5 Le organizzazioni collettive

12
LE ORGANIZZAZIONI COLLETTIVE Enti costituiti da più persone e/o da un insieme di beni finalizzati al conseguimento di uno scopo comune Art. 18 cost.: “I cittadini hanno diritto di associarsi liberamente, senza autorizzazione, per fini che non sono vietati ai singoli dalla legge penale

Transcript of 5 Le organizzazioni collettive

Page 1: 5 Le organizzazioni collettive

LE ORGANIZZAZIONI COLLETTIVE

Enti costituiti da più persone e/o da un insieme di beni finalizzati al conseguimento

di uno scopo comuneArt. 18 cost.: “I cittadini hanno diritto di associarsi

liberamente, senza autorizzazione, per fini che non sono vietati ai singoli dalla legge penale”

Page 2: 5 Le organizzazioni collettive

TIPI DI ORGANIZZAZIONITIPI DI ORGANIZZAZIONI

Principalmente sono:• ASSOCIAZIONIASSOCIAZIONI: costituite da più persone che si

uniscono tra loro, mettendo in comune beni e servizi, per ottenere un determinato scopo (elemento personale)

• FONDAZIONIFONDAZIONI: insieme di beni vincolati ad uno specifico scopo (elemento patrimoniale)

• SOCIETA'SOCIETA':: associazioni con scopo di lucro

Page 3: 5 Le organizzazioni collettive

Le organizzazioni possono essere:

• PUBBLICHE (se il fine è ad interesse pubblico): – Stato, Comuni, Regioni, Province (enti pubblici)

– Potere d'imperio verso le persone

– Principio di legalità e controllo pubblico

• PRIVATE (se perseguono scopi privati)– Società

Page 4: 5 Le organizzazioni collettive

COSTITUZIONE

ATTO COSTITUTIVO: manifesta l'intenzione di dare vita all'organizzazione

STATUTO: norme di funzionamento dell'ente

Le associazioni nascono con un contratto

Le fondazioni anche per atto unilaterale (es. testamento)

Page 5: 5 Le organizzazioni collettive

RICONOSCIMENTO COME PERSONA GIURIDICA

Le persone giuridiche sono enti cui è riconosciuta la titolarità della capacità giuridica e di quella di agire

Requisito = ISCRIZIONE:

• Registro delle persone giuridiche

• Registro delle imprese (per le società)

Page 6: 5 Le organizzazioni collettive

PERSONE GIURIDICHEPERSONE GIURIDICHE

PRINCIPALE CARATTERISTICA=

AUTONOMIA PATRIMONIALE PERFETTA

= il loro patrimonio è del tutto separato

da quello dei soggetti che ne fanno parte

Page 7: 5 Le organizzazioni collettive

ASSOCIAZIONI NON ASSOCIAZIONI NON RICONOSCIUTERICONOSCIUTE

1. FONDAZIONI: devono essere riconosciute per esistere

2. ASSOCIAZIONI NON RICONOSCIUTE: non hanno ottenuto il riconoscimento, non hanno personalità giuridica (hanno una minore tutela da parte dello Stato)

- Autonomia patrimoniale imperfetta

Page 8: 5 Le organizzazioni collettive

AUTONOMIA PATRIMONIALE AUTONOMIA PATRIMONIALE IMPERFETTAIMPERFETTA

I CREDITORI DELL'ENTE POSSONO RIVALERSI ANCHE NEI CONFRONTI DEL

PATRIMONIO DEI SINGOLI ASSOCIATI DOTATI DEL POTERE DI RAPPRESENTANZA

Chi agisce in nome e per conto dell'associazione non riconosciuta risponde con tutto il suo patrimonio dei

debiti contratti dall'ente che rappresenta

Page 9: 5 Le organizzazioni collettive

Partiti politici e sindacatiPartiti politici e sindacati

Sono Enti non riconosciuti

Non sono riconosciuti per non essere assoggettati al controllo governativo sulla loro normativa e sulla loro organizzazione, che altrimenti sarebbe obbligatorio

Page 10: 5 Le organizzazioni collettive

Enti Enti non profitnon profit

• Organizzazioni senza scopo di lucro• Fini di solidarietà sociale• Organizzazioni non governative

(ONG): lotta alla povertà, sicurezza alimentare

• Associazioni di volontariato - Sono attive in 3 aree: servizi alle persone,

ambiente e cultura, educazione alla mondialità

Page 11: 5 Le organizzazioni collettive

GLI ORGANI DEGLI ENTIGLI ORGANI DEGLI ENTIAmministratoriPotere esecutivo (1 persona o Consiglio d'Amministrazione)

AssembleaPotere decisionale e funzione deliberanterelative alle attività da svolgere

Organo di controllo: Es. il collegio sindacale

Page 12: 5 Le organizzazioni collettive

ESTINZIONE DELL'ENTEESTINZIONE DELL'ENTE

- Ragioni contenute nell'atto costitutivo

- Scopo raggiunto o impossibile

- Tutti gli associati vengono meno

- Deliberazione dell'assemblea

- Emanazione di un provvedimento per dichiarare l'estinzione e liquidazione del patrimonio a creditori o soci