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Aggiornato a marzo 2015

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Sintesi e quadro riassuntivo .....................................................................................................5

Il nuovo regime in breve ................................................................................................................... 9 Casi di applicazione ............................................................................................................................................... 10

Le modalità di accesso al nuovo regime .................................................................................. 12

Requisiti obbligatori ....................................................................................................................... 12

Novità ............................................................................................................................................ 13

I nuovi limiti del volume di ricavi/compensi di riferimento e il concetto di differenziazione per gruppo di attività ............................................................................................................................ 14

Esempio ................................................................................................................................................................. 15 Componenti di ricavo non rilevanti ai fini del computo dei ricavi di riferimento ................................................. 16

I nuovi limiti di età ......................................................................................................................... 18

Casi di esclusione e cause ostative .......................................................................................... 20

Cause di esclusione ......................................................................................................................... 20

Cause ostative ................................................................................................................................ 22

Disciplina ai fini IVA ................................................................................................................ 25

Modalità di emissione della fattura, obblighi ed esoneri .................................................................. 26 ESEMPIO 1 – il sig. Pini Roberto è un fabbro artigiano. ........................................................................................ 27 ESEMPIO 2 - l'Avv. Rota Emanuela emette fattura ad un cliente per aver seguito la pratica del suo divorzio ................................................................................................................................................................. 28 Obblighi dei contribuenti in regime forfetario ...................................................................................................... 29

Il passaggio dal regime ordinario di determinazione dell'IVA a quello forfetario e viceversa ............. 30

Meccanismo della deduzione forfettaria ......................................................................................... 32 Esempio ................................................................................................................................................................. 32

Le deduzioni dal reddito (contributi INPS) ....................................................................................... 33 Esempio ................................................................................................................................................................. 33

Non applicabilità dell’IRPEF ma di una imposta sostitutiva al 15% .................................................... 33 Esempio ................................................................................................................................................................. 34 Il caso dell’impresa famigliare............................................................................................................................... 34

Vantaggio per il primo triennio di riduzione del reddito ................................................................... 35

Componenti di reddito provenienti da anni precedenti: la deroga al principio di cassa ..................... 35

Perdite fiscali di anni precedenti ..................................................................................................... 36

Regime Contributivo .............................................................................................................. 38

Regime transitorio ................................................................................................................. 39

Adempimenti ......................................................................................................................... 40

Variazione nei modelli apertura p. IVA art. 35, DPR 633/72 ............................................................. 40

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Le dichiarazioni dei redditi .............................................................................................................. 41

I codici tributo ............................................................................................................................... 41

Approfondimenti ................................................................................................................... 42

Il regime c.d. Regime di vantaggio per l'imprenditoria giovanile ed i lavoratori in mobilità – cenni storici del vecchio regime L. 244/2007 e L. 98/2011 ................................................................ 42

I requisiti per accedere all’”ex minimi” ............................................................................................ 43

Determinazione del reddito ............................................................................................................ 44 Rimanenze............................................................................................................................................................. 45 Beni strumentali .................................................................................................................................................... 46 Beni a uso promiscuo ............................................................................................................................................ 46 Spese per omaggi, vitto e alloggio ........................................................................................................................ 46 Contributi previdenziali ......................................................................................................................................... 47 Componenti di reddito riferiti a esercizi precedenti ............................................................................................. 47

Cespiti ............................................................................................................................................ 47

Le differenze tra il regime forfetario e quello “di vantaggio” in sintesi ............................................. 49

Normativa e prassi ................................................................................................................. 50

Art. 13 L. 23 dicembre 2000, n. 388 ................................................................................................. 50

Art 27 L. 6 luglio 2011, n. 98 ........................................................................................................... 52

Art. 1, co. da 96 a 115 e 117, della L. 24 dicembre 2007, n. 244 .................................................... 53

Legge di stabilità 190/2014 Art. 1 commi 54-88 ............................................................................... 57

Relazione alla legge di stabilità 2015 ............................................................................................... 65

Comunicato stampa del 31-12-2014 ................................................................................................ 78

Nuovo regime dei minimi per imprenditori e professionisti ............................................................. 78

Decreto Milleproroghe ................................................................................................................... 78

Circ. 6/E 19 febbraio 2015 agenzia delle entrate .............................................................................. 80

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Sintesi e quadro riassuntivo

L’art. 1, co. 54-89, L. 190/2014 (c.d. Legge di Stabilità) ha introdotto un nuovo regime fiscale forfetario,

il quale dovrebbe gradualmente sostituire tutti i regimi fiscali agevolati vigenti ora nella normativa

italiana1

Esso presenta differenze rispetto al precedente regime fiscale forfetario introdotto inizialmente dalla

L. 244/2007 (regime dei Contribuenti Minimi), poi modificata a sua volta dalla L. 98/2011 (c.d. Regime

a vantaggio dell'imprenditoria giovanile e dei lavoratori in mobilità)).

.

Il comma 85, della citata Legge di Stabilità 2015 conferma l’eliminazione dei seguenti regimi fiscali

agevolativi:

a) l'art. 13 della L. 23 dicembre 2000, n. 388 – c.d regime forfetario per le nuove iniziative

produttive, introdotto nel 2000

b) l'art. 27 L 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111

– c.d. Regime dei contribuenti minimi

c) l'art. 1, co. da 96 a 115 e 117, della L. 24 dicembre 2007, n. 244, e successive modificazioni –

c.d. Regime di vantaggio per l'imprenditoria giovanile e per i lavoratori in mobilità, il quale

ha sostituito il regime di cui al punto precedente.

A partire dall'anno 2015, i soggetti che nel 2014 hanno applicato i regimi di cui ai punti a), b) e c)

elencati poc'anzi, se in possesso dei requisiti per accedere a tale nuovo regime e salvo opzione per

l’applicazione dell’imposta sul valore aggiunto e delle imposte sul reddito nei modi ordinari, accedono

al nuovo regime forfetario.

I

I soggetti che nel 2014 hanno applicato il regime delle nuove iniziative produttive di cui

all’articolo 13, della legge n. 388 del 2000 o il regime fiscale di vantaggio di cui all’art. 27, co. 1 e

2 del DL 98/2011 possono applicare, laddove in possesso dei requisiti previsti dalla legge, i

MPORTANTE:

1 � Fatto salvo il regime dei minimi ex DL 98/2011 il quale, con il Decreto Mille proroghe rimane

autonomamente in vita ancora per tutto il 2015.

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nuovi regimi di cui al comma 65 della legge di stabilità 2015, che verrà trattato di seguito per i

soli periodi di imposta che residuano al completamento del triennio forfetario. Ad esempio, se

un’impresa ha iniziato l’attività nel 2013 applicando l’articolo 13, della legge n. 388 del 2000,

può fruire del regime forfetario di cui al comma 65 per il solo 2015 (ovviamente, laddove

sussistano i requisiti previsti dalla legge).

Nella pratica, tutti i regimi fiscali agevolati in vigore ad oggi, vengono sostituiti dal nuovo regime di cui

si sta trattando, come si evince dalla tabella di seguito riportata. I regimi che vanno a scomparire sono i

seguenti:2

Riferimento

normativo

Denominazione

del regime Caratteristiche

Art. 13, L. 23 dicembre 2000, n. 388

Regime fiscale

delle nuove iniziative produttive

Riservato alle persone fisiche che intraprendevano un'attività imprenditoriale o

professionale.

La tassazione a titolo sostitutivo di IRPEF ed addizionali (l'IVA veniva conservata) è pari al

10%.

l condizioni al fine di accedere a tale regime sono le seguenti:

il contribuente non abbia esercitato negli ultimi tre anni attività artistica o professionale ovvero d'impresa, anche in forma associata o familiare;

l'attività da esercitare non costituisca, in nessun modo, mera prosecuzione di altra

attività precedentemente svolta sotto forma di lavoro dipendente o autonomo, esclusa la

pratica obbligatoria di accesso a determinate professioni;

sia realizzato un ammontare di compensi di lavoro autonomo non superiore a lire 60

milioni o un ammontare di ricavi non superiore

2 Fatta salva la proroga per il solo 2015 del regime ex Art. 27, L 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, decretata con il c.d. Decreto Milleproroghe, di cui si dirà al paragrafo 10 del presente lavoro.

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a lire 60 milioni per le imprese aventi per oggetto prestazioni di servizi ovvero a lire 120 milioni per le imprese aventi per oggetto altre

attività;

qualora venga proseguita un'attività d'impresa svolta in precedenza da altro soggetto,

l'ammontare dei relativi ricavi, realizzati nel periodo d'imposta precedente quello di

riconoscimento del predetto beneficio, non sia superiore a lire 60 milioni per le imprese aventi per oggetto prestazioni di servizi ovvero a lire 120 milioni per le imprese aventi per oggetto

altre attività;

siano regolarmente adempiuti gli obblighi previdenziali, assicurativi e amministrativi.

Art. 27, L 6 luglio 2011, n. 98,

convertito, con modificazioni, dalla

legge 15 luglio 2011, n. 111

Regime

dei contribuenti minimi –

1° versione del regime

Riservato alle persone fisiche che intraprendevano un'attività imprenditoriale o

professionale.

La tassazione a titolo sostitutivo di IRPEF ed addizionali, IVA e IRAP è pari al 15%. L'opzione

è esercitabile per coloro che

hanno conseguito ricavi ovvero hanno percepito compensi, ragguagliati ad anno, non

superiori a 30.000 euro;

non hanno effettuato cessioni all'esportazione;

non hanno sostenuto spese per lavoratori dipendenti o collaboratori, anche assunti

secondo la modalità riconducibile a un progetto, programma di lavoro o fase di esso,

nel triennio solare precedente non hanno effettuato acquisti di beni strumentali, anche mediante contratti di appalto e di locazione,

pure finanziaria, per un ammontare complessivo superiore a 15.000 euro.

art. 1, co. da 96 a 115 e 117, L. 24

Regime di

agevolazione per

Riservato alle persone fisiche che intraprendevano un'attività imprenditoriale o

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dicembre 2007, n. 244

l'imprenditoria giovanile ed i

lavoratori in

mobilità –

2° versione del regime

professionale.

La tassazione a titolo sostitutivo di IRPEF ed addizionali, IVA e IRAP è pari al 5%. L'opzione è

esercitabile per coloro che:

non abbia esercitato, nei tre anni precedenti l'inizio dell'attività di cui al

comma 1, attività artistica, professionale ovvero d'impresa, anche

in forma associata o familiare;

l'attività da esercitare non costituisca, in nessun modo, mera prosecuzione di altra attività precedentemente svolta

sotto forma di lavoro dipendente o autonomo, escluso il caso in cui l'attività precedentemente svolta consista nel periodo di pratica

obbligatoria ai fini dell'esercizio di arti o professioni;

qualora venga proseguita un'attività d'impresa svolta in precedenza da

altro soggetto, l'ammontare dei relativi ricavi, realizzati nel periodo

d'imposta precedente quello di riconoscimento del predetto beneficio,

non sia superiore a 30.000 euro.

La ratio sottesa all'introduzione di tale nuovo regime forfetario, come si evince dalla relazione

illustrativa alla L. 190/2014, dovrebbe essere quella di istituire “una significativa revisione delle regole

di tassazione dei redditi delle piccole imprese e, in parte, dei lavoratori autonomi, nell’ottica della

semplificazione e della razionalizzazione, cercando di limitare complessità e incertezze applicative.

L’obiettivo è quello di rendere più coerente il sistema di tassazione delle piccole imprese e più semplice

l’applicazione delle norme e la determinazione delle basi imponibili, riducendo i costi di adempimento

per i contribuenti. In particolare.

Lo schema normativo non solo traccia i profili strutturali del nuovo regime ma contiene già una serie di

previsioni più propriamente attuative che rendono applicabile, da subito, il nuovo regime. Nella stessa

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ottica, nella presente relazione illustrativa vengono fomite una serie di indicazioni volte a dissipare

possibili dubbi di natura interpretativa relativi all’applicazione del nuovo regime”.

Il nuovo regime in breve

Per illustrare in breve il nuovo regime, sostitutivo di quelli attualmente in vigore, forniamo di seguito

brevi informazioni di massima, le quali verranno poi ampiamente illustrate di seguito, nel presente

lavoro.

Soggetti ammessi:

sono ammessi al regime forfetario coloro che sono titolari di partita Iva ed esercitano attività di

impresa, arte o professione, per artigiani, commercianti, autonomi e professionisti che rispettano i

seguenti requisiti.

Requisiti:

Non superare, nell'esercizio dell'attività, il limite dei ricavi stabilito da apposita tabella di cui

all'allegato n. 4, L. 190/2014.

• il livello di investimenti in beni strumentali relativi all’anno di imposta precedente non

dovrà superare la soglia di 20 mila euro calcolato come illustrato nei paragrafi successivi.

• NON ESISTONO PIU' LIMITI DI ETA' ESSA NON E' PIU' UN REQUISITO PENALIZZANTE,

SCOMPARE INOLTRE IL PERIODO MASSIMO DI PERMANENZA NEL REGIME. I

CONTRIBUENTI POSSONO, SALVO OPZIONE, RIMANERE VITA NATURAL DURANTE IN TALE

REGIME, FERMO RIMANENDO IL RISPETTO DEI REQUISITI.

Il meccanismo di imposizione

applicazione al reddito conseguito di particolari coefficienti di redditività e successiva applicazione

al reddito così ottenuto, di un aliquota sostitutiva delle imposte sul reddito e dell'IRAP, pari al 15%.

i vantaggi

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• le operazioni attive non sono soggette ad IVA.

• Contributi Previdenziali INPS ridotti e agevolati: scompare la previsione del contributo

previdenziale INPS minimale fisso. Si verseranno quindi contributi previdenziali in base al

volume dei ricavi fatturati o incassati.

• Spese per il personale: novità assoluta riguarda la possibilità di fruire di personale nel

limite di 5.000 euro.

• Riduzione di un terzo del reddito imponibile per il primo triennio qualora si rispettino

determinati requisiti.

• Sarà possibile effettuare cessioni all’esportazione e assimilate, servizi internazionali,

cessioni verso il Vaticano, San Marino e nei confronti di soggetti che beneficiano delle

agevolazioni previste da trattati e accordi internazionali.

In relazione a tale ultimo punto, si segnala che i soggetti che optano per tale regime, a differenza

del passato possono effettuare operazioni con l’estero (esportazioni, cessioni ex art. 71, DPR

633/72, nei confronti del Vaticano o della Repubblica di San Marino). Il fatto che le operazioni,

siano esse prestazioni di servizi o cessioni di beni, non siano soggette ad IVA a causa dell’opzione a

tale regime, è irrilevante per i soggetti acquirenti/committenti, stante il principio di destinazione

dell’acquirente delle merci o del destinatario del servizio. Pertanto l’operazione verrà assoggettata

ad Imposta sul Valore Aggiunto nel Paese di destinazione.

Casi di applicazione

La categoria di soggetti ai quali potrebbe rendersi applicabile tale regime forfetario sono persone

fisiche con struttura e capacità produttiva di scarsa entità che operano in qualità di fornitori di beni o

servizi. II regime forfetario tiene conto della evoluzione normativa che ha caratterizzato il sistema

tributario negli ultimi anni e dell’obiettivo di una ancor più accentuata esigenza di semplificazione che

ha riguardato, in primo luogo, la determinazione del reddito in modo forfetario, in coerenza con i

criteri direttivi presenti nella legge delega.

Vediamo ora, le caratteristiche di tale nuovo regime, per poi passare ad approfondire ciascuno dei

suoi aspetti peculiari.

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A. il reddito d’impresa o di lavoro autonomo viene determinato in funzione dei soli ricavi o

compensi percepiti nel periodo d’imposta su cui è applicato un coefficiente dì redditività ;

B. il reddito imponibile così determinato è assoggettato ad imposta sostitutiva dell’IRPEF, delle

addizionali e dell’IRAP, pari al 15%;

C. il soggetto che aderisce al regime forfetario in questione opera in un regime di franchigia ai

fini dell'IVA, nelle operazioni passive, quindi, è considerato alla stregua di un consumatore

finale - salvo che per talune tipologie di operazioni transfrontaliere;

D. è esclusa l'applicazione degli studi di settore e dei parametri;

E. gli adempimenti contabili e fiscali sono molto ridotti rispetto a quelli previsti per i contribuenti

con altri regimi fiscali;

F. inoltre, come detto anche in apertura, uno dei vantaggi principali consiste nel fatto che il

contribuente che decide di optare per tale regime forfetario,non sarà soggetto ad IVA, come in

passato per altri regimi fiscali ed emetterà fatture senza IVA, come di seguito meglio illustrato.

gli esercenti attività d’impresa hanno la facoltà di applicare, ai fini contributivi, un regime forfetario

che prevede la soppressione del livello minimo imponibile previsto ai fini del versamento dei contributi

previdenziali dall’art. 1, co. 3, L. 233/90. Per effetto dell’opzione, i soggetti in regime forfetario

adottano un regime contributivo a percentuale sul reddito dichiarato. Il regime fiscale è in vigore

dall'1/1/2015, tuttavia occorre sottolineare che se da un lato la Legge di Stabilità 2015 ha previsto la

soppressione graduale di tutti i regimi agevolativi presenti nel panorama normativo attualmente, il

Decreto Mille Proroghe approvato alla Camera prevede che fino al 31/12/2015, coloro che aprono la P.

IVA possano ancora optare alternativamente fra il vecchio regime ex L. 244/97 (regime ex minimi) e il

nuovo regime forfetario ex L. 190/2014.

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Le modalità di accesso al nuovo regime

Dopo avere illustrato sommariamente le diverse caratteristiche che il nuovo regime presenta,

entriamo più nel dettaglio affrontando i vari aspetti che li caratterizzano.

Requisiti obbligatori

Al fine di poter optare per il nuovo regime ed accedere ai benefici da esso previsti, occorre presentare

le seguenti caratteristiche:

essere persone fisiche esercenti attività di impresa o lavoro autonomo (quindi titolari, o

potenziali titolari, di P. IVA),

avere conseguito nell'anno solare precedente ricavi o compensi, ragguagliati ad anno, non

superiori a determinate soglie che variano a seconda del codice ATECO caratterizzante

l'attività svolta (limiti di ricavo sono proposti di seguito in opportuno paragrafo).

Caratteristica importante è che non esiste, quindi, un unico limite di ricavi, uguale per tutti i

soggetti che esercitano l'opzione, bensì le diverse soglie tengono conto della diversa redditività

dei settori economici.

Il valore dei beni strumentali, al lordo degli ammortamenti, posseduti fino all'anno precedente

rispetto all'opzione per il nuovo regime, NON deve superare il valore di 20.000 euro, in

particolare occorre considerare, nel computo dei beni strumentali di cui sopra, al fine

dell'accesso nel nuovo regime, che:

1. il costo sostenuto dal concedente per i beni in locazione finanziari;

2. il valore normale determinato ai sensi dell’articolo 9 del TUIR per i beni in locazione,

noleggio e comodato;

3. il 50% del costo di acquisto (o il 50% dei valori calcolati ai punti precedenti se i beni

sono posseduti a titolo di leasing o noleggio) per i beni utilizzati promiscuamente per

l’esercizio dell’impresa, dell’arte o professione e per l’uso personale o familiare del

contribuente;

4. non rilevano i beni il cui costo unitario non è superiore a 516,46 euro;

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5. non rilevano i beni immobili, comunque acquisiti, ed utilizzati per l’esercizio

dell’impresa, dell’arte o della professione.

I requisiti sopra indicati costituiscono, oltre che condizioni per accedere al nuovo regime, anche

condizioni per il mantenimento dello stesso negli anni successivi, il che significa che il soggetto deve

presentare i requisiti di cui sopra al fine di poter essere considerato idoneo all'accesso al regime

forfetario, tuttavia tali requisiti devono permanere fin tanto che il soggetto stesso permane nel

regime, poiché il venir meno di uno di essi, determina la fuoriuscita dal regime stesso.

IMPORTANTE

Novità

Si fa notare in tale sede che se nel precedente regime forfetario ex L. 244/2007 non era, nella maniera

più assoluta, previsto che:

fossero presenti di dipendenti, collaboratori o simili, anzi tale presenza diveniva un elemento

discriminante ai fini dell'esclusione dal precedente regime,

si effettuassero operazioni con paesi esteri,

ora, con le nuove regole viene riconosciuto l’ingresso al regime anche a quanti abbiano:

sostenuto spese per l’acquisizione di lavoro per importi complessivamente non superiori ad

euro 5.000 lordi,

abbiano posto in essere operazioni con paesi esteri.

Quanto appena illustrato trova la sua ragione nella relazione illustrativa alla L. 190/2014, secondo la

quale: “la peculiare tipologia di operazioni3

non rappresenta di per sé indice di una struttura

organizzativa incompatibile con il regime forfetario”.

3 � Cioè la presenza di dipendenti/collaboratori per importi inferiori ad euro 5.000 e la presenza di

operazioni con paesi esteri.

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I nuovi limiti del volume di ricavi/compensi di riferimento e il

concetto di differenziazione per gruppo di attività

Come detto in precedenza, l'accesso al nuovo regime forfetario è riservato a coloro che, fra l'altro,

hanno conseguito nell'anno solare precedente ricavi o compensi, ragguagliati ad anno, non superiori a

determinate soglie che variano a seconda del codice ATECO caratterizzante l'attività svolta. Le soglie di

cui si parla sono riportate nella seguente tabella.

Si ricorda che i valori devono essere ragguagliati ad anno al fine del confronto con i valori assoluti della

tabella sottostante.

Progressivo Gruppo di settore Codici ateco 2007 Ricavi/compensi

massimi

1 Industrie alimentari e delle

bevande 10-11 35.000

2 Commercio all'ingrosso ed al

dettaglio 45 – (da 46.2 a 46.9) – (da 47.1 a 47.7) – 47.9

40.000

3 Commercio ambulante di

prodotti alimentari e bevande

47.81 30.000

4 Commercio ambulante di

altri prodotti 47.81 – 47.89 20.000

5 Costruzioni e attività

immobiliari 41-42-43 e 68 15.000

6 Intermediari del commercio 46.1 15.000

7 Attività di servizi di alloggio e

ristorazione 55-56 40.000

8

Attività professionali, scientifiche, tecniche,

sanitarie di istruzione, servizi finanziari ed assicurativi

64-65-66-69-70-71-72-73-74-75-85-86-87-88

15.000

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9 Altre attività economiche

01-02-03-05-06-07-08-09-(da 12 a 33) – 35-36-37-38-39- 49-50-51-52-53-58-59-60-61-62-63-77-78-79-80-81-82-84-90-91-92-93-94-95-96-

97-98-99

20.000

Esempio

Un contribuente nell'anno 2014 ha conseguito a seguito dell'esercizio della sua attività, iniziata nel

maggio 2014 15.000 euro di volume d'affari.

Per l'anno 2015 egli vorrebbe optare per il nuovo regime forfetario e si trova a dover considerare

quanto segue:

attività iniziata a maggio 2014 (8 mesi);

volume d'affari conseguito: euro 15.000

Il contribuente provvederà a ragguagliare il proprio volume d'affari 2014 ad anno nel seguente modo:

15.000/8 x 12 = 22.500

il valore così ottenuto, il quale rappresenta il volume d'affari che il contribuente avrebbe idealmente

avuto, in costanza di affari per tutto l'anno 2014, va confrontato con i ricavi di cui in tabella, in

corrispondenza del progressivo (colonna 1) di appartenenza del contribuente.

Ipotizzando che sia un commerciante all'ingrosso e che appartenga quindi al progressivo n. 2,

caratterizzato dalla soglia massima di euro 40.000 di volume d'affari, si può dedurre che il contribuente

può optare, almeno sotto il punto di vista del volume d'affari, per il regime forfetario in questione.

I limiti relativi ai ricavi dell’anno precedente l'ingresso nel regime, riguardano i ricavi di cui agli art. 57 e

85 del TUIR; al fine del computo ricavi degli stessi, tra essi, deve essere compreso anche:

il valore normale dei beni destinati al consumo personale o familiare dell’imprenditore in

conformità alle disposizioni contenute nell'art. 9, co.3, del TUIR;

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le cessioni o prestazioni eventualmente non ancora fatturate per le quali, però, si siano verificati i

presupposti previsti dall’articolo 109, comma 2, dei TUIR (c.d. principio di competenza).

I ricavi di competenza dell’anno precedente a quello di accesso al regime rilevano anche se relativi ad

una attività cessata diversa da quella iniziata nel corso dell’anno successivo e per la quale si intende

usufruire del regime forfetario.

IMPORTANTE

Componenti di ricavo non rilevanti ai fini del computo dei ricavi di riferimento

I ricavi da adeguamento al fine di parametri e studi di settore

Ai fini del computo dei ricavi relativi all'anno precedente, non rilevano i ricavi e i compensi derivanti

dall’adeguamento agli studi di settore e ai parametri effettuati in Unico 2015 relativamente all'anno

2014.

Ciò in effetti risolve un problema: se è infatti vero che l'opzione va effettuata nell'anno 2015, vero è

anche che la redazione del modello Unico 2015 avverrà sicuramente nei prossimi mesi, inoltre dal

momento che i software di compilazione e conteggio dei ricavi da adeguamento sono sempre

pubblicati con notevole ritardo rispetto alla compilazione delle dichiarazioni stesse, se i ricavi a fini di

studi di settori e parametri fossero stati determinanti al fine del computo del volume d'affari, si

sarebbe dovuto aspettare almeno maggio o giugno 2015 per poter confrontare i ricavi 2014 effettivi

con quelli della tabella sopra riportata.

Il volume d'affari delle attività secondarie

In sede di computo del volume d'affari dell'anno precedente, da porre a confronto con quello della

tabella di seguito riportata, nel caso di esercizio contemporaneo di attività contraddistinte da diversi

codici ATECO, assume rilievo il limite più elevato dei ricavi e compensi relativi ai predetti codici.

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Ad esempio, in presenza di 2 attività contraddistinte dai progressivi 2 e 3 di cui alla tabella precedente,

si supponga che il contribuente ha conseguito, rispettando i criteri di determinazione del volume

d'affari, i seguenti risultati:

Progressivo Gruppo di settore Ricavi conseguiti Ricavi/compensi

massimi

2 Commercio all'ingrosso ed al

dettaglio 38.000 40.000

3

Commercio ambulante di

prodotti alimentari e

bevande

12.500 30.000

Il volume d'affari da considerare sarà quello del progressivo 2, cioè 40.000 di limite massimo, d

confrontare con il totale dei ricavi conseguiti dal contribuente:

38.000 + 12.500 = 50.500 > 40.000

Il contribuente in questione NON può accedere al nuovo regime forfetario.

Il nuovo regime forfetario, come del resto anche quello passato, prevede che i contribuenti vengano

tassati secondo il c.d. criterio di cassa il che significa che costi e ricavi diverranno componenti positivi

o negativi di reddito solo al momento del loro relativo incasso o pagamento. Tale disposizione è valida

anche per i soggetti che esercitano attività di impresa (secondo la norma generale questi ultimi

soggetti vengono tassati secondo il criterio della competenza).

IMPORTANTE

In sede di determinazione del volume d’affari di riferimento, pertanto, ci si trova in presenza di una

discrasia per quel che riguarda i soggetti che dichiarano reddito d’impresa.

Professionisti: essi sono tassati naturalmente secondo il criterio di cassa, pertanto non si presentano

problemi di sorta nella determinazione dei ricavi di riferimento al fine del passaggio al nuovo regime,

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poiché anche questi ultimi erano soggetti al criterio di cassa.

Imprenditori:

Una volta entrati nel nuovo regime, anche gli imprenditori, ai fini della verifica del superamento del

limite dei ricavi, dovranno utilizzare il criterio di cassa, in quanto rilevano solo i ricavi che hanno avuto

la loro manifestazione numeraria.

essi prendono a riferimento un ammontare di ricavi determinati secondo il criterio della

competenza, per poi passare ad un regime dove i ricavi verranno tassati secondo il criterio di cassa.

Come da relazione ministeriale alla L. 190/2014:

La discrasia consiste nel fatto che per il solo primo anno di passaggio, l’ammontare di ricavi di

riferimento sarà quello determinato secondo il criterio della competenza.

I nuovi limiti di età

Al fine di optare per tale regime forfetario, non vi è più, a differenza del passato, il vincolo legato

all’età anagrafica, il che significa che qualunque contribuente che rispetti le condizioni di accesso

illustrate nei paragrafi precedenti (ammontare dei ricavi nell’anno precedente secondo le categorie

previste, ammontare dei beni strumentali non superiori a 20.000 euro), potrà accedere a tale regime e

permanervi indipendentemente dall’età fino al termine della propria attività lavorativa (fatta salva la

costanza dei requisiti) o fino al momento di esercizio di opzione volontaria ai fini dell’uscita dal regime.

Il confronto fra precedente ed attuanda norma è riportato nella tabella di seguito.

art. 27, co. 1, DL 98/20114

Regime ex minimi

- art. 1, co. 54-89 L. 190/2014

Nuovo regime agevolativo

Il regime … si applica, per il periodo d'imposta in cui

l'attività è iniziata e per i quattro successivi … Il regime

di cui ai periodi precedenti è applicabile anche oltre

Non previsto alcun limite di età.

La norma reca quale unico riferimento al 35°

4 � Si richiama l’attenzione circa il fatto che il limite anagrafico di età in prima battuta non era previsto, il

comma 1 dell’art. 27, DL 98/2011 è stato infatti modificato in fase di conversione in legge del DL 98/2011, con la L. 111/2011, prevedendo appunto il limite del compimento del 35° anno.

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il quarto periodo di imposta successivo a quello di

inizio dell'attività ma non oltre il periodo di

imposta di compimento del trentacinquesimo anno

di età.

anno di età, l’opzione concessa ai soggetti che

hanno optato per il precedente regime, ex art.

27, DL 98/2011, di poter continuare a

beneficiare de precedente regime stesso non

oltre l’anno d’imposta nel quale avvien il

compimento del 35° anno.

Idoneo paragrafo è comunque riservato a tale

argomento.

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Casi di esclusione e cause ostative

Ai commi 57 e 64, dell’art. 1, L 190/2014 vengono trattate le cause di esclusione e le cause ostative al

ricorrere delle quali il contribuente non può optare per il nuovo regime.

A titolo di approfondimento:

Cause di esclusione: condizioni nelle quali il contribuente non può beneficiare del regime

forfetario.

Cause ostative: cause al persistere delle quali il contribuente non può accedere al nuovo

regime, ma che possono essere rimosse e nel rispetto degli altri requisiti di accesso, il

contribuente può accedervi.

Cause di esclusione

Il verificarsi di una delle predette cause nell’anno precedente all’accesso non è di impedimento

all’applicazione del regime qualora la stessa sia venuta meno prima dell’inizio di tale anno.

Come detto poc’anzi, non possono accedere al nuovo regime:

le persone fisiche che si avvalgono di regimi speciali previsti dal DPR 633/72 quali:

o agricoltura e attività connesse e pesca (artt. 34 e 34-bis del decreto del Presidente

della Repubblica n. 633 del 1972);

o vendita sali e tabacchi (articolo 74, primo comma, del decreto del Presidente della

Repubblica n. 633 del 1972);

o commercio dei fiammiferi (articolo 74, primo comma, del decreto del Presidente della

Repubblica n. 633 del 1972);

o editoria (articolo 74, primo comma, del decreto del Presidente della Repubblica n. 633

del 1972);

o gestione di servizi di telefonia pubblica (articolo 74, primo comma, del decreto del

Presidente della Repubblica n. 633 del 1972);

o rivendita di documenti di trasporto pubblico e di sosta (articolo 74, primo comma, del

decreto del Presidente della Repubblica n. 633 del 1972);

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o intrattenimenti, giochi e altre attività di cui alla tariffa allegata al decreto del

Presidente della Repubblica n. 640 del 1972 (articolo 74, sesto comma, del decreto del

Presidente della Repubblica n. 633 del 1972);

o agenzie di viaggi e turismo (articolo 74-ter del decreto del Presidente della Repubblica

n. 633 del 1972);

o agriturismo (articolo 5, comma 2, della legge 413 del 1991);

o vendite a domicilio (articolo 25- bis, comma 6, del decreto del Presidente della

Repubblica n. 600 del 1973);

o rivendita di beni usati, dì oggetti d’arte, d’antiquariato o da collezione (articolo 36 del

decreto-legge n. 41 del 1995);

o agenzie di vendite all’asta di oggetti d’arte, antiquariato o da collezione (articolo 40-bis

del decreto-legge n. 41 del 1995).

o Si sottolinea che l’esercizio di una attività esclusa dal regime forfetario in quanto

soggetta ad uno dei regimi speciali Iva di cui sopra, preclude l’accesso al regime per le

altre attività esercitate non in regime speciale.

Le persone fisiche che hanno optato per i regimi forfetari di determinazione del reddito, ciò

ad esclusione del regime ex art. 27, DL 98/2011 (vecchio regime dei contribuenti minimi) i

quali, possono optare per il cambio di regime.

I soggetti non residenti, ad eccezione di quelli che sono residenti in uno degli Stati membri

dell'Unione europea o in uno Stato aderente all'Accordo sullo Spazio economico europeo

che assicuri un adeguato scambio di informazioni e che producono nel territorio dello Stato

italiano redditi che costituiscono almeno il 75 per cento del reddito complessivamente

prodotto; è stato ampliato, rispetto alla precedente normativa concernente i cd. minimi, il

concetto di “soggetto non residente” al quale è precluso l’accesso al regime. Infatti, secondo le

nuove disposizioni possono accedere non solo i soggetti residenti ma anche i soggetti residenti

in uno degli Stati Membri dell’Unione Europea o in uno Stato aderente all’ Accordo sullo Spazio

Economico Europeo che assicuri un adeguato scambio di informazioni. Ciò, purché gli stessi

producano nel territorio dello Stato italiano redditi che costituiscono almeno il 75 per cento

del reddito complessivamente prodotto. La precedente normativa faceva solo rifermento ai

“non residenti” escludendo dall’accesso, con tale espressione anche quei soggetti che ora vi

sono inclusi.

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I soggetti che in via esclusiva o prevalente effettuano cessioni di fabbricati o porzioni di

fabbricato, di terreni edificabili di cui all'art. 10, co.1, n. 8), DPR 633/72, o di mezzi di

trasporto nuovi di cui all'art. 53, co. 1, DL 331/93.

IMPORTANTE

contrariamente al passato, inoltre non costituisce causa di esclusione la mera prosecuzione di

altra attività precedentemente svolta sotto forma di lavoro dipendente o autonomo,

Cause ostative

E’ preclusa la possibilità di accesso al regime forfetario agli esercenti attività d'impresa, arti o

professioni che partecipano, contemporaneamente all'esercizio dell'attività:

a società di persone o associazioni di cui all'art. 5, DPR 9017/86 (TUIR)

a società a responsabilità limitata di cui all'art. 116 , DPR 9017/86 (TUIR) (c.d. Srl trasparente).

Circa la rimozione della causa ostativa, si rende necessario sottolineare che è possibile accedere al

regime nelle ipotesi in cui la partecipazione in una società di persone o in una S.r.l. trasparente venga

ceduta prima dell’inizio di una nuova attività che dà diritto all’accesso al regime forfetario.

Analogamente, nel caso di inizio dell’attività, è possibile accedere al regime anche nelle ipotesi in cui la

partecipazione in una società di persone o in una s.r.l. trasparente venga ceduta nel corso dello stesso

periodo di imposta, ma prima dell’accesso al regime forfetario.

Si segnala da ultimo che non è preclusa l’applicazione del regime forfetario nelle ipotesi in cui la

partecipazione sia acquisita nel corso dello stesso periodo di imposta, successivamente alla cessazione

dell’attività per la quale il regime è stato applicato (è il caso ad esempio di un contribuente che

nell’anno 2015, si supponga maggio, cessa l’attività sottoposta a regime forfetario, e nel mese di luglio

2015 acquista una partecipazione pro quota in una Srl).

IMPORTANTE:

Non costituisce causa ostativa all’accesso al regime il possesso di una partecipazione in società di

capitali non trasparenti.

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Al termine di tale trattazione si propone una tabella chiarificatrice e di confronto fra le cause di

esclusione ed ostative della vecchia e della nuova normativa.

Cause di esclusione

Vecchio regime Nuovo regime

Contribuenti che iniziano un’attività con P. IVA,

la quale costituisce mera prosecuzione di altra

attività precedentemente svolta sotto forma di

lavoro dipendente o autonomo.

NON CONTEMPLATA NELLA NUOVA

FORMULAZIONE

Persone fisiche che si avvalgono di regimi

speciali previsti dal DPR 633/72

Persone fisiche che si avvalgono di regimi speciali

previsti dal DPR 633/72

Persone fisiche che hanno optato per i regimi

forfetari di determinazione del reddito

Persone fisiche che hanno optato per i regimi

forfetari di determinazione del reddito

Soggetti non residenti Soggetti non residenti, ad eccezione di quelli che

sono residenti in uno degli Stati membri

dell'Unione europea o in uno Stato aderente

all'Accordo sullo Spazio economico europeo che

assicuri un adeguato scambio di informazioni e

che producono nel territorio dello Stato italiano

redditi che costituiscono almeno il 75 per cento

del reddito complessivamente prodotto

I soggetti che in via esclusiva o prevalente

effettuano cessioni di fabbricati o porzioni di

fabbricato, di terreni edificabili.

I soggetti che in via esclusiva o prevalente

effettuano cessioni di fabbricati o porzioni di

fabbricato, di terreni edificabili.

I soggetti che in via esclusiva o prevalente

effettuano cessioni di mezzi di trasporto nuovi di

I soggetti che in via esclusiva o prevalente

effettuano cessioni di mezzi di trasporto nuovi di

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cui all'art. 53, co. 1, DL 331/93;

cui all'art. 53, co. 1, DL 331/93;

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Disciplina ai fini IVA

Il già più volte citato art. 1, L. 190/2014, ai commi da 58 a 63 fornisce la disciplina ai fini Iva del nuovo

regime agevolativo, con ciò stando a significare che vero è il che contribuente che opta per il nuovo

regime forfetario non emette fatture assoggettate ad IVA (perdendo quindi il beneficio della

detrazione ex art. 19, DPR 633/72), tuttavia, altrettanto vero si dimostra che occorre una disciplina che

coordini la figura di soggetto passivo titolare di P. IVA che ha optato per il regime, con la disciplina di

talune operazioni che lo vedono obbligatoriamente debitore di IVA, indipendentemente dalla sua

qualità di soggetto esonerato dal tributo.

In particolare, il comma 58 disciplina l’applicazione dell’Iva alle operazioni attive e passive poste in

essere a seconda che le stesse siano:

a) operazioni nazionali, per esse infatti il contribuente che si avvale del regime forfetario non

esercita la rivalsa dell’IVA, non essendo soggetto per definizione all’imposizione dell’IVA in fase

di vendita;

b) cessioni di beni intracomunitarie, per le quali il contribuente è obbligato ad applicare la

disciplina interna. Ciò sta a significare che un contribuente che ha optato per il regime

forfetario non differenzierà le vendite, come accade per i soggetti passivi IVA ordinari, in

relazione alla provenienza dell’acquirente/committente, ma si comporterà come se

l’acquirente/committente intracomunitario fosse un acquirente/committente nazionale.

Quindi, in caso di cessione intracomunitaria di beni, un soggetto passivo IVA in regime ordinario

emette una fattura di cessione intracomunitaria senza IVA (poiché vige il principio del paese di

destinazione) ponendo come dicitura “operazione non imponibile IVA ex art. 41, DL 331/93”5

Nel caso di cessione effettuata nei confronti di un soggetto passivo IVA nazionale, il contribuente

emette fattura con IVA secondo le aliquote vigenti.

.

Per contro, il contribuente che ha optato per il regime forfetario emetterà sia nel caso n.1 che nel caso

n. 2 una fattura con la medesima dicitura: “operazione non soggetta ad IVA ex art. 1, co. 54-89, L.

190/2014”

5 � In egual modo la prestazione di servizi intracomunitaria sarà fatturata con la dicitura “operazione non

imponibile ex art.- 7 ter, DPR 633/72”

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a) acquisti dì beni intracomunitari:

entro la soglia di 10.000 euro annui sono considerati non soggetti ad IVA nel Paese di destinazione e

rimangono assoggettati a tassazione nel Paese di provenienza; in questo caso il contribuente forfetario

corrisponderà al fornitore l’Imposta sul Valore Aggiunto nel paese di provenienza della merce secondo

le aliquote vigenti nel paese stesso.

Oltre la soglia di 10.000 euro annui divengono imponibili a fini IVA in Italia, tuttavia il contribuente che

opta per il regime forfetario ai sensi del comma 60, art. 1, L 190/2014, deve:

emettere la fattura o la integra con l'indicazione dell'aliquota e della relativa imposta

versare l'imposta relativa a quella precisa operazione entro il giorno 16 del mese successivo

a quello di effettuazione delle operazioni,

presentare il modello intrastat per comunicare l'effettuazione dell'acquisto

intracomunitario.

b) prestazioni di servizi ricevute da soggetti non residenti o rese ai medesimi, che rimangono

soggette alle ordinarie regole e trovano la propria disciplina nelle disposizioni previste dagli

art. 7-ter e seguenti del DPR 633/72; i contribuenti che adottano il regime forfetario,

dovranno quindi, nel caso sia necessario, assoggettare ad IVA e procedere a versamento della

stessa tramite emissione di autofattura.

e) importazioni, esportazioni ed operazioni ad esse assimilate, disciplinate secondo le norme del DPR

633/72 art.. 67 e 68, ferma restando l’impossibilità di avvalersi della facoltà dì acquistare senza

applicazione dell’IVA ex art. 8, co. 1, lett. c) DPR 633/72 (dichiarazione d’intento) . In questo caso,

trattandosi di operazioni di importazione, il contribuente che ha optato per il nuovo regime si troverà a

dover “sdoganare” la merce, corrispondendo, né più né meno, come gli altri contribuenti l'IVA in

dogana al fine di liberare la merce. Unico svantaggio, non potrà portarsi in detrazione lVA, riportata in

bolletta doganale, relativa all'acquisto.

Modalità di emissione della fattura, obblighi ed esoneri

Il contribuente in regime forfetario emetterà la fattura con le tempistiche e le modalità previste

dall'art. 21, DPR 633/72, rispettando i due seguenti obblighi aggiuntivi:

non inserire l'IVA in fattura, essendovi esonerato,

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inserire nella fattura medesima la seguente dicitura: trattasi di operazione in franchigia di IVA

ex art. 1, co. 54-89, L 190/2014.

Di seguito un fac simile di fattura previsto per un imprenditore individuale ed un professionista, le

quali, come si vede, dal punto di vista IVA sono identiche (tutte le altre componenti della fattura, ad

esempio 4% INPS o cassa di previdenza professionale, rimangono le medesime rispetto agli altri regimi

fiscali).

ESEMPIO 1 – il sig. Pini Roberto è un fabbro artigiano.

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ESEMPIO 2 - l'Avv. Rota Emanuela emette fattura ad un cliente per aver seguito la pratica del suo divorzio

IMPORTANTE

Sui redditi di lavoro autonomo soggetti al regime forfetario non si applica la Ritenuta d’Acconto pari

al 20%, applicata normalmente ai professionisti che applicano il regime ordinario di determinazione

delle imposte dirette (IRPEF)

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Obblighi dei contribuenti in regime forfetario

Tali contribuenti rimangono pur essendo esonerati dal regime IVA ordinario, obbligati all'osservanza di

alcuni adempimenti previsti dal DPR 633/72:

a) numerare e conservare le fatture di acquisto e le bollette doganali;

b) presentare, in caso di acquisti intracomunitari i modelli Intrastat opportuni ai sensi dell'art 50, co. 6,

DL 331/93.

A tale fine, detti soggetti devono emettere la fattura ovvero, per le operazioni interne all’Unione

europea e per le operazioni nazionali cui sì applica il regime dell’inversione contabile, integrarla con

l’indicazione dell’aliquota e della relativa imposta che deve essere versata entro il giorno 16 del mese

successivo a quello di effettuazione delle operazioni.

Le semplificazioni per il contribuente in regime forfetario

I contribuenti che optano per il nuovo regime forfetario sono, in linea generale, esonerati dal

versamento dell’imposta e da tutti gli altri obblighi previsti dal DPR 633/72.

In particolare non sono obbligati alla:

registrazione delle fatture emesse (art. 23, DR 633/72),

registrazione dei corrispettivi (art. 24, DR 633/72);

registrazione degli acquisti (art. 25, DR 633/72);

tenuta e conservazione dei registri e documenti (art. 39, DR 633/72), fatta eccezione per

fatture di acquisto, di vendita e le bollette doganali di importazione;

dichiarazione e comunicazione annuale IVA (articoli 8 e 8-bis DPR322/98).

Effettuazione della comunicazione di cui all’art. 21, co. 1, del DL 78/2010 (cd. Spesometro);

comunicazione di cui all’art. 1, co. 1, DL 40/2010 (c.d black list)

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Il passaggio dal regime ordinario di determinazione dell'IVA a quello

forfetario e viceversa

Il passaggio dal regime ordinario al regime forfetario determina la necessità di rettificare, ai sensi

dell’art. 19-bis.2 DPR 633/72, la detrazione dell’IVA assolta a monte e già operata secondo le regole

ordinarie.

Ciò si rende obbligatorio poiché un eventuale credito IVA derivante da un regime che in futuro non si

applicherebbe più, non avrebbe ragion d'essere. Pertanto occorre appunto procedere a rettifica e

versare eventualmente il conguaglio IVA derivante dall'eliminazione del credito stesso.

PROGRESSIVO GRUPPO DI

SETTORE CODICI

ATECO 2007

RICAVI/ COMPENSI MASSIMI

COEFFICIENTE DI

REDDITIVITA’

REDDITO MASSIMO

IMPONIBILE DERIVANTE

1 Industrie

alimentari e delle bevande

10-11 35.000 40% 14.000

2 Commercio

all'ingrosso ed al dettaglio

45 – (da 46.2 a 46.9) – (da 47.1 a

47.7) – 40%47.9

40.000 40% 16.000

3

Commercio ambulante di

prodotti alimentari e

bevande

47.81 30.000 40% 12.000

4 Commercio

ambulante di altri prodotti

47.81 – 47.89

20.000 54% 10.800

5 Costruzioni e

attività immobiliari

41-42-43 e 68

15.000 86% 12.900

6 Intermediari del 46.1 15.000 62% 9.300

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Il versamento dell’eventuale importo a debito va operato in un’unica soluzione nella dichiarazione IVA

dell’ultimo anno di applicazione delle regole ordinarie.

In caso di passaggio inverso dal regime forfetario al regime ordinario è operata un’analoga rettifica

della detrazione nella dichiarazione del primo anno di applicazione delle regole ordinarie.

In questo caso nell’ultima liquidazione relativa all’anno in cui l’imposta è applicata nei modi ordinari,

deve tenersi conto anche dell’imposta relativa alle operazioni per le quali l’esigibilità non si è ancora

verificata. E’ il caso delle operazioni con esigibilità differita effettuate nei confronti dello Stato e degli

enti pubblici o dell’IVA liquidata secondo il regime di IVA per cassa. In pratica, l’accesso al regime

commercio

7 Attività di servizi

di alloggio e ristorazione

55-56 40.000 40% 16.000

8

Attività professionali, scientifiche,

tecniche, sanitarie di

istruzione, servizi finanziari ed assicurativi

64-65-66-69-70-71-72-73-74-75-85-86-

87-88

15.000 78% 11.700

9 Altre attività economiche

01-02-03-05-06-07-08-09-(da 12 a 33) – 35-36-37-38-39- 49-50-51-52-53-58-59-60-61-62-63-77-78-79-80-81-82-84-90-91-92-93-94-95-96-97-98-99

20.000 67% 13.400

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comporta, per il cedente o prestatore che se ne avvalga, la rinuncia al differimento dell’esigibilità. Per

converso, nella stessa liquidazione può essere esercitato, sempre ché spettante, il diritto alla

detrazione dell’imposta relativa alle operazioni di acquisto soggette agli stessi regimi di IVA per cassa

ed i cui corrispettivi non sono stati ancora pagati.

IMPORTANTE

L’eccedenza detraibile che emerge dalla dichiarazione, presentata dai contribuenti che applicano il

regime forfetario, relativa all’ultimo anno in cui l’imposta sul valore aggiunto è applicata nei modi

ordinari, può essere chiesta a rimborso, ovvero può essere utilizzata in compensazione nel mod. F24,

ai sensi dell’art. 17, Dlgs 241/97.

Meccanismo della deduzione forfettaria

I soggetti che optano per il regime forfetario determinano il reddito imponibile applicando

all'ammontare dei ricavi o dei compensi percepiti un coefficiente di redditività nella misura stabilità

dalla L. 190/2014 all’allegato n. 4, diversificata a seconda del codice ATECO che

contraddistingue l'attività esercitata.

Ciò comporta che non rilevano in alcun modo i costi in maniera analitica ai fini della deducibilità dai

ricavi o compensi conseguiti, bensì il contribuente dovrà, all’ammontare dei ricavi o compensi

conseguiti, applicare le percentuali di cui in tabella e considerare il dato risultante, quale reddito

imponibile ai fini dell’imposta sostituiva di cui di seguito si dirà.

Esempio

Il Sig. Rossi ha un ristorante, il quale per la tipologia di attività svolta rientra nel progressivo n. 7 della

tabella di cui sopra.

Ipotizzando di trovarci nell’anno 2016 e di dover redigere la sua dichiarazione dei redditi, dovremo

considerare un ammontare di ricavi conseguito nel 2015, si supponga, pari a 38.550 (sotto il limite

massimo di riferimento), a tale dato si applicherà la percentuale corrispondente, pari al 40%:

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38.550 x 40% =15.420

reddito imponibile da tassare in capo al Sig. Rossi

Le deduzioni dal reddito (contributi INPS)

Circa le deduzioni dal reddito è consentito al contribuente, che ha optato per il regime forfetario di

procedere a deduzione dei contributi previdenziali direttamente dal reddito determinato mediante

l’applicazione del coefficiente di redditività:

corrisposti personalmente,

corrisposti per conto dei collaboratori dell'impresa familiare fiscalmente a carico,

corrisposti per conto dei collaboratori dell'impresa familiare fiscalmente se non fiscalmente

a carico, qualora il titolare non abbia esercitato il diritto di rivalsa sui collaboratori stessi.

Esempio

Proseguendo pertanto l’esempio precedente ed ipotizzando un ammontare di contributi versati per

euro 2.500, il calcolo del reddito imponibile sarà il seguente:

38.550 x 40% =15.420

reddito Sig. Rossi al lordo delle deduzioni

15.420- 2.500 = 12.920

reddito da sottoporre a tassazione

Non applicabilità dell’IRPEF ma di una imposta sostitutiva al 15%

Sul reddito imponibile, calcolato come evidenziato nel paragrafo precedente, si applica un'imposta

sostitutiva:

dell'imposta sui redditi (IRPEF),

delle addizionali regionali e comunali

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dell'imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)

pari al 15 per cento.

Esempio

Riprendendo pertanto l’esempio del Sig. Rossi, di cui al paragrafo precedente, egli ha conseguito

nell’anno 2015 un reddito calcolato come segue:

12.920

reddito imponibile da tassare in capo al Sig. Rossi

Reddito al quale verrà applicata l’imposta sostitutiva del 15%.

12.920 x 15% = 1.938

il versamento di tale imposta sostitutiva è soggetto, come le altre imposte al versamento di saldi ed

acconti

Il caso dell’impresa famigliare

Nel caso di imprese familiari ex art. 5, co. 4, TUIR, l'imposta sostitutiva, calcolata sul reddito al lordo

delle quote assegnate al coniuge e ai collaboratori familiari, è dovuta dall'imprenditore.

Il che significa che se il Sig. Rossi dell’esempio di cui alle righe precedenti, possiede un’impresa

famigliare con la moglie Gisella, le cui quote di partecipazione vengono ripartite come segue:

Sig. Rossi 51%

Sig.ra Gisella Rossi 49%

L’imposta verrà corrisposta unicamente dal Sig. Rossi contrariamente a quanto accade in ambito di

tassazione ordinaria IRPEF ed in presenza di impresa famigliare.

Infatti in questo ultimo caso, ciascuno dei componenti dell’impresa famigliare corrisponde,

proporzionalmente alla propria quota di reddito la altrettanto proporzionale parte di imposte.

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Vantaggio per il primo triennio di riduzione del reddito

Al fine di garantire un maggiore appeal a tale nuovo regime forfetario, per il periodo d'imposta in cui

l'attività è iniziata e per i due successivi, il reddito determinato con i criteri di cui al precedente è

ridotto di un terzo, a condizione che:

1. il contribuente non abbia esercitato, nei tre anni precedenti l'inizio dell'attività che

beneficia del regime forfetario, attività artistica, professionale ovvero d'impresa, anche in

forma associata o familiare;

2. l'attività da esercitare non costituisca, in nessun modo, mera prosecuzione di altra attività

precedentemente svolta sotto forma di lavoro dipendente o autonomo, escluso il caso in cui

l'attività precedentemente svolta consista nel periodo di pratica obbligatoria ai fini

dell'esercizio di arti o professioni;

3. qualora venga proseguita un'attività svolta in precedenza da altro soggetto, l'ammontare dei

relativi ricavi e compensi, realizzati nel periodo d'imposta precedente quello di riconoscimento

del predetto beneficio, non sia superiore ai limiti di cui al comma 54.

La mera prosecuzione di cui al punto 2 della precedente elencazione, non costituisce, a differenza del

passato, una causa di esclusione dal regime ma semplicemente costituisce una causa di esclusione dl

solo regime premiale che prevede la riduzione del reddito, comunque calcolato tramite l’applicazione

dei coefficienti di redditività.

Componenti di reddito provenienti da anni precedenti: la deroga al

principio di cassa

Accade a volte, nella composizione del reddito di esercizio, che alcuni elementi di costo o di ricavo

vengano rinviati per la deduzione/tassazione agli anni successivi.

Ad esempio

• plusvalenze realizzate per le quali si è scelta la rateazione consentita dall’articolo 86, comma

4, del TUIR oppure

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• spese di pubblicità per le quali la deducibilità è frazionata in più esercizi ai sensi dell’articolo

108, comma 1, dello stesso TUIR.

Dal momento che nel passaggio fra un regime di determinazione del reddito (quello ordinario, secondo

il principio per cassa) ad un altro (quello che segue il criterio di cassa secondo le disposizioni previste

per il nuovo regime forfetario), tali componenti non troverebbero margine di tassazione/deduzione

(poiché per natura il regime di tassazione/deduzione per cassa prevede la regola tale per cui i

componenti positivi o negativi di reddito vi concorrono nell’anno d’imposta in cui vengono

incassati/pagati), a tal uopo il legislatore stabilisce che i componenti riferiti ad esercizi precedenti

quello di efficacia del regime forfetario, per la parte la cui tassazione o deduzione è stata rinviata per

effetto di una facoltà o obbligo di legge, concorrono per le quote residue alla formazione del reddito

dell’esercizio precedente a quello di efficacia del regime forfetario.

In questo modo, si assiste ad una deroga al naturale principio di cassa previsto per il nuovo regime

forfetario dato dalla commistione fra principio di tassazione/deduzione per competenza riservato alle

componenti provenienti dal precedente anno fiscale e componenti di reddito regolare dal principio di

cassa.

Perdite fiscali di anni precedenti

Da premettere è che un soggetto rientrante nel regime della tassazione ordinaria, ha la possibilità di

riportare le perdite a riduzione del reddito conseguito nell’anno stesso in cui si è generata la perdita e

per il residuo, eventualmente, negli anni successivi, come segue:

l’art. 8, DPR 917/86, prevede che gli imprenditori individuali in regime di contabilità

ordinaria, computano le perdite in diminuzione dai relativi redditi conseguiti nei medesimi

periodi di imposta e per la differenza nei successivi, ma non oltre il quinto, per l’intero

importo che trova capienza in essi. In particolare poi, per le perdite originatesi nella fase di

start up, i medesimi imprenditori hanno la possibilità di riportare le perdite senza limiti di

tempo e di importo6

6

.

Si rendono quindi applicabili le disposizioni di cui all’art. 84, co.2 del TUIR

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Gli imprenditori individuali in regime di contabilità semplificata e gli esercenti arti e

professioni, invece, imputano le perdite rilevate nell’esercizio in diminuzione del reddito

complessivo conseguito, ma non possono riportarne l’eventuale eccedenza nel tempo. Ne

consegue che l’utilizzo dell’eventuale eccedenza di perdite pregresse non dedotte a riduzione

del reddito prodotto durante il periodo di applicazione del regime forfetario, compete

esclusivamente agli imprenditori individuali in regime di contabilità ordinaria.

Nel caso di opzione al regime forfetario in vigore dal 2015, le perdite fiscali realizzate nei periodi di

imposta precedenti a quello da cui decorre il regime forfetario possono essere computate in

diminuzione del reddito prodotto nei periodi di imposta di applicazione del regime medesimo, secondo

le ordinarie regole stabilite dall’articolo 8 del TUIR, pertanto gli imprenditori in contabilità ordinaria

possono continuare a beneficiare della riduzione delle perdite (comprese quelle di strat up) mentre

per gli imprenditori in contabilità semplificata e gli esercenti arti e professioni, il riporto non ha ragion

d’essere, esaurendosi la perdita nell’anno d’imposta in cui essa si è generata.

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Regime Contributivo

Ai contribuenti obbligati al versamento previdenziale INPS presso le gestioni speciali artigiani e

commercianti, è riservato un regime contributivo di maggior favore.

E’ infatti concesso ad essi, previa richiesta all’INPS, di adottare una modalità di determinazione del

contributo dovuto a percentuale sul reddito dichiarato.

Nella pratica essi, dietro idonea richiesta possono usufruire del beneficio di non versare i contributi

fissi alle consuete scadenze, 16/5, 16/8, 16/11 e 16/2 dell’anno successivo e in seguito, in sede di

dichiarazione, versare i contributi percentuali proporzionali al redito, ma viene concesso di versare

l’intero contributo dovuto a percentuale sul reddito dichiarato7

II regime applicabile ad eventuali collaboratori familiari sarà coerente con quello scelto dal titolare

d’impresa.

, ciò indipendentemente dall’anzianità

contributiva.

IMPORTANTE:

Al fine di intercettare e gestire i soggetti che scelgono di uscire, volontariamente, dal regime

ordinario per confluire in quello forfetario di cui alla norma in parola, è prevista la costruzione, in

INPS, di un canale di comunicazione, parallelo a quello attualmente esistente. Detto canale verrebbe

attivato solo a seguito di dichiarazione dell’utente interessato che, ove scelga di avvalersi del regime

forfetario, compilerà l’apposito format che sarà reso disponibile on line dall’istituto e che dovrà

essere inviato all’istituto stesso, entro il 28 febbraio di ogni anno.

Come si evince anche dalla Relazione Illustrativa alla L. 190/2014, a seguito della comunicazione di

entrata nel regime forfetario, i soggetti interessati dal nuovo calcolo vengono incanalati in un regime

contributivo a sola percentuale (escludendo il contributo fisso), in cui hanno diritto di rimanere fino al

mantenimento delle condizioni di entrata.

7 � Rimane invariata la modalità di determinazione del reddito imponibile sul quale calcolare la

contribuzione dovuta (ai sensi dell’articolo 3-bis del decreto-legge 19 settembre 1992, n. 384, convertito con modificazioni in legge 14 novembre 1992, n. 43 8),

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Una volta persi detti requisiti, viene meno anche il regime contributivo forfetario, al quale non sarà più

possibile accedere.

La norma, qualora si riscontrasse a consuntivo il mancato possesso ab origine dei requisiti di accesso,

prevede l’annullamento dell’agevolazione previdenziale già concessa, nonché l’impossibilità di

accedervi in futuro con conseguente recupero della contribuzione che sarebbe stata dovuta in base al

regime ordinario.

IMPORTANTE

Trattandosi di regime speciale, per i soggetti che decidono di avvalersene vengono meno le

agevolazioni previste dalle norme dì carattere generale per gli over 65 e per gli under 21.

Regime transitorio

L’art. 1, co. da 86 a 89 della L. 190/2014, abrogano i regimi agevolati oggi vigenti quali:

l'art. 13 della L. 23 dicembre 2000, n. 388 – c.d regime forfetario per le nuove iniziative

produttive, introdotto nel 2000

l'art. 27 L 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111

– c.d. Regime dei contribuenti minimi

l'art. 1, co. da 96 a 115 e 117, della L. 24 dicembre 2007, n. 244, e successive modificazioni –

c.d. Regime di vantaggio per l'imprenditoria giovanile e per i lavoratori in mobilità, il quale

ha sostituito il regime di cui al punto precedente.

A partire dal 2015, i soggetti che nel 2014 hanno optato per i regimi di cui sopra e che:

sono in possesso dei requisiti previsti al fine di accedere al nuovo regime forfetario,

non optino volontariamente per l’applicazione nei termini ordinari di IVA ed Imposte dirette,

possono continuare a beneficiare del regime fiscale inizialmente adottato, fino alla sua

naturale scadenza, anche se il regime di appartenenza è stato abrogato in favore del nuovo

regime forfetario.

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La recente novità del Decreto Mille Proroghe:

per coloro che iniziano una nuova attività è possibile l’opzione alternativa fra due regimi:

• l’attuale regime di cui si parla;

• Regime dei contribuenti minimi (l'art. 27 L 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con

modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111). Tale ultima scelta possibile però solo fino al

31/12/2015

Adempimenti

L’introduzione di tale nuovo regime forfetario prevede alcune modifiche che riguarderanno:

la modulistica relativa all’attribuzione di partita IVA,

la modulistica relativa alla dichiarazione dei redditi,

l’introduzione di nuovi codici tributo al fine del versamento dell’imposta sostitutiva.

Variazione nei modelli apertura p. IVA art. 35, DPR 633/72

Ad oggi, comunque in previsione, la modulistica al fine di poter comunicare l’opzione per il nuovo

regime forfetario non è cambiata.

Con il comunicato stampa del 31 dicembre 2014, l’Agenzia delle Entrate chiarisce, infatti, che, fino

all’approvazione e pubblicazione del modello aggiornato della dichiarazione di inizio attività, per

usufruire del nuovo regime semplificato basta barrare la casella prevista per l’adesione al precedente

“Regime fiscale di vantaggio per l’imprenditoria giovanile e lavoratori in mobilità, previsto dall’art 27,

commi 1 e 2 del Dl n. 98/2011”.

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Come illustrato dal comunicato stampa:

In questo modo, con un semplice segno di spunta sul modello, le nuove partire Iva che intendono

esercitare in forma individuale, con ricavi o compensi tra 15mila e 40mila euro (a seconda del tipo di

attività economica) potranno avvantaggiarsi di un sistema di favore con meno adempimenti e meno

imposte da pagare.

Le dichiarazioni dei redditi

Ovviamente per tale modulistica occorrerà aspettare il 2016, quando verranno licenziati i modelli di

dichiarazione per l’anno 2015.

I codici tributo

Anche per tale argomento occorrerà aspettare il 2016, poichè con la consueta risoluzione verranno

introdotti i nuovi codici tributo.

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Approfondimenti

Il regime c.d. Regime di vantaggio per l'imprenditoria giovanile ed i

lavoratori in mobilità – cenni storici del vecchio regime L. 244/2007 e L.

98/2011

L’art. 27, co. 1 e 2, DL 98/2011, ha apportato profonde modifiche al regime dei contribuenti minimi,

disciplinato dall’art. 1, co. da 96 a 117, L. 244/2007, il quale è stato il primo dei regimi agevolativi degli

ultimi dieci anni.

Esso aveva l'intento di favorire l'occupazione, tramite l'incentivo di una contenuta tassazione sul reddito,

ciò per far fronte anche alla dilagante disoccupazione iniziata nel 2007.

Tale regime è stato prorogato ancora a tutto il 2015 grazie al decreto Mille Proroghe, pertanto qualunque

contribuente che inizi la propria attività, può, almeno per un anno, ancora optarvi.

I benefici derivanti dall'opzione a tale regime sono i seguenti:

Applicazione al reddito, di un'imposta sostitutiva di IRPEF, addizonali, IRAP ed IVA, pari al 15%;

Esonero da chi adempimenti quali:

o Liquidazione e versamento dell’imposta sul valore aggiunto;

o tenuta, registrazione e conservazione dei documenti previsti dal D.P.R. n. 633 del 1972 e

dal D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600;

o comunicazione annuale e presentazione della dichiarazione ai fini Iva;

o versamento e dichiarazione ai fini dell’imposta sulle attività produttive (Irap);

o compilazione del modello per la comunicazione dei dati rilevanti ai fini dell’applicazione

degli studi di settore e dei parametri, non essendo soggetti né agli studi né ai parametri;

o comunicazione telematica delle operazioni rilevanti ai fini Iva prevista dal c.d.

Spesometro;

o comunicazione all’Agenzia delle Entrate dei dati relativi alle operazioni effettuate con

operatori economici aventi sede, residenza o domicilio in Paesi a fiscalità privilegiata (c.d.

comunicazione operazioni “black list”).

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I requisiti per accedere all’”ex minimi”

L’art. 27, di cui al paragrafo precedente, prevede che l’accesso al nuovo regime fiscale di vantaggio sia

subordinato ad alcune condizioni che devono ricorrere in capo al contribuente che vi vuole optare:

il contribuente non deve avere esercitato, nei tre anni precedenti l'inizio dell'attività che vorrebbe

svolgere con tale regime, attività artistica, professionale ovvero d'impresa, anche in forma

associata o familiare;

l'attività da esercitare non deve costituire, in nessun modo, mera prosecuzione di altra attività

precedentemente svolta sotto forma di lavoro dipendente o autonomo, escluso il caso in cui

l'attività precedentemente svolta consista nel periodo di pratica obbligatoria ai fini dell'esercizio

di arti o professioni;

Nell'eventuale caso in cui venga proseguita un'attività d'impresa svolta in precedenza da altro

soggetto, l'ammontare dei relativi ricavi, realizzati nel periodo d'imposta precedente quello di

riconoscimento del predetto beneficio, non sia superiore a 30.000 euro.

Unitamente alle condizioni di cui sopra, introdotte in via del tutto specifica e particolare dall'art. 27, DL

98/2011, rimangono anche valide le condizioni di accesso già previste dalla L. 244/2007, istitutiva per

primo regime forfetario, pertanto oltre alle condizioni appena descritte, conditio sine qua non al fine

dell'accesso al regime di vantaggio per l'imprenditoria giovanile ed i lavoratori in mobilità, è il rispetto

anche delle successive condizioni, infatti possono accedere a tale regime le persone fisiche, residenti nel

territorio dello Stato, esercenti attività di impresa, arti o professioni, che nell’anno di inizio della propria

attività presumono:

di conseguire ricavi o compensi (di cui agli artt. da 57 a 85 e 54 del TUIR) in misura non superiore

a 30.000 euro; in caso di inizio di attività in corso d’anno, il limite dei 30.000 euro di ricavi o

compensi deve essere ragguagliato all’anno;

di non effettuare cessioni all’esportazione, operazioni assimilate alle cessioni all’esportazione,

servizi internazionali o connessi agli scambi internazionali, operazioni con lo Stato della Città del

Vaticano o con la Repubblica di San Marino, operazioni non imponibili in virtù di trattati ed

accordi internazionali (cfr. articoli 8, 8-bis, 9, 71 e 72 del DPR n. 633 del 1972);

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di non sostenere spese per lavoro dipendente o per collaboratori di cui all’art. 50, comma 1, lett.

c) e c-bis), del TUIR, anche assunti con le modalità riconducibili ad un progetto o programma di

lavoro, o fase di esso, ai sensi degli art. 61 e seguenti del D.lgs. 276/2003, ugualmente di non

sostenere spese per prestazioni di lavoro effettuate dall’imprenditore medesimo o dai suoi

familiari,

di non acquistare, anche mediante contratti di appalto e di locazione, beni strumentali di valore

complessivo superiore a 15.000 euro.

La permanenza nel regime è prevista e calibrata come segue:

Un quinquennio per coloro che hanno aperto l'attività ed hanno più di 35 anni;

Fino alla conclusione dell'anno d'imposta in cui avviene il compimento del 35° anno di età, per

coloro che hanno meno di 35 anni.

Fatte salve le ipotesi di fuoriuscita dal regime:

Per scelta volontaria del contribuente o,

Per legge se il contribuente:

o consegue ricavi o compensi superiori a 30.000 euro;

o effettua una cessione all’esportazione;

o sostiene spese per lavoratori dipendenti o collaboratori;

o eroga somme a titolo di partecipazione agli utili agli associati in partecipazione con apporto

costituito esclusivamente dalla prestazione di lavoro;

o effettua acquisti di beni strumentali che, sommati a quelli dei due anni precedenti, superano

l’ammontare complessivo di 15.000 euro.

Determinazione del reddito

Per i contribuenti che rientrano nel regime agevolato per l'imprenditoria giovanile e per i lavoratori in

mobilità, il reddito di impresa o di lavoro autonomo, su cui applicare l’imposta sostitutiva del 15% è

determinato applicando regole specifiche.

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Anche in questo caso l’imputazione delle spese, dei ricavi e dei compensi al periodo d’imposta deve

essere effettuata sulla base del “principio di cassa”, e cioè in considerazione del momento di effettiva

percezione del ricavo o compenso, nonché di effettivo sostenimento del costo o della spesa.

Tale principio, come già illustrato in più punti del presente lavoro, si applica generalmente per la

determinazione dei redditi derivanti dall’esercizio di arti e professioni, eccezionalmente, per i contribuenti

appartenenti a tale regime, trova applicazione anche nella determinazione del loro reddito d’impresa.

IMPORTANTE

Sulla base del principio di cassa, pertanto, sia i componenti negativi che quelli positivi partecipano alla

formazione del reddito nel periodo d’imposta in cui si verifica la relativa manifestazione finanziaria,

ancorché la competenza economica possa essere riferita ad altri periodi di imposta.

Per alcuni componenti di reddito, tra cui le rimanenze e i beni strumentali e a uso promiscuo, sono

previste alcune regole particolari illustrate più avanti.

Rimanenze

Non assume alcuna rilevanza sotto il profilo fiscale l’eventuale valore attribuito alle rimanenze di merci

acquistate nel corso di applicazione del regime, in quanto il costo sostenuto per l’acquisto delle stesse

deve essere comunque imputato al periodo di imposta in cui avviene il relativo pagamento (principio di

cassa). Per quanto riguarda, invece, le rimanenze finali dell’esercizio precedente all’ingresso nel regime

dei minimi le stesse assumono rilevanza a decremento dei componenti positivi prodotti nel corso di

applicazione del regime. Più precisamente, è previsto che i componenti positivi concorrono alla

formazione del reddito per la parte che eccede le rimanenze finali riferite all’esercizio precedente a quello

dal quale decorre il regime agevolato. In altri termini, dette rimanenze finali costituiscono un componente

negativo, che concorre nella determinazione del reddito del primo periodo di imposta in cui ha effetto

l’opzione, fino a concorrenza dei componenti positivi incassati.

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Beni strumentali

Proprio in applicazione del principio di cassa, anche il costo sostenuto per l’acquisto di beni strumentali

concorre alla formazione del reddito nel periodo d’imposta in cui è avvenuto il pagamento e la

plusvalenza realizzata per la cessione di un bene strumentale, acquistato nel periodo di vigenza del

regime, sarà pari all’intero corrispettivo di cessione. Detta plusvalenza concorre integralmente alla

formazione del reddito nel periodo d’imposta in cui è percepito il corrispettivo. In caso di cessione di beni

strumentali, acquistati in periodi precedenti rispetto a quello dal quale decorre il regime, invece,

l’eventuale plusvalenza o minusvalenza è determinata sulla base della differenza tra il corrispettivo

conseguito e il costo non ammortizzato, intendendo per costo non ammortizzato il valore risultante alla

fine dell’esercizio precedente a quello dal quale decorre il regime. Nel caso di rateizzazione del

corrispettivo, la rata percepita concorre alla formazione del reddito del periodo di imposta, al netto della

quota del costo non ammortizzato determinata in misura corrispondente al rapporto tra la somma

percepita nel periodo di imposta ed il corrispettivo complessivo. Tenendo conto della particolarità del

regime dei minimi che prevede una modalità semplificata di determinazione del reddito, non trovano

applicazione le norme del TUIR che prevedono una specifica limitazione nella deducibilità dei costi.

Beni a uso promiscuo

Le spese relative a beni ad uso promiscuo e, quindi, parzialmente inerenti, rilevano nella misura del 50%

dell’importo corrisposto, al lordo dell’IVA. Per i contribuenti minimi si presumono sempre ad uso

promiscuo autovetture, autocaravan, ciclomotori, motocicli e telefonia.

Spese per omaggi, vitto e alloggio

Le spese per omaggi, vitto e alloggio possono essere portate in deduzione per l’intero importo pagato

sempreché la stretta inerenza delle stesse all’esercizio dell’attività d’impresa o di lavoro autonomo sia

dimostrabile sulla base di criteri oggettivi. La deducibilità dei costi e delle spese sostenute ai fini della

determinazione del reddito dei contribuenti minimi, infatti, è comunque subordinata alla circostanza che

gli stessi siano inerenti all’attività esercitata. Ad esempio, le spese di albergo e ristorante possono essere

portate in deduzione per l’intero importo pagato, sempreché siano strettamente inerenti all’esercizio

dell’attività.

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Contributi previdenziali

Sono deducibili dal reddito di impresa o arte e professione, i contributi previdenziali ed assistenziali

versati in ottemperanza a disposizioni di legge, compresi quelli corrisposti dal titolare dell’impresa

familiare per conto dei propri collaboratori, sempreché gli stessi risultino fiscalmente a carico del titolare.

La deducibilità di tali contributi spetta anche con riferimento a quelli versati per conto dei collaboratori

dell’impresa familiare che non risultino fiscalmente a carico, a condizione che il titolare dell’impresa non

abbia esercitato la rivalsa sui propri collaboratori. L’eventuale eccedenza che non ha trovato capienza nel

reddito dell’attività è deducibile dal reddito complessivo del contribuente.

Componenti di reddito riferiti a esercizi precedenti

I componenti positivi e negativi di reddito, riferiti ad esercizi precedenti a quello da cui ha effetto il regime

dei contribuenti minimi.

Cespiti

Una delle principali condizioni per poter accedere al regime dei minimi è che il contribuente nel triennio

precedente non abbia effettuato acquisti di beni strumentali per un ammontare superiore a 15.000

euro.

Il valore degli acquisti di beni strumentali è costituito dall’ammontare dei corrispettivi relativi all’acquisto

dei beni mobili e immobili, effettuato anche presso soggetti non titolari di partita IVA.

Il limite di 15.000 euro va riferito all’intero triennio precedente e non va ragguagliato ad anno. All’importo

di 15.000 euro occorre far riferimento, pertanto, anche nell’eventualità che l’attività sia iniziata da meno

di tre anni. Ai fini della verifica delle predette condizioni si precisa che:

per i beni strumentali solo in parte utilizzati nell’ambito dell’attività di impresa o di lavoro

autonomo si considera il 50% dei relativi corrispettivi;

i beni strumentali ad uso promiscuo (autovetture e telefonini) rilevano, ai fini della

determinazione del valore complessivo degli acquisti di beni strumentali (15.000 euro), in misura

pari al 50% dei relativi corrispettivi, al netto dell’IVA;

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rilevano anche i canoni di locazione (compresi quelli pagati per l’affitto dell’immobile in cui si

svolge l’attività) e di noleggio corrisposti; mentre non rilevano i beni posseduti in comodato d’uso

gratuito;

in caso di utilizzo di un bene strumentale mediante un contratto di leasing, concorre l’importo dei

canoni di leasing corrisposti nel triennio solare precedente;

ai fini della determinazione del limite dei 15.000 euro, non devono essere presi in considerazione

taluni costi riferibili ad attività immateriali, come quello sostenuto per l’avviamento o altri

elementi immateriali comunque riferibili all’attività, che non si caratterizzano per il loro concreto

utilizzo nell’ambito dell’attività d’impresa o di lavoro autonomo;

nel limite dei 15mila euro di beni strumentali nel triennio precedente, va considerato il

corrispettivo complessivamente pagato, anche nel caso in cui, per l’acquisizione del bene, si sia

beneficiato di un contributo a fondo perduto in conto impianti;

il triennio precedente a cui far riferimento è quello solare, a prescindere dall'effettiva operatività

del soggetto; pertanto, un'impresa che ha aperto partita IVA nel 2005 ma ha avviato l'attività solo

l'anno successivo, volendo accedere al regime semplificato nel 2008, dovrà conteggiare nel limite

dei 15mila euro i beni strumentali acquistati nel triennio 2005-2007, compresi quindi quelli del

2005, anno in cui risultava ancora inattiva;

al fine della verifica dei requisiti di accesso al regime dei minimi, i contribuenti che si avvalgono di

strutture polifunzionali devono distinguere, secondo criteri oggettivi, i costi sostenuti per

acquisire la disponibilità di beni strumentali, da quelli sostenuti per godere di servizi connessi allo

svolgimento dell’attività. Il criterio oggettivo determinante è la qualificazione delle prestazioni

effettuata dalle parti in sede contrattuale; in particolare, qualora fosse pattuito un corrispettivo

unico al fine della verifica del requisito relativo ai beni strumentali, occorre considerare l’intero

costo sostenuto nel triennio precedente. Diversamente rileva il solo costo sostenuto a titolo di

locazione o di noleggio qualora dal contratto sia possibile una sua distinta quantificazione;

nell’ipotesi di donazione d’azienda con prosecuzione dell’attività in regime di continuità dei valori

fiscali, il donatario continua a svolgere senza soluzione di continuità la stessa attività del donante.

Pertanto, ai fini della verifica delle condizioni di accesso al regime, rilevano gli acquisti di beni

strumentali effettuati dal donante nel triennio precedente a quello di entrata nel regime da parte

del donatario.

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Le differenze tra il regime forfetario e quello “di vantaggio” in sintesi

Nel nuovo regime non è stabilito un limite temporale di applicazione, pertanto il nuovo regime

trova applicazione anche dopo i primi cinque anni di attività ed il compimento del 35° anno di età.

Il limite dei compensi o ricavi che non deve essere superato per fruire del regime forfetario non è

più stabilito nella misura fissa di 30.000 euro, uguale per tutte le attività esercitate, ma sono

stabiliti limiti diversi a seconda del codice Ateco che contraddistingue ciascuna attività

L’imposta sostitutiva, la cui aliquota sale dal 5% al 15%

Il reddito imponibile è determinato applicando all’ammontare dei ricavi o compensi percepiti un

coefficiente di redditività che varia dal 40 per cento (per le attività di commercio all’ingrosso

e al dettaglio, di commercio ambulante di prodotti alimentari e bevande, dei servizi di alloggio e di

ristorazione) al 78 per cento (per le attività professionali, scientifiche, tecniche, sanitarie, di

istruzione, di servizi finanziari ed assicurativi). Non può, di conseguenza, essere dichiarata una

perdita, contrariamente al vecchio regime, poiché in esso la deduzione dei costi avveniva in

maniera analitica (costo per costo).

Per fruire del regime “dei minimi” non si dovevano sostenere spese per lavoratori dipendenti o

collaboratori né effettuare nel triennio solare precedente acquisti di beni strumentali per un

ammontare complessivo superiore a 15.000 euro. Si può, invece, accedere al nuovo regime

forfetario anche in presenza di spese per prestazioni lavorative - se le stesse non superano il

limite complessivo annuo di 5.000 euro lordi

Il versamento dei contributi fissi INPS dovuti da artigiani e commercianti, può essere derogato e

sostituito da un unico versamento percentuale effettuato, anche a rate, in sede di dichiarazione

dei redditi; ciò non era possibile co il vecchio regime.

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Normativa e prassi

Art. 13 L. 23 dicembre 2000, n. 388 Regime forfetario per le nuove iniziative produttive, introdotto

nel 2000 Art. 13. (Regime fiscale forfetario per le nuove iniziative imprenditoriali e di lavoro autonomo) Le persone fisiche che intraprendono un'attività artistica o professionale ovvero

d'impresa, ai sensi, rispettivamente, degli articoli 49 e 51 del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, possono avvalersi, per il periodo d'imposta in cui l'attività è iniziata e per i due successivi, di un regime fiscale forfetario che prevede il pagamento di un'imposta sostitutiva dell'imposta sul reddito delle persone fisiche, pari al 10 per cento del reddito di lavoro autonomo o d'impresa, determinato rispettivamente ai sensi dell'articolo 50 o dell'articolo 79 del citato testo unico. Nel caso di imprese di cui all'articolo 5, comma 4, dello stesso testo unico, l'imposta sostitutiva è dovuta dall'imprenditore. 2. Il beneficio di cui al comma 1 è riconosciuto a condizione che: a) il contribuente non abbia esercitato negli ultimi tre anni attività artistica o professionale ovvero d'impresa, anche in forma associata o familiare; b) l'attività da esercitare non costituisca, in nessun modo, mera prosecuzione di altra attività precedentemente svolta sotto forma di lavoro dipendente o autonomo, escluso il caso in cui l'attività precedentemente svolta consista nel periodo di pratica obbligatoria ai fini dell'esercizio di arti o professioni; c) sia realizzato un ammontare di compensi di lavoro autonomo non superiore a lire 60 milioni o un ammontare di ricavi non superiore a lire 60 milioni per le imprese aventi per oggetto prestazioni di servizi ovvero a lire 120 milioni per le imprese aventi per oggetto altre attività; d) qualora venga proseguita un'attività d'impresa svolta in precedenza da altro soggetto, l'ammontare dei relativi ricavi, realizzati nel periodo d'imposta precedente quello di riconoscimento del predetto beneficio, non sia superiore a lire 60 milioni per le imprese aventi per oggetto prestazioni di servizi ovvero a lire 120 milioni per le imprese aventi per oggetto altre attività; e) siano regolarmente adempiuti gli obblighi previdenziali, assicurativi e amministrativi. 3. Il regime forfetario cessa di avere efficacia e il contribuente è assoggettato a tassazione ordinaria: a) a decorrere dal periodo d'imposta successivo a quello nel quale i compensi o i ricavi conseguiti superano gli importi indicati al comma 2, lettera c); b) a decorrere dallo stesso periodo d'imposta nel quale i compensi o i ricavi superano del 50 per cento gli importi indicati al comma 2, lettera c); in tale caso sarà assoggettato a tassazione nei modi ordinari l'intero reddito d'impresa o di lavoro autonomo conseguito nel periodo d'imposta.

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4. I contribuenti che si avvalgono del regime fiscale di cui al comma 1 possono farsi assistere negli adempimenti tributari dall'ufficio delle entrate competente in ragione del domicilio fiscale. In tal caso, devono munirsi di un'apparecchiatura informatica corredata di accessori idonei da utilizzare per la connessione con il sistema informativo del Dipartimento delle entrate del Ministero delle finanze. 5. Ai contribuenti che si avvalgono del regime di cui al presente articolo, è attribuito un credito d'imposta, utilizzabile in compensazione ai sensi del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, nella misura del 40 per cento della parte del prezzo unitario d'acquisto dell'apparecchiatura informatica e degli accessori di cui al comma 4. Il predetto credito è riconosciuto per un importo non superiore a lire seicentomila e spetta anche in caso di acquisizione dei beni in locazione finanziaria. In tale caso il credito è commisurato al 40 per cento del prezzo di acquisto ed è liquidato con riferimento ai canoni di locazione pagati in ciascun periodo d'imposta, fino a concorrenza di lire seicentomila. Il credito d'imposta non concorre alla formazione del reddito imponibile e non è rimborsabile. 6. Fermi restando l'obbligo di conservare, ai sensi dell'articolo 22 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, e successive modificazioni, i documenti ricevuti ed emessi e, se prescritti, gli obblighi di fatturazione e di certificazione dei corrispettivi, i soggetti ammessi al regime forfetario previsto al comma 1 sono esonerati dagli obblighi di registrazione e di tenuta delle scritture contabili, rilevanti ai fini delle imposte dirette, dell'IRAP e dell'imposta sul valore aggiunto (IVA), nonché dalle liquidazioni e dai versamenti periodici rilevanti ai fini dell'IVA previsti dal decreto del Presidente della Repubblica 23 marzo 1998, n. 100. 7. Ai fini contributivi, previdenziali ed extratributari, nonché del riconoscimento delle detrazioni per carichi di famiglia ai sensi dell'articolo 12, comma 3, del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni, la posizione dei contribuenti che si avvalgono del regime previsto al comma 1 è valutata tenendo conto dell'ammontare che, ai sensi dello stesso comma 1, costituisce base imponibile per l'applicazione dell'imposta sostitutiva. 8. Per l'accertamento, la riscossione, le sanzioni e il contenzioso, si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni in materia di imposte sui redditi. Nei confronti dei contribuenti che hanno fruito del regime di cui al presente articolo e per i quali risultino inesistenti le condizioni richieste per fruire dello stesso si applicano, in particolare, le sanzioni di cui all'articolo 1, commi 2 e 3, del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 471. 9. Con uno o più decreti del Ministero delle finanze sono dettate le disposizioni necessarie per l'attuazione del presente articolo.

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Art 27 L. 6 luglio 2011, n. 98 Regime “ex minimi” modificato nel introdotto nel 1998 e sostitutito

nel 2011 con i c.d. Regime di vantaggio per l'imprenditoria giovanile e la mobilità

1. Per favorire la costituzione di nuove imprese da parte di giovani ovvero di coloro che perdono il lavoro e, inoltre, per favorire la costituzione di nuove imprese, gli attuali regimi forfettari sono riformati e concentrati in funzione di questi obiettivi. Conseguentemente, a partire dal 1° gennaio 2012, il regime di cui all'articolo 1, commi da 96 a 117, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, si applica, per il periodo d'imposta in cui l'attività è iniziata e per i quattro successivi, esclusivamente alle persone fisiche: a) che intraprendono un'attività d'impresa, arte o professione; b) che l'hanno intrapresa successivamente al 31 dicembre 2007. L'imposta sostitutiva dell'imposta sui redditi e delle addizionali regionali e comunali prevista dal comma 105 dell'articolo 1 della legge n. 244 del 24 dicembre 2007 è ridotta al 5 per cento. Il regime di cui ai periodi precedenti è applicabile anche oltre il quarto periodo di imposta successivo a quello di inizio dell'attività ma non oltre il periodo di imposta di compimento del trentacinquesimo anno di età. 2. Il beneficio di cui al comma 1 è riconosciuto a condizione che: a) il contribuente non abbia esercitato, nei tre anni precedenti l'inizio dell'attività di cui al comma 1, attività artistica, professionale ovvero d'impresa, anche in forma associata o familiare; b) l'attività da esercitare non costituisca, in nessun modo, mera prosecuzione di altra attività precedentemente svolta sotto forma di lavoro dipendente o autonomo, escluso il caso in cui l'attività precedentemente svolta consista nel periodo di pratica obbligatoria ai fini dell'esercizio di arti o professioni; c) qualora venga proseguita un'attività d'impresa svolta in precedenza da altro soggetto, l'ammontare dei relativi ricavi, realizzati nel periodo d'imposta precedente quello di riconoscimento del predetto beneficio, non sia superiore a 30.000 euro. 3. Coloro che, per effetto delle disposizioni di cui al comma 1, pur avendo le caratteristiche di cui ai commi 96 e 99 dell'articolo 1 della legge 24 dicembre 2007, n. 244, non possono beneficiare del regime semplificato per i contribuenti minimi ovvero ne fuoriescono, fermi restando l'obbligo di conservare, ai sensi dell'articolo 22 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, e successive modificazioni, i documenti ricevuti ed emessi e, se prescritti, gli obblighi di fatturazione e di certificazione dei corrispettivi, sono esonerati dagli obblighi di registrazione e di tenuta delle scritture contabili, rilevanti ai fini delle imposte dirette e dell'imposta sul valore aggiunto, nonché dalle liquidazioni e dai versamenti periodici rilevanti ai fini dell'IVA previsti dal decreto del Presidente della Repubblica 23 marzo 1998, n. 100. I soggetti di cui al periodo precedente sono altresì esenti dall'imposta regionale sulle attività produttive di cui al decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446.

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4. Il regime di cui al comma 3 cessa di avere applicazione dall'anno successivo a quello in cui viene meno una delle condizioni di cui al comma 96 ovvero si verifica una delle fattispecie indicate al comma 99 dell'articolo 1 della legge 24 dicembre 2007, n. 244. 5. I soggetti di cui al comma 3 possono optare per l'applicazione del regime contabile ordinario. L'opzione, valida per almeno un triennio, è comunicata con la prima dichiarazione annuale da presentare successivamente alla scelta operata. Trascorso il periodo minimo di permanenza nel regime ordinario, l'opzione resta valida per ciascun anno successivo, fino a quando permane la concreta applicazione della scelta operata. 6. Con uno o più provvedimenti del direttore dell'Agenzia delle entrate sono dettate le disposizioni necessarie per l'attuazione dei commi precedenti. 7. Il primo e il secondo periodo del comma 117 dell'articolo 1 della legge 24 dicembre 2007, n. 244, sono soppressi. Al terzo periodo le parole: "Ai fini dell'applicazione delle disposizioni del periodo precedente," sono soppresse.]

Art. 1, co. da 96 a 115 e 117, della L. 24 dicembre 2007, n. 244 Regime di vantaggio per l'imprenditoria giovanile e la mobilità

96. Ai fini dell'applicazione del regime previsto dai commi da 96 a 117, si considerano contribuenti minimi le persone fisiche esercenti attività di impresa, arti o professioni che, al contempo: a) nell'anno solare precedente: 1) hanno conseguito ricavi ovvero hanno percepito compensi, ragguagliati ad anno, non superiori a 30.000 euro; 2) non hanno effettuato cessioni all'esportazione; 3) non hanno sostenuto spese per lavoratori dipendenti o collaboratori di cui all'articolo 50, comma 1, lettere c) e c-bis), del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, anche assunti secondo la modalità riconducibile a un progetto, programma di lavoro o fase di esso, ai sensi degli articoli 61 e seguenti del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276, né erogato somme sotto forma di utili da partecipazione agli associati di cui all'articolo 53, comma 2, lettera c), dello stesso testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 917 del 1986; b) nel triennio solare precedente non hanno effettuato acquisti di beni strumentali, anche mediante contratti di appalto e di locazione, pure finanziaria, per un ammontare complessivo superiore a 15.000 euro 97. Agli effetti del comma 96 le cessioni all'esportazione e gli acquisti di beni strumentali si considerano effettuati sulla base dei criteri di cui all'articolo 6 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633. 98. Le persone fisiche che intraprendono l'esercizio di imprese, arti o professioni possono avvalersi del regime dei contribuenti minimi comunicando, nella dichiarazione di inizio di attività di cui all'articolo 35 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, di presumere la sussistenza dei requisiti di cui ai commi 96 e 99. 99. Non sono considerati contribuenti minimi: a) le persone fisiche che si avvalgono di regimi speciali ai fini dell'imposta sul valore aggiunto; b) i soggetti non residenti; c) i soggetti che in via esclusiva o prevalente effettuano cessioni di fabbricati o porzioni di fabbricato, di terreni edificabili di cui all'articolo 10, numero 8), del decreto del Presidente della Repubblica 26

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ottobre 1972, n. 633, e di mezzi di trasporto nuovi di cui all'articolo 53, comma 1, del decreto-legge 30 agosto 1993, n. 331, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 ottobre 1993, n. 427; d) gli esercenti attività d'impresa o arti e professioni in forma individuale che contestualmente partecipano a società di persone o associazioni di cui all'articolo 5 del citato testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, ovvero a società a responsabilità limitata di cui all'articolo 116 del medesimo testo unico. 100. I contribuenti minimi non addebitano l'imposta sul valore aggiunto a titolo di rivalsa e non hanno diritto alla detrazione dell'imposta sul valore aggiunto assolta, dovuta o addebitata sugli acquisti anche intracomunitari e sulle importazioni. I medesimi contribuenti, per gli acquisti intracomunitari e per le altre operazioni per le quali risultano debitori dell'imposta, integrano la fattura con l'indicazione dell'aliquota e della relativa imposta, che versano entro il giorno 16 del mese successivo a quello di effettuazione delle operazioni. 101. L'applicazione del regime di cui ai commi da 96 a 117 comporta la rettifica della detrazione di cui all'articolo 19-bis2 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633. La stessa rettifica si applica se il contribuente transita, anche per opzione, al regime ordinario dell'imposta sul valore aggiunto. Il versamento è effettuato in un'unica soluzione, ovvero in cinque rate annuali di pari importo senza applicazione degli interessi. La prima o unica rata è versata entro il termine per il versamento a saldo dell'imposta sul valore aggiunto relativa all'anno precedente a quello di applicazione del regime dei contribuenti minimi; le successive rate sono versate entro il termine per il versamento a saldo dell'imposta sostitutiva di cui al comma 105 del presente articolo. Il debito può essere estinto anche mediante compensazione ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241. 102. Nella dichiarazione relativa all'ultimo anno in cui è applicata l'imposta sul valore aggiunto nei modi ordinari si tiene conto anche dell'imposta relativa alle operazioni indicate nell'ultimo comma dell'articolo 6 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, per le quali non si è ancora verificata l'esigibilità. 103. L'eccedenza detraibile emergente dalla dichiarazione, presentata dai contribuenti minimi, relativa all'ultimo anno in cui l'imposta sul valore aggiunto è applicata nei modi ordinari può essere chiesta a rimborso ai sensi dell'articolo 30, terzo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, ovvero può essere utilizzata in compensazione ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241. 104. I contribuenti minimi sono esenti dall'imposta regionale sulle attività produttive di cui al decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446. Il reddito di impresa o di lavoro autonomo è costituito dalla differenza tra l'ammontare dei ricavi o compensi percepiti nel periodo di imposta e quello delle spese sostenute nel periodo stesso nell'esercizio dell'attività di impresa o dell'arte o della professione; concorrono, altresì, alla formazione del reddito le plusvalenze e le minusvalenze dei beni relativi all'impresa o all'esercizio di arti o professioni. I contributi previdenziali versati in ottemperanza a disposizioni di legge, compresi quelli corrisposti per conto dei collaboratori dell'impresa familiare fiscalmente a carico, ai sensi dell'articolo 12 del citato testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni, ovvero, se non fiscalmente a carico, qualora il titolare non abbia esercitato il diritto di rivalsa sui collaboratori stessi, si deducono dal reddito determinato ai sensi del presente comma. 105. Sul reddito determinato ai sensi del comma 104 si applica un'imposta sostitutiva dell'imposta sui redditi e delle addizionali regionali e comunali

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pari al 20 per cento. Nel caso di imprese familiari di cui all'articolo 5, comma 4, del citato testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, l'imposta sostitutiva, calcolata sul reddito al lordo delle quote assegnate al coniuge e ai collaboratori familiari, è dovuta dall'imprenditore. Si applicano le disposizioni in materia di versamento dell'imposta sui redditi delle persone fisiche. 106. I componenti positivi e negativi di reddito riferiti a esercizi precedenti a quello da cui ha effetto il presente regime, la cui tassazione o deduzione è stata rinviata in conformità alle disposizioni del citato testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 917 del 1986 che consentono o dispongono il rinvio, partecipano per le quote residue alla formazione del reddito dell'esercizio precedente a quello di efficacia del predetto regime solo per l'importo della somma algebrica delle predette quote eccedente l'ammontare di 5.000 euro. In caso di importo non eccedente il predetto ammontare di 5.000 euro, le quote si considerano azzerate e non partecipano alla formazione del reddito del suddetto esercizio. In caso di importo negativo della somma algebrica lo stesso concorre integralmente alla formazione del predetto reddito. 107. Le perdite fiscali generatesi nei periodi d'imposta anteriori a quello da cui decorre il regime dei contribuenti minimi possono essere computate in diminuzione del reddito determinato ai sensi dei commi da 96 a 117 secondo le regole ordinarie stabilite dal citato testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917. 108. Le perdite fiscali generatesi nel corso dell'applicazione del regime dei contribuenti minimi sono computate in diminuzione del reddito conseguito nell'esercizio d'impresa, arte o professione dei periodi d'imposta successivi, ma non oltre il quinto, per l'intero importo che trova capienza in essi. Si applicano, ove ne ricorrano le condizioni, le disposizioni dell'ultimo periodo del comma 3 dell'articolo 8 del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917. 109. Ai fini delle imposte sui redditi, fermo restando l'obbligo di conservare, ai sensi dell'articolo 22 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, i documenti ricevuti ed emessi, i contribuenti minimi sono esonerati dagli obblighi di registrazione e di tenuta delle scritture contabili. La dichiarazione dei redditi è presentata nei termini e con le modalità definiti nel regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322. Ai fini dell'imposta sul valore aggiunto, i contribuenti minimi sono esonerati dal versamento dell'imposta e da tutti gli altri obblighi previsti dal decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, ad eccezione degli obblighi di numerazione e di conservazione delle fatture di acquisto e delle bollette doganali e di certificazione dei corrispettivi. I contribuenti minimi sono, altresì, esonerati dalla presentazione degli elenchi di cui all'articolo 8-bis, comma 4-bis, del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322, e successive modificazioni. 110. I contribuenti minimi possono optare per l'applicazione dell'imposta sul valore aggiunto e delle imposte sul reddito nei modi ordinari. L'opzione, valida per almeno un triennio, è comunicata con la prima dichiarazione annuale da presentare successivamente alla scelta operata. Trascorso il periodo minimo di permanenza nel regime normale, l'opzione resta valida per ciascun anno successivo, fino a quando permane la concreta applicazione della scelta operata. In deroga alle disposizioni del presente comma, l'opzione esercitata per il periodo d'imposta 2008 può essere revocata con effetto dal successivo periodo d'imposta; la revoca è comunicata con la prima dichiarazione annuale da presentare

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successivamente alla scelta operata. 111. Il regime dei contribuenti minimi cessa di avere applicazione dall'anno successivo a quello in cui viene meno una delle condizioni di cui al comma 96 ovvero si verifica una delle fattispecie indicate al comma 99. Il regime cessa di avere applicazione dall'anno stesso in cui i ricavi o i compensi percepiti superano il limite di cui al comma 96, lettera a), numero 1), di oltre il 50 per cento. In tal caso sarà dovuta l'imposta sul valore aggiunto relativa ai corrispettivi delle operazioni imponibili effettuate nell'intero anno solare, determinata mediante scorporo ai sensi dell'ultimo comma dell'articolo 27 del decreto del Presidente della Repubblica n. 633 del 1972 per la frazione d'anno antecedente il superamento del predetto limite o la corresponsione dei predetti compensi, salvo il diritto alla detrazione dell'imposta sugli acquisti relativi al medesimo periodo. La cessazione dall'applicazione del regime dei contribuenti minimi, a causa del superamento di oltre il 50 per cento del limite di cui al comma 96, lettera a), numero 1), comporta l'applicazione del regime ordinario per i successivi tre anni. 112. Nel caso di passaggio da un periodo di imposta soggetto al regime previsto dai commi da 96 a 117 a un periodo di imposta soggetto a regime ordinario, al fine di evitare salti o duplicazioni di imposizione, i ricavi, i compensi e le spese sostenute che, in base alle regole del regime di cui ai predetti commi, hanno già concorso a formare il reddito non assumono rilevanza nella determinazione del reddito dei periodi di imposta successivi ancorché di competenza di tali periodi; viceversa quelli che, ancorché di competenza del periodo soggetto al regime di cui ai citati commi, non hanno concorso a formare il reddito imponibile del periodo, assumono rilevanza nei periodi di imposta successivi nel corso dei quali si verificano i presupposti previsti dal regime di cui ai medesimi commi. Corrispondenti criteri si applicano per l'ipotesi inversa di passaggio dal regime ordinario di tassazione a quello previsto dai commi da 96 a 117. Con i provvedimenti di cui al comma 115 possono essere dettate disposizioni attuative del presente comma. 113. I contribuenti minimi sono esclusi dall'applicazione degli studi di settore di cui all'articolo 62- bis del decreto-legge 30 agosto 1993, n. 331, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 ottobre 1993, n. 427. 114. Per l'accertamento, la riscossione, le sanzioni e il contenzioso, si applicano, in quanto compatibili, le ordinarie disposizioni in materia di imposte dirette, imposta sul valore aggiunto e imposta regionale sulle attività produttive. In caso di infedele indicazione da parte dei contribuenti minimi dei dati attestanti i requisiti e le condizioni di cui ai commi 96 e 99 che determinano la cessazione del regime previsto dai commi da 96 a 117, le misure delle sanzioni minime e massime stabilite dal decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 471, sono aumentate del 10 per cento se il maggior reddito accertato supera del 10 per cento quello dichiarato. Il regime dei contribuenti minimi cessa di avere applicazione dall'anno successivo a quello in cui, a seguito di accertamento divenuto definitivo, viene meno una delle condizioni di cui al comma 96 ovvero si verifica una delle fattispecie indicate al comma 99. Il regime cessa di avere applicazione dall'anno stesso in cui l'accertamento è divenuto definitivo, nel caso in cui i ricavi o i compensi definitivamente accertati superino il limite di cui al comma 96, lettera a), numero 1), di oltre il 50 per cento. In tale ultimo caso operano le disposizioni di cui al terzo periodo del comma 111. 115. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze sono dettate le disposizioni necessarie per l'attuazione dei commi da 96 a 114. Con uno o più provvedimenti del direttore dell'Agenzia delle entrate sono stabilite le modalità applicative, anche in riferimento a eventuali modalità di presentazione della dichiarazione diverse da quelle

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previste dal regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322. 116. Sono abrogati l'articolo 32-bis del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, l'articolo 14 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, e l'articolo 3, commi da 165 a 170, della legge 23 dicembre 1996, n. 662. I contribuenti che hanno esercitato l'opzione di cui all'articolo 32- bis, comma 7, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, possono applicare le disposizioni di cui ai commi da 96 a 117 del presente articolo, per il periodo d'imposta 2008, anche se non è trascorso il periodo minimo di permanenza nel regime normale previsto dalla predetta disposizione. In tal caso la revoca di cui all'ultimo periodo del predetto articolo 32-bis, comma 7, è comunicata con la prima dichiarazione annuale da presentare successivamente alla scelta operata e si applicano le disposizioni di cui al comma 101 del presente articolo. All'articolo 41, comma 2-bis, del decreto-legge 30 agosto 1993, n. 331, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 ottobre 1993, n. 427, e successive modificazioni, le parole: «che applicano il regime di franchigia di cui all'articolo 32-bis del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633» sono sostituite dalle seguenti: «che applicano, agli effetti dell'imposta sul valore aggiunto, il regime di franchigia». 117. Le disposizioni di cui ai commi da 96 a 116 si applicano a decorrere dal 1o gennaio 2008. Ai fini del calcolo dell'acconto dell'imposta sul reddito delle persone fisiche dovuto per l'anno in cui avviene il passaggio dal regime ordinario di tassazione a quello previsto per i contribuenti minimi, non si tiene conto delle disposizioni di cui ai commi da 96 a 116. Ai fini dell'applicazione delle disposizioni del periodo precedente, nel caso di imprese familiari di cui all'articolo 5, comma 4, del citato testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, l'acconto è dovuto dal titolare anche per la quota imputabile ai collaboratori dell'impresa familiare.

Legge di stabilità 190/2014 Art. 1 commi 54-88 54. I contribuenti persone fisiche esercenti attività d'impresa, arti o professioni applicano il regime forfetario di cui al presente comma e ai commi da 55 a 89 del presente articolo se, al contempo, nell'anno precedente:

a) hanno conseguito ricavi ovvero hanno percepito compensi, ragguagliati ad anno, non superiori ai limiti indicati nell'allegato n. 4 annesso alla presente legge, diversi a seconda del codice ATECO che contraddistingue l'attività esercitata;

b) hanno sostenuto spese per un ammontare complessivamente non superiore ad euro 5.000 lordi per lavoro accessorio di cui all'articolo 70 del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276, e successive modificazioni, per lavoratori dipendenti, collaboratori di cui all'articolo 50, comma 1, lettere c) e c-bis), del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni, anche assunti secondo la modalità riconducibile a un progetto ai sensi degli articoli 61 e seguenti del citato decreto legislativo n. 276 del 2003, e successive modificazioni, comprese le somme erogate sotto forma di utili da partecipazione agli associati di cui all'articolo 53, comma 2, lettera c), e le spese per prestazioni di lavoro di cui all'articolo 60 del citato testo

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unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 917 del 1986, e successive modificazioni;

c) il costo complessivo, al lordo degli ammortamenti, dei beni strumentali alla chiusura dell'esercizio non supera 20.000 euro. Ai fini del calcolo del predetto limite:

1) per i beni in locazione finanziaria rileva il costo sostenuto dal concedente;

2) per i beni in locazione, noleggio e comodato rileva il valore normale dei medesimi determinato ai sensi dell'articolo 9 del citato testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 917 del 1986, e successive modificazioni;

3) i beni, detenuti in regime di impresa o arte e professione, utilizzati promiscuamente per l'esercizio dell'impresa, dell'arte o professione e per l'uso personale o familiare del contribuente, concorrono nella misura del 50 per cento;

4) non rilevano i beni il cui costo unitario non è superiore ai limiti di cui agli articoli 54, comma 2, secondo periodo, e 102, comma 5, del citato testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 917 del 1986, e successive modificazioni;

5) non rilevano i beni immobili, comunque acquisiti, utilizzati per l'esercizio dell'impresa, dell'arte o della professione;

d) i redditi conseguiti nell'attività d'impresa, dell'arte o della professione sono in misura prevalente rispetto a quelli eventualmente percepiti come redditi di lavoro dipendente e redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente, di cui rispettivamente agli articoli 49 e 50 del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917; la verifica della suddetta prevalenza non è, comunque, rilevante se il rapporto di lavoro è cessato o la somma dei redditi d'impresa, dell'arte o professione e di lavoro dipendente o assimilato non eccede l'importo di 20.000 euro.

55. Ai fini dell'individuazione del limite dei ricavi e dei compensi di cui al comma 54, lettera a), per l'accesso al regime:

a) non rilevano i ricavi e i compensi derivanti dall'adeguamento agli studi di settore di cui all'articolo 62-bis del decreto-legge 30 agosto 1993, n. 331, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 ottobre 1993, n. 427, e successive modificazioni, e ai parametri di cui alla legge 28 dicembre 1995, n. 549;

b) nel caso di esercizio contemporaneo di attività contraddistinte da differenti codici ATECO, si assume il limite più elevato dei ricavi e dei compensi relativi alle diverse attività esercitate.

56. Le persone fisiche che intraprendono l'esercizio di imprese, arti o professioni possono avvalersi del regime forfetario comunicando, nella dichiarazione di inizio di attività di cui all'articolo 35 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e successive modificazioni, di presumere la sussistenza dei requisiti di cui al comma 54 del presente articolo.

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57. Non possono avvalersi del regime forfetario:

a) le persone fisiche che si avvalgono di regimi speciali ai fini dell'imposta sul valore aggiunto o di regimi forfetari di determinazione del reddito;

b) i soggetti non residenti, ad eccezione di quelli che sono residenti in uno degli Stati membri dell'Unione europea o in uno Stato aderente all'Accordo sullo Spazio economico europeo che assicuri un adeguato scambio di informazioni e che producono nel territorio dello Stato italiano redditi che costituiscono almeno il 75 per cento del reddito complessivamente prodotto;

c) i soggetti che in via esclusiva o prevalente effettuano cessioni di fabbricati o porzioni di fabbricato, di terreni edificabili di cui all'articolo 10, primo comma, numero 8), del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e successive modificazioni, o di mezzi di trasporto nuovi di cui all'articolo 53, comma 1, del decreto-legge 30 agosto 1993, n. 331, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 ottobre 1993, n. 427;

d) gli esercenti attività d'impresa, arti o professioni che partecipano, contemporaneamente all'esercizio dell'attività, a società di persone o associazioni di cui all'articolo 5 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni, ovvero a società a responsabilità limitata di cui all'articolo 116 del medesimo testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 917 del 1986, e successive modificazioni.

58. Ai fini dell'imposta sul valore aggiunto, i contribuenti di cui al comma 54:

a) non esercitano la rivalsa dell'imposta di cui all'articolo 18 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e successive modificazioni, per le operazioni nazionali;

b) applicano alle cessioni di beni intracomunitarie l'articolo 41, comma 2-bis, del decreto-legge 30 agosto 1993, n. 331, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 ottobre 1993, n. 427, e successive modificazioni;

c) applicano agli acquisti di beni intracomunitari l'articolo 38, comma 5, lettera c), del decreto-legge 30 agosto 1993, n. 331, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 ottobre 1993, n. 427, e successive modificazioni;

d) applicano alle prestazioni di servizi ricevute da soggetti non residenti o rese ai medesimi gli articoli 7-ter e seguenti del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e successive modificazioni;

e) applicano alle importazioni, alle esportazioni e alle operazioni ad esse assimilate le disposizioni di cui al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e successive modificazioni, ferma restando l'impossibilità di avvalersi della facoltà di acquistare senza applicazione dell'imposta ai sensi dell'articolo 8, primo comma, lettera c), e secondo comma, del medesimo decreto del Presidente della Repubblica n. 633 del 1972, e successive modificazioni. Per le operazioni di cui al presente comma i contribuenti di cui al comma 54 non hanno diritto alla detrazione dell'imposta sul valore aggiunto assolta, dovuta

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o addebitata sugli acquisti ai sensi degli articoli 19 e seguenti del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e successive modificazioni.

59. Salvo quanto disposto dal comma 60, i contribuenti che applicano il regime forfetario sono esonerati dal versamento dell'imposta sul valore aggiunto e da tutti gli altri obblighi previsti dal decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, ad eccezione degli obblighi di numerazione e di conservazione delle fatture di acquisto e delle bollette doganali, di certificazione dei corrispettivi e di conservazione dei relativi documenti. Resta fermo l'esonero dall'obbligo di certificazione di cui all'articolo 2 del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 21 dicembre 1996, n. 696, e successive modificazioni.

60. I contribuenti che applicano il regime forfetario, per le operazioni per le quali risultano debitori dell'imposta, emettono la fattura o la integrano con l'indicazione dell'aliquota e della relativa imposta e versano l'imposta entro il giorno 16 del mese successivo a quello di effettuazione delle operazioni.

61. Il passaggio dalle regole ordinarie di applicazione dell'imposta sul valore aggiunto al regime forfetario comporta la rettifica della detrazione di cui all'articolo 19-bis.2 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, da operarsi nella dichiarazione dell'ultimo anno di applicazione delle regole ordinarie. In caso di passaggio, anche per opzione, dal regime forfetario alle regole ordinarie è operata un'analoga rettifica della detrazione nella dichiarazione del primo anno di applicazione delle regole ordinarie.

62. Nell'ultima liquidazione relativa all'anno in cui è applicata l'imposta sul valore aggiunto è computata anche l'imposta relativa alle operazioni, per le quali non si è ancora verificata l'esigibilità, di cui all'articolo 6, quinto comma, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e successive modificazioni, e all'articolo 32-bis del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134. Nella stessa liquidazione può essere esercitato, ai sensi degli articoli 19 e seguenti del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 633 del 1972, e successive modificazioni, il diritto alla detrazione dell'imposta relativa alle operazioni di acquisto effettuate in vigenza dell'opzione di cui all'articolo 32-bis del citato decreto-legge n. 83 del 2012, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 134 del 2012 e i cui corrispettivi non sono stati ancora pagati.

63. L'eccedenza detraibile emergente dalla dichiarazione presentata dai contribuenti che applicano il regime forfetario, relativa all'ultimo anno in cui l'imposta sul valore aggiunto è applicata nei modi ordinari, può essere chiesta a rimborso ovvero può essere utilizzata in compensazione ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, e successive modificazioni.

64. I soggetti di cui al comma 54 determinano il reddito imponibile applicando all'ammontare dei ricavi o dei compensi percepiti il coefficiente di redditività nella misura indicata nell'allegato n. 4 annesso alla presente legge, diversificata a seconda del codice ATECO che contraddistingue l'attività esercitata. Sul reddito imponibile si applica un'imposta sostitutiva dell'imposta sui redditi, delle addizionali regionali e comunali e

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dell'imposta regionale sulle attività produttive di cui al decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, pari al 15 per cento. Nel caso di imprese familiari di cui all'articolo 5, comma 4, del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, l'imposta sostitutiva, calcolata sul reddito al lordo delle quote assegnate al coniuge e ai collaboratori familiari, è dovuta dall'imprenditore. I contributi previdenziali versati in ottemperanza a disposizioni di legge, compresi quelli corrisposti per conto dei collaboratori dell'impresa familiare fiscalmente a carico, ai sensi dell'articolo 12 del citato testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 917 del 1986, e successive modificazioni, ovvero, se non fiscalmente a carico, qualora il titolare non abbia esercitato il diritto di rivalsa sui collaboratori stessi, si deducono dal reddito determinato ai sensi del presente comma; l'eventuale eccedenza è deducibile dal reddito complessivo ai sensi dell'articolo 10 del citato testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 917 del 1986, e successive modificazioni. Si applicano le disposizioni in materia di versamento dell’imposta sui redditi delle persone fisiche.

65. Al fine di favorire l'avvio di nuove attività, per il periodo d'imposta in cui l'attività è iniziata e per i due successivi, il reddito determinato ai sensi del comma 64 è ridotto di un terzo, a condizione che:

a) il contribuente non abbia esercitato, nei tre anni precedenti l'inizio dell'attività di cui al comma 54, attività artistica, professionale ovvero d'impresa, anche in forma associata o familiare;

b) l'attività da esercitare non costituisca, in nessun modo, mera prosecuzione di altra attività precedentemente svolta sotto forma di lavoro dipendente o autonomo, escluso il caso in cui l'attività precedentemente svolta consista nel periodo di pratica obbligatoria ai fini dell'esercizio di arti o professioni;

c) qualora venga proseguita un'attività svolta in precedenza da altro soggetto, l'ammontare dei relativi ricavi e compensi, realizzati nel periodo d'imposta precedente quello di riconoscimento del predetto beneficio, non sia superiore ai limiti di cui al comma 54.

66. I componenti positivi e negativi di reddito riferiti ad anni precedenti a quello da cui ha effetto il regime forfetario, la cui tassazione o deduzione è stata rinviata in conformità alle disposizioni del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, che dispongono o consentono il rinvio, partecipano per le quote residue alla formazione del reddito dell'esercizio precedente a quello di efficacia del predetto regime. Analoghe disposizioni si applicano ai fini della determinazione del valore della produzione netta.

67. I ricavi e i compensi relativi al reddito oggetto del regime forfetario non sono assoggettati a ritenuta d'acconto da parte del sostituto d'imposta. A tale fine, i contribuenti rilasciano un'apposita dichiarazione dalla quale risulti che il reddito cui le somme afferiscono è soggetto ad imposta sostitutiva.

68. Le perdite fiscali generatesi nei periodi d'imposta anteriori a quello da cui decorre il regime forfetario possono essere computate in diminuzione del reddito determinato ai sensi

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del comma 64 secondo le regole ordinarie stabilite dal testo unico di cui al decreto del Presidente della

Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917.

69. Fermo restando l'obbligo di conservare, ai sensi dell'articolo 22 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, e successive modificazioni, i documenti ricevuti ed emessi, i contribuenti che applicano il regime forfetario sono esonerati dagli obblighi di registrazione e di tenuta delle scritture contabili. La dichiarazione dei redditi è presentata nei termini e con le modalità definiti nel regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322. I contribuenti di cui al comma 54 del presente articolo non sono tenuti a operare le ritenute alla fonte di cui al titolo III del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 600 del 1973, e successive modificazioni; tuttavia, nella dichiarazione dei redditi, i medesimi contribuenti indicano il codice fiscale del percettore dei redditi per i quali all'atto del pagamento degli stessi non è stata operata la ritenuta e l'ammontare dei redditi stessi.

70. I contribuenti che applicano il regime forfetario possono optare per l'applicazione dell'imposta sul valore aggiunto e delle imposte sul reddito nei modi ordinari. L'opzione, valida per almeno un triennio, è comunicata con la prima dichiarazione annuale da presentare successivamente alla scelta operata. Trascorso il periodo minimo di permanenza nel regime ordinario, l'opzione resta valida per ciascun anno successivo, fino a quando permane la concreta applicazione della scelta operata.

71. Il regime forfetario cessa di avere applicazione a partire dall'anno successivo a quello in cui viene meno taluna delle condizioni di cui al comma 54 ovvero si verifica taluna delle fattispecie indicate al comma 57.

72. Nel caso di passaggio da un periodo d'imposta soggetto al regime forfetario a un periodo d'imposta soggetto a regime ordinario, al fine di evitare salti o duplicazioni di imposizione, i ricavi e i compensi che, in base alle regole del regime forfetario, hanno già concorso a formare il reddito non assumono rilevanza nella determinazione del reddito degli anni successivi ancorché di competenza di tali periodi; viceversa i ricavi e i compensi che, ancorché di competenza del periodo in cui il reddito è stato determinato in base alle regole del regime forfetario, non hanno concorso a formare il reddito imponibile del periodo assumono rilevanza nei periodi di imposta successivi nel corso dei quali si verificano i presupposti previsti dal regime forfetario. Corrispondenti criteri si applicano per l'ipotesi inversa di passaggio dal regime ordinario a quello forfetario. Nel caso di passaggio da un periodo di imposta soggetto al regime forfetario a un periodo di imposta soggetto a un diverso regime, le spese sostenute nel periodo di applicazione del regime forfetario non assumono rilevanza nella determinazione del reddito degli anni successivi. Nel caso di cessione, successivamente all'uscita dal regime forfetario, di beni strumentali acquisiti in esercizi precedenti a quello da cui decorre il regime forfetario, ai fini del calcolo dell'eventuale plusvalenza o minusvalenza determinata, rispettivamente, ai sensi degli articoli 86 e 101 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni, si assume come costo

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non ammortizzato quello risultante alla fine dell'esercizio precedente a quello dal quale decorre il regime. Se la cessione concerne beni strumentali acquisiti nel corso del regime forfetario, si assume come costo non ammortizzabile il prezzo di acquisto.

73. I contribuenti che applicano il regime forfetario sono esclusi dall'applicazione degli studi di settore di cui all'articolo 62-bis del decreto-legge 30 agosto 1993, n. 331, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 ottobre 1993, n. 427, e successive modificazioni, e dei parametri di cui all'articolo 3, comma 184, della legge 28 dicembre 1995, n. 549. Con il provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate recante approvazione dei modelli da utilizzare per la dichiarazione dei redditi sono individuati, per i contribuenti che applicano il regime forfetario, specifici obblighi informativi relativamente all'attività svolta.

74. Per l'accertamento, la riscossione, le sanzioni e il contenzioso si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni vigenti in materia di imposte dirette, di imposta sul valore aggiunto e di imposta regionale sulle attività produttive. In caso di infedele indicazione, da parte dei contribuenti, dei dati attestanti i requisiti e le condizioni di cui ai

commi 54 e 57 che determinano la cessazione del regime previsto dai commi da 54 a 89, nonché le condizioni di cui al comma 65, le misure delle sanzioni minime e massime stabilite dal decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 471,

sono aumentate del 10 per cento se il maggiore reddito accertato supera del 10 per cento quello dichiarato. Il regime forfetario cessa di avere applicazione dall'anno successivo a quello in cui, a seguito di accertamento divenuto definitivo, viene meno taluna delle condizioni di cui al comma 54 ovvero si verifica taluna delle fattispecie indicate al comma 57.

75. Ai fini del riconoscimento delle detrazioni per carichi di famiglia ai sensi dell'articolo 12, comma 2, del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni, rileva anche il reddito determinato ai sensi del comma 64 del presente articolo. Tale reddito non rileva ai fini dell'applicazione dell'articolo 13 del citato testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 917 del 1986, e successive modificazioni

76. I soggetti di cui al comma 54 esercenti attività d'impresa possono applicare, ai fini contributivi, il regime forfetario di cui ai commi da 77 a 84.

77. Per i soggetti di cui al comma 76 del presente articolo non trova applicazione il livello minimo imponibile previsto ai fini del versamento dei contributi previdenziali dall'articolo 1, comma 3, della legge 2 agosto 1990, n. 233, e si applica, per l'accredito della contribuzione, la disposizione di cui all'articolo 2, comma 29, della legge 8 agosto 1995, n. 335.

78. Nel caso in cui siano presenti coadiuvanti o coadiutori, il soggetto di cui al comma 76 del presente articolo può indicare la quota di reddito di spettanza dei singoli collaboratori, fino a un massimo, complessivamente, del 49 per cento. Per tali soggetti, il reddito imponibile sul quale calcolare la contribuzione dovuta si determina ai sensi dell'articolo 3-bis del decreto-legge 19 settembre 1992, n. 384, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 novembre 1992, n. 438, e successive modificazioni.

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79. I versamenti a saldo e in acconto dei contributi dovuti agli enti previdenziali da parte dei soggetti di cui al comma 76 sono effettuati entro gli stessi termini previsti per il versamento delle somme dovute in base alla dichiarazione dei redditi.

80. Ai soggetti di cui al comma 76 del presente articolo e ai loro familiari collaboratori, già pensionati presso le gestioni dell'INPS e con più di 65 anni di età, non si applicano le disposizioni di cui all'articolo 59, comma 15, della legge 27 dicembre 1997, n. 449.

81. Ai familiari collaboratori dei soggetti di cui al comma 54 del presente articolo non si applica la riduzione contributiva di tre punti percentuali, prevista dall'articolo 1, comma 2, della legge 2 agosto 1990, n. 233.

82. Il regime contributivo forfetario cessa di avere applicazione a partire dall'anno successivo a quello in cui viene meno taluna delle condizioni di cui al comma 54 ovvero si verifica taluna delle fattispecie di cui al comma 57. La cessazione determina, ai fini previdenziali, l'applicazione del regime ordinario di determinazione e di versamento del contributo dovuto. Il passaggio al regime previdenziale ordinario, in ogni caso, determina l'impossibilità di fruire nuovamente del regime contributivo forfetario, anche laddove sussistano le condizioni di cui al comma 54. Non possono accedere al regime contributivo forfetario neanche i soggetti che ne facciano richiesta, ma per i quali si verifichi il mancato rispetto delle condizioni di cui al comma 54 nell'anno della richiesta stessa.

83. Al fine di fruire del regime contributivo forfetario, i soggetti di cui al comma 54 che intraprendono l'esercizio di un'attività d'impresa presentano, mediante comunicazione telematica, apposita dichiarazione messa a disposizione dall'INPS; i soggetti già esercenti attività d'impresa presentano, entro il termine di decadenza del 28 febbraio di ciascun anno, la medesima dichiarazione. Ove la dichiarazione sia presentata oltre il termine stabilito, nelle modalità indicate, l'accesso al regime forfetario può avvenire a decorrere dall'anno successivo, presentando nuovamente la dichiarazione stessa entro il termine stabilito, ferma restando la permanenza delle condizioni di cui al comma 54

84. Entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge l'Agenzia delle entrate e l'INPS stabiliscono le modalità operative e i termini per la trasmissione dei dati necessari all'attuazione del regime contributivo forfetario

85. Sono abrogati, salvo quanto previsto dal comma 88:

a) l'articolo 13 della legge 23 dicembre 2000, n. 388;

b) l'articolo 27 del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111;

c) l'articolo 1, commi da 96 a 115 e 117, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, e successive modificazioni.

86. I soggetti che nel periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2014 si avvalgono del regime fiscale forfetario di cui all'articolo 13 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, del regime fiscale di vantaggio di cui all'articolo 27, commi 1 e 2, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98,

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convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, o del regime contabile forfetario di cui all'articolo 27, comma 3, del medesimo decreto-legge n. 98 del 2011, in possesso dei requisiti previsti dal comma 54 del presente articolo, applicano il regime forfetario, salva opzione per l'applicazione dell'imposta sul valore aggiunto e delle imposte sul reddito nei modi ordinari.

87. I soggetti che nel periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2014 si avvalgono del regime fiscale forfetario di cui all'articolo 13 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, o del regime fiscale di vantaggio di cui all'articolo 27, commi 1 e 2, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, possono applicare, laddove in possesso dei requisiti previsti dalla legge, il regime di cui al comma 65 del presente articolo per i soli periodi d'imposta che residuano al completamento del triennio forfetario.

88. I soggetti che nel periodo di imposta in corso al 31 dicembre 2014 si avvalgono del regime fiscale di vantaggio di cui all'articolo 27, commi 1 e 2, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, possono continuare ad avvalersene per il periodo che residua al completamento del quinquennio forfetario e comunque fino al compimento del trentacinquesimo anno di età. 89. Le disposizioni dei commi da 54 a 88 si applicano a decorrere dal periodo di imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2014. Con decreti di natura non regolamentare del Ministro dell'economia e delle finanze possono essere dettate le disposizioni necessarie per l'attuazione dei commi da 54 a 88. Con provvedimenti del direttore dell'Agenzia delle entrate sono stabilite le relative modalità applicative.

Relazione alla legge di stabilità 2015 La disposizione in commento istituisce, per gli esercenti attività d’impresa e arti e professioni in forma individuale, un regime forfetario di determinazione del reddito da assoggettare a un’unica imposta in sostituzione i quelle dovute, prevedendo, al contempo, un regime contributivo opzionale per le imprese che prevede la soppressione del versamento dei contributi sul minimale di reddito.

Il nuovo assetto determina anche la soppressione dei regimi “di favore” vigenti (regime fiscale di vantaggio, disciplina delle nuove iniziative produttive, regime contabile forfetario) caratterizzati, talvolta, da incoerenze e sovrapposizioni normative, ferma restando la salvaguardia delle attività già intraprese applicando i regimi previgenti. Si tratta di una significativa revisione delle regole di tassazione dei redditi delle piccole imprese e, in parte, dei lavoratori autonomi, nell’ottica della semplificazione e della razionalizzazione, cercando di limitare complessità e incertezze applicative.

L’obiettivo è quello di rendere più coerente il sistema di tassazione delle piccole imprese e più semplice l’applicazione delle norme e la determinazione delle basi imponibili, riducendo i costi di adempimento per i contribuenti. In particolare, i commi da 1 a 31 introducono un nuovo regime forfetario per imprese e professionisti esercenti l’attività in forma individuale. I soggetti

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interessati sono persone fisiche con struttura e capacità produttiva di scarsa entità che operano in qualità di fornitori di beni o servizi. II regime forfetario ha alcuni punti in comune con il precedente regime dei minimi di cui alla legge n. 244 del 2007, le cui disposizioni di attuazione erano contenute nel DM 2 gennaio 2008, ma tiene comunque conto della evoluzione normativa che ha caratterizzato il sistema tributario negli ultimi anni e dell’obiettivo di una ancor più accentuata esigenza di semplificazione che ha riguardato, in primo luogo, la determinazione del reddito in modo forfetario, in coerenza con i criteri direttivi presenti nella legge delega.

Lo schema normativo non solo traccia i profili strutturali del nuovo regime ma contiene già una serie di previsioni più propriamente attuative che rendono applicabile, da subito, il nuovo regime. Nella stessa ottica, nella presente relazione illustrativa vengono fomite una serie di indicazioni volte a dissipare possibili dubbi di natura interpretativa relativi all’applicazione del nuovo regime.

Nel dettaglio, le disposizioni di cui ai commi da 1 a 22 prevedono l’introduzione di un regime speciale, agli effetti dell’IVA, deiriRPBF e dell’IRAP, per le persone fisiche esercenti attività di impresa, arti o professioni.

Il regime opera come regime fiscale naturale, nel senso che i soggetti che hanno i requisiti prescritti dalla nonna non sono tenuti ad esercitare una opzione per l’ingresso nello stesso, salva la facoltà di optare per l’applicazione dell’IVA e delle imposte sui redditi nei modi ordinari.

11 regime si distingue per le seguenti caratteristiche:

1. il reddito d’impresa o di lavoro autonomo viene determinato in modo estremamente semplificato, in funzione dei soli ricavi o compensi percepiti nel periodo d’imposta su cui è applicato un coefficiente dì redditività;

2. il reddito imponibile così determinato è assoggettato ad imposta sostitutiva dell’IRPEF, delle addizionali

all’IRPEF e dell’IRAP;

3. il soggetto che si avvale del regime forfetario, in ossequio alle disposizioni comunitarie che richiedono l’identificazione ai fini del corretto assolvimento dell’imposta anche ai soggetti di minori dimensioni, è dotato di piena soggettività ai fini del tributo, con conseguente necessità di aprire una posizione IVA nel territorio dello Stato. Tuttavia, lo stesso opera in un regime di franchigia ai fini del PIVA - e nelle operazioni passive è considerato alla stregua di un consumatore finale - salvo che per talune tipologie di operazioni transfrontaliere;

4. è esclusa P applicazione degli studi di settore e dei parametri;

5. gli adempimenti contabili e fiscali sono fortemente ridotti;

6. gli esercenti attività d’impresa hanno la facoltà di applicare, ai fini contributivi, un regime forfetario che prevede la soppressione del livello minimo imponibile previsto ai fini del versamento dei contributi previdenziali dall’articolo 1, comma 3, della legge 2 agosto 1990, n. 233. Per effetto dell’opzione, i soggetti in regime forfetario adottano un regime contributivo a percentuale sul reddito dichiarato.

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L’ambito soggettivo dì tale regime, ai sensi del comma 1, è circoscritto alle persone fisiche esercenti attività di impresa, arte o professione che, nell5 anno solare precedente, hanno conseguito ricavi o compensi, ragguagliati ad anno, non superiori a determinate soglie che variano a seconda del codice ATECO che ricomprende P attività d’impresa o professionale esercitata. Le diverse soglie tengono conto della diversa redditività dei settori economici. E’ riconosciuta la possibilità per tali soggetti di porre in essere operazioni con Pesterò, nel presupposto che la peculiare tipologia di operazioni non rappresenta di per sé indice di una struttura organizzativa incompatibile con il regime forfetario.

Nella stessa ottica, viene riconosciuto l’ingresso al regime anche a quanti abbiano sostenuto spese per l’acquisizione di lavoro per importi complessivamente non superiori ad euro 5.000 lordi.

Il costo complessivo, al lordo degli ammortamenti, dei beni mobili strumentali alla chiusura dell’anno precedente (stock) non deve superare 20.000 euro. Ai fini del calcolo del predetto limite:

1) per i beni in locazione finanziaria rileva il costo sostenuto dal concedente;

2) per i beni in locazione, noleggio e comodato rileva il valore normale dei medesimi determinato ai sensi dell’articolo 9 del TUIR;

3) i beni utilizzati promiscuamente per l’esercizio dell’impresa, dell’arte o professione e per l’uso personale o familiare del contribuente concorrono nella misura del 50 per cento;

4) non rilevano i beni il cui costo unitario non è superiore a 516,46 euro;

5) non rilevano i beni immobili, comunque acquisiti, ed utilizzati per l’esercizio dell’impresa, dell’arte o della professione. I requisiti sopra indicati costituiscono, oltre che condizioni per accedere al nuovo regime, anche condizioni per il mantenimento dello stesso negli anni successivi.

I beni utilizzati promiscuamente per l’esercizio dell’impresa, arte o professione e per l’uso personale o familiare concorrono al calcolo del suddetto limite nella misura del 50 per cento, indipendentemente dall’effettivo utilizzo per l’attività esercitata. Tale previsione riguarda anche i beni strumentali a deducibilità limitata indicati negli articoli 164 e 102, comma 9, del TUIR. A tal fine, non devono essere considerati i limiti di valore ai fini della deducibilità previsti dall’articolo 164, comma 1, lettera b), del TUIR, II limite di ricavi dell’anno precedente all5ingresso nel regime riguarda i ricavi di cui agli articoli 57 e 85 del TUIR; tra i ricavi, deve, quindi, essere compreso anche il valore normale dei beni destinati al consumo personale o familiare dell’imprenditore da attribuire in conformità alle disposizioni contenute nell'articolo 9, comma 3, del TUIR. Tale limite deve essere ragguagliato all’anno nel caso di inizio di attività in corso di anno. Per l’accesso al regime i ricavi devono essere assunti considerando, per quanto concerne le imprese, la competenza economica. In pratica, si dovrà tener conto, per la verifica del citato limite, anche delle cessioni o prestazioni eventualmente non ancora fatturate per le quali, però, si sono verificati i presupposti previsti dall’articolo 109, comma 2, dei TUIR.

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I ricavi di competenza dell’anno precedente a quello di accesso al regime rilevano anche se relativi ad una attività cessata diversa da quella iniziata nel corso dell’anno successivo e per la quale si intende usufruire del regime forfetario. In sostanza, i ricavi conseguiti nell’anno solare precedente prescindono, totalmente, dall’attività a cui gli stessi si riferiscono, pertanto la posizione del contribuente va considerata nel suo insieme e non in relazione alla specifica attività svolta.

Una volta entrati nel nuovo regime, invece, anche gli imprenditori, ai fini della verifica del superamento del limite dei ricavi, dovranno utilizzare il criterio di cassa, in quanto rilevano solo i ricavi che hanno avuto la loro manifestazione numeraria.

Il comma 2 specifica alcune delle condizioni previste al comma precedente per la determinazione dei lìmiti di ricavi e dei compensi per l’accesso al regime. In particolare, la disposizione prevede che non rilevano i ricavi e i compensi derivanti dall’adeguamento agli studi di settore e ai parametri; che nel caso di esercizio contemporaneo di attività contraddistinte da diversi codici ATECO, assume rilievo j] limite più elevato dei ricavi e compensi relativi ai predetti codici. Ad esempio, in caso di esercìzio contemporaneo di attività contraddistinte dai codici CIO (Sezione C, Divisione 10) e F (Sezione F), il limite superato il quale non è consentito fruire del regime forfetario è quello di euro 40,000.

Il comma 3 disciplina le modalità con cui le persone fisiche che intraprendono l’esercizio di imprese, arti o professioni possono avvalersi del regime forfetario prevedendo che le stesse si limitano a comunicare, nella dichiarazione di inizio di attività di cui all’articolo 35 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, di presumere la sussistenza dei requisiti di legge. Il comma 4 individua le esclusioni soggettive dal regime forfetario, E’ preclusa la possibilità di accesso al regime nel caso in cui il contribuente, anche solo marginalmente, si avvalga delle seguenti disposizioni in relazione alle attività di:

a) agricoltura e attività connesse e pesca (artt. 34 e 34-bis del decreto del Presidente della Repubblica n. 633 del 1972);

b) vendita sali e tabacchi (articolo 74, primo comma, del decreto del Presidente della Repubblica n. 633 del 1972);

c) commercio dei fiammiferi (articolo 74, primo comma, del decreto del Presidente della Repubblica n. 633 del 1972);

d) editoria (articolo 74, primo comma, del decreto del Presidente della Repubblica n. 633 del 1972);

e) gestione di servizi di telefonia pubblica (articolo 74, primo comma, del decreto del Presidente della Repubblica n. 633 del 1972);

f) rivendita di documenti di trasporto pubblico e di sosta (articolo 74, primo comma, del decreto del Presidente della Repubblica n. 633 del 1972);

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g) intrattenimenti, giochi e altre attività di cui alla tariffa allegata al decreto del Presidente della Repubblica n. 640 del 1972 (articolo 74, sesto comma, del decreto del Presidente della Repubblica n. 633 del 1972);

h) agenzie di viaggi e turismo (articolo 74-ter del decreto del Presidente della Repubblica n. 633 del 1972);

i) agriturismo (articolo 5, comma 2, della legge 413 del 1991);

j) vendite a domicilio (articolo 25- bis, comma 6, del decreto del Presidente della Repubblica n. 600 del 1973);

k) rivendita di beni usati, dì oggetti d’arte, d’antiquariato o da collezione (articolo 36 del decreto-legge n. 41 del 1995);

1) agenzìe di vendite all’asta di oggetti d’arte, antiquariato o da collezione (articolo 40-bis del decreto-legge n. 41 del 1995).

Sono, altresì, esclusi dall’applicazione del regime forfetario i soggetti che fruiscono di altri regimi forfetari di determinazione del reddito.

L’esercizio di una attività esclusa dal regime forfetario in quanto soggetta ad un regime speciale Iva ed espressiva ai fini dell’imposta sul reddito delle persone fisiche di un reddito d’impresa, preclude l’accesso al regime per le altre attività esercitate non in regime speciale,

Viene ristretto, rispetto alla previgente normativa concernente i cd. minimi, il concetto di soggetto non residente al quale è precluso l’accesso al regime. Possono, infatti, accedere non solo i soggetti residenti ma anche i soggetti residenti in uno degli Stati Membri dell’Unione Europea o in uno Stato aderente all’ Accordo sullo Spazio Economico Europeo che assicuri un adeguato scambio di informazioni. Ciò, purché gli stessi producano nel territorio dello Stato italiano redditi che costituiscono almeno il 75 per cento del reddito complessivamente prodotto. Tale modifica è derivata da sopravvenuti orientamenti comunitari.

Restano invece ferme le esclusioni previste per i soggetti che in via esclusiva o prevalente effettuano cessioni di fabbricati o porzioni di fabbricato, di terreni edificabili o di mezzi di trasporto nuovi nonché per coloro che, esercenti attività d’impresa o arti e professioni, contemporaneamente partecipano a società di persone o associazioni di cui all’articolo 5 del TUIR ovvero a società a responsabilità limitata di cui all’articolo 116 del medesimo testo unico.

Il riferimento alla “contemporaneità” per la verifica della causa ostativa impedisce l’accesso al regime a coloro che detengono partecipazioni in costanza di applicazione della disciplina in esame. Pertanto, è possibile accedere al regime nelle ipotesi in cui la partecipazione in una società di persone o in una S.r.l. trasparente venga ceduta prima dell’inizio di una nuova attività che dà diritto all’accesso al regime forfetario. Conseguentemente, nel caso di inizio dell’attività, è possibile accedere al regime anche nelle ipotesi in cui la partecipazione in una società di persone o in una s.r.l. trasparente venga ceduta nel corso dello stesso periodo di imposta, ma prima dell’accesso al regime forfetario. Analogamente, non è preclusa l’applicazione del regime

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forfetario nelle ipotesi in cui la partecipazione sia acquisitane! corso dello stesso periodo di imposta, successivamente alla cessazione dell’attività per la quale il regime è stato applicato.

Ai fini delia verifica della causa ostativa riferita alla partecipazione in società di persone, associazioni professionali 0 S.r.l trasparenti è irrilevante se la partecipazione sia detenuta nell’ambito dell’impresa individuale ovvero in qualità di persona fisica.

Non costituisce causa ostativa all’accesso al regime il possesso di una partecipazione in società di capitali non trasparenti.

Le cause di esclusione vanno riferite al momento di applicazione del regime e non all’anno antecedente all’ingresso nel medesimo; pertanto, il verificarsi di una delle predette cause nell’anno precedente all’accesso non è di impedimento all’applicazione del regime qualora la stessa sia venuta meno prima dell’inizio di tale anno.

1 commi da 5 a 10 individuano la disciplina del regime ai fini Iva, In particolare, il comma 5 disciplina l’applicazione dell’Iva alle operazioni attive e passive poste in essere a seconda che le stesse siano:

a) operazioni nazionali, per le quali il contribuente che si avvale del regime forfetario non esercita la rivalsa dell’imposta di cui all’artìcolo 18 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633;

b) cessioni di beni intracomunitarie, in relazione alle quali trova applicazione la medesima disciplina delle operazioni interne, stante il richiamo all’articolo 41 comma 2-bis del decreto-legge 30 agosto 1993, n. 331, convertito, con modificazioni, dall'articolo 1, commia 1, dellalegge29 ottobre 1993, n. 427;

c) acquisti dì beni intracomunitari, che entro la soglia di 10.000 euro annui sono considerati non soggetti ad IVA nel Paese di destinazione e rimangono assoggettati a tassazione nel Paese di provenienza, conformemente a quanto disposto dall’artìcolo 38, comma 5, lettera c), del decreto-legge 30 agosto 1993, n. 331, convertito, con modificazioni, dall'articolo 1, comma 1, della legge 29 ottobre 1993, n. 427;

d) prestazioni di servizi ricevute da soggetti non residenti o rese ai medesimi, che rimangono soggette alle ordinarie regole e trovano la propria disciplina nelle disposizioni previste dagli articoli 7-ter e seguenti del decreto del Presidente della Repubblica n. 633 del 1972;

e) importazioni, esportazioni ed operazioni ad esse assimilate, disciplinate secondo le norme del decreto del Presidente delia Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, fermo restando l’impossibilità di avvalersi della facoltà dì acquistare senza applicazione dell’imposta ai sensi dell’articolo 8, prima comma, lettera c) e secondo comma del medesimo decreto.

In ogni caso, per qualunque operazione posta in essere dal contribuente che si avvale del regime forfetario è escluso il diritto alla detrazione dell’imposta sul valore aggiunto assolta, dovuta o addebitata sugli acquisti ai sensi degli articoli 19 e seguenti del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633.

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II comma 6 concerne gli adempimenti ai finì dell’imposta sul valore aggiunto dei contribuenti che applicano il regime forfetario. Questi ultimi sono, in linea generale, esonerati dal versamento dell’imposta e da tutti gli altri obblighi previsti dal decreto del Presidente della Repubblican. 633 del 1972. In particolare:

a) registrazione delle fatture emesse (articolo 23 del decreto del Presidente della Repubblica n. 633 del

1972);

b) registratone dei corrispettivi (articolo 24 del decreto del Presidente della Repubblica n. 633 del 1972);

c) registrazione degli acquisti (articolo 25 del decreto del Presidente della Repubblica n. 633 del 1972);

d) tenuta e conservazione dei registri e documenti (articolo 39 del decreto del Presidente della Repubblica n. 633 del 1972), fatta eccezione per le fatture di acquisto e le bollette doganali di importazione;

e) dichiarazione e comunicazione annuale IVA (articoli 8 e 8-bis del decreto del Presidente della Repubblica n. 322 del 1998).

I medesimi contribuenti sono, altresì, esonerati:

a) dall’obbligo di effettuare la comunicazione di cui all’articolo 21, comma 1, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito dalla legge 30 luglio 2010, n. 122 (comunicazione telematica al? Agenzia delle entrate delle operazioni rilevanti ai fini del? imposta sul valore aggiunto - cd. spesometro);

b) dalPobbligo di comunicazione di cui all’articolo 1, comma 1, del decreto-legge 25 marzo 2010, n. 40, convertito dalla legge 22 maggio 2010, n. 73 (comunicazione telematica alP Agenzia delle Entrate delle operazioni effettuate nei confronti di operatori economici aventi sede, residenza o domicilio in Paesi cosiddetti blacklist;

c) dalla comunicazione delle dichiarazioni d’intento ricevute.

I medesimi contribuenti sono, invece, tenuti a:

a) numerare e conservare le fatture di acquisto e le bollette doganali;

b) certificare i corrispettivi; sulle fatture emesse ai sensi dell’articolo 21 del decreto del Presidente della Repubblica n. 633 del 1972 dovrà recare, in luogo dell’ammontare dell’imposta, l’annotazione “Operazione in franchigia da IVA” con l’eventuale indicazione della relativa norma comunitaria o nazionale e conservare i relativi documenti;

c) presentare, ai sensi dell’articolo 50, comma 6, del decreto-legge n. 331 del 1993, convertito dalla legge n. 427 del 1993, gli elenchi riepilogativi delle operazioni di cui al comma 7.

Per quanto riguarda la certificazione dei corrispettivi resta, pertanto, obbligatoria l’emissione della fattura ovvero, per i soggetti esonerati da tale emissione, il rilascio di scontrino o ricevuta

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fiscale, secondo le ordinarie regole. II comma 7 prevede che, in ogni caso, i soggetti che applicano il regime forfetario devono assolvere l’WA per le seguenti tipologie di operazioni:

- per le prestazioni di servizi di cui all’articolo 7-ter del decreto del Presidente della Repubblica n. 633 del 1972 ricevute da soggetti non residenti;

- per gli acquisti intracomunitari che non rientrano nell’articolo 38, comma 5, lettera c), del decreto-legge n. 331 del 1993, convertito dalla legge n. 427 del 1993, vale a dire quelli effettuati dai soggetti che, nell’anno precedente, hanno superato la soglia di 10.000 euro ivi prevista ovvero quelli effettuati successivamente al superamento, nell’anno in corso, della medesima soglia, nonché quelli effettuati sotto soglia dai soggetti che hanno optato per l’applicazione dell’IVA in Italia;

- per le altre operazioni per le quali risultano debitori dell’imposta.

A tale fine, detti soggetti devono emettere la fattura ovvero, per le operazioni interne all’Unione europea e per le operazioni nazionali cui sì applica il regime dell’inversione contabile, integrarla con l’indicazione dell’aliquota e della relativa imposta che deve essere versata entro il giorno 16 del mese successivo a quello di effettuazione delle operazioni.

Sempre ai fini IVA, ai sensi del comma 8, il passaggio dal regime ordinario al regime forfetario determina la necessità di rettificare, ai sensi dell’articolo 19-bis.2 del decreto del Presidente della Repubblica n. 633 del 1972, la detrazione dell’ imposta assolta a monte già operata secondo le regole ordinarie. Il versamento dell’eventuale importo a debito va operato in un’unica soluzione nella dichiarazione IVA dell’ultimo anno di applicazione delle regole ordinarie. In caso di passaggio inverso dal regime forfetario al regime ordinario è operata un’analoga rettifica della detrazione nella dichiarazione del primo anno di applicazione delle regole ordinarie. Il comma 9 dispone che nell’ultima liquidazione relativa all’anno in cui l’imposta è applicata nei modi ordinari, deve tenersi conto anche dell’imposta relativa alle operazioni per le quali l’esigibilità non si è ancora verificata. E’ il caso delle operazioni con esigibilità differita effettuate nei confronti dello Stato e degli enti pubblici o dell’IVA liquidata secondo il regime di IVA per cassa. In pratica, l’accesso al regime comporta, per il cedente o prestatore che se ne avvalga, la rinuncia al differimento dell’esigibilità. Per converso, nella stessa liquidazione può essere esercitato, sempreché spettante, il diritto alla detrazione dell’imposta relativa alle operazioni di acquisto soggette agli stessi regimi di IVA per cassa ed i cui corrispettivi non sono stati ancora pagati.

Il comma 10 stabilisce che l’eccedenza detraibile che emerge dalla dichiarazione, presentata dai contribuenti che applicano il regime forfetario, relativa all’ultimo anno in cui l’imposta sul valore aggiunto è applicata nei modi ordinari, può essere chiesta a rimborso, ovvero può essere utilizzata in compensazione ai sensi dell’articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241.

Al comma 11 vengono disciplinate le modalità di determinazione del reddito imponibile, che si ottiene applicando ai ricavi e compensi percepiti nel periodo d’imposta un differente coefficiente di redditività in funzione del codice ATECO che contraddistingue l’attività svolta. A tal fine, quindi, non assumono rilevanza le spese sostenute nello stesso esercizio relative all’attività di impresa o dell’arte o della professione. Rilevano, a riduzione de] reddito d’impresa, i contributi

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previdenziali versati in base alla legge. L’eventuale eccedenza può essere scomputata dal reddito complessivo come onere deducibile.

Sul reddito imponibile si applica un’imposta sostitutiva dell’imposta sui redditi, delle addizionali regionali e comunali e dell’IRAP in misura pari al 15 per cento. Il versamento dell’imposta sostitutiva è effettuato negli stessi termini e con le medesime modalità previste per il versamento dell’imposta sul reddito delle persone fisiche. Si applicano, quindi, tutte le disposizioni vigenti in materia di versamenti a saldo ed in acconto dell’imposta, compensazione e rateazione della stessa In caso di imprese familiari, l ’imposta sostitutiva è dovuta dall’imprenditore sul reddito al lordo delle quote assegnate al coniuge e ai collaboratori familiari.

Al comma 12 viene inserita, all’interno del nuovo regime forfetario, una specifica disciplina di vantaggio. In particolare, per le nuove attività è previsto un regime forfetario di maggiore favore per il periodo d'imposta in cui l'attività è iniziata e per i due successivi; ciò attraverso una riduzione del reddito imponibile in misura di un terzo, Per poter beneficiare del regime è necessario che:

a) il contribuente non abbia esercitato, nei tre anni precedenti l'inizio dell'attività di cui al comma 1, attività artistica, professionale ovvero d'impresa, anche in forma associata o familiare;

b) l'attività da esercitare non costituisca, in nessun modo, mera prosecuzione di altra attività precedentemente svolta sotto forma di lavoro dipendente o autonomo, escluso il caso in cui l'attività precedentemente svolta consista nel periodo di pratica obbligatoria ai fini dell’esercizio di arti o professioni;

c) qualora venga proseguita un'attività d'impresa svolta in precedenza da altro soggetto, l'ammontare dei relativi ricavi, realizzati nel periodo d'imposta precedente quello di riconoscimento del predetto beneficio, non sia superiore ai limiti di cui al comma 1.

Valgono, al riguardo, in quanto compatibili i chiarimenti dell’Agenzia delle entrate già fomiti in merito al regime fiscale di vantaggio di cui all’articolo 27 del decreto-legge n. 98/2011.

Il comma 13 disciplina il trattamento dei componenti positivi e negativi che hanno avuto origine prima dell’ingresso nel regime forfetario e la cui tassazione o deduzione è stata rinviata agli esercizi di efficacia del regime medesimo. E’ il caso, ad esempio, di plusvalenze realizzate per le quali si è scelta la rateazione consentita dall’articolo 86, comma 4, del TUIR o delle spese di pubblicità per le quali la deducibilità è frazionata in più esercizi ai sensi dell’articolo 108, comma 1, dello stesso TUIR. Al riguardo, è stabilito che i componenti riferiti ad esercizi precedenti quello di efficacia del regime forfetario, per la parte la cui tassazione o deduzione è stata rinviata per effetto di una facoltà o obbligo di legge, concorrono per le quote residue alla formazione del reddito dell’esercizio precedente a quello di efficacia del regime forfetario.

Il comma 14, in considerazione dell’esiguità della misura dell’imposta sostitutiva, prevede che i ricavi conseguiti e i compensi percepiti non siano soggetti a ritenuta d’acconto. A tal fine è necessario che il contribuente rilasci un’apposita dichiarazione al sostituto dalla quale risulti che il reddito cui le somme percepite afferiscono è soggetto all’imposta sostitutiva.

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Il comma 15 dispone che le perdite fiscali realizzate nei periodi di imposta precedenti a quello da cui decorre il regime forfetario possono essere computate in diminuzione del reddito prodotto nei periodi di imposta di applicazione del regime medesimo, secondo le ordinarie regole stabilite dall’articolo 8 del TUIR. In particolare, l’articolo 8 del TUIR prevede che gli imprenditori individuali in regime di contabilità ordinaria, computano le perdite in diminuzione dai relativi redditi conseguiti nei periodi dì imposta e per la differenza nei successivi, ma non oltre il quinto, per l’intero importo che trova capienza in essi. Per le perdite originatesi nella fase di start up, rendendosi applicabili le disposizioni di cui all’articolo 84, comma 2 del TUIR, i medesimi imprenditori hanno la possibilità di riportare le perdite senza limiti di tempo e di importo. Gli imprenditori individuali in regime di contabilità semplificata e gli esercenti arti e professioni, invece, imputano le perdite rilevate nell’esercizio in diminuzione del reddito complessivo conseguito, ma non possono riportarne l’eventuale eccedenza nel tempo. Ne consegue che l’utilizzo dell’eventuale eccedenza di perdite pregresse non dedotte a riduzione del reddito prodotto durante il periodo di applicazione del regime forfetario, compete esclusivamente agli imprenditori individuali in regime di contabilità ordinaria.

Il comma 16 concerne le semplificazioni ai fini delle imposte sui redditi e prevede che i contribuenti in regime forfetario sono esonerati dagli obblighi di registrazione e tenuta delle scritture contabili. Devono, però, conservare i documenti ricevuti ed emessi ai sensi dell5 articolo 22 del decreto del Presidente della Repubblica n. 600 del 1973 e presentare la dichiarazione dei redditi nei termini e con le modalità previste dal decreto del Presidente della Repubblica n. 322 del 1998.

E’ inoltre stabilito che i contribuenti forfetari non sono sostituti d’imposta ma sono tenuti a indicare nella dichiarazione dei redditi il codice fiscale dei percettori dei redditi che ordinariamente sarebbero assoggettati a ritenuta alla fonte e l ’ammontare dei redditi stessi.

Il comma 17 consente ai contribuenti che applicano il regime forfetario di optare per l’applicazione delPimposta sul valore aggiunto e delle imposte sul reddito nei modi ordinari. L’opzione, valida per almeno un triennio, è comunicata con la prima dichiarazione annuale da presentare successivamente alla scelta operata. Trascorso il periodo minimo di permanenza nel regime normale, l’opzione resta valida per ciascun anno successivo, fino a quando permane la concreta applicazione della scelta operata.

Il comma 18 detta specifiche disposizioni nel caso in cui vengano meno le condizioni per l’accesso al regime di cui al comma 1, o si verifichi una delle fattispecie di cui al comma 4. In particolare, il regime cessa di avere effetto dall’anno successivo se in corso d’anno:

- viene meno una delle condizioni indicate nel comma 1 (requisiti per accedere al regime forfetario);

- si verifica una delle fattispecie indicate nel comma 4 (cause di esclusione dal regime).

In presenza di un evento tra quelli sopra elencati il contribuente, dall’anno successivo, sarà tenuto a porre in essere tutti gli adempimenti relativi all’applicazione del regime ordinario quali, ad esempio, istituzione dei registri contabili e addebito dell’IVA.

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Il comma 19 introduce alcune disposizioni volte ad effettuare un coordinamento tra i periodi di imposta nei quali trovano applicazione le nuove regole di determinazione del reddito e i periodi precedenti o successivi con riferimento ai quali risultano applicabili le regole ordinarie. Tale coordinamento si rende necessario al fine di evitare duplicazioni o salti di imposta nei periodi di entrata o di uscita dal regime in particolar modo connessi al fatto che i due regimi (ordinario e forfetario) seguono criteri di imputazione differenti (competenza economica da un lato, principio di cassa dall’altro). In particolare, al fine di evitare salti o duplicazione di imposizione, il comma 19 prevede che, in occasione della transizione dal presente regime a quello ordinario, i ricavi e i compensi che hanno già concorso a formare il reddito nei periodi soggetti al regime forfetario non hanno rilevanza nella determinazione del reddito dei periodi di imposta successivi ancorché di competenza di tali periodi. Allo stesso modo, i componenti di reddito che, ancorché di competenza dei peri odi di imposta di vigenza del regime forfetario, non hanno concorso alla formazione del reddito di tali periodi d’imposta (perché non hanno avuto, ad esempio, manifestazione finanziaria), dovranno assumere rilevanza in quelli successivi.

Criteri analoghi si applicano in caso di transizione dal regime ordinario a quello forfetario.

Il comma 20, rispondendo all’obiettivo di creare un regime quanto più possibile semplificato anche sotto il profilo degli adempimenti, prevede che i contribuenti che si avvalgono del regime forfetario sono esclusi dall’applicazione degli studi di settore e dei parametri. Pur essendo esclusi dall’accertamento a mezzo studi di settore o parametri, i contribuenti che si avvalgono del regime forfetario restano soggetti al c,d. redditometro. Per quanto riguarda accertamento, riscossione, sanzioni e contenzioso, il comma 21 statuisce che si applicano, in quanto compatibili, le ordinarie disposizioni in materia di imposte dirette, imposta sul valore aggiunto e imposta regionale sulle attività produttive.

Con riferimento all’ipotesi di infedele indicazione dei requisiti e delle condizioni per accedere al regime, che determinano la cessazione del regime medesimo, il comma 21 ha previsto, però, un trattamento sanzionatorio aggravato. In tali casi, infatti, se il maggior reddito accertato supera del 10 per cento quello dichiarato, le misure delle sanzioni minime e massime applicabili sono aumentate del 10 per cento.

Il comma 21, infine prevede che la fuoriuscita dal regime possa avvenire anche a seguito di un avviso di accertamento divenuto definitivo. In tal caso, il regime cessa di avere applicazione dall’anno successivo a quello in cui è accertato, in via definitiva, il venir meno di una delle condizioni di cui al comma 1, ovvero il realizzarsi di una delle ipotesi elencate nel comma 4.

Il comma 22 prevede che il reddito determinato secondo i criteri del regime forfetario sia rilevante, unitamente al reddito complessivo, ai fini del riconoscimento delle detrazioni per carichi di famiglia di cui all’articolo 12, comma 2, del TUIR Il reddito soggetto all’imposta sostitutiva non rileva, invece, ai fini della spettanza delle detrazioni oggettive individuate nell’articolo 13 del TUIR. Pertanto, per tale tipologia reddituale, non spettano le detrazioni ivi indicate.

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I commi dal 23 al 31 prevedono, per i contribuenti obbligati al versamento previdenziale presso le gestioni speciali artigiani e commercianti, la facoltà di usufruire di un sistema di maggior favore anche in ambito previdenziale, scegliendo di adottare una modalità di determinazione del contributo dovuto a percentuale sul reddito dichiarato.

In particolare, ferma restando la modalità di determinazione del reddito imponibile sul quale calcolare la contribuzione dovuta (ai sensi dell’articolo 3-bis del decreto-legge 19 settembre 1992, n. 384, convertito con modificazioni in legge 14 novembre 1992, n. 43 8), si prevede l’applicazione di un calcolo contributivo nel quale non trova rilievo il livello minimo imponibile previsto ai fini del versamento dei contributi previdenziali dalla legge 2 agosto 1990, n. 233, articolo 1, comma 3. Viene, invece utilizzato, indipendentemente dall’anzianità contributiva posseduta, il sistema di calcolo contributivo di cui all’articolo 1 della legge 8 agosto 1995 n. 335. II regime applicabile ad eventuali collaboratori familiari sarà coerente con quello scelto dal titolare d’impresa Al fine di intercettare e gestire i soggetti che scelgono di uscire, volontariamente, dal regime ordinario per confluire in quello forfetario di cui alla norma in parola, è prevista la costruzione, in INPS, di un canale di comunicazione, parallelo a quello attualmente esistente. Detto canale verrebbe attivato solo a seguito di dichiarazione dell’utente interessato che, ove scelga di avvalersi del regime forfetario, compilerà l’apposito format che sarà reso disponibile on line dall’istituto e che dovrà essere inviato all’istituto stesso, entro il 28 febbraio di ogni anno. A causa delle peculiarità relative alla possibilità di entrata-ed uscita-dal regime fiscale forfetario, detti contribuenti devono essere necessariamente assistiti, anche a livello previdenziale, da una procedura sempre aggiornata a consuntivo, per la quale è previsto un flusso di informazioni costante e tempestivo da Agenzia delle entrate ad INPS, in modo da confermare o annullare le posizioni individuali oggetto della norma, in base alla relativa coerenza con le informazioni fiscali.

A seguito della comunicazione di entrata nel regime forfetario, i soggetti interessati dal nuovo calcolo vengono incanalati in un regime contributivo a sola percentuale (escludendo il contributo fisso), in cui hanno diritto di rimanere fino al mantenimento delle condizioni di entrata.

Una volta persi detti requisiti, viene meno anche il regime contributivo forfetario, al quale non sarà più possibile accedere.

La norma, qualora si riscontrasse a consuntivo il mancato possesso ab origine dei requisiti di accesso, prevede l’annullamento dell’agevolazione previdenziale già concessa, nonché l’impossibilità di accedervi in futuro con conseguente recupero della contribuzione che sarebbe stata dovuta in base al regime ordinario.

Trattandosi di regime speciale, per i soggetti che decidono di avvalersene vengono meno le agevolazioni previste dalle norme dì carattere generale per gli over 65enni e per gli under 21enni.

La previsione opzionale del regime contributivo forfetario nasce dall’esigenza di tutelare il contribuente. Infatti, in applicazione del regime di cui alla legge n. 335 del 1995, la contribuzione accreditata sarà proporzionale al versamento effettuato. Pertanto, mantenendosi la

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consueta parametrazione al reddito minimale ai fini dell’accreditamento del periodo contributivo, in caso di versamenti inferiori alla contribuzione dovuta sul reddito minimale, non sussisterà la totale copertura annua.

I commi da 32 a 35 abrogano i regimi agevolati oggi vigenti di cui all’articolo 13 della legge n. 38 del 2000 (nuove iniziative imprenditoriali e di lavoro autonomo), all’articolo 27 del decreto-legge n. 98 del 2011 (regime fiscale di vantaggio per l’imprenditoria giovanile e lavoratori in mobilità) e all’articolo 1, commi da 96 a 115 e comma 117, della legge n. 244 del 2007. A partire dal 2015, i soggetti che nel 2014 hanno applicato il regime delle nuove iniziative imprenditoriali e di lavoro autonomo, il regime fiscale di vantaggio per l’imprenditoria giovanile lavoratori e lavoratori in mobilità e il regime contabile forfetario di cui all’articolo 27, comma 3 del decreto-legge n. 98 del 2011, in possesso dei requisiti previsti dall’articolo 1, comma 1, e salvo opzione per l’applicazione dell’imposta sul valore aggiunto e delle imposte sul reddito nei modi ordinari, accedono al regime forfetario. I soggetti che nel 2014 hanno applicato il regime delle nuove iniziative produttive di cui all’articolo 13, della legge n. 388 del 2000 o il regime fiscale di vantaggio di cui all’artìcolo 27, commi 1 e 2 del decreto-legge n. 98 del 2011 possono applicare, laddove in possesso dei requisiti previsti dalla legge, i nuovi regimi per le start up di cui al comma 12 per i soli periodi di imposta che residuano al completamento del triennio forfetario. Ad esempio, se un’impresa ha iniziato l’attività nel 2013 applicando l’articolo 13, della legge n. 388 de] 2000, può fruire del regime forfetario di cui al comma 12 per il solo 2015 (ovviamente, laddove sussistano i requisiti previsti dalla legge).

II comma 35 reca, infine, una disposizione di salvaguardia che consente ai contribuenti che, al 31 dicembre 2014, sono nel regime fiscale di vantaggio di cui all’articolo 27, commi 1 e 2, del decreto-legge n. 98 del 2011, di continuare ad avvalersene fino alla scadenza naturale. Il regime fiscale di vantaggio, conseguentemente, pur essendo stato soppresso, si applica limitatamente ai contribuenti che già se ne avvalevano alla data di entrata in vigore delle presenti disposizioni, non oltre la data di scadenza naturale (quinquennio o compimento del trentacinquesimo armo di età). Il comma 3 6 dispone che le previsioni contenute nei precedenti commi si applicano a decorrere dal periodo di imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2014; rinvia a decreti di natura non regolamentare de] Ministro dell’economia e delle finanze le disposizioni attuative ed a provvedimenti del direttore dell’Agenzia delle entrate le relative modalità applicative.

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Comunicato stampa del 31-12-2014

Nuovo regime dei minimi per imprenditori e professionisti Chi apre la partita Iva nel 2015 può aderire con la dichiarazione di inizio attività Dal 2015 i contribuenti che intendono avviare una nuova piccola impresa o attività professionale potranno accedere subito al nuovo regime dei minimi introdotto dalla Legge di stabilità 2015 direttamente al momento della richiesta di apertura della partita Iva. L’Agenzia delle Entrate chiarisce, infatti, che, fino all’approvazione e pubblicazione del modello aggiornato della dichiarazione di inizio attività, per usufruire del nuovo regime semplificato basterà barrare la casella prevista per l’adesione al precedente “Regime fiscale di vantaggio per l’imprenditoria giovanile e lavoratori in mobilità, previsto dall’art 27, commi 1 e 2 del Dl n. 98/2011”. In questo modo, con un semplice segno di spunta sul modello, le nuove partire Iva che intendono esercitare in forma individuale, con ricavi o compensi tra 15mila e 40mila euro (a seconda del tipo di attività economica) potranno avvantaggiarsi di un sistema di favore con meno adempimenti e meno imposte da pagare. Nuovi minimi, i vantaggi del nuovo regime - Il nuovo regime forfetario per i piccoli contribuenti è stato introdotto dalla Legge di stabilità 2015 ed entra in vigore dall’1 gennaio 2015. L’imposta unica, che sostituirà Irpef, addizionali regionali e comunali e Irap, sarà ad aliquota fissa del 15% sul reddito imponibile determinato forfettariamente sulla base dei ricavi o dei compensi. Tra i vantaggi che derivano dall’adesione al nuovo regime, nessuna ritenuta d’acconto da applicare ed esonero dal versamento dell’Iva e dai principali adempimenti, come, ad esempio, l’obbligo di registrazione e di tenuta delle scritture contabili. Inoltre nessun limite temporale per la permanenza nel regime e nessun limite di età per accedere. Chi si avvale del regime per avviare una nuova attività, infine, beneficerà di un’ulteriore riduzione di 1/3 del reddito imponibile per i primi 3 anni. Roma, 31 dicembre 2014.

Decreto Milleproroghe Art. 10 Proroga di termini in materia economica e finanziaria 1. All'articolo 2, comma 5-octies, del decreto legge 29 dicembre 2010, n. 225, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2011, n. 10, le parole: "31 dicembre 2014" sono sostituite dalle seguenti: "31 dicembre 2015". 2. All'articolo 3-bis, comma 2, del decreto-legge 2 marzo 2012, n. 16, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 aprile 2012, n. 44, le parole: "31 dicembre 2014" sono sostituite dalle seguenti: "31 dicembre 2015". 3. E' prorogato fino al 31 dicembre 2015 il termine dell'applicazione della disciplina introdotta dall'articolo 8, comma 30, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214. 4. Il termine del 31 dicembre 2014 di cui all'articolo 22, comma 5-decies, del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 91, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 116, e' prorogato al 30 aprile 2015. 5. All'articolo 6, comma 3, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, e successive modificazioni, le parole: "Sino al 31 dicembre 2014" sono sostituite dalle seguenti: "Sino al 31 dicembre 2015". 6. All'articolo 1,

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comma 141, della legge 24 dicembre 2012, n. 228, le parole: "negli anni 2013 e 2014" sono sostituite dalle seguenti: "negli anni 2013, 2014 e 2015". 7. All'articolo 3, comma 1, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, le parole: "per gli anni 2012, 2013 e 2014" sono sostituite dalle seguenti: "per gli anni 2012, 2013, 2014 e 2015". 8. All'articolo 23, comma 12-octies, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, le parole: "fino al 31 dicembre 2013" sono sostituite dalle seguenti: "fino al 31 dicembre 2014". 9. Ai fini di quanto previsto dall'articolo 15, comma 4, secondo periodo, del decreto-legge 31 agosto 2013, n. 102, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 ottobre 2013, n. 124, per il periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2014, si provvede mediante quota parte delle maggiori entrate di cui all'articolo 1, comma 7, della legge 15 dicembre 2014, n. 186. Qualora dal monitoraggio delle entrate di cui al periodo precedente emerga un andamento che non consenta la copertura degli oneri derivanti dal citato articolo 15 del decreto-legge n. 102 del 2013, il Ministro dell'economia e delle finanze, con proprio decreto, da emanare entro il 30 settembre 2015, stabilisce l'aumento della misura degli acconti ai fini dell'IRES e dell'IRAP, dovuti per il periodo d'imposta 2015, e l'aumento, a decorrere dal 1° gennaio 2016, delle accise di cui alla Direttiva del Consiglio 2008/118/CE del 16 dicembre 2008, in misura tale da assicurare il conseguimento dei predetti obiettivi anche ai fini della eventuale compensazione delle minori entrate che si dovessero generare per effetto dell'aumento degli acconti. E' abrogato il comma 2 dell'articolo 1 del decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 30 novembre 2013, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 282 del 2 dicembre 2013. 10. All'articolo 6, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni: a) al comma 14, le parole: «e 2014» sono sostituite dalle seguenti: «, 2014, 2015 e 2016»; b) al comma 16, le parole: «2014 e 2015» sono sostituite dalle seguenti: «2014, 2015 e 2016 e relativo bilancio pluriennale». 11. All'articolo 2, comma 1, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, e successive modificazioni, le parole: «limitatamente al periodo 2011-2015» sono sostituite dalle seguenti: «limitatamente al periodo 2011-2016 e relativo bilancio pluriennale». 12. All'articolo 20 del decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 giugno 2014, n. 89, per il conseguimento degli obiettivi ivi previsti, e' aggiunto in fine il seguente comma: "7-ter. Per il raggiungimento degli obiettivi di cui al presente articolo, le societa' controllate da Ferrovie dello Stato italiane S.p.a. concorrono, nell'ambito del bilancio consolidato della capogruppo, per l'importo di 40 milioni di euro per l'anno 2014 e 60 milioni di euro per l'anno 2015. Il termine per il versamento all'entrata del bilancio dello Stato e' fissato rispettivamente al 10 gennaio 2015 e al 30 settembre 2015.

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Circ. 6/E 19 febbraio 2015 agenzia delle entrate

… omissis…

9 NUOVO REGIME FORFETARIO DEI CONTRIBUENTI PERSONE FISICHE ESERCENTI ATTIVITÀ D’IMPRESA, ARTI O PROFESSIONI

9.1 Accesso da parte dei contribuenti minimi

Domanda

Un contribuente che esercita l’attività di imbianchino dal 1980 in regime di contabilità semplificata, può applicare il nuovo regime forfetario per l’anno 2015?

Risposta

A differenza di quanto previsto per il regime fiscale di vantaggio di cui al DL n. 98 del 2011, non rileva ai fini dell’accesso nel nuovo regime forfetario di cui alla legge n. 190 del 2014, l’aver esercitato negli anni precedenti un’attività d’impresa, arte o professione. Possono, pertanto, accedere al regime forfetario le persone fisiche che già esercitano un’attività di impresa, arte o professione in forma individuale, purché siano in possesso dei requisiti stabiliti dall’articolo 1, commi 54 della legge n. 190 del 2014 e, contestualmente, non ricorra una delle cause di esclusione previste dal successivo comma 57.

9.2 Adempimenti per l’accesso al nuovo regime forfetario

Domanda

Per l’anno 2015 un contribuente è nelle condizioni di poter svolgere il regime forfettario, pur avendo iniziato l’attività diversi anni fa. Quali sono gli adempimenti per rientrare in tale regime?

Risposta

Il regime forfetario costituisce il regime naturale per i soggetti che possiedono i requisiti previsti dall’articolo 1, comma 54 della legge n. 190 del 2014, e sempre che non ricorra una della cause di esclusione previste dal successivo comma 57. Tali soggetti transitano, a partire dal 1° gennaio 2015, in detto regime senza essere tenuti a specifici adempimenti, ossia senza doverne dare alcuna comunicazione preventiva (con il modello AA9) ovvero successiva (con la dichiarazione annuale).

I contribuenti che iniziano un’attività d’impresa, arte o professione e presumono di avere i requisiti previsti dalla norma per applicare il regime forfetario devono, invece, darne comunicazione nella dichiarazione di inizio attività (modello AA9), da presentare ai sensi dell’articolo 35 del DPR 633/72.

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9.3 Accesso da parte dei contribuenti in regime fiscale di vantaggio per l’imprenditoria giovanile e lavoratori in mobilità

Domanda

Chi ha avviato un’attività imprenditoriale con apertura della partita IVA in data 28 dicembre 2014, può applicare il vecchio regime fiscale di vantaggio o è obbligato ad applicare il regime forfetario, per lui meno conveniente?

Risposta

L’articolo 1, comma 88 della legge n. 190 del 2014, prevede la possibilità, per i contribuenti che al 31 dicembre 2014 già svolgevano un’attività avvalendosi del regime fiscale di vantaggio di cui al D.L. n. 98 del 2011 di continuare ad applicarlo, avendone i requisiti, per il periodo che residua al completamento del quinquennio e, comunque, fino al trentacinquesimo anno di età.

Affinché un’attività si consderi “svolta” - ai fini dell’applicazione del regime fiscale di vantaggio - non è, tuttavia, sufficiente la mera apertura della partita IVA, dovendosi fare riferimento all’effettivo esercizio di un’attività di impresa arte o professione, come previsto dal

paragrafo 3, punto 3.2, del provvedimento dell’11 dicembre 2011 (attuativo del regime in parola).

Ciò significa, in altre parole, che alla data del 31 dicembre 2014 devono essere state effettuate operazioni che comprovino il concreto esercizio di un’attività.

9.4 Esportazioni

Domanda

Le cessioni all’esportazione effettuate dai contribuenti che adottano il regime forfetario con la Città del Vaticano o San Marino rientrano nel calcolo del limite massimo di ricavi?

Risposta

L’articolo 1, comma 54, della Legge di stabilità 2015 , prevede che possano accedere al regime forfetario le persone fisiche esercenti attività di impresa, arte o professione che nell’anno precedente hanno conseguito ricavi o percepito compensi non superiori ai limiti stabiliti nell’allegato 4 per ogni tipologia di attività. Il successivo comma 55 stabilisce che non concorrono all’individuazione di questo limite esclusivamente i ricavi e i compensi derivanti dall’adeguamento agli studi di settore e ai parametri. Ogni altro ricavo o compenso concorre, pertanto, alla formazione delle soglie di accesso al regime forfetario, compresi quelli derivanti da operazioni poste in essere con la Città del Vaticano e con San Marino.

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9.5 Iva indetraibile sui beni acquistati

Domanda

Ai fini del calcolo del valore dei beni strumentali, in analogia a quanto previsto per i beni in locazione finanziaria, non dovrebbe essere considerata l’IVA indetraibile afferente i beni acquistati. È corretta tale impostazione?

Risposta

Con riferimento al regime dei minimi è stato chiarito con Circolare n. 13/E del 2008 che, al fine di verificare il limite riferito all’acquisto dei beni strumentali, si assumono i corrispettivi relativi alle operazioni effettuate ai sensi dell'articolo 6 del DPR n. 633/1972.

Occorre, dunque, far riferimento all’ammontare dei corrispettivi degli acquisti che rilevano in base alle ordinarie regole dell’imposta sul valore aggiunto, secondo cui i corrispettivi delle cessioni di beni e delle prestazioni di servizi costituiscono la base imponibile cui è commisurata

l’imposta.

Pertanto, come già chiarito dalla Circolare 7/E del 2008, con riferimento al regime dei minimi, sia in fase di accesso al regime forfetario che durante la sua applicazione, il rispetto del limite degli acquisti di beni strumentali va verificato con riferimento al costo sostenuto al netto dell’imposta sul valore aggiunto, anche se non è stato esercitato il diritto di detrazione.

9.6 Ricavi e coefficienti

Domanda

Uno dei requisiti di accesso al nuovo regime forfetizzato previsto dalla legge di Stabilità 2015 è l’ammontare dei ricavi, ragguagliato ad anno, conseguito nell’anno precedente. Come precisato nella relazione di accompagnamento, i ricavi vanno assunti in base al criterio di competenza.

Come fare se un artigiano o un commerciante nel 2014 ha applicato il regime dei minimi (articolo 27 del DL 98/2011) con criterio di cassa e intende aderire al nuovo regime?

Risposta

Ai sensi dell’articolo 1 della Legge di stabilità 2015 non possono applicare il regime forfetario coloro che nell’anno precedente hanno conseguito ricavi o percepito compensi superiori alle soglie fissate, per ciascuna attività, nell’allegato 4. Il legislatore, nell’individuare questo parametro di verifica, ha inteso far riferimento alle dimensioni dell’attività svolta dal contribuente, per consentire l’accesso al regime forfetario solo a realtà economiche di piccole dimensioni. Si ritiene, quindi, che l’ammontare dei ricavi conseguiti nell’anno precedente a quello in cui si intende applicare il regime forfetario, debba

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essere individuato con riferimento al regime utilizzato in quel periodo di imposta. Pertanto, coloro che nell’anno precedente hanno applicato il regime ordinario di determinazione del reddito di impresa, ovvero il regime delle imprese minori, effettueranno la verifica richiesta dalla Legge di stabilità con riferimento ai ricavi imputati secondo il criterio della competenza. Diversamente, coloro che nell’anno precedente hanno applicato il regime fiscale di vantaggio che prevede l’imputazione dei ricavi con il criterio di cassa, effettueranno la verifica con riferimento a questa modalità di imputazione.

9.7 Valore dei beni immateriali

Domanda

Nel valore dei beni strumentali da considerare ai fini dell’accesso al nuovo regime non sembrano ricompresi i beni immateriali (avviamento, spese di impianto, etc.). È corretta questa lettura della norma?

Risposta

Il comma 54 della Legge di stabilità 2015, nell’individuare i requisiti necessari all’applicazione del nuovo regime, consente l’applicazione del regime forfetario ai contribuenti che, alla data di chiusura dell’esercizio precedente, sono in possesso di beni strumentali di costo complessivo, al

lordo degli ammortamenti, non superiore a 20.000 euro. Per espressa previsione normativa, non concorrono alla formazione di detto limite i beni immobili, comunque acquisiti, utilizzati per l'esercizio dell'impresa, dell'arte o della professione.

Per quanto concerne i beni immateriali, la circolare n. 7/E del 2008, relativa al regime dei minimi, con riferimento al raggiungimento del limite dei 15.000 euro per i beni strumentali, ha chiarito che il riferimento contenuto nella norma alla nozione di strumentalità dei beni da prendere in considerazione induce a ritenere che non rilevino taluni costi riferibili ad attività immateriali, come quello sostenuto per l’avviamento o altri elementi immateriali comunque riferibili all’attività, che non si caratterizzano per il loro concreto utilizzo nell’ambito dell’attività d’impresa o di lavoro autonomo.

• I medesimi chiarimenti trovano applicazione con riferimento al regime forfetario

…omissis…

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