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Regole e disposizioni sull’etichettatura QUESTIONE DI ETICHETTA il tessile

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Regole e disposizioni sull’etichettatura

QUESTIONE DI

ETICHETTA

il tessile

con il contributo di

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Questione di etichetta

I prodotti tessiliRegole e disposizioni

sull’etichettatura

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Questione di etichetta

I prodotti tessiliRegole e disposizioni

sull’etichettatura

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A cura diCNA Forlì-Cesena e CNA Ravenna

Coordinamento editorialeUfficio Comunicazione

Progetto graficokitchen | www.kitchencoop.it

StampaTipografia CILS, Cesena

I edizioneMaggio 2013

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Sommario

Premessa 5

Introduzione 7

CHI è responsabile dell’etichettatura 9

COSA bisogna etichettare 11

COME realizzare le etichette 15

Allegato 1: Elenco delle denominazioni delle fibre tessili 27

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Premessa

Roberta Alessandri | Presidente CNA Federmoda Forlì-Cesena

Nell’attuale contesto economico e sociale che vede le aziende sfidarsi in una competizione fondata principalmente sulla soddisfazione del clien-te-consumatore, la tracciabilità è diventata da tempo uno strumento in-dispensabile per guadagnare il consenso del mercato. Solo un’etichetta completa e trasparente, che davvero racconta la storia del prodotto, può aiutarci in questo senso. È l’etichetta che contiene la tracciabilità circa l’origine dei luoghi di produzione, che ci descrive le componenti dei manufatti, siano essi tessili o alimentari, che ci consente di equiparare la sostanza e il prezzo di ciò che ci apprestiamo ad acquista-re, che ci fornisce dunque tutte le informazioni necessarie per scegliere. Qualità e informazioni sono pertanto elementi indissociabili, che con-tribuiscono al successo di ogni azienda. L’etichetta può diventare un capitale importante per l’azienda, a patto di riconoscerne il potenziale, saperla curare e valorizzare. Di fronte a un consumatore sempre più attento e consapevole, le im-prese sono tenute a dare indicazioni puntuali, nell’ottica della massima trasparenza.CNA è sempre più impegnata nel favorire il binomio alta qualità del Made in Italy – diffusione di una cultura del consumo consapevole. Nasce sotto questo segno l’idea di tre pubblicazioni (dedicate al settore tessile-abbigliamento, all’alimentare, al commercio) che, oltre a risponde-re ai recenti adeguamenti normativi, offrono risposte utili sia alle imprese che ai consumatori.Diffondere l’informazione e la trasparenza serve anche per promuovere la cultura della legalità, per porre un limite alle contraffazioni e per ga-rantire una sana concorrenza fra le imprese.

Questione di etichetta | I prodotti tessili | 7

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Introduzione

Questo sintetico manuale aiuterà a fare chiarezza sulla normativa dei prodotti tessili, che fissa i requisiti e le modalità affinché tali prodotti possano essere immessi correttamente sul mercato comu-nitario. L’etichettatura e la presentazione di prodotti tessili è disciplinata, a partire dall’8 maggio 2012, dal regolamento UE 1007/2011, che ha introdotto alcune novità in materia di etichettatura. I prodotti tessili immessi in commercio prima dell’8 maggio 2012 e conformi alla normativa precedente possono essere messi a disposizione sul mercato fino al 9 novembre 2014.In tutta l’Unione Europea i prodotti tessili offerti in vendita al con-sumatore finale devono essere corredati da un’etichetta o da un con-trassegno che riporti la composizione fibrosa e l’eventuale presenza di parti di origine animale secondo le modalità di seguito descritte.

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CHI è responsabile dell’etichettatura

Chi è obbligato a rispettare le norme sull’etichettatura

I soggetti obbligati al rispetto delle disposizioni sull’etichettatura sono tutti gli operatori economici: il fabbricante, l’importatore e il distributore coinvolti nella produzione e nella commercializzazione dei prodotti tessili.

™ Il fabbricante è una persona fisica o giuridica che fabbrica un prodotto oppure lo fa progettare o fabbricare e lo com-mercializza apponendovi il suo nome o marchio.

L’importatore è una persona fisica o giuridica che abbia sede nella Comunità Europea e immetta sul mercato comu-nitario un prodotto originario di un paese terzo.

Il distributore è una persona fisica o giuridica nella catena di fornitura, diversa dal fabbricante o dall’importatore, che mette a disposizione sul mercato un prodotto.

Nel momento di immissione di un prodotto sul mercato il fabbrican-te garantisce la fornitura dell’etichetta o del contrassegno e l’esat-tezza delle informazioni ivi contenute. Se il fabbricante non è stabi-lito nell’Unione, l’importatore garantisce la fornitura dell’etichetta o del contrassegno e l’esattezza delle informazioni ivi contenute. Un distributore è considerato come un fabbricante qualora immetta un

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prodotto sul mercato con il proprio nome o marchio di fabbrica, vi apponga l’etichetta o ne modifichi il contenuto. All’atto della messa a disposizione sul mercato di un prodotto tes-sile, il distributore garantisce che esso rechi l’etichetta o il contras-segno appropriato. Gli operatori economici – fabbricante, importatore, distributore – garantiscono che qualunque informazione fornita al momento della messa a disposizione sul mercato dei prodotti tessili non possa es-sere confusa con le denominazioni delle fibre tessili e le descrizioni delle composizioni fibrose.

Chi non è obbligato a rispettare le norme sull’etichettatura

Non sono obbligati al rispetto delle disposizioni sull’etichettatura:

• i lavoranti a domicilio; • le imprese indipendenti che lavorano a partire da materiali for-

niti loro senza dar luogo a cessione a titolo oneroso; • i sarti operanti in qualità di lavoratori autonomi che producono

prodotti tessili confezionati su misura.

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COSA bisogna etichettare

Prodotti che devono essere etichettati

Sono soggetti alle disposizioni del Regolamento 1007/2012/UE i prodotti tessili messi a disposizione sul mercato dell’Unione e i pro-dotti considerati “assimilati”. Sono considerati prodotti assimilati ai prodotti tessili:

A. i prodotti le cui fibre tessili costituiscano almeno l’80% in peso;B. i rivestimenti di mobili, ombrelli e ombrelloni le cui parti tessili

costituiscano almeno l’80% in peso;C. le parti tessili (purché tali parti tessili costituiscano almeno

l’80% in peso di tali strati superiori o rivestimenti): . dello strato superiore dei rivestimenti multistrato per pavi-

menti; . dei rivestimenti di materassi; . dei rivestimenti degli articoli da campeggio

D. i prodotti tessili incorporati in altri prodotti di cui siano parte integrante, qualora ne sia specificata la composizione.

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Prodotti che non hanno l’obbligo di essere etichettati

Prodotti tessili senza obbligo di etichettatura o contrassegno 1. Fermamaniche di camicie 2. Cinturini in materia tessile per orologio 3. Etichette e contrassegni 4. Manopole di materia tessile imbottite 5. Copricaffettiere 6. Copriteiere 7. Maniche di protezione 8. Manicotti non di felpa 9. Fiori artificiali 10. Puntaspilli 11. Tele dipinte 12. Prodotti tessili per rinforzi e supporti 13. Prodotti tessili confezionati usati, purché esplicitamente di-

chiarati tali 14. Ghette 15. Imballaggi, esclusi quelli nuovi e venduti come tali 16. Articoli di materia tessile di pelletteria e di selleria 17. Articoli di materia tessile da viaggio 18. Arazzi ricamati a mano, finiti o da completare, e materiali per la

loro fabbricazione, compresi i fili per ricamo venduti separata-mente dal canovaccio e appositamente confezionati per essere impiegati per tali arazzi

19. Chiusure lampo 20. Bottoni e fibbie ricoperti di materia tessile 21. Copertine di materia tessile per libri 22. Giocattoli 23. Parti tessili di calzature 24. Centrini composti da vari elementi e con superficie non supe-

riore a 500 cm² 25. Tessuti e guanti per ritirare i piatti dal forno 26. Copriuova 27. Borse in tessuto per tabacco 28. Custodie in tessuto per occhiali, sigarette e sigari, accendisigari

e pettini

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29. Custodia per telefoni cellulari e media player portatili con su-perficie non superiore a 160 cm²

30. Articoli di protezione per lo sport, ad esclusione dei guanti 31. «Nécessaire» da toletta 32. «Nécessaire» per calzature 33. Prodotti funerari 34. Articoli monouso, ad eccezione delle ovatte 35. Articoli tessili soggetti alle norme della farmacopea europea

e recanti una dicitura che vi fa riferimento, bende e fasciature non monouso per applicazioni mediche e ortopediche e articoli tessili d’ortopedia in generale

36. Articoli tessili, comprese funi, corde e spaghi, destinati nor-malmente: . a essere usati in modo strumentale nelle attività di produzione

e di trasformazione dei beni; . a essere incorporati in macchine, impianti (di riscaldamento,

climatizzazione, illuminazione, ecc.), apparecchi domestici e altri, veicoli e altri mezzi di trasporto, o a servire per il fun-zionamento, la manutenzione e l’attrezzatura dei medesimi, esclusi i teloni e gli accessori in materie tessili per automobili, venduti separatamente dai veicoli

37. Articoli tessili di protezione e di sicurezza, quali cinture di sicu-rezza, paracadute, giubbotti di salvataggio, scivoli d’emergenza, dispositivi antincendio, giubbotti antiproiettile, indumenti spe-ciali di protezione (ad esempio: protezione contro il fuoco, gli agenti chimici o altri rischi)

38. Strutture gonfiabili a pressione pneumatica (padiglioni per sport, stand d’esposizione, depositi, ecc.), sempre che venga-no fornite indicazioni sulle loro prestazioni e caratteristiche tecniche

39. Velatura 40. Articoli tessili per animali 41. Bandiere, stendardi e gagliardetti

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Prodotti ai quali può essere apposta un’etichettatura“globale”

Prodotti tessili per i quali è sufficiente un’etichettatura globale

1. Canovacci 2. Strofinacci per pulizia 3. Bordure e guarnizioni 4. Passamaneria 5. Cinture 6. Bretelle 7. Reggicalze e giarrettiere 8. Stringhe 9. Nastri 10. Elastici 11. Imballaggi nuovi e venduti come tali 12. Spaghi per imballaggio e usi agricoli; spaghi, corde e funi diversi

da quelli destinati ad essere utilizzati in modo strumentale e sistematico nella produzione di beni

13. Centrini 14. Fazzoletti da naso e da taschino 15. Retine per capelli

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COME realizzare le etichette

Etichette e contrassegni

L’etichettatura e presentazione dei prodotti tessili è disciplinata, a partire dall’8 maggio 2012, dal regolamento UE n.1007/2011 (che abroga le direttive 73/44/CEE, 96/73/CEE e 2008/121/CE).

I prodotti tessili sono messi a disposizione sul mercato a condizione che siano etichettati, contrassegnati o accompagnati da documenti commerciali in conformità del presente regolamento. L’etichettatura è l’esposizione sul prodotto tessile delle informazioni richieste tramite l’apposizione di un’etichetta. Il contrassegno è l’indicazione delle informazioni richieste sul pro-dotto tessile mediante cucitura, ricamo, stampa, impronta a rilievo o qualsiasi altra tecnologia di applicazione. I prodotti tessili sono etichettati o contrassegnati al fine di indicare la loro composizione fibrosa ogni volta che sono messi a disposi-zione sul mercato.

™ L’etichettatura e il contrassegno dei prodotti tessili devono essere durevoli, facilmente leggibili, visibili e accessibili; nel caso si tratti di un’etichetta, questa deve essere saldamente fissata.

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Cosa deve obbligatoriamente contenere l’etichetta

• Lacomposizionefibrosa del prodotto utilizzando le deno-minazioni delle fibre elencate nell’allegato I del Regolamento 1007/2011;

• l’eventualepresenzadipartidiorigineanimale deve essere indicata con l’indicazione “Contiene parti non tessili di origine animale”; non è obbligatorio specificare di quali parti animali si tratta, ma se si vogliono usare termini come pelo, pelle, pel-liccia, in tal caso occorre fare riferimento alla Legge 1112/1966;

• l’indicazionedelresponsabiledell’immissioneincommercio.

Composizione fibrosa

Sulle etichette deve essere obbligatoriamente riportata la composi-zione fibrosa del prodotto utilizzando le denominazioni delle fibre elencate nell’allegato I del Regolamento UE n.1007/2011. Le stesse devono essere riportate:

• in lingua italiana; • per esteso (non sono ammesse sigle o abbreviazioni); • con caratteri tipografici leggibili e chiaramente visibili; • in ordine decrescente di peso.

Presenza di parti non tessili

L’eventuale presenza di parti non tessili di origine animale (per es. pelliccia, pelle, avorio) deve essere indicata obbligatoriamente con la seguente frase “Contiene parti non tessili di origine animale”. Non è necessario specificare la parte di origine animale, ma se lo si fa utilizzando termini quali pelle, pelliccia, cuoio bisogna applicare la Legge 1112/66.

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Il responsabile dell’immissione in commercio

Il codice del Consumo (all’art. 104 D.Lgs n. 206/2005) prescrive espressamente che siano riportati sull’etichetta: l’indicazione dell’i-dentità e degli estremi del produttore (denominazione, ragione so-ciale, marchio registrato dell’azienda, indirizzo) il riferimento al tipo di prodotto (codice identificativo) o, eventualmente, alla parti-ta/lotto di prodotti di cui fa parte.

Documenti commerciali

Le etichette o i contrassegni possono essere sostituiti o completati da documenti commerciali d’accompagnamento quando i prodot-ti sono forniti agli operatori economici nella catena di fornitura o quando sono consegnati in esecuzione di un ordine di un’ammini-strazione aggiudicatrice nell’ambito di appalti pubblici di lavori, di forniture e di servizi. Le denominazioni delle fibre tessili e le descrizioni delle compo-sizioni fibrose devono essere indicate chiaramente nei documenti commerciali di accompagnamento. Nelle fasi antecedenti la vendita al consumatore finale, l’etichetta può essere sostituita dai documenti commerciali che devono riportare i dati e le denominazioni fibrose previste. È ammesso l’utilizzo di abbreviazioni tramite l’utilizzo di un codice meccanografico, purché sullo stesso documento ne sia spiegato il significato commerciale.

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Come indicare in etichetta le fibre tessili

Per la descrizione della composizione fibrosa nelle etichette e nel contrassegno di prodotti tessili possono essere utilizzate solo le denominazioni di fibre tessili elencate nell’allegato I del Reg. 1007/2011. L’impiego di tali denominazioni è riservato alle fibre tessili la cui natura corrisponde alla descrizione contenuta in tale allegato. È vietato l’impiego delle denominazioni elencate nell’alle-gato I per designare qualsiasi altra fibra, sia a titolo principale, sia a titolo di radice, sia in forma di aggettivo. È vietato l’impiego della denominazione «seta» per indicare la for-ma o la presentazione particolare di fibre tessili in filo continuo.

Prodotti tessili puri

Un prodotto tessile può essere definito con il termine “100%”, “puro” o “tutto” se composto interamente da una stessa fibra tessile.

Esempio di indicazioni corrette:

COTONE 100% TUTTO COTONE PURO COTONE

Sui prodotti dichiarati puri è ammessa la presenza di “fibre estra-nee” pari a:

• 2%, se giustificata da motivi tecnici e non risulti da aggiunta si-stematica. Un prodotto tessile contenente non oltre il 2% in peso di fibre estranee può essere assimilato a un prodotto composto esclusivamente dalla stessa fibra, purché tale quantità sia giusti-ficata in quanto tecnicamente inevitabile secondo le buone prassi di fabbricazione e non risulti da un’aggiunta sistematica.

• 5%, in caso di prodotti ottenuti con ciclo cardato. Anche un pro-dotto tessile ottenuto con il ciclo cardato può essere assimilato a un prodotto composto esclusivamente dalla stessa fibra se contiene non oltre il 5% in peso di fibre estranee, purché tale quantità sia

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giustificata in quanto tecnicamente inevitabile secondo le buone prassi di fabbricazione e non risulti da un’aggiunta sistematica.

Prodotti di lana vergine o lana di tosa

Un prodotto tessile può essere etichettato o contrassegnato con una delle denominazioni di cui all’allegato III purché sia composto esclusivamente di una fibra di lana mai precedentemente incorpora-ta in un prodotto finito, la quale non abbia subito operazioni di fila-tura e/o di feltratura diverse da quelle richieste per la fabbricazione del prodotto, né trattamenti o impieghi che l’abbiano danneggiata. Un prodotto tessile può essere etichettato o contrassegnato “lana vergine” o “lana di tosa” purché sia composto esclusivamente di una fibra di lana mai precedentemente incorporata in un prodotto finito o trattata in modo diverso dal “necessario”.

Prodotti tessili composti da più fibre

Un prodotto tessile deve riportare l’indicazione sull’etichetta o il contrassegno della denominazione e della percentuale in peso di tutte le fibre di cui è composto in ordine decrescente.

Esempio:

POliEsTERE 50% COTONE 30%

aCRiliCa 20%

cotone 30% poliestere 50%

acrilica 20%

poliestere 50% cotone 30%

corretta errata, non in ordine decrescente

errata, vanno indicate tutte le fibre

(cfr. deroghe)

Le fibre non ancora comprese tra quelle riconosciute nell’elenco delle denominazioni delle fibre tessili, possono essere designate con i termini «altre fibre», immediatamente preceduti o seguiti dalla loro percentuale complessiva in peso.

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Ad esempio, un prodotto composto da cotone 85%, poliestere 5%, acrilico 5% e viscosa 5%, potrà essere indicato così:

COTONE 85% alTRE fibRE 15%

Fibre decorative e fibre a effetto antistatico

Le fibre visibili, isolabili e puramente decorative che non superano il 7% del peso del prodotto finito non sono considerate nelle com-posizioni fibrose. Le fibre metalliche e altre fibre incorporate al fine di ottenere un effetto antistatico, che non superano il 2% del peso del prodotto finito, non sono considerate nelle composizioni di fibre. Possono non essere menzionate in etichetta (sia per prodotti puri che prodotti composti da più fibre):

• Le fibre isolabili, visibili e puramente decorative che non su-perino il 7% del peso totale del prodotto finito (frange e pizzi per esempio).

• Le fibre metalliche e altre fibre incorporate nel tessile con lo scopo di dare un effetto antistatico che non superino il 2% del peso totale del prodotto finito.

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Prodotti tessili a più componenti

Il prodotto tessile a due o più componenti tessili con diversa com-posizione fibrosa reca un’etichetta o un contrassegno indicante la composizione fibrosa di ciascun componente. L’etichettatura o il contrassegno non è obbligatorio per i componen-ti tessili se sono soddisfatte le due condizioni seguenti:

a. i componenti non costituiscono le fodere principali; b. i componenti rappresentano meno del 30% del peso totale del

prodotto tessile.

Due o più prodotti tessili che hanno la stessa composizione fibrosa e costituiscono normalmente un insieme inseparabile possono recare una sola etichetta o un solo contrassegno.

Prodotti tessili contenenti parti non tessili di origine animale

La presenza di parti non tessili di origine animale nei prodotti tessili è indicata con la frase «Contiene parti non tessili di origine animale» sull’etichetta o sul contrassegno dei prodotti contenenti tali parti al momento della loro messa a disposizione sul mercato. L’etichettatura o il contrassegno non devono essere fuorvianti e pre-sentati in modo che il consumatore possa facilmente comprender-li. Non sono obbligatorie ulteriori precisazioni sulla tipologia della componente di origine animale

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Etichettatura e contrassegno di prodotti tessili particolari

Ci sono prodotti tessili particolari per i quali, nella realizzazione dell’e-tichetta e del contrassegno, occorre seguire specifiche indicazioni.

proDotti particolari eticHettatUra e contrasseGno

1. PER i sEgUENTi aRTiCOli di CORsETTERia:a) REggisENib) CORsETTi E gUaiNEC) bUsTi iNTERi

la composizione fibrosa è indicata sull’etichetta e sul contrassegno dichiarando la composizione dell’intero prodotto oppure, globalmente o separatamente, quella delle parti sotto elencate:a. tessuto esterno e interno della superficie delle

coppe e della parte posteriore;B. parti anteriori, posteriori e laterali;c. tessuto esterno ed interno della superficie delle

coppe, parti anteriori, posteriori e laterali.

2. alTRi aRTiCOli di CORsETTERia diVERsi da QUElli di CUi al PUNTO PRECEdENTE

la composizione in fibre è data indicando la composizione globale del prodotto oppure, global-mente o separatamente, la composizione delle varie parti dei prodotti. l’etichettatura non è obbligatoria per le parti che rappresentano meno del 10% del peso totale del prodotto.

3. TUTTi i PROdOTTi di CORsETTERia

l’etichettatura e il contrassegno separati delle varie parti di detti articoli di corsetteria sono tali che il consumatore può agevolmente comprendere a quale parte del prodotto si riferiscono le indicazioni che figurano sull’etichetta o sul contrassegno.

4. PROdOTTi TEssili sOTTOPOsTi al PROCEdiMENTO di CORROsiONE

la composizione fibrosa è data per la totalità del prodotto e può essere indicata precisando separata-mente la composizione del tessuto di fondo e quella del tessuto sottoposte a procedimento di corrosione. tali parti devono essere designate singolarmente.

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proDotti particolari eticHettatUra e contrasseGno

5. PROdOTTi TEssili RiCaMaTi

la composizione fibrosa è data per la totalità del pro-dotto e può essere indicata precisando separatamente la composizione del tessuto di fondo e quella dei filati utilizzati per il ricamo. tali parti devono essere designate singolarmente. l’etichettatura o il contrassegno sono obbligatori solo per le parti ricamate che comprendono almeno il 10% della superficie del prodotto.

6. fili COsTiTUiTi da UN’aNiMa E da UN RiVEsTiMENTO fabbRiCaTi CON fibRE diVERsE, MEssE a disPOsiziONE sUl MERCaTO, COME Tali, ai CONsUMaTORi

la composizione fibrosa è data per l’insieme del pro-dotto e può essere indicata precisando separatamente la composizione dell’anima e del rivestimento. tali parti devono essere designate singolarmente.

7. PROdOTTi TEssili di VEllUTO E di fElPa O siMili

la composizione fibrosa è data per l’insieme del prodotto e, ove questi prodotti presentino un tessuto di fondo e uno strato di usura distinti e composti da fibre diverse, può essere indicata separatamente per queste due parti. tali parti devono essere designate singolarmente.

8. RiVEsTiMENTi PER PaViMENTi E TaPPETi iN CUi il fONdO E lO sTRaTO di UsURa siaNO COMPOsTi da fibRE diVERsE

la composizione fibrosa può essere data per il solo strato di usura, che deve essere designato singolar-mente.

Impiego delle denominazioni delle fibre tessili e delle descrizioni della composizione fibrosa

All’atto della messa a disposizione di un prodotto tessile sul merca-to, le descrizioni della composizione fibrosa sono indicate nei cata-loghi, nei prospetti, sugli imballaggi, sulle etichette e sui contrasse-gni in modo che risultino facilmente leggibili, visibili e chiare e con caratteri uniformi per quanto riguarda le dimensioni e lo stile. Tali

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informazioni sono chiaramente visibili per il consumatore prima dell’acquisto, anche se effettuato per via elettronica. I marchi di fabbrica o le ragioni sociali possono essere indicati imme-diatamente prima o dopo le descrizioni della composizione fibrosa. Tuttavia, se un marchio di fabbrica o una ragione sociale contiene, a titolo principale o a titolo di radice o di aggettivo, una denomina-zione delle fibre tessili di cui all’allegato I o una denominazione che può ingenerare confusione con essa, tale marchio o ragione sociale deve essere indicato immediatamente prima o dopo le descrizioni della composizione fibrosa. Le altre informazioni sono sempre indicate separatamente. L’etichettatura o il contrassegno sono redatti nella lingua o nelle lingue ufficiali dello Stato membro sul cui territorio i prodotti tes-sili sono messi a disposizione del consumatore, a meno che lo Stato membro interessato disponga altrimenti. Per le spagnolette, i rocchetti, le matassine, i piccoli gomitoli e qual-siasi altra piccola quantità di fili per cucito, rammendo e ricamo, al primo comma si applica il principio dell’etichettatura globale. Se sono venduti singolarmente, tali prodotti possono essere etichettati o contrassegnati in una delle lingue ufficiali delle istituzioni dell’U-nione purché riportino anche un’etichettatura globale. La composizione fibrosa dei prodotti tessili venduti a metraggio può figurare sulla pezza o sul rotolo messo a disposizione sul mercato.

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Parti di prodotto che si possono escludere nell’etichettatura

Elementi di cui non si tiene conto per la determinazione della com-posizione fibrosa

proDotti elementi esclUsi

a) TUTTi i PROdOTTi TEssili 1. parti non tessili, cimose, etichette e contrassegni, bordure e paramonture che non fanno parte integrante del prodotto, bottoni e fibbie ricoperte di materie tessili, accessori, ornamenti, nastri non elastici, fili e nastri elastici aggiunti in punti specifici e limitati del prodotto e alle condizioni previste all’articolo 10, fibre visibili e isolabili a scopo decorativo e fibre ad effetto antistatico.

2. materie grasse, leganti, cariche, appretti, prodotti di impregnazione, prodotti ausiliari di tintura e di stampa, nonché altri prodotti per il trattamento dei tessili.

b) RiVEsTiMENTi PER PaViMENTi E PER TaPPETi

tutti gli elementi che non costituiscono lo strato di usura.

C) TEssUTi dEsTiNaTi al RiVEsTiMENTO di MObili

orditi e trame di legamento e d’imbottitura che non fanno parte dello strato di usura.

d) TENdaggi orditi e trame di legamento e d’imbottitura che non fanno parte del diritto della stoffa.

E) CalziNi Fili elastici supplementari utilizzati alla caviglia e fili d’ispessimento e rinforzo della punta e del tallone.

f) COllaNT Fili elastici supplementari utilizzati in vita e fili d’ispessimento e rinforzo della punta e del tallone.

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proDotti elementi esclUsi

g) PROdOTTi TEssili diVERsi da QUElli dEllE lETTERE da b) a f)

supporti, ispessimenti e rinforzi, interni del collo e fusti, fili per cucito e unione a meno che sostituiscano la trama e/o l’ordito del tessuto, imbottiture che non hanno funzione isolante e, fatte salve le disposizioni dell’articolo 11, paragrafo 2, fodere ai fini della presente disposizione: 1. non sono considerati come supporti da eliminare

i tessuti di fondo dei prodotti tessili che servono da supporto allo strato di usura, in particolare i tessuti di fondo delle coperte e dei tessuti doppi e quelli dei prodotti di velluto o di felpa e affini;

2. s’intendono per «ispessimenti e rinforzi» i fili o i tessuti aggiunti in punti specifici e limitate del prodotto tessile al fine di rinforzarli o di conferire loro rigidità e spessore.

Indicazioni facoltative in etichetta

Ogni indicazione “facoltativa” può essere aggiunta alle indicazioni obbligatorie indicate nel Regolamento 1007/2011. Tali indicazioni facoltative devono essere indicate separatamente e possono conte-nere elementi qualificativi che possono riguardare:

• la fase di produzione• la qualità delle fibre tessili• l’indicazione di marchi registrati, denominazioni commerciali

o denominazioni d’origine• regole di corretta manutenzione saldamente fissata.

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Allegato 1: Elenco delle denominazioni delle fibre tessili

Denominazione Descrizione Delle FiBre

1 laNa fibra tratta dal vello della pecora (ovis aries) o una mischia di fibra tratta dal vello della pecora e da peli di animali

2 alPaCa, laMa, CaMMEllO, CasHMERE, MOHaiR, aNgORa, VigOgNa, YaK, gUaNaCO, CasHgORa, CasTORO, lONTRa, PRECEdUTa O MENO dalla PaROla «laNa» O «PElO»

peli dei seguenti animali: alpaca, lama, cammello, capra del kashmir, capra angora, coniglio angora, vigogna, yack, guanaco, capra cashgora, castoro, lontra

3 PElO O CRiNE CON O sENza iNdiCaziONE dElla sPECiE aNiMalE (per esempio pelo bovi-no, pelo di capra comu-ne, crine di cavallo)

peli di vari animali diversi da quelli citati ai numeri 1 e 2

4 sETa fibra proveniente esclusivamente da insetti sericigeni

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Denominazione Descrizione Delle FiBre

5 COTONE fibra proveniente dal seme del cotone (Gossypium)

6 KaPOK fibra proveniente dall’interno del frutto del kapok (ceiba pentandra)

7 liNO fibra proveniente dal libro del lino (linum usitatissi-mum)

8 CaNaPa fibra proveniente dal libro della canapa (cannabis sativa)

9 iUTa fibra proveniente dal libro del corchorus olitorius e del corchorus capsularis. ai fini del presente regolamento sono assimilate alla iuta le fibre provenienti dalle specie seguenti: Hibiscus cannabinus, Hibiscus sabdariffa, abutilon avicennae, Urena lobata, Urena sinuata

10 abaCa fibra proveniente dalle guaine fogliari della musa textilis

11 alfa fibra proveniente dalla foglia della stipa tenacissima

12 COCCO fibra proveniente dal frutto della cocos nucifera

13 giNEsTRa fibra proveniente dal libro del cytisus scoparius e/o spartium junceum

14 RaMiÈ fibra proveniente dal libro della Boehmeria nivea e della Boehmeria tenacissima

15 sisal fibra proveniente dalle foglie dell’agave sisalana

16 sUNN fibra proveniente dal libro della crotalaria juncea

17 HENEQUEN fibra proveniente dal libro dell’agave fourcroydes

18 MagUEY fibra proveniente dal libro dell’agave cantala

19 aCETaTO fibre di acetato di cellulosa di cui meno del 92% ma almeno il 74% dei gruppi ossidrilici è acetilato

20 algiNiCa fibra ottenuta dai sali metallici dell’acido alginico

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Denominazione Descrizione Delle FiBre

21 CUPRO fibra di cellulosa rigenerata ottenuta mediante procedi-mento cuprammoniacale

22 MOdal fibra di cellulosa rigenerata ottenuta con procedimento viscoso modificato e avente un’elevata forza di rottura e un elevato modulo a umido. la forza di rottura (B c) allo stato ambientato e la forza (B m) necessaria a ottenere un allungamento del 5% allo stato umido sono: B c (cn) ≥ 1,3 ffiffiffi t p þ 2 t B m (cn) ≥ 0,5 ffiffiffi t p dove t è la massa lineica media espressa in decitex

23 PROTEiCa fibra ottenuta a partire da sostanze proteiche naturali rigenerate e stabilizzate mediante l’azione di agenti chimici

24 TRiaCETaTO fibra di acetato di cellulosa di cui almeno il 92% dei gruppi ossidrilici è acetilato

25 VisCOsa fibra di cellulosa rigenerata ottenuta mediante il procedimento viscosa per il filamento e per la fibra non continua

26 aCRiliCa fibra formata da macromolecole lineari aventi nella catena almeno l’85% in massa del motivo acrilonitrilico

27 ClOROfibRa fibra formata da macromolecole lineari aventi nella catena più del 50% in massa del motivo monomerico vinilico clorurato o vinilidenico clorurato

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Denominazione Descrizione Delle FiBre

28 flUOROfibRa fibra formata da macromolecole lineari ottenute a partire da monomeri alifatici fluorurati

29 MOdaCRiliCa fibra formata da macromolecole lineari aventi nella ca-tena più del 50% e meno dell’85% in massa del motivo acrilonitrilico

30 POliaMMidE O NYlON fibra costituita da macromolecole lineari sintetiche aventi nella catena legami ammidici ricorrenti, di cui almeno l’85% è legato a motivi alifatici o cicloalifatici

31 aRaMidE fibra di macromolecole lineari sintetiche costituite da gruppi aromatici legati fra loro da legami ammidici e immidici, di cui almeno l’85% è legato direttamente a due nuclei aromatici, mentre il numero dei legami immi-dici, ove presenti, non può essere superiore a quello dei legami ammidici

32 POli-iMMidE fibra costituita da macromolecole lineari sintetiche aventi nella catena motivi immidici ricorrenti

33 lYOCEll fibra di cellulosa rigenerata, ottenuta con procedimento di dissoluzione e di filatura in solvente organico (miscela di sostanze chimiche organiche e acqua), senza forma-zione di derivati

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Denominazione Descrizione Delle FiBre

34 POlilaTTidE fibra formata da macromolecole lineari aventi nella catena almeno l’85% in massa di unità di estere dell’a-cido lattico derivate da zuccheri naturali, e che ha una temperatura di fusione di almeno di 135 °c

35 POliEsTERE fibra formata da macromolecole lineari aventi nella catena almeno l’85% in massa di un estere al diolo e acido tereftalico

36 POliETilENiCa fibra formata da macromolecole lineari sature di idrocar-buri alifatici non sostituiti

37 POliPROPilENiCa fibra formata da macromolecole lineari sature di idrocar-buri alifatici, di cui un atomo di carbonio ogni due porta una ramificazione metilica, in configurazione isotattica, e senza ulteriori sostituzioni

38 POliUREiCa fibra formata da macromolecole lineari aventi nella catena la ripetizione del gruppo funzionale ureilenico (nHconH)

39 POliURETaNiCa fibra formata da macromolecole lineari aventi nella catena la ripetizione del gruppo funzionale uretanico

40 ViNilal fibra formata da macromolecole lineari la cui catena è costituita da alcole polivinilico a tasso di acetalizzazione variabile

41 TRiViNiliCa fibra formata da terpolimero di acrilonitrile, di un mono-mero vinilico clorurato e di un terzo monomero vinilico, nessuno dei quali rappresenta il 50% della massa totale

42 gOMMa fibra elastomerica costituita sia da poliisoprene naturale o sintetico, sia da uno o più dieni polimerizzati con o senza uno o più monomeri vinilici che, allungata sotto una forza di trazione fino a raggiungere tre volte la lun-ghezza iniziale, riprende rapidamente e sostanzialmente tale lunghezza non appena cessa la forza di trazione

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Denominazione Descrizione Delle FiBre

43 ElasTaN fibra elastomerica costituita da almeno l’85% in massa di poliuretano segmentato che, se allungata sotto una forza di trazione fino a raggiungere tre volte la lunghez-za iniziale, riprende rapidamente e sostanzialmente tale lunghezza non appena cessa la forza di trazione

44 VETRO TEssilE fibra costituita da vetro

45 ElasTOMUlTiEsTERE fibra formata dall’interazione, nel corso di due o più fasi distinte, di due o più macromolecole lineari chimicamente distinte (di cui nessuna supera l’85% in massa), contenente gruppi estere come unità funzionale dominante (almeno l’85%), che, dopo opportuno trattamento, se allungata sotto una forza di trazione fino a raggiungere una volta e mezzo la lunghezza iniziale, riprende rapidamente e sostanzialmente tale lunghezza non appena cessa la forza di trazione

46 ElasTOlEfiN fibra composta da almeno il 95% in massa di macro-molecole parzialmente reticolate di etilene e di almeno un’altra olefina, che, se allungata sotto una forza di trazione fino a una volta e mezza la sua lunghezza originale, recupera rapidamente e sostanzialmente la lunghezza iniziale non appena cessa la forza di trazione

47 MElaMiNa fibra composta da almeno l’85% in massa di macromo-lecole reticolate di derivati della melamina

48 dENOMiNaziONE CORRisPONdENTE alla MaTERia dElla QUalE lE fibRE sONO COMPOsTE, per esempio: metallo (metallica, metalliz-zata), amianto, carta tes-sile, preceduta o meno dalla parola «filo» o «fibra»

fibre ottenute da materie varie o nuove, diverse da quelle sopra indicate

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Regole e disposizioni sull’etichettatura

QUESTIONE DI

ETICHETTA

il tessile

con il contributo di