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1 QUESITI SULLA SICUREZZA NEI LUOGHI DI LAVORO ASSESSORATO ALLA TUTELA DELLA SALUTE E SANITA’ GRUPPO DI LAVORO INFO.SICURI 2014

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QUESITI SULLA SICUREZZA NEILUOGHI DI LAVORO

ASSESSORATO ALLA TUTELADELLA SALUTE E SANITA’

GRUPPO DI LAVORO INFO.SICURI

2014

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Le informazioni contenute nella pubblicazione sono aggiornate al mese di giugno 2014.Nel corso dell’anno potrebbero intervenire variazioni rispetto a quanto riportato.

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Info.Sicuri è un servizio della Regione Piemonte che si pone l’obiettivo difornire a tutti i soggetti portatori di obblighi e responsabilità, datori dilavoro, responsabili e addetti dei servizi di prevenzione e protezione,dirigenti, preposti, professionisti, lavoratori e loro rappresentanti,informazioni utili sulla normativa a tutela della salute e sicurezza neiluoghi di lavoro.I cittadini interessati possono inoltrare quesiti inerenti alla salute e sicurezza neiluoghi di lavoro al seguente indirizzo e-mail:[email protected]

Le risposte ai quesiti possono essere immediate o differite nel tempo in base allaloro complessità. Le risposte più complesse sono discusse e concordate in riunionidel gruppo di lavoro, che si tengono di norma una volta al mese.

Al fine di fornire indicazioni sulla materia, una selezione dei quesiti più rilevantipervenuti al servizio, ordinati in base ai Titoli del D.lgs. 81/08, viene pubblicataperiodicamente sul sito della Regione Piemonte all’indirizzo:

http://www.regione.piemonte.it/sanita/cms2/index.php/sicurezza

Si ricorda che il contenuto delle risposte fornite dal servizio Info.Sicuriha carattere meramente informativo e non ha alcun valore giuridico. Leuniche disposizioni vincolanti sono quelle contenute nella normativavigente alla quale è necessario fare riferimento.

QUESITI SULLA SICUREZZA NEILUOGHI DI LAVORO

ASSESSORATO ALLA TUTELADELLA SALUTE E SANITA’

GRUPPO DI LAVORO INFO.SICURI

[email protected]

www.regione.piemonte.it/sanita/cms2/index.php/sicurezza

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Pubblicazione a cura della Regione Piemonte

Assessorato alla Tutela della salute e Sanità

Direzione Sanità

Settore Prevenzione e veterinariaVia Lagrange 2410123 TorinoDirigente Responsabile dott. Gianfranco Corgiat Loiae-mail: [email protected]

CREDITSIl testo è stato redatto dal Gruppo di lavoro Info.Sicuri composto da:

Alessandro Palese (Regione Piemonte)Ezio Zanella (ASL AL)Pierluigi Gatti (ASL AL)Fausto Chiotto (ASL TO1)Michele Montrano (ASL TO 3)Giacomo Porcellana (ASL TO3)Renato Bellini (ASL TO5)

Si ringrazia per la collaborazione:

Maria Gullo (INAIL Piemonte - Contarp)Salvatore La Monica (Regione Piemonte)Gruppo regionale ediliziaGruppo regionale rischio chimico

QUESITI SULLA SICUREZZA NEILUOGHI DI LAVORO

ASSESSORATO ALLA TUTELADELLA SALUTE E SANITA’

GRUPPO DI LAVORO INFO.SICURI

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INDICE

1. Applicazione generale del D.lgs. 81/08 e smi – Titolo I 7

2. Luoghi di lavoro, macchine e DPI – Titolo II e III 30

3. Cantieri – Titolo IV 41

4. Segnaletica di sicurezza, movimentazione manualedei carichi, videoterminali – Titoli V, VI, VII 53

5. Agenti fisici, sostanze pericolose, agenti biologici,protezione da atmosfere esplosive – Titoli VIII, IX, X, XI 56

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1. APPLICAZIONE GENERALE DEL DECRETO 81/08 – TITOLO I (ARTT. 1-61)

1.1 La formazione per lavoratori in materia di salute e sicurezza nei luoghidi lavoro erogata prima dell’entrata in vigore dell’Accordo Stato Regionidel 21 dicembre 2011 è valida?

In base all’art. 37 del D.lgs. 81/2008 il datore di lavoro assicura che ciascunlavoratore riceva una formazione sufficiente e adeguata in materia di salute esicurezza, anche rispetto alle conoscenze linguistiche, con particolare riferimento a:a) concetti di rischio, danno, prevenzione, protezione, organizzazione dellaprevenzione aziendale, diritti e doveri dei vari soggetti aziendali, organi divigilanza, controllo, assistenza;b) rischi riferiti alle mansioni e ai possibili danni e alle conseguenti misure eprocedure di prevenzione e protezione caratteristici del settore o comparto diappartenenza dell’azienda.Nel rispetto di quanto previsto dall’Accordo del 21 dicembre 2011, e fermo restandol’obbligo di aggiornamento, non sono tenuti a frequentare i corsi di formazione ilavoratori per i quali i datori di lavoro comprovino di aver svolto, alla data dipubblicazione dell’Accordo (11 gennaio 2012), una formazione nel rispetto delleprevisioni normative e delle indicazioni previste nei contratti collettivi di lavoroper quanto riguarda durata, contenuti e modalità di svolgimento dei corsi.Le previsioni relative al riconoscimento della formazione pregressa richiedonoche il datore di lavoro comprovi lo svolgimento di tali attività formative pregressecon uno o più documenti idonei a dimostrare la durata, i contenuti e le modalitàdei corsi in oggetto (ad esempio: verbali, registri di presenza, attestati, programmidei corsi). In difetto, le previsioni di riferimento non possono operare, con laconseguenza che i corsi di formazione per lavoratori vanno svolti nel più brevetempo possibile, nel rispetto delle modalità di cui all’Accordo ex articolo 37 delD.lgs. 81/08.

1.2 L’addetto al primo soccorso deve seguire un corso specifico?

Per gli addetti al primo soccorso è richiesto il corso previsto dal DM 388 del 2003.

1.3 Un lavoratore di un’azienda appartenente al gruppo B di cui al D.M.388/03, in possesso di diploma di laurea di educatore professionale conabilitazione sanitaria conseguito nell’anno 2008, può essere esentatodalla frequenza del corso completo di 12 ore per addetti al primo soccorsoaziendale, frequentando solamente l’aggiornamento previsto di 4 ore?

In relazione al D.M. 388/03 e alle circolari del Ministero del Lavoro e del Ministerodella Sanità, il datore di lavoro designa i lavoratori addetti al pronto soccorso e liforma con una istruzione teorico-pratica, secondo il Decreto citato e le circolariministeriali esplicative. Una possibile esclusione dall’obbligo di formazione puòessere ammessa per quelle aziende che indicano come addetto al servizio dipronto soccorso un medico o un infermiere professionale.

1.4 Quanti addetti antincendio si devono nominare in una scuola e comedevono essere formati?

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Fatta salva la valutazione dei rischi specifica, si ritiene opportuno avere almenodue addetti antincendio per ogni plesso. Per gli addetti antincendio la formazionedeve essere conforme al DM 10/03/98. A tal fine, si suggerisce di rivolgersi alComando dei Vigili del Fuoco.

1.5 Ho frequentato il corso per RSPP (moduli A, B e C), l’aggiornamentoè da fare entro cinque anni dalla data di rilascio degli attestati?

L’aggiornamento è previsto solo per il modulo B e deve essere completato nelquinquennio che decorre dalla data di acquisizione del credito formativo.

1.6 Sottopongo una serie di quesiti inerenti la realtà degli stabiliresidenziali in condominio, aventi un solo lavoratore con mansioni diportiere e/o addetto alle pulizie delle parti condominiali dello stabile. Aisensi del Decreto 81/08 chi è il datore di lavoro? Il Condominio ol’amministratore condominiale pro tempore? Quali obblighi ha questospecifico datore di lavoro? In relazione alla formazione del dipendente,il datore di lavoro ha l’obbligo di servirsi di uno degli enti paritetici presentisul territorio?

Si ritiene che, nel caso prospettato, il DL sia individuabile nell’amministratorecondominiale pro tempore. Qualora il lavoratore rientri nel campo di applicazionedel contratto collettivo dei proprietari dei fabbricati trovano applicazione gli obblighidi formazione e informazione di cui agli art 36 e 37 del decreto 81/08. A talelavoratore devono essere forniti i necessari DPI in relazione alle effettive mansioniassegnate e qualora vengano fornite attrezzature di lavoro queste ultime dovrannorispondere alle disposizioni indicate al Titolo III del succitato decreto. Qualora illavoratore non rientrasse nel contratto citato, lo stesso viene a definirsi comelavoratore ai sensi dell’art. 2 comma 1 lettera a) e, pertanto, sono a carico del DLtutti gli obblighi del Decreto 81/08 (VDR, RSPP, MC...).La formazione dei lavoratori deve avvenire in collaborazione con gli organismiparitetici, ove presenti nel settore e nel territorio in cui si svolge l’attività deldatore di lavoro.

1.7 Quali soggetti possono erogare i corsi stress lavoro correlato?

La formazione dei lavoratori in materia di salute e sicurezza del lavoro e non soloin materia di stress lavoro correlato può essere erogata dal datore di lavoro o dapersone da lui incaricate in possesso di adeguate competenze (Si veda l’AccordoStato Regioni n. 221 del 21/12/2011). I docenti formatori devono possedere irequisiti previsti dal Decreto Interministeriale del 6 marzo 2013.

1.8 Una ditta, i cui dipendenti saltuariamente si mettono alla guida diautoveicoli (per la cui guida è sufficiente la patente B) per eseguire«commissioni di lavoro», deve obbligatoriamente disporre i controllialcolemici prescritti dalla Legge 125/2001 e dettagliati dall’Accordo StatoRegioni del 16 marzo 2006?

L’allegato I dell’Accordo Stato-Regioni del 16 marzo 2006, n. 2540 fa riferimentoa «mansioni inerenti [...] attività di trasporto» tra le quali vi sono anche gli «addetti

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alla guida di veicoli stradali per i quali è richiesto il possesso della patente diguida categoria B, C, D, E». Si deve pertanto ritenere che sono compresi coloroche svolgono (anche di fatto) mansioni per attività di trasporto (commessi,autotrasportatori, ecc.), anche saltuariamente, e non anche chi guida, sia pureper ragioni di servizio, auto aziendali, ma che non svolge mansioni inerenti adattività di trasporto.

1.9 I corsi di aggiornamento per Rappresentanti dei Lavoratori per laSicurezza (RLS) possono essere eseguiti da un RSPP internamenteall’azienda o devono essere tenuti presso un organismo accreditato?

La formazione dei lavoratori e quella dei loro rappresentanti deve avvenire, incollaborazione con gli organismi paritetici, ove presenti nel settore e nel territorioin cui si svolge l’attività del datore di lavoro, durante l’orario di lavoro e non puòcomportare oneri economici a carico dei lavoratori (art. 37, comma 12 del D.lgs.81/08). Pertanto, al momento, la formazione degli RLS può essere svolta da unqualsiasi soggetto formatore purché in collaborazione con gli organismi paritetici,ove presenti.

1.10 La data da cui decorre l’obbligo di aggiornamento fa riferimentoalla data in cui si è concluso l’ultimo modulo del percorso formativo dibase oppure da quanto si è assunto l’incarico di RSPP?

Il quinquennio decorre dal momento in cui si è conseguita l’abilitazione al moduloB, indipendentemente dal tempo in cui si è esercitato il ruolo di RSPP.

1.11 Quali sono le procedure e i requisiti per accreditarsi come Agenziaformativa presso la Regione Piemonte ed erogare corsi di formazioneper R/ASPP?

Nella sezione del sito web della Regione Piemonte dedicata alla sicurezza neiluoghi di lavoro all’indirizzo:www.regione.piemonte.it/sanita/cms2/sicurezza/formazione-figure-dlgs-8108.htmlè possibile reperire tutte le indicazioni utili all’abilitazione dei soggetti formatori,alla realizzazione dei corsi, all’emissione degli attestati di frequenza e profittononché la modulistica da utilizzare per le comunicazioni con la Regione Piemontein relazione alla formazione di R/ASPP.

1.12 Sono un ingegnere ambientale con laurea quinquennale e volevoricevere alcune informazioni per diventare RSPP. A chi devo rivolgermiper il riconoscimento dei moduli A e B? Cosa comporta farel’aggiornamento quinquennale?

I Moduli A e B sono riconosciuti dall’ art. 32 comma 5 del D.lgs. 81/08. Per potersvolgere il ruolo di RSPP deve conseguire il modulo C. Nel quinquennio devefrequentare corsi o seminari di aggiornamento per raggiungere il monte orerichiesto dalla norma.

1.13 Una ditta senza dipendenti (l’organico aziendale conta una solapersona), la cui attività riguarda la produzione di inchiostri (cod. ATECO

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20.3 e 24.3), si rivolge ad una società di lavoro interinale per avere duelavoratori da impiegare per la produzione. Quali oneri inerenti la sicurezzasono di competenza della ditta?

L’articolo 3, comma 5 del D.lgs. 81/08 stabilisce che nell’ipotesi di prestatori dilavoro nell’ambito di un contratto di somministrazione di lavoro di cui agli articoli20 e seguenti del D.lgs. 276/03 e smi, tutti gli obblighi di prevenzione e protezionedi cui al Decreto 81/08 sono a carico dell’utilizzatore. Ciò significa che il datore dilavoro deve garantire le stesse tutele previste per i lavoratori dipendenti(valutazione dei rischi, informazione, formazione, nomina RSPP, sorveglianzasanitaria, fornitura DPI…).

1.14 Un lavoratore che dispone di un attestato di frequenza a un corso diprimo soccorso, conseguito nell’anno 2004 (data antecedente all’entratain vigore degli obblighi di frequentazione di uno specifico corso di 12ore), può essere addetto al primo soccorso in un’Azienda del gruppo C dicui al D.M. 388/2003?

Considerato che è stato sostenuto prima dell’entrata in vigore del DM 388/03, ilcorso è ritenuto valido ai sensi dell’art. 3, comma 5, dello stesso Decreto, acondizione che il lavoratore con cadenza triennale abbia ripetuto la formazioneper quanto attiene alle capacità di intervento pratico. In caso di mancato rispettodi tale prescrizione normativa, si ritiene che debba essere conseguito ex novol’attestato previsto.

1.15 I lavoratori pagati con voucher INPS e assegnati a piccoli lavori perpoche ore (ad esempio: pulizia piccole aree verdi, cura giardini…) sonoda considerarsi lavoratori a tutti gli effetti ai sensi del D.lgs. 81/08?

Ai fini dell’applicazione del D.lgs. 81/08 è definito lavoratore la persona cheindipendentemente dalla tipologia contrattuale svolge un’attività lavorativanell’ambito dell’organizzazione di un datore di lavoro pubblico o privato. Quindi,escludendo gli addetti ai servizi domestici e familiari, nel caso in cui i lavoratori dicui trattasi possano essere ricondotti alla definizione sopra riportata sarannocreditori di tutte le misure di prevenzione previste dal decreto 81/08. Si consigliadi sentire INPS e INAIL per eventuali specifiche circolari in materia di sicurezza inrelazione al lavoro occasionale accessorio (voucher).

1.16 Un minorenne che frequenta la scuola alberghiera, durante levacanze estive va a lavorare come stagista in un ristorante. All’internodello stesso, non ha un ruolo preciso ma passa da aiuto cuoco a cameriere.Il datore di lavoro cosa è tenuto a fare per essere in regola?

Lo stagista, ai sensi dell’art. 2 comma 1 lettera a) del D.lgs. 81/08, è daconsiderarsi, a tutti gli effetti, un lavoratore, pertanto, il datore di lavoro deveassicurargli la stessa tutela prevista per tutti i dipendenti.

1.17 Nel caso di una piccola/media impresa che abbia più unità produttiveubicate nello stesso comune è possibile nominare più medici competenti,di cui uno con funzione di medico competente coordinatore?

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Come stabilito dall’ art. 39 comma 6 del D.lgs. 81/08 e smi e chiarito dalla notadella Regione Piemonte prot. 22719 del 22.07.2010, il datore di lavoro puònominare più medici competenti quando sono presenti le seguenti condizioni:- nei casi di aziende con più unita produttive;- nei casi di gruppi di imprese;- qualora la valutazione dei rischi ne evidenzi la necessità.L’impresa, in esame, rientrando nelle casistiche sopra citate può avvalersi dellafacoltà di nominare più medici competenti. Pertanto, come stabilito dalla suddettanota, la nomina di più medici competenti operanti nella stessa unità produttivarichiede necessariamente la nomina di un medico coordinatore.Tale medico deve avere, oltre un ruolo organizzativo, anche il compito di garantireuna omogeneità di comportamento dei vari M.C. nell’ adempimento degli obblighidi cui agli art. 25 e 41 del D.lgs. 81/08. Inoltre deve assicurare una funzione disintesi nella collaborazione alla valutazione dei rischi e nella stesura del protocollosanitario.Si ricorda, infine, che la nomina di un medico competente coordinatore lascia incapo a ciascun medico gli obblighi stabiliti a loro carico dall’art. 25 del D.lgs. 81/08 e che in capo al datore di lavoro e del dirigente restano gli obblighi stabiliti aloro carico dall’art 18 comma 1 lettera g (inviare i lavoratori alla visita medicaentro le scadenze previste dal programma di sorveglianza sanitaria e richiedereal medico competente l’osservanza degli obblighi previsti a suo carico nel presentedecreto) e lettera bb (vigilare affinché i lavoratori per i quali vige l’obbligo disorveglianza sanitaria non siano adibiti alla mansione lavorativa specifica senza ilprescritto giudizio di idoneità).

1.18 In una casa di cura per anziani con più di 50 dipendenti il soggettoche ricopre la carica di Responsabile del Servizio di Prevenzione eProtezione deve essere interno o può essere anche un esterno?

L’art. 31, comma 6, del D.lgs. 81/08 stabilisce che nelle strutture di ricovero ecura pubbliche e private con oltre 50 lavoratori il Servizio di prevenzione eprotezione debba essere istituito internamente all’azienda.

1.19 L’art. 37 comma 11 del D.lgs. 81/08 dà indicazioni in meritoall’aggiornamento della formazione per i Rappresentanti dei Lavoratoriper le aziende dai 15 lavoratori in su, come si devono comportare leaziende che hanno un numero di lavoratori inferiori a 15?

In questo caso, è la contrattazione collettiva nazionale a dover disciplinare lemodalità dell’obbligo di aggiornamento periodico.

1.20 Esiste un elenco di organismi paritetici per la Regione Piemonte?

Esiste un elenco regionale degli organismi paritetici pubblicato come allegato allaDGR n. 22-5962 del 17 Giugno 2013 e smi (Si veda la sezione del sito dellaRegione Piemonte dedicata alla sicurezza sul lavoro).

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1.21 E’ necessario che il RSPP, quando svolge la formazione in meritoalla sicurezza di base ai lavoratori in fase di assunzione, si avvalga dellacollaborazione degli organismi paritetici?

Il comma 12, dell’art. 37 del D.lgs. 81/08 stabilisce che «La formazione deilavoratori e quella dei loro rappresentanti deve avvenire, in collaborazione con gliorganismi paritetici, ove presenti nel settore e nel territorio in cui si svolge l’attivitàdel datore di lavoro, durante l’orario di lavoro e non può comportare oneri economicia carico dei lavoratori», e tale disposizione normativa include la formazione infase di assunzione. Per quanto riguarda il contenuto della collaborazione la normanon approfondisce l’argomento, lasciando alle parti la libertà di definirlo. (Si vedaal proposito anche la premessa dell’Accordo Stato Regioni del 21/12/11 n. 221).

1.22 Il Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione interno inuna struttura residenziale per anziani con più di 50 dipendenti deve essereassunto a tempo indeterminato dalla proprietà della struttura dove èresponsabile oppure può avere, ad esempio, un contratto di collaborazioneCoCoPro?

Ai sensi dell’art. 32 del D.lgs. 81/08, può svolgere l’incarico di RSPP il soggettoche ha le capacità e i requisiti professionali elencati nell’articolo stesso. La tipologiacontrattuale del lavoratore non rileva ai fini dell’incarico a condizione che lo stessosvolga la sua attività all’interno dell’azienda.

1.23 Sono uno specialista in medicina del lavoro e opero come medicocompetente in qualità di libero professionista. Capita di trovare personalenominato come addetto al primo soccorso in azienda che però non haseguito gli appositi corsi definiti dal D.M. 388/03 in quanto volontaridella Croce Rossa o del 118. La formazione di tali addetti può rispondereai requisiti minimi identificati dagli «Obiettivi didattici e contenuti minimidella formazione dei lavoratori designati al pronto soccorso in azienda»così come descritti dagli specifici allegati del D.M. 388/03 o detti lavoratoriper ricoprire l’incarico di addetti al primo soccorso ai sensi dell’Art 45del D.lgs. 81/08 devono comunque frequentare gli appositi corsi?

Occorre verificare che i corsi frequentati per il ruolo di volontario siano equipollentiai corsi di formazione previsti dal DM 388/03 e farsi rilasciare dall’ente formatoreuna dichiarazione di equipollenza.

1.24 Sono un consulente e svolgo l’incarico di RSPP in un paio di aziende.Volevo sapere se vige l’obbligo di svolgimento annuale dei test antidrogae antialcool per tutti i dipendenti.

Non tutti i lavoratori sono soggetti. I riferimenti normativi in materia di alcol sonola Legge 125/01 e l’Accordo Stato Regioni del 16/3/2006.In materia di sostanze psicotrope sono il DPR 309/90, l’Intesa del 30/10/2007 el’Accordo Stato Regioni del 18/9/2008.

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1.25 Una scuola può svolgere in proprio la formazione di RSPP e ASPPoppure deve rivolgersi necessariamente ad una agenzia formativa traquelle che compaiono nell’elenco regionale per la formazione?

Le istituzioni scolastiche statali abilitate a svolgere attività di formazione perRSPP e ASPP nei confronti del proprio personale sono indicate nel punto 4.1.1 delProvvedimento 26 gennaio 2006 (GU n. 37 del 14-2-2006) e sono riconducibilialle seguenti tipologie:1) Istituti tecnici industriali2) Istituti tecnici aeronautici3) Istituti professionali per l’industria e l’artigianato4) Istituti tecnici agrari5) Istituti professionali per l’agricoltura6) Istituti tecnici nautici7) Istituti professionali per le attività marinare.

1.26 Sono un RSPP di un Istituto Professionale, laureato in ingegneria,mi occupo di sicurezza dentro e fuori dalla scuola. Vorrei sapere se possotenere corsi di informazione, formazione e aggiornamento per lavoratori,ASPP, preposti, datore di lavoro internamente alla scuola, e se possotenere corsi di informazione e formazione e aggiornamento per lavoratori,ASPP, preposti, datori di lavoro, e lavoratori di altre scuole statali.

L’Accordo Stato Regioni del 21/12/2011 per la formazione dei lavoratori e deipreposti non individua particolari requisiti per il soggetto organizzatore dei corsi.Il D.I. del 6 marzo 2013 definisce invece i requisiti che devono possedere i docentidi tali corsi. Inoltre è obbligatoria la collaborazione con gli organismi pariteticidove presenti nel settore e nel territorio.Per quanto riguarda gli R-ASPP rimangono validi gli Accordi Stato Regioni del 26gennaio 2006 e 5 ottobre 2006, che individuano come soggetti formatori anchegli Istituti Professionali per l’Industria.Infine, per la formazione dei DL, che intendono svolgere direttamente i compiti diprevenzione e protezione dai rischi, i soggetti formatori sono individuati nel punto1 dell’Accordo del 21 dicembre 2011 n. 223, che non comprende gli istitutiprofessionali.

1.27 Nel caso di impresa con dipendenti somministrati, i costi relativialla formazione in merito alla sicurezza e alla visita di idoneità lavorativasono a carico dell’effettivo datore di lavoro (ovvero dell’agenzia disomministrazione) o dell’impresa presso la quale i lavoratori sonoimpiegati?

L’articolo 3 comma 5 del D.lgs. 81/08 stabilisce che «Nell’ipotesi di prestatori dilavoro nell’ambito di un contratto di somministrazione di lavoro di cui all’articolo20 e seguenti del D.lgs. 276/03 e smi, fermo restando quanto specificamenteprevisto dal comma 5 dell’articolo 23 del citato Decreto, tutti gli obblighi diprevenzione e protezione di cui al presente Decreto sono a carico dell’utilizzatore».A sua volta il comma 5 dell’articolo 23 del Decreto Legislativo n. 276 del 2003prevede che: «Il somministratore informa i lavoratori sui rischi per la sicurezza ela salute connessi alle attività produttive in generale e li forma e addestra all’uso

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delle attrezzature di lavoro necessarie allo svolgimento della attività lavorativaper la quale essi vengono assunti in conformità alle disposizioni recate dal D.lgs.626/94 e smi. Il contratto di somministrazione può prevedere che tale obbligo siaadempiuto dall’utilizzatore; in tale caso va indicato nel contratto del lavoratore.Nel caso in cui le mansioni cui è adibito il prestatore di lavoro richiedano unasorveglianza medica speciale o comportino rischi specifici, l’utilizzatore ne informail lavoratore conformemente a quanto previsto dal D.lgs. 626/94 e smi. L’utilizzatoreosserva altresì, nei confronti del medesimo prestatore, tutti gli obblighi diprotezione previsti nei confronti dei propri dipendenti ed è responsabile per laviolazione degli obblighi di sicurezza individuati dalla Legge e dai Contratticollettivi». Peranto, occorre verificare i contenuti del contratto con l’agenzia disomministrazione.

1.28 Un lavoratore assunto part-time per lavorazioni di muratura delcantiere è tenuto al corso di formazione su salute e sicurezza del lavoro?

Qualunque sia il rapporto contrattuale il lavoratore deve essere informato, formatoe addestrato dal datore di lavoro. Per quanto riguarda la formazione ex art. 37,comma 1 del D.lgs. 81/08 questa è stata recentemente disciplinata dall’AccordoStato regioni rep. 221 del 21/12/2011, entrato in vigore in data 26/1/2012, cherichiede per il settore edile una formazione generale di 4 ore e una formazionespecifica di 12 ore, a cui vanno aggiunte, l’informazione, l’addestramento el’eventuale formazione speciale. Il datore di lavoro assumendo tale ruolo conl’inizio del rapporto di lavoro assume tutti gli obblighi previsti dalla normativaprevenzionistica.

1.29 Un’azienda intende incaricare come RSPP interno un propriodipendente con contratto di apprendistato, in possesso dei requisiti dicui all’art. 32 del D.lgs. 81/08. E’ possibile?

Fatti salvi i vincoli della norma giuslavoristica, ai fini del D.lgs. 81/08 l’apprendistaè equiparato al lavoratore e dunque può legittimamente svolgere il ruolo di RSPP.

1.30 Che cosa si intende per organismi paritetici?

Ai sensi del D.lgs. 81/08, per organismi paritetici si intendono gli organismi costituitia iniziativa di una o più associazioni dei datori e dei prestatori di lavorocomparativamente più rappresentative sul piano nazionale, quali sedi privilegiateper:- la programmazione di attività formative e l’elaborazione e la raccolta di buoneprassi a fini prevenzionistici;- lo sviluppo di azioni inerenti alla salute e alla sicurezza sul lavoro;- l’assistenza alle imprese finalizzata all’attuazione degli adempimenti in materia;- ogni altra attività o funzione assegnata loro dalla legge o dai contratti collettividi riferimento.

1.31 Da quando decorre l’obbligo di aggiornamento per gli RSPP e quandoscade il termine per aggiornarsi?

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Premesso che si parla sempre e solo di aggiornamento del modulo B, in quanto imoduli A e C costituiscono credito permanente, e che il credito modulo B nonviene mantenuto in caso di mancato aggiornamento a prescindere che si esercitio meno il ruolo di R-ASPP, è evidente che il soggetto che non si aggiorna perde iltitolo formativo modulo B. L’ Accordo Stato Regioni del 5/10/2006, al punto 3, hastabilito che “La decorrenza del quinquennio di aggiornamento parte dalla datadel conseguimento della laurea triennale e/o dalla data di conclusione del moduloB e/o dalla data di conclusione dell’aggiornamento previsto per coloro che possonousufruire dell’esonero. Tale data costituisce riferimento per tutti gli aggiornamentiquinquennali successivi”. Ovviamente per coloro che hanno conseguito il moduloB, il quinquennio decorre dalla data del conseguimento di tale credito formativo.L’unica laurea prevista alla data dell’Accordo era quella in tecnico della prevenzione,mentre le lauree in ingegneria, architettura ecc. sono state riconosciute nel 2008con il D.lgs. 81/08. Il quinquennio, in questo caso, decorre dal conseguimentodella laurea o, nel caso si tratti di titolo pregresso, dalla data del riconoscimentoope legis, che per ingegneri e architetti è il 15/5/2008.

1.32 Quali sono le modalità per comunicare i nominativi degli RLSall’INAIL?

Secondo quanto disposto dalle modifiche apportate dal D.lgs. 106/09 all’art. 18del D.lgs. 81/08, la comunicazione all’INAIL va effettuata non più con cadenzaannuale, ma solo in caso di nuova nomina o designazione . La procedura per talecomunicazione è contenuta nella circolare INAIL n. 43/2009 del 25/08/2009disponibile nel sito www.inail.itPer il momento, sono escluse da tale procedura tutte quelle Amministrazioniespressamente enunciate dall’art. 3, comma 2, del D.lgs. 81/08 (tra le quali gliIstituti scolastici pubblici di ogni ordine e grado), che riceveranno indicazioni inmerito una volta emanati i previsti specifici Decreti attuativi.

1.33 In una industria tessile il Datore di Lavoro può ricoprire direttamentel’incarico di RSPP fino a 30 lavoratori? I lavoratori assunti con contrattoa tempo determinato come vengono computati?

Sì, sino a 30 addetti il datore di lavoro può svolgere direttamente i compiti delservizio di prevenzione e protezione.Il computo viene fatto secondo l’art. 4 del D.lgs. 81/08, che prende inconsiderazione i tempi determinati in caso di sostituzione e nel settore agricolo.

1.34 Tre soci di una Snc, che sono anche gli unici lavoratori della stessa,hanno sostenuto regolarmente corsi di primo soccorso e antincendio ehanno un medico competente che regolarmente svolge le visite mediche.E’ necessario che suddetta impresa di 3 persone (i soci stessi) nomini unRSPP, possieda un DVR e nomini un RLS?

E’ necessaria la nomina di un RSPP. E’ ugualmente obbligatoria la valutazione deirischi, anche elaborata secondo le procedure standardizzate previste dal DecretoInterministeriale del 30 novembre 2012, mentre dopo tale termine sarà comunquenecessario il DVR. Non è obbligatoria la nomina del RLS, in sua assenza opereràun RLST.

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1.35 Sono un RSPP di una scuola superiore e sto organizzando laformazione per il personale della scuola. Ho stilato un programma dimassima tenendo presente quanto previsto nell’Accordo Stato-Regioni221/2011. Vorrei attivare la partecipazione degli organismi paritetici(vedi art. 2 e 36 del D.lgs. 81/08). Per il comparto scuola a qualeorganismo paritetico mi devo rivolgere?

L’Osservatorio Regionale per la Sicurezza nelle Scuole del Piemonte, costituitonel luglio 2003, i cui membri sono individuati con Decreto del Direttore Generale,e operante presso l’Ufficio V dell’USR, è l’Organo Paritetico Territoriale definitodall’art. 2 comma 1 lettera ee) del D.lgs. 81/08, “quale sede privilegiata per:- la programmazione di attività formative e l’elaborazione e la raccolta di buoneprassi a fini prevenzionistici;- lo sviluppo di azioni inerenti la salute e la sicurezza sul lavoro;- l’assistenza finalizzata all’attuazione degli adempimenti in materia di sicurezza;- ogni altra attività o funzione assegnata dalla legge o dal contratto collettivo diriferimento”.I compiti assegnati e le funzioni dell’Osservatorio sono descritti nell’art. 74 delCCNL del comparto scuola che così recita: “Tale organismo ha compiti diorientamento e promozione delle iniziative formative e informative nei confrontidei prestatori d’opera subordinati, degli altri soggetti ad essi equiparati e dei lororappresentanti, di orientamento degli standard di qualità di tutto il processoformativo, di raccordo con i soggetti istituzionali di livello territoriale operanti inmateria di salute e sicurezza per favorire la realizzazione di dette finalità. Inoltre,tali organismi assumono la funzione di prima istanza di riferimento in merito acontroversie sorte sull’applicazione dei diritti di rappresentanza, informazione eformazione, previsti dalle norme vigenti legislative e contrattuali non escludendola via giurisdizionale”.Le modalità di funzionamento sono individuate nel Regolamento adottatodall’Osservatorio medesimo. L’Osservatorio è presente sul sito della sicurezzadell’USR Piemonte al seguente indirizzo: http://sicurezza.usrpiemonte.it/

1.36 Sono un RSPP (macrosettori B4 e B9 ), entro l’anno devo conseguirel’aggiornamento di 60 ore però sono impossibilitata a frequentare uncorso perché sto lavorando presso un cantiere dislocato in Spagna. Possofrequentare un corso on-line?

Per l’aggiornamento degli RSPP gli Accordi Stato Regioni prevedono la possibilitàdi utilizzare la modalità FAD.

1.37 Vorrei un chiarimento circa l’applicazione del D.lgs. 81/08: l’AllegatoII esclude le strutture di ricovero e cura dai casi in cui è consentito losvolgimento diretto da parte del datore di lavoro dei compiti diprevenzione e protezione dei rischi. Le case di riposo per anziani,classificate come Residenza Assistenziale Flessibile (RAF), senza direttoresanitario né utilizzo di apparecchiature elettromedicali, ma con lapresenza di infermieri e la possibile presenza di professionisti qualifisioterapisti rientrano nella definizione di struttura di ricovero e cura ovanno considerate come semplici strutture residenziali?

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La definizione di RAF, presente nel sito web della Regione Piemonte nell’areatematica Sanità è la seguente: «Presidio residenziale, destinato a soggetti nonautosufficienti, che offrono prestazioni sanitarie, assistenziali e alberghiere e unsufficiente livello di assistenza sanitaria».Tale struttura prevede la presenza delle seguenti figure professionali:- medico di Medicina Generale, che assicura l’assistenza medica- infermiere professionale- assistente domiciliare e dei servizi tutelari per l’assistenza alla persona.Possono essere presenti, inoltre, fisioterapisti, terapisti occupazionali e animatorie altre figure professionali sanitarie, quali fisiatra, geriatra, psicologo, possonoessere messe a disposizione dalle ASL.Alla luce di quanto sopra esposto, si ritiene che la RAF rientri tra le strutture diricovero e cura.

1.38 Seguo come RSPP esterno un’impresa industriale, che ha inprogramma di superare i 200 addetti. Mi chiedo se, in base al D.lgs. 81/08, posso ancora svolgere il ruolo di RSPP esterno oppure, dal momentoin cui l’azienda avrà più di 200 addetti, il servizio SPP aziendale dovràavere un suo RSPP interno?

Rientrando nei casi dell’art. 31 comma 6 del D.lgs. 81/08, il servizio di prevenzionee protezione deve essere interno. Ciò significa che RSPP e ASSP devono essereinterni e devono essere in numero sufficiente ad assicurare lo svolgimento deicompiti di cui all’art. 32 (non esistono standard numerici).

1.39 Vorrei sapere se è possibile individuare un soggetto come Dirigente,come definito all’articolo 2 del D.lgs. 81/08 e eventualmente affidareallo stesso la delega ex articolo 16 nel caso di contratti a progetto?

A prescindere dal rapporto contrattuale, se un lavoratore svolge, anche di fatto(art. 299 del D.lgs. 81/08), il ruolo di dirigente ex art. 2 del D.lgs. 81/08 è undirigente. Quindi, fatte salve rivendicazioni di tipo contrattuale da parte degliinteressati, anche i soggetti con contratti a progetto sono individuabili comedirigenti. La delega art. 16 può essere affidata a persona competente,attribuendogli i poteri decisionali e di spesa e in tal caso il soggetto rispondecome datore di lavoro delegato.

1.40 Gli addetti (guardie) di un istituto di vigilanza, che operano sempresingolarmente in attività di vigilanza, hanno l’obbligo di frequentare icorsi di primo soccorso?

Il datore di lavoro, in questo caso, deve definire le procedure di primo soccorso edeve individuare gli addetti che devono essere formati tenendo conto delleparticolarità del servizio, che comporta il lavoro in solitudine e in luoghi isolati.

1.41 Nel documento di valutazione dei rischi deve essere valutato ancheil rischio terremoto?

La valutazione deve riguardare tutti i rischi e quindi anche i rischi di instabilitàdelle strutture in caso di terremoto. Si ritiene, peraltro, che una valutazione diquesto genere possa essere effettuata solo da un tecnico specializzato.

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1.42 In sede di «Riunione annuale di Prevenzione e Protezione» iRappresentanti dei Lavoratori (RLS) possono richiedere al MedicoCompetente informazioni su quanti lavoratori sono risultati non negativiall’accertamento di assenza di tossicodipendenza, quanti casi di patologiespecifiche (sindromi ansioso-depressive, patologie tumorali, patologieapparato locomotore ecc.) sono emerse nei lavoratori?

L’articolo 25, lettera i), del D.lgs. 81/08 stabilisce il seguente obbligo a carico delmedico competente: «comunica per iscritto, in occasione delle riunioni di cuiall’articolo 35, al datore di lavoro, al responsabile del servizio di prevenzioneprotezione dai rischi, ai rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza, i risultatianonimi collettivi della sorveglianza sanitaria effettuata e fornisce indicazioni sulsignificato di detti risultati ai fini della attuazione delle misure per la tutela dellasalute e della integrità psico-fisica dei lavoratori». Pertanto, i risultati anonimicollettivi non solo sono richiedibili dai Rappresentanti dei Lavoratori, ma esiste unpreciso obbligo in tal senso a carico del medico competente.

1.43 Ai sensi del D.lgs. 81/08, quali sono i casi nei quali e con qualimodalità è possibile una delega di funzioni?

E’ possibile in tutti i casi in cui non è vietata (obblighi di valutazione dei rischi enomina RSPP). E’ richiesta la forma scritta, ma non è espressamente prevista laforma dell’atto pubblico, con i contenuti dell’articolo 16 del D.lgs. 81/08. Deveessere comunicata ai lavoratori in modo tale che abbiano conoscenza della delegae dei suoi contenuti.

1.44 Un’azienda chimica che assume lavoratori somministrati per lastagione estiva, al massimo per 3 mesi, è tenuta ad assolvere all’obbligoformativo (4 ore formazione generale + 12 ore formazione specifica)?

In relazione alla formazione dei lavoratori con contratto di somministrazione dilavoro, l’Accordo Stato Regioni del 21 dicembre 2011 ex articolo 37 del D.lgs. 81/08, nella nota al punto 8, facendo espressamente salva la ripartizione legale degliobblighi di sicurezza, ribadisce che i somministratori e gli utilizzatori hanno facoltàdi regolamentare in via contrattuale le modalità di adempimento degli obblighi dilegge specificando, in particolare, che essi possono «concordare che la formazionegenerale sia a carico del somministratore e quella specifica di settore a caricodell’utilizzatore». Pertanto, ci si può accordare con l’agenzia di somministrazione.Occorre tuttavia ricordare che il comma 5 dell’art. 3 del D.lgs. 81/08 stabilisceche: «Nell’ipotesi di prestatori di lavoro nell’ambito di un contratto disomministrazione di lavoro di cui agli articoli 20 e seguenti, del D.lgs. 276/03 esmi, fermo restando quanto specificamente previsto dal comma 5 dell’articolo 23del citato Decreto 276/03, tutti gli obblighi di prevenzione e protezione di cui alpresente Decreto sono a carico dell’utilizzatore» e, pertanto, il soggetto utilizzatoredovrà assicurare il rispetto dell’obbligo formativo, che per l’industria chimica èappunto quello indicato nel quesito.

1.45 Nell’ambito della formazione ci si deve rivolgere obbligatoriamenteagli organismi paritetici?

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Ai sensi dell’art. 37 comma 12 del D.lgs. 81/08 la formazione dei lavoratori e deiloro rappresentanti (solo lavoratori e RLS) deve avvenire in collaborazione congli organismi paritetici, ove presenti nel settore e nel territorio in cui si svolgel’attività del datore di lavoro. Le modalità di richiesta della collaborazione sonodefinite dagli Accordi Stato Regioni n. 221/CSR del 21/12/2012 e n. 153/CSR del25/7/2012.

1.46 Scrivo per avere chiarimenti in merito ad un dubbio circa laformazione degli RLS. E’ vero che è obbligatorio organizzare uno stage inazienda di 4 ore?

L’articolo 37, comma 11 del D.lgs. 81/08 stabilisce che «La durata minima deicorsi è di 32 ore iniziali, di cui 12 sui rischi specifici presenti in azienda e leconseguenti misure di prevenzione e protezione adottate» e che «Le modalità, ladurata e i contenuti specifici della formazione del rappresentante dei lavoratoriper la sicurezza sono stabiliti in sede di contrattazione collettiva nazionale». Ilsoggetto formatore, con la collaborazione dell’organismo paritetico, definisce ilprogramma formativo per dare attuazione alla norma e agli accordi contrattuali.Lo stage in azienda completa il percorso formativo nella parte riguardante i«rischi specifici presenti in azienda e le conseguenti misure di prevenzione eprotezione adottate».

1.47 Sono un RSPP, laureato in ingegneria, e come tale opero in alcuneaziende. Visti gli Accordi Stato Regioni sulla formazione dei lavoratori,sembra che sia possibile da parte di un RSPP essere docente nei corsi diformazione di lavoratori, preposti e dirigenti. Posso tenere tali corsi nelleaziende in opero?

L’Accordo 221/CSR del 21 dicembre 2011 prevede che, tra l’altro, per ciascuncorso si debba individuare: il soggetto organizzatore del corso, il quale può essereanche il datore di lavoro; un responsabile del progetto formativo, il quale puòessere il docente stesso; docenti interni o esterni all’azienda, che devono dimostraredi possedere i requisiti di cui al D.I. del 6 marzo 2013.

1.48 In una ditta edile il datore di lavoro svolge i compiti del SPP, avendofrequentato, nel 2010, un corso di 16 ore. In base all’Accordo Stato Regionidel dicembre 2011, cosa deve fare?

Il corso effettuato nel 2010, se conforme al DM 16/1/1997, è valido e non deveessere rifatto o integrato, però entro cinque anni dalla pubblicazione dell’Accordo,quindi entro gennaio 2017, dovrà completare la frequenza di corsi di aggiornamentoper un totale di almeno 14 ore.

1.49 Ai sensi dell’Accordo del 21 dicembre 2011, il Dirigente deve faresolo il corso di formazione di 16 ore previsto al punto 6 o deve fare anchela formazione prevista per i lavoratori?

L’Accordo del 21/12/2011 n. 221, al punto 6, stabilisce che «La formazione deidirigenti, così come definiti dall’articolo 2, comma 1, lettera d), del D.lgs. 81/08,in riferimento a quanto previsto all’articolo 37, comma 7, del D.lgs. 81/08 e in

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relazione agli obblighi previsti all’articolo 18 sostituisce integralmente quellaprevista per i lavoratori», quindi i dirigenti che pure rimangono creditori dell’attivitàdi informazione e addestramento, nonché di eventuale formazione speciale, nonsono destinatari della formazione prevista per i lavoratori.

1.50 Sono un RSPP di alcuni istituti comprensivi e sto organizzando icorsi per il personale secondo l’Accordo Stato Regioni n. 221. Volevochiedere se ci sono delle controindicazioni sul fatto di tenerlicontemporaneamente a più classi da 35 persone usando skype?

Relativamente alla formazione in modalità e-learning, si ribadisce che essa nonconsiste in una mera fruizione on line di materiali didattici o nel semplice scambiodi e-mail o ancora nell’uso di un forum, ma in un modello formativo interattivo,da attivare mediante una piattaforma informatica, che consenta ai discenti diinteragire fra di loro e con un tutor. Pertanto, non si ritiene conforme alla normafare una formazione a distanza utilizzando skype, oltretutto contemporaneamentea più classi ciascuna di 35 persone.

1.51 I medici competenti devono risultare iscritti in qualche albo o elencoprofessionale?

I sanitari che svolgono l’attività di medico competente in qualità di dipendenti ocollaboratori di una struttura esterna pubblica o privata convenzionata conl’imprenditore, liberi professionisti e dipendenti del datore di lavoro, sono tenutia comunicare il possesso dei titoli e requisiti abilitanti per lo svolgimento di taleattività (Art. 38 comma 4 del Decreto 81/08) al Ministero della salute, il qualeprovvede all’aggiornamento annuale, effettuando verifiche anche a campione,dei requisiti e dei titoli autocertificati. L’elenco Nazionale dei medici competenti ètenuto presso l’Ufficio II della Direzione Generale della prevenzione sanitaria inbase al Decreto dirigenziale 4 marzo 2009 (G.U. serie generale n. 146 del 26giugno 2009).

1.52 Devo identificare il datore di lavoro in una amministrazionecomunale. L’amministrazione mi chiede di identificare 5 datori di lavoro,ciascuno responsabile del proprio settore di competenza e con autonomipoteri di spesa sulla sicurezza. Vorrei sapere se ciò è conforme al D.lgs.81/08?

La definizione di «datore di lavoro» riportata nell’art. 2 del D.lgs. 81/08 stabilisceche: «Nelle pubbliche amministrazioni di cui all’articolo 1, comma 2, del DecretoLegislativo 30 marzo 2001, n. 165, per datore di lavoro si intende il dirigente alquale spettano i poteri di gestione, ovvero il funzionario non avente qualificadirigenziale, nei soli casi in cui quest’ultimo sia preposto ad un ufficio aventeautonomia gestionale, individuato dall’organo di vertice delle singoleamministrazioni tenendo conto dell’ubicazione e dell’ambito funzionale degli ufficinei quali viene svolta l’attività, e dotato di autonomi poteri decisionali e di spesa.In caso di omessa individuazione, o di individuazione non conforme ai criterisopra indicati, il datore di lavoro coincide con l’organo di vertice medesimo». E’quindi possibile che l’organo di vertice individui cinque dirigenti, ciascuno inrelazione al proprio settore di competenza.

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1.53 Un lavoratore dipendente, che ricopre il ruolo di custode perun’azienda, deve essere formato in base ai nuovi Accordi Stato-Regionisulla formazione? Il lavoratore svolge mansioni di portierato che nonprevedono l’uso del pc e neppure la presenza nei luoghi di lavoro duranteil normale svolgimento delle lavorazioni.

Sì, deve essere formato. Di norma il percorso formativo è quello previsto per ilsettore di attività dell’azienda, ma se siamo di fonte alla previsione definitadall’Accordo del 21-12-2012: «I lavoratori di aziende a prescindere dal settore diappartenenza, che non svolgano mansioni che comportino la loro presenza, anchesaltuaria, nei reparti produttivi, possono frequentare i corsi individuati per il rischiobasso», potrebbe fare il 4+4.

1.54 La formazione prevista per i dirigenti dall’ultimo Accordo Stato-Regioni viene indicata come sostitutiva di quella prevista per i lavoratori.E’ corretto considerare in questo modo anche quella prevista per ilpreposto e quella prevista per il datore di lavoro che svolge il ruolo diResponsabile del servizio di prevenzione e protezione?

La formazione dei dirigenti, secondo l’Accordo n. 221, è sostitutiva di quella deilavoratori, mentre quella dei preposti è aggiuntiva. La formazione del Datore dilavoro è richiesta solo a chi svolge i compiti del SPP e non è formalmente sostitutiva.

1.55 Gli RLS possono visionare, previa richiesta al Datore di Lavoro, leprescrizioni che gli Organi di Vigilanza hanno comminato alla propriaazienda?

Ai sensi e per gli effetti dell’art. 50, comma 1, lettera f), del D.lgs. 81/08, copiadei verbali dell’organo di vigilanza devono essere consegnati ai rappresentati deilavoratori per la sicurezza. Qualora gli RLS non siano destinatari dei suddettiverbali possono rivolgersi all’organo di vigilanza.

1.56 Vorrei sapere se la figura del RLS è compatibile con l’incarico diaddetto al primo soccorso e antincendio, ovvero la stessa persona puòricoprire tutti gli incarichi suddetti?

Non ci sono incompatibilità in questo senso.

1.57 In un’azienda con lavoratori in cassa integrazione a zero ore e convisita medica periodica in scadenza, devo procede ad effettuare le visitemediche o le sospendo fino a che non ritornano a lavorare?

Il rapporto di lavoro esiste anche durante la cassa integrazione, la sorveglianzasanitaria ha sia una finalità di prevenzione secondaria sia, in alcuni casi, di «diagnosiprecoce» e la periodicità è di norma annuale. Tuttavia, un aggiornamento dellavalutazione dei rischi, effettuata in collaborazione con il Medico Competente,potrebbe modificare il protocollo previsto, tenendo conto della cassa integrazione.

1.58 Relativamente alla formazione dei lavoratori autonomi, leggendol’art. 21 del D.lgs. 81/08, pare che tali lavoratori non abbiano l’obbligo

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ma la facoltà di frequentare corsi di formazione, analogamente dicasiper la sorveglianza sanitaria. Tale lettura è corretta?

La sorveglianza sanitaria e la formazione in materia di salute e sicurezza dellavoro costituiscono ai sensi dell’art. 21 comma 2 del D.lgs. 81/08 una facoltà dellavoratore autonomo.

1.59 La Delibera della Regione Piemonte n. 21-4814 del 22/10/2012prevede che la sorveglianza sanitaria sia finalizzata da una parte adescludere eventuali condizioni di alcol dipendenza e dall’altra alla verificadel rispetto di assunzione di bevande alcoliche attraverso l’esecuzionedi test alcolimetrici. Una volta che gli screening con l’etilometro non dianoun riscontro positivo e così pure l’anamnesi alcologica integrata conAudit C e successivo esame obiettivo confermino l’esito negativo, èobbligatorio per il datore di lavoro e/o il medico competente disporreanche l’analisi di laboratorio?

Il MC, ai sensi del D.lgs. 81/08, può usare in autonomia e discrezionalmentediversi strumenti per redigere la certificazione di idoneità/inidoneità alla mansionea rischio del lavoratore, il quale può fare legittimamente ricorso allo SPreSAL. Inogni caso, se il MC ha un fondato sospetto di dipendenza da parte del lavoratorepuò inviarlo al Ser.D dell’ASL, il quale ha il compito di certificare o meno lo statodi dipendenza del lavoratore ai sensi del DPR 309/90 e smi. Il “fondato sospetto”del MC è atto clinico, indipendente dai valori risultanti dalle indagine strumentali.

1.60 E’ sempre obbligatoria la designazione dell’Addetto al servizio SPP?Quali sono i criteri di scelta?

Non esistono criteri tassativi, ma la dimensione, l’articolazione e la complessitàaziendale sono elementi che devono orientare la scelta. Il servizio di prevenzionedeve essere costituito da un numero sufficiente di persone in modo da svolgereefficacemente i compiti di cui all’art. 33 del D.lgs. 81/08.

1.61 Il RSPP può fornire la formazione ai lavoratori?

Il RSPP può fare il docente nei corsi di formazione per i lavoratori ex art. 37 delD.lgs. 81/08 se possiede i criteri previsti dal Decreto Interministeriale del 6 marzo2013 recante “Criteri di qualificazione del formatore in materia di salute e sicurezzadel lavoro”.

1.62 La formazione generale dei lavoratori va necessariamente attestataseparatamente dalla formazione specifica oppure per entrambe può ancheessere rilasciato un solo attestato?

Il modulo di formazione generale ex art. 37 del D.lgs. 81/08 costituisce creditoformativo permanente, mentre la Formazione Specifica con riferimento alla letterab) del comma 1 e al comma 3 dell’articolo 37 del D.lgs. 81/08, deve avvenirenelle occasioni di cui alle lettere a), b) e c) del comma 4 del medesimo articolo, infunzione dei rischi riferiti alle mansioni e ai possibili danni e alle conseguentimisure e procedure di prevenzione e protezione caratteristici del settore o comparto

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di appartenenza dell’azienda. La formazione specifica è soggetta, inoltre, adaggiornamenti previsti dal comma 6 dell’articolo 37 del D.lgs. 81/08, conriferimento ai rischi individuati ai sensi dell’articolo 28. Per questo motivo èconsigliabile attestare separatamente la formazione generale da quella specifica,come peraltro previsto nella DGR n. 22-5962 del 17 Giugno 2013.

1.63 Il responsabile del progetto formativo (nominativo e firma) vanecessariamente indicato nell’attestato, considerato che l’Accordo StatoRegioni del 21.12.2011 prevede come requisito minimo l’indicazione (ela firma) del soggetto organizzatore?

Gli attestati di frequenza e di superamento della prova di verifica vengono rilasciatidirettamente dagli organizzatori dei corsi in base a:- la frequenza del 90% delle ore di formazione previste al punto 4 (lavoratori);- la frequenza del 90% delle ore di formazione previste ed il superamento dellaprova di verifica per i soggetti di cui ai punti 5 (preposti) e 6 (dirigenti).Gli attestati devono prevedere i seguenti elementi minimi comuni:- Indicazione del soggetto organizzatore del corso;- Normativa di riferimento;- Dati anagrafici e profilo professionale del corsista;- Specifica della tipologia di corso seguito con indicazione del settore di riferimentoe relativo monte ore frequentato (l’indicazione del settore di appartenenza èindispensabile ai fini del riconoscimento dei crediti);- Periodo di svolgimento del corso;- Firma del soggetto organizzatore del corso.Nell’attestato non è necessario indicare il nominativo del responsabile del progettoformativo.

1.64 Ho una ditta individuale, lavoro da casa, non ho dipendenti e mioccupo di grafica e siti internet. Devo frequentare dei corsi per lasicurezza?

Nel suo caso, si applica l’art. 21 del D.lgs. 81/08; in merito alla necessità dei corsidi formazione, lo stesso articolo prevede una facoltà di partecipazione a dei corsirelativi alla sicurezza, sempre attinenti ai rischi professionali specifici legati allavoro svolto.

1.65 Per poter accedere alla formazione per l’uso in sicurezza delleattrezzature di lavoro è necessario che il lavoratore abbiaprecedentemente partecipato ai corsi di formazione generale e specificaai sensi dell’Accordo stato regione del 21/12/11?

Dal momento che la formazione ex art 37 deve essere fatta in fase di assunzione,questa normalmente precede o affianca la formazione specifica per l’abilitazioneall’uso delle attrezzature.

1.66 Nel caso di azienda agricola a conduzione famigliare, il titolare datoredi lavoro è obbligato alla redazione del DVR e a frequentare corsi diformazione? I coadiuvanti famigliari devono frequentare dei corsi diformazione generale e specifica?

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Il DL è obbligato alla redazione del DVR. La frequenza a corsi di formazione per losvolgimento dei compiti del servizio SPP è necessario qualora il DL intenda svolgeredirettamente tali compiti. I componenti dell’impresa familiare sono soggetti all’art.21 e hanno facoltà di frequentare i corsi di formazione per la sicurezza.

1.67 Relativamente al punto 2 dell’Accordo formazione attrezzature del22/02/2012 “Individuazione e requisiti dei docenti” cosa si intendeesattamente per “esperienza documentata” e “esperienza professionalepratica nelle tecniche di utilizzazione delle attrezzature di che trattasi”?E’ sufficiente che il possesso del requisito sia indicato nel curriculumprofessionale del docente sottoscritto e firmato? Oppure è necessariauna dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà redatta ai sensi del DPR445/2000 come per gli operatori del settore agricolo?

L’indicazione dell’esperienza nel curriculum professionale può essere sufficientenel momento in cui possa essere verificata oggettivamente, indicando quindi glielementi (lavoro autonomo, lavoro dipendente...) tramite i quali sia possibileverificare l’esperienza professionale di cui trattasi, che significa poter documentareun’esperienza professionale, che, nella pratica, abbia comportato l’utilizzo di taliattrezzature.

1.68 Il noleggiatore che noleggia attrezzature di cui all’articolo 73 comma5 del D.lgs. 81/08 deve richiedere, ai sensi dell’art. 72 comma 2 delD.lgs. 81/08, il possesso della specifica abilitazione ivi prevista già apartire dal 12 marzo 2013 oppure dovrà farlo, in virtù della normatransitoria dell’Accordo Stato Regioni 22 febbraio 2012, decorsi i dueanni dall’entrata in vigore dell’Accordo stesso?

Gli obblighi di cui all’art. 72 comma 2 sono cogenti fin dal 2008 e riguardano siala formazione che l’eventuale abilitazione. I due anni indicati nel quesito fannoriferimento al tempo concesso a chi, già alla data di entrata in vigore dell’Accordo,utilizzava tali attrezzature. Pertanto, tale requisito dovrà essere verificato.

1.69 Il decreto interministeriale del 6 marzo 2013 sui requisiti deiformatori prevede all’art. 1 comma due che i criteri si applichino aiformatori dei corsi di cui agli artt. 34 e 37 del D.lgs. 81/08. Consideratoche il comma 9 dell’art. 37 cita anche gli addetti antincendio e al primosoccorso, anche i docenti dei corsi antincendio e primo soccorso debbonorispettare i requisiti del decreto interministeriale del 6 marzo oppurecontinuano solamente a dover essere rispettati i criteri del DM 10 marzo1998 e del DM 388/2003?

Il Decreto Interministeriale stabilisce che «Il prerequisito e i criteri si applicano atutti i soggetti formatori in materia di salute e sicurezza sul lavoro dei corsi di cuiagli articoli 34 e 37 del D.lgs. 81/08, quali regolati dagli Accordi del 21 dicembre2011». Dunque si applicano solo alla formazione regolata dagli Accordi 221(lavoratori, preposti e dirigenti) e 223 (datori di lavoro - SPP).

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1.70 I corsi di aggiornamento dei Responsabili del Servizio di Prevenzionee Protezione possono essere svolti da Enti di Formazione non accreditatipresso la Regione Piemonte?

I soggetti formatori autorizzati ad erogare corsi di aggiornamento sono i medesimiautorizzati a fare i corsi di formazione, e sono indicati all’articolo 32, comma 4 delD.lgs. 81/08 e al punto 4 dell’Accordo Stato Regioni del 26/1/2006, come chiaritonell’Accordo Stato Regioni del 5/10/2006.E’ possibile che tali corsi possano essere svolti da Enti di Formazione non accreditatipresso la Regione Piemonte quali ad esempio l’Università o le Associazioni sindacali.Tuttavia, un soggetto diverso da quelli indicati dalla norma per operare in Piemontecome agenzia formativa deve essere accreditato. L’elenco dei soggetti formatoriabilitati ad erogare corsi di formazione e aggiornamento per R-ASPP, come previstodalla DGR n. 22-5962 del 17 Giugno 2013, è presente nel sito della RegionePiemonte (www.regione.piemonte.it), nella sezione dedicata alla Sicurezza sullavoro.

1.71 Nelle Procedure standardizzate per la valutazione dei rischi non èprevisto il «calcolo» del livello di rischio attraverso la formula R=PxD.Ritenete che si possa omettere tale aspetto che poi a mio parere è unaspetto cruciale per chi fa valutazione del rischio, ovvero quantificare lostesso rischio?

L’affermazione indicata nel quesito non è del tutto corretta. Il modulo 3 delleprocedure standardizzate stabilisce che «La valutazione dei rischi sarà effettuataper tutti i pericoli individuati, utilizzando le metodiche e i criteri ritenuti più adeguatialle situazioni lavorative aziendali, tenendo conto dei principi generali di tutelaprevisti dall’art. 15 del D.lgs. 81/08. Laddove la legislazione fornisce indicazionispecifiche sulle modalità di valutazione (ad es. rischi fisici, chimici, biologici,incendio, videoterminali, movimentazione manuale dei carichi, stress lavoro-correlato ecc.) si adotteranno le modalità indicate dalla legislazione stessa,avvalendosi anche delle informazioni contenute in banche dati istituzionali nazionalie internazionali. In assenza di indicazioni legislative specifiche sulle modalità divalutazione, si utilizzeranno criteri basati sull’esperienza e conoscenza delleeffettive condizioni lavorative dell’azienda e, ove disponibili, su strumenti disupporto, su dati desumibili da registro infortuni, profili di rischio, indiciinfortunistici, dinamiche infortunistiche, liste di controllo, norme tecniche, istruzionidi uso e manutenzione, ecc.»Tra le «metodiche ed i criteri ritenuti più adeguati» ci può quindi essere anchequello a matrice comunemente definito PXD. Sul piano metodologico la proceduraappare chiara, forse il dubbio sorge in relazione al modello 3 dove sul pianodocumentale non è chiaro dove vada inserito questo riferimento. Nella vaghezzadelle indicazioni riportate, essendo per definizione la valutazione dei rischivalutazione globale e documentata di tutti i rischi, si ritiene che un riferimentopossa essere indicato nella colonna 4.

1.72 Ho una impresa individuale senza dipendenti, sono sola, facciocommercio ambulante. Ho l’obbligo di fare il DVR e frequentare corsicome RSPP, primo soccorso e antincendio?

No, è soggetta agli obblighi dell’articolo 21 del D.lgs. 81/08.

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Articolo 21 - Disposizioni relative ai componenti dell’impresa familiare di cuiall’articolo 230-bis del Codice civile e ai lavoratori autonomi1. I componenti dell’impresa familiare di cui all’articolo 230-bis del Codice civile,i lavoratori autonomi che compiono opere o servizi ai sensi dell’articolo 2222 delCodice civile, i coltivatori diretti del fondo, i soci delle società semplici operantinel settore agricolo, gli artigiani e i piccoli commercianti devono:a) utilizzare attrezzature di lavoro in conformità alle disposizioni di cui al Titolo III;b) munirsi di dispositivi di protezione individuale ed utilizzarli conformementealle disposizioni di cui al Titolo III;c) munirsi di apposita tessera di riconoscimento corredata di fotografia, contenentele proprie generalità, qualora effettuino la loro prestazione in un luogo di lavoronel quale si svolgano attività in regime di appalto o subappalto.2. I soggetti di cui al comma 1, relativamente ai rischi propri delle attività svoltee con oneri a proprio carico hanno facoltà di:a) beneficiare della sorveglianza sanitaria secondo le previsioni di cui all’articolo41, fermi restando gli obblighi previsti da norme speciali;b) partecipare a corsi di formazione specifici in materia di salute e sicurezza sullavoro, incentrati sui rischi propri delle attività svolte, secondo le previsioni di cuiall’articolo 37, fermi restando gli obblighi previsti da norme speciali.

1.73 Accingendomi a programmare la formazione dei dirigenti della miascuola, ho consultato il documento congiunto INAIL Regione PiemonteUSR sulla formazione dei lavoratori. A pag. 7, nel paragrafo riguardanteil programma formazione dirigenti è previsto questo argomento: “Laresponsabilità amministrativa delle persone giuridiche, delle società edelle associazioni, anche prive di responsabilità giuridica ex D.lgs. n.231/01”. Tuttavia, il D.lgs. 231/01 non si applica allo stato e agli entipubblici, è corretto inserirlo nella formazione dei dirigenti delle scuole?

Sebbene gli Enti Pubblici Territoriali, lo Stato e gli Enti Pubblici non Economicisiano esclusi dagli obblighi di redazione dei Modelli Organizzativi, è ormai prassiin via di consolidamento che gli stessi utilizzino i requisiti previsti dal D.lgs. 231/01 come requisiti per la qualificazione e l’accesso alla contrattazione dei proprifornitori.Insomma, sebbene gli Enti Locali non siano soggetti «passivi» del D.lgs. 231/01,sono garanti dell’applicazione dei principi della Responsabilità Amministrativa delleorganizzazioni che interagiscono con essi.L’art. 16 del D.lgs. 81/08, comma 3, prevede che l’adozione e l’efficace attuazionedi un Modello di Organizzazione e Controllo, con le caratteristiche indicate dall’art.30 dello stesso D.lgs. 81/08, costituisce evidenza dell’attuazione dell’obbligo di vigilanza in capo al datore di lavoro in ordine al corretto espletamento daparte del delegato delle funzioni trasferite.Inoltre, la formazione dei dirigenti costituisce credito permanente e un dirigentedella scuola potrebbe servirsene, in un futuro, nell’ambito di un rapporto di lavoroprivato.Alla luce di quanto sopra, sebbene le PPAA non siano soggetti obbligati in generaleall’adozione dei Modelli di Organizzazione, Gestione e Controllo di cui al D.lgs.231/01, è corretto comunque inserire la responsabilità amministrativa delle personegiuridiche, delle società e delle associazioni, anche prive di responsabilità giuridicaex D.lgs. 231/01 nella formazione dei dirigenti delle scuole.

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1.74 Nel caso in cui un Comune indica una gara d’appalto per lavori inuna scuola elementare di sua proprietà, non essendoci interferenze tra ilcomune e l’azienda appaltatrice, a chi spetta l’elaborazione del DUVRI?

La redazione del DUVRI compete al DL committente e quindi al Comune. Nellafattispecie si applica l’art. 26 comma 3 ter del D.lgs. 81/08, che prevede che ilsoggetto che affida il contratto (Comune) rediga il DUVRI recante una valutazionericognitiva dei rischi standard inerenti la prestazione, mentre il soggetto presso ilquale deve essere eseguito il lavoro (scuola), prima dell’inizio dell’esecuzione,deve integrare il documento riferendolo ai rischi specifici da interferenza presentinei luoghi dell’appalto.

1.75 Per attivare un tirocinio presso un’azienda che opera nel settoreinformatico occorre, ai sensi del D.lgs. 81/08, avviare il tirocinante avisita medica?

Il tirocinante è a tutti gli effetti un lavoratore e le modalità per la sorveglianzasanitaria sono le stesse previste per i lavoratori. Pertanto, se è esposto a rischilavorativi che richiedono la sorveglianza sanitaria, deve preventivamente esseresottoposto a visita medica e può essere impiegato solo dopo il giudizio di idoneità.

1.76 Vorrei un chiarimento in merito alle disposizioni riguardantil’aggiornamento della formazione per lavoratori, dirigenti e prepostiprevisto dall’Accordo Stato-Regioni del 21 dicembre 2011. Quali sono gliargomenti da trattare per l’aggiornamento di tali figure?

Con riferimento ai lavoratori, è previsto un aggiornamento quinquennale, di durataminima di 6 ore, per tutti e tre i livelli di rischio basso, medio e alto.Nei corsi di aggiornamento per i lavoratori non dovranno essere riprodottimeramente argomenti e contenuti già proposti nei corsi base, ma si dovrannotrattare significative evoluzioni e innovazioni, applicazioni pratiche e/oapprofondimenti che potranno riguardare:- approfondimenti giuridico normativi- aggiornamenti tecnici sui rischi ai quali sono esposti i lavoratori- aggiornamenti su organizzazione e gestione della sicurezza in azienda- fonti di rischio e relative misure di prevenzione.Con riferimento ai preposti, come indicato al comma 7 dell’articolo 37 delD.lgs. 81/08, si prevede un aggiornamento quinquennale, con durata minima di6 ore, in relazione ai propri compiti in materia di salute e sicurezza del lavoro.Con riferimento ai dirigenti, come indicato al comma 7 dell’articolo 37 del D.lgs.81/08, si prevede un aggiornamento quinquennale, con durata minima di 6 ore inrelazione ai propri compiti in materia di salute e sicurezza del lavoro.L’obbligo di aggiornamento può essere ottemperato in una unica occasione oanche per mezzo di attività che siano distribuite nell’arco temporale di riferimento(il quinquennio).

1.77 Quali sono i compiti del responsabile del progetto formativo deicorsi in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro?

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La figura del responsabile del progetto formativo dei corsi in materia di salute esicurezza nei luoghi di lavoro è stata prima introdotta con l’Accordo Stato Regionidel 26 gennaio 2006 (formazione ASPP e RSPP) e, recentemente, confermatadagli Accordi n. 221 e n. 223 del 21/01/2011 (formazione lavoratori, dirigenti,preposti e datori di lavoro che intendono svolgere direttamente i compiti delservizio di prevenzione e protezione).Tuttavia, le disposizioni normative, che prevedono tale figura, non fornisconoespressamente una definizione della stessa.Si ritiene, pertanto, che i compiti e i doveri del responsabile del progetto formativosiano legati agli adempimenti che i citati provvedimenti pongono a carico delsoggetto organizzatore dei corsi di formazione (collaborazione nell’ambito dellaredazione del progetto formativo e delle metodologie didattiche, tenuta registropresenze, controllo regolarità erogazione del corso…).La normativa non prevede direttamente sanzioni a carico del responsabile delprogetto formativo, che risponde del proprio operato direttamente al soggettoorganizzatore dei corsi dal quale ha ricevuto l’incarico.

1.78 Un RSPP dipendente di un’azienda, che ha frequentato specifici corsiper i moduli A, B e C, deve essere formato anche ai sensi dell’art. 37 delD.lgs. 81/08 (con formazione generale di 4 ore e specifica in base allivello di rischio)?

Con l’Interpello n. 18/13, la Commissione per gli Interpelli ha dato risposta aduna istanza, presentata dal Consiglio Nazionale dei Periti Industriali (CNAPI),relativa all’esistenza dell’obbligo di formazione, ai sensi dell’art. 37, per i lavoratoriche svolgono le funzioni di RSPP. La Commissione Interpelli ha stabilito che la formazione erogata agli RSPP eASPP è superiore e quindi comprensiva, per contenuti e durata, a quella da erogareai lavoratori ai sensi dell’art. 37 del D.lgs. 81/08.La formazione di R-ASPP è pertanto valida, relativamente a quella prevista perlavoratori e preposti, ma deve essere integrata rispetto ad eventuali rischi specificirilevati dalla valutazione dei rischi.

1.79 Il cosiddetto “Decreto del fare” prevede che venga riconosciuta laformazione delle diverse figure quando i contenuti si sovrappongono. Almomento, come si certifica il riconoscimento dei crediti formativi?

Il comma 14-bis dell’art. 37 del D.lgs. 81/08, inserito dall’art. 32 del Decreto-Legge 69/13, convertito con modificazioni dalla Legge 98/13, prevede che in tuttii casi di formazione e aggiornamento, previsti per dirigenti, preposti, lavoratori erappresentanti dei lavoratori per la sicurezza in cui i contenuti dei percorsi formativisi sovrappongano, in tutto o in parte, è riconosciuto il credito formativo perla durata e per i contenuti della formazione e dell’aggiornamento corrispondentierogati.Le modalità di riconoscimento del credito formativo e i modelli per mezzodei quali è documentata l’avvenuta formazione devono essere individuati tramiteAccordo della Conferenza Stato-Regioni. Per le modalità del riconoscimento diquesti crediti occorre pertanto aspettare uno specifico Accordo della ConferenzaStato-Regioni di prossima emanazione.

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1.80 Oltre a quanto previsto dal Decreto 24 aprile 2013 (GU 20 luglio2013) sulle attività sportive e relativo utilizzo del defibrillatore, gradireisapere se nella Regione Piemonte vi sono «altri luoghi di lavoro» in cui èobbligatoria la presenza del defibrillatore e, ovviamente, del personaledebitamente formato al suo utilizzo?

Fatte salve le previsioni del DM 24/4/2013 (GU 20 luglio 2013) sulle attivitàsportive e relativo utilizzo del defibrillatore, il datore di lavoro, in collaborazionecon il medico competente, sulla base dei rischi specifici presenti nell’azienda ounità produttiva, individua e rende disponibili le attrezzature minime diequipaggiamento e i dispositivi di protezione individuale per gli addetti al primosoccorso.Si ritiene, pertanto, che il DL, in collaborazione con il MC, debba valutare anche irischi di cui trattasi, individuando le relative misure di primo soccorso. Inparticolare, l’art. 4 del DM 388/2003 prevede che le attrezzature e i dispositiviper gli addetti al primo soccorso debbano essere appropriate rispetto ai rischispecifici connessi all’attività lavorativa dell’azienda, essere mantenute in condizionidi efficienza e di pronto impiego e integrate sulla base della valutazione dei rischi.

1.81 Il personale dipendente di autofficine addetto alla manutenzione diveicoli può essere sottoposto a controlli alcolimetrici?

Se fanno solo gli autoriparatori non rientrano nelle categorie indicate nella norma,ma se usano carrelli elevatori o apparecchi di sollevamento sì. Ciò non escludeche, in generale, la valutazione dei rischi possa evidenziare anche per l’attivitàindicata nel quesito un rischio che può essere governato attraverso una disposizioneaziendale che vieta l’assunzione di alcolici in servizio.

1.82 Un condominio di 6 proprietari, senza amministratore, intendechiamare una impresa, che lavora con cestelli e attrezzature varie, perla potatura di alcuni alberi. Per verificare l’idoneità dell’impresa cosa sipuò fare?

Dal tenore del quesito sembrerebbe evidenziarsi che il condominio è committentedi lavori di potatura e non anche datore di lavoro. Nel qual caso, non rientrandoi lavori di potatura nel titolo IV del D.lgs. 81/08, il condominio non assume specificiobblighi. Tuttavia per verificare l’idoneità dell’impresa affidataria dei lavori occorrequantomeno assicurarsi anche attraverso il certificato di iscrizione alla camera dicommercio che si tratti di un’azienda che ha nel proprio oggetto sociale l’attivitàdi potatura. Inoltre, occorre verificare che possieda persone e mezzi adeguati.Per quanto riguarda i dipendenti, si può acquisire il Documento unico di regolaritàcontributiva (DURC) e una dichiarazione riguardante l’elenco dei dipendenti conindicazione del contratto loro applicato. Per quanto riguarda le attrezzature sipuò acquisire una dichiarazione circa il possesso o la disponibilità di mezzi sottopostialle verifiche periodiche e assicurati. Infine, si può richiedere una dichiarazionesostitutiva da parte del datore di lavoro dell’impresa circa l’adempimento degliobblighi di valutazione dei rischi e di formazione dei lavoratori.

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2. LUOGHI DI LAVORO, MACCHINE E DPI – TITOLI II, III (ARTT. 62-87)

2.1 Mi sembra di capire che l’all. XIII del D.lgs. 81/08 richiede sempredisponibilità di docce, mensa e spogliatoio, oltre a servizi igienici e lavabi,in tutti i cantieri, anche se di limitata entità. Per i soli WC e lavabi èpossibile fare una convenzione con un bar adiacente che rimane apertoper tutto l’orario di cantiere? Per docce e locali mensa/spogliatoio, èpossibile fare una convenzionecon proprietario di residenza privataadiacente al cantiere?

L’allegato XIII al punto 3.5 ammette convenzioni solo con strutture idonee aperteal pubblico e non con privati. D’altra parte ovvie ragioni sconsigliano l’uso promiscuodi servizi igienici. Si ritiene che l’ipotesi del punto 3.5 valga a soddisfare gli obblighidel punto 3 (gabinetti e lavabi) e non anche per soddisfare gli obblighi contenutiin altri punti.

2.2 Volevo alcune informazioni riguardanti l’utilizzo in azienda di uncarrello elevatore con motore a combustione interna. Non sono riuscitoa trovare un riferimento normativo sul divieto di utilizzare questa tipologiadi carrello all’interno di un’azienda. Esiste una normativa in merito?

L’emissione di gas di scarico nell’ambiente di lavoro deve essere abbattuta secondol’art. 20 del DPR 303/56, ora punto 2.1.4 bis dell’allegato IV del D.lgs. 81/08.Il punto n. 2.4 dell’allegato VI “Disposizioni concernenti l’uso delle attrezzature dilavoro” del D.lgs. 81/08 e smi, indica che: “Le attrezzature mobili dotate di unmotore a combustione possono essere utilizzate nella zona di lavoro soltantoqualora sia assicurata una quantità sufficiente di aria senza rischi per la sicurezzae la salute dei lavoratori”. Inoltre il punto 2.1.4 bis dell’allegato IV”Requisiti deiluoghi di lavoro” del D.lgs. 81/08 e smi stabilisce che: “Nei lavori in cui si svolganogas o vapori irrespirabili o tossici od infiammabili ed in quelli nei quali si sviluppanonormalmente odori o fumi di qualunque specie il datore di lavoro deve adottareprovvedimenti atti ad impedire o a ridurre, per quanto è possibile, lo sviluppo e ladiffusione”.

2.3 Una ditta ha acquistato un paranco da un fornitore X di portata 1000kg. Al momento dell’installazione il fornitore X si è reso conto di doverapportare delle modifiche, a mio parere sostanziali, per motivi di ingombrolegati al luogo dell’installazione, quali:- sostituzione del gancio rispetto a quello previsto dal produttore (2 mmpiù piccolo);- ulteriore foro nel punto in cui il paranco si attacca al carrello (sempreper motivi di ingombro).Quali sono le responsabilità della ditta tenendo presente che il produttorenon è stato neppure coinvolto in tutto questo?In altre parole, siamo nell’ambito di modifiche che vanno oltre la ordinariae straordinaria manutenzione per cui è prevista una nuova marcatura CEe dichiarazione di conformità?

Il costruttore deve certificare la singola macchina identificabile con la matricola.Se la dichiarazione di conformità non corrisponde alla macchina e al libretto d’uso

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e manutenzione, la stessa non deve essere accettata. E’ buona norma richiedereal costruttore una dichiarazione di corretta installazione e un collaudo.L’articolo 71, comma 5 del D.lgs. 81/08 e smi ammette le modifiche apportatealle “macchine” come miglioria delle condizioni di sicurezza , sempre che le stessenon comportino modifiche delle modalità di utilizzo e delle prestazioni previstedal costruttore. Nel caso di modifiche “sostanziali”, si verrebbe a configurare unanuova immissione sul mercato della “macchina” e il soggetto che ha apportatotali modifiche sarebbe individuabile come “costruttore”.

2.4 Che periodicità hanno le verifiche periodiche degli impianti di unascuola. Quali fonti posso consultare per ottenere queste informazioni?

La periodicità delle verifiche è biennale. Per gli impianti di terra il riferimentonormativo è il DPR 462/01, che all’art. 4, comma 1, stabilisce che il datore dilavoro è tenuto ad effettuare regolari manutenzioni dell’impianto nonché a farsottoporre lo stesso a verifica periodica ogni cinque anni, ad esclusione di quelliinstallati in cantieri, in locali adibiti ad uso medico e negli ambienti a maggiorrischio in caso di incendio per i quali la periodicità è biennale.Per impianti elettrici nei «locali a maggior rischio in caso di incendio» (Norma CEI64-8/7 Sezione 751) s’intendono gli impianti installati in ambienti che presentanoin caso d’incendio un rischio maggiore di quello che presentano negli ambientiordinari.In particolare la citata Sez. 751 della Norma CEI 64-8/7 comprende:- ambienti a maggior rischio in caso di incendio per l’elevata densità di affollamentoo per l’elevato tempo di sfollamento in caso di incendio o per l’elevato danno.I seguenti esempi sono tratti dall’allegato A della sez. 751 della Norma CEI 64-8/7:- omissis- Scuole di ogni ordine, grado e tipo, accademie e simili;

- omissis-

Nel Documento di indirizzo per la sicurezza degli Istituti scolastici del Piemonte,approvato con D.D. del 18 giugno 2012, n. 411, sono indicati, tra altro, gli impiantinormalmente presenti nelle scuole e i relativi obblighi di verifica.

2.5 L’ex art 48 del 303/56, divenuto art. 67 del D.lgs. 81/08, prevede lanotifica agli organi competenti in presenza di più di tre lavoratori. Seun’azienda, nel corso degli anni, cresce e pertanto passa da due a quattrolavoratori, cosa si deve fare?

La notifica di cui all’art. 67 del D.lgs. 81/08 si applica ai luoghi di lavoro ove èprevista la presenza di più di tre lavoratori. Si tratta dunque di una previsione chesi basa sulle dimensioni dell’azienda che deve essere effettuata ex ante e chedeve essere compatibile con la situazione di fatto. Non vi sono eccezioni. Seun’azienda, nel corso degli anni, cresce (passando da due a quattro lavoratori) esi rende necessaria una ristrutturazione e/o ampliamento occorrerà presentare lanotifica ex art. 67. L’articolo 67, comma 3 del D.lgs. 81/08 prevede che “Lanotifica di cui al presente articolo si applica ai luoghi di lavoro ove è prevista lapresenza di più di tre lavoratori” e la notifica, in forza del comma 1 dello stessoarticolo va riferita alla costruzione e realizzazione di edifici o locali da adibire alavorazioni industriali nonché ampliamenti e ristrutturazioni di quelli esistenti.

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2.6 Nel corso di una attività di vigilanza presso una azienda agricola,quali azioni deve intraprendere l’UPG (prescrizione, diffida, disposizione)nei confronti del datore di lavoro o del coltivatore diretto del fondo nelcaso in cui alcune attrezzature di lavoro (non a norma) vengono dichiaratefuori servizio perché obsolete o guaste?

Bisogna distinguere se le attrezzature sono effettivamente inservibili oppure al dilà della dichiarazione di «fuori servizio» sono immediatamente utilizzabili. Nelprimo caso ovviamente non si commette alcun reato a possedere dei «rottami».Nel secondo caso invece occorre distinguere tra coltivatore diretto e datore dilavoro. Nel primo caso, quindi in assenza di lavoratori, si applica solamente l’art.21 del D.lgs. 81/08, uso di macchina non conforme. Quindi se al momento delsopralluogo la macchina veniva usata si contesterà la violazione dell’art. 21, seinvece non veniva usata al più si potrà disporre con atto motivato che non vengautilizzata in futuro. Se si tratta di un datore di lavoro, può essere contestato l’art. 71.Se le verifiche necessarie a constatare l’effettiva inservibilità delle attrezzaturedichiarate “fuori servizio” sono positive non si configura alcuna violazione allenorme di igiene e sicurezza del lavoro. In caso contrario è prevista l’applicazionedelle procedure di cui al D.lgs. 758/94 “Modificazioni alla disciplina sanzionatoriain materia di lavoro” per la violazione dell’articolo 21, comma 1, lettera a) delD.lgs. 81/08 e smi con prescrizione nei confronti del coltivatore diretto del fondoe violazione, in presenza di un datore di lavoro, dell’articolo 71 del D.lgs. 81/08e smi con prescrizione nei confronti dello stesso.

2.7 Per un carrello elevatore (elettrico, diesel…) occorrono denuncia everifiche periodiche di cui all’allegato VII del D.lgs. 81/08 oppure èsufficiente la manutenzione prevista dal costruttore più verificatrimestrale funi e catene?

I carrelli elevatori non rientrano nelle attrezzature di cui all’allegato VII, tuttaviadevono essere soggetti all’attività di manutenzione di cui ai commi 4 e 8 dell’art.71 e alle disposizioni contenute nell’allegato VI del D.lgs. 81/08.

2.8 Dovendo verificare la rispondenza alle norme di legge sulla sicurezzae l’igiene del lavoro di una macchina utensile (centro di lavoro) costruitanell’anno 2001 e marcata CE secondo le norme in vigore all’epoca(Direttiva 98/37/CE e D.P.R. 459/96), vorrei sapere a quali leggi fareoggi riferimento, visto che sia la direttiva sia il decreto indicati sono statiabrogati rispettivamente dalla Direttiva 2006/42/CE e dal D.lgs. 17/10che l’ha recepita.

L’aggiornamento della Direttiva Macchine con l’entrata in vigore della Direttiva2006/42/CE (recepito con il D.lgs. 17/10) non impone un adeguamento allemacchine messe in servizio in vigenza della direttiva 98/37/CE . Quindi, nel casoprospettato, il riferimento tecnico rimane la Direttiva 98/37/CE e le eventualinorme armonizzate richiamate nella dichiarazione di conformità della macchina.Ovviamente occorrerà verificare se nel frattempo l’UE abbia o meno attivatoclausole di salvaguardia sulla specifica macchina.

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2.9 Qual è l’altezza minima delle unità di decontaminazione da utilizzareper la bonifica di manufatti in amianto in matrice compatta?

L’unità di decontaminazione, più propriamente definita sistema didecontaminazione, è normalmente inserita in strutture monoblocco all’internodelle quali sono ricavati lo spogliatoio sporco, lo spogliatoio pulito, il vano docciae la chiusa d’aria. Tali monoblocchi vengono spostati nei diversi cantieri di bonifica.Per quanto riguarda l’altezza minima di tali strutture, si suggerisce di fareriferimento all’Allegato XIII del D.lgs. 81/08 che al punto 5 “Utilizzo di monoblocchiprefabbricati per i locali ad uso spogliatoi, locali di riposo e refezione” stabilisceche «5.1. Non devono avere altezza netta interna inferiore a m 2.40 ...».

2.10 Oltre all’art. 71 del D.lgs. 81/08, esiste qualche altro riferimentonormativo in merito all’obbligatorietà del patentino per i lavoratori cheutilizzano il muletto?

Il c.d. «patentino» altro non è che l’attività di informazione, formazione eaddestramento richiesta dagli artt. 36, 37 e 73 del D.lgs. 81/08 e smi, compresal’abilitazione per alcune attrezzature di lavoro, tra cui le varie tipologie di carrellielevatori con conducente a bordo, indicate nell’Accordo Stato Regioni del 22/02/2012.

2.11 Vorrei cortesemente sapere se dei loculi interrati o seminterrati diun cimitero sono da intendersi ambiente confinato ai fini della applicazionedella vigente normativa (DPR 177/11)?

Anche con riferimento alla Guida Operativa ISPESL 2008, si ritiene che i loculiinterrari e seminterrati, quando caratterizzati da accessi di dimensioni limitate,condizioni di aerazione sfavorevole e accessi dall’alto, possano intendersi qualiambienti confinati ai fini della legislazione vigente.

2.12 In caso di ponteggio auto sollevante è necessario richiedere alladitta installatrice: Pimus e progetto del ponteggio? A quale normativarisultano soggetti?

Con circolare del Ministero del Lavoro n. 39 del 15 maggio 1980, su conformeparere della Commissione consultiva permanente per la prevenzione degli infortunie l’igiene del lavoro - i ponteggi a piani auto sollevanti (non i ponti sviluppabili)sono stati considerati soggetti alla disciplina autorizzativa di cui all’art. 30 delD.P.R. 7 gennaio 1956, n. 164. In passato, sono stati autorizzati dal Ministero dellavoro come ponteggi e ad essi sono state applicate le norme previste per i ponteggimetallici fissi. Non vi è dubbio, invece, che si tratti di macchine soggette allaDirettiva Macchine (oggi recepita con il D.lgs. 17/2010) e al titolo III del D.lgs.81/08. Il Ministero è nuovamente intervenuto sulla questione con la circolare 30del 3/11/2006 nella quale si legge «Per ciò che riguarda altre attrezzature, qualiponti su cavalletti di altezza non superiore a metri 2, ponti sospesi, ponteggi apiani di lavoro auto sollevanti e ponti a sbalzo, questo Ministero è dell’avviso chenon trovano attuazione né le norme relative al PiMUS né quelle relative allaformazione di cui al citato Accordo del 26 gennaio 2006". D’altra parte la disciplinarichiamata contenuta nel D.lgs. 81/08 si riferisce oggi ai c.d. ponteggi fissi. In

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conclusione, si ritiene che i c.d. ponteggi a piani sollevati siano da considerareattrezzature di lavoro disciplinate dal Titolo III del D.lgs. 81/08, soggette alladirettiva macchine, devono essere installati conformemente alle istruzioni d’usodel fabbricante, da parte di lavoratori per i quali è richiesta una specificainformazione, formazione e addestramento (art. 73), e tali attrezzature devonoessere sottoposte a verifiche periodiche (art. 71, comma 11 e allegato VII).

2.13 In data 12.03.2012, sulla gazzetta ufficiale n. 60, è stato pubblicatol’Accordo ai sensi dell’art. 4 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n.281, tra il Governo, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzanoconcernente l’individuazione delle attrezzature di lavoro per le quali èrichiesta una specifica abilitazione degli operatori, nonché le modalitàper il riconoscimento di tale abilitazione, i soggetti formatori, la durata,gli indirizzi e i requisiti minimi di validità della formazione, in attuazionedell’art. 73, comma 5, del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81 esuccessive modifiche e integrazioni. (Repertorio atti n. 53/CSR).Nel suddetto Accordo però non si fa riferimento alla formazione rispettoall’utilizzo dei carroponte, mentre nel D.lgs. 81/08 la formazione per gliutilizzatori risulta obbligatoria. A questo proposito, sapreste indicarci aquale delle due normative fare riferimento in merito?

L’informazione e la formazione è obbligatoria per tutte le attrezzature di lavoro(art. 73, commi 1 e 2), quindi anche per il carroponte che, come le altre attrezzaturedi cui all’articolo 71, comma 7, richiede anche una specifica informazione,formazione e addestramento (art. 73 comma 4).Il nuovo accordo regolamenta la previsione contenuta nell’art. 73, comma 5, eriguarda l’abilitazione all’uso delle attrezzature ivi previste, e ovviamente nonesclude gli obblighi di informazione, formazione e addestramento sopra riportati.

2.14 Un autonomo utilizza un carrello elevatore con cestello per le suelavorazioni di edilizia, deve seguire una formazione specifica per l’usodell’attrezzatura di elevazione?

Premesso che in capo al lavoratore autonomo vi sono gli obblighi di cui all’articolo21 e 94 del D.lgs. 81/08 e smi, in attuazione all’articolo 73, comma 5 dello stessoDecreto Legislativo, con l’Accordo del 22/02/2012 la Conferenza permanente peri rapporti tra lo Stato e le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano haprevisto l’individuazione delle attrezzature di lavoro per le quali è prevista unaspecifica abilitazione degli operatori, ivi compresi i soggetti di cui all’articolo 21,comma 1 del D.lgs. 81/08 e smi. Tra queste attrezzature vi sono anche lepiattaforme mobili elevabili ed i carrelli elevatori semoventi con conducente abordo. Inoltre, si porta a conoscenza che il punto 3.1.4 dell’Allegato VI “Disposizioniconcernenti l’uso delle attrezzature di lavoro” del D.lgs. 81/08 e smi prescrive alcomma 1 che il sollevamento di persone è permesso soltanto con attrezzature dilavoro e accessori previsti a tal fine. Tuttavia il citato punto prevede l’utilizzo “atitolo eccezionale” di attrezzature utilizzate per il sollevamento di persone nonpreviste a tal fine a condizione che si siano prese adeguate misure in materia disicurezza, conformemente a disposizioni di buona tecnica che prevedono il controlloappropriato dei mezzi impiegati e la registrazione di tale controllo. Inoltre qualorasiano presenti lavoratori a bordo dell’attrezzatura di lavoro adibita al sollevamento

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di carichi, il posto di comando deve essere occupato in permanenza e i lavoratorisollevati devono disporre di un mezzo di comunicazione sicuro oltre all’assicurazionedella loro evacuazione in caso di pericolo. Al riguardo il Ministero del Lavoro edelle Politiche Sociali, con la Circolare del 10 febbraio 2011, ha reso note leindicazioni della Commissione consultiva permanente per la salute e sicurezzasul lavoro, che nella seduta del 19 gennaio 2011 ha approvato un parere sulconcetto di “eccezionalità” di cui al punto 3.1.4 dell’allegato VI al D.lgs. 81/08 esmi e con il documento 18/04/2012 della stessa Commissione consultiva sonostate indicate le “Procedure tecniche da seguire nel caso di sollevamento personecon attrezzature non previste a tal fine”.

2.15 Dovendo provvedere alla formazione di utilizzatori di gru su camion(art. 73 D.lgs. 81/08) vorrei sapere quali sono i programmi per taleformazione?

I programmi formativi devono essere conformi all’Accordo Stato Regioni del 22febbraio 2012 concernente l’individuazione delle attrezzature di lavoro per lequali è richiesta una specifica abilitazione degli operatori (art. 73 comma 5 delD.lgs. 81/08), che prende in considerazione anche le autogrù e le gru per autocarro.

2.16 Vorrei sapere se un montaferetri con operatore a bordo deve essereconsiderato una “piattaforma di lavoro mobile elevabile” e quindi se illavoratore addetto deve effettuare la formazione specifica secondo quantoprevisto dall’Accordo Stato-Regioni del 22.02.2012?

La definizione di “Piattaforme di lavoro mobili elevabili” contenuta nell’Accordo èla seguente: “macchina mobile destinata a spostare persone alle posizioni dilavoro, poste ad altezza superiore a 2 m rispetto ad un piano stabile, nelle qualisvolgono mansioni dalla piattaforma di lavoro, con l’intendimento che le personeaccedano ed escano dalla piattaforma di lavoro attraverso una posizione di accessodefinita e che sia costituita almeno da una piattaforma di lavoro con comandi, dauna struttura estensibile e da un telaio”. Il montaferetri potrebbe rispondere atale definizione se è previsto uno sviluppo verticale superiore a 2 metri.

2.17 Vorrei sapere se un tosaerba con operatore a bordo (del tipo a 4ruote con operatore che lo conduce seduto su seggiolino) deve essereconsiderato un “trattore agricolo o forestale” e quindi se il lavoratoreche lo usa deve effettuare la formazione specifica secondo quanto previstodall’Accordo Stato-Regioni del 22.02.2012?

I trattori agricoli o forestali sono definiti come “qualsiasi trattore agricolo o forestalea ruote o cingoli, a motore, avente almeno due assi e una velocità massima percostruzione non inferiore a 6 km/h, la cui funzione è costituita essenzialmentedalla potenza di trazione, progettato appositamente per tirare, spingere, portareo azionare determinate attrezzature intercambiabili destinate ad usi agricoli oforestali, oppure per trainare rimorchi agricoli o forestali. Esso può essereequipaggiato per trasportare carichi in contesto agricolo o forestale ed esseremunito di sedili per accompagnatori”. Al proposito, occorre verificare sel’attrezzatura di cui trattasi è stata omologata come trattore agricolo ex Decreto

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del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti 19 novembre 2004, di recepimentodella direttiva 2003/37/CE.

2.18 Gli enti bilaterali possono rilasciare patentini per addetti a macchinecomplesse?

Per quanto riguarda le attrezzature di lavoro per le quali è richiesta una specificaabilitazione degli operatori, l’Accordo del 22/2/2012 comprende tra i soggettiformatori gli enti bilaterali, quali definiti all’articolo 2, comma 1, lettera h), delD.lgs. 10 settembre 2003, n. 276, e smi, e gli organismi paritetici come definitiall’articolo 2, comma 1, lettera ee), del D.lgs. 81/08 e per lo svolgimento dellefunzioni di cui all’articolo 51 del D.lgs. 81/08, entrambi istituiti nel settore diimpiego delle attrezzature oggetto della formazione.

2.19 Quali sono gli obblighi gravanti sul datore di lavoro che affida adiverse imprese, la modifica e l’implementazione di una vecchia linea/impianto (costituito da un insieme di rulliere motorizzate, gruppi girapalleted elevatori) destinato al trasporto dei bancali di prodotti finiti,considerando che la linea/impianto è antecedente al DPR 459/96 e quindisprovvisto di marcatura CE e sprovvisto della relativa documentazionetecnica?

Se si tratta di una nuova messa in servizio, gli obblighi relativi all’applicazione delD.lgs. 17/10 gravano sul «fabbricante» (persona fisica o giuridica che progetta e/o realizza una macchina). Si deve quindi capire se la progettazione e realizzazionedella macchina viene fatta dal committente, pur avvalendosi per i singoli interventidel lavoro di imprese esterne, o se il committente ha commissionato ad unaimpresa esterna tali incombenze.

2.20 Nello stabilimento in cui lavoro c’è un serio problema di pulizia eigiene dei bagni aziendali, visto lo sporco e il cattivo odore di urina chequesti emanano. Vengono puliti sommariamente solo la mattina con acquaper mezzo di una pompa; i rubinetti sono a manopola e non a pedale,quindi non igienici, e i dosatori del sapone, quando c’è, sono in condizionidisastrose. Con la presente vorrei conoscere la normativa sulla puliziadei bagni aziendali, nonché su quelli mobili tipo»SEBACH».

La problematica segnalata è affrontata in modo esaustivo dalla normativa vigentein materia di igiene e sicurezza sul lavoro. Infatti, il Titolo II – Luoghi di lavoro delD.lgs. 81/08, all’articolo 63 comma 1, puntualizza esplicitamente che i luoghi dilavoro devono essere conformi ai requisiti indicati nell’allegato IV, e il soggettoobbligato a garantire tale conformità risulta essere il datore di lavoro (articolo 64comma 1, lettera a). Altra indicazione sul fatto che i luoghi di lavoro, gli impiantie i dispositivi vengano sottoposti a regolare pulitura, onde assicurare condizioniigieniche adeguate è contenuta all’articolo 64, comma 1, lettera d). Infine, nellospecifico, nell’allegato IV sui requisiti dei luoghi di lavoro, al punto 1.13.4.1,troviamo la seguente prescrizione “Le installazioni e gli arredi destinati ai refettori,agli spogliatoi, ai bagni, alle latrine, ai dormitori e in genere ai servizi di igiene ebenessere per i lavoratori, devono essere mantenuti in stato di scrupolosa pulizia,a cura del datore di lavoro”.

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L’inosservanza a tali obblighi prevedono a carico dei responsabili l’applicazione disanzioni penali con avvio delle procedure di cui al D.lgs. 758/94. Nei casirappresentati nel quesito, sono previste sanzioni sia per il datore di lavoro sia peril dirigente. L’organo di vigilanza competente per territorio, ovvero il ServizioPrevenzione e Sicurezza Ambienti di Lavoro (SPreSAL) della ASL è il soggetto acui inviare eventuali segnalazioni in questo senso.

2.21 Chiedo un chiarimento in merito alla data di scadenza delleimbracature di sicurezza per i sistemi anticaduta. La scadenza dei 5 anniva riferita alla data di costruzione del prodotto indicata sulla targhettaoppure dalla data di messa in uso?

La norma EN 361 non indica un termine fisso di obsolescenza, ma stabilisce chesia il costruttore a dover indicare (punto 7, lettera m) la durata di vita prevista.Detto questo, trattandosi di fibbie di nylon il loro «invecchiamento» inizia con laproduzione e non solo con l’uso, tra l’altro risulterebbe alquanto problematicoverificare la data di messa in uso poiché diversamente da quella di produzionerisulterebbe difficile dimostrare quando quella imbracatura è stata indossata laprima volta.

2.22 Volevo sapere cosa è necessario fare per dichiarare fuori servizioun carroponte, che non verrebbe tuttavia dismesso visti i costi checomporterebbe la dismissione?

Occorre rendere inservibile l’attrezzatura (taglio del cavo di alimentazione,eliminazione pulsantiera di comando, ecc.) e rendere pubblica la messa fuoriservizio (comunicazione all’INAIL e al personale, cartelli, ecc.).

2.23 Avrei un quesito da porre sull’abilitazione degli operatori macchinerif. CSR del 22.02.2012. In merito al riconoscimento della formazionepregressa (punto 9) si prevede la possibilità di (punto 9.3) poter farvalere un corso effettuato, documentato con registro, elenco deipartecipanti, nominativi e firme dei docenti, contenuti. Questo può andarebene per operatori recentemente adibiti all’uso delle macchine (che sonostati formati da esperti aziendali interni e/o da ditte specializzate) maper gli operatori di comprovata esperienza cosa posso fare? Esempio:escavatorista esperto con 20 anni di utilizzo della macchina, è lui che èdocente e non deve avere un istruttore... E’ corretto “certificare”, oraper allora, per questi addetti, l’anzianità di servizio, le capacità teorico-pratiche da parte del Datore di Lavoro, dell’RSPP, del Preposto e dellavoratore stesso?

I casi indicati dal punto 9.1 dell’Accordo riguardano la formazione pregressa enon l’esperienza pregressa che non può quindi essere ritenuta in alcun modosostitutiva.Viceversa il punto 9.4 riconosce, esclusivamente ai «lavoratori del settoreagricolo», l’abilitazione se «in possesso di esperienza documentata almeno pari a2 anni». Dunque, l’escavatorista in questione, a meno che non si tratti di lavoratoredel settore agricolo, non potrà essere esonerato dalla frequenza del corso.

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2.24 In qualità di privato cittadino e vorrei eseguire autonomamentelavori di decorazione della facciata esterna della mia abitazione. Per talelavoro necessito di una piattaforma di lavoro elevabile (cestello) di piccoledimensioni. La ditta di noleggio, cui mi sono rivolto, asserisce il divietodi noleggio in assenza di apposito “patentino” (leggasi abilitazione di cuiall’art. 73, comma 5, del D.lgs. 81/08). L’art. 72 del medesimo decretolegislativo mi pare circoscriva tale obbligo al rapporto di lavorosubordinato, prevedendo l’obbligo di acquisizione e conservazione, daparte del noleggiatore, della dichiarazione del solo datore di lavoro enon di altri soggetti. Il quesito che pongo è dunque il seguente: ilnoleggiatore può noleggiare al privato cittadino, privo di abilitazione dicui all’art. 73, comma 5, del D.lgs. 81/08, una piattaforma di lavoroelevabile (con mezzo richiedente patente B), per l’esecuzione personalee diretta di lavori presso la propria abitazione, senza alcuna forma disubordinazione lavorativa o di condizione riconducibile all’art. 21 stessodecreto?

Effettivamente l’art. 72, comma 2 del D.lgs. 81/08 impone al noleggiatore diacquisire «una dichiarazione del datore di lavoro che riporti l’indicazione dellavoratore o dei lavoratori incaricati del loro uso, i quali devono risultare formaticonformemente alle disposizioni del presente Titolo e, ove si tratti di attrezzaturedi cui all’articolo 73, comma 5, siano in possesso della specifica abilitazione iviprevista».Mancando in questo caso la figura del datore di lavoro la dichiarazione potrebbeanche non essere acquisita, ma ciò non toglie che nell’ambito del proprio poterecontrattuale il noleggiatore possa decidere (ad esempio a tutela del propriocapitale) di noleggiare i propri mezzi solamente a soggetti in possessodell’abilitazione prevista dall’art. 73, comma 5.Tale abilitazione, infatti, non è richiesta solamente ai lavoratori, ma più in generaleagli operatori. Sul punto è chiaro l’accordo 53/2012 laddove si legge: «Il presenteaccordo costituisce attuazione dell’articolo 73, comma 5 del D.lgs. n. 81/2008,ove si demanda alla Conferenza Stato, Regioni e Province autonome l’individuazionedelle attrezzature di lavoro per le quali è richiesta una specifica abilitazione deglioperatori, ivi compresi i soggetti di cui all’articolo 21, comma 1 del D.lgs. n. 81/2008". Dunque sicuramente sono soggetti ad abilitazione anche i lavoratoriautonomi. Il caso del privato parrebbe rimanere ancora una volta escluso, maoccorrerebbe verificare se si tratta di un uso proprio oppure no, se vi possanoessere rischi per terzi. A tal proposito si considerino anche le Linee guida dellaRegione Piemonte dell’agosto 2001 sull’applicazione delle norme relative ai cantieriedili laddove si prevede una equiparazione tra il committente che svolgedirettamente lavori edili e il lavoratore autonomo giustificando tale interpretazionesulla base del fatto che la Direttiva Comunitaria 92/57 dice che lavoratoreautonomo è qualsiasi persona, diversa dai lavoratori subordinati e dai datori dilavoro, che concorre alla realizzazione dell’opera.

2.25 Scrivo la presente per sottoporre un quesito in merito agli elevatoria forca e in particolare muletti, merli ed elevatori portati per macchineagricole: la tipologia di macchinario richiede la denuncia all’INAIL e lerelative verifiche periodiche secondo quanto richiesto al comma 1, Art.

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71 del D.lgs. 81/08? A quali ulteriori verifiche devono essere sottopostisuddetti macchinari?

Sono soggetti solamente i Carrelli semoventi a braccio telescopico e non anche icarrelli industriali tradizionali. Le verifiche sono disciplinate dal DM 11/4/2011.

2.26 Non mi è chiaro se in base all’Accordo del 22 febbraio 2012 anche ildatore di lavoro degli utilizzatori può essere considerato accreditato qualesoggetto formatore?

Sì, l’utilizzatore delle attrezzature e quindi il datore di lavoro (limitatamente aipropri lavoratori) può erogare tale formazione, ma solo a condizione di essereorganizzato per la formazione medesima e di essere accreditato in conformità almodello di accreditamento definito in ogni Regione e Provincia autonoma ai sensidell’Intesa sancita in data 20 marzo 2008, come peraltro puntualizzato dall’Accordo22 febbraio 2012 - Individuazione delle attrezzature di lavoro per le quali è richiestauna specifica abilitazione degli operatori (art. 73, comma 5, D.lgs. 81/2008), alPunto 1. Individuazione dei soggetti formatori e sistema di accreditamento, letteraf: le aziende produttrici/distributrici/noleggiatrici/utilizzatrici (queste ultimelimitatamente ai loro lavoratori) di attrezzature di cui al presente accordo oggettodella formazione, organizzate per la formazione e accreditate in conformità almodello di accreditamento definito in ogni Regione e Provincia autonoma ai sensidell’Intesa sancita in data 20 marzo 2008 e pubblicata su GURI del 23 gennaio2009 e in deroga alla esclusione dall’accreditamento prevista dalla medesimaintesa.

2.27 Qual è il percorso formativo previsto per l’utilizzo dei DPI di IIIcategoria anticaduta?

L’utilizzo di DPI di terza categoria anticaduta richiede competenze ed abilità chedevono essere acquisite attraverso un percorso di formazione ed addestramentoprevisto dall’art. 77 comma 5 del D.lgs. 81/08.

2.28 Di quante ore deve essere l’addestramento obbligatorio per l’utilizzodei DPI di III categoria?

Per l’addestramento obbligatorio relativo ai DPI di III categoria non è indicato unnumero di ore, tuttavia esso deve prevedere il tempo necessario al raggiungimentodegli obiettivi formativi e cioè l’acquisizione delle abilità necessarie al correttouso, manutenzione e conservazione dei DPI.

2.29 I Carrelli trilaterali utilizzati a servizio di magazzini meccanizzaticostituiti da una cabina (aperta o chiusa) con conducente a bordo cheeseguono manovre anche in altezza a quale categoria appartengono fraquelle previste dall’Accordo del 22 febbraio 2012?

Fatto salvo che la verifica va fatta presso il costruttore, si ritiene che l’attrezzaturapossa rientrare nella categoria delle piattaforme di lavoro elevabili (PLE).

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2.30 Il lavoratore che non esegue l’aggiornamento previsto dall’Accordoin tempo utile perde l’abilitazione? Può continuare a condurre i mezzioppure no?

Sì, perde l’abilitazione per mancato aggiornamento e non può condurre il mezzofino a quando non completa l’aggiornamento.

2.31 Se un lavoratore ha eseguito un corso per la conduzione dei mezzidi cui all’Accordo del 22 febbraio 2012, ad esempio, nel 2008, deve faresolo il modulo di aggiornamento o deve rifare l’intero percorso formativo?

Per le modalità di riconoscimento della formazione pregressa, si faccia riferimentoal punto 9 dell’Accordo citato.

2.32 I corsi di abilitazione previsti dall’Accordo Stato Regioni del 22febbraio 2012, possono essere erogati a persone che non sono occupatee che, in prospettiva di un lavoro, richiedono di poter partecipare a talicorsi? Chiedo questo, perché molte aziende, in fase di selezione,prediligono l’assunzione di lavoratori già formati.

Si ritiene che l’acquisizione della specifica abilitazione per gli operatori che utilizzanole attrezzature di cui all’accordo citato possa essere ottenuta anche da operatoriin attesa di occupazione.

2.33 Il Datore di lavoro che utilizza attrezzature di lavoro che richiedonol’addestramento secondo l’Accordo Stato Regioni ex art. 73 è soggettoall’obbligo di formazione?

Dalla lettura dell’art. 73, comma 1, lettere a e b, si evince che, in generale, il DLè il soggetto su cui ricade l’obbligo di formare i lavoratori. Tuttavia, se rientranell’art. 21 (artigiani), comma 2, lettera b, è soggetto all’obbligo di formazioneper l’utilizzo delle attrezzature. Nel caso utilizzi attrezzature a noleggio, ai sensidell’art. 72 comma 2, il DL dovrà dimostrare al noleggiatore che gli operatori cheutilizzano tali attrezzature sono debitamente formati ex art. 73.

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3. CANTIERI – TITOLO IV (ARTT. 88-160)

3.1 Come gestisco il POS nel caso di una società snc con due sociamministratori al 50%, che si occupano di progettazione e gestione delcantiere, nominati come impresa affidataria, che formano una ATI conl’impresa esecutrice delle opere? Ogni ditta dovrà avere il proprio POS?Anche la società in questione che non opera direttamente sul cantiere?Inoltre tale società dovrà comunque avere il proprio RSPP, addettoantincendio, addetto primo soccorso, RLS, il proprio DVR?

I soci delle s.n.c. sono equiparati ai lavoratori, pertanto, la s.n.c. deve avere ilproprio RSPP, addetto antincendio, addetto primo soccorso e redigere il DVR, ecc.Inoltre, ai sensi dell’art. 96 comma 1, del D.lgs. 81/08 spetta anche al datore dilavoro delle imprese affidatarie la redazione del POS.

3.2 Dovrei eseguire dei lavori di ristrutturazione che probabilmentecomporteranno l’intervento di più imprese. Vorrei sapere se è necessariala comunicazione all’ASL competente e, in tal caso, le modalità di talecomunicazione ?

E’ necessaria la notifica all’ASL e alla DTL (ex DPL) secondo i contenuti dell’all. XIIdel D.lgs. 81/08. Per le modalità si suggerisce di prendere contatti con l’ASLcompetente per territorio.

3.3 Dovrei seguire la sicurezza per un piccolo cantiere sotto i 100.000Euro. Ho visto che all’art. 90 comma 11 in caso di lavori non soggetti apermesso di costruire e inferiori ai 100.000 Euro, il CSE svolge anche ilruolo di CSP. Cosa significa in pratica? Il Piano di sicurezza può esserefatto anche dopo l’affidamento dei lavori all’impresa o non va fatto perniente?

Se nel cantiere è prevista la presenza di più imprese esecutrici, anche non incontemporanea, il committente, nel caso prospettato nella domanda, primadell’affidamento dei lavori nomina il solo coordinatore per l’esecuzione dei lavori.Tale soggetto, deve essere in possesso dei requisiti dell’art. 98 del D.lgs. 81/08 e,nel caso specifico, deve ottemperare agli obblighi stabiliti dall’art. 91 a carico delcoordinatore per la progettazione e art. 92 a carico del coordinatore per l’esecuzionedei lavori. Si segnala che il Ministero del Lavoro si è espresso specificando che inquesti casi il coordinatore in fase di esecuzione deve essere nominatocontestualmente all’incarico di progettazione (Circ. n. 30 del 29 ottobre 2009 eInterpello n. 2/14 del 13.3.2014).

3.4 Svolgo la funzione di coordinatore della sicurezza nei cantieri, misono sorti dei dubbi in merito all’idoneità tecnico professionale che devonoavere: le imprese familiari; le società snc dove in cantiere lavorano due otre soci con pari responsabilità e indipendenza lavorativa, anchedecisionale. Si configurano come imprese e quindi devo richiedere POS,ecc. come da Allegato XV, o come lavoratori autonomi e quindi devorichiedere altri documenti secondo l’Allegato XVII?

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In tutti i casi, vige l’obbligo a carico del committente o del responsabile dei lavoridella verifica dell’idoneità tecnico professionale delle imprese affidatarie, delleimprese esecutrici e dei lavoratori autonomi con le modalità previste dall’allegatoXVII del D.lgs. 81/08.Nel caso prospettato, le imprese familiari e le imprese snc sono imprese il cuidatore di lavoro nel rispetto degli obblighi previsti dall’ art. 96 c. 1 lett. g) deveredigere il POS. La verifica dell’idoneità tecnico professionale di tali imprese deveessere effettuata secondo i contenuti del punto 1 dell’allegato XVII, con l’eccezionedel DVR per le imprese familiari.

3.5 Nei cantieri è sempre necessaria la presenza di un addetto antincendioe pronto soccorso, sia nel caso che operi un’unica impresa sia nell’ipotesiin cui nel cantiere operino più imprese?

Per assicurare un efficace intervento in caso di emergenza nel cantiere deveessere presente personale adeguatamente formato al ruolo di addetto antincendioe pronto soccorso. Eventuali indicazioni potranno essere oggetto di PSC oricomprese nell’attività di coordinamento svolta dal datore di lavoro dell’impresaaffidataria.

3.6 In una ATI tra lavoratori autonomi si deve individuare il soggettoresponsabile incaricato per l’assolvimento dei compiti di cui all’art. 97del D.lgs. 81/08?

Per quanto riguarda i compiti dell’art. 97, i soggetti obbligati sono il datore dilavoro e il dirigente. Pertanto, è necessario individuare il soggetto che all’internodell’ATI ricopre il ruolo di datore di lavoro ed eventualmente chi svolge il ruolo didirigente.

3.7 Vorrei sapere se l’obbligo di allestire linee vita per la manutenzionedelle coperture dei fabbricati è sancito da una Legge Regionale?

Il riferimento è la Legge regionale 14 luglio 2009, n. 20 «Snellimento delleprocedure in materia di edilizia e urbanistica» (BURP 16 luglio 2009, n. 28) che,all’art. 15 (Norme in materia di sicurezza), introduce, in fase di ampliamento oricostruzione degli edifici, l’obbligo di prevedere dispositivi utili a garantire lasicurezza in fase di manutenzione ordinaria e straordinaria del manufatto in tempisuccessivi all’ultimazione dello stesso. Sono fatti salvi tutti gli obblighi previstidalla normativa vigente in materia di sicurezza.La Regione Piemonte con la modifica all’art. 15 della LR 20/09, disposta con l’art.86 comma 14 della LR n. 3 del 25.3.2013 – BURP 28 marzo 2013, n. 13, hadisposto l’obbligo di installazione di apprestamenti di prevenzione di tipopermanente in dotazione all’opera :- per le nuove costruzioni con tetti con altezza in gronda superiori ai 3 metri- per gli interventi di manutenzione straordinaria, restauro e risanamentoconservativo o ristrutturazione che interessino una copertura (con altezza in grondamaggiore di 3 metri) che comportino interventi strutturali.In caso di effettuazione di soli lavori di manutenzione ordinaria non è obbligatorial’installazione di apprestamenti permanenti.

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La legge regionale entrerà in vigore 60 giorni dopo la pubblicazione del“regolamento tecnico” che definirà le modalità attuative e i dettagli tecnici perl’installazione dei dispositivi permanenti.Da quanto sopra esposto, risulta che, al momento, l’obbligo generale di installarei dispositivi permanenti, seppur vigente, non è ancora operante in quanto non èstato ancora emanato il “regolamento tecnico”, ma vige comunque l’obbligo digarantire che tutti i lavori in quota o svolti sulle coperture, anche i più piccoli ebrevi, debbano avvenire garantendo adeguate condizioni di sicurezza per gliaddetti.

3.8 Una pubblica amministrazione definisce un importo da destinare perlavori di manutenzione dei propri edifici e interventi di adeguamento distrutture e impianti, cioè opere di diverso tipo ed entità. Indice una garadi appalto per l’affidamento degli interventi ad una ditta in modo da avereun referente per l’esecuzione di tali opere manutentive. Ci saranno casiin cui le opere richiederanno la redazione di un PSC mentre altre, sia perentità sia per tipologia e rischi specifici, no. E’ bene precisare che, almomento, i lavori non sono noti, pur sapendo che si potrebbe averebisogno di rifare una copertura, come di riparare un semplice wc. Di frontead una situazione poco definita, la PA in sede di contratto ritiene doverosoallegare e fare sottoscrivere anche il PSC. Al momento della sottoscrizionedel contratto non è però ancora chiaro che tipo di opera si prevede dieseguire e quindi non ci sono elementi specifici su cui potere capire senecessario fare un PSC e che contenuti debba avere.

Se l’oggetto dell’appalto prevede, tra gli altri, lavori edili per i quali è prevedibilela presenza anche non contemporanea di più imprese devono essere nominati,contestualmente all’affidamento dell’incarico di progettazione, il Coordinatore perla progettazione (CSP) e, prima dell’affidamento dei lavori, il Coordinatore perl’esecuzione dei lavori (CSE). Il CSP, tra gli obblighi previsti a suo carico dall’ art.91 del D.lgs. 81/08, ha quello della redazione del Piano di Sicurezza eCoordinamento (PSC). In assenza di alcuni elementi di conoscenza dei lavori incui la prestazione è pattuita con riferimento ad un determinato arco di tempo,per interventi non predeterminati nel numero, ma resi necessari secondo lenecessità delle amministrazioni aggiudicatrici “contratto aperto”, il PSC dovràessere definito sulla base degli elementi conosciuti o conoscibili e rinvierà ad unsecondo momento, preventivo all’inizio dei lavori, la definizione degli aspettioperativi e organizzativi.

3.9 Quali documenti devono essere pretesi ai fini della verificadell’idoneità tecnico-professionale di un’impresa straniera incaricata dieseguire opere in un cantiere sul territorio nazionale?

Per le imprese straniere extra comunitarie sono gli stessi previsti per le aziendeitaliane dall’Allegato XVII e dall’art. 90, comma 9, del D.lgs. 81/08.Circa la verifica della regolarità contributiva ci si può riferire all’interpello n. 6/09del 6.2.2009 e al vademecum del Ministero del lavoro del novembre 2010 sul“distacco dei lavoratori nell’Unione Europea”.Per la documentazione tecnica specifica, ad esempio :- Pos, Pimus, Duvri, verifiche su attrezzature e impianti, ecc.

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- per rischi non considerati nella valutazione generale, e conseguente formazionespecifica e sorveglianza sanitaria- ed in generale per aspetti non oggetto di norme nel paese d’origine, oppure nonpresenti fra le attività effettuate dall’impresa nel paese d’origine oppure ancoraper rischi riferibili ad attività effettuate solamente in Italiava fatto riferimento alle norme italiane e quindi vanno redatti i documenti o leintegrazioni necessarie.Circa la documentazione «tecnica» si ritiene che per gli aspetti generali in meritoalla valutazione dei rischi, alla formazione, alla sorveglianza sanitaria è possibileche le imprese comunitarie dispongano della documentazione redatta secondo lenorme del loro paese (ovviamente tradotte in italiano).

3.10 In uno stabile di cinque unità abitative di proprietà di quattroindividui devono essere tinteggiate le facciate, a tale riguardo i proprietariintendono fare installare un ponteggio perimetrale e procedereautonomamente alla tinteggiatura. Quali sono gli obblighi a loro caricostabiliti dal D.lgs. 81/08 nel caso essi operino sul ponteggio singolarmenteo in cooperazione tra loro?

Normalmente un proprietario o un conduttore che decide di tinteggiareautonomamente la casa in cui vive non è soggetto agli obblighi del D.lgs. 81/08.Nel caso prospettato, al contrario, ognuno dei 4 proprietari svolgerebbe in propriouna parte dei lavori e affiderebbe agli altri tre l’esecuzione della parte rimanente.Pertanto, si ritiene che ciascuno dei soggetti coinvolti nell’affidare a terzi unaparte dei lavori dovrebbe verificarne i requisiti tecnico professionali ai sensi dell’art90 del D.lgs. 81/08. Sintetizzando, per quanto riguarda l’esecuzione singola sipotrebbe configurare la prestazione di un lavoratore autonomo con gli obblighidell’art. 21, mentre nel caso di «cooperazione» ci avvicineremmo ad una situazionedi società di fatto.

3.11 Qual è la differenza tra DUVRI e POS?

Il Documento unico di valutazione dei rischi da interferenze (DUVRI) è previstodall’art. 26 comma 3 del D.lgs. 81/08 e viene redatto dal datore di lavorocommittente in relazione a lavori in appalto e subappalto.Il piano operativo di sicurezza (POS), previsto dagli articoli 89 e 96 del D.lgs.81/08, contiene la valutazione dei rischi del singolo cantiere edile e deve essereredatto dal datore di lavoro dell’impresa esecutrice.

3.12 In un cantiere di allestimento fieristico in cui il Committente nonpredispone alcun documento di sicurezza (Piano di Sicurezza eCoordinamento o DUVRI) e non richiede alle ditte esecutrici i documentio il Piano Operativo, si può ritenere idoneo il comportamento dell’impresaaffidataria (avente uno o più sub-appaltatori) che comunque applicaquanto previsto dall’art. 97 del D.lgs. 81/08?

L’impresa affidataria risponde dei propri obblighi e non delle eventuali responsabilitàdel committente, ma occorre tenere conto che la mancata predisposizione deidocumenti di coordinamento da parte del committente può avere riflessi importantisulla sicurezza delle imprese affidatarie e sub affidatarie. Pertanto, l’impresa

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affidataria deve esigere dal committente la predisposizione del PSC e/o del DUVRInei casi in cui tali documenti sono obbligatori.

3.13 Quando le caratteristiche di un ponteggio metallico rispettano quantoindicato nel Libretto delle Istruzioni del Fabbricante è necessarioprocedere alla stesura del PIMUS?

Sì, il Piano di montaggio uso e smontaggio ponteggi (PIMUS) deve essere redattoin tutti i casi di montaggio, smontaggio o trasformazione di ponteggi metallici.

3.14 A quali enti si deve richiedere il DURC e quali informazioni devecontenere?

Il Documento unico di regolarità contributiva (DURC) viene rilasciato da:a) INPS;b) INAIL;c) Casse Edili (nel settore edile).Secondo l’articolo 4 del Decreto del Ministero del Lavoro del 24.10.2007 il DURCdeve contenere:a) la denominazione o ragione sociale, la sede legale e unità operativa, il codicefiscale del datore di lavoro;b) l’iscrizione agli Istituti previdenziali e, ove previsto, alle Casse edili;c) la dichiarazione di regolarità ovvero non regolarità contributiva con indicazionedella motivazione o della specifica scopertura;d) la data di effettuazione della verifica di regolarità contributiva;e) la data di rilascio del documento;f) il nominativo del responsabile del procedimento.

3.15 A quale normativa risultano soggetti i ponteggi a piani autosollevanti?

Con circolare del Ministero del Lavoro n. 39 del 15 maggio 1980, su conformeparere della Commissione consultiva permanente per la prevenzione degli infortunie l’igiene del lavoro - i ponteggi a piani auto sollevanti (non i ponti sviluppabili)sono stati considerati soggetti alla disciplina autorizzativa di cui all’art. 30 delD.P.R. 7 gennaio 1956, n. 164. In passato quindi sono stati nel tempo autorizzatidal Ministero del Lavoro come ponteggi e ad essi sono state applicate le normepreviste per i ponteggi metallici fissi. Non vi è dubbio invece che si tratti di macchinesoggette alla Direttiva Macchine (oggi recepita con il D.lgs. 17/10) e al titolo IIIdel DLgs 81/08.Il Ministero è nuovamente intervenuto sulla questione con la circolare 30 del 3/11/2006 nella quale si legge “Per ciò che riguarda altre attrezzature, quali pontisu cavalletti di altezza non superiore a metri 2, ponti sospesi, ponteggi a piani dilavoro auto sollevanti e ponti a sbalzo, questo Ministero è dell’avviso che nontrovano attuazione né le norme relative al Pi.M.U.S. né quelle relative allaformazione di cui al citato Accordo del 26 gennaio 2006”.D’altra parte la disciplina richiamata contenuta nel D.lgs. 81/08 si riferisce oggi aic.d. ponteggi fissi.In conclusione, si ritiene che i c.d. ponteggi a piani sollevati siano da considerareattrezzature di lavoro disciplinate dal Titolo III del D.lgs.81/08, soggette alla

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Direttiva macchine, devono essere installati conformemente alle istruzioni d’usodel fabbricante, da parte di lavoratori per i quali è richiesta una specificainformazione, formazione e addestramento (art. 73), e tali attrezzature devonoessere sottoposte a verifiche periodiche (art. 71, comma 11 e allegato VII).

3.16 Nel caso di nuova costruzione di un edificio residenziale plurifamiliareè necessario installare le cosiddette “linee vita”?

Nell’ambito di una nuova costruzione il Coordinatore della sicurezza nella relazionedel fascicolo dell’opera di cui all’art. 91 comma 1 lettera B del D.lgs. 81/08 deveindividuare le misure preventive e protettive in dotazione dell’opera e di quelleausiliarie per interventi di manutenzione. (Cfr. 3.7)

3.17 In un cantiere di opera pubblica, con lavorazioni affidate ad un unicaimpresa, è stato redatto il piano di sicurezza sostitutivo.Successivamente, è stato autorizzato un subappalto e le imprese sonodiventate 2. L’ente quindi nomina il coordinatore della sicurezza in fasedi esecuzione. A questo punto, il coordinatore deve:- verificare la completezza del pss e aggiungere la stima degli oneri della sicurezza;- fare un PSC ex novo?La ditta che aveva preparato il PSS, deve trasmettere anche il POS?

Deve redigere il PSC di cui è responsabile. Nel fare ciò può evidentemente tenereconto del PSS già redatto (e quindi assumerlo in tutto o in parte a secondo delgiudizio che ne dà). L’impresa deve comunque redigere il proprio POS che dovrebbeavere, ex Allegato XV, contenuti diversi rispetto al PSS.

3.18 Sono validi i corsi di aggiornamento per CSP e CSE di cui al D.lgs.81/08, Allegato XIV, erogati in modalità FAD?

La questione della validità della FAD è controversa, si può ritenere che quando illegislatore ha voluto prevedere questo tipo di modalità formativa lo haespressamente indicato. Ad esempio, per i corsi di aggiornamento per RSPP,l’accordo 26/1/2006, punto 3, ha stabilito che gli stessi possano essere effettuatianche con modalità di formazione a distanza. Per quanto attiene i corsi diaggiornamento per CSE e CSP, l’allegato XIV al D.lgs. 81/08 invece non forniscetale indicazione ma stabilisce che l’aggiornamento può essere svolto ancheattraverso la partecipazione a convegni e seminari con un numero massimo di100 partecipanti. In definitiva, per i corsi di aggiornamento per CSP e CSE illegislatore non ha indicato la modalità FAD.

3.19 Nelle organizzazioni mediamente complesse il Datore di Lavorodelega (seguendo l’art. 16) le attività, tra cui i compiti dell’art. 97, alDelegato (normalmente il Direttore di Cantiere). In cantieri di una certadimensione o quando si hanno più cantieri da seguire il Delegato si fa“aiutare” dal “preposto” per il controllo delle ditte terze art. 97: verificadelle condizioni di sicurezza dei lavori affidati e l’applicazione delledisposizioni e delle prescrizioni del piano di sicurezza e coordinamento,nonché il coordinamento degli interventi di cui agli art. 95-96. Il

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“preposto” nella ns. organizzazione esegue, oltre ai compiti disciplinatidagli art. 19-96, i controlli sulle ditte terze esecutrici “in nome e perconto ” del Delegato senza la formalizzazione scritta di tale incarico. Ènecessario formalizzare il ruolo di controllo da parte dei “preposti” sulleditte terze (compito del DL da noi delegato al Dirigente con procuranotarile)?

Gli obblighi di cui all’art. 97 sono posti a carico di datore di lavoro e del dirigente.Gli obblighi del Datore di lavoro possono essere trasferiti con delega(ed eventuale subdelega) a persona competente nelle forme dell’art. 16. Il soggettodelegato risponde nel suo ruolo di datore di lavorodelegato. Il preposto, ancorché menzionato nel comma 3 ter dell’art. 97, non èdestinatario dell’obbligo specifico, ma può essere investito, nell’ambito aziendale, con semplice ordine di servizio, di compiti operativi a supporto dell’azione deldirigente e del datore di lavoro che rimangono responsabili dell’obbligo.

3.20 Porgo una domanda in merito alla trasmissione della notificapreliminare all’amministrazione concedente ex art. 90 comma 9 lettera cdel D.lgs. 81/08: il Committente/Responsabile dei lavori ha l’obbligo diinoltrare all’ufficio tecnico comunale sia la notifica effettuata primadell’inizio dei lavori sia tutti gli aggiornamenti della notifica effettuati incorso d’opera? oppure è sufficiente protocollare solamente la primanotifica, prima dell’inizio delle opere?

L’art. 90, comma 9 stabilisce che il committente o il RdL “trasmetteall’amministrazione concedente, prima dell’inizio dei lavori oggetto del permessodi costruire o della denuncia di inizio attività, copia della notifica preliminare dicui all’articolo 99”.L’articolo 99 invece stabilisce che «Il committente o il responsabile dei lavori,prima dell’inizio dei lavori, trasmette all’Azienda Unità Sanitaria Locale e allaDirezione Provinciale del Lavoro territorialmente competenti la notifica preliminareelaborata conformemente all’ALLEGATO XII, nonché gli eventuali aggiornamenti ...»Quindi letteralmente di aggiornamenti si parla solo nell’art. 99 in relazione all’inviodella notifica e per l’appunto dei suoi aggiornamenti all’Azienda Unità SanitariaLocale e alla Direzione Provinciale del Lavoro territorialmente competenti.Tuttavia, si ritiene opportuno trasmettere anche all’amministrazione concedentecopia delle modifiche alla notifica.

3.21 La Linea Vita in Regione Piemonte è obbligatoria?

La Regione Piemonte, con la modifica all’art. 15 della LR 20/09, avvenuta conl’art. 86 comma 14 della Legge Regionale n. 3 del 25/03/2013, BURP 28/03/13,ha disposto l’obbligo di installazione di misure di prevenzione e protezione di tipopermanente in dotazione all’opera per le nuove costruzioni con tetti con h dellalinea di gronda > 3 m, per interventi di manutenzione straordinaria, restauro erisanamento conservativo e ristrutturazione che interessano la copertura (> 3m) con interventi strutturali. Tali misure possono essere costituite da linee vita,ganci di ancoraggio, parapetti fissi attorno alla copertura, predisposizione di unponteggio o parapetti provvisori. (Cfr. 3.7)

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3.22 Chi deve progettare la Linea Vita?

Si può parlare di diversi livelli di progettazione:- progettazione dell’accesso e della tipologia di dispositivi da installare, ad esempioa cura del coordinatore per la progettazione o esecuzione (per stesura eaggiornamento fascicolo); il CSP - CSE dovrà, ad esempio, prevedere delle provedi collaudo del sistema secondo 795 e prescrivere l’adesione alle istruzioni perl’uso del produttore; in assenza di prove, la 795 prevede un calcolo da parte diingegnere che attesti che tutti gli ancoraggi strutturali siano in grado di sopportareil doppio della forza massima prevista.- progettazione della linea vita da parte del costruttore; se questo intende seguirela UNI EN 795, deve attenersi alla normativa tecnica di riferimento per laproduzione, commercializzando prodotti conformi alla stessa.Per maggiori chiarimenti si rimanda al regolamento tecnico di cui al quesito 3.7.

3.23 Chi può montare una Linea Vita?

Un installatore in possesso di idoneità tecnico professionale, secondo l’art. 90comma 9 e allegato XVII del D.lgs. 81/08, che, per la parte di propria competenza(seguendo il progetto), ne risponde ai sensi dell’art. 24 del decreto stesso.

3.24 Chi deve verificare una Linea Vita?La verifica finale fa parte della corretta installazione e quindi è di competenzadell’installatore. Sulle verifiche successive occorre fare riferimento alle indicazionifornite dal costruttore nelle istruzioni d’uso.

3.25 Scrivo per chiedere un chiarimento in merito al corso diaggiornamento per coordinatori della sicurezza e alla validità dei corsi adistanza (FAD). Alcuni Ordini professionali non garantiscono diriconoscere la validità dei corsi svolti con questa modalità, sostenendoche questa fattispecie non è specificata nell’allegato XIV del D.lgs. 81/08.

Diversamente da quanto avviene per gli aggiornamenti per RSPP, datori di lavoro,lavoratori dove l’e-learning è esplicitamente previsto, per l’aggiornamento deicoordinatori l’Allegato XIV non prevede tale modalità (si specifica solo lapartecipazione a convegni e seminari). Si ritiene, pertanto, che per l’effettuazionedegli aggiornamenti con tale modalità sia necessario un provvedimento ad hoccome avvenuto per altre categorie con gli Accordi Stato Regioni.

3.26 In un’opera pubblica di sistemazione urbana (pavimentazionistradali, illuminazione pubblica e arredo urbano) in cui sono professionistaesterno nominato Direttore dei Lavori e CSE, la Stazione Appaltante miha richiesto la redazione del DUVRI da affiancare al già redatto PSC, perfar fronte a quanto previsto dall’art. 26 comma 3 del D.lgs. 81/08. A talproposito avrei una serie di quesiti da porre.Il DUVRI non è un documento che eventualmente dovrebbe essereconsegnato al CSE e non da lui redatto?Anche se fosse effettivamente il CSE a dover/poter redigere il DUVRI,che tipo di interferenze esso dovrebbe contemplare?

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Le interferenze derivanti dall’ingresso in cantiere delle ditte addette allamanutenzione ordinaria? Tali interferenze sono attualmente gestite nelcantiere in oggetto con specifiche riunioni di coordinamento e relativiverbali che sanciscono di volta in volta le regole e le procedure da seguirenel corso dell’esecuzione.Le interferenze derivanti dall’ingresso in cantiere del RUP per eventualisopralluoghi? Ma essendo la supervisione dei cantieri una delle mansioniordinarie proprie dei RUP, tali rischi non dovrebbero già esserecontemplati all’interno del DUVRI già redatto dall’AmministrazionePubblica?Un’ultima considerazione mi porta a pensare che se si dovesseeffettivamente redigere un DUVRI per ogni cantiere di opere stradali, cisi troverebbe in presenza di una molteplicità di DUVRI relativi allamedesima Amministrazione Pubblica facendo così venire meno il requisitodi unicità che tale documento dovrebbe avere.Vi chiedo pertanto cortesemente un chiarimento relativamente allanecessità di DUVRI all’interno dei cantieri temporanei di opere stradali ein merito all’obbligo di redazione del medesimo da parte del CSE.

La redazione del DUVRI non è compito del CSP/CSE, ma del datore di lavorocommittente. Se le attività del cantiere interferiscono con altre attività in appaltoil DUVRI dell’amministrazione deve essere aggiornato anche con la collaborazionedel CSE, ma sempre da parte del datore di lavoro committente per la parte di suacompetenza. Eventualmente il CSE potrebbe dover aggiornare il PSC in ragionedell’attività di coordinamento con le attività extracantieristiche interferenti.

3.27 Vi chiedo un chiarimento relativo ai corsi di aggiornamento di 40ore per coordinatori della sicurezza nei cantieri. Se l’attestato diaggiornamento effettuato risale al 2011, il quinquennio per il prossimoaggiornamento scade nel 2016 o in ogni caso la data di riferimento è il15 maggio 2013 e quindi la scadenza è il 2018?

Il primo quinquennio decorre dall’entrata in vigore del decreto 81 per chi era giàabilitato, mentre decorre dalla data di abilitazione per quelli che hanno ottenutotale abilitazione dopo l’entrata in vigore del decreto (15 maggio 2008). Ilquinquennio successivo al primo decorre dalla scadenza del primo.

3.28 Dobbiamo eseguire dei lavori di impermeabilizzazione di unfabbricato per civile abitazione, il cui tetto è piano senza parapetti conaccesso da cassa di scale, al quinto piano. La impresa aggiudicataria dellavoro, come abbiamo scoperto è una ditta individuale senza iscrizionealla cassa edile. Ci risulta che provvede ad assumere persone solo per gliappalti che si aggiudica, senza averne di fissi.Come possiamo tutelarci? Quali documenti dobbiamo richiedere?

Per gli aspetti di iscrizione alla cassa edile può rivolgersi direttamente a loro. Peri lavori edili dovrà essere effettuata la verifica dell’idoneità tecnico professionalesecondo i contenuti dell’art. 90 comma 9 e dell’allegato XVII del D.lgs. 81/08,che riportano una guida dettagliata degli adempimenti a carico del committente.Nel caso specifico, in relazione all’entità dei lavori occorre innanzitutto verificare

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se l’intervento sarà eseguito dal solo titolare o anche da lavoratori terzi, nelprimo caso il soggetto sarebbe un lavoratore autonomo, nel secondo siconfigurerebbe un’impresa con relativi obblighi.

3.29 All’entrata in vigore del D.lgs. 494/96 svolgevo da oltre 5 anni lefunzioni necessarie per avere i requisiti di CSE e CSP, al 15 maggio 2013scadono i termini per l’aggiornamento quinquennale; ho letto sul sitodell’Ordine Architetti di Torino che fino al completamento delle 40 oresuccessivamente al 15 maggio sono sospese le funzioni e vorrei saperese è corretta questa indicazione.

Sicuramente dopo il 15/5/13, in assenza del prescritto aggiornamento, il soggettonon può accettare incarichi di CSP/CSE e cessa dagli incarichi in corso. In ordineal recupero di tali crediti la norma tace e vi sono interpretazioni diverse da partedi ordini e collegi professionali.Al momento si può solamente segnalare che, in riferimento all’analogo obbligo diaggiornamento richiesto per il ruolo di ASPP/RSPP, l’Accordo tra il Governo, leRegioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano, Repertorio Atti n. 153/CSRdel 25/7/2012 ha previsto che tali soggetti possano recuperare l’operativitàcompletando, sia pure in ritardo, l’aggiornamento richiesto. Sebbene tale normanon sia direttamente applicabile ai CSE/CSP, la stessa può fornire, per analogia,un quadro dell’orientamento sin qui seguito (a tal proposito si veda l’Interpellodel Ministero del Lavoro n. 17/2013).

3.30 In un cantiere edile un’impresa può far lavorare delle persone concontratto di prestazione occasionale per lavori di manovalanza senzaattestati di formazione?

Fatta salva la regolarità del rapporto di lavoro per la quale si rimanda alla direzioneterritoriale del lavoro, i lavoratori in questione rientrano nella definizione di cuiall’art. 2 del decreto 81/08, pertanto, nei confronti degli stessi devono essereassicurate dal datore di lavoro tutte le tutele previste, compresa una adeguatainformazione, formazione e, quando previsto, addestramento in materia, nonchéla sorveglianza sanitaria.

3.31 In un nostro cantiere in provincia di Torino, in cui stiamo ultimandouna palazzina di due piani, durante la costruzione del tetto è stata posatauna linea vita sul colmo. Vorrei sapere se possiamo procedere ad installarei pannelli solari (una giornata circa di lavoro con due operatori),avvalendoci soltanto della linea vita o se dobbiamo realizzare unponteggio con parapetto ?

Nel tentativo di fornire una risposta completa al quesito posto, è corretto analizzaredi seguito gli obblighi del datore di lavoro dettati dal D.lgs. 81/08 e smi in relazioneai lavori temporanei da svolgere in quota, citati nel Titolo IV, capo 2.Il primo riferimento è quello all’art. 111 comma 1, che, nel caso di lavori temporaneiin quota, prevede un obbligo di “scelta” in capo al datore di lavoro delle attrezzature di lavoro più idonee a garantire e mantenere (nel tempo) condizioni di lavorosicure. L’attività di “scelta” è evidentemente subordinata ad un processo divalutazione dei rischi che tenga conto dei criteri dettati nelle lettere A e B seguenti,

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ovvero della priorità delle misure di protezione collettiva rispetto alle misure di protezione individuale (A) e alle dimensioni delle attrezzature di lavoro confacenti (… B).La prima osservazione è che la normativa attribuisce alle misure di protezionecollettiva (come già indicato nelle misure generali di tutela dell’art. 15 comma 1lettera I) un “valore“ di sicurezza maggiore rispetto alle misure di protezioneindividuale, tanto da considerare l’adozione delle prime prioritaria rispetto allemisure di protezione individuali. In poche parole nei lavori in quota, la normativaafferma che nella “valutazione del rischio” bisogna dare priorità all’utilizzo di ponteggi o parapetti provvisori piuttosto che a imbracature di sicurezza collegatea idonei punti di ancoraggio. La scelta in favore ai dispositivi di protezione collettivaper i lavori in quota è anche dettata dalle disposizioni dettate dall’art. 148 deldecreto, relativamente ai lavori “speciali” da eseguire sulle coperture.Nonostante questo principio, si ritiene che non possa comunque essere esclusa lapossibilità di utilizzo di misure di protezioni individuali per i lavori in quota, inquanto espressamente previste dall’art. 115 comma 1, laddove viene indicatoche quando nei lavori in quota non sono state adottate misure di protezionicollettive, è necessario che i lavoratori utilizzino idonei sistemi di protezioneindividuale. Estrema applicazione di questa “deroga” si ha appunto con ledisposizioni concernenti l’impiego di sistemi di accesso e di posizionamentomediante funi.Si segnala che l’impiego di dispositivi di protezioni individuali contro le cadutedall’alto, è comunque subordinato al possesso di requisiti specifici quali adesempio, quelli di formazione ed addestramento ed idoneità degli addetti conpredisposizione di procedure da adottare anche in caso di emergenza e di soccorso.Si consideri altresì che l’evoluzione normativa di varie regioni italiane, tra le qualila Toscana, il Veneto, la Lombardia, la Sicilia, l’Umbria, la Liguria, il Friuli VeneziaGiulia, il Trentino e la Provincia di Bolzano, ecc. compresa la Regione Piemontecon la modifica alla LR 20/2009, con l’obiettivo di tutelare i lavoratori che operanoin quota, hanno, con disposizioni diverse, previsto l’adozione di misure di protezionein dotazione all’opera da utilizzare proprio con l’utilizzo di dispositivi di protezioneindividuali. Per la Regione Piemonte i requisiti delle misure di protezione indotazione all’opera, anche per la realizzazione di impianti con pannelli per laproduzione di energia da fonti rinnovabili, sono demandati ai contenuti delRegolamento, attualmente non ancora pubblicato. L’evoluzione tecnica degli ultimianni inoltre, ha portato sul mercato la disponibilità di vari tipi di soluzioni per laprotezione degli addetti ai lavori in quota, quali punti di ancoraggio, linee vita,funi, dispositivi retrattili, imbracature, assorbitori di energia, ecc. costruiti inadempimento alla normativa tecnica specifica.Tornando al processo di valutazione dei rischi citato, si demanda, in conclusione,l’adozione delle corrette misure di prevenzione e protezione contro il rischio dicaduta dall’alto, alle scelte del datore di lavoro per ciascun singolo caso,considerando appunto le priorità dettate dall’art. 111 comma 1 A, ma anche, adesempio, la durata dell’intervento (limitato tempo di esposizione), lo stato diformazione, di abilitazione e di idoneità dei propri lavoratori, le misure di protezionepresenti sull’edificio e le sue caratteristiche (tipologia copertura, pendenze, ecc)e la possibilità di adozione di adeguate misure da adottare in caso di emergenza.(Nel caso di specie, ad esempio, la soluzione prospettata potrebbe non essereadeguata se la linea di ancoraggio fosse stata progettata solo per l’utilizzo daparte di un numero di lavoratori inferiore a quello richiesto per la posa dei pannellie per le misure di emergenza).

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Qualora sussistessero tutte le condizioni favorevoli sopraindicate, l’utilizzo dellelinee vita e dei punti di ancoraggio sulla copertura per l’installazione dei pannellifotovoltaici potrebbe ritenersi giustificato in vece di altri sistemi, ovviamente ilprocesso di valutazione dovrà essere esplicitato nel piano operativo di sicurezza,redatto per i lavori in esame.

3.32 Chi ha regolarmente svolto un corso per addetti al montaggio/smontaggio/trasformazione ponteggi, può essere esonerato allaformazione e addestramento per l’utilizzo dei DPI di III categoria controle cadute dall’alto (Art. 77 c. 5 D.lgs. 81/08)?

Si ritiene che il corso per ponteggisti non esoneri il datore di lavoro dall’obbligo difar fare addestramento sull’uso dei DPI anticaduta. I soggetti sono diversi, leprocedure, le attrezzature e le circostanze possono essere diverse. Ciononostanteil datore di lavoro potrà considerare il possesso del requisito formativo qualeelemento di base per definire il programma dell’addestramento.

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4. SEGNALETICA DI SICUREZZA, MOVIMENTAZIONE MANUALE DEICARICHI, VIDEOTERMINALI – TITOLI V,VI, VII (ARTT. 161-180)

4.1 Come devono essere etichettate le tubazioni visibili che servono acontenere o trasportare sostanze pericolose utilizzate nei luoghi di lavoroin considerazione dell’entrata in vigore del regolamento cd CLP(Classification, Labelling and Packaging) sulla classificazione,etichettatura e imballaggio delle sostanze e miscele pericolose?

L’allegato XXVI del D.lgs. 81/08, che indica le prescrizioni per la segnaletica deicontenitori e delle tubazioni contenenti sostanze o preparati pericolosi, già prevedenel richiamo alle successive modifiche e integrazioni alle normative del settore,l’applicazione del Regolamento comunitario CLP. Al riguardo il Ministero del Lavoroe delle Politiche Sociali con nota Prot. 15/VI/0014877/MA001.A001 del 30/06/11– Direzione Generale della tutela delle condizioni di lavoro – Div. VI ha impartitole prime indicazioni esplicative in merito alle implicazioni dei regolamenti europeisulla “chimica”, tra cui il Regolamento CLP, nell’ambito della normativa vigente inmateria di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro (Titolo IX del D.lgs. 81/08, CapoI “Protezione da Agenti Chimici” e Capo II “ Protezione da Agenti Cancerogeni eMutageni”), indicando che potranno coesistere, almeno fino a quando ilregolamento CLP non sarà a regime (1° giugno 2015), la segnaletica di sicurezzain base agli allegati del D.lgs. 81/08 e quella afferente alle nuove prescrizioni CLP,senza dimenticare i decreti legislativi attualmente in vigore n. 52/97 e 65/2003.

4.2 Considerato che nel D.lgs. 81/08 si fa riferimento a molteplicimetodologie per la valutazione dei rischi da MMC, è corretto interpretareche tali metodi non siano obbligatori ma che l’azienda possa utilizzaresolo i fattori che sono indice di rischio nella movimentazione e analizzarequelli senza ricorrere obbligatoriamente a NIOSH, MAPO o altro?

Secondo quanto previsto dal titolo VI del D.lgs. 81/08, il DL valuta le situazioni dirischio in materia di MMC e adotta le conseguenti azioni di prevenzione tenendoconto delle indicazioni di cui all’allegato XXXIII. Il ricorso a buone prassi e a lineeguida non è un obbligo tassativo ma, come indicato dall’art. 168, comma 3 delDecreto 81, un semplice criterio di riferimento.

4.3 È corretto eseguire la valutazione dei rischi per soggetti “giovani” e“anziani” considerando per loro una massa di riferimento specifica(maschi: 20kg; femmine: 15 kg) ridotta rispetto a quella standard? Oppureè preferibile non eseguire per queste categorie una valutazione del rischiospecifica e tenere conto dell’invecchiamento individuale unicamentenell’ambito della formulazione del giudizio di idoneità da parte del medicocompetente?

Nell’ambito della valutazione dei rischi, si ritiene opportuno prevedere per questisoggetti l’attivazione di misure di tutela, a partire da indici di sollevamento piùbassi rispetto agli altri. Si ritiene altresì che i valori limite di sollevamento per etàe sesso vadano intesi come rigidi, secondo lo schema seguente:maschi 18-45 anni: 25 kgmaschi <18 o >45 anni: 20 kg

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donne 18-45 anni: 20 kgdonne <18 o >45 anni: 15 kgLe masse di riferimento possono essere considerate come il peso massimosollevabile in condizioni ideali. Chiaramente questi limiti vanno pesati per lecondizioni di sollevamento e per frequenza e durata, secondo le indicazioni delNIOSH (Lifting equation). Il superamento di tali pesi durante i sollevamenti, ancheoccasionali, è un indicatore della possibile presenza di criticità nelle operazionisvolte: in queste condizioni non può essere assicurata la protezione per almeno il90% della relativa popolazione di riferimento. Si noti che sia nello standard ISO11228-1 che nella norma UNI EN 1005-2 tali masse di riferimento non sonoconsiderate come limiti invalicabili bensì come indicatori di protezione minimadelle varie popolazioni. Infatti, masse superiori anche ai 25 Kg sono elencate perpopolazioni lavorative definite particolari: inqueste condizioni, peraltro frequenti in certe mansioni (ad esempio le operazionidi manutenzione ordinaria e/o straordinaria, ecc…), risulta necessario ricorrere adiverse misure per mantenere sotto controllo il livello di rischio (es. ausili, procedureorganizzative, formazione, sorveglianza sanitaria, ecc…). Rimane comunqueinalterato il concetto che il superamento di tali soglie diviene un indice importantedi situazione a rischio.

4.4 Le azioni di sollevamento gravose svolte con l’intervento di 2 addetti,che sono piuttosto frequenti, non sono trattate dalla ISO 11228. In talcaso, è corretto eseguire la valutazione utilizzando l’equazione 4.3.3.2.1della EN 1005-2, o l’equazione A.7.2 della ISO 11228-1, che tengonoconto di questi aspetti specifici?

Sì, è corretto. Mentre l’originale formula del NIOSH non prevede moltiplicatoriaggiuntivi nel caso in cui il sollevamento venga effettuato da 2 operatori, sia lanorma EN 1005-2 che lo standard ISO 11228-1 prevedono interventi correttividegli indici di sollevamento quando questo sia effettuato da due o più lavoratoricontemporaneamente. I differenti metodi di approccio delle due norme, anche seutilizzano metodi matematici diversi, non presentano sostanziali difformità,sottolineando entrambe la necessità di introdurre dei riduttori dell’indice finale,quando il sollevamento avvenga con queste modalità.

4.5 Un indice di sollevamento (equazione A.7.2 della ISO 11228-1) paria 1 può essere considerato un ”valore di azione” analogo a quello ex art.201 del D.lgs. 81/08? In tal caso, è possibile considerare quale “valorelimite di esposizione” un indice di sollevamento pari a 3? Oppure occorreconsiderare un indice di sollevamento pari a 1 come un “valore limite diesposizione”?

Si ritiene che per l’indice di sollevamento, il valore di 0.85, piuttosto che quello di1, dovrebbe essere considerato il livello di azione oltre il quale sottoporre i lavoratoria sorveglianza sanitaria; infatti, data la variabilità del livello di esposizione presentein molte attività lavorative, anche se considerate omogenee, è probabile che lavalutazione del rischio sia affetta da una discreta incertezza, che consiglia diconsiderare potenzialmente esposti anche lavoratori con un livello di esposizioneborderline. Al contrario, un valore pari a 3 costituisce il valore limite di esposizione.

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4.6 Come deve essere organizzato un ufficio di un’azienda industriale incui i lavoratori, non utilizzando il videoterminale in modo sistematico eabituale per almeno venti ore alla settimana, non rientrano nelladefinizione di “lavoratori addetti al videoterminale” di cui all’ art. 173del D.lgs. 81/08?

Il comma 3 dell’art. 174 “Obblighi del datore di lavoro, dei dirigenti e dei preposti”del D.lgs. 81/08, prevede, indipendentemente dalla presenza dei cd “lavoratoriaddetti al videoterminale” così come definiti dalla norma (art. 173), che i posti dilavoro vengano comunque organizzati e predisposti in conformità ai requisiti minimidi cui all’allegato XXXIV del citato Decreto.

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5. AGENTI FISICI, SOSTANZE PERICOLOSE, AGENTI BIOLOGICI,PROTEZIONE DA ATMOSFERE ESPLOSIVE – TITOLI VIII, IX, X, XI (ARTT.181-297)

5.1 L’articolo 201 del Decreto 81/08, relativo ai valori limite di esposizionee valori d’azione inerenti il rischio vibrazioni, stabilisce anche valori limitesu «periodi brevi». Cosa si intende per periodi brevi?

I valori limite di esposizione su periodi brevi (20 m/s2 per HAV e 1,5 m/s2 perWBV) sono valori che puntano a ridurre i rischi indiretti di infortunio e sono desuntidalle prime versioni della direttiva comunitaria sulle vibrazioni (le proposte diDirettiva 93/C77/02 e 94/C230/03) che utilizzavano il termine “… in pochi minuti”.Premesso che i valori limite su tempi brevi sono comunque valori RMS, in attesadi ulteriori approfondimenti di natura tecnico-normativa si ritiene che per “periodibrevi” si debba intendere un valore di aw che corrisponda al minimo tempo diacquisizione statisticamente significativa delle grandezze in indagine. Con lastrumentazione attualmente disponibile tali tempi corrispondono ad almeno 1minuto per HAV (Hand Arm Vibration) e almeno 3 minuti per WBV (Whole BodyVibration).

5.2 Un distributore di carburante (benzina, gasolio e gpl) deve tenere ilregistro degli esposti ai cancerogeni?

Ai sensi dell’articolo 236 del D.lgs. 81/08, il Datore di lavoro deve effettuare lavalutazione dell’esposizione ad agenti cancerogeni o mutageni. I lavoratori per iquali la valutazione di cui all’articolo 236 ha evidenziato un rischio per la salutesono sottoposti a sorveglianza sanitaria (art. 242). Gli stessi lavoratori sonoiscritti nel registro degli esposti (art. 243).

5.3 Vorrei sapere cosa dice la legge per lo smaltimento dell’eternit. Unproprietario che non rimuove la copertura in eternit del suo capannonedeve comunicarlo al comune?

La presenza di materiali contenenti amianto in un edificio non comporta di per seun pericolo per la salute degli occupanti. Se il materiale è in buone condizioni enon viene manomesso, è estremamente improbabile che esista un pericoloapprezzabile di rilascio di fibre di amianto. Il problema sorge quando i materialicontenenti amianto (MCA) sono danneggiati. Le situazioni di pericolo per la salutein relazione a MCA si possono riassumere nel seguente modo:- danneggiamento per azione degli occupanti o per interventi manutentivi;- deterioramento per effetto di fattori esterni (vibrazioni, infiltrazioni d’acqua,correnti d’aria);- deterioramento per degrado spontaneo;- materiali danneggiati o deteriorati o materiali friabili in prossimità di sistemi diventilazione.In queste le situazioni si determina la necessità di un’azione specifica, da attuarein tempi brevi, per eliminare il rilascio in atto di fibre di amianto nell’ambiente. Iprovvedimenti possibili possono essere:

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- restauro dei materiali: quando le zone di danneggiamento sono di scarsaestensione (inferiori al 10% della superficie di amianto presente nell’areainteressata);- intervento di bonifica mediante rimozione, incapsulamento o confinamentodell’amianto. La bonifica può riguardare l’intera installazione o essere circoscrittaalle aree dell’edificio o alle zone dell’installazione in cui si determina un rilascio difibre.E’ obbligo del proprietario valutare le condizioni di degrado dei MCA secondoquanto previsto dal DM 6/9/1994, attuando un programma di controllo emanutenzione e agendo di conseguenza con gli eventuali interventi necessari allamessa in sicurezza dei MCA. Eventuali situazioni di pericolo possono esseresegnalate al Sindaco del proprio comune di residenza.Si ritiene inoltre che se il capannone occupa un’attività lavorativa che rientra nelcampo di applicazione del D.lgs. 81/08 il Datore di Lavoro nell’ambito dell’attivitàdi valutazione dei rischi, sulla base dello stato dei materiali valutati ai sensi delDM 06/09/94, valuta il rischio di esposizione dei lavoratori eventualmente anchecon monitoraggi ambientali (es. se i materiali contenenti amianto sono a vistaall’intradosso).

5.4 Qual è il corso minimo che devono sostenere i lavoratori addetti allarimozione e smaltimento amianto? Possono essere addetti alla rimozione,smaltimento dell’amianto e alla bonifica delle aree interessate i lavoratoriche abbiano frequentato i corsi di formazione professionale di cuiall’articolo 10, comma 2, lettera h, della Legge 257/92?

Si deve fare riferimento all’art. 10 del DPR 8/8/1994 - Predisposizione di specificicorsi di formazione professionale e rilascio di titoli di abilitazione, che applica leprevisioni dell’art. 10 c. 2 lett. h) della Legge 257/92. Ciò è ribadito all’art. 258 c.2 del D.Lgs. 81/08. 1. I corsi di formazione vengono articolati in relazione allivello professionale del personale a cui sono diretti: a) operativo, rivolto ailavoratori addetti alle attività di rimozione, smaltimento e bonifica; b) gestionale,rivolto a chi dirige sul posto le attività di rimozione, smaltimento e bonifica. 2. Icorsi di livello operativo sono mirati all’acquisizione della sensibilizzazione allasicurezza e della consapevolezza del rischio, nonché all’uso corretto dei sistemi diprotezione e al rispetto delle procedure operative. Devono prevedere la trattazionealmeno dei seguenti argomenti: a) rischi per la salute causati dall’esposizione afibre di amianto; b) sistemi di prevenzione con particolare riguardo all’uso correttodei mezzi di protezione respiratoria; c) finalità del controllo sanitario dei lavoratori;d) corrette procedure di lavoro nelle attività di bonifica e smaltimento. 3. I corsidestinati al livello operativo hanno una durata minima di trenta ore. 4. I corsi dilivello gestionale sono differenziati per gli addetti alle attività di bonifica (rimozioneo altre modalità) di edifici, impianti, strutture, ecc. coibentati con amianto e pergli addetti alle attività di smaltimento dei rifiuti di amianto. 5. Tali corsicomprendono anche le responsabilità e i compiti della direzione delle attività, isistemi di controllo e di collaudo, i criteri di scelta dei sistemi di protezione.Prevedono la trattazione almeno dei seguenti argomenti: a) rischi per la salutecausati dall’esposizione a fibre di amianto; b) normative per la protezione deilavoratori e la tutela dell’ambiente: obblighi e responsabilità dei diversi soggetti,rapporti con l’organo di vigilanza; c) gestione degli strumenti informativi previstidalle norme vigenti; d) metodi di misura delle fibre di amianto; e) criteri, sistemi

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e apparecchiature per la prevenzione dell’inquinamento ambientale e la protezionecollettiva dei lavoratori: isolamento delle aree di lavoro, unità di decontaminazione,estrattori e sistemi di depressione; f) mezzi di protezione personale, ivi compresiloro controllo e manutenzione; g) corrette procedure di lavoro nelle attività dimanutenzione, controllo, bonifica e smaltimento; h) prevenzione e gestione degliincidenti e delle situazioni di emergenza. 6. I corsi destinati al livello gestionalehanno una durata minima di cinquanta ore. 7. Il rilascio dei relativi titoli diabilitazione avviene da parte delle regioni o province autonome previa verificafinale dell’acquisizione degli elementi di base relativi alla sicurezza e allaprevenzione del rischio da amianto con riferimenti specifici all’attività cui sarannoaddetti i discenti…

5.5 Quali sono le disposizioni sulla valutazione del rischio chimico e sulleschede di sicurezza delle sostanze pericolose?

Il Regolamento UE n. 453 del 20 maggio 2010, modificando l’Allegato II delREACH, ha disposto la modifica delle schede dati di sicurezza delle sostanzepericolose prevedendo tra l’altro l’indicazione della doppia classificazione (CLP eDirettiva 67/548/CEE). Pertanto, anche le imprese nella VdR dovranno tenereconto dei nuovi criteri di classificazione delle sostanze pericolose. Al riguardo, ilMinistero del Lavoro e delle Politiche Sociali con Circolare 14877 del 30/06/2011ha impartito le prime indicazioni esplicative in merito alle implicazioni delRegolamento REACH (Registrazione, Valutazione, Autorizzazione e Restrizionedelle sostanze chimiche), del Regolamento CLP (Classificazione, Etichettatura eImballaggio delle sostanze e miscele pericolose) e del Regolamento 453/2010,inerente il contenuto delle schede dati di sicurezza, nell’ambito della normativavigente in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro (Titolo IX del D.lgs.81/08 e smi, Capo I “protezione da Agenti Chimici” e Capo II “ Protezione daAgenti Cancerogeni e Mutageni”).

5.6 Stiamo provvedendo a redigere per alcune aziende il Documento diValutazione dei Rischi derivanti da esposizione ad agenti cancerogeni(in particolare trattasi di utilizzo di MDI per la schiumatura delle vaschefrigorifere), sulla base di rilevazioni ambientali condotte negli ambientiproduttivi. L’MDI (diisocianato di 4,4'-metilendifenile) è statorecentemente classificato come R40. Occorre redigere il registro degliesposti o quest’ultimo deve essere esclusivamente compilato in presenzadi sostanze classificate come R45, R46 e/o R49?

Nel caso prospettato, il prodotto, essendo classificato come R40, rientra neicancerogeni di terza categoria (CE). A tali sostanze non si applica il capo secondodel Titolo IX del Decreto 81/08 e smi.

5.7 La circolare del Ministero del Lavoro del 25.01.2011 (Orientamentipratici per la determinazione delle Esposizioni Sporadiche e di DeboleIntensità - ESEDI- all’amianto) non contempla le attività lavorative chepotrebbero avere un’esposizione indiretta all’amianto, poiché nondirettamente coinvolto nel ciclo produttivo. Intendiamo, ad esempio, levarie mansioni operanti in fabbricati industriali in cui è presente controsoffittatura in fibro-cemento contenente amianto: oltre ad un

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monitoraggio periodico finalizzato alla quantificazione e verifica dei limiti,come può essere valutata, in ambito di valutazione dei rischi, l’esposizionedi tali mansioni?

Oltre alla verifica periodica dei livelli di esposizione occorre prevedere la verificaperiodica dello stato di degrado dei MCA e provvedere alla manutenzione deglistessi e/o intraprendere altre misure, che possono derivare dalla specificavalutazione del rischio (tra le quali la bonifica).

5.8 Devo compilare il registro per lavoratori esposti al fumo passivo,sapendo che le sostanze cancerogene presenti sono benzene e IPA, vorreisapere se nel quadro B e nel modulo dei dati individuali del registro degliesposti si inserisce la concentrazione delle singole sostanze cancerogene(benzene, IPA ed eventualmente nicotina se opportuno) o si può indicaresolamente fumo passivo come miscela di più sostanze?

Tecnicamente si ritiene che debba essere inserita la concentrazione delle singolesostanze cancerogene.

5.9 Sono un RSPP di una azienda metalmeccanica che usa modestissimequantità di sostanze pericolose: solventi, colle, grassi, oli. Ho eseguito lavalutazione del rischio chimico e mi sembra di ricordare chel’aggiornamento va effettuato ogni tre anni ma non trovo questaindicazione su alcuna normativa.

L’aggiornamento della valutazione del rischio chimico per la presenza/uso di agentichimici pericolosi (Capo I del Titolo IX del D.lgs. 81/08 e smi) va effettuato, aisensi dell’articolo 223, comma 7 del citato decreto, periodicamente e comunquein occasione di notevoli mutamenti che potrebbero averla resa superata ovveroquando i risultati della sorveglianza medica ne mostrino la necessità. In presenza/uso di agenti cancerogeni o mutageni (Capo II del D.lgs. 81/08 e smi),l’aggiornamento della valutazione, ai sensi dell’articolo 236, comma 5 del decreto,fatta salva una nuova valutazione in caso di modifiche significative del processoproduttivo, va effettuata, in ogni caso, trascorsi tre anni dall’ultima valutazione.

5.10 In materia di valutazione del rischio da atmosfere esplosive eclassificazione delle aree, è obbligatorio l’utilizzo della norma EN 1127-1 e delle norme e guide EN 60079-10 e CEI 31-35 e CEI 31-56?

Le norme armonizzate sono di adozione volontaria e costituiscono presunzione diconformità. L’adozione di standard diversi richiede la dimostrazione della loropari efficacia.

5.11 Alcune aziende agricole vorrebbero avere conferma che lavalutazione rumore va effettuata ogni 4 anni, mentre la valutazione delrischio legato all’esposizione delle vibrazioni va effettuata ogni qual voltacambiano le condizioni di esposizione, ma senza una periodicità specifica.E inoltre: sono sufficienti le misurazioni fornite dalla casa madre almomento dell’acquisto del mezzo oppure le rilevazioni rumore e vibrazioni

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vanno ripetute con il trattore fermo oppure ancora con il trattore stessoe la macchina operatrice in lavorazione su superfici diverse?

L’art 181 comma 2 del D.lgs. 81/08 stabilisce che la valutazione dei rischi derivantida esposizione ad agenti fisici è programmata ed effettuata con cadenza almenoquadriennale. Per quanto riguarda il rumore la valutazione deve prevedere dellemisure fonometriche laddove si possa fondatamente ritenere che i valori inferioridi azione possono essere superati nelle condizioni operative. Per le vibrazioni lavalutazione può essere valutata e misurata in base alle disposizioni dell’all. 35 delD.lgs. 81/08.

5.12 E’ stato pubblicato il nuovo metodo di valutazione del rischio daagenti chimici della Regione Piemonte?

Al fine di supportare i soggetti della prevenzione nel portare a termine il percorsovalutativo nel rispetto del dettato normativo ricavando, fra l’altro, utili indicazioniper la predisposizione delle misure di prevenzione, il gruppo di lavoro regionalesul rischio da agenti chimici e cancerogeni ha rivisitato il metodo di valutazionedel rischio da agenti chimici. Il nuovo modello è stato approvato con DD n. 847del 29/10/2013 ed è disponibile nel sito della Regione Piemonte:

http://www.regione.piemonte.it/sanita/cms2/index.php/sicurezza

La revisione è stata effettuata con lo scopo di aggiornare il metodo sia tenendoconto delle importanti modifiche normative, che considerando anche significativielementi di criticità che sono emersi dopo alcuni anni di applicazione dei metodiad algoritmo in generale. L’impianto complessivo rimane simile al precedentemodello, ma con modifiche e importanti integrazioni derivanti, fra l’altro, daun’ampia revisione della letteratura tecnico-scientifica sull’argomento e tenendoconto anche delle indicazioni emerse da un’analisi critica di metodi simili utilizzatiin altri paesi europei.

5.13 Relativamente al recente aggiornamento del modello applicativoproposto per la valutazione del rischio da agenti chimici, leggo sulla vostrapagina dedicata che allo stato attuale non è disponibile uno specificosoftware prodotto dalla Regione Piemonte per l’applicazione del modello.La domanda è: c’è l’intenzione di realizzare un software in merito daparte del vostro gruppo di lavoro?

Come precisato anche sul sito, ad oggi, non è disponibile uno specifico softwareprodotto dalla Regione Piemonte per l’applicazione del modello, né è stato conferitoalcun incarico a terzi per la sua realizzazione. Eventuali applicativi ideati da altrisoggetti pubblici o privati non sono da intendere come sistemi riconosciuti evalidati dalla Regione Piemonte.

5.14 Nel caso in cui, per rendere oggettiva l’analisi dei rischi per la saluteper singolo prodotto chimico utilizzato da una ditta di pulizie (che utilizzaniente altro che detergenti di tipo domestico) sia stato utilizzato ilprecedente modello regionale di valutazione del rischio chimico, ritenetenecessario rielaborare la valutazione del rischio secondo il nuovo modello?

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Il vecchio modello di valutazione del rischio chimico era tarato sul rischio moderato,mentre il nuovo metodo ha previsto una riclassificazione, ad esempio, degli irritantirespiratori. Se il rischio di cui si tratta nel quesito è relativo a tali sostanze non èimpossibile che lo stesso possa essere diventato rilevante. Pertanto, se si intendeadottare il nuovo modello regionale, occorre rifare la valutazione.

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