A cura di Gaetano Scala La relazione è presentata a titolo personale

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Le novità in materia di territorialità IVA delle prestazioni di servizi Gli elenchi riepilogativi INTRASTAT A cura di Gaetano Scala La relazione è presentata a titolo personale e non impegna l’Amministrazione di appartenenza

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Le novità in materia di territorialità IVA delle prestazioni di servizi Gli elenchi riepilogativi INTRASTAT. A cura di Gaetano Scala La relazione è presentata a titolo personale e non impegna l’Amministrazione di appartenenza. I presupposti dell’IVA. - PowerPoint PPT Presentation

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Le novità in materia di territorialità IVA delle prestazioni di servizi

Gli elenchi riepilogativi INTRASTAT

A cura di

Gaetano Scala

La relazione è presentata a titolo personale

e non impegna l’Amministrazione di appartenenza

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I presupposti dell’IVA

Presupposto oggettivo: determinate cessioni di beni e determinate prestazioni di servizi

Presupposto soggettivo: esercizio di impresa, arti o professione

Presupposto territoriale: - Cessioni di beni, se il bene è nel territorio dello Stato- Prestazioni di servizi, se …

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Presupposto territoriale delle prestazioni di servizi

Fino al 31.12. 2009

Regola generale: luogo di stabilimento del prestatore

Eccezione: luogo di stabilimento del committente e/o luogo di utilizzo del servizio

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Presupposto territoriale delle prestazioni di servizi

Dal 01.01.2010 occorre distinguere:

- servizi resi da soggetti passivi a privati consumatori (Business to Comumer o B2C)

- servizi resi da soggetti passivi a soggetti passivi (Business to Business o B2B)

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Presupposto territoriale delle prestazioni di servizi

– B2C luogo di stabilimento del prestatore– Regola invariata

– B2B luogo di stabilimento del committente– Nuova regola (che incorpora tutta una serie di

prestazioni disciplinate diversamente fino al 31.12.2009)

• Soggetti interessati– Operatori economici e enti commerciali– Enti non commerciali anche per le prestazioni ricevute

nell’ambito dell’attività istituzionale– Enti non soggetti se già identificati ai fini IVA (per

acquisti intracomunitari)

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Deroghe B2B e B2C

• Prestazioni relative ad immobili Localizzazione immobile

• Prestazioni di trasporto passeggeri Tratta percorsa

• Servizi culturali, artistici, sportivi, scientifici, educativi, ricreativi e simili Materiale esecuzione modifiche dal 2011 prestazioni di accesso

• Ristorazione e catering Luogo di esecuzione Particolarità per catering a bordo

• Locazione a breve termine dei mezzi di trasporto Messa a disposizione + utilizzo

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Deroghe B2C

• Intermediazioni Operazione sottostante

• Trasporto beni Tratta percorsa Intracomunitari inizio trasporto

• Lavorazioni esecuzione

• Locazione a lungo termine dei mezzi di trasporto Prestatore + utilizzo

• Prestazioni rese tramite mezzi elettronici Prestatore extracomunitario a soggetto stabilito in Italia

• Telecomunicazioni e teleradiodiffusioni Prestatore + utilizzo

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Deroghe B2C• Esclusione dalla tassazione in Italia

– Prestazioni di servizi immateriali (cessioni, concessioni, licenze e simili relative a diritti d'autore, invenzioni industriali, marchi, ecc.)

– Prestazioni pubblicitarie– Consulenza e assistenza tecnica o legale ed elaborazione e fornitura di

dati e simili– Operazioni bancarie, finanziarie ed assicurative– Messa a disposizione del personale– Locazione, anche finanziaria, noleggio e simili di beni mobili materiali

diversi dai mezzi di trasporto– Concessione dell’accesso ai sistemi di gas naturale o di energia

elettrica – servizi prestati per via elettronica– Prestazioni di servizi inerenti all’obbligo di non esercitare interamente o

parzialmente una delle suddette attività o diritti– Telecomunicazione e teleradiodiffusione, a meno che non siano

utilizzate in Italia

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Adempimenti:prestazioni ricevute da SP italiano

Generalizzazione dell’applicazione del meccanismo del reverse charge– Per le prestazioni (e per le cessioni)– Anche per gli enti

Il reverse charge si applica anche se il prestatore è identificato ai fini IVA in Italia

Presenza di stabile organizzazione– Se rende direttamente il servizio

• Non si applica il reverse charge– Se il servizio è reso da casa madre o stabile all’estero

• Si applica il reverse charge

Autofatturazione (ovvero integrazione fattura del prestatore comunitario)

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Adempimenti:prestazioni rese da SP italiano

Obbligo di fatturazione delle prestazioni rese a soggetti passivi comunitari– Operazioni non soggette– Indicazione del numero identificativo del

cliente– Non rientrano nel volume d’affari– Indispensabile per elenchi INTRA

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Momento di effettuazione

• Pagamento del corrispettivo• Deroga al criterio di effettuazione

– Prestazioni di servizi • effettuate in modo continuativo nell’arco di un periodo

superiore ad un anno• che non comportano versamenti di acconti o pagamenti

anche parziali nel medesimo periodo• ricevute da committente italiano soggetto passivo da parte di

prestatori stabiliti in altro Stato comunitario

– si considerano effettuate al termine di ciascun anno solare fino alla loro conclusione

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Operazione Momento effettuazione Termine per …

Prestazione resa a soggetto passivo stabilito in Paese membro UE

Incasso del corrispettivo o emissione fattura se antecedente

… fatturazione: al momento di effettuazione.… registrazione: entro 15 gg. dalla emissione e con riferimento alla data di emissione… indicazione in Intra 1 quater: relativo al mese/trimestre effettuazione

Prestazione resa a soggetto passivo stabilito in Paese extra-UE

No obbligo fattura

Prestazioni di servizi generici rese

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Operazione Momento effettuazione Termine per …

Prestazione acquistata da soggetto passivo stabilito in Paese UE

Pagamento del corrispettivo

… autofatturazione o integrazione*: al momento della effettuazione.… registrazione: -entro 15 gg. dalla emissione/integrazione, nel registro fatture emesse- prima dell’esercizio del diritto a detrazione, nel registro fatture acquisti.… indicazione in Intra 2: relativo al mese/trimestre di effettuazione

* L’integrazione è consentita solo se la fattura è stata ricevuta contestualmente o antecedentemente al pagamento.

Prestazioni di servizi ricevute

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Operazione Momento effettuazione Termine per …

Prestazione acquistata da soggetto passivo stabili in Paese extra-UE

Pagamento del corrispettivo

… autofatturazione: al momento della effettuazione.

… registrazione: -entro 15 gg. dalla emissione, nel registro fatture emesse- prima dell’esercizio del diritto a detrazione, nel registro fatture acquisti

NO OBBLIGO INTRA

Prestazioni di servizi ricevute

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Elenchi riepilogativi

Art. 50, commi 6 - 7, dl n. 331 del 1993

Dm 22 febbraio 2010

Det. Agenzia delle dogane 22 febbraio 2010

Circolare n. 13 del 1994 (cessioni e acquisti IC di beni)

Circolari 5 e 14 del 2010

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Elenchi riepilogativiSoggetti obbligati

- Esercenti imprese, arti e professioni

- Stabili organizzazioni di soggetti non residenti

- Soggetti minimi (solo per gli acquisti IC di beni e servizi)

- Enti non commerciali e enti non soggetti passivi ma identificati (solo per gli acquisti IC di beni e servizi)

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Elenchi riepilogativi

Operazioni da indicare:

- Cessioni e acquisti IC di beni

- Prestazioni di servizi generiche rese o ricevute da soggetti stabiliti in altri SM (escluse quelle per le quali l’imposta non è dovuta nello SM del committente)

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Elenchi riepilogativi

Termine di registrazione:

- Cessioni e acquisti IC, registrate o soggette a registrazione (tuttavia, solo nel caso in cui vi sia fatturazione anticipata o pagamento anticipato del corrispettivo, le operazioni sono indicate negli elenchi con riferimento non alla data di registrazione dell’operazione, ma a quella in cui è stata eseguita la consegna o la spedizione).

- Prestazioni rese o ricevute, registrate o soggette a

registrazione

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Elenchi riepilogativi

Periodicità di presentazione:

- Trimestrale (quando nei quattro trimestri precedenti sono state effettuate operazioni per un ammontare trimestrale non superiore a euro 50.000)

- Mensile (quando non è rispettata la regola per i trimestrali o quando si opta per la periodicità mensile per l’intero anno solare)

- Cambio di periodicità (quando nel corso del trimestre è superata la soglia; in tal caso gli elenchi mensili sono inviati a partire dal mese successivo)

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Elenchi riepilogativi

Sanzioni: casi di non applicazione

- Cir. 5 del 2010: errori nella compilazione degli elenchi relativi ai mesi da gennaio a maggio 2010 per gli obblighi mensili, nonché relativi al primo trimestre 2010 per gli obblighi trimestrali. Ciò a condizione che gli errori siano sanati mediante invio, entro il 20 luglio 2010, di elenchi riepilogativi integrativi

- Cir. 14 del 2010: omessa presentazione dell’elenco mensile relativo al mese di gennaio, purché presentato entro il 4 maggio.