3 muraro sottoprodotto

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1 Bologna 28 maggio 2009 [email protected] Prof. Stefano MAGLIA Gestione delle materie in ingresso e degli scarti di produzione Prof. Stefano Maglia 2 Studio STEFANO MAGLIA - © Tutti i diritti riservati Rifiuto o non rifiuto Primo problema?

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Bologna28 maggio 2009

[email protected]

Prof. Stefano MAGLIA

Gestione delle materie in ingresso e degli scarti di produzione

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Rifiutoo

non rifiuto

Primo problema…

?

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RIFIUTO NON RIFIUTO

Recupero

Urbani

Speciali

(assimilati)

Pericolosi

Non pericolosi

MPS Sottoprod. Bene

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Art. 183, lett. aRifiuto

qualsiasi sostanza od oggetto che rientra nelle categorie riportate nell'Allegato A alla parte quarta del presente decreto e di cui il detentore si disfi o abbia deciso o abbia l'obbligo di disfarsi

Dir. Ce 98/08:“qualsiasi sostanza od oggetto di cui il detentore si disfi o abbia l’intenzione o l’obbligo di disfarsi”

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Rifiuti, Mps o Sottoprodotti?

MPS= bene rifiuto recupero bene

SOTTOPRODOTTO= bene scarto (non disfarsi) bene

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Art. 181 bis. (Materie, sostanze e prodotti secondari).1. Non rientrano nella definizione di cui all’articolo 183, comma 1, lettera a), le materie, le sostanze e i prodotti secondari definiti dal decreto ministeriale di cui al comma 2, nel rispetto dei seguenti criteri, requisiti e condizioni:

1. a) siano prodotti da un’operazione di riutilizzo, di riciclo o di recupero di rifiuti;2. b) siano individuate la provenienza, la tipologia e le caratteristiche dei rifiuti dai quali si

possono produrre;3. c) siano individuate le operazione di riutilizzo, di riciclo o di recupero che le producono,

con particolare riferimento alle modalità ed alle condizioni di esercizio delle stesse;4. d) siano precisati i criteri di qualità ambientale, i requisiti merceologici e le altre

condizioni necessarie per l’immissione in commercio, quali norme e standard tecnici richiesti per l’utilizzo, tenendo conto del possibile rischio di danni all’ambiente e alla salute derivanti dall’utilizzo o dal trasporto del materiale, della sostanza o del prodotto secondario;

5. e) abbiano un effettivo valore economico di scambio sul mercato.2. I metodi di recupero dei rifiuti utilizzati per ottenere materie, sostanze e prodotti secondari

devono garantire l’ottenimento di materiali con caratteristiche fissate con decreto del Ministro dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare, ai sensi dell’articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, di concerto con il Ministro della salute e con il Ministro dello sviluppo economico, da emanarsi entro il 31 dicembre 2008.

3. Sino all'emanazione del decreto di cui al comma 2 continuano ad applicarsi le disposizioni di cui ai decreti ministeriali 5 febbraio 1998, 12 giugno 2002, n. 161, e 17 novembre 2005, n. 269.

4. Nelle more dell’adozione del decreto di cui all’art. 181-bis del decreto legislativo n. 152 del 2006, comma 2, continua ad applicarsi la circolare del Ministero dell’ambiente 28 giugno 1999, prot. n° 3402/V/MIN.

MPS

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Art. 183 lett. psono sottoprodotti le sostanze ed i materiali dei quali il produttore non intende

disfarsi ai sensi dell’articolo 183, comma 1, lettera a), che soddisfino tutti i seguenti criteri, requisiti e condizioni:

1) siano originati da un processo non direttamente destinato alla loro produzione;

2) il loro impiego sia certo, sin dalla fase della produzione, integrale e avvenga direttamente nel corso del processo di produzione o di utilizzazione preventivamente individuato e definito;

3) soddisfino requisiti merceologici e di qualità ambientale idonei a garantire che il loro impiego non dia luogo ad emissioni e ad impatti ambientali qualitativamente e quantitativamente diversi da quelli autorizzati per l’impianto dove sono destinati ad essere utilizzati;

4) non debbano essere sottoposti a trattamenti preventivi o a trasformazioni preliminari per soddisfare i requisiti merceologici e di qualità ambientale di cui al punto 3), ma posseggano tali requisiti sin dalla fase della produzione;

5) abbiano un valore economico di mercato.

Sottoprodotto

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Dir. 98/2008/CE sui rifiuti…Art. 5: ”Non può essere considerato rifiuto ai sensi dell’art. 3

punto 1, bensì sottoprodotto” una sostanza od oggetto“derivante da un processo di produzione il cui scopo primario non è la produzione di tale articolo”, soltanto se“sono soddisfatte le seguenti condizioni:

- è certo che la sostanza o l’oggetto sarà ulteriormente utilizzata/o;

- la sostanza o l’oggetto può essere utilizzata/o direttamente senza alcun ulteriore trattamento diverso dalla normale pratica industriale;

- la sostanza o l’oggetto è prodotta/o come parte integrante di un processo di produzione e

- l’ulteriore utilizzo è legale, ossia la sostanza o l’oggetto soddisfa, per l’utilizzo specifico, tutti i requisiti pertinenti riguardanti i prodotti e la protezione della salute e dell’ambiente e non porterà a impatti complessivi negativi sull’ambiente o la salute umana.”.

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Studio STEFANO MAGLIA - © Tutti i diritti riservatiComunicazione 21.2.07 UE: all.IIUtilizzo legale?

Prodotto deliberatamente

Residuo di produzione

Utilizzo certo?

Utilizzo senzatrasformazioni prelim?

Parte integranteprocesso produz.?

rifiuto

Prodotto e nonResiduo di produz.

rifiuto

rifiuto

rifiuto

no

SOTTOPRODOTTO

no

no

no

no

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La giurisprudenza

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Cass. Pen. 6.12.2006, n. 40190Rientra nella categoria di rifiuti speciali non pericolosi il materiale residuato da attività di distilleria ( raspi e vinaccioli da destinarsi a produzione di biogas): non può farsi rientrare nella categoria di sottoprodotto ex art. 183 del D.L.vo n. 152/06, dal momento che non presenta le caratteristiche di mancanza di condizioni peggiorative per l’ambiente e la salute (nel caso di specie, presenza di immissioni) e assenza di processi di trasformazione preliminare (nel caso, digestione anaerobica).

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Tar Emilia Romagna, 9 luglio 2008, n, 3296

“Nella fattispecie in esame l’impianto di biogas non debba essere considerato un impianto di produzione di energia bensì un impianto di recupero di rifiuti, poichéai fini dell’applicazione della disciplina in materia ambientale, non rileva soltanto il prodotto finale costituito dall’energia, ma il processo produttivo utilizzato e la matrice organica d’ingresso nell’impianto, oltre che il materiale di risulta, ossia il digestato”

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T.A.R. Sicilia ,Sez. I, 24 maggio 2007, n. 1430

“Il biogas residuale dal ciclo di depurazione dei reflui aziendali, utilizzato come combustibile gassoso costituisce un prodotto intermedio del complessivo ciclo di produzione aziendale strettamente funzionale al suo reimpiego per la produzione di energia termica, e finalizzato ad un tempo al risparmio energetico e al rispetto dell’ambiente, non qualificabile come rifiuto, poiché esso viene riutilizzato senza alcuna operazione di “disfarsi”, vale a dire senza trasformazioni assimilabili ad operazioni di smaltimento di rifiuti a trasformazioni tecnologiche”

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Esclusioni

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Art. 185 D. Lvo. 152/06

Possono essere sottoprodottimateriali fecali e vegetali provenienti da attività agricole utilizzati nelle attività agricole o in impianti aziendali o interaziendali per produrre energia o calore, o biogas…

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DL 3 novembre 2008, n. 171 Misure urgenti per il rilancio competitivo del settore agroalimentare

conv. nella L. 30 dicembre 2008, n. 205

Art. 2-bis.(Disposizioni in materia di biomasse combustibili relative allavinaccia esausta ed al biogas nei processi di distillazione)

1. Le vinacce vergini nonche' le vinacce esauste ed i lorocomponenti, bucce, vinaccioli e raspi, derivanti dai processi divinificazione e di distillazione, che subiscono esclusivamentetrattamenti di tipo meccanico fisico, compreso il lavaggio con acquao l'essiccazione, destinati alla combustione nel medesimo cicloproduttivo sono da considerare sottoprodotti soggetti alla disciplinadi cui alla sezione 4 della parte II dell'allegato X alla partequinta del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152.2. E' sottoprodotto della distillazione anche il biogas derivante

da processi anaerobici di depurazione delle borlande delladistillazione destinato alla combustione nel medesimo cicloproduttivo, ai sensi della sezione 6 della parte II dell'allegato Xalla parte quinta del citato decreto legislativo n. 152 del 2006».

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News…Europa

LA NUOVA DIRETTIVA RIFIUTIGUUE L 312 del 22.11.08:

Direttiva 2008/98/CE (entrata in vigore il 12 dicembre 2008)

http://www.studiomaglia.it/euro/dirifiuti.pdf

Prof. Stefano Maglia1818

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Dir. 98/2008/CE, art. 2, c.1 lett. fSono esclusi dall’ambito di applicazione

della presente direttiva…f) materie fecali… paglia e altro materiale

agricolo o forestale naturale non pericoloso utilizzati nell’attività agricola, nella selvicoltura o per la produzione di energia da tale biomassa mediante processi o metodi che non danneggiano l’ambiente né mettono in pericolo la salute umana.

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Risoluzione Parlamento UE 12.3.08(guue C66 del 20.3.09)

“Agricoltura sostenibile e biogas: necessitàdi rivedere la legislazione comunitaria”

“riconosce che il biogas rappresenta una risorsa energeticaessenziale che contribuisce allo sviluppo economico,

agricolo e rurale sostenibile e alla protezione dell’ambiente”

“incoraggia l’UE e gli Stati membri a creare unAMBIENTE FAVOREVOLE”

“le preoccupazioni relative alla connessione tra produzionedi bioenergia…non riguardano la produzione di biogasche utilizza effluenti di allevamento, fanghi, rifiuti…”

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