4. I trattati internazionali?

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4. I trattati internazionali? Il caso della CEDU

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4. I trattati internazionali?

Il caso della CEDU

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Regno Unito: Human Rights Act (1998)

“incorporazione” della CEDU nel diritto nazionale

I “public body” non agiscono in maniera contraria alla CEDU

Obbligo di interpretazione conforme

Se questa non è possibile: “declaration of incompatibility”

(meccanismo simile in Nuova Zelanda per leggi contrarie al bill of rights)

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“So far as it is possible to do so, primary legislation and subordinate legislation must be read and given effect in a way which is compatible with the Convention rights

If the court is satisfied that the provision is incompatible with a Convention right, it may make a declaration of that incompatibility.

declaration under this section (“a declaration of incompatibility”)—

(a) does not affect the validity, continuing operation or enforcement of the provision in respect of which it is given; and

(b) is not binding on the parties to the proceedings in which it is made.”

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Austria: art. 2 l. cost 59 del 1964: costituzionalizzata

Francia art. 55 Cost.: Les traités ou accords régulièrement ratifiés ou approuvés ont, dès leur

publication, une autorité supérieure à celle des lois, sous réserve, pour chaque accord ou traité, de son application par l'autre partie.

Conseil constitutionnel (15 janvier 1975): La superiorità dei trattati sulle legge, prevista dall’art. 55 Cost., ha un

carattere “relatif et contingent”. Da un lato essa è limitata al campo d’applicazione del trattato, d’altra parte, essa è subordinata ad una condizione di reciprocità la cui realizzazione può variare secondo il comportamento degli Stati firmatari del trattato ed il momento in cui si deve valutare il rispetto di questa condizione

Una legge contraria ad un trattato non è di per sé contraria alla Costituzione

Non è compito del Conseil constitutionnel verificare la conformità di una legge alla stipulazione di un trattato internazionale

Cour de cassation: Arrêt n°5302, 4/09/2001, divieto di pubblicazione di sondaggi elettorali, disapplica legge francese contraria alla CEDU

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Nell’ordinamento giuridico italiano

come “entra” un trattato internazionale nell’ordinamento italiano?

Rinvio fisso Rinvio mobile (art. 10 Cost.)

Trattato: legge di (autorizzazione alla) ratifica Ordine di esecuzione

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LEGGE 4 AGOSTO 1955, n. 848

Ratifica ed esecuzione della Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell’uomo e delle libertà fondamentali firmata a Roma il 4 novembre 1950 e del Protocollo addizionale alla Convenzione stessa, firmato a Parigi il 20 marzo 1952.

1. Il Presidente della Repubblica è autorizzato a ratificare la Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell’uomo e delle libertà fondamentali, firmata a Roma il 4 novembre 1950, ed il Protocollo addizionale alla Convenzione stessa, firmato a Parigi il 20 marzo 1952.

2. Piena ed intera esecuzione è data alla Convenzione e Protocollo suddetti, a decorrere dalla data della loro entrata in vigore.

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Legge ordinaria (atipica) con uno status particolare:

Riserva di assemblea Sottratta al referendum

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Il caso della CEDU

È una legge ordinaria (quindi derogabile e modificabile)?

Sent. 10/1993 (obiter dictum): Alcuni giudici prospettano l'esigenza che nell'ordinamento

processuale penale sia introdotta una norma diretta a prescrivere che all'imputato straniero che ignora la lingua italiana siano notificati, anche nella traduzione nella lingua a lui nota, atti del processo penale, dai quali dipendono la conoscenza tempestiva e dettagliata dell'imputazione (decreto di citazione a giudizio dinnanzi al pretore) ovvero l'esercizio di significativi diritti garantiti all'imputato dalle norme di procedura penale (avviso, contenuto nel decreto di citazione a giudizio immediato, concernente la facoltà dell'imputato di richiedere il giudizio abbreviato entro sette giorni dalla notifica del decreto stesso).

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Il presupposto interpretativo da cui muovono i giudici a quibus consiste nella convinzione che la regola predisposta dall'art. 143, primo comma, c.p.p., relativa al diritto dell'imputato di farsi assistere gratuitamente da un interprete, sia rigorosamente circoscritta agli atti orali Tuttavia, a una considerazione complessiva dell'ordinamento normativo, il presupposto interpretativo appena ricordato non può essere condiviso.

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Art. 6 CEDU: ogni accusato ha diritto (...) a essere informato, nel più breve spazio di tempo, nella lingua che egli comprende e in maniera dettagliata, della natura e dei motivi dell'accusa a lui rivolta".

Le norme internazionali appena ricordate sono state introdotte nell'ordinamento italiano con la forza di legge propria degli atti contenenti i relativi ordini di esecuzione e sono tuttora vigenti, non potendo, certo, esser considerate abrogate dalle successive disposizioni del codice di procedura penale(…) perché si tratta di norme derivanti da una fonte riconducibile a una competenza atipica e, come tali, insuscettibili di abrogazione o di modificazione da parte di disposizioni di legge ordinaria.

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Quindi: sentenza 10/1993: la CEDU è una fonte a competenza atipica

Ma è un obiter dictum Ma è una considerazione che non è stata più

ripresa

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Riforma titolo V: art. 117: La potestà legislativa è esercitata dallo Stato e

dalle Regioni nel rispetto della Costituzione, nonché dei vincoli derivanti dall'ordinamento comunitario e dagli obblighi internazionali.

Una legge contraria alla CEDU va disapplicata?

L’eventuale incostituzionalità è valutata in riferimento ai (soli) principi supremi?

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Sentenze 348 e 349/2007

Legge italiana contraria all’art. 6 CEDU Ricorrente: questione inammissibile - disapplicazione della

norma interna Corte: norme comunitarie e CEDU sono due cose diverse

Norme CEDU: tutelano e valorizzano i diritti e le libertà fondamentali delle persone ma sono pur sempre norme internazionali pattizie

vincolano lo Stato, ma non producono effetti diretti nell’ordinamento interno, tali da affermare la competenza dei giudici nazionali a darvi applicazione nelle controversie ad essi sottoposte,

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L’art. 117 distingue i vincoli derivanti dall’«ordinamento comunitario» da quelli riconducibili agli «obblighi internazionali».

una differenza non soltanto terminologica, ma anche sostanziale

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Prima della sua introduzione, l’inserimento delle norme internazionali pattizie nel sistema delle fonti del diritto italiano era affidato alla legge di adattamento: rango di legge ordinaria e quindi potenzialmente modificabile da altre leggi ordinarie successive

Anche a voler escludere che il legislatore potesse modificarle o abrogarle a piacimento, in quanto fonti atipiche (secondo quanto affermato nella sentenza n.10 del 1993 di questa Corte, non seguita tuttavia da altre pronunce dello stesso tenore), restava il problema degli effetti giuridici di una possibile disparità di contenuto tra le stesse ed una norma legislativa posteriore.

Tale situazione di incertezza ha spinto alcuni giudici comuni a disapplicare direttamente le norme legislative in contrasto con quelle CEDU, quali interpretate dalla Corte di Strasburgo.

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le norme della CEDU non acquistano la forza delle norme costituzionali e non sono perciò immuni dal controllo di legittimità costituzionale di questa Corte.

Proprio perché si tratta di norme che integrano il parametro costituzionale, ma rimangono pur sempre ad un livello sub-costituzionale, è necessario che esse siano conformi a Costituzione.

La particolare natura delle stesse norme, diverse sia da quelle comunitarie sia da quelle concordatarie, fa sì che lo scrutinio di costituzionalità non possa limitarsi alla possibile lesione dei principi e dei diritti fondamentali o dei principi supremi, ma debba estendersi ad ogni profilo di contrasto tra le “norme interposte” e quelle costituzionali.