ABBANDONO ILLECITO DI RIFIUTI - juspa.it Avv. Bevilacqua... · Ma è stato sostenuto che il divieto...

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1 ABBANDONO ILLECITO DI RIFIUTI Inquadramento Le norme Fondamentali in materia di abbandono di rifiuti sono l'art. 192 che configura la fattispecie in esame (divieto di abbandono e deposito incontrollato di rifiuti sul suolo e nel suolo) e tratta degli obblighi conseguenti ed accessori (ordinanza sindacale di rimozione), per passare alle successive disposizioni sanzionatorie contenute nell'art. 255 (Che prevede una sanzione amministrativa, se l'abbandono è commesso da una persona fisica) e nell`art. 256, comma 2 (che invece prevede una sanzione penale, se I`iIlecito è stato commesso da una persona giuridica).

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ABBANDONO ILLECITO DI RIFIUTIInquadramento

Le norme Fondamentali in materia di abbandono di rifiuti sono l'art. 192 che configura la fattispecie in esame (divieto di abbandono e deposito incontrollato di rifiuti sul suolo e nel suolo) e tratta degli obblighi conseguenti ed accessori (ordinanza sindacale di rimozione), per passare alle successive disposizioni sanzionatorie contenute nell'art. 255 (Che prevede una sanzione amministrativa, se l'abbandono è commesso da una persona fisica) e nell`art. 256, comma 2 (che invece prevede una sanzione penale, se I`iIlecito è stato commesso da una persona giuridica).

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Le condotte vietate:L'abbandono di rifiuti come autonoma fattispecie giuridica

Inquadramentol'espressione (abbandono di rifiuti) sembra somigliare molto ad un'endiadi .

Infatti per espressa definizione legislativa, il rifiuto è la sostanza o l'oggetto di cui per volontà propria o per obbligo di legge il detentore si disfi materialmente oppure abbia solo l'intenzione di disfarsene.

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Le condotte vietate:L'abbandono di rifiuti come autonoma fattispecie giuridica

L'abbandono dell'oggetto o della sostanza, è evidente, con l'art.183 TUA non è più considerato un elemento qualificante la nozione di rifiuto ma è un fatto accidentale ed esterno a quest'ultima nozione, che serve a qualificare come illecita la condotta in concreto posta in essere.La definizione di rifiuto prescinde dall'eventuale attività di abbandono o deposito incontrollato, tanto e vero che il rifiuto non rappresenta ex se un fatto illecito o immorale.

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Le condotte vietate:L'abbandono di rifiuti come autonoma fattispecie giuridica

Allora l'art. 178 TUA definisce i criteri di gestione dei rifiuti

L'art. 179 TUA individua precisi criteri di priorità che impongono il riutilizzo, il riciclo, il recupero ed, in ultima analisi, lo smaltimento dei riliiuti stessi.

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Le condotte vietate:L'abbandono di rifiuti come autonoma fattispecie giuridica

L'abbandono viene punito perchè costituisce una modalità di gestione del rifiuto effettuata contro le modalità espressamente previste dalla legge

costituisce una fattispecie autonome e peculiare caraterizzata da OCCASIONALITA' e DISCONTINUITA'della condotta illecita.

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DIFFERENZE TRA ABBANDONO E DEPOSITO INCONTROLLATO

l TUA non contiene una definizione di abbandono è stata la gurisprudenza a tratteggiarne gli elementi

L'ABBANDONOE' reato solo in forma commissiva;E' reato permanente ;(Cass Pen sez.III, sent. 41848 7-11-2008)E' irrilevante il luogo dell'abbandono.

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DIFFERENZE TRA ABBANDONO E DEPOSITO INCONTROLLATO

IL DEPOSITO INCONTROLLATOQuando i rifiuti siano abbandonati in SITO ;In violazione delle prescrizioni riguardanti il deposito temporaneo;Non c'è occasionalità della condotta

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DIFFERENZE TRA ABBANDONO E DEPOSITO INCONTROLLATO

IL TERMINE INCONTROLLATOe' espressamente richiamato dall'art. 192 TUA e dall'art. 256 comma 2 TUA ed appare comune alle due fattispecie.Inizialmente la questione venne risolta in giurisprudenza sostenendo che l'accumulo non autorizzato può costituire reato solo se incontrollato , di tal che, difettando tale ultima condizione , il fatto non può dirsi sanzionato penalmente (Cass. pen., Sez. Ill, sentenza 30.11.1988, n, 12138),

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DIFFERENZE TRA ABBANDONO E DEPOSITO INCONTROLLATO

In seguito altre pronunzie chiarirono meglio la portata delle norme:

affinchè si possa configurare l'ipotesi di deposito temporaneo e controllato dei rifiuti occorre il rispetto delle condizioni dettate dalle norme ed in particolare:

1.il raggruppamento dei rifiuti nel luogo di produzione;

2.l'osservanza dei tempi di giacenza in relazione alla natura e quantità dei rifiuti.

In mancanza di tali condizioni si configura il reato di abbandono o deposito incontrollato

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ABBANDONO E BONIFICA

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ABBANDONO E BONIFICA

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I soggettiIl dato testuale delle disposizioni sopra riportate sanziona "chiunque·:" abbandoni o depositi in modo incontrollato i rifiuti: la fattispecie è quindi incentrata non sulle qualità soggettive dell`autore ma sulla condotta illecita cioè sull`abbandono oppure sul deposito incontrollato di rifiuti ovvero sulla loro immissione in acque superficiali o sotterranee;

Non è menzionato chi abbia prodotto i rifiuti: e certamente vero che le due figure — produttore ed autore delI`abbandono — divergono, anzi nella prassi è ciò che sovente accade;

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I soggettiLa figura del produttore dei rifiuti non è esclusa lo stesso sarà tenuto a rispondere del fatto illecito qualora abbia comunque concorso alla sua verificazione insieme all`autore dell'abbandono o del deposito, finendo per assumere, in tal caso, la qualita di concorrente ciò deriva dai principi generali in materia di gestione dei riiiuti (art. 178) e da un'espressa norma cd. di chiusura in ma tema di responsabilità estesa del produttore dei rifiuti (art.178-bis), dalle quali può senz`altro rilevarsi il principio generale della corresponsabilità qualora sia dimostrato il coinvolgimento doloso o colposo del produttore.

Sul piano materiale della condotta, ciò che rileva non è il soggetto autore del fatto illecito (produttore o detentore) quanto la condotta di chi ponga in essere l'azione vietata ai sensi del terzo comma dell`art. 192, infatti, per l`attività di illecito abbandono di rifiuti ne risponde "chiunque" (art. 255).

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I soggetti

La qualita soggettiva dell'autore (titolare di impresa o privato) è invece rilevante per l'applicazione della sanzione penale o amministrativa, così come previsto dagli artt. 255 e 256, comma 2, Dlgs. n. 152/2006 (si veda Cass. pen., Sez. llI, sentenza n. 11595/2012)

Con riferimento alla prima figura soggettiva (titolare di impresa responsabile o di ente) e stato precisato che non deve intendersi solo il soggetto formalmente titolare dell`attività ma anche Colui che eserciti di fatto l`attività imprenditoriale inquinante (in questi termini Cass. pen., Sez. III, sentenza ni 19207/2007).

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I soggettiNello stesso senso, anche sulla figura soggettiva del privato proprietario del sito, è stata sostenuta una interpretazione non letterale ma sostanzialistica dell`art. 192 del d.lgs. N, 152/2006.

Anche il "titolare di diritti reali personali dì godimento" va inteso in senso lato ed include qualunque soggetto si trovi con l'area interessata in un rapporto, anche di mero fatto, tale da consentirgli — e quindi imporgli — di esercitare una funzione di protezione e custodia finalizzata ad evitare che l`area possa essere adibita a discarica di rifiuti nocivi (in tal senso si esprimono Cons. Stato, Sez. V, sentenza 31.05.2012, n. 3256 e Cass, civ., Sezioni Unite, sentenza 25.02.2009, n. 4472quest'ultima afferma che il requisito della colpa ben può consistere proprio nell'omissione degli accorgimenti e delle cautele che l'ordinaria diligenza suggerisce per realizzare un'efficace custodia e protezione dell'area così impedendo che possano essere in essa indebitamente depositati rifiuti nocivi).

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Le Ordinanze Sindacali

La tutela del bene giuridico "ambiente" minacciato dall' illecito abbandono si caratterizza per la presenza, ail`interno del Dlgs. n. 152/2006, di ordini di natura e competenza diversi.

a).provvedimenti a carattere sanzionatorio, con funzione afflittiva e deterrente;

b)provvedimenti a carattere ablatorio, personale, con funzione e/o contenuti ripristinatori, che sono contemplati, rispettivamente, dagli artt. 192 e 244 del TUA

Ordinanze contingibili ed urgenti cdStraordinarie (artt. 50 e 54 TUEL) e le Ordinanze Ordinarie

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Le Ordinanze Sindacali

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Le Ordinanze Sindacali

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Le Ordinanze Sindacaliordinarie

Sono disciplinate dagli artt 192 e 244 TUA La giurisprudenza più recente esclude dal novero

delle ordinanze di necessità ed urgenza quelle previste dal Testo Unico Ambientale per In rimozione dei rifiuti e la bonifica dei siti inquinati, perché questi ultimi costituiscono dei rimedi tipici ed ordinari, privi di capacità derogatoria, anche temporanea, delle fonti di diritto e non sempre scaturiscono du situazioni ineluttabili di pericolo imminente.

la principale dìfferenza emerge proprio sul piano istruttorio e sui criteri di imputazione della responsabilità.

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Le Ordinanze Sindacali Secondo Ia vigente normativa, al fine di poter

legittimamente emettere ai sensi dell’art, 192 TUA un ordine di rimozione dei rifiuti giacenti su aree pubbliche o private non solo nel confronti del diretto responsabile ma anche in danno del proprietario (o del titolare di diritti reali o personali di godimento), l`amministrazione competente dovrà preventivamenteaccertare, in contraddittorio con il destinatario dell'ordinanza :

La colpevolezza nell'illecito abbandono, non essendo sufficiente che la responsabilità sia apoditticamente supposta in re ipsa ovvero sia ricollegata, automaticamente, alla mera consapevolezza del fatto illecito oppure sia ricavata da una presunta e generica culpa in vigilando tipica del custode

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Le Ordinanze Sindacali Le Ordinanze Ordinarie di rimozione dei rifiuti di cui

aIl`art. 192 TUA costituiscono dei provvedimenti amministrativi tipici e nominati, predeterminati nei contenuti e nei presupposti, e rappresentano uno strumento ordinario per fronteggiare situazioni anche impreviste qual'è per sua natura l'abbandono dei rifiuti — ma prescindono dall’esistenza di un grave ed imminente pericolo per la collettività.

I caratteri fondamentali ed imprescindibili che le distingue dalle ordinanze contingibili ed urgenti sono:

l’elemento oggettivo dell’accertamento (criterio di imputazione ed. oggettività causale)

elemento soggettivo della colpevolezza (criterio di imputazione cd soggettivo della colpevolezza) che devono sorreggere qualsiasi ordine adottato ai sensi e per gli effetti dell'art. 192 TUA.

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Le Ordinanze Sindacali

Tali Ordinanze hanno quindi natura SANZIONATORIA anche con contenuto ripristinatorio la cui prima funzione è punire i responsabili dell'abbandono (Sistema binario sanzionatorio repressivo-propositivo).

Obiettivo: fare ricadere gli oneri di ripristino in capo al/ai responsabili dell'illecito.

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Le Ordinanze Sindacali

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Le Ordinanze Sindacali

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Le Ordinanze Sindacali

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Quesitoll destinatario dell’Ordinanza Sindacale di rimozione dei rifiuti può essere qualificato come soggetto attivo dell'illecito abbandono?

1.Si tratta di capire se il soggetto attivo della condotta illecita sia colui che sia stato semplicemente individuato nell`ordinanza sindacale di cui al terzo comma dell'art 192 TUA quale destinatano dell`ordine di rimozione, a prescindere da ogni accertamento in merito alla sua effettiva responsabilità compartecipazione criminosa.

2.La questione, invero, si pone non tanto per l'autore dell'illecito quanto, piuttosto, nei riguardi del proprietario e/o titolare di diritti reali o personali di godimento sull'area inquinata.

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A seguito dell'entrata in vigore del TUA non appare possibile alcuna interpretazione in chiave di resp oggettiva data la presenza della clausola dell'imputabilità soggettiva del fatto solo a titolo di dolo o colpa .

Ma è stato sostenuto che il divieto penale di cui all'art. 256, comma 2 TUA è rivolto non già ai responsabili ma a “Chiunque non ottempera all'ordinanza delò Sindaco che intima agli obbligati di procedere alla rimozione dei rifiuti”(Cfr Cass pen.III 31003/2002)

Conseguenza:la sanzione prevista(art 255, comma terzo,TUA) per la violazione/ Inosservanza dell'ordinanza sindacale andrebbe applicata a chiunque non ottemperi a tale ordinanza e che sia stato nella stessa individuato quale responsabile dell'abbandono dei rifiiuti o proprietario del terreno "indipendentemente dall'effttività di tale qualifica "(cfr. Cass, pen., Sez. III,sentenza n. 18366/2008)

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In verità esiste un orientamento prevalente che disconosce la validità della responsabilità oggettiva prevista dalla predetta giurisprudenza ed in particolare è stao affermato che “l'art.192, comma 3TUA, prevede che l'ordinanza del Sindaco con l'ordine di rimozione, smaltimento e ripristino dei luoghi , può essere emessa solo nei confronti dei soggetti che violino le disposizioni di cui ai commi 1 e 2, ossia dei soggetti che hanno abbandonato i rifiuti( cfr Cass Pen sentenza n16957 del 14-3-2007) .

Inoltre viene ritenuta illegittima e quindi disapplicabile l'ordinanza sindacale di rimozione dei rifiuti e rirpistino dei luoghi qualora sia stata emessa nei confronti del proprietario dell'area su cui insistono i rifiuti senza che sia stato preventivamente accertato se questi abbia posto in essere una delle condotte incriminate dalla norma (abbandono e/o deposito incontrollati; immissione di rifiuti nelle acque superficiali o sotterranee) cfr (Cass Pen sez. III sentenza n.24724 del 15-5-2007)

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RESPONSABILITA' SOLIDALE ED OMISSIONE

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Esiste una norma che costituisca una posizione di garanzia o controllo in capo al proprietario volta ad

impedire il verificarsi dell'abbandono da parte di terzi?

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Il procedimento

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Il procedimento

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La tutela