RISCHI E REDDITIVITA DELLE BANCHE Edoardo Dal Cortivo Arianna Rigo Elena Saccilotto.
A cura di Giuseppe Avanzato Società di comodo e modello ... · per le società non operative e in...
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Speciale Dichiarazioni
Direttore Antonio Gigliott i N. 42 Del 27/09/2019
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A cura di Giuseppe Avanzato
Società di comodo e modello Redditi/2019 Categoria: Dichiarazione
Sottocategoria: Modello Redditi 2019
Le società di comodo sono quelle società costituite non con l’intento di esercitare un’attività d’impresa, bensì con l’unico scopo di celare beni patrimoniali personali dei soci che, seppur senza una formale intestazione, restano nella completa disponibilità di questi ultimi.
Di cosa si tratta?
Premessa ........................................................................................................................... 2
Società di comodo ............................................................................................................ 2
La specifica disciplina prevista per le società di comodo ............................................ 3
A chi è applicabile la disciplina delle società di comodo .............................................. 3
A chi non è applicabile la disciplina delle società di comodo ...................................... 4
Società di comodo nel modello Redditi/2019 ................................................................ 4
Cause di esclusione della disciplina delle società di comodo – Modello
Redditi/2019 ...................................................................................................................... 5
Casi di disapplicazione della disciplina delle società di comodo – Modello
Redditi/2019 ...................................................................................................................... 6
Società in perdita sistematica – Modello Redditi/2019 ................................................ 8
La presentazione dell’istanza d’interpello ...................................................................... 9
La casella “Casi particolari” .......................................................................................... 10
Società di comodo e ISA ............................................................................................... 10
Allegato 1 L’Esperto risponde… .................................................................................................. 12
Speciale Dichiarazioni
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Premessa
Le c.d. società di comodo sono società ritenute non operative dal legislatore in quanto costituite
con il mero obiettivo di “schermare”, attraverso una struttura giuridica creata ad hoc, il personale
godimento dei beni costituenti il patrimonio aziendale della stessa.
Sono società di comodo le società non operative e quelle in perdita sistematica.
Nel nostro ordinamento, esse sono sottoposte ad una specifica disciplina, meno favorevole
rispetto a quella ordinaria prevista per tutte le altre imprese. In fase di dichiarazione dei redditi,
al fine di verificare la condizione di operatività/ non operatività correlata all’applicazione della
disciplina delle società di comodo, va compilata l’apposita sezione del quadro RS del modello
Redditi/ SC o SP.
Al sussistere di determinate fattispecie, operano cause di esclusione/disapplicazione della
relativa disciplina da comunicare nel suddetto prospetto in fase dichiarativa.
È comunque data facoltà alle società di comodo di adeguare il reddito dichiarato a quello
minimo previsto dalla legge al fine di non essere sottoposte alla più gravosa disciplina ad esse
riservata.
Società di comodo
Costituiscono società di comodo le società non operative e in perdita sistematica.
Tali soggetti, dal sesto periodo di imposta, prescindendo dal test di operatività sui ricavi,
scontano gli effetti fiscali previsti dalla disciplina delle società di comodo.
Sono considerate non operative le società che presentano ricavi inferiori a quelli minimi presunti, ottenuti applicando specifici coefficienti ai principali assets aziendali. Elemento discriminante, in questi casi, è il mancato raggiungimento del cosiddetto ricavo minimo presunto.
Le società in perdita sistematica sono quelle che risultano in perdita per cinque periodi d’imposta consecutivi ovvero che, durante il periodo di osservazione di cinque anni, presentano dichiarazioni in perdita per quattro periodi d’imposta e per l’altro, dichiarano un reddito inferiore a quello minimo presunto.
Società non operative
Società in perdita sistematica
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OSSERVA - Per quanto concerne i soggetti solari, dunque, la disciplina delle società in perdita sistematica troverà applicazione per il periodo d'imposta 2018 laddove si siano conseguite perdite fiscali per i precedenti cinque periodi d'imposta (ossia, per i periodi 2013, 2014, 2015, 2016 e 2017) o alternativamente si sia dichiarata una perdita fiscale per quattro periodi (ad esempio, i periodi 2014, 2015, 2016 e 2017) e un reddito imponibile inferiore al c.d. reddito minimo presunto in un altro (2013 ad esempio).
La specifica disciplina prevista per le società di comodo
A chi è applicabile la disciplina delle società di comodo
Sono interessate dalla disciplina delle società di comodo le società e gli enti che ricadono
nell’elencazione tassativa dei soggetti di cui all’art. 30, comma 1, primo periodo, della Legge n.
724/1994.
L’applicazione della disciplina delle società di comodo comporta i seguenti effetti:
obbligo di dichiarare, ai fini delle imposte sui redditi, un reddito non inferiore a quello minimo presunto;
con riferimento alle società di capitali, maggiorazione IRES del 10,5%;
obbligo di dichiarare ai fini IRAP un valore della produzione minimo;
possibilità di utilizzare le perdite pregresse in diminuzione soltanto della parte di reddito eccedente il minimo;
impossibilità di chiedere a rimborso o di utilizzare in compensazione nel modello F24 il credito IVA annuale.
Società per azioni; Società in accomandita per azioni; Società a responsabilità limitata; Società in nome collettivo; Società in accomandita semplice; Società ed enti di ogni tipo non residenti aventi stabile organizzazione nel territorio
dello Stato.
Soggetti a cui si applica la disciplina
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La disciplina in parola sarà applicabile a tali soggetti indipendentemente dal regime contabile
adottato o dall’adozione dei principi contabili nazionali o internazionali salvo ricorrano le
specifiche cause di esclusione previste dalla legge.
A chi non è applicabile la disciplina delle società di comodo
La disciplina delle società di comodo di cui alla Legge n. 724/94 non è applicabile nei casi
esclusione e nei casi di disapplicazione.
NOTA BENE - La suddetta disciplina è altresì non applicabile: ⇒ in caso di presentazione di istanza di interpello; ⇒ nel caso delle start-up innovative; ⇒ in caso di assunzione di impegno allo scioglimento.
Società di comodo nel modello Redditi/2019
Le società di comodo sono tenute a presentare il modello Redditi SP o Redditi SC a seconda che
siano società di persone o di capitali. L’eventuale presenza di una causa di
esclusione/disapplicazione va segnalata nel quadro RS del suddetto modello. Si ricorda che tale
quadro va comunque compilato per la verifica delle condizioni di operatività, nonché per la
determinazione del reddito minimo dei soggetti in “perdita sistematica”.
Sono esclusi i seguenti soggetti:
le società semplici;
gli enti commerciali e non commerciali;
le società consortili, cooperative e di mutua assicurazione;
le società e gli enti non residenti privi di stabile organizzazione.
Espressamente previste dall’articolo 30, comma 1, della Legge n. 724/94
Cause di esclusione
Espressamente individuate da due provvedimenti dell’Agenzia delle Entrate Cause di disapplicazione
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Di seguito si riporta il prospetto di verifica dell’operatività contenuto nel modello Redditi/2019
SC.
NOTA BENE - Come chiarito nelle istruzioni allegate al suddetto modello, la casella “start-up” va barrata dalle società “start-up innovative”, che non applicano le discipline previste per le società non operative e per i soggetti in perdita sistematica (artt. 25, comma 2, e 26, comma 4, del DL n. 179/2012).
La casella “Impegno allo scioglimento” va invece barrata nel caso in cui il soggetto assuma, con
la dichiarazione, l’impegno di richiedere la cancellazione dal registro delle imprese in base agli
articoli 2312 e 2495 del codice civile, entro il termine di presentazione della dichiarazione dei
redditi successiva. In tal caso non occorre compilare la casella “Disapplicazione società non
operative”.
Cause di esclusione della disciplina delle società di comodo – Modello Redditi/2019
I soggetti per i quali si verifica una delle suddette cause di esclusione non devono compilare il
prospetto del test di operatività, ma si devono limitare ad indicare, all’interno della casella
“Esclusione” di cui al rigo RS116 colonna 1, per il modello Redditi/2019 SC, ovvero al rigo RS11,
colonna 1, per il modello Redditi/2019 SP, il proprio codice di esclusione.
Nel rigo RS116, la casella “Esclusione” va compilata dai soggetti non tenuti all’applicazione della
disciplina. In particolare, nella suddetta casella va indicato il codice:
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Codice Causa di esclusione
1 per i soggetti obbligati a costituirsi sotto forma di società di capitali
2 per i soggetti che si trovano nel primo periodo d’imposta
3 per le società in amministrazione controllata o straordinaria
4 per le società e gli enti che controllano società ed enti i cui titoli sono negoziati in mercati regolamentati italiani ed esteri, nonché per le stesse società ed enti quotati e per le società da essi controllate, anche indirettamente
5 per le società esercenti pubblici servizi di trasporto
6 per le società con un numero di soci non inferiore a 50
7 per le società che nei due esercizi precedenti hanno avuto un numero di dipendenti mai inferiore alle dieci unità
8 per le società in stato di fallimento, assoggettate a procedure di liquidazione giudiziaria, di liquidazione coatta amministrativa ed in concordato preventivo
9 per le società che presentano un ammontare complessivo del valore della produzione (raggruppamento A del conto economico) superiore al totale attivo dello stato patrimoniale
10 per le società partecipate da enti pubblici almeno nella misura del 20 per cento del capitale sociale
11
per le società ed enti che applicano gli ISA per il periodo di imposta 2018 e conseguono il livello di affidabilità fiscale individuato con il provvedimento del direttore dell’Agenzia delle entrate di cui al comma 12 dall’art. 9-bis del DL 24 aprile 2017, n. 50, convertito dalla legge 21 giugno 2017, n. 96, per l’accesso al beneficio premiale previsto dal comma 11, lett. c) del citato articolo 9-bis
12 per le società consortili
Casi di disapplicazione della disciplina delle società di comodo – Modello Redditi/2019
L’art. 30, comma 4-ter, della Legge n. 724/1994, prevede la possibilità di disapplicare la
disciplina relativa alle società di comodo in specifiche situazioni oggettive dettagliatamente
individuate dai Provvedimenti del Direttore dell’Agenzia delle Entrate del 14 febbraio 2008, per le
società non operative, e dell’11 giugno 2012, per le società in perdita sistematica.
Provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle Entrate del 14 febbraio 2008
Società non operative
Provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle Entrate dell’11 giugno 2012
Società in perdita sistematica
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Al sussistere di una causa di disapplicazione, occorrerà indicare il pertinente codice in colonna 2
per le società non operative e in colonna 3 per quelle in perdita sistematica, del quadro RS, rigo
RS116, del modello Redditi/2019 SC.
In entrambi i casi, in generale, la restante parte del prospetto non va compilata.
NOTA BENE – Le condizioni di disapplicazione della disciplina vanno verificate esclusivamente con riferimento all’esercizio oggetto della verifica dell’operatività, ossia, per quel che concerne il modello Redditi/2019, nel 2018.
Nel rigo RS116, la casella “Disapplicazione società non operative” va compilata dai soggetti non
tenuti all’applicazione della disciplina. In particolare, nella suddetta casella va indicato il codice:
Codice Causa di disapplicazione società non operativa
2 Società sottoposte a procedure concorsuali
3 Società sottoposte a sequestro penale o a confisca
4 Società che dispongono di immobili concessi in locazione ad enti pubblici ovvero locati a canone vincolato
5
Società che detengono partecipazioni in: 1) società considerate non di comodo2) società escluse dall’applicazione della disciplina anche in conseguenza di
accoglimento dell’istanza di disapplicazione
6 Società che hanno ottenuto l’accoglimento dell’istanza di disapplicazione in relazione ad un precedente periodo di imposta
7 In caso di esonero dall’obbligo di compilazione del prospetto
8 Società che esercitano esclusivamente attività agricola
9 Società per le quali gli adempimenti e i versamenti tributari sono stati sospesi o differiti
99
Società in stato di liquidazione che, con impegno assunto in una delle precedenti Dichiarazioni dei Redditi, hanno richiesto la cancellazione dal registro delle imprese in base agli artt. 2312 e 2495 del Codice civile entro il termine di presentazione della dichiarazione dei redditi successiva
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Società in perdita sistematica – Modello Redditi/2019
Le società e gli enti indicati nell’art. 30, comma 1, della Legge n. 724/94 che presentano
dichiarazioni in perdita fiscale per cinque periodi d’imposta consecutivi, ovvero che nello stesso
arco temporale sono per quattro periodi d’imposta in perdita fiscale ed in uno hanno dichiarato
un reddito inferiore al reddito minimo, sono considerati non operativi a decorrere dal successivo
sesto periodo d’imposta.
Pertanto, qualora il contribuente si trovi in una delle situazioni sopra illustrate, occorre indicare il
codice “1” nella casella “Soggetto in perdita sistematica” e compilare le colonne 4 e 5 dei righi da
RS117 a RS123 e i righi RS124 e RS125 (sempre che la casella “Casi particolari” di rigo RS116 non
sia stata compilata) mentre il resto del prospetto non va compilato.
Con Provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate dell’11 giugno 2012 sono state, inoltre,
individuate particolari situazioni oggettive di disapplicazione della disciplina riguardante i
soggetti in perdita sistematica.
A tal fine, nella casella “Soggetto in perdita sistematica”, va indicato, in base alla propria
situazione, uno dei codici di seguito elencati:
Codice Causa di disapplicazione società in perdita sistematica
2 Società sottoposte a procedure concorsuali
3 Società sottoposte a sequestro penale o a confisca
4
Società che detengono partecipazioni, iscritte esclusivamente tra le immobilizzazioni finanziarie, in:
1. società non in perdita sistematica
2. società escluse dalla disciplina delle società in perdita sistematica, anche aseguito di accoglimento dell’interpello
3. società collegate residenti all’estero cui si applica il regime ex art. 168, TUIR(abrogato dal periodo d’imposta in corso al 7.10.2015)
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5 Società che hanno ottenuto l’accoglimento dell’istanza di disapplicazione della disciplina sulle società in perdita sistematica in relazione ad un precedente periodo di imposta
6 In caso di esonero dall’obbligo di compilazione del prospetto
7 Società che conseguono un margine operativo lordo positivo
8 Società per le quali gli adempimenti e i versamenti tributari sono stati sospesi o differiti
9
Società per le quali risulta positiva la somma algebrica della perdita fiscale di periodo e degli importi che non concorrono a formare il reddito imponibile per effetto di proventi esenti, esclusi o soggetti a ritenuta alla fonte a titolo d’imposta o ad imposta sostitutiva, ovvero di disposizioni agevolative
10 Società che esercitano esclusivamente attività agricola
11 Società che risultano congrue e coerenti ai fini degli studi di settore
12 Società che si trovano nel primo periodo d’imposta
99
Società in stato di liquidazione che, con impegno assunto in una delle precedenti Dichiarazioni dei Redditi, hanno richiesto la cancellazione dal registro delle imprese in base agli artt. 2312 e 2495 del Codice civile entro il termine di presentazione della dichiarazione dei redditi successiva
La presentazione dell’istanza d’interpello
È possibile richiedere la disapplicazione della disciplina delle società di comodo anche in
assenza di cause di esclusione e/o disapplicazione, dimostrando all’Amministrazione
finanziaria, mediante apposita istanza di interpello probatorio, la sussistenza di situazioni
oggettive che hanno reso impossibile il conseguimento dei ricavi o del reddito minimi
determinati ai sensi dell’art. 30.
A tal fine nel quadro RS del modello Redditi/2019 SC (rigo RS116) o SP (rigo RS11) sono presenti
due caselle, denominate “Imposta sul reddito - società non operativa” e “Imposta sul reddito –
società in perdita sistematica”:
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Tali caselle devono essere compilate con uno dei seguenti codici:
Codice 1 in caso di accoglimento dell’istanza di interpello;
Codice 2 in caso di non presentazione dell’istanza di interpello e sussistenza della condizione di disapplicazione della disciplina delle società non operative/in perdita sistematica
Codice 3 in caso di presentazione dell’istanza di interpello in assenza di risposta positiva, sussistenza della condizione di disapplicazione delle società non operative / in perdita sistematica
I medesimi codici vanno indicati nelle caselle IRAP ed IVA.
La casella “Casi particolari”
La casella “Casi particolari”, presente all’interno del prospetto del test di operatività, va
compilata laddove si verifichi uno dei seguenti casi, per i quali dovrà essere data apposita
indicazione per mezzo dei codici sotto riportati:
CODICI per casella “Casi particolari”
1 Società che, nell’esercizio relativo alla dichiarazione e nei due precedenti, non abbia alcuno dei beni indicati nei righi da RS117 a RS122. In tal caso, va indicato il codice “1” e il resto del prospetto non va compilato.
2 Società che, esclusivamente con riferimento all’esercizio relativo alla dichiarazione, non abbia alcuno dei beni indicati nei righi da RS117 a RS122. In tal caso va indicato il codice “2” e le colonne 4 e 5 dei righi da RS117 a RS123 non vanno compilate.
Società di comodo e ISA
Con la dichiarazione resa quest’anno, si ha, di fatto, la prima applicazione a decorrere dal
periodo d’imposta 2018 (modello Redditi 2019), degli indici di affidabilità fiscale (ISA), che
determina, in certe condizioni, l’esclusione dell’applicazione della disciplina delle società non
operative e in perdita sistematica.
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Gli indici sintetici di affidabilità fiscale per gli esercenti attività d’impresa, arti o professioni,
istituiti dall’art. 9-bis del D.L. 24 aprile 2017, n. 50, che sostituiranno progressivamente gli studi
di settore e i parametri contabili, esprimono, su una scala da 1 a 10, il grado di affidabilità
fiscale riconosciuto a ciascun contribuente, anche ai fini dell’accesso al regime premiale. Tra i
benefici riconosciuti dal legislatore “in relazione ai diversi livelli di affidabilità fiscale conseguenti
all’applicazione degli indici” si ha l’esclusione dell’applicazione della disciplina delle società non
operative di cui all’art. 30 della Legge n. 724/1994, nonché della disciplina delle società in
perdita sistematica di cui all’art. 2 del D.L. n. 138/2011. Tale esclusione opera, come chiarito,
per quei soggetti che conseguono un punteggio superiore a 9.
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Allegato 1
L’Esperto risponde…
Oggetto: Società di comodo e modello Redditi/2019
La Delta S.p.A. è una società che si occupa di gestire degli immobili e di concederli
in locazione a terzi. Poiché la società è stata costituita il 2 gennaio 2018, è tenuta a
compilare il prospetto del test di operatività del quadro RS del modello Redditi/2019 SC?
No. Poiché il 2018 rappresenta il primo periodo d’imposta della società, la stessa
si trova in una delle ipotesi che portano all’esclusione della disciplina delle
società di comodo.
Si ricorda che i soggetti per i quali si verifica una delle cause di esclusione previste
espressamente dalla Legge n. 724/94 non devono compilare il prospetto del test di
operatività, limitandosi ad indicare, all’interno della casella “Esclusione” di cui al rigo
RS116 colonna 1 del modello Redditi/2019 SC il proprio codice di esclusione che, nel caso
in esame è il codice numero 2.
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RISPOSTA
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