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REGIONE MARCHE — 1 — ASSEMBLEA LEGISLATIVA _________________________________________________________________________________________________________________________________ IX LEGISLATURA — DOCUMENTI — PROPOSTE DI LEGGE E DI ATTO AMMINISTRATIVO — RELAZIONI _______________________________________________________________________________________________________________________________ proposta di legge n. 368 a iniziativa del Consigliere Solazzi presentata in data 23 ottobre 2013 ______ DISPOSIZIONI PER LA VALORIZZAZIONE E LO SVILUPPO DEL COMPARTO FORESTALE NELLA REGIONE MARCHE E NORME PER I DEMANI PUBBLICI, LE PROPRIETÀ COLLETTIVE O DOMINI COLLETTIVI E GLI USI CIVICI __________ pdl 368

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IX LEGISLATURA — DOCUMENTI — PROPOSTE DI LEGGE E DI ATTO AMMINISTRATIVO — RELAZIONI_______________________________________________________________________________________________________________________________

proposta di legge n. 368a iniziativa del Consigliere Solazzi

presentata in data 23 ottobre 2013

______

DISPOSIZIONI PER LA VALORIZZAZIONE E LO SVILUPPO DEL COMPARTO

FORESTALE NELLA REGIONE MARCHE E NORME PER I DEMANI PUBBLICI,

LE PROPRIETÀ COLLETTIVE O DOMINI COLLETTIVI E GLI USI CIVICI__________

pdl 368

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Signori Consiglieri,l’adozione della deliberazione legislativa ap-

provata dal Consiglio regionale nella seduta del14 febbraio 2005 ha consentito la promulgazionedella legge regionale forestale 23 febbraio 2005,n. 6, con cui sono state avviate in maniera piùorganica azioni ed interventi diretti allo sviluppodel settore forestale.

Successivamente, con l’adozione di altriprovvedimenti legislativi di carattere generale,sono state introdotte altre norme riferite allostesso ambito, ivi comprese norme riconducibiliall’applicazione della legge 16 giugno 1927, n.1766 e successivo r.d. 26 febbraio 1928, n. 332.

Iniziative di sicuro interesse ma che nella lorospecificità non investono, come invece è semprepiù opportuno e necessario, anche per le conse-quenziali connessioni con la politica attiva del-l’Unione europea, tutto il territorio agro-silvo-pa-storale presente nella nostra regionae ed appar-tenente a soggetti diversi: pubblici, privati e col-lettivi.

Da qui l’esigenza di un riesame del percorsogià sviluppato, in quanto utile e necessario peruna riconsiderazione delle attività per la valoriz-zazione delle aree agro-silvo-pastorali di pro-prietà pubblica, privata o collettiva, vuoi per l’im-portanza delle stesse sotto l’aspetto paesaggi-stico e ambientale, ma anche economico edoccupazionale.

Esigenza non più procrastinabile anche e so-prattutto per il dovere ed obbligo della Regionedel recepimento e conseguente applicazione, alivello regionale, della legge 31 gennaio 1994, n.97 (Nuove disposizioni per le zone montane)specialmente laddove sono stati definitivamenteenunciati i principi fondamentali cui debbono at-tenersi le Regioni in sede di riordino delle “orga-nizzazioni montane, anche unite in comunanzecomunque denominate”.

La predetta legge, enunciando i principi fon-damentali cui debbono attenersi le Regioni insede di riordino delle indicate organizzazioni, tral’altro ricomprende sia le università e comunan-ze agrarie significativamente presenti nella re-gione Marche, così come le associazioni di cuiall’articolo 1 della legge 4 agosto 1894, n. 397.

Anche per l’evidente potere abrogativo di su-perate norme della legge 176/1927 e della disci-plina dettata dal r.d. 332/1928, da parte dellarichiamata legge 31 gennaio 1994, n. 97, stantel’oggetto della materia in un contesto storico edordinamentale mutato e caratterizzato dal regio-nalismo, unitamente ad una nuova e completadisciplina di riordino di tutte le organizzazioniagrarie, comunque denominate, le Regioni deb-bono adeguarsi con proprie specifiche disposi-zioni legislative.

E’ necessario, quindi, che anche la RegioneMarche avvii un processo organizzativo di esa-me e verifica dei diversi assetti fondiari presentisul proprio territorio che incarnano una dimen-sione ecologica e paesaggistica attualissima,ancor più di ieri, per il potenziale rappresentatodalla risorsa naturale e rinnovabile ivi presente edalle civilissime comunità appenniniche vive evitali.

Assetti fondiari e proprietà territoriali di ognitipo e di origine diversa – demani civici o comu-nali, terre civiche, domini collettivi e/o proprietàcollettive, usi civici, comunali, comunanze o uni-versità agrarie e, per finire, demanio regionale.

Un aggregato di beni patrimoniali di diversalegittima appartenenza che, anche per poca elimitata conoscenza del problema, non esprimeoggi la potenzialità possibile anche sotto l’aspet-to dello sviluppo socio-economico e soprattuttooccupazionale.

Da qui anche l’esigenza di compiere e farcompiere il necessario sforzo affinché anche leMarche possano meglio capire il “Pianeta Diver-so” delle terre rappresentato da “Usi Civici, TerreCiviche, Terre Collettive, Demani”, tutte di origi-ne pre-moderna, ma con parecchi contrasti perl’intolleranza di una certa dominanza culturale.

Un “Pianeta Diverso” che recentemente unapluralità di insigni studiosi come Paolo Grossi,Emilio Romagnoli, Vincenzo Cerulli Irelli, AlbertoGermanò, Pietro Nervi, ha contribuito a porrenella dovuta evidenza ed interpretazione.

La presente proposta di legge vuole pertantodare compimento ad un preciso dovere ordina-mentale stabilito con la legge 31 gennaio 1994,n. 97, soprattutto per gli aspetti di stretta compe-tenza regionale e nello stesso tempo, considera-ta l’entità dei territori agro-silvo-pastorali del“Pianeta Diverso” simboleggiato con l’abbreviatadizione “usi civici” che complessivamente siattestano attorno ai 100.000 ha di territorio regio-nale, stimolare una crescita e sviluppo dei terri-tori stessi, del potenziale umano e naturale ivipresente, promuovendo anche nuova occupa-zione non solo manuale.

Infine, la proposta, considerato il principaleobiettivo, pone altresì la necessaria attenzionesulla opportunità di integrazione ed adeguamen-to della esistente legislazione riferita al settoreagro-silvo-pastorale anche per favorire il miglio-re approccio alla sempre più innovativa politicadell’Unione europea.

La proposta di legge, che non comporta nuovioneri finanziari per il bilancio regionale ma solointerventi ordinamentali, si compone di 25 artico-li suddivisi in 4 titoli.

Stante l’obiettivo principale della proposta di

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legge volta al recepimento normativo e legislati-vo della legge 31 gennaio 1994, n. 97, con parti-colare riferimento all’articolo 3, ma anche 9 e 12,il proposto articolo 1 fissa i principi generali e lasuccessione delle leggi di riferimento a livellonazionale.

Nell’articolo 2 con puntuale indicazione inogni comma, attesi i più recenti studi epronunciamenti d’ordine scientifico, giuridico elegislativo, vengono definite le terminologie indi-cative ai titoli di possesso di diritti e di benipatrimoniali.

Al comma 6 del predetto articolo vengono,poi, enucleati ed individuati gli atti operativi deibeni definiti.

La natura dei beni fondiari oggetto d’attenzio-ne e di individuazione sono richiamati al succes-sivo articolo 3.

All’articolo 4 viene invece esplicitata la possi-bilità ed il godimento dell’esercizio del diritto diuso civico sui beni soggiacenti a tali diritti.

L’articolo 5 puntualizza e precisa l’eserciziodel diritto sui beni pubblici.

Stante la definizione dei beni fondiari indicataal precedente articolo 2, con l’articolo 6, relativoalla “Partecipazione e gestione delle proprietàcollettive e domini collettivi”, viene esplicitata lapartecipazione degli aventi titolo sui beni già de-finiti “proprietà collettiva”.

Con l’articolo 7 viene, invece, prevista e rego-lata l’impossibile cancellazione e la consentitasospensione del diritto di utenza.

Stante l’esigenza e la necessità di costantegestione di aree agro-silvo-pastorali e conside-rato che la proprietà pubblica fa capo all’entepubblico legittimo proprietario e suo delegato,così come la proprietà privata resta in capo altitolare del bene, con l’articolo 8 viene data pun-tuale indicazione per la gestione degli assettifondiari di proprietà collettiva.

Con il Titolo II la proposta punta a definire conpiù precisione le funzioni di competenza regio-nale.

Con quanto previsto all’articolo 9 vengonodefinite norme ordinamentali sui vari atti di ac-certamento, verifica e catalogazione dei benicome precedentemente individuati unitamentealle organizzazioni esponenziali degli stessi.

Considerata l’importante funzione di una uni-formità di gestione, all’articolo 10 vengono detta-te norme per la gestione del demanio regionale edegli enti pubblici. Gestione che può essere an-che svolta attraverso la diretta partecipazionenelle diverse strutture, di diritto privato, presentisul territorio regionale. Iniziativa questa certa-mente innovativa, ma anche di notevole interes-se economico e pubblico per il superamento del

vincolo comunitario d’intervento su beni pubblici,con la conseguente possibilità di destinare allagestione ed alle attività nei beni pubblici risorseprovenienti dall’Unione europea.

Tenuto conto dell’importanza e dei riflessid’interesse pubblico e generale che i patrimonifondiari, oggetto della presente legge, riversanosulla comunità regionale, l’articolo 11 indica lapossibilità di una organica collaborazioneprioritaria con l’Università politecnica delle Mar-che di Ancona, con l’Agenzia per i servizi delsettore agroalimentare delle Marche (ASSAM),con il Corpo forestale dello Stato, con il Servizioregionale di protezione civile e con le diverseamministrazioni comunali della regione.

La natura stessa dei beni oggetto della pre-sente proposta di legge, che investono aspettiambientali, ecologici, paesaggistici, ma ancheformativi, educativi, economici ed occupazionali,consiglia anche altre possibili collaborazionienucleate all’articolo 12.

La indisponibilità, inusucapibilità, inaliena-bilità, indivisibilità e l’imprescrittibilità dei beniconsente solo limitati interventi per cambio didestinazione degli stessi. Conseguentemente,con l’articolo 13 viene sancito e stabilito chel’eventuale autorizzazione può essere accordatasolo con procedura svolta dal competente Servi-zio regionale, anche per uniformità su tutto ilterritorio regionale.

La norma che regolamenta le aree protette,sia nazione che regionale, così come il d.lgs. 22gennaio 2004, n. 42, sul Codice dei beni culturalie del paesaggio, vengono richiamati all’articolo14.

In conseguenza dell’introduzione delle normee disposizioni sopra indicate, al Titolo III vengo-no previste le necessarie modifiche, per adegua-mento funzionale e normativo della l.r. 6/2005,senza stravolgimenti delle norme e prescrizionidi Polizia forestale.

Pertanto, con l’articolo 15 viene rafforzato ilconcetto già presente all’articolo 1 della l.r. 6/2005, riconoscendo il bosco come bene di rile-vante interesse pubblico.

L’articolo 16 contempla la necessaria artico-lazione dell’articolo 3 della l.r. 6/2005, attesol’ampliamento delle collaborazioni regionali in-trodotte con l’articolo 11 della presente proposta.

La legge 97/1994, in aggiunta a quanto previ-sto all’articolo 3, con l’articolo 9 stimola e pro-muove l’associazionismo per la gestione fore-stale, sia richiamando l’articolo 139 del r.d. 30dicembre 1923, n. 3267 che gli articoli 71 eseguenti del r.d. 13 febbraio 1933, n. 215, tipolo-gie diverse di diritto privato abilitati dalla Regioneanche a compiti di manutenzione e conservazio-

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ne del territorio a fini agricoli e paesaggistici,oltre che forestali. Per tale ragione, con l’articolo17 viene prevista l’integrazione e l’arricchimentodi quanto già previsto all’articolo 6 della l.r. 6/2005.

Con l’articolo 18 viene integrato l’articolo 8della l.r. 6/2005, per l’estensione della formazio-ne professionale in tutte le strutture accreditatepresso la Regione ed anche per la crescita del-l’imprenditorialità forestale.

L’articolo 19 integra e completa l’esistentearticolo 9 della l.r. 6/2005 sulla registrazione ditutti gli operatori al previsto Albo regionale delleimprese agricole e forestali.

L’articolo 20 integra e migliora l’applicabilitàdell’articolo 12 della l.r. 6/2005 per gli opportuniinterventi di recupero di terreni abbandonati e diinterventi di tutela organica e gestionale dei terri-tori forestali.

Con l’articolo 21 viene soppresso l’articolo 8della legge regionale 24 dicembre 2008, n. 37,perché disarticolato dall’intero contesto relativoalle diverse tipologie delle proprietà forestali econsiderato anche l’avvio dei procedimenti disuperamento delle Comunità montane.

La rafforzata azione regionale per le attività ditutela ambientale e di educazione formativa at-traverso i Centri di Educazione Ambientale(CEA) riconosciuti e sostenuti dalla Regionestessa, impone una integrazione a quanto previ-sto all’articolo 26 della l.r. 31/2009, che vienecolmata con l’integrazione prevista all’articolo 22della presente proposta di legge.

Le difficoltà di carattere finanziario che nonconsentono al bilancio regionale particolari inter-venti di sostegno, trovano adeguata compren-sione nel Titolo IV.

Per le ragioni di cui sopra, con l’articolo 23viene stabilito che le attività richiamate ai prece-denti articoli 2, 4 e 8 sono compatibili edequiparabili alle spese per le attività agricole eforestali, e quindi rientranti anche nella disponi-bilità di risorse statali e dell’Unione europea.

Sulla stessa logica, l’articolo 24 si pone nellacondizione di sostenere la compatibilità dellespese di cui al precedente articolo 23 nei futuriProgrammi di sviluppo rurale promossi dall’Unio-ne europea.

Infine, con l’articolo 25, considerata in primoluogo la politica della Unione europea, si è volutarimarcare la peculiarità imprenditoriale di dirittoprivato delle gestioni, anche se interessanti pro-prietà pubbliche, per facilitare e non ostacolarel’applicazione delle norme comunitarie.

Nello stesso tempo, considerato il legamecon la legge 394/1991 sulle aree protette ed ild.lgs. 42/2004 recante il codice dei beni culturalie del paesaggio, per la natura demaniale deibeni e il preminente interesse pubblico e genera-le di tutela e salvaguardia del territorio, vienealtresì prevista la possibilità di accesso alle risor-se finanziarie destinate al pubblico interesse.

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INDICE

Titolo I – Norme generaliArt. 1 – FinalitàArt. 2 – DefinizioniArt. 3 – Natura dei beniArt. 4 – Esercizio del diritto di uso civicoArt. 5 – Godimento di uso civico su beni pubbliciArt. 6 – Partecipazione e gestione delle proprietà

collettive e domini collettiviArt. 7 – Cancellazione e sospensione dei dirittiArt. 8 – Gestione e amministrazione della pro-

prietà collettiva e dei domini collettivi

Titolo II – Compiti e funzioni del Servizio re-gionale

Art. 9 – Funzioni amministrative della Regione edegli enti delegati

Art. 10 – Gestione e amministrazione del dema-nio regionale e degli enti locali

Art. 11 – Servizio regionale e collaborazioni spe-cifiche

Art. 12 – Collaborazioni operativeArt. 13 – Mutamento di destinazione d’usoArt. 14 – Disposizioni in materia di aree naturali

protette

Titolo III – Modifiche alla l.r. 6/2005, alla l.r.37/2008 e all’articolo 26 della l.r. 31/2009

Art. 15 – Modifica all’articolo 1 della l.r. 6/2005Art. 16 – Modifica all’articolo 3 della l.r. 6/2005Art. 17 – Sostituzione dell’articolo 6 della l.r. 6/

2005Art. 18 – Modifica all’articolo 8 della l.r. 6/2005Art. 19 – Modifica all’articolo 9 della l.r. 6/2005

Art. 20 – Modifica all’articolo 12 della l.r. 6/2005Art. 21 – Modifica alla l.r. 37/2008Art. 22 – Integrazione dell’articolo 26 della l.r. 31/

2009

Titolo IV – Interventi per la tutela, la valoriz-zazione e lo sviluppo dei boschi e dei pa-scoli per la crescita imprenditoriale delleattività silvo-pastorali e di educazioneambientale

Art. 23 – Verifica, accertamento e catalogazionedei demani comunali, delle proprietà colletti-ve o domini collettivi e dei diritti di uso civico

Art. 24 – Attualità nella programmazione del-l’Unione europea

Art. 25 – Attività Imprenditoriali agricole eforestali

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TITOLO INorme generali

Art. 1(Finalità)

1. La Regione Marche, per le competenze adessa attribuite dalla Costituzione e dalle leggidello Stato, tutela i demani pubblici e collettivi,riconosce, tutela e valorizza i beni di godimentocollettivo e ne conferma i “diritti di uso civico”quali elementi fondamentali, per la vita e lo svi-luppo delle popolazioni residenti e quali stru-menti primari per la salvaguardia ambientale eculturale del patrimonio e del paesaggio agro-silvo-pastorale marchigiano.

2. La Regione, nel rispetto della legge 4 ago-sto 1894, n. 397 (Ordinamento dei domini collet-tivi nelle provincie dell’ex stato pontificio), dellalegge 16 giugno 1927, n. 1766 (Conversione inlegge con modificazioni del regio decreto 22maggio 1924, n. 751, riguardante il riordinamen-to degli usi civici nel regno), del regio decreto 26febbraio 1928, n. 332 (Approvazione del regola-mento per la esecuzione della legge 16 giugno1927, n.1766, sul riordinamento degli usi civicidel regno), dei d.p.r. 15 gennaio 1972, n. 11(Trasferimento alle regioni a statuto ordinariodelle funzioni amministrative statali in materia diagricoltura e foreste, di caccia e di pesca nelleacque interne e dei relativi personali ed uffici) e24 luglio 1977, n. 616 (Attuazione della delega dicui all’art. 1 della legge 22 luglio 1975, n. 382) edelle leggi 25 luglio 1952, n. 991 (Provvedimentiin favore dei territori montani), 3 dicembre 1971,n. 1102 (Nuove norme per lo sviluppo della mon-tagna), 31 gennaio 1994, n. 97 (Nuove disposi-zioni per le zone montane), disciplina le funzioniamministrative ad essa trasferite e riconosce leorganizzazioni montane ed esponenziali degliassetti fondiari collettivi comunque denominati.

Art. 2(Definizioni)

1. Sono diritti di uso civico, ai sensi dell’artico-lo 1 della legge 1766/1927, quei diritti di godi-mento che, in varia forma e natura, sono eserci-tati dai residenti sui beni del Comune e di altrienti pubblici. Sono altresì considerati diritti di usocivico i diritti di cittadini residenti, singoli o asso-ciati, sui beni di privati non liquidati precedente-mente alla presente legge.

2. Sono terre civiche le terre assegnate aiComuni o alle frazioni di Comuni con provvedi-menti passati in giudicato in esecuzione dellalegge 1766/1927 o di altri provvedimenti relativi

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alla liquidazione del diritto di uso civico, nonchéquelle pervenute agli stessi per permute conterre civiche e a seguito di conciliazioni divertenze di cui alla legge 1766/1927. I predettibeni, che appartengono alla collettività costituitada tutti i cittadini del comune o della circoscrizio-ne possono essere indicati anche con la defini-zione di “Demanio collettivo civico”.

3. Sono proprietà collettive o domini collettivi:a) le terre di originaria proprietà collettiva costi-

tuita dai discendenti di vecchi originari abitan-ti con stabile dimora nel territorio di un Comu-ne o di una frazione, ma imputate o possedu-te da un’associazione agraria comunque de-nominata come comunanza agraria, universi-tà degli uomini originari, società dei possi-denti, e regolarmente registrate per evidenzapubblica presso la Conservatoria dei registriimmobiliari;

b) le terre con le relative costruzioni di pertinen-za acquistate con atto pubblicato direttamen-te dall’associazione o assegnate in proprietàcollettiva agli abitanti originari di un Comuneo di una frazione o parte degli stessi a seguitodella liquidazione dei diritto di uso civico non-ché le terre derivanti da scioglimento dellepromiscuità di cui alla legge 1766/1927.4. Sono altresì equiparati ai beni collettivi i

corpi idrici su cui i residenti del Comune o dellafrazione esercitano usi civici.

5. Sono demani comunali o di altri enti pubbli-ci le terre catastalmente imputate e possedutedai Comuni o da altri enti pubblici.

6. Per la comprovata esistenza istituzionale eper gli atti precedentemente o consequenzial-mente adottati, gli enti di cui all’articolo 1 dellalegge 4 agosto 1894, n. 397 (Ordinamento deidomini collettivi nelle Provincie dell’ex Stato pon-tificio) sono considerati a tutti gli effetti entiesponenziali delle proprietà collettive e dei domi-ni collettivi con piena titolarità e diritto alla gestio-ne ed amministrazione dell’assetto fondiario diriferimento, con il riconoscimento della persona-lità giuridica di diritto privato.

7. Per lo svolgimento delle attività e degliinterventi relativi a quanto considerato ai commi1, 2, 3, 4, 5 e 6, valgono le seguenti definizioni:a) utente: componente della famiglia residente

con stabile dimora sul territorio che ha titolodi appartenenza o di godimento sui beni diriferimento;

b) ente esponenziale: associazione agraria lo-cale, comunque denominata, costituita dal-l’assemblea di tutti gli utenti per l’amministra-zione e gestione della proprietà collettiva odominio collettivo;

c) ASBUC: amministrazione separata di beni diuso civico costituita per iniziativa del Comune

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per consentire l’esercizio del diritto a tutti gliaventi titolo;

d) istruttoria demaniale: accertamento dei terre-ni di demanio civico e di altre terre gravate dausi civici, nonché degli utenti che ne hannodiritto, elaborato da tecnici espertidebitamente autorizzati;

e) verifica demaniale: attività ricognitiva sullostato dei beni civici per la sistemazione deglistessi;

f) liquidazione: procedimento volto allo sciogli-mento della situazione di comune godimentotra il soggetto proprietario e gli esercenti idiritti d’uso;

g) reintegra: procedimento di restituzione allacollettività interessata del godimento in ma-niera piena ed esclusiva dello stesso beneoccupato o detenuto abusivamente;

h) regolamento per la gestione dei beni e perl’esercizio dei diritto: regolamento predispo-sto dal soggetto che gestisce e disciplinal’esercizio dei diritti degli utenti sui beni deldemanio civico;

i) laudo e/o statuto-regolamento: i laudi e/o sta-tuti-regolamenti rappresentano il titolo qualifi-cativo ordinamentale della proprietà collettivao dominio collettivo, ivi compresa la titolaritàdi appartenenza e l’evidenza pubblica deibeni posseduti.

Art. 3(Natura dei beni)

1. Le terre civiche o demani comunali e uni-versali conservano tutti i diritti di uso civico dinatura giuridica e storica nelle due categorieprincipali:a) essenziali, necessari per i bisogni della col-

l e t t i v i t à ;b) utili, per ricavarne vantaggi economici che

eccedano quelli necessari per il sostenta-mento.2. I beni di Comuni o di altri enti, di natura

diversa o acquisiti al di fuori delle norme dellalegge 1766/1927, sono patrimoniali e disponibili,mentre quelli di cui al comma 1 sono indisponibi-li, inusucapibili, imprescrittibili e destinati all’usoperpetuo dei titolari del diritto di uso civico.

3. I beni della proprietà collettiva o di dominiocollettivo di originaria proprietà collettiva di cui alcomma 3 dell’articolo 2, ivi compresi quelli ac-quisiti ai sensi dell’articolo 1 della legge 397/1984, costituiscono il patrimonio antico dell’enteesponenziale come proprietà collettiva, manten-gono il regime di demanialità riconosciuto daldiritto anteriore allo Stato unitario e come tale ilregime giuridico resta quello dell’inalienabilità,

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dell’indivisibilità, dell’inusucapibilità, dell’impre-scrittibilità e della perpetua destinazione agro-silvo-pastorale e destinati alle generazioni futu-re. I beni e le relative costruzioni di pertinenzanonché le azioni ed i titoli finanziari dell’entecollettivo, acquisiti o realizzati dopo la definizio-ne del “Patrimonio antico” sono beni patrimonialidisponibili.

Art. 4(Esercizio del diritto di uso civico)

1. L’esercizio dei diritti e il godimento dei benidi uso civico, come definiti al comma 1 dell’arti-colo 2, spettano ad ogni famiglia residente condimora stabile nel territorio.

2. I diritti di godimento di uso civico sonodisciplinati secondo le precedenti disposizioni econsuetudini presenti negli statuti-regolamentidegli organismi rappresentati o precedentemen-te accordati agli originari titolari.

3. Per l’accertamento e la definizione, ivicompresa la liquidazione, del diritto di uso civicosulle proprietà pubbliche, è disposta dalla Regio-ne, anche su richiesta di eventuali aventi causa,la verifica demaniale ed ogni altra attività ammi-nistrativa di cui alla legge 1766/1927. Per taliesigenze la Giunta regionale potrà avvalersi, ol-tre che di personale proprio, di personale tecnicodell’ASSAM, dei gruppi di assistenza tecnicadelle organizzazioni agricole e forestali, nonchédi professionisti esterni iscritti agli albi professio-nali, purché abilitati dal servizio regionale. Pres-so il servizio forestale regionale è istituito e gesti-to l’Albo regionale degli istruttori demaniali.

4. Le spese e i costi necessari per le presta-zioni dei tecnici non dipendenti pubblici sono acarico di chi promuove la verifica demaniale esaranno liquidate sulla base di criteri e tabelleapprovate con decreto del Presidente dellaGiunta regionale.

5. Sono a completo carico del richiedente lespese e i compensi per le verifiche ed istruttorierelative alla legittimazione di terreni soggetti al-l’uso civico ed alle affrancazioni di usi civici suterre private.

Art. 5(Godimento di uso civico su beni pubblici)

1. Il godimento di uso civico sui demani co-munali, riservato agli aventi titolo purché non siacessato anteriormente al 1800, come stabilitodall’articolo 2 della legge 1766/1927, viene eser-citato sia singolarmente che attraverso l’apposi-ta Amministrazione separata di beni di uso civico(ASBUC).

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IX LEGISLATURA — DOCUMENTI — PROPOSTE DI LEGGE E DI ATTO AMMINISTRATIVO — RELAZIONI______________________________________________________________________________________________________________________________

2. Il legittimo detentore del bene demaniale,sentiti i titolari del diritto di godimento, proponeagli stessi l’apposito regolamento per l’Ammini-strazione separata di beni di uso civico di undeterminato ambito frazionale o comunale.

3. L’esercizio dei diritti di godimento dei benidi uso civico sono di norma gratuiti; tuttavia, percomprovate necessità di gestione e amministra-zione, può essere imposto agli utenti un corri-spettivo per l’esercizio degli usi consentiti.

4. Fermo restando inalterato il godimento deldiritto di uso civico sui beni di cui al presentearticolo, il legittimo titolare della proprietàfondiaria o la stessa amministrazione separata,al fine di valorizzare e razionalizzare l’ammini-strazione e gestione del demanio, possono par-tecipare a forme di “Gestioni consorziali associa-te” previste e contemplate dal codice civile.

Art. 6(Partecipazione e gestione delle proprietà

collettive e domini collettivi)

1. Gli aventi titolo esercitano il loro dirittoattraverso la diretta partecipazione nell’enteesponenziale, associazione agraria comunquedenominata - comunanza, università degli uomi-ni originari o società di possidenti - appositamen-te costituito e riconosciuto dal diritto anteriore,dalla legge 397/1894 ed in conseguenza dallenorme di cui alla legge 1766/1927.

2. Il riconoscimento del diritto di utenza epartecipazione è regolato secondo le norme e gliatti adottati dall’associazione agraria – comu-nanza agraria, università uomini originari, socie-tà di possidenti – ente esponenziale di riferimen-to dello specifico assetto fondiario.

3. L’esercizio dei diritti e il godimento dei benioggetto di partecipazione, di norma, è gratuitofatti salvi il rimborso dei costi sostenuti per con-sentire la fruizione di beni e servizi. Tuttavia, inparticolari casi di comprovata necessità, l’ammi-nistrazione dell’ente può imporre all’utente uncorrispettivo finanziario.

4. La partecipazione alla gestione e condu-zione delle terre degli assetti fondiari quali pro-prietà collettive o domini collettivi di cui al com-ma 3 dell’articolo 2, di norma è consentita agliabitanti del territorio di un comune o di una fra-zione, discendenti degli antichi originari e ivi sta-bilmente dimoranti.

5. Tutti i terreni agro-silvo-pastorali, con lecostruzioni di pertinenza, imputati o posseduti, aisensi del comma 3 dell’articolo 2, dall’associa-zione agraria specifica, ivi comprese quelle indi-cate al comma 6 dell’articolo 2, regolarmente

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annotati per evidenza pubblica presso i Registridella Conservatoria immobiliare di riferimento,sono considerati proprietà collettiva ed in quantotale mantengono il regime di demanialità, diindivisibilità, di inusucapibilità, imprescrittibilità edi perpetua destinazione agro-silvo-pastorale.

6. E’ vietata qualsiasi forma di distribuzione diutili o proventi a qualsiasi titolo agli utenti e lorofamiliari.

Art. 7(Cancellazione e sospensione dei diritti)

1. I diritti di uso civico sui beni pubblici nonpossono essere cancellati perché riservati perlegge anche ai nascituri delle nuove generazioni.Gli stessi possono invece essere sospesi tem-poraneamente per ragioni tecniche o perchél’utente ha contravvenuto alle disposizioni dellostatuto o regolamento.

2. Analogamente al comma 1, anche i diritti diutenza sulla proprietà collettiva o dominio collet-tivo non possono essere cancellati. Tuttavia,stante la diversa natura giuridica dell’ente, talediritto, previa specifica richiesta motivata, puòessere sospeso limitatamente alla vita del richie-dente e senza conseguenze per il diretto suc-cessore.

Art. 8(Gestione e amministrazione della proprietà

collettiva e dei domini collettivi)

1. I beni agro-silvo-pastorali e relative costru-zioni di pertinenza in proprietà collettivaindivisibile, inusucapibile e imprescrittibile, cosìcome indicato ai commi 3 e 6 dell’articolo 2 e alcomma 3 dell’articolo 3, registrati per evidenzapubblica presso le competenti Conservatorie deiregistri immobiliari, sono amministrati e gestitidall’associazione agraria titolare del patrimoniofondiario come sopra registrato.

2. Le associazioni agrarie predette e comun-que denominate - comunanza agraria, universitàuomini originari, società di possidenti - ammini-strano e gestiscono i beni patrimoniali di loroproprietà per valorizzarne la potenzialità sia sot-to il profilo produttivo che quello della tutela am-bientale, anche in forma associata con altre co-munanze ed altri enti o proprietà pubbliche oprivate.

3. Le stesse associazioni per quanto già evi-denziato ai precedenti articoli, considerato quan-to stabilito all’articolo 3 della legge 97/1994, go-

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dono di fatto e di diritto, senza ulteriori provvedi-menti, della personalità giuridica di diritto privato.

4. Le associazioni di cui ai commi 1, 2 e 3,atteso anche il disposto dell’articolo 19 della leg-ge 1102/1971 e alla lettera b) del comma 1dell’articolo 3 della legge 97/1994, godono altre-sì della piena autonomia statutaria e regolamen-tare di determinare, con proprie autonome di-sposizioni, i criteri di appartenenza e titolarità.

5. La Regione verifica la pubblicità dei patri-moni collettivi con annotazione presso laConservatoria dei Registri immobiliari, gli elen-chi degli utenti aventi diritto per nucleo familiaree le forme di garanzia per l’esercizio di tale dirittononché le garanzie di partecipazione degli stessio liberamente eletti, riconosce e prende atto del-l’ordinamento statutario di autogoverno del do-minio collettivo.

6. Per il carattere di demanialità, d’interessegenerale per la natura stessa dei territori appar-tenenti alle comunità dei residenti, eventuali ri-chieste di cambiamenti di destinazione d’uso deiterreni agro-silvo-pastorali posseduti dalle asso-ciazioni agrarie, possono essere soddisfatte,caso per caso, solo con provvedimento dellaGiunta regionale. Il provvedimento di svincolodella Giunta regionale è altresì indispensabileanche in presenza di proposizioni previste dalPiano urbanistico del Comune di riferimento.Resta comunque fermo il principio di conservareal patrimonio antico la primitiva consistenzaagro-silvo-pastorale.

7. Le associazioni agrarie come sopra identi-ficate, per le loro ragioni storiche e imprendito-riali sempre esercitate attraverso la partecipa-zione diretta degli utenti e dei nuclei familiaridegli stessi a poter compiutamente soddisfare leindicazioni di cui al comma 1 dell’articolo 3 dellalegge 97/1994, sono considerate a tutti gli effetti“imprenditori forestali”.

8. In caso d’inerzia dell’associazione agraria,titolare di beni patrimoniali registrati con eviden-za pubblica, il Comune sede dell’associazione edei beni della stessa provvede a nominare uncommissario ad acta, scelto tra gli aventi titolo dipartecipazione, con facoltà di ordinaria ammini-strazione e ricomposizione dell’organo ammini-strativo della stessa. Tuttavia, in caso di accerta-ta assenza del nucleo minimo di cinque unità,indispensabile per la ricostituzione del comitatodi amministrazione, fermo restando la titolaritàdel bene in capo ai successori degli aventi titolo,il commissario può disporre la costituzione diun’associazione come l’ASBUC tra i residenticon dimora stabile nella località interessata perla gestione temporanea delle superfici agro-silvo-pastorali di proprietà della associazioneinerte.

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9. Il commissario nominato dal Comune e lastessa ASBUC, appositamente costituita, hannotitolo per svolgere le attività di ordinaria ammini-strazione, ivi compresa la partecipazione a for-me associate di gestione consorziali.

TITOLO IICompiti e funzioni del Servizio regionale

Art. 9(Funzioni amministrative della Regione

e degli enti delegati)

1. E’ compito diretto della Regione l’eserciziodelle funzioni amministrative relative alle opera-zioni di verifica, controllo e decisoria relative alleoperazioni di verifica demaniale, o istruttoriademaniale, e di ogni altra attività amministrativaprevista dalla legge 1766/1927, fatti salvi i com-piti riservati alla magistratura speciale.

2. E’ altresì compito della Regione promuo-vere e sostenere il completamento dell’accerta-mento:a) dei demani pubblici dei Comuni, del demanio

regionale e di altri enti gravati del diritto di usocivico da parte dei residenti;

b) dell’esercizio del diritto di uso civico su benipubblici e demaniali esercitato attraversol’esistenza di amministrazioni separate dibeni di uso civico – ASBUC;

c) dell’esercizio del diritto di uso civico ai singolicittadini e soggetti terzi su beni e demanipubblici;

d) dell’entità, consistenza e qualità di Istruttorieaperte e non definite di cittadini singoli o as-sociati che rivendicano titolarità di beni o dirit-ti civici su proprietà pubbliche o private.3. Compete inoltre alla Regione:

a) l’accertamento e la catalogazione dei terrenie pertinenze edificate di proprietà collettive odomini collettivi che hanno evidenza pubblicaperché regolarmente iscritti presso laConservatoria dei Registri immobiliari;

b) l’accertamento di enti esponenziali associa-zioni agrarie comunque denominate – comu-nanza agraria, università uomini originari, so-cietà di possidenti – che risultano possessoridi beni patrimoniali registrati per evidenzapubblica presso la Conservatoria dei Registriimmobiliari di riferimento;

c) l’accertamento e la catalogazione delle asso-ciazioni agrarie comunque denominate,detentrici di beni patrimoniali registrati perevidenza pubblica, che non svolgono regolar-mente l’attività di gestione e tutela del beneposseduto.

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4. Le attività e i compiti di competenza regio-nale di cui ai commi 2 e 3 possono essere dallaRegione trasferiti per delega a strutture tecnico-amministrative di dimensione regionale per uni-formità sul territorio. Le stesse funzioni possonoessere altresì affidate, con provvedimento dellaGiunta regionale, alle strutture associativesettoriali che stabilmente hanno sede ed opera-no comunque in territorio regionale.

Art. 10(Gestione e amministrazione del demanio

regionale e degli enti locali)

1. Alla gestione del demanio regionale prov-vede la Regione in forma diretta o delegata se-condo norme e disposizioni assunte dalla Giuntaregionale.

2. Per razionalizzare la gestione con altri beniforestali con termini, sia di proprietà pubblica,collettiva o privata, per valorizzare la potenzialitàe tutelare il valore paesaggistico e ambientale, leattività di conduzione possono essere svolte an-che in forma consortile nel rispetto delle normedel codice civile e dei diritti e dei doveri di tutti ipartecipanti alla gestione associata.

3. La partecipazione della Regione alla ge-stione associata di un determinato assettofondiario viene assunta con delibera della Giuntaregionale.

4. La gestione dei demani comunali e univer-sali, fatto salvo il rispetto di eventuali diritti di usocivico esercitata attraverso la costituita ASBUC,viene svolta dall’amministrazione dell’ente localeproprietario.

5. Al pari del demanio regionale, anche ildemanio comunale o universale, se gestito informa associata, si conforma alle norme stabiliteper le gestioni consortili associate.

Art. 11(Servizio regionale e collaborazioni specifiche)

1. Il competente Servizio regionale, allocato,con funzione distinta, unitamente al Servizioagricolo e forestale regionale, avrà cura di svol-gere tutte le attività amministrative relative aidemani comunali e di altri enti pubblici, ivi com-presa la gestione del demanio regionale, la vigi-lanza per l’esercizio dei diritti di uso civico e laverifica delle associazioni agrarie che ammini-strano proprietà collettive o domini collettivi.

2. Per l’espletamento dei compiti e delle fun-zioni affidate, il Servizio in aggiunta ai propridipendenti regionali, sulla base di specifiche e

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particolari convenzioni, definite dalla Giunta re-gionale, potrà avvalersi:a) dell’Università politecnica delle Marche, Fa-

coltà di agraria e scienze forestali, per attivitàdi ricerca, innovazione, studi e programma-zione;

b) dell’Agenzia per i servizi del settore agroali-mentare delle Marche (ASSAM) per le attivitàdi gestione di comprensori forestali di pro-prietà regionale e di vivai forestali regionali;

c) del Corpo forestale dello Stato, con particola-re riferimento alle attività di vigilanza e con-trollo nel rispetto delle norme relative al setto-re, nonché alla prevenzione e difesa degliincendi boschivi;

d) del Servizio regionale di protezione civile esue articolazioni territoriali per la prevenzionee difesa degli incendi boschivi e delle calami-tà naturali e avversità atmosferiche;

e) delle amministrazioni comunali del territorioregionale per l’implicazione e la connessionedelle superfici forestali ed agro-pascolive conle attività comunali, ivi compresi i compiti e lefunzioni delegate per le irrogazioni delle san-zioni amministrative e finanziarie.

Art. 12(Collaborazioni operative)

1. Stante il rilevante interesse generale cheriveste il patrimonio boschivo e silvo-pastoralepresente sul territorio regionale anche al fine dipotenziare e valorizzarne il valore complessivosia sotto l’aspetto paesaggistico ed ambientalema anche produttivo, imprenditoriale ed occupa-zionale, la Regione attraverso l’apposito Servizioregionale favorisce e promuove anche collabo-razioni esterne con rappresentanza e struttureoperanti nel settore.

2. Le collaborazioni, definite con specificheconvenzioni e/o accordi di programma, possonoessere attivate:a) con le rappresentanze delle associazioni

agricole e forestali operanti nella regione;b) con le rappresentanze delle strutture di ge-

stione forestale associata presenti nella re-gione;

c) con le rappresentanze delle cooperative dilavoratori forestali operanti nella regione;

d) con le rappresentanze delle organizzazionisindacali dei lavoratori agricoli e forestali pre-senti nella regione;

e) con i centri di formazione ambientale e fore-stale accreditati presso la Regione.3. Per l’indiscusso valore ambientale e pae-

saggistico rappresentato dai beni forestali ed

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agro-pascolivi presenti sul territorio regionale, lacollaborazione attiva con il Servizio forestale re-gionale può essere altresì estesa anche ai:a) LABTER della rete ecologia regionale ricom-

presi nei programmi regionali di tutela am-bientale;

b) CEA (Centri di educazione ambientale) sin-goli o associati, riconosciuti ed accreditatipresso il Servizio ambientale della Regione.

Art. 13(Mutamento di destinazione d’uso)

1. I beni così come indicati ai commi 2, 3 e 6dell’articolo 2 non possono modificare l’origina-ria destinazione d’uso agro-silvo-pastorale, fattisalvi i casi di una utilizzazione diversa, per limita-ta entità, che comporti un beneficio concreto perla collettività degli utenti.

2. Fermo restando l’accertamento del benefi-cio di cui al comma 1, il mutamento di destinazio-ne d’uso deve essere sempre autorizzato dalcompetente Servizio regionale su precisa istan-za del soggetto interessato.

3. Stessa procedura è necessaria anche incaso di occupazione temporanea o trasferimen-to definitivo per esigenze d’interesse generale odi pubblica utilità.

4. Il ricavato finanziario è comunque utilizzatoper l’ampliamento e la valorizzazione della con-sistenza della proprietà collettiva o dominio col-lettivo.

Art. 14(Disposizioni in materia di aree naturali protette)

1. Atteso quanto indicato agli articoli 22 e 23della legge 6 dicembre 1991, n. 394 (LeggeQuadro sulle aree protette), all’articolo 12 dellalegge regionale 28 aprile 1994, n. 15 (Norme perl’istituzione e gestione delle aree protette natura-li), nonché quanto stabilito all’articolo 146 deldecreto legislativo 29 ottobre 1999, n. 490, esuccessivo decreto legislativo 22 gennaio 2004,n. 42 (Codice dei Beni Culturali e del paesaggio),sono fatte proprie e recepite le indicazioni ivicontenute.

2. In conseguenza di quanto evidenziato alcomma 1, le aree agro-silvo-pastorali presentinella regione Marche e di pertinenza di proprietàcollettive, amministrate da comunanze agrarie,università uomini originari o società di possiden-ti, che esercitano il possesso e governano ilterritorio, sono comunque aree protette ex lege,al pari di quelle qualificate con normativa specifi-ca.

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TITOLO IIIModifiche alla l.r 6/2005, alla l.r. 37/2008

e alla l.r. 31/2009

Art. 15(Modifica all’articolo 1 della l.r. 6/2005)

1. All’articolo 1 della legge regionale 23 feb-braio 2005, n. 6 (Legge forestale regionale) dopoil comma 1 è aggiunto il seguente:

“1 bis. La Regione Marche riconosce il boscocome bene di rilevante interesse pubblico e nepersegue la conservazione e la valorizzazioneper la salvaguardia del territorio e la permanen-za delle popolazioni nelle aree di montagna alfine di garantire anche le funzioni ambientali,paesaggistiche, sociali, culturali, produttive edoccupazionali.”.

Art. 16(Modifica dell’articolo 3 della l.r. 6/2005)

1. Dopo il comma 1 dell’articolo 3 della l.r. 6/2005 è aggiunto il seguente:

“1 bis. La Regione si avvale della collabora-zione del Corpo forestale dello Stato anche conparticolare riferimento alle attività di vigilanza econtrollo nel rispetto delle norme relative al set-tore, nonché alla prevenzione e difesa degli in-cendi boschivi.”.

Art. 17(Sostituzione dell’articolo 6 della l.r. 6/2005)

1. L’articolo 6 della l.r. 6/2005 è sostituito dalseguente:

“Art. 6 (Gestione associata delle superficiboscate)

1. Al fine di perseguire le finalità di cui all’arti-colo 1, la Regione promuove la gestione attiva,coordinata ed organica del patrimonio agro-silvo-pastorale pubblico, collettivo e privato pre-sente nella regione.

2. La Regione favorisce ed incentiva la costi-tuzione e le attività di consorzi e di altre forme digestione associata, che assicurano la gestionecontinua sostenibile e multifunzionale delle su-perfici forestali e pascolive, riconoscendo, inparticolare, il ruolo dei consorzi di gestione fore-stale, considerato quanto previsto al comma 3dell’articolo 9 della legge 31 gennaio 1994, n. 97.

3. Le forme di gestione di cui al comma 2assolvono a compiti di gestione delle superficiforestali e pascolive dal punto di vista ambienta-le, comprese le attività di manutenzione, conser-vazione, tutela, monitoraggio e vigilanza. A taliforme di gestione competono, inoltre, l’attuazio-

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ne dei piani straordinari di intervento dispostidalla Giunta regionale ai sensi dell’articolo 5,comma 1, del d.lgs. 227/2001 e dell’articolo 75 eseguenti del r.d. 30 dicembre 1923, n. 3267.

4. I consorzi forestali e le altre strutture asso-ciate di cui al comma 2, ancorché costituiti se-condo il diritto privato tra soggetti pubblici, collet-tivi e privati, in aggiunta a quanto indicato alcomma 3, possono altresì svolgere compiti efunzioni d’interesse pubblico e generale di tutela,prevenzione e difesa dagli incendi. Gli stessipossono altresì svolgere attività di ricerca e spe-rimentazione nel settore agro-silvo-pastoralenonché ambientale in genere così come sistemiinformativi e di catalogazione informatica.

5. Per gli interventi, di qualsiasi tipo o natura,localizzati fisicamente su beni e strutturedemaniali pubbliche o su beni di proprietà collet-tiva o dominio collettivo, per il prevalente interes-se pubblico e generale che gli stessi rivestono, lestrutture associate di cui al comma 2 hanno titoloper partecipare all’acquisizione di finanziamentied altri interventi specifici finalizzati agli enti pub-blici in generale.

6. La Regione incentiva la costituzione e l’av-viamento di forme di gestione associataconsortile delle foreste tramite la concessione diun contributo quinquennale.

7. Il contributo di cui al comma 6, da conce-dersi su apposito bando e nei limiti delle risorsedisponibili, ha durata quinquennale e caratterescalare, dell’ordine del 20 per cento l’anno, ed èconcesso ai consorzi che si impegnano formal-mente a gestire in forma associata le foreste indisponibilità per almeno venti anni con prioritàper quelli costituiti da imprenditori agricoli eforestali nonché domini collettivi e proprietà col-lettive e per quelli che prevedono la partecipazio-ne di enti pubblici, quali garanti di una gestioneforestale sostenibile delle foreste, e di cooperati-ve di lavoro forestale, quali garanti della profes-sionalità dei lavori e della sicurezza nei cantieriforestali.”.

Art. 18(Modifica dell’articolo 8 della l.r. 6/2005)

1. All’articolo 8 della l.r. 6/2005 dopo il com-ma 1 sono aggiunti i seguenti:

“1 bis. La formazione potrà essere svolta intutte le strutture accreditate presso il Servizioformazione della Regione e con risorse di naturasia pubblica che privata.

1 ter. L’attività formativa viene anche finaliz-zata alla crescita dell’imprenditorialità forestale edegli stessi imprenditori per tutti gli aspetti eco-nomici, sociali, culturali, ambientali, paesaggisti-ci, occupazionali e turistici.”.

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Art. 19(Modifica dell’articolo 9 della l.r. 6/2005)

1. All’articolo 9 della l.r. 6/2005 dopo il com-ma 4 è aggiunto il seguente:

“4 bis. I consorzi e le altre forme di gestioneforestale associata, previa richiesta motivata allastruttura regionale competente, sono iscritted’ufficio nella specifica sezione dell’Albo regio-nale delle imprese agricole e forestali per leattività riferite ai territori condotti in gestione as-sociata.”.

Art. 20(Modifiche dell’articolo 12 della l.r. 6/2005)

1. Al comma 2 dell’articolo 12 della l.r. 6/2005sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: “Gliobblighi derivanti dalla riduzione della superficieboscata inferiore a 2.000 metri quadrati non ven-gono considerati ed applicati.”.

2. Dopo il comma 5 dell’articolo 12 della l.r. 6/2005 sono aggiunti i seguenti:

“5 bis. Una quota parte degli indennizzi, de-terminata dalla Giunta provinciale, è destinata afinanziare progetti ed iniziative, nonché promuo-vere e sostenere le attività gestionali organicheesercitate dalle strutture di gestione associata,così come previste al comma 2 dell’articolo 6, alfine di perseguire la tutela, la manutenzione e losviluppo sostenibile e multifunzionale delle su-perfici forestali e pascolive.

5 ter. In caso di recente colonizzazione daparte del bosco è consentito il ripristino dellaprecedente coltura agricola o foraggera, risul-tante dal catasto terreni, senza autorizzazionepaesaggistica ed idrogeologica, ma con unasola comunicazione al Servizio regionale e sen-za compensazione atteso quanto previsto all’ar-ticolo 149, comma 1, lettera b), del d.lgs. 42/2004.”.

Art. 21(Modifica alla l.r. 37/2008)

1. L’articolo 8 della legge regionale 24 dicem-bre 2008, n. 37 (Disposizioni per la formazionedel bilancio annuale 2009 e pluriennale 2009/2011 della Regione. Legge finanziaria 2009) èabrogato.

Art. 22(Modifiche dell’articolo 26 della l.r. 31/2009)

1. Al comma 2 dell’articolo 26 della leggeregionale 22 dicembre 2009, n. 31 (Disposizioniper la formazione del bilancio annuale 2010 e

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pluriennale 2010/2012 della Regione (Legge fi-nanziaria 2010) dopo le parole: “Cooperativeforestali” sono aggiunge le seguenti parole: “e diConsorzi Forestali, nonché dei LABTER e deiCentri di educazione ambientale (CEA) ricono-sciuti dalla Regione Marche”.

2. Al comma 6 dell’articolo 26 della l.r. 31/2009, dopo le parole: “normativa vigente.” sonoaggiunte le seguenti: “L’esecuzione degli inter-venti può essere altresì affidata, anche diretta-mente, ai Consorzi forestali iscritti presso l’Alboregionale delle imprese di cui all’articolo 9 dellalegge regionale 23 febbraio 2005 (Legge fore-stale regionale), n. 6, presenti ed operanti nelterritorio di riferimento, così come ai LABTER eCEA – Centri di educazione ambientale – pre-senti nel territorio e riconosciuti dalla Regione.”.

TITOLO IVInterventi per la tutela, la valorizzazione elo sviluppo dei boschi e dei pascoli perla crescita imprenditoriale delle attività

silvo-pastorali e di educazione ambientale

Art. 23(Verifica, accertamento e catalogazione deidemani comunali, delle proprietà collettive o

domini collettivi e dei diritti di uso civico)

1. La Regione promuove e sostiene le opera-zioni di verifica demaniale e di ogni altra attivitàdi sistemazione dei demani comunali, dei dominicollettivi o proprietà collettive e dei diritti di usocivico.

2. La spesa ed i costi, compresi quelli profes-sionali, per le attività di istruttoria e di verifica dicui alle lettere d) ed e) del comma 7 dell’articolo2, unitamente alle prestazioni tecniche indicateal comma 4 dell’articolo 4, al pari di quelle ripor-tate al comma 3 dell’articolo 8, sono ricompresead ogni effetto tra le spese compatibili per leattività agricole e forestali.

3. Le spese di cui al comma 2 sono finanziatedalla Regione con tutte le risorse disponibili e diqualsiasi provenienza sia statale che dell’Unioneeuropea.

Art. 24(Attualità nella programmazione

dell’Unione europea)

1. Per favorire le attività di cui all’articolo 23,nei programmi di sviluppo rurale promossi dallaUnione europea verranno contemplate specifi-che misure d’intervento a sostegno delle attivitàdi cui alla presente legge.

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Art. 25(Attività imprenditoriali agricole e forestali)

1. I beni di proprietà collettiva o dominio col-lettivo di cui al comma 3 dell’articolo 3, per lariconosciuta demanialità, inusucapibilità edindivisibilità, ancorché gestiti e condotti dallestrutture organizzate di cui agli articoli 6 e 10,godono delle agevolazioni e del sostegno finan-ziario accordato dalla Regione, dallo Stato e dal-l’Unione europea per tutte le attività programma-torie ed imprenditoriali di sviluppo economico etutela ambientale.

2. Le strutture organizzate indicate agli artico-li 6 e 10 possono altresì partecipare ed accede-re, nell’interesse dei territori e delle strutture co-munque possedute e gestite anche in forma as-sociata, a tutte le attività finanziarie comunqueprogrammate dalla Regione per gli imprenditoriagricoli e forestali.

3. Le stesse proprietà, come già indicato alcomma 3 dell’articolo 3, per la loro naturademaniale e per il preminente interesse ambien-tale pubblico e generale, possono godere anchedelle agevolazioni riservate al demanio pubblicoregionale e comunale così come degli interventifinanziabili ai sensi della legge 394/1991 e suc-cessive articolazioni regionali anche per le attivi-tà di accertamento, catalogazione ed informatiz-zazione di tutti i patrimoni appartenenti ai demanicomunali, domini collettivi o proprietà collettive edi altri enti pubblici.

4. Le spese per le attività di accertamento,catalogazione ed informatizzazione di tutti gli as-setti fondiari appartenenti ai demani comunali,proprietà collettive o domini collettivi, nonché dialtri enti pubblici ivi compresa l’evidenziazione eregistrazione di valenza pubblica del diritto diuso civico, sono tutte eleggibili a spese d’interes-se pubblico e generale per il settore agricolo eforestale ivi compresa la loro compatibilità con lerisorse dell’Unione europea.