia riten-gono indispensabile l’accertamento ai fini del prose-guimento delle indagini, la mancanza del consensopotrebbe portare all’archiviazione del caso.Indipendentemente dal fatto che la legge richieda omeno un consenso formale, gli inquirenti devonocomunque incoraggiare sia il minore sia i genitori asottoporre la vittima ad accertamento medico e assi-curarsi che questo avvenga nel rispetto delle moda-lità più opportune.

4. Altri problemi e carenze nelle indagini

Come si è già accennato nelle sezioni IV.1 e IV.2 l alentezza delle indagini nei casi che vedono coinvoltii minori rappresenta un enorme problema. Le provediventano sempre più datate, il ricordo dell’accadu-to viene elaborato sempre di più, aumenta il rischiodi influenzare il minore così come il sentimento diincertezza sull’esito del procedimento, provocandoquindi una situazione di crescente disagio in tutte leparti coinvolte. Inoltre il minore si trova in una fasedel proprio sviluppo in cui è particolarmente sensi-bile alle influenze esterne, tanto che un lungo proce-dimento può provocare un’ulteriore violenza e unlungo periodo di disagio psicologico. Per questi mo-tivi è essenziale che il procedimento si concluda nelpiù breve tempo possibile. In alcuni dei paesi presi

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3 0 In Germania è possibile essere esonerati da questo obbligo in base al-le stesse motivazioni che permettono di essere esonerati dal deporre (seil sospettato è un parente stretto).

3 1 In Svezia, se il minore ha superato i 12 anni di età, è necessario che diail suo consenso, mentre negli altri casi è necessario il consenso dei tutorilegali.3 2 In Svezia il problema è stato risolto rimettendo la decisione a un avvo-cato che agisce da rappresentante del minore.

in esame sono state di recente introdotte delle rifor-me in questo senso. In Svezia è stata elaborata unaraccomandazione che invita a concludere questo ti-po di indagini nel giro di tre mesi, mentre, secondol’ordinamento norvegese, la prima udienza si do-vrebbe tenere a due settimane dalla denuncia diabuso. I casi di abuso su minore godono della massi-ma priorità anche negli ordinamenti di Finlandia,Danimarca, Islanda e Germania, mentre in Spagna,Italia, Grecia e Romania sembra che ci siano ben po-che possibilità di accelerare i tempi processuali.Un altro problema significativo è rappresentato, so-prattutto in Grecia, dalla ritrattazione delle dichiara-z i o n i, che a sua volta è probabilmente causato pro-prio dalla lentezza procedurale e dallo stress che ilminore subisce durante le indagini. Un’altra ragionealla base di questo fenomeno è il generale scetticismoche si riscontra in caso di abuso sessuale intrafamilia-re e in caso di controversia per l’affidamento dellaprole. In un clima di generale scetticismo è improba-bile che si creda alle parole di un bambino che finisceper rinunciare a raccontare l’accaduto tanto che, difronte a questo clima di sfiducia nei suoi confronti, sisente ancora una volta tradito dal mondo degli adulti.Per quanto concerne il problema delle false accuse,esiste ancora un’errata ma diffusa convinzione secon-do la quale questo fenomeno è molto frequente e cisono madri manipolatrici, per esempio durante lecontroversie per l’affidamento, che tendono ad istiga-re i propri figli a testimoniare il falso; oppure si ritie-ne, a torto, che spesso le false accuse siano il risultatodell’interpretazione da parte della madre di sintomiminimi uniti poi a domande suggestive. In realtà a li-vello internazionale sono rarissimi i casi in cui si siadimostrato in maniera incontrovertibile che le falseaccuse della madre abbiano trovato espressione nelleinformazioni false inconsciamente fornite dai figli.Pochissimi sono anche i casi in cui il minore ha deli-beratamente mentito allo scopo di vendicarsi di qual-cuno. La ritrattazione di una dichiarazione non provala falsità della dichiarazione stessa, ma può esserepiuttosto motivata dal senso di colpa del minore odalla speranza di riconciliarsi con l’abusante o ancoradall’incapacità di proseguire il procedimento.Ciò non significa che non esistano casi di false accuse,ma solo che ci possono essere anche altri motivi allabase di una ritrattazione. In effetti in molti casi, ancheuna volta concluse le indagini, ci possono ancora esse-re dei dubbi sulla fondatezza dell’accusa e sul fatto

che questa possa essere frutto di fantasia e autosugge-stione unite ad influenze esterne. La difficoltà nel va-lutare la dichiarazione della presunta vittima di unreato è il problema chiave nelle indagini su reati asfondo sessuale in generale e sui casi di abuso su mi-nori in particolare. Per questo motivo gli inquirentidevono possedere una solida preparazione specifica.Nonostante ciò, i rapporti nazionali denunciano unagenerale carenza nella preparazione del personale, atutti i livelli. Sebbene alcuni funzionari di polizia edella pubblica accusa abbiano una formazione specifi-ca, il grado di preparazione generale non è ancora suf-ficiente e lo stesso vale per giudici, avvocati e altrioperatori coinvolti nel procedimento. Naturalmente ilcompito risulta ancora più difficile in mancanza diqualsiasi tipo di formazione e nei casi in cui si richiedasolo che l’operatore sia donna. Inoltre non si attribui-sce il necessario valore alla consulenza di esperti com-portamentali, quali gli esperti di psicologia o psichia-tria infantile, probabilmente perché gli inquirenti (inparticolare gli avvocati) sono piuttosto scettici riguar-do, queste scienze che giudicano inaffidabili, visto chesi può spesso trovare uno psicologo che affermi cheun minore sta mentendo e un altro che affermi esatta-mente l’opposto. Così ci si accontenta di basarsi sullapropria esperienza e sul buon senso. Quand’anche sirichieda la consulenza di diversi esperti, si riscontraun divario significativo tra il “committente” e il con-sulente. Spesso infatti l’avvocato non sa utilizzare almeglio il consulente e altrettanto spesso l’esperto nonconosce esattamente il tipo di informazioni di cui habisogno il legale, cosicché né gli inquirenti né la corteottengono il tipo di consulenza di cui hanno bisogno.È quindi fondamentale potenziare la competenza de-gli inquirenti poiché solo se si possiede una conoscen-za approfondita dei problemi e si capisce di quale tipodi aiuto si ha bisogno è possibile dare agli esperti dellechiare indicazioni e in seguito essere in grado di com-prenderne il loro lavoro3 3.

V. Conclusioni

Non esistono dei metodi che garantiscano di ottene-re facilmente la dichiarazione di un minore vittimadi abuso sessuale o di assicurarsi che tale dichiara-zione sia così chiara, coerente e particolareggiata co-

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• S AV E T H E C H I L D R E N

3 3 Vedi Clara Gumpert, «Alleged child sexual abuse: The expert witness

and the court», Stockholm (2001)

me gli avvocati vorrebbero. Inoltre non esistono deimetodi scientifici che, basandosi solo su delle dichia-razioni, permettano di distinguere la verità dallamenzogna, o di interpretare in modo incontroverti-bile la dichiarazione di un minore.Diverse tecniche di ascolto, raccolta delle prove epresentazione e valutazione delle stesse possonoportare a uno stesso risultato, mentre, a parità di si-tuazione, metodi uguali possono produrre risultatidiversi. I bambini infatti sono molto diversi l’uno dal-l ’ a l t r o; ognuno ha le proprie capacità e reagisce inmodo estremamente personale a una particolare si-tuazione; perciò un metodo o un atteggiamentoadatto a un bambino può non esserlo per un altro.Per le stesse ragioni non si può affermare con certez-za che una determinata procedura, per esempio inun certo paese, che prevede un particolare tratta-mento del minore, sia più efficace di un’altra. Infattii minori vivono in una specifica cultura, anche giuri-dica, ne conoscono le caratteristiche e sono in grado,nei limiti della loro esperienza, di comprenderla.Una procedura perfettamente accettabile per il mi-nore di un paese potrebbe quindi apparire trauma-tizzante al minore di un’altra cultura.Il materiale presentato nei rapporti nazionali non ècosì ampio da poter condurre un’analisi comparativamolto approfondita. Per questo motivo è difficiletrarre delle conclusioni esaustive riguardo alle mo-dalità e alle regole giuridiche che definiscono il ruo-lo del minore nel percorso giudiziario. I rapporti na-zionali permettono comunque di valutare il d i s a g i oche i minori subiscono durante i procedimenti giudi-ziari e la possibilità che hanno di essere ascoltati. Glielementi chiave da considerare a livello internazio-nale in questo tipo di procedimenti sono il recuperodella piccola vittima e la soddisfazione delle sue esi-genze. Si potrebbe pensare che la principale preoc-cupazione di chi scrive sia l’impatto psicologico esociale di questi procedimenti. Al contrario, il be-nessere del minore è piuttosto la condizione neces-saria a garantire l’esito positivo del procedimentogiudiziario. Infatti il minore-vittima che subisce deitraumi durante il procedimento giudiziario rischia diessere esposto ad ulteriori violenze. Nei casi di pre-sunto abuso sessuale è quindi fondamentale assicu-rare prima di ogni altra cosa uno standard minimodi tutela in una situazione che vede il minore com-pletamente nelle mani di figure adulte. La tutela delminore è in parte garantita da speciali regole proce-

durali e da un atteggiamento comprensivo nei suoiconfronti, ma soprattutto è frutto dell’attività di tuttigli operatori che interagiscono con il minore e chehanno una profonda conoscenza e comprensionedella situazione in cui si trova.La regola fondamentale da seguire in tutti i procedi-menti che coinvolgono un minore è che, alla fine, indi-pendentemente dal risultato, il minore dovrebbe tro-varsi in una situazione migliore di quanto non fosse al-l’inizio del procedimento stesso. Se invece, in seguitoal procedimento giudiziario, la situazione del minoresi è ulteriormente aggravata, allora si può affermareche, indipendentemente dall’esito, il sistema giudizia-rio non ha funzionato. Da questo punto di vista lalentezza del procedimento in paesi come Spagna, Ita-lia e Grecia rappresenta un’enorme problema. Quasiin tutti i paesi considerati appare evidente che il pro-cedimento giudiziario nei casi di abusi sessuali a dan-no di minori ha una durata decisamente eccessiva. Èinfatti inaccettabile che il minore-vittima debba sof-frire ulteriormente vivendo i delicati anni della pro-pria infanzia nell’incertezza riguardo all’esito del pro-cedimento. Inoltre è anche nell’interesse dell’indaga-to che il procedimento si concluda il prima possibile.Di conseguenza la prima conclusione che si può trar-re da questo studio è che:1 . le indagini riguardanti i casi di abuso sessuale a

danno di minori devono avere la massima priorità;2 . le indagini si dovrebbero concludere nel più bre v e

tempo possibile;3 . si dovrebbe dare la precedenza anche al procedi-

mento giudiziario in modo da concluderlo in tempib re v i .

Un’altra conclusione da trarre è che in molti paesi iminori vengono sottoposti inutilmente a ripetutiascolti e audizioni. In questo caso è importante di-stinguere tra i casi in cui l’ascolto ha lo scopo di ac-quisire nuove informazioni (ad es. ulteriori dettaglisugli episodi di abuso), e i casi in cui il bambino de-ve ripetere la stessa dichiarazione di fronte a un nuo-vo operatore giudiziario. In questa fase è anche im-portante assicurarsi che l’avvocato difensore abbia lapossibilità di ascoltare il minore, ma, a parte questocaso, è necessario ridurre al minimo la ripetizionedegli ascolti. Non ha alcun senso infatti far ripeterela stessa dichiarazione più volte. Innanzitutto questeripetizioni suscitano nel minore un senso di sfiducia;inoltre in questo modo, se l’abuso si è davvero verifi-

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C H I L D A B U S E A N D A D U LT J U S T I C E •

cato, si costringe la piccola vittima a mantenerne vi-vo il ricordo. Poi, con il ripetersi dell’ascolto aumen-terebbe anche il rischio di influenzare ed esercitarepressioni sulla piccola vittima. In questo tipo di rea-ti, quindi, la videoregistrazione della dichiarazione,magari integrata da domande aggiuntive, dovrebbeessere sufficiente come materiale probatorio. Infine,un minore traumatizzato non dovrebbe incontrarel’imputato faccia a faccia. Per tutti i suddetti motivisi può concludere che:1 . durante le indagini, una volta raccolta la notizia di

reato, il minore dovrebbe essere ascoltato il primapossibile e per un numero di volte necessario a tu-t e l a re la sua dichiarazione, ma cercando di ridurreal minimo il numero di ascolti e il tempo intercorsotra l’uno e l’altro;

2 . allo scopo di ridurre al minimo il numero di ascolti,questi devono essere preparati con cura e condottida personale competente;

3 . nel caso di deposizione durante il processo, il mino-re dovrà essere ascoltato il minor numero di voltepossibile, preferibilmente in una sola occasione;

4 . l’ascolto dovrebbe essere condotto con modalità talida far sentire il minore a proprio agio;

5 . durante il processo si dovrebbe evitare che il mino-re incontri il presunto abusante.

Durante ogni fase e grado del procedimento giudi-ziario il minore deve essere tutelato da diversi puntidi vista. Prima di tutto è necessario garantire un so-stegno di tipo terapeutico, riabilitativo e sociale. In-fatti in questi casi il sostegno dei genitori non si puòritenere sufficiente e, soprattutto nei casi di abusointrafamiliare o comunque commesso da uno strettoconoscente, è necessario garantire un sostegno di ti-po professionale. Inoltre il minore ha anche bisognodi una tutela giuridica a protezione dei propri diritti,almeno nei casi in cui sia una parte in causa. Le for-me di tutela giuridica possono variare a seconda deisistemi giudiziari, delle situazioni specifiche del casoe delle esigenze individuali del minore. In alcuni casiuna sola figura sarà sufficiente a garantire un soste-gno di tipo medico-legale, in altri casi invece sarànecessario il coinvolgimento di più operatori che ri-coprano diversi ruoli. I rapporti nazionali hanno evi-denziato lacune in questo tipo di sostegno, perciò laterza conclusione da trarre è che:1 . è necessario potenziare il sostegno al minore durante

le attività d’indagine e il procedimento giudiziario;

2 . ove necessario, al minore dovrà essere garantito unproprio rappresentante legale, pagato dallo Stato, eperciò

3 . il legale rappresentante del minore dovrà essere no-minato il prima possibile, sin dall’inizio delle atti-vità d’indagine, inoltre

4 . il legale rappresentante dovrebbe avere una compe-tenza specifica su questi casi e una buona conoscen-za delle dinamiche psicologiche peculiari ai minorivittime di abusi.

Lo stesso tipo di competenza richiesta al legale rap-presentante del minore dovrebbe essere richiesta atutti coloro che devono indagare e valutare il pre-sunto reato di abuso sessuale. Ogni funzionario dipolizia, pubblico ministero, avvocato difensore egiudice coinvolto nelle indagini dovrebbe possedereuna certa esperienza specifica e una capacità di inte-ragire con un minore vittima di abuso sessuale. Incaso contrario le modalità e gli esiti stessi delle inda-gini verrebbero seriamente compromessi. Fin troppicasi si concludono nell’incertezza poiché le informa-zioni raccolte spesso indicano che in effetti un abusoè stato commesso, ma non può essere dimostrato inun processo. Attualmente si registra una grave carenza delle spe-cifiche competenze necessarie a condurre indaginiadeguate e a valutare correttamente le dichiarazionidei minori. La quarta conclusione da trarre quindi è che:1. è necessario potenziare il livello di preparazione di

tutti gli operatori coinvolti nelle indagini e in tuttele fasi del procedimento giudiziario nei casi di abu-so sessuale in danno a minori;

2. questo tipo di preparazione può essere offerta dacorsi di formazione e un certo livello di specializza-z i o n e ;

3. è necessario raggiungere un elevato livello di colla-borazione multidisciplinare che coinvolga esperti incampo medico, psichiatrico e psicologico;

4. si deve potenziare ulteriormente il coord i n a m e n t otra gli operatori giudiziari;

5. è necessario sviluppare dei protocolli d’intesa tra leautorità coinvolte che stabiliscano metodi d’indagi-ne comuni e soprattutto tecniche di ascolto e criteridi valutazione della dichiarazione resa dal minore.

Di seguito verranno approfonditi gli ultimi tre puntidella precedente conclusione.

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• S AV E T H E C H I L D R E N

1. Maggiori competenze

Qualunque cosa abbia provocato il sospetto che siastato commesso un abuso sessuale, tale sospetto ècomunque l’espressione di un grave conflitto tra unminore e uno o più adulti (o, in casi eccezionali,principalmente tra adulti che usano il minore comestrumento del loro conflitto). Le autorità giudiziariecoinvolte hanno il compito di scoprire le caratteristi-che di tale conflitto e di spiegare quale sia la causache ha portato al sospetto di abuso sessuale. Eventidel genere possono essere spiegati solo grazie aun’approfondita conoscenza dei meccanismi internidella società e dei modelli di comportamento del mi-nore. Come viene ripetuto più volte in questo stu-dio, la mera conoscenza delle dinamiche psicologi-che dei bambini non è sufficiente in questi casi: tuttigli operatori coinvolti infatti devono possedere unaconoscenza specifica delle dinamiche psicologichedei minori vittime di abuso sessuale. È fondamentalecapire che i minori reagiscono in modi diversi a unastessa situazione, ma soprattutto non si può preten-dere che si comportino razionalmente (o come sefossero adulti). Spesso il bambino non capisce di es-sere vittima di un comportamento scorretto e inmolti casi prova sentimenti conflittuali: da un lato habisogno di amore e intimità, dall’altro prova un fortesenso di colpa e disagio per l’accaduto. Per questo motivo gli operatori coinvolti devonopossedere una preparazione di tipo psicologico, lacapacità di interagire in modo appropriato con il mi-nore e di svolgere le attività di indagine con la giustaimpostazione. Conoscenze e capacità così specifichesono frutto di un alto livello di specializzazione e diuna formazione sviluppata nell’ambito di sezionispeciali che operano a livello regionale. Nei casi incui sia particolarmente difficile garantire questa spe-cializzazione, come accade per esempio per la pub-blica accusa e i giudici di alcuni paesi, dovrebbe esi-stere l’obbligo di seguire un corso di formazione dialmeno una settimana prima di essere assegnati alcaso. Infine giudici, pubblici ministeri e avvocati di-fensori che operano in questo settore dovrebberoavere accesso a una formazione continua in modo damantenersi aggiornati sui rilevanti sviluppi scientificie metodologici.Nel caso in cui la preparazione personale non sia suf-ficiente, il pubblico ministero o il giudice devono es-sere pronti a richiedere la consulenza di esperti ( a des. specialisti di psicologia o psichiatria infantile). In

questo caso è fondamentale richiedere la consulenzadell’esperto più adatto ad ogni specifico compito espiegare chiaramente il tipo di consulenza richiesta. Èimportante distinguere, per esempio, tra il compitoterapeutico e quello processuale. Lo psicologo o lopsichiatra clinico che ha in cura il minore svolge uncompito terapeutico ed è adatto ad esprimere il pro-prio parere sui sintomi del minore, sul suo stato men-tale o per formulare una diagnosi. La stessa figuraprofessionale è però meno adatta a partecipare alleindagini o ad esprimere un parere sull’attendibilitàdel minore. Allo stesso tempo è importante chiarirese si richiede un parere professionale espresso in ter-mini generali, per esempio su quali siano i sintomi ti-pici di un avvenuto abuso o su come riemergano i ri-cordi in un minore traumatizzato, o se piuttosto si vo-glia sapere da un esperto se una specifica dichiarazio-ne resa dal minore può davvero essere frutto di unabuso. Dato che, a seconda delle situazioni, si può ri-chiedere la consulenza professionale di diversi esper-ti, è auspicabile che gli inquirenti possano fare riferi-mento ad uno speciale pool di professionisti, formatoda psicologi, psichiatri infantili, assistenti sociali ecc.È particolarmente importante che l’operatore cheraccoglie la dichiarazione del minore (di solito lostesso funzionario di polizia che intervista il minore)sia particolarmente preparato. Per questo compitocorsi di formazione della durata di una settimanasulle tecniche di ascolto dei minori vittime di abusosessuale non sono certo sufficienti, ma sono necessa-rie conoscenze più approfondite. Da questo puntodi vista un buon esempio è quello norvegese, cheprevede l’intervento di uno psicologo che pone ledomande sotto la supervisione di un giudice. Infatti,se la persona che ha il compito di ascoltare il minorenon possiede una specifica preparazione (o un’am-pia esperienza) sulle dinamiche comportamentalidelle piccole vittime, l’esito dell’ascolto rischia di es-sere negativo. In questo caso è poi molto difficile ri-mediare al danno poiché il minore tende a chiudersiin se stesso e non vuole più parlare dell’accaduto.Una preparazione di base in questi casi non è assolu-tamente garanzia di riuscita poiché “l’arte” di ascol-tare un minore richiede anche un grande impegno euna particolare predisposizione. Tuttavia senza unatale preparazione di base si rischia di far perdere alminore l’opportunità di ottenere giustizia. Partico-larmente dannoso è l’uso di un metodo errato diporre le domande, per cui il minore non viene messo

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C H I L D A B U S E A N D A D U LT J U S T I C E •

in grado di fornire delle informazioni sufficienti; op-pure il racconto del minore finisce per essere indot-to e non spontaneo tanto che, a un’analisi successi-va, sarà chiaro che non avrà valore probatorio per-ché la fonte delle informazioni emerse non è il mino-re, bensì l’intervistatore.Il presente studio non vuole indicare il metodo mi-gliore di preparazione per svolgere questo compito.Studi internazionali al riguardo, principalmente con-dotti in USA, indicano che le tecniche di intervista siapprendono soprattutto con l’esperienza3 4. Lo stu-dio teorico e l’apprendimento di trucchi o espedien-ti per far parlare il minore non sono sufficienti. Piùdi ogni altra cosa è necessaria una formazione sulcampo. L’operatore deve essere seguito e guidato enaturalmente dovrebbe lavorare in gruppo. Lavo-rando in gruppo infatti si valutano insieme gli esitidelle interviste e si impara gli uni dagli altri. Inoltreè possibile individuare e valutare costantemente il li-vello di preparazione e gli eventuali problemi deisingoli operatori.

2. Coord i n a m e n t o

I casi di minori vittima di abuso sessuale sono parti-colarmente difficili e complessi e perciò richiedonoun intenso lavoro di collaborazione. Infatti durantequesto tipo di indagini si deve spesso ricorrere aun’ampia gamma di conoscenze multidisciplinariche un singolo individuo difficilmente possiede.Un’indagine del genere è molto ampia e articolataed è quindi necessaria la collaborazione di tutti iprofessionisti coinvolti. In questo senso un coordi-namento strutturale, anche di tipo informale, tra glioperatori sociali e giudiziari può produrre ottimi ri-sultati. Infatti concentrando in un’unica unità ope-rativa tutte le risorse necessarie alle attività d’inda-gine e all’assistenza al minore sarà possibile stabili-re dei metodi di lavoro più efficaci e accrescere lacollaborazione e le conoscenze a livello multidisci-plinare. Con questo spirito, negli USA (ad es. nello St a t odello Utah) sono stati creati dei centri specializzatidove i minori vittime di un presunto abuso ricevonotutta la necessaria assistenza medica, psicologica e

legale e dove si svolgono anche gli accertamenti sulpresunto abuso. Il Barnahús (Casa del Bambino) inIslanda è stato concepito con la stessa intenzione diconvogliare tutte le risorse in un unico centro. LaCasa del Bambino infatti è stata creata allo scopo diottenere il massimo livello di coordinamento tra ser-vizi sociali, servizi sanitari e autorità giudiziarie e in-quirenti (ad es. polizia e pubblica accusa). Grazie aquesta concentrazione di risorse si è stabilita unacollaborazione formale tra le diverse professionalitàcoinvolte che non solo ha facilitato lo scambio diinformazioni e conoscenze, ma ha anche permessodi definire in modo più accurato il compito di ognu-no e le responsabilità degli esperti nell’ambito delleattività d’indagine e di assistenza al minore. Riunen-do in uno stesso luogo i gruppi di esperti dei varisettori (giurisprudenza, tecniche di ascolto o proble-mi di medicina legale) il livello di preparazione delsingolo e del gruppo cresce costantemente favoren-do così sia le attività di indagine sia la qualità del-l’assistenza al minore. Inoltre, dato che tutte questeattività si svolgono in uno stesso luogo, il minorenon deve spostarsi da un ufficio all’altro e subiscequindi un minore disagio. Il bambino si trova in unambiente creato appositamente per rispondere allesue esigenze, e che con il tempo diventerà a lui fami-liare, contribuendo così a farlo sentire sempre più alsicuro. Il referente del minore è quasi sempre lastessa persona (di solito la stessa che conduce gliascolti) e le attività d’indagine vengono concluse ilprima possibile. In questo modo si riduce l’effettotraumatizzante che l’indagine in sé può produrre sulminore. In altre parole, la logica che guida il funzio-namento della Casa del Bambino è quella di evitareche il minore subisca ulteriori traumi e fare in modoche l’indagine si concluda rapidamente.La Casa del Bambino è stata aperta nel 1998 nellacapitale Reykjavik e accoglie minori da tutto il pae-se. Inizialmente i funzionari di polizia presenti nelcentro erano anche responsabili dell’ascolto del mi-nore. Tuttavia in seguito l’Islanda ha introdotto ilmodello norvegese in base al quale è il magistrato acondurre l’audizione del minore, per cui questa im-portante fase del procedimento può avvenire fuoridal centro. Molti magistrati hanno scelto di recarsicomunque presso il Centro per ascoltare il minore,nonostante molti tribunali si siano dotati di aulespeciali per l’audizione protetta (dotate di sistemi divideoregistrazione ecc.) e molti altri giudici hanno

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• S AV E T H E C H I L D R E N

3 4 Vedi Michael Lamb et al., “Conducting investigative interviews of alle-

ged sexual abuse victim”, Child Abuse & Neglect 1998.

deciso di effettuare l’audizione presso i tribunali35.Dal punto di vista dei diritti del minore questa pos-sibilità di scelta da parte del magistrato è da consi-derarsi regressiva. Prima di tutto, trovarsi in unnuovo ambiente può inibire o provocare un ulterio-re stress alla piccola vittima; in secondo luogo, ilmetodo procedurale finisce per dipendere dalle pre-ferenze personali dei vari magistrati: infatti si puòconoscere il luogo dove avverrà l’audizione solo do-po aver saputo quale giudice è stato assegnato al ca-so e quali sono le sue preferenze al riguardo. Pertan-to attualmente e con riferimento al luogo dove svol-gere l’audizione, il diritto di scelta del giudice pre-vale sull’esigenza di tutelare il minore.Anche in Spagna e in Italia esistono dei centri similialla Casa del Bambino, per esempio il Centro delBambino Maltrattato a Milano (già attivo dal 1984) eil GOIAM di Palermo. In Grecia sono stati avviatidei progetti pilota per questo tipo di centri. Tu t t a v i ain questi paesi il coordinamento tra le autorità giudi-ziarie e inquirenti non è sviluppato come in Islanda. Il presente studio suggerisce che l’esempio islandesepuò rappresentare un possibile modello da seguireper il potenziamento sia delle attività d’indagine siadell’assistenza al minore vittima di abusi. Il coordi-namento con tutte le forze sociali operanti nel setto-re permetterà infatti di condurre le attività d’indagi-ne in modo più efficiente. L’assistenza sarà decisa-mente migliore e il minore stesso si sentirà più pro-tetto non dovendo recarsi più volte in diversi ufficiper essere ascoltato.

3. Sviluppo di metodi comuni

Dal punto di vista giuridico, la questione più com-plessa nei casi di presunto abuso sessuale in danno aminori è trovare il giusto equilibrio tra i diritti delladifesa e la tutela giuridica del minore; tuttavia taleproblema non può essere risolto attraverso riformeradicali dell’ordinamento giudiziario. Da un lato,non ci si può aspettare che un minore sia in grado diformulare il racconto accusatorio con la stessa chia-rezza con cui lo farebbe un adulto. Dall’altro lato,non si può condannare una persona sospetta solo

sulla base del racconto di un minore, se la sua di-chiarazione è talmente vaga da non permettereneanche di verificare se l’abuso sia effettivamenteavvenuto. Inoltre tutti gli ordinamenti giuridici pre-vedono che, come nel caso di tutti gli altri reati gra-vi, anche nei casi di presunto abuso sessuale in dan-no a minori il reato venga provato “al di là di ogniragionevole dubbio”, ponendo il minore in un’evi-dente posizione di svantaggio rispetto all’adulto.Una riforma radicale in questo senso potrebbe pre-vedere la riduzione delle prove necessarie in questicasi, oppure la possibilità che il racconto accusatoriosia meno preciso (ad es. i dettagli su quando, dove ecome è avvenuto l’abuso). Tuttavia una tale riformanon sembra essere all’ordine del giorno nei paesipresi in esame. Inoltre, in linea di principio, unariforma del genere potrebbe violare la Convenzioned’Europa sui Diritti dell’Uomo, e probabilmentemolti innocenti rischierebbero di essere condannati.Perciò, nei reati commessi da un adulto a danno diun minore, i diritti della difesa sembrano prevaleresulla tutela giuridica, l’adulto si trova in una situa-zione di vantaggio rispetto al minore. È quindi diffi-cile per un minore vittima di abuso ottenere giustiziaattraverso il procedimento penale. Molti casi infattivengono archiviati quando il materiale probatorio sirivela insufficiente.Attualmente nel quadro delle normative europee ilminore si trova in una posizione giuridica sfavorevo-le. Un atteggiamento rinunciatario da parte degli in-quirenti porta spesso all’archiviazione dei casi diabuso di bambini in tenera età, soprattutto in man-canza di prove evidenti (testimoni, tracce di DNA,evidenti obiettività mediche ecc.). Questi casi passa-no quindi nelle mani dei servizi sociali. Invece discoprire se si sia davvero verificato un reato punibi-le, la questione diventa un problema sociale. Si deci-de quale tipo di assistenza fornire (sociale, psicologi-ca, medica ecc.) e si verifica se il minore debba esse-re protetto (per esempio affidato a un tutore) perevitare la reiterazione dell’abuso. Se invece si vuolearrivare a una soluzione del caso anche da un puntodi vista legale, è necessario accrescere la preparazio-ne degli inquirenti allo scopo di condurre le indaginiin modo più efficace.La situazione sarebbe certamente migliore se tutti glioperatori fossero più preparati e competenti. La pos-sibilità di un maggiore coordinamento tra esperti chelavorino in gruppo favorirebbe certamente una mi-

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C H I L D A B U S E A N D A D U LT J U S T I C E •

3 5 La Corte Suprema d’Islanda ha stabilito che il minore non può richiede-re di essere sentito presso la Casa del Bambino. Se il tribunale è dotatodelle strutture adeguate, la decisione sarà presa a discrezione del tribu-nale stesso.

gliore attività d’indagine. Tuttavia è importante ri-cordare che una maggiore preparazione da parte ditutti è un elemento necessario, ma non sufficiente, agarantire degli esiti positivi. Per ottenere i risultatimigliori questa conoscenza deve essere utilizzata inmodo adeguato: deve essere applicata in base a unospecifico metodo d’indagine che permetta di stabili-re la verità riguardo a un presunto abuso sessuale.Dato che attualmente gran parte dei procedimentiportano a scarsi risultati (bassa percentuale di casirisolti), è necessario raggiungere livelli qualitativi mi-gliori, in termini non solo di preparazione, ma anchedi metodi. Il miglioramento dei metodi di indaginenei casi di abuso sessuale a danno di minori è quindiun elemento chiave per garantire una maggiore tutelagiuridica del minore.Per quanto sviluppati, i modelli teorici che delinea-no le varie tecniche di ascolto del minore vittima diabusi non possono garantire di per se stessi unamaggiore percentuale di casi risolti. Il problema delmetodo riguarda piuttosto l’atteggiamento da teneredurante le fasi del procedimento giudiziario.Per quanto riguarda l’operatore che conduce l’ascol-to, il risultato dipende soprattutto da caratteristichepersonali, dalla capacità di interagire con il minore edi saper applicare i modelli teorici ai singoli casi.L’operatore deve possedere doti di sensibilità e fles-sibilità, deve saper trattare ogni minore come un in-dividuo unico e deve capire che non esistono deimetodi prestabiliti per valutare la dichiarazione diun minore. I corsi di formazione offrono una cono-scenza di base da utilizzare come punto di partenza,come strategia di comportamento e come una possi-bile fonte di strumenti per risolvere svariati proble-mi che si presentino durante l’ascolto del minore.Possedere tali conoscenze non significa però saperleapplicare nella realtà. Per alcuni queste tecniche so-no infallibili, per altri funzionano solo ogni tanto,per altri ancora non funzionano mai, soprattutto seil minore non vuole collaborare. L’esito di un’audi-zione o di un ascolto non dipende necessariamentedalle capacità tecniche, ma piuttosto dall’attitudinepiù o meno sviluppata che alcuni hanno nel sapercreare un rapporto di fiducia con il minore. Per que-sto motivo è importante che a livello giuridico non siconsideri come unico criterio di selezione di questioperatori la mera formazione teorica. Una formazio-ne teorica e specializzata per le attività di ascolto delminore vittima di abuso fornisce delle conoscenze di

base fondamentali per poter superare i vari ostacoliche si presentano durante un ascolto, ma, allo stessotempo, si deve ricordare che il miglior operatore èquello che dimostra di avere la migliore attitudinead ottenere buoni risultati da un minore. Se il re-sponsabile delle indagini preliminari ritiene che ilminore in questione non sia in grado o non vogliaparlare spontaneamente, è estremamente importan-te, per il bene della vittima, che l’ascolto venga con-dotto dalla persona che si sia dimostrata capace distabilire con lui un rapporto di fiducia.Dal punto di vista dell’indagine in senso più ampio,l’atteggiamento è importante anche per quanto ri-guarda il problema della raccolta delle prove. Se sidà giustamente per scontato che il procedimentogiudiziario venga gestito e controllato da personeadulte, si può anche pensare che il minore si debbacomportare il più possibile come un adulto. Da que-sto punto di vista l’obiettivo sarebbe quello di far“funzionare” un minore come un testimone adulto;ma si tratta spesso di un’ambizione difficilmente rea-lizzabile. Se invece si considera la questione dal pun-to di vista delle limitate capacità di un minore, si do-vrà invece cercare di comprenderlo e sostenerlo. Daquesto diverso punto di vista, l’obiettivo è quello dinon imporre delle aspettative che il minore, per lasua età, maturità e capacità d’espressione, non potràcerto soddisfare. L’obiettivo è invece quello di con-centrarsi su quegli elementi che realisticamente po-trebbero confortare (o smentire) l’ipotesi accusato-ria. L’operatore che conduce l’ascolto deve quindicercare di sfruttare tutte le possibili occasioni di ac-quisizione di prove a sostegno della tesi accusatoria(che normalmente si basa su informazioni fornite dalminore). Per ottenere queste informazioni è necessa-rio adattare i vari aspetti dell’indagine alle circostan-ze del caso, soprattutto a seconda che l’identità delpresunto abusante sia o meno conosciuta. Se l’iden-tità dell’autore del reato è sconosciuta, i problemiprincipali risiedono prima di tutto nell’incapacità delminore di dare una buona descrizione dell’abusante.È necessario quindi rilevare tutte le tracce presentisia sul luogo del reato sia sulla vittima, cercare dei te-stimoni, indagare su casi simili nella stessa zona ecc.Se invece il minore conosce l’identità del presuntoabusante, è importante interrogare persone a lui/leifamiliari (prima di tutto la madre) per capire comesia nato il sospetto dell’abuso e come sia stato con-fermato dal minore. Si deve richiedere una visita me-

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dica, una perizia sui sintomi psicologici e comporta-mentali del minore e una valutazione della dichiara-zione da lui/lei resa, ma soprattutto si deve interro-gare il sospetto abusante più volte e in modo moltoapprofondito finché non si riesca ad ottenere unaspiegazione “plausibile” del racconto accusatorio delminore. Nei casi in cui non si riesca a raccogliere suf-ficiente materiale probatorio, l’inquirente non devenecessariamente fare affidamento solo sulla dichiara-zione del minore. Se l’abuso si è effettivamente veri-ficato, o se comunque è avvenuto qualcosa che puòessere erroneamente interpretato come tale, c’è an-cora un’altra fonte di informazioni a cui rivolgersi ol-tre che al minore: l’adulto accusato dell’abuso.Spesso si presume erroneamente che l’indagato vo-glia negare comunque il reato, anche nel caso in cuilo abbia effettivamente commesso. L’ a t t e g g i a m e n t opiù corretto da tenere nei confronti dell’indagato èinvece quello di presumere che abbia bisogno di am-mettere che l’abuso si è effettivamente verificato eanche che sia pronto ad ammettere una sua eventua-le condotta scorretta 3 6. In alcun paesi, come gli USAe la Francia, questo tipo di atteggiamento “socio-psi-cologico” durante l’indagine ha prodotto eccellentir i s u l t a ti3 7. L’elemento cruciale in questi contesti è lapazienza: l’indagine su un reato a sfondo sessualeviene prima di tutto vista come l’indagine su un con-flitto di tipo “sociale” tra due individui, un conflittoche deve essere risolto per permettere agli individuicoinvolti di proseguire la propria vita.

VI. Raccomandazioni di Save the Childre n

Alla luce di quanto è emerso dal presente rapportosi può concludere che è estremamente difficile per iminori vittime di abuso sessuale in Europa otteneregiustizia nell’ambito del procedimento penale. Intutti i paesi presi in esame la situazione del minorevittima di abuso sessuale è tutt’altro che soddisfa-cente. Esistono degli esempi positivi che tuttavia so-no troppo rari e sporadici rispetto alla gravità e al-l’incidenza di questi reati. La percentuale di casi ri-

solti è bassa, così come l’efficacia delle attività d’in-dagine. Queste carenze sono in parte dovute ad unainsufficiente considerazione delle esigenze e dellecapacità del minore. Infatti nei casi che vedono unminore-vittima contrapposta a un adulto presuntoabusante, il diritto alla difesa dell’adulto prevale suldiritto alla tutela giuridica del minore.Allo stato attuale il procedimento penale rispondealle esigenze degli adulti, ma non a quelle del mino-re, il quale si trova in una posizione di svantaggio,visto che le norme che regolano il procedimento el’assunzione delle prove sono state concepite avendoin mente solo persone adulte. Inoltre più il minore ègiovane più è difficile poter far valere i suoi diritti.Per garantire che in Europa tutte le vittime di reati pe-nali possano riuscire ad ottenere giustizia, indipenden-temente dalla loro età, è necessario avviare nel lungoperiodo una serie di riforme strutturali degli ord i n a-menti giuridici europei allo scopo di adattarli alle esi-genze, alle situazioni e alle capacità del minore, inclusoil minore disabile o comunque svantaggiato rispetto adaltri minori. Attualmente, nell’ambito degli ord i n a-menti giuridici, c’è ampio margine per un immediato esignificativo miglioramento del tipo di assistenza giuri-dica e socio-psicologica offerta ai minori vittime di abu-so sessuale. Save the Children ritiene possibile garanti-re che il minore vittima di abuso abbia maggiori proba-bilità di ottenere giustizia riducendo allo stesso tempoil rischio di rivittimizzazione, senza per questo violareil diritto dell’imputato a un giusto processo.Save the Children si rivolge ai governi europei cosìcome a tutte le autorità coinvolte e alla società civile,affinché prendano i provvedimenti necessari per mi-gliorare immediatamente la situazione dei minorivittime di abuso sessuale nei procedimenti penali.Le linee guida proposte da Save the Children sono:

1. Garantire la massima priorità alle attivitàdi indagine nei casi di abuso sessuale a danno di minori

Tutti i responsabili e le autorità coinvolte nelle inda-gini e la valutazione dei casi di abusi sessuali su mi-nore devono riconoscere la complessità e la diversitàdi questi casi rispetto ad altri e la necessità di dare lo-ro la massima priorità in termini di risorse disponibili.Un errore giudiziario o un’indagine interrotta pre-maturamente possono avere un effetto devastantesulla vita delle persone coinvolte: è quindi di fonda-mentale importanza che le indagini siano condotte nel

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36 Anche se spesso l’abuso viene minimizzato e giustificato dicendo cheè stato il minore a prendere l’iniziativa.3 7 In questi paesi questo metodo viene applicato nell’ambito della cosid-detta Giurisprudenza Terapeutica (Therapeutic Jurisprudence); vedi peresempio D. Wexler & B. Winick «Law in a Therapeutic Key», Carolina, 1996.

modo più appropriato possibile. Nel rispetto degli in-teressi di entrambe le parti, le indagini dovrebberoessere svolte il più rapidamente possibile e dovre b b e-ro avere la precedenza sulle indagini su altri re a t i.

2. Raff o rz a re la tutela dei diritti del minore

Come in tutti i procedimenti giudiziari, si deve tro-vare un giusto equilibrio tra la tutela giuridica del mi-n o re e il diritto alla difesa dell’indagato. Durante ilprocedimento, nessuno di questi due diritti può pre-valere sull’altro. Tuttavia, nel caso in cui i diritti delminore siano in conflitto con quelli degli adulti – sia-no essi i diritti dell’indagato, le forme tradizionaliche assume il processo o il potere decisionale delgiudice sulla forma che dovrà assumere il processo –il diritto del minore deve avere la priorità. I n o l t re idiritti del minore devono trovare chiara espre s s i o n enell’ambito dell’ordinamento giuridico nazionale. Ilprocedimento giudiziario deve essere adattato allecapacità, alle esigenze e alla tutela del minore, sia neicasi in cui sia fisicamente coinvolto nelle indagini enel processo, sia nei casi in cui sia presente solo ilsuo rappresentante legale.Sin dall’inizio delle indagini il minore dovrebbe averediritto a un proprio rappresentante legale, pagato dal-lo Stato. L’incarico dovrebbe essere affidato ad unapersona dotata di specifiche competenze nel settore edi una buona conoscenza delle dinamiche psicologi-che peculiari ai minori vittime di abuso sessuale.Ove necessario, al momento della dichiarazione, sideve richiedere la consulenza di esperti nel tratta-mento di casi di abuso sessuale a danno di minori.In linea di principio, durante l’audizione si deve evi-tare di porre domande suggestive o ipotetiche: infat-ti la difesa potrebbe mettere in dubbio la validitàdelle informazioni ottenute in questo modo e la cor-te potrebbe valutarle con molta più cautela rispettoa una dichiarazione resa in modo spontaneo.Si è inoltre rilevata un’applicazione della legge ecces-sivamente rigida. È pertanto necessario introdurre unmaggiore livello di flessibilità. Il minore, infatti, sa-rebbe tutelato maggiormente se, volta per volta, siprendessero delle decisioni basate su elementi qualil’età, lo sviluppo, la maturità del minore e le circo-stanze del caso. Tutti gli ordinamenti europei dovreb-bero inoltre applicare delle regole tutelanti valide pertutti i minori, siano essi vittime o testimoni.Per poter ottenere ulteriori riscontri è importante ef-fettuare un accertamento medico quando non sia an-

cora trascorso troppo tempo dall’ultimo abuso. L’ a c-certamento medico dovrebbe essere effettuato anchese il minore non ha riportato lesioni o segni evidentie anche se le lesioni rilevate potrebbero non esserestate causate dall’abuso. La visita dovrebbe esserecurata da personale professionalmente preparato e ipaesi in cui la medicina legale ancora non esiste do-vrebbero avviare un programma di specializzazionein questa disciplina. Il medico che effettua l’accerta-mento dovrebbe anche conoscere le dinamiche psi-cologiche dei minori vittime di abuso sessuale e lavittima dovrebbe essere adeguatamente preparata adaffrontare la visita. Le obiettività mediche possonofornire un importante riscontro al racconto accusa-torio, tuttavia l’assenza di tali obiettività non smenti-sce di per sé l’ipotesi dell’accusa. In questo caso leindagini dovranno seguire altre direzioni.Il benessere psicologico e sociale del minore deveessere considerato una condizione essenziale per ilbuon esito del procedimento. In generale, il soste-gno al minore (sul piano sociale, psicologico, medicoecc.) si deve coniugare, ma mai prevalere, sull’impe-gno profuso per svolgere al meglio le indagini.

3. Tu t e l a re maggiormente il benessere psicologico e sociale del minore

Le indagini e la deposizione in aula devono avvenires e m p re nel rispetto del superiore interesse del minore.Per determinare di volta in volta quale sia il superio-re interesse del minore si devono ponderare adegua-tamente le esigenze, lo sviluppo, la maturità e lo sta-to mentale del minore.Le indagini e il procedimento giudiziario devono es-sere concepiti in modo tale da ridurre al minimo ilrischio di rivittimizzazione, nel rispetto del principioper cui, indipendentemente dall’esito, alla fine delprocedimento il minore dovrebbe trovarsi in una si-tuazione migliore di quanto non fosse all’inizio.Se il rappresentante legale del minore non è in gradodi fornire la necessaria assistenza psicologica durantel’audizione, tale assistenza gli dovrebbe essere forni-ta da un professionista, anche nel caso in cui il so-spetto abusante non sia uno stretto conoscente delminore. Questi infatti non si sentirà libero di espri-mersi apertamente in presenza dei genitori o dei tu-tori, i quali si sentirebbero a loro volta molto a disa-gio durante l’ascolto.Il minore dovrebbe essere ascoltato, esaminato e curatoin un ambiente in cui si possa sentire al sicuro e a pro-

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prio agio. Tutte le autorità coinvolte nelle indagini enel procedimento giudiziario – la pubblica accusa, lapolizia, l’assistenza sociale e sanitaria – dovrebberolavorare in sinergia in modo da evitare al minore nu-merosi spostamenti in diversi uffici e la duplicazionedi ascolti e accertamenti. È auspicabile che tutte le at-tività necessarie si svolgano nello stesso luogo.È importante ridurre al minimo il numero di personeche dovranno interagire con il minore durante le inda-gini. Infatti un elevato numero di persone da incon-t r a re è fonte di eccessivo stress per il minore, soprat-tutto se il motivo di questi incontri è la ripetizionedella dichiarazione già resa dal minore.È importante anche ridurre il numero di occasioni incui il minore viene ascoltato, così come il tempo tra-scorso tra un ascolto e l’altro. Il numero di ascolti ne-cessario ad ottenere la dichiarazione e permettere al-la difesa di porre ulteriori domande può variare, ma,con una pianificazione adeguata, si potrebbe ridurrea una-tre occasioni. La dichiarazione dovrebbe esse-re videoregistrata per evitarne la ripetizione da partedel minore.In linea di principio il minore non dovrebbe essereascoltato durante il dibattimento, ma, se ciò dovessea c c a d e re, si dovrebbe utilizzare un sistema tv a circui-to chiuso.In qualunque fase del procedimento, durante gliascolti o qualunque altro incontro con le autoritàcoinvolte, si dovrà evitare il contatto diretto tra mi-nore e presunto abusante.

4. Accre s c e re la preparazione di tutti gli operatori e il coordinamento tra le autorità coinvolte nelle indagini e nel procedimento giudiziario

Nel rispetto della tutela giuridica del minore e deidiritti della difesa casi simili dovrebbero essere tratta-ti con metodi simili. Il valore delle indagini e la valu-tazione del presunto reato non dovrebbero dipende-re dalla discrezionalità del singolo. Si dovrebbe inve-ce raggiungere un livello di preparazione omogeneosu tutto il territorio nazionale e durante tutte le fasidel procedimento. Specifici corsi di formazione e uncerto livello di specializzazione degli operatori giudi-ziari potrebbero contribuire ad alzare il livello dipreparazione generale. Si è inoltre rilevata la neces-sità di sviluppare in modo continuativo tutti i meto-di di indagine, in particolare le tecniche di ascolto edi valutazione delle dichiarazioni. La preparazione

richiesta in questi casi si basa su una conoscenzaspecifica delle dinamiche comportamentali e psico-logiche dei minori vittime di abuso. La semplice fa-miliarità con i comportamenti dei bambini in gene-rale non è sufficiente per comprendere le complessereazioni del minore vittima di abuso sessuale. Spessoè necessario richiedere la consulenza di esperti discienze del comportamento per garantire un’adegua-ta acquisizione di informazioni. In questo caso glioperatori devono possedere una preparazione speci-fica tale da saper spiegare chiaramente ai consulentiil tipo di informazioni di cui hanno bisogno. D’altrocanto, gli esperti del comportamento dovrebbero aloro volta possedere una specializzazione tale da po-ter capire le esigenze degli operatori giudiziari. Le necessarie conoscenze si dovrebbero svilupparenel quadro di una più ampia collaborazione multidi-sciplinare che coinvolga anche esperti di medicina,psichiatria e psicologia e che veda una stretta colla-borazione tra i vari uffici durante le indagini, non-ché il coordinamento del lavoro in modo da favorireuna maggiore tutela del minore.Tutti i paesi europei dovrebbero promuovere e so-stenere, nell’ambito dei propri ordinamenti, lo svi-luppo di un modello per il coordinamento delle risor-se destinate alle indagini. Nessuno dei paesi presi inconsiderazione dal presente rapporto ha finora svi-luppato, a livello locale o nazionale, un modello or-ganico e coerente da applicare durante le indaginicondotte nei casi di presunto abuso sessuale su mi-nori. A questo riguardo la Casa del Bambino aReykjavik, in Islanda, e altri centri che operano a li-vello locale in altri paesi possono essere consideratidei buoni esempi da seguire.

5. Sviluppare una cooperazione i n t e rnazionale e stabilire degli standard minimi a livello europeo

Il presente rapporto dimostra che esistono differen-ze significative tra i vari paesi presi in esame, sia intermini di metodi applicati durante il procedimentogiudiziario in generale, sia in termini del ruolo asse-gnato ai minori all’interno del procedimento stesso.Considerando che si può imparare molto dagliesempi e dall’esperienza acquisita in altri paesi, i go-verni europei dovrebbero promuovere e sostenereuna collaborazione di ampio respiro sul piano giuri-dico e scientifico, allo scopo di creare un modellointegrato di sviluppo delle capacità nel campo delle

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Tale pratica potrebbe essere sostituita da audizionivideoregistrate, utili sin dalle primissime fasi di inda-gine, in quanto permettono a tutti, dall’esperto alPM di conoscere, vedere, capire le modalità com-portamentali, mimiche, verbali o silenti, della vittimae, in una economia vitale reciproca, permettere difocalizzare l’ascolto e porre le domande, creandoquel terzo linguaggio comune utile a una comunica-zione efficace; inoltre per tale motivo sarebbe oltre-modo saggio e tutelante, permettere l’incidente pro-batorio anche a vittime che abbiano più di 16 anni.Di tutto ciò ne trarrebbe vantaggio l’elemento im-portantissimo della tempistica che ovviamente limital’ulteriore danno al minore abusato.

La rapidità permetterebbe di contenere non solo lasofferenza umana, ma anche la fuga di notizie chespesso, in questi casi, senza tenere conto di docu-menti come le carte di Noto e di Treviso, fa sì che lastampa crei vittimizzazione ulteriore, vista l’esposi-zione di titoli cubitali che raccontano i fatti (spessoancora coperti da segreto istruttorio) visibilissimidalle vittime e dal contesto in cui vivono, rendendo-le identificabili, creando pregiudizio per il loro rein-serimento, determinando fazioni colpevoliste o in-nocentiste che possono influenzare anche gli esitiprocessuali. Vorrei comunque concludere questa in-troduzione con una nota positiva, testimoniale delfatto che molto si sta facendo, e come si ottengano

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IL FATTO: vengo contattata da un’ispettrice capo di polizia giudiziaria di un commissariato e da un ispettore, mi si chiedese voglio occuparmi di un sospetto caso di incesto, che vede come responsabile un parricida,esponente di gruppo sovversivo, violen-to tanto da fare temere gli stessi ispettori per la propria incolumità; accetto e lo stesso giorno il PM mi dà il mandato di consulentetecnico: «svolga il CT relazioni e/o colloqui in materia di abusi sessuali nella classe di ... si proponga per l’ascolto e il supporto con ga-ranzia di anonimato qualora le ragazze dovessero farne richiesta. Svolga colloqui personali con le parti offese, documentandone ilcontenuto ... si concede 90 giorni».Infatti il controllo delle vittime, ridotte in schiavitù, è tale da dover creare strategie per poter intervenire e raccogliere le prove senzacreare preallarme o reazioni estreme da parte dell’abusante la cui pericolosità è nota.Chiedo all’ispettrice capo e al suo aiutante, esperto in vittimologia la pianta dell’abitazione e creiamo la prima strategia per l’intercet-tazione ambientale, che può avere luogo data la tempestività della segnalazione e denuncia,fatta dall’insegnante delle sorelle che subi-scono abuso e dall’amica che ha ricevuto la confessione di una di queste, tutte della stessa scuola.Viene inscenata una fuga di gas nelpalazzo delle minori, vi partecipano i vigili, l’ispettore del commissariato, esperti dell’azienda del gas e agenti mimetizzati che posizio-nano le cimici per l’intercettazione ambientale , dopo un’analisi probabilistica della logistica,che ha focalizzato le stanze in cui potevanoavvenire gli abusi.Tramite l’insegnante e la collaborazione del preside si crea la seconda strategia, ossia, con la scusa di un’improvvisa sostituzione, in viaamicale, terrò nella classe della vittima un seminario su Joice e Freud, visto che stanno facendo il ’900.Dopo 48 ore di intercettazioni l’abuso incestuoso, quotidiano e reiterato è palesemente provato, il 4° giorno dal mandato, sabatomattina, tengo il seminario mentre l’ispettrice e i colleghi di PG agiscono il prelievo e la carcerazione del padre.A fine lezione , le sorelle vengono accompagnate nello studio del preside, presenti gli ispettori, io e l’educatrice dei servizi sociali, co-munico, in modo diretto, immediato, che è stato scoperto l’abuso, non a causa loro, ma perché intercettazioni ambientali erano stateposte, motivandole con i legami eversivi del padre, questo per non farle sentire in colpa e tamponare il terrore nei riguardi di possibiliritorsioni da parte del padre: infatti nella tempesta emotiva-reattiva scatenatasi, all’immediato sollievo dell’una e al disorientamentodell’altra seguono subito il terrore e la domanda “e se evade...?”.Procediamo all’accompagnamento in luogo protetto delle minori, in cui l’ispettrice capo, l’assistente di PG e io seguiamo costante-mente con presenza empatica e sostegno psicologico le sorelle che hanno sviluppato una sorta di imprinting nei nostri riguardi. Neitre giorni che seguono i fatti vi è fuga di notizie sui giornali, decidiamo di non rivelarlo subito alle ragazze perchè l’indomani, merco-ledì, saranno sentite dal PM, e io le sto preparando al colloquio, chiedendo anche un contenimento medico e farmacologico dato lostato di stress.Purtroppo con superficialità che in questi casi non dovrebbe esserci,viene mandato dai servizi sociali un altro medico, maschio e im-preparato a tale situazione, rispetto alla psichiatra da me richiesta,esperta in approcci e interventi analoghi,per cui si crea rifiuto daparte delle ragazze che dopo molti sforzi avevano acconsentito, sussistendo fra l’altro rischio di comportamenti autolesivi.Dal PM la più grande racconta tutti i fatti,anche alcuni che aveva taciuto a me, la minore parla ma, in momenti in cui cade nel prever-bale, risponde indicando su un disegno fatto dal PM le violenze subite.Il giorno successivo leggo con loro gli articoli che le riguardano elaborandoli in una restituzione adeguata, aiutandole a riconoscersivittime e non colpevoli.Chiedono di poter tornare a scuola,intanto sono permesse visite di alcune compagne di scuola.Il sabato suc-cessivo a quello del primo seminario fanno ritorno a scuola ove nella stessa classe tengo un secondo seminario potendone così acco-gliere le ansie e elaborandole insieme, attuando un reinserimento adeguato, supportato dalla stima, rispetto e affetto dei compagni.Il PM del tribunale ordinario ha richiesto l’incidente probatorio al giudice che lo ha confermato, vi è già la decadenza di potestà di en-trambe i genitori, ed è prevista la conclusione a breve, prima che, fra pochi mesi, la sorella maggiore compia i 18 anni.

esiti, agendo a contenitore concentrico, con azionisincroniche e integrate, attivando e coordinandostrategie di intervento adeguate.A queste ragazze di 16 e 17 anni, agli ispettori, aimagistrati, ai servizi sociali, alla scuola vorrei dedica-re questa introduzione.Rilevando che la tutela del minore deve anche tenereconto di come l’impatto con le prime persone cheraccolgono le loro storie di sofferenza crei, poi, unrapporto di fiducia, affetto e riconoscenza che proce-dure prive di tale sensibilizzazione impongono di in-terrompere, facendo subentrare altri che spesso nonreggono la frustrazione iniziale del rifiuto e la faticadel conquistarsi la fiducia con competenza e profes-sionalità, rese ottimali dalla capacità di gestire i propricoinvolgimenti con l’umanità che ne compete, raffor-zata dall’obiettività della propria professionalità e dalproprio ruolo che ha nell’essenza stessa del mandato,di assicurare alla vittima il minor stress e la maggioretutela, raccomando quanto sia sempre più importanteridurre al minimo il numero di persone che dovrannointeragire con le minori durante tutto il percorso giu-ridico e giudiziario, evitando così che molti altri violi-no reiteratamente il pudore di tali vittime.Tutto ciò può accadere applicando tutti i cinquepunti della quarta conclusione che prospetta Savethe Children, che mi trova totalmente concorde.

2 . Il TCF (Centro per la tutela del bambino e la terapia della crisi familiare )a cura di Fulvia To g ni *

Il TCF è una struttura del dipartimento per le atti-vità socio-sanitarie integrate dell’ASL della Provin-cia di Bergamo. Gli operatori sono assistenti sociali,psicologi e psicoterapeuti, che si occupano della tu-tela del minore, nei casi in cui è maltrattato, sessual-mente abusato, gravemente trascurato, o in situazio-ne di pregiudizio.Il Servizio opera dal 1991 ed esplica la sua attivitàattraverso vari interventi: la valutazione del danno eil sostegno al bambino abusato e alla sua famiglia; lavalutazione della recuperabilità genitoriale; la me-diazione per coppie conflittuali con figli minori; l’ac-compagnamento del minore abusato nelle diversefasi del procedimento giudiziario.

Nelle situazioni in cui il minore in carico entra incontatto con l’ambito giudiziario, il ruolo assuntodai professionisti del TCF può essere quello di testi-mone tecnico, consulente che esprime un parere sul-l’attendibilità del bambino, CTU, oppure ausiliariodurante la testimonianza nell’ambito dell’audizioneprotetta. Quest’ultima attività si è andata notevol-mente ampliando negli ultimi anni: il Centro mette adisposizione sia gli spazi fisici e l’apparecchiatura(videoregistrazione a circuito chiuso), sia personalequalificato esperto in psicologia infantile, che assisteil minore durante la sua testimonianza. L’ a u m e n t onumerico dei casi trattati ha fatto sì che gli operatoriconcentrassero la propria attenzione sul ruolo delbambino all’interno del contesto giudiziario. Si sono quindi create le premesse per un confronto euna collaborazione tra il Centro e la Procura dellaRepubblica presso il Tribunale Ordinario di Berga-mo, ove esiste un pool di magistrati che si sono spe-cializzati nei casi di abuso sessuale. Nelle situazioni di questo tipo in ogni fase dell’in-tervento è necessario mettere in campo competenzedi tipo sanitario, psicologico, educativo, sociale e le-gale: l’interdisciplinarietà come metodo di lavoro èun presupposto irrinunciabile per la protezione delminore. L’iter giudiziario è una fonte di preoccupazione e diansia per il bambino: è un contesto poco conosciuto,che costringe il minore a prendere contatto con unevento traumatico, andando a incidere sugli equili-bri relazionali della famiglia, determinando graviconseguenze correlate con l’eventuale arresto di unf a m i l i a r e .Nel contesto dell’audizione, gli operatori psicologicicoinvolti si assumono il compito di evitare che talecircostanza aggravi la vulnerabilità del bambino, cherischia quindi una seconda vittimizzazione. Per as-solvere a un ruolo così importante è fondamentale laconoscenza psicologica della piccola vittima ed èperciò auspicabile che la competenza dei professio-nisti chiamati in causa venga utilizzata al meglio.Tra le varie attività svolte dal TCF, ci soffermeremoin particolare sul sostegno al minore nel percorsogiudiziario. Nel 2002 è stato formulato un documen-to che, avendo come riferimento le “Linee guida intema di abuso sessuale a danno di minori” (CISMAI,2001), è servito da spunto per un dibattito sul mi-glioramento delle conoscenze reciproche tra opera-tori psicologici e giuridici.

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• S AV E T H E C H I L D R E N

* Psicologo-psicoterapeuta presso il TCF (Centro per la tutela del bambi-no e la terapia della crisi familiare) Bergamo.

Nell’ottica di un coordinamento tra professionisti èforte la convinzione che la conoscenza delle rispetti-ve competenze possa portare a un livello di maggio-re fiducia e quindi di collaborazione, presupposti in-dispensabili per la tutela e la cura delle vittime diabuso sessuale. Questo primo momento di confron-to ha fornito le basi per una promettente collabora-zione futura.

L’ambito giuridico e quello psicologico rappresenta-no infatti due “mondi” molto diversi e all’apparenzainconciliabili: si tratta infatti di due “culture”, cheoperano con linguaggi propri e in tempi profonda-mente differenti. Infatti l’ambito giuridico è deputa-to alla persecuzione del reato e all’ottenimento dellagiustizia; quello psicologico alla cura e alla riabilita-zione. In un’ottica di coordinamento si può inveceauspicare uno scambio di informazioni funzionalesia alla tutela sia al benessere psicologico della vitti-ma, così come suggerito anche da Save the Childrennel presente documento. Un esempio assai utile è rappresentato dalla sceltadel momento adatto per effettuare la raccolta dellatestimonianza del bambino, attraverso l’audizioneprotetta, in riferimento al suo stato psicologico.Trattandosi infatti della richiesta di rievocare eventitraumatici, occorre chiedersi se esistano sempre nel-le piccole vittime le condizioni di stabilità emotiva erielaborazione del trauma che possano consentire lo-ro di assolvere tale compito in modo efficace, senzaconseguenze ulteriormente dannose per il loro asset-to adattativo.Le competenze psicologiche possono dunque essered’aiuto al giudice incaricato per le indagini prelimi-nari, il quale può così ottenere informazioni suffi-cienti a posticipare un’audizione, sulla base di unavalutazione motivata, prodotta dal professionista cheha in carico il minore.Non va però dimenticato come anche l’ambito giu-diziario possa costituire un fondamentale ausilio perquello psicologico, qualora il bambino, facendo l’e-sperienza di essere ascoltato e creduto da un adultoautorevole come il giudice, potrà in parte recuperarela fiducia nel mondo adulto, passaggio importantenel suo percorso terapeutico.La particolare tipologia rappresentata dai minorisessualmente abusati, richiede la messa in campo dicompetenze precise, conditio sine qua non per rag-giungere un duplice obiettivo: da un lato la cura e il

recupero della piccola vittima, dall’altro il diritto aun giusto processo per l’indagato.La formazione degli operatori e la loro specializza-zione assumono dunque importanza fondamentalein ogni fase del percorso, dalla segnalazione di unpresunto abuso fino all’espletamento del processo ealla terapia della vittima.In primo luogo è necessaria la conoscenza delle par-ticolari dinamiche psicologiche dei soggetti abusati;va poi considerata la specifica modalità di funziona-mento psico-emotivo di quel particolare bambino,nonché il significato che la sua testimonianza verràad assumere in quel particolare momento del suopercorso evolutivo e terapeutico.Infine, all’interno di un ordinamento giuridico crea-to e pensato esclusivamente sugli adulti, l’altissimonumero di minori coinvolti come vittime (e di conse-guenza come testimoni) rende necessario mobilitareogni risorsa affinché si assicuri la preparazione tecni-ca di ogni professionista coinvolto, perseguendo l’o-biettivo della coordinazione tra figure diverse e dellosviluppo di metodologie specifiche.In conclusione, in un’ottica di collaborazione traambiti diversi, non va dimenticato il valore contem-poraneamente clinico e legale di una buona dichia-razione resa dal bambino. Se infatti il minore saràaiutato a rielaborare i traumi subiti e a dare un sensoa quanto accadutogli, se avrà incontrato adulti di-sponibili e in grado di adattare il linguaggio e le pro-cedure al suo livello evolutivo, aumenteranno le pos-sibilità che si arrivi alla fase del dibattimento.Un esito processuale che porti al riconoscimento diun colpevole dovrebbe avere il fine ultimo di favori-re nell’adulto l’abbattimento della negazione e lapresa di contatto con la propria responsabilità nellasofferenza della vittima. Rimane forte la convinzione che molti sforzi debba-no ancora essere compiuti affinché le persone checommettono un reato grave, come l’abuso sessualeai danni di minori, possano arrivare a maturare unarichiesta di cura per la propria patologia.

R i a s s u m e n d oI punti fondamentali sui quali si rende necessariouno sforzo comune sono:1 . Creare momenti di confronto, dibattito, cono-

scenza tra ambito giuridico e psicologico, finaliz-zati allo scambio di informazioni e alla costruzio-ne di protocolli operativi;

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C H I L D A B U S E A N D A D U LT J U S T I C E •

2 . Favorire la specializzazione degli operatori, for-m a n d o :

• specialisti nella valutazione, diagnosi e cura deisoggetti vittime di abuso;

• professionisti in grado di adattare linguaggi e me-todologie all’età del bambino, facendo sì che unminore anche molto piccolo possa rendere la mi-gliore testimonianza possibile;

• peratori in grado di occuparsi della cura e del re-cupero dei soggetti abusanti.

3. Il punto di vista di un avvocatoa cura di Laura De Rui *

Condivido appieno il contenuto delle linee guida diSave the Children.Mi ha molto colpito l’affermazione contenuta nelrapporto secondo la quale, a prescindere dal risulta-to…,“il minore dovrebbe trovarsi in una situazionemigliore di quanto non fosse all’inizio del procedi-mento stesso”… Se ciò non accade, significa… “cheil sistema giudiziario non ha funzionato”.Sono perfettamente d’accordo con tale affermazio-ne, che mi porta inevitabilmente a constatare chenella mia esperienza raramente il sistema ha funzio-n a t o .Nell’insieme di casi seguiti personalmente in aula oin veste di consulente degli operatori sociali incari-cati di assistere i minori, un miglioramento dellecondizioni di un minore vittima di violenza sessualesi è verificato in un numero di casi del tutto esiguo,percentualmente insignificante.Le falle del sistema sono quelle individuate nel rap-porto e nel nostro paese le più significative, in ordi-ne d’importanza, sono:• la mancanza di un avvocato specializzato del mi-

nore che lo segua sin dall’apertura del procedi-mento e che sia retribuito, in caso di necessità,dallo St a t o ;

• la mancanza di preparazione specifica degli ope-ratori: Polizia giudiziaria, Carabinieri, Pubbliciministeri, giudici, avvocati, operatori sociali;

• la mancanza di sensibilità degli operatori giudi-ziari che trattano i procedimenti riguardanti vio-lenze ai minori con criteri adultocentrici: ad es. aibambini si chiede di raccontare esperienze trau-

matizzanti e personalissime a persone sconosciu-te, sempre diverse ad ogni audizione e per piùvolte; ciò accade in luoghi inospitali e inibenti e itempi processuali sono slegati dalle loro esigenzedi vita. Si evidenzia un costante disinteresse neiconfronti dell’inscindibile rapporto che si svilup-pa tra percorso giudiziario e quotidianità del mi-nore (vita in istituto, separazione dal nucleo fami-liare, visite invasive, perizie…). A questo proposi-to mi permetto di osservare che non sono d’ac-cordo sui tempi strettissimi previsti in alcuni paesiper le indagini e per gli ascolti del minore. A voltei bambini hanno bisogno di tempi più dilatati,che consentano loro di maturare la capacità inte-riore di raccontare. Ho trovato più tutelante chela determinazione dei tempi nei quali svolgere leaudizioni dei minori sia concordata dagli inqui-renti con coloro che si occupano della cura deglistessi al fine di cogliere i momenti più opportunie non creare conflitti con il procedere della cura.Ovviamente nel rispetto dei termini stabiliti a ga-ranzia degli indagati;

• l’ignoranza e/o la disapplicazione delle normeposte a tutela del minore. Ad es.:

1. l’art. 609 decies c.p. sul diritto del minore ad ave-re in ogni stato e grado del procedimento assi-stenza affettiva e psicologica. Soprattutto nella fa-se delle indagini preliminari i minori vengonoascoltati soli e nei rari casi in cui è presente una fi-gura di sostegno affettivo o psicologico le si riser-va un ruolo esclusivamente formale;

2 . le norme sull’audizione protetta, disapplicate inluoghi ove non vi sono le strutture necessarie, maanche ove l’attuazione della garanzia pesa tropposull’organizzazione dei tribunali;

3 . le norme sulla nomina del curatore speciale, figu-ra fondamentale nel nostro ordinamento che po-trebbe risolvere in molti casi, ove manchi il rap-presentante legale o vi sia conflitto fra il minore echi lo rappresenta (art. 77 c.p.p.), il problema del-la mancanza di difesa del minore. Ottima e daimitare appare in proposito la prassi di Germania,Islanda, Norvegia e Svezia di nominare sempre uncuratore speciale già nella fase delle indagini pre-l i m i n a r i .

• Impossibilità per il minore di chiedere diretta-mente al giudice di essere sentito con i n c i d e n t ep r o b a t o r i o, istanza riservata all’indagato e al PM.

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• S AV E T H E C H I L D R E N

* Avvocato penalista specializzato in Diritto minorile presso il Foro di Milano.

* * *A mio parere la soluzione di tutti i punti indicatiporterebbe finalmente a rispettare la dignità e i dirit-ti dei minori, attuando nello stesso tempo alcunenorme in materia contenute nelle più importanticonvenzioni internazionali che troppo spesso glioperatori giudiziari scordano essere in vigore anchenel nostro paese.Con un minimo sforzo i minori potrebbero esseresufficientemente garantiti anche solo dalla soluzionedel primo problema: la presenza di un legale specia-lizzato che li segua fin dall’inizio, al fine di consenti-re loro l’esercizio di tutti i diritti riservati alle partioffese (ex art. 90 c.p.p.). Sia esso rappresentato dalcuratore speciale ovvero introdotto con un interven-to legislativo ad hoc.Infine molto potrebbe essere migliorato con la for-mazione permanente degli operatori, mentre rispet-to alla sensibilità ovviamente nulla potrà essere fattose non raccomandare loro di dedicarsi alla materiasolo se davvero interessati. Troppe volte in aula ap-pare manifesto il palese fastidio di alcuni ad occu-parsi di questioni di violenza o maltrattamento. Ed èun’evidenza totalmente inaccettabile.

4 . Conclusione a cura di Federico Palomba*

Ritengo giusto iniziare questo intervento con l’espri-mere l’apprezzamento per l’iniziativa di Save theChildren di convocare una riunione di esperti di no-ve Stati europei per fare il punto sul rapporto tra mi-nore-vittima di abusi e giustizia degli adulti, svoltosiin ottobre a Copenaghen. Esso aveva lo scopo, dichiarato nel rapporto, di stu-diare come evitare «l’estrema difficoltà per i bambi-ni abusati in Europa di essere trattati con giustizianei processi penali» a carico degli abusanti, essendorimasto accertato che in ognuno dei Paesi presi inconsiderazione «la loro situazione sia lontana dal-l’essere soddisfacente». In effetti, è stato centratol’obiettivo di rendere grande e visibile il piccoloospite silenzioso del seminario, riaccendendo su dilui quei riflettori che spesso rimangono spenti o siaccendono solo a lunga intermittenza.

Infatti, è apparso a tutti chiaro il contrasto tra la in-sufficiente realtà (intesa come cultura generale e pre-disposizione degli strumenti opportuni) e il valoreimmenso e irripetibile di ciascuno dei bambini abu-sati, tanto più dinanzi alla sofferenza da loro certonon provocata. Ma proprio da questa constatazioneè così potuto partire il confronto tra i diritti decla-mati e i mezzi insufficienti per garantirli, ed ha ini-ziato a dipanarsi una matassa con l’emerge di piùprecise analisi e di alcune esperienze e linee-guida.Queste sintetiche considerazioni non consentono dimettere in evidenza tutte le preziose indicazioniemerse, peraltro lucidamente contenute nel rappor-to conclusivo. Ma mi ha colpito particolarmente l’e-sperienza della piccola e lontana Islanda, manifesta-tasi invece su questo tema particolarmente sensibilee calorosa, ove è possibile trovare la “Children’sHouse”, la Casa del Bambino dove i piccoli in so-spetto di abuso vengono con estrema delicatezza ecompetenza esaminati contestualmente da esperti,procuratori, avvocati e giudici ed attraverso stru-menti non irritanti per il bambino (quali il gioco, idisegni, lo specchio unidirezionale), in modo da evi-tare plurime intrusioni. Ecco: il cuore del problema sta proprio qui, nellosviluppare una buona dose di civiltà, umana e giuri-dica, necessaria per capire che la giustizia nei con-fronti degli adulti, pur con le regole proprie di unsistema legale, non può mai far (ulteriore) male adun bambino. Perché il sistema di giustizia ordinaria,in questi casi, si carica di due significati e di duecompiti, che devono necessariamente convivere: ac-canto alla funzione normale di giustizia, che consistenell’accertare con gli strumenti legali del processo lacommissione di un reato, la responsabilità dell’im-putato e l’esito da ricollegare, anche nell’evitare chela piccola vittima sia di nuovo resa vittima, questavolta “dal processo” che dovrebbe invece tutelarlo.Tra questi due compiti del sistema di giustizia peradulti non c’è vincolo gerarchico o subordinazionedell’uno all’altro, per il semplice fatto che è perfetta-mente possibile – e quindi è doveroso – perseguirlientrambi contemporaneamente, cioè nello stessocontesto. Perciò sarebbe sbagliato mirare ad ottene-te soltanto il primo anche a scapito del secondo.Questo è il punto centrale di tutta la questione. Per-ché in diverse legislazioni si è arrivati ad individuaregli strumenti normativi per contemperare quelle esi-genze; ma è diffuso il convincimento che vi sia anco-

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C H I L D A B U S E A N D A D U LT J U S T I C E •

* Avvocato, già magistrato minorile e direttore dell’Ufficio della Giustiziaper i Minori del Ministero della Giustizia.

ra una distanza troppo grande tra la norma e la suaapplicazione, in termini di acquisizione culturale, in-nanzi tutto, ma anche di predisposizione di mezzistrumentali necessari (disponibilità di personale suf-ficiente e specificamente formato, predisposizione diluoghi e di mezzi anche telematici, necessari, orga-nizzazione complessiva ed armonica di magistratura,polizie e servizi sociali, eccetera).A me pare che siano emerse alcune importanti indi-c a z i o n i .Occorre individuare precocemente i casi di abuso,per evitare che la situazione continui a lungo. Poichéraramente i bambini parlano, per le minacce o per il“patto di reciproca lealtà” che gli adulti abusanti im-pongono loro, bisogna essere attrezzati per capire ipiù piccoli segni dell’abuso, da quelli fisici alla spen-sieratezza che svanisce, attraverso disegni e compor-tamenti che possono essere rivelatori. Con la pru-denza del caso, naturalmente, per evitare eccessi dizelo che possono provocare danni: ma anche conl’urgenza di evitare eventuali ulteriori sofferenze albambino. In primo luogo è chiamata in causa la fun-zione determinante della scuola, che dovrebbe farsiassistere e consigliare da esperti quando emergonoseri dubbi in proposito.Problemi maggiori sorgono quando inizia la fase in-vestigativa. Le indicazioni emerse dicono che le in-dagini riguardanti l’abuso sessuale devono avere lapiù alta priorità ed essere concluse il più rapidamen-te possibile, mentre i procedimenti devono essereconclusi nel più breve tempo possibile: è evidentel’intento di accorciare al massimo l’incubo del bam-bino. Questo deve essere assistito da persona qualifi-cata e da lui conosciuta. Gli interrogatori devono es-sere estremamente ridotti nelle domande e nei tem-pi, accuratamente preparati e condotti da personecon grande professionalità, possibilmente racchiusiin una sola volta, in ambiente rassicurante, senza di-retto contatto con la persona sospettata, con l’usodello specchio direzionale (essendo eventualmentealtri soggetti interessati quali pubblico ministero,giudici e avvocati – collegati con l’intervistatore me-diante interphono), con riproduzione audio-videoper consentirne la successiva replica. In Italia, doveci sono leggi molto avanzate e civili, si sta iniziandoanche a considerare l’incidente probatorio comestrumento processuale idoneo ad evitare ripetizionidelle attività condotte con la diretta partecipazionedel bambino.

E nella fase del giudizio si deve evitare la presenzadella piccola vittima, lavorando sul materiale raccol-to e sulle testimonianze di adulti, avendo un metrodi valutazione delle prove meno formale consideratoche, come ha detto un giudice minorile spagnolo,“un bambino non mente”.Per tutte queste ragioni, la barrister inglese LeeMoore, presidente dell’Associazione degli Av v o c a t iper i bambini abusati, ha gridato che la priorità dellepriorità è “training, training, training”: cioè forma-zione, preparazione, serietà, e non improvvisazione esciatteria, anche per arrivare a stabilire protocollioperativi da utilizzare in maniera generalizzata; per-ché troppo grande è l’importanza della vita di unb a m b i n o .E in questo sforzo di uniformare legislazioni, regolee standards minimi a livello continentale l’Europadeve farsi carico di stabilire un coordinamento fragli Stati. Questa la raccomandazione finale di Savethe Children, benemerita organizzazione nata in In-ghilterra nel 1919 e ramificata nel mondo, che pos-siede ora una ancor più importante ricchezza di ac-quisizioni da utilizzare con grande saggezza e deter-minazione anche organizzando incontri, diffonden-do materiale, arricchendo le conoscenze, contattan-do Organizzazioni pubbliche cui fanno capo le di-verse agenzie del sistema di giustizia, sensibilizzandocittadini, associazioni, movimenti.Tutto ciò a partire dalla “grande madre Europa”:che avrà un ulteriore merito se avrà dimostrato disapersi e volersi occupare non solo della moneta uni-ca, ma anche di come si deve lavorare per restituireil sorriso ad un bambino.

6 2

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6 4

• S AV E T H E C H I L D R E N

Finito di stampare nel mese di marzo 2003dalla Tipografia O.Gra.Ro.Vicolo dei Tabacchi, 1 - Roma

Il rapporto Abuso sui minori e giustizia degli adulti è il risultato del progetto

Daphne «Children who are Abused and the Law», attraverso il quale sono state

analizzate le procedure adottate in alcuni sistemi giuridici europei per la trattazione

di casi di abuso sessuale su minore, con lo scopo di elaborare indicazioni sulle mi-

gliori pratiche e promuoverne l’applicazione.

Lo studio evidenzia come la normativa e la prassi comune nei vari paesi europei presi in

esame non sempre favoriscano e proteggano il superiore interesse del minore, e inoltre

permette di valutare il disagio che i minori subiscono durante il procedimento giudiziario.

Le raccomandazioni finali sottolineano la necessità di introdurre una serie di riforme per

garantire uno standard minimo europeo per la tutela dei diritti del minore vittima di abu-

so senza violare il diritto dell’imputato ad un giusto processo.

I destinatari del Rap p o rto sono gli operatori giuridici, gli psicologi, i funzionari di polizia, g l i

assistenti sociali e in generale tutti coloro che a vario titolo sono coinvolti nella delicata

fase di ascolto del minore vittima di abuso sessuale all’interno del percorso giudiziario.

Save the Children è la più grande organizzazione internazionale indipendente per la difesa e la

promozione dei diritti dei bambini.Opera in oltre 120 paesi nel mondo con una rete di 29 orga-

nizzazioni nazionali e un ufficio di coordinamento internazionale:la International Save the Chil-

dren Alliance. Save the Children utilizza la Convenzione sui diritti dell’infanzia e dell’adolescenza

come riferimento fondamentale del proprio operato e sviluppa progetti che consentono migliora-

menti sostenibili per la vita di ogni bambino.

Save the Children è presente in Italia dal 1998.Oltre a sostenere programmi internazionali, svi-

luppa strategie e attività per la promozione dei diritti dei bambini che vivono sul territorio italia-

no, con una particolare attenzione alle fasce più vulnerabili.

Via Firenze 38 - 00184 Roma - ItaliaTel: (+39) 06.48.07.001Fax: (+39) [email protected] www.savethechildren.it