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7 SENATO ACCADEMICO Verbale n. 02 Adunanza del giorno 9 Marzo 2009 Presso la sede del Rettorato in Via Duomo 6 in Vercelli, nell’adunanza del giorno 9 Marzo 2009, si è riunito il Senato Accademico dell’Università degli Studi del Piemonte Orientale “Amedeo Avogadro, con l’intervento dei componenti di seguito indicati: Il Rettore-Presidente Prof. Paolo GARBARINO Presente I Presidi: Prof. Giovanni FRATTINI, Facoltà di Economia Prof. Salvatore RIZZELLO, Facoltà di Giurisprudenza Prof. Giovanni VACCA, Facoltà di Medicina e Chirurgia Prof. Corrado MALANDRINO Facoltà di Scienze Politiche Prof. Aldo MARTELLI, Facoltà di Farmacia Prof. Giacomo FERRARI, Facoltà di Lettere e Filosofia Prof. Aldo VIARENGO, Facoltà di Scienze MM.FF.NN Presente Presente Presente Presente Presente Presente Presente I Rappresentanti dei Dipartimenti: Prof. Emanuele ALBANO Prof. Nicola SURICO Prof. Mario PIRISI Prof. Pier Luigi CANONICO Prof. Giovanni SORBA Prof. Giovanni FRAQUELLI Prof.ssa Annamaria TORAZZO Prof. Ugo PERONE Prof.ssa Carla POMARE’ Prof. Leonardo CASTELLANI Prof. Domenico OSELLA Prof. Alberto CASSONE Prof. Giuseppe CLERICO Prof. Gianluca FUSAI Prof.ssa Maria Luisa BIANCO Presente Presente Presente Presente Presente Presente Presente Presente Presente Presente Presente Presente Presente Presente Presente Via Duomo, 6 – 13100 Vercelli Tel. 0161/261557 Fax 0161/214214

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SENATO ACCADEMICO Verbale n. 02

Adunanza del giorno 9 Marzo 2009

Presso la sede del Rettorato in Via Duomo 6 in Vercelli, nell’adunanza del giorno 9 Marzo 2009, si è riunito il Senato Accademico dell’Università degli Studi del Piemonte Orientale “Amedeo Avogadro, con l’intervento dei componenti di seguito indicati:

Il Rettore-Presidente Prof. Paolo GARBARINO

Presente

I Presidi: Prof. Giovanni FRATTINI, Facoltà di Economia Prof. Salvatore RIZZELLO, Facoltà di Giurisprudenza Prof. Giovanni VACCA, Facoltà di Medicina e Chirurgia Prof. Corrado MALANDRINO Facoltà di Scienze Politiche Prof. Aldo MARTELLI, Facoltà di Farmacia Prof. Giacomo FERRARI, Facoltà di Lettere e Filosofia Prof. Aldo VIARENGO, Facoltà di Scienze MM.FF.NN

Presente Presente Presente Presente Presente

Presente Presente

I Rappresentanti dei Dipartimenti: Prof. Emanuele ALBANO Prof. Nicola SURICO Prof. Mario PIRISI Prof. Pier Luigi CANONICO Prof. Giovanni SORBA Prof. Giovanni FRAQUELLI Prof.ssa Annamaria TORAZZO Prof. Ugo PERONE Prof.ssa Carla POMARE’ Prof. Leonardo CASTELLANI Prof. Domenico OSELLA Prof. Alberto CASSONE Prof. Giuseppe CLERICO Prof. Gianluca FUSAI Prof.ssa Maria Luisa BIANCO

Presente

Presente Presente Presente Presente Presente

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Presente Presente Presente Presente

Via Duomo, 6 – 13100 Vercelli

Tel. 0161/261557 Fax 0161/214214

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I rappresentanti del Personale tecnico-amministrativo Dott.ssa Marisa ARCISTO Dott.ssa Barbara GALLO Sig. Gabriele CAGLIANO

Presente Presente Presente

I Rappresentanti degli Studenti Sig. Luca BECCARIA Sig. Jacopo CIRIO Sig. Andrea FOGLIO BONDA

Presente Presente Presente

Partecipa alla seduta il Pro-Rettore, Prof. Cesare EMANUEL.

Partecipa alla seduta con voto consultivo e con funzioni di Segretario verbalizzante il Dott. Paolo PASQUINI, Dirigente, in sostituzione del Direttore Amministrativo, Dott. Pasquale Mastrodomenico.

Assiste alla riunione la Dott.ssa Chiara Viviani, dipendente dell’Ateneo, al fine di aiutare il

Direttore Amministrativo a raccogliere i dati per la stesura del verbale.

Constatata la presenza del numero legale alle ore 09.30 il Presidente dichiara aperta la

seduta.

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INDICE

1. Comunicazioni del Rettore-Presidente pag. 5 2. Approvazione del verbale della seduta precedente pag. 10 3. Ratifica Decreti Rettorali d’Urgenza 3.1 D.R.U. n. 1 del 30.01.2009 pag. 10 3.2 D.R.U. n. 2 del 03.02.2009 pag. 14 3.3 D.R.U. n. 4 del 09.02.2009 pag. 16 3.4 D.R.U n. 6 del 25.02.2009 pag. 24 3.5 D.R.U n. 8 del 03.03.2009 pag. 26 3.6 D.R.U n. 9 del 03.03.2009 pag. 28 4. Relazione annuale del Nucleo di Valutazione di Ateneo sullo stato della didattica nei corsi di dottorato e sulle procedure di valutazione utilizzate per la verifica dei requisiti di idoneità delle sedi. Anno 2008 pag. 30 5. Modifica dell’ articolo 3 del Regolamento per l'approvazione e la costituzione di società di capitali o "spin-off" dell'Università e accademici pag. 32 6. Accordi, Convenzioni, Centri 6.1 Costituzione del Centro di ricerca Interdipartimentale di Farmacogenetica e Farmacogenomica

(CRIFF) pag. 33 6.2 Approvazione accordo di cooperazione internazionale – University of Tirana pag. 38 6.3 Approvazione accordo di cooperazione internazionale – Universidade do Estado de Minas

Gerais pag. 40 6.4 Approvazione della convenzione istitutiva del Centro Interuniversitario “Agorà Scienza”

pag. 49 6.5 Accordi di partenariato Progetti Cariplo – bando 2008 pag. 57 6.6 Approvazione costituzione di due Associazioni Temporanee di Scopo “Piattaforma per l’Imaging Medicale del Piemonte - PIMP” e "Drug Innovation and Discovery - DRUIDI" pag.62 7. Questioni relative al personale 7.1 Autorizzazione a risidere fuori sede ai sensi dell’art. 7 Legge 311 del 18.03.1958- Prof.ssa Francesca PERSICHETTI pag. 77 7.2 Autorizzazione a risidere fuori sede ai sensi dell’art. 7 Legge 311 del 18.03.1958 – Dott.ssa Rita

FOSSACECA pag. 77 7.3 Svolgimento attività didattica presso l'Università Luigi Bocconi di Milano conferito al Prof. Gianluca FUSAI. Richiesta di rilascio di nulla-osta per incarico successivo al primo a.a. 2008/2009 pag. 78 8. Questioni relative agli studenti 8.1 Offerta formativa 2009-2010 pag. 79 8.2 Modifica degli art. 2 (Requisiti di ammissione al corso) e art. 23 (Titolo di Studio Rilasciato) del Decreto Rettorale n. 374/2008 di Istituzione della VII edizione del Corso di Master di II livello in Medicina dei Disastri (European Master in Disaster Medicine), presso la Facoltà di Medicina, Chirurgia e Scienze della Salute pag. 79 8.3 Modifica del Decreto Rettorale n. 492/2004 relativo al Regolamento per il conferimento agli

studenti di collaborazioni a tempo parziale ai sensi dell’art. 13 legge 390/91 pag. 82 8.4 Modifica dell’art. 5 (Attività di prevalente interesse istituzionale finanziate dall’Unione

Europea) del Decreto Rettorale n. 322/2008 relativo al Regolamento di Ateneo per la gestione

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delle prestazioni, dei progetti, dei contratti e delle convenzioni di ricerca, di didattica e di consulenza pag. 88

8.5 Progetto per la sponsorizzazione delle attività di orientamento in entrata da parte della Banca Nazionale del lavoro (BNL) pag. 90

8.6 Approvazione del nuovo Regolamento di struttura della Scuola Interateneo di Specializzazione per la formazione degli Insegnanti delle Scuole Secondarie del Piemonte pag. 90

8.7 Protocollo di Intesa tra l’Università degli Studi del Piemonte Orientale “Amedeo Avogadro” e la Rete per l’Avviamento all’università della Provincia di Novara, per gli anni accademici 2008-2009 e 2009-2010 e approvazione del Protocollo Quadro pag. 94 9. Patrocini

9.1 Richiesta di patrocinio alla seconda edizione del Concorso Cermet per tesi di Laurea (2006-2007) pag. 99

9.2 Richiesta di patrocinio a ESF Exploratory Workshop Beyond mainstream: understanding sexuality in Europe Prof.ssa Maria Luisa Bianco pag. 99

9.3 Richiesta di patrocinio per concorso giornalistico Piemonte Mese pag. 101

9.4 Richiesta patrocinio al convegno nazionale”Epilessia Farmacoresistente: attualità e prospettive” Prof. Francesco Monaco e Prof. Pier Luigi Foglio Bonda pag. 102 9.5 Richiesta di patrocinio del minisimposio “Sistemi terapeutici dermali e transdermali”- Prof. Giovanni Sorba pag. 104

9.6 Richiesta di patrocinio dell’Ottava edizione del Convegno e del Premio Piazzano pag. 106 10. Varie ed eventuali pag. 108

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1. Comunicazioni del Rettore-Presidente

Il Presidente rivolge il saluto ai Senatori informandoli che il Dott. Paolo Pasquini sarà presente

alla riunione in sostituzione del Direttore Amministrativo. Il Presidente informa il Senato su quanto segue: 1. Inaugurazione anno accademico Università di Pavia: relazione del Rettore. Il Presidente

ricorda ai Senatori di aver partecipato alla cerimonia di inaugurazione dell’Università di Pavia, alla quale era presente come ospite d’onore il Presidente della Repubblica. La relazione del Rettore pavese è stata trasmessa nei giorni scorsi tramite posta elettronica.

2. Documento CRUI: il Fondo di Finanziamento ordinario delle Università (1994-2008). Il documento analizza l’andamento del FFO dal 1994 al 2008. Il Presidente invita a esaminare lo studio, sottolineando il drastico taglio previsto per gli anni 2010 e 2011.

3. Documenti CRUI: Governance- Dottorati. Il Presidente ricorda la trasmissione dei documenti tramite posta elettronica.

4. Parere CUN: Linee Guida del Governo per l’Università. Il Presidente segnala che si tratta di una parere piuttosto tecnico e ricorda la trasmissione dei documenti tramite posta elettronica.

5. Regolamento per i concorsi universitari. Il Presidente informa il Senato che la questione è ancora ferma all’Avvocatura Generale dello Stato, alla quale è stato chiesto il parere.

6. Nota MIUR del 26 gennaio 2009: regolamento di Ateneo per l’Amministrazione, la Finanza e la Contabilità. Il Ministero non ha formulato nessuna osservazione e pertanto il Regolamento può entrare in vigore.

7. Nota MIUR del 26 gennaio 2009: legge 11 luglio 2003, n. 170 – D.M. 30 ottobre 2003, n. 198 – prestiti d’onore.

8. Nota MIUR del 27 gennaio 2009: cooperazione interuniversitaria internazionale – A.F. 2008.

9. Nota MIUR del 17 febbraio 2009: art. 69, commi 1 e 5 del decreto legge 25/6/2008, n. 112, convertito con modificazioni dalla legge 6/8/2008, n. 133. Il Presidente informa i Senatori che la nota prevede il differimento di un anno del 2,5% dell’aumento dello scatto biennale per il personale docente.

10. Comunicazione del Settore Servizi agli Studenti: Career day - Facoltà di Lettere e Filosofia, 17 marzo 2009. Si tratta di un’importante iniziativa legata al “Progetto FiXo”, che permette di avvicinare i neo laureati al mondo del lavoro. Tutti i Presidi sono invitati a intervenire.

11. Progetto per la sponsorizzazione delle attività di orientamento in entrata da parte della Banca Nazionale del lavoro (BNL). Si tratta di una proposta della Banca Nazionale del Lavoro, che intenderebbe partecipare con un sostegno economico alle attività di orientamento dell’Ateneo, inserendo nel contempo annunci pubblicitari sul materiale divulgativo prodotto dall’Ateneo per gli studenti e le loro famiglie. In proposito pare opportuno consultare tutti gli istituti bancari del territorio per valutare l’interesse verso questo tipo di iniziativa.

12. Bando per la Cultura d’Impresa - Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento della Gioventù. Il Presidente informa i Senatori della pubblicazione del bando sul sito web dell’Ateneo.

13. Pubblicità- E-converso. Il Presidente ricorda la discussione sul tema della pubblicità avvenuta in Senato Accademico in alcune riunioni degli anni precedenti e tornato ora attuale stante il cambiamento del contesto generale. Il Presidente ricorda la contrarietà espressa dal Senato Accademico rispetto allo svolgimento di attività di natura pubblicitaria presso le sedi dell’Ateneo, ma rileva nel contempo come di recente alcuni Atenei abbiano scelto di emanare disposizioni in materia di pubblicità e sponsorizzazione. La questione è delicata e richiede alcuni approfondimenti, dal momento che pare che lo svolgimento di

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pubblicità presso gli edifici di proprietà dell’Università o presso gli edifici sui quali l’Università esercita un diritto reale d’uso, implicherebbe il pagamento dell’imposta comunale sugli immobili, dalla quale l’Ateneo è esente. A tal proposito il Presidente propone di discutere la questione in un prossimo Senato, in presenza di una bozza di regolamento di Ateneo sul tema. Il Senato concorda.

14. Verbale della Commissione Didattica Paritetica. Il documento riporta alcune osservazioni della Commissione a proposito dell’offerta formativa e propone la modifica del regolamento per il conferimento agli studenti di contratti di collaborazione a tempo parziale. La proposta di modifica del regolamento sarà discussa al punto 8.3 del presente ordine del giorno.

15. Nota EDISU – relazione inaugurazione anno accademico; risposta del Rettore. Il Presidente informa il Senato sugli sviluppi della vicenda legata alle polemiche dell’Ente Regionale per il Diritto allo Studio Universitario a seguito dei temi trattati nel discorso per l’inaugurazione dell’anno accademico. Il Presidente rileva con rammarico l’invio contestuale della nota a lui indirizzata anche agli organi di stampa. Egli ritiene di aver segnalato in maniera oggettiva la situazione legata ai servizi offerti dall’EDISU, interpretando a suo giudizio un sentire comune proveniente anche dalla componente studentesca, che qualche giorno dopo si è espressa a mezzo stampa per segnalare le carenze degli interventi EDISU nelle tre sedi. Il Prof. Alberto CASSONE ritiene che occorra proseguire nelle attività di monitoraggio dei servizi offerti dall’EDISU, anche attraverso l’esame dei bilanci dell’Ente, che consentirebbe di confrontare quanto speso per lì erogazione dei servizi agli Atenei piemontesi. Il Sig. Luca BECCARIA condivide le osservazioni del Rettore e sottolinea le già note difficoltà nell’erogazione dei servizi abitativi presso le tre sedi dell’Ateneo, con particolare riferimento a quella di Novara.

16. Il Presidente informa che sul sito del Ministero sono pubblicati alcuni decreti contenenti l’aggiornamento degli importi minimi delle borse di studio per l’anno accademico 2009-2010 con l’aggiornamento dei limiti massimi dell’Indicatore di Posizione Economica Equivalente. E’ stato inoltre modificato l’importo minimo della tassa minima di iscrizione universitaria, che ora ammonta a € 184,16.

17. Notizie Ufficio ricerca Firb-Prin. Il Presidente informa i Senatori dell’invio di un documento da parte dell’Ufficio ricerca scientifica, contenente l’aggiornamento dei progetti presentati a livello di Ateneo: si tratta di 88 progetti PRIN e di 24 proposte di coordinamento internazionali. Per quanto riguarda i FIRB il Presidente informa i Senatori che il bando, il primo del nuovo programma FIRB, ha tra i suoi obiettivi il finanziamento di progetti ricerca coordinati da giovani ricercatori non strutturati, nell’ottica di favorire il ricambio generazionale all’interno degli atenei e il sostegno alle eccellenze scientifiche emergenti e già presenti presso gli atenei. La dotazione finanziaria totale è di circa 50 milioni di euro, di cui una quota non inferiore a 20 milioni di euro per la linea 1. Sulla linea 1 l’Università ha presentato 20 proposte da altrettante unità di ricerca, 11 in qualità di coordinatore nazionale e, sulla linea 2, 36 progetti di unità di ricerca, 19 in qualità di coordinatore. Il contributo totale richiesto al MIUR da parte dell’Università, sulle due linee di intervento, è di circa 20 milioni di euro. La conclusione delle procedure per la linea 1 prevede che l’Università si impegni, con dichiarazione sottoscritta dal Rettore, a stipulare con i responsabili di progetto o di unità di ricerca – giovani dottori di ricerca non strutturati – appositi contratti di durata almeno triennale in caso di approvazione da parte del MIUR. Il Prof. Pier Luigi CANONICO interviene a proposito dei progetti FIRB, osservando come, sebbene l’iniziativa a favore dei giovani non strutturati sia lodevole, essa sia nel contempo di non facile applicabilità stante il numero delle domande che verranno presentate al Ministero.

18. Bando regionale per progetti di ricerca in materia di Scienze umane e sociali per l’anno 2008. Il Presidente informa i Senatori che il bando, il primo regionale sulle tematiche delle scienze umane e sociali, prevede una dotazione di 10 milioni di euro. L’Università ha

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presentato 9 progetti in qualità di coordinatore, per un importo totale di finanziamento richiesto alla Regione di euro 5.914.624,23. Sono stati presentati in totale 79 progetti, per un totale di finanziamento richiesto di euro 42.882.407,86. In particolare, oltre ai progetti presentati da CNR, INFN, INRIM e AFAM, 43 fanno capo all’Università di Torino, 20 al Politecnico di Torino e 2 all’Università di Scienze Gastronomiche.

19. Il Presidente informa il Senato del finanziamento di alcuni progetti da parte di due fondazioni bancarie. La Fondazione Cariplo ha finanziato con 300.000,00 Euro un progetto del Dipartimento di Scienze Chimiche, Alimentari, Farmaceutiche e Farmacologiche. Il responsabile scientifico è il Prof. Armando Genazzani. Ha inoltre finanziato con 200.000, 00 Euro un progetto del Dipartimento di Scienze Mediche, il cui responsabile scientifico è la Prof.ssa Maria Prat. La Compagnia di San Paolo ha finanziato con 465.000, 00 Euro un progetto del Dipartimento di Scienze dell’Ambiente e della Vita. Il responsabile scientifico è il Prof. Stefano Biffo.

20. Consiglio Direttivo Ente Parco Nazionale della Val Grande. Il Presidente informa i Senatori che il Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare richiede che l’Università designi un rappresentate in seno al Consiglio Direttivo dell’Ente Parco Nazionale della Val Grande per il quinquennio 2009-2014. Il Ministero effettuerà la scelta di due rappresentanti tra i designati dall’Accademia Nazionale dei Lincei, dall’Unione Zoologica Italiana, dalla Società Botanica Italiana, dal CNR, dall’Università di Torino, dal Politecnico di Torino e dall’Università del Piemonte Orientale. Il Presidente propone la designazione del Prof. Giorgio Malacarne, professore ordinario di Zoologia afferente al Dipartimento di Scienze dell’Ambiente e della Vita. Il Senato concorda.

21. Compagnia di San Paolo. Il Presidente informa il Senato di un recente incontro con il Dott. Gastaldo, Direttore generale, e con alcuni Dirigenti della Compagnia. L’intenzione della Compagnia sarebbe quella di stipulare una convenzione con l’Ateneo, presumibilmente di durata quadriennale, per l’erogazione di risorse su tre importanti filoni: la ricerca, la formazione e le infrastrutture, intese come biblioteche on-line e attrezzature informatiche. La Convenzione prevederebbe l’istituzione di un Comitato di gestione paritario, formato da rappresentanti della Compagnia e rappresentanti dell’Ateneo. E’ previsto un incontro nelle prossime settimane presso il Rettorato per iniziare a discutere il testo dell’accordo. A giudizio del Presidente si tratta di un passo significativo, che dimostra l’attenzione della Compagnia per l’Ateneo e le sue attività. In particolare la Compagnia ha mostrato particolare attenzione per il tema del Centro Linguistico di Ateneo e per le iniziative legate al Master in Medicina dei Disastri. Nelle prossime riunioni del Senato sarà presentata la bozza di convenzione.

22. Il Presidente cede la parola al Prof. Emanuel per alcune comunicazioni riguardanti l’edilizia e l’incubatore. Il Prof. Cesare EMANUEL informa il Senato che è in corso la valutazione delle 57 offerte presentate per la realizzazione del primo lotto del Campus di Novara. Per quanto riguarda le risorse informa il Senato dell’assegnazione ministeriale dei 2 milioni di Euro per il bando per le residenze universitarie. A Vercelli prosegue il progetto per la realizzazione dell’aula magna. Per il momento non vi sono novità per Alessandria, si è in attesa di notizie da parte del Sindaco.

23. Per quanto riguarda l’Incubatore il Prof. Emanuel informa il Senato che nel pomeriggio si svolgerà in Regione la riunione per il Fondo Sociale Europeo per la distribuzione dei fondi per le imprese innovative.

24. Per quanto riguarda gli immobili della sede di Novara il Prof. Emanuel informa il Senato sulla possibilità di acquisizione dell’area denominata “Ex Alcoa”, sede del Dipartimento DISCAFF. Il professore ricorda che l’edificio non è di proprietà dell’Ateneo, ma è concesso in locazione con un canone annuo di circa 160.000,00 Euro. Gli immobili dell’area inizialmente gestiti dalla Provincia e sinora gestiti dalla Fondazione Novara Sviluppo. Nei giorni scorsi è pervenuta in merito una proposta da parte della Provincia di Novara, che sarebbe disposta a cedere l’area, con un contratto da definire, dietro pagamento

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di un rateo annuo di 320.000,00 Euro, per un periodo di anni che varia dai 30 ai 35. Il professore spiega che il valore appena enunciato corrisponde al valore delle locazioni che la Fondazione Novara Sviluppo riceve oggi dall’Ateneo e dalle imprese di ricerca che sono insediate all’interno dell’area e che hanno contratti quinquennali di locazione con la Fondazione. La proposta sarebbe quella di acquisire tutta l’area e gli immobili e i contratti di locazione delle imprese. La durata compresa tra 30 e 35 anni corrisponde alla quota di ammortamento di 8 milioni di euro a un tasso ancora da definire, ma peraltro molto basso, che potrebbe aggirarsi tra 1,50% e 2,50% l’anno. I tempi sono stretti e l’operazione dovrebbe concludersi in poco tempo. Il Presidente ringrazia il Prof. Emanuel per l’illustrazione e invita il Senato a esprimersi in merito. Il Prof. Pier Luigi CANONICO ritiene che si tratti di un’iniziativa importante per l’Ateneo e per lo sviluppo dell’area. Nella prospettiva di una futura acquisizione degli edifici il professore ritiene che occorra tenere presente i difetti di alcuni degli immobili, che per esempio non sono dotati di idonei accessi per i disabili. Per quanto riguarda la condizione degli edifici il Prof. Emanuel precisa che il Servizio Tecnico dell’Ateneo sta compiendo le opportune verifiche sulla sicurezza e sulla valutazione di costi di gestione, sottolineando nel contempo la favorevole posizione immobiliare del complesso, al centro dell’area che sarà interessata dai grandi processi di trasformazione che investiranno al città nei prossimi anni: l’alta velocità ferroviaria e la piattaforma di interconnessione con l’autostrada. Il valore immobiliare dovrebbe quindi rimanere molto elevato. Il professore rileva inoltre l’importanza di acquisizione di spazi per l’Incubatore. L’area verrebbe in tal modo considerata vero e proprio polo di innovazione all’interno della città. Il Prof. Giovanni SORBA condivide le osservazioni del Prof. Emanuel ed esprime parere favorevole verso l’iniziativa. Il Prof. Aldo VIARENGO ritiene che la proposta della Provincia sia stata molto vantaggiosa rispetto ai benefici che l’Ateneo potrebbe ricevere nel tempo. Condivide inoltre le riflessioni sulla posizione strategica di Novara come polo di sviluppo. Il Prof. Aldo MARTELLI appoggia l’iniziativa dell’acquisizione dell’ex Alcoa e ricorda che il progetto era già stato discusso negli anni precedenti, a fasi alterne e seguendo l’avvicendarsi delle amministrazioni a livello di politica locale. A giudizio del professore si tratta di un’occasione favorevole per l’Università. Il Prof. Salvatore RIZZELLO domanda alcuni chiarimenti sul finanziamento ministeriale per l’edilizia universitaria. Il Prof. Emanuel precisa che si tratta di un bando legato a una legge nazionale sulle residenze universitarie, che chiedeva alle Università e agli Enti regionali per il Diritto allo Studio la presentazione di un progetto per la realizzazione o la ristrutturazione di residenze universitarie. Il progetto pronto per accedere al bando era quello per il Campus di Novara, che ha ottenuto il finanziamento ministeriale. Il Prof. RIZZELLO prosegue esprimendo parere favorevole verso l’acquisizione dell’ex Alcoa, sottolineando nel contempo la criticità della condizione degli spazi per la residenzialità studentesca e per la didattica della sede di Alessandria, soprattutto per quanto riguarda la Facoltà di Giurisprudenza. Il professore ricorda quanto espresso dal Sindaco di Alessandria nel corso della cerimonia di inaugurazione dell’anno accademico a proposito dell’utilizzo della Caserma Valfrè e domanda aggiornamenti in merito, ricordando la questione della Caserma dei Carabinieri prospiciente Palazzo Borsalino. Il Presidente ricorda brevemente le vicende legate all’individuazione di una sede per la Facoltà di Giurisprudenza, culminate con la questione dell’ex Ospedale Militare, discussa nelle riunioni precedenti. In proposito è stato è stato chiesto un parere pro veritate al Prof. Avv. Carlo Emanuele Gallo. Per quanto riguarda le dichiarazioni del Sindaco il Presidente informa il Senato di aver preso contatti con il medesimo e con il Presidente della Provincia nei giorni successivi all’inaugurazione attraverso una nota della quale dà lettura: “Sono particolarmente compiaciuto che la sottoscrizione dell’Accordo di programma con il Comune e la Provincia di Alessandria sia avvenuta in occasione dell’avvio dell’anno accademico proprio ad Alessandria.Come ho avuto modo di sottolineare in più occasioni, questa Università ha, fino ad oggi, investito, anche finanziariamente, in misura rilevante

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per i propri insediamenti in questa città. Insediamenti che però non coprono ancora in modo adeguato le esigenze delle Facoltà di Giurisprudenza e di Scienze Politiche per le quali, in attesa di una sistemazione definitiva, si è costretti anche a sostenere oneri di locazione. Non posso non rilevare che l’Ateneo, a oltre 10 anni dalla sua presenza in Alessandria, non ha ancora la disponibilità di tutti gli immobili previsti dall’accordo istitutivo; inoltre l’edificio su cui si sono indirizzati gli ultimi investimenti (ex Ospedale Militare) si è rilevato non possedere la dovuta adeguatezza strutturale. In tale situazione (ritardi, spese per locazioni, fondi di Fondazioni bancarie accantonati e non spesi) è indispensabile che in tempi certi e brevi si giunga alla definizione congiunta di una soluzione, anche alternativa alle attuali, tenuto conto della necessità di programmare l’attività didattica con congruo anticipo e certezza di prospettive. In attesa di un Vostro cortese cenno di risposta sui problemi evidenziati, porgo i migliori saluti”. Il Presidente informa il Senato che a oggi non è pervenuta alcuna risposta dal Comune e dalla Provincia. Sull’ex Alcoa il Presidente terrà informato il Senato sull’evolversi della questione, che verrà portata all’attenzione del Consiglio di Amministrazione il 20 marzo prossimo.

25. Mozione del personale tecnico amministrativo: incarichi di insegnamento ai sensi del D.M. 8 luglio 2008. Il Presidente illustra il documento, che contiene la protesta del personale tecnico amministrativo nei confronti del D.M. 8 luglio 2008 sugli incarichi di insegnamento, che esclude che essi possano essere affidati al personale tecnico amministrativo delle Università. Il personale firmatario della mozione chiede al Senato Accademico di farsi portavoce della disparità venutasi a creare a seguito dell’emanazione del provvedimento prima citato, che esclude il personale tecnico amministrativo delle Università, ma non i laureati di qualunque altra amministrazione o azienda, di qualsiasi livello e professionalità. Il Prof. Leonardo CASTELLANI appoggia la mozione del personale tecnico amministrativo e condivide il carattere discriminatorio del provvedimento ministeriale, sottolineando il prezioso lavoro svolto dai tecnici laureati della Facoltà di Scienze, che in molti casi collaborano per colmare le richieste di didattica della Facoltà. Il Presidente condivide quanto espresso dal Prof. Castellani, ma ricorda nel contempo la sanatoria, avvenuta alcuni anni or sono, dei cosiddetti tecnici laureati immessi direttamente nel ruolo di ricercatori, il problema nasce pertanto da un pregresso di ope legis, mentre a livello concettuale non vi sono, a suo giudizio, impedimenti all’affidamento di compiti didattici a personale tecnico amministrativo dell’Università. Il Prof. Giacomo FERRARI condivide le riflessioni del Prof. Castellani a proposito del valido apporto fornito dal personale tecnico amministrativo nelle attività di didattica svolte per affidamento, ricordando nel contempo la complessa e non completamente risolta questione dello stato giuridico dei CEL. La Prof.ssa Maria Luisa BIANCO condivide le riflessioni dei colleghi Castellani e Ferrari e sostiene la mozione del personale tecnico amministrativo e rileva l’iniquità del provvedimento, che penalizza il personale tecnico amministrativo delle Università. Il Prof. Aldo MARTELLI condivide il contenuto della mozione del personale tecnico amministrativo, ma ritiene che il divieto imposto dal decreto ministeriale sia stato inserito a ragion veduta, per evitare il ricrearsi della situazione prima ricordata dal Rettore a proposito della sanatoria. Il Dott. Paolo PASQUINI informa il Senato di alcuni rilievi espressi in proposito dal Ministero dell’Economia. Il Presidente conclude confermando il sostegno alle questione evidenziate nella mozione, senza che il sostegno dimostrato verso l’attività svolta possa portare a riconoscimenti di vario tipo. Il Senato concorda.

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2. Approvazione del verbale della seduta precedente: 2/2009/2

Il Presidente sottopone all’approvazione il verbale della seduta precedente, domandando ai

Senatori di formulare eventuali osservazioni o richieste di correzione.

OMISSIS

Il verbale, comprensivo delle modifiche suindicate vien approvato all’unanimità dai presenti alla riunione del 27 gennaio.

****************** 3. Ratifica Decreti Rettorali d’Urgenza 2/2009/3.1

Il Presidente illustra il sottoriportato decreto d’urgenza.

Decreto Rettorale d’Urgenza Repertorio n. 1/2009 Prot. n. 2064 del 30.01.2009 Tit. III Cl. 2 OGGETTO: Modifica degli ordinamenti dei corsi di Laurea Magistrale in “Storia del Patrimonio Archeologico e Storico Artistico” (interclasse classi LM-2 e LM-89), “Filologia e Linguistica Moderna, Classica e Comparata” (interclasse classi LM-14 e LM-39) e “Filosofia” (classe LM-78), per il prossimo anno accademico 2009/2010

IL RETTORE

VISTA la legge 19 novembre 1990, n. 341 recante “Riforma degli ordinamenti

didattici universitari”; VISTA la legge 19 ottobre 1999, n. 370, recante disposizioni in materia di università

e di ricerca scientifica e tecnologica; VISTO il D.P.R. 27 gennaio 1998, n. 25 regolamento recante disciplina dei

procedimenti relativi allo sviluppo ed alla programmazione del sistema universitario, e successive modifiche;

VISTO il D.M. 22 ottobre 2004, n. 270, pubblicato nella G.U. n. 266 del 12 novembre 2004, recante “Modifiche al D.M. 3 novembre 1999, n. 509”;

ESAMINATO il D.M. 16 marzo 2007 (pubblicato nel S.O. alla G.U. n. 155 del 6 luglio 2007) recante la disciplina delle nuove Classi dei Corsi di Laurea;

ESAMINATO il D.M. 26 luglio 2007, n. 386 di “Definizione delle Linee guida per l’istituzione e l’attivazione, da parte delle Università, dei corsi di studio (in attuazione dei predetto D.M. 16 marzo 2007)”;

TENUTO CONTO del documento del CNVSU n. 7/07 – “Requisiti necessari per l’attivazione dei nuovi corsi di studio universitari”;

ESAMINATO il D.M. 31 ottobre 2007 n. 544 di “Definizione dei requisiti dei Corsi di Laurea e di Laurea Magistrale afferenti alle classi definite con i DD.MM. 16 marzo 2007, delle condizioni e dei criteri per il loro inserimento nella Banca

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Dati dell’Offerta Formativa e dei requisiti qualificanti per i corsi di studio attivati sia per le classi di cui al D.M. 3 novembre 1999, n. 509 e sia per le classi di cui al D.M. 22 ottobre 2004, n. 270”;

VISTO lo Statuto dell’Università degli Studi del Piemonte Orientale “Amedeo Avogadro”;

VISTO il Regolamento Didattico d’Ateneo; VISTO il Decreto Rettorale rep. n. 253/2008 prot. 15033 del 13 giugno 2008, di

“Emanazione degli Ordinamenti Didattici dei Corsi di Studio, ai sensi del D.M. 22 ottobre 2004 n. 270, delle Facoltà di Economia, Farmacia, Lettere e Filosofia, Scienze Politiche”;

VISTA la delibera del Senato Accademico n. 1/2009/8.2 del 27 gennaio 2009 relativa all’integrazione di un Settore Scientifico Disciplinare tra le attività affini e integrative del corso di Laurea Magistrale in “Filosofia” (classe LM-78);

VISTO il provvedimento d’urgenza adottato dal Preside della Facoltà di Lettere e Filosofia n. 3 del 28 gennaio 2009, che sarà sottoposto a ratifica nel prossimo Consiglio di Facoltà, relativo all’ordinamento del corso di Laurea Magistrale in “Storia del Patrimonio Archeologico e Storico Artistico” (interclasse classi LM-2 e LM-89);

VISTO il provvedimento d’urgenza adottato dal Preside della Facoltà di Lettere e Filosofia n. 4 del 28 gennaio 2009, che sarà sottoposto a ratifica nel prossimo Consiglio di Facoltà, relativo all’ordinamento del corso di Laurea Magistrale in “Filologia e Linguistica Moderna, Classica e Comparata” (interclasse classi LM-14 e LM-39);

RILEVATO che con riferimento ai suddetti corsi interclasse, i range di crediti attualmente istituiti ostacolano la costruzione di un’ossatura comune alle due classi che consenta, come anche da indicazioni della CRUI, la formazione di una figura professionale completa e con caratteristiche specifiche di entrambe le classi;

VALUTATO che la correzione dei suddetti range consentirebbe la formulazione di un piano di studi coerente con gli obiettivi formativi;

DATO ATTO che l’omissione dei Settori Scientifico Disciplinari dalle attività affini e integrative è dovuta a un mero errore materiale e non incide sul successivo calcolo dei requisiti qualitativi necessari;

VALUTATO ogni opportuno elemento;

DECRETA

1. la modifica dell’ordinamento del Corso di Laurea Magistrale interclasse in “Storia del Patrimonio archeologico e storico artistico” con la variazione dei seguenti range di crediti:

Classe LM-2 Archeologia Ambito Lingue e letterature antiche e medievali: il range dei crediti, attualmente 6-12, va portato a 0-12 Classe LM-89 Storia dell’arte Ambito Discipline storiche e letterarie: il range dei crediti, 6-12, va ridotto a 0-12 Ambito Discipline storico-artistiche: il range dei crediti, 12-30, va ridotto a 6-30 pertanto le tabelle risultano così composte:

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Attività formative caratterizzanti classe LM-2 Archeologia

ambito disciplinare settore CFU

Storia antica e medievale

L-ANT/02 Storia greca L-ANT/03 Storia romana M-STO/01 Storia medievale

6 - 6

Lingue e letterature antiche e medievali

L-FIL-LET/02 Lingua e letteratura greca L-FIL-LET/04 Lingua e letteratura latina L-FIL-LET/05 Filologia classica L-FIL-LET/06 Letteratura cristiana antica L-FIL-LET/07 Civilta' bizantina L-FIL-LET/08 Letteratura latina medievale e umanistica

0 - 12

Archeologia e antichità classiche e medievali

ICAR/18 Storia dell'architettura L-ANT/01 Preistoria e protostoria L-ANT/04 Numismatica L-ANT/07 Archeologia classica L-ANT/08 Archeologia cristiana e medievale L-ANT/10 Metodologie della ricerca archeologica L-ART/01 Storia dell'arte medievale L-ART/04 Museologia e critica artistica e del restauro

6 - 30

Formazione tecnica, scientifica e giuridica

BIO/02 Botanica sistematica BIO/08 Antropologia CHIM/12 Chimica dell'ambiente e dei beni culturali FIS/07 Fisica applicata (a beni culturali, ambientali, biologia e medicina) GEO/01 Paleontologia e paleoecologia GEO/09 Georisorse minerarie e applicazioni mineralogico-petrografiche per l'ambiente e i beni culturali INF/01 Informatica IUS/09 Istituzioni di diritto pubblico IUS/10 Diritto amministrativo IUS/14 Diritto dell'unione europea SECS-P/07 Economia aziendale SECS-P/08 Economia e gestione delle imprese SECS-P/10 Organizzazione aziendale

6 - 12

Totale crediti per le attività caratterizzanti da DM minimo 48 48 - 60

Attività formative caratterizzanti classe LM-89 Storia dell'arte

ambito disciplinare settore CFU

Discipline storico - artistiche

L-ART/01 Storia dell'arte medievale L-ART/02 Storia dell'arte moderna L-ART/03 Storia dell'arte contemporanea L-ART/04 Museologia e critica artistica e del restauro

6 - 30

Discipline archeologiche e architettoniche

ICAR/18 Storia dell'architettura L-ANT/07 Archeologia classica L-ANT/08 Archeologia cristiana e medievale

6 - 12

Discipline metodologiche

INF/01 Informatica L-ART/04 Museologia e critica artistica e del restauro M-FIL/04 Estetica M-FIL/05 Filosofia e teoria dei linguaggi M-FIL/06 Storia della filosofia M-STO/08 Archivistica, bibliografia e biblioteconomia M-STO/09 Paleografia

6 - 18

Economia e gestione dei beni culturali

IUS/09 Istituzioni di diritto pubblico IUS/10 Diritto amministrativo IUS/14 Diritto dell'unione europea SECS-P/07 Economia aziendale SECS-P/08 Economia e gestione delle imprese SECS-P/10 Organizzazione aziendale

6 - 6

Discipline storiche e letterarie

L-FIL-LET/02 Lingua e letteratura greca L-FIL-LET/04 Lingua e letteratura latina L-FIL-LET/07 Civilta' bizantina L-FIL-LET/08 Letteratura latina medievale e umanistica L-FIL-LET/09 Filologia e linguistica romanza L-FIL-LET/10 Letteratura italiana L-FIL-LET/11 Letteratura italiana contemporanea M-STO/01 Storia medievale M-STO/02 Storia moderna M-STO/04 Storia contemporanea

0 - 12

Totale crediti per le attività caratterizzanti (da DM minimo 48) 48 - 78

2. la modifica dell’ordinamento del Corso di Laurea Magistrale interclasse in “Filologia e linguistica moderna classica e comparata” con la variazione dei seguenti range di crediti:

Classe LM -14 Filologia moderna Ambito Discipline linguistiche, filologiche e metodologiche: il range dei crediti, 18-30, va ridotto a 12-30 Classe LM -39 Linguistica Ambito Discipline informatiche, logico-filosofiche, psicologiche e socio-antropologiche: il range dei crediti, 12-24, va ridotto a 6-24 e con l’inserimento nelle attività affini o integrative del Settore Scientifico Disciplinare L-ANT/03 – Storia Romana; pertanto le tabelle risultano così composte: Attività formative caratterizzanti classe LM-14 Filologia moderna

ambito disciplinare settore CFU

Lingua e Letteratura italiana

L-FIL-LET/10 Letteratura italiana L-FIL-LET/11 Letteratura italiana contemporanea L-FIL-LET/12 Linguistica italiana

18 - 30

Lingue e Letteratue moderne

L-LIN/03 Letteratura francese L-LIN/04 Lingua e traduzione - lingua francese L-LIN/05 Letteratura spagnola L-LIN/07 Lingua e traduzione - lingua spagnola L-LIN/10 Letteratura inglese L-LIN/11 Lingue e letterature anglo-americane L-LIN/12 Lingua e traduzione - lingua inglese L-LIN/13 Letteratura tedesca L-LIN/14 Lingua e traduzione - lingua tedesca

6

Attività formative caratterizzanti classe LM-39 Linguistica

ambito disciplinare settore CFU

Metodologie linguistiche, filologiche e semiotiche

L-FIL-LET/05 Filologia classica L-FIL-LET/09 Filologia e linguistica romanza L-FIL-LET/12 Linguistica italiana L-FIL-LET/13 Filologia della letteratura italiana L-FIL-LET/15 Filologia germanica L-LIN/01 Glottologia e linguistica L-LIN/02 Didattica delle lingue moderne M-FIL/05 Filosofia e teoria dei linguaggi

12 - 30

Lingue e letterature

L-FIL-LET/02 Lingua e letteratura greca L-FIL-LET/04 Lingua e letteratura latina L-FIL-LET/08 Letteratura latina medievale e umanistica L-FIL-LET/10 Letteratura italiana

6 - 18

12

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Discipline storiche, filosofiche, antropologiche e sociologiche

L-ANT/03 Storia romana M-DEA/01 Discipline demoetnoantropologiche M-FIL/02 Logica e filosofia della scienza M-FIL/04 Estetica M-FIL/06 Storia della filosofia M-FIL/08 Storia della filosofia medievale M-STO/01 Storia medievale M-STO/02 Storia moderna M-STO/04 Storia contemporanea M-STO/05 Storia della scienza e delle tecniche

12 - 24

Discipline linguistiche, filologiche e metodologiche

L-ART/02 Storia dell'arte moderna L-ART/03 Storia dell'arte contemporanea L-FIL-LET/02 Lingua e letteratura greca L-FIL-LET/04 Lingua e letteratura latina L-FIL-LET/05 Filologia classica L-FIL-LET/08 Letteratura latina medievale e umanistica L-FIL-LET/09 Filologia e linguistica romanza L-FIL-LET/13 Filologia della letteratura italiana L-FIL-LET/14 Critica letteraria e letterature comparate L-FIL-LET/15 Filologia germanica L-LIN/01 Glottologia e linguistica M-STO/08 Archivistica, bibliografia e biblioteconomia M-STO/09 Paleografia

12 - 30

Totale crediti per le attività caratterizzanti da DM minimo 48 48 - 90

L-FIL-LET/11 Letteratura italiana contemporanea L-FIL-LET/14 Critica letteraria e letterature comparate L-LIN/03 Letteratura francese L-LIN/04 Lingua e traduzione - lingua francese L-LIN/05 Letteratura spagnola L-LIN/07 Lingua e traduzione - lingua spagnola L-LIN/10 Letteratura inglese L-LIN/11 Lingue e letterature anglo-americane L-LIN/12 Lingua e traduzione - lingua inglese L-LIN/13 Letteratura tedesca L-LIN/14 Lingua e traduzione - lingua tedesca L-LIN/21 Slavistica L-OR/08 Ebraico L-OR/12 Lingua e letteratura araba L-OR/14 Filologia, religioni e storia dell'Iran L-OR/18 Indologia e tibetologia L-OR/19 Lingue e Letterature moderne del subcontinente indiano L-OR/21 Lingue e Letterature della Cina e dell'Asia sud-orientale L-OR/22 Lingue e letterature del Giappone e della Corea

Discipline informatiche, logico-filosofiche, psicologiche e socio-antropologiche

INF/01 Informatica ING-INF/05 Sistemi di elaborazione delle informazioni M-DEA/01 Discipline demoetnoantropologiche M-FIL/02 Logica e filosofia della scienza M-FIL/04 Estetica M-PSI/01 Psicologia generale M-PSI/05 Psicologia sociale M-STO/05 Storia della scienza e delle tecniche M-STO/06 Storia delle religioni M-STO/08 Archivistica, bibliografia e biblioteconomia M-STO/09 Paleografia MAT/01 Logica matematica SECS-S/01 Statistica SPS/07 Sociologia generale SPS/08 Sociologia dei processi culturali e comunicativi

6 - 24

Totale crediti per le attività caratterizzanti - minimo assegnato dal proponente all'attività 48 - (da DM minimo 48) 48 - 72

Attività affini o integrative

gruppo settore CFU A11 L-ANT/02 Storia greca

L-ANT/03 Storia romana L-ANT/07 Archeologia classica L-ANT/08 Archeologia cristiana e medievale M-GGR/01 Geografia M-GGR/02 Geografia economico-politica M-STO/01 Storia medievale M-STO/02 Storia moderna M-STO/04 Storia contemporanea

0 - 12

A12 SECS-P/01 Economia politica SECS-P/05 Econometria 0 - 12

A13 INF/01 Informatica M-FIL/07 Storia della filosofia antica 0 - 12

Totale crediti per le attività affini ed integrative - minimo assegnato dal proponente all'attività 12 - da DM minimo 12 12 - 12

3. la modifica dell’ordinamento del Corso di Laurea Magistrale in “Filosofia” con

l’inserimento nelle attività affini o integrative del Settore Scientifico Disciplinare M-STO/05 Storia della Scienza;

pertanto la tabella risulta così composta:

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Attività affini o integrative

settore CFU IUS/20 Filosofia del diritto L-ANT/02 Storia greca L-ANT/03 Storia romana L-ART/01 Storia dell'arte medievale L-ART/02 Storia dell'arte moderna L-ART/03 Storia dell'arte contemporanea L-FIL-LET/02 Lingua e letteratura greca L-FIL-LET/04 Lingua e letteratura latina L-FIL-LET/10 Letteratura italiana L-FIL-LET/11 Letteratura italiana contemporanea L-FIL-LET/14 Critica letteraria e letterature comparate L-LIN/01 Glottologia e linguistica L-LIN/03 Letteratura francese L-LIN/05 Letteratura spagnola L-LIN/10 Letteratura inglese L-LIN/14 Lingua e traduzione - lingua tedesca M-DEA/01 Discipline demoetnoantropologiche M-FIL/01 Filosofia teoretica M-FIL/02 Logica e filosofia della scienza M-FIL/03 Filosofia morale M-FIL/04 Estetica M-FIL/05 Filosofia e teoria dei linguaggi M-FIL/06 Storia della filosofia M-FIL/07 Storia della filosofia antica M-FIL/08 Storia della filosofia medievale M-PED/01 Pedagogia generale e sociale M-PSI/01 Psicologia generale M-PSI/04 Psicologia dello sviluppo e psicologia dell'educazione M-STO/01 Storia medievale M-STO/02 Storia moderna M-STO/03 Storia dell'Europa orientale M-STO/04 Storia contemporanea M-STO/05 Storia della scienza e delle tecniche M-STO/06 Storia delle religioni M-STO/07 Storia del cristianesimo e delle chiese M-STO/08 Archivistica, bibliografia e biblioteconomia SPS/01 Filosofia politica SPS/02 Storia delle dottrine politiche

12 - 12

Totale crediti per le attività affini ed integrative da DM minimo 12 12 - 12

4. Il presente Decreto sarà sottoposto a ratifica nella prossima seduta del Senato Accademico.

Il Rettore

(Prof. Paolo GARBARINO) Il Senato Accademico all’unanimità ratifica il suddetto decreto.

****************** 2/2009/3.2

Il Presidente illustra il sottoriportato decreto d’urgenza.

Decreto Rettorale d’urgenza Repertorio n. 2/2009 Prot. n. 2244 del 03.02.2009 Tit. III Cl. 13 OGGETTO: Dichiarazione relativa alla corrispondenza tra Diploma di Laurea in Lettere (rilasciato secondo il Vecchio Ordinamento) e la Classe delle Lauree Specialistiche 2/S –Archeologia, ai fini della partecipazione ai concorsi pubblici

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IL RETTORE

VISTA la Legge 19 novembre 1990, n. 341 – “Riforma degli ordinamenti didattici

universitari”; VISTA la Legge 15 maggio 1997, n. 127 e successive modifiche ed integrazioni – “Misure

urgenti per lo snellimento dell’azione amministrativa e dei procedimenti di decisione e di controllo” – in particolare l’art. 17, comma 95;

VISTA la Legge 19 ottobre 1999, n. 370 recante ad oggetto “ Disposizioni in materia di università e di ricerca scientifica e tecnologica”;

VISTO il D.M. 3 novembre 1999, n. 509 – “Regolamento recante norme concernenti l’autonomia didattica degli Atenei”;

VISTO il Decreto Interministeriale del 5/05/2004 pubblicato in G.U. n. 196 del 21/08/2004 recante ad oggetto “Equiparazioni dei diplomi di laurea (DL) secondo il vecchio ordinamento alle nuove classi delle lauree specialistiche (LS), ai fini della partecipazione ai concorsi pubblici”;

VISTO il D.M. 28 novembre 2000 relativi alla determinazione delle Classi delle Lauree Universitarie Specialistiche;

VISTO lo Statuto dell’Università emanato con D.R. Rep. n. 67 del 24 Febbraio 2003 e successive modifiche e integrazioni;

VISTO il Regolamento Didattico di Ateneo emanato con D.R. n. 325 del 20 Settembre 2001 e successive modifiche e integrazioni;

VISTO il Regolamento per gli Studenti emanato con D.R. n. 488 del 6 Novembre 2001 e successive modifiche e integrazioni;

CONSIDERATO che la Dott. ssa Cecilia Proverbio ha conseguito in data 29/01/2003 il Diploma di Laurea in Lettere ( Tabella XII del Regio Decreto 30/09/1938 n. 1652 come modificata dal D.M. 30/10/1955, pubblicato in G.U. n. 12 del 18/01/1996 e D.M. 5/02/1997, pubblicato in G.U. n. 74 del 29/03/1997) presso la Facoltà di Lettere e Filosofia, dell’Università degli Studi del Piemonte Orientale “A. Avogadro”;

CONSIDERATO altresì, che la Dott. ssa suddetta ha richiesto, alla Segreteria Studenti, la dichiarazione di corrispondenza del titolo di studio, da Lei conseguito, con le Classi di cui al D.M. 28/11/2000, secondo quanto previsto dall’art. 2 del Decreto Interministeriale 5/05/2004 pubblicato in G.U. n. 196 del 21/08/2004;

ESAMINATA la Delibera del Consiglio di Facoltà n. 2/2009 del 21 Gennaio 2009, pervenuta in

data 30 Gennaio 2009, Prot. n. 2046, di approvazione della Delibera del Consiglio del Corso di Laurea in Storia del Patrimonio Archeologico e Storico Artistico datata 10/12/2008, con la quale la laurea dalla medesima conseguita è stata equiparata alla classe 2/S-Archeologia;

RITENUTO di dover procedere con urgenza al fine di consentire all’interessata la partecipazione ai pubblici concorsi;

VALUTATO ogni opportuno elemento

DECRETA

1. la corrispondenza, ai sensi dell’art.2 del Decreto Interministeriale 5/05/2004, in premessa meglio citato, tra il Diploma di Laurea in Lettere (Tabella XII del Regio Decreto 30/09/1938 n. 1652 come modificata dal D.M. 30/10/1955, pubblicato in G.U. n. 12 del 18/01/1996 e D.M. 5/02/1997, pubblicato in G.U. n. 74 del 29/03/1997) conseguito, in data 29/01/2003,

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dalla Dott. ssa Cecilia Proverbio, matricola n. 9726748, presso la Facoltà di Lettere e Filosofia dell’Università degli Studi del Piemonte Orientale “A. Avogadro” e la Classe delle Lauree Specialistiche 2/S –Archeologia, ex D.M. 28/11/2000, ai fini della partecipazione ai concorsi pubblici;

2. il presente Decreto Rettorale d’urgenza verrà sottoposto a ratifica nella prima seduta utile del Senato Accademico.

IL RETTORE (Prof. Paolo GARBARINO)

Il Senato Accademico all’unanimità ratifica il suddetto decreto.

****************** 2/2009/3.3

Il Presidente illustra il sottoriportato decreto d’urgenza.

Decreto Rettorale di Urgenza Repertorio nr.4 del 2009 Prot. n. 28104 del 09.02.2009 Tit. III cl. 11 Oggetto: approvazione Associazione Temporanea di Scopo per l’attuazione del progetto "Photonic biOsensors for Early CaNcer diagnotiCS – PHOENICS"

IL RETTORE PREMESSO che il Dipartimento di Scienze Chimiche Alimentari, Farmaceutiche e

Farmacologiche ha partecipato, in qualità di partner, alla presentazione del progetto "Photonic biOsensors for Early CaNcer diagnotiCS – PHOENICS" in risposta al bando regionale per progetti di ricerca industriale e/o sviluppo sperimentale per l’anno 2007 nell’ambito delle Converging Technologies (bando CT);

CONSIDERATO che la Regione Piemonte ha approvato, con D.D. n.185 (DA1300) del 7

ottobre 2008, il finanziamento al progetto “PHOENICS”; CONSIDERATO che il progetto prevedeva, in caso di finanziamento, la stipula di

un’Associazione Temporanea di Scopo tra gli enti partecipanti; CONSIDERATO che i soggetti partecipanti al progetto sono, oltre all’Ateneo, il Politecnico di

Torino, capofila del progetto, l’Università degli Studi di Torino, INPECO S.p.A, BIODIVERSITY S.p.A., Polimatica Srl;

CONSIDERATO che le Parti intendono, con la stipula dell’ATS, conferire al Politecnico di

Torino mandato collettivo speciale con rappresentanza, designandolo quale soggetto gestore del progetto;

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CONSIDERATA l’urgenza di approvare la sottoscrizione dell’Associazione Temporanea di Scopo denominata “PHOENICS” per consentire l’avvio del progetto in data 16 febbraio 2009;

CONSIDERATO che è richiesta la sottoscrizione da parte del Legale Rappresentante dell'Ente; VISTA l'impossibilità di procedere in tempo utile all'approvazione dell'accordo da

parte dei competenti Organi accademici; VISTA la legge n. 168 del 9/5/89; VISTO lo Statuto dell’Università degli Studi del Piemonte Orientale “Amedeo

Avogadro” emanato con D.R. Rep. n. 319 del 22/7/2008;

DECRETA

1) di approvare l'allegata bozza di Associazione Temporanea di Scopo denominata “Phoenics”. Il testo si intende approvato anche in presenza di modifiche funzionali all’iniziativa e non sostanziali che dovessero essere concordate tra le parti prima della sottoscrizione;

2) di autorizzare il Rettore alla sottoscrizione; 3) il presente Decreto sarà sottoposto a ratifica nella prossima seduta dei competenti Organi

accademici.

Il Rettore Prof. Paolo Garbarino

Visto: il Responsabile dell’Ufficio Visto: il Direttore Amministrativo

ATTO COSTITUTIVO DELL’ ASSOCIAZIONE TEMPORANEA DI SCOPO

DENOMINATA “PHOENICS”

I sottoscritti in rappresentanza di: a. Capofila: Il POLITECNICO DI TORINO, con sede in Torino, C.so Duca degli Abruzzi n. 24, rappresentato dal Rettore pro tempore Prof. Francesco PROFUMO, nato a Savona (SV) il 03/05/1953, in qualità di legale rappresentante, per conto del quale la firma del presente atto è apposta dal Prof. Guido Saracco , Direttore del Dipartimento di Scienza dei Materiali e Ingegneria Chimica, in virtù di delega di cui al D.R. 844 del 30.12.2005 allegato, (di seguito denominata “Capofila”), b. Associati: 1) UNIVERSITÀ DI TORINO - Dipartimento di Scienze Oncologiche, con sede c/o I.R.C.C. Strada Provinciale 142, Km. 3,95 – 10060 Candiolo (TO), P.IVA 02099550010, rappresentata dal Prof. Federico Bussolino, nato a Torino, il 07/06/1954 in qualità procuratore speciale nominato dal Prof. Sergio Roda, Pro-Rettore “pro tempore” e legale rappresentante dell’Università degli Studi di Torino, (di seguito denominato “Associato 1”)

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2) UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DEL PIEMONTE ORIENTALE “Amedeo Avogadro” – Dipartimento di Scienze Chimiche Alimentari, Farmaceutiche e Farmacologiche con sede in Vercelli, via Duomo n. 6, P.IVA 01943490027, rappresentata dal Rettore Prof. Paolo Garbarino, nato a Canelli (AT) il 27/02/1954, in qualità di legale rappresentante, (di seguito denominato “Associato 2”) 3) INPECO S.p.A. con sede in Viale Europa,14 Borgone (To).' P'IVA 05820660156..r.a, ppresentatda GianAndrea Pedrazzini, nato a Legnano, in qualità di Presidente, (di seguito denominato" Associato 3") 4) BIODIVERSITY Spa con sede in Via Corfù, 71, 25124 – Brescia (BS), P.IVA 02265580981, rappresentata da Giovanni Mantero, nato a Brescia, il 01/04/1956, in qualità di Amministratore Delegato, (di seguito denominato “Associato 4”) 5) POLIMATICA Srl con sede in Corso Francia 229 Rivoli Cascine Vica 10090, P.IVA O4314660012, rappresentata da Francesco Dipasquale, nato a Ragusa il 3/8/1954, in qualità di legale rappresentante,(di seguito denominato “Associato 5”) Il Capofila e gli Associati in seguito denominati collettivamente le «Parti»,

PREMESSO - che le Parti rappresentano gli attuali soggetti attuatori del progetto PHOENICS (in seguito il

Progetto) approvato dalla Regione Piemonte (in seguito ente finanziatore) con D.D. n.185 (DA1300) del 7 ottobre 2008;

- che, a seguito dell’approvazione e del finanziamento concesso per la realizzazione del Progetto, le Parti si impegnano alla sua realizzazione secondo le modalità, i contenuti ed i costi di cui al Progetto medesimo, rimodulati secondo le assegnazioni di cui alla D.D. n.202 (DA1300) del 17 ottobre 2008;

- che le Parti intendono, con il presente atto, regolare il quadro giuridico ed organizzativo dell’Associazione predetta, nonché conferire al Politecnico di Torino mandato collettivo speciale con rappresentanza, designandolo quale soggetto gestore del finanziamento,

tutto ciò premesso, con valore integrante e sostanziale delle pattuizioni che seguono, le Parti

DICHIARANO di volersi riunire in Associazione Temporanea di Scopo (di seguito «ATS») per lo svolgimento delle attività di cui al Progetto. I sottoscritti: Prof. Federico Bussolino in rappresentanza di Associato 1, Prof. Paolo Garbarino, in rappresentanza di Associato 2, Dott. Gian Andrea Pedrazzini in rappresentanza di Associato 3, Dott. Giovanni Mantero in rappresentanza di Associato 4, Dott. Francesco Dipasquale in rappresentanza di Associato 5 conferiscono al Capofila, e per esso al prof. Francesco Profumo, suo rappresentante legale, mandato collettivo speciale gratuito e irrevocabile, con obbligo di rendiconto e con rappresentanza esclusiva e processuale e con procura per: a. stipulare, in nome e per conto delle Parti, con ogni più ampio potere e con promessa di rato e

valido fin da ora, tutti gli atti posti in essere in conformità al Progetto e connessi alla realizzazione dello stesso;

b. rappresentare le Parti in esclusiva, anche in sede processuale, nei confronti dell’ente finanziatore, per tutte le operazioni e gli atti di qualsiasi natura previsti e connessi dal Progetto, fino all’estinzione di ogni rapporto.

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L’ATS è disciplinata da quanto disposto dai successivi articoli.

Art. 1 (Impegni delle Parti)

1. Ciascuna delle Parti esegue le prestazioni di propria competenza previste dal Progetto e/o successivamente unanimemente concordate in totale autonomia gestionale, fiscale ed operativa, con personale responsabilità esclusiva in ordine alla perfetta esecuzione dei compiti a ciascuno affidati, ferma restando la responsabilità solidale di tutte le Parti nei confronti dell’ente finanziatore.

2. Le Parti si impegnano inoltre sin da ora a fornire il più ampio quadro di reciproca collaborazione per la realizzazione dell’intervento.

Art. 2

(Doveri del Capofila) 1. Il Capofila si impegna a svolgere qualsiasi attività occorrente per la migliore redazione di tutti

gli atti necessari al perfezionamento della concessione del finanziamento con l’ente finanziatore ed assumere la responsabilità del coordinamento generale del progetto e dei rapporti con l’ente finanziatore.

2. In particolare esso assume: a. la responsabilità dell’organizzazione delle attività connesse al Progetto; b. il coordinamento amministrativo del Progetto; c. la responsabilità e il coordinamento della rendicontazione (finanziaria e non) delle attività

finanziate secondo le modalità e scadenze indicate dall’ente finanziatore; d. la responsabilità e il coordinamento del monitoraggio intermedio sullo stato di avanzamento

delle attività e delle spese; e. la gestione dei rapporti finanziari con l’ente finanziatore provvedendo ad incassare le quote

di finanziamento e a trasferire agli associati gli importi dovuti. 3. Il Capofila assume nei confronti dell’ente finanziatore la responsabilità per il corretto e

tempestivo svolgimento dei compiti di cui ai precedenti commi 1 e 2, sempre che gli associati adempiano alle attività preordinate allo svolgimento di tali compiti nei termini indicati dal Capofila.

Art. 3 (Doveri degli associati)

1. Gli associati assumono nei confronti dell’ente finanziatore, per il tramite del Capofila, la responsabilità per la corretta e tempestiva esecuzione dei compiti previsti dal Progetto a suo carico: le modalità circa la realizzazione del Progetto sono affidate agli associati secondo quanto indicato nel Progetto.

2. Gli associati sono tenuti inoltre alla elaborazione della rendicontazione di tutti i costi relativi alle attività ad essi affidate nel rispetto della normativa vigente, delle procedure stabilite dall’ente finanziatore e dal Capofila, nonché alla predisposizione, relativamente alle proprie attività, della documentazione necessaria alla dimostrazione dello svolgimento del Progetto, compresa la relazione finale.

3. Gli associati sono tenuti inoltre alla elaborazione del monitoraggio intermedio sullo stato di avanzamento delle attività e delle spese secondo le indicazioni dell’ente finanziatore e del capofila;

Art. 4 (Coordinamento e responsabilità scientifica)

1. Il Coordinamento e la responsabilità scientifica del Progetto sono affidati al Politecnico di Torino.

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Il Politecnico di Torino individua al proprio interno il Coordinatore di Progetto che ha compiti di coordinamento generale quali, a titolo esemplificativo e non esaustivo:

- monitorare lo sviluppo delle diverse attività del Progetto e il conseguimento degli obiettivi previsti;

- segnalare alla Commissione di coordinamento e controllo, di cui all’art. 5, gli eventuali scostamenti di ciascuna Parte rispetto alle previsioni del progetto;

- approvare i contenuti di eventuali Relazioni Intermedie da inviare all’ente finanziatore; - approvare la relazione finale; - garantire le comunicazioni tra le Parti e tra le Parti e l’esterno; - notificare all’ente finanziatore ogni imprevisto che eventualmente si manifestasse nel

corso dell’esecuzione del Progetto; - presiedere la Commissione di coordinamento e controllo.

Art. 5 (Commissione di coordinamento e controllo)

1. Nell'ambito dell'ATS è istituito la Commissione di coordinamento e controllo (in seguito «CCC»), in conformità con l’art. 16 comma 2 del Bando.

2. La CCC, presieduta dal Coordinatore del Progetto, è composta da almeno un rappresentante di tutte le parti. Il rappresentante del Capofila può coincidere con il Coordinatore del Progetto. Alla CCC può essere regolarmente invitato un rappresentante dell’ente finanziatore che può partecipare alle riunioni al fine esclusivo di monitorare l’andamento delle attività di progetto.

3. La CCC è incaricata di svolgere i seguenti compiti: - gestire unitariamente il progetto sotto il profilo scientifico, amministrativo e contabile, - prendere decisioni sull’orientamento strategico del Progetto, - prendere decisioni sulle variazioni al programma di attività; - prendere decisioni sugli scostamenti di ciascuna Parte rispetto alle previsioni del

progetto e sulle eventuali compensazioni tra le Parti; - provvedere al coordinamento e alla raccolta di dati per la redazione: del rapporto

sull’avanzamento della ricerca, del rendiconto scientifico, dei rendiconti amministrativi e contabili, del rapporto di monitoraggio delle risorse.

- determinare la quota massima di lavoro da ciascuna parte affidata a terzi attraverso sotto-contratti;

- assicurare che sia protetta la proprietà intellettuale delle eventuali invenzioni originali prodotte nel corso del Progetto.

4. Il Presidente della CCC convoca le riunioni con la frequenza che ritiene opportuna in relazione al progredire delle attività. La CCC deve in ogni caso riunirsi almeno una volta ogni 6 mesi. In ogni caso la CCC può essere convocata su semplice richiesta scritta di uno degli associati, con preavviso scritto di almeno 15 giorni. L’avviso di convocazione deve contenere l'ordine del giorno della riunione, integrato da una succinta descrizione degli argomenti da trattare e, eventualmente, dalla documentazione rilevante, e sarà inviato con ogni mezzo di comunicazione, purché idoneo a fornire la prova del ricevimento, alla sede legale che ciascun componente avrà indicato al momento della costituzione della CCC di cui al precedente punto 1, ovvero, in caso di modifica della stessa a quella che sia stata comunicata a mezzo raccomandata A.R. alle Parti. Le riunioni della CCC sono validamente costituite con la presenza della maggioranza dei membri in carica. La CCC decide a maggioranza dei presenti tutte le questioni e quindi gli eventuali impegni da assumere congiuntamente nei confronti dei terzi, le direttive da attuarsi da parte del Capofila, le eventuali modificazioni al Progetto.

5. Le riunioni della CCC possono svolgersi anche per via telematica. 6. La CCC nomina un Segretario, che redige un verbale di ogni riunione, riassuntivo degli

argomenti trattati e delle deliberazioni adottate. Copia di tale verbale viene trasmesso a tutte le Parti a cura del Segretario.

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7. La Parte che intenda dissentire rispetto alla decisione presa dalla CCC può agire secondo quanto previsto dall’art. 16, ma deve frattanto attenersi a quanto deliberato.

Art. 6 (Ripartizione del finanziamento)

Il costo del progetto è ripartito tra le Parti come riportato alla tabella nel seguito: Capofila

(Euro) Associato 1 (Euro)

Associato 2 (Euro)

Associato 3 (Euro)

Associato 4 (Euro)

Associato 5 (Euro)

Costo totale 950.608,27 351.734,18 222.421,07 331.928,29 276.734,29 119.731,76 Contributo 665.425,59 246.213,63 155.694,75 232.349,80 193.714,00 83.812,23 Co-finanziamento

285.182,68 105.520,55 66.726,32 99.578,49 83.020,29 35.919,53

Art. 7 (Flussi finanziari)

1. In relazione al contributo concesso dall’ente finanziatore, all’atto della comunicazione di avvio delle attività, il Capofila comunica all’ente finanziatore gli estremi del conto sul quale l’ente stesso verserà i contributi relativi al Progetto, in ragione delle modalità di erogazione concordate.

2. I contributi sono versati dall’ente finanziatore secondo la seguente articolazione:

− una prima quota del contributo a fondo perduto pari al 30% è erogata a titolo di primo acconto a seguito di specifica richiesta presentata dal beneficiario al momento di dichiarazione di inizio attività

− Un’ulteriore quota pari al 50% è erogata a seguito di specifica richiesta presentata dal beneficiario dalla quale risulti la realizzazione del 60% delle spese ammesse,

− il saldo del contributo complessivo concesso è erogato a seguito di presentazione e verifica della rendicontazione dei costi totali riconosciuti ammissibili, sulla base delle fatture quietanzate o documenti contabili equipollenti e da una relazione tecnica finale nonché di una verifica finale finalizzata a valutare, sulla base della documentazione presentata e, se opportuno, sulla base degli esiti di sopralluoghi presso i beneficiari, sia l’effettiva realizzazione, sia la coerenza del progetto realizzato rispetto a quello ammesso all’intervento agevolativo, sia la pertinenza e la congruità dei costi effettivamente sostenuti.

3. I contributi spettanti alle singole Parti, previsti negli importi massimi all’art. 6 del presente Atto, sono versati dal Capofila alle singole Parti entro trenta giorni dal ricevimento da parte dell’ente finanziatore.

Art. 8 (Controllo e ripartizione delle spese)

1. Le Parti sono tenute al rispetto delle procedure definite dall’ente finanziatore per quanto riguarda l'effettuazione ed il controllo delle spese sostenute nell'ambito del Progetto, così come comunicato dal Capofila.

2. Ciascuna delle Parti è comunque responsabile delle proprie spese effettuate per l'esecuzione delle attività, con riferimento alla loro eligibilità ed il conseguente co-finanziamento (se previsto).

3. Tutte le spese inerenti la sottoscrizione del presente atto, saranno ripartite fra le Parti in proporzione al quadro economico del contributo approvato.

Art. 9 (Riduzione del finanziamento)

Le Parti concordano le seguenti modalità di gestione dei casi di riduzione del finanziamento:

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1. Riduzione percentuale del finanziamento da parte dell’ente finanziatore: in questo caso ciascuna delle Parti dovrà accollarsi la riduzione proporzionalmente al quadro economico a progetto;

2. Revoca del finanziamento: in questo caso ciascuna delle Parti dovrà accollarsi le spese sostenute fino alla comunicazione di revoca.

3. Non eligibilità delle singole voci di spesa: a carico di quella delle Parti da cui proviene quel singolo giustificativo.

Art. 10 (Riservatezza e proprietà dei risultati)

1. Per quanto riguarda gli aspetti relativi alla riservatezza e ai diritti di proprietà industriale e intellettuale si farà riferimento a quanto disciplinato nell’accordo preliminare sui diritti di proprietà intellettuale, sottoscritto dalle Parti in fase di presentazione della proposta progettuale all’ente finanziatore, ed eventuali accordi da esso derivanti.

Art. 11 (Efficacia)

1. Il presente atto entra in vigore alla data della sua firma e cessa ogni effetto alla data di estinzione di tutte le obbligazioni assunte dalle Parti nei confronti dell’ente finanziatore ovvero, successivamente alla verifica amministrativa-contabile effettuata da parte dell’ente finanziatore del rendiconto presentato, alla data dell’avvenuta erogazione del saldo finale da parte del Capofila.

2. In ogni caso, il presente atto ha effetto sin tanto che sussistano rapporti giuridici tra le Parti, e fra le Parti e l’ente finanziatore in relazione al Progetto.

Art. 12 (Modifiche al presente atto)

1. Il presente atto può essere modificato solo per atto scritto e firmato da tutte le Parti. 2. Il Capofila notifica agli organi competenti dell’ente finanziatore ogni modifica del presente atto.

Art. 13 (Inadempienza della Parte)

1. In caso di violazione di quanto disposto agli artt. 2 e 3 e, più in generale, nel caso di mancata attuazione delle attività richieste dal Progetto (ivi inclusa la modifica non autorizzata alle attività oggetto del Progetto) il Capofila invita per iscritto la Parte inadempiente a porvi rimedio. Qualora la Parte inadempiente non vi ponga definitivo rimedio entro 60 giorni di calendario dall’invio della richiesta scritta, le Parti, per il tramite del Capofila, informano l’ente finanziatore per l’adozione degli opportuni provvedimenti.

2. Le attività in carico alla Parte Inadempiente potranno essere assegnate ad una o più delle restanti Parti secondo le indicazioni fornite dall’ente finanziatore.

3. La Parte Inadempiente dovrà farsi carico di tutti i costi aggiuntivi (ove sussistenti) risultanti dalla ridistribuzione degli incarichi e, nel caso in cui il comportamento della Parte Inadempiente abbia determinato la revoca delle agevolazioni secondo quanto previsto al punto 26 delle Linee Guida per la Rendicontazione, approvate con D.D. n.1 del 22 gennaio 2008, le altre Parti avranno diritto al risarcimento dei danni sofferti.

Art. 14 (Recesso volontario)

1. Ciascuna Parte potrà ritirarsi dal Progetto e sciogliersi dall’ATS solo qualora abbia ottenuto il consenso scritto da parte di tutte le altre Parti, e sempreché tale recesso sia stato approvato dall’ente finanziatore e non comporti alcun onere aggiuntivo o spese o danno per le altre Parti.

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Art. 15 (Rimedi in caso di cessazione della Parte)

1. Nel caso in cui una o più Parti subentrino nello svolgimento delle attività originariamente previste in capo alla Parte receduta o esclusa, ogni diritto e obbligazione derivante dal Progetto e dalla presente ATS sarà ridistribuito secondo una nuova programmazione che dovrà essere stabilita dalla CCC e approvata dall’ente finanziatore.

2. La Parte che sia stata esclusa per inadempimento e/o che sia receduta non potrà considerarsi sollevata: a. dalle obbligazioni e dalle responsabilità connesse all’ATS e al Progetto per ciò che

concerne le attività svolte (o da svolgere) fino alla data del recesso o della cessazione; b. per le responsabilità e/o i danni arrecati alle altre Parti in relazione alla cessazione della

propria partecipazione al Progetto. 3. Le disposizioni del presente articolo sopravvivranno al termine o alla cessazione anticipata

dell’ATS, almeno fino a che le Parti non avranno conseguito i benefici previsti dal Progetto.

Art. 16 (Foro)

1. Le Parti concordano di definire amichevolmente ogni controversia che possa nascere dalla interpretazione ed esecuzione del presente accordo. Qualora non sia possibile giungere ad una definizione conciliativa, le parti concordano che inderogabilmente ed esclusivamente competente per ogni controversia inerente la validità, l’interpretazione, l’esecuzione e la risoluzione per inadempimento del presente accordo sarà il Tribunale di Torino.

Torino, Capofila Prof. Guido Saracco Dipartimento di Scienza dei Materiali e Ingegneria Chimica Politecnico di Torino Associato 1 Prof. Federico Bussolino Dipartimento di Scienze Oncologiche – Università di Torino Associato 2 Prof. Paolo Garbarino Università degli Studi del Piemonte Orientale “Amedeo Avogadro” Associato 3 Dott. Gian Andrea Pedrazzini INPECO S.p.A. Associato 4 Dott. Giovanni Mantero Biodiversity S.p.A. Associato 5 Dott. Francesco Di Pasquale Polimatica S.r.l.

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Il Senato Accademico all’unanimità ratifica il suddetto decreto.

****************** 2/2009/3.4

Il Presidente illustra il sottoriportato decreto d’urgenza.

Decreto Rettorale d’Urgenza Repertorio n. 6/2009 Prot. n. 4388 del 25.02.2009 Tit. III cl. 5 Oggetto: Modifica degli artt. n. 8 (Periodo e sede di svolgimento del corso), 10 (Ammontare

della quota di iscrizione e termini del versamento), 13 (Domanda di ammissione alla selezione), 14 (Data di pubblicazione della graduatoria), 15 (Domanda di iscrizione al Master), del Decreto Rettorale n. 590/2008 Prot. n. 3085, del 30/12/2008 con cui è stato istituito ed attivato, il corso di Master di I livello in “Economia e Gestione dell’Intermediazione Finanziaria (MEGIF)” presso la Facoltà di Economia, per l’a.a. 2008/2009. Riapertura Termini.

IL RETTORE

VISTO l’art. 1, comma 15 della L. 14 gennaio 1999, n. 4; VISTI gli artt. 3, comma 9, e 7, comma 4, del D.M. 22 ottobre 2003, n. 270, di

modifica al Regolamento recante norme concernenti l’autonomia didattica degli Atenei adottato con D.M. n. 509 del 1999;

VISTO il Regolamento Didattico di Ateneo ed in particolare il suo Titolo V; VISTO l’art. 33 dello Statuto dell’Università; VISTO il Regolamento di Ateneo per la realizzazione dei Corsi di Master di I e II

livello; VISTO il Decreto Rettorale n. 590/2008 Prot. n. 3085, del 30/12/2008, con cui è stato

istituito ed attivato del Corso di Master di I livello in “Economia e Gestione dell’Intermediazione Finanziaria (MEGIF)” presso la Facoltà di Economia, di durata annuale, per l’a.a. 2008/2009;

VISTI in particolare gli articoli 8, 10, 13, 14 e 15 del Decreto sopraccitato relativi rispettivamente ai seguenti punti: “Periodo e sede di svolgimento del corso”, “Ammontare della quota di iscrizione e termini del versamento”, “Domanda di ammissione alla selezione”, “Data di pubblicazione della graduatoria”, “Domanda di iscrizione al Master”;

CONSIDERATO il numero ridotto di domande di ammissione pervenute e la possibilità di non perfezionamento dell’iscrizione da parte dei candidati;

VALUTATO l’opportunità di favorire ulteriori iscrizioni anche in considerazione delle sessioni di laurea previste per il mese di marzo;

VISTA la delibera del Consiglio di Facoltà prot. n. 294 del 24/02/2009, con cui si richiedono le modifiche in oggetto;

RILEVATO che le prossime sedute del Senato Accademico e del Consiglio di Amministrazione, previste rispettivamente per il 09 marzo 2009 e per il 20 marzo 2009, si svolgeranno in tempo non più utile per rendere effettive le proroghe proposte;

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VALUTATA l’opportunità di riaprire i termini al fine di favorire la presentazione di ulteriori domande di ammissione e di consentire la realizzazione del Corso di Master;

VISTO l’art. 15 dello Statuto di Ateneo che conferisce al Rettore, nelle ipotesi di indifferibile urgenza, il potere di sostituirsi temporaneamente agli organi accademici collegiali presieduti;

RITENUTA pertanto l’urgenza e la necessità di procedere quanto prima all’approvazione del piano amministrativo finanziario del corso in oggetto

DECRETA

1. Le disposizioni relative agli artt. 8, 10, 13, 14, 15 del Decreto Rettorale Rep. n. 590/2008

Prot. n. 3085 del 30/12/2008 di Istituzione ed Attivazione del corso di Master in “Economia e Gestione dell’Intermediazione Finanziaria (MEGIF)” sono così modificate:

Art. 8

Periodo e sede di svolgimento del corso Il corso di Master universitario di primo livello in “Economia e Gestione

dell’Intermediazione Finanziaria (MEGIF)” si svolgerà nel corso dell’anno accademico 2008/2009.

Le lezioni avranno inizio a partire dal giorno 30/03/2009, si concluderanno entro il 30/03/2010 e saranno tenute presso la Facoltà di Economia dell’Università degli Studi del Piemonte Orientale “Amedeo Avogadro”, a Novara, in via Perrone 18.

Art. 10

Ammontare della quota di iscrizione e termini del versamento La quota di iscrizione è pari a € 7.000,00 pagabili, con le modalità precisate nel bando, in

due rate: I rata: € 3.000,00 entro il 27/03/2009; II rata: € 4.000,00 entro il 24/07/2009;

Le rate versate non sono rimborsabili in caso di abbandono durante il corso. Grazie al contributo finanziario della Fondazione Banca Popolare di Novara per il territorio

che sostiene l’iniziativa, quindici partecipanti, selezionati dal Comitato Direttivo del Master - la cui composizione è indicata nella Convenzione stipulata tra l’Università del Piemonte Orientale e la Fondazione medesima - beneficeranno dell’esonero dal pagamento dell’intera quota d’iscrizione.

Art. 13 Domanda di ammissione alla selezione

La domanda di partecipazione alla selezione per l’accesso al Master dovrà essere presentata in busta chiusa alla Segreteria Studenti della Facoltà di Economia dell’Università degli Studi del Piemonte Orientale “Amedeo Avogadro”, via Perrone 18, 28100 Novara entro il 12/03/2009. La domanda di ammissione può essere inviata per posta e, in questo caso, farà fede la data del timbro postale.

La domanda di partecipazione alla selezione è presentata in carta libera. Alla suddetta domanda dovranno essere allegati i seguenti documenti:

dichiarazione sostitutiva di certificazione, ai sensi dell’art. 46 punto m) del D.P.R. 28/12/2000, n. 445, attestante il conseguimento del diploma di laurea e indicante tutti i voti riportati negli esami di profitto e nell’esame di laurea, ovvero certificato di laurea. I laureandi presenteranno un certificato indicante i voti riportati negli esami di profitto;

copia autentica dei titoli presentati per l’ammissione al corso (i titoli devono essere documentati).

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Art. 14 Data di pubblicazione della graduatoria

La graduatoria dei candidati ammessi al Corso di Master con diritto di iscrizione sarà affissa all’albo della Segreteria studenti della Facoltà di Economia dell’Università degli Studi del Piemonte Orientale “Amedeo Avogadro” entro le ore 12,00 del 20/03/2009. Per coloro che, nelle more dell’emanazione del presente decreto, avessero già provveduto a inviare la domanda di ammissione presso la Segreteria Studenti della Facoltà di Economia, restano valide le domande già presentate, salvo eventuali richieste di integrazione della documentazione mancante, ove necessario.

Art. 15

Domanda di iscrizione al Master Coloro che saranno ammessi al corso dovranno presentare, sotto pena di decadenza, entro il

27/03/2009, i seguenti documenti: 1. domanda di immatricolazione indirizzata al Rettore su apposito modulo in distribuzione

presso l’ufficio della Segreteria Studenti, in bollo da € 14,62. Tale modulo è anche ottenibile al seguente indirizzo http://www.rettorato.unipmn.it/studenti/info.htm alla voce: modulistica per la domanda di iscrizione al Master I e II livello;

2. dichiarazione di non contemporanea iscrizione ad altri Corsi Universitari. Per tale dichiarazione può essere utilizzato il modulo di dichiarazione di notorietà ritirabile presso la Segreteria Studenti (modulo – 035);

3. quietanza di versamento della prima rata della quota di partecipazione secondo le modalità indicate nel bando;

4. dichiarazione sostitutiva di certificazione, ai sensi dell’art. 46 punto m) del D.P.R. 28/12/2000, n. 445, attestante il conseguimento del diploma di laurea e indicante i voti riportati negli esami di profitto e nell’esame di laurea, ovvero certificato di laurea;

5. numero 2 fotografie formato tessera dello stesso negativo e firmate sul retro. All’iscritto viene rilasciato un libretto tessera di riconoscimento e di iscrizione.

2. Il presente provvedimento sarà sottoposto alla ratifica del Senato Accademico e del

Consiglio di Amministrazione, per quanto di rispettiva competenza, nelle prossime sedute rispettivamente previste per i giorni 9 e 20 marzo 2009.

IL RETTORE

(Prof. Paolo GARBARINO) Il Senato Accademico all’unanimità ratifica il suddetto decreto.

****************** 2/2009/3.5

Il Presidente illustra il sottoriportato decreto d’urgenza.

Decreto Rettorale di Urgenza Repertorio nr. 8/2009 Prot. n. 4621 del 03.03.2009 Tit. I cl. 14

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Page 27: uniupo.it · 7 . SENATO ACCADEMICO . Verbale n. 02 Adunanza del giorno 9 Marzo 2009 . Presso la sede del Rettorato in Via Duomo 6 in Vercelli, nell’adunanza del giorno 9 Marzo 2009,

Oggetto: concessione patrocinio alla campagna di sensibilizzazione “Voci nel silenzio. La violenza nega l’esistenza”

IL RETTORE PREMESSO che, su iniziativa dell’Assessore Giuliana Manica, Regione Piemonte, è stata

proposta la campagna di sensibilizzazione sul tema della violenza “Voci nel silenzio. La violenza nega l’esistenza”;

CONSIDERATO che la Regione Piemonte ha adottato nel 2008 un “Piano Regionale per la

prevenzione della violenza contro le donne e per il sostegno alle vittime” nell’ambito del quale sta realizzando una serie articolata di iniziative: prima tra tutte l’avvio, grazie al finanziamento del Dipartimento per le Pari Opportunità, di un centro di coordinamento regionale sul tema della violenza;

CONSIDERATO che la campagna di sensibilizzazione “Voci nel silenzio. La violenza nega

l’esistenza” prenderà avvio a Torino il 6 e 7 marzo prossimi con un evento di forte impatto in Piazza San Carlo per poi proseguire con 7 tappe su tutto il territorio regionale, in accordo con le Province piemontesi e i Comuni capoluogo;

CONSIDERATO che la prima seduta utile del Senato Accademico si terrà il 9 marzo 2009 CONSIDERATA l’urgenza di concedere il patrocinio alla campagna di sensibilizzazione; SENTITA la Presidente del Comitato Pari Opportunità; VISTA la legge n. 168 del 9/5/89; VISTO lo Statuto dell’Università degli Studi del Piemonte Orientale “Amedeo

Avogadro” emanato con D.R. Rep. n. 319 del 22/2008; VISTO il “Regolamento per la concessione di patrocini a titolo gratuito e per

l’erogazione di contributi per iniziative culturali” emanato con D.R. n. 26-2006 del 13/01/2006;

DECRETA

1. di concedere patrocinio per la campagna di sensibilizzazione “Voci nel silenzio. La violenza nega l’esistenza”

2. il presente Decreto sarà sottoposto a ratifica nella prossima seduta dei competenti Organi accademici.

Il Rettore

Prof. Paolo Garbarino

Visto: il Responsabile dell’Ufficio Visto: il Direttore Amministrativo

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SCHEDA DI INIZIATIVA PER CUI È RICHIESTA LA PARTECIPAZIONE DELL’ATENEO

Tipologia dell’iniziativa

convegno congresso seminario laboratorio premio altro

Livello dell’iniziativa internazionale nazionale locale

Titolo dell’iniziativa Voci nel silenzio. La violenza nega l’esistenza Richiesta pervenuta 12/02/2009 Facoltà / Dipartimento proponente Ente esterno proponente Regione Piemonte Referente Docenti coinvolti nell’iniziativa Giuliana Manica

Richiesta

patrocinio contributo

compartecipazione

Quantificazione economica - Periodo di svolgimento dell’iniziativa 6 marzo 2009

Luogo di svolgimento dell’iniziativa Torino, Piazza San Carlo Breve descrizione dell’iniziativa Campagna di sensibilizzazione sul tema della violenza Pregressi — Proposta in S.A. 09/03/2009

Il Senato Accademico all’unanimità ratifica il suddetto decreto.

******************

2/2009/3.6

Il Presidente illustra il sottoriportato decreto d’urgenza.

Decreto Rettorale di Urgenza Repertorio nr. 9/2009 Prot. n. 4625 del 03.03.2009 Tit. I cl. 14 Oggetto: concessione patrocinio gratuito alla Terza edizione del Concorso Cermet per Tesi di Laurea (2007-2008)

IL RETTORE PREMESSO che il Cermet Certification and research for quality ha proposto la Terza

edizione del Concorso per Tesi di Laurea (2007-2008) ampliata a livello nazionale rispetto alla precedente edizione riferita unicamente agli Atenei Emiliano- Romagnoli;

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CONSIDERATO che la seconda edizione prevedeva la premiazione di tesi di laurea (2006-2007)

aventi per oggetto tutti i diversi aspetti della qualità riferita a tutti gli ambiti socio – economici, dalla realtà produttiva in senso stretto, a quella di tutti i servizi ivi compresi quelli di formazione a tutti i livelli;

CONSIDERATO che il concorso ha il patrocinio della Conferenza dei Rettori delle Università

Italiane, CRUI; CONSIDERATO che il concorso interessa gli studenti di tutte le Università italiane che daranno il

loro patrocinio e designeranno un loro rappresentante/incaricato per la Giuria del premio;

CONSIDERATO che il Cermet ha chiesto la concessione del patrocinio entro il 6 marzo 2009 e

che la prima seduta utile del Senato Accademico si terrà il 9 marzo 2009; CONSIDERATA l’urgenza di concedere il patrocinio alla Terza edizione del Concorso Cermet per

Tesi di Laurea;

VISTA la legge n. 168 del 9/5/89; VISTO lo Statuto dell’Università degli Studi del Piemonte Orientale “Amedeo

Avogadro” emanato con D.R. Rep. n. 319 del 22/2008; VISTO il “Regolamento per la concessione di patrocini a titolo gratuito e per

l’erogazione di contributi per iniziative culturali” emanato con D.R. n. 26-2006 del 13/01/2006;

DECRETA

1. di concedere il patrocinio alla terza edizione del Concorso Cermet per Tesi di Laurea (2007-2008)

2. il presente Decreto sarà sottoposto a ratifica nella prossima seduta dei competenti Organi accademici.

Il Rettore Prof. Paolo Garbarino

Visto: il Responsabile dell’Ufficio

Visto: il Direttore Amministrativo

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SCHEDA DI INIZIATIVA PER CUI È RICHIESTA LA PARTECIPAZIONE DELL’ATENEO

Tipologia dell’iniziativa

convegno congresso seminario laboratorio premio altro

Livello dell’iniziativa internazionale nazionale locale

Titolo dell’iniziativa Terza edizione Concorso Cermet per tesi di Laurea (2007-2008) Richiesta pervenuta 03/02/2009 Facoltà / Dipartimento proponente Ente esterno proponente Cermet Certification and research for quality Referente Docenti coinvolti nell’iniziativa Gianni Rigamonti

Richiesta

patrocinio contributo

compartecipazione

Quantificazione economica - Periodo di svolgimento dell’iniziativa 6 marzo 2009

Luogo di svolgimento dell’iniziativa -

Breve descrizione dell’iniziativa

Premi per le tesi discusse presso gli Atenei aderenti all’iniziativa aventi per oggetto tutti i diversi aspetti della qualità riferita a tutti gli ambiti socio-economici, dalla realtà produttiva in senso stretto a quella di tutti i servizi ivi compresi quelli della formazione a tutti i livelli.

Pregressi Due edizioni Proposta in S.A. 09/03/2009

Il Senato Accademico all’unanimità ratifica il suddetto decreto.

****************** 4. Relazione annuale del Nucleo di Valutazione di Ateneo sullo stato della didattica nei corsi di dottorato e sulle procedure di valutazione utilizzate per la verifica dei requisiti di idoneità delle sedi. Anno 2008 2/2009/4 AL PRESIDENTE DEL SENATO ACCADEMICO

Si sottopone all’attenzione del Senato Accademico la presente proposta di delibera volta all’approvazione della relazione annuale del Nucleo di Valutazione di Ateneo sui risultati dell’attività di valutazione dei requisiti di idoneità delle sedi dei corsi di dottorato di ricerca attivi nell’anno accademico 2007-2008.

Si precisa che il Nucleo di valutazione, nella seduta del 27 febbraio u.s., preso atto del verbale del Senato Accademico della seduta del 3 marzo 2008, concorda con l'opportunità che la relazione sull'attività dei dottorati, espressa nelle forme richieste dal Comitato nazionale di valutazione, sia accompagnata da una descrizione sintetica della valutazione formulata e si impegna a fornire in futuro detta documentazione aggiuntiva, non essendo stato possibile provvedere in questa occasione a causa dei tempi troppo ristretti.

OMISSIS

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IL SENATO ACCADEMICO

VISTA la Legge 03.07.1998, n. 210 recante “Norme per il reclutamento dei Ricercatori

e dei professori universitari di ruolo”; VISTO il D.M. 30.04.1999, n. 224 recante “Regolamento in materia di dottorato di

ricerca”; VISTO l’art. 3 del D.M. n. 270 del 22.10.2004, concernente l’autonomia didattica degli

Atenei; VISTO il Regolamento di Ateneo in Materia di dottorato di ricerca; VISTO lo Statuto dell’Università degli Studi del Piemonte Orientale “Amedeo

Avogadro” pubblicato in G.U. n. 3 del 04.01.2002 come modificato dal D.R. 319 del 22.07.2008;

VISTO il Regolamento di Ateneo per l’Amministrazione, la Finanza e la Contabilità emanato con D.R. 475 del 30.12.2003 come modificato dal D.R. 84 del 19.02.2008;

VISTA la nota ministeriale n. 140 del 23 gennaio 2009 recante “D.M. 30 aprile 1999, n. 224, art. 3, comma 2 (Regolamento in materia di Dottorato di Ricerca);

CONSIDERATO il documento del CNVSU n. 08/07; VISTA la relazione del Nucleo di Valutazione di Ateneo sullo stato della didattica nei

corsi di dottorato e la verifica dei requisiti di idoneità delle sedi; PRESO ATTO che la valutazione dei requisiti di idoneità delle sedi dei corsi di dottorato di

ricerca è stata svolta dal Nucleo di Valutazione ai sensi degli artt. 2 e 4 del Regolamento di Ateneo in materia di dottorato di ricerca;

SENTITO il Direttore Amministrativo con voto espresso nella forma di legge, all’unanimità

DELIBERA di approvare la relazione del Nucleo di Valutazione sui dottorati di ricerca attivi nell’anno accademico 2007-2008 e di concordare con il giudizio espresso dal Nucleo in merito alla sussistenza dei requisiti di idoneità delle sedi, alla attività didattica svolta, alle esperienze di ricerca condotte e all’adeguatezza delle strutture scientifiche a disposizione dei dottorandi. La relazione è presente tra gli allegati al verbale.

******************

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5. Modifica dell’ articolo 3 del Regolamento per l'approvazione e la costituzione di società di capitali o "spin-off" dell'Università e accademici 2/2009/5 Ufficio Ricerca Scientifica e Relazioni Internazionali

Al Presidente del Senato Accademico

Si sottopone a codesto spettabile Senato Accademico la proposta di modifica del

“Regolamento per l’approvazione e la costituzione di Società di capitali o “Spin-off” dell’Università e accademici”, emanato con D.R. Rep. 547 del 03/12/2008.

Tale modifica, valutata dalla Commissione tecnica Spin-off, si è ritenuta necessaria per meglio definire l’art. 3.1 del suddetto Regolamento, che descrive i soggetti che possono avanzare proposta di costituzione di Società spin-off;

Si chiede a codesto spettabile Senato Accademico di esprimere il proprio parere in merito.

OMISSIS

IL SENATO ACCADEMICO PREMESSO che con D.R. n. 547 del 03/12/2008 è stato emanato il nuovo “Regolamento

per l’approvazione e la costituzione di Società di capitali o “Spin-off” dell’Università e accademici”;

CONSIDERATA la necessità di meglio definire l’art. 3.1 del suddetto Regolamento, che

descrive i soggetti che possono avanzare proposta di costituzione di Società spin-off;

SENTITA la Commissione tecnica Spin-off. VISTA la legge 9/5/89 n.168; VISTO lo Statuto dell’Università degli Studi del Piemonte Orientale “Amedeo

Avogadro” come modificato con D.R. n. 67 del 24/2/2003; con voto espresso nella forma di legge, all’unanimità

DELIBERA

1. Di esprimere parere favorevole alla modifica dell’art. 3.1 del “Regolamento per l’approvazione e la costituzione di Società di capitali o “Spin-off” dell’Università e accademici” secondo quanto sotto riportato.

[omissis]

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Art.3

Soci proponenti e altri partecipanti

1. La costituzione di uno Spin-off, dell’Università o accademico, può essere proposta

dall’Università, ovvero da uno o più professori e/o ricercatori, ovvero da dipendenti dell’Università

appartenenti al ruolo del personale tecnico-amministrativo e dirigente anche congiuntamente,

ovvero da titolari di assegni di ricerca e borse di studio dell’Università, ovvero da studenti dei corsi

di dottorato dell’Ateneo o di altri Atenei con cui l’Ateneo è consorziato e da studenti dei corsi di

studio dell’Ateneo, da laureati e diplomati di Master che hanno conseguito il titolo da non più di 5

anni presso l'Ateneo.

[omissis]

******************** 6. Accordi, Convenzioni, Centri 6.1 Costituzione del Centro di ricerca Interdipartimentale di Farmacogenetica e Farmacogenomica (CRIFF) 2/2009/6.1 Ufficio Ricerca Scientifica e Relazioni Internazionali

Al Presidente del Senato Accademico

Su iniziativa del Dipartimento di Scienze Chimiche, Alimentari, Farmaceutiche e Farmacologiche e del Dipartimento di Scienze Mediche si sottopone a codesto spettabile Senato Accademico la proposta di costituzione del Centro di ricerca Interdipartimentale di Farmacogenetica e Farmacogenomica (CRIFF).

Il Centro ha come scopo lo svolgimento di ricerche di durata pluriennale, nel campo della farmacogenetica e della farmacogenomica, che prevedono il coinvolgimento e l’interazione dei Dipartimenti promotori e di eventuali membri esterni.

Il Centro, privo di autonomia finanziaria o contabile, ha sede, ai fini organizzativi ed amministrativi, presso il Dipartimento di Scienze Chimiche, Alimentari, Farmaceutiche e Farmacologiche.

Sono organi del Centro il Direttore e il Consiglio Scientifico. La costituzione del Centro non comporta oneri a carico del bilancio dell'Ateneo. Si chiede a codesto spettabile Senato Accademico di esprimere il proprio parere in merito.

OMISSIS

IL SENATO ACCADEMICO

PREMESSO che il Dipartimento di Scienze Chimiche, Alimentari, Farmaceutiche e

Farmacologiche e il Dipartimento di Scienze Mediche di hanno avanzato la proposta di costituzione del Centro di ricerca Interdipartimentale di Farmacogenetica e Farmacogenomica (CRIFF);

CONSIDERATO che il Centro ha come scopo lo svolgimento di ricerche complesse, di durata

pluriennale, nel campo della farmacogenetica e della farmacogenomica, che

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prevedono il coinvolgimento e l’interazione dei Dipartimenti promotori e di eventuali membri esterni;

CONSIDERATO che il Centro, privo di autonomia finanziaria o contabile, ha sede, ai fini

organizzativi ed amministrativi, presso Dipartimento di Scienze Chimiche, Alimentari, Farmaceutiche e Farmacologiche;

CONSIDERATO che sono organi del Centro il Direttore e il Consiglio Scientifico; CONSIDERATO che la costituzione del Centro non comporta oneri a carico del bilancio

dell'Ateneo; VISTA la legge n. 168 del 9/5/89; VISTO lo Statuto dell’Università degli Studi del Piemonte Orientale “Amedeo Avogadro” emanato con D.R. Rep. n. 319 del 22/7/2008; VISTO il Regolamento di Ateneo per l’Amministrazione, la Finanza e la Contabilità

emanato con D.R. Rep. n. 84 del 19/02/2008; VISTO il Regolamento per la costituzione di Centri Interdipartimentali di ricerca e

servizio emanato con D.R. Rep. n. 341 del 26.08.2002; VISTA la delibera del Dipartimento di Scienze Chimiche, Alimentari, Farmaceutiche e

Farmacologiche; VISTA la delibera del Dipartimento di Scienze Mediche; con voto espresso nella forma di legge, all’unanimità

DELIBERA

1) di esprimere parere favorevole all’istituzione del Centro di ricerca Interdipartimentale di Farmacogenetica e Farmacogenomica (CRIFF) secondo il sottoriportato Regolamento istitutivo

Regolamento

CENTRO DI RICERCA INTERDIPARTIMENTALE DI FARMACOGENETICA E FARMACOGENOMICA

Art. 1 – (Costituzione) Ai sensi del vigente “Regolamento per la Costituzione di Centri Interdipartimentali di ricerca e servizio", su proposta dei Dipartimenti di Scienze Chimiche, Alimentari, Farmaceutiche e Farmacologiche e di Scienze Mediche, con deliberazione del Consiglio di Amministrazione e parere favorevole del Senato accademico, è costituito il Centro di ricerca Interdipartimentale di Farmacogenetica e Farmacogenomica (CRIFF), con sede presso il Dipartimento di Scienze Chimiche, Alimentari, Farmaceutiche e Farmacologiche. Art. 2 – (Composizione)

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Partecipano al Centro i Dipartimenti: - Dipartimento di Scienze Chimiche, Alimentari, Farmaceutiche e Farmacologiche - Dipartimento di Scienze Mediche Possono essere ammessi a partecipare al Centro, previa deliberazione del Consiglio scientifico, altri Dipartimenti e, come membri esterni, altri Enti e associazioni pubbliche e private che ne facciano richiesta in forma scritta. Al Centro possono afferire i membri dei Dipartimenti partecipanti o altri studiosi italiani o stranieri, qualificati da alta professionalità, che svolgano studi e ricerche sulle tematiche di interesse per il Centro. Tale afferenza dovrà essere richiesta in forma scritta al Direttore del Centro. Per gli studiosi, italiani o stranieri, per cui si prevede un coinvolgimento nelle attività del Centro limitato nel tempo, potrà essere richiesta afferenza per un periodo di due anni rinnovabili. La composizione degli organi di cui ai successivi articoli rimane in ogni caso invariata fino a scadenza del mandato. Art. 3 – (Finalità) Il Centro di Ricerca Interdipartimentale di Farmacogenetica e Farmacogenomica (CRIFF) è da intendersi quale struttura scientifica dell’Università, finalizzata allo svolgimento di ricerche complesse di rilevante impegno scientifico e finanziario, di durata pluriennale, che prevedono il coinvolgimento e l’interazione dei Dipartimenti promotori e di eventuali membri esterni. L’attività del Centro è finalizzata a promuovere e sviluppare la collaborazione scientifica interdisciplinare tra i docenti e i ricercatori degli stessi dipartimenti, nonché tra il personale afferente ad altri Enti ed associazioni coinvolti, al fine di integrare le attività di ricerca con un comune denominatore e di meglio utilizzare il comune capitale umano e tecnologico, anche con riferimento alla formazione di livello non universitario. In particolare il Centro ha per obiettivi: a) Costituire una rete sinergica sia per expertise che per metodiche atta a favorire la ricerca in campo farmacogenetico e farmacogenomico tra gli appartenenti al Centro; b) Integrare le diverse conoscenze tecniche e scientifiche degli appartenenti al Centro per attuare progetti multi-livello traslazionali. c) Costituire una piattaforma al servizio della ricerca biomedica nel campo della farmacologia, usufruibile anche da centri e/o dipartimenti e/o istituti sperimentali e clinici di altre Università italiane e/o straniere, enti pubblici e privati di ricerca, aziende e persone individuali non appartenenti al Centro. d) Costituire una piattaforma che, in collaborazione ed in sinergia con istituzioni sanitarie nazionali, regionali e locali, sulla base di specifiche, condivise ed accettate evidenze di farmacogenetica/genomica, approfondisca problematiche di appropriatezza terapeutica e management sanitario. e) Promuovere una adeguata informazione scientifica su tematiche inerenti la farmacologia, la farmacogenetica e farmacogenomica, anche sul territorio, mirata ad operatori nei diversi ambiti delle scienze biomediche/farmaceutiche e alla popolazione in generale. Creare una sinergia con le società scientifiche del settore, nazionali e sovranazionali, allo scopo di fornire linee guida sperimentali ed applicative in tema di farmacogenetica e farmacogenomica. f) Attivare rapporti di collaborazione con centri e/o dipartimenti e/o istituti di altre Università italiane e/o straniere, con enti pubblici e privati di ricerca, aziende e persone individuali in coerenza con gli obiettivi individuati precedentemente; le attività previste da tali rapporti di collaborazione sono disciplinate dai contratti e dalle convenzioni di volta in volta pertinenti e sottoposte al controllo del Consiglio Scientifico del Centro. Il Centro svolge le proprie attività di ricerca nell’ambito di programmi coordinati, deliberati annualmente dal Consiglio Scientifico.

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Art. 4 - (Organi del Centro) Sono organi del Centro: a) il Direttore b) il Consiglio Scientifico Art. 5 - (Il Direttore) Il Direttore del Centro è eletto dal Consiglio Scientifico, a maggioranza assoluta degli aventi titolo, tra i membri dello stesso ed è nominato con Decreto Rettorale. Il Direttore svolge le seguenti funzioni: - rappresenta il Centro; - convoca e presiede il Consiglio Scientifico; - sottopone al Consiglio Scientifico il programma di attività e la relazione annuale sulle attività svolte; - propone al Consiglio Scientifico la ripartizione dei finanziamenti ai singoli progetti di ricerca; - sovrintende al funzionamento generale del Centro ed esercita tutte le attribuzioni che comunque interessano il Centro. Il Direttore dura in carica tre anni e può essere eletto per non più di due volte consecutive. Il Direttore nomina un Vice Direttore che lo coadiuva nell’espletamento delle sue funzioni e lo sostituisce in caso di sua assenza o impedimento. Art. 6 - (Consiglio Scientifico) Il Consiglio Scientifico del Centro è composto dai rappresentanti dalle strutture partecipanti, fino a un massimo di 3 per ciascuno, eletti dai rispettivi organi preposti entro tre mesi dalla delibera istitutiva del Centro. Il Consiglio Scientifico può cooptare, con decisione unanime, uno o più membri tra rilevanti personalità scientifiche italiane o straniere, qualificate da elevata professionalità, che svolgano studi o ricerche in ambiti coerenti con le finalità del Centro. Il Consiglio Scientifico dura in carica quattro anni; i membri possono essere nominati per non più di due mandati consecutivi. Il Consiglio Scientifico è convocato almeno due volte l’anno e comunque ogni volta che la convocazione sia richiesta da almeno un terzo dei membri. La convocazione deve essere fatta, salvo casi di urgenza, con un anticipo di almeno sette giorni. Le adunanze sono valide se partecipa la maggioranza assoluta dei componenti. Sono esclusi dal computo gli assenti giustificati. Il Consiglio Scientifico: - elegge il Direttore; - fissa le linee generali dell’attività del Centro; - approva l’afferenza di studiosi che ne abbiano fatta richiesta; - approva la relazione annuale scientifica del Direttore del Centro; - delibera il programma annuale delle attività da attuarsi, il relativo piano finanziario tenuto conto dei finanziamenti a vario titolo attribuiti al Centro, approva la relazione consuntiva dell'anno precedente, le modalità di riparto dei finanziamenti tra i Dipartimenti e i soggetti convenzionati, coinvolti, di volta in volta, negli specifici progetti di ricerca; - propone la stipula dei contratti e convenzioni; - determina, su proposta del Direttore, la ripartizione dei finanziamenti ai singoli progetti di ricerca; - delibera sulla eventuale attivazione di sezioni; - delibera su ogni altra attività attinente la gestione del Centro. Le afferenze decadono con il Consiglio che le ha approvate, eventuali richieste di rinnovo debbono essere espressamente sottoposte al nuovo Consiglio.

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Art. 7 – (Funzionamento degli Organi) Per quanto riguarda il funzionamento degli Organi del Centro si applicano le norme relative al funzionamento degli Organi collegiali universitari. Art. 8 - (Funzionamento del Centro e Gestione amministrativa) La gestione amministrativa del Centro è affidata al Dipartimento di Scienze Chimiche, Alimentari, Farmaceutiche e Farmacologiche; tale Dipartimento è Sede del Centro. Le attività proprie del Centro saranno svolte presso il Dipartimento di Scienze Chimiche, Alimentari, Farmaceutiche e Farmacologiche e presso il Dipartimento di Scienze Mediche e si articoleranno in base ai piani ed ai programmi elaborati ed approvati dal Consiglio Scientifico; ogni attività avrà un referente scientifico scelto tra gli afferenti al centro. I finanziamenti assegnati al Centro affluiscono al Dipartimento dove ha sede amministrativa il Centro, con vincolo di destinazione al Centro stesso, che potrà provvedere a stipulare con altre Università ed istituzioni di ricerca convenzionate i contratti e le convenzioni relative all’attività del Centro. I finanziamenti disposti per attività che devono essere svolte prevalentemente presso un Dipartimento aderente, sono a questo trasferiti con il relativo vincolo di destinazione su richiesta del Direttore. I beni mobili, acquistati con fondi assegnati al Centro, sono inventariati presso i Dipartimenti dell’Università. All’eventuale scioglimento del Centro i beni rimangono di proprietà dell’Università, ed assegnati ai Dipartimenti in base all’inventario. Art. 9 - (Fondi) Il Centro può disporre dei fondi assegnati dai Dipartimenti promotori. Il Centro inoltre opera mediante finanziamenti che possono provenire: - dal Ministero dell’Università e della Ricerca Scientifica e Tecnologica; - da altri Ministeri; - dal Consiglio Nazionale delle Ricerche; - dalle Regioni e altri Enti Locali; - da Enti di Ricerca o da Organi di carattere sovranazionale o Comunitario mediante apposite convenzioni nazionali e/o internazionali; - da Enti o Fondazioni sia pubbliche sia private; - da liberi contributi o elargizioni di privati per il raggiungimento delle finalità del Centro. L’amministrazione di tali finanziamenti sarà regolamentata secondo quanto già indicato al precedente art. 7. Art. 10 - (Norme transitorie) In attesa della costituzione degli Organi del Centro si insedia un Comitato promotore costituito dai seguenti componenti: Per il Dipartimento di Scienze Chimiche, Alimentari, Farmaceutiche e Farmacologiche: Prof. Pier Luigi Canonico; Prof. Fabrizio Condorelli; Prof. Armando Genazzani; Prof.ssa Mariagrazia Grilli; Prof. Giorgio Grosa; Prof. Marco Orsetti; Prof. Maurizio Rinaldi. Per il Dipartimento di Scienze Mediche: Prof.ssa Sandra Brunelleschi; Prof. Giorgio Bellomo; Prof. Donato Colangelo; Prof.ssa Sandra D’Alfonso; Prof.ssa Luigia Grazia Fresu; Prof.ssa Mara Giordano; Prof.ssa Roberta Rolla; Prof. Ilario Viano. Tale Comitato sarà presieduto dal Prof. Genazzani. In attesa della costituzione degli Organi del Centro il Comitato promotore ed il suo Direttore svolgeranno rispettivamente le funzioni del

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Consiglio Scientifico e del Direttore del Centro. Con l’insediamento degli organi del Centro si esaurisce la funzione del Comitato promotore e del Presidente. Entro tre mesi dalla istituzione del Centro i Dipartimenti dovranno provvedere alla nomina dei componenti del Consiglio Scientifico che, al suo interno, procederà alla elezione del Direttore del Centro. Art. 11 - (Norme finali) Per quanto non espressamente previsto dal presente Regolamento si applicano le norme del “Regolamento di Ateneo per l’Amministrazione, la Finanza e la Contabilità”.

******************** 6.2 Approvazione accordo di cooperazione internazionale – University of Tirana 2/2009/6.2 Ufficio Ricerca Scientifica e Relazioni Internazionali

Al Presidente del Senato Accademico

Su iniziativa della Facoltà di Medicina, Chirurrgia e Scienze della Salute si sottopone a codesto spettabile Senato Accademico la proposta di sottoscrizione dell'accordo generale di cooperazione tra l'Ateneo e l’Università di Tirana.

L’accordo generale, di durata quinquennale, ha lo scopo di promuovere lo sviluppo, fra le due

istituzioni, di ricerche e di altre attività accademiche e culturali mediante lo scambio di docenti e ricercatori, l’implementazione di progetti comuni di ricerca, lo scambio di informazioni e materiali di interesse comune, la realizzazione di conferenze ed eventi di rilevanza scientifica e culturale, lo scambio di studenti.

Nella realizzazione di tali attività verrà destinata, nella fase di avvio della collaborazione,

particolare attenzione al settore medico. Per la realizzazione dell’accordo non sono previsti oneri a carico dell’Università.

Si chiede a codesto spettabile Senato Accademico deliberare in merito.

OMISSIS

IL SENATO ACCADEMICO

PREMESSO che la Facoltà di Medicina, Chirurgia e Scienze della Salute ha proposto la

sottoscrizione dell'accordo generale di cooperazione tra l'Ateneo e l’Università di Tirana;

CONSIDERATO che l’accordo, di durata quinquennale, ha lo scopo di promuovere lo sviluppo,

fra le due istituzioni, di ricerche e di altre attività accademiche e culturali mediante lo scambio di docenti e ricercatori, l’implementazione di progetti comuni di ricerca, lo scambio di informazioni e materiali di interesse comune, la realizzazione di conferenze ed eventi di rilevanza scientifica e culturale, lo scambio di studenti;

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Page 39: uniupo.it · 7 . SENATO ACCADEMICO . Verbale n. 02 Adunanza del giorno 9 Marzo 2009 . Presso la sede del Rettorato in Via Duomo 6 in Vercelli, nell’adunanza del giorno 9 Marzo 2009,

CONSIDERATO che nella realizzazione di tali attività verrà destinata, nella fase di avvio della collaborazione, particolare attenzione al settore medico;

CONSIDERATO che per la realizzazione degli accordi non sono previsti oneri a carico

dell’Università; VISTA la legge n. 168 del 9/5/89; VISTO lo Statuto dell’Università degli Studi del Piemonte Orientale “Amedeo

Avogadro” emanato con D.R. Rep. n. 319 del 22/7/2008; VISTA la delibera del Consiglio della Facoltà di Medicina, Chirurgia e Scienze della

Salute; con voto espresso nella forma di legge, all’unanimità

DELIBERA

di approvare la sottoscrizione dell’allegato accordo generale di cooperazione tra l'Ateneo e l’Università di Tirana.

ACCORDO QUADRO DI COOPERAZIONE TRA

UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DEL PIEMONTE ORIENTALE “AMEDEO AVOGADRO” E

UNIVERSITÀ OF TIRANA

Il Rettore della Università degli Studi del Piemonte Orientale “Amedeo Avogadro”, Prof. Paolo Garbarino, e il Rettore dell’Università di Tirana, Prof. Dhòri Kule, riconoscono nelle relazioni culturali e scientifiche tra università uno strumento indispensabile per la comprensione reciproca delle culture, per l'avanzamento delle conoscenze e la diffusione del sapere. Intendono dunque favorire, in questo spirito e negli ambiti in cui si identificano progetti di comune interesse, una o più delle seguenti azioni che verranno regolate di volta in volta da specifici protocolli. Per entrambe le parti, quanto descritto in questo accordo sarà da ritenersi una dichiarazione di intenti che diventa vincolante esclusivamente per iniziative concordate nei singoli protocolli. Tra le possibili azioni si convengono: 1. La collaborazione in progetti di ricerca comuni che comporti:

1.1 la mobilità di ricercatori e docenti dei due atenei; 1.2 la mobilità di giovani ricercatori impegnati in programmi post-lauream, con l'eventuale

attribuzione di borse di studio; 1.3 lo scambio di materiale scientifico.

2. La collaborazione nei percorsi formativi degli studenti iscritti alle due università che comporti:

2.1 la mobilità degli studenti per periodi minimi di un semestre, secondo una programmazione che specifichi il numero di studenti, le modalità anche finanziarie dell'iscrizione temporanea, l'eventuale attribuzione di borse di studio, la garanzia dell'attribuzione, del trasferimento e del riconoscimento dei crediti accademici;

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2.2 la mobilità di docenti nell'ambito di progetti formativi concordati; 2.3 l'elaborazione di percorsi formativi comuni con l'obiettivo del rilascio congiunto di titoli.

3. La partecipazione in comune

3.1 ai programmi promossi dalla Commissione Europea o da altri enti e fondazioni; 3.2 al coordinamento di proposte volte all'acquisizione di risorse finanziarie per la realizzazione

di strutture e per lo sviluppo di progetti di ricerca e/o formazione. Nella realizzazione di tali attività verrà destinata, nella fase di avvio della collaborazione, particolare attenzione al settore medico. La presente convenzione è valida per un periodo di cinque anni a partire dalla data della firma di entrambe le parti. Il rinnovo e ogni modifica del presente accordo richiedono l'approvazione scritta delle due Parti. I termini e le condizioni di questo accordo, nonché dei protocolli esecutivi ad esso collegati, devono essere conformi alle leggi e agli statuti che governano le rispettive istituzioni. Le parti quindi non saranno obbligate a rispettare gli impegni contenuti nei protocolli esecutivi che eventualmente contravvenissero a questo principio. Il presente accordo, redatto in lingua italiana, è firmato in due copie originali di eguale valore legale. I protocolli specifici dovranno fare riferimento al presente accordo quadro. Vercelli, ..................................... Il Rettore dell’Università degli Studi del Piemonte Orientale “Amedeo Avogadro” Il Rettore dell’Università di Tirana

********************

6.3 Approvazione accordo di cooperazione internazionale – Universidade do Estado de Minas

Gerais 2/2009/6.3 Ufficio Ricerca Scientifica e Relazioni Internazionali

Al Presidente del Senato Accademico

Su iniziativa del Dipartimento di Scienze Giuridiche ed Economiche si sottopone a codesto spettabile Senato Accademico la proposta di sottoscrizione dell'accordo generale di cooperazione per le attività di scambio internazionale e dell’accordo specifico di collaborazione tra l'Ateneo e l’Universidade do Estado de Minas Gerais (UEMG).

L’accordo generale, di durata quinquennale, ha lo scopo di promuovere lo sviluppo, fra le due

istituzioni, di ricerche e di altre attività accademiche e culturali mediante lo scambio di docenti e ricercatori, l’implementazione di progetti comuni di ricerca, lo scambio di informazioni e materiali di interesse comune, la realizzazione di conferenze ed eventi di rilevanza scientifica e culturale, lo scambio di studenti.

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Il protocollo aggiuntivo, di durata quinquennale, ha lo scopo di promuovere la ricerca su

alcune tematiche che saranno curate dal Dipartimento di Scienze Giuridiche ed Economiche. In particolare: l’informatica giuridica, il diritto internazionale e dell’Unione Europea, il diritto delle amministrazioni locali (regione, provincia, comune) e la partecipazione di professori e studenti a corsi di Master e di Dottorato di Ricerca.

Per la realizzazione dell’accordo non sono previsti oneri a carico dell’Università.

Si chiede a codesto spettabile Senato Accademico di deliberare in merito.

OMISSIS

IL SENATO ACCADEMICO PREMESSO che Dipartimento di Scienze Giuridiche ed Economiche ha proposto la

sottoscrizione dell'accordo generale di cooperazione per le attività di scambio internazionale e dell’accordo specifico di collaborazione tra l'Ateneo e l’Universidade do Estado de Minas Gerais (UEMG);

CONSIDERATO che l’accordo, di durata quinquennale, ha lo scopo di promuovere lo sviluppo,

fra le due istituzioni, di ricerche e di altre attività accademiche e culturali mediante lo scambio di docenti e ricercatori, l’implementazione di progetti comuni di ricerca, lo scambio di informazioni e materiali di interesse comune, la realizzazione di conferenze ed eventi di rilevanza scientifica e culturale, lo scambio di studenti;

CONSIDERATO che il protocollo aggiuntivo, di durata quinquennale, ha lo scopo di promuovere

la ricerca su alcune tematiche che saranno curate dal Dipartimento di Scienze Giuridiche ed Economiche. In particolare: l’informatica giuridica, il diritto internazionale e dell’Unione Europea, il diritto delle amministrazioni locali (regione, provincia, comune) e la partecipazione di professori e studenti a corsi di Master e di Dottorato di Ricerca;

CONSIDERATO che per la realizzazione degli accordi non sono previsti oneri a carico

dell’Università; VISTA la legge n. 168 del 9/5/89; VISTO lo Statuto dell’Università degli Studi del Piemonte Orientale “Amedeo

Avogadro” emanato con D.R. Rep. n. 319 del 22/7/2008; VISTA la delibera del Consiglio di Dipartimento di Scienze Giuridiche ed Economiche; con voto espresso nella forma di legge, all’unanimità

DELIBERA di approvare la sottoscrizione dell’allegato accordo generale di cooperazione per le attività di scambio internazionale e dell’allegato accordo specifico di collaborazione tra l'Ateneo e l’Universidade do Estado de Minas Gerais (UEMG);

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di dare mandato al Rettore ad effettuare modifiche non sostanziali del testo convenzionale che si rendessero necessarie; di dare mandato al Rettore di sottoscrivere ulteriori protocolli aggiuntivi concordati tra i Dipartimenti dell’Ateneo e le strutture di ricerca dell’Universidade do Estado de Minas Gerais (UEMG).

ACCORDO QUADRO DI COOPERAZIONE

TRA L'UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DEL PIEMONTE ORIENTALE “AMEDEO AVOGADRO”

E L'UNIVERSIDADE DO ESTADO DE MINAS GERAIS

Il Rettore della Università degli Studi del Piemonte Orientale “Amedeo Avogadro”, Prof. Paolo Garbarino, e il Rettore dell’Universidade do Estado de Minas Gerais, Prof.ssa Janete Gomes Barreto Paiva, riconoscono nelle relazioni culturali e scientifiche tra università uno strumento indispensabile per la comprensione reciproca delle culture, per l'avanzamento delle conoscenze e la diffusione del sapere. Intendono dunque favorire, in questo spirito e negli ambiti in cui si identificano progetti di comune interesse, una o più delle seguenti azioni che verranno regolate di volta in volta da specifici protocolli. Per entrambe le parti, quanto descritto in questo accordo sarà da ritenersi una dichiarazione di intenti che diventa vincolante esclusivamente per iniziative concordate nei singoli protocolli. Tra le possibili azioni si convengono: 4. La collaborazione in progetti di ricerca comuni che comporti:

2.1 la mobilità di ricercatori e docenti dei due atenei; 2.2 la mobilità di giovani ricercatori impegnati in programmi post-lauream, con l'eventuale

attribuzione di borse di studio; 2.3 lo scambio di materiale scientifico. 5. La collaborazione nei percorsi formativi degli studenti iscritti alle due università che comporti:

3.1 la mobilità degli studenti per periodi minimi di un semestre, secondo una programmazione che specifichi il numero di studenti, le modalità anche finanziarie dell'iscrizione temporanea, l'eventuale attribuzione di borse di studio, la garanzia dell'attribuzione, del trasferimento e del riconoscimento dei crediti accademici;

2.2 la mobilità di docenti nell'ambito di progetti formativi concordati; 3.3 l'elaborazione di percorsi formativi comuni con l'obiettivo del rilascio congiunto di titoli.

6. La partecipazione in comune 3.1 ai programmi promossi dalla Commissione Europea o da altri enti e fondazioni; 3.2 al coordinamento di proposte volte all'acquisizione di risorse finanziarie per la realizzazione di

strutture e per lo sviluppo di progetti di ricerca e/o formazione. La presente convenzione è valida per un periodo di cinque anni a partire dalla data della firma di entrambe le parti. Il rinnovo e ogni modifica del presente accordo richiedono l'approvazione scritta delle due Parti. I termini e le condizioni di questo accordo, nonché dei protocolli esecutivi ad esso collegati, devono essere conformi alle leggi e agli statuti che governano le rispettive istituzioni. Le parti quindi non

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saranno obbligate a rispettare gli impegni contenuti nei protocolli esecutivi che eventualmente contravvenissero a questo principio. Il presente accordo, redatto in lingua italiana e portoghese, è firmato in quattro copie originali (due in lingua italiana e due in lingua portoghese) di eguale valore legale. I protocolli specifici dovranno fare riferimento al presente accordo quadro. Vercelli, ..................................... Il Rettore dell’Università degli Studi del Piemonte Orientale “Amedeo Avogadro”, Prof. Paolo Garbarino Belo Horizonte, ................................ Il Rettore dell’Universidade do Estado de Minas Gerais, Prof.ssa Janete Gomes Barreto Paiva

ACORDO GERAL DE COOPERAÇÃO CULTURAL ENTRE A UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DEL PIEMONTE ORIENTALE “AMEDEO

AVOGADRO” E A UNIVERSIDADE DO ESTADO DE MINAS GERAIS

A Università degli Studi Del Piemonte Orientale “Amedeo Avogadro”, situada à rua Duomo, 6 – 13100, Vercelli, Itália, representada por seu Reitor, Paolo Garbarino, e a Universidade do Estado de Minas Gerais, doravante UEMG, representada pela Reitora Profa. Janete Gomes Barreto Paiva, reconhecem nas relações culturais e científicas entre as universidades um instrumento indispensável para a compreensão mútua de culturas e para o avanço do conhecimento e sua disseminação do saber. Pautadas por essa crença e pelas áreas consideradas de interesse mútuo para futura cooperação, as partes pretendem, por conseguinte, promover uma ou mais das ações abaixo que serão dispostas de tempos em tempos por protocolos específicos. O conteúdo do presente acordo será considerado por cada uma das partes como uma declaração de suas intenções que compromete as partes exclusivamente com aquelas iniciativas consentidas nos protocolos específicos. Entre as possíveis ações acordam: 1. A cooperação em projetos de pesquisa comuns implicam: 1.1. a mobilidade de pesquisadores e docentes de ambas as Instituições; 1.2. a mobilidade de jovens pesquisadores envolvidos em programas de pós-graduação com eventuais atribuições de bolsas de estudo; 1.3. o intercâmbio de material científico.

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2. A cooperação em programas de estudo dos alunos matriculados em ambas as Instituições, o que implica: 2.1. a mobilidade de alunos por períodos de no mínimo um semestre, segundo programação que especifique o número de alunos, os procedimentos mesmo financeiros da inscrição temporária, eventuais atribuições de bolsas de estudo, a garantia de atribuição, de transferência e de reconhecimento de créditos acadêmicos; 2.2. a mobilidade de docentes no âmbito dos projetos formativos acordados; 2.3. a preparação de percursos formativos em comum com vistas à concessão de diplomas conjuntos. 3.A participação conjunta: 3.1. em programas promovidos pela Comissão Européia ou por outros órgãos ou fundações; 3.2. na coordenação de propostas dirigidas à aquisição de recursos para a criação de estruturas e para o desenvolvimento de projetos de pesquisa ou de formação. O presente Acordo é válido por cinco anos a partir da data da sua assinatura por ambas as partes. A renovação e qualquer modificação do presente acordo exigem a aprovação escrita por ambas as partes. Os termos e condições deste acordo, bem como os protocolos execeutivos a ele relacionados, devem estar em conformidade com as leis e com os estatutos que regulamentam ambas as instituições. As partes,portanto, não estão obrigadas a respeitar compromissos resultantes de acordos específicos que eventualmente violem esse princípio. O presente acordo, redigido em línguas italiana e portuguesa, segue assinado em quatro cópias originais (duas em língua italiana e duas em língua portuguesa), de igual valor legal. Os protocolos específicos devem fazer referência ao presente acordo geral. Vercelli, ................ Reitor da Università degli Studi Del Piemonte Orientale “Amedeo Avogadro”. Prof. Paolo Garbarino Belo Horizonte, .............. Reitor da Universidade do Estado de Minas Gerais Reitora Profa. Janete Gomes Barreto Paiva

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ACCORDO SPECIFICO DI COOPERAZIONE (PROTOCOLLO AGGIUNTIVO AD ACCORDO QUADRO DI COOPERAZIONE)

L’Università degli Studi del Piemonte Orientale “Amedeo Avogadro”, rappresentata dal Rettore, Prof. Paolo Garbarino, e l’Universidade do Estado de Minas Gerais, rappresentata dal Rettore Prof.ssa Janete Gomes Barreto Paiva, VISTO l’Accordo Quadro firmato il _____________ allo scopo di promuovere e mantenere relazioni scientifiche e didattiche tra le due Istituzioni, stipulano quanto segue: Art. 1 l’Università degli Studi del Piemonte Orientale “Amedeo Avogadro”, Facoltà di Giurisprudenza, e l’Universidade do Estado de Minas Gerais, Faculdade de Políticas Públicas “Tancredo Neves”, in prosieguo denominate “Istituzioni”, convengono di collaborare nei seguenti temi: sui seguenti temi: 1. informatica giuridica; 2. diritto internazionale e dell’Unione Europea; 3. diritto delle ammministrazioni locali (regione, provincia, comune); 4. partecipazione di professori e studenti a corsi di Master e di Dottorato di Ricerca, sotto la responsabilità scientifica del Prof. Mario G.Losano, per la parte italiana e della Prof.ssa Teresinha Rodrigues de Oliveira, Direttrice della Faculdade de Políticas Públicas “Tancredo Neves”, per la parte brasiliana. Art. 2 A questo scopo le Istituzioni altresì concordano sulla necessità di approfondire la cooperazione mediante: lo svolgimento di ricerche comuni, lo scambio di ricercatori, docenti, personale tecnico-amministrativo, altri specialisti e studenti; il libero utilizzo delle biblioteche e delle strutture in dotazione nelle rispettive Istituzioni; la partecipazione a conferenze, simposi, congressi con comunicazioni scientifiche, ecc.; lo scambio e il trasferimento di informazioni e materiali scientifici secondo gli accordi; la pubblicazione dei risultati ottenuti dal lavoro in cooperazione; la cooperazione sfruttando e mettendo a disposizione ogni altro mezzo che possa risultare utile

al raggiungimento degli obiettivi comuni. Negli anni futuri il programma potrà svilupparsi e/o modificarsi a seconda delle reciproche esigenze o delle necessità intrinseche al programma stesso, anche attraverso l'allargamento ad altri settori di mutuale interesse. Art. 3 Allo scopo di raggiungere gli obiettivi sopra menzionati, le due Istituzioni si impegnano a reperire i mezzi necessari, nei limiti ed nel rispetto delle normative vigenti nei rispettivi Paesi.

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L’onere della spesa, identificata di comune accordo, ove non esistano altre possibili forme di finanziamento (Ministeri centrali, Istituzioni sovranazionali, enti nazionali pubblici e privati, ecc.) graverà sulle singole strutture direttamente coinvolte nell’iniziativa.

Art. 4 Ogni soggetto coinvolto nelle attività previste dal presente accordo deve possedere idonea copertura assicurativa a carico delle Istituzioni di appartenenza.

Art. 5 I risultati tecnico-scientifici, ottenuti nell’ambito del programma di cooperazione, spettano, salvo diverso accordo, ad entrambe le Istituzioni, che si impegnano a proteggerli e a valorizzarli, secondo le norme del diritto industriale dei rispettivi ordinamenti. Ciascuna Istituzione si impegna, inoltre, a prevenire ogni pretesa che possa derivare da eventuali diritti rivendicabili dal personale di propria afferenza, o da soggetti in contatto con esso, onde consentire una più agevole negoziabilità dei risultati ottenuti. Art. 6 Il presente accordo avrà una durata di cinque anni dalla data dell’ultima firma da parte dei Legali Rappresentanti delle due Istituzioni. Il rinnovo e ogni modifica del presente accordo richiedono l'approvazione scritta delle due Parti. Art. 7 Il presente accordo, redatto in lingua italiana e portoghese, è firmato in quattro copie originali (due in lingua italiana e due in lingua portoghese) di eguale valore legale. Vercelli, ..................................... Il Rettore dell’Università degli Studi del Piemonte Orientale “Amedeo Avogadro”, Prof. Paolo Garbarino Belo Horizonte, ................................ Il Rettore dell’Universidade do Estado de Minas Gerais, Prof.ssa Janete Gomes Barreto Paiva

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ACORDO ESPECÍFICO DE COOPERAÇÃO (PROTOCOLO ADICIONAL AO ACORDO QUADRO DE COOPERAÇÃO)

A Università degli Studi del Piemonte Orientale “Amedeo Avogadro”, representada pelo Reitor, Prof. Paolo Garbarino, e a Universidade do Estado de Minas Gerais, representada pelo Reitor Prof.ssa Janete Gomes Barreto Paiva, VISTO o Acordo Quadro assinado em _____________ Com a finalidade de promover a manter relações científicas e didáticas entre as duas Instituições, estipulam o quanto segue: Art. 1 A Università degli Studi del Piemonte Orientale “Amedeo Avogadro”, Facoltà di Giurisprudenza, e a Universidade do Estado de Minas Gerais, Faculdade de Políticas Públicas “Tancredo Neves”, doravante denominadas “Instituições”, acordam colaborar nos seguintes temas: 1. informática jurídica; 2. direito internacional e da União Européia; 3. direito das administrações locais (região, Estado, municípios). 4. participação de professores e estudantes em cursos de Master e de Doutorado, sob a responsabilidade científica do Prof. Mario G. Losano, pela parte italiana, e da Profa. Teresinha Rodrigues de Oliveira, Diretora da Faculdade de Políticas Públicas “Tancredo Neves”, pela parte brasileira. Art. 2 Com tais finalidades, as Instituições concordam com a necessidade de aprofundar a cooperação mediante: o desenvolvimento de pesquisas comuns; o intercâmbio de pesquisadores, docentes, pessoal técnico-administrativo, outros especialistas e

estudantes; a livre utilização das bibliotecas e das estruturas em dotação nas respectivas Instituições; a participação em conferências, simpósios, congressos com comunicações científicas etc; o intercâmbio e a transferência de informações e materiais científicos segundo os acordos; a publicação dos resultados obtidos pelo trabalho de cooperação; a cooperação desfrutando e colocando à disposição quaisquer outros meios que possam resultar

úteis para atingir os objetivos comuns. Nos anos futuros o programa poderá ser desenvolvido e/ou modificar-se de acordo com as exigências recíprocas ou necessidades intrínsecas do próprio programa, também através da ampliação a outros setores de mútuo interesse. Art. 3 Com a finalidade de atingir os objetivos acima mencionados, as duas Instituições se comprometem a buscar os meios necessários, nos limites e no respeito das normativas vigentes nos respectivos países.

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O ônus da despesa, identificada de comum acordo, onde não existam outras possíveis formas de financiamento (Ministérios centrais, Instituições supranacionais, entes nacionais públicos e privados etc) gravará sobre cada uma das estruturas diretamente envolvidas na iniciativa.

Art. 4 Cada sujeito envolvido nas atividades previstas do presente acordo deve possuir idônea cobertura de seguros, das quais restam encarregadas as Instituições originárias.

Art. 5 Os resultados técnico-científicos, obtidos no âmbito do programa de cooperação, são atribuídos, salvo diverso acordo, a ambas as instituições, que se comprometem a protegê-los e a valorizá-los segundo as normas do direito industrial dos respectivos ordenamentos. Cada Instituição se compromete, ademais, a prevenir toda pretensão que possa derivar de eventuais direitos reivindicáveis pelo pessoal de própria aferência, ou por sujeito em contatos com eles, de forma a permitir uma ágil negociabilidade dos resultados obtidos. Art. 6 O presente acordo terá duração de cinco anos, a partir da data da última firma por parte dos Representantes Legais de ambas as Instituições. A renovação e qualquer modificação ao presente acordo exigem a aprovação escrita das duas Partes. Art. 7 O presente acordo, redigido em língua italiana e em língua portuguesa, está assinado em quatro cópias originais (duas em língua italiana e duas em língua portuguesa) de igual valor legal. Vercelli, ..................................... O Reitor da Università degli Studi del Piemonte Orientale “Amedeo Avogadro”, Prof. Paolo Garbarino Belo Horizonte, ................................ O Reitor da Universidade do Estado de Minas Gerais, Prof.ssa Janete Gomes Barreto Paiva

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6.4 Approvazione della convenzione istitutiva del Centro Interuniversitario “Agorà Scienza” 2/2009/6.4 Ufficio Ricerca Scientifica e Relazioni Internazionali

Al Presidente del Senato Accademico

Il Consiglio di Amministrazione, in data 18 maggio 2007, ha approvato l’adesione

dell’Università al Centro “Agorà Scienza”. Agorà Scienza, centro di interesse generale costituito nel 2006 dall’Università degli Studi di

Torino e a cui hanno aderito anche il Politecnico di Torino e la Compagnia di San Paolo, svolge la propria attività nell’ambito della promozione e divulgazione della cultura scientifica.

L’Assemblea del Centro “Agorà Scienza” ha ritenuto opportuno trasformare il Centro Agorà Scienza da centro di interesse generale dell’Università di Torino a Centro interuniversitario, aperto alla partecipazione anche di altri Enti, interessati al sostegno delle attività istituzionali del Centro stesso con strumenti che consentano di mantenere e potenziare il processo interattivo e propositivo con le Facoltà e le altre strutture degli Atenei partecipanti.

Tra gli obiettivi del Centro Interuniversitario Agorà Scienza vi sono la promozione e la diffusione della cultura scientifica anche attraverso attività di formazione e partecipazione a progetti di ricerca.

Organi del Centro Agorà Scienza sono l’Assemblea, il Presidente e il Consiglio, composto da due rappresentanti per ogni Università.

Per il primo triennio il Centro Agorà Scienza avrà sede presso l’Università degli Studi di Torino.

L’Ateneo si impegna a contribuire alle attività del Centro attraverso il sostegno di specifici progetti e, previa deliberazione degli organi competenti, può mettere a disposizione personale, attrezzature e locali appositamente individuati per la realizzazione delle attività.

Si chiede a codesto spettabile Senato Accademico di deliberare in merito.

OMISSIS

IL SENATO ACCADEMICO PREMESSO che il Consiglio di Amministrazione, in data 18 maggio 2007, ha approvato

l’adesione dell’Università al Centro “Agorà Scienza”; CONSIDERATO che Agorà Scienza, centro di interesse generale costituito nel 2006

dall’Università degli Studi di Torino e a cui hanno aderito anche il Politecnico di Torino e la Compagnia di San Paolo, svolge la propria attività nell’ambito della promozione e divulgazione della cultura scientifica;

CONSIDERATO che l’Assemblea del Centro “Agorà Scienza” ha ritenuto opportuno trasformare

il Centro Agorà Scienza da centro di interesse generale dell’Università di Torino a Centro interuniversitario;

CONSIDERATO che tra gli obiettivi del Centro Interuniversitario Agorà Scienza vi sono la

promozione e la diffusione della cultura scientifica anche attraverso attività di formazione e partecipazione a progetti di ricerca;

CONSIDERATO che organi del Centro Agorà Scienza sono l’Assemblea, il Presidente e il

Consiglio, composto da due rappresentanti per ogni Università;

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CONSIDERATO che per il primo triennio il Centro Agorà Scienza avrà sede presso l’Università degli Studi di Torino;

VISTA la legge n. 168 del 9/5/89; VISTO lo Statuto dell’Università degli Studi del Piemonte Orientale “Amedeo

Avogadro” emanato con D.R. Rep. n. 319 del 22/7/2008; VISTO il Regolamento di Ateneo per l’Amministrazione, la Finanza e la Contabilità

emanato con D.R. Rep. n. 84 del 19/02/2008; VISTA la delibera del Consiglio di Facoltà di Scienze Matematiche, Fisiche e Naturali

del 18/02/2009; con voto espresso nella forma di legge, all’unanimità

DELIBERA

1. di prendere atto della decisione dell’Assemblea del Centro di interesse generale “Agorà Scienza” di sciogliere il Centro stesso; 2. di approvare l’istituzione del Centro Interuniversitario “Agorà Scienza”, secondo la sottoriportata Convenzione istitutiva; 3. di dare mandato al Rettore ad effettuare modifiche non sostanziali del testo convenzionale che si rendessero necessarie.

Convenzione istitutiva del CENTRO INTERUNIVERSITARIO “AGORÀ SCIENZA”

Tra

l’Università degli Studi di Torino, rappresentata dal Rettore, Prof. Ezio Pelizzetti, nato a …………….. domiciliato per il presente atto in……..e autorizzato alla stipula del presente Atto da……….. l’Università degli Studi del Piemonte Orientale “Amedeo Avogadro”, rappresentata dal Rettore, Prof. Paolo Garbarino, nato a ………….. domiciliato per il presente atto in………e autorizzato alla stipula del presente Atto da……….. l’Università di Scienze Gastronomiche, rappresentata dal Rettore Prof. …… nato a …….. il ……….., domiciliato per il presente atto in ………, …………………….. e autorizzato alla stipula del presente Atto da……….. il Politecnico di Torino, rappresentato dal Rettore Prof. Francesco Profumo, nato a Savona (SV) il 3.5.1953, domiciliato per il presente atto in Torino, C.so Duca degli Abruzzi n. 24 e autorizzato alla stipula del presente Atto da………..

Premesso che:

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– La Regione Piemonte in data 30.1.2006 ha emanato la Legge regionale n. 4 “Sistema regionale per la ricerca e l’innovazione” al fine di costituire, organizzare, promuovere e coordinare il sistema regionale della ricerca all’interno dello Spazio europeo della ricerca;

– nell’ottica di uno sviluppo sostenibile e nel rispetto degli indirizzi comunitari a sostegno della società della conoscenza, l’art. 2 della suddetta legge prevede tra le azioni da compiere anche azioni destinate a promuovere e sostenere la diffusione della cultura scientifica, riconoscendo agli Atenei un ruolo centrale nello sviluppo della ricerca di alta qualità;

− l’Università degli Studi di Torino, l’Università degli Studi del Piemonte Orientale “Amedeo Avogadro”, l’Università di Scienze Gastronomiche e il Politecnico di Torino, nel seguito “Università”, hanno tra le loro missioni e fini istituzionali, oltre alla formazione e alla ricerca, il dialogo con la società e il trasferimento tecnologico e della conoscenza ed a tal fine favoriscono e sostengono processi di sviluppo fondati sulla conoscenza e sulla loro comunicazione;

− le “Università” e la Regione Piemonte, in data 31.7.2006, hanno sottoscritto un’Intesa Programmatica per il coordinamento degli interventi nell’ambito del Sistema Universitario Piemontese al fine di definire in unità di intenti la reciproca collaborazione per promuovere congiuntamente attività ed iniziative volte a favorire e sostenere lo sviluppo del Piemonte, nel convincimento che la conoscenza rappresenti una risorsa essenziale per la crescita della società;

− a tal fine le “Università” intendono realizzare una azione congiunta all’interno delle attività del Sistema Universitario Piemontese mediante la collaborazione con i soggetti pubblici e privati operanti sul territorio, promuovendo attività ed iniziative volte a favorire e sostenere la divulgazione e diffusione della cultura scientifica a livello locale, nazionale e internazionale;

− nell’ambito della promozione e divulgazione della cultura scientifica, l’Università degli Studi di Torino ha costituito, nel 2006, il Centro di Interesse generale “Agorà Scienza” al quale nel 2007 hanno aderito il Politecnico di Torino, l’Università degli Studi del Piemonte Orientale “Amedeo Avogadro” e la Compagnia di San Paolo avviando in tal modo una prima collaborazione nel settore della diffusione della conoscenza;

− l’Assemblea del Centro di interesse generale dell’Università degli Studi di Torino “Agorà Scienza”, a seguito di una specifica analisi, ha ritenuto opportuno trasformare il Centro Agorà Scienza da centro di interesse generale dell’Università di Torino a Centro interuniversitario, aperto alla partecipazione anche di altri Enti, interessati al sostegno delle attività istituzionali del Centro stesso con strumenti che consentano di mantenere e potenziare il processo interattivo e propositivo con le Facoltà e le altre strutture degli Atenei partecipanti.

Considerato che:

− l’Assemblea del Centro di interesse generale dell’Università degli Studi di Torino “Agorà Scienza” nella seduta del……, ha deliberato lo scioglimento del Centro di interesse generale dell’Università degli Studi di Torino “Agorà Scienza” a far data dall’entrata in vigore della presente Convenzione istitutiva.

− l’Assemblea del Centro di interesse generale dell’Università degli Studi di Torino “Agorà Scienza” nella seduta del … ha deliberato che il costituendo Centro Interuniversitario debba …(inserire la delibera dell’Assemblea sul trasferimento dei progetti già approvati o in fase di realizzazione)…e, a tal fine, l’Assemblea di Agorà Scienza ha inoltre deliberato il trasferimento dei fondi a disposizione del Centro di interesse generale dell’Università degli Studi di Torino “Agorà Scienza” al costituendo Centro Interuniversitario.

si conviene e si stipula quanto segue

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ART. 1 – COSTITUZIONE DEL CENTRO INTERUNIVERSITARIO AGORÀ SCIENZA Le premesse costituiscono parte integrante del presente accordo. Tra le “Università”, rappresentate dai Rettori che intervengono alla presente convenzione si costituisce il Centro Interuniversitario Agorà Scienza, nel seguito anche “Centro”, al fine di sviluppare iniziative comuni per la promozione della cultura scientifica. Il Centro Interuniversitario Agorà Scienza è un’entità organizzativa, finalizzata allo svolgimento congiunto delle attività successivamente indicate che non ha soggettività giuridica ed il cui funzionamento è normato dagli articoli che seguono. Il Centro Interuniversitario Agorà Scienza disporrà la disciplina della propria attività con apposito Regolamento. ART. 2 – SCOPI DEL CENTRO Il Centro Interuniversitario Agorà Scienza si propone di: - promuovere la cultura scientifica e la sua diffusione; - promuovere la terza missione dell’università di dialogo con la Società e di trasmissione dei saperi, favorendo e rendendo più trasparenti ed informate le interazioni tra il mondo accademico, scientifico e tecnologico, il mondo imprenditoriale, le istituzioni di governo, gli operatori dei mezzi di comunicazione e i cittadini; - promuovere, anche in campo internazionale, ricerche e attività formative multidisciplinari nel campo dei rapporti e delle interazioni tra scienza e società; - promuovere forme strutturate di collaborazione tra i molteplici attori che si occupano della produzione e della diffusione della cultura scientifica; - contribuire alla creazione e alle attività di un futuro “Sistema Scienza Piemonte” di concerto con la Regione Piemonte, gli Enti locali e tutti gli altri attori interessati; - favorire l’incontro e l’interscambio tra discipline scientifiche e discipline sociali e umanistiche; - sostenere l’accesso e la partecipazione al mondo scientifico, in particolare dei gruppi sociali attualmente sottorappresentati. ART. 3 – AZIONI DEL CENTRO Per il raggiungimento degli scopi indicati all’articolo precedente, il Centro Interuniversitario Agorà Scienza potrà compiere le seguenti azioni prioritarie: - attività didattiche, di formazione alla comunicazione della ricerca scientifica e alla sensibilizzazione ai temi del rapporto tra scienza e società; - partecipazione a progetti italiani ed europei in materia di educazione alla scienza e diffusione della cultura scientifica; - partecipazione a programmi di ricerca italiani ed europei sui temi del rapporto tra scienza e società e della comunicazione pubblica della scienza;

- supporto alla Regione Piemonte e agli Enti locali per la definizione delle scelte strategiche inerenti alla programmazione e realizzazione delle attività di diffusione della cultura scientifica; - ideazione, realizzazione e coordinamento di eventi di diffusione della cultura scientifica e di altre forme di comunicazione utili a raggiungere e coinvolgere ogni pubblico; - l’attivazione di servizi per l’informazione al cittadino su temi scientifici di attualità; - collaborazione e sostegno al sistema scolastico regionale nel campo dell’educazione scientifica; - monitoraggio delle diverse attività di diffusione della cultura scientifica presenti a Torino, in Italia e all’estero. Il Centro potrà realizzare altre azioni funzionali a perseguire i propri obiettivi, il dialogo e l’interazione con le Facoltà e le altre strutture degli Atenei partecipanti attraverso opportuni organi consultivi da costituire a norma del regolamento di cui all’articolo 1.

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ART. 4 – SEDE DEL CENTRO Il Centro ha sede presso una delle Università che sottoscrivono il presente atto ovvero che aderiranno successivamente al Centro Agorà Scienza secondo le modalità previste al successivo art. 11. In sede di prima applicazione, le parti convengono che per il primo triennio il Centro Agorà Scienza avrà sede presso l’Università degli Studi di Torino. Trascorso il primo triennio, la sede può essere trasferita di triennio in triennio presso una delle Università contraenti che si rendesse disponibile. L’eventuale trasferimento della sede viene deliberato dall’Assemblea del Centro Agorà Scienza.

ART. 5 – ORGANIZZAZIONE DEL CENTRO Le Università, previa apposita delibera dei rispettivi organi competenti, possono mettere a disposizione per le attività del Centro Agorà Scienza, per il perseguimento dei propri fini, per periodi di tempo determinati, attrezzature e locali appositamente individuati. Le Università, compatibilmente con le proprie risorse e secondo la propria programmazione pluriennale, mettono a disposizione del Centro Agorà Scienza per il suo funzionamento e per il funzionamento dei progetti avviati, per periodi di tempo determinati, personale del loro organico. Nel caso di acquisizione di attrezzature e/o di altri beni mobili, utili all’attività del Centro Agorà Scienza, gli stessi verranno iscritti nell’apposito inventario della Struttura presso cui il Centro Agorà Scienza ha la propria sede, con apposita menzione dell’appartenenza ad esso e le transazioni risulteranno dal bilancio della medesima struttura.

ART. 6 - ORGANI DEL CENTRO

Organi del Centro Agorà Scienza sono: 1) l’Assemblea, 2) il Presidente, 3) il Consiglio. ART. 7 – ASSEMBLEA L’Assemblea è composta dai rappresentanti legali di ciascun aderente al Centro Agorà Scienza, ovvero da loro delegati, ed è presieduta dal Presidente. L’Assemblea: a) nomina il Presidente, su proposta del Consiglio; b) fissa le linee generali delle attività del Centro Agorà Scienza, proponendo al Consiglio le opportune deliberazioni; c) approva i bilanci preventivi e consuntivi; d) approva la relazione annuale del Centro Agorà Scienza; e) approva le modifiche alla convenzione istitutiva del Centro Agorà Scienza; f) approva lo scioglimento del Centro Agorà Scienza; g) delibera in merito alle richieste di ammissione al Centro Agorà Scienza; h) prende atto delle richieste di recesso da parte degli aderenti al Centro Agorà Scienza; L’Assemblea si riunisce, in via ordinaria, per iniziativa del Presidente, almeno due volte l’anno, e in via straordinaria quando il Presidente lo ritenga opportuno oppure su richiesta di almeno un terzo dei suoi componenti. L’Assemblea può essere convocata presso la sede del Centro Agorà Scienza o in qualsiasi altro luogo stabilito di volta in volta dal Presidente, purché in Italia. La convocazione deve essere fatta con un preavviso di n. 15 giorni a mezzo di lettera raccomandata, telefax o posta elettronica, ovvero con qualsiasi altro mezzo idoneo ad assicurare la prova dell’avvenuto ricevimento. L’avviso dovrà essere inviato agli aderenti al Centro Agorà Scienza presso il loro domicilio indicato nel presente atto. La convocazione potrà, inoltre, essere inviata ai membri del Consiglio che potranno partecipare all’Assemblea. L’avviso di

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convocazione dovrà contenere l’indicazione del giorno, del luogo e dell’ora dell’adunanza, nonché l’ordine del giorno dell’Assemblea. Le adunanze sono valide se partecipa almeno la metà più uno dei componenti e le deliberazioni sono prese a maggioranza dei presenti. In casi di urgenza i termini per la convocazione dell’Assemblea di cui al presente articolo si riducono della metà. ART. 8 – IL PRESIDENTE Il Presidente del Centro Agorà Scienza è una personalità di riconosciuta levatura scientifica ed è designato dal Consiglio e nominato dall’Assemblea; il Presidente svolge le seguenti funzioni: 1) rappresenta il Centro Agorà Scienza a tutti gli effetti; 2) convoca e presiede il Consiglio e l’Assemblea; 3) predispone e sottopone all’Assemblea per l’esame e l’approvazione il bilancio preventivo, il

rendiconto consuntivo e le delibere proposte dal Consiglio; 4) presenta al Consiglio una relazione annuale sulle attività del Centro Agorà Scienza; 5) coordina e sovrintende al funzionamento generale del Centro Agorà Scienza ed esercita tutte

le attribuzioni proprie del Centro Agorà Scienza; 6) trasferisce al Responsabile della Struttura presso cui il Centro Agorà Scienza ha sede

amministrativa tutti gli atti relativi all’ordinazione e al pagamento di quanto occorre al funzionamento del Centro Agorà Scienza, in conformità con i criteri di impiego stabiliti dal Consiglio.

Il Presidente dura in carica n. 3 anni e può essere rieletto. In caso di impedimento o di assenza del Presidente le sue funzioni sono temporaneamente esercitate dal Vice Presidente che è nominato dal Presidente tra i componenti del Consiglio, in occasione della prima riunione del Consiglio.

ART. 9 – IL CONSIGLIO Il Consiglio è composto da 2 rappresentanti per ciascuna Università e da un rappresentante per

ciascuno degli altri Enti, nominati dai rispettivi aderenti al Centro Agorà Scienza. Il Consiglio è presieduto dal Presidente.

Il Consiglio dura in carica 3 anni. Per la validità delle adunanze è necessaria la presenza di almeno la metà più uno dei suoi

componenti e le deliberazioni sono prese a maggioranza semplice dei presenti. Il Consiglio:

a) svolge funzioni di programmazione e coordinamento del Centro Agorà Scienza; b) svolge funzioni di indirizzo e di progettazione scientifica; c) promuove l’attività del Centro Agorà Scienza, individua e approva le iniziative ed i

progetti, definendo gli obiettivi, strutture organizzative, responsabilità e ripartizione delle risorse;

d) delibera sulle questioni riguardanti l’amministrazione del Centro Agorà Scienza; e) propone e approva la stipula di convenzioni con enti pubblici e privati; f) redige e adotta il regolamento del Centro Agorà Scienza entro 90 giorni dalla stipula

della presente convenzione e ne cura la relativa applicazione; g) delibera su ogni altro argomento sottoposto all’esame dal suo Presidente;

Il Consiglio può costituire comitati di consulenza per specifiche attività, secondo quanto previsto dal Regolamento di cui all’art.1.

Esso si riunisce in via ordinaria, su iniziativa del Presidente, almeno tre volte l’anno e in via straordinaria, ogni volta che il Presidente lo reputi necessario o che sia richiesto da almeno un terzo dei suoi componenti.

La convocazione deve essere fatta con un preavviso di n. 10 giorni prima a mezzo di lettera raccomandata, telefax o posta elettronica, ovvero con qualsiasi altro mezzo idoneo ad assicurare

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la prova dell’avvenuto ricevimento. L’avviso dovrà essere inviato ai Consiglieri presso il domicilio del rispettivo Ente, così come indicato nel presente atto.

ART. 10 - FINANZIAMENTI E GESTIONE AMMINISTRATIVA Il Centro opera mediante finanziamenti provenienti da: a) contributi assegnati dagli aderenti al Centro Agorà Scienza; b) altri fondi eventualmente conferiti dagli aderenti al Centro; c) eventuali contributi assegnati dal MiUR, da Enti pubblici, Enti privati o Fondazioni che

operano in settori di interesse del Centro Agorà Scienza; d) convenzioni nazionali o internazionali con enti di ricerca; e) proventi derivanti da contratti con enti pubblici o privati; f) atti di liberalità. Fermo restando quanto previsto all’articolo 5, le Istituzioni Universitarie, che sottoscrivono il presente accordo e che aderiranno successivamente, si impegnano a contribuire alle attività del Centro Agorà Scienza attraverso il sostegno di specifici progetti. Eventuali contributi finanziari dovranno essere deliberati dai competenti organi delle Istituzioni Universitarie. La gestione amministrativa e contabile dei finanziamenti, nonché di tutte le altre operazioni di entrata e di uscita, avverrà sul bilancio della Struttura, ove il Centro Agorà Scienza ha sede. Tutti gli oneri relativi all’organizzazione del Centro Agorà Scienza graveranno sulle risorse del Centro stesso.

ART. 11 – ADESIONI SUCCESSIVE Possono entrare a far parte del Centro Agorà Scienza altre Università dietro formale richiesta da inoltrare all’Assemblea tramite il Presidente del Centro. Le nuove ammissioni di Università devono essere approvate dall’Assemblea, secondo i quorum previsti nell’art. 9, e formalizzate mediante appositi atti aggiuntivi alla presente convenzione. Il Centro Agorà Scienza è, altresì, aperto alla collaborazione e alla realizzazione di reti con altri Enti, Istituzioni, Fondazioni, ecc. per il sostegno delle sue attività istituzionali e dei suoi obiettivi e per la messa in opera di progetti specifici anche con finanziamenti ad hoc. Tali soggetti potranno presentare richiesta di ammissione al Centro Agorà Scienza, con le modalità previste nel primo comma del presente articolo; le nuove ammissioni di soggetti non universitari dovranno essere approvate dall’Assemblea, validamente costituita con la presenza di almeno due terzi degli aventi diritto e con delibera a maggioranza assoluta; in occasione della delibera di ammissione di soggetti non universitari l’Assemblea approverà altresì il contributo di ammissione per tali soggetti.

ART. 12 – RECESSO I soggetti aderenti al Centro Agorà Scienza possono recedere in qualunque momento, inviando formale domanda all’Assemblea tramite il Presidente del Centro. Il recesso avrà efficacia a partire dall’esercizio finanziario successivo alla data di comunicazione; il Presidente informerà l’Assemblea nella prima seduta utile. L’atto di recesso non esime il recedente dal compimento degli obblighi precedentemente assunti verso il Centro. ART. 13 – MODIFICHE DELLA CONVENZIONE La presente convenzione può essere modificata dall’Assemblea con la presenza di almeno due terzi degli aventi diritto, con delibera a maggioranza assoluta. La convenzione istitutiva del Centro Agorà Scienza e le relative modifiche sono preventivamente approvate da parte degli organi competenti dei soggetti aderenti.

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ART. 14 – SCIOGLIMENTO DEL CENTRO Lo scioglimento del Centro Agorà Scienza viene deliberato dall’Assemblea con la presenza di almeno due terzi degli aventi diritto, con delibera a maggioranza assoluta, previa preventiva approvazione da parte degli organi competenti dei soggetti aderenti. In caso di scioglimento del Centro Agorà Scienza, il patrimonio non imputato alle singole sedi universitarie viene attribuito alle Università aderenti con delibera adottata all’unanimità dall’Assemblea. Nel caso di mancato accordo, i beni fungibili vengono ceduti in parti uguali alle Università aderenti e quelli non fungibili venduti o ceduti al prezzo di mercato; in caso di vendita, il ricavato verrà ripartito in parti uguali tra le Università aderenti.

ART. 15 – DURATA DELLA CONVENZIONE La presente convenzione entra in vigore alla data della stipula e ha una durata di sei anni, rinnovabile previo accordo scritto tra le parti.

ART. 16 – CONTROVERSIE Le parti concordano di definire amichevolmente qualsiasi vertenza che possa nascere tra le università aderenti al Centro Agorà Scienza nell’applicazione della presente convenzione. Nel caso in cui non sia possibile raggiungere in questo modo l'accordo, le parti indicano il foro di Torino quale foro inderogabilmente ed esclusivamente competente per qualunque controversia inerente la validità, l'interpretazione l’esecuzione o la risoluzione della presente convenzione.

ART. 17 – REGISTRAZIONE E SPESE La presente convenzione è soggetta all’imposta di bollo e di registrazione a tassa fissa. Le spese relative sono suddivise equamente tra i soggetti sottoscrittori.

ART. 18 – NORME TRANSITORIE E FINALI Il Centro Interuniversitario Agorà Scienza succede al Centro di interesse generale dell’Università di Torino “Agorà Scienza”. Per tutto quanto non regolato dalla presente convenzione si applicano le norme prevista agli artt. 11 e seguenti del Codice Civile.

Torino, lì…………………. Per l’Università degli Studi di Torino Il Rettore Prof. Ezio Pelizzetti ………………………… Per l’Università degli Studi del Piemonte Orientale “Amedeo Avogadro” Il Rettore Prof. . Paolo Garbarino ………………………… Per l’Università degli Studi di Scienze Gastronomiche Il Rettore Prof. Valter Cantino ………………………… Per il Politecnico di Torino Il Rettore

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Prof. Francesco Profumo …………………………

******************** 6.5 Accordi di partenariato Progetti Cariplo – bando 2008 2/2009/6.5 Ufficio Ricerca Scientifica e Relazioni Internazionali

Al Presidente del Senato Accademico

Il Dipartimento di Scienze Chimiche, Alimentari, Farmaceutiche e Farmacologiche e il Dipartimento di Scienze Mediche hanno partecipato, in qualità di capofila, alla presentazione di due progetti in risposta al bandi 2008 della Fondazione Cariplo “Ricerca scientifica in ambito biomedico” e “Ricerca scientifica e tecnologica sui materiali avanzati”.

I progetti prevedevano, in caso di approvazione, la sottoscrizione di un accordo di partenariato tra i proponenti.

La Fondazione Cariplo ha comunicato la concessione di un finanziamento di euro 300.000 al progetto “Nano-micro-structured polymeric matrices for engineered cardiac proto-tissues”, responsabile scientifico Prof. Maria Prat, Dipartimento di Scienze Mediche, partner il Politecnico di Milano, Dipartimento di Bioingegneria, e di un finanziamento euro 200.000 al progetto “Role of calcium-dependent gene expression and protein trafficking in shaping post-synaptic activity: implications for neurodegenerative diseases”, responsabile Prof. Armando Genazzani, Dipartimento di Scienze Chimiche, Alimentari, Farmaceutiche e Farmacologiche, partner l’Università di Milano, Dipartimento di Scienze Farmacologiche.

Si chiede a codesto spettabile Senato Accademico di approvare la bozza di accordo di partenariato per la realizzazione dei due progetti finanziati dalla Fondazione Cariplo.

OMISSIS

IL SENATO ACCADEMICO PREMESSO che il Dipartimento di Scienze Chimiche, Alimentari, Farmaceutiche e

Farmacologiche e il Dipartimento di Scienze Mediche hanno partecipato, in qualità di capofila, alla presentazione di due progetti in risposta al bandi 2008 della Fondazione Cariplo “Ricerca scientifica in ambito biomedico” e “Ricerca scientifica e tecnologica sui materiali avanzati”;

CONSIDERATO che i progetti prevedevano, in caso di approvazione, la sottoscrizione di un

accordo di partenariato tra gli enti proponenti; CONSIDERATO che la Fondazione Cariplo ha comunicato la concessione di un finanziamento di

euro 200.000 al progetto “Nano-micro-structured polymeric matrices for engineered cardiac proto-tissues”, responsabile scientifico Prof. Maria Prat, Dipartimento di Scienze Mediche, partner il Politecnico di Milano, Dipartimento di Bioingegneria;

CONSIDERATO inoltre il finanziamento di euro 300.000 concesso dalla Fondazione al progetto

“Role of calcium-dependent gene expression and protein trafficking in shaping post-synaptic activity: implications for neurodegenerative diseases”, responsabile

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Prof. Armando Genazzani, Dipartimento di Scienze Chimiche, Alimentari, Farmaceutiche e Farmacologiche, partner l’Università di Milano, Dipartimento di Scienze Farmacologiche;

VISTA la legge n. 168 del 9/5/89; VISTO lo Statuto dell’Università degli Studi del Piemonte Orientale “Amedeo

Avogadro” emanato con D.R. Rep. n. 319 del 22/7/2008; VISTO il Regolamento di Ateneo per l’Amministrazione, la Finanza e la Contabilità

emanato con D.R. Rep. n. 84 del 19/02/2008; con voto espresso nella forma di legge, all’unanimità

DELIBERA

di approvare l'allegata bozza di accordo di partenariato per la realizzazione dei progetti finanziati dalla Fondazione Cariplo;

di autorizzare il Rettore alla sottoscrizione e ad effettuare modifiche non sostanziali del testo che si rendessero necessarie;

di autorizzare il Rettore alla sottoscrizione di accordi basati sulla medesima bozza, opportunamente modificata nelle parti non sostanziali, qualora l’Università del Piemonte Orientale risulti capofila in progetti di ricerca per la cui realizzazione sia prevista la stipula di un accordo.

Accordo tra le parti per la realizzazione del Progetto di ricerca dal titolo “.....................................”

TRA

UNIVERSITA’ DEGLI STUDI DEL PIEMONTE ORIENTALE “AMEDEO AVOGADRO”, con sede in Vercelli, via Duomo 6, C.F. 94021400026, rappresentata dal Rettore pro tempore Prof. Paolo GARBARINO, in qualità di legale rappresentante, di seguito “CAPOFILA”

E

.........., con sede in ........, ................., C.F. ..........., rappresentata ............., in qualità di legale rappresentante, di seguito “PARTNER” in seguito denominati collettivamente le «Parti»

PREMESSO - che le Parti hanno presentato congiuntamente un Progetto di ricerca dal titolo “...............”, in

risposta al bando 2008 della Fondazione Cariplo “..................................”; - che le parti si sono impegnate a stipulare apposito accordo di partenariato in caso di valutazione

positiva del Progetto;

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- che la Fondazione Cariplo, con ...................., ha comunicato la concessione di un contributo di euro .......... per la realizzazione del Progetto;

- che le Parti intendono, con il presente atto, regolare diritti e obblighi reciproci in riferimento alla realizzazione del Progetto in titolo;

TUTTO CIÒ PREMESSO SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE

Art. 1 (Oggetto) 3. Il presente accordo ha lo scopo di regolare i rapporti reciproci relativamente alla realizzazione

e alla gestione finanziaria del Progetto.

Art. 2 (Impegni delle Parti) 1. Ciascuna delle Parti esegue le prestazioni di propria competenza previste dal Progetto e/o

unanimemente concordate in totale autonomia gestionale, fiscale ed operativa, con personale responsabilità esclusiva in ordine alla perfetta esecuzione dei compiti a ciascuno affidati, ferma restando la responsabilità solidale di tutte le Parti nei confronti dell’ente finanziatore.

2. Le Parti si impegnano inoltre sin da ora a fornire il più ampio quadro di reciproca collaborazione per la realizzazione dell’intervento.

3. Per la realizzazione del Progetto le Parti individuano, quali responsabili scientifici: - per l’Università del Piemonte Orientale: Prof. ................, Dipartimento di ........................ - per .................... Dipartimento

Art. 3 (Doveri del capofila) 1. Il capofila si impegna a svolgere qualsiasi attività occorrente per la migliore redazione di tutti

gli atti necessari al perfezionamento della concessione del finanziamento con l’ente finanziatore ed assumere la responsabilità del coordinamento generale del Progetto e dei rapporti con l’ente finanziatore anche a nome dei partner.

2. In particolare esso assume: f. la responsabilità dell’organizzazione delle attività connesse al Progetto; g. il coordinamento amministrativo del Progetto; h. la responsabilità e il coordinamento della rendicontazione (finanziaria e non) delle attività

finanziate secondo le modalità e scadenze indicate dall’ente finanziatore; i. la gestione dei rapporti finanziari con l’ente finanziatore provvedendo ad incassare le quote di

finanziamento e a trasferire ai partner gli importi dovuti. 3. Il capofila assume nei confronti dell’ente finanziatore la responsabilità per il corretto e

tempestivo svolgimento dei compiti di cui ai precedenti commi 1 e 2, sempre che i partner adempiano alle attività preordinate allo svolgimento di tali compiti nei termini indicati dal capofila.

Art. 3 (Doveri del partner) 4. Il partner assume nei confronti dell’ente finanziatore, per il tramite del capofila, la

responsabilità per la corretta e tempestiva esecuzione dei compiti previsti dal Progetto a suo carico: le modalità circa la realizzazione del Progetto sono affidate al partner secondo quanto indicato nel Progetto.

5. Il partner è tenuto inoltre alla elaborazione della rendicontazione di tutti i costi relativi alle attività ad esso affidate nel rispetto della normativa vigente, delle procedure stabilite dall’ente finanziatore, nonché alla predisposizione, relativamente alle proprie attività, della documentazione necessaria alla dimostrazione dello svolgimento del Progetto, compresa la relazione finale.

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Art. 4 (Ripartizione del finanziamento) 1. Il finanziamento da parte dell’ente finanziatore copre il ....% del costo totale del Progetto, che

è pari a € ................ 2. Il costo del Progetto è ripartito tra le Parti come riportato alla tabella nel seguito:

UNIVERSITA’ DEL

PIEMONTE ORIENTALE

..... TOTALE

cofinanziamento ... .... .....

contributo Fondazione

Cariplo ..... ..... ......

Art. 5 (Flussi finanziari) 4. In relazione al contributo concesso dall’ente finanziatore, i contributi spettanti alle singole

Parti, previsti negli importi massimi all’art. 4 del presente Atto, sono versati dal capofila ai partner entro trenta giorni dal ricevimento da parte dell’ente finanziatore.

Art. 6 (Controllo e ripartizione delle spese) 4. Le Parti sono tenute al rispetto delle procedure definite dall’ente finanziatore per quanto

riguarda l'effettuazione ed il controllo delle spese sostenute nell'ambito del Progetto, così come comunicato dal Proponente.

5. Ciascuna delle Parti è comunque responsabile delle proprie spese effettuate per l'esecuzione delle attività, con riferimento alla loro eleggibilità ed il conseguente co-finanziamento.

Art. 7 (Sicurezza) 6. Ciascuna parte provvederà alle coperture assicurative di legge del proprio personale che, in

virtù della presente convenzione, verrà chiamato a frequentare le sedi di esecuzione delle attività.

7. In caso di infortunio, la parte ospitante è tenuta ad informare la struttura/ente di provenienza e a trasmetterle la relativa documentazione nel più breve tempo possibile per permettere di assolvere gli adempimenti previsti dalla normativa vigente (denuncia di infortunio Inail, etc).

8. Il personale di entrambe le parti contraenti è tenuto ad uniformarsi ai regolamenti disciplinari e di sicurezza in vigore nelle sedi di esecuzione delle attività attinenti alla presente convenzione, nel rispetto reciproco della normativa per la sicurezza dei lavoratori di cui al D.Lgs. 9 aprile 2008, n. 81, osservando in particolare gli obblighi di cui all'art. 20 del Decreto citato, nonché le disposizioni del responsabile del servizio di prevenzione e protezione.

9. Il personale di entrambi i contraenti, compresi eventuali collaboratori esterni degli stessi comunque designati, sarà tenuto, prima dell’accesso nei luoghi di pertinenza delle parti, sedi di espletamento delle attività, ad acquisire le informazioni riguardanti le misure di sicurezza, prevenzione, protezione e salute, rilasciando all’uopo apposita dichiarazione.

10. Gli obblighi previsti dall’art. 26 del D.Lgs. 81/2008 e la disponibilità di dispositivi di protezione individuale (DPI), in relazione ai rischi specifici presenti nella struttura ospitante, sono attribuiti al soggetto di vertice della struttura ospitante; tutti gli altri obblighi ricadono sul responsabile della struttura/ente di provenienza.

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11. Gli obblighi di informazione, formazione e predisposizione di tutte le misure di prevenzione e protezione necessarie, sono attribuiti al soggetto di vertice della struttura ospitante.

Art. 8 (Riservatezza) 1. Tutta la documentazione e le informazioni di carattere tecnico e metodologico, fornite da una

delle Parti ad un’altra devono essere considerate da quest'ultima di carattere confidenziale. Esse non possono essere utilizzate, per scopi diversi da quelli per i quali sono state fornite, senza una preventiva autorizzazione scritta di quella delle Parti che le ha fornite.

2. Ciascuna delle Parti ha cura di applicare le opportune misure per mantenere circoscritte le informazioni e le documentazioni ottenute.

Art. 9 (Proprietà dei risultati) 1. Le parti si impegnano a concordare mediante apposito accordo il regime di proprietà, di utilizzo,

di diffusione e di pubblicazione dei risultati, brevettabili e non, derivanti dall’esecuzione del Progetto, fermo restando il rispetto delle policy della Fondazione Cariplo in tema di proprietà intellettuale.

Art. 10 (Efficacia) 1. Il presente atto entra in vigore alla data della sua firma e cessa ogni effetto alla data di estinzione

di tutte le obbligazioni assunte dalle Parti nei confronti dell’ente finanziatore ovvero, successivamente alla verifica amministrativa-contabile effettuata da parte dell’ente finanziatore del rendiconto presentato, alla data dell’avvenuta erogazione del saldo finale.

2. In ogni caso, il presente atto ha effetto sin tanto che sussistano rapporti giuridici tra le Parti, e fra le Parti e l’ente finanziatore in relazione al Progetto.

Art. 11 (Foro competente) 1. Le Parti concordano di definire amichevolmente ogni controversia che possa nascere dalla

interpretazione ed esecuzione del presente accordo. Qualora non sia possibile giungere ad una definizione conciliativa, le parti concordano che inderogabilmente ed esclusivamente competente per ogni controversia inerente la validità, l’interpretazione, l’esecuzione e la risoluzione per inadempimento del presente accordo sarà il Tribunale di Torino.

luogo, data...................... Per l’UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DEL PIEMONTE ORIENTALE Prof. Paolo Garbarino _______________________________________ Per ................. ..................... _______________________________________

*******************

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6.6 Approvazione costituzione di due Associazioni Temporanee di Scopo “Piattaforma per l’Imaging Medicale del Piemonte - PIMP” e "Drug Innovation and Discovery - DRUIDI" 2/2009/6.6 Ufficio Ricerca Scientifica e Relazioni Internazionali

Al Presidente del Senato Accademico

Il Dipartimento di Scienze Chimiche, Alimentari, Farmaceutiche e Farmacologiche e il Dipartimento di Scienze dell’Ambiente e della Vita hanno partecipato, in qualità di partner, alla presentazione di due progetti in risposta al bando regionale POR FESR 2007/2013 Linea I.1.1. “Piattaforme innovative” nell’area delle Biotecnologie per le Scienze della Vita.

I progetti hanno superato positivamente la prima fase di valutazione e, per la presentazione delle proposte definitive, è necessario che tra i partecipanti siano stipulate Associazioni Temporanee di Scopo, che risulteranno i soggetti beneficiari del contributo regionale in caso di approvazione.

In particolare, per la realizzazione del progetto “PIIMDMT – Procedure innovative di imaging molecolare per la diagnostica e il monitoraggio terapeutico”, verrà costituita un’ATS denominata “Piattaforma per l’Imaging Medicale del Piemonte - PIMP”, capofila l’Università di Torino, a cui viene conferito mandato collettivo speciale con rappresentanza. Partecipanti dell’Università del Piemonte Orientale sono i Dipartimenti DISCAFF e DISAV.

Per la realizzazione del progetto “DRUIDI – Drug Innovation and Discovery” verrà costituita un’ATS denominata “Drug Innovation and Discovery - DRUIDI” conferendo mandato collettivo speciale con rappresentanza all’Università di Torino, capofila. Per l’Università del Piemonte Orientale partecipa il Dipartimento DISCAFF,

OMISSIS

IL SENATO ACCADEMICO PREMESSO che il Dipartimento di Scienze Chimiche, Alimentari, Farmaceutiche e

Farmacologiche e il Dipartimento di Scienze dell’Ambiente e della Vita hanno partecipato, in qualità di partner, alla presentazione di due progetti in risposta al bando regionale POR FESR 2007/2013 Linea I.1.1. “Piattaforme innovative” nell’area delle Biotecnologie per le Scienze della Vita;

CONSIDERATO che i progetti hanno superato positivamente la prima fase di valutazione; CONSIDERATO che, per la presentazione delle proposte definitive, è necessario che tra i

partecipanti siano stipulate Associazioni Temporanee di Scopo, che risulteranno i soggetti beneficiari del contributo regionale in caso di approvazione;

CONSIDERATO che partecipano al progetto “PIIMDMT – Procedure innovative di imaging

molecolare per la diagnostica e il monitoraggio terapeutico” i Dipartimenti DISCAFF e DISAV;

CONSIDERATO che partecipa al progetto “DRUIDI – Drug Innovation and Discovery” il

Dipartimento di Scienze Chimiche, Alimentari, Farmaceutiche e Farmacologiche;

VISTA la legge n. 168 del 9/5/89;

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VISTO lo Statuto dell’Università degli Studi del Piemonte Orientale “Amedeo Avogadro” emanato con D.R. Rep. n. 319 del 22/7/2008;

VISTO il Regolamento di Ateneo per l’Amministrazione, la Finanza e la Contabilità

emanato con D.R. Rep. n. 84 del 19/02/2008; con voto espresso nella forma di legge, all’unanimità

DELIBERA

di approvare l'allegata bozza di costituzione dell’Associazione Temporanea di Scopo denominata “Piattaforma per l’Imaging Medicale del Piemonte - PIMP”;

di approvare l'allegata bozza di costituzione dell’Associazione Temporanea di Scopo denominata “Drug Innovation and Discovery - DRUIDI”;

i testi si intendono approvati anche in presenza di modifiche non sostanziali che dovessero essere concordate tra le parti prima della sottoscrizione; di autorizzare il Rettore alla sottoscrizione.

BANDO REGIONALE APPROVATO CON D.D. 164 DEL 10/07/2008 Asse 1 – Innovazione e transizione produttiva

Misura I.1.1. “Piattaforme Innovative Progetto di ricerca dal titolo

“Procedure Innovative di Imaging Molecolare per la Diagnostica ed il Monitoraggio Terapeutico”

COSTITUZIONE DI ASSOCIAZIONE TEMPORANEA DI SCOPO E MANDATO

COLLETTIVO SPECIALE CON RAPPRESENTANZA

I sottoscritti in rappresentanza di:

c. Proponente Capofila: Centro Interdipartimentale di Biotecnologie Molecolari dell’Università degli Studi di Torino, con sede in Torino, Via Nizza 52, P.IVA 02099550010, rappresentato dal Prof. Silvio Aime, nato a Carignano il 21/11/1948, in qualità di delegato del legale rappresentante dell’Università, Prof. Ezio Pelizzetti, (di seguito denominato “Capofila”), d. Proponenti aggiuntivi: Università del Piemonte Orientale, con sede in Vercelli, Via Duomo 6, rappresentata dal prof. Paolo Garbarino, nato a Canelli (AT) il 27/2/1954, in qualità di legale rappresentante dell’Università, (di seguito denominato “Associato 1”) FONDAZIONE PIEMONTESE PER LA RICERCA SUL CANCRO, con sede in CANDIOLO (TO), STR. PROV. 142, KM 3.95, codice fiscale 97519070011, rappresentato dal Dr. Giampiero Gabotto, nato a Torino il 19/4/1945, in qualità di rappresentante legale della Fondazione, (di seguito denominato “Associato 2”) BRACCO IMAGING SpA, con sede in MILANO, VIA EGIDIO FOLLI 50, P.IVA 07785990156, rappresentata dalla dr.ssa Diana Bracco, nata a Milano il 3/7/1941, in qualità di Legale rappresentante dell’Impresa, (di seguito denominato “Associato 3”)

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ADVANCED ACCELERATOR APPLICATIONS (ITALY) S.R.L., con sede in POZZILLI (IS), Via dell’Industria Prima Traversa, P.IVA 01493500704, rappresentata dal Dr. Enrico De Maria, nato a Torino il 29/6/1968, in qualità di legale rappresentante dell’Impresa, (di seguito denominato “Associato 4”) Im3D SpA, con sede in Torino, Via Principe Amedeo 12, P.IVA 08983590012, rappresentata dal Dr. Davide Dettori, nato a Torino il 5/3/1969, in qualità di legale rappresentante dell’Azienda, (di seguito denominato “Associato 5”) CAGE Chemicals s.r.l., con sede in Torino, Via Quadrello 11/A, P.IVA 09469720016, rappresentata dalla Dr.ssa Camilla Cavallotti, nata a Verona il 8/3/1973, in qualità di legale rappresentante dell’Azienda, (di seguito denominato “Associato 6”) INVENTO SRL, con sede in TORINO, Via Nizza 52, P.IVA 09295480017, rappresentata dal Dr. Gianni Mario Ferrante, nato a Mede (PV) il 10/7/1951, in qualità di legale rappresentante dell’Azienda,(di seguito denominato “Associato 7”) FLUODY Srl, con sede in Torino, Via G. Quadrello 11/A, P.IVA 9766159916, rappresentata dal Dr. Aldo Bertoldi, nato a Genova il 7/3/1932, in qualità di legale rappresentante dell’Azienda, (di seguito denominato “Associato 8”) Proponente capofila e proponenti aggiuntivi in seguito denominati collettivamente le «Parti» PREMESSO - che le Parti rappresentano gli attuali soggetti attuatori del progetto “Procedure Innovative di

Imaging Molecolare per la Diagnostica ed il Monitoraggio Terapeutico” (in seguito denominato Progetto), presentato nell’ambito del Bando Regionale del Programma Operativo Regionale Asse 1 “Innovazione e transizione produttiva” Misura I 1.1. “Piattaforme Innovative” ed approvato nella prima fase di selezione dalla Regione Piemonte (in seguito denominato ente finanziatore) come da comunicazione Regionale del 14/01/2009

- che, a seguito della pre-selezione per la realizzazione del Progetto, le Parti si impegnano alla sua realizzazione secondo le modalità, i contenuti ed i costi di cui al Progetto medesimo, secondo quanto verrà approvato dall’ente finanziatore;

- che le Parti intendono, con il presente atto, regolare il quadro giuridico ed organizzativo dell’Associazione predetta, nonché conferire al Centro di Biotecnologie Molecolari dell’Università di Torino (CAPOFILA) mandato collettivo speciale con rappresentanza, designandolo quale soggetto gestore del finanziamento,

tutto ciò premesso, con valore integrante e sostanziale delle pattuizioni che seguono, le Parti DICHIARANO di volersi riunire nell’Associazione Temporanea di Scopo “Piattaforma per l’Imaging Medicale del Piemonte - PIMP” (di seguito denominata semplicemente «ATS» o “PIMP”) per lo svolgimento delle attività di cui al Progetto. I sottoscritti: Prof. Silvio Aime, in rappresentanza di capofila Prof. Paolo Garbarino, in rappresentanza di associato 1 Prof. Giampiero Gabotto, in rappresentanza di associato 2 Dr.ssa Diana Bracco, in rappresentanza di associato 3 Dr. Enrico De Maria, in rappresentanza di associato 4 Dr. Davide Dettori, in rappresentanza di associato 5 Dr.ssa Camilla Cavallotti, in rappresentanza di associato 6 Dr. Gianni Mario Ferrante, in rappresentanza di associato 7 Dr. Aldo Bertoldi, in rappresentanza di associato 8 conferiscono al Centro Interdipartimentale di Biotecnologie Molecolari dell’Università di Torino (CAPOFILA), mandato collettivo speciale gratuito e irrevocabile, con obbligo di rendiconto e con rappresentanza esclusiva e processuale e con procura per:

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a. stipulare, in nome e per conto delle Parti, con ogni più ampio potere e con promessa di rato e valido fin da ora, tutti gli atti posti in essere in conformità al Progetto e connessi alla realizzazione dello stesso;

b. rappresentare le Parti in esclusiva, anche in sede processuale, nei confronti dell’ente finanziatore, per tutte le operazioni e gli atti di qualsiasi natura previsti e connessi dal Progetto, fino all’estinzione di ogni rapporto.

L’ATS è disciplinata da quanto disposto dai successivi articoli, nonché da specifici ulteriori accordi organizzativi che potranno essere stipulati, per iscritto, fra i soggetti attuatori, nonché da altre norme di legge vigenti in materia. Art. 1 (Impegni delle Parti) 4. Ciascuna delle Parti, nel rispetto delle disposizioni previste dal “Bando regionale” relativo al

Programma Operativo Regionale Asse 1 “Innovazione e transizione produttiva” Misura I 1.1. “Piattaforme Innovative” Progetto di ricerca dal Titolo “Procedure Innovative di Imaging Molecolare per la Diagnostica ed il Monitoraggio Terapeutico ” e dalle regole finanziarie che saranno rese note dall’ente finanziatore, esegue le prestazioni di propria competenza previste dal Progetto e/o successivamente unanimemente concordate in totale autonomia gestionale, fiscale ed operativa, con personale responsabilità esclusiva in ordine alla perfetta esecuzione dei compiti a ciascuno affidati, ferma restando la responsabilità solidale di tutte le Parti nei confronti dell’ente finanziatore.

Le Parti si impegnano inoltre sin da ora a fornire il più ampio quadro di reciproca collaborazione per la realizzazione del progetto ed in particolare si impegnano a rispettare la normativa comunitaria, nazionale e regionale relativa alla sua attuazione. A tal fine gli associati concordano che ciascuno di essi avrà diritto alla sola quota di finanziamento in relazione alle singole attività che si è impegnato a svolgere nell’ambito del Progetto, di cui una copia è allegata al presente atto. Nessun altra spesa potrà essere riconosciuta.

Art. 2 (Doveri del Proponente) 4. Il Proponente (CAPOFILA) si impegna a svolgere qualsiasi attività occorrente per la migliore

redazione di tutti gli atti necessari al perfezionamento della concessione del finanziamento con l’ente finanziatore ed assumere la responsabilità del coordinamento generale del progetto e dei rapporti con l’ente finanziatore.

5. In particolare esso assume: j. La responsabilità di sottoscrivere apposita convenzione di finanziamento con il soggetto

finanziatore k. la responsabilità ed il coordinamento delle attività connesse al Progetto; l. la responsabilità della predisposizione di relazioni scientifiche sugli stati di avanzamento del

progetto, nonché della relazione conclusiva, secondo le modalità e scadenze indicate dall’ente finanziatore;

m. il coordinamento delle rendicontazioni di spesa secondo le modalità e scadenze indicate dall’ente finanziatore;

n. la responsabilità e il coordinamento nell’ambito del monitoraggio effettuato semestralmente dal nucleo di valutazione regionale sullo stato di avanzamento del Progetto;

o. La responsabilità di comunicare tempestivamente all’ente finanziatore qualsiasi variazione riguardante il Progetto

6. Il Capofila assume nei confronti dell’ente finanziatore la responsabilità per il corretto e tempestivo svolgimento dei compiti di cui ai precedenti commi 1 e 2, sempre che gli associati adempiano alle attività preordinate allo svolgimento di tali compiti nei termini indicati dal Proponente.

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Art. 3 (Doveri degli associati) 6. Ciascun associato assume nei confronti dell’ente finanziatore, per il tramite del Capofila, la

responsabilità per la corretta e tempestiva esecuzione dei compiti previsti dal Progetto a suo carico: le modalità circa la realizzazione del Progetto sono affidate all’associato secondo quanto indicato nel Progetto.

7. Ciascun associato è tenuto inoltre alla elaborazione della rendicontazione di tutti i costi relativi alle attività ad esso affidate nel rispetto della normativa vigente, delle procedure stabilite dall’ente finanziatore e dal Capofila, nonché alla predisposizione, relativamente alle proprie attività, della documentazione necessaria alla dimostrazione dello svolgimento del Progetto, compresa la relazione finale.

8. Ciascun associato è tenuto inoltre alla elaborazione monitoraggio della relazione intermedia semestrale sullo stato di avanzamento del Progetto secondo le indicazioni dell’ente finanziatore.

9. Ciascun associato si impegna a tenere a disposizione, per tutta la durata del progetto e nei cinque anni successivi alla concessione del contributo, la documentazione necessaria alla dimostrazione dello svolgimento del Progetto, per consentire all’ente finanziatore la verifica della conformità degli interventi realizzati rispetto al progetto finanziato.

10. L’inadempimento di tali obblighi sopradescritti darà luogo, contestualmente alla immediata comunicazione all’ente finanziatore per le attività di competenza, all’esclusione della Parte stessa dalla ATS.

Art. 4 (Coordinamento e responsabilità scientifica) 1. Il Coordinamento e la responsabilità scientifica del Progetto sono affidati al CAPOFILA. 2. IL CAPOFILA individua al proprio interno il Coordinatore di Progetto che ha compiti di

coordinamento generale quali, a titolo esemplificativo e non esaustivo: - monitorare lo sviluppo delle diverse attività del Progetto e il conseguimento degli

obiettivi previsti, con facoltà di notificare all’ente finanziatore qualsiasi difformità rispetto al programma inizialmente previsto;

- segnalare al Comitato di Coordinamento, di cui all’art. 6, gli eventuali scostamenti di ciascuna Parte rispetto alle previsioni del progetto;

- approvare i contenuti di eventuali Relazioni Intermedie da inviare all’ente finanziatore; - approvare la relazione finale; - garantire le comunicazioni tra le Parti e tra le Parti e l’esterno; - notificare all’ente finanziatore ogni imprevisto che eventualmente si manifestasse nel

corso dell’esecuzione del Progetto; - presiedere il Comitato di Coordinamento.

Art. 5 (Gestione amministrativa) 1. La gestione amministrativa è affidata ai singoli centri di gestione dei Partner.

Art. 6 (Comitato di coordinamento) 8. Nell'ambito dell'ATS è istituito il Comitato di Coordinamento del Progetto (in seguito «CCP»).

Il CCP, presieduto dal Coordinatore del Progetto, è composto dal Coordinatore del Progetto e da un rappresentante per partner partecipante.

9. Il CCP deve essere costituito entro 30 giorni dall’inizio delle attività ed è incaricato di svolgere i seguenti compiti:

- prendere decisioni sull’orientamento strategico del Progetto, - prendere decisioni sulle variazioni al programma di attività; - prendere decisioni sugli scostamenti di ciascuna Parte rispetto alle previsioni del

progetto e sulle eventuali compensazioni tra le Parti; - prendere decisioni sulle eventuali variazioni alla composizione del partenariato; - approvare gli stati di avanzamento del Progetto ed i relativi risultati;

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- assicurare che sia protetta la proprietà intellettuale delle eventuali invenzioni originali prodotte nel corso del Progetto.

10. Il Presidente del CCP convoca le riunioni con la frequenza che ritiene opportuna in relazione al progredire delle attività. Il CCP deve in ogni caso riunirsi almeno due volte l’anno. In ogni caso il CCP può essere convocato su semplice richiesta scritta di uno degli associati, con preavviso scritto di almeno 15 giorni. L’avviso di convocazione deve contenere l'ordine del giorno della riunione, integrato da una succinta descrizione degli argomenti da trattare e, eventualmente, dalla documentazione rilevante, e sarà inviato con ogni mezzo di comunicazione, purché idoneo a fornire la prova del ricevimento, alla sede legale che ciascun componente avrà indicato al momento della costituzione del CCP di cui al precedente punto 1, ovvero, in caso di modifica della stessa a quella che sia stata comunicata a mezzo raccomandata A.R. alle Parti. Le riunioni del CCP sono validamente costituite con la presenza di tutti i membri in carica. Il CCP decide a maggioranza dei presenti tutte le questioni e quindi gli eventuali impegni da assumere congiuntamente nei confronti dei terzi, le direttive da attuarsi da parte della Capofila, le eventuali modificazioni al Progetto.

11. Le riunioni del CCP possono svolgersi anche per via telematica. 12. Il CCP nomina un Segretario, che redige un verbale di ogni riunione, riassuntivo degli

argomenti trattati e delle deliberazioni adottate. Copia di tale verbale viene trasmesso a tutte le Parti a cura del Segretario.

13. La Parte che intenda dissentire rispetto alla decisione presa dal CCP può introdurre il giudizio arbitrale di cui all’art.16, ma deve frattanto attenersi a quanto deliberato.

Art. 7 (Ripartizione del finanziamento) Il costo del progetto è ripartito tra le Parti come riportato nel progetto definitivo approvato dalla regione Piemonte.

Art. 8 (Flussi finanziari) 5. I contributi spettanti alle singole Parti, previsti negli importi massimi all’art. 7 del presente Atto,

verranno versati ai Partecipanti direttamente dall’ente finanziatore secondo quanto previsto dal Bando Regionale, previa comunicazione da parte dei singoli partners dei loro estremi bancari da riportare nel modello 6 della documentazione .

Art. 9 (Controllo e ripartizione delle spese) 12.Le Parti sono tenute al rispetto delle procedure definite dall’ente finanziatore per quanto riguarda

l'effettuazione ed il controllo delle spese sostenute nell'ambito del Progetto, così come comunicato dal Capofila.

13.Ciascuna delle Parti è responsabile delle proprie spese effettuate per l'esecuzione delle attività, con riferimento alla loro eligibilità ed il conseguente co-finanziamento. tenendo indenne il Capofila da qualsiasi responsabilità in ordine alla loro ammissibilità ed alle conseguenze riguardo al loro finanziamento.

Art. 10 (Riduzione del finanziamento) Le Parti concordano le seguenti modalità di gestione dei casi di riduzione del finanziamento:

4. Riduzione percentuale del finanziamento da parte dell’ente finanziatore: in questo caso ciascuna delle Parti dovrà accollarsi la riduzione proporzionalmente al quadro economico a progetto;

5. Revoca del finanziamento: in questo caso ciascuna delle Parti dovrà accollarsi le spese sostenute fino alla comunicazione di revoca.

6. Non eligibilità delle singole voci di spesa: a carico di quella delle Parti da cui proviene quel singolo giustificativo.

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Art. 11 (Recesso) 1. Ciascun Associato può recedere in qualsiasi momento dalla presente Associazione, motivando

le ragioni del recesso mediante lettera raccomandata con ricevuta di ritorno indirizzata al CCP presso la Capofila e impegnandosi a proporre al CCP un proprio sostituito.

2. Il recesso produrrà effetti dal novantesimo giorno successivo alla data di ricevimento della lettera di recesso, fermo restando l’obbligo per il soggetto recedente di adempiere tutte le obbligazioni ed oneri dallo stesso assunti nell’ambito del Progetto e del presente Atto, anche nei confronti di terzi, nei limiti stabiliti in precedenza, anteriormente alla data di ricezione della dichiarazione di recesso.

Art. 12 (Riservatezza) 1. Tutta la documentazione e le informazioni scambiate dai soggetti attuatori nel corso del Progetto,

con particolare riferimento a quelle di carattere tecnico e metodologico, dovranno essere considerate di carattere confidenziale e non potranno essere utilizzate per scopi diversi da quelli per i quali sono state fornite, senza una preventiva autorizzazione scritta dal soggetto che le ha fornite, ad eccezione: (a) delle informazioni che, al momento della trasmissione, siano già in possesso del soggetto ricevente oppure siano di pubblico dominio; (b) delle informazioni che, dopo essere state comunicate, divengano di pubblico dominio a seguito di pubblicazioni o per altri motivi, e sempre che ciò non sia l'effetto di una violazione del presente atto da parte del soggetto attuatore che ha ricevuto le informazioni; (c) delle informazioni legittimamente ricevute da terzi.

2. Le obbligazioni di segretezza qui contenute sono valide e vincolanti per tutta la durata del presente atto e per i 10 (dieci) anni successivi.

3. Ciascuna delle Parti ha cura di applicare le opportune misure per mantenere riservate le informazioni e le documentazioni ottenute.

Art. 13 (Proprietà dei risultati) 1. A ciascuna Parte spetterà la piena ed esclusiva titolarità dei diritti di proprietà industriale ed

intellettuale e dei conseguenti diritti di sfruttamento relativi alle Conoscenze da essa autonomamente sviluppate nell'ambito del Progetto.

2. I diritti di proprietà industriale ed intellettuale e i conseguenti diritti di sfruttamento relativi alle conoscenze sviluppate in comune tra le Parti sono di proprietà comune di tali Parti, in proporzione al rispettivo apporto finanziario al Progetto, comprensivo del contributo regionale.

3. Le Parti aventi forma di impresa, che vogliano accedere ai diritti di proprietà industriale e intellettuale riconosciuti in capo alle Parti non aventi forma di impresa, potranno farlo esclusivamente previo pagamento del loro prezzo di mercato.

4. Le conoscenze che non possono essere oggetto di diritti di proprietà industriale ed intellettuale potranno avere larga diffusione.

5. Il trasferimento o la concessione di diritti di sfruttamento a terzi potrà avvenire solo con l’accordo preventivo di tutte le Parti che hanno concorso all’acquisizione delle conoscenze in oggetto e dovrà comunque avvenire a prezzo di mercato.

Art. 14 (Efficacia) 3. Il presente atto entra in vigore alla data della sua firma e cessa ogni effetto, senza bisogno di

formalità o adempimenti, alla data di estinzione di tutte le obbligazioni assunte dalle Parti nei confronti dell’ente finanziatore ovvero, successivamente alla verifica amministrativa-contabile effettuata da parte dell’ente finanziatore del rendiconto presentato, alla data dell’avvenuta

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erogazione del saldo finale da parte della Capofila oppure al mancato superamento della seconda fase di approvazione da parte dell’ente finanziatore .

4. In ogni caso, il presente atto ha effetto sin tanto che sussistano rapporti giuridici tra le Parti, e fra le Parti e l’ente finanziatore in relazione al Progetto.

Art. 15 (Modifiche al presente atto) 3. Il presente atto può essere modificato solo per atto scritto e firmato da tutte le Parti. 4. Il Proponente notifica agli organi competenti dell’ente finanziatore ogni modifica del presente

atto.

Art. 16 (Arbitrato) Per qualunque eventuale controversia insorta tra gli associati in ordine al presente atto di costituzione di associazione temporanea di scopo e mandato collettivo speciale con rappresentanza sarà competente, in via esclusiva, il Foro di Torino. Le parti tutte si impegnano a non porre in essere atti o comportamenti che possano esporre le Società a qualunque responsabilità ai sensi del D. Lgs 231/01 Art. 17 (Registrazione e spese) In caso d’uso il presente atto è soggetto all'imposta di registro in misura fissa minima, in base all'articolo 11 della Tariffa, parte I, del DPR n° 131 del 26 aprile 1986. Le spese inerenti al presento atto, quali imposta di registro, bollatura e copiatura, saranno suddivise tra i soggetti attuatori in parti uguali. Letto, confermato e sottoscritto Torino, 24/02/2009 Proponente Capofila ……………………………............................. Associato 1 ……………………………............................. Associato 2 ……………………………............................. Associato 3 ……………………………............................. Associato 4 ……………………………............................. Associato 5 ……………………………............................. Associato 6 ……………………………............................. Associato 7 ……………………………............................. Associato 8 …………………………….............................

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BANDO REGIONALE APPROVATO CON D.D. 164 DEL 10/07/2008

Asse 1 – Innovazione e transizione produttiva Misura I.1.1. “Piattaforme Innovative

Progetto di ricerca dal titolo “Drug Innovation and Discovery”

COSTITUZIONE DI ASSOCIAZIONE TEMPORANEA DI SCOPO E MANDATO

COLLETTIVO SPECIALE CON RAPPRESENTANZA

I sottoscritti in rappresentanza di:

e. Proponente Capofila: Centro di Biotecnologie Molecolari, con sede in Torino , Via Nizza 52, P.IVA 02099550010, rappresentata dal Prof. Guido Tarone , nato a Torino il 24/12/1951, in qualità di delegato del legale rappresentante Prof. Ezio Pelizzetti, (di seguito denominato “Capofila”), f. Proponenti aggiuntivi: Università del Piemonte Orientale, con sede in Via Duomo 6 - VERCELLI, P.IVA 01943490027 rappresentata dal Prof. Paolo Garbarino nato a Canelli (AT) il 27/02/1954 in qualità di Legale Rappresentante (di seguito denominato “Associato 1”) Fondazione Piemontese per la Ricerca sul Cancro ONLUS, con sede in Candiolo (TO) Str. Prov 142, Km 3.95, C.F. 97519070011 rappresentata dal Prof. Federico Bussolino, nato a Torino il 07 Giugno 2954, in qualità di Direttore Scientifico (di seguito denominato “Associato 2”) RBM SpA Gruppo Merck Serono con sede in Colleretto Giacosa (TO) 10010, P. IVA 00688380013 rappresentata dal dott. Maurizio Mariani nato a Cerchio (AQ) il 24-10-1958. in qualità di legale rappresentante (di seguito denominato “Associato 3”) Creabilis Therapeutics SpA con sede in Colleretto Giacosa (TO) 10010, P. IVA 08661490014 rappresentata dal Sig Alfredo Boni nato a Candia Canavese (TO) il 25-01-1943. in qualità di legale rappresentante (di seguito denominato “Associato 4”) Chiesi Farmaceutici SpA con sede in Parma via Palermo 26a, P. IVA 01513360345 rappresentata dal dott. Alberto Chiesi nato a Parma il 26-12-1938. in qualità di legale rappresentante (di seguito denominato “Associato 5”) APAvadis Biotechnologies, s.r.l con sede in Colleretto Giacosa (TO) 10010, P. IVA 09490250017 rappresentata dalla dott.sa Serena Marchiò nata a Saluzzo (TO) il 29-06-1971. in qualità di legale rappresentante (di seguito denominato “Associato 6”) Horizon Discovery con sede in Torino, Via Nizza 52 10126, P. IVA 97695160016 rappresentata da dott. Christopher Torrance nato a Bognor Regis Sussex (UK) il 28-02-1969 in qualità di legale rappresentante (di seguito denominato “Associato 7”) Target Heart Biotec Srl con sede in Colleretto Giacosa (TO) 10010, P. IVA 09161530010 rappresentata dalla Prof.sa Mara Brancaccio nata a Aosta il 19-11-1971. in qualità di delegata del legale rappresentante (di seguito denominato “Associato 8”) Proponente capofila e proponenti aggiuntivi in seguito denominati collettivamente le «Parti»

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PREMESSO

- che le Parti rappresentano gli attuali soggetti attuatori del progetto “Drug Innovation and Discovery” (in seguito denominato Progetto) , presentato nell’ambito del Bando Regionale del Programma Operativo Regionale Asse 1 “Innovazione e transizione produttiva” Misura I 1.1. “Piattaforme Innovative” ed approvato nella prima fase di selezione dalla Regione Piemonte (in seguito denominato ente finanziatore) come da comunicazione Regionale del 14/01/2009

- che, a seguito della pre-selezione per la realizzazione del Progetto, le Parti si impegnano alla sua realizzazione secondo le modalità, i contenuti ed i costi di cui al Progetto medesimo, secondo quanto verrà approvato dall’ente finanziatore;

- che le Parti intendono, con il presente atto, regolare il quadro giuridico ed organizzativo dell’Associazione predetta, nonché conferire al Centro di Biotecnologie Molecolari dell’Università di Torino (CAPOFILA) mandato collettivo speciale con rappresentanza, designandolo quale soggetto gestore del finanziamento,

tutto ciò premesso, con valore integrante e sostanziale delle pattuizioni che seguono, le Parti DICHIARANO di volersi riunire nell’Associazione Temporanea di Scopo “Drug Innovation and Discovery” (di seguito denominata semplicemente «ATS» o “DRUIDI”) per lo svolgimento delle attività di cui al Progetto. I sottoscritti: Guido Tarone, in rappresentanza di capofila Paolo Garbarino, in rappresentanza di associato 1 Federico Bussolino, in rappresentanza di associato 2 Maurizio Mariani, in rappresentanza di associato 3 Alfredo Boni, in rappresentanza di associato 4 Alberto Chiesi, in rappresentanza di associato 5 Serena Marchiò, in rappresentanza di associato 6 Christopher Torrance, in rappresentanza di associato 7 Mara Brancaccio, in rappresentanza di associato 8 conferiscono al Centro Interdipartimentale di Biotecnologie Molecolari dell’Università di Torino (CAPOFILA), mandato collettivo speciale gratuito e irrevocabile, con obbligo di rendiconto e con rappresentanza esclusiva e processuale e con procura per: a. stipulare, in nome e per conto delle Parti, con ogni più ampio potere e con promessa di rato e

valido fin da ora, tutti gli atti posti in essere in conformità al Progetto e connessi alla realizzazione dello stesso;

b. rappresentare le Parti in esclusiva, anche in sede processuale, nei confronti dell’ente finanziatore, per tutte le operazioni e gli atti di qualsiasi natura previsti e connessi dal Progetto, fino all’estinzione di ogni rapporto.

L’ATS è disciplinata da quanto disposto dai successivi articoli, nonché da specifici ulteriori accordi organizzativi che potranno essere stipulati, per iscritto, fra i soggetti attuatori, nonché da altre norme di legge vigenti in materia. Art. 1 (Impegni delle Parti) 5. Ciascuna delle Parti, nel rispetto delle disposizioni previste dal “Bando regionale” relativo al

Programma Operativo Regionale Asse 1 “Innovazione e transizione produttiva” Misura I 1.1. “Piattaforme Innovative” Progetto di ricerca dal Titolo “Drug Innovation and Discovery” e dalle regole finanziarie che saranno rese note dall’ente finanziatore, esegue le prestazioni di propria competenza previste dal Progetto e/o successivamente unanimemente concordate in totale autonomia gestionale, fiscale ed operativa, con personale responsabilità esclusiva in ordine alla

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perfetta esecuzione dei compiti a ciascuno affidati, ferma restando la responsabilità solidale di tutte le Parti nei confronti dell’ente finanziatore.

Le Parti si impegnano inoltre sin da ora a fornire il più ampio quadro di reciproca collaborazione per la realizzazione del progetto ed in particolare si impegnano a rispettare la normativa comunitaria, nazionale e regionale relativa alla sua attuazione. A tal fine gli associati concordano che ciascuno di essi avrà diritto alla sola quota di finanziamento in relazione alle singole attività che si è impegnato a svolgere nell’ambito del Progetto, di cui una copia è allegata al presente atto. Nessun altra spesa potrà essere riconosciuta.

Art. 2 (Doveri del Proponente) 7. Il Proponente (CAPOFILA) si impegna a svolgere qualsiasi attività occorrente per la migliore

redazione di tutti gli atti necessari al perfezionamento della concessione del finanziamento con l’ente finanziatore ed assumere la responsabilità del coordinamento generale del progetto e dei rapporti con l’ente finanziatore.

8. In particolare esso assume: p. La responsabilità di sottoscrivere apposita convenzione di finanziamento con il soggetto

finanziatore q. la responsabilità ed il coordinamento delle attività connesse al Progetto; r. la responsabilità della predisposizione di relazioni scientifiche sugli stati di avanzamento del

progetto, nonché della relazione conclusiva, secondo le modalità e scadenze indicate dall’ente finanziatore;

s. il coordinamento delle rendicontazioni di spesa secondo le modalità e scadenze indicate dall’ente finanziatore;

t. la responsabilità e il coordinamento nell’ambito del monitoraggio effettuato semestralmente dal nucleo di valutazione regionale sullo stato di avanzamento del Progetto;

u. La responsabilità di comunicare tempestivamente all’ente finanziatore qualsiasi variazione riguardante il Progetto

9. Il Capofila assume nei confronti dell’ente finanziatore la responsabilità per il corretto e tempestivo svolgimento dei compiti di cui ai precedenti commi 1 e 2, sempre che gli associati adempiano alle attività preordinate allo svolgimento di tali compiti nei termini indicati dal Proponente.

Art. 3 (Doveri degli associati) 11. Ciascun associato assume nei confronti dell’ente finanziatore, per il tramite del Capofila, la

responsabilità per la corretta e tempestiva esecuzione dei compiti previsti dal Progetto a suo carico: le modalità circa la realizzazione del Progetto sono affidate all’associato secondo quanto indicato nel Progetto.

12. Ciascun associato è tenuto inoltre alla elaborazione della rendicontazione di tutti i costi relativi alle attività ad esso affidate nel rispetto della normativa vigente, delle procedure stabilite dall’ente finanziatore e dal Capofila, nonché alla predisposizione, relativamente alle proprie attività, della documentazione necessaria alla dimostrazione dello svolgimento del Progetto, compresa la relazione finale.

13. Ciascun associato è tenuto inoltre alla elaborazione monitoraggio della relazione intermedia semestrale sullo stato di avanzamento del Progetto secondo le indicazioni dell’ente finanziatore.

14. Ciascun associato si impegna a tenere a disposizione, per tutta la durata del progetto e nei cinque anni successivi alla concessione del contributo, la documentazione necessaria alla dimostrazione dello svolgimento del Progetto, per consentire all’ente finanziatore la verifica della conformità degli interventi realizzati rispetto al progetto finanziato.

15. L’inadempimento di tali obblighi sopradescritti darà luogo, contestualmente alla immediata comunicazione all’ente finanziatore per le attività di competenza, all’esclusione della Parte stessa dalla ATS.

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Art. 4 (Coordinamento e responsabilità scientifica) 3. Il Coordinamento e la responsabilità scientifica del Progetto sono affidati al CAPOFILA. 4. IL CAPOFILA individua al proprio interno il Coordinatore di Progetto che ha compiti di

coordinamento generale quali, a titolo esemplificativo e non esaustivo: - monitorare lo sviluppo delle diverse attività del Progetto e il conseguimento degli

obiettivi previsti, con facoltà di notificare all’ente finanziatore qualsiasi difformità rispetto al programma inizialmente previsto;

- segnalare al Comitato di Coordinamento, di cui all’art. 6, gli eventuali scostamenti di ciascuna Parte rispetto alle previsioni del progetto;

- approvare i contenuti di eventuali Relazioni Intermedie da inviare all’ente finanziatore; - approvare la relazione finale; - garantire le comunicazioni tra le Parti e tra le Parti e l’esterno; - notificare all’ente finanziatore ogni imprevisto che eventualmente si manifestasse nel

corso dell’esecuzione del Progetto; - presiedere il Comitato di Coordinamento.

Art. 5 (Gestione amministrativa) 2. La gestione amministrativa è affidata ai singoli centri di gestione degli Associati.

Art. 6 (Comitato di coordinamento) 14. Nell'ambito dell'ATS è istituito il Comitato di Coordinamento del Progetto (in seguito «CCP»).

Il CCP, presieduto dal Coordinatore del Progetto, è composto dal Coordinatore del Progetto e da un rappresentante per Associato partecipante.

15. Il CCP deve essere costituito entro 30 giorni dall’inizio delle attività ed è incaricato di svolgere i seguenti compiti:

- prendere decisioni sull’orientamento strategico del Progetto, - prendere decisioni sulle variazioni al programma di attività; - prendere decisioni sugli scostamenti di ciascuna Parte rispetto alle previsioni del

progetto e sulle eventuali compensazioni tra le Parti; - prendere decisioni sulle eventuali variazioni alla composizione del partenariato; - approvare gli stati di avanzamento del Progetto ed i relativi risultati; - assicurare che sia protetta la proprietà intellettuale delle eventuali invenzioni originali

prodotte nel corso del Progetto. 16. Il Presidente del CCP convoca le riunioni con la frequenza che ritiene opportuna in relazione al

progredire delle attività. Il CCP deve in ogni caso riunirsi almeno due volte l’anno. In ogni caso il CCP può essere convocato su semplice richiesta scritta di uno degli associati, con preavviso scritto di almeno 15 giorni. L’avviso di convocazione deve contenere l'ordine del giorno della riunione, integrato da una succinta descrizione degli argomenti da trattare e, eventualmente, dalla documentazione rilevante, e sarà inviato con ogni mezzo di comunicazione, purché idoneo a fornire la prova del ricevimento, alla sede legale che ciascun componente avrà indicato al momento della costituzione del CCP di cui al precedente punto 1, ovvero, in caso di modifica della stessa a quella che sia stata comunicata a mezzo raccomandata A.R. alle Parti. Le riunioni del CCP sono validamente costituite con la presenza di tutti i membri in carica. Il CCP decide a maggioranza dei presenti tutte le questioni e quindi gli eventuali impegni da assumere congiuntamente nei confronti dei terzi, le direttive da attuarsi da parte della Capofila, le eventuali modificazioni al Progetto.

17. Le riunioni del CCP possono svolgersi anche per via telematica.

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18. Il CCP nomina un Segretario, che redige un verbale di ogni riunione, riassuntivo degli argomenti trattati e delle deliberazioni adottate. Copia di tale verbale viene trasmesso a tutte le Parti a cura del Segretario.

19. La Parte che intenda dissentire rispetto alla decisione presa dal CCP può introdurre il giudizio arbitrale di cui all’art.16, ma deve frattanto attenersi a quanto deliberato.

Art. 7 (Ripartizione del finanziamento) Il costo del progetto è ripartito tra le Parti come riportato nel progetto definitivo approvato dalla regione Piemonte.

Art. 8 (Flussi finanziari) I contributi spettanti alle singole Parti, previsti negli importi massimi all’art. 7 del presente Atto, verranno versati ai Partecipanti direttamente dall’ente finanziatore secondo quanto previsto dal Bando Regionale, previa comunicazione da parte dei singoli associati dei loro estremi bancari da riportare nel modello 6 della documentazione .

Art. 9 (Controllo e ripartizione delle spese) 14.Le Parti sono tenute al rispetto delle procedure definite dall’ente finanziatore per quanto riguarda

l'effettuazione ed il controllo delle spese sostenute nell'ambito del Progetto, così come comunicato dal Capofila.

15.Ciascuna delle Parti è responsabile delle proprie spese effettuate per l'esecuzione delle attività, con riferimento alla loro eligibilità ed il conseguente co-finanziamento. tenendo indenne il Capofila da qualsiasi responsabilità in ordine alla loro ammissibilità ed alle conseguenze riguardo al loro finanziamento.

Art. 10 (Riduzione del finanziamento) Le Parti concordano le seguenti modalità di gestione dei casi di riduzione del finanziamento:

7. Riduzione percentuale del finanziamento da parte dell’ente finanziatore: in questo caso ciascuna delle Parti dovrà accollarsi la riduzione proporzionalmente al quadro economico a progetto;

8. Revoca del finanziamento: in questo caso ciascuna delle Parti dovrà accollarsi le spese sostenute fino alla comunicazione di revoca.

9. Non eligibilità delle singole voci di spesa: a carico di quella delle Parti da cui proviene quel singolo giustificativo.

Art. 11 (Recesso) 3. Ciascun Associato può recedere in qualsiasi momento dalla presente Associazione, motivando

le ragioni del recesso mediante lettera raccomandata con ricevuta di ritorno indirizzata al CCP presso la Capofila e impegnandosi a proporre al CCP un proprio sostituito.

4. Il recesso produrrà effetti dal novantesimo giorno successivo alla data di ricevimento della lettera di recesso, fermo restando l’obbligo per il soggetto recedente di adempiere tutte le obbligazioni ed oneri dallo stesso assunti nell’ambito del Progetto e del presente Atto, anche nei confronti di terzi, nei limiti stabiliti in precedenza, anteriormente alla data di ricezione della dichiarazione di recesso.

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Art. 12 (Riservatezza) 1. Tutta la documentazione e le informazioni scambiate dai soggetti attuatori nel corso del Progetto,

con particolare riferimento a quelle di carattere tecnico e metodologico, dovranno essere considerate di carattere confidenziale e non potranno essere utilizzate per scopi diversi da quelli per i quali sono state fornite, senza una preventiva autorizzazione scritta dal soggetto che le ha fornite, ad eccezione: (a) delle informazioni che, al momento della trasmissione, siano già in possesso del soggetto ricevente oppure siano di pubblico dominio; (b) delle informazioni che, dopo essere state comunicate, divengano di pubblico dominio a seguito di pubblicazioni o per altri motivi, e sempre che ciò non sia l'effetto di una violazione del presente atto da parte del soggetto attuatore che ha ricevuto le informazioni; (c) delle informazioni legittimamente ricevute da terzi.

2. Le obbligazioni di segretezza qui contenute sono valide e vincolanti per tutta la durata del presente atto e per i 10 (dieci) anni successivi.

3. Ciascuna delle Parti ha cura di applicare le opportune misure per mantenere riservate le informazioni e le documentazioni ottenute.

Art. 13 (Proprietà dei risultati) 6. A ciascuna Parte spetterà la piena ed esclusiva titolarità dei diritti di proprietà industriale ed

intellettuale e dei conseguenti diritti di sfruttamento relativi alle Conoscenze da essa autonomamente sviluppate nell'ambito del Progetto.

7. I diritti di proprietà industriale ed intellettuale e i conseguenti diritti di sfruttamento relativi alle conoscenze sviluppate in comune tra le Parti sono di proprietà comune di tali Parti, in proporzione al rispettivo apporto finanziario al Progetto, comprensivo del contributo regionale.

8. Le Parti aventi forma di impresa, che vogliano accedere ai diritti di proprietà industriale e intellettuale riconosciuti in capo alle Parti non aventi forma di impresa, potranno farlo esclusivamente previo pagamento del loro prezzo di mercato.

9. Le conoscenze che non possono essere oggetto di diritti di proprietà industriale ed intellettuale potranno avere larga diffusione.

10. Il trasferimento o la concessione di diritti di sfruttamento a terzi potrà avvenire solo con l’accordo preventivo di tutte le Parti che hanno concorso all’acquisizione delle conoscenze in oggetto e dovrà comunque avvenire a prezzo di mercato.

Art. 14 (Efficacia) 5. Il presente atto entra in vigore alla data della sua firma e cessa ogni effetto, senza bisogno di

formalità o adempimenti, alla data di estinzione di tutte le obbligazioni assunte dalle Parti nei confronti dell’ente finanziatore ovvero, successivamente alla verifica amministrativa-contabile effettuata da parte dell’ente finanziatore del rendiconto presentato, alla data dell’avvenuta erogazione del saldo finale da parte della Capofila oppure al mancato superamento della seconda fase di approvazione da parte dell’ente finanziatore .

6. In ogni caso, il presente atto ha effetto sin tanto che sussistano rapporti giuridici tra le Parti, e fra le Parti e l’ente finanziatore in relazione al Progetto.

Art. 15 (Modifiche al presente atto) 5. Il presente atto può essere modificato solo per atto scritto e firmato da tutte le Parti. 6. Il Proponente notifica agli organi competenti dell’ente finanziatore ogni modifica del presente

atto.

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Art. 16 (Arbitrato) 1. Le eventuali controversie relative al presente atto tra tutte o taluna delle Parti, se non risolte

amichevolmente, sono deferite ad un Collegio arbitrale a norma degli articoli 806 e seguenti del codice di procedura civile.

2. Quella delle Parti che intende attivare l’arbitrato deve notificare alla/e Parte/i con cui è insorta controversia un atto contenente la nomina del proprio arbitro e le domande che intende proporre, dandone peraltro notizia a tutte le altre Parti. Le Parti che hanno ricevuto la notifica dell’atto introduttivo, nei venti giorni successivi al ricevimento del medesimo devono notificare alla Parte che lo ha introdotto la nomina del proprio arbitro, le controdeduzioni alle domande di quest’ultima, nonché eventuali domande. La nomina dell’arbitro in funzione di presidente del Collegio Arbitrale così come dell’arbitro la cui nomina sia resa necessaria per comporre il Collegio medesimo in numero dispari è rimessa agli arbitri di comune accordo o, in mancanza, al Presidente del Tribunale di Torino; al quale compete altresì, su istanza della Parte più diligente, la nomina dell’arbitro della Parte che non vi abbia provveduto nel termine sopra indicato. La sede dell'arbitrato sarà Torino.

3. Il Collegio Arbitrale decide nel termine di legge in via rituale di diritto e pone le spese di funzionamento del Collegio Arbitrale, gli onorari degli Arbitri, le spese di difesa tecnica e legale delle parti in ragione della soccombenza.

4. In nessun caso l’introduzione di un giudizio arbitrale dà diritto alla Parte che lo ha introdotto o alle altre Parti del giudizio di sospendere o interrompere l’esecuzioni delle attività di rispettiva competenza per la realizzazione del progetto.

Le parti tutte si impegnano a non porre in essere atti o comportamenti che possano esporre le Società a qualunque responsabilità ai sensi del D. Lgs 231/01 Art. 17 (Registrazione e spese) In caso d’uso il presente atto è soggetto all'imposta di registro in misura fissa minima, in base all'articolo 11 della Tariffa, parte I, del DPR n° 131 del 26 aprile 1986. Le spese inerenti al presento atto, quali imposta di registro, bollatura e copiatura, saranno suddivise tra i soggetti attuatori in parti uguali. Letto, confermato e sottoscritto Torino, 24/02/2009 Proponente Capofila ……………………………............................. Associato 1 ……………………………............................. Associato 2 ……………………………............................. Associato 3 ……………………………............................. Associato 4 ……………………………............................. Associato 5 …………………………….............................

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Associato 6 ……………………………............................. Associato 7 ……………………………............................. Associato 8 …………………………….............................

****************** 7. Questioni relative al personale 7.1 Autorizzazione a risiedere fuori sede ai sensi dell’art. 7 Legge 311 del 18.03.1958- Prof.ssa Francesca PERSICHETTI 2/2009/7.1 Ufficio Personale Docente

OMISSIS

****************** 7.2 Autorizzazione a risidere fuori sede ai sensi dell’art. 7 Legge 311 del 18.03.1958 – Dott.ssa Rita FOSSACECA 2/2009/7.2 Ufficio Personale Docente

Al Presidente del SENATO ACCADEMICO

La Dott.ssa Rita FOSSACECA, Ricercatrice non confermata per il settore scientifico disciplinare BIO/16 (ANATOMIA UMANA) presso la Facoltà di Medicina, Chirurgia e Scienze della Salute, ha presentato richiesta di autorizzazione a risiedere fuori sede (ai sensi dell’art. 7 della L. 18.3.58, n. 311) nel Comune di CHIETI, Via Ortona, 12. La Ricercatrice ha eletto domicilio in NOVARA, Viale Giulio Cesare 147.

La Facoltà di Medicina, Chirurgia e Scienze della Salute, in data 20.01.2009, ha deliberato esprimendo in merito parere favorevole.

OMISSIS

IL SENATO ACCADEMICO

VISTO l’art. 7 Legge 18.03.1958, n. 311; VISTA la delibera del Senato Accademico n. 3/1998/8-3 – Autorizzazione a risiedere fuori sede; VISTA La delibera della Facoltà di Medicina, Chirurgia e Scienze della Salute n. 2) 2.1. del

20.01.2009 CONSIDERATO che la Dott.ssa Rita FOSSACECA ha presentato dichiarazione di domicilio in

NOVARA (TO), Viale Giulio Cesare 147

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con voto espresso nella forma di legge, all’unanimità

DELIBERA di esprimere parere favorevole in merito alla residenza fuori sede, nel Comune di CHIETI, della Dott.ssa Rita FOSSACECA

****************** ( Il Prof. Gianluca FUSAI lascia momentaneamente la seduta) 7.3 Svolgimento attività didattica presso l'Università Luigi Bocconi di Milano conferito al Prof. Gianluca FUSAI. Richiesta di rilascio di nulla-osta per incarico successivo al primo a.a. 2008/2009 2/2009/7.3 Ufficio Personale Docente

Al Presidente del SENATO ACCADEMICO Incarico successivo al primo – Richiesta di nulla osta per svolgere, nell’a.a. 2008/2009, l’insegnamento di “Times series analysis” (28 h) presso l’Università Luigi Bocconi di Milano conferito al Prof. Gianluca FUSAI, Professore Straordinario presso la Facoltà di Economia. Il Consiglio della Facoltà di Economia, nella seduta del 18.12.2008 ha espresso parere favorevole. Si unisce copia della relativa deliberazione trasmessa con nota prot. n. 2725 del 23.12.2008.

Ai sensi dell'art. 9 della Legge 18/03/1958 n° 311, si chiede che codesto Collegio esprima il proprio parere in merito. (Relazione dell’Ufficio Personale docente)

OMISSIS

IL SENATO ACCADEMICO VISTO il T.U. delle Disposizioni di legge sull'istruzione superiore, approvato con R.D. 31.08.1933, n° 1592, e successive integrazioni e modificazioni; VISTO l'art. 9 della Legge 18.03.1958, n° 311; VISTA la Legge 09.05.1989, n° 168; VISTE le deliberazioni 2/1998/5-13 e 3/1998/8-2 del Senato Accademico dell'Università degli Studi del Piemonte Orientale; VISTO l'art. 53 del D. Lgs. 30.03.2001, n° 165; VISTO lo Statuto dell’Università degli Studi del Piemonte Orientale “A. Avogadro”, come modificato con D.R. n. 319 del 22.07.2008; VISTA la delibera del Consiglio della Facoltà di Economia del 18.12.2008 con voto espresso nella forma di legge, all’unanimità

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DELIBERA di esprimere parere favorevole allo svolgimento, da parte del Prof. Gianluca FUSAI, Professore Straordinario presso la Facoltà di Economia, dell’insegnamento di “Times series analysis” (28 h) presso l’Università Luigi Bocconi di Milano per l’a.a. 2008/2009.

( Il Prof. Gianluca FUSAI rientra al termine della deliberazione)

****************** (Il Presidente invita il Prof. Turolla a entrare in Senato per illustrare le questioni legate all’offerta formativa. Il Prof. Andrea TUROLLA entra in Senato alle ore 11.05) 8. Questioni relative agli studenti 8.1 Offerta formativa 2009-2010 2/2009/8.1 Ufficio Ordinamenti Didattici

OMISISS

****************** 8.2 Modifica degli art. 2 (Requisiti di ammissione al corso) e art. 23 (Titolo di Studio Rilasciato) del Decreto Rettorale n. 374/2008 di Istituzione della VII edizione del Corso di Master di II livello in Medicina dei Disastri (European Master in Disaster Medicine), presso la Facoltà di Medicina, Chirurgia e Scienze della Salute 2/2009/8.2 Settore Servizi agli Studenti e Progetti per la Didattica

AL PRESIDENTE DEL SENATO ACCADEMICO

Si domanda di sottoporre all’attenzione del Senato Accademico la proposta di modifica del Decreto Rettorale n. 374/2008, inerente al Corso di Master in “Medicina dei Disastri”. Le modifiche in oggetto, formulate dalla Facoltà di Medicina, Chirurgia e Scienze della Salute, consentiranno l’accesso al corso a n. 3 soggetti sprovvisti di una laurea in medicina, ma con un curriculum vitae ampiamente dedicato ai temi delle catastrofi. Tali soggetti verseranno l’intera quota contributiva prevista e, al termine del corso, potranno ottenere un mero attestato di frequenza.

La fruibilità del corso da parte di soggetti sprovvisti di una laurea in medicina mira a soddisfare l’esigenza espressa da alcuni organismi internazionali, i quali intendono offrire al proprio personale impegnato nell’ambito delle catastrofi uno specifico approfondimento sanitario, difficilmente reperibile in altri progetti formativi.

OMISSIS

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IL SENATO ACCADEMICO

VISTO l’art. 1, comma 15, della L. 14 gennaio 1999 n. 4; VISTI gli artt. 3, comma 9, e 7, comma 4, del D.M. 22 ottobre 2004, n. 270, di

modifica al Regolamento recante norme concernenti l’autonomia didattica degli Atenei adottato con D.M. n. 509 del 1999;

VISTO il Regolamento Didattico di Ateneo; VISTO l’art. 30 dello Statuto dell’Università; VISTA la delibera del Senato Accademico n. 11/2002/2 del 26/11/2002 che sancisce

il principio in forza del quale tutte le attività didattiche post-lauream devono essere organizzate con la copertura totale delle spese;

VISTO il Regolamento di Ateneo per la realizzazione dei Corsi di Master di I e II livello;

VISTO il Decreto Rettorale n. 374/2008 relativo all’istituzione e all’attivazione del Master in oggetto;

VISTA la delibera della Facoltà di Medicina, Chirurgia e Scienze della Salute, Prot. n. 2855 del 10 febbraio 2009, con cui si richiedono le modifiche in oggetto;

CONSIDERATO l’interesse per il corso manifestato da n. 3 soggetti non in possesso di una laurea in medicina, ma con un curriculum vitae ampiamente dedicato ai temi delle catastrofi;

ACCERTATO che le modifiche in oggetto non determinano alcun onere a carico del bilancio di Ateneo;

VALUATATO ogni altro opportuno elemento; con voto espresso nella forma di legge, all’unanimità

DELIBERA

1. Gli art. 2 (Requisiti di ammissione al corso) e art. 23 (Titolo di Studio Rilasciato) del Decreto Rettorale in oggetto sono modificati come segue:

Art. 2 Requisiti di ammissione al Master Il corso è aperto a laureati specialisti (con laurea di II livello del vecchio ordinamento o del nuovo o a ciclo unico), italiani e stranieri (il cui titolo sia equipollente al titolo di studio ottenuto in Italia) che abbiano interesse nella partecipazione alla pianificazione e alla risposta sanitaria in caso di catastrofe a livello regionale, nazionale ed internazionale. Ai fini della valutazione del titolo di laurea straniero si rinvia alla normativa nazionale sull’accesso alle Università italiane attualmente in vigore (v.nota M.I.U.R. Prot. N. 1291 del 16/05/2008 Procedura di iscrizione a corsi di Master). In particolare, Cittadini comunitari non italiani e cittadini non comunitari regolarmente soggiornanti in Italia Possono richiedere l’iscrizione i candidati in possesso di un titolo accademico equiparabile, per durata e contenuto, al titolo accademico italiano richiesto per l’accesso al corso prescelto. L’iscrizione, tuttavia, resta subordinata alla valutazione della idoneità del titolo da parte degli organi accademici ai soli fini dell’iscrizione, nonché al superamento dei rispettivi esami di ammissione, ove previsti. I candidati presentano la domanda di iscrizione direttamente all’Università prescelta, secondo le modalità ed i termini stabiliti da ciascun Ateneo ed allegando la documentazione dagli stessi

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prescritta, debitamente corredata di traduzione ufficiale in lingua italiana e munita di legalizzazione e di dichiarazione di valore in loco a cura della Rappresentanza italiana competente per territorio nel paese al cui ordinamento appartiene l’istituzione che ha rilasciato il titolo. Gli interessati, possono rivolgersi a traduttori locali e far confermare dalla Rappresentanza italiana competente per territorio. Se in Italia, possono rivolgersi al Tribunale di zona ovvero a traduttori ufficiali. I candidati che non abbiano ancora ottenuto il perfezionamento dei documenti con gli atti consolari sopra descritti, e che siano impossibilitati a provvedere di persona o tramite terzi, devono inviare i documenti con idoneo mezzo postale (raccomandata con avviso di ricevimento, assicurata o altro mezzo che fornisca simili garanzie) alle predette Rappresentanze italiane all’estero che, dopo averne curato la regolarizzazione, li restituiscono al mittente, a mezzo assicurata e tramite l’Ufficio Corrieri del M.A.E., con la dicitura “posta in transito”. I candidati in possesso di titolo accademico conseguito in Italia debbono soddisfare il requisito dell’abilitazione professionale, laddove richiesto. Cittadini non comunitari residenti all’estero. Per le iscrizioni ai master universitari non si applicano le disposizioni previste per le immatricolazioni ai corsi di laurea e laurea magistrale, atteso che le procedure di ingresso ai master non seguono un calendario definito. Presentazione della domanda

I candidati presentano la domanda di partecipazione ad un master, unitamente al titolo di studio posseduto, alle Rappresentanze Diplomatiche Italiane che provvedono ad inviarla alle Università entro i termini previsti dal relativo bando. Tale procedura deve applicarsi anche nel caso di Master istituiti da Università in collaborazione con enti pubblici o privati. Possono presentare domanda di iscrizione i candidati stranieri in possesso di un titolo accademico equiparabile per durata e contenuto al titolo accademico italiano richiesto per l’accesso al corso prescelto.

Ruolo delle Rappresentanze

Le Rappresentanze diplomatico-consolari competenti, in sede di presentazione dell’istanza dello studente extracomunitario alle prove di accesso ad un corso di Master, concedono un visto d’ingresso di corto soggiorno per motivi di studio, utile a consentire la partecipazione del candidato alle suddette prove presso le Università. Nel caso in cui le prove di ammissione ad un corso di Master si svolgano con modalità non richiedenti la presenza fisica in Italia (per esempio on-line o mediante intervista telefonica), le Rappresentanze diplomatico-consolari rilasceranno un visto per studio/Università, dietro presentazione di documentazione attestante il superamento di tali prove.

Trattandosi di corso che si svolge per lo più in teledidattica non si applica tutta la normativa per l’ingresso degli stranieri, visti, permessi ecc. La lingua ufficiale del Master è l’inglese. La mancata conoscenza della lingua inglese costituisce motivo di non ammissione al corso di master Costituirà requisito preferenziale di ammissione al corso l’esperienza in medicina delle catastrofi, medicina di emergenza, l’appartenenza ad organizzazioni umanitarie. I candidati verranno selezionati sulla base del Curriculum vitae presentato all’atto della domanda che sarà insindacabilmente valutato dal Comitato Scientifico (Executive Committee nella convenzione). Verranno considerati elementi di giudizio l’esperienza in: - medicina delle catastrofi - medicina di emergenza - l’appartenenza ad organizzazioni umanitarie

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La lingua ufficiale del Master è l’inglese. La mancata conoscenza della lingua inglese costituisce motivo di non ammissione. E’ prevista la possibilità di iscrizione in qualità di uditori per n. 3 studenti non in possesso dei titoli previsti per l’accesso. Il curriculum di questi soggetti deve essere ampiamente dedicato ai temi delle catastrofi. Art. 23 Titolo di studio rilasciato Sulla base della convenzione, stipulata con l’Università di Bruxelles, agli studenti iscritti che abbiano superato la prova finale, di cui all’art. 6 lett. d), e che abbiano compiutamente e con profitto realizzato i seguenti traguardi:

• la partecipazione al programma “problem-based e-learning”; • un attivo contributo al corso residenziale; • la presentazione di una tesi considerata soddisfacente i requisiti richiesti • il superamento dell’esame finale

Al termine del corso, agli uditori verrà rilasciato solo un certificato di partecipazione, secondo quanto autorizzato dal Comitato Esecutivo dell’EMDM.

****************** (Il Prof. Nicola SURICO lascia la seduta alle ore 12.55) 8.3 Modifica del Decreto Rettorale n. 492/2004 relativo al Regolamento per il conferimento

agli studenti di collaborazioni a tempo parziale ai sensi dell’art. 13 legge 390/91 2/2009/8.3 Settore Servizi agli Studenti e Progetti per la Didattica

Al Presidente del Senato Accademico Con delibera n.7/2004/8.11, in data 8/11/2004, il Senato Accademico approvava il testo del “Regolamento per il conferimento agli studenti di collaborazione a tempo parziale ai sensi dell’art.13 Legge 390/91”,emanato con D.R. Repertorio n.492 - 2004, prot. nr. 28442 del 06.12.2004. Detto regolamento prevede la validità della graduatoria per anno solare con decorrenza 1 gennaio, mentre le prestazioni esigibili dagli studenti non possono eccedere le 150 ore per ciascun anno accademico, secondo quanto previsto dall’art.13, comma 3 lettera b) della Legge 2 dicembre 1991, n.390. Inoltre, con riferimento al periodo temporale di conseguimento dei crediti formativi necessari per la partecipazione alla procedura, si tiene conto di quelli acquisiti nell’ambito dell’anno accademico precedente che, come noto, si conclude formalmente al 30 aprile dell’anno successivo. Si segnala, inoltre, che le prestazioni richieste – in particolar modo quelle relative al supporto delle segreterie studenti – sono prevalentemente riconducibili alle attività destinate ai servizi agli studenti e pertanto correlate all’anno accademico. Peraltro, in data 22.10.2004, è stato emanato il DM concernente “Modifiche al Regolamento recante norme concernenti l’Autonomia didattica degli Atenei, approvato con Decreto del Ministro dell’Università e della Ricerca Scientifica e Tecnologica 3.11.1999, n.509”. Pertanto, per tutte le suesposte motivazioni si rende opportuno correlare la durata delle prestazioni all’anno accademico.

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Il vigente regolamento inoltre esclude dalla partecipazione gli studenti iscritti al I° anno del Corso di Laurea Specialistica e rende opzionale la partecipazione di coloro che intendano partecipare, nel medesimo anno accademico, ad un programma di scambi internazionali di studenti (Erasmus). Poiché dette fattispecie sono state considerate dagli studenti assai limitative della loro partecipazione ad una procedura che, oltre a rappresentare un momento formativo per il futuro inserimento nel mondo del lavoro, consente anche un modesto guadagno ed una partecipazione attiva ai servizi resi dall’Università, si è ritenuto opportuno modificare i requisiti di partecipazione, estendendone la medesima anche a coloro che si trovano in dette posizioni. In particolare, per gli studenti iscritti al I° anno della Laurea specialistica, il nuovo testo regolamentare fa riferimento alla pregressa carriera universitaria. Per coloro che, nel corso dell’anno accademico, decidano di partecipare ad un programma di scambi internazionali è prevista - qualora il periodo temporale si collochi nel medesimo periodo di vigenza del contratto di prestazione part-time - l’interruzione del rapporto, con ripresa qualora il tempo residuo sia utile ai fini dell’Ateneo; in caso di esito negativo il rapporto è risolto con riconoscimento della remunerazione corrispondente alla prestazione effettivamente svolta. Nel testo regolamentare vigente è prevista l’incompatibilità della partecipazione tra Bando di Ateneo e Bando di Facoltà, con riferimento all’anno solare; nel nuovo testo è richiesta la seguente condizione: non poter effettuare prestazioni di collaborazione part-time, presso l’Università degli Studi del Piemonte Orientale, per un numero di ore maggiore di 150, per ciascun anno accademico. Si chiede, pertanto, a codesto Spettabile Senato Accademico di voler deliberare in merito.

OMISSIS

IL SENATO ACCADEMICO

PREMESSO che con delibera del Senato Accademico n.7/2004/8.11 del 8/11/2004 si approvava il testo del “Regolamento per il conferimento agli studenti di collaborazione a tempo parziale ai sensi dell’art.13 Legge 390/91”,emanato con D.R. Repertorio n.492 - 2004, prot. nr.28442 del 06.12.2004;

RILEVATO che il regolamento vigente prevede la validità della graduatoria, per anno solare, con

termine della prestazione al 31 dicembre; DATO ATTO che nell’attuale procedura è prevista la riapertura dei termini, al fine di consentire

agli studenti che avessero maturato crediti formativi universitari oltre la scadenza e prima del 30 aprile;

RILEVATO che detta procedura comporta un aggravio del procedimento; CONSIDERATO che le prestazioni esigibili dagli studenti non possono eccedere le 150 ore per

ciascun anno accademico, come previsto dall’art.13, comma 3 lettera b) della Legge 2 dicembre 1991, n.390;

RILEVATO che i crediti formativi universitari, richiesti per la partecipazione alla procedura in

oggetto, sono riferiti all’anno accademico precedente che, come noto, si conclude formalmente al 30 aprile dell’anno accademico successivo;

DATO ATTO che le prestazioni richieste – in particolar modo quelle relative al supporto delle

segreterie studenti – sono prevalentemente riconducibili alle attività destinate ai servizi agli studenti e pertanto correlate all’anno accademico;

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RITENUTO OPPORTUNO per le motivazioni suesposte, correlare la durata dei contratti di collaborazione part-time degli studenti alla durata dell’anno accademico;

RILEVATO che il testo regolamentare vigente esclude dalla partecipazione gli studenti iscritti al I°

anno del Corso di Laurea Specialistica e rende opzionale la partecipazione di coloro che intendano partecipare, nel medesimo anno accademico, ad un programma di scambi internazionali di studenti (Erasmus);

CONSIDERATO che, secondo quanto rappresentato dagli studenti, queste condizioni sono assai

limitative della loro partecipazione ad una procedura che, oltre a rappresentare un momento formativo per il futuro inserimento nel mondo del lavoro, consente anche un modesto guadagno ed una partecipazione attiva ai servizi resi dall’Università;

RITENUTO OPPORTUNO allargare la partecipazione agli studenti iscritti al I° anno dei Corsi di

Laurea Specialistica e non vincolare a priori le scelte di coloro che potrebbero aderire al progetto di scambi internazionali di studenti (Erasmus);

ESAMINATO il testo regolamentare; RITENUTO OPPORTUNO definire meglio la struttura del testo regolamentare; VISTA Legge 2 dicembre 1991, n.390, in particolare l’art.13; VISTO il D.P.C.M. 9/4/2001 “Uniformità di trattamento sul diritto agli studi universitari”; VISTO il D.M. 22.10.2004, concernente “Modifiche al Regolamento recante norme concernenti

l’Autonomia didattica degli Atenei, approvato con Decreto del Ministro dell’Università e della Ricerca Scientifica e Tecnologica 3.11.1999, n.509”;

VISTO lo Statuto dell’Università degli Studi del Piemonte Orientale “Amedeo Avogadro”; VISTO il Regolamento di Ateneo per l’Amministrazione, la Finanza e la Contabilità; con voto espresso nella forma di legge, all’unanimità

DELIBERA 1. Di approvare il nuovo testo del regolamento definito: “Regolamento disciplinante le forme di collaborazione degli studenti ad attività connesse ai servizi resi dall’Università degli Studi del Piemonte Orientale” - Legge 2 dicembre 1991, n.390 – art.13 Attività a tempo parziale

Regolamento disciplinante le forme di collaborazione degli studenti ad attività connesse ai servizi resi dall’Università degli Studi del Piemonte Orientale

Legge 2 dicembre 1991, n.390 – art.13 Attività a tempo parziale

Art.1 - Oggetto Le forme di collaborazione degli studenti alle attività connesse ai servizi resi dall’Università degli Studi del Piemonte Orientale, sono disciplinate dal presente Regolamento, in attuazione dell’art.13, comma 1, della Legge 2 dicembre 1991, n.390 “Norme sul diritto agli studi universitari”.

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Art.2 – Ambito di attività L’Università potrà richiedere forme di collaborazione degli studenti, per ciascun anno accademico, a titolo esemplificativo, per le seguenti attività: a) supporto all’attività delle biblioteche di Ateneo; b) supporto al funzionamento delle segreterie studenti; c) assistenza alle aule e ai laboratori didattici, scientifici e informatici; d) servizi informativi, per attività legate all’orientamento e ai servizi agli studenti, compresi quelli relativi ai programmi riguardanti la mobilità internazionale degli studenti; e) assistenza individuale di tutoraggio agli studenti disabili, per la fruizione delle attività didattiche e per accompagnamento nelle strutture universitarie; f) supporto alle altre attività di servizio svolte dalle altre strutture dell’Ateneo, compresa l’attività di schedatura, memorizzazione e registrazione dati, nonché di classificazione e conservazione del materiale di archivio; Sono escluse le attività di docenza e di ricerca, nonché le attività che comportino l’assunzione di responsabilità tecniche, amministrative e contabili. Art.3 – Natura e determinazione del corrispettivo Le prestazioni richieste agli studenti per le collaborazioni di cui al presente Regolamento non configurano in alcun modo un rapporto di lavoro subordinato, non danno comunque luogo a trattamento previdenziale ed assistenziale, né danno luogo ad alcuna valutazione ai fini dei pubblici concorsi. Il corrispettivo orario della prestazione richiesta allo studente per le collaborazioni, è fissato in 9,00 Euro orari. Le prestazioni dello studente non possono superare, complessivamente, il numero massimo di 150 ore per ciascun anno accademico. Art. 4 – Requisiti Possono presentare domanda per le attività di collaborazione a tempo parziale gli studenti iscritti presso l'Università degli Studi del Piemonte Orientale Amedeo Avogadro, che soddisfano le seguenti condizioni: - iscritti al secondo anno e successivi dei vari corsi di laurea e laurea magistrale a ciclo unico e che si trovino o si siano trovati in posizione di fuori corso, fuori corso intermedio o ripetente per non più di una volta durante la carriera universitaria; - iscritti al primo anno e successivi della laurea magistrale, e che si trovino o si siano trovati in posizione di fuori corso, fuori corso intermedio o ripetente, per non più di una volta, durante la carriera universitaria. Sono esclusi dalla partecipazione alla selezione gli studenti che abbiano ricevuto una valutazione negativa, sull’attività di collaborazione prestata negli anni accademici precedenti, o il cui contratto sia stato risolto per gravi motivi o per inadempienza, da parte dell’assegnatario, degli obblighi indicati nel contratto. Per gli studenti che al momento della presentazione della domanda si trovino in fase di passaggio da un corso di laurea ad un altro, all'interno dell'Università degli Studi del Piemonte Orientale, verrà considerata, per la determinazione del merito, la carriera universitaria del corso di laurea di provenienza. Gli studenti candidati devono possedere i seguenti requisiti di ammissione: a) essere regolarmente iscritti all'anno accademico riferito nel bando di indizione; b) aver superato almeno i 2/5 (arrotondati per difetto) dei crediti previsti dal piano di studi relativo all’anno accademico precedente a quello in cui si svolge la collaborazione. Per numero di crediti previsti dal piano di studi dell’anno accademico precedente si intende il valore convenzionale di 60.

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Art. 5 – Procedura Il Rettore emana, per ogni anno accademico, un bando per l'affidamento delle collaborazioni di cui al presente Regolamento. Il bando indica le sedi e le aree specifiche delle attività per le quali potrà essere presentata la domanda di partecipazione. Detto bando viene affisso all’Albo dell’Università e pubblicato sul sito internet dell’Ateneo. Gli studenti interessati potranno presentare domanda utilizzando il modulo predisposto dall'ufficio competente, specificando i requisiti di accesso, le eventuali conoscenze e competenze possedute, le aree specifiche di collaborazione, il periodo di tempo in cui lo studente si rende disponibile a svolgere la prestazione, la sede in cui intende svolgere la prestazione nell’ambito di quelle proposte. Sulla base delle domande presentate, una apposita Commissione, nominata dal Rettore, formula le graduatorie degli aspiranti secondo i criteri di merito e di reddito definiti nel bando. Il Rettore con proprio decreto approva le graduatorie di merito che vengono affisse all'Albo dell'Ateneo e sul sito internet. E' ammesso il ricorso al Rettore avverso le graduatorie entro e non oltre 5 giorni lavorativi dalla data di affissione delle stesse. L’Università si riserva di chiamare a collaborare il numero di studenti effettivamente necessario per adempiere alle finalità di collaborazione di cui al presente Regolamento. Dell'avvenuta assegnazione di servizio agli studenti idonei, verrà data comunicazione personale nella quale sarà altresì indicato un termine per l'accettazione della collaborazione. Qualora lo studente non accetti nel termine stabilito verrà considerato rinunciatario e, pertanto, decadrà a titolo definitivo dalla procedura di selezione. Della formulazione del bando, viene data comunicazione ai rappresentanti degli studenti eletti negli Organi Accademici, anche adottando mezzi di comunicazione elettronica. Art. 6 – Graduatorie Le graduatorie sono formulate in base al punteggio derivante dalla sommatoria dei punteggi relativi ai criteri di merito e alla condizione economica di appartenenza, come meglio definiti nel bando. Per la definizione dei punteggi, di merito e di reddito, la Commissione prenderà in considerazione le seguenti formule: Determinazione punteggio relativo al merito: X: 100 = N° CFU acquisiti : N° CFU piani studi anni accademici precedenti Determinazione punteggio relativo al reddito: [100 – ( X : 100 = ISEE studente : ISEE fascia max contribuzione)]. Al fine di adempiere a quanto previsto dall’art.2, comma 4, del D.P.C.M. 9 aprile 2001, verranno emanate graduatorie separate, ciascuna per ogni attività di collaborazione. Gli studenti idonei non beneficiari delle borse di studio concesse dall’Edisu, verranno collocati in via prioritaria, con riferimento a ciascun anno accademico, nelle graduatorie dell’Università, avendo già soddisfatto i requisiti di merito e di reddito, previsti dalle normative vigenti. Art. 7 – Contenuti del contratto L’Università procede all'assegnazione delle collaborazioni mediante stipula di contratto individuale di incarico. Nel contratto dovrà essere espressamente previsto: a) l'oggetto e i tempi di esecuzione della collaborazione e la struttura o le strutture interessate; b) l'individuazione del responsabile delle attività; c) il numero di ore di formazione (commisurate alla tipologia di attività ed ai luoghi frequentati dallo studente che effettua la collaborazione) concernente le normative e le procedure vigenti in

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Ateneo in materia di salute e sicurezza sul lavoro, ai sensi del D.Lgs 81/2008, che dovranno essere svolte a cura del Servizio Prevenzione e Protezione di Ateneo; d) il corrispettivo dovuto e le modalità della sua erogazione; e) una clausola di risoluzione unilaterale del contratto, per gravi motivi o per inadempienza dell'assegnatario; f) il capitolo di bilancio utilizzato e l'impegno della spesa; g) l’impegno dello studente assegnatario ad usare con cura e diligenza le attrezzature eventualmente assegnate per lo svolgimento dell’incarico; h) l'espressa menzione che la collaborazione non configura rapporto di lavoro subordinato e che essa non potrà essere riconosciuta ai fini di pubblici concorsi; i) l'espressa menzione che il corrispettivo è esente dall'imposta locale sui redditi e da quello sul reddito delle persone fisiche; j) l'espressa menzione della copertura assicurativa contro gli infortuni e la responsabilità civile verso terzi. Art.8 – Cause di risoluzione e di interruzione Il contratto di collaborazione sarà risolto per: a) completamento del corso degli studi cui lo studente afferisce; b) rinuncia al proseguimento degli studi o per trasferimento ad altro Ateneo; c) qualsiasi causa che renda lo studente non idoneo al proseguimento della collaborazione; All'atto della risoluzione del contratto, verrà corrisposto il compenso in ragione della durata della collaborazione prestata, fatto salvo quanto stabilito dall'art. 7, lettera e). Il contratto di collaborazione potrà essere interrotto per: a) grave malattia; b) gravidanza; c) servizio civile; d) scambi internazionali di studenti. In tali casi l’attività di collaborazione potrà riprendere solo nel caso in cui la condizione che ne ha determinato l’interruzione sia cessata, nel periodo di tempo utile per l’espletamento della restante prestazione, e a condizione che vi sia utilità da parte dell’Ateneo al mantenimento del rapporto. In caso contrario, l’Università procederà allo scorrimento della graduatoria. Allo studente che abbia interrotto il rapporto di collaborazione, per le motivazioni suesposte, e per il quale non vi sia opportunità di prosecuzione, l’Università provvederà alla corresponsione dei compensi effettivamente maturati. Art.9 – Adempimenti dei responsabili I responsabili delle attività cui vengono assegnati gli studenti per le collaborazioni part-time, provvedono a concordare con lo studente le modalità ed i tempi di erogazione della prestazione, che devono essere compatibili sia con le esigenze funzionali della struttura che con gli obblighi formativi dello studente stesso. Devono, inoltre, coordinare l’attività prestata dallo studente affinché sia svolta in termini di efficacia ed efficienza; nonché accertare e comunicare tempestivamente agli uffici competenti l’eventuale violazione da parte dello studente di doveri, obblighi ed istruzioni impartite. Detti responsabili sono, altresì, tenuti a verificare il rispetto degli obblighi contrattuali e delle norme vigenti, in materia di sicurezza, da parte dello studente assegnatario. Al termine del periodo di collaborazione concordato, essi inviano all’ufficio competente, la valutazione, di cui all'art. 13, comma 3, lettera d) della Legge 2 dicembre 1991, n.390, che dovrà essere espressa mediante una sintetica relazione sull'attività svolta dallo studente, con puntuale indicazione dell'efficacia dei servizi prestati.

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Art.10 – Norma di rinvio Le singole Facoltà possono bandire autonomamente delle selezioni al fine di costituire analoghi rapporti di collaborazione, il cui onere grava su propri fondi, nel rispetto di quanto previsto dall'art. 4 della Legge n. 390/1991 (per quanto attiene la valutazione delle condizioni economiche) e secondo i criteri di cui all'art. 13 della Legge n. 390/1991 (per quanto riguarda i criteri di merito). Art.11 – Entrata in vigore Il presente Regolamento entra in vigore il 15 (quindicesimo) giorno successivo alla pubblicazione all’Albo dell’Università e sul sito internet dell’Ateneo.

******************* 8.4 Modifica dell’art. 5 (Attività di prevalente interesse istituzionale finanziate dall’Unione Europea) del Decreto Rettorale n. 322/2008 relativo al Regolamento di Ateneo per la gestione delle prestazioni, dei progetti, dei contratti e delle convenzioni di ricerca, di didattica e di consulenza 2/2009/8.4 Settore Servizi agli Studenti e Progetti per la Didattica

AL PRESIDENTE DEL SENATO ACCADEMICO

Si chiede di sottoporre all’attenzione del Senato Accademico la proposta di modifica dell’art. 5 (Attività di prevalente interesse istituzionale finanziate dall’Unione Europea – per attività didattica e di formazione IFTS) del “Regolamento di Ateneo per la gestione delle prestazioni, dei progetti, dei contratti e delle convenzioni di ricerca, di didattica e di consulenza”, emanato con Decreto Rettorale Repertorio n. 322/08 del 30/07/2008.

Tale proposta è volta ad adeguare agli standard degli altri Atenei Piemontesi, la percentuale percepita dall’Ateneo per la copertura dei costi generali derivanti dalla partecipazione a progetti di formazione IFTS.

OMISSIS

IL SENATO ACCADEMICO PREMESSO che con D.R. n. 322/08 del 30 luglio 2008 è stato modificato il “Regolamento per

la gestione delle prestazioni, dei progetti, dei contratti e delle convenzioni di ricerca, di didattica e di consulenza”;

CONSIDERATO che l’art. 5 del suddetto Regolamento disciplina l’attività relativa ai progetti IFTS;

CONSIDERATO che l’art. 5 prevedeva che per le predette attività fosse prevista una quota forfetaria per i costi indiretti (docenza esclusa) pari al 7% dell’importo finanziato, ripartito in parti uguali tra l’Amministrazione e la Struttura dove si svolge l’attività;

RITENUTO opportuno innalzare la quota a favore dell’Ateneo al 12% dell’importo finanziato, al fine di adeguarlo agli standard previsti dagli altri Atenei Piemontesi, altresì motivato dal maggior impegno che questi progetti richiedono;

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CONSIDERATO che è interesse dell’Ateneo incentivare i rapporti con il territorio, anche attraverso forme di collaborazione con gli attori della formazione;

VISTA la legge n. 168 del 9/5/89; VISTA la legge n. 370 del 19/10/1999; VISTO la legge n. 144/99 di istituzione dei progetti di Istruzione e Formazione Tecnico

Superiore (IFTS); VISTO lo Statuto dell’Università degli Studi del Piemonte Orientale “Amedeo Avogadro”

come modificato con D.R. n. 319 del 22/07/2008; VISTO il Regolamento di Ateneo per l’Amministrazione, la Finanza e la Contabilità

emanato con D.R. n. 84 del 19/02/2008; con voto espresso nella forma di legge, all’unanimità

DELIBERA

1) E' modificato, nel testo sottoriportato, l’art. 5 “Attività di prevalente interesse istituzionale finanziate dall’Unione Europea” del “Regolamento di Ateneo per la gestione delle prestazioni, dei progetti, dei contratti e delle convenzioni di ricerca, di didattica e di consulenza”, emanato con Decreto Rettorale Repertorio n. 322/08 del 30/07/2008 Regolamento per la gestione delle prestazioni, dei progetti, dei contratti e delle convenzioni di

ricerca, di didattica e di consulenza Art. 5 Attività di prevalente interesse istituzionale finanziate dall’Unione Europea Sono disciplinati dal presente articolo a) contratti e convenzioni relativi a programmi di didattica e ricerca finanziati

dall’Unione Europea.

…omissis… b) Progetti finanziati dall’Unione Europea, anche tramite la Regione, per attività didattica,

formazione (IFTS). L’attività dell’Università nell’ambito dei progetti IFTS riguarda le fasi di progettazione,

coordinamento, monitoraggio e attività didattica. Questa ultima attività potrà essere svolta da docenti dell’Università, a seguito di incarico

attribuito direttamente dal Consiglio di Facoltà e le ore ad esso dedicate dovranno essere svolte al di fuori e oltre l’impegno didattico ordinario.

Ai Docenti saranno riconosciuti compensi orari in forza di quanto stabilito nel piano amministrativo finanziario del rispettivo progetto IFTS.

L’erogazione dei compensi connessi all’esplicitazione di attività pertinenti a progetti IFTS sarà subordinato all’acquisizione delle risorse provenienti da finanziamenti esterni.

Per le attività di cui alla lettera b), in fase di progettazione dei programmi IFTS, dovrà essere prevista una quota forfettaria di costi indiretti del 12 % (esclusa attività di docenza), a copertura dei costi generali affrontati dall'Amministrazione Universitaria nel suo complesso per lo svolgimento delle attività, ripartito in parti uguali tra l’Amministrazione e la Struttura a capo dell’attività.

Le suddette percentuali, destinate a coprire costi generali indiretti necessari per gestire e sostenere direttamente o indirettamente il progetto, devono essere previste in fase di predisposizione del budget dell’attività.

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A tal fine, qualsiasi progetto o contratto rientrante nelle tipologie suddette deve essere, durante la fase di elaborazione ed in ogni caso prima della presentazione, sottoposto alla valutazione dell’Amministrazione, attraverso i propri uffici. Tale valutazione si rende necessaria anche nell’eventualità di linee guida successive specifiche per le suddette attività.

La presentazione e, in caso di approvazione, la sottoscrizione da parte del Legale Rappresentante dell’Ente sono subordinate al ricevimento da parte dell’Amministrazione della delibera di approvazione della competente Struttura (Dipartimento, Facoltà), recante anche l’indicazione del personale docente e tecnico-amministrativo coinvolto al fine della remunerazione sulla base di criteri stabiliti dal Consiglio della struttura competente.

*****************

8.5 Progetto per la sponsorizzazione delle attività di orientamento in entrata da parte della Banca Nazionale del lavoro (BNL) 2/2009/8.5

OMISSIS

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8.6 Approvazione del nuovo Regolamento di struttura della Scuola Interateneo di Specializzazione per la formazione degli Insegnanti delle Scuole Secondarie del Piemonte

2/2009/8.6 U.O. Scuole di Specializzazione ed Esami di Stato

AL PRESIDENTE DEL SENATO ACCADEMICO Si sottopone all’attenzione del Senato Accademico l’allegata proposta di delibera volta ad

approvare il Regolamento di struttura della S.I.S. Piemonte (SCUOLA INTERATENEO DI SPECIALIZZAZIONE PER LA FORMAZIONE DEGLI INSEGNANTI DELLE SCUOLE SECONDARIE) nel testo licenziato dal Senato Accademico dell’Università degli Studi di Torino ai sensi dell’art. 11 della nuova Convenzione sottoscritta, appunto, con l’Ateneo torinese e il Politecnico per il funzionamento della Scuola a partire dal corrente anno accademico.

Il Regolamento in esame disciplina le modalità di funzionamento della Scuola e la

composizione e i compiti dei suoi Organi con l’indicazione delle risorse umane necessarie e delle modalità di reperimento delle medesime.

Si chiede, pertanto, a codesto spettabile Senato Accademico di voler deliberare in merito

all’allegata proposta di delibera volta ad approvare il Regolamento di struttura della S.I.S. Piemonte Scuola Interateneo di Specializzazione per la Formazione degli Insegnanti delle Scuole Secondarie che sarà successivamente emanato dall’Università degli Studi di Torino.

OMISSIS

IL SENATO ACCADEMICO

VISTO l’art. 4, comma 2, della L. 341/1990, in forza del quale le Università devono provvedere alla formazione degli insegnanti delle scuole secondarie attraverso specifiche scuole di specializzazione articolate in indirizzi con un esame finale che abbia valore di esame di stato e abiliti all'insegnamento per le diverse aree disciplinari;

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VISTO il D.P.R. 470/1996 che, in ottemperanza alla precedente disposizione normativa, stabilisce le linee fondamentali del regolamento concernente l'ordinamento didattico della scuola di specializzazione per la formazione degli insegnanti della scuola secondaria e, in particolare, prevede che detta scuola di specializzazione possa essere attivata d'intesa fra più università;

VISTO l’art. 2, comma 4, del D.M. 26.05.1998 recante “Criteri generali per la disciplina da parte delle Università degli ordinamenti dei Corsi di Laurea in Scienze della formazione primaria e delle Scuole di specializzazione dell’insegnamento secondario;

CONSIDERATO che a decorrere dall’a.a. 2008/2009 è stata sottoscritta tra l’Università degli Studi del Piemonte Orientale, l’Università degli Studi di Torino e il Politecnico di Torino la Convenzione riportante il nuovo assetto della Scuola di Interateneo di Specializzazione per la Formazione degli Insegnanti delle Scuole Secondarie del Piemonte;

VISTA la propria precedente delibera n. 3/2008/7.10 del 5 maggio 2008 con la quale è stato approvato il testo concernente il rinnovo della Convenzione;

PRESO ATTO che nel nuovo assetto della S.I.S. l'attività gestionale e amministrativa della Scuola resterà affidata all'Università di Torino e che in forza dell’art. 11 della nuova Convenzione tutti i Regolamenti della Scuola dovranno essere approvati dagli organi competenti di tutti gli Atenei coinvolti, prima di essere emanati dal Rettore dell’Università di Torino;

VISTA la deliberazione n. 3/2008/VII/1 con la quale il Senato Accademico dell’Università degli Studi di Torino ha approvato il nuovo Regolamento di struttura della Scuola di Interateneo di Specializzazione per la Formazione degli Insegnanti delle Scuole Secondarie concernente le modalità di funzionamento della Scuola e la composizione e i compiti dei suoi Organi con l’indicazione delle risorse umane necessarie;

PRESO ATTO che è stata prevista l’istituzione di un nuovo organo, rispetto a quelli già individuati nella precedente convenzione, il Comitato Interateneo di Gestione delle Risorse che sarà costituito dai tre Rettori delle Università coinvolte e dai rispettivi Direttori Amministrativi, oltre al Direttore della S.I.S., e avrà l’importante compito di regolare e supervisionare i rapporti tra i tre Atenei piemontese soprattutto sotto il profilo del reperimento delle risorse finanziarie necessarie al funzionamento della Scuola di Specializzazione e della corretta suddivisione dei costi su tutte le parti coinvolte;

VISTO lo Statuto di autonomia dell’Ateneo con voto espresso nella forma di legge, all’unanimità

DELIBERA

1. Di approvare, nel testo di seguito allegato, il Regolamento di struttura della Scuola di

Interateneo di Specializzazione per la Formazione degli Insegnanti delle Scuole Secondarie concernente le modalità di funzionamento della Scuola e la composizione e i compiti dei suoi Organi con l’indicazione delle risorse umane che ciascun Ateneo dovrà mettere a disposizione a decorrere dall’a.a. 2008/2009.

REGOLAMENTO DI STRUTTURA DELLA SCUOLA INTERATENEO DI SPECIALIZZAZIONE PER LA FORMAZIONE DEGLI INSEGNANTI SECONDARI

Art. 1 – Contenuti Il presente Regolamento definisce le modalità di funzionamento della Scuola e, per quanto non previsto dalla Convenzione, dei suoi Organi.

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Art. 2 - Personale Afferisce alla Scuola il personale docente di ruolo pagato sui propri fondi, che tuttavia mantiene l’afferenza principale alle rispettive Facoltà. La Scuola dispone di un Segretario Amministrativo facente parte del personale dell’Università di Torino e si avvale anche di personale messo a disposizione dall’Amministrazione della Scuola Secondaria con funzione di coordinamento dei tirocini (Supervisori di tirocinio). Tali docenti svolgono la loro attività presso la Scuola in regime di semi-esonero, ai sensi della Legge 3 agosto 1998, n. 315, art. 1 comma 4. Il personale tecnico-amministrativo della Scuola è fornito dai tre Atenei, come stabilito dalla Convenzione stipulata tra gli Atenei medesimi. Tale personale ha come referente, per tutte le questioni attinenti le loro mansioni e il loro servizio, il Direttore della Scuola. Art. 3 – Organi Secondo quanto definito nella Convenzione istitutiva, gli Organi della Scuola sono: il Consiglio della Scuola, il Consiglio di Gestione della Scuola, il Comitato inter-Ateneo di gestione delle risorse, il Direttore. Art. 4 – Il Consiglio della Scuola Il Consiglio della Scuola è formato a) dai docenti dei tre Atenei vincitori di concorsi banditi su fondi SSIS (attualmente in numero di

6)

b) da docenti nominati dalle Facoltà dei tre Atenei presso le quali sono attivati i corsi di laurea magistrale che costituiscono titolo d’accesso alla scuola, e in particolare:

- Università di Torino: 9 docenti rappresentanti delle Facoltà di Economia,

Giurisprudenza, Lettere e filosofia, Lingue straniere, Psicologia, Scienze della Formazione, Scienze matematiche fisiche e naturali, Scienze motorie, Scienze politiche

- Politecnico di Torino: 4 docenti rappresentanti della prima Facoltà di Ingegneria

(Ambiente, costruzioni, industria), della seconda Facoltà di Ingegneria (Vercelli) della terza facoltà di Ingegneria (Ingegneria dell’informazione), di Architettura

- Università del Piemonte Orientale: 5 docenti rappresentanti delle Facoltà di

Economia, Giurisprudenza, Lettere e filosofia, Scienze matematiche fisiche e naturali, Scienze politiche

c) da 2 rappresentanti dei supervisori di tirocinio d) da 2 rappresentanti dei perfezionandi e) da 1 rappresentante del personale amministrativo e tecnico

Il Consiglio della Scuola è l’organo deliberante per tutte le questioni didattiche, compresa la selezione in ingresso degli specializzandi, l’attribuzione degli affidamenti e dei contratti di insegnamento, le modalità di svolgimento degli esami finali.

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In caso di assegnazione di fondi consolidabili alla Scuola, spetta al Consiglio di deliberare sulla loro destinazione ai settori scientifico-disciplinari su cui bandire concorsi, anche in cofinanziamento con le Facoltà. Il Consiglio si riunisce di norma almeno quattro volte all’anno Le sedute del Consiglio della Scuola sono valide se è presente almeno la metà più uno dei componenti e le decisioni sono assunte con il voto favorevole della maggioranza assoluta dei presenti. Ai fini del raggiungimento del numero legale, non si terrà conto dei componenti che siano assenti ingiustificati da più due volte consecutive.

Il Consiglio nomina al proprio interno, tra i professori universitari di ruolo, un referente per ogni Ateneo, col compito, qualora convocati, di riferire ai rispettivi Senati accademici su questioni rilevanti connesse al funzionamento della Scuola.

Il Consiglio della Scuola è rinnovato ogni tre anni

Art. 5 – Il Consiglio di Gestione della Scuola

Il Consiglio di Gestione delibera sugli aspetti gestionali di natura amministrativa e contabili, sul bilancio preventivo e sul rendiconto consuntivo, redatti secondo le procedure in uso presso l’UniTo. Il Consiglio di Gestione è formato da 7 membri, di cui uno è il Direttore della Scuola, uno è il Direttore Vicario, uno è il Segretario Amministrativo e uno è un rappresentate dei Supervisori di Tirocinio; gli altri 3 membri sono eletti fra i docenti universitari di ruolo membri del Consiglio della Scuola, in rappresentanza dei tre Atenei. Il Consiglio di Gestione è rinnovato ogni tre anni. Art. 6 – Il Comitato Inter-Ateneo di gestione delle risorse La composizione e i compiti del Comitato Inter-Ateneo sono stabiliti nella Convenzione stipulata tra i tre Atenei Il Comitato inter-Ateneo si riunisce di norma due volte l’anno per concordare le modalità di utilizzo e di ripartizione fra i tre Atenei delle risorse finanziarie, materiali e di personale necessarie al funzionamento della Scuola. Art. 7 – Il Direttore Il Direttore è eletto nell’ambito del Consiglio della Scuola. L’elettorato passivo è costituito dai docenti di ruolo dei tre Atenei facenti parte del Consiglio. L’elettorato attivo da tutti i componenti del Consiglio. Il Direttore nomina un Direttore Vicario fra i docenti di ruolo di uno degli altri due Atenei che hanno sottoscritto la Convenzione istitutiva. Il Direttore Vicario ha il compito di sostituire il Direttore ogni qual volta egli non sia presente o sia impedito a svolgere il suo compito. Il mandato del Direttore è di tre anni ed è rieleggibile una sola volta. Il Direttore convoca e presiede il Consiglio della Scuola e il Consiglio di Gestione; assume le responsabilità connesse alle deliberazioni dei due Consigli.

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I Diplomi di Specializzazione riportano la firma del Rettore dell’Università di Torino, del Direttore della Scuola e del Direttore Amministrativo dell’Università di Torino. Art. 8 – Specializzandi Ogni anno accademico fra i nuovi specializzandi appena ammessi a frequentare i corsi viene eletto un rappresentate in qualità di componente del Consiglio della Scuola, che rimane in carica per i due anni di durata dei corsi. In caso di dimissioni o di abbandono della Scuola si procede a surrogazione per il completamento del mandato, ricorrendo alla lista dei primi esclusi o, in assenza, ricorrendo a elezioni suppletive. Art. 9 – Norme di rinvio Per quanto non esplicitamente indicato in questo regolamento si seguono in quanto applicabili le norme espresse nello Statuto dell’Università di Torino, nel Regolamento Finanziario dell’Università di Torino, nel Regolamento Didattico di Ateneo dell’Università di Torino, e in assenza di norme specifiche, ma sempre in quanto applicabili, si segue quanto è previsto nei corrispondenti Statuti e Regolamenti del Politecnico e dell’Università del Piemonte Orientale Amedeo Avogadro

*****************

8.7 Protocollo di Intesa tra l’Università degli Studi del Piemonte Orientale “Amedeo Avogadro” e la Rete per l’Avviamento all’università della Provincia di Novara, per gli anni accademici 2008-2009 e 2009-2010 e approvazione del Protocollo Quadro 2/2009/8.7 Settore Servizi agli Studenti e Progetti per la Didattica

AL PRESIDENTE DEL SENATO ACCADEMICO Nell’ambito dello sviluppo delle attività di orientamento si è costituita a Novara la Rete provinciale delle scuole superiori “Percorsi di valorizzazione e di accompagnamento all’università per la Provincia di Novara”. Il Liceo Scientifico Antonelli, Scuola capofila della Rete, ha preso contatto con l’Ateneo proponendo la sottoscrizione di un Protocollo di intesa.

L’iniziativa è finalizzata all’avviamento degli studenti delle Scuole Medie Superiori verso l’università e si prefigge di offrire un punto di riferimento nella scelta del corso di studi universitari agli allievi delle Scuole ed un supporto per un proficuo svolgimento della loro carriera accademica.

L’accordo di rete delle Scuole Superiori della Provincia di Novara siglato presso l’Istituto capofila Liceo Antonelli di Novara in data 9/2/2009, è stato stipulato in seguito alla disposizione prot. 9368/U/C16 del 1 dicembre 2008 del Direttore generale dell’USR dott. Francesco De Sanctis che costituisce il tavolo di lavoro tra l’Istituto Professionale “Plana” di Torino e gli altri istituti scolastici individuati quali poli della rete regionale: Liceo Scientifico “Avogadro” di Biella, Liceo Scientifico “Antonelli” di Novara, l'Istituto Tecnico Commerciale e per Geometri “Ferrini” di Verbania, il Liceo Scientifico “Galilei” di Alessandria, l'Istituto Superiore “Alfieri” di Asti, il Liceo Scientifico “Vasco” di Mondovì, il Liceo Scientifico “Gandino” di Bra (CN), l'Istituto Tecnico “Majorana” di Grugliasco Torino, il Liceo Classico “Alfieri” di Torino, il Liceo Scientifico “Avogadro” di Vercelli, il Liceo Artistico “E. Bianchi” di Cuneo.

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Con il Protocollo di Intesa la Rete delle Scuole per l’Avviamento all’università della Provincia di Novara e l’Università intendono perseguire le seguenti finalità:

a. coordinare strategie comuni in un’ottica di ottimizzazione dei rispettivi servizi formativi

b. condividere dati relativi alla rispettiva utenza; c. mettere a sinergia le competenze sviluppate nelle rispettive attività didattiche per offrire agli

allievi un allargato ventaglio di occasioni di informazione e formazione in linea e in coerenza con i curricula di studio e i rispettivi piani dell’offerta formativa .

La collaborazione tra le istituzioni intende quindi perseguire i seguenti obiettivi operativi:

a. favorire un’ulteriore sinergia tra gli istituti secondari superiori provinciali in rete e l’Università degli Studi del Piemonte Orientale “Amedeo Avogadro” (ad esempio attività di formazione cogestita tra i docenti delle scuole secondarie superiori e quelli universitari; percorsi ponte da offrire agli alunni degli ultimi anni delle scuole secondarie superiori, stages estivi)

b. attivare la comunicazione e lo scambio dei dati relativi agli studenti tra le segreterie degli istituti secondari superiori e dell’ Università

Il Protocollo prevede inoltre che, successivamente alla stipula, il Rettore, consultando i Presidi di Facoltà, deleghi i propri referenti per la partecipazione al Tavolo di Lavoro Considerato che potrebbero pervenire ulteriori proposte di accordo dalle altre Scuole Capofila individuate dalla Regione (l’Ateneo ha già ricevuto una manifestazione di interesse da parte del Liceo Scientifico “Avogadro” di Vercelli, Scuola capofila per la Rete della Provincia di Vercelli) si propone che il Protocollo di Intesa con la Rete della Provincia di Novara oggetto della presente delibera sia approvato dal Senato anche come Protocollo d’Intesa Quadro da adottare, acquisito il parere favorevole della Commissione Orientamento di Ateneo, con le altre Scuole capofila provinciali che dovessero proporre la collaborazione al nostro Ateneo. Si richiede pertanto al Senato l’approvazione dell’allegata proposta di delibera avente ad oggetto la stipula del Protocollo di Intesa tra l’Università degli Studi del Piemonte Orientale “Amedeo Avogadro” e la Rete per l’Avviamento all’Università della Provincia di Novara, per gli anni accademici 2008-2009 e 2009-2010.

OMISSIS

IL SENATO ACCADEMICO

VISTA la L. n. 341/90, Riforma degli ordinamenti didattici universitari, in cui si prescrive di agevolare le attività di orientamento; VISTO il D.M. n. 509/99 e successive modifiche, nell’ambito delle politiche dell’orientamento, e in particolare l’art. 11 alla lettera g) che auspica un “coordinamento delle attività di orientamento da svolgere in collaborazione con gli istituti di istruzione secondaria superiore”; VISTI i tre documenti “L’Università Orienta: rilevazioni CRUI su comportamenti e iniziative degli atenei italiani” pubblicati dalla Commissione CRUI negli anni 1995, 2004 e 2005 VISTA la Direttiva del 6 agosto 1997, n. 487 sull’Orientamento scolastico, universitario e professionale; VISTO L’accordo di rete provinciale siglato presso l’Istituto capofila Liceo Antonelli di Novara in data 9/2/2009, in seguito alla disposizione prot. 9368/U/C16 del 1 dicembre 2008 del

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Direttore generale dell’USR dott. Francesco De Sanctis che costituisce il tavolo di lavoro tra l’Istituto Professionale “Plana” di Torino e gli altri istituti scolastici individuati quali poli della rete regionale: Liceo Scientifico “Avogadro” di Biella, Liceo Scientifico “Antonelli” di Novara, l'Istituto Tecnico Commerciale e per Geometri “Ferrini” di Verbania, il Liceo Scientifico “Galilei” di Alessandria, l'Istituto Superiore “Alfieri” di Asti, il Liceo Scientifico “Vasco” di Mondovì, il Liceo Scientifico “Gandino” di Bra (CN), l'Istituto Tecnico “Majorana” di Grugliasco Torino, il Liceo Classico “Alfieri” di Torino, il Liceo Scientifico “Avogadro” di Vercelli, il Liceo Artistico “E. Bianchi” di Cuneo; ACCERTATO che sussistono le condizioni per lo stabilirsi di proficue relazioni di collaborazione tra la predetta Rete e l’Università; VISTA la proposta di collaborazione pervenuta all’Ateneo dalla neo costituita Rete per l’Avviamento all’Università degli studenti delle Scuole Superiori della Provincia di Novara e che si esprime nel Protocollo di intesa sotto riportato (protocollo in entrata n. 5040 del 05.03.09); CONSIDERATO che potrebbero pervenire ulteriori proposte di accordo dalle altre Scuole Capofila individuate dalla Regione (l’Ateneo ha già ricevuto una manifestazione di interesse da parte del Liceo Scientifico “Avogadro” di Vercelli, Scuola capofila per la Rete della Provincia di Vercelli); CONSIDERATO che l’iniziativa è finalizzata ad offrire un punto di riferimento nella scelta del corso di studi universitari agli allievi delle Scuole Medie Superiori ed un supporto agli stessi per un proficuo svolgimento della loro carriera accademica; CONSIDERATO che è istituita la Commissione Orientamento di Ateneo con delibera del Senato Accademico n. 7/2008/7.1 del 13/10/2008 CONSIDERATO il parere favorevole del Presidente della Commissione Orientamento di Ateneo in merito alla sottoscrizione del Protocollo; VISTO lo Statuto dell’Università degli Studi del Piemonte Orientale “Amedeo Avogadro” emanato con Decreto Rettorale 539 del 12/12/2001 e successivamente modificato con D.R. n. 67 del 24/02/2003; e con D.R. n. 319 del 22/07/2008 CONSIDERATA l’importanza che rivestono le attività di Orientamento universitario; CONSIDERATA l’opportunità di stabilire rapporti significativi con le scuole del territorio in materia di orientamento; VISTO il Regolamento di Ateneo per l’Amministrazione, la Finanza e la Contabilità dell’Università degli Studi del Piemonte Orientale “Amedeo Avogadro” emanato con Decreto Rettorale n. 475 del 30/12/2003; e successivamente modificato con D.R. n. 84 del 19/02/2008 ACCERTATO che non sono previsti oneri a carico dell’Università con voto espresso nella forma di legge, all’unanimità

DELIBERA

1. Di approvare la stipula del sottoriportato Protocollo di Intesa tra l’Università degli Studi del Piemonte Orientale “Amedeo Avogadro” e la Rete per l’Avviamento all’università della Provincia di Novara, per gli anni accademici 2008-2009 e 2009-2010, al fine di realizzare obiettivi comuni relativi all’orientamento degli studenti degli Istituti Superiori verso l’Università;

2. Successivamente alla stipula il Rettore, consultando i Presidi di Facoltà, delegherà i propri referenti per la partecipazione al Tavolo di Lavoro

3. il Protocollo di Intesa con la Rete della Provincia di Novara oggetto della presente delibera è

approvato come Protocollo d’Intesa Quadro da adottare, acquisito il parere favorevole della

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Commissione Orientamento di Ateneo, con le altre Scuole capofila provinciali che dovessero proporre la collaborazione al nostro Ateneo

PROTOCOLLO D’INTESA

tra la rete per l’Avviamento all’università della Provincia di Novara e l’Università degli Studi del Piemonte Orientale “Amedeo Avogadro”

VISTO il DPR 567/1996 e successive modifiche, riguardante le attività organizzate dalle

istituzioni scolastiche sulla base di progetti educativi comuni anche ad altre istituzioni scolastiche ed enti presenti nel territorio;

VISTO il DPR 275/99 ed in particolare l'art.7 che prevede la costituzione di reti di scuole;

VISTA la legge n° 59 del 15.3.1997 sulla semplificazione amministrativa;

VISTA la Direttiva del 6 agosto 1997, n. 487 sull’ sull’Orientamento scolastico, universitario e professionale;

VISTO il D.Lgs. 14 gennaio 2008, n. 21 in materia di “Norme per la definizione dei percorsi di orientamento all’istruzione universitaria”

VISTO il dispone prot. 9368/U/C16 del 1 dicembre 2008 del Direttore generale dell’USR dott. Francesco De Sanctis che costituisce il tavolo di lavoro tra l’Istituto Professionale “Plana” di Torino e gli altri istituti scolastici individuati quali poli della rete regionale: Liceo Scientifico “Avogadro” di Biella, Liceo Scientifico “Antonelli” di Novara, l'Istituto Tecnico Commerciale e per Geometri “Ferrini” di Verbania, il Liceo Scientifico “Galilei” di Alessandria, l'Istituto Superiore “Alfieri” di Asti, il Liceo Scientifico “Vasco” di Mondovì, il Liceo Scientifico “Gandino” di Bra (CN), l'Istituto Tecnico “Majorana” di Grugliasco Torino, il Liceo Classico “Alfieri” di Torino, il Liceo Scientifico “Avogadro” di Vercelli, il Liceo Artistico “E. Bianchi” di Cuneo;

VISTO L’accordo di rete provinciale siglato presso l’istituto capofila Liceo Antonelli di Novara in data 9/2/2009

ACCERTATO che sussistono le condizioni per lo stabilirsi di proficue relazioni di collaborazione tra la predetta rete e l’Università degli Studi del Piemonte Orientale “Amedeo Avogadro”;

SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE

Art. 1 Finalità e obiettivi specifici dell’Intesa

Le parti concordano sulla necessità di perseguire insieme le seguenti finalità:

d. coordinare strategie comuni in un’ottica di ottimizzazione dei rispettivi servizi formativi

e. condividere dati relativi alla rispettiva utenza;

f. mettere a sinergia le competenze sviluppate nelle rispettive attività didattiche per offrire agli allievi un allargato ventaglio di occasioni di informazione e formazione in linea e in coerenza con i curricula di studio e i rispettivi piani dell’offerta formativa .

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La collaborazione tra le istituzioni firmatarie intende quindi perseguire i seguenti obiettivi operativi:

c. favorire un’ulteriore sinergia tra gli istituti secondari superiori provinciali in rete e l’Università degli Studi del Piemonte Orientale “Amedeo Avogadro” (ad esempio attività di formazione cogestita tra i docenti delle scuole secondarie superiori e quelli universitari; percorsi ponte da offrire agli alunni degli ultimi anni delle scuole secondarie superiori, stages estivi)

d. attivare la comunicazione e lo scambio dei dati relativi agli studenti tra le segreterie degli istituti secondari superiori e dell’ Università

Art. 2 Impegni della Rete Avviamento all’Università della Provincia di Novara

La Rete si impegna

- a procedere, anche di concerto con il Tavolo di lavoro, in cui sono rappresentate le scuole aderenti e un delegato dell’Università, alla elaborazione di un progetto biennale, sintesi delle migliori buone pratiche attuate dalle scuole in rete rispondenti ai predetti obiettivi;

- a provvedere alla gestione autonoma del finanziamento erogato dal MIUR tramite l’USR del Piemonte attraverso l'IPIA “Plana” di Torino (scuola capofila della rete regionale) a copertura delle spese di organizzazione, ore aggiuntive del personale, corsi di formazione, materiale di facile consumo, pubblicazione, ecc. ;

- a procedere al monitoraggio della ricaduta sul territorio.

Art. 3 Impegno dell’Università

L’Università Avogadro si impegna

- ad individuare almeno un referente, che, su delega del Rettore, partecipi al Tavolo di Lavoro;

- a collaborare nella ideazione e attuazione del progetto biennale succitato, secondo le linee guida individuate dal Tavolo di Lavoro provinciale.

Art. 4 Durata dell’Intesa

La presente intesa entrerà in vigore dalla data della stipula, avrà la durata di un biennio e potrà essere rinnovata.

Art. 5 Recesso

I firmatari possono recedere dagli impegni assunti con il presente accordo con un preavviso di 60 giorni, fatti salvi gli impegni assunti alla data di comunicazione del recesso.

Copia del presente accordo, dei documenti correlati e del Progetto è depositata agli atti di ciascuna istituzione scolastica, che se ne impegna al trattamento secondo le vigenti disposizioni di legge.

Per la Rete

Il Dirigente della scuola capofila

Liceo Antonelli di Novara

r l’Università degli Studi del Piemonte Orientale

“Amedeo Avogadro”

Il Rettore

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dott. Giuliano Ladolfi

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prof. Paolo Garbarino

-----------------------------------------------------

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9. Patrocini 9.1 Richiesta di patrocinio alla seconda edizione del Concorso Cermet per tesi di Laurea (2006-2007) 2/2009/9.1 Ufficio Ricerca Scientifica e Relazioni Internazionali

Approvato con D.R.U n. 9/2009 del 03.03.2009

*****************

9.2 Richiesta di patrocinio a ESF Exploratory Workshop Beyond mainstream: understanding sexuality in Europe Prof.ssa Maria Luisa Bianco 2/2009/9.2 Ufficio Ricerca Scientifica e Relazioni Internazionali

Al Presidente del Senato Accademico

Su proposta della Prof.ssa Maria Luisa Bianco, Direttore del Dipartimento di Ricerca Sociale, si sottopone a codesto spettabile Senato Accademico la richiesta di patrocinio del workshop internazionale “Beyond mainstream: understanding sexuality in Europe”.

Il workshop, a cui parteciperanno una ventina di relatori stranieri, nasce da un progetto

presentato dalla Dott.ssa Chiara Bertone, ricercatrice presso il Dipartimento di Ricerca Sociale, e approvato da European Science Foundation.

Tale workshop, previsto dal 1 al 3 ottobre 2009 a Torino presso la Facoltà di Scienze Politiche, è il risultato di un importante riconoscimento internazionale attribuito alla Dott.ssa Bertone.

Si chiede a codesto spettabile Senato Accademico di deliberare in merito.

OMISSIS

IL SENATO ACCADEMICO PREMESSO che la Prof.ssa Maria Luisa Bianco, Direttore del Dipartimento di Ricerca

Sociale, ha presentato la richiesta di patrocinio del workshop internazionale “Beyond mainstream: understanding sexuality in Europe”;

CONSIDERATO che il workshop, a cui parteciperanno una ventina di relatori stranieri, nasce da

un progetto presentato dalla Dott.ssa Chiara Bertone, ricercatrice presso il Dipartimento di Ricerca Sociale, e approvato da European Science Foundation;

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CONSIDERATO che il workshop, previsto dal 1 al 3 ottobre 2009 a Torino presso la Facoltà di

Scienze Politiche, è il risultato di un importante riconoscimento internazionale attribuito alla Dott.ssa Bertone;

CONSIDERATO l’interesse culturale e scientifico dell’iniziativa proposta; VISTA la legge n. 168 del 9/5/89; VISTO lo Statuto dell’Università degli Studi del Piemonte Orientale “Amedeo

Avogadro” emanato con D.R. Rep. n. 319 del 22/7/2008; VISTO il “Regolamento per la concessione di patrocini a titolo gratuito e per

l’erogazione di contributi per iniziative culturali” emanato con D.R. n. 26-2006 del 13/1/2006

con voto espresso nella forma di legge, all’unanimità

DELIBERA

di concedere il patrocinio al workshop internazionale “Beyond mainstream: understanding sexuality in Europe”

SCHEDA DI INIZIATIVA PER CUI È RICHIESTA LA PARTECIPAZIONE DELL’ATENEO

Tipologia dell’iniziativa

convegno congresso seminario laboratorio premio altro

Livello dell’iniziativa internazionale nazionale locale

Titolo dell’iniziativa Beyond mainstream: understanding sexuality in Europe Richiesta pervenuta 22/12/2008 Facoltà / Dipartimento proponente Ricerca Sociale Ente esterno proponente European Science Foundation Referente Prof.ssa Maria Luisa Bianco Docenti coinvolti nell’iniziativa Prof.ssa Chiara Bertone

Richiesta

patrocinio contributo

compartecipazione

Quantificazione economica - Periodo di svolgimento dell’iniziativa Dal 1 al 3 Ottobre 2009

Luogo di svolgimento dell’iniziativa Torino, Facoltà di Scienze Politiche Breve descrizione dell’iniziativa Ricerche sociologiche sulla sessualità in Europa Pregressi Due edizioni Proposta in S.A. 09/03/2009

*****************

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9.3 Richiesta di patrocinio per concorso giornalistico Piemonte Mese 2/2009/9.3 Ufficio Ricerca Scientifica e Relazioni Internazionali

Al Presidente del Senato Accademico

Su proposta dell’Associazione Culturale Piemonte Mese si sottopone a codesto spettabile Senato Accademico la richiesta di patrocinio della Terza edizione del Premio Piemonte Mese.

In considerazione del successo delle prime due edizioni, alle quali l’Università di Torino,

l’Università degli Studi del Piemonte Orientale e l’Università di Scienze Gastronomiche avevano concesso il patrocinio gratuito, il premio mantiene invariate la denominazione e la formula e verrà conferito agli articoli che, per ciascuna delle tre sezioni previste (Cultura e Ambiente; Economia e Artigianato; Enogastronomia) saranno giudicati meritevoli da un comitato scientifico composto da esperti e personalità del mondo giornalistico, accademico, istituzionale e imprenditoriale del Piemonte.

L’iniziativa è unica nel suo genere, a livello nazionale, in quanto si rivolge a giornalisti in un momento fondamentale della loro formazione. Lo scopo del premio, è favorire l’affermazione di nuove voci e nuovi linguaggi della divulgazione in coerenza con le finalità e l’operato dell’Associazione Piemonte Mese.

Si chiede a codesto spettabile Senato Accademico di deliberare in merito.

OMISSIS

IL SENATO ACCADEMICO PREMESSO che l’Associazione Culturale Piemonte Mese ha presentato la richiesta di

patrocinio della Terza edizione del Premio Piemonte Mese; CONSIDERATO il successo delle prime due edizioni, alle quali l’Università degli Studi del

Piemonte Orientale aveva concesso il patrocinio gratuito; CONSIDERATO che il premio mantiene invariate la denominazione e la formula e che verrà

conferito agli articoli che, per ciascuna delle tre sezioni previste (Cultura e Ambiente; Economia e Artigianato; Enogastronomia) saranno giudicati meritevoli da un comitato scientifico composto da esperti e personalità del mondo giornalistico, accademico, istituzionale e imprenditoriale del Piemonte;

CONSIDERATO che l’iniziativa è unica nel suo genere, a livello nazionale, in quanto si rivolge a

giornalisti in un momento fondamentale della loro formazione; CONSIDERATO l’interesse culturale dell’iniziativa proposta; VISTA la legge n. 168 del 9/5/89; VISTO lo Statuto dell’Università degli Studi del Piemonte Orientale “Amedeo

Avogadro” emanato con D.R. Rep. n. 319 del 22/7/2008; VISTO il “Regolamento per la concessione di patrocini a titolo gratuito e per

l’erogazione di contributi per iniziative culturali” emanato con D.R. n. 26-2006 del 13/1/2006

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Page 102: uniupo.it · 7 . SENATO ACCADEMICO . Verbale n. 02 Adunanza del giorno 9 Marzo 2009 . Presso la sede del Rettorato in Via Duomo 6 in Vercelli, nell’adunanza del giorno 9 Marzo 2009,

con voto espresso nella forma di legge, all’unanimità

DELIBERA

di concedere il patrocinio alla Terza edizione del Premio Piemonte Mese

SCHEDA DI INIZIATIVA PER CUI È RICHIESTA LA PARTECIPAZIONE DELL’ATENEO

Tipologia dell’iniziativa

convegno congresso seminario laboratorio premio altro

Livello dell’iniziativa internazionale nazionale locale

Titolo dell’iniziativa Terza edizione Premio Piemonte Mese Richiesta pervenuta 24/02/2009 Facoltà / Dipartimento proponente Ente esterno proponente Associazione Culturale Piemonte Mese Referente Lucilla Cremoni e Michelangelo Carta Docenti coinvolti nell’iniziativa

Richiesta

patrocinio contributo

compartecipazione

Quantificazione economica - Periodo di svolgimento dell’iniziativa Tutto il 2009

Luogo di svolgimento dell’iniziativa Torino

Breve descrizione dell’iniziativa Premio giornalistico tre sezioni Cultura e Ambiente, Economia e Artigianato, Enogastronomia

Pregressi Due edizioni Proposta in S.A. 09/03/2009

*****************

9.4 Richiesta patrocinio al convegno nazionale ”Epilessia Farmacoresistente: attualità e prospettive” Prof. Francesco Monaco e Prof. Pier Luigi Foglio Bonda 2/2009/9.4 Ufficio Ricerca Scientifica e Relazioni Internazionali

Al Presidente del Senato Accademico

Su proposta dei Professori, Francesco Monaco e Pier Luigi Foglio Bonda, Facoltà di Medicina, Chirurgia e Scienze della Salute, si sottopone a codesto spettabile Senato Accademico la richiesta di patrocinio convegno “Epilessia Farmacoresistente: attualità e prospettive”.

Il convegno nazionale vedrà la partecipazione del Prof. Roberto Cantello e di esperti di chiara fama nell’ambito del tema trattato e si svolgerà il 3 ottobre 2009 presso la Facoltà di Economia, Caserma Perrone, Novara.

Tale iniziativa ha lo scopo di valutare lo stato dell’arte nella diagnosi e terapia delle epilessie farmacoresistenti.

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Page 103: uniupo.it · 7 . SENATO ACCADEMICO . Verbale n. 02 Adunanza del giorno 9 Marzo 2009 . Presso la sede del Rettorato in Via Duomo 6 in Vercelli, nell’adunanza del giorno 9 Marzo 2009,

Si chiede a codesto spettabile Senato Accademico di deliberare in merito.

OMISSIS

IL SENATO ACCADEMICO PREMESSO che i Professori, Francesco Monaco e Pier Luigi Foglio Bonda, Facoltà di

Medicina, Chirurgia e Scienze della Salute, hanno presentato la richiesta di patrocinio convegno nazionale “Epilessia Farmacoresistente: attualità e prospettive;

CONSIDERATO che il convegno vedrà la partecipazione del Prof. Roberto Cantello e di esperti

di chiara fama nell’ambito del tema trattato e si svolgerà il 3 ottobre 2009 presso la Facoltà di Economia, Caserma Perrone Novara;

CONSIDERATO che tale iniziativa ha lo scopo di valutare lo stato dell’arte nella diagnosi e terapia

delle epilessie farmacoresistenti; CONSIDERATO l’interesse culturale e scientifico dell’iniziativa proposta; VISTA la legge n. 168 del 9/5/89; VISTO lo Statuto dell’Università degli Studi del Piemonte Orientale “Amedeo

Avogadro” emanato con D.R. Rep. n. 319 del 22/7/2008; VISTO il “Regolamento per la concessione di patrocini a titolo gratuito e per

l’erogazione di contributi per iniziative culturali” emanato con D.R. n. 26-2006 del 13/1/2006

con voto espresso nella forma di legge, all’unanimità

DELIBERA

di concedere il patrocinio al convegno nazionale “Epilessia Farmacoresistente: attualità e prospettive”

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Page 104: uniupo.it · 7 . SENATO ACCADEMICO . Verbale n. 02 Adunanza del giorno 9 Marzo 2009 . Presso la sede del Rettorato in Via Duomo 6 in Vercelli, nell’adunanza del giorno 9 Marzo 2009,

SCHEDA DI INIZIATIVA

PER CUI È RICHIESTA LA PARTECIPAZIONE DELL’ATENEO Tipologia dell’iniziativa

convegno congresso seminario laboratorio premio altro

Livello dell’iniziativa internazionale nazionale locale

Titolo dell’iniziativa “Epilessia Farmacoresitente: attualità e prospettive” Richiesta pervenuta Facoltà / Dipartimento proponente Medicina, Chirurgia e Scienze della Salute Ente esterno proponente Associazione Italiana Epilessia Farmacoresistente Referente Prof. Francesco Monaco; Prof. Pier Luigi Foglio Bonda Docenti coinvolti nell’iniziativa Prof. Cantello Roberto; Prof. Pier Luigi Foglio Bonda

Richiesta

patrocinio contributo

compartecipazione

Quantificazione economica Periodo di svolgimento dell’iniziativa 03/10/2009

Luogo di svolgimento dell’iniziativa Facoltà di Economia, Caserma Perrone (NOVARA)

Breve descrizione dell’iniziativa Il Convegno ha lo scopo di valutare lo stato dell’arte nella diagnosi e terapia delle epilessie farmacoresistenti.

Pregressi — Proposta in S.A. 09/03/2009

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9.5 Richiesta di patrocinio del minisimposio “Sistemi terapeutici dermali e transdermali”- Prof. Giovanni Sorba 2/2009/9.5 Ufficio Ricerca Scientifica e Relazioni Internazionali

Al Presidente del Senato Accademico

Su proposta del Prof. Giovanni Sorba, Direttore del Dipartimento di Scienze Chimiche, Alimentari, Farmaceutiche e Farmacologiche, si sottopone a codesto spettabile Senato Accademico la richiesta di patrocinio del minisimposio “Sistemi terapeutici dermali e transdermali”.

Il minisimposio sulle forme farmaceutiche topiche si svolgerà il 27 novembre a Novara

presso l’aula magna della Facoltà di Farmacia e vi parteciperanno, in qualità di relatori e moderatori, docenti universitari di chiara fama e rappresentanti di importanti industrie del settore farmaceutico.

Tale iniziativa vuole anche rappresentare per i giovani ricercatori italiani un’occasione di confronto con i colleghi e con esperti di settore tecnologico farmaceutico.

Si chiede a codesto spettabile Senato Accademico di deliberare in merito.

OMISSIS

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Page 105: uniupo.it · 7 . SENATO ACCADEMICO . Verbale n. 02 Adunanza del giorno 9 Marzo 2009 . Presso la sede del Rettorato in Via Duomo 6 in Vercelli, nell’adunanza del giorno 9 Marzo 2009,

IL SENATO ACCADEMICO

PREMESSO che il Prof. Giovanni Sorba, Direttore del Dipartimento di Scienze Chimiche,

Alimentari, Farmaceutiche e Farmacologiche, ha presentato la richiesta di patrocinio del minisimposio “Sistemi terapeutici dermali e transdermali”;

CONSIDERATO che il minisimposio sulle forme farmaceutiche topiche si svolgerà il 27

novembre a Novara presso l’aula magna della Facoltà di Farmacia e vi parteciperanno, in qualità di relatori e moderatori, docenti universitari di chiara fama e rappresentanti di importanti industrie del settore farmaceutico;

CONSIDERATO che tale iniziativa vuole anche rappresentare per i giovani ricercatori italiani

un’occasione di confronto con i colleghi e con esperti di settore tecnologico farmaceutico;

CONSIDERATO l’interesse culturale e scientifico dell’iniziativa proposta; VISTA la legge n. 168 del 9/5/89; VISTO lo Statuto dell’Università degli Studi del Piemonte Orientale “Amedeo

Avogadro” emanato con D.R. Rep. n. 319 del 22/7/2008; VISTO il “Regolamento per la concessione di patrocini a titolo gratuito e per

l’erogazione di contributi per iniziative culturali” emanato con D.R. n. 26-2006 del 13/1/2006

con voto espresso nella forma di legge, all’unanimità

DELIBERA

di concedere il patrocinio al minisimposio “Sistemi terapeutici dermali e transdermali”

SCHEDA DI INIZIATIVA PER CUI È RICHIESTA LA PARTECIPAZIONE DELL’ATENEO

Tipologia dell’iniziativa

convegno congresso seminario laboratorio premio altro

Livello dell’iniziativa internazionale nazionale locale

Titolo dell’iniziativa Sistemi terapeutici dermali e transdermali Richiesta pervenuta 06/02/2009

Facoltà / Dipartimento proponente Dipartimento di Scienze Chimiche, Alimentari, Farmaceutiche e Farmacologiche

Ente esterno proponente Referente Prof. Giovanni Sorba Docenti coinvolti nell’iniziativa Prof. Franco Pattarino

Richiesta

patrocinio contributo

compartecipazione

Quantificazione economica -

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Page 106: uniupo.it · 7 . SENATO ACCADEMICO . Verbale n. 02 Adunanza del giorno 9 Marzo 2009 . Presso la sede del Rettorato in Via Duomo 6 in Vercelli, nell’adunanza del giorno 9 Marzo 2009,

Periodo di svolgimento dell’iniziativa 27 novembre 2009

Luogo di svolgimento dell’iniziativa Novara Aula Magna Facoltà di Farmacia

Breve descrizione dell’iniziativa

Minisimposio sulle forme farmaceutiche topiche che vuole anche rappresentare per i giovani ricercatori italiani un’occasione di confronto con colleghi e con esperti del settore tecnologico e farmaceutico

Pregressi — Proposta in S.A. 09/03/2009

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9.6 Richiesta di patrocinio dell’Ottava edizione del Convegno e del Premio Piazzano 2/2009/9.6 Ufficio Ricerca Scientifica e Relazioni Internazionali

Al Presidente del Senato Accademico

Su proposta dell’Associazione Culturale“Piero Piazzano” si sottopone a codesto spettabile Senato Accademico la richiesta di patrocinio dell’Ottava edizione del Convegno e del Premio Piazzano.

In considerazione del successo delle precedenti edizioni, alle quali l’Università degli Studi

del Piemonte Orientale aveva già concesso il patrocinio gratuito, il convegno e il relativo premio affrontano un dibattito su un problema cruciale dello sviluppo economico e sociale delle Nazioni di dominante attualità ispirato dall’O.C.S.E. e dall’ Unesco.

L’iniziativa quest’anno anticipa un tema di macroeconomia di grande attualità e oggetto di

numerose celebrazioni. Il tema scelto per l’Ottava edizione è: “Il termometro della felicità, ovvero sostituire il P.I.L. per indicare la ricchezza delle nazioni”.

Si chiede a codesto spettabile Senato Accademico di deliberare in merito.

OMISSIS

IL SENATO ACCADEMICO

PREMESSO che l’Associazione Culturale“Piero Piazzano” ha presentato la richiesta di patrocinio dell’Ottava edizione del Convegno e del Premio Piazzano;

CONSIDERATO il successo delle precedenti edizioni, alle quali l’Università degli Studi del

Piemonte Orientale aveva concesso il patrocinio gratuito; CONSIDERATO che il convegno e il relativo premio affrontano un dibattito su un problema

cruciale dello sviluppo economico e sociale delle Nazioni di dominante attualità ispirato dall’O.C.S.E. e dall’ Unesco;

CONSIDERATO che l’iniziativa quest’anno anticipa un tema di macroeconomia di grande attualità

e oggetto di numerose celebrazioni. Il tema scelto per l’Ottava edizione è: “Il termometro della felicità, ovvero sostituire il P.I.L. per indicare la ricchezza delle nazioni;

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Page 107: uniupo.it · 7 . SENATO ACCADEMICO . Verbale n. 02 Adunanza del giorno 9 Marzo 2009 . Presso la sede del Rettorato in Via Duomo 6 in Vercelli, nell’adunanza del giorno 9 Marzo 2009,

CONSIDERATO l’interesse culturale dell’iniziativa proposta; VISTA la legge n. 168 del 9/5/89; VISTO lo Statuto dell’Università degli Studi del Piemonte Orientale “Amedeo

Avogadro” emanato con D.R. Rep. n. 319 del 22/7/2008; VISTO il “Regolamento per la concessione di patrocini a titolo gratuito e per

l’erogazione di contributi per iniziative culturali” emanato con D.R. n. 26-2006 del 13/1/2006

con voto espresso nella forma di legge, all’unanimità

DELIBERA

di concedere il patrocinio all’Ottava edizione del Convegno e del Premio Piazzano

SCHEDA DI INIZIATIVA

PER CUI È RICHIESTA LA PARTECIPAZIONE DELL’ATENEO Tipologia dell’iniziativa

convegno congresso seminario laboratorio premio altro

Livello dell’iniziativa internazionale nazionale locale

Titolo dell’iniziativa Convegno e Premio Piazzano Richiesta pervenuta 25/02/2009 Facoltà / Dipartimento proponente Ente esterno proponente Associazione Culturale “Piero Piazzano” Referente Alberto Toscano Docenti coinvolti nell’iniziativa

Richiesta

patrocinio contributo

compartecipazione

Quantificazione economica - Periodo di svolgimento dell’iniziativa 23 maggio 2009

Luogo di svolgimento dell’iniziativa Novara

Breve descrizione dell’iniziativa L’iniziativa quest’anno anticipa un tema di macroeconomia di grande attualità e oggetto di numerose celebrazioni. Il tema scelto per l’Ottava edizione è: “Il termometro della felicità, ovvero sostituire il P.I.L. per indicare la ricchezza delle nazioni”

Pregressi Sette edizioni Proposta in S.A. 09/03/2009

*****************

107

Page 108: uniupo.it · 7 . SENATO ACCADEMICO . Verbale n. 02 Adunanza del giorno 9 Marzo 2009 . Presso la sede del Rettorato in Via Duomo 6 in Vercelli, nell’adunanza del giorno 9 Marzo 2009,

10. Varie ed eventuali

*****************

Il Presidente, alle ore 13.10 esaurito l’esame degli argomenti all’ordine del giorno, dichiara

sciolta la seduta.

IL DIRIGENTE - SEGRETARIO IL RETTORE-PRESIDENTE

(Dott. Paolo PASQUINI) (Prof. Paolo GARBARINO)

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