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REGIONE LAZIO DELIBERAZIONE N. DEL
PROPOSTA N. 19203 DEL 13/12/2016GIUNTA REGIONALE
STRUTTURA
PROPONENTE
ASSESSORATO
PROPONENTE
DI CONCERTO
Direzione Regionale: AMBIENTE E SISTEMI NATURALI
Area: CONS. GEST. PATR. NAT. GOV. SIST. AREE NAT. PROT.
Prot. n. ___________________ del ___________________
OGGETTO: Schema di deliberazione concernente:
(SANTINI ELENA) (MARINI LUCA) (G. TALLONE) (V. CONSOLI)___________________________ ___________________________ ___________________________ ___________________________ ___________________________L' ESTENSORE IL RESP. PROCEDIMENTO IL DIRIGENTE RESPONSABILE IL DIRETTORE REGIONALE
RAPPORTI CON IL CONSIGLIO, AMBIENTE, RIFIUTI
(Buschini Mauro)___________________________L'ASSESSORE
___________________________ ___________________________ ___________________________ ___________________________
ALL'ESAME PREVENTIVO COMM.NE CONS.RE
COMMISSIONE CONSILIARE: VISTO PER COPERTURA FINANZIARIA:
Data dell' esame:
con osservazioni senza osservazioni
SEGRETERIA DELLA GIUNTA Data di ricezione: 21/12/2016 prot. 855
ISTRUTTORIA:
____________________________________ ____________________________________IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO IL DIRIGENTE COMPETENTE
____________________________________ ____________________________________IL SEGRETARIO DELLA GIUNTA IL PRESIDENTE
Adozione delle Misure di Conservazione dei SIC marini IT6000015, IT6000016 e IT6000017 finalizzate alla designazione delleZone Speciali di Conservazione (ZSC), ai sensi della Direttiva 92/43/CEE (Habitat) e DPR 357/97 e s.m.i.
___________________________
IL DIRETTORE DELLA DIREZIONE REGIONALEPROGRAMMAZIONE ECONOMICA, BILANCIO, DEMANIO E PATRIMONIO
Pagina 1 / 1Pagina 1 / 9 Richiesta di pubblicazione sul BUR: SI Richiesta di pubblicazione sul BUR: SI Richiesta di pubblicazione sul BUR: SI
Oggetto: Adozione delle Misure di Conservazione dei SIC marini IT6000015, IT6000016 e
IT6000017 finalizzate alla designazione delle Zone Speciali di Conservazione (ZSC), ai sensi
della Direttiva 92/43/CEE (Habitat) e DPR 357/97 e s.m.i.
LA GIUNTA REGIONALE
SU PROPOSTA dell’Assessore Rapporti con il Consiglio, Ambiente e Rifiuti;
VISTO lo Statuto della Regione Lazio;
VISTA la Legge regionale 18 febbraio 2002, n. 6 “Disciplina del sistema organizzativo della
Giunta e del Consiglio della Regione Lazio, nonché disposizioni relative alla dirigenza ed al
personale regionale”e successive modificazioni;
VISTO il Regolamento 6 settembre 2002, n. 1 “Regolamento di organizzazione degli uffici e dei
servizi della Giunta Regionale” e successive modificazioni”;
VISTA la Deliberazione della Giunta Regionale n.148 del 12 giugno 2013 avente per oggetto “
Modifiche al Regolamento Regionale 6 settembre 2002 n. 1 (Regolamento di organizzazione degli
Uffici e dei Servizi della Giunta Regionale) e successive modificazioni”;
VISTA la Legge 7 agosto 1990 n. 241 “Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e
di diritto di accesso ai documenti amministrativi”;
VISTA la Deliberazione della Giunta Regionale (DGR) n. 639 del 17/11/2015 con cui è stato
conferito l’incarico di Direttore della Direzione Regionale Ambiente e Sistemi Naturali al Dott.
Vito Consoli, con decorrenza dal 01 gennaio 2016;
VISTA la direttiva 92/43/CEE (Habitat) del Consiglio, del 21 maggio 1992, relativa alla
conservazione degli Habitat naturali e semi-naturali e della flora e fauna selvatiche;
VISTO il Regolamento (CE) n. 850/98 del Consiglio, del 30 marzo 1998, per la conservazione
delle risorse della pesca attraverso misure tecniche per la protezione del novellame;
VISTO il Regolamento (CE) n. 2371/2002 del Consiglio, del 20 dicembre 2002, relativo alla
conservazione e allo sfruttamento sostenibile delle risorse della pesca nell’ambito della politica
comune della pesca;
VISTO il Regolamento (CE) n. 812/2004 del Consiglio, del 26 aprile 2004, che stabilisce misure
relative alla cattura accidentale di cetacei nell'ambito della pesca e che modifica il regolamento
(CE) n. 88/98;
VISTO il Regolamento (CE) n. 1967/2006 del Consiglio, del 21 dicembre 2006, relativo alle
misure di gestione per lo sfruttamento sostenibile delle risorse della pesca nel mar Mediterraneo e
recante modifica del regolamento (CEE) n. 2847/93 e che abroga il regolamento (CE) n. 1626/946;
VISTO il Regolamento (CE) n. 1005/2008 del Consiglio, del 29 settembre 2008, che istituisce un
regime comunitario per prevenire, scoraggiare ed eliminare la pesca illegale, non dichiarata e non
regolamentata, che modifica i regolamenti (CEE) n. 2847/93, (CE) n. 1936/2001 e (CE) n. 601/2004
e che abroga i regolamenti (CE) n. 1093/94 e (CE) n. 1447/1999;
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VISTO il Regolamento (CE) n. 1224/2009 del Consiglio, del 20 novembre 2009, che istituisce un
regime di controllo comunitario per garantire il rispetto delle norme della politica comune della
pesca, che modifica i regolamenti (CE) n. 847/96, (CE) n. 2371/2002, (CE) n. 811/2004,(CE) n.
768/2005, (CE) n. 2115/2005, (CE) n. 2166/2005, (CE) n. 388/2006, (CE) n. 509/2007, (CE) n.
676/2007, (CE) n. 1098/2007, (CE) n. 1300/2008, (CE) n. 1342/2008 e che abroga i regolamenti
(CEE) n. 2847/93, (CE) n. 1627/94 e (CE) n. 1966/2006;
VISTO il Regolamento (UE) n. 304/2011 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 9 marzo
2011 recante modifica del regolamento (CE) n. 708/2007 del Consiglio relativo all’impiego in
acquacoltura di specie esotiche e di specie localmente assenti;
VISTO il Regolamento (UE) N. 1143/2014 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 22 ottobre
2014 recante disposizioni volte a prevenire e gestire l’introduzione e la diffusione delle specie
esotiche invasive;
VISTA la Direttiva 2000/59/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio, del 27 novembre 2000
relativa agli impianti portuali di raccolta per i rifiuti prodotti dalle navi e i residui del carico;
VISTA la Direttiva 2005/35/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio, del 7 settembre 2005,
relativa all'inquinamento provocato dalle navi e all'introduzione di sanzioni per violazioni;
VISTA la Direttiva 2008/56/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio, del 17 giugno 2008, che
istituisce un quadro per l’azione comunitaria nel campo della politica per l’ambiente marino;
VISTA la Direttiva 2008/99/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio, del 19 novembre 2008,
sulla tutela penale dell’ambiente;
VISTA la Direttiva 2009/123/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio, del 21 ottobre 2009, che
modifica la direttiva 2005/35/CE relativa all’inquinamento provocato dalle navi e all’introduzione
di sanzioni per violazioni;
VISTO il Decreto del Presidente della Repubblica 8 settembre 1997 n. 357 “Regolamento recante
attuazione della direttiva 92/43/CEE relativa alla conservazione degli habitat naturali e semi-
naturali, nonché della flora e della fauna selvatiche.”, come modificato dal D.P.R. 12 marzo 2003,
n.120;
VISTO il Decreto Legislativo 24 giugno 2003, n. 182, “Attuazione della direttiva 2000/59/CE
relativa agli impianti portuali di raccolta per i rifiuti prodotti dalle navi ed i residui del carico”;
VISTO il Decreto Legislativo 6 novembre 2007, n. 202, recante attuazione della direttiva
2005/35/CE relativa all'inquinamento provocato dalle navi e conseguenti sanzioni;
VISTO il Decreto Legislativo 13 ottobre 2010, n. 190 “Attuazione della Direttiva 2008/56/CE che
istituisce un quadro per l’azione comunitaria nel campo della politica per l’ambiente marino;
VISTA la Circolare del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio, del 9 marzo 2004,
n.1825, “Normative riguardanti le acque di lavaggio e di sentina, di cui al decreto legislativo 24
giugno 2003, n. 182. Chiarimenti ed applicazioni delle modifiche introdotte con la Legge 27
febbraio 2004, n. 47”;
VISTA la Legge 19 dicembre 1975, n. 874 “Ratifica ed esecuzione della convenzione sul
commercio internazionale delle specie animali e vegetali in via di estinzione, firmata a Washington
il 3 marzo 1973”;
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VISTA la Legge 25 gennaio 1979, n. 30, concernente la ratifica della Convenzione sulla
salvaguardia del Mar Mediterraneo dall’inquinamento, con due protocolli e relativi allegati, adottata
a Barcellona il 16 febbraio 1976;
VISTA la Legge 29 settembre 1980, n. 662 “Ratifica ed esecuzione della convenzione
internazionale per la prevenzione dell'inquinamento causato da navi e del protocollo sull'intervento
in alto mare in caso di inquinamento causato da sostanze diverse dagli idrocarburi, con annessi,
adottati a Londra il 2 novembre 1973”;
VISTA la Legge 5 agosto 1981, n. 503 “Ratifica ed esecuzione della convenzione relativa alla
conservazione della vita selvatica e dell’ambiente naturale in Europa, con allegati, adottata a Berna
il 19 settembre 1979”;
VISTA la Legge 31 dicembre 1982, n. 979, recante disposizioni per la difesa del mare;
VISTA la Legge 25 gennaio 1983, n. 42. “Ratifica ed esecuzione della convenzione sulla
conservazione delle specie migratorie appartenenti alla fauna selvatica, adottata a Bonn il 23 giugno
1979”;
VISTA la Legge 6 dicembre 1991, n. 394 “Legge quadro sulle aree protette” e s.m.i.;
VISTA la Legge 11 febbraio 1992, n. 157 “Norme per la protezione della fauna selvatica
omeoterma e per il prelievo venatorio” e s.m.i.;
VISTA la Legge 14 febbraio 1994, n. 124 “Ratifica ed esecuzione della convenzione sulla
biodiversità, con annessi, fatta a Rio de Janeiro il 5 giugno 1992”;
VISTA la Legge 2 dicembre 1994, n. 689, concernente la ratifica e l’esecuzione della Convenzione
delle Nazioni Unite sul diritto del mare (Unclos – Montego Bay);
VISTA la Legge 27 maggio 1999, n. 175, concernente la ratifica ed esecuzione dell’atto finale della
Conferenza dei plenipotenziari sulla Convenzione per la protezione del Mar Mediterraneo
dall’inquinamento, con relativi protocolli, tenutasi a Barcellona il 9 e 10 giugno 1995;
VISTA la Legge 10 febbraio 2005, n. 27 “Ratifica ed esecuzione dell'Accordo sulla conservazione
dei cetacei del Mar Nero, del Mediterraneo e dell'area atlantica contigua, con annessi ed Atto
Finale, fatto a Monaco il 24 novembre 1996”.
VISTO il Decreto del Ministro dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare 17 ottobre 2007,
e successive modificazioni, con il quale sono stati dettati i criteri minimi uniformi per la definizione
di misure di conservazione relative a Zone Speciali di Conservazione (ZSC) e a Zone di Protezione
Speciale (ZPS);
VISTO il Decreto legislativo 7 luglio 2011 n. 121 “Attuazione delle direttiva 2008/99/CE sulla
tutela penale dell'ambiente, nonché della direttiva 2009/123/CE, che modifica la direttiva
2005/35/CE, relativa all' inquinamento provocato dalle navi e all'introduzione di sanzioni per
violazioni”, che riporta un nuovo regime sanzionatorio nella materia introducendo nel codice penale
specifiche fattispecie incriminatrici volte a punire la condotta di chi uccide, distrugge, preleva o
possiede fuori dai casi consentiti esemplari di specie animali o vegetali selvatiche incluse in
specifici Allegati delle Direttive 2009/147/CE e 92/43/CE e di chi distrugge o comunque deteriora
in modo significativo un habitat all’interno di un sito Natura 2000;
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VISTA la Legge regionale 6 ottobre 1997, n. 29 “Norme in materia di aree naturali protette
regionali”, e s.m.i.;
VISTE le normative regionali concernenti la tutela della biodiversità applicabili e vigenti sull’intero
territorio regionale, in particolare la Legge regionale 5 Aprile 1988, n. 18 “Tutela di alcune specie
della fauna minore”;
VISTE le normative regionali concernenti la disciplina di specifiche attività antropiche anche ai fini
della conservazione delle risorse naturali e/o di valori naturalistici di rilevante interesse regionale, in
particolare la Legge Regionale 19 Marzo 2008, n. 4 “Disposizioni per lo sviluppo sostenibile e la
valorizzazione delle attività professionali della pesca e dell'acquacoltura”;
VISTA la Deliberazione della Giunta Regionale (DGR) 19 marzo 1996, n. 2146 concernente
“Direttiva 92/43/CEE (Habitat) “Approvazione della lista dei siti con valori di importanza
comunitaria nel Lazio ai fini dell’inserimento nella rete ecologica europea Natura 2000”;
VISTA la Deliberazione della Giunta Regionale 19 luglio 2005, n. 651 concernente “Direttive
92/43/CEE, relativa alla conservazione degli habitat naturali e semi-naturali e della flora e della
fauna selvatiche, e 79/409/CEE, concernente la conservazione degli uccelli selvatici. D.P.R. 8
settembre 1997, n. 357 e successive modifiche ed integrazioni di attuazione della Direttiva
92/43/CEE. Adozione delle delimitazioni dei proposti SIC (siti di importanza comunitaria) e delle
ZPS (zone di protezione speciale). Integrazione Deliberazione della Giunta regionale 19 marzo
1996, n. 2146”;
VISTA la Deliberazione della Giunta Regionale del 3 novembre 2015, n. 604 concernente
“Direttiva 92/43/CEE (Habitat), relativa alla conservazione degli Habitat naturali e semi-naturali e
della flora e fauna selvatiche. Modifica delle delimitazioni di alcuni dei Siti d'importanza
Comunitaria (SIC) in aree marine di cui agli Allegati C1 e C2 della Deliberazione della Giunta
Regionale 19 luglio 2005, n. 651”;
VISTA la decisione di esecuzione della Commissione 2015/2374/EU del 26 novembre 2015, che
adotta il nono aggiornamento dell’elenco dei siti di importanza comunitaria per la regione
biogeografica mediterranea;
CONSIDERATO che la Direttiva 92/43/CEE ha lo scopo di assicurare il mantenimento o il
ripristino, in uno stato di conservazione soddisfacente, degli habitat naturali e delle specie di fauna e
flora selvatiche di interesse comunitario attraverso l’adozione di misure di conservazione che
tengano anche conto delle esigenze economiche, sociali e culturali, nonché delle particolarità
regionali e locali;
CONSIDERATO l’articolo 6, primo e secondo paragrafo, della direttiva 92/43/CEE che dispone:
“1. Per le zone speciali di conservazione, gli Stati membri stabiliscono le misure di conservazione
necessarie che implicano all'occorrenza appropriati piani di gestione specifici o integrati ad altri
piani di sviluppo e le opportune misure regolamentari, amministrative o contrattuali che siano
conformi alle esigenze ecologiche dei tipi di habitat naturali di cui all'allegato I e delle specie di
cui all'allegato II presenti nei siti. 2. Gli Stati membri adottano le opportune misure per evitare
nelle zone speciali di conservazione il degrado degli habitat naturali e degli habitat di specie
nonché la perturbazione delle specie per cui le zone sono state designate, nella misura in cui tale
perturbazione potrebbe avere conseguenze significative per quanto riguarda gli obiettivi della
presente direttiva.”
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CONSIDERATO l’art. 2 del Decreto del Ministro dell’ambiente e della tutela del territorio e del
mare 17 ottobre 2007 e ss.mm.ii., che definisce la procedura per la designazione delle Zone Speciali
di Conservazione, nonché i criteri minimi uniformi da applicarsi a tutte le ZSC;
CONSIDERATO che l’art. 2, comma 1, del Decreto del Ministro dell’ambiente e della tutela del
territorio e del mare 17 ottobre 2007 e ss.mm.ii. stabilisce che “I decreti del Ministero dell'ambiente
e della tutela del territorio e del mare di designazione delle ZSC, adottati d'intesa con ciascuna
regione e provincia autonoma interessata, secondo quanto previsto dall'art. 3, comma 2, del D.P.R.
8 settembre 1997 n. 357, e successive modificazioni, indicano il riferimento all’atto con cui le
regioni e le province autonome adottano le misure di conservazione necessarie a mantenere in uno
stato di conservazione soddisfacente gli habitat e le specie per i quali il sito e' stato individuato…”;
CONSIDERATA la Deliberazione della Giunta Regionale 4 agosto 2006, n. 534 recante
“Definizione degli interventi non soggetti alla procedura di Valutazione di Incidenza”;
CONSIDERATA altresì la Deliberazione della Giunta Regionale 29 gennaio 2010, n. 64 recante
“Approvazione Linee Guida per la procedura di Valutazione di Incidenza”;
CONSIDERATO che la citata valutazione d’incidenza è una misura preventiva e obbligatoria alla
corretta conservazione e gestione della Rete Natura 2000;
RITENUTO che tutti gli interventi derivanti dalle misure di conservazione di cui alla presente
Deliberazione, debbano essere sottoposti a screening di Valutazione di Incidenza;
CONSIDERATA la Deliberazione della Giunta Regionale del 16 dicembre 2011 n. 612 recante
“Rete Europea Natura 2000: misure di conservazione da applicarsi nelle Zone di protezione
Speciale (ZPS) e nelle Zone Speciali di Conservazione (ZSC). Sostituzione integrale della
Deliberazione della Giunta Regionale 16 maggio 2008, n. 363, come modificata dalla Deliberazione
della Giunta regionale 7 dicembre 2008, n. 928” ed in particolare l’allegato D che riporta le misure
di conservazione minime per le Zone Speciali di Conservazione (ZSC) in attuazione dell’articolo 2
comma 4 del sopracitato decreto del Ministro dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare
17 ottobre 2007, e successive modificazioni;
VISTA la Legge regionale 6 ottobre 1997, n. 29 “Norme in materia di aree naturali protette
regionali”, e successive modificazioni e, in particolare, l’articolo 6, comma 5 secondo cui: “Ai siti e
alle zone di cui alla direttiva 92/43/CEE e di cui alla direttiva 79/409/CEE del Consiglio, del 2
aprile 1979, relativa alla conservazione degli uccelli selvatici si applicano le misure di
conservazione previste dalla normativa di attuazione delle citate direttive. La Giunta regionale,
sentiti gli enti locali, gli enti di gestione delle aree naturali protette e gli altri soggetti pubblici o
privati interessati, con propria Deliberazione può adottare, in relazione a ciascun sito o zona,
specifiche misure di conservazione, ivi compresi i piani di gestione nonché idonee misure di
prevenzione dell’inquinamento o del deterioramento degli habitat e delle specie nelle zone limitrofe
ai siti e zone medesimi. Nel caso di siti e zone ricadenti, anche parzialmente, nel perimetro delle
aree classificate ai sensi dell’articolo 5 della presente Legge, le specifiche misure di conservazione
integrano i piani e regolamenti di cui agli articoli 26 e 27”;
TENUTO CONTO che la Regione Lazio, anche ai fini della designazione delle ZSC, ha adottato
tre Piani di Gestione con specifici relativi provvedimenti: DGR 11 dicembre 2009, n.960 (SIC
IT6000003), DGR 05 agosto 2014, n. 554 (SIC IT6000001) e DGR 05 agosto 2014, n. 555 (SIC
IT6000002);
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TENUTO CONTO che la Regione Lazio, anche ai fini della designazione delle ZSC, ha altresì
adottato misure di conservazione per i SIC IT6000005 e IT6000006 con DGR 5 luglio 2016, n. 369;
per i SIC IT6000003, IT6000004, IT6000007, IT6000008, IT6000009, IT6000011, IT6000012,
IT6000013, IT6000014 con DGR 15 novembre 2016, n. 679;
VISTA la Nota d’Urgenza Prot. n. 4296 del 01.03.2016 del Ministero dell’Ambiente e Tutela del
Territorio e del Mare, nella quale vengono esplicitati alcuni passaggi funzionali alla designazione
delle ZSC all’interno delle aree protette di rilievo nazionale;
VISTO il Decreto del Ministro dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare del 18 aprile
2014 “Approvazione del regolamento di esecuzione e organizzazione dell'area marina protetta Isole
di Ventotene e Santo Stefano”, le cui disposizioni costituiscono le misure di conservazione per i Siti
di Importanza Comunitaria (SIC) IT6000018 “Fondali circostanti l’Isola di Ventotene” e
IT6000019 “Fondali circostanti l’Isola di Santo Stefano”, ricadenti completamente all’interno del
territorio dell’area marina protetta;
VISTO il Decreto del Ministero dell’ambiente e della tutela del territorio del 16 settembre 2014,
“Approvazione del regolamento di esecuzione e organizzazione dell'area marina protetta Secche di
Tor Paterno”, le cui disposizioni costituiscono le misure di conservazione per il Sito di Importanza
Comunitaria (SIC) IT6000010 “Secche di Tor Paterno”, ricadente completamente all’interno del
territorio dell’area marina protetta;
RITENUTO che le disposizioni relative ai sopra citati regolamenti siano sufficienti a garantire il
perseguimento degli obiettivi della Direttiva 92/43/CEE (Habitat) nei SIC IT6000010, IT6000018
e IT6000019;
CONSIDERATA la Deliberazione della Giunta Regionale n. 569 del 5 dicembre 2012 recante
“Misure contrattuali di Conservazione per i siti della Rete Natura 2000 di cui alle Direttive
2009/147/CE e 92/43/CEE”;
CONSIDERATO che le misure di conservazione, alla presente Deliberazione, possono essere
aggiornate in base ai risultati del monitoraggio dello stato di conservazione delle specie e degli
habitat naturali di interesse comunitario di cui all’art.7 del DPR 357/97 e s.m.i. e alle informazioni e
valutazioni fornite dal Report sull’attuazione della direttiva 92/43/CEE di cui all’art. 13 del DPR
357/97;
CONSIDERATO altresì che le misure di conservazione, allegate alla presente Deliberazione,
possono essere aggiornate, in attuazione all’art. 13 del DPR 357/97, in base alla valutazione degli
effetti di tali misure sullo stato di conservazione degli habitat naturali di cui all’allegato A e delle
specie di cui all’allegato B al medesimo Decreto;
RAVVISATA la necessità di condividere le bozze dei documenti di misure di conservazione dei
SIC in oggetto con tutti i portatori d’interesse al fine di coniugare la conservazione degli habitat e
delle specie di interesse comunitario con le attività economico-produttive, coerentemente con
quanto previsto dall’art. 2 della direttiva 92/43/CEE;
TENUTO CONTO che la Regione Lazio ha garantito la massima diffusione delle bozze di Misure
di Conservazione per i dodici SIC in oggetto mediante la loro pubblicazione sul proprio sito web e
sugli Albi Pretori dei Comuni territorialmente interessati garantendo tempi adeguati per la
presentazione di eventuali contributi;
PRESO ATTO che in data 4 settembre 2016 si è conclusa la fase di condivisione con i soggetti
pubblici e privati territorialmente interessati dai SIC in oggetto;
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TENUTO CONTO dei contributi pervenuti, come da relazione in Allegato I alla presente, che ne
costituisce parte integrante e sostanziale;
RITENUTO pertanto necessario adottare le citate misure finalizzate alla designazione delle ZSC,
ai sensi della Direttiva 92/43/CEE, attraverso una Deliberazione della Giunta Regionale, secondo
quanto disposto dall’articolo 6 della Legge regionale 29/97 e s.m.i.;
RITENUTO opportuno promuovere con successivo provvedimento, laddove applicabili, la
definizione di specifici contratti con i Soggetti detentori di diritti reali e personali di godimento,
pubblici e privati, come previsto dalla D.G.R. 5 dicembre 2012, n.569;
CONSIDERATO che la Regione Lazio, anche sulla base di quando previsto dall’art. 11 della
Direttiva 92/43/CEE, preveda periodiche valutazioni sull’efficacia delle presenti misure di
conservazione per le ZSC;
RITENUTO che in sede di prima attuazione il Soggetto Gestore dei SIC IT6000015, IT6000016 e
IT6000017 oggetto della presente Deliberazione è individuato nella Regione Lazio, che provvede
attraverso le proprie strutture competenti;
RITENUTO che le misure di conservazione allegate alla presente Deliberazione:
- sono finalizzate alla designazione delle Zone Speciali di Conservazione (ZSC), ai sensi della
Direttiva 92/43/CEE (Habitat) e DPR 357/97 e s.m.i.;
- sono necessarie a garantire il mantenimento, ovvero, all’occorrenza, il ripristino in uno stato di
conservazione soddisfacente gli habitat e le specie di interesse comunitario per i quali il sito è
stato individuato;
- contribuiscono al superamento della procedura di infrazione 2015/2163 da parte della
Commissione Europea in ordine alla mancata designazione delle ZSC e delle relative misure di
conservazione;
- integrano, all'interno di aree naturali protette regionali e nazionali, qualora necessario, le
misure di salvaguardia ovvero le previsioni normative definite dai rispettivi strumenti di
regolamentazione e pianificazione approvati;
- sono recepite negli strumenti di regolamentazione e pianificazione territoriale sovraordinati per
le ZSC non ricadenti in aree naturali protette regionali;
- possono essere aggiornate, secondo la procedura stabilita dall’art. 6 della L.R. 29/97, sulla base
dei risultati del monitoraggio dello stato di conservazione delle specie e degli habitat naturali
di interesse comunitario di cui all’art.7 del DPR 357/97 e s.m.i. e delle informazioni e
valutazioni fornite dal Report in attuazione della Direttiva 92/43/CEE e dell’art. 13 del DPR
357/97;
RITENUTO, pertanto, urgente e necessario provvedere all’adozione delle misure di conservazione
Sito specifiche per i 3 Siti di Importanza Comunitaria (SIC) marini di seguito indicati, come
riportato nell’Allegato II, parte integrante alla presente Deliberazione:
IT6000015 “Fondali circostanti l'isola di Palmarola”;
IT6000016 “Fondali circostanti l'isola di Ponza”;
IT6000017 “Fondali circostanti l'isola di Zannone”;
PRESO ATTO che la presente Deliberazione non comporta oneri a carico del bilancio regionale;
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DELIBERA
in conformità con le premesse che qui si intendono integralmente richiamate:
1. di procedere alla adozione delle misure di conservazione Sito specifiche per i 3 Siti di
Importanza Comunitaria (SIC) marini di seguito indicati, come riportato nell’Allegato II,
parte integrante alla presente Deliberazione:
IT6000015 “Fondali circostanti l'isola di Palmarola”;
IT6000016 “Fondali circostanti l'isola di Ponza”;
IT6000017 “Fondali circostanti l'isola di Zannone”;
2. di stabilire che le misure di conservazione di cui al punto 1:
- sono finalizzate alla designazione delle Zone Speciali di Conservazione (ZSC), ai sensi
della Direttiva 92/43/CEE (Habitat) e DPR 357/97 e s.m.i.;
- sono necessarie a garantire il mantenimento, ovvero, all’occorrenza, il ripristino in uno
stato di conservazione soddisfacente gli habitat e le specie di interesse comunitario per i
quali il sito è stato individuato;
- contribuiscono al superamento della procedura di infrazione 2015/2163 da parte della
Commissione Europea in ordine alla mancata designazione delle ZSC e delle relative
misure di conservazione;
- integrano, all'interno di aree naturali protette regionali e nazionali, qualora necessario, le
misure di salvaguardia ovvero le previsioni normative definite dai rispettivi strumenti di
regolamentazione e pianificazione approvati;
- sono recepite negli strumenti di regolamentazione e pianificazione territoriale
sovraordinati per le ZSC non ricadenti in aree naturali protette regionali;
- possono essere aggiornate, secondo la procedura stabilita dall’art. 6 della L.R. 29/97,
sulla base dei risultati del monitoraggio dello stato di conservazione delle specie e degli
habitat naturali di interesse comunitario di cui all’art.7 del DPR 357/97 e s.m.i. e delle
informazioni e valutazioni fornite dal Report in attuazione della Direttiva 92/43/CEE e
dell’art. 13 del DPR 357/97;
3. di stabilire che, a seguito della designazione delle ZSC ai sensi dell’art.2 comma 3 del D.M.
17.10.2007, il Soggetto Gestore è individuato nella Regione Lazio, che provvede attraverso
le proprie strutture competenti;
4. di stabilire che tutti gli interventi derivanti dalle misure di conservazione di cui alla presente
Deliberazione debbano essere sottoposti a screening di valutazione d’incidenza;
5. di trasmettere la presente Deliberazione al Ministero dell’Ambiente, della Tutela del
Territorio e del Mare ai fini dell’emanazione del Decreto di designazione delle ZSC, ai sensi
del D.M. 17 ottobre 2007.
La presente Deliberazione non comporta oneri a carico del bilancio regionale.
Il presente provvedimento sarà pubblicato sul BURL e sul sito http://www.regione.lazio.it alla
pagina web “Amministrazione trasparente” ai sensi del Dlgs. 33/2013.
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Allegato I RELAZIONE TECNICA SUGLI ESITI DELLA CONDIVISIONE CON IL TERRITORIO DELLE BOZZE DEI DOCUMENTI DI MISURE DI CONSERVAZIONE DEI SIC MARINI IT6000015, IT6000016 E IT6000017 AI FINI DELLA DESIGNAZIONE DELLE ZONE SPECIALI DI CONSERVAZIONE (ZSC).
RELAZIONE TECNICA SUGLI ESITI DELLA CONDIVISIONE CON IL TERRITORIO
DELLE BOZZE DEI DOCUMENTI DI MISURE DI CONSERVAZIONE DEI SIC MARINI
IT6000015, IT6000016 E IT6000017 AI FINI DELLA DESIGNAZIONE DELLE ZONE
SPECIALI DI CONSERVAZIONE (ZSC).
INTRODUZIONE
In attuazione della Direttiva 92/43/CEE (Habitat) e del DPR 357/97 e s.m.i., la Legge Regionale 6
ottobre 1997, n. 29 “Norme in materia di aree naturali protette regionali”, e successive modifiche e
integrazioni e, in particolare, l’art. 6 ha stabilito che “ai siti e alle zone di cui alla direttiva
92/43/CEE e di cui alla direttiva 79/409/CEE del Consiglio, del 2 aprile 1979, relativa alla
conservazione degli uccelli selvatici si applicano le misure di conservazione previste dalla
normativa di attuazione delle citate direttive. La Giunta regionale, sentiti gli enti locali, gli enti di
gestione delle aree naturali protette e gli altri soggetti pubblici o privati interessati, con propria
deliberazione può adottare, in relazione a ciascun sito o zona, specifiche misure di conservazione,
ivi compresi i piani di gestione nonché idonee misure di prevenzione dell’inquinamento o del
deterioramento degli habitat e delle specie nelle zone limitrofe ai siti e zone medesimi. Nel caso di
siti e zone ricadenti, anche parzialmente, nel perimetro delle aree classificate ai sensi dell’articolo
5 della presente legge, le specifiche misure di conservazione integrano i piani e regolamenti di cui
agli articoli 26 e 27”.
La Regione Lazio ha dato seguito agli adempimenti richiamati nel paragrafo precedente con la
pubblicazione sul sito-web regionale e sugli albi pretori dei Comuni prospicenti i SIC interessati
delle bozze di misure di conservazione relative a 12 SIC marini della Rete Natura 2000 regionale.
La Regione Lazio ha inoltre provveduto ad avvisare via posta elettronica i principali portatori
d’interesse dell’avvenuta pubblicazione.
Al termine del periodo di pubblicazione (01 agosto – 4 settembre 2016), sono pervenuti 9 contributi
alla Direzione Ambiente e Sistemi Naturali a carico dei 3 SIC in oggetto.
L’Ufficio Tutela e Valorizzazione del Mare e delle Coste ha provveduto ad analizzare e valutare
tutti i contributi pervenuti e all’occorrenza integrarli nelle bozze dei documenti pubblicati.
A seguito della valutazione di tali contributi e degli incontri di carattere tecnico avuti con
l’Amministrazione del Comune di Ponza, unico interessato per competenza territoriale all’area
interessata dai tre SIC, l’Ufficio Tutela e Valorizzazione del Mare e delle Coste ha provveduto ad
integrare le bozze di misure di conservazione relative ai SIC in oggetto (Allegato II alla presente
Deliberazione) in modo da poter procedere con la successiva adozione da parte della Giunta
Regionale delle misure di conservazione ai fini della designazione delle ZSC.
Roma, 30.11.2016
Allegato II Misure Conservazione
IT6000015 Fondali circostanti l’Isola di Palmarola , IT6000016 Fondali circostanti l’Isola di Ponza, IT6000017 Fondali circostanti l’Isola di Zannone
MISURE DI CONSERVAZIONE DEL SIC
IT6000015 “Fondali circostanti l’Isola di Palmarola”
1 INTRODUZIONE
Le misure di conservazione e gli indirizzi di gestione definiti nel presente documento si applicano al
Sito di Interesse Comunitario IT6000015 “Fondali circostanti l’Isola di Palmarola” ai fini della
designazione dello stesso a Zona Speciale di Conservazione (ZSC), ai sensi della Direttiva
92/43/CEE relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali e della flora e della fauna
selvatiche.
A seguito di tale designazione, ai sensi dell’art. 2 del Decreto del Ministero dell’Ambiente e della
Tutela del Territorio e del Mare (D.M. del MATTM) del 17 ottobre 2007, “Criteri minimi uniformi
per la definizione di misure di conservazione relative a Zone Speciali di Conservazione (ZSC) e a
Zone di Protezione Speciale (ZPS)”, le misure di conservazione e gli indirizzi di gestione, come
definiti, si applicheranno, pertanto, alla ZSC IT6000015 “Fondali circostanti l’Isola di Palmarola”.
Il presente documento recepisce le misure generali previste nell’ Allegato D alla Deliberazione
della Giunta Regionale n 612 del 16 dicembre 2011 “Rete Europea Natura 2000: misure di
conservazione da applicarsi nelle Zone di protezione Speciale (ZPS) e nelle Zone Speciali di
Conservazione (ZSC). Sostituzione integrale della Deliberazione della Giunta Regionale 16 maggio
2008, n. 363, come modificata dalla Deliberazione della Giunta regionale 7 dicembre 2008, n.
928”, di recepimento del citato D.M. del 17 ottobre 2007 (vedi punto 7).
Poiché il SIC IT6000015 “Fondali circostanti l’Isola di Palmarola” è incluso interamente nella
ZPS IT6040019 “ Isole di Ponza, Palmarola, Zannone, Ventotene e S. Stefano” vigono, inoltre, le
misure generali previste nella citata D.G.R. 612/2011.
2 INQUADRAMENTO TERRITORIALE DEL SITO
Il SIC IT6000015 “Fondali circostanti l’Isola di Palmarola” appartiene alla regione biogeografica
Mediterranea, occupa una superficie di 1929.0 ha, è localizzato nella Provincia di Latina ed
interessa il Comune di Ponza.
Il SIC non ricade in Area Naturale Protetta (sensu L.394/1991).
3 HABITAT E SPECIE
Sono oggetto delle presenti misure di conservazione l’elenco degli habitat dell’Allegato I e delle
specie dell’Allegato II della direttiva 92/43/CEE riportati nel Formulario Standard Natura 2000 per
il SIC IT6000015 “Fondali circostanti l’Isola di Palmarola”.
Il Formulario Standard del sito è disponibile in forma completa nelle pagine web del MATTM:
ftp://ftp.minambiente.it/PNM/Natura2000/TrasmissioneCE_2015/, aggiornato a novembre 2015.
3.1 Tipi di habitat presenti nel sito e loro valutazione
3.2 Specie elencate nell’Allegato II della Direttiva 92/43/CEE e valutazione del sito in
relazione alle stesse
4 PERIMETRAZIONE DEL SITO E CARTE TEMATICHE
Il perimetro del SIC IT6000015 “Fondali circostanti l’Isola di Palmarola” anche ai fini della
designazione della Zona Speciale di Conservazione è riportato nel sito web della Regione Lazio
all’indirizzo:
http://www.regione.lazio.it/binary/prl_ambiente/tbl_contenuti/cartografia/Latina/IT6000015.PDF
La cartografia tematica sugli habitat e le specie di interesse è depositata presso gli uffici regionali
competenti in materia di Rete Natura 2000.
5 OBIETTIVI E PRIORITÀ’ DI CONSERVAZIONE REGIONALI
L’obiettivo generale di conservazione e gestione del SIC IT6000015 “Fondali circostanti l’Isola di
Palmarola” è quello di garantire la conservazione degli habitat e delle specie di fauna e flora di
interesse comunitario presenti e della biodiversità in generale, mantenendo o laddove necessario
ripristinando gli equilibri biologici in atto, preservando il ruolo ecologico-funzionale complessivo
del sito stesso nell’ambito della rete Natura 2000, ai sensi dell’art. 2 della direttiva 92/43/CEE.
Obiettivo specifico prioritario di conservazione e gestione del sito è quello di garantire il
mantenimento o il ripristino, in uno stato di conservazione soddisfacente degli habitat e delle specie
di interesse comunitario presenti, di seguito riportati come ad alta, media o bassa priorità di
conservazione (Tabella 5.1).
Ulteriore obiettivo di conservazione e gestione del sito è garantire o migliorare lo stato di
conservazione degli habitat e delle specie di interesse comunitario presenti e identificati come a
bassa priorità di conservazione (Tabella 5.1), favorendo altresì la conservazione delle altre specie
importanti di fauna e flora presenti (cfr. sezione 3.3 Altre specie importanti di Flora e Fauna del
Formulario Standard Natura 2000 e Tabella 5.2).
Nella tabella seguente sono elencati gli habitat e le specie di interesse comunitario presenti nel sito,
la valutazione sintetica relativa al loro stato di conservazione e la priorità di conservazione nel sito
medesimo (codificati), descritti al paragrafo 9.
Tabella 5.1 Valutazione sintetica e priorità di conservazione per gli habitat e le specie presenti
nel sito
Codice HABITAT/SPECIE Valutazione
sintetica Priorità
1110 Banchi di sabbia a debole copertura
permanente di acqua marina 3=buono 2=media
1120* Praterie di Posidonia (Posidonion oceanicae) 3=buono 3=alta
1170 Scogliere 3=buono 2=media
8330 Grotte marine sommerse o semisommerse 3=buono 1=bassa
1349 Tursiops truncatus (Tursiope) 0=non valutabile 1=bassa
Si ritiene di assegnare un’alta priorità di conservazione all’habitat 1120* in quanto habitat
prioritario e particolarmente rappresentativo dell’arcipelago pontino.
Si ritiene di assegnare al Tursiope una bassa priorità di conservazione in quanto non risultano al
momento disponibili dati aggiornati relativi alla reale presenza e consistenza della specie, che
utilizza l’area del SIC prevalentemente per il transito e l’alimentazione, ma non a scopo
riproduttivo.
Tabella 5.2 Altre specie importanti di Flora e Fauna del Formulario Standard Natura 2000
Codice SPECIE Allegato IV/V
1008 Centrostephanus longispinus IV
1028 Pinna nobilis IV
1090 Scyllarides latus V
6 PRESSIONI E MINACCE
Le principali pressioni agenti sul Sito derivano dalle attività antropiche di pesca sia professionale
che sportiva e dalle attività turistico-balneari (attività subacquee e diportismo) che insistono sul
SIC.
Tabella 6.1 Pressioni e minacce
SPECIE TOTALE
Codici di habitat e specie riscontrati nel sito 1110 1120* 1170 8330 1349
7
F02.01.02 - pesca con reti derivanti 1349 1
F02.02.02 - pesca a strascico 1110 1120* 2
F05.06 - Raccolta per collezionismo (es. invertebrati marini) 1110 1120 1170 8330 4
8
G01.07 - Immersioni con e senza autorespiratore 8330 1
G02.09 - Osservazione di animali selvatici (es. bird watching, whale watching) 1349 1
1170 8330 2
1110 1120 1170 3
G05.11 - Morte o lesioni da collisione (es. mammiferi marini) 1349 1
3
I01 - Specie esotiche invasive (animali e vegetali) 1110 1120 1170 3
3
J03.01 - Riduzione o perdita di specifiche caratteristiche di habitat 1110 1120 8330 3
Totale delle pressioni/minacce per habitat/specie 5 5 4 4 3
HABITAT
F - Risorse biologiche escluse agricoltura e silvicoltura
G - Intrusione umana e disturbo
PRESSIONI / MINACCE
I - Altre specie e geni invasivi o problematici
J - Modificazioni dei sistemi naturali
G05.02 - Abrasione in acque poco profonde/danno meccanico al fondale marino (es. per contatto
fra subacquei e organismi delle scogliere sommerse)
G05.03 - Penetrazione/disturbo sotto la superficie del fondale (es. ancoraggio sulle scogliere,
praterie di posidonia).
7 MISURE DI CONSERVAZIONE
Le misure di conservazione definite nel presente paragrafo si aggiungono alle disposizioni regionali
vigenti in materia ambientale, con riferimento alla tutela della biodiversità.
Le presenti misure hanno carattere di prevalenza in relazione a disposizioni e provvedimenti
regionali e locali concernenti la stessa materia laddove siano più restrittive.
7.1 Misure regolamentari
Le misure regolamentari, così come riportato nel “Manuale delle linee guida per la redazione dei
piani di gestione dei siti Natura 2000” (disponibile sul sito del MATTM), sono degli interventi di
tipo normativo o regolativo riguardanti lo stato di conservazione degli habitat e delle specie.
Consistono di disposizioni generali o specifiche riferite alle attività ammesse o vietate all’interno
del sito.
Sono di seguito riportate le misure regolamentari di carattere generale applicabili al sito, ai sensi
della D.G.R. del Lazio n. 612 del 16/12/2011 (allegato D), punti f e g:
A. DIVIETI
f) è vietato l’esercizio della pesca con reti da traino, draghe, ciancioli, sciabiche da natante,
sciabiche da spiaggia, reti analoghe sulle praterie sottomarine, in particolare sulle praterie di
posidonia (Posidonia oceanica) o di altre fanerogame marine, di cui all’art. 4 del
regolamento (CE) n. 1967/06;
g) è vietato l’esercizio della pesca con reti da traino, draghe, sciabiche da spiaggia, reti
analoghe e altri attrezzi non consentiti su habitat coralligeni e letti di maerl, di cui all’art. 4
del regolamento (CE) n. 1967/06.
Inoltre si riportano le ulteriori e specifiche misure di seguito elencate, suddivise in divieti ed
obblighi; ai sensi dell’art. 2, comma 2 , del D.M. del MATTM del 17 ottobre 2007, le misure
specifiche si integrano con le disposizioni previste all’art. 4 del Decreto del MATTM n. 1231 del 12
dicembre 1997 (G.U. della Repubblica Italiana n. 45 del 24 febbraio 1998)
7.1.1 Divieti ed obblighi generali
Divieto di prelievo e movimentazione dei sedimenti presenti sui fondi del Sito.
7.1.2 Divieti ed obblighi relativamente agli habitat
1110 Banchi di sabbia a debole copertura permanente di acqua marina
1120* Praterie di Posidonia (Posidonion oceanicae)
1170 Scogliere
a) È vietato l’ancoraggio di navi da diporto (lunghezza superiore ai mt. 24) al di fuori delle
aree in corrispondenza di fondali privi degli habitat 1110, 1120* e 1170 dettagliate nella
seguente tabella,:
.
L’ancoraggio di navi da diporto (lunghezza superiore ai mt. 24) è consentita al di fuori
delle aree di cui sopra, esclusivamente in condizioni meteomarine critiche, al fine di
garantire la pubblica incolumità.
b) Sono fatte salve le imbarcazioni di servizio per motivi di pubblica sicurezza e di
pubblica utilità (mezzi di soccorso, navi cisterne per l’acqua, mezzi di sorveglianza,
Versante orientale Versante meridionale
Area compresa tra Scoglio di San Silverio
(319120; 4834187) allo scoglio di Pallante
(318864;4933073)
Area compresa tra lo scoglio della Forcina
(319945; 4934106) e Punta Vardella
(320060; 4533135), a profondità maggiori
di 15 metri
Tutte le Coordinate secondo Sistema di riferimento WGS84 - UTM33
mezzi navali di linea); È vietato realizzare all’interno del SIC nuovi campi ormeggio che
utilizzino sistemi di ancoraggio a corpo morto;
c) La realizzazione di nuovi campi ormeggio all’interno del SIC, dovrà obbligatoriamente
prevedere l’uso di sistemi di ancoraggio a basso impatto ambientale e visivo variabili a
seconda delle caratteristiche del fondale (es: “Harmony” per praterie di fanerogame su
fondi sabbiosi; “Manta ray” per praterie di fanerogame su fondi fangoso-sabbiosi,
“Halas” per fondi rocciosi). Si raccomanda l’impiego di una boa sommersa per
mantenere in tensione il tratto di catenaria fissato all’ancoraggio, o in alternativa, l’uso
di un cavo elastico tra ancoraggio e gavitello;
8330 Grotte marine sommerse o semisommerse
Si ritengono sufficienti le misure generali di cui al punto 7.1 e le disposizioni regionali
vigenti in materia ambientale con particolare riferimento alla tutela della biodiversità.
7.1.3 Divieti o obblighi relativamente alle specie
1349 Tursiops truncatus (Tursiope)
a) Eccetto che nelle circostanze nelle quali gli animali stessi decidano di avvicinarsi, le
imbarcazioni devono mantenersi sempre a non meno di 50 metri da esemplari di
Tursiope (Tursiops truncatus);
b) è comunque obbligatorio, in presenza di esemplari di Tursiope (Tursiops truncatus) o di
Tartaruga caretta (Caretta caretta), per i natanti da diporto, mantenere una velocità non
superiore ai 6 nodi al fine di limitare la possibilità di collisioni con gli animali
7.2 Interventi attivi e azioni da incentivare
Ai fini della gestione del SIC, sono di seguito definiti gli interventi attivi e le azioni da incentivare,
la cui attuazione, da parte del Soggetto Gestore, è ritenuta prioritaria per il conseguimento degli
obiettivi di gestione del sito.
1. Realizzazione di dissuasori e barriere antistrascico per la protezione delle praterie di
fanerogame marine (1120*);
2. formazione e sensibilizzazione rivolta ai diportisti e ai centri immersione, attraverso la
fornitura di materiale formativo presso gli ormeggi, gli approdi e i porti turistici, per
spiegare l’importanza della Posidonia oceanica e fornire indicazioni per effettuare
ancoraggi con il minor impatto possibile sulle praterie;
3. realizzazione di attività di informazione rivolta ad operatori del settore turistico-balneare e
agli stessi bagnanti, che spieghi il ruolo ecologico delle fanerogame marine, con l’obiettivo
di sensibilizzare o quantomeno sviluppare una maggiore tolleranza nei riguardi del materiale
naturale spiaggiato;
4. realizzazione di attività di informazione rivolta al settore delle immersioni sportive per
sensibilizzare gli operatori circa la corretta fruizione degli ambienti di grotta sommersa e
semisommersa per spiegare l’importanza delle specie faunistiche di Allegato IV e V della
Direttiva presenti nel sito (Pinna nobilis, Scyllarides latus e Centrostephanus longispinus,
Corallium rubrum);
5. realizzazione di attività di formazione rivolta ai pescatori professionali sulle tecniche di
pesca a basso impatto sui cetacei secondo quanto stabilito dal Regolamento (CE) n.
812/2004 del Consiglio del 26 aprile 20041, che stabilisce misure relative alla cattura
accidentale di cetacei nell'ambito della pesca e che modifica il regolamento (CE) n. 88/98;
6. realizzazione di programmi di sorveglianza delle catture accidentali di cetacei, secondo le
modalità previste dal Regolamento (CE) n. 812/2004 del Consiglio del 26 aprile 2004;
7. in accordo il Comune di Ponza, anche ricorrendo a misure contrattuali, promozione di
tecniche partecipative di condivisione con le realtà locali della piccola pesca al fine di
monitorare e provvedere a forme alternative atte a limitare gli eventuali impatti da parte
della piccola pesca professionale, sportiva e subacquea sugli ambienti più sensibili tra quelli
individuati;
8. realizzazione di studi per incrementare lo stato delle conoscenze delle popolazioni di
Tursiope (Tursiops truncatus) nell’Arcipelago Pontino;
9. regolamentazione delle attività commerciali di “cetacean-watching” secondo le modalità
previste dalle linee guida ACCOBAMS (2004);
10. promozione e realizzazione di iniziative locali di recupero di reti abbandonate;
11. realizzazione di attività di formazione e informazione rivolta ai pescatori, da parte della
Struttura regionale competente in materia di Natura 2000, sui rischi cui sono esposte le
tartarughe marine in caso di catture accidentali e sulla “Rete di coordinamento della Regione
Lazio per il recupero, soccorso, affidamento e gestione delle tartarughe marine - ai sensi
delle linee guida MATMA - “TARTA LAZIO”, in modo da informarli sul protocollo da
seguire in caso di cattura accidentale di tartarughe per il trasporto verso il Centro Recupero
più vicino;
12. promozione e realizzazione, laddove fattibile, di interventi di eradicazione o controllo di
specie aliene che costituiscano minaccia per gli habitat o le specie di interesse comunitario;
13. promozione di attività di informazione e sensibilizzazione rivolta ai diportisti, ai centri
immersione, agli operatori del settore turistico-balneare e agli stessi bagnanti, sulla presenza
di specie alloctone marine e sulla necessità di prevenirne l’introduzione;
14. incentivazione e promozione di tutte le azioni necessarie all’attivazione di una rete di rilevatori
volontari per la sorveglianza delle specie aliene basata sulla citizen science (es. protocollo di
Monitoraggio dell'Ambiente Costiero (MAC), progetto nazionale rivolto ai volontari subacquei); 15. realizzazione di attività di educazione ambientale rivolta ai cittadini ed alle scuole locali al
fine di estendere la comprensione dell'importanza del SIC e sostenerne le misure di
conservazione, con particolare attenzione alla Posidonia oceanica, alla tutela della
biodiversità e alla prevenzione da qualsiasi forma di inquinamento o altre minacce
all'ecosistema marino;
16. Realizzazione e promozione di campagne periodiche, effettuate da volontari, di pulizia di
rifiuti ed inerti presenti lungo le coste prospicienti il SIC e sui fondali.
Ulteriori interventi e azioni possono essere individuati e realizzati, se ritenuti urgenti per il
raggiungimento degli obiettivi di conservazione, anche ai fini dell’allocazione di risorse finanziarie
e della richiesta di cofinanziamento comunitario. Gli uffici regionali competenti in materia di Rete
Natura 2000 provvedono alla valutazione degli ulteriori interventi e azioni ritenuti necessari.
8 FONTI E/O RIFERIMENTI BIBLIOGRAFICI
AA. VV. (2012) Indirizzi di gestione e misure di conservazione della ZPS: “Isole di Ponza,
Palmarola, Zannone, Ventotene e S. Stefano” (IT6040019). ARP – Regione Lazio.
1 Modificato da: Regolamento (CE) n. 809/2007 del Consiglio del 28 giugno 2007.
Antonini G.A., Zobler L., Sheftall W., Stevely J. Sidman C., 1994. Feasibility of a non regulatory
approach to Bay Water anchorage management for non sustainable recreational use. Florida Sea
Grant College Program: pp.9. http://nsgl.gso.uri.edu/flsgp/flsgpg94002.pdf
Milazzo M., Badalamenti F., Ceccherelli G., Chemello R., 2004. Boat anchoring on Posidonia
oceanica beds in a marine protected area (Italy, western Mediterranean): effect of anchor types in
different anchoring stages. Journal of Experimental Marine Biology and Ecology, 299: 51– 62.
www.vliz.be/imisdocs/publications/54789.pdf
Pennino M.G., Amparo Pérez Roda M., Pierce, G.J., 2016. Effects of vessel traffic on relative
abundance and behaviour of cetaceans: the case of the bottlenose dolphins in the Archipelago de La
Maddalena, north-western Mediterranean sea. Hydrobiologia 776(1):1-12.
https://www.researchgate.net/profile/Maria_Pennino/publication/301294883_Effects_of_vessel_tra
ffic_on_relative_abundance_and_behaviour_of_cetaceans_the_case_of_the_bottlenose_dolphins_i
n_the_Archipelago_de_La_Maddalena_north-
western_Mediterranean_sea/links/5713f0f608ae4ef74528bb42.pdf?origin=publication_detail
Rako N., Fortuna C.M., Holcer D. , Mackelworth P., Nimak-Wood M., Pleslic´ G., Sebastianutto
L., Vilibic´I., Wiemann A., Picciulin M., 2013. Leisure boating noise as a trigger for the
displacement of the bottlenose dolphins of the Cres–Lošinj archipelago (northern Adriatic Sea,
Croatia). Marine Pollution Bulletin. 68, 1–2: 77–84.
http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0025326X12006030
9. SCHEDE DI VALUTAZIONE SINTETICHE DEGLI HABITAT E DELLE SPECIE
Le valutazioni degli habitat e delle specie contenute nelle schede che seguono sono finalizzate a
stabilire la priorità di conservazione dell’habitat o della specie nel sito in esame. Nel caso di specie
endemiche o specie presenti in Italia solo nella Regione Lazio, la priorità di conservazione ha anche
rilevanza nazionale.
La priorità di conservazione espressa a livello regionale è indispensabile per pianificare gli
interventi gestionali e di tutela, in applicazione alle misure adottate.
Habitat di cui all’allegato I della Direttiva Habitat
Codice Habitat -
Denominazione
1110. Banchi di sabbia a debole copertura permanente di acqua marina
Riferimenti
Valutazione sintetica
relativa allo stato di
conservazione
3 = buono
Relazione tecnica - Revisione perimetri SIC
marini della Regione Lazio; 2014. Università
degli Studi di Roma “La Sapienza”,
Dipartimento di Biologia Ambientale
Ruolo del sito per la
conservazione
dell’habitat
3 = l’habitat si trova in pochi altri SIC
della Regione
Relazione tecnica - Revisione perimetri SIC
marini della Regione Lazio; 2014. Università
degli Studi di Roma “La Sapienza”,
Dipartimento di Biologia Ambientale
Pressioni (impatti
presenti o passati)
F02.02.02 - pesca a strascico;
F05.06 - Raccolta per collezionismo (es.
invertebrati marini)
G05.03 - Penetrazione/disturbo sotto la
superficie del fondale (es. ancoraggio sulle
scogliere, praterie di posidonia)
I01 - Specie esotiche invasive (Caulerpa
racemosa)
J03.01 - Riduzione o perdita di specifiche
caratteristiche di habitat
Da Elenco delle pressioni e minacce riportato
nel portale europeo di riferimento
Minacce (impatti futuri o
previsti)
Non segnalate minacce oltre a quelle
descritte come pressioni.
Da Elenco delle pressioni e minacce riportato
nel portale europeo di riferimento
Priorità di
conservazione
2 = media
Codice Habitat -
Denominazione
1120*. Praterie di Posidonia (Posidonion oceanicae)
Riferimenti
Valutazione sintetica
relativa allo stato di
conservazione
3 = buono
Relazione tecnica - Revisione perimetri SIC
marini della Regione Lazio; 2014. Univ.
degli Studi di Roma “Sapienza”, Dip.
Biologia Ambientale
Ruolo del sito per la
conservazione
dell’habitat
1 = l’habitat è assai diffuso.
Calvario et al., 2008
Pressioni (impatti presenti
o passati)
F02.02.02 - pesca a strascico;
F05.06 - Raccolta per collezionismo (es.
invertebrati marini);
G05.03 - Penetrazione/disturbo sotto la
superficie del fondale (es. ancoraggio sulle
scogliere, praterie di posidonia);
I01 - Specie esotiche invasive (Caulerpa
racemosa);
J03.01 - Riduzione o perdita di specifiche
caratteristiche di habitat.
Da Elenco delle pressioni e minacce
riportato nel portale europeo di riferimento
Minacce (impatti futuri o
previsti)
Non segnalate minacce oltre a quelle
descritte come pressioni.
Da Elenco delle pressioni e minacce
riportato nel portale europeo di riferimento
Priorità di conservazione 3 = alta
Codice Habitat -
Denominazione
1170. Scogliere
Riferimenti
Valutazione sintetica
relativa allo stato di
conservazione
3 = buono
Relazione tecnica - Revisione perimetri SIC
marini della Regione Lazio; 2014. Università
degli Studi di Roma “La Sapienza”,
Dipartimento di Biologia Ambientale
Ruolo del sito per la
conservazione
dell’habitat
1 = l’habitat è assai diffuso.
Relazione tecnica - Revisione perimetri SIC
marini della Regione Lazio; 2014. Università
degli Studi di Roma “La Sapienza”,
Dipartimento di Biologia Ambientale
Pressioni (impatti
presenti o passati)
F05.06 - Raccolta per collezionismo (es.
invertebrati marini)
G05.03 - Penetrazione/disturbo sotto la
superficie del fondale (es. ancoraggio sulle
scogliere, praterie di posidonia)
I01 - Specie esotiche invasive (Caulerpa
racemosa)
G05.02 - Abrasione in acque poco
profonde/danno meccanico al fondale
marino (es. per contatto fra subacquei)
Da Elenco delle pressioni e minacce riportato
nel portale europeo di riferimento
Minacce (impatti futuri o
previsti)
Non segnalate minacce oltre a quelle
descritte come pressioni
Da Elenco delle pressioni e minacce riportato
nel portale europeo di riferimento
Priorità di
conservazione
2= media
Codice Habitat -
Denominazione
8330. Grotte marine sommerse o semisommerse
Riferimenti
Valutazione sintetica
relativa allo stato di
conservazione
3 = buono Relazione tecnica - Revisione perimetri SIC
marini della Regione Lazio; 2014. Università
degli Studi di Roma “La Sapienza”, Dipartimento
di Biologia Ambientale
Ruolo del sito per la
conservazione
dell’habitat
3 = l’habitat si trova in pochi altri SIC
della Regione
Relazione tecnica - Revisione perimetri SIC
marini della Regione Lazio; 2014. Università
degli Studi di Roma “La Sapienza”, Dipartimento
di Biologia Ambientale
Pressioni (impatti presenti
o passati)
F05.06 - Raccolta per collezionismo
(es. invertebrati marini)
G01.07 - Immersioni con e senza
autorespiratore
J03.01 - Riduzione o perdita di
specifiche caratteristiche di habitat
G05.02 - Abrasione in acque poco
profonde/danno meccanico al fondale
marino (es. per contatto fra subacquei)
Da Elenco delle pressioni e minacce riportato nel
portale europeo di riferimento
Minacce (impatti futuri o
previsti)
Non segnalate minacce oltre a quelle
descritte come pressioni
Da Elenco delle pressioni e minacce riportato nel
portale europeo di riferimento
Priorità di conservazione 1 = bassa
Specie di cui all’allegato II della Direttiva Habitat
Codice Specie –
Nome scientifico
1349. Tursiops truncatus
Riferimenti
Stato di conservazione 0 = non valutabile
Ruolo del sito per la
conservazione della specie
3 = la specie si trova in pochi altri SIC
della Regione
Calvario et al., 2008
Pressioni (impatti presenti o
passati)
F02.01.02 - pesca con reti derivanti Da Elenco delle pressioni e minacce
riportato nel portale europeo di
riferimento
Minacce (impatti futuri o
previsti)
G02.09 - Osservazione di animali selvatici
(es. bird watching, whale watching)
G.05.11 -Morte o lesioni da colisione (es.
mammiferi marini)
Da Elenco delle pressioni e minacce
riportato nel portale europeo di
riferimento
Priorità di conservazione 1 = bassa
MISURE DI CONSERVAZIONE DEL SIC
IT6000016 “Fondali circostanti l’Isola di Ponza”
1 INTRODUZIONE
Le misure di conservazione e gli indirizzi di gestione definiti nel presente documento si applicano al
Sito di Interesse Comunitario IT6000016 “Fondali circostanti l’Isola di Ponza” ai fini della
designazione dello stesso a Zona Speciale di Conservazione (ZSC), ai sensi della Direttiva
92/43/CEE relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali e della flora e della fauna
selvatiche.
A seguito di tale designazione, ai sensi dell’art. 2 del Decreto del Ministero dell’Ambiente e della
Tutela del Territorio e del Mare (D.M. del MATTM) del 17 ottobre 2007, “Criteri minimi uniformi
per la definizione di misure di conservazione relative a Zone Speciali di Conservazione (ZSC) e a
Zone di Protezione Speciale (ZPS)”, le misure di conservazione e gli indirizzi di gestione, come
definiti, si applicheranno, pertanto, alla ZSC IT6000016 “Fondali circostanti l’Isola di Ponza”.
Il presente documento recepisce le misure generali previste nell’ Allegato D alla Deliberazione
della Giunta Regionale n 612 del 16 dicembre 2011 “Rete Europea Natura 2000: misure di
conservazione da applicarsi nelle Zone di protezione Speciale (ZPS) e nelle Zone Speciali di
Conservazione (ZSC). Sostituzione integrale della Deliberazione della Giunta Regionale 16 maggio
2008, n. 363, come modificata dalla Deliberazione della Giunta regionale 7 dicembre 2008, n.
928”, di recepimento del citato D.M. del 17 ottobre 2007 (vedi punto 7).
Poiché il SIC IT6000016 “Fondali circostanti l’Isola di Ponza” è incluso interamente nella ZPS
IT6040019 “ Isole di Ponza, Palmarola, Zannone, Ventotene e S. Stefano” vigono, inoltre, le
misure generali previste nella citata D.G.R. 612/2011.
2 INQUADRAMENTO TERRITORIALE DEL SITO
Il SIC IT6000016 “Fondali circostanti l’Isola di Ponza” appartiene alla regione biogeografica
Mediterranea, occupa una superficie di 2207.0 ha, è localizzato nella Provincia di Latina ed
interessa il Comune di Ponza.
Il SIC non ricade in Area Naturale Protetta (sensu L.394/1991).
3 HABITAT E SPECIE
Sono oggetto delle presenti misure di conservazione l’elenco degli habitat dell’Allegato I e delle
specie dell’Allegato II della direttiva 92/43/CEE riportati nel Formulario Standard Natura 2000 per
il SIC IT6000016 “Fondali circostanti l’Isola di Ponza”.
Il Formulario Standard del sito è disponibile in forma completa nelle pagine web del MATTM:
ftp://ftp.minambiente.it/PNM/Natura2000/TrasmissioneCE_2015/, aggiornato a novembre 2015.
3.1 Tipi di habitat presenti nel sito e loro valutazione
3.2 Specie elencate nell’Allegato II della Direttiva 92/43/CEE e valutazione del sito in
relazione alle stesse
4 PERIMETRAZIONE DEL SITO E CARTE TEMATICHE
Il perimetro del SIC IT6000016 “Fondali circostanti l’Isola di Ponza” anche ai fini della
designazione della Zona Speciale di Conservazione è riportato nel sito web della Regione Lazio
all’indirizzo:
http://www.regione.lazio.it/binary/prl_ambiente/tbl_contenuti/cartografia/Latina/IT6000016.PDF
La cartografia tematica sugli habitat e le specie di interesse è depositata presso gli uffici regionali
competenti in materia di Rete Natura 2000.
5 OBIETTIVI E PRIORITÀ’ DI CONSERVAZIONE REGIONALI
L’obiettivo generale di conservazione e gestione del SIC IT6000016 “Fondali circostanti l’Isola di
Ponza” è quello di garantire la conservazione degli habitat e delle specie di fauna e flora di interesse
comunitario presenti e della biodiversità in generale, mantenendo o laddove necessario ripristinando
gli equilibri biologici in atto, preservando il ruolo ecologico-funzionale complessivo del sito stesso
nell’ambito della rete Natura 2000, ai sensi dell’art. 2 della direttiva 92/43/CEE.
Obiettivo specifico prioritario di conservazione e gestione del sito è quello di garantire il
mantenimento o il ripristino, in uno stato di conservazione soddisfacente degli habitat e delle specie
di interesse comunitario presenti, di seguito riportati come ad alta, media o bassa priorità di
conservazione (Tabella 5.1).
Ulteriore obiettivo di conservazione e gestione del sito è garantire o migliorare lo stato di
conservazione degli habitat e delle specie di interesse comunitario presenti e identificati come a
bassa priorità di conservazione (Tabella 5.1), favorendo altresì la conservazione delle altre specie
importanti di fauna e flora presenti (cfr. sezione 3.3 Altre specie importanti di Flora e Fauna del
Formulario Standard Natura 2000 e Tabella 5.2).
Nella tabella seguente sono elencati gli habitat e le specie di interesse comunitario presenti nel sito,
la valutazione sintetica relativa al loro stato di conservazione e la priorità di conservazione nel sito
medesimo (codificati), descritti al paragrafo 9.
Tabella 5.1 Valutazione sintetica e priorità di conservazione per gli habitat e le specie presenti
nel sito
Codice HABITAT/SPECIE Valutazione
sintetica Priorità
1110 Banchi di sabbia a debole copertura
permanente di acqua marina 3=buono 2=media
1120* Praterie di Posidonia (Posidonion oceanicae) 3=buono 3=alta
1170 Scogliere 3=buono 2=media
8330 Grotte marine sommerse o semisommerse 3=buono 1=bassa
1349 Tursiops truncatus - Tursiope 0=non valutabile 1=bassa
1224 Caretta caretta – Tartaruga caretta 0=non valutabile 2=media
Si ritiene di assegnare un’alta priorità di conservazione all’habitat 1120* in quanto habitat
prioritario e particolarmente rappresentativo dell’arcipelago pontino.
Si ritiene di assegnare al Tursiope una bassa priorità di conservazione in quanto non risultano al
momento disponibili dati aggiornati relativi alla reale presenza e consistenza della specie, che
utilizza l’area del SIC prevalentemente per il transito e l’alimentazione, ma non a scopo
riproduttivo.
Tabella 5.2 Altre specie importanti di Flora e Fauna del Formulario Standard Natura 2000
Codice SPECIE Allegato IV/V
1008 Centrostephanus longispinus IV
1008 Centrostephanus longispinus IV
1028 Pinna nobilis IV
1090 Scyllarides latus V
1001 Corallium rubrum V
6 PRESSIONI E MINACCE
Le principali pressioni agenti sul Sito derivano dalle attività antropiche di pesca sia professionale
che sportiva e dalle attività turistico-balneari (attività subacquee e diportismo) che insistono sul
SIC.
Tabella 6.1 Pressioni e minacce
SPECIE TOTALE
Codici di habitat e specie riscontrati nel sito 1110 1120* 1170 8330 1224 1349
10
D03.01.02 - moli/porti turistici 1110 1120* 1170 1224 1349 5
D03.01.03 - porti da pesca 1110 1120* 1170 1224 1349 5
4
E03.01 - Discariche di rifiuti urbani 1110 1120* 1170 8330 4
13
F01.02 - Allevamento in sospensione (es. cozze, alghe, pesci) 1110 1120* 1170 3
F02.01.02 - pesca con reti derivanti 1224 1349 2
F02.01.04 - pesca col palamito di superficie 1224 1
F02.02 - Pesca professionale attiva 1224 1
F02.02.02 - pesca a strascico 1110 1120* 2
F05.06 - Raccolta per collezionismo (es. invertebrati marini) 1110 1120* 1170 8330 4
11
G01.04.03 - visite ricreative in grotta (terrestri e marine) 8330 1
G01.07 - Immersioni con e senza autorespiratore 1170 8330 2
G02.09 - Osservazione di animali selvatici (es. bird watching, whale watching) 1349 1
1170 8330 2
1110 1120 1170 3
G05.11 - Morte o lesioni da collisione (es. mammiferi marini) 1224 1349 2
6
H03.01 - Fuoriuscita di petrolio in mare 1110 1120* 1170 8330 4
1224 1349 2
3
I01 - Specie esotiche invasive (animali e vegetali) 1110 1120 1170 3
4
J02.11.02 - altri tipi di modifiche 1110 1
J03.01 - Riduzione o perdita di specifiche caratteristiche di habitat 1110 1120 8330 3
Totale delle pressioni/minacce per habitat/specie 11 10 10 7 7 6
HABITAT
D - Trasporto e linee di servizio
E - Urbanizzazione, sviluppo residenziale e commerciale
F - Risorse biologiche escluse agricoltura e silvicoltura
G - Intrusione umana e disturbo
PRESSIONI / MINACCE
H - Inquinamento
I - Altre specie e geni invasivi o problematici
J - Modificazioni dei sistemi naturali
H03.03 - macro-inquinamento marino (es. buste di plastica, schiuma di polistirene) (ingestione
accidentale da parte di tartarughe marine, mammiferi e uccelli marini)
G05.02 - Abrasione in acque poco profonde/danno meccanico al fondale marino
G05.03 - Penetrazione/disturbo sotto la superficie del fondale (es. ancoraggio sulle scogliere, praterie di
posidonia)
7 MISURE DI CONSERVAZIONE
Le misure di conservazione definite nel presente paragrafo si aggiungono alle disposizioni regionali
vigenti in materia ambientale, con riferimento alla tutela della biodiversità.
Le presenti misure hanno carattere di prevalenza in relazione a disposizioni e provvedimenti
regionali e locali concernenti la stessa materia laddove siano più restrittive.
7.3 Misure regolamentari
Le misure regolamentari, così come riportato nel “Manuale delle linee guida per la redazione dei
piani di gestione dei siti Natura 2000” (disponibile sul sito del MATTM), sono degli interventi di
tipo normativo o regolativo riguardanti lo stato di conservazione degli habitat e delle specie.
Consistono di disposizioni generali o specifiche riferite alle attività ammesse o vietate all’interno
del sito.
Sono di seguito riportate le misure regolamentari di carattere generale applicabili al sito, ai sensi
della D.G.R. del Lazio n. 612 del 16/12/2011 (allegato D), punti f e g:
A. DIVIETI
f) è vietato l’esercizio della pesca con reti da traino, draghe, ciancioli, sciabiche da natante,
sciabiche da spiaggia, reti analoghe sulle praterie sottomarine, in particolare sulle
praterie di posidonia (Posidonia oceanica) o di altre fanerogame marine, di cui all’art. 4
del regolamento (CE) n. 1967/06;
g) è vietato l’esercizio della pesca con reti da traino, draghe, sciabiche da spiaggia, reti
analoghe e altri attrezzi non consentiti su habitat coralligeni e letti di maerl, di cui all’art.
4 del regolamento (CE) n. 1967/06.
Inoltre si riportano le ulteriori e specifiche misure di seguito elencate, suddivise in divieti ed
obblighi; ai sensi dell’art. 2, comma 2 , del D.M. del MATTM del 17 ottobre 2007, le misure
specifiche si integrano con le disposizioni previste all’art. 4 del Decreto del MATTM n. 1231 del 12
dicembre 1997 (G.U. della Repubblica Italiana n. 45 del 24 febbraio 1998).
7.1.1 Divieti ed obblighi generali Divieto di prelievo e movimentazione dei sedimenti presenti sui fondi del Sito.
7.1.2 Divieti ed obblighi relativamente agli habitat
1110 Banchi di sabbia a debole copertura permanente di acqua marina
1120* Praterie di Posidonia (Posidonion oceanicae)
1170 Scogliere
a) È vietato l’ancoraggio di navi da diporto (lunghezza superiore ai mt. 24) al di fuori
delle aree in corrispondenza di fondali privi degli habitat 1110, 1120* e 1170
dettagliate nella seguente tabella,:
Versante orientale Versante occidentale
Area compresa tra Punta Nera (330779;
4532775) e Punta Bianca (329580;
4532175)
Area compresa tra Punta di capo Bosco
(327262; 4531626) e i faraglioni di Lucia
Rosa (326801 ; 4531163)
.
L’ancoraggio di navi da diporto (lunghezza superiore ai mt. 24) è consentita al di fuori
delle aree di cui sopra, esclusivamente in condizioni meteomarine critiche, al fine di
garantire la pubblica incolumità.
Sono fatte salve le imbarcazioni di servizio per motivi di pubblica sicurezza e di
pubblica utilità (mezzi di soccorso, navi cisterne per l’acqua, mezzi di sorveglianza,
mezzi navali di linea); sono fatte salve anche le zone di interesse portuale relative agli
approdi di Ponza, Giancos e Santa Maria, nonché Cala Feola e Cala dell’Acqua;
b) È vietato realizzare all’interno del SIC nuovi campi ormeggio che utilizzino sistemi di
ancoraggio a corpo morto;
c) La realizzazione di nuovi campi ormeggio all’interno del SIC, dovrà obbligatoriamente
prevedere l’uso di sistemi di ancoraggio a basso impatto ambientale e visivo variabili a
seconda delle caratteristiche del fondale (es: “Harmony” per praterie di fanerogame su
fondi sabbiosi; “Manta ray” per praterie di fanerogame su fondi fangoso-sabbiosi,
“Halas” per fondi rocciosi). Si raccomanda l’impiego di una boa sommersa per
mantenere in tensione il tratto di catenaria fissato all’ancoraggio, o in alternativa, l’uso
di un cavo elastico tra ancoraggio e gavitello;
8330 Grotte marine sommerse o semisommerse
Si ritengono sufficienti le misure generali di cui al punto 7.1 e le disposizioni regionali
vigenti in materia ambientale con particolare riferimento alla tutela della biodiversità.
7.1.4 Divieti o obblighi relativamente alle specie
1349 Tursiops truncatus - Tursiope
1224 Caretta caretta – Tartaruga caretta
a) Eccetto che nelle circostanze nelle quali gli animali stessi decidano di avvicinarsi, le
imbarcazioni devono mantenersi sempre a non meno di 50 metri da esemplari di
Tursiope (Tursiops truncatus) e di Tartaruga caretta (Caretta caretta);
b) è comunque obbligatorio, in presenza di esemplari di Tursiope (Tursiops truncatus) o di
Tartaruga caretta (Caretta caretta), per i natanti da diporto, mantenere una velocità non
superiore ai 6 nodi al fine di limitare la possibilità di collisioni con gli animali.
7.4 Interventi attivi e azioni da incentivare
Ai fini della gestione del SIC, sono di seguito definiti gli interventi attivi e le azioni da incentivare,
la cui attuazione, da parte del Soggetto Gestore, è ritenuta prioritaria per il conseguimento degli
obiettivi di gestione del sito.
1. Realizzazione di dissuasori e barriere antistrascico per la protezione delle praterie di
fanerogame marine (1120*);
2. realizzazione di un punto di ormeggio con sistemi a basso impatto ambientale al difuori
dell’area portuale di Ponza per lo stazionamento di navi di dimensioni superiori ai 24 metri
Area prospiciente la spiaggia di Frontone
compresa tra i punti di cui alle coordinate
329423; 4531983 e 328795; 4530859
Area prospiciente la spiaggia di Chiaia di
Luna compresa tra Capo Bianco (327074;
4529180) e Punta del Fieno (327005;
4528228)
Tutte le Coordinate secondo Sistema di riferimento WGS84 - UTM33
di pubblico servizio (mezzi di soccorso, navi cisterne per l’acqua, mezzi di sorveglianza,
mezzi navali di linea);
3. formazione e sensibilizzazione rivolta ai diportisti e ai centri immersione, attraverso la
fornitura di materiale formativo presso gli ormeggi, gli approdi e i porti turistici, per
spiegare l’importanza della Posidonia oceanica e fornire indicazioni per effettuare
ancoraggi con il minor impatto possibile sulle praterie;
4. realizzazione di attività di informazione rivolta ad operatori del settore turistico-balneare e
agli stessi bagnanti, che spieghi il ruolo ecologico delle fanerogame marine, con l’obiettivo
di sensibilizzare o quantomeno sviluppare una maggiore tolleranza nei riguardi del materiale
naturale spiaggiato.
5. realizzazione di attività di informazione rivolta al settore delle immersioni sportive per
sensibilizzare gli operatori circa la corretta fruizione degli ambienti di grotta sommersa e
semisommersa per spiegare l’importanza delle specie faunistiche di Allegato IV e V della
Direttiva presenti nel sito (Pinna nobilis, Scyllarides latus e Centrostephanus longispinus,
Corallium rubrum);
6. realizzazione di attività di formazione rivolta ai pescatori professionali sulle tecniche di
pesca a basso impatto sui cetacei secondo quanto stabilito dal Regolamento (CE) n.
812/2004 del Consiglio del 26 aprile 20042, che stabilisce misure relative alla cattura
accidentale di cetacei nell'ambito della pesca e che modifica il regolamento (CE) n. 88/98;
7. realizzazione di programmi di sorveglianza delle catture accidentali di cetacei, secondo le
modalità previste dal Regolamento (CE) n. 812/2004 del Consiglio del 26 aprile 2004;
8. in accordo con il Comune di Ponza, anche ricorrendo a misure contrattuali, promozione di
tecniche partecipative di condivisione con le realtà locali della piccola pesca al fine di
monitorare e provvedere a forme alternative atte a limitare gli eventuali impatti da parte
della piccola pesca professionale, sportiva e subacquea sugli ambienti più sensibili tra quelli
individuati;
9. realizzazione di studi per incrementare lo stato delle conoscenze delle popolazioni di
Tursiope (Tursiops truncatus) nell’Arcipelago Pontino;
10. regolamentazione delle attività commerciali di “cetacean-watching” secondo le modalità
previste dalle linee guida ACCOBAMS (2004);
11. promozione e realizzazione di iniziative locali di recupero di reti abbandonate;
12. realizzazione di attività di formazione e informazione rivolta ai pescatori, da parte della
Struttura regionale competente in materia di Natura 2000, sui rischi cui sono esposte le
tartarughe marine in caso di catture accidentali e sulla “Rete di coordinamento della Regione
Lazio per il recupero, soccorso, affidamento e gestione delle tartarughe marine - ai sensi
delle linee guida MATMA - “TARTA LAZIO”, in modo da informarli sul protocollo da
seguire in caso di cattura accidentale di tartarughe per il trasporto verso il Centro Recupero
più vicino;
13. promozione e realizzazione, laddove fattibile, di interventi di eradicazione o controllo di
specie aliene che costituiscano minaccia per gli habitat o le specie di interesse comunitario;
14. promozione di attività di informazione e sensibilizzazione rivolta ai diportisti, ai centri
immersione, agli operatori del settore turistico-balneare e agli stessi bagnanti, sulla presenza
di specie alloctone marine e sulla necessità di prevenirne l’introduzione; 15. incentivazione e promozione di tutte le azioni necessarie all’attivazione di una rete di rilevatori
volontari per la sorveglianza delle specie aliene basata sulla citizen science (es. protocollo di
Monitoraggio dell'Ambiente Costiero (MAC), progetto nazionale rivolto ai volontari subacquei);
16. realizzazione di attività di educazione ambientale rivolta ai cittadini ed alle scuole locali al
fine di estendere la comprensione dell'importanza del SIC e sostenerne le misure di
conservazione, con particolare attenzione alla Posidonia oceanica, alla tutela della
2 Modificato da: Regolamento (CE) n. 809/2007 del Consiglio del 28 giugno 2007.
biodiversità e alla prevenzione da qualsiasi forma di inquinamento o altre minacce
all'ecosistema marino;
17. realizzazione e promozione di campagne periodiche, effettuate da volontari, di pulizia di
rifiuti ed inerti presenti lungo le coste prospicienti il SIC e sui fondali.
Ulteriori interventi e azioni possono essere individuati e realizzati, se ritenuti urgenti per il
raggiungimento degli obiettivi di conservazione, anche ai fini dell’allocazione di risorse finanziarie
e della richiesta di cofinanziamento comunitario. Gli uffici regionali competenti in materia di Rete
Natura 2000 provvedono alla valutazione degli ulteriori interventi e azioni ritenuti necessari.
8 FONTI E/O RIFERIMENTI BIBLIOGRAFICI
AA. VV. (2012) Indirizzi di gestione e misure di conservazione della ZPS: “Isole di Ponza,
Palmarola, Zannone, Ventotene e S. Stefano” (IT6040019). ARP – Regione Lazio.
Antonini G.A., Zobler L., Sheftall W., Stevely J. Sidman C., 1994. Feasibility of a non regulatory
approach to Bay Water anchorage management for non sustainable recreational use. Florida Sea
Grant College Program: pp.9.
http://nsgl.gso.uri.edu/flsgp/flsgpg94002.pdf
Milazzo M., Badalamenti F., Ceccherelli G., Chemello R., 2004. Boat anchoring on Posidonia
oceanica beds in a marine protected area (Italy, western Mediterranean): effect of anchor types in
different anchoring stages. Journal of Experimental Marine Biology and Ecology, 299: 51– 62.
www.vliz.be/imisdocs/publications/54789.pdf
Pennino M.G., Amparo Pérez Roda M., Pierce, G.J., 2016. Effects of vessel traffic on relative
abundance and behaviour of cetaceans: the case of the bottlenose dolphins in the Archipelago de La
Maddalena, north-western Mediterranean sea. Hydrobiologia 776(1):1-12.
https://www.researchgate.net/profile/Maria_Pennino/publication/301294883_Effects_of_vessel_tra
ffic_on_relative_abundance_and_behaviour_of_cetaceans_the_case_of_the_bottlenose_dolphins_i
n_the_Archipelago_de_La_Maddalena_north-
western_Mediterranean_sea/links/5713f0f608ae4ef74528bb42.pdf?origin=publication_detail
Rako N., Fortuna C.M., Holcer D. , Mackelworth P., Nimak-Wood M., Pleslic´ G., Sebastianutto
L., Vilibic´I., Wiemann A., Picciulin M., 2013. Leisure boating noise as a trigger for the
displacement of the bottlenose dolphins of the Cres–Lošinj archipelago (northern Adriatic Sea,
Croatia). Marine Pollution Bulletin. 68, 1–2: 77–84.
http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0025326X12006030
9. SCHEDE DI VALUTAZIONE SINTETICHE DEGLI HABITAT E DELLE SPECIE
Le valutazioni degli habitat e delle specie contenute nelle schede che seguono sono finalizzate a
stabilire la priorità di conservazione dell’habitat o della specie nel sito in esame. Nel caso di specie
endemiche o specie presenti in Italia solo nella Regione Lazio, la priorità di conservazione ha anche
rilevanza nazionale.
La priorità di conservazione espressa a livello regionale è indispensabile per pianificare gli
interventi gestionali e di tutela, in applicazione alle misure adottate.
Habitat di cui all’allegato I della Direttiva Habitat
Codice Habitat -
Denominazione
1110. Banchi di sabbia a debole copertura permanente di acqua marina
Riferimenti
Valutazione sintetica
relativa allo stato di
conservazione
3 = buono
Relazione tecnica - Revisione perimetri
SIC marini della Regione Lazio; 2014.
Università degli Studi di Roma “La
Sapienza”, Dipartimento di Biologia
Ambientale
Ruolo del sito per la
conservazione dell’habitat
3 = l’habitat si trova in pochi altri SIC della
Regione
Relazione tecnica - Revisione perimetri
SIC marini della Regione Lazio; 2014.
Università degli Studi di Roma “La
Sapienza”, Dipartimento di Biologia
Ambientale
Pressioni (impatti presenti o
passati)
D03.01.02 - moli/porti turistici
D03.01.03 - porti da pesca
E03.01 - Discariche di rifiuti urbani
F01.02 - Allevamento in sospensione (es.
cozze, alghe, pesci)
F02.02.02 - pesca a strascico;
F05.06 - Raccolta per collezionismo (es.
invertebrati marini)
G05.03 - Penetrazione/disturbo sotto la
superficie del fondale (es. ancoraggio sulle
scogliere, praterie di posidonia)
I01 - Specie esotiche invasive (Caulerpa
racemosa)
J02.11.02 - altri tipi di modifiche
J03.01 - Riduzione o perdita di specifiche
caratteristiche di habitat
Da Elenco delle pressioni e minacce
riportato nel portale europeo di
riferimento
Minacce (impatti futuri o
previsti)
H03.01 - Fuoriuscita di petrolio in mare Da Elenco delle pressioni e minacce
riportato nel portale europeo di
riferimento
Priorità di conservazione 2 = media
Codice Habitat -
Denominazione
1120*. Praterie di Posidonia (Posidonion oceanicae)
Riferimenti
Valutazione sintetica relativa
allo stato di conservazione
3 = buono
Relazione tecnica - Revisione
perimetri SIC marini della Regione
Lazio; 2014. Univ. degli Studi di
Roma “Sapienza”, Dip. Biologia
Ambientale
Ruolo del sito per la
conservazione dell’habitat
1 = l’habitat è assai diffuso. Calvario et al., 2008
Pressioni (impatti presenti o
passati)
D03.01.02 - moli/porti turistici
D03.01.03 - porti da pesca
E03.01 - Discariche di rifiuti urbani
F01.02 - Allevamento in sospensione (es.
cozze, alghe, pesci)
F02.02.02 - pesca a strascico;
F05.06 - Raccolta per collezionismo (es.
invertebrati marini)
G05.03 - Penetrazione/disturbo sotto la
superficie del fondale (es. ancoraggio sulle
scogliere, praterie di posidonia)
I01 - Specie esotiche invasive (Caulerpa
racemosa)
J03.01 - Riduzione o perdita di specifiche
caratteristiche di habitat
Da Elenco delle pressioni e minacce
riportato nel portale europeo di
riferimento
Minacce (impatti futuri o
previsti)
H03.01 - Fuoriuscita di petrolio in mare Da Elenco delle pressioni e minacce
riportato nel portale europeo di
riferimento
Priorità di conservazione 3 = alta
Codice Habitat -
Denominazione
1170. Scogliere
Riferimenti
Valutazione sintetica
relativa allo stato di
conservazione
3 = buono
Relazione tecnica - Revisione perimetri SIC
marini della Regione Lazio; 2014.
Università degli Studi di Roma “La
Sapienza”, Dipartimento di Biologia
Ambientale
Ruolo del sito per la
conservazione
dell’habitat
1 = l’habitat è assai diffuso.
Relazione tecnica - Revisione perimetri SIC
marini della Regione Lazio; 2014.
Università degli Studi di Roma “La
Sapienza”, Dipartimento di Biologia
Ambientale
Pressioni (impatti
presenti o passati)
D03.01.02 - moli/porti turistici
D03.01.03 - porti da pesca
E03.01 - Discariche di rifiuti urbani
F01.02 - Allevamento in sospensione (es.
cozze, alghe, pesci)
F05.06 - Raccolta per collezionismo (es.
invertebrati marini)
G01.07 - Immersioni con e senza
autorespiratore
G05.02 - Abrasione in acque poco
profonde/danno meccanico al fondale
marino (es. per contatto fra subacquei)
G05.03 - Penetrazione/disturbo sotto la
superficie del fondale (es. ancoraggio sulle
scogliere, praterie di posidonia)
I01 - Specie esotiche invasive (Caulerpa
racemosa)
Da Elenco delle pressioni e minacce
riportato nel portale europeo di riferimento
Minacce (impatti futuri o
previsti)
H03.01 - Fuoriuscita di petrolio in mare Da Elenco delle pressioni e minacce
riportato nel portale europeo di riferimento
Priorità di
conservazione
2= media
Codice Habitat -
Denominazione
8330. Grotte marine sommerse o semisommerse
Riferimenti
Valutazione sintetica
relativa allo stato di
conservazione
3 = buono Relazione tecnica - Revisione
perimetri SIC marini della Regione
Lazio; 2014. Università degli Studi di
Roma “La Sapienza”, Dipartimento di
Biologia Ambientale
Ruolo del sito per la
conservazione
dell’habitat
3 = l’habitat si trova in pochi altri SIC della
Regione
Relazione tecnica - Revisione
perimetri SIC marini della Regione
Lazio; 2014. Università degli Studi di
Roma “La Sapienza”, Dipartimento di
Biologia Ambientale
Pressioni (impatti
presenti o passati)
E03.01 - Discariche di rifiuti urbani
F05.06 - Raccolta per collezionismo (es. invertebrati
marini)
G01.07 - Immersioni con e senza autorespiratore
G01.04.03 - visite ricreative in grotta (terrestri e
marine)
G05.02 - Abrasione in acque poco profonde/danno
meccanico al fondale marino (es. per contatto fra
subacquei)
J03.01 - Riduzione o perdita di specifiche
caratteristiche di habitat
Da Elenco delle pressioni e minacce
riportato nel portale europeo di
riferimento
Minacce (impatti futuri o
previsti)
H03.01 - Fuoriuscita di petrolio in mare Da Elenco delle pressioni e minacce
riportato nel portale europeo di
riferimento
Priorità di
conservazione
1 = bassa
Specie di cui all’allegato II della Direttiva Habitat
Codice Specie - Nome
scientifico
1224. Caretta caretta Riferimenti
Valutazione sintetica
relativa allo stato di
conservazione
0 = non valutabile
Ruolo del sito per la
conservazione della specie
1 = la specie è presente con popolazioni non vitali Calvario et al, 2008
Pressioni (impatti presenti o
passati)
D03.01.02 - moli/porti turistici
D03.01.03 - porti da pesca
F02.01.02 - pesca con reti derivanti
F02.01.04 - pesca col palamito di superficie
F02.02 - Pesca professionale attiva
G05.11 - Morte o lesioni da collisione (es. mammiferi
marini)
H03.03 - macro-inquinamento marino (es. buste di plastica,
schiuma di polistirene) (ingestione accidentale da parte di
tartarughe marine, mammiferi e uccelli marini)
Da Elenco delle pressioni e
minacce riportato nel
portale europeo di
riferimento
Minacce (impatti futuri o
previsti)
Non segnalate minacce oltre a quelle descritte come
pressioni
Da Elenco delle pressioni e
minacce riportato nel
portale europeo di
riferimento
Priorità di conservazione 2 = media
Codice Specie –
Nome scientifico
1349. Tursiops truncatus
Riferimenti
Valutazione sintetica
relativa allo stato di
conservazione
0 = non valutabile
Ruolo del sito per la
conservazione della
specie
3 = la specie si trova in pochi altri SIC della Regione
Calvario et al., 2008
Pressioni (impatti
presenti o passati)
D03.01.02 - moli/porti turistici
D03.01.03 - porti da pesca
F02.01.02 - pesca con reti derivanti
Da Elenco delle pressioni e
minacce riportato nel
portale europeo di
riferimento
Minacce (impatti futuri o
previsti)
G.05.11 -Morte o lesioni da colisione (es. mammiferi marini)
G02.09 - Osservazione di animali selvatici (es. bird watching,
whale watching)
H03.03 - macro-inquinamento marino (es. buste di plastica,
schiuma di polistirene) (ingestione accidentale da parte di
tartarughe marine, mammiferi e uccelli marini)
Da Elenco delle pressioni e
minacce riportato nel
portale europeo di
riferimento
Priorità di
conservazione
1 = bassa
MISURE DI CONSERVAZIONE DEL SIC
IT6000017 “Fondali circostanti l’Isola di Zannone”
1 INTRODUZIONE
Le misure di conservazione e gli indirizzi di gestione definiti nel presente documento si applicano al
Sito di Interesse Comunitario IT6000017 “Fondali circostanti l’Isola di Zannone” ai fini della
designazione dello stesso a Zona Speciale di Conservazione (ZSC), ai sensi della Direttiva
92/43/CEE relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali e della flora e della fauna
selvatiche.
A seguito di tale designazione, ai sensi dell’art. 2 del Decreto del Ministero dell’Ambiente e della
Tutela del Territorio e del Mare (D.M. del MATTM) del 17 ottobre 2007, “Criteri minimi uniformi
per la definizione di misure di conservazione relative a Zone Speciali di Conservazione (ZSC) e a
Zone di Protezione Speciale (ZPS)”, le misure di conservazione e gli indirizzi di gestione, come
definiti, si applicheranno, pertanto, alla ZSC IT6000017 “Fondali circostanti l’Isola di Zannone”.
Il presente documento recepisce le misure generali previste nell’ Allegato D alla Deliberazione
della Giunta Regionale n 612 del 16 dicembre 2011 “Rete Europea Natura 2000: misure di
conservazione da applicarsi nelle Zone di protezione Speciale (ZPS) e nelle Zone Speciali di
Conservazione (ZSC). Sostituzione integrale della Deliberazione della Giunta Regionale 16 maggio
2008, n. 363, come modificata dalla Deliberazione della Giunta regionale 7 dicembre 2008, n.
928”, di recepimento del citato D.M. del 17 ottobre 2007 (vedi punto 7).
Poiché il SIC IT6000017 “Fondali circostanti l’Isola di Zannone” è incluso interamente nella ZPS
IT6040019 “ Isole di Ponza, Palmarola, Zannone, Ventotene e S. Stefano” vigono, inoltre, le
misure generali previste nella citata D.G.R. 612/2011.
2 INQUADRAMENTO TERRITORIALE DEL SITO
Il SIC IT6000017 “Fondali circostanti l’Isola di Zannone” appartiene alla regione biogeografica
Mediterranea, occupa una superficie di 512.0 ha, è localizzato nella Provincia di Latina ed interessa
il Comune di Ponza.
Il SIC non ricade in Area Naturale Protetta (sensu L.394/1991).
3 HABITAT E SPECIE
Sono oggetto delle presenti misure di conservazione l’elenco degli habitat dell’Allegato I e delle
specie dell’Allegato II della direttiva 92/43/CEE riportati nel Formulario Standard Natura 2000 per
il SIC IT6000017 “Fondali circostanti l’Isola di Zannone”.
Il Formulario Standard del sito è disponibile in forma completa nelle pagine web del MATTM:
ftp://ftp.minambiente.it/PNM/Natura2000/TrasmissioneCE_2015/, aggiornato a novembre 2015.
3.1 Tipi di habitat presenti nel sito e loro valutazione
3.2 Specie elencate nell’Allegato II della Direttiva 92/43/CEE e valutazione del sito in
relazione alle stesse
4 PERIMETRAZIONE DEL SITO E CARTE TEMATICHE
Il perimetro del SIC IT6000017 “Fondali circostanti l’Isola di Zannone” anche ai fini della
designazione della Zona Speciale di Conservazione è riportato nel sito web della Regione Lazio
all’indirizzo:
http://www.regione.lazio.it/binary/prl_ambiente/tbl_contenuti/cartografia/Latina/IT6000017.PDF
La cartografia tematica sugli habitat e le specie di interesse è depositata presso gli uffici regionali
competenti in materia di Rete Natura 2000.
5 OBIETTIVI E PRIORITÀ’ DI CONSERVAZIONE REGIONALI
L’obiettivo generale di conservazione e gestione del SIC IT6000017 “Fondali circostanti l’Isola di
Zannone” è quello di garantire la conservazione degli habitat e delle specie di fauna e flora di
interesse comunitario presenti e della biodiversità in generale, mantenendo o laddove necessario
ripristinando gli equilibri biologici in atto, preservando il ruolo ecologico-funzionale complessivo
del sito stesso nell’ambito della rete Natura 2000, ai sensi dell’art. 2 della direttiva 92/43/CEE.
Obiettivo specifico prioritario di conservazione e gestione del sito è quello di garantire il
mantenimento o il ripristino, in uno stato di conservazione soddisfacente degli habitat e delle specie
di interesse comunitario presenti, di seguito riportati come ad alta, media o bassa priorità di
conservazione (Tabella 5.1).
Ulteriore obiettivo di conservazione e gestione del sito è garantire o migliorare lo stato di
conservazione degli habitat e delle specie di interesse comunitario presenti e identificati come a
bassa priorità di conservazione (Tabella 5.1), favorendo altresì la conservazione delle altre specie
importanti di fauna e flora presenti (cfr. sezione 3.3 Altre specie importanti di Flora e Fauna del
Formulario Standard Natura 2000 e Tabella 5.2).
Nella tabella seguente sono elencati gli habitat e le specie di interesse comunitario presenti nel sito,
la valutazione sintetica relativa al loro stato di conservazione e la priorità di conservazione nel sito
medesimo (codificati), descritti al paragrafo 9.
Tabella 5.1 Valutazione sintetica e priorità di conservazione per gli habitat e le specie presenti
nel sito
Codice HABITAT/SPECIE Valutazione
sintetica Priorità
1120* Praterie di Posidonia (Posidonion oceanicae) 3=buono 3=alta
1170 Scogliere 3=buono 2=media
1349 Tursiops truncatus (Tursiope) 0=non valutabile 1=bassa
1224 Caretta caretta (Tartaruga caretta) 0=non valutabile 2 = media
Si ritiene di assegnare un’alta priorità di conservazione all’habitat 1120* in quanto habitat
prioritario e particolarmente rappresentativo dell’arcipelago pontino.
Si ritiene di assegnare al Tursiope una bassa priorità di conservazione in quanto non risultano al
momento disponibili dati aggiornati relativi alla reale presenza e consistenza della specie, che
utilizza l’area del SIC prevalentemente per il transito e l’alimentazione, ma non a scopo
riproduttivo.
Tabella 5.2 Altre specie importanti di Flora e Fauna del Formulario Standard Natura 2000
Codice SPECIE Allegato IV/V
1008 Centrostephanus longispinus IV
1028 Pinna nobilis IV
1090 Scyllarides latus V
1001 Corallium rubrum V
6 PRESSIONI E MINACCE
Le principali pressioni agenti sul Sito derivano dalle attività antropiche di pesca sia professionale
che sportiva e dalle attività turistico-balneari (attività subacquee e diportismo) che insistono sul
SIC.
Tabella 6.1 Pressioni e minacce
TOTALE
Codici di habitat e specie riscontrati nel sito 1120* 1170 1224 1349
1
E03.01 - Discariche di rifiuti urbani 1120* 1170 2
6
F02.01.02 - pesca con reti derivanti 1224 1349 2
F02.01.04 - pesca col palamito di superficie 1224 1
F02.02 - Pesca professionale attiva 1224 1
F02.02.02 - pesca a strascico 1120* 1
F05.06 - Raccolta per collezionismo (es. invertebrati marini) 1120* 1170 2
7
G01.07 - Immersioni con e senza autorespiratore 1170 1
G02.09 - Osservazione di animali selvatici (es. bird watching, whale watching) 1349 1
G05.02 - Abrasione in acque poco profonde/danno meccanico al fondale marino 1170 1
G05.03 - Penetrazione/disturbo sotto la superficie del fondale (es. ancoraggio
sulle scogliere, praterie di posidonia) 1120* 1170 2
G05.11 - Morte o lesioni da collisione (es. mammiferi marini) 1224 1349 2
4
H03.01 - Fuoriuscita di petrolio in mare 1120* 1170 2
H03.03 - macro-inquinamento marino (es. buste di plastica, schiuma di
polistirene) (ingestione accidentale da parte di tartarughe marine, mammiferi e
uccelli marini) 1224 1349 2
2
I01 - Specie esotiche invasive (animali e vegetali) 1120* 1170 2
1
J03.01 - Riduzione o perdita di specifiche caratteristiche di habitat 1120* 1
Totale delle pressioni/minacce per habitat/specie 7 7 5 4
PRESSIONI / MINACCE
H - Inquinamento
I - Altre specie e geni invasivi o problematici
J - Modificazioni dei sistemi naturali
SPECIEHABITAT
E - Urbanizzazione, sviluppo residenziale e commerciale
F - Risorse biologiche escluse agricoltura e silvicoltura
G - Intrusione umana e disturbo
7 MISURE DI CONSERVAZIONE
Le misure di conservazione definite nel presente paragrafo si aggiungono alle disposizioni regionali
vigenti in materia ambientale, con riferimento alla tutela della biodiversità.
Le presenti misure hanno carattere di prevalenza in relazione a disposizioni e provvedimenti
regionali e locali concernenti la stessa materia laddove siano più restrittive.
7.5 Misure regolamentari
Le misure regolamentari, così come riportato nel “Manuale delle linee guida per la redazione dei
piani di gestione dei siti Natura 2000” (disponibile sul sito del MATTM), sono degli interventi di
tipo normativo o regolativo riguardanti lo stato di conservazione degli habitat e delle specie.
Consistono di disposizioni generali o specifiche riferite alle attività ammesse o vietate all’interno
del sito.
Sono di seguito riportate le misure regolamentari di carattere generale applicabili al sito, ai sensi
della D.G.R. del Lazio n. 612 del 16/12/2011 (allegato D), punti f e g:
A. DIVIETI
f) è vietato l’esercizio della pesca con reti da traino, draghe, ciancioli, sciabiche da natante,
sciabiche da spiaggia, reti analoghe sulle praterie sottomarine, in particolare sulle
praterie di posidonia (Posidonia oceanica) o di altre fanerogame marine, di cui all’art. 4
del regolamento (CE) n. 1967/06;
g) è vietato l’esercizio della pesca con reti da traino, draghe, sciabiche da spiaggia, reti
analoghe e altri attrezzi non consentiti su habitat coralligeni e letti di maerl, di cui all’art.
4 del regolamento (CE) n. 1967/06;
Inoltre si riportano le ulteriori e specifiche misure di seguito elencate, suddivise in divieti ed
obblighi; ai sensi dell’art. 2, comma 2 , del D.M. del MATTM del 17 ottobre 2007, le misure
specifiche si integrano con le disposizioni previste all’art. 4 del Decreto del MATTM n. 1231 del 12
dicembre 1997 (G.U. della Repubblica Italiana n. 45 del 24 febbraio 1998).
7.1.1 Divieti ed obblighi generali Divieto di prelievo e movimentazione dei sedimenti presenti sui fondi del Sito.
7.1.2 Divieti ed obblighi relativamente agli habitat
1120* Praterie di Posidonia (Posidonion oceanicae)
1170 Scogliere
a) È vietato l’ancoraggio di navi da diporto (lunghezza superiore ai mt. 24) all’interno del
SIC. Sono fatte salve le imbarcazioni di servizio per motivi di pubblica sicurezza e di
pubblica utilità (mezzi di soccorso, navi cisterne per l’acqua, mezzi di sorveglianza,
etc.).
b) È vietato realizzare all’interno del SIC nuovi campi ormeggio che utilizzino sistemi di
ancoraggio a corpo morto;
c) La realizzazione di nuovi campi ormeggio all’interno del SIC, dovrà obbligatoriamente
prevedere l’uso di sistemi di ancoraggio a basso impatto ambientale e visivo variabili a
seconda delle caratteristiche del fondale (es: “Harmony” per praterie di fanerogame su
fondi sabbiosi; “Manta ray” per praterie di fanerogame su fondi fangoso-sabbiosi,
“Halas” per fondi rocciosi). Si raccomanda l’impiego di una boa sommersa per
mantenere in tensione il tratto di catenaria fissato all’ancoraggio, o in alternativa, l’uso
di un cavo elastico tra ancoraggio e gavitello;
7.1.5 Divieti o obblighi relativamente alle specie
1349 Tursiops truncatus (Tursiope)
1224 Caretta caretta (Tartaruga caretta)
a) Eccetto che nelle circostanze nelle quali gli animali stessi decidano di avvicinarsi, le
imbarcazioni devono mantenersi sempre a non meno di 50 metri da esemplari di
Tursiope (Tursiops truncatus) e di Tartaruga caretta (Caretta caretta);
b) è comunque, obbligatorio, in presenza di esemplari di Tursiope (Tursiops truncatus) o di
Tartaruga caretta (Caretta caretta), per i natanti da diporto, mantenere una velocità non
superiore ai 6 nodi al fine di limitare la possibilità di collisioni con gli animali.
7.6 Interventi attivi e azioni da incentivare.
Ai fini della gestione del SIC, sono di seguito definiti gli interventi attivi e le azioni da incentivare,
la cui attuazione, da parte del Soggetto Gestore, è ritenuta prioritaria per il conseguimento degli
obiettivi di gestione del sito.
1. Realizzazione di dissuasori e barriere antistrascico per la protezione delle praterie di
fanerogame marine (1120*);
2. formazione e sensibilizzazione rivolta ai diportisti e ai centri immersione, attraverso la
fornitura di materiale formativo presso gli ormeggi, gli approdi e i porti turistici, per
spiegare l’importanza della Posidonia oceanica e fornire indicazioni per effettuare
ancoraggi con il minor impatto possibile sulle praterie;
3. realizzazione di attività di informazione rivolta ad operatori del settore turistico-balneare e
agli stessi bagnanti, che spieghi il ruolo ecologico delle fanerogame marine, con l’obiettivo
di sensibilizzare o quantomeno sviluppare una maggiore tolleranza nei riguardi del materiale
naturale spiaggiato.
4. realizzazione di attività di informazione rivolta al settore delle immersioni sportive per
sensibilizzare gli operatori circa la corretta fruizione degli ambienti di grotta sommersa e
semisommersa per spiegare l’importanza delle specie faunistiche di Allegato IV e V della
Direttiva presenti nel sito (Pinna nobilis, Scyllarides latus e Centrostephanus longispinus,
Corallium rubrum);
5. realizzazione di attività di formazione rivolta ai pescatori professionali sulle tecniche di
pesca a basso impatto sui cetacei secondo quanto stabilito dal Regolamento (CE) n.
812/2004 del Consiglio del 26 aprile 20043, che stabilisce misure relative alla cattura
accidentale di cetacei nell'ambito della pesca e che modifica il regolamento (CE) n. 88/98;
6. realizzazione di programmi di sorveglianza delle catture accidentali di cetacei, secondo le
modalità previste dal Regolamento (CE) n. 812/2004 del Consiglio del 26 aprile 2004;
7. in accordo il Comune di Ponza, anche ricorrendo a misure contrattuali, promozione di
tecniche partecipative di condivisione con le realtà locali della piccola pesca al fine di
monitorare e provvedere a forme alternative atte a limitare gli eventuali impatti da parte
della piccola pesca professionale, sportiva e subacquea sugli ambienti più sensibili tra quelli
individuati;
8. realizzazione di studi per incrementare lo stato delle conoscenze delle popolazioni di
Tursiope (Tursiops truncatus) nell’Arcipelago Pontino;
9. regolamentazione delle attività commerciali di “cetacean-watching” secondo le modalità
previste dalle linee guida ACCOBAMS (2004);
10. promozione e realizzazione di iniziative locali di recupero di reti abbandonate;
3 Modificato da: Regolamento (CE) n. 809/2007 del Consiglio del 28 giugno 2007.
11. realizzazione di attività di formazione e informazione rivolta ai pescatori, da parte della
Struttura regionale competente in materia di Natura 2000, sui rischi cui sono esposte le
tartarughe marine in caso di catture accidentali e sulla “Rete di coordinamento della Regione
Lazio per il recupero, soccorso, affidamento e gestione delle tartarughe marine - ai sensi
delle linee guida MATMA - “TARTA LAZIO”, in modo da informarli sul protocollo da
seguire in caso di cattura accidentale di tartarughe per il trasporto verso il Centro Recupero
più vicino;
12. promozione e realizzazione, laddove fattibile, di interventi di eradicazione o controllo di
specie aliene che costituiscano minaccia per gli habitat o le specie di interesse comunitario;
13. promozione di attività di informazione e sensibilizzazione rivolta ai diportisti, ai centri
immersione, agli operatori del settore turistico-balneare e agli stessi bagnanti, sulla presenza
di specie alloctone marine e sulla necessità di prevenirne l’introduzione; 14. incentivazione e promozione di tutte le azioni necessarie all’attivazione di una rete di rilevatori
volontari per la sorveglianza delle specie aliene basata sulla citizen science (es. protocollo di
Monitoraggio dell'Ambiente Costiero (MAC), progetto nazionale rivolto ai volontari subacquei);
15. realizzazione di attività di educazione ambientale rivolta ai cittadini ed alle scuole locali al
fine di estendere la comprensione dell'importanza del SIC e sostenerne le misure di
conservazione, con particolare attenzione alla Posidonia oceanica, alla tutela della
biodiversità e alla prevenzione da qualsiasi forma di inquinamento o altre minacce
all'ecosistema marino;
16. Realizzazione e promozione di campagne periodiche, effettuate da volontari, di pulizia di
rifiuti ed inerti presenti lungo le coste prospicienti il SIC e sui fondali.
Ulteriori interventi e azioni possono essere individuati e realizzati, se ritenuti urgenti per il
raggiungimento degli obiettivi di conservazione, anche ai fini dell’allocazione di risorse finanziarie
e della richiesta di cofinanziamento comunitario. Gli uffici regionali competenti in materia di Rete
Natura 2000 provvedono alla valutazione degli ulteriori interventi e azioni ritenuti necessari.
8 FONTI E/O RIFERIMENTI BIBLIOGRAFICI
AA.VV. (2012) Indirizzi di gestione e misure di conservazione della ZPS: “Isole di Ponza,
Palmarola, Zannone, Ventotene e S. Stefano” (IT6040019). ARP – Regione Lazio.
Antonini G.A., Zobler L., Sheftall W., Stevely J. Sidman C., 1994. Feasibility of a non regulatory
approach to Bay Water anchorage management for non sustainable recreational use. Florida Sea
Grant College Program: pp.9. http://nsgl.gso.uri.edu/flsgp/flsgpg94002.pdf
Milazzo M., Badalamenti F., Ceccherelli G., Chemello R., 2004. Boat anchoring on Posidonia
oceanica beds in a marine protected area (Italy, western Mediterranean): effect of anchor types in
different anchoring stages. Journal of Experimental Marine Biology and Ecology, 299: 51– 62.
www.vliz.be/imisdocs/publications/54789.pdf
Pennino M.G., Amparo Pérez Roda M., Pierce, G.J., 2016. Effects of vessel traffic on relative
abundance and behaviour of cetaceans: the case of the bottlenose dolphins in the Archipelago de La
Maddalena, north-western Mediterranean sea. Hydrobiologia 776(1):1-12.
https://www.researchgate.net/profile/Maria_Pennino/publication/301294883_Effects_of_vessel_tra
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n_the_Archipelago_de_La_Maddalena_north-
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Rako N., Fortuna C.M., Holcer D. , Mackelworth P., Nimak-Wood M., Pleslic´ G., Sebastianutto
L., Vilibic´I., Wiemann A., Picciulin M., 2013. Leisure boating noise as a trigger for the
displacement of the bottlenose dolphins of the Cres–Lošinj archipelago (northern Adriatic Sea,
Croatia). Marine Pollution Bulletin. 68, 1–2: 77–84.
http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0025326X12006030
9. SCHEDE DI VALUTAZIONE SINTETICHE DEGLI HABITAT E DELLE SPECIE
Le valutazioni degli habitat e delle specie contenute nelle schede che seguono sono finalizzate a
stabilire la priorità di conservazione dell’habitat o della specie nel sito in esame. Nel caso di specie
endemiche o specie presenti in Italia solo nella Regione Lazio, la priorità di conservazione ha anche
rilevanza nazionale.
La priorità di conservazione espressa a livello regionale è indispensabile per pianificare gli
interventi gestionali e di tutela, in applicazione alle misure adottate.
Habitat di cui all’allegato I della Direttiva Habitat
Codice Habitat -
Denominazione
1120*. Praterie di Posidonia (Posidonion oceanicae)
Riferimenti
Valutazione sintetica relativa
allo stato di conservazione
3 = buono
Relazione tecnica - Revisione
perimetri SIC marini della Regione
Lazio; 2014. Univ. degli Studi di
Roma “Sapienza”, Dip. Biologia
Ambientale
Ruolo del sito per la
conservazione dell’habitat
1 = l’habitat è assai diffuso.
Calvario et al., 2008
Pressioni (impatti presenti o
passati)
E03.01 - Discariche di rifiuti urbani
F02.02.02 - pesca a strascico
F05.06 - Raccolta per collezionismo (es.
invertebrati marini)
G05.03 - Penetrazione/disturbo sotto la
superficie del fondale (es. ancoraggio sulle
scogliere, praterie di posidonia)
I01 - Specie esotiche invasive (Caulerpa
racemosa)
J03.01 - Riduzione o perdita di specifiche
caratteristiche di habitat.
Da Elenco delle pressioni e minacce
riportato nel portale europeo di
riferimento
Minacce (impatti futuri o
previsti)
H03.01 - Fuoriuscita di petrolio in mare Da Elenco delle pressioni e minacce
riportato nel portale europeo di
riferimento
Priorità di conservazione 3 = alta
Codice Habitat -
Denominazione
1170. Scogliere
Riferimenti
Valutazione sintetica
relativa allo stato di
conservazione
3 = buono
Relazione tecnica - Revisione perimetri SIC
marini della Regione Lazio; 2014.
Università degli Studi di Roma “La
Sapienza”, Dipartimento di Biologia
Ambientale
Ruolo del sito per la
conservazione
dell’habitat
1 = l’habitat è assai diffuso.
Relazione tecnica - Revisione perimetri SIC
marini della Regione Lazio; 2014.
Università degli Studi di Roma “La
Sapienza”, Dipartimento di Biologia
Ambientale
Pressioni (impatti
presenti o passati)
E03.01 - Discariche di rifiuti urbani
F05.06 - Raccolta per collezionismo (es.
invertebrati marini)
G01.07 - Immersioni con e senza
autorespiratore
G05.02 - Abrasione in acque poco
profonde/danno meccanico al fondale marino
(es. per contatto fra subacquei)
G05.03 - Penetrazione/disturbo sotto la
superficie del fondale (es. ancoraggio sulle
scogliere, praterie di posidonia)
I01 - Specie esotiche invasive (Caulerpa
racemosa)
Da Elenco delle pressioni e minacce
riportato nel portale europeo di riferimento
Minacce (impatti futuri o
previsti)
H03.01 - Fuoriuscita di petrolio in mare Da Elenco delle pressioni e minacce
riportato nel portale europeo di riferimento
Priorità di
conservazione
2= media
Specie di cui all’allegato II della Direttiva Habitat
Codice Specie - Nome
scientifico
1224. Caretta caretta
Riferimenti
Valutazione sintetica
relativa allo stato di
conservazione
0 = non valutabile
Ruolo del sito per la
conservazione della specie
1 = la specie è presente con popolazioni non vitali Calvario et al, 2008
Pressioni (impatti presenti o
passati)
F02.01.02 - pesca con reti derivanti
F02.01.04 - pesca col palamito di superficie
F02.02 - Pesca professionale attiva
G05.11 - Morte o lesioni da collisione (es. mammiferi marini)
H03.03 - macro-inquinamento marino (es. buste di plastica,
schiuma di polistirene) (ingestione accidentale da parte di
tartarughe marine, mammiferi e uccelli marini)
Da Elenco delle pressioni
e minacce riportato nel
portale europeo di
riferimento
Minacce (impatti futuri o
previsti)
Non segnalate minacce oltre a quelle descritte come pressioni Da Elenco delle pressioni
e minacce riportato nel
portale europeo di
riferimento
Priorità di conservazione 2 = media
Codice Specie –
Nome scientifico
1349. Tursiops truncatus
Riferimenti
Valutazione sintetica
relativa allo stato di
conservazione
0 = non valutabile
Ruolo del sito per la
conservazione della specie
3 = la specie si trova in pochi altri SIC della Regione
Calvario et al., 2008
Pressioni (impatti presenti o
passati)
F02.01.02 - pesca con reti derivanti Da Elenco delle pressioni
e minacce riportato nel
portale europeo di
riferimento
Minacce (impatti futuri o
previsti)
G02.09 - Osservazione di animali selvatici (es. bird watching,
whale watching);
G.05.11 -Morte o lesioni da colisione (es. mammiferi marini);
H03.03 - macro-inquinamento marino (es. buste di plastica,
schiuma di polistirene) (ingestione accidentale da parte di
tartarughe marine, mammiferi e uccelli marini)
Da Elenco delle pressioni
e minacce riportato nel
portale europeo di
riferimento
Priorità di conservazione 1 = bassa
REGIONE LAZIO DELIBERAZIONE N. DEL
PROPOSTA N. 19493 DEL 15/12/2016GIUNTA REGIONALE
STRUTTURA
PROPONENTE
ASSESSORATO
PROPONENTE
DI CONCERTO
Direzione Regionale: AGRICOLTURA E SVILUPPO RURALE, CACCIA E PESCA
Area: POLITICHE DI PREVENZ. E CONSERVAZ. FAUNA SELVATICA
Prot. n. ___________________ del ___________________
OGGETTO: Schema di deliberazione concernente:
(PETRUCCI BRUNO) (DE SANTIS FILIPPO) (M. CENNERILLI) (R. OTTAVIANI)___________________________ ___________________________ ___________________________ ___________________________ ___________________________L' ESTENSORE IL RESP. PROCEDIMENTO IL DIRIGENTE RESPONSABILE IL DIRETTORE REGIONALE
AGRICOLTURA, CACCIA E PESCA
(Hausmann Carlo)___________________________L'ASSESSORE
___________________________ ___________________________ ___________________________ ___________________________
ALL'ESAME PREVENTIVO COMM.NE CONS.RE
COMMISSIONE CONSILIARE: VISTO PER COPERTURA FINANZIARIA:
Data dell' esame:
con osservazioni senza osservazioni
SEGRETERIA DELLA GIUNTA Data di ricezione ______________________
ISTRUTTORIA:
____________________________________ ____________________________________IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO IL DIRIGENTE COMPETENTE
____________________________________ ____________________________________IL SEGRETARIO DELLA GIUNTA IL PRESIDENTE
Approvazione del documento "Direttive per l'attuazione delle operazioni di controllo della fauna selvatica finalizzate alla tuteladelle produzioni zoo-agro-forestali e protezione dei fondi coltivati e degli allevamenti ai sensi della L.R. 16 marzo 2015, n. 4".
___________________________
IL DIRETTORE DELLA DIREZIONE REGIONALEPROGRAMMAZIONE ECONOMICA, BILANCIO, DEMANIO E PATRIMONIO
Pagina 1 / 1Pagina 1 / 3 Richiesta di pubblicazione sul BUR: SI Richiesta di pubblicazione sul BUR: SI Richiesta di pubblicazione sul BUR: SI
22/12/2016 - prot. 863
Oggetto: Approvazione del documento “Direttive per l’attuazione delle operazioni di controllo
della fauna selvatica finalizzate alla tutela delle produzioni zoo-agro-forestali e
protezione dei fondi coltivati e degli allevamenti ai sensi della L.R. 16 marzo 2015, n. 4”.
LA GIUNTA REGIONALE
SU PROPOSTA dell’Assessore all’Agricoltura Caccia e Pesca;
VISTA la Costituzione della Repubblica Italiana;
VISTO lo Statuto della Regione Lazio;
VISTA la L. R. 18 febbraio 2002, n. 6 e successive modifiche, concernente “Disciplina del sistema
organizzativo della Giunta e del Consiglio e disposizioni relative alla dirigenza ed al personale
regionale”;
VISTO il Regolamento 6 settembre 2002, n. 1 “Regolamento di organizzazione degli uffici e dei
servizi della Giunta regionale e successive integrazioni e modificazioni;
VISTA la Legge 11 febbraio 1992, n. 157, concernente: “Norme per la protezione della fauna
selvatica omeoterma e per il prelievo venatorio” e successive integrazioni e modificazioni ed in
particolare l’art. 19 che recita: “le regioni per la migliore gestione del patrimonio zootecnico, per la
tutela del suolo, per motivi sanitari, per la selezione biologica, per la tutela delle produzioni zoo-
agro-forestali ed ittiche, provvedono al controllo delle specie di fauna selvatica anche nelle zone
vietate alla caccia”;
VISTA la L. R. 2 maggio 1995, n. 17, concernente: “Norme per la tutela della fauna selvatica e la
gestione programmata dell’esercizio venatorio” e successive integrazioni e modificazioni ed in
particolare l’art. 35;
VISTA la Deliberazione del Consiglio Regionale n. 450 del 29 luglio 1998, concernente: “Legge
Regionale n. 17/1995, articolo 10. Approvazione del Piano Faunistico Venatorio Regionale”;
VISTA la L. R. 16 Marzo 2015, n. 4, concernente: “Interventi regionali per la conservazione, la
gestione, il controllo della fauna selvatica, la prevenzione e l'indennizzo dei danni causati dalla
stessa nonché per una corretta regolamentazione dell'attività faunistico-venatoria. Soppressione
dell'osservatorio faunistico-venatorio regionale”, ed in particolare gli articoli 2 e 3;
VISTA la L. R. 17/2015 “Legge di stabilità regionale 2016” ed in particolare l’art. 7 “Disposizioni
attuative della legge 7 aprile 2014, n. 56 - Disposizioni sulle città metropolitane, sulle province,
sulle unioni e fusioni di comuni e successivo riordino delle funzioni e dei compiti di Roma Capitale,
della Città metropolitana di Roma Capitale e dei comuni. Disposizioni in materia di personale” con
la quale sono state conferite alle Regioni le funzioni amministrative non fondamentali in materia di
caccia e pesca;
VISTA la D.G.R. n. 56 del 23 febbraio 2016 con la quale è stata individuata la Direzione regionale
“Agricoltura e sviluppo rurale, caccia e pesca” quale struttura regionale di primo livello competente
ad esercitare le funzioni non fondamentali in materia di agricoltura, caccia e pesca previste
dall’articolo 7 della legge regionale 31 dicembre 2015, n. 17;
Pagina 2 / 3
VISTA la deliberazione della Giunta regionale n. 413 del 19 luglio 2016 concernente: “Legge
Regionale 16 marzo 2015 n. 4, art. 8, approvazione del “Programma Operativo per l’anno 2016””;
VISTO il documento “Direttive per l’attuazione delle operazioni di controllo della fauna selvatica
finalizzate alla tutela delle produzioni zoo-agro-forestali e protezione dei fondi coltivati e degli
allevamenti ai sensi della L.R. 16 marzo 2015, n. 4”, come riportato nell’Allegato A, che costituisce
parte integrante e sostanziale della presente deliberazione;
CONSIDERATO che, il sopracitato “documento” definisce le modalità operative per il controllo
delle specie di fauna selvatica ai fini della tutela delle produzioni zoo-agro-forestali e protezione dei
fondi coltivati e degli allevamenti ai sensi della L.R. 16 marzo 2015, n. 4;
RITENUTO pertanto di dover procedere alla approvazione del documento “Direttive per
l’attuazione delle operazioni di controllo della fauna selvatica finalizzate alla tutela delle produzioni
zoo-agro-forestali e protezione dei fondi coltivati e degli allevamenti ai sensi della L.R. 16 marzo
2015, n. 4” come riportato nell’Allegato A, che costituisce parte integrante e sostanziale della
presente deliberazione;
DATO ATTO che il presente provvedimento non comporta oneri a carico del bilancio regionale;
DELIBERA
per le motivazioni espresse nelle premesse che si intendono interamente richiamate,
di approvare il documento “Direttive per l’attuazione delle operazioni di controllo della fauna
selvatica finalizzate alla tutela delle produzioni zoo-agro-forestali e protezione dei fondi
coltivati e degli allevamenti ai sensi della L. R. 16 marzo 2015, n. 4” come riportato
nell’Allegato A, che costituisce parte integrante e sostanziale della presente deliberazione.
La presente deliberazione, completa dell’allegato sopracitato, verrà pubblicata sul Bollettino
Ufficiale della Regione Lazio e sul sito web www.agricoltura.regione.lazio.it..
Pagina 3 / 3
ALLEGATO A
Direttive per l’attuazione delle operazioni di controllo della fauna selvatica finalizzate
alla tutela delle produzioni zoo-agro-forestali e protezione dei fondi coltivati e degli
allevamenti ai sensi della L. R. 16 marzo 2015, n. 4”.
PREMESSA Il presente documento, in attuazione dell’art. 19 della Legge 11 febbraio 1992, n. 157 e dell’art. 35 della L.
R. n. 17 del 02 maggio 1995, seguendo le direttive della L. R. 16 marzo 2015, n. 4, ed al seguito del
“Programma Operativo per l’anno 2016”, disciplina un sistema organico di interventi diretto, in particolare,
alla tutela, alla gestione e al controllo di tutte le specie di fauna selvatica presenti, stabilmente o
temporaneamente, sul territorio regionale con le seguenti finalità:
conservare le specie presenti sul territorio in un rapporto di compatibilità con l’ambiente, a tutela
della biodiversità e della sostenibilità dell’agricoltura;
salvaguardare le condizioni sanitarie del settore zootecnico con riferimento alle malattie infettive
trasmissibili tra animali selvatici e domestici;
attivare misure preventive per la tutela della sicurezza delle persone e delle produzioni agricole;
contribuire alla conoscenza delle popolazione di animali selvatici presenti sul territorio regionale sia
attraverso l’analisi del loro status sia mediante valutazioni quantitative da effettuarsi esclusivamente
sulla base di metodologie di cui ai criteri dettati da indicazioni ISPRA e condivisi con la Direzione
Regionale Ambiente e Sistemi Naturali della Regione Lazio.
Per il raggiungimento degli scopi prefissati, in base ai criteri dettati dall’ISPRA, si deve principalmente fare
ricorso ai così detti metodi ecologici (incruenti) e in alcuni casi, solo dopo verifica dell’inefficacia degli stessi
si può intervenire attuando il “controllo numerico della popolazione di fauna selvatica”. Il controllo delle
popolazioni di fauna selvatica può essere effettuato con le seguenti metodologie: “catture” e “abbattimenti
selettivi”.
Un’eccezione al rispetto dei principi del ricorso preventivo ai metodi ecologici è prevista unicamente nel
caso di interventi volti all’eradicazione di specie alloctone.
Il ricorso al controllo numerico di una popolazione di fauna selvatica riveste carattere di eccezionalità. Tale
strumento di carattere gestionale straordinario si differenza dall’attività venatoria ordinaria. Il carattere di
eccezionalità che contraddistingue il controllo numerico implica l’esistenza di differenze sostanziali rispetto
all’attività venatoria:
tutte le specie potenzialmente possono essere oggetto di controllo, indipendentemente dal grado
di protezione previsto dalla normativa nazionale e internazionale;
il controllo può svolgersi senza limitazioni temporali;
il controllo può essere attuato con qualsiasi mezzo, purché in grado di limitare le sofferenze degli
animali (Legge 20 luglio 2004, n. 189);
è selettivo, cioè tale da intervenire unicamente su soggetti appartenenti alla specie oggetto di
controllo, limitando gli effetti negativi sulle altre componenti delle comunità biotiche.
La realizzazione di interventi di controllo in ambiti geografici limitati, oltre a rispondere allo spirito della
norma nazionale, permette di concentrare le risorse di personale disponibile, aumentando l'efficacia del
controllo. Nel caso di danni a piccoli allevamenti di animali di bassa corte, gli interventi andranno realizzati
in modo puntuale, nel sito di predazione o nelle immediate vicinanze.
Il controllo è coordinato dalla Regione Lazio ed è attuato prioritariamente dalle guardie dipendenti delle
Province o della Città metropolitana di Roma Capitale, dalle guardie forestali e dalle guardie comunali
munite di licenza per l'esercizio venatorio e che abbiano frequentato appositi corsi di preparazione;
secondariamente da operatori, muniti di licenza per l’esercizio venatorio, che abbiano frequentato appositi
corsi di preparazione di preferenza appartenenti alle comunità locali dove si attuano gli interventi.
Il controllo numerico deve essere attuato solo dopo:
inefficacia delle tecniche alternative ai fini della salvaguardia delle condizioni sanitarie del settore
zootecnico con riferimento alle malattie infettive trasmissibili tra animali selvatici e domestici e
delle misure preventive per la tutela della sicurezza delle persone e delle produzioni agricole;
accurata pianificazione degli interventi;
utilizzo di tecniche in grado di limitare le sofferenze degli animali da catturare o abbattere.
La specie maggiormente problematica del patrimonio faunistico della Regione Lazio, per le sue
caratteristiche biologiche ed eco-etologiche, per l’interesse che suscita nelle diverse categorie sociali e per
il rilevante impatto che la specie esercita sulle attività agricole, soprattutto in aree che per le loro
caratteristiche agricolo forestali sono particolarmente suscettibili al danneggiamento, come nei territori con
diffusa presenza di coltivazioni di pregio è il cinghiale (Sus Scrofa).
In questi ultimi anni si sta assistendo ad un’esplosione demografica della specie cinghiale con conseguente
colonizzazione di ambienti anche non idonei secondo i vecchi criteri di idoneità ambientale per la specie,
creando problemi alle produzioni agricole, incidenti stradali, squilibri ecologici nelle aree protette, e per la
presenza in zone urbanizzate forte sensazione di pericolo nella popolazione.
Per capire le cause di un’espansione della specie così rapida e per porvi rimedio è bene analizzare la
potenzialità del territorio della Regione Lazio.
Per determinare le potenzialità faunistiche di un territorio vengono utilizzati i modelli di valutazione
ambientale (MVA); questi sono in grado di effettuare un’analisi comparata dei fattori importanti per la
specie di interesse e restituire una valutazione qualitativa e quantitativa dell’idoneità del territorio.
Il significativo impatto che il Cinghiale può esercitare sulle colture rende l’idoneità biologica o ecologica di
un territorio, stimata sulla base dei soli parametri ambientali, spesso molto superiore all’idoneità agro-
forestale, che considera anche i parametri di carattere antropico.
Ad esempio, un’area può mostrare caratteristiche ambientali tali da renderla ecologicamente molto idonea
per il Cinghiale, ma la diffusa presenza nella stessa di colture di pregio può renderla economicamente e
socialmente inadatta alla presenza del Cinghiale. La stima dell’idoneità agro-forestale scaturisce dalla
mediazione delle esigenze ecologiche del cinghiale e considerazioni di carattere tecnico gestionale e
politico.
E’ necessario, quindi, procedere ad una gestione del cinghiale realizzando modelli di idoneità ambientale
finalizzati alla definizione delle potenzialità “socio-ecologiche” del territorio, piuttosto che alle sole
potenzialità ecologiche.
A partire da queste considerazioni gli Ambiti Territoriali di Caccia dovranno individuare una zonizzazione
dell’unità di gestione che specifica i settori nei quali la presenza della specie cinghiale deve essere esclusa
perché non sostenibile (area non vocata) e quelli dove risulta possibile ed accettabile una sua gestione
conservativa (area vocata). All’interno dell’area vocata andranno individuati differenti livelli di idoneità,
ancora una volta in funzione delle caratteristiche ambientali e dei possibili impatti, che serviranno a definire
gli obiettivi e le strategie d’intervento in funzione delle peculiari condizioni delle diverse unità territoriali di
gestione. L’identificazione delle aree di gestione a diversa vocazionalità è finalizzata a soddisfare le seguenti
esigenze:
consentire un soddisfacente prelievo della specie in caccia collettiva, mantenendo e sottoponendo a
revisione periodica le aree di braccata utilizzate,
limitare l’impatto della specie sulle attività umane (incidenti stradali, danni alle colture) e ad altre
specie di fauna selvatica (di interesse venatorio o conservazionistico);
consentire, attraverso la stipula di un apposito protocollo con l’ISPRA, un rapido ricorso agli
interventi di controllo nelle aree non vocate alla specie.
Per quanto sopra si prospettano i seguenti modelli gestionali:
Zona A - ove la presenza del cinghiale viene ritenuta sostenibile in rapporto alle attività antropiche e
quindi la gestione faunistico-venatoria è finalizzata al mantenimento di una popolazione.
Zona B - ove la presenza delle popolazioni di cinghiale interferisce negativamente con le attività antropiche
pur in presenza di caratteristiche ambientali favorevoli al cinghiale e la gestione e il prelievo mirano al
contenimento numerico del cinghiale.
Zona C - coincidente con il territorio prevalentemente interessato da produzioni agricole di rilevante
interesse economico e con elementi antropici diffusi, ove la presenza del cinghiale determina significativi
impatti negativi sulle attività umane e pertanto la gestione è tesa al raggiungimento di densità pari a 0
individui per chilometro quadrato.
2. QUADRO NORMATIVO
Il quadro normativo di riferimento per l’attuazione di piani di controllo è costituito da leggi nazionali e
regionali che vengono di seguito riportate:
Legge 11 febbraio 1992, n. 157 – Norme per la protezione della fauna selvatica
omeoterma e per il prelievo venatorio, - art. 19, comma 2: “Le regioni, per la migliore gestione
del patrimonio zootecnico, per la tutela del suolo, per motivi sanitari, per la selezione biologica, per la tutela
del patrimonio storico-artistico, per la tutela delle produzioni zoo-agro-forestali ed ittiche, provvedono al
controllo delle specie di fauna selvatica anche nelle zone vietate alla caccia. Tale controllo, esercitato
selettivamente, viene praticato di norma mediante l’utilizzo di metodi ecologici su parere dell’Istituto
nazionale per la fauna selvatica. Qualora l’Istituto verifichi l’inefficacia dei predetti metodi, le regioni
possono autorizzare piani di abbattimento. Tali piani devono essere attuati dalle guardie venatorie
dipendenti dalle amministrazioni provinciali. Queste ultime potranno altresì avvalersi dei proprietari o
conduttori dei fondi sui quali si attuano i piani medesimi, purché muniti di licenza per l’esercizio venatorio,
nonché delle guardie forestali e delle guardie comunali munite di licenza per l’esercizio venatorio”.
Sul tema del controllo una recente modifica alla Legge 11 febbraio 1992, n. 157 (Legge 11 agosto 2014, n.
116) ha introdotto il comma 2 bis dell’art. 2 che prevede: “Nel caso delle specie alloctone, con esclusione delle
specie da individuare con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare […] (ndr.
Decreto del MATTM 19 gennaio 2015), la gestione […] è finalizzata ove possibile all'eradicazione o comunque al
controllo delle popolazioni”.
Deroghe al regime di protezione della fauna sono previste anche dal Decreto del Presidente della
Repubblica 8 settembre 1997, n. 357 – Regolamento recante attuazione della Direttiva
92/43/CEE relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali, nonché della flora
e della fauna selvatiche, successivamente modificato dal D.M.A. 20 gennaio 1999 e dal D.P.R. 12 marzo
2003 n. 120, , che all’art. 11, comma 1 prevede, relativamente alle specie contenute nell’allegato D, lettera
a, che: “Il Ministero dell’ambiente e della tutela del territorio, sentiti per quanto di competenza il Ministero per le
politiche agricole e l’Istituto Nazionale per la Fauna Selvatica, può autorizzare le deroghe […] a condizione che non
esista un’altra soluzione valida e che la deroga non pregiudichi il mantenimento, in uno stato di conservazione
soddisfacente, delle popolazioni della specie interessata della sua area di distribuzione naturale […]”. Sempre nelle
stesso comma sono illustrate poi le finalità delle deroghe, tra le quali “per proteggere la fauna e la flora
selvatiche e conservare gli habitat naturali”, “per prevenire danni gravi, specificatamente alle colture, all’allevamento,
ai boschi, al patrimonio ittico”. Il comma 2 poi specifica che nei casi di cattura, prelievo o uccisione in deroga
delle suddette specie “sono comunque vietati tutti i mezzi non selettivi, suscettibili di provocarne localmente la
scomparsa o di perturbarne gravemente la tranquillità”.
Indispensabili riferimenti normativo nazionale al fine della scelta degli strumenti da utilizzare nell’ambito di
operazioni di controllo numerico e del destino degli animali catturati sono, rispettivamente, la Legge 20
luglio 2004, n. 189 - Disposizioni concernenti il divieto di maltrattamento degli animali, nonché di impiego
degli stessi in combattimenti clandestini o competizioni non autorizzate e il Decreto del Ministero
dell’Ambiente 19 aprile 1996 – Elenco delle specie animali che possono costituire pericolo per la salute e
l'incolumità pubblica e di cui è proibita la detenzione.
Legge Regionale 2 Maggio 1995, n. 17 – Norme per la tutela della fauna selvatica e la
gestione programmata dell’esercizio venatorio -art. 35 (Controllo della fauna selvatica) “1. Il
Presidente della Giunta regionale sentito il CTFVR può ridurre o vietare per periodi prestabiliti talune forme di
caccia, anche solo relativamente a determinate località, alle specie di fauna selvatica di cui all'articolo 34, per
importanti e motivate ragioni connesse alla consistenza ed alla produttività faunistica, o per sopravvenute
particolari condizioni ambientali, stagionali o climatiche o per malattie o altre calamità.
2. La provincia per la migliore gestione del patrimonio zootecnico, per la tutela del suolo, per motivi sanitari,
per la selezione biologica, per la tutela del patrimonio storico-artistico, per la tutela delle produzioni zoo-agro-
forestali ed ittiche, provvede al controllo delle specie di fauna selvatica anche nelle zone vietate alla caccia. Tale
controllo, esercitato selettivamente, viene praticato di norma mediante l'utilizzo di metodi ecologici su parere
dell'INFS. Qualora da parte dell'INFS venga comprovata l'inefficacia dei predetti metodi, la provincia può
autorizzare piani di abbattimento. Tali piani devono essere attuati dalle guardie dipendenti delle province
stesse. Queste ultime possono avvalersi dei proprietari o conduttori dei fondi sui quali si attuano i piani
medesimi, purché muniti di licenza per l'esercizio venatorio, delle guardie forestali e delle guardie comunali
munite di licenza per l'esercizio venatorio, e delle guardie giurate volontarie nominativamente designate dalle
associazioni venatorie nazionalmente riconosciute. Per interventi di tutela della produzione agricola e
zootecnica la provincia può affiancare al proprio personale anche soggetti, muniti di licenza per l’esercizio
venatorio, che abbiano frequentato appositi corsi di preparazione organizzati dalla provincia stessa sulla base
di programmi concordati con l’INFS. Tali corsi devono fornire una idonea preparazione circa l’ecologia e la
gestione delle popolazioni animali selvatiche, la biologia delle specie selvatiche oggetto di controllo nonché le
tecniche e le modalità con cui effettuare il controllo stesso.
3. Gli eventuali controlli della fauna selvatica nei parchi naturali regionali e nelle riserve naturali regionali per
ricomporre squilibri ecologici, sono attuati secondo le disposizioni di cui al comma 6 dell'articolo 22 della legge
6 dicembre 1991, n. 394.
4. Nel caso in cui il controllo della fauna selvatica sia effettuato per motivi sanitari, esso può essere autorizzato
su conforme parere dall' unità sanitaria locale.
5. La provincia, per comprovate ragioni di protezione dei fondi coltivati e degli allevamenti, può autorizzare, su
proposta delle organizzazioni professionali agricole maggiormente rappresentative a livello nazionale, tramite le
loro strutture regionali, piani di abbattimento, attuati dalle guardie dipendenti dalla stessa provincia con la
collaborazione dei proprietari o conduttori dei fondi sui quali si attuano i piani medesimi, delle sole forme
domestiche di fauna selvatica e delle sole forme inselvatichite di specie di fauna domestica. La provincia può
affiancare al proprio personale anche soggetti, muniti di licenza per l’esercizio venatorio, che abbiano
frequentato appositi corsi di preparazione organizzati dalla provincia stessa sulla base di programmi concordati
con l’INFS. Tali corsi devono fornire una idonea preparazione circa l’ecologia e la gestione delle popolazioni
animali selvatiche, la biologia delle specie selvatiche oggetto di controllo nonché le tecniche e le modalità con
cui effettuare il controllo stesso.
Legge Regionale 16 Marzo 2015, n. 4 – Interventi regionali per la conservazione, la
gestione, il controllo della fauna selvatica, la prevenzione e l'indennizzo dei danni
causati dalla stessa nonché per una corretta regolamentazione dell'attività faunistico
venatoria. Soppressione dell'osservatorio faunistico-venatorio regionale - art. 2 (Sistema
di interventi) 1. Per il perseguimento delle finalità di cui all’articolo 1, la Regione promuove, favorisce o
realizza, in particolare, il seguente sistema di interventi:
a) lo studio della biologia, dei comportamenti e del tipo di alimentazione della fauna selvatica, al fine di
favorirne, anche attraverso la sperimentazione di specifici interventi agricoli, la conservazione;
b) la ricerca, il monitoraggio e il controllo sullo stato di conservazione delle diverse specie di fauna selvatica
e dei relativi habitat, con particolare riferimento alla fauna di importanza comunitaria di cui alla direttiva
09/147/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 30 novembre 2009, relativa alla conservazione
degli uccelli selvatici e alla direttiva 92/43/CEE del Consiglio, del 21 maggio 1992, relativa alla
conservazione degli habitat naturali e seminaturali e della flora e della fauna selvatiche;
c) la predisposizione e l’adozione di piani di azione per la conservazione, la gestione e il controllo delle
specie di fauna selvatica di cui all’articolo 2, comma 1, della legge 11 febbraio 1992, n. 157 (Norme per la
protezione della fauna selvatica omeoterma e per il prelievo venatorio) e successive modifiche nonché la
valutazione dei risultati ottenuti in attuazione dei piani stessi;
d) il controllo delle specie di cui all’articolo 2, comma 2bis della l. 157/1992 e successive modifiche,
finalizzato all’eradicazione o al controllo;
e) il supporto tecnico e il sostegno finanziario per l’attuazione di misure, anche di tipo gestionale, dirette alla
prevenzione dei danni causati dalla fauna selvatica alle attività agricole, zootecniche o ad altre attività
umane;
f) il supporto tecnico e il sostegno finanziario per le attività di controllo della fauna selvatica finalizzate alla:
1) ricomposizione degli squilibri ecologici all’interno delle aree naturali protette regionali, nel rispetto di
quanto previsto dagli articoli 11, comma 4 e 22, comma 6 della legge 6 dicembre 1991, n. 394 (Legge
quadro sulle aree protette) e successive modifiche e dall’articolo 27, comma 3 della legge regionale 6
ottobre 1997, n. 29 (Norme in materia di aree naturali protette regionali) e successive modifiche;
2) tutela delle produzioni zoo-agro-forestali e protezione dei fondi coltivati e degli allevamenti, nel rispetto di
quanto previsto dall’articolo 19, comma 2 della l. 157/1992 e successive modifiche e dall’articolo 35 della
legge regionale 2 maggio 1995, n. 17 (Norme per la tutela della fauna selvatica e la gestione programmata
dell'esercizio venatorio) e successive modifiche;
g) la verifica e la valutazione delle ragioni che ammettono l’esercizio del prelievo in deroga di cui agli articoli
19 bis della l. 157/1992 e successive modifiche e 35 bis della l.r. 17/1995 e successive modifiche, nonché la
predisposizione della relazione sull’attuazione delle deroghe che la Giunta regionale, ai sensi degli stessi
articoli, è tenuta a trasmettere ai competenti organi statali e all’Istituto superiore per la protezione e la
ricerca ambientale (ISPRA), istituito ai sensi dell’articolo 28 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112
(Disposizioni urgenti per lo sviluppo economico, la semplificazione, la competitività, la stabilizzazione della
finanza pubblica e la perequazione tributaria), convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n.
133;
h) la definizione degli indirizzi e delle direttive per la predisposizione e l’attuazione di piani di abbattimento
selettivo, approvati dalle province, finalizzati al prelievo di selezione, anche al di fuori dei periodi e degli orari
stabiliti, rispettivamente, dai commi 1 e 2 e dal comma 7 dell’articolo 18 della l. 157/1992 e successive
modifiche, degli ungulati appartenenti alle specie cacciabili, secondo quanto previsto dall’articolo 11-
quaterdecies, comma 5 del decreto-legge 30 settembre 2005, n. 203 (Misure di contrasto all'evasione fiscale
e disposizioni urgenti in materia tributaria e finanziaria) convertito, con modificazioni, dalla legge 2 dicembre
2005, n. 248;
i) il rilevamento, l’analisi, l’elaborazione, la gestione, la diffusione e l’archiviazione, nel rispetto dei metodi e
delle direttive stabiliti dall’ISPRA, in concorso o collaborazione con soggetti pubblici e privati competenti e
particolarmente qualificati e specializzati in materia, dei dati relativi:
1) all'attività riproduttiva e alla consistenza della fauna selvatica stanziale;
2) alle fluttuazioni, sotto il profilo dei periodi e della consistenza, delle popolazioni di avifauna migratoria;
3) ai prelievi stagionali di fauna selvatica appartenente alle specie cacciabili;
l) l’indennizzo dei danni causati dalla fauna selvatica e dall’attività venatoria;
m) lo svolgimento di specifici corsi, anche in concorso o collaborazione con soggetti pubblici o privati
particolarmente qualificati e specializzati, per la formazione e l’aggiornamento professionale di operatori
faunistici impiegati, in particolare, nella cattura temporanea e nell’inanellamento della fauna selvatica a scopo
scientifico, nel controllo della stessa fauna attraverso metodi selettivi;
n) l’elaborazione di pubblicazioni e di altro materiale divulgativo riguardanti la fauna selvatica, come pure
l’organizzazione e la realizzazione di convegni e seminari sulla fauna stessa, anche in collaborazione con
istituti scientifici, istituzioni scolastiche ed enti di gestione delle aree naturali protette, al fine di favorire la
diffusione della conoscenza del patrimonio faunistico e dei metodi per la sua tutela, gestione e controllo.
La disciplina del controllo numerico è inoltre prevista a livello sopranazionale nell’art. 9, commi 1 e 2 della
Convenzione di Berna del 1979 (“Convenzione relativa alla conservazione della vita selvatica e
dell’ambiente naturale in Europa”), nell’art. 9, comma 1, lettera a) della Direttiva 2009/147/CE del
parlamento europeo e del consiglio concernente la conservazione degli uccelli selvatici e nell’art. 16,
comma 1 della Direttiva 92/43/CEE del consiglio relativa alla conservazione degli habitat naturali e
seminaturali e della flora e della fauna selvatiche. Per quanto riguarda il controllo numerico, l’entrata in
vigore del Regolamento UE n.1143/2014 obbliga gli stati membri a prevedere, per le specie alloctone
invasive di rilevanza unionale, interventi di eradicazione rapida nei casi di specie nella fase iniziale
dell’invasione (art. 17) e misure di gestione volte all’eradicazione, al controllo numerico o al contenimento,
nei casi di specie già ampiamente diffuse (art. 19).
3. FINALITÀ
La presente direttiva individua i criteri per l’attuazione di eventuali piani di controllo attuati mediante
catture ed abbattimenti selettivi di specie animali, necessari per la migliore gestione del patrimonio
zootecnico, per la tutela del suolo, per motivi sanitari, per la selezione biologica, per la tutela del
patrimonio storico-artistico, per la tutela delle produzioni zoo-agro-forestali ed ittiche, per ricomporre
squilibri ecologici nel territorio della Regione Lazio e si applica ai vertebrati omeotermi fatti salvi:
a) gli interventi di controllo delle popolazioni di Ratto nero (Rattus rattus), Ratto delle chiaviche (Rattus
norvegicus), Topo domestico (Mus domesticus);
b) gli interventi di controllo numerico o eradicazione di vertebrati omeotermi alloctoni di rilevanza
unionale ai sensi del Regolamento UE n.1143/2014, per i quali gli impatti sono ritenuti comprovati da
specifica analisi del rischio;
c) gli interventi di rimozione di soggetti singoli (o pochi esemplari) di vertebrati omeotermi la cui presenza
può essere considerata accidentale.
Per l’attuazione degli interventi di cui alle lettere b) e c) è tuttavia necessaria un’autorizzazione rilasciata
dalla direzione regionale competente in materia di ambiente secondo l’iter stabilito al successivo paragrafo
14.
4. DEFINIZIONI
Ai fini della presente direttiva e con riferimento a quanto riportato nei documenti elaborati sul tema dal
Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare e dall’Istituto Superiore per la Protezione
e Ricerca Ambientale (ex INFS, Istituto Nazionale per la Fauna Selvatica), si intende per:
Metodi ecologici: tutti quelli che prescindono dalla sottrazione di individui alla popolazione oggetto di
controllo.
Controllo (faunistico): strategia di gestione, composta da una o più modalità, d’azione volta a ridurre gli
impatti esercitati dalla fauna selvatica sugli ecosistemi o sulle attività economiche.
Controllo numerico: azione volta a ridurre la consistenza locale di una determinata specie per
contrastare gli impatti da essa esercitati sugli ecosistemi o sulle attività economiche, o per impedirne la
diffusione su aree più vaste.
Catture: catture di individui della popolazione oggetto di controllo finalizzate alla successiva rimozione
mediante traslocazione o soppressione.
Abbattimenti selettivi: abbattimenti mediante arma da fuoco di individui della popolazione oggetto di
controllo effettuati con l’intento di incidere unicamente sulla specie “bersaglio”, limitando effetti negativi
sulle altre componenti della zoocenosi.
Eradicazione: completa e permanente rimozione di una specie da un’area geografica, realizzata attraverso
una campagna mirata condotta in un tempo definito.
Specie autoctona (o indigena): specie naturalmente presente in una determinata area nella quale si è
originata o è giunta senza l’intervento diretto (intenzionale o accidentale) dell’uomo.
Specie alloctona (o esotica o aliena): specie che non appartiene alla fauna originaria di una determinata
area, ma che vi è giunta per l’intervento diretto (intenzionale o accidentale) dell’uomo.
Piano di riduzione degli impatti: piano degli interventi finalizzati alla riduzione degli impatti ecologici
e/o economici, propedeutico all’eventuale Piano di controllo numerico. Costituiscono il contenuto del
Piano:
- le informazioni disponibili sulla popolazione responsabile dei danni (distribuzione, consistenza,
struttura della popolazione, ecc.) e sugli impatti da essa causati (tipologia, distribuzione, rilevanza
ecologica e, nel caso di attività produttive, entità economica);
- l’enunciazione di: obiettivi, azioni, modalità e tempi degli interventi previsti;
- l’analisi delle implicazioni di carattere biologico, ecologico, sociale, economico e organizzativo
connesse con il Piano.
Piano di controllo numerico: documento operativo di programmazione degli interventi di controllo
numerico, da ricomprendere nel Piano di riduzione degli impatti e da stilarsi secondo lo schema riportato in
allegato alla presente direttiva.
Studio di fattibilità per l’eradicazione: indagine preliminare di carattere tecnico-scientifico volta a
verificare l’efficacia delle tecniche di intervento in relazione agli obiettivi individuati.
Piano di eradicazione: pianificazione e programmazione operative degli interventi previsti per
l’eradicazione di una specie.
5. PROGRAMMAZIONE DEGLI INTERVENTI
Il controllo delle popolazioni animali all’interno del territorio della Regione Lazio costituisce una pratica da
attuare in modo disciplinato mediante una attenta pianificazione. E’ necessario operare all’interno di un
coerente piano di programmazione degli interventi che individui in modo chiaro ed esplicito obiettivi,
azioni, modalità e tempi dell’intervento, sulla base di un adeguato supporto conoscitivo relativo al problema
e alla specie bersaglio.
Va ricordato che, poiché prelievi ed abbattimenti sono solo una delle possibili opzioni gestionali, l’eventuale
Piano di controllo numerico dovrebbe essere contenuto all’interno di un più generale Piano di riduzione
degli impatti predisposto dall’ATC.
Nel caso di eventuali interventi finalizzati all’eradicazione di una data specie, la realizzazione di un’adeguata
pianificazione degli interventi mediante uno studio di fattibilità è, inoltre, espressamente raccomandata. In
allegato si riporta uno schema di Piano di controllo numerico.
6. OPPORTUNITÀ DELL’INTERVENTO
Il primo passo del processo decisionale consiste nell’esaminare la natura degli elementi del conflitto alla luce
della loro rilevanza ecologica, economica e sociale. In prima istanza è necessaria, l’acquisizione di una
sufficiente conoscenza in merito a:
- popolazione responsabile dei danni (distribuzione, consistenza, struttura popolazione, ecc.);
- impatti causati (tipologia, distribuzione, rilevanza ecologica e, nel caso di attività produttive, entità
economica).
Il concetto di impatto, come anche l’individuazione di una determinata soglia di sopportabilità possono
essere diversi a seconda del contesto locale in cui si esplicano. Il riconoscimento e la valutazione degli
impatti richiedono, pertanto, la definizione a priori di uno o più obiettivi (di tipo ecologico, economico e/o
sociale), in considerazione delle finalità delle diverse aree, che possa essere confrontato con la condizione
osservata in modo da constatarne l’insorgenza e l’entità.
Nella valutazione dell’opportunità dell’intervento è necessario considerare, oltre agli impatti causati dalle
specie animali, anche gli eventuali aspetti positivi connessi alla loro presenza o gli impatti negativi causati
dalla loro rimozione. Un esempio idoneo è quello del Cinghiale il quale, oltre a costituire un elemento
tipico della fauna autoctona italiana, ha sicuramente rivestito un ruolo cruciale nell’espansione mostrata dal
Lupo negli ultimi decenni.
In considerazione del conflitto sociale che l’eventuale azione di controllo numerico inevitabilmente genera
all’interno delle comunità locali e tra i diversi gruppi portatori d’interesse è opportuno prevedere, per il
ricorso a tale strumento, l’utilizzo di un approccio il più possibile partecipativo che, nell’intento di prevenire
o limitare i conflitti, persegua la mediazione tra interessi diversi.
Valutazione di incidenza
In base a quanto previsto dal D.P.R. 8 settembre 1997, n. 357 (“Regolamento recante attuazione della
Direttiva 92/43/CEE del consiglio relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali, nonché
della flora e della fauna selvatiche”), come modificato dal D.P.R. 12 marzo 2003, n. 120, art. 5, commi 2 e 3,
nei siti della Rete Natura 2000 (SIC/ZSC e ZPS) “i proponenti di interventi non direttamente connessi e
necessari al mantenimento in uno stato di conservazione soddisfacente della specie e degli habitat presenti
nel sito, ma che possono avere incidenze significative sul sito stesso, singolarmente o congiuntamente ad
altri interventi, presentano, ai fini della valutazione di incidenza, uno studio volto ad individuare e valutare
principali effetti che detti interventi possono avere tenuto conto degli obiettivi di conservazione” del sito.
7. OBIETTIVI
In linea generale, gli obiettivi individuati in sede di pianificazione devono essere:
- concreti e misurabili;
- esplicitati in maniera univoca (in modo da permettere una valutazione dell’efficacia dell’intervento in
relazione ai risultati ottenuti);
- credibili (in termini di raggiungibilità);
- economicamente sostenibili (in termini di costi/benefici).
È necessario, inoltre, tenere in considerazione anche la compatibilità degli obiettivi con le esigenze
ambientali di natura più complessiva quali ad esempio le diverse forme di utilizzo dell’ambiente naturale o le
necessità di conservazione delle specie.
Il fine ultimo delle attività di controllo è la riduzione degli impatti e non necessariamente della popolazione
che li causa; in tal senso, il contenimento delle popolazioni costituisce solo uno dei possibili mezzi
attraverso i quali si cerca di conseguire l’obiettivo prefissato.
Dato per assunto che, in un contesto faunistico quale quello attuale, il manifestarsi di una certa quota di
danno alle colture sia da considerarsi un fatto fisiologico, piuttosto che prefiggersi un’improbabile
eliminazione dei danni, appare realistico perseguire la strada dell’attenuazione del conflitto a livelli
tollerabili. In altri termini, si deve tendere al raggiungimento di una situazione di equilibrio sostenibile tra
l’ammontare dei costi sociali ed economici del danno alle colture, in termini sia di indennizzo che di
prevenzione, e una consistenza di popolazione sufficiente (almeno per quanto concerne le specie
autoctone) al mantenimento del ruolo ecologico della specie nell’ecosistema.
Inoltre, nella definizione degli obiettivi quantitativi del piano di controllo numerico non va dimenticato che
non sempre esiste una stretta dipendenza tra l’entità dei danni e la densità della specie che li causa;
l’esposizione al danneggiamento è, infatti, legata anche alle caratteristiche ambientali di ciascuna area (a loro
volta dipendenti da trasformazioni recenti dell’uso del suolo) e a fattori estemporanei non sempre
prevedibili.
Piani di controllo in zone confinanti con aree naturali protette.
Considerata la ridotta superficie che caratterizza la maggior parte delle aree protette del Lazio le obbliga di
fatto ad una dipendenza pressoché totale dalle dinamiche che si instaurano nel contesto faunistico allargato
dei territori circostanti. Di conseguenza l’eventuale piano di controllo numerico, pur nel rispetto delle
competenze, deve essere avviato in modo unitario e coordinato con le Aree Protette confinanti, il cui
intervento è previsto in applicazione della L.R. 17/95, artt. 34 e 35. A tal fine è opportuna la convocazione
di tavoli tecnici di confronto, inclusa apposita conferenza di servizi, tra Enti gestori delle aree protette e i
diversi soggetti istituzionalmente interessati, finalizzati alla definizione di protocolli d’intesa all’interno dei
quali vengano delineati i principi e gli obiettivi gestionali comuni. Si intende così evitare che gli effetti delle
modalità di gestione attuate esternamente ricadono sulle aree protette indipendentemente dalla strategia
messa in atto dall’ente gestore. Infatti qualsiasi intervento di riduzione delle consistenze, nel caso in cui non
vada ad incidere sulla “popolazione-sorgente”, rischia di avere un effetto trascurabile o la cui durata
corrisponde al tempo necessario alla specie per ricolonizzare l’area mediante il flusso di individui
provenienti dall’area protetta.
Controllo delle popolazioni faunistiche nel territorio a gestione privata
Nelle Aziende Faunistico Venatorie, nelle Aziende Agro-Turistico Venatorie, nelle Zone Addestramento
Cani e nei Centri privati di riproduzione della fauna selvatica, su richiesta dei concessionari, per casi previsti
dall’art. 34 e dall’art. 35 comma 2 della Legge Regionale 2 maggio 1995 n. 17, la Direzione Regionale
Agricoltura e Sviluppo Rurale, Caccia e Pesca provvede tramite le guardie dipendenti delle Province o della
Città metropolitana di Roma Capitale al controllo delle specie di fauna selvatica anche se non in indirizzo
aziendale.
8. AREA E DURATA DELL’INTERVENTO
Nella fase di pianificazione è indispensabile valutare la compatibilità dei tempi e dell’ubicazione
dell’intervento di controllo numerico e delle tecniche adottate con il disturbo e la conservazione delle altre
specie. Nella scelta dei tempi e del luogo vanno inoltre considerati i molteplici usi che caratterizzano un
dato territorio, mirando a limitare eventuali conflitti con le attività produttive o disturbi nei confronti della
fruizione turistica e naturalistica.
La durata dell’intervento deve necessariamente essere adattata agli obiettivi prefissati e esplicitata
all’interno del Piano di controllo numerico.
La scelta dell’area di intervento deve essere effettuata sulla base di opportune valutazioni tecniche,
considerazioni strategiche e di sicurezza. Per una gestione efficace delle operazioni, l’ATC predispone e
aggiorna un’apposita cartografia relativa all’ubicazione precisa di tutte le aree di intervento e delle strutture
(trappole, recinti, appostamenti, ecc.) utilizzate per la sua realizzazione.
9. STRUMENTI D’INTERVENTO
Per quanto concerne gli strumenti di intervento, il dettato normativo nazionale e regionale riguardante il
controllo numerico fornisce come unica indicazione la “selettività”, ovvero la capacità di incidere
unicamente sulla specie bersaglio, mitigando effetti negativi sulle altre componenti della zoocenosi.
Le tecniche di controllo, variabili a seconda della specie oggetto dell’intervento, devono in ogni caso
coniugare le seguenti caratteristiche:
- selettività;
- limitazione dello stress psicofisico per l’animale;
- ridotto disturbo alle restanti componenti delle zoocenosi;
- rapporto credibile tra sforzo profuso e risultati ottenuti;
- massimo rispetto delle condizioni di sicurezza per gli operatori coinvolti e per i frequentatori
dell’area oggetto del controllo.
È molto importante che la valutazione del rapporto costi/benefici sia effettuata in riferimento allo specifico
contesto ambientale, faunistico, economico e sociale. Va inoltre ricordato che spesso i risultati migliori si
ottengono con l’applicazione sinergica (non necessariamente contemporanea) di più tecniche, adattando le
modalità e i tempi del loro utilizzo alle peculiarità dell’area di intervento e della specie.
Catture
Nel rispetto della normativa vigente, per la realizzazione delle catture vanno utilizzati apposite strutture in
grado di garantire la necessaria selettività e la limitazione dello stress psicofisico per l’animale.
Le caratteristiche tecniche delle strutture da utilizzare per la cattura devono fare costante riferimento, ove
presenti, a quanto riportato negli appositi documenti elaborati sul tema dall’Istituto Superiore per la
Protezione e Ricerca Ambientale e/o dal Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare o
delle ASL.
Il programma delle catture e i protocolli operativi sono predisposti dal direttore dell’ATC e approvati dalla
struttura regionale competente in materia di agricoltura dopo parere positivo da parte dell’ISPRA.
Delle operazioni di cattura è responsabile il Direttore dell’ATC.
La gestione delle strutture può essere affidata dal Direttore dell’ATC al personale coadiuvante purché
adeguatamente formato mediante appositi corsi sotto il diretto controllo delle guardie dipendenti delle
Province o della Città metropolitana di Roma Capitale. Il programma di innesco delle strutture viene
comunicato anticipatamente al servizio veterinario dell’ASL per la programmazione degli interventi di
propria competenza ed alla Direzione Regionale Agricoltura e Sviluppo Rurale, Caccia e Pesca per gli
eventuali controlli.
Per la sola specie Volpe è consentita altresì la caccia in tana, con l'ausilio di cani da tana appositamente
addestrati, e la cattura tramite trappole a cassetta, purché si assicuri il controllo delle trappole almeno una
volta al giorno.
Per quanto riguarda le aree di intervento, nel caso di interventi miranti a contenere l'impatto predatorio
della Volpe su specie di interesse venatorio, questi vanno programmati all'interno di istituti con finalità di
produzione di selvaggina (ZRC, Zone di Rifugio, Centri Pubblici/Privati di Produzione di Selvaggina, ecc.).
Abbattimenti.
Le tecniche ammesse per gli abbattimenti sono:
- abbattimento individuale da appostamento;
- abbattimento collettivo mediante “girata” (solo specie Cinghiale);
- abbattimento collettivo mediante “braccata” (soltanto per le specie Cinghiale, in aree e in periodi in
cui è consentita l’attività venatoria).
- Per la specie volpe le tecniche di abbattimento consentite sono lo sparo all'aspetto, senza l'ausilio
dei cani, e quello alla cerca con autoveicolo condotto nelle ore notturne, con carabina rigata, ottica
di mira e con l'ausilio dei fari.
Abbattimento individuale da appostamento. Gli appostamenti possono essere fissi (altane) o
temporanei (schermature); è possibile avvalersi di foraggiamento (anche automatico) solo per attrarre gli
animali sul sito di abbattimento secondo le prescrizioni ISPRA. La scelta dell’ubicazione e delle
caratteristiche degli appostamenti, nonché delle direzioni di tiro, effettuata nel più assoluto rispetto delle
norme di sicurezza, avviene ad opera del Direttore dell’ATC coadiuvato da personale esterno incaricato,
purché provvisto di adeguata esperienza in materia di balistica sotto il diretto controllo delle guardie
dipendenti delle Province o della Città metropolitana di Roma Capitale. Nel caso degli Ungulati,
l’abbattimento da appostamento è permesso solo mediante arma a canna rigata, nei restanti casi è ritenuta
ammissibile anche la canna liscia.
Abbattimento collettivo mediante “girata”.
Ciascun gruppo di girata è composto da:
1. un conduttore di cane limiere responsabile del gruppo.
2. da 5 a 15 cacciatori di ungulati con metodi selettivi abilitati al prelievo del cinghiale, capriolo, daino
e muflone;
3. nell’azione della girata può essere utilizzato al massimo un cane.
4. i cani utilizzati nella girata devono essere abilitati dall’Ente nazionale della cinofilia italiana (ENCI) in
apposite prove di lavoro;
5. il gruppo di girata opera secondo necessità su richiesta dell’ATC sulla base di piani di contenimento
e di controllo approvati dalla Regione;
6. il conduttore referente del gruppo o, un suo sostituto, deve compilare, per ogni azione di girata,
una scheda delle presenze e, al termine della giornata, una scheda di abbattimento;
L’attività di controllo del cinghiale con il metodo della girata è consentita:
con armi a canna ad anima rigata di calibro non inferiore a 5,6 mm. Caricate con munizione con
bossolo a vuoto di altezza non inferiore a mm. 40;
con fucile con canna ad anima liscia di calibro non inferiore al 20 e non superiore al 12 caricato con
munizione a palla unica;
è vietato portare cartucce a munizione spezzata.
I partecipanti alla girata devono indossare giubbini ad alta visibilità di colore giallo o arancione; è consigliato
anche l’uso del cappello ad alta visibilità.
Abbattimento collettivo mediante “braccata”. La tecnica della braccata può essere utilizzata in aree
e nei tempi in cui è consentita l’attività venatoria, è previsto l’utilizzo di un numero massimo di 10 cani da
seguita. Il numero dei partecipanti alla battuta, non deve essere superiore a 40.
L’accesso alle aree interessate da abbattimenti praticati in forma singola o collettiva è interdetto alle
persone non coinvolte nelle operazioni. Tali aree sono inoltre opportunamente segnalate e/o delimitate a
cura del personale incaricato dal Direttore dell’ATC.
In considerazione della concreta possibilità che, nel corso di operazioni di abbattimento, si verifichi il
ferimento di animali, è opportuno che per ogni singola operazione si possa far riferimento ad un servizio di
ricerca degli animali feriti, formato da conduttori e cani appositamente abilitati dall’ENCI.
Nel rispetto delle condizioni di sicurezza, durante la realizzazione di qualsiasi tipo d’intervento finalizzata
all’abbattimento mediante arma da fuoco, il personale coinvolto deve obbligatoriamente indossare giubbini
ad alta visibilità di colore giallo o arancione; è consigliato anche l’uso del cappello ad alta visibilità.
Il Direttore dell’ATC è il responsabile dell’operazioni di controllo.
10. OPERATORI
Gli ATC, per l’attuazione delle attività di controllo numerico della fauna, devono avvalersi in prima istanza
dalle guardie dipendenti delle Province o della Città metropolitana di Roma Capitale, delle guardie forestali
e delle guardie comunali munite di licenza per l'esercizio venatorio e che abbiano frequentato appositi corsi
di preparazione; secondariamente da operatori, muniti di licenza per l’esercizio venatorio, che abbiano
frequentato appositi corsi di preparazione specifici per la specie bersaglio, di preferenza appartenenti alle
comunità locali dove si attuano gli interventi.
Il grado di coinvolgimento e le mansioni del personale coadiuvante nelle diverse fasi dell’intervento viene
stabilito dal Direttore dell’ATC, alle guardie dipendenti delle Province o della Città metropolitana di Roma
Capitale spetta inderogabilmente la sorveglianza degli interventi.
L’ATC può promuovere corsi di formazione approvati dall’ISPRA e tenuti da specialisti del settore con
comprovato curriculum scientifico e/o professionale, tali da far acquisire all’operatore faunistico quelle basi
di conoscenza tecnica (sui materiali e sulle modalità d’impiego) e biologica (sulla specie), necessarie per lo
svolgimento delle proprie mansioni. Il corso di formazione degli aspiranti selecontrollori deve includere la
prova di tiro consistente in 5 tiri (in appoggio sul banco) su bersaglio di diametro di 15 cm. posto a 100
metri di distanza, tale bersaglio deve essere colpito con almeno 4 colpi.
Gli ATC predispongono e aggiornano i registri dei coadiuvanti addetti alle catture e dei coadiuvanti addetti
agli abbattimenti, per i quali è prevista anche la possibilità di motivata revoca dell’autorizzazione concessa.
11. GESTIONE DEGLI ANIMALI PRELEVATI
La gestione degli animali prelevati, siano essi catturati in vivo o spoglie di soggetti abbattuti, e di eventuali
proventi ricavati dalla loro vendita avviene nel rispetto di quanto previsto dal regolamento regionale di cui
all’articolo 4 della L.R. 4/2015.
Animali catturati.
Il valore conservazionistico della specie oggetto di cattura, nonché l’impatto da essa potenzialmente
esercitabile nei confronti delle attività produttive o delle biocenosi, ne determinano le successive opzioni di
gestione.
Per quanto riguarda il destino degli animali catturati è necessario fare riferimento, ove presenti, a quanto
riportato negli appositi documenti elaborati sul tema dall’Istituto Superiore per la Protezione e Ricerca
Ambientale e/o dal Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare.
Le possibilità previste sono tre:
traslocazione e successivo rilascio in aree non recintate sufficientemente distanti da evitare il
rientro dei soggetti nel sito di cattura (escluso cinghiale e specie alloctone);
traslocazione presso strutture adeguatamente recintate;
soppressione presso il sito di cattura o altro luogo idoneo.
Il ricorso alla traslocazione e successivo rilascio in aree non recintate può essere previsto unicamente per
quelle specie autoctone in grado di arrecare danni ingenti alle attività produttive o alle biocenosi solo nello
specifico contesto dal quale si prevede la rimozione. In questi casi la traslocazione potrà essere effettuata
solo successivamente alla verifica dell’idoneità sanitaria e genetica dei soggetti da traslocare e alla
produzione di uno studio di fattibilità in cui vengano esaurientemente illustrati tempi, modalità, costi e
conseguenze ecologiche dell’operazione. Per il Cinghiale e per tutte le specie alloctone sono vietati la
traslocazione e il rilascio degli animali catturati in aree non adeguatamente recintate. Per il Cinghiale la
traslocazione presso strutture adeguatamente recintate è possibile solo limitatamente ad allevamenti a
scopo alimentare, aziende faunistico-venatorie, aziende agrituristico-venatorie e zone di addestramento
cani.
In tutti i casi in cui sia previsto il trasporto in vivo degli animali catturati esso dovrà avvenire con l’ausilio di
mezzi idonei e secondo le modalità previste dalla normativa vigente.
Nei casi in cui sia prevista la soppressione dei soggetti catturati, la necessità di operare nel pieno rispetto
degli animali nonché della sicurezza degli operatori, rende indispensabile la definizione, di concerto con le
ASL territorialmente competenti, di appositi protocolli operativi aderenti a quanto previsto dalla normativa
vigente. I metodi contemplati per la soppressione sono quelli previsti dal D. Lgs. 333/98 e, con riferimento
alle diverse specie, dal Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare e dall’Istituto
Superiore per la Protezione e Ricerca Ambientale nei documenti elaborati sul tema.
Spoglie
Coerentemente con il dettato normativo, per le spoglie degli animali abbattuti o soppressi successivamente
alla cattura è prevista una destinazione diversa a seconda che esse siano destinabili al consumo umano
oppure allo smaltimento secondo altre modalità.
Nel caso di specie destinabili al consumo alimentare umano è possibile la vendita o la cessione a titolo
gratuito delle spoglie secondo le norme contabili e amministrative della pubblica amministrazione; è
possibile inoltre la destinazione delle spoglie ai centri di recupero della fauna per l’alimentazione degli
animali ricoverati, nel rispetto delle norme vigenti. In presenza di quantità consistenti, è consigliabile il loro
conferimento presso centri di lavorazione autorizzati eventualmente presenti nei comuni interessati, al fine
di contribuire all’integrazione delle economie locali.
In ogni caso le modalità di trattamento, stoccaggio e trasporto delle spoglie degli animali soppressi, oltre a
rispettare il dettato normativo vigente, devono essere concordate con le ASL territorialmente competenti,
le quali potranno disporre delle spoglie nell’ambito di eventuali piani di campionamento finalizzati alla
sorveglianza epidemiologica.
Identificazione e studio degli animali prelevati
Ogni animale abbattuto o catturato deve essere identificato in modo univoco dal personale dell’ATC che
predispone un apposito registro informatizzato contenente le caratteristiche di ciascun animale (specie,
sesso, età stimata, ecc.) ed eventuali dati biometrici e altre informazioni rilevate.
Al fine di contribuire alla riduzione degli impatti sulle biocenosi o sulle attività economiche attraverso
l’incremento delle conoscenze sulla biologia e l’ecologia delle specie oggetto di controllo, l’ATC valuta
l’attivazione di specifici programmi di studio a partire dai dati raccolti sulle spoglie degli animali.
12. MONITORAGGIO DEGLI EFFETTI
E’ necessario effettuare una valutazione critica dei risultati ottenuti, si rende quindi indispensabile
l’attuazione del monitoraggio degli effetti del Piano di controllo. Una premessa a tal riguardo è che i
protocolli e gli indici di monitoraggio predisposti siano affidabili e adeguati a descrivere l’andamento degli
effetti.
Il principale strumento conoscitivo a disposizione dell’ATC è sicuramente il monitoraggio costante della
distribuzione geografica e dell’entità degli impatti, fatto attraverso un’adeguata raccolta e aggiornamento dei
dati rilevati all’atto delle perizie.
Parallelamente all’andamento dei danni alle produzioni agricole, anche la popolazione oggetto di controllo
necessita di un monitoraggio costante dell’andamento delle consistenze (assolute o relative) e della
distribuzione nel territorio d’intervento. Inoltre, nei casi in cui la specie bersaglio risulti importante per la
sussistenza di specie di importanza conservazionistica ad essa correlate è essenziale prevedere un
monitoraggio di queste ultime al fine di evidenziare eventuali impatti negativi connessi al controllo.
Attraverso l’utilizzo di appositi indici, infine, è possibile monitorare l’efficacia e l’efficienza delle tecniche di
controllo numerico adottate, passaggio indispensabile per apportare eventuali correttivi alle modalità e/o
alla tempistica degli interventi.
Gli ATC inviano alla Direzione regionale competente in materia di agricoltura (L.R. 4/15 art. 3, comma 1), e
all’Istituto Superiore per la Protezione e Ricerca Ambientale le relazioni finali e, nel caso di interventi
pluriennali, rapporti intermedi a cadenza almeno semestrale, contenenti le informazioni relative
all’andamento dei principali indici di monitoraggio utili. Eventuali ulteriori obblighi informativi vengono
definiti dal Piano di controllo.
13. VALUTAZIONE DEI RISULTATI
Come qualsiasi attività di tipo gestionale, anche il Piano di controllo deve prevedere un’attenta verifica dei
risultati ottenuti e degli obiettivi raggiunti. La fase di verifica presuppone la disponibilità di dati aggiornati da
utilizzare per un confronto critico con quanto previsto in fase di programmazione.
La tempistica scelta per la verifica dei risultati deve essere coerente con il tipo di obiettivo prefissato.
All’analisi critica dei risultati ottenuti e degli obiettivi raggiunti farà seguito l’eventuale ridefinizione di nuovi
obiettivi o la rimozione delle cause che ne hanno impedito il raggiungimento, compresa l’adozione, se
necessaria, degli opportuni correttivi alle fasi di pianificazione e attuazione degli interventi.
14. ITER AUTORIZZATIVO
Poiché eventuali prelievi ed abbattimenti devono comunque avvenire per iniziativa e sotto la diretta
responsabilità e sorveglianza del Direttore dell’ATC, il primo passo nell’iter autorizzativo consiste in un
atto deliberativo del Consiglio Direttivo che autorizzi l’avvio delle procedure per la definizione dello studio
preliminare e dell’eventuale piano degli interventi.
Il Piano di controllo numerico è autorizzato dalla Direzione regionale competente in materia di agricoltura.
Nei casi in cui si debba operare all’interno di SIC/ZSC o ZPS, l’ATC dovrà corredare il piano di controllo
dello studio di valutazione di incidenza e il Piano di controllo numerico è autorizzato dalla Direzione
regionale competente in materia di agricoltura di concerto con la Direzione regionale competente in
materia di ambiente in conformità a quanto previsto dall’art. 3, comma 2 della L.R. 4/2015.
Inoltre, per l’effettuazione di interventi di controllo numerico di specie elencate nell’allegato D del D.P.R.
357/97 e successive modifiche, è obbligatoria l’autorizzazione da parte del Ministero per l’Ambiente e la
Tutela del Territorio e del Mare.
L’autorizzazione necessaria per l’attuazione degli interventi di cui alle lettere b) e c) del precedente
paragrafo 3 è rilasciata dalla Direzione regionale competente in materia di agricoltura di concerto con la
Direzione regionale competente in materia di ambiente in conformità a quanto previsto dall’art. 3, comma 2
della L.R. 4/2015 a seguito di un’istruttoria tecnica effettuata sulla base di una dettagliata relazione sulle
motivazioni e caratteristiche dell’intervento predisposta dall’ATC.
ALLEGATO B
Elementi necessari per la predisposizione di un Piano di controllo
1. Descrizione del contesto d’intervento
2. Valutazione dell’opportunità dell’intervento
3. Obiettivi del Piano
4. Durata del Piano
5. Area d’intervento
6. Strumenti d’intervento
7. Personale coinvolto
8. Programma degli interventi
9. Destinazione degli animali prelevati
10. Tempi e modalità del monitoraggio degli effetti del Piano
11. Tempi e modalità di valutazione dei risultati
REGIONE LAZIO DELIBERAZIONE N. DEL
PROPOSTA N. 18543 DEL 02/12/2016GIUNTA REGIONALE
STRUTTURA
PROPONENTE
ASSESSORATO
PROPONENTE
DI CONCERTO
Direzione Regionale: AMBIENTE E SISTEMI NATURALI
Area: CONSERVAZIONE E TUTELA QUALITA' DELL'AMBIENTE
Prot. n. ___________________ del ___________________
OGGETTO: Schema di deliberazione concernente:
(FARNETI TIZIANA) (SACCHETTA CECILIA) (A. PALOMBO) (V. CONSOLI)___________________________ ___________________________ ___________________________ ___________________________ ___________________________L' ESTENSORE IL RESP. PROCEDIMENTO IL DIRIGENTE RESPONSABILE IL DIRETTORE REGIONALE
RAPPORTI CON IL CONSIGLIO, AMBIENTE, RIFIUTI
(Buschini Mauro)___________________________L'ASSESSORE
___________________________ ___________________________ ___________________________ ___________________________
ALL'ESAME PREVENTIVO COMM.NE CONS.RE
COMMISSIONE CONSILIARE: VISTO PER COPERTURA FINANZIARIA:
Data dell' esame:
con osservazioni senza osservazioni
SEGRETERIA DELLA GIUNTA Data di ricezione ______________________
ISTRUTTORIA:
____________________________________ ____________________________________IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO IL DIRIGENTE COMPETENTE
____________________________________ ____________________________________IL SEGRETARIO DELLA GIUNTA IL PRESIDENTE
Approvazione delle "Linee guida per la redazione dell'aggiornamento del Piano di Risanamento della Qualità dell'Aria (PRQA)approvato con D.C.R. n. 66 del 10 dicembre 2009 della Regione Lazio".
___________________________
IL DIRETTORE DELLA DIREZIONE REGIONALEPROGRAMMAZIONE ECONOMICA, BILANCIO, DEMANIO E PATRIMONIO
Pagina 1 / 1Pagina 1 / 6 Richiesta di pubblicazione sul BUR: SI Richiesta di pubblicazione sul BUR: SI Richiesta di pubblicazione sul BUR: SI
21/12/2016 - prot. 854
OGGETTO: Approvazione delle “Linee guida per la redazione dell’aggiornamento del Piano di
Risanamento della Qualità dell’Aria (PRQA) approvato con D.C.R. n. 66 del 10 dicembre 2009
della Regione Lazio”.
LA GIUNTA REGIONALE
SU PROPOSTA dell’Assessore Rapporti con il Consiglio, Ambiente e Rifiuti;
VISTO lo Statuto della Regione Lazio;
VISTA la legge regionale 18 febbraio 2002, n. 6 “Disciplina del sistema organizzativo della Giunta
del Consiglio e disposizioni relative alla dirigenza ed al personale regionale” e successive
modificazioni;
VISTO il regolamento regionale 6 settembre 2002, n. 1 “Regolamento di organizzazione degli uffici
e dei servizi della Giunta”;
VISTO l’art. 3-ter “Principio dell’azione ambientale” del D.Lgs. n. 152/2006 e ss.mm. e ii.;
VISTO il D.Lgs. 13 agosto 2010, n.155 “Attuazione della direttiva 2008/50/CE relativa alla
qualità dell’aria ambiente e per un’aria più pulita in Europa” e successive modifiche e integrazioni
che indica la valutazione della qualità dell'aria, effettuata su base annua mediante la verifica del
rispetto dei valori limite degli inquinanti, l’elemento propedeutico per l’attuazione delle politiche di
intervento e delle eventuali azioni di risanamento;
VISTA la D.C.R. n. 66 del 10 dicembre 2009 “Approvazione del Piano per il risanamento della
qualità dell’Aria” che stabilisce norme tese ad evitare, prevenire e ridurre gli effetti dannosi per la
salute umana e per l’ambiente nel suo complesso, determinati dalla dispersione degli inquinanti in
atmosfera;
VISTA la D.G.R. n. 217 del 18 maggio 2012 “Nuova zonizzazione del territorio regionale e
classificazione delle zone ed agglomerati ai fini della valutazione della qualità dell’aria ambiente
in attuazione dell’art. 3, dei commi 1 e 2 dell’art. 4 e dei commi 2 e 5 dell’art. 8, del D.Lgs.
155/2010” che suddivide il territorio regionale nelle seguenti zone:
o IT1215 Zona Agglomerato di Roma
o IT1211 Zona Appenninica
o IT1212 Zona Valle del Sacco
o IT1213 Zona Litoranea
VISTA la D.G.R. n. 478 del 4 agosto 2016 “Approvazione del progetto: “Programma di valutazione
della qualità dell’aria- Revisione del sistema regionale di rilevamento della qualità dell’aria”
relativo alla protezione della salute umana. Delega all’Arpa Lazio della gestione delle stazioni di
misurazione previste dal programma di valutazione. Art.5 - commi 6 e 7, del D.Lgs. 13 agosto 2010
n.155;
VISTA la D.G.R. n. 536 del 15 settembre 2016 che ha aggiornato l’Allegato 4 della succitata
D.G.R. n. 217 del 18 maggio 2012 approvando la nuova classificazione del territorio regionale;
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VISTA la Determinazione del Direttore Regionale Ambiente e Sistemi Naturali n. G12289 del 13
ottobre 2015 “Approvazione dell'inventario regionale, aggiornato al 2010, delle emissioni degli
inquinanti in atmosfera, redatto ai sensi dell'art. 22 del D.Lgs. 155/2010”;
VISTA la Determinazione del Direttore Regionale Ambiente e Sistemi Naturali n. G08108 del 14
luglio 2016 “Presa d'atto della Relazione Tecnica sulla "Valutazione sulla Qualità dell'Aria
regionale, anno 2015";
CONSIDERATO che dalla suddetta relazione sulla qualità dell’aria per l’anno 2015 emerge che
l’attuale situazione regionale è caratterizzata da diffusi superamenti dei valori limite di qualità
dell’aria per il particolato PM10 per i comuni compresi nella zona della Valle del Sacco e per l’NO2
soprattutto per l’agglomerato di Roma;
CONSIDERATO che i suddetti superamenti dei valori limite di qualità dell’aria per il particolato
PM10 e per l’NO2 sono anche oggetto di due procedure di infrazione che per il Lazio riguardano
rispettivamente la Zona Valle del Sacco e la Zona dell’Agglomerato di Roma;
CONSIDERATO che l’inquinamento atmosferico ha un significativo impatto sulla salute dei
cittadini e sull’ambiente come evidenziato dalla letteratura scientifica e dalla linee guida sulla
qualità dell’aria dell’Organizzazione Mondiale della Sanità, ed è pertanto necessario attuare tutte le
misure necessarie al fine di rispettare i valori limite di qualità dell’aria;
DATO ATTO che in data 30 dicembre 2015 è stato sottoscritto dal Ministero dell'Ambiente e della
Tutela del Territorio e del Mare, la Conferenza delle Regioni e Province autonome e l'Associazione
Nazionale dei Comuni Italiani “Protocollo d'intesa per migliorare la qualità dell'aria, incoraggiare il
passaggio a modalità di trasporto pubblico a basse emissioni, disincentivare l'utilizzo del mezzo
privato, abbattere le emissioni, favorire misure intese a aumentare l'efficienza energetica”
(Protocollo Antismog);
CONSIDERATO che il Piano di Risanamento della qualità dell’Aria, approvato con D.C.R. n. 66
del 10 dicembre 2009, è già stato sottoposto a valutazione ambientale strategica (VAS), ai sensi
dell’art.6, comma 2 del D.Lgs. 152/2006;
CONSIDERATO che per l’elaborazione e l’approvazione dell’aggiornamento del Piano in oggetto
si applicano gli artt, 9, 10, 12, 13 e 14 del D.Lgs. 155/2010;
CONSIDERATO che il Piano avrà un orizzonte temporale strategico di riferimento all’anno 2020,
in linea con i traguardi stabiliti a livello europeo dal pacchetto “clima-energia” e dalla strategia
“Europa 2020 per una crescita intelligente, sostenibile e inclusiva” e si inserisce negli scenari
operativi delle Conferenze ONU sul clima: COP21 (Conferenza di Parigi dicembre 2015) e COP22
(Conferenza Marrakech novembre 2016);
CONSIDERATO che il sopra richiamato D.Lgs. 155/2010 prevede che le Regioni adottino:
- Un Piano di qualità dell’aria che contenga le misure necessarie ad agire sulle principali
sorgenti di emissione, laddove i livelli degli inquinanti superano i valori limite, e le misure
necessarie a mantenere la migliore qualità dell’aria nelle restanti aree e che sia coerente con
gli strumenti di pianificazione e programmazione vigenti ed in fase di attuazione di altri
settori regionali (quali l’energia, i trasporti, i rifiuti, ecc.);
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- Piani d’azione che contengano interventi da attuare nel breve termine finalizzati a limitare o,
se necessario, a sospendere le attività che contribuiscono all’insorgenza del rischio di
superamento dei valori limite degli inquinanti;
- Le misure necessarie ad agire sulle principali sorgenti di emissione aventi influenza sulle
aree in cui vengono superati i valori obiettivo per l’ozono;
CONSIDERATO che in attuazione delle sopra richiamate prescrizioni del D.Lgs. 155/10, nonché
degli indirizzi programmatici del governo regionale, la Regione ha adottato una serie di
provvedimenti e misure volti a ridurre i livelli degli inquinanti sul territorio regionale e propedeutici
all’aggiornamento del Piano in oggetto ed in particolare:
- D.G.R. n. 217/2012 “Nuova zonizzazione del territorio regionale e classificazione delle
zone ed agglomerati ai fini della valutazione della qualità dell’aria ambiente in attuazione
dell’art. 3, dei commi 1 e 2 dell’art. 4 e dei commi 2 e 5 dell’art. 8, del D.Lgs. 155/2010”;
- D.G.R. 391/2013 “Approvazione dello schema di Accordo Quadro tra la Regione Lazio e
l'ANCITEL Energia Ambiente S.r.l. per la promozione di un Tavolo Permanente sulle
tematiche energetiche e sulla clean economy a supporto dei Comuni sostenibili nel Lazio”;
- Determinazione n. A05140 19 giugno 2013 “Caso EU Pilot 4915/13/ENVI. Adempimenti di
comunicazione relativi all'anno 2012, previsti dal D.Lgs. 155/2010. Approvazione del report
anno 2012 per l'inquinante PM10 e della relazione sulle misure previste dal Piano per il
Risanamento della Qualità dell'Aria ai fini del conseguimento del rispetto dei limiti di
legge”;
- Determinazione n. A07414 20 settembre 2013 “Approvazione delle tabelle predisposte per
la trasmissione delle informazioni sull'ozono per il triennio 2010/2012 e per l'anno 2011, ai
sensi dell'art. 19 del D.Lgs. 155/20”;
- Determinazione n. A07522 26 settembre 2013“Approvazione del "Report Piani e
Programmi" riepilogativo degli interventi attuati per il contenimento dei superamenti dei
limiti di legge degli inquinanti nell'anno 2011", redatto ai sensi D.Lgs. 155/2010;
- Determinazione n. A07687 27 settembre 2013 “Approvazione dell'inventario regionale delle
emissioni degli inquinanti in atmosfera, redatto ai sensi dell'art. 22 del D.Lgs. 155/2010”;
- Determinazione n. G01969 11 novembre 2013 “D.M. 23 dicembre 2011, n. 745 -
Realizzazione di interventi per il miglioramento della qualità dell'aria attraverso
l'ammodernamento del trasporto pubblico locale, in attuazione del D.M. 16 ottobre 2006.
Accertamento di entrata di € 10.500.000,00 sul capitolo n. 434197 - Esercizio finanziario
2013”;
- D.G.R. 299/2014 “POR FESR Lazio 2007-2013. Obiettivo Competitività regionale e
Occupazione. Asse II Ambiente e prevenzione dei rischi - Attività 1) Promozione
dell'efficienza energetica e della produzione di energie rinnovabili. Approvazione delle
Modalità Attuative del Programma Operativo relative alla Linea di intervento "Energia
sostenibile - Investire sugli edifici pubblici per migliorare la sostenibilità economica ed
ambientale attraverso interventi per l'efficienza energetica e l'incremento dell'uso delle
energie rinnovabili";
- D.G.R. 557/2015 “Aggiornamento ottobre 2015 del "Protocollo ITACA Regione Lazio –
Residenziale e non Residenziale" approvato con la D.G.R. del 7 ottobre 2014, n. 654 ai sensi
dell'art. 7, comma 4, della L.R. n. 6/2008, per l'adeguamento ai decreti ministeriali del 26
giugno 2015 concernenti "Applicazione delle metodologie di calcolo delle prestazioni
energetiche e definizione delle prescrizioni e dei requisiti minimi degli edifici", "Schemi e
modalità di riferimento per la compilazione della relazione tecnica di progetto ai fini
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dell'applicazione delle prescrizioni e dei requisiti minimi di prestazione energetica negli
edifici" e "Adeguamento del decreto del Ministro dello sviluppo economico, 26 giugno 2009
– Linee guida nazionali per la certificazione energetica degli edifici".
- D.G.R. 768/2015 “Approvazione, a seguito della fase di consultazione con gli stakeholder,
del Documento Strategico per il Piano Energetico della Regione Lazio "Nuovo Piano
Energetico del Lazio. Risparmio ed Efficienza Energetica. Verso la Conferenza di Parigi del
2015", del Rapporto sintetico degli esiti delle consultazioni, del Quadro indicativo dei
contenuti del Piano e del Rapporto preliminare di Valutazione Ambientale Strategica”;
- Determinazione n. G12289 del 13 ottobre 2015 “Approvazione dell'inventario regionale,
aggiornato al 2010, delle emissioni degli inquinanti in atmosfera, redatto ai sensi dell'art. 22
del D.Lgs. 155/2010. BURL 84 del 20/10/2015”;
- D.G.R. 69/2016 “POR FESR Lazio 2014-2020. Approvazione della Scheda Modalità
Attuative Programma Operativo (MAPO) relativa alle Azioni 4.6.1( art 17 lettera i delle
N.A.), "Realizzazione di infrastrutture e nodi di interscambio finalizzati all'incremento della
mobilità collettiva e alla distribuzione ecocompatibile delle merci e relativi sistemi di
trasporto4.6.2 "( art 17 lettera f delle N.A.), “ Interventi di mobilità sostenibile urbana anche
incentivando l'utilizzo di sistemi di trasporto a basso impatto ambientale, il completamento,
l'attrezzaggio del sistema e il rinnovamento delle flotte" e 4.6.3 ( art 11 lettera d delle
N.A.)"Sistemi di Trasporto Intelligenti" dell'Asse prioritario 4 - Energia sostenibile e
mobilità”
- D.G.R. n. 478 del 4 agosto 2016 “Approvazione del progetto: “Programma di valutazione
della qualità dell’aria- Revisione del sistema regionale di rilevamento della qualità dell’aria”
relativo alla protezione della salute umana. Delega all’Arpa Lazio della gestione delle
stazioni di misurazione previste dal programma di valutazione. Art.5 - commi 6 e 7, del
D.Lgs. 13 agosto 2010 n.155;
- D.G.R. n. 536 del 15 settembre 2016 che ha aggiornato l’Allegato 4 della succitata D.G.R.
n. 217 del 18 maggio 2012 approvando la nuova classificazione del territorio regionale;
CONSIDERATO che nel corso degli anni 2015 e 2016 la Regione, oltre ai provvedimenti sopra
elencati, ha avviato una serie di incontri, con i soggetti regionali di tutte le politiche settoriali che
impattano in maniera diretta ed indiretta sullo stato di qualità dell’aria, per la predisposizione
dell’aggiornamento del Piano in oggetto;
RITENUTO pertanto necessario aggiornare il Piano di Risanamento Qualità dell’Aria e rafforzare
le misure per il risanamento della qualità dell’aria ivi indicate al fine di ridurre i livelli degli
inquinanti sul territorio regionale e rientrare nei valori limite e nei valori obiettivo fissati dalla
Direttiva 2008/50/CE e dal D.Lgs. 155/2010;
RITENUTO di demandare al Direttore Regionale Ambiente e Sistemi Naturali la predisposizione
degli atti necessari all’attuazione della presente deliberazione, nonché all’avvio della procedura di
Valutazione Ambientale ai sensi del D.Lgs. 152/2006;
RITENUTO necessario emanare le linee guida propedeutiche all’aggiornamento del Piano di
Risanamento della Qualità dell’Aria, al fine di definire criteri e modalità per la redazione dello
stesso, così come riportate nell’Allegato A, parte integrante e sostanziale della presente
deliberazione
DELIBERA
Per le motivazioni in premessa che si intendono integralmente riportate
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- di approvare l’Allegato A, parte integrante e sostanziale della presente deliberazione,
denominato “Linee guida per la redazione dell’aggiornamento del Piano di Risanamento
della Qualità dell’Aria (PRQA) approvato con D.C.R. n. 66 del 10 dicembre 2009 della
Regione Lazio” contenente i criteri e le modalità per la redazione del Piano stesso;
- di stabilire che, sulla base dei criteri e degli indirizzi riportati nel documento allegato, si
procederà all’elaborazione dell’aggiornamento del Piano in oggetto secondo quanto indicato
dagli artt. 9, 10, 12, 13 e 14 del D.Lgs. 155/2010;
- di assicurare, nella redazione dell’aggiornamento del Piano in oggetto, la coerenza con gli
strumenti di pianificazione e programmazione vigenti ed in fase di attuazione di altri settori
regionali (quali l’energia, i trasporti, i rifiuti, ecc.);
- di individuare i soggetti di cui all’art. 5 del D.Lgs. 152 del 2006 come di seguito:
a) Autorità Competente: Direzione Regionale Territorio, Urbanistica e Mobilità;
b) Autorità Procedente: Giunta Regionale;
c) Autorità Proponente: Direzione Regionale Ambiente e Sistemi Naturali;
- di demandare al Direttore Regionale Ambiente e Sistemi Naturali la predisposizione degli
atti necessari all’attuazione della presente deliberazione;
- di assicurare, nella redazione dell’aggiornamento del Piano in oggetto, la necessaria
riduzione di emissioni in atmosfera, tale da poter rientrare sul territorio della regione Lazio
nei valori limite posti dalla normativa vigente in materia al fine di tutelare la salute umana e
l’ambiente.
La presente deliberazione sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Lazio e diffusa sul
sito internet della Regione Lazio www.regione.lazio.it., sezione “Amministrazione trasparente”.
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ALLEGATO A
“Linee guida per la redazione dell’aggiornamento del Piano di Risanamento della Qualità dell’Aria
(PRQA) approvato con D.C.R. n. 66 del 10 dicembre 2009 della Regione Lazio”
Inquadramento normativo
La normativa di riferimento in ambito comunitario per la tutela della qualità dell’aria è costituita
dalla Direttiva 2008/50/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 21 maggio 2008. Essa
riunisce in un unico testo la legislazione comunitaria previgente in materia di concentrazioni di
sostanze inquinanti nell'aria e di scambio di informazioni per biossido di zolfo, biossido di azoto,
ossidi di azoto, PM10, piombo, benzene, monossido di carbonio e ozono.
E’ rimasta in vigore soltanto la Direttiva 2004/107/CE che concerne l’arsenico, il cadmio, il
mercurio, il nickel e gli idrocarburi policiclici aromatici nell’aria ambiente.
La Direttiva quadro conferma i limiti preesistenti per i principali inquinanti, stabilendo "valori
limite" (giuridicamente vincolanti) e valori obiettivo (non vincolanti), e introduce il valore obiettivo
e il valore limite per il PM2,5, imponendo agli Stati membri l'obbligo di ridurre l'esposizione della
popolazione al predetto inquinante, portandone la concentrazione media annuale nelle aree urbane
al di sotto dei 25 microgrammi/m³ entro il 2015.
Le principali finalità della Direttiva consistono nella tutela delle risorse ambientali, nella necessità
di ridurre l’inquinamento sino a minimizzarne gli effetti nocivi per la salute umana, con particolare
riferimento alle popolazioni sensibili, e per l'ambiente nel suo complesso.
Stabilisce inoltre che le attività di monitoraggio e la valutazione della qualità dell’aria devono
essere migliorate e che deve essere garantita l’informazione del pubblico.
Alla fine del 2013 il Parlamento europeo ed il Consiglio europeo hanno adottato il 7° programma
generale di azione dell’Unione europea in materia ambiente, gli Stati membri, quindi, sono chiamati
ad intensificare i propri sforzi per il conseguimento a breve termine degli obiettivi di: tutela e
miglioramento della qualità dell’ambiente, protezione della salute umana e razionale utilizzo delle
risorse ambientali.
Scheda obiettivi
Azione Normativa Comunitaria
Contrasto
all'inquinamento
atmosferico
Direttiva 2008/50/CE
relativa alla qualità dell'aria ambiente
Direttiva 2001/81/CE
relativa ai limiti nazionali di emissione di alcuni inquinanti atmosferici.
Entro fine anno è prevista l'approvazione della Direttiva con i limiti
nazionali di emissione riveduti (direttiva NEC)
Direttiva 2010/75/UE
relativa alle emissioni industriali (prevenzione e riduzione integrate
dell’inquinamento)
Direttiva 2010/79/UE
Limitazione delle emissioni di composti organici volatili - Adeguamento al
progresso tecnico dell'allegato III della direttiva 2004/42/Ce
Direttiva 2004/107/CE
concernente l'arsenico, il cadmio, il mercurio, il nickel e gli idrocarburi
policiclici aromatici nell'aria ambiente
COM(2013) 918
Programma aria pulita per l’Europa, con misure intese a garantire il
conseguimento a breve termine degli obiettivi esistenti e, per il periodo fino
al 2030, il raggiungimento di nuovi obiettivi per la qualità dell’aria.
Trasporti
Reg.(CE) N. 715/2007
relativo all’omologazione dei veicoli a motore riguardo alle emissioni dai
veicoli passeggeri e commerciali leggeri (Euro 5 ed Euro 6) e
all’ottenimento di informazioni sulla riparazione e la manutenzione del
veicolo
Reg.(CE) n. 595/2009
valori limite di emissione per i veicoli pesanti (autobus e camion, Euro 6 da
gennaio 2013).
Direttiva 2009/33/CE
relativa alla promozione di veicoli puliti e a basso consumo energetico nel
trasporto su strada
Direttiva 2012/33/UE
limite al tenore di zolfo dei combustibili per uso marittimo nei mari
europei. Il limite generale di zolfo verrà ridotto dal 3,5 % allo 0,5 % entro il
2020
COM(2011) 144
LIBRO BIANCO Tabella di marcia verso uno spazio unico europeo dei
trasporti - Per una politica dei
trasporti competitiva e sostenibile. Da qui al 2050, gli obiettivi essenziali
saranno:
• esclusione delle auto ad alimentazione tradizionale nelle città,
• uso pari al 40% di carburanti sostenibili a bassa emissione di anidride
carbonica nel settore aeronautico, riduzione di almeno il 40% delle
emissioni del trasporto marittimo,
• trasferimento del 50% dei viaggi intercity di medio raggio di passeggeri e
merci dal trasporto su gomma a quello su rotaia e per via fluviale,
• tutto questo porterà ad una riduzione del 60% delle emissioni nel settore
dei trasporti entro la metà del secolo.
Energia e
cambiamenti
climatici COM(2010) 672/5
La PAC verso il 2020: rispondere alle future sfide dell'alimentazione, delle
risorse naturali e del territorio
Direttiva 2009/28/CE
sulla promozione dell'uso dell'energia da fonti rinnovabili.
Direttiva 2009/29/CE
al fine di perfezionare ed estendere il sistema comunitario per lo scambio di
quote di emissione di gas a effetto serra. Pacchetto clima-energia 20-20-20
Direttiva 2009/31/CE
relativa allo stoccaggio geologico di biossido di carbonio
COM(2011) 112 .
Una tabella di marcia verso un’economia competitiva a basse emissioni di
carbonio nel 2050. Un opzione efficace potrebbe essere quella di realizzare
riduzioni interne delle emissioni rispettivamente del 25% entro il 2020, del
40% entro il 2030, del 60% nel 2040 e a una riduzione dell’80%-95% entro il
2050.
COM(2010) 2020.
Una strategia per una crescita intelligente, sostenibile e inclusiva.Essa ha
come obiettivo il miglioramento della competitività dell’UE, conservando allo
stesso tempo il suo modello di economia sociale di mercato e migliorando
sensibilmente l’efficacia dell’utilizzo delle sue risorse.
A livello nazionale la norma quadro in materia di qualità dell’aria è il D.Lgs. 155/2010 che
recepisce in un unico testo la DIR 2008/50/CE e le disposizioni di attuazione della DIR
2004/107/CE, regolamentando la gestione della qualità dell’aria per il biossido di zolfo, biossido di
azoto, ossidi di azoto, PM10, PM2.5, piombo, benzene, monossido di carbonio, ozono, arsenico,
cadmio, mercurio, nickel e idrocarburi policiclici aromatici. Stabilisce una serie di finalità e
definisce tra l’altro i valori limite per le concentrazioni nell’aria ambiente di biossido di zolfo,
biossido di azoto, benzene, monossido di carbonio, piombo e PM10; i livelli critici per le
concentrazioni nell’aria ambiente di biossido di zolfo e ossidi di azoto; le soglie di allarme per le
concentrazioni nell’aria ambiente di biossido di zolfo e biossido di azoto; il valore limite, il valore
obiettivo, l’obbligo di concentrazione dell’esposizione e l’obiettivo nazionale di riduzione
dell’esposizione per le concentrazioni nell’aria ambiente di PM2,5; i valori obiettivo, gli obiettivi a
lungo termine, le soglie di allarme e le soglie di informazione per l’ozono.
Le emissioni in atmosfera sono regolamentate dal D.Lgs. 152/06 e s.m.i. (D.Lgs. 128/2010) “Norme
in materia ambientale”, nella Parte Quinta “Norme in materia di tutela dell’aria e di riduzione delle
emissioni in atmosfera”.
La parte quinta è costituita da tre titoli: titolo I “Prevenzione e limitazione delle emissioni in
atmosfera”, titolo II “Impianti termici civili” e titolo III “Combustibili”, e da dieci allegati,
contenenti prescrizioni e valori limite per le attività, gli impianti e i combustibili di cui ai tre titoli
citati.
Valutazione Ambientale Strategica (VAS)
La Direttiva 2001/42/CE è la norma comunitaria di riferimento per la valutazione ambientale
strategica (VAS) e “ha l’obiettivo di garantire un elevato livello di protezione dell’ambiente e di
contribuire all’integrazione di considerazioni ambientali all’atto dell’elaborazione e dell’adozione
di piani e programmi al fine di promuovere lo sviluppo sostenibile assicurando che, ai sensi della
presente direttiva, venga effettuata una valutazione ambientale di determinati piani e programmi
che possono avere un impatto significativo sull’ambiente”
L’articolo 1 della suddetta Direttiva stabilisce due obiettivi per lo svolgimento di una valutazione
Ambientale:
- garantire un livello elevato di protezione dell’ambiente;
- contribuire all’integrazione delle considerazioni ambientali all’atto dell’elaborazione e
dell’adozione di determinati piani e programmi al fine di promuovere lo sviluppo sostenibile.
A livello nazionale la Direttiva è stata recepita dal D.Lgs. 152/2006, ai sensi del comma 1 dell’art.6
la valutazione ambientale strategica riguarda i piani e i programmi che possono avere impatti
significativi sull'ambiente e sul patrimonio culturale.
Nella valutazione devono essere considerate tutte le fasi di formazione di un piano (elaborazione,
adozione e approvazione) ed anche durante le successive fasi di attuazione e monitoraggio.
Il comma 2 del citato articolo prevede che venga effettuata una valutazione ambientale strategica
per i piani e programmi indicati, fatto salvo quanto disposto al comma 3 e cioè che per le modifiche
minori dei piani e dei programmi la valutazione ambientale è necessaria qualora l'autorità
competente valuti che producano impatti significativi sull'ambiente, secondo le disposizioni di cui
all'articolo 12.
Finalità del piano
In attuazione della normativa comunitaria recepita dalla legislazione nazionale, il Piano di
Risanamento Qualità dell’Aria (PRQA) si pone l’obiettivo di raggiungere livelli di qualità dell’aria
ambiente volti a evitare, prevenire o ridurre gli effetti nocivi per la salute umana e per l’ambiente
nel suo complesso e perseguire il mantenimento dei livelli di qualità dell’aria, laddove buona, e
migliorarla negli altri casi.
Le misure attuate dalla Regione Lazio negli ultimi anni, nei diversi settori che contribuiscono alle
emissioni in atmosfera, hanno permesso di ottenere un significativo miglioramento della qualità
dell’aria, tuttavia permangono ancora alcune criticità legate al superamento degli standard di qualità
dell’aria di particolato atmosferico (PM10 e PM2.5) e biossido di azoto (NO2).
E’ pertanto indispensabile per motivi di carattere sanitario e giuridico, attuare tutte le misure
necessarie al fine di rispettare i valori limite di qualità dell’aria.
Un’attenta valutazione della qualità dell’aria consente di individuare le misure da adottare per
contrastare l’inquinamento e gli effetti nocivi dell’inquinamento sulla salute umana e sull’ambiente
compatibilmente con gli usi della stessa, monitorando i miglioramenti dovuti alle misure adottate.
In particolare, l’aggiornamento del Piano è finalizzato a migliorare l’attuazione della normativa
vigente, integrare le tematiche ambientali in altre politiche settoriali, quali i rifiuti, i trasporti, le
attività produttive, nelle decisioni in materia di pianificazione locale ed assicurare migliore
informazione ambientale ai cittadini.
In materia di inquinamento atmosferico, l’obiettivo è quello di conseguire livelli di qualità dell’aria
che non producano impatti o rischi inaccettabili per la salute umana e per l’ambiente.
Aggiornamento del Piano di Risanamento della Qualità dell’Aria
Il Piano di Risanamento della Qualità dell’Aria verrà elaborato dalla Regione Lazio in attuazione
del D.Lgs. 155/2010 e della Direttiva Europea 2008/50/CE sulla qualità dell’aria ambiente.
La sopra richiamata direttiva europea pone in capo agli Stati membri l’obbligo di valutare la qualità
dell’aria ambiente e, di conseguenza, adottare le misure finalizzate a mantenere la qualità laddove è
buona e migliorarla negli altri casi. La normativa nazionale attribuisce alle Regioni e alle Province
autonome le funzioni di valutazione e gestione della qualità dell’aria nel territorio di propria
competenza e, in particolare, assegna loro il compito di adottare piani e misure per il
raggiungimento dei valori limite e dei livelli critici, per il perseguimento dei valori obiettivo e per il
mantenimento del relativo rispetto.
Nella Regione Lazio, il sistema di valutazione della qualità dell’aria ambiente, costituito dalle
stazioni fisse, dai laboratori e unità mobili e dagli strumenti modellistici gestiti da ARPA, mostra il
superamento dei valori limite e dei valori obiettivo su diverse aree del territorio regionale. I
parametri più critici sono il particolato atmosferico (PM10 e PM2.5), gli ossidi di azoto (NOx).
In caso di superamento dei valori limite, dei livelli critici e dei valori obiettivo, dei suddetti
inquinanti, le Regioni, ai sensi dell’art.9, devono adottare un Piano che preveda le misure necessarie
ad agire sulle principali sorgenti di emissione ed a raggiungere i valori limite nei termini prescritti.
Con riferimento ai livelli di PM2,5, l’art.12 prevede che le Regioni adottino le misure necessarie ad
assicurare il rispetto dell’obbligo di concentrazione dell’esposizione e le misure, che non
comportano costi sproporzionati, necessarie a perseguire il raggiungimento dell’obiettivo nazionale
di riduzione dell’esposizione.
Ai sensi dell’art.13, inoltre, se in una o più zone i livelli d’ozono superano i valori obiettivo, le
Regioni adottano un piano che preveda le misure, che non comportano costi sproporzionati,
necessarie ad agire sulle principali sorgenti di emissione aventi influenza su tali aree ed a perseguire
il raggiungimento dei valori obiettivo.
Infine, l’art. 14 prevede che qualora i livelli degli inquinanti superino la soglia di informazione o
una soglia di allarme, le Regioni adottino tutti i provvedimenti necessari per informare il pubblico
in modo adeguato e tempestivo attraverso i principali mezzi di comunicazione o qualsiasi altro
opportuno strumento di comunicazione.
Al fine di fronteggiare le situazioni di crisi ambientali che periodicamente si verificano in varie
parti del territorio regionale, soprattutto nel periodo invernale, sarà potenziato anche il sito
operativo che, in attuazione del sopra citato articolo 14, l’Arpa Lazio, sulla base di un opportuno
sistema modellistico, realizza quotidianamente le previsioni della qualità dell’aria relative al giorno
corrente e ai quattro giorni successivi su tutto il territorio regionale, valutando la possibilità del
superamento dei limiti di legge degli inquinanti stimandone la gravità e consentendo ai comuni
interessati dal rischio di assumere provvedimenti di carattere emergenziale per i giorni successivi.
Per facilitare la lettura delle previsioni e dello stato della qualità dell’aria da parte dei singoli
comuni, sempre sul citato sito di Arpa Lazio, è operativo un sistema semplificato in cui, una volta
indicato il comune di interesse, si ottengono sintetiche ma esaustive informazioni numeriche in
proposito relative alle previsioni dei giorni successivi.
Le informazioni da includere nei piani di qualità dell’aria sono indicate nell’allegato XV al D.Lgs.
155/2010 mentre i principi e i criteri per l’elaborazione degli stessi, nonché gli elementi conoscitivi
necessari alla predisposizione degli scenari emissivi, sono individuati nell’appendice IV.
Nell’elaborazione dei piani occorre assicurare, ai sensi del comma 11 dell’art. 9, la conformità alle
prescrizioni contenute nella pianificazione nazionale per la riduzione delle emissioni di gas
responsabili dell'effetto serra.
Infine nell’adozione dei piani regionali quali i piani energetici, i piani dei trasporti e i piani di
sviluppo, le autorità competenti all'elaborazione e all'aggiornamento di tali piani, devono garantire
la coerenza degli stessi con le prescrizioni contenute nei piani di qualità dell'aria e viceversa.
L’orizzonte temporale del piano è stato fissato al 2020, in linea con i traguardi stabiliti a livello
europeo dal pacchetto “clima-energia” e dalla strategia “Europa 2020 per una crescita intelligente,
sostenibile e inclusiva” e si inserisce negli scenari operativi delle Conferenze ONU sul clima:
COP21 (Conferenza di Parigi dicembre 2015) e COP22 (Conferenza Marrakech novembre 2016).
Inquadramento procedurale e indicazioni metodologiche sulle attività di aggiornamento del
Piano di risanamento della Qualità dell’Aria alle nuove norme vigenti.
I contenuti del PRQA sono disciplinati dall’art. 9 “Piani e misure per il raggiungimento dei valori
limite e dei livelli critici, per il perseguimento dei valori obiettivo e per il mantenimento del relativo
rispetto” del D.Lgs.155/2010.
Il piano deve contenere gli elementi previsti all'allegato XV del succitato decreto e deve prevedere
le misure necessarie ad agire sulle principali sorgenti di emissione aventi influenza sulle aree dove
si è verificato il superamento e raggiungere i valori limite nei termini prescritti.
In casi di superamento del valore obiettivo previsto per il PM2,5 il piano deve contenere le misure
necessarie, senza costi sproporzionati, a perseguirne il raggiungimento.
Le misure relative ad un'area di superamento all'interno di una zona o di un agglomerato, devono
agire sull'insieme delle principali sorgenti di emissione, puntuali o diffuse, aventi influenza su tale
area anche se localizzate in altre aree o in altre zone e agglomerati della regione.
Devono essere individuati e coordinati i provvedimenti di attuazione previsti dall'articolo 11, al fine
di assicurare che gli stessi concorrano in modo efficace e programmato all'attuazione del piano.
Gli obiettivi e le azioni del Piano in oggetto dovranno seguire, negli ambiti di competenza, criteri di
sostenibilità, di miglioramento e conservazione della salute pubblica e del sistema ambientale,
individuando, descrivendo e valutando, nel Rapporto Ambientale, gli impatti significativi che
l’attuazione del Piano medesimo potrebbe avere sull’ambiente e il patrimonio culturale.
Il piano di monitoraggio deve assicurare il controllo sugli impatti significativi sull’ambiente
derivanti dall’attuazione del piano stesso.
Deve essere assicurato il coordinamento del presente piano e degli obiettivi che si prefigge con gli
altri strumenti di pianificazione settoriale e con gli strumenti di pianificazione degli enti locali.
Nel piano deve essere assicurata la coerenza con le prescrizioni contenute nella pianificazione
nazionale per la riduzione delle emissioni di gas responsabili dell'effetto serra, nei piani e nei
programmi adottati ai sensi del D.Lgs. 171/2004, e del D.Lgs. 194/2005, nei provvedimenti
regionali di attuazione dell'articolo 2, comma 167, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, ed in tutti
gli altri strumenti di pianificazione e di programmazione regionali e locali, come i piani energetici, i
piani dei trasporti e i piani di sviluppo. Anche le autorità competenti all'elaborazione e
all'aggiornamento di tali piani, programmi e provvedimenti assicurano la coerenza degli stessi con
le prescrizioni contenute nel piano di qualità dell'aria.
Il piano, a scopo preventivo, deve prevedere anche le misure necessarie a preservare la migliore
qualità dell'aria ambiente compatibile con lo sviluppo sostenibile nelle aree in cui i valori limite e i
valori obiettivo degli inquinanti siano rispettati.
Nei casi in cui sussista il rischio che i livelli degli inquinanti superino i valori limite, i valori
obiettivo o una o più soglie di allarme, deve essere adottato un Piano d’azione, ai sensi dell’art. 10,
nel quale si prevedono gli interventi da attuare nel breve termine mirati a limitare o anche a
sospendere le attività che contribuiscono all’insorgere di tale rischio.
I piani d'azione hanno ad oggetto specifiche circostanze contingenti, non aventi carattere strutturale
o ricorrente, che possono causare un superamento o che possono pregiudicare il processo di
raggiungimento dei valori limite o di perseguimento dei valori obiettivo e che, per effetto di tale
natura, non sono prevedibili e contrastabili attraverso il presente piano.
Il presente piano ed il piano d’azione possono anche individuare tutta una serie di prescrizioni e
limitazioni indicate dall’art. 11 del D.Lgs. 155/2010.
Nell'elaborazione e dell'attuazione del presente piano deve essere assicurata la partecipazione degli
enti locali interessati mediante opportune procedure di raccordo e concertazione, ai sensi della
normativa vigente.
REGIONE LAZIO DELIBERAZIONE N. DEL
PROPOSTA N. 20314 DEL 27/12/2016GIUNTA REGIONALE
STRUTTURA
PROPONENTE
ASSESSORATO
PROPONENTE
DI CONCERTO
Direzione Regionale: SALUTE E POLITICHE SOCIALI
Area: POLITICHE PER L'INCLUSIONE
Prot. n. ___________________ del ___________________
OGGETTO: Schema di deliberazione concernente:
(QUATTRIN LUIGI) (PIERDOMINICI CESARE) (A. MAZZAROTTO) (V. PANELLA)___________________________ ___________________________ ___________________________ ___________________________ ___________________________L' ESTENSORE IL RESP. PROCEDIMENTO IL DIRIGENTE RESPONSABILE IL DIRETTORE REGIONALE
POLITICHE SOCIALI, SPORT E SICUREZZA
(Visini Rita)___________________________L'ASSESSORE
___________________________ ___________________________ ___________________________ ___________________________
ALL'ESAME PREVENTIVO COMM.NE CONS.RE
COMMISSIONE CONSILIARE: VISTO PER COPERTURA FINANZIARIA:
Data dell' esame:
con osservazioni senza osservazioni
SEGRETERIA DELLA GIUNTA Data di ricezione ______________________
ISTRUTTORIA:
____________________________________ ____________________________________IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO IL DIRIGENTE COMPETENTE
____________________________________ ____________________________________IL SEGRETARIO DELLA GIUNTA IL PRESIDENTE
Assolvimento dell'obbligo vaccinale da parte del minore per l'accesso negli asili nido pubblici e privati di cui alla Legge Regionale16 giugno 1980, n.59.
___________________________
IL DIRETTORE DELLA DIREZIONE REGIONALEPROGRAMMAZIONE ECONOMICA, BILANCIO, DEMANIO E PATRIMONIO
Pagina 1 / 1Pagina 1 / 5 Richiesta di pubblicazione sul BUR: SI Richiesta di pubblicazione sul BUR: SI Richiesta di pubblicazione sul BUR: SI
28/12/2016 - prot. 896
OGGETTO: Assolvimento dell’obbligo vaccinale da parte del minore per l’accesso negli asili nido
pubblici e privati di cui alla Legge Regionale 16 giugno 1980, n.59 .
LA GIUNTA REGIONALE
SU PROPOSTA dell’Assessore alle Politiche Sociali e Sport;
VISTA la Costituzione della Repubblica Italiana;
VISTO lo Statuto regionale;
VISTA la Legge Regionale 18 febbraio 2002, n.6: “Disciplina del sistema organizzativo
della Giunta e del Consiglio e disposizioni relative alla dirigenza e al personale
regionale” e successive modificazioni ed integrazioni;
VISTO il Regolamento Regionale 6 Settembre 2002, n.1 e ss.mm.ii.i: “Regolamento di
organizzazione degli uffici e dei servizi della Giunta Regionale”;
VISTA la Delibera di Giunta Regionale 14 dicembre 2015, n.723, con la quale è stato
conferito l’incarico di Direttore della Direzione Regionale Salute e Politiche
Sociali al Dott. Vincenzo Panella;
VISTA la Legge Regionale 6 dicembre 1971, n.1044: "Piano quinquennale per
l’Istituzione di asili-nido comunali con il concorso dello Stato";
VISTO in particolare l’articolo 6 della L.R. n.1044/1971 per il quale la Regione, con
proprie norme legislative, stabilisce i criteri generali per la costruzione, la
gestione e il controllo degli asili nido;
VISTA la Legge 28 agosto 1997, n.285: "Disposizioni per la promozione di diritti e di
opportunità per l’infanzia e l’adolescenza";
VISTO in particolare l’articolo 5 della L. n.285/1997, riguardante l’innovazione e la
sperimentazione di servizi socio-educativi per la prima infanzia;
VISTO il Decreto Legislativo 31 marzo 1998, n.112: "Conferimento di funzioni e compiti
amministrativi dello Stato alle regioni ed agli enti locali, in attuazione del capo I
della L. 15 marzo 1997, n.59";
VISTA la Legge Regionale 6 agosto 1999, n.14 e ss.mm.ii.: "Organizzazione delle
funzioni a livello regionale e locale per la realizzazione del decentramento
amministrativo";
VISTA la Legge 8 novembre 2000, n.328: "Legge quadro per la realizzazione del sistema
integrato di interventi e servizi sociali";
VISTA la Legge Regionale 16 giugno 1980, n.59 e ss.mm.ii.: "Norme sugli asili nido";
VISTO in particolare l’articolo 1 della L.R. n.59/1980 per il quale:
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a) l’asilo nido è un servizio socio-educativo d'interesse pubblico che, nel quadro
della politica generale educativa e formativa della prima infanzia e socio sanitaria
dell'ente locale, accoglie i bambini fino a 3 anni d'età, concorrendo efficacemente
con le famiglie alla loro educazione e formazione;
b) non può costituire causa d'esclusione alcuna minorazione psico-fisica del
bambino;
VISTO altresì, l’articolo 32 della L.R. n.59/1980 per il quale “la vigilanza igienica e
sanitaria è esercitata dal personale medico dell’unità sanitaria locale competente
per territorio ed è estesa a tutti gli operatori dell' asilo nido”;
CONSIDERATO che l’articolo 32 della Costituzione Italiana sancisce che “la Repubblica tutela la
salute come fondamentale diritto dell'individuo e interesse della collettività, e
garantisce cure gratuite agli indigenti”;
ATTESO che l’asilo nido, essendo un servizio pubblico non può operare discriminazioni per
l’accesso ma può essere prevista la subordinazione all’accesso al rispetto delle
prescrizioni inerenti il rispetto di disposizioni in materia di sanità pubblica;
CONSIDERATO che il Piano Sanitario Nazionale 2011-2013, approvato con l’Intesa sancita in sede
di Conferenza Unificata in data 22 settembre 2011, con Repertorio n.88/CU,
dedica uno specifico capitolo alle malattie infettive e alle vaccinazioni che
“rappresentano lo strumento per eccellenza a disposizione della sanità pubblica e
restano il metodo più innocuo, più specifico, più efficace e con un minor margine
di errore per il contrasto delle malattie infettive”;
CONSIDERATO che il Piano Nazionale della Prevenzione Vaccinale 2012-2014, approvato con
l’Intesa sancita in sede di Conferenza Permanente per i rapporti tra lo Stato, le
Regioni e le Province Autonome di Trento e Bolzano in data 22 febbraio 2012,
con Repertorio n.54/CSR, evidenzia la necessità di aggiornare le strategie per il
perseguimento degli obiettivi di salute stabiliti dall’Organizzazione Mondiale
della Sanità ed indicati nel succitato Piano Sanitario Nazionale 2011-2013 per
quanto riguarda le malattie prevenibili con vaccinazioni, nonché di armonizzarle
su tutto il territorio nazionale al fine di garantire equità nella prevenzione delle
malattie suscettibili di vaccinazione e assicurare parità di accesso alle prestazioni
vaccinali da parte di tutti i cittadini;
VISTA l’Intesa sancita in sede di Conferenza Permanente per i rapporti tra lo Stato, le
Regioni e le Province Autonome di Trento e Bolzano in data 13 novembre 2014,
con Repertorio n.156/CSR, concernente il Piano Nazionale della Prevenzione per
gli anni 2014-2018, che prevede azioni di promozione dell'adesione consapevole
ai programmi vaccinali nella popolazione generale e in specifici gruppi a rischio;
CONSIDERATO che il Piano Nazionale della Prevenzione Vaccinale 2016-2018 afferma che:
a) alcune malattie infettive presentano la caratteristica di poter essere prevenute, e
uno degli interventi più efficaci e sicuri in Sanità Pubblica, per la loro prevenzione
primaria, è rappresentato dalle vaccinazioni;
b) l’obiettivo dei programmi di prevenzione vaccinale è quello di conferire uno stato
di protezione a quei soggetti sani, che per alcune condizioni epidemiologiche, di
salute, occupazionali o comportamentali sono esposti al pericolo di contrarre
determinate infezioni, nonché quello di ottenere la riduzione e, quando possibile,
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l’eradicazione di alcune malattie infettive per le quali non esiste una terapia o che
possano essere causa di gravi complicazioni;
c) i vaccini si collocano senza dubbio tra gli interventi più efficaci e sicuri a
disposizione della Sanità Pubblica per la prevenzione primaria delle malattie
infettive, che hanno portato alla drastica riduzione della letalità di alcune
patologie infettive in Italia e in molti Paesi del mondo, determinando risultati
eccezionali, come l’eradicazione di vaiolo e, in alcuni Paesi, della poliomielite;
d) le vaccinazioni possono essere definite come un “intervento collettivo”, riducendo
il numero di individui suscettibili all’infezione e la probabilità che la stessa possa
esitare in malattia attraverso il controllo della trasmissione;
e) il beneficio derivante dalla vaccinazione che immunizza totalmente o
parzialmente la persona vaccinata è diretto, rispetto alle conseguenze di una
patologia, e indiretto, in virtù della creazione di una rete di sicurezza a favore dei
soggetti non vaccinati che riduce il rischio di contagio;
RITENUTO opportuno al fine di preservare lo stato di salute del minore e delle persone con cui
il medesimo viene a contatto, prevedere che a partire dall’anno educativo 2017-
2018 costituisca requisito di accesso al servizio di asilo nido pubblico e privato, di
cui alla L.R. n.59/1980, che il minore abbia ricevuto la somministrazione dei
vaccini a scopo profilattico previsti dal Piano Nazionale di Prevenzione Vaccinale
e inseriti nei livelli essenziali di assistenza assicurati dal servizio sanitario
regionale, salvo i casi di accertato pericolo per la salute dello stesso derivanti dalla
somministrazione di tali vaccini;
RITENUTO altresì, necessario stabilire indicazioni operative per l’attuazione dell’obbligo di
cui al punto precedente, così come stabilito nell’Allegato A, parte integrante e
sostanziale del presente atto;
RILEVATO che la struttura competente in materia di prevenzione e promozione della salute
della Direzione regionale Salute e Politiche Sociali, competente a livello regionale
per la programmazione delle strategie vaccinali e per la sorveglianza delle
malattie infettive, in collaborazione con i Comuni territorialmente competenti in
materia di autorizzazione e vigilanza sugli asili nido, provvederà ad effettuare un
monitoraggio sull’applicazione di quanto previsto dalla presente deliberazione al
fine di individuare eventuali criticità;
RITENUTO pertanto, necessario che la Regione Lazio attui interventi ed azioni di
comunicazione ed informazione sull'importanza di dette vaccinazioni obbligatorie,
secondo quanto previsto dalla normativa in materia di pubblicità, trasparenza e
diffusione di informazioni.
D E L I B E R A
per le motivazioni espresse in premessa, che si richiamano integralmente, quanto segue:
A) di stabilire che a partire dell’anno educativo 2017-2018, costituisce requisito di accesso al
servizio di asilo nido pubblico e privato, di cui alla Legge Regionale 16 Giugno 1980, n.59
("Norme sugli asili nido"), che il minore abbia ricevuto la somministrazione dei vaccini a
scopo profilattico previsti dal piano nazionale di prevenzione vaccinale e inseriti nei livelli
essenziali di assistenza assicurati dal servizio sanitario regionale, salvo i casi di accertato
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pericolo per la salute dello stesso derivanti dalla somministrazione di tali vaccini, secondo le
indicazioni operative previste dall’Allegato A, che forma parte integrante della presente
deliberazione;
B) di approvare il documento tecnico “Indicazioni operative per l’attuazione dell’obbligo
vaccinale" come requisito di accesso agli asili nido pubblici e privati di cui alla L.R. n.59/1980
ss.mm.ii., di cui all’Allegato A, parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
C) di stabilire che il requisito di accesso al servizio di asilo nido di cui alla lettera a) comma 1 si
applica anche ai servizi socioeducativi di cui all’articolo 24 bis della L.R. n.59/1980 e alle altre
tipologie di servizi socioeducativi per la prima infanzia pubblici e privati presenti nel territorio
regionale;
D) di stabilire che quanto previsto alla precedente lettera A) non si estende ai bambini che, pur
avendo meno di tre anni, sono iscritti quali “anticipatari” alla scuola dell’infanzia, in quanto
tale servizio è soggetto a normativa statale;
E) di stabilire che la struttura competente in materia di prevenzione e promozione della salute
della Direzione regionale Salute e Politiche sociali, competente a livello regionale per la
programmazione delle strategie vaccinali e per la sorveglianza delle malattie infettive, in
collaborazione i Comuni territorialmente competenti in materia di autorizzazione e vigilanza
sugli asili nido, provvederà ad effettuare un monitoraggio sull’applicazione di quanto previsto
dalla presente deliberazione al fine di individuare eventuali criticità;
F) di stabilire che la Regione Lazio attui interventi ed azioni di comunicazione ed informazione
sull'importanza di dette vaccinazioni obbligatorie, secondo quanto previsto dalla normativa in
materia di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni.
Il Direttore Regionale della Direzione Salute e Politiche Sociali provvederà all’attuazione degli
interventi sopra indicati.
La presente Deliberazione verrà pubblicata sul Bollettino Ufficiale telematico della Regione Lazio e
sul sito regionale www.socialelazio.it.
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ALLEGATO A INDICAZIONI OPERATIVE PER IL RISPETTO DELL’OBBLIGO VACCINALE DA PARTE DEI MINORI PER L’ACCESSO AGLI ASILI NIDO DI CUI ALLA L.R. n.59/1980. A partire dall'anno educativo 2017-2018 per l’iscrizione e comunque per la frequenza dei bambini agli asili nido, pubblici e privati, di cui alla Legge Regionale n16 giugno 1980, n. 59 e ss.mm.ii. ("Norme sugli asili nido"), al momento della domanda di ammissione il genitore si impegna a sottoporre il bambino alla somministrazione dei vaccini a scopo profilattico previsti dal piano nazionale di prevenzione vaccinale e inseriti nei livelli essenziali di assistenza assicurati dal servizio sanitario regionale e a presentare direttamente al Titolare/Gestore dell’asilo nido il certificato attestante le vaccinazioni obbligatorie eseguite dal minore. Qualora non sia prevista nuova domanda di iscrizione (ad esempio bambini già iscritti in anno precedente) il genitore si impegna, sottoscrivendo apposita dichiarazione, a sottoporre il bambino alle vaccinazioni previste dalla normativa vigente nonché dal calendario vaccinale nazionale e regionale, e a presentare direttamente al Titolare/Gestore il certificato. I bambini che accedono ai Servizi ad un'età inferiore a sei mesi, verranno ammessi con riserva e il genitore si impegna ad eseguire la prima dose dei vaccini secondo le indicazioni previste dal piano vaccinale nazionale e regionale. I bambini che si iscrivono al secondo e al terzo anno e che non sono mai stati sottoposti alle vaccinazioni obbligatorie dovranno iniziare il ciclo vaccinale secondo le indicazioni della Azienda sanitaria territoriale competente. I bambini che già stanno frequentando l’asilo nido e che vengono eventualmente ammessi automaticamente agli anni successivi dovranno essere in regola con le vaccinazioni obbligatorie; Anche in questo caso l'ammissione/frequenza all’anno successivo non sarà possibile senza presentazione del certificato vaccinale. Fatti salvi i casi di esonero sotto riportati, qualora al momento della frequenza il bambino non abbia l'idoneità vaccinale, non è consentito l’ingresso all’asilo nido pubblico o privato. Nei casi in cui la vaccinazione deve essere omessa o differita per motivi sanitari, il relativo esonero deve essere certificato dal pediatra di libera scelta e autorizzato dai competenti servizi della Azienda sanitaria territoriale.
REGIONE LAZIO
Direzione Regionale: FORMAZ., RICE. E INNOV., SCUOLA UNIV., DIR. STUDIO
Area: PROGR., ORGAN. E ATT.OFF.ISTR., DIR.ST.SCOL. UNIV.
DETERMINAZIONE
N. del Proposta n. 19877 del 20/12/2016
Oggetto: Presenza annotazioni contabili
Proponente:
Estensore BELLI ANNA MARIA _____________________________
Responsabile del procedimento D'ALESSIO AGNESE _____________________________
Responsabile dell' Area A. D'ALESSIO _____________________________
Direttore Regionale E. LONGO _____________________________
_____________________________
Protocollo Invio _____________________________
Firma di Concerto _____________________________
Ragioneria:
Responsabile del procedimento _____________________________
Responsabile dell' Area Ragioneria G. DELL'ARNO _____________________________
Dir. Reg. Progr. Ec., Bilancio, Dem. e Patr. MARAFINI MARCO _____________________________
_____________________________
Protocollo Ricezione _____________________________
Approvazione dell'Avviso pubblico per la presentazione delle proposte progettuali "Piano di interventi ed azioni per laprevenzione, gestione e contrasto del fenomeno del bullismo e del cyber-bullismo" di cui alla L.R. 24 Marzo 2016, n. 2 -Impegno di spesa per complessivi € 300.000,00 sui capitoli di bilancio F11912 e F11913 e.f. 2016 e pluriennale 2017 epluriennale 2018.
Richiesta di pubblicazione sul BUR: SI Richiesta di pubblicazione sul BUR: SI Pagina 1 / 44 Richiesta di pubblicazione sul BUR: SI
G15946 23/12/2016
REGIONE LAZIO
Proposta n. 19877 del 20/12/2016
Annotazioni Contabili
PGC Tipo
Mov.
Capitolo Impegno /
Accertamento
Mod. Importo Miss./Progr./PdC finanz.
Azione
Beneficiario
1) I F11912/000 50.000,00 04.06 1.04.01.01.999
3.99.99
CREDITORI DIVERSIPlurienalità 2 Imp. 2017: 125.000,00 Imp. 2018: 125.000,00
CEP: Fase IMP. Dare CE - 2.3.1.01.01.999 Avere SP - 2.4.3.02.01.01.999
Trasferimenti correnti a altre
Amministrazioni Centrali n.a.c.
Debiti per Trasferimenti correnti a altre
Amministrazioni Centrali n.a.c.
Bollinatura: SI Imp. N. 23899/2016
2) I F11913/000 50.000,00 04.06 1.04.04.01.001
3.99.99
CREDITORI DIVERSIPlurienalità 2 Imp. 2017: 125.000,00 Imp. 2018: 125.000,00
CEP: Fase IMP. Dare CE - 2.3.1.04.01.001 Avere SP - 2.4.3.02.99.07.001
Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali
Private
Debiti per Trasferimenti correnti a
Istituzioni Sociali Private
Bollinatura: SI Imp. N. 23900/2016
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OGGETTO: Approvazione dell’Avviso pubblico per la presentazione delle proposte progettuali
“Piano di interventi ed azioni per la prevenzione, gestione e contrasto del fenomeno del bullismo e
del cyber-bullismo” di cui alla L.R. 24 Marzo 2016, n. 2 - Impegno di spesa per complessivi €
300.000,00 sui capitoli di bilancio F11912 e F11913 e.f. 2016 e pluriennale 2017 e pluriennale
2018.
LA DIRETTRICE DELLA DIREZIONE REGIONALE FORMAZIONE, RICERCA E
INNOVAZIONE, SCUOLA E UNIVERSITÀ, DIRITTO ALLO STUDIO
Su proposta della Dirigente dell’Area “Programmazione, Organizzazione e Attuazione dell’Offerta
d'Istruzione, Diritto allo Studio Scolastico e Universitario”
VISTO lo Statuto regionale;
VISTA La Legge regionale del 18/02/2002, n. 6 e s.m.i. recante “Disciplina del sistema
organizzativo della Giunta e del Consiglio e disposizioni relative alla dirigenza ed al personale
regionale”;
VISTO il Regolamento 6 settembre 2002, n.1 e s.m.i.: “Regolamento di organizzazione degli uffici
e dei servizi della Giunta Regionale e sue modificazioni e integrazioni ed in particolare il Capo I del
Titolo III, relativo alle strutture organizzative per la gestione;
VISTA la Deliberazione di Giunta Regionale n. 623 del 10/11/2015 con la quale è stato conferito
all’Avv. Elisabetta Longo l’incarico di Direttore della Direzione Regionale “Formazione, Ricerca e
Innovazione, Scuola e Università, Diritto allo Studio”;
VISTO l’Atto di Organizzazione G04374 del 29/04/2016 concernente: “Conferimento dell’incarico
di dirigente dell’Area “Programmazione, Organizzazione e Attuazione dell’Offerta d'Istruzione,
Diritto allo Studio Scolastico e Universitario” della Direzione Regionale Formazione, Ricerca e
Innovazione, Scuola e Università, Diritto allo Studio alla dott.ssa Agnese D’Alessio”.
VISTA la legge 20 Novembre 2001, n. 25 “Norme in materia di programmazione, bilancio e
contabilità della Regione” e s.m.i.;
VISTA la Legge Regionale 31 Dicembre 2015, n. 17 Legge di stabilità regionale 2016;
VISTA la Legge Regionale 31 Dicembre 2015 n. 18 - Bilancio di previsione finanziario della
Regione Lazio 2016-2018;
VISTO il decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, recante: “Disposizioni in materia di
armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei
loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42” e relativi principi
applicativi, e successive modiche;
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VISTO in particolare l’art. 10 comma 3 lett a) del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 che
prevede la possibilità di assumere impegni a valere su esercizi successivi a quello in corso al fine di
garantire la continuità dei servizi connessi con le funzioni fondamentali;
VISTA la Deliberazione di Giunta Regionale n. 775 del 31 dicembre 2015 “Bilancio di previsione
finanziario della Regione Lazio 2016-2018. Approvazione del "Documento tecnico di
accompagnamento", ripartito in titoli, tipologie e categorie per le entrate ed in missioni, programmi
e macroaggregati per le spese.
VISTA la Deliberazione di Giunta Regionale n. 776 del 31 dicembre 2015 “Bilancio di previsione
finanziario della Regione Lazio 2016-2018. Approvazione del "Bilancio finanziario gestionale",
ripartito in capitoli di entrata e di spesa.
VISTA la deliberazione della Giunta regionale 2 febbraio 2016 n. 29, recante: Applicazione delle
disposizioni di cui all'articolo 10, comma 2 e articolo 39, comma 4, del decreto legislativo 23
giugno 2011, n. 118 e successive modifiche, e ulteriori disposizioni per la gestione del bilancio di
previsione finanziario della Regione Lazio 2016-2018;
VISTA la nota prot. n. 117455 del 3 marzo 2016 del Segretario generale della Giunta regionale con
la quale sono state fornite indicazioni in riferimento alla gestione del bilancio regionale 2016-2018,
conformemente a quanto disposto dalla deliberazione della Giunta regionale 2 febbraio 2016, n. 29;
VISTA la deliberazione della Giunta regionale del 23 febbraio 2016, n. 55, recante: “Bilancio di
previsione finanziario della Regione Lazio 2016-2018. Assegnazione dei capitoli di spesa alle
strutture regionali competenti, ai sensi dell'articolo 1, comma 6, lettera c), della legge regionale 31
dicembre 2015, n. 18”;
VISTA la deliberazione della Giunta regionale del 8 marzo 2016, n. 88, recante: “Variazioni del
bilancio regionale 2016-2018, in applicazione delle disposizioni di cui all'articolo 42, commi da 9 a
11, del decreto legislativo 23 giugno 2011 n. 118 e successive modifiche”;
VISTA la deliberazione della Giunta regionale 21 giugno 2016, n. 347, recante: “Bilancio di
previsione finanziario della Regione Lazio 2016-2018. Riassegnazione dei capitoli di spesa alle
strutture regionali competenti, ai sensi dell'articolo 1, comma 6, lettera c), della legge regionale 31
dicembre 2015, n. 18, a parziale modifica dell'Allegato A della deliberazione della Giunta regionale
del 23 febbraio 2016, n. 55 e dei capitoli di spesa istituiti successivamente alla predetta D.G.R. n.
55/2016, in coerenza con la deliberazione della Giunta regionale del 31 marzo 2016, n. 145”;
VISTA la Legge regionale 24 marzo 2016 n. 2 - Disciplina degli interventi per la prevenzione e il
contrasto del fenomeno del bullismo;
VISTE le Linee di orientamento per azioni di prevenzione e di contrasto al bullismo e al
cyberbullismo - MIUR 13 aprile 2015;
CONSIDERATO che la Legge Regionale n. 2/2016 citata ha tra le proprie finalità quelle di
promuovere e sostenere azioni di rilevazione, prevenzione, gestione e contrasto del fenomeno del
bullismo, in tutte le sue diverse manifestazioni, compreso il cyberbullismo, al fine di tutelare la
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crescita educativa, sociale e psicologica dei minori, valorizzare il benessere tra pari e prevenire il
rischio nell’età dell’infanzia e dell’adolescenza;
TENUTO CONTO che a tal fine la Regione finanzia programmi, progetti ed interventi, che abbiano
un approccio multidisciplinare volti al rispetto della dignità della persona, alla valorizzazione delle
diversità, al contrasto di tutte le discriminazioni;
VISTO in particolare l’art. 5 (Criteri e modalità per la concessione dei finanziamenti) comma 1
della l.r. 2/2016 che prevede che la Giunta regionale, con apposita deliberazione determina i criteri
e le modalità relativi alla:
a) redazione da parte dei soggetti beneficiari dei programmi e dei progetti concernenti gli interventi
di cui all’articolo 2;
b) presentazione delle domande per l’ammissione ai finanziamenti;
c) valutazione delle domande per la conseguente formazione della graduatoria degli interventi
ammessi a finanziamento;
d) erogazione dei finanziamenti;
e) rendicontazione e controllo delle spese sostenute.
VISTA in proposito la DGR n 623 del 26 ottobre 2016 concernente: Legge regionale 24 marzo
2016 n. 2 “Disciplina degli interventi per la prevenzione e il contrasto del fenomeno del bullismo”
art. 5 comma 1. Approvazione Linee giuda per la concessione dei finanziamenti per l’annualità
2016 – 2017- 2018, adottata ai sensi dell’art.5 della citata l.r. 2/2016;
DATO ATTO che con il predetto provvedimento è stato stabilito tra l’altro di destinare al
finanziamento del successivo Avviso pubblico € 100.000,00 per l’anno 2016 e ad € 250.000,00
l’anno per il 2017 e 2018 a valere sul “Fondo per la prevenzione e il contrasto al fenomeno del
bullismo” - Capitoli F11912 (€ 50.000,00 anno 2016 – € 125.000,00 anno 2017 e 2018), F11913 (€
50.000,00 anno 2016 – € 125.000,00 anno 2017 e 2018) - esercizi finanziari 2016 - 2018;
DATO ATTO che è stata demandata al Direttore della Direzione Regionale Formazione, Ricerca e
Innovazione, Scuola e Università, Diritto allo studio la pubblicazione dell’Avviso pubblico e
l’adozione di tutti gli atti necessari e conseguenti all’attuazione della presente deliberazione.
PRESO ATTO che la Regione concede i finanziamenti di cui alla l.r. 2/2016 tramite espletamento
di procedure ad evidenza pubblica.
EVIDENZIATA la necessità di adottare una modulistica a corredo dell’Avviso pubblico;
RITENUTO, pertanto di:
approvare l’allegato avviso pubblico (All.1) che costituisce parte essenziale e sostanziale del
presente atto;
approvare i seguenti allegati:
1. Allegato A - Domanda di partecipazione - nel caso di ATS non ancora formalmente costituite, la
domanda sarà presentata su carta intestata del futuro capofila e firmata da tutti i rappresentanti
legali (o loro delegati) dei soggetti costituendi l’associazione. In caso di ATS costituita o
costituenda – a) Atto costitutivo per le ATS già costituite al momento della domanda – b)
dichiarazione di intenti per ATS ancora da costituire, compilate su carta intestata del capofila e
firmata da tutti i componenti. (All. 2)
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2. Allegato B – Atto unilaterale di impegno (All. 3)
3. Allegato C – Formulario del progetto contenente breve descrizione delle esperienze già
condotte, l’indicazione del numero delle scuole, studenti e/o famiglie coinvolte nonché la data
di realizzazione dell’intervento. Il formulario conterrà anche la scheda finanziaria dove saranno
esposte per voci di spesa tutte le spese relative alla proposta progettuale; (All. 4)
4. Allegato D – Scheda finanziaria (All. 4)
5. Allegato E - Dichiarazione di adesione al progetto da parte di istituti scolastici (All. 4)
6. Allegato F - Dichiarazione di adesione al progetto da parte di altri soggetti pubblici e privati
(All. 4) 7. Allegato G - motivi d’esclusione (All. 4)
impegnare a creditori diversi la complessiva somma di € 300.000,00 a valere sul capitolo
F11912 Fondo per la prevenzione e il contrasto al fenomeno del bullismo § trasferimenti
correnti a amministrazioni centrali Missione 04 Istruzione e diritto allo studio - Programma 06
Servizi ausiliari all'istruzione - Aggregato 1.04.01.01.000 - Trasferimenti correnti a
Amministrazioni Centrali così ripartiti:
€ 50.000,00 per l’anno 2016
€ 125.000,00 per l’anno 2017
€ 125.000,00 l’anno 2018
impegnare a creditori diversi la complessiva somma di € 300.000,00 a valere sul Capitolo
F11913 Fondo per la prevenzione e il contrasto al fenomeno del bullismo § trasferimenti
correnti a amministrazioni centrali Missione 04 Istruzione e diritto allo studio - Programma 06
Servizi ausiliari all'istruzione - Aggregato 1.04.04.01.000 - Trasferimenti correnti a Istituzioni
Sociali Private così ripartiti:
€ 50.000,00 per l’anno 2016
€ 125.000,00 per l’anno 2017
€ 125.000,00 l’anno 2018
DETERMINA
Le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale del presente atto
approvare l’allegato avviso pubblico (All.1) che costituisce parte essenziale e sostanziale del
presente atto;
approvare i seguenti allegati:
1. Allegato A - Domanda di partecipazione - nel caso di ATS non ancora formalmente
costituite, la domanda sarà presentata su carta intestata del futuro capofila e firmata da tutti i
rappresentanti legali (o loro delegati) dei soggetti costituendi l’associazione. In caso di ATS
costituita o costituenda – a) Atto costitutivo per le ATS già costituite al momento della
domanda – b) dichiarazione di intenti per ATS ancora da costituire, compilate su carta
intestata del capofila e firmata da tutti i componenti. (All. 2)
2. Allegato B – Atto unilaterale di impegno (All. 3)
3. Allegato C – Formulario del progetto contenente breve descrizione delle esperienze già
condotte, l’indicazione del numero delle scuole, studenti e/o famiglie coinvolte nonché la
data di realizzazione dell’intervento. Il formulario conterrà anche la scheda finanziaria dove
saranno esposte per voci di spesa tutte le spese relative alla proposta progettuale; (All. 4)
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4. Allegato D – Scheda finanziaria (All. 4)
5. Allegato E - Dichiarazione di adesione al progetto da parte di istituti scolastici (All. 4)
6. Allegato F - Dichiarazione di adesione al progetto da parte di altri soggetti pubblici e privati
(All. 4) 7. Allegato G - motivi d’esclusione (All. 4)
impegnare a creditori diversi la complessiva somma di € 300.000,00 a valere sul capitolo
F11912 Fondo per la prevenzione e il contrasto al fenomeno del bullismo § trasferimenti
correnti a amministrazioni centrali Missione 04 Istruzione e diritto allo studio - Programma 06
Servizi ausiliari all'istruzione - Aggregato 1.04.01.01.000 - Trasferimenti correnti a
Amministrazioni Centrali così ripartiti:
€ 50.000,00 per l’anno 2016
€ 125.000,00 per l’anno 2017
€ 125.000,00 l’anno 2018
impegnare a creditori diversi la complessiva somma di € 300.000,00 a valere sul Capitolo
F11913 Fondo per la prevenzione e il contrasto al fenomeno del bullismo § trasferimenti
correnti a amministrazioni centrali Missione 04 Istruzione e diritto allo studio - Programma 06
Servizi ausiliari all'istruzione - Aggregato 1.04.04.01.000 - Trasferimenti correnti a Istituzioni
Sociali Private così ripartiti:
€ 50.000,00 per l’anno 2016
€ 125.000,00 per l’anno 2017
€ 125.000,00 l’anno 2018
La presente determinazione sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Lazio e sul sito
www.regione.lazio.it.
Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso giurisdizionale innanzi al T.A.R Lazio nel
termine di giorni sessanta dalla pubblicazione, ovvero ricorso straordinario al Capo dello Stato entro
il termine di centoventi giorni.
La Direttrice
Avv. Elisabetta Longo
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REGIONE LAZIO
Assessorato Formazione, Ricerca, Scuola e Università
Direzione Regionale Formazione, Ricerca e Innovazione
Scuola e Università, Diritto allo Studio
Area Programmazione, Organizzazione e Attuazione dell’offerta d’istruzione, Diritto allo Studio
Scolastico e Universitario
AVVISO PUBBLICO PER LA PRESENTAZIONE DELLE PROPOSTE PROGETTUALI
Piano di interventi ed azioni per la prevenzione, gestione e contrasto del fenomeno del
bullismo e del cyber-bullismo
L.R. 24 Marzo 2016, n. 2 “Disciplina degli interventi per la prevenzione e il contrasto del
fenomeno del bullismo”.
Le risorse finanziarie per la realizzazione delle iniziative di cui al presente avviso sono stanziate
nell’ambito del programma 06 “Servizi ausiliari all’istruzione” della missione 04 “Istruzione e
diritto allo studio”, di un apposito fondo denominato “Fondo per la prevenzione e il contrasto al
fenomeno del bullismo.
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Regione Lazio “Piano di interventi ed azioni per la prevenzione, gestione e contrasto del fenomeno del bullismo e del cyber-bullismo” anno 2016-17
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Sommario 1 Caratteristiche dell’Avviso ..................................................................................................................... 3
1.1 Finalità ......................................................................................................................................................... 3
1.2 Oggetto dell’Avviso .................................................................................................................................... 3
1.3 Quadro normativo di riferimento ................................................................................................................. 4
2 Articolazione degli interventi ammessi al contributo ............................................................................... 4
3 Destinatari degli interventi ........................................................................................................................ 5
4 Soggetti proponenti ................................................................................................................................... 5
5 Delega a Terzi .......................................................................................................................................... 6
6 Risorse finanziarie ................................................................................................................................... 6
7 Tempi di realizzazione degli interventi .................................................................................................. 7
8 Tempistica e modalità per l’approvazione dei progetti ........................................................................ 7
9 Modalità per la presentazione dei progetti ............................................................................................ 7
10 Documentazione da presentare .......................................................................................................... 8
11 Ammissibilità e Valutazione ............................................................................................................... 9
12 Pubblicazione graduatorie ................................................................................................................ 10
13 Atto unilaterale di impegno .............................................................................................................. 11
14 Obblighi del beneficiario del finanziamento ................................................................................... 11
15 Modalità di erogazione del finanziamento ...................................................................................... 12
16 Gestione finanziaria costi ammissibili e norme per la rendicontazione ....................................... 13
17 Decadenza, revoca , rinuncia o riduzione del finanziamento ........................................................ 15
18 Monitoraggio ...................................................................................................................................... 15
19 Pubblicità e informazioni sull’avviso pubblico ............................................................................... 15
20 Trattamento dei dati personali ......................................................................................................... 16
21 Disposizioni finali ............................................................................................................................... 16
22 Assistenza Tecnica durante l’elaborazione delle Proposte ............................................................ 16
23 Documentazione della procedura ..................................................................................................... 16
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Regione Lazio “Piano di interventi ed azioni per la prevenzione, gestione e contrasto del fenomeno del bullismo e del cyber-bullismo” anno 2016-17
3
AVVISO PUBBLICO PER IL PIANO DI INTERVENTI ED AZIONI PER LA
PREVENZIONE, GESTIONE E CONTRASTO DEL FENOMENO DEL BULLISMO E
DEL CYBER-BULLISMO.
1 Caratteristiche dell’Avviso
1.1 Finalità
La Regione Lazio, in ottemperanza a quanto previsto nella L.R. 24 Marzo 2016, n. 2 “Disciplina
degli interventi per la prevenzione e il contrasto del fenomeno del bullismo”, al fine di tutelare la
crescita educativa, sociale e psicologica dei minori, intende promuovere iniziative e progetti
finalizzati alla prevenzione, gestione e contrasto del fenomeno del bullismo in tutte le sue
manifestazioni compreso il cyber-bullismo.
Obiettivo, con i fondi stanziati, è avviare una politica scolastica integrata antibullismo, ossia un
percorso di esperienze e progetti che coinvolga il maggior numero di soggetti e persone, dentro e
fuori dalla scuola, tesa a diminuire gli atteggiamenti di prepotenza e volta a favorire contesti di
apprendimento nei quali tutti possano trovare il proprio spazio per crescere.
Attraverso l’Avviso pubblico “Piano di interventi ed azioni per la prevenzione, gestione e contrasto
del fenomeno del bullismo e del cyber-bullismo” la Regione Lazio vuole promuovere e sostenere
azioni di rilevazione, prevenzione, gestione e contrasto del fenomeno del bullismo e del cyber-
bullismo, finalizzate a tutelare l’integrità psico-fisica dei minori, prevenire il rischio del verificarsi
di episodi di bullismo nell’età dell’infanzia e dell’adolescenza e, parallelamente, diffondere la
riflessione sulle tematiche della sicurezza on-line per garantire un uso consapevole e corretto della
Rete.
Per garantire un’ampia partecipazione di soggetti pubblici e privati, che operano nel campo
dell’istruzione e non, e la massima diversificazione delle tipologie di intervento, si prevede la
concessione di contributi economici per la realizzazione di interventi diretti ai soggetti
maggiormente esposti al rischio del fenomeno del bullismo.
1.2 Oggetto dell’Avviso
Per le finalità della legge verranno finanziati progetti, caratterizzati da un approccio
multidisciplinare, volti dunque a tutelare il processo di sviluppo educativo, psicologico e sociale dei
bambini e degli adolescenti, alla diffusione della cultura della legalità, all’utilizzo consapevole degli
strumenti informatici e della rete, soprattutto in ambiente scolastico.
Gli interventi proposti dovranno prendere avvio da apposite azioni di ricerca, finalizzate ad
acquisire le specificità e la mappatura del fenomeno in termini di presenza sul territorio regionale
(diverso al suo interno in quanto a caratteristiche socioeconomiche e culturali) della tipicità delle
sue manifestazioni nonché della cultura dei gruppi.
Ciascuna azione, pur lasciando al proponente la possibilità di individuare modalità anche originali
e innovative per il raggiungimento degli obiettivi e dei risultati previsti dall’Avviso, prevede due
principali componenti
Una prima componente formativa relativa ad attività informative, didattiche in senso ampio; una
seconda componente inerente l’utilizzo di strumentazione e/o altri mezzi/materiali, soluzioni
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Regione Lazio “Piano di interventi ed azioni per la prevenzione, gestione e contrasto del fenomeno del bullismo e del cyber-bullismo” anno 2016-17
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tecnologiche e comunicative innovative; tale componente è integrativa della prima e direttamente
funzionale all’efficacia complessiva dell’intervento.
L’Avviso è articolato in più macro azioni che possiedono diverse caratteristiche dal punto di vista
dell’architettura e della progettazione.
Tutte le proposte progettuali devono essere finalizzate al raggiungimento degli obiettivi in
premessa.
1.3 Quadro normativo di riferimento
Il presente Avviso viene adottato con riferimento al seguente quadro normativo:
1 Legge regionale 24 marzo 2016, n. 2, concernente: “Disciplina degli interventi per la
prevenzione e il contrasto del fenomeno del bullismo”;
2 Decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 “Codice in materia di protezione dei dati personali”
e s.m.i;
3 Linee di orientamento per azioni di prevenzione e di contrasto al bullismo e al cyberbullismo - l
MIUR 13 aprile 2015.
4 DGR n. 623 del 25.10.2016 (Linee guida per la realizzazione di progetti finalizzati alla
rilevazione, prevenzione, gestione e contrasto del fenomeno del bullismo, in tutte le sue diverse
manifestazioni, compreso il cyberbullismo)
2 Articolazione degli interventi ammessi al contributo
Per le finalità del presente Avviso vengono finanziati progetti e azioni, caratterizzati da un
approccio multidisciplinare, volti dunque a tutelare il processo di sviluppo educativo, psicologico e
sociale dei bambini e degli adolescenti, alla diffusione della cultura della legalità, all’utilizzo
consapevole degli strumenti informatici e della rete, soprattutto in ambiente scolastico.
I cosiddetti bulli e cyberbulli, infatti, si possono configurare, alla stregua delle loro vittime, come
adolescenti che necessitano dell'azione coordinata della comunità educante, almeno in alcune fasi
del loro percorso scolastico, per far fronte alle esigenze educative speciali che richiedono misure
necessarie per un loro recupero sia da un punto di vista educativo che sociale. A tal fine sono
privilegiati i progetti elaborati in raccordo tra scuola, territorio e famiglia.
In particolare, ai sensi dell’art. 2 della L.R. n. 2/2016, saranno ammessi a finanziamento i
progetti che perseguiranno le seguenti azioni:
A. promozione di iniziative di carattere culturale, sociale e sportivo sui temi del rispetto delle
diversità, dell’educazione alla legalità e all’uso consapevole della rete internet;
B. organizzazione di corsi di formazione per il personale scolastico, gli operatori sportivi e gli
educatori in generale, volti a far acquisire tecniche e pratiche educative efficaci nella
prevenzione del fenomeno del bullismo con particolare attenzione ai rischi provenienti dai
modelli culturali potenzialmente lesivi della dignità della persona, veicolati dai mezzi di
comunicazione e dal web;
C. organizzazione di corsi e programmi di assistenza volti a far acquisire ai genitori la
consapevolezza del fenomeno e delle sue manifestazioni e la capacità di decodificarne i segnali
nonché l’importanza del dialogo con i figli vittime di soprusi o spettatori di violenze o con
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Regione Lazio “Piano di interventi ed azioni per la prevenzione, gestione e contrasto del fenomeno del bullismo e del cyber-bullismo” anno 2016-17
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coloro che si sono resi responsabili di azioni di bullismo; Coinvolgere le famiglie in percorsi
formativi, volti a sviluppare competenze/conoscenze per una più adeguato esercizio della
funzione genitoriale;
D. attivazione di progetti di rete che promuovano, previo accordo, forme permanenti di
collaborazione con i servizi minorili dell’amministrazione della giustizia, delle prefetture - uffici
territoriali del Governo, delle forze dell’ordine, delle aziende sanitarie locali e degli enti locali;
E. attivazione di percorsi di sostegno in favore dei minori vittime, autori e spettatori di atti di
bullismo, dei gruppi classe in cui si è verificato l’evento, nonché di sportelli di ascolto nelle
scuole, anche con il supporto di competenti figure professionali, per stimolare la consapevolezza
degli schemi comportamentali disfunzionali che bullo, vittima e spettatori attivano e per
sostenere l’apprendimento di comportamenti sociali positivi;
F. realizzazione di campagne di sensibilizzazione ed informazione rivolte ai bambini della
scuola dell’infanzia, della scuola primaria, agli studenti della scuola secondaria di primo e
secondo grado, nonché alle loro famiglie, con particolare attenzione alla creazione di modalità
di coinvolgimento dei genitori di fasce sociali deboli e a rischio e agli insegnanti ed educatori in
generale in ordine alla gravità del fenomeno del bullismo e delle sue conseguenze.
3 Destinatari degli interventi
Le iniziative finanziate saranno rivolte ad una platea molto ampia e variegata di destinatari quali:
- i bambini e gli adolescenti delle scuole primarie e secondarie di primo e secondo grado
frequentanti gli istituti scolastici statali e paritari della Regione vittime, autori e spettatori di atti
di bullismo e relativi gruppi classe per i quali sono previsti percorsi di sostegno specifici;
- gli operatori e gli educatori che a vario titolo si occupano dei minori insieme con le famiglie.
Infine, in via più indiretta, si avranno ricadute più generali sull’intero sistema dei servizi attraverso
specifiche campagne di sensibilizzazione ed all’attivazione di reti e forme permanenti di
collaborazione.
Non possono fare richiesta di contributo i soggetti che per lo stesso intervento abbiano
ricevuto un finanziamento da altra struttura della Regione Lazio.
4 Soggetti proponenti
I Soggetti che potranno presentare proposte sono:
a) i comuni singoli o associati;
b) i municipi e gli altri enti locali;
c) le istituzioni scolastiche;
d) le aziende sanitarie locali;
e) le associazioni e le organizzazioni con certificata esperienza, iscritte nel registro regionale di
cui all’articolo 9 della legge regionale 1 settembre 1999, n. 22 e successive modifiche;
f) le associazioni e le organizzazioni con certificata esperienza, iscritte nel registro regionale
delle organizzazioni di volontariato di cui all’articolo 3 della legge regionale 28 giugno 1993,
n. 29 e successive modifiche.
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Regione Lazio “Piano di interventi ed azioni per la prevenzione, gestione e contrasto del fenomeno del bullismo e del cyber-bullismo” anno 2016-17
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I soggetti di cui ai punti e) ed f) dovranno operare da almeno cinque anni nel campo del disagio
sociale, del sostegno alla famiglia e alla genitorialità nonché in quello minorile ed avvalersi di
formatori e formatrici con comprovata esperienza pluriennale e che abbiano effettuato idonei corsi
di studio e/o pubblicazioni. Dovranno inoltre poter certificare esperienza pluriennale specifica nel
campo della prevenzione e del contrasto del bullismo ed in particolare:
aver condotto o partecipato a progetti di prevenzione e contrasto del bullismo con rilevante
coinvolgimento dei target dei bambini e degli adolescenti anche per il numero delle scuole e
degli studenti coinvolti;
avvalersi di professionisti laureati e con esperienza pluriennale specifica in attività di
prevenzione e contrasto dei fenomeni del bullismo e del cyber-bullismo.
I soggetti di cui sopra possono presentare domanda di contributo sia in forma singola che
attraverso ATI, ATS, Reti di scuole.
La costituzione in forma associata può avvenire successivamente alla presentazione della domanda,
alla quale, tuttavia, dovrà essere allegata una dichiarazione di intenti. Tale dichiarazione dovrà
indicare: elenco dei componenti, capofila, ruolo, compiti e competenze di ciascuno (Allegato ….),
ripartizione finanziaria esatta espressa in euro (Allegato …) La dichiarazione di intenti deve essere
sottoscritta da tutti i rappresentanti legali dei soggetti coinvolti.
Avrà rilevanza dal punto di vista della valutazione il coinvolgimento nel progetto di reti di scuole,
così come l’adesione di altri Soggetti pubblici e privati.
5 Delega a Terzi
È vietata la delega a enti terzi per la gestione e/o realizzazione delle attività progettuali. In
caso di apporti specifici debitamente evidenziati in progetto ed autorizzati dalla Regione Lazio gli
affidamenti a terzi non potranno avere importi superiori al 30% del costo totale del progetto. Non si
intende per delega il conferimento di incarichi a persone fisiche, sottoscritti direttamente dal
soggetto attuatore vincitore del bando.
6 Risorse finanziarie
L’iniziativa è finanziata con le risorse stanziate nell’ambito del programma 06 “Servizi ausiliari
all’istruzione” della missione 04 “Istruzione e diritto allo studio”, con l’apposito fondo denominato
“Fondo per la prevenzione e il contrasto al fenomeno del bullismo”. L’importo
complessivamente stanziato è pari a complessivi € 600.000,00 di cui :
A. € 300.000,00 a valere sul capitolo f11912 Fondo per la prevenzione e il contrasto al fenomeno
del bullismo § trasferimenti correnti a amministrazioni centrali Missione 04 Istruzione e diritto
allo studio - Programma 06 Servizi ausiliari all'istruzione - Aggregato 1.04.01.01.000 -
Trasferimenti correnti a Amministrazioni Centrali così ripartiti:
€ 50.000,00 per l’anno 2016
€ 125.000,00 per l’anno 2017
€ 125.000,00 l’anno 2018
B. € 300.000,00 a valere sul Capitolo F11913 Fondo per la prevenzione e il contrasto al fenomeno
del bullismo § trasferimenti correnti a amministrazioni centrali Missione 04 Istruzione e diritto
allo studio - Programma 06 Servizi ausiliari all'istruzione - Aggregato 1.04.04.01.000 -
Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private così ripartiti
€ 50.000,00 per l’anno 2016
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€ 125.000,00 per l’anno 2017
€ 125.000,00 l’anno 2018
Sulla base della tipologia dei soggetti che risulteranno assegnataria del finanziamento sarà effettuata
l’opportuna variazione sul capitolo competente per macro-aggregato.
Il costo massimo ammissibile per ciascun progetto è di € 10.000,00.
L’Amministrazione si riserva altresì di integrare le risorse stanziate con il presente Avviso con
ulteriori risorse che si rendessero disponibili.
7 Tempi di realizzazione degli interventi
I progetti approvati dovranno essere realizzati entro la data prevista nella proposta progettuale, e
comunque nei tempi e con modalità idonee a garantirne la piena fruizione da parte dei destinatari
delle specifiche azioni.
8 Tempistica e modalità per l’approvazione dei progetti
Le proposte progettuali saranno approvate di norma entro 60 giorni dalla data di scadenza per la
presentazione e saranno finanziate sulla base del punteggio conseguito (tra quelle che hanno
conseguito il punteggio minimo richiesto), in ordine decrescente, fino a concorrenza delle risorse
disponibili.
9 Modalità per la presentazione dei progetti
Ciascun proponente (sia in forma singola che associata) potrà presentare una sola proposta
progettuale.
Le proposte progettuali dovranno pervenire per posta elettronica certificata all’indirizzo PEC
[email protected], entro e non oltre le ore 12.00 del 10
febbraio 2017 o con consegna a mano, entro la stessa data, ma sempre su supporto elettronico.
Le proposte dovranno essere predisposte utilizzando esclusivamente la modulistica predisposta nel
presente Avviso Pubblico che sarà resa disponibile in formato editabile sul portale regionale.
La PEC usata ai fini della presentazione del progetto deve essere quella del soggetto proponente o
del capofila dell’ATS costituita o costituenda. Non sarà ritenuta ammissibile la domanda inviata da
casella di posta elettronica ordinaria o da PEC non appartenente al soggetto proponente. Non è
ammissibile l’utilizzo della PEC personale del legale rappresentante del soggetto proponente.
La casella PEC usata dal soggetto proponente per la trasmissione della domanda e dei relativi
allegati sarà utilizzata dalla Regione Lazio, ad ogni effetto di legge, per la trasmissione di qualsiasi
comunicazione riguardante il procedimento.
Le domande inviate con Posta certificata dovranno indicare come oggetto esattamente la seguente
dicitura: “Avviso pubblico - Piano di interventi ed azioni per la prevenzione, gestione e
contrasto del fenomeno del bullismo e del cyber-bullismo”.
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Regione Lazio “Piano di interventi ed azioni per la prevenzione, gestione e contrasto del fenomeno del bullismo e del cyber-bullismo” anno 2016-17
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L’orario di ricevimento della PEC è quello indicato nella comunicazione di “consegna”. Pertanto,
non sarà presa in considerazione come attestazione dell’orario di presentazione della domanda, la
comunicazione di “invio”.
Qualora il Soggetto proponente si trovi nell’impossibilità di utilizzare la PEC è possibile la
consegna a mano entro e non oltre le ore 12,00 del 10 febbraio 2017 presso l’Ufficio accettazione
della Regione Lazio – Via Rosa Raimondi Garibaldi, 7 – 00145 Roma – piano terra – Palazzina B.
Nella domanda di ammissione al contributo formulata con l’Allegato A dovranno essere dettagliate
le motivazioni all’impedimento dell’uso della PEC. La Regione Lazio valuterà tali motivazioni e
l’opportunità di accoglimento della domanda in sede di Commissione di valutazione.
Le domande consegnate a mano dovranno essere indirizzate in busta chiusa a:
Regione Lazio - Direzione Formazione, Ricerca e Innovazione, Scuola e Università, Diritto allo
studio – Via R. Raimondi Garibaldi, 7 – 00145 Roma. Le stesse dovranno recare il mittente e
riportare esattamente la dicitura: “Avviso pubblico - Piano di interventi ed azioni per la
prevenzione, gestione e contrasto del fenomeno del bullismo e del cyber-bullismo. NON
APRIRE”.
La busta dovrà contenere tutta la documentazione richiesta e più avanti specificata, caricata su
supporto elettronico (CD o pen drive) inoltre, dovrà contenere copia cartacea dell’Allegato A, per
consentire la valutazione delle motivazioni del mancato ricorso alla PEC prima dell’apertura del
materiale documentale relativo al progetto.
Modalità di consegna diverse da quelle indicate ai precedenti punti del presente paragrafo
comportano l’esclusione.
10 Documentazione da presentare
I documenti da inviare tramite PEC o con consegna a mano, ma sempre su supporto elettronico,
devono essere tutti compilati utilizzando la modulistica disponibile in formato editabile sul portale
regionale, firmati e scansionati in un unico file PDF. La firma autografa, nei modelli in cui è
prevista, deve essere del legale rappresentante del soggetto proponente o di un suo delegato. In
questo secondo caso deve essere allegata anche la delega alla firma.
I documenti da inserire nel file pdf sono:
1. Allegato A: Domanda di partecipazione - nel caso di ATS non ancora formalmente
costituite, la domanda sarà presentata su carta intestata del futuro capofila e firmata da tutti i
rappresentanti legali (o loro modelli delegati) dei soggetti costituendi l’associazione. In caso
di ATS costituita o costituenda – Atto costitutivo per le ATS già costituite al momento della
domanda – dichiarazione di intenti per ATS ancora da costituire, compilate su carta
intestata del capofila e firmata da tutti i componenti.
2. Copia del documento di identità in corso di validità del legale rappresentante, o del suo
delegato; in caso di ATS ancora da costituire saranno allegati i documenti di tutti i
rappresentanti legali (o loro delegati) dei soggetti costituendi l’associazione;
3. le eventuali deleghe dei rappresentanti legali dei soggetti proponenti o degli altri soggetti
facenti parte dell’ ATS;
4. Allegato B.- Atto unilaterale di impegno
5. Allegato C – Formulario del progetto contenente breve descrizione delle esperienze già
condotte, l’indicazione del numero delle scuole, studenti e/o famiglie coinvolte nonché la
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data di realizzazione dell’intervento. Il formulario conterrà anche la scheda finanziaria dove
saranno esposte per voci di spesa tutte le spese relative alla proposta progettuale;
6. Allegato D - Scheda finanziaria di progetto;
7. Allegato E dichiarazione di adesione al progetto da parte di Istituti scolastici
8. Allegato F dichiarazione di adesione al progetto da parte di altri soggetti pubblici e privati
9. Allegato G: motivi di esclusione
La mancata presentazione di uno o più documenti o la loro errata, illeggibile o incompleta
formulazione, costituiscono motivo di esclusione dalla procedura.
11 Ammissibilità e Valutazione
La Regione Lazio, sulla base delle domande pervenute, realizza una valutazione ex ante dei progetti
con l’obiettivo di selezionare i migliori applicando i principi di trasparenza e uniformità di giudizio.
Le domande saranno valutate da una Commissione interna, nominata con apposito provvedimento
dal Direttore della Direzione Formazione, Ricerca e Innovazione, Scuola e Università, Diritto allo
studio.
L’istruttoria di valutazione sarà articolata in due fasi successive a) istruttoria formale e b)
istruttoria tecnica. Tale procedura sarà completata entro 30 giorni dalla data di chiusura
dell’Avviso.
L’istruttoria formale sarà finalizzata a verificare la sussistenza dei requisiti di ammissibilità dei
soggetti richiedenti e la completezza documentale. A conclusione della fase i progetti saranno
esclusi oppure accederanno alla fase successiva. I motivi di esclusione sono analiticamente
dettagliati nell’Allegato G.
In fase di istruttoria tecnica la Commissione attribuisce un punteggio complessivo ad ogni
progetto, con valore massimo pari a 100, ottenibile dalla somma di punteggi parziali assegnati sulla
base di criteri di valutazione come da modello di cui sotto:
GRIGLIA A: CRITERI DI VALUTAZIONE RIFERITI AL PROGETTO
CRITERI DI
VALUTAZIONE
ARTICOLAZIONE PUNTEGGIO
MAX
a) Livello ed esperienza
specifica delle risorse
umane coinvolte
Curriculum soggetti coinvolti
10
b) Qualità dell’azione
progettuale
Chiarezza espositiva 10
50
Capacità innovativa 10
Sperimentazione e creazione di modelli
di progettualità replicabili
10
Obiettivi finali da raggiungere 10
Utilizzo di metodologie peer to peer per
il coinvolgimento dei giovani da
formare per intervenire in situazioni di
bullismo/cyberbullismo
10
Sub Totale 50
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10
c) Rispondenza del
progetto alle
caratteristiche richieste
10
d) Grado di
specializzazione del
proponente in progetti di
prevenzione e contrasto
del bullismo
10
e) Qualità e portata delle
azioni di disseminazione
previste
10
f) Congruità e coerenza
dei costi
10
TOTALE PUNTEGGIO 100
Il punteggio minimo per l’ammissibilità è di 60 punti su 100.
L’istruttoria tecnica, è finalizzata a valutare la qualità del Progetto integrato e degli interventi che
lo compongono, compresa la coerenza, congruità e pertinenza delle spese dichiarate, che potrà
determinare una revisione dei costi ammissibili presentati.
A chiusura della fase istruttoria si procederà alla formulazione di una graduatoria di merito e
all’individuazione dei soggetti beneficiari del contributo regionale.
A parità di punteggio, per la formazione della graduatoria, sarà data precedenza al soggetto che avrà
ottenuto il miglior punteggio con riferimento al Criterio “Qualità e Coerenza progettuale interna”.
Se si riscontrasse parità anche nel punteggio su tale criterio, sarà assegnata la priorità in base
all’ordine di arrivo dei progetti, come risultante dalla data e ora di trasmissione telematica del
progetto
In caso di persistente parità, si farà riferimento all’ordine di consegna della domanda, verificando
data e orario di ricevimento della posta elettronica certificata o del plico consegnato a mano.
Compiuto il processo di valutazione, la Commissione di valutazione trasmetterà alla Direzione
Formazione, Ricerca e Innovazione, Scuola e Università, Diritto allo Studio:
a) l’elenco dei progetti che hanno ottenuto un punteggio uguale o superiore alla soglia minima
stabilita dall’Avviso pubblico, con l’indicazione del punteggio ottenuto da ciascuno
b) l’elenco dei progetti che non hanno superato la soglia minima, con l’indicazione del punteggio
ottenuto da ciascuno;
c) l’elenco dei progetti esclusi per motivi formali
Il contributo sarà concesso ai soggetti utilmente collocati in graduatoria, fino a copertura
totale delle risorse disponibili, con eventuale arrotondamento per difetto dell’ultimo Progetto
finanziabile.
Qualora si dovessero verificare economie e/o rinunce, ovvero nel caso di ulteriori disponibilità di
risorse finanziarie, Regione Lazio si riserva la facoltà di procedere allo scorrimento della
graduatoria.
12 Pubblicazione graduatorie
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Con apposite Determinazioni Dirigenziali saranno approvati gli elenchi dei progetti finanziati, dei
progetti idonei ma non finanziabili per carenza di risorse e dei progetti inammissibili, con
indicazione dei motivi di esclusione.
Tali determinazioni saranno pubblicate sul BUR della Regione Lazio, sul portale istituzionale
http://www.regione.lazio.it.
La pubblicazione sul BURL ha valore di notifica per gli interessati a tutti gli effetti di legge.
In deroga a quanto sopra previsto, l'Amministrazione regionale si riserva la facoltà di revocare,
modificare o annullare il presente Avviso pubblico con atto motivato, qualora ne ravveda la
necessità o l'opportunità, senza che possa essere avanzata pretesa alcuna da parte dei proponenti.
13 Atto unilaterale di impegno
I rapporti tra Regione e soggetto beneficiario del finanziamento sono regolati in base all’Atto
unilaterale di impegno (Allegato B), che deve essere stampato, timbrato e firmato, scannerizzato ed
allegato in formato pdf al formulario on line per la presentazione del progetto, ai sensi del D.P.R.
28/12/2000 n. 445.
14 Obblighi del beneficiario del finanziamento
Pena la revoca, il beneficiario si obbliga, oltre a quanto altro previsto nell’atto unilaterale di
impegno, a:
a) dare avvio alle attività entro 30 giorni dalla notifica di approvazione del finanziamento che
avviene tramite pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Lazio;
b) attuare ed ultimare tutte le operazioni nei tempi previsti nella proposta presentata e nel rispetto
delle normative nazionali e regionale;
c) assicurare che le attività previste dal Progetto vengano realizzate nei termini stabiliti dall’
Avviso;
d) per i soggetti pubblici, acquisire e comunicare alla Regione il CUP (Codice Unico di Progetto -
Legge n. 3/2003) entro 30 giorni dall'approvazione del progetto. Per i soggetti privati il CUP
sarà richiesto direttamente dall'amministrazione regionale e comunicato al beneficiario;
e) per proposte presentate da parte di Associazioni Temporanee di Impresa ovvero di Scopo, non
formalizzate al momento della presentazione del progetto, a procedere alla formalizzazione
dell’Associazione entro e non oltre 30 gg. dalla notifica di approvazione del progetto presentato
e comunque prima dell’avvio delle attività;
f) rendere tracciabili i flussi finanziari afferenti il contributo concesso secondo quanto disposto
dall’art. 3 della Legge 13 Agosto 2010 n.136 e a comunicare il conto corrente, bancario o
postale su cui saranno registrati tutti i flussi finanziari afferenti il progetto, le generalità ed il
codice fiscale delle persone delegate ad operare su tale conto ed ogni eventuale variazione ai
suindicati dati;
g) indicare negli strumenti di pagamento relativi ad ogni transazione il codice progetto e il codice
azione identificativi dell’intervento autorizzato;
h) non apportare variazioni o modifiche ai contenuti dell’intervento senza giustificata motivazione
e preventiva richiesta alla Regione Lazio che autorizzerà o meno, previa valutazione,
comunicandolo al soggetto beneficiario;
i) produrre con la tempistica e le modalità stabilite la documentazione giustificativa delle
attività effettivamente realizzate e fornire secondo le modalità stabilite dalla Regione stessa,
tutti i dati finanziari, procedurali e fisici attinenti la realizzazione del progetto finanziato;
j) garantire la conservazione e la disponibilità della relativa documentazione per un periodo di 5
anni a decorrere dalla data di erogazione del saldo, la documentazione originale di spesa;
k) adempiere agli obblighi di informazioni e comunicazione previsti;
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l) ove necessario provvedere alla stipula della polizza di responsabilità civile verso terzi (RCT) e
all’apertura di un’apposita posizione assicurativa (INAIL) sul rischio legato all’attività svolta;
m) assicurare che eventuali variazioni di ragione sociale, cessioni, localizzazioni, o quant’altro
riferito a variazioni inerenti il proprio status siano segnalate tempestivamente dal Capofila al
Responsabile del procedimento
n) collaborare ed accettare i controlli che la Regione Lazio e gli altri soggetti preposti potranno
svolgere in relazione alla realizzazione del Progetto e degli interventi in esso previsti.
Il capofila sarà inoltre tenuto specificatamente a:
- rappresentare il partenariato nei confronti di Regione Lazio;
- compiere tutti gli atti necessari per la partecipazione alla procedura di selezione e conseguenti la
stessa fino alla completa realizzazione degli interventi previsti nel Progetto;
- coordinare il processo di attuazione del Progetto Integrato e assicurarne il monitoraggio;
- rendicontare alla Regione Lazio le attività realizzate conformemente a quanto previsto dall’atto
di approvazione della graduatoria e del relativo contributo.
15 Modalità di erogazione del finanziamento
L’erogazione del contributo avverrà in due tranche:
- anticipo pari al 50% del contributo se richiesto;
- saldo finale commisurato all’importo riconosciuto
Per il pagamento del primo anticipo, che potrà avvenire solo successivamente agli adempimenti a-
c- d- del punto 14 deve essere presentata la seguente documentazione:
- dichiarazione avvio attività;
- richiesta di erogazione dell’anticipo;
- documento contabile fiscalmente idoneo, relativo all’importo da ricevere a titolo di anticipo;
- ove previsto, contratto di fideiussione assicurativa o bancaria.
Il contratto di fideiussione assicurativa o bancaria, a prima richiesta e senza eccezioni, stipulato a
garanzia dell’importo da ricevere a titolo di anticipo dovrà essere rilasciata dai seguenti soggetti:
• Compagnie di Assicurazione iscritte nell’elenco IVASS autorizzate all’esecuzione del ramo
cauzione ovvero di costituire cauzione con polizza fideiussoria di obblighi verso lo Stato ed
altri enti pubblici (gli intermediari di paesi stranieri devono risultare iscritti nell’apposito
elenco: persone fisiche e società - con residenza o sede legale in altri Stati della UE o
appartenenti allo Spazio Economico Europeo (SEE) ammessi a svolgere attività di
intermediazione assicurativa e riassicurativa sul territorio italiano in regime di stabilimento
o di libera prestazione di servizi);
• Intermediari finanziari iscritti nell’elenco speciale ex art. 107 del T.U.B;
• Istituti Bancari;
• Banche di garanzia collettivi fidi;
• Confidi iscritti art. 107 del TUB.
Il Soggetto attuatore per tutte le azioni potrà optare anche per l’erogazione dell’intero contributo a
saldo a conclusione dell’intervento: in questo caso per i soggetti privati non è necessaria la
presentazione della polizza fideiussoria.
Ai fini dell’erogazione del saldo il soggetto attuatore, deve presentare domanda di rimborso finale a
saldo corredata dalla la seguente documentazione;
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1. una Relazione finale sull’esito del Progetto nel suo complesso, nella quale documentare il
raggiungimento degli obiettivi dichiarati in fase di progettazione;
2. il rendiconto delle spese effettivamente sostenute, tramite dichiarazione sostitutiva di atto
notorio ai sensi del D.P.R.n.445/2000nelle modalità previste al paragrafo successivo.
L’erogazione del saldo avverrà previa verifica:
- della Relazione finale sull’esito del Progetto;
- del raggiungimento degli obiettivi di Progetto;
- della certificazione del rendiconto con il riconoscimento del totale spese ammesse a
rimborso;
L’erogazione delle 2 tranche di contributo sono subordinata all’acquisizione, ove previsto, di
un DURC positivo.
16 Gestione finanziaria costi ammissibili e norme per la rendicontazione
Il Soggetto attuatore è tenuto a presentare entro e non oltre 60 gg. dal termine dell’attività la
rendicontazione delle attività svolte alla Direzione regionale Formazione, Ricerca e Innovazione,
Scuola e Università, Diritto allo studio – Via R. Raimondi 7 – 00145 Roma. Eventuali proroghe
dovranno avere carattere straordinario, essere debitamente motivate e subordinate all’approvazione
della struttura regionale competente.
Tutti i soggetti dovranno produrre una relazione descrittiva dell’attività svolta e dei risultati
raggiunti, allegando gli eventuali prodotti realizzati.
Per riportare i dati sintetici si dovrà compilare e consegnare la modulistica che verrà resa
disponibile dall’Amministrazione regionale in sede di avvio attività. Tuttavia, è consentito
aggiungere altra documentazione che si ritenga utile a dare conto dell’attività svolta e dei risultati
raggiunti.
Tutti i prodotti realizzati con il contributo dell’amministrazione sono di proprietà
dell’amministrazione medesima pertanto la mancata consegna all’Amministrazione di tali prodotti
comporterà la revoca del contributo concesso
Ai fini degli obblighi di rendicontazione, tutte le spese ammissibili dovranno:
- essere state effettivamente sostenute dopo la data di avvio del Progetto e non oltre il
termine per la conclusione dello stesso. Solo le spese di progettazione e di coordinamento
saranno ammissibili a partire dalla data di pubblicazione dell’Avviso di riferimento;
- essere chiaramente riconducibile al Progetto; - derivare da atti giuridicamente vincolanti (contratti, convenzioni, lettere d’incarico, ecc.),
da cui risultino chiaramente l’oggetto della prestazione o fornitura, l’importo, la pertinenza e
la connessione al Progetto, i termini di consegna, le modalità di pagamento;
- Non sono ammessi pagamenti in contanti.
Tutte le spese relative alla proposta progettuale riportate nell’apposita scheda finanziaria,
contenuta nel formulario, ripartite per voci di spesa, dovranno essere identificabili e
riconducibili al progetto e tutti i documenti contabili dovranno riportare il CUP (Codice
Identificativo di progetto).
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Non è consentito ai soggetti proponenti delegare le attività ad altri soggetti giuridici esterni,
utilizzando forniture di servizi che comportino una spesa superiore al 30% del totale del costo
del progetto.
Tutte le spese devono essere sostenute nel rispetto della scheda finanziaria allegata al progetto, sia
nel totale, che nella ripartizione delle voci di spesa. Eventuali modifiche alla scheda sono ammesse
esclusivamente nei seguenti casi e secondo le seguenti modalità:
spostamento libero dei fondi all’interno della stessa macro-voce, senza necessità di darne
comunicazione;
spostamento di fondi tra macro-voci nella misura massima del 20% della minore delle macro-
voci presente nella scheda finanziaria. È necessario darne comunicazione alla struttura regionale
competente;
spostamento in misura superiore al 20%. È obbligatoria l’autorizzazione formale da parte della
struttura regionale competente.
Tutte le spese indicate nella scheda finanziaria devono intendersi lorde. Pertanto, l’importo indicato
per le diverse tipologie di risorse umane deve comprendere tutti gli oneri fiscali e previdenziali, a
carico del lavoratore e del datore di lavoro.
Sarà onere del soggetto attuatore consegnare unitamente ai documenti giustificativi della spesa un
prospetto riepilogativo del calcolo del costo lordo sostenuto per il personale.
Le modalità di invio della rendicontazione saranno comunicate successivamente dalla
Regione.
Spese ammissibili e non ammissibili al progetto.
A. Spese ammissibili
Compensi e rimborsi spese per risorse umane esterne
Compensi e rimborsi spese per risorse umane interne impegnate fuori dell’orario di lavoro
Quota parte delle retribuzioni del personale interno impegnato nel progetto
Spese generali di funzionamento e gestione
Spese per materiali didattici
Forniture di beni e servizi (noleggio attrezzature, servizi di trasporto, ecc.)
Spese di comunicazione (eventi e relativi costi di organizzazione, materiali divulgativi, ecc.)
Eventuale costo per la fideiussione.
Le spese per le risorse umane comprenderanno anche i costi del personale impegnato nella
rendicontazione e nelle operazioni di carattere amministrativo inerenti il progetto.
Nel caso in cui il progetto sia realizzato in collaborazione con le scuole e che sia coinvolto
personale della stessa fuori dell’orario di lavoro è consentito riconoscere alla scuola il rimborso dei
costi sostenuti.
B. Spese non ammissibili
Tutte le spese non attribuibili alla causale del progetto;
Tutte le spese non supportate da giustificativi di spesa;
Acquisto di beni mobili e immobili.
Il rendiconto amministrativo-contabile dovrà essere costituito da:
un riepilogo dettagliato di tutte le spese effettivamente sostenute
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copia dei giustificativi di spesa (fatture, ricevute, F24, buste paga, ecc.)
copia dei documenti che attestino l’effettivo pagamento delle spese rendicontate (bonifici con
timbro bancario, altre quietanze)
copia dei documenti amministrativi (contratti, incarichi, ecc.).
In fase di rendicontazione, il soggetto attuatore, in virtù dell’adozione di strumento di
semplificazione potrà rendicontare le spese di gestione (postali, cancelleria, CD-DVD, stampati,
materiali vari di consumo, utenze telefoniche e altri costi della struttura) ad un tasso forfettario
massimo pari al 20% delle spese dirette del personale ammissibili. Tali spese non dovranno essere
rendicontate, giustificate o supportate da alcun documento di spesa.
E’ obbligo per il soggetto attuatore di conservare la documentazione in originale inerente il
progetto, presso la sua sede legale, per un periodo non inferiore a cinque anni dalla data effettiva
di fine attività.
17 Decadenza, revoca , rinuncia o riduzione del finanziamento
Il contributo è revocato con provvedimento dirigenziale motivato, nei seguenti casi:
a) rinuncia da parte del soggetto beneficiario;
b) mancata realizzazione dell’iniziativa;
c) modifica sostanziale del programma proposto senza preventiva comunicazione ed adeguata
giustificazione;
d) qualora il soggetto beneficiario non rispetti le prescrizioni ed i vincoli definiti in sede di
concessione ed erogazione, nonché nel caso in cui la realizzazione non sia conforme, nel
contenuto e nei risultati conseguiti, al Progetto presentato ed alle dichiarazioni rese;
e) mancata presentazione della documentazione relativa alla rendicontazione
A fronte dell’intervenuta decadenza, revoca, rinuncia e/o rideterminazione del contributo, gli
importi eventualmente da recuperare, indicati nello specifico provvedimento dirigenziale, dovranno
essere incrementati del tasso di interesse legale vigente alla data dell’ordinativo di pagamento
calcolato:
a) per le ipotesi di decadenza o di rideterminazione: a decorrere dalla data di erogazione sino alla
data di assunzione dello specifico provvedimento;
b) per le ipotesi di revoca: a decorrere dalla data in cui si è verificata la condizione di revoca sino
alla data di effettivo pagamento di quanto dovuto.
18 Monitoraggio
La Regione Lazio avrà la facoltà di effettuare controlli per verificare il regolare andamento della
gestione (in termini di attuazione, amministrazione e finanziari) e se necessario potrà richiedere
ulteriore documentazione al responsabile di progetto.
L’Amministrazione regionale effettuerà il monitoraggio tecnico per verificare la congruità tra
interventi dichiarati e realizzati. Il monitoraggio si porrà come strumento per la condivisione dei
bisogni, delle criticità, delle buone prassi contribuendo a trovare nuove strategie di intervento.
19 Pubblicità e informazioni sull’avviso pubblico
Copia integrale del presente Avviso e dei relativi allegati è pubblicata sul Bollettino Ufficiale di
Regione Lazio, sul sito istituzionale di Regione Lazio www.regione.lazio.it.
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Qualsiasi informazione relativa all’Avviso e agli adempimenti ad esso connessi gli interessati
possono inoltrare quesiti via e-mail agli indirizzi potrà elettronica:
I soggetti beneficiari del contributo economico dovranno inserire il logo della Regione Lazio
su tutto il materiale promozionale e pubblicitario preventivamente concordato con
l’Amministrazione regionale secondo quanto previsto dalle disposizioni regionali in materia
di identità visiva reperibili al seguente link
http://cww.regione.lazio.it/intranet/nuova_identita_visiva/.
20 Trattamento dei dati personali
In applicazione del D.Lgs. 30 giugno 2003, n. 196 e s.m., titolare del trattamento dei dati personali è
la Direzione regionale Formazione, Ricerca e Innovazione, Scuola e Università, Diritto allo studio.
Il conferimento dei dati è obbligatorio ai fini dell’erogazione del contributo previsto dal presente
Avviso; l’eventuale mancato conferimento comporta la decadenza dal diritto al beneficio.
I dati acquisiti saranno trattati con modalità manuale e informatica e saranno utilizzati
esclusivamente per le finalità relative al procedimento amministrativo per il quale gli stessi sono
stati comunicati e per finalità statistiche e di studio, secondo le modalità previste dalle leggi e dai
regolamenti vigenti in materia Rispetto a tali dati, gli interessati potranno esercitare i diritti previsti
dal citato decreto legislativo.
21 Disposizioni finali
Con la firma apposta in calce alla domanda, ai relativi allegati e alla eventuale documentazione
integrativa, il richiedente si assume tutta la responsabilità di quanto dichiarato, consapevole che, nel
caso di dichiarazioni mendaci, verranno applicate le sanzioni previste dalla normativa vigente, ivi
compresa la decadenza del beneficio ottenuto e la restituzione del contributo.
Restano ferme le responsabilità civili, penali, amministrative e contabili dei soggetti ammessi a
contributo.
La Regione non ha responsabilità riguardo alle obbligazioni assunte dal beneficiario del contributo
nei riguardi di eventuali fornitori di beni e servizi che si riferiscono al progetto, né riguardo la
disciplina dei rapporti e accordi finanziari tra i componenti delle eventuali ATS.
Per tutto quanto non previsto, si fa riferimento alle disposizioni contenute nelle norme vigenti a
livello comunitario, nazionale e regionale.
22 Assistenza Tecnica durante l’elaborazione delle Proposte
Per fornire assistenza e supporto anche in fase di presentazione delle proposte è possibile rivolgersi
al seguente indirizzo di posta elettronica a partire dal secondo giorno di pubblicazione dell’Avviso e
fino a tre giorni prima di ciascuna scadenza per la presentazione delle proposte: dr.ssa Angela Paola
Recchia e dr.ssa Claudia Ciattaglia e ai numeri tel. 06/51684933 e 06/51683582.
23 Documentazione della procedura
L’Avviso sarà pubblicizzato sul sito internet della Regione Lazio www.regione.lazio.it e sul
Bollettino Ufficiale della Regione Lazio
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L.R. 24 Marzo 2016, n. 2 “Disciplina degli interventi per la prevenzione e il contrasto del fenomeno del bullismo”.
Piano di interventi ed azioni per la prevenzione, gestione e contrasto del fenomeno del bullismo e del cyber-bullismo
ALLEGATO A: MODELLI MODELLO 01: DOMANDA DI AMMISSIONE AL FINANZIAMENTO
MODELLO 02 a: DICHIARAZIONE
MODELLO 02 b: DICHIARAZIONE
MODELLO 03: DICHIARAZIONE DATI POSIZIONI CONTRIBUTIVE
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MODELLO 01: DOMANDA DI AMMISSIONE AL FINANZIAMENTO
Il sottoscritto
nato a il
residente in via
CAP C.F.
in qualità di legale rappresentante del soggetto proponente (oppure mandatario dell’ATI/ATS costituita o costituenda composta da)
In caso di ATI/ATS costituita o costituenda riportare i dati della Capofila (Mandataria)
C. F P. IVA
con sede legale in via
CAP
in riferimento all’Avviso Pubblico “Piano di interventi ed azioni per la prevenzione, gestione e contrasto del fenomeno del
bullismo e del cyber-bullismo anno 2016-17”
di cui alla Determinazione Dirigenziale
n.° del
CHIEDE
che la Proposta di progetto avente per Titolo:
relativa all’Azione:
Azione A - promozione di iniziative di carattere culturale, sociale e sportivo sui temi del rispetto delle diversità, dell’educazione alla legalità e all’uso consapevole della rete internet
Azione B - organizzazione di corsi di formazione per il personale scolastico, gli operatori sportivi e gli educatori in generale, volti a far acquisire tecniche e pratiche educative efficaci nella prevenzione del fenomeno del bullismo con particolare attenzione ai rischi provenienti dai modelli culturali potenzialmente lesivi della dignità della persona, veicolati dai mezzi di comunicazione e dal web
Azione C – organizzazione di corsi e programmi di assistenza volti a far acquisire ai genitori la consapevolezza del fenomeno e delle sue manifestazioni e la capacità di decodificarne i segnali nonché l’importanza del dialogo con i figli vittime di soprusi o spettatori di violenze o con coloro che si sono resi responsabili di azioni di bullismo; Coinvolgere le famiglie in percorsi formativi, volti a sviluppare competenze/conoscenze per una più adeguato esercizio della funzione genitoriale
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Azione D - attivazione di progetti di rete che promuovano, previo accordo, forme permanenti di collaborazione con i servizi minorili dell’amministrazione della giustizia, delle prefetture - uffici territoriali del Governo, delle forze dell’ordine, delle aziende sanitarie locali e degli enti
Azione E - attivazione di percorsi di sostegno in favore dei minori vittime, autori e spettatori di atti di bullismo, dei gruppi classe in cui si è verificato l’evento, nonché di sportelli di ascolto nelle scuole, anche con il supporto di competenti figure professionali, per stimolare la consapevolezza degli schemi comportamentali disfunzionali che bullo, vittima e spettatori attivano e per sostenere l’apprendimento di comportamenti sociali positivi
Azione F - realizzazione di campagne di sensibilizzazione ed informazione rivolte ai bambini della scuola dell’infanzia, della scuola primaria, agli studenti della scuola secondaria di primo e secondo grado, nonché alle loro famiglie, con particolare attenzione alla creazione di modalità di coinvolgimento dei genitori di fasce sociali deboli e a rischio e agli insegnanti ed educatori in generale in ordine alla gravità del fenomeno del bullismo e delle sue conseguenze
venga ammessa a finanziamento.
Il sottoscritto dichiara che la documentazione richiesta è all’interno dell’allegato che è composto da
n.° pagine compresa la presente.
Il sottoscritto dichiara, inoltre, di accettare che tutte le comunicazioni riguardanti la procedura di cui all’Avviso pubblico sopracitato, nessuna esclusa, si intenderanno a tutti gli effetti di legge validamente inviate e ricevute se trasmesse al seguente indirizzo di posta elettronica certificato – PEC: ……………………………………………………………………….
Il/la sottoscritto rilascia autorizzazione al trattamento dei propri dati personali ai sensi del Decreto Legislativo 30 giugno 2003, n. 196
Data
Timbro e firma del legale rappresentante1
1 Allegare fotocopia del documento di riconoscimento
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MODELLO 02a: DICHIARAZIONE (ai sensi dell’art. 47 del DPR 28/12/2000, n. 445) Deve essere compilata e sottoscritta dal Legale rappresentante del Proponente singolo o del Capofila (Mandatario) dell’ ATI/ATS costituita o costituenda
Il sottoscritto
nato a il
residente in via
CAP C.F.
in qualità di legale rappresentante del soggetto proponente (oppure mandatario dell’ATI/ATS costituita o costituenda composta da)
Riportare qui sotto i dati del Proponente oppure, in caso di ATI/ATS costituita o costituenda riportare i dati del Capofila (Mandatario)
Denominazione
C. F P. IVA
con sede legale in via
CAP
Presentatore del progetto
A valere sull’Avviso Pubblico “Piano di interventi ed azioni per la prevenzione, gestione e contrasto del fenomeno del bullismo
e del cyber-bullismo anno 2016-17” di cui alla Determinazione Dirigenziale
n.° del
DICHIARA
(apporre una croce all’interno della casella grigia a fianco di ciò che si intende dichiarare oppure specificare, laddove la voce non è applicabile al soggetto proponente, apponendo N.A.)
a) che la presente vale come autocertificazione prodotta sotto la propria responsabilità ai sensi dell’art. 47 del DPR 28/12/2000, n. 445 ed essendo a conoscenza delle sanzioni penali previste dall’art. 76 dello stesso DPR 28/12/2000, n. 445, in caso di dichiarazioni mendaci;
b) che nessuna attività inerente il progetto verrà conferita in subcontraenza a terzi;
c) che non sussistono nei propri confronti cause di divieto, decadenza o sospensione di cui all’art. 10 della Legge 31
maggio 1965 n.° 575 (antimafia);
d) di essere in regola con gli obblighi in materia di disciplina del lavoro dei disabili previsti dall’art. 17 della Legge n.°
68/99;
Oppure
e) di essere esente dagli obblighi derivanti dalla Legge n.° 68/99;
f) di non essere a conoscenza di essere sottoposto a procedimenti penali;
g) di non trovarsi in stato di fallimento, di liquidazione, di cessazione di attività o di concordato preventivo e in qualsiasi altra situazione equivalente secondo la legislazione del proprio stato, ovvero di non avere in corso un procedimento per la dichiarazione di una di tali situazioni e che tali circostanze non si sono verificate nell’ultimo quinquennio;
h) che tutte le informazioni contenute nei formulari di presentazione del progetto corrispondono al vero;
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i) i) che Statuto e Atto Costitutivo vigenti sono già depositati presso l’Amministrazione Regionale e, segnatamente,
all’interno del fascicolo relativo all’intervento: (specificare qui sotto quale intervento, indicando mese e anno di presentazione.
Qualora ciò non venisse dichiarato allegare gli stessi documenti alla proposta).
Il/la sottoscritto rilascia autorizzazione al trattamento dei propri dati personali ai sensi del Decreto Legislativo 30 giugno 2003, n. 196
Data
Timbro e firma del legale rappresentante
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MODELLO 02 b: DICHIARAZIONE (ai sensi dell’art. 47 del DPR 28/12/2000, n. 445) Da compilare solo nel
caso di ATI/ATS, dal Componente (Mandante) dell’ ATI/ATS (replicare il modello per ogni Componente)
Il sottoscritto
nato a il
residente in via
CAP C.F.
in qualità di legale rappresentante del soggetto componente (mandante) dell’ATI/ATS costituita o costituenda composta da
Riportare qui sotto i dati del soggetto componente (Mandante)
Denominazione
C. F P. IVA
con sede legale in via
CAP
Presentatore del progetto
A valere sull’Avviso Pubblico “Piano di interventi ed azioni per la prevenzione, gestione e contrasto del fenomeno del bullismo e del cyber-bullismo anno 2016-17” di cui alla Determinazione Dirigenziale
n.° del
DICHIARA
(apporre una croce all’interno della casella grigia a fianco di ciò che si intende dichiarare oppure specificare, laddove la voce non è applicabile al soggetto proponente, apponendo N.A.)
a) che la presente vale come autocertificazione prodotta sotto la propria responsabilità ai sensi dell’art. 47 del DPR 28/12/2000, n. 445 ed essendo a conoscenza delle sanzioni penali previste dall’art. 76 dello stesso DPR 28/12/2000, n. 445, in caso di dichiarazioni mendaci;
b) che non sussistono nei propri confronti cause di divieto, decadenza o sospensione di cui all’art. 10 della Legge 31
maggio 1965 n.° 575 (antimafia)
c) di essere in regola con gli obblighi in materia di disciplina del lavoro dei disabili previsti dall’art. 17 della Legge n.°
68/99;
oppure
d) di essere esente dagli obblighi derivanti dalla Legge n.° 68/99;
e) di non essere a conoscenza di essere sottoposto a procedimenti penali;
i) f) che Statuto e Atto Costitutivo vigenti sono già depositati presso l’Amministrazione Regionale, segnatamente,
all’interno del fascicolo relativo all’intervento (specificare qui sotto quale intervento, indicando mese e anno di presentazione.
Qualora ciò non venisse dichiarato allegare gli stessi documenti alla proposta).
Data
Timbro e firma del legale rappresentante
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Il/la sottoscritto rilascia autorizzazione al trattamento dei propri dati personali ai sensi del Decreto Legislativo 30 giugno 2003, n. 196
2 Allegare fotocopia del documento di riconoscimento
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MODELLO 03: DICHIARAZIONE DATI POSIZIONI CONTRIBUTIVE
Il sottoscritto
nato a il
residente in via
CAP C.F.
in qualità di legale rappresentante del soggetto componente dell’ATI/ATS costituita o costituenda composta da
Riportare qui sotto i dati del soggetto componente
Denominazione
C. F P. IVA
con sede legale in via
CAP
DICHIARA
ai sensi dell’art. 47 del DPR 28/12/2000, n. 445
RAGIONE/DENOMINAZIONE SOCIALE
____________________________________________________________________________
CCNL APPLICATO
____________________________________________________________________________
DATI INAIL
Codice ditta________________________
Posizione/i Assicurativa/e territoriale/i____________________
sede Competente ____________________
DATI INPS
Matricola azienda_________________________
codice sede INPS_________________________
Cassa Edile
Codice ditta________________________
sede Competente ____________________
Data (firma del legale rappresentante)
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ALLEGATO B: ATTO UNILATERALE DI IMPEGNO
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AVVISO PUBBLICO “Piano di interventi ed azioni per la prevenzione, gestione e contrasto del fenomeno del bullismo e del cyber-bullismo”
Approvato con D.D. n. del
ATTO UNILATERALE DI IMPEGNO
Azione ….
Denominazione del progetto
Soggetto proponente
Capofila (solo ove il soggetto proponente sia un’ATI ATS)
Nominativo del legale rappresentante del soggetto proponente / capofila dell’ATI ATS
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Il/La sottoscritto/a
nato/a Prov. il
Codice Fiscale
legale rappresentante del soggetto proponente / capofila ATI
Codice Fiscale / Partita IVA
sede legale in Prov. Indirizzo
delega alla firma conferita in data1
tipologia di atto 2
PRESO ATTO che con D.D n. del la Regione Lazio ha approvato l’Avviso Pubblico “Piano di interventi ed azioni per la prevenzione, gestione e contrasto del fenomeno del bullismo e del cyber-bullismo” si impegna, ad ogni effetto di legge, a rispettare quanto riportato nell’articolato che segue:
ART.1 – OGGETTO DELL’ATTO UNILATERALE DI IMPEGNO Il presente atto unilaterale disciplina gli obblighi cui formalmente si impegna il soggetto proponente del
progetto ________________________________________________ presentato a valere sull’Avviso
Pubblico “Piano di interventi ed azioni per la prevenzione, gestione e contrasto del fenomeno del bullismo e del cyber-bullismo”.
Resta inteso che il rapporto con la Regione Lazio sarà perfezionato ed efficace ai sensi e per gli effetti dell’articolo 1326 codice civile con l’avvenuta notifica della determinazione di approvazione e finanziamento della proposta progettuale (che avviene tramite pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Lazio). Il presente atto unilaterale di impegno sostituisce a tutti gli effetti la sottoscrizione della convenzione fra soggetto proponente e Regione Lazio. ART. 2 - DISCIPLINA DEL RAPPORTO Il Proponente dichiara di conoscere tutta la normativa richiamata nell’Avviso e, in particolare, La legge regionale 24 marzo 2016, n. 2, concernente: “Disciplina degli interventi per la prevenzione e il contrasto del fenomeno del bullismo” e le Linee guida per la realizzazione di progetti finalizzati alla rilevazione, prevenzione, gestione e contrasto del fenomeno del bullismo, in tutte le sue diverse manifestazioni, compreso il cyberbullismo approvate con DGR n. 623 del 25.10.2016; .
1 Solo in caso di società / consorzi / ATI
2 Delibera di Consiglio di Amministrazione, verbale di riunione dei soci, scrittura privata, etc.
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Il Proponente dichiara inoltre di conoscere la normativa nazionale e regionale vigente inerente i costi ammissibili nonché quella in tema di informazione e pubblicità degli interventi e si impegna a rispettarla integralmente. Il Proponente accetta la vigilanza dell’Amministrazione sullo svolgimento delle attività e sull’utilizzazione del finanziamento erogato, anche mediante ispezioni e controlli. ART. 3 TERMINE INIZIALE E FINALE Il Proponente s'impegna a comunicare all’ufficio regionale competente l’avvio delle attività entro 30 giorni dalla notifica dell’approvazione del finanziamento che avviene tramite pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Lazio. Il Proponente s'impegna altresì ad attuare ed ultimare tutte le operazioni nei tempi previsti nella proposta presentata nel rispetto della normativa nazionale e regionale. Per giustificati motivi, previa autorizzazione della Regione, detti termini possono essere prorogati. ART. 4 ULTERIORI ADEMPIMENTI Al fine di consentire in qualunque momento l’esatta visione della destinazione data ai finanziamenti assegnati, il Proponente si impegna a tenere tutta la documentazione del progetto presso la sede di realizzazione delle attività o, previa comunicazione, presso altra sede del soggetto stesso, ubicata nel territorio della Regione Lazio. I prodotti di qualsiasi natura che dovessero costituire risultato del Progetto finanziato non possono essere commercializzati dal Proponente. Il beneficiario del contributo è tenuto a conservare la documentazione inerente il progetto realizzato e a renderla disponibile su richiesta dell’Amministrazione per un periodo non inferiore a 3 anni a decorrere dal 31 dicembre successivo alla presentazione dei conti annuali nei quali sono incluse le spese dell’operazione. L’amministrazione regionale si riserva la facoltà di effettuare verifiche e controlli. Il proponente deve produrre con la tempistica e le modalità stabilite la documentazione giustificativa delle attività effettivamente realizzate fornendo, attraverso le modalità da questa stabilite, tutti i dati finanziari, procedurali e fisici attinenti la realizzazione del progetto finanziato. ART. 5 - MODALITÀ DI ESECUZIONE Il Proponente si impegna a realizzare il Progetto finanziato ed autorizzato integralmente nei termini e con le modalità descritte nella proposta. Ogni variazione, che per cause sopravvenute dovesse rendersi necessaria, deve essere tempestivamente comunicata alla Regione e da quest’ultima autorizzata. Il Proponente si impegna a fornire i dati dell’attività finanziata, utilizzando i supporti informatici predisposti dall’Amministrazione regionale.
ART. 6 - INFORMAZIONE E PUBBLICITÀ Il Proponente si impegna a inserire il logo della Regione Lazio su tutto il materiale promozionale e pubblicitario preventivamente concordato con l’Amministrazione regionale, secondo quanto previsto dalle disposizioni regionali in materia di identità visiva reperibili al seguente link http://cww.regione.lazio.it/intranet/nuova_identita_visiva/ ART. 7 - CERTIFICAZIONE DELLA SPESA
Il Proponente si impegna a rispettare per la rendicontazione e certificazione delle attività quanto
previsto nell’Avviso pubblico di riferimento, in particolare al rispetto di quanto previsto con DGR n. 623 del 25.10.2016 (Linee guida per la realizzazione di progetti finalizzati alla rilevazione,
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prevenzione, gestione e contrasto del fenomeno del bullismo, in tutte le sue diverse manifestazioni, compreso il cyberbullismo).
ART. 8 - MODALITÀ DI EROGAZIONE DEI FINANZIAMENTI Il Proponente prende atto delle modalità di erogazione dei finanziamenti, come di seguito descritte: L’erogazione del contributo avverrà in due tranche:
- anticipo pari al 50% del contributo; - saldo finale commisurato all’importo riconosciuto L’erogazione del contributo è subordinata all’acquisizione del CUP, secondo la procedura prevista al paragrafo 16 dell’Avviso e alla presenza di un DURC positivo. Il contratto di fideiussione assicurativa o bancaria, a prima richiesta e senza eccezioni, stipulato a garanzia dell’importo da ricevere a titolo di anticipo dovrà essere rilasciata dai seguenti soggetti:
• Compagnie di Assicurazione iscritte nell’elenco IVASS autorizzate all’esecuzione del ramo
cauzione ovvero di costituire cauzione con polizza fideiussoria di obblighi verso lo Stato ed
altri enti pubblici (gli intermediari di paesi stranieri devono risultare iscritti nell’apposito
elenco: persone fisiche e società - con residenza o sede legale in altri Stati della UE o
appartenenti allo Spazio Economico Europeo (SEE) ammessi a svolgere attività di
intermediazione assicurativa e riassicurativa sul territorio italiano in regime di stabilimento o
di libera prestazione di servizi);
• Intermediari finanziari iscritti nell’elenco speciale ex art. 107 del T.U.B;
• Istituti Bancari;
• Banche di garanzia collettivi fidi;
• Confidi iscritti art. 107 del TUB.
Il Proponente per tutte le Azioni potrà optare anche per l’erogazione dell’intero contributo a saldo a conclusione dell’intervento: in questo caso per i soggetti privati non è necessaria la presentazione della polizza fideiussoria. ART. 9 - DISCIPLINA DELLE RESTITUZIONI
Il Proponente si impegna ad effettuare la restituzione delle somme non utilizzate entro 90 gg. dal termine dell’intervento mediante versamento sulle seguenti coordinate: IBAN IT03M0200805255000400000292, Cin: M ABI:02008 CAB:05255 - intestato alla Regione Lazio, con l'indicazione della seguente causale di versamento “Restituzione parte finanziamento non utilizzato del progetto finanziato con d.d………………………del…………….”. ART. 10 – REVOCA Il mancato rispetto di uno degli obblighi descritti nei documenti indicati comporta la revoca del finanziamento concesso (ai sensi dell’art. 1453 c.c.) e l’obbligo per il Proponente di immediata restituzione delle somme percepite. ART. 11 - DIVIETO DI CUMULO Il Proponente dichiara di non percepire contributi, finanziamenti, o altre sovvenzioni, comunque denominati, da organismi pubblici per le azioni relative al progetto presentato.
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ART. 12 - CLAUSOLA DI ESONERO DI RESPONSABILITÀ Il soggetto proponente si assume la responsabilità:
o per tutto quanto concerne la realizzazione del progetto; o in sede civile e in sede penale in caso di infortuni al personale addetto o a terzi
Il soggetto proponente solleva la Regione da qualsiasi responsabilità civile derivante dall'esecuzione di contratti nei confronti dei terzi e per eventuali conseguenti richieste di danni nei confronti della Regione. La responsabilità relativa ai rapporti lavorativi del personale impegnato e ai contratti a qualunque titolo stipulati tra il soggetto proponente e terzi fanno capo in modo esclusivo al soggetto proponente, che esonera espressamente la Regione da ogni controversia, domanda, chiamata in causa, ragione e pretesa dovesse insorgere. Il soggetto proponente si impegna altresì a risarcire la Regione dal danno causato da ogni inadempimento alle obbligazioni derivanti dal presente Atto unilaterale. ART. 13 - TUTELA DELLA PRIVACY Il Proponente si impegna ad osservare la massima riservatezza nei confronti delle notizie di qualsiasi natura comunque acquisite nello svolgimento delle attività oggetto del presente Atto unilaterale di impegno. ART. 14 - TUTELA DELLA RISERVATEZZA Tutti i dati forniti per la redazione del presente atto saranno trattati dalla Regione, nel rispetto del D. L gs. 196/2003. ART. 15 - ESENZIONE DA IMPOSTE E TASSE Il presente atto è esente da qualsiasi imposta o tassa. ART. 16 - FORO COMPETENTE Per qualsiasi controversia inerente l'interpretazione, la validità, l'esecuzione del presente atto è competente in via esclusiva il foro di Roma.
ART. 17 - DISPOSIZIONI FINALI Per tutto quanto non previsto espressamente dal presente Atto, si fa rinvio alla legislazione vigente in materia. Letto, confermato e sottoscritto per accettazione Per il soggetto proponente / capofila dell’ATI (timbro e firma) ________________________________ Il presente atto, debitamente compilato, timbrato e firmato, deve essere scannerizzato ed allegato in formato pdf al formulario on line per la presentazione del progetto, ai sensi del D.P.R. 28/12/2000 n. 445.
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L.R. 24 Marzo 2016, n. 2 “Disciplina degli interventi per la prevenzione e il contrasto del fenomeno del bullismo”.
Piano di interventi ed azioni per la prevenzione, gestione e contrasto del fenomeno del bullismo e del cyber-bullismo
ALLEGATI
C: FORMULARIO PER LA PRESENTAZIONE DELLA PROPOSTA PROGETTUALE
D: SCHEDA FINANZIARIA
E: DICHIARAZIONE DI ADESIONE AL PROGETTO DA PARTE DI ISTITUTI SCOLASTICI
F: DICHIARAZIONE DI ADESIONE AL PROGETTO DA PARTE DI ALTRI SOGGETTI
PUBBLICI E PRIVATI
G: MOTIVI DI ESCLUSIONE
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Forma singola: Forma associata: (barrare la casella che interessa)
Denominazione:
Natura giuridica:
codice fiscale/P. IVA:
sede legale: via ………………………………………….., n……… città ………………………Prov……………. CAP………………….
Sede/i operativa/e: via ………………………………………….., n……… città ………………………………Prov……………. CAP………………….
Legale rappresentante o suo delegato: nome…………………. cognome…………………. (per soggetti associati indicare il rappresentate dell’ATI/ATS costituita o costituenda)
Nato
Referente del progetto: Nome…………………………Cognome………………………. Tel. ………………….. cell……………………. e-mail…………………………..
Curriculum aziendale del/i Proponente/i: (Descrivere sinteticamente le caratteristiche
del soggetto proponente e le principali esperienze maturate. Per le ATI, ATS la descrizione deve essere ripetuta per ognuno dei soggetti componenti. Max 20 righe per soggetto)
ALLEGATO C: FORMULARIO PER LA PRESENTAZIONE DELLA PROPOSTA PROGETTUALE
Descrizione del Soggetto proponente:
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Descrizione del progetto:
Titolo:
Azione di intervento:
� A- Promozione di iniziative di carattere culturale, sociale e sportivo sui temi del rispetto delle diversità, dell’educazione alla legalità e all’uso consapevole della rete internet;
� B - Organizzazione di corsi di formazione per il personale scolastico, gli operatori sportivi e gli educatori in generale, volti a far acquisire tecniche e pratiche educative efficaci nella prevenzione del fenomeno del bullismo con particolare attenzione ai rischi provenienti dai modelli culturali potenzialmente lesivi della dignità della persona, veicolati dai mezzi di comunicazione e dal web;
� C - Organizzazione di corsi e programmi di assistenza volti a far acquisire ai genitori la consapevolezza del fenomeno e delle sue manifestazioni e la capacità di decodificarne i segnali nonché l’importanza del dialogo con i figli vittime di soprusi o spettatori di violenze o con coloro che si sono resi responsabili di azioni di bullismo; Coinvolgere le famiglie in percorsi formativi, volti a sviluppare competenze/conoscenze per una più adeguato esercizio della funzione genitoriale;
� D - Attivazione di progetti di rete che promuovano, previo accordo, forme permanenti di collaborazione con i servizi minorili dell’amministrazione della giustizia, delle prefetture - uffici territoriali del Governo, delle forze dell’ordine, delle aziende sanitarie locali e degli enti;
� E - Attivazione di percorsi di sostegno in favore dei minori vittime, autori e spettatori di atti di bullismo, dei gruppi classe in cui si è verificato l’evento, nonché di sportelli di ascolto nelle scuole, anche con il supporto di competenti figure professionali, per stimolare la consapevolezza degli schemi comportamentali disfunzionali che bullo, vittima e spettatori attivano e per sostenere l’apprendimento di comportamenti sociali positivi
dall'Autorità giudiziaria di limitazione o restrizione della libertà individuale, in regime di media sicurezza
� F - Realizzazione di campagne di sensibilizzazione ed informazione rivolte ai bambini della scuola dell’infanzia, della scuola primaria, agli studenti della scuola secondaria di primo e secondo grado, nonché alle loro famiglie, con particolare attenzione alla creazione di modalità di coinvolgimento dei genitori di fasce sociali deboli e a rischio e agli insegnanti ed educatori in generale in ordine alla gravità del fenomeno del bullismo e delle sue conseguenze
DESTINATARI:
Numero destinatari coinvolti:
Eventuali caratteristiche specifiche dei destinatari che si intende coinvolgere nel progetto:
Descrizione (massimo 20 cartelle): (indicare: descrivere il progetto, le azioni previste e le modalità di realizzazione, le metodologia applicate e i risultati attesi; descrivere le risorse logistiche attivate, i nessi logici tra i contenuti della proposta ed i suoi obiettivi e le diverse azioni, le fasi operative nel dettaglio e il cronoprogramma. Riguardo alle azioni previste, descrivere contenuti, metodologie, durata e modalità di realizzazione)
Coerenza esterna: (Coerenza della proposta progettuale rispetto alle finalità del Piano antibullismo, specificità e la mappatura del fenomeno in termini di presenza sul territorio
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del cyber-bullismo anno 2016-17”
regionale e soluzioni proposte)
Innovatività: (Metodologie e approcci innovativi al fenomeno del bullismo)
Soggetti coinvolti: (Partenariato rilevante, modalità di coinvolgimento e consolidamento di reti
Durata: (indicare le date presunte di avvio e termine)
In caso di ATI/ATS indicare i rispettivi ruoli e competenze
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e del cyber-bullismo anno 2016-17”
ALLEGATO D
SCHEDA FINANZIARIA – PREVENTIVO DEL COSTO TOTALE DEL PROGETTO
Costo totale: €……………..
Contributo richiesto: € ……………
Incidenza % del contributo sul costo totale: …………%
TIPOLOGIA DEI COSTI IMPORTO
(a) A.1 Risorse umane interne (ad esempio, docenti operatori, assistenti sociali, psicologici, orientatori, docenti, codocenti tutor, personale amministrativo e ausiliario, progettista)
(b) A.2 Risorse umane esterne (ad esempio, docenti operatori, assistenti sociali, psicologici,
orientatori, docenti, codocenti tutor, personale amministrativo e ausiliario, progettista)
(c) A.4 Altro (altre spese relative alle risorse umane direttamente riferibili all’operazione)
(d) Totale costo personale diretto [(a)+(b)+(c)]
(e) Restanti costi ammissibili (Tasso forfettario pari massimo al 20% delle spese dirette di personale ammissibili).
(f) TOTALE DELLE SPESE PREVISTE [(d)+(e)]
* Tra i costi indiretti della macrovoce (e) possono essere annoverate, a titolo esemplificativo ma non esaustivo, le spese relative all’acquisto di materiale didattico, attrezzatura, pulizia ecc.
In caso di ATI/ATS indicare la suddivisione finanziaria (espressa in percentuale ed in euro):
Soggetti Suddivisione finanziaria
Percentuale Euro
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e del cyber-bullismo anno 2016-17”
Elenco risorse umane interne ed esterne impiegato nella realizzazione dell’intervento
Nome e Cognom
e
Data e comun
e di nascit
a
Soggetto di
riferimento
Titolo di
studio
Interne/ Esterne
Ruolo
Esperienza
Parametri di costo (h/uomo o g/uomo)
Codice Fiscale
Sesso Costo
h/g Impegno
Costo Totale
N. anni Euro N. ore/gg. Euro
ALLEGARE CURRICULUM VITAE
IL DICHIARANTE (timbro e firma)
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e del cyber-bullismo anno 2016-17”
ALLEGATO E - DICHIARAZIONE DI ADESIONE AL PROGETTO DA PARTE DI ISTITUTI SCOLASTICI
(schema da riportare su carta intestata dell’Istituto scolastico; devono essere presentati tanti Allegati F quanti sono gli Istituti coinvolti. Non devono compilare l’Allegato F i soggetti proponenti che siano scuole singole, Reti di scuole o ATS nei quali almeno un componente sia una scuola)
Al …..………………………………….………………………………….……… (Soggetto proponente)
Via………………………………….………………………………….
Città………………………………….………………………………….…………………………………..
Oggetto: Lettera di adesione all’intervento denominato “………………………………….”
Viste le finalità e gli obiettivi del progetto “…………………………………….”, presentato da codesto/a……………………………………….. a valere sull’Avviso Pubblico “Piano di interventi ed azioni per la prevenzione, gestione e contrasto del fenomeno del bullismo e del cyber-bullismo anno 2016-17” lo scrivente Istituto dichiara di:
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………...……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… Pertanto si rende disponibile a supportare il progetto “…………………………………………….” mettendo a disposizione …………………………… (indicare la tipologia di adesione data al progetto, come disponibilità gratuita di locali, coinvolgimento dei docenti e degli studenti, attrezzature, ecc. Nel caso la scuola intenda contribuire anche economicamente al progetto indicare l’importo versato dalla scuola al soggetto proponente).
Luogo e data
Il Dirigente scolastico
(timbro e firma)
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Regione Lazio POR FSE 2014-2020
“Avviso pubblico - Interventi di sostegno alla qualificazione e all’occupabilità delle risorse umane” Asse I – Occupazione - Priorità di investimento 8 i) - Obiettivo specifico 8.5
Asse II – Inclusione sociale e lotta alla povertà - Priorità di investimento 9.i) Obiettivo specifico 9.2 “Incremento dell'occupabilità e della partecipazione al mercato del lavoro delle persone maggiormente vulnerabili”
ALLEGATO F – DICHIARAZIONE DI ADESIONE AL PROGETTO DA PARTE DI ALTRI SOGGETTI PUBBLICI E PRIVATI (schema da riportare su carta intestata del dichiarante; devono essere prodotte più dichiarazioni se sono più di uno i soggetti che sostengono il progetto)
Al …..………………………………….………………………………….……… (Soggetto proponente)
Via………………………………….………………………………….
Città………………………………….………………………………….…………………………………..
Oggetto: manifestazione di interesse e sostegno all’intervento denominato “……………………………………………….…………………………….……………”
Viste le finalità e gli obiettivi del progetto “…………………………………….”, presentato da codesto/a……………………………………….. a valere sull’Avviso “Piano di interventi ed azioni per la prevenzione, gestione e contrasto del fenomeno del bullismo e del cyber-bullismo anno 2016-17”
PRESO ATTO
dei contenuti e degli obiettivi del progetto promosso
da…………………………………….
DICHIARA
di sostenere e condividere il progetto “………………………………………..” per le seguenti motivazioni:
……………………………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………………………………… e si rende disponibile a supportare il suddetto progetto mettendo a disposizione……………………………….…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….(indicare la tipologia di sostegno dato al progetto, come disponibilità gratuita di locali, mezzi, attrezzature, servizi, consulenza, ecc. Nel caso il contributo sia di natura economica indicare l’importo versato dal soggetto che compila l’allegato G al soggetto proponente del progetto).
Luogo e data
Il Dichiarante
(timbro e firma)
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Regione Lazio POR FSE 2014-2020
“Avviso pubblico - Interventi di sostegno alla qualificazione e all’occupabilità delle risorse umane” Asse I – Occupazione - Priorità di investimento 8 i) - Obiettivo specifico 8.5
Asse II – Inclusione sociale e lotta alla povertà - Priorità di investimento 9.i) Obiettivo specifico 9.2 “Incremento dell'occupabilità e della partecipazione al mercato del lavoro delle persone maggiormente vulnerabili”
ALLEGATO G: MOTIVI DI ESCLUSIONE
Si elencano di seguito i motivi per i quali i progetti saranno esclusi:
FASE DI VERIFICA DI AMMISSIBILITA’ FORMALE Gruppo a: proposta progettuale 01 - Progetto trasmesso fuori termine (con riferimento alla data e all’ora previste dall’Avviso) 02 - Progetto trasmesso con modalità di presentazione diversa da quella indicata nell’Avviso 03 - Tipologia di soggetto proponente difforme da quella prevista nell’Avviso Pubblico 04 - Formulari incompleti o compilati in modo errato rispetto alle prescrizioni dell’Avviso 05 - Assenza del formulario 06 - Azioni non conformi alle prescrizioni dell’Avviso 07 - Richiesta di contributo maggiore del costo totale del progetto previsto dall’Azione oggetto della proposta 08 - Presentazione di più di tre progetti riferiti anche a linee diverse, sia come proponente singolo che in forma
associata (comporta l’esclusione di tutte le proposte progettuali); 09 – Presentazione di più progetti riferiti a una sola linea o a linee diverse, sia come proponente singolo che in
forma associata (comporta l’esclusione di tutte le proposte progettuali) Gruppo b: documentazioni 10 - Assenza o illeggibilità o errata compilazione della domanda di ammissione a finanziamento (Mod. all A 01) 11 - Assenza o illeggibilità o errata compilazione rispetto alle prescrizioni dell’Avviso della o delle dichiarazioni
(Modelli allegato A 02a e 02b) 12 - Mancanza della firma del legale rappresentante o di uno degli altri soggetti sottoscrittori di dichiarazioni 13 - Assenza della fotocopia del documento di riconoscimento del/dei legale/i rappresentante/i 14 - Documetazioni e/o dichiarazioni senza data 15 - Assenza o illeggibilità o non sottoscrizione della dichiarazione contenente l'intenzione di costituirsi in
ATI/ATS 16 - Assenza delle specificazioni concernenti i ruoli e/o le competenze e/o le suddivisioni finanziarie per i
singoli soggetti che realizzano le parti del Progetto, nell’ambito del documento concernente l’ATI/ATS.
FASE DI VALUTAZIONE TECNICA I progetti saranno esclusi per i seguenti motivi: 17 - Punteggio minimo non raggiunto 18 -Assenza dei CV del personale coinvolto nella realizzazione del progetto 19 - Risorse umane non adeguate alla realizzazione dell’azione 20 - Genericità degli aspetti organizzativi, gestionali, tecnici e funzionali 21 - Progetto già presentato da altro Soggetto
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REGIONE LAZIO DELIBERAZIONE N. DEL
PROPOSTA N. 19736 DEL 19/12/2016GIUNTA REGIONALE
STRUTTURA
PROPONENTE
ASSESSORATO
PROPONENTE
DI CONCERTO
Direzione Regionale: TERRITORIO, URBANISTICA E MOBILITA'
Area: LEGISLATIVA E CONFERENZE DI SERVIZI
Prot. n. ___________________ del ___________________
OGGETTO: Schema di deliberazione concernente:
(CARRARELLI DANIELA) (CARRARELLI DANIELA) (M. AJELLO) (M. MANETTI)___________________________ ___________________________ ___________________________ ___________________________ ___________________________L' ESTENSORE IL RESP. PROCEDIMENTO IL DIRIGENTE RESPONSABILE IL DIRETTORE REGIONALE
POLITICHE DEL TERRITORIO, MOBILITA'
(Civita Michele)___________________________L'ASSESSORE
___________________________ ___________________________ ___________________________ ___________________________
ALL'ESAME PREVENTIVO COMM.NE CONS.RE
COMMISSIONE CONSILIARE: VISTO PER COPERTURA FINANZIARIA:
Data dell' esame:
con osservazioni senza osservazioni
SEGRETERIA DELLA GIUNTA Data di ricezione ______________________
ISTRUTTORIA:
____________________________________ ____________________________________IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO IL DIRIGENTE COMPETENTE
____________________________________ ____________________________________IL SEGRETARIO DELLA GIUNTA IL PRESIDENTE
Intesa, ai sensi dell'articolo 8, comma 6, della legge 5 giugno 2003, n. 131, tra il Governo, le Regioni e i Comuni concernentel'adozione del Regolamento Edilizio Tipo (RET), di cui all'articolo 4, comma 1 sexies del decreto del Presidente della Repubblica 6giugno 2001, n. 380, sottoscritta in sede di Conferenza Unificata il 20 ottobre 2016. Atti necessari al recepimento.
___________________________
IL DIRETTORE DELLA DIREZIONE REGIONALEPROGRAMMAZIONE ECONOMICA, BILANCIO, DEMANIO E PATRIMONIO
Pagina 1 / 1Pagina 1 / 5 Richiesta di pubblicazione sul BUR: SI Richiesta di pubblicazione sul BUR: SI Richiesta di pubblicazione sul BUR: SI
23/12/2016 - prot. 873
OGGETTO: Intesa, ai sensi dell’articolo 8, comma 6, della legge 5 giugno 2003, n. 131, tra il
Governo, le Regioni e i Comuni concernente l’adozione del Regolamento Edilizio Tipo (RET),
di cui all’articolo 4, comma 1 sexies del decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001,
n. 380, sottoscritta in sede di Conferenza Unificata il 20 ottobre 2016. Atti necessari al
recepimento.
LA GIUNTA REGIONALE
SU PROPOSTA dell’Assessore alle Politiche del Territorio e Mobilità;
VISTA la Costituzione della Repubblica italiana;
VISTA la legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3, recante modifiche al Titolo V, Parte
seconda, della Costituzione;
VISTO lo Statuto della Regione Lazio adottato con legge statutaria 11 novembre 2004, n. 1;
VISTA la legge regionale 18 febbraio 2002, n. 6, concernente “Disciplina del sistema
organizzativo della Giunta e del Consiglio e disposizioni relative alla dirigenza e al
personale regionale”, e successive modifiche ed integrazioni;
VISTO il regolamento regionale 6 settembre 2002, n. 1, recante “Regolamento di
organizzazione degli uffici e dei servizi della Giunta regionale”, e successive
modifiche ed integrazioni;
VISTO il decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, “Testo unico delle
disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia” e successive modifiche e
integrazioni;
VISTO in particolare, il disposto dell'articolo 4, comma 1 sexies, del d.p.r. 6 giugno 2001, n.
380, come inserito dall'articolo 17 bis, comma 1, del d.l. 12 settembre 2014, n. 133,
convertito, con modificazioni dalla legge 11 novembre 2014, n. 164, ai sensi del
quale il “Governo, le regioni e le autonomie locali, in attuazione del principio di
leale collaborazione, concludono in sede di Conferenza unificata accordi ai sensi
dell'articolo 9 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, o intese ai sensi
dell'articolo 8 della legge 5 giugno 2003, n. 131, per l'adozione di uno schema di
regolamento edilizio-tipo, al fine di semplificare e uniformare le norme e gli
adempimenti. Ai sensi dell'articolo 117, secondo comma, lettere e) e m), della
Costituzione, tali accordi costituiscono livello essenziale delle prestazioni,
concernenti la tutela della concorrenza e i diritti civili e sociali che devono essere
garantiti su tutto il territorio nazionale. Il regolamento edilizio-tipo, che indica i
requisiti prestazionali degli edifici, con particolare riguardo alla sicurezza e al
risparmio energetico, è adottato dai comuni nei termini fissati dai suddetti accordi,
comunque entro i termini previsti dall'articolo 2 della legge 7 agosto 1990, n. 241, e
successive modificazioni”;
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VISTA la legge regionale 22 dicembre 1999 n. 38, recante “Norme sul governo del
territorio”, e successive modifiche ed integrazioni;
VISTO in particolare, l’articolo 70 della l.r. n. 38 del 1999, rubricato “Criteri generali per
l’adozione dei regolamenti edilizi”, ai sensi del quale la determinazione dei criteri
generali per la formazione dei regolamenti edilizi è rimessa alla Giunta regionale,
con propria deliberazione. A tal fine la Giunta regionale “invia alle province uno
schema di deliberazione ai fini della consultazione degli enti locali. Entro i sessanta
giorni successivi, le province trasmettono alla Regione una relazione contenente le
osservazioni presentate dagli enti locali”. Decorso il termine di sessanta giorni, la
Giunta regionale adotta la deliberazione, che deve contenere le controdeduzioni alle
osservazioni eventualmente presentate;
VISTO l’articolo 71 della l.r. n. 38 del 1999, rubricato “Regolamenti edilizi”, che disciplina
la procedura per l’adozione dei regolamenti edilizi da parte dei comuni;
CONSIDERATO che, in applicazione del citato articolo 4, comma 1 sexies del d.p.r. n. 380 del
2001, nella seduta del 20 ottobre 2016 della Conferenza Unificata è stata sottoscritta
l’Intesa, ai sensi dell’articolo 8, comma 6, della legge 5 giugno 2003, n. 131, tra il
Governo, le Regioni e i Comuni concernente l’adozione del Regolamento Edilizio
Tipo, pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana, n. 268 del 16
novembre 2016 ed allegata alla presente deliberazione;
CONSIDERATO che ai sensi dell’articolo 1 dell’Intesa sono stati approvati lo Schema di
Regolamento edilizio tipo (di seguito RET) e i relativi allegati recanti le Definizioni
uniformi e la Raccolta delle disposizioni sovraordinate in materia edilizia, che
formano parte integrante dell’Intesa;
CONSIDERATO che lo Schema di RET e i relativi allegati costituiscono, ai sensi del medesimo
articolo 4, comma 1 sexies, del d.p.r. n. 380 del 2001, livelli essenziali delle
prestazioni concernenti la tutela della concorrenza e i diritti civili e sociali, che
devono essere garantiti su tutto il territorio nazionale;
CONSIDERATO che l’Intesa è stata raggiunta all’esito di un percorso durato circa due anni che ha
visto l’istituzione di un gruppo ristretto costituito da rappresentanti delle Regioni, del
Governo e dell’ANCI, gruppo al quale ha partecipato anche la Regione Lazio;
CONSIDERATO che, ai sensi dell’articolo 2 dell’Intesa, entro il termine di 180 giorni
dall’adozione dell’Intesa le Regioni ordinarie devono provvedere a:
- recepire lo Schema di RET, con la possibilità, nel rispetto della struttura
generale uniforme dello schema approvato, di specificare e/o semplificare
l’indice;
- recepire le Definizioni uniformi, con la possibilità di individuare, alla luce della
normativa regionale vigente, le definizioni aventi incidenza sulle previsioni
dimensionali contenute negli strumenti urbanistici e di dettare, ove necessario e
in via transitoria, indicazioni tecniche di dettaglio ai fini della corretta
interpretazione di tali definizioni uniformi in fase di prima applicazione;
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- integrare e modificare, in conformità alla normativa regionale vigente, la
Raccolta delle disposizioni sovraordinate in materia edilizia, raccolta che dovrà
essere pubblicata sul sito web istituzionale e periodicamente aggiornata;
- stabilire i metodi, le procedure e i tempi, comunque non superiori a centottanta
giorni, da seguire per l’adeguamento comunale, ivi comprese specifiche norme
transitorie volte a limitare i possibili effetti dell’adeguamento sui procedimenti
in itinere;
CONSIDERATO che, come specificato all’articolo 2 dell’Intesa, il recepimento delle definizioni
uniformi non comporta la modifica delle previsioni dimensionali degli strumenti urbanistici
vigenti, che continuano ad essere regolate dai piani vigenti o adottati alla data di
sottoscrizione dell’Intesa;
PRESO ATTO che entro il termine stabilito dalla Regione, e comunque non oltre i centottanta
giorni, i Comuni dovranno adeguare i propri regolamenti edilizi per conformarli allo Schema
di RET e ai relativi allegati, come eventualmente specificati e integrati a livello regionale;
CONSIDERATO che in caso di mancato recepimento da parte della Regione, i Comuni devono
provvedere comunque all’adozione dello Schema di RET, adeguando i propri regolamenti
edilizi;
CONSIDERATO che decorso inutilmente il termine per l’adeguamento comunale, le definizioni
uniformi e le disposizioni sovraordinate in materia edilizia trovano diretta applicazione,
prevalendo sulle disposizioni comunali con esse incompatibili;
CONSIDERATO che, ai sensi del secondo comma dell’articolo 2 dell’Intesa, il Governo, le
Regioni ordinarie e gli Enti locali si impegnano ad utilizzare le definizioni uniformi nei
propri provvedimenti legislativi e regolamentari, che saranno adottati dopo la data di
sottoscrizione dell’Intesa stessa;
RITENUTO di dover avviare le procedure necessarie al recepimento dell’Intesa nei termini sopra
richiamati, dando mandato alla Direzione Regionale Territorio, Urbanistica, Mobilità, ai fini
dell’attuazione dell’allegata Intesa, ad avviare le procedure di consultazione di cui
all’articolo 70 l.r. n. 38 del 1999, con le Provincie, la Città Metropolitana di Roma Capitale;
RITENUTO che, ai sensi dell’articolo 70 l.r. n. 38 del 1999, trascorsi i sessanta giorni entro i quali
le Provincie e la Città Metropolitana di Roma Capitale devono trasmettere alla Regione una
relazione contenente le osservazioni presentate dagli Enti locali, la Giunta con propria
deliberazione di adozione dei criteri per l’adozione dei regolamenti edilizi, stabilirà i metodi,
le procedure e i tempi, comunque non superiori a centottanta giorni, per l’adeguamento
comunale all’allegata Intesa;
DELIBERA
Per i motivi di cui in premessa che formano parte integrante e sostanziale del presente
provvedimento:
1. di prendere atto dell’allegata Intesa, ai sensi dell’articolo 8, comma 6, della legge 5 giugno
2003, n. 131, tra il Governo, le Regioni e i Comuni concernente l’adozione del Regolamento
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Edilizio Tipo (RET), di cui all’articolo 4, comma 1 sexies del decreto del Presidente della
Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, sottoscritta in sede di Conferenza Unificata il 20 ottobre
2016 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana, n. 268 del 16 novembre
2016;
2. di avviare le procedure necessarie al recepimento dell’Intesa di cui al punto 1 e di dare
mandato alla Direzione Regionale Territorio, Urbanistica, Mobilità, ai fini dell’attuazione
dell’Intesa, ad avviare le procedure di consultazione di cui all’articolo 70, l.r. n. 38 del 1999,
con le Provincie, la Città Metropolitana di Roma Capitale;
3. di stabilire, con successiva deliberazione ai sensi dell’articolo 70 l.r. n. 38 del 1999, criteri,
metodi, procedure e tempi, comunque non superiori a centottanta giorni, per l’adeguamento
comunale all’Intesa di cui al punto 1.
La presente deliberazione non comporta oneri a carico del bilancio regionale e sarà pubblicata sul
Bollettino Ufficiale della Regione Lazio.
Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso giurisdizionale al Tribunale Amministrativo
del Lazio entro 60 (sessanta) giorni dalla pubblicazione ovvero ricorso giustiziale al Presidente
della Repubblica entro 120 (centoventi) giorni.
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GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA Serie generale - n. 26816-11-2016
ALLEGATO 1
SCHEMA DI REGOLAMENTO EDILIZIO TIPO
1. Il presente schema, in attuazione dell’art. 4, comma 1-sexies, del decreto del presidente della repubblica 6
giugno 2001, n. 380, stabilisce i principi e i criteri generali per semplificare e uniformare in tutto il
territorio nazionale i regolamenti edilizi comunali, comunque denominati.
2. I Comuni sono tenuti a conformare i regolamenti edilizi comunali al presente Schema, entro i termini e
con le modalità che saranno stabilite dalle Regioni in attuazione dell’Accordo con il quale è approvato il
presente Schema, i cui contenuti costituiscono un livello essenziale delle prestazioni, concernenti la tutela
della concorrenza e i diritti civili e sociali, che devono essere garantiti su tutto il territorio nazionale, di
cui all’articolo 117, secondo comma, lettere e) e m), della Costituzione.
3. Il regolamento edilizio si articola, in particolare, in due Parti:
a) nella Prima Parte, denominata “Principi generali e disciplina generale dell’attività edilizia” è
richiamata e non riprodotta la disciplina generale dell’attività edilizia operante in modo uniforme su
tutto il territorio nazionale e regionale;
b) nella Seconda Parte, denominata “Disposizioni regolamentari comunali in materia edilizia” è
raccolta la disciplina regolamentare in materia edilizia di competenza comunale, la quale, sempre al
fine di assicurare la semplificazione e l’uniformità della disciplina edilizia, deve essere ordinata nel
rispetto di una struttura generale uniforme valevole su tutto il territorio statale, secondo quanto
specificato al successivo paragrafo 10;
4. In particolare, la Prima Parte dei regolamenti edilizi, al fine di evitare inutili duplicazioni di disposizioni
statali e regionali, si deve limitare a richiamare, con apposita formula di rinvio, la disciplina relativa alle
materie di seguito elencate, la quale pertanto opera direttamente senza la necessità di un atto di
recepimento nei regolamenti edilizi:
a) le definizioni uniformi dei parametri urbanistici ed edilizi;
b) le definizioni degli interventi edilizi e delle destinazioni d’uso;
c) il procedimento per il rilascio e la presentazione dei titoli abilitativi edilizi e le modalità di controllo
degli stessi;
d) la modulistica unificata edilizia, gli elaborati e la documentazione da allegare alla stessa;
e) i requisiti generali delle opere edilizie, attinenti:
e.1. ai limiti inderogabili di densità, altezza, distanza fra i fabbricati e dai confini;
e.2. ai rispetti (stradale, ferroviario, aeroportuale, cimiteriale, dei corsi d’acqua, degli acquedotti e
impianti di depurazione, degli elettrodotti, dei gasdotti, del demanio marittimo);
e.3. alle servitù militari;
e.4. agli accessi stradali;
e.5. alle zone interessate da stabilimenti a rischio di incidente rilevante;
e.6. ai siti contaminati;
f) la disciplina relative agli immobili soggetti a vincoli e tutele di ordine paesaggistico, ambientale,
storico culturale e territoriale;
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GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA Serie generale - n. 26816-11-2016
g) le discipline settoriali aventi incidenza sulla disciplina dell'attività edilizia, tra cui la normativa sui
requisiti tecnici delle opere edilizie e le prescrizioni specifiche stabilite dalla normativa statale e
regionale per alcuni insediamenti o impianti.
5. Le definizioni uniformi dei parametri urbanistici ed edilizi, di cui al punto 4, lettera a), e la ricognizione
della disciplina generale dell’attività edilizia vigente, di cui alle restanti lettere del punto 4, sono
contenute rispettivamente degli Allegati A e B dell’Accordo con il quale è approvato il presente Schema e
saranno specificati e aggiornati entro i termini e con le modalità previste dagli articoli 2 e 3 del medesimo
Accordo.
6. Per favorire la conoscibilità della disciplina generale dell’attività edilizia avente diretta e uniforme
applicazione, i Comuni provvedono alla pubblicazione del link nel proprio sito web istituzionale.
7. La Seconda Parte dei Regolamenti Edilizi, ha per oggetto le norme regolamentari comunali che attengono
all’organizzazione e alle procedure interne dell’ente nonché alla qualità, sicurezza, sostenibilità delle
opere edilizie realizzate, dei cantieri e dell’ambiente urbano, anche attraverso l’individuazione di requisiti
tecnici integrativi o complementari, rispetto alla normativa uniforme sovraordinata richiamata nella Prima
Parte del regolamento edilizio.
8. I requisiti tecnici integrativi devono essere espressi attraverso norme prestazionali, che fissino risultati da
perseguirsi nelle trasformazioni edilizie. Le prestazioni da raggiungere potranno essere prescritte in forma
quantitativa, ossia attraverso l'indicazione numerica di livelli prestazionali da assolvere, oppure essere
espresse attraverso l'enunciazione di azioni e comportamenti progettuali da praticarsi affinché l'intervento
persegua l'esito atteso che l’obiettivo prestazionale esprime.
9. I Comuni, nella definizione della disciplina regolamentare di cui alla Seconda Parte del Regolamento
Edilizio, osservano i seguenti principi generali:
a) semplificazione, efficienza e efficacia dell’azione amministrativa;
b) perseguire un ordinato sviluppo edilizio riguardo la funzionalità, l’estetica, e l’igiene pubblica;
c) incrementare la sostenibilità ambientale e energetica;
d) armonizzazione della disciplina dei rapporti privati nei rapporti di vicinato;
e) applicazione della Progettazione Universale superamento delle barriere architettoniche per garantire
una migliore qualità della vita e la piena fruibilità dell'ambiente, costruito e non costruito, per tutte le
persone e in particolare per le persone con disabilità e le fasce deboli dei cittadini, quali anziani e
bambini, anche secondo l’applicazione dei criteri di Progettazione Universale di cui alla convenzione
ONU ratificata con L. 18 del 3 marzo 2009;
f) incrementare la sicurezza pubblica e il recupero urbano, la riqualificazione sociale e funzionale delle
aree e/o degli edifici abbandonati e/o dismessi, quale valori di interesse pubblico da tutelare
mediante attività a difesa della qualità urbana, del decoro e dell’incolumità pubblica;
g) incentivare lo sviluppo sostenibile, fondato su un rapporto equilibrato tra i bisogni sociali, l'attività
economica e l'ambiente; rispetto del paesaggio che rappresenta un elemento chiave del benessere
individuale e sociale, anche secondo i principi della Convenzione Europea del Paesaggio 20 ottobre
2000;
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GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA Serie generale - n. 26816-11-2016
h) garantire il diritto di accesso alle informazioni, la partecipazione del pubblico ai processi decisionali
in materia edilizia e ambientale, anche secondo i principi stabiliti dalla Convenzione di Århus,
Danimarca, 25 giugno 1998 per contribuire a tutelare il diritto di ogni persona, nelle generazioni
presenti e future, a vivere in un ambiente atto ad assicurare la sua salute e il suo benessere.
10. Le disposizioni regolamentari di competenza comunale devono essere ordinate secondo il seguente indice generale, per semplificarne la consultazione e garantirne l’uniformità di impianto. Le amministrazioni comunali, nella propria autonomia, possono individuare requisiti tecnici integrativi e complementari, non disciplinati dalla normativa uniforme sovraordinata operante sul territorio nazionale e regionale di competenza, anche attraverso ulteriori specificazioni e dettagli, nei limiti previsti dalla normativa sovraordinata. I requisiti tecnici integrativi e complementari sono espressi anche attraverso norme prestazionali che fissano risultati da perseguirsi nelle trasformazioni edilizie. Le prestazioni da raggiungere sono prescritte in forma quantitativa, ossia attraverso l'indicazione numerica di livelli prestazionali da assolvere, o attraverso l'enunciazione di azioni e comportamenti progettuali da praticarsi affinché l'intervento persegua l'esito atteso che l’obiettivo prestazionale esprime. Eventuali tematiche ed elementi non espressamente indicati nell’indice possono essere inseriti nelle parti che presentano la maggiore analogia.
INDICE
PARTE PRIMA - PRINCIPI GENERALI E DISCIPLINA GENERALE DELL’ATTIVITÀ EDILIZIA
PARTE SECONDA - DISPOSIZIONI REGOLAMENTARI COMUNALI IN MATERIA EDILIZIA
TITOLO I - DISPOSIZIONI ORGANIZZATIVE E PROCEDURALI
Capo I - SUE, SUAP e organismi consultivi
contenente disposizioni regolamentari riguardanti:
1. la composizione, i compiti e le modalità di funzionamento, dello Sportello unico per l’edilizia, della Commissione edilizia se prevista, comunque denominata, e di ogni altro organo, consultivo o di amministrazione attiva, costituito secondo la disciplina vigente, ivi compresa quella statutaria locale;
2. le modalità di gestione anche telematica delle pratiche edilizie, con specifiche tecniche degli elaborati progettuali anche ai fini dell’aggiornamento della cartografia comunale;
3. Le modalità di coordinamento con il SUAP. E’ prevista la possibilità di rimandare ad apposito regolamento comunale che tratti la materia telematica in modo specifico. ( ove possibile in forma di allegato allo stesso Regolamento Edilizio).
Capo II - Altre procedure e adempimenti edilizi
contenente disposizioni regolamentari riguardanti:
1. autotutela e richiesta di riesame dei titoli abilitativi rilasciati o presentati; 2. certificato di destinazione urbanistica; 3. proroga e rinnovo dei titoli abilitativi; 4. sospensione dell’uso e dichiarazione di inagibilità; 5. contributo per oneri di urbanizzazione e costo di costruzione: criteri applicativi e rateizzazioni; 6. Pareri preventivi;
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7. Ordinanze, interventi urgenti e poteri eccezionali, in materia edilizia; 8. modalità e strumenti per l’informazione e la trasparenza del procedimento edilizio; 9. coinvolgimento e partecipazione degli abitanti; 10. concorsi di urbanistica e di architettura, ove possibili.
TITOLO II – DISCIPLINA DELLA ESECUZIONE DEI LAVORI
Capo I - Norme procedimentali sull’esecuzione dei lavori
contenente disposizioni regolamentari riguardanti:
1. comunicazioni di inizio e di differimento dei lavori, sostituzione e variazioni, anche relative ai soggetti responsabili per la fase di esecuzione dei lavori, quali l’impresa esecutrice, il direttore dei lavori, della sicurezza ecc.;
2. comunicazioni di fine lavori; 3. occupazione di suolo pubblico; 4. comunicazioni di avvio delle opere relative a bonifica, comprese quelle per amianto, ordigni bellici
ecc.
Capo II - Norme tecniche sull’esecuzione dei lavori
contenente disposizioni regolamentari riguardanti:
1. principi generali dell’esecuzione dei lavori; 2. punti fissi di linea e di livello; 3. conduzione del cantiere e recinzioni provvisorie; 4. cartelli di cantiere; 5. criteri da osservare per scavi e demolizioni; 6. misure di cantiere e eventuali tolleranze; 7. sicurezza e controllo nei cantieri misure per la prevenzione dei rischi nelle fasi di realizzazione
dell’opera; 8. ulteriori disposizioni per la salvaguardia dei ritrovamenti archeologici e per gli interventi di bonifica
e di ritrovamenti di ordigni bellici; 9. ripristino del suolo e degli impianti pubblici a fine lavori.
TITOLO III – DISPOSIZIONI PER LA QUALITÀ URBANA, PRESCRIZIONI COSTRUTTIVE E FUNZIONALI.
Capo I - Disciplina dell’oggetto edilizio
contenente disposizioni regolamentari riguardanti:
1. caratteristiche costruttive e funzionali, degli edifici; 2. requisiti prestazionali degli edifici, riferiti alla compatibilità ambientale, all’efficienza energetica e al
comfort abitativo, finalizzati al contenimento dei consumi energetici e idrici, all’utilizzo di fonti rinnovabili e di materiali ecocompatibili, alla riduzione delle emissioni inquinanti o clima alteranti, alla riduzione dei rifiuti e del consumo di suolo;
3. requisiti e parametri prestazionali integrativi degli edifici soggetti a flessibilità progettuale; 4. incentivi (riduzione degli oneri di urbanizzazione, premi di edificabilità, deroghe ai parametri
urbanistico-edilizi, fiscalità comunale) finalizzati all’innalzamento della sostenibilità energetico ambientale degli edifici, della qualità e della sicurezza edilizia, rispetto ai parametri cogenti;
5. prescrizioni costruttive per l’adozione di misure di prevenzione del rischio gas radon;
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6. specificazioni sulle dotazioni igienico sanitarie dei servizi e dei locali ad uso abitativo e commerciale;
7. dispositivi di aggancio orizzontali flessibili sui tetti (c.d. “linee vita”); 8. prescrizioni per le sale da gioco l’istallazione di apparecchiature del gioco d’azzardo lecito e la
raccolta della scommessa. Capo II - Disciplina degli spazi aperti, pubblici o di uso pubblico
contenente disposizioni regolamentari riguardanti:
1. strade; 2. portici; 3. piste ciclabili; 4. aree per parcheggio; 5. piazze e aree pedonalizzate; 6. passaggi pedonali e marciapiedi; 7. passi carrai ed uscite per autorimesse; 8. chioschi/dehors su suolo pubblico; 9. servitù pubbliche di passaggio sui fronti delle costruzioni e per chioschi/gazebi/dehors posizionati su
suolo pubblico e privato; 10. recinzioni; 11. numerazione civica.
Capo III Tutela degli spazi verdi e dell’ambiente
contenente disposizioni regolamentari riguardanti le regole tecniche e i requisiti qualitativi per la realizzazione e la salvaguardia di:
1. aree verdi; 2. parchi urbani e giardini di interesse storico e documentale; 3. orti urbani; 4. parchi e percorsi in territorio rurale; 5. sentieri; 6. tutela del suolo e del sottosuolo; E’ prevista la possibilità di rimandare ad apposito regolamento comunale che tratti la materia del verde pubblico e privato, in modo specifico e coordinato con tutte le altre norme vigenti di settore, ( ove possibile in forma di allegato allo stesso Regolamento Edilizio).
Capo IV infrastrutture e reti tecnologiche
contenente disposizioni regolamentari relative alle reti e impianti di:
1. approvvigionamento idrico; 2. depurazione e smaltimento delle acque; 3. raccolta differenziata dei rifiuti urbani e assimilati; 4. distribuzione dell’energia elettrica; 5. distribuzione del gas; 6. ricarica dei veicoli elettrici; 7. produzione di energie da fonti rinnovabili, da cogenerazione e reti di teleriscaldamento; 8. telecomunicazioni.
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Capo V Recupero urbano, qualità architettonica e inserimento paesaggistico
contenente ulteriori indicazioni operative per il recupero e la riqualificazione dei luoghi e per la promozione e la salvaguardia del decoro urbano e la sicurezza pubblica, da coordinare con le particolari disposizione di settore e norme di piano:
1. pubblico decoro, manutenzione e sicurezza delle costruzioni e dei luoghi; 2. facciate degli edifici ed elementi architettonici di pregio; 3. elementi aggettanti delle facciate, parapetti e davanzali; 4. allineamenti; 5. piano del colore; 6. coperture degli edifici; 7. illuminazione pubblica; 8. griglie ed intercapedini; 9. antenne e impianti di condizionamento a servizio degli edifici e altri impianti tecnici; 10. serramenti esterni degli edifici; 11. insegne commerciali, mostre, vetrine, tende, targhe; 12. cartelloni pubblicitari; 13. muri di cinta; 14. beni culturali e edifici storici; 15. cimiteri monumentali e storici; 16. progettazione dei requisiti di sicurezza per i luoghi pubblici urbani.
Capo VI Elementi costruttivi
contenente disposizioni regolamentari riguardanti :
1. superamento barriere architettoniche e rampe e altre misure per l’abbattimento di barriere architettoniche;
2. serre bioclimatiche; 3. impianti per la produzione di energia da fonti rinnovabili a servizio degli edifici; 4. coperture, canali di gronda e pluviali; 5. strade e passaggi privati e cortili; 6. cavedi, pozzi luce e chiostrine; 7. intercapedini e griglie di aerazione; 8. recinzioni; 9. materiali, tecniche costruttive degli edifici , 10. disposizioni relative alle aree di pertinenza; 11. piscine; 12. altre opere di corredo agli edifici.
TITOLO IV – VIGILANZA E SISTEMI DI CONTROLLO
contenente disposizioni regolamentari riguardanti:
1. esercizio delle funzioni di vigilanza e controllo delle trasformazioni e usi del territorio; 2. vigilanza durante l’esecuzione dei lavori; 3. sanzioni per violazioni delle norme regolamentari.
TITOLO V -NORME TRANSITORIE
contenente disposizioni regolamentari riguardanti:
1. aggiornamento del regolamento edilizio; 2. disposizioni transitorie.
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ALLEGATO A
QUADRO DELLE DEFINIZIONI UNIFORMI
VOCI ACRONIMO DESCRIZIONE
1 - Superficie territoriale ST Superficie reale di una porzione di territorio oggetto di intervento di trasformazione urbanistica. Comprende la superficie fondiaria e le aree per dotazioni territoriali ivi comprese quelle esistenti.
2 - Superficie fondiaria SF Superficie reale di una porzione di territorio destinata all’uso edificatorio. E’ costituita dalla superficie territoriale al netto delle aree per dotazioni territoriali ivi comprese quelle esistenti.
3 - Indice di edificabilità territoriale
IT Quantità massima di superficie o di volume edificabile su una determinata superficie territoriale, comprensiva dell’edificato esistente.
4 - Indice di edificabilità fondiaria
IF Quantità massima di superficie o di volume edificabile su una determinata superficie fondiaria, comprensiva dell’edificato esistente.
5 - Carico urbanistico CU Fabbisogno di dotazioni territoriali di un determinato immobile o insediamento in relazione alla sua entità e destinazione d’uso. Costituiscono variazione del carico urbanistico l’aumento o la riduzione di tale fabbisogno conseguenti all’attuazione di interventi urbanistico-edilizi ovvero a mutamenti di destinazione d’uso.
6 – Dotazioni Territoriali DT Infrastrutture, servizi, attrezzature, spazi pubblici o di uso pubblico e ogni altra opera di urbanizzazione e per la sostenibilità (ambientale, paesaggistica, socio-economica e territoriale) prevista dalla legge o dal piano.
7 - Sedime Impronta a terra dell’edificio o del fabbricato, corrispondente alla localizzazione dello stesso sull’area di pertinenza.
8 - Superficie coperta SC Superficie risultante dalla proiezione sul piano orizzontale del profilo esterno perimetrale della costruzione fuori terra, con esclusione degli aggetti e sporti inferiori a 1,50 m.
9 - Superficie permeabile SP Porzione di superficie territoriale o fondiaria priva di pavimentazione o di altri manufatti permanenti, entro o fuori terra, che impediscano alle acque meteoriche di raggiungere naturalmente la falda acquifera.
10 - Indice di permeabilità
IPT/IPF Rapporto tra la superficie permeabile e la superficie territoriale (indice di permeabilità territoriale) o fondiaria (indice di permeabilità fondiaria).
11 - Indice di copertura IC Rapporto tra la superficie coperta e la superficie fondiaria. 12 - Superficie totale ST Somma delle superfici di tutti i piani fuori terra, seminterrati ed interrati comprese nel profilo
perimetrale esterno dell’edificio. 13 - Superficie lorda SL Somma delle superfici di tutti i piani comprese nel profilo perimetrale esterno dell’edificio
escluse le superfici accessorie. 14- Superficie utile SU
Superficie di pavimento degli spazi di un edificio misurata al netto della superficie accessoria e di murature, pilastri, tramezzi, sguinci e vani di porte e finestre.
15 - Superficie accessoria SA Superficie di pavimento degli spazi di un edificio aventi carattere di servizio rispetto alla destinazione d’uso della costruzione medesima, misurata al netto di murature, pilastri, tramezzi, sguinci, vani di porte e finestre. La superficie accessoria può ricomprendere, per esempio: • i portici e le gallerie pedonali; • i ballatoi, le logge, i balconi e le terrazze; • le tettoie con profondità superiore a m 1,50; le tettoie aventi profondità inferiore a m. 1,50
sono escluse dal computo sia della superficie accessoria sia della superficie utile; • le cantine poste al piano interrato, seminterrato o al primo piano fuori terra e i relativi corridoi di servizio; • i sottotetti accessibili e praticabili per la sola porzione con altezza pari o superiore a m 1,80, ad esclusione dei sottotetti aventi accesso diretto da una unità immobiliare e che presentino i requisiti richiesti per i locali abitabili che costituiscono superficie utile; • i vani scala interni alle unità immobiliari computati in proiezione orizzontale, a terra, una sola volta; • spazi o locali destinati alla sosta e al ricovero degli autoveicoli ad esclusione delle autorimesse che costituiscono attività imprenditoriale; • le parti comuni, quali i locali di servizio condominiale in genere, i depositi, gli spazi comuni di collegamento orizzontale, come ballatoi o corridoi. Gli spazi comuni di collegamento verticale e gli androni condominiali sono esclusi dal computo sia della superficie accessoria sia della superficie utile.
16- Superficie complessiva
SC Somma della superficie utile e del 60% della superficie accessoria (SC=SU+60% SA).
17- Superficie calpestabile
Superficie risultante dalla somma delle superfici utili (SU) e delle superfici accessorie (SA) di pavimento.
18 - Sagoma Conformazione planivolumetrica della costruzione fuori terra nel suo perimetro considerato in senso verticale ed orizzontale, ovvero il contorno che viene ad assumere l’edificio, ivi comprese le strutture perimetrali, nonché gli aggetti e gli sporti superiori a 1,50 m.
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19 - Volume totale o volumetria complessiva
Volume della costruzione costituito dalla somma della superficie totale di ciascun piano per la relativa altezza lorda.
20 - Piano fuori terra Piano dell’edificio il cui livello di calpestio sia collocato in ogni sua parte ad una quota pari o superiore a quella del terreno posto in aderenza all’edificio.
21 - Piano seminterrato Piano di un edificio il cui pavimento si trova a una quota inferiore (anche solo in parte) a quella del terreno posto in aderenza all’edificio e il cui soffitto si trova ad una quota superiore rispetto al terreno posto in aderenza all’edificio.
22 - Piano interrato Piano di un edificio il cui soffitto si trova ad una quota inferiore rispetto a quella del terreno posto in aderenza all’edificio.
23 - Sottotetto Spazio compreso tra l’intradosso della copertura dell’edificio e l’estradosso del solaio del piano sottostante.
24 - Soppalco Partizione orizzontale interna praticabile, ottenuta con la parziale interposizione di una struttura portante orizzontale in uno spazio chiuso.
25 - Numero dei piani E’ il numero di tutti i livelli dell’edificio che concorrono, anche parzialmente, al computo della superficie lorda (SL).
26 - Altezza lorda Differenza fra la quota del pavimento di ciascun piano e la quota del pavimento del piano sovrastante. Per l’ultimo piano dell’edificio si misura l’altezza del pavimento fino all’intradosso del soffitto o della copertura.
27 - Altezza del fronte L’altezza del fronte o della parete esterna di un edificio è delimitata: - all’estremità inferiore, dalla quota del terreno posta in aderenza all’edificio prevista dal progetto; - all’estremità superiore, dalla linea di intersezione tra il muro perimetrale e la linea di intradosso del solaio di copertura, per i tetti inclinati, ovvero dalla sommità delle strutture perimetrali, per le coperture piane.
28- Altezza dell'edificio Altezza massima tra quella dei vari fronti. 29 - Altezza utile Altezza del vano misurata dal piano di calpestio all’intradosso del solaio sovrastante, senza
tener conto degli elementi strutturali emergenti. Nei locali aventi soffitti inclinati o curvi, l’altezza utile si determina calcolando l'altezza media ponderata.
30 - Distanze Lunghezza del segmento minimo che congiunge l’edificio con il confine di riferimento (di proprietà, stradale, tra edifici o costruzioni, tra i fronti, di zona o di ambito urbanistico, ecc.), in modo che ogni punto della sua sagoma rispetti la distanza prescritta.
31 - Volume tecnico Sono volumi tecnici i vani e gli spazi strettamente necessari a contenere ed a consentire l'accesso alle apparecchiature degli impianti tecnici al servizio dell’edificio (idrico, termico, di condizionamento e di climatizzazione, di sollevamento, elettrico, di sicurezza, telefonico, ecc.).
32 - Edificio Costruzione stabile, dotata di copertura e comunque appoggiata o infissa al suolo, isolata da strade o da aree libere, oppure separata da altre costruzioni mediante strutture verticali che si elevano senza soluzione di continuità dalle fondamenta al tetto, funzionalmente indipendente, accessibile alle persone e destinata alla soddisfazione di esigenze perduranti nel tempo.
33 - Edificio Unifamiliare Per edificio unifamiliare si intende quello riferito ad un’unica unità immobiliare urbana di proprietà esclusiva, funzionalmente indipendente, che disponga di uno o più accessi autonomi dall’esterno e destinato all’abitazione di un singolo nucleo familiare.
34 - Pertinenza Opera edilizia legata da un rapporto di strumentalità e complementarietà rispetto alla costruzione principale, non utilizzabile autonomamente e di dimensioni modeste o comunque rapportate al carattere di accessorietà.
35 - Balcone Elemento edilizio praticabile e aperto su almeno due lati, a sviluppo orizzontale in aggetto, munito di ringhiera o parapetto e direttamente accessibile da uno o più locali interni.
36 - Ballatoio Elemento edilizio praticabile a sviluppo orizzontale, e anche in aggetto, che si sviluppa lungo il perimetro di una muratura con funzione di distribuzione, munito di ringhiera o parapetto.
37 - Loggia/Loggiato Elemento edilizio praticabile coperto, non aggettante, aperto su almeno un fronte, munito di ringhiera o parapetto, direttamente accessibile da uno o più vani interni.
38 - Pensilina Elemento edilizio di copertura posto in aggetto alle pareti perimetrali esterne di un edificio e priva di montanti verticali di sostegno.
39 - Portico/Porticato Elemento edilizio coperto al piano terreno degli edifici, intervallato da colonne o pilastri aperto su uno o più lati verso i fronti esterni dell’edificio.
40 - Terrazza Elemento edilizio scoperto e praticabile, realizzato a copertura di parti dell’edificio, munito di ringhiera o parapetto, direttamente accessibile da uno o più locali interni.
41 - Tettoia Elemento edilizio di copertura di uno spazio aperto sostenuto da una struttura discontinua, adibita ad usi accessori oppure alla fruizione protetta di spazi pertinenziali.
42 - Veranda
Locale o spazio coperto avente le caratteristiche di loggiato, balcone, terrazza o portico, chiuso sui lati da superfici vetrate o con elementi trasparenti e impermeabili, parzialmente o totalmente apribili.
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ALLEGATO B
RICOGNIZIONE DELLE DISPOSIZIONI INCIDENTI SUGLI USI E LE TRASFORMAZIONI DEL TERRITORIO E SULL’ATTIVITÀ EDILIZIA
A. DISCIPLINA DEI TITOLI ABILITATIVI, DELL’ESECUZIONE DEI LAVORI E DEL CERTIFICATO DI CONFORMITÀ EDILIZIA E DI AGIBILITÀ
DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 6 giugno 2001, n. 380 (Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia )
A.1 Edilizia residenziale
A.2 Edilizia non residenziale
DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 7 settembre 2010, n. 160 (Regolamento per la semplificazione ed il riordino della disciplina sullo sportello unico per le attività produttive, ai sensi dell'articolo 38, comma 3, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133)
DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 13 marzo 2013, n. 59 (Regolamento recante la disciplina dell'autorizzazione unica ambientale e la semplificazione di adempimenti amministrativi in materia ambientale gravanti sulle piccole e medie imprese e sugli impianti non soggetti ad autorizzazione integrata ambientale, a norma dell'articolo 23 del decreto-legge 9 febbraio 2012, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 aprile 2012, n. 35)
A.3 Impianti per la produzione di energia da fonti rinnovabili
DECRETO LEGISLATIVO 29 dicembre 2003, n. 387 (Attuazione della direttiva 2001/77/CE relativa alla promozione dell'energia elettrica prodotta da fonti energetiche rinnovabili nel mercato interno dell'elettricità)
DECRETO DEL MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO 10 settembre 2010 (Linee guida per l’autorizzazione degli impianti alimentati da fonti rinnovabili)
DECRETO LEGISLATIVO 3 marzo 2011, n. 28 (Attuazione della direttiva 2009/28/CE sulla promozione dell'uso dell'energia da fonti rinnovabili, recante modifica e successiva abrogazione delle direttive 2001/77/CE e 2003/30/CE)
A.4 Condizioni di efficacia dei titoli edilizi e altri adempimenti generali
DECRETO LEGISLATIVO 9 aprile 2008, n. 81 (Attuazione dell'articolo 1 della legge 3 agosto 2007, n. 123, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro), in particolare articoli 90, comma 9, lettere a), b) e c) e 99
DECRETO LEGISLATIVO 6 settembre 1989, n. 322 (Norme sul Sistema statistico nazionale e sulla riorganizzazione dell'Istituto nazionale di statistica, ai sensi dell'art. 24 della legge 23 agosto 1988, n. 400) in particolare l’articolo 7 (circa l’obbligo di fornire dati statistici sui permessi di costruire, DIA, SCIA, e dell’attività edilizia delle pubbliche amministrazioni (art. 7 DPR n. 380/2001), il cui rilevamento è stato stabilito, da ultimo, dal Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 31 marzo 2011 – “Approvazione del Programma Statistico Nazionale 2011-2013 Edilizia Pubblica)
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B. REQUISITI E PRESUPPOSTI STABILITI DALLA LEGISLAZIONE URBANISTICA E SETTORIALE CHE DEVONO ESSERE OSSERVATI NELL’ATTIVITÀ EDILIZIA
B.1 I limiti inderogabili di densità, altezza, distanza fra i fabbricati e dai confini
DECRETO INTERMINISTERIALE 2 aprile 1968, n. 1444 (Limiti inderogabili di densità edilizia, di altezza, di distanza fra i fabbricati e rapporti massimi tra gli spazi destinati agli insediamenti residenziali e produttivi e spazi pubblici o riservati alle attività collettive, al verde pubblico o a parcheggi, da osservare ai fini della formazione dei nuovi strumenti urbanistici o della revisione di quelli esistenti, ai sensi dell'art. 17 della legge n. 765 del 1967).
CODICE CIVILE, in particolare articoli 873, 905, 906 e 907
D.M. 14 gennaio 2008 (Approvazione delle nuove norme tecniche per le costruzioni), in particolare paragrafo 8.4.1.
LEGGE 17 agosto 1942, n. 1150 (Legge urbanistica), in particolare articolo 41-sexies
LEGGE 24 marzo 1989, n.122 (Disposizioni in materia di parcheggi, programma triennale per le aree urbane maggiormente popolate nonché modificazioni di alcune norme del testo unico sulla disciplina della circolazione stradale, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 15 giugno 1959, n. 393), in particolare articolo 9
DECRETO LEGISLATIVO 30 maggio 2008, n. 115 (Attuazione della direttiva 2006/32/CE relativa all'efficienza degli usi finali dell'energia e i servizi energetici e abrogazione della direttiva 93/76/CEE)
B.2 Rispetti (stradale, ferroviario, aeroportuale, cimiteriale, degli acquedotti e impianti di depurazione, degli elettrodotti, dei gasdotti, del demanio marittimo)
B.2.1 Fasce di rispetto stradali
DECRETO LEGISLATIVO 30 aprile 1992, n. 285 (Nuovo codice della strada) in particolare articoli 16, 17 e 18
DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 16 dicembre 1992, n. 495 (Regolamento di esecuzione e di attuazione del nuovo codice della strada), in particolare articoli 26, 27 e 28
DECRETO INTERMINISTERIALE 1 aprile 1968, n. 1404 (Distanze minime a protezione del nastro stradale da osservarsi nella edificazione fuori del perimetro dei centri abitati, di cui all'art. 19 della legge n. 765 del 1967)
DECRETO INTERMINISTERIALE 2 aprile 1968, n. 1444 (Limiti inderogabili di densità edilizia, di altezza, di distanza fra i fabbricati e rapporti massimi tra gli spazi destinati agli insediamenti residenziali e produttivi e spazi pubblici o riservati alle attività collettive, al verde pubblico o a parcheggi, da osservare ai fini della formazione dei nuovi strumenti urbanistici o della revisione di quelli esistenti, ai sensi dell'art. 17 della legge n. 765 del 1967), in particolare articolo 9 per distanze minime tra fabbricati tra i quali siano interposte strade destinate al traffico veicolare.
B.2.2 Rispetti ferroviari (tramvie, ferrovie metropolitane e funicolari terrestri su rotaia)
DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 11 luglio 1980, n. 753 (Nuove norme in materia di polizia, sicurezza e regolarità dell'esercizio delle ferrovie e di altri servizi di trasporto) in particolare Titolo III, articoli da 49 a 60
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B.2.3 Fasce di rispetto degli aeroporti e aerodromi
REGIO DECRETO 30 marzo 1942, n. 327 (codice della navigazione), in particolare articoli 714 e 715
B.2.4 Rispetto cimiteriale
REGIO DECRETO 27.07.1934 n. 1265 (testo unico leggi sanitarie), in particolareart. 338, come modificato dall’articolo 28 della legge 1 agosto 2002, n. 166
DECRETO PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 10 agosto 1990, n. 285(Approvazione del Nuovo Regolamento di Polizia Mortuaria), in particolare articolo 57
B.2.5 Fascia di rispetto dei corsi d’acqua (e altre acque pubbliche)
REGIO DECRETO 25 luglio 1904, n. 523 (Testo unico delle disposizioni di legge intorno alle opere idrauliche delle diverse categorie) In particolare articolo 96, comma primo, lettera f)
B.2.6 Fascia di rispetto acquedotti (aree di salvaguardia delle acque superficiali e sotterranee destinate al consumo umano)
DECRETO LEGISLATIVO 3 aprile 2006 n. 152 (Norme in materia ambientale), in particolare articoli 94, 134 e 163
B.2.7. Fascia di rispetto dei depuratori
DELIBERA DEL COMITATO DEI MINISTRI PER LA TUTELA DELLE ACQUE DALL'INQUINAMENTO 4 febbraio 1977 (Criteri, metodologie e norme tecniche generali di cui all'art. 2, lettere b), d) ed e), della L. 10 maggio 1976, n. 319, recante norme per la tutela delle acque dall'inquinamento), in particolare punto 1.2 dell’Allegato 4
B.2.8 Distanze dalle sorgenti dei campi elettrici, magnetici ed elettromagnetici
LEGGE 22 febbraio 2001, n. 36 (Legge quadro sulla protezione dalle esposizioni a campi elettrici, magnetici ed elettromagnetici)
DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI dell’8 luglio 2003 (Fissazione dei limiti di esposizione, dei valori di attenzione e degli obiettivi di qualità per la protezione della popolazione dalle esposizioni ai campi elettrici e magnetici alla frequenza di rete (50 Hz) generati dagli elettrodotti)
DECRETO DEL MINISTERO DELL’AMBIENTE 10 settembre 1998, n.381 (Regolamento recante norme per la determinazione dei tetti di radiofrequenza compatibili con la salute umana) (si vedano anche le LINEE GUIDA applicative del DM 381/98 redatte dal Ministero dell’Ambiente)
DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 8 luglio 2003 (Fissazione dei limiti di esposizione, dei valori di attenzione e degli obiettivi di qualità per la protezione della popolazione dalle esposizioni a campi elettrici, magnetici ed elettromagnetici generati a frequenze comprese tra 100 kHz e 300 GHz)
DECRETO DEL MINISTERO DELL'AMBIENTE E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO E DEL MARE 29 maggio 2008 (Approvazione della metodologia di calcolo per la determinazione delle fasce di rispetto degli elettrodotti)
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DECRETO LEGISLATIVO 19 novembre 2007 n. 257 (Attuazione della direttiva 2004/40/CE sulle prescrizioni minime di sicurezza e di salute relative all'esposizione dei lavoratori ai rischi derivanti dagli agenti fisici - campi elettromagnetici)
B.2.9 Fascia di rispetto dei metanodotti
DECRETO DEL MINISTERO DELL’INTERNO 24 novembre 1984 (Norme di sicurezza antincendio per il trasporto, la distribuzione, l'accumulo e l'utilizzazione del gas naturale con densità non superiore a 0,8) (A decorrere dalla data di entrata in vigore (cioè 4.11.2008) dei DD.M.Svil.Econ. del 16/04/2008 e del 17/04/2008 sono abrogate le seguenti parti:- le prescrizioni di cui alla parte prima e quarta, per quanto inerente agli impianti di trasporto, ai sensi del D.M.Svil.Econ. del 17/04/2008,- la Sezione 1 (Disposizioni generali), la Sezione 3 (Condotte con pressione massima di esercizio non superiore a 5 bar), la Sezione 4 (Impianti di riduzione della pressione), la Sezione 5 (installazioni interne alle utenze industriali) e le Appendici: «Attraversamento in tubo di protezione» e «Cunicolo di protezione» ai sensi del D.M.Svil.Econ. del 16/04/2008).
DECRETO DEL MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO 16 aprile 2008 (Regola tecnica per la progettazione, costruzione, collaudo, esercizio e sorveglianza delle opere e dei sistemi di distribuzione e di linee dirette del gas naturale con densità non superiore a 0,8)
DECRETO DEL MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO 17 aprile 2008 (Regola tecnica per la progettazione, costruzione, collaudo, esercizio e sorveglianza delle opere e degli impianti di trasporto di gas naturale con densità non superiore a 0,8)
B.2.10 Fascia di rispetto del demanio marittimo
REGIO DECRETO 30 marzo 1942, n. 327 (codice della navigazione), in particolare articolo 55
B.3 Servitù militari
DECRETO LEGISLATIVO 15 marzo 2010, n. 66 (Codice dell'ordinamento militare), in particolare il Libro II, Titolo VI , articolo 320 e ss. (Limitazioni a beni e attività altrui nell'interesse della difesa)
DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 15 marzo 2010, n. 90 (Testo unico delle disposizioni regolamentari in materia di ordinamento militare, a norma dell'articolo 14 della legge 28 novembre 2005, n. 246) in particolare il Titolo VI (Limitazioni a beni e attività altrui nell'interesse della difesa)
DECRETO MINISTERIALE 20 aprile 2006 (Applicazione della parte aeronautica del Codice di navigazione, di cui al D.Lgs. 9 maggio 2005, n. 96, e successive modificazioni.)
B.4 Accessi stradali
DECRETO LEGISLATIVO 30 aprile 1992, n. 285 (Nuovo codice della strada) in particolare articolo 22
DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 16 dicembre 1992, n. 495 (Regolamento di esecuzione e di attuazione del nuovo codice della strada), in particolare articoli 44, 45 e 46
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DECRETO DEL MINISTERO PER LE INFRASTRUTTURE 5 novembre 2001 (Norme funzionali e geometriche per la costruzione delle strade)
B.5 Zone interessate da stabilimenti a rischio di incidente rilevante
DECRETO LEGISLATIVO 17 agosto 1999, n. 334 (Attuazione della direttiva 96/82/CE relativa al controllo dei pericoli di incidenti rilevanti connessi con determinate sostanze pericolose).
DECRETO DEL MINISTERO DEI LAVORI PUBBLICI 9 maggio 2001 (Requisiti minimi di sicurezza in materia di pianificazione urbanistica e territoriale per le zone interessate da stabilimenti a rischio di incidente rilevante)
B.6 Siti contaminati
DECRETO LEGISLATIVO 3 aprile 2006, n. 152 (Norme in materia ambientale), in particolare Parte Quarta Titolo V “Bonifica di siti contaminati”
DECRETO DEL MINISTERO DELL’AMBIENTE 25 ottobre 1999, n.471 (Regolamento recante criteri, procedure e modalita' per la messa in sicurezza, la bonifica e il ripristino ambientale dei siti inquinati, ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22, e successive modificazioni e integrazioni)
C. VINCOLI E TUTELE
C.1 Beni culturali (immobili che presentano interesse artistico, storico, archeologico o etnoantropologico)
DECRETO LEGISLATIVO 22 gennaio 2004, n. 42 (Codice dei beni culturali e del paesaggio, ai sensi dell'articolo 10 della legge 6 luglio 2002, n. 137) in particolare Parte II, Titolo I, Capo I
C.2 Beni paesaggistici
DECRETO LEGISLATIVO 22 gennaio 2004, n. 42 (Codice dei beni culturali e del paesaggio, ai sensi dell'articolo 10 della legge 6 luglio 2002, n. 137) in particolare Parte III
DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 9 luglio 2010, n. 139 (Regolamento recante procedimento semplificato di autorizzazione paesaggistica per gli interventi di lieve entità, a norma dell'articolo 146, comma 9, del DLgs 22 gennaio 2004, n. 42, e s.m.i. - Codice dei beni culturali e del paesaggio)
DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 12 dicembre 2005 (Individuazione della documentazione necessaria alla verifica della compatibilità paesaggistica degli interventi proposti, ai sensi dell'articolo 146, comma 3, del DLgs 22 gennaio 2004, n. 42, e s.m.i. - Codice dei beni culturali e del paesaggio)
DIRETTIVA DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 9 febbraio 2011 (Valutazione e riduzione del rischio sismico del patrimonio culturale con riferimento alle Norme tecniche per le costruzioni di cui al decreto del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti del 14 gennaio 2008)
C.3 Vincolo idrogeologico
REGIO DECRETO LEGGE 30 dicembre 1923, n. 3267 (Riordinamento e riforma della legislazione in materia di boschi e di terreni montani)
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REGIO DECRETO 16 maggio 1926, n. 1126 (Approvazione del regolamento per l'applicazione del RDL 30 dicembre 1923, n. 3267 , concernente il riordinamento e la riforma della legislazione in materia di boschi e di terreni montani.)
DECRETO LEGISLATIVO 3 aprile 2006, n. 152 (Norme in materia ambientale), in particolare articolo 61, comma 1, lettera g), e comma 5
C.4 Vincolo idraulico
DECRETO LEGISLATIVO 3 aprile 2006, n. 152 (Norme in materia ambientale), in particolare articolo 115
REGIO DECRETO 25 luglio 1904, n. 523 (Testo unico sulle opere idrauliche) in particolare articolo 98
REGIO DECRETO 8 maggio 1904, n. 368 (Regolamento per la esecuzione del T.U. della L. 22 marzo 1900, n. 195, e della L. 7 luglio 1902,n. 333, sulle bonificazioni delle paludi e dei terreni paludosi) in particolare TITOLO VI, Capo I (Disposizioni per la conservazione delle opere di bonificamento e loro pertinenze)
DECRETO LEGISLATIVO 31 marzo 1998, n. 112 (Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle regioni ed agli enti locali, in attuazione del capo I della legge 15 marzo 1997, n. 59), in particolare articolo 89 (Funzioni conferite alle Regioni e agli Enti locali)
C.5 Aree naturali protette
LEGGE 6 dicembre 1991, n. 394 (Legge quadro sulle aree protette)
C.6 Siti della Rete Natura 2000
DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 8 settembre 1997, n. 357 (Regolamento recante attuazione della direttiva 92/43/CEE relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali, nonché della flora e della fauna selvatiche)
DECRETO DEL MINISTERO DELL'AMBIENTE E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO 3 settembre 2002 (Linee guida per la gestione dei siti della Rete Natura 2000)
C.7 Interventi soggetti a valutazione di impatto ambientale
DECRETO LEGISLATIVO 3 aprile 2006, n. 152 (Norme in materia ambientale) in particolare Parti Prima e Seconda
D. NORMATIVA TECNICA
D.1 Requisiti igienico-sanitari (dei locali di abitazione e dei luoghi di lavoro)
DECRETO DEL MINISTERO DELLA SANITÀ 5 luglio 1975 (Modificazioni alle istruzioni ministeriali 20 giugno 1896, relativamente all'altezza minima ed ai requisiti igienico-sanitari principali dei locali di abitazione), come modificato dal Decreto del Ministero della Sanità 9 giugno 1999 (Modificazioni in materia dell'altezza minima e dei requisiti igienicosanitari principali dei locali di abitazione)
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REGIO DECRETO 27 luglio 1934, n. 1265 (Testo unico delle leggi sanitarie), in particolare articoli 218 e 344
DECRETO LEGISLATIVO 9 aprile 2008, n. 81 (Attuazione dell'articolo 1 della legge 3 agosto 2007, n. 123, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro), in particolare articoli 63. 65, Allegato IV e Allegato XIII
D.2 Sicurezza statica e normativa antisismica
ORDINANZA DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 20.03.2003 n. 3274 (Primi elementi in materia di criteri generali per la classificazione sismica del territorio nazionale e di normative tecniche per le costruzioni in zona sismica) in particolare Allegato 1 (Criteri per l'individuazione delle zone sismiche individuazione, formazione e aggiornamento degli elenchi nelle medesime zone) Allegato A (classificazione sismica dei comuni italiani) recepito con DELIBERA DELLA GIUNTA REGIONALE 21 luglio 2003, n. 1435 (Prime disposizioni di attuazione dell'ordinanza del PCM n. 3274/2003 recante "Primi elementi in materia di criteri generali per la classificazione sismica del territorio nazionale e di normative tecniche per le costruzioni in zona sismica")
DECRETO DEL MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE 14 gennaio 2008 (Approvazione delle nuove norme tecniche per le costruzioni)
CIRCOLARE DEL MINISTERO PER LE INFRASTRUTTURE 2 febbraio 2009, n. 617 (Istruzioni per l’applicazione delle “Nuove norme tecniche per le costruzioni” di cui al D.M. 14 gennaio 2008)
DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 6 giugno 2001, n. 380 (Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia )
DECRETO DEL MINISTERO DEI LAVORI PUBBLICI 15 maggio 1985 (Accertamenti e norme tecniche per la certificazione di idoneità statica delle costruzioni abusive (art. 35, comma 4, Legge 28 febbraio 1985 n. 47), come modificato dal Decreto del M. LL. PP. 20 settembre 1985
D.3 Opere di conglomerato cementizio armato, normale e precompresso ed a struttura metallica
DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 6 giugno 2001, n. 380 (Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia ) in particolare articoli 53, 58, 59, 60, e Parte II, Capo II (articoli da 64 a 76)
D.4 Eliminazione e superamento delle barriere architettoniche negli edifici privati pubblici e privati aperti al pubblico
DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 6 giugno 2001, n. 380 (Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia ) in particolare Parte II, Capo III
LEGGE 5 febbraio 1992, n. 104 (Legge-quadro per l'assistenza, l'integrazione sociale e i diritti delle persone handicappate) in particolare articolo 24
LEGGE 28 febbraio 1986, n. 41 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato - legge finanziaria 1986), in particolare articolo 32, comma 20, secondo periodo
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DECRETO DEL MINISTRO DEI LAVORI PUBBLICI 14 giugno 1989, n. 236 (Prescrizioni tecniche necessarie a garantire l'accessibilità, l'adattabilità e la visitabilità degli edifici privati e di edilizia residenziale pubblica, ai fini del superamento e dell'eliminazione delle barriere architettoniche)
DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 24 luglio 1996, n. 503(Regolamento recante norme per l'eliminazione delle barriere architettoniche negli edifici, spazi e servizi pubblici)
CIRCOLARE DEL MINISTERO DELL’INTERNO 1 marzo 2002, n 4 (Linee guida per la valutazione della sicurezza antincendio nei luoghi di lavoro ove siano presenti persone disabili)
D.5 Sicurezza degli impianti
DECRETO DEL MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO 22 gennaio 2008, n. 37 (Regolamento concernente l'attuazione dell'articolo 11-quaterdecies, comma 13, lettera a) della legge n. 248 del 2005, recante riordino delle disposizioni in materia di attività di installazione degli impianti all'interno degli edifici)
DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 30 aprile 1999, n. 162 (Regolamento recante norme per l'attuazione della direttiva 95/16/CE sugli ascensori e di semplificazione dei procedimenti per la concessione del nulla osta per ascensori e montacarichi, nonché della relativa licenza di esercizio)
DECRETO LEGISLATIVO 3 aprile 2006, n. 152 (Norme in materia ambientale), in particolare Parte quinta (Norme in materia di tutela dell'aria e di riduzione delle emissioni in atmosfera), Titolo I (Prevenzione e limitazione delle emissioni in atmosfera di impianti e attività) e Titolo II (Impianti termici civili)
D.6 Prevenzione degli incendi e degli infortuni
DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 1 agosto 2011, n. 151 (Regolamento recante semplificazione della disciplina dei procedimenti relativi alla prevenzione degli incendi, a norma dell'articolo 49, comma 4-quater, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122)
DECRETO DEL MINISTERO DELL'INTERNO 7 agosto 2012 (Disposizioni relative alle modalità di presentazione delle istanze concernenti i procedimenti di prevenzione incendi e alla documentazione da allegare, ai sensi dell'articolo 2, comma 7, del decreto del Presidente della Repubblica 1° agosto 2011, n. 151)
DECRETO LEGISLATIVO 8 marzo 2006, n. 139 (Riassetto delle disposizioni relative alle funzioni ed ai compiti del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, a norma dell'articolo 11 della legge 29 luglio 2003, n. 229)
DECRETO DEL MINISTERO DELL’INTERNO 16 maggio 1987 (Norme di sicurezza antincendi per gli edifici di civile abitazione)
DECRETO DEL MINISTERO DELL’INTERNO 10 marzo 1998 (Criteri generali di sicurezza antincendio e per la gestione dell'emergenza nei luoghi di lavoro)
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DECRETO DEL MINISTERO DELL’INTERNO 22 febbraio 2006 (Approvazione della regola tecnica di prevenzione incendi per la progettazione, la costruzione e l'esercizio di edifici e/o locali destinati ad uffici).
DECRETO DEL MINISTERO DELL’INTERNO 18 settembre 2002 (Regola Tecnica prevenzione incendi strutture sanitarie)
DECRETO DEL MINISTERO DELL’INTERNO 15 settembre 2005 (Approvazione della regola tecnica di prevenzione incendi per i vani degli impianti di sollevamento ubicati nelle attività soggette ai controlli di prevenzione incendi)
DECRETO LEGISLATIVO 9 aprile 2008 , n. 81 (Attuazione dell'articolo 1 della legge 3 agosto 2007, n. 123, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro)
DECRETO DEL MINISTERO DELL’INTERNO 16 marzo 2012 (Piano straordinario biennale adottato ai sensi dell'articolo 15, commi 7 e 8, del decreto-legge 29 dicembre 2011, n. 216, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 febbraio 2012, n. 14, concernente l'adeguamento alle disposizioni di prevenzione incendi delle strutture ricettive turistico-alberghiere con oltre venticinque posti letto, esistenti alla data di entrata in vigore del decreto del Ministro dell'interno 9 aprile 1994, che non abbiano completato l'adeguamento alle suddette disposizioni di prevenzione incendi)
D.7 Demolizione o rimozione dell’amianto
DECRETO LEGISLATIVO 9 aprile 2008, n. 81 (Attuazione dell'articolo 1 della legge 3 agosto 2007, n. 123, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro) in particolare articolo 256
DECRETO LEGISLATIVO 25 luglio 2006, n. 257 (Attuazione della direttiva 2003/18/CE relativa alla protezione dei lavoratori dai rischi derivanti dall'esposizione all'amianto durante il lavoro)
D.8 Contenimento del consumo energetico degli edifici
DECRETO LEGISLATIVO 19 agosto 2005, n. 192 (Attuazione della direttiva 2002/91/CE relativa al rendimento energetico nell'edilizia)
DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 2 aprile 2009, n. 59 (Regolamento di attuazione dell'articolo 4, comma 1, lettere a) e b), del decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 192, concernente attuazione della direttiva 2002/91/CE sul rendimento energetico in edilizia)
DECRETO DEL MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO 26 giugno 2009 (Linee guida nazionali per la certificazione energetica degli edifici)
DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 26 agosto 1993, n. 412 (Regolamento recante norme per la progettazione, l'installazione, l'esercizio e la manutenzione degli impianti termici degli edifici ai fini del contenimento dei consumi di energia, in attuazione dell'art. 4, comma 4, della legge 9 gennaio 1991, n. 10), in quanto compatibile con la DAL n. 156/2008 (vedi punto 3.2. della medesima DAL)
DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 16 aprile 2013, n. 74 (Regolamento recante definizione dei criteri generali in materia di esercizio, conduzione, controllo, manutenzione e ispezione degli impianti termici per la climatizzazione invernale ed estiva degli edifici e per la preparazione dell'acqua calda per usi igienici sanitari, a norma dell'articolo 4, comma 1, lettere a) e c), del decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 192)
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D.9 Isolamento acustico (attivo e passivo) degli edifici
DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 1 marzo 1991 (Limiti di esposizione al rumore negli ambienti abitativi e nell’ambiente esterno)
LEGGE 26 ottobre 1995, n. 447 (Legge quadro sull’inquinamento acustico)
DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 14 novembre 1997 (Determinazione dei valori limite delle sorgenti sonore)
DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 5 dicembre 1997 (Determinazione dei requisiti acustici passivi degli edifici)
DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA19 ottobre 2011, n. 227 (Regolamento per la semplificazione di adempimenti amministrativi in materia ambientale gravanti sulle imprese, a norma dell'articolo 49, comma 4-quater, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122.) in particolare l’art. 4
D.10 Produzione di materiali da scavo
DECRETO-LEGGE 21 giugno 2013, n. 69 (Disposizioni urgenti per il rilancio dell'economia) convertito con modificazioni dalla legge 9 agosto 2013, n. 98., in particolare articoli art. 41 e 41-bis
DECRETO LEGISLATIVO 3 APRILE 2006 N. 152 (Norme in materia ambientale), in particolare articoli 184-bis, comma 2-bis, 185, comma 1, lettera c), 186 e 266, comma 7.
DECRETO DEL MINISTERO DELL’AMBIENTE E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO E DEL MARE 10 agosto 2012, n. 161 (Regolamento recante la disciplina dell’utilizzazione delle terre e rocce da scavo)
D.11 Tutela delle acque dall'inquinamento (scarichi idrici domestici)
DECRETO LEGISLATIVO 3 aprile 2006, n. 152 (Norme in materia ambientale), in particolare Parte terza, Sezione II (Tutela delle acque dall'inquinamento)
D.12 Prevenzione inquinamento luminoso
LEGGE REGIONALE 29 settembre 2003, n. 19 (Norme in materia di riduzione dell'Inquinamento luminoso e di risparmio energetico)
E. REQUISITI TECNICI E PRESCRIZIONI SPECIFICHE PER ALCUNI INSEDIAMENTI O IMPIANTI
E.1 Strutture commerciali
E.2 Strutture ricettive
E.3 Strutture per l’agriturismo
LEGGE 20 febbraio 2006, n. 96 (Disciplina dell'agriturismo), in particolare articolo 5
E.4 Impianti di distribuzione del carburante
E.5 Sale cinematografiche
E.6 Scuole e servizi educativi
DECRETO DEL MINISTERO DEI LAVORI PUBBLICI 18 dicembre 1975 (Norme tecniche aggiornate relative all’edilizia scolastica, ivi compresi gli indici di funzionalità
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didattica, edilizia ed urbanistica, da osservarsi nella esecuzione di opere di edilizia scolastica)
CIRCOLARE DEL MINISTERO DEI LAVORI PUBBLICI 22 maggio 1967, n. 3150 (Criteri di valutazione e collaudo dei requisiti acustici negli edifici scolastici)
E.7 Associazioni di promozione sociale
E.8 Locali per la produzione o la vendita di sostanze alimentari e bevande
DECRETO LEGISLATIVO 6 novembre 2007, n. 193 (Attuazione della direttiva 2004/41/CE relativa ai controlli in materia di sicurezza alimentare e applicazione dei regolamenti comunitari nel medesimo settore)
DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 26 marzo 1980, n. 327 (Regolamento di esecuzione della legge 30 aprile 1962, n. 283, e successive modificazioni, in materia di disciplina igienica della produzione e della vendita delle sostanze alimentari e delle bevande), in particolare articoli 28 e 30.
REGOLAMENTO (CE) N. 852/2004 DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO del 29/04/2004 (sull’ igiene dei prodotti alimentari), e successiva rettifica pubblicata sulla Gazzetta ufficiale dell’Unione europea 226/3 del 25 giugno 2004
ATTO DELLA CONFERENZA PERMANENTE PER I RAPPORTI TRA LO STATO, LE REGIONI E LE PROVINCE AUTONOME DI TRENTO E BOLZANO 29 aprile 2010 n. 59 (Accordo, ai sensi dell'articolo 4 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n . 281, tra il Governo, le Regioni e le Province autonome relativo a "Linee guida applicative del Regolamento n. 85212004/CE del Parlamento europeo e del Consiglio sull'igiene dei prodotti alimentari")
E.9 Impianti sportivi
DECRETO DEL MINISTERO DELL’INTERNO 18 marzo 1996 (Norme di sicurezza per la costruzione e l’esercizio di impianti sportivi) come modificato e integrato dal Decreto ministeriale 6 giugno 2005
DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO NAZIONALE DEL CONI 25 giugno 2008, n. 1379 (Norme CONI per l'impiantistica sportiva)
DELIBERAZIONE DELLA CONFERENZA STATO REGIONI 16 GENNAIO 2003 N. 1605 (Accordo tra il Ministro della salute, le Regioni e le Province Autonome di Trento e di Bolzano relativo agli aspetti igienico-sanitari per la costruzione, la manutenzione e la vigilanza delle piscine a uso natatorio)
E.10 Strutture Termali
E.11 Strutture Sanitarie
DECRETO LEGISLATIVO 30 dicembre 1992, n. 502 (Riordino della disciplina in materia sanitaria, a norma dell'articolo 1 della legge 23 ottobre 1992, n. 421), in particolare l’articolo 8-bis (Autorizzazione, accreditamento e accordi contrattuali) e l’Articolo8-ter(Autorizzazioni alla realizzazione di strutture e all'esercizio di attività sanitarie e sociosanitarie)
DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 14 gennaio 1997 (Approvazione dell’atto di indirizzo e coordinamento alle Regioni e Province autonome di Trento e di Bolzano, in materia di requisiti strutturali, tecnici ed organizzativi minimi per l’esercizio delle attività sanitarie da parte delle strutture pubbliche e private)
E.12 Strutture veterinarie
REGIONE LAZIO DELIBERAZIONE N. DEL
PROPOSTA N. 20490 DEL 29/12/2016GIUNTA REGIONALE
STRUTTURA
PROPONENTE
ASSESSORATO
PROPONENTE
DI CONCERTO
Direzione Regionale: TERRITORIO, URBANISTICA E MOBILITA'
Area: TRASPORTO FERROVIARIO E AD IMPIANTI FISSI
Prot. n. ___________________ del ___________________
OGGETTO: Schema di deliberazione concernente:
(SPEDICATO RITA) (CECCONI CARLO) (C. CECCONI) (M. MANETTI)___________________________ ___________________________ ___________________________ ___________________________ ___________________________L' ESTENSORE IL RESP. PROCEDIMENTO IL DIRIGENTE RESPONSABILE IL DIRETTORE REGIONALE
POLITICHE DEL TERRITORIO, MOBILITA'
(Civita Michele)___________________________L'ASSESSORE
___________________________ ___________________________ ___________________________ ___________________________
ALL'ESAME PREVENTIVO COMM.NE CONS.RE
COMMISSIONE CONSILIARE: VISTO PER COPERTURA FINANZIARIA:
Data dell' esame:
con osservazioni senza osservazioni
SEGRETERIA DELLA GIUNTA Data di ricezione: 30/12/2016 prot. 904
ISTRUTTORIA:
____________________________________ ____________________________________IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO IL DIRIGENTE COMPETENTE
____________________________________ ____________________________________IL SEGRETARIO DELLA GIUNTA IL PRESIDENTE
Nuovi indirizzi per l'affidamento del servizio di trasporto pubblico ferroviario di interesse regionale di competenza della RegioneLazio
___________________________
IL DIRETTORE DELLA DIREZIONE REGIONALEPROGRAMMAZIONE ECONOMICA, BILANCIO, DEMANIO E PATRIMONIO
Pagina 1 / 1Pagina 1 / 6 Richiesta di pubblicazione sul BUR: SI Richiesta di pubblicazione sul BUR: SI Richiesta di pubblicazione sul BUR: SI
OGGETTO: Nuovi indirizzi per l’affidamento del servizio di trasporto pubblico ferroviario di interesse
regionale di competenza della Regione Lazio
LA GIUNTA REGIONALE
Su proposta dell’Assessore alle Politiche del Territorio e alla Mobilità
VISTI
lo Statuto della Regione Lazio;
la Legge Regionale 18 febbraio 2002, n. 6 recante “Disciplina del sistema organizzativo della
Giunta e del Consiglio e disposizioni relative alla dirigenza ed al personale regionale” e s.m.i.;
il Regolamento Regionale 6 settembre 2002, n. 1 e s.m.i., riguardante l’organizzazione degli Uffici e dei Servizi della Giunta regionale;
il Decreto Legislativo n. 422 del 19 novembre 1997 - “Conferimento alle Regioni ed agli
Enti Locali di funzioni e compiti in materia di trasporto pubblico locale, a norma
dell'articolo 4, comma 4, della legge 15 marzo 1997, n. 59” - e successive modifiche ed
integrazioni;
la Legge Regionale 16 luglio 1998 n. 30 “Disposizioni in materia di trasporto pubblico locale” e successive modificazioni ed integrazioni;
il Regolamento (CE) n. 1370/2007 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 23 ottobre
2007;
articolo 37 del decreto legge 6 giugno 2011, n. 201 convertito con modificazioni dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214 e s.m.i., che istituisce l'Autorità di regolazione dei trasporti
(ART);
la Delibera di Giunta Regionale n. 112 del 29/05/2013 con la quale è stato conferito
all’Arch. Manuela Manetti, l’incarico di Direttore della Direzione Regionale Territorio,
Urbanistica, Mobilità e Rifiuti;
la Delibera di Giunta Regionale n. 145 del 31.03.2016 “Modifica del regolamento regionale
6 settembre 2002, n. 1 (Regolamento di organizzazione degli uffici e dei servizi della Giunta regionale) e successive modifiche nonché del relativo allegato B”, con la quale è stata
modificata la suddetta Direzione Regionale in Direzione regionale Territorio, Urbanistica e
Mobilità;
la Determinazione n. G03687 del 13/04/2016 “Riorganizzazione delle strutture
organizzative di base denominate "Aree", "Uffici" e "Servizi" della Direzione regionale
Territorio, Urbanistica e Mobilità”;
l’Atto di Organizzazione n. G11501 del 10/10/2016 con cui è stato conferito l’incarico all’Ing. Carlo Cecconi di Dirigente dell’Area “Trasporto Ferroviario e ad Impianti Fissi;
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PREMESSO:
che la Regione Lazio è titolare delle funzioni e dei compiti di programmazione ed
amministrazione inerenti i servizi di trasporto ferroviario di interesse regionale e locale
regolamenti da specifici contratti di servizio;
che con Deliberazione n. 976 del 17.12.2009 la Giunta della Regione Lazio ha approvato lo schema di “Contratto di Servizio per il trasporto pubblico ferroviario di interesse regionale
e locale per gli anni 2009-2014” e relativi allegati;
che in data 8 febbraio 2010 è stato stipulato il Contratto per i servizi ferroviari di interesse
regionale e locale per il periodo 01/01/2009 – 31/12/2014 fra la Regione Lazio e Trenitalia
SpA;
che con la Deliberazione della Giunta Regionale n. 34 del 28.01.2011 è stato approvato lo
schema di Contratto di Servizio 2009-2014, sottoscritto il 1 febbraio 2011, novativo del suddetto Contratto di Servizio sottoscritto in data 08 febbraio 2010;
che detto Contratto di Servizio, sottoscritto dalla Regione Lazio e da Trenitalia S.p.A. per il
periodo 2009-2014, con scadenza in data 31/12/2014, prevede all’art. 4 comma 1 la
possibilità di procedere al rinnovo per ulteriori sei anni;
con nota prot. 715150/GR/02/00 del 23 dicembre 2014, la Regione Lazio ha chiesto a
Trenitalia S.p.A. di proseguire il servizio, nelle more della sottoscrizione del nuovo
Contratto di Servizio;
che con Deliberazione di Giunta Regionale n. 71 del 24/02/2015 è stato approvato lo
schema d’“Intesa per la definizione dei principi per il rinnovo del Contratto di Servizio per il
trasporto pubblico ferroviario di interesse regionale”;
che con Deliberazione di Giunta Regionale n. 77 del 03/03/2015 è stato rettificato un
errore materiale della Deliberazione di Giunta Regionale n. 71 del 24/02/2015;
che in data 26/03/2015 è stata sottoscritta da Regione Lazio e Trenitalia SpA l’ “Intesa per la definizione dei principi per il rinnovo del Contratto di Servizio per il trasporto pubblico ferroviario di
interesse regionale”, il cui schema è stato approvato con le Delibere di Giunta Regionale n.
71 del 24/02/2015 e n. 77 del 03/03/2015;
che con Deliberazione di Giunta Regionale n. 646 del 27/10/2016 è stato approvato lo
schema di Contratto di Servizio per il trasporto pubblico ferroviario di interesse regionale
e locale tra la Regione Lazio e Trenitalia S.p.A. anni 2015-2020 e relativi allegati;
che con PEC 14/12/2016 è pervenuta alla Direzione TUM la “proposta commerciale per un nuovo affidamento dei servizi di trasporto ferroviari regionali” da parte di Trenitalia S.p.A., che,
“coerentemente con quanto previsto dalla normativa europea di settore (Rgolamento CE
1370/2007) che consente di procedere ad affidamenti della durata di 10 anni, prorogabili di altri
5 anni, qualora l’operatore del servizio fornisca beni di significativa entità in rapporto all’insieme
dei beni necessari alla prestazione del servizio, preservando il conseguimento di un profitto
ragionevole”, che a fronte della stipula di un nuovo contratto di servizio “con un orizzonte
temporale al 31-12-2032 Trenitalia potrebbe effettuare un ulteriore investimento di un 1.020,6
mln€, che sommati ai 444,2 mln€ già previsti nel contratto in essere corrispondono ad un
investimento complessivo di 1.464,8 mln€, che consentirebbero il rinnovo pressoché totale della
flotta” garantendo maggiore efficienza ed efficacia nel servizio di TPL su ferrovia;
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VISTO che
detta proposta commerciale comprende qualificanti elementi di miglioramento
dell'efficienza e dell'efficacia del servizio di trasporto ferroviario, tra cui soprattutto la
previsione di rilevanti investimenti in materiale rotabile, riconosciuti da questa
Amministrazione di assoluta strategicità e già in parte perseguiti negli ultimi anni attraverso
adeguati interventi e da ultimo con la stipula del rinnovo del contratto di servizio;
l’acquisizione di nuovo materiale rotabile in termini di tempi significativamente brevi (una parte consistente del nuovo materiale rotabile sarà immesso in servizio a partire dal
2020/2021), oltre che qualitativi e quantitativi (circa 70 nuovi treni), tenuto conto che la
struttura industriale che fornisce detto materiale opera essenzialmente sulla base degli
ordinativi delle stesse imprese ferroviarie, con forti conseguenze sui tempi di fornitura;
la riduzione dell'età media del materiale rotabile circolante nel Lazio che a fine contratto
sarebbe di 13 anni con una punta minima di 12 anni nel 2030;
un ulteriore miglioramento degli standard qualitativi del servizio, quali puntualità, regolarità, composizione, accessibilità alle persone con ridotta mobilità, disponibilità di nuova
tecnologia a bordo treno (quali wi-fi, people counter e videosorveglianza);
la messa a disposizione, alla scadenza del periodo di validità contrattuale, oltre che del
suddetto materiale rotabile e di tutto quello oggetto di cofinanziamento regionale, anche
dei depositi/officine necessari all’espletamento del servizio; elemento di assoluta rilevanza
in ordine all’effettiva contendibilità di una futura gara per l’affidamento dei servizi, tenuto
conto dell’onerosità degli stessi e riguardo ai depositi/officine anche di problematiche di
riproducibilità;
VALUTATA la suddetta proposta
particolarmente conveniente in termini di efficienza, economicità e qualità oltre che temporali;
CONSIDERATO che
all’articolo 5 paragrafo 6 del sopra richiamato Regolamento (CE) 1370/2007 prevede che, a
meno che non sia vietato dalla legislazione nazionale, le autorità competenti hanno facoltà
di aggiudicare direttamente i contratti di servizio pubblico di trasporto per ferrovia e che in
deroga all’articolo 4 paragrafo 3 (che prevede per i contratti ferroviari una durata non
superiore a 15 anni) tali contratti hanno una durata non superiore a 10 anni salvo i casi in
cui si applica l’articolo 4 paragrafo 4 che consente una proroga, al massimo del 50% della
durata se l’operatore del servizio fornisce beni in entità significativa in rapporto all’insieme
di beni necessari per la fornitura dei servizi;
l'articolo 61 della Legge 23 luglio 2009, n. 99, con riferimento al trasporto pubblico regionale, prevede che le autorità competenti, anche in deroga alla disciplina di settore (art.
18 D.Lgs. 422/1997), possano avvalersi dell'art. 5 paragrafo 6 del regolamento 1370/2009 e
che quindi dell'affidamento diretto del servizio ferroviario non è vietato dalla legislazione
nazionale.
VISTA
la nota del 9 novembre 2016 del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti in risposta ai
rilievi svolti dall'Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato (AGCM) nell'ambito
della segnalazione del del 26 ottobre 2016 - relativa al settore del trasporto ferroviario
regionale, ai rinnovi dei contratti di servizio tra la società Trenitalia ed alcune Regioni ed
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alla cessione della società Ferrovie del Sud Est e Servizi Automobilistici s.r.l. alla società
Ferrovie dello Stato Italiane S.p.A.;
CONSIDERATO che
la suddetta nota, con riferimento al regime di affidamento dei servizi ferroviari regionali,
evidenzia come il legislatore europeo abbia riconosciuto la piena legittimità e validità del
modello di "affidamento diretto" per i servizi ferroviari regionali, tenuto conto della
specificità di tali servizi, ed qualora tale modello sia deliberato dagli enti locali della
coerenza con il "principio di prossimità ";
CONSIDERATO PERALTRO:
che la Regione Lazio intende comunque verificare, sulla base delle priorità di miglioramento
dell'efficienza e dell'efficacia riconosciute dall'Amministrazione regionale stessa e
conformemente alla normativa comunitaria in tema di appalti e concessioni di cui dagli artt.
da 43 a 49 del Trattato dell’Unione Europea, nonché nell’osservanza dei principi di
trasparenza e di parità di trattamento, l’esistenza di ulteriori soggetti titolati allo
svolgimento dei servizi ferroviari, eventualmente interessati ad assumere la gestione del
servizio di trasporto pubblico ferroviario di interesse regionale di competenza della
Regione Lazio;
che obiettivo primario della Regione Lazio è quello di valorizzare il trasporto ferroviario,
asse portante del sistema regionale di trasporto pubblico locale e di perseguire ulteriori
miglioramenti nella qualità dell’offerta, in particolare nella puntualità, nella regolarità, nella
composizione e nell’efficienza del materiale rotabile, nell’informazione in tempo reale e
garantire, così, la più elevata qualità possibile del servizio ed una più adeguata tutela del
cittadino – utente;
RITENUTO:
di procedere ad un nuovo affidamento del servizio a Trenitalia, ai sensi degli articolo 5
paragrafo 6 del Regolamento (CE) 1370/2007, mediante la sottoscrizione di un nuovo
contratto di servizio di durata di 10 anni prorogabili di ulteriori 5 anni, di cui gli ultimi
cinque anni in ragione di ulteriori investimenti di entità significativa previsti dalla proposta
ricevuta da Trenitalia S.p.A., nel rispetto della durata massima stabilita dal suddetto articolo
5 paragrafo 6 e dall’articolo 4 paragrafo 4 del Regolamento (CE);
sottoscrivere un'intesa che impegni le parti preliminarmente alla stipula del nuovo contratto di servizio in merito ai contenuti essenziali di cui sopra, di cui si rimanda
l’approvazione della bozza ad una successiva seduta di Giunta;
ATTESO che il presente provvedimento non comporta oneri a carico del bilancio regionale;
DELIBERA
le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale della presente deliberazione;
1) di prevedere la pubblicazione di cui al Regolamento CE 1370/2007, attraverso il relativo
formulario contemplato dalla GUUE, dando mandato alla competente Direzione Regionale
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Territorio, Urbanistica, Mobilità per gli atti necessari e conseguenti per procedere ad un nuovo
affidamento del servizio a Trenitalia, ai sensi degli articolo 5 paragrafo 6 del Regolamento (CE)
1370/2007, contenente la proposta di un nuovo contratto di servizio, di durata quindicennale,
eventualmente da sottoscrivere entro un anno dalla pubblicazione;
2) la competente Direzione Regionale Territorio, Urbanistica, Mobilità effettuerà un continuo e
attento monitoraggio, nel corso dell’anno di pubblicazione dell’avviso di affidamento del servizio
a Trenitalia, per accertare che ulteriori soggetti titolati allo svolgimento dei servizi ferroviari,
possano avere interesse ad assumere la gestione del servizio di trasporto pubblico ferroviario
della Regione Lazio, a condizioni nel complesso più affidabili e vantaggiose rispetto a quanto
proposto da Trenitalia.
La presente deliberazione è pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Lazio.
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REGIONE LAZIO DELIBERAZIONE N. DEL
PROPOSTA N. 20446 DEL 29/12/2016GIUNTA REGIONALE
STRUTTURA
PROPONENTE
ASSESSORATO
PROPONENTE
DI CONCERTO
Direzione Regionale: INFRASTRUTTURE E POLITICHE ABITATIVE
Area: PIANI PROGR. E INTERV. DI EDILIZIA RESID. SOCIALE
Prot. n. ___________________ del ___________________
OGGETTO: Schema di deliberazione concernente:
(OLIMPIERI MARIA GIOIA) (OLIMPIERI MARIA GIOIA) (A. PISCIONERI) (W. D'ERCOLE)___________________________ ___________________________ ___________________________ ___________________________ ___________________________L' ESTENSORE IL RESP. PROCEDIMENTO IL DIRIGENTE RESPONSABILE IL DIRETTORE REGIONALE
INFRASTRUTTURE, POLITICHE ABITATIVE ED ENTI LOCALI
(Refrigeri Fabio)___________________________L'ASSESSORE
___________________________ ___________________________ ___________________________ ___________________________
ALL'ESAME PREVENTIVO COMM.NE CONS.RE
COMMISSIONE CONSILIARE: VISTO PER COPERTURA FINANZIARIA:
Data dell' esame:
con osservazioni senza osservazioni
SEGRETERIA DELLA GIUNTA Data di ricezione ______________________
ISTRUTTORIA:
____________________________________ ____________________________________IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO IL DIRIGENTE COMPETENTE
____________________________________ ____________________________________IL SEGRETARIO DELLA GIUNTA IL PRESIDENTE
Piano nazionale di edilizia abitativa. D.P.C.M. 16 luglio 2009 - Accordo di programma tra Ministero delle Infrastrutture e deiTrasporti e Regione Lazio del 4 luglio 2012. Linee di indirizzo per la realizzazione del "Programma coordinato di intervento dellaRegione Lazio", approvato con la D.G.R.L. 21 ottobre 2011, n. 485.
___________________________
IL DIRETTORE DELLA DIREZIONE REGIONALEPROGRAMMAZIONE ECONOMICA, BILANCIO, DEMANIO E PATRIMONIO
Pagina 1 / 1Pagina 1 / 5 Richiesta di pubblicazione sul BUR: SI Richiesta di pubblicazione sul BUR: SI Richiesta di pubblicazione sul BUR: SI
29/12/2016 - prot. 902
OGGETTO: Piano nazionale di edilizia abitativa. D.P.C.M. 16 luglio 2009 - Accordo di programma
tra Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti e Regione Lazio del 4 luglio 2012. Linee
di indirizzo per la realizzazione del “Programma coordinato di intervento della Regione
Lazio”, approvato con la D.G.R.L. 21 ottobre 2011, n. 485.
LA GIUNTA REGIONALE
SU PROPOSTA dell’Assessore alle Infrastrutture, Politiche Abitative, Enti Locali;
VISTO lo statuto della Regione Lazio;
VISTA la legge regionale 18 febbraio 2002, n. 6 “Disciplina del sistema organizzativo della
Giunta e del Consiglio e disposizioni relative alla dirigenza ed al personale regionale” e s.m.i.;
VISTO il regolamento regionale 6 settembre 2002, n. 1 “Regolamento di organizzazione degli
uffici e dei servizi della Giunta regionale” e successive modifiche;
VISTA la legge 5 agosto 1978, n. 457 “Norme per l’edilizia residenziale” e successive modifiche;
VISTA la legge 17 febbraio 1992, n. 179 “Norme per l’edilizia residenziale pubblica” e
successive modifiche;
VISTA la legge regionale 6 agosto 1999, n. 12 “Disciplina delle funzioni amministrative regionali
e locali in materia di edilizia residenziale pubblica” e successive modifiche;
VISTE le D.G.R.L. n. 9678/1996 e n. 93/1997 e successive modifiche, relative rispettivamente ai
massimali di costo dell’edilizia agevolata e sovvenzionata;
VISTO il regolamento regionale 20 settembre 2000, n. 2 “Regolamento per l’assegnazione e la
gestione degli alloggi di edilizia residenziale pubblica destinata all’assistenza abitativa ai sensi
dell’art. 17, comma 1, della legge regionale 6 agosto 1999, n. 12” e successive modifiche;
VISTA la legge regionale 3 settembre 2002, n. 30 “Ordinamento degli enti regionali operanti in
materia di edilizia residenziale pubblica” e successive modifiche;
VISTO il decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33 “Riordino della disciplina riguardante gli
obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche
amministrazioni”;
PREMESSO che:
- l’art. 11 del decreto legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito con modificazioni dalla
legge 6 agosto 2008, n. 133 (Disposizioni urgenti per lo sviluppo economico, la
semplificazione, la competitività, la stabilizzazione della finanza pubblica e la
perequazione tributaria), ha disposto che “al fine di garantire su tutto il territorio
nazionale i livelli minimi essenziali di fabbisogno abitativo per il pieno sviluppo della
persona umana”, l’approvazione del Piano nazionale di edilizia abitativa (di seguito
“P.N.E.A.”), “rivolto all’incremento del patrimonio immobiliare ad uso abitativo
attraverso l’offerta di abitazioni di edilizia residenziale, da realizzare nel rispetto dei
criteri di efficienza energetica e di riduzione delle emissioni inquinanti, con il
coinvolgimento di capitali pubblici e privati, destinate prioritariamente a prima casa per:
1. nuclei familiari a basso reddito, anche monoparentali o monoreddito;
2. giovani coppie a basso reddito;
3. anziani in condizioni sociali o economiche svantaggiate;
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4. studenti fuori sede;
5. soggetti sottoposti a procedure esecutive di rilascio;
6. altri soggetti in possesso dei requisiti di cui all'articolo 1 della legge 8 febbraio 2007, n. 9;
7. immigrati regolari a basso reddito, residenti da almeno dieci anni nel territorio nazionale
ovvero da almeno cinque anni nella medesima regione.”.
- con il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 16 luglio 2009 è stato approvato il
P.N.E.A. definendo gli obiettivi, i contenuti e le procedure di formazione del piano.
- in particolare, il P.N.E.A. summenzionato:
- all’articolo 4 dispone che “il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti promuove con le
regioni ed i comuni, sulla base delle procedure attuative di cui all'art. 8, la sottoscrizione di
appositi accordi di programma al fine di concentrare gli interventi sull'effettiva richiesta
abitativa nei singoli contesti, rapportati alla dimensione fisica e demografica del territorio
di riferimento attraverso la realizzazione di programmi integrati di promozione di edilizia
residenziale anche sociale e di riqualificazione urbana, caratterizzati da elevati livelli di
vivibilità, salubrità, sicurezza e sostenibilità ambientale ed energetica, anche attraverso la
risoluzione di problemi di mobilità, promuovendo e valorizzando la partecipazione di
soggetti pubblici e privati”;
- all’articolo 5 “Parametri di finanziamento” definisce le modalità di attribuzione del
finanziamento agli interventi realizzati ai sensi del P.N.E.A.;
- all’articolo 6 stabilisce i canoni prevedendo che per gli “alloggi in locazione con patto di
promessa di vendita”, la durata della locazione sia “non inferiore ai 10 anni”;
- all’articolo 7 stabilisce i criteri e le modalità di alienazione degli alloggi;
- all’articolo 8 prevede che “per partecipare al piano, le regioni d’intesa con gli enti locali
interessati propongono al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, un programma
coordinato con riferimento alle linee di intervento previste all’art. 1, lettere da b) ad e)”;
- all’articolo 9 definisce le “Linee di indirizzo per la selezione degli interventi”;
- con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti 8 marzo 2010 (pubblicato sulla G.U.
06.05.10, n. 104) è stato ripartito il fondo nazionale disponibile per il P.N.E.A., assegnando alla
Regione Lazio la somma complessiva di € 38.574.906,25;
- con determinazione del Direttore del Dipartimento Territorio della Regione Lazio 17 giugno
2010, n. B 3014 (pubblicata sul B.U.R.L. 7 luglio 2010, n. 25) è stato divulgato l’Avviso Pubblico
per la presentazione delle proposte d’intervento;
- con D.G.R.L. 21 ottobre 2011, n. 485 è stato approvato il “Programma coordinato di intervento
nella Regione Lazio”, (di seguito “Programma coordinato”) di importo complessivo pari ad
€ 44.939.014,84 (€ 38.574.906,25 risorse statali ed € 6.364.108,59 risorse regionali) e lo “Schema
dell’Accordo di Programma” da sottoscrivere con il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti -
Direzione generale per le politiche abitative, al fine della realizzazione di interventi ai sensi delle
seguenti linee definite alla lettera b) ed alla lettera d) dell’articolo 1, comma 1 del P.N.E.A.:
- linea b) “incremento del patrimonio di edilizia residenziale pubblica con risorse dello
Stato, delle regioni, delle provincie autonome, degli enti locali e di altri enti pubblici,
comprese quelle derivanti anche dall’alienazione, ai sensi e nel rispetto delle normative
regionali o statali vigenti, di alloggi di edilizia residenziale pubblica in favore degli
occupanti muniti di titolo legittimo”;
- linea d) “agevolazioni a cooperative edilizie costituite tra i soggetti destinatari degli
interventi, eventualmente prevedendo agevolazioni amministrative nonché termini di
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durata predeterminati per la partecipazione di ciascun socio, in considerazione del
carattere solo transitorio dell’esigenza abitativa”;
- con D.G.R.L. 25 novembre 2011, n. 558, sono stati definiti i requisiti di carattere generale e
specifici che devono essere posseduti dai soggetti appartenenti alle categorie sociali individuate
all’art. 11, comma 2, del decreto legge n. 112/08, convertito con modificazioni dalla legge
n. 133/08, ai fini dell’accesso agli alloggi realizzati con i fondi del P.N.E.A.;
- in data 4 luglio 2012 il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e la Regione Lazio hanno
sottoscritto un “Accordo di programma ex art. 4 del Piano Nazionale di Edilizia Abitativa allegato
al D.P.C.M. 16 luglio 2009”, (di seguito “Accordo MIT-RL”) per la realizzazione degli interventi
previsti nel Programma coordinato individuando, tra l’altro, il Responsabile regionale per
l’attuazione dell’Accordo;
- a seguito della sottoscrizione dell’Accordo MIT-RL, il MIT ha trasferito il 40% delle risorse così
come previsto dall’art. 5 dell’Accordo stesso;
RILEVATO che l’art. 4 del succitato Accordo MIT-RL prevede in particolare che la Regione Lazio
proceda, con ciascun soggetto beneficiario del finanziamento, alla sottoscrizione di appositi accordi,
intese ovvero convenzioni che stabiliscono, tra l’altro, le modalità attuative dei singoli interventi e
le modalità di erogazione delle risorse pubbliche, trasmettendone copia conforme al Ministero delle
infrastrutture e dei trasporti;
CONSIDERATO CHE:
- al fine di dare attuazione all’art. 4 dell’Accordo MIT-RL summenzionato, è necessario stabilire,
rispettivamente per ciascuna linea prevista dal Programma coordinato, le linee di indirizzo e le
modalità di erogazione delle risorse pubbliche per gli interventi, alle quali attenersi nelle
convenzioni da sottoscrivere con i soggetti beneficiari del finanziamento;
- con successive determinazioni il Direttore della Direzione regionale competente in materia di
Politiche abitative provvederà all’adozione degli schemi di Convenzione e agli adempimenti
necessari al fine di dare attuazione al Programma coordinato, approvato con D.G.R.L. n. 485/11 e
riferito alle linee di intervento previste all’art. 1, comma 1, lettere b) e d) del P.N.E.A., nel rispetto
dei criteri e delle modalità stabilite nella presente deliberazione;
- il Responsabile regionale prima delle sottoscrizioni delle Convenzioni procederà alla verifica
della coerenza dei progetti definitivi e dei relativi quadri economici generali con le proposte di
intervento inserite nel Programma coordinato approvato con D.G.R.L. n. 485/11, così come previsto
nel comma 2, art. 4 dell’Accordo MIT-RL;
PRESO ATTO che:
- il Programma coordinato, approvato con D.G.R.L. n. 485/11 e oggetto dell’Accordo MIT-
RL, ha individuato tra i beneficiari della linea d) destinata a cooperative edilizie anche altri
soggetti giuridici con finalità equipollenti;
- agli oneri relativi al Programma coordinato si provvederà in fase di avvio, con l’importo
complessivo di € 17.975.605,94, di cui € 15.429.962,50 - finanziamento statale - stanziati
sul Capitolo E62118 ed € 2.545.643,44 - cofinanziamento regionale - stanziati sul Capitolo
E62528, per gli E.F. 2016 e 2017, e corrispondenti al 40% del finanziamento totale del
programma e, nelle successive fasi, con le ulteriori risorse che saranno trasferite dal MIT,
secondo le modalità previste dall’art. 5 dell’Accordo MIT-RL, e con l’ulteriore quota di
cofinanziamento regionale corrispondente;
- con determinazione del Direttore della Direzione Infrastrutture, Ambiente e Politiche
abitative 28 dicembre 2015, n. G16961, si è provveduto alla prenotazione degli impegni
così ripartiti:
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- Capitolo E62118 (impegno n. 17581/16):
€ 13.501.217,19 - E.F. 2016 e € 1.928.745,31 - E.F. 2017;
- Capitolo E62528 (impegno n. 17585/16):
€ 2.227.438,01 - E.F. 2016 e € 318.205,43 - E.F. 2017;
RITENUTO di approvare le linee di indirizzo e le modalità di erogazione delle risorse pubbliche, di
cui all’Allegato A concernente “Linee di indirizzo e modalità di erogazione delle risorse per gli
interventi di cui all’art. 1, comma 1, lettera b) del P.N.E.A.” e all’Allegato B concernente “Linee di
indirizzo e modalità di erogazione delle risorse per gli interventi di cui all’art. 1, comma 1, lettera
d) del P.N.E.A.”, che costituiscono parte integrante della presente deliberazione;
RITENUTO, altresì, che il Direttore della Direzione regionale competente in materia di Politiche
abitative provvederà all’adozione degli schemi di convenzione e di tutti i necessari adempimenti al
fine di dare attuazione al Programma coordinato, approvato con D.G.R.L. n. 485/11 e riferito alle
linee di intervento previste all’art. 1, comma 1, lettere b) e d) del P.N.E.A., nel rispetto dei criteri e
delle modalità stabilite nella presente deliberazione.
DELIBERA
per le motivazioni indicate in premessa, che si intendono richiamate e trascritte integralmente, al
fine di realizzare il Programma coordinato di cui alla D.G.R.L. n. 485/11 e al successivo Accordo
MIT-RL, di:
1) approvare l’Allegato A concernente “Linee di indirizzo e modalità di erogazione delle risorse
per gli interventi di cui all’art. 1, comma 1, lettera b) del P.N.E.A.”, parte integrante della
presente deliberazione;
2) approvare l’Allegato B concernente “Linee di indirizzo e modalità di erogazione delle risorse
per gli interventi di cui all’art. 1, comma 1, lettera d) del P.N.E.A.”, parte integrante della
presente deliberazione;
3) dare atto che il Direttore della Direzione regionale competente in materia di Politiche abitative
provvederà all’adozione di tutti i successivi adempimenti necessari al fine di dare attuazione al
Programma coordinato, di cui alla D.G.R.L. n. 485/11, riferito alle linee di intervento previste
all’art. 1, comma 1, lettere b) e d) del P.N.E.A..
4) dare atto che agli oneri relativi al Programma coordinato si provvederà, in fase di avvio, con
l’importo complessivo di € 17.975.605,94, di cui € 15.429.962,50 - finanziamento statale -
stanziati sul Capitolo E62118 ed € 2.545.643,44 - cofinanziamento regionale - stanziati sul
Capitolo E62528, per gli E.F. 2016 e 2017, e corrispondenti al 40% del finanziamento totale del
programma e, nelle successive fasi, con le ulteriori risorse che saranno trasferite dal MIT, secondo
le modalità previste dall’art. 5 dell’Accordo MIT-RL, e con l’ulteriore quota di cofinanziamento
regionale corrispondente;
La presente Deliberazione sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Lazio e, ai sensi
dell’art. 26 comma 3 del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33, sul sito istituzionale della
Regione www.regione.lazio.it/rl_amministrazione_trasparente.
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Allegato A “Linee di indirizzo e modalità di erogazione delle risorse per gli interventi di cui all’art.1, comma 1, lettera b) del P.N.E.A.”
1
Linee di indirizzo e modalità di erogazione delle r isorse per gli interventi di cui all’art. 1, comma 1, lettera b) del P.N.E.A.: “ Incremento del patrimonio di edilizia residenziale pubblica con risorse dello stato, delle regioni, de lle provincie autonome, degli enti locali e di altri enti pubblici, comprese quelle derivanti a nche dall’alienazione, ai sensi e nel rispetto delle normative regionali o statali vigent i, di alloggi di edilizia residenziale pubblica in favore degli occupanti muniti di titolo legittimo .”
Al fine dell’attuazione degli interventi di cui all’art. 1, comma 1, lettera b) del P.N.E.A. e ai
sensi dell’Accordo MIT-RL, la Regione Lazio definisce le seguenti linee di indirizzo e modalità di
erogazione delle risorse pubbliche.
1. TEMPI E MODALITA’ PER L’ATTUAZIONE DEL PROGRAMMA
L'attuazione del programma avviene nel rispetto di quanto segue:
a) l’inizio dei lavori relativi alla opere ammesse a finanziamento deve avvenire entro 180
(centottanta) giorni dalla data di sottoscrizione di cui all’articolo 4 dell’Accordo MIT-RL, previa
verifica con le stazioni appaltanti dei tempi previsti dall’applicazione delle vigenti normative. I
lavori dovranno essere ultimati entro 3 anni dalla data di inizio, salvo deroghe regolarmente
autorizzate;
b) il soggetto attuatore beneficiario del finanziamento procede all’individuazione di un
“responsabile dell’intervento”, al fine di garantire il flusso informativo nei confronti del
“responsabile regionale dell’attuazione dell’accordo di programma”, di cui all’articolo 6
dell’Accordo MIT-RL relativo all’avanzamento finanziario e dei lavori;
c) il soggetto attuatore beneficiario del finanziamento provvede, altresì, ad acquisire il parere
del Comitato Tecnico ex art. 9 L.r. n. 30/2002 dell’A.T.E.R. territorialmente competente, anche al
fine della verifica della congruità economica e del rispetto dei vincoli tecnico-dimensionali
dell’intervento.
d) il programma è attuato nel rispetto degli obblighi previsti dalla disciplina comunitaria di
Servizi di Interesse Economico Generale (SIEG) nell’ambito dell’edilizia abitativa sociale, al fine
di assicurare il rispetto delle condizioni di compatibilità dettate dalla decisione 2012/21/UE.
2. DEFINIZIONE ED EROGAZONE DEL FINANZIAMENTO
Il finanziamento riconosciuto con D.G.R.L. n. 485/2011, concesso nel rispetto di quanto
previsto all’articolo 5 dell’ Accordo MIT-RL, è confermato/rimodulato sulla base dei massimali di
costo dell’edilizia sovvenzionata, di cui alla D.G.R.L. n. 93/1997, aggiornati sulla base della
Allegato A “Linee di indirizzo e modalità di erogazione delle risorse per gli interventi di cui all’art.1, comma 1, lettera b) del P.N.E.A.”
2
variazione percentuale del Costo di costruzione di un fabbricato residenziale rilevata dal MIT su
dati ISTAT.
Il valore del massimale dell’edilizia sovvenzionata è incrementato fino ad un importo massimo
del C.T.N. di € 1.600,00 mq di superficie complessiva, in relazione al punteggio indicato
dall’Attestato di conformità del progetto e dal certificato di sostenibilità ambientale, concernenti il
livello di sostenibilità ambientale perseguito dagli interventi, ai sensi della legge regionale n.
6/2008 e del relativo regolamento regionale n. 6/2012, ottenuto utilizzando lo strumento adottato
con D.G.R.L. n. 654/2014 “Protocollo Itaca Regione Lazio” e aggiornato con D.G.R.L. n. 557/15.
Il finanziamento è liquidato nel rispetto della legge di stabilità regionale e nei limiti dei
trasferimenti effettuati dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, ai sensi dell’articolo 5
dell’Accordo MIT-RL, secondo le seguenti modalità:
a) 20% a seguito della sottoscrizione della Convenzione ai sensi dell’articolo 4
dell’Accordo MIT-RL per spese di progettazione e di espletamento delle procedure di
gara;
b) 20% a seguito del contratto di appalto e del verbale di inizio lavori;
c) 30% a seguito della attestazione dell’avvenuto avanzamento dei lavori pari al 35%;
d) 10% a seguito della attestazione dell’avvenuto avanzamento dei lavori pari al 70%.
Il finanziamento viene definitivamente determinato al completamento dei lavori e della
relativa rendicontazione. L’Ufficio regionale competente in materia, ai sensi della DGR
n. 563/2012, determina l’esatto ammontare del finanziamento pubblico, nonché l’importo relativo
del saldo.
3. MONITORAGGIO
Il monitoraggio e la rendicontazione degli interventi di cui all’Accordo MIT-RL sono attuate
con cadenza semestrale alle date del 30 giugno e 31 dicembre di ogni anno, fatta eccezione per
la comunicazione di avvio dei lavori e avviene sulla base dell’avanzamento degli stessi fino al
collaudo degli alloggi.
Allegato B “Linee di indirizzo e modalità di erogazione delle risorse per gli interventi di cui all’art. 1, comma 1, lettera d) del P.N.E.A.”
1
Linee di indirizzo e modalità di erogazione delle r isorse per gli interventi di cui all’art. 1, comma 1, lettera d) del P.N.E.A.: “A gevolazioni a cooperative edilizie costituite tra i soggetti destinatari degli interventi, eventualmente prevede ndo agevolazioni amministrative nonché termini di durata predeterminati per la partecipazi one di ciascun socio, in considerazione del carattere solo transitorio dell’esigenza abitat iva .”
Al fine dell’attuazione degli interventi di cui all’art. 1, comma 1, lettera d) del P.N.E.A. e ai sensi
dell’Accordo MIT-RL, la Regione Lazio definisce le seguenti linee di indirizzo e modalità di
erogazione delle risorse pubbliche.
1. ATTUAZIONE DEL PROGRAMMA
L’attuazione del programma avviene nel rispetto di quanto segue:
a) l’inizio dei lavori relativi alla opere ammesse a finanziamento, avviene entro 180
(centottanta) giorni dalla data di sottoscrizione della Convenzione di cui all’articolo 4
dell’Accordo MIT-RL, previa verifica con le stazioni appaltanti dei tempi previsti
dall’applicazione delle vigenti normative; l’ultimazione dei lavori avviene entro 3 anni dalla
data di inizio lavori, salvo deroghe regolarmente autorizzate. Qualora i lavori siano già in
corso, la sottoscrizione delle Convenzione è subordinata alla rispondenza del progetto che
ha ottenuto il permesso di costruire a quanto disposto dalla Convenzione stessa.
b) il soggetto attuatore beneficiario del finanziamento procede all’individuazione di un
“referente”, al fine di garantire il flusso informativo nei confronti del “responsabile regionale
dell’attuazione dell’accordo di programma” di cui all’articolo 6 dell’Accordo MIT-RL relativo
all’avanzamento finanziario e dei lavori;
c) gli interventi sono attuati nel rispetto degli obblighi previsti dalla disciplina comunitaria di
Servizi di Interesse Economico Generale (SIEG) nell’ambito dell’edilizia abitativa sociale, al
fine di assicurare il rispetto delle condizioni di compatibilità dettate dalla decisione
2012/21/UE;
d) le superfici di progetto degli interventi che usufruiscono del finanziamento pubblico sono
indicate negli elaborati progettuali, e definite nel rispetto di quanto disposto all’articolo 6 del
decreto del Ministero dei LL.PP. 5 agosto 1994 “Nuovi limiti massimi di costo per gli
interventi di edilizia residenziale sovvenzionata e di edilizia residenziale agevolata”. La
superficie di progetto non residenziale (Snr) è contenuta entro il 45% della superficie
abitabile, fatte salve deroghe giustificate dal rispetto di norme di carattere comunale dettate
da esigenze tipologiche locali o da altre esigenze normative. I costi delle superfici in
eccedenza restano comunque a carico del soggetto attuatore;
Allegato B “Linee di indirizzo e modalità di erogazione delle risorse per gli interventi di cui all’art. 1, comma 1, lettera d) del P.N.E.A.”
2
e) Il soggetto attuatore ed il Comune ove è localizzato l’intervento provvedono alla
sottoscrizione di apposita Convenzione per la disciplina dei relativi rapporti nel rispetto
della normativa vigente e delle disposizioni previste nella Convenzione sottoscritta ai sensi
dell’articolo 4 dell’Accordo MIT-RL;
f) Il soggetto attuatore provvede, entro 120 giorni dalla data in cui è stato richiesto il
certificato di agibilità degli immobili oggetto dell’intervento, a trascrivere presso la
conservatoria dei pubblici registri immobiliari un atto d’obbligo recante la destinazione
dell’immobile e le limitazioni alla disponibilità dei diritti reali sulle unità immobiliari oggetto
dell’intervento per la durata della locazione;
g) La durata della locazione degli alloggi ed il relativo canone massimo, vengono stabiliti nel
rispetto dell’articolo 6, comma 2, del P.N.E.A.;
h) La vendita degli alloggi è effettuata nel rispetto delle modalità di cui all’artico 7 del
P.N.E.A..
2. DEFINIZIONE ED EROGAZIONE DEL FINANZIAMENTO
Il finanziamento riconosciuto con D.G.R.L. n. 485/2011, concesso in rispetto a quanto previsto
all’articolo 5 del DPCM 16 luglio 2009, è confermato/rimodulato sulla base dei massimali di costo
dell’edilizia agevolata, di cui alla D.G.R.L. n. 9678/1996, aggiornati sulla base della variazione
percentuale del Costo di costruzione di un fabbricato residenziale rilevata dal MIT su dati ISTAT.
Il valore del massimale dell’edilizia agevolata è incrementato fino ad un importo massimo del
C.T.N. di € 1.600,00 mq di superficie complessiva in relazione al punteggio indicato dall’Attestato
di conformità del progetto e dal certificato di sostenibilità ambientale, concernenti il livello di
sostenibilità ambientale perseguito dagli interventi, ai sensi della legge regionale n. 6/2008 e del
relativo regolamento regionale n. 6/2012, ottenuto utilizzando lo strumento adottato con D.G.R.L.
n. 654/2014 “Protocollo Itaca Regione Lazio” e aggiornato con D.G.R.L. n. 557/15.
Il finanziamento è liquidato nel rispetto della legge di stabilità regionale e nei limiti dei
trasferimenti effettuati dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, ai sensi dell’articolo 5
dell’Accordo MIT-RL, secondo le seguenti modalità:
a) 10% successivamente alla sottoscrizione della Convenzione ai sensi dell’articolo 4 dell’
Accordo MIT-RL ed a seguito della presentazione del permesso di costruire e del certificato
di inizio lavori nonché di copia della Convenzione tra il Comune ove è localizzato l’intervento
ed il soggetto attuatore;
b) 25% a seguito della attestazione dell’avvenuta realizzazione della struttura e della
copertura;
Allegato B “Linee di indirizzo e modalità di erogazione delle risorse per gli interventi di cui all’art. 1, comma 1, lettera d) del P.N.E.A.”
3
c) 30% a seguito della attestazione dell’avvenuta realizzazione delle tamponature esterne e
tramezzature interne.
Al fine dell’erogazione del finanziamento, il soggetto attuatore è obbligato a contrarre
apposita fideiussione a garanzia della realizzazione dell’intervento e del buon esito dei lavori.
A seguito del completamento dei lavori e della relativa rendicontazione, la struttura
regionale competente in materia, determina l’esatto ammontare del finanziamento pubblico,
nonché l’importo relativo al saldo.
L’erogazione del saldo o l’eventuale restituzione di quanto erogato in eccesso rispetto al
contributo dovuto, è disposta a lavori ultimati, a seguito dell’emissione del provvedimento di
concessione definitiva del finanziamento e previa presentazione di una garanzia fideiussoria di
importo commisurato alla quota di finanziamento riferibile agli alloggi che non dispongano di
contratti di locazione con patto di promessa di vendita.
3. MONITORAGGIO
Il monitoraggio e la rendicontazione degli interventi di cui all’Accordo MIT-RL sono attuate
con cadenza semestrale alle date del 30 giugno e 31 dicembre di ogni anno, fatta eccezione per la
comunicazione di avvio dei lavori e avviene sulla base dell’avanzamento degli stessi fino al
collaudo degli alloggi.
REGIONE LAZIO DELIBERAZIONE N. DEL
PROPOSTA N. 20269 DEL 23/12/2016GIUNTA REGIONALE
STRUTTURA
PROPONENTE
ASSESSORATO
PROPONENTE
DI CONCERTO
Direzione Regionale: FORMAZ., RICE. E INNOV., SCUOLA UNIV., DIR. STUDIO
Area: PROGR., ORGAN. E ATT.OFF.ISTR., DIR.ST.SCOL. UNIV.
Prot. n. ___________________ del ___________________
OGGETTO: Schema di deliberazione concernente:
(RECCHIA ANGELA PAOLA) (RECCHIA ANGELA PAOLA) (A. D'ALESSIO) (E. LONGO)___________________________ ___________________________ ___________________________ ___________________________ ___________________________L' ESTENSORE IL RESP. PROCEDIMENTO IL DIRIGENTE RESPONSABILE IL DIRETTORE REGIONALE
FORMAZIONE, RICERCA, SCUOLA, UNIVERSITA' E TURISMO
(Smeriglio Massimiliano)___________________________IL VICE-PRESIDENTE
___________________________ ___________________________ ___________________________ ___________________________
ALL'ESAME PREVENTIVO COMM.NE CONS.RE
COMMISSIONE CONSILIARE: VISTO PER COPERTURA FINANZIARIA:
Data dell' esame:
con osservazioni senza osservazioni
SEGRETERIA DELLA GIUNTA Data di ricezione ______________________
ISTRUTTORIA:
____________________________________ ____________________________________IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO IL DIRIGENTE COMPETENTE
____________________________________ ____________________________________IL SEGRETARIO DELLA GIUNTA IL PRESIDENTE
Piano Regionale di Dimensionamento delle Istituzioni Scolastiche. Anno scolastico 2017/2018.
___________________________
IL DIRETTORE DELLA DIREZIONE REGIONALEPROGRAMMAZIONE ECONOMICA, BILANCIO, DEMANIO E PATRIMONIO
Pagina 1 / 1Pagina 1 / 7 Richiesta di pubblicazione sul BUR: SI Richiesta di pubblicazione sul BUR: SI Richiesta di pubblicazione sul BUR: SI
27/12/2016 - prot. 892
Oggetto: Piano Regionale di Dimensionamento delle Istituzioni Scolastiche. Anno scolastico
2017/2018.
LA GIUNTA REGIONALE
SU PROPOSTA dell’Assessore alla Formazione, Ricerca, Scuola, Università e Turismo;
VISTI gli articoli 33, 34, 117 terzo comma e 118 della Costituzione;
VISTO lo Statuto Regionale e in particolare l’art. 7;
VISTA la Legge 7 aprile 2014, n. 56 - Disposizioni sulle città metropolitane, sulle province, sulle
unioni e fusioni di comuni;
VISTA la Legge 13 luglio 2015, n. 107 - Riforma del sistema nazionale di istruzione e formazione
e delega per il riordino delle disposizioni legislative vigenti;
VISTA la Legge Regionale 18 febbraio 2002, n. 6 - Disciplina del sistema organizzativo della
Giunta e del Consiglio e disposizioni relative alla dirigenza ed al personale regionale - e successive
modificazioni;
VISTA la Legge Regionale 6 agosto 1999, n. 14 - Organizzazione delle funzioni a livello regionale
e locale per la realizzazione del decentramento amministrativo - e in particolare gli artt. 152-156;
VISTO il Decreto del Presidente della Repubblica 18 giugno 1998, n. 233 - Regolamento recante
norme per il dimensionamento ottimale delle istituzioni scolastiche e per la determinazione degli
organici funzionali dei singoli istituti, a norma dell'art. 21 della legge 15 marzo 1997, n. 59;
VISTO il Decreto del Presidente della Repubblica 20 marzo 2009, n. 81 - Norme per la
riorganizzazione della rete scolastica e il razionale ed efficace utilizzo delle risorse umane della
scuola, ai sensi dell’articolo 64, comma 4, del Decreto-Legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito,
con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133;
VISTO il Decreto del Presidente della Repubblica 15 marzo 2010, n. 87 - Regolamento recante
norme per il riordino degli istituti professionali, a norma dell'articolo 64, comma 4, del decreto-
legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133;
VISTO il Decreto del Presidente della Repubblica 15 marzo 2010, n. 88 - Regolamento recante
norme per il riordino degli istituti tecnici a norma dell'articolo 64, comma 4, del decreto-legge 25
giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133;
VISTO il Decreto del Presidente della Repubblica 15 marzo 2010, n. 89 - Regolamento recante
revisione dell'assetto ordinamentale, organizzativo e didattico dei licei a norma dell'articolo 64,
comma 4, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6
agosto 2008, n. 133;
VISTO il Decreto del Presidente della Repubblica 5 marzo 2013, n. 52 - Regolamento di
organizzazione dei percorsi della sezione ad indirizzo sportivo del sistema dei licei, a norma
dell'articolo 3, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 15 marzo 2010, n. 89;
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VISTO il Decreto Interministeriale 24 aprile 2012, n. 7428 - Definizione degli ambiti, dei criteri e
delle modalità per l'ulteriore articolazione delle aree di indirizzo dei percorsi degli istituti
professionali (di cui agli articoli 3 e 4 del decreto del Presidente della Repubblica 15 marzo 2010, n.
87) negli spazi di flessibilità' previsti dall'articolo 5, comma 3, lettera b) del citato decreto
presidenziale;
VISTO il Decreto Interministeriale 24 aprile 2012, n.7431 - Definizione degli ambiti, dei criteri e
delle modalità per l'ulteriore articolazione delle aree di indirizzo dei percorsi degli istituti tecnici (di
cui agli articoli 3 e 4 del decreto del Presidente della Repubblica 15 marzo 2010, n. 88) negli spazi
di flessibilità' previsti dall'articolo 5, comma 3, lettera b) del citato decreto presidenziale;
VISTO il Decreto Interministeriale 13 novembre 2014, n. 836 - Integrazione dell'elenco nazionale
delle opzioni, quali ulteriori articolazioni delle aree di indirizzo degli istituti professionali, istituito
con decreto del Ministro dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca, di concerto con il Ministro
dell'Economia e delle Finanze, 24 aprile 2012. Indirizzo “Produzioni Industriali e Artigianali".
Opzione "Coltivazione e lavorazione dei materiali lapidei”;
VISTO il Decreto del Presidente della Repubblica 29 ottobre 2012, n. 263 - Regolamento recante
norme generali per la ridefinizione dell'assetto organizzativo didattico dei Centri d'istruzione per gli
adulti, ivi compresi i corsi serali;
VISTE le Linee Guida, di cui all’art. 11, comma 10 del D.P.R. 29 ottobre 2012 n. 263 per il
passaggio al nuovo ordinamento a sostegno dell’autonomia organizzativa e didattica dei Centri
provinciali per l’istruzione degli adulti (CPIA);
VISTO il Regolamento Regionale 6 settembre 2002, n. 1 - Organizzazione degli uffici e dei servizi
della Giunta Regionale - e successive modificazioni ed integrazioni;
VISTO il Regolamento Regionale 26 giugno 2013, n.12 - Regolamento dei lavori della Giunta
regionale;
VISTA la Deliberazione della Giunta Regionale 13 settembre 2016, n. 524 - Linee guida della
Regione Lazio sulla programmazione della rete scolastica. Anno scolastico 2017/2018;
VISTA la Deliberazione della Giunta Regionale 20 luglio 2012, n. 381 - Atto di indirizzo della
Regione Lazio sulla programmazione della rete scolastica. Anno scolastico 2013/2014 - nella parte
in cui prevede l’istituzione della Conferenza regionale permanente per l’istruzione;
VISTO il Decreto del Presidente della Regione Lazio del 12 settembre 2012, n. T00318 –
Istituzione della Conferenza regionale permanente per l’istruzione. Attuazione della D.G.R. n. 381
del 20/07/2012 concernente “Atto di indirizzo della Regione Lazio sulla programmazione della rete
scolastica. Anno scolastico 2013/2014”;
VISTO il Decreto del Presidente della Regione Lazio del 14 ottobre 2014, n. T00372 - Modifica e
integrazione componenti Conferenza regionale permanente per l'istruzione;
VISTO il Regolamento interno della Conferenza regionale permanente per l’istruzione approvato
nella seduta del 5 luglio 2013 e integrato dal suddetto decreto;
VISTA la Deliberazione della Giunta Regionale 30 novembre 1999, n. 5654 e successive
modificazioni e integrazioni - Piano regionale di dimensionamento delle istituzioni scolastiche ai
sensi della legge n. 59/97 e del D.P.R. n. 233/98;
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VISTA la Deliberazione della Giunta Regionale 29 dicembre 2015, n. 765 - Piano Regionale di
Dimensionamento delle Istituzioni Scolastiche e Indicazioni per la razionalizzazione dell’offerta
formativa dei Licei Classici. Anno scolastico 2016/2017. – e in particolare l’allegato C;
VISTO il Decreto del Direttore Generale dell’Ufficio Scolastico Regionale 3 marzo 2016, n. 37 che
ha suddiviso il territorio della Regione Lazio in 28 Ambiti Territoriali;
VISTA la Nota del Direttore Generale per il Personale Scolastico del M.I.U.R. 5 dicembre 2016, n.
38164;
VISTO il Decreto del Ministro dell’Istruzione, Università e Ricerca 2 dicembre 2016, n. 952;
PRESO ATTO che la nota M.I.U.R. n. 38164/2016 dà indicazione di ricondurre le modifiche
dell’offerta formativa nei limiti territoriali dei singoli ambiti istituiti;
CONSIDERATO che con nota prot. n. 573923 del 16/11/2016 è stata accolta la richiesta del
Presidente della Provincia di Rieti di escludere le istituzioni scolastiche di tale Provincia dalle
operazioni di dimensionamento relative all’anno scolastico 2017/18 in considerazione della grave
situazione di emergenza causata dai reiterati eventi sismici;
PRESO ATTO che con il Decreto M.I.U.R. n. 952/2016 l’Istituto Omnicomprensivo di Amatrice è
stato autorizzato ad attivare, per un massimo di due prime classi, il progetto di innovazione
metodologico didattico denominato “Liceo scientifico ad indirizzo sportivo internazionale” a
decorrere dall’anno scolastico 2017/18 e per la durata di un quinquennio;
PRESO ATTO dei piani provinciali per la riorganizzazione della rete scolastica pervenuti alla
Direzione Regionale Formazione, Ricerca e Innovazione, Scuola e Università, Diritto allo Studio, di
seguito elencati:
- Decreto del Presidente della Provincia di Frosinone 28 novembre 2016, n. 149;
- Decreto del Presidente della Provincia di Latina 22 novembre 2016, n. 32;
- Deliberazione della Sindaca della Città Metropolitana di Roma Capitale 14 dicembre 2016, n. 228;
- Deliberazione del Consiglio Provinciale di Viterbo del 28 novembre 2016, n. 28;
PRESO ATTO dei pareri espressi dall’Ufficio Scolastico Regionale per il Lazio con nota prot. n.
41462 del 13 dicembre 2016 per il piano provinciale Frosinone, con nota prot. n. 41464 del 13
dicembre 2016 per il piano provinciale di Latina, con nota prot. n. 41486 del 13 dicembre 2016 per
il piano provinciale di Viterbo e con nota prot. n. 41636 del 14 dicembre 2016 per il piano della
Città Metropolitana di Roma Capitale;
PRESO ATTO delle rettifiche apportate dall’Ufficio Scolastico Regionale per il Lazio con nota
prot. n. 41705 del 16 dicembre 2016 al precedente parere espresso sul piano provinciale di Latina,
con nota prot. n. 41709 del 16 dicembre 2016 al precedente parere espresso sul piano della Città
Metropolitana di Roma Capitale e con nota prot. n. 41706 del 16 dicembre 2016 al precedente
parere espresso sul piano provinciale di Viterbo a seguito di quanto emerso nel corso della riunione
della Conferenza Regionale Permanente per l’Istruzione,
PRESO ATTO delle richieste e proposte provenienti dai territori;
CONSIDERATO che il Regolamento di organizzazione dei percorsi della sezione ad indirizzo
sportivo del sistema dei licei (D.P.R. 52/2013) prevede che eventuali sezioni aggiuntive possano
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essere istituite qualora le risorse di organico annualmente assegnate lo consentano e sempre che ciò
non determini la creazione di situazioni di esubero di personale in una o più classi di concorso;
VALUTATO opportuno, pertanto, non attivare per l’anno scolastico 2017/18 ulteriori sezioni ad
indirizzo sportivo per i licei scientifici;
TENUTO CONTO che in base alle linee guida regionali 2017/18 (D.G.R. n. 524/2016) i Licei
classici sottodimensionati, a seguito dell’adozione di una o più tra le iniziative indicate nell’allegato
C alla D.G.R. n. 765/2015, potranno fruire di apposite e temporanee deroghe ai parametri numerici
ordinari di dimensionamento allo scopo di intraprendere un programma triennale di recupero delle
iscrizioni;
CONSIDERATO che i Licei classici che aderiranno a tali programmi dovranno effettuare
monitoraggi annuali sull’andamento dei progetti e comunicarne puntualmente gli esiti alla
Direzione Regionale competente in materia di Istruzione;
VALUTATO opportuno consentire il mantenimento in deroga dell’autonomia dei Licei Classici
“Carducci” di Cassino e “Filetico” di Ferentino che hanno aderito alle indicazioni previste
dall’allegato C alla D.G.R. n. 765/2015 avviando la realizzazione di specifici progetti per la
valorizzazione dell’offerta formativa e il recupero delle iscrizioni;
VALUTATO opportuno consentire il mantenimento in deroga dell’autonomia dell’I.I.S. “Righi” di
Cassino la cui soppressione avrebbe ripercussioni su tutta la rete scolastica del Comune di Cassino e
in accoglimento del parere della Conferenza Regionale Permanente per l’Istruzione favorevole al
mantenimento dello status quo;
VALUTATO opportuno consentire il mantenimento in deroga dell’autonomia del Liceo Scientifico
“Sulpicio” di Veroli in considerazione dell’incremento delle iscrizioni avvenuto nell’ultimo anno
scolastico e in vista del rafforzamento del relativo polo liceale scientifico, linguistico e delle scienze
umane;
VALUTATO necessario istituire il nuovo plesso di primaria “Via Ezio” presso l’Istituto
Comprensivo “Volta” di Latina che andrebbe a sostituire la scuola primaria esistente in Via Gran
Sasso d’Italia in chiusura con soli 38 alunni offrendo anche un servizio di mensa;
VALUTATO opportuno consentire il mantenimento in deroga dell’autonomia del Liceo Classico
“Gobetti” di Fondi in quanto la proposta di aggregazione con l’Istituto Tecnico “De Libero” è
incoerente con i criteri di dimensionamento del II ciclo di istruzione previsti dalle linee guida
regionali e in accoglimento dell’esito della votazione avvenuta in seno alla Conferenza Regionale
Permanente per l’Istruzione;
VALUTATO necessario trasferire temporaneamente gli alunni del plesso di scuola primaria di
Blera nell’edificio scolastico di Barbano Romano in quanto la scuola di Blera è divenuta inagibile a
causa degli ultimi eventi sismici; l’edificio scolastico di Barbarano Romano risulta attualmente, su
indicazione della Provincia, agibile e sicuro;
VALUTATO opportuno consentire il mantenimento in deroga dell’autonomia dell’I.I.S.
“Canonica” di Vetralla la cui soppressione avrebbe ripercussioni su tutta la rete scolastica del
territorio e in accoglimento del parere della Conferenza Regionale Permanente per l’Istruzione
favorevole al mantenimento dello status quo;
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VALUTATO opportuno attivare per l’anno scolastico 2017/18 un ulteriore indirizzo di liceo
musicale presso il Liceo Scientifico “Galilei” di Civitavecchia al fine di completare l’offerta
formativa di un territorio popoloso e molto distante dalla Capitale;
VALUTATO opportuno attivare presso l’I.I.S. “Pascal” di Pomezia il Liceo internazionale opzione
italo-inglese su rinvio della D.G.R. n. 765/2015 (piano di dimensionamento 2016/17) e su
acquisizione di copia della convenzione di partenariato in essere con l’Università di Cambridge;
CONSIDERATO opportuno istituire presso l’IIS Via Gramsci di Valmontone – sede di Segni il
Liceo delle Scienze Umane – opzione economico-sociale in accoglimento delle richieste e proposte
provenienti dai territori;
RAVVISATA la necessità di affidare ad un apposito tavolo tecnico la disamina delle nuove istanze
di attivazione di ulteriori indirizzi di Istituto Professionale - settore servizi - indirizzo Servizi per
l’Enogastronomia e l’Ospitalità Alberghiera in tutto il territorio regionale e in particolare
nell’Ambito Territoriale n.14 - zona di Segni e dei Monti Lepini;
VALUTATO necessario affidare ad appositi tavoli tecnici, ai quali sarà presente anche un
rappresentante della Direzione Regionale competente in materia di istruzione, la risoluzione delle
criticità riguardanti le seguenti istituzioni scolastiche del territorio di Roma Capitale:
- Istituto Comprensivo “Belforte del Chienti” e “Gandhi” – Municipio IV,
- Istituti Comprensivi “Fiume Giallo” e “Matteo Ricci” Municipio IX,
- Istituto Comprensivo “Padre Romualdo Formato” Municipio IX,
- Istituto Comprensivo “Mozart” - Municipio X,
- Istituto Comprensivo “Amendola - Guttuso” - Municipio X;
TENUTO CONTO che, come ribadito dal Direttore Generale per gli ordinamenti scolastici e la
valutazione del sistema nazionale di istruzione – M.I.U.R. con nota prot. n. 13424 del 14 dicembre
2015, ai sensi dell’art. 7 del D.P.R. 233/98, le disposizioni in materia di dimensionamento non si
applicano agli istituti di educazione o Convitti Nazionali;
TENUTO CONTO che il M.I.U.R. – Ufficio Scolastico Regionale per il Lazio deve ricevere la
Deliberazione della Giunta Regionale sul dimensionamento entro tempi compatibili con
l’inserimento dei dati nel sistema informativo nazionale e il compimento di tutte le successive
operazioni necessarie a garantire il regolare avvio dell’anno scolastico 2017/18;
TENUTO CONTO che ai sensi del punto 8 del par. 3.1 della D.G.R. 524/2016 è compito delle
amministrazioni provinciali indicare le sedi legali delle istituzioni scolastiche;
RITENUTO, pertanto, di modificare la D.G.R. n. 5654 del 30 novembre 1999 relativamente alle
istituzioni scolastiche indicate nell'allegato A che costituisce parte integrante e sostanziale della
presente deliberazione e che persegue integralmente l’obiettivo di organizzare un’offerta formativa
complessiva equilibrata e sempre più funzionale ad una efficace azione didattico-educativa tenendo
conto delle soluzioni più adeguate al soddisfacimento delle esigenze del territorio e dell’utenza;
PRESO ATTO della proposta dell’Ufficio Scolastico Regionale per il Lazio (formulata con nota
prot. n. 41636 del 14 dicembre 2016) di attivare ulteriori sei percorsi di secondo livello presso i
C.P.I.A. 4, 5, 7 e 10;
RITENUTO, pertanto, di modificare la D.G.R. n. 921 del 30 dicembre 2015 relativamente alla
composizione dei Centri Provinciali per l’Istruzione degli Adulti (C.P.I.A.) indicati nell’allegato B
che costituisce parte integrante e sostanziale della presente deliberazione;
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ACQUISITO il parere della Conferenza regionale permanente per l’istruzione espresso in data 15
dicembre 2016;
DELIBERA
per i motivi espressi in premessa che formano parte integrante e sostanziale del presente
provvedimento
- di modificare la D.G.R. n. 5654 del 30 novembre 1999 relativamente alle istituzioni scolastiche
indicate nell'allegato A che costituisce parte integrante e sostanziale della presente deliberazione e
che persegue integralmente l’obiettivo di organizzare un’offerta formativa complessiva equilibrata e
sempre più funzionale ad una efficace azione didattico-educativa tenendo conto delle soluzioni più
adeguate al soddisfacimento delle esigenze del territorio e dell’utenza;
- di modificare la D.G.R. n. 921 del 30 dicembre 2015 relativamente alla composizione dei Centri
Provinciali per l’Istruzione degli Adulti (C.P.I.A.) indicati nell’allegato B che costituisce parte
integrante e sostanziale della presente deliberazione;
Il Direttore della Direzione Regionale Formazione, Ricerca e Innovazione, Scuola e Università,
Diritto allo studio provvederà ad esperire tutti gli atti necessari e conseguenti all’attuazione della
presente deliberazione.
Il presente provvedimento non comporta oneri a carico del bilancio regionale.
La presente deliberazione sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Lazio e ne sarà data
diffusione sul sito www.regione.lazio.it;
Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso giurisdizionale innanzi al T.A.R Lazio nel
termine di giorni sessanta dalla pubblicazione, ovvero ricorso straordinario al Capo dello Stato entro
il termine di centoventi giorni.
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1
ALLEGATO A – Piano di dimensionamento delle istituzioni
scolastiche – anno scolastico 2017/18
(il presente allegato si compone di n. 5 pagine)
2
Provincia di Frosinone
I CICLO
COMUNE
INTERVENTO di RIORGANIZZAZIONE della RETE SCOLASTICA
FROSINONE Aggregazione plesso di scuola dell’infanzia Rodari all’IC Frosinone 1 (attualmente appartenente all’IC Frosinone 4)
NUOVI INDIRIZZI di STUDIO/ ARTICOLAZIONI/ OPZIONI
COMUNE
INTERVENTO di RIORGANIZZAZIONE della RETE SCOLASTICA
FERENTINO Attivazione opzione Scienze applicate presso l’IIS Filetico
FROSINONE Attivazione articolazione Viticoltura ed enologia presso l’IIS Angeloni
Provincia di Latina
I CICLO
COMUNE
INTERVENTO di RIORGANIZZAZIONE della RETE SCOLASTICA
PONZA Istituzione nuovo plesso di scuola primaria da aggregare all’Istituto Omnicomprensivo Pisacane
LATINA Istituzione nuovo plesso di scuola primaria “Via Ezio” da aggregare all’IC Volta di Latina
NUOVI INDIRIZZI di STUDIO/ ARTICOLAZIONI/ OPZIONI
COMUNE
INTERVENTO di RIORGANIZZAZIONE della RETE SCOLASTICA
CASTELFORTE
Attivazione percorso di II livello indirizzo turismo presso l’Istituto Omnicomprensivo di Castelforte (ITC Tallini)
3
COMUNE
INTERVENTO di RIORGANIZZAZIONE della RETE SCOLASTICA
CISTERNA DI LATINA Attivazione articolazione Energia presso l’IIS Campus dei Licei Ramadù
FONDI Attivazione indirizzo Chimica, materiali e biotecnologie presso l’ITIS Pacinotti
SABAUDIA Attivazione articolazione Informatica presso l’Istituto Omnicomprensivo Giulio Cesare (Ist. Tecnico)
Provincia di Roma
I CICLO
COMUNE
INTERVENTO di RIORGANIZZAZIONE della RETE SCOLASTICA
MONTEPORZIO CATONE
Unificazione dell’IC Gulluni di Colonna all’IC Don Lorenzo Milani di Monteporzio Catone con sede legale in Via Costagrande 18/C – Monteporzio Catone
ROMA CAPITALE MUNICIPIO III
Attivazione sezione staccata di scuola secondaria di I grado nella sede di Via Foscari 61 presso l’IC Bruno Munari
NUOVI INDIRIZZI di STUDIO/ ARTICOLAZIONI/ OPZIONI
COMUNE
INTERVENTO di RIORGANIZZAZIONE della RETE SCOLASTICA
VELLETRI Attivazione percorso di II livello indirizzo agraria, agroalimentare e agroindustria presso l’IIS Battisti
FRASCATI
Attivazione indirizzo turismo presso l’Istituto Buonarroti
CIVITAVECCHIA
Attivazione presso l’IIS Calamatta: -articolazione artigianato per il percorso di II livello ad indirizzo produzioni industriali e artigianali - opzione produzioni tessili sartoriali
ROMA CAPITALE
Attivazione Istituto tecnico – settore tecnologico – indirizzo grafica e comunicazione presso l’IIS Via De Mattias
FIUMICINO
Attivazione liceo delle scienze umane presso l’IIS Da Vinci
ROMA CAPITALE/ ANZIO
Attivazione sezione staccata dell’Istituto Tecnico Nautico De Pinedo - Colonna presso il Comune di Anzio
4
COMUNE
INTERVENTO di RIORGANIZZAZIONE della RETE SCOLASTICA
CIVITAVECCHIA Attivazione liceo musicale presso il Liceo Galilei
ROMA CAPITALE Attivazione presso l’Istituto Galilei: - indirizzo grafica e comunicazione - articolazione informatica
ROMA CAPITALE Attivazione indirizzo informatica e telecomunicazioni – articolazione informatica presso l’Istituto Giorgi
ROMA CAPITALE Attivazione opzione economico – sociale presso il Liceo Machiavelli
TIVOLI
Spostamento opzione coltivazione e lavorazione dei materiali lapidei dalla sede di Tivoli alla sede di Guidonia dell’Istituto Olivieri
BRACCIANO Attivazione percorso di II livello indirizzo amministrazione, finanza e marketing presso l’IIS Paciolo
POMEZIA Attivazione liceo internazionale opzione italo-inglese presso l’IIS Pascal
CIVITAVECCHIA Attivazione percorso di II livello indirizzo servizi per l’enogastronomia e l’ospitalità alberghiera presso l’IIS Stendhal
ROMA CAPITALE Attivazione percorso di II livello indirizzo servizi per l’enogastronomia e l’ospitalità alberghiera presso l’IPSSAR Tor Carbone
COLLEFERRO Attivazione liceo linguistico presso l’IIS Via delle Scienze
ROMA CAPITALE Attivazione liceo scienze umane - opzione economico sociale presso l’IIS Via dei Papareschi
ROMA CAPITALE Attivazione articolazione relazioni internazionali per il marketing presso l’IIS Giulio Verne – Via di Saponara
PALESTRINA Attivazione percorso di II livello indirizzo servizi per l’enogastronomia e l’ospitalità alberghiera presso l’IIS Via Pedemontana
VALMONTONE
Attivazione presso l’IIS Via Gramsci: - Liceo scienze umane - opzione economico sociale (sede di Segni) -opzione manutenzione mezzi di trasporto -opzione apparati, impianti e servizi tecnici industriali e civili
5
Provincia di Viterbo
I CICLO
COMUNE
INTERVENTO di RIORGANIZZAZIONE della RETE SCOLASTICA
BARBARANO ROMANO
Trasferimento temporaneo degli alunni del plesso di scuola primaria di Blera nell’ex plesso di scuola primaria di Barbano Romano
BOMARZO
Attivazione scuola dell’infanzia
SAN LORENZO NUOVO
Aggregazione dei plessi di San Lorenzo Nuovo (attualmente appartenenti all’IC di Acquapendente) all’IC Grotte di Castro
VASANELLO Unificazione dell’IC Vasanello all’IC Monaci di Soriano del Cimino con sede legale presso l’IC Monaci di Soriano del Cimino
NUOVI INDIRIZZI di STUDIO/ ARTICOLAZIONI/ OPZIONI
COMUNE
INTERVENTO di RIORGANIZZAZIONE della RETE SCOLASTICA
BAGNOREGIO Istituzione Istituto professionale – settore Servizi – indirizzo Servizi per l’agricoltura e lo sviluppo rurale presso l’Istituto Omnicomprensivo Fratelli Agosti
CIVITA CASTELLANA Attivazione indirizzo Agraria, agroalimentare e agroindustria presso l’IIS Midossi
MONTEFIASCONE Attivazione liceo linguistico presso l’IIS Dalla Chiesa
TARQUINIA Attivazione opzione scienze applicate presso l’IIS Cardarelli
1
ALLEGATO B – Piano di dimensionamento delle istituzioni scolastiche –
Assetto organizzativo dei C.P.I.A. - a.s. 2017/2018
(Il presente allegato si compone di n. 11 pagine)
2
ASSETTO ORGANIZZATIVO DEI C.P.I.A. - A.S. 2017/2018
1
Codice e Indirizzo sede legale
Sedi associate (ex CTP E Sc. Carc.) CAP e Comune
V. C. A. Cortina, 70 00159 Roma
V. C.A. CORTINA 70 (EX CTPA 4) 00159 - Roma
VIA TIBURTINA ANTICA, 25 (EX CTP 2) 00185 - Roma
VIA PERAZZI, 30 (EX CTP 3) 00139 - Roma
VIA POLICASTRO, 45 (EX CTPA 4) 00177 - Roma
SCUOLA CARCERARIA REBIBBIA Roma
RMMM67000C
Percorsi di II Livello Istituti di Rif. per il II Livello Codici Ist. Rif. Denominazione percorsi II Liv.
Codici percorsi
I.P. SERV. SOCIALI I.S. CROCE-ALERAMO RMIS113003 SIBILLA ALERAMO RMRF113515 I.P. INDUSTRIA E ARTIGIANATO I.S. VIA SARANDI', 11 RMIS02300R SISTO V RMRI02350R
AMM. FINANZA E MARKETING I.T.C.G. "CARLO MATTEUCCI" RMTD65000G I.T.C.G. MATTEUCCI RMTD650501
I.P. SERV. COMM.E TURIST. J.VON NEUMANN RMIS022001 I.P.S.C.T. J. VON NEUMANN - REBIBBIA RMRC02201X
I.T. COMMERCIALE J.VON NEUMANN RMIS022001 I.T.C.G. J. VON NEUMANN - REBIBBIA RMTD022017
I.T. INDUSTRIALE J.VON NEUMANN RMIS022001 I.T.I.S. J. VON NEUMANN - REBIBBIA RMTF02201D
LICEO ARTISTICO LICEO ARTISTICO "ENZO ROSSI" RMSD06000G ROMA 2 - C.C.F. REBIBIBBIA RMSD06001L
ISTITUTO TECNICO AGRARIO I.T.A. SERENI RMTA06000E SERENI - REBIBBIA RMTA06002L
3
2
Codice e Indirizzo sede legale Sedi associate (ex CTP E Sc. Carc.) CAP e Comune
Via Vitaliano Ponti, 30 00169 Roma
VIA VITALIANO PONTI, 30 (EX CTP 6) 00169 - Roma
VIA COVELLI, 24-26 (EX CTP 5) 00177 - Roma
VIA FRANCESCO MERLINI, 30 (EX CTP 6) 00133 - Roma
RMMM671008
Percorsi di II Livello Istituti di Rif. per il II Livello Codici Ist. Rif. Denominazione percorsi II Liv.
Codici percorsi
I.T. GEOMETRI GIORGIO AMBROSOLI RMIS034007 BOAGA RMTL034519
I.P. INDUSTRIA E ARTIGIANATO EUROPA - VIRGINIA WOOLF RMIS07900R EUROPA RMRI07951T
I.T. COMMERCIALE ENZO FERRARI RMIS08100R DA VERRAZANO RMTD08151C
I.T.INDUSTRIALE HERTZ RMTF260001 HERTZ RMTF26050A
REINS. I.T. PER IL TURISMO (reinserimento) LIVIA BOTTARDI RMTN02000C LIVIA BOTTARDI RMTN02050T
4
3
Codice e Indirizzo sede legale Sedi associate (ex CTP E Sc. Carc.) CAP e Comune
C.so Vitt. Emanuele II, 217 00186 Roma
VIA E. BONIFAZI, 64 (EX CTP 10) 00167 - Roma
VIA PIETRO MAFFI, 45 (EX CTP 11) 00168 - Roma
VIA SESTO MIGLIO (EX CTP 11) 00168 - Roma
VIA AFFOGALASINO, 120 (EX CTP 21) 00148 - Roma
SCUOLA CARCERARIA CASAL DEL MARMO Roma
SCUOLA CARCERARIA REGINA COELI Roma RMMM672004
Percorsi di II Livello Istituti di Rif. per il II Livello Codici Ist. Rif. Denominazione percorsi II Liv.
Codici percorsi
I.P. INDUSTRIA E ARTIGIANATO CATTANEO CARLO RMIS11700A CATTANEO RMRI11750A
I.T. PER IL TURISMO CRISTOFORO COLOMBO RMTN01000T C. COLOMBO RMTN010507
I.P. INDUSTRIA E ARTIGIANATO DE AMICIS RMRI05000Q DE AMICIS RMRI050505
I.T. COMMERCIALE E GEOMETRI FEDERICO CAFFE' RMIS084008 FEDERICO CAFFE' RMTD08451X
I.T. COMMERCIALE EINSTEIN - BACHELET RMIS10900B
VITTORIO BACHELET RMTD109513
I.T. INDUSTRIALE EINSTEIN RMTF109519
I.T. INDUSTRIALE E. FERMI RMTF040002 E. FERMI RMTF04050B
Istituzione nell’ambito del CPIA 3 di una sezione dell’IIS Via Domizia Lucilla, cod. mecc. RMIS06100G – indirizzo Servizi per l’enogastronomia e l’ospitalità alberghiera – presso la sezione carceraria dell’Istituto penale per minorenni “Casal del Marmo” di Roma
5
4
Codice e Indirizzo sede legale Sedi associate (ex CTP E Sc. Carc.) CAP e Comune
Via Palestro, 38 00185 Roma
VIA PALESTRO, 38 (EX CTP 1) 00185 - Roma
VIA SABATINI, 111 (EX CTP 7) 00144 - Roma
VIA AMULIO, 4 (EX CTP 20) 00181 - Roma
VIA MURA DEI FRANCESI, 174 (EX CTP 26) 00043 - Ciampino
RMMM67300X
Percorsi di II Livello Istituti di Rif. per il II Livello Codici Ist. Rif. Denominazione percorsi II Liv.
Codici percorsi
I.T. INDUSTRIALE ARMELLINI RMTF02000R ARMELLINI RMTF020506
I.P. CINEMATOGRAFIA E TV CINE TV "ROBERTO ROSSELLINI" RMIS08900B ROBERTO ROSSELLINI RMRV08951E
I.T. COMMERCIALE LEONARDO DA VINCI RMIS013006 VIA CAVOUR, 258
RMTD01351T
I.P. SERV. COMM.E TURIST. RMRC01351E
I.T. COMMERCIALE IS LEOPOLDO PIRELLI RMIS00800P "LEOPOLDO PIRELLI" RAG. SIRIO RMTD00851A
I.T. PER IL TURISMO CHARLES DARWIN RMIS07300T MARCO POLO RMTN07351B
I.T. INDUSTRIALE G. GALILEI RMTF090003 G. GALILEI RMTF09050C
I.P. SERV. COMM.E TURIST. CONFALONIERI-DE CHIRICO RMIS09700A I.P.S.C. CONFALONIERI RMRC09751P
I.T. GEOMETRI IS LEON BATTISTA ALBERTI RMIS03900A LEON BATTISTA ALBERTI RMTL03951C
ATT. I.P.SERV.ENOG.OSP.ALBERGHIERA (nuova attivazione) I.P. TOR CARBONE RMRH01000T TOR CARBONE DA ATTIVARE
6
5
Codice e Indirizzo sede legale Sedi associate (ex CTP E Sc. Carc.) CAP e Comune
Via del Paradiso, 4 01100 VITERBO
Via Barbaranelli, 3 (ex CTP 12) 00053 - Civitavecchia
Via delle Azzorre, 314 (ex CTP 8) 00121 - Ostia
Via Bignami, 26 (ex CTP 9) 00054 - Fiumicino
I.S. "Giuseppe di Vittorio", 6 (ex CTP 23) 00055 - Ladispoli
Via del Paradiso, 4 (ex CTP 27) 01100 - Viterbo
Scuola Carceraria "Mamma gialla" 01100 - Viterbo VTMM047008
Percorsi di II Livello Istituti di Rif. per il II Livello Codici Ist. Rif. Denominazione percorsi II Liv.
Codici percorsi
I.T. INDUSTRIALE "L. DA VINCI" - VITERBO VTTF010008 "L. DA VINCI" - VITERBO VTTF01050N
I.T. COMMERCIALE "P. SAVI" - VITERBO VTTD07000N I.T.C. "P. SAVI" VTTD070514
I.T. COMMERCIALE VINCENZO CARDARELLI VTIS001002 "V. CARDARELLI" - TARQUINIA VTTD00150L
I.P. INDUSTRIA E ARTIGIANATO LUIGI CALAMATTA RMIS06600P L. CALAMATTA RMRI06650P
I.T. COMMERCIALE PAOLO BAFFI RMIS03100Q PAOLO BAFFI RMTD03150A
I.T. COMMERCIALE E GEOMETRI PAOLO TOSCANELLI RMTD640001 PAOLO TOSCANELLI RMTD64050A
I.T. INDUSTRIALE ITI M. FARADAY RMTF350007 FARADAY RMTF35050L
I.T. COMMERCIALE "P. SAVI" - VITERBO VTTD07000N I.T.C. "P. SAVI" CASA CIRCONDARIALE VTTD07001P
I.P. INDUSTRIA E ARTIGIANATO LUIGI CALAMATTA RMIS06600P L. CALAMATTA CASA CIRCONDARIALE RMRI06601A
ATT. AMM.FINANZA E MARKETING (nuova attivazione) I.I.S. LUCA PACIOLO RMIS048005 LUCA PACIOLO DA ATTIVARE
ATT. I.P.SERV.ENOG.OSP.ALBERGHIERA (nuova attivazione) I.I.S. STENDHAL RMIS04600D STENDHAL- CIVITAVECCHIA DA ATTIVARE
7
6
Codice e Indirizzo sede legale Sedi associate (ex CTP E Sc. Carc.) CAP e Comune
Via Cesi, 1 02100 RIETI
V. TODINI 56 (EX CTP 13)
00012 - Guidonia Montecelio
VIA XX SETTEMBRE, 42 (EX CTP 19) 00015 - Monterotondo
VIA B. LESEN 2 (EX CTP 22) 00063 - Campagnano
V. C. A. DALLA CHIESA (EX CTP 24) 00028 - Subiaco
V.LE DEI FASSINI 1 (EX CTP 36) 02100 - Rieti
SCUOLA CARCERARIA EX CTP 36 02100 - Rieti RIMM035009
Percorsi di II Livello Istituti di Rif. per il II Livello Codici Ist. Rif. Denominazione percorsi II Liv.
Codici percorsi
I.P. AGRICOLTURA E AMBIENTE I.I.S. "L. DI SAVOIA" RIIS00600C
I.P.S.A.S.R. RIRA00650R
I.T. COMMERCIALE LUIGI DI SAVOIA RITD006514
I.P. INDUSTRIA E ARTIGIANATO I.I.S. "CELESTINO ROSATELLI" RIIS007008 E. VANONI RIRI007508
I.T. COMMERCIALE I.I.S. "STATISTA ALDO MORO" RIIS001009
IST.TECN.COMM.LE - SIRIO RITD001511
I.P. SERV.PER L’AGR. SVIL. RUR. IST. PROF. AGR. AMB. RIRA00150N
I.T. COMMERCIALE OMNICOMPRENSIVO BORGOROSE RITD090006 ITES RITD09050G
I.P. SERV. COMM.E TURIST. ANGELO FRAMMARTINO RMIS08700Q MARCO POLO RMRC087514
I.T. COMMERCIALE E GEOMETRI
ISTITUTO SUPERIORE VIA CAMPAGNANESE 3 RMIS093003 PIERLUIGI NERVI - RIGNANO FL. RMTD09351P
I.P. INDUSTRIA E ARTIGIANATO O. OLIVIERI RMRI08000G O. OLIVIERI RMRI080501
VIA F. ZAMBECCARI, 1 RMRI080512
I.T. COMMERCIALE BRASCHI-QUARENGHI RMIS051001 G. QUARENGHI RMTD05151L
I.T.INFORMATICO I.I.S. "CELESTINO ROSATELLI" RIIS007008 I.T.I. CASA CIRCONDARIALE RIETI RITF00702T
REINS. I.T.AMM.FINANZA E MARKETING (reinserimento) ENRICO FERMI RMTD07000G ENRICO FERMI RMTD070501
8
7
Codice e Indirizzo sede legale Sedi associate (ex CTP E Sc. Carc.) CAP e Comune
Via Della Tecnica, 3 00071 Pomezia (RM)
VIA DELLA TECNICA, 3 (EX CTP 16) 00071 - Pomezia
VIA OLIVELLA, 16A (EXCTP 17) 00041 - Albano L.
VIA RISORGIMENTO, 3 (EX CTP 14) 00044 - Frascati VIA FONTANA DELLA ROSA, 159 (EX CTP 15) 00049 - Velletri
SCUOLA CARCERARIA EX CTP 15 00049 - Velletri
V. SILVIO PELLICO, 1 (EX CTP 25) 00034 - Colleferro
VIA OLMATA, 86 (EX CTP 18) 00048 - Nettuno RMMM67400Q
Percorsi di II Livello Istituti di Rif. per il II Livello Codici Ist. Rif. Denominazione percorsi II Liv.
Codici percorsi
I.T. INDUSTRIALE ENRICO FERMI RMTF180009 ENRICO FERMI RMTF18050P
I.T. COMMERCIALE VIA GRAMSCI - VALMONTONE RMIS099002 P.L.NERVI RMTD09951N
I.T. INDUSTRIALE STANISLAO CANNIZZARO COLLEFERRO RMTF15000D S.CANNIZZARO RMTF15050V
I.P. SERV. COMM.E TURIST. COLONNA-GATTI - ANZIO RMRC32000T COLONNA-GATTI RMRC320507
I.T. COMMERCIALE E GEOMETRI EMANUELA LOI RMTD48000N EMANUELA LOI RMTD480503
I.T. INDUSTRIALE LUIGI TRAFELLI RMTF19000X LUIGI TRAFELLI RMTF190509
I.T. AGRARIO I.I.S. CESARE BATTISTI RMIS05200R CESARE BATTISTI SEZ. CARCERARIA RMTA05202N
ATT. I.T. AGRARIO (nuova attivazione) I.I.S. CESARE BATTISTI RMIS05200R CESARE BATTISTI DA ATTIVARE
ATT. I.P.SERV.ENOG.OSP.ALBERGHIERA (nuova attivazione) I.I.S. VIA PEDEMONTANA RMIS00400B VIA PEDEMONTANA DA ATTIVARE
9
8
Codice e Indirizzo sede legale Sedi associate (ex CTP E Sc. Carc.) CAP e Comune
Via P. Mascagni, 10 03100 FROSINONE
VIA P. MASCAGNI, 10 (EX CTP 27) 03100 -Frosinone
VIA CALZATORA, 5 (EX CTP 28) 03012 - Anagni
VIA BELLINI, 1C (EX CTP 29) 03043 - Cassino
VIA DEI FERRARI, 12 (EX CTP 30) 03037 - Pontecorvo
VIA NAPOLI (EX CTP 31) 03039 - Sora
SCUOLA CARCERARIA FROSINONE 03100 -Frosinone
SCUOLA CARCERARIA CASSINO 03043 - Cassino
SCUOLA CARCERARIA PALIANO 03012 - Anagni FRMM466008
Percorsi di II Livello Istituti di Rif. per il II Livello Codici Ist. Rif. Denominazione percorsi II Liv.
Codici percorsi
I.P. SERV. COMM.E TURIST. I.I.S. "CESARE BARONIO" SORA FRIS027009 I.P.S.C. "L. EINAUDI" FRRC02751N
I.P. SERV. ALBERGH. E RIST. I.I.S. "SAN BENEDETTO" CASSINO FRIS007004 I.P.S.S.A.R. CASSINO FRRH00751N
I.P. INDUSTRIA E ARTIGIANATO I.I.S. "A.G. BRAGAGLIA" FROSINONE FRIS01100Q IPSIA GALILEO GALILEI FRRI01151R
I.P. INDUSTRIA E ARTIGIANATO I.I.S. "NICOLUCCI-REGGIO" ISOLA DEL LIRI FRIS02600D IPSIA NICOLUCCI FRRI02651E
I.T. INDUSTRIALE I.I.S. "NICOLUCCI-REGGIO" ISOLA DEL LIRI FRIS02600D I.T.I.S. "REGGIO" FRTF02651B
I.T. COMMERCIALE I.I.S. "S. PERTINI" ALATRI FRIS00300R I.T. COMMERCIALE ALATRI FRTD00350B
I.T. COMMERCIALE E GEOMETRI I.I.S. "G. MARCONI" ANAGNI FRIS01300B I.T.C.G. FRTD013513
I.T. COMMERCIALE I.I.S. "BRUNELLESCHI-DA VINCI" FROSINONE FRIS01700P I.T.C. BRUNELLESCHI FRTD01751A
I.T. GEOMETRI I.I.S. "BRUNELLESCHI-DA VINCI" FROSINONE FRIS01700P I.T.G. BRUNELLESCHI FRTL01751R
I.T. COMMERCIALE I.T.C.G. "MED. ORO CITTA DI CASSINO" FRTD10000B I.T.C.G. "MED. ORO CITTA DI CASSINO" FRTD10050R
I.T. INDUSTRIALE I.T.I.S. "ETTORE MAJORANA" CASSINO FRTF020002 I.T.I.S. CASSINO FRTF02050B
I.T. INDUSTRIALE
I.T.I.S."M.O.V.M.DON MOROSINI" FERENTINO FRTF06000C I.T.I.S. FERENTINO FRTF06050T
I.P. SERV. ALBERGH. E RIST. I.I.S. "SAN BENEDETTO" CASSINO FRIS007004 I.P.S.S.A.R. CASA CIRCONDARIALE FRRH007029
I.P. INDUSTRIA E ARTIGIANATO I.I.S. "A.G. BRAGAGLIA" FROSINONE FRIS01100Q IPSIA FR S.S. CASA CIRCONDARIALE FRRI01102C
I.T. COMMERCIALE E GEOMETRI I.I.S. "G. MARCONI" ANAGNI FRIS01300B I.T.C.G. G. MARCONI - CASA CIRCONDARIALE FRTD01302P
10
Percorsi di II Livello Istituti di Rif. per il II Livello Codici Ist. Rif. Denominazione percorsi II Liv.
Codici percorsi
I.T. GEOMETRI I.I.S. "BRUNELLESCHI-DA VINCI" FROSINONE FRIS01700P I.T.G. FR S.S. CASA CIRCONDARIALE FRTL01702C
I.P. SERV. ALBERGH. E RIST. I.P.S.S.E.O.A. "M. BUONARROTI" FIUGGI FRRH030008 IPSAR S.S. CASA CIRCONDARIALE FRRH030019
REINS. I.P. SERVIZI SOCIO- SANITARI (reinserimento) I.I.S. “ANGELONI” FRIS00800X I.P.S.S. FRRF008512
9
Codice e Indirizzo sede legale Sedi associate (ex CTP E Sc. Carc.) CAP e Comune
Via Botticelli, 33 04100 LATINA VIA BOTTICELLI 33 - LATINA (EX CTP 32) 04100 - Latina
SCUOLA CARCERARIA EX CPT 32 04100 - Latina
VIA E. FERMI 24 - APRILIA (EX CTP 33) 04011 - Aprilia
LTMM14200R
Percorsi di II Livello Istituti di Rif. per il II Livello Codici Ist. Rif. Denominazione percorsi II Liv.
Codici percorsi
I.T. COMMERCIALE E GEOMETRI I.I.S. S."CARLO E NELLO ROSSELLI" LTIS004008 C. E N. ROSSELLI - SETT. ECON. LTTD00450V
I.T. COMMERCIALE I.S.I.S.S. PACIFICI E DE MAGISTRIS LTIS00600X I.S.I.S.S. PACIFICI E DE MAGISTRIS - SIRIO LTTD00650E
I.T. COMMERCIALE ITC VITTORIO VENETO SALVEMINI LTTD02000B ITC VITTORIO VENETO SALVEMINI LTTD02051T
11
10
Codice e Indirizzo sede legale Sedi associate (ex CTP E Sc. Carc.) CAP e Comune
Via Vitruvio, 47 04023 Formia (LT)
VIA DIVISIONE JULIA, 62 (EX CTP 34) 04023 - Formia
VIA L. CADORNA (EX CTP 34) 04026 - Minturno
PIAZZALE RODARI (EX CTP 34) 04020 - Itri
PIAZZA TRIESTE (EX CTP 34) 04024 - Gaeta
VIA DEI VOLSCI, 12 (EX CTP 35) 04019 - Terracina
VIA MOLA DI S. MARIA (EX CTP 35) 04022 - Fondi
LTMM14200R
Percorsi di II Livello Istituti di Rif. per il II Livello Codici Ist. Rif. Denominazione percorsi II Liv.
Codici percorsi
I.P. SERV. ALBERGH. E RIST. IPSEOA "CELLETTI" FORMIA LTRH01000P IPSAR CELLETTI FORMIA LTRH010504
I.T. COMMERCIALE ARTURO BIANCHINI LTTD04000L ARTURO BIANCHINI LTTD040502
I.T. COMMERCIALE LIBERO DE LIBERO LTTD150004 ITC L. DE LIBERO LTTD15050D
ATT. I.T. PER IL TURISMO (nuova attivazione) I.O. DI CASTELFORTE LTIC825005 BRUNO TALLINI DA ATTIVARE
REGIONE LAZIO DELIBERAZIONE N. DEL
PROPOSTA N. 10651 DEL 15/07/2016GIUNTA REGIONALE
STRUTTURA
PROPONENTE
ASSESSORATO
PROPONENTE
DI CONCERTO
Direzione Regionale: AFF. ISTITUZIONALI, PERSONALE E SIST. INFORMATIVI
Area: POLIT. DEL PERS.LE DEGLI ENTI E AZ. SUB-REGIONALI
Prot. n. ___________________ del ___________________
OGGETTO: Schema di deliberazione concernente:
(MORETTI ALESSANDRO) (MORETTI ALESSANDRO) (D. BASILE) (A. BACCI)___________________________ ___________________________ ___________________________ ___________________________ ___________________________L' ESTENSORE IL RESP. PROCEDIMENTO IL DIRIGENTE RESPONSABILE IL DIRETTORE REGIONALE
PRESIDENZA DELLA GIUNTA REGIONALE
(Zingaretti Nicola)___________________________IL PRESIDENTE
___________________________ ___________________________ ___________________________ ___________________________
ALL'ESAME PREVENTIVO COMM.NE CONS.RE
COMMISSIONE CONSILIARE: VISTO PER COPERTURA FINANZIARIA:
Data dell' esame:
con osservazioni senza osservazioni
SEGRETERIA DELLA GIUNTA Data di ricezione ______________________
ISTRUTTORIA:
____________________________________ ____________________________________IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO IL DIRIGENTE COMPETENTE
____________________________________ ____________________________________IL SEGRETARIO DELLA GIUNTA IL PRESIDENTE
Presa d'atto della Programmazione triennale del fabbisogno di personale 2015/2017 formulata dall'Agenzia Regionale per loSviluppo e l'Innovazione dell'Agricoltura del Lazio (ARSIAL) - Autorizzazione a porre in essere gli atti necessari per ilreperimento di personale mediante l'espletamento delle procedure previste dalla normativa vigente
___________________________
IL DIRETTORE DELLA DIREZIONE REGIONALEPROGRAMMAZIONE ECONOMICA, BILANCIO, DEMANIO E PATRIMONIO
Pagina 1 / 1Pagina 1 / 6 Richiesta di pubblicazione sul BUR: NO Richiesta di pubblicazione sul BUR: NO Richiesta di pubblicazione sul BUR: NO
22/12/2016 - prot. 86222/12/2016 - prot. 862
OGGETTO: Presa d’atto della Programmazione triennale del fabbisogno di personale 2015/2017 formulata
dall’Agenzia Regionale per lo Sviluppo e l’Innovazione dell’Agricoltura del Lazio (ARSIAL) - Autorizzazione a
porre in essere gli atti necessari per il reperimento di personale mediante l’espletamento delle procedure
previste dalla normativa vigente.
LA GIUNTA REGIONALE
SU PROPOSTA del Presidente della Regione;
VISTO lo Statuto della Regione Lazio adottato con legge statutaria 11 novembre 2004, n. 1;
VISTA la Legge regionale 18 febbraio 2002, n. 6, recante disposizioni concernenti la “Disciplina del sistema organizzativo della Giunta e del Consiglio e disposizioni relative alla dirigenza ed al personale regionale” e successive modifiche e integrazioni;
VISTO il Regolamento di Organizzazione degli Uffici e dei Servizi della Giunta Regionale n. 1 del 6 settembre 2002 e successive modifiche e integrazioni;
VISTA la Legge Regionale n. 2 del 10 gennaio 1995, recante “Istituzione dell’Agenzia Regionale per lo Sviluppo e l’Innovazione dell’Agricoltura del Lazio (ARSIAL)”;
VISTO l’art. 8, comma 2, della Legge regionale n. 18 febbraio 2002 n. 6, come modificato dall’art. 18 della legge regionale del 28 aprile 2006 n. 4, il quale prevede che gli Enti e le Agenzie sub regionali sono sottoposti all’osservanza degli indirizzi della Giunta regionale in materia di politiche del personale;
VISTO l’articolo 39, commi 1 e 19, della Legge 27 dicembre 1997, n. 449 e successive modificazioni e integrazioni concernente l’obbligo anche per le regioni e gli Enti regionali della programmazione triennale del fabbisogno di personale;
VISTO il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e in particolare l’art. 35, comma 4, primo periodo, con il quale si stabilisce che le determinazioni relative all’avvio delle procedure di reclutamento vengono adottate da ciascuna amministrazione o ente sulla base della programmazione triennale del fabbisogno di personale deliberata ai sensi del sopra citato art. 39 della Legge n. 449/1997;
VISTO l’art. 1, comma 557-quater, della Legge n. 296/2006 (legge finanziaria per l’anno 2007) così come introdotto dall’art. 3, comma 5-bis, del decreto legge 24 giugno 2014, n. 90, convertito con modificazioni dalla L. 11 agosto 2014, n. 114, il quale prevede l’obbligo del contenimento delle spese di personale con riferimento al valore medio del triennio 2011-2013;
VISTO CHE l’art. 1, comma 557-ter della medesima Legge n. 296/2006, recita che in caso di mancato rispetto del comma 557, si applicano le misure previste dall’art. 76, comma 4, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133 il quale stabilisce il divieto di procedere ad assunzioni di personale a qualsiasi titolo e con qualsivoglia tipologia contrattuale;
VISTO CHE l’art. 3, comma 5-quater, del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90, convertito, con modificazioni, dalla L. 11 agosto 2014, n. 114, recante “Misure urgenti per la semplificazione e la trasparenza amministrativa e per l'efficienza degli uffici giudiziari”, dispone che, fermi restando i vincoli generali sulla spesa di personale, gli enti indicati al comma 5, la cui incidenza delle spese di personale sulla spesa corrente sia pari o inferiore al 25 per cento, possono procedere ad assunzioni a tempo indeterminato, a decorrere
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dal 1º gennaio 2014, nel limite dell’80 per cento della spesa relativa al personale di ruolo cessato dal servizio nell’anno precedente e nel limite del 100 per cento a decorrere dall'anno 2015.
PRESO ATTO CHE, come espressamente affermato nella Deliberazione n. 55 dell’11 dicembre 2015 dell’Agenzia Regionale Per lo Sviluppo e l’Innovazione dell’Agricoltura del Lazio (ARSIAL), concernente la “Conferma del sistema di classificazione e definizione dotazione organica del personale dell’Agenzia Regionale per lo Sviluppo e l’Innovazione dell’Agricoltura del Lazio - Modifica Piano Assunzionale A.R.S.I.A.L. 2015-2017. Modifica ed integrazione della deliberazione dell’Amministratore Unico n. 32 del 2 luglio 2015”, il Piano Assunzionale dell’ARSIAL esposto nella Tabella “A” suddiviso per annualità rispetta i limiti finanziari ed economici imposti dalla normativa vigente in materia di spese di personale delle Pubbliche Amministrazioni;
VISTO CHE il richiamato art. 3, comma 5, del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90, come modificato dall’art. 4, comma 3, del decreto legge 19 giugno 2015, n. 78, convertito con modificazioni dalla Legge 6 agosto 2015, n. 125, prevede, inoltre, che “a decorrere dall'anno 2014 è consentito il cumulo delle risorse destinate alle assunzioni per un arco temporale non superiore a tre anni, nel rispetto della programmazione del fabbisogno e di quella finanziaria e contabile; è altresì consentito l'utilizzo dei residui ancora disponibili delle quote percentuali delle facoltà assunzionali riferite al triennio precedente”;
VISTO quanto dispone anche l’ art. 3, comma 5-ter, del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90, secondo il quale alle regioni e agli enti locali si applicano i principi di cui all'articolo 4, comma 3, del decreto-legge 31 agosto 2013, n. 101, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 ottobre 2013, n. 125, attraverso la comunicazione al Dipartimento della funzione pubblica della Presidenza del Consiglio dei Ministri per quanto di competenza dello stesso;
VISTO l’art. 1, comma 424, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come modificato dall’art. 4, comma 2-bis, del D.L. 19 giugno 2015, n. 78, nonché della L. n. 208 del 28 dicembre 2015, e la relativa Circolare n. 1 del 29 gennaio 2015 del Ministro per la Semplificazione e la Pubblica Amministrazione che stabiliscono la ricollocazione del personale soprannumerario delle province a valere sui budget disponibili per le assunzioni a tempo determinato per le annualità 2015 e 2016;
CONSIDERATO altresì, che lo stesso art. 1, comma 424, della legge 23 dicembre 2014, n. 190 prevede che, fermi restando i vincoli del patto di stabilità interno e la sostenibilità finanziaria e di bilancio dell’Ente, le spese per il personale ricollocato secondo il medesimo comma 424 non si calcolano, al fine del rispetto del tetto di spesa di cui al comma 557 dell’articolo 1 della legge 27 dicembre 2006, n. 296.
VISTA la Deliberazione n. 440 del 30 settembre 2011, con la quale la Giunta della Regione Lazio ha invitato gli Enti regionali, tra le altre misure previste nella stessa, al puntuale rispetto dell’art. 1, comma 557, della legge n. Legge n. 296 del 27 dicembre 2006 (legge finanziaria per l’anno 2007);
RILEVATO che la citata Delibera n. 440 del 30 settembre 2011 ha disposto, inoltre, che gli Enti strumentali prima di adottare ogni atto inerente le procedure di reclutamento e le nuove assunzioni di personale devono essere autorizzati dalla Giunta regionale, previa istruttoria predisposta dalla competente struttura della Direzione Regionale competente in materia di Personale, e che in caso di mancato adempimento si produrranno gli effetti di cui all’art. 21 del Decreto Legislativo n. 165 del 30 marzo 2001 e successive modifiche nei confronti del Dirigente responsabile, fermo restando quanto previsto dall’art. 8, comma 2, della Legge regionale n. 6 del 18 febbraio 2002, in riferimento all’esercizio dei poteri sostitutivi;
RILEVATO CHE con nota circolare prot. n. 531177 del 14 dicembre 2011 la Direzione Regionale Organizzazione, Personale, Demanio e Patrimonio ha indicato a tutti gli Enti Regionali i criteri e le modalità per la predisposizione della Programmazione triennale dei fabbisogni di personale per il triennio 2012/2014 nonché per gli anni successivi;
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PRESO ATTO che, in ottemperanza alla D.G.R. n. 440 del 2011 ed alla succitata nota circolare prot. n. 531177 del 14 dicembre 2011, l’Agenzia Regionale per lo Sviluppo e l’Innovazione dell’Agricoltura del Lazio (ARSIAL), con nota prot. n. 9636 dell’11 dicembre 2015 ha trasmesso alla Direzione Regionale Risorse Umane e Sistemi Informativi la summenzionata Deliberazione n. 55 dell’11 dicembre 2015 dell’Agenzia Regionale Per lo Sviluppo e l’Innovazione dell’Agricoltura del Lazio (ARSIAL), concernente tra l’altro la modifica della programmazione del fabbisogno di personale per il triennio 2015-2017;
ACCERTATO che dall’esame comparato fra la dotazione organica vigente e l’effettivo fabbisogno risulta che ad avvenuta realizzazione della programmazione proposta rimarranno comunque posti vacanti nella dotazione organica della Agenzia Regionale per lo Sviluppo e l’Innovazione dell’Agricoltura del Lazio (ARSIAL);
RILEVATO che a tal fine, l’Agenzia Regionale per lo Sviluppo e l’Innovazione dell’Agricoltura del Lazio (ARSIAL) ha espresso tra l’altro, con l’Allegato B della Deliberazione n. 55 dell’11 dicembre 2015, la volontà di procedere all’utilizzazione del budget assunzionale dell’anno 2014, derivante dal 60% del risparmio dei cessati dell’anno 2013 cui aggiungere il residuo del budget assunzionale per gli anni 2012 e 2013, non rientrante nel vincolo posto dall’art. 1, comma 424, della Legge n. 190/2014 provvedendo:
all’assunzione di n. 6 unità di personale di categoria “D1” (di cui 5 unità nel settore agricolo-forestale e una unità nel settore tecnico in senso stretto) da assumere per concorso pubblico (salva la copertura attraverso le procedure ex art. 34-bis del D.Lgs.vo n. 165/2001, ovvero di parte di esso ex art. 30 del medesimo decreto) per un costo di €. 308.826,00;
alla stabilizzazione a domanda ai sensi e per gli effetti dell’art. 1, comma 529, della Legge n. 147/2013 di n. 2 unità di personale classificate una unità nella categoria D1 e l’altra nella categoria D3 per un costo complessivo pari ad €. 107.620,03; per complessive n. 8 unità per una somma totale di €. 416.446,03, onere che rientra nel budget dell’anno 2014 assegnato all’Ente medesimo il quale ammonta ad €. 527.691,75;
RILEVATO inoltre, che l’Agenzia Regionale per lo Sviluppo e l’Innovazione dell’Agricoltura del Lazio (ARSIAL),
con la medesima Deliberazione n. 55 dell’11 dicembre 2015, ha espresso per quanto riguarda il budget
assunzionale degli anni 2015 e 2016, la volontà di acquisire di n. 11 unità di personale mediante l’avvio
delle procedure di ricollocazione del personale proveniente da Enti di Area Vasta, per un onere massimo
complessivo pari ad €. 617.639,11 (449.192,08+168.447,03);
PRESO ATTO che il budget assunzionale dall’Agenzia Regionale per lo Sviluppo e l’Innovazione dell’Agricoltura del Lazio (ARSIAL), per l’anno 2014, è pari ad €. 527.691,75 (budget assunzionale al 60% come risulta dalla succitata Deliberazione ARSIAL n. 55 dell’11 dicembre 2015, più i residui degli anni precedenti);
PRESO ATTO che il budget assunzionale dall’Agenzia Regionale per lo Sviluppo e l’Innovazione dell’Agricoltura del Lazio (ARSIAL), per gli anni 2015 e 2016, è pari ad €. 651.538,51 (€. 454.266,72 + €. 197.271,79) in considerazione della possibilità, prevista dall’art. 1, comma 424 della L. n. 190/2014 di operare il completamento al 100% della suddetta percentuale “esclusivamente per le finalità di ricollocazione del personale in mobilità” (dato relativo alla somma dell’intero risparmio dei cessati nel corso degli anni 2014 e 2015);
RILEVATO che la spesa per le sopra citate procedure di reclutamento di personale a carico del budget assunzionale per il 2014, più i residui degli anni precedenti, nonchè per la ricollocazione del personale proveniente dagli Enti di Area Vasta, negli anni 2015 e 2016, previste dalla medesima Deliberazione ARSIAL n. 55 dell’11 dicembre 2015, ammonta ad €. 1.034.085,14 (€. 416.446,03 + €. 617.639,11) e, dunque, rientra nei budget assunzionali succitati;
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ACCERTATO che la spesa per il personale al netto degli aumenti contrattuali dall’Agenzia Regionale Per lo Sviluppo e l’Innovazione dell’Agricoltura del Lazio (ARSIAL) per il 2014 ammonta ad €. 6.599.789,79 e rientra nei limiti previsti dall’art. 1, commi 557 e ss., della Legge n. 296 del 27 dicembre 2006 e successive modificazioni ed integrazioni;
PRESO ATTO, pertanto, che l’Agenzia Regionale Per lo Sviluppo e l’Innovazione dell’Agricoltura del Lazio (ARSIAL) nell’esercizio finanziario 2014 ha contenuto le spese sostenute per il personale rispetto al valore medio del triennio precedente 2011-2013, ai sensi dell’art. 1, comma 557-quater, della legge n. 296 del 27 dicembre 2006 (legge finanziaria per l’anno 2007) e successive modifiche ed integrazioni, che ammonta ad €. 7.899.599,50 (media triennio 2011-2013);
PRESO ATTO che la Regione Lazio ha proceduto alla ricollocazione diretta di tutto il personale soprannumerario degli enti di area vasta e della Città metropolitana di Roma capitale addetto alle funzione non fondamentali, in attuazione di quanto previsto dall’art. 3, comma 1, decreto del Ministro per la semplificazione e la pubblica amministrazione del 14 settembre 2015; con ciò assolvendo all’obbligo di comunicazione di cui all’articolo 1, comma 424 della legge n. 190/2014, mediante l’inserimento delle relative informazioni nel Portale “Mobilità.gov” (PMG) istituito presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento della funzione pubblica;
DATO ATTO che in merito alle assunzioni e mobilità delle Regioni, in relazione all’art. 1, comma 234 della Legge n. 208 del 2015 (Legge di stabilità 2016), è stata adottata la nota della Presidenza del Consiglio dei Ministri- Dipartimento della Funzione Pubblica, prot. n. 37870 del 18 luglio 2016, con la quale sono state ripristinate, per la Regione Lazio, le ordinarie facoltà di assunzione, attesa l’assenza o l’esiguo numero di personale in soprannumero degli enti di area vasta da ricollocare dopo le assegnazioni già effettuate;
PRESO ATTO che l’art. 7, comma 14, della legge regionale n. 17/2015 prevede, ad integrazione delle risorse derivanti dal turn over del biennio 2015 e 2016, la copertura finanziaria, a decorrere dall’anno 2016, della spesa relativa al trattamento economico fondamentale e accessorio relativa a tutto il personale soprannumerario degli enti di area vasta e della Città metropolitana di Roma capitale addetto alle funzione non fondamentali;
CONSIDERATO che la predetta ricollocazione, in attuazione di quanto previsto per le regioni e gli enti locali dall’articolo 1, comma 424, della legge n. 190/2014, determina il conseguente inquadramento nei ruoli della Regione Lazio e degli enti pubblici non economici dipendenti di tutto il personale soprannumerario degli enti di area vasta e della Citta metropolitana di Roma capitale addetto alle funzione non fondamentali, consentendo la piena tutela dei livelli occupazionali di tale personale e la totale assenza, per l’ambito territoriale della Regione Lazio, di unità di personale collocate in mobilità Portale “Mobilità.gov” (PMG) istituito presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento della funzione pubblica predetto portale;
VISTA la nota prot. n. 325872 del 21 giugno 2016, della competente Direzione Regionale Agricoltura e Sviluppo Rurale, Caccia e Pesca – Area Sistema dei Controlli e Coordinamento Interno, concernente la presa d’atto dell’istruttoria relativa alle misure previste dalla programmazione triennale dei fabbisogni di cui alla Deliberazione ARSIAL n. 55 dell’11 dicembre 2015;
VISTA la nota prot. n. 343589 del 30 giugno 2016, della Direzione Regionale Programmazione Economica, Bilancio, Demanio e Patrimonio – Area Società Controllate ed Enti Pubblici Dipendenti, con la quale si riscontra la nota della Direzione Regionale Affari Istituzionali, Personale e Sistemi Informativi, prot. n. 257699 del 17 maggio 2016, con la quale è stata trasmessa per acquisire i pareri di competenza la Deliberazione n. 55 dell’11 dicembre 2015 dell’Agenzia Regionale per lo Sviluppo e l’Innovazione dell’Agricoltura del Lazio (ARSIAL), concernente la programmazione triennale del fabbisogno di personale per il triennio 2015-2017;
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PRESO ATTO, pertanto, della istruttoria effettuata dalla Direzione Regionale Risorse Umane e Sistemi Informativi, dalla quale risulta che sussistono tutti i requisiti previsti dalla legge per accogliere l’istanza presentata dall’Agenzia Regionale Per lo Sviluppo e l’Innovazione dell’Agricoltura del Lazio (ARSIAL) in questione;
CONSIDERATO che il presente provvedimento non è soggetto a procedura di concertazione con le parti sociali;
DELIBERA
Per le motivazioni di cui in premessa che qui si intendono integralmente richiamate ed approvate,
1. di prendere atto dell’istanza avanzata dall’Agenzia Regionale Per lo Sviluppo e l’Innovazione dell’Agricoltura del Lazio (ARSIAL) mediante l’utilizzazione del budget assunzionale dell’anno 2014, derivante dal 40% del risparmio dei cessati dell’anno 2013 cui aggiungere il residuo del budget assunzionale degli anni precedenti, non rientrante nel vincolo posto dall’art. 1, comma 424, della Legge n. 190/2014, in merito alla richiesta di acquisizione di complessive n. 8 unità, a tempo indeterminato, di cui:
• n. 6 unità di personale di categoria “D1” (di cui 5 unità nel settore agricolo-forestale e una unità nel settore tecnico in senso stretto) da assumere per concorso pubblico (salva la copertura attraverso le procedure ex art. 34-bis del D.Lgs.vo n. 165/2001, ovvero di parte di esso ex art. 30 del medesimo decreto) per un costo di €. 308.826,00;
• n. 2 unità di personale da stabilizzare ai sensi e per gli effetti dell’art. 1, comma 529, della Legge n. 147/2013, classificate una unità nella categoria D1 e l’altra nella categoria D3 per un costo complessivo pari ad €. 107.620,03;
2. di prendere atto che l’acquisizione del personale sopra indicato al punto 1 comporta per l’Agenzia Regionale per lo Sviluppo e l’Innovazione dell’Agricoltura del Lazio (ARSIAL) un onere annuo pari ad €. 416.446,03, onere che rientra nel budget dell’anno 2014 assegnato all’Ente medesimo;
3. di prendere atto dell’istanza avanzata dall’Agenzia Regionale per lo Sviluppo e l’Innovazione dell’Agricoltura del Lazio (ARSIAL), con la medesima Deliberazione n. 55 dell’11 dicembre 2015, mediante l’utilizzo del budget assunzionale degli anni 2015 e 2016, in merito alla richiesta di acquisire di n. 11 unità di personale mediante l’avvio delle procedure di ricollocazione del personale proveniente da Enti di Area Vasta, per un onere massimo complessivo pari ad €. 617.639,11 (449.192,08+168.447,03), onere che rientra nel budget degli anni 2015 e 2016 assegnato all’Ente medesimo;
4. di autorizzare l’Agenzia Regionale per lo Sviluppo e l’Innovazione dell’Agricoltura del Lazio (ARSIAL) a
porre in essere gli atti necessari per il reperimento di personale di cui ai sopra indicati punti 1 e 3,
mediante l’espletamento delle procedure previste dalla normativa vigente;
5. di invitare l’Agenzia Regionale Per lo Sviluppo e l’Innovazione dell’Agricoltura del Lazio (ARSIAL) a rimettere alla approvazione della Giunta Regionale le ulteriori misure inerenti l’acquisizione di risorse umane previste dalla programmazione triennale del fabbisogno 2015/2017, in osservanza della succitata Deliberazione della Giunta Regionale n. 440 del 30 Settembre 2011, da autorizzare con successivi provvedimenti.
La presente deliberazione sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Lazio, nonché sul portale web della Regione Lazio - sezione “Amministrazione trasparente”.
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REGIONE LAZIO DELIBERAZIONE N. DEL
PROPOSTA N. 18085 DEL 28/11/2016GIUNTA REGIONALE
STRUTTURA
PROPONENTE
ASSESSORATO
PROPONENTE
DI CONCERTO
Direzione Regionale: CENTRALE ACQUISTI
Area:
Prot. n. ___________________ del ___________________
OGGETTO: Schema di deliberazione concernente:
(MASTRONARDI GIUSEPPINA) (ACANFORA STEFANO) (S. ACANFORA)___________________________ ___________________________ ___________________________ ___________________________ ___________________________L' ESTENSORE IL RESP. PROCEDIMENTO IL DIRIGENTE RESPONSABILE IL DIRETTORE REGIONALE
PRESIDENZA DELLA GIUNTA REGIONALE
(Zingaretti Nicola)___________________________IL PRESIDENTE
___________________________ ___________________________ ___________________________ ___________________________
ALL'ESAME PREVENTIVO COMM.NE CONS.RE
COMMISSIONE CONSILIARE: VISTO PER COPERTURA FINANZIARIA:
Data dell' esame:
con osservazioni senza osservazioni
SEGRETERIA DELLA GIUNTA Data di ricezione ______________________
ISTRUTTORIA:
____________________________________ ____________________________________IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO IL DIRIGENTE COMPETENTE
____________________________________ ____________________________________IL SEGRETARIO DELLA GIUNTA IL PRESIDENTE
Programmazione biennale 2017/2018 degli acquisti di beni e servizi di importo unitario stimato superiore a 1 milione di euro, aisensi dell'art. 1, comma 505 della legge 28.12.2015 n. 208 (legge di stabilità 2016) per le strutture della Giunta Regionale
___________________________
IL DIRETTORE DELLA DIREZIONE REGIONALEPROGRAMMAZIONE ECONOMICA, BILANCIO, DEMANIO E PATRIMONIO
Pagina 1 / 1Pagina 1 / 4 Richiesta di pubblicazione sul BUR: SI Richiesta di pubblicazione sul BUR: SI Richiesta di pubblicazione sul BUR: SI
21/12/2016 - prot. 849
Oggetto: Programmazione biennale 2017/2018 degli acquisti di beni e servizi di importo unitario stimato
superiore a 1 milione di euro, ai sensi dell’art. 1, comma 505 della legge 28.12.2015 n. 208 (legge di stabilità
2016) per le strutture della Giunta Regionale
LA GIUNTA REGIONALE
Su proposta del Presidente della Regione,
VISTO lo Statuto della Regione Lazio;
VISTA la Legge Regionale del 18 febbraio 2002 n. 6 e successive modifiche, “Disciplina del sistema
organizzativo della Giunta e del Consiglio e disposizioni relative alla dirigenza ed al personale regionale”;
VISTO il Regolamento Regionale del 28 marzo 2013, n. 2, concernente: "Modifiche al Regolamento
Regionale 6 settembre 2002, n. 1 (Regolamento di organizzazione degli uffici e dei servizi della Giunta
regionale) e successive modificazioni" ed in particolare l’art. 7, comma 2, che modifica la lettera b) del
comma 1 dell’art. 20 del R.R. 1/2002 e che, tra l’altro, istituisce la Direzione Regionale Centrale Acquisti;
VISTA la D.G.R. n. 121 del 5 giugno 2013 concernente “Modifiche al regolamento regionale 6 settembre
2002, n. 1, Regolamento di organizzazione degli uffici e dei servizi della Giunta regionale” inerente la
razionalizzazione delle procedure di acquisto di beni e servizi;
VISTA la D.G.R. n. 21 del 26 gennaio 2016, con la quale è stato conferito al dott. Stefano Acanfora
l’incarico di Direttore della Direzione Regionale Centrale Acquisti;
VISTA la determinazione n. G04582 del 5 maggio 2016 recante “Riorganizzazione delle strutture
organizzative di base denominate aree e uffici della Direzione Regionale Centrale Acquisti”, così come
modificata e integrata con la determinazione G06487 del 7 giugno 2016;
VISTA la Circolare del Segretario Generale prot. 367665 dell’11 luglio 2016 “sulle funzioni e attività della
Direzione Regionale Centrale Acquisti”;
VISTO l’art. 1, comma 505, della legge 28.12.2015 n. 208 (legge di stabilità 2016), con cui si dispone che le
amministrazioni pubbliche approvino, entro il mese di ottobre di ciascun anno, il programma biennale e i
suoi aggiornamenti annuali degli acquisti di beni e servizi di importo unitario stimato superiore a
1.000.000,00 di euro;
VISTO il Decreto Legislativo n. 50/2016 “Attuazione delle direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e
2014/25/UE sull’aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli appalti pubblici e sulle procedure
d’appalto degli enti erogatori nei settori dell’acqua, dell’energia, dei trasporti e dei servizi postali, nonché per
il riordino della disciplina vigente in materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture”;
PREMESSO che:
Il Tavolo dei Soggetti Aggregatori, istituito presso il Ministero delle Finanze, ha inviato, in data
26/10/2016, la comunicazione relativa alla rilevazione dei dati della Programmazione biennale ai
Pagina 2 / 4
sensi dell’art. 1, comma 505 della Legge di stabilità 2016, contestualmente rendendo disponibile,
nell’Area Soggetti Aggregatori del portale “Acquisti in Rete”, il tracciato standard da utilizzare e le
modalità di trasmissione;
La direzione regionale Centrale Acquisti, conseguentemente, ha richiesto, con nota prot. 541854 del
27/10/2016, a tutte le Direzioni Regionali e Agenzie Regionali, di inviare, entro il 4 novembre 2016,
alla e-mail [email protected], il programma delle gare di valore superiore a
1 milione di euro, da espletarsi nel biennio 2017/2018, utilizzando il tracciato standard allegato alla
stessa nota;
In contemporanea è stata inviata, con note prot. nn. 541997, 542015 e 542075 del 27/10/2016,
informativa alle società in house ed agli Enti controllati, al fine di provvedere con le stesse modalità
e tempistiche alle relative attività concernenti la propria programmazione delle gare di valore
superiore a 1 milione di euro, da espletarsi nel biennio 2017/2018;
Alla scadenza prevista sono pervenute le risposte dalle seguenti strutture:
Direzione Regionale Agricoltura e sviluppo rurale, caccia e pesca, allegando il
modulo compilato;
Direzione Regionale Ambiente e sistemi naturali, che dichiara di non prevedere
acquisti di beni e servizi di importo unitario stimato superiore a 1 milione di euro;
Direzione Regionale Cultura e politiche giovanili, che dichiara di non prevedere
acquisti di beni e servizi di importo unitario stimato superiore a 1 milione di euro;
Direzione Regionale Lavoro, che dichiara di non prevedere acquisti di beni e servizi
di importo unitario stimato superiore a 1 milione di euro;
Direzione Regionale Programmazione economica, bilancio, demanio e patrimonio,
allegando il modulo compilato;
Direzione Regionale Territorio, urbanistica e mobilità, che dichiara di non prevedere
acquisti di beni e servizi di importo unitario stimato superiore a 1 milione di euro;
Direzione Regionale Sviluppo economico e attività produttive, che dichiara di non
prevedere acquisti di beni e servizi di importo unitario stimato superiore a 1 milione
di euro;
Non essendo pervenuta risposta, entro la scadenza prevista, da parte di tutte le strutture regionali, in
data 10 novembre 2016, la Direzione Regionale Centrale Acquisti ha rinnovato la richiesta di invio
delle informazioni previste dall’art. 1 comma 505 della legge 208/2015 ai direttori delle strutture
regionali che non avevano dato riscontro alla prima comunicazione;
Successivamente a tale ulteriore richiesta sono pervenute le risposte dalle seguenti strutture:
Agenzia Regionale di Protezione Civile, che ha allegato il modulo compilato;
Direzione Regionale Formazione, Ricerca e Innovazione, Scuola, Università e
Diritto allo Studio, che ha allegato il modulo compilato;
CONSIDERATO che, sulla base delle risposte, allo stato, pervenute da parte delle competenti strutture
regionali, la Direzione centrale Acquisti ha redatto lo schema riassuntivo della programmazione biennale
2017/2018 degli acquisti di beni e servizi di importo unitario stimato superiore a 1 milione di euro per le
strutture della Giunta Regionale, secondo le modalità indicate nella precedente comunicazione del Tavolo
dei Soggetti Aggregatori;
RITENUTO di approvare, pertanto, il suddetto schema riassuntivo della programmazione delle strutture
della Giunta Regionale, secondo le informazioni ad oggi pervenute;
CONSIDERATO che la suddetta programmazione ha carattere puramente programmatico e che la sua
approvazione, con riferimento alla gestione controllata dello stesso, non costituisce autorizzazione ai relativi
impegni (indizione gare), stante quanto previsto dalla D.G.R. n. 29 del 02/02/2016 recante: “Applicazione
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delle disposizioni di cui all’articolo 10, comma 2 e articolo 39, comma 4, del decreto legislativo 23 giugno
2011, n. 118 e successive modifiche, e ulteriori disposizioni per la gestione del bilancio di previsione
finanziario della Regione Lazio 2016-2018”;
PRESO ATTO che i dati della succitata programmazione saranno trasmessi al Tavolo dei Soggetti
Aggregatori, per le finalità di svolgimento dei compiti e delle attività ad esso attribuiti, nonché alle strutture e
agli uffici preposti al controllo di gestione;
PRESO ATTO, altresì, di pubblicare la presente deliberazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Lazio e
sul sito istituzionale della Regione Lazio e non anche sul sito informatico dell’Osservatorio presso l’ANAC
ai sensi di quanto previsto dalla Comunicazione del suo Presidente del 26.10.2016;
DELIBERA
per le motivazioni esposte in premessa che integralmente si richiamano quali parte integrante e sostanziale
del presente provvedimento,
di approvare, allo stato attuale e secondo le informazioni ad oggi pervenute da parte delle strutture
regionali, la programmazione biennale per gli 2017/2018, allegata alla presente deliberazione, degli
acquisti di beni e servizi di importo unitario stimato superiore a 1 milione di euro per le strutture
della Giunta Regionale, che costituisce parte integrante e sostanziale della presente delibera;
di dare atto che la programmazione allegata ha carattere puramente programmatico e che la sua
approvazione, con riferimento alla gestione controllata del bilancio regionale, non costituisce
autorizzazione ai relativi impegni (indizione gare), stante quanto previsto dalla D.G.R. n. 29 del
02/02/2016 recante: “Applicazione delle disposizioni di cui all’articolo 10, comma 2 e articolo 39,
comma 4, del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 e successive modifiche, e ulteriori
disposizioni per la gestione del bilancio di previsione finanziario della Regione Lazio 2016-2018”.
di trasmettere i dati della succitata programmazione al Tavolo dei Soggetti Aggregatori, che li
utilizza ai fini dello svolgimento dei compiti e delle attività ad esso attribuiti, nonché alle strutture e
agli uffici preposti al controllo di gestione;
di pubblicare la presente deliberazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Lazio e sul sito
istituzionale della Regione Lazio e non anche sul sito informatico dell’Osservatorio dell’ANAC ai
sensi della Comunicazione del suo Presidente del 26/10/2016.
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Numero intervento CUICodice fiscale
amministrazione
Prima annualità del primo
programma nel quale
l'intervento è stato inserito
Annualità nella quale si prevede
di dare avvio alla procedura
d'acquisto
Identificativo della
procedura d'acquistoCodice CUP
Lotto
Funzionale
Importo Stimato
Lotto
Ambito geografico di esecuzione
dell'acquisto
Codice eventuale CUP
masterSettore CPV Descrizione acquisto Conformità ambientale Priorità Codice fiscale RUP
Cognome
RUPNome RUP Quantità
Unità di
misura
Durata
contratto
Stima costi
programma I anno
Stima costi
programma II anno
Costi su annualità
successive
Stima costi
programma totale
Apporto di capitale
privato/Importo
Apporto di capitale
privato/tipologia
Si intende delegare a centrale di
committenza o soggetto
aggregatore la procedura in
acquisto
Codice AUSA
amministrazione delegata
Denominazione
amminsitrazione delegata
80143490581_2017_00001 80143490581 2017 2017 001 no NO € 2.800.000,00 Regione Lazio servizi 66516000-0 assicurazione RCT/O NO 1 RNDMRA72P68F537D Randò Maria 1 POLIZZA 24 € 292.000,00 € 1.400.000,00 € 1.108.000,00 € 2.800.000,00 € 0,00 NO NO
80143490581_2017_00002 80143490581 2017 2017 002 no NO € 4.500.000,00 Regione Lazio forniture 65310000-9 energia elettrica SI 1 TNCNLS63T42B354A Tancredi Annalisa 15.734.000 kWh 12 € 2.250.000,00 € 2.250.000,00 € 0,00 € 4.500.000,00 € 0,00 NO SI 0000226120 CONSIP S.P.A.
80143490581_2017_00003 80143490581 2017 2017 003 no NO € 8.000.000,00 Regione Lazio forniture 64210000-1 telefonia fissa N.D. 1 TNCNLS63T42B354A Tancredi Annalisa N.D. N.D. 24 € 2.667.000,00 € 4.000.000,00 € 1.333.000,00 € 8.000.000,00 € 0,00 NO SI 0000226120 CONSIP S.P.A.
80143490581_2017_00004 80143490581 2017 2016 004 no SI € 1.200.000,00 Regione Lazio servizi 63110000-3 facchinaggio e traslochi N.D. 1 RNDMRA72P68F537D Randò Maria N.D. N.D. 24 € 600.000,00 € 600.000,00 € 0,00 € 1.200.000,00 € 0,00 NO NO
80143490581_2018_00005 80143490581 2018 2018 005 no NO € 7.000.000,00 Regione Lazio servizi 55510000-8 buoni pasto SI 1 TNCNLS63T42B354A Tancredi Annalisa 1.500.000
NUMERO
BUONI
PASTO 24 € 2.300.000,00 € 3.500.000,00 € 1.200.000,00 € 7.000.000,00 € 0,00 NO SI 0000226120 CONSIP S.P.A.
80143490581_2017_00006 80143490581 2017 2017 006 no N.D. € 1.780.000,00 Regione Lazio Servizi 72500000
Evoluzione e gestione del sistema
informativo delle tasse
automobilistiche (riuso in
Convenzione di GTART Regione
Toscana ) N.D. 1 N.D. N.D. N.D. N.D. N.D. 36 € 10.000,00 € 510.000,00 € 1.260.000,00 € 1.780.000,00 € 0,00 NO NO
80143490581_2017_00007 80143490581 2016 2016 007 no NO € 5.400.000,00 Regione Lazio Servizi N.D. Manutenzione rete telemisura SI 1 N.D. N.D. N.D. 280
stazioni
misura 36 € 1.750.000,00 € 1.750.000,00 € 1.750.000,00 € 5.250.000,00 € 0,00 NO NO
80143490581_2017_00008 80143490581 2017 2017 008 no NO € 1.500.000,00 EUROPA servizio 71356200-0 Assistenza tecnica NO 1 N.D. N.D. N.D. N.D. N.D. 96 € 60.000,00 € 200.000,00 € 1.240.000,00 € 1.500.000,00 € 0,00 NO NO
80143490581_2017_00009 80143490581 2017 2017 009 no NO € 12.600.000,00 EUROPA servizio N.D.
Servizi di consulenza aziendale in
campo agricolo NO 1 N.D. N.D. N.D. N.D. N.D. 96 € 12.600.000,00 € 0,00 NO NO
80143490581_2016_00010 80143490581 2016 2016 010 F87B16000740009 NO € 2.000.000,00 Regione Lazio Servizi 79420000-4
Gara comunitaria a procedura aperta
per l’affidamento dei servizi di
supporto tecnico, metodologico e
operativo, finalizzati alla messa a
regime del sistema regionale
integrato di istruzione, formazione e
lavoro basato sulle competenze a
valere sul POR LAZIO FSE 2014/2020. N.D. 1 N.D. TOMAI ALESSANDRA N.D. N.D. 36 € 360.000,00 € 820.000,00 € 820.000,00 € 2.000.000,00 € 0,00 NO NO
REGIONE LAZIO DELIBERAZIONE N. DEL
PROPOSTA N. 19954 DEL 21/12/2016GIUNTA REGIONALE
STRUTTURA
PROPONENTE
ASSESSORATO
PROPONENTE
DI CONCERTO
Direzione Regionale: AMBIENTE E SISTEMI NATURALI
Area: CONS. GEST. PATR. NAT. GOV. SIST. AREE NAT. PROT.
Prot. n. ___________________ del ___________________
OGGETTO: Schema di deliberazione concernente:
(SANTIA KATIA) (MASCIOLI ENRICO) (G. TALLONE) (V. CONSOLI)___________________________ ___________________________ ___________________________ ___________________________ ___________________________L' ESTENSORE IL RESP. PROCEDIMENTO IL DIRIGENTE RESPONSABILE IL DIRETTORE REGIONALE
RAPPORTI CON IL CONSIGLIO, AMBIENTE, RIFIUTI
(Buschini Mauro)___________________________L'ASSESSORE
___________________________ ___________________________ ___________________________ ___________________________
ALL'ESAME PREVENTIVO COMM.NE CONS.RE
COMMISSIONE CONSILIARE: VISTO PER COPERTURA FINANZIARIA:
Data dell' esame:
con osservazioni senza osservazioni
SEGRETERIA DELLA GIUNTA Data di ricezione ______________________
ISTRUTTORIA:
____________________________________ ____________________________________IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO IL DIRIGENTE COMPETENTE
____________________________________ ____________________________________IL SEGRETARIO DELLA GIUNTA IL PRESIDENTE
trasferimento delle funzioni e della gestione della Riserva Naturale del Lago di Canterno dall'Azienda speciale Lago di Canternoall'ente regionale Parco Naturale Regionale dei Monti Ausoni e Lago di Fondi ai sensi dell'articolo 10, commi 1, 2 e 3 della leggeregionale 10 Agosto 2016, n. 12 "Disposizioni per la semplificazione, la competitività e lo sviluppo della Regione" .
___________________________
IL DIRETTORE DELLA DIREZIONE REGIONALEPROGRAMMAZIONE ECONOMICA, BILANCIO, DEMANIO E PATRIMONIO
Pagina 1 / 1Pagina 1 / 6 Richiesta di pubblicazione sul BUR: SI Richiesta di pubblicazione sul BUR: SI Richiesta di pubblicazione sul BUR: SI
23/12/2016 - prot. 871
OGGETTO: trasferimento delle funzioni e della gestione della Riserva Naturale del Lago di
Canterno dall’Azienda speciale Lago di Canterno all’ente regionale Parco Naturale Regionale dei
Monti Ausoni e Lago di Fondi ai sensi dell’articolo 10, commi 1, 2 e 3 della legge regionale 10
Agosto 2016, n. 12 “Disposizioni per la semplificazione, la competitività e lo sviluppo della
Regione” .
LA GIUNTA REGIONALE
Su proposta dell’Assessore Assessore Rapporti con il Consiglio, Ambiente e Rifiuti
VISTO lo Statuto della Regione Lazio;
VISTA la legge regionale 18 febbraio 2002, n. 6 “Disciplina del Sistema organizzativo della Giunta
e del Consiglio e disposizioni relative alla dirigenza ed al personale regionale” e successive
modifiche;
VISTO il regolamento regionale 6 settembre 2002, n.1 “Regolamento di organizzazione degli uffici
e dei servizi della Giunta regionale” e successive modifiche;
VISTA la legge regionale 6 Ottobre 1997, n. 29: “Norme in materia di aree naturali protette
regionali” e successive modifiche;
VISTA la normativa statale in materia di coordinamento della finanza pubblica e di contenimento
della spesa, con particolare riguardo alle disposizioni contenute nel Decreto legge 31 maggio 2010,
n. 78 “Misure urgenti in materia di stabilizzazione finanziaria e di competitività economica
convertito, con modificazioni, dalla legge 30 giugno 2010, n. 122 e nel decreto legge 6 luglio 2012,
n. 95 convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n.135;
VISTA la Legge regionale 28 giugno 2013, n. 4 “Disposizioni urgenti di adeguamento all’articolo 2
del Decreto legge 10 ottobre 2012, n. 174, convertito con modificazioni dalla Legge 7 dicembre
2012, n. 213, relativo alla riduzione dei costi della politica, nonché misure in materia di
razionalizzazione, controlli e trasparenza dell’organizzazione degli uffici e dei servizi della
Regione” e, in particolare, l’articolo 22 della L.R.4/2013 che prevede la ricognizione e riordino
degli enti e la riduzione del numero dei componenti degli organi;
VISTA la legge regionale 14 luglio 2014 n. 7 “Misure finalizzate al miglioramento della
funzionalità della Regione: Disposizioni di razionalizzazione e di semplificazione dell'ordinamento
regionale nonché interventi per lo sviluppo e la competitività dei territori e a sostegno delle
famiglie” ed in particolare l’articolo 2, comma 145, lettera r), n.1 che abrogava l’articolo 44,
comma 1, lettera i) relativa all’istituzione della Riserva Lago di Canterno;
VISTA la legge regionale 16 Novembre 2015, n. 15 “Soppressione dell'Agenzia regionale per i
parchi e dell'Agenzia regionale per la difesa del suolo. Disposizioni varie” ed in particolare
l’articolo 2, comma 3 che ha stabilito l’abrogazione della lettera r), comma 145 dell’articolo 2 della
legge regionale 14 luglio 2014 n. 7 con effetto dalla data di entrata in vigore della stessa legge;
VISTO l’articolo 2, comma 3 della legge regionale n. 15/2015 che ha stabilito l’abrogazione della
lettera r), comma 145 dell’articolo 2 della legge regionale 14 luglio 2014 n. 7 con effetto dalla data
di entrata in vigore della stessa legge e a decorrere dalla medesima data vigevano nuovamente le
Pagina 2 / 6
lettere h) ed i) del comma 1 dell’articolo 44 della legge regionale n. 29/1997 e successive
modifiche;
VISTO l’articolo 2, comma 4 della legge regionale n. 15/2015 che ha sostituito il comma 7
dell’articolo 44 della legge regionale 6 ottobre 1997, n. 29 affidando la gestione dell’area protetta
“Lago di Canterno” di cui comma 1, lettera i) all’ente regionale “Parco naturale regionale dei Monti
Ausoni e Lago di Fondi”;
VISTA la legge regionale 10 Agosto 2016, n. 12 “Disposizioni per la semplificazione, la
competitività e lo sviluppo della Regione” ed in particolare l’articolo 10 comma 1 che attribuisce le
iniziative e le funzioni destinate alla conservazione e valorizzazione della Riserva naturale del Lago
di Canterno all’ente regionale Parco naturale regionale dei Monti Ausoni e Lago di Fondi, istituito
ai sensi della legge regionale 4 dicembre 2008, n. 21;
VISTO il comma 3 dell’articolo 10 della legge regionale n. 12/2016 che ha disposto che entro
sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della stessa, la Giunta regionale, con propria
deliberazione, individuasse le modalità operative, anche mediante accordi o convenzioni, per
consentire il subentro del Parco naturale regionale dei Monti Ausoni e del Lago di Fondi
nell’esercizio delle funzioni già esercitate dall’Azienda speciale Lago di Canterno;
VISTO l’articolo 12, comma 3, della legge regionale 6 ottobre 1997, n. 29 secondo il quale per la
gestione dei servizi delle aree naturali protette, con esclusione della vigilanza, gli organismi di
gestione possono convenzionarsi con enti pubblici, associazioni e cooperative locali, qualificate in
materia di protezione ambientale;
CONSIDERATO opportuno conoscere il bilancio preventivo ed il rendiconto per l’esercizio 2016
dell’Azienda speciale Lago di Canterno e, nello specifico, le poste esclusivamente relative alle
funzioni destinate alla conservazione e valorizzazione della Riserva naturale del Lago di Canterno;
CONSIDERATO opportuno conoscere la quantità e le caratteristiche del personale attualmente
dedicato alle funzioni di conservazione e valorizzazione della Riserva naturale del Lago di
Canterno;
CONSIDERATO opportuno conoscere lo stato di attuazione degli interventi finanziati con risorse
regionali e non, finalizzati alla conservazione e valorizzazione della Riserva naturale del Lago di
Canterno e gli eventuali procedimenti relativi agli strumenti di pianificazione;
CONSIDERATO opportuno che il Parco naturale regionale dei Monti Ausoni e del Lago di Fondi
verifichi le poste esclusivamente destinate alle funzioni di tutela, conservazione e valorizzazione
della Riserva naturale del Lago di Canterno;
CONSIDERATO opportuno che il Parco naturale regionale dei Monti Ausoni e del Lago di Fondi
proceda alla definizione e alla conseguente assegnazione della responsabilità dei procedimenti
amministrativi inerenti gli interventi finanziati con risorse regionali e non, finalizzati alla tutela, alla
conservazione e alla valorizzazione della Riserva naturale del Lago di Canterno e degli eventuali
procedimenti relativi agli strumenti di pianificazione di cui agli articoli 26 e 27 della legge
regionale 6 ottobre 1997, n. 29;
Pagina 3 / 6
RITENUTO necessario stabilire che l’ente regionale “Parco naturale Regionale dei Monti Ausoni e
Lago di Fondi” assuma l’esercizio delle funzioni, della gestione e delle iniziative per la tutela, la
conservazione e la valorizzazione della Riserva naturale del Lago di Canterno a far data dalla
pubblicazione della presente deliberazione;
RITENUTO opportuno stabilire che l’ente regionale “Parco Regionale dei Monti Ausoni e Lago di
Fondi” gestisca in collaborazione con l’Azienda speciale Lago di Canterno attività e servizi inerenti
la tutela, la conservazione e la valorizzazione della Riserva naturale del Lago di Canterno, ad
esclusione di quelle di vigilanza;
RITENUTO opportuno che il “Parco Naturale Regionale Monti Ausoni e Lago di Fondi” e
l’Azienda speciale Lago di Canterno regolino mediante la sottoscrizione di un apposito protocollo
di intesa, la collaborazione in attività gestionali:
a) didattiche, promozionali e di educazione ambientale;
b) di animazione e fruizione turistica;
c) di educazione, comunicazione didattica e ambientale;
d) di gestione della pagina web del portale www.parchilazio.it e delle reti informative di
sistema;
e) di tutela e valorizzazione della flora e della fauna;
f) di manutenzione ordinaria e straordinaria delle aree attrezzate e della rete sentieristica;
g) di attuazione degli interventi, dei progetti e delle iniziative derivanti da contributi regionale
e/o da finanziamenti di cui a programmazioni regionali, nazionali e comunitari.
CONSIDERATO necessario che l’Azienda speciale, trasmetta all’Ente Parco una Relazione che
illustri:
a) gli stati del bilancio e del rendiconto, del patrimonio e, specificamente, tutte le poste
esclusivamente destinate alle funzioni di tutela, conservazione e valorizzazione della Riserva
naturale del Lago di Canterno;
b) lo stato, il numero e le caratteristiche del personale dedicato alle funzioni di tutela,
conservazione e valorizzazione della Riserva naturale del Lago di Canterno;
c) i procedimenti amministrativi e tecnici inerenti l’esercizio delle funzioni e delle iniziative
avviati precedentemente alla pubblicazione della legge regionale 1 agosto 2016, n. 12 e non
conclusi;
d) lo stato di attuazione degli interventi finanziati con risorse regionali e non, finalizzati alla
tutela, alla conservazione e alla valorizzazione della Riserva naturale del Lago di Canterno e degli
eventuali procedimenti relativi agli strumenti di pianificazione di agli articoli 26 e 27 della legge
regionale 6 ottobre 1997, n. 29.
CONSIDERATO altresì necessario che l’ente parco proceda:
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a) a verificare, previa ricognizione delle attività in corso, le poste esclusivamente destinate alle
funzioni della tutela, della conservazione e della valorizzazione della Riserva naturale del Lago di
Canterno e all’eventuale aggiornamento del suo bilancio e del suo rendiconto a procedere alle
variazioni di bilancio necessarie;
b) alla definizione e alla conseguente assegnazione della responsabilità dei procedimenti
amministrativi e tecnici e di quelli relativi agli interventi finanziati con risorse regionali e non
finalizzati alla tutela, alla conservazione e alla valorizzazione della Riserva naturale del Lago di
Canterno e degli eventuali procedimenti relativi agli strumenti di pianificazione di cui agli articoli
26 e 27 della legge regionale 6 ottobre 1997, n. 29.
RITENUTO necessario stabilire che il presente provvedimento non comporta oneri a carico della
Regione
DELIBERA
Le premesse sono parte integrante e sostanziale del presente atto
1. di stabilire che l’ente regionale “Parco naturale Regionale dei Monti Ausoni e Lago di
Fondi” assuma l’esercizio delle funzioni, della gestione e delle iniziative per la tutela, la
conservazione e la valorizzazione della Riserva naturale del Lago di Canterno, a far data
dalla pubblicazione della presente deliberazione;
2. di stabilire che l’ente regionale “Parco Regionale dei Monti Ausoni e Lago di Fondi”
gestisca in collaborazione con l’Azienda speciale Lago di Canterno, attività e servizi inerenti
la tutela, la conservazione e la valorizzazione della Riserva naturale del Lago di Canterno,
ad esclusione di quelle di vigilanza;
3. di stabilire che il “Parco Naturale Regionale Monti Ausoni e Lago di Fondi” e l’Azienda
speciale Lago di Canterno regolino mediante la sottoscrizione di un apposito protocollo di
intesa, la collaborazione in attività gestionali:
a) didattiche, promozionali e di educazione ambientale;
b) di animazione e fruizione turistica;
c) di educazione, comunicazione didattica e ambientale;
d) di gestione della pagina web del portale www.parchilazio.it e delle reti informative di
sistema;
e) di tutela e valorizzazione della flora e della fauna;
f) di manutenzione ordinaria e straordinaria delle aree attrezzate e della rete sentieristica;
g) di attuazione degli interventi, dei progetti e delle iniziative derivanti da contributi regionale
e/o da finanziamenti di cui a programmazioni regionali, nazionali e comunitari;
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4. di stabilire che l’Azienda speciale, trasmetta all’Ente Parco una Relazione che illustri:
a) gli stati del bilancio e del rendiconto, del patrimonio e, specificamente, tutte le poste
esclusivamente destinate alle funzioni di tutela, conservazione e valorizzazione della Riserva
naturale del Lago di Canterno;
b) lo stato, il numero e le caratteristiche del personale dedicato alle funzioni di tutela,
conservazione e valorizzazione della Riserva naturale del Lago di Canterno;
c) i procedimenti amministrativi e tecnici inerenti l’esercizio delle funzioni e delle iniziative
avviati precedentemente alla pubblicazione della legge regionale 1 agosto 2016, n. 12 e non
conclusi;
d) lo stato di attuazione degli interventi finanziati con risorse regionali e non, finalizzati alla
tutela, alla conservazione e alla valorizzazione della Riserva naturale del Lago di Canterno e degli
eventuali procedimenti relativi agli strumenti di pianificazione di agli articoli 26 e 27 della legge
regionale 6 ottobre 1997, n. 29;
5. di stabilire che l’ente parco proceda a:
a) verificare, previa ricognizione delle attività in corso, le poste esclusivamente destinate alle
funzioni della tutela, della conservazione e della valorizzazione della Riserva naturale del Lago di
Canterno e all’eventuale aggiornamento del suo bilancio e del suo rendiconto a procedere alle
variazioni di bilancio necessarie;
b) alla definizione e alla conseguente assegnazione della responsabilità dei procedimenti
amministrativi e tecnici e di quelli relativi agli interventi finanziati con risorse regionali e non e
finalizzati alla tutela, alla conservazione e alla valorizzazione della Riserva naturale del Lago di
Canterno e degli eventuali procedimenti relativi agli strumenti di pianificazione di cui agli articoli
26 e 27 della legge regionale 6 ottobre 1997, n. 29;
6. di stabilire che il presente provvedimento non comporta oneri a carico della Regione.
La presente Deliberazione è pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Lazio, e sul sito web
istituzionale della Regione www.regione.lazio.it
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