5 Ricorso Sindaci Rotonda e Viggianello

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 STUDIO LEGALE BONAFINE Via Gallizzi 51 – 85040 Viggianello ( PZ) –  Tel./Fax 0973-661416 -665161 Avv. Vincenzo Bonafine  TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE DELLA CALABRIA – CATANZARO – Il Comune di Rotonda ( c. f. : 00743620767) ,in persona del Sindaco in carica,legale rappresentante pro tempore,Giovanni Pandolfi, autorizzato al presente giudizio in forza di determinazione dirigenziale n. 158 del 09/11/10 ; il Comune di Viggianello ( c. f. : 84002150765) ,in persona del Sindaco in carica,legale rappresentante pro- tempor e,Anton io Emanuele Fiore ,autor izz ato al presen te giudizio in forza di determinazione dirigenziale n. 523 del 09/11/10 ; entrambi rappresentati e difesi,come da mandato in calce al presente atto,dall’a vv. Vince nzo Bonafine ( c. f. : BNF VCN 58M20 H590H ) ,il quale,ai sensi e per gli effetti dell’art. 136 c. p. c.,dichiara di voler ricevere le comunicazioni relative al pr ocesso al seg uente indirizzo di po sta certificata : vincenzo.bonafine @pec .it ovvero al seguente numero di fax : 09 73-661416 ed elegg e domicilio in Gimigliano al viale IV Novembre n. 274,p resso lo studio dell’avv. Gianni Ferrara ,che desi gna suo sostituto processuale per il presente giudizio, ricorrono per l’annullamento,previa sospensiva, del decreto dirigenziale del dipartimento attività produttive – settore pol iti che energe tiche - del la Reg ion e Cal abr ia n. 13.109 del 13/09/10,pubblicato sul supplemento straordinario n. 1 al BURC p arti I e II n. 18 del 05/10/10 ad og getto la riattivazione della sezione 2 della centrale termoelettrica del Mercure ricadente nel comune di Laino 1

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STUDIO LEGALE BONAFINE

Via Gallizzi 51 – 85040 Viggianello ( PZ) –

 Tel./Fax 0973-661416 -665161

Avv. Vincenzo Bonafine

 TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE DELLA CALABRIA –

CATANZARO –

Il Comune di Rotonda ( c. f. : 00743620767) ,in persona del

Sindaco in carica,legale rappresentante pro –

tempore,Giovanni Pandolfi, autorizzato al presente giudizio

in forza di determinazione dirigenziale n. 158 del 09/11/10 ;

il Comune di Viggianello ( c. f. : 84002150765) ,in persona

del Sindaco in carica,legale rappresentante pro-

tempore,Antonio Emanuele Fiore ,autorizzato al presente

giudizio in forza di determinazione dirigenziale n. 523 del

09/11/10 ;

entrambi rappresentati e difesi,come da mandato in calce al

presente atto,dall’avv. Vincenzo Bonafine ( c. f. : BNF VCN

58M20 H590H ) ,il quale,ai sensi e per gli effetti dell’art. 136

c. p. c.,dichiara di voler ricevere le comunicazioni relative al

processo al seguente indirizzo di posta certificata :

vincenzo.bonafine @pec .it ovvero al seguente numero di

fax : 0973-661416 ed elegge domicilio in Gimigliano al viale

IV Novembre n. 274,presso lo studio dell’avv. Gianni Ferrara

,che designa suo sostituto processuale per il presente

giudizio,

ricorrono

per l’annullamento,previa sospensiva,

del decreto dirigenziale del dipartimento attività produttive –

settore politiche energetiche - della Regione Calabria n.

13.109 del 13/09/10,pubblicato sul supplemento

straordinario n. 1 al BURC parti I e II n. 18 del 05/10/10 ad

oggetto la riattivazione della sezione 2 della centrale

termoelettrica del Mercure ricadente nel comune di Laino

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Borgo - modifica dell’autorizzazione rilasciata dall’

Amministrazione Provinciale di Cosenza in data 09/02/02 ai

sensi dell’art. 12 del d. lgs 387/03 recepito nell’ordinamento

regionale con legge regionale n. 42/08;

di tutti gli atti che ne costituiscono presupposto ovvero

confluiti nell’autorizzazione unica o da essa recepiti ed, in

specie, :

del decreto dirigenziale del Dipartimento politiche dell’

ambiente della Regione Calabria n. 23.795 del 29/12/09 ad

oggetto la revoca del decreto dirigenziale n. 22082 del

03/12/09 con cui era stato annullato in autotutela il decreto

dirigenziale n. 536 dell’08/02/07 nonché tale ultimo decreto

;

dei pareri resi nell’ambito di tale procedimento dall’Ente

Parco Nazionale del Pollino con atto n. 6574106 del

17/10/06 e dalla Commissione per la valutazione di

incidenza della Regione Calabria, dipartimento politiche dell’

ambiente,con atto del 23/01/07;

del parere reso dall’Azienda Sanitaria Provinciale di Cosenza

( già Azienda Sanitaria Locale di Castrovillari ) in data

26/11/07 in sede di conferenza di servizi e confermato con

nota n. 2322 del 21/07/09 ;

dei decreti dirigenziali del Dipartimento ambiente,territorio e

politiche della sostenibilità della Regione Basilicata n.

75/AB/2008/D/1532 del 13/10/08 e n. 75/AB/2009/D/435 del

09/04/09 ad oggetto la convalida,rettifica ed integrazione

del suddetto decreto n. 75/AB/2008/D/1532 del 13/10/08

relativo alla valutazione di incidenza;

del parere reso nell’ambito di tale procedimento dall’Ente

Parco Nazionale del Pollino con atto n. 1.780 del 24/02/09.

BREVI CENNI SULLA VICENDA

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La vicenda della centrale Enel del Mercure è ormai nota ben

oltre i confini della meravigliosa valle dove Calabria e

Basilicata si abbracciano dando vita ad un contesto

ambientale di notevole pregio,tanto da far meritare all’area

l’ elevazione a Parco Nazionale nonché la qualificazione di

sito di interesse comunitario.

 Tuttavia, per meglio comprendere la strenua opposizione

delle collettività incise dal progetto di riattivazione e ,con

esse, le stesse ragioni del presente ricorso, è opportuno

ricordare che tale centrale ,costruita a metà degli anni 60,

con tecnologie ovviamente ormai obsolete, non è più

funzionante dal 1993 (quanto alla sezione 2 che si intende

riattivare ) e dal 1997 (quanto alla sezione 1 ).

In tale lungo periodo, istituito il Parco Nazionale del Pollino,

l’intera area si è indirizzata verso uno sviluppo turistico

incentrato sulla tutela e la valorizzazione ambientale,con

significative iniziative sostenute anche dall’investimento di

ingenti risorse pubbliche .

I buoni risultati faticosamente raggiunti, che hanno

proiettato il Pollino sullo scenario internazionale per la sua

natura incantata, l’agricoltura biologica ,i prodotti di qualità,

l’escursionismo ,il rafting ,sarebbero immediatamente

spazzati via da una iniziativa industriale che avrebbe

gravissime ricadute negative non solo sull’ambiente e la

qualità di vita nell’area e,conseguentemente, sulla

percezione della sua immagine,fungendo da pesante

detrattore,altresì sull’occupazione legata alle risorse

ambientali ,destinata ad una falcidia in alcun modo

compensata da eventuali opportunità lavorative collegate

all’impianto le quali ,peraltro,alla stregua degli stessi dati

progettuali,sono da escludere .

La centrale,inoltre,in considerazione delle sue eccezionali

dimensioni ( 41 MW) e della assoluta mancanza,nell’area,

dell’enorme quantitativo di biomassa occorrente per la sua

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alimentazione,dovrebbe approvvigionarsi in un bacino

esteso all’intera Comunità Europea .

In tal modo, la C02 immessa nell’aria dalla combustione non

solo non

sarebbe bilanciata dalla fotosintesi clorofilliana generata

durante la vita delle piante poi divenute biomassa ( che tale

effetto avrebbero prodotto altrove) quanto ad essa dovrebbe

aggiungersi quella indotta dall’enorme traffico veicolare

pesante occorrente per il trasporto della biomassa.

Esso è stimato,già solo per tale voce,in 112 viaggi giornalieri

di autotreni che,avuto riguardo alle caratteristiche della rete

viaria,assolutamente inidonea a reggere un tale traffico,

paralizzerebbero completamente la circolazione.

L’impianto,inoltre, costituisce indiscutibile,grave fattore di

rischio per la salute dei residenti,esposti agli effetti nocivi

delle immissioni e delle sostanze inquinanti prodotte ,

aggravato dalle caratteristiche orografiche del sito

dell’impianto,posto in una conca naturale con scarsa

ventilazione.

Insomma,il progetto non rispetta i canoni della filiera

corta,gli unici che potrebbero invece giustificare un tale

violento intervento sul territorio e renderlo sostenibile con

le esigenze di tutela ambientale e di qualità della vita dei

residenti ,risolvendosi in una mera speculazione industriale

che nulla apporta ad un’area che verrebbe usata, stravolta e

distrutta.

 Tanto da far dire ( non agli ambientalisti ma) all’Avvocatura

Distrettuale dello Stato –che la reazione delle collettività

interessate è “ giusta e prevedibile “, una sorta di legittima

difesa da una cieca aggressione .

  Tanto più che è sin troppo evidente che l’unica ragione

industriale che sorregge una tale iniziativa ( altrimenti

illogica poiché i costi di produzione sono insostenibili ) è la

volontà del proponente di godere dei vantaggi ed incentivi

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derivanti dalla produzione di energie rinnovabili (anche se in

tal caso,avuto riguardo a quanto evidenziato,la

classificazione dell’impianto tra quelli rivolti alla produzione

di energia pulita appare impropria!) .

E ben può comprendersi la preoccupazione di quanti temono

che,allorché tali incentivi verranno meno, l’impianto possa

essere destinato a funzionare come termovalorizzatore.

….E SUL PROCEDIMENTO

-Dopo tale opportuna premessa, occorre riassumere il corso

del procedimento che occupa, il quale prende avvio in data

02/09/02, allorché la Provincia di Cosenza, alla stregua di un

progetto di natura meramente preliminare ed infarcito di

indicazioni errate,senza alcuna effettiva istruttoria,autorizza

l’ENEL Produzione s. p. a . a riattivare la sezione 2 della

centrale termoelettrica del Mercure ( disattivata dal 1997

con cessazione di ogni attività produttiva dell’obsoleto

impianto ) con alimentazione a biomasse.

Giova sin d’ora evidenziare che l’ autorizzazione del

02/09/02 prevedeva espressamente ,all’art . 3, che “ il

titolare della presente autorizzazione è tenuto ad osservare

le seguenti prescrizioni : 1) l’impianto a biomasse dovrà

entrare in esercizio , inteso come primo parallelo con la rete

elettrica , entro trenta mesi dall’emissione della presente

autorizzazione “ stabilendo che “ la mancata osservanza

delle prescrizioni indicate nella presente autorizzazione ne

comportano ( sic! ) la decadenza “ ! .

- L’ ENEL ,però, non riusciva a completare i lavori entro tale

termine giacché prima dell’integrale esecuzione degli stessi

subiva il sequestro dell’impianto ordinato dalla Procura

della Repubblica di Castrovillari per numerose e gravi

ipotesi di reato .

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L’impianto,pertanto,non entrava in esercizio entro il termine

di efficacia dell’autorizzazione.

- In data 01/02/07 il Ministero dell’ Ambiente e della tutela

del territorio e del mare ( e non già il proponente

come,invece,dallo stesso sostenuto all’evidente scopo di

accreditarsi di affidabilità sul fronte della tutela della salute

dei residenti ) con nota DSA/2007/0003119

( sostituendosi,sostanzialmente, alla Provincia di Cosenza ed

alle Regioni Calabria e Basilicata evidentemente distratte)

ha richiesto ( sul presupposto,non verificato,della sua

vigenza ) l’adeguamento di tale autorizzazione prescrivendo

che fossero utilizzate esclusivamente biomasse vergini da

deforestazione con divieto di impiego di biomasse

classificabili come rifiuti ( viceversa utilizzabili alla stregua

dell’autorizzazione ).

-Per la valutazione della domanda,ancora una volta proposta

alla Provincia di Cosenza , era indetta una conferenza di

servizi nel corso della quale i Comuni di Rotonda e

Viggianello ( siti in territorio lucano ma a ridosso

dell’impianto destinato a produrre i maggiori effetti deleteri

proprio a danno di tali collettività ) non solo dichiaravano la

netta contrarietà al progetto per l’incidenza negativa dello

stesso sull’ambiente,lo sviluppo ,l’occupazione,nonché sulla

salute e la qualità di vita dei residenti ,quanto denunciavano

macroscopiche falsità progettuali .

Eccepivano,altresì,la radicale incompetenza della Provincia

di Cosenza dovendosi individuare nella Regione Calabria , ai

sensi del d. lgs. 387/03 , l’ente dotato di attribuzioni in

materia.

- L’ Ente Parco Nazionale del Pollino,al cui interno è situato il

sito dell’impianto, nella seduta del 26/11/07 evidenziava la

necessità di coinvolgere la Regione Basilicata dal momento

che,per essere l’impianto posto a confine tra le due Regioni,

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appariva indispensabile acquisirne la valutazione di

incidenza ambientale .

- Richiesta,pertanto, la valutazione di incidenza alla Regione

Basilicata ,essa era espressa con decreto n.

75/AB/2008/D/1532 del 13/10/08 palesemente illegittimo

perché non preceduto dal previo parere dell’ Ente

Parco,soggetto istituzionalmente preposto a valutare

l’impatto dell’intervento sull’area protetta.

-Acquisito tale parere a sanatoria ,con successivo decreto n.

75/AB/2009/D/435 del 09/04/09 si procedeva alla

convalida,rettifica ed integrazione del precedente decreto n.

75/AB/2008/D/1532 del 13/10/08 .

- L’ ENEL, in considerazione della durata del procedimento,

ricorreva a questo TAR che con sentenza n. 658/09

,respingeva seccamente il ricorso nella parte in cui si

sosteneva che il rilascio dell’autorizzazione costituisse atto

dovuto, pur intimando alla Provincia di Cosenza di

concludere il procedimento entro il perentorio termine di

trenta giorni dalla notifica della sentenza.

- In esecuzione di tale decisione,la Provincia di Cosenza

convocava per il 30/07/09 una nuova seduta della

conferenza di servizi ,a conclusione della quale, però,proprio

per i denunciati vizi,non veniva adottata alcuna decisione .

- In seguito, e sempre prima che la Provincia di Cosenza

adottasse qualsiasi decisione,l’Ente Parco,innanzi le

macroscopiche violazioni denunciate dagli enti locali ,dalle

associazioni e dai comitati di opposizione allo sciagurato

progetto,decideva di richiedere all’ Avvocatura Distrettuale

dello Stato un parere sulla legittimità degli atti ed,in

specie,sulla compatibilità dell’opera con la destinazione

dell’area .

Nelle more, con deliberazioni n. 64 dell’11/08/09 e n. 1111

del 28/10/09 sospendeva il proprio parere favorevole in

precedenza espresso con determina n. 7550 del 28/07/09.

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- l’ Avvocatura Distrettuale dello Stato con parere reso in

data 21/08/09 lucidamente evidenziava l’assoluta

incompatibilità del progetto con i vincoli di tutela dell’area

rimarcando come l’impianto (anche per le dimensioni e

l’impatto sul territorio ) sarebbe solo foriero di enormi danni

per le popolazioni interessate e porrebbe in discussione la

stessa ragion d’essere del Parco.

Censurava,altresì,le gravi carenze istruttorie del

procedimento,con particolare riguardo alla omessa

valutazione degli interessi delle comunità locali ed alla

mancanza di una approfondita valutazione relativa

all’approvvigionamento della biomassa.

-In conformità a tale autorevole e motivato rilievo di natura

tecnico –giuridica l’Ente Parco con delibera del Consiglio

Direttivo n. 67 del 12/10/09 , nel recepirlo, annullava il

precedente parere favorevole n. 7550/09 .

-Tale valutazione di netta contrarietà al progetto era poi

condivisa e fatta propria dalla Comunità del Parco con

delibera n. 9 del 10/12/09 a sua volta fatta propria dal

Consiglio direttivo dell’ente con delibera n. 84 dell’11/12/09

in cui si ribadiva “ un preciso orientamento di contrarietà “

per essere il progetto radicalmente incompatibile con le

norme di salvaguardia dell’area protetta.

- Del pari, la Regione Calabria, Dipartimento Politiche

dell’ambiente, con decreto n. 22082 del 03/12/09,preso atto

dell’annullamento del parere favorevole in precedenza

espresso dall’ Ente Parco Nazionale del Pollino e

considerato che esso è propedeutico al rilascio della

valutazione di incidenza ambientale, annullava in regime di

autotutela il decreto dirigenziale n. 536 dell’08/02/07 con

cui era stato precedentemente espresso parere favorevole

con prescrizioni .

- Tuttavia,su richiesta dell’ENEL acquisita il 21/12/09 , con

eccezionale solerzia, in appena 3 (tre) giorni lavorativi ( il

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24,25,26,27 dicembre erano festivi ) con provvedimento a

firma del dott. Giuseppe Graziano , direttore generale del

Dipartimento, in data 29/12/09 tale decreto (il n. 22082

del 03/12/09 con cui era stato annullato in autotutela il

precedente decreto n. 536 dell’08/02/07 ) veniva revocato

con la bizzarra motivazione che l’annullamento del parere

favorevole espresso dall’Ente Parco Nazionale del Pollino

con la richiamata determinazione dirigenziale n. 1111 del

28/10/09 non sarebbe stato formalmente riferito al parere

favorevole reso in merito alla valutazione di incidenza

bensì,ed esclusivamente, al parere favorevole reso in sede

di conferenza dei servizi presso la Provincia di Cosenza in

data 30/07/09 !

- In tale condizione di stallo del procedimento, in data

23/12/09 la Provincia di Cosenza,con nota n. 122064,

riconoscendo ( finalmente ! ) la propria incompetenza si

spogliava del procedimento rimettendolo alla Regione

Calabria, Dipartimento Attività produttive,settore politiche

energetiche .

-Tale decisione,peraltro,è stata gravata da ricorso da parte

dell’ ENEL in ordine al quale questo TAR prima ,con sentenza

n. 180 del 20/02/10, ed il Consiglio di Stato poi,con sentenza

n. 1.858 del 26/04/10,hanno individuato nella Regione

Calabria l’ente competente.

- Occorre precisare che presso la Regione

Calabria,Dipartimento Politiche dell’ambiente, era già

pendente il procedimento di verifica di compatibilità

ambientale in ordine al quale era stata indetta una

conferenza di servizi già riunitasi il 03/08/09 ed il

21/10/09 .

- Con nota del 13/01/10 n. 731 a firma del dirigente di

settore dott. ssa G. Rosanna Squillaccioti la conferenza

veniva nuovamente convocata per il 16/02/10 ed a tale

data,ribadita da parte dell’organo gestionale dell’Ente Parco

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del Pollino ( in persona del Direttore Generale,ing. Annibale

Formica) ,così come consta dal relativo verbale,la

contrarietà al progetto, rinviata “ a data da destinarsi”.

-Non consta che i lavori della suddetta conferenza abbiano

mai avuto termine ed il provvedimento impugnato omette

qualsiasi riferimento al suddetto procedimento rimasto

sospeso nel limbo degli Uffici Regionali.

- Ad ogni modo, trasmessi tutti gli atti del procedimento

dalla Provincia di Cosenza alla Regione Calabria , con atto n.

0024507 del 17/06/10 –per come solo incidentalmente si

apprende dal contenuto del provvedimento impugnato-

l’ENEL ne ha richiesto la convalida .

- Né la richiesta né la convalida (che pure sul piano logico e

giuridico avrebbe dovuto necessariamente precedere il

rilascio dell’autorizzazione ) venivano portate a conoscenza

dei soggetti del procedimento .

- Invece, con atto n. 13021 del 28/07/10 a firma dell’ing .

Ilario De Marco,dirigente del settore politiche

energetiche,attività estrattive e risorse geotermiche del

Dipartimento Attività produttive della Regione Calabria ,

(d’ora innanzi indicato,per comodità espositiva,quale il

funzionario ) si richiedeva all’Ente Parco, alla Provincia di

Potenza ed ai Comuni di Laino Borgo, Laino Castello,

Mormanno, Castelluccio Inferiore , Rotonda e Viggianello la

“ trasmissione-entro il 20/08/2010-(di) eventuali modifiche

al parere già rilasciato durante la Conferenza di servizi

tenuta dall’ Amministrazione Provinciale di Cosenza e

conclusasi in data 30/07/09,modifiche derivanti

esclusivamente da eventuali variazioni normative nel

contempo intervenute” .

- Anche avverso tale atto i Comuni ricorrenti,con nota del

06/08/10 , nel ribadire la assoluta contrarietà al progetto

lamentavano la palese arbitrarietà della fissazione del

termine del 30/07/09 cui ancorare i pareri nonché l’omessa

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convocazione di una nuova riunione della conferenza dei

servizi .

- Senza aver mai ottenuto alcun riscontro alle loro istanze

( indice eloquente di scarso senso istituzionale e di

insofferenza verso le ragioni espresse) i Comuni ricorrenti

apprendevano dalla pubblicazione sul supplemento

straordinario n. 1 al BURC – parti I e II - n. 18 del 05/10/10

dell’adozione provvedimento n. 13.109 del 13/09/10 .

^^^^^^^

Avverso tale provvedimento e,per quanto di ragione,degli

atti presupposti e connessi,gli enti ricorrenti propongono

impugnazione per le seguenti ragioni .

SULLA LEGITTIMAZIONE ATTIVA DEGLI ENTI RICORRENTI

Giova evidenziare,preliminarmente, la piena legittimazione

dei Comuni ricorrenti alla proposta impugnazione.

Essi,infatti,hanno partecipato ai lavori della conferenza di

servizi indetta dalla Provincia di Cosenza i cui atti - sul

dichiarato presupposto della loro successiva convalida –

sono stati poi posti a base esclusiva del provvedimento

conclusivo impugnato.

Nessun dubbio può sorgere,pertanto,in ordine alla loro piena

legittimazione a dolersi della illegittimità dell’atto conclusivo

.

Essa ,in ogni caso,spetta già per il fatto di essere non solo

confinanti con il Comune di Laino Borgo,che ospita

l’impianto,quanto di essere esposti ,e ben più di quello,ai

gravissimi pregiudizi derivanti dal suo eventuale

funzionamento.

Non si tratta soltanto della vicinitas ( l’impianto- come

consta chiaramente dalle pur vaghe indicazioni progettuali

- è contiguo ai territori di tali enti ) giacché,già alla stregua

degli atti del procedimento,è possibile affermare che proprio

tali enti subirebbero le maggiori conseguenze dannose ( il

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regime dei venti convoglierebbe i fumi verso i loro centri;

l’enorme traffico veicolare si svilupperebbe lungo le loro

strade, il sistema di raffreddamento dell’impianto –finanche

–dovrebbe alimentarsi con le loro acque ; i maggiori riflessi

negativi sul settore del turismo e dell’agricoltura si

produrrebbero sul versante lucano ).

Del resto, già con riferimento alla posizione di singoli e di

associazioni è stata riconosciuta tale legittimazione

( che,dunque,non può non riconoscersi ad un ente

territoriale che,pur se per interventi realizzati fuori dal suo

territorio,agisce certamente e chiaramente a tutela dello

stesso e,dunque,nello svolgimento delle proprie finalità

istituzionali ) per il mero fatto del deprezzamento dei loro

beni in conseguenza dell’opera ( TAR Emilia –

Romagna,Parma, n. 01 del 12/01/06), per prevenire

pregiudizi alla salute ( TAR Toscana,sez. II, n. 8856 del

21/12/05); per la pericolosità in sé dell’impianto ( Cons. St. ,

sez. IV, n. 5.411 del 15/10/01).

In definitiva,essa spetta a tutti coloro che per risiedere nelle

vicinanze dell’impianto hanno uno stabile collegamento

con il territorio inciso dal provvedimento che

intendono contrastare e dal quale assumono che

subirebbero effetti pregiudizievoli ( TAR Emilia –

Romagna , Bologna, sez. II° , 09/07/08 n. 3296).

Nella fattispecie, i Comuni ricorrenti hanno un significativo

collegamento con il sito dell’impianto giacché proprio il loro

territorio sarebbe fortemente inciso dagli effetti della sua

messa in esercizio e,pertanto,sono pienamente legittimati al

presente giudizio ( Cons. St. ,V, 26/02/10 n. 1.134; Cons. St.

VI, 01/02/10 n. 413 ; TAR Puglia, Lecce, I, 06/05/08 n. 1.290

; TAR Liguria, Genova, I, 22/07/05 n. 1.080 )

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Ciò posto,i vizi del provvedimento impugnato sono

numerosi,gravi ed evidenti ,relativi sia al procedimento sia al

merito.

Essi saranno esposti seguendo tale ordine,sebbene,

inevitabilmente,molte censure siano comuni ed

interscambiabili .

1) Violazione dell’ art. 14 ter- 6° comma- legge 241/90 –

Violazione dell’art. 12,3° e 4° comma ,del d. lgs 387/03 .

Omettendo ,in questa sede, qualsiasi considerazione

sull’equivoca tempistica ( il provvedimento è stato

emesso il giorno prima che il Ministero dell’Ambiente

e della tutela del territorio e del mare adottasse le

linee guida per il rilascio delle autorizzazioni in

materia di impianti da energie rinnovabili con le quali

il progetto dell’ENEL si pone in stridente contrasto) è

comunque palese l’illegittimità del procedimento seguito.

Al riguardo,occorre innanzitutto valutare la legittimità della

operata convalida degli atti del procedimento svoltosi

innanzi la Provincia di Cosenza, ente incompetente .

Alla luce del chiaro disposto dell’art. 14 ter , 6° comma bis

,della legge 07/08/90 n. 241 secondo cui “ all’esito dei

lavori della conferenza,ed in ogni caso scaduto il termine di

cui al 3 ° comma,l’amministrazione procedente adotta la

determinazione motivata di conclusione del

  procedimento,valutate le specifiche risultanze della

conferenza e tenendo conto delle posizioni prevalenti

espresse in quella sede “ è assolutamente certo che la

conferenza di servizi debba essere indetta dall’ ente

competente ad adottare il provvedimento ,il quale

deve curarne sia la fase istruttoria sia quella

conclusiva,tra loro inscindibilmente collegate.

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Ebbene,nel caso in esame,è agevole osservare come

,invece,sia stata la Provincia di Cosenza,ente

incompetente,ad indire la conferenza di servizi , a stabilire i

soggetti aventi titolo a parteciparvi,in tal modo compiendo

delicate scelte incidenti inevitabilmente sul provvedimento

finale, a fissarne le scansioni ,a curarne l’intera istruttoria .

Il ruolo della Regione Calabria, ossia del solo ente

viceversa competente a gestire il procedimento,si è

così risolto in una notarile presa d’atto operata da un

funzionario che , senza mai stabilire alcun contatto con i

soggetti coinvolti, di quel procedimento ha deciso le sorti

con discutibili manovre interpretative delle sue risultanze .

In sostanza ,la Regione Calabria è stata di fatto estromessa

dalla gestione del procedimento esaurendosi il suo

intervento esclusivamente nell’ adozione del provvedimento

finale che – per l’appunto –alla stregua di quegli atti si

sostiene essere dovuto.

Al contrario, ai sensi dell’art. 12 ,3° comma, del d. lgs.

387/03 ,l’autorizzazione unica è rilasciata “ dalla Regione o

altro soggetto istituzionale delegato dalla Regione “ .

E lo strumento per pervenire al rilascio di tale autorizzazione

è quello della conferenza di servizi cui ,in forza del

successivo 4° comma , “   partecipano tutte le

 Amministrazioni interessate”.

Nella fattispecie,non solo il ruolo della Regione Calabria

–ente competente- si è ridotto alla mera compilazione

dell’autorizzazione,quanto innanzi tale ente non vi è

mai stata alcuna conferenza di

servizi,impedendosi,pertanto,la partecipazione dei

soggetti coinvolti .

Ne consegue la palese illegittimità dell’operato del

funzionario che ha rilasciato l’autorizzazione, dal momento

che il procedimento doveva avere avvio ex novo non

potendosi conservare alcuna efficacia agli atti compiuti in

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precedenza da un soggetto,la Provincia di

Cosenza,radicalmente sfornito di competenza e

che,tuttavia,ha curato ,condizionato,indirizzato l’intero

procedimento volto al rilascio dell’autorizzazione .

C’ è stata,dunque,una cesura netta tra la fase

istruttoria e la fase decisionale che,invece,avrebbero

dovuto interamente svolgersi innanzi la Regione

Calabria .

Né tale questione può essere sbrigativamente liquidata –

come invece fatto nel provvedimento impugnato –

sostenendosi che si tratterebbe di un’ipotesi di

incompetenza relativa in quanto alla Provincia di Cosenza “

sono attribuite competenze in materia di energia dalla l. r.

34/02 nonché dalla l. r. n. 17/00”.

In realtà, la lapidaria affermazione non ha alcun pregio

rilevandosi solo quale ulteriore indice di accondiscendenza

verso le richieste e le tesi dell’Enel .

Valga considerare,a tal fine,che le attribuzioni riservate alla

Provincia di Cosenza dalle leggi regionali n. 17/00 e n. 34/02

sono irrilevanti e non consentono certo di ritenere tale ente

dotato di competenza nel medesimo settore d’attività.

L’art. 1, 1° comma, della l. . r. 24/11/00 n. 17,infatti, delega

alla Provincia esclusivamente la “ costruzione e l’esercizio di

opere,da realizzare nell’ambito del territorio

regionale,destinate alla trasmissione,allo smistamento,alla

trasformazione e distribuzione dell’energia

elettrica,comunque prodotta,nonché di ogni altra opera

accessoria,fino alla tensione di 150.000 volts “.

E’ agevole rilevare come sia esclusa l’attività di

produzione di energia,qualunque ne sia la fonte.

Il principio è ribadito dall’art. 37 della l . r . del 12/08/02 n.

34 che al 1° comma, riserva alla Regione “ la localizzazione

degli impianti “ ( lettera a) , “ l’elaborazione e l’attuazione

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del piano energetico regionale “ ( lettera d) , “ la

 promozione …all’uso di fonti rinnovabili “.

La Provincia,dunque,è sfornita di qualsiasi competenza in

merito all’autorizzazione di impianti di produzione di energia

da fonti rinnovabili spettando ogni competenza alla Regione

la quale- lo si ribadisce –avrebbe dovuto sin dal primo atto

del procedimento assumerne l’iniziativa,l’organizzazione, la

direzione.

 Tanto più che la materia dell’energia da fonti rinnovabili ha

una sua precisa autonomia, costituendo una categoria a sé,

come chiaramente delineato dal d. lgs 387/03,dalla l. r.

42/08 e,da ultimo,rimarcato con decreto del 10/09/10 del

Ministero dell’Ambiente e della tutela del territorio e del

mare .

La giurisprudenza ha avuto modo di affermare tale principio

con una recente decisione del Consiglio di Stato ( sez. V°,

sentenza n. 6.388 dell’11/12/07) che ha dichiarato

l’insanabile nullità di un’autorizzazione all’installazione di un

impianto fotovoltaico rilasciata da ente “ inidoneo”  ( nella

fattispecie il Comune ) ,osservando,appunto,come la

competenza esclusiva spettasse alla Regione.

L’incompetenza della Provincia di Cosenza ,come già

accertato dal TAR con sentenza n. 180/10 , è

,dunque,assoluta e non può formare oggetto di alcuna

sanatoria.

Lo stesso TAR,del resto,ha espressamente ravvisato

un’ipotesi di “incompetenza assoluta,con conseguente

nullità dell’atto,nel caso in cui vi sia un’espressa previsione

di legge ovvero quando l’organo che ha adottato l’atto è del

tutto estraneo all’organizzazione dell’amministrazione

competente in base alla ripartizione delle attribuzioni “ ( TAR

Calabria, Catanzaro, n. 907 del 07/07/99).

Del resto,sarebbe paradossale se gli enti ricorrenti, che sin

dal primo atto del procedimento svoltosi innanzi la Provincia

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di Cosenza ne hanno eccepito l’incompetenza , pur dopo

l’accertamento della piena ( ed evidente ) fondatezza di tale

rilievo, dovessero comunque subire gli effetti di un

provvedimento adottato esclusivamente proprio in forza

delle scelte organizzative di tale ente !.

Inoltre,non vi è dubbio che la richiesta dell’Enel di

convalidare gli atti assunti innanzi la Provincia di

Cosenza attenendo ad un procedimento incidentale

esplicante effetto sull’atto finale dovesse comunque

essere partecipata a tutti i soggetti del procedimento

al fine di porli in condizione di esercitare le proprie

attribuzioni ai sensi e per gli effetti degli artt. 10 ss.

della legge 241/90.

Essi,invece,sono stati spogliati anche dell’elementare diritto

al contraddittorio !

Infine,deve osservarsi che, ove,come ritenuto dal

funzionario,volesse ritenersi la sanatoria tout court di quegli

atti, il provvedimento finale dallo stesso adottato non

sfuggirebbe comunque alla censura di illegittimità

giacché,all’evidenza,al procedimento non avrebbe

partecipato un soggetto obbligato quale,per

l’appunto, la Provincia di Cosenza il cui parere,atteso

che era l’amministrazione che aveva indetto la

conferenza di servizi,non è mai stato richiesto ed

,ovviamente,reso.

Né potrebbe acquisirsi dopo l’adozione e la

pubblicazione dell’atto conclusivo!.

Dovrebbe essere ormai chiaro,quindi, che il procedimento

seguito ha clamorosamente violato le richiamate

disposizioni normative.

Sul punto giova solo svolgere un’ultima considerazione

sull’avvertita esigenza di invocare i principi “ di

conservazione degli atti amministrativi,di economicità

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dell’azione amministrativa e di divieto di aggravio del

 procedimento “ .

Non è chi non veda come tali principi ,certamente

condivisibili, non consentano certo di scavalcare il rigido

sistema sull’attribuzione delle competenze e sulle regole di

partecipazione ad un delicato procedimento, frustrando le

prerogative degli enti coinvolti .

Né si riesce a comprendere come tali principi possano avere

impedito non solo la doverosa convocazione di tali enti ma

finanche la mera comunicazione della operata convalida

( che ben poteva essere data con la stessa nota del

28/07/10 con cui si apprendeva del procedimento e

che,invece,non ne contiene cenno ) .

In definitiva, nella fattispecie,la conclusione è obbligata : la

radicale inutilizzabilità degli atti già posti in essere con

conseguente necessità che il procedimento prenda nuovo

avvio si riverbera sul provvedimento finale che, già solo per

tale ragione,è radicalmente illegittimo..

^^^^^^^

2) Violazione dell’art. 30,2 ° comma, d. lgs 16/01/08 n. 4 .

L’impianto de quo ricade in un lembo di terra a confine tra le

Regioni Calabria e Basilicata e, sebbene ubicato in territorio

calabro,è su quello lucano che,per condizioni orografiche,

produrrebbe massimamente i suoi paventati effetti nocivi .

  Tale circostanza è riconosciuta nello stesso provvedimento

impugnato che,non a caso, prescrive “ l’installazione di n. 3

centraline in territorio lucano,localizzate in prossimità degli

abitati di Rotonda, Viggianello e Castelluccio Inferiore “ .

Essa,del resto,è confermata dalla avvertita necessità della

valutazione di incidenza di entrambe le Regioni.

Ebbene, ai sensi dell’art. 30,2° comma, del d. lgs n. 04 del

16/01/08 “ nel caso di …interventi e di opere sottoposti a

valutazione di incidenza ambientale di competenza

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regionale che possano avere impatti ambientali rilevanti su

regioni confinanti,l’autorità competente è tenuta a darne

informazione e ad acquisire i pareri delle autorità

competenti di tali regioni,nonché degli enti locali territoriali

interessati dagli impatti “.

Giova aggiungere che tale principio è stato ribadito e

rafforzato dall’art. 10,6°comma, dell’allegato tecnico al

decreto del Ministero dell’ Ambiente e della tutela del

territorio e del mare del 10/09/10 secondo cui “ qualora gli

effetti di un progetto interessino il territorio di altre Regioni

o Province delegate,la Regione o Provincia competente al

rilascio dell’autorizzazione è tenuta a coinvolgere nel

 procedimento le Regioni o province delegate interessate”.

Può pertanto ritenersi che costituisca vero e proprio

principio generale informatore della materia.

Ne consegue che la Regione Basilicata doveva

obbligatoriamente far parte del procedimento volto al

rilascio dell’autorizzazione.

Ciò che non è avvenuto posto che la Provincia di Cosenza

prima e la Regione Calabria dopo non hanno mai

coinvolto nel procedimento la Regione Basilicata né gli

altri enti locali territoriali interessati ,come il Comune di

Castelluccio Superiore.

Pertanto, al di là di qualsiasi questione sull’ utilizzabilità

degli atti acquisiti nel corso della conferenza di servizi

tenutasi innanzi la Provincia di Cosenza ,comunque il

procedimento è radicalmente viziato dalla mancata

partecipazione della Regione Basilicata .

Sul punto, è appena il caso di notare che tale

partecipazione non potrebbe in alcun modo ritenersi

superata dalla valutazione di incidenza ,cui non può

riconoscersi valore equipollente stante la diversità di

contenuti e finalità dei rispettivi procedimenti.

^^^^^^^

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3) Violazione degli artt. 14 ss. legge 241/90 – Violazione

dell’art. 8 dell’allegato alla l. . r. . 29/12/08 n. 42 .

Ledendo il principio di partecipazione e contraddittorio

riconosciuto dagli artt. 14 ss. della legge 241/90,come

modificata ed integrata dalle leggi 15/05 e 69/09 e ,da

ultimo, dal d. lgs. 78/10 che,pur semplificando lo

svolgimento della conferenza di servizi ,ha mantenuto fermo

il principio della necessità che essa si articoli nella

riunione dei soggetti aventi titolo a parteciparvi,il

provvedimento conclusivo è stato invece adottato senza il

rispetto di tale modalità .

L’obbligatorietà della quale,peraltro, è indiscutibile solo che

si consideri che ai sensi dell’art. 14 quater ,1 °comma, della

legge citata, “ il dissenso di uno o più rappresentanti delle

amministrazioni regolarmente convocate alla conferenza di

servizi,a pena di inammissibilità,deve essere

manifestato nella conferenza “

Il ricorso alla conferenza di servizi,del resto, è stabilito anche

dall’art. 8 dell’allegato alla l. r. del 29/12/08 n. 42 con cui la

Calabria ,nel dettare “ misure in materia di energia elettrica

da fonti energetiche rinnovabili “ ha espressamente

previsto che sia convocata una conferenza di servizi “  per 

l’acquisizione di tutte le intese,le concessioni,le

autorizzazioni,le licenze,i pareri,i nullaosta,gli assensi

comunque denominati,necessari per la realizzazione del

 progetto in base alla vigente normativa”.

La conferenza costituiva quindi strumento obbligato

per pervenire all’adozione del provvedimento finale

sicché il funzionario,acquisiti gli atti dalla Provincia di

Cosenza,avrebbe dovuto fissare una nuova riunione

della stessa in cui soltanto sarebbe stato

possibile,nel contraddittorio tra i soggetti coinvolti,

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pronunciarsi in ordine alla convalida degli atti assunti

ed alla conclusione del procedimento.

^^^^^^^

4) Eccesso di potere –gravi carenze istruttorie –

travisamento di fatti decisivi - irragionevolezza e

contraddittorietà.

a) Il provvedimento finale poggia su dati essenziali non

rispondenti al vero.

Ciò vale,innanzitutto, per la sconcertante attestazione che la

conferenza di servizi svoltasi presso la Provincia di Cosenza

si sarebbe conclusa il 30/07/09.

Al contrario,lo stesso ing. Eugenio Gaudio,responsabile di

quel procedimento, ancora in data 17/11/09 scriveva

testualmente “ che il sottoscritto deve chiudere

urgentemente il procedimento in argomento” ed,infatti, solo

in data 23/12/09 con nota n. 122064 egli ha poi

formalmente dichiarato l’incompetenza della Provincia di

Cosenza rimettendo gli atti alla Regione Calabria..

  Tale attestazione appare funzionale all’arbitraria

imposizione di fissare il materiale istruttorio e cristallizzare

la volontà degli enti coinvolti al 30/07/09 ,data dell’ultima

riunione della conferenza di servizi svoltasi presso la

Provincia di Cosenza .

Essa,infatti, equivale alla deliberata scelta di sterilizzare

l’annullamento del proprio precedente parere favorevole da

parte dell’Ente Parco Nazionale del Pollino,soggetto

istituzionalmente preposto alla valutazione di

compatibilità con le finalità dell’area di ogni

intervento da attuarsi al suo interno e la cui

valutazione non può non assumere valenza

determinante .

Giova evidenziare,peraltro, come  la  determina dirigenziale

n. 1.111 del 28/10/09 ,con cui l’Ente Parco Nazionale del

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Pollino ha annullato in autotutela il parere favorevole

precedentemente espresso in seno alla conferenza di servizi

tenutasi presso la Provincia di Cosenza in data 30/07/09

fosse già agli atti del procedimento sicché la sua mancata

considerazione non può certo spiegarsi con supposte

esigenze di celerità del procedimento denotando,invece,una

malcelata opposizione alle voci contrarie alla richiesta di

autorizzazione.

La pretesa secondo cui le modifiche ai pareri resi in

precedenza potrebbero derivare “ esclusivamente da

eventuali variazioni normative nel contempo intervenute”

non ha alcun fondamento normativo ed ,al

contrario,volendo limitare la libera espressione del

parere dei soggetti interessati integra una grave e

palese illegittimità .

In buona sostanza,voler bloccare al 30/07/09 la

volontà degli enti chiamati a pronunciarsi equivale a

non voler tenere in conto tutto quanto è poi emerso

sulla effettiva realtà del progetto,con buona pace del

principio di buon andamento e di imparzialità

dell’azione amministrativa.

Non sarà un caso se, re melius perpensa, la Provincia di

Potenza, ufficio attività produttive,con nota n. 31749 del

20/08/10 ,il Comune di Laino Castello ,con deliberazione

della G. M. del 57 del 18/08/10 trasmessa con nota n. 3339

del 19/08/10 ,e ,soprattutto, l’Ente Parco Nazionale del

Pollino ,con nota n. 0007916 del 12/08/10 ( cui è stata

altresì allegata la deliberazione del Consiglio Direttivo n. 67

del 12/10/09 di annullamento del precedente parere

favorevole n. 7550 del 28/07/09 ) abbiano comunicato la

propria netta contrarietà al progetto,condividendo ( sebbene

con colpevole ritardo! ) le obiezioni mosse dai Comuni

ricorrenti.

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Valutazioni che il funzionario ha posto nel nulla con

motivazioni non solo prive di fondamento sul piano

giuridico quanto così pretestuose da non potersi

altrimenti comprendere se non con un preconcetto

rifiuto delle ragioni addotte.

Egli,infatti,non ritiene di prenderle in considerazione

perché :

a)sono state rese oltre la barriera temporale del 30/07/09 a

suo avviso superabile, solo per “ sopraggiunte variazioni

normative “ ;

b)non recano “ specifiche indicazioni delle modifiche

 progettuali necessarie ai fini dell’assenso “ ;

c)“il parere negativo non annulla “ il precedente parere

favorevole “ in difetto di un formale “ espresso richiamo “

( notazione, quest’ultima,che per il suo bizantinismo pare

tratta da un libello del diritto ecclesiastico medioevale

antecedente,però,la Clementina Saepe , il decreto del 1306

del Pontefice Clemente V con cui pure si intese eliminare i

maggiori eccessi di esasperato formalismo di quel rito !).

I rilievi sono assolutamente banali poiché omettono di

considerare che :

a)il termine del 30/07/09 è stato fissato

arbitrariamente e non coincide neppure con la

chiusura della conferenza di servizi che,come già

rilevato,è stata definita solo in data 23/12/09.

Né spiega perché non abbia tenuto conto neppure

dell’intervenuto Piano Territoriale di Coordinamento

della Provincia di Cosenza –antecedente anche a tale

barriera temporale- che del pari esclude la fattibilità

di un tale impianto .

b) Dagli atti consta inequivocabilmente che non vi sono

modifiche di sorta da poter apportare ad un progetto

che ,per essere in assoluto incompatibile con un’area

protetta ,tanto da porsi in conflitto con l’idea stessa del

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Parco- per adoperare l’efficace espressione dell’ Avvocatura

Distrettuale dello Stato- non è recuperabile imponendosene

una completa stroncatura .

c)Un parere chiaramente contrario e diffusamente

motivato sulle ragioni che lo sorreggono non richiede

certo una sua formale titolazione per implicare

l’annullamento della precedente valutazione contraria . Ma

tant’ è!.

^^^^^^^

b)Non risponde al vero neppure la posizione attribuita

all’Ente Parco, in ordine alla quale il provvedimento

impugnato consuma un clamoroso travisamento dei fatti.

In primo luogo,laddove si sostiene che “ il dissenso

manifestatosi non riguarda amministrazioni preposte alla

tutela ambientale “ sebbene l’Ente Parco Nazionale del

Pollino sia geneticamente preposto proprio a tale tutela .

Anzi, secondo autorevole interpretazione,nel territorio di un

Parco spetterebbe a tale ente ,in via esclusiva, la

valutazione di compatibilità con le norme di tutela di

qualsiasi intervento da attuarsi al suo interno ( nei termini

Consiglio di Stato sez. V 20/08/01 n. 4.469 e sez. IV

26/05/06 n. 3.204 che ha escluso la competenza della

Provincia di Bolzano in merito ad attività da svolgersi

all’interno del Parco Nazionale dello Stelvio , riconoscendo la

potestà autorizzatoria al Consorzio di Gestione di tale

Ente ).

Giova poi evidenziare che tale parere –che il funzionario,per

giustificarne il mancato recepimento,vorrebbe attribuire al

solo organo politico- è stato invece espresso anche

dall’organo gestionale ,come consta indiscutibilmente dal

verbale del 16/02/10 della conferenza di servizi indetta dalla

Regione Calabria,Dipartimento Politiche dell’ambiente .

E’,del pari,una forzatura asserire che vi sia un contrasto tra

il parere contrario espresso con l’annullamento in autotutela

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del precedente parere favorevole reso in seno alla

conferenza di servizi indetta dalla Provincia di Cosenza ed il

parere formulato all’interno dei procedimenti di valutazione

di incidenza ambientale.

Il funzionario mostra di non conoscere adeguatamente le

differenze tra la valutazione di incidenza ambientale e

l’autorizzazione da rilasciarsi,in sede di conferenza di

servizi,alla stregua delle misure di salvaguardia accolte dal

d. p. r . 15/11/93 .

La prima ha ad oggetto soltanto la verifica di compatibilità

dell’intervento proposto con le esigenze di conservazione

degli habitat naturali e sfocia in un parere obbligatorio ma

non vincolante.

La seconda,invece,valuta la compatibilità dell’intervento con

le suddette misure di salvaguardia concludendosi con un

provvedimento finale che concede o nega l’autorizzazione.

Ben si comprende,allora,come un’opera possa essere

positivamente valutata quanto al procedimento di

incidenza ambientale in quanto ritenuta compatibile

con i parametri di cui al d. p. r . 357/97 e successive

modifiche ed integrazioni –cui è ancorata tale

valutazione – ed,invece, essere ritenuta incompatibile

con le misure di salvaguardia di cui al d. p. r .

15/11/93 alla cui stregua va rilasciata

l’autorizzazione.

Ed è ,per l’appunto,il caso che occupa in cui l’Ente Parco che

( sebbene a torto ) ha giudicato l’intervento compatibile

quanto al primo profilo,ha invece escluso tale compatibilità

quanto al secondo,trattandosi di intervento da attuarsi in

zona 2 che non consente assolutamente la sua

realizzazione.

Il parere favorevole reso nel procedimento per la valutazione

di incidenza ambientale,pertanto,non esclude in alcun modo

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la necessità dell’autorizzazione,avendo quest’ultima

presupposti,natura,finalità differenti.

Non sussiste,quindi, il preteso contrasto tra differenti pareri

dell’Ente Parco né trova fondamento l’affermazione secondo

cui “ il parere stesso non è stato definitivamente espresso

all’esito dei lavori della conferenza di servizi “.

Essa ,anzi, ha il sapore di una presa in giro atteso che

,come già rimarcato,il parere contrario (comunque acquisito

agli atti )andava espresso proprio in seno a quella

conferenza di servizi che il funzionario non ha mai inteso

convocare, benché richiesto ,così non rendendone possibile

l’espressione con le modalità volute.

Sul punto,si sottolinea ancora una volta l’arbitrarietà del

termine del 30/07/09 entro cui confinare i pareri resi,con

conseguente imposizione di una loro conferma .

Si aggiunga soltanto la palese contraddittorietà del

ritenere,da un lato,la perdurante efficacia del parere reso

entro il 30/07/09, dall’altro ,che l’Ente Parco non avrebbe

reso il prescritto parere dopo la nota del 28/07/10 giacché

se l’argomentazione del funzionario avesse fondamento e

pregio ( che non ha ) il suo coerente sviluppo avrebbe

dovuto rendere superflua la richiesta avanzata con la nota

del 28/07/10 per essersi già esaurito al 30/07/09 l’esercizio

del relativo potere.

Insomma,l’impressione è che gli atti siano stati assemblati

tenendo conto esclusivamente della loro funzionalità a

sostegno della determinazione assunta!.

^^^^^^^

c)Si è già detto che presso la Regione Calabria,dopo la

trasmissione degli atti della conferenza di servizi tenutasi

innanzi la Provincia di Cosenza, erano pendenti due

procedimenti aventi entrambi ad oggetto il rilascio

dell’autorizzazione alla riattivazione della sezione 2 della

centrale del Mercure con impiego di biomassa quale

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combustibile dell’impianto : l’uno trasferito dalla Provincia di

Cosenza ed attivato ex art . 12 del d. lgs 387/03,l’altro

attivato direttamente dalla Regione ai sensi dell’art . 1,punto

5 , del d.lgs 59/05 ,ad oggetto l’autorizzazione integrata

ambientale.

  Tale procedimento ,ai sensi della norma richiamata,”

sostituisce,esautorandolo,il procedimento di cui al d. lgs n.

387/03 “ sicché –contrariamente a quanto avvenuto – la

Regione avrebbe dovuto valutare “ in sede di conferenza di

servizi A. I . A. …gli atti prodotti ed i pareri già formulati per 

lo stesso fine da tutti gli altri enti e soggetti portatori di

interessi pubblici “ .

In tal senso si era correttamente determinata già la

Provincia di Cosenza che con nota n. 16808 dell’11/02/10 nel

rendere il proprio parere in seno alla conferenza di servizi

indetta per il 16/02/10 dalla Regione Calabria aveva

appunto indicato tale percorso procedimentale .

Non solo ciò non è stato fatto ma,come dovrebbe essere

ormai chiaro, la Regione Calabria non ha mai rilasciato

la indispensabile autorizzazione integrata

ambientale sicché anche tale capo del provvedimento

impugnato si regge su un presupposto assolutamente

non rispondente al vero.

Né tale rilievo può essere superato dall’’acquisizione in data

31/05/10 del preteso “ parere favorevole con prescrizioni del

nucleo VIA –nucleo operativo IPPC in merito alla

compatibilità ambientale ed al rilascio dell’ Autorizzazione

Integrata Ambientale ( AIA ) prot. n. 19381 del

24/11/08”,atto non equipollente ma meramente

preparatorio che non esclude la necessità dell’

autorizzazione integrata ambientale richiesta ma mai

data. 

In buona sostanza, occorreva una nuova convocazione di

quella conferenza di servizi ferma al 16/02/10 ( nella quale,

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giova ribadirlo, l’Ente Parco Nazionale del Pollino,in persona

dell’organo gestionale di vertice, il Direttore ing. Annibale

Formica, aveva espressamente richiamato “ tutti gli atti

adottati dai propri organi ed in particolare le deliberazioni

del Consiglio Direttivo e della Comunità del Parco nonché gli 

atti dirigenziali adottati in merito con i quali è stata

espressa la propria contrarietà alla riattivazione

della centrale” ) .

Sul punto valga osservare che ancora in data 19/03/10 con

nota n. 5.304 a firma proprio del dirigente generale del

Dipartimento Politiche dell’ambiente ,dott. Giuseppe

Graziano, la Regione Calabria ,nel rimettere copia del

suddetto verbale,attestava l’inerenza della relativa

conferenza di servizi al procedimento de quo.

Ne consegue che il funzionario ha estrapolato vari atti,anche

non definitivi, dei procedimenti connessi, componendoli

secondo suoi insondabili ragionamenti .

Egli,certamente,non ha fatto corretto esercizio del suo

potere allorché,in pendenza del procedimento per il rilascio

dell’autorizzazione integrata ambientale (la cui

conclusione,quanto meno,non consta ai Comuni ricorrenti )

ed in difetto della valutazione di impatto ambientale,senza

dare conto della pendenza del primo e della mancanza della

seconda,ha egualmente ritenuto integrati i presupposti per

l’adozione dell’autorizzazione.

Al riguardo,giova evidenziare che la procedura di

valutazione di impatto ambientale costituisce un

procedimento autonomo rispetto a quello finalizzato

all’autorizzazione dell’impianto nel suo complesso, seppure

le determinazioni adottate nell’ambito del primo (endo-)

procedimento risultino necessarie e strumentali al fine

dell’adozione delle determinazioni conclusive del diverso ( e

principale) procedimento autorizzativi(nei termini, TAR

Puglia,Lecce, I° sez., 10/01/08 n. 59 ).

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^^^^^^^

Nel merito,l’autorizzazione e gli atti in essa confluiti

presentano numerosi e gravi vizi , per plateali violazioni del

quadro normativo di riferimento, insanabili carenze

istruttorie,travisamento di fatti decisivi,omessa valutazione

di tutti gli interessi coinvolti, illogicità e contraddittorietà,

mancanza di idonea motivazione.

Giova evidenziare,innanzitutto, che il progetto non solo non

fornisce con pienezza le informazioni necessarie per una sua

corretta e consapevole valutazione quanto ,indicando dati

generici,incompleti ,contraddittori, inesatti, è

oggettivamente idoneo ad indurre in errore gli organi

amministrativi chiamati a valutarlo.

I quali,d’altra parte,hanno denotato una supina accettazione

della proposta progettuale,non verificata ed accolta senza

alcuna effettiva istruttoria né adeguata motivazione ,con

una condotta sintomatica di eccesso di potere.

La nuda elencazione degli aspetti più significativi,che

comunque non esauriscono i temi di censura,evidenzia

appieno la fondatezza del suddetto rilievo.

Essi possono così riassumersi.

5) Violazione del d. p. r . 15/11/93 – preambolo ed allegato a

– misure di salvaguardia del Parco Nazionale del Pollino

La centrale idroelettrica ( così è qualificata dal d. p. r. ) del “

Mercure “ è situata all’interno del perimetro del territorio

del Parco Nazionale del Pollino per come individuato con d .

p. r . 02/12/97 .

Il suddetto decreto nel preambolo , occupandosi

segnatamente della stessa , dopo aver chiarito che l’area in

cui è sita “ potrà essere classificata come zona D a minore

regime vincolistico “ ma che “ attualmente la centrale è

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comunque situata in zona 2 “ prevede che siano possibili

solo “ interventi di manutenzione ordinaria “ .

L’ intervento autorizzato non è certamente riconducibile alla

categoria della manutenzione ordinaria ( che ,del resto, in

quanto tale non avrebbe richiesto l’attivazione di alcun

procedimento per il rilascio dell’autorizzazione ) giacché,

all’evidenza , determina una radicale trasformazione della

tipologia della centrale stessa .

Esso,già per ciò solo, è inammissibile e fonda pienamente le

obiezioni mosse da tempo e che hanno indotto l’Avvocatura

Distrettuale dello Stato a ritenere “ che la proposta di 

una centrale elettrica all’interno di un Parco

confligge con l’idea stessa del Parco che si sostanzia

nel riconoscimento di una vocazione specifica di un

territorio degno di essere conservato integro :

vocazione da cui deriva l’assoluta estraneità di ogni 

diversa e contrastante attività “.

La compatibilità del progetto con il quadro normativo di

riferimento cui ancorare la valutazione è stata giustificata

con la considerazione che “… l’area di intervento è sita nel

Comune di Laino Borgo (CS) all’interno della vallata del

Mercure posta a confine con la Regione Basilicata ed in

stretta adiacenza con l’area del Parco del Pollino e, quindi

della ZPS <Massiccio del Pollino e Monte Alpi> …”.

Affermazione indice di sconcertante faciloneria istruttoria

del procedimento ed , in ogni caso, non rispondente al vero,

posto che – come assolutamente chiaro ed ormai

pacificamente riconosciuto - la centrale ricade

all’interno della zona 2 del perimetro del Parco

Nazionale del Pollino “ nonché all’interno della ZPS

<Pollino Orsomarso> codice identificativo IT9310303.

Essa , pertanto, si trova all’interno di un’area

doppiamente protetta, da norme nazionali e

comunitarie e dove , ai sensi dell’art . 6 ,comma 10, del

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d .p. r . 12/03/03 n. 120 , è possibile intervenire “ solo per 

esigenze connesse alla salute dell’uomo ed alla sicurezza

  pubblica, o per esigenze di primaria importanza per 

l’ambiente , oppure ,previo parere della Commissione

europea,per altri motivi imperativi di rilevante interesse

 pubblico “ .

In tutti gli altri casi è interdetta l’approvazione dell’iniziativa

ed è sin troppo evidente l’insussistenza , nella fattispecie ,

delle suddette condizioni .

Le stesse norme di salvaguardia del Parco ( allegato

A al d . p. r . 15/11/93 “ Istituzione dell’Ente Parco Nazionale

del Pollino “ ) vietano tale opera.

Al riguardo , valga considerare quanto stabilito dall’art . 7

delle misure .

La norma , nell’elencare “ i nuovi interventi di rilevante

trasformazione del territorio “ indica alla lett c) “ opere

tecnologiche : elettrodotti con esclusione delle opere

necessarie all’elettrificazione rurale  , gasdotti con

esclusione delle reti di distribuzione , derivazioni ,

acquedotti , con esclusione delle reti di distribuzione ,

depuratori , discariche , ripetitori ,captazioni ed adduzioni

idriche “.

Solo tali opere possono essere autorizzate , previa verifica

della loro compatibilità con le misure di salvaguardia

dell’area protetta e , come è agevole constatare , tra esse

non vi è alcun riferimento a centrali elettriche di sorta .

L’unica interpretazione consentita , fedele alla norma , è nel

senso di un divieto assoluto di un siffatto tipo di intervento

per il quale non può proprio essere rilasciata alcuna

autorizzazione non rientrando lo stesso nel novero delle

opere assentibili .

L’indicazione contenuta all’art . 7 delle misure di

salvaguardia ,infatti,individua le opere che possono ( e non

necessariamente debbono ) essere autorizzate ; tutte le

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altre , in applicazione del noto brocardo “ ubi lex voluit dixit 

“ non sono consentite , senza alcuna possibilità di

valutazione .

L’errata interpretazione del quadro normativo di

riferimento , corretta solo in seguito ai rilievi dell’

Avvocatura Distrettuale dello Stato , ha inciso “ non solo

sull’opportunità ma anche sulla legittimità del parere di

compatibilità ambientale “

E proprio alla stregua dei puntuali,profondi,ragionevoli rilievi

mossi dall’ Avvocatura Distrettuale dello Stato l’Ente Parco

Nazionale del Pollino ha poi annullato il precedente parere

favorevole reso con evidente leggerezza e sudditanza verso

il proponente.

Quel che preme evidenziare è che tali vizi non

esauriscono la loro valenza all’interno dei sub –

procedimenti nei quali si inseriscono ,bensì si

riflettono sull’atto finale posto che non vi è dubbio

che,ai fini del rilascio dell’autorizzazione unica,debba

valutarsi ,anche da parte dell’organo procedente,la

compatibilità dell’intervento con le norme che

disciplinano il governo del territorio interessato.

^^^^^^^

6) Violazione degli artt. 1 ss. d. p. r. 06/06/01 n. 380

La verifica della compatibilità del progetto con le norme

urbanistiche applicabili all’area di intervento è operazione

propedeutica ed obbligata per l’esame di qualsiasi

intervento ( così TAR Abruzzo - sentenza n° 590 del

18.08.2003 – che,con riferimento ad un Ente Parco, ha

affermato il principio che : “… nell’esame dei progetti di

costruzioni insistenti nel proprio territorio, ha il potere-

dovere di verificare la congruenza degli interventi sia con le

norme istitutive del Parco che con le previsioni urbanistiche

dei Comuni di cui trattasi, contenute nei piani regolatori

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generali e nei piani attuativi di questi (piani

  particolareggiati, programmi pluriennali di attuazione,

etc.)”.

Ebbene, se il funzionario che ha portato a compimento il

procedimento avesse effettuato una tale doverosa

verifica ,sarebbe stato agevole rilevare che i permessi a

costruire rilasciati dal Comune di Laino Borgo in favore dell’

Enel sono stati resi in virtù di un “  parere “ paesistico

inefficace.

Il “nulla osta” ( l’estensore testualmente lo qualifica “

  parere “ ) , infatti ,almeno alla stregua degli atti

conosciuti ,non risulta trasmesso alla competente

Soprintendenza come previsto dalla legislazione vigente ,

ora come allora, e ,pertanto , è assolutamente inefficace.

Qualora esso ( tra l’altro privo di qualsiasi motivazione )

non sia stato trasmesso alla Soprintendenza,inevitabile

conseguenza sarebbe che i lavori sino ad oggi eseguiti

dall’ Enel dovrebbero ritenersi realizzati in virtù di un titolo

invalido ed insuscettibile di sanatoria in quanto non solo

l’invalidità si sarebbe concretizzata in un vizio in

procedendo ma incontrerebbe insormontabile impedimento

nell’art . 167 del D.lgs n° 42/2004 che per le aree protette

fa espresso divieto di rilascio postumo , in sanatoria , del

nulla osta paesaggistico .

L ’intervento proposto ,inoltre, incide in parte in zona

classificata “E” ( zona agricola ) ed in parte in zona “D” ,

sottozona “D1” ( insediamenti produttivi ) , benché i titoli

urbanistici rilasciati dal Comune di Laino Borgo qualifichino

l’area di intervento indiscriminatamente come zona “D”, per

altro in difformità dalle rappresentazioni progettuali .

E’ sin troppo evidente , quanto agli interventi realizzati e/o

da realizzarsi in zona “E” , l’ assoluta incompatibilità

urbanistica fra le destinazioni dell’area e le tipologie

progettuali.

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D’ altra parte , lo stesso responsabile del servizio tecnico del

Comune di Laino Borgo nel rilasciare parere favorevole in

sede di conferenza di servizi del 30/07/09 , ha attestato che

“ nel vigente strumento urbanistico la centrale del Mercure

ricade in zona D1 ( produttiva esistente ) e parte dell’area

interessata ai lavori di –parco stoccaggio legname , tronchi –

nonché le – torri di raffreddamento – e l’area dei – serbatoi

nafta e gasolio automezzi – già esistenti dagli anni sessanta

ricade in zona E ( agricola ) “.

 Tale attestazione , esatta , smentisce che – come invece

consta dai titoli urbanistici – l’intera area ricada in zona D .

Trattandosi di dato emergente dagli stessi atti del

procedimento il funzionario non avrebbe potuto e

dovuto ignorarlo.

Inoltre , quanto alle opere insistenti in zona “D” , sottozona

“D1” , occorre rilevare che il decreto che ha approvato il

vigente strumento urbanistico locale subordina l’intervento

edilizio all’approvazione di uno strumento urbanistico di

dettaglio ( c.d. intervento indiretto preventivo).

Ne consegue che in difetto di tanto ( alcun richiamo è

operato ad un tale strumento ) non poteva comunque

procedersi al rilascio di alcun titolo abilitativo edilizio .

C’ è di più : nel richiamato parere si attesta formalmente

che “ gli elaborati progettuali presentati a questo

Ente non risultano sottoscritti da parte di tecnico

abilitato, assuntore della responsabilità professionale “ .

  Tuttavia , è stato egualmente rilasciato parere favorevole

con la prescrizione ( sic ! ) che “ …risultino sottoscritti da

  parte di tecnico abilitato assuntore della responsabilità

 professionale “ .

Giova evidenziare ,infine,che non varrebbe richiamare l’art .

12 , 1° comma, del d. lgs 387/03, in forza del quale sarebbe

possibile installare gli impianti che utilizzano fonti rinnovabili

di energia anche in zona agricola .

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Non solo perché il provvedimento non opera un tale

richiamo a sua giustificazione , quanto – e soprattutto –per

l’ovvio rilievo che alla data di rilascio del titolo edilizio la

suddetta norma non era stata ancora emanata !

Si consideri,inoltre,che l’intervento contrasta con il

Piano Territoriale di Coordinamento della Provincia di

Cosenza,approvato il 05/05/2009 ( e,dunque,prima

della chiusura dei lavori della conferenza di servizi )

alla cui stregua è espressamente interdetta la

realizzazione di centrali termoelettriche ovvero

alimentate a biomassa in aree SIC, ZPS o comunque

incluse nel territorio di Parchi Nazionali !.

L’autorizzazione impugnata,peraltro,non solo non tiene

conto delle vigenti norme relative alla pianificazione

urbanistica del territorio su cui l’opera interviene ma

neanche si uniforma alle future previsioni

programmatiche .

Balza all’evidenza ,a tal fine,quanto stabilito nel Documento

Preliminare del Quadro Territoriale Regionale a valenza

Paesaggistica approvato dalla Regione Calabria con DGR n.

387 del 30/06/09 .

Al punto 7.4, A. 1 la centrale del Mercure è espressamente

qualificata quale “ detrattore paesaggistico puntuale “ per il

quale , al punto A. 2 lett h) si propongono “ interventi di

cancellazione o, in alternativa, di mitigazione “.

Come una tale chiara scelta di programmazione degli

interventi relativi ad un territorio ad eccezionale valenza

paesaggistica possa poi giustificare gli atti adottati resta ,

evidentemente , incomprensibile , colorando gli stessi di

ulteriore illogicità ,trattandosi di una insanabile

contraddittorietà tra atti dello stesso ente che riverbera

inevitabilmente i suoi effetti sulla legittimità del

provvedimento adottato.

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L’ autorizzazione rilasciata,pertanto,si pone in chiaro ed

assoluto contrasto con le norme urbanistiche vigenti per

l’area.

^^^^^^^

7) Violazione di legge - l. r. Calabria 29/12/08 n. 42 –decreto

Ministero dell’Ambiente e della tutela del territorio e del

mare del 10/09/10 .

Eccesso di potere – gravi carenze istruttorie- omessa

valutazione di tutti gli interessi sottesi – omessa valutazione

tecnica delle condizioni fisico ambientali dell’area di

intervento- travisamento di fatti decisivi –difetto di

motivazione.

Il Ministero dell’Ambiente e della tutela del territorio e del

mare con decreto del 10/09/10 ha emanato le linee guida

per il rilascio delle autorizzazioni alla produzione di energia

da fonti rinnovabili.

Alla stregua delle puntuali indicazioni ivi contenute,il

progetto in esame non potrebbe in alcun modo essere

valutato positivamente.

A tacer d’altro perché non soddisfa i requisiti tecnici

prescritti e,segnatamente, per quanto di maggiore interesse,

non è corredato dal progetto definitivo

dell’iniziativa,comprensivo delle infrastrutture indispensabili

per il suo inserimento nel territorio ( art. 13,1°comma,

lettera A);non contiene la descrizione delle caratteristiche

della fonte utilizzata,con l’analisi della producibilità

attesa,ovvero delle modalità di approvvigionamento e,per le

biomasse, anche la provenienza delle risorse utilizzate ( art.

13, 1° comma, lettera B ii. ); difetta di una analisi delle

possibili ricadute sociali,occupazionali ed economiche

dell’intervento a livello locale ( art. 13,1°comma, lettera B v.

) ;non è sostenuto,del pari,dalla specifica documentazione

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prevista per la valutazione di impatto ambientale e la

valutazione di incidenza ( art. 13,1°comma, lettera h) .

Giova evidenziare che tali regole trovano piena applicazione

anche al caso che occupa –sebbene il provvedimento

finale,con sospetta coincidenza,risulti adottato proprio il

giorno antecedente l’emanazione del decreto .

Il procedimento,infatti,non può ritenersi concluso,vuoi

perché pubblicato dopo l’entrata in vigore della novella,vuoi

perché ad oggi non è ancora intervenuto il parere

dell’Ente Parco ,così trovando piena applicazione la

disciplina transitoria dettata dall’art. 18,5°

comma,vuoi,infine,perché ,per essere stato subordinato alla

previa verifica di prescrizioni e condizioni ,non può

comunque dirsi concluso se non dopo la verifica del rispetto

delle prime e l’avverarsi delle seconde..

In ogni caso,le medesime prescrizioni,in buona parte,sono

comunque certamente applicabili al caso in esame,al di là di

qualsiasi questione temporale,poiché già poste dalla l. r .

Calabria del 29/12/08 n. 42.

La quale,dopo avere indicato tra i suoi obiettivi quello di “

ridurre l’inquinamento connesso alla produzione di energia

ed in particolare l’’emissione di gas a effetto serra “ ( art.

1,1° comma, lett. b) dell’allegato sub 2) - finalità che si

pone quale parametro per l’esame di qualsiasi progetto -

prescrive che “ la domanda deve essere corredata della

seguente documentazione “ ( art. 4, 1° comma ) : …”

 progetto definitivo dell’impianto redatto a norma del d. lgs

163/06 “ ( lett. c) ; “ per gli impianti a biomassa studio

dettagliato sulla localizzazione dell’impianto in

funzione della disponibilità di biomassa;studio,basato

su indagini dirette,volto a minimizzare i costi relativi 

all’acquisto,al trasporto ed allo stoccaggio dei 

quantitativi di biomassa necessari al funzionamento

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dell’impianto;contratti preliminari di acquisto delle

biomasse “ ( lett. h) .

La legge,in buona sostanza ,accoglie i principi della filiera

corta,sottolineando la necessità di uno stretto collegamento

tra la disponibilità di biomassa e la localizzazione

dell’impianto,proprio per evitare insediamenti meramente

speculativi,senza una logica né una sostenibilità

ambientale.

E proprio quello dell’approvvigionamento della biomassa è il

punto che più facilmente scopre le denunciate criticità

progettuali in modo esplicito e diretto,denunciando

inesorabilmente le carenze istruttorie del procedimento ed il

difetto assoluto di motivazione dell’atto finale .

Al riguardo,si consideri che :

a)non è mai stato prodotto lo studio dettagliato sulla

reperibilità della biomassa e ciò sebbene già in data

08/04/02 ,in sede di conferenza di servizi per il rilascio

dell’autorizzazione del 02/09/02, l’Ente Parco esigesse un “

 piano dettagliato sulla reperibilità del materiale oggetto di

lavorazione” .

Al riguardo, il proponente ha soltanto dichiarato che è stato

“ eseguito uno studio sulla disponibilità di biomasse sul

mercato locale ,che include le regioni limitrofe all’impianto

del Mercure ( Calabria , Basilicata e Puglia ) “ da cui “

emergerebbe una consistente potenziale disponibilità di 

 prodotto “senza,però,mai produrre tale fantomatico studio

che,pertanto,non consta essere stato esaminato.

b)A fronte di un quantitativo dichiarato ( peraltro fortemente

sottostimato avuto riguardo alla potenza dell’impianto ) di

340.000 tonnellate all’anno(in realtà ,avuto riguardo alle

dimensioni dell’impianto,ne occorreranno tra 500.000 e

600.000 ! )neppure una minima parte proverrebbe

dall’area interessata né lo potrebbe ,in

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considerazione dei vincoli gravanti sulla stessa in

quanto area protetta con divieto di tagli .

Del resto, ove , nell’immediato o in seguito, dovesse

ritenersi che all’approvvigionamento si possa

provvedere con materiale legnoso prelevato

nell’area, sarebbe fin troppo evidente l’ancor più

stridente contrasto del progetto con i vincoli

forestali vigenti sul territorio e che , al contrario ,

impongono il divieto di tagli così consistenti da

attentare alla stessa sopravvivenza dell’area

protetta.

Anche tale aspetto è stato efficacemente valorizzato

nel più volte richiamato parere dell’ Avvocatura

Distrettuale dello Stato che ha saputo far emergere

una insanabile contraddizione del progetto che ancor

più ne rende palese l’inopportunità e l’illegittimità.

c) L’Enel,comunque,lungi dal fornire le puntuali indicazioni

dovute, ha evocato l’ astratta “  potenziale disponibilità di

 prodotto “ ( pagina 3 dell’allegato 1 alle precisazioni in

merito alla valutazione di incidenza per la Regione Basilicata

del luglio 2008) senza giammai fornire dati concreti sulla

effettiva reperibilità.

Né ha prodotto una corretta analisi del fabbisogno

energetico della centrale ,sebbene trattasi di un dato

essenziale anche per la valutazione della coerenza delle

fumose indicazioni sull’approvvigionamento.

Sul punto,anzi, si è costretti a riconoscere ,senza apparente

imbarazzo,che “ non è possibile per l’Enel indicare

nominativamente i possibili fornitori   “ ( pagina 5

dell’allegato 1 alle precisazioni in merito alla valutazione di

incidenza per la Regione Basilicata del luglio 2008).

Ammissione che merita approfondimento anche alla luce

delle previsioni del decreto 02/03/10 del Ministero delle

Politiche agricole,alimentari e forestali che

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,invece,impongono la tracciabilità e rintracciabilità delle

biomasse.

d)La migliore riprova che l’intero quantitativo di biomassa

proverrà da aree situate ben oltre il raggio dei 70 km

dall’impianto di produzione è in ogni caso data dalle

indicazioni sul traffico veicolare pesante previsto per il

trasporto ,stimato ( rectius: sottostimato ) in 112 passaggi

giornalieri ( pagina 4 delle precisazioni in merito alla

valutazione di incidenza per la Regione Basilicata del luglio

2008) ,dato che già da solo contraddice e smentisce quanto

dichiarato in ordine alla provenienza del combustibile.

In definitiva,la mancata disponibilità di biomassa

nell’area dell’insediamento rende non solo illogica ed

inopportuna l’iniziativa ma inficia radicalmente

l’autorizzazione poiché contravviene platealmente

alle precise indicazioni normative regionali

,anticipatorie delle linee guida nazionali,improntate a

maggiore sensibilità ambientale e comune buon

senso.

L’importazione di un tale quantitativo di biomassa ,con

conseguente necessità di un insostenibile traffico veicolare

pesante,inoltre,determinerà un consistente aumento di

quelle immissioni che,invece,la legge intende ridurre,

facendo apparire l’iniziativa imprenditoriale per quello che

è ,ossia una mera speculazione non inserita nel territorio sul

quale,anzi,produrrà esclusivamente effetti negativi .

Ed è particolarmente inquietante che,in difetto dello studio e

del piano di approvvigionamento della biomassa,con

irritante disinteresse verso le collettività sacrificate ,si sia

ritenuto egualmente di autorizzare la domanda sebbene non

si sappia ancora da dove proverrà l’enorme quantità di

biomassa occorrente per l’alimentazione

dell’inceneritore,con inevitabili riflessi anche sulla

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conservazione dell’integrità dell’habitat naturale,esposto ad

inevitabili quanto indefinite contaminazioni.

La carenza è ancora più grave laddove l’autorizzazione

impugnata non indica nemmeno , quale obbligata

prescrizione ,ciò che è stato imposto dal Ministero dell’

Ambiente e della tutela del territorio e del mare con nota

DSA /2007/14.968 del 25/05/07 ,ossia che “  per quanto

riguarda l’approvvigionamento di biomasse vegetali 

che venga prodotta dalla società idonea

documentazione atta a dimostrare che tali biomasse

siano sempre prodotte in via diretta da attività di 

deforestazione”.

Paradossalmente ,si autorizza la messa in esercizio

dell’impianto senza neppure curarsi di verificare il

rispetto della prescrizione la cui imposizione è alla

base dell’attivazione del procedimento!.

e)Inoltre, se è vero che il quadro normativo di riferimento

rivela indubbiamente il favor legis verso le fonti rinnovabili

di produzione di energia , ciò accade , però, sul presupposto

che l’utilizzazione delle stesse e di tecnologie avanzate e

compatibili con l’ambiente determini una riduzione delle

emissioni di gas ad effetto serra , in conformità all’

impegno internazionale assunto dall’Italia con la

sottoscrizione del Protocollo di Kyoto dell’11/12/97 .

A tal fine ,è ovviamente necessario che il ricorso a

fonti rinnovabili riduca il livello di inquinamento .

Ciò che è possibile solo quando le centrali a biomasse sono

proporzionate alle potenzialità ed alle esigenze del

territorio , ossia dimensionate alla stregua del quantitativo

di biomasse reperibile in loco .

Ciò in quanto il processo di compensazione della CO2 è

insito nel fatto che la pianta divenuta biomassa ha già

funzionato da scambiatrice con l’atmosfera attraverso la

fotosintesi clorofilliana.

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Nella fattispecie ,invece , come dovrebbe essere ormai

chiaro,la centrale è certamente sovradimensionata e non si

approvvigionerà sul territorio ( se non in misura

insignificante e comunque non chiaramente indicata ) così

dovendo fare ricorso ad un consistente trasporto viario

che,ovviamente , determinerà un forte innalzamento del

livello di inquinamento ,in alcun modo compensato dalla

riduzione di emissioni conseguente al tipo di alimentazione .

Non solo : ma l’energia prodotta non è destinata al territorio

sicché l’eventuale riduzione di emissioni nocive , non

limitata all’area di produzione , costituisce vantaggio

generalizzato laddove proprio l’area in cui è insediato

l’impianto di produzione subirà un notevole incremento del

livello di inquinamento .

^^^^^^^

L’autorizzazione è inoltre inficiata da gravi e palesi vizi

dell’atto presupposto oggetto di modifica, ossia l’

autorizzazione del 02/09/02 la cui modifica è stata oggetto

del procedimento conclusosi con il provvedimento

impugnato .

Il collegamento tra i relativi procedimenti,del resto,è reso

manifesto già dalla convocazione della conferenza di servizi

indetta dalla Provincia di Cosenza per modificare la

richiamata autorizzazione,atteso che ad essa sono stati

invitati esclusivamente i soggetti che avevano partecipato a

quel procedimento.

Ebbene, la conferenza di servizi che ebbe a produrre la

suddetta autorizzazione era evidentemente “   pre –

decisoria ” avuto riguardo alla natura “ istruttoria “ della

stessa .

  Tale conclusione è confortata dal tenore dello stesso atto

conclusivo , che afferma “…prima dell’inizio dei lavori di

ristrutturazione della Centrale , dovrà dotarsi della

Concessione Edilizia Comunale…..nonché comunicare a

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questo Ente e a tutte le Amministrazioni coinvolte nel

 procedimento, l’inizio e ultimazione dei lavori medesimi”……

contestualmente all’inizio dei lavori, la società ENEL dovrà

trasmettere a questo ente progetto esecutivo” ( art . 2 ) ,

precisando che :”la presente autorizzazione non include

eventuali altre autorizzazioni o concessioni , previste dalle

leggi vigenti , da acquisire da parte della società richiedente

 prima dell’inizio dei lavori” (art . 4 ) .

Ne consegue che la conferenza non ha comunque mai

autorizzato l’esecuzione dei lavori preordinati alla

riconversione a biomasse del 2° gruppo della centrale del

Mercure , all’uopo occorrendo la presentazione del progetto

esecutivo ed il completamento dell’indicato iter

che,invece,non è stato mai intrapreso.

^^^^^^^

In ogni caso, non vi è alcuna autorizzazione in essere

che possa formare oggetto di mera variazione o

adeguamento ovvero di integrazione o modificazione

.

L’ autorizzazione del 02/09/02 prevede espressamente

,all’art . 3, che “ il titolare della presente

autorizzazione è tenuto ad osservare le seguenti 

 prescrizioni : 1) l’impianto a biomasse dovrà entrare

in esercizio , inteso come primo parallelo con la rete

elettrica , entro trenta mesi dall’emissione della

 presente autorizzazione “ .

Trattasi di termine perentorio la cui inosservanza

importa la decadenza dell’autorizzazione .

Al riguardo non può sussistere alcun dubbio atteso che il

provvedimento conclude stabilendo che “ la mancata

osservanza delle prescrizioni indicate nella presente

autorizzazione ne comportano ( sic! ) la decadenza

“ ! .

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Per l’effetto , non constando la messa in esercizio entro il

02/03/05 ( trenta mesi dall’emissione dell’ordinanza datata

02/09/02 ) , alla scadenza del suddetto termine

l’autorizzazione è decaduta sicché non può costituire

oggetto di adeguamento di sorta, all’ uopo

occorrendo una nuova autorizzazione e , dunque ,

l’avvio di un nuovo procedimento .

La mancata osservanza del suddetto termine perentorio è

circostanza di fatto assolutamente certa posto che stesso

l’Enel in data 21/07/06 ha formalmente dato atto che “ a

tutt’oggi non sono state rilasciate le autorizzazioni

occorrenti all’entrata in esercizio della centrale “ tanto da

non essere in condizione “ di poter programmare con

sufficiente margine di certezza la messa in esercizio

dell’impianto “.

Si badi bene : non è questione formale , poiché in questa

materia l’esigenza di prevedere termini certi e brevi è

dettata dall’evidente necessità di aggiornare il progetto al

progresso tecnologico ed alle mutate esigenze di sviluppo

territoriale .

Ne consegue che non può autorizzarsi una modifica

dell’autorizzazione occorrendo il rilascio ex novo della stessa

,con relative implicazioni in ordine agli atti da produrre,le

verifiche da svolgere,le determinazioni da assumere.

L’autorizzazione , inoltre , era comunque subordinata ad

una serie di prescrizioni, tra cui ,come visto, quella che l’

Enel avrebbe dovuto comunicare a tutte le Amministrazioni

coinvolte l’inizio e la fine dei lavori e contestualmente

all’inizio dei lavori trasmettere il progetto esecutivo .

Adempimento che ancora oggi non consta essere stato

eseguito.

Inoltre, gli stessi enti che avevano dato parere favorevole

lo avevano comunque espressamente condizionato ad una

serie di prescrizioni e condizioni sicché la verifica del

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rispetto delle prime e dell’avverarsi delle seconde ne

costituiva indefettibile presupposto e limite.

Del resto, che la valutazione del progetto sia stata supina e

frettolosa lo dice l’Avvocatura Distrettuale dello Stato che

rileva ( nel richiamato parere del 21/08/09) come “ il parere

favorevole è stato espresso senza adeguata e sostanziale

valutazione dei fattori di rischio “.

Ciò è dipeso ,in buona misura, dal fatto che la conferenza di

servizi ( sia quella che ha partorito l’autorizzazione del

02/09/02 , sia quella che ha chiuso i suoi lavori il 23/12/09

ed i cui atti sono poi stati posti a base della decisione

assunta dal funzionario ) nonché tutti gli enti chiamati a

pronunciarsi sul progetto in oggetto hanno accettato ,

senza muovere alcuna obiezione, un mero progetto

preliminare. 

Che tale sia la natura del progetto non può porsi in

discussione ,atteso che lo stesso Comune di Laino Borgo nel

rilasciare il parere favorevole reso in sede di conferenza di

servizi del 30/07/09 l’ha subordinato “ alla presentazione di

  progettazioni esecutive “ ( possibilmente sottoscritte da

tecnico abilitato atteso che il progetto esaminato non lo era

come -senza vergogna- ammesso ! ) .

Del resto , lo stesso proponente nel richiedere la valutazione

di incidenza alla Regione Basilicata lo ha formalmente

qualificato “ preliminare “ .

In merito si ricorda che i pareri su di un progetto di una

opera pubblica vengono espressi solo ed

esclusivamente in presenza di una progettazione

definitiva.

 Trattasi di vizio radicale che inficia tutti gli atti rilasciati su

tale insufficiente fondamento .

Esso , inoltre , è indice sintomatico della superficialità con

cui il progetto è stato istruito , con l’acritico recepimento

delle indicazioni del proponente. 

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Si aggiunga  che  le stesse modalità di funzionamento della

conferenza di servizi sono radicalmente viziate.

Innanzitutto, non è stato mai chiarito il pregiudiziale nodo

relativo alla sua natura , politica ovvero gestionale , e ,

conseguentemente , all’ individuazione dei soggetti

legittimati a parteciparvi .

Ed ,infatti , vi è stata una promiscuità di ruoli e funzioni ,

avendo partecipato ora gli organi politici , ora i funzionari

degli enti , con evidenti riflessi sulla legittimità del

provvedimento finale che quei vizi assorbe e contiene .

Non solo , ma non vi è stata alcuna coerenza atteso che dai

verbali delle numerose sedute della conferenza si rileva , di

volta in volta, la partecipazione tanto di funzionari quanto di

rappresentanti politici degli enti coinvolti .

In specie , appare viziata la partecipazione ai lavori della

conferenza del Comune di Laino Borgo che alla seduta

dell’08/01/09 è stato rappresentato dal Sindaco ed a quella

del 30/07/09 dal Responsabile dell’Ufficio Tecnico

Comunale .

Ebbene , quest’ultimo , in ragione della carica, era senz’altro

legittimato a rappresentare l’ ente di appartenenza ma solo

quale organo gestionale .

Veste nella quale certamente , non avrebbe potuto togliere

effetto alla contraria dichiarazione già espressa dal Sindaco

nella precedente seduta dell’08/01/09.

A tal fine sarebbe stato necessario quanto meno una

formale delega dell’organo politico che – per come eccepito

già in quella sede – viceversa non consta essere stata

rilasciata .

Non è dato comprendere ,inoltre, in forza di quali criteri il

responsabile del procedimento abbia individuato i soggetti

legittimati a partecipare ai lavori .

In specie , si rileva una palese ed ingiustificata

discriminazione laddove , da un lato, si è ritenuto che avesse

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titolo per partecipare il Comune di Mormanno , dall’altro si è

esclusa la partecipazione del Comune di Castelluccio

Superiore , il cui collegamento con l’area oggetto

dell’intervento è decisamente più forte ed evidente .

Infine , consta dalla stessa domanda che al progetto

originario sono state apportate successive e consistenti

modifiche sulle quali , però, gli enti coinvolti non hanno

avuto modo di esprimersi , laddove sarebbe stato comunque

necessario un nuovo pronunciamento.

Infine,non può non notarsi che i lavori della conferenza

avrebbero dovuto avere termine l’08/01/09 ,allorché sia il

Comune di Laino Borgo che l’Ente Parco avevano espresso

parere sfavorevole .

  Tuttavia , in tale seduta l’ing . Eugenio Gaudio,

responsabile del procedimento e presidente della

conferenza ,anziché chiudere i lavori,ha disposto

inopinatamente un rinvio, con anomala riapertura dei

termini del procedimento .

 Trattasi di ulteriore elemento che rafforza i dubbi espressi

sull’inosservanza dei canoni cui dovrebbe essere improntata

l’azione amministrativa.

^^^^^^^

8)Eccesso di potere –gravi carenze istruttorie e di

motivazione – travisamento di fatti decisivi -omessa

valutazione di tutti gli interessi sottesi – omessa valutazione

tecnica delle condizioni fisico ambientali dell’area di

intervento -irragionevolezza e contraddittorietà – mancanza

di motivazione.

E’ opportuno innanzitutto evidenziare l’assoluta tempestività

dell’impugnazione anche in ordine agli atti ed ai

procedimenti connessi o presupposti che sono confluiti

nell’autorizzazione unica,ovvero dalla stessa recepiti, e che

pure appaiono affetti da palese eccesso di potere.

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Nella fattispecie,infatti,ricorre una fattispecie di connessione

procedimentale,ovvero di attività amministrativa a struttura

pluriprocedimentale, in ordine alla quale ,al fine di rendere

effettiva la tutela,è sufficiente -necessario impugnare il

provvedimento conclusivo in cui culminano e si sintetizzano

tutti gli altri atti .

Ciò per una duplice ragione.

In primo luogo, perché la conoscenza della immediata

lesività di atti e procedimenti connessi e presupposti non

può essere meramente presunta ( cf. Cons. St. ,IV, 15/05/08

n. 2.236; TAR Catanzaro , I, 01/09/08 n. 1.176 ).

Inoltre ,perché ,semmai,è ragionevole presumere il

contrario,ossia che la piena conoscenza dell’intera attività

amministrativa pluriprocedimentale e della sua lesività, ai

fini del decorso dei termini di impugnazione,maturi solo al

momento della definitiva conclusione dei procedimenti tra

loro interconnessi ,con l’adozione del provvedimento finale

( Cons. St. ,IV , 29/01/09 n. 391).

Ciò posto,( e sebbene le censure investano il procedimento

e l’autorizzazione unica in ogni loro profilo )si contesta

specificamente la legittimità dei seguenti atti di maggiore

rilievo lesivo.

a)Decreto dirigenziale Dipartimento Ambiente della Regione

Calabria n. 23.795 del 29/12/09 .

E ‘ stato già rimarcato come in uno dei procedimenti

connessi sia stato raggiunto un record di tempismo

amministrativo difficilmente eguagliabile.

Ci si riferisce al richiamato decreto a firma del dott .

Giuseppe Graziano, dirigente generale del Dipartimento

ambiente della Regione Calabria, che ,con eccezionale

solerzia, il 29/12/09 ,su richiesta dell’ENEL acquisita

appena il 21/12/09 , in soli tre giorni lavorativi liberi ( il

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24,25,26,27 dicembre erano festivi ) ha revocato il decreto

n. 22082 del 03/12/09 con cui era stato annullato in

autotutela il decreto n. 536 dell’08/02/07 contenente

parere favorevole con prescrizioni in merito alla procedura

di valutazione di incidenza.

E ciò in quanto,a suo dire,l’annullamento del parere

favorevole espresso dall’Ente Parco Nazionale del Pollino

con la richiamata determinazione dirigenziale n. 1111 del

28/10/09 non sarebbe stato formalmente riferito al parere

favorevole reso in merito alla valutazione di incidenza

bensì ,ed esclusivamente, al parere favorevole reso in sede

di conferenza di servizi presso la Provincia di Cosenza in

data 30/07/09!

In realtà,chiunque può verificare che l’annullamento del

parere ,per come ampiamente motivato,è stato

dettato dalla generale ed assorbente considerazione

di una assoluta incompatibilità del progetto con la

stessa ragion d’essere del Parco sicché non è

consentito operare tali sofistici distinguo.

Del resto,il parere reso in sede di conferenza e volto

al rilascio dell’autorizzazione unica contiene ed

assorbe,riportandole ad unità, tutte le valutazioni

incidentali espresse su singoli aspetti della domanda.

Il provvedimento ,dunque,è stato illegittimamente assunto .

^^^^^^^

b)Decreto dirigenziale Dipartimento Ambiente della Regione

Calabria n. 536 dell’08/02/07 .

Relativo parere favorevole della commissione di valutazione

di incidenza del 23/01/07

Decreto dirigenziale del Dipartimento Ambiente della

regione Basilicata n. 75/AB/2009/D/435 del 09/04/09 di

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convalida,rettifica ed integrazione del precedente decreto n.

75/AB/2008/D 1532 del 13/10/08.

I rilievi critici ad oggetto tali atti sono sostanzialmente

comuni e,dunque,possono esporsi congiuntamente.

Occorre solo evidenziare, quanto al decreto dirigenziale del

Dipartimento Ambiente della Regione Basilicata n.

75/AB/2009/D/435 del 09/04/09 di convalida,rettifica ed

integrazione del precedente decreto n. 75/AB/2008/D 1532

del 13/10/08 ,come tale atto denunci già nella formale

titolazione il vizio originario di una sua adozione a sanatoria

di una grave violazione procedurale.

Esso,infatti,intende sanare,richiamandolo integralmente,il

precedente decreto del 13/10/08 adottato,però,senza

acquisire il prescritto parere obbligatorio dell’Ente Parco.

Non può,evidentemente,ammettersi che un parere

obbligatorio,destinato ad incidere sul contenuto dell’atto

finale,possa essere acquisito dopo l’adozione di

quest’ultimo, riducendolo a mero requisito cartaceo di

validità formale del procedimento ed in tal modo

snaturandolo della sua tipica funzione di indirizzo.

Ad ogni modo ,sia il provvedimento di valutazione di

incidenza della Regione Calabria,con il relativo parere della

commissione istruttoria,sia l’omologo della Regione

Basilicata e,conseguentemente,l’autorizzazione unica che li

ha recepiti, poggiano su presupposti errati apparendo

determinati da indicazioni progettuali inesatte

,incomplete ,contraddittorie ,oggettivamente non

rispondenti al vero , formalmente denunciate già

nella seduta della conferenza di servizi dell’ 08/01/09

dal Sindaco di Rotonda,il quale non consta essere mai

stato smentito nelle sue gravissime quanto

dettagliate affermazioni .

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Occorre,pertanto,soffermarsi sugli aspetti più clamorosi di

un progetto improntato a sconcertante faciloneria.

Primo su tutti quello relativo all’ubicazione dell’impianto che

si assume in “ stretta adiacenza con l’area del Parco del

Pollino e,quindi,della ZPS Massiccio del Pollino e Monte Alpi

“ mentre ,invece, esso ricade all’interno del perimetro

del Parco ed all’interno della ZPS Pollino

Orsomarso,codice identificativo IT 9310303.

 Trattasi,all’evidenza ,di dato essenziale per la valutazione di

incidenza eppure assolutamente trascurato .

Si attesta,poi,che l’area interessata è situata “ in un

territorio ortograficamente montuoso “ ma si omette di

precisare che la centrale è collocata in una valle ( con i

conseguenti problemi quanto al ristagno dei fumi ) e

manca finanche uno studio sul regime dei venti ,

giacché si è ritenuto di poter desumere i relativi dati

“ da quelli della stazione AM di Latronico, situata

nella valle parallela “ (sic! ) posta a distanza di

chilometri .

Evidentemente per minimizzare l’incidenza degli effetti

pregiudizievoli per l’uomo , si assume che nell’area “ sono

 presenti solo piccoli centri sparsi coincidenti con gli abitati di

Rotonda , Viggianello, Laino , Mormanno , Castelluccio “

senza precisare però che i residenti in tali “  piccoli

centri sparsi “ sono circa 20.000 unità e vi sono gruppi

di case ad un tiro di schioppo dalla centrale .

Del pari , si evince che il sito oggetto di intervento , “ sede

di un paleolago di cui restano attualmente ancora visibili le

formazioni sedimentarie fluvio –lacustri relitte originatesi in

epoca post –glaciale quaternaria “ presenta indubbi aspetti

di interesse storico archeologico , come documentato , del

resto, da numerosi studi e ritrovamenti ( molti dei quali

esposti nel museo di Rotonda ) , e , tuttavia, palesando

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ulteriore difetto di istruttoria, non vi è stata alcuna concreta

valutazione dell’interesse culturale dell’area.

Inoltre,l’intera impalcatura progettuale si regge sull’implicito

presupposto che l’impianto sia già esistente,con l’insistita

affermazione di voler ristrutturare , riconvertire , modificare

l’impianto , dato a tutti gli effetti per esistente e che ,invece

, tale non può ritenersi giacché da tempo non funzionante .

Esso,invece,come già rilevato, sin dal 1997 ha cessato di

funzionare.

Al riguardo,soccorre l’art . 2 del d . lgs 18/02/05 n. 59

recante “ attuazione integrale della direttiva 96/61/CE

relativa alla prevenzione e riduzione integrate

dell’inquinamento “ , che, alla lett . d ) , fornisce la nozione

normativa di impianto esistente definendo tale “ un

impianto che , al 10/11/99 , aveva ottenuto tutte le

autorizzazioni ambientali necessarie all’esercizio o il

 provvedimento positivo di compatibilità ambientale , o per il

quale a tale data erano state presentate richieste complete

 per tutte le autorizzazioni ambientali necessarie per il suo

esercizio , a condizione che esso sia entrato in funzione

entro il 10/11/00”.

L’impianto oggetto di esame , pertanto, non può che

essere definito nuovo , ossia “ un impianto che non

ricade nella definizione di impianto esistente “ ( lett . e)

della norma richiamata ),in quanto tale sottoposto alle

più restrittive norme di valutazione fissate per i

nuovi impianti .

Pur omettendo qualsiasi considerazione sugli aspetti

maggiormente tecnici ( e,tuttavia, estremamente

rilevanti,dell’impatto sull’ambiente per

ceneri,rifiuti,emissioni gassose e polveri sottili in atmosfera,

emissioni sonore ,effluenti liquidi ,consumo delle risorse

ambientali) che richiederebbero un’analisi squisitamente

scientifica, si richiama l’attenzione sui soli punti più critici e

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di immediata rilevabilità già efficacemente messi in rilievo

in uno studio effettuato dagli esperti Rabitti e Casson dal

quale emergono macroscopiche carenze ed indicazioni

spudoratamente inattendibili proprio in ordine agli elementi

essenziali per una corretta valutazione del progetto.

Sul peso ambientale dell’iniziativa si sostiene che la

trasformazione dell’impianto determinerebbe una “

consistente riduzione delle incidenze ambientali , con

 particolare riguardo alle emissioni di CO2 “ ma ciò è vero

solo assumendo a parametro il livello di inquinamento

riscontrabile allorché la centrale era attiva , laddove la

stazione 1 è stata posta in stato di arresto con

cessazione dal servizio il 01/05/1997, mentre la

sezione 2 è stata disattivata e dichiarata dismessa al

MICA a far data dal 01/10/1993 .

Ed ancora è dato leggervi rassicurazioni in ordine alla qualità

delle acque del fiume Mercure desunte “ da indagini

eseguite dall’Enel nel 1999,in periodo di esercizio della

centrale “ mentre essa, come già rimarcato, era da anni

inattiva.

Sul punto occorre altresì rimarcare l’incompetenza

dell’Autorità di Bacino della Calabria che con atto n.

10.155 dell’11/07/07 ha espresso parere favorevole in

ordine ad un corso idrico per il quale la competenza è

dell’omologo ente lucano.

Ulteriore vizio che inevitabilmente si riflette sull’atto finale.

Del pari , non ci si è preoccupati di verificare l’incidenza

fortemente negativa di una tale iniziativa sulla vocazione e

l’immagine turistica dell’area nonché sulla consistente

occupazione legata al settore turistico –alberghiero , al

rafting , all’agricoltura , alle produzioni agricole tipiche

( quali il fagiolo poverello e la melanzana rossa di

Rotonda ) .

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E’ sorprendente l’assenza di qualsiasi studio sulla

viabilità e sull’effetto inquinante prodotto dal

consistente aumento di traffico pesante (sono previsti

112 autoarticolati al giorno già solo per il trasporto delle

materie prime cui occorre aggiungere l’ulteriore

incremento di traffico derivante dalle “ altre esigenze di

trasporto , compresi l’approvvigionamento di gasolio e gpl e

lo spostamento del personale di esercizio “ nonché ,

durante la fase dei lavori , quello derivante dai “ mezzi

adibiti al trasporto dei materiali “) .

Balza all’evidenza la mancata indicazione dello stesso

percorso da seguire a fronte di una rete viaria già

inadeguata priva , in molti tratti , dei requisiti minimi di

sicurezza imposti dal Codice della Strada per accogliere un

siffatto traffico veicolare .

Specie allorché, a breve ( il dato è notorio ) sarà

interessato dai lavori di rifacimento dell’ autostrada SA/RC

il tratto Lauria Sud/ Campotenese .

Il proponente ,peraltro, dopo essersi formalmente

impegnato a realizzare i necessari adeguamenti della rete

viaria non ha fatto alcunché e ciò sebbene tale

adempimento fosse stato elevato a condizione di

efficacia dell’autorizzazione concessa il 02/09/02.

Al riguardo,valga considerare che già il Comune di Laino

Borgo nell’esprimere con delibera del Commissario

straordinario n. 43 del 05/04/02 parere favorevole lo

subordinava alla condizione che fossero “ previste idonee

infrastrutture di collegamento fino all’ A3 SA/RC o

migliorate quelle esistenti,al momento

insufficienti,tali da sopportare il notevole traffico ,di 

camion per il trasporto della massa legnosa,che sul 

territorio si svilupperebbe”.

  Tali aspetti istruttori avrebbero richiesto un necessario

approfondimento ,specie alla luce del netto parere contrario

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della Provincia di Potenza espresso in sede di conferenza di

servizi innanzi la Provincia di Cosenza anche per la puntuale

considerazione dell’insostenibilità di un tale traffico pesante.

Il quale rileva anche ai fini dell’applicazione delle misure di

salvaguardia vigenti per il territorio del Parco cozzando con

la drastica previsione di cui all’art. 3,lettera i.

In realtà, come visto, l’intero procedimento , nonostante la

sua lunga durata,è contrassegnato ,da un lato,da incredibili

svarioni fuorvianti, dall’altro da sconcertante faciloneria

istruttoria .

Non è dato comprendere come , a fronte del mancato

chiarimento di aspetti così critici e fondamentali e

dell’individuazione di possibili rimedi ,possa comunque

avere goduto di una valutazione favorevole .

^^^^^^^

c) Parere dell’Azienda Sanitaria Provinciale di Cosenza ( già

Azienda Sanitaria Locale di Castrovillari ) espresso in sede di

conferenza di servizi del 26/11/07 e confermato con nota n.

2322 del 21/07/09.

 Tale atto è ancor più censurabile poiché ,per provenire da un

ente preposto alla tutela della salute umana,avrebbe

richiesto massimo scrupolo ed ,invece, trascura

grossolanamente di verificare gli  effetti di una tale

opera sulla salute umana , sebbene sia nota l’estrema

pericolosità di tali impianti.

L’ Azienda sanitaria locale non ha avvertito neppure la

preoccupazione di verificare quale sia già ad oggi il

livello di inquinamento ambientale dell’area prima di

aggravarlo né ha preteso uno studio sull’impatto

sanitario dell’impianto ( aspetto assolutamente

trascurato ,anche formalmente,dal progetto ).

Carenza ancor più grave atteso che la salute costituisce

bene primario di rango costituzionale e che per la sua

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salvaguardia la giurisprudenza ha costantemente affermato

che deve applicarsi il principio della massima cautela ,

vietandosi tutte le immissioni anche solo

potenzialmente lesive per la salute  .

 Tanto più che nella stessa nota dell’ ASL n. 2 di Castrovillari

n. 1334 del 07/05/02 si poneva in evidenza che “ necessita

studiare l’impatto ambientale legato alle emissioni 

ed alla dispersione degli inquinanti gassosi e delle

ceneri,con probabile emissione di radioattività

naturale ,all’inquinamento acustico prodotto dall’impianto

e dal traffico veicolare (aumentato) ,all’inquinamento

elettromagnetico ecc. al fine di verificarne la corrispondenza

con gli standards di accettabilità previsti dalla legislazione

vigente ed individuare precocemente interventi e

 provvedimenti risolutivi da adottare per la risoluzione dello

stesso; ricercare,altresì,le probabili associazioni tra i diversi

fattori di inquinamento ambientale ed occupazionale ed

effetti sulla salute pubblica e degli addetti “.

Il parere favorevole,del resto,contrasta con l’avvertita

necessità che , tra l’altro, “ si realizzi un sistema di controllo

automatico dei parametri ambientali previsti dal progetto

che preveda il blocco automatico delle attività in caso di

superamento dei limiti di norma “ e che “ venga costituita

un’apposita commissione di esperti di comprovata

  professionalità e tecnici , degli enti istituzionalmente

competenti in materia , con la mansione di studio e

monitoraggio ambientale costante “ .

Insomma,anche tali atti appaiono viziati da gravi carenze

istruttorie e dalla omessa ponderazione di tutti gli interessi

coinvolti.

Ancora una volta è illuminante il pensiero dell’Avvocatura

dello Stato , secondo cui è stato “ omesso di comparare

il funzionamento di una centrale elettrica con

l’impatto sulle popolazioni e sull’economia delle

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comunità locali, alle quali l’impianto non apporta

alcun beneficio ( e può essere , invece , foriera di 

danno ) “.

^^^^^^^

E’ banale osservare che la esatta conoscenza dei suddetti

punti sarebbe stata fondamentale per una corretta

valutazione del progetto sicché la loro incompleta ,imprecisa

,errata rappresentazione non può non avere assunto

efficacia causale determinante ai fini dell’atto adottato.

Non è accettabile e costituisce offesa all’intelligenza degli

interlocutori , pertanto, che – così come invece fatto -il

rilievo di tali vizi progettuali possa essere liquidato alla

stregua di “ refusi dattilografici  “ affermando che “

non incidono minimamente nella valutazione ivi 

svolta “,ritenendosi irrilevante l’ubicazione dell’impianto e

la circostanza dell’essere o meno abitata la relativa area .

E’ un po’ come se ,nell’esame di una domanda di rilascio di

un permesso a costruire ,si sostenesse essere la stessa cosa

ubicare l’intervento in zona edificabile o nella quale vige

divieto assoluto di attività edilizia!

E’ invece sin troppo evidente che a fronte di tali rilievi si

imponesse un radicale riesame del progetto il quale , al di là

di qualsiasi questione sulla sua natura ,esecutiva o

meramente preliminare , mostra appieno le gravi carenze

che ne inficiano uno stesso serio esame.

Da quanto sopra , e senza con ciò travalicare i limiti

dell’esame giuridico dell’atto per invadere quello della sua

opportunità, consegue che a fronte di danni certi e

gravissimi per un territorio protetto ( impatto sull’eco-

sistema , aumento del traffico viario pesante , esposizione a

fattori altamente inquinanti , ricaduta pesantemente

negativa sull’immagine e la percezione dell’area e , dunque,

sullo sviluppo turistico e la relativa occupazione ) e di

effetti almeno potenzialmente dannosi per la salute dei

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residenti , non emerge alcuna utilità che possa,almeno

parzialmente , compensare e giustificare le

valutazioni favorevoli .

  Tale constatazione non ha solo forti implicazioni in ordine

alla valutazione del merito del progetto ma , evidentemente

, si riflette sulla legittimità degli atti assunti , dal momento

che l’approvazione del progetto non è giustificata dal

pubblico interesse ( non riducibile alla , pur

apprezzabile , esigenza di produzione di energia ).

Certo è che tali carenze istruttorie ed , in specie,

l’omissione di una seria valutazione comparativa

degli interessi coinvolti alla luce della vocazione

speciale di un territorio che gode di duplice

protezione , ha determinato anche l’assenza di un

valido apparato motivazionale .

Il generale obbligo di fornire adeguata contezza delle ragioni

di fatto e di diritto su cui si fonda il provvedimento

amministrativo – specie se di così rilevante incidenza – non

può ritenersi soddisfatto quando l’adozione di esso non sia

stata preceduta da una seria istruttoria e da una adeguata

comparazione degli interessi in conflitto.

Nella fattispecie , un tale esame comparativo difetta

radicalmente , giacché i gravissimi ( per meglio dire

letali ) effetti della realizzazione del progetto

sull’area protetta non sono stati affatto considerati . 

Il funzionario,infatti, si è limitato a riassumere gli atti

acquisiti senza svolgere né una loro disamina né una

obbligata valutazione dei punti critici dagli stessi

evidenziati .

Le considerazioni che precedono, per la molteplicità e

l’indubbia valenza dei profili interessati, minano l’intero

impianto progettuale e,per l’effetto, il provvedimento finale.

Adottato senza elaborare una qualche valutazione

critica degli atti che,ove compiuta,avrebbe reso

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palese le assoluta inconciliabilità del progetto con la

destinazione dell’area,le regole giuridiche, il comune

buon senso e, si lasci passare l’espressione,la

decenza .

^^^^^^^

CONCLUSIONI

Dovrebbe essere ormai chiaro che il provvedimento adottato

non tutela “ il pubblico interesse delle popolazioni locali

residenti nell’area del Parco “ né la “ vocazione specifica “

del territorio ed i vincoli derivanti dalla tutela “ speciale “ ad

esso accordata giacché l’impianto non apporta alcun

beneficio risolvendosi in una speculazione imprenditoriale

che utilizza il territorio esponendolo a gravissimi rischi non

adeguatamente valutati.

Il provvedimento impugnato,adottato a conclusione di una

incredibile sequela di violazioni procedimentali,non risponde

al pubblico interesse e,pertanto,se ne impone

l’annullamento.

^^^^^^^

Quanto all’individuazione dei soggetti da chiamare in

giudizio,si ritiene che essi vadano individuati

esclusivamente in quegli enti che,nell’ambito della

conferenza di servizi, hanno espresso pareri o

determinazioni lesive della sfera giuridica degli interessi dei

Comuni ricorrenti ( Cons. st. ,IV, 02/05/07 n. 1.290 ).

Pertanto,alla stregua delle ragioni che sorreggono il

ricorso,gli enti cui riconoscere tale legittimazione si

individuano esclusivamente nei seguenti :

Regione Calabria,in persona del legale rappresentante pro –

tempore,con sede alla via Sensales,palazzo Alemanno,

88100 Catanzaro;

Regione Basilicata,in persona del legale rappresentante pro-

tempore,con sede alla via Verrastro ,85100 Potenza;

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Ente Parco Nazionale del Pollino,in persona del legale

rappresentante pro-tempore,presso l’Avvocatura

Distrettuale dello Stato,corso XVIII Agosto ,85100 Potenza;

Azienda Sanitaria Provinciale di Cosenza,in persona del

legale rappresentante pro-tempore,con sede alla via

Alimena n. 8, 87100 Cosenza.

La qualità di controinteressato,evidentemente,si riconosce

all’ Enel Produzione s. p. a . ,con sede al viale Regina

Margherita 125,00198 Roma.

^^^^^^^

Per quanto sopra esposto,si chiede l’annullamento del

provvedimento impugnato e degli atti dallo stesso

richiamati,presupposti,connessi, per le palesi ed insanabili

illegittimità denunciate ,con vittoria di spese del giudizio .

In via cautelare , si chiede che ne sia sospesa l’

esecutorietà stante ,da un lato, il fumus boni juris del

ricorso e ,dall’altro, la sussistenza del periculum in mora.

Quanto al primo profilo, si consideri che i vizi denunciati

sono di gravità ed evidenza tali da non poter dubitare del

fatto che l’autorizzazione sia stata ,per modi e

contenuti,rilasciata illegittimamente. Ad ogni modo,sul

punto si rinvia ai motivi esposti.

Quanto al secondo,avuto riguardo ai beni a cui tutela il

ricorso è proposto e, su tutti,quello della salute e

dell’integrità ambientale ,la gravità ed irreparabilità del

pregiudizio è in re ipsa.

Si aggiunga che l’eccezionale rilevanza economica

dell’intervento costituisce a sua volta ragione che ,anche a

tutela della controparte,suggerisce che all’autorizzazione

contestata sia data esecuzione solo dopo l’attenta disamina

delle questioni poste e l’eventuale superamento della

verifica giudiziale.

Ad ogni modo,questa difesa sollecita il Tribunale a valutare –

nella sua discrezionalità –la possibilità che l’addotta

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esigenza cautelare possa conciliarsi con il generale interesse

ad una pronuncia nel merito mediante la decisione in

forma semplificata della controversia .

In via istruttoria, a sostegno del ricorso,si depositano gli

atti richiamati come da relativo indice del proprio fascicolo .

^^^^^^^

Ai fini della liquidazione del contributo unificato si dichiara

che esso è dovuto nella misura di E 500,00.

Viggianello, li 27/11/2010

Avv. Vincenzo Bonafine

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MANDATO

Noi sottoscritti :

Giovanni Pandolfi, Sindaco in carica ,legale rappresentante

pro – tempore del Comune di Rotonda;

Antonio Emanuele Fiore, Sindaco in carica, legale

rappresentante pro –tempore del Comune di Viggianello ;

nominiamo nostro procuratore speciale e difensore per il

presente procedimento - ad oggetto la domanda di

annullamento,previa sospensiva,del decreto dirigenziale del

dipartimento attività produttive – settore politiche

energetiche - della Regione Calabria n. 13.109 del

13/09/10,pubblicato sul supplemento straordinario n. 1 al

BURC parti I e II n. 18 del 05/10/10 ad oggetto la

riattivazione della sezione 2 della centrale termoelettrica del

Mercure ricadente nel comune di Laino Borgo - modifica

dell’autorizzazione rilasciata dall’ Amministrazione

Provinciale di Cosenza in data 09/02/02 ai sensi dell’art. 12

del d. lgs 387/03 recepito nell’ordinamento regionale con

legge regionale n. 42/08 nonché di tutti gli atti che ne

costituiscono presupposto ovvero dal medesimo recepiti -

l’avv. Vincenzo Bonafine cui conferiamo ogni più ampia

facoltà , inclusa la presentazione di motivi aggiunti, la

formulazione di eccezioni e di domande , anche cautelari,

di chiamata in causa di terzi, di impugnazioni , anche

innanzi la Corte di Cassazione ed il Consiglio di Stato, , di

designazione di sostituti e consulenti , di elezione di

domicilio , di transazione e conciliazione della lite .

Il mandato è valido per ogni fase e grado del procedimento

, incluso il giudizio innanzi le Supreme Giurisdizioni ,

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estendendosi altresì ad ogni eventuale procedimento

incidentale o connesso, quale quello cautelare , nonché

all’esecuzione ed all’ottemperanza .

Dichiariamo di avere ricevuto , ai sensi dell’art . 13 del d .

lgs . 196/03 , adeguate informazioni sull’utilizzo dei dati

personali conferiti , autorizzando il trattamento dei dati

sensibili nonché la comunicazione e diffusione degli stessi

per le finalità inerenti al mandato .

Dichiariamo , inoltre, di essere stati espressamente

informati, ai sensi dell’art . 4 , 3° comma , del d . lgs 28/10 ,

della possibilità di ricorrere al procedimento di mediazione

facoltativa ivi previsto e dei relativi benefici fiscali indicati

agli artt. 17-20 del medesimo decreto .

Rotonda li 26/11/10 Giovanni Pandolfi

Viggianello,li 26/11/10 Antonio Emanuele Fiore

Avv. Vincenzo Bonafine

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