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1 Ordinanza sulla promozione del settore alberghiero del xxxx 2014 Il Consiglio federale svizzero, visti gli articoli 5 capoverso 2, 7 capoverso 2, 12 capoverso 1 e 16 capoverso 2 della legge federale del 20 giugno 2003 1 sulla promozione del settore alberghiero (legge), ordina: Sezione 1: Definizioni Art. 1 Settore alberghiero 1 Il settore alberghiero ai sensi dell’articolo 1 capoverso 1 della legge comprende: a. gli alberghi; b. le aziende alberghiere strutturate; c. i terreni, le costruzioni, i locali, le installazioni e gli impianti appartenenti ad alberghi o ad aziende alberghiere strutturate. 2 Le aziende alberghiere strutturate sono aziende alberghiere che: a. sono orientate a ospitare clienti a titolo professionale e per periodi brevi; b. mettono a disposizione, direttamente o mediante partner di cooperazione, ulteriori infrastrutture alberghiere e prestazioni di cui la maggior parte dei clienti si avvale; c. sono adeguatamente posizionate e puntano all’acquisizione mirata di client i per periodi brevi; d. dispongono, di regola, di almeno 15 camere o 30 letti, uniformi in termini di concezione o ubicazione; e. se si tratta di aziende ad economia mista, consistono in parte in un albergo autonomo e redditizio; f. se si tratta di aziende ibride, sono sfruttate come unità aziendali uniformi. Art. 2 Regioni turistiche e stazioni balneari Le regioni turistiche e le stazioni balneari sono elencate nell’Allegato. RU 2003 4317 1 RS 935.12 935.121

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Ordinanza sulla promozione del settore alberghiero del xxxx 2014

Il Consiglio federale svizzero,

visti gli articoli 5 capoverso 2, 7 capoverso 2, 12 capoverso 1 e 16 capoverso 2 della legge federale del 20 giugno 20031 sulla promozione del settore alberghiero (legge),

ordina:

Sezione 1: Definizioni

Art. 1 Settore alberghiero

1 Il settore alberghiero ai sensi dell’articolo 1 capoverso 1 della legge comprende:

a. gli alberghi;

b. le aziende alberghiere strutturate;

c. i terreni, le costruzioni, i locali, le installazioni e gli impianti appartenenti ad alberghi o ad aziende alberghiere strutturate.

2 Le aziende alberghiere strutturate sono aziende alberghiere che:

a. sono orientate a ospitare clienti a titolo professionale e per periodi brevi;

b. mettono a disposizione, direttamente o mediante partner di cooperazione, ulteriori infrastrutture alberghiere e prestazioni di cui la maggior parte dei clienti si avvale;

c. sono adeguatamente posizionate e puntano all’acquisizione mirata di clienti per periodi brevi;

d. dispongono, di regola, di almeno 15 camere o 30 letti, uniformi in termini di concezione o ubicazione;

e. se si tratta di aziende ad economia mista, consistono in parte in un albergo autonomo e redditizio;

f. se si tratta di aziende ibride, sono sfruttate come unità aziendali uniformi.

Art. 2 Regioni turistiche e stazioni balneari

Le regioni turistiche e le stazioni balneari sono elencate nell’Allegato.

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Sezione 2: Concessione di mutui

Art. 3 Compiti della Società svizzera di credito alberghiero

1 La Società svizzera di credito alberghiero (SCA) concede i mutui di cui all’articolo 4 della legge a titolo sussidiario rispetto ai creditori privati.

2 Può offrire a operatori privati e corporazioni territoriali pubbliche prestazioni di consulenza su investimenti, finanziamenti e relative questioni strategiche legate all’economia alberghiera. 3 Gli introiti da prestazioni di consulenza devono coprire i costi che esse generano.

Art. 4 Calcolo del valore reddituale

1 Il valore reddituale di cui all’articolo 7 capoverso 1 della legge è calcolato secondo metodi scientifici ed empirici riconosciuti e si ottiene dalla capitalizzazione dei fondi liberi per il pagamento degli interessi e degli ammortamenti. I costi determinati dalla sostituzione di impianti deprezzatisi nel corso del tempo vanno dedotti dai fondi liberi.

2 Per i progetti d’investimento, il valore reddituale è determinato facendo riferimento sia al piano aziendale dettagliato sia ai dati empirici di un’azienda dello stesso tipo, di uguale grandezza, nonché di un giro d’affari di simile struttura.

3 Occorre tenere debitamente conto del reddito da attività accessorie e degli elementi del patrimonio non necessari all’azienda quali terreni adiacenti o edifici.

4 Se il valore reddituale non può essere calcolato in maniera attendibile o non può essere calcolato del tutto, il fattore decisivo per la determinazione del pegno ipoteca-rio massimo è la sostenibilità degli oneri derivanti da interessi e ammortamenti.

5 Il metodo di calcolo è specificato nel regolamento interno.

Art. 5 Importo del mutuo 1 L’importo del mutuo per singolo progetto si situa di regola tra i 100 000 e i 6 milioni di franchi svizzeri. Tale importo non può superare il 40 per cento del valore reddituale. 2 A titolo eccezionale possono essere concessi prestiti superiori ai 6 milioni di fran-chi svizzeri, in particolare per progetti che:

a. contribuiscono al rafforzamento delle destinazioni turistiche, quali aziende leader o progetti di cooperazione;

b. presentano un carattere innovativo, sostenibile ed esemplare. 3 A titolo eccezionale possono essere concessi prestiti che superano il 40 per cento del valore reddituale, in particolare per progetti d’investimento in regioni periferiche o strutturalmente deboli.

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Art. 6 Rilevamento di mutui esistenti

1 La SCA può rilevare mutui esistenti se per l’azienda ciò comporta una riduzione degli oneri derivanti da interessi e ammortamenti.

2 Per il rilevamento di mutui esistenti valgono le stesse condizioni applicabili alla concessione di nuovi mutui. 3 I mutui concessi a scopo di risanamento non vengono rilevati.

Art. 7 Interessi e ammortamento

1 La SCA fissa gli interessi in modo tale da garantire che le spese amministrative, i costi relativi al rischio e i costi di rifinanziamento delle sue operazioni di credito risultino coperti nell’arco di un ciclo congiunturale. Nel fissarli, essa tiene conto dei ricavi finanziari e dei proventi da prestazioni fatturate ai beneficiari dei mutui.

2 Se concede mutui con partecipazione agli utili, la SCA può ridurre il saggio di interesse.

3 Per un periodo limitato la SCA può esonerare un debitore dall’obbligo dell’ammortamento.

Art. 8 Misure per evitare perdite su crediti

Per evitare perdite su crediti la SCA può, in casi specifici, concedere particolari condizioni di interesse e ammortamento nonché adottare ulteriori misure.

Art. 9 Garanzie

La SCA stabilisce a quali condizioni possono essere concessi, a titolo eccezionale, mutui senza garanzie.

Sezione 3: Finanziamento della SCA e assunzione di perdite su mutui

Art. 10

1 La Segreteria di Stato dell’economia (SECO) decide, d’intesa con l’Amministrazione federale delle finanze, circa l’assunzione da parte della Confede-razione, conformemente all’articolo 14 capoverso 3 della legge, delle perdite sui mutui.

2 Le perdite sui mutui assunte dalla Confederazione sono dedotte dai suoi crediti verso la Società. Le perdite sui mutui non assunte dalla Confederazione devono essere coperte con i fondi propri della SCA.

3 La SCA può procurarsi capitale di terzi da cerchie interessate o sul mercato dei capitali ai sensi dell’articolo 14 capoverso 2 della legge soltanto se tale capitale è immediatamente destinato alla concessione di mutui. Le spese amministrative, i costi relativi al rischio e i costi di rifinanziamento causati dall’impiego del capitale di terzi devono essere completamente coperti dai ricavi con esso generati.

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Sezione 4: Organi

Art. 11 Organizzazione della Società

Gli organi della SCA sono l’assemblea generale, l’amministrazione e l’organo di revisione.

Art. 12 Assemblea generale 1 L’assemblea generale è l’organo supremo della SCA. 2 Le sue decisioni sull’accettazione o la modifica dello statuto sono subordinate all’approvazione del Consiglio federale.

Art. 13 Amministrazione: composizione e nomina dei membri

1 L’amministrazione è composta dal presidente e da otto membri.

2 Per quanto riguarda la nomina dei membri dell’amministrazione, occorre provve-dere affinché il settore alberghiero, le banche, le regioni linguistiche e i sessi siano adeguatamente rappresentati.

3 Su proposta dell’amministrazione, il Dipartimento federale dell’economia, della formazione e della ricerca (DEFR) nomina il presidente.

4 Il DEFR nomina quattro membri e il presidente dell’amministrazione in base a un profilo dei requisiti da esso elaborato.

5 Gli altri quattro membri sono eletti dall’assemblea generale. I rappresentanti della Confederazione non votano in occasione di questa elezione.

Art. 14 Amministrazione: compiti

1 L’amministrazione è l’organo preposto alla gestione della Società. Essa ha i se-guenti compiti inalienabili e irrevocabili:

a. l’alta direzione della SCA e il potere di impartire le dovute istruzioni;

b. la definizione dell’organizzazione;

c. l’organizzazione della contabilità e del controllo finanziario, nonché l’allestimento del piano finanziario;

d. la conclusione, la modifica e la risoluzione dei rapporti di lavoro con i mem-bri della direzione e i quadri superiori;

e. l’alta vigilanza sulla direzione, in particolare per quanto concerne l’osservanza della legge, dello statuto, dei regolamenti e delle istruzioni;

f. l’allestimento del rapporto di gestione, la preparazione dell’assemblea gene-rale e l’esecuzione delle sue deliberazioni.

2 Essa delibera, previa approvazione del Consiglio federale, sull’accettazione e la modifica del regolamento interno.

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3 Essa può affidare la preparazione e l’esecuzione delle sue decisioni o la vigilanza su determinati affari a comitati o a singoli membri. Essa informa adeguatamente i suoi membri.

4 Essa garantisce che i fondi liberi della SCA siano investiti con l’obiettivo minimo di mantenerne il valore reale a medio termine e che la SCA possa in qualsiasi mo-mento adempiere ai suoi impegni finanziari.

5 I membri dell’amministrazione sono tenuti a svolgere i loro compiti e doveri con la massima diligenza e a tutelare gli interessi della SCA in buona fede. L’amministrazione adotta le misure organizzative necessarie per tutelare gli interessi della SCA ed evitare conflitti di interesse.

6 I membri dell’amministrazione dichiarano all’organo eleggente le loro relazioni d’interesse. Durante il loro mandato comunicano costantemente gli eventuali cam-biamenti. L’amministrazione ne informa il pubblico nel rapporto di gestione annua-le.

Art. 15 Amministrazione: consultazione degli affari

L’amministrazione riserva al Dipartimento federale dell’economia, della formazione e della ricerca (DEFR) il diritto di esaminare gli affari della SCA e gli trasmette i rapporti di gestione.

Art. 16 Amministrazione: remunerazione dei membri

1 La remunerazione dei membri dell’amministrazione è soggetta all’approvazione dell’assemblea generale e riportata nel rapporto di gestione della SCA.

2 L’amministrazione generale approva la remunerazione dei membri dell’amministrazione almeno una volta per mandato.

Art. 17 Organo di revisione

1 Come organo di revisione viene scelta un’impresa di revisione abilitata. 2 La scelta viene effettuata dall’assemblea generale, d’intesa con il DEFR.

Sezione 5: Personale

Art. 18

Il personale della SCA è assunto secondo le disposizioni del Codice delle obbliga-zioni2.

2 RS 220

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Sezione 6: Disposizioni finali

Art. 19 Abrogazione di un altro atto normativo

È abrogata l’ordinanza del 26 novembre 20033 della legge federale sulla promozione del settore alberghiero.

Art. 20 Disposizione transitoria

1 La SCA può mantenere i mutui esistenti all’entrata in vigore della presente ordi-nanza e riguardanti aziende che in quel momento sono situate al di fuori delle regio-ni turistiche e stazioni balneari di cui all’articolo 2 e autorizzare adeguamenti delle condizioni di finanziamento.

2 In via eccezionale la SCA può anche adottare ulteriori decisioni di credito per tali aziende, se ciò è necessario a garantire il finanziamento delle stesse e a sostenere il valore dei mutui, ma al massimo fino a dieci anni dall’entrata in vigore della presen-te ordinanza.

Art. 21 Entrata in vigore

La presente ordinanza entra il vigore il xxxx 2015.

3 RU 2003 4317, 2010 3175

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Ordinanza sulla promozione del settore alberghiero

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Allegato

Regioni turistiche e stazioni balneari Sono considerate regioni turistiche e stazioni balneari 1. La Svizzera ad eccezione dei Cantoni di Zurigo, Zugo, Soletta, Basilea-

Città, Basilea-Campagna, Argovia e Ginevra e dei Comuni degli agglomerati di Zurigo, Basilea, Berna, Losanna e Ginevra conformemente ai risultati del censimento federale del 2000.

2. Nel Cantone di Zurigo

– i Comuni...

3. Nel Cantone di Zugo

– i Comuni...

4. Nel Cantone di Soletta

– i Comuni...

5. Nel Cantone di Basilea-Campagna

– i Comuni...

6. Nel Cantone di Argovia

– i Comuni...

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Der Bundesrat

Le Conseil fédéral

Il Consiglio federale

Il Cussegl federal

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Rapporto esplicativo concernente l’ordinanza sulla promozione del settore alberghiero

Giugno 2014

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Indice

1 Parte generale ............................................................................................................ 3

1.1 Breve visione d’insieme dell’avamprogetto .................................................................. 3

1.2 La politica della Confederazione in materia di turismo ................................................. 3

1.3 La Società svizzera di credito alberghiero (SCA) ......................................................... 4

1.4 Rapporto sulla situazione strutturale del turismo svizzero e sulla strategia del Consiglio federale per il futuro ..................................................................................... 6

1.5 Controllo da parte del CDF dell’impiego regolare e corretto dei fondi ........................... 6

1.6 Obiettivi dell’avamprogetto ........................................................................................... 6

1.7 Ripercussioni dell’avamprogetto .................................................................................. 7

2 Parte specifica ........................................................................................................... 8

2.1 Ingresso ....................................................................................................................... 8

2.2 Osservazioni sui singoli articoli dell’ordinanza .............................................................. 8

3 Bibliografia ............................................................................................................... 24

4 Allegato: Panoramica della revisione dell’ordinanza ............................................ 25

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1 Parte generale

1.1 Breve visione d’insieme dell’avamprogetto

La politica del turismo della Confederazione verte sulla strategia di crescita del Consiglio fe-

derale per la piazza turistica svizzera (2010). Con il rapporto del 26 giugno 2013 sulla situa-

zione strutturale del turismo svizzero e sulla futura strategia del turismo, il Consiglio federale

ha recentemente riconfermato l’impostazione strategica della sua politica. Nel contempo il

Collegio ha proposto due pacchetti di misure consistenti, l’uno, in un perfezionamento della

promozione alberghiera praticata dalla Confederazione e, l’altro, in un programma d’impulso per gli anni 2016-2019.

La promozione del settore alberghiero della Confederazione si basa sulla legge federale del

20 giugno 2003 sulla promozione del settore alberghiero (RS 935.12), la cui esecuzione

compete alla Società svizzera di credito alberghiero (SCA). Per ottimizzare questa promo-

zione è necessario modificare le disposizioni d’esecuzione della SCA tramite una revisione

totale dell’ordinanza del 26 novembre 2003 relativa alla legge federale sulla promozione del

settore alberghiero (RS 935.121). Occorre inoltre adeguare lo statuto della SCA e dotare la

Società di un nuovo regolamento interno. Il presente rapporto intende illustrare le finalità del-

la suddetta ordinanza e descrivere gli adeguamenti effettuati nell’ambito della sua revisione totale.

La revisione totale dell’ordinanza relativa alla legge federale sulla promozione del settore al-

berghiero è incentrata su due elementi fondamentali. L’attività di promozione della SCA vie-

ne, da un lato, flessibilizzata ed estesa e, dall’altro, precisata. Sono inoltre previsti alcuni

adeguamenti a norme di diritto federale poziore. In allegato è riportata una panoramica della

revisione totale.

1.2 La politica della Confederazione in materia di turismo

La strategia di crescita del Consiglio federale del 20101 mira a consolidare e potenziare il

successo e l’attrattiva della piazza turistica svizzera. Idealmente, il Consiglio federale vuole

che il turismo svizzero sfrutti appieno il suo straordinario potenziale, crei posti di lavoro e contribuisca alla qualità di vita e al benessere nel nostro Paese.

Sulla base di questa visione, il Collegio ha formulato nella sua strategia di crescita 2010 quattro obiettivi principali per la politica federale del turismo. Essa deve:

1. migliorare le condizioni quadro per le aziende turistiche;

2. aumentare l’attrattiva dell’offerta turistica;

3. consolidare la presenza sul mercato della Svizzera come destinazione turistica; e

4. rispettare i principi dello sviluppo sostenibile.

Con questo approccio, dunque, il Consiglio federale intende migliorare in primo luogo le con-

dizioni quadro per l’economia svizzera del turismo. Le imprese sono le principali garanti di

una politica del turismo orientata alla crescita, in quanto soltanto loro possono creare valore

aggiunto e posti di lavoro. Come seconda priorità, la politica del turismo della Confederazio-

ne comprende una serie di strumenti incentrati sulla domanda e sull’offerta, volti a sostenere l’economia del turismo in modo mirato.

La Confederazione promuove la piazza turistica svizzera in maniera specifica, sostenendo in

primo luogo gli sforzi profusi dall’economia del turismo per aumentare l’attrattiva delle sue of-

ferte. A tal fine la politica del turismo può fare capo a Innotour – strumento di promozione

1 Cfr. Consiglio federale (2010).

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dell’innovazione, della collaborazione e dello sviluppo delle conoscenze nel tur ismo – e alla

Società svizzera di credito alberghiero (SCA). In secondo luogo, con i suoi aiuti finanziari a

Svizzera Turismo, la Confederazione provvede affinché la presenza sul mercato della piazza

turistica svizzera risulti convincente, omogenea e accattivante per turisti sia svizzeri che

stranieri. La Confederazione, infine, sostiene il turismo anche attraverso la Nuova politica re-gionale (NPR).

Con la sua strategia di crescita 2010, dunque, il Consiglio federale punta innanzitutto a svi-

luppare e perfezionare i suoi comprovati strumenti di politica del turismo. Inoltre sono anche

state introdotte diverse innovazioni. Esse comprendono sostanzialmente il rafforzamento dei

compiti trasversali della politica del turismo, l’istituzione di un «issue management» strategi-co e la revisione totale della promozione dell’innovazione nel settore turistico (Innotour).

Una delle novità fondamentali della strategia di crescita 2010 è stata l’introduzione dei pro-

grammi di attuazione quale fondamento per l’esecuzione della politica del turismo della Con-

federazione. Essi definiscono una serie di punti tematici fondamentali e identificano,

nell’ambito dei quattro orientamenti della politica del turismo, i progetti chiave da attuare in

via prioritaria. Il primo programma di attuazione per il periodo 2012-2015 è stato pubblicato

dalla Segreteria di Stato dell’economia (SECO) nella primavera del 20122. Esso comprende

otto campi d’azione con in tutto 30 progetti chiave, di cui circa due terzi mirano a migliorare la condizioni quadro per le imprese turistiche e un terzo a promuovere la piazza turistica.

Il rapporto del 26 giugno 2013 sulla situazione strutturale del turismo svizzero e sulla futura

strategia del turismo del Consiglio federale (cfr. capitolo 1.4) riconferma l’orientamento della

strategia di crescita del 2010. Le analisi effettuate nell’ambito di questo rapporto comprovano

che la politica del turismo della Confederazione è ben impostata a livello teorico e che la sua

attuazione procede con successo.

1.3 La Società svizzera di credito alberghiero (SCA)

La Confederazione sostiene l’industria alberghiera in virtù della legge federale del 20 giugno 2003 sulla promozione del settore alberghiero (RS 935.12, di seguito «legge») e dell’ordinanza della legge federale sulla promozione del settore alberghiero (RS 935.121, di seguito «ordinanza»), la cui esecuzione compete alla Società svizzera di credito alberghiero (SCA). La promozione del settore alberghiero da parte della Confederazione punta a salvaguardare e potenziare la competitività e sostenibilità dell’economia alberghiera svizzera. Il Consiglio federale ha precisato questo obiettivo di promozione del turismo nel modo seguente: «Gli in-vestimenti saranno cofinanziati soltanto se sono conformi alle esigenze del mercato, il che significa che le aziende devono essere sempre in grado di conseguire, sul mercato, redditi sufficienti per finanziare interessi e ammortamenti del capitale di terzi»3. Nell’attuare questo obiettivo, la SCA mantiene la sua autonomia finanziaria. A tal proposito il Consiglio federale si è così espresso: «In futuro la SCA dovrà assumersi tutti i costi d’esercizio e costituire gli accantonamenti necessari per coprire eventuali perdite»4. Questo principio dell’autofinanziamento è stato più volte ribadito dal Consiglio federale nel 20115. Per consentire alla SCA di raggiungere il suddetto obiettivo in modo autonomo, la Confede-razione le concede un prestito a tasso zero. Occorre osservare, tuttavia, che tra l’obiettivo di promozione e il principio dell’autofinanziamento vi è un fondamentale conflitto di obiettivi.

2 Cfr. SECO (2012).

3 Cfr. Consiglio federale (2002), pag. 6433.

4 Cfr. Consiglio federale (2002), pag. 6424.

5 Cfr. Consiglio federale (2011), pag. 2172.

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Nell’ambito dell’ultima revisione della legge, nel 2003, il principio dell’autofinanziamento è stato ulteriormente consolidato, per cui poggia ora su una solida base legale. La SCA, ad esempio, può concedere i suoi mutui soltanto ad aziende degne di credito e con capacità di rimborso e, nel valutare le diverse possibilità di finanziamento, deve applicare criteri severi. Quest’ultima condizione implica che, di regola, la somma dei mutui concessi e dei cred iti di grado anteriore o uguale non deve superare il valore reddituale presumibile dopo il rinnova-mento (art. 6 e 7 della legge). I mutui, inoltre, devono essere ammortati il più presto possibile (art. 8 della legge). Quanto all’attività di consulenza, l’ordinanza stabilisce che deve essere autofinanziata (art. 3 cpv. 2 dell’ordinanza). L’attività commerciale della SCA si orienta ad altri principi importanti. Va ricordato, in partico-lare, che la Società concede i suoi mutui a titolo sussidiario rispetto a quelli accordati da cre-ditori privati e che in termini geografici i suoi crediti sono limitati alle regioni turistiche e alle stazioni balneari. Dalla valutazione dell’attività di promozione della SCA, effettuata nel 20136, sono emersi ri-sultati molto soddisfacenti. Tra il 2007 e il 2012, infatti, la Società è riuscita ad ampliare le sue attività in modo costante. Nel periodo in esame, ad esempio, il totale dei mutui concessi è passato da 90 a 135 milioni di franchi, il che corrisponde a un aumento del 50 per cento. Questo ampliamento è avvenuto nel rispetto dei criteri dell’autofinanziamento, vale a dire che la SCA si è assunta autonomamente i costi d’esercizio e di rischio. Nel periodo in esame, inoltre, la Società è riuscita a ridurre le spese per il personale e il materiale di quasi un quar-to. Secondo i risultati della valutazione, nello stesso periodo le rettifiche di valore e gli accan-tonamenti sono stati ridotti dal 25 al 16 per cento del portafoglio crediti. Parallelamente al po-tenziamento delle attività di promozione sono dunque stati ridotti i rischi connessi a tale portafoglio. La valutazione ha anche evidenziato che l’attività della SCA ha un influsso posit i-vo sulla concorrenzialità delle aziende alberghiere. Gli investimenti cofinanziati dalla SCA hanno comportato un aumento di quasi un quarto del numero di letti e collaboratori nei r i-spettivi alberghi. L’importanza economica della SCA si evince dal volume di investimenti a favore del settore alberghiero svizzero finanziato dalla Società. Secondo le stime, tra il 2007 e il 2012 gli inve-stimenti nel settore alberghiero dell’arco alpino svizzero hanno raggiunto in media i 500 m i-lioni di franchi all’anno. A fronte di questa cifra, gli investimenti cofinanziati dalla SCA si sono attestati a 139 milioni di franchi all’anno. Tra il 2007 e il 2012, quindi, la quota di investimenti cofinanziati dalla SCA nell’arco alpino si è attestata attorno al 28 per cento. La SCA ha an-che valutato notevoli volumi d’investimento, finanziati successivamente dalle sole banche. In questo caso la Società svizzera di credito alberghiero ha funto da «marchio di certificazio-ne». Le ripercussioni sulle singole imprese e la rilevanza economica della SCA comprovano l’influsso positivo che la Società esercita sulla competitività del settore alberghiero nell’ambito della sua sfera di competenza. Le prestazioni di consulenza della SCA integrano il suo ruolo di società di credito e contribuiscono anch’esse a migliorare la competitività del settore in questione. Secondo quanto emerge da sondaggi condotti presso clienti, banche e organi cantonali di promozione dell’economia e da workshop e colloqui con esperti, i clienti della SCA sono più che soddisfatti delle procedure di finanziamento e delle prestazioni di consulenza della So-cietà. Quasi tutti gli interpellati raccomanderebbero la SCA a terzi. Anche le banche valutano positivamente la collaborazione con la SCA e ritengono importante o addirittura decisiva la partecipazione della Società ai progetti d’investimento. La SCA, inoltre, non viene percepita come un concorrente. Secondo i risultati della valutazione, il giudizio degli organi cantonali di promozione del turismo, per contro, è ambivalente. Essi auspicano una maggiore promozio-

6 Cfr. Helbling Business Advisors AG, 2013.

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ne del settore alberghiero da parte della SCA, senza però mettere in discussione il principio dell’autofinanziamento.

1.4 Rapporto sulla situazione strutturale del turismo svizzero e sulla strategia del Consiglio federale per il futuro

Alla fine del 2012 il Consiglio federale è stato incaricato con due mozioni approvate

all’unanimità dal Parlamento – l’una della CdF-N (12.3985) e l’altra della CdF-N (12.3989) –

di redigere un rapporto sulla situazione strutturale del turismo svizzero e sulla strategia che il Collegio intende adottare in futuro7.

Con l’approvazione di questo rapporto («rapporto sul turismo»), avvenuta lo scorso 26 giu-

gno 2013, il Consiglio federale ha anche risposto o adempiuto a diversi interventi parlamen-

tari, presentati nel contesto dell’approvazione dell’iniziativa sulle abitazioni secondarie e

anch’essi approvati dal Parlamento. Si tratta, da un lato, dei postulati Vogler (12.3371) e

Fournier (12.3467), che hanno sollecitato il Consiglio federale a studiare le conseguenze

dell’iniziativa sulle abitazioni secondarie sulle economie interessate e, dall’altro, del postulato

Baumann (12.3495), che ha chiesto al Consiglio federale di illustrare le modalità di istituzione in Svizzera di una banca del turismo sul modello di quella austriaca.

Benché le analisi condotte nell’ambito del rapporto sul turismo non abbiano evidenziato la

necessità di una reimpostazione della strategia del turismo della Confederazione, dalla valu-

tazione delle opzioni strategiche di promozione del settore alberghiero e degli effetti

dell’iniziativa sulle abitazioni secondarie è emersa la necessità di un intervento politico. Il

Consiglio federale ha pertanto deciso, da un lato, di perfezionare la promozione del settore

alberghiero e, dall’altro, di lanciare un programma d’impulso 2016-2019 per attenuare il

cambiamento strutturale accelerato dall’iniziativa, affidando l’attuazione di queste due misure al Dipartimento federale dell’economia, della formazione e della ricerca.

Il perfezionamento della promozione alberghiera punta a rendere più efficaci le attività di

promozione della SCA. Nel contempo saranno effettuati diversi adeguamenti, resi necessari dalle conseguenze dell’iniziativa sulle abitazioni secondarie.

1.5 Controllo da parte del CDF dell’impiego regolare e corretto dei fondi

Tra la fine del 2013 e l’inizio del 2014 il Controllo federale delle finanze (CDF) ha verificato

se la SCA ha impiegato i suoi fondi in modo regolare e corretto. Il CDF conferma che

l’amministrazione della SCA, la SECO e l’organo di revisione PwC svolgono con diligenza i

loro compiti di vigilanza e che le procedure, il sistema di controllo, la documentazione e i si-

stemi informatici della SCA sono impostati in maniera professionale. Il CDF raccomanda inol-

tre di rivedere – nell’ambito della revisione dell’ordinanza – la definizione del concetto di au-

tofinanziamento, di disciplinare le competenze per l’investimento dei fondi federali non

impiegati e di precisare le competenze della SCA relative al reperimento di capitali di terzi sul

mercato dei capitali. Nel farlo vanno coinvolti, ove opportuno, i servizi competenti

dell’Amministrazione federale delle finanze (AFF).

1.6 Obiettivi dell’avamprogetto

Il perfezionamento della promozione del settore alberghiero, deciso nel rapporto sul turismo,

rende necessaria una revisione totale delle disposizioni d’esecuzione della SCA, prime fra

tutte quelle contenute nell’ordinanza. Occorre inoltre adeguare lo statuto e dotare la Società

di un nuovo regolamento interno. Secondo la legge, lo statuto, il regolamento e le loro modi-fiche devono essere approvati dal Consiglio federale (art. 12 cpv. 1).

7 Cfr. Consiglio federale (2013).

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La revisione totale dell’ordinanza verte su due elementi fondamentali. L’attività di promozione

della SCA viene, da un lato, flessibilizzata ed estesa e, dall’altro, precisata. Sono inoltre pre-

visti alcuni adeguamenti a norme di diritto federale poziore. Con la revisione totale saranno

inoltre attuate le raccomandazioni del CDF, formulate in occasione del controllo dell’impiego regolare e corretto dei fondi della SCA (cfr. capitolo 1.5).

È particolarmente importante ridefinire la nozione di «settore alberghiero», integrandovi gli

«alloggi strutturati», termine impiegato nell’ambito della legge d’attuazione dell’iniziativa sulle

abitazioni secondarie. Il perimetro di promozione della SCA viene aggiornato ed esteso.

Quanto alle attività di finanziamento della Società, il limite di credito massimo, in termini as-

soluti, sarà aumentato da due a sei milioni di franchi svizzeri. Affinché – durante la fase

d’incertezza e trasformazione – la SCA possa sostenere l’economia del turismo in maniera

ideale nel suo processo di adeguamento al nuovo contesto normativo, determinato

dall’iniziativa sulle abitazioni secondarie, si prevede di prolungare a titolo preventivo fino al

2019 il prestito supplementare di 100 milioni di franchi originariamente concesso fino al

2015. Il relativo decreto federale sarà presentato al Parlamento nell’ambito del Messaggio

concernente la promozione della piazza economica 2016-2019. Le disposizioni d’esecuzione della SCA, infine, saranno armonizzate il più possibile con la NPR8.

1.7 Ripercussioni dell’avamprogetto

Con la revisione delle disposizioni d’esecuzione della SCA, la promozione del settore alber-

ghiero da parte della Confederazione sarà perfezionata. La nozione di «settore alberghiero»,

ridefinita e resa più flessibile, consente di sostenere in modo completo e flessibile le aziende

alberghiere dotate di modelli operativi simili a quelli degli alberghi. L’aumento del limite di

credito contribuisce in misura sostanziale a colmare la lacuna di finanziamento in questo set-

tore e a modernizzare le strutture d’alloggio. Le nuove disposizioni d’esecuzione della SCA

consentiranno una sorveglianza ottimale da parte dei servizi della Confederazione compe-

tenti. Anche i Cantoni beneficiano del perfezionamento della promozione alberghiera della

Confederazione. Vanno citati a questo proposito la migliore armonizzazione tra SCA e NPR

e il previsto ampliamento del perimetro di promozione della SCA. Nonostante questo am-

pliamento e l’aumento del limite di credito, si prevede che la Società possa continuare a

svolgere le sue attività anche all’interno dell’attuale perimetro d’azione. Secondo le stime de l-

la SECO, l’ampliamento del perimento di promozione comporterà soltanto un lieve aumento di circa il 5 per cento della domanda di mutui della SCA.

Le nuove disposizioni esecutive consentono alla SCA di potenziare ulteriormente le sue att i-

vità di promozione, sempre che ciò sia richiesto dal mercato. A condizione che questa fase di

crescita possa essere finanziata con il prestito supplementare, dal 2019 in avanti l’attività di

promozione della SCA potrà proseguire a un buon livello. Ciò è dovuto al fatto che con

l’ampliamento del portafoglio crediti e il conseguente aumento progressivo dei volumi

d’ammortamento, il potenziale per la concessione dei mutui aumenta. La SCA prevede di po-

ter gestire il previsto ampliamento delle sue attività di promozione con l’attuale effettivo di personale.

8 Per migliorare ulteriormente l’armonizzazione tra SCA e NPR, la SECO sta attualmente elaborando una gui-

da, rivolta ai Cantoni, per la promozione del settore alberghiero tramite la NPR.

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2 Parte specifica

2.1 Ingresso

Il Consiglio federale emana disposizioni d’esecuzione nel caso in cui le disposizioni della

legge federale sulla promozione del settore alberghiero (RS 935.12, di seguito «legge») ne-

cessitino di ulteriori spiegazioni relative alla concessione dei mutui.

2.2 Osservazioni sui singoli articoli dell’ordinanza

Sezione 1: Definizioni

Articolo 1 Settore alberghiero

L’articolo 1 viene adeguato e suddiviso in due capoversi.

La legge enuncia il principio secondo cui «la Confederazione promuove la concessione di

crediti al settore alberghiero con lo scopo di mantenerne e migliorarne la competitività e la

continuità» (art. 1 cpv. 1). A tale scopo essa sostiene l’attività della Società svizzera di cred i-to alberghiero (di seguito «SCA» o «Società», art. 1 cpv. 2).

Se da un lato viene mantenuto il principio della promozione, dall’altro la nozione di «settore

alberghiero» viene ridefinita e resa più flessibile. Le analisi d’impatto dell’iniziativa sulle ab i-

tazioni secondarie, effettuate dal Dipartimento federale dell’economia, della formazione e

della ricerca (DEFR), mostrano che i confini di demarcazione tra le varie forme d’alloggio si

stanno attenuando sempre più. Di pari passo con l’aumento dei finanziamenti trasversali de l-

le strutture alberghiere attraverso l’edificazione e la vendita di ab itazioni secondarie, in corso

dagli anni ’90, sono sorte sempre più forme d’alloggio miste o ibride tra industria alberghiera

classica e abitazioni di vacanza. Pertanto, nell’elaborare le disposizioni esecutive relative

all’iniziativa sulle abitazioni secondarie viene attribuita un’importanza fondamentale alla d i-

stinzione tra le varie forme d’alloggio e alla loro precisa definizione. Un fattore chiave della

promozione del settore alberghiero da parte della Confederazione è che la legislazione in

materia di abitazioni secondarie contempla ora la nozione di «aziende alberghiere struttura-

te», ossia infrastrutture d’alloggio che sono dotate di modelli operativi simili a quelli alber-ghieri e che potranno essere edificate anche in futuro.

Oltre a ridefinire e rendere più flessibile la nozione di «settore alberghiero», la promozione

del settore alberghiero attraverso la SCA viene armonizzata con la terminologia della legisla-zione esecutiva dell’iniziativa sulle abitazioni secondarie.

Capoverso 1

Il capoverso 1 dell’articolo 1 è nuovo. Esso definisce la nozione di «settore alberghiero». In

futuro la SCA potrà cofinanziare gli alberghi (lett. a), le aziende alberghiere strutturate (lett.

b) nonché i terreni, le costruzioni, i locali, le installazioni e gli impianti appartenenti ad alber-

ghi o ad aziende alberghiere strutturate (lett. c). Questa ridefinizione rendere più moderna e flessibile la nozione di «settore alberghiero».

Si tiene così conto del principio stabilito dal legislatore, secondo cui la SCA deve poter so-

stenere impianti rientranti nel settore alberghiero come ad esempio le infrastrutture di well-

ness9. I relativi investimenti possono essere cofinanziati dalla SCA soltanto se il rischio eco-

nomico viene assunto principalmente dall’azienda alberghiera interessata e se l’utilità che ne

risulta va a beneficio suo e dei suoi clienti. Possono essere promossi anche investimenti so-stenuti da più aziende alberghiere.

9 Cfr. Consiglio federale (2002), pag. 6433.

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La legge menziona anche l’«impianto di attrezzature alberghiere interaziendali» (art. 4 cpv. 1

lett. c). Viene specificato, nell’ottica di un aggiornamento, che entrano in considerazione an-

che gli investimenti di società affiliate o strutture analoghe che appartengono principalmente

a una o più aziende alberghiere e che realizzano la maggior parte dei loro utili mediante ser-

vizi offerti su commissione di tali aziende. Si tiene così conto del fatto che per offrire le loro

prestazioni, le aziende alberghiere tendono sempre di più a collaborare tra di loro o a delega-re a terzi la prestazione di questi servizi.

Gli investimenti in terreni di cui all’articolo 1 capoverso 1 lettera c possono essere promossi

dalla SCA soltanto nell’ambito dell’ordinario finanziamento di costruzioni direttamente legate

a progetti edili concreti e approvati. La promozione di questo tipo di investimenti è retta

dall’articolo 4 capoverso 1 lettera b della legge, secondo cui la SCA può concedere mutui per

la costruzione di nuove aziende alberghiere. Nell’ambito di questi progetti edili, l’acquisto de i terreni costituisce spesso una parte considerevole dei costi complessivi.

Capoverso 2

Il capoverso 2 dell’articolo 1 è nuovo. Esso introduce la nozione di «aziende alberghiere

strutturate», che sostituisce l’attuale elenco, comprendente «gli alberghi, le locande e i motel,

nonché le aziende del settore paralberghiero come gli ostelli della gioventù, i centri di vacan-

za per famiglie e gli alloggi analoghi». La nozione di «aziende alberghiere strutturate» è più

flessibile e risponde meglio ai continui sviluppi dei modelli d’alloggio di quanto non lo faceva il suddetto elenco (incompleto) delle varie forme d’alloggio.

Quanto alla definizione della nozione di «aziende alberghiere strutturate», data all’articolo 1

capoverso 2 lettere a-f, va precisato che si parla di «brevi periodi» quando il periodo di sog-

giorno medio dura fino a due settimane o al massimo 90 giorni (lett. a). Le aziende ad eco-

nomia mista non rientrano nel settore alberghiero, ma offrono servizi di alloggio (p. es. agritu-

rismo o hotelspitex). La premessa per un cofinanziamento da parte della SCA è che

l’azienda consista in parte in un albergo autonomo e redditizio (lett. e). Per «aziende ibride»

si intendono forme miste – in termini giuridici, economici o edili – che si situano tra il settore

alberghiero classico e quello paralberghiero. In questo caso la premessa per un cofinanzia-mento da parte della SCA è che l’azienda sia sfruttata come unità aziendale uniforme (lett. f).

Articolo 2 Regioni turistiche e stazioni balneari

L’articolo 2 viene adeguato, titolo compreso.

La legge sancisce che la concessione di mutui è limitata esclusivamente alle regioni turisti-

che e alle stazioni balneari (art. 5 cpv. 1 lett. a, b). Sono regioni turistiche le regioni e le loca-

lità in cui il turismo ha importanza essenziale ed è sottoposto a notevoli fluttuazioni stagionali

(art. 5 cpv. 2). La legge specifica inoltre che il Consiglio federale designa tali regioni e località dopo aver sentito i Cantoni (art. 5 cpv. 2).

La limitazione del perimetro di promozione della SCA alle regioni turistiche e stazioni balnea-

ri rispecchia la legittimazione della Società. Con la revisione viene specificato che tale peri-

metro comprende, secondo l’articolo 5 della legge, le regioni turistiche e le stazioni balneari, precisazione ripresa anche nel titolo.

Si parla di stazioni balneari in presenza di risorse terapeutiche locali e infrastrutture curative

corrispondenti, sfruttate per raggiungere obiettivi terapeutici (riabilitazione e prevenzione) e/o

obiettivi attinenti al turismo della salute (p. es. wellness). Sono determinanti, in particolare, i

seguenti criteri:

impianti diagnostici e/o terapeutici adattati, sorvegliati da medici e persone adegua-

tamente qualificate;

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posizionamento sul mercato come bagno termale (p. es. appartenenza a un’associa-

zione di categoria);

sfruttamento delle risorse presenti in loco a scopi curativi (p. es. sorgente minerale).

Adeguamento dell’Allegato dell’ordinanza

Nell’Allegato dell’ordinanza il Consiglio federale definisce le regioni turistiche e le stazioni

balneari. Benché i principi della legge siano rimasti identici, è necessario adeguare tale Alle-

gato. Questa necessità è motivata dalle fusioni tra Comuni, intervenute dall’ultima revisione,

che hanno comportato alcune modifiche del perimetro di promozione della SCA, ma che non

sono ancora state considerate nella legislazione. In alcuni Cantoni, inoltre, l’attuale perimetro

di promozione non rispecchia più le realtà turistiche vigenti. Per questi motivi il perimetro di promozione della SCA viene aggiornato ed esteso.

Questo ampliamento del perimetro di promozione della Società viene effettuato in corrispon-

denza delle zone d’impatto territoriale della Nuova politica regionale (NPR). Il nuovo perime-

tro di promozione comprenderà quindi l’intera Svizzera, ad esclusione dei grandi agglomera-ti10 e dei Cantoni urbani11.

Questi ultimi avranno però la possibilità, nell’ambito della procedura di consultazione, di pro-

porre alla SCA l’integrazione di determinate regioni turistiche nel suo perimetro di promozio-ne.

Affinché una regione turistica sia integrata nel perimetro di promozione della SCA essa non

deve appartenere a un singolo Comune, ma costituire parte di una regione comprendente

più Comuni limitrofi. Inoltre, i Cantoni devono comprovare che in tali regioni la domanda turi-

stica è soggetta a una forte stagionalità e che l’intensità turistica è elevata. Tale intensità tu-

ristica può anche essere comprovata, ad esempio, dall’esplicita menzione della regione in un

piano cantonale di sviluppo del turismo, dal versamento di sussidi cantonali a suo favore o dalla presenza in loco di organizzazioni turistiche12.

Anche per le stazioni balneari i Cantoni possono richiedere l’integrazione nel perimetro di

promozione della SCA. A differenza delle regioni turistiche, però, tale integrazione può esse-

re proposta per tutta la Svizzera. A tal fine i Cantoni devono dimostrare che le condizioni per le stazioni balneari sono adempiute, ossia che sono date le premesse di cui sopra.

Il Consiglio federale elencherà le regioni turistiche e le stazioni balneari nell’Allegato

dell’ordinanza al termine della procedura di consultazione, dopodiché non dovrebbe più sus-sistere la necessità di adeguare il perimetro di promozione della SCA per un certo tempo.

Le analisi di fondo della SECO dimostrano che l’aggiornamento del perimetro di promozione

della SCA in corrispondenza delle zone d’impatto territoriale della NPR presenta un’elevata

coincidenza con un perimetro di promozione tracciato in base a indicatori statistici per la sta-

gionalità e l’intensità turistica, il che dimostra che i principi di promozione vengono debita-

mente considerati. Con l’aggiornamento del perimetro di promozione della SCA in corrispon-

denza delle zone d’impatto territoriale della NPR viene creata un’importante base per

migliorare l’armonizzazione tra SCA e NPR, come voluto dal Consiglio federale (cfr. capitolo 1.6).

10 Cfr. articolo 1 capoverso 1 lettera a dell’ordinanza sulla politica regionale (RS 901.021). Va ricordato che

l’Ufficio federale di statistica sta rivedendo la delimitazione del perimetro di tutti gli agglomerati. La pubblica-zione dei nuovi perimetri è prevista per novembre 2014. Per delimitare il perimetro di promozione della SCA si prevede di considerare i futuri perimetri degli agglomerati.

11 Cfr. articolo 1 capoverso 1 lettera b dell’ordinanza sulla politica regionale (RS 901.021).

12 Per ulteriori informazioni sulla misurazione della stagionalità della domanda e dell’intensità turistica cfr. BHP

Hanser und Partner (2014).

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Va ricordato che la SECO ha condotto una consultazione preliminare presso i Cantoni sul

previsto ampliamento del perimetro di promozione della SCA. Tale consultazione si è svolta

tra il 19 marzo e il 9 aprile 2014 per mezzo della Conferenza dei direttori cantonali

dell’economia pubblica (CDEP). Da questa consultazione è emerso che la maggior parte dei

Cantoni sono d’accordo con la procedura proposta13. Alcuni di essi, tuttavia, hanno espresso

pareri critici o si sono detti addirittura contrari, pur adducendo motivazioni assai divergenti. La CDEP condivide il parere espresso dalla maggioranza dei Cantoni.

Secondo le stime della SECO, la domanda di mutui della SCA dovrebbe registrare soltanto

un lieve aumento, pari a circa il 5 per cento, a seguito dell’estensione del perimetro di pro-

mozione. Infatti, al di fuori dell’attuale perimetro e dei grandi agglomerati, il numero di proget-

ti alberghieri è assai limitato. Va ricordato, inoltre, che la SCA non potrà più concedere mutui

per progetti alberghieri nell’agglomerato di Losanna né in determinate subregioni degli altri

grandi agglomerati. Occorre sottolineare, infine, che la SCA potrà anche in futuro accordare

eccezioni in tutta la Svizzera per regioni le cui condizioni sono simili a quelle delle regioni tu-ristiche (art. 5 cpv. 3 della legge).

Le eventuali eccezioni vengono accordate unicamente in relazione a un’infrastruttura o a un

progetto specifico, in modo da evitare che abbiano un impatto generale sulla regione interes-

sata. Le relative domande vengono trattate in maniera molto restrittiva e un’eventuale dispo-sizione derogatoria non dà il diritto all’ottenimento di un mutuo.

Sezione 2: Concessione di mutui

Articolo 3 Compiti della Società svizzera di credito alberghiero

Sono modificati i capoversi 1 e 2 e il titolo. Il capoverso 3 è nuovo.

I compiti della SCA sono definiti all’articolo 3 della legge. Lo scopo principale della Società è

quello di concedere mutui secondo le disposizioni della legge (art. 3 cpv. 1). In tal modo essa

promuove gli investimenti nel settore alberghiero. La Società può inoltre assumere altri com-piti, ad esempio la consulenza d’economia aziendale per gli alberghi (art. 3 cpv. 2).

Con la revisione dell’ordinanza, il titolo dell’articolo 3 viene adeguato al titolo dell’articolo 3 della legge (vecchio titolo: «Concessione di mutui»).

Capoverso 1

Il capoverso 1 dell’articolo 3 viene adeguato. Sulla base del principio enunciato all’articolo 7

capoverso 1 della legge, secondo cui la SCA concede mutui di grado anteriore o uguale, il

capoverso 1 dell’articolo 3 specifica ora che la SCA concede i suoi mutui «a titolo sussidiario

rispetto ai creditori privati». Ciò significa che la Società opera sempre in collaborazione e a

complemento degli istituti di credito privati. Risulta così garantito che la SCA non entri in rap-

porti di concorrenza con i creditori privati e che le sue attività non perturbino la concorrenza.

Un ulteriore elemento chiave del principio di sussidiarietà, cui le attività di finanziamento del-

la SCA sono subordinate, è il limite di credito fissato all’articolo 5 dell’ordinanza.

La concessione di mutui da parte della SCA è accompagnata da prestazioni di supporto, vol-

te a garantire che i mezzi finanziari siano impiegati nel migliore dei modi. I costi di questa

consulenza indiretta sono coperti dalle attività di finanziamento della Società.

13 16 Cantoni sono sostanzialmente favorevoli all’estensione del perimetro di promozione della SCA in corri-

spondenza delle zone d’impatto territoriale della NPR, otto sono contrari e due hanno espresso un parere neutrale.

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Capoverso 2

Il capoverso 2 dell’articolo 3 viene modificato. In esso si precisa che la SCA «può offrire a

operatori privati e corporazioni territoriali pubbliche prestazioni di consulenza su investimenti,

finanziamenti e relative questioni strategiche legate all’economia alberghiera». Risulta così

garantito che anche i terzi interessati, quali le banche e gli enti pubblici, possono beneficiare

della prestazioni di consulenza della SCA. Il capoverso specifica inoltre che le attività di con-

sulenza della SCA devono limitarsi a questioni direttamente legate al settore alberghiero, che

possono comprendere, oltre agli aspetti concernenti gli investimenti e il finanziamento, que-

stioni strategiche direttamente connesse a tali aspetti. In particolare, le prestazioni di consu-

lenza della SCA consistono in valutazioni, studi di fattibilità, validazioni di progetti e modelli

commerciali, programmi d’impulso e perizie (p. es. nell’ambito della legge federale

sull’acquisto di fondi da parte di persone all’estero o della legislazione sulle abitazioni secon-darie).

La SCA ha inoltre la possibilità di mettere a disposizione del settore alberghiero le cono-

scenze acquisite nell’ambito della sua attività di finanziamento nell’ottica di un trasferimento

di sapere e di essere rappresentata negli organismi rilevanti in materia di politica del turismo.

Il trasferimento del sapere può avvenire in particolare nell’ambito di fora, pubblicazioni, rela-

zioni, colloqui tra esperti e mandati d’insegnamento. Vanno menzionati, a questo proposito,

l’Hotel Finance Forum, che la SCA svolge regolarmente in collaborazione con l’associazione

di categoria hotelleriesuisse o la pubblicazione «Annuaire de l’hôtellerie suisse», anch’essa

redatta in collaborazione con hotelleriesuisse. Il settore può inoltre avvalersi di strumenti di

valutazione quali «Reinvest», programma per il calcolo dei costi di manutenzione. I costi per il trasferimento del sapere sono coperti dalle attività di finanziamento.

Capoverso 3

Il capoverso 3 dell’articolo 3 è nuovo, ma corrisponde in parte all’articolo 3 capoverso 2 della

vecchia ordinanza. La SCA può offrire le sue attività di consulenza in tutta la Svizzera. Nel

farlo, tuttavia, essa non deve perturbare la concorrenza tra gli istituti di consulenza privati. Gli

introiti derivanti dalle sue attività di consulenza devono pertanto coprire i costi variabili che

essa genera. Se necessario, la copertura dei costi può essere ulteriormente disciplinata

nell’ambito della convenzione concernente il controlling, il reporting e il monitoring politici,

stipulata tra la Segreteria di Stato dell’economia (SECO) e la Società. Come ha dimostrato la

valutazione della SCA, effettuata nel 2013, la copertura totale dei costi è quasi impossibile

da realizzare a causa della struttura del mandato14. Va osservato, inoltre, che le eventuali

eccedenze derivanti dalle attività di finanziamento devono essere impiegate per ampliare il

portafoglio crediti e garantire tassi d’interesse favorevoli. Non possono essere utilizzate, in-

vece, come sovvenzioni trasversali interne a favore delle attività di consulenza, anche se

queste possono contribuire a generare conoscenze utili ai fini del finanziamento stesso e del continuo miglioramento delle relative prestazioni.

Articolo 4 Calcolo del valore reddituale

Il titolo e i capoversi 1, 2, 3 e 5 vengono modificati. Il capoverso 4 è nuovo.

Secondo l’articolo 7 capoverso 1 della legge, la somma dei mutui concessi e dei crediti di

grado anteriore o uguale non deve superare il valore reddituale presumibile dopo il rinnova-

mento. Se circostanze particolari lo giustificano, può essere preso a fondamento un altro va-

lore. Il Consiglio federale disciplina i dettagli (art. 7 cpv. 2 della legge).

14 In caso di pieno sfruttamento delle risorse, le attività di consulenza e l’offerta di servizi raggiungono un grado

di copertura dei costi pari all’85-90 per cento, cfr. Helbling Business Advisors AG (2013).

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Con la revisione dell’ordinanza viene adeguato il titolo dell’articolo 4 (vecchio titolo «Limite di

credito»). Inoltre, il capoverso 1 dell’articolo 4 viene eliminato, poiché superfluo alla luce

dell’articolo 7 capoverso 1 della legge.

Capoversi da 1 a 3

I capoversi da 1 a 3 dell’articolo 4 vengono modificati, ma il primo e l’ultimo soltanto in ma-

niera formale. Il limite di credito continua a essere determinato dal valore reddituale. Esso è

definito come valore dell’impresa e indica il valore del reddito futuro previsto di un’azienda. Ai

fini della valutazione dell’impresa vengono capitalizzati i fondi liberi che saranno disponibili in

futuro, tenendo conto dei necessari investimenti sostitutivi per il pagamento degli interessi e

degli ammortamenti. Il tasso di capitalizzazione si ottiene dalla ponderazione dei costi del

capitale di terzi e del capitale proprio. La SCA determina il valore reddituale mediante il me-todo del flusso monetario scontato (discounted cash flow).

Il capoverso 2 dell’articolo 4 precisa che non soltanto i nuovi alberghi, ma tutti i progetti

d’investimento vengono valutati, in via di principio, secondo il valore reddituale. Il capoverso

specifica inoltre che questo valore è calcolato facendo riferimento non soltanto ai dati empiri-

ci di aziende dello stesso tipo, di uguale grandezza, nonché di un giro d’affari di simile strut-

tura, ma anche al piano o modello aziendale dettagliato dell’azienda alberghiera interessa-

ta15.

Gli istituti di credito privati sono spesso molto cauti nel finanziare investimenti in progetti al-

berghieri e, di regola, non concedono mutui basati sull’intero valore reddituale. Dato che il

capitale proprio solitamente non basta a coprire la differenza rispetto ai costi d’investimento,

viene a crearsi una lacuna di finanziamento. Concedendo mutui che arrivano fino al valore

reddituale e mettendo così a disposizione del capitale di rischio, la SCA contribuisce a col-mare questa lacuna di finanziamento nel settore alberghiero.

Capoverso 4

Il capoverso 4 dell’articolo 4 è nuovo. Esso specifica i casi in cui si possono far valere le

«circostanze particolari» di cui all’articolo 7 capoverso 1 della legge, ad esempio quando il

valore reddituale non può essere calcolato in modo attendibile o non può essere calcolato del tutto. Questa specificazione colma una lacuna legislativa.

Il fattore determinante è la sostenibilità. In futuro, oltre a coprire i costi d’esercizio correnti e a

costituire gli accantonamenti necessari per far fronte alle spese di ripristino anticicliche (inve-

stimenti sostitutivi), l’azienda alberghiera nel suo complesso dovrà essere in grado di realiz-

zare utili sufficienti da corrispondere gli interessi sul capitale di terzi ed effettuare i dovuti

ammortamenti. Sono ipotizzabili casi in cui l’azienda alberghiera realizza ricavi sufficienti da

un’altra fonte (p. es. un investimento per il quale non può essere calcolato un valore reddi-

tuale diretto o indipendente) per finanziare gli investimenti previsti. È anche possibile che la

somma del mutuo superi il valore reddituale per motivi validi, ossia quando la sostenibilità

dell’investimento è garantita da prestazioni di sostegno fornite da un ente pubblico (p. es.

una sovvenzione cantonale). Queste circostanze particolari possono essere fatte valere sol-tanto a titolo eccezionale.

Nell’ambito del processo di contolling, reporting e monitoring, la SCA informa la SECO dei casi in cui per la concessione di un mutuo sono state addotte «circostanze particolari».

15 Cfr. Consiglio federale (2002), pag. 6433.

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Capoverso 5

Il capoverso 5 dell’articolo 4 viene adeguato formalmente. La SCA determina il valore redd i-tuale in base al metodo DCF (discounted cashflow). Dato che quest’ultimo è soggetto a

cambiamenti, le basi legali si limitano a fissarne i principi più importanti. I dettagli sul metodo

DCF, invece, sono disciplinati nel regolamento interno. Tra questi figurano il metodo di calco-

lo del tasso di capitalizzazione e i particolari relativi al calcolo della sostenibilità, applicato

quando il valore reddituale non può essere calcolato in modo attendibile o non può essere calcolato del tutto (cfr. art. 4 cpv. 4).

Articolo 5 Importo del mutuo

L’articolo 5 è nuovo.

Capoverso 1

Finora la limitazione dei mutui era disciplinata nel regolamento interno della SCA e, secondo

la prassi adottata dalla Società, si attestava di regola a due milioni di franchi svizzeri. La limi-

tazione del mutuo è un elemento chiave del carattere sussidiario che contraddistingue le att i-

vità di promozione della SCA (cfr. spiegazioni relative all’art. 3 cpv. 1), motivo per cui viene

ora stabilita nell’ordinanza stessa. Tale limitazione viene effettuata sia in termini assoluti sia in relazione al valore reddituale.

In termini assoluti, il limite superiore viene portato da due a sei milioni franchi. Dalla valuta-

zione della SCA, effettuata nel 2013, è emerso che per cofinanziare progetti di risanamento

e rinnovare aziende alberghiere medio-grandi questo limite è sufficiente. L’aumento del limite

massimo assoluto è necessario affinché la SCA possa sostenere in futuro il settore del turi-smo in modo efficace.

Va ricordato che già oggi la Società concede mutui superiori ai due milioni di franchi svizzeri.

Con l’aumento del limite massimo assoluto è probabile che aumenterà anche il numero dei mutui corrispondenti.

Il limite superiore in termini relativi viene portato da un terzo al 40 per cento del valore reddi-

tuale. Le analisi del DEFR dimostrano che, di regola, gli istituti di credito privati concedono i

loro mutui per investimenti nel settore alberghiero riferendosi unicamente al 60 per cento del

valore reddituale. Affinché la SCA possa contribuire a colmare la lacuna di finanziamento nel settore alberghiero, il limite di prestito relativo viene dunque portato al 40 per cento.

Il limite inferiore in termini assoluti viene mantenuto, di regola, a 100 000 franchi. Si intende

così evitare che si verifichi un’eccessiva dispersione dei fondi della SCA.

La limitazione degli importi concessi in prestito viene effettuata in relazione agli impegni spe-

cifici, ossia ai singoli progetti d’investimento. Il regolamento interno della SCA disciplina i par-

ticolari in caso di impegni concernenti la stessa infrastruttura o il medesimo debitore o di im-pegni collettivi.

Capoverso 2

In casi eccezionali la SCA ha la possibilità di sostenere progetti d’investimento con oltre sei

milioni di franchi svizzeri. Con questa disposizione derogatoria viene mantenuta la flessibilità

prevista dal vecchio regolamento interno (con la formulazione «di regola»). La Società potrà

così contribuire in particolare alla costituzione di aziende leader, alla realizzazione di progetti

di cooperazione e, quindi, al rafforzamento delle destinazioni turistiche. Inoltre, essa potrà sostenere in modo sostanzioso progetti d’investimento innovativi, sostenibili ed esemplari.

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Capoverso 3

Rispetto al vecchio regolamento, il limite di prestito relativo viene ora f lessibilizzato. In casi

eccezionali la SCA può concedere mutui che superano il 40 per cento del valore reddituale,

in particolare se si tratta di progetti d’investimento in regioni periferiche o strutturalmente de-boli.

I principi per la concessione di deroghe ai sensi dell’articolo 5 capoversi 2 e 3 sono fissati nel

regolamento interno. Nell’ambito del processo di contolling, reporting e monitoring, la SCA

informa regolarmente la SECO sulle deroghe accordate. Benché l’importo massimo sia stato

aumentato e reso più flessibile, la Società provvede a mantenere la sua piena autonomia f i-nanziaria (cfr. capitolo 1.3).

Articolo 6 Rilevamento di mutui esistenti

L’articolo 6 corrisponde all’articolo 5 della vecchia ordinanza. Il capoverso 1 viene adeguato, mentre i capoversi 2 e 3 corrispondono al capoverso 2 della vecchia ordinanza.

Capoverso 1

Il capoverso 1 dell’articolo 6 viene adeguato. Nella vecchia ordinanza il rilevamento di mutui

esistenti era vincolato alla condizione che esso comportasse per l’azienda una riduzione de-

gli oneri determinati dagli interessi sul capitale di terzi. La legge prevede tuttavia che la SCA

possa rilevare mutui concessi da banche se questo rilevamento consente di ridurre i costi di

finanziamento di un’impresa (art. 4 cpv. 2 della legge). Con la revisione dell’ordinanza si

specifica pertanto che per il rilevamento di un mutuo non sono determinanti soltanto gli inte-

ressi sul capitale di terzi, ma anche i costi di finanziamento complessivi, ossia gli interessi e i

costi d’ammortamento. La SCA può così contribuire ad aumentare la capacità d’investimento

di un’azienda. Prendendo in considerazione tutti i costi di finanziamento si garantisce che siano coinvolti anche i creditori privati di grado anteriore o uguale.

Capoversi 2 e 3

I capoversi 2 e 3 dell’articolo 6 corrispondo all’articolo 5 capoverso 2 della vecchia ordinan-

za. Per il rilevamento di mutui esistenti valgono dunque gli stessi limiti di prestito e di garan-

zia come per i nuovi mutui. Se un mutuo viene rilevato, esso non deve superare – insieme al

capitale di terzi di grado anteriore o uguale – il futuro valore reddituale. Se questo valore non

può essere calcolato in modo attendibile o non può essere calcolato del tutto (art. 4 cpv. 5

dell’ordinanza), i mutui ripresi devono essere sostenibili. La possibilità di rilevare mutui esi-

stenti non va tuttavia utilizzata in modo inappropriato come mezzo per finanziare eventuali risanamenti.

Articolo 7 Interessi e ammortamento

L’articolo 7 corrisponde all’articolo 7 della vecchia ordinanza. I capoversi da 1 a 3 vengono modificati.

I principi relativi agli interessi e all’ammortamento sono stabiliti all’articolo 8 della legge.

Quanto agli interessi, il testo di legge sancisce che «la Società stabilisce saggi d’interesse

per quanto possibile favorevoli» (art. 8 cpv. 1 della legge). Il valore di riferimento per la de-

terminazione dell’interesse è costituito dal rendimento delle obbligazioni federali a dieci anni

(art. 8 cpv. 2 della legge). Dato che la Società opera nell’ambito del capitale d i rischio, occor-

re applicare un supplemento per i costi relativi al rischio sui rendimenti delle obbligazioni fe-

derali, considerate esenti da rischio. Il supplemento di rischio varia a seconda della classe di

rischio del debitore, cioè in base ai suoi rischi di perdita. Vanno inoltre aggiunti un supple-

mento per i costi aziendali e un margine di profitto, che sia il più basso possibile e adeguato

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alle possibilità finanziarie della Società (art. 8 cpv. 2 della legge). Quanto all’ammortamento,

il testo di legge stabilisce che i mutui devono essere rimborsati al più presto e che di regola il

termine d’ammortamento non deve superare i 20 anni (art. 8 cpv. 3 della legge).

Capoverso 1

Il capoverso 1 dell’articolo 7 viene adeguato. La vecchia ordinanza specificava che gli inte-

ressi devono coprire le spese amministrative, i costi relativi al rischio e i costi di rifinanzia-

mento. Questa definizione, tuttavia, non è del tutto corretta, in quanto non considera né i ri-

cavi realizzati dalla Società con i fondi liberi inutilizzati (cfr. spiegazioni relative all’art. 14 cpv.

4 dell’ordinanza) né le prestazioni fatturate dalla SCA conformemente all’articolo 10 della

legge. Alla luce di queste circostanze e in adempimento di una raccomandazione del CDF (cfr. capitolo 1.5), il capoverso viene ora specificato.

Precisando che nelle operazioni di credito le spese amministrative, i costi relativi al rischio e i costi di rifinanziamento devono risultare coperti nell’arco di un ciclo congiunturale e in consi-

derazione dei ricavi finanziari e delle prestazioni fatturate, si dichiara nel contempo che la

promozione della SCA ha un effetto anticiclico e non prociclico. Ciò significa che, a titolo

provvisorio, la SCA può mettere in conto perdite annuali anche considerevoli. È questa una

premessa essenziale affinché la Società possa attuare il suo mandato di promozione in mo-

do efficiente. Continua comunque a sussistere il conflitto di obiettivi tra il mandato di promo-

zione e il principio dell’autofinanziamento (cfr. capitolo 1.3), seppur attenuato grazie alla pre-cisazione di cui sopra. (capitolo 1.3).

I tassi determinanti devono poter essere fissati dalla SCA in base a una politica trasparente

in materia di interessi. Non è ipotizzabile una procedura diversa, in quanto bisogna poter ri-

spondere con prontezza a eventuali cambiamenti sul fronte dei tassi. La SCA necessita inol-

tre di una certa flessibilità per poter offrire soluzioni su misura alle aziende alberghiere che

richiedono un credito. Conformemente alle premesse di cui all’articolo 8 capoverso 2 della

legge, il vecchio regolamento interno prevede a tal fine la possibilità di uno sconto sugli inte-

ressi per un periodo limitato. Questa possibilità viene mantenuta. Tali sconti possono essere

concessi nell’ambito di misure congiunturali secondo criteri di validità generale, analogamen-

te agli sconti per mutui a tasso fisso e mutui iniziali concessi dalla SCA a partire dal 2012 per

contrastare gli effetti del franco forte. In casi eccezionali, inoltre, gli sconti sugli interessi pos-

sono essere concessi per progetti particolarmente degni di essere promossi. Si rinuncia, tut-

tavia, alla consultazione dei servizi federali interessati, che il vecchio regolamento prescrive-

va in questi casi. Per mantenere la necessaria flessibilità, le modalità di concessione degli

sconti sugli interessi vengono disciplinate, come in passato, nel regolamento interno.

Nell’ambito del processo di contolling, reporting e monitoring, la SCA informa la SECO sulla

concessione di eventuali sconti sugli interessi per progetti particolarmente degni di essere

promossi. Per un eventuale rilevamento ai sensi dell’articolo 6 dell’ordinanza valgono i me-desimi criteri come per la determinazione degli interessi.

Capoverso 2

Il capoverso 2 dell’articolo 8 viene adeguato formalmente. Secondo l’articolo 8 capoverso 1

della legge, la SCA può prevedere, invece dell’applicazione di un tasso d’interesse, una par-

tecipazione agli utili. Tali finanziamenti vengono offerti nell’ambito di mutui parziari i cui inte-

ressi vengono vincolati interamente o parzialmente ai risultati conseguiti dall’impresa. A cau-

sa delle elevate spese amministrative e di assistenza che tali transazioni comportano, i tassi

d’interesse vincolati al successo aziendale possono essere considerati soltanto se i crediti

sono cospicui e le aspettative di utile al di sopra della media (il che, nel contempo, comporta maggiori rischi).

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Capoverso 3

Il capoverso 3 dell’articolo 7 viene modificato. I termini d’ammortamento relativamente lunghi

e la possibilità di sospendere un ammortamento sono – oltre ai tassi d’interesse favorevoli e

agli eventuali sconti su questi ultimi – gli altri elementi chiave dell’attività di promozione f i-

nanziaria della SCA. Con la revisione dell’ordinanza, le sospensioni degli ammortamenti

possono essere accordate in maniera più flessibile. D’ora in avanti, infatti, possono essere

concesse non soltanto per gli anni immediatamente successivi all’investimento, ma anche

per un intervallo limitato nel corso dell’intera durata del mutuo. Viene così potenziato l’effetto

anticiclico delle attività di promozione della SCA. A titolo d’esempio si possono citare le so-

spensioni accordate dalla SCA nel 2012 nell’ambito delle misure congiunturali volte ad atte-

nuare gli effetti del franco forte. I principi per la concessione delle sospensioni sono discipli-

nati nel regolamento interno.

Articolo 8 Misure per evitare perdite su creditori

L’articolo 8 è nuovo.

Questa disposizione sulle misure per evitare perdite su creditori conferisce alla Società la

flessibilità necessaria nei rapporti con aziende che versano in difficoltà. Una disposizione

analoga, dal titolo «aktives Restrukturierungsmanagement», era contenuta nel vecchio rego-

lamento interno della SCA. Tra le suddette misure figurano in particolare – oltre alle condi-

zioni di finanziamento vantaggiose (interessi e ammortamento) – piani di risanamento e di

riconversione dei debiti, documentazione di vendita e ricerca di acquirenti. La loro applica-

zione è vincolata alla condizione che l’impegno finanziario possa essere recuperato parzial-

mente o interamente, che il nuovo organo responsabile sia sufficientemente solvente e che il

progetto di risanamento si prospetti sostenibile. Inoltre, la SCA può affiancare le aziende in

difficoltà con prestazioni di consulenza proprie, intermediazione di esperti e assistenza in se-

de di riconversione dei debiti. A seconda dei suoi interessi, la Società può adeguare i propri

onorari per le prestazioni di assistenza fornite. Le misure di cui all’articolo 8 possono essere

attuate unicamente nel rispetto dell’autonomia finanziaria (cfr. capitolo 1.3) cui la SCA deve attenersi e a condizione di non mantenere in essere strutture obsolete.

Articolo 9 Garanzie

L’articolo 9 è nuovo.

Esso specifica l’articolo 9 capoverso 1 della legge, il quale sancisce che, salvo circostanze

speciali, i mutui devono essere garantiti da pegno immobiliare o altrimenti. Nel valutare tali

garanzie, la SCA si orienta agli standard del settore finanziario. Le garanzie servono a mini-

mizzare le perdite e, in caso di liquidazione, conferiscono alla SCA il diritto di essere consul-tata.

Queste circostanze speciali possono essere fatte valere soltanto in casi eccezionali.

Nell’ambito del processo di contolling, reporting e monitoring, la SCA informa la SECO dei casi in cui ha fatto valere circostanze speciali.

Sezione 3: Finanziamento della SCA e assunzione di perdite su mutui

Articolo 10

L’articolo 10 corrisponde all’articolo 6 della vecchia ordinanza. Il titolo della sezione 3 e i ca-poversi 1 e 2 dell’articolo 10 vengono modificati. Il capoverso 3 è nuovo.

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L’assunzione delle perdite sui mutui è strettamente connessa al finanziamento della Società,

disciplinato all’articolo 14 della legge. Nella sua nuova versione, il titolo della sezione 3 è più

preciso (vecchio titolo dell’art. 6: «Perdite sui mutui») e il testo contiene un esplicito riferi-mento all’articolo 14 della legge.

Capoversi 1 e 2

I capoversi 1 e 2 dell’articolo 10 vengono modificati. Come già nel titolo dell’articolo 10, an-

che nei capoversi viene precisato che l’assunzione delle perdite sui mutui è il fattore centra-

le. Sono considerate perdite le perdite di capitale sui mutui nonché le perdite che la SCA de-

ve sopportare a causa della gestione di queste voci e dei minori ricavi che ne derivano.

La SCA dispone di un sistema di gestione del rischio efficiente, un sistema di rating appro-

priato e una sistematica in materia di rettifiche di valore e accantonamenti. I futuri costi di r i-

schio vengono integrati il più possibile nelle condizioni d’interesse.

Alla SCA va garantita anche in futuro la possibilità di chiedere alla SECO una riduzione

dell’importo da restituire alla Confederazione se, contrariamente alle aspettative, l’evoluzione

dei rischi si rivelasse negativa. La decisione di assumere perdite su mutui viene presa te-

nendo conto della liquidità della Società. Occorre permettere alla SCA di praticare una polit i-

ca creditizia anticiclica, garantendo nel contempo che le sue attività di promozione possano essere svolte sul lungo periodo.

L’assunzione delle perdite sui mutui da parte della Confederazione ha carattere sussidiario.

Tali perdite devono innanzitutto andare a carico della SCA stessa. Viene pertanto specificato

che a tal fine occorre attingere alle riserve della Società (compresi gli utili riportati).

Un’eventuale riduzione dell’importo da rimborsare alla Confederazione è ipotizzabile soltanto

se tutte le riserve della SCA non bastano a coprire le perdite in questione. Le disposizioni

sulla costituzione e sull’impiego delle riserve sono contenute nello statuto della Società.

Considerato il suddetto sistema di gestione del rischio della SCA, il Consiglio federale è fidu-

cioso che in un prossimo futuro la Confederazione non sarà chiamata ad assumersi eventua-

li perdite su mutui.

Capoverso 3

Il capoverso 3 dell’articolo 10 è nuovo. L’articolo 14 capoverso 2 della legge stabilisce che

«la Società può inoltre procurarsi capitale di terzi da cerchie interessate o sul mercato finan-

ziario». Nell’ambito della sua valutazione, il CDF raccomanda di precisare questa disposizio-

ne nell’ordinanza (cfr. capitolo 1.5). Questa raccomandazione viene ora attuata con

l’introduzione del capoverso 3.

Grazie alla possibilità di procurarsi capitale di terzi da cerchie interessate o sul mercato f i-

nanziario la SCA può, se necessario, aumentare il suo potenziale di prestito nel rispetto degli

interessi della Confederazione e degli altri soci. Nell’ottica della Confederazione si tratta in-

nanzitutto degli interessi dei creditori (secondo l’articolo 14 capoverso 3 della legge, la Con-

federazione non risponde per eventuali impegni assunti dalla Società nei confronti di terzi) e degli interessi della politica in materia di turismo e promozione degli alloggi.

Al capoverso 3 dell’articolo 10 si citano pertanto le premesse che devono essere adempiute

affinché la SCA possa procurarsi capitale di terzi da cerchie interessate o sul mercato finan-

ziario. Da un lato, il capitale di terzi deve essere impiegato direttamente per la concessione

dei mutui. Si garantisce così che il reperimento di capitale di terzi avvenga in caso di neces-

sità e che i capitali siano impiegati adeguatamente e non a scopi d’investimento. D’altro lato

il capoverso stabilisce che la concessione dei mutui deve avvenire in modo tale da coprire

interamente tutte le spese amministrative, i costi relativi al rischio e i costi di rifinanziamento.

Ciò significa che tutti i costi causati dall’utilizzo del capitale di terzi raccolto dalla SCA, com-

prese le eventuali perdite, devono risultare coperti dai ricavi realizzati con tale capitale e che

il sovvenzionamento trasversale non è ammesso. Se la SCA si procura del capitale di terzi

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secondo l’articolo 14 capoverso 2 della legge, la SECO viene informata tempestivamente,

costantemente e dettagliatamente sulle condizioni e sull’impiego del capitale. Va sottolinea-

to, a questo proposito, che sinora la SCA non si è mai avvalsa della possibilità di cui all’articolo 14 capoverso 2 della legge.

Sezione 4: Organi

Articolo 11 Organizzazione della Società

L’articolo 11 corrisponde all’articolo 8 capoverso 1 adeguato della vecchia ordinanza.

Gli organi della Società rimangono l’assemblea generale, l’amministrazione e l’organo di controllo, termine – quest’ultimo – sostituito da «organo di revisione», perché più moderno.

Articolo 12 Assemblea generale

L’articolo 12 è nuovo.

Capoverso 1

L’articolo 12 capoverso 1 corrisponde alla prima frase dell’articolo 8 capoverso 2 della vec-chia ordinanza. Esso stabilisce che l’assemblea generale è l’organo supremo della SCA.

Capoverso 2

Il capoverso 2 dell’articolo 12 corrisponde parzialmente all’articolo 8 capoverso 2 della vec-

chia ordinanza. L’articolo 12 capoverso 1 della legge stabilisce che lo statuto, il regolamento

e le loro modifiche devono essere approvati dal Consiglio federale. Vengono eliminate

dall’ordinanza la ripetizione di quest’ultima disposizione nonché la competenza

dell’assemblea generale sul regolamento interno, ora delegata all’amministrazione della SCA

(cfr. art. 14 cpv. 2). Viene pertanto ripresa la regolamentazione prevista dal vecchio statuto (art. 17 cpv. 1 lett. f).

Vengono mantenute e definite all’articolo 12 capoverso 2 la competenza dell’assemblea ge-

nerale sullo statuto e la riserva secondo cui è necessaria l’approvazione del Consiglio fede-rale. Quest’ultima va richiesta prima che l’assemblea generale deliberi.

Articolo 13 Amministrazione: composizione e nomina dei membri

L’articolo 13 è nuovo.

Capoverso 1

Il capoverso 1 dell’articolo 13 corrisponde all’articolo 9 capoverso 1 adeguato della vecchia

ordinanza. La SCA è un’organizzazione piccola ed efficiente. Alla luce della complessità che

caratterizza la sua sfera d'attività, la Società necessita di un’amministrazione competente.

Affinché vi siano rappresentate le competenze necessarie, l’amministrazione della SCA è composta da un presidente e da altri otto membri.

Capoverso 2

Il capoverso 2 dell’articolo 13 corrisponde all’articolo 9 capoverso 2 modificato della vecchia

ordinanza. Vi sono elencati i principali gruppi d’interesse della SCA. In qualità di strumento di

promozione, la Società è rivolta principalmente al settore alberghiero, che deve dunque es-

sere rappresentato all’interno dell’amministrazione e deve essere corresponsabile

dell’utilizzo mirato dei fondi. A fronte di un impegno della SCA, le banche finanziano solita-

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mente una quota che spazia dal 40 al 60 per cento del capitale di terzi, motivo per cui sono

soci e partner importanti nell’applicazione della legge sulla promozione del settore alberghie-

ro. Al capoverso 2 si specifica inoltre che anche le regioni linguistiche e i sessi devono esse-re adeguatamente rappresentati nell’amministrazione.

Capoverso 3

Il capoverso 3 dell’articolo 13 corrisponde all’articolo 10 capoverso 3 della vecchia ordinan-

za, adeguato formalmente. Esso stabilisce che, su proposta dell’amministrazione, il DEFR nomina il presidente.

Capoverso 4

Il capoverso 4 dell’articolo 13 è nuovo. L’onere principale nella capitalizzazione della SCA

viene assunto dalla Confederazione. Nominando il presidente e la metà dei rimanenti mem-

bri, essa può esercitare i suoi compiti di vigilanza da vicino. La nomina del presidente e dei

membri dell’amministrazione scelti dal DEFR viene effettuata in base a un profilo dei requisiti

elaborato dallo stesso DEFR. Tale profilo si orienta ai modelli del Consiglio federale. Questa

disposizione costituisce pertanto un adeguamento a una norma di diritto federale poziore16.

Capoverso 5

Il capoverso 5 dell’articolo 13 corrisponde all’articolo 16 capoverso 2 del vecchio statuto della

SCA, adeguato formalmente. Con il suo inserimento nell’ordinanza si provvede a disciplinare

nel medesimo atto normativo la composizione dell’amministrazione e la nomina dei suoi membri.

Articolo 14 Amministrazione: compiti

L’articolo 14 corrisponde all’articolo 10 della vecchia ordinanza. I capoversi 4 e 6 sono nuovi.

Capoverso 1

Il capoverso 1 dell’articolo 14 corrisponde all’articolo 10 capoverso 1 modificato della vecchia

ordinanza. Esso riprende ed estende i doveri dell’amministrazione della Società, sanciti nel

Codice delle obbligazioni. I compiti definiti alle lettere a-f sono irrevocabili nel senso che non possono essere demandati ad altri, né a livelli inferiori né a livelli superiori.

Il capoverso 1 stabilisce inoltre che l’amministrazione è l’organo direttivo della SCA. Questa disposizione corrisponde alla prima frase dell’articolo 8 capoverso 3 della vecchia ordinanza.

La lettera a viene adeguata formalmente. L’alta direzione della SCA consiste

nell’organizzazione dell’attività societaria e non nella semplice verifica a posteriori di tale att i-vità.

Le lettere b e c sono riprese tali e quali. Attraverso questo lavoro di organizzazione,

l’amministrazione pone le basi formali della SCA. Essa si occupa di organizzare la contabil i-

tà, gestire il controllo delle finanze e allestire il piano finanziario. Lo sviluppo finanziario della

Società va pianificato accuratamente e le eventuali modifiche devono essere effettuate con prontezza.

La lettera d viene adeguata formalmente. In termini di contenuto e formulazione essa ripren-de l’articolo 17 capoverso 1 lettera c del vecchio statuto della SCA.

La lettera e viene adeguata formalmente. Il termine «direzione» sostituisce «persone incari-cate della gestione».

16 Cfr. Consiglio federale (2009), principio n. 5.

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La lettera f viene ripresa tale e quale. Poiché l’assemblea generale non può att ivarsi da sola, è l’amministrazione a convocarla.

Capoverso 2

Il capoverso 2 dell’articolo 14 corrisponde all’articolo 17 capoverso 1 lettera f del vecchio sta-

tuto della SCA (cfr. art. 12 cpv. 2). Con il trasferimento della competenza sul regolamento in-

terno all’amministrazione viene tutelata l’autonomia della SCA di deliberare sulla sua orga-

nizzazione interna. L’approvazione del Consiglio federale va richiesta prima che l’amministrazione deliberi.

Capoverso 3

Il capoverso 3 dell’articolo 14 corrisponde all’articolo 10 capoverso 2, adeguato forma lmente,

della vecchia ordinanza. Esso conferisce all’amministrazione la facoltà di istituire comitati

con il compito di preparare o applicare le proprie decisioni oppure di affidare queste funzioni a singoli membri.

Capoverso 4

Il capoverso 4 dell’articolo 14 è nuovo. Secondo il CDF, la SCA e i suoi organi vantano le

competenze specialistiche e l’esperienza bancaria necessarie per amministrare in modo d i-

fensivo i fondi liberi della società (cfr. capitolo 1.5). Ciononostante, il CDF raccomanda alla

SECO di analizzare, insieme all’AFF, come disciplinare in futuro l’utilizzo dei fondi liberi e

come fissare questa competenza nell’ordinanza. Dopo aver soppesato questa raccomanda-

zione insieme all’AFF, la SECO giudica più opportuno tutelare la flessibilità finanziaria della

Società e lasciarle anche in futuro la possibilità di deliberare autonomamente sull’impiego dei fondi liberi.

Il capoverso 4 dell’articolo 14 specifica come vanno gestiti i fondi liberi della SCA. La relativa

competenza viene trasmessa all’amministrazione della SCA. Il capoverso 4 stabilisce che i

fondi liberi devono essere investiti con l’obiettivo minimo di garantirne il valore reale a medio

termine e che la Società deve in qualsiasi momento essere in grado di adempiere ai propri

impegni finanziari. Questo obiettivo viene garantito attraverso l’adozione di una politica

d’investimento difensiva, definita nel regolamento d’investimento della SCA. L’obiettivo in

questione è definito come obiettivo minimo. Per assicurare la sua autonomia finanziaria la

SCA deve poter generare ricavi dall’investimento dei suoi fondi liberi (cfr. spiegazioni relative all’art. 7 cpv. 1 dell’ordinanza).

Capoverso 5

Il capoverso 5 dell’articolo 14 è nuovo. I conflitti d’interesse rappresentano un potenziale r i-

schio per la Società. Ogni membro dell’amministrazione deve pertanto regolare la propria si-

tuazione personale e professionale in modo da evitare ogni eventuale conflitto d’interesse

nei confronti della SCA. Questa disposizione costituisce un adeguamento a una norma di di-

ritto federale poziore17. I principi volti a evitare i conflitti d'interesse sono enunciati nel rego-lamento dell’organizzazione.

Capoverso 6

Il capoverso 6 dell’articolo 14 è nuovo e impone ai membri dell’amministrazione l’obbligo di

dichiarare le proprie relazioni d’interesse all’organo eleggente, ossia al DEFR o

all’assemblea generale. Gli eventuali cambiamenti vanno comunicati costantemente al pres i-

dente. Il presidente, a sua volta, comunica eventuali cambiamenti a livello di relazioni

d’interesse al vicepresidente. Le relazioni d’interesse dei membri vengono pubblicate nel rapporto di gestione.

17 Cfr. Consiglio federale (2006), principio n. 6.

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Articolo 15 Amministrazione: consultazione degli affari

L’articolo 15 è nuovo.

L’articolo 15 corrisponde alla seconda frase dell’articolo 8 capoverso 3, adeguata forma lmen-

te, della vecchia ordinanza. Il termine «rapporto annuale» viene sostituito da «rapporto di

gestione». L’amministrazione garantisce all’autorità di vigilanza la possibilità di esaminare gli affari della SCA e le trasmette spontaneamente i rapporti di gestione.

Articolo 16 Amministrazione: remunerazione dei membri

L’articolo 16 è nuovo.

Capoversi 1 e 2

I capoversi 1 e 2 sono nuovi. Finora la procedura per stabilire la remunerazione dei membri

dell’amministrazione era disciplinata nello statuto. La determinazione della remunerazione

era di competenza dei membri dell’amministrazione della SCA (art. 18 cpv. 2 dello statuto).

In futuro, la loro remunerazione dovrà essere approvata dall’assemblea generale. Questa d i-

sposizione costituisce pertanto un adeguamento a una norma di diritto federale poziore18.

L’approvazione da parte dell’assemblea generale avviene almeno una volta per mandato.

Vengono approvate le remunerazioni annue fisse, le remunerazioni fisse e variabili per riu-

nione e il regolamento delle spese.

Viene inoltre stabilito che la remunerazione dei membri dell’amministrazione deve f igurare

nel rapporto di gestione della SCA. Questa disposizione vale per tutte le remunerazioni a

partire dall’anno d’esercizio 2015.

Articolo 17 Organo di revisione

L’articolo 17 è nuovo

Capoversi 1 e 2

I capoversi 1 e 2 dell’articolo 17 corrispondono all’articolo 8 capoverso 4 della vecchia ord i-

nanza, adeguato formalmente. Il termine «organo di controllo» viene sostituito da «organo di

revisione», più moderno, e il termine «società fiduciaria qualificata e indipendente» viene so-

stituito da «impresa di revisione abilitata» secondo l’articolo 2 lettera b della Legge federale

sull’abilitazione e la sorveglianza dei revisori19. L’organo di revisione viene scelto d’intesa con il DEFR.

Sezione 5: Personale

Articolo 18

L’articolo 18 è nuovo.

L’articolo 18 è nuovo e corrisponde all’articolo 8 capoverso 5 della vecchia ordinanza. Il per-

sonale della Società è assunto secondo le disposizioni del Codice delle obbligazioni. Si ri-

nuncia a riprendere uno statuto del personale di diritto pubblico.

18 Cfr. decreto 4.1 dei decreti del Consiglio federale del 19 dicembre 2003 concernenti l’entrata in vigore della

legge federale del 20 giugno 2003 sulla rimunerazione e su altre condizioni contrattuali convenute con i quadri di grado più elevato e i membri degli organi dirigenti di aziende e di stabilimenti della Confederazione.

19 RS 221.302.

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Sezione 6: Disposizioni finali

Articolo 20 Disposizione transitoria

L’articolo 20 è nuovo.

Capoverso 1

La possibilità, sancita al capoverso 1, di mantenere i mutui esistenti e di autorizzare ade-

guamenti delle condizioni di credito viene concessa nell’ambito delle basi legali vigenti. In tal modo si garantisce la sicurezza giuridica agli attuali creditori.

Capoverso 2

La limitazione temporale di cui all’articolo 20 capoverso 2 si riferisce all’adozione di nuove decisioni di credito e non alla durata dei mutui concessi.

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3 Bibliografia

BHP Hanser und Partner AG (2014): Verifica del perimetro di promozione della Società sviz-zera di credito alberghiero SCA, Zurigo.

Helbling Business Advisors AG (2013): Evaluation SGH 2013, Zurigo.

Consiglio federale (2002): Messaggio del 20 settembre 2002 concernente il miglioramento delle strutture e della qualità dell’offerta nel turismo svizzero, Berna.

Consiglio federale (2006): Rapporto sullo scorporo e la gestione strategica di compiti della

Confederazione (rapporto sul governo d'impresa), Berna.

Consiglio federale (2009): Rapporto aggiuntivo del Consiglio federale al rapporto sul governo d’impresa – attuazione dei risultati del dibattito in Consiglio nazionale, Berna.

Consiglio federale (2010): Strategia di crescita per la piazza turistica svizzera 2010, Berna.

Consiglio federale (2011): Messaggio concernente la promozione della piazza economica 2012-2015, Berna.

Consiglio federale (2013): Rapporto sulla situazione strutturale del turismo svizzero e sulla strategia del Consiglio federale per il futuro, Berna.

Segreteria di Stato dell’economia SECO (2012): Strategia di crescita per la piazza turistica

svizzera 2010, programma di attuazione 2012-2015, Berna.

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4 Allegato: Panoramica della revisione dell’ordinanza

Vecchia ordinanza Nuova ordinanza Modifiche

Art. 1 Settore alberghiero Art. 1 Settore alberghiero La nozione di «settore alberghiero» viene ridefinita

e resa più flessibile e la terminologia viene armoniz-

zata con quella della legge sulle abitazioni seconda-

rie.

Art. 2 Regioni turistiche Art. 2 Regioni turistiche e

stazioni balneari

L’articolo specifica che il perimetro di promozione

non comprende soltanto le regioni turistiche, ma

anche le stazioni balneari.

Art. 3 Concessione di mu-

tui

Art. 3 Compiti della Società

svizzera di credito alberghie-

ro

Adeguamento del titolo dell’articolo. I compiti della

Società e il principio della copertura dei costi ven-

gono precisati.

Art. 4 Limite di credito Art. 4 Calcolo del valore

reddituale

Adeguamento del titolo dell’articolo. L’articolo speci-

fica in quali casi il fattore determinante per il limite di

credito massimo è la sostenibilità.

Art. 5 Importo del mutuo L’articolo è nuovo. La limitazione dell’importo era

sinora disciplinata nel regolamento interno della

SCA. Il limite di credito viene aumentato in termini

sia relativi sia assoluti. Il limite di credito relativo

viene reso più flessibile.

Art. 5 Rilevamento di mu-

tui esistenti

Art. 6 Rilevamento di mutui

esistenti

Nessun cambiamento sostanziale.

Art. 6 Perdite sui mutui Art. 10 (Titolo della sezione

3) Finanziamento della So-

cietà e assunzione di perdite

su mutui

Il titolo dell’articolo corrisponde al titolo adeguato

della sezione 3. L’assunzione da parte della Confe-

derazione delle perdite sui mutui e il reperimento di

capitale di terzi presso le cerchie interessate o sul

mercato dei capitali vengono precisati, in adempi-

mento di una raccomandazione del CDF.

Art. 7 Interessi e ammor-

tamento

Art. 7 Interessi e ammorta-

mento

Vengono precisati i principi per la determinazione

dei tassi d’interesse, in adempimento di una racco-

mandazione del CDF. La possibilità di sospendere

gli ammortamenti viene resa più flessibile. Viene

inoltre inserita nell’ordinanza la possibilità di conce-

dere sconti sugli interessi, sinora contemplata dal

regolamento interno della SCA.

Art. 8 Misure per evitare

perdite su crediti

Questo articolo è nuovo. La possibilità di adottare

misure per evitare perdite su crediti era sinora con-

templata dal regolamento interno della SCA.

Art. 9 Garanzie Questo nuovo articolo precisa l’articolo 9 capoverso

1 della legge. La competenza di concedere mutui

senza garanzie viene trasmessa alla SCA.

Art. 8 Organizzazione del-

la Società

Art. 11 Organizzazione della

Società

L’articolo si limita a menzionare gli organi della So-

cietà.

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Art. 12 Assemblea generale L’articolo è nuovo, ma corrisponde in parte

all’articolo 8 della vecchia ordinanza.

Art. 9 Amministrazione Art. 13 Amministrazione:

composizione e nomina dei

membri

L’articolo è nuovo, ma corrisponde in parte agli arti-

coli 9 e 10 della vecchia ordinanza e, in parte,

all’articolo 16 del vecchio statuto. Viene specificata

la nomina dei membri dell’amministrazione.

Art. 10 Compiti

dell’amministrazione

Art. 14 Amministrazione:

compiti

Il titolo dell’articolo viene adeguato. La competenza

sul regolamento interno viene trasmessa

all’amministrazione della SCA. Anche la gestione

dei fondi liberi della SCA viene definita come com-

petenza dell’amministrazione, in adempimento di

una raccomandazione del CDF. Vengono introdotte

nuove disposizioni volte a disciplinare le relazioni

d’interesse dei membri dell’amministrazione e a evi-

tare conflitti d’interesse.

Art. 11 Esecuzione L’articolo viene eliminato.

Art. 15 Amministrazione:

consultazione degli affari

L’articolo è nuovo, ma corrisponde in parte

all’articolo 8 della vecchia ordinanza.

Art. 16 Amministrazione:

remunerazione dei membri

L’articolo è nuovo. Finora la remunerazione dei

membri dell’amministrazione era disciplinata nello

statuto della SCA.

Art. 17 Organo di revisione L’articolo è nuovo, ma corrisponde in parte

all’articolo 8 della vecchia ordinanza.

Art. 18 Personale (Titolo

della sezione 5)

L’articolo è nuovo, ma corrisponde in parte

all’articolo 8 della vecchia ordinanza.

Art. 12 Diritto previgente:

abrogazione

Art. 19 Abrogazione di un

altro atto normativo

L’articolo viene aggiornato.

Art. 20 Disposizione transi-

toria

L’articolo è nuovo.

Art. 13 Entrata in vigore Art. 21 Entrata in vigore La data di entrata in vigore viene adeguata.

Allegato Regioni turistiche Allegato Regioni turistiche e

stazioni balneari

Il perimetro di promozione viene attualizzato ed

esteso.