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1. L. 9 ottobre 1970, n. 740. Ordinamento delle categorie di personale sanitario addetto agli istituti di prevenzione e pena non apparte- nenti ai ruoli organici dell’Amministrazione penitenziaria (G.U. 24 ottobre 1970, n. 270). TITOLO I PERSONALE SANITARIO INCARICATO CAPO I MEDICI INCARICATI Sezione I Norme generali Art. 1. Qualifica. I medici chirurghi, non appar- tenenti al personale civile di ruolo dell’Amministra- zione degli istituti di prevenzione e di pena, i quali prestano la loro opera presso gli istituti o servizi del- l’amministrazione stessa, sono qualificati medici in- caricati. Essi hanno le attribuzioni previste dai regolamenti per gli istituti di prevenzione e di pena. Art. 2. Rapporto di incarico. Le prestazioni pro- fessionali rese in conseguenza del conferimento del- l’incarico sono disciplinate dalle norme della pre- sente legge. Ai medici incaricati non sono applicabili le norme relative alla incompatibilità e al cumulo di impieghi né alcuna altra norma concernente gli impiegati ci- vili dello Stato. A tutti i medici che svolgono, a qualsiasi titolo, at- tività nell’ambito degli istituti penitenziari non sono applicabili altresì le incompatibilità e le limitazioni previste dai contratti e dalle convenzioni con il Ser- vizio sanitario nazionale. ––––––––––– Ultimo comma aggiunto dall’art. 6 D.L. 14 giugno 1993, n. 187. Art. 3. Numero dei medici incaricati. Il numero dei medici incaricati è quello risultante dalla tabella A allegata alla presente legge. La ripartizione dei posti di medico incaricato pres- so i singoli istituti o servizi di prevenzione e di pena è effettuata con decreto del Ministro per la grazia e giustizia, salvo quanto previsto dal successivo arti- colo 51 per i servizi di guardia. Sezione II Ammissione all’incarico Art. 4. Sistemi di ammissione. L’ammissione al- l’incarico ha luogo mediante pubblico concorso per titoli, bandito di volta in volta per ricoprire i posti vacanti in ogni singolo istituto o servizio. I posti disponibili presso sedi particolarmente disa- giate, che non sia stato possibile ricoprire mediante concorso, sono conferiti direttamente dal Ministero di grazia e giustizia, sentito il procuratore generale presso la corte d’appello competente per territorio. Art. 5. Requisiti per l’ammissione all’incarico. Per l’ammissione all’incarico è necessario il posses- so dei seguenti requisiti: a) diploma di laurea in medicina e chirurgia e re- lativa abilitazione professionale; b) cittadinanza italiana; sono equiparati ai citta- dini gli italiani non appartenenti alla Repubblica; c) età non superiore ad anni 45, salve le eleva- zioni dei limiti di età previste dalle vigenti disposi- zioni. Per i medici chirurghi, i quali in qualità di me- dico incaricato, di medico incaricato provvisorio, o di medico di guardia, abbiano già prestato senza de- merito la loro opera presso un istituto o servizio del- l’Amministrazione degli istituti di prevenzione e di pena per almeno un anno, detto limite massimo di età è elevato del periodo di tempo corrispondente al servizio prestato; d) idoneità fisica all’incarico; e) godimento del diritto di elettorato attivo poli- tico; f) non essere stato destituito o dispensato dal- l’impiego presso una pubblica amministrazione o esonerato o dichiarato decaduto dalle funzioni di medico incaricato dell’Amministrazione degli istitu- ti di prevenzione e di pena; g) iscrizione all’ordine dei medici. I predetti requisiti debbono essere posseduti alla data di scadenza del termine stabilito nel bando di concorso per la presentazione della domanda di am- missione. Per i medici ammessi all’incarico mediante scel- © Laurus Robuffo Polizia penitenziaria e personale civile dell’amministrazione penitenziaria

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Sezione I Norme generali L. 9 ottobre 1970, n. 740. Ordinamento delle categorie di personale sanitario addetto agli istituti di prevenzione e pena non apparte- nenti ai ruoli organici dell’Amministrazione penitenziaria (G.U. 24 ottobre 1970, n. 270). Art. 3. Numero dei medici incaricati. Il numero dei medici incaricati è quello risultante dalla tabella A allegata alla presente legge. La ripartizione dei posti di medico incaricato pres- © Laurus Robuffo 1.

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1.

L. 9 ottobre 1970, n. 740. Ordinamento dellecategorie di personale sanitario addetto agliistituti di prevenzione e pena non apparte-nenti ai ruoli organici dell’Amministrazionepenitenziaria (G.U. 24 ottobre 1970, n. 270).

TITOLO IPERSONALE SANITARIO INCARICATO

CAPO IMEDICI INCARICATI

Sezione INorme generali

Art. 1. Qualifica. I medici chirurghi, non appar-tenenti al personale civile di ruolo dell’Amministra-zione degli istituti di prevenzione e di pena, i qualiprestano la loro opera presso gli istituti o servizi del-l’amministrazione stessa, sono qualificati medici in-caricati.

Essi hanno le attribuzioni previste dai regolamentiper gli istituti di prevenzione e di pena.

Art. 2. Rapporto di incarico. Le prestazioni pro-fessionali rese in conseguenza del conferimento del-l’incarico sono disciplinate dalle norme della pre-sente legge.

Ai medici incaricati non sono applicabili le normerelative alla incompatibilità e al cumulo di impieghiné alcuna altra norma concernente gli impiegati ci-vili dello Stato.

A tutti i medici che svolgono, a qualsiasi titolo, at-tività nell’ambito degli istituti penitenziari non sonoapplicabili altresì le incompatibilità e le limitazionipreviste dai contratti e dalle convenzioni con il Ser-vizio sanitario nazionale.–––––––––––

Ultimo comma aggiunto dall’art. 6 D.L. 14 giugno1993, n. 187.

Art. 3. Numero dei medici incaricati. Il numerodei medici incaricati è quello risultante dalla tabellaA allegata alla presente legge.

La ripartizione dei posti di medico incaricato pres-

so i singoli istituti o servizi di prevenzione e di penaè effettuata con decreto del Ministro per la grazia egiustizia, salvo quanto previsto dal successivo arti-colo 51 per i servizi di guardia.

Sezione IIAmmissione all’incarico

Art. 4. Sistemi di ammissione. L’ammissione al-l’incarico ha luogo mediante pubblico concorso pertitoli, bandito di volta in volta per ricoprire i postivacanti in ogni singolo istituto o servizio.

I posti disponibili presso sedi particolarmente disa-giate, che non sia stato possibile ricoprire medianteconcorso, sono conferiti direttamente dal Ministerodi grazia e giustizia, sentito il procuratore generalepresso la corte d’appello competente per territorio.

Art. 5. Requisiti per l’ammissione all’incarico.Per l’ammissione all’incarico è necessario il posses-so dei seguenti requisiti:

a) diploma di laurea in medicina e chirurgia e re-lativa abilitazione professionale;

b) cittadinanza italiana; sono equiparati ai citta-dini gli italiani non appartenenti alla Repubblica;

c) età non superiore ad anni 45, salve le eleva-zioni dei limiti di età previste dalle vigenti disposi-zioni. Per i medici chirurghi, i quali in qualità di me-dico incaricato, di medico incaricato provvisorio, odi medico di guardia, abbiano già prestato senza de-merito la loro opera presso un istituto o servizio del-l’Amministrazione degli istituti di prevenzione e dipena per almeno un anno, detto limite massimo dietà è elevato del periodo di tempo corrispondente alservizio prestato;

d) idoneità fisica all’incarico;e) godimento del diritto di elettorato attivo poli-

tico;f) non essere stato destituito o dispensato dal-

l’impiego presso una pubblica amministrazione oesonerato o dichiarato decaduto dalle funzioni dimedico incaricato dell’Amministrazione degli istitu-ti di prevenzione e di pena;

g) iscrizione all’ordine dei medici.I predetti requisiti debbono essere posseduti alla

data di scadenza del termine stabilito nel bando diconcorso per la presentazione della domanda di am-missione.

Per i medici ammessi all’incarico mediante scel-

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Polizia penitenziaria e personale civiledell’amministrazione penitenziaria

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ta diretta, i requisiti di cui al presente articolo de-vono essere posseduti alla data del decreto di con-ferimento dell’incarico. I documenti attestanti ilpossesso dei requisiti previsti dalle precedenti let-tere b), d), e), debbono essere di data non anterio-re di tre mesi a quella del decreto predetto.

Art. 6. Bando di concorso. Il concorso è in-detto con decreto del Ministro per la grazia e giu-stizia, da pubblicarsi nella Gazzetta Ufficiale del-la Repubblica.

Il decreto deve indicare:a) l’istituto o servizio cui si riferisce il concorso

e il numero dei posti da ricoprire;b) i documenti da esibire;c) i termini per la presentazione della domanda

di ammissione e dei documenti previsti dai succes-sivi articoli 11 e 12;

d) i titoli valutabili ai sensi del successivo articolo10.

Art. 7. Domanda di ammissione al concorso. Ladomanda di ammissione al concorso deve pervenireal procuratore generale della corte d’appello compe-tente per territorio, entro il termine stabilito dal ban-do di concorso.

Nella domanda gli aspiranti debbono dichiarare:a) le proprie generalità, la data e il luogo di na-

scita;b) il possesso del diploma di laurea in medicina

e chirurgia e della relativa abilitazione professiona-le:

c) il possesso della cittadinanza italiana o la qua-lità di italiani non appartenenti alla Repubblica;

d) il comune nelle cui liste elettorali sono iscrit-ti, ovvero i motivi della non iscrizione o della can-cellazione dalle liste medesime;

e) le eventuali condanne penali riportate, per lequali non sia intervenuta riabilitazione;

f) la loro posizione nei riguardi degli obblighimilitari;

g) i servizi prestati alle dipendenze di pubblicheamministrazioni e le cause di cessazione da tali servi-zi;

h) i servizi prestati in qualità di medici aggrega-ti o di medici incaricati dell’Amministrazione degliistituti di prevenzione e di pena e le cause dellaeventuale cessazione dall’incarico;

i) l’ordine dei medici cui sono iscritti.L’amministrazione provvede d’ufficio ad accertare

le cause di risoluzione dei precedenti rapporti diservizio o di cessazione dall’incarico.

Alla domanda gli aspiranti debbono allegare tutti ititoli di cui sono in possesso e che possono formareoggetto di valutazione ai sensi del successivo artico-lo 10.

Art. 8. Esclusione dal concorso. L’esclusione dalconcorso è disposta soltanto per difetto dei requisiti

prescritti e con decreto motivato dal procuratore ge-nerale della corte d’appello competente per territo-rio.

Art. 9. Commissione giudicatrice. La commis-sione giudicatrice del concorso è nominata con de-creto del procuratore generale della corte d’appellocompetente e per territorio.

È presieduta da un magistrato ordinario con quali-fica non inferiore a magistrato di appello, designatodallo stesso procuratore generale ed è composta:

1) da un medico-chirurgo docente universitario oprimario ospedaliero designato dal competente ordi-ne dei medici;

2) da un medico-chirurgo docente universitario oprimario ospedaliero designato dal Ministro per lasanità;

3) da un impiegato del ruolo tecnico-sanitario del-la carriera direttiva dell’Amministrazione degli isti-tuti di prevenzione e di pena;

4) da un impiegato del ruolo medico della carrieradirettiva dell’Amministrazione della sanità, desi-gnato dal Ministro per la sanità;

5) da un medico incaricato dell’Amministrazionedegli istituti di prevenzione e di pena, addetto ad unistituto situato nella circoscrizione della corte d’ap-pello competente per territorio.

Le funzioni di segretario sono disimpegnate da unimpiegato della carriera direttiva del ruolo ammini-strativo dell’Amministrazione degli istituti di pre-venzione e di pena, in servizio nel distretto dellastessa corte d’appello ovvero in un istituto o servi-zio situato nell’ambito della circoscrizione territo-riale del distretto stesso.

Art. 10. Valutazione dei titoli. Per la valutazionedei titoli sono stabiliti quattro diversi coefficienti: ilprimo in base ai titoli accademici e professionali;

il secondo in base alla attività comunque prestatanell’interesse dell’Amministrazione degli istituti diprevenzione e di pena, in qualità di medico chirur-go;

il terzo in base al servizio prestato in qualità dimedico chirurgo presso altre pubbliche ammini-strazioni;

il quarto in base alle pubblicazioni scientifiche. Peril primo coefficiente sono disponibili sette punti. Lacommissione, ai fini della valutazione dei titoli acca-demici e professionali, tiene conto: del voto riportatonel conseguimento del diploma di laurea, dei corsi diperfezionamento seguiti da esami, delle specializza-zioni, delle libere docenze in discipline aventi tutte at-tinenza o comunque riferimento all attività sanitariache l’aspirante è tenuto a svolgere presso l’istituto cuisi riferisce il concorso.

Per il secondo coefficiente sono disponibili diecipunti e per il terzo otto punti. La commissione, aifini della valutazione dei relativi titoli, tiene conto

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della durata della continuità e della qualità del ser-vizio prestato.

Per il quarto coefficiente sono disponibili cinquepunti. La commissione, ai fini della valutazione del-le pubblicazioni, tiene particolare conto di quelleaventi attinenza alla attività professionale del medi-co penitenziario.

Art. 11. Preferenze. Nella formazione della gra-duatoria di merito, a parità di punteggio complessi-vo, sono preferiti:

a) i coniugati, con riguardo al numero dei figli;b) i più anziani di età.

Art. 12. Graduatoria del concorso e presenta-zione dei documenti. Espletati l’esame dei titoli ela loro valutazione, la commissione, ove del caso,invita gli aspiranti classificati a parità di merito adesibire, a pena di decadenza, nel termine stabilitodal bando di concorso, i documenti attestanti il pos-sesso dei titoli di preferenza di cui al precedente ar-ticolo 11.

La commissione forma la graduatoria di meritocon l’indicazione del punteggio conseguito da cia-scun candidato.

Il Ministro, riconosciuta la regolarità del procedi-mento, approva, con decreto, la graduatoria e di-chiara i vincitori del concorso, sotto condizione del-l’accertamento del possesso dei requisiti per l’am-missione all’incarico previsti dal precedente artico-lo 5.

A tal fine i concorrenti, utilmente collocati in gra-duatoria, sono invitati dall’amministrazione a pre-sentare, a pena di decadenza, nel termine e con lemodalità stabilite nel bando di concorso, i documen-ti necessari per dimostrare il possesso dei requisitiindicati nel precedente articolo 5.

Art. 13. Conferimento dell’incarico. L’incaricoè conferito con decreto del Ministro per la grazia egiustizia.

Il medico al quale è stato conferito l’incarico de-cade qualora, senza giustificato motivo, non pren-da possesso dell’incarico stesso entro il termineprefissatogli. Qualora gli idonei non accettino onon prendano possesso dell’incarico il Ministro perla grazia e giustizia provvede a norma dell’articolo4, comma secondo.

L’incarico decorre, a tutti gli effetti, dalla data dipresa di possesso.

Sezione III

Doveri-Diritti

Art. 14. Doveri. Il medico incaricato è tenuto asvolgere servizio adeguato alle esigenze dell’istitutopresso cui è addetto assicurando in ogni caso la suapresenza giornaliera in istituto per diciotto ore setti-

manali, e ad osservare le vigenti disposizioni in ma-teria sanitaria e le regole deontologiche professiona-li (1).

Egli è tenuto, altresì, alla osservanza dei regola-menti, per gli istituti di prevenzione e di pena e delregolamento interno dell’istituto cui è addetto, e de-ve tener conto, compatibilmente con le esigenze sa-nitarie, delle disposizioni impartite dal direttore del-l’istituto o servizio.

Il medico incaricato addetto agli istituti diretti damedici di ruolo è tenuto ad osservare anche le diret-tive tecniche impartite dal direttore.

Il medico incaricato addetto agli istituti presso iquali il servizio sanitario è diretto da un medico di-rigente è tenuto ad osservare le direttive tecniche daquesti impartite e, qualora se ne discosti, deve forni-re motivata spiegazione al medico provinciale, ilquale ne valuta la fondatezza.

Fermo restando quanto disposto dal secondo com-ma dell’articolo 2, al medico incaricato non possonoessere affidati, nell’ambito dello stesso istituto, iservizi di cui agli articoli 51 e 52, salvo il dispostodel terzo comma dell’articolo 52 (2).

Il Ministero della sanità, di concerto con il Mini-stero di grazia e giustizia, organizza corsi di aggior-namento e di specializzazione in medicina carcera-ria.

Il personale sanitario che senza giustificato moti-vo non partecipa a detti corsi decade dall’incarico.–––––––––––

(1) Comma così modificato dall’art. 6 D.L. 14 giu-gno 1993, n. 187.

(2) Comma aggiunto dall’art. 2 L. 15 gennaio1991, n. 26.

Art. 15. Residenza. Il medico incaricato deve ri-siedere nella sede ove è situato l’istituto o serviziocui è addetto. Tuttavia può essere autorizzato dalMinistero, per particolari motivi, sentito il direttoredell’istituto o servizio stessi, a risiedere altrove,quando ciò sia conciliabile col pieno e regolareadempimento di ogni altro suo dovere.

Art. 16. Diritto all’esercizio dell’incarico; trat-tamento economico. Il medico incaricato ha dirittoall’esercizio delle funzioni previste dal provvedi-mento di incarico e non può essere destinato a man-sioni di diversa natura.

Non può essere privato dell’incarico per motivi di-versi da quelli indicati nella presente legge.

Ha diritto al trattamento economico e previdenzia-le di cui ai successivi articoli 38 e seguenti.

Art. 17. Riposo settimanale e festivo. Il medicoincaricato ha diritto a non prestare la propria operaper un giorno la settimana; può essere autorizzato daldirettore dell’istituto o servizio, compatibilmente conle esigenze del servizio, a non prestare la propria ope-ra negli altri giorni riconosciuti festivi diversi dalladomenica.

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Durante le assenze di cui al precedente comma, ilmedico incaricato conserva il normale trattamentoeconomico.

Nei giorni in cui non presta servizio, il medico in-caricato è tenuto a rendersi reperibile o, comunque,ad assicurare a mezzo di un sostituto l’eventualepronto soccorso.

Art. 18. Assenze retribuite. Il medico incarica-to ha diritto a non prestare la propria opera pertrenta giorni continuativi l’anno, da determinarsi inrelazione alle esigenze del servizio sanitario dell’i-stituto; per particolari esigenze, può essergli con-cesso di frazionare in più periodi la predetta assen-za.

Egli, in caso di infermità, può essere autorizzato anon prestare la propria opera per la durata massimadi mesi 2. L’assenza è autorizzata dal procuratoregenerale presso la corte d’appello competente perterritorio, su motivato rapporto del direttore dell’i-stituto o servizio; la sussistenza dell’infermità cheimpedisce il regolare disimpegno dell’incarico vie-ne accertata, se del caso, in base al giudizio di unmedico scelto dal detto procuratore generale.

Durante le assenze di cui ai precedenti commi il me-dico incaricato conserva il normale trattamento econo-mico.

Art. 19. Assenze non retribuite. Il medico inca-ricato può essere autorizzato a non prestare la pro-pria opera, con perdita del trattamento economico,nei casi e per la durata appresso indicati:

a) per infermità che comporti un’assenza di du-rata superiore a quella prevista dal precedente arti-colo 18: durata massima mesi 10;

b) per richiamo alle armi: per la durata del ri-chiamo stesso;

c) per motivi privati o di studio: durata massimamesi 12;

d) per matrimonio: giorni 15.Le assenze di cui alle lettere a) e c), del prece-

dente comma sono autorizzate con decreto del Mi-nistro per la grazia e giustizia su documentataistanza dell’interessato e in base a rapporto del di-rettore dell’istituto o servizio: nella ipotesi di cuialla lettera a) la sussistenza dell’infermità che im-pedisca il regolare disimpegno dell’incarico vieneaccertata, se del caso, in base a giudizio di un me-dico scelto dall’amministrazione centrale.

L’assenza prevista alla lettera d) è autorizzata daldirettore dell’istituto o servizio.

I periodi di assenza di cui alle lettere a) e c) delprecedente primo comma non sono computabili aifini dell’aumento periodico della retribuzione, non-ché della indennità di soppressione di posto, di cuial successivo articolo 40.

La durata complessiva delle assenze per motiviprivati o di studio non può superare in ogni caso do-dici mesi in un quinquennio.

Sezione IV

Disciplina

Art. 20. Sanzioni. Il medico incaricato del ser-vizio ordinario è soggetto alle seguenti sanzionidisciplinari:

a) il richiamo;b) la sospensione dall’incarico;c) l’esonero dall’incarico.

Art. 21. Richiamo. Il richiamo consiste in unadichiarazione di biasimo ed è inflitto per lievimancanze.

Art. 22. Sospensione dall’incarico. La sospen-sione dall’incarico consiste nella privazione dell’in-carico stesso, con perdita del trattamento economi-co, per un periodo non inferiore ad un mese e nonsuperiore a sei mesi.

È inflitta per mancanze che comportino la irroga-zione del richiamo ovvero l’esonero dall’incarico.

La sospensione dall’incarico determina un ritardo didue anni nell’aumento periodico del compenso men-sile a decorrere dalla data in cui verrebbe a maturarsiil primo aumento successivo all’applicazione dellasanzione.

Art. 23. Esonero dall’incarico. L’esonero dal-l’incarico è inflitto:

a) per atti, compiuti anche fuori del disimpegnodell’incarico che importino responsabilità con gravisanzioni irrogata dall’ordine professionale;

b) per dolosa violazione dei doveri inerenti alrapporto di incarico da cui derivi grave pregiudizioal funzionamento del servizio affidato al medico in-caricato;

c) per richiesta o accettazione di compensi e be-nefici in relazione alla attività svolta dal medico in-caricato nel disimpegno delle sue attribuzioni;

d) per persistente insufficiente rendimento.

Art. 24. Procedimento per l’irrogazione del ri-chiamo: ricorso. Il richiamo è inflitto dal procura-tore generale della corte d’appello competente perterritorio, previa formale contestazione dell’addebi-to all’interessato, al quale è assegnato il termine digiorni 15 per presentare eventuali giustificazioni. Ilprovvedimento che infligge la sanzione deve esseremotivato e comunicato all’interessato per iscritto.

Avverso al suddetto provvedimento è ammesso ri-corso, entro 30 giorni dalla comunicazione del prov-vedimento stesso, al Ministro per la grazia e giusti-zia, il quale decide in via definitiva con decreto mo-tivato.

Art. 25. Procedimento per l’irrogazione dellasospensione e dell’esonero dall’incarico. Il procu-ratore generale della corte d’appello competente perterritorio, a richiesta del Ministero di grazia e giusti-zia, o del Ministero della sanità, o di propria inizia-

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tiva, qualora venga a conoscenza di un fatto com-messo da un medico incaricato addetto a un istitutosituato nell’ambito della circoscrizione e che possacomportare la irrogazione della sospensione o del-l’esonero dall’incarico, dopo aver compiuto gli op-portuni accertamenti, provvede o alla archiviazionedegli atti o a contestare per iscritto all’interessato ilfatto stesso.

L’incolpato ha il termine di giorni quindici perpresentare le eventuali giustificazioni.

Il procuratore generale della corte d’appello, sca-duto tale termine, qualora ritenga che non debba es-sere irrogata alcuna sanzione, ordina l’archiviazio-ne degli atti, dandone comunicazione all’interessa-to e al Ministero.

Nel caso in cui non ricorra la ipotesi di cui al pre-cedente comma, il detto procuratore generale esple-ta la eventuale istruttoria, che deve essere compiutaentro trenta giorni; a conclusione dell’istruttoria,qualora non ritenga di dover irrogare la sanzione delrichiamo, rimette gli atti al capo del personale civi-le dell’Amministrazione degli istituti di prevenzionee di pena, per l’ulteriore inoltro alla commissione dicui al successivo articolo 48.

Il presidente della commissione fissa la data per latrattazione orale del procedimento, dandone comuni-cazione, almeno trenta giorni prima, all’interessato, ilquale ha facoltà di prendere cognizione degli atti delprocedimento, di far pervenire in tempo utile le even-tuali memorie difensive e di intervenire alla trattazio-ne per svolgere oralmente la propria difesa.

La commissione, conclusa la trattazione orale, condeliberazione motivata, propone il proscioglimentodell’incolpato ovvero la sanzione da irrogare.

Il Ministro provvede con decreto motivato a dichia-rare il proscioglimento o a infliggere la sanzione pro-posta dalla commissione, salvo che non ritenga di di-sporre in modo più favorevole all’incolpato.

Il decreto del Ministro è comunicato all’interessato.Il procedimento disciplinare si estingue quando

siano decorsi novanta giorni dall’ultimo atto, senzache sia stato compiuto alcun ulteriore atto.

Il medico incaricato prosciolto ha diritto al rim-borso delle spese di viaggio sostenute per compari-re innanzi alla commissione e alle relative indennitàdi missione.

Art. 26. Riapertura del procedimento e suoi ef-fetti. Il procedimento disciplinare può essere ria-perto qualora il medico incaricato punito adducanuove prove, tali da far ritenere che sia applicabilenei suoi confronti una sanzione meno grave o possaessere dichiarato il proscioglimento dall’addebito.

La riapertura è disposta dal direttore generale, surelazione del capo del personale civile dell’Ammi-nistrazione degli istituti di prevenzione e di pena, ilquale provvede direttamente con le modalità previ-ste dal precedente articolo 25.

Il medico incaricato, esonerato a seguito di procedi-

mento disciplinare, il quale venga successivamenteprosciolto da ogni addebito in sede di revisione delgiudizio disciplinare, ovvero venga punito con unasanzione meno grave, ha diritto a essere reintegratonel precedente incarico, esclusa qualsiasi correspon-sione di assegni per il periodo in cui non ha prestatola sua opera.

Art. 27. Sospensione cautelare. Il medico incari-cato è immediatamente sospeso in via cautelare dal-l’incarico, ove sia stato emesso nei suoi confrontimandato o ordine di cattura.

Il medico incaricato può essere sospeso in via cau-telare dall’incarico qualora sia sottoposto:

a) a procedimento penale e la natura del reato as-serittogli sia particolarmente grave;

b) a procedimento disciplinare da parte dell’Am-ministrazione degli istituti di prevenzione e di penaper infrazioni di particolare gravità. La sospensionepuò essere disposta anche prima dell’inizio del pro-cedimento disciplinare, nel caso in cui la natura deifatti addebitati risulti tale da rendere pregiudizievo-le l’ulteriore disimpegno dell’incarico; tale sospen-sione è revocata qualora il procedimento disciplina-re non venga iniziato entro 20 giorni dalla data delprovvedimento di sospensione stessa.

La sospensione di cui al precedente comma è di-sposta con decreto del Ministro per la grazia e giu-stizia.

Durante il periodo della sospensione cautelare, almedico incaricato non compete alcun assegno.

Art. 28. Computo della sospensione cautelare.Il periodo di sospensione cautelare deve essere com-putato nella sanzione, qualora, a seguito del proce-dimento disciplinare, al medico incaricato venga ir-rogata la sospensione dall’incarico.

Se la sospensione dall’incarico è irrogata per dura-ta inferiore alla sospensione cautelare sofferta o se èirrogata una sanzione minore o se il procedimento siconclude con il proscioglimento del medico incari-cato, questi ha diritto a percepire tutti gli assegninon corrispostigli, per il tempo eccedente la duratadella sanzione inflittagli.

Art. 29. Revoca della sospensione cautelare.Quando la sospensione cautelare sia stata disposta inconseguenza di procedimento penale e questo siconcluda con sentenza di proscioglimento o di asso-luzione passata in giudicato perché il fatto non sus-siste o perché il medico incaricato non lo ha com-messo, la sospensione è revocata e il medico ha di-ritto a tutti gli assegni non percepiti.

Se il procedimento penale si conclude con senten-za di proscioglimento o di assoluzione passata ingiudicato per motivi diversi da quelli contemplatinel comma precedente, la sospensione può esseremantenuta qualora, nei termini previsti dal successi-vo comma, venga iniziato a carico del medico inca-ricato procedimento disciplinare.

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Tale procedimento deve avere inizio, con la conte-stazione degli addebiti, entro 180 giorni dalla data incui e divenuta irrevocabile la sentenza di prosciogli-mento o di assoluzione ovvero entro 30 giorni dalladata in cui il medico incaricato abbia notificato al-l’amministrazione la sentenza stessa.

La sospensione cessa se la contestazione degli ad-debiti non ha luogo entro i termini di cui al prece-dente comma e il procedimento disciplinare, per ifatti che formano oggetto del procedimento penale,non può più essere iniziato. In tale caso il medico in-caricato ha diritto agli assegni non percepiti.

Qualora il procedimento disciplinare sia stato so-speso a seguito di denuncia alla autorità giudizia-ria, la scadenza dei termini predetti estingue altre-sì il procedimento disciplinare che non può più es-sere rinnovato.

Art. 30. Comunicazione dei provvedimenti inmateria disciplinare. I provvedimenti relativi allairrogazione della sanzione di cui al precedente arti-colo 23 ovvero alla sospensione cautelare dall’inca-rico sono comunicati dall’organo che ha emanato ilprovvedimento al competente ordine dei medici.

I provvedimenti disciplinari adottati dal consigliodell’ordine dei medici a carico dei medici incaricatidebbono essere comunicati al Ministero di grazia egiustizia.

Sezione V

Sospensione e cessazione del rapporto d’incarico

Art. 31. Sospensione di diritto dall’incarico. Ilmedico incaricato è sospeso di diritto dall’incarico,con perdita del trattamento economico, nel caso incui a suo carico venga disposta la sospensione dal-l’esercizio della professione e per la durata di essa.La sospensione è disposta con decreto ministeriale.

Art. 32. Esonero di diritto dall’incarico. Il me-dico incaricato incorre nell’esonero dall’incarico,escluso il procedimento disciplinare, per condanna,passata in giudicato, a pena detentiva per delitti noncolposi, esclusi quelli in materia tributaria, e per laquale non sia stata concessa la sospensione condi-zionale. L’esonero è disposto con decreto ministe-riale.

Il medico incaricato, esonerato ai sensi del prece-dente comma, il quale venga successivamente assol-to nel giudizio penale di revisione ai sensi dell’arti-colo 566, comma secondo, del codice di procedurapenale, ha diritto a riassumere l’incarico, esclusaqualsiasi corresponsione di assegni per il periodo incui non ha prestato la sua opera.

Art. 33. Dimissioni. Il medico può in qualunquetempo dimettersi dall’incarico; le dimissioni debbo-no essere presentate per iscritto, ed avranno effettodal 600 giorno successivo alla data di presentazione.

La cessazione dall’incarico per dimissioni è dispo-sta con decreto ministeriale.

Art. 34. Decadenza dall’incarico. Il medico in-caricato incorre nella decadenza dall’incarico:

a) per radiazione dall’albo professionale;b) per perdita della cittadinanza italiana;c) per perdita del diritto elettorale attivo politico

a seguito di condanna penale;d) qualora, senza giustificato motivo, non assu-

ma o riassuma l’incarico entro il termine prefissato-gli ovvero si assenti arbitrariamente per un periodosuperiore a dieci giorni consecutivi;

e) qualora sia accertato che l’incarico fu conse-guito mediante la produzione di documenti falsi oviziati da invalidità non sanabile.

La cessazione dall’incarico per decadenza è dispo-sta con decreto ministeriale, nelle ipotesi di cui alleprecedenti lettere d) ed e), previo parere della com-missione di cui al successivo art. 48.

Art. 35. Dispensa. Il medico è dispensato dall’in-carico qualora risulti inabile per motivi di salute.

Al medico proposto per la dispensa è assegnato untermine per presentare, ove lo creda, le proprie osser-vazioni; egli può chiedere di essere sentito personal-mente dalla commissione di cui al successivo artico-lo 48.

La dispensa è disposta con decreto ministeriale,sentita la predetta commissione.

Art. 36. Cessazione dall’incarico per limiti dietà. Il medico incaricato cessa dall’incarico dal pri-mo giorno del mese successivo a quello in cui com-pie 65 anni di età.

Art. 37. Cessazione dall’incarico per soppressionedi posto. Il medico incaricato cessa dall’incarico in ca-so di soppressione dell’istituto o servizio cui è addettoovvero di soppressione di posti presso l’istituto o ser-vizio stessi. In tale ultima ipotesi la cessazione riguar-da i medici aventi minore anzianità di incarico.

Al medico cessato dall’incarico ai sensi del prece-dente comma spetta l’indennità prevista dal succes-sivo articolo 40.

Sezione VI

Trattamento economico e previdenziale

Art. 38. Compenso mensile. 1. A decorrere dal 1°gennaio 1991, al medico incaricato spetta un compen-so mensile lordo di L. 930.000 (pari a euro 480,30). Ta-le compenso si riferisce alla posizione iniziale di cia-scun medico ed è suscettibile di aumenti periodici co-stanti, in numero illimitato, in ragione del 2,50 per cen-to della misura iniziale per ogni biennio di permanen-za nell’incarico senza demerito.

2. Ai medici incaricati del servizio ordinario, iquali disimpegnano l’incarico negli istituti peniten-ziari situati nelle sedi indicate nella tabella B allega-

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ta alla presente legge, spetta un compenso mensilelordo di L. 1.060.000 (pari a euro 547,44).

3. Ai medici incaricati, i quali siano in modo per-manente preposti alla direzione dei servizi sanitarinegli istituti penitenziari di cui alla tabella C allegataalla presente legge, spetta un compenso aggiuntivomensile lordo di L. 84.000 (pari a euro 42,38).

4. Per i medici incaricati che fruiscono del com-penso indicato nel comma 2 gli aumenti periodicicostanti operano soltanto sul compenso mensilelordo di L. 930.000 (pari a euro 480,30).

5. Il compenso mensile lordo, di cui ai commi 1 e 2,può essere rideterminato, entro il mese di gennaio diogni triennio, con decreto del Ministro di grazia e giu-stizia, di concerto con il Ministro del tesoro, tenutepresenti le indicazioni della Federazione nazionale de-gli ordini dei medici ed in relazione all’incremento delcosto della vita, secondo le variazioni degli indiciISTAT, sopravvenuto nell’ultimo triennio.

6. Le tabelle B e C allegate alla presente leggepossono essere modificate, in relazione al muta-mento delle condizioni di fatto che giustificanol’inclusione della sede nelle tabelle stesse, con de-creto del Ministro di grazia e giustizia, di concertocon il Ministro del tesoro.

7. Al medico incaricato, il quale svolge prestazio-ni sanitarie e medico-legali nei confronti del perso-nale del Corpo di polizia penitenziaria, è attribuitoun compenso mensile lordo stabilito dalla tabella Fallegata alla presente legge (1).–––––––––––

(1) Articolo prima modificato dall’art. 1 L. 5 mag-gio 1976, n. 246, e poi così sostituito dall’art. 1 L.15 gennaio 1991, n. 26.

Art. 39. Indennità. Ai medici incaricati sono at-tribuiti, nei limiti previsti dalle sottoindicate dispo-sizioni:

1) la indennità integrativa speciale, di cui all’arti-colo 1 della legge 27 maggio 1959, numero 324, esuccessive modificazioni;

2) l’assegno personale di sede, di cui all’articolo 5del decreto del Presidente della Repubblica 17 ago-sto 1955, n. 767, e successive modificazioni ed inte-grazioni;

3) l’aggiunta di famiglia, di cui al decreto legisla-tivo lungotenenziale 21 novembre 1945, n. 722, esuccessive modificazioni e integrazioni;

4) la gratificazione a titolo di 13ª mensilità, di cuial decreto legislativo del Capo provvisorio delloStato 25 ottobre 1946, n. 263, e successive modifi-cazioni e integrazioni;

5) l’indennità di profilassi antitubercolare, di cuialla legge 9 aprile 1953, n. 310.

Ai medici incaricati compete il trattamento di mis-sione di cui al n. 1 della tabella F allegata alla legge15 aprile 1961, n. 291.

Art. 39 bis. Indennità di servizio penitenziario.1. A decorrere dal 1° gennaio 1991, ai medici, ai far-macisti ed ai veterinari incaricati, oltre alle indennitàpreviste dall’articolo 39, spetta una indennità di ser-vizio penitenziario nella misura mensile lorda diL.150.000 (pari a euro 77,47). Ai dirigenti sanitari ta-le indennità spetta nella misura mensile lorda di L.200.000 (pari a euro 103,29).

2. L’indennità di cui al comma 1 è aumentata del2,50 per cento al compimento di ciascun biennio dipermanenza nell’incarico ed è pensionabile limitata-mente al 50 per cento.

3. La quota pensionabile è corrisposta anche con latredicesima mensilità (1).–––––––––––

(1) Aggiunto dall’art. 3 L. 15 gennaio 1991, n. 26.

Art. 40. Indennizzo per soppressione di posto.Ai medici incaricati, i quali cessino dall’incaricoper soppressione di posto, ai sensi del precedentearticolo 37, è liquidato un indennizzo pari all’am-montare del compenso mensile, previsto dal prece-dente articolo 38, percepito all’atto della cessazio-ne dall’incarico, per ogni anno di effettivo incaricoespletato, valutando per intero la frazione di annosuperiore a sei mesi.

Art. 41. Trattamento previdenziale. I mediciincaricati sono iscritti alla Cassa per le pensioni aisanitari.

I medici incaricati addetti agli istituti ove sono ri-coverati detenuti o internati affetti da tubercolosi so-no assicurati contro la detta infermità, ai sensi dellalegge 1luglio 1955, numero 552.

I medici incaricati sono iscritti, altresì, all’Operanazionale per i personali civili e militari dello Sta-to e per i loro superstiti, incorporata nell’Ente na-zionale di previdenza ed assistenza per i dipenden-ti statali (ENPAS), previsto dall’articolo 2 del testounico approvato con regio decreto 26 febbraio1928, n. 619, e successive modificazioni ed inte-grazioni, ai fini dell’applicazione della legge 19gennaio 1942, numero 22, e successive disposizio-ni modificative ed integrative.

Art. 42. Assicurazione contro gli infortuni. Imedici sono assicurati, contro gli infortuni che pos-sono verificarsi nel disimpegno, presso l’Istituto na-zionale per l’assicurazione contro gli infortuni sullavoro (INAIL); a tal fine l’Amministrazione degliistituti di prevenzione e di pena stipula apposita con-venzione con il predetto istituto.

CAPO II

FARMACISTI E VETERINARIINCARICATI

Art. 43. Qualifica Rapporto di incarico profes-sionale. I farmacisti e i veterinari, i quali prestano

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la loro opera presso istituti o servizi dell’Ammini-strazione degli istituti di prevenzione e di pena, so-no qualificati farmacisti e veterinari incaricati.

Essi hanno le attribuzioni previste dai regolamentiper gli istituti di prevenzione e di pena.

Le prestazioni professionali rese in conseguenzadel conferimento dell’incarico sono disciplinate dal-le norme della presente legge.

Ai farmacisti e ai veterinari incaricati non sono ap-plicabili le norme relative alla incompatibilità ed alcumulo di impieghi, né alcuna altra norma concer-nente gli impieghi civili dello Stato.

Il numero dei farmacisti e dei veterinari incaricatiè quello risultante dalla tabella D allegata alla pre-sente legge.

Art. 44. Ammissione all’incarico. L’ammissioneall’incarico ha luogo mediante scelta diretta effet-tuata dal Ministero di grazia e giustizia, sentito ilprocuratore generale della corte di appello compe-tente per territorio.

I requisiti per ottenere il conferimento dell’incari-co sono quelli indicati nelle lettere b), c), d), e), f)del precedente articolo 5; i farmacisti e i veterinariincaricati devono essere forniti, inoltre, rispettiva-mente, del diploma di laurea in farmacia o in veteri-naria e della relativa abilitazione professionale, non-ché essere iscritti al rispettivo ordine professionale.

I documenti attestanti il possesso dei requisiti di cuialle lettere b), d), e), f) del precedente articolo 5, deb-bono essere in data non anteriore di tre mesi a quelladel decreto di conferimento dell’incarico.

Per quanto concerne le modalità del conferimentodell’incarico si applicano le disposizioni di cui alprecedente articolo 13.

Art. 45. Doveri Diritti Disciplina. I farmacistie i veterinari incaricati sono tenuti alla osservanzadelle vigenti disposizioni in materia sanitaria e delleregole deontologiche professionali.

Essi sono tenuti, altresì, all’osservanza dei rego-lamenti per gli istituti di prevenzione e di pena, edel regolamento interno dell’istituto cui sono ad-detti, delle disposizioni impartite dal direttore del-l’istituto o servizio, di concerto con il direttore deiservizi sanitari, concernenti l’organizzazione deiservizi nonché delle relative modalità di svolgi-mento non riflettenti questioni di specifico caratte-re tecnico.

Art. 46. Sospensione e cessazione del rapportodi incarico. Ai farmacisti e veterinari incaricati siapplicano, per quanto riguarda la sospensione e lacessazione dal rapporto di incarico, le disposizionidi cui ai precedenti articoli da 31 a 37.

Ai farmacisti e veterinari incaricati sono applicabilile disposizioni di cui ai precedenti articoli da 15 a 30.

Art. 47. Trattamento economico previdenziale eassicurativo. Ai farmacisti e veterinari incaricati si

applicano, per quanto concerne il trattamento econo-mico, le disposizioni di cui ai precedenti articoli 38,39 e 40.

I veterinari incaricati sono iscritti alla Cassa per lepensioni ai sanitari, i farmacisti incaricati sonoiscritti all’Istituto nazionale di previdenza sociale aifini dell’assicurazione obbligatoria.

Ai farmacisti e veterinari è applicabile il tratta-mento previdenziale previsto dal secondo commadel precedente art. 41 e il trattamento assicurativoprevisto dal precedente art. 42.–––––––––––

Vedi l’art. 4 L. 5 maggio 1976, n. 246.

CAPO III

DISPOSIZIONI COMUNI

Art. 48. Commissione centrale per il personalesanitario incaricato. Presso il Ministero di grazia egiustizia è costituita la commissione centrale per ilpersonale sanitario incaricato dell’Amministrazionedegli istituti di prevenzione e di pena, avente le attri-buzioni previste dalla presente legge.

La commissione è nominata all’inizio di ogni bien-nio con decreto del Ministro per la grazia e giustizia;essa è composta da tre esperti nominati dal Ministroper la grazia e giustizia dei quali uno con la funzionedi presidente, da un esperto nominato dal Ministroper la sanità e da un esperto nominato dalla Federa-zione nazionale degli ordini dei medici.

Le funzioni di segretario sono esercitate da un im-piegato del ruolo amministrativo della carriera diret-tiva dell’Amministrazione degli istituti di preven-zione e di pena avente qualifica non inferiore a di-rettore.

Per la validità delle riunioni è necessaria la pre-senza della maggioranza dei componenti.

Per ciascuno dei componenti della commissione,all’infuori del presidente, e per il segretario è nomi-nato un supplente avente qualifica corrispondente aquella del titolare. In caso di assenza o impedimentodel presidente, ne fa le veci il componente aventequalifica più elevata e, a parità di qualifica, il più an-ziano, il quale è, a sua volta sostituito dal compo-nente supplente.

Qualora, durante il biennio, il presidente o talunodei componenti della commissione o il segretariovenga a cessare dall’incarico, si provvede alla sosti-tuzione per il tempo che rimane del biennio, con lemodalità previste dal presente articolo.

Art. 49. Ricusazione del giudice disciplinare.Allorquando la commissione centrale di cui al pre-cedente articolo è chiamata a trattare questioni inmateria disciplinare, il presidente e i componentipossono essere ricusati qualora essi:

a) abbiano interesse personale o l’incolpato sia

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loro debitore o creditore ovvero della moglie e deifigli;

b) abbiano dato consiglio o manifestato il loroparere sull’oggetto del procedimento fuori dell’eser-cizio delle loro funzioni;

c) vi sia un’inimicizia grave tra loro o alcuno deiloro prossimi congiunti e l’incolpato;

d) alcuno dei loro prossimi congiunti o della mo-glie sia offeso dall’infrazione disciplinare o ne sial’autore;

e) siano parenti o affini di primo o secondo gra-do dell’impiegato che ha espletato l’istruttoria.

La ricusazione è proposta con dichiarazione notifi-cata dall’incolpato, comunicata al presidente dellacommissione prima dell’adunanza o inserita nel ver-bale della seduta in cui l’incolpato sia personalmen-te comparso.

Sulla istanza di ricusazione decide, in via definiti-va, il presidente, sentito il ricusato. Se sia stato ricu-sato il presidente, questi trasmette la dichiarazionecon le proprie controdeduzioni al Ministro, il qualedecide in merito.

Il provvedimento che respinge l’istanza di ricusa-zione può essere impugnato soltanto insieme alprovvedimento che infligge la sanzione.

Il presidente e il componente della commissionericusabili ai sensi del primo comma del presente ar-ticolo hanno l’obbligo di astenersi, anche quandonon sia stata proposta l’istanza di ricusazione.

I vizi della composizione della commissione, qualo-ra essa sia chiamata a trattate questioni in materia di-sciplinare, possono essere denunciati con il ricorsocontro il provvedimento definitivo che infligge la san-zione disciplinare, anche se colui al quale tale sanzio-ne è inflitta non li abbia rilevati in precedenza.

Art. 50. Sostituzione provvisoria del medico, delfarmacista o del veterinario incaricati. Nelle ipo-tesi di assenza o impedimento del medico, del far-macista o del veterinario incaricati previste nei pre-cedenti articoli 19, 22, 23, 27, 31, 32, 33, 34, 35, 36e 46 il direttore dell’istituto, qualora risulti impossi-bile assicurare il funzionamento dei relativi servizi,provvede immediatamente alla sostituzione del sani-tario assente o impedito con altro sanitario iscritto alrispettivo ordine professionale, dandone comunica-zione al Ministero.

Al sanitario incaricato di sostituire, in via provvi-soria, il titolare, ai sensi del precedente comma spet-ta un compenso giornaliero di importo pari ad untrentesimo della misura iniziale del compenso men-sile di cui al precedente articolo 38 e delle indennitàdi cui al precedente articolo 39 previste per il sani-tario incaricato che si trovi in analoga situazione disede e di famiglia; il detto sanitario non ha diritto adalcun trattamento previdenziale o assicurativo.

Nelle ipotesi di assenze previste dai precedenti ar-ticoli 17 e 18, il direttore dell’istituto cui è addettoun solo medico incaricato può, ove se ne presenti la

necessità, avvalersi dell’opera di altro medico, daretribuire con il compenso minimo previsto dalla ta-riffa nazionale approvata dalla Federazione naziona-le degli ordini dei medici.

TITOLO II

SERVIZI SANITARI SPECIALI

Art. 51. Servizio di guardia medica. Per le esi-genze del servizio di guardia medica sono assegnatia ciascuno degli istituti di prevenzione e di pena in-dicati nella tabella E allegata alla presente legge tremedici chirurghi abilitati all’esercizio della profes-sione i quali assicurino nelle ventiquattro ore un ser-vizio continuativo.

I medici addetti al servizio di guardia devono pre-stare la loro opera in osservanza delle disposizioniimpartite dal dirigente sanitario, delle norme di cuialla presente legge nonché delle disposizioni impar-tite dall’autorità amministrativa dirigente l’istituto,concernenti l’organizzazione del servizio e le relati-ve modalità di svolgimento, sempre che siano com-patibili con le esigenze di carattere sanitario.

Ai medici addetti al servizio di guardia non pos-sono essere affidati nell’ambito dello stesso istitu-to, i servizi di cui all’articolo 52 (1).

Per ciascun turno di guardia espletato, al medicospetta un compenso giornaliero, con esclusione diogni altra indennità o gratificazione e di ogni tratta-mento previdenziale o assicurativo, da determinarsientro il mese di gennaio di ogni biennio, con decre-to del Ministro per la grazia e giustizia, di concertocon i Ministri per la sanità e per il tesoro, tenute pre-senti le indicazioni della Federazione nazionale de-gli ordini dei medici.

La tabella E, in relazione alle mutate esigenze delservizio, può essere modificata con decreto del Mi-nistro per la grazia e giustizia di concerto con il Mi-nistro per il tesoro.–––––––––––

(1) Comma aggiunto dall’art. 4 L. 15 gennaio 1991,n. 26.

Art. 52. Servizi specialistici. Per l’erogazionedelle prestazioni specialistiche, il direttore dell’isti-tuto si avvale dell’opera di medici-chirurghi specia-listi e di gruppi specialistici anche multi-professio-nali i quali debbono poter effettuare tali prestazioninelle condizioni ambientali da loro stessi ritenutenecessarie per l’idoneo espletamento dell’incarico.

Al medico specialista spetta, per le sue prestazio-ni, il compenso minimo previsto dalla tariffa nazio-nale approvata dalla Federazione nazionale degli or-dini dei medici ai sensi della legge 21 febbraio 1963,n. 243.

In caso di temporanea impossibilità di garantire lapresenza nell’istituto di uno specialista in una deter-

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minata branca, l’Amministrazione penitenziaria puòautorizzare, in via transitoria, il medico incaricato, chesia in possesso della relativa specializzazione, a svol-gere le prestazioni specialistiche alle stesse condizionistabilite per gli specialisti esterni (1).

I servizi specialistici possono essere assicurati an-che mediante convenzioni annuali. In tal caso la mi-sura dei compensi è stabilita sulla base delle tabellein vigore per gli enti mutualistici.–––––––––––

(1) Comma così sostituito dall’art. 5 L. 15 gennaio1991, n. 26.

TITOLO III

SERVIZIO INFERMIERISTICO

Art. 53. Servizio di guardia infermieristica. Perle esigenze del servizio di guardia infermieristicanegli istituti di prevenzione e di pena, indicati nellatabella E allegata alla presente legge, il direttore del-l’istituto si avvale dell’opera di almeno tre infermie-ri muniti del certificato di abilitazione, in modo dagarantire nelle ventiquattro ore un servizio conti-nuativo.

L’infermiere addetto al servizio di guardia deveprestare la propria opera secondo il turno predispo-sto dal direttore dell’istituto e non può essere utiliz-zato per due turni di guardia consecutivi.

Egli è tenuto alla osservanza delle vigenti disposi-zioni in materia sanitaria, a disimpegnare le mansionipreviste dalle vigenti disposizioni relative al servizioinfermieristico negli istituti di prevenzione e di pena,ad osservare le prescrizioni impartite dall’autoritàamministrativa dirigente l’istituto concernenti la or-ganizzazione del servizio infermieristico stesso, non-ché le relative modalità di svolgimento non riflettentiquestioni di carattere tecnico. Per le questioni di ca-rattere tecnico è tenuto a osservare le prescrizioni im-partite dal personale medico.

Agli infermieri di cui al presente articolo spetta uncompenso orario, con esclusione di ogni altra inden-nità o gratificazione, e di ogni trattamento previden-ziale o assicurativo, da determinarsi entro il mese digennaio di ogni biennio, con decreto del Ministroper la grazia e giustizia, di concerto con i Ministriper la sanità e per il tesoro, tenute presenti le indica-zioni delle organizzazioni sindacali.

TITOLO IV

DISPOSIZIONI FINALI E TRANSITORIE

Art. 54. Abrogazione di norme. Sono abrogate,per la parte concernente i medici, farmacisti e vete-rinari incaricati, le disposizioni contenute nel regiodecreto-legge 30 ottobre 1924, n. 1758, nel regio

decreto 4 aprile 1935, n. 497 (1) e nella legge 17 feb-braio 1958, n. 111.–––––––––––

(1) Recante modifiche alle piante organiche delpersonale amministrativo, alienistico, di educazionee sorveglianza, tecnico industriale ed agricolo e delpersonale aggregato degli Istituti di prevenzione edi pena.

Art. 55. Inquadramento giuridico. I medici, ifarmacisti e i veterinari nominati a seguito di con-corso o mediante scelta ai sensi dell’articolo 3 delregio decreto-legge 30 ottobre 1924, n. 1758, i qua-li alla data di entrata in vigore della presente leggeprestano la loro opera presso gli istituti di preven-zione e di pena, sono inquadrati, con decreto del Mi-nistro per la grazia e giustizia, rispettivamente, nel-la categoria dei medici, dei farmacisti e dei veteri-nari incaricati.

L’inquadramento previsto dal primo comma delpresente articolo decorre dalla data di entrata in vi-gore della presente legge.

Art. 56. Inquadramento economico. Ai medici,ai farmacisti e ai veterinari aggregati inquadrati nel-le corrispondenti categorie del personale incaricatiai sensi del primo comma del precedente articolo 55,spetta il compenso mensile previsto dal precedentearticolo 38, incrementato di tanti aumenti periodiciquanti sono quelli maturati alla data di entrata in vi-gore della presente legge.

Art. 57. Sospensione dell’applicazione dell’arti-colo 36. Fino alla data d’espletamento dei concorsibanditi in esecuzione della presente legge, e comun-que per un periodo non eccedente il biennio dalla da-ta di entrata in vigore della legge stessa, è soppressal’applicazione della norma di cui al precedente artico-lo 36. I concorsi sono banditi non oltre sei mesi, dalladata di entrata in vigore della presente legge.

Art. 58. Copertura del maggiore onere finan-ziario. All’onere annuo di lire 165.340.000 relativoall’anno 1970 si provvede per lire 156.100.000 me-diante riduzione dello stanziamento del capitolo3523 dello stato di previsione della spesa del Mini-stro del tesoro e per lire 9.240.000 mediante ridu-zione dello stanziamento del capitolo 1171 articolo1 dello stato di previsione della spesa del Ministerodi grazia e giustizia, per lo stesso anno.

Il Ministro per il tesoro è autorizzato ad apportate,con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

Art. 59. La presente legge ha efficacia fino alla en-trata in vigore dell’ordinamento relativo al serviziosanitario degli istituti di prevenzione e di pena nel-l’ambito della legge sulla riforma sanitaria (1).–––––––––––

(1) Così sostituito dall’art. 1 L. 7 giugno 1975, n.199, l’art. 6 della citata legge ha, inoltre, così di-sposto:

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«Art. 6. La disposizione di cui all’art. 1 ha effettocon decorrenza dal 1° gennaio 1972; le altre dispo-sizioni hanno effetto alla data di entrata in vigoredella presente legge».

TABELLA A (1)

Dotazione organica dei medici incaricati(art. 3 della legge)

Numero dei medici incaricati........................... 350–––––––––––(1) Tabella così sostituita dall’art. 6 e dalla tabellaA L. 15 gennaio 1991, n. 26.

TABELLA B (1)

Trattamento economico(art. 38 della legge)

Compenso mensile lordo L. 1.060.000 (pari a euro547,44).

Asinara, C.R.Favignana, C.R.Gorgona, C.R.Pianosa, C.R.

–––––––––––(1) Tabella così sostituita dall’art. 6 e dalla tabel-

la B L. 15 gennaio 1991, n. 26TABELLA C (1)

Compenso mensile lordo ai medici incaricatidella direzione dei servizi sanitari negli Istituti

qui sotto indicati(Centri diagnostici terapeutici)

(art. 38 della legge)

Compenso mensile lordo L. 84.000 (pari a euro43,38)

Bari, C.C. Palermo, C.C.Cagliari, C.C. Parma, C.C.-C.R.Fossombrone, C.R. Perugia, C.C.Genova, C.C. Pisa, C.C.Messina, C.C. Roma-Regina Coeli, C.C.Milano, C.C. Sassari, C.C.Milano-Opera, CR. Torino, C C -Napoli, C.C.–––––––––––(1) Tabella così sostituita dall’art. 6 e dalla tabellaC L. 15 gennaio 1991, n. 26.

TABELLA DDotazione organica dei farmacisti

e veterinari incaricati(art. 43 della legge)

Numero dei farmacisti e dei veterinari incaricati 5

TABELLA EIstituti presso i quali è istituito il servizio diguardia medica e di guardia infermieristica

(artt. 51 e 53 della legge)

Bari, C.G. Perugia, C.G.Milano, C.G. Roma, C.G.Napoli, C.G. Trento, C.G.Palermo, C.G.

TABELLA F (1)Compenso mensile lordo per i medici incaricati

delle prestazioni sanitarie e medico-legali neiconfronti del personale del corpo

della polizia penitenziaria(art. 38 della legge)

________________________________________Istituti penitenziari Compenso

con organico di personale militare mensile lor-do________________________________________a) Fino a 150 unità ............................. L. 150.000

(pari a euro 77,47)b) Da 151 a 300 unità ........................ L. 200.000

(pari a euro 103,29)c) Superiore a 300 unità ..................... L. 300.000

(pari a euro 154,94)–––––––––––

(1) Tabella aggiunta dall’art. 7 L. 15 gennaio 1991,n. 26.

2.

D.P.R. 5 giugno 1976, n. 487. Regolamentosull’ingresso in carriera del personale diconcetto dei ruoli degli educatori per adultie degli assistenti sociali per adulti dell’Am-ministrazione degli istituti di prevenzione edi pena (G.U. 20 luglio 1976, n. 189).

Art. 1. Alle carriere di concetto degli educatoriper adulti e degli assistenti sociali per adulti si acce-de anche mediante concorso per esame, a cui posso-no essere ammessi cittadini italiani o equiparati chesiano in possesso dei seguenti requisiti:

a) età non inferiore ad anni diciotto e non superio-re ad anni trentadue, salvo quanto è stabilito dalle vi-genti disposizioni sulla elevazione del limite massimodi età;

b) buona condotta;c) idoneità fisica all’impiego. L’amministrazione

ha facoltà di sottoporre a visita medica di controllo ivincitori del concorso;

d) diploma di istituto di istruzione secondaria disecondo grado.

Per l’ammissione al concorso per assistente socia-

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le è inoltre richiesto il possesso di un certificato diqualificazione professionale rilasciato da una scuoladi servizio sociale.

Non possono accedere all’impiego coloro che sia-no esclusi dall’elettorato attivo politico e coloro chesiano stati destituiti o dispensati dall’impiego pressouna pubblica amministrazione.

Art. 2. I concorsi consistono in una prova di atti-tudine professionale ed in prove culturali.

Art. 3. La prova di attitudine professionale si ef-fettua, con le garanzie previste dall’art. 7 del decre-to del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957,n. 686, mediante la compilazione da parte dei candi-dati di un questionario inteso ad accertare il posses-so dei requisiti di personalità necessari per l’eserci-zio delle funzioni di educatore o di assistente socia-le nel settore penitenziario.

L’esito favorevole della prova di attitudine pro-fessionale è condizione di ammissibilità alle proveculturali.

Art. 4. Le prove culturali si articolano in due pro-ve scritte ed in un colloquio.

Le prove scritte del concorso per educatore peradulti hanno per oggetto:

1) nozioni di pedagogia con riferimento agli inter-venti nei confronti dei sottoposti alle misure privati-ve o limitative della libertà;

2) ordinamento penitenziario ed organizzazionedegli istituti e servizi dell’amministrazione peniten-ziaria.

Le prove scritte del concorso per assistenti socialiper adulti hanno per oggetto:

1) teoria e pratica del servizio sociale con riferi-mento agli interventi nei confronti dei sottoposti al-le misure privative o limitative della libertà;

2) ordinamento penitenziario ed organizzazionedegli istituti e servizi dell’amministrazione peniten-ziaria.

Il colloquio verte, per entrambi i concorsi, sullematerie oggetto delle prove scritte e sulle seguentialtre materie:

1) nozioni di diritto costituzionale ed ammini-strativo;

2) nozioni di psicologia e sociologia del disadatta-mento.

Art. 5. La commissione esaminatrice è composta:da un impiegato dell’Amministrazione degli istitu-

ti di prevenzione e di pena con qualifica non infe-riore a dirigente superiore, presidente;

da un professore docente di materie giuridiche inun istituto di istruzione secondaria di secondo grado,membro;

da un professore di filosofia, pedagogia e psicolo-gia in un istituto di istruzione secondaria di secondogrado, membro;

da due impiegati della carriera direttiva dell’am-

ministrazione predetta con la qualifica non inferiorea direttore di sezione, membri;

le funzioni di segretario sono esercitate da un im-piegato della carriera direttiva dell’Amministrazio-ne degli istituti di prevenzione e di pena con qualifi-ca non inferiore a consigliere alla seconda classe distipendio (parametro 257).

Art. 6. I vincitori del concorso per educatori sonotenuti a frequentare, durante il periodo di prova, uncorso di formazione della durata di tre mesi, orga-nizzato dalla Direzione generale degli istituti di pre-venzione e di pena.

3.

L. 15 dicembre 1990, n. 395. Ordinamentodel Corpo di polizia penitenziaria. (G.U. 27dicembre 1990, n. 300).

Art. 1. Istituzione del Corpo di polizia peniten-ziaria. 1. È istituito il corpo di polizia penitenzia-ria.

2. Il Corpo di polizia penitenziaria è posto alle di-pendenze del Ministero di grazia e giustizia, Dipar-timento dell’Amministrazione penitenziaria, è unCorpo civile, ha ordinamento, organizzazione e di-sciplina rispondenti ai propri compiti istituzionali.

3. Ferme restando le proprie attribuzioni, il Corpofa parte delle forze di polizia.

4. Per tutto quanto non espressamente disciplinatonella presente legge, si applicano, in quanto compa-tibili, le norme relative agli impiegati civili delloStato.

Art. 2. Scioglimento del Corpo degli agenti dicustodia e soppressione del ruolo delle vigilatricipenitenziarie. 1. Il Corpo degli agenti di custodia èdisciolto ed il ruolo delle vigilatrici penitenziarie èsoppresso.

2. Il personale del disciolto Corpo degli agenti di cu-stodia e quello del soppresso ruolo delle vigilatrici pe-nitenziarie entrano a far parte del Corpo di polizia pe-nitenziaria, secondo le modalità e in base alle normedi inquadramento indicate nella presente legge.

Art. 3. Organizzazione del Corpo di polizia pe-nitenziaria. 1. Il Corpo di polizia penitenziaria di-spone di:

a) centri di reclutamento;b) scuole ed istituti di istruzione;c) magazzini per il vestiario, per l’equipaggia-

mento e per il casermaggio.2. Per l’espletamento dei compiti di istituto il Cor-

po di polizia penitenziaria dispone di un servizio na-vale e di un servizio di trasporto terrestre, organiz-zati secondo le modalità di cui al regolamento diservizio.

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3. Il Corpo di polizia penitenziaria può svolgere at-tività sportiva e può inoltre costituire una propriabanda musicale.

Art. 4. Organici. 1. Gli organici del Corpo di poli-zia penitenziaria sono stabiliti dalla tabella A allegataalla presente legge. Alla copertura degli organici siprovvede, per gli anni 1990, 1991 e 1992, secondo ilpiano di assunzioni del personale risultante dalla ta-bella B allegata alla presente legge. Per il completa-mento del contingente stabilito dalla predetta tabellaA, si provvede secondo il piano di assunzioni straor-dinarie per gli anni 1993, 1994 e 1995 risultante dallatabella C allegata alla presente legge.

2. A decorrere dal centottantesimo giorno dalla da-ta di entrata in vigore della presente legge, è assun-to, da parte del Corpo di polizia penitenziaria, il ser-vizio di piantonamento dei detenuti ed internati ri-coverati in luoghi esterni di cura di cui al comma 2dell’articolo 5, secondo le modalità e i criteri stabi-liti con decreto del Ministro di grazia e giustizia, diconcerto con i Ministri dell’interno e della difesa.

3. In concomitanza con il completamento delcontingente di personale stabilito nella tabella Aallegata alla presente legge, anche il servizio ditraduzione dei detenuti ed internati di cui al com-ma 2 dell’articolo 5 è assunto dal Corpo di poliziapenitenziaria, secondo le modalità e con le gra-dualità stabilite con decreto del Ministro di graziae giustizia, di concerto con i Ministri dell’internoe della difesa (1).–––––––––

(1) Il comma secondo dell’art. 2, L. 12 dicembre1992, n. 492 ha disposto che per l’assunzione, daparte del Corpo di polizia penitenziaria, del serviziodi traduzione dei detenuti e degli internati si appli-ca l’articolo 4, comma 3, della legge 15 dicembre1990, n. 395. Vedi, anche l’art. 1, D.L. 28 maggio1993, n. 163.

Art. 5 . Compiti istituzionali. 1. Il Corpo di po-lizia penitenziaria espleta tutti i compiti conferitiglidalla presente legge, dalla legge 26 luglio 1975, n.354, dal regolamento approvato con decreto del Pre-sidente della Repubblica 29 aprile 1976, n. 431, e lo-ro successive modificazioni, nonché dalle altre leg-gi e regolamenti.

2. Il Corpo di polizia penitenziaria attende ad assi-curare l’esecuzione dei provvedimenti restrittivi del-la libertà personale; garantisce l’ordine all’internodegli istituti di prevenzione e di pena e ne tutela la si-curezza; partecipa, anche nell’ambito di gruppi di la-voro, alle attività di osservazione e di trattamentorieducativo dei detenuti e degli internati; espleta ilservizio di traduzione dei detenuti ed internati ed ilservizio di piantonamento dei detenuti ed internati ri-coverati in luoghi esterni di cura, secondo le moda-lità ed i tempi di cui all’articolo 4.

3. Fatto salvo l’impiego ai sensi dell’articolo 16,

secondo e terzo comma, della legge 1° aprile 1981,n. 121, gli appartenenti al Corpo di polizia peniten-ziaria non possono comunque essere impiegati incompiti che non siano direttamente connessi ai ser-vizi di istituto.

4. Fino a quando le esigenze di servizio non saran-no soddisfatte dal personale di corrispondente profi-lo professionale preposto ad attività amministrative,contabili e patrimoniali, e comunque non oltre dueanni dalla data di entrata in vigore della presentelegge, il personale appartenente al Corpo degli agen-ti di custodia e al ruolo delle vigilatrici penitenziarieche, alla data di entrata in vigore della presente leg-ge, espleta le suddette attività, continua, salve even-tuali esigenze di servizio e fermo restando l’inqua-dramento cui ha diritto, a svolgere le attività nellequali è impiegato.

5. Il Governo è delegato ad adottare, entro sei me-si dalla data di entrata in vigore della presente legge,uno o più decreti legislativi, che prevedano che ilpersonale di cui al comma 4 acceda, a domanda eprevia prova pratica, nelle corrispondenti qualifichefunzionali, amministrative, contabili e patrimoniali,in relazione alle mansioni esercitate alla data di en-trata in vigore della presente legge, fino alla coper-tura di non oltre il 30 per cento delle relative dota-zioni organiche.

Art. 6. Personale del Corpo di polizia peniten-ziaria. 1. Il personale maschile e quello femminiledel Corpo di polizia penitenziaria espletano i servizidi istituto con parità di attribuzioni, di funzioni, ditrattamento economico e di progressione di carriera.

2. Il personale del Corpo di polizia penitenziariada adibite a servizi di istituto all’interno delle sezio-ni deve essere dello stesso sesso dei detenuti o in-ternati ivi ristretti.

3. Il personale del Corpo di polizia penitenziaria èsuddiviso nei seguenti ruoli, secondo l’ordine gerar-chico:

a) ruolo degli ispettori;b) ruolo dei sovrintendenti;c) ruolo degli agenti e degli assistenti.

Art. 7. Bandiere e beni del Corpo. Armamento.Uniformi. 1. Le bandiere e le decorazioni del Cor-po degli agenti di custodia sono attribuite al Corpodi polizia penitenziaria. Con decreto del Presidentedella Repubblica, previa deliberazione del Consigliodei ministri, su proposta del Ministro di grazia e giu-stizia, di concerto con i Ministri dell’interno, delladifesa e delle finanze, sono stabilite le caratteristichedella bandiera del Corpo di polizia penitenziaria.

2. Le attrezzature, i mezzi, gli strumenti, gli equi-paggiamenti ed ogni altra dotazione del Corpo degliagenti di custodia sono attribuiti al Corpo di poliziapenitenziaria.

3. I criteri per la determinazione dell’armamentoin dotazione al Corpo di polizia penitenziaria sono

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stabiliti, anche in difformità dalle vigenti norme inmateria di armi, con decreto del Presidente dellaRepubblica, previa deliberazione del Consiglio deiministri, su proposta del Ministro di grazia e giu-stizia, di concerto con i Ministri dell’interno, delladifesa e delle finanze, sentito il Comitato naziona-le dell’ordine e della sicurezza pubblica.

4. Il Ministro di grazia e giustizia con proprio de-creto determina le caratteristiche delle divise unifor-mi degli appartenenti al Corpo di polizia penitenzia-ria nonché i criteri concernenti l’obbligo e le modalitàd’uso (1).–––––––––

(1) Con D.M. 24 gennaio 2002, sono state deter-minate le caratteristiche delle divise uniformi degliappartenenti al Corpo di polizia penitenziaria e deicriteri concernenti l’obbligo e le modalità d’uso.

Art. 8. Esonero dal servizio militare di leva edai richiami alle armi per istruzione o mobilita-zione generale o parziale. 1. Gli appartenenti alpersonale effettivo del Corpo di polizia penitenzia-ria sono dispensati dalla chiamata alle armi per ser-vizio di leva e dai richiami alle armi per istruzioneo mobilitazione generale o parziale. In caso di mo-bilitazione generale o parziale, rimangono a dispo-sizione dell’Amministrazione penitenziaria.

2. Il servizio prestato per non meno di dodici mesinel Corpo di polizia penitenziaria, ivi compreso ilperiodo di frequenza dei corsi, è considerato ad ognieffetto come adempimento degli obblighi militari dileva. Il servizio prestato dagli agenti ausiliari nelCorpo di polizia penitenziaria è, a tutti gli effetti,servizio di leva e la sua durata è uguale alla ferma dileva per l’Esercito.

Art. 9. Doveri di subordinazione. 1. Gli appar-tenenti al Corpo di polizia penitenziaria hanno do-veri di subordinazione gerarchica nei confronti:

a) del Ministro di grazia e giustizia;b) dei Sottosegretari di Stato per la grazia e la

giustizia quando esercitano, per delega del Ministro,attribuzioni in materia penitenziaria;

c) del direttore generale dell’Amministrazionepenitenziaria;

d) del direttore dell’ufficio del personale delCorpo di polizia penitenziaria;

e) del provveditore regionale;f) del direttore dell’istituto;g) dei superiori gerarchici.

Art. 10. Ordine gerarchico e rapporti funziona-li. 1. L’appartenente al Corpo di polizia penitenzia-ria è tenuto ad eseguire gli ordini impartiti dal supe-riore gerarchico.

2. Gli ordini devono essere attinenti al servizio oalla disciplina, non eccedenti i compiti di istituto enon lesivi della dignità personale di coloro cui so-no diretti.

3. L’appartenente al Corpo, al quale sia rivolto un

ordine che egli ritenga palesemente illegittimo, de-ve farlo rilevare al superiore che lo ha impartito,dichiarandone le ragioni; se l’ordine è rinnovatoper iscritto, è tenuto a darvi esecuzione e di esso ri-sponde a tutti gli effetti il superiore che lo ha im-partito. Qualora ricorrano situazioni di pericolo edi urgenza, l’ordine ritenuto palesemente illegitti-mo deve essere eseguito su rinnovata richiesta an-che verbale del superiore, che al termine del servi-zio ha l’obbligo di confermarlo per iscritto.

4. L’appartenente al Corpo, al quale viene imparti-to un ordine la cui esecuzione costituisce manifesta-mente reato, non lo esegue ed informa immediata-mente i superiori.

5. Le disposizioni di cui ai commi 1, 2, 3 e 4 si ap-plicano, in quanto compatibili, ai rapporti di dipen-denza funzionale.

Art. 11. Orario di servizio. 1. L’orario di servi-zio per il personale del Corpo di polizia penitenzia-ria è stabilito ai sensi dell’articolo 19, comma 14, edil numero complessivo delle ore settimanali è ripar-tito in turni giornalieri secondo le esigenze di servi-zio.

2. Gli appartenenti al Corpo, quando le esigenze lorichiedono, sono tenuti a prestare servizio anche ineccedenza all’orario, con diritto a compenso per la-voro straordinario nelle misure orarie stabilite per ilpersonale della Polizia di Stato.

3. Con la stessa procedura prevista dal comma 3dell’articolo 5 del decreto-legge 28 agosto 1987, n.356, convertito, con modificazioni, dalla legge 27ottobre 1987, n. 436, con la quale sono stabiliti i li-miti massimi individuali e di spesa per prestazioni dilavoro straordinario e le eventuali variazioni, unita-mente ai contingenti del personale, possono essereapportate variazioni ai detti limiti massimi esclusi-vamente per casi di eccezionali, indilazionabili enon previste esigenze di servizio.

4. Il personale del Corpo di polizia penitenziariaha diritto ad un giorno di riposo settimanale.

5. Il personale che, per particolari esigenze di servi-zio, non possa usufruire del giorno di riposo settima-nale, ha diritto a goderne, entro le due settimane suc-cessive, secondo i criteri stabiliti dall’Amministrazio-ne. La medesima disciplina si applica al personaleche, per particolari esigenze di servizio, presta servi-zio in un giorno festivo non domenicale.

Art. 12. Mensa di servizio e asili nido. 1. È isti-tuita la mensa di servizio per il personale dell’Am-ministrazione penitenziaria. Sono altresì istituitiasili nido per i figli dei dipendenti dell’Ammini-strazione penitenziaria.

Art. 13. Trattamento economico. 1. Al persona-le del Corpo di polizia penitenziaria compete il trat-tamento economico previsto per gli appartenenti al-la Polizia di Stato nelle corrispondenti qualifiche dicui alla tabella D allegata alla presente legge.

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2. Le delegazioni previste dall’articolo 95 dellalegge 1° aprile 1981, n. 121, sono integrate dal Mi-nistro di grazia e giustizia o dal Sottosegretario dalui delegato, dal direttore generale dell’Amministra-zione penitenziaria e dai rappresentanti sindacali dicui al comma 14 dell’articolo 19.

Art. 14. Ordinamento del personale. 1. Il Go-verno, sentite le organizzazioni sindacali di cui al-l’articolo 19, comma 14, è delegato ad adottate, en-tro sei mesi dalla data di entrata in vigore della pre-sente legge, uno o più decreti legislativi per provve-dere alla determinazione dell’ordinamento del per-sonale del Corpo di polizia penitenziaria, da armo-nizzare, con gli opportuni adattamenti, alle previsio-ni di cui agli articoli 2, 3 e 4 della legge 11 luglio1980, n. 312, con l’osservanza dei seguenti principie criteri direttivi:

a) previsione delle seguenti qualifiche nell’ambi-to di ciascun ruolo:

1) ruolo degli agenti e degli assistenti: agente;agente scelto; assistente; assistente capo;

2) ruolo dei sovrintendenti: vice sovrintendente;sovrintendente; sovrintendente capo;

3) ruolo degli ispettori: vice ispettore; ispettore;ispettore capo;

b) determinazione per ciascun ruolo, nelle relati-ve qualifiche, delle specifiche attribuzioni con l’os-servanza delle seguenti disposizioni:

1) al personale appartenente al ruolo degli agenti edegli assistenti sono attribuite mansioni esecutive inordine ai compiti istituzionali con il margine di inizia-tiva e di discrezionalità inerente alle qualifiche posse-dute; detto personale vigila sulle attività lavorative ericreative organizzate negli istituti per i detenuti e gliinternati; indica elementi di osservazione sul senso diresponsabilità e correttezza nel comportamento perso-nale e nelle relazioni interpersonali interne, utili allaformulazione di programmi individuali di trattamento;gli appartenenti al ruolo degli agenti e degli assistentisono agenti di pubblica sicurezza ed agenti di poliziagiudiziaria; agli agenti scelti e agli assistenti possonoessere conferiti compiti di coordinamento operativo dipiù agenti in servizio di istituto, nonché eventuali in-carichi specialistici;

2) al personale appartenente al ruolo dei sovrin-tendenti sono attribuite funzioni rientranti nello stes-so ambito di quelle previste nel numero 1), ma im-plicanti un maggiore livello di responsabilità, non-ché funzioni di coordinamento di unità operative acui detto personale impartisce disposizioni dellequali controlla l’esecuzione e di cui risponde; gli ap-partenenti al ruolo dei sovrintendenti sono agenti dipubblica sicurezza e ufficiali di polizia giudiziaria;

3) al personale appartenente al ruolo degli ispetto-ri sono attribuite mansioni di concetto che richiedo-no adeguata preparazione professionale e conoscen-za dei metodi e della organizzazione del trattamentopenitenziario, nonché specifiche funzioni nell’ambi-

to del servizio di sicurezza e nell’organizzazione deiservizi di istituto secondo le direttive e gli ordini im-partiti dal direttore dell’istituto; sono altresì attribui-te funzioni di direzione, di indirizzo e di coordina-mento di unità operative e la responsabilità per le di-rettive e le istruzioni impartite nelle predette attivitàe per i risultati conseguiti; gli appartenenti al ruolodegli ispettori partecipano alle riunioni di gruppo dicui agli articoli 28 e 29 del regolamento approvatocon decreto del Presidente della Repubblica 29 apri-le 1976, n. 431; gli appartenenti al ruolo degli ispet-tori sono agenti di pubblica sicurezza e ufficiali dipolizia giudiziaria; l’ispettore destinato a capo delpersonale del Corpo in servizio negli istituti e servi-zi penitenziari e nelle scuole è gerarchicamente efunzionalmente dipendente dal direttore dell’istitu-to, del servizio o della scuola, con il quale collaboranell’organizzazione dei servizi dell’istituto;

c) determinazione, per ciascuno dei ruoli istituitie, ove occorra, per singole qualifiche, delle dotazio-ni organiche, in modo da assicurare la funzionalitàdell’ordinamento e l’efficienza delle strutture del-l’Amministrazione e da evitare che il personale ven-ga distolto dai compiti specificamente previsti perogni ruolo; in particolare:

1) previsione che il personale avente attualmente ilgrado di guardia e guardia scelta venga inquadratonelle qualifiche di agente e di agente scelto secondol’anzianità di servizio;

2) previsione che il personale avente attualmente ilgrado di appuntato venga inquadrato nella qualificadi assistente;

3) previsione che il personale avente, alla data dientrata in vigore della presente legge, il grado di ap-puntato scelto e che abbia conseguito la qualifica uf-ficiale di polizia giudiziaria o che sia risultato ido-neo nei concorsi per il conferimento del grado di vi-cebrigadiere venga inquadrato nella qualifica di so-vrintendente, in soprannumero riassorbibile con lacessazione dal servizio del personale posto in questaposizione, rispettando l’ordine cronologico dei sin-goli concorsi e, nell’ambito di ciascun concorso, lagraduatoria di merito per gli appuntati scelti;

4) previsione che gli appuntati scelti che non sianoinquadrati nella qualifica di sovrintendente ai sensidel numero 3), siano inquadrati nella qualifica di as-sistente capo;

5) previsione che il personale avente, alla data di en-trata in vigore della presente legge, il grado di vice-brigadiere venga inquadrato, anche in soprannumero,nella qualifica di sovrintendente, quello avente il gra-do di brigadiere nella qualifica di sovrintendente equello avente il grado di brigadiere con cinque anni dianzianità nel grado della qualifica di sovrintendentecapo;

6) previsione che i marescialli siano inquadratinelle tre qualifiche del ruolo degli ispettori in ragio-ne delle sottoelencate aliquote:

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aa) per i quattro quinti dei posti disponibili nellaqualifica di ispettore capo previsti dalla tabella A al-legata alla presente legge;

bb) per i tre quinti dei posti disponibili nella qua-lifica di ispettore;

cc) per i due quinti dei posti disponibili nella qua-lifica di vice ispettore;

7) previsione che l’inquadramento di cui al nume-ro 6) abbia luogo nel seguente modo:

aa) nella qualifica di ispettore capo, secondol’ordine di graduatoria, i marescialli maggiori, finoalla copertura dell’aliquota prevista alla lettera aa)del numero 6);

bb) nelle qualifiche di ispettore e di vice ispetto-re, i marescialli capo e ordinari fino alla coperturadelle aliquote previste alle lettere bb) e cc) del nu-mero 6), secondo l’ordine di anzianità nel ruolo diprovenienza (1);

cc) il personale risultato idoneo nel concorso dicui alla precedente lettera bb), che non abbia trova-to collocazione nella prima qualifica per mancanzadi posti disponibili, sarà inquadrato, secondo l’ordi-ne di merito, nella qualifica finale del ruolo dei so-vrintendenti;

dd) il personale di cui alle precedenti lettere bb)e cc) sarà inquadrato, secondo l’ordine di graduato-ria e ove non abbia successivamente demeritato, nel-la prima, poi nella seconda, e quindi nella terza qua-lifica del ruolo degli ispettori in ragione dei postiche si rendano nel tempo disponibili in tali qualifi-che e nei limiti delle aliquote di cui al numero 6);

8) previsione che i marescialli inquadrati nel ruolodegli ispettori e le vigilatrici penitenziarie capo fre-quentino presso una scuola dell’Amministrazioneun corso di aggiornamento di almeno due mesi;

9) previsione che le vigilatrici penitenziarie capoche abbiano maturato il tredicesimo anno di serviziosiano inquadrate nella terza qualifica del ruolo degliispettori; previsione che le vigilatrici penitenziariecapo che abbiano espletato fino a tredici anni di ser-vizio siano inquadrate nella seconda qualifica delruolo degli ispettori, con precedenza nel ruolo su co-loro che vi accedano successivamente per concorso;

10) previsione che i marescialli capo e ordinariche non abbiano partecipato al concorso di cui al nu-mero 7), lettera bb), ovvero non lo abbiano supera-to, siano promossi alla qualifica iniziale del ruolodegli ispettori dal giorno precedente a quello di ces-sazione dal servizio per limiti di età, infermità o de-cesso, con il trattamento economico più favorevole;

d) determinazione dei criteri per la promozioneper merito straordinario anche in soprannumero as-sorbibile con le vacanze ordinarie dei ruoli del Cor-po di polizia penitenziaria;

e) previsione che l’accesso al ruolo dei sovrin-tendenti avvenga mediante concorso interno peresame teorico-pratico, al quale sono ammessi gli ap-partenenti al ruolo degli agenti e degli assistenti che

abbiano almeno quattro anni di servizio complessi-vo e superino successivamente un corso di forma-zione tecnicoprofessionale; per il personale in servi-zio alla data di entrata in vigore della presente leggesi applica, per quanto attiene all’anzianità di servizioutile per poter partecipare al concorso a sovrinten-dente, la normativa attualmente prevista per il con-corso a vicebrigadiere;

f) determinazione delle modalità di preposizioneai vari uffici ed incarichi e dei criteri di promozio-ne nell’ambito dei vari ruoli in modo da favorire, te-nuto conto dell’anzianità di servizio, gli elementipiù meritevoli per capacità professionale e per inca-richi assolti;

g) determinazione delle modalità, in relazione aparticolari infermità o al grado di idoneità all’assol-vimento dei servizi di polizia, per il passaggio delpersonale, per esigenze di servizio o a domanda, adequivalenti qualifiche di altri ruoli dell’Amministra-zione penitenziaria o di altre amministrazioni delloStato, salvaguardando i diritti e le posizioni del per-sonale appartenente a questi ultimi ruoli;

h) disciplina dello stato giuridico del personale,ed in particolare del comando presso altre ammini-strazioni, dell’aspettativa, del collocamento a dispo-sizione, delle incompatibilità, dei rapporti informa-tivi e dei congedi, secondo criteri che tengano contodelle specifiche esigenze dei servizi di sicurezza edella necessità di non prevedere trattamenti di statoinferiori rispetto a quelli degli altri dipendenti civilidello Stato;

i) previsione che, ferma restando per il persona-le in servizio alla data di entrata in vigore della pre-sente legge la normativa vigente in materia di collo-camento a riposo d’ufficio per raggiunti limiti di età,la cessazione del rapporto d’impiego, determinabilein modo differenziato per gli appartenenti ai variruoli, avvenga non oltre il compimento del sessante-simo anno di età;

l) previsione che, al fine di coprire eventuali ca-renze di organico, sia possibile, su domanda dell’inte-ressato, il richiamo in servizio degli agenti, degli assi-stenti e dei sovrintendenti, per un periodo non supe-riore a due anni, sempre che non siano stati collocati ariposo oltre il cinquantottesimo anno di età (2);

m) previsione che per la gestione delle questioniattinenti allo stato ed all’avanzamento del personaledel Corpo di polizia penitenziaria siano istituiti unoo più organi collegiali, nei quali sia rappresentato ilpersonale medesimo;

n) determinazione delle modalità di assunzionee di accesso ai vari ruoli, con l’osservanza dei se-guenti criteri:

1) previsione che per l’accesso ai ruoli del Corpodi polizia penitenziaria siano richiesti i medesimi re-quisiti psicofisici previsti per l’accesso ai ruoli delpersonale della Polizia di Stato che espleta funzionidi polizia, di cui all’articolo 1 del regolamento ap-

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provato con decreto del Presidente della Repubblica23 dicembre 1983, n. 904;

2) previsione del concorso pubblico per esami; perl’ammissione ai concorsi per agente e assistente eper sovrintendente è richiesto il possesso del diplo-ma di istruzione secondaria di primo grado; perl’ammissione al concorso per ispettore è richiesto ilpossesso del diploma di istruzione secondaria di se-condo grado; riserva di un quinto dei posti disponi-bili in organico nei ruoli dei sovrintendenti e degliispettori ai vincitori del concorso; riserva di posticome previsto dall’articolo 14 della legge 11 luglio1980, n. 312;

3) previsione del concorso riservato;4) previsione dei corsi di formazione;5) previsione di accesso ai ruoli superiori per an-

zianità e merito e per merito comparativo;o) fatto salvo quanto previsto alla lettera c), deter-

minazione dell’inquadramento del personale del di-sciolto Corpo degli agenti di custodia e del persona-le del soppresso ruolo delle vigilatrici penitenziarienei ruoli e nelle corrispondenti qualifiche del Corpodi polizia penitenziaria di cui alla tabella B allegataalla presente legge, tenuto conto delle disponibilitàdei posti in organico, del grado rivestito e dell’an-zianità di grado posseduta e sentita una commissio-ne presieduta da un Sottosegretario di Stato, delega-to dal Ministro di grazia e giustizia, e composta daldirettore generale dell’Amministrazione penitenzia-ria, dal direttore dell’ufficio del personale del Cor-po, da quattro dirigenti amministrativi e da sei rap-presentanti del Corpo designati dalle organizzazionisindacali di cui all’articolo 19.

2. Al personale appartenente ai ruoli degli agenti edegli assistenti, dei sovrintendenti e degli ispettori,proveniente dal disciolto Corpo degli agenti di cu-stodia, continua ad applicarsi l’articolo 6 della legge3 novembre 1963, n. 1543 (3).–––––––––

(1) Lettera così sostituita dall’art. 17, L. 16 ottobre1991, n. 321.

(2) Lettera così sostituita dall’art. 17, L. 16 ottobre1991, n. 321.

(3) Vedi, anche, l’art. 15, L. 16 ottobre 1991, n. 321.

Art. 15. Contingenti da impiegare nel settoreminorile. 1. Con decreto del Ministro di grazia egiustizia sono determinati, per ogni biennio, i con-tingenti del personale di polizia penitenziaria da im-piegare nel settore minorile. Tali contingenti debbo-no essere scelti sulla base di criteri attitudinali indi-cati nel medesimo decreto.

Art. 16. Istruzione e formazione professionale.1. Al fine di garantire la formazione e l’aggiorna-mento del personale appartenente ai ruoli, qualifichee profili professionali dell’Amministrazione peniten-ziaria sono istituite le scuole di formazione e di ag-giornamento.

2. Le scuole di formazione e di aggiornamento or-ganizzano e svolgono nelle proprie sedi, presso gliistituti e servizi penitenziari o presso enti pubblici,istituti specializzati e centri italiani e stranieri:

a) corsi di formazione finalizzati all’inserimentodel personale immediatamente dopo l’assunzione,

b) corsi e seminari di aggiornamento e qualifica-zione che forniscano maggiori elementi di cono-scenza generale e professionale.

3. La direzione di ogni singola scuola è affidata afunzionari dell’Amministrazione penitenziaria conqualifica non inferiore a primo dirigente.

4. Sulla base di direttive, impartite dal Ministro digrazia e giustizia, la programmazione e il coordina-mento delle attività di formazione e di aggiorna-mento delle scuole sono affidati ad una commissio-ne paritetica, istituita con decreto dello stesso Mini-stro, composta da rappresentanti dell’Amministra-zione penitenziaria e da rappresentanti delle orga-nizzazioni sindacali maggiormente rappresentativedel personale. La commissione paritetica è presiedu-ta dal direttore generale dell’Amministrazione pe-nitenziaria.

5. Alla commissione paritetica competono altresì:a) la formulazione dei programmi e dei metodi di

insegnamento e di studio, la fissazione del rapportonumerico tra docenti e allievi, la scelta e la discipli-na delle modalità di svolgimento delle prove prati-che;

b) la scelta dei docenti; possono essere chiamatia far parte del corpo dei docenti professori universi-tari o di istituti specializzati, professori di scuolamedia superiore o inferiore, magistrati, impiegatidell’Amministrazione penitenziaria e di altre ammi-nistrazioni dello Stato, ufficiali delle forze armate. Èlasciata facoltà al direttore di ogni scuola, istituto ocentro di utilizzare, quando sia ritenuto opportuno aifini formativi generali o tecnico-professionali, senti-ta la commissione di cui al comma 4, altri docentiidonei per le loro specifiche competenze o funzioni.

6. I programmi di insegnamento devono com-prendere materie formative generali e materie tec-nicoprofessionali, nonché addestramento praticoalla difesa personale ed all’uso delle armi per gliappartenenti al Corpo di polizia penitenziaria. Iprogrammi di formazione ed aggiornamento devo-no tenere conto della peculiarità del servizio pres-so gli istituti minorili.

7. Gli allievi non possono essere impiegati in ope-razioni di servizio se non per finalità didattiche o pertirocinio pratico, e comunque per un periodo non su-periore ad un terzo della durata del corso.

Art. 17. Istituto superiore di studi penitenziari.1. Il Governo è delegato ad adottare, entro dodicimesi dalla data di entrata in vigore della presentelegge, un decreto legislativo per l’istituzione di unascuola nazionale con sede in Roma per la formazio-ne e la specializzazione dei quadri direttivi del-

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l’Amministrazione penitenziaria, che assume la de-nominazione di Istituto superiore di studi peniten-ziari, secondo i seguenti principi e criteri direttivi:

a) previsione che l’Istituto superiore di studi pe-nitenziari sia sede di indagine sulle problematichepenitenziarie;

b) previsione che l’Istituto abbia il compito di va-lorizzare le esperienze di settore e di elaborare se-condo programmi a livello universitario, integrati damaterie professionali, la ricerca e l’approfondimentodella cultura giuridica penitenziaria;

c) previsione che l’Istituto sviluppi le metodolo-gie e i modelli di organizzazione del trattamento deidetenuti e degli internati;

d) previsione che l’Istituto provveda alla forma-zione ed all’aggiornamento dei quadri direttivi del-l’Amministrazione penitenziaria;

e) determinazione delle strutture e dell’ordina-mento dell’Istituto, prevedendo la creazione di tresezioni, di cui una per i corsi di specializzazione eduna per i corsi di formazione dei quadri direttivi del-l’Amministrazione penitenziaria;

f) previsione che i corsi si svolgano secondo pro-grammi universitari integrati da materie professiona-li, secondo piani di studio e programmi di ciascunamateria stabiliti con decreto del Ministro della pub-blica istruzione di concerto con il Ministro di grazia egiustizia;

g) previsione di un concorso riservato per l’ac-cesso al corso di formazione di cui alla lettera h) perla nomina a direttore penitenziario, nel limite di unterzo dei posti disponibili del relativo ruolo, al qua-le possa partecipare il personale penitenziario diconcetto, compreso quello appartenente al ruolo de-gli ispettori della polizia penitenziaria, che non ab-bia superato i quaranta anni di età e sia in possessodel diploma di scuola secondaria superiore;

h) previsione che il corso di formazione per i vin-citori del concorso riservato al personale di concettodell’Amministrazione penitenziaria, di cui alla letterag), abbia durata biennale; che gli allievi che abbianosuperato gli esami previsti dal piano di studio sianoammessi a sostenere l’esame finale dinanzi ad unacommissione composta da docenti delle materie uni-versitarie e professionali e presieduta dal preside dellafacoltà di giurisprudenza dell’università di Roma o daun docente universitario da lui delegato; che la com-missione sia nominata annualmente con decreto delMinistro della pubblica istruzione, di concerto con ilMinistro di grazia e giustizia;

i) previsione di un corso di formazione aventedurata semestrale per i vincitori del concorso pub-blico per la nomina a direttore penitenziario.

Art. 18. Disposizioni relative all’obbligo di resi-denza e casi di permanenza in caserma o di repe-ribilità. 1. Il personale del Corpo di polizia peni-tenziaria deve risiedere nel comune in cui ha sedel’ufficio o il reparto cui è destinato.

2. Il capo dell’ufficio o il direttore dell’istituto, perrilevanti ragioni, può autorizzare il dipendente chene faccia richiesta a risiedere altrove, quando ciò siaconciliabile col pieno e regolare adempimento diogni altro suo dovere.

3. Dell’eventuale diniego è data comunicazionescritta all’interessato. Il provvedimento deve esseremotivato.

4. Il personale del Corpo ha facoltà di pernottarein caserma, compatibilmente con la disponibilità dilocali.

5. Per esigenze relative all’ordine ed alla sicurez-za, il direttore dell’istituto può disporre, con prov-vedimento motivato, sentito il comandante del re-parto, che tutto il personale del reparto o parte di es-so permanga in caserma o assicuri la reperibilità perl’intera durata dell’esigenza.

6. Il comandante del reparto ha l’obbligo di allog-giare nell’alloggio di servizio, del quale usufruisce atitolo gratuito.

7. Il comandante del reparto che non usufruiscedell’alloggio di servizio deve assicurare la reperi-bilità.

Art. 19. Norme di comportamento politico,rappresentanze e diritti sindacali. 1. Gli appar-tenenti al Corpo di polizia penitenziaria hannol’esercizio dei diritti politici, civili e sindacali.

2. Nell’esercizio delle loro funzioni gli apparte-nenti al Corpo di polizia penitenziaria non possonoassumere comportamenti che ne compromettanol’assoluta imparzialità.

3. Nell’esercizio dei diritti di cui al comma 1 gliappartenenti al Corpo di polizia penitenziaria sonotenuti ad evitare qualsiasi riferimento ad argomentidi servizio di carattere riservato.

4. Gli appartenenti al Corpo di polizia penitenzia-ria non possono svolgere attività politica all’internodelle carceri.

5. Il personale degli istituti di prevenzione e di pe-na può tenere riunioni sindacali anche in uniforme,fuori dell’orario di servizio:

a) in locali dell’Amministrazione, che ne stabili-sce le modalità d’uso;

b) in locali aperti al pubblico.6. Possono tenersi riunioni durante l’orario di ser-

vizio nei limiti individuali di dieci ore annue, per lequali è corrisposta la normale retribuzione.

7. Delle riunioni di cui al comma 6 deve esseredato preavviso di almeno tre giorni al direttore del-l’istituto.

8. Le riunioni debbono avete una durata non supe-riore alle due ore e la partecipazione del personaledeve essere concordata con il direttore in maniera daassicurare la sicurezza dell’istituto.

9. La partecipazione del personale alle riunioni èin ogni caso subordinata alla assenza di eccezio-nali, indilazionabili e non previste esigenze di ser-vizio.

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10. Le riunioni sono indette singolarmente o con-giuntamente dalle organizzazioni sindacali.

11. Previo avviso, alle riunioni possono partecipa-re dirigenti esterni delle organizzazioni sindacali.

12. Per quanto attiene ai permessi ed alle aspetta-tive sindacali, si applicano le norme previste per gliimpiegati civili dello Stato, nonché quelle derivantidagli accordi di cui al comma 14.

13. Il personale del Corpo di polizia penitenziarianon può esercitare il diritto di sciopero né azioni so-stitutive di esso che, effettuate durante il servizio,possano pregiudicare il servizio di sicurezza degliistituti penitenziari.

14. Sono disciplinate con decreto del Presidentedella Repubblica, previa deliberazione del Consigliodei ministri, sulla base di accordi stipulati tra una de-legazione composta dal Ministro per la funzione pub-blica, che la presiede, dal Ministro di grazia e giusti-zia e dal Ministro del tesoro o dai Sottosegretari diStato rispettivamente delegati, e i rappresentanti del-le organizzazioni sindacali nazionali maggiormenterappresentative del personale, le seguenti materie:

a) il trattamento economico;b) l’orario di lavoro, i permessi, le ferie, i conge-

di e le aspettative;c) i trattamenti economici di missione, di trasfe-

rimento e di lavoro straordinario;d) i criteri per la disciplina dei carichi di lavoro,

i turni di servizio e le altre misure volte a migliora-re l’efficienza e la sicurezza degli istituti;

e) i criteri di massima per la formazione e l’ag-giornamento professionale;

f) i criteri per l’attuazione della mobilità del per-sonale;

g) l’identificazione dei ruoli in rapporto alle qua-lifiche;

h) i criteri istitutivi degli organi di vigilanza econtrollo sulla gestione delle mense e degli spacci edell’Ente di assistenza per il personale dell’Ammi-nistrazione penitenziaria di cui all’articolo 41.

15. Nell’ambito e nei limiti fissati dalla discipli-na emanata a seguito degli accordi di cui al comma14, sono adottati accordi decentrati stipulati tra unadelegazione presieduta dal Ministro di grazia e giu-stizia o da un Sottosegretario delegato e compostadal direttore generale dell’Amministrazione peni-tenziaria, o da un suo delegato, e da rappresentantidei titolari degli uffici, degli istituti e dei servizi in-teressati e una delegazione composta dai rappre-sentanti delle organizzazioni sindacali rappresenta-tive del personale. Tali accordi decentrati riguarda-no in particolare le modalità ed i criteri applicatividegli accordi di cui al comma 14.

Art. 20. Norme penali. 1. Si applicano anche conriferimento al personale del Corpo di polizia peni-tenziaria le norme penali di cui gli articoli 71, 72,73, 74, 75, 76, 77, 78 e 79 della legge 1° aprile 1981,n. 121, e successive modificazioni.

Art. 21. Norme disciplinari. 1. Il Governo è de-legato ad adottare, entro sei mesi dalla data di entra-ta in vigore della presente legge, un decreto legisla-tivo per la determinazione delle infrazioni e dellesanzioni disciplinari per il Corpo di polizia peniten-ziaria, per la regolamentazione del relativo procedi-mento e per la disciplina transitoria dei procedimen-ti in corso, con l’osservanza dei principi e dei crite-ri previsti per gli appartenenti alla Polizia di Stato.

Art. 22. Pendenza di procedimenti disciplinari.1. Fino alla data di entrata in vigore del decreto le-gislativo di cui all’articolo 21, si applicano le normedisciplinari previste per il personale del Corpo degliagenti di custodia.

Art. 23. Condono disciplinare. 1. Le sanzioni di-sciplinari di stato inflitte agli appartenenti al disciol-to Corpo degli agenti di custodia e al soppresso ruo-lo delle vigilatrici penitenziarie per fatti connessicon iniziative per la costituzione di rappresentanzesindacali o per la tutela degli interessi del personalesono condonate con provvedimenti del Ministro digrazia e giustizia.

2. Sono escluse dal condono le sanzioni connessecon procedimenti penali.

Art. 24. Giurisdizione. 1. Gli appartenenti alCorpo di polizia penitenziaria sono soggetti alla giu-risdizione penale dell’autorità giudiziaria ordinaria.

2. I procedimenti penali in corso alla data di entra-ta in vigore della presente legge a carico del perso-nale del disciolto Corpo degli agenti di custodia di-nanzi agli organi giurisdizionali militari proseguonodinanzi all’autorità giudiziaria ordinaria competenteper territorio e per materia.

Art. 25. Ruolo ad esaurimento degli ufficiali delCorpo degli agenti di custodia. 1. Dalla data dipubblicazione della presente legge nella GazzettaUfficiale gli ufficiali del Corpo degli agenti di cu-stodia, compresi quelli del ruolo istituito ai sensidell’articolo 4 ter del decreto-legge 28 agosto 1987,n. 356, convertito, con modificazioni, dalla legge 27ottobre 1987, n. 436, sono inquadrati in un ruolo adesaurimento e nei loro confronti continuano ad ap-plicarsi le norme in precedenza vigenti.

2. Gli ufficiali inquadrati nel ruolo ad esaurimentoconseguono l’avanzamento al grado superiore a ruo-lo aperto. Le promozioni al grado superiore sonoconferite nel rispetto dei periodi minimi di perma-nenza nei singoli gradi e degli altri requisiti previstidall’articolo 26 del decreto legislativo luogotenen-ziale 21 agosto 1945, n. 508, come sostituito dall’ar-ticolo 3 della legge 4 agosto 1971, n. 607.

3. Gli ufficiali già ritenuti idonei all’avanzamento,ma non promossi per mancanza di posti in organico,conseguono la promozione al grado superiore, ai so-li fini giuridici, con decorrenza dalla data della rela-tiva valutazione.

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4. La promozione al grado superiore a quello api-cale di cui all’articolo 1 della legge 4 agosto 1971,n. 607, è conferita con riferimento alla progressionedei gradi e delle corrispondenti qualifiche di cui al-la tabella annessa alla legge 1° aprile 1981, n. 121,e successive modificazioni e integrazioni, compu-tando, ai fini dell’anzianità, anche con ricostruzionedella carriera, periodi triennali decorrenti dalla datadell’ultima promozione nel Corpo degli agenti dicustodia.

5. Agli ufficiali del ruolo ad esaurimento si appli-cano altresì le norme sullo stato giuridico di cui al ti-tolo IV della legge 10 aprile 1954, n. 113, e succes-sive modificazioni. Ad essi sono estesi i benefici chesaranno attribuiti ai corrispondenti gradi delle altreforze di polizia. Gli ufficiali del ruolo ad esaurimen-to conservano la sede di servizio e nei loro confron-ti si applicano le disposizioni di cui al primo commadell’articolo 6 della legge 3 novembre 1963, n.1543.

6. Gli ufficiali del ruolo ad esaurimento assumonole funzioni e gli obblighi dei funzionari direttivi odei dirigenti dell’Amministrazione penitenziaria epossono essere preposti, a domanda, alla direzionedei servizi tecnico-logistici, del servizio di traduzio-ne dei detenuti ed internati e del servizio di pianto-namento dei detenuti ed internati ricoverati in luoghidi cura, secondo le modalità stabilite dal regolamen-to di servizio di cui all’articolo 29, nonché dei ser-vizi di amministrazione. Possono altresì essere pre-posti, a domanda, alla direzione degli istituti e ser-vizi dell’Amministrazione penitenziaria, sempre chesiano in possesso dei requisiti previsti dalle leggi vi-genti per il corrispondente profilo professionale.

7. Agli ufficiali del ruolo ad esaurimento, che ces-sino a domanda dal servizio entro cinque anni dalladata di entrata in vigore della presente legge, è con-cesso, sia ai fini del compimento dell’anzianità ne-cessaria per conseguire il diritto a pensione ed iltrattamento economico previsto dai commi venti-duesimo e ventitreesimo dell’articolo 43 della legge1° aprile 1981, n. 121, e successive modificazioni,sia ai fini della liquidazione della pensione e del-l’indennità di buonuscita, un aumento di servizio disette anni. Il periodo eventualmente eccedente è va-lutato per l’attribuzione delle successive classi distipendio.

8. Il Governo è delegato ad adottare, entro tre me-si dalla data di entrata in vigore della presente legge,un decreto legislativo per disciplinare il passaggioad altri ruoli degli ufficiali del disciolto Corpo degliagenti di custodia, con l’osservanza dei seguentiprincipi e criteri direttivi:

a) consentire agli ufficiali che ne facciano do-manda il passaggio, conservando le posizioni giuri-diche ed economiche conseguite, in altre forze ar-mate dello Stato o in altre forze di polizia, da indi-viduarsi secondo modalità e criteri determinati con

decreto del Ministro di grazia e giustizia, di concer-to con i Ministri interessati, salvaguardando in ognicaso i diritti e le posizioni del personale delle am-ministrazioni riceventi;

b) consentire agli ufficiali che ne facciano do-manda il passaggio, conservando le posizioni giuri-diche ed economiche conseguite, ai ruoli del perso-nale dell’Amministrazione penitenziaria o di altrepubbliche amministrazioni, mantenendo la qualificafunzionale o dirigenziale rivestita nell’amministra-zione di provenienza e salvaguardando i diritti e leposizioni del personale appartenente ai ruoli delleamministrazioni riceventi;

c) stabilire, nei casi di cui alle lettere a) e b), lacorrispondenza fra il grado rivestito e la qualifica daassumere, tenuto conto della anzianità già maturatanel grado militare.

Art. 26. Ricostruzione della carriera di talunecategorie del personale. 1. Gli appuntati del Cor-po degli agenti di custodia arruolatisi dopo avere ri-vestito il grado di sottufficiale nelle forze armate oin quelle partigiane, possono, a domanda da presen-tarsi entro un anno dalla data di entrata in vigore del-la presente legge, ottenere la reintegrazione nellaposizione di sottufficiale per il grado rivestito primadell’arruolamento, con diritto alla ricostruzione del-le carriere ai sensi dell’articolo 2, della legge 2 apri-le 1968, n. 408.

2. Ai fini della ricostruzione della carriera i vicebri-gadieri, i brigadieri e i marescialli ordinari possonoconseguire l’avanzamento ai due gradi immediata-mente superiori a quello rivestito; i marescialli capopossono conseguire l’avanzamento al solo grado im-mediatamente superiore; le promozioni sono conferi-te ad anzianità con l’osservanza delle norme in vigo-re per l’avanzamento del personale del Corpo degliagenti di custodia, in quanto applicabili.

3. Gli appartenenti al Corpo degli agenti di custo-dia nei cui confronti si fa luogo alla ricostruzionedella carriera ai sensi del comma 2, vengono iscrittiin un ruolo separato e limitato, distinto per gradi,che è istituito ai sensi e per gli effetti della presentelegge.

4. Nel ruolo anzidetto possono essere iscritti, a do-manda, i militari di cui al comma 1 già transitati nel-la carriera di sottufficiale.

5. L’iscrizione nel ruolo separato e limitato ha luo-go, per ciascun grado, sulla base dell’anzianità digrado determinata dalla ricostruzione della carrierae secondo i criteri fissati dal secondo, terzo e quartocomma dell’articolo 10 della legge 2 aprile 1968, n.408.

6. Sulle domande degli interessati decide il Mini-stro di grazia e giustizia, previo parere di una com-missione appositamente costituita circa il possessodei requisiti indicati nell’articolo 1 della legge 2 di-cembre 1975, n. 614.

7. In corrispondenza del numero degli appuntati,

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che dopo la ricostruzione della carriera sono iscrittinel ruolo separato e limitato, vengono lasciati dispo-nibili altrettanti posti nel ruolo degli appuntati e del-le guardie stabilito dalla legge 22 dicembre 1981, n.773, da ultimo modificato dalla legge 18 marzo1989, n. 108.

8. Pari numero di posti è lasciato libero nei relati-vi organici nel caso di iscrizione nel ruolo separatoe limitato del personale di cui al comma 1, già tran-sitato nella carriera di sottufficiale.

9. Il personale di cui al comma 1, già cessato dalservizio per qualsiasi causa o deceduto prima delladata di entrata in vigore della presente legge, può es-sere reintegrato, a domanda, da presentarsi entro unanno dalla data di entrata in vigore della presentelegge, nella posizione di sottufficiale ai fini del trat-tamento economico di quiescenza diretto o di rever-sibilità, previo giudizio della commissione di cui alcomma 6. Per i deceduti la domanda può essereavanzata dal coniuge e dagli aventi diritto.

10. Il personale indicato nei commi 1 e 2 nei cuiconfronti si fa luogo alla ricostruzione della carrie-ra, previa reintegrazione nella posizione di sottuffi-ciale, non può svolgere le funzioni di capo del per-sonale di polizia penitenziaria negli istituti di pre-venzione e di pena previste dall’articolo 170 del re-golamento per il Corpo degli agenti di custodia ap-provato con regio decreto 30 dicembre 1937, n.2584, e successive modificazioni.

11. Gli effetti economici derivanti dalla applicazio-ne del presente articolo hanno decorrenza dalla datadi iscrizione nel ruolo separato e limitato secondo ledisposizioni contenute nei precedenti commi.

Art. 27. Facoltà di transito del personale delsoppresso ruolo delle vigilatrici penitenziarie neiruoli amministrativi dell’Amministrazione peni-tenziaria. 1. Le vigilatrici penitenziarie in servizioalla data di entrata in vigore della presente leggeche non intendano fare parte del Corpo di poliziapenitenziaria sono inquadrate, a domanda, da pre-sentare entro trenta giorni dalla stessa data, nei ruo-li amministrativi dell’Amministrazione penitenzia-ria nella corrispondente qualifica funzionale, anchein soprannumero, salvaguardando il maturato eco-nomico e l’anzianità di servizio già posseduta. Condecreto del Ministro di grazia e giustizia, il perso-nale che risulti in soprannumero nei ruoli ammini-strativi dell’Amministrazione penitenziaria può es-sere utilizzato nell’Amministrazione giudiziaria.

2. Gli inquadramenti di cui al comma 1 sono subor-dinati alla previa copertura dei posti lasciati vacanti edovranno essere completati entro i due anni successi-vi alla presentazione delle relative domande.

Art. 28. Emanazione dei decreti legislativi. 1. Idecreti legislativi previsti dalla presente legge sonoemanati con decreto del Presidente della Repubbli-ca, previa deliberazione del Consiglio dei ministri,

su proposta del Presidente del Consiglio dei mini-stri, di concerto con il Ministro di grazia e giustiziae con il Ministro del tesoro, sentito il parere dellecompetenti Commissioni permanenti della Cameradei deputati e del Senato della Repubblica. Tale pa-rere è espresso con le procedure di cui al comma 4dell’articolo 14 della legge 23 agosto 1988, n. 400.

Art. 29. Regolamento di servizio. 1 Il regola-mento di servizio del Corpo di polizia penitenziariaè emanato entro dodici mesi dalla data di entrata invigore della presente legge con decreto del Presi-dente della Repubblica, previa deliberazione delConsiglio dei ministri, su proposta del Ministro digrazia e giustizia, di concerto con i Ministri dell’in-terno, del tesoro, della difesa, della pubblica istru-zione e per la funzione pubblica, sentiti i rappresen-tanti sindacali di cui al comma 14 dell’articolo 19.

2. Nel periodo intercorrente fra la data di entrata invigore della presente legge e quella di entrata in vi-gore del regolamento di servizio, si applicano, perquanto non previsto dalla presente legge e se com-patibili con essa:

a) le disposizioni del regolamento per il Corpodegli agenti di custodia approvato con regio decreto30 dicembre 1937, n. 2584, e successive modifica-zioni, quelle del decreto legislativo luogotenenziale21 agosto 1945, n. 508, e successive modificazioni,fatta eccezione per la disposizione di cui al numero9) dell’articolo 4, nonché quelle della legge 18 feb-braio 1963, n. 173, e successive modificazioni;

b) le disposizioni relative al soppresso ruolo del-le vigilatrici penitenziarie.

3. Nelle disposizioni di cui al comma 2, i gradi e lequalifiche relativi al personale di cui al predettocomma 2 si intendono sostituiti con le corrispon-denti qualifiche di cui alla tabella A allegata alla pre-sente legge.

Art. 30. Istituzione del Dipartimento dell’Am-ministrazione penitenziaria. 1. Nell’ambito delMinistero di grazia e giustizia è istituito il Diparti-mento dell’Amministrazione penitenziaria, il qualeprovvede, secondo le direttive e gli ordini del Mini-stro di grazia e giustizia:

a) all’attuazione della politica dell’ordine e dellasicurezza degli istituti e servizi penitenziari e deltrattamento dei detenuti e degli internati, nonché deicondannati ed internati ammessi a fruire delle misu-re alternative alla detenzione;

b) al coordinamento tecnico-operativo e alla di-rezione e amministrazione del personale penitenzia-rio, nonché al coordinamento tecnico-operativo delpredetto personale e dei collaboratori esterni del-l’Amministrazione;

c) alla direzione e gestione dei supporti tecnici perle esigenze generali del Dipartimento medesimo.

2. Al Dipartimento è preposto il direttore generaledell’Amministrazione penitenziaria, scelto tra i ma-

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gistrati di Cassazione con funzioni direttive superio-ri o tra i dirigenti generali di pari qualifica, nomina-to, con decreto del Presidente della Repubblica, pre-via deliberazione del Consiglio dei ministri, su pro-posta del Ministro di grazia e giustizia.

3. Al Dipartimento è assegnato un vice direttoregenerale, nominato dal Ministro di grazia e giusti-zia, su proposta del direttore generale dell’Ammini-strazione penitenziaria, tra i magistrati di Cassazio-ne o tra i dirigenti generali, per l’espletamento dellefunzioni vicarie.

4. Il Governo è delegato ad adottare, entro sei me-si dalla data di entrata in vigore della presente legge,uno o più decreti legislativi per l’organizzazione delDipartimento dell’Amministrazione penitenziaria,secondo i seguenti principi e criteri direttivi.

a) verifica delle attribuzioni che, per specificheragioni, devono essere affidate agli organi centrali edecentramento delle altre, secondo le modalità pre-viste dall’articolo 32, nonché attraverso l’organizza-zione in settori operativi, determinati con decretodel Ministro di grazia e giustizia, degli istituti di pre-venzione e di pena, soprattutto per quanto riguardala dotazione dei mezzi materiali e strumentali e lagestione del personale e dei servizi; disciplina deirapporti con gli enti locali, le regioni e il Servizio sa-nitario nazionale; disciplina relativa ai settori delladocumentazione e dello studio; disciplina della for-mazione e dell’aggiornamento del personale peni-tenziario;

b) determinazione, con decreto del Ministro digrazia e giustizia, degli uffici centrali del Diparti-mento secondo modelli che assicurino ad ogni orga-nismo omogeneità di attribuzioni, con particolare ri-ferimento all’istituzione di un ufficio unico per ilpersonale, e con il riconoscimento di autonomia or-ganizzativa e funzionale adeguata alle aree specifi-che di intervento;

c) analisi delle funzioni dirigenziali (attive,ispettive, di consulenza e di studio) e previsione del-la loro attribuzione, in un quadro complessivo di pa-ri dignità, a dirigenti amministrativi e a magistrati,con la previsione, per i primi, della qualifica di diri-gente generale; conseguente individuazione degliincarichi e previsione dei ruoli afferenti alle nuoveprofessionalità poste in evidenza dall’analisi dellefunzioni;

d) previsione dell’attribuzione a magistrati de-gli incarichi per i quali appaia opportuno utilizza-re la loro particolare formazione ed esperienza,tenuto conto della natura intrinseca di ciascuna at-tività ovvero della diretta connessione della stes-sa con l’esercizio della giurisdizione e con l’ordi-ne giudiziario;

e) disciplina degli incarichi ministeriali e dellecondizioni per il conferimento, anche mediante de-terminazione della loro durata e dei limiti di perma-nenza al Dipartimento.

5. Fino all’emanazione dei decreti legislativi di cuial comma 4, alla direzione degli uffici del Diparti-mento dell’Amministrazione penitenziaria possonoessere nominati magistrati con qualifica non inferio-re a magistrato di tribunale o funzionari dirigenti oappartenenti all’ex carriera direttiva dell’Ammini-strazione penitenziaria. Le funzioni dei primi diri-genti dell’Amministrazione penitenziaria previstedalle vigenti disposizioni sono, a tal fine, integratecon la funzione di direttore di ufficio del Diparti-mento dell’Amministrazione penitenziaria. La valu-tazione per le nomine deve tener conto della qualitàdel servizio prestato in precedenti esperienze peni-tenziarie per almeno tre anni, nonché della prepara-zione professionale acquisita.

6. È soppressa la Direzione generale per gli istitu-ti di prevenzione e di pena.

Art. 31. Organizzazione dei servizi del Corpo dipolizia penitenziaria. 1. I centri, i servizi e le in-frastrutture di cui all’articolo 3 sono organizzati se-condo le modalità stabilite con decreto del Presiden-te della Repubblica, previa deliberazione del Consi-glio dei ministri, su proposta del Ministro di graziae giustizia, sentiti i rappresentanti sindacali di cui alcomma 14 dell’articolo 19.

2. Con decreto del Ministro di grazia e giustizia, diconcerto con il Ministro dell’interno, è costituita unacommissione tecnica per la fissazione dei criteri edelle norme tecniche per l’espletamento del control-lo sulla creazione delle banche dati e sulla osservan-za da parte del personale operante, di tali criteri enorme.

Art. 32. Istituzione dei provveditorati regionalidell’Amministrazione penitenziaria. 1. Sono isti-tuiti, nelle sedi di cui alla tabella E allegata alla pre-sente legge, i provveditorati regionali dell’Ammini-strazione penitenziaria.

2. I provveditorati regionali sono organi decentra-ti dal Dipartimento dell’Amministrazione peniten-ziaria. Essi operano nel settore degli istituti e servi-zi per adulti, sulla base di programmi, indirizzi e di-rettive disposti dal Dipartimento stesso, in materiadi personale, organizzazione dei servizi e degli isti-tuti, detenuti ed internati, e nei rapporti con gli entilocali, le regioni ed il Servizio sanitario nazionale,nell’ambito delle rispettive circoscrizioni regionali.

3. Ogni altra funzione amministrativa concernente ilpersonale e gli istituti ed i servizi penitenziari, deman-data dalle leggi vigenti al procuratore generale dellaRepubblica e al procuratore della Repubblica, è trasfe-rita ai provveditorati regionali di cui al comma 1.

Art. 33. Personale dei provvedimenti regionali.1. A ciascun provveditorato regionale è preposto undirigente superiore amministrativo degli istituti diprevenzione e di pena con funzioni di provveditoreregionale, dipendente gerarchicamente dal direttoredell’Amministrazione penitenziaria.

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Art. 34. Revisione degli organici del personaledella Amministrazione penitenziaria. 1. Gli orga-nici dei dirigenti superiori e dei primi dirigenti delruolo amministrativo degli istituti di prevenzione edi pena sono aumentati ciascuno di 8 unità; gli orga-nici dei dirigenti superiori e dei primi dirigenti diservizio sociale degli istituti di prevenzione e di pe-na sono aumentati, rispettivamente, di 4 e di 2 unità.

2. La dotazione organica dei direttori degli istitutidi prevenzione e di pena, prevista dal decreto-legge14 aprile 1978, n. 111, convertito, con modificazioni,dalla legge 10 giugno 1978, n. 271, da ultimo modi-ficata dal decreto-legge 28 agosto 1987, n. 356, con-vertito, con modificazioni, dalla legge 27 ottobre1987, n. 436, è incrementata di 18 unità.

3. La dotazione organica dei direttori di serviziosociale, prevista dalla tabella allegata alla legge 16giugno 1962, n. 1085, sostituita dalla tabella B alle-gata alla legge 26 luglio 1975, n. 354, e modificatadal decreto legge 28 agosto 1987, n. 356, converti-to, con modificazioni dalla legge 27 ottobre 1987, n.436, è incrementata di 3 unità.

4. Le dotazioni organiche degli educatori per adul-ti e degli assistenti sociali per adulti degli istituti diprevenzione e di pena, previste dal decreto-legge 14aprile 1978, n. 111, convertito, con modificazioni,dalla legge 10 giugno 1978, n. 271, da ultimo modi-ficate dal decreto-legge 28 agosto 1987, n. 356, con-vertito, con modificazioni, dalla legge 27 ottobre1987, n. 436, sono incrementate ciascuna di 23unità.

5. Le dotazioni organiche del personale di ragio-neria, del personale tecnico e dei coadiutori degliistituti di prevenzione e di pena previste dal decreto-legge 14 aprile 1978, n. 111, convertito, con modifi-cazioni, dalla legge 10 giugno 1978, n. 271, e suc-cessive modificazioni, sono incrementate, rispetti-vamente, di 40, di 16 e di 70 unità.

6. La dotazione organica degli operai degli istitutidi prevenzione e di pena, di cui al decreto del Presi-dente della Repubblica 31 marzo 1971, n. 275, daultimo modificata dalla legge 18 marzo 1989, n.108, è incrementata di 28 unità.

Art. 35. Edilizia penitenziaria. Personale e re-lative attribuzioni. 1. Per far fronte alle esigenzedi edilizia penitenziaria, il quadro C del ruolo deidirigenti tecnici degli istituti di prevenzione e dipena di cui alla tabella IV annessa al decreto delPresidente della Repubblica 30 giugno 1972, n.748, e successive modificazioni, è sostituito dalquadro C riportato nella tabella F allegata alla pre-sente legge. Alle dotazioni organiche, alle qualifi-che funzionali ed ai profili professionali del perso-nale del Ministero di grazia e giustizia Diparti-mento dell’amministrazione penitenziaria di cui al-la tabella A allegata al decreto del Presidente delConsiglio dei ministri del 14 settembre 1988 sonoaggiunte le dotazioni organiche, le qualifiche fun-

zionali ed i profili professionali di cui alla tabellaG allegata alla presente legge.

2. Il personale di cui al comma 1 svolge, presso ilDipartimento dell’Amministrazione penitenziaria epresso i provveditorati regionali dell’Amministra-zione penitenziaria, le seguenti funzioni:

a) effettuazione di studi e ricerche in materia diedilizia penitenziaria, anche con eventuale collabo-razione di esperti esterni alla pubblica amministra-zione;

b) effettuazione di studi e di progetti tipo e di nor-mativa costruttiva sotto lo specifico profilo della tec-nica penitenziaria ai fini della progettazione delleopere di edilizia penitenziaria, da approvarsi con de-creto del Ministro di grazia e giustizia;

c) effettuazione, in casi di urgenza, di progetti eperizie per la ristrutturazione degli immobili del-l’Amministrazione penitenziaria.

3. Il Dipartimento dell’Amministrazione peniten-ziaria, attraverso i propri uffici, anche ai fini dellaeventuale prospettazione di indicazioni e proposte alMinistero dei lavori pubblici, esercita altresì la fa-coltà, in ogni tempo, di accedere ai cantieri, di esa-minare la documentazione relativa ai progetti e ailavori e di estrarne copia, di prelevare campioni e di-sporne le relative analisi, di richiedere informazionie chiarimenti anche ai provveditorati alle opere pub-bliche e alle imprese appaltatrici o concessionarie.

4. Nella prima attuazione della presente legge, al-la copertura delle dotazioni organiche di cui alla ta-bella G allegata alla presente legge si provvede me-diante concorsi interni riservati al personale, civile emilitare, dell’Amministrazione penitenziaria che, al-la data di entrata in vigore della presente legge, svol-ge le mansioni ascrivibili al profilo professionaleprevisto dal relativo bando di concorso.

Art. 36. Copertura provvisoria dei posti. 1. Sinoalla integra e copertura dei posti per l’espletamentodelle funzioni di cui all’articolo 35, il Ministero digrazia e giustizia, in deroga alle disposizioni vigenti,è autorizzato ad avvalersi di personale particolar-mente qualificato, mediante contratto di diritto pri-vato, di durata non superiore ad un anno, rinnovabi-le non più di due volte, corrispondendo ad esso la re-tribuzione che sarà stabilita con decreto del Ministrodi grazia e giustizia, di concerto con il Ministro deltesoro, e che non può superare la retribuzione lordaspettante al personale tecnico di pari grado dell’Am-ministrazione statale.

2. Il personale di cui al comma 1 presta la propriaopera professionale esclusivamente alle dipendenzedel Ministero di grazia e giustizia.

Art. 37. Competenza del funzionario delegato.1. A parziale modifica del primo comma dell’artico-lo 3 della legge 21 dicembre 1977, n. 967, e dell’ar-ticolo 1, comma 3, del decreto-legge 3 gennaio1987, n. 1, convertito dalla legge 6 marzo 1987, n.

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64, il limite di spesa previsto per il funzionario de-legato è elevato a lire 200 milioni (pari a euro103.291).

Art. 38. Controllo successivo della Corte deiconti sugli atti dell’Amministrazione penitenzia-ria. 1. La Corte dei conti esercita il controllo suc-cessivo sugli atti degli istituti, uffici e servizi cen-trali e periferici dell’Amministrazione penitenziaria.

Art. 39. Assunzione di primi dirigenti. 1. Rela-tivamente agli aumenti degli organici dei dirigenti dicui al comma 1 dell’articolo 34, la nomina a primodirigente nel ruolo amministrativo ed in quello diservizio sociale del Ministero di grazia e giustiziaDipartimento dell’Amministrazione penitenziaria èattribuita, nella misura del 50 per cento, mediantescrutinio per merito comparativo, al personale delruolo amministrativo e al personale del ruolo di ser-vizio sociale della ex carriera direttiva che, alla datadi entrata in vigore della presente legge, abbia matu-rato almeno 9 anni di effettivo servizio e rivesta laqualifica del IX livello funzionale.

[Art. 40. Trattamento giuridico ed economicodel personale dirigente e direttivo dell’Ammini-strazione penitenziaria. 1. A decorrere dalla data dientrata in vigore della presente legge, al personale di-rigente e direttivo dell’Amministrazione penitenzia-ria è attribuito lo stesso trattamento giuridico spet-tante al personale dirigente e direttivo delle corri-spondenti qualifiche della Polizia di Stato in base al-la legge 1° aprile 1981, n. 121, ai relativi decreti le-gislativi ed alle altre norme in materia. Al medesimopersonale spetta, altresì, il corrispondente trattamen-to economico della Polizia di Stato se non inferiore aquello attualmente goduto.

2. Con decreto del Presidente della Repubblica, daemanarsi entro sei mesi dalla data di entrata in vigo-re della presente legge, previa deliberazione delConsiglio dei ministri, su proposta del Ministro digrazia e giustizia, di concerto con i Ministri del te-soro, dell’interno e per la funzione pubblica, si prov-vederà ai fini dell’attuazione del comma 1, a stabili-re la comparazione tra le qualifiche del personale di-rigente e direttivo della Polizia di Stato e le qualifi-che del personale dirigente e direttivo dell’Ammini-strazione penitenziaria.]–––––––––

Articolo abrogato dall’art. 41, comma 5 della L.27 dicembre 1997, n. 449 recante «misure per lastabilizzazione della finanza pubblica».

Art. 41. Ente di assistenza per il personale del-l’Amministrazione penitenziaria. 1. Nei confron-ti del personale dell’Amministrazione penitenziaria,gli interventi di protezione sociale di cui al numero3) dell’articolo 24 del decreto del Presidente dellaRepubblica 24 luglio 1977, n. 616, sono assicuratiattraverso l’ente di assistenza di cui all’articolo 1

della legge 12 ottobre 1956, n. 1214, la cui deno-minazione è modificata in «Ente di assistenza peril personale dell’Amministrazione penitenziaria».

2. Al predetto ente viene conferita la personalitàgiuridica di diritto pubblico. Esso ha per scopo diprovvedere:

a) all’assistenza degli orfani del personale del-l’Amministrazione penitenziaria;

b) al conferimento di contributi scolastici e al-la concessione di borse di studio ai figli del perso-nale anzidetto;

c) alla concessione di sussidi agli appartenential personale dell’Amministrazione penitenziaria,alle loro vedove, ai loro orfani ed eccezionalmen-te ad altri loro parenti superstiti, in caso di malat-tia, di indigenza o di altro particolare stato di ne-cessità;

d) alle sale convegno, agli spacci, agli stabili-menti balneari o montani, alle colonie estive, aicentri di riposo o sportivi e ad ogni altra iniziativaintesa a favorire l’elevazione spirituale e cultura-le, la sanità morale e fisica, nonché il benesseredei dipendenti e delle loro famiglie;

e) alla concessione di premi al personale che sisia distinto in servizi di eccezionale importanza.

3. All’ente suddetto, con le modalità di cui al-l’articolo 2, secondo comma, della legge 12 otto-bre 1956, n. 1214, sono devoluti gli aggi sulla ven-dita dei generi di monopolio e di valori bollati ef-fettuata presso gli istituti penitenziari.

4. Entro sei mesi dalla data di entrata in vigoredella presente legge, con decreto del Presidentedella Repubblica, su proposta del Ministro di gra-zia e giustizia, di concerto con il Ministro del te-soro, sarà emanato il nuovo statuto dell’ente, che,stabilirà anche le disposizioni riguardanti il patri-monio, i mezzi finanziari e l’amministrazione del-l’ente medesimo ed i relativi controlli.

5. Le gestioni, comunque esistenti presso lestrutture periferiche, relative alle mense in comu-ne non obbligatorie, alle sale convegno, agli spac-ci, ai soggiorni marini e montani, agli stabilimen-ti balneari ed alle rappresentative sportive e le ge-stioni esistenti presso l’amministrazione centralealimentare con gli utili delle suddette attività, non-ché degli aggi derivanti dalla vendita dei tabacchie dei valori bollati, vengono estinte e le relativegiacenze sono versate all’entrata del bilancio del-lo Stato e riassegnate all’Ente di assistenza per ilpersonale dell’Amministrazione penitenziaria conle modalità di cui all’articolo 2, secondo comma,della legge 12 ottobre 1956, n. 1214.

6. Alle gestioni di cui al comma 5, operanti finoalla data di entrata in vigore della presente legge,si estendono gli effetti di cui al comma 2 dell’arti-colo 3 della legge 18 maggio 1989, n. 203.

Art. 42. Abrogazione di norme. 1. Dalla datadi pubblicazione della presente legge nella Gaz-

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zetta Ufficiale è abrogato l’articolo 49 del regola-mento del Corpo degli agenti di custodia approva-to con regio decreto 30 dicembre 1937, n. 2584, edè altresì abrogata ogni altra norma che limiti ocondizioni il diritto di contrarre matrimonio per ilpersonale del disciolto Corpo degli agenti di cu-stodia o che impedisca l’accesso al Corpo ai co-niugati.

2. Dalla data di entrata in vigore della presentelegge sono abrogati gli articoli 130 e 183 del re-golamento del Corpo degli agenti di custodia ap-provato con regio decreto 30 dicembre 1937, n.2584, e sono abrogate le norme di cui al regio de-creto 28 giugno 1923, n. 1890, al regolamento ap-provato con regio decreto 30 luglio 1940, n.2041,e dal decreto del Presidente della Repubblica28 giugno 1955, n. 1538, che siano incompatibilicon le disposizioni di cui alla presente legge. So-no, altresì, abrogate tutte le norme incompatibilicon le disposizioni di cui alla presente legge.

Art. 43. Disposizioni transitorie. 1. Nel primoanno dalla data di entrata in vigore della presentelegge, per lo svolgimento dei corsi per l’assunzio-ne del personale del Corpo di polizia penitenziariail Ministero di grazia e giustizia è autorizzato adavvalersi, previ accordi con il Ministero della di-fesa, anche delle strutture e dei mezzi di altre for-ze armate dello Stato (1).

2. Entro sei mesi dalla data di entrata in vigoredella presente legge, tutti gli appartenenti al Cor-po di polizia penitenziaria, che si trovino impiega-ti in compiti diversi da quelli di cui all’articolo 5,devono essere destinati a servizi di istituto o acompiti ad essi direttamente connessi.

3. Gli stanziamenti di bilancio previsti per l’e-sercizio finanziario in corso per il disciolto Corpodegli agenti di custodia sono destinati alle corri-spondenti spese del Corpo di polizia penitenziaria.–––––––––

(1) Vedi, anche, l’art. 1, D.L. 29 gennaio 1992,n. 36.

Art. 44. Copertura finanziaria. 1. All’onerederivante dall’applicazione della presente legge,valutato in lire 46.860 milioni per l’anno 1991, inlire 91.420 milioni per l’anno 1992 e in lire 91.420milioni per l’anno 1993, si provvede mediantecorrispondente riduzione dello stanziamentoiscritto, ai fini del bilancio triennale 1991-1993, alcapitolo 6856 dello stato di previsione del Mini-stero del tesoro per l’anno 1991 all’uopo utiliz-zando:

a) quanto a lire 41.185 milioni per l’anno 1991,a lire 52.990 milioni per l’anno 1992 e a lire91.420 milioni per l’anno 1993, l’accantonamento«Ordinamento del Corpo di polizia penitenziaria»;

b) quanto a lire 5.675 milioni per l’anno 1991e a lire 38.430 milioni per l’anno 1992, l’accanto-

namento «Affidamento al Corpo degli agenti dicustodia dei servizi di traduzione e di piantona-mento dei detenuti ed internati ».

2. Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apporta-re, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bi-lancio.

TABELLA A (1)(articoli 4, 14 e 29)

Inquadramento della polizia penitenziaria .Equiparazione delle qualifiche con i gradi delcorpo degli agenti di custodia e con le qualifichedel ruolo delle vigilatrici penitenziarie (Organicinel triennio 1993-1995)

(Omissis)–––––––––

(1) Vedi, anche, l’art. 17, L. 16 ottobre 1991, n.321, nonché l’art. 17, D.L. 8 giugno 1992, n. 306.

TABELLA B (1)(articoli 4 e 14)

PARTE I

Inquadramento della polizia penitenziaria Equi-parazione delle qualifiche con i gradi del corpodegli agenti di custodia e con le qualifiche delruolo delle vigilatrici penitenziarie(Organici nel triennio 1990-1992)

(Omissis)–––––––––(1) Vedi, anche, l’art. 17, L. 16 ottobre 1991, n. 321,nonché l’art. 17, D.L. 8 giugno 1992, n. 306.

segue TABELLA BPARTE II

Tabella di equiparazione tra gli organici del per-sonale di custodia Piano di assunzioni nel trien-nio 1990-1992

(Omissis)

TABELLA C(articolo 4)

Piano di assunzioni 1993-1995

(Omissis)

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TABELLA D(articolo 13)

Equiparazione tra le qualifiche del corpo di poli-zia penitenziaria e le corrispondenti qualifichedella polizia di Stato

CORPO DI POLIZIAPENITENZIARIA

POLIZIA DI STATO

Ispettore superiore ............ Isp. sup. s.u.p.s. (1)Ispettore capo.................... Ispettore capoIspettore ............................ IspettoreVice ispettore .................... Vice ispettoreSovrintendente capo ......... Sovrintendente capoSovrintendente .................. SovrintendenteVice sovrintendente .......... Vice sovrintendenteAssistente capo ................. Assistente capoAssistente.......................... AssistenteAgente scelto .................... Agente sceltoAgente............................... Agente

–––––––––(1) Così modificata a seguito dell’entrata in vigo-

re del D.lgs. 12 maggio 1995, nn. 197 e 200 di atte-stazione della legge 6 marzo 1992, n. 216.

TABELLA E (1)(articolo 32)

È stata ulteriormente sostituita dall’art. 1 del D.lgs.146/2000 - si veda ora la tabella A di detto D.lgs.–––––––––

(1) Tabella così sostituita dalla tab. B allegata al-la L. 16 ottobre 1991, n. 321.

TABELLA F (1)(articolo 35)

TABELLA G(articolo 35)

Profili professionali aggiuntivi del personale delMinistero di grazia e giustizia Dipartimento del-l’Amministrazione penitenziaria, relative qualifi-che funzionali e dotazioni organiche

(Omissis)–––––––––(1) Sostituisce il quadro C della tabella IV allegataal D.P.R. 30 giugno 1972, n. 748.

4.

D.M. 9 luglio 1991. Gradualità, modalità ecriteri per l’assunzione, da parte del Corpodi polizia penitenziaria, del servizio di pian-tonamento dei detenuti e degli internati ri-coverati in luoghi esterni di cura (G.U. 28settembre 1994, n. 227)

Art. 1. 1. Il servizio di piantonamento di detenutied internati ricoverati in luoghi esterni di cura è as-sunto dal Corpo di polizia penitenziaria a decorreredal 9 luglio 1991, secondo la gradualità, le modalitàe i criteri di cui agli articoli seguenti.

Art. 2. 1. Il servizio di piantonamento è assuntodal Corpo di polizia penitenziaria a decorrere dal 9luglio 1991 negli istituti penitenziari ubicati nellecittà di Torino, Novara, Aosta, Milano, Brescia,Trento, Bolzano, Venezia, Verona, Udine, Trieste,Genova, La Spezia, Bologna, Modena, Firenze, Li-vorno, Perugia, Terni, Ancona, Pesaro, Roma, Lati-na, L’Aquila, Pescara, Campobasso, Isernia, Napoli,Salerno, Bari, Taranto, Potenza, Matera, Reggio Ca-labria, Cosenza, Palermo, Catania, Cagliari e Sassa-ri, e a decorrere dal 9 gennaio 1992, in tutti i rima-nenti istituti penitenziari.

Art. 3. 1. La traduzione dei detenuti e degli inter-nati da ricoverare in luoghi esterni di cura e da ri-condurre negli istituti penitenziari al termine del ri-covero è affidata al Corpo di polizia penitenziariarelativamente agli istituti penitenziari e secondo ledecorrenze di cui all’art. 2 (1).

2. La traduzione dei detenuti e degli internati da sot-toporre a cure o accertamenti diagnostici ambulatorialiin luoghi esterni di cura e da ricondurre negli istituti pe-nitenziari al termine delle stesse è affidata al Corpo dipolizia penitenziaria a decorrere dal 9 luglio 1992 (1).–––––––––

(1) L’art. 1, D.M. 9 gennaio 1992 ha prorogato il ter-mine del 9 gennaio 1992 di cui alla parte finale dell’art.2 e al primo comma dell’art. 3 al 9 luglio 1992 ed haconfermato al 9 luglio 1992 il termine di cui al secon-do comma dell’art. 3 del presente decreto.

Art. 4. 1. Per particolari esigenze di sicurezza de-rivanti dal ricovero di detenuti e internati di partico-lare pericolosità, la vigilanza esterna del luogo di ri-covero è effettuata dalle competenti forze di polizia.

2. La motivata richiesta di vigilanza è avanzatadalla direzione dell’istituto penitenziario alla com-petente Prefettura.

Art. 5. 1. Fino all’entrata in vigore del regolamen-to di servizio di cui all’art. 29 della legge 15 dicem-bre 1990, n. 395, l’assistenza alle detenute ed alle in-ternate durante la traduzione delle stesse nelle circo-stanze di cui all’art. 3 è effettuata dal personale fem-

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minile del Corpo di polizia penitenziaria ai sensi del-l’art. 1, primo comma, n. 4), del decreto del Presi-dente della Repubblica 15 luglio 1980, n. 750, e del-l’art. 42 della legge 26 luglio 1975, n. 354.

Art. 6. 1. Il Dipartimento della pubblica sicurez-za e il Comando generale dell’Arma dei carabinierisu richiesta del Dipartimento dell’Amministrazionepenitenziaria, forniranno il necessario ausilio tecni-co-operativo per l’espletamento dei servizi di cuiagli articoli 1 e 3.

2. In caso di esigenze operative attinenti alla sicu-rezza o alla necessità di soccorso segnalate dai prov-veditorati regionali dell’Amministrazione penitenzia-ria, dalle direzioni degli istituti penitenziari o dal per-sonale del Corpo di polizia penitenziaria impegnatonei servizi di traduzione e di piantonamento, le que-sture, i commissariati o i posti di polizia dell’Ammi-nistrazione della pubblica sicurezza ovvero i comandidell’Arma dei carabinieri interessati effettuerannotempestivamente gli opportuni interventi di sostegno.

Art. 7. 1. Il Dipartimento della pubblica sicurezzae il Comando generale dell’Arma dei carabinieri tra-sferiranno al Dipartimento dell’Amministrazione pe-nitenziaria entro il 10 giugno 1991 tutti gli atti e do-cumenti di loro competenza, compresi quelli relativia convenzioni, accordi e intese in vigore, nonché i re-gistri, i prospetti e gli stampati utili alla organizzazio-ne e alla continuità immediata del servizio fino allarealizzazione della completa autonomia in materiadel Corpo di polizia penitenziaria.

Art. 8. 1. Per l’espletamento del servizio di cui agliarticoli 1 e 3, comma 1, oltre agli automezzi del-l’Amministrazione penitenziaria e a quelli in dotazio-ne al Corpo di polizia penitenziaria, sono impiegatigli automezzi di cui all’art. 2 della legge 12 aprile1984, n. 67, e successive modificazioni, messi a di-sposizione, mediante accordi tra il Comando genera-le dell’Arma dei carabinieri e il Dipartimento del-l’Amministrazione penitenziaria, nel numero e nel ti-po adeguati alle obiettive esigenze.

2. Gli automezzi di cui ai predetti accordi verran-no immatricolati quali automezzi del Corpo di poli-zia penitenziaria e identificati dalla targa automobi-listica «POLIZIA PENITENZIARIA».

Art. 9. 1. Il coordinamento tecnico e operativo deiservizi di cui agli artt. 1 e 3 è affidato ai Provveditora-ti regionali dell’Amministrazione penitenziaria chepotranno avvalersi della specifica collaborazione degliufficiali del disciolto Corpo degli agenti di custodia.

Art. 10. 1. I detenuti e gli internati ricoverati aqualsiasi titolo in luoghi esterni di cura sono sogget-ti alle norme del vigente ordinamento penitenziario,in quanto applicabili.

Art. 11. 1. Il presente decreto sarà inviato allaCorte dei conti per la registrazione e sarà pubblica-to nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.

5.

D.L. 29 gennaio 1992, n. 36, conv. in L. 29febbraio 1992, n. 213. Provvedimenti ur-genti per il Corpo di polizia penitenziariae istituzione dell’Ufficio centrale per lagiustizia minorile (G.U. 6 marzo 1992, n.55).

Art. 1. Assunzioni del personale del Corpo dipolizia penitenziaria 1. Fino a quando non saràavvenuta la totale copertura degli organici delCorpo di polizia penitenziaria, le assunzioni delpersonale del medesimo Corpo per l’accesso allaqualifica di agente danno luogo anche in ecceden-za rispetto all’organico previsto per il ruolo degliagenti e degli assistenti di cui alle tabelle B, parteII, e C allegate alla legge 15 dicembre 1990, n.395, e comunque non oltre il limite delle vacanzenumeriche esistenti nel ruolo dei sovrintendenti edegli ispettori di cui alle predette tabelle.

2. Le eccedenze nel ruolo degli agenti e degli as-sistenti derivanti dall’applicazione del comma 1sono riassorbite mediante le ordinarie proceduredi avanzamento o per effetto delle assunzioni.

3. Fino alla determinazione delle modalità di as-sunzione mediante decreto legislativo ai sensi del-l’articolo 4 della legge 15 dicembre 1990, n. 395,per l’applicazione del disposto di cui al comma 1continuano ad osservarsi le procedure di assunzio-ne previste dal regolamento per il Corpo degliagenti di custodia, approvato con regio decreto 30dicembre 1937, n. 2584, e dalla legge 18 febbraio1963, n. 173.

4. La disposizione di cui al comma 1 dell’artico-lo 43 della legge 15 dicembre 1990, n. 395, si ap-plica sino al 31 dicembre 1993.

Art. 2. Giustizia minorile. 1. Per l’eserciziodelle funzioni in materia di minori del Ministerodi grazia e giustizia e fino alla riforma dell’ordi-namento dello stesso Ministero, l’Ufficio per lagiustizia minorile è istituito in Ufficio centrale esvolge la propria attività in diretto collegamentocon il Ministro di grazia e giustizia. Con decretodel Ministro di grazia e giustizia di concerto con iMinistri per la funzione pubblica del tesoro, sonodeterminate l’organizzazione e l’articolazione del-l’Ufficio centrale per la giustizia minorile, salva laconsistenza attuale degli organici del Ministero digrazia e giustizia.

Art. 3. Entrata in vigore. 1. Il presente decre-to entra in vigore il giorno successivo a quello del-la sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale dellaRepubblica italiana e sarà presentato alle Camereper la conversione in legge.

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6.

D.M. 31 gennaio 1992. Criteri e modalità divalutazione per la formazione delle gradua-torie degli aspiranti ai trasferimenti di sede(Boll. Uff. 31 gennaio 1992, n. 2).

Le graduatorie degli aspiranti ai trasferimen-ti tra i dipendenti dell’Amministrazione peni-tenziaria, compresi quelli appartenenti al Cor-po di polizia penitenziaria, sono formate te-nendo conto dei criteri e mobilità di valutazio-ne appresso indicati:

PARTE PRIMA

CRITERI DI VALUTAZIONE

1) Anzianità di servizio.Per ogni anno di servizio prestato:

a) nell’Amministrazione penitenziaria: per i pri-mi dieci anni, punti 0,50; per gli ulteriori anni, pun-ti 1,00;

b) nelle altre Pubbliche Amministrazioni, punti0,25.

2) Servizio prestato in sedi particolarmente disa-giate.

Per ogni anno di servizio prestato, punti 1,00.Si considerano sedi particolarmente disagiate: Asi-

nara, Capraia, Favignana, Gorgona, Is. Arena Arbus,Isili, Mamone, Pianosa e Porto Azzurro.

3) L’anzianità nella sede di provenienza costituisce,a parità di punteggio, titolo di preferenza fra i dipen-denti della stessa sede che aspirano al trasferimentoad un medesimo istituto, ufficio o servizio.

4) Condizioni di famiglia:a) per il ricongiungimento al coniuge o al convi-

vente con prole riconosciuta, punti 2,50;b) per il ricongiungimento con i figli minori,

compresi i figli legittimati o quelli naturali e legal-mente riconosciuti e ai destinatari della legge 4maggio 1983, n. 184: punti 2,50;

b1) per ogni figlio in più oltre il primo: punti1,00;

c) per il ricongiungimento con i figli minori rico-nosciuti nel caso di celibi, nubili, vedovi, separati o di-vorziati e affidatari dei figli minori: punti 4,00;

c1) per ogni figlio in più oltre il primo: punti1,00;

d) come per la lettera c) se i genitori non sono af-fidatari, punti 2,00;

d1) per ogni figlio in più oltre il primo: punti0,50;

e) per il ricongiungimento ai familiari con gravihandicaps psicofisici o tossicodipendenti: figli, co-

niuge e convivente, punti 3,00; genitori, fratelli e suo-ceri che non possono essere assistiti da altri familiari,punti 4,00.

5) Condizioni di salute:a) nei casi in cui le condizioni ambientali nella se-

de di servizio siano fattore di serio aggravamento del-le infermità che riguardino il dipendente, i figli, il co-niuge, o il convivente e i genitori, punti 3,00;

b) nei casi in cui, in presenza di gravi alterazionidelle condizioni di salute, la sede di provenienzanon offra adeguate possibilità di cura, punti 5,00.

6) Esigenze di studio:nei casi in cui la sede di servizio non offra la pos-

sibilità al dipendente, al coniuge o al convivente e aifigli conviventi di frequentare corsi diretti al conse-guimento di un titolo di studio superiore a quelloposseduto o all’accrescimento della propria specifi-ca professionalità, punti 3,00.

PARTE SECONDA

PROCEDURA

1) L’anzianità di servizio è computata tenendoconto anche del tempo trascorso in posizione nondi ruolo oppure in congedo od in aspettativa ob-bligatoria per maternità o per richiamo alle armi oper motivi di salute relativi ad infermità ricono-sciute dipendenti da causa di servizio, nonché deltempo trascorso in aspettativa, cumulo e permessisindacali. È equiparata ad anno la frazione di tem-po superiore a mesi sei.

2) Nella valutazione del parametro di cui al n. 5, seil dipendente è portatore di handicaps il punteggioassegnato è aumentato del 50%.

Per i dipendenti con tre anni di permanenza nelle se-di di Pianosa, Gorgona e Asinara è fatta riserva del50% dei posti vacanti, alla data di scadenza del trien-nio, nelle sedi da loro richieste: tra tali dipendenti lagraduatoria è formata secondo i criteri generali.

Per i successivi trasferimenti il servizio prestatocontinuerà a valere come sede particolarmente disa-giata.

L’aliquota di punteggio attribuita per le sedi parti-colarmente disagiate, ricoperte precedentemente al-l’attuale, viene ridotta al 25% qualora abbia già da-to adito all’attribuzione di un punteggio in occasio-ne di precedente trasferimento a domanda.

3) Le condizioni di cui ai parametri da 4) a 6) de-vono essere provate e i documenti relativi trasmessientro giorni venti dal termine di scadenza della pre-sentazione della domanda, anche separatamente daessa.

Le condizioni di cui ai parametri 4), lettera e) e 5)devono risultare da certificazioni rilasciate dai com-petenti presidi sanitari pubblici.

Il grado di parentela di cui ai punti 4), 5) e 6) de-

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ve essere dimostrato con certificazione o con auto-certificazione secondo le disposizioni di legge.

4) I posti vacanti vengono pubblicati almeno unavolta l’anno sul Bollettino Ufficiale del Ministero diGrazia e Giustizia. Nei casi di urgenza attraverso in-terpelli inviati a tutte le sedi di servizio.

Chi aspira ad uno di essi deve presentare domandain carta libera nel termine di trenta giorni dalla datadi arrivo del Bollettino Ufficiale nell’Ufficio, Istitu-to o Servizio di appartenenza.

Il Dipartimento dell’Amministrazione penitenzia-ria provvede a preannunciare, a mezzo di appositacircolare, da inviare anche alle organizzazioni sin-dacali presenti nella Commissione paritetica dei tra-sferimenti, la data di pubblicazione nel BollettinoUfficiale.

5) È facoltà dei dipendenti di indicare, in domandeseparate, più posti. In tal caso le ulteriori domandepossono essere corredate da fotocopie autenticate deidocumenti originali allegati alla prima. L’autenticapuò essere richiesta anche al Dirigente l’Ufficio, Isti-tuto o Servizio di appartenenza.

6) Non possono essere prese in considerazione ledomande di trasferimento da parte di dipendenti inservizio in una sede da loro richiesta prima che ab-biano ivi completato un periodo di due anni a par-tire dalla data di presa di possesso nella sede stes-sa, salvo che non sussistano le condizioni previsteal n. 5).

7) È possibile ottenere scambi di sede tra dipenden-ti di identico profilo professionale o di identica quali-fica che abbiano richiesto il trasferimento. L’esamedelle domande relative è demandato alla Commissio-ne di cui al comma quarto dell’art. 4 del decreto delPresidente della Repubblica n. 266/1987.

In caso di più richieste verrà effettuata compara-zione in base ai criteri adottati per gli altri trasferi-menti a domanda.

8) La sussistenza delle condizioni previste deveessere riferita al momento della pubblicazione delBollettino Ufficiale o dell’interpello e deve risultareda elementi, circostanze e fatti obiettivi.

9) Sulla base della valutazione dei parametri di cuialla prima parte, la Commissione paritetica forma lagraduatoria degli aspiranti. Detta graduatoria vaportata a conoscenza del personale e delle Organiz-zazioni sindacali con apposita circolare mediante af-fissione obbligatoria all’albo, sollecitamente all’as-segnazione dei posti secondo l’ordine di preceden-za. Nel caso di parità di punteggio tra due o più aspi-ranti sarà osservata la precedenza di cui al commasesto dell’art. 4 del predetto decreto del Presidentedella Repubblica.

10) In mancanza di domande o nel caso che quelleprodotte non siano sufficienti a consentire il ripianodel personale negli uffici sottodimensionati, si proce-derà di ufficio, gradualmente, per eccezionali ed in-derogabili esigenze di servizio, ai necessari trasferi-

menti del personale esuberante che, comunque, do-vrà essere destinato ad uffici della stessa provincia odi province limitrofe o della stessa regione tenendoconto delle opzioni individuali.

11) Completata la graduatoria, i posti che risultasse-ro vacanti saranno messi a concorso dall’Amministra-zione, giusta le modalità di cui agli articoli 5, 6 e 7 deldecreto del Presidente della Repubblica n. 266/1987.Nelle more della definizione dei concorsi suddetti, siprovvederà in caso di effettiva urgenza mediante invioin missione di dipendenti che conserveranno la sede diservizio di cui sono titolari.

7.

D.P.R. 19 febbraio 1992. Comparazione trale qualifiche del personale dirigente e diret-tivo della polizia di Stato e le corrisponden-ti qualifiche dell’Amministrazione peniten-ziaria.

Art. 1. Con effetto dalla data di entrata in vigo-re della legge 15 dicembre 1990, n. 395, la compa-razione tra il personale della Polizia di Stato equello dell’Amministrazione penitenziaria dei cor-rispondenti livelli dirigenziali e delle qualifichefunzionali per i profili professionali sottoindicati,ai fini dell’attuazione del comma 1 dell’art. 40 del-la suddetta legge, è così stabilita:

Personale della Polizia di Stato:Dirigente Generale;Dirigente Superiore;Primo Dirigente;IX Vice Questore Aggiunto;VIII Commissario Capo;VII Commissario, Vice Commissario;Personale dell’Amministrazione Penitenziaria:Dirigente Generale;Dirigente Superiore;Primo Dirigente;IX n. 169A Direttore Coordinatore di Istituto peniten-ziario; n. 241A Direttore Coordinatore di Servizio So-ciale; n. 226A Direttore Medico Coordinatore;VIII n. 169; Direttore di Istituto Penitenziario; n.241 Direttore di Servizio Sociale; n. 226 DirettoreMedico;VII n. 170; Collaboratore di Istituto Penitenziario; n.227 Medico.

Art. 2. Le Direzioni Provinciali del Tesoro corri-sponderanno, con decorrenza dall’11 gennaio 1991,al personale dirigente e a quello delle qualifiche fun-zionali indicate nell’articolo precedente, il tratta-mento previsto per il personale dirigente e direttivodella Polizia di Stato, se non inferiore a quello go-duto.

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8.

D.Lgs. 30 ottobre 1992, n. 443. Ordinamen-to del personale del Corpo di polizia peni-tenziaria, a norma dell’art. 14, comma 1,della legge 15 dicembre 1990, n. 395 (G.U.20 novembre 1992, n. 274).

TITOLO I

ISTITUZIONE DEI RUOLIDEL PERSONALE DEL CORPODI POLIZIA PENITENZIARIA

CAPO I

Art. 1. Istituzione dei ruoli e dotazioni organi-che. 1. Sono istituiti i seguenti ruoli del personaledel Corpo di polizia penitenziaria:

a) ruolo degli agenti e degli assistenti;b) ruolo dei sovrintendenti;c) ruolo degli ispettori.

2. Salvo quanto specificato nel presente decreto, ilpersonale appartenente ai predetti ruoli, nello svol-gimento dei compiti istituzionali sanciti dalla legge15 dicembre 1990, n. 395, svolge anche le attivitàaccessorie necessarie al pieno assolvimento deicompiti di istituto, quali indicati dall’art. 5 della leg-ge e dalla normativa vigente.

3. La dotazione organica dei ruoli del personaledel Corpo di polizia penitenziaria è fissata nella ta-bella A allegata al presente decreto.

Art. 2. Gerarchia. 1. La gerarchia fra gli appar-tenenti ai ruoli del personale del Corpo di polizia pe-nitenziaria è determinata come segue: ispettori, so-vrintendenti, assistenti ed agenti.

2. Nell’ambito dello stesso ruolo la gerarchia è de-terminata dalla qualifica e, nella stessa qualifica,dall’anzianità.

3. L’anzianità è determinata dalla data del decreto dinomina o di promozione; a parità di tale data, da quel-la del decreto di promozione o di nomina alla qualifi-ca precedente e, a parità delle predette condizioni,dall’età, salvi, in ogni caso, i diritti risultanti dalleclassificazioni ottenute negli esami di concorso, negliscrutini per merito comparativo e nelle graduatorie dimerito.

CAPO II

Art. 3. Ruolo degli agenti e degli assistenti. 1.Il ruolo degli agenti e degli assistenti è articolato inquattro qualifiche, che assumono le seguenti deno-minazioni:

a) agente;

b) agente scelto;c) assistente;d) assistente capo.

Art. 4. Funzioni del personale appartenente alruolo degli agenti e degli assistenti. 1. Al perso-nale appartenente al ruolo degli agenti e degli assi-stenti è attribuita la qualità di agente di pubblica si-curezza e di agente di polizia giudiziaria.

2. Omissis (1).3. Il personale delle qualifiche di assistente e di as-

sistente capo, previo apposito corso di specializza-zione, può svolgere, in relazione alla professionalitàposseduta, compiti di addestramento del personaledel Corpo di polizia penitenziaria.

4. Al personale della qualifica di assistente capoche abbia superato il corso di cui al comma 2 sonoattribuite le mansioni indicate nel comma 3, con ilmargine di iniziativa e di discrezionalità inerentealla qualifica di ufficiale di polizia giudiziaria.–––––––––

(1) Soppresso dall’art. 1 del D.Lgs. 12 maggio1995, n. 200.

CAPO III

Art. 5. Nomina ad allievo agente di polizia. 1.L’assunzione degli agenti nel Corpo di polizia peni-tenziaria avviene mediante pubblico concorso, alquale possono partecipare i cittadini italiani in pos-sesso dei seguenti requisiti:

a) godimento dei diritti civili e politici;b) età non inferiore agli anni diciotto e non supe-

riore agli anni ventotto;c) idoneità fisica, psichica ed attitudinale al ser-

vizio di polizia penitenziaria;d) diploma di istruzione secondaria di primo gra-

do.2. Non sono ammessi al concorso coloro che sono

stati espulsi dalle forze armate, dai corpi militar-mente organizzati o destituiti da pubblici uffici, chehanno riportato condanna a pena detentiva per delit-to non colposo o sono stati sottoposti a misura diprevenzione.

3. I concorsi sono di preferenza banditi per l’asse-gnazione al servizio in determinate regioni. Ottenu-ta la nomina ad agente del Corpo di polizia peniten-ziaria, i vincitori dei concorsi sono destinati a pre-stare servizio nella regione eventualmente predeter-minata per il tempo indicato nel bando di concorso;possono essere, comunque, impiegati in altre sediper motivate esigenze di servizio di carattere prov-visorio.

4. I vincitori dei concorsi sono nominati allieviagenti di polizia penitenziaria.

4 bis. Possono essere inoltre nominati allievi agenti,nell’ambito delle vacanze disponibili, ed ammessi afrequentare il primo corso di formazione utile, il co-

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niuge ed i figli superstiti, nonché i fratelli, qualora uni-ci superstiti, degli appartenenti alle Forze di poliziadeceduti o resi permanentemente invalidi al servizio,con invalidità non inferiore all’ottanta per cento dellacapacità lavorativa, in conseguenza delle azioni crimi-nose di cui all’articolo 82, comma 1, della legge 23 di-cembre 2000, n. 388, ed alle leggi ivi richiamate, iquali ne facciano richiesta, purché siano in possessodei requisiti di cui al comma 1 e non si trovino nellecondizioni di cui al comma 2 (1).

5. Le modalità dei concorsi, la composizione e lanomina delle commissioni esaminatrici ed i criteriper l’accertamento della idoneità fisica e psichica,per la valutazione delle qualità attitudinali e del li-vello culturale dei candidati, per la documentazionerichiesta a questi ultimi e per la determinazione dieventuali requisiti per l’ammissione al concorso, so-no stabiliti al successivo titolo IV.

6. Il servizio prestato in ferma volontaria o in raf-ferma della forza armata di provenienza è utile, perla metà e per non oltre tre anni, ai fini dell’avanza-mento nel Corpo di polizia penitenziaria.

7. In deroga a quanto previsto dal comma 5 dell’art.6 della legge 24 dicembre 1986, n. 958, continuanoad applicarsi le disposizioni di cui al comma 4 del-l’art. 1 della legge 7 giugno 1975, n. 198. Il servizioprestato nel Corpo di polizia penitenziaria dal perso-nale assunto ai sensi della legge 7 giugno 1975, n.198, è sostitutivo a tutti gli effetti del servizio milita-re di leva. Nei confronti del citato personale non siapplica il disposto di cui al comma 1 dell’art. 2 dellalegge 7 giugno 1975, n. 198. Il predetto personale al-l’atto del collocamento in congedo, qualora ne facciarichiesta ed abbia prestato lodevole servizio, può es-sere trattenuto per un altro anno con la qualifica diagente ausiliario. Al termine del secondo anno diservizio, l’anzidetto personale, qualora ne faccia ri-chiesta ed abbia prestato lodevole servizio, può esse-re immesso nel ruolo degli agenti del Corpo di poli-zia penitenziaria, previa frequenza del corso di cui alcomma 2 dell’art. 6, durante il quale è sottoposto aselezione attitudinale per l’eventuale assegnazione aservizi che richiedono particolare qualificazione.

8. In ogni caso, il servizio già prestato dalla datadell’iniziale reclutamento è valido a tutti gli effetti,sia giuridici sia economici, qualora gli agenti ausi-liari siano ammessi in ruolo.–––––––––

(1) Comma inserito dall’art. 1 bis - inserito dal-l’art. 1 D.Lgs. 28 febbraio 2001, n. 76 - D.Lgs. 12maggio 1995, n. 200.

Art. 6. Corsi per la nomina ad agente di poliziapenitenziaria. 1. Gli allievi agenti del Corpo di po-lizia penitenziaria frequentano presso le scuole uncorso della durata di dodici mesi, diviso in due se-mestri.

2. Al termine del primo ciclo del corso gli allievi,che abbiano ottenuto giudizio globale di idoneità

sulla base dei risultati conseguiti nelle materie di in-segnamento e nelle prove pratiche e siano stati rico-nosciuti idonei al servizio di polizia penitenziaria,sono nominati agenti in prova e vengono ammessi afrequentare il secondo semestre, durante il quale so-no sottoposti a selezione attitudinale per la eventua-le assegnazione a servizi che richiedano particolarequalificazione.

3. Gli agenti in prova che abbiano superato gli esa-mi teorico-pratici di fine corso ed ottenuto confermadell’idoneità al servizio di polizia penitenziaria sononominati agenti di polizia penitenziaria. Essi presta-no giuramento e sono immessi nel ruolo secondo lagraduatoria finale.

4. Gli agenti in prova che non abbiano superato gliesami di fine corso, sempre che abbiano ottenuto giu-dizio di idoneità al servizio, sono ammessi a ripeterenon più di una volta il secondo semestre. Al terminedi questo ultimo sono ammessi nuovamente agli esa-mi finali secondo le modalità determinate dalla com-missione paritetica prevista dal comma 4 dell’art. 16della legge 15 dicembre 1990, n. 395. Se l’esito è ne-gativo sono dimessi dal corso.

5. Gli allievi e gli agenti in prova per tutta la duratadel corso non possono essere impiegati in servizi diistituto, salvo i servizi funzionali all’attività di forma-zione.

Art. 7. Dimissioni dai corsi per la nomina adagente di polizia penitenziaria. 1. Sono dimessi dalcorso:

a) gli allievi che non superino il primo ciclo;b) gli allievi e gli agenti in prova che non siano

riconosciuti idonei al servizio nel Corpo di poliziapenitenziaria;

c) gli allievi e gli agenti in prova che dichiarinodi rinunciare al corso;

d) gli allievi e gli allievi agenti in prova che sia-no stati per qualsiasi motivo, salvo che l’assenza siadeterminata dall’adempimento di un dovere, assen-ti dal corso per più di sessanta giorni, anche nonconsecutivi, o di novanta giorni se l’assenza è statadeterminata da infermità contratta durante il corso;in quest’ultimo caso l’allievo o l’agente in prova èammesso a partecipare al primo corso successivoalla sua riacquistata idoneità fisico-psichica (1);

e) gli agenti in prova di cui al comma 4 dell’art.6.

2. Gli allievi e gli agenti in prova di sesso femmini-le, la cui assenza oltre sessanta giorni sia stata deter-minata da maternità, sono ammessi a partecipare alprimo corso successivo ai periodi di assenza dal lavo-ro previsti dalle disposizioni sulla tutela delle lavora-trici madri.

3. Sono espulsi dal corso gli allievi e gli agenti inprova responsabili di mancanze punibili con sanzio-ni disciplinari più gravi della deplorazione.

4. I provvedimenti di dimissione e di espulsionedal corso sono adottati con decreto del direttore ge-

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nerale dell’Amministrazione penitenziaria, su pro-posta del direttore della scuola.

5. La dimissione dal corso comporta la cessazionedi ogni rapporto con l’Amministrazione.–––––––––

(1) Lettera così sostituita dall’art. 1 bis - inseritodall’art. 1 D.Lgs. 28 febbraio 2001, n. 76 - D.Lgs.12 maggio 1995, n. 200.

Art. 8. Addestramento e corsi di specializzazio-ne per agenti di polizia penitenziaria. 1. Gli agen-ti di polizia penitenziaria compiono un periodo pra-tico della durata di sei mesi presso gli istituti peni-tenziari o servizi operativi, cui vengono assegnati te-nuto conto dei risultati della selezione attitudinaleeffettuata durante il secondo semestre del corso dicui all’art. 6.

2. Al termine, gli agenti che, sulla base della pre-detta selezione e di un rapporto sulle qualità profes-sionali redatto dal direttore dell’istituto o serviziopresso cui è stato effettuato l’addestramento, debbo-no essere destinati alle specialità o ai servizi che ri-chiedono particolare qualificazione, frequentanocorsi di specializzazione della durata di tre mesi.

3. Gli agenti, durante il periodo in cui frequentano icorsi di specializzazione, non possono essere impiega-ti in attività diverse da quelle del servizio cui debbonoessere destinati, se non per eccezionali esigenze di ser-vizio e su disposizione del direttore generale dell’Am-ministrazione penitenziaria. Ove ciò comporti l’inter-ruzione del corso per un periodo complessivo superio-re ai trenta giorni, esso è prorogato per un periodo pa-ri alla durata della interruzione.

Art. 9. Promozione ad agente scelto. 1. La promo-zione ad agente scelto si consegue, a ruolo aperto, me-diante scrutinio per merito assoluto al quale sono am-messi gli agenti che alla data dello scrutinio abbianocompiuto cinque anni di effettivo servizio, ivi compre-so il periodo di frequenza del corso di cui all’art. 8.

2. Per il personale assunto ai sensi della legge 7 giu-gno 1975, n. 198, ai fini del comma 1, il servizio pre-stato dalla data dell’iniziale reclutamento è computatoper intero.

Art. 10. Nomina ad assistente. (1) 1. La qualificadi assistente si consegue a ruolo aperto mediantescrutinio per merito assoluto, dopo cinque anni di ef-fettivo servizio nella qualifica di agente scelto.–––––––––

(1) Modificato dal D.Lgs. 12 maggio 1995, n. 200.

Art. 11. Promozione ad Assistente capo (1). 1.La promozione alla qualifica di assistente capo siconsegue a ruolo aperto mediante scrutinio per me-rito assoluto, al quale è ammesso il personale che,alla data dello scrutinio, abbia compiuto cinque an-ni di servizio nella qualifica di assistente.–––––––––

(1) Modificato dal D. Lgs. 12 maggio 1995, n. 200.

Art. 11 bis. Attribuzione di un ulteriore scattoaggiuntivo agli assistenti capo. Agli assistenti ca-po che abbiano maturato otto anni di effettivo servi-zio nella qualifica è attribuito uno scatto aggiuntivoqualora nel biennio precedente non abbiano riporta-to sanzioni disciplinari più gravi della deplorazionee nel triennio precedente non abbiano riportato ungiudizio complessivo inferiore a «buono».

2. Per il personale sospeso cautelarmente dal ser-vizio, rinviato a giudizio o ammesso ai riti alternati-vi per i delitti di cui all’articolo 15, comma 1, lette-re a) e b), della legge 19 marzo 1990, n. 55 e suc-cessive modificazioni, ovvero sottoposto a procedi-mento disciplinare per l’applicazione di una sanzio-ne più grave della deplorazione, l’attribuzione del-lo scatto aggiuntivo avviene, anche con effetto re-troattivo, dopo la definizione dei relativi procedi-menti, fermo restando quanto previsto dal comma 1del presente articolo. Si applicano le disposizionicontenute negli articoli 94 e 95 del decreto del Pre-sidente della Repubblica 3 gennaio 1957, n. 3.

3. In caso di accesso ai ruoli superiori, lo scatto ag-giuntivo di cui al presente articolo è attribuito comeassegno ad personam riassorbibile e non cumulabilecon lo scatto gerarchico previsto nello stesso livelloretributivo. (1) (2)–––––––––

(1) Articolo aggiunto dall’art. 2 D.Lgs. 12 maggio1995, n. 200 a seguito delle modifiche a tale normaapportate dall’art. 2 D.Lgs. 28 febbraio 2001, n. 76.

(2) Articolo abrogato, a decorrere dal 1° gennaio2005, dall’art. 15, D.Lg. 30 maggio 2003, n. 193.

Art. 12. Corso di aggiornamento (1).–––––––––

(1) Soppresso dal D.Lgs. 12 maggio 1995, n. 200.

Art. 13. Dimissione dal corso (1).–––––––––

(1) Soppresso dal D.Lgs. 12 maggio 1995, n. 200.

CAPO IV

Art. 14. Ruolo dei sovrintendenti. 1. Il ruolo deisovrintendenti è articolato in tre qualifiche, che as-sumono le seguenti denominazioni:

a) vice sovrintendente;b) sovrintendente;c) sovrintendente capo.

Art. 15. Funzioni del personale appartenente alruolo dei sovrintendenti. 1. Agli appartenenti alruolo dei sovrintendenti sono attribuite le qualifichedi agente di pubblica sicurezza e di ufficiale di poli-zia giudiziaria.

2. Al predetto personale sono attribuite funzionirientranti nello stesso ambito di quelle previste dal-l’art. 4, ma implicanti un maggior livello di respon-sabilità, nonché funzioni di coordinamento di unità

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operative a cui detto personale impartisce disposi-zioni delle quali controlla l’esecuzione e di cui ri-sponde.

3. Il personale delle qualifiche di vice sovrinten-dente e di sovrintendente svolge mansioni esecutive,richiedenti una adeguata preparazione professionalee con il margine di iniziativa e di discrezionalità ine-rente alle qualifiche di agente di pubblica sicurezzae di ufficiale di polizia giudiziaria; al suddetto per-sonale può essere, altresì, affidato il comando di piùagenti in servizio operativo o di piccole unità opera-tive; collabora con i propri superiori gerarchici epuò sostituirli in caso di temporanea assenza o im-pedimento, o per esigenze di servizio.

4. Al personale della qualifica di sovrintendentecapo sono attribuite mansioni richiedenti una parti-colare preparazione professionale e il comando diunità operative presso istituti penitenziari o pressosezioni di istituti penitenziari (1).

5. Il personale del ruolo dei sovrintendenti, previoapposito corso di specializzazione svolge, in relazionealla professionalità posseduta, anche compiti di adde-stramento del personale del Corpo di polizia peniten-ziaria.–––––––––

(1) Modificato dal D.Lgs. 12 maggio 1995, n. 200.

Art. 16. Nomina a vice sovrintendente (1). 1. Lanomina alla qualifica iniziale del ruolo dei sovrin-tendenti si consegue:

a) nel limite del 40 per cento dei posti disponibi-li al 31 dicembre di ciascun anno, mediante concor-so interno per esame scritto, consistente in risposte aquestionario articolato su domande tendenti ad ac-certare il grado di preparazione culturale e profes-sionale, e successivo corso di formazione professio-nale della durata non inferiore a tre mesi, riservatoal personale appartenente al ruolo degli agenti ed as-sistenti che abbia compiuto almeno quattro anni dieffettivo servizio e che non abbia riportato nell’ulti-mo biennio un giudizio complessivo inferiore a«buono» e sanzione disciplinare più grave della de-plorazione.

b) nel limite del restante 60 per cento dei postidisponibili al 31 dicembre di ciascun anno, median-te concorso interno per titoli e superamento di unsuccessivo corso di formazione tecnico-professiona-le, di durata non inferiore a tre mesi, riservato agliassistenti capo che ricoprono, alla predetta data, unaposizione in ruolo non inferiore a quella compresaentro il doppio dei posti riservati per tale concorso eche non abbiano riportato nell’ultimo biennio ungiudizio complessivo inferiore a buono e sanzionedisciplinare più grave della deplorazione.

2. Fermo restando quanto stabilito dall’articolo 16della legge 15 dicembre 1990, n. 395, le modalità disvolgimento dei concorsi di cui al comma 1 del pre-sente articolo, la determinazione della prova d’esamee i titoli da ammettere a valutazione ove previsti, la

composizione delle commissioni esaminatrici, non-che’ i programmi e le modalità di svolgimento deicorsi e degli esami di fine corso sono fissati con de-creto del Ministro della giustizia.

3. La nomina a vice sovrintendente è conferita condecreto del Ministro della giustizia secondo l’ordinedella graduatoria risultante dagli esami di fine corso,con decorrenza giuridica dal 1° gennaio dell’annosuccessivo a quello nel quale si sono verificate levacanze e con decorrenza economica dal giorno suc-cessivo alla data di conclusione del corso medesimo.I vice sovrintendenti nominati in attuazione delcomma 1, lettera a), seguono nel ruolo quelli nomi-nati in attuazione del comma 1, lettera b).

4. I posti disponibili per i concorrenti di cui alcomma 1, lettera a) rimasti scoperti sono portati inaumento all’aliquota disponibile per il personale dicui al comma 1, lettera b). –––––––––

(1) Articolo così sostituito dall’art. 3, co. 1, D.Lgs.12 maggio 1995, n. 200 per effetto delle modifiche atale norma apportate dall’art. 3 D.Lgs. 28 febbraio2001, n. 76.

Art. 17. Modalità del concorso e del corso diformazione (1).–––––––––

(1) Soppresso dal D.Lgs. 12 maggio 1995, n. 200.

Art. 18. Dimissioni dal corso (1). 1. È dimessodai corsi di cui all’art, 16 il personale che:

a) dichiara di rinunciare al corso;b) non supera gli esami di fine corso;c) è stato per qualsiasi motivo, salvo che l’assen-

za sia determinata dall’adempimento di un dovere,assente dal corso per più di venti giorni, anche senon continuativi. Nell’ipotesi di assenza dovuta adinfermità contratta durante il corso ovvero ad infer-mità dipendente da causa di servizio, il personale èammesso a partecipare di diritto al primo corso suc-cessivo al riconoscimento della sua idoneità psicofi-sica e sempre che nel periodo precedente a dettocorso non abbia riportato sanzioni disciplinari piùgravi della deplorazione (2).

2. Il personale di sesso femminile, la cui assenzaoltre i limiti di cui al comma 1 è stata determinata damaternità, è ammesso a partecipare al primo corsosuccessivo ai periodi di assenza dal lavoro previstidalle disposizioni sulla tutela delle lavoratrici madri.

3. È espulso dal corso il personale responsabile diinfrazioni punibili con sanzioni disciplinari più gra-vi della deplorazione.

4. I provvedimenti di dimissione e di espulsione dalcorso sono adottati con decreto del direttore genera-le del dipartimento dell’Amministrazione peniten-ziaria, su proposta del direttore della scuola.

5. Il personale ammesso a ripetere il corso per in-fermità contratta durante il corso ovvero per infer-mità dipendente da causa di servizio viene promos-

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so con la stessa decorrenza, ai soli effetti giuridiciattribuita agli idonei del corso dal quale è stato di-messo e nella stessa graduatoria si colloca, nel postoche gli sarebbe spettato qualora avesse portato acompimento il predetto corso (2). –––––––––

(1) Articolo sostituito dall’art. 3, D.Lgs. 12 mag-gio 1995, n. 200.

(2) La lett. c) del primo comma ed il quinto com-ma sono stati così sostituiti per effetto delle modifi-che apportate al citato art. 3 D.Lgs. 200/95 dall’art.4, D.Lgs. 28 febbraio 2001, n. 76.

Art. 19. Decorrenza della promozione (1).–––––––––

(1) Soppresso dal D.Lgs. 12 maggio 1995, n. 200.

Art. 19 bis. Emolumento pensionabile. 1. Ai vi-ce sovrintendenti che abbiano compiuto tre anni esei mesi di effettivo servizio nella qualifica e che nelbiennio precedente non abbiano riportato una san-zione più grave della deplorazione e non abbiano ri-portato un giudizio complessivo inferiore a «buo-no», è attribuito un emolumento pensionabile di lire370.000 annue lorde, valido anche per la tredicesi-ma mensilità e per l’indennità di buonuscita, rias-sorbibile con lo scatto gerarchico attribuito nellostesso livello retributivo ovvero all’atto dell’accessoal livello retributivo superiore.

2. Per il personale sospeso cautelarmente dal servi-zio, rinviato a giudizio o ammesso ai riti alternativiper i delitti di cui all’articolo 15, comma 1, lettere a)e b), della legge 19 marzo 1990, n. 55 e successivemodificazioni ovvero sottoposto a procedimento di-sciplinare per l’applicazione di una sanzione più gra-ve della deplorazione, l’attribuzione dello scatto ag-giuntivo avviene, anche con effetto retroattivo, dopola definizione dei relativi procedimenti, fermo re-stando quanto previsto dal comma 1 del presente ar-ticolo. Si applicano le disposizioni contenute negliarticoli 94 e 95 del decreto del Presidente della Re-pubblica 3 gennaio 1957, n. 3. (1) (2) –––––––––

(1) Articolo inserito dalla lett. e bis) del primocomma dell’art. 3 D.Lgs. 12 maggio 1995, n. 200,introdotta dall’art. 5, D.Lgs. 28 febbraio 2001, n.76.

(2) Articolo abrogato, a decorrere dal 1° gennaio2005, dall’art. 15, D.Lgs. 30 maggio 2003, n. 193.

Art. 20. Promozione a sovrintendente (1). 1. Lapromozione alla qualifica di sovrintendente si con-segue, a ruolo aperto, mediante scrutinio per meritoassoluto al quale sono ammessi i vice sovrintenden-ti che alla data dello scrutinio stesso abbiano com-piuto sette anni di effettivo servizio nella qualifica.–––––––––

(1) Modificato dal D. Lgs. 12 maggio 1995, n.200.

Art. 21. Promozione a sovrintendente capo. 1.La promozione alla qualifica di sovrintendente caposi consegue a ruolo aperto mediante scrutinio permerito comparativo, al quale sono ammessi i sovrin-tendenti che abbiano compiuto sette anni di effetti-vo servizio nella qualifica.–––––––––

(1) Modificato dal D.Lgs. 12 maggio 1995, n. 200.

Art. 21 bis. Attribuzione di uno scatto aggiunti-vo ai sovrintendenti capo. 1. Ai sovrintendenti ca-po che abbiano maturato otto anni di effettivo servi-zio nella qualifica, è attribuito uno scatto aggiuntivoqualora nel biennio precedente non abbiano riporta-to sanzioni disciplinari più gravi della deplorazionee nel triennio precedente non abbiano riportato ungiudizio complessivo inferiore a «buono».

2. Per il personale sospeso cautelarmente dal ser-vizio, rinviato a giudizio o ammesso ai riti alternati-vi per i delitti di cui all’articolo 15, comma 1, lette-re a) e b), della legge 19 marzo 1990, n. 55 e suc-cessive modificazioni ovvero sottoposto a procedi-mento disciplinare, per l’applicazione di una sanzio-ne più grave della deplorazione, l’attribuzione delloscatto aggiuntivo avviene, anche con effetto retroat-tivo, dopo la definizione dei relativi procedimenti,fermo restando quanto previsto dal comma 1 delpresente articolo. Si applicano le disposizioni conte-nute negli articoli 94 e 95 del decreto del Presidentedella Repubblica 3 gennaio 1957, n. 3.

3. In caso di accesso ai ruoli superiori, lo scatto ag-giuntivo di cui al presente articolo è attribuito comeassegno ad personam riassorbibile e non cumulabilecon lo scatto gerarchico previsto per lo stesso livel-lo retributivo. (1) (2)–––––––––

(1) Articolo inserito dall’art. 3, co. 1, lett. h), inse-rita dall’art. 6 D.Lgs. 28 febbraio 2001, n. 76 -D.Lgs. 12 maggio 1995, n. 200.

(2) Articolo abrogato, a decorrere dal 1° gennaio2005, dall’art. 15, D.Lgs. 30 maggio 2003, n. 193.

CAPO V

Art. 22. Ruolo degli ispettori (1). 1. Il ruolo de-gli ispettori del Corpo di polizia penitenziaria è arti-colato in quattro qualifiche, che assumono le se-guenti denominazioni:

a) vice ispettore;b) ispettore;c) ispettore capo;d) ispettore superiore.

–––––––––(1) Modificato dal D. Lgs. 12 maggio 1995, n. 200.

Art. 23. Funzioni del personale del ruolo degliispettori. 1. Al personale del ruolo degli ispettori sono attribuite le qualifiche di agente di pubblica sicu-rezza e di ufficiale di polizia giudiziaria.

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2. Al predetto personale sono attribuite mansionidi concetto che richiedono adeguata preparazioneprofessionale e conoscenza dei metodi e della orga-nizzazione del trattamento penitenziario, nonchéspecifiche funzioni nell’ambito del servizio di sicu-rezza e nell’organizzazione dei servizi di istituto se-condo le direttive e gli ordini impartiti dal direttoredell’istituto; sono altresì attribuite funzioni di dire-zione, di indirizzo e di coordinamento di unità ope-rative e la responsabilità per le direttive e le istru-zioni impartite nelle predette attività e per i risultaticonseguiti; gli appartenenti al ruolo degli ispettoripartecipano alle riunioni di gruppo di cui agli artt.28 e 29 del regolamento approvato con decreto delPresidente della Repubblica 29 aprile 1976, n. 431;l’ispettore destinato a capo del personale del Corpoin servizio negli istituti e servizi penitenziari e nellescuole è gerarchicamente e funzionalmente dipen-dente dal direttore dell’istituto, del servizio o dellascuola, con il quale collabora nell’organizzazionedei servizi. Oltre ai predetti compiti, in caso di as-senza o impedimento del direttore, qualora nell’or-ganico dell’istituto non vi siano funzionari del pro-filo di direttore coordinatore di istituto penitenzia-rio, di direttore di istituto penitenziario o di collabo-ratore di istituto penitenziario o non sia stato prov-veduto alla supplenza o reggenza dal provveditoreregionale o dal dipartimento - Ufficio centrale delpersonale, gli ispettori superiori garantiscono l’ordi-ne e la sicurezza dell’istituto, nonché il servizio ditraduzione e di piantonamento dei detenuti ed inter-nati per i ricoveri in luogo esterno di cura.

Provvedono, inoltre, alla dimissione dei detenutied internati, nell’osservanza delle norme in materia,a seguito di ordine scritto delle competenti autoritàgiudiziarie ovvero per fine pena.

3. Nell’espletamento dei compiti di istituto gli ap-partenenti al ruolo degli ispettori sono diretti colla-boratori dei direttori e dei dirigenti penitenziari.

4. Il personale del ruolo degli ispettori svolge, inrelazione alla professionalità posseduta, compiti diformazione o di istruzione del personale del Corpodi polizia penitenziaria.–––––––––

Modificato dal D. Lgs. 12 maggio 1995, n. 200

Art. 24. Nomina nel ruolo di ispettore di poliziapenitenziaria (1). 1. L’assunzione degli ispettori dipolizia penitenziaria avviene mediante:

a) concorso pubblico;b) concorso interno per titoli di servizio ed esa-

mi;2. I concorsi di cui al comma i si svolgono con le

modalità di cui alle lettere a) e b) dell’art. 28.3. Al concorso di cui al comma 1, lettera a), del

presente articolo possono partecipare i cittadini ita-liani in possesso dei seguenti requisiti:

godimento dei diritti civili e politici;età compresa tra gli anni diciotto ed il limite mas-

simo stabilito dal regolamento adottato ai sensi del-l’articolo 3, comma 6, della legge 15 maggio 1997,n. 127;

idoneità fisica, psichica ed attitudinale al serviziodi polizia penitenziaria;

diploma d’istruzione secondaria superiore checonsente l’iscrizione ai corsi per il conseguimentodel diploma universitario (2).

4. A parità di merito l’appartenenza alla polizia pe-nitenziaria costituisce titolo di preferenza, fermi re-stando gli altri titoli preferenziali previsti dalle nor-me vigenti.

5. Non sono ammessi al concorso coloro che sonostati espulsi dalle forze armate, dai corpi militar-mente organizzati o destituiti da pubblici uffici, chehanno riportato condanne a pena detentiva per delit-to non colposo o sono stati sottoposti a misure diprevenzione.

6. I vincitori di concorso, di cui al comma 1 lette-re a) e b), sono nominati allievi vice ispettori.–––––––––

(1) Articolo sostituito dall’art. 4, D.Lgs. 12 mag-gio 1995 n. 200.

(2) Comma così sostituito per effetto delle modifi-che apportate all’art. 4 D.Lgs. 200/95 cit. dall’art.7 D.Lgs. 28 febbraio 2001, n. 76.

Art. 25. Corsi per la nomina a vice ispettore dipolizia penitenziaria. 1. Ottenuta la nomina, gli al-lievi vice ispettori di polizia penitenziaria frequentano,presso l’apposito istituto, un corso della durata di di-ciotto mesi, preordinato alla loro formazione tecnicoprofessionale di agenti di pubblica sicurezza e ufficia-li di polizia giudiziaria, alla conoscenza dei metodi edella organizzazione del trattamento penitenziario edei servizi di sicurezza; durante il corso essi sono sot-toposti a selezione attitudinale anche per l’accerta-mento della idoneità a servizi che richiedono partico-lare qualificazione.

2. Gli allievi vice ispettori, che abbiano ottenutogiudizio di idoneità al servizio di polizia penitenzia-ria quali ispettori e superato gli esami scritti e oralie le prove pratiche di fine corso, sono nominati viceispettori in prova; essi prestano giuramento e sonoimmessi nel ruolo secondo la graduatoria finale.

3. Gli allievi vice ispettori durante i primi dodicimesi di corso non possono essere impiegati in servi-zio di istituto; nel periodo successivo possono esser-lo esclusivamente a fine di addestramento per il ser-vizio di ispettore e per un periodo complessivamen-te non superiore a due mesi.

4. I vice ispettori in prova sono assegnati, sulla ba-se dei risultati della selezione attitudinale, al servi-zio di istituto, per compiere un periodo di prova del-la durata di sei mesi.

Art. 26. Trattamento economico degli allievi emodalità dei concorsi. 1. Il trattamento economicodegli allievi dei corsi di cui al presente titolo è de-

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terminato, in misura proporzionale alle retribuzionidelle qualifiche iniziali cui danno accesso i rispetti-vi corsi, con decreto del Ministro di grazia e giusti-zia, di concerto con il Ministro del tesoro.

2. L’allievo ammesso a frequentare i corsi di cui alcomma 1, appartenente ai ruoli del Corpo di poliziapenitenziaria o degli altri Corpi di polizia, durante ilperiodo di frequenza del corso è posto in aspettativacon il trattamento economico più favorevole.

3. Le modalità dei concorsi, la composizione e lanomina delle commissioni esaminatrici ed i criteriper l’accertamento della idoneità fisica e psichica,per la valutazione delle qualità attitudinali e del li-vello culturale dei candidati, per la documentazionerichiesta a questi ultimi, per la determinazione dieventuali requisiti per l’ammissione al concorso, so-no stabiliti al successivo titolo IV.

Art. 27. Dimissione dal corso per la nomina avice ispettore di polizia penitenziaria. 1. Sono di-messi dal corso gli allievi ispettori che:

a) non superano gli esami del corso o non sono di-chiarati idonei al servizio di polizia penitenziaria;

b) dichiarano di rinunciare al corso;c) sono stati per qualsiasi motivo, salvo che l’as-

senza sia determinata dall’adempimento di un dove-re, assenti dal corso per più di novanta giorni, anchese non consecutivi, e di centoventi giorni se l’assen-za è stata determinata da infermità contratta duranteil corso o da infermità dipendente da causa di servi-zio qualora si tratti di personale proveniente da altriruoli del Corpo di polizia penitenziaria, nel qual ca-so l’allievo è ammesso a partecipare al primo corsosuccessivo al riconoscimento della sua idoneità (1).

2. Gli allievi ispettori di sesso femminile, la cui as-senza oltre novanta giorni è stata determinata da ma-ternità, sono ammessi a partecipare al primo corsosuccessivo ai periodi di assenza dal lavoro previstidalle disposizioni sulla tutela delle lavoratrici madri.

3. Sono espulsi dal corso gli allievi responsabili diinfrazioni punibili con sanzioni disciplinari più gra-vi della deplorazione.

4. I provvedimenti di dimissione e di espulsionedal corso sono adottati con decreto del direttore ge-nerale dell’Amministrazione penitenziaria, su pro-posta del direttore della scuola.

5. La dimissione dal corso comporta la cessazionedi ogni rapporto con l’Amministrazione penitenzia-ria, salvo che non si tratti di personale provenientedai ruoli del Corpo di polizia penitenziaria.–––––––––

(1) Lettera così sostituita dall’art. 4, co. 1, lett. cbis) D.Lgs. 12 maggio 1995, n. 200, inserita dal-l’art. 8 D.Lgs. 28 febbraio 2001, n. 76.

Art. 28. Nomina a vice ispettore (1). 1. La nomi-na a vice ispettore si consegue:

a) nel limite del 50 per cento dei posti disponi-bili mediante concorso pubblico, comprendente una

prova scritta ed un colloquio secondo le modalitàstabilite dall’articolo 16 della legge 15 dicembre1990, n. 395, e con l’osservanza delle disposizionidell’articolo 26 della legge 1° febbraio 1989, n. 53e dell’articolo 5 del decreto-legge 4 ottobre 1990, n.276, convertito, con modificazioni, dalla legge 30novembre 1990, n. 359, con riserva di un sesto deiposti agli appartenenti ai ruoli del Corpo di poliziapenitenziaria con almeno tre anni di anzianità di ef-fettivo servizio alla data del bando che indice ilconcorso, in possesso dei prescritti requisiti ad ec-cezione del limite d’età. Se i posti riservati non ven-gono coperti la differenza va ad aumentare i postispettanti all’altra categoria (2);

b) nel limite del 50 per cento dei posti disponibi-li, mediante concorso interno per titoli di servizio edesame, consistente in una prova scritta ed un collo-quio, riservato al personale del Corpo di polizia pe-nitenziaria che espleta funzioni di polizia in posses-so alla data del bando che indice il concorso, di an-zianità di servizio non inferiore a sette anni, del di-ploma di istruzione secondaria superiore che con-sente l’iscrizione ai corsi per il conseguimento deldiploma universitario (2).

2. I vincitori del concorso di cui al comma 1, let-tera b), devono frequentare un corso di formazionedella durata di sei mesi.

3. Le modalità dei concorsi di cui al comma 1, lacomposizione delle commissioni esaminatrici, lematerie oggetto dell’esame, le categorie di titoli daammettere a valutazione, il punteggio massimo daattribuire a ciascuna categoria di titoli, le modalità diattuazione ed i programmi del corso sono stabiliticon decreto del Ministro di grazia e giustizia.

4. Il corso semestrale di cui al comma 2 può esse-re ripetuto una sola volta. Gli allievi che abbiano su-perato gli esami finali del corso conseguono l’ido-neità per la nomina a vice ispettore. Gli allievi chenon abbiano superato i predetti esami sono restituitial servizio d’istituto e sono ammessi alla frequenzadel corso successivo.

5. Sono dimessi dal corso gli allievi che per qual-siasi motivo superino i sessanta giorni di assenza.

6. Si applicano, in quanto compatibili, le disposi-zioni di cui all’art. 18.

7. Il personale appartenente ai ruoli della poliziapenitenziaria che partecipa ai corsi di cui al comma2, conserva la qualifica rivestita all’atto dell’ammis-sione.–––––––––

(1) Articolo sostituito dall’art. 4 D.Lgs. 12 maggio1995, n. 200.

(2) Lettera così sostituita per effetto delle modifi-che apportate al citato art. 4 D.Lgs. 200/95 dall’art.9 D.Lgs. 28 febbraio 2001, n. 76.

Art. 28 bis. Emolumento pensionabile. 1. Ai vi-ce ispettori che abbiano compiuto un anno di effetti-vo servizio nella qualifica e che nel medesimo anno

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non abbiano riportato una sanzione più grave delladeplorazione o non abbiano riportato un giudiziocomplessivo inferiore a «buono»,è attribuito unemolumento pensionabile di lire 500.000 annue lor-de, valido anche per la tredicesima mensilità e perl’indennità di buonuscita, riassorbibile all’atto del-l’accesso al livello retributivo superiore.

2. Per il personale sospeso cautelarmente dal servi-zio, rinviato a giudizio o ammesso ai riti alternativiper i delitti di cui all’articolo 15, comma 1, lettere a)e b), della legge 19 marzo 1990, n. 55 e successivemodificazioni ovvero sottoposto a procedimento di-sciplinare per l’applicazione di una sanzione piu’grave della deplorazione, l’attribuzione dello scattoaggiuntivo avviene, anche con effetto retroattivo, do-po la definizione dei relativi procedimenti, fermo re-stando quanto previsto dal comma 1 del presente ar-ticolo. Si applicano le disposizioni contenute negliarticoli 94 e 95 del decreto del Presidente della Re-pubblica 3 gennaio 1957, n. 3. (1) (2)–––––––––

(1) Articolo inserito dall’art. 4, co. 1, lett. d bis)D.Lgs. 12 maggio 1995, n. 200 per effetto delle mo-difiche a tale norma apportate dall’art. 10 D.Lgs.28 febbraio 2001, n. 76.

(2) Articolo abrogato, a decorrere dal 1° gennaio2005, dall’art. 15, D.Lgs. 30 maggio 2003, n. 193.

Art. 29. Promozione ad ispettore (1). 1. La pro-mozione alla qualifica di ispettore si consegue a ruo-lo aperto mediante scrutinio per merito assoluto, alquale è ammesso il personale con la qualifica di vi-ce ispettore che abbia compiuto almeno due anni dieffettivo servizio, nella qualifica oltre il periodo difrequenza del corso di cui all’art. 28.–––––––––

(1) Modificato dal D.Lgs. 12 maggio 1995, n. 200.

Art. 29 bis. Emolumento pensionabile. 1. Agliispettori che abbiano compiuto tre anni e sei mesi dieffettivo servizio nella qualifica e che nell’ultimobiennio non abbiano riportato una sanzione piu’ gra-ve della deplorazione e non abbiano riportato ungiudizio complessivo inferiore a «buono» è attribui-to un emolumento pensionabile di lire 500.000 an-nue lorde, valido anche per la tredicesima mensilitàe per l’indennità di buonuscita, riassorbibile all’attodell’accesso al livello retributivo superiore.

2. Per il personale sospeso cautelarmente dal servi-zio, rinviato a giudizio o ammesso ai riti alternativiper i delitti di cui all’articolo 15, comma 1, lettere a)e b), della legge 19 marzo 1990, n. 55 e successivemodificazioni ovvero sottoposto a procedimento di-sciplinare per l’applicazione di una sanzione più gra-ve della deplorazione, l’attribuzione dello scatto ag-giuntivo avviene, anche con effetto retroattivo, dopola definizione dei relativi procedimenti, fermo re-stando quanto previsto dal comma 1 del presente ar-ticolo. Si applicano le disposizioni contenute negli

articoli 94 e 95 del decreto del Presidente della Re-pubblica 3 gennaio 1957, n. 3. (1) (2) –––––––––

(1) Articolo inserito dall’art. 4, co. 1, lett. e bis)D.Lgs. 12 maggio 1995, n. 200 per effetto delle mo-difiche a tale norma apportate dall’art. 11 D.Lgs. 28febbraio 2001, n. 76.

(2) Articolo abrogato, a decorrere dal 1° gennaio2005, dall’art. 15, D.Lgs. 30 maggio 2003, n. 193.

Art. 30. Promozione ad ispettore capo (1). 1.La promozione alla qualifica di ispettore capo siconsegue, a ruolo aperto, mediante scrutinio permerito assoluto, al quale è ammesso il personalecon la qualifica di ispettore, che abbia compiutosette anni di effettivo servizio nella qualifica stes-sa.–––––––––

(1) Articolo così sostituito dall’art. 4, co. 1, lett. f)D.Lgs. 12 maggio 1995, n. 200 per effetto della so-stituzione della predetta lett. f) operata dall’art. 12D.Lgs. 28 febbraio 2001, n. 76.

Art. 30.1. Clausola di salvaguardia economicaper gli ispettori capo. 1. Agli ispettori capo che ab-biano maturato dieci anni di permanenza nella qua-lifica, esclusi i periodi di ritardo nella progressionein carriera derivanti dall’applicazione di una dellecause di esclusione dagli scrutini previste dall’ordi-namento vigente, che abbiano riportato, nel triennioprecedente, un giudizio complessivo non inferiore a«buono» e che non abbiano riportato, nel biennioprecedente, una sanzione disciplinare più grave del-la deplorazione, è attribuito, con decorrenza dalgiorno successivo alla maturazione del requisitotemporale, il trattamento economico previsto per ilpersonale della qualifica di ispettore superiore. Taletrattamento economico è riassorbito all’atto dell’ac-cesso al livello retributivo superiore.

2. Per il personale sospeso cautelarmente dal servi-zio, rinviato a giudizio o ammesso ai riti alternativiper i delitti di cui all’articolo 15, comma 1, lettere a)e b), della legge 19 marzo 1990, n. 55 e successivemodificazioni ovvero sottoposto a procedimento di-sciplinare per l’applicazione di una sanzione piu’grave della deplorazione, l’attribuzione dello scattoaggiuntivo avviene, anche con effetto retroattivo, do-po la definizione dei relativi procedimenti, fermo re-stando quanto previsto dal comma 1 del presente ar-ticolo. Si applicano le disposizioni contenute negliarticoli 94 e 95 del decreto del Presidente della Re-pubblica 3 gennaio 1957, n. 3. (1) (2) –––––––––

(1) Articolo inserito dall’art. 4, co. 1, lett. f)D.Lgs. 12 maggio 1995, n. 200 per effetto delle mo-difiche a tale norma apportate dall’art. 13 D.Lgs.28 febbraio 2001, n. 76.

(2) Articolo abrogato, a decorrere dal 1° gennaio2005, dall’art. 15, D.Lgs. 30 maggio 2003, n. 193.

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Art. 30 bis. Promozione alla qualifica di ispet-tore superiore (1). 1. L’accesso alla qualifica diispettore superiore si consegue:

a) nel limite del 50 per cento dei posti disponibi-li al 31 dicembre di ogni anno, mediante scrutinioper merito comparativo, al quale è ammesso il per-sonale avente una anzianità di otto anni di effettivoservizio nella qualifica di ispettore capo;

b) per il restante 50 per cento dei posti, median-te concorso annuale per titoli di servizio ed esame,riservato al personale che alla data del 31 dicembredi ciascun anno, riveste la qualifica di ispettore capoe sia in possesso del diploma d’istruzione seconda-ria superiore che consente l’iscrizione ai corsi per ilconseguimento del diploma universitario (2).

2. La promozione decorre, a tutti gli effetti, dal 1°gennaio dell’anno successivo a quello nel quale sisono verificate le vacanze. Il personale di cui alcomma 1, lettera a), precede nel ruolo quello di cuialla lettera b). I posti non coperti mediante concorsosono portati in aumento all’aliquota prevista dallalettera a).

3. Le modalità di svolgimento del concorso di cuial comma 1, lettera b), compresa la determinazionedelle prove di esami e la composizione della com-missione esaminatrice, sono fissate con decreto delMinistro di grazia e giustizia.–––––––––

(1) Inserito dall’art. 5 D.Lgs. 12 maggio 1995, n. 200.(2) Lettera così sostituita per effetto delle modifi-

che apportate al citato art. 5, D.Lgs. 200/95 dal-l’art. 14, D.Lgs. 28 febbraio 2001, n. 76.

Art. 30 ter. Attribuzione di uno scatto aggiuntivoagli ispettori superiori. 1. Agli ispettori superiori cheabbiano maturato sette anni di effettivo servizio nellaqualifica è attribuito uno scatto aggiuntivo, qualora nelbiennio precedente non abbiano riportato sanzioni di-sciplinari più gravi della deplorazione e nel triennioprecedente abbiano riportato un giudizio complessivonon inferiore a «buono».

2. Per il personale sospeso cautelarmente dal servi-zio, rinviato a giudizio o ammesso ai riti alternativiper i delitti di cui all’articolo 15, comma 1, lettere a)e b), della legge 19 marzo 1990, n. 55 e successivemodificazioni ovvero sottoposto a procedimento di-sciplinare per l’applicazione di una sanzione più gra-ve della deplorazione, l’attribuzione dello scatto ag-giuntivo avviene, anche con effetto retroattivo, dopola definizione dei relativi procedimenti, fermo re-stando quanto previsto dal comma 1 del presente ar-ticolo. Si applicano le disposizioni contenute negliarticoli 94 e 95 del decreto del Presidente della Re-pubblica 3 gennaio 1957, n. 3. (1) (2)–––––––––

(1) Articolo inserito dall’art. 5, co. 1, D.Lgs. 12maggio 1995, n. 200 per effetto delle modifiche a ta-le norma apportate dall’art. 15 D.Lgs. 28 febbraio2001, n. 76.

(2) Articolo abrogato, a decorrere dal 1° gennaio2005, dall’art. 15, D.Lgs. 30 maggio 2003, n. 193.

Art. 30 quater. Ispettore superiore «sostitutocommissario» (1). 1. Gli ispettori superiori che ab-biano maturato otto anni di effettivo servizio nellaqualifica dalla data di attribuzione dello scatto ag-giuntivo sono ammessi, a domanda, ad una selezio-ne per titoli a conclusione della quale conseguonoun ulteriore scatto aggiuntivo e, ferma restando laqualifica rivestita, assumono la denominazione di«sostituto commissario». (2)

2. È escluso dalla selezione di cui al comma 1 ilpersonale che nel triennio precedente abbia ripor-tato un giudizio complessivo inferiore a «ottimo»o che nel biennio precedente abbia riportato unasanzione disciplinare più grave della censura.

3. Per il personale sospeso cautelarmente dalservizio, rinviato a giudizio o ammesso ai riti al-ternativi per i delitti di cui all’articolo 15, comma1, lettere a) e b), della legge 19 marzo 1990, n. 55e successive modificazioni ovvero sottoposto aprocedimento disciplinare per l’applicazione diuna sanzione più grave della deplorazione, la se-lezione per l’attribuzione dello scatto aggiuntivoe per l’assunzione della denominazione di «sosti-tuto commissario» di cui al comma 1, avviene,anche con effetto retroattivo, dopo la definizionedei relativi procedimenti, fermo restando quantoprevisto dal comma 2 del presente articolo. Si ap-plicano le disposizioni contenute negli articoli 94e 95 del decreto del Presidente della Repubblica 3gennaio 1957, n. 3.

4. L’attribuzione dello scatto aggiuntivo e l’assun-zione della denominazione di «sostituto commissa-rio» decorrono, anche con effetto retroattivo rispet-to alla data di conclusione della selezione, dal 1°gennaio di ogni anno. (3)

5. Le modalità di svolgimento della selezione di cuial comma 1, il numero degli ispettori superiori «so-stituti commissario» da individuare annualmente, lacomposizione della commissione esaminatrice, i tito-li valutabili, nonché i punteggi da attribuire a ciascu-no di essi e la specificità delle mansioni da attribuireai predetti ispettori superiori «sostituti commissario»sono stabiliti con decreto del Ministro della giustizia.–––––––––

(1) Articolo inserito dall’art. 5, co. 1, D.Lgs. 12maggio 1995, n. 200 per effetto delle modifiche a ta-le norma apportate dall’art. 15 D.Lgs. 28 febbraio2001, n. 76.

(2) Per la sostituzione del comma 1, a decorreredal 1° gennaio 2005, vedi l’art. 11, co. 6, D.Lgs. 30maggio 2003, n. 193.

(3) Comma abrogato, a decorrere dal 1° gennaio2003, dall’art. 15, D.Lgs. 193/2003 cit.

Art. 30 quinquies. Riassorbimento degli scattiaggiuntivi. 1. Gli scatti aggiuntivi di cui agli ar-

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ticoli 30 ter e 30 quater sono riassorbiti all’attodell’accesso al livello retributivo superiore. (1) (2)–––––––––

(1) Articolo inserito dall’art. 5, co. 1, D.Lgs. 12maggio 1995, n. 200 per effetto delle modifiche a ta-le norma apportate dall’art. 15 D.Lgs. 28 febbraio2001, n. 76.

(2) Articolo abrogato, a decorrere dal 1° gennaio2003, dall’art. 15, D.Lgs. 30 maggio 2003, n, 193.

Art. 31. Concorso per titoli di servizio ed esamecolloquio. 1. Il concorso per titoli di servizio edesame colloquio, di cui al comma 1, lettera b), del-l’art. 30, è indetto annualmente con decreto del Mi-nistro di grazia e giustizia, da pubblicarsi nel bol-lettino ufficiale del Ministero di grazia e giustizia.

2. Il bando deve contenere l’indicazione del nume-ro dei posti, il termine di presentazione delle do-mande e le modalità di partecipazione.

3. Le modalità del concorso, l’individuazione del-le categorie dei titoli di servizio da ammettere a va-lutazione, il punteggio massimo da attribuire a cia-scuna categoria, le materie oggetto dell’esame col-loquio e la composizione della commissione esami-natrice sono stabiliti con le procedure di cui al tito-lo IV.

4. Il personale che consegua la promozione allaqualifica di ispettore capo deve frequentare il corsodi aggiornamento, presso una scuola dell’Ammini-strazione di cui all’art. 16 della legge 15 dicembre1990, n. 395, della durata di almeno trenta giorni,con modalità stabilite con decreto del direttore gene-rale dell’Amministrazione penitenziaria.

TITOLO II

NORME PARTICOLARI DI STATO

CAPO I

Art. 32. Diritti e doveri. 1. I diritti e i doveri delpersonale del Corpo di polizia penitenziaria sonoprevisti e disciplinati dalla legge 15 dicembre 1990,n. 395, dal testo unico approvato con decreto del Pre-sidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, esuccessive modificazioni, nonché dalle norme delpresente decreto.

Art. 33. Obbligo di residenza. 1. Il personale delCorpo di polizia penitenziaria deve risiedere nel co-mune ove ha sede l’ufficio cui è destinato.

2. Il capo dell’ufficio, per rilevanti ragioni, può au-torizzare il dipendente che ne faccia richiesta a risie-dere altrove, quando ciò sia conciliabile col pieno eregolare adempimento d’ogni altro suo dovere.

3. Dell’eventuale diniego è data comunicazionescritta all’interessato. Il provvedimento deve esseremotivato.

Art. 34. Congedi. 1. I congedi del personale delCorpo di polizia penitenziaria sono disciplinati dagliartt. 36 e seguenti del decreto del Presidente dellaRepubblica 10 gennaio 1957, n. 3, e successive mo-dificazioni.

2. Fino a quando non sarà determinata la disciplinasui congedi mediante gli accordi di cui al comma 14dell’art. 19 della legge 15 dicembre 1990, n. 395, ilcongedo ordinario per il personale con oltre 25 annidi servizio ha la durata di 45 giorni; il congedo ordi-nario per il personale con oltre 15 anni di servizio hala durata di 35 giorni. Il diritto al congedo ordinariomatura dalla data di nomina in prova.

3. Per il personale assunto ai sensi della legge 7giugno 1975, n. 198, si applicano, nel primo annodi servizio, le disposizioni previste per i militari dileva.

4. La fruizione dei congedi degli allievi, che fre-quentano i corsi per la nomina ad agente in prova evice ispettore in prova, è disciplinata dai regolamen-ti dei rispettivi istituti di istruzione.

Art. 35. Incompatibilità. 1. Il personale del Cor-po di polizia penitenziaria non può esercitare il com-mercio, l’industria né alcuna professione o mestiereo assumere impieghi pubblici o privati o accettarecariche in società costituite a fine di lucro, salvo icasi previsti da disposizioni speciali.

2. Il divieto di cui al comma 1 non si applica neicasi di società cooperative edilizie, ricreative, cultu-rali e sportive, di servizio socio-sanitario, tra consu-matori non costituenti comunque attività commer-ciali.

Art. 36. Diffida. 1. Il personale del Corpo di poli-zia penitenziaria, che contravvenga al divieto previ-sto dall’art. 35 viene diffidato dal Ministro di graziae giustizia, o dal direttore generale da lui delegato, acessare dalla situazione di incompatibilità.

2. Decorsi quindici giorni dalla diffida, senza chela incompatibilità sia cessata, il personale stesso de-cade dall’impiego.

3. Il relativo provvedimento è adottato con decre-to del Ministro di grazia e giustizia, sentito il consi-glio di amministrazione.

4. La circostanza che il dipendente abbia ottempe-rato alla diffida di cui al comma 1 non preclude l’e-ventuale azione disciplinare.

Art. 37. Aspettativa. 1. Il periodo di ricovero inluoghi di cura a seguito di ferite o lesioni riportateper causa di servizio non è computato ai fini delcompimento del periodo massimo di aspettativa.

Art. 38. Trasferimenti. 1. I trasferimenti di sedea domanda del personale del Corpo di polizia peni-tenziaria sono disposti sulla base di criteri stabiliti aseguito degli accordi di cui al comma 14 lettera f),dell’art. 19 della legge 15 dicembre 1990, n. 395.

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Art. 39. Comando presso altra amministrazio-ne. 1. Il personale del Corpo di polizia penitenzia-ria può essere comandato a prestare servizio pressoaltri enti, ai sensi dell’art. 33 della legge 23 agosto1988, n. 440, e del Capo III, titolo I, del decreto delPresidente della Repubblica 28 luglio 1989, n. 271.

2. Fermo restando quanto previsto dall’art. 5, com-ma 3, della legge 15 dicembre 1990, n. 395, il co-mando di cui al comma 1 è disposto, per tempo de-terminato e in via eccezionale, per riconosciute eparticolari esigenze di servizio o quando sia richie-sta una speciale competenza.

3. Al comando si provvede con decreto dei Mini-stri competenti, sentiti l’interessato ed il consiglio diamministrazione.

4. Salvo i casi previsti dal presente articolo, è vie-tata l’assegnazione, anche temporanea, di personalea reparti ed uffici diversi da quelli dell’Amministra-zione penitenziaria.

5. Al personale comandato si applica, per quantocompatibile, la disposizione di cui all’art. 34 del de-creto del Presidente della Repubblica 28 dicembre1970, n. 1077, e successive modificazioni.

Art. 40. Cause di cessazione dal servizio. 1. Lecause di cessazione dal servizio del personale delCorpo di polizia penitenziaria sono quelle previstedal testo unico approvato con decreto del Presidentedella Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, e successi-ve modificazioni, nonché dal testo unico approvatocon decreto del Presidente della Repubblica 29 di-cembre 1973, n. 1092.

2. I limiti di età per il collocamento a riposo sonoquelli previsti dalla tabella B allegata al presente de-creto.

Art. 41. Richiamo in servizio. 1. Per speciali esi-genze di servizio del Corpo di polizia penitenziariae nei limiti delle vacanze di ciascun ruolo, il Mini-stro di grazia e giustizia può, sentiti gli interessati,richiamare coloro che abbiano prestato servizio nelruolo degli agenti degli assistenti e dei sovrinten-denti che non siano stati collocati a riposo oltre ilcinquantottesimo anno di età.

2. Il richiamo in servizio è disposto con decreto delMinistro di grazia e giustizia, di concerto con il Mi-nistro del tesoro.

3. Il richiamo ha la durata di un anno e può essereprorogato di un anno qualora perdurino le esigenzedi servizio e continui a sussistere la vacanza in or-ganico.

4. Il Ministro di grazia e giustizia può disporre,con decreto motivato, il ricollocamento a riposo delpersonale richiamato anche prima della scadenzaannuale.

5. Il personale di cui al presente articolo cessa, co-munque, dalla posizione di richiamo al compimentodel sessantesimo anno di età.

6. Nei confronti del personale richiamato conti-nuano ad applicarsi le norme relative allo stato giu-ridico vigente per i ruoli di appartenenza.

Art. 42. Riammissione in servizio. 1. La riam-missione in servizio del personale del Corpo di po-lizia penitenziaria è disciplinata dall’art. 132 del te-sto unico approvato con decreto del Presidente dellaRepubblica 10 gennaio 1957, n. 3.

2. Non può essere riammesso il personale dispen-sato dal servizio per infermità.

CAPO II

Art. 43. Norme relative agli scrutini. 1. Non èammesso a scrutinio il personale di cui al presentedecreto che nei tre anni precedenti lo scrutinio stes-so abbia riportato sanzioni disciplinari più gravi del-la deplorazione.

2. Gli scrutini per merito assoluto, previsti dal pre-sente decreto, sono disciplinati dall’art. 39 del de-creto del Presidente della Repubblica 28 dicembre1970, n. 1077.

3. Lo scrutinio per merito comparativo consiste nelgiudizio sulla professionalità complessiva dell’im-piegato emesso sulla base dei titoli risultanti dal fa-scicolo personale e dello stato matricolare, con par-ticolare riferimento ai rapporti informativi e relativigiudizi complessivi.

4. Negli scrutini per merito comparativo si dovràtener conto, altresì, degli incarichi e servizi svolti edella qualità delle funzioni, con particolare riferi-mento alla competenza professionale dimostrata edal grado di responsabilità assunte, anche in relazio-ne alla sede di servizio.

5. Salvo quanto diversamente previsto dal presen-te decreto, per gli scrutini si applicano le disposi-zioni previste dagli artt. 15 e 40 del decreto del Pre-sidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n.1077.

Art. 44. Rapporti informativi. 1. Per il persona-le del Corpo di polizia penitenziaria deve essere re-datto, entro il mese di gennaio di ciascun anno, unrapporto informativo che si conclude con il giudiziocomplessivo «ottimo», «distinto», «buono», «me-diocre» o «insufficiente».

2. Il giudizio complessivo deve essere motivato.3. Al personale nei confronti del quale, nell’anno

cui si riferisce il rapporto informativo, sia stata in-flitta una sanzione disciplinare più grave della de-plorazione, non può essere attribuito un giudiziocomplessivo superiore a «buono».

4. Con decreto del Ministro di grazia e giustizia sa-ranno stabilite le modalità in base alle quali deve es-sere redatto il rapporto informativo, volto a delinea-re la personalità dell’appartenente al Corpo, tenendoconto dei seguenti parametri di giudizio, da preve-

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dere in tutto o in parte in relazione alle diverse fun-zioni attribuite al personale di ciascun ruolo ed allerelative responsabilità:

a) competenza professionale;b) capacità di risoluzione;c) capacità organizzativa;d) qualità dell’attività svolta;e) altri elementi di giudizio.

5. Per ciascuno degli indicati parametri, dovrannoessere previsti più elementi di giudizio, per ognunodei quali sarà attribuito dall’organo competente allacompilazione del rapporto informativo, di cui agliartt. 45, 46, 47, 48 e 49, un punteggio variabile da unminimo di 1 ad un massimo di 3.

6. Il consiglio di amministrazione ogni triennio de-termina, mediante coefficienti numerici, i criteri divalutazione dei titoli, in relazione alle esigenze del-le singole carriere.

7. Sulle questioni attinenti allo stato giuridico, allaprogressione di carriera, alle assegnazioni, ai trasfe-rimenti ed al rapporto di impiego deve essere fattoriferimento esclusivamente ai contenuti dei rapportiinformativi.

Art. 45. Giudizio complessivo (1). 1. L’organocompetente ad esprimere il giudizio complessivo dicui agli artt. 46, 47, 48 e 49, può, con adeguata mo-tivazione, variare in più o in meno, nei limiti indica-ti al comma 5 dell’art. 44, i punteggi relativi ai sin-goli elementi di giudizio.

2. Ha altresì facoltà di attribuire complessiva-mente due punti al personale che abbia riportato ilpunteggio massimo previsto per ciascun elemento.

3. L’appartenente al Corpo di polizia penitenziaria,prima di apporre la firma sul modulo con il quale gliè comunicato il giudizio complessivo, prende visio-ne del rapporto informativo.

4. Entro trenta giorni dalla comunicazione può ri-correre alle commissioni per il personale del Corpodi polizia penitenziaria, di cui all’art. 50, con facoltàdi inoltrare il ricorso in piego chiuso.–––––––––

(1) Modificato dal D.L. 13 settembre 1996, n. 479.

Art. 46. Organi competenti alla compilazionedel rapporto informativo per il personale in ser-vizio presso il Dipartimento dell’Amministrazio-ne penitenziaria. 1. Il rapporto informativo, per ilpersonale in servizio presso il Dipartimento del-l’Amministrazione penitenziaria, è compilato:

a) per il personale dei ruoli degli ispettori e deisovrintendenti o qualifiche equiparate, dal direttoredella divisione da cui dipende. Il giudizio comples-sivo è espresso dal direttore della direzione o ufficiocentrale presso il quale presta servizio;

b) per il personale dei ruoli degli assistenti o de-gli agenti o qualifiche equiparate, dal funzionariodal quale direttamente dipendono. Il giudizio com-

plessivo è espresso dal direttore della divisionepresso la quale il personale interessato presta servi-zio.

Art. 46 bis. (1) Organi competenti alla compila-zione del rapporto informativo per il personaledel ruolo direttivo ordinario in servizio presso learticolazioni centrali del Dipartimento dell’am-ministrazione penitenziaria. 1. Il rapporto infor-mativo per il personale del ruolo direttivo ordinarioin servizio presso il Dipartimento dell’Amministra-zione penitenziaria, è compilato:

a) per il personale con qualifica di commissariopenitenziario e vice commissario penitenziario, daldirigente dal quale dipendono. Il giudizio comples-sivo è espresso dal direttore dell’ufficio dal qualedipendono;

b) per il personale con qualifica di commissariocoordinatore penitenziario e commissario capo peni-tenziario, dal direttore dell’ufficio presso il qualeprestano servizio. Il giudizio complessivo è espres-so dal direttore generale dell’Amministrazione peni-tenziaria.–––––––––

(1) Inserito dal comma 2 dell’art. 16 D.Lgs. 21maggio 2000, n. 146.

Art. 47. Organi competenti alla compilazionedel rapporto informativo per il personale in ser-vizio presso i provveditorati regionali, i servizi ele scuole. 1. Il rapporto informativo, per il persona-le del Corpo di polizia penitenziaria in servizio pres-so i provveditorati regionali, i servizi e le scuole del-l’Amministrazione penitenziaria, è compilato:

a) per il personale dei ruoli degli ispettori e deisovrintendenti, dal primo dirigente dal quale dipen-dono. Il giudizio complessivo è espresso dal prov-veditore regionale o dal direttore della scuola o delservizio;

b) per il personale del ruolo degli assistenti e de-gli agenti, dal funzionario o dall’ispettore responsabi-le del reparto dal quale direttamente dipende. Il giu-dizio complessivo è espresso dal primo dirigente o, inassenza del primo dirigente, dal direttore della divi-sione dal quale il personale dipende.

Art. 47 bis. (1) Organi competenti alla compila-zione del rapporto informativo per il personaledel ruolo direttivo ordinario in servizio presso iprovveditorati regionali dell’amministrazionepenitenziaria. 1. Il rapporto informativo, per il per-sonale del ruolo direttivo ordinario in servizio pres-so i provveditorati dell’Amministrazione peniten-ziaria, è compilato:

a) per il personale con qualifica di commissariopenitenziario e vice commissario penitenziario, daldirigente dal quale dipendono. Il giudizio comples-sivo è espresso dal provveditore regionale;

b) per il personale con qualifica di commissariocoordinatore penitenziario e commissario capo peni-

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tenziario dal provveditore regionale Il giudizio com-plessivo è espresso dal direttore generale dell’Am-ministrazione penitenziaria.

2. Il rapporto informativo per il personale in servi-zio presso le scuole dell’Amministrazione peniten-ziaria è compilato:

a) per il personale con qualifica di commissariopenitenziario e vice commissario penitenziario, daldirigente da cui dipendono. Il giudizio complessivoè espresso dal direttore dell’ufficio centrale del per-sonale;

b) per il personale con qualifica di commissariocoordinatore penitenziario e commissario capo peni-tenziario, dal direttore dell’ufficio centrale del per-sonale. Il giudizio complessivo è espresso dal Diret-tore generale dell’Amministrazione penitenziaria.–––––––––

(1) Inserito dal comma 3 dell’art. 16 D.Lgs. 21maggio 2000, n. 146.

Art. 48.Organi competenti alla compilazionedel rapporto informativo per il personale inservizio presso gli istituti penitenziari. 1. Il rap-porto informativo, per il personale del Corpo dipolizia penitenziaria, in servizio presso gli istitutipenitenziari è compilato:

a) per il personale dei ruoli degli ispettori e deisovrintendenti, dal direttore dell’istituto. Il giudiziocomplessivo è espresso dal provveditore regionale;

b) per il personale dei ruoli degli assistenti e de-gli agenti, dal funzionario o dall’ispettore o dal so-vrintendente dal quale direttamente dipende; il giudi-zio complessivo è espresso dal direttore dell’istituto.

Art. 48 bis. (1) Organi competenti alla compila-zione del rapporto informativo per il personaledirettivo ordinario in servizio presso gli istitutipenitenziari. 1. Il rapporto informativo per il per-sonale del ruolo direttivo ordinario in servizio pres-so gli istituti penitenziari è compilato:

a) per il personale con qualifica di commissariopenitenziario e vice commissario penitenziario, daldirettore dell’istituto. Il giudizio complessivo èespresso dal provveditore regionale;

b) per il personale con qualifica di commissariocoordinatore penitenziario e commissario capo peni-tenziario, dal provveditore regionale. Il giudiziocomplessivo è espresso dal direttore generale del-l’Amministrazione penitenziaria.–––––––––

(1) Inserito dal comma 2 dell’art. 16 D.Lgs. 21maggio 2000, n. 146.

Art. 49. Rapporto informativo per il personaledi comando o fuori ruolo. 1. Per il personale delCorpo di polizia penitenziaria nella posizione di co-mando o fuori ruolo, si applica l’art. 53 del testo uni-co approvato con D.P.R. 10 gennaio 1957, n. 3, perquanto compatibile.

Art. 50. Commissioni per il personale del Cor-po di polizia penitenziaria. 1. Sulle questioniconcernenti lo stato giuridico e la progressione dicarriera del personale di cui al presente decretoesprimono parere specifiche commissioni, rispetti-vamente per il personale del ruolo degli ispettori,per quello del ruolo dei sovrintendenti e per quel-lo del ruolo degli assistenti e degli agenti, presie-dute dal vice direttore generale dell’Amministra-zione penitenziaria, o da un dirigente generale dalui delegato, in servizio presso il Dipartimentodell’Amministrazione penitenziaria, e composteda quattro membri scelti fra i dirigenti in serviziopresso lo stesso Dipartimento.

2. Delle predette commissioni fanno parte quattrorappresentanti sindacali del personale di cui al comma14 dell’art. 19 della legge 15 dicembre 1990, n. 395.

3. Le funzioni di segretario delle commissioni sonosvolte da funzionari dell’Amministrazione penitenzia-ria inquadrati nella nona qualifica funzionale.

4. La nomina dei componenti e dei segretari dellecommissioni viene conferita con provvedimento deldirettore generale dell’Amministrazione penitenziaria.

5. Le commissioni per il personale del Corpo dipolizia penitenziaria deliberano sui ricorsi di cui alcomma 4 dell’art. 45.

Art. 51. Promozione per merito straordinariodegli appartenenti al ruolo degli agenti e degliassistenti. 1. La promozione alla qualifica supe-riore può essere conferita anche per merito straor-dinario agli agenti, agli agenti scelti, agli assisten-ti, che nell’esercizio delle loro funzioni abbianocompiuto operazioni di servizio di particolare rile-vanza, dando prova di eccezionale capacità e di-mostrando di possedere qualità tali da dare sicuroaffidamento di assolvere lodevolmente le funzionidella qualifica superiore, ovvero abbiano corsograve pericolo di vita per tutelare la sicurezza el’incolumità pubblica, ovvero abbiano conseguitoeccezionali riconoscimenti in attività attinenti ailoro compiti.

Art. 52. Promozione per merito straordinariodegli assistenti capo e degli appartenenti al ruo-lo dei sovrintendenti. 1. La promozione alla qua-lifica superiore può essere conferita anche per me-rito straordinario agli assistenti capo, ai vice so-vrintendenti e ai sovrintendenti i quali, nell’eserci-zio delle loro funzioni, abbiano compiuto opera-zioni di servizio di particolare importanza, dandoprova di eccezionale capacità, o abbiano corsograve pericolo di vita per tutelare la sicurezza el’incolumità pubblica, dimostrando di possedere lequalità necessarie per bene adempiere le funzionidella qualifica superiore ovvero abbiano consegui-to eccezionali riconoscimenti in attività attinenti ailoro compiti.

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2. Al personale con qualifica di sovrintendente ca-po, che si trovi nelle condizioni previste dal comma1, sono attribuiti tre scatti di stipendio pari ciascunoal 2,50 per cento dello stipendio, da aggiungersi al-la retribuzione individuale di anzianità.

Art. 53. Promozione per merito straordinariodegli appartenenti al ruolo degli ispettori. 1. Lapromozione alla qualifica superiore può essereconferita anche per merito straordinario ai viceispettori e agli ispettori i quali, nell’esercizio del-le loro funzioni, abbiano compiuto operazioni diservizio di particolare importanza, dando prova dieccezionale capacità, o abbiano corso grave peri-colo di vita per tutelare la sicurezza e l’incolumitàpubblica, dimostrando di possedere le qualità ne-cessarie per bene adempiere le funzioni della qua-lifica superiore.

2. Al personale con qualifica di ispettore capo, chesi trovi nelle condizioni previste dal comma 1, sonoattribuiti tre scatti di stipendio pari ciascuno al 2,50per cento dello stipendio, da aggiungersi alla retri-buzione individuale di anzianità.

Art. 54. Decorrenza delle promozioni per meri-to straordinario. 1. Le promozioni di cui al presen-te decreto decorrono dalla data del verificarsi del fat-to e vengono conferite anche in soprannumero, rias-sorbibile con le vacanze ordinarie.

2. Le promozioni per merito straordinario possonoessere conferite, con la decorrenza prevista dal com-ma 1, anche a coloro i quali siano deceduti nel cor-so dei fatti che hanno dato luogo alla proposta dipromozione, o in seguito ad essi.

3. La proposta di promozione per merito straordi-nario è formulata, non oltre sei mesi dal verificarsidei fatti, dal provveditore della regione in cui sonoavvenuti, su rapporto del dirigente dell’istituto o delservizio.

4. Sulla proposta decide il Ministro di grazia e giu-stizia, previo parere delle commissioni di cui all’art.51, secondo le rispettive competenze, salvo che perla proposta relativa all’assistente capo, sulla quale ilparere viene espresso dalla commissione dei sovrin-tendenti.

5. Un’ulteriore promozione per merito straordina-rio non può essere conferita se non siano trascorsialmeno tre anni dalla precedente. In tal caso, qualo-ra si verifichino le condizioni previste dai preceden-ti articoli, al personale interessato sono attribuiti trescatti di stipendio pari ciascuno al 2,50 per centodello stipendio, da aggiungersi alla retribuzione in-dividuale di anzianità.

CAPO III

Art. 55. Richiamo in caso di mobilitazione. 1. Ilpersonale appartenente ai ruoli della polizia peniten-ziaria, in caso di mobilitazione, rimane a disposizio-

ne dell’Amministrazione penitenziaria ed è indispo-nibile al richiamo alle armi nelle forze armate delloStato.

2. Il personale appartenente al Corpo di polizia pe-nitenziaria cessato dal servizio a domanda prima delcompimento del limite di età previsto per il colloca-mento a riposo viene iscritto in apposito ruolo.

3. Il predetto personale rimane a disposizione delCorpo di polizia penitenziaria e si applicano nei suoiconfronti per il richiamo in servizio le norme di cuiall’art. 41.

4. Le disposizioni di cui ai commi 1, 2 e 3 si appli-cano al personale di cui alla legge 7 giugno 1975, n.198, cessato dal servizio al termine del periodo di le-va o al termine del primo anno di trattenimento inservizio.

5. Il personale destituito dal servizio viene posto adisposizione dei distretti militari competenti.

Art. 56. Accertamenti medico-legali. 1. Nei con-fronti del personale del Corpo di polizia penitenzia-ria si applicano le norme concernenti gli accerta-menti medico legali e le relative procedure previsteper gli appartenenti al disciolto Corpo degli agentidi custodia.

2. Per la concessione dell’equo indennizzo al per-sonale di cui al presente articolo, si applica l’art. 3della legge 23 dicembre 1970, n. 1094.

3. Al personale del Corpo di polizia penitenziaria,ai soli fini dell’acquisizione del diritto al trattamen-to di pensione normale, si applica l’art. 52 del testounico approvato con decreto del Presidente dellaRepubblica 29 dicembre 1973, n. 1092.

4. Al personale del Corpo di polizia penitenzia-ria continuano ad applicarsi, ai soli fini dell’acqui-sizione del diritto al trattamento di pensione privi-legiata, le norme previste per il personale delleforze armate e delle forze di polizia ad ordina-mento militare.

Art. 57. Tessera di riconoscimento. 1. Agli ap-partenenti al Corpo di polizia penitenziaria vienerilasciata dal direttore generale dell’Amministra-zione penitenziaria, o per sua delega dal direttoredell’ufficio centrale del personale, una specialetessera di riconoscimento, le cui modalità e carat-teristiche saranno stabilite dal regolamento di ser-vizio.

2. Gli appartenenti al Corpo di polizia peniten-ziaria in divisa o muniti della tessera di ricono-scimento hanno diritto al libero percorso sulle li-nee tranviarie, metropolitane o automobilisticheurbane.

Art. 58. Concessione per il trasporto sulle fer-rovie dello Stato. 1. Agli appartenenti al Corpo dipolizia penitenziaria si applica la concessione per iltrasporto delle persone e dei bagagli sulle ferroviedello Stato già previste per il personale della poliziadi Stato.

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TITOLO III

ORDINAMENTODEL PERSONALE NEI RUOLI

DEL CORPO DI POLIZIA PENITENZIARIA

CAPO I

Art. 59. Disposizioni generali. 1. Gli apparte-nenti ai ruoli dei sottufficiali, degli appuntati, del-le guardie scelte e delle guardie del disciolto Cor-po degli agenti di custodia ed al soppresso ruolodelle vigilatrici penitenziarie sono inquadrati neiruoli del personale del Corpo di polizia peniten-ziaria secondo i criteri di cui al presente decreto.

2. Gli inquadramenti sono disposti con le modalitàdi cui all’art. 14, comma 1, lettera o), della legge 15dicembre 1990, n. 395.

3. Ove non diversamente stabilito, gli inquadra-menti hanno effetto giuridico ed economico dalladata di entrata in vigore della legge 15 dicembre1990, n. 395.

Art. 60. Riserva di posti nel ruolo degli ispetto-ri a favore dei marescialli. 1. Il personale che alladata di entrata in vigore del presente decreto rivesteuno dei gradi di maresciallo è inquadrato nel ruolodegli ispettori del Corpo di polizia penitenziaria, conle modalità di cui al presente decreto e nei seguentilimiti:

a) quattro quinti dei posti disponibili nella quali-fica di ispettore capo previsti dalla tabella A allega-ta alla legge 15 dicembre 1990, n. 395;

b) tre quinti dei posti disponibili nella qualificadi ispettore;

c) due quinti dei posti disponibili nella qualificadi vice ispettore.

Art. 61. Inquadramento dei marescialli maggio-ri scelti e dei marescialli maggiori. 1. I maresciallimaggiori scelti e i marescialli maggiori sono inqua-drati, secondo l’ordine di ruolo, nella qualifica diispettore capo, fino alla copertura dell’aliquota di po-sti fissata al comma 1, lettera a), dell’art. 60.

2. I marescialli maggiori scelti precedono nel ruo-lo i marescialli maggiori.

3. I marescialli maggiori, che non hanno trovatocollocazione nella qualifica di ispettore capo, sonoinquadrati in quella di ispettore fino alla coperturadell’aliquota di posti di cui al comma 1, lettera b)dell’art. 60 e, qualora non vi siano posti di ispettore,fino alla copertura dell’aliquota di posti di cui alcomma 1, lettera c), dell’art. 60.

4. Il personale così inquadrato nelle qualifichedi ispettore e vice ispettore, che non abbia deme-ritato a giudizio della commissione di cui all’art.50, consegue l’inquadramento nelle qualifiche su-periori, progredendo fino a quella di ispettore ca-po, in relazione alle vacanze che si verificheranno

nel tempo nelle aliquote fissate dall’art. 60, com-ma 1, lettere a) e b).

5. Gli inquadramenti di cui al comma 4 sono di-sposti secondo l’ordine di ruolo e decorrono dalladata in cui si verificano le vacanze.

Art. 62. Inquadramento delle vigilatrici peniten-ziarie capo nel ruolo degli ispettori. 1. Le apparte-nenti al ruolo delle vigilatrici penitenziarie capo che,alla data di entrata in vigore del presente decreto, han-no maturato tredici anni di servizio sono inquadrate,secondo l’ordine di ruolo, nella qualifica di ispettorecapo del ruolo degli ispettori del Corpo di polizia pe-nitenziaria.

2. Sono inquadrate secondo l’ordine di ruolo, nel-la qualifica di ispettore, le appartenenti al ruolo del-le vigilatrici penitenziarie capo che alla predetta da-ta hanno maturato un’anzianità di servizio inferiorea tredici anni.

3. Detto personale precede nelle rispettive qualifi-che coloro che vi accedono a seguito dell’espleta-mento dei concorsi di cui all’art. 24.

Art. 63. Disponibilità di posti. 1. I posti disponi-bili nelle qualifiche di ispettore e vice ispettore sonoattribuiti, nei limiti delle aliquote di cui all’art. 60.

Art. 64. Inquadramento dei marescialli capi eordinari. 1. I marescialli capi e ordinari che nonhanno trovato collocazione nella qualifica di viceispettore per mancanza di posti disponibili, sono in-quadrati, anche in soprannumero, nella qualifica disovrintendente capo. Il personale inquadrato nellaqualifica di ispettore, di vice ispettore o di sovrin-tendente capo, che non abbia demeritato, a giudiziodella commissione di cui all’art. 50, consegue l’in-quadramento nelle qualifiche superiori o nel ruolodegli ispettori, progredendo in tale ruolo fino allaqualifica di ispettore capo, in relazione alle vacanzeche si verificheranno nel tempo, nelle aliquote diposti fissate dall’art. 60, comma 1, lettere a), b) e c).

Art. 65. Modalità dell’inquadramento. 1. Gliinquadramenti di cui all’art. 64 sono disposti secon-do l’ordine di ruolo e decorrono dalla data in cui siverificano le vacanze.

2. I marescialli capi sono inquadrati secondo l’or-dine di ruolo e con l’anzianità maturata dall’avanza-mento al grado di maresciallo ordinario.

Art. 66. Corso di aggiornamento. 1. I mare-scialli, dopo l’inquadramento nel ruolo degli ispet-tori a norma degli articoli precedenti, devono fre-quentare presso una scuola di formazione e aggior-namento, di cui all’art. 16 della legge 15 dicembre1990, n. 395, un corso di aggiornamento della du-rata di due mesi, secondo turni fissati con decretodel direttore generale dell’Amministrazione peni-tenziaria.

2. Le modalità di attuazione e i programmi del cor-

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so sono stabiliti con decreto del Ministro di grazia egiustizia.

Art. 67. Promozione al ruolo degli ispettori dei ma-rescialli collocati a riposo. 1. I marescialli capi e ordi-nari che non siano stati inquadrati nel ruolo degli ispet-tori conseguono, dal giorno precedente a quello dellacessazione dal servizio per limiti di età, infermità o de-cesso, la promozione alla qualifica di vice ispettore, conil relativo trattamento economico, se più favorevole.

Art. 68. Inquadramento nel ruolo dei sovrin-tendenti. 1. Il personale che, alla data di entrata invigore della legge 15 dicembre 1990, n. 395, rivesti-va il grado di brigadiere con almeno cinque anni dianzianità nel grado, è inquadrato secondo l’ordine diruolo, anche in soprannumero, nella qualifica di so-vrintendente capo del ruolo dei sovrintendenti delCorpo di polizia penitenziaria.

2. Il personale che rivestiva il grado di brigadierecon anzianità nel grado inferiore a cinque anni è in-quadrato, secondo l’ordine di ruolo, nella qualificadi sovrintendente conservando l’anzianità nel gradoche è utile ai fini della promozione alla qualifica su-periore secondo i termini e le modalità di cui al com-ma 1. Detto personale precede nel ruolo il persona-le inquadrato ai sensi del comma 3.

3. Il personale che, alla data di entrata in vigoredella legge 15 dicembre 1990, n. 395, rivestiva ilgrado di vicebrigadiere, è inquadrato, secondo l’or-dine di ruolo, anche in soprannumero, nella qualifi-ca di sovrintendente.

4. Detto personale precede nel ruolo il personaleinquadrato ai sensi del comma 5.

5. Il personale che, alla data di entrata in vigore dellalegge 15 dicembre 1990, n. 395, rivestiva il grado di ap-puntato scelto e che abbia conseguito la qualifica di uf-ficiale di polizia giudiziaria o che sia risultato idoneonei concorsi per il conferimento del grado di vicebriga-diere, è inquadrato, in soprannumero riassorbibile conla cessazione dal servizio del personale posto in tale po-sizione, nella qualifica di sovrintendente, secondo l’or-dine cronologico dei singoli concorsi e, nell’ambito diciascun concorso, secondo le graduatorie di merito.

6. Il personale proveniente dal soppresso ruolodelle vigilatrici penitenziarie, che, alla data di entra-ta in vigore della legge 15 dicembre 1990, n. 395, ri-vestiva la qualifica di vigilatrice penitenziaria supe-riore è inquadrato, secondo l’ordine di ruolo, con leseguenti modalità:

a) nella qualifica di vice sovrintendente, le vigi-latrici penitenziarie superiori con una anzianità nel-la qualifica inferiore a due anni;

b) nella qualifica di sovrintendente, le vigilatricipenitenziarie superiori con una anzianità nella qua-lifica maggiore di due anni;

c) nella qualifica di sovrintendente capo le vigi-latrici penitenziarie superiori con una anzianità nel-la qualifica maggiore di cinque anni.

7. Il personale di cui al comma 6, lettere a) e b),conserva l’anzianità della qualifica che è utile ai fi-ni della promozione alla qualifica superiore.

Art. 69. Inquadramento nelle qualifiche degli as-sistenti. 1. Il personale che, alla data di entrata in vi-gore della legge 15 dicembre 1990, n. 395, rivestiva ilgrado di appuntato, è inquadrato nelle qualifiche degliassistenti del Corpo di polizia penitenziaria, secondol’ordine di ruolo, con le seguenti modalità:

a) nella qualifica di assistente capo, gli appuntatiscelti secondo l’ordine di ruolo e conservando l’an-zianità di grado;

b) nella qualifica di assistente, gli appuntati.2. Il personale proveniente dal soppresso ruolo

delle vigilatrici penitenziarie che, alla data di entra-ta in vigore della legge 15 dicembre 1990, n. 395,aveva una anzianità di servizio maggiore di 15 anniè inquadrato nella qualifica di assistente capo se-condo l’ordine di ruolo e conservando l’anzianitànella qualifica. Lo stesso personale con anzianitàmaggiore di dieci anni di servizio è inquadrato nellaqualifica di assistente.

3. Il personale inquadrato nella qualifica di assi-stente conserva l’anzianità maturata nel grado di ap-puntato, o nella qualifica di vigilatrice penitenziaria,che è utile ai fini della promozione alla qualifica diassistente capo.

Art. 70. Inquadramento nelle qualifiche degliagenti. 1. Il personale che, alla data di entrata in vi-gore della legge 15 dicembre 1990, n. 395, rivestivala qualifica di guardia scelta, è inquadrato nella qua-lifica di agente scelto del ruolo degli agenti ed assi-stenti del Corpo di polizia penitenziaria, secondol’anzianità nella qualifica o, a parità di anzianità, se-condo l’ordine di ruolo.

2. Il personale proveniente dal soppresso ruolodelle vigilatrici penitenziarie che, alla data di entra-ta in vigore della legge 15 dicembre 1990, n. 395,aveva una anzianità di servizio maggiore di cinqueanni è inquadrato nella qualifica di agente scelto, se-condo l’anzianità nella qualifica o, a parità di anzia-nità, secondo l’ordine di ruolo.

3. Il personale di cui ai commi 1 e 2 conserva l’an-zianità maturata nella qualifica di guardia scelta onella qualifica di vigilatrice penitenziaria, che è uti-le ai fini della promozione alla qualifica di assisten-te del ruolo degli agenti ed assistenti del Corpo dipolizia penitenziaria.

4. Il personale che rivestiva, alla data di entrata invigore della legge 15 dicembre 1990, n. 395, il gra-do di guardia o la qualifica di vigilatrice penitenzia-ria, è inquadrato nella qualifica di agente, conser-vando l’anzianità di grado o della qualifica, che èutile ai fini della promozione alla qualifica di agen-te scelto.

Art. 71. Limiti di età. 1. Il personale in servizioalla data di entrata in vigore del presente decreto è

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collocato a riposo d’ufficio al compimento del ses-santesimo anno di età.

2. Il personale in servizio alla data di entrata invigore della legge 15 dicembre 1990, n. 395, in-quadrato nel ruolo speciale per mansioni d’ufficioconserva i limiti di età per il collocamento a riposod’ufficio, previsti dal precedente ordinamento.

Art. 72. Effetti dei concorsi e degli avanzamen-ti in corso. 1. Sono fatti salvi le procedure concor-suali e gli effetti dei concorsi in corso di espleta-mento o già espletati, alla data di entrata in vigoredel presente decreto. I vincitori dei concorsi suddet-ti frequenteranno corsi di formazione e conseguiran-no la nomina in ruolo secondo gli ordinamenti inforza dei quali sono stati banditi i concorsi stessi.

2. Sono fatti salvi le procedure e gli effetti relativiai concorsi interni e agli scrutini di avanzamento deisottufficiali, appuntati e guardie del disciolto Corpodegli agenti di custodia e del personale del soppres-so ruolo delle vigilatrici penitenziarie, in corso alladata di entrata in vigore del presente decreto; e neiconfronti del predetto personale l’inquadramentoavrà effetto dalla data del decreto di promozione o dinomina.

3. I sottufficiali partecipanti ai concorsi per esamio compresi nelle aliquote di scrutinio per l’avanza-mento ai gradi di maresciallo maggiore, capo od or-dinario, sono ammessi ai concorsi per l’inquadra-mento nel ruolo degli ispettori, prescindendo dalpossesso del grado che avrebbe dato titolo alla par-tecipazione ai concorsi stessi.

4. Il suddetto personale, ove consegua l’avanza-mento ai sensi del comma 2, è inquadrato secondo lemodalità di cui agli artt. 65, 66 e 69 qualora superi iconcorsi di cui agli artt. 67 e 68.

5. Il personale del disciolto Corpo degli agenti dicustodia, che ha conseguito l’avanzamento al gradodi vicebrigadiere, è ammesso allo scrutinio per me-rito assoluto, per la promozione alla qualifica di so-vrintendente, conservando l’anzianità nel grado uti-le ai fini della promozione a tale qualifica.

Art. 73. Trattamento pensionistico nella fase ditransizione. 1. Al personale cessato dal servizio do-po la data di entrata in vigore della legge 15 dicem-bre 1990, n. 395, e prima della data di entrata in vi-gore del presente decreto legislativo, si applicano,qualora più favorevoli ed ai soli fini pensionistici,l’inquadramento ed il relativo trattamento economi-co spettanti al personale in servizio avente la stessaqualifica.

2. Al personale che alla data di entrata in vigoredella legge 15 dicembre 1990, n. 395, rivestiva ilgrado di maresciallo maggiore si applicano, ai solifini pensionistici, l’inquadramento alla qualifica diispettore capo ed il relativo trattamento economico.

3. Al personale proveniente dai ruoli del discioltoCorpo degli agenti di custodia continua ad applicar-

si l’art. 6 della legge 3 novembre 1963, n. 1543.4. Il predetto art. 6 della legge 3 novembre 1963,

n. 1543, si applica anche al personale provenientedal soppresso ruolo delle vigilatrici penitenziarie.

5. Nei confronti del personale di cui al comma 4 siapplica il comma 2 dell’art. 3 della legge 20 marzo1984, n. 34, equiparando, agli effetti dell’aumentodel quinto di servizio, l’indennità penitenziaria allaindennità pensionabile.

6. Il personale del Corpo di polizia penitenziariaproveniente dal disciolto Corpo degli agenti di cu-stodia, in servizio alla data di entrata in vigore delpresente decreto, ai fini del collocamento a riposo,può optare, entro tre mesi dalla data di entrata in vi-gore del presente decreto, per i limiti di età previstidalle precedenti disposizioni.

Art. 74. Norme relative alla guida di autoveico-li. 1. Le disposizioni dell’art. 138 del decreto legi-slativo 30 aprile 1992, n. 285, si applicano anche alCorpo di polizia penitenziaria autorizzato a guidareveicoli dell’Amministrazione penitenziaria.

2. Le disposizioni dell’art. 32, commi primo e se-condo, della legge 22 maggio 1975, n. 152, si appli-cano al personale del Corpo di polizia penitenziariache sia sottoposto a procedimenti per fatti connessialla conduzione di mezzi dell’Amministrazione pe-nitenziaria nell’espletamento del servizio.

Art. 75. Utilizzazione del personale invalido. 1.Il personale del Corpo di polizia penitenziaria, giu-dicato assolutamente inidoneo per motivi di salute,anche dipendenti da causa di servizio, all’assolvi-mento dei compiti d’istituto può, a domanda, esseretrasferito nelle corrispondenti qualifiche di altri ruo-li dell’Amministrazione penitenziaria o di altre am-ministrazioni dello Stato, sempreché l’infermità ac-certata ne consenta l’ulteriore impiego.

2. La domanda deve essere presentata al Diparti-mento dell’Amministrazione penitenziaria entrotrenta giorni dalla notifica all’interessato del giudi-zio di inidoneità assoluta.

3. Il personale del Corpo di polizia penitenziaria,che abbia riportato un’invalidità non dipendente dacausa di servizio, la quale non comporti l’inidoneitàassoluta ai compiti d’istituto, può essere, a doman-da, trasferito nelle corrispondenti qualifiche di altriruoli dell’Amministrazione penitenziaria, o di altreamministrazioni dello Stato, ovvero, per esigenze diservizio, d’ufficio nelle corrispondenti qualifiche dialtri ruoli dell’Amministrazione penitenziaria, sem-preché l’infermità accertata ne consenta l’ulterioreimpiego.

4. La domanda deve essere presentata al Diparti-mento dell’Amministrazione penitenziaria, entrosessanta giorni dalla notifica all’interessato del giu-dizio di inidoneità.

5. Salvo quanto disposto dal decreto del Presiden-te della Repubblica 25 ottobre 1981, n. 738, il per-

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sonale del Corpo di polizia penitenziaria, che abbiariportato un’invalidità, dipendente da causa di servi-zio, che non comporti l’inidoneità assoluta ai com-piti d’istituto, può, a domanda, essere trasferito nel-le corrispondenti qualifiche di altri ruoli dell’Ammi-nistrazione penitenziaria, sempreché l’infermità ac-certata ne consenta l’ulteriore impiego.

6. La domanda deve essere presentata al Diparti-mento dell’Amministrazione penitenziaria entro ses-santa giorni dalla notifica all’interessato del giudiziodi inidoneità.

7. Il suddetto personale può essere altresì utilizza-to per l’espletamento delle attività assistenziali eprevidenziali in favore del personale anche per leesigenze dell’Ente di assistenza per il personale del-l’Amministrazione penitenziaria.

8. Il giudizio di inidoneità di cui al presente arti-colo compete alle commissioni mediche previste da-gli artt. 165 e seguenti del decreto del Presidentedella Repubblica 29 dicembre 1973, n. 1092.

9. Le dette commissioni devono, altresì, fornire in-dicazioni sull’ulteriore utilizzazione del personale,tenendo conto dell’infermità accertata.

Art. 76. Modalità di trasferimento. 1. Il trasfe-rimento, a domanda, del personale di cui ai commi1, 3 e 5 dell’art. 75 nelle corrispondenti qualifiche dialtri ruoli dell’Amministrazione penitenziaria, tenu-to conto delle esigenze di servizio, è disposto condecreto del Ministro di grazia e giustizia, sentite lecommissioni di cui all’art. 50 in relazione alla qua-lifica rivestita dall’interessato nonché la commissio-ne consultiva di cui all’art. 4 del decreto del Presi-dente della Repubblica 25 ottobre 1981, n. 738.

2. Il trasferimento d’ufficio del personale di cui alcomma 3 dell’art. 75 nelle corrispondenti qualifichedi altro ruolo dell’Amministrazione penitenziaria èdisposto con decreto del Ministro di grazia e giusti-zia, sentite le commissioni di cui all’art. 50 in rela-zione alla qualifica rivestita dall’interessato, nonchéla commissione consultiva di cui all’art. 4 del decre-to del Presidente della Repubblica 25 ottobre 1981,n. 738.

3. Nel caso in cui l’interessato non assuma serviziosenza giustificato motivo, dopo il trasferimento nel-l’altro ruolo, decade dall’impiego ai sensi dell’art.127, primo comma, lettera c, testo unico approvatocon decreto del Presidente della Repubblica 10 gen-naio 1957, n. 3.

4. La commissione consultiva di cui all’art. 4 deldecreto del Presidente della Repubblica 25 ottobre1981, n. 738, esprime il proprio parere sulla idoneitàdel personale di cui ai commi 1, 3 e 5 dell’art. 75 adessere impiegato in altri ruoli dell’Amministrazionepenitenziaria.

5. La commissione, ai fini della formulazione delsuddetto parere, può avvalersi del centro di reclu-tamento previsto dall’art. 3 della legge 15 dicem-bre 1990, n. 395, ed eventualmente della consu-

lenza di organismi civili e militari e di professio-nisti estranei all’amministrazione e tiene contodelle indicazioni fornite dalle commissioni medi-che citate dal comma 8 dell’ari. 75 e dell’esito del-la prova teorica e pratica di cui al comma 2.

6. Il personale interessato ha diritto di farsi assi-stere, a proprie spese, da un medico di fiducia.

7. Il direttore generale dell’Amministrazione peni-tenziaria, in relazione alla natura della prova cui vasottoposto il personale interessato, può chiamare apartecipare alle riunioni della commissione due fun-zionari appartenenti all’Amministrazione peniten-ziaria.

8. Il trasferimento del personale di cui ai commi 1,3 e 5 dell’art. 75 nelle corrispondenti qualifiche deiruoli di altre amministrazioni dello Stato è dispostocon decreto del Ministro interessato, di concerto conil Ministro di grazia e giustizia, sentito il Consigliodi amministrazione dell’Amministrazione ricevente.

9. Quest’ultima può sottoporre il personale interes-sato a visita medica ed a prova teorica o pratica, se-condo modalità da fissarsi con decreto del Ministrocompetente.

10. L’Amministrazione alla quale è stata inoltratala istanza da parte del personale di cui all’art. 75 sidovrà pronunciare entro il termine di 150 giorni dal-la data di ricevimento dell’istanza stessa.

11. Qualora nel termine sopraindicato l’Amministra-zione non si sia pronunciata, l’istanza si intende ac-colta.

12. Nel periodo intercorrente, il personale è collo-cato in aspettativa con il trattamento economico go-duto all’atto del giudizio di non idoneità.

Art. 77. Dispensa dal servizio. 1. Qualora il per-sonale di cui all’art. 75 sia ritenuto non idoneo al-l’assolvimento dei compiti propri degli altri ruolidell’Amministrazione penitenziaria o di altre ammi-nistrazioni dello Stato, ovvero per esigenze di servi-zio non possa essere trasferito in altri ruoli dell’Am-ministrazione penitenziaria o di altre amministrazio-ni dello Stato, è dispensato dal servizio ai sensi de-gli artt. 129 e 130 del testo unico approvato con de-creto del Presidente della Repubblica 10 gennaio1957, n. 3.

Art. 78. Inquadramento del personale trasferi-to. 1. Il trasferimento in altri ruoli dell’Ammini-strazione penitenziaria, o di altre amministrazionidello Stato del personale di cui all’art. 75 non com-porta modifiche delle dotazioni dei ruoli di prove-nienza o di quelli di destinazione.

2. Il personale trasferito è inquadrato in soprannu-mero, riassorbibile con la cessazione dal servizio perqualsiasi causa del personale stesso, nella qualificacorrispondente a quella rivestita al momento del tra-sferimento, conservando la anzianità nella qualificaricoperta, l’anzianità complessivamente maturata ela posizione economica acquisita.

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3. In corrispondenza dei posti occupati in sopran-numero dal personale trasferito ai sensi del presentedecreto, sono resi indisponibili nella qualifica ini-ziale del ruolo di provenienza i posti lasciati liberida detto personale fino al riassorbimento del so-prannumero.

Art. 79. Rigetto delle istanze di trasferimento. 1.Il rigetto della domanda del personale di cui ai commi3 e 5 dell’art. 75 ad essere trasferito alle corrispondentiqualifiche di altri ruoli dell’Amministrazione Peniten-ziaria o di altre amministrazioni dello Stato è dispostocon decreto motivato del Ministro di grazia e giustiziao del Ministro interessato.

Art. 80. Divieto di riammissione in servizio. 1. Ilpersonale di cui ai commi 1, 3 e 5 dell’art. 75, trasfe-rito ad altri ruoli dell’Amministrazione penitenziaria oad altre amministrazioni dello Stato non può essereriammesso nel ruolo di provenienza.

TITOLO IV

ACCESSO AI RUOLIDEL PERSONALE DEL CORPODI POLIZIA PENITENZIARIA

CAPO I

Art. 81. Assunzione di personale del Corpo dipalizia penitenziaria. 1. L’accesso ai ruoli del per-sonale del Corpo di polizia penitenziaria avvienemediante pubblico concorso per esami.

2. I concorsi per l’accesso ai ruoli del personaledel Corpo di polizia penitenziaria sono banditi subase nazionale.

3. Per particolari esigenze e limitatamente all’ac-cesso alle qualifiche iniziali dei ruoli degli agenti edassistenti e degli ispettori, possono essere banditiconcorsi per una o più regioni.

4. I concorsi di cui al presente articolo sono in-detti con decreto del Ministro di grazia e giustizia,in relazione ai posti disponibili ai singoli ruoli.

5. I bandi di concorso sono pubblicati sulla Gaz-zetta Ufficiale della Repubblica italiana.

Art. 82. Bandi di concorso. 1. Il decreto ministe-riale che indice il concorso per la immissione neiruoli del Corpo di polizia penitenziaria deve indi-care:

a) il numero dei posti messi a concorso ed,eventualmente, la distribuzione degli stessi nellediverse regioni;

b) i requisiti richiesti per la partecipazione alconcorso;

c) i documenti prescritti;d) i termini per la presentazione delle doman-

de di ammissione al concorso e dei documenti dicui alla precedente lettera c);

e) il programma ed il diario delle prove di esame;f) ogni altra prescrizione o notizia ritenuta utile.

2. La sede o le sedi nelle quali debbono aver luogole prove scritte sono stabilite con lo stesso decreto cheindice il concorso o con successiva comunicazione dapubblicarsi nella Gazzetta Ufficiale nel giorno indica-to nel bando di concorso; tale pubblicazione ha valo-re di notifica a tutti gli effetti.

Art. 83. Domande di partecipazione al concor-so. 1. Le domande di partecipazione al concorso de-vono essere presentate al provveditorato regionaledella regione in cui il candidato ha la propria resi-denza, entro il termine previsto per ciascun concor-so dagli artt. 99, 102 e 105.

2. Il termine suddetto decorre dalla data della pub-blicazione del bando di concorso nella Gazzetta Uf-ficiale della Repubblica italiana.

3. Le domande si considerano prodotte in tempoutile anche se spedite al provveditorato regionale, amezzo raccomandata con avviso di ricevimento, en-tro lo stesso termine di cui al comma 1.

4. A tal fine farà fede il timbro a data dell’ufficiopostale accettante.

5. Gli aspiranti devono dichiarare nella domanda:a) il cognome ed il nome;b) la data e il luogo di nascita;c) il possesso della cittadinanza italiana;d) il comune ove sono iscritti nelle liste elettora-

li ovvero il motivo della non iscrizione o della can-cellazione dalle liste medesime;

e) l’immunità da condanne penali o eventual-mente le condanne penali riportate ed i procedimen-ti penali pendenti a loro carico;

f) il titolo di studio, con l’indicazione dell’Istitu-to che lo ha rilasciato, e della data in cui è stato con-seguito;

g) la lingua straniera nella quale intendono even-tualmente sostenere la prova facoltativa;

h) i servizi eventualmente prestati come dipenden-ti presso le pubbliche amministrazioni e le cause di ri-soluzione di precedenti rapporti di pubblico impiego.

6. L’Amministrazione procede d’ufficio ad accer-tare il requisito dell’idoneità fisica, psichica ed atti-tudinale al servizio nel Corpo di polizia penitenzia-ria, nonché le cause di risoluzione di precedenti rap-porti di pubblico impiego.

7. Le domande devono inoltre, contenere la preci-sa indicazione del recapito al quale vanno fatte lecomunicazioni relative al concorso e l’impegno a farconoscere le successive eventuali variazioni del re-capito stesso.

8. I candidati che intendono concorrere ai posti dicui all’art. 85 devono farne richiesta nella domandadi ammissione al concorso, precisando gli estremidel titolo in base al quale concorrono a tali posti, edindicando, altresì, la lingua italiana o tedesca nellaquale intendono sostenere le previste prove di esa-me.

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9. La firma in calce alla domanda deve essere au-tenticata da un notaio o dal segretario comunale delluogo di residenza dell’aspirante o da un cancelliereo dal funzionario che riceve la domanda stessa, nelcaso in cui venga presentata direttamente.

10. Per i dipendenti dello Stato è sufficiente, inluogo della prescritta autenticazione, il visto del ca-po dell’ufficio o del direttore dello stabilimentopresso il quale prestano servizio; per i militari allearmi è sufficiente il visto del comandante della com-pagnia o unità equiparata.

11. L’Amministrazione penitenziaria non assumealcuna responsabilità per il caso di dispersione dicomunicazioni, dipendente da inesatte od incomple-te indicazioni di recapito da parte dell’aspirante o damancata oppure tardiva comunicazione del cambia-mento di recapito indicato nella domanda, né pereventuali disguidi postali o telegrafici non imputabi-li a colpa dell’Amministrazione.

Art. 84. Possesso dei requisiti ed esclusione dalconcorso. 1. I requisiti previsti dagli artt. 5 e 24debbono essere posseduti alla data di scadenza deltermine utile per la presentazione delle domande dipartecipazione al concorso.

2. Qualora dalle dichiarazioni fatte dal candidatonella domanda di partecipazione al concorso risultiil difetto di uno o di più dei requisiti prescritti, è di-sposta l’esclusione dal concorso con decreto moti-vato del Ministro.

Art. 85. Riserve di posti e preferenze. 1. Neiconcorsi per l’accesso ai ruoli del personale del Cor-po di polizia penitenziaria si applicano le disposi-zioni previste da leggi speciali concernenti le riser-ve di posti a favore di talune categorie di cittadini,subordinatamente comunque all’accertamento deirequisiti richiesti per i singoli concorsi.

2. Si applica altresì la normativa dettata dallo Sta-tuto speciale per il Trentino Alto-Adige e dalle rela-tive norme di attuazione per l’accesso ai ruoli localidel personale civile delle Amministrazioni dello Sta-to istituiti nella provincia di Bolzano.

3. Altre riserve di posti sono stabilite dai successi-vi articoli del presente decreto che disciplinano isingoli concorsi.

4. I posti riservati che non vengono ricoperti permancanza di vincitori o idonei saranno conferiti aglialtri candidati idonei.

5. A parità di merito si applicano le preferenze in-dicate nell’art. 5 del testo unico approvato con de-creto del Presidente della Repubblica 10 gennaio1957, n. 3, nonché nelle altre disposizioni di legge inmateria.

Art. 86. Visite mediche. Accertamenti delle qua-lità attitudinali. Presentazione alle prove scritte.1. I candidati, ai quali non sia stata comunicata l’e-sclusione dal concorso disposta ai sensi dell’art. 84,

sono invitati a sottoporsi nel luogo, giorno ed orache saranno loro preventivamente comunicati, allavisita medica e all’accertamento delle qualità attitu-dinali, secondo le disposizioni contenute nel succes-sivo Capo II.

2. I candidati giudicati idonei in sede di visite me-diche e di accertamenti delle qualità attitudinali so-no tenuti a presentarsi, muniti di un idoneo docu-mento di riconoscimento, per sostenere le provescritte, nella sede o nelle sedi e nei giorni ed ore in-dicati nel bando di concorso o nella successiva co-municazione.

Art. 87. Commissioni esaminatrici e comitati divigilanza. La Commissione esaminatrice del con-corso per l’accesso al ruolo degli ispettori del Corpodi polizia penitenziaria è composta da un presidentescelto tra i funzionari con qualifica non inferiore adirigente superiore in servizio presso il Dipartimen-to dell’Amministrazione penitenziaria e da altriquattro membri, uno dei quali professore d’istitutod’istruzione secondaria di 2° grado in una o più del-le materie sulle quali vertono le prove di esame e trefunzionari con qualifica non inferiore alla VIII.

2. Svolge le funzioni di segretario un funzionariodell’Amministrazione penitenziaria con qualificanon inferiore alla VIII in servizio presso il Diparti-mento dell’Amministrazione penitenziaria.

3. La Commissione esaminatrice dei concorsi perl’accesso al ruolo degli agenti ed assistenti del Cor-po di polizia penitenziaria è composta da un presi-dente scelto tra i funzionari con qualifica non infe-riore a dirigente superiore e da altri quattro funzio-nari con qualifica non inferiore alla VIII.

4. Svolge le funzioni di segretario un funzionariodell’Amministrazione penitenziaria con qualificanon inferiore alla VIII in servizio presso il Diparti-mento dell’Amministrazione penitenziaria.

5. Le Commissioni esaminatrici possono essere in-tegrate, qualora i candidati che abbiano sostenuto leprove scritte superino le 1000 unità, di un numero dicomponenti tale che permetta, unico restando il pre-sidente, la suddivisione in sottocommissioni e di unsegretario aggiunto.

6. Le Commissioni esaminatrici dei concorsi sononominate con decreto del Ministro di grazia e giu-stizia.

7. Alle Commissioni stesse sono aggregati membriaggiunti per gli esami di lingue straniere.

8. Per supplire ad eventuali temporanee assenze, oimpedimento di uno dei componenti o del segretariodella Commissione o delle sottocommissioni, puòessere prevista la nomina di uno o più componentisupplenti o di uno o più segretari supplenti, da effet-tuarsi con lo stesso decreto di costituzione dellaCommissione esaminatrice e delle sottocommissio-ni o con successivo provvedimento.

9. Alla nomina dei comitati di vigilanza, nei casiprevisti dal setto e settimo comma dell’art. 3 del de-

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creto del Presidente della Repubblica 3 maggio1957, n. 686, si provvede con ordinanza del diretto-re dell’ufficio centrale del personale del Diparti-mento dell’Amministrazione penitenziaria.

10. Qualora vengano banditi concorsi a base re-gionale che riguardino più regioni, possono esserecostituite una o più Commissioni esaminatrici.

Art. 88. Cessazione dall’incarico di componen-te di Commissione esaminatrice. 1. Il presidente ei membri, il cui rapporto d’impiego venga a cessaredurante l’espletamento dei lavori della Commissio-ne, cessano dall’incarico, salvo conferma dell’Am-ministrazione.

2. Non possono essere confermati i componentidella Commissione il cui rapporto d’impiego siacessato per motivi disciplinari o per dispensa dalservizio ai sensi dell’art. 129 del testo unico appro-vato con deeteto del Presidente della Repubblica 10gennaio 1957, n. 3.

Art. 89. Adempimenti della Commissione. 1. LaCommissione esaminatrice, salvo quanto stabilitodall’art. 92 per le prove scritte del concorso per l’as-sunzione degli allievi agenti, prepara tre temi perciascuna prova scritta, se gli esami hanno luogo inun unica sede, ed un tema solo quando gli esamihanno luogo in più sedi.

2. I temi, appena formulati, sono chiusi in pieghisuggellati e firmati esternamente sui lembi di chiu-sura dai membri della Commissione e dal segretario.Tali pieghi sono conservati dal presidente dellaCommissione e dai presidenti dei comitati di vigi-lanza se le prove si svolgono in più sedi.

3. All’ora stabilita per ciascuna prova, che deve es-sere la stessa per tutte le sedi, il presidente dellaCommissione esaminatrice o del comitato di vigi-lanza, dopo che sia stata accertata l’identità perso-nale dei concorrenti e sia stato constatato che i Con-correnti stessi siano stati collocati nell’aula degliesami in modo da non comunicare tra loro, fa con-statare l’integrità della chiusura dei tre pieghi o delpiego contenente i temi, e nel primo caso fa sorteg-giare da uno dei candidati il tema da svolgere.

Art. 90. Adempimenti dei concorrenti durantelo svolgimento deile prove scritte. 1. Durante leprove scritte non è permesso ai concorrenti di co-municare tra loro verbalmente o per iscritto, ovverodi mettersi in relazione con altri, salvo che con gliincaricati della vigilanza o con i membri della Com-missione esaminatrice.

2. Gli elaborati debbono essere scritti, a pena dinullità, esclusivamente su carta portante il timbrod’ufficio e la firma di un membro della Commissio-ne esaminatrice o del comitato di vigilanza.

3. È vietato ai concorrenti di portare seco carta dascrivere, appunti, libri od opuscoli di qualsiasi genere.

4. È loro consentito soltanto, durante lo svolgi-mento delle prove scritte, consultare i codici, le leg-

gi ed i decreti, il tutto senza note o richiami dottri-nali o giurisprudenziali, nonché i dizionari linguisti-ci, che siano stati preventivamente presentati daiconcorrenti all’atto dell’ingresso nell’aula degli esa-mi e verificati dalla Commissione esaminatrice o dalcomitato di vigilanza.

5. Il concorrente che contravviene alle disposizio-ni dei due commi precedenti è escluso dal concorso.

6. La Commissione esaminatrice o il comitato divigilanza curano l’osservanza delle predette disposi-zioni ed adottano i provvedimenti conseguenti.

7. A tal fine, almeno due dei rispettivi membri de-vono trovarsi nella sala degli esami.

Art. 91. Adempimenti dei concorrenti e dellaCommissione al termine delle prove scritte. 1. Alcandidato sono consegnate in ciascuno dei giorni diesame due buste non trasparenti di eguale colore:una grande ed una piccola contenente un cartoncinobianco.

2. Il candidato, dopo aver svolto la prova scritta,senza apporvi, con pena di nullità, sottoscrizione, néaltro contrassegno, mette il foglio o i fogli nella bu-sta grande. Scrive il proprio nome e cognome, la da-ta ed il luogo di nascita sul cartoncino, e lo chiudenella busta piccola. Pone, quindi, anche la busta pic-cola nella grande che richiude e consegna al presi-dente della Commissione o del comitato di vigilan-za o a chi ne fa le veci. Il presidente della Commis-sione o del comitato di vigilanza o chi ne fa le veciappone trasversalmente sulla busta, in modo che viresti compreso il lembo della chiusura della restanteparte della busta stessa, la propria firma e l’indica-zione della data di consegna.

3. Al termine di ogni giorno tutte le buste vengonoraccolte in pieghi che sono suggellati e firmati dalpresidente, da almeno un membro della Commissio-ne esaminatrice o del comitato di vigilanza e dal se-gretario.

4. I pieghi sono aperti dalla Commissione esami-natrice quando essa deve procedere all’esame deilavori relativi a ciascuna prova di esame.

5. Il riconoscimento deve essere fatto a conclusio-ne dell’esame e del giudizio di tutti gli elaborati deiconcorrenti.

6. Quando le prove scritte hanno luogo in più sedi,i presidenti dei comitati di vigilanza cureranno laconservazione giornaliera e la successiva consegnadegli elaborati alla Commissione esaminatrice.

7. Qualora siano previste due o più prove scritte, altermine di ogni giorno di esame viene assegnato allabusta contenente l’elaborato di ciascun concorrentelo stesso numero, da apporsi sulla linguetta staccabi-le, in modo da poter riunire, esclusivamente attraver-so la numerazione, le buste appartenenti allo stessocandidato. Entro le ventiquattro ore successive allaconclusione dell’ultima prova di esame si procede al-la riunione delle buste aventi lo stesso numero in unaunica busta, dopo aver staccata la relativa linguetta

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numerata. Tale operazione viene effettuata dallaCommissione esaminatrice o dal comitato di vigilan-za di almeno due componenti della Commissionestessa del luogo, nel giorno e nell’ora di cui è datacomunicazione orale ai candidati presenti in aula al-l’ultima prova di esame con l’avvertimento che alcu-ni di essi, in numero superiore alle dieci unità, po-tranno assistere alle anzidette operazioni.

Art. 92. Prova scritta del concorso per l’assun-zione degli allievi agenti. 1. Alla prova scritta delconcorso per l’assunzione degli allievi agenti delCorpo di polizia penitenziaria consistente in una se-rie di domande a risposta sintetica o scelta multiplasi applicano, in quanto compatibili, le stesse dispo-sizioni stabilite nel presente titolo per lo svolgimen-to delle prove scritte.

2. Qualora la prova di esame consista in una seriedi domande a risposta a scelta multipla, i candidatipossono essere ammessi a sostenere la prova percontingenti predeterminati in più sedi o in tempi di-versi.

3. La Commissione esaminatrice individua le do-mande a risposta multipla, da sottoporre ai candida-ti, da una serie di domande preventivamente predi-sposte.

4. Ai fini delle predisposizioni delle domande a ri-sposta a scelta multipla, tra le quali la Commissioneesaminatrice può scegliere la serie da sottoporre aicandidati, l’Amministrazione è autorizzata ad avva-lersi della consulenza di enti pubblici e privati spe-cializzati nel settore.

5. La valutazione degli elaborati può essere effet-tuata anche a mezzo di strumentazioni automaticheed utilizzando procedimenti di lettura ottica.

Art. 93. Processo verbale delle operazioni diesame. 1. Di tutte le operazioni di esame e delle de-liberazioni prese dalla Commissione esaminatrice,anche nel giudicare i singoli lavori, si redige giornoper giorno un processo verbale sottoscritto da tutti icommissari e dal segretario.

2. I comitati di vigilanza debbono pure redigeregiornalmente il verbale delle operazioni da essicompiute, sottoscritto da tutti i membri e dal segre-tario e trasmesso alla Commissione esaminatrice.

Art. 94. Svolgimento delle prove orali. 1. Le se-dute dedicate alle prove orali sono pubbliche.

2. Al termine di ogni seduta la Commissione esa-minatrice forma l’elenco dei candidati ascoltati conl’indicazione del voto da ciascuno riportato.

3. L’elenco sottoscritto dal segretario e dal presi-dente della Commissione sarà affisso nel medesimogiorno in apposito albo del Ministero di grazia e giu-stizia.

Art. 95. Esclusione dal concorso per mancatapresentazione. 1. Il candidato che non si presentinel luogo, nel giorno e nell’ora stabiliti per l’accer-

tamento dell’idoneità fisica e psichica, per la valuta-zione delle qualità attitudinali e per le prove vieneescluso dal concorso con decreto motivato del Mini-stro.

Art. 96. Graduatoria del concorso. 1. Espletatele prove del concorso, la Commissione forma la gra-duatoria di merito con l’indicazione del punteggioconseguito da ciascun candidato.

2. Successivamente i candidati che abbiano supe-rato le prove orali sono invitati a far pervenire al Di-partimento dell’Amministrazione penitenziaria uf-ficio centrale del personale, entro il termine di ventigiorni, decorrenti dal giorno in cui hanno ricevutol’avviso in tal senso, i documenti necessari per di-mostrare il possesso di eventuali titoli di preferenza.

3. Con decreto del Ministro di grazia e giustizia,riconosciuta la regolarità del procedimento, vieneapprovata la graduatoria di merito e sono dichiaratii vincitori e gli idonei del concorso, sotto condizio-ne dell’accertamento dei requisiti per la ammissioneall’impiego.

4. I documenti di cui al comma 2 che saranno pre-sentati o perverranno dopo il termine ivi stabilitonon saranno valutati anche se siano stati spediti perposta o con qualsiasi altro mezzo entro il terminemedesimo.

5. Tali documenti devono essere conformi alle pre-scrizioni della legge sul bollo.

Art. 97. Presentazione dei documenti. 1. I con-correnti dichiarati vincitori ed, eventualmente, se-condo l’ordine di graduatoria, altri candidati idoneisono invitati a far pervenire, a pena di decadenza, alDipartimento dell’Amministrazione penitenziariaufficio centrale del personale nel termine di ventigiorni, decorrenti dal giorno successivo a quello incui hanno ricevuto l’invito in tal senso, i seguentidocumenti, che debbono essere, altresì, conformi al-le prescrizioni della legge sul bollo:

a) il diploma del titolo di studio o copia autenti-cata dello stesso, ovvero il certificato sostitutivo ri-lasciato dalla competente autorità scolastica;

b) il certificato generale del casellario giudiziale;c) il certificato di cittadinanza italiana;d) il certificato di godimento dei diritti civili e

politici;e) l’estratto dell’atto di nascita;f) gli altri documenti necessari per dimostrare il

possesso dei requisiti prescritti.2. I documenti indicati alle lettere b), c) e d) del

comma 1 devono essere di data non anteriore a tremesi dalla data di presentazione.

3. I certificati di cui alle lettere c) e d) del comma1 devono attestare, altresì, che gli interessati gode-vano del possesso dei requisiti della cittadinanza ita-liana e dei diritti politici anche alla data di scadenzadel termine utile per la presentazione delle domandedi partecipazione al concorso.

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4. Il personale statale di ruolo deve presentare, neltermine di cui al comma 1, una copia integrale dellostato matricolare ed è esonerato dalla presentazionedei documenti indicati al comma 1, lettere b), c), d)ed e).

5. Ai candidati di sesso maschile viene, altresì, ri-chiesto il documento relativo alla posizione nei con-fronti degli obblighi di leva, ai sensi e per gli effettidi cui alla legge 15 dicembre 1990, n. 395.

6. Non è ammesso il riferimento a documenti pro-dotti in altri concorsi, anche se indetti dal Ministerodi grazia e giustizia.

Art. 98. Nomina. 1. I vincitori del concorso ed,eventualmente, gli altri candidati idonei conseguonola nomina, che viene disposta con decreto del Mini-stro di grazia e giustizia applicando le riserve deiposti e le preferenze previste dalla legge.

Art. 99. Pubblicazione del decreto di approva-zione della graduatoria. 1. La graduatoria dei vin-citori e quella degli idonei sono pubblicate nel Bol-lettino ufficiale del personale del Ministero di graziae giustizia.

2. Di tale pubblicazione viene data notizia me-diante avviso inserito nella Gazzetta Ufficiale dellaRepubblica italiana.

3. Dalla data della pubblicazione del suddetto av-viso decorre il termine per eventuali impugnative.

Art. 100. Requisiti per l’ammissione al con-corso per l’accesso al ruolo degli agenti ed as-sistenti del Corpo di polizia penitenziaria e ri-serve di posti. 1. Ai concorsi per l’accesso alruolo degli agenti ed assistenti del Corpo di poli-zia penitenziaria possono partecipare coloro chesiano in possesso dei requisiti generali di cui al-l’art. 5 del presente decreto.

2. Le domande di partecipazione ai concorsi devo-no essere presentate entro il termine di trenta giorni,che decorre dalla data di pubblicazione del bandonella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.

3. I posti disponibili nei concorsi per l’accesso alruolo degli agenti ed assistenti del Corpo di poliziapenitenziaria possono, non oltre il limite del cin-quanta per cento, essere riservati ai sottufficiali, gra-duati e militari di truppa volontari provenienti dal-l’Esercito, dalla Marina e dall’Aeronautica, in con-gedo o in servizio, che abbiano espletato almenoventiquattro mesi di ferma o rafferma senza demeri-to, sempre che siano in possesso dei requisiti richie-sti e conseguano il punteggio minimo prescritto.

4. I posti riservati di cui al comma 3 che non ven-gono ricoperti sono attribuiti ad altri concorrenti aisensi delle vigenti disposizioni.

Art. 101. Prove d’esame. 1. La prova di esameconsiste in una serie di domande a risposta sinteticao a scelta multipla, vertenti su argomenti di cultura

generale e sulle materie previste dai vigenti pro-grammi della scuola media dell’obbligo.

2. La prova d’esame non si intende superata se ilcandidato non ha riportato almeno la votazione disei decimi.

Art. 102. Nomina. 1. I vincitori del concorso so-no nominati allievi agenti del Corpo di polizia peni-tenziaria e sono avviati agli istituti di istruzione perla frequenza del corso di formazione di cui all’art. 6.

2. Coloro che non si presentano senza giustificatomotivo, presso l’istituto di assegnazione entro il ter-mine loro indicato sono dichiarati decaduti dalla no-mina.

Art. 103. Requisiti per l’ammissione al concor-so per l’accesso al ruolo degli ispettori; riserve diposti e relative prove di esame. 1. Ai concorsi perl’accesso al ruolo degli ispettori del Corpo di poliziapenitenziaria possono partecipare coloro che sianoin possesso dei requisiti generali di cui all’art. 24.

2. Le domande di partecipazione ai concorsi deb-bono essere presentate entro il termine di trentagiorni, che decorre dalla data di pubblicazione delbando nella Gazzetta ufficiale della Repubblicaitaliana.

3. Gli appartenenti al ruolo degli agenti ed assi-stenti e dei sovrintendenti del Corpo di polizia peni-tenziaria che abbiano superato il trentesimo anno dietà e non abbiano raggiunto il quarantesimo annopossono partecipare al concorso per non più di duevolte purché siano in possesso degli altri requisiti.

4. Possono altresì partecipare al concorso, per nonpiù di due volte, i sovrintendenti del Corpo di poli-zia penitenziaria, anche se non in possesso del titolodi studio e sempre che non abbiano superato il qua-rantesimo anno di età, che abbiano compiuto cinqueanni di servizio, e non abbiano riportato nell’ultimobiennio, la deplorazione o una sanzione disciplinarepiù grave.

5. Ai candidati di cui al comma 4 è riservato unterzo dei posti messi a concorso.

6. Per l’ammissione al concorso i candidati di cuial comma 4 debbono sostenere una prova scrittaconsistente nello svolgimento di un tema di caratte-re pratico concernente i servizi di istituto ed i meto-di del trattamento penitenziario, nonché una provaorale vertente su nozioni di diritto penale, limitata-mente alla parte generale del codice penale, e di di-ritto processuale penale, limitatamente alle normeconcernenti l’attività della polizia giudiziaria.

7. All’accertamento dell’idoneità di cui al comma6 provvede apposita commissione, composta da unpresidente scelto tra i funzionari con la qualifica didirigente superiore, e da altri quattro membri sceltitra i funzionari con qualifica non inferiore alla VIII,in servizio presso il Dipartimento dell’Amministra-zione penitenziaria.

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8. Svolge le funzioni di segretario un funzionariodell’Amministrazione penitenziaria con qualificafunzionale non inferiore alla VII, in servizio pressoil Dipartimento dell’Amministrazione penitenziaria.

9. Alla predetta commissione si applicano le di-sposizioni contenute nell’art. 88.

10. Sono ammessi alla prova orale i candidati cheabbiano riportato una votazione non inferiore a seidecimi nella prova scritta.

11. La prova orale non si intende superata qualorail candidato non ottenga almeno la votazione di seidecimi.

Art. 104. Prova di esame per l’assunzione di al-lievi ispettori. 1. Gli esami consistono in due pro-ve scritte ed un colloquio e si effettuano in base alseguente programma:

Prove scritte:a) elementi di diritto penale;b) elementi sull’ordinamento penitenziario.

2. Il colloquio verte, oltre che sulle materie oggettodelle prove scritte, anche su nozioni di diritto proces-suale penale, di diritto civile, nelle parti concernenti lepersone, la famiglia, i diritti reali, le obbligazioni e latutela dei diritti e di diritto costituzionale.

3. Al colloquio sono ammessi i candidati che ab-biano riportato una media di almeno sette deciminelle prove scritte e una votazione non inferiore asei decimi in ciascuna di esse.

4. Il colloquio non si intende superato se il candi-dato non avrà riportato almeno la votazione di seidecimi.

5. I candidati possono, a domanda, integrare il col-loquio con una prova facoltativa in una delle linguestraniere che sono indicate nei singoli bandi di con-corso.

6. Ai candidati che superano la prova facoltativa èattribuito un punteggio fino ad un massimo di 0,50,che va aggiunto a quello ottenuto nel colloquio.

7. L’ammissione al colloquio con l’indicazione delvoto riportato in ciascuna delle prove scritte è portataa conoscenza del candidato almeno venti giorni primadi quello in cui dovrà sostenere il colloquio stesso.

8. La votazione complessiva è data dalla sommadella media dei voti riportati nelle prove scritte e delvoto ottenuto nel colloquio.

Art. 105. Nomina. 1. I vincitori del concorso so-no nominati allievi vice ispettori nel ruolo degliispettori del Corpo di polizia penitenziaria e sono in-viati a frequentare il corso di cui all’art. 25.

2. Coloro che non si presentano, senza giustificatomotivo, nella sede e nel termine loro assegnati per lafrequenza del corso di cui al comma 1 sono dichia-rati decaduti dalla nomina.

CAPO II

Art. 106. Commissioni per gli accertamenti psi-cofisici ed attitudinali. 1. I candidati ai concorsi

per allievo agente e allievo ispettore del Corpo dipolizia penitenziaria, prima degli esami scritti previ-sti dai rispettivi bandi sono sottoposti a visita psico-fisica ed a prove attitudinali.

2. Coloro che risultino idonei al servizio nel Cor-po sono chiamati a sostenere le prove scritte.

3. Gli accertamenti psico-fisici sono effettuati dauna commissione composta da un primo dirigentemedico, che la presiede, e da quattro medici incari-cati del servizio sanitario dell’Amministrazione pe-nitenziaria ovvero individuabili secondo le modalitàdi cui al comma 2 dell’art. 121.

4. Superata la visita psico-fisica, i candidati sonosottoposti alle prove attitudinali da una commissio-ne composta da un funzionario dirigente dell’Am-ministrazione penitenziaria che la presiede, da duefunzionari di qualifica non inferiore alla VIII in pos-sesso del titolo di selettore e da due psicologi o me-dici specializzati in psicologia, individuati ai sensidel secondo comma dell’art. 120 del decreto del Pre-sidente della Repubblica 29 aprile 1976, n. 431 esuccessive modificazioni.

5. Qualora il numero dei candidati superi il nume-ro delle mille unità, le commissioni di cui al presen-te articolo possono essere integrate di un numero dicomponenti tali da permettere, unico restando il pre-sidente, la suddivisione in sottocommissioni.

6. Le funzioni di segretario delle predette commis-sioni sono svolte da un funzionario dell’Ammini-strazione penitenziaria con qualifica non inferiorealla VIII.

Art. 107. Accertamento dei requisiti psico-fisici.1. Ai fini dell’accertamento dei requisiti psico-fisiciil candidato è sottoposto ad esame clinico generaleed a prove strumentali e di laboratorio.

2. Per gli accertamenti psico-fisici di natura spe-cialistica e le prove strumentali e di laboratorio ilMinistero di grazia e giustizia è autorizzato ad av-valersi di personale qualificato, mediante contrat-to di diritto privato corrispondendo ad esso la re-tribuzione che sarà stabilita con decreto del Mini-stro di grazia e giustizia, di concerto con il Mini-stro del tesoro, e che non può superare la retribu-zione spettante al personale di pari grado del-l’Amministrazione statale.

3. Avverso il giudizio di non idoneità, il candi-dato può proporre ricorso, nel termine di trentagiorni dalla data della notifica.

4. Il nuovo accertamento è effettuato da unacommissione medica di seconda istanza presiedu-ta da un dirigente medico superiore e da due diri-genti medici.

5. Il giudizio di idoneità o di non idoneità espres-so dalla commissione medica di seconda istanza èdefinito e comporta, in caso di non idoneità, l’esclu-sione dal concorso che viene disposta con decretomotivato dal Ministro di grazia e giustizia.

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Art. 108. Accertamento dei requisiti attitudina-li. 1. Ai fini dell’accertamento del possesso dei re-quisiti attitudinali, al candidato è proposta, dallacommissione dei selettori, una serie di domande a ri-sposta sintetica o a scelta multipla, collettive ed in-dividuali, integrata da un colloquio.

2. Le domande a risposta sintetica o a scelta mul-tipla sono predisposte avuto riguardo alle funzionied ai compiti propri dei ruoli e delle qualifiche cui ilcandidato stesso aspira e sono approvati, di volta involta, con decreto del Ministro di grazia e giustizia,su proposta del direttore generale dell’Amministra-zione penitenziaria.

3. Avverso al giudizio di non idoneità, il candida-to può proporre il ricorso, nel termine di trenta gior-ni dalla data della notifica.

4. Il nuovo accertamento è effettuato da una com-missione medica di seconda istanza presieduta da undirigente medico superiore e da due primi dirigenti.

5. Il giudizio di idoneità o di non idoneità, riporta-to in sede di accertamento delle qualità attitudinalidalla commissione di seconda istanza, è definito ecomporta, in caso di non idoneità, l’esclusione dalconcorso che viene disposta con decreto motivatodel Ministro di grazia e giustizia.

6. Le domande a risposta sintetica o a sceltamultipla di cui al comma 2 sono aggiornate sullabase di contatti e relazioni con istituti specializ-zati pubblici universitari, per seguire i progressidella psicologia applicata, in campo nazionale edinternazionale.

CAPO III

Art. 109. Concorso interno per l’accesso al ruo-lo dei sovrintendenti. Requisiti per l’ammissione.1. Il concorso per l’accesso al corso di formazionetecnico-professionale per la nomina alla qualifica divice sovrintendente del ruolo di sovrintendenti delCorpo di polizia penitenziaria, è indetto con decretodel Ministro di grazia e giustizia da pubblicare nelBollettino ufficiale del personale.

2. Sono esclusi dall’ammissione coloro che nelbiennio precedente la data del decreto abbiano ri-portato un giudizio complessivo inferiore a «buono»o che nel triennio precedente abbiano riportato san-zioni disciplinari più gravi della deplorazione.

3. L’esclusione dal concorso, per difetto dei requi-siti di cui all’art. 16 è disposta con decreto del Mi-nistro di grazia e giustizia.

Art. 110. Domanda di partecipazione al concor-so. 1. Le domande di partecipazione al concorso, re-datte su carta libera, dirette al Dipartimento del-l’Amministrazione penitenziaria ufficio centrale delpersonale, devono essere presentate agli uffici di ap-partenenza entro il termine di trenta giorni a decor-rere dalla data di pubblicazione del decreto che in-dice il concorso.

Art. 111. Prove di esame. 1. L’esame consiste inuna prova scritta ed un colloquio.

2. La prova scritta concerne la trattazione di un ar-gomento attinente ai servizi penitenziari.

3. La prova scritta si intende superata se il candida-to ha riportato una votazione di almeno sei decimi.

4.Il colloquio verte sui seguenti argomenti:a) elementi di diritto penale e di procedura penale;b) legislazione in materia penitenziaria;c) ordinamento dell’Amministrazione peniten-

ziaria.5. Il colloquio si intende superato se il candidato

ha riportato una votazione di almeno sei decimi.

Art. 112. Svolgimento delle prove e Commissio-ne esaminatrice. 1 Per lo svolgimento delle provesi applicano, per quanto compatibili con le disposi-zioni contenute nel presente titolo, le norme di cuiagli artt. 87, 88, 89, 90, 91, 93 e 94.

2. La Commissione esaminatrice del concorso ècomposta come previsto ai commi 5 e 6 dell’art.87.

3. I candidati ai quali non sia stata data comuni-cazione dell’esclusione dal concorso sono tenuti apresentarsi per sostenere la prova scritta nel gior-no, ora e sede fissati dal decreto che indice il con-corso.

4. Ai candidati che hanno superato la prova scrittasarà data la comunicazione del giorno, ora e sede persostenere il colloquio almeno venti giorni prima.

Art. 113. Graduatoria del concorso. 1. Ultimatele prove di esame, la Commissione esaminatrice for-ma, sulla base dei punteggi attribuiti a ciascun can-didato, la graduatoria di merito. A parità di voto hala precedenza il concorrente con qualifica più eleva-ta ed a parità di qualifica il più anziano in ruolo.

2. Con decreto del Ministro di grazia e giustizia,riconosciuta la regolarità del procedimento, vieneapprovata la graduatoria di merito.

3. Coloro che hanno superato gli esami sono am-messi a frequentare il corso di formazione tecnico-professionale di cui all’art. 17 del presente decreto.

4. Lo svolgimento del corso, i piani di studio e lemodalità dell’esame sono stabiliti con le proceduredi cui al comma 6 dell’art. 16 della legge 15 dicem-bre 1990, n. 395.

5. La mancata presentazione, senza giustificatomotivo, nella sede e nel termine assegnati per la fre-quenza del corso di cui al comma 4 comporta l’e-sclusione dal corso.

CAPO IV

Art. 114. Concorso per la promozione ad ispet-tore capo. 1. Il concorso per titoli di servizio edesame-colloquio per la nomina ad ispettore capo delruolo degli ispettori del Corpo di polizia penitenzia-ria è indetto con decreto del Ministro di grazia e giu-

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stizia, da pubblicarsi nel Bollettino ufficiale del per-sonale.

2. Non sono ammessi al concorso coloro che nelbiennio precedente alla data del bando abbiano ri-portato un giudizio complessivo inferiore a «buono»o che nel triennio precedente abbiano riportato san-zioni disciplinari più gravi della deplorazione.

3. L’esclusione dal concorso per difetto dei requi-siti è disposta con decreto motivato del Ministro digrazia e giustizia.

Art. 115. Domande di partecipazione al concor-so. 1. Le domande di partecipazione al concorso, re-datte su carta libera, dirette al Dipartimento del-l’Amministrazione penitenziaria ufficio centrale delpersonale, devono essere presentate agli uffici o re-parti di appartenenza entro il termine di giorni tren-ta a decorrere dalla data di pubblicazione del decre-to che indice il concorso.

Art. 116. Categoria di titoli valutabili. 1. Le ca-tegorie di titoli di servizio ammessi a valutazione edil punteggio massimo attribuito a ciascuna categoriasono stabiliti come segue.

a) rapporti informativi e giudizi complessivi delquinquennio anteriore, punti 26;

b) qualità delle funzioni svolte, con particolareriferimento alla specifica competenza professionaledimostrata ed al grado di responsabilità assunta an-che in relazione alla sede di servizio, punti 11;

c) incarichi e servizi speciali conferiti con speci-fico provvedimento dell’Amministrazione, checomportino un rilevante aggravio di lavoro e pre-suppongano una particolare competenza professio-nale, punti 6;

d) titoli attinenti alla formazione ed al perfezio-namento professionale del candidato, con particola-re riguardo al profitto tratto dai corsi professionali,punti 5;

e) speciali riconoscimenti, punti 2.2. Le somme dei punti assegnati per ciascuna cate-

goria di titoli sono divise per il numero dei votantied i relativi quozienti, calcolati al cinquantesimo,sono sommati tra loro. Il totale così ottenuto è quin-di diviso per cinque ed il quoziente, calcolato al cin-quantesimo, costituisce il punteggio di merito attri-buito dalla commissione.

Art. 117. Colloquio. 1. Il candidato è ammesso alcolloquio quando il punteggio di cui all’art. 116, rap-portato in decimi, non risulti inferiore a tre decimi.

2. Ai candidati ammessi al colloquio è data comu-nicazione almeno venti giorni prima del giorno, del-l’ora e del luogo in cui dovranno sostenere la provad’esame.

3. Per lo svolgimento della prova si applicano lenorme di cui all’art. 94.

4. Il colloquio verte su nozioni di diritto penale edi diritto processuale penale, sui metodi e sulla or-

ganizzazione del trattamento penitenziario e sull’or-dinamento dell’Amministrazione penitenziaria.

5. Il colloquio si intende superato se il candidatoconsegue una votazione non inferiore a sei decimi.

Art. 118. Composizione della Commissione. 1.La Commissione esaminatrice è composta comeprevisto ai commi 3 e 4 dell’art. 87.

Art. 119. Punteggio finale. Il punteggio finaleutile ai fini della graduatoria è dato dalla somma delpunteggio attribuito per i titoli e di quello consegui-to nel colloquio.

2. Sulla base del punteggio finale la Commissioneforma la graduatoria di merito con l’indicazione deicandidati che hanno superato il concorso.

3. Con decreto ministeriale, riconosciuta la regola-rità dei procedimenti, è approvata la graduatoria dimerito e l’elenco dei vincitori e degli idonei.

Art. 120. Norma transitoria. 1. Fino alla istitu-zione ed al conseguente funzionamento di nuovicentri di reclutamento, gli accertamenti psicofisicied attitudinali per i candidati ai concorsi per l’ac-cesso ai ruoli degli agenti e assistenti e degli ispet-tori, del Corpo di polizia penitenziaria, possono es-sere effettuati dalle attuali strutture operanti e, in re-lazione al numero dei candidati, anche dopo il supe-ramento della prova d’esame, per gli aspiranti agen-ti e delle prove scritte per gli aspiranti ispettori.

2. Per l’accertamento dell’idoneità psico-fisica eattitudinale dei candidati, l’Amministrazione peni-tenziaria può avvalersi anche di medici o di struttu-re specializzate di altri Corpi di polizia o delle forzearmate, oltreché di personale qualificato, secondo ladisciplina di cui all’art. 80 della legge 26 luglio1975, n. 354.

Art. 121. Norme di carattere generale. 1.L’Amministrazione, in relazione al numero dei can-didati ai concorsi di cui al presente decreto, può farprecedere le prove di esame all’accertamento dei re-quisiti psicofisici e attitudinali.

TITOLO V

REQUISITI PSICO-FISICIE ATTITUDINALI

CAPO I

Art. 122. Requisiti psico-fisici per l’ammissioneai concorsi. 1. I requisiti psico-fisici di cui devonoessere in possesso i candidati ai concorsi per la no-mina ad allievo agente e ad allievo vice ispettore,sono i seguenti:

a) sana e robusta costituzione fisica;b) altezza individuata ai sensi del provvedimen-

to di cui all’art. 2 della legge 13 dicembre 1986, n.874. Il rapporto altezza peso, il tono e l’efficienza

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della massa muscolare, la distribuzione del pannico-lo adiposo ed il trofismo devono rispecchiare una ar-monia atta a configurare la robusta costituzione e lanecessaria agilità indispensabile per l’espletamentodei servizi di polizia;

c) senso cromatico e luminoso normale, campovisivo normale, visione notturna sufficiente, visionebinoculare e stereoscopica sufficiente. Non sonoammesse correzioni chirurgiche delle ametropie;

d) per l’ammissione al concorso per la nominaad allievo agente, visus naturale non inferiore a12/10 complessivi quale somma del visus dei dueocchi, con non meno di 5/10 nell’occhio che vededi meno. Per l’ammissione ai concorsi per la nomi-na ad allievo vice ispettore, visus non inferiore a10/10 in ciascun occhio, anche con correzione,purché non superiore alle tre diottrie complessiveed in particolare per la miopia, l’ipermetropia, l’a-stigmatismo semplice (miopico od ipermetrico),tre diottrie in ciascun occhio, per l’astigmatismocomposto e misto tre diottrie quale somma dei sin-goli vizi;

e) funzione uditiva con soglia audiometrica me-dia sulle frequenze 500 1000 2000 4000 Hz, all’e-same audiometrico in cabina silente, non inferiore a30 decibel all’orecchio che sente di meno e a 15 de-cibel all’altro (perdita percentuale totale biauricola-re entro il 20%);

f) l’apparato dentario deve essere tale da assicu-rare la funzione masticatoria e, comunque, devonoessere presenti: i dodici denti frontali superiori edinferiori; è ammessa la presenza di non più di seielementi sostituiti con protesi fissa; almeno due cop-pie contrapposte per ogni emiarcata tra i venti dentiposteriori; gli elementi delle coppie possono esseresostituiti da protesi efficienti; il totale dei denti man-canti o sostituiti da protesi non può essere superiorea sedici elementi.

Art. 123. Cause di non idoneità. 1. Costituisco-no cause di non idoneità per l’ammissione ai con-corsi di cui all’art. 122 le seguenti imperfezioni e in-fermità:

a) la tbc polmonare ed extrapolmonare, la sifili-de, la lebbra, ogni altra grave malattia infettiva adandamento cronico anche in fase aclinica, sierologi-ca, di devianza immunologica o di trasmissibilità;

b) l’alcolismo, le tossicomanie, le intossicazionicroniche di origine esogena;

c) le infermità e gli esiti di lesione della cute edelle mucose visibili: malattie cutanee croniche; ci-catrici infossate ed aderenti, alteranti l’estetica o lafunzione; tramiti fistolosi, che, per sede ed estensio-ne, producano disturbi funzionali; tumori cutanei. Itatuaggi sono motivo di non idoneità quando, per laloro sede o natura, siano deturpanti o per il loro con-tenuto siano indice di personalità abnorme;

d) le infermità ed imperfezioni degli organi delcapo: malattie croniche ed imperfezioni del globo

oculare, delle palpebre, dell’apparato lacrimale, di-sturbi della motilità dei muscoli oculari estrinseci;stenosi e poliposi nasale; sinusopatie croniche;malformazioni e malattie della bocca; gravi maloc-clusioni dentarie con alterazione della funzione ma-sticatoria e/o dell’armonia del volto; disfonie e bal-buzie; otite media purulenta cronica anche se noncomplicata e monolaterale perforazione timpanica;sordità unilaterale; ipoacusie monolaterali perma-nenti con una soglia audiometrica media sulle fre-quenze 500 1000 2000 4000 Hz superiore a 30 de-cibel dall’orecchio che sente di meno, oppure supe-riore a 45 decibel come somma dei due lati (perditapercentuale totale biauricolare superiore al 20%);deficit uditivi da trauma acustico con audiogrammacon soglia uditiva a 4000 Hz, superiore a 50 decibel(trauma acustico lieve secondo Klochoff); tonsilliticroniche;

e) le infermità del collo: ipertrofia tiroidea;f) le infermità del torace: deformazioni rachitiche

e post-traumatiche;g) le infermità dei bronchi e dei polmoni: bron-

chiti croniche; asma bronchiale; cisti o tumori pol-monari; segni radiologici di malattie tubercolari del-l’apparato pleuropolmonare in atto o pregresse, qua-lora gli esiti siano di sostanziale rilevanza; gravi al-bergopatie anche in fase aclinica o di devianza ema-tochimica;

h) le infermità ed imperfezioni dell’apparato car-diocircolatorio: malattie dell’ endocardio, del mio-cardio, del pericardio; gravi disturbi funzionali car-diaci, ipertensione arteriosa; arteriopatie; varici eflebopatie e loro esiti; emorroidi voluminose;

i) le infermità ed imperfezioni dell’addome: ano-malie della posizione dei visceri; malattie degli or-gani addominali, che determinano apprezzabili ri-percussioni sullo stato generale; ernie;

l) le infermità ed imperfezioni dell’apparatoosteo-articolare e muscolare: tutte le alterazioni del-lo scheletro consecutive a fatti congeniti; rachiti-smo, malattie o traumi, deturpanti od ostacolanti lafunzionalità organica o alternanti l’euritmia corpo-rea; malattie ossee o articolari in atto; limitazionedella funzionalità articolare; malattie delle aponeu-rosi, dei muscoli e dei tendini, tali da ostacolarne lafunzione;

m) le imperfezioni ed infermità dell’apparatoneuropsichico: malattie del sistema nervoso centraleo periferico e loro esiti di rilevanza funzionale; in-fermità psichiche invalidanti, psicosi e psico-nevro-si anche pregresse; personalità psicopatiche e abnor-mi; epilessia;

n) le infermità e le imperfezioni dell’apparatourogenitale: malattie renali in atto o croniche; im-perfezioni e malformazioni dei genitali esterni di ri-levanza funzionale; malattie croniche dei testicoli,arresto di sviluppo, assenza o ritenzione bilaterale;idrocele; varicocele voluminoso; malattie infiamma-

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torie in atto dell’apparato ginecologico, incontinen-za urinaria;

o) le infermità del sangue, degli organi emopoie-tici e del sistema reticolo-istiocitario di apprezzabi-le entità, comprese quelle congenite;

p) le sindromi dipendenti da alterata funzionedelle ghiandole endocrine;

q) le neoplasie di qualunque sede o natura;r) le malattie da miceti, le malattie da protozoi e

le altre parassitosi che siano causa di importanti le-sioni organiche o di notevoli disturbi funzionali.

Art. 124. Requisiti attitudinali. Disposizioni ge-nerali. 1. I candidati ai concorsi di cui all’art. 123sono sottoposti ad esame attitudinale diretto ad ac-certare il possesso, ai fini del servizio penitenziario,di una personalità sufficientemente matura con sta-bilità del tono dell’umore, delle capacità di control-lare le proprie istanze istintuali, di uno spiccato sen-so di responsabilità, avuto riguardo alle capacità dicritica e di autocritica ed al livello di autostima.

Art. 125. Requisiti attitudinali per i candidati aiconcorsi per la nomina ad allievo agente. 1. I re-quisiti attitudinali per i candidati ai concorsi per lanomina ad allievo agente sono i seguenti:

a) un livello evolutivo che consenta una validaintegrazione della personalità con riferimento allamaturazione, alla esperienza di vita, ai tratti salientidel carattere ed al senso di responsabilità;

b) un controllo emotivo contraddistinto dalla ca-pacità di contenere i propri atti impulsivi e che im-plichi l’orientamento dell’umore, la coordinazionemotoria e la sintonia delle reazioni;

c) una capacità intellettiva che consenta di farfronte alle situazioni nuove con soluzioni appropria-te, sintomatica di una intelligenza dinamico-pratica,di capacità di percezione e di esecuzione e dellequalità attentive;

d) una adattabilità che scaturisce dal grado di so-cievolezza, dalla predisposizione al gruppo, ai com-piti ed all’ambiente di lavoro.

Art. 126. Requisiti attitudinali per i candidati aiconcorsi per la nomina ad allievo vice ispettore.1. I requisiti attitudinali per i candidati ai concorsiad allievo vice ispettore sono i seguenti:

a) un livello evolutivo scaturente dalla matura-zione globale, dalla esperienza di vita, dalla consa-pevolezza di sè, dal senso di responsabilità e dagliaspetti salienti del carattere;

b) una stabilità emotiva caratterizzata dalla sico-rezza di sè, dalla stabilità del tono umorale, dal con-trollo emotivo e dall’obiettività operativa;

c) una efficienza intellettuale intesa come capa-cità di rendimento ai compiti anche dinamico-prati-ci che richiedono prevalentemente l’attività mentalee l’implicazione dei processi del pensiero, riferita allivello intellettivo globale, alla capacità di osserva-

zione e di giudizio ed ai poteri di memorizzazioneed elaborazione del pensiero;

d) una integrazione sociale che consenta di per-cepire ed attuare i rapporti sociali attraverso com-portamenti correlati, definita dall’adattabilità, dallacapacità di relazione, dalla sensibilità e dalla parte-cipazione attiva.

Art. 127. Accertamento dell’idoneità psico-fisi-ca e attitudinale per i candidati ai concorsi. 1.L’accertamento dell’idoneità psico-fisica ed attitudi-nale dei candidati ai concorsi di cui all’art. 122 av-viene secondo le norme contenute nel titolo IV.

Art. 128. Cause di non idoneità al servizio pergli appartenenti al Corpo di polizia penitenzia-ria. 1. Ferme restando le disposizioni di cui al de-creto del Presidente della Repubblica 25 ottobre1981, n. 738, e all’art. 77, gli appartenenti al Cor-po di polizia penitenziaria che abbiano riportato le-sioni o infermità stabilizzate che comportino me-nomazioni dell’integrità psico-fisica ascrivibilisingolarmente o per cumulo alle prime cinque ca-tegorie della tabella A annessa al decreto del Presi-dente della Repubblica 30 dicembre 1981, n. 834,sono considerati inidonei al servizio nel ruolo diappartenenza.

2. Qualora le lesioni o le inferinità siano ascrivibi-li alle categorie 6ª, 7ª e 8ª della tabella A o alla ta-bella B, annesse al citato decreto del Presidente del-la Repubblica 30 dicembre 1981, n. 834, il persona-le indicato al comma 1 può essere giudicato non ido-neo al servizio nei ruoli di appartenenza a seguito diuna valutazione globale che tenga conto, oltre chedella natura delle lesioni o delle infermità, anchedell’età, della qualifica rivestita e delle funzioni odei compiti alla stessa inerenti.–––––––––––

Il testo delle tabelle A e B annesse al D.P.R. n.834/1981 (Definitivo riordinamento delle pensionidi guerra, in attuazione della delega prevista dal-l’art. 1 della legge 23 settembre 1981, n. 533) è ilseguente:

TABELLA A

LESIONI ED INFERMITÀCHE DANNO DIRITTO A PENSIONE

VITALIZIA O AD ASSEGNOTEMPORANEO

PRIMA CATEGORIA:

1) La perdita dei quattro arti fino al limite dellaperdita totale delle due mani e dei due piedi insie-me.

2) La perdita di tre arti fino al limite della perditadi due mani e di un piede insieme.

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3) La perdita di ambo gli arti superiori fino al li-mite della perdita totale delle due mani.

4) La perdita di due arti, superiore ed inferiore(disarticolazione o amputazione del braccio e dellacoscia).

5) La perdita totale di una mano e dei due piedi.6) La perdita totale di una mano e di un piede.7) La disarticolazione di un’anca: l’anchilosi

completa della stessa, se unita a grave alterazionefunzionale del ginocchio corrispondente.

8) La disarticolazione di un braccio o l’amputa-zione di esso all’altezza del collo chirurgico dell’o-mero.

9) L’amputazione di coscia o gamba a qualunquealtezza, con moncone residuo improtesizzabile inmodo assoluto e permanente.

10) La perdita di una coscia a qualunque altezzacon moncone protesizzabile, ma con grave artrosidell’anca o del ginocchio dell’arto superstite.

11) La perdita di ambo gli arti inferiori sino al li-mite della perdita totale dei piedi.

12) La perdita totale di tutte le dita delle mani ov-vero la perdita totale dei due pollici e di altre setteo sei dita.

13) La perdita totale di un pollice o di altre otto di-ta delle mani, ovvero la perdita totale di cinque ditadi una mano e delle prime tre dell’altra.

14) La perdita totale di sei dita delle mani com-preso i pollici e gli indici o la perdita totale di ottodita delle mani compreso o non uno dei pollici.

15) Le distruzioni di ossa della faccia, specie deimascellari e tutti gli altri esiti di lesioni gravi dellafaccia e della bocca tali da determinare grandeostacolo alla masticazione e alla deglutizione si dacostringere a speciale alimentazione.

16) L’anchilosi temporo-mandibolare completa epermanente.

17) L’immobilità completa permanente del capo inflessione o in estensione, oppure la rigidità totale epermanente del rachide con notevole incurvamento.

18) Le alterazioni polmonari ed extra-polmonari dinatura tubercolare e tutte le altre infermità organichee funzionali permanenti e gravi al punto da determi-nare un’assoluta incapacità al lavoro proficuo.

19) Fibrosi polmonare diffusa con enfisema bollo-so o stato bronchiectasico e cuore polmonare grave.

20) Cardiopatie organiche in stato di permanentescompenso o con grave e permanente insufficienzacoronarica ecg. accertata.

21) Gli aneurismi dei grossi vasi arteriosi del colloe del tronco, quando, per sede, volume o grado di evo-luzione determinano assoluta incapacità lavorativa.

22) Tumori maligni a rapida evoluzione.23) La fistola gastrica, intestinale, epatica, pan-

creatica, splenica, rettovescicale ribelle ad ogni cu-ra e l’ano preternaturale.

24) Incontinenza delle feci grave e permanente dalesione organica.

25) Il diabete mellito ed il diabete inipido entram-bi di notevole gravità.

26) Esiti di nefroctomia con grave compromissio-ne permanente del rene superstite (iperazotemia,ipertensione e complicazioni cardiache) o tali danecessitare trattamento emodialitico protratto neltempo.

27) Castrazione e perdita pressoché totale del pe-ne.

28) Tutte le alterazioni delle facoltà mentali (sin-drome schizofrenica, demenza paralitica, demenzetraumatiche, demenza epilettica, distimie gravi,ecc.) che rendano l’individuo incapace a qualsiasiattività.

29) Le lesioni del sistema nervoso centrale (ence-falo e midollo spinale) con conseguenze gravi e per-manenti di grado tale da apportare profondi e irre-parabili perturbamenti alle funzioni più necessariealla vita organica e sociale o da determinare inca-pacità a lavoro proficuo.

30) Sordità bilaterale organica assoluta e perma-nente accertata con esame audiometrico.

31) Sordità bilaterale organica assoluta e perma-nente quando si accompagni alla perdita o a distur-bi gravi e permanenti della favella o a disturbi del-la sfera psichica e dell’equilibrio staticodinamico.

32) Esiti di laringectomia totale.33) Le alterazioni organiche ed irreparabili di am-

bo gli occhi che abbiano prodotto cecità bilateraleassoluta e permanente.

34) Le alterazioni organiche ed irreparabili di am-bo gli occhi tali da ridurre l’acutezza visiva binocu-lare da 1/100 a meno di 1/50.

35) Le alterazioni organiche ed irreparabili di unocchio, che ne abbiano prodotto cecità assoluta epermanente con l’acutezza visiva dell’altro ridottatra 1/50 e 3/50 della normale (vedansi avvertenzealle tabelle A e B-c).

SECONDA CATEGORIA:

1) Le distruzioni di ossa della faccia, specie deimascellari e tutti gli altri esiti di lesione grave del-la faccia stessa e della bocca tali da menomare no-tevolmente la masticazione, la deglutizione o la fa-vella oppure da apportare evidenti deformità nono-stante la protesi.

2) L’anchilosi temporo-mandibolare incompleta,ma grave e permanente con notevole riduzione del-la funzione masticatoria.

3) L’artrite cronica che, per la molteplicità e l’im-portanza delle articolazioni colpite, abbia menoma-to gravemente la funzione di due o più arti.

4) La perdita di un braccio o avambraccio sopra ilterzo inferiore.

5) La perdita totale delle cinque dita di una manoe di due delle ultime quattro dita dell’altra.

6) La perdita di una coscia a qualunque altezza.

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7) L’amputazione medio-tarsica o la sotto-astro-galica dei due piedi.

8) Anchilosi completa dell’anca o quella in fles-sione del ginocchio.

9) Le affezioni polmonari ed extra-polmonari dinatura tubercolare che per la loro gravità non sianotali da ascrivere alla prima categoria.

10) Le lesioni gravi e permanenti dell’apparatorespiratorio e di altri apparati organici determinatedall’azione di gas nocivi.

11) Bronchite cronica diffusa con bronchiectasieed enfisema di notevole grado.

12) Tutte le altre lesioni od affezioni organichedella laringe, della trachea che arrechino grave epermanente dissesto alla funzione respiratoria.

13) Cardiopatie con sintomi di scompenso di entitàtali da non essere ascrivibili alla prima categoria.

14) Gli aneurismi dei grossi vasi arteriosi deltronco e del collo, quando per la loro gravità nondebbano ascriversi alla prima categoria.

15) Le affezioni gastro-enteriche e delle ghiando-le annesse con grave e permanente deperimento or-ganico.

16) Stenosi esofagee di alto grado, con deperi-mento organico.

17) La perdita della lingua.18) Le lesioni o affezioni gravi e permanenti del-

l’apparato urinario salvo, che per la loro entità, nonsiano ascrivibili alla categoria superiore.

19) Le affezioni gravi e permanenti degli organiemopoietici.

20) Ipoacusia bilaterale superiore al 90% con vo-ce di conversazione gridata ad concham senza affe-zioni purulente dell’orecchio medio.

21) Le alterazioni organiche ed irreparabili di am-bo gli occhi tali da ridurre l’acutezza visiva binocu-lare tra 1/50 e 3/50 della normale.

22) Castrazione o perdita pressoché totale del pene.23) Le paralisi permanenti sia di origine centrale

che periferica interessanti i muscoli o gruppi mu-scolari che presiedono a funzioni essenziali della vi-ta e che, per i caratteri e la durata, si giudichino in-guaribili.

TERZA CATEGORIA:

1) La perdita totale di una mano o delle sue cinquedita, ovvero la perdita totale di cinque dita tra lemani compresi i due pollici.

2) La perdita totale del pollice e dell’indice delledue mani.

3) La perdita totale di ambo gli indici e di altrecinque dita fa le mani che non siano i pollici.

4) La perdita totale di un pollice insieme con quel-la di un indice e di altre quattro dita fa le mani conintegrità dell’altro pollice.

5) La perdita di una gamba sopra il terzo inferiore.6) L’amputazione torso-metatarsica dei due piedi.

7) L’anchilosi totale di una spalla in posizione vi-ziata e non parallela all’asse del corpo.

8) Labirintiti e labizintosi con stato vertiginosograve e permanente.

9) La perdita o i disturbi gravi della favella.10) L’epilessia con manifestazioni frequenti.11) Le alterazioni organiche e irreparabili di un

occhio, che abbiano prodotto cecità assoluta e per-manente, con l’acutezza visiva dell’altro ridotto tra4/50 e 1/10 della normale.

QUARTA CATEGORIA:

1) L’anchilosi totale di una spalla in posizione pa-rallela all’asse del corpo.

2) La perdita totale delle ultime quattro dita di unamano o delle prime tre dita di essa.

3) La perdita totale di tre dita tra le due mani com-presi ambo i pollici.

4) La perdita totale di un pollice e dei due indici.5) La perdita totale di uno dei pollici e di altre

quattro dita fra le due mani esclusi gli indici e l’al-tro pollice.

6) La perdita totale di un indice e di altre sei o cin-que dita fra le due mani che non siano i pollici.

7) La perdita di una gamba al terzo inferiore.8) La lussazione irriducibile di una delle grandi

articolazioni, ovvero gli esiti permanenti delle frat-ture di ossa principali (pseudo-artrosi, calli moltodeformi, ecc.) che ledano notevolmente la funzionedi un arto.

9) Le malattie di cuore senza sintomi di scompen-so evidenti, ma con stato di latente insufficienza delmiocardio.

10) Calcolosi renale bilaterale con accessi dolo-rosi frequenti e con persistente compromissione del-la funzione emuntoria.

11) L’epilessia ammenoché per la frequenza e lagravità delle sue manifestazioni non sia da ascri-versi a categorie superiori.

12) Psico-nevrosi gravi fobie persistenti) .13) Le paralisi periferiche che comportino distur-

bi notevoli della zona innervata.14) Pansinositi purulente croniche bilaterali con

nevralgia del trigemino.15) Otite media purulenta cronica bilaterale con

voce di conversazione percepita ad concham.16) Otite media purulenta cronica bilaterale con

complicazioni (carie degli ossicini, esclusa quellalimitata al manico del martello, colesteatomi, gra-nulazioni).

17) Labirintiti e labirintosi con stato vertiginosodi media gravità.

18) Le alterazioni organiche e irreparabili di am-bo gli occhi tali da ridurre l’acutezza visiva binoco-lare tra 4/50 e 1/10 della normale.

19) Le alterazioni organiche e irreparabili di unocchio che ne abbiano prodotto cecità assoluta e

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permanente, con l’acutezza visiva dell’altro ridottatra 2/10 e 3/10 della normale.

20) Le alterazioni irreparabili della visione perife-rico sotto forma di emianopsia bilaterale.

21) Le alterazioni organiche ed irreparabili di unocchio che ne abbiano prodotto cecità assoluta epermanente, con alterazioni pure irreversibili dellavisione periferico dell’altro, sotto forma di restrin-gimento concentrico del campo visivo di tale gradoda lasciarne libera soltanto la zona centrale o le zo-ne più prossime al centro, oppure sotto forma di la-cune di tale ampiezza da occupare una metà delcampo, visivo stesso o settori equivalenti.

QUINTA CATEGORIA:

1) L’anchilosi totale di un gomito in estensionecompleta o quasi.

2) La perdita totale del pollice e dell’indice di unamano.

3) La perdita totale di ambo i pollici.4) La perdita totale di uno dei due pollici e di al-

tre tre dita tra le mani che non siano gli indici e l’al-tro pollice.

5) La perdita totale di uno degli indici e di oltrequattro dita fra le mani che non siano il pollice el’altro indice.

6) La perdita totale di due falangi di otto o settedita fra le mani che non siano quelle dei pollici.

7) La perdita della falange ungueale di dieci o no-ve dita delle mani, ovvero la perdita della falangeungueale di otto dita compresa quella dei pollici.

8) La perdita di un piede ovvero l’amputazioneunilaterale medio-tarsica o la sotto-astragalica.

9) La perdita totale delle dita dei piedi o di noveod otto dita compresi gli alluci.

10) La tubercolosi polmonare allo stato di esitiestesi, ma clinicamente stabilizzati, sempre previoaccertamento statigrafico, quando essi per la loroentità non determinino grave dissesto alla funzionerespiratoria.

11) Gli esiti di affezione tubercolare extra-polmo-nare, quando per la loro entità e localizzazione noncomportino assegnazione a categoria superiore oinferiore.

12) Le malattie organiche di cuore senza segno discompenso.

13) L’arteriosclerosi diffusa e manifesta.14) Gli aneurismi arteriosi o arterovenosi degli

arti che ne ostacolano notevolmente la funzione.15) Le nefriti o le nefrosi croniche.16) Diabete mellito o inipido di media gravità.17) L’ernia viscerale molto voluminosa o che, a

prescindere dal suo volume, sia accompagnata dagravi e permanenti complicazioni.

18) Otite media purulenta cronica bilaterale sen-za complicazioni con voce di conversazione perce-pita a 50 cm accertata con esame audiometrico.

Otite media purulenta cronica unilaterale concomplicazioni (carie degli ossicini, escluso quellalimitata al manico del martello, colesteatoma, gra-nulazioni).

19) La diminuzione bilaterale permanente dell’u-dito non accompagnata da affezioni purulente del-l’orecchio medio, quando l’audizione della voce diconversazione sia ridotta ad concham.

20) Le alterazioni organiche ed irreparabili di am-bo gli occhi tali da ridurre l’acutezza visiva binocu-lare tra 2/10 e 3/10 della normale.

21) Le alterazioni organiche ed irreparabili di unocchio, che ne abbiano prodotto cecità assoluta epermanente, con l’acutezza visiva dell’altro ridottatra 4/10 e 7/10 della normale.

22) La perdita anatomica di un bulbo oculare, nonprotesizzabile, essendo l’altro integro.

23) Le alterazioni organiche ed irreparabili dellavisione periferica di entrambi gli occhi, sotto formadi restringimento concentrico del campo visivo ditale grado da lasciarne libera soltanto la zona cen-trale, o le zone più prossime al centro, oppure sottoforma di lacune di tale ampiezza da occupare unametà del campo visivo stesso o settori equivalenti.

SESTA CATEGORIA:

1) Le cicatrici estese e profonde del cranio conperdita di sostanza delle ossa in tutto il loro spesso-re, senza disturbi funzionali del cervello.

2) L’anchilosi totale di un gomito in flessione com-pleta o quasi.

3) La perdita totale di un pollice insieme con quel-la del corrispondente metacarpo ovvero insieme conla perdita totale di una delle ultime tre dita, dellastesso mano.

4) La perdita totale di uno degli indici e di altre tredita fra le mani, che non siano i pollici e l’altro in-dice.

5) La perdita totale di cinque dita fra le mani chesiano le ultime tre dell’una e due delle ultime unadell’altra.

6) La perdita totale di uno dei pollici insieme conquella di altre due dita fra le mani esclusi gli indicie l’altro pollice.

7) La perdita totale delle tre ultime dita di una mano.8) La perdita delle due ultime falangi delle ultime

quattro dita di una mano, ovvero la perdita delle dueultime falangi di sei o cinque dita fra le mani, chenon siano quelle dei pollici.

9) La perdita della falange ungueale di sette o seidita fra le mani, compresa quella dei due pollici, op-pure la perdita della falange ungueale di otto dita frale mani compresa quella di uno dei due pollici.

10) L’amputazione tarso-metatarsica di un solopiede.

11) La perdita totale di sette o sei dita dei piedicompresi i due alluci.

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12) La perdita totale di nove od otto dita dei piedicompieso un alluce.

13) La perdita totale dei due alluci e dei corri-spondenti metatarsi.

14) Ulcera gastrica o duodenale, radiologicamen-te accertata, o gli esiti di gastroenterostomia conneostoma ben funzionante.

15) Morbo di Basedow che per la sua entità nonsia da ascriversi a categoria superiore.

16) Nefrectomia con integrità del rene superstite.17) Psico-nevrosi di media entità.18) Le nevriti ed i loro esiti permanenti.19) Sinusiti purulente croniche o vegetanti con ne-

vralgia.20) La diminuzione bilaterale permanente dell’u-

dito, non accompagnata da affezioni purulente del-l’orecchio medio, quando l’audizione della voce diconversazione sia ridotta alla distanza di 50 cm.

21) Le alterazioni organiche ed irreparabili di un oc-chio che ne abbiano prodotto una riduzione dell’acu-tezza visiva al di sotto di 1/5 0, con l’acutezza visivadell’altro normale, o ridotta fino a 7/10 della normale.

SETTIMA CATEGORIA:

1) Le cicatrici della faccia che costituiscono note-vole deformità. Le cicatrici di qualsiasi altra partedel corpo estese e dolorose o aderenti o retratte chesiano facili ad ulcerarsi o comportino apprezzabilidisturbi funzionali, ammenoché per la loro gravitànon siano da equipararsi ad infermità di cui alle ca-tegorie precedenti.

2) L’anchilosi completa dell’articolazione radio-carpica.

3) La perdita totale di quattro dita fra le mani, chenon siano i pollici né gli indici.

4) La perdita totale dei due indici.5) La perdita totale di un pollice.6) La perdita totale di uno degli indici e di due al-

tre dita fra le mani che non siano i pollici e l’altroindice.

7) La perdita delle due falangi dell’indice e diquelle di altre tre dita tra le mani che non sianoquelle dei pollici.

8) La perdita della falange ungueale di tutte le di-ta di una mano, oppure la perdita della falange un-gueale di sette o sei dita tra le mani compresa quel-la di un pollice.

9) La perdita della falange ungueale di cinque,quattro o tre dita delle mani compresa quella deidue pollici.

10) La perdita della falange ungueale di otto o set-te dita fra le mani che non sia quella dei pollici.

11) La perdita totale da cinque a tre dita dei piedi,compresi gli alluci.

12) La perdita totale di sette o sei dita tra i piedi,compreso un alluce, oppure di tutte o delle primequattro dita di un piede.

13) La perdita totale di otto o sette dita tra i piedi,che non siano gli alluci.

14) La perdita delle due falangi o di quella unguea-le dei due alluci insieme con la perdita della falangeungueale di altre dita comprese fra otto e cinque.

15) L’anchilosi completa dei piedi (tibio-tarsica)senza deviazione e senza notevole disturbo delladeambulazione.

16) L’anchilosi in estensione del ginocchio.17) Bronchite cronica diffusa con modico enfise-

ma.18) Esiti di pleurite basale bilaterale, oppure esiti

estesi di pleurite monolaterale di sospetta natura tbc.19) Nevrosi cardiaca grave e persistente.20) Le varici molto voluminose con molteplici

grossi nodi ed i loro esiti, nonché i reliquati delleflebiti dimostratisi ribelli alle cure.

21) Le emorroidi voluminose e ulcerate con pro-lasso rettale: le fistole anali secernenti.

22) Laparocele voluminoso.23) Gastroduodenite cronica.24) Esiti di resezione gastrica.25) Colecistite cronica con disfunzione epatica

persistente.26) Calcolosi renale senza compromissione della

funzione emuntoria.27) Isteronevrosi di media gravità.28) Perdita totale dei due padiglioni auricolari.29) La diminuzione bilaterale permanente dell’u-

dito non accompagnata da affezioni purulente del-l’orecchio medio, quando l’audizione della voce diconversazione sia ridotta ad un metro, accertata conesame audiometrico.

30) Esito di intervento di radicale (antroatticotomia)con voce di conversazione percepita a non meno di unmetro.

31) Le alterazioni organiche ed irreparabili di unocchio, essendo l’altro integro, che ne riducano l’acu-tezza visiva fra 1/50 e 3/50 della normale.

32) Le alterazioni organiche ed irreparabili della vi-sione periferica di un occhio (avendo l’altro occhio vi-sione centrale o periferica normale), sotto forma direspingimento concentrico del campo visivo di talegrado da lasciarne libera soltanto la zona centrale, ole zone più prossime al centro, oppure sotto forma dilacune di tale ampiezza da occupare una metà delcampo visivo stesso, o settori equivalenti.

OTTAVA CATEGORIA:

1) Gli esiti delle lesioni boccali che producano di-sturbi della masticazione, della deglutizione o dellaparola, congiuntamente o separatamente che per la lo-ro entità non siano da ascrivere a categorie superiori.

2) La perdita della maggior parte dei denti oppurela perdita di tutti i denti dell’arcata inferiore. La pa-radentosi diffusa, ribelle alle cure associata a parzia-le perdita dentaria.

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3) La perdita della falange ungueale dei due pollici.4) La perdita totale di tre dita fra le mani che non

siano i pollici né gli indici.5) La perdita totale di uno degli indici e di un dito

della stessa mano escluso il pollice.6) La perdita di due falangi dell’indice insieme a

quella delle ultime falangi di altre due dita della stes-sa mano escluso il pollice.

7) La perdita della falange ungueale delle prime tredita di una mano.

8) La perdita totale di cinque o quattro dita fra i pie-di compreso un alluce o delle ultime quattro dita di unsolo piede.

9) La perdita totale di sei o cinque dita fra i piedi chenon siano gli alluci.

10) La perdita di un alluce o della falange unguealedi esso, insieme con la perdita della falange di altredita dei piedi comprese fra otto e sei.

11) La perdita di un alluce e del corrispondente me-tatarso.

12) L’anchilosi tibio-tarsica di un solo piede senzadeviazione di esso e senza notevole disturbo delladeambulazione.

13) L’accorciamento non minore di un centimetro diun arto inferiore, a meno che non apporti disturbi ta-li nella statica o nella deambulazione da essere com-preso nelle categorie precedenti.

14) Bronchite cronica.15) Gli esiti di pleurite basale o apicale monolate-

rali di sospetta natura tubercolare.16) Gli esiti di empiema non tubercolare.17) Disturbi funzionali cardiaci persistenti (nevrosi

tachicardica, extra-sistolia).18) Gastrite cronica.19) Colite catarrale cronica o colite spastica posta-

mebica.20) Varici degli arti inferiori nodose e diffuse.21) Emorroidi voluminose procidenti.22) Colecistite cronica o esiti di colecistectomia con

persistente disepatismo.23) Cistite cronica.24) Sindromi nevrosiche lievi, ma persistenti.25) Ritenzione parenchimale o endocavitaria di

proiettile o di schegge senza fatti reattivi apprezzabili.26) Ernie viscerali non contenibili.27) Emicastrazione.28) Perdita totale di un padiglione auricolare.29) Sordità unilaterale assoluta e permanente o

ipoacusia unilaterale con perdita uditiva superiore al90% (voce gridata ad concham) accertata con esameaudiometrico.

30) La diminuzione bilaterale persistente dell’udito,non accompagnata da affezione purulenta dell’orec-chio medio, quando l’audizione della voce di conver-sazione sia ridotta a due metri, accertata con esameaudiometrico.

31) Otite media purulenta cronica semplice.32) Stenosi bilaterale del naso di notevole grado.

33) Le alterazioni organiche ed irreparabili di unocchio, essendo l’altro integro, che ne riducano l’acu-tezza visiva tra 4/50 e 3/10 della normale.

34) Dacriocistite purulenta cronica.35) Congiuntiviti manifestamente croniche.36) Le cicatrici delle palpebre congiuntivali, provo-

canti disturbi oculari di rilievo (ectropion, entropion,simblefaron, lagoftalmo).

TABELLA B

LESIONI ED INFERMITÀCHE DANNO DIRITTO AD INDENNITÀ

PER UNA VOLTA TANTO

1) La perdita totale di due delle ultime dita di unamano o tra le mani.

2) La perdita totale di uno degli indici accompagna-ta o non dalla perdita di una delle ultime tre dita del-l’altra mano.

3) La perdita delle ultime due falangi di uno degli in-dici e di quelle di altre due dita fra le mani, che nonsiano quelle dei pollici e dell’altro indice.

4) La perdita delle ultime due falangi dei due indici.5) La perdita della falange ungueale di un pollice,

accompagnata o non dalla perdita della falange un-gueale di un altro dito delle mani.

6) La perdita della falange ungueale di sei o cinquedita fra le mani, che non siano i pollici oppure dellastessa falange di quattro dita fra le mani compresouno degli indici.

7) La perdita totale di tre o due dita di uno o dei duepiedi compreso un alluce (con integrità del corrispon-dente metatarso) ovvero la perdita totale di quattro di-ta tra i piedi che non siano gli alluci.

8) La perdita totale dei due alluci accompagnata onon da quella della falange ungueale di due dita o diuno solo dello stesso o dall’altro piede.

9) La perdita di uno degli alluci o della falange un-gueale dei due alluci, insieme con la perdita completadella falange ungueale di altre quattro o tre dita fra idue piedi.

10) La perdita totale della falange ungueale di ot-to o sette dita tra i due piedi, che non siano gli allu-ci.

11) Esiti lievi di pleurite non di natura tubercola-re.

12) Disturbi funzionali cardiaci di lieve entità.13) La distonia spastica diffusa del colon.14) Ernie viscerali contenibili.15) Stenosi nasale unilaterale di notevole grado.16) Riduzione dell’udito unilaterale con voce di con-

versazione da ad concham a metri uno.17) Le alterazioni organiche ed irreparabili di ambo

gli occhi che riducano l’acutezza visiva binoculare trv4/10 e 7/10 della normale.

18) L’epifora.

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CRITERI PER L’APPLICAZIONEDELLE TABELLE A E B

a) Il criterio dell’equivalenza previsto dal quartocomma dell’art. 11 del presente testo unico, applica-bile per le tabelle A e B, non va esteso alle infermitàelencate nella tabella E, avendo detta elencazione«carattere tassativo» salvo nei casi previsti dalla let-tera B n. 2 e dalla lettera F n. 8. Ovviamente in tali let-tere (B n. 2 e F n. 8) vanno compresi i tumori malignia rapida evoluzione e le malattie renali gravi in trat-tamento emodialitico protratto a seconda che esista omeno la necessità della degenza continua o quasi con-tinua a letto.

Le parole «grave» e «notevole», usate per caratte-rizzare il grado di talune infermità, debbono intender-si in relazione al grado di invalidità corrispondentealla categoria cui l’infermità è ascritta. Con l’espres-sione «assoluta, totale, completa», applicata alla per-dita di organi o funzioni, si intende denotare la perdi-ta intera senza tenere calcolo di quei residui di orga-ni o funzioni che non presentino alcuna utilità agli ef-fetti della capacità a proficuo lavoro.

b) Le mutilazioni sono classificate nella tabella Anella presunzione che siano sufficienti la funzionalitàed il trofismo delle parti residue dell’arto offeso, ditutto l’arco controlaterale, e, per gli arti inferiori, an-che della colonna vertebrale. Si intende che la classi-ficazione sarà più elevata proporzionalmente alla en-tità della deficienza funzionale derivante da cicatrici,postumi di fratture, lesioni nervose delle parti sopra-dette. Per perdita totale di un dito qualsiasi delle ma-ni e dei piedi si deve intendere la perdita di tutte le fa-langi che lo compongono.

c) L’acutezza visiva dovrà essere sempre determina-ta a distanza, ossia allo stato di riposo dell’accomo-dazione, correggendo gli eventuali vizi di refrazionepreesistenti e tenendo conto, per quanto riguarda lariduzione dell’acutezza visiva dopo la correzione, del-l’aggravamento che possa ragionevolmente attribuir-si alla lesione riportata.

La necessità di procedere, in tutti i casi di lesioneoculare, alla determinazione dell’acutezza visiva, ren-de opportuni alcuni chiarimenti, che riusciranno indi-spensabili a quei periti che non si siano dedicati inmodo speciale all’oftalmologia.

Le frazioni del visus (acutezza visiva) indicate neivari numeri delle categorie delle infermità, si riferi-scono ai risultati che si ottengono usando le tavole ot-tometriche decimali internazionali.

Con le tavole di questo tipo, determinandosi, come ènorma, l’acutezza visiva (V) alla distanza costante di5 metri tra l’ottotipo e l’individuo in esame, si hannole seguenti gradazioni:

V = 10/10V = 9/10V = 8/10V = 7/10

V = 6/10V = 5/10V = 4/10V = 3/10V = 2/10V = 1/10 (5/50) Se il soggetto in esame distingue a 4 metri, a 3 metri,

a 2 metri, a un metro, le lettere o i segni che un occhionormale vede a 50 metri (visus inferiore a 5/50) la suaacutezza visiva sarà ridotta a 4/50, 3/50, 2/50, 1/50.

Con lo stesso ottotipo si potrà saggiare il rilievo difrazione 1/100 avvicinando l’occhio a 50 cm da esso.

Al di sotto di 1/100, frazione che esprime un visuscol quale è possibile soltanto distinguere a 50 cm lelettere o i segni che un occhio normale vede a 50 me-tri, l’acutezza visiva non si può determinare se noncon il conteggio delle dita a piccola distanza dall’oc-chio (V = dita a 50, 40, 30, 20, 10 cm); ad un gradoinferiore il visus è ridotto alla pura e semplice perce-zione dei movimenti della mano.

Per cecità assoluta si deve intendere l’abolizione to-tale del senso della forma (visus); conseguentementesi considerano come casi di cecità assoluta, in prati-ca, anche quelli in cui, abolito il senso suddetto, sus-sista la sola percezione dei movimenti della mano, op-pure rimanga in tutto o in parte la sola sensibilità lu-minosa.

Nell’afachia bilaterale e nell’afachia unilaterale,quando l’altro occhio è cieco, deve essere considera-to il visus corretto, mentre nella afachia unilaterale,con l’altro occhio normale, la correzione è tollerata e,pertanto, deve essere considerato il visus non corretto.

d) Nelle vertigini labirintiche il giudizio sarà pro-nunciato dopo eseguiti i necessari accertamenti di fe-nomeni, spontanei e da stimolazione, atti a stabilire larealtà, il grado di gravità e di permanenza dei distur-bi dell’equilibrio statico e dinamico.

e) Le affezioni polmonari ed extrapolmonari di na-tura tubercolare sono specificatamente consideratenelle categorie 1ª, 2ª, 5ª, 7ª e 8ª della tabella A, in re-lazione alla loro entità, estensione, stato evolutivo edalle condizioni locali e generali del soggetto.

In base ai criteri valutativi predetti, esse potrannoessere classificate anche nelle rimanenti categorie (3ª,4ª e 6ª) per equivalenza.

f) Quando il militare ed il civile, già affetto da per-dita anatomica o funzionale di uno degli organi pari,per causa estranea alla guerra, perda in tutto o in par-te l’organo superiore per cause della guerra, la pen-sione o l’assegno si liquida in base alla categoria cor-rispondente all’invalidità complessiva risultante dallelesioni dei due organi. Lo stesso trattamento competeall’invalido che, dopo aver liquidato la pensione diguerra per perdita anatomica o funzionale di uno de-gli organi, venga a perdere, per causa estranea allaguerra, in tutto o in parte, l’organo superstite.

Il trattamento di cui sopra, nel caso di perdita di ar-ti, compete anche quando, dopo la perdita totale di un

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arto, si verifichi la perdita totale o parziale di uno o ditutti gli arti superstiti.

Col termine «organo » deve intendersi una pluralitàdi elementi anatomici anche se strutturalmente diver-si, tali da configurare un complesso unitario, e ciòperché tali elementi concorrono all’espletamento diuna determinata funzione (ad esempio: l’apparato vi-sivo ed uditivo di un lato; un arto).

Col termine « organi pari» va inteso un insieme didue dei suddetti complessi unitari, abbinabili non sol-tanto sulla base di criteri di ordine topografico, masoprattutto dal punto di vista anatomo-funzionale e fi-sio-patologico (ad esempio: l’apparato visivo ed udi-tivo di un lato rispetto al controlaterale).

Con la dizione «perdita parziale » dell’organo su-perstite («venga a perdere ... in parte l’organo super-stite») si deve intendere una compromissione perma-nente, anatomica o funzionale dell’organo medesimo.

Va altresì considerato alla stregua di «organi pari»quell’apparato che venga ad assumere funzione vica-riante in caso di perdita assoluta e permanente di al-tra funzione organica (esempio: la funzione uditiva,tattile, ecc., in caso di cecità assoluta e permanente).

g) Quando nella tabella A non sia già specificata-mente prevista – per i monconi degli arti superiori oinferiori – una migliore classificazione in caso di im-possibilità di applicazione della protesi, si deve attri-buire una categoria immediatamente superiore aquella spettante nel caso di possibile protesizzazione.

Se il moncone dell’arto amputato risulti ulcerato inmodo irreversibile e permanente deve considerarsiimprotesizzabile ai fini dell’applicazione della classi-fica più favorevole sopra prevista.

h) Per le broncopatie croniche, l’assegnazione a ca-tegoria superiore alla settima prevista dalla tabella A,deve essere fatta in base all’entità dell’enfisema e al-la riduzione della capacità respiratoria (media mar-cata grave), determinata con esame spirometrico ogas analisi».

Art. 129. Accertamento dell’idoneità psico-fisicaper gli appartenenti al Corpo di polizia penitenzia-ria. 1. Nel corso del rapporto d’impiego, l’idoneità ola non idoneità psico-fisica al servizio nel ruolo di ap-partenenza è accertata ai sensi dell’art. 56.

2. Il giudizio di cui al comma 1, oltre che ai fini del-l’applicazione delle disposizioni contenute nel decretodel Presidente della Repubblica 25 ottobre 1981, n. 738,e nell’art. 75, può essere chiesto dall’Amministrazionein occasione di istanze presentate dal personale per con-gedo straordinario, aspettativa per motivi di salute, ri-conoscimento di dipendenza da causa di servizio di in-fermità, concessioni di equo indennizzo, a fini della di-spensa dal servizio per motivi di salute, oppure in rela-zione a specifiche circostanze-rilevate d’ufficio.

Art. 130. Disposizione transitoria. 1. Per il perso-nale del Corpo di polizia penitenziaria, in servizio al-la data di entrata in vigore del presente decreto e giàriconosciuto affetto da esiti di lesioni o da infermitàstabilizzate che comportino menomazioni dell’inte-grità fisica ascrivibili alla 4ª o 5ª categoria della tabel-la A annessa al decreto del Presidente della Repubbli-ca 30 dicembre 1981, n. 834, non si applica l’art. 129,se non a richiesta dell’interessato o in occasione di ul-teriori accertamenti medico-legali disposti per l’aggra-vamento delle infermità preesistenti o per l’insorgen-za di nuove infermità.–––––––––––

Così corretto con avviso di rettifica in G.U. febbraio1993, n. 43.

TITOLO VI

DISPOSIZIONI FINALI

CAPO IArt. 131. Disposizioni generali. 1. Per quanto

non previsto dal presente decreto, al personale delCorpo di polizia penitenziaria si applicano, in quan-to compatibili, le norme relative agli impiegati civi-li dello Stato.

Art. 132. Clausola finanziaria. 1. All’onere deri-vante dall’applicazione del presente decreto si prov-vede, ai sensi dell’art. 44 della legge 15 dicembre1990, n. 395, con i fondi stanziati sui capitoli 1998-1999-2000 dello stato di previsione del Ministero digrazia e giustizia per l’anno finanziario 1992 e sui cor-rispondenti capitoli per gli anni successivi.

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Tabella F

TABELLA A (1)(Allegata all’art. 1, comma 3, del D.Lgs. 30 ottobre 1992, n. 443, e successive modificazioni)

CORPO DI POLIZIA PENITENZIARIA

Tabella B(prevista dall’art. 40)

LIMITI DI ETÀ PER IL COLLOCAMENTO A RIPOSODEL PERSONALE DEL CORPO DI POLIZIA PENITENZIARIA

Ruolo degli agenti e degli assistenti ............................................................... al compimento degli anni 60Ruolo dei sovrintendenti ................................................................................. al compimento degli anni 60Ruolo degli ispettori........................................................................................ al compimento degli anni 60

___________________________________________________________________________Dotazione organica___________________________________________________________________________

Ruolo Qualifiche Uomini Donne Totale___________________________________________________________________________

Ispettori superiori 590 50 640Ispettori capo

Ispettori Ispettori 3.428 290 3.718Vice ispettori

Sovrintendenti capoSovrintendenti Sovrintendenti 4.140 360 4.500

Vice sovrintendenti

Assistenti capoAssistenti

Agenti e ausiliari Agenti scelti 32.068 3.480 35.548Agenti ed agenti ausiliari

TOTALE 40.226 4.180 44.406___________________________________________________________________________

(1) Tabella così sostituita, da ultimo, dalla Tabella F allegata al D.Lgs. 21 maggio 2000, n. 146 ai sensi di quanto dispo-sto dall’art. 20 del D.Lgs. cit.

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9.

D.Lgs. 30 ottobre 1992, n. 444. Attribuzionidegli organi centrali dell’Amministrazionepenitenziaria e decentramento di attribu-zioni ai provveditorati regionali dell’Ammi-nistrazione penitenziaria ed agli istituti eservizi penitenziari, a norma dell’art. 30,comma 4, lettere a) e b), della legge 15 di-cembre 1990, n. 395 (G.U. 20 novembre1992, n. 274).

Art. 1. Attribuzioni e organizzazione degli or-gani centrali del Dipartimento dell’Amministra-zione penitenziaria. 1. Sono attribuite agli organicentrali del Dipartimento dell’Amministrazione pe-nitenziaria tutte le competenze di carattere generalee quelle di rilevanza nazionale ed internazionale.

2. Il Dipartimento è costituito da una segreteria al-le dirette dipendenze del Direttore Generale e da uf-fici centrali organizzati secondo criteri di omoge-neità, di competenza organizzativa e funzionale ade-guata alle aree specifiche di intervento.

3. Le aree di intervento sono relative al personale,alla formazione e aggiornamento del personale, al-l’ispettorato, ai detenuti e trattamento, ai beni e ser-vizi, agli studi, ricerche, legislazione e automazione.

4. Le competenze e l’organizzazione degli organicentrali sono determinate con decreto del Ministrodi grazia e giustizia.

5. Sono attribuite ai provveditorati regionali del-l’Amministrazione penitenziaria le competenze re-lative ad affari di rilevanza circoscrizionale secondoquanto indicato nel presente decreto.

Art. 2. Decentramento di attribuzioni ai provve-ditorati regionali dell’Amministrazione peniten-ziaria. 1. I provveditorati regionali dell’Amministra-zione penitenziaria, previsti dall’art. 32 della legge 15dicembre 1990, n. 395, fermo restando quanto dispo-sto dall’articolo 32, comma 3, della stessa legge, eser-citano le attribuzioni di cui al comma 2 e di cui agliartt. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 e 12 del presente decretolegislativo, nell’ambito della rispettiva circoscrizione,secondo i programmi, gli indirizzi e le direttive dispo-sti dal Dipartimento dell’Amministrazione penitenzia-ria, anche al fine di assicurare l’uniformità dell’azionepenitenziaria sul territorio nazionale.

2. I provveditorati regionali esercitano altresì, inquanto compatibili con le disposizioni del presentedecreto, le attribuzioni precedentemente demandateall’ispettore distrettuale degli istituti di prevenzionee di pena per adulti, ivi comprese quelle ispettive,dalla legge 26 luglio 1975, n. 354, dal relativo rego-lamento di esecuzione, approvato con decreto delPresidente della Repubblica 29 aprile 1976, n. 431,e dalle altre norme vigenti.

Art. 3. Disposizioni finanziarie. 1. Il provvedito-re regionale, entro il termine fissato per ciascun an-no dal Dipartimento, trasmette allo stesso un pianodi ripartizione, per l’esercizio finanziario successi-vo, delle spese concernenti:

a) l’esercizio dei poteri attribuiti dal presente de-creto per il funzionamento del provveditorato;

b) il funzionamento degli istituti e servizi peni-tenziari compresi nella circoscrizione.

2. All’inizio dell’esercizio finanziario, il Direttoregenerale dell’Amministrazione penitenziaria, conproprio decreto, ripartisce tra i provveditori almenoil 50% dei fondi stanziati in bilancio.

3. Con lo stesso decreto sono autorizzate le speseindicate nella lettera a) del comma 1.

4. La rimanente parte dei detti fondi stanziati in bi-lancio, eccettuata quella necessaria per le spese allequali provvede direttamente il Dipartimento del-l’Amministrazione penitenziaria, è ripartita nel cor-so dell’esercizio finanziario con successivi decretifra i provveditorati, anche in relazione a particolariesigenze, che non possono essere soddisfatte con ifondi in precedenza assegnati.

5. I fondi di cui ai commi 2, 3 e 4 sono ripartiti, acura del provveditore, ordinatore primario di spesa,ai sensi della legge 17 agosto 1960, n. 908, tra gliistituti e servizi della circoscrizione a mezzo di aper-ture di credito. Tale ripartizione costituisce autoriz-zazione per la esecuzione dei programmi finanziaticon i suddetti fondi.

6. Presso ogni provveditorato, per le spese in eco-nomia necessarie al suo funzionamento, è istituitoun servizio economato cui è preposto un funzionariodelegato.

7. I direttori degli istituti e servizi dipendenti de-vono trasmettere ogni sei mesi al provveditore l’e-lenco delle spese sostenute nel semestre, per il con-trollo sulla regolare attuazione dei programmi.

Art. 4. Struttura dei provveditorati regionalidell’Amministrazione penitenziaria. 1. I provve-ditorati regionali dell’Amministrazione penitenzia-ria, previsti dall’art. 32 della legge 15 dicembre1990, n. 395, sono articolati nelle seguenti aree:

a) area segreteria ed affari generali;b) area personale;c) area formazione e aggiornamento del perso-

nale;d) area detenuti, internati e misure alternative al-

la detenzione;e) area traduzioni e piantonamenti;f) area amministrativo-contabile.

2. Con decreto del Ministro di grazia e giustiziapiù aree possono essere accorpate, per esigenze or-ganizzative, in base alla entità territoriale delle cir-coscrizioni, del numero degli istituti e servizi, delpersonale e della complessità di gestione delle attri-buzioni di cui al presente decreto.

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Art. 5. Personale dei provveditorati regionalidell’Amministrazione penitenziaria. 1. A ciascunprovveditorato regionale è assegnato un primo diri-gente dell’Amministrazione penitenziaria con funzio-ni vicarie, il quale coadiuva il provveditore regionalenel coordinamento dei settori operativi del provvedi-torato regionale e lo sostituisce in caso di assenza, im-pedimento o temporanea vacanza del posto.

2. Presso ciascun provveditorato regionale è nomi-nato un funzionario delegato ed un funzionario peril riscontro contabile.

3. A ciascuna delle aree del provveditorato regio-nale è preposto un funzionario dell’Amministrazio-ne penitenziaria, appartenente almeno alla VIII qua-lifica funzionale, con professionalità adeguata allosvolgimento delle attività relative all’area.

4. Ad ogni provveditorato sono altresì assegnatiuno o più funzionari di cui all’art. 35 della legge 15dicembre 1990, n. 395.

5. Con decreto del Ministro di grazia e giustizia èstabilito il contingente di personale dei vari profiliprofessionali dell’Amministrazione penitenziaria dadestinare a ciascun provveditorato regionale, in rela-zione alle sue esigenze funzionali.

Art. 6. Attribuzioni dei provveditorati regionalidell’Amministrazione penitenziaria in materia dirapporti con gli enti locali, le regioni ed il servi-zio sanitario nazionale. 1. Sono affidate ai prov-veditorati regionali dell’Amministrazione peniten-ziaria le seguenti attribuzioni in materia di rapporticon gli enti locali, con le regioni e con il servizio sa-nitario nazionale:

a) pianificazione ed attuazione di programmi diintervento in materia di sanità, di formazione pro-fessionale, di avviamento al lavoro, di attività sco-lastiche, culturali, ricreative e sportive per i dete-nuti e gli internati, nonché in materia di formazio-ne professionale e di avviamento al lavoro dei sog-getti sottoposti a misure privative e limitative del-la libertà;

b) stipula di convenzioni e di protocolli d’intesaper le materie indicate nella lettera a), con particolareriferimento ai tossicodipendenti ed agli alcooldipen-denti sottoposti a misure privative e limitative della li-bertà, eccettuati gli atti di rilevanza nazionale;

e) pianificazione ed attuazione di programmi diintervento, d’intesa con gli organi periferici del Mi-nistero del lavoro e della previdenza sociale, perconcrete iniziative in materia di lavoro per i sotto-posti a misure privative e limitative della libertà.

Art. 7. Attribuzioni dei provveditorati regiona-li dell’Amministrazione penitenziaria relativa-mente all’area segreteria e affari generali. 1. So-no attribuite all’area segreteria ed affari generali deiprovveditorati regionali dell’Amministrazione peni-tenziaria le seguenti materie:

a) uso di mezzi di servizio dell’Amministrazione

penitenziaria e del mezzo proprio in ambito circo-scrizionale;

b) rapporti con le organizzazioni sindacali per lacontrattazione decentrata nelle materie previste dal-le disposizioni vigenti;

c) coordinamento delle attività in materia diinformatica ed automazione;

d) vigilanza sugli archivi degli istituti e servizipenitenziari.

Art. 8. Attribuzioni dei provveditorati regionalidell’Amministrazione penitenziaria relativamen-te all’area personale. 1. Sono attribuite all’areapersonale dei provveditorati regionali dell’Ammini-strazione penitenziaria le seguenti materie:

a) individuazione delle esigenze quantitative equalitative del personale occorrente per il funziona-mento degli istituti e servizi;

b) rapporto informativo e giudizio complessivoper i direttori degli istituti e servizi penitenziari e pergli impiegati in servizio presso il provveditorato, neicasi previsti dalle vigenti disposizioni;

c) coordinamento di piani per la sicurezza degliistituti e servizi penitenziari del personale;

d) procedimenti disciplinari;e) missioni temporanee nell’ambito della circo-

scrizione;f) programma delle missioni;g) incarichi di reggenza e altri incarichi a tempo

determinato;h) congedi ordinari ai direttori degli istituti e ser-

vizi, congedi straordinari superiori a 30 giorni,aspettative al personale degli istituti e servizi peni-tenziari;

i) proposte di concessione di onorificenze e rela-tiva istruttoria;

l) proposte e pareri per missioni all’estero;m) commissione circoscrizionale costituita con

decreto del Direttore generale del Dipartimento del-l’Amministrazione penitenziaria, per l’accertamentodell’idoneità e la valutazione dei titoli preferenzialiai fini dell’iscrizione dei professionisti esperti, di cuial quarto comma dell’art. 80 della legge 26 luglio1975, n. 354, nell’elenco previsto dall’art. 120 deldecreto del Presidente della Repubblica 29 aprile1976, n. 431, e successive modificazioni;

n) tenuta degli elenchi degli esperti e coordina-mento degli incarichi degli stessi nell’ambito degliistituti e servizi;

o) istruttoria relativa alla nomina del personaleaggregato e incaricato;

p) coordinamento e verifica delle attività ammi-nistrative riguardanti il personale sanitario, il confe-rimento di incarichi per prestazioni sanitarie specia-listiche e paramediche, ed il servizio integrativo diassistenza sanitaria e paramedica;

q) costituzione, con decreto del provveditore, delconsiglio regionale di disciplina del personale delCorpo di polizia penitenziaria;

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r) istruttoria relativa alla assegnazione degli al-loggi demaniali;

s) sicurezza del personale.

Art. 9. Attribuzioni dei provveditorati regionalidell’Amministrazione penitenziaria relativame-nie all’area formazione ed aggiornamento delpersonale. 1. Sono attribuite all’area formazione edaggiornamento del personale dei provveditorati re-gionali dell’Amministrazione penitenziaria le se-guenti materie:

a) organizzazione di attività di formazione e diaggiornamento in ambito regionale, secondo i pro-grammi, gli indirizzi e le direttive del Dipartimentoed in collegamento con i competenti organi di esso.

Art. 10. Attribuzioni dei provveditorati regio-nali dell’Amministrazione relativamente all’areadetenuti, internati e misure alternative alla de-tenzione. 1. Sono attribuite all’area detenuti, inter-nati e misure alternative alla detenzione dei provve-ditorati regionali dell’Amministrazione penitenzia-ria le seguenti materie:

a) attività di impulso e di verifica dell’attuazionedei programmi, indirizzi e direttive del Dipartimen-to, da parte degli istituti e servizi;

b) attività di progettazione e programmazione,nonché di raccordo delle iniziative ed esperienze nelcampo del trattamento intramurale e delle misure al-ternative alla detenzione, anche con l’apporto di ungruppo consultivo interprofessionale;

c) proposte e pareri per la costituzione, trasfor-mazione e soppressione degli istituti penitenziari edelle sezioni e delle sedi di servizio dei centri di ser-vizio sociale;

d) istruttoria relativa alla nomina degli assistentivolontari, di cui all’art. 78 della legge 26 luglio1875, n. 354;

e) coordinamento delle attività scolastiche, cultu-rali, ricreative e sportive organizzate dalle direzionidegli istituti penitenziari per i detenuti e gli internati;

f) coordinamento delle attività e delle risorse peri detenuti e gli internati in materia di lavoro e di ad-destramento professionale;

g) coordinamento dei piani per la sicurezza degliistituti e servizi penitenziari.

Art. 11. Attribuzioni dei provveditorati regio-nali dell’Amministrazione penitenziaria relativa-mente all’area traduzioni e piantonamenti. 1.Sono attribuite all’area traduzioni e piantonamentidei provveditorati regionali dell’Amministrazionepenitenziaria le seguenti materie:

a) coordinamento del servizio di traduzione deidetenuti ed internati, nonché del servizio di pianto-namento dei medesimi quando sono ricoverati inluoghi esterni di cura.

Art. 12. Attribuzioni dei provveditorati regio-nali relativamente all’area amministrativo-con-

tabile. 1. Sono attribuite all’area amministrativo-contabile dei provveditorati regionali dell’Ammini-strazione penitenziaria le seguenti materie:

a) coordinamento della programmazione finan-ziaria e del bilancio degli istituti e servizi peniten-ziari;

b) controllo sull’esecuzione delle direttive in ma-teria di acquisto di prodotti farmaceutici e comuni-cazione al Dipartimento delle risultanze emerse;

c) istruttoria relativa alla assegnazione dell’ar-mamento individuale e di reparto e coordinamento everifica della gestione, distribuzione e manutenzio-ne di esso e delle apparecchiature di sicurezza;

d) contratti per il mantenimento dei detenutied internati e gestione dei relativi depositi cau-zionali;

e) pareti e proposte per l’acquisizione e locazio-ne di immobili;

f) coordinamento e controllo della manutenzioneordinaria e straordinaria dei fabbricati;

g) rapporti con gli organi periferici del Ministerodei lavori pubblici;

h) verifica e controllo sull’attività amministrati-vo-contabile svolta negli istituti e servizi della cir-coscrizione.

Art. 13. Organizzazione in settori operativi degliistituti di prevenzione e di pena per adulti e dei cen-tri di servizio sociale per adulti. 1. Con decreto delMinistro di grazia e giustizia gli istituti di prevenzionee di pena per adulti sono organizzati in settori operati-vi, prevedendosi un’area di segreteria, un’area educa-tiva, un’area sanitaria, un’area dell’ordine e della si-curezza ed un’area amministrativo-contabile, a ciascu-na delle quali è preposto un funzionario responsabile,appartenente almeno alla VII qualifica funzionale edavente l’autonomia tecnico-professionale previstadal profilo di appartenenza ed adeguata allo svolgi-mento delle attività relative all’area.

2. Con decreto del Ministro di grazia e giustizia icentri di servizio sociale per adulti sono organizzatiin settori operativi, prevedendosi un’area di segrete-ria, un’area di servizio sociale ed un area ammini-strativo-contabile, a ciascuna delle quali è prepostoun funzionario responsabile, appartenente almenoalla VII qualifica funzionale ed avente l’autonomiatecnico-professionale prevista dal profilo di apparte-nenza e adeguata allo svolgimento delle attività re-lative all’area.

Art. 14. Clausola finanziaria. 1. All’onere deri-vante dall’applicazione del presente decreto si prov-vede, ai sensi dell’art. 44 della legge 15 dicembre1990, n. 395, con i fondi stanziati sui capitoli 1995,1996, 1997, 2004, 2005 e 2084 dello stato di previ-sione del Ministero di grazia e giustizia per l’annofinanziario 1992 e corrispondenti capitoli per gli an-ni successivi.

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10.

D.Lgs. 30 ottobre 1992, n. 445. Analisi ed at-tribuzioni delle funzioni dirigenziali nel Di-partimento dell’Amministrazione peniten-ziaria, individuazione dei relativi incarichi,previsione degli incarichi per i magistrati,previsione dei ruoli organici e disciplina de-gli incarichi ministeriali, a norma dell’art.30, comma 4, lettere c), d) ed e), della legge15 dicembre 1990, n. 395 (G.U. 20 novembre1992, n. 274).

Art. 1. Preposizione alla funzione di Direttoredi ufficio centrale o di ufficio equiparato. 1. Allafunzione di direttore di ufficio centrale del Diparti-mento dell’Amministrazione penitenziaria o di uffi-cio equiparato sono preposti, con decreto del Mini-stro di grazia e giustizia, su proposta del DirettoreGenerale dell’Amministrazione penitenziaria, diri-genti generali dell’Amministrazione penitenziaria emagistrati collocati fuori del ruolo organico dellamagistratura.

2. Gli incarichi dirigenziali di cui al comma 1 so-no conferiti ai dirigenti ed ai magistrati in base allaparticolare esperienza ed alla particolare preparazio-ne acquisite nel corso dell’esercizio delle loro pre-cedenti funzioni.

Art. 2. Attribuzioni di incarichi a magistrati. 1.Per la particolare natura dell’attività svolta e per lespecifiche esigenze di raccordo con la funzione giu-risdizionale e con l’ordine giudiziario, agli ufficicentrali ai quali sono affidate attribuzioni relative aidetenuti, agli internati ed al trattamento, alle attivitàdi legislazione, studio e ricerche, ed a banche daticoncernenti i detenuti, gli internati ed i sottoposti amisure privative o limitative della libertà, sono pre-posti, in qualità di direttori e di addetti, magistraticollocati fuori del ruolo organico della magistratura,nominati dal Ministro di grazia e giustizia, su pro-posta del Direttore Generale dell’Amministrazionepenitenziaria, nei limiti delle dotazioni del persona-le di magistratura addetto al Ministero di grazia egiustizia.

2. I magistrati addetti sono preposti agli incarichidi vice direttore di ufficio e di direttore di divisione.

Art. 3. Piante organiche dei dirigenti. 1. Lepiante organiche dei dirigenti dell’Amministrazio-ne penitenziaria sono determinate come dalle ta-belle A e B allegate al presente decreto, che sosti-tuiscono i quadri B, C, D ed E contenuti nella Ta-bella IV annessa all’allegato II del decreto del Pre-sidente della Repubblica 30 giugno 1972, n. 748, esuccessive modificazioni, comprese quelle appor-tate dall’art. 83 della legge 26 luglio 1975, n. 354,

dagli artt. 34 e 35 della legge 15 dicembre 1990, n.395, e dall’art. 26 del decreto legge 8 giugno1992, n. 306, convertito, con modificazioni, dallalegge 7 agosto 1992, n. 356.

Art. 4. Nomina a Dirigente Generale dell’Am-ministrazione penitenziaria. 1. La nomina a Diri-gente Generale dell’Amministrazione penitenziariaè conferita ai sensi dell’art. 25 del decreto del Presi-dente della Repubblica 30 giugno 1972, n. 748. I Di-rigenti Generali sono scelti tra i dirigenti dell’Am-ministrazione penitenziaria.

Art. 5. Permanenza negli incarichi presso il Di-partimento dell’Amministrazione penitenziaria.1. La permanenza negli incarichi presso il Diparti-mento dell’Amministrazione penitenziaria per diri-genti superiori, primi dirigenti e magistrati addettiagli uffici non può avere durata superiore a cinqueanni.

2. Per esigenze di servizio, l’incarico può essererinnovato per una sola volta, su proposta del Diret-tore Generale dell’Amministrazione penitenziaria.

3. In sede di prima applicazione i termini di cui aicommi 1 e 2 decorrono dalla data di entrata in vigo-re del presente decreto.

Art. 6. Clausola finanziaria. 1. All’onere deri-vante dall’applicazione del presente decreto si prov-vede, ai sensi dell’art. 44 della legge 15 dicembre1990, n. 395, con i fondi stanziati sui capitoli 1995,1996 e 1997 dello stato di previsione del Ministerodi grazia e giustizia per l’anno finanziario 1992 ecorrispondenti capitoli per gli anni successivi.

11.

D.Lgs. 30 ottobre 1992, n. 446. Istituzionedell’istituto superiore di studi penitenziari,a norma dell’art. 17, comma 1, della legge15 dicembre 1990, n. 395 (G.U. 20 novembre1992, n. 274).

Art. 1. Istituzione dell’Istituto superiore di stu-di penitenziari. 1. È istituita una scuola nazionaleper la formazione, l’aggiornamento e la specializza-zione del personale appartenente ai quadri direttividell’Amministrazione penitenziaria.

2. La scuola assume la denominazione di Istitutosuperiore di studi penitenziari ed ha sede in Roma.

3. L’Istituto superiore di studi penitenziari dipendedal Ministero di grazia e giustizia, Dipartimento del-l’Amministrazione penitenziaria.

Art. 2. Attività. 1. L’Istituto superiore di studi pe-nitenziari, oltre allo svolgimento dei corsi biennalidi formazione per la nomina a direttore penitenzia-rio, previsti dall’art. 17, comma 1, lettera h), della

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legge 15 dicembre 1990, n. 395, attende allo svolgi-mento dei corsi di:

a) formazione iniziale del personale direttivodell’Amministrazione penitenziaria;

b) aggiornamento e di specializzazione del per-sonale direttivo dell’Amministrazione penitenziaria;

c) aggiornamento dei dirigenti dell’Amministra-zione penitenziaria d’intesa con la Scuola Superioredella Pubblica Amministrazione.

2. L’Istituto superiore di studi penitenziari svolge, al-tresì, attività di indagine sulle problematiche peniten-ziarie e predispone iniziative finalizzate alla valoriz-zazione delle esperienze nel settore e all’approfondi-mento della cultura giuridica penitenziaria del perso-nale appartenente ai quadri direttivi dell’Amministra-zione penitenziaria; sviluppa inoltre, nell’ambito deicompiti istituzionali, metodologie e modelli di orga-nizzazione del trattamento dei detenuti e degli interna-ti quali modelli operativi da proporre al Dipartimentodell’Amministrazione penitenziaria.

Art. 3. Direttore. 1. Il direttore dell’Istituto supe-riore di studi penitenziari è nominato, con decretodel Ministro di grazia e giustizia, su proposta del Di-rettore Generale dell’Amministrazione Penitenzia-ria, tra i dirigenti generali della Amministrazione pe-nitenziaria tenuto conto della qualità del servizioprestato, della preparazione professionale acquisitae del rendimento dimostrato nei servizi in preceden-za prestati, nonché dell’attitudine a svolgere le fun-zioni inerenti alle specifiche competenze dell’Istitu-to cui esso viene preposto.

2. Il direttore è preposto alla organizzazione deiservizi e delle attività dell’istituto e si avvale dellacollaborazione di un servizio affari generali e orga-nizzazione del personale dell’istituto, di un servizioamministrativo-contabile e di un servizio didatticoper l’organizzazione dei corsi.

Art. 4. Struttura dell’Istituto. 1. L’Istituto supe-riore di studi penitenziari è articolato nelle seguentidivisioni:

a) Divisione I, competente per il corso biennaledi formazione per la nomina a direttore penitenzia-rio e per le iniziative di formazione e aggiornamen-to dei dirigenti dell’Amministrazione penitenziaria;

b) Divisione II, competente per i corsi di specia-lizzazione del personale direttivo dell’Amministra-zione penitenziaria;

c) Divisione III, competente per i corsi di forma-zione del personale direttivo dell’Amministrazionepenitenziaria.

Art. 5. Organi collegiali. 1. Gli organi collegialidell’Istituto superiore di studi penitenziari sono ilConsiglio di direzione, il Collegio dei docenti, ilConsiglio d’istituto.

Art. 6. Consiglio di direzione. 1. Il Consiglio didirezione è organo di decisione delle linee operative

generali dell’Istituto e provvede alla formulazionedei programmi e dei metodi di insegnamento e allascelta dei docenti, nonché alla approvazione dei pro-grammi relativi alle attività di cui al comma 2 del-l’art. 2. Formula proposte al Ministro di grazia egiustizia per i decreti relativi ai piani di studio e pro-grammi previsti dall’art. 17, comma 1, lettera f),della legge 15 dicembre 1990, n. 395.

2. Il Consiglio di direzione è composto dal Di-rettore Generale dell’Amministrazione penitenzia-ria, che lo presiede, dal Vice direttore generale, daiDirettori degli uffici centrali del Dipartimento, dalDirettore dell’Istituto superiore di studi peniten-ziari, da due professori ordinari di materie giuridi-che nell’ambito penale e criminologico nominatidal Ministro di grazia e giustizia e da sei rappre-sentanti del personale dell’Amministrazione indi-cati dai sindacati maggiormente rappresentatividel Dipartimento dell’Amministrazione peniten-ziaria tra il personale del Dipartimento apparte-nente ai quadri direttivi dell’Amministrazione pe-nitenziaria, oppure tra laureati esperti in materiegiuridiche o socio-criminologiche.

3. Il Consiglio di direzione delibera validamentecon la presenza della metà dei suoi componenti.

4. I componenti non di diritto durano in carica untriennio e possono essere riconfermati nell’incarico.

Art. 7. Collegio dei docenti. 1. Il Collegio dei do-centi è un organo consultivo del direttore dell’Istitu-to di studi penitenziari.

2. Del Collegio, che è presieduto dal direttore del-l’Istituto, fanno parte tutti i docenti delle materie diinsegnamento, nonché i responsabili del servizio di-dattico e delle tre divisioni dell’istituto.

3. Le funzioni di segretario sono svolte da un fun-zionario dell’Amministrazione penitenziaria, diqualifica non inferiore all’ottavo livello, in serviziopresso l’Istituto.

4. Il collegio dei docenti:a) dà pareri sullo svolgimento dei corsi, sull’at-

tuazione del piano di studi e sul contenuto dei pro-grammi dei corsi;

b) formula proposte in ordine ai testi da adottaresull’aggiornamento dell’attività didattica e all’ac-quisizione alla biblioteca dell’Istituto di libri, rivisteed ogni altra pubblicazione ritenuta pertinente allematerie in oggetto di insegnamento;

c) designa i propri rappresentanti in seno al con-siglio di istituto;

d) sottopone al direttore le questioni eventual-mente sollevate dai docenti;

e) esprime parere su ogni altra questione che ildirettore ritenga di sottoporre al collegio stesso.

Art. 8. Consiglio di Istituto. 1. Il consiglio d’i-stituto è organo di collaborazione tra docenti e fre-quentatori dei corsi, è presieduto dal direttore dell’I-stituto ed è composto:

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a) dai responsabili dei servizi e delle divisionidell’Istituto;

b) da tre docenti dell’Istituto designati dal colle-gio dei docenti;

c) dai tre funzionari più anziani partecipanti aicorsi di formazione e aggiornamento.

2. Il consiglio d’istituto propone al direttore dell’I-stituto le iniziative di sperimentazione sulla forma-zione didattica, sul funzionamento della biblioteca,sull’uso delle attrezzature didattiche, sul funziona-mento dei servizi generali dell’Istituto, nonché suogni altra questione che il direttore ritenga di sotto-porre al consiglio stesso.

Art. 9. Albo dei docenti. 1. È istituito l’albo deidocenti dell’Istituto superiore di studi penitenziari.

2. I docenti sono nominati, con decreto del Ministro digrazia e giustizia, di concerto con i Ministri competen-ti, su proposta del Direttore generale Capo del Diparti-mento dell’Amministrazione penitenziaria, tra espertinelle singole discipline e cultori delle singole materie,docenti universitari e di istituti specializzati, magistrati,funzionari della Pubblica Amministrazione, ufficialidelle Forze Armate, docenti e collaboratori della Scuo-la superiore della Pubblica Amministrazione.

3. I compensi per gli incarichi di insegnamento, didurata anche triennale e rinnovabili, sono stabiliticon decreto del Ministro di grazia e giustizia, di con-certo con il Ministro del tesoro.

Art. 10. Corso di formazione per vincitori diconcorsi pubblici per la nomina a direttore peni-tenziario. 1. I vincitori di concorsi pubblici per lanomina a direttore penitenziario frequentano pressol’Istituto un corso di formazione iniziale della dura-ta di mesi sei.

2. L’organizzazione del corso è determinata dalConsiglio di direzione sulla base dei piani di studioprevisti dall’art. 17, comma 1, lettera h), della legge15 dicembre 1990, n. 395.

Art. 11. Modalità del concorso riservato. 1.L’ammissione al corso biennale di cui alla lettera h)comma 1 dell’art. 17 della legge 15 dicembre 1990,n. 395, per la nomina a direttore penitenziario nel li-mite di un terzo dei posti disponibili del relativoruolo, avviene attraverso un concorso per esami,consistente in una prova scritta di diritto penitenzia-rio ed in un colloquio sulla stessa materia e su ele-menti di diritto amministrativo, riservato al persona-le di concetto dell’Amministrazione penitenziaria dicui alla lettera g) del comma 1 del medesimo art. 17.

2. La commissione esaminatrice, nominata con de-creto del Ministro di grazia e giustizia, è presiedutadal direttore dell’ufficio centrale del personale ed ècomposta da un dirigente superiore dell’Ammini-strazione penitenziaria, da due docenti universitaridell’area giuridica penale o amministrativa, da unfunzionario dell’Amministrazione penitenziaria conqualifica non inferiore a primo dirigente, da indivi-

duarsi tra quelli addetti agli uffici centrali del Dipar-timento dell’Amministrazione penitenziaria, da unfunzionario con qualifica non inferiore a primo diri-gente, in servizio presso un provveditorato regiona-le dell’Amministrazione o presso un istituto peni-tenziario o altro ufficio o servizio periferico del-l’Amministrazione penitenziaria.

Art. 12. Nomina ad allievo direttore di istitutopenitenziario in prova. 1. La graduatoria del con-corso è approvata con decreto del Ministro di graziae giustizia.

2. I vincitori sono nominati allievi direttori di isti-tuto penitenziario in prova ed ammessi a frequenta-re il corso biennale presso l’Istituto superiore di stu-di penitenziari.

3. Gli stessi sono posti in aspettativa per la duratadel corso e mantengono il trattamento economicogià in godimento.

Art. 13. Ordinamento degli studi. 1. Il corsobiennale si svolge secondo programmi universitariintegrati da materie professionali e piani di studioapprovati dal Consiglio di direzione dell’istituto estabiliti con decreto del Ministro dell’Università edella ricerca scientifica e tecnologica, di concertocon il Ministro di grazia e giustizia, da emanarsi en-tro sei mesi dalla data di entrata in vigore del pre-sente decreto.

Art. 14. Esame finale. 1. Gli allievi che abbianosuperato gli esami previsti dal piano di studi sonoammessi a sostenere l’esame finale.

2. Le modalità degli esami previsti dal piano distudi e dell’esame finale sono stabilite dal regola-mento dell’istituto.

3. La commissione esaminatrice è nominata condecreto del Ministro dell’università e della ricercascientifica e tecnologica, di concerto con il Ministrodi grazia e giustizia, ed è presieduta da uno dei pre-sidi delle facoltà di giurisprudenza delle Universitàstatali di Roma o da un docente da loro delegato.

4. Della commissione esaminatrice devono altresìfar parte docenti di materie professionali universita-rie previste dal piano di studi.

5. Gli allievi che abbiano superato l’esame finaleconseguono la qualifica di direttore di istituto peni-tenziario.

Art. 15. Riconoscimento universitario. 1. A co-loro che abbiano superato il corso biennale sono ri-conosciuti gli esami sostenuti nelle materie univer-sitarie, previste nel piano di studi di cui all’art. 12,ai fini del conseguimento del diploma di laurea ingiurisprudenza, scienze politiche, economia e com-mercio, sociologia, psicologia ed equipollenti.

2. Gli interessati possono conseguire il diploma dilaurea dopo aver superato gli esami integrativi indi-spensabili al completamento degli studi, conforme-mente ai piani di studio delle singole università.

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Art. 16. Dimissioni dal corso. 1. Sono dimessidal corso gli allievi che:

a) dichiarano di rinunciare al corso;b) non abbiano superato, al termine del primo an-

no, almeno metà degli esami delle materie universi-tarie e tutte quelle professionali previste dal piano distudi;

c) non abbiano superato l’esame finale;d) non siano dichiarati idonei per il numero e la

gravità delle sanzioni riportate.2. È consentita la ripetizione di una sessione per

una sola volta nel biennio agli allievi che siano statiassenti dalle attività didattiche della stessa sessioneper più di trenta giorni, anche se non consecutivi, oper più di 45 per infermità comunque contratta.

3. I provvedimenti di cui ai commi 1 e 2 sono adot-tati dal Direttore Generale dell’Amministrazione pe-nitenziaria, su proposta del Consiglio di direzione.

Art. 17. Regolamento interno. 1. Entro dodicimesi dalla data di entrata in vigore del presente de-creto, sarà emanato il regolamento interno dell’Isti-tuto superiore di studi penitenziari, che regola l’atti-vità dell’istituto e dei suoi organi e le modalità disvolgimento dei corsi non regolate dal presente de-creto.

2. Il regolamento è emanato, su proposta del Con-siglio di direzione, con decreto del Direttore Gene-rale dell’Amministrazione penitenziaria.

Art. 18. Clausola finanziaria. 1. All’onere deri-vante dall’applicazione del presente decreto si prov-vede, ai sensi dell’art. 44 della legge 15 dicembre1990, n. 395, con i fondi stanziati sui capitoli 2086e 2101 dello stato di previsione del Ministero di gra-zia e giustizia per l’anno finanziario 1992 e corri-spondenti capitoli per gli anni successivi.

12.

D.Lgs. 30 ottobre 1992, n. 449. Determina-zione delle sanzioni disciplinari per il perso-nale del Corpo di polizia penitenziaria e perla regolamentazione dei relativi procedi-menti, a norma dell’art. 21, comma 1, dellalegge 15 dicembre 1990, n. 395 (G.U. 20 no-vembre 1992, n. 274).

TITOLO I

DISCIPLINA

CAPO I

PRINCIPI FONDAMENTALI

Art. 1. Sanzioni disciplinari. 1. L’appartenente alCorpo di polizia penitenziaria che viola i doveri

specifici e generici del servizio e della disciplina in-dicati dalla legge, dai regolamenti o conseguenti al-la emanazione di un ordine, commette infrazione di-sciplinare ed è soggetto alle seguenti sanzioni:

a) censura;b) pena pecuniaria;c) deplorazione;d) sospensione dal servizio;e) destituzione.

2. Le predette sanzioni devono essere graduate,nella misura, in relazione alla gravità delle infrazio-ni ed alle conseguenze che le stesse hanno prodottoper l’Amministrazione o per il servizio.

3. Il provvedimento che infligge la sanzione deveessere motivato.

Art. 2. Censura. 1. La censura è una dichiarazio-ne di biasimo con la quale vengono punite:

a) le lievi trasgressioni;b) la negligenza in servizio;c) la mancanza di correttezza nel comportamento;d) il disordine della divisa o l’uso promiscuo di

capi di vestiario della divisa con altri non pertinentialla stessa;

e) il contegno comunque scorretto verso superio-ri, pari qualifica, dipendenti, pubblico.

2. È inflitta, per iscritto, dal direttore dell’ufficiodal quale il trasgressore gerarchicamente dipende.

Art. 3. Pena pecuniaria. 1. La pena pecuniariaconsiste nella riduzione in misura non superiore acinque trentesimi di una mensilità dello stipendio edegli altri assegni a carattere fisso e continuativo.

2. Con tale sanzione vengono punite le seguenti in-frazioni:

a) la recidiva in una mancanza punibile con lacensura;

b) l’esercizio occasionale di commercio o di me-stiere incompatibile;

c) l’inosservanza dell’obbligo di mantenere lapermanenza o la reperibilità;

d) la manifesta negligenza nel prendere visionedell’ordine di servizio;

e) l’omessa o ritardata presentazione in serviziosino ad un massimo di quarantotto ore;

f) la grave negligenza in servizio;g) il ritardo o la negligenza nell’esecuzione di un

ordine;h) l’irregolarità nell’ordine di trattazione degli

affari;i) l’inosservanza del dovere di informare imme-

diatamente i superiori della ricezione di un ordine lacui esecuzione costituisce manifestamente reato;

l) l’inosservanza delle norme che vietano losvolgimento di attività politica nei casi previstidalla legge;

m) l’inosservanza delle norme che regolano i di-ritti sindacali degli appartenenti al Corpo di poliziapenitenziaria;

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n) l’emanazione di un ordine non attinente alservizio o alla disciplina o eccedente i compiti diistituto o lesivo della dignità professionale;

o) l’omissione o l’imprecisione nell’emanazionedi ordini o di disposizioni di servizio;

p) l’inosservanza del divieto di influire, diretta-mente o indirettamente, sulla scelta del difensore daparte del detenuto o dell’internato;

q) il contegno sconveniente con i detenuti o gliinternati ed il servirsi di essi per scrivere lettere, do-mande o rapporti;

r) le parzialità manifeste, i modi inurbani, gli abusidi autorità coi dipendenti o coi detenuti o gli internati, imotteggi e le ingiurie rivolti a questi ultimi;

s) la tolleranza delle indebite introduzioni e deitraffici di generi nello stabilimento;

t) la trascuratezza nel sorvegliare i detenuti o gliinternati, particolarmente se incaricati di servizi spe-ciali, in modo da rendere possibili abusi da parte deimedesimi;

u) la infedeltà in servizio, manifestata col rivela-re ad estranei o a detenuti o internati fatti relativi alservizio stesso o riguardanti i processi in corso, ocoll’occultare le mancanze dei detenuti o internati ocoll’asportare dall’ufficio documenti o copie diqualsiasi natura;

v) il procurare ai detenuti o agli internati viveri,bevande, ed altri oggetti;

z) il ritardo ingiustificato nel consegnare ai supe-riori oggetti sequestrati ai detenuti o internati;

aa) il comprare o vendere, il dare o ricevere in pre-stito dai detenuti o internati qualsiasi somma od ogget-to, al di fuori dei casi rientranti nei compiti d’istituto;

bb) il turpiloquio abituale e le bestemmie, spe-cialmente alla presenza dei detenuti o internati;

cc) l’ingerenza negli affari relativi ai processi deidetenuti, il far commissioni di qualsivoglia naturaper conto dei detenuti o internati;

dd) il maltrattare i detenuti o internati;ee) il servirsi senza permesso per uso particolare

di oggetti di pertinenza dell’Amministrazione o de-stinati a servizi o a vantaggio della medesima;

ff) l’inesattezza o l’ingiustificato ritardo nel rife-rire sulle infrazioni dei dipendenti e dei detenuti ointernati.

3. La pena pecuniaria è inflitta dal Provveditore re-gionale, previo giudizio del Consiglio regionale didisciplina.

3 bis. Agli appartenenti ai ruoli direttivi la pena pe-cuniaria è inflitta dal direttore generale dell’Ammi-nistrazione penitenziaria, previo giudizio del Consi-glio centrale di disciplina (1).–––––––––––

(1) Comma inserito dal comma 1 lett. a) dell’art.19 D.Lgs. 21 maggio 2000, n. 146

Art. 4. Deplorazione. 1. La deplorazione è unadichiarazione scritta di formale riprovazione, con laquale vengono punite le seguenti infrazioni:

a) la recidiva entro sei mesi delle infrazioni giàpunite con la pena pecuniaria;

b) il dare prove manifeste di negligenza nel co-mando o nel mantenere la disciplina;

c) il frequentare luoghi, persone o compagniesconvenienti con evidente offesa alla dignità dellefunzioni;

d) il contrarre debiti con i dipendenti;e) l’alterco con i colleghi o con altri operatori pe-

nitenziari in presenza dei detenuti;f) il fare eseguire ai detenuti lavori senza auto-

rizzazione;g) l’introdursi nelle sezioni ove sono ristretti de-

tenuti di sesso diverso, senza autorizzazione;h) gli atti diretti ad impedire o limitare, l’eserci-

zio dei diritti politici o sindacali o del mandato di di-fensore o di componente di un organo collegiale pre-visto dalle norme del Corpo di polizia penitenziaria;

i) la negligenza nel governo o nella cura dellecondizioni di vita o di benessere del personale o nelcontrollo sul comportamento disciplinate dei dipen-denti;

l) la negligenza o l’imprudenza o la inosservan-za delle disposizioni sull’impiego del personale edei mezzi o nell’uso, nella custodia o nella conser-vazione di armi, mezzi, materiali, infrastrutture, car-teggio e documenti;

m) l’addormentarsi in servizio;n) le indebite osservazioni in servizio, il censura-

re l’operato dei superiori, il seminare malcontentofra i colleghi;

o) la tolleranza di abusi commessi dai dipendenti.2. Essa comporta il ritardo di un anno nell’aumento

periodico dello stipendio o nella attribuzione dellaclasse di stipendio superiore, a decorrere dal giorno incui verrebbe a maturare il primo beneficio successivoalla data nella quale la mancanza è stata rilevata.

3. La deplorazione può essere inflitta anche in ag-giunta alla pena pecuniaria, in relazione alla gravitàdella mancanza.

4. La deplorazione è inflitta dal Provveditore re-gionale, previo giudizio del consiglio regionale didisciplina.

4 bis.Agli appartenenti ai ruoli direttivi la deplora-zione è inflitta dal direttore generale dell’Ammini-strazione penitenziaria, previo giudizio del Consi-glio centrale di disciplina (1).–––––––––––

(1) Comma inserito dal comma 1 lett. b) dell’art.19 D.Lgs. 21 maggio 2000, n. 146

Art. 5. Sospensione dal servizio. 1. La sospen-sione dal servizio consiste nell’allontanamento dalservizio per un periodo da uno a sei mesi, con la pri-vazione della retribuzione mensile, salva la conces-sione di un assegno alimentare di importo pari allametà dello stipendio o degli altri eventuali emolu-menti valutabili a tal fine a norma delle disposizionivigenti, oltre gli assegni per carichi di famiglia.

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2. Comporta la deduzione dal computo dell’anzia-nità di un periodo pari a quello trascorso dal punitoin sospensione dal servizio, nonché il ritardo di dueanni nella promozione o nell’aumento periodico del-lo stipendio o nella attribuzione di una classe supe-riore di stipendio con la decorrenza di cui all’art. 4.Tale ritardo è elevato a tre anni se la sospensionedalla qualifica è superiore a quattro mesi.

3. Può essere inflitta nei seguenti casi:a) recidiva entro sei mesi delle infrazioni già pu-

nite con la deplorazione;b) occultamento delle infrazioni alla disciplina

commesse dal personale dipendente;c) violazione degli ordini dei superiori, quando

non abbia rilevanza penale;d) condanna, con sentenza passata in giudicato,

per delitto non colposo, salvo quanto previsto dal-l’art. 6;

e) assidua frequenza, senza necessità di servizio, dipersone dedite ad attività illecite o di pregiudicati;

f) uso non terapeutico, provato, di sostanze stu-pefacenti o psicotrope;

g) denigrazione dell’Amministrazione o dei su-periori;

h) comportamento che produce turbamento nellaregolarità o nella continuità del servizio di istituto;

i) omessa o ritardata presentazione in servizioper un periodo superiore a quarantotto ore e inferio-re ai cinque giorni o, comunque, nei casi in cui l’o-missione o la ritardata presentazione in servizio dicui all’art. 3, comma 2, lettera e), provochi gravidisservizi ovvero sia reiterata o abituale;

l) invio di lettere anonime contenenti accuse te-merarie contro superiori o colleghi;

m) introduzione nello stabilimento, per destinar-li ai detenuti o internati, di denari, armi o strumentiatti ad offendere od a facilitare l’evasione, il non se-questrarli scoprendoli, o l’omettere di denunciarne iltrafugamento;

n) associazione diretta e indiretta ad interessi de-gli appaltatori o committenti dello stabilimento;

o) accettare dai detenuti o internati o dai loro fa-miliari o conviventi mance o regali sotto qualsiasipretesto o forma, o l’entrare in rapporti di interessecon essi;

p) favorire in qualsiasi modo la corrispondenzadei detenuti o internati, sia dentro sia fuori dello sta-bilimento.

4. La sospensione dal servizio è inflitta con decre-to del Direttore generale del Dipartimento dell’Am-ministrazione penitenziaria, previo giudizio del con-siglio centrale di disciplina.

5. Nel caso in cui la sospensione è motivata ai sen-si della lettera f) del comma 3, il decreto prevede, al-tresì, le iniziative di recupero socio-terapeutico, aisensi del decreto del Presidente della Repubblica 9ottobre 1990, n. 309, e del decreto del Presidentedella Repubblica 23 agosto 1988, n. 395.

Art. 6. Destituzione. 1. La destituzione consistenella cancellazione dai ruoli dell’appartenente alCorpo di polizia penitenziaria la cui condotta abbiareso incompatibile la sua ulteriore permanenza inservizio.

2. La destituzione è inflitta:a) per atti che rivelino mancanza del senso del-

l’onore o del senso morale;b) per atti che siano in grave contrasto con i do-

veri assunti con il giuramento;c) per grave abuso di autorità o di fiducia;d) per dolosa violazione dei doveri, che abbia ar-

recato grave pregiudizio allo Stato, all’Amministra-zione penitenziaria, ad enti pubblici o a privati;

e) per gravi atti di insubordinazione commessipubblicamente o per istigazione all’insubordinazio-ne;

f) per reiterazione delle infrazioni per le quali èprevista la sospensione dal servizio o per persisten-te riprovevole condotta dopo che siano stati adottatialtri provvedimenti disciplinari;

g) per omessa riassunzione del servizio, senzagiustificato motivo, dopo cinque giorni di assenzaarbitraria.

3. Fermo restando quanto previsto dall’art. 15 del-la legge 19 marzo 1990, n. 55, come modificato dal-l’art. 1 della legge 18 gennaio 1992, n. 16, l’appar-tenente al Corpo di polizia penitenziaria può altresìessere destituito all’esito del procedimento discipli-nare di cui al comma 4, nei seguenti casi:

a) condanna passata in giudicato per i delitticontro la personalità dello Stato; per i delitti controla pubblica Amministrazione; per i delitti control’Amministrazione della giustizia; per i delitti con-tro la fede pubblica, escluso quello di cui all’art.457 del codice penale; per i delitti contro la mora-lità pubblica ed il buoncostume previsti dagli artt.519, 520, 521 e 537 del codice penale e per i delit-ti previsti dagli artt. 3 e 4 della legge 20 febbraio1958, n. 75; per i delitti di rapina, estorsione, mil-lantato credito, furto, truffa, appropriazione indebi-ta, sequestro di persona a scopo di estorsione, cir-convenzione di persone incapaci, usura, ricettazio-ne; per qualsiasi delitto avente finalità di terrori-smo o di eversione dell’ordinamento Costituziona-le; per i delitti previsti dalla legge 15 dicembre1990, n. 395, sul nuovo ordinamento del Corpo dipolizia penitenziaria; per qualsiasi altro delitto noncolposo per il quale sia stata irrogata una pena noninferiore ad un anno di reclusione;

b) condanna, passata in giudicato, che importil’interdizione perpetua dai pubblici uffici;

c) applicazione di una misura di sicurezza perso-nale di cui all’art. 215 del codice penale, ovvero diuna misura di prevenzione a norma dell’art. 3 dellalegge 27 dicembre 1956, n. 1423, dell’art. 19 dellalegge 22 maggio 1975, n. 152, e dell’art. 14 dellalegge 19 marzo 1990, n. 55.

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4. La destituzione per le cause di cui al comma 3 èinflitta all’esito del procedimento disciplinare, chedeve essere proseguito o promosso entro centottantagiorni dalla data in cui l’Amministrazione ha avutonotizia della sentenza irrevocabile di condanna ov-vero del provvedimento con cui è stata applicata invia definitiva la misura di sicurezza o di prevenzio-ne e concluso nei successivi novanta giorni. Quandovi sia stata sospensione cautelare dal servizio a cau-sa del procedimento penale, la stessa conserva la suaefficacia, se non revocata, per un periodo di temponon superiore a cinque anni. Decorso tale termine, lasospensione è revocata di diritto.

5. Nei casi contemplati dal presente articolo, iltrattamento di quiescenza e previdenza è regolatodalle disposizioni vigenti in materia.

6. La destituzione è disposta con decreto del Di-rettore generale del Dipartimento dell’Amministra-zione penitenziaria, previo giudizio del consigliocentrale di disciplina.

CAPO II

PROVVEDIMENTI CAUTELARI

Art. 7. Sospensione cautelare in pendenza diprocedimento penale. 1. L’appartenente al Corpodi polizia penitenziaria, in stato di arresto o di fermoo che si trovi, comunque, in stato di custodia caute-lare, deve essere sospeso dal servizio con provvedi-mento del Direttore generale dell’Amministrazionepenitenziaria.

2. Fuori dei casi previsti nel comma 1, l’apparte-nente ai ruoli del Corpo di polizia penitenziaria sot-toposto a procedimento penale, quando la natura delreato sia particolarmente grave, può essere sospesodal servizio con provvedimento del Ministro, su pro-posta del Direttore generale dell’Amministrazionepenitenziaria.

3. In caso di mancata convalida dell’arresto o delfermo, e nei casi di cui al Capo V Titolo I libro IVdel codice di procedura penale, ove le circostanze loconsiglino, la sospensione cautelare può essere re-vocata con effetto dal giorno successivo a quello incui il dipendente ha riacquistato la libertà e con ri-serva di riesame del caso quando sul provvedimen-to penale si è formato il giudicato.

4. I relativi provvedimenti sono adottati dal Mini-stro, su proposta del Direttore generale dell’Ammi-nistrazione penitenziaria.

5. Se il procedimento penale è definito con senten-za la quale dichiari che il fatto non sussiste o chel’imputato non lo ha commesso, la sospensione è re-vocata a tutti gli effetti.

6. Quando da un procedimento penale comunquedefinito emergono fatti e circostanze che rendanol’appartenente al Corpo di polizia penitenziaria pas-sibile di sanzioni disciplinari, questi deve essere sot-

toposto a procedimento disciplinare entro il terminedi 120 giorni dalla data di pubblicazione della sen-tenza, oppure entro 40 giorni dalla data di notifica-zione della sentenza stessa all’Amministrazione.

7. Se il procedimento penale si conclude con sen-tenza di proscioglimento o di assoluzione per mo-tivi diversi da quelli contemplati nel comma 5, lasospensione cautelare può essere mantenuta qualo-ra venga iniziato o ripreso il procedimento disci-plinare.–––––––––––

Il capo V titolo I libro V del codice di procedurapenale riguarda la estinzione delle misure cautelaripersonali.

Art. 8. Rinvio. 1. La sospensione cautelare permotivi disciplinari, gli effetti sulla progressione diCarriera, l’esclusione e la ammissione agli esami eagli scrutini a seguito della sospensione per moti-vi disciplinati o penali, il computo della sospen-sione dal servizio a seguito di condanna penale ela revoca di diritto della sospensione, nonché lariabilitazione, la reintegrazione del dipendenteprosciolto in sede di revisione del procedimentodisciplinare, la reintegrazione del dipendente as-solto in sede di giudizio penale di revisione, lapremorienza del dipendente alla sentenza di asso-luzione in sede di revisione sono regolati dallenorme contenute nel testo unico delle disposizioniconcernenti lo statuto degli impiegati civili delloStato, approvato con il decreto del Presidente del-la Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3.

Art. 9. Procedimento disciplinare connesso conprocedimento penale. 1. Quando l’appartenente alCorpo di polizia penitenziaria viene sottoposto, pergli stessi fatti, a procedimento disciplinare ed a pro-cedimento penale, il primo deve essere sospeso finoalla definizione del procedimento penale con sen-tenza passata in giudicato.

TITOLO II

PROCEDIMENTO DISCIPLINARE

CAPO I

PRINCIPI GENERALI

Art. 10. Procedura da osservare nel rilevare leinfrazioni. 1. Ogni superiore è competente a rile-vare le infrazioni.

2. Il superiore che rileva l’infrazione deve:a) contestare, dopo essersi qualificato, la man-

canza al responsabile;b) procedere alla sua identificazione;c) astenersi, di massima, dal richiamarlo in pre-

senza di altre persone, tranne che le circostanze non

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impongano l’immediata repressione; in tal caso de-ve riferirsi unicamente al particolare fatto del mo-mento;

d) dare le eventuali disposizioni atte ad elimi-nare o ad attenuare le conseguenze delle infrazioni;

e) inoltrare rapporto sui fatti all’organo compe-tente ad infliggere la sanzione.

3. Il rapporto deve indicare chiaramente e conci-samente tutti gli elementi obbiettivi e utili a confi-gurare l’infrazione e non deve contenere alcunaproposta relativa alla specie e all’entità della san-zione.

Art. 11. Modalità per l’irrogazione delle san-zioni. 1. L’organo competente ad infliggere la san-zione deve:

a) tener conto di tutte le circostanze attenuanti,dei precedenti disciplinari e di servizio del tra-sgressore, del carattere, dell’età, della qualifica edell’anzianità di servizio;

b) sanzionare con maggior rigore le mancanzecommesse in servizio o che abbiano prodotto piùgravi conseguenze per il servizio, quelle commes-se in presenza o in concorso con inferiori o indi-canti scarso senso morale e quelle recidive o abi-tuali.

2. Ogni sanzione deve essere inflitta previa con-testazione degli addebiti e dopo che siano statesentite e vagliate le giustificazioni dell’interessato,nei modi previsti dall’art. 12.

3. Nello svolgimento del procedimento deve es-sere garantito il contraddittorio.

4. La sospensione dal servizio e la destituzionevengono inflitte a seguito del giudizio del consigliocentrale di disciplina di cui all’art. 13.

Art. 12. Contestazione degli addebiti e giustifi-cazioni dell’interessato. 1. Per infliggere una san-zione, la contestazione degli addebiti dev’esserefatta per iscritto. Essa deve indicare succintamentee con chiarezza i fatti e la specifica trasgressione dicui l’incolpato è chiamato a rispondere; copia delfoglio contenente le contestazioni deve essere con-segnata al trasgressore e altra copia, firmata dallostesso, deve rimanere agli atti del procedimento.

2. L’eventuale rifiuto a sottoscrivere deve risulta-re da attestazione scritta del capo dell’ufficio o delcapo del reparto incaricato della consegna.

3. Con lo stesso atto formale l’incolpato deve es-sere avvertito che, entro il termine di dieci giornidalla notifica, egli potrà presentare giustificazionie documenti o chiedere l’audizione di testimoni oindicare le circostanze sulle quali richiedere ulte-riori indagini o testimonianze. Tale termine può, arichiesta motivata dell’interessato, essere opportu-namente prorogato di altri dieci giorni per una solavolta.

4. È in facoltà dell’incolpato di rinunciare al ter-mine, purché lo dichiari espressamente per iscritto.

Art. 13. Consiglio centrale e consiglio regiona-le di disciplina. 1. Con decreto del Direttore ge-nerale del Dipartimento dell’Amministrazione pe-nitenziaria è costituito il consiglio centrale di di-sciplina, composto:

a) dal direttore di un ufficio centrale del Dipar-timento dell’Amministrazione penitenziaria diver-so dall’ufficio centrale del personale, che lo con-voca o lo presiede;

b) da due funzionari dell’Amministrazione pe-nitenziaria con la qualifica di dirigente superiore,che non prestino servizio presso l’ufficio centraledel personale.

2. Le funzioni di segretario sono svolte da un fun-zionario dell’Amministrazione penitenziaria in-quadrato nella IX qualifica funzionale.

3. Con le stesse modalità si procede alla nominadi un pari numero di supplenti per i membri di cuialle lettere a) e b) del comma 1.

4. Con decreto del provveditore regionale è costi-tuito, in ogni regione, il consiglio regionale di di-sciplina, composto da:

a) un funzionario dell’Amministrazione peniten-ziaria di qualifica non inferiore a primo dirigente,che lo convoca e lo presiede, con esclusione del di-rettore dell’istituto ove presta servizio l’incolpato;

b) due funzionari dell’Amministrazione peni-tenziaria inquadrati nella IX qualifica funzionaleche non prestino servizio presso lo stesso istitutodell’incolpato;

c) due appartenenti al Corpo di polizia peniten-ziaria con la qualifica di ispettore capo che nonprestino servizio presso lo stesso istituto dell’in-colpato.

5. Un dipendente dell’Amministrazione peniten-ziaria, fornito dei requisiti necessari, previsti dalrelativo profilo professionale, funge da segretario.

6. Con le stesse modalità procede alla nomina diun pari numero di supplenti per i membri di cui al-le lettere a), b) e c) del comma 4.

7. Il consiglio regionale di disciplina è competente agiudicare gli appartenenti al Corpo di polizia peniten-ziaria che prestano servizio nell’ambito della regione.

8. Il presidente o i membri dei consigli di disci-plina possono essere ricusati e debbono astenersiove si trovino nelle condizioni di cui all’art. 149del decreto del Presidente della Repubblica 10 gen-naio 1957, n. 3. Il relativo procedimento è regolatodal suddetto articolo.

9. Qualora il ricusato sia il presidente del consi-glio regionale di disciplina, il Direttore generaledell’Amministrazione penitenziaria provvede allanomina del sostituto.

10. I componenti dei consigli di cui al presentearticolo sono vincolati al segreto d’ufficio.

11. I componenti del consiglio centrale e dei con-sigli regionali di disciplina durano in carica due an-ni non rinnovabili.

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CAPO II

PROCEDIMENTI

Art. 14. Procedimento per l’irrogazione dellacensura. 1. Il procedimento per irrogare la censuradeve svolgersi attraverso le seguenti fasi:

a) contestazione scritta degli addebiti al trasgres-sore;

b) acquisizione delle giustificazioni scritte dal-l’interessato;

c) valutazioni delle giustificazioni addotte e de-gli elementi raccolti;

d) decisione;e) notifica della decisione al trasgressore;f) comunicazione della sanzione inflitta agli uffi-

ci interessati.

Art. 15. Istruttoria per l’irrogazione della penapecuniaria, della deplorazione, della sospensionedal servizio e della sostituzione. 1. L’istruttoria perirrogare la pena pecuniaria, la deplorazione, la so-spensione dal servizio o la destituzione deve svol-gersi attraverso le seguenti fasi:

a) il direttore dell’istituto, il capo dell’ufficio odel servizio che abbia notizia di un’infrazione com-messa da un dipendente, per la quale sia prevista unasanzione più grave della censura, informa il provve-ditore regionale competente per la sede in cui lostesso presta servizio, qualora l’infrazione comportila sanzione della pena pecuniaria o della deplorazio-ne; informa l’autorità centrale competente, qualoral’infrazione comporti la sanzione della sospensionedal servizio o della destituzione.

2. Le predette autorità, ove ritengano che l’infra-zione comporti l’irrogazione di una delle predettesanzioni, dispongono che venga svolta inchiesta di-sciplinare affidandone lo svolgimento ad un funzio-nario istruttore che appartenga ad istituto, ufficio oservizio diverso da quello dell’inquisito e che sia dilivello dirigenziale o inquadrato nella IX qualificafunzionale.

3. Per il funzionario istruttore valgono le normesulla astensione e sulla ricusazione dei componenti iconsigli di disciplina.

4. Egli provvede, entro dieci giorni, a contestaregli addebiti al trasgressore, invitandolo a presentarele giustificazioni nei termini e con le modalità di cuiall’art. 14, e svolge, successivamente, tutti gli altriaccertamenti ritenuti da lui necessari o richiesti dal-l’inquisito.

5. L’inchiesta deve essere conclusa entro il termi-ne di quarantacinque giorni, prorogabili una solavolta di quindici giorni a richiesta motivata dell’i-struttore.

6. Questi riunisce tutti gli atti in un fascicolo, nu-merandoli progressivamente in ordine cronologico eapponendo su ciascun foglio la propria firma, e re-dige apposita relazione, alla quale allega tutto il car-

teggio raccolto, trasmettendola all’autorità che hadisposto l’inchiesta.

7. Detta autorità, esaminati gli atti, se ritiene chegli addebiti non sussistono, ne dispone l’archivia-zione con provvedimento motivato, ovvero li tra-smette, con le opportune osservazioni, all’organocompetente ad infliggere una sanzione minore.

8. Qualora gli addebiti sussistano, trasmette il car-teggio dell’inchiesta, con le opportune osservazioni,al consiglio di disciplina competente in base al di-sposto degli artt. 3, 4, 5 e 6.

Art. 16. Procedimenti dinanzi al consiglio cen-trale o regionale di disciplina. 1. Il consiglio cen-trale o regionale di disciplina è convocato dall’orga-no competente indicato nell’art. 13 entro dieci gior-ni dalla ricezione del carteggio. Nella prima riunio-ne il presidente ed i membri del consiglio esamina-no gli atti e ciascuno di essi redige dichiarazioni perfar constatare tale adempimento; indi, il presidentenomina relatore uno dei membri e fissa il giorno el’ora della riunione per la trattazione orale e per ladeliberazione del consiglio, che dovrà aver luogoentro quindici giorni dalla data della prima riunionedel consiglio stesso.

2. Il segretario, appena terminata la prima riunio-ne, notifica per iscritto all’inquisito che dovrà pre-sentarsi al consiglio di disciplina nel giorno e nel-l’ora fissati, avvertendolo che ha facoltà di prenderevisione degli atti dell’inchiesta o di chiederne copiaentro dieci giorni e di farsi assistere da un difensoreappartenente all’Amministrazione penitenziaria, oda un legale, o da un rappresentante sindacale, co-municandone il nominativo entro tre giorni; lo av-verte inoltre che, se non si presenterà, né darà noti-zia di essere legittimamente impedito, si procederàin sua assenza.

3. Il difensore, se lo richiede, ha la facoltà di pren-dere visione degli atti prima della data della riunio-ne e di chiederne copia; lo stesso non può interveni-re alle sedute degli organi collegiali senza l’assensodell’interessato.

4. Nel giorno fissato, aperta la seduta, il presiden-te, dopo aver fatto introdurre l’inquisito e l’eventua-le difensore:

a) legge l’ordine di convocazione;b) rende noti i precedenti disciplinari e di servi-

zio dell’inquisito;c) legge le dichiarazioni scritte dell’avvenuto

esame da parte propria e degli altri membri, degli at-ti dell’inchiesta formale;

d) fa leggere dal segretario la contestazione degliaddebiti, le giustificazioni e la relazione del funzio-nario istruttore;

e) chiede se i membri del consiglio o l’inquisitodesiderino che sia letto qualche altro atto dell’in-chiesta e, se lo ritiene necessario, ne autorizza la let-tura.

5. Il presidente, o i membri del consiglio previa

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autorizzazione del presidente, possono chiedere algiudicando chiarimenti sui fatti a lui addebitati.Questi può presentare una memoria preparata inprecedenza e firmata, contenente la sua difesa, puòprodurre eventuali nuovi elementi; la memoria e idocumenti sono letti da uno dei componenti il con-siglio ed allegati agli atti. Il presidente dà la paro-la al difensore, se presente, le cui conclusioni de-vono essere riportate nel verbale della seduta, edinfine chiede all’inquisito se ha altro da aggiunge-re. Udite le ulteriori ragioni a difesa ed esaminatigli eventuali nuovi documenti, il presidente di-chiara chiusa la trattazione orale e fa ritirare l’in-quisito ed il difensore.

6. Il consiglio, se ritiene di non poter esprimere ilproprio giudizio senza un supplemento di istruttoria,sospende il procedimento e restituisce gli atti all’or-gano proponente indicando i punti sui quali giudicanecessari ulteriori accertamenti.

7. Non verificandosi l’ipotesi di cui al comma 6 ilconsiglio delibera a maggioranza di voti, con le se-guenti modalità:

a) il presidente sottopone separatamente a deci-sione le questioni pregiudiziali, quelle incidentali lacui decisione sia stata differita, quelle di fatto e didiritto riguardanti le infrazioni contestate e, quindi, icomponenti del consiglio danno il loro voto su cia-scuna questione;

b) qualora nella votazione si manifestino più didue opinioni, i componenti il consiglio che hannovotato per la sanzione più grave si uniscono a quel-li che hanno votato per la sanzione immediatamenteinferiore fino a che venga a sussistere la maggioran-za. In ogni altro caso, quando su una questione vi èparità di voti, prevale l’opinione più favorevole algiudicando.

Art. 17. Deliberazione del consiglio di discipli-na. 1. Il consiglio di disciplina, se ritiene che nes-sun addebito possa muoversi all’inquisito, lo di-chiara nella deliberazione. Se ritiene che gli adde-biti siano in tutto o in parte fondati, propone lasanzione da applicare. La deliberazione motivataviene redatta dal relatore o da altro componente ilconsiglio ed è firmata dal presidente, dall’estenso-re e dal segretario.

2. Copia della deliberazione con gli atti del proce-dimento e la copia del verbale della trattazione ora-le vengono trasmesse entro dieci giorni all’ufficiocentrale del personale del Dipartimento dell’Ammi-nistrazione penitenziaria.

3. L’organo competente ad infliggere la sanzioneprovvede con decreto motivato a dichiarare l’inqui-sito prosciolto da ogni addebito o ad infliggergli lasanzione in conformità della deliberazione del con-siglio, salvo che egli non ritenga di disporre in mo-do più favorevole all’inquisito, qualora si tratti del-le sanzioni della sospensione dal servizio o della de-stituzione.

4. Il decreto che deve essere comunicato all’inte-ressato entro dieci giorni dalla sua data, nei modiprevisti dall’art. 104 del testo unico delle disposi-zioni concernenti lo statuto degli impiegati civilidello Stato, approvato con il decreto del Presidentedella Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3.

CAPO III

PRESENTAZIONEDEI RICORSI AMMINISTRATIVI

Art. 18. Generalità. 1. I ricorsi amministrativiprevisti dal presente decreto devono essere presen-tati al’organo che ha inflitto la sanzione, il quale litrasmette con le proprie osservazioni a quello com-petente per la decisione.

2. Si applicano, altresì, per quanto non previsto ese compatibili con le norme contenute nel presenteCapo, le disposizioni di cui agli artt. da 1 a 6 del de-creto del Presidente della Repubblica 24 novembre1971, n. 1199.

Art. 19. Riesame della sanzione della censura.1. Avverso la sanzione della censura si ricorre al-l’organo gerarchicamente superiore a quello che hairrogato la sanzione.

Nel ricorso debbono essere indicati i motivi delprovvedimento.

Art. 20. Riesame delle sanzioni della pena pecu-niaria e della deplorazione. 1. Avverso le sanzio-ni della pena pecuniaria e della deplorazione è am-messo rivolgere istanza di riesame al Direttore ge-nerale del Dipartimento dell’Amministrazione peni-tenziaria.

2. L’esito del riesame è fatto risultare da decretodel Direttore generale del Dipartimento dell’Ammi-nistrazione penitenziaria, adottato in conformità del-la deliberazione del consiglio centrale di disciplinadi cui all’art. 13.

3. Si applicano, in quanto compatibili, le norme dicui agli artt. 16 e 17.

Art. 21. Riesame delle sanzioni della sospensio-ne dal servizio e della destituzione. 1. Avverso lesanzioni della sospensione dal servizio e della desti-tuzione è ammesso rivolgere istanza di riesame alMinistro di Grazia e Giustizia.

2. L’esito del riesame è fatto risultare da decretoMinisteriale.

TITOLO III

PROCEDURA PER LA RIAPERTURADEL PROCEDIMENTO DISCIPLINARE

Art. 22. Riapertura del procedimento discipli-nare. 1. Il procedimento disciplinare può essere ria-

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perto se l’appartenente al Corpo di polizia peniten-ziaria cui fu inflitta la sanzione disciplinare, ovveroil coniuge superstite o i figli, adducano nuove provetali da far ritenere che possa essere dichiarato il pro-scioglimento dagli addebiti ovvero irrogata una san-zione di minore gravità.

2. La riapertura del procedimento è disposta dal Di-rettore generale del Dipartimento dell’Amministrazio-ne penitenziaria, su relazione del direttore dell’ufficiocentrale del personale, ed il nuovo procedimento sisvolge nelle forme previste dal Titolo II.

3. Il Direttore generale del Dipartimento dell’Am-ministrazione penitenziaria, qualora non ritenga didisporre la riapertura del procedimento, provvedecon decreto motivato, sentito il consiglio centrale didisciplina.

Art. 23. Effetti della riapertura del procedi-mento. 1. In caso di riapertura del procedimento,ove le circostanze lo consigliano, il Direttore gene-rale del Dipartimento dell’Amministrazione peni-tenziaria può disporre la sospensione degli effettidella sanzione già inflitta.

2. All’appartenente al Corpo di polizia penitenzia-ria già punito, nei confronti del quale sia stata di-sposta la riapertura del procedimento disciplinare,non può essere inflitta una sanzione più grave diquella già applicata.

3. Qualora egli venga prosciolto o sia ritenuto pas-sibile di sanzione meno grave, devono essergli cor-risposti, in tutto o in parte, gli assegni non percepiti,escluse le indennità per servizi e funzioni di naturaspeciale o per prestazioni di lavoro straordinario,salva la deduzione dell’eventuale assegno alimenta-re già percepito.

4. La disposizione del comma 3 si applica anchenel caso in cui la riapertura del procedimento sia sta-ta richiesta dal coniuge superstite o dai figli.

TITOLO IV

NORME TRANSITORIE

Art. 24. Procedimenti disciplinari pendenti. 1.I procedimenti disciplinari non ancora esauriti alladata di entrata in vigore del presente decreto, do-vranno essere trasferiti ai nuovi organi disciplinaricon le seguenti modalità.

2. Qualora l’incolpato sia sottoposto a procedi-mento per la comminatoria di una sanzione discipli-nare di stato, si applicano le norme e la procedurapreviste per la sospensione dal servizio o per la de-stituzione.

3. Nell’ipotesi di riduzione dello stipendio valgo-no le disposizioni per la comminatoria della sanzio-ne disciplinare della pena pecuniaria.

4. Al personale nei cui confronti sia iniziato proce-dimento disciplinare per l’irrogazione dell’ammoni-

mento o della consegna, si applicano le norme e laprocedura predette per la censura.

5. Per quanto non previsto dal presente decreto inmateria di disciplina e di procedura, si applicano, inquanto compatibili, le corrispondenti norme conte-nute nel testo unico delle disposizioni concernenti lostatuto degli impiegati civili dello Stato, approvatocon il decreto del Presidente della Repubblica 10gennaio 1957, n. 3.

13.

D.L. 28 maggio 1993, n. 163, convertito inlegge 26 luglio 1993, n. 254. Disposizioni ur-genti per l’aumento dell’organico del Corpodi polizia penitenziaria e per la copertura diposti vacanti (G.U. 28 luglio 1993, n. 175).

Art. 1. 1. L’organico del Corpo di polizia peni-tenziaria di cui alla legge 15 dicembre 1990, n. 395,così come modificato dal comma 1 dell’articolo 17del decreto-legge 8 giugno 1992, n. 306, convertito,con modificazioni, dalla legge 7 agosto 1992, n.356, è aumentato, nel ruolo degli agenti e degli assi-stenti, di mille unità. La tabella A allegata al decre-to legislativo 30 ottobre 1992, n. 443, è sostituitadalla tabella A allegata al presente decreto.

Art. 2. 1. Alla copertura dei posti comunque di-sponibili per il personale maschile, nella qualificainiziale del ruolo degli agenti e degli assistenti delCorpo di polizia penitenziaria, si provvede median-te l’assunzione, secondo il piano di cui alla tabella Aallegata al presente decreto, di coloro che avevanogià presentato domanda di assunzione nel Corpo dipolizia penitenziaria o di reclutamento nel Corpo,poi disciolto, degli agenti di custodia alla data di en-trata in vigore del decreto legislativo 30 ottobre1992, n. 443, da selezionarsi in base alle procedurepreviste anteriormente alla data di entrata in vigoredella legge 15 dicembre 1990, n. 395.

2. Qualora l’assunzione di personale ai sensi delcomma 1 non sia sufficiente a coprire tutti i posti di-sponibili, si provvede all’assunzione degli ex agentidi sesso maschile della Polizia di Stato e degli ex ap-partenenti all’Arma dei carabinieri, cessati dal servi-zio per dimissioni, che ne facciano domanda entrosessanta giorni dalla data di entrata in vigore dellalegge di conversione del presente decreto, nonchéall’assunzione dei candidati di sesso maschile risul-tati idonei nei concorsi per la corrispondente quali-fica della Polizia di Stato, espletati dal Ministerodell’Interno nei tre anni precedenti alla data di en-trata in vigore del presente decreto, compatibilmen-te con le esigenze della Polizia di Stato. Gli interes-sati devono essere in possesso dei requisiti previstiper l’assunzione nel Corpo di polizia penitenziaria.

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Art. 3. 1. Per il personale assunto ai sensi dell’ar-ticolo 2, il corso previsto dal comma 1 dell’articolo6 del decreto legislativo 30 ottobre 1992, n. 443, hala durata complessiva di sei mesi, e può essere arti-colato in due cicli trimestrali. Il primo ciclo è fre-quentato immediatamente dopo l’assunzione e il se-condo ciclo deve essere completato entro diciottomesi dall’assunzione. Il corso può essere svoltopresso le scuole dell’Amministrazione penitenziariao presso strutture delle Forze armate e delle altreForze di polizia, compatibilmente con le rispettiveesigenze funzionali, a cura del personale dell’Am-ministrazione penitenziaria.

Art. 4. 1. Le procedure di cui all’articolo 2 pos-sono essere utilizzate fino a quando non sarà rag-giunta la copertura della dotazione organica previstaper l’anno 1993 per il ruolo degli agenti e degli as-sistenti del Corpo di polizia penitenziaria, relativa-mente agli uomini.

1 bis. I concorsi per la copertura dei posti vacantinelle dotazioni organiche degli agenti e degli assi-stenti del Corpo di polizia penitenziaria, per gli anni1994 e 1995, sono banditi, rispettivamente, entro il30 settembre 1993 ed entro il 30 settembre 1994.

2. Il comma 2 dell’articolo 17 del decreto-legge 8giugno 1992, n. 306, convertito, con modificazioni,dalla legge 7 agosto 1992, n. 356, è abrogato.

Art. 4 bis. 1. Ai fini della qualificazione e del-l’aggiornamento professionale del personale del-l’Amministrazione penitenziaria, compreso quelloappartenente al Corpo di polizia penitenziaria, è as-segnata per il 1993 al Ministero di Grazia e giustiziala somma di lire 3.000 milioni per la realizzazione diprogetti di formazione nel corso dell’attività lavora-tiva.

2. All’onere derivante dall’attuazione del comma1, pari a lire 3.000 milioni per il 1993, si fa frontemediante corrispondente riduzione del capitolo

1998 dello stato di previsione del Ministero di Gra-zia e giustizia per il 1993.

3. Il Ministro del Tesoro è autorizzato ad apporta-re, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bi-lancio.

Art. 5. 1. All’onere derivante dall’attuazione delpresente decreto, valutato in lire 22.870 milioni perl’anno 1993 ed in lire 39.330 milioni a decorreredall’anno 1994, si provvede mediante corrisponden-te riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini delbilancio triennale 1993-1995, al capitolo 6856 dellostato di previsione del Ministero del Tesoro per l’an-no 1993, all’uopo utilizzando parzialmente l’accan-tonamento relativo al Ministero di Grazia e giusti-zia.

2. Il Ministro dei Tesoro è autorizzato ad apporta-re, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bi-lancio.

(Si omette la tabella)

14.

D.P.C.M. 4 giugno 1993. Modificazioni alle dota-zioni organiche delle qualifiche funzionali e deiprofili professionali del personale del Ministerodi Grazia e giustizia Dipartimento dell’Ammini-strazione penitenziaria.

Le dotazioni organiche delle qualifiche funzio-nali e dei profili professionali del personale delMinistero di Grazia e giustizia Dipartimento del-l’Amministrazione penitenziaria, sono determina-te secondo l’allegata tabella A, che sostituiscequella allegata al decreto del Presidente del Consi-glio dei Ministri 14 settembre 1988, registrato al-la Corte dei conti il 21 aprile 1989, registro n. 5Presidenza, foglio n. 41, citato in premessa e checostituisce parte integrante del presente decreto.

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Tabella A

DOTAZIONI ORGANICHE DELLE QUALIFICHE FUNZIONALIE DEI PROFILI PROFESSIONALI

Ministero di Grazia e GiustiziaDipartimento dell’Amministrazione penitenziaria

Nona qualifica funzionale: dotazione organica cumulativa n. 337._________________________________________________________________________________

Profili professionali DotazioneCodice denominazione organica

___________________________________________________________________________________lA - Direttore amministrativo ............................................................................................................. 113A - Direttore amministrativo contabile ............................................................................................. 1228A - Direttore statistico ....................................................................................................................... 1169A - Direttore coordinatore istituto penitenziario ...............................................................................238224A - Ingegnere direttore coordinatore ................................................................................................. 1226A - Direttore medico coordinatore .................................................................................................... 10230A - Psicologo direttore ...................................................................................................................... 1241A - Direttore coordinatore servizio sociale ....................................................................................... 53247A - Direttore coordinatore area pedagogica ...................................................................................... 12248A - Direttore agrario .......................................................................................................................... 1265A - Direttore di biblioteca ................................................................................................................. 1296 - Analista esperto di procedure...................................................................................................... 3297 - Analista esperto di sistemi .......................................................................................................... 3

Totale ....................................................................337

Profili professionali DotazioneCodice denominazione organica

___________________________________________________________________________________

Ottava qualifica funzionale: dotazione organica cumulativa n. 1.249.

1 - Funzionario amministrativo ........................................................................................................ 213 - Funzionario amministrativo contabile ........................................................................................34028 - Funzionario statistico .................................................................................................................. 1169 - Direttore di istituto penitenziario ................................................................................................324224 - Ingegnere direttore ...................................................................................................................... 4226 - Medico direttore .......................................................................................................................... 25230 - Psicologo coordinatore241 - Direttore di servizio sociale ........................................................................................................245247 - Direttore area pedagogica ...........................................................................................................280248 - Funzionario agrario ..................................................................................................................... 2265 - Bibliotecario ................................................................................................................................ 2271 - Analista di sistema ...................................................................................................................... 9272 - Analista di procedure .................................................................................................................. 12300 - Capo sala macchine esperto ........................................................................................................ 1

Totale...................................................................... 1.249

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Settima qualifica funzionale: dotazione organica cumulativa n. 2.032

2 - Collaboratore amministrativo...................................................................................................... 214 - Collaboratore amministrativo contabile...................................................................................... 21329 - Collaboratore statistico................................................................................................................ 233 - Traduttore interprete.................................................................................................................... 2170 - Collaboratore di istituto penitenziario......................................................................................... 159203 - Capo tecnico................................................................................................................................ 24212 - Architetto..................................................................................................................................... 4225 - Ingegnere ..................................................................................................................................... 20227 - Medico......................................................................................................................................... 15231 - Psicologo ..................................................................................................................................... 50242 - Assistente sociale coordinatore ................................................................................................... 726246 - Educatore coordinatore ............................................................................................................... 769249 - Collaboratore agrario .................................................................................................................. 5266 - Collaboratore di biblioteca.......................................................................................................... 2273 - Analista........................................................................................................................................ 12274 - Programmatore di sistema........................................................................................................... 14275 - Capo sala macchine..................................................................................................................... 1299 - Programmatore esperto ............................................................................................................... 12

Totale .................................................................................. 2.032

Sesta qualifica funzionale: dotazione organica cumulativa n. 1.566.

3 - Assistente amministrativo ...........................................................................................................55015 - Ragioniere ...................................................................................................................................46030 - Assistente statistico ..................................................................................................................... 234 - Assistente linguistico .................................................................................................................. 248 - Assistente tecnico per le lavorazioni metalliche......................................................................... 260 - Assistente tecnico per l’elettronica ............................................................................................. 2

Profili professionali DotazioneCodice denominazione organica

___________________________________________________________________________________

64 - Assistente tecnico per le lavorazioni di materiali non metallici................................................. 173 - Assistente tecnico edile ............................................................................................................... 40103 - Direttore di macchina.................................................................................................................. 6106 - Comandante................................................................................................................................. 6134 - Capo sala ..................................................................................................................................... 56137 - Tecnico capo di radiologia e/o radioterapia ................................................................................ 20190 - Assistente tecnico per l’elettronica industriale ........................................................................... 2200 - Assistente tecnico agrotecnico .................................................................................................... 6245 - Educatore.....................................................................................................................................188250 - Assistente tecnico agrario ........................................................................................................... 4276 - Programmatore ............................................................................................................................ 18277 - Procedurista di organizzazione ................................................................................................... 8279 - Capo unità operativa ................................................................................................................... 3280 - Consollista ...................................................................................................................................190

Totale ............................................................... 1.566

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Quinta qualifica funzionale: dotazione organica cumulativa n. 1.750.

4 - Operatore amministrativo..............................................................................................................4406 - Stenodattilografo ......................................................................................................................... 1027 - Capo addetto ai servizi di vigilanza e custodia........................................................................... 239 - Aggiustatore meccanico specializzato ........................................................................................ 943 - Operatore specializzato per la lavorazione di profilati e laminati metallici............................... 1751 - Elettricista specializzato.............................................................................................................. 9255 - Elettromeccanico specializzato ................................................................................................... 5059 - Apparecchiatore elettronico specializzato................................................................................... 5062 - Operatore specializzato per la lavorazione di materiali non metallici ....................................... 3966 - Muratore specializzato ................................................................................................................ 9668 - Pittore specializzato .................................................................................................................... 3670 - Falegname specializzato.............................................................................................................. 3272 - Idraulico specializzato................................................................................................................. 9696 - Conduttore specializzato di motori navali .................................................................................. 5105 - Comandante................................................................................................................................. 5118 - Tipografo compositore specializzato .......................................................................................... 13120 - Tipografo impressore specializzato............................................................................................. 13122 - Fotocompositore specializzato .................................................................................................... 20126 - Litografo specializzato ................................................................................................................ 20133 - Infermiere professionale................................................................................................................497135 - Tecnico di radiologia medica ...................................................................................................... 72207 - Disegnatore specializzato............................................................................................................ 6209 - Telescriventista centralinista operatore radio specializzato ........................................................ 95251 - Tecnico agrario specializzato ...................................................................................................... 13283 - Addetto a personal computer ...................................................................................................... 22

Totale ............................................................... 1.750

Profili professionali DotazioneCodice denominazione organica

___________________________________________________________________________________

Quarta qualifica funzionale: dotazione organica cumulativa n. 1.103.

5 - Coadiutore .....................................................................................................................................4807 - Dattilografo ................................................................................................................................. 809 - Conducente di automezzi speciali............................................................................................... 11042 - Operatore per le lavorazioni di profilati e laminati metallici ..................................................... 3050 - Elettricista.................................................................................................................................... 8561 - Operatore per le lavorazioni di materiali non metallici .............................................................. 2865 - Muratore ...................................................................................................................................... 8267 - Pittore .......................................................................................................................................... 4869 - Falegname ................................................................................................................................... 2271 - Idraulico ...................................................................................................................................... 84112 - Capo barca per il traffico nello Stato .......................................................................................... 6123 - Legatore....................................................................................................................................... 16208 - Telefonista telescriventista operatore radio................................................................................. 25252 - Tecnico agrario............................................................................................................................ 7

Totale ............................................................... 1.103

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Terza qualifica funzionale: dotazione organica cumulativa n. 221.

24 - Addetto ai servizi ausiliari e di anticamera.................................................................................121131 - Ausiliario socio-sanitario ............................................................................................................100

Totale ....................................................................221

Seconda qualifica funzionale: dotazione organica cumulativa n. 373.

25 - Addetto alle attrezzature e pulizie...............................................................................................373

Totale ....................................................................373

AVVERTENZA:

Il presente decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri sostituisce integralmente il decreto del Presi-dente del Consiglio dei Ministri 14 settembre 1988, registrato alla Corte dei conti il 21 aprile 1988, registron. 5, Presidenza, foglio n. 41, pubblicato nel supplemento ordinario n. 10 alla Gazzetta Ufficiale serie ge-nerale n. 33 dell’8 febbraio 1991.

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15.

D.M. 7 giugno 1993. Determinazione del-le caratteristiche delle divise uniformi de-gli appartenenti al Corpo di polizia peni-tenziaria e dei criteri concernenti l’obbli-go e le modalità d’uso.–––––––––––

Il presente decreto – ad eccezione degli artt. 49, 50e 51 e delle relative Tabelle A, B, e C – è stato abro-gato dall’art. 13 D.M. 24 gennaio 2002 (recante “Di-sposizioni concernenti l’uso, la durata e la foggia delvestiario e dell’equipaggiamento in dotazione al Cor-po di Polizia Penitenziaria”).

Artt. 1-45. Omissis.

PARTE SECONDA

ALAMARI, FREGI, INSEGNE, DISTINTIVIE ACCESSORI DELLE UNIFORMI

TITOLO I

DESCRIZIONE E GENERALITÀ

Artt. 46-48. Omissis.–––––––––––

Vedi nota sub epigrafe.

CAPO III

INSEGNE

Art. 49. Insegne delle qualifiche del ruolo degliagenti e degli assistenti. 1. Le insegne delle quali-fiche del ruolo degli agenti e degli assistenti sonoquelle indicate nella tabella A allegata.

Art. 50. Insegne delle qualifiche del ruolo dei so-vrintendenti 1. Le insegne delle qualifiche del ruolodei sovrintendenti sono quelle indicate nella tabella Ballegata.

Art. 51. Insegne delle qualifiche del ruolo degliispettori. 1. Le insegne delle qualifiche del ruolo degliispettori sono quelle indicate nella tabella C allegata.

Artt. 52-71. Omissis.–––––––––––

Vedi nota sub epigrafe.

Si omettono le tabelle.

16.

D.M. 20 aprile 1994. Individuazione delleForze armate dello Stato e delle Forze di po-lizia presso cui possono transitare, a doman-da, gli ufficiali del disciolto Corpo degli agen-ti di custodia (G.U. 29 dicembre 1994, n. 303).

Art. 1. 1. Il transito degli ufficiali del disciolto Cor-po degli agenti di custodia di cui all’art. 25 della legge15 dicembre 1990, n. 395 è consentito nei ruoli, nel li-

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mite dei gradi o delle qualifiche e dei posti disponibili,sotto indicati:

a) ruolo assistenti tecnici del Corpo del genio aero-nautico e dell’amministrazione del Corpo di commis-sariato aeronautico nei gradi di sottotenente, tenente,capitano, maggiore e tenente colonnello, per un nume-ro complessivo di cinque posti in detti gradi;

b) ruolo speciale del Corpo delle capitanerie di por-to nei gradi di guardiamarina, sottotenente di vascello,tenente di vascello, capitano di corvetta e capitano difregata, per un numero complessivo di cinque posti indetti gradi;

c) ruoli del personale della Polizia di Stato cheespleta funzioni di polizia nelle qualifiche di vice com-missario, commissario, commissario capo e vice que-store aggiunto, per un numero complessivo di cinqueposti in dette qualifiche;

d) ruolo speciale dell’Arma dei carabinieri di cui alD.Lgs. 24 marzo 1993, n. 117, nei gradi di sottotenen-te, tenente, capitano maggiore e tenente colonnello, perun numero complessivo di cinque posti in detti gradi;

e) ruolo normale della Guardia di finanza, nei gra-di di sottotenente, tenente, capitano, maggiore e tenen-te colonnello, per un numero complessivo di cinqueposti in detti gradi;

f) ruolo degli ufficiali del Corpo forestale dello Sta-to, nelle qualifiche funzionali VII, VIII e IX per un nu-mero complessivo di cinque posti in dette qualifiche.

Art. 2. 1. L’inquadramento degli ufficiali del di-sciolto Corpo degli agenti di custodia ha luogo nei gra-di e nelle qualifiche ed entro il numero dei posti di cuiall’art. 1 con il grado da essi rivestito alla data dell’in-quadramento stesso.

2. L’anzianità assoluta degli ufficiali inquadrati hadecorrenza dalla data del relativo provvedimento di in-quadramento.

Art. 3. 1. Ai fini dell’avanzamento al personale in-quadrato la promozione ai gradi dirigenziali viene con-ferita in eccedenza ai contingenti massimi di cui all’art.3 della legge 10 dicembre 1973, n. 804, e successivemodificazioni, in quanto applicabile.

Art. 4. 1. L’inquadramento è subordinato al posses-so dei requisiti fisici, psichici e attitudinali necessariper prestare servizio nella Forza armata e nella Forza dipolizia ricevente.

2. Il personale inquadrato dovrà frequentare un corsoformativo di aggiornamento.

Art. 5. 1. Le domande di transito presso le Forze ar-mate e presso le Forze di polizia dovranno essere in-viate al Ministero di Grazia e giustizia – Dipartimentodell’amministrazione penitenziaria – Ufficio centraledel personale, che provvederà alla relativa istruttoria eal successivo inoltro alle competenti amministrazioni.

2. Nella domanda di transito potranno essere indica-te, in ordine preferenziale, anche più amministrazionitra quelle di cui all’art. 1.

3. Nella domanda di transito gli interessati dovrannodichiarare la propria disponibilità ad accettare qualsia-si sede di servizio disposta dall’amministrazione rice-vente.

17

D.M. 20 dicembre 1994. Criteri con cui pro-cedere alla selezione degli aspiranti allieviagenti da incorporare in qualità di volonta-ri ausiliari (G.U. 5 gennaio 1995, n. 4).

Art. 1. 1. Per la selezione degli aspiranti allieviagenti di polizia penitenziaria da incorporare in qua-lità di volontari ausiliari si applicano, in quantocompatibili, le stesse disposizioni previste, dal de-creto legislativo 30 ottobre 1992, n. 443, per i can-didati ai concorsi per allievo agente di polizia peni-tenziaria.

2. Le commissioni preposte per le selezioni cultu-rali, attitudinali e psico-fisiche, sono quelle indicatedagli articoli 87 e 106 del decreto legislativo443/1992.

3. Per gli stessi aspiranti si applicano i criteri di se-lezione previsti dagli articoli 101, 107 e 108 del suc-citato decreto legislativo 443/1992.

18.

D.M. 25 febbraio 1995. Addestramento delpersonale del Corpo di polizia penitenziariaper l’espletamento del servizio di traduzionedi detenuti, mediante affiancamento a perso-nale dell’Arma dei Carabinieri (G.U. 7 giu-gno 1995, n. 131).

Art. 1. 1. A decorrere dal 1 marzo 1995, novantaunità del Corpo di polizia penitenziaria che hannofrequentato presso istituti di istruzione dell’Armadei carabinieri il corso teorico inerente al servizio ditraduzione dei detenuti saranno affiancate a perso-nale dell’Arma dei carabinieri per l’impiego in det-to servizio.

2. L’affiancamento di cui al comma 1 ha luogo nellecittà di Milano e di Palermo e nelle regioni Lombardiae Sicilia e potrà essere anche esteso ad altre regioni me-diante l’impiego di ulteriori unità del Corpo di poliziapenitenziaria, previa effettuazione di appositi corsi teo-rici, in analogia a quello già praticato.

Art. 2. 1. La responsabilità della organizzazione,della direzione e dello svolgimento dell’affianca-mento di cui all’art. 1 del presente decreto è deman-data all’Arma dei carabinieri.

2. Durante tale periodo il personale del Corpo dipolizia penitenziaria dipende funzionalmente dal re-

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sponsabile del servizio di traduzione nel cui ambitol’addestramento stesso è effettuato.

3. L’affiancamento è effettuato soltanto alla pre-senza costante del personale dell’Arma dei carabi-nieri incaricato della traduzione.

Art. 3. 1. Il personale del Corpo di polizia peni-tenziaria effettua il servizio di affiancamento inuniforme, con le armi del Corpo di polizia peniten-ziaria in dotazione individuale e di reparto, unita-mente al personale dell’Arma dei carabinieri ope-rante, in posizione di dipendenza funzionale dai re-sponsabili dell’Arma dei carabinieri.

2. I comandi locali dell’Arma dei carabinieri e ledirezioni degli istituti penitenziari interessati sonoautorizzati ad assumere accordi di carattere genera-le e di dettaglio, anche di volta in volta, circa i tem-pi, l’entità dei contingenti e le modalità specifiche disvolgimento del servizio.

3. Il coordinamento è demandato alla competenzadei comandanti di regione dell’Arma dei carabinierie dei provveditorati regionali dell’Amministrazionepenitenziaria interessati.

Art. 4. 1. Le spese relative alla realizzazione del-l’affiancamento di cui agli articoli precedenti ven-gono imputate ai capitoli di bilancio, per quanto dirispettiva competenza.

19.

D.Lgs. 12 maggio 1995, n. 195. Attuazionedell’art. 2 della legge 6 marzo 1992, n. 216,in materia di procedure per disciplinare icontenuti del rapporto di impiego del perso-nale delle Forze di polizia e delle Forze ar-mate (G.U. 27 maggio 1995, n. 122).–––––––––––

Riportato alla voce Arma dei Carabinieri.

20.

D.Lgs. 12 maggio 1995, n. 200. Attuazionedell’art. 3 della legge 6 marzo 1992, n. 216,in materia di riordino delle carriere del per-sonale non direttivo del Corpo di polizia pe-nitenziaria (G.U. 27 maggio 1995, n. 122).

CAPO I

RIORDINAMENTO DEI RUOLIDEL PERSONALE NON DIRETTIVO

DEL CORPO DI POLIZIA PENITENZIARIA

Artt. 1-5. Omissis.––––––––––

Contengono modifiche ed integrazioni al D.Lgs.30 ottobre 1992, n. 443 .

Art. 6. 1. La tabella A prevista dall’art. 1, comma3, del decreto legislativo 30 ottobre 1992, n. 443,come modificata ed integrata dalla legge 26 luglio1993, n. 254, è sostituita dalla tabella A allegata alpresente decreto.

CAPO II

NORME TRANSITORIE E FINALI

Art. 7. Inquadramento nel ruolo dei sovrinten-denti. 1. I vice sovrintendenti ed i sovrintendentigià inquadrati a norma dell’art. 68, comma 5, delD.Lgs. 30 ottobre 1992, n. 443, sono inquadrati nel-la qualifica di sovrintendenti capo, nel nuovo ruolodei sovrintendenti del Corpo di polizia penitenzia-ria, secondo l’ordine di ruolo, mantenendo l’anzia-nità di servizio maturata nel ruolo, collocandosi intesta al personale inquadrato ai sensi del successivocomma 2.

2. Gli assistenti capo in possesso della qualifica diufficiali di polizia giudiziaria, in servizio al 1° set-tembre 1995, che abbiano oltre ventinove anni di ef-fettivo servizio, sono inquadrati nella qualifica disovrintendente capo del nuovo ruolo dei sovrinten-denti del Corpo di polizia penitenziaria, secondol’ordine di ruolo.

3. Gli assistenti capo in possesso della qualifica diufficiali di polizia giudiziaria, in servizio al 1° set-tembre 1995, che abbiano oltre ventidue anni di ef-fettivo servizio, sono inquadrati nella qualifica disovrintendente del nuovo ruolo dei sovrintendentidel Corpo di polizia penitenziaria, secondo l’ordinedi ruolo.

4. Gli assistenti capo in possesso della qualifica diufficiali di polizia giudiziaria, in servizio al 1° set-tembre 1995, non compresi fra quelli di cui ai com-mi 1 e 2, sono inquadrati nella qualifica di vice so-vrintendente del nuovo ruolo dei sovrintendenti delCorpo di polizia penitenziaria, secondo l’ordine diruolo.

5. Gli assistenti capo in servizio alla data d’entra-ta in vigore del presente decreto, saranno inquadra-ti, secondo quanto previsto dai commi 2, 3 e 4, pre-vio superamento di un corso straordinario di aggior-namento della durata di un mese, da effettuarsi conle modalità da stabilirsi con decreto del Ministro diGrazia e giustizia. Al termine del predetto corso, ilpersonale idoneo consegue la qualifica di ufficiali dipolizia giudiziaria con decorrenza 1° settembre1995. Gli assistenti capo che non partecipano o nonsuperano il corso permangono nel ruolo di apparte-nenza.

6. Gli inquadramenti di cui al presente articolo so-no effettuati, salvo espressa rinuncia da presentarsida parte degli interessati appartenenti al ruolo degliagenti ed assistenti entro trenta giorni dalla data dientrata in vigore del presente decreto legislativo, an-

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che in sovrannumero riassorbibile con le vacanzeordinarie. In corrispondenza del personale eventual-mente inquadrato in soprannumero sono resi indi-sponibili altrettanti posti nel ruolo degli agenti edassistenti.

7. Il personale inquadrato ai sensi del presente ar-ticolo conserva, anche ai fini della progressione allaqualifica superiore, l’anzianità eccedente quella mi-nima prevista per l’inquadramento. Lo stesso perso-nale, per l’ammissione agli scrutini di cui agli arti-coli 20 e 21 del D.Lgs. 30 ottobre 1992, n. 443, be-neficia, per una sola volta, di una riduzione del pe-riodo di permanenza nella qualifica pari al tempoper il quale ha rivestito la qualifica di ufficiali di po-lizia giudiziaria.–––––––––––

(1) Comma modificato dal D.L. 13 settembre1996, n. 479

Art. 8. Inquadramento nel ruolo degli ispettori. 1Il personale del Corpo di polizia penitenziaria appar-tenente al ruolo degli ispettori e sovrintendenti di cuial D.Lgs. 30 ottobre 1992, n. 443, in servizio al 1° set-tembre 1995 è inquadrato in ordine di qualifica e diruolo, anche in sovrannumero riassorbibile con le nor-mali vacanze, nelle sottoelencate qualifiche del ruolodegli ispettori, conservando, se più favorevole, il trat-tamento economico in godimento:

a) nella qualifica di ispettore superiore, gli ispettoricapo nonché gli appartenenti al ruolo degli ispettoriche sono in possesso di un’anzianità di servizio nelruolo degli ispettori e nel grado di maresciallo capo deldisciolto Corpo degli agenti di custodia non inferioread otto anni;

b) nella qualifica di ispettore capo il personale cheriveste la qualifica di ispettore;

c) nella qualifica di ispettore il personale che rive-ste la qualifica di vice ispettore, nonché quello che ri-veste la qualifica di sovrintendente capo, conservan-do se più favorevole, il trattamento economico in go-dimento;

d) nella qualifica di vice ispettore il personale cheriveste la qualifica di sovrintendente e di vice sovrin-tendente, ad eccezione di quello inquadrato nella qua-lifica di sovrintendente capo del nuovo ruolo dei so-vrintendenti del Corpo di polizia penitenziaria, a nor-ma dell’art. 7, comma 1, del presente decreto.

2. Il personale di cui al comma 1, lettera b), con-serva, ai fini della progressione nella qualifica diispettore superiore, i quattro quinti dell’anzianità diservizio computata ai sensi dell’art. 30, comma 1,lettera a) del D.Lgs. 30 ottobre 1992, n. 443. Il per-sonale che riveste la qualifica di vice ispettore, in-quadrato ai sensi della lettera c) del comma 1, matu-ra l’anzianità per la promozione alla qualifica diispettore capo, al compimento del quinto anno di ef-fettivo servizio nella qualifica di inquadramento,conservando l’anzianità maturata nel ruolo degliispettori prima della data di entrata in vigore del pre-

sente decreto, computata secondo quanto previstodall’art. 29, comma 2, del decreto legislativo 30 ot-tobre 1992, n. 443.

3. Fermo restando quanto previsto dal comma 2, peril personale di cui al comma 1, lettere b) e c), il pe-riodo di anzianità residuo per l’ammissione degliscrutini di promozione, rispettivamente ad ispettoresuperiore ed ispettore capo, è ridotto di un quinto.

4. Per il personale di cui al comma 1, lettere d) ec), proveniente dal ruolo dei sovrintendenti, ai finidell’ammissione allo scrutinio di promozione allaqualifica di ispettore e ispettore capo conserva l’an-zianità posseduta nel ruolo dei sovrintendenti per unmassimo di due anni; ai fini dell’ammissione alloscrutinio di promozione alla qualifica di ispettorecapo, la permanenza minima nella qualifica di ispet-tore è ridotta di due anni.–––––––––––

(1) Comma modificato dal D.L. 13 settembre1996, n. 479.

Art. 9. Concorso ad ispettore superiore. 1. Per unperiodo di quattro anni dalla data di entrata in vigoredel presente decreto, la promozione della qualifica diispettore superiore si consegue, anche in sovrannu-mero:

a) secondo le modalità previste dall’art. 30 bisdel D.Lgs. 30 ottobre 1992, n. 443, aggiunto dal-l’art. 5 del presente decreto;

b) per contingente di cento posti l’anno, previaselezione, alla quale è ammesso il personale che ri-veste la qualifica di ispettore capo che ne faccia do-manda. Con decreto del Ministro di Grazia e giusti-zia sono fissati criteri di selezione, tenuto conto deiprecedenti di servizio e dei titoli eventualmente con-seguiti, nonché la composizione della commissioneche procederà alla selezione.

2. Alla selezione di cui al comma 1 può partecipare ilpersonale ivi indicato che, nei tre anni precedenti,non abbia riportato sanzioni disciplinari pari o piùgravi alla deplorazione e abbia riportato un giudizionon inferiore a «buono».

Art. 10. Concorsi, esami e scrutini in atto. 1.Sono fatte salve le procedure e gli effetti relativi aiconcorsi interni ed esterni ed agli scrutini di promo-zione del personale appartenente ai ruoli degli ispet-tori, dei sovrintendenti e degli assistenti ed agenti incorso alla data di entrata in vigore del presente de-creto.

2. Il personale suddetto, ove consegua nomine opromozioni ai sensi del comma 1, è inquadrato se-condo le modalità di cui agli articoli 7, 8 e 9 delpresente decreto.

Art. 11. Decorrenza giuridica ed economica.1. Le disposizioni di cui al presente capo hannoeffetto giuridico ed economico dal 1° settembre1995 relativamente al personale in servizio allastessa data.

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Art. 12. Equiparazione con il personale nondirettivo delle altre forze di polizia. 1. L’equi-parazione tra le qualifiche dei ruoli non direttividegli appartenenti al Corpo di polizia penitenzia-ria con i gradi e le qualifiche delle altre forze dipolizia è quella prevista dalla tabella C allegata alpresente decreto.

CAPO III

TRATTAMENTO ECONOMICO

Art. 13. Trattamento economico. 1. Con la me-desima decorrenza di cui all’art. 11, al personale deiruoli della polizia penitenziaria è attribuito il tratta-mento economico complessivo risultante alla tabel-la C allegata al presente decreto nonché gli scatti sti-pendiali ivi previsti. Allo stesso personale non van-no attribuiti ulteriori scatti aggiuntivi, comunque de-terminati, previsti in caso di promozione o nomina

al grado o qualifica superiore, nell’ambito dellostesso livello retributivo, nonché quelli stabiliti dal-l’art. 1 del decreto-legge 6 maggio 1994, n. 271,convertito, con modificazioni, dalla legge 6 luglio1994, n. 433.

2. Fino alla determinazione del trattamento econo-mico del personale delle forze di polizia, al persona-le inquadrato o promosso nella qualifica di ispettoresuperiore o qualifica equiparata l’indennità mensilepensionabile è fissata nella misura lorda di lire748.800.

3. Il livello retributivo VII bis attribuito al perso-nale di cui al comma 2 corrisponde al VII livello re-tributivo aumentato del 50 per cento dell’incremen-to previsto per l’VIII livello.

Art. 14. Clausola finanziaria. 1. All’onere deri-vante dall’applicazione del presente decreto si prov-vede ai sensi dell’art. 1 della legge 29 aprile 1995, n.130.

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TABELLA A(prevista dall’art. 6, comma 1)

CORPO DI POLIZIA PENITENZIARIA DOTAZIONI ORGANICHE

Uomini Donne Totale

Ispettori

Ispettori CapoIspettoriVice Ispettori

Sovrintendenti CapoSovrintendentiVice Sovrintendenti

Assistenti CapoAssistentiAgentiAgenti ausiliari

Totali

680

3.524

4.140

30.6888

39.012

60

306

360

3.282

4.008

740

3.830

4.500

33.950

43.020

}}

}

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(*) Art. 30 quater del decreto legislativo 30 ottobre 1992,n. 443.

(**) Art. 30 ter del decreto legislativo 30 ottobre 1992, n.443.

(***) Art. 21 bis del decreto legislativo 30 ottobre 1992,n. 443.

(****) Art. 11 bis del decreto legislativo 30 ottobre 1992,n. 443.

(1) Lo scatto gerarchico o aggiuntivo è pari ai 2,50% del-

lo stipendio in godimento (importo iniziale del livello e laretribuzione individuale di anzianità comprensiva, que-st’ultima, degli scatti gerarchici attribuiti, eventualmente,nel precedente livello retributivo).

Nei casi di passaggio dal V livello retributivo ai livelli re-tributivi VI e VI-bis, nella RIA confluisce un solo scatto ge-rarchico aggiuntivo, qualora risulti attribuito.

Gli scatti aggiuntivi ove previsti non costituiscono pre-supposto per la determinazione degli scatti gerarchichi.

TABELLA C(prevista dagli artt. 12 e 13) (così sostituita dalla Tabella A allegata al D.Lgs. 28 febbraio 2001, n. 76)

TRATTAMENTO ECONOMICO RISULTANTE DEL PERSONALE NON DIRETTIVO DEL CORPO DI POLIZIA PENITENZIARIA

Come risultante dall’applicazione dell’articolo 43 bis della legge 1° aprile 1981, n. 121

Livello Scatti gerarchichi (1) Scatti aggiuntivi (1)

Ruolo degli ispettori:Isp. sup. «sostituto commissario» VII bis 0 2 (*)Ispettore superiore VII bis 0 1 (**)Ispettore superiore VII bis 0Ispettore capo VII 0Ispettore VI bis 1Vice Ispettore VI 2

Ruolo dei Sovrintendenti:Sovrintendente capo VI bis 0 1 (***)Sovrintendente capo VI bis 0Sovrintendente VI 1Vice Sovrintendente VI 0

Ruolo degli agenti e degli assitenti:Assistente capo V 3 1 (****)Assistente capo V 3Assistente V 2Agente scelto V 1Agente V 0

21.

D.M. 20 novembre 1995, n. 540. Regolamen-to di attuazione degli articoli 2 e 4 della legge7 agosto 1990, n. 241, recante nuove norme inmateria di procedimento amministrativo e didiritto di accesso ai documenti amministrati-vi, relativamente ai procedimenti di compe-tenza degli organi dell’Amministrazione digrazia e giustizia.––––––––––

Il testo degli articoli 2 e 4 della legge n. 241/1990è il seguente:

«Art. 2. 1. Ove il procedimento consegua obbli-gatoriamente ad una istanza, ovvero debba essereiniziato d’ufficio, la pubblica amministrazione ha ildovere di concluderlo mediante l’adozione di unprovvedimento espresso.

2. Le pubbliche amministrazioni determinano per

ciascun tipo di procedimento, in quanto non sia giàdirettamente disposto per legge o per regolamento,il termine entro cui esso deve concludersi. Tale ter-mine decorre dall’inizio di ufficio del procedimentoo dal ricevimento della domanda se il procedimentoè ad iniziativa di parte.

3. Qualora le pubbliche amministrazioni nonprovvedano ai sensi del comma 2, il termine è ditrenta giorni.

4. Le determinazioni adottate ai sensi del comma 2sono rese pubbliche secondo quanto previsto dai sin-goli ordinamenti».

«Art. 4. 1. Ove non sia già direttamente stabilitoper legge o per regolamento, le pubbliche ammini-strazioni sono tenute a determinare per ciascun tipodi procedimento relativo ad atti di loro competenzal’unità organizzativa responsabile dell’istruttoria e diogni altro adempimento procedimentale nonché del-l’adozione del provvedimento finale.

2. Le disposizioni adottate ai sensi del comma 1

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sono rese pubbliche secondo quanto previsto deisingoli ordinamenti».

Art. 1. Ambito di applicazione. 1. Il presenteregolamento si applica ai procedimenti ammini-strativi di competenza di organi dell’Amministra-zione di grazia e giustizia sia che conseguano ob-bligatoriamente a iniziativa di parte sia che debba-no essere promossi d’ufficio.

2. I procedimenti di competenza dell’Amministra-zione di grazia e giustizia devono concludersi conun provvedimento espresso nel termine stabilito perciascun procedimento nelle tabelle allegate, che co-stituiscono parte integrante del presente regolamen-to e che contengono, altresì, l’indicazione dell’orga-no o dell’ufficio competente. In caso di mancata in-clusione del procedimento nelle tabelle allegate, lostesso si concluderà nel termine previsto da altrafonte legislativa o regolamentare o, in mancanza,nel termine di trenta giorni di cui all’art. 2 della leg-ge 7 agosto 1990, n. 241.

Art. 2. Decorrenza del termine iniziale per iprocedimenti d’ufficio. 1 Per i procedimenti d’uf-ficio il termine decorre dalla data in cui l’Ammini-strazione di grazia e giustizia abbia notizia del fattoda cui sorge l’obbligo di provvedere.

2. Qualora l’atto propulsivo promani da organo oufficio di altra amministrazione, il termine inizialedecorre dalla data di ricevimento, da parte dell’Am-ministrazione di grazia e giustizia, della richiesta odella proposta.

Art. 3. Decorrenza del termine iniziale per iprocedimenti a iniziativa di parte. 1. Per i proce-dimenti a iniziativa di parte il termine iniziale de-corre dalla data di ricevimento della domanda oistanza.

2. La domanda o istanza deve essere redatta nelleforme e nei modi stabiliti dall’Amministrazione, ovedeterminati e portati a idonea conoscenza degli am-ministrati, e deve essere correlata dalla prevista do-cumentazione, dalla quale risulti la sussistenza deirequisiti e delle condizioni richiesti da legge o da re-golamento per l’adozione del provvedimento.

3. All’atto della presentazione della domanda è ri-lasciata all’interessato una ricevuta contenente, ovepossibile, le indicazioni di cui all’art. 8 della legge 7agosto 1990, n. 241. Le dette indicazioni sono co-munque fornite all’atto della comunicazione del-l’avvio del procedimento di cui all’art. 7 della citatalegge n. 241 e all’art. 4 del presente regolamento.Per le domande o istanze inviate a mezzo del servi-zio postale, mediante raccomandata con avviso di ri-cevimento, la ricevuta è costituita dall’avviso stesso.

4. Ove la domanda dell’interessato sia ritenuta ir-regolare o incompleta, il responsabile del procedi-mento ne dà comunicazione all’istante entro sessan-ta giorni, indicando le cause della irregolarità o del-la incompletezza. In questi casi il termine iniziale

decorre dal ricevimento della domanda regolarizza-ta o completata.

5. Restano salvi la facoltà di autocertificazione e ildovere di procedere agli accertamenti d’ufficio pre-visti rispettivamente dagli articoli 2 e 10 della legge4 gennaio 1968, n. 15, nonché il disposto di cui al-l’art. 18 della legge 7 agosto 1990, n. 241.––––––––––

Si riporta il testo degli articoli 7, 8 e 18 della leg-ge 241/1990:

«Art. 7. 1. Ove non sussistano ragioni di impedi-mento derivanti da particolari esigenze di celeritàdel procedimento, l’avvio del procedimento stesso ècomunicato con le modalità previste dall’art. 8, aisoggetti nei confronti dei quali il provvedimento fi-nale è destinato a produrre effetti diretti ed a quelliche per legge debbono intervenirvi. Ove parimentinon sussistano le ragioni di impedimento predette,qualora da un provvedimento possa derivare un pre-giudizio a soggetti individuati o facilmente indivi-duabili, diversi dai suoi diretti destinatari, l’Ammi-nistrazione è tenuta a fornire loro, con le stesse mo-dalità, notizia dell’inizio del procedimento.

2. Nelle ipotesi di cui al comma 1 resta salva la fa-coltà dell’Amministrazione di adottare, anche primadell’effettuazione delle comunicazioni di cui al me-desimo comma 1, provvedimenti cautelari».

«Art. 8. 1. L’Amministrazione provvede a dare no-tizia dell’avvio del procedimento mediante comuni-cazione personale.

2. Nella comunicazione debbono essere indicati:a) l’Amministrazione competente;b) l’oggetto del procedimento promosso;c) l’ufficio e la persona responsabile del procedi-

mento;d) l’ufficio in cui si può prendere visione degli at-

ti.3. Qualora per il numero dei destinatari la comu-

nicazione personale non sia possibile o risulti parti-colarmente gravosa, l’amministrazione provvede arendere noti gli elementi di cui al comma 2 median-te forme di pubblicità idonee di volta in volta stabi-lite dall’Amministrazione medesima.

4. L’omissione di taluna delle comunicazioni pre-scritte può essere fatta valere solo dal soggetto nelcui interesse la comunicazione è prevista».

«Art. 18. 1. Entro sei mesi dalla data di entrata invigore della presente legge le Amministrazioni inte-ressate adottano le misure organizzative idonee agarantire l’applicazione delle disposizioni in mate-ria di autocertificazione e di presentazione di atti edocumento da parte di cittadini a pubbliche ammi-nistrazioni di essi alla legge 4 gennaio 1968, n, 15,e successive modificazioni e integrazioni. Delle mi-sure adottate le amministrazioni danno comunica-zione alla Commissione di cui all’art. 27.

2. Qualora l’interessato dichiari che fatti, stati equalità sono attestati in documenti già in possesso

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della stessa amministrazione procedente o di altrapubblica amministrazione, il responsabile del pro-cedimento provvede d’ufficio all’acquisizione deidocumenti stessi o di copia di essi.

3. Parimenti sono accertati d’ufficio dal responsa-bile del procedimento i fatti, gli stati e le qualità chela stessa amministrazione procedente o altra pub-blica amministrazione è tenuta a certificare».

Art. 4. Comunicazione dell’inizio del procedi-mento. 1. Salvo che non sussistano ragioni di im-pedimento derivanti da particolari esigenze di cele-rità, il responsabile del procedimento dà comunica-zione dell’inizio del procedimento stesso ai soggettinei confronti dei quali il provvedimento finale è de-stinato a produrre effetti, ai soggetti la cui parteci-pazione al procedimento sia prevista da legge o re-golamento nonché ai soggetti, individuati o facil-mente individuabili, ai quali possa derivare un pre-giudizio dal provvedimento.

2. I soggetti di cui al comma 1 sono resi edotti del-l’avvio del procedimento mediante comunicazionepersonale, contenente, ove già non rese note ai sensidell’art. 3, comma 3, le indicazioni di cui all’ari. 8 del-la legge 7 agosto 1990, n. 241. Qualora, per il numerodegli aventi titolo, la comunicazione personale risulti,per tutti o per taluni di essi, impossibile o particolar-mente gravosa, nonché nei casi in cui vi siano partico-lari esigenze di celerità, il responsabile del procedi-mento procede ai sensi dell’art. 8, comma 3, della leg-ge 7 agosto 1990, n. 241, mediante forme di pubblicitàda attuarsi con l’affissione e la pubblicazione di appo-sito atto, indicante le ragioni che giustificano la dero-ga, rispettivamente nell’albo dell’Amministrazione enel Bollettino ufficiale del Ministero.

3. L’omissione, il ritardo o l’incompletezza dellacomunicazione può essere fatta valere, anche nelcorso del procedimento, solo dai soggetti che abbia-no titolo alla comunicazione medesima, mediantesegnalazione scritta all’unità organizzativa compe-tente. Il responsabile del procedimento è tenuto afornire, nel termine di dieci giorni, gli opportunichiarimenti o ad adottare le misure necessarie, ancheai fini dei termini posti per l’intervento del privatonel procedimento.

4. Resta fermo quanto stabilito dal precedente art.3 in ordine alla decorrenza del termine iniziale delprocedimento.

Art. 5. Partecipazione al procedimento. 1. Aisensi dell’art. 10, lettera a), della legge 7 agosto1990, n. 241, presso le sedi degli organi o uffici del-l’Amministrazione sono rese note, mediante affis-sione in appositi albi o con altre idonee forme dipubblicità, le modalità per prendere visione degli at-ti del procedimento.

2. Ai sensi dell’art. 10 lettera b), della medesimalegge n. 241 del 1990, coloro che hanno titolo aprendere parte del procedimento possono presentare

memorie e documenti entro un termine pari a dueterzi di quello fissato per la durata del procedimen-to, sempre che il procedimento stesso non sia giàconcluso. La presentazione di memorie e documen-ti presentati oltre il detto termine non può comunquedeterminare lo spostamento del termine finale.––––––––––

Si riporta il testo dell’art. 10 della legge n.241/1990;

«Art. 10 1. I soggetti di cui all’art. 7 e quelli in-tervenuti ai sensi dell’art. 9 hanno diritto;

a) di prendere visione degli atti del procedimen-to, salvo quanto previsto dall’art. 24

b) di presentare memorie scritte e documenti,che l’Amministrazione ha l’obbligo di valutareove siano pertinenti all’oggetto del procedimen-to».

Art. 6. Termine finale del procedimento. 1. Itermini per la conclusione dei procedimenti si rife-riscono alla data di adozione del provvedimento ov-vero, nel caso di provvedimenti recettizi, alla datain cui il destinatario ne riceve comunicazione.

2. Ove nel corso del procedimento talune fasi, aldi fuori delle ipotesi previste dagli articoli 16 e 17della legge 7 agosto 1990, n. 241, siano di com-petenza di amministrazioni diverse dall’Ammini-strazione di grazia e giustizia, il terminale finaledel procedimento deve intendersi comprensivodei periodi di tempo necessari per l’espletamentodelle fasi stesse. A tal fine le amministrazioni in-teressate verificano d’intesa, entro sessanta giornidall’entrata in vigore del presente regolamento, lacongruità, per eccesso o per difetto, dei tempi pre-visti nelle tabelle allegate nell’ambito del terminefinale, per il compimento delle fasi medesime.Ove dalla verifica risulti la non congruità del ter-mine finale, il Ministro di Grazia e giustizia prov-vede, nelle forme prescritte, alla variazione deltermine, a meno che lo stesso non sia fissato dal-la legge.

3. I termini di cui ai commi 1 e 2 costituiscono ter-mini massimi e la loro scadenza non esonera l’Am-ministrazione dall’obbligo di provvedere con ognisollecitudine, fatta salva ogni altra conseguenza del-l’inosservanza del termine.

4. Nei casi in cui il controllo sugli atti dell’Ammi-nistrazione procedente abbia carattere preventivo, ilperiodo di tempo relativo alla fase di integrazionedell’efficacia del provvedimento non è computato aifini del termine di conclusione del procedimento. Incalce al provvedimento soggetto a controllo il re-sponsabile del procedimento indica l’organo compe-tente al controllo medesimo e i termini, ove previsti,entro cui lo stesso deve essere esercitato.

5. Ove non sia diversamente disposto, per i proce-dimenti di modifica di provvedimenti già emanati siapplicano gli stessi termini finali indicati per il pro-cedimento principale.

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6. Quando la legge prevede che la domanda del-l’interessato si intende respinta o accolta dopo l’inu-tile decorso di un determinato tempo dalla presenta-zione della domanda stessa, il termine previsto dal-la legge o dal regolamento per la formazione del si-lenzio-rifiuto o del silenzio-assenso costituisce al-tresì il termine entro il quale l’Amministrazione de-ve adottare la propria determinazione. Quando lalegge stabilisca nuovi casi o nuovi termini di silen-zio-assenso o di silenzio-rifiuto, i termini contenutinelle tabelle allegate si intendono integrati o modifi-cati in conformità.

7. Ai procedimenti amministrativi di cui all’art. 1,comma 1, non espressamente indicati negli allegatial presente regolamento si applica il termine di tren-ta giorni di cui all’art. 2, comma 3, della legge 7agosto 1990, n. 241, in cui non è computato il tem-po necessario per l’espletamento dei controlli pre-ventivi di cui al comma 4.––––––––––

Si riporta il testo degli articoli 16 e 17 della cita-ta legge n. 241/1990;

«Art. 16. 1. Ove debba essere obbligatoriamentesentito un organo consultivo, questo deve emettere ilproprio parere entro il termine prefissato da dispo-sizioni di legge o di regolamento o, in mancanza,non oltre novanta giorni dal ricevimento della ri-chiesta.

2. In caso di decorrenza del termine senza che siastato comunicato il parere o senza che l’organo adi-to abbia rappresentato esigenze istruttorie, è in fa-coltà dell’amministrazione richiedente di procedereindipendentemente all’acquisizione del parere.

3. Le disposizioni di cui ai commi 1 e 2 non si ap-plicano in caso di pareri che debbano essere rila-sciati da amministrazioni preposte alla tutela am-bientale, paesaggistico-territoriale e della salutedei cittadini.

4. Nel caso in cui l’organo adito abbia rappresen-tato esigenze istruttorie ovvero l’impossibilità, do-vuta a natura dell’affare, di rispettare il termine ge-nerale di cui al comma 1, quest’ultimo ricomincia adecorrere, per una sola volta, dal momento della ri-cezione, da parte dell’organo stesso, delle notizie odei documenti richiesti, ovvero dalla sua prima sca-denza.

5. Qualora il parere sia favorevole, senza osserva-zioni, il dispositivo è comunicato telegraficamente ocon mezzi telematici.

6. Gli organi consultivi dello Stato predispongonoprocedure di particolare urgenza per l’adozione deipareri loro richiesti».

«Art. 17 1. Ove per disposizione espressa di leg-ge o di regolamento sia previsto che per l’adozionedi un provvedimento debbano essere preventiva-mente acquisite le valutazioni tecniche di organood enti appositi e tali organi ed enti non provveda-no o non rappresentino esigenze istruttorie di com-

petenza dell’amministrazione procedente nei termi-ni prefissati dalla disposizione stessa o in mancan-za, entro novanta giorni dal ricevimerito della ri-chiesta, il responsabile del procedimento deve chie-dere le suddette valutazioni tecniche ad altri orga-ni dell’amministrazione pubblica o ad enti pubbliciche siano dotati di qualificazione e capacità tecni-ca equipollenti, ovvero ad istituti universitari.

2. La disposizione di cui al comma 1 non si appli-ca in caso di valutazioni che debbono essere pro-dotte da amministrazioni preposte alla tutela am-bientale, paesaggistico-territoriale e della salutedei cittadini.

3. Nel caso in cui l’ente od organo adito abbiarappresentato esigenze istruttorie all’amministra-zione procedente, si applica quanto previsto dalcomma 4 dell’art. 16».

Art. 7. Acquisizione obbligatoria di pareri e divalutazioni tecniche di organi od enti appositi. 1.Ove debba essere obbligatoriamente sentito un or-gano consultivo e il parere non intervenga entro iltermine stabilito da legge o regolamento entro i ter-mini previsti in via suppletiva dall’art. 16, commi 1e 4, della legge 7 agosto 1990, n. 241, l’Ammini-strazione richiedente può procedere indipendente-mente dall’acquisizione del parere. Il responsabiledel procedimento, ove ritenga di non avvalersi di ta-le facoltà, partecipa agli interessati la determinazio-ne di attendere il parere per un ulteriore periodo ditempo, che non viene computato ai fini del terminefinale del procedimento ma che non può comunqueessere superiore ad altri centottanta giorni.

2. Ove per disposizioni di legge o regolamentol’adozione di un provvedimento debba essere pre-ceduta dall’acquisizione di valutazioni tecniche diorgani od enti appositi e questi non provvedano enon rappresentino esigenze istruttorie ai sensi e neitermini di cui all’art. 17, commi 1 e 3, della legge7 agosto 1990, n. 241, il responsabile del procedi-mento chiede le suddette valutazioni tecniche agliorganismi di cui al primo comma dello stesso art.17 e partecipa agli interessati l’intervenuta richie-sta. In tali casi, per il periodo di un anno dall’en-trata in vigore del presente regolamento, il tempooccorrente per l’acquisizione delle valutazioni tec-niche non viene computato ai fini del termine fina-le del procedimento. Entro il medesimo termineannuale, il Ministro di Grazia e giustizia individua,in via generale, d’intesa con gli organi, ammini-strazioni ed enti interessati, gli altri soggetti pub-blici, che siano dotati di qualificazione e capacitàtecnica equipollenti rispetto agli organi ordinari, aiquali sia possibile richiedere in via sostitutiva levalutazioni tecniche, stabilendo i termini entro iquali le stesse devono essere rese; provvede altre-sì, ove occorra, ad apportare le conseguenti modi-fiche ai termini finali stabiliti nelle tabelle allegateal presente regolamento. Fintanto che il Ministro

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non avrà provveduto in via generale, nei modisuindicati, il responsabile del procedimento prov-vederà di volta in volta a individuare gli organi o isoggetti ai quali richiedere in via costitutiva le va-lutazioni tecniche.

Art. 8. Parere facoltativo del Consiglio di Stato.1. Quando il Ministro, fuori dei casi di parere obbli-gatorio, ritenga di dover promuovere la richiesta diun parere in via facoltativa al Consiglio di Stato, ilresponsabile del procedimento partecipa la determi-nazione ministeriale agli interessati indicandoneconcisamente le ragioni. In tal caso, il periodo ditempo occorrente per l’acquisizione del parere, dal-la richiesta alla sua ricezione, non è computato neltermine finale del procedimento, ove il parere me-desimo sia reso nei termini di cui all’art. 16, commi1 e 4, della legge 7 agosto 1990, n. 241.

2. L’acquisizione in via facoltativa di pareri e divalutazioni tecniche di organi, amministrazioni oenti, al di fuori del caso di cui al primo comma, haluogo con l’osservanza del termine finale del proce-dimento.

Art. 9. Unità organizzativa. 1. Salvo diversa de-terminazione, le unità organizzative responsabilidella istruttoria e di ogni altro adempimento proce-dimentale, nonché dell’adozione del provvedimentofinale sono gli organi e gli uffici competenti, comeindicati nelle tabelle allegate al presente regolamen-to.

Art. 10. Responsabile del procedimento. 1. Sal-vo che non sia diversamente disposto, il responsabi-le del procedimento è il dirigente preposto all’unitàorganizzativa competente.

2. Il responsabile dell’unità organizzativa puòaffidare ad altro dipendente addetto all’unità laresponsabilità dell’istruttoria e di ogni altroadempimento inerente al singolo procedimento. Ilprocedimento di assegnazione deve essere fattoper iscritto, con l’espressa indicazione che avvie-ne ai fini dell’art. 5, primo comma, della legge n.241 del 1990 e recare la data e la sottoscrizionedel dirigente dell’ufficio. La responsabilità deldesignato decorre dalla data di ricezione del prov-vedimento.

3. Il responsabile del procedimento esercita le at-tribuzioni contemplate dall’art. 6 della legge 7 ago-sto 1990, n. 241, e dal presente regolamento e svol-ge tutti gli altri compiti indicati nelle disposizioniorganizzative e di servizio nonché quelli attinenti al-l’applicazione delle disposizioni della legge 4 ago-sto 1968, n. 15.––––––––––

Si riporta il testo degli articoli 5 e 6 della citata L.241/1990:

«Art. 5. 1. Il dirigente di ciascuna Unità organiz-zativa provvede ad assegnare a sé o ad altro dipen-dente addetto alla sanità la responsabilità della

istruttoria e di ogni altro adempimento inerente ilsingolo procedimento nonché, eventualmente, del-l’adozione del provvedimento finale.

2. Fino a quando non sia effettuata l’assegnazionedi cui al comma 1, è considerato responsabile delsingolo procedimento il funzionario preposto allaUnità organizzativa determinata a norma del com-ma 1 dell’art. 4.

3. L’unità organizzativa competente e il nominati-vo del responsabile del procedimento sono comuni-cati ai soggetti di cui all’art. 7 e, a richiesta, achiunque vi abbia interesse».

«Art. 16. 1. Il responsabile del procedimento:a) valuta, ai fini istruttori, le condizioni di ammis-

sibilità, i requisiti di legittimazione ed i presuppostiche siano rilevanti per l’emanazione del provvedi-mento;

b) accerta d’ufficio i fatti, disponendo il compi-mento degli atti all’uopo necessari, e adotta ognimisura per l’adeguato e sollecito svolgimento del-l’istruttoria. In particolare, può chiedere il rilasciodi dichiarazioni e la rettifica di dichiarazioni oistanze erronee o incomplete e può esperire accer-tamenti tecnici ed ispezioni ed ordinare esibizionidocumentali;

c) propone l’indicazione o, avendone la competen-za, indice le conferenze di servizi di cui all’art. 14;

d) cura le comunicazioni, le pubblicazioni e le no-tificazioni previste dalle leggi e dai regolamenti;

e) adotta, ove ne abbia competenza, il provvedi-mento finale, ovvero trasmette gli atti all’organocompetente per l’adozione».

La legge n. 15/1968 reca norme sulla documenta-zione amministrativa e sulla legalizzazione e autenti-cazione di firme.

Art. 11. Integrazioni e modificazioni del presen-te regolamento. 1. I termini e i responsabili dei pro-cedimenti amministrativi individuati successivamen-te alla data di entrata in vigore del presente regola-mento saranno disciplinati con apposito regolamentointegrativo.

2. Entro due anni dalla data di entrata in vigore delpresente regolamento, e successivamente ogni treanni, l’Amministrazione di grazia e giustizia verifi-ca lo stato di attuazione dello stesso apportandovi,nelle prescritte forme, le modificazioni ritenute ne-cessarie.

Art. 12. Pubblicità aggiuntiva. 1. Il presente re-golamento, oltre che nella Gazzetta Ufficiale dellaRepubblica italiana, è pubblicato nel Bollettino uffi-ciale del Ministero di Grazia e giustizia. Le stesseforme e modalità sono utilizzate per le successivemodifiche e integrazioni.

2. Gli uffici tengono a disposizione di chiunque viabbia interesse appositi elenchi recanti l’indicazionedelle unità organizzative responsabili dell’istruttoria edel procedimento nonché del provvedimento finale,

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in relazione a ciascun tipo di procedimento ammini-strativo.

Art. 13. Norma transitoria. 1. Le disposizionidel presente regolamento si applicano ai procedi-menti amministrativi, indicati nelle tabelle allegate,iniziati dopo l’entrata in vigore del presente regola-mento.

2. Ai procedimenti amministrativi iniziati con lacomunicazione di cui all’art. 8 della legge 7 agosto1990, n. 241, prima della data di entrata in vigoredel presente regolamento, si applicano i termini didurata stabiliti nelle tabelle allegate, detratto il pe-riodo di tempo già trascorso tra la comunicazionestessa e la data suddetta.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato,sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti nor-mativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo achiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

ALLEGATI

Direzione generale organizzazione giudiziaria eaffari generali (Omissis)

Direzione generale degli affari civili e libere pro-fessioni (Omissis).

Direzione generale degli affari penali delle graziee del casellario (Omissis).

Ispettorato generale (Omissis).(1) Dipartimento dell’Amministrazione peniten-

ziaria.(2) Ufficio centrale per la giustizia minorile.(3) Ufficio centrale degli archivi notarili:Divisione I Affari generali e del personale.Divisione Il Patrimonio e contabilità.Direzione antimafia (Omissis).Uffici giudiziari (Omissis).

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(1) DIPARTIMENTO DELL’AMMINISTRAZIONE PENITENZIARIA–––––––––NOTE:(a) Compreso il tempo occorrente ad organi esterni all’Amministrazione della Giustizia indicato in parentesi.(b) Compreso il termine di gg. 180 previsto dall’art. 10, comma 5, del D.P.R. 9 maggio 1994, n. 487.

PROCEDIMENTI AMMINISTRATIVI DI COMPETENZADELL’UFFICIO CENTRALE DEL PERSONALE

_____________________________________________________________________________________________TERMINE

PROCEDIMENTO FONTE NORMATIVA FINALE NOTEGIORNI_____________________________________________________________________________________________

1. Dispensa dal servizio (D.P.R. 10-1-1957, n. 3, artt. 71, 129 e 130) 3602. Decadenza dall’impiego (D.P.R. 10-1-1957, n. 3, art. 127, lett. c) 280 »3. Risoluzione del rapporto d’impiego (D.P.R. 10-1-1957, n. 3, art. 10, comma 3) 175 »4. Esonero del periodo di prova (D.P.R. 10-1-1957, n. 3, att. 10, comma 5) 50 »5. Part-time, lavoro a tempo parziale (D.P.C.M. 17-3-1989, n. 117, art. 7) 45 »6. Trasferimento per motivi di servizio (D.P.R. 10-1-1957, n. 3, art. 32) 35 »7. Trasferimenti a domanda (D.P.R. 8-5-1987, n. 266, art. 4) 270 »8. Decreto di cessazione per passaggio (D.P.R. 10-1-1957, n. 3, art. 65) 160 (90) (a)

ad altra Amministrazione9. Riammissione in servizio (Art. 132 del D.P.R. 10-1-1957, n. 3, art. 42 160 »

D.Lgs. 30-10-1992, n. 443)10. Trasferimenti di sede del personale con (D.P.R. 30-6-1972, n. 748, art. 15) 195 »

qualifica dirigenziale11. Dimissioni dall’impiego (D.P.R. 10-1-1957, n. 3, art. 124) 75 »12. Decreti di collocamento fuori ruolo (D.P.R. 10-1-1957, n. 3, art. 58) 160 »13. Decreto passaggio ex art, 200 passaggio) D.P.R. 10-1-1957, n. 3, art. 200) 210 »

di ruolo nella stessa Amministrazione14. Comando presso altre Amministrazioni (D.P.R. 10-1-1957, n. 3, art. 56) 210 »

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TERMINEPROCEDIMENTO FONTE NORMATIVA FINALE NOTE

GIORNI

15. Cambio o aggiunta di nome e cognome aseguito di sentenza dell’Aut. Giudiziaria

16. Variazione stato matricolare17. Espletamento scrutinio di promozione18. Rinnovazione scrutinio

19. Scrutini per merito comparativo relativi alpersonale direttivo e dirigente della Am-ministrazione Penitenziaria

20. Autorizzazione a svolgere incarichi

21. Cessazione dal servizio per limiti di età

22. Mutamento di mansioni per inidoneitàfisica

23. Nomina in ruolo24. Nomina in ruolo25. Assunzioni obbligatorie26. Rilascio stati di servizio e/o stati matri-

colari

27. Rilascio copie decreti, ordini di servizio,atti giuridici ed economici

28. Procedure concorsuali (predisposizionebando concorso, meccanizzazione dati,esame istanze e preparazione decretiesclusione candidati, nomina Commissio-ne esaminatrice, espletamento procedureconcorsuali e graduatoria di merito)

29. Assegnazione e nomina vincitori di con-corso

30. Decreto decadenza della nomina31. Attuazione procedure mobilità esterna

32. Permessi sindacali33. Aspettativa per motivi sindacali34. Rapporti informativi35. Applicazione rinnovi contrattuali

36. Rivalutazioni monetarie competenze ac-cessorie (compenso lav. straord.)

37. Inquadramento in altro profilo professio-nale della stessa qualifica funzionale

38. Conservazione anzianità e trattamento eco-nomico in sede di trasferimento di un im-piegato nei ruoli di questa Amministrazione

(R.D.L. 9-7-1939, n. 1238, art. 153)

(D.P.R. 10-1-1957, n. 3, art. 55)(D.P.R. 3-5-1957, n. 686, da artt. 62 a 69)(D.P.R. 3-5-1957, n. 686, artt. 62, 63, 64, 65,66, 67, 68 e 69)(Legge 15-12-1990, n. 395, art. 40; Legge 1-4-1981, n. 121 e relativi decreti di attuazione;D.P.R. 24-4-1982, n. 335, artt. 35, 36, 37 e 43;D.L. 19-12-1984, n. 858, convertito con modi-ficazioni, dalla legge 17-2-1985, n. 19, art. 1bis; D.P.R. 28-12-1970, n. 1077; Legge 10-10-1986, n. 668, art. 51)

(D.P.R. 10-1-1957, n. 3, artt. 60 e 61)

(D.P.R. 1092/73, art. 4, e D.P.R. 10-1-1957, n.3, art. 131)

(D.P.R. 8-5-1987, n. 266, art. 29)

(D.P.R. 10-1-1957, n. 3, art. 10, comma 3)(D.P.R. 10-1-1957, n. 3, art. 10, comma 4)(Legge 2-4-1968, n. 482)(D.P.R. 10-1-1957, n. 3)

(D.P.R. 10-1-1957, n. 3)

(D.P.R. 10-1-1957, n. 3; D.P.R. 3-5-1957, n.686, artt. 3, 4, 5, 7 e 8; D.P.R. 28-12-1970, n.1077, art. 4; D.P.C.M. 10-6-1986, art. 9 e leg-ge 15-12-1990, n. 395, D.Lgs. 30-10-1992, n.443; D.P.R. 9-5-1994, n. 487)

(D.P.R. 10-1-1957, n. 3, art. 9 e Legge 15-12-1990, n. 395; D.Lgs. 30-10-1992, n. 443)(D.P.R. 10-1-1957, n. 3, art. 9, comma 3)(D.P.C.M. 5-8-1988 e successive modificazio-ni ed integrazioni)(Legge 18-3-1968, n. 249, art. 47)(Legge 18-3-1968, n. 249, art. 45)(D.P.R. 10-1-1957, n. 3, art. 42)(D.P.R. relativo al contratto da applicare e relati-ve circolati esplicative della Ragioneria Generaledello Stato I.G.O.P.) (Giudicati amministrativi)(Legge 11-7-1980, n. 312, art 4, comma 9;

D.P.R. 17-1-1990, n. 44, art. 5, comma 14)

(D.P.R. 10-1-1957, art. 200)

60

35270

270

360

60

60

160

12012036035

35

780 fino a50.000

candidati900 oltre i

50.000candidati

120

40548

3540

22036

100

137

90 (40)

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TERMINEPROCEDIMENTO FONTE NORMATIVA FINALE NOTE

GIORNI

39. Interessi e rivalutazione monetaria

40. Conservazione trattamento economico piùfavorevole nei passaggi di carriera

41. Attribuzione indennità di seconda lingua(Bilinguismo)

42. Rivalutazioni monetarie competenze ac-cessorie (comp. lav. straord.)

43. Ricongiunzione periodi assicurativi

44. Riscatto studi universitari

45. Computo, riunione, ricongiunzione, riscat-to servizi pregressi resi allo Stato coniscrizione all’Inps o altri fondi

46. Liquidazione indennità di buonuscita

47. Riliquidazione indennità di buonuscita

48. Liquidazione una-tantum con costituzioneposizione assicurativa

49. Liquidazione trattamento di quiescenza di-retto o di reversibilità

50. Liquidazione trattamento di pensione pri-vilegiata diretto o di reversibilità

51. Riliquidazione trattamento di pensione or-dinaria e privilegiata

52. Interessi e rivalutazione monetaria su prov-vedimenti pensionistici

53. Liquidazioni per risoluzione rapportod’impiego per il personale che non ha su-perato il periodo di prova

54. Aspettativa per infermità per il personale dicui all’art. 40 della legge 15-12-1990, n. 395e per quello del Corpo di Polizia penitenziaria

55. Congedo straordinario per il personale di cuiall’art. 40 della legge 15-12-1990, n. 395 e perquello del Corpo di Polizia penitenziaria

56. Assenze per malattia per il personale del«Comparto Ministero» di cui al D.P.C.M.3-3-1995

57. Aspettativa per motivi di famiglia58. Aspettativa per mandato amministrativo59. Aspettativa per il ricongiungimento del co-

niuge all’estero60. Aspettativa per obblighi militari di leva

(Circ. Presidenza Consiglio Ministri 24-8-1988 n. UCI/40757/27720/02 e 26-11-1986n. UCI/5314/27720/02)

(D.P.R. 28-12-1970, n. 1079, art 12; D.P.R. 17-5-1987, n. 266, art, 48, comma 1)(legge 23-10-1961, n. 1165; D.P.R. 26-7-1976, n. 752 [Trento e Bolzano]; D.P.R. 8-5-1987, n. 266, art. 53; D.P.C.M. 30-5-1988, n.287 [Aosta])(Giudicati amministrativi)

(legge 7-9-1979, n. 29; D.P.R. 29-12-1973, n.1092)(D.P.R. 29-12-1973, n. 1092)

(D.P.R. 29-12-1973, n. 1092)

(D.P.R. 29-12-1973, n. 1092; legge 29-4-1976, n. 177)(D.P.R. 29-12-1973, n. 1092, legge 29-4-1976, n. 177)

(D.P.R. 29-12-1973, n. 1092; legge 29-4-1976; n. 177; legge 2-4-1958, n. 322)

(D.P.R. 29-12-1973, n. 1092; legge 29-4-1976, n. 177)

(D.P.R. 29-12-1973, n. 1092; legge 29-4-1976,n. 177)

(D.P.R. 29-12-1973, n. 1092; legge 29-4-1976,n. 177)(Circ. Presidenza Consiglio Ministri 24-8-1988 n. Uci/40757/27720/02)

(Legge 7-9-1979, n. 29; D.P.R. 29-12-1973, n.1092, Legge 2-4-1958, n. 322)

(D.P.R. 10-1-1957, n. 3, art. 68)

(D.P.R. 10-1-1957, n. 3, art. 37)

(Art. 21 del C.C.N.L.)

(D.P.R. 10-1-1957, n. 3, art. 69)(Legge 27-12-1985, n. 816)(Legge 1-2-1985, n. 26 e legge 25-6-1985, n.333)(Legge 24-12-1986, n. 958)

120 (90)

60 (30)

55

100

365

240

365

180

180

365

450

450

365

180

270 (80)

110 (80)

150 (120)

210 (180)

60190210

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TERMINEPROCEDIMENTO FONTE NORMATIVA FINALE NOTE

GIORNI

61. Diritti allo studio

62. Concessione una-tantum per infermità63. Gettoni di presenza64. Rimborso spese di cura65. Riconoscimento infermità per causa diservizio personale «Comparto Ministero»

66. Concessione equo indennizzo per infer-mità dipendente da causa di servizio67. Riliquidazione equo indennizzo

68. Riconoscimento infermità per causa diservizio personale con qualifica dirigenziale edirettiva di cui all’art. 40 della L. 15-12-1990,n. 39569. Nomina cappellani70. Selezione esperti

71. Rimborso spese custodi case mandamen-tali72. D.M. nomina medici incaricati (compresaprocedura concorsuale)73. D.M. Cessazione medici incaricati per di-messioni74. D.M. Cessazione dei medici incaricati perlimiti di età75. Decadenza dall’incarico medici incaricati76. Dispensa dal servizio medici incaricati77. Scrutinio per l’attribuzione della qualificadi agente scelto78. Revisione giudizio di fine anno79. Attribuzione qualifica per Ufficiali di po-lizia giudiziaria80. Scrutinio per la promozione ad IspettoreCapo81. Scrutinio per la promozione ad Ispettore

82. Scrutinio per la promozione a Sovrinten-dente83. Scrutinio per la promozione a Sovrinten-dente Capo84. Scrutinio per conferimento del grado adAssistente85. Scrutinio per conferimento del grado adAssistente Capo86. Autorizzazione cure termali

(D.P.R. 23-8-1988, n. 395; D.P.R. 28-11-1985, n.782)(D.P.R. 25-10-1981, n. 738)(Legge 4-11-1950, n. 888)(D.P.C.M. 5-7-1965)(D.P.R. 20-4-1994, n. 349)

(D.P.R. 10-1-1957, n. 3, D.P.R. 3-5-1957, n.686)(D.P.R. 3-5-1957, n. 686; D.P.R. 20-4-1994,n. 349)(D.P.R. 10-1-1957, n. 3, D.P.R. 3-5-1957, n.686)

(Legge 4-3-1982, n. 68)(Legge 26-7-1975, n. 354, art. 80; D.P.R.29-4-1976, n. 431, art. 120)

(Legge 2-4-1968, n. 469)

(Legge 9-10-1970, n. 740)

(Legge 9-10-1970, n. 740)

(Legge 9-10-1970, n. 740)

(Legge 9-10-1970, n. 740)(Legge 9-10-1970, n. 740)(Legge 1-2-1989, n. 53)

(D.L. 30-10-1992, n. 443)(Legge 1-2-1989, n. 53)

(Legge 15-12-1990, n. 395 e D.L. 30-10-1992, n. 443)(Legge 15-12-1990, n. 395 e D.L. 30-10-1992, n. 443)(Legge 15-12-1990, n. 395 e D.L. 30-10-1992, n. 443)(Legge 15-12-1990, n. 395 n. D.L. 30-10-1992, n. 443)(Legge 1-2-1989, n. 53)

(Legge 1-2-1989, n. 53)

(D.P.C,M. 3-7-1965)

110

180180120180

230

90

180

6080

90

320

75 (90)

60 (90)

280400 (90)

180

60

90

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180

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180

180

40

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TERMINEPROCEDIMENTO FONTE NORMATIVA FINALE NOTE

GIORNI

87. Congedo straordinario per gravidanza epuerperio ed astensione obbligatoria e fa-coltativa, per il personale del Corpo di Po-lizia penitenziaria e dell’art. 4 della legge15-12-1990, n. 395

88. Richiesta riconoscimento causa di servizio

89. Riforme parziali

90. Equo indennizzo

91. Riforma assoluta per infermità

92. Indennità di rischio

93. Contrattazione stipendiale Provvedimentidi inquadramento

94. Proposte onorificienze ordine al meritoRepubblica Italiana

95. Valutazione servizio a seguito di equo in-dennizzo

96. Riscatto-Computo-Ricongiunzione deiservizi ai fini di quiescenza

97. Liquidazione indennità di buonuscita

98. Pensione privilegiata

99. Liquidazione trattamento di quiescenza

100. Costituzione posizione assicurativa. Li-quidazione «Una Tantum»

101. Ricorso straordinario al Presidente dellaRepubblica

102. Ricorso al T.A.R.

103. Costituzione di parte civile in procedi-mento penale

104. Procedimento espropriativo presso terzi

105. Ricorso gerarchico

106. Note di demerito

107. Riabilitazioni

108. Condoni

109. D.M. cessazione cappellani incaricati

110. D.M. cessazione per dimissioni e per li-miti d’età dei cappellani incaricati

111. D.M. esonero dall’incarico dei cappella-ni incaricati

112. Stato e avanzamento degli Ufficiali deldisciolto Corpo degli AA.CC.

(Art. 41 D.P.R. 10-1-1957, n. 3; Legge 30-12-1971, n. 1204)

(R.D. 15-4-1928)

(D.P.R. 25-10-1981, n. 738)

(Legge 23-12-1970, n. 1094)

(Legge 18-2-1963, artt. 28 e 85)

(D.P.R. 5-5-1975, n. 146 e successive modi-ficazioni)

(Legge 20-11-1987, n. 472; Legge 7-8-1990,n. 232; Legge 6-3-1992, n. 216)

(D.P.R. 13-5-1952, n. 458 e successive mo-dificazioni)

(Legge 15-7-1950, n. 539)

(D.P.R. 29-12-1973, n. 1092, Legge 29-4-1976, n. 177; Legge 7-2-1979, n. 29)

(D.P.R. 29-12-1973, n. 1092; Legge 29-4-1976, n. 177; Legge 20-3-1980, n. 75)

(D.P.R. 29-12-1973, n. 1092; Legge 29-4-1976, n. 177; D.P.R. 19-4-1986, n. 138)

(D.P.R. 29-12-1973, n. 1092; Legge 29-4-1976, n. 177; D.P.R. 19-4-1986, n. 138)

(Legge 2-4-1958, n. 322; D.P.R. 29-12-1973, n. 1092)

(D.P.R. 24-11-1970, n. 1199)

(Legge 6-12-1971, n. 1034)

(Art. 76, c.p.p.)

(Art. 540 e segg. c.p.c.)

(D.P.R. 24-11-1971, n. 1199)

(Art. 18 legge 12-7-1980, n. 312)

(Art. 87, D.P.R. 10-1-1957, n. 3)

(Per intervento di leggi straord.)

(Legge 4-3-1982, n. 68)

(Legge 4-3-1982, n. 68)

(Legge 4-3-1982, n. 68)

(D.L.L. 21-8-1945, n. 508; legge 4-8-1971,n. 607 e legge 15-12-1990, n. 395)

90

170

190920 (360)

80280 (180)

985

125 (115)

165

290 (90)

285 (90)

320

530

360 (90)

365 (265)

740 (700)40

200 (185)

60270

420

80

100

100

360

60 (30)

»

»

»(a)

»(a)

»

(a)

»

(a)

(a)

»

»

(a)

(a)

(a)

»

(a)

»

»

»

»

»

»

»

(a)

Page 99: 61 POLIZIAPENITENZ

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FASI ENDOPROCEDIMENTALI RELATIVE A PROCEDIMENTI AMMINISTRATIVIDI ALTRE AMMINISTRAZIONI

113. Riscatto ai fini di buonuscita (D.P.R. 29-12-1973, n. 1092) 4 »

PROCEDIMENTI AMMINISTRATIVI DELLA CASSA DELLE AMMENDE

TERMINEPROCEDIMENTO FONTE NORMATIVA FINALE NOTE

GIORNI

PROCEDIMENTI AMMINISTRATIVI DI COMPETENZADELL3UFFICIO CENTRALE DETENUTI

114. Trasferimenti a domanda di detenuti

115. Nomina e rinnovo assistenti volontari

116. Problematiche relative ai rapporti conaltri culti religiosi, comunità terapeutiche,associazioni, ecc., relativamente alle attivitàdi competenza

117. Esame progetti vari, provenienti da or-ganismi o associazioni Culturali, sportiveecc. (Arci, Uisp, ecc.)

118. Restituzione a coloro che ne faccianorichiesta della ritenuta dei tre decimi sullamercede corrisposta a seguito della abolizio-ne della stessa da parte della Corte Costitu-zionale con sentenza n. 49 del 3-18/2/1992

(Legge 26-7-1975, n. 354, art. 42; D.P.R.29-4-1976, n. 431, art. 80)

(Legge 26-7-1975, n. 354, art. 78 e successi-ve modificazioni; D.P.R. 29-4-1976, n. 431,art. 107)

(Legge 26-7-1975, n. 354, art. 26; D.P.R.29-4-1976, n. 431, artt. 55 e 103; Legge 22-11-1988, n. 516, art. 9; Legge 22-11-1988,n. 517, art. 6; Legge 8-3-1989, n. 101, art.10; Legge 11-8-1984, n. 449, art. 8; D.P.R.9-10-1990, n. 309; Legge 26-7-1975, n. 354,art. 17; art. 63 Reg. Esecuz.)

(Legge 26-7-1975, n. 354 e successive mo-dificazioni)

(Sentenza Corte Costituzionale n. 49 del 3-18/2/1992)

180

117

88

95

170

»

»

»

»

»

119. Restituzione depositi cauzionali, fondiabbandonati, spese di giustizia dovute daidepositanti, rimborsi vari

(Artt. 108 e segg. del D.P.R. 29-4-1976, n.431 e artt. 33 e segg. del D.P.R. 18-5-1989,n. 248)

115 (60) (a)

Page 100: 61 POLIZIAPENITENZ

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TERMINEPROCEDIMENTO FONTE NORMATIVA FINALE NOTE

GIORNI

120. Indennità e rimborso per trasferimentid’autorità

121. Concessione sussidi

122. Vertenze e contenzioso

123. Vertenze e contenzioso, spese per liti, ar-bitraggi risarcimenti ed accessori. Capitolo1291.

124. Contratti ambito edilizia penitenziaria

125. Acquisizione nuovi sistemi informatici

126. Licitazione privata per acquisto gasolio,affidamento servizio pulizie e servizio mense

127. Appalto concorso

128. Stipula di contratti di locazione di dirittoprivato

(Legge 836 del 18-12-1973; Legge 417 del26-7-1978; D.P.R. 513 del 16-1-1978; D.Lgs.3-2-1993, n. 29 e successive modificazioni)

(D.P.R. 30-6-1972, n. 748 Attribuzioni D.G.;D.M. 20-7-1989 disciplina sussidi di persona-le D.A.P.)

(Esecuzione delle decisioni di condanna pro-nunciate dalla Corte dei Conti nei giudizi diresponsabilità (R.D. 5-9-1909, n. 776) a cari-co dei funzionari e degli agenti contabili dellaAmministrazione Penitenziaria)

(Pagamento delle spese di giudizio, 30-10-1933, n. 1611; Legge 3-4-1979, n. 103)

(R.D. 18-11-1923, n. 2440 e R.D. 23-5-1924,n. 827 e successive modificazioni)

(R.D. 18-11-1923, n. 2440 e R.D. 23-5-1924,n. 827 e successive modificazioni; D.Lgs. 12-2-1993, n. 39)

(R.D. 18-11-1923, n. 2440 e R.D. 23-5-1924,n. 827 e successive modificazioni; D.Lgs. 24-7-1992, n. 358; D.Lgs. 17-3-1995, n. 157)

(R.D. 18-11-1923, n. 2440 e R.D. 23-5-1924,n. 827 e successive modificazioni; D.Lgs. 24-7-1992, n. 358; D.Lgs. 17-3-1995, n. 157)

(Legge 27-7-1978, n. 392)

32

68

279 (90)

250 (90)

450

560

240

400

480

»

»

(a)

(a)

»

»

»

»

»

PROCEDIMENTI AMMINISTRATIVI DI COMPETENZA DELL’UFFICIO CENTRALEDEI BENI E DEI SERVIZI

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(2) UFFICIO CENTRALE PER LA GIUSTIZIA MINORILE

DIVISIONE IV PERSONALE GIUSTIZIA MINORILE

NOTE;(a) Compreso il tempo occorrente ad organi esterni all’Amministrazione della Giustizia indicato a lato.(b) Compreso il termine di gg. 180 di cui al D.P.R. 9 maggio 1995, n. 487.

N. PROCEDIMENTO FONTE NORMATIVA TEMPO

1. Assunzione obbligatoria

2. Procedura concorsuale 700 gg. fino a50.000 candidati 900 gg. oltre i 50.000,ivi compreso il termine di 180 gg. di cuial D.P.R. 9-5-94, n. 487, a decorrere dalbando di concorso

3. Decreto di nomina in prova a seguito diconcorso

4. Esonero periodo di prova

5. Liquidazione compenso (gettone di pre-senza) ai membri delle commissioni esa-minatrici di concorsi per l’assunzione delpersonale

6. Decreto di nomina in ruolo

7. Decreto di decadenza dalla nomina

8. Decreti di trattamento economico e/o ap-plicazione benefici economici

9. Decreto di trasferimento a domanda

10. Decreto di passaggio di ruolo

11. Decreto comandi presso altre Ammini-strazioni

12. Concessione congedo straordinario– matrimonio cure termali– esami– gravi motivi– infermità

13. Decreto di riduzione degli assegni perperiodo di congedo straordinario ecce-dente i primi 30 gg. nel corso dell’anno

14. Aspettativa per infermità

15. Aspettativa per motivi di famiglia

16. Aspettativa per obblighi militari di leva

17. Aspettativa per infermità dipendente dacausa di servizio

18. Aspettativa per cure termali

19. Aspettativa per raggiungimento coniugeall’estero

20. Aspettativa per motivi sindacali21. Aspettativa per mandato amministrativo22. Cumulo permessi sindacali

Art. 9 D.P.R. 3/1957, L. 482/68, D.P.R.1318/67, L. 466/80, D.P.R. 1219/84,D.P.R. 586/87, Art. 40, D.P.R. 1077/70

D.P.R. 3/1957, D.Lgs. 3-2-93, n. 29

D.P.R. 9-5-94, n. 487

Art. 9 D.P.R. 3/1957

Art. 10 D.P.R. 3/1957

Art. 10 D.P.R. 3/1957

Art. 8 e. 3, D.P.R. 3/1957

L. 312, D.P.R. 310/81, D.P.R. 344/83,D.P.R. 266/87, D.P.R. 44/90

Art. 32 D.P.R. 31/1957, Art. 4 D.P.R. 266/87

Art. 200 D.P.R. 3/1957

Art. 56 D.P.R. 3/1957, D.P.R. 1077/70

Artt. 37 e. 2 e 40 D.P.R. 3/1957L. 638/1983 e successive modificheArtt. 37 e. 2 e 40 D.P.R. 3/1957Artt. 37 e. 1 e 40 D.P.R. 3/1957Artt. 37 e 40 D.P.R. 3/1957

Art. 40 D.P.R. 3/1957

Artt. 66 e 68 D.P.R. 3/1957

Art. 69 D.P.R. 3/1957

Artt. 66 e 67 D.P.R. 3/1957

Art. 68 D.P.R. 3/1957

L. 638/83

L. 26/80 e L. 333/85

Art. 45 L. 249/68L. 816/86Art. 8 L. 715/78

150 gg.

700 gg.

120 gg.

32 gg.

30 gg.

120 gg.

40 gg.

60 gg.

180 gg.

90 gg.

140 gg.

45 gg.45 gg.45 gg.45 gg.45 gg.45 gg.

60 gg.

30 gg.

45 gg.

45 gg.

40 gg.

180 gg.

45 gg.160 gg.80 gg.

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N. PROCEDIMENTO FONTE NORMATIVA TEMPO

23 Astensione lavoratrici madri24 Interdizione dal lavoro25 Sussidi. Fase iniziale (*)26 Borse di studio. Fase iniziale (*)27 Cause di servizio

28 Equo indennizzo

29 Pensione privilegiata. Fase iniziale (*)30 Richiesta cambio o aggiunta di nome e co-

gnome a seguito di sentenza dell’autoritàgiudiziaria

31 Richiesta variazioni stato matricolare 32Rilascio copie dello stato matricolare e di atti del fascicolo personale

33 Albo dipendenti civili dello Stato34 Trasformazione del rapporto di lavoro

(part-time)35 Decreto di dispensa dal servizio per infermità36 Decreto di decadenza dall’impiego37 Decreto di cancellazione dal ruolo per pas-

saggio ad altro ruolo o Amministrazione38 Decreto accettazione dimissioni volontarie

dall’impiego39 Decreto collocamento a riposo per limiti di età40 Decreto collocamento a riposo a domanda

per compimento 40 anni di servizio utile 41Ricongiunzione ex legge 29/1979. Fase ini-ziale (*)

42 Computo servizi ai fini di pensione con osenza riscatto. Fase iniziale (*)

43 Decreto di riammissione in servizio44 Ricorso straordinario al Capo dello Stato.

Istanza interessato45 Ricorso gerarchico. Istanza interessato 4646 Ricorso giurisdizionale. Istanza interessato47 Appello al Consiglio di Stato.48 Estensione del giudicato amministrativo

49 Liquidazione spese per liti50 Statistica per relazione annuale al Parla-

mento e alla Corte dei Conti51 Nomina e conferma dei componenti priva-

ti dei Tribunali per i Minorenni e delle Se-zioni per i minorenni delle Corti d’Appello

Art. 7, 1° comma L. 1204/71Art. 5 L. 1204/71

Art. 68 D.P.R. 3/1957, Artt. 35-41D.P.R. 686/57, Art. 165 D.P.R. 1092/73, Art.bis L. 472/87 D.P.R. 20/4/94 n. 349Art. 68 D.P.R. 3/1957, Artt. 35-41D.P.R. 686/57, Art. 166 D.P.R. 1092/73, Art.bis L. 472/87 D.P.R. 20-4-94, n. 349

Art. 55 D.P.R. 3/1957

Art. 55 D.P.R. 3/1957D.P.R. 686/57

Art. 158 D.P.R. 3/1957Art. 7 D.P.C.M. 117/89

Artt. 71,129 e 130 D.P.R. 3/1957Art. 127 lett. C) D.P.R. 3/1957Artt. 65,199 e 200 D.P.R. 3/1957

Artt. 124,125,126 D.P.R. 3/1957

Art. 131 D.P.R. 3/1957, D.P.R. 1092/73Art. 131 D.P.R. 3/1957, D.P.R. 1092/73

Art. 132 D.P.R. 3/1957Artt. 8-17 D.P.R. 1199/71

D.P.R. 1199/71D.P.R. 1199/71Legge 1034/71Art. 22 D.P.R. 13/1986. Circ. Funz. Pubb.45252/7383 del 31-3-1990Avv. Stato Art. 22 G.U. approvato con R.D.1611/33 e succ. mod.

45 gg. (a)35 gg. (a)

570 gg. (a)

450 gg. (a)

150 gg.

32 gg.

32 gg.

35 gg.35 gg.

120 gg.360 gg. (a)

240 gg.110 gg. (a)

40 gg. (a)

35 gg. (a)35 gg. (a)

190 gg.160 gg.

80 gg.70 gg.80 gg.140 gg.

30 gg.

32 gg.

(*) L’ufficio svolge soltanto la fase iniziale del procedimento in quanto trattasi di materie di competenza del Dipartimento dell’Am-ministrazione Penitenziaria.

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N. PROCEDIMENTO FONTE NORMATIVA TEMPO

UNITÀ TEMPO N. PROCEDIMENTO ORGANIZZATIVA (GIORNI) NOTE

1. Contratti di fornitura

2. Contratti di edilizia

3. Contratti di locazione

R.D. 18-11-1924Regolamento di esecuzione 23-5-1924, n. 827e successive modifiche ed integrazioni

R.D. 18-11-1924Regolamento di esecuzione 23-5-1924, n. 827e successive modifiche ed integrazioni

R.D. 18-11-1924Regolamento di esecuzione 23-5-1924, n. 827e successive modifiche ed integrazioni

270 gg.

360 gg.

300 gg.

DIVISIONE V BENI E SERVIZI

1. Contratti di forniture Div. V-Serv. IIAutorizz. gara » » 30Autorizz. stipula » » 30Esame documentazione » » 30Richiesta integr. doc. » » 30Approvazione contratto » » 30Controllo e trasmissione » » 30Gestione ev. rilievi » » 30Restituz. contratti » » 30Archiviaz. e registraz. » » 30

2. Contratti di ediliziaAutorizz. gara » » 30Autorizz. stipula » » 30Esame documentazione » » 30Richiesta integr. doc. » » 30Approvazione contratto » » 30Controllo e trasmissione o o 30Gestione ev. rilievi 30Restituz. contratti o o 30Com. cons. lavori o o 30Decreti e ordinativi o O 30Decreto ruolo o O 30

3. Contratti di locazioneReperim. locali demaniali » » 30Acquisiz. documentazione » » 30Rich. e imp. fondi » » 30Inform. Min. Finanze » » 30Aut. stipula » » 30Ricez. contratto » » 60Decreto ruolo » » 30Invio documento rag. » » 30Invio ruolo D.P.T. » » 30Gestione canoni » » 30

4 Contenzioso contrattiRelazione avvocatura » » 30Attuazione sentenza » » 30

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N. PROCEDIMENTO FONTE NORMATIVA TERMINE

1. Procedura concorsuale area qualifiche funzio-nali

2. Procedura concorsuale area dirigenziale

3. Decreto di nomina a seguito di concorso

4. Comando presso altre Amministrazioni e collo-camento fuori ruolo

5. Decadenza dalla nomina

6. Decreto di cancellazione dai ruoli

7. Riammissione in servizio

8. Passaggio di ruolo

9. Attribuzione di funzioni dirigenziali

10. Trasferimento a domanda

11. Decadenza dall’impiego

12. Cessazione per assunzione di altro impiego

13. Congedo straordinario per gravi motivi easpettativa per infermità

14. Congedo straordinario per esami

15. Congedo straordinario per matrimonio

16. Cessazione aspettativa per obblighi di leva

17. Interdizione anticipata dal lavoro, congedostraordinario per gravidanza e puerperio

18. Astensione facoltativa post-partum

19. Astensione facoltativa post-partum

20. Aspettativa per il raggiungimento del coniugeall’estero

21. Aspettativa: proroga per motivi di particolaregravità

22. Assenze del personale: cumulo di permessisindacali

23. Dispensa per motivi di salute

24. Dispensa per incapacità o persistente insuffi-ciente rendimento

D.P.R. 3/1957; D.P.R. 686/1957; D.Lgs. 3 feb-braio 1993, n. 29; D.P.R. 9 maggio 1994, n. 487

D.P.R. 21 aprile 1994, n. 439

Art. 9 D.P.R. 3/1957; ari. 7 L. 444/1985

Artt. 56 e 58 D.P.R. 3/1957; artt. 34 e 35D.P.R. 1077/1970

Art. 9 D.P.R. 3/1957

Art. 200, comma 3, D.P.R. 3/1957

Art. 132 D.P.R. 3/1957

Art. 200 D.P.R. 3/1957

Art. 19 D.Lgs. 29/1993

Art. 32 D.P.R. 3/1957; art. 4 D.P.R. 266/1987

Artt. 63 e 127 D.P.R. 3/1957

Art. 65 D.P.R. 3/1957

Art. 37 D.P.R. 3/1957 e successive modificazio-ni; Art. 68 D.P.R. 3/1957

Art. 37, comma 2, D.P.R. 3/1957

Art. 37, comma 2, D.P.R. 3/1957

Art. 67 D.P.R. 3/1957

Artt. 4 e 5 L. 1204/1971

Art. 7, comma 1, L. 1204/1971

Art. 7, comma 2, L. 1204/1971

L. 11 febbraio 1980, n. 26 e L. 25 giugno 1985,n. 333

Art. 70 D.P.R. 3/1957

Art. 8 L. 715/1978

Artt. 71 e 129 D.P.R. 3/1957

Art. 129, commi 1 e 2, D.P.R. 3/1957

690 gg. (b)

360 gg.

90 gg.

260 (40) gg. (a)

40 gg.

215 (180) gg. (a)

190 gg.

345 gg.

120 gg.

210 gg.

180 gg.

120 gg.

240 (180) gg.(a)

60 gg.

60 gg.

60 gg.

60 gg.

60 gg.

240 (180) gg. (a)

70 gg.

110 gg.

90 (60) gg. (a)

360 (120) gg.(a)

210 gg.

(3) UFFICIO CENTRALE DEGLI ARCHIVI NOTARILI

DIVISIONE I AFFARI GENERALI E DEL PERSONALE

NOTE:(a) Compreso il tempo occorrente ad organi esterni all’Amministrazione della Giustizia indicato in parentesi.(b) Compreso il termine di gg. 180 di cui al D.P.R. 9 maggio 1994, n. 487.

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N. PROCEDIMENTO FONTE NORMATIVA TERMINE

25. Assunzione obbligatoria

26. Causa di servizio

27. Equo indennizzo

28. Compilazione rapporti informativi e attribu-zione giudizi complessivi

29. Decreti trattamento economico

30. Sussidi

31. Aggiunta di famiglia

32. Borse di studio

33. Ricongiunzione34. Computo servizi ai fini di pensione con o sen-

za riscatto

35. Accertamento e liquidazione quota capitaleper servizi ricongiungibili (nel caso di passag-gio dagli AA.NN.)

36. Accertamento e liquidazione quota capitaleper servizi ricongiungibili (nel caso di passag-gio agli AA.NN.)

37. Costituzione posizione assicurativa

38. Collocamento a riposo per limiti di età

39. Collocamento a riposo a domanda per compi-mento 40 anni servizio utile

40. Accettazione volontarie dimissioni

41. Trattamento di quiescenza: indennità una tan-tum di reversibilità (d’ufficio)

42. Trattamento di quiescenza: indennità una tan-tum di reversibilità

43. Pensione diretta

44. Trattamento di quiescenza di reversibilità adomanda

45. Trattamento di quiescenza di reversibilitàd’ufficio

L. 2 aprile 1968, n. 482; D.Lgs 3 febbraio 1993,n. 29

D.P.R. 20 aprile 1994, n. 349

D.P.R. 20 aprile 1994, n 349

Art. 53 D.P.R. 3/1957; artt. 36 e 37D.P.R. 1077/1970

L. 312/1980; D.P.R. 310/1981; D.P.R. 344/1983;D.P.R. 266/1987; D.P.R. 44/1990

Art. 130 R.D. 1326/1914; art. 15, lett. o)D.P.R. 266/1987

Art. 2 D.L. 69/1988 conv. con modif. in legge153/1988

Art. 130 R.D. 1326/1914; art. 15, lett. o),D.P.R. 266/1987

L. 7 febbraio 1979, n. 29

D.P.R. 1092/1973

L. 523/1954; D.P.R. 1092/1973

L. 523/1954; D.P.R. 1092/1973

L. 322/1958

Art. 131 D.P.R. 3/1957; D.P.R 1092/1973;D.Lgs. 30 dicembre 1992, n. 503

Artt. 33 e 131 D.P.R. 3/1957; D.Lgs. 30 dicem-bre 1992, n. 503

Art. 124,125,126 e 381 D.P.R. 3/1957;D.P.R. 1092/1973; D.L. 19 settembre 1992 convcon modif. in L. 438/1992; D.Lgs. 503/1992

D.P.R. 1092/1973

D.P.R. 1092/1973

D.P.R. 1092/1973; L. 177/1976; L. 312/1980;D.P.R. 138/1986; D.L. 19 settembre 1992 conv.con modif. in L. 438/1992; D.Lgs. 503/1992;L.24 dicembre 1993, n. 537

D.P.R. 1092/1973; L. 177/1976; L. 312/1980

D.P.R. 1092/1973; L. 177/1976; L. 312/1980;D.P.R. 138/1986

120 gg

450 gg.

570 gg

210 gg.

100 (15) gg.(a)

120 (15) gg.(a)

90 gg.

310 (15) gg.(a)

477 (180) gg. (a)

715 (480) gg.(a)

410 (180) gg.(a)

240 (180) gg.(a)

630 (360) gg. (a)

40 gg.

50 gg.

45 gg.

100 (15) gg.(a)

100 (15) gg.(a)

190 (15) gg(a)

220 (15) gg.(a)

170 (15) gg.(a)

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N. PROCEDIMENTO FONTE NORMATIVA TERMINE

46. Riliquidazione di pensione

47. Rilascio duplicato certificato di iscrizione

48. Trattamento di quiescenza: pensione provvi-soria

49. Riscatto studi universitari

50. Ricongiunzione periodi assicurativi per i libe-ri professionisti

51. Pensione privilegiata

D.P.R. 1092/1973; L. 177/1976; L. 312/1980;D.P.R. 310/1981; D.P.R. 344/1983; L. 432/1981;L. 79/1984; L. 72/1985; L. 341/1986; L.468/1987; L. 37/1990; D.P.R. 266/1987

Art. 29 R.D. 6 maggio 1929, n. 970

D.P.R. 1092/1973; D.P.R. 138/1986:D.L. 19 settembre 1992 conv. con modif. in leg-ge 438/1992; D.Lgs. 503/1992; L. 24 dicembre1993, n. 537

L. 46/1958; D.P.R. 1092/1973; L. 881/1982; de-creto Min. Tesoro 9 maggio 1992

L. 5 marzo 1990, n. 45

D.P.R. 1092/1973

160 (15) gg.(a)

40 gg.

120 gg

405 (180) gg.(a)

435 (90) gg.(a)

535 (180) gg.la

FASI ENDOPROCEDIMENTALI DI PROCEDIMENTI DI ALTRE AMMINISTRAZIONI

Riscatto ai fini dell’indennità di buonuscita D.P.R. 1032/1973 200 gg.Progetto liquidazione indennità di buonuscita D.P.R. 1032/1973 80 gg.

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N. PROCEDIMENTO FONTE NORMATIVA TERMINE

1. Contratti di fornitura di beni e servizi

2. Contratti per ristrutturazione immobiliare e inmateria di edilizia

3. Contratti di locazione di immobili

4. Rinnovazione tacita dei contratti di locazione diimmobili

5. Aggiornamento annuale dei canoni di locazionedi immobili

6. Adeguamento dei canoni di locazione di immo-bili

7. Liquidazione spese per liti e per accertamentisanitari

8. Pagamento crediti esigibili in materia di edilizia

Regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440; rego-lamento di esecuzione 23 maggio 1924, n. 827 esuccessive modificazioni ed integrazioni; R.D.970/1929; D.P.R. 967/1976 e successive modifi-cazioni

Regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440; rego-lamento di esecuzione 23 maggio 1924, n. 827 esuccessive modificazioni ed integrazioni; R.D.970/1929; D.P.R. 967/1976 e successive modifi-cazioni

Regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440; rego-lamento di esecuzione 23 maggio 1924, n. 827 esuccessive modificazioni ed integrazioni; R.D.970/1929; L. 27 luglio 1978, n. 392.

Regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440; rego-lamento di esecuzione 23 maggio 1924, n. 827 esuccessive modificazioni ed integrazioni; R.D.970/1929; L. 27 luglio 1978, n. 392.

Regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440; rego-lamento di esecuzione 23 maggio 1924, n. 827 esuccessive modificazioni ed integrazioni; R.D.970/1929; L. 27 luglio 1978, n. 392.

Regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440; rego-lamento di esecuzione 23 maggio 1924, n. 827 esuccessive modificazioni ed integrazioni; R.D.970/1929; L. 27 luglio 1978, n. 392.

Regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440; rego-lamento di esecuzione 23 maggio 1924, n. 827 esuccessive modificazioni ed integrazioni; R.D.970/1929; D.P.R. 967/1976 e successive modifi-cazioni.

Regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440; rego-lamento di esecuzione 23 maggio 1924, n. 827 esuccessive modificazioni ed integrazioni; R.D.970/1929; D.P.R. 967/1976 e successive modifi-cazioni.

270 gg.

360 gg.

300 gg.

90 gg.

90 gg.

90 gg.

90 gg.

60 gg.

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22.

D.M. 8 febbraio 1996. Norme dirette a disci-plinare le modalità per la progressiva ces-sione del servizio di traduzione dei detenutie degli internati dall’Arma dei Carabinierie dalla Polizia di Stato al Corpo di poliziapenitenziaria (1).–––––––––––

(1) Vedi anche i successivi D.M. 28 agosto 1996,10 dicembre 1996 e 11 aprile 1997.

Art. 1. 1. Il servizio di traduzione dei detenuti edegli internati, anche minori, è assunto, a decorreredal 1° aprile 1996, dal Corpo di polizia penitenzia-ria, con le gradualità e le modalità di cui agli artico-li seguenti.

Art. 2. 1. Il servizio di traduzione di cui all’arti-colo precedente è assunto dal Corpo di polizia peni-tenziaria, a decorrere dal 1° aprile 1996, negli istitu-ti penitenziari ubicati nelle regioni: Umbria, Sarde-gna, Marche, Basilicata, Friuli Venezia Giulia, Ve-neto e Trentino-Alto Adige.

2. Per le altre regioni si provvederà con successividecreti interministeriali da emanarsi entro il mese dinovembre 1996.

Art. 3. 1. In fase di prima attuazione, è esclusa lacessione al Corpo di polizia penitenziaria del servi-zio di traduzioni a mezzo ferrovia, sull’intero terri-torio nazionale.

2. Il Corpo di polizia penitenziaria, a decorrere dal1° aprile 1996, sull’intero territorio nazionale, assu-merà il servizio di traduzione e piantonamento deisoggetti sottoposti a ricovero provvisorio ospedalie-ro. Nel caso di accompagnamento nel luogo di cura,effettuato dalla polizia giudiziaria all’atto del fermo,dell’arresto o dell’esecuzione del provvedimento re-strittivo adottato dall’autorità giudiziaria, l’ufficialedi p.g. informa immediatamente il direttore dell’isti-tuto penitenziario per gli adempimenti di competen-za e l’esecuzione del piantonamento.

3. Resta esclusa la cessione al Corpo di polizia pe-nitenziaria del servizio di trasporto e traduzione neiconfronti dei detenuti «dissociati» e «collaboratoridi giustizia», sull’intero territorio nazionale.

4. Resta esclusa la cessione al Corpo di polizia pe-nitenziaria del servizio di traduzione dei detenutimilitari e dei soggetti comunque ristretti in istituti dipena militari.

Art. 4. 1. Il Comando generale dell’Arma dei Ca-rabinieri, su richiesta del Dipartimento dell’ammini-strazione penitenziaria fornirà, fino a quando neces-sario, ausilio tecnico-operativo nel settore delle tra-smissioni per l’espletamento dei servizi assunti dalCorpo di polizia penitenziaria.

2. Salvo i provvedimenti dell’autorità di pubblicasicurezza per particolari esigenze di ordine e sicu-rezza pubblica, anche su segnalazione dei provvedi-torati regionali dell’Amministrazione penitenziaria,il responsabile del servizio di traduzione può richie-dere, in situazioni di emergenza attinenti alla sicu-rezza, l’intervento della Polizia di Stato o dell’Armadei Carabinieri, del presidio competente per territo-rio.

Art. 5. 1. Il Dipartimento della pubblica sicurez-za ed il Comando generale dell’Arma dei Carabinie-ri trasferiranno al Dipartimento dell’amministrazio-ne penitenziaria, entro il 10 marzo 1996, convenzio-ni, accordi ed intese in vigore, nonché registri, pro-spetti e stampati utili alla organizzazione e alla con-tinuità del servizio.

Art. 6. 1. Per l’espletamento del servizio di cui aiprecedenti articoli, oltre agli automezzi comunquein dotazione dell’Amministrazione penitenziaria so-no impiegati gli automezzi di cui all’art. 2 della leg-ge 12 aprile 1984, n. 67, e successive modificazioni,messi a disposizione sulla base di accordi tra il Co-mando generale dell’Arma dei Carabinieri e il Di-partimento dell’Amministrazione penitenziaria, nelnumero e nel tipo in dotazione a ciascuna regioneCarabinieri, con le gradualità fissate dall’art. 2.

2. Gli automezzi di cui ai predetti accordi verran-no immatricolati quali automezzi del Corpo di poli-zia penitenziaria e identificati dalla targa automobi-listica «Polizia penitenziaria».

Art. 7. 1. Per l’espletamento del servizio di tra-sporto dei detenuti, per la parte che non viene as-sunta dal Corpo di polizia penitenziaria, l’Arma deiCarabinieri continuerà ad avvalersi degli automezzi,dotati di targa automobilistica E.I., e dei relativiequipaggiamenti di proprietà del Ministero di graziae giustizia.

2. L’Arma dei Carabinieri curerà l’efficienza degliautomezzi, esimendo il Ministero di grazia e giusti-zia da responsabilità per danni a persone ed a cosederivanti dalla circolazione degli automezzi adibitial trasporto di detenuti, nel pieno rispetto delle nor-me che concernono la responsabilità del proprietariodei mezzi.

3. L’acquisto degli automezzi e dei relativi equi-paggiamenti per l’espletamento del servizio di cui alcomma 1, da parte dell’Arma dei Carabinieri, saràeffettuato a cura del Ministero di grazia e giustizia,sentito il parere tecnico-operativo dell’Arma stessa.

4. Le spese per la gestione e la manutenzione, perle riparazioni e per l’acquisto dei carbolubrificantinonché quelle per l’indennità di missione al perso-nale impiegato nel servizio di traduzione dei dete-nuti di cui al comma 1, sono a carico del Ministerodi grazia e giustizia, con imputazione al capitolo dibilancio 2088. Il relativo importo, sulla base di pre-ventivi redatti dal Comando generale dell’Arma dei

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Carabinieri, sarà versato anticipatamente all’iniziodi ogni esercizio finanziario sul capitolo di entratadello Stato 3458 per la successiva riassegnazione, aifini dell’impiego, sui capitoli di spesa 4613, 4503 e4615 del bilancio del Ministero della difesa. Allachiusura dell’esercizio finanziario saranno effettuatii necessari aggiornamenti e conguagli sulla base dispecifico consuntivo degli oneri sostenuti, con lestesse modalità di cui al presente comma.

Art. 8. 1. Il coordinamento tecnico e operativo deiservizi effettivamente assunti dall’Amministrazionepenitenziaria è affidata ai provveditori regionali del-la stessa.

Art. 9. 1. Il presente decreto sarà pubblicato nel-la Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.

23.

D.M. 28 agosto 1996. Norme dirette a disci-plinare le modalità per la progressiva ces-sione del servizio di traduzione dei detenutie degli internati dall’Arma dei Carabinierie dalla Polizia di Stato al Corpo di poliziapenitenziaria (1).–––––––––––

(1) Vedi anche il D.M. 8 febbraio 1996 nonchéquelli in data 10 dicembre 1996 e 11 aprile 1997.

Art. 1. 1. Il servizio delle traduzioni dei detenutie degli internati, anche minori, a decorrere dal 9 set-tembre 1996, è espletato, dal Corpo di polizia peni-tenziaria, oltreché negli istituti penitenziari ubicatinelle regioni di cui al D.M. 8 febbraio 1996, negliistituti delle regioni Liguria ed Emilia-Romagna.

2. Per le altre regioni si provvederà con successividecreti interministeriali da emanarsi entro il 31 di-cembre 1996.

Art. 2. 1. È esclusa, sull’intero territorio naziona-le, la cessione al Corpo di polizia penitenziaria delservizio delle traduzioni, dei detenuti e degli inter-nati, a mezzo ferrovia, fino a che non sia diversa-mente stabilito.

2. Il Corpo di polizia penitenziaria, continua asvolgere, sull’intero territorio nazionale, il serviziodi traduzione e piantonamento dei soggetti sottopo-sti a ricovero provvisorio in idonea struttura del ser-vizio psichiatrico ospedaliero, ai sensi dell’art. 286del codice di procedura penale, anche quando la mi-sura in questione venga applicata a persone, sotto-poste a custodia cautelare, provenienti dalla libertà.

3. Il Corpo di polizia penitenziaria continua, altre-sì, a svolgere, sull’intero territorio nazionale, il ser-vizio piantonamento, presso luoghi esterni di cura,dei fermati, degli arrestati in flagranza di reato o aseguito dell’esecuzione di provvedimenti restrittivi

adottati dall’autorità giudiziaria e provvede, altresì,al loro eventuale trasferimento in carcere.

4. Nel caso di accompagnamento nel luogo di cu-ra effettuato dalla polizia giudiziaria all’atto del fer-mo, dell’arresto o dell’esecuzione del provvedimen-to restrittivo adottato dall’autorità giudiziaria, il di-rigente dell’ufficio dal quale dipende l’ufficiale dipolizia giudiziaria informa immediatamente il prov-veditore regionale che indicherà l’istituto peniten-ziario competente per gli adempimenti necessari el’esecuzione del piantonamento.

5. Nelle regioni in cui il servizio delle traduzioni èespletato dal Corpo di polizia penitenziaria quest’ul-timo provvede anche alla traduzione dei soggetti in-dicati dal comma 3, dai luoghi di ricovero ad ogni al-tro luogo indicato dall’autorità giudiziaria.

6. Restano di competenza delle Forze di poliziache hanno operato l’arresto i piantonamenti, e le re-lative traduzioni, degli arrestati nei procedimenti perdirettissima avanti al pretore ai sensi dell’art. 566del codice di procedura penale.

7. Il Corpo di polizia penitenziaria effettua le tra-duzioni dei detenuti dagli istituti penitenziari ai luo-ghi di fruizione degli arresti domiciliari e da questiultimi agli istituti, quando la misura stessa sia revo-cata, ovvero agli altri luoghi indicati dall’autoritàgiudiziaria nelle sole regioni in cui il servizio delletraduzioni è stato assunto dal predetto Corpo.

8. Effettua, altresì, la traduzione dei detenuti dagliistituti di pena al luogo di fruizione della misura al-ternativa della detenzione domiciliare.

9. Resta esclusa, fino a diversa disposizione, lacessione, sull’intero territorio nazionale, al Corpo dipolizia penitenziaria del servizio di trasporto e tra-duzione dei soggetti «dissociati» e «collaboratori digiustizia», detenuti, internati o che comunque si tro-vino in condizione di restrizione della libertà perso-nale.

10. Resta esclusa la cessione al Corpo di poliziapenitenziaria del servizio di traduzione dei detenutimilitari e dei soggetti comunque ristretti in istituti dipena militari.

Art. 3. 1. Il comando generale dell’Arma dei Ca-rabinieri, su richiesta del Dipartimento dell’ammini-strazione penitenziaria, fornirà, fino a quando ne-cessario, ausilio tecnico operativo nel settore delletrasmissioni per l’espletamento dei servizi assuntidal Corpo di polizia penitenziaria.

2. Salvo i provvedimenti dell’autorità di pubblicasicurezza, per particolari esigenze di ordine e sicu-rezza pubblica, anche su segnalazione dei provvedi-torati regionali dell’amministrazione penitenziaria, iresponsabili, a vario livello, del servizio di traduzio-ne possono richiedere, in situazioni di emergenza at-tinenti la sicurezza, l’intervento della Polizia di Sta-to e dell’Arma dei Carabinieri, del presidio compe-tente per territorio.

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Art. 4. 1. Per l’espletamento del servizio di cui aiprecedenti articoli, oltre agli automezzi già in dota-zione dell’amministrazione penitenziaria, sono im-piegati gli automezzi di cui all’art. 2 della legge 12aprile 1984, n. 67, e successive modificazioni, mes-si a disposizione, sulla base di accordi da intercorre-re tra il comando generale dell’Arma dei Carabinie-ri e il Dipartimento dell’amministrazione peniten-ziaria, nel numero e nel tipo in dotazione a ciascunaregione carabinieri.

2. I predetti automezzi verranno immatricolatiquali automezzi del Corpo di polizia penitenziariaed identificati dalla targa automobilistica «Poliziapenitenziaria».

Art. 5. 1. Per l’espletamento del servizio di tradu-zione dei detenuti, per la parte che non viene assun-ta dal Corpo di polizia penitenziaria, l’Arma dei Ca-rabinieri continuerà ad avvalersi degli automezzi,dotati di targa automobilistica E.I., e dei relativiequipaggiamenti di proprietà del Ministero di graziae giustizia.

2. L’Arma dei Carabinieri curerà l’efficienza degliautomezzi esimendo il Ministero di grazia e giusti-zia da responsabilità per danni a persone ed a cosederivanti dalla circolazione degli automezzi adibitialla traduzione dei detenuti, nel pieno rispetto dellenorme che concernono la responsabilità del proprie-tario dei mezzi.

3. L’acquisto degli automezzi e dei relativi equi-paggiamenti per l’espletamento del servizio di cui alcomma 1, da parte dell’Arma dei Carabinieri, saràeffettuato a cura del Ministero di grazia e giustizia,sentito il parere tecnico operativo dell’Arma stessa.

4. Le spese per la gestione e la manutenzione, perla riparazione e per l’acquisto dei carbolubrificantinonché quelle per l’indennità di missione al perso-nale impiegato nel servizio di traduzione dei dete-nuti di cui al comma 1, sono a carico del Ministerodi grazia e giustizia, con imputazione al capitolo dibilancio 2088. Il relativo importo, sulla base di pre-ventivi redatti dal Comando Generale dell’Arma deiCarabinieri, sarà versato anticipatamente all’iniziodi ogni esercizio finanziario sul capitolo di entratedello Stato 3458 per la successiva riassegnazione, aifini dell’impiego, sui capitoli di spesa 4613, 4503 e4615 del bilancio del Ministero della difesa.

Art. 6. 1. Le modalità operative per l’espletamen-to delle traduzioni dei detenuti e degli internati, inspecie di quelle che devono essere effettuate con l’u-so del mezzo aereo e navale e debbono, proseguiresu strada, sono disciplinate da intese che dovrannointercorrere tra le Forze di polizia interessate ed ilDipartimento dell’amministrazione penitenziariaanche per quanto concerne il concorso di personalee mezzi.

2. Con analoghe intese devono essere disciplinatele modalità di effettuazione delle traduzioni di dete-

nuti estradandi o estradati e di quelle dei «collabo-ratori» e «dissociati» ristretti in istituti penitenziariubicati nelle regioni nelle quali il servizio delle tra-duzioni è espletato dal Corpo di polizia penitenzia-ria, anche per quanto concerne il concorso di perso-nale e mezzi.

Art. 7. 1. Il presente decreto sarà pubblicato nel-la Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.

24.

D.L. 13 settembre 1996, n. 479 conv. nella 15novembre 1996, n. 579. Provvedimenti ur-genti per il personale dell’Amministrazionepenitenziaria, per il servizio di traduzionedei detenuti e per l’accelerazione delle mo-dalità di conclusione degli appalti relativiagli edifici giudiziari nelle regioni Sicilia eCalabria.

Art. 1. Ampliamento dell’organico del Corpo dipolizia penitenziaria e modalità di reclutamento.1. L’organico del Corpo di polizia penitenziaria sta-bilito dalla Tabella A allegata al decreto legislativo12 maggio 1995, n. 200, è aumentato nel ruolo degliagenti e degli assistenti di millequattrocento unità dipersonale maschile e duecento unità di personalefemminile.

2. Alla copertura dei posti portati in aumento dalcomma 1 si provvede, prioritariamente, medianteassunzione del personale delle Forze armate che, al-la data di entrata in vigore del presente decreto-leg-ge, presta servizio volontario nel Corpo di poliziapenitenziaria secondo le norme del decreto-legge 17maggio 1993, n. 145, convertito, con modificazioni,dalla legge 16 luglio 1993, n. 231, e successive mo-dificazioni. Se residuano vacanze si provvede, nellamisura del cinquanta per cento, mediante assunzio-ne su domanda dei volontari delle Forze armate con-gedati senza demerito, in possesso dei requisiti perl’assunzione nel Corpo e, per la restante parte, me-diante assunzione su domanda degli ausiliari in con-gedo dell’Arma dei carabinieri e delle altre Forze dipolizia, che non siano cessati dal servizio per moti-vi disciplinari o per infermità.

3. Il corso di formazione per il personale reclutatoa norma del comma 2 ha la durata di tre mesi.

4. Fermo quanto previsto dal comma 2, fino al 31dicembre 1997 le assunzioni del personale maschilee femminile del Corpo di polizia penitenziaria perl’accesso alla qualifica di agente hanno luogo anchein eccedenza rispetto alla consistenza numerica delruolo degli agenti e degli assistenti di cui alla tabel-la A allegata al decreto legislativo 12 maggio 1995,n. 200, come modificata dal comma 1, ma non oltreil limite delle vacanze esistenti nel ruolo dei sovrin-

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tendenti e degli ispettori di cui alla predetta tabella.Le conseguenti eccedenze nel ruolo degli agenti edegli assistenti sono riassorbite mediante le ordina-rie procedure di avanzamento o per effetto delle as-sunzioni.

5. Alla copertura dei posti disponibili a norma delcomma 4 si provvede mediante l’assunzione dei candi-dati risultati idonei in precedenti concorsi e, se perman-gono vacanze, mediante l’assunzione dei volontari del-le Forze armate congedati senza demerito, e successi-vamente mediante assunzione degli ausiliari in congedodell’Arma dei carabinieri e e e altre Forze di polizia.

6. Ai fini delle assunzioni a norma dei commi 2, 3,4 e 5, con decreto del Ministro di Grazia e giustizia,di concerto con i Ministri dell’Interno e della Dife-sa, da emanarsi entro trenta giorni dalla data di en-trata in vigore del presente decreto, sono stabiliti itermini e le modalità per la presentazione delle do-mande, è istituita un’apposita commissione presso ilDipartimento dell’amministrazione penitenziariaper gli accertamenti psicofisici e sono fissati i crite-ri per la formazione di distinte graduatorie.

7. I periodi di tempo previsti dagli artt. 6 e 7 deldecreto legislativo 30 ottobre 1992, n. 443, sono ri-dotti ad un quarto in relazione ai concorsi banditi al-la data di entrata in vigore del presente decreto, e so-no ridotti alla metà in relazione ai concorsi banditisuccessivamente e comunque non oltre il 31 dicem-bre 1997. Sono fatte salve le procedure già avviateper il reclutamento di agenti ausiliari del Corpo dipolizia penitenziaria, le procedure concorsuali già inatto, nonché le procedure per le riammissioni in ser-vizio ai sensi dell’art. 42 del decreto legislativo 30ottobre 1992, n. 443.

8. Le facoltà riconosciute all’Amministrazione pe-nitenziaria dall’art. 14, comma 1, della legge 16 ot-tobre 1991, n. 321, sono esercitabili sino al 30 giu-gno 1997, anche al fine di completare l’organico delpersonale femminile del Corpo di polizia peniten-ziaria. Le idonee dei concorsi per vigilatrici peniten-ziarie espletati nei tre anni precedenti alla data di en-trata in vigore della legge 16 dicembre 1990, n. 395,possono essere assunte, sempreché non abbiano su-perato il quarantesimo anno di età alla data di entra-ta in vigore del presente decreto e siano in possessodi tutti gli altri requisiti previsti per l’assunzione nelCorpo di polizia penitenziaria.

8 bis. Il personale assunto a norma del presente ar-ticolo non può, per almeno cinque anni, essere de-stinato, a sua richiesta, a sede diversa da quella diprima assegnazione. È fatto salvo quanto previstodall’art. 33 della legge 5 febbraio 1992, n. 104.

Art. 2. Servizio di traduzione dei detenuti. 1. Lemodalità per la graduale cessione del servizio di tra-duzione dei detenuti e degli internati dall’Arma deicarabinieri e dalla Polizia di Stato al Corpo di poli-zia penitenziaria sono stabilite con uno o più decre-ti del Ministro di Grazia e giustizia da emanarsi, di

concerto con i Ministri dell’Interno e della Difesa,entro il 31 dicembre 1996.

2. Per la realizzazione delle opere, finalizzate allapredisposizione negli istituti penitenziari delle strut-ture e dei servizi necessari al ricovero degli auto-mezzi adibiti alle traduzioni dei detenuti e all’allog-giamento del relativo personale, è autorizzata la spe-sa di 27.000 milioni per ciascuno degli anni 1996,1997 e 1998, che sarà iscritta nello stato di previsio-ne della spesa del Ministero dei Lavori pubblici. IlMinistro di Grazia e giustizia, ai fini di assicurare al-la competente Direzione generale dell’edilizia stata-le e servizi speciali presso il Ministero dei Lavoripubblici il supporto tecnico nell’attività di progetta-zione ed esecuzione delle opere è autorizzato ad av-valersi, fino al 31 dicembre 1997, del personale tec-nico assunto ai sensi dell’art. 36 della legge 15 di-cembre 1990, n. 395.

3. Nell’art. 7, comma 4, del decreto legislativo 12maggio 1995, n. 200, le parole: «commi 1 e 2» sonosostituite dalle seguenti: «commi 2 e 3». Nell’art. 8,comma 1, lettera d), del decreto legislativo 12 mag-gio 1995, n. 200, le parole: «a norma dell’art. 7».Nell’art. 11 del decreto legislativo 12 maggio 1995,n. 200, le parole: «al presente capo» sono sostituitedalle seguenti: «al presente decreto». Nell’art. 45,comma 1, del decreto legislativo 30 ottobre 1992, n.443, le parole: «al comma 6» sono sostituite dalleseguenti: «al comma 5». Nell’art. 8, comma 4, deldecreto legislativo 12 maggio 1995, n. 200, tra le pa-role: «per un massimo di due anni;» e le parole: «aifini dell’ammissione allo scrutinio» sono inserite leparole: «per il personale di cui al comma 1, letterad), del presente articolo».

Art. 3. Accelerazione delle procedure in tema diappalti per edifici giudiziari. 1. Le disposizionicontenute nell’art. 1 del decreto-legge 31 agosto1994, n. 524, convertito dalla legge 21 ottobre 1994,n. 593, si applicano per la durata di mesi ventiquat-tro dalla data di entrata in vigore del presente decre-to, agli interventi negli edifici giudiziari nelle regio-ni Sicilia e Calabria per la installazione di sistemiinformatici e di impianti, anche di sicurezza, nonchéper la fornitura di dotazioni strumentali e di servizi.La scelta dei fornitori di beni e servizi predetti puòessere effettuata a trattativa privata a cura del Mini-stero di Grazia e giustizia dopo aver acquisito alme-no tre offerte.

2. A far data dal 18 luglio 1996, gli interventi perla realizzazione, la ristrutturazione e l’adattamentodi edifici demaniali destinati o da destinare ad ufficigiudiziari nelle regioni di cui al comma 1 possonoessere affidati dai competenti provveditorati regio-nali alle opere pubbliche a trattativa privata, anchein deroga all’art. 24 della legge 11 febbraio 1994, n.109, e successive modificazioni, mediante garainformale per la quale devono essere acquisite al-meno tre offerte.

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3. L’appalto può avere per oggetto sia la progetta-zione esecutiva sia l’esecuzione delle opere. Que-st’ultima è disposta ai sensi dell’art. 19, comma 5bis, della legge 11 febbraio 1994, n. 109, e successi-ve modificazioni ed integrazioni.

Artt. 4-5. Omissis.

25.

D.M. 10 dicembre 1996. Norme dirette a di-sciplinare le modalità per la progressiva ces-sione del servizio di traduzione dei detenutie degli internati dall’Arma dei Carabinierie dalla Polizia di Stato al Corpo di poliziapenitenziaria (1).–––––––––––

(1) Vedi anche i D.M. 8 febbraio 1996 e 28 agosto1996 nonché il D.M. 11 aprile 1997.

Art. 1. 1. A decorrere dal 16 dicembre 1996, ilservizio delle traduzioni dei detenuti e degli interna-ti, anche minori, concernente, oltre gli istituti peni-tenziari ubicati nelle regioni di cui al D.M. 8 feb-braio 1996 e al D.M. 28 agosto 1996, gli istituti del-le regioni Abruzzo, Molise, Campania e Puglia, èespletato dal Corpo di polizia penitenziaria.

2. Per gli istituti compresi nelle altre regioni, siprovvederà con successivi decreti interministerialida emanarsi entro il 31 dicembre 1996.

Art. 2. 1. Sull’intero territorio nazionale è esclu-so il trasferimento al Corpo di polizia penitenziariadel servizio delle traduzioni dei detenuti e degli in-ternati a mezzo ferrovia, fino a che non sia diversa-mente stabilito.

2. Il Corpo di polizia penitenziaria continua a svol-gere, sull’intero territorio nazionale, il servizio ditraduzione e piantonamento dei soggetti sottoposti aricovero provvisorio in idonea struttura del serviziopsichiatrico ospedaliero, ai sensi dell’art. 286 delcodice di procedura penale anche quando tale misu-ra è applicata a persone sottoposte a custodia caute-lare provenienti dalla libertà.

3. Il Corpo di polizia penitenziaria continua a svol-gere, sull’intero territorio nazionale, il servizio dipiantonamento, presso luoghi esterni di cura, deifermati, degli arrestati in flagranza di reato o a se-guito dell’esecuzione di provvedimenti restrittiviadottati dall’autorità giudiziaria e provvede al loroeventuale trasferimento in carcere.

4. Nel caso di accompagnamento nel luogo di cu-ra effettuato dalla polizia giudiziaria all’atto del fer-mo, dell’arresto o dell’esecuzione del provvedimen-to restrittivo adottato dall’autorità giudiziaria, il di-rigente dell’ufficio dal quale dipende l’ufficiale dipolizia giudiziaria informa immediatamente il prov-

veditore generale, il quale deve indicare l’istitutopenitenziario competente per gli adempimenti ne-cessari e l’esecuzione del piantonamento.

5. Nelle regioni in cui il servizio delle traduzioni èespletato dal Corpo di polizia penitenziaria il Corpoprovvede anche alla traduzione di soggetti indicatidal comma 3, dai luoghi di ricovero ad ogni altroluogo indicato dall’autorità giudiziaria.

6. Restano di competenza delle forze di polizia chehanno operato l’arresto i piantonamenti, e le relativetraduzioni, degli arrestati nei procedimenti per diret-tissima avanti al pretore ai sensi dell’art. 566 del co-dice di procedura penale, salvo che il pubblico mi-nistero abbia ordinato che l’arrestato in flagranza siaposto a sua disposizione ai sensi del comma 4 delmedesimo art. 566.

7. Il Corpo di polizia penitenziaria effettua le tra-duzioni dei detenuti dagli istituti penitenziari ai luo-ghi di fruizione degli arresti domiciliari, e da questiultimi agli istituti, quando la misura stessa sia revo-cata, ovvero agli altri luoghi indicati dall’autoritàgiudiziaria, nelle sole regioni in cui il servizio delletraduzioni è stato assunto dal Corpo.

8. Il Corpo di polizia penitenziaria effettua la tra-duzione dei detenuti dagli istituti di pena al luogo difruizione della misura alternativa della detenzionedomiciliare.

9. È escluso, fino a diversa disposizione, il trasfe-rimento, sull’intero territorio nazionale, al Corpo dipolizia penitenziaria del servizio di trasporto e tra-duzione dei soggetti «dissociati» e «collaboratori digiustizia» detenuti, internati o che comunque si tro-vano in condizione di restrizione della libertà perso-nale.

10. È escluso il trasferimento al Corpo di poliziapenitenziaria del servizio di traduzione dei detenutimilitari e dei soggetti comunque ristretti in istituti dipena militari.

Art. 3. 1. Il Comando Generale dell’Arma dei Ca-rabinieri, su richiesta del Dipartimento dell’ammini-strazione penitenziaria, fornisce, fino a quando ne-cessario, ausilio tecnico operativo nel settore delletrasmissioni per l’espletamento dei servizi assuntidal Corpo di polizia penitenziaria.

2. Salvo i provvedimenti dell’autorità di pubblicasicurezza, per particolari esigenze di ordine sicurez-za pubblica, anche su segnalazione dei provvedito-rati regionali dell’amministrazione penitenziaria, iresponsabili, a vario livello, del servizio di traduzio-ne possono chiedere, in situazioni di emergenza at-tinenti la sicurezza, l’intervento della Polizia di Sta-to e dell’Arma dei Carabinieri del presidio compe-tente per territorio.

Art. 4. 1. Per l’espletamento del servizio di cui aiprecedenti articoli, oltre agli automezzi in ddotazio-ne all’amministrazione penitenziaria, sono impiega-ti gli automezzi di cui all’art. 2 della legge 12 aprile

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1984, n. 67, e successive modificazioni, messi a di-sposizione, sulla base di accordi tra il Comando Ge-nerale dell’Arma dei Carabinieri e il Dipartimentodell’amministrazione penitenziaria, nel numero enel tipo in dotazione a ciascuna regione carabinieri.

2. Gli automezzi di cui al comma 1 sono immatri-colati quali automezzi del Corpo di polizia peniten-ziaria ed identificati dalla targa automobilistica «po-lizia penitenziaria».

Art. 5. 1. Per l’espletamento del servizio di tradu-zione dei detenuti, e per la parte che non viene as-sunta dal Corpo di polizia penitenziaria, l’Arma deiCarabinieri continua ad avvalersi degli automezzidotati di targa automobilistica E.I. e dei relativiequipaggiamenti di proprietà del Ministero di graziae giustizia.

2. Limitatamente al servizio di cui al comma 1, re-stano a carico dell’Arma dei Carabinieri la cura perl’efficienza degli automezzi e la responsabilità perdanni a persone ed a cose derivanti dalla circolazio-ne degli automezzi adibiti alla traduzione dei dete-nuti, secondo le norme che concernono la responsa-bilità del proprietario dei veicoli.

3. L’acquisto degli automezzi e dei relativi equi-paggiamenti per l’espletamento del servizio di cui alcomma 1, da parte dell’Arma dei Carabinieri, è ef-fettuato dal Ministero di grazia e giustizia, sentito ilparere tecnico operativo dell’Arma.

4. Le spese per la gestione e la manutenzione, perla riparazione e per l’acquisto dei carbolubrificantinonché quelle per l’indennità di missione al perso-nale impiegato nel servizio di traduzione di cui alcomma 1, sono a carico del Ministero di grazia egiustizia, con imputazione al capitolo di bilancio2088. Il relativo importo, sulla base di preventivi re-datti dal Comando Generale dell’Arma dei Carabi-nieri, è versato anticipatamente all’inizio di ogniesercizio finanziario sul capitolo di entrate delloStato 3458 per la successiva riassegnazione, ai finidell’impiego, sui capitoli di spesa 4613, 4503 e4615 del bilancio del Ministero della difesa.

Art. 6. 1. Le modalità operative per l’espletamen-to delle traduzioni dei detenuti e degli internati, chedevono essere effettuate con l’uso del mezzo aereo enavale e debbono proseguire su strada sono discipli-nate da intese da realizzarsi tra le forze di polizia in-teressate ed il Dipartimento dell’amministrazionepenitenziaria anche per quanto concerne il concorsodi personale e mezzi.

2. Con analoghe intese devono essere disciplina-te le modalità di effettuazione delle traduzioni didetenuti estradanti o estradati nonché, fatte salvele prescrizioni previste nell’ambito delle misure odello speciale programma di protezione adottati aisensi degli articoli 9 e 10 del decreto-legge 15gennaio 1991, n. 8, convertito, con modificazioni,con legge 15 marzo 1991, n. 82, di quelle dei «col-

laboratori» e «dissociati» ristretti in istituti peni-tenziari ubicati nelle regioni nelle quali il serviziodelle traduzioni è espletato del Corpo di poliziapenitenziaria, anche per quanto concerne il con-corso di personale e mezzi.

26.

D.M. 11 aprile 1997. Norme dirette a disci-plinare le modalità per la progressiva ces-sione del servizio di traduzione dei detenutie degli internati dall’Arma dei carabinieri edalla Polizia di Stato al Corpo di polizia pe-nitenziaria (1).–––––––––––

(1) Vedi anche i D.M. 8 febbraio 1996, 28 agosto1996 e 10 dicembre 1996.

Art. 1. 1. La cessione del servizio di traduzione deidetenuti e degli internati, anche minori, nelle regioniCalabria, Lazio, Lombardia, Piemonte, Toscana, Valled’Aosta e Sicilia, dall’Arma dei carabinieri e dalla Po-lizia di Stato al Corpo di polizia penitenziaria è effet-tuata gradualmente, entro il 21 aprile 1997 per la re-gione Sicilia, entro il 7 luglio 1997 per la regione Ca-labria, entro il 27 ottobre 1997 per le regioni Lazio eToscana e comunque entro il 31 maggio 1998 per leregioni Piemonte, Valle d’Aosta e Lombardia.

2. Entro il 31 maggio 1998 è ceduto al Corpo dipolizia penitenziaria, sull’intero territorio nazionale,il servizio delle traduzioni dei detenuti e degli inter-nati a mezzo ferrovia nonché quelle dei «dissociati»e dei «collaboratori», ristretti negli istituti peniten-ziari, fatte salve le prescrizioni previste nell’ambitodelle misure e dello speciale programma di prote-zione adottati ai sensi degli artt. 9 e 10 del decreto-legge 15 gennaio 1991, n. 8, convertito, con modifi-cazioni, con legge 15 marzo 1991, n. 82.

Art. 2. 1. È di competenza del Corpo di polizia pe-nitenziaria, sull’intero territorio nazionale, il serviziodi piantonamento dei soggetti sottoposti a ricoveroprovvisorio in idonea struttura del servizio psichiatri-co ospedaliero, ai sensi dell’art. 286 del codice di pro-cedura penale anche quando tale misura è applicata apersone sottoposte a custodia cautelate provenientidalla libertà nonché il servizio di piantonamento, pres-so luoghi esterni di cura, dei fermati, degli arrestati inflagranza di reato o a seguito dell’esecuzione dei prov-vedimenti restrittivi adottati, dall’autorità giudiziaria.Nei casi sopra indicati il Corpo di polizia penitenzia-ria provvede, altresì, all’eventuale trasferimento incarcere dei soggetti piantonati.

Nel caso di accompagnamento nel luogo di curaeffettuato dalla polizia giudiziaria all’atto del fermo,dell’arresto o dell’esecuzione del provvedimento re-strittivo adottato dall’autorità giudiziaria, il dirigen-te dell’ufficio dal quale dipende l’ufficiale di polizia

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giudiziaria informa immediatamente il provveditoreregionale, il quale deve indicare l’istituto peniten-ziario competente per gli adempimenti necessari el’esecuzione del piantonamento.

2. Nelle regioni nelle quali il servizio delle tradu-zioni dei detenuti e degli internati è di competenzadel Corpo di polizia penitenziaria, il Corpo provve-de anche alla traduzione dei soggetti indicati nelcomma 1, dai luoghi di ricovero ad ogni altro luogoindicato dall’autorità giudiziaria.

3. Il Corpo di polizia penitenziaria, nelle sole re-gioni nelle quali ha assunto il servizio, effettua letraduzioni dei detenuti dagli istituti penitenziari ailuoghi di fruizione degli arresti domiciliari, e daquesti ultimi agli istituti, quando la misura stessa siarevocata, ovvero agli altri luoghi indicati dall’auto-rità giudiziaria.

4. Limitatamente alle regioni nelle quali il serviziodelle traduzioni è di competenza del Corpo di poliziapenitenziaria, il Corpo effettua la traduzione dei dete-nuti dagli istituti di pena al luogo di fruizione della mi-sura alternativa della detenzione domiciliare.

5. Esulano dalla competenza del Corpo di poliziapenitenziaria e sono effettuate dalle forze di poliziache hanno operato l’arresto, i piantonamenti, e le re-lative traduzioni degli arrestati nei procedimenti perdirettissima avanti il pretore ai sensi dell’art. 566 delcodice di procedura penale, salvo che il pubblicoministero abbia ordinato che l’arrestato in flagranzasia posto a sua disposizione ai sensi del comma 4 delmedesimo art. 566.

6. È escluso il trasferimento al Corpo di polizia pe-nitenziaria del servizio di traduzione e piantona-mento dei detenuti militari e dei soggetti comunqueristretti in istituti di pena militari.

7. Fermo restando il termine del 31 maggio 1998, ilservizio di traduzione dei detenuti e degli internati amezzo ferrovia, nonché delle traduzioni dei soggetti«dissociati» e «collaboratori di giustizia» ristretti ne-gli istituti penitenziari o che comunque si trovino incondizione di restrizione della libertà personale, ovenon sottoposti alle misure urgenti disposte dal Capodella polizia o allo speciale programma di protezioneadottati ai sensi della legge 15 marzo 1991, n. 82, èceduto al Corpo di polizia penitenziaria dopo chequesto avrà assunto, nelle regioni indicate nell’art. 1,il servizio delle traduzioni da effettuarsi su strada, conil mezzo aereo e con quello navale. Per i collaborato-ri di giustizia sottoposti alle misure ordinarie di pro-tezione che si trovino in condizione di restrizione del-la libertà personale al di fuori degli istituti peniten-ziari, l’autorità giudiziaria competente, ove ritenutonecessario, disporrà la traduzione a mezzo dell’orga-no di Polizia dalla stessa individuato (1).–––––––––––

(1) Comma sostituito dal D.M. 1° giugno 1998.

Art. 3. 1. Il comando generale dell’Arma dei Ca-rabinieri, su richiesta del Dipartimento dell’ammini-

strazione penitenziaria, fornisce, fino a quando ne-cessario, ausilio tecnico operativo nel settore delletrasmissioni per l’espletamento dei servizi assuntidal Corpo di polizia penitenziaria.

2. Salvo i provvedimenti dell’autorità di pubblicasicurezza, per particolari esigenze di ordine e sicu-rezza pubblica, anche su segnalazione dei provvedi-torati regionali dell’amministrazione penitenziaria, iresponsabili, a vario livello di traduzione possonochiedere, in situazioni di emergenza attinenti la si-curezza, l’intervento della Polizia di Stato e dell’Ar-ma dei Carabinieri del presidio competente per ter-ritorio.

Art. 4. 1. Per l’espletamento del servizio di tradu-zione su strada oltre agli automezzi in dotazione al-l’amministrazione penitenziaria, sono impiegati gliautomezzi di cui all’art. 2 della legge 12 aprile 1984,n. 67, e successive modificazioni, messi a disposi-zione, sulla base di accordi tra il Comando generaledell’Arma dei Carabinieri e il Dipartimento del-l’amministrazione penitenziaria, nel numero e nel ti-po in dotazione a ciascuna regione carabinieri.

2. Gli automezzi di cui al comma 1 sono immatri-colati quali automezzi del Corpo di polizia peniten-ziaria ed identificati dalla targa automobilistica «Po-lizia penitenziaria».

Art. 5. 1. Nelle regioni e per il tempo in cui le tra-duzioni dei detenuti continuano ad essere effettuatedall’Arma dei Carabinieri e dalla Polizia di Stato,l’Arma dei Carabinieri continua ad avvalersi degliautomezzi dotati di targa automobilistica E.I. e deirelativi equipaggiamenti di proprietà del Ministerodi Grazia e giustizia.

2. Limitatamente al servizio di cui al comma 1, re-stano a carico dell’Arma dei Carabinieri la cura perl’efficienza degli automezzi adibiti alla traduzionedei detenuti, secondo le norme che concernono le re-sponsabilità del proprietario dei veicoli.

3. L’acquisto degli automezzi e dei relativi equi-paggiamenti per l’espletamento del servizio di cui alcomma 1, da parte dell’Arma dei Carabinieri, è ef-fettuato dal Ministero di Grazia e giustizia, sentito ilparere tecnico operativo dell’Arma.

4. Le spese per la gestione e la manutenzione, perla riparazione e per l’acquisto dei carbolubrificantinonché quelle per l’indennità di missione al perso-nale impiegato nel servizio di traduzione di cui alcomma 1, sono a carico del Ministero di Grazia egiustizia, con imputazione al capitolo di bilancio2088. Il relativo importo, sulla base dei preventiviredatti dal Comando Generale dell’Arma dei Cara-binieri, è versato anticipatamente all’inizio di ogniesercizio finanziario sul capitolo di entrate delloStato 3458 per la successiva riassegnazione, ai finidell’impiego, sui capitoli di spesa 4613, 4503 e5615 del bilancio del Ministero della Difesa.

Art. 6. 1. Fino a che il servizio delle traduzioni

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dei detenuti e degli internati non è ceduto dall’Armadei Carabinieri e dalla Polizia di Stato al Corpo dipolizia penitenziaria in tutte le regioni, le modalitàoperative per l’espletamento delle traduzioni dei de-tenuti e degli internati che devono essere effettuatecon l’uso del mezzo aereo e navale e debbano pro-seguire su strada, continuano ad essere disciplinatedalle intese intercorse tra l’Arma dei Carabinieri edil Dipartimento dell’amministrazione penitenziariaanche per quanto concerne il concorso di personalee mezzi.

2. Analogamente, fino a che il servizio delle tradu-zioni dei detenuti e degli internati non è ceduto dal-l’Arma dei Carabinieri e dalla Polizia di Stato alCorpo di polizia penitenziaria in tutte le regioni,continuano ad essere disciplinate da intese intercor-se tra il Dipartimento dell’amministrazione peniten-ziaria, l’Arma dei Carabinieri e la Polizia di Stato lemodalità di effettuazione delle traduzioni di detenu-ti estradandi o estradati nonché, fatte salve le pre-scrizioni previste nell’ambito delle misure o dellospeciale programma di protezione adottati ai sensidegli artt. 9 e 10 del decreto legge 15 gennaio 1991,n. 8, convertito, con modificazioni, con legge 15marzo 1991, n. 82, delle traduzioni dei «collabora-tori» e «dissociati» ristretti in istituti penitenziariubicati nelle regioni nelle quali il servizio è espleta-to dal Corpo di polizia penitenziaria, anche perquanto concerne il concorso di personale e mezzi.

Art. 7. Le disposizioni relative alle modalità diespletamento del servizio delle traduzioni dei dete-nuti e degli internati di cui al presente decreto si ap-plicano anche con riguardo alle regioni Umbria, Sar-degna, Marche, Basilicata, Friuli-Venezia Giulia eTrentino-Alto Adige, Veneto, Emilia Romagna, Li-guria, Abruzzo, Molise, Campania e Puglia.

27.

D.P.C.M. 30 aprile 1997. Emanazione dellostatuto dell’Ente di assistenza per il perso-nale dell’Amministrazione penitenziaria.

TITOLO I

SCOPI

Art. 1. Finalità. 1. L’Ente di assistenza per il per-sonale dell’Amministrazione penitenziaria, al qualel’art. 41, comma 1, della legge 15 dicembre 1990, n.395, ha conferito la personalità giuridica di dirittopubblico, provvede all’assistenza sociale a favoredel personale dell’Amministrazione penitenziaria, acompletamento ed integrazione dell’opera che giàprestano altri enti ed istituzioni assistenziali. L’Enteintegra tali prestazioni con interventi diretti o indi-

retti, attuando tutte le forme di assistenza previstedal comma 2 dell’art. 41 della citata legge, con l’os-servanza delle norme di cui agli articoli seguenti.

2. La sede centrale dell’Ente è ubicata in Roma.

Art. 2. Forme di assistenza. 1. L’Ente di assi-stenza per il personale dell’Amministrazione peni-tenziaria provvede:

a) all’assistenza degli orfani del personale del-l’Amministrazione penitenziaria;

b) al conferimento dei contributi scolastici e allaconcessione di borse di studio ai figli del personaleanzidetto;

c) alla concessione di sussidi agli appartenenti alpersonale dell’Amministrazione penitenziaria, ai lo-ro coniugi superstiti, ai loro orfani ed eccezional-mente ad altri loro parenti superstiti, in caso di ma-lattia, di indigenza o di altro particolare stato di ne-cessità;

d) alla gestione, anche indiretta, di sale conve-gno, spacci, stabilimenti balneari o montani, centridi riposo o sportivi, e ad ogni altra iniziativa intesaa favorire l’elevazione spirituale e culturale, la sa-nità morale e fisica, nonché il benessere dei dipen-denti e delle loro famiglie;

e) alla concessione di premi al personale che sisia distinto in servizi di eccezionale importanza.

Art. 3. Criteri di intervento. 1. Gli interventi as-sistenziali di cui alle lettere a), b), c) ed e), del com-ma 1 dell’art. 2 si attuano secondo i criteri indicatinei successivi commi del presente articolo.

2. L’assistenza a favore degli orfani di cui alla let-tera a) del comma 1 dell’art. 2 viene effettuata me-diante:

1) l’erogazione di sussidi e contributi differenziatiin relazione alla situazione familiare anche econo-mica, atti al mantenimento sino al raggiungimentodella maggiore età, salvo che per quegli orfani che,avendo dimostrato spiccate qualità intellettuali, ven-gano ritenuti meritevoli di ulteriori contributi;

2) erogazione di contributi scolastici e borse distudio;

3) ammissione a tutte le iniziative poste in esseredall’Ente, idonee a favorire l’istruzione e la forma-zione civica e professionale.

3. L’assistenza scolastica di cui alla lettera b) delcomma 1 dell’art. 2 viene effettuata mediante:

1) il conferimento di contributi scolastici a favoredei figli del personale e degli orfani, iscritti a corsidi studio di ogni ordine e grado, che si trovino incondizioni di particolare bisogno o per eccezionalimotivi di salute o di famiglia. Tali contributi sonocommisurati all’ordine ed al grado dei corsi di stu-dio ed alla situazione di bisogno e non sono cumu-labili con le borse di studio di cui al successivo n. 2);

2) concorsi annuali per la concessione di borse distudio a favore dei figli del personale e degli orfani,a cui possono partecipare coloro che sono iscritti ad

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un corso di studio, di qualunque ordine e grado,presso istituti statali o di enti locali parificati o rico-nosciuti dallo Stato.

4. I sussidi alle persone di cui alla lettera c) delcomma 1 dell’art. 2 possono essere concessi a do-manda degli interessati, corredata di apposita docu-mentazione comprovante lo stato di necessità, per:

1) spese impreviste sostenute in occasione di gra-vi eventi straordinari, anche connessi con fatti diservizio, di malattie, comprese le patologie cronichegravi e quelle riconosciute ai sensi della legge 5 feb-braio 1992, n. 104, di ricoveri in case di cura, di in-terventi chirurgici;

2) spese sostenute in occasione del decesso di con-giunti.

5. I premi di cui alla lettera e) del comma 1 del-l’art. 2 possono essere concessi, su proposta del di-rettore generale dell’Amministrazione penitenziaria,al personale che si sia distinto in servizi di eccezio-nale importanza, che abbiano determinato vantaggiper la collettività o da cui sia derivato un accresciu-to prestigio per l’Amministrazione penitenziaria.

6. Il consiglio di amministrazione dell’Ente di as-sistenza per il personale dell’Amministrazione peni-tenziaria determina, all’inizio di ogni anno, in rela-zione alla disponibilità finanziaria, gli stanziamentinecessari al finanziamento degli interventi di cui aicommi 1, 2, 3, 4 e 5, nonché le norme per le moda-lità di concessione.

7. Il consiglio di amministrazione dell’Ente di as-sistenza per il personale dell’Amministrazione peni-tenziaria determina, all’inizio di ogni anno, l’am-montare globale delle disponibilità finanziarie dadestinare al personale in quiescenza.

TITOLO II

ORGANI

CAPO I

ORGANI CENTRALI

Art. 4. Individuazione degli organi centrali. 1.Sono organ i centrali dell’Ente di assistenza per ilpersonale dell ‘Amministrazione penitenziaria:

a) il presidente;b) il segretario;c) il consiglio di amministrazione;d) il collegio dei revisori dei conti;e) il comitato di indirizzo generale.

Art. 5. Presidente. 1. Il direttore generale del-l’Amministrazione penitenziaria, o un suo delegato,assume le funzioni di presidente dell’Ente di assi-stenza del personale dell’Amministrazione peniten-ziaria e ne ha la rappresentanza legale.

2. Il presidente dell’Ente:

a) presiede il consiglio di amministrazione di cuiall’art. 6;

b) provvede alla esecuzione delle deliberazionidel consiglio di amministrazione;

c) adotta i provvedimenti di urgenza, anche dicompetenza del consiglio di amministrazione, salvoratifica alla prima adunanza del Consiglio stesso;

d) stipula i contratti necessari per attuazione del-le deliberazioni del consiglio di amministrazione neilimiti degli stanziamenti di bilancio ed in conformitàdelle norme statutarie e regolamentari adottate dal-l’Ente;

e) cura la riscossione delle entrate, ordina le spe-se nei limiti degli stanziamenti di bilancio ed inconformità delle norme statutarie e delle delibera-zioni consiliari;

f) emana le disposizioni necessarie per lo svolgi-mento delle operazioni amministrative e contabili;

g) vigila sull’andamento amministrativo e conta-bile dell’Ente;

h) presenta al consiglio di amministrazione il bi-lancio preventivo, il conto consuntivo dell’esenzio-ne e la situazione patrimoniale dell’Ente.

Art. 6. Consiglio di amministrazione. 1. L’am-ministrazione dell’Ente di assistenza per il persona-le dell’Amministrazione penitenziaria è affidata adun consiglio di amministrazione così composto:

a) direttore generale dell’Amministrazione peni-tenziaria, o un suo delegato, che lo presiede;

b) cinque componenti designati dal direttore ge-nerale dell’Amministrazione penitenziaria, scelti trai magistrati, i funzionari, gli ufficiali del discioltoCorpo degli agenti di custodia e gli appartenenti alCorpo di polizia penitenziaria in servizio pressol’Amministrazione penitenziaria;

c) un dirigente del Ministero del Tesoro Ragio-neria generale dello Stato, designato dal Ministrodel Tesoro.

2. I componenti effettivi del consiglio di ammini-strazione e quelli supplenti sono nominati con de-creto del Ministro di Grazia e giustizia, durano incarica quattro anni e possono essere confermati unasola volta per il quadriennio successivo.

3. Allo scadere del citato termine cessano dalle lo-ro funzioni anche i componenti nominati nel corsodel quadriennio.

4. La sostituzione dei componenti del consiglio diamministrazione è prevista nei seguenti casi:

a) decesso;b) rinuncia o dimissioni;e) incompatibilità, determinata anche da conflit-

to di interessi;d) cessazione dei presupposti richiesti per la no-

mina;e) impossibilità ad adempiere le funzioni;f) su richiesta del Ministro del Tesoro, relativa-

mente al componente di cui al comma 1, lettera c).5. Nei casi di impedimento o di assenza del Presi-

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dente, le funzioni di presidenza sono assunte dal piùelevato in grado tra i componenti di cui al comma 1,lettera b) e, a parità di grado, dal più anziano.

6. Il segretario dell’Ente di assistenza per il perso-nale dell’Amministrazione penitenziaria di cui al-l’art. 8 assume anche le funzioni di segretario delconsiglio di amministrazione e partecipa alle sedutedel consiglio stesso, con facoltà di esprimere il pro-prio parere sulle questioni poste all’ordine del gior-no. In tali funzioni, il segretario, in caso di assenzao impedimento temporaneo, è sostituito con provve-dimento del presidente dell’Ente.

7. Il consiglio di amministrazione è convocato dalpresidente, in via ordinaria, almeno ogni sei mesi e,in via straordinaria, ogni qualvolta se ne presenti lanecessità o quando ne è fatta richiesta da almeno unterzo dei consiglieri con l’indicazione degli argo-menti da trattare.

8. Per la validità delle adunanze devono esserepresenti almeno sei componenti, compreso il presi-dente; nessuna deliberazione è valida se non ottienela maggioranza assoluta dei presenti.

9. In caso di parità di voti, prevale il voto del pre-sidente.

10. I processi verbali delle adunanze sono sotto-scritti dal Presidente e dal segretario e sono ap-provati nella seduta successiva a quella cui si rife-riscono.

Art. 7. Attività del consiglio di amministrazio-ne. 1. Il consiglio di amministrazione:

a) delibera annualmente, entro il mese di novem-bre, il bilancio di previsione e, quando occorre, lerelative variazioni, e, entro il mese di maggio del-l’anno successivo, il conto consuntivo dell’Ente;

b) delibera, in conformità con i criteri di inter-vento di cui all’art. 3 e stabilendo le modalità ed ipresupposti concreti, le erogazioni previste in bilan-cio in applicazione dell’art. 41 della legge 15 di-cembre 1990, n. 395, e del presente statuto. L’ordi-nazione delle spese suddette spetta al presidente;

c) promuove eventuali modifiche allo statuto,adotta i regolamenti interni dell’Ente, nonché quelliparticolari degli istituti, colonie, circoli ed altre ope-re;

d) delibera in merito all’accettazione di oblazio-ni volontarie, donazioni, sovvenzioni, contributi edaltri proventi eventuali;

e) delibera l’acquisto, la vendita, l’affitto e lapermuta di immobili e in genere tutti gli affari cheinteressano l’Ente, compreso l’impiego delle dispo-nibilità finanziarie;

f) delibera l’assunzione di prestiti ed i preleva-menti da effettuarsi dal fondo di riserva ordinaria;

g) delibera, in conformità della normativa vigen-te in materia, le modalità per l’assunzione e per il li-cenziamento di personale;

h) delibera l’istituzione di organi, anche colle-giali, per il controllo dell’attività svolta dai gestori;

i) ratifica i provvedimenti d’urgenza adottati dalpresidente;

l) nomina i gestori di cui all’art. 12.2. Sono aperti all’approvazione del Ministro di

Grazia e giustizia il bilancio di previsione e le rela-tive variazioni, nonché il conto consuntivo dell’En-te, deliberati dal consiglio di amministrazione.

Art. 8. Segretario. 1. Il segretario dell’Ente è no-minato dal consiglio di amministrazione, su propo-sta del presidente, ed è scelto tra il personale del-l’Amministrazione penitenziaria con qualifica noninferiore al settimo livello, in possesso della specifi-ca professionalità in ordine alle attribuzioni di coi alcomma 2.

2. Il segretario:a) cura l’istruttoria degli affari che il presidente

dovrà sottoporre al consiglio di amministrazione epredispone gli elementi necessari per le deliberazio-ni;

b) partecipa alle sedute del consiglio di ammini-strazione, con facoltà di esprimere il proprio pareresulle questioni poste all’ordine del giorno;

c) redige i verbali delle sedute del consiglio diamministrazione e ne cura la conservazione;

d) esegue le direttive impartite dal Presidente;e) cura la tenuta della contabilità dell’Ente, dei

libri e delle scrittore contabili, nonché della corri-spondenza, conservandone gli atti ed i relativi docu-menti;

f) redige annualmente il bilancio preventivo, lerelative variazioni, il conto consuntivo e tutti gli al-tri documenti contabili e li invia al collegio dei revi-sori dei conti;

g) è consegnatario dei beni mobili ed immobilidell’Ente;

h) firma gli atti per l’esercizio delle funzioni di cuial presente articolo.

Art. 9. Collegio dei revisori dei conti. 1. Il con-trollo della gestione dell’Ente è affidato ad un colle-gio di revisori dei conti, nominato con decreto dalMinistro di Grazia e giustizia e composto da:

a) un magistrato della Corte dei conti, che assu-me le funzioni di presidente;

b) un revisore effettivo ed uno supplente, desi-gnati dal Ministro del Tesoro tra i dirigenti del Mi-nistero del Tesoro-Ragioneria generale dello Stato;

c) tre revisori effettivi e tre supplenti, nominatidal Ministro di Grazia e giustizia, scelti fra i funzio-nari di ragioneria dell’Amministrazione penitenzia-ria.

2. Il collegio dei revisori dei conti:a) provvede al riscontro degli atti di gestione;b) accerta la regolare tenuta dei libri e delle scrit-

ture contabili;c) esamina il bilancio di previsione e le relative va-

riazioni ed il conto consuntivo, redigendo appositerelazioni;

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d) accerta, ogni qualvolta sia ritenuto necessario,la consistenza di cassa;

e) invia al consiglio di amministrazione il verba-le di ogni seduta del collegio;

f) provvede a redigere annualmente, una relazio-ne sull’andamento della gestione dell’Ente e ad in-viarla al consiglio di amministrazione ed al Ministrodi Grazia e giustizia.

3. I revisori dei conti esercitano il loro mandatoanche individualmente ed assistono alle sedute delconsiglio di amministrazione, alle quali devono es-sere invitati.

4. Essi durano in carica quattro anni è possono es-sere confermati una sola volta per il quadrienniosuccessivo.

5. Allo scadere del citato termine, cessano dalle lo-ro funzioni anche i revisori nominati nel corso delquadriennio.

Art. 10. Comitato di indirizzo generale. 1. Un co-mitato, costituito dai componenti del consiglio di am-ministrazione di cui all’art. 6 e da un pari numero dirappresentanti delle organizzazioni sindacali maggior-mente rappresentative del personale dell’Amministra-zione penitenziaria, individua le linee essenziali di in-dirizzo generale dell’Ente di assistenza e, nell’ambitodella programmazione generale, prefigura gli obietti-vi, verificando poi risultati conseguiti.

2. Il comitato di cui al comma 1 viene convocatodal presidente dell’Ente di assistenza per il persona-le dell’Amministrazione penitenziaria due voltel’anno.

CAPO II

ORGANI PERIFERICI

Art. 11. Individuazione degli organi periferici.1. Sono organi periferici dell’Ente di assistenza delpersonale dell’Amministrazione penitenziaria:

a) il gestore;b) il comitato di vigilanza.

Art. 12. Gestore. 1. Il consiglio di amministra-zione dell’Ente di assistenza nomina, per ciascunasede, un gestore, scelto tra il personale in serviziopresso la sede stessa.

2. Il gestore:a) è responsabile del normale funzionamento e

della corretta conduzione delle attività cui è prepo-sto;

b) dirige e sorveglia il personale addetto ai servi-zi pertinenti alla gestione alla quale è preposto, del-la cui opera risponde direttamente;

c) provvede agli acquisti, in osservanza delle di-rettive impartite dagli organi centrali dall’Ente;

d) ha in consegna il denaro, le merci ed i mate-riali relativi alla sua gestione, nonché i locali, le at-trezzature ed i materiali messi a disposizione dal-l’Amministrazione;

e) effettua i pagamenti inerenti alla sua gestione;f) riscuote somme per conto dell’Ente;g) formula agli organi centrali dell’Ente, con il

concorso del comitato di vigilanza, proposte per mi-gliorare il servizio;

h) tiene la contabilità, che chiude mensilmente;compila e sottoscrive i rendiconti da inviare agli or-gani centrali dell’Ente;

i) accerta, con il concorso del comitato di vigi-lanza, i cali, le perdite ed eventuali avarie delle mer-ci;

l) propone agli organi centrali dell’Ente, con ilconcorso del comitato di vigilanza, il fuori uso dibeni mobili in dotazione alla sua gestione e ne ese-gue lo scarico dai rispettivi registri ad avvenuta au-torizzazione da parte dell’Ente;

m) provvede alla ordinaria manutenzione delleattrezzature in dotazione;

n) esegue le deliberazioni del comitato di vigi-lanza in materia di destinazione dei fondi da utiliz-zarsi in sede locale nell’ambito delle direttive gene-rali stabilite dal consiglio di amministrazione.

Art. 13. Comitato di vigilanza. 1. Il comitato divigilanza è così composto:

a) direttore dell’istituto o servizio penitenziario,scuola o istituto d’istruzione, per le sedi decentrate,ovvero un funzionario con qualifica non inferiore al-l’ottavo livello designato dal Direttore generale del-l’Amministrazione penitenziaria, per la sede del Di-partimento, che lo presiede;

b) quattro dipendenti dell’Amministrazione pe-nitenziaria designati per sorteggio tra quelli in servi-zio presso la sede interessata. Essi restano in caricaquattro anni e possono essere confermati una solavolta per il quadriennio successivo.

2. Il comitato di vigilanza è convocato dal presi-dente, in via ordinaria, almeno ogni sei mesi e, in viastraordinaria, ogni qualvolta se ne presenti la neces-sità o quando ne è fatta richiesta da un terzo deicomponenti con l’indicazione degli argomenti datrattare. Alle sedute del comitato di vigilanza puùpartecipare il gestore.

3 Il comitato di vigilanza:a) vigila sull’attività che il gestore è tenuto a

svolgere in attuazione delle disposizioni impartitedagli organi centrali dell’Ente, ai quali si riferiscedirettamente sulle eventuali irregolarità riscontra-te;

b) presenta annualmente una relazione agli orga-ni centrali dell’Ente sull’andamento delle attivitàposte sotto la sua vigilanza;

c) concorre, con il gestore, alla formulazione diproposte agli organi centrali dell’Ente atte a miglio-rare il servizio;

d) concorre, con il gestore, all’accertamento dicali, di perdite e di eventuali avarie delle merci;

e) concorre, con il gestore, alla formulazione diproposte agli organi centrali dell’Ente, in merito al

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fuori uso di beni mobili ed alla eventuale loro sosti-tuzione;

f) delibera sulla eventuale destinazione degli uti-li riservati dal consiglio di amministrazione alle at-tività locali nell’ambito delle direttive generali sta-bilite dal consiglio di amministrazione.

Art. 14. Compensi. 1. Per la partecipazione allesedute, al Presidente ed ai componenti degli organistatutari centrali e periferici, sono corrisposti getto-ni di presenza, il cui ammontare è stabilito con de-creto emanato dal Ministro di Grazia e giustizia, diconcerto con il Ministro del Tesoro.

TITOLO III

AMMINISTRAZIONE

Art. 15. Patrimonio. 1. Il patrimonio dell’Ente ècostituito da:

a) beni mobili ed immobili già di proprietà del-l’Ente di assistenza degli orfani degli appartenenti alCorpo degli agenti di custodia;

b) beni mobili ed immobili derivanti dall’estin-zione delle gestioni fuori bilancio di cui al comma 5dell’art. 41 della legge 15 dicembre 1990, n. 395;

c) titolarità di concessioni pervenute a qualsiasititolo;

d) beni di qualsiasi natura che ad esso pervenga-no per donazione o ad altro titolo;

e) titoli pubblici e privati acquisiti o acquisibi-li per eventuale investimento di disponibilità fi-nanziarie;

f) fondi in deposito o disponibili presso istituti dicredito e in cassa.

Art. 16. Entrate. 1. Le entrate dell’Ente di assi-stenza per il personale dell’Amministrazione peni-tenziaria si distinguono in entrate correnti ed entratein conto capitale;

2. Le entrate correnti sono costituite:a) dalle rendite patrimonialib) dagli interessi sui depositi effettuati presso

istituti di credito;c) dai proventi che la legislazione vigente ed

ogni altra disposizione assegna all’Ente;d) da eventuali contributi, oblazioni, sovvenzio-

ni di Enti o privati cittadini;e) dagli aggi sulla vendita dei generi di monopo-

lio e di valori bollati, effettuata presso gli istituti pe-nitenziari, attribuiti dall’art. 41 della legge 15 di-cembre 1990, n. 395;

f) da contributi mensili liberamente offerti dalpersonale dell’Amministrazione penitenziaria;

g) dai proventi derivanti dall’applicazione disanzioni disciplinari al personale del Corpo di poli-zia penitenziaria, mediante riassegnazione all’Entecon le modalità di cui al comma 2 dell’art. 2 dellalegge 12 ottobre 1956, n. 1214;

h) dai proventi derivanti dalla gestione delle atti-vità di cui al comma 1, lettera d), dell’art. 2 del pre-sente statuto;

i) dalla vendita di beni mobili fuori uso;I) da entrate eventuali e diverse.

3. Le entrate in conto capitale sono costituite da:a) ricavi per vendite di beni immobili ed altri be-

ni fruttiferi;b) rimborsi di titoli di proprietà;c) lasciti ed oblazioni in danaro con l’onere di in-

vestimento;d) finanziamenti per acquisizioni patrimoniali.

Art. 17. Esercizio finanziario. 1. L’esercizio fi-nanziario è annuale e va dal 1° gennaio al 31 di-cembre.

Art. 18. Gestione delle attività. 1. Per lo svolgi-mento delle attività istituzionali, l’Ente provvedecon le modalità previste dal comma 4, dell’art. 19,della legge 16 ottobre 1991, n. 321, nonché con imezzi ed i locali di cui al comma 3, dell’art. 15 deldecreto del Presidente della Repubblica 17 gennaio1990, n. 44.

28.

D.P.R. 15 febbraio 1999, n. 82. Regolamentodi servizio del Corpo di polizia penitenzia-ria.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto l’articolo 87 della Costituzione;

Visto l’articolo 29 della legge 15 dicembre 1990,n. 395, che prevede l’emanazione del regolamentodi servizio del Corpo di polizia penitenziaria;

Visto l’articolo 17 della legge 23 agosto 1988, n.400;

Sentiti i rappresentanti sindacali di cui al comma14 dell’articolo 19 della citata legge 15 dicembre1990, n. 395;

Udito il parere del Consiglio di Stato, espresso dal-la sezione consultiva per gli atti normativi nell’adu-nanza del 23 novembre 1998;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri,adottata nella riunione del 23 dicembre 1998;

Sulla proposta del Ministro di grazia e giustizia, diconcerto con i Ministri dell’interno, del tesoro, delbilancio e della programmazione economica, delladifesa, della pubblica istruzione e per la funzionepubblica;

Emana il seguente regolamento:

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TITOLO I

NORME GENERALI

Art. 1. Promessa solenne. 1. All’atto dell’assun-zione in prova, il personale del Corpo di polizia pe-nitenziaria presta promessa solenne secondo la for-mula prevista dall’articolo 11, primo comma, del te-sto unico delle disposizioni concernenti lo statutodegli impiegati civili dello Stato, approvato con de-creto del Presidente della Repubblica 10 gennaio1957, n. 3.

2. La promessa solenne può essere prestata in for-ma individuale o collettiva, dinanzi al direttore ge-nerale dell’Amministrazione penitenziaria, o ad unsuo delegato, o al direttore della scuola o dell’istitu-to di istruzione.

3. La promessa solenne in forma individuale è pre-stata alla presenza di due testimoni.

4. La promessa solenne in forma collettiva può es-sere prestata esclusivamente nelle scuole e negli isti-tuti di istruzione, alla presenza di una rappresentan-za del personale già in servizio, davanti al direttoredella scuola o dell’istituto di istruzione. Questi pro-nuncia la formula di cui al comma 1 e gli allievi ri-spondono: «Prometto».

5. Della promessa solenne, in qualunque formaprestata, è redatto processo verbale.

6. Nel caso di passaggio ad altro ruolo, la promes-sa solenne non viene prestata nuovamente.

Art. 2. Giuramento. 1. All’atto della nomina inruolo, il personale del Corpo di polizia penitenziariapresta giuramento, dinanzi al direttore generale del-l’Amministrazione penitenziaria, o ad un suo dele-gato, o al provveditore regionale, o al direttore del-l’istituto o servizio penitenziario, o della scuola odell’istituto di istruzione e alla presenza di due testi-moni, secondo la formula prevista dall’articolo 11,secondo comma, del testo unico delle disposizioniconcernenti lo statuto degli impiegati civili delloStato, approvato con decreto del Presidente dellaRepubblica 10 gennaio 1957, n. 3.

2. Nell’ambito delle scuole e degli istituti di istru-zione, il giuramento può essere prestato in formacollettiva, davanti al direttore. Questi pronuncia laformula di cui al comma 1 e gli allievi rispondonoall’unisono: «Lo giuro».

3. Il giuramento in forma collettiva è prestato da-vanti ad una rappresentanza di personale già in ser-vizio.

4. Del giuramento, in qualunque forma prestato, èredatto processo verbale.

5. Nel caso di passaggio ad altro ruolo, il giura-mento non viene prestato nuovamente.

Art. 3. Ausiliari di leva. 1. Gli agenti ausiliariprestano giuramento in forma collettiva secondo lemodalità previste dall’art. 2.

2. Qualora venga immesso nel ruolo degli agenti

ed assistenti, il personale medesimo presta promes-sa solenne e ripete il giuramento con le stesse mo-dalità stabilite dagli articoli 1 e 2.

Art. 4. Bandiera del Corpo. 1. Le caratteristichedella bandiera del Corpo di polizia penitenziaria,nonchè le modalità di utilizzazione sono disciplina-te dal decreto del Presidente della Repubblica 19 ot-tobre 1993, n. 435.

Art. 5. Onori. 1. Il personale del Corpo di poliziapenitenziaria che partecipa a manifestazioni conpropri reparti o comunque con formazioni inquadra-te rende onori nei casi e con le modalità di cui al re-golamento sul servizio territoriale e di presidio dicui al decreto del Ministro della difesa del 19 mag-gio 1973 e successive modificazioni, intendendosisostituita, ogni volta, la denominazione: “Corpo de-gli agenti di custodia” con quella: “Corpo di poliziapenitenziaria”.

2. Al direttore generale dell’Amministrazione pe-nitenziaria, al vice direttore generale e ai direttoridegli uffici centrali del Dipartimento dell’Ammini-strazione penitenziaria sono resi gli onori che, aisensi del regolamento di cui al comma 1, spettano,rispettivamente, al generale di corpo d’armata, alprefetto in sede e al generale di divisione.

Art. 6. Tessere di riconoscimento. 1. Le tessere diriconoscimento di cui all’articolo 57 del decreto le-gislativo 30 ottobre 1992, n. 443, conformi agli alle-gati A, B, C e D, hanno le dimensioni mm. 100x65e recano nella parte anteriore: spazi per la fotografia,la qualifica o grado, il cognome e nome, il numerodi matricola, il luogo e la data di nascita, le indica-zioni concernenti la statura, il colore dei capelli, ilcolore degli occhi, il gruppo sanguigno, la data delrilascio e l’autorità che rilascia il documento; non-chè la stampigliatura “Corpo di polizia penitenzia-ria” e l’indicazione, a stampa, del ruolo di apparte-nenza. Nel verso esse recano le diciture “Ministerodi Grazia e Giustizia - Dipartimento dell’Ammini-strazione penitenziaria” e “Tessera di riconoscimen-to” con l’indicazione “Validità: dieci anni dalla datadi rilascio”.

2. I colori delle tessere sono:– marrone chiaro: per gli appartenenti al ruolo

degli ispettori;– blu: per gli appartenenti al ruolo dei sovrinten-

denti;– verde: per gli appartenenti al ruolo degli agen-

ti ed assistenti;– rosso: per gli appartenenti al ruolo separato e

limitato di cui al comma 3 dell’articolo 26 della leg-ge 15 dicembre 1990, n. 395.

3. Agli allievi agenti e agli allievi vice ispettori èrilasciata una tessera di colore azzurro, con le stessecaratteristiche e dimensioni di quelle previste dalcomma 1, che, in luogo della qualifica, reca la dici-tura “allievo agente” o “allievo vice ispettore”.

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4. Le tecniche ed il materiale di riproduzione del-le tessere sono stabiliti con decreto del direttore ge-nerale dell’Amministrazione penitenziaria.

5. Fino al rilascio delle tessere di riconoscimentodi cui ai commi 1 e 2, conservano validità quelle ri-lasciate ai sensi del decreto 3 febbraio 1994 del Mi-nistro di grazia e giustizia, pubblicato nella Gazzet-ta Ufficiale - Serie Generale - n. 54 del 7 marzo1994.

Art. 6-bis. Tessere di riconoscimento del perso-nale dei ruoli direttivi del Corpo di polizia peni-tenziaria. 1. Le tessere di riconoscimento del per-sonale del ruolo direttivo ordinario e speciale delCorpo di polizia penitenziaria, conformi agli allega-ti D-bis e D-ter, hanno le dimensioni di mm 100x65e recano nella parte anteriore: spazi per la fotografia,la qualifica, il cognome e nome, il numero di matri-cola, il luogo e la data di nascita, le indicazioni con-cernenti la statura, il colore dei capelli, il colore de-gli occhi, il gruppo sanguigno, la data del rilascio el’autorità ce rilascia il documento; nonché la stam-pigliatura: “Corpo di polizia penitenziaria” e l’indi-cazione, a stampa, del ruolo di appartenenza. Nelverso esse recano le diciture: “Ministero della giu-stizia - Dipartimento dell’Amministrazione peniten-ziaria” e: “Tessera di riconoscimento” con l’indica-zione: “Validità: dieci anni alla data del rilascio”.

2. Il colore delle tessere di cui al comma 1 è rossoscuro.

3. Ai vice commissari in prova del ruolo direttivoordinario è rilasciata una tessera di colore azzurro,con le stesse caratteristiche e dimensioni di quellepreviste al comma 1, che, in luogo della qualifica,reca il termine: “allievo vice commissario”.

4. Le tecniche ed il materiale di riproduzione del-le tessere sono stabiliti con decreto del Capo del di-partimento dell’Amministrazione penitenziaria.

5. Fino al rilascio delle tessere di riconoscimentodi cui ai commi 1 e 2, al personale interessato verràconsegnato un attestato a cura del dipartimento del-l’Amministrazione penitenziaria, riportante i datianagrafici e la ritrazione fotografica digitalizzata diciascun avente diritto.–––––––––––

Articolo inserito dall’art. 1, D.P.R. 10 dicembre2002, n. 22 unitamente agli allegati di cui al comma1 (che si omettono).

TITOLO II

GERARCHIA E SUBORDINAZIONE

Art. 7. Subordinazione gerarchica e funzionale.1. Fermo restando quanto disposto dagli articoli 9 e10 della legge 15 dicembre 1990, n. 395 e dall’arti-colo 2 del decreto legislativo 30 ottobre 1992, n. 443il personale del Corpo di polizia penitenziaria che

presta servizio presso gli uffici centrali del Diparti-mento dell’Amministrazione penitenziaria, presso iprovveditorati regionali dell’Amministrazione peni-tenziaria, gli istituti ed i servizi penitenziari, le scuo-le e gli istituti di istruzione è gerarchicamente su-bordinato ai dirigenti, rispettivamente, degli ufficicentrali, dei provveditorati regionali, degli istituti oservizi penitenziari, delle scuole o istituti di istru-zione cui è addetto.

2. Il personale del Corpo di polizia penitenziariache presta servizio presso gli uffici centrali e perife-rici di cui al comma 1 è tenuto inoltre ai doveri disubordinazione nei confronti del personale di quali-fica superiore a quella rivestita dal personale stesso,verso il quale si determini un rapporto di dipenden-za in ragione della funzione esercitata.

3. La disposizione di cui al comma 2 si applica an-che nei confronti del personale di altre amministra-zioni dello Stato, compresi gli appartenenti alle altreForze di polizia ed alle Forze armate, in serviziopresso il Dipartimento dell’Amministrazione peni-tenziaria.

Art. 8. Esecuzione degli ordini ed osservanzadelle direttive. 1. L’appartenente al Corpo di poliziapenitenziaria è tenuto ad eseguire gli ordini imparti-ti dal superiore e ad uniformarsi, nell’espletamentodei compiti, alle direttive dallo stesso ricevute, fer-mo restando quanto disposto dall’articolo 10 dellalegge 15 dicembre 1990, n. 395.

Art. 9. Facoltà di rivolgersi ai superiori. 1. Ilpersonale del Corpo di polizia penitenziaria può ri-volgersi agli organi superiori, nel rispetto della viagerarchica.

2. Il personale ha diritto di consegnare scritti inpieghi sigillati al diretto superiore, che ne rilascia ri-cevuta e li inoltra immediatamente all’organo supe-riore cui sono diretti.

TITOLO IIIDOVERI GENERALI E PARTICOLARI

Art. 10. Norme generali di condotta. 1. Il perso-nale del Corpo di polizia penitenziaria ha in servizioun comportamento improntato a professionalità, im-parzialità e cortesia e mantiene una condotta irre-prensibile, operando con senso di responsabilità edastenendosi altresì da comportamenti o atteggia-menti che possono recare pregiudizio al correttoadempimento dei compiti istituzionali.

2. Il personale, anche fuori servizio, mantieneuna condotta conforme alla dignità delle propriefunzioni.

Art. 11. Formazione e aggiornamento professio-nale. 1. Il personale del Corpo di polizia penitenzia-ria è tenuto alla formazione ed all’aggiornamentoprofessionale, anche mediante la frequenza di corsi

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a carattere residenziale, secondo le modalità stabili-te dall’Amministrazione penitenziaria, che attua intale settore ogni iniziativa utile al fine di assicurarelivelli di adeguata professionalità e costante aggior-namento.

Art. 12. Saluto. 1. Il personale del Corpo di poli-zia penitenziaria è tenuto al saluto nei confronti deisuperiori gerarchici indicati nell’articolo 9 della leg-ge 15 dicembre 1990, n. 395, se in divisa o se cono-sciuti. Detti superiori hanno l’obbligo di rispondere.

2. Il personale del Corpo di polizia penitenziariaed i reparti inquadrati sono altresì tenuti a rendere ilsaluto alle autorità ed ai simboli indicati nell’allega-to E al presente regolamento.

3. Il personale del Corpo di polizia penitenziaria indivisa rende il saluto secondo le modalità previsteper le Forze armate.

4. Sono dispensati dal saluto:- il moviere;- il personale a bordo di veicoli e di natanti;- il personale in servizio di scorta di sicurezza;- il personale in servizio di scorta alla bandiera;- il personale in servizio di sentinella armata per

la vigilanza perimetrale degli istituti e servizi peni-tenziari, delle scuole e degli istituti di istruzione, de-gli uffici centrali dell’Amministrazione penitenzia-ria e il personale in servizio di traduzione e pianto-namento dei detenuti e internati.

5. Il saluto è reso a titolo di cortesia verso il per-sonale di pari qualifica e verso le persone con lequali il personale del Corpo di polizia penitenziariaviene a contatto per ragioni di ufficio.

Art. 13. Uso della lingua italiana e rapporti in-terpersonali. 1. E’ obbligatorio l’uso della linguaitaliana, tranne nei luoghi in cui è riconosciuto anorma di legge anche l’uso di altra lingua.

2. I rapporti di subordinazione gerarchica o fun-zionale sono improntati al massimo rispetto e corte-sia. L’uso del “Lei” è reciproco.

3. Nei rapporti interpersonali è obbligatoria l’indi-cazione della qualifica.

Art. 14. Cura della persona. 1. Il personale delCorpo di polizia penitenziaria ha l’obbligo di porreparticolare cura della propria persona e dell’aspettoesteriore, al fine di evitare giudizi negativi incidentisul prestigio e sul decoro dell’Amministrazione cherappresenta.

2. Il personale ha, altresì, l’obbligo di porre parti-colare cura affinchè l’acconciatura dei capelli, dellabarba e dei baffi, nonchè i cosmetici da trucco, even-tualmente usati dal personale femminibile, sianocompatibili con il decoro della divisa e la dignitàdella funzione, evitando ogni forma di appariscenza.

3. Il suddetto personale cura in particolare:a) se di sesso femminile, che i capelli siano te-

nuti in modo tale da lasciare scoperta la fronte, perconsentire di portare il copricapo calzato;

b) se di sesso maschile, che la barba, i baffi e icapelli siano di moderata lunghezza e che questi ul-timi siano tenuti in modo tale da lasciare scoperta lafronte, per consentire di portare il copricapo calzato.

4. Al personale del Corpo di polizia penitenziaria,quando indossa l’uniforme, è fatto divieto:

a) di indossare o portare effetti di vestiario, ac-cessori e materiali di equipaggiamento non previstiespressamente dalle disposizioni in vigore;

b) di variare la foggia dell’uniforme o di indos-sare elementi ornamentali che ne alterino l’assettoformale.

5. Al personale del Corpo di polizia penitenziaria,quando indossa l’abito civile ed è fuori servizio, èfatto divieto di usare capi di vestiario e di equipag-giamento costituenti parte dell’uniforme o delle suedotazioni.

Art. 15. Doveri di comportamento. 1. Il persona-le del Corpo di polizia penitenziaria è tenuto al ri-spetto e alla lealtà di comportamento nei confrontidei superiori, dei colleghi e dei dipendenti.

2. Il personale del Corpo di polizia penitenziaria,nell’espletamento dei propri compiti istituzionali, siuniforma ai principi in materia di trattamento e di rie-ducazione stabiliti dall’ordinamento penitenziario edal relativo regolamento di esecuzione, operando neiconfronti dei detenuti e degli internati con imparzialitàe nel rispetto della dignità della persona.

3. Il personale del Corpo di polizia penitenziariaha l’obbligo di tenere un comportamento correttonei confronti delle altre persone con le quali viene acontatto per ragioni del proprio ufficio.

Art. 16. Obbligo di reperibilità. 1. Il personaledel Corpo di polizia penitenziaria, nei casi in cui ètenuto ad assicurare la reperibilità ai sensi del com-ma 5 dell’articolo 18 della legge 15 dicembre 1990,n. 395, ove non dotato di apparato elettronico cerca-persone, fornisce alla direzione dell’ufficio da cuidipende ogni indicazione necessaria per poter esse-re immediatamente reperito. Il personale deve poterraggiungere, quando richiesto, il posto di servizionel più breve tempo possibile.

2. Il direttore dell’istituto, quando ritenga che l’or-dine o la sicurezza non possono essere adeguata-mente garantiti mediante l’obbligo di reperibilità dicui al comma 1, ed al di fuori delle ipotesi previstedall’articolo 27, comma 1, può disporre l’obbligo dipermanenza in caserma ai sensi del comma 5 del-l’articolo 18 della legge 15 dicembre 1990, n. 395.

3. In caso di assenza o di impedimento del coman-dante del reparto, colui che lo sostituisce ai sensidell’articolo 32 è tenuto ad assicurare la propria re-peribilità con le stesse modalità stabilite dal comma1.

Art. 17. Obbligo di rilevare le infrazioni disci-plinari. 1. Ogni superiore segue il comportamentoin servizio del personale che da lui dipende gerar-

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chicamente o funzionalmente e ne rileva le eventua-li infrazioni disciplinari con l’osservanza delle mo-dalità previste dalle disposizioni legislative e rego-lamentari vigenti, con particolare riferimento a quel-le di cui all’articolo 10 del decreto legislativo 30 ot-tobre 1992, n. 449.

Art. 18. Segreto d’ufficio. 1. Il personale delCorpo di polizia penitenziaria è tenuto all’osservan-za del segreto d’ufficio, secondo il disposto dell’ar-ticolo 15 del Testo Unico delle disposizioni concer-nenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato, ap-provato con decreto del Presidente della Repubblica10 gennaio 1957, n. 3 e successive modificazioni, inconformità a quanto previsto dall’articolo 32 del de-creto legislativo 30 ottobre 1992, n. 443.

2. Restano ferme le norme sul diritto di accesso aidocumenti amministrativi di cui alla legge 7 agosto1990, n. 241, al decreto del Presidente della Repub-blica 27 giugno 1992, n. 352, al decreto 25 gennaio1996, n. 115 del Ministero di grazia e giustizia, esuccessive modifiche e integrazioni, ed alle altre di-sposizioni che regolano la materia.

Art. 19. Custodia e conservazione di armi, at-trezzature e documenti. 1. Il personale del Corpodi polizia penitenziaria è tenuto a custodire e con-servare con diligenza, nel rispetto delle disposizionivigenti in materia, armi, munizioni, esplosivi, mez-zi, attrezzature, materiali e documenti affidatigli perragioni di servizio o di cui venga comunque in pos-sesso.

2. Eventuali danneggiamenti, deterioramenti, sot-trazioni o smarrimenti devono essere immediata-mente, salvo casi di forza maggiore, segnalati periscritto ai rispettivi superiori, specificando le circo-stanze del fatto.

3. Per la custodia dell’armamento di reparto, si ap-plicano le disposizioni di cui agli articoli 4, comma2, e 7 del decreto del Presidente della Repubblica 12dicembre 1992, n. 551, recante il regolamento con-cernente i criteri per la determinazione dell’arma-mento in dotazione al Corpo di polizia penitenziaria.

TITOLO IV

SERVIZI

CAPO I

NORME GENERALI

Art. 20. Disposizioni generali sullo svolgimentodel servizio. 1. Il dipartimento dell’Amministrazio-ne penitenziaria, i Provveditori regionali e i diretto-ri degli istituti e servizi penitenziari, scuole e istitu-ti di istruzione, nell’ambito delle rispettive compe-tenze, emanano le disposizioni in materia di servizidel Corpo di polizia penitenziaria.

2. Le disposizioni emanate dal Dipartimento del-l’Amministrazione penitenziaria e dai Provveditora-ti regionali sono portate senza ritardo a conoscenzadel personale, salva diversa determinazione dell’au-torità emanante, a cura del direttore dell’istituto odel servizio penitenziario, della scuola o dell’istitu-to di istruzione, mediante affissione, con modalitàtali da garantirne la riservatezza, che ne cura l’illu-strazione al personale, direttamente o a mezzo delcomandante del reparto o, nei casi in cui ciò è op-portuno, di altro suo delegato.

Art. 21. Impiego nei servizi. 1. Fermo restandoquanto disposto dal comma 2 dell’articolo 1 del de-creto legislativo 30 ottobre 1992, n. 443, il persona-le del Corpo di polizia penitenziaria deve essere im-piegato in servizio in relazione alle funzioni propriedel ruolo e della qualifica, ivi compresi compiticomplementari e strumentali alle medesime, di re-gola secondo criteri di rotazione, salva l’applicazio-ne del criterio della specializzazione professionale,ove previsto.

2. Ai posti di servizio che richiedono particolareesperienza è destinato, su proposta del comandantedel reparto, personale con maggiore anzianità di ser-vizio ed attitudine.

3. Lo svolgimento dei compiti che richiedono par-ticolare professionalità è di regola subordinato alpossesso di una specifica qualificazione, che può es-sere conseguita anche attraverso il superamento diun apposito corso, fatti salvi i requisiti stabiliti dalledisposizioni in materia.

4. Il personale del Corpo di polizia penitenziariache abbia superato il cinquantesimo anno di età vie-ne esentato, a sua richiesta, dai servizi notturni, divigilanza e osservazione dei detenuti di cui all’arti-colo 42, salvo inderogabili e comprovate esigenze diservizio.

5. La disposizione di cui al comma 4 si applica an-che al personale femminile con prole di età inferio-re a tre anni, nonchè al personale maschile quandola madre sia deceduta o altrimenti assolutamente im-possibilitata a prestare assistenza alla predetta prole.

Art. 22. Impiego dei rinforzi. 1. Fermo restandoquanto previsto dall’articolo 88 del decreto del Pre-sidente della Repubblica 29 aprile 1976, n. 431 esuccessive modificazioni, quando, per esigenze diordine e sicurezza, si renda necessario l’interventodi rinforzi di personale e di mezzi, il Direttore del-l’istituto, sentito, ove possibile, il comandante delreparto, ne fa richiesta al Provveditore regionale del-l’Amministrazione penitenziaria.

2. Il Provveditore regionale, accertata l’esistenzadelle esigenze di cui al comma 1, dispone l’invio inmissione di personale del Corpo di polizia peniten-ziaria in servizio nell’ambito della circoscrizioneper il tempo strettamente necessario, informandoneil Dipartimento dell’Amministrazione penitenziaria.

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3. Qualora non sia possibile soddisfare le predetteesigenze di ordine e sicurezza secondo le modalitàdi cui al comma 2, il provveditore informa imme-diatamente il Dipartimento dell’Amministrazionepenitenziaria.

Art. 23. Presentazione in servizio. Conoscenzaed esecuzione del servizio. 1. Il personale del Cor-po di polizia penitenziaria ha l’obbligo di presentar-si in servizio all’ora stabilita in perfetto ordine nellapersona e con l’uniforme, l’equipaggiamento e l’ar-mamento prescritti, accertandosi in tempo utile al-l’orario e delle modalità del servizio da svolgere.

2. Qualora sia possibile, il personale ha l’obbligodi segnalare immediatamente alla Direzione l’esi-stenza di legittimo impedimento alla puntuale pre-sentazione.

3. Il personale del Corpo di polizia penitenziaria ètenuto a conoscere le disposizioni generali e parti-colari che regolano il servizio al quale è addetto edha l’obbligo di attenersi scrupolosamente ad esse.

Art. 24. Doveri generali nell’espletamento delservizio. 1. Il personale del Corpo di polizia peni-tenziaria è tenuto ad adempiere puntualmente a tuttigli obblighi impostigli dalle norme in vigore nonchèdalle altre disposizioni ad esso impartite.

2. Il personale del Corpo di polizia penitenziariadeve, in particolare, nell’ambito delle proprie com-petenze nel rispetto della dignità dei detenuti:

1) vigilare affinchè le persone che entrano nell’i-stituto non contravvengano alle disposizioni vigenti;

2) custodire costantemente e sorvegliare i dete-nuti e gli internati, ovunque si trovino, e vigilare af-finchè siano in particolare osservate le disposizionirelative ai sottoposti a regimi detentivi particolari,nonchè all’isolamento giudiziario e a quello disci-plinare;

3) eseguire i controlli richiesti e fare immediata-mente rapporti di ogni fatto che possa comportarepericolo per la disciplina, l’ordine o la sicurezza del-l’istituto o che possa pregiudicare le normali condi-zioni di vita dei detenuti e internati;

4) vigilare affinchè i detenuti e internati osservi-no tutte le disposizioni che li riguardano e, nel casoin cui essi commettano infrazioni disciplinari, redi-gere rapporto disciplinare a loro carico, da trasmet-tere al direttore per via gerarchica;

5) perquisire, in via ordinaria, i detenuti e gli in-ternati nei casi stabiliti dal regolamento interno del-l’istituto o, in mancanza di questo, dal direttore del-l’istituto con ordine di servizio o, comunque, ogniqualvolta lo disponga il direttore, nonchè di propriainiziativa, ove necessario;

6) vigilare affinché i detenuti e gli internati nonarrechino danni ai beni dell’Amministrazione o diterzi o non se ne approprino;

7) non allontanarsi dal posto assegnatogli senzail permesso del preposto al servizio e, ove lo impon-

gano esigenze funzionali, senza essere stato preven-tivamente sostituito;

8) fornire elementi utili per l’attività di osserva-zione dei condannati e degli internati, anche interve-nendo alle riunioni di gruppo di cui agli articoli 28 e29 del decreto del Presidente della Repubblica 29aprile 1976, n. 431;

9) tener conto, nello svolgimento della propriaattività, delle indicazioni contenute nei programmiindividualizzati di trattamento educativo.

Art. 25. Riconoscimento in servizio. 1. Il perso-nale del Corpo di polizia penitenziaria, durante ilservizio di istituto, è tenuto ad indossare l’uniformesecondo le modalità previste dal decreto del Mini-stro di Grazia e giustizia di cui al comma 4 dell’ar-ticolo 7 della legge 15 dicembre 1990, n. 395.

2. Il personale autorizzato a svolgere il serviziod’istituto in abito civile, nel momento in cui debbafar conoscere la propria qualità o allorchè l’inter-vento assuma rilevanza esterna, ha l’obbligo di ap-plicare, sull’abito, in modo visibile, una placca di ri-conoscimento, le cui caratteristiche sono determina-te con decreto del direttore generale dell’Ammini-strazione penitenziaria, nonchè di esibire la tesseradi riconoscimento, ove richiesto.

Art. 26. Obblighi del personale al termine del ser-vizio. 1. Il personale del Corpo di polizia penitenziariadeve riferire, anche verbalmente, al preposto al servi-zio per gli adempimenti di legge su ogni fatto di parti-colare rilievo avvenuto durante l’espletamento del ser-vizio, salve le annotazioni sull’apposito registro, seprevisto, e fatto salvo l’obbligo di redigere gli ulterio-ri atti prescritti dalle disposizioni vigenti.

2. Il personale deve comunque informare imme-diatamente, fermo restando l’adempimento di cui alcomma 1, il preposto al servizio degli eventi in attoche, per la loro natura, richiedano interventi imme-diati.

3. Nei servizi a carattere continuativo, con cambiosul posto, il personale che ha ultimato il proprio tur-no non deve allontanarsi fino a quando non sia av-venuta la sua sostituzione.

Art. 27. Obbligo di permanenza in servizio. 1.Quando ne ricorre la necessità e non sia possibileprovvedere altrimenti a causa del verificarsi di si-tuazioni impreviste ed urgenti, al personale del Cor-po di polizia penitenziaria può essere fatto obbligo,al termine del turno di lavoro, di permanere in ser-vizio fino al cessare delle esigenze.

2. La protrazione dell’orario di servizio viene di-sposta dal direttore dell’istituto o servizio peniten-ziario, scuola o istituto di istruzione, sentito il co-mandante del reparto. Di tale protrazione il direttoreinforma senza ritardo il provveditore regionale del-l’Amministrazione penitenziaria.

3. In caso di assenza o legittimo impedimento deldirettore o di chi lo sostituisce, il comandante del

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reparto può disporre quanto previsto dal comma 1dandone al più presto notizia al direttore.

Art. 28. Controlli sui servizi. 1. Il comandantedel reparto ed i preposti ai servizi, nei limiti della ri-spettiva competenza, devono operare al fine di assi-curare e controllare con assiduità il regolare svolgi-mento del servizio da parte del personale dipenden-te.

2. Dei controlli effettuati, delle disposizioni prov-visoriamente impartite in via d’urgenza e deglieventuali rilievi ai fini dei successivi adempimenti ilcomandante del reparto riferisce con relazione scrit-ta al direttore dell’istituto o servizio penitenziario odella scuola o dell’istituto di istruzione.

3. Nei servizi a carattere continuativo con cambiosul posto, il personale di cui al comma 1 deve atti-varsi affinchè l’avvicendamento avvenga senza ri-tardo.

Art. 29. Ordini per la disciplina dei singoli ser-vizi. 1. Le disposizioni generali e particolari relativealle modalità di esecuzione del servizio da parte delpersonale del Corpo della polizia penitenziaria perciascun posto di servizio istituito sono disciplinatecon ordini di servizio numerati progressivamente edatati, emanati dal direttore, acquisito il parere delcomandante del reparto.

2. Gli ordini di servizio di cui al comma 1 sonoraccolti in un volume, che può essere liberamenteconsultato dal personale del Corpo di polizia peni-tenziaria.

3. Presso ciascun posto di servizio è conservata co-pia del relativo ordine di servizio, del quale il pre-posto deve dare comunicazione al personale interes-sato, che è comunque tenuto a prenderne conoscen-za anche direttamente.

Art. 30. Foglio di servizio. 1. Il foglio di servizioè il documento che, in ogni istituto o servizio peni-tenziario, scuola o istituto di istruzione, stabiliscel’assegnazione del personale a ciascun posto di ser-vizio, con l’indicazione, se necessario, delle specifi-che mansioni individuali da svolgere nell’ambito diquelle individuate nell’ordine di servizio di cui al-l’articolo 29.

2. Il foglio di servizio, predisposto dal comandan-te del reparto, approvato dal direttore ed esposto poinell’apposito albo, situato in luogo tale da garantir-ne la riservatezza, deve contenere il cognome, il no-me e la qualifica del personale, il tipo del servizio eil posto in cui deve essere svolto, l’indicazione degliorari di inizio e termine, l’uniforme prevista e l’e-ventuale armamento e può contenere istruzione dicarattere individuale o generale, in applicazione del-le disposizioni contenute negli ordini di servizio dicui all’articolo 29.

3. Qualora sia indispensabile procedere a successi-ve variazioni del foglio di servizio, le stesse devonoessere tempestivamente comunicate al personale in-

teressato dal comandante del reparto o da un suo de-legato.

4. Tutto il personale ha l’obbligo di prendere vi-sione del foglio di servizio.

Art. 31. Reparto. Compiti ed autonomia del co-mandante. 1. Il personale del Corpo di polizia pe-nitenziaria in servizio in ogni istituto o servizio pe-nitenziario, scuola o istituto di istruzione costituisceun reparto.

2. Il comandante del reparto fornisce ogni collabo-razione al direttore dell’istituto al fine di assicurarneil corretto funzionamento, il mantenimento della di-sciplina ed il raggiungimento dei fini di sicurezza etrattamentali previsti dalla legge e dai regolamenti.

3. Il Comandante del reparto del Corpo di poliziapenitenziaria in servizio negli istituti penitenziari,oltre ai compiti specificamente preveduti dalle di-sposizioni vigenti, deve adempiere a tutti gli ordiniche, nell’interesse del servizio, gli vengono imparti-ti dal direttore, in conformità al disposto dell’artico-lo 23, comma 2, del decreto legislativo 30 ottobre1992, n. 443.

4. Il comandante del reparto assicura il manteni-mento dell’ordine e della sicurezza dell’istituto e ga-rantisce la scrupolosa osservanza, da parte del per-sonale dipendente, dei deternuti ed internati, nonchèdi tutti coloro che, a qualsiasi titolo, entrano nell’i-stituto penitenziario, delle norme legislative e rego-lamentari vigenti, delle direttive del Dipartimentodell’Amministrazione penitenziaria e del provvedi-tore regionale, e delle disposizioni impartite dal di-rettore, vigilando affinchè il trattamento dei detenu-ti e degli internati sia improntato ad assoluta impar-zialità, sia conforme ad umanità ed assicuri il rispet-to della dignità della persona.

5. In particolare, il comandante del reparto:a) informa il direttore, immediatamente, su ogni

fatto dal quale possa derivare pericolo per l’ordine ela sicurezza dell’istituto e, quotidianamente, sull’an-damento dei servizi e sulle eventuali infrazionicommesse dal personale del Corpo e dai detenuti edinternati;

b) dirige e coordina le unità operative, fermo re-stando quanto disposto dall’articolo 51;

c) indice riunioni periodiche per illustrare al per-sonale del Corpo le disposizioni che regolano il ser-vizio;

d) partecipa alle riunioni di gruppo di cui agli ar-ticoli 28 e 29 del decreto del Presidente della Re-pubblica 29 aprile 1976, n. 431, anche utilizzandogli elementi di osservazione raccolti dal personale aifini di cui ai numeri 8) e 9) del comma 2 dell’arti-colo 24;

e) esercita la sua autonomia affinchè il repartooperi per assicurare il raggiungimento dei fini istitu-zionali.

6. Il comandante del reparto, inoltre, in conformitàdelle direttive emanate dal direttore, impartisce le

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opportune disposizioni, verificandone l’osservanza,affinchè:

a) l’armamento di cui al decreto del Presidentedella Repubblica 12 dicembre 1992, n. 551, sia cu-stodito secondo quanto disposto dall’articolo 19;

b) le chiavi dell’istituto siano adeguatamente cu-stodite;

c) i detenuti e gli internati, nonchè le loro came-re, siano perquisiti in tutti i casi previsti dalle vigen-ti disposizioni in materia;

d) tutti i locali dell’istituto siano quotidianamen-te, più volte, ispezionati e sia accertato il numero deidetenuti e internati presente al mattino dopo la sve-glia, alla sera prima del riposo, ad ogni cambio diturno ed in ogni altra occasione in cui si renda ne-cessario, prendendo nota di tali operazioni in appo-sito registro;

e) i prescritti controlli sulle cose e sulle personeche entrano o escono dall’istituto vengano regolar-mente effettuati;

f) i colloqui, la corrispondenza telefonica, episto-lare e telegrafica dei detenuti e internativi avvenga-no secondo le disposizioni vigenti in materia.

7. Quando ricorrono le situazioni di cui all’artico-lo 88 del decreto del Presidente della Repubblica 29aprile 1976, n. 431 e successive modifiche, il co-mandante del reparto del Corpo di polizia peniten-ziaria dell’istituto, in assenza del direttore o di chine fa le veci, in caso di urgenza, chiede l’interventodella Polizia di Stato e delle Forze armate in servi-zio di pubblica sicurezza, riferendone al più prestoal direttore.

Art. 32. Supplenza temporanea nella funzionedi comandante del reparto. 1. In caso di assenza oimpedimento del comandante del reparto per qual-siasi causa e qualora non sia stato ancora nominatoun supplente o questi sia a sua volta assente o impe-dito, la funzione di comandante del reparto è assun-ta dall’appartenente al Corpo di polizia penitenziariache riveste la qualifica più elevata, salva diversamotivata determinazione del direttore.

2. Il provveditore regionale dell’Amministrazionepenitenziaria può in ogni caso disporre che la titola-rità della funzione di comandante del reparto sia as-sunta temporaneamente da chi sia titolare di talefunzione in altro istituto o servizio penitenziario oscuola o istituto di istruzione.

Art. 33. Unità operative. 1. Nell’ambito del re-parto sono organizzate unità operative, che com-prendono più posti di servizio, in ragione della natu-ra delle funzioni e dei compiti da svolgere. In rela-zione al numero dei componenti o alla specifica ri-levanza dei compiti svolti, ad esse è preposto perso-nale dei ruoli dei sovrintendenti e degli ispettori, se-condo quanto stabilito dall’articolo 14 dalla legge15 dicembre 1990, n. 395 e degli articoli 15, commi3 e 4, e 23, comma 2, del decreto legislativo 30 ot-

tobre 1992, n. 443. Il coordinamento di più unitàoperative può essere affidato ad appartenenti al ruo-lo degli ispettori o dei sovrintendenti, secondo le ri-spettive competenze in base alle norme sopraindica-te.

2. Le unità operative comprendono uno o più com-plessi funzionali concernenti, principalmente:

a) la predisposizione dei turni di servizio;b) l’ordine e la sicurezza, ivi compresa la vigi-

lanza armata;c) la ricezione e la dimissione dei detenuti e de-

gli internati ed altri adempimenti connessi, nonchècomunicazioni informatiche e successivi aggiorna-menti;

d) le traduzioni dei detenuti e degli internati ed ilpiantonamento dei medesimi quando sono ricovera-ti in luoghi esterni di cura;

e) l’armamento, l’equipaggiamento, il vestiariouniforme del personale del Corpo di polizia peniten-ziaria;

f) i mezzi di trasporto del Corpo di polizia peni-tenziaria.

3. Le unità operative sono definite con provvedi-mento motivato del direttore dell’istituto o serviziopenitenziario, scuola o istituto di istruzione, acquisi-to il parere del comandante del reparto ovvero suproposta dello stesso. Tale proposta può essere re-spinta dal direttore con provvedimento motivato.

Art. 34. Servizi del personale del Corpo di poli-zia penitenziaria. 1. Il personale del Corpo di poli-zia penitenziaria svolge, principalmente, i seguentiservizi:

1) vigilanza armata degli istituti penitenziari;2) vigilanza ed osservazione dei detenuti ed in-

ternati addetti alle lavorazioni esterne;3) portineria;4) vigilanza ed osservazione nelle sezioni degli

istituti penitenziari;5) vigilanza nelle infermerie e nelle altre strut-

ture aventi carattere sanitario;6) vigilanza ed osservazione sulle attività lavo-

rative e scolastiche dei detenuti o internati all’inter-no degli istituti penitenziari;

7) matricola dei detenuti ed internati;8) gestione operativa degli elaboratori periferi-

ci dell’Amministrazione penitenziaria;9) vigilanza sui colloqui dei detenuti e interna-

ti;10) vigilanza sulla corrispondenza epistolare e

telegrafica dei detenuti e internati;11) vigilanza sulla corrispondenza telefonica dei

detenuti e internati;12) controllo dei pacchi dei denenuti e internati;13) traduzione e piantonamento dei detenuti e in-

ternati;14) vigilanza sui beni dell’Amministrazione;15) ordine e sicurezza pubblica e pubblico soc-

corso;

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16) navale;17) trasporto terrestre.

2. Il personale del Corpo di polizia penitenziariasvolge anche quei servizi, non espressamente previ-sti dal comma 1, relativi all’espletamento dei com-piti ad esso attribuiti dalla normativa vigente ed, inparticolare, dall’articolo 5 della legge 15 dicembre1990, n. 395.

3. Salvo specifiche diverse disposizioni adottatedal Dipartimento dell’Amministrazione penitenzia-ria e fermo restando quanto stabilito dagli articoli 21e 33 per singoli istituti penitenziari o per categoriedi detenuti o internati, i servizi sono disciplinati co-me al Capo che segue.

CAPO II

DISCIPLINA DEI SERVIZI

Art. 35. Vigilanza armata degli istituti peniten-ziari. 1. La vigilanza armata degli istituti peniten-ziari, fermo restando quanto stabilito dal quartocomma dell’articolo 41 della legge 26 luglio 1975,n. 354, si esercita sia a mezzo di posti di sentinellafissi, muniti di garitta, sia mediante pattuglie, ancheutilizzando i mezzi di trasporto in dotazione al-l’Amministrazione. In ogni caso deve essere garan-tito il collegamento al corpo di guardia con idoneisistemi di comunicazione.

Art. 36. Corpo di guardia. 1. Presso l’ingresso diciascun istituto penitenziario deve essere adibito acorpo di guardia del personale incaricato del servi-zio di vigilanza armata un apposito locale, dotato disistema di allarme e di mezzi di collegamento checonsentano di comunicare con immediatezza con ilcomandante del reparto o con chi ne svolge tempo-raneamente le funzioni. All’interno di tale locale de-ve essere affissa copia dell’ordine di servizio di cuiall’articolo 29.

2. La porta dell’istituto, destinata al passaggio delpersonale di servizio di vigilanza armata, è costante-mente sorvegliata.

3. Nel locale del corpo di guardia è consentitaesclusivamente la presenza del personale che svolgeil servizio di vigilanza armata, e di quello autorizza-to dal preposto a tale servizio.

4. Il preposto al servizio, quando, per eccezionaliesigenze, disponga l’allontanamento del personaleaddetto al corpo di guardia, deve, in ogni caso, ga-rantire la presenza di almeno un agente all’internodello stesso.

Art. 37. Preposto al servizio di vigilanza arma-ta. 1. Il preposto al servizio di vigilanza armata, inparticolare, deve:

1) distribuire il servizio fra i vari agenti, accerta-re che essi conoscano l’ordine di servizio di cui al-l’articolo 29, verificare che le armi siano cariche e

funzionino regolarmente, accompagnate le sentinel-le al posto loro fissato, accertare che i sistemi di co-municazione con il corpo di guardia siano efficienti;

2) eseguire frequenti ispezioni, specie di notte, suiluoghi affidati alla sua vigilanza e alle sentinelle;

3) disporre, nei casi di necessità, la sostituzionedel personale di sentinella richiedendo altro perso-nale, in caso di insufficienza di quello destinato alservizio di vigilanza armata;

4) richiedere l’intervento di altre Forze di poli-zia, in caso di necessità ed urgenza, informandone ilcomandante di reparto, qualora, nelle adiacenze del-l’istituto si verifichino fatti che ne pongano in peri-colo l’ordine o la sicurezza;

5) schierare il personale del corpo di guardia perrendere gli onori prescritti alle autorità che accedo-no all’istituto o ne escono.

6) osservare scrupolosamente le disposizionicontenute nell’ordine di servizio di cui all’articolo29 e chiamare il comandante del reparto, ove occor-ra.

2. Il preposto al servizio di vigilanza armata è diregola scelto tra gli appartenenti ai ruoli degli ispet-tori e dei sovrintendenti.

Art. 38. Servizio di vigilanza armata. 1. Il per-sonale del Corpo di polizia penitenziaria addetto alservizio di vigilanza armata, nello svolgimento delservizio, deve osservare le più scrupolose regole didiligenza e, in particolare, deve:

1) esercitare la vigilanza sulla zona affidatagli,sostando nella garitta nei casi e nei limiti previstidall’ordine di servizio di cui all’articolo 29 e, seprevisto, compiendo il percorso assegnatogli;

2) carica l’arma prima di uscire dal corpo diguardia e scaricarla nello stesso locale all’atto delrientro, non deporla mai nell’esercizio della vigilan-za, usando sempre particolare cautela nel maneg-giarla;

3) qualora si verifichi una circostanza che appaiarilevante agli effetti della sicurezza o dell’ordine del-l’istituto, informare il preposto al servizio, e, in casodi urgenza, dare immediatamente l’allarme, adottan-do ogni iniziativa idonea ad evitare o diminuire il pe-ricolo per la sicurezza dell’istituto o per l’incolumitàdelle persone, senza venire meno ai suoi speciali do-veri e senza lasciarsi avvicinare da alcuno;

4) osservare scrupolosamente le disposizionicontenute nell’ordine di servizio di cui all’articolo29 e chiamare il preposto al servizio, ove occorra.

Art. 39. Preposti ai singoli servizi. 1. Fermo re-stando quanto previsto dagli articoli 36, comma 4,37 e 55, i preposti ai singoli servizi devono, in par-ticolare:

1) assistere personalmente al passaggio delleconsegne durante il cambio dei turni e verificare l’e-satta conoscenza, da parte del personale dipendente,delle norme e delle disposizioni di servizio;

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2) controllare l’esatto adempimento dei compitiassegnati al predetto personale;

3) informare il diretto superiore sull’andamentodel servizio e sulle eventuali infrazioni commessedal personale stesso, nonchè su ogni altro fatto rile-vante;

4) assistere alla perquisizione dei detenuti e degliinternati, nonchè dei locali e degli spazi da essi uti-lizzati;

5) presenziare ai movimenti di gruppi di detenu-ti o internati;

6) fornire collaborazione ai superiori nello svol-gimento dei compiti propri di questi utlimi;

7) distribuire ed illustrare il servizio al personaledipendente;

8) eseguire frequenti controlli sullo svolgimentodel servizio e disporre, nei casi di necessità, la sostitu-zione del personale, richiedendone l’altro occorrente;

9) osservare e far osservare al personale dipen-dente scrupolosamente le disposizioni contenutenell’ordine di servizio di cui all’articolo 29 e chia-mare il comandante del reparto, ove occorra.

2. I preposti ai singoli servizi sono di regola sceltitra gli appartenenti ai ruoli degli ispettori e dei so-vrintendenti.

Art. 40. Servizio di vigilanza ed osservazionedei detenuti o internati addetti alle lavorazioniesterne. 1. Il personale del Corpo di polizia peni-tenziaria effettua il servizio di vigilanza sui detenutied internati addetti ad attività lavorative organizzatedall’Amministrazione penitenziaria fuori dall’istitu-to, all’aperto o in appositi locali.

2. Il responsabile della vigilanza deve, in partico-lare:

1) fare l’appello dei lavoranti e farli perquisireprima di uscire dall’istituto, al momento del rientroe, ove occorra, durante il lavoro;

2) accertare di frequente che tutti i lavoranti sia-no presenti;

3) distribuire, durante l’andata ed il ritorno e sulluogo del lavoro, il personale addetto alla vigilanzain modo che i lavoranti rimangano sempre sottocontrollo;

4) far perlustrare attentamente i luoghi nei qualisi svolge il lavoro, anche per evitare che i lavorantipossano nascondersi, allontanarsi o essere avvicina-ti da persone estranee;

5) osservare scrupolosamente le disposizionicontenute nell’ordine di servizio di cui all’articolo29 e chiamare il preposto al servizio, ove occorra.

6) rilevare e riferire sull’impegno dei detenu-ti e degli internati nello svolgimento del lavoro esulle modalità dei loro rapporti interpersonali,anche ai fini di cui ai numeri 8) e 9) del comma2 dell’articolo 24.

3. Il personale addetto alla vigilanza, in particola-re, deve:

a) perquisire i lavoranti nei casi di cui al comma2, numero 1);

b) solvegliare costantemente i lavoranti per im-pedirne ogni tentativo di fuga;

c) controllare che i lavoranti svolgano regolar-mente la loro attività;

d) informare il responsabile della vigilanzasugli elementi di cui al n. 6) del comma 2, non-chè di ogni fatto rilevante per l’ordine, la disci-plina e la sicurezza;

e) impedire che ai lavoranti si avvicinino perso-ne estranee;

f) evitare di intrattenersi a parlare con alcuno;g) non abbandonare, in caso di sostituzione, la

vigilanza prima dell’arrivo del sostituto;h) osservare scrupolosamente le disposizioni

contenute nell’ordine di servizio di cui all’articolo29 e chiamare il responsabile della vigilanza, oveoccorra.

Art. 41. Servizio di portineria. 1. Il personaledel Corpo di polizia penitenziaria addetto al serviziodi portineria è responsabile degli ingressi dell’istitu-to e delle relative chiavi o degli altri sistemi di chiu-sura, nonchè del controllo di chiunque, a qualsiasititolo, entri od esca dall’istituto.

2. Detto personale, in particolare, ha l’obbligo di:1) non consentire ad altri l’uso delle chiavi e de-

gli altri sistemi di chiusura loro affidati;2) non allontanarsi senza il permesso del prepo-

sto al servizio e senza essere stato preventivamentesostituito;

3) impedire che entrino o escano dall’istitutopersone non autorizzate;

4) identificare tutte le persone che, a qualsiasi ti-tolo, accedono all’istituto o ne escono, accertare laregolarità del titolo che ne legittima l’ingresso o l’u-scita e sottoporle ai controlli stabiliti dal regolamen-to interno dell’istituto o, in mancanza di questo, daldirettore con ordine di servizio, effettuando le rela-tive registrazioni;

5) controllare, senza eccezione alcuna, qualsiasioggetto che venga introdotto o fatto uscire dall’isti-tuto, effettuando le relative registrazioni ed impe-dendo l’introduzione nell’istituto di armi di qualsia-si tipo, di strumenti pericolosi e generi od oggettinon consentiti;

6) ispezionare accuratamente ogni veicolo in in-gresso o in uscita;

7) impedire a persone non autorizzate di intratte-nersi nei locali della portineria;

8) registrare gli orari di entrata e di uscita di tut-ti coloro che, a qualsiasi titolo, accedono all’istitutoo ne escono, fatta eccezione per il personale per ilquale esista un sistema di rilevamento automatico ditali orari;

9) osservare scrupolosamente le disposizionicontenute nell’ordine di servizio di cui all’articolo29 e chiamare il preposto al servizio, ove occorra.

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Art. 42. Servizio di vigilanza ed osservazionenelle sezioni degli istituti penitenziari. 1. Il perso-nale del Corpo di polizia penitenziaria addetto alservizio di vigilanza nelle sezioni dell’istituto, inparticolare, deve:

1) assumere in consegna, previa verifica anchenumerica, i detenuti o internati assegnati alla sezio-ne e provvedere attentamente alla loro sorveglianzae custodia;

2) rilevare le modalità di relazione e di socialitàdei detenuti della sezione, segnalando le condotteconseguenti ai rapporti personali osservati, anche aifini di cui ai numeri 8) e 9) del comma 2 dell’arti-colo 24.

3) assicurarsi della perfetta integrità ed efficien-za di tutti i sistemi di sicurezza e di comunicazionedella sezione, nonchè degli altri impianti, e custodi-re le chiavi o gli altri sistemi di chiusura affidatigli;

4) mantenere chiuso l’ingresso della sezione,consentendo l’accesso e l’uscita esclusivamente allepersone autorizzate ed effettuando un costante con-trollo sulle stesse durante la loro permanenza nellasezione;

5) garantire la chiusura dei cancelli e delle portedelle camere e provvedere alla loro apertura nei so-li orari consentiti;

6) riferire tempestivamente al preposto al servi-zio qualunque fatto rilevante o che possa pregiudi-care la disciplina, l’ordine o la sicurezza, la salute ol’incolumità delle persone, e le condizioni igienico-sanitarie, nonchè segnalare eventuali danni arrecatia beni dell’Amministrazione e le condotte meritevo-li dei detenuti;

7) azionare, qualora sia necessario, i sistemi diallarme di cui la sezione dispone;

8) perquisire i detenuti e gli internati all’atto del-l’uscita dalla camera e dalla sezione ed all’atto delrientro in esse e perquisire altresì le camere dei de-tenuti e gli altri locali della sezione ogni qualvoltasia necessario per motivi di ordine e sicurezza;

9) osservare scrupolosamente le disposizionicontenute nell’ordine di servizio di cui all’articolo29 e chiamare il preposto al servizio, ove occorra.

Art. 43. Servizio di vigilanza nelle infermerie enelle altre strutture aventi carattere sanitario. 1.Il personale del Corpo di polizia penitenziaria ad-detto al servizio di vigilanza nelle infermerie e nellealtre strutture aventi carattere sanitario, in particola-re, deve:

1) custodire le chiavi della porta di ingresso, con-sentendo l’accesso soltanto alle persone autorizzate edimpedendo l’introduzione di genere ed oggetti nonprescritti dal sanitario o non necessari al servizio;

2) perquisire accuratamente ogni detenuto o in-ternato che entri od esca dall’infermeria;

3) registrare i nominativi dei detenuti ed interna-ti ammalati, ricoverati in infermeria o che chiedonodi essere visitati;

4) riferire tempestivamente al preposto al servizio,anche per iscritto, ogni fatto che possa pregiudicare lasicurezza, la salubrità e l’igiene dei locali, nonchè lasalute e l’incolumità delle persone, adottando provvi-soriamente in via d’urgenza i provvedimenti volti adevitare o ridurre danni a persone o cose;

5) osservare scrupolosamente le disposizionicontenute nell’ordine di servizio di cui all’articolo29 e chiamare il preposto al servizio, ove occorra.

Art. 44. Servizio di vigilanza ed osservazionesulle attività lavorative e scolastiche dei detenu-ti o internati all’interno degli istituti peniten-ziari. 1. Il personale del corpo di polizia peniten-ziaria addetto al servizio di vigilanza sulle attivitàlavorative e scolastiche dei detenuti o internati al-l’interno dell’istituto penitenziario, in particolare,deve:

1) rilevare e riferire sull’impegno nello svolgi-mento delle attività e sulle modalità di relazione re-ciproca dei detenuti e internati ammessi al lavoro eallo studio, anche ai fini di cui ai numeri 8) e 9) delcomma 2 dell’articolo 24.

2) controllare, al termine dell’attività lavorativae scolastica ed ogniqualvolta ne ravvisi la necessità,con l’eventuale ausilio di altro personale, che nonmanchino gli strumenti e gli utensili in dotazione,curandone il deposito in appositi locali od armadi,dei quali deve custodire le chiavi;

3) riferire tempestivamente al preposto al servi-zio, anche per iscritto, ogni fatto che possa pregiu-dicare la sicurezza, la salubrità e l’igiene del lavoro,nonchè la salute e l’incolumità delle persone e lecondizioni igienico-sanitarie, adottando provviso-riamente in via d’urgenza i provvedimenti volti adevitare o a ridurre danni a persone o cose;

4) perquisire accuratamente ogni detenuto o in-ternato all’inizio ed al termine dell’attività lavorati-va o scolastica, registrandone i nominativi;

5) osservare scrupolosamente le disposizionicontenute nell’ordine di servizio di cui all’articolo29 e chiamare il preposto al servizio, ove occorra.

Art. 45. Servizio di matricola dei detenuti e in-ternati. 1. Il personale del Corpo di polizia peniten-ziaria addetto al servizio di matricola provvedere al-le registrazioni dei detenuti ed internati nonché atutte le altre attività connesse al regolare espleta-mento del servizio, previste dalla vigente normative,assicurando la perfetta tenuta dei registri, compresiquelli in forma automatizzata. Lo stesso personalecura, per la parte di competenza, la tenuta della car-tella personale dei detenuti ed internati.

2. Il personale di cui al comma 1 deve, inoltre, os-servare scrupolosamente le disposizioni contenutenell’ordine di servizio di cui all’articolo 29 e chia-mare il preposto al servizio, ove occorra.

3. Fermo restando quanto previsto dagli accordisindacali, il personale di cui al comma 1 non può es-

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sere destinato ad altri compiti d’istituto, se non incasi eccezionali.

Art. 46. Gestione operativa degli elaboratoriperiferici dell’Amministrazione penitenziaria. 1.Il personale del Corpo della polizia penitenziariache, a seguito di apposito corso di formazione cura-to dall’Amministrazione penitenziaria, viene addet-to agli elaboratori periferici del sistema informativoautomatizzato, svolge tutte le attività connesse allagestione operative dei sistemi di elaborazione e, inparticolare, effettua le seguenti operazioni:

a) avviamento del sistema;b) controllo operativo continuo del funzionamen-

to del sistema e dei supporti di telecomunicazione;c) salvataggio dei dati e ripristino degli archivi;d) chiusura ordinata del sistema.

2. Il personale di cui al comma 1 deve, inoltre, os-servare scrupolosamente le disposizioni contenutenell’ordine di servizio di cui all’articolo 29 e chia-mare il preposto al servizio, ove occorra.

3. Il personale di cui al comma 1 non può esseredestinato ad altri compiti d’istituto, se non in casieccezionali.

Art. 47. Servizio di vigilanza sui colloqui deidetenuti e internati. 1. Il personale del Corpo dipolizia penitenziaria addetto al servizio di vigilanzasui colloqui dei detenuti e degli internati con i lorofamiliari o conviventi e con altre persone cura chetali colloqui si svolgano con la scrupolosa osservan-za delle vigenti norme in materia.

2. In particolare, il personale di cui al comma 1 de-ve:

1) identificare le persone ammesse al colloquio,verificando la validità del titolo che lo legittima edeffettuando le prescritte registrazioni;

2) sottoporre dette persone ai prescritti controlli,onde evitare che vengano introdotti nell’istitutostrumenti pericolosi o altri generi od oggetti nonammessi;

3) accompagnare le persone ammesse ai colloquinegli appositi locali;

4) perquisire accuratamente ogni detenuto o in-ternato prima e dopo il colloquio;

5) vigilare che, durante il colloquio, venga man-tenuto un comportamento corretto tale da non arre-care disturbo, sospendendo dal colloquio le personeche tengono un comportamento scorretto o molestoe riferendo al direttore;

6) impedire che tra i detenuti o internati e le per-sone ammesse al colloquio avvengano scambi di ge-neri o oggetti di qualsiasi natura, salvo eventuale au-torizzazione;

7) vigilare che il colloquio non superi la duratastabilita;

8) accompagnare all’uscita, al termine del collo-quio, le persone che lo hanno effettuato, sottopo-nendole ai prescritti controlli;

9) osservare scrupolosamente le disposizionicontenute nell’ordine di servizio di cui all’articolo29 e chiamare il preposto al servizio, ove occorra.

Art. 48. Servizio di vigilanza sulla corrispon-denza epistolare e telegrafica dei detenuti e inter-nati. 1. Il personale del Corpo di polizia penitenzia-ria addetto al servizio di vigilanza sulla corrispon-denza epistolare e telegrafica dei detenuti e interna-ti verifica che sulla busta della corrispondenza epi-stolare o sul modulo di quella telegrafica in parten-za il mittente abbia indicato il proprio nome e co-gnome. Qualora risulti omessa tale indicazione, ilpersonale addetto al servizio espleta gli opportuniaccertamenti per individuare il mittente ed invitarlo,quindi, ad apporre la prescritta indicazione, riferen-do in ogni caso al preposto al servizio.

2. Il personale suddetto provvede altresì ad effet-tuare, con le modalità stabilite dal direttore dell’isti-tuto e che garantiscano comunque l’assenza di con-trolli sullo scritto, l’ispezione della corrispondenzain arrivo e di quella in partenza, al fine di rilevarel’eventuale presenza di valori o di altri oggetti o ge-neri non consentiti, riferendo per iscritto al prepostoal servizio, anche per quanto concerne l’eventualesospetto che nella corrispondenza siano contenutielementi di reato o elementi che possano determina-re pericolo per l’ordine e la sicurezza.

3. Il personale del Corpo di polizia penitenziariache sia stato designato a provvedere al visto di con-trollo sulla corrispondenza dei detenuti o internati inbase alle norme vigenti in materia riferisce periscritto all’Autorità che gli ha conferito tale incaricol’esito del controllo effettuato.

4. Il personale addetto al servizio di cui al presen-te articolo deve osservare scrupolosamente le dispo-sizioni contenute nell’ordine di servizio di cui al-l’articolo 29 e chiamare il preposto al servizio, oveoccorra.

Art. 49. Servizio di vigilanza sulla corrispon-denza telefonica dei detenuti e internati. 1. Il per-sonale del Corpo di polizia penitenziaria addetto alservizio di vigilanza sulla corrispondenza telefonicadei detenuti e internati con i loro familiari o convi-venti e con altre persone vigila affinchè tale corri-spondenza si svolga con la scrupolosa osservanzadelle disposizioni vigenti in materia.

2. In particolare, il personale di cui al comma 1deve:

1) consentire l’effettuazione della corrisponden-za telefonica, mediante gli appositi apparecchi te-lefonici, soltanto ai detenuti ed internati preventiva-mente autorizzati dall’autorità competente e provvi-sti dei fondi sufficienti per sostenere la relativa spe-sa;

2) garantire l’ordinato accesso dei detenuti e in-ternati al servizio telefonico;

3) stabilire il contatto telefonico, verificando che

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il numero e la persona chiamata corrispondano alleindicazioni contenute nell’istanza del detenuto o in-ternato;

4) vigilare affinchè la conversazione telefonicanon superi la durata massima consentita dalle dispo-sizioni vigenti;

5) eseguire l’ascolto e la registrazione delle con-versazioni telefoniche dei detenuti e internati, neicasi in cui ciò venga disposto dall’autorità compe-tente in base alle norme vigenti in materia;

6) effettuare nell’apposito registro le annotazioniconcernenti la corrispondenza telefonica effettuata ela relativa spesa;

7) in caso di telefonata proveniente dall’esterno,comunicare al detenuto o internato interessato il no-minativo dichiarato dalla persona che ha chiamato,qualora non ostino particolari motivi di cautela;

8) osservare scrupolosamente le disposizionicontenute nell’ordine di servizio di cui all’articolo29 e chiamare il preposto al servizio, ove occorra.

Art. 50. Servizio di controllo dei pacchi dei dete-nuti e internati. 1. Il personale del Corpo di poliziapenitenziaria addetto al servizio di controllo dei pac-chi provvede, in particolare, a controllare, anche amezzo di idonea strumentazione, ed a certificare ilcontenuto dei pacchi destinati ai detenuti ed internati,impedendo, mediante l’adozione delle prescritte cau-tele, l’introduzione di strumenti pericolosi e di generiod oggetti di cui non è consentita la ricezione e ga-rantendo l’osservanza delle vigenti disposizioni inmateria, ed in particolare di quelle concernenti nume-ro, peso e periodicità di ricezione. Detto personaleprovvede altresì al controllo dei pacchi che i detenutio internati sono autorizzati ad inviare all’esterno.

2. Il personale di cui al comma 1 deve, inoltre, os-servare scrupolosamente le disposizioni contenutenell’ordine di servizio di cui all’articolo 29 e chia-mare il preposto al servizio, ove occorra.

Art. 51. Servizi di traduzione e piantonamentodei detenuti e internati. 1. I servizi di traduzione epiantonamento dei detenuti ed internati sono esple-tati dal Corpo di polizia penitenziaria secondo le di-rettive impartite dal direttore generale dell’Ammini-strazione penitenziaria adottate in attuazione delledisposizioni normative.

Art. 52. Servizio di vigilanza sui beni dell’Am-ministrazione penitenziaria. 1. Il personale delCorpo di polizia penitenziaria che esplica, qualoradirettamente connessi ai servizi di istituto, compitidi vigilanza armata ad immobili dell’Amministra-zione penitenziaria diversa dagli istituti penitenziario a materiali di proprietà della stessa osserva le nor-me di cui agli articoli 27, 31 e 42 del regolamentosul servizio territoriale e di presidio approvato condecreto del Ministro della difesa del 19 maggio1973, e successive modificazioni, salvo diverse di-rettive emanate ai sensi dell’articolo 20.

Art. 53. Servizi di ordine e sicurezza pubblica edi pubblico soccorso. 1. Qualora per eccezionaliesigenze di ordine e sicurezza pubblica o di pubbli-co soccorso si renda necessario, ai sensi dell’artico-lo 16 della legge 1° aprile 1981, n. 121, l’impiego dipersonale del Corpo di polizia penitenziaria, il pre-fetto della provincia interessata, sentito il questore,ne fa richiesta al provveditore regionale dell’Ammi-nistrazione penitenziaria territoriale competente, ilquale provvede e ne dà notizia al Dipartimento del-l’Amministrazione penitenziaria.

2. Il provveditore, nel caso in cui si prevede che deb-bano essere impegnate aliquote di personale in misuratale da comportare pregiudizio all’esecuzione dei ser-vizi e dei compiti istituzionali del Corpo di polizia pe-nitenziaria previsti dall’articolo 5 della legge 15 di-cembre 1990, n. 395, trasmette la richiesta al Diparti-mento dell’Amministrazione penitenziaria.

3. La forza resa disponibile ai sensi dei commi 1 e2 è messa a disposizione del questore per il tempostrettamente necessario a soddisfare le esigenze in-dicate negli stessi commi. In tale forza non possonoessere inclusi gli agenti in prova e gli allievi dellescuole ed istituti di istruzione.

4. In caso di assoluta necessità ed urgenza l’impie-go di cui al comma 1 può essere richiesto diretta-mente ai direttori degli istituti o servizi penitenziari,i quali ne danno immediata comunicazione al prov-veditore regionale ed al Dipartimento dell’Ammini-strazione penitenziaria.

CAPO III

SERVIZIO NAVALE

Art. 54. Princìpi generali. 1. Il servizio navaledel Corpo di polizia penitenziaria costituisce sup-porto operativo-logistico necessario per l’assolvi-mento dei compiti di istituto del Corpo di polizia pe-nitenziaria.

2. Per l’espletamento delle proprie funzioni, il ser-vizio navale del Corpo di polizia penitenziaria di-spone di naviglio recante contrassegni che ne rendo-no riconoscibile l’appartenenza al Corpo.

3. In relazione alle prestazioni, il naviglio si di-stingue in:

– naviglio d’altura, se atto alla navigazione sen-za particolari limitazioni;

– naviglio costiero, se atto alla navigazione nonsuperiore alle venti miglia dalla costa;

– naviglio d’uso locale, se atto alla navigazionenon superiore alle sei miglia.

4. Il Dipartimento dell’Amministrazione peniten-ziaria, attraverso il Nucleo centrale del servizio na-vale costituito nel suo ambito e dotato di personaleavente una adeguata preparazione, provvede all’e-manazione delle direttive occorrenti ed al coordina-mento ed al controllo dell’attività di detto servizio,

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determina le caratteristiche, la classificazione, la se-de di assegnazione ed i servizi cui il naviglio è adi-bito e definisce, altresì, la dislocazione delle basi na-vali sul territorio nazionale, l’entità ed il tipo di na-viglio da assegnare a ciascuna di esse, nonchè le in-frastrutture e le attrezzature necessarie per i servizia terra.

Art. 55. Preposto alla base navale. 1. A ciascunabase navale è preposto, di regola, un appartenente alruolo degli ispettori del Corpo di polizia penitenzia-ria in possesso di abilitazione al comando di navi-glio di altura; tale incarico può essere conferito, inrelazione all’organico delle unità navali assegnate,anche a personale di detto ruolo destinato a bordodel naviglio.

2. Il preposto alla base navale è alle dirette dipen-denze del direttore dell’istituto penitenziario e ne ri-ceve le direttive generali relative al servizio.

3. Il preposto alla base navale può essere coadiu-vato da personale di coperta e di macchina apparte-nente al Corpo di polizia penitenziaria.

4. Il preposto alla base navale, in particolare, è re-sponsabile, nei confronti del direttore dell’istitutopenitenziario:

a) dell’impiego del naviglio per lo svolgimentodell’attività operativa e logistica ordinaria e di quel-la che si rendesse necessaria per compiti di soccor-so, salvataggio ed assistenza;

b) del grado di prontezza operativa di ciascunaunità navale, intendendosi per essa il tempo massi-mo, dal momento della ricezione dell’ordine, entroil quale deve poter partire avendo recuperato il per-sonale assente e ripristinato eventuali apparecchia-ture e macchinari smontati;

c) delle modalità di esecuzione di appropriati tur-ni di sorveglianza del naviglio all’ormeggio che, perquanto concerne le unità ed i mezzi navali, devonoin ogni caso prevedere la presenza a bordo di alme-no una persona;

d) delle attività connesse all’efficienza del navi-glio, provvedendo a tal fine:

1) alla programmazione dei lavori principali daeseguirsi a cura degli stabilimenti o dei cantieri, ol-trechè delle manutenzioni, delle verifiche e delle vi-site periodiche da eseguirsi a cura del personale dibordo;

2) ad individuare le dotazioni di pezzi di rispet-to e di attrezzature, da conservarsi sia a bordo che aterra, occorrenti per mantenere l’approntamentooperativo del naviglio, e a controllarne periodica-mente l’adeguatezza e l’approvvigionamento;

3) a richiedere che siano effettuate le riparazio-ni, le verifiche, le messe a punto, disponendole di-rettamente in caso di urgenza con i mezzi assegnatia tale scopo e riferendone al direttore dell’istituto;

4) a mantenere i necessari contatti con gli stabi-limenti e i cantieri per la definizione ed esecuzionesia dei lavori programmati sia di eventuali ripara-

zioni o interventi non eseguibili a cura del persona-le di bordo;

5) a procurare che siano assicurati i rifornimen-ti di viveri, vestiario, combustibile ed altri materialidi consumo;

6) a verificare la corretta applicazione delle nor-me per la condotta, la manutenzione e la conserva-zione dei materiali ed esigendo, qualora queste nonsiano state specificatamente emanate, che siano co-munque adottati i criteri della razionalità, dell’eco-nomia, della sicurezza e della previdenza;

7) a promuovere indagini per l’accertamentodelle cause all’origine di avarie o inconvenienti dinatura anomala, anche, se del caso, con l’interventodi organi tecnici competenti;

e) dell’appropriato assetto esterno ed interno delnaviglio, in porto ed in navigazione, della regolaretenuta dei documenti di bordo, della disciplina e del-la cura delle uniformi, anche a mezzo di ispezioni;

f) delle sostituzioni temporanee di personale chesi rendono necessarie per assicurare l’operatività delnaviglio;

g) dell’organizzazione ed il funzionamento delmagazzino e dell’officina, nonchè della custodia econservazione dei relativi materiali e delle altre in-frastrutture in uso al servizio navale.

Art. 56. Personale navigante. 1. La condotta delnaviglio è affidata a personale del Corpo di poliziapenitenziaria qualificato al servizio navale mediateapposita abilitazione agli incarichi di coperta o dimacchina conseguita al termine di corsi svolti pres-so le scuole sottufficiali della Marina Militare, pres-so le scuole nautiche della Guardia di finanza o dialtre Forze di polizia, o presso altri istituti o scuoledi formazione navale.

Art. 57. Formazione degli equipaggi e degli ar-mamenti. 1. Gli equipaggi sono formati secondo letabelle di equipaggiamento stabilite dal Dipartimen-to dell’Amministrazione penitenziaria, il qualeprovvede anche, direttamente, a disporre i movi-menti del personale e le assegnazioni degli incarichi.

2. Al fine di assicurare l’operatività del naviglio, ildirettore l’istituto penitenziario o, in caso di assenzao di impedimento, oppure, su delega, il preposto al-la base navale può disporre temporanee sostituzionidi personale assegnato alla base stessa.

3. Gli armamenti sono formati, in funzione delle esi-genze, con personale appositamente assegnato dal Di-partimento dell’Amministrazione penitenziaria, o conpersonale del servizio disponibile nella sede.

4. Tutto il personale navigante concorre ad assicu-rare, ognuno al proprio livello, i servizi generali e divigilanza e non deve essere, di norma, impiegato inservizi di istituto diversi.

Art. 58. Personale di coperta. Doveri del coman-dante. 1. Il comandante impersona l’unità o il mezzonavale affidatogli ed ha, su tutto il personale imbarca-

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to, anche di passaggio, l’autorità conferitagli dallanormativa vigente per quanto concerne la sicurezza, ilservizio, l’ordine e la disciplina di bordo.

2. Il comandante riferisce al preposto alla base nava-le cui è assegnata, anche temporaneamente, l’unitàsulle missioni compiute o da compiere, sui riforni-menti e sulle riparazioni occorrenti, attenendosi, per lacompilazione e l’invio delle relazioni e dei rapporti, aquanto previsto dalle norme in vigore.

3. Il comandante ha i seguenti doveri e attribuzio-ni:

1) è responsabile dell’efficienza dell’unità nel suocomplesso di personale, mezzi ed organizzazione;

2) dispone la sostituzione in via provvisoria delpersonale mancante o inabilitato con altro personalein possesso di abilitazioni affini e presente a bordo;

3) provvedere a richiedere tempestivamente irifornimenti, i reintegri delle dotazioni e le ripara-zioni occorrenti;

4) attua le predisposizioni idonee ad assicurare ilgrado di prontezza operativa assegnato all’unità edinforma immediatamente il superiore da cui dipendeallorchè insorgono fatti che impediscono il manteni-mento di tale grado di prontezza;

5) prima di ogni uscita in mare si assicura che:a) le condizioni e le previsioni meteorologiche

consentano la navigazione;b) siano state definite sulla carta nautica le rotte

da seguire e le zone di operazione, verificando l’esi-stenza di notizie utili o di impedimenti alla naviga-zione;

c) i materiali mobili siano stati adeguatamenterizzati;

6) consente l’imbarco alle persone soltanto su au-torizzazione scritta o, in casi di urgenza, su autoriz-zazione verbale, che deve comunque essere confer-mata per iscritto appena possibile;

7) è responsabile del corretto ed efficace impiegooperativo dell’unità e dei servizi di bordo in relazio-ne alla missione assegnata;

8) coordina l’attività di polizia giudiziaria a bordodell’unità;

9) è responsabile della esecuzione degli ordini ri-cevuti e, quando considerazioni di urgenza lo consi-glino, assume di iniziativa le necessarie determina-zioni;

10) è responsabile della condotta della navigazio-ne ed adotta ogni precauzione per evitare i pericoliche possono insorgere a causa di secche, di impedi-menti subacquei o del traffico;

11) vigila sul consumo del combustibile e dei lu-brificanti, realizzando la massima economia e la mi-gliore conservazione dei materiali; in navigazioneprescrive la velocità più economica compatibilmen-te con la missione da compiere;

12) dirige personalmente le operazioni per l’or-meggio, il disormeggio, l’entrata e l’uscita dai porti,per prendere o lasciare la fonda o per l’affiancamen-

to di altri natanti ed ogni volta che si presentano dif-ficili condizioni di navigazione e metereologiche;

13) è responsabile della osservanza a bordo delleleggi, dei regolamenti e delle altre disposizioni in vi-gore;

14) cura l’istruzione professionale e marinarescadel personale e ne stimola il senso di responsabilità,affinchè esso mantenga un grado di efficienza e diaddestramento atto ad assicurarne l’impiego in con-dizioni di sicurezza;

15) non deve, senza autorizzazione superiore, or-dinare nè permettere cambiamenti nelle sistemazio-ni e nel materiale di dotazione dell’unità navale, sal-vo casi di assoluta ed urgente necessità; quando ri-tenga opportuna l’attuazione di qualcuno dei predet-ti cambiamenti, avanza la relativa proposta, tenendopresente severi principi di economia;

16) vigila sulla corretta applicazione delle normerelative all’amministrazione e alla contabilità;

17) dispone che sia ispezionato qualsiasi oggettoche si sbarchi o si imbarchi, sia per misura di sicu-rezza sia per accertarsi che non si introducano abordo o non si sbarchino materiali senza autorizza-zione;

18) vigila sulla corretta, completa e tempestiva ese-cuzione dei lavori e delle riparazioni affidati agli sta-bilimenti o ai cantieri, concorrendo, per quanto possi-bile, con i mezzi ed il personale di bordo. A tale sco-po, l’equipaggio rimane, di massima, a bordo, salvosuperiori disposizioni. I lavori e le riparazioni di cuisopra devono essere limitati a quelli autorizzati;

19) vigila sull’assetto dell’unità e sul suo aspettoesterno ed interno, cioè sulla corretta configurazio-ne e disposizione degli impianti ed apparati di bor-do, dei pesi e delle dotazioni mobili, in aderenza al-la consuetudine marinara ed alle prescrizioni tecni-che;

20) verifica la corretta attuazione dei turni di sor-veglianza del naviglio all’ormeggio;

21) cura il mantenimento, in via esclusiva, dellacorrispondenza ufficiale con i superiori, con l’obbli-go di tenere, peraltro, costantemente informato il vi-ce comandante, affinchè questi possa essere in con-dizione di surrogarlo nel comando in qualunque cir-costanza; dispone che la predetta corrispondenza,unitamente ad altri registri e documenti di interesse,sia accuratamente ordinata e conservata in appositolocale adibito a segreteria;

22) provvedere a che siano aggiornati e conserva-ti il giornale di chiesuola, il giornale di macchina egli altri registri e documenti previsti dalle disposi-zioni vigenti, apponendovi le firme o i visti prescrit-ti con la periodicità stabilita;

23) in caso di gravi avarie, incendi, incaglio, colli-sione e altro sinistro marittimo, impartisce gli ordiniper l’attuazione dei provvedimenti atti alla salvezzadell’unità; successivamente, redige particolareggia-to rapporto contenente tutte le indicazioni necessarie

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per accertarne le cause, le responsabilità e ricono-scere l’entità del danno nei suoi particolari;

24) l’imminenza della perdita dell’unità, quandosiano risultati vani tutti i tentativi per evitarla prov-vedere dapprima alla salvezza delle vite umane nel-l’ordine seguente: invalidi, ammalati o feriti, pas-seggeri, con precedenza alle donne e ai bambini,equipaggio; successivamente e soltanto se la situa-zione lo consente, procedere al recupero dei docu-menti e dei materiali più importanti; scende per ulti-mo da bordo;

25) prima di assumere il comando, se le circostan-ze lo consentono, assiste ad una uscita in mare, al fi-ne di accertare le qualità evolutive e di manovra del-l’unità ed il funzionamento dei materiali e dei servi-zi in navigazione, prende conoscenza del personalee si accerta delle condizioni dell’unità sotto tutti gliaspetti, riassumendo le eventuali osservazioni nel“Verbale di passaggio di consegne fra comandanti”;

26) viene presentato formalmente all’equipag-gio, quale nuovo comandante, dal comandante ce-dente.

Art. 59. Doveri del vice comandante. 1. Il vicecomandante coadiuva il comandante.

2. In particolare, il vice comandante è responsabi-le nei confronti del comandante:

a) dell’organizzazione, del funzionamento e del-la efficienza dei servizi generali e di coperta;

b) della tenuta e conservazione del materiale,delle attrezzature marinaresche e dei mezzi di salva-taggio, della pulizia del fuori bordo e dei locali in-terni, dell’ordine e dell’assetto dell’unità;

c) della corretta esecuzione delle manutenzioni edei lavori di coperta affidati all’equipaggio;

d) della prontezza operativa della unità nei tem-pi prescritti;

e) della disciplina, del contegno e delle uniformidel personale;

f) dell’igiene, del benessere e dell’istruzione del-l’equipaggio;

g) della conservazione e dell’aggiornamento delmateriale nautico e della tenuta degli apparati per lecomunicazioni;

h) della direzione di tutte le operazioni a caratte-re marinaresco; in relazione a ciò egli:

– dirige i preparativi per gli arrivi e le partenze,curando che l’unità sia pronta a muoversi all’oraprescritta;

– al posto di manovra, concorre alla direzionedell’unità, sovrintendendo al maneggio delle ancoree degli ormeggi;

– si alterna al comando della guardia in naviga-zione;

– conduce la manovra, se ne è espressamente in-caricato;

– si assicura del corretto rizzaggio dei materialimobili in navigazione e della sicurezza del sistemadi ormeggio quando in porto o alla fonda;

i) della corretta applicazione delle norme relativeall’amministrazione ed alla contabilità e, in partico-lare, della regolare tenuta del vestiario da parte del-l’equipaggio.

3. Il vice comandante inoltre:a) prende conoscenza della corrispondenza uffi-

ciale, attenendosi in proposito alle disposizioni rice-vute;

b) non si assenta contemporaneamente al coman-dante quando le condizioni del servizio o la sicurez-za dell’unità richiedono la sua presenza;

c) sostituisce il comandante in caso di assenza oimpedimento temporaneo, salvo diverse disposizio-ni superiori.

Art. 60. Doveri del nostromo. 1. Il nostromo, oveassegnato, coadiuva il vice comandante nell’eserci-zio delle sue funzioni ed in particolare:

a) cura la pulizia e l’assetto esterno ed internodell’unità;

b) cura la buona conservazione del materiale ma-rinaresco e dei mezzi di salvataggio;

c) è incaricato dalla manovra delle ancore e degliormeggi;

d) cura che l’argano o verricello a salpare siasempre pronto a funzionare e verifica lo stato di ef-ficienza, delle manovre fisse, correnti e del timone;

e) vigila sulla buona tenuta delle ancore e sullacorretta disposizione dei cavi di ormeggio, adottan-do paglietti, fasciature, parabordi ed ogni altro prov-vedimento atto a ridurre gli effetti di attriti, sfrega-menti o urti;

f) si alterna al comando della guardia e conducela manovra, se incaricato dal comandante.

Art. 61. Doveri del nocchiere radarista. 1. Il noc-chiere radarista, ove assegnato, coadiuva il nostromonell’esercizio delle sue funzioni ed in particolare:

a) cura la pulizia e l’assetto esterno ed internodell’unità;

b) cura la buona conservazione del materiale ma-rinaresco e dei mezzi di salvataggio, delle apparec-chiature e strumenti per la condotta e il controllodella navigazione e la tenuta e l’aggiornamento delmateriale nautico;

c) effettua la manovra delle ancore e dei cavi diormeggio;

d) cura che l’argano o verricello a salpare siasempre pronto a funzionare e verifica lo stato di ef-ficienza delle manovre fisse, correnti e del timone;

e) controlla la buona tenuta delle ancore e la cor-retta disposizione dei cavi di ormeggio adottandopaglietti, fasciature, parabordi ed ogni altro provve-dimento atto a ridurre gli effetti di attriti, sfrega-menti o urti;

f) segue la condotta della navigazione, utilizzan-do le dotazioni nautiche ed impiegando le apparec-chiature elettroniche secondo gli ordini del coman-dante.

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Art. 62. Doveri del padrone. 1. Il padrone ha idoveri e le attribuzioni seguenti:

a) risponde della custodia, della buona tenuta,della pulizia e della conservazione del naviglio affi-datogli e del relativo materiale di dotazione;

b) consente l’imbarco soltanto alle persone mu-nite di autorizzazione;

c) dirige la manovra, di cui ha la completa edesclusiva responsabilità;

d) ha la vigilanza sulla disciplina ed è responsa-bile dell’esecuzione delle consegne ricevute, quan-do non si trovi a bordo un suo superiore a ciò espres-samente comandato.

Art. 63. Doveri del conduttore di macchina. 1.Al conduttore di macchina sono affidati l’organizza-zione, il funzionamento e l’efficienza dei servizi dimacchina dell’unità o del mezzo navale.

2. In particolare, il conduttore di macchina è re-sponsabile, nei confronti del comandante:

a) dell’efficienza e della manutenzione:– dell’apparato di propulsione e dei relativi im-

pianti e macchinari ausiliari;– degli elettrogeneratori, dell’impianto elettrico

e del sistema di condizionamento;– delle strutture dello scafo;– degli organi e delle strutture relativi alla galleg-

giabilità, alla stabilità, alla manovra e alla sicurezza;b) del concorso dell’efficienza di impianti, mez-

zi ed apparecchiature relativi ai servizi generali e dicoperta;

c) dell’addestramento professionale del persona-le motorista;

d) della custodia dei materiali di dotazione e diquelli di consumo e della relativa contabilità;

e) delle operazioni di imbarco e conservazione edell’uso dei combustibili e lubrificanti;

f) dell’approvvigionamento e dell’impiego degliattrezzi e dei pezzi di rispetto;

g) della predisposizione delle consegne relativeai provvedimenti di sicurezza, da adottarsi in caso diincendio, allagamento, sinistro marittimo o altro pe-ricolo ed, altresì, dell’addestramento di tutti i mem-bri dell’equipaggio all’impiego dei relativi materia-li ed apparecchiature;

h) dell’approntamento al moto delle macchinenei tempi prescritti dal grado di prontezza operativadell’unità;

i) della condotta degli apparati dei servizi dimacchina, anche dal punto di vista economico, edella buona conservazione degli organi che li com-pongono;

l) della direzione e del controllo dell’apparato dipropulsione nelle entrate e nelle uscite dai porti edella corretta e tempestiva rispondenza agli ordini dimanovra;

m) dell’aggiornamento e della conservazione deidisegni dell’unità e dei documenti relativi ai servizidi propria pertinenza, con particolare riferimento al

giornale di macchina, di cui cura la scrupolosa com-pilazione giornaliera;

n) della esecuzione della manutenzione e dei la-vori di macchina affidati all’equipaggio e della sor-veglianza sulla corretta, completa e puntuale esecu-zione dei lavori e delle riparazioni affidati agli sta-bilimenti o cantieri.

o) della pronta esecuzione dei provvedimenti disicurezza, in caso di gravi avarie, incendi, incaglio,collisione o altro sinistro marittimo, coadiuvandopoi il comandante nella redazione del relativo rap-porto.

3. Il conduttore di macchina, inoltre, prima di as-sumere l’incarico, se le circostanze lo consentono,assiste ad una uscita in mare per accertare le presta-zioni e le condizioni di funzionamento delle appa-recchiature, impianti e strutture di pertinenza deiservizi di macchina, prende conoscenza del persona-le e si accerta delle condizioni dell’unità sotto tuttigli aspetti, riassumendo le eventuali osservazioninel “Verbale di passaggio di consegne fra condutto-ri di macchina”.

Art. 64. Doveri del vice conduttore di macchina.1. Il vice conduttore di macchina coadiuva il con-duttore di macchina nell’espletamento delle sue fun-zioni ed è responsabile, nei suoi confronti, dei com-piti specificamente delegatigli.

2. Egli si alterna alla guardia in macchina in navi-gazione e conduce o controlla la manovra, se espres-samente incaricato.

3. Il vice conduttore di macchina inoltre:a) non si assenta contemporaneamente al con-

duttore di macchina quando le condizioni del servi-zio o la sicurezza dell’unità richiedono la sua pre-senza;

b) non può fruire di congedo contemporanea-mente al conduttore di macchina;

c) sostituisce il conduttore di macchina in caso diassenza o impedimento temporaneo, salvo diversedisposizioni superiori.

Art. 65. Doveri del motorista navale. 1. Il mo-torista navale:

a) se assegnato a bordo di naviglio d’altura o co-stiero:

– coadiuva il conduttore di macchina ed il viceconduttore di macchina nell’espletamento delle lorofunzioni;

– esegue i lavori, le manutenzioni, le operazionie le verifiche disposte dal responsabile dei servizi dimacchina;

b) se assegnato a bordo di naviglio d’uso locale,risponde al padrone:

– della condotta e del controllo dell’apparatomotore, con particolare riferimento alla manovra;

– della buona tenuta, della pulizia e della con-servazione del materiale di pertinenza.

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CAPO IV

SERVIZIO DI TRASPORTO TERRESTRE

Art. 66. Principi generali. 1. Il servizio di tra-sporto terrestre del Corpo di polizia penitenziariafornisce il supporto operativo necessario per l’assol-vimento dei compiti di istituto e di quelli ad essiconnessi mediante l’impiego di autoveicoli e moto-veicoli.

2. Il numero e il tipo dei mezzi di trasporto terre-stre in dotazione al Corpo di polizia penitenziariasono stabiliti con decreto del Ministro di grazia egiustizia.

Art. 67. Assegnazione, gestione amministrativa,fuori uso e alienazione dei mezzi di trasporto ter-restre. 1. I mezzi di trasporto terrestre del Corpo dipolizia penitenziaria sono assegnati al Dipartimentodell’Amministrazione penitenziaria, ai provvedito-rati regionali, nonchè agli istituti penitenziari, ufficie servizi periferici.

2. L’assegnazione è disposta dal Dipartimento del-l’Amministrazione penitenziaria.

3. I mezzi di trasporto terrestre del Corpo di poli-zia penitenziaria sono assunti in carico amministra-tivo dai provveditorati regionali dell’Amministra-zione penitenziaria, nonchè dagli istituti penitenzia-ri, uffici e servizi periferici a cui sono assegnati.

4. I mezzi di trasporto assegnati al Dipartimentodell’Amministrazione penitenziaria sono assunti incarico amministrativo dalla direzione di un istituto odi un servizio penitenziario, con sede in Roma, se-condo le disposizioni del direttore generale del-l’Amministrazione penitenziaria.

5. La gestione amministrativa dei mezzi di tra-sporto è demandata all’Ufficio che li ha assunti incarico.

6. Per la dichiarazione di fuori uso e l’alienazionedei mezzi di trasporto terrestre del Corpo di poliziapenitenziaria si applicano le disposizioni vigenti inmateria.

7. Per ciascun mezzo di trasporto, l’ufficio asse-gnatario deve istituire un apposito registo sul quale,al termine del servizio effettuato, devono essere ri-portati:

– la data e il numero dell’ordine di uscita;– l’autorità che ha disposto il servizio;– il motivo del servizio svolto;– l’ora di uscita e quella di rientro;– i chilometri percorsi;– il carburante introdotto;– il lubrificante introdotto;– la firma di chi ha effettuato i rifornimenti;– la firma del conducente e dell’eventuale capo

macchina.

Art. 68. Identificazione dei mezzi di trasportoterrestre. 1. Tutti i mezzi di trasporto terrestre delCorpo di polizia penitenziaria devono essere muniti

di specifica targa costituita da una sigla seguita daun numero corrispondente a quello di immatricola-zione.

2. I mezzi di trasporto possono recare sulle fianca-te, sulle parti anteriore e posteriore e sui lunotti an-teriore e posteriore scritte identificative e l’emblemadel Corpo di polizia penitenziaria.

3. La sigla della targa e le scritte di cui ai commi 1e 2, nonchè il colore dei mezzi di trasporto sono sta-biliti con decreto del direttore generale dell’Ammi-nistrazione penitenziaria.

4. La installazione degli accessori, compresi la si-rena d’allarme e i lampeggiatori, nonchè degli appa-rati ricetrasmittenti è disposta dal Dipartimento del-l’Amministrazione penitenziaria.

Art. 69. Immatricolazione e assicurazione deimezzi di trasporto terrestre. 1. L’immatricola-zione dei mezzi di trasporto terrestre del Corpo dipolizia penitenziaria è effettuata dal Dipartimentodell’Amministrazione penitenziaria in appositoregistro, secondo le vigenti disposizioni in mate-ria per le Forze armate e per le Forze di polizia,ad eccezione della punzonatura dell’emblema delCorpo.

2. Per ogni mezzo di trasporto terrestre deve esse-re tenuto il libretto matricolare, secondo il modellopredisposto dal Dipartimento dell’Amministrazionepenitenziaria.

3. Il libretto matricolare viene emesso in doppioesemplare, di cui il primo viene custodito perma-nentemente a bordo, mentre il secondo viene tenutopresso il Dipartimento dell’Amministrazione peni-tenziaria.

4. L’assicurazione dei mezzi di trasporto del Cor-po di polizia penitenziaria è effettuata in osservanzadelle vigenti disposizioni in materia.

Art. 70. Approvvigionamento di carburanti elubrificanti. 1. L’approvvigionamento dei carbu-ranti e dei lubrificanti si effettua mediante atti, con-venzioni o contratti stipulati con società petrolifere,secondo le disposizioni del Dipartimento dell’Am-ministrazione penitenziaria, e la fornitura ha luogo,di norma, mediante buoni a vista.

Art. 71. Ordine di uscita. 1. L’ordine di uscita èil documento con il quale viene autorizzato l’impie-go di ciascun mezzo di trasporto terrestre ed è emes-so, all’inizio di ciascun servizio, dall’autorità che loha disposto.

2. L’ordine di uscita, che si compone di matrice edi figlia, deve essere completato in ogni sua parte.La figlia deve essere tenuta a bordo del mezzo ditrasporto per la intera durata del servizio. Al termi-ne del servizio, l’ordine di uscita è completato inogni sua parte e firmato dal conducente e restituitoall’autorità che ha disposto il servizio stesso.

3. L’ordine di uscita deve contenere:– il numero progressivo e la data;

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– il tipo e la targa del mezzo di trasporto;– la data e l’orario di effettuazione del servizio;– la qualifica e il nome del conducente;– il motivo del servizio;– l’itinerario;– l’autorità che ha disposto il servizio;– gli spazi per la firma del conducente.

Art. 72. Manutenzione e riparazioni. 1. Qualoral’Amministrazione penitenziaria non possa provve-dere direttamente, la manutenzione e le riparazioniordinarie e straordinarie dei mezzi di trasporto terre-stre devono essere effettuate presso le officine dellacasa costruttrice ovvero presso officine autorizzatedalla stessa, secondo le disposizioni impartite in viagenerale dal Dipartimento dell’Amministrazione pe-nitenziaria.

Art. 73. Patenti di guida. 1. Alla guida dei mezzidi trasporto terrestre del Corpo di polizia peniten-ziaria viene adibito esclusivamente personale delCorpo stesso che sia provvisto di idonea patente diguida del Corpo di polizia penitenziaria, rilasciatadal Dipartimento dell’Amministrazione penitenzia-ria.

2. La patente di guida del Corpo di polizia peni-tenziaria è conferita previo superamento, presso unente dell’Amministrazione penitenziaria, di apposi-to corso teorico-pratico di abilitazione, differenziatoa seconda che il personale sia o meno già in posses-so di patente di guida.

3. L’organizzazione, le modalità, le materie di in-segnamento, i docenti e le prove d’esame del corsodi abilitazione, nonchè i criteri di ammissione a det-to corso e la composizione della commissione d’e-same sono stabiliti con decreto del direttore genera-le dell’Amministrazione penitenziaria. Della com-missione d’esame fa parte un funzionario del Mini-stero dei trasporti.

4. Ove necessario, per l’addestramento del per-sonale del Corpo di polizia penitenziaria e per ilconseguimento della patente di guida di cui alcomma 2 da parte dello stesso, il Dipartimentodell’Amministrazione penitenziaria può avvalersidella collaborazione e delle strutture delle Forzearmate e delle altre Forze di polizia. In tal caso, lerelative spese sono a carico dell’Amministrazionepenitenziaria.

5. Le patenti di guida del Corpo di polizia peniten-ziaria sono conformi ai modelli stabiliti con decretodel direttore generale dell’Amministrazione peni-tenziaria. Dette patenti hanno validità quinquennalee il rinnovo viene concesso previo accertamento delpossesso dei requisiti psico-fisici e tecnici.

Art. 74. Responsabilità. 1. Il conducente del mez-zo di trasporto del Corpo di polizia penitenziaria èresponsabile dei danni arrecati a persone o a benidell’Amministrazione o di terzi, nei limiti delle nor-me in vigore.

TITOLO V

RICOMPENSE

Art. 75. Ricompense e riconoscimenti. 1. Al per-sonale del Corpo di polizia penitenziaria possonoessere concesse le seguenti ricompense:

a) onorificenze;b) ricompense al valor militare;c) ricompense al valor civile;d) ricompense al merito civile;e) ricompense per meriti straordinari e speciali;f) ricompense per lodevole comportamento;g) riconoscimento per anzianità di servizio;h) riconoscimento al merito di servizio;i) premi in denaro.

Art. 76. Onorificenze. Ricompense al valor mi-litare, civile, al merito civile. 1. Le onorificenze ele ricompense al valor militare, al valor civile ed almerito civile vengono proposte ed attribuite al per-sonale del Corpo di polizia penitenziaria, secondo lanormativa vigente in materia.

2. Allo stesso personale possono essere attribuitericompense ed onorificenze anche da parte di Statiesteri e Organismi nazionali ed internazionali, se-condo la normativa vigente in materia.

Art. 77. Ricompense per meriti straordinari especiali. 1. Le ricompense per meriti straordinari especiali sono le promozioni per merito straordinarioe l’encomio solenne.

2. La promozione alla qualifica superiore per me-rito straordinario è conferita ai sensi delle vigenti di-sposizioni in materia.

3. L’encomio solenne all’appartenente al Corpo dipolizia penitenziaria che, in operazione di particola-re importanza o rischio, abbia dimostrato di posse-dere, in relazione alla qualifica ricoperta, spiccatequalità professionali e non comune determinazioneoperativa, viene conferito dal direttore generale del-l’Amministrazione penitenziaria.

Art. 78. Ricompense per lodevole comporta-mento. 1. Le ricompense per lodevole comporta-mento sono l’encomio e la lode.

2. L’encomio viene conferito dal direttore genera-le dell’Amministrazione penitenziaria all’apparte-nente al Corpo di polizia penitenziaria che, impe-gnatosi notevolmente in importante servizio istitu-zionale, abbia messo in luce spiccate qualità profes-sionali, conseguendo rilevanti risultati nei compitidi istituto.

3. La lode viene conferita dal direttore generaledell’Amministrazione penitenziaria, come ricono-scimento di applicazione e di impegno professiona-li che vanno oltre il doveroso espletamento dei com-piti istituzionali, all’appartenente al Corpo di poliziapenitenziaria, che, per il suo attaccamento al servi-zio, per spirito di iniziativa e per capacità professio-

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nali, abbia conseguito apprezzabili risultati nei com-piti di istituto.

Art. 79. Riconoscimenti per anzianità di servi-zio e al merito di servizio. 1. I criteri per la con-cessione dei riconoscimenti per anzianità di servizioed al merito di servizio del personale del Corpo dipolizia penitenziaria, nonchè le caratteristiche deirelativi segni distintivi e le relative modalità d’uso,sono stabiliti con decreto del direttore generale del-l’Amministrazione penitenziaria.

2. Con lo stesso decreto di cui al comma 1 sonostabiliti i criteri per l’attribuzione di riconoscimential personale all’atto del collocamento a riposo.

Art. 80. Premi in denaro. 1. Al personale del Cor-po di polizia penitenziaria distintosi per servizi diparticolare rilievo, che comunque non rientrano traquelli che danno luogo alla attribuzione delle ricom-pense previste dagli articoli 76, 77, e 78, può essereconcesso un premio in denaro.

2. Il premio in denaro è concesso dal direttore ge-nerale dell’Amministrazione penitenziaria.

3. Il premio in denaro è cumulabile con i ricono-scimenti per anzianità di servizio o al merito di ser-vizio di cui all’articolo 79 e non è invece cumulabi-le con quelli previsti dall’articolo 70 del decreto delPresidente della Repubblica 28 ottobre 1985, n. 782dall’articolo 41, comma 2, della legge 15 dicembre1990, n. 395.

Art. 81. Distintivi. 1. Al personale del Corpo dipolizia penitenziaria possono essere attribuiti distin-tivi d’onore e di specialità, le cui caratteristiche non-chè i criteri e le modalità di attribuzione e di uso so-no stabiliti con decreto del direttore generale del-l’Amministrazione penitenziaria.

2. Per le modalità e l’uso di medaglie, nastrini e in-segne diversi dai distintivi di cui al comma 1, si ap-plicano le disposizioni vigenti in materia.

Art. 82. Proposte per le ricompense. Commis-sione. Annotazioni matricolari. 1. La proposta peril conferimento dell’encomio solenne, dell’encomio,della lode e del premio in denaro è avanzata dal di-rettore dell’istituto o servizio penitenziario, scuola oistituto di istruzione, o dal capo dell’ufficio pressocui l’appartenente al Corpo presta servizio.

2. La proposta, corredata di una relazione conte-nente la descrizione dell’avvenimento e di tutti i do-cumenti per una esatta valutazione del merito, deveessere formulata entro sei mesi dalla conclusionedell’operazione o della attività cui fa riferimento.

3. Sulle proposte decide una apposita commissio-ne, istituita con decreto del direttore generale del-l’Amministrazione penitenziaria.

4. Detta commissione è composta:– dal direttore generale dell’Amministrazione

penitenziaria o, per sua delega, dal vice direttore ge-nerale, con funzioni di presidente;

– dal direttore dell’Ufficio Centrale del personale;– da due funzionari dell’Amministrazione peniten-

ziaria con qualifica funzionale non inferiore alla nona;– da due appartenenti al Corpo di polizia peniten-

ziaria con qualifica non inferiore ad ispettore capo.5. Dalla commissione fanno altresì parte rappre-

sentanti delle organizzazioni sindacali maggiorna-mente rappresentative sul piano nazionale, nominatinel numero e con le modalità stabilite dalle disposi-zioni contenute negli accordi sindacali.

6. In caso di parità di voti prevale quello del presi-dente.

7. Le funzioni di segretario della commissione so-no espletate da un funzionario dell’Amministrazio-ne penitenziaria con qualifica funzionale non infe-riore alla settima.

8. La commissione, salvo casi di eccezionale ur-genza, esamina le proposte in ordine cronologico e,contemporaneamente, quelle, che, per connessione,attengono allo stesso avvenimento con sviluppi intempi e luoghi diversi.

9. Le ricompense di cui al comma 1, decise dallacommissione, sono conferite dal direttore generaledell’Amministrazione penitenziaria.

10. La commissione è competente, altresì, adesprimere il parere sulle proposte di intitolazione dicaserme e di altre strutture del Corpo di polizia pe-nitenziaria.

11. La concessione delle ricompense, delle onori-ficenze, dei riconoscimenti e dei distintivi d’onore edi specialità è annotata sullo stato di servizio delpersonale.

12. Al personale del Corpo di polizia penitenziariaviene rilasciato un attestato della concessione dellericopense e dei riconoscimenti di cui all’articolo 75.

TITOLO VI

ATTIVITÀ SPORTIVA

Art. 83. Principi generali. 1. Il Dipartimentodell’Amministrazione penitenziaria promuove ecura l’attività sportiva del personale del Corpo dipolizia penitenziaria sia attraverso la costituzionedi gruppi sportivi rappresentativi del Corpo a li-vello nazionale in diverse discipline sia attraver-so l’agevolazione delle iniziative individuali ocollettive locali.

2. La struttura organizzativa dell’attività sporti-va del Corpo di polizia penitenziaria e le disci-pline sportive sono stabilite con decreto del di-rettore generale dell’Amministrazione peniten-ziaria. La costituzione di gruppi sportivi rappre-sentativi del Corpo in sede locale e la loro parte-cipazione a competizioni sportive sono autoriz-zate dal Dipartimento dell’Amministrazione pe-nitenziaria.

3. Per le finalità dei gruppi sportivi e per l’atti-

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vità locale, il Dipartimento dell’Amministrazio-ne penitenziaria può stipulare convenzioni o ac-cordi con il Comitato olimpico nazionale italianoo con singole Federazioni sportive.

Art. 84. Personale. 1. Gli atleti dei gruppi spor-tivi a livello nazionale del Corpo di polizia peni-tenziaria partecipano alle preparazioni individualie collettive organizzate sia dai tecnici dei gruppisia dalle Federazioni sportive nazionali, dalle For-ze armate o dalle altre Forze di polizia, ed a garenazionali o internazionali ufficiali, qualora nonostino straordinarie esigenze di servizio.

2. Gli atleti dei gruppi sportivi di cui al comma1, al termine dell’attività agonistica, possono esse-re destinati a compiti di addestramento del perso-nale o di organizzazione delle attività sportive, an-che in sede periferica.

[3. Il reclutamento degli atleti dei gruppi sporti-vi rappresentativi del Corpo di polizia penitenzia-ria ha luogo tra il personale del Corpo di poliziapenitenziaria che, per doti tecniche, in relazionealla specifica disciplina sportiva, sia stato ritenutoidoneo dai competenti organi tecnici dei gruppisportivi, secondo le disposizioni dei rispettivi sta-tuti] (1).

4. La direzione tecnica e la funzione di allenato-re possono essere affidate, a seconda delle disci-pline sportive, a tecnici abilitati. I gruppi sportividi cui al comma 1 possono avvalersi, inoltre, an-che di personale sanitario.–––––––––––

(1) Comma abrogato dall’art. 5 D.P.R. 30 aprile2002, n. 132 (Regolamento recante modalità perl’assunzione di atleti nei gruppi sportivi del Cor-po di Polizia penitenziaria), pubblicato in G.U. 5luglio 2002, n. 156.

Art. 85. Mezzi, attrezzature ed impianti. 1. Perl’attività dei gruppi sportivi del Corpo di poliziapenitenziaria a livello locale, nazionale ed interna-zionale, il Dipartimento dell’Amministrazione pe-nitenziaria realizza e rende disponibili mezzi, at-trezzature ed impianti adeguati alle esigenze.

2. Gli impianti sportivi dell’Amministrazionepenitenziaria possono essere concessi in uso gra-tuito al Comitato olimpico nazionale italiano, al-le singole Federazioni sportive e alle altre Forzedi polizia, compatibilmente con le esigenze deigruppi sportivi del Corpo di polizia penitenziaria.

TITOLO VII

BANDA MUSICALE

Art. 86. Compiti della banca musicale. 1. Labanda musicale del Corpo di polizia penitenziaria èun complesso organico destinato a partecipare allecelebrazioni più importanti dell’Amministrazione

penitenziaria e a rappresentare il Corpo in occasionedi manifestazioni ufficiali pubbliche anche a livellointernazionale.

2. La banda musicale può essere autorizzata asvolgere la sua attività, nel perseguimento di scopidi interesse generale, in collegamento con istituti diistruzione, con associazioni culturali e con enti pub-blici o privati.

3. La banda musicale è alle dirette dipendenze delDipartimento dell’Amministrazione penitenziaria.

4. La struttura, l’organizzazione, la consistenza, lacomposizione, i criteri di scelta dei componenti, l’u-tilizzo e la sede della banda musicale sono stabiliticon decreto del direttore generale dell’Amministra-zione penitenziaria.

Art. 87. Personale. 1. Alla banda musicale è ad-detto personale del Corpo di polizia penitenziariascelto sulla base di criteri stabiliti dal decreto di cuial comma 4 dell’articolo 86.

2. Il direttore della banda musicale è nominato condecreto del direttore generale dell’Amministrazionepenitenziaria.

3. I componenti della banda musicale si dedicanoesclusivamente alla preparazione musicale indivi-duale o collettiva, qualora non ostino straordinarieesigenze di servizio.

Art. 88. Uniforme. Strumenti musicali. 1. Aicomponenti della banda musicale, durante le mani-festazioni ufficiali, può essere fatta indossare unauniforme di tipo storico, in luogo di quella ordinaria.

2. L’uniforme di tipo storico è individuata con de-creto del direttore generale dell’Amministrazionepenitenziaria.

3. L’acquisto e il rinnovo dell’uniforme di tipo sto-rico e degli strumenti musicali sono a carico del-l’Amministrazione penitenziaria.

TITOLO VIII

MENSA OBBLIGATORIA DI SERVIZIO

Art. 89. Mensa obbligatoria di servizio. 1. Lemense obbligatorie di servizio di cui alla legge 18maggio 1989, n. 203, e successive modificazioni sonosostituite nelle sedi individuate con decreto del diret-tore generale dell’Amministrazione penitenziaria.

2. Le spese per il funzionamento delle mense ob-bligatorie di servizio sono a totale carico dell’Am-ministrazione penitenziaria.

TITOLO IX

DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI

Art. 90. Modalità per la preposizione degli Uffi-ciali del ruolo ad esaurimento del disciolto Corpodegli agenti di custodia a taluni servizi. 1. La pre-

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posizione degli Ufficiali del ruolo ad esaurimentodel disciolto Corpo degli agenti di custodia, in ser-vizio alla data di entrata in vigore del presente de-creto, alla direzione dei servizi tecnico-logistici edei servizi di traduzione e piantonamento dei dete-nuti e internati di cui al comma 6 dell’articolo 25della legge 15 dicembre 1990, n. 395, sia a livellocentrale che a livello periferico, avviene a domandadell’interessato, con provvedimento da emanarsi te-nendo conto, in particolare, della formazione e dellapreparazione professionale dell’Ufficiale, dellaesperienza maturata dal medesimo nello stesso o inanaloghi servizi, dell’eventuale possesso di specia-lizzazioni, nonchè del grado di rivestito e dell’an-zianità posseduta.

Art. 91. Applicazione del regolamento di servi-zio al personale del Corpo di polizia penitenziaoperante presso gli istituti e servizi minorili. 1. Ilpresente decreto si applica, per quanto compatibilecon la specificità del settore, al personale del Cor-po di polizia penitenziaria operante presso gli isti-tuti e servizi minorili, fino a quando non sarà di-versamente provveduto con decreto del Ministro digrazia e giustizia.

Allegato A(articolo 6)

TESSERA DI RICONOSCIMENTO

del personale del ruolo degli ispettori del Corpo dipolizia penitenziaria.

Omissis.

Allegato B(articolo 6)

TESSERA DI RICONOSCIMENTO

del personale del ruolo dei sovraindententi delCorpo di polizia penitenziaria.

Omissis.

Allegato C(articolo 6)

TESSERA DI RICONOSCIMENTO

del personale del ruolo degli agenti e degli assi-stenti del Corpo di polizia penitenziaria.

Omissis.

Allegato D(articolo 6)

TESSERA DI RICONOSCIMENTO

del personale del ruolo separato e limitato di cui al

comma 3 dell’articolo 26 della legge 15 dicembre1990, n. 395.

Omissis.

ALLEGATO E(art. 12, comma 2)

AUTORITÀ E SIMBOLI A CUIDEVE ESSERE RESO IL SALUTO

Altare della Patria in Roma e caduti di tutte leguerre, bandiera nazionale, gonfaloni dei comunidecorati al valor militare e persone decorate con me-daglie d’oro al valor militare.

Presidente della Repubblica.Sommo Pontefice.Capi di Stati esteri.Presidente del Senato della Repubblica. Presidente della Camera dei deputati.Presidente della Camera dei Ministri.Presidente e giudici della Corte costituzionale.Ministri.Sottosegretari di Stato.Alti commissari.Commissari del Governo.Vice presidente del Consiglio Superiore della ma-

gistratura.Presidente della giunta e del consiglio regionale in

sede.Prefetto in sede.Capo gabinetto del Ministro di grazia e giustizia.Direttore generale dell’Amministrazione peniten-

ziaria.Direttori generali del Ministero di grazia e giusti-

zia.Vice Direttore generale dell’Amministrazione pe-

nitenziaria.Primo Presidente della Corte di cassazione, Presi-

dente del Consiglio di Stato, Procuratore generaledella Corte di cassazione, Presidente della Corte deiconti.

Presidenti di sezione della Corte di cassazione,presidenti di sezione del Consiglio di Stato, presi-denti di sezione e procuratore generale della Cortedei conti, primi presidenti della Corte di appello eprocuratori generali presso le Corti di appello.

Procuratore nazionale antimafia.Capo della polizia di Stato - direttore generale del-

la pubblica sicurezza, nonchè i vice direttori genera-li ed i comandanti generali e i vice comandanti ge-nerali delle altre Forze di polizia.

Capo di stato maggiore della Difesa.Capi di stato maggiore delle Forze armate.Direttori degli uffici centrali del Dipartimento del-

l’Amministrazione penitenziaria.Provveditori regionali dell’Amministrazione peni-

tenziaria.

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29.

D.Lgs. 21 maggio 2000, n. 146. Adeguamen-to delle strutture e degli organici dell'Am-ministrazione penitenziaria e dell'Ufficiocentrale per la giustizia minorile, nonchéistituzione dei ruoli direttivi ordinario e spe-ciale del Corpo di polizia penitenziaria, anorma dell’articolo 12 della legge 28 luglio1999, n. 266.

CAPO I ADEGUAMENTO DELLE STRUTTURE

E DELLE DOTAZIONI ORGANICHE DELDIPARTIMENTO DELL’AMMINISTRAZIONE

PENITENZIARIA E DELL’UFFICIO CENTRALE PER LA GIUSTIZIA MINORILE

Art. 1. Provveditorati regionali dell’Ammi-nistrazione penitenziaria e Centri per la Giu-stizia minorile. 1. I provveditorati regionali del-l’Amministrazione penitenziaria sono ridetermi-nati in ordine alle sedi ed alle circoscrizioni dicompetenza come da tabella A, allegata al pre-sente decreto. Tale tabella sostituisce la tabella Eallegata alla legge 15 dicembre 1990, n. 395, co-me sostituita dalla tabella di cui all’allegato Bdella legge 16 ottobre 1991, n. 321.

2. In ragione dell’estensione del territorio, numerodi istituti e servizi ivi ricompresi ed alla complessi-va entità delle risorse gestite, i Provveditorati regio-nali di cui alla tabella B allegata al presente decretosono costituiti quali uffici di dirigenza generale.

3. Ai Provveditorati regionali possono essere asse-gnati dirigenti con incarichi di struttura, cui affidareanche funzioni vicarie, in relazione alla rilevanza edalla estensione della circoscrizione di competenza.

4. Il provveditorato regionale per la Sicilia orien-tale, con sede a Messina, è soppresso. Con decretodel capo del dipartimento dell’Amministrazione pe-nitenziaria, sentite le organizzazioni sindacali rap-presentative sul piano nazionale, si provvede alla di-stribuzione delle risorse umane e materiali ivi im-piegate.

5. I centri per la Giustizia minorile sono ridetermi-nati in ordine alle sedi ed alle circoscrizioni di com-petenza come da tabella C allegata al presente de-creto. Tale tabella sostituisce la tabella A allegata aldecreto del Ministro della giustizia, di concerto conil Ministro dell’interno, 2 agosto 1993.

6. Alle variazioni alle tabelle di cui ai commi 1, 2e 5 si provvede con decreto del Ministro della giu-stizia, nell’ambito delle dotazioni organiche com-plessivamente disponibili, per sopravvenute esigen-ze organizzative e con riguardo alle finalità di cui aldecreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29.

7. Al fine di coordinare le specifiche disposizioninormative che disciplinano l’attività e la strutturadel Dipartimento dell’Amministrazione penitenzia-ria con le previsioni contenute nel decreto legislati-vo 3 febbraio 1993, n. 29 e 30 luglio 1999, n. 300,l’espressione: «Direttore generale dell’amministra-zione penitenziaria» contenuta nella legge 15 di-cembre 1990, n. 395, e nelle disposizioni di leggesuccessive, si intende sostituita con quella: «Capodel Dipartimento dell’Amministrazione penitenzia-ria».

Art. 2. Istituti penitenziari, centri per i servi-zi sociali per adulti - Scuole e servizi dell’Am-ministrazione penitenziaria e della Giustizia mi-norile. 1. Con decreto del Ministro di cui all’arti-colo 17, comma 4-bis, lettera e), della legge 23agosto 1988, n. 400, nel rispetto delle disposizioniconcernenti la variazione delle dotazioni organi-che, sono individuati gli istituti penitenziari, i cen-tri per i servizi sociali, le scuole ed i servizi del-l’Amministrazione penitenziaria e della giustiziaminorile considerati come uffici di livello dirigen-ziale non generale.

2. Ai fini dell’individuazione delle sedi di livello di-rigenziale non generale si tiene conto del numero deidetenuti ed internati, del personale in dotazione e del-la complessiva entità delle risorse gestite, nonché del-la realizzazione di progetti sperimentali di particolarerilievo che l’Amministrazione vi organizza.

3. In sede di prima applicazione, gli istituti di cuialla seconda parte del comma 2, individuati quali se-di di livello dirigenziale non generale in ragione delparticolare rilievo dei progetti sperimentali che vi siorganizzano, verranno definiti prioritariamente ri-spetto agli altri di cui alla prima parte del medesimocomma.

Art. 3. Integrazione degli organici del persona-le dell’Amministrazione penitenziaria e dell’Uffi-cio centrale della Giustizia minorile. 1. Le dota-zioni organiche del Dipartimento dell’Amministra-zione penitenziaria e dell’Ufficio centrale per laGiustizia minorile sono adeguate e modificate comedi seguito indicato.

2. Per la copertura degli uffici di cui all’articolo 1,comma 2, e per l’adeguamento delle articolazionidipartimentali di corrispondente livello, oltre cheper la copertura di due uffici di livello dirigenzialegenerale presso l’Ufficio centrale per la Giustiziaminorile, il numero degli uffici dirigenziali di livel-lo generale è aumentato di sedici unità, all’internodei quali possono essere individuati uno o più vicecapo del Dipartimento.

3. Per la copertura e per la riorganizzazione degliuffici di cui all’articolo 2, comma 1, oltre che per ilconseguente adeguamento degli uffici centrali e pe-riferici di corrispondente livello, il numero degli uf-fici dirigenziali di livello non generale del Diparti-

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mento dell’Amministrazione penitenziaria è aumen-tato di centosettantanove unità. Per la riorganizza-zione e l’adeguamento delle strutture centrali e peri-feriche dell’ufficio centrale della giustizia minorileil numero degli uffici dirigenziali non generali è au-mentato di quattro unita’.

4. Le dotazioni organiche del personale inquadra-to nelle sottoelencate aree funzionali sono aumenta-te come di seguito indicato, con contestuale riduzio-ne di complessive quattrocentocinquantatre unita’della dotazione organica di cui al decreto del Presi-dente del Consiglio dei Ministri 27 aprile 1999, pub-blicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Uf-ficiale n. 173 del 26 luglio 1999:

per il Dipartimento dell’Amministrazione peniten-ziaria:

Area funzionale C:+ 1.140 unità;

per l’ufficio centrale per la giustizia minorile:Area funzionale B: + 62 unità.

5. Con successivi decreti del Presidente del Consi-glio dei Ministri, si provvede alla determinazione del-le dotazioni organiche dei singoli profili professionali,contestualmente individuando le quattrocentocin-quantatre unità da ridurre a norma del comma 4.

6. Con successivi decreti del Dipartimento del-l’Amministrazione penitenziaria e dell’Ufficio cen-trale per la Giustizia minorile le dotazioni organi-che, così come rideterminate ai sensi dei commi da1 a 5 verranno ripartite fra gli istituti e servizi ubi-cati sul territorio nazionale.

7. Le assunzioni derivanti dall’aumento delle dota-zioni organiche di cui al comma 4 restano esclusedalla programmazione delle assunzioni e, in ognicaso, non sono conteggiate ai fini del raggiungimen-to dell’obiettivo di riduzione del personale in servi-zio, previsto in base all’articolo 39 della legge 27 di-cembre 1997, n. 449, e successive modifiche.

Art. 4. Copertura delle sedi di livello dirigen-ziale Assunzione di dirigenti. 1. Al fine di realiz-zare il riconoscimento del maggior livello degli uf-fici di cui agli articoli 1 e 2, in considerazione del-l’esigenza di garantire il buon andamento dell’Am-ministrazione penitenziaria e dell’Ufficio centraleper la Giustizia minorile, il perseguimento dellepeculiari finalità ed il rispetto dei principi dettatidall’articolo 27 della Costituzione, avvalendosi,nella fase transitoria, di personale con specificaesperienza professionale maturata nel settore ancheper aver di fatto già esercitato mansioni ricono-sciute di superiore livello, si procede medianteadeguate procedure selettive e con le modalità diseguito indicate.

2. Gli incarichi di direzione degli uffici di livellodirigenziale generale, di cui all’articolo 3, comma 2,sono conferiti ai sensi dell’articolo 19 del decreto le-gislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modi-

ficazioni. Con riguardo alle prioritarie finalità ed al-le esigenze funzionali di cui al comma 1, si tieneconto della professionalità maturata nello specificosettore, fermo restando quanto previsto dal comma 6del citato articolo 19 del decreto legislativo n.29/1993 e dall’articolo 18, comma 2, del decreto le-gislativo 30 luglio 1999, n. 300.

3. Relativamente agli aumenti degli organici dicui all’articolo 3, tenuto conto della specificità tec-nica del ruolo di direttore di istituto penitenziario,dei centri per i servizi sociali e delle altre strutturedel Dipartimento dell’Amministrazione peniten-ziaria e dell’Ufficio centrale per la Giustizia mino-rile anche con riguardo ai principi generali dettatidagli articoli 11, comma 4, lettera d), della legge15 marzo 1997, n. 59, e 45, comma 3, del decretolegislativo 3 febbraio 1993, n. 29, in sede di primaapplicazione del presente decreto la nomina a diri-gente è attribuita, per l’Amministrazione peniten-ziaria:

a) per un posto, mediante concorso per titoli, in-tegrato da un colloquio, riservato al personale delprofilo di direttore medico coordinatore, munito dilaurea che, alla data di entrata in vigore del presen-te decreto, abbia maturato almeno nove anni di ef-fettivo servizio nell’area funzionale C) (1);

b) per settantacinque posti, mediante concorsoper titoli, integrato da un colloquio, riservato al per-sonale, rispettivamente, per cinquantasette posti delprofilo di direttore coordinatore di istituto peniten-ziario e per diciotto posti di direttore coordinatore diservizio sociale, munito di laurea che, alla data dientrata in vigore del presente decreto, abbia matura-to almeno nove anni di effettivo servizio nell’areafunzionale C) (1);

c) per quattro posti previsti in aumento, median-te concorso per titoli, integrato da un colloquio, ri-servato al personale, rispettivamente, per due postidel profilo di direttore coordinatore di area pedago-gica e per due posti del profilo di direttore ammini-strativo contabile, munito di laurea che, alla data dientrata in vigore del presente decreto, abbia matura-to almeno nove anni di effettivo servizio nell’areafunzionale C).

Le modalità di espletamento dei concorsi indicatialle lettere a), b) e c), la composizione delle com-missioni esaminatrici, le materie oggetto del collo-quio e le categorie dei titoli da ammettere a valuta-zione ed i punteggi da attribuire in relazione a cia-scuna delle suddette categorie sono stabiliti con de-creto del Ministro della giustizia. Nell’ambito deicriteri valutativi sara’ tra l’altro considerato l’aversvolto senza demerito, alla data di entrata in vigoredel presente decreto, funzioni di direzione o reggen-za degli uffici o servizi riconosciuti di maggior li-vello, di cui all’articolo 2, comma 1, e comunquel’aver ricoperto sulla base di formale attribuzione,senza demerito e con positivi risultati nel persegui-

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mento degli obiettivi dell’Amministrazione, incari-chi di livello dirigenziale;

d) per un posto, mediante concorso consistente indue prove scritte ed una prova orale, riservato al per-sonale dell’Amministrazione penitenziaria apparte-nente ai profili di medico direttore e direttore medi-co coordinatore, munito di laurea e che, alla data dientrata in vigore del presente decreto, abbia matura-to almeno quattro anni di effettivo servizio nell’areafunzionale C) (1);

e) per cinquantacinque posti mediante concorsoconsistente in due prove scritte ed una orale, riser-vato al personale dell’amministrazione penitenziariaappartenente, rispettivamente, per quarantaquattroposti ai profili di collaboratore d’istituto penitenzia-rio, direttore d’istituto penitenziario e direttore coor-dinatore d’istituto penitenziario; nonché, per undiciposti riservati al personale appartenente ai profili diassistente sociale coordinatore, direttore di serviziosociale, direttore coordinatore di servizio sociale,munito di laurea e che, alla data di entrata in vigoredel presente decreto, abbia maturato almeno cinqueanni di effettivo servizio nell’area funzionale C).

Le modalità di espletamento dei concorsi indicatialle lettere c) e d), la composizione delle commis-sioni esaminatrici e le materie oggetto dell’esame, lecategorie da ammettere a valutazione ed i punteggida attribuire in relazione a ciascuna delle suddettecategorie, sono stabiliti con decreto del Ministrodella giustizia (1);

f) per cinque posti, mediante concorso per titoli,integrato da un colloquio, riservato al personale del-l’Amministrazione penitenziaria inquadrato nell’a-rea funzionale C che alla data di entrata in vigore delpresente decreto abbia comunque maturato nel-l’Amministrazione della giustizia, per almeno cin-que anni, una specifica esperienza nel settore dellerelazioni esterne e almeno quindici anni di anzianitànell’area. Le modalità di espletamento del concorso,la composizione delle commissioni esaminatrici e lematerie oggetto dell’esame, le categorie da ammet-tere a valutazione ed i punteggi da attribuire, sonostabiliti con decreto del Ministro della giustizia. Alconcorso è ammesso anche il personale dell’ufficiocentrale per la Giustizia minorile già in serviziopresso l’Amministrazione penitenziaria alla data dientrata in vigore del decreto-legge 8 giugno 1992, n.306, convertito, con modificazioni, nella legge 7agosto 1992, n. 356;

g) per un posto, mediante concorso, consistentein due prove scritte ed una prova orale, riservato alpersonale tecnico dell’Amministrazione penitenzia-ria inquadrato nei profili professionali di ingegnere,ingegnere direttore ed ingegnere direttore coordina-tore ed architetto, muniti di laurea, che, alla data dientrata in vigore del presente decreto, abbiano ma-turato almeno cinque anni di effettivo servizio nel-l’area funzionale C);

h) per otto posti, mediante concorso, consistentein due prove scritte ed una prova orale, riservato alpersonale dell’Amministrazione penitenziaria ap-partenente ai profili di educatore coordinatore, diret-tore di area pedagogica e direttore coordinatore diarea pedagogica, munito di laurea, che, alla data dientrata in vigore del presente decreto, abbia matura-to almeno cinque anni di effettivo servizio nell’areafunzionale C);

i) per otto posti, mediante concorso, consistentein due prove scritte ed una prova orale, riservato alpersonale dell’Amministrazione penitenziaria delsettore amministrativo-contabile, profili collabora-tore amministrativo-contabile, funzionario ammini-strativo-contabile e direttore amministrativo-conta-bile, muniti di laurea che, alla data di entrata in vi-gore del presente decreto, abbiano maturato almenocinque anni di effettivo servizio nell’area funziona-le C).

Le modalità di espletamento dei concorsi indicatialle lettere g), h), ed i) la composizione delle com-missioni esaminatrici e le materie oggetto dell’esa-me sono stabilite con decreto del Ministro della giu-stizia;

l) per i restanti posti, mediante concorso per esa-mi, ai sensi dell’articolo 28 del decreto legislativo 3febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni (1).

4. Successivamente, in ordine alle qualifiche di cuiai commi 2 e 3, per la copertura delle vacanze suiposti che si determinano, eventualmente anche in se-de di periodica ridefinizione degli uffici e delle do-tazioni organiche di cui all’articolo 6, comma 3, deldecreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, si applicala procedura prevista dall’articolo 28, comma 2, va-lorizzata in ogni caso prioritariamente, nella fase se-lettiva, per quanto concerne la lettera a) della mede-sima disposizione normativa, l’esperienza profes-sionale maturata nello specifico settore.

5. Per l’Ufficio centrale per la Giustizia minorile lanomina a dirigente è attribuita, in sede di prima ap-plicazione del presente decreto, con le modalità diseguito indicate:

a) per il quaranta per cento dei posti medianteconcorso per titoli, integrato da un colloquio, riser-vato al personale inquadrato nell’area funzionale Cposizione economica C3, munito di laurea che, al-la data di entrata in vigore del presente decreto, ab-bia maturato almeno nove anni di effettivo servizionell’area. Le modalità di espletamento del concor-so, la composizione delle commissioni esaminatri-ci, le materie oggetto del colloquio e le categoriedei titoli da ammettere a valutazione ed i punteggida attribuire in relazione a ciascuna delle suddettecategorie, sono stabiliti con decreto del Ministrodella giustizia. Nell’ambito dei criteri valutativisarà soprattutto considerato l’aver svolto senza de-merito, alla data di entrata in vigore del presentedecreto, funzioni di direzione o reggenza degli uf-

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fici o servizi riconosciuti di maggior livello, di cuiall’articolo 2, comma 1, e comunque l’aver rico-perto sulla base di formale attribuzione, senza de-merito e con positivi risultati nel perseguimentodegli obiettivi dell’Amministrazione, incarichi dilivello dirigenziale;

b) per il cinquanta per cento dei posti medianteconcorso consistente in due prove scritte ed una pro-va orale, riservato al personale dell’Ufficio centraleper la Giustizia minorile, inquadrato nell’area fun-zionale C, munito di laurea che, alla data di entratain vigore del presente decreto, abbia maturato alme-no cinque anni di effettivo servizio nell’area. Le mo-dalità di espletamento del concorso la composizionedelle commissioni esaminatrici e le materie oggettodell’esame, le categorie da ammettere a valutazioneed i punteggi da attribuire in relazione a ciascunadelle suddette categorie, sono stabiliti con decretodel Ministro della giustizia;

c) per i restanti posti, mediante concorso per esa-mi, ai sensi dell’articolo 28 del decreto legislativo 3febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni.

6. Successivamente, in ordine alle qualifiche di cuiai commi 3 e 4, per le vacanze dei posti che si de-termineranno eventualmente anche in sede di perio-dica ridefinizione degli uffici e delle dotazioni orga-niche di cui all’articolo 6, comma 3, del decreto le-gislativo 3 febbraio 1993, n. 29, si applica la proce-dura di cui al comma 4. –––––––––––

(1) Lettera abrogata dall’art. 4, co. 4, L. 17 luglio2005, n. 154.

CAPO II

RUOLO DIRETTIVO DELLA POLIZIAPENITENZIARIA

Art. 5. Istituzione del ruolo direttivo del Corpodi Polizia penitenziaria. 1. È istituito il ruolo diret-tivo ordinario del Corpo di polizia penitenziaria, ar-ticolato nelle seguenti qualifiche, con ordine gerar-chico e con livello analogo a quello del corrispon-dente ruolo dei commissari della Polizia di Stato:

a) vice commissario penitenziario;b) commissario penitenziario;c) commissario capo penitenziario;d) commissario coordinatore penitenziario.

2. La relativa dotazione organica è fissata nella ta-bella D allegata al presente decreto.

3. L’accesso alle qualifiche di primo dirigente e didirigente superiore, di cui alla tabella prevista alcomma 2, avviene, rispettivamente, con la modalitàpreviste dagli articoli 40 e 43 del decreto del Presi-dente della Repubblica del 24 aprile 1982, n. 335.

Art. 6. Funzioni del personale appartenente alruolo direttivo ordinario ed alla Dirigenza 1. Alpersonale appartenente al ruolo direttivo ordinario

del Corpo di polizia penitenziaria sono attribuite lequalifiche di sostituto ufficiale di pubblica sicurezzae di ufficiale di polizia giudiziaria.

2. Il predetto personale, fermo restando quantoprevisto dall’articolo 9 della legge 15 dicembre1990, n. 395, svolge le proprie funzioni all’internodell’area sicurezza presso i Provveditorati regionali,gli Istituti penitenziari e le scuole dell’Amministra-zione; assume le funzioni di comandante di repartopresso gli istituti, le scuole e i servizi secondo lenorme del vigente ordinamento e del regolamento diservizio del Corpo di polizia penitenziaria; in qualitàdi responsabile dell’area sicurezza presso gli istitutipenitenziari sovrintende alle attività di competenzadi detta area, coordinando l’azione e gli interventioperativi normativamente attribuiti al personale delCorpo dei restanti ruoli, gerarchicamente subordina-ti, specialmente in materia di ordine e sicurezza, os-servazione e trattamento delle persone detenute edinternate, organizzazione e pianificazione del servi-zio dei nuclei traduzione e piantonamento; sovrin-tende altresì all’organizzazione ed all’operatività delcontingente del Corpo di Polizia penitenziaria, allaidoneità delle caserme, delle mense e dell’equipag-giamento, svolgendo anche i compiti di responsabi-le dei poligoni di tiro dell’Amministrazione peniten-ziaria.

3. Ai vice commissari penitenziari ed ai commis-sari penitenziari competono le funzioni di responsa-bile dell’area della sicurezza presso gli istituti di li-vello non dirigenziale. Possono altresì svolgere fun-zioni di responsabile vicario di area sicurezza pres-so le strutture di livello dirigenziale.

4. Ai commissari capo penitenziari competono lefunzioni di responsabile dell’area della sicurezzapresso le Scuole e gli Istituti penitenziari di livellodirigenziale.

5. Ai commissari coordinatori penitenziari compe-tono le funzioni di responsabile dell’area della sicu-rezza presso i Provveditorati regionali.

6. Il personale del Corpo appartenente al ruolo di-rettivo ordinario è inoltre impiegato in compiti di li-vello funzionale corrispondente alle diverse qualifi-che presso articolazioni centrali o periferiche per at-tività o ambiti di intervento afferenti alle peculiariattribuzioni professionali ed operative del Corpo dipolizia penitenziaria. Il predetto personale svolge,altresì, compiti di formazione o di istruzione del per-sonale del Corpo di polizia penitenziaria.

7. Il personale del Corpo appartenente alle qualifi-che dirigenziali è impiegato quale responsabile del-le aree sicurezza dei provveditorati regionali del-l’Amministrazione penitenziaria, sedi di dirigenzagenerale, ovvero presso gli uffici centrali dell’Am-ministrazione, nelle mansioni o negli incarichi pre-visti a tale fine dal decreto di riordino che sarà ema-nato in esecuzione del decreto legislativo 6 agostol999, n. 300.

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Art. 7. Nomina alla qualifica iniziale del ruolo di-rettivo ordinario. 1. L’assunzione nella qualifica ini-ziale del ruolo direttivo ordinario del Corpo di poliziapenitenziaria avviene mediante pubblico concorsoconsistente in due prove scritte ed una prova orale, alquale possono partecipare i cittadini italiani, d’ambo isessi, in possesso dei seguenti requisiti:

a) godimento dei diritti civili e politici;b) idoneità fisica, psichica e attitudinale al servi-

zio nel Corpo di polizia penitenziaria;c) requisiti morali e di condotta;d) laurea in giurisprudenza o in scienze politiche,

ovvero in economia e commercio, purché siano sta-ti sostenuti gli esami di diritto penale e diritto pro-cessuale penale;

e) età non superiore a quella stabilita dal regola-mento adottato ai sensi del comma 6 dell’articolo 3della legge 15 maggio 1997, n. 127.

2. Il venti per cento dei posti è riservato al perso-nale appartenente al Corpo di polizia penitenziaria.Il citato personale, in possesso dei prescritti requisi-ti previsti al comma 1 ad eccezione del limite d’età,non deve aver riportato, nel precedente biennio, unasanzione disciplinare pari o più grave della deplora-zione. Si applicano, altresì, le disposizioni contenu-te negli articoli 93 e 205 del decreto del Presidentedella Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3.

3. Se i posti riservati non sono coperti, la differenzava ad aumentare i posti spettanti all’altra categoria.

4. Al concorso non sono ammessi coloro che sonostati espulsi dalle Forze armate, dai corpi militar-mente organizzati o destituiti da pubblici uffici, chehanno riportato condanna a pena detentiva per reatinon colposi o sono stati sottoposti a misura di pre-venzione.

5. I candidati, dopo il superamento delle prove scrit-te, sono sottoposti all’accertamento dell’idoneità fisi-ca e psichica ed a prove idonee a valutarne le qualitàattitudinali al servizio nel Corpo di polizia penitenzia-ria, salvo che per il personale proveniente dal contin-gente di cui al comma 2. Si applicano le disposizionidel decreto del Presidente della Repubblica del 23 di-cembre 1983, n. 904, e successive modificazioni edintegrazioni, nella parte concernente l’individuazionedei requisiti psico-fisici e attitudinali di cui devono es-sere in possesso i candidati al concorso alla nomina divice commissario penitenziario.

6. Le modalità di espletamento del concorso, lacomposizione della commissione esaminatrice, lematerie oggetto dell’esame, le modalità di svolgi-mento del corso di formazione e quelle di svolgi-mento degli esami di fine corso sono stabilite condecreto del Ministro della giustizia.

Art. 8. Prova preliminare. 1. Qualora sia ne-cessario a causa dell’alto numero dei concorren-ti, l’ammissione alle prove d’esame ed agli ac-certamenti psico-fisici è preceduta da una provapreliminare consistente in una serie di domande a

risposta a scelta multipla, vertenti sulle materieoggetto dell’esame.

2. Ai fini della predisposizione delle domande a ri-sposta a scelta multipla, l’Amministrazione è auto-rizzata ad avvalersi, nell’ambito degli ordinari stan-ziamenti di bilancio, della consulenza di enti pubbli-ci o di privati specializzati nel settore.

Art. 9. Corso per la nomina a vice commissariopenitenziario. 1. I vincitori del concorso di cui al-l’articolo 7 sono nominati vice commissari peniten-ziari in prova.

2. I vice commissari penitenziari in prova frequen-tano, presso l’Istituto superiore di Studi penitenziaridell’Amministrazione penitenziaria, un corso di for-mazione teorico-pratico della durata di dodici mesi.Durante il citato corso non possono essere impiega-ti in servizi d’istituto.

3. Al termine del corso, il personale dichiarato ido-neo al servizio nel Corpo di polizia penitenziaria so-stiene un esame finale sulle materie oggetto del corso.

4. I vice commissari penitenziari in prova che han-no superato gli esami finali del corso sono nominativice commissari penitenziari. Essi prestano giura-mento e sono ammessi al ruolo direttivo ordinariodel Corpo di polizia penitenziaria secondo l’ordinedi graduatoria dell’esame finale.

5. I vice commissari penitenziari in prova che nonsuperano l’esame finale possono partecipare al cor-so successivo; se l’esito di quest’ultimo è negativo,sono dimessi.

Art. 10. Dimissioni dal corso. 1. È dimesso dalcorso di cui all’articolo 9 il personale che:

a) dichiara di rinunciare al corso;b) non supera gli esami di fine corso;c) non è dichiarato idoneo al servizio d’istituto

per il numero e la gravita’ delle sanzioni disciplina-ri riportate.

2. Il personale che, per giustificato motivo, è statoassente dal corso per più di trenta giorni è ammessoa frequentare un successivo corso. Il personale disesso femminile, la cui assenza oltre i trenta giorni èstata determinata da maternità, è ammesso a fre-quentare il corso successivo ai periodi d’assenza dallavoro previsti dalle disposizioni sulla tutela dellelavoratrici madri.

3. È espulso dal corso il personale resosi responsa-bile d’infrazioni punibili con sanzioni disciplinaripiù gravi della deplorazione.

4. I provvedimenti di dimissione e di espulsionedal corso sono adottati con decreto del capo del Di-partimento dell’Amministrazione penitenziaria, suproposta del direttore dell’Istituto superiore di Studipenitenziari dell’Amministrazione penitenziaria.

Art. 11. Promozione a commissario penitenzia-rio del ruolo direttivo. 1. La promozione alla qua-lifica di commissario penitenziario del ruolo diretti-vo ordinario del Corpo di polizia penitenziaria si

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consegue a ruolo aperto, mediante scrutinio per me-rito comparativo, al quale è ammesso il personalecon la qualifica di vice commissario penitenziarioche abbia compiuto due anni di effettivo servizionella qualifica.

Art. 12. Promozione a commissario capo peni-tenziario del ruolo direttivo ordinario. 1. La pro-mozione alla qualifica di commissario capo peniten-ziario del ruolo direttivo ordinario del Corpo di po-lizia penitenziaria si consegue mediante scrutinioper merito comparativo, al quale è ammesso il per-sonale con la qualifica di commissario penitenziarioche abbia compiuto almeno tre anni e sei mesi di ef-fettivo servizio nella qualifica.

Art. 13. Promozione a commissario coordinato-re penitenziario del ruolo direttivo ordinario. 1.La promozione alla qualifica di commissario coor-dinatore penitenziario del ruolo direttivo ordinariodel Corpo di polizia penitenziaria si consegue me-diante scrutinio per merito comparativo al quale èammesso il personale con la qualifica di commissa-rio capo penitenziario che abbia compiuto quattroanni di effettivo servizio nella qualifica.

Art. 14. Norme relative agli scrutini. 1. Lo scru-tinio per merito comparativo consiste nel giudiziosulla completa personalità dell’impiegato emessosulla base dei titoli risultanti dal fascicolo personalee dallo stato matricolare con particolare riferimentoai rapporti informativi e relativi giudizi complessivi.

2. Negli scrutini per merito comparativo si dovràtenere conto, altresì, degli incarichi e servizi svolti edella qualità delle funzioni, con particolare riferi-mento alla competenza professionale dimostrata edal grado di responsabilità assunte, anche in relazio-ne alla sede di servizio.

3. Per gli scrutini si applicano le disposizioni pre-viste dall’articolo 40 del decreto del Presidente del-la Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1077.

4. Non è ammesso a scrutinio il personale del ruo-lo direttivo ordinario che nei tre anni precedenti loscrutinio stesso abbia riportato sanzioni disciplinaripiù gravi della deplorazione. La sospensione dal ser-vizio comporta la deduzione dal computo dell’an-zianità di un periodo pari a quello trascorso dal pu-nito in sospensione dal servizio, nonché il ritardo didue anni nella promozione o nell’aumento periodicodello stipendio o nella attribuzione di una classe su-periore di stipendio con la decorrenza di cui all’arti-colo 4, comma 2, del decreto legislativo 30 ottobre1992, n. 449, e successive modificazioni. Tale ritar-do è elevato a tre anni se la sospensione dalla quali-fica è superiore a quattro mesi.

Art. 15. Promozione per merito straordinariodegli appartenenti al ruolo direttivo ordinario. 1.La promozione alla qualifica superiore può essereconferita anche per merito straordinario al persona-

le con qualifica di vice commissario penitenziario,commissario penitenziario e commissario capo pe-nitenziario i quali, nell’esercizio delle loro funzioni,abbiano compiuto operazioni di servizio di partico-lare importanza, dando prova di eccezionali capa-cità, o abbiano corso grave pericolo di vita per tute-lare la sicurezza e l’incolumità pubblica, dimostran-do di possedere le qualità necessarie per bene adem-piere alle funzioni della qualifica superiore.

2. Al personale con qualifica di commissario coordi-natore penitenziario, che si trovi nelle condizioni dicui al comma 1, sono attribuiti tre scatti di stipendiopari ciascuno al 2,50 per cento dello stipendio, da ag-giungersi alla retribuzione individuale di anzianità.

3. Le promozioni per merito straordinario di cui aicommi 1 e 2, sono conferite secondo le modalitàpreviste dall’articolo 54 del decreto legislativo 30ottobre 1992, n. 443, e successive modificazioni.

Art. 16. Rapporti informativi. 1. Per il persona-le appartenente al ruolo direttivo ordinario del Cor-po di polizia penitenziaria si applicano le disposi-zioni di cui agli articoli 44, 45 e 49 del decreto legi-slativo 30 ottobre 1992, n. 443, e successive modifi-cazioni.

2. Omissis (1).3. Omissis (2)4. Omissis (3)

––––––––––(1) Inserisce l’art.46 bis del D.Lgs. 30 ottobre

1992, n.443.(2) Inserisce l’art.47 bis del D.Lgs. 30 ottobre

1992, n.443.(3) Inserisce l’art.48 bis del D.Lgs. 30 ottobre

1992, n.443.

Art. 17. Tessera di riconoscimento. 1. Al perso-nale del ruolo direttivo ordinario del Corpo di poli-zia penitenziaria è rilasciata dal direttore generaledell’Amministrazione penitenziaria, o, per sua dele-ga, dal direttore dell’ufficio centrale del personale,una speciale tessera di riconoscimento, le cui moda-lità e caratteristiche sono stabilite con un’integrazio-ne al regolamento di servizio approvato con decretodel Presidente della Repubblica 15 febbraio 1999, n.82.

2. Il personale del ruolo direttivo ordinario delCorpo di polizia penitenziaria, in divisa o munitodella tessera di riconoscimento, ha diritto al liberopercorso sulle linee tranviarie, metropolitane o auto-mobilistiche urbane.

Art. 18. Divise uniformi. 1. Ai sensi dell’artico-lo 7, comma 4, della legge 15 dicembre 1990, n.395, le caratteristiche delle divise uniformi degli ap-partenenti al ruolo direttivo ordinario del Corpo dipolizia penitenziaria, nonché i criteri concernentil’obbligo e le modalità d’uso, sono stabiliti con de-creto del Ministro della giustizia.

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Art. 19. Norme disciplinari. 1. Al personale ap-partenente ai ruoli direttivi del Corpo di polizia pe-nitenziaria si applica, in quanto compatibile, la nor-mativa prevista dal decreto legislativo 30 ottobre1992, n. 449, come di seguito integrato e modifica-to:

a) inserisce il comma 3 bis dell’art.3 D.Lgs. 30 ot-tobre 1992, n. 449;

b) inserisce il comma 4 bis dell’art.4 D.Lgs. 30 ot-tobre 1992, n. 449;

2. Qualora si debba procedere al sensi dell’artico-lo 15 del citato decreto legislativo n. 449 del 1992nei confronti di appartenenti ai ruoli direttivi, l’av-vio dell’eventuale istruttoria è disposto dall’autoritàcentrale competente, che viene previamente infor-mata in ordine alle relative infrazioni commesse.Nei casi in cui venga disposto lo svolgimento di in-chieste disciplinari, il funzionario istruttore incari-cato è di livello dirigenziale.

CAPO III

RUOLO DIRETTIVO SPECIALE DEL CORPO DI POLIZIA PENITENZIARIA

Art. 20. Istituzione del ruolo direttivo specialedel Corpo di Polizia penitenziaria. 1. È istituito ilruolo direttivo speciale del Corpo di polizia peniten-ziaria, articolato nelle seguenti qualifiche, corri-spondenti per livello ed ordine gerarchico a quelleanaloghe del ruolo direttivo ordinario:

a) vice commissario penitenziario;b) commissario penitenziario;c) commissario capo penitenziario;d) commissario coordinatore penitenziario.2. La dotazione organica del ruolo direttivo spe-

ciale è fissata nella tabella E allegata al presente de-creto.

3. La tabella A, prevista dall’articolo 1, comma 3,del decreto legislativo 30 ottobre 1992, n. 443, esuccessive modificazioni ed integrazioni, è sostitui-ta dalla tabella F allegata al presente decreto.

Art. 21. Funzioni e ordinamento del personaleappartenente al ruolo direttivo speciale. 1. Alpersonale appartenente al ruolo direttivo specialedel Corpo di polizia penitenziaria sono attribuite lequalifiche di sostituto ufficiale di pubblica sicurezzae di ufficiale di polizia giudiziaria.

2. Il predetto personale, al quale, per tutto quantonon specificamente previsto, si applicano le normedi cui al capo II, svolge le medesime funzioni attri-buite agli appartenenti al ruolo direttivo ordinariodel Corpo di polizia penitenziaria.

Art. 22. Modalità di accesso alla qualifica ini-ziale del ruolo direttivo speciale. 1. La nominaalla qualifica iniziale del ruolo direttivo specialedel Corpo di polizia penitenziaria, si consegue, nel

limite delle vacanze organiche al 31 dicembre diciascun anno, mediante concorso per titoli ed esa-me, consistente in due prove scritte ed un colloquioriservato al personale appartenente alla qualifica diispettore superiore o a quella di ispettore capo, conalmeno cinque anni di anzianità nella qualifica diispettore capo, in possesso del diploma di maturitàdi scuola media superiore di secondo grado. Il cita-to personale non deve aver riportato, nel preceden-te biennio, una sanzione disciplinare pari o più gra-ve della deplorazione. Si applicano, altresì, le di-sposizioni contenute negli articoli 93 e 205 del de-creto del Presidente della Repubblica 10 gennaio1957, n. 3.

2. I vincitori del concorso sono nominati vicecommissari penitenziari in prova e devono frequen-tare un corso di formazione presso l’Istituto supe-riore di Studi penitenziari dell’Amministrazionedella durata non inferiore a dodici mesi. La nominaè conferita secondo l’ordine di graduatoria risultan-te dagli esami di fine corso.

3. Le modalità di espletamento del concorso, lacomposizione della commissione esaminatrice, lematerie oggetto dell’esame, le categorie dei titoli daammettere a valutazione, il punteggio massimo daattribuire a ciascuna categoria di titoli, le modalità disvolgimento del corso di formazione e quelle disvolgimento degli esami di fine corso sono stabilitecon decreto del Ministro della giustizia.

Art. 23. Dimissioni dal corso. 1. È dimesso dal cor-so il personale che dichiara di rinunciare al corso.

2. Il personale che, per giustificato motivo, è statoassente dal corso per più di trenta giorni è ammessoa frequentare un successivo corso. Il personale disesso femminile, la cui assenza oltre i trenta giorni èstata determinata da maternità, è ammesso a fre-quentare il corso successivo ai periodi di assenza dallavoro previsti dalle disposizioni sulla tutela dellelavoratrici madri.

3. È espulso dal corso il personale responsabile diinfrazioni punibili con sanzioni disciplinari più gra-vi della deplorazione.

4. I provvedimenti di dimissione e di espulsionedal corso sono adottati con decreto del capo del Di-partimento dell’Amministrazione penitenziaria suproposta del direttore dell’Istituto superiore di Studipenitenziari.

Art. 24. Promozione a commissario peniten-ziario del ruolo direttivo speciale. 1. La promo-zione alla qualifica di commissario penitenziariodel ruolo direttivo speciale del Corpo di polizia pe-nitenziaria si consegue a ruolo aperto, mediantescrutinio per merito comparativo, al quale è am-messo il personale con la qualifica di vice com-missario penitenziario che abbia compiuto due an-ni di effettivo servizio nella qualifica.

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Art. 25. Promozione a commissario capo peni-tenziario del ruolo direttivo speciale. 1. La pro-mozione alla qualifica di commissario capo peniten-ziario del ruolo direttivo speciale del Corpo di poli-zia penitenziaria si consegue mediante scrutinio permerito comparativo, al quale è ammesso il persona-le con la qualifica di commissario penitenziario cheabbia compiuto almeno sei anni di effettivo servizionella qualifica.

Art. 26. Promozione a commissario coordinato-re penitenziario del ruolo direttivo speciale. 1. Lapromozione alla qualifica di commissario coordina-tore penitenziario del ruolo direttivo speciale delCorpo di polizia penitenziaria, si consegue median-te scrutinio per merito comparativo al quale è am-messo il personale con la qualifica di commissariocapo penitenziario che abbia compiuto sette anni dieffettivo servizio nella qualifica.

CAPO IV

UFFICIALI DEL RUOLO AD ESAURIMENTO DEL DISCIOLTO CORPO

DEGLI AGENTI DI CUSTODIA

Art. 27. Ricollocamento del personale del ruoload esaurimento. 1. Ad integrazione e parziale mo-difica del comma 6 dell’articolo 25 della legge 15dicembre 1990, n. 395, nell’ambito dell’Ammini-strazione penitenziaria i predetti ufficiali, per la spe-cifica professionalità e per la peculiare esperienzada essi maturata a livello operativo, sono applicati:

a) presso uffici e servizi tecnico-logistici, sia a li-vello centrale che periferico, con funzioni di dire-zione o di supporto alla direzione;

b) nel servizio di traduzione e piantonamento deidetenuti e degli internati, sia a livello centrale cheperiferico, con compiti di direzione o di supporto al-la direzione;

c) presso i Provveditorati regionali, di supportoal Provveditore per i settori e per le problematichedi cui alle lettere a) e b), oltre che per gli aspetti or-ganizzativi e di coordinamento relativamente al-l’impiego dei contingenti di polizia penitenziaria,alla idoneità delle caserme, delle mense e degliequipaggiamenti;

d) nelle articolazioni centrali, presso l’Istitutosuperiore di Studi penitenziari e presso le scuole,di supporto ai responsabili di dette strutture perl’attività didattica, di formazione e di addestra-mento del personale del Corpo di polizia peniten-ziaria. In tale ambito sono preposti alla direzioneed alle connesse attività operative dei poligoni ditiro dell’Amministrazione.

2. Tale impiego è di norma disposto a domandadell’interessato e con provvedimento da emanarsitenendo conto dei criteri di cui all’articolo 90 del de-creto del Presidente della Repubblica 15 febbraio

1999, n. 82. è comunque fatta salva la facoltà del-l’Amministrazione penitenziaria, per sopravvenuteesigenze e per il perseguimento di propri obiettiviprioritari, di disporre autonomamente l’impiego diufficiali nei compiti di cui al comma 1.

3. Fermi restando il grado rivestito e l’anzianitàposseduta, le funzioni, sia di livello direttivo che di-rigenziale, attribuibili agli ufficiali del ruolo adesaurimento sono quelle corrispondenti alle respon-sabilità ed agli incarichi ad essi effettivamente con-feriti dall’amministrazione.

CAPO V

DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI

Art. 28. Accesso in sede di prima attuazione al-le qualifiche di vice commissario penitenziario,commissario penitenziario e commissario capopenitenziario del ruolo direttivo speciale. 1. In se-de di prima attuazione del presente decreto, alle qua-lifiche di vice commissario penitenziario e di com-missario penitenziario del ruolo direttivo speciale siaccede:

a) mediante concorso per titoli ed esame, consi-stente in una prova scritta ed un colloquio;

b) mediante selezione consistente nella valuta-zione di titoli ed un successivo colloquio.

2. La nomina a vice commissario penitenziariodel ruolo direttivo speciale del Corpo di poliziapenitenziaria, per sessantacinque posti si conse-gue mediante il concorso di cui al comma 1, let-tera a), al quale è ammesso il personale apparte-nente al ruolo degli ispettori, con qualifica non in-feriore ad ispettore, ed al ruolo separato e limita-to del Corpo di polizia penitenziaria in possessoalmeno del diploma di maturità di scuola mediasuperiore di secondo grado. Alla copertura di altritrentacinque posti, si provvede avvalendosi dellaprocedura di cui al comma 1, lettera b), riservataal personale appartenente al ruolo degli ispettori,con qualifica non inferiore a ispettore superiore,che abbia maturato un’anzianità nel ruolo di al-meno dieci anni e che abbia svolto, senza demeri-to, per almeno cinque anni le funzioni di coman-dante di reparto, sempre che dette funzioni sianostate svolte presso istituti penitenziari ai quali, nelperiodo considerato, sia stato assegnato un con-tingente medio annuo di polizia penitenziaria noninferiore alle cento unita’. Alla copertura di altridieci posti si provvede avvalendosi della procedu-ra di cui al comma 1, lettera b), riservata al per-sonale appartenente al ruolo degli ispettori, quali-fica di ispettore superiore, in possesso almeno deldiploma di scuola media e con almeno trenta annidi effettivo servizio alla data di entrata in vigoredel presente decreto.

3. La nomina a commissario penitenziario del

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ruolo direttivo speciale del Corpo di polizia peni-tenziaria si consegue, per i restanti quaranta posti,mediante la procedura di cui al comma 1, letterab), riservata al personale appartenente al ruolo de-gli ispettori, di qualifica di ispettore superiore,con una anzianità di almeno trenta anni di effetti-vo servizio e di almeno dieci anni nel ruolo muni-to di diploma di laurea, ovvero munito di diplomamaturità di scuola media superiore di secondogrado e che abbia svolto, senza demerito, per al-meno cinque anni le funzioni di comandante di re-parto, sempre che dette funzioni siano state svol-te presso istituti penitenziari ai quali, nel periodoconsiderato, sia stato assegnato un contingentemedio annuo di polizia penitenziaria non inferio-re alle cento unità

4. Il personale risultato vincitore è nominato nellerispettive qualifiche del ruolo direttivo speciale delCorpo di polizia penitenziaria e dovrà frequentareun corso di formazione tecnico-professionale delladurata di un anno presso l’Istituto superiore di Studipenitenziari dell’Amministrazione.

5. Il personale risultato vincitore del concorso dicui al comma 3 partecipa allo scrutinio per la nomi-na alle qualifiche superiori, nei limiti della meta’della dotazione organica, tenuto conto del servizioprestato nello svolgimento delle mansioni di cui al-l’articolo 6 e del titolo di studio e sulla base delleesigenze della Amministrazione.

6. L’anzianità pregressa maturata nei ruoli inferio-ri a quello dei commissari penitenziari non concorrea determinare l’attribuzione del trattamento econo-mico previsto dai commi 22 e 23 dell’articolo 43della legge 1o aprile 1981, n. 121.

7. Le modalità di espletamento dei citati concorsi,la composizione delle commissioni esaminatrici lematerie oggetto dell’esame, le categorie dei titoli daammettere a valutazione, il punteggio massimo daattribuire a ciascuna categoria di titoli e le modalitàdi svolgimento dei corsi di formazione, sono stabili-te con decreto del Ministro della giustizia.

8. Ai fini dell’ammissione alle procedure di cui alcomma 1, si applicano le disposizioni contenute ne-gli articoli 93 e 205 del decreto del Presidente dellaRepubblica 10 gennaio 1957, n. 3. è altresì esclusoil personale che nel biennio precedente abbia ripor-tato una sanzione disciplinare pari o più grave delladeplorazione. Per il personale nei cui confronti siapendente procedimento penale o disciplinare, in at-tesa della relativa definizione, l’ammissione al con-corso o alla selezione, nonché l’eventuale nomina, èdisposta con riserva.

Art. 29. Clausola finanziaria. 1. All’onere deri-vante dall’applicazione del presente decreto si prov-vede con le risorse finanziarie previste dall’articolo12, comma 5, della legge 28 luglio 1999, n. 266.

Tabella A(art. 1, comma 1) (1)

PROVVEDITORATI REGIONALI DELL’AMMINISTRAZIONE PENITENZIARIA

Ancona: MarcheBari: PugliaBologna: Emilia-RomagnaCagliari: SardegnaCatanzaro: CalabriaFirenze: ToscanaGenova: LiguriaMilano: LombardiaNapoli: CampaniaPadova: Veneto - Friuli-Venezia Giulia -

Trentino-Alto AdigePalermo: SiciliaPerugia: UmbriaPescara: Abruzzo - MolisePotenza: BasilicataRoma: LazioTorino: Piemonte - Valle d’Aosta

–––––––––––(1) Sostituisce la tabella E allegata alla legge 15 di-

cembre 1990, n. 395, come sostituita dalla tabella dicui all’allegato B della legge 16 ottobre 1991, n. 321.

Tabella B(art. 1, comma 2)

PROVVEDITORATI REGIONALI DELL’AMMINISTRAZIONE PENITENZIARIASEDI DI UFFICI DI DIRIGENZA GENERALE

Bari: PugliaBologna: Emilia-RomagnaCagliari: SardegnaCantazaro: CalabriaFirenze: ToscanaMilano: LombardiaNapoli: CampaniaPadova: Veneto - Friuli-Venezia Giulia - Trentino-

Alto AdigePalermo: SiciliaPescara: Abruzzo - MoliseRoma: LazioTorino: Piemonte - Valle d’Aosta

Tabella C(art. 1, comma 5)

CENTRI PER LA GIUSTIZIA MINORILE

1. Centro per la giustizia minorile di Venezia com-petente per il Veneto, il Friuli-Venezia Giulia e ilTrentino-Alto Adige.

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2. Centro per la giustizia minorile di Milano com-petente per la Lombardia.

3. Centro per la giustizia minorile di Torino com-petente per il Piemonte, la Val d’Aosta e la Liguria.

4. Centro per la giustizia minorile di Bologna com-petente per l’Emilia-Romagna e le Marche.

5. Centro per la giustizia minorile di Firenze com-petente per la Toscana e l’Umbria.

6. Centro per la giustizia minorile di Roma com-petente per il Lazio e l’Abruzzo.

7. Centro per la giustizia minorile di Cagliari com-petente per la Sardegna.

8. Centro per la giustizia minorile di Napoli com-petente per la Campania e la Basilicata.

9. Centro per la giustizia minorile di Bari compe-tente per la Puglia e il Molise.

10. Centro per la giustizia minorile di Catanzarocompetente per la Calabria.

11. Centro per la giustizia minorile di Palermocompetente per la Sicilia.

Tabella D(art. 5, comma 2)

DOTAZIONE ORGANICHE DELLE QUALIFICHE DIRIGENZIALI E

DEL RUOLO DIRETTIVO ORDINARIO _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

Qualifiche Numero posti_______________________________________________________________________________

Dirigenti superiori 4

Primi dirigenti 8

Commissari coordinatori penitenziari 90

Commissari capo penitenziari 113

Vice commissari penitenziari e commissari penitenziari 300

Totale 515

Tabella E(art. 20, comma 2)

DOTAZIONI ORGANICHE DEL RUOLO DIRETTIVO SPECIALE DEL

CORPO DI POLIZIA PENITENZIARIAPersonale maschile e femminile

______________________________________________________________________________Qualifiche Numero posti_______________________________________________________________________________

Vice commissari penitenziari e commissari penitenziari 150

Commissari capo penitenziari 30

Commissari coordinatori

penitenziari 20Tabella F:

Omissis (sostituisce la Tabella A allegata al D.Lgs.30 ottobre 1992, n. 443)

30.

D.M. 18 settembre 2000. Criteri e modalitàper l’attribuzione dei distintivi d’onore e di-stintivi di specializzazione del Corpo dellapolizia penitenziaria (G.U. 27 ottobre 2000,n. 252).

Art. 1. Distintivi d’onore. I distintivi d’onore delCorpo di polizia penitenziaria sono quelli previstidalla legge 2 aprile 1957, n. 226, con la quale sonostate estese agli appartenenti al Corpo degli agenti dicustodia le disposizioni contenute nel regio decreto28 settembre 1934, n. 1820, relativo all’istituzionedei distintivi d’onore per i militari feriti, mutilati odeceduti per causa di servizio.

Le prescrizioni relative alla foggia, al disegno, almateriale di realizzazione, ai criteri di attribuzionenonché all’uso di tali distintivi sono quelle contenu-te nel decreto del Presidente della Repubblica 17 lu-glio 1957, n. 763.

Art. 2. Distintivi d’appartenenza. Il distintivodi appartenenza costituisce segno di identificazionedel personale della polizia penitenziaria che appar-tiene ad unità organiche istituite con particolaricompiti istituzionali e caratterizzate da un notevolegrado di autonomia funzionale e strutturale.

Tali distintivi sono individuati per le seguenti unitàorganiche e servizi:

traduzioni e piantonamenti;scuole di formazione e aggiornamento;servizio navale;gruppi sportivi.La foggia ed il disegno di ciascun distintivo di ap-

partenenza sono quelli descritti nelle tabelle allega-te.

Art. 3. Criteri di attribuzione e modalità d’usodei distintivi di appartenenza. Requisito necessa-rio per l’attribuzione ed il mantenimento sulla divi-sa del distintivo è l’appartenenza allo specifico set-tore d’impiego.

Le modalità d’uso dei distintivi di appartenenzasono le seguenti:

1) nella versione metallica, provvista sul retro diidonei perni e relativi fermi da applicare sul pen-dente di cuoio, si agganciano al bottone del taschinosinistro dell’uniforme ordinaria, di servizio e dellagrande uniforme (per il servizio navale non è previ-sto il pendente in cuoio, mancando i taschini sullarelativa uniforme);

2) nella versione su base in tessuto e supporto invelcro, si applicano sulla manica sinistra della tutadi servizio. La punta inferiore dello scudetto dista 12cm dall’attaccatura della manica.

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Art. 4. Distintivi di specializzazione. I distin-tivi di specializzazione hanno la funzione di indi-care l’acquisizione di particolari abilitazioni previ-ste per il personale del Corpo della polizia peniten-zaria.

Tali distintivi sono individuati per le seguenti spe-cializzazioni previste dall’art. 23 del decreto delPresidente della Repubblica 31 luglio 1995, n. 395:

istruttore di tiro;conduttore di unità cinofile;elicotterista;sommozzartore;tiratore scelto.La foggia ed il disegno di ciascun distintivo di spe-

cializzazione sono quelli descritti nelle tabelle alle-gate.

Art. 5. Criteri di attribuzione e modalità d’usodei distintivi di specializzazione. Il distintivo dispecializzazione viene attribuito al personale di po-lizia penitenziaria che ha frequentato e superato, con

esito positivo, gli appositi corsi di formazione tecni-co professionali organizzati dall’ufficio centrale del-la formazione ed aggiornamento del personale.

Le modalità d’uso dei distintivi di specializzazio-ne sono le seguenti:

1) nella versione metallica, provvista sul retro diidonei perni e relativi fermi, si applicano al centrodel taschino sinistro dell’uniforme ordinaria, al ser-vizio della grande uniforme, comunque, dopo l’e-ventuale distintivo di appartenenza;

2) nella versione su base in tessuto e supporto invelcro, si applicano al centro del taschino della tutadi servizio.

Art. 6. Ai costi derivanti dalla realizzazione diquanto disposto con il presente decreto si farà fron-te con i fondi posti a disposizione dell’unità previ-sionale di base - Amministrazione penitenziaria, sulcapitolo di bilancio 1763.

Il presente decreto si invia per il prescritto visto al-l’Ufficio centrale del bilancio.

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DISTINTIVIDI

APPARTENENZA(1-11)

TRADUZIONI E PIANTONAMENTI

SCUOLE DI FORMAZIONEE AGGIORNAMENTO

SERVIZIO NAVALE

GRUPPI SPORTIVI

ROMAPARMACAIRO MONTENOTTEVERBANIASULMONAMONASTIRPORTICI

FIAMME AZZURREASTREA

DISTINTIVIDI

SPECIALIZZAZIONE(I-V)

ISTRUTTORI DI TIRO

CONDUTTORE UNITÀ CINOFILE

ELICOTTERISTA

SOMMOZZATORE

TIRATORE SCELTO

(Si omettono le altre tabelle).

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31.

D.Lgs. 28 febbraio 2001, n. 76. Disposizioniintegrative e correttive del decreto legislati-vo 12 maggio 1995, n. 200, in materia diriordino del personale non direttivo delCorpo di polizia penitenziaria (pubblicatonella Gazzetta Ufficiale n. 74 del 29 marzo2001).

Artt.1-16 ... omissis....Modificano il D.Igs. 30 ottobre 1992, n,443 “Or-

dinamento del Corpo di PoIizia penitenziaria”

DlSPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI

Art. 17. 1. Le disposizioni introdotte dall’articolo12 del presente decreto, si applicano anche alle pro-mozioni ancora da conferire alla data di entrata invigore del presente decreto. Per il suddetto persona-le si applicano, in quanto compatibili, i criteri giàprevisti dagli articoli 1, 2 e 4 del provvedimento delCapo del Dipartimento dell’Amministrazione Peni-tenziaria del 27 aprile 1996.

2. Sono fatte salve le procedure e gli effetti relati-vi i concorsi interni ed esterni in corso alla data dientrata in vigore del presente decreto.

Art. 18. 1. Agli assistenti capo, ed ai sovrinten-denti capo, in servizio alla data di entrata in vigoredel presente decreto, lo scatto aggiuntivo di cui agliarticoli 11-bis e 21-bis del decreto legislativo 30 ot-tobre 1992, n. 443, come introdotti rispettivamentedagli articoli 2 e 6 del presente decreto, è attribuitocon le seguenti modalità:

a) al personale che alla suddetta data abbia giàmaturato almeno quattro anni di effettivo servizionella qualifica, con decorrenza dalla data di entratain vigore del presente decreto,;

b) al restante personale, con decorrenza dalla da-ta in cui matura quattro anni di effettivo servizio nel-la qualifica.

2. Si osservano le disposizioni di cui ai commi 2 e3 degli articoli 11-bis e 21-bis citati al comma 1 delpresente articolo.

3. Per il personale di cui al comma 1 che alla data dientrata in vigore del presente decreto non risulta inpossesso dei requisiti previsti dai commi 2 e 3 degli ar-ticoli 11-bis e 21-bis del decreto legislativo 30 ottobre1992, n. 443, come introdotti rispettivamente dagli ar-ticoli 2 e 6 del presente decreto, lo scatto aggiuntivo èattribuito con decorrenza dal giorno successivo, aquello di acquisizione dei medesimi requisiti.

Art. 19. 1. Ai vice sovrintendenti ed agli ispettori,in servizio alla data di entrata m vigore del presentedecreto, l’emolumento pensionabile rispettivamente

previsto dagli articoli 19-bis e 29-bis del decreto le-gislativo, 30 ottobre 1992, n. 443, come introdottidagli articoli 5 ed 11 del presente decreto è attribui-to con le seguenti modalità:

a) al personale che alla, suddetta data abbia giàmaturato tre anni e sei mesi di effettivo servizio nel-la qualifica, con decorrenza dalla data di entrata invigore del presente decreto;

b) al restante personale, con decorrenza dalla da-ta in cui matura, tre mesi e sei mesi di effettivo, ser-vizio nella, qualifica.

2. Si osservano le disposizioni di cui agli articoli19-bis e 29-bis citati al comma 1 del presente arti-colo.

Art. 20. 1. Ai vice ispettori, in servizio alla data dientrata in vigore del presente decreto, l’emolumentopensionabile di cui all’articolo 28-bis del decreto le-gislativo 30 ottobre 1992, n. 443, come introdottodall’articolo 10 del presente decreto è attribuito conle seguenti modalità:

a) al personale che alla suddetta data abbia giàmaturato un anno di effettivo servizio nella qualifi-ca, con decorrenza dalla data di entrata in vigore delpresente decreto;

b) al restante personale, con decorrenza dalla da-ta in cui matura un anno di effettivo servizio nellaqualifica.

2. Si osservano le disposizioni di cui all’articolo28-bis citato al comma I del presente articolo.

Art. 21. 1. Agli ispettori superiori, inquadrati in ta-le qualifica ai sensi dell’articolo 8, comma 1, letteraa) del decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 200, inservizio alla data di entrata in vigore del presentedecreto, sono attribuiti, con la medesima decorren-za, gli scatti aggiuntivi previsti dagli articoli 30-tere 30-quater del decreto legislativo 30 ottobre 1992,n. 443, introdotti dall’articolo 15 del presente decre-to. I medesimi assumono, con la stessa, decorrenza,la denominazione di “sostituto commissario”.

2. Salvo quanto previsto dal comma 1, agli ispet-tori superiori che hanno conseguito o conseguonotale qualifica con decorrenza anteriore alla data dientrata in vigore del presente decreto, in servizio al-la stessa, data, lo scatto aggiuntivo di cui all’artico-lo, 30-ter del decreto legislativo 30 ottobre 1992, n.443, introdotto dall’articolo 15 del presente decreto,è attribuito a decorrere dalla data di entrata in vigo-re del presente decreto.

3. In deroga a quanto previsto dall’articolo 30-terdel decreto legislativo 30 ottobre 1992, n. 443, in-trodotto dall’articolo 15 del presente decreto, per ilpersonale che acquisisce la qualifica di ispettore su-periore entro il 31 dicembre di ciascun anno, dal2002 al 2007, il periodo di permanenza nella quali-fica utile ai fini dell’attribuzione dello scatto ag-giuntivo è fissato, per ciascun anno, rispettivamen-te, in 1, 2, 3, 4, 5 e 6 anni. (1)

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4. Il personale di cui aI comma 2, consegue l’ulte-riore scatto aggiuntivo e assume la denominazionedi “sostituto commissario”, di cui all’articolo 30-quater del decreto legislativo, 30 ottobre 1992, n.443, introdotto dall’articolo 15 del presente decreto,a decorrere dalla data in cui matura, I’anzianità disette anni e sei mesi di effettivo servizio nella quali-fica di ispettore superiore ovvero, di sette anni se hasuperato la prima selezione prevista dall’articolo 9,comma 1, lettera b) del decreto legislativo 12 mag-gio 1995, n. 200.

5. Per gli ispettori superiori che alla data di entra-ta in vigore del presente decreto non risultino in pos-sesso, dei requisiti previsti dai commi 1 e 2 dell’ar-ticolo 30-ter del decreto legislativo 30 ottobre 1992,n. 443, come introdotto dall’articolo 15 del presentedecreto, gli scatti aggiuntivi e la denominazione di“sostituto commissario” di cui al comma 1 e lo scat-to aggiuntivo, di cui il comma 2 del presente artico-lo sono riconosciuti con decorrenza dal giorno suc-cessivo a quello di acquisizione dei medesimi requi-siti. Per il medesimo personale il periodo minimo dipermanenza nella qualifica, previsto dal comma 4, 6aumentato di un periodo corrispondente a quello oc-corrente per maturare i requisiti previsti dal medesi-mo, comma.

6. Si osservano le disposizioni relative alle condi-zioni soggettive per l’attribuzione dei predetti bene-fici di cui agli articoli 30-ter, commi 1 e 2, 30-qua-ter, commi 2 e 3, e 30-quinquies, comma 1, del de-creto legislativo 30 ottobre 1992, n. 443, introdottidall’articolo 15 del presente decreto.

7. (soppresso).–––––––––––

(1) Comma abrogato, a decorrere dal 1° gennaio2005, dall’art. 15, D.Lgs. 30 maggio 2003, n. 193.

Art. 22. Fino all’emanzione, del regolamento pre-visto, dall’articolo 6, comma 4, della legge 31 mar-zo 2000, n. 78, le modalità per il reclutamento, nel-l’ambito delle dotazioni organiche previste dalla ta-bella F allegata al decreto legislativo 21 maggio2000, n. 146, degli atleti nei gruppi sportivi dellaPolizia Penitenziaria, limitatamente alle disciplinesportive ivi praticate ed agli aspiranti riconosciuticome atleti di interesse nazionale od olimpico, dallerispettive federazioni o dal CONI, sono stabilite nelrelativo bando, con provvedimento del Capo del Di-partimento dell’Amministrazione Penitenziaria. Icandidati devono essere in Possesso dei requisitiprevisti dagli articoli 5, 122, 124 e 125 del decretolegislativo 30 ottobre 1992, n. 443, ed esenti alle im-perfezioni e dalle infermità elencate nell’articolo123 del citato decreto legislativo.

Art. 23. 1. A decorrere dal 1° gennaio 2001, l’e-molumento previsto dall’articolo 38 del decreto delPresidente della Repubblica 16 marzo 1999, n. 254,ferme restando le condizioni stabilite dal medesimo

articolo, è corrisposto agli ispettori superiori delCorpo di polizia penitenziaria in misura annua lordapari lorda alla differenza tra il livello di inquadra-mento ed il livello retributivo superiore.–––––––––––

(1) Articolo abrogato, a decorrere dal 1° gennaio2005, dall’art. 15, D.Lgs. 30 maggio 2003, n. 193.

Art. 24. 1. La spesa derivante dal presente decretoè valutata in lire 3.400 milioni per I’anno 2001, in li-re 4.730 milioni per l’anno 2002, in lire 6.030 mi-lioni per l’anno 2003, in lire 6.350 milioni per l’an-no 2004, in lire 6.230 milioni per ranno 2005 ed inlire 6.530 milioni a decorrere dall’anno 2006. Allarelativa spesa si provvede mediante corrispondenteriduzione dell’autorizzazione di spesa di cui all’arti-colo 50, comma 9, lettera b), della legge 23 dicem-bre 2000,n. 398.

2. 11 Ministro del tesoro, del bilancio e della pro-grammazione economica è autorizzato ad apportare,con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

32.

D.M. 6 aprile 2001, n. 236. Regolamento re-cante norme per l’accesso al ruolo direttivo,ordinario e speciale, del Corpo di poliziapenitenziaria

TITOLO INORME PER L’ACCESSO AL RUOLO

DIRETTIVO ORDINARIO DEL CORPODI POLIZIA PENITENZIARIA

Art. 1. Nomina a vice commissario penitenzia-rio. 1. Ai sensi dell’articolo 7 del decreto legislati-vo 146 del 2000, l’assunzione nella qualifica inizia-le del ruolo direttivo ordinario del Corpo di poliziapenitenziaria avviene mediante concorso pubblicoconsistente in due prove scritte ed una prova orale.

2. Il venti per cento dei posti è riservato al perso-nale appartenente al Corpo di polizia penitenziaria.

Art. 2. Requisiti di partecipazione. 1. Al con-corso per la nomina alla qualifica iniziale del ruolodirettivo ordinario del Corpo di polizia penitenziariasono ammessi a partecipare i cittadini italiani, diambo i sessi, in possesso dei seguenti requisiti:

a) godimento dei diritti civili e politici;b) idoneità fisica, psichica e attitudinale al servi-

zio nel Corpo di polizia penitenziaria;c) requisiti morali e di condotta;d) laurea in giurisprudenza o in scienze politiche,

ovvero in economia e commercio, purché siano sta-ti sostenuti gli esami di diritto penale e diritto pro-cessuale penale;

e) età non superiore agli anni trentadue.

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2. Il personale del Corpo di polizia, penitenziaria,in possesso dei prescritti requisiti previsti al comma1, ad eccezione del limite d’età, non deve aver ri-portato, nel precedente biennio, una sanzione disci-plinare pari o più grave della deplorazione. Si appli-cano, altresì, le disposizioni contenute negli articoli93 e 205 del decreto del Presidente della Repubbli-ca 10 gennaio 1957, n. 3.

3. Ai sensi dell’articolo 7, comma 3, del decreto le-gislativo, n. 146 del 2000, se i posti riservati al per-sonale appartenente al Corpo di polizia penitenziarianon vengono coperti, i posti resi disponibili sono as-segnati ai candidati idonei, in base alla graduatoriadel concorso.

4. Al concorso non sono ammessi coloro che sonostati espulsi dalle forze armate, dai corpi militar-mente organizzati o destituiti da pubblici uffici, chehanno riportato. condanna a pena detentiva per reatinon colposi o sono stati sottoposti a misura di pre-venzione.

Art. 3. Bando di concorso. 1.Il concorso è indet-to con decreto del capo, del Dipartimento dell’Am-ministrazione penitenziaria;

Il bando di concorso deve, indicare:a) il numero dei posti complessivi messi a con-

corso e dei posti riservati al personale appartenenteal Corpo, di polizia penitenziaria;

b) i requisiti richiesti per la partecipazione alconcorso;

c) il termine e le modalità di presentazione delledomande, di partecipazione, nonché l’avviso relati-vo al diario, ed alle sedi delle prove scritte ed orali;

d) le materie oggetto delle prove d’esame e lavotazione minima da conseguire nelle stesse;

e) ogni altra prescrizione o notizia utile all’e-spletamento del concorso.

Art. 4. Esclusione dal concorso. 1 . Sono esclu-si dal concorso i candidati non in possesso dei re-quisiti previsti dal precedente articolo 2.

2. È escluso dal concorso, altresì, a norma degli ar-ticoli 93 e 205 del decreto del Presidente della Re-pubblica 10 gennaio, 1957, n. 3, il personale appar-tenente al Corpo di polizia. penitenziaria sospesocautelarmente dal servizio ed il personale che neltriennio, precedente ha riportato un giudizio, com-plessivo inferiore, a “buono”.

3. L’esclusione dal concorso per difetto dei requi-siti richiesti è disposta, in qualunque momento, condecreto motivato del capo del Dipartimento del-l’Amministrazione penitenziaria.

Art. 5. Domande di partecipazione. 1. Le do-mande di partecipazione al concorso, redatte in car-ta libera, dirette al competente ufficio del Diparti-mento dell’Amministrazione penitenziaria, ed indi-rizzate al Provveditorato presente nella regione diappartenenza, devono essere compilate su modelliconformi a quello allegato al bando di concorso; per

il personale appartenente al Corpo di polizia peni-tenziaria, le domande di partecipazione devono es-sere presentate alle direzioni di appartenenza. Il ter-mine – perentorio – di presentazione della domandaè di trenta giorni, che decorre dalla data della pub-blicazione del bando di concorso nella Gazzetta Uf-ficiale della Repubblica Italiana.

2. Le domande devono contenere la precisa indi-cazione del recapito al quale vanno fatte le comuni-cazioni relative al concorso e l’impegno a far cono-scere le successive eventuali variazioni del recapitostesso.

3. Il Dipartimento dell’Amministrazione peniten-ziaria non assume alcuna responsabilità per il casodi dispersione di comunicazioni, dipendenti da ine-satte od incomplete indicazioni di recapito da par-te dell’aspirante o da mancata oppure tardiva co-municazione di cambiamento del recapito indicatonella domanda, né per eventuali disguidi postali otelegrafici non imputabili a colpa dell’Amministra-zione stessa.

Art. 6. Commissione esaminatrice. 1. La com-missione esaminatrice per lo svolgimento dèlle pro-ve d’esame è composta da un consigliere di Stato oda un magistrato o avvocato dello Stato di corri-spondente qualifica o un dirigente generale o equi-parato, con funzioni di presidente e da altri quattromembri, scelti tra i funzionari dell’Amministrazionepenitenziaria con qualifica dirigenziale.

2. Svolge le funzioni di segretario un funzionariodell’Amministrazione penitenziaria con qualificanon inferiore all’ottava, ovvero appartenente all’a-rea funzionale C (posizione economica C2).

3. Per supplire ad eventuali, temporanee assenze eimpedimenti di uno dei componenti o del segretariodella commissione, può essere prevista la nomina diuno o più componenti supplenti e di uno o più se-gretari supplenti, da effettuarsi con lo stesso decretodi costituzione della commissione esaminatrice ocon successivo provvedimento.

4. La commissione è nominata con decreto del ca-po del Dipartimento della Amministrazione peniten-ziaria.

Art. 7. Prove d’esame. 1. Le prove d’esame delconcorso consistono in due prove scritte ed una pro-va orale.

2. Prove Scritte:a) diritto penitenziario;b) diritto penale e diritto processuale penale, con

particolare riferimento alle norme concernenti l’atti-vità di polizia giudiziaria.

3. Sono ammessi alla successiva fase del concorsoi candidati che hanno riportato una votazione noninferiore a ventuno/trentesimi per ciascuna delleprove. scritte.

4. La prova orale verte, oltre che sulle materie og-getto delle prove scritte, anche su diritto costituzio-

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nale, diritto amministrativo e ordinamento dell’Am-ministrazione penitenziaria.

5. La prova orale non si intende superata se il can-didato non ha riportato una votazione di almenoventuno/trentesimi.

6. L’ammissione alla prova orale, con l’indicazionedel punteggio riportato nelle prove scritte, è comuni-cata al candidato almeno venti giorni prima della da-ta fissata per lo svolgimento della prova orale.

7. I candidati possono, a domanda, integrare il col-loquio con una prova facoltativa in una lingua stra-niera; nonché con una prova facoltativa concernenteelementi di informatica.

8. Ai candidati che superano le prove facoltative èattribuito un punteggio fino ad un massimo di 1.50per ciascuna prova, che va aggiunto a quello ottenu-to al colloquio.

9. La votazione complessiva è. data dalla sommadella media dei voti riportati nelle prove scritte e deivoto ottenuto nella prova orale.

Art. 8. Prova preliminare. 1. Qualora il numerodei candidati superi le 1.500 unità, l’ammissione al-le prove d’ésame può essere preceduta da una provapreliminare consistente in una serie di domande ascelta multipla, vertenti sulle materie oggetto delleprove di esame.

2. Ai fini della predisposizione delle domande a ri-sposta a scelta multipla, l’Amministrazione può av-valersi della consulenza di enti pubblici o di privatispecializzati nel settore.

3. La commissione stabilisce preventivamente ilnumero delle domande da predisporre, la durata del-la prova, i criteri di valutazione e di attribuzione deipunteggi.

4. La correzione degli elaborati può essere effet-tuata anche a mezzo di strumentazioni automaticheed utilizzando procedimenti di lettura ottica.

5. La prova si intende superata se il candidato ri-porta una votazione non inferiore a sei decimi.

Art. 9. Requisiti psico-fisici. 1. I candidati chesuperano le prove scritte, ad esclusione del persona-le proveniente dal contingente di cui all’articolo 1,comma 2, sono sottoposti all’accertamento dei re-quisiti psico-fisici ed attitudinali.

2. I requisiti psico-fisici richiesti sono quelli previ-sti dall’articolo 1 del decreto del Presidente dellaRepubblica 23 dicembre i 983, n. 904 e successivemodificazioni ed integrazioni, con riferimento aiconcorsi pubblici per la nomina a vice commissariodella Polizia di Stato.

3. Sono cause di non idoneità al servizio le imper-fezioni ed infermità. previste dall’articolo 2 del cita-to decreto del Presidente della Repubblica 23 di-cembre 1983, n. 904.

4. Ai fini dell’accertamento dei requisiti psico-fisi-ci il candidato è sottoposto ad esame clinico genera-le ed a prove strumentali e di laboratorio.

5. Per gli accertamenti psico-fisici di natura spe-cialistica e le prove strumentali e di laboratoriol’Amministrazione penitenziaria è autorizzata ad av-valersi di personale qualificato, mediante contrattodi diritto privato, corrispondendo ad esso la retribu-zione stabilita con decreto del Ministro della Giusti-zia di concerto con il Ministro del Tesoro, del Bi-lancio e della Programmazione economica, e chenon può superare la retribuzione spettante al perso-nale di pari grado dell’Amministrazione statale.

6. La commissione per gli accertamenti dei requi-siti psico-fisici è composta da un dirigente medico,che la presiede, e da quattro medici incaricati delservizio sanitario dell’Amministrazione penitenzia-ria ovvero individuabili secondo le modalità di cuial comma 2 dell’articolo 120 del decreto legislativo30 ottobre 1992, n. 443. Le funzioni di Segretariosono svolte da un funzionario dell’Amministrazionepenitenziaria con qualifica non inferiore alla ottava,ovvero appartenente all’area funzionale C – posizio-ne economica C2.

7. Il giudizio di idoneità e di non idoneità espressodalla commissione medica è definitivo e comporta,in caso di non idoneità, l’esclusione dal concorso,che viene disposta con decreto motivato del capo delDipartimento dell’Amministrazione penitenziaria.

Art. 10. Requisiti attitudinali. 1. I candidati cherisultano idonei all’accertamento dei requisiti psico-fisici sono sottoposti ad un esame attitudinale diret-to ad accertare il possesso, ai fini del servizio peni-tenziario, di una personalità sufficientemente matu-ra con stabilità del tono dell’umore, delle capacità dicontrollare le proprie istanze istintuali, di uno spic-cato senso di responsabilità, avuto riguardo alle ca-pacità di critica e di autocritica ed al livello di auto-stima.

2. I requisiti attitudinali richiesti sono quelli previ-sti dall’articolo 6 del decreto del Presidente dellaRepubblica 23 dicembre 1983, n. 904 e successivemodificazioni ed integrazioni.

3. Ai fitti dell’accertamento del possesso dei re-quisiti attitudinali al candidato è proposta, dallacommissione prevista dal successivo comma 5, unaserie di domande a risposta sintetica o à scelta mul-tipla, collettive ed individuali, integrata da un collo-quio.

4. Le domande a risposta sintetica o a scelta mul-tipla sono predisposte avuto riguardo alle funzionied ai compiti propri del ruolo e della qualifica cui ilcandidato stesso aspira e sono approvate con decre-to del Ministro della Giustizia, su proposta. del capodeI Dipartimento dell’Amministrazione penitenzia-ria: Esse sono aggiornate sulla base di contatti e re-lazioni con istituti specializzati pubblici universita-ri, per seguire i progressi della psicologia applicata,in campo nazionale ed internazionale.

5. La commissione che procede agli accertamentiattitudinali è composta da un presidente scelto tra i

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funzionari dell’Amministrazione penitenziaria conqualifica dirigenziale, da due funzionari con qualifi-ca non inferiore alla ottava, ovvero appartenenti al-l’area funzionale C – posizione economica C2, inpossesso del titolo di selettore e da due psicologi omedici specializzati in psicologia, individuati ai sen-si dell’articolo 132 del decreto del Presidente dellaRepubblica 30 giugno 2000, n. 230. Le funzioni disegretario sono svolte da un funzionario dell’Ammi-nistrazione penitenziaria con qualifica non inferiorealla ottava, ovvero appartenente all’area funzionaleC – posizione economica C2.

6. Il giudizio di idoneità e di non idoneità, riporta-to in sede di accertamento delle qualità attitudinali èdefinitivo e comporta, in caso di non idoneità, l’e-sclusione dal concorso che viene disposta con de-creto motivato del capo del Dipartimento dell’Am-ministrazione penitenziaria.

Art. 11. Graduatoria. 1. Sulla base del punteggiofinale, determinato ai sensi del precedente articolo7, comma 9, la commissione forma la graduatoria dimerito.

2. A parità di merito saranno applicate le preferen-ze previste dall’articolo 5, commi 4 e 5, del decretodel Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n.487 e successive modificazioni ed integrazioni.

3. Con decreto del capo del dipartimento dell’Am-ministrazione penitenziaria, riconosciuta la regola-rità del procedimento, è approvata la graduatoria dimerito e sono dichiarati i vincitori del concorso.

Art. 12. Corso per la nomina a vice commissa-rio penitenziario. 1. I vincitori del concorso sononominati vice commissari penitenziari in prova.

2. Ai sensi dell’ articolo 9, comma 2, del decretolegislativo 146 del 2000, i vice commissari peniten-ziari in prova frequentano, presso l’istituto Superio-re di Studi Penitenziari dell’Amministrazione peni-tenziaria, un corso di formazione teorico – praticodella durata di dodici mesi. Durante il citato corsonon possono essere impiegati in servizi d’istituto.

3. I1 corso di formazione si articolerà in moduli di-dattici di contenuto teorico e di tecnica operativa se-condo le modalità di cui all’allegato A.

4. Al termine del corso, il personale dichiaratoidoneo al servizio nel Corpo di polizia penitenzia-ria sostiene un esame finale sulle materie oggettodel corso, conformemente alle previsioni di cui al-l’allegato B.

5. I vice commissari penitenziari in prova che han-no superato gli esami finali del corso sono nominativice. commissari penitenziari. Essi. prestano giura-mento e sono ammessi al ruolo direttivo ordinariodel Corpo di polizia penitenziaria secondo l’ordinedi graduatoria dell’esame di fine corso.

6. I vice commissari penitenziari in prova che nonsuperano l’esame finale possono partecipare al cor-

so successivo; se l’esito di quest’ultimo è negativo,sono dimessi.

Art. 13. Dimissioni dal corso. 1. È dimesso dalcorso di cui al precedente articolo 12 il personaleche:

a) dichiara di rinunciare al corso;b) non supera gli esami di fine corso;c) non è dichiarato idoneo al servizio d’istituto

per il numero e la gravità delle sanzioni disciplinaririportate

2. I1 personale che, per giustificato motivo, è sta-to assente dal corso per più di trenta giorni è am-messo a frequentare un corso successivo. Il persona-le di sesso femminile, la cui assenza oltre i trentagiorni è stata determinata da maternità, è ammesso afrequentare il corso successivo ai periodi d’assenzadal lavoro previsti dalle disposizioni sulla tutela del-le lavoratrici madri.

3. È espulso dal corso il personale resosi responsa-bile d’infrazioni punibili con sanzioni disciplinaripiù gravi della deplorazione.

4. In caso di assenza dal corso senza giustificatomotivo si applicano le disposizioni dell’articolo127, comma 1, lettera c), del decreto del Presidentedella Repubblica io gennaio 1957, n. 3.

5. I provvedimenti di dimissione e di espulsionedal corso sono adottati con decreto del capo del Di-partimento dell’Amministrazione penitenziaria, suproposta del direttore dell’Istituto Superiore diStudi Penitenziari dell’Amministrazione peniten-ziaria.

TITOLO IIRUOLO DIRETTIVO SPECIALE DEL

CORPO DI POLIZIA PENITENZIARIA

CAPO INORME PER L’ACCESSO AL RUOLO

DIRETTIVO SPECIALE

Art. 14. Nomina alla qualifica di vice commis-sario penitenziario. 1. La nomina alla qualifica ini-ziale. del ruolo direttivo speciale del Corpo di poli-zia penitenziaria, si consegue, nel limite delle va-canze organiche al 31 dicembre di ciascun anno,mediante concorso per titoli ed esame, consistente indue prove scritte ed un colloquio.

Art. 15. Possesso dei requisiti ed esclusione dalconcorso. 1. Ai sensi dell’articolo 22, comma 1, deldecreto legislativo n. 146 del 2000, la partecipazio-ne al concorso per la nomina alla qualifica inizialedel ruolo direttivo speciale del Corpo di polizia pe-nitenziaria è riservata ai personale appartenente alruolo degli ispettori con qualifica di ispettore supe-riore o di ispettore capo, con almeno cinque anni di

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anzianità nella predetta qualifica, in possesso del di-ploma di maturità di scuola media superiore di se-condo grado.

2. È escluso dal concorso il personale che, nelprecedente biennio, ha riportato una sanzione di-sciplinare pari o più grave della deplorazione, non-ché, a norma degli articoli 93 e 205 del decreto delPresidente della Repubblica 10 gennaio 1953, n. 3,il personale sospeso cautelarmente dal servizio edil personale che nel triennio precedente ha riporta-to un giudizio complessivo inferiore a “buono”.

3. L’esclusione dal concorso per difetto dei requi-siti richiesti è disposta, in qualunque momento, condecreto motivato del capo del Dipartimento del-l’Amministrazione penitenziaria.

Art. 16. Bando di concorso. 1. Il concorso è in-detto con decreto del capo del Dipartimento del-l’Amministrazione penitenziaria. Il bando di con-corso deve indicare:

a) il numero dei posti complessivi messi a con-corso;

b) i requisiti richiesti per la partecipazione alconcorso;

c) il termine e le modalità di presentazione delledomande di partecipazione, nonché l’avviso relativoal diario ed alle sedi delle prove scritte ed orali;

d) le categorie dei titoli ammessi a valutazioneed i punteggi massimi attribuibili a ciascuna di esse;

e) le materie oggetto delle prove d’esame;f) la votazione minima da conseguire nelle prove

scritte e nel colloquio;g) ogni altra prescrizione o notizia ritenuta utile

all’espletamento del concorso.

Art. 17. Commissione esaminatrice. 1. La com-missione esaminatrice per lo svolgimento delle pro-ve d’esame è composta da un consigliere di Stato oda un magistrato o avvocato dello Stato di corri-spondente qualifica o un dirigente generale o equi-parato, con funzioni di presidente e da altri quattromembri scelti tra i funzionari dell’Amministrazionepenitenziaria con qualifica dirigenziale.

2. Svolge le funzioni di segretario un funzionariodell’Amministrazione penitenziaria con qualificanon inferiore all’ottava, ovvero appartenente all’a-rea funzionale C – posizione economica C2.

3. Per supplire ad eventuali, temporanee assenze eimpedimenti di uno dei componenti o del segretariodella commissione, può essere prevista la nomina diuno o più componenti supplenti o di uno o più se-gretari supplenti, da effettuarsi con lo stesso decretodi costituzione della commissione esaminatrice ocon successivo provvedimento.

4. La commissione è nominata con decreto del ca-po del Dipartimento della Amministrazione peniten-ziario.

Art. 18. Prove d’esame. 1. Le prove d’esame delconcorso consistono in due prove scritte ed un col-loquio:

Prove scritte:1) diritto penitenziario;2) elementi di diritto penale e di diritto processua-

le penale, con particolare riferimento alle normeconcernenti l’attività di polizia giudiziaria.

2. Il colloquio verte, oltre che sulle materie ogget-to delle prove scritte, anche su elementi di diritto co-stituzionale, di diritto amministrativo e di ordina-mento dell’Amministrazione penitenziaria.

3. Al colloquio sono annessi i candidati che abbia-no riportato una votazione, non inferiore a ventu-no/trentesimi per ciascuna delle prove scritte.

4. Il .colloquio non si intende superato se il candi-dato non ha riportato una votazione di almeno ven-tuno/trentesimi

5. L’ammissione al colloquio, con l’indicazionedel punteggio riportato nelle prove scritte, è comu-nicata al candidato almeno venti giorni prima delladata fissata per lo svolgimento del colloquio.

6. I candidati possono, a domanda, integrare il col-loquio con una prova facoltativa in una lingua stra-niera; nonché con una prova facoltativa concernenteelementi di informatica.

7. Ai candidati che superano le prove facoltative èattribuito un punteggio, fino ad un massimo di 1.50per ciascuna prova, che va aggiunto a quello ottenu-to al colloquio.

Art. 19. Titoli. 1. Le categorie dei titoli da am-mettere a valutazione ed il punteggio massimo da at-tribuire a ciascuna categoria di titoli, sono stabiliticome segue:

a) giudizi complessivi del triennio anteriore: finoa punti 12;

b) qualità delle funzioni svolte, come ‘dedottedai rapporti informativi, con particolare riferimentoalla specifica competenza professionale dimostrataed al grado di responsabilità assunta anche in rela-zione alla sede di servizio, fino a punti 6;

c) incarichi e servizi speciali conferiti con speci-fico provvedimento dell’Amministrazione, checomportino un rilevante aggravio di lavoro e pre-suppongano una particolare competenza professio-nale: fino a punti 6;

d) diploma di laurea: fino a punti 9;e) titoli attinenti alla formazione ed al perfezio-

namento professionale del candidato, con particola-re riguardo al profitto tratto dai corsi professionali:fino a punti 3;

f) incarichi e servizi di particolare rilievi svoltinel settore delle relazioni

esterne, nonché nel campo dell’informazione,tendenti alla divulgazione di notizie, atti e docu-menti utili riguardanti l’Amministrazione peniten-ziaria, sempre che ciò risulti da atti ufficiali: fino apunti 4;

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g) speciali riconoscimenti: fino a punti 2;2. Nell’ambito delle suddette categorie la commis-

sione esaminatrice determina i titoli valutabili ed icriteri di massima per la valutazione degli stessi eper l’attribuzione dei relativi punteggi. Predetermi-na, altresì, i punteggi da attribuire ai giudizi com-plessivi presi in considerazione. Tali operazioni ven-gono riportate nei vèrbali del concorso.

3. La commissione esaminatrice annota i titoli va-lutati ed i relativi punteggi su apposite schede indi-viduali, sottoscritte da tutti i componenti che saran-no allegate al fascicolo concorsuale di ciascun can-didato.

4. Le somme dei punti assegnati per ciascuna cate-goria di titoli sono divisi per il numero dei votanti edi relativi quozienti, calcolati al cinquantesimo, sonosommati tra loro. Il totale così ottenuto, calcolato alcinquantesimo, costituisce il punteggio di merito at-tribuito dalla commissione.

5. La valutazione dei titoli è effettuata dopo le pro-ve scritte e prima che si proceda alla correzione deirelativi elaborati.

Art. 20. Graduatoria. 1. La votazione comples-siva di ciascun candidato è data dalla somma dellamedia dei voti riportati nelle prove scritte, del votoottenuto nel colloquio e del punteggio attribuito aititoli ammessi a valutazione.

2. Sulla base del punteggio finale, la commissioneforma la graduatoria di merito. A parità di voto ha laprecedenza il concorrente con la qualifica più eleva-ta ed a parità di qualifica il più anziano in ruolo.

3. Con decreto del capo del Dipartimento del-l’Amministrazione penitenziaria, riconosciuta laregolarità del procedimento, è approvata la gra-duatoria di merito e sono dichiarati i vincitori delconcorso.

Art. 21. Corso per la nomina a vice commissa-rio penitenziario. 1. I vincitori del concorso sononominati, con provvedimento del capo del Diparti-mento dell’Amministrazione penitenziaria, vicecommissari penitenziari in prova.

2. Ai sensi dell’articolo 22, comma 2 del decretolegislativo 146 del 2000, i vice commissari peniten-ziari in prova frequentano, presso l’Istituto Superio-re di Studi Penitenziari dell’Amministrazione peni-tenziaria, un corso di f6rmazione della durata noninferiore a dodici mesi, articolato secondo le moda-lità di cui all’allegato C.

3. Al termine del corso, il personale sostiene unesame finale sulle materie oggetto del corso, confor-memente alle previsioni di cui all’allegato 13.

4. I vice commissari penitenziari in prova che han-no superato gli esami finali del corso sono nominativice commissari penitenziari. Essi prestano giura-mento e sono ammessi al ruolo direttivo speciale delCorpo di polizia penitenziaria secondo l’ordine digraduatoria dell’esame finale.

Art. 22. Dimissioni dal corso. 1. È dimesso dalcorso il personale che dichiara di rinunciare al cor-so.

2. Il personale che, per giustificato motivo, è statoassente dal corso per più di trenta giorni, ovvero chenon ha superato l’esame finale, è. ammesso a fre-quentare un corso successivo. Il personale di sessofemminile, la cui assenza oltre i trenta giorni è statadeterminata da maternità, è ammesso a frequentareil corso successivo ai periodi di assenza dal lavoroprevisti dalle disposizioni sulla tutela delle lavora-trici madri.

3. È espulso dal corso il personale responsabile diinfrazioni punibili con sanzioni disciplinari più gra-vi della deplorazione.

4. In caso di assenza dal corso senza giustificatomotivo si applicano le disposizioni dell’articolo127, comma 1, lettera e), del decreto del Presidentedella Repubblica l° gennaio 1957, n. 3.

5. I provvedimenti di dimissione e di espulsionedal corso sono adottati con decreto del capo del Di-partimento dell’Amministrazione penitenziaria soproposta del direttore dell’Istituto Superiore di Stu-di penitenziari dell’Amministrazione penitenziaria.

CAPO IINORME TRANSITORIE E FINALI

Art. 23. Nomina a vice commissario penitenzia-rio. 1. In prima attuazione, la nomina a vice com-missario penitenziario del ruolo direttivo specialedel Corpo di polizia penitenziaria si consegue:

a) per n. 65 posti mediante concorso per titoli edesame, consistente in una prova scritta ed in un suc-cessivo colloquio;

b) per n. 45 posti mediante selezione consistentenella valutazione di titoli ed in un successivo collo-quio.

Art. 24. Requisiti per l’ammissione al concorsoprevisto dall’articolo 23, lett. a). 1. Al concorso èammesso il personale appartenente al ruolo degliispettori, con qualifica non inferiore ad ispettore, edal ruolo separato e limitato del Corpo di polizia pe-nitenziaria, in possesso almeno del diploma di ma-turità di scuola media superiore di secondo grado.

2. È escluso dal concorso il personale che, nei pre-cedente biennio, ha riportato una sanzione discipli-nare pari o più grave della deplorazione, nonché, anorma degli articoli 93 e 205 del decreto del Presi-dente della Repubblica 10 gennaio 1953, n. 3, il per-sonale sospeso cautelarmente dal servizio ed il per-sonale che nel triennio precedente ha riportato ungiudizio complessivo inferiore a “buono”.

3. L’esclusione dal concorso per difetto dei requi-siti richiesti è disposta, in qualunque momento, condecreto motivato del capo del Dipartimento del-l’Amministrazione penitenziaria.

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4. Per il personale nei cui confronti sia pendenteprocedimento penale o disciplinare, in attesa dellarelativa definizione, l’ammissione al concorso, non-ché l’eventuale nomina, sono disposte con riserva.

Art. 25. Prove d’esame. 1. Il personale ammessoal concorso a n. 65 posti di vice commissario peni-tenziario è chiamato a sostenere una prova scrittavertente su elementi di diritto penale e di diritto pe-nitenziario ed un successivo colloquio.

2. Il colloquio verte, oltre che sulle materie oggettodella prova scritta, anche su nozioni di diritto proces-suale penale, con particolare riferimento alle normeconcernenti l’attività di polizia giudiziaria, elementi didiritto amministrativo, di diritto costituzionale e di or-dinamento dell’Amministrazione penitenziaria.

3. Al colloquio sono ammessi i candidati che ab-biano riportato nella prova scritta una votazione noninferiore a ventuno/trentesimi.

4. Il colloquio non si intende superato se il candi-dato non ha riportato una votazione di almeno ven-tuno/trentesimi.

5. L’ammissione al colloquio, con l’indicazionedel punteggio riportato nella prova scritta, è comu-nicata al candidato almeno venti giorni prima delladata fissata per lo svolgimento del colloquio.

6. I candidati possono, a domanda, integrare il col-loquio con una prova facoltativa in una lingua stra-niera; nonché con una prova facoltativa concernenteelementi di informatica.

7. Ai candidati che superano le prove facoltative èattribuito un punteggio fino ad un massimo di 1.50per ciascuna prova, che va aggiunto a quello ottenu-to al colloquio.

Art. 26. Titoli. 1. I titoli di servizio valutabili so-no quelli previsti e disciplinati al precedente artico-lo 19.

Art. 27. Graduatoria. 1 La votazione complessi-va di ciascun candidato è data dalla somma del votoriportato nella prova scritta, del voto ottenuto nelcolloquio e del punteggio attribuito ai titoli ammes-si a valutazione.

2. Sulla base del punteggio finale; la commissione,individuata ai sensi dell’articolo 17, forma la gra-duatoria di merito. A parità di voto ha la precedenzail concorrente con la qualifica più elevata ed a paritàdi qualifica il più anziano in ruolo.

3. Con decreto del capo del Dipartimento del-l’Amministrazione penitenziaria, riconosciuta la re-golarità del procedimento, è approvata la graduato-ria di merito e sono dichiarati i vincitori del concor-so.

Art. 28. Corso di formazione. 1. I vincitori delconcorso, nominati vice commissari penitenziari,devono frequentare, presso l’Istituto Superiore diStudi Penitenziari dell’Amministrazione penitenzia-ria, un corso di formazione tecnico professionale

della durata di un anno, articolato secondo le moda-lità di cui all’allegato C.

2. Si applicano, in quanto compatibili, le disposi-zioni del precedente articolo 22.

Art. 29. Requisiti per l’ammissione alla selezio-ne prevista dall’articolo 23, lett. b). 1. La selezio-ne prevista dall’articolo 23, lett. b) è riservata:

a) per n. 35 posti, al personale del ruolo degliispettori del Corpo di polizia penitenziaria, con qua-lifica non inferiore ad ispettore superiore, che abbiamaturato un’anzianità nel ruolo di almeno 10 anni eche abbia svolto, senza demerito, per almeno 5 annile funzioni di comandante di reparto presso istitutipenitenziari ai quali, nel periodo considerato, siastato assegnato un contingente medio annuo di Poli-zia penitenziaria con inferiore a 100 unità;

b) per i restanti n. 10 posti, al personale apparte-nente al ruolo degli ispettori, con qualifica di ispet-tore superiore, in possesso almeno del diploma discuola media e con almeno 30 anni di effettivo ser-vizio alla data di entrata in vigore del decreto legi-slativo 21 maggio 2000, n. 146.

2. Ai fini dell’esclusione dalla selezione e dell’e-ventuale ammissione con riserva si applicano le di-sposizioni previste dall’articolo 24, commi 2, 3 e 4.

Art. 30. Selezione. 1. La selezione consiste nellavalutazione di titoli ed un successivo colloquio.

Art. 31. Titoli. 1. Sono ammessi a valutazione ititoli di servizio acquisiti nel quinquennio preceden-te la data di pubblicazione del bando che indice laselezione, fatta eccezione per i titoli di studio e diabilitazione professionale.

2. Le categorie dei titoli ammessi a valutazione edi criteri di massima per là valutazione dei titoli, so-no stabiliti come segue:

A) CATEGORIA I – Rapporti informativi e giu-dizi complessivi: fino a punti 20.

Per il giudizio complessivo di “OTTIMO” conpunti:

32 – punti 4,0031 – punti 3,7030 – punti 3,5029 – punti 3,0028 – punti 2,5027 – punti 2,00

Per il giudizio complessivo di “DISTINTO” conpunti:

26 - punti 1,5025 - punti1,0024 - punti 0,50

Non sono valutabili i giudizi complessivi inferioria “DISTINTO”.

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B) CATEGORIA II – Qualità delle funzionisvolte con particolare riferimento altra specificacompetenza professionale dimostrata ed al gradodi responsabilità assunta in relazione alla sede diservizio: fino a punti 11.

Per i periodi inferiori ad un anno saranno valutabi-li soltanto le. frazioni superiori a sei mesi.

Sottocategoria B1: fino ad un massimo comples-sivo di punti 3,50.

– Funzioni di comandante di reparto svolte in sedila cui capienza detenuti è superiore alle 800 unità:

– punti 0,70 per anno.

– Funzioni di comandante di reparto svolte in sedila cui capienza detenuti è compresa tra60l e 800unità:

– punti 0,60 per anno.

– Funzioni di comandante di reparto svolte in sedila cui capienza detenuti è compresa tra451 e600unità:

– punti 0,50 per anno.

– Funzioni di comandante di reparto svolte in sedila cui capienza detenuti è compresa tra 301 e450unità:

– punti 0,35 per anno.

– Funzioni di comandante di reparto svolte in sedila cui capienza detenuti è compresa tra 201 e 300unità:

– punti 0,20 per anno.

– Funzioni di comandante di reparto svolte in sedila cui capienza detenuti è compresa tra l00 e 200unità:

– punti 0,10 per anno.

Sottocategoria B2: fino ad un massimo comples-sivo di punti 0,50:

– Funzioni di comandante di reparto svolte in sedinelle quali sono istituite sezioni per detenuti sotto-posti all’articolo 41 bis dell’Ordinamento peniten-ziario ovvero per collaboratori di giustizia:

– punti 0,10 per anno

Sottocategoria B3: fino ad un massim6 comples-sivo di punti 3,50:

– Funzioni di comandante di reparto in sedi allequali sia stato assegnato un contingente medio an-nuo di Polizia penitenziaria superiore alle 800 unità:

– punti 0,70 per anno

– Funzioni di comandante di reparto in sedi alle qua-li sia stato assegnato un contingente medio annuo diPolizia penitènziaria compreso tra le 601 e 800 unità:

– punti 0,60 per anno

– Funzioni di comandante di reparto in sedi allequali sia, stato assegnato un contingente medio an-nuo di Polizia penitenziaria compreso tra le 451 e600 unità:

– punti 0,50 per anno

– Funzioni di comandante di reparto in sedi alle,quali sia stato assegnato un contingente medio an-nuo di Polizia penitenziaria compreso tra le 301 e450 unità:

– punti 0,35 per anno

– Funzioni di comandante di .reparto in sedi allequali sia stato assegnato un contingente medio an-nuo di Polizia penitenziaria compreso tra le 201 e300 unità:

– punti 0,20 per anno

– Funzioni di comandante di reparto in sedi allequali sia stato assegnato un contingente medio an-nuo di Polizia penitenziaria compreso tra le 100 e200 unità:

– punti 0,10 per anno

Sottocategoria B4: fino ad un massimo comples-sivo di punti 3,50. È valutata l’anzianità nelle fun-zioni di comandante di reparto superiore a cinqueanni.

Si attribuiscono 0,40 punti per ogni anno oltre ilquinto.

C) CATEGORIA III – Incarichi svolti.

Con particolare riferimento agli incarichi svolti eservizi speciali conferiti con specifico provvedimen-to dell’Amministrazione che comportino un rilevan-te aggravio di lavoro o presuppongano una partico-lare competenza professionale:fino a punti 6,00.

Il punteggio massimo di punti 6,00 sarà ripartitonelle seguenti sottocategorie:

Sottocategoria C1: fino ad un massimo comples-sivo di punti 2,00.

Incarichi conferiti con provvedimento formale del-l’Amministrazione di appartenenza o di quella pres-so cui l’impiegato presta servizio che non rientrinonelle normali mansioni di ufficio, ovvero, nel casorientrino nelle normali mansioni di ufficio, determi-nino un rilevante aggravio di lavoro o presupponga-no l’assunzione di particolari responsabilità, ovveroabbiano natura fiduciaria o carattere di riservatezza.

Sottocategoria C2: fino ad un massimo comples-sivo di punti 2,00.

Partecipazione a commissioni di concorso, a comi-tati e consigli, commissioni di studio, gruppi di la-voro o altri organi collegiali costituiti con formali

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provvedimenti nell’ambito dell’Amministrazionedella Giustizia ovvero costituiti al di fuori dell’Am-ministrazione di appartenenza ma con formale prov-vedimento di una pubblica Amministrazione.

Sottocategoria C3: fino ad un massimo comples-sivo di punti 2,00.

Incarichi di docenza in corsi o seminari di forma-zione, di aggiornamento ed equiparati che vertanosu materie attinenti ai servizi dell’Amministrazionepenitenziaria, tenuti da un’Amministrazione stataleo ente pubblico territoriale.

D) CATEGORIA IV – Formazione e perfezio-namento professionale fino a punti 4.00.

Sono valutabili i titoli attinenti alla formazione edal perfezionamento professionale del candidato conparticolare riguardo al profitto tratto dai corsi pro-fessionali.

Per ciascuno di essi viene attribuito il punteggio diseguito indicato in relazione al particolare profittoriportato:

– giudizio finale di “Ottimo” punti 1,00– giudizio finale di “Distinto” punti 0,75– giudizio finale di “Buono” punti 0,50– giudizio finale di “Sufficiente”, “Con Profitto”,

“Esito Favorevole”, “Idoneità” e “Positivo” punti0,15

E) CATEGORIA V – Lavori originali elaboratiper il servizio: fino a punti 4.50.

Sono da Considerare lavori originali elaborati peril servizio quelli che il candidato ha svolto nell’e-sercizio del le proprie attribuzioni o per speciale in-carico conferito dall’Amministrazione d’apparte-nenza o da quella presso cui presta servizio o chel’Amministrazione abbia utilizzato, sempre che ciòrisulti da atti ufficiali, è che vertono su problemigiuridici, amministrativi, economici e tecnici o suquestioni di particolare rilievo, attinenti ai servizidell’Amministrazione.

F) CATEGORIA VI – Pubblicazioni scientifi-che: fino a punti 7,50.

Sono valutabili le pubblicazioni scientifiche editerelative a discipline scientifiche, amministrative,economiche e tecniche attinenti all’ attività ed ai ser-vizi propri dell’Amministrazione di appartenenza eche costituiscano un contributo apprezzabile alladottrina ovvero alla pratica professionale.

Non saranno valutate le eventuali dispense o pub-blicazioni Inerenti alle docenze tenute nei corsi diaggiornamento o di perfezionamento, né articoli onote pubblicati su periodici e quotidiani, a meno chesi tratti di” riviste di carattere giuridico o scientifico.

Per ciascun lavoro, il punteggio attribuibile va-rietà da un minimo di 1,50 ad un massimo di 2.50.

G) CATEGORIA VII – Incarichi e servizi spe-ciali nel settore delle relazioni esterne: fino a pun-ti 2,50

Sono valutabili gli incarichi e servizi speciali diparticolare rilievo nel settore delle relazioni esterne,nonché nel campo dell’informazione, tendenti alladivulgazione di notizie, atti e documenti utili riguar-danti l’Amministrazione penitenziaria, sempre checiò risulti da atti ufficiali:

Si attribuiscono 0,50 punti per anno

H) CATEGORIA VIII – Titoli di studio e di abi-litazione professionale.

1) Diploma di laurea fino a punti 9,00a) corso di specializzazione post-laurea punti 1,50b) abilitazione all’esercizio della professione pun-

ti 1,50

2) Diploma di maturità di scuola media superioredi secondo grado punti 0,50

a) abilitazione all’esercizio della professione pun-ti 0,30

I) CATEGORIA IX – Speciali riconoscimenti:fino a punti 3,00.

Sono valutati i sottoindicati riconoscimenti:

1) Medaglia d’oro al valor militare o civile punti1,50

2) Medaglia d’argento al valor militare o civilepunti 1,00

3) Medaglia di bronzo al valor militare o civilepunti 0,75

4) Attestato di pubblica benemerenza punti 0,205) Encomio solenne punti 0,706) Encomio punti 0,507) Lode ministeriale ovvero Lode ex articolo 78-

D.P.R. 15.2.19?9, n. 82 punti 0,30

3. Nell’ambito delle suddette categorie la commis-sione esaminatrice determina i titoli valutabili ed i cri-teri di massima per la valutazione degli stessi e perl’attribuzione dei relativi punteggi; annota i titoli valu-tati ed il punteggio attribuito su apposite schede indi-viduali, sottoscritte da tutti. i componenti, che sarannoallegate al fascicolo concorsuale di ciascun candidato.

Art. 32. Colloquio. 1. Il colloquio verte su ele-menti di diritto penitenziario, di diritto penale e pro-cessuale penale, con particolare riferimento alle nor-me concernenti l’attività di polizia giudiziaria, ele-menti di diritto amministrativo, di diritto costituzio-nale e di ordinamento dell’Amministrazione peni-tenziaria.

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2. Il colloquio non si intende superato se il candi-dato non ha riportato un votazione di almeno ventu-no/trentesimi.

3. I candidati possono, a domanda, integrare il col-loquio con una prova facoltativa in una lingua stra-niera; nonché con una prova facoltativa concernenteelementi di informatica.

4. Ai candidati che superano le prove facoltative èattribuito un punteggio fino ad un massimo di 1.50per ciascuna prova, che va aggiunto a quello ottenu-to al colloquio.

Art. 33. Graduatoria. I. La votazione complessi-va di ciascun candidato è data dalla somma del pun-teggio attribuito ai titoli ammessi a valutazione e delvoto ottenuto nel colloquio.

2. Sulla base del punteggio finale, la commissione,individuata ai sensi dell’articolo 17, forma la gra-duatoria di merito. A parità di voto ha la precedenzail candidato più anziano in ruolo.

3. Con decreto del capo del Dipartimento del-l’Amministrazione penitenziaria, riconosciuta la re-golarità del procedimento, è approvata la graduato-ria di merito e sono dichiarati i vincitori della sele-zione.

Art. 34. Corso di formazione. 1. I vincitori dellaselezione, ottenuta la nomina, frequentano, pressol’Istituto Superiore di Studi Penitenziari dell’Ammi-nistrazione penitenziaria, un corso di formazionetecnico - professionale della durata di un anno, arti-colato secondo le modalità di cui all’allegato C.

2. Si applicano, in quanto compatibili, le disposi-zioni del precedente articolo 22.

Art. 35. Nomina alla qualifica di commissario pe-nitenziario. 1. In prima attuazione, alla copertura din. 40 posti di commissario penitenziario del ruolo di-rettivo speciale del Corpo di polizia penitenziaria siprovvede, ai sensi del precedente articolo 23, lett. b),mediante una selezione alla quale è ammesso perso-nale che riveste la qualifica di ispettore superiore, conuna anzianità di almeno 30 anni di effettivo servizio edi almeno 10 anni nel ruolo degli ispettori:

a) in possesso di diploma di laurea;b) ovvero in possesso di diploma di maturità di

scuola media superiore di secondo grado e che abbiasvolto, senza demerito, per almeno 5 anni le funzio-ni di comandante di reparto presso istituti peniten-ziari ai quali sia stato assegnato, nel periodo consi-derato, un contingente medio annuo di Polizia Peni-tenziaria non inferiore alle 100 unità.

2. Ai fini dell’esclusione dalla selezione e dell’e-ventuale ammissione con riserva si applicano le di-sposizioni previste dall’articolo 24, commi 2, 3 e 4.

3. La selezione, consistente nella valutazione di ti-toli ed un successivo colloquio, si svolge con i crite-ri previsti dagli articoli 31, 32 e 33.

4. Non sono valutabili i titoli indicati all’art. 3, lett.H, punto 2.

Art. 36. Corso di formazione. 1. I vincitori della se-lezione, ottenuta la nomina, frequentano un corso diformazione tecnico-professionale della durata di un an-no, articolato secondo le modalità di cui all’allegato D.

2. Si applicano, in quanto compatibili, le disposi-zioni del precedente articolo 22.

Art. 37. Rinvio. 1. Per quanto non previsto dalpresente regolamento si applicano, in quanto com-patibili, le disposizioni contenute nel decreto delPresidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487e successive modifiche ed integrazioni.

Il presente regolamento, munito del sigillo dello Sta-to, sarà inserito nella Raccolta Ufficiale degli atti nor-mativi della Repubblica Italiana. È fatto obbligo achiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Roma, 6 aprile 2001

Il Ministro: FASSINO

33.

D.M. 24 gennaio 2002. Disposizioni concer-nenti l’uso, la durata e la foggia del vestia-rio e dell’equipaggiamento in dotazione alCorpo di polizia penitenziaria (in S.O. allaG.U. 14 febbraio 2002, n. 38).

IL MINISTRO DELLA GIUSTIZIA

Vista la legge 15 dicembre 1990, n. 395, recante“Ordinamento del Corpo di polizia penitenziaria”,con particolare riferimento all’articolo 7, comma 4,ove è previsto che con decreto del Ministro dellagiustizia sono determinate le caratteristiche delleuniformi degli appartenenti al Corpo di polizia peni-tenziaria nonché i criteri concernenti l’obbligo e lemodalità di uso delle stesse;

Atteso che, ai sensi dell’articolo 16 della legge 01aprile 1981, n. 121, e dell’articolo 1, comma 3, del-la predetta legge n. 395/1990, il Corpo di polizia pe-nitenziaria, ferme restando le proprie attribuzioni, faparte delle Forze di polizia;

Ritenuto che la materia delle uniformi debba esse-re disciplinata tenendo conto che il Corpo di poliziapenitenziaria è composto da personale maschile efemminile suddiviso nella qualifica dirigenziale enei ruoli dei direttivi ordinari e speciali, degli ispet-tori, dei sovrintendenti, degli agenti e degli assisten-ti, e può svolgere attività sportiva e costituire unapropria banda musicale;

Visto il decreto ministeriale 07 giugno 1993, pub-blicato nella Gazzetta Ufficiale - Serie generale n.209 del 06 settembre 1993, e successive modifica-zioni, con il quale sono state determinate le caratte-ristiche delle uniformi degli appartenenti al Corpo di

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polizia penitenziaria, nonché i criteri concernentil’obbligo e le modalità d’uso;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 15febbraio 1999, n. 82, pubblicato nel Supplemento or-dinario n. 63/L alla Gazzetta Ufficiale - Serie genera-le - n. 76 del 01 aprile 1999, recante “Regolamento diservizio del Corpo di polizia penitenziaria”;

Visto il decreto del Capo del dipartimento del-l’Amministrazione penitenziaria, emanato ai sensidell’articolo 88, comma 2, del decreto Presidentedella Repubblica 15 febbraio 1999, n. 82, con il qua-le è stata individuata l’uniforme di tipo storico dellabanda musicale del Corpo di polizia penitenziaria;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 21maggio 2000, n. 146, pubblicato nella Gazzetta Uf-ficiale - Serie generale n. 132 del 08 giugno 2000,concernente - tra l’altro - l’istituzione del ruolo di-rettivo ordinario e del ruolo direttivo speciale delCorpo di polizia penitenziaria;

Considerata l’opportunità di rideterminare le ca-ratteristiche, la foggia, l’uso ed i tempi di durata de-gli effetti di vestiario in dotazione agli appartenential Corpo di polizia penitenziaria;

DECRETA:

In attuazione dell’articolo 7, comma 4, della leggen. 395/1990, le caratteristiche delle uniformi degliappartenenti al Corpo di polizia penitenziaria ed icriteri concernenti l’obbligo e le modalità d’uso so-no stabiliti dalle nuove norme contenute nei seguen-ti articoli e nelle tabelle allegate, che fanno parte in-tegrante del decreto.

TITOLO ITIPI E MODALITÀ

D’USO DELLE UNIFORMIArt. 1. Uniforme. 1. L’uniforme degli appartenential Corpo di polizia penitenziaria è costituita da uninsieme organico di vestiario, di equipaggiamento edi accessori aventi specifica denominazione e rea-lizzati in modo da soddisfare le esigenze di funzio-nalità e di identificazione.

2. L’uniforme, disciplinata secondo le modalitàd’uso previste dal presente decreto, è:

a) ordinaria con le caratteristiche per gli specificiservizi;

b) di rappresentanza;c) da cerimonia;d) di tipo storico, individuata secondo le modalità

di cui all’articolo 88, comma 2, del decreto del Pre-sidente della Repubblica 15 febbraio 1999, n. 82;

3. L’uniforme è in dotazione esclusiva al persona-le in attività di servizio.

Art. 2. Acquisto, fornitura e rinnovo dell’unifor-me nonché di effetti per l’espletamento di partico-lari servizi. 1. Il Dipartimento dell’Amministrazione

penitenziaria provvede, imputando le spese ai propricapitoli di bilancio, all’acquisto, alla fornitura ed alrinnovo delle uniformi degli appartenenti ai ruoli delCorpo di polizia penitenziaria, degli allievi dell’Isti-tuto superiore di studi penitenziari e delle Scuole diformazione e di aggiornamento del personale, nonchédegli effetti di vestiario per l’espletamento di partico-lari servizi. La fornitura a carico dell’Amministrazio-ne di alcuni capi di vestiario o di equipaggiamento èesclusa laddove espressamente indicato nelle tabelleallegate al decreto.

2. Gli appartenenti al Corpo di polizia penitenzia-ria sono provvisti di libretto, anche di tipo elettroni-co o informatico, sul quale - a cura dei competentiorgani - vengono annotate le assegnazioni degli ef-fetti di vestiario, di equipaggiamento e degli acces-sori nonché i rinnovi per scadenza dei periodi previ-sti dalle istruzioni emanate in materia, o per qualsia-si altro titolo. Il rinnovo degli effetti di vestiario, fer-mi restando i periodi minimi di durata, è subordina-to all’accertamento del deterioramento degli stessicapi e alla loro dichiarazione fuori uso.

3. Il Dipartimento dell’Amministrazione peniten-ziaria provvede alla sostituzione degli effetti di cuial comma 2, non più utilizzabili per sopravvenutemodificazioni somatiche ed al rinnovo degli stessideteriorati per causa di servizio.

4. Quando il deterioramento avviene prima dellascadenza dei periodi minimi di durata, per colpa del-l’interessato, l’Amministrazione provvede al rinno-vo anticipato con addebito della quota corrispon-dente al minor tempo per il quale l’oggetto è rima-sto in uso, salvo che l’inservibilità dipenda da ecce-zionali cause inerenti il servizio, ovvero da altrecause di forza maggiore.

5. All’atto della cessazione dal servizio, gli appar-tenenti al Corpo di polizia penitenziaria restituisco-no all’Amministrazione l’uniforme, gli effetti di ve-stiario, di equipaggiamento e gli accessori, se carat-terizzanti l’uniforme.

Art. 3. Uso dell’uniforme - prescrizioni, facoltà,esenzioni. 1. Il personale appartenente al Corpo di po-lizia penitenziaria, durante il servizio di istituto, indos-sa l’uniforme secondo le modalità previste dal decreto.

2. Svolge servizio di istituto in abito borghese so-lo se autorizzato, ovvero se adibito a servizi che perloro natura non possono essere espletati in uniforme,secondo direttive impartite dall’Amministrazionecentrale o periferica.

Art. 4. Modalità d’uso dell’uniforme. 1. Il per-sonale appartenente ai ruoli del Corpo di polizia pe-nitenziaria indossa l’uniforme ordinaria descrittanelle tabelle 1 - 2 - 9 - 10 - 12 - 13.

2. Per ciascuna attività è indossata l’uniforme pre-vista dalle corrispondenti tabelle.

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3. L’uniforme da cerimonia, di cui alle tabelle 29 -29 bis - 30 - 30 bis - 31 - 31/A - 31/B - 31/C, è in-dossata nelle circostanze in cui ne è previsto l’uso.

4. Al personale della banda musicale del Corpo dipolizia penitenziaria è, altresì, assegnata l’uniformedi tipo storico di cui alla tabella 11. Tale uniforme èindossata nelle manifestazioni celebrative della festanazionale della Repubblica, dell’annuale del Corpodi polizia penitenziaria e nelle altre manifestazionicelebrative - a carattere militare o civile - alle qualipartecipano altri reparti o bande in uniforme storica.È indossata, inoltre, in ogni altra circostanza su spe-cifica disposizione del Capo del dipartimento del-l’Amministrazione penitenziaria.

5. L’uso delle uniformi degli appartenenti al Cor-po di polizia penitenziaria nelle varie circostanze èstabilito sulla base del Regolamento per la discipli-na delle uniformi dello Stato Maggiore della Difesa.La data del cambio stagionale delle uniformi è fis-sata dal Comando militare e disposta dal Provvedi-torato regionale dell’Amministrazione penitenziariaterritorialmente competente.

6. Con decreto del Capo del dipartimento del-l’Amministrazione penitenziaria è autorizzato l’ade-guamento tecnico-funzionale dei capi di vestiario -equipaggiamento, nonché le loro modalità d’uso,per specifiche esigenze connesse ai compiti istitu-zionali del Corpo di polizia penitenziaria.

Art. 5. Autorizzazioni. 1. Le autorizzazioni di cuiall’articolo 3, comma 2, sono concesse dai Dirigen-ti Responsabili degli uffici periferici dell’Ammini-strazione penitenziaria.

2. L’uso dell’uniforme per il personale del Corpodi polizia penitenziaria in servizio presso le Direzio-ni generali del Dipartimento dell’Amministrazionepenitenziaria è disciplinato da specifiche disposizio-ni diramate dal Capo del dipartimento.

Art. 6. Cura dell’uniforme. 1. L’appartenente alCorpo di polizia penitenziaria indossa l’uniformecon proprietà, dignità e decoro.

2. Fermo restando quanto disposto dall’articolo14, comma 4 e 5, del decreto del Presidente dellaRepubblica 15 febbraio 1999, n. 82, si applicanosull’uniforme solo distintivi, insegne, decorazioni,nastrini, fregi ed altri emblemi autorizzati dall’Am-ministrazione.

3. Gli effetti o altri oggetti costituenti parte dell’u-niforme non si indossano quando si è in abito bor-ghese.

Art. 7. Vigilanza e sanzioni. 1. I superiori sonotenuti, a norma del decreto del Presidente della Re-pubblica 15 febbraio 1999, n. 82, a fare osservare ledisposizioni contenute nel presente decreto.

2. Le violazioni alle predette disposizioni sonosanzionate a norma del decreto legislativo 30 otto-bre 1992, n. 449.

Art. 8. Risarcimento danni al vestiario. 1. Ilpersonale autorizzato ad espletare le proprie man-sioni in abiti borghesi, che subisca un danno ai pro-pri effetti di vestiario, può chiedere all’Amministra-zione, con documentata istanza, il relativo risarci-mento, qualora il fatto sia avvenuto per dimostrati ediretti motivi di servizio.

TITOLO IICARATTERISTICHE DELLE UNIFORMI

DEGLI APPARTENENTI ALLA POLIZIA PENITENZIARIA

Art. 9. Uniforme ed equipaggiamento di pre-scrizione. 1. Le caratteristiche delle uniformi, deglioggetti particolari di vestiario, nonché dell’equipag-giamento, sono descritte nelle allegate tabelle costi-tuenti parte integrante del decreto.

Art. 10. Integrazioni di effetti di vestiario e diequipaggiamento. 1. Per particolari esigenze di ca-rattere climatico-ambientali, il Capo del dipartimen-to dell’Amministrazione penitenziaria autorizzal’assegnazione e l’uso di capi di vestiario e di equi-paggiamento al personale appartenente ad Uffici,Istituti e Servizi diversi da quelli per i quali ne sonostati prescritti l’assegnazione e l’uso ordinario.

TITOLO IIINORME FINALI

Art. 11. Preavviso e periodo di transizione. 1.Le innovazioni relative ai capi di vestiario previstedal decreto sono precedute da un periodo di preav-viso e seguite da un periodo di transizione tali daconsentire l’esaurimento, con la più rigorosa gra-dualità, dei capi sostituiti.

Art. 12. Rinvio. 1. Per quanto non previsto daldecreto e da altre disposizioni concernenti il Corpodi polizia penitenziaria, si rinvia alla normativa vi-gente per le Forze armate.

Art. 13. Abrogazione. 1. Sono abrogati, in partico-lare, il decreto ministeriale 07 giugno 1993, ad ecce-zione degli articoli 49, 50 e 51 e delle relative tabelleA), B) e C) e fino all’emanazione del decreto intermi-nisteriale di cui all’art. 24, comma 3, del decreto legi-slativo 12 maggio 1995, n. 197, che rinvia ad un suc-cessivo decreto interministeriale l’individuazione del-le caratteristiche dei distintivi e delle insegne di grado,ed i decreti ministeriali 22 dicembre 1993, 20 marzo1995, 08 luglio 1995 e 16 ottobre 1995.–––––––––––

L’art. 24 D.Lgs 12 maggio 1995, n. 197 ha inseri-to l’art. 43-bis L. 1° aprile 1981, n. 121.

Si omettono le tabelle.Il Ministro: FASSINO

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34.

D.P.R. 18 giugno 2002, n. 164. Recepimento del-l’accordo sindacale per le Forze di polizia adordinamento civile e dello schema di concerta-zione per le Forze di polizia ad ordinamentomilitare relativi al quadriennio normativo2002-2005 ed al biennio economico 2002-2003.–––––––––––

Riportata alla voce Arma dei Carabinieri.

35.

D.Lgs. 30 maggio 2003, n. 193. Sistema deiparametri stipendiali per il personale nondirigente delle Forze di Polizia e delle Forzearmate, a norma dell’articolo 7 della legge29 marzo 2001, n. 86.–––––––––––

Riportato alla voce Polizia di Stato.

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