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Appunti sulla normativa dei siti per la tutela della biodiversità

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APPUNTI SULLA NORMATIVA PER LA TUTELA DEI SITI HABITAT

A cura del Dott. Marco Grondacci (giurista ambientale)

Aggiornamento al 8/10/2013

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Sommario

APPUNTI SULLA NORMATIVA................................................................................................................................ 1

PER LA TUTELA DEI SITI HABITAT ...................................................................................................................... 1

FINALITÀ E OGGETTO DELLA NORMATIVA HABITAT ......................................................................................... 4

GLOSSARIO DELLA NORMATIVA HABITAT ........................................................................................................... 5

REGIME AMMINISTRATIVO DELLA NORMATIVA HABITAT ..... .......................................................................... 6

LA POSIZIONE DELLA CORTE COSTITUZIONALE SUL RAPPORTO STATO E REGIONI NELL’INDIVIDUAZIONE DEI SITI HABITAT : SENTENZA 22-7-03 N. 265 ............................................................ 8

I motivi di ricorso della Provincia di Trento e Regione Emilia Romagna ...................................................................... 8

La posizione dell’Avvocatura dello Stato ....................................................................................................................... 9

Le considerazioni in diritto della Corte Costituzionale ................................................................................................... 9

IL MOMENTO DI APPLICAZIONE DELL’ARTICOLO 6 DELLA DIRETTIVA NELL’ITER DI APPROVAZIONE DEI SITI HABITAT ......................................................................................................................................................... 12

CRITERI MINIMI UNIFORMI PER LA DEFINIZIONE DI MISURE DI CONSERVAZIONE RELATIVE A ZONE SPECIALI DI CONSERVAZIONE (ZSC) E A ZONE DI PROTEZIONE SPECIALE (ZPS) ....................................... 19

Decreto Ministero Ambiente 17 Ottobre 2007. (GU n. 258 del 6-11-2007 ) ................................................................ 19

Finalità del D.M. 17/10/2007 ........................................................................................................................................ 19

Criteri per le Misure di Conservazione ......................................................................................................................... 19

Individuazione di tipologie ambientali di riferimento per le Z.P.S. .............................................................................. 20

Termini per le regolamentazioni ................................................................................................................................... 20

MONITORAGGIO DELLE REGIONI SUI SITI DESIGNATI ...................................................................................... 20

AREE CONTIGUE AD AREE PROTETTE E SITI HABITAT ..................................................................................... 21

Ex comma 3 articolo 4 DPR 357/1997 qualora le zone speciali di conservazione ricadano all'interno di aree naturali protette, si applicano le misure di conservazione (previste per i siti habitat) per queste previste dalla normativa vigente. .............................................................................................................................................. 21

Per la porzione ricadente all'esterno del perimetro dell'area naturale protetta la regione o la provincia autonoma adotta, sentiti anche gli enti locali interessati e il soggetto gestore dell'area protetta, le opportune misure di conservazione e le norme di gestione. .................................................................................. 21

Consiglio di Stato, Sez. VI n. 6048 del 29 novembre 2012 .......................................................................................... 21

ATTUAZIONE ARTICOLO 5 DIRETTIVA 92/43 : PROCEDURA INTEGRAZIONE ELENCO SITI HABITAT NAZIONALI .................................................................................................................................................................... 21

Si tratta dell’articolo 5 della direttiva 92/43 che si riferisce alla procedura con la quale la Commissione una volta rilevata l’assenza in un elenco nazionale di un sito con habitat naturali prioritari sulla base di adeguate informazioni scientifiche , avvia una procedura di concertazione bilaterale con lo Stato membro che può in caso di mancato accordo portare ad una integrazione dell’elenco nazionale con decisione all’unanimità del Consiglio UE . ................................................................................................................................................................. 21

NUOVA DISCIPLINA DELLA VALUTAZIONE DI INCIDENZA (N UOVO ARTICOLO 5 DPR 357/1992 EX DPR 120/2003) .......................................................................................................................................................................... 23

LINEE GUIDA PER LA GESTIONE DEI SITI NATURA 2000: DECRETO MINISTERO AMBIENTE 3/9/2002 ... 25

Cosa sono i siti Natura 2000 ......................................................................................................................................... 25

Le linee guida per i piani di gestione dei siti Natura 2000 ............................................................................................ 25

I piani di gestione per siti Habitat e la pianificazione territoriale ordinaria .................................................................. 26

La disciplina regionale per i Piani di gestione .............................................................................................................. 26

L’iter per la scelta del Piano di Gestione ...................................................................................................................... 27

Prima fase : Attività conoscitive preliminari . ......................................................................................................... 27

Seconda fase: Verifica delle misure di gestione esistenti ......................................................................................... 27

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Terza fase: Integrazione delle misure obbligatorie di protezione ............................................................................. 27

Quarta fase: Configurazione del piano di gestione ................................................................................................... 27

Quinta fase: Predisposizione tecnica del piano di gestione ...................................................................................... 27

Sesta fase: Verifica e predisposizione di eventuali ulteriori misure di conservazione da integrare nel piano 28

La struttura del Piano di Gestione ............................................................................................................................. 28

ZONE PROTEZIONE SPECIALE PARTE DELLA RETE NATURA 2000.................................................................. 30

RAPPORTI STATO E REGIONI NELLE MISURE DI MONITORAGGIO E PRELIEVO .......................................... 30

TUTELA DELLE SPECIE (ARTICOLO 8 – 9 – 10 DPR 357/1992) ............................................................................ 31

DEROGHE. (ARTICOLO 11 DPR 357/1997) ................................................................................................................. 31

INTRODUZIONI E REINTRODUZIONI (ARTICOLO 12 DPR 357/1997) ................................................................ 33

SORVEGLIANZA SUI SITI HABITAT ......................................................................................................................... 33

SANZIONI: DECRETO LEGISLATIVO 7 LUGLIO 2011, N.121 ATTUAZIONE DELLA DIRETTIVA 2008/99/CE SULLA TUTELA PENALE DELL'AMBIENTE ................................................................................... 34

Testo DLGS 121/2011 .................................................................................................................................................. 34

Reato di distruzione detenzione di esemplari di specie vegetali selvatiche protette .................................................... 34

Cause di esclusione della nuova fattispecie di reato ..................................................................................................... 34

Responsabilità amministrativa di persone giuridiche per il reato di distruzione detenzione di esemplari di specie vegetali selvatiche protette ............................................................................................................................................ 35

Reato di distruzione o deterioramento di Habitat all'interno di un sito protetto ........................................................... 36

Responsabilità amministrativa di persone giuridiche per il reato di distruzione o deterioramento di Habitat all'interno di un sito protetto .......................................................................................................................................................... 36

Estensione responsabilità amministrativa delle persone giuridiche nel caso di reati relativi commercio internazionale delle specie animali e vegetali in via di estinzione ....................................................................................................... 36

FORESTE E BIODIVERSITA’ ....................................................................................................................................... 37

Decreto Legislativo n. 227 del 18/5/2001 “Orientamento e modernizzazione del settore forestale, a norma dell'articolo 7 della legge 5 marzo 2001, n. 57 ............................................................................................................. 37

Finalità del DLGS in esame ..................................................................................................................................... 37

Nuova definizione di boschi quali bellezze paesaggistiche ex dlgs 490/1999 .......................................................... 37

La tutela delle foreste in termini di biodiversità ....................................................................................................... 38

Le condizioni per l’autorizzazione ad interventi in aree forestali ............................................................................. 38

Il rimboschimento compensativo in caso di trasformazione del bosco .................................................................... 38

Divieti nelle attività selvicolturali ............................................................................................................................. 38

Tagli non soggetti ad autorizzazione ex dlgs 490/1999 (testo unico beni cultuali) .................................................. 39

Strutture statali per la conservazione della biodiversità forestale ............................................................................. 39

Certificazione delle attività forestali ecocompatibili ................................................................................................ 39

Decreto Ministero Ambiente 16/6/2005 Linee guida di programmazione forestale. (GU n. 255 del 2-11-2005) ........ 39

Finalità generali e norme quadro di riferimento ....................................................................................................... 39

Obiettivi strategici della politica forestale nazionale ................................................................................................ 40

Criteri generali di intervento per una gestione forestale sostenibile ................................................................. 40

Elementi essenziali per una gestione sostenibile delle foreste .................................................................................. 40

Impegni di ordine finanziario ................................................................................................................................... 41

Regolamento n. 2152/2003/Ce del Parlamento Europeo e del Consiglio del 17 novembre 2003 relativo al monitoraggio delle foreste e delle interazioni ambientali nella Comunità (Forest Focus) (GUE L/324 del 11/12/2003) ...................................................................................................................................................................................... 42

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Comunicazione Commissione Ue 20 settembre 2013 - Una nuova strategia per le foreste .......................................... 42

FINALITÀ E OGGETTO DELLA NORMATIVA HABITAT Con Decreto Ministeriale 20/1/2000 sono stati modificati gli allegati A e B del Decreto Presidente

della Repubblica 8/9/1997 n.357, in attuazione della direttiva 97/62/CE del Consiglio, recante adeguamento al progresso tecnico e scientifico della direttiva 92//43. Con Decreto

Ministeriale 3/4/2000 è stato approvato l’elenco delle zone di protezione speciale designate ai sensi della direttiva 79/409/CEE ora DIR 2009/147 (conservazione uccelli selvatici) e dei siti di importanza comunitaria proposti ai sensi della direttiva 92/43/CEE. Si tratta della normativa che disciplina la tutela della biodiversità:

• negli habitat naturali e seminaturali di interesse comunitario ex allegato A;

• nelle specie floristiche e faunistiche ex allegato B. I siti indicati dalle due suddette direttive costituiscono la rete Natura 2000 composta cioè da due tipologie di siti : - Le Zone di Protezione Speciale (ZPS ) designate ai sensi della direttiva 79/409 ora DIR

2009/147 cioè per la tutela delle specie di cui all’allegato I alla Direttiva - Le Zone Speciali di conservazione (ZSC) che vengono adottate dagli Stati membri dopo

la selezione dagli elenchi delle proposte di Siti di Interesse Comunitario (pSIC) per ognuna delle sei regioni biogeografiche della Comunità conformemente alle direttive dell’allegato III della direttiva 92/43 . Ai pSIC non si applicano immediatamente le norme della direttiva in particolare l’articolo 6 sulla valutazione di incidenza , però nel caso dei siti proposti gli stati membri sono tenuti ad agire in modo tale da non compromettere gli obiettivi della direttiva e devono adottare ogni opportuna misura per impedirne il deterioramento.

L’elenco completo delle ZPS negli stati membri è disponibile nel sito: http://europa.eu.int(comm/environment/nature/natura.htm L’Italia con il progetto Bioitaly ha classificato , in collaborazione con le Regioni, 2450 pSIC e ne ha comunicato la lista alla UE nel 1997 L’eventuale uso a fini militari delle zone notificate alla Commissione ex direttive suddette per la rete Natura 2000 , figura tra i dati non obbligatori che gli stati membri comunicano al momento della notifica .

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GLOSSARIO DELLA NORMATIVA HABITAT

Per capire bene cosa si studia è opportuno sapere il significato di alcune parole chiavi come: HABITAT: parte dell'ambiente naturale nel quale vivono piante e animali. POPOLAZIONE: gruppo di individui della stessa specie che vivono e si riproducono in un ambiente. SPECIE: insieme di organismi simili in grado di riprodursi originando figli a loro volta capaci di riprodursi COMUNITA' (BIOCENOSI): insieme di organismi animali e vegetali di differenti specie che coabitano in un determinato ambiente. ECOSISTEMA: insieme di specie vegetali e animali che hanno relazioni tra loro e con l'ambiente circostante. ECOTONO: zona di transizione tra un ecosistema e l'altro. SUCCESSIONE: la sequenza secondo la quale diversi gruppi di animali e piante colonizzano una data area. CLIMAX: forma di comunità che è la risultante di un processo di successione, quando un ecosistema può svilupparsi naturalmente e liberamente. BIOMA: Vasta area geografica con clima quasi uniforme e che quindi possiede analoghe forme di vita in ogni sua parte. CATENA ALIMENTARE: Catena di eventi che collega tra loro diversi organismi in rapporto alla loro alimentazione. NICCHIA: Il ruolo di una specie nella natura: che cosa mangia, dove vive ecc. PREDAZIONE: evento attraverso il quale un organismo ne uccide un altro per nutrirsi MIMETISMO: Fenomeno per il quale un animale presenta colori e forme che lo fanno confondere con l'ambiente in cui vive, oppure con un'altra specie diversa. COMPETIZIONE: lotta tra organismi viventi per conquistare lo spazio vitale, il cibo, la luce ed altro quando tali fattori sono disponibili in quantità limitate. AREALE: rappresenta l'area occupata dall'insieme delle popolazioni di una data specie. ENDEMICO: si riferisce ad una specie che ha un areale di distribuzione molto limitato. AUTOCTONO: si riferisce ad una specie originaria dell'area dove attualmente vive. ALLOCTONO: si riferisce ad una specie che in seguito a diffusione ha occupato aree diverse da quella di origine. RELITTO: si riferisce a quelle specie che vivono in un "rifugio ecologico", cioè un habitat che conserva caratteristiche idonee al mantenimento di porzioni rilevanti della comunità biotica originaria, che un tempo aveva un areale di distribuzione molto più ampio e la causa di questa riduzione dell'areale è di solito connessa con i grandi mutamenti del clima.

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REGIME AMMINISTRATIVO DELLA NORMATIVA HABITAT Il Decreto Presidente della Repubblica 357/1997 prevede che per tutelare i suddetti habitat dovranno essere istituite (dagli Stati membri) apposite zone speciali di conservazione secondo la seguente procedura (così come modificata dal Dpr 120/2003 emanato al fine di superare la procedura di infrazione 1999/2180 che la Commissione europea aveva avviato nei confronti dello Stato italiano ) : - le Regioni individuano i siti degli habitat ex allegati A e B del Decreto Presidente della

Repubblica 357/1997 ora modificati dal Decreto Ministeriale 20/1/1999;(Secondo Corte di Giustizia 7/11/2000 – causa C371/98 domanda pregiudiziale Alta Corte di Giustizia GB contro il Ministero Trasporti GB - l’articolo 4 n. 1 della direttiva 92/43 va interpretato nel senso che uno stato membro non può prendere in considerazione esigenze economiche , sociale e culturali nonché particolarità regionali e locali , come quelle menzionate all’articolo 2n. 3 delle detta direttiva , nella scelta e delimitazione dei siti da proporre alla Commissione come indentificabili di importanza comunitaria )

- il Ministro dell'Ambiente comunica l'elenco dei siti alla Commissione della UE . Le informazioni sul sito comprendono una mappa del sito, la sua denominazione, la sua ubicazione, la sua estensione, nonché i dati risultanti dall'applicazione dei criterispecificati nell'allegato III (prima fase) e sono fornite sulla base di un formulario elaborato dalla Commissione. Il formulario è stato istituito solo con decisione della Commissione 18 dicembre 1996, 97/266/CE, concernente un formulario informativo sui siti proposti per l'inserimento nella rete Natura 2000 (GU 1997, L 107, pag. 1). Tale decisione è stata notificata agli Stati membri il 19 dicembre 1996 ed è stata pubblicata sulla Gazzetta ufficiale delle Comunità europee il 24 aprile 1997 (A seguito di impugnazione da parte della Provincia autonoma di Trento, la Corte costituzionale, con sentenza n. 425 del 1999, ha definito l'esatta portata di tale norma e del conseguente potere ministeriale precisando che esso sarebbe limitato ad un mero compito di formalizzazione e trasmissione alla Commissione europea di decisioni assunte nella loro sostanza in sede locale ); Il Dpr 12/3/2003 ha introdotto (modificando il dpr 357/1997 una definizione di proposta sito di importanza comunitaria (pSic): “ Un sito individuato dalle regioni e province autonome, trasmesso dal Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio alla Commissione europea, ma non ancora inserito negli elenchi definitivi dei siti selezionati dalla Commissione europea “ .

- l’elenco dei siti scelti come unità di importanza comunitaria deve essere stabilito dalla Commissione sulla base di un progetto di elenco messo a punto dalla Commissione di concerto con gli Stati membri. Questo primo elenco è elaborato dopo l’invio delle informazioni pertinenti da parte degli stati membri che sono analizzate dal Centro tematico Natura dell’Agenzia Europea per l’Ambiente . Su questa base sono tratte conclusioni in occasione dei seminari biogeografici specifici che sono aperti alla partecipazione delle organizzazioni non governative .

- il Ministro dell'Ambiente designa con Decreto Ministeriale (d’intesa con ciascuna regione interessata ) i siti suddetti quali Zone speciali di conservazione entro 6 anni dalla definizione dei siti da parte della Commissione UE;

- il Ministro dell'Ambiente definisce con la Conferenza Stato Regioni Città, nell'ambito delle linee fondamentali dell'assetto del territorio, delle direttive per la gestione delle aree di collegamento ecologico funzionale (aree essenziali per la migrazione, la distribuzione geografica e lo scambio genetico di specie selvatiche);

- le Regioni adottano (ex articolo 4 dpr 357/1992 modificato dal Dpr 120/2003) per i siti individuati come Zone speciali di conservazione misure di conservazione (con se

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necessari veri e propri piani di gestione specifici od integrati altri piani nonché misure regolamentari , amministrative e contrattuali) sulla base delle linee guida per la gestione delle aree della rete "Natura 2000" da adottarsi con decreto del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio, sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano.

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LA POSIZIONE DELLA CORTE COSTITUZIONALE SUL RAPPORTO STATO E REGIONI NELL’INDIVIDUAZIONE DEI SITI HABITAT : SENTENZA 22-7-03 N. 265

I motivi di ricorso della Provincia di Trento e Regione Emilia Romagna La Provincia di Trento e la Regione Emilia Romagna hanno sollevato conflitto di attribuzione sorti a seguito del decreto del Ministro dell'ambiente 3 aprile 2000, recante «Elenco dei siti di importanza comunitaria e delle zone di protezione speciali, individuati ai sensi delle direttive 92/43/CE e 79/409/CEE» e della sua successiva trasmissione alla Commissione europea. La Provincia autonoma di Trento ha sollevato conflitto di attribuzione nei confronti del Presidente del Consiglio dei ministri per sentire dichiarare che non spetta allo Stato, in assenza di apposito atto di decisione della stessa Provincia, di individuare, pubblicare e trasmettere alla comunita' europea i siti di importanza comunitaria nel territorio provinciale . Secondo la Provincia ricorrente, con i due atti richiamati - emanati senza il supporto di una apposita deliberazione dei competenti organi provinciali - lo Stato avrebbe violato: in primo luogo, l'art. 8, nn. 5, 6, 15, 16 e 21, nonche' l'art. 16 dello statuto speciale e le relative norme di attuazione; in secondo luogo, l'art. 3 del d.P.R. 8 settembre 1997, n. 357 (Regolamento recante attuazione della direttiva 92/43/CE relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali, nonche' della flora e della fauna selvatiche); infine, la sentenza della Corte costituzionale n. 425 del 1999 Il decreto del Ministro dell'ambiente 3 aprile 2000 ad avviso della Provincia di Trento, sarebbe lesivo delle proprie competenze costituzionali, in quanto l'elenco dei siti ricadenti nel territorio provinciale sarebbe stato predisposto dal Ministero in assenza di una preventiva deliberazione della Giunta della Provincia. In prossimita' dell'udienza, la Provincia autonoma di Trento ha depositato una memoria in cui ribadisce la propria competenza all'individuazione dei siti contemplati nella direttiva e conferma l'impossibilita' di considerare la trasmissione dei dati conclusivi del progetto Bioitaly come formale e definitiva individuazione dei siti da parte della Provincia, sia perche' cio' risultava chiaramente dalla relazione di accompagnamento agli elenchi, sia perche' il d.P.R. 8 settembre 1997, n. 357, attuativo della direttiva comunitaria, non poteva che presupporre che la proposta italiana a quella data non fosse gia' avvenuta e che dunque mancasse ancora la formale individuazione dei siti da parte delle Regioni e delle Province autonome. In ogni caso, il Ministro non si sarebbe limitato a trasmettere i siti individuati dalla Provincia, dal momento che sarebbero stati inclusi nell'elenco anche sette dei quindici siti che erano stati indicati come «siti di importanza regionale» e non «di importanza comunitaria». Anche la Regione Emilia-Romagna ha sollevato conflitto di attribuzione nei confronti del Presidente del Consiglio in relazione ai medesimi atti e per profili . In particolare secondo la Regione sulla base del dettato dell'art. 3 del d.P.R. n. 357 del 1997, secondo l'interpretazione datane dalla Corte costituzionale con la sentenza 425/1999 , sarebbe riservato alla competenza costituzionale della Regione il procedimento di individuazione sostanziale dei siti di importanza comunitaria ai sensi della direttiva 92/43/CE. Esso sarebbe distinto rispetto alle operazioni preliminari di ricognizione scientifica dei luoghi costituenti habitat naturali delle specie vegetali ed animali potenzialmente meritevoli di tutela che le Regioni dovevano eseguire nell'ambito del progetto Bioitaly predisposto dal Ministero in vista dell'attuazione della direttiva. Questo

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infatti prevedeva lo svolgimento di attivita' meramente tecniche che prescindevano da ogni determinazione degli organi istituzionali della Regione ai quali competeva invece la scelta effettiva dei luoghi da qualificare come siti di importanza comunitaria. Il rispetto di tali competenze avrebbe dovuto indurre il Ministero a sollecitare le Regioni alla individuazione dei siti. Lo Stato invece avrebbe adottato il decreto impugnato procedendo esso stesso a scegliere i siti in questione pur in assenza di alcuna determinazione della Regione, cosi' violando il principio di leale collaborazione e ledendo la competenza regionale. Successivamente, con atto depositato il 17 aprile 2000, la Regione Emilia-Romagna (conformemente a quanto deliberato dalla Giunta con atto del 13 marzo 2001, n. 304) ha dichiarato di rinunciare al ricorso in considerazione del fatto che la delibera 21 novembre 2000, n. 2042, con cui la Giunta regionale ha «modificato l'elenco dei proposti siti di importanza comunitaria», e' stata trasmessa al Ministero dell'ambiente il quale, a sua volta, ha provveduto a trasmetterla alla Commissione europea «con invito a considerare il nuovo elenco dei siti italiani» e che pertanto il Ministero sembra avere riconosciuto la fondatezza delle posizioni della Regione.

La posizione dell’Avvocatura dello Stato L'Avvocatura precisa che vi e' stata una cospicua corrispondenza con le Regioni e le Province autonome per ottenere le indicazioni sui siti ambientali da comunicare alla Commissione europea e che l'elenco predisposto dal Ministero dell'ambiente costituisce una fase di individuazione dei siti stessi, essendo infatti in corso, da parte della stessa Commissione in collaborazione con gli Stati interessati (attraverso seminari biogeografici) la verifica di tali proposte, al termine della quale si avviera' una fase di contrattazione per la scelta definitiva dei siti con il coinvolgimento a livello nazionale delle Regioni e Province autonome, e per la designazione delle Zone speciali di Conservazione (ZPS). Lo Stato, quindi, si sarebbe limitato a trasmettere, come «proposta» alla Commissione europea, un elenco di siti indicati dalle Regioni e dalle Province autonome. Il decreto ministeriale 3 aprile 2000, secondo la difesa erariale, rappresenterebbe soltanto lo strumento attraverso il quale si e' ritenuto opportuno rendere pubblici elenchi di siti proposti gia' trasmessi alla Commissione europea e, proprio al fine di evitare interpretazioni distorte del decreto stesso, si sarebbe provveduto a correggere il suo titolo evidenziando che i siti ivi elencati sarebbero soltanto oggetto di proposta.

Le considerazioni in diritto della Corte Costituzionale Il ricorso e' inammissibile. Il Ministero dell'ambiente, con il decreto ministeriale 3 aprile 2000, ha pubblicato l'elenco dei siti individuati e proposti dalle Regioni e dalle Province autonome e trasmessi, dallo stesso Ministero, alla Commissione europea in attuazione della direttiva 79/409/CEE e della direttiva 92/43/CE. Quest'ultima, finalizzata «a salvaguardare la biodiversita' mediante la conservazione degli habitat naturali, nonche' della flora e della fauna selvatiche nel territorio europeo» (art. 2), prevede la costituzione di una «rete ecologica europea coerente di zone speciali di conservazione», denominata «Natura 2000» (art. 3). A tal fine, ogni Stato membro propone alla Commissione europea un elenco di siti degli habitat naturali e delle specie locali tra quelli indicati nella direttiva. La Commissione, d'accordo con ciascuno degli Stati, elabora un progetto di elenco dei siti di importanza comunitaria che viene poi approvato secondo il complesso procedimento descritto nell'art. 21 della direttiva (art. 4).

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Inoltre, l'art. 5 della direttiva prevede anche che la Commissione, ove constati l'assenza di un sito particolarmente significativo da un elenco nazionale, possa attivare una procedura di concertazione con lo Stato interessato e, ove questa non si risolva entro sei mesi, far decidere in materia il Consiglio dei ministri della comunita' europea. Quando un sito e' stato scelto dalla Commissione sulla base delle descritte procedure, esso e' designato dallo Stato interessato come zona speciale di conservazione entro il termine massimo di sei anni. Solo al momento in cui un sito risulterà iscritto nell'elenco approvato in sede comunitaria, tale sito sarà soggetto al regime di tutela previsto dalle disposizioni dell'art. 6, paragrafi 2, 3 e 4, della direttiva. In base a tali previsioni, gli Stati membri sono tenuti ad adottare le opportune misure atte ad evitare il degrado degli habitat naturali e degli habitat di specie, nonché la perturbazione delle specie presenti nel sito; inoltre, si stabilisce la necessità di una preventiva valutazione di incidenza sul sito di qualunque piano o progetto che non sia direttamente connesso o necessario alla sua gestione, con l'ulteriore conseguenza, in caso di valutazione negativa, dell'obbligo per lo Stato membro di adottare misure compensative (la Commissione ha peraltro invitato gli Stati membri ad adeguarsi affinché sia evitato il degrado dei siti proposti negli elenchi nazionali). Il D.P.R. n. 357 del 1997, recante attuazione della direttiva 92/43/CE, all'art. 3, riserva alle Regioni e alle Province autonome il compito di individuare, «con proprio procedimento», i siti in cui si trovano gli habitat elencati in allegato al decreto stesso, mentre assegna al Ministero il compito di formulare alla Commissione europea la proposta dei siti di importanza comunitaria. Questa Corte, nella sentenza n. 425 del 1999, ha precisato che tale norma mira «esclusivamente a porre l'autorità di governo nazionale in condizione di adempiere all'obbligo di comunicazione derivante dalla Direttiva, senza che vi sia in essa alcun elemento da cui arguire uno spostamento di competenze circa il diverso potere di individuazione sostanziale dei siti da sottoporre a speciale protezione, potere che rimane disciplinato dalle norme sui rapporti Stato-Regioni e Province autonome in materia ambientale». Ricostruito così l'ambito delle competenze delineate dalla normativa europea e da quella nazionale, non risulta che la Provincia di Trento - che pure aveva proceduto all'attività di ricognizione dei siti di habitat naturali in attuazione del progetto Bioitaly e ne aveva trasmesso, tramite i propri uffici, i risultati al Ministero - abbia però mai provveduto ad individuare, mediante apposita delibera della Giunta, i siti da proporre alla Commissione europea. E cio', nonostante che tra il momento della ultimazione dell'attività di ricognizione (giugno 1995) e la adozione del decreto ministeriale censurato nel presente giudizio (aprile 2000) sia intercorso un notevole lasso di tempo Decreto Ministeriale del 3 aprile 2000 anche le aree ricadenti nel territorio della Provincia di Trento. Tali aree non sono state individuate dal Ministero in modo unilaterale, malgrado la mancata approvazione da parte della Giunta provinciale dell'elenco delle aree, poiché sono state riportate nel decreto censurato e trasmesse alla Commissione europea le aree precedentemente individuate dagli organi tecnici della Provincia nell'ambito dell'attività di ricognizione scientifica da essi svolta in attuazione del progetto Bioitaly. Inoltre nessuna efficacia preclusiva all'ulteriore esercizio del potere di individuazione dei siti rilevanti da parte della Giunta provinciale può riconoscersi al decreto ministeriale censurato, il quale, come emerge dal titolo - significativamente rettificato – e dal suo contenuto, si limita a rendere pubblico l'elenco dei siti di importanza comunitaria individuati e proposti. Infatti, alla stregua del nostro ordinamento, la stessa trasmissione alla Commissione europea dei siti di importanza comunitaria effettuata dal Ministero, non preclude di per sé, alla Provincia, l'adozione di una propria decisione nelle more del completamento del procedimento comunitario.

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Conferma di tale ricostruzione é data proprio dalla vicenda che ha interessato la Regione Emilia-Romagna e che ha determinato la sua rinuncia al ricorso. Successivamente alla proposizione del conflitto di attribuzioni, la Giunta regionale ha adottato una delibera con cui e' stato modificato l'elenco dei siti di importanza comunitaria e tale nuovo elenco é stato trasmesso al Ministero che ha provveduto ad inoltrarlo alla Commissione europea. Dunque gli atti ministeriali che la ricorrente censura nel presente giudizio non risultano idonei ad incidere sulle rivendicate attribuzioni costituzionali della Provincia di Trento, non avendo determinato alcuna lesione delle potestà di quest'ultima, potestà che ben avrebbero potuto e potrebbero tuttora essere esercitate. Viene dunque a mancare quell'interesse a ricorrere, qualificato dalla finalità di ripristinare l'integrità della sfera di attribuzioni costituzionali della Provincia autonoma, che deve sussistere per la stessa ammissibilità di un conflitto tra Regioni e Stato sottoponibile alla giurisdizione di questa Corte. D'altronde, e' indubbio che l'accertamento degli eventuali vizi di legittimità degli atti qui censurati, compreso l'eventuale eccesso di potere per travisamento dei fatti in cui il Ministro possa essere incorso nel considerare la trasmissione dei siti effettuata dagli organi tecnici della Provincia come atto sufficiente ai sensi del D.P.R. n. 357 del 1997, se ed in quanto non comporti violazione di attribuzioni costituzionali, resta affidato agli ordinari rimedi giurisdizionali esperibili nei confronti degli atti amministrativi. La Regione Emilia-Romagna ha dichiarato di rinunciare al ricorso introduttivo del presente giudizio e tale rinuncia e' stata accettata dal Presidente del Consiglio dei ministri. Ai sensi dell'art. 27, ultimo comma, delle norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale, la rinuncia al ricorso, seguita dalla relativa accettazione della controparte, produce l'effetto di estinguere il processo.

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IL MOMENTO DI APPLICAZIONE DELL’ARTICOLO 6 DELLA DIRETTIVA NELL’ITER DI APPROVAZIONE DEI SITI HABITAT1

I servizi della Commissione considerano che le disposizioni dell’articolo 6, paragrafi 2, 3 e 4, siano applicabili alle zone di protezione speciale o ai siti che dovrebbero essere classificati come zone di protezione speciale, a decorrere dalla data di attuazione della direttiva 92/43/CEE. A differenza quindi delle disposizioni dell’articolo 6, paragrafo 1, che si applicano soltanto quando un sito di importanza comunitaria è stato designato come zona speciale di conservazione, le disposizioni dell’articolo 6, paragrafi 2, 3 e 4, diventano applicabili non appena un sito diventa un sito di importanza comunitaria e prima della sua designazione come zona speciale di conservazione. Gli Stati membri possono anche scegliere una data anteriore per l’attuazione dell’articolo 6, paragrafi 2, 3 e 4, e ciò è stato previsto da alcune legislazioni nazionali. Il testo della direttiva 92/43/CEE sembra indicare che gli Stati membri non devono prendere in considerazione le disposizioni dell’articolo 6 prima dell’adozione di un elenco comunitario. Essi devono però tener conto di altre disposizioni del diritto comunitario, secondo l’interpretazione della Corte di giustizia. L’articolo 10 (ex articolo 5) del trattato che istituisce la Comunità europea recita: «Gli Stati membri adottano tutte le misure di carattere generale e particolare atte ad assicurare l’esecuzione degli obblighi derivanti dal presente trattato, ovvero determinati dagli atti delle istituzioni della Comunità. Essi facilitano quest’ultima nell’adempimento dei propri compiti. Essi si astengono da qualsiasi misura che rischi di compromettere la realizzazione degli scopi del presente trattato». In più occasioni, la Corte di giustizia ha sostenuto che, anche in assenza di misure di recepimento o del soddisfacimento di obblighi specifici derivanti da una direttiva, le autorità nazionali quando interpretano il diritto nazionale devono adottare tutte le misure possibili per conseguire i risultati perseguiti da una direttiva. La Corte di giustizia ha inoltre affermato nella causa Santoña Marshes che uno Stato membro non può eludere il proprio dovere di tutelare un sito che deve essere protetto secondo i pertinenti criteri scientifici, non classificandolo come zona di protezione speciale. Per analogia, si potrebbe usare questo principio per questioni legate alla direttiva 92/43/CEE. Alla luce di quanto precede, le autorità degli Stati membri sono invitate ad adoperarsi per evitare un degrado dei siti dei loro elenchi nazionali che sono stati proposti come siti di importanza comunitaria prima dell’adozione del relativo elenco comunitario .

1 LA GESTIONE DEI SITI DELLA RETE NATURA 2000 Guida all´interpretazione dell´articolo 6 della direttiva «Habitat» 92/43/CEE – COMMISSIONE UE -2000

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Se gli elenchi nazionali rimangono incompleti, La Commissione della UE consiglia agli stati membri di adoperarsi in modo da evitare il degrado di siti che, in base alle prove scientifiche secondo i criteri dell’allegato III della direttiva 92/43/CEE, dovrebbero figurare sull’elenco nazionale. A livello pratico, si suggerisce di applicare correttamente la valutazione di impatto ambientale (VIA) ai sensi della direttiva 85/337/CEE (valutazione di impatto) in relazione a progetti potenzialmente dannosi. La Corte di giustizia ha già confermato l’importanza che si deve conferire ai siti naturali sensibili nel decidere se i progetti debbano essere oggetto di una VIA ai sensi di questa direttiva (Causa C-392/96, Commissione contro Irlanda, sentenza della Corte di giustizia del 21 settembre 1999). Secondo Corte di Giustizia 23/3/2006 C-209/04 : “Il principio della soggezione dei progetti che possono avere notevole incidenza sull’ambiente ad una valutazione relativa all’ambiente stesso non si applica nel caso in cui la data di presentazione formale della domanda di autorizzazione di un progetto precede la data di scadenza del termine di recepimento di una direttiva. [v., per quanto attiene alla direttiva del Consiglio 27 giugno 1985, 85/337/CEE, concernente la valutazione dell’impatto ambientale di determinati progetti pubblici e privati (GU L 175, pag. 40), sentenze 11 agosto 1995, causa C-431/92, Commissione/Germania, Racc. pag. I-2189, punti 29 e 32, nonché 18 giugno 1998, causa C-81/96, Gedeputeerde Staten van Noord-Holland, Racc. pag. I-3923, punto 23]. Tale criterio formale è l’unico che sia conforme al principio della certezza del diritto e consenta di preservare l’effetto utile di una direttiva. La ragione di tale considerazione consiste nel fatto che una direttiva, quale la direttiva 92/43, relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali e della flora e della fauna selvatiche, riguarda in gran parte progetti di una certa ampiezza, la cui realizzazione necessita molto spesso di un lungo periodo di tempo. Pertanto non sarebbe opportuno che procedure, già complesse a livello nazionale e formalmente avviate prima della data di scadenza del termine di trasposizione della direttiva, siano appesantite e ritardate dalle specifiche prescrizioni imposte da quest’ultima e che situazioni già consolidate ne siano colpite. v., per analogia, precitata sentenza Gedeputeerde Staten van Noord-Holland, punti 23 e 24). Orbene, la direttiva 85/337 e la direttiva sugli habitat riguardano entrambe la valutazione degli impatti ambientali di taluni progetti pubblici e privati. In entrambi i casi il procedimento di valutazione si colloca a monte della scelta definitiva del progetto. I risultati di tale valutazione devono essere presi in considerazione quando si decide sul progetto, e quest’ultimo può essere modificato in funzione dei detti risultati. Le varie fasi dell’esame di un progetto sono collegate al punto da costituire un’operazione complessa. Il fatto che il contenuto di talune prescrizioni sia diverso non è in grado di rimettere in discussione tale valutazione. Ne consegue che la censura dev’essere valutata alla data in cui il progetto è stato formalmente presentato, “ . Secondo Corte di Giustizia 14/9/2006 C-244/05 : “Per quanto riguarda il livello di protezione applicabile ai siti che figurano nell’elenco nazionale trasmesso alla Commissione, occorre ricordare che, conformemente all’art. 4, n. 5 della direttiva, il regime di protezione delle zone speciali di conservazione previsto all’art. 6, nn 2, 3, e 4, di tale direttiva si applica ad un sito allorché questo è, conformemente all’art. 4, n. 2, terzo comma, della stessa, iscritto nell’elenco dei siti selezionati come siti di importanza comunitaria compilato dalla Commissione. Ne deriva, come la Corte ha dichiarato nella sentenza del 13 gennaio 2005, causa C-117/03, che le misure di salvaguardia previste all’art. 6, nn. 2-4, della direttiva si impongono soltanto in relazione ai siti che siano

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iscritti nell’elenco di quelli selezionati come siti di importanza comunitaria.2 La Corte ha tuttavia sottolineato, che questo però non significa che gli Stati membri non siano tenuti a tutelare i siti sin dal momento in cui, a norma dell’art. 4, n. 1, della direttiva, li propongono nell’elenco nazionale trasmesso alla Commissione in quanto atti ad essere individuati quali siti di importanza comunitaria. La Corte ne ha concluso, al punto 29 della sentenza 13/1/2005 causa C-117/03 , che, per quanto riguarda i siti atti ad essere individuati quali siti di importanza comunitaria, compresi negli elenchi nazionali trasmessi alla Commissione, tra i quali possono figurare, in particolare, siti ospitanti tipi di habitat naturali prioritari o specie prioritarie, gli Stati membri sono tenuti, in forza della direttiva, ad adottare misure di salvaguardia «idonee» a salvaguardare l’interesse ecologico perseguito. Poiché il giudice nazionale si interroga sull’interpretazione da dare all’obbligo di adottare tali misure di protezione «idonee», più precisamente sui criteri di applicazione del regime di protezione dei siti designati dalle competenti autorità nazionali, occorre ricordare che, come la Corte ha sottolineato nella sua sentenza 7 novembre 2000, C-371/98, First Corporate Shipping (Racc. pag. I-9235, punti 22 e 23), per elaborare un progetto di elenco di siti di importanza comunitaria idoneo a portare alla costituzione di una rete ecologica europea coerente di zone speciali di conservazione, la Commissione deve disporre di un elenco completo di siti aventi, a livello nazionale, un interesse ecologico pertinente con riguardo all’obiettivo della conservazione degli habitat naturali nonché della fauna e della flora selvatica contemplato dalla direttiva. Infatti, solo in questo modo è possibile realizzare l’obiettivo, contemplato dall’art. 3, n. 1, della direttiva, cioè il mantenimento o il ripristino, in uno stato di conservazione soddisfacente, dei tipi di habitat naturali e degli habitat delle specie interessati nella loro area di ripartizione naturale nell’insieme del territorio europeo degli Stati membri. Occorre aggiungere che, conformemente all’allegato III, fase 2, punto 1, della direttiva, «tutti i siti individuati dagli Stati membri nella fase 1, che ospitano tipi di habitat naturali e/o specie prioritari, sono considerati siti di importanza comunitaria». Questi siti possono pertanto essere iscritti nell’elenco che la Commissione deve compilare. Sulla base delle considerazioni che precedono, gli Stati membri sono tenuti ad adottare, per quanto riguarda i siti identificati al fine della loro iscrizione nell’elenco comunitario, misure di protezione appropriate al fine di mantenere le caratteristiche ecologiche dei detti siti. Di conseguenza, occorre risolvere la terza questione dichiarando che gli Stati membri sono tenuti ad adottare, conformemente alle disposizioni del diritto nazionale, tutte le misure necessarie per evitare interventi che rischino di compromettere seriamente le

2 In particolare la sentenza 13/1/2005 afferma che : “ 22. Il fatto che, ai sensi dell'allegato III, fase 2, punto 1, della direttiva, tutti i siti ospitanti tipi di habitat naturali e/o specie prioritari, individuati dagli Stati membri nell'ambito della fase 1 del medesimo allegato, siano considerati come siti di importanza comunitaria, non è tale da rendere applicabile, per quanto riguarda questi ultimi, il regime di tutela previsto dall'articolo 6, nn. 2-4, della direttiva prima che essi figurino, conformemente all'articolo 4, n. 2, terzo comma, di quest'ultima, nell'elenco dei siti di importanza comunitaria adottato dalla Commissione. 23. Non può trovare accoglimento la contraria tesi prospettata dal Giudice del rinvio, secondo cui, qualora uno Stato membro abbia - come nella fattispecie oggetto della causa principale - individuato un sito che ospita un habitat prioritario e lo abbia incluso nell'elenco proposto alla Commissione a norma dell'articolo 4, n. 1, della direttiva, tale sito dovrebbe considerarsi - alla luce dell'allegato III, fase 2, punto 1, della direttiva stessa - come sito di importanza comunitaria e sarebbe dunque assoggettato, a norma dell'articolo 4, n. 5, della direttiva, alle misure di salvaguardia previste dall'articolo 6, nn. 2-4, della medesima .La tesi suddetta presuppone che, quando uno Stato membro abbia individuato un sito ospitante tipi di habitat naturali o specie prioritari e lo abbia incluso nell'elenco proposto alla Commissione a norma dell'articolo 4, n. 1, della direttiva, la Commissione sia obbligata ad iscriverlo nell'elenco dei siti di importanza comunitaria che essa adotta in base alla procedura prevista dall'articolo 21 della direttiva stessa e di cui si fa menzione all'articolo 4, n. 2, terzo comma, della medesima. Se così fosse, la Commissione - allorché elabora in accordo con ciascuno Stato membro un progetto di elenco dei siti di importanza comunitaria, ai sensi dell'articolo 4, n. 2, primo comma, della direttiva - si vedrebbe preclusa la possibilità di non includere in tale progetto qualunque sito proposto da uno Stato membro quale sito ospitante tipi di habitat naturali o specie prioritari, anche nel caso in cui essa reputasse che in un determinato sito non si trovino - malgrado il diverso parere dello Stato membro interessato - tipi di habitat naturali e/o specie prioritari ai sensi dell'allegato III, fase 2, punto 1, della direttiva. Orbene, una situazione del genere sarebbe in contrasto, in particolare, con l'articolo 4, n. 2, primo comma, della direttiva, letto in combinato disposto con l'allegato III, fase 2, punto 1, della direttiva stessa “.

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caratteristiche ecologiche dei siti che figurano nell’elenco nazionale trasmesso alla Commissione. Spetta al giudice nazionale valutare se tale sia il caso”. Nella versione originaria del dpr 357/1997 la applicazione della valutazione di incidenza era riferita ai soli siti inseriti negli elenchi della Commissione UE , non essendo stato ancora introdotto la definizione di “proposto sito di importanza comunitaria” . Tale categoria è stata infatti introdotta dal dpr 120/2003 , approvato al fine di superare la procedura di infrazione 1999/2180 che la Commissione europea ha avviato nei confronti dello Stato italiano per non corretta trasposizione nella normativa nazionale della direttiva 92/43/CEE . Come è noto il nuovo comma 3 articolo 5 del dpr 357/1997 ( come modificato dal dpr 120/2003 ) recita : “3. I proponenti di interventi non direttamente connessi e necessari al mantenimento in uno stato di conservazione soddisfacente delle specie e degli habitat presenti nel sito, ma che possono avere incidenze significative sul sito stesso, singolarmente o congiuntamente ad altri interventi, presentano, ai fini della valutazione di incidenza, uno studio volto ad individuare e valutare, secondo gli indirizzi espressi nell'allegato G, i principali effetti che detti interventi possono avere sul proposto sito di importanza comunitaria, sul sito di importanza comunitaria o sulla zona speciale di conservazione, tenuto conto degli obiettivi di conservazione dei medesimi “ . Tale nuova versione è entrata in vigore il 14/6/2003 .

Per capire quindi il momento dell’applicabilità della valutazione di incidenza al sito in oggetto,alla luce degli indirizzi sopra riportati della Commissione e della Corte di Giustizia , bisogna ricordare la procedure per la formale individuazione del sito che avviene ai sensi dell’articolo 4 della direttiva 92/43 in tre tappe:

1. Secondo i criteri stabiliti dagli allegati, ogni Stato membro redige un elenco di siti che ospitano habitat naturali e specie animali e vegetali selvatiche.

2. In base a tali elenchi nazionali e d'accordo con gli Stati membri, la Commissione adotta un elenco di siti d'importanza comunitaria per ognuna delle sette regioni biogeografiche dell'UE (alpina, atlantica, boreale, continentale, macaronesica, mediterranea e pannonica).

3. Entro un termine massimo di sei anni a decorrere dalla selezione di un sito come sito d'importanza comunitaria, lo Stato membro interessato designa il sito in questione come zona speciale di conservazione.

Risulta chiaro che ai sensi del paragrafo 5 dell’articolo 4 della direttiva 92/43 solo nella fase 3 ( che per il sito in esame si è realizzata con la decisione riporta in precedenza del 19/7/2006 ) si applica l’obbligo della valutazione di incidenza . Ciò è confortato dalla giurisprudenza della Corte di Giustizia sopra esaminata . Resta però che la stessa Corte di Giustizia ha affermato che gli Stati membri sono tenuti ad adottare, conformemente alle disposizioni del diritto nazionale, tutte le misure necessarie per evitare interventi che rischino di compromettere seriamente le caratteristiche ecologiche dei siti che figurano nell’elenco nazionale trasmesso alla Commissione e soprattutto resta il fatto che con le modifiche al dpr 357/1997 introdotte nel 2003 la valutazione di incidenza è stata introdotta anche per i proposti siti di importanza comunitaria 3. Quindi la valutazione di

3 “ Un sito individuato dalle regioni e province autonome, trasmesso dal Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio alla Commissione europea, ma non ancora inserito negli elenchi definitivi dei siti selezionati dalla Commissione europea “ .

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incidenza resta obbligatoria anche per i siti non ancora inseriti negli elenchi UE a partire da quelli proposti successivamente al 14/6/2003 data di entrata in vigore del Dpr 12/3/2003 . Ne se la valutazione di incidenza era applicabile al momento di approvazione di un progetto tale obbligo può avere efficacia retroattiva (Conclusioni Avv UE presentate il 3 maggio 2007 nella causa Causa C388/05) Prima del 14/6/2003 dovevano essere applicate ai siti proposti su scala nazionale le misure di di conservazione citate dal paragrafo 1 dell’articolo 6 della direttiva 92/43 rinviate alla elaborazione concreta degli stati membri si veda in tal senso l’articolo 4 del dpr 357/1997 e per la Toscana la legge regionale 56/2000 che rinvia alla delibera 644/2004 che ha previsto specifiche misure di conservazione e tutela per il sito in esame che si riportano nella parte finale del presente parere . Occorre infine precisare che per misure di conservazione necessarie per comporti appropriati piani di gestione e per opportune misure regolamentari , amministrative e contrattuali ( come previsto dal paragrafo 1 dell’articolo 6 della direttiva 92/43) il riferimento è in primo luogo al paragrafo 2 dell’articolo 6 della direttiva 92/43 secondo cui dette misure devono essere atte a evitare nelle zps il degrado degli habitat e le perturbazioni delle specie , in secondo i luogo i parametri fissati dalla Corte di Giustizia 4

Si veda a conferma di quanto sopra il documento Natura 2000 in Italia a cura del Servizio Conservazione della Natura Ministero dell’Ambiente (dicembre 1999) di cui si riporta il seguente stralcio : “ La tutela dei siti al termine del processo di designazione Lo stato di avanzamento della designazione dei Siti di Importanza Comunitaria e della Zone di Protezione Speciale come detto precedentemente (si veda il paragrafo «Come si costruisce la rete»): le Zone di Protezione Speciale fanno già parte di Natura 2000 dal momento della loro designazione mentre per i Siti di Importanza Comunitaria si dovrà aspettare la definizione delle liste ufficiali e la designazione dei siti da parte del Ministro dell’Ambiente. Per quanto riguarda le ZPS le Regioni e Provincie Autonome sono tenute ad adottare entro sei mesi dalla designazione le misure di conservazione necessarie che implicano se del caso la redazione di piani di gestione specifici o integrati con altri piani di sviluppo e le opportune misure contrattuali, regolamentari e amministrative che siano conformi alle esigenze ecologiche dei tipi di habitat naturali e delle specie degli allegati della direttiva Habitat. Qualora le ZPS ricadano in aree naturali protette si applicano le misure di conservazione per queste previste dalla normativa vigente (articolo 4 del regolamento DPR 8 settembre 1997 n. 357 recante attuazione della direttiva 92/43/CEE relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali, nonché della flora e della fauna selvatiche, pubblicato sulla G.U. serie generale n. 248 del 23 ottobre 1997). Per la tutela dei SIC, una volta che questi saranno ufficialmente designati come Zone Speciali di Conservazione, valgono le stesse norme ed inoltre, entro tre mesi dall’inclusione nella lista ufficiale le Regioni e le Provincie autonome dovranno adottare le opportune misure per evitare il degrado degli habitat naturali e degli habitat di specie, nonché la perturbazione delle specie per cui le zone sono state designate, nella misura in cui tale perturbazione potrebbe avere conseguenze significative per quanto riguarda gli obiettivi del citato regolamento. Fino alla redazione delle liste ufficiali, pur non essendo i pSIC definitivamente inseriti nella rete essi devono comunque essere tutelati. Ciò è previsto dal Trattato dell’Unione, secondo i principi del quale non è possibile che uno Stato proponga da una parte dei siti per l’inclusione in Natura 2000, riconoscendone così il valore naturalistico, e dall’altra conduca attività che danneggiano i valori per i quali i siti sono stati identificati. A questo proposito esiste ormai una serie di precedenti legali dell’Unione secondo i quali la Commissione può attivare procedure di infrazione contro lo Stato membro che adotti un comportamento così contraddittorio. Bisogna inoltre considerare che la Commissione Europea finanzia, attraverso lo strumento LIFE Natura, progetti di tutela e valorizzazione dei siti, riconoscendone così l’esistenza e il valore. Nel caso il sito interessato dal progetto venga danneggiato la Commissione può revocare l’erogazione del finanziamento. Esistono inoltre

4 da ultimo Corte Giustizia 10/5/2007 C 508/04 le misure non possono consistere in semplici prassi amministrative modificabili a discrezione della PA competente e prive di adeguata pubblicità (v. sentenze 13 marzo 1997, causa C-197/96, Commissione/Francia, Racc. pag. I-1489, punto 14; 7 marzo 2002, causa C-145/99, Commissione/Italia, Racc.

pag. I-2235, punto 30, nonché 10 marzo 2005, causa C-33/03, Commissione/Regno Unito, Racc. pag. I-1865, punto 25 , ne i piani di conservazioni possono essere subordinati in modo generico a nozioni di tutela dello sfruttamento economico di terreni interessati , ne in generale misure di conservazioni possono essere lasciate alla discrezione delle autorità competenti nazionali e/o regionali

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precedenti comunitari che permettono di sospendere anche finanziamenti europei di diversa origine quando questi vengano utilizzati in modo da danneggiare i siti proposti o designati”.

Risulta quindi chiaro che tra le misure di conservazione ci possano essere anche i piani di gestione di cui al paragrafo 1 articolo 6 della direttiva 92/43 , i quali non sono comunque obbligatori ma vanno valutati caso per caso e sono precedenti ai progetti che possano interessare i siti non ancora inseriti negli elenchi ufficiali UE ( c.d fase 3 vedi sopra)

Si veda in tal senso le linee guida del Ministero dell’Ambiente (DM 3/9/2002 in Gazzetta Ufficiale n. 224 del 24/9/2002) , secondo le quali : “Se si tratta di integrare le misure di gestione in piani di valenza superiore, i soggetti attuatori sono gli enti ordinariamente incaricati di dare esecuzione ai piani "contenitore". Se, invece, si tratta di elaborare piani di gestione specifici, spetterà alla regione o alla provincia autonoma individuare i soggetti attuatori. Tale individuazione non può ritenersi del tutto libera, ma dovrà seguire i principi di legalità e sussidiarietà, ai sensi della legge n. 59/1997 e successive integrazioni. Le regioni dovranno tenere conto della vigente struttura legislativa delle autonomie locali che prevede, nelle materie ambientali e della protezione della natura, un ruolo fondamentale delle province. Laddove sia possibile e adeguato al tipo di funzione svolta, potrà essere scelto anche un altro soggetto responsabile della gestione del territorio da proteggere (ad esempio, comuni, comunità montane, soggetti gestori di aree protette). Non si può comunque escludere, in presenza di particolari motivazioni, che la funzione amministrativa sia direttamente gestita dall'ente regionale “.

Come è noto tale competenza è stata affidata dalla Regione Toscana alle Province , vedi articolo 3 LR 56/2000 . Ma tale competenza per essere esercitata richiedeva da parte della Regione l’approvazione delle norme tecniche per la disciplina delle misure di tutela ai sensi dell’articolo 12 della legge regionale 56/2000.

Quindi i parametri per definire la necessità dei piani di gestione e i contenuti degli stessi , da adottare nei SIR ( tra cui rientra il sito in esame ) sono stati approvati in coerenza con quanto sopra , dalla regione Toscana, solo con la DGR 644 del 5/7/2004 in attuazione dell’articolo 12 della legge regionale 56/2000. In epoca precedente al 5/7/2004 i parametri sono nella definizione di misure di conservazione , stato di conservazione , esigenze ecologiche nei punti 2.3.1., 2.3.2, 2.3.3. delle Guida all´interpretazione dell´articolo 6 della direttiva «Habitat» 92/43/CEE approvata dalla Commissione UE nel 2000 . Ma come affermato nella

introduzione a questo documento : “Il documento è stato preparato dai servizi della direzione generale Ambiente della Commissione europea dopo importanti discussioni informali avute con le autorità degli Stati membri competenti per la protezione della natura (cfr. elenco nell’allegato V). Il documento riflette, di per sé, unicamente il punto di vista dei servizi della Commissione e non ha natura vincolante. Va sottolineato che, in ultima analisi, spetta alla Corte di giustizia delle Comunità europee interpretare una direttiva. Le interpretazioni fornite dai servizi della Commissione non possono andare di là dalla direttiva. Ciò è particolarmente valido per questa direttiva, in quanto essa incorpora il principio di sussidiarietà e, come tale lascia un ampio spazio di manovra agli Stati membri nell’attuazione pratica delle misure specifiche concernenti i vari siti della rete Natura 2000. Gli Stati membri sono liberi di scegliere, comunque, la maniera in cui attuare le opportune misure pratiche, a condizione che, esse rispettino la finalità generale della direttiva “. Occorre dire che i parametri individuati dalla suddetta Guida sono in recepimento di quanto previsto dalla direttiva 1992/43/CEE in particolare con riferimento alle definizioni di:

• Conservazione: un complesso di misure necessarie per mantenere o ripristinare gli habitat naturali e le popolazioni di specie di fauna e flora selvatiche in uno stato soddisfacente ai sensi delle lettere e) e i). (lettera a) paragrafo 1 articolo 1)

• Stato di conservazione di un habitat naturale: l'effetto della somma dei fattori che influiscono sull'habitat naturale in causa, nonché sulle specie tipiche che in esso si trovano, che possono alterare a lunga scadenza la sua ripartizione naturale, la sua struttura e le sue funzioni, nonché la sopravvivenza delle sue specie tipiche nel territorio di cui all'articolo 2. Lo "stato di conservazione" di un habitat naturale è

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considerato "soddisfacente" quando - la sua area di ripartizione naturale e le superfici che comprende sono stabili o in estensione, - la struttura e le funzioni specifiche necessarie al suo mantenimento a lungo termine esistono e possono continuare ad esistere in un futuro prevedibile e - lo stato di conservazione delle specie tipiche è soddisfacente ai sensi della lettera i) ( lettera e) paragrafo 1 articolo 1 )

• Stato di conservazione di una specie: l'effetto della somma dei fattori che, influendo sulle specie in causa, possono alterare a lungo termine la ripartizione e l'importanza delle sue popolazioni nel territorio di cui all'articolo 2; Lo "stato di conservazione" è considerato "soddisfacente" quando - i dati relativi all'andamento delle popolazioni della specie in causa indicano che tale specie continua e può continuare a lungo termine ad essere un elemento vitale degli habitat naturali cui appartiene, - l'area di ripartizione naturale di tale specie non è in declino né rischia di declinare in un futuro prevedibile e - esiste e continuerà probabilmente ad esistere un habitat sufficiente affinché le sue popolazioni si mantengano a lungo termine (lettera i) paragrafo 1 articolo 1 )

Si tratta anche in questo caso di indirizzi tipici delle direttive che richiedono un recepimento specifico e puntuale da parte degli stati membri come precisato dall’articolo 6 della direttiva 1992/43/CEE . Recepimento che anche per le misure di conservazione (paragrafo 1 articolo 6 direttiva 1992/43) come già visto per i piani di gestione è stato disciplinato solo con solo con la DGR 644 del 5/7/2004 in attuazione dell’articolo 12 della legge regionale 56/2000.

Resta comunque che come precisato dalla giurisprudenza della Corte di Giustizia sopra citata e come previsto dall’articolo 6 paragrafo 1 gli stati membri devono comunque evitare il degrado degli habitat naturali e degli habitat di specie nonché la perturbazione delle specie per cui le zone sono state designate ( vedi punto 3.6.1 per 3.6.2 della Guida UE del 2000 citata relativamente alla definizione di indicatore di degrado e perturbazione ), nella misura in cui tale perturbazione potrebbe avere conseguenze significative per quanto riguarda gli obiettivi della presente direttiva. In questo senso nelle procedure autorizzatorie di progetti incidenti direttamente o indirettamente sui siti habitat , le autorità competenti dovranno garantire il rispetto degli obiettivi di conservazioni come definiti nella direttiva 1992/43 , lasciando un ampio margine di discrezionalità sulle misure concrete da adottare almeno per gli interventi da autorizzare prima della entrata in vigore della DGR 644 del 5/7/2004 che invece ha elencato una serie di obiettivi e di misure di conservazione precisa e puntuali per il sito in esame .

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CRITERI MINIMI UNIFORMI PER LA DEFINIZIONE DI MISURE DI CONSERVAZIONE RELATIVE A ZONE SPECIALI DI CONSERVAZIONE (ZSC) E A ZONE DI PROTEZIONE SPECIALE (ZPS)

Decreto Ministero Ambiente 17 Ottobre 2007. (GU n. 258 del 6-11-2007 )

TESTO DM 17/10/2007 http://www.gazzettaufficiale.biz/atti/2007/20070258/07A09363.htm

Finalità del D.M. 17/10/2007 La Commissione europea, in data 28 giugno 2006, ha emesso nei confronti dello Stato italiano, nell'ambito della procedura d'infrazione n. 2006/2131, avviata per non conformità al diritto comunitario della normativa italiana di recepimento della direttiva 79/409/CEE (conservazione degli uccelli selvatici), un parere motivato nel quale contesta la violazione, fra gli altri, degli seguenti articoli della direttiva predetta: • 2: misure degli stati membri per mantenere o adeguare la popolazione di tutte le specie di uccelli tutelati • 3 misure di tutela conservazione degli habitat sufficienti per gli uccelli • 4 misure speciali di conservazione per le specie di uccelli di cui all’allegato 1 della direttiva In risposta a tale parere motivato l'art. 1, comma 1226 della legge 27 dicembre 2006, n. 296 ( legge finanziaria 2007), ha affermato che al fine di prevenire ulteriori procedure d'infrazione, demanda ad un decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, l'individuazione di criteri minimi uniformi sulla base dei quali le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano debbono adottare le misure di conservazione di cui agli artt. 4 e 6 del decreto del Presidente della Repubblica 8 settembre 1997, n. 357. Il presente decreto integra la disciplina afferente la gestione dei siti che formano la rete Natura 2000 in attuazione delle direttive n.79/409/CEE del Consiglio del 2 aprile 1979 e n. 92/43/CEE del Consiglio del 21 maggio 1992, dettando i criteri minimi uniformi sulla cui base le regioni e le province autonome adottano le misure di conservazione o all'occorrenza i piani di gestione per tali aree, in adempimento dell'art. 1, comma 1226, della legge 27 dicembre 2006,n. 296.

Criteri per le Misure di Conservazione Gli articoli 2 e 3 del presente decreto elencano rispettivamente • criteri minimi uniformi per le misure di conservazione per le Zone speciali di conservazione (ZSC) • criteri minimi uniformi per la definizione delle misure di conservazione valide per tutte le tipologie di ZPS; • criteri minimi uniformi per la definizione delle misure di conservazione valide per specifiche tipologie di ZPS. L’articolo 5 del presente decreto stabilisce i Criteri minimi uniformi per la definizione delle misure di conservazione per tutte le ZPS, consistenti in un elenco di divieti ed obblighi riportati rispettivamente nei commi 1 e 2 del suddetto articolo, mentre il comma 3 indica le attività da promuovere e incentivare per tutte le ZPS.

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Vedi in particolare le modifiche a detti elenchi di divieti e obblighi da parte del DM 22/1/2009 ( in GURI n. 33 del 10/2/2009). Questo ultimo Decreto 22/1/2009 è stato annullato nelle disposizioni di modifica del presente Decreto 17ottobre 2007 con sentenza TAR Lazio 5239/2009, quindi restano in vigore le disposizioni ante modifica (Comunicato Ministero Ambiente in GURI n. 86/2011. Per il testo del DM 22/1/2009 http://www.gazzettaufficiale.biz/atti/2009/20090033/09A01150.htm Per il testo della sentenza TAR Lazione 5239/2009 http://www.giustizia-amministrativa.it/DocumentiGA/Roma/Sezione%202B/2009/200902981/Provvedimenti/200905239_01.XML

Individuazione di tipologie ambientali di riferimento per le Z.P.S. Con le misure di conservazione di cui all’articolo 4 del dpr 357/1997 le regioni e le province autonome assegnano ciascuna ZPS ad una o piu' delle tipologie ambientali previste dal comma 1 del presente articolo sulla base della descrizione e della caratterizzazione delle tredici tipologie ambientali contenute nell'allegato 1, che costituisce parte integrante del presente provvedimento. L’articolo 6 del presente decreto stabilisce Criteri minimi uniformi per la definizione delle misure di conservazione per tipologie ambientali di riferimento per le ZPS.

Termini per le regolamentazioni Le regolamentazioni previste agli articoli 5 e 6 dovranno essere adottate dalle regioni e le province autonome entro nove mesi dalla data di emanazione del presente decreto.

MONITORAGGIO DELLE REGIONI SUI SITI DESIGNATI Al fine di garantire la funzionale attuazione della direttiva 92/43/CEE e l'aggiornamento dei dati, anche in relazione alle modifiche degli allegati previste dall'articolo 19 della direttiva medesima, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, sulla base delle azioni di monitoraggio (sullo stato di conservazione delle specie e siti habitat di interesse comunitario) , effettuano una valutazione periodica dell'idoneità dei siti alla attuazione degli obiettivi della direttiva in seguito alla quale possono proporre al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio un aggiornamento dell'elenco degli stessi siti, della loro delimitazione e dei contenuti della relativa scheda informativa. Il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio trasmette tale proposta alla Commissione europea per la valutazione di cui all'articolo 9 della citata direttiva (eventuale declassamento di una zona speciale di conservazione)

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AREE CONTIGUE AD AREE PROTETTE E SITI HABITAT Ex comma 3 articolo 4 DPR 357/1997 qualora le zone speciali di conservazione ricadano all'interno di aree naturali protette, si applicano le misure di conservazione (previste per i siti habitat) per queste previste dalla normativa vigente. Per la porzione ricadente all'esterno del perimetro dell'area naturale protetta la regione o la provincia autonoma adotta, sentiti anche gli enti locali interessati e il soggetto gestore dell'area protetta, le opportune misure di conservazione e le norme di gestione.

Consiglio di Stato, Sez. VI n. 6048 del 29 novembre 2012 “ Differenza procedimentale istituzione aree rete Natura 2000 e Aree Protette La definizione delle aree protette di cui alla legge 394 del 1991 (e di cui alla legge regionale della Calabria n. 10 del 2003) persegue finalità del tutto peculiari, quali la tutela della natura, del paesaggio e dei beni geologici e culturali, nonché la promozione dell’educazione e della ricerca, e si avvale di strumenti procedimentali e partecipativi anch’essi peculiari (quali quelli volti all’intervento, in sede di definizione delle aree interessate, dei diversi livelli di governo interessati), non estensibili ad altre fattispecie. Del tutto autonoma, è la disciplina in tema di definizione delle aree ricadenti nell’ambito della rete ecologica europea denominata ‘Natura 2000’ della quale fanno parte: le Zone a Protezione Speciale (ZPS) e i Siti di Importanza Comunitaria (SIC) ovvero le Zone di Conservazione Speciale (ZSC). L’individuazione e la delimitazione dei SIC e delle ZPS avviene sulla base di regole procedurali del tutto peculiari che non afferiscono alla l. 394 del 1991 “Legge quadro sulle aree protette”. Sotto questo aspetto, la scelta del legislatore regionale di includere in modo sostanzialmente automatico i SIC e le ZPS nell’ambito delle aree protette della Regione Calabria non può sortire anche l’effetto di attrarre la disciplina sostanziale e procedimentale delle prime all’ambito regolatorio proprio delle seconde, il quale mantiene pur sempre il proprio carattere di distinzione ed autonomia.”

ATTUAZIONE ARTICOLO 5 DIRETTIVA 92/43 : PROCEDURA INTEGRAZIONE ELENCO SITI HABITAT NAZIONALI Si tratta dell’articolo 5 della direttiva 92/43 che si riferisce alla procedura con la quale la Commissione una volta rilevata l’assenza in un elenco nazionale di un sito con habitat naturali prioritari sulla base di adeguate informazioni scientifiche , avvia una procedura di concertazione bilaterale con lo Stato membro che può in caso di mancato accordo portare ad una integrazione dell’elenco nazionale con decisione all’unanimità del Consiglio UE . Il nuovo Dpr in esame introduce un comma 4 bis all’articolo 4 del dpr 357/1997 secondo il quale qualora la Commissione europea avvii la procedura di concertazione prevista dall'articolo 5 della direttiva 92/43/CEE, il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio, sentita ciascuna regione interessata, fornisce alla Commissione i dati scientifici relativi all'area oggetto della procedura stessa, alla quale si applicano, durante la fase di concertazione, le misure di protezione previste all'articolo 4, comma 1 del dpr 357/1997. Dette misure permangono nel caso in cui, trascorsi sei mesi dall'avvio del procedimento di concertazione, la Commissione europea proponga al Consiglio di individuare l'area in causa quale sito di importanza comunitaria. L'adozione delle predette misure di protezione compete alla regione o provincia autonoma entro il cui territorio l'area è compresa .

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Secondo il Commissario all’Ambiente della UE (risposta ad una interrogazione parlamentare del 4/10/2002) la procedura di concertazione bilaterale di cui all’articolo 5 della direttiva 92/43 si applica soltanto in casi eccezionali , qualora la Commissione constati l’assenza o una specie prioritaria che, in base ad informazioni scientifiche pertinenti ed affidabili, le sembra indispensabile al mantenimento di questo tipo di habita naturale prioritario o alla sopravvivenza di questa specie prioritaria.

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NUOVA DISCIPLINA DELLA VALUTAZIONE DI INCIDENZA (NUOVO ARTICOLO 5 DPR 357/1992 EX DPR 120/2003)

Nella Pianificazione Territoriale ed Urbanistica dovrà essere tenuta in considerazione la valenza naturalistico-ambientale dei siti, e gli strumenti di pianificazione territoriale devono essere accompagnati da una relazione in tal senso. Le autorità che approvano gli strumenti di pianificazione territoriale potranno prevedere prescrizioni e divieti di tutela dei siti.

In particolare nella pianificazione e programmazione territoriale si deve tenere conto della valenza naturalistico - ambientale dei proposti siti di importanza comunitaria, dei siti di importanza comunitaria e delle zone speciali di conservazione.

I proponenti di piani territoriali, urbanistici e di settore, ivi compresi i piani agricoli e faunistico - venatori e le loro varianti, predispongono, secondo i contenuti di cui all'allegato G, uno studio per individuare e valutare gli effetti che il piano può avere sul sito, tenuto conto degli obiettivi di conservazione del medesimo. Gli atti di pianificazione territoriale da sottoporre alla valutazione di incidenza sono presentati, nel caso di piani di rilevanza nazionale, al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e, nel caso di piani di rilevanza regionale, interregionale, provinciale e comunale, alle regioni e alle province autonome competenti.

I proponenti di interventi non direttamente connessi e necessari al mantenimento in uno stato di conservazione soddisfacente delle specie e degli habitat presenti nel sito, ma che possono avere incidenze significative sul sito stesso, singolarmente o congiuntamente ad altri interventi, presentano, ai fini della valutazione di incidenza, uno studio volto ad individuare e valutare, secondo gli indirizzi espressi nell'allegato G, i principali effetti che detti interventi possono avere sul proposto sito di importanza comunitaria, sul sito di importanza comunitaria o sulla zona speciale di conservazione, tenuto conto degli obiettivi di conservazione dei medesimi.

Per i progetti assoggettati a procedura di valutazione di impatto ambientale, ai sensi dell'articolo 6 della legge 8 luglio 1986, n. 349, e del decreto del Presidente della Repubblica 12 aprile 1996, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n.210 del 7 settembre 1996, e successive modificazioni ed integrazioni, che interessano proposti siti di importanza comunitaria, siti di importanza comunitaria e zone speciali di conservazione, come definiti dal presente regolamento, la valutazione di incidenza è ricompresa nell'ambito della predetta procedura che, in tal caso, considera anche gli effetti diretti ed indiretti dei progetti sugli habitat e sulle specie per i quali detti siti e zone sono stati individuati. A tale fine lo studio di impatto ambientale predisposto dal proponente deve contenere gli elementi relativi alla compatibilità del progetto con le finalità conservative previste dal presente regolamento, facendo riferimento agli indirizzi di cui all'allegato G.

Ai fini della valutazione di incidenza dei piani e degli interventi di cui ai commi da 1 a 4, le regioni e le province autonome, per quanto di propria competenza, definiscono le modalità di presentazione dei relativi studi, individuano le autorità

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competenti alla verifica degli stessi, da effettuarsi secondo gli indirizzi di cui all'allegato G, i tempi per l'effettuazione della medesima verifica, nonché le modalità di partecipazione alle procedure nel caso di piani interregionali.

Fino alla individuazione dei tempi e modalità così come definite dalle Regioni , le autorità competenti (Min Amb per piani territoriali nazionali e Regioni per il resto) effettuano la verifica stessa entro sessanta giorni dal ricevimento dello studio di cui ai commi 2, 3 e 4 e possono chiedere una sola volta integrazioni dello stesso ovvero possono indicare prescrizioni alle quali il proponente deve attenersi. Nel caso in cui le predette autorità chiedano integrazioni dello studio, il termine per la valutazione di incidenza decorre nuovamente dalla data in cui le integrazioni pervengono alle autorità medesime.

La valutazione di incidenza di piani o di interventi che interessano proposti siti di importanza comunitaria, siti di importanza comunitaria e zone speciali di conservazione ricadenti, interamente o parzialmente, in un'area naturale protetta nazionale, come definita dalla legge 6 dicembre 1991, n.394, è effettuata sentito l'ente di gestione dell'area stessa.

L'autorità competente al rilascio dell'approvazione definitiva del piano o dell'intervento acquisisce preventivamente la valutazione di incidenza, eventualmente individuando modalità di consultazione del pubblico interessato dalla realizzazione degli stessi.

Qualora, nonostante le conclusioni negative della valutazione di incidenza sul sito ed in mancanza di soluzioni alternative possibili, il piano o l'intervento debba essere realizzato per motivi imperativi di rilevante interesse pubblico, inclusi motivi di natura sociale ed economica, le amministrazioni competenti adottano ogni misura compensativa necessaria per garantire la coerenza globale della rete "Natura 2000" e ne danno comunicazione al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio per le finalità di cui all'articolo 13. Si ricorda che in una risposta ad un interrogazione parlamentare La Commissaria all’Ambiente della UE (data 12/6/2001) ha chiarito che il concetto utilizzato dai Paesi Bassi di “ interesse socialmente determinante “ presente all’interno della valutazione di incidenza non è necessariamente compatibile con l’espressione contenuta nell’articolo 6 comma 4 della direttiva 92/43 (motivi imperantivi di interesse pubblico) in quanto meno rigoroso di quello della direttiva come è emerso da un’indagine di verifica della conformità del recepimento della direttiva in questione nel diritto dei Paesi Bassi .

Qualora nei siti ricadano tipi di habitat naturali e specie prioritari, il piano o l'intervento di cui sia stata valutata l'incidenza negativa sul sito di importanza comunitaria, può essere realizzato soltanto con riferimento ad esigenze connesse alla salute dell'uomo e alla sicurezza pubblica o ad esigenze di primaria importanza per l'ambiente, ovvero, previo parere della Commissione europea, per altri motivi imperativi di rilevante interesse pubblico.

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LINEE GUIDA PER LA GESTIONE DEI SITI NATURA 2000: DECRETO MINISTERO AMBIENTE 3/9/2002

Cosa sono i siti Natura 2000

La rete Natura 2000 è costituita dall'insieme dei siti denominati ZPS (Zone di Protezione Speciale) e SIC (Siti di Importanza Comunitaria), attualmente proposti alla Commissione europea, e che al termine dell'iter istitutivo saranno designati come ZSC (Zone Speciali di Conservazione), i quali garantiranno la presenza, il mantenimento e/o il ripristino di habitat e di specie peculiari del continente europeo, particolarmente minacciati di frammentazione ed estinzioneI criteri di selezione dei siti proposti dagli Stati membri, descritti nell'allegato III della direttiva Habitat (Direttiva 92/43/CEE attuata in Italia con Dpr 357/1997) , delineano il percorso metodologico per la costruzione della rete europea denominata Natura 2000.

Secondo la premesse alle Linee guida qui esaminate : “Ogni sito Natura 2000, a prescindere dallo Stato membro di appartenenza, deve essere parte integrante del sistema di aree individuate per garantire a livello europeo la presenza e la distribuzione degli habitat e delle specie considerate di particolare valore conservazionistico. Il concetto di rete Natura 2000 raccoglie così in modo sinergico la conoscenza scientifica, l'uso del territorio e le capacità gestionali, finalizzate al mantenimento della biodiversità a livello di specie, di habitat e di paesaggio.

Scopo ultimo della direttiva, infatti, non è solamente individuare il modo migliore per gestire ciascun sito, ma anche costituire con l'insieme dei siti una "rete coerente", ossia funzionale alla conservazione dell'insieme di habitat e di specie che li caratterizzano.

Di conseguenza l'analisi di un sito, per il quale devono essere individuate misure di conservazione ed eventualmente elaborato un piano di gestione, deve comprendere la sua collocazione nel quadro della rete. Quest'ultima infatti non deve essere un semplice assemblaggio di siti, ma una selezione di aree in cui sia possibile la conservazione della specie e/o dell'habitat di interesse comunitario. Ciò significa che la rete Natura 2000 non intende sostituirsi alla rete dei parchi, ma con questa integrarsi per garantire la piena funzionalità di un certo numero di habitat e l'esistenza di un determinato insieme di specie animali e vegetali.

Pertanto, una gestione dei siti della rete coerente con gli obiettivi che si prefigge la direttiva è legata, oltre che alle azioni indirizzate sul singolo sito, ad una gestione integrata dell'intero sistema, la cui capacità di risposta può attenuare o ampliare gli effetti di tali azioni “ .

Le linee guida per i piani di gestione dei siti Natura 2000

Le linee guida definite dal Decreto Ministeriale qui esaminato hanno valenza di supporto tecnico-normativo alla elaborazione di appropriate misure di conservazione funzionale e strutturale, tra cui i piani di gestione, per i siti della rete Natura 2000. I piani di gestione sono quelli previsti dall’articolo 4 comma 2 del dpr 357/1997 , predisposti dalle Regioni .

Le linee guida in esame sono state elaborate dalla Direzione conservazione della natura de Ministero dell'ambiente nell’ambito del progetto (di cui la stessa è

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beneficiaria) LIFE-Natura 99 NAT/IT/006279 "Verifica della rete Natura 2000 in Italia: modelli di gestione" che ha come obiettivo principale il reale avvio della rete Natura 2000 in Italia attraverso l'individuazione di tipologie di SIC/ZPS, l'elaborazione di linee guida per i piani di gestione dei SIC/ZPS a livello nazionale, la redazione di nove piani di gestione pilota, interventi d informazione e sensibilizzazione .

I piani di gestione per siti Habitat e la pianificazione territoriale ordinaria

Secondo le premesse delle Linee guida : “Uno dei principali indirizzi proposti da queste linee guida è la necessità di integrare l'insieme delle misure di conservazione con la pianificazione ai diversi livelli di governo del territorio (internazionale, nazionale, locale) secondo quanto previsto dall'art. 6, paragrafo 1, direttiva Habitat: per le zone speciali di conservazione, gli Stati membri stabiliscono le misure di conservazione necessarie che implicano, all'occorrenza, appropriati piani di gestione, specifici o integrati ad altri piani di sviluppo.

La parola <<"all'occorrenza>> indica che i piani di gestione non debbono essere considerati obbligatori, ma misure da predisporre se ritenute necessarie per realizzare le finalità della direttiva.

Nell'interpretazione offerta dalla guida della Commissione europea, i piani di gestione, una volta predisposti, hanno priorità logica rispetto alle altre misure di conservazione: se i piani di gestione sono scelti da uno Stato membro, sarà logico stabilirli prima di procedere alle altre misure menzionate all'art. 6, paragrafo 1, in particolare le misure contrattuali.

Perché possa esplicare il suo carattere di strumento territoriale da adottarsi per la gestione di tutti i siti appartenenti alla rete Natura 2000, o per particolari categorie di questi, il piano di gestione dovrà avere un iter formativo e procedurale previsto dalla legislazione urbanistica regionale o dai livelli di pianificazione sovraordinata.

I livelli di governo del territorio con cui un piano di gestione deve integrarsi o a cui fare riferimento sono: la provincia e/o l'area metropolitana, laddove a questa è assegnato un ruolo pianificatorio; il bacino idrografico per quanto previsto nella legge n. 183/1989; la regione o la provincia autonoma per quanto riguarda le sue attribuzioni dirette (piani di settore, programmazione finanziaria, uso dei fondi strutturali, normative di settore e di carattere generale, in particolar modo la materia urbanistica e il decentramento in attuazione della "riforma Bassanini" decreto-legge n. 112/1998). A questi livelli il piano è lo strumento che determina l'uso di tutte le risorse presenti in un dato territorio e di conseguenza la pianificazione integrata è quella che può maggiormente considerare l'insieme delle esigenze di tutela e valorizzazione dei sistemi ambientali “ .

La disciplina regionale per i Piani di gestione Secondo le Linee Guida : “ Nel caso adottino una legislazione specifica riguardante Natura 2000, in tale sede possono prevedere forme particolari di esercizio dei poteri pianificatori, ad esempio delegando le province all'adozione del piano di gestione o configurando discipline particolari sul piano del procedimento. In assenza di disposizioni specifiche, la regione o la provincia autonoma rimane comunque competente per l'adozione dei piani di gestione. Tale attribuzione di competenza sta a significare che la regione o la provincia autonoma e', innanzitutto, responsabile della realizzazione delle misure obbligatorie, laddove necessarie, ed, in secondo luogo, delle valutazioni di ordine conoscitivo indispensabili per decidere se debbono essere

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adottati piani di gestione. In altri termini, spetta alle regioni e alle province autonome, o ai soggetti da esse eventualmente delegati, effettuare tutte le ricognizioni e gli studi necessari per stabilire se in aggiunta alle misure obbligatorie debba essere adottato un piano di gestione “ .

L’iter per la scelta del Piano di Gestione

Prima fase : Attività conoscitive preliminari . In questa fase occorre realizzare l'inventario di tutti gli elementi di natura legislativa, regolamentare, amministrativa, pianificatoria, programmatoria e contrattuale che riguardano le aree dei siti Natura 2000 , con riferimento alla loro disciplina d'uso. In secondo luogo nel caso in cui l’area del sito rientri in quella di un’area protetta si tratta di verificare se la disciplina d’uso in atto nell’area sia o meno idonea a tutelare il sito . Se lo è non si fa altro se non lo è invece occorre proseguire nell’iter di elaborazione del Piano di Gestione.

Seconda fase: Verifica delle misure di gestione esistenti Costituisce la fase in cui si verificano l’efficacia delle misure di conservazione e degli strumenti di pianificazione vigenti (Piani urbanistico-territoriali; Piani di bacino; Piani per singole risorse :estrattive, acque, coste, fauna, foreste, ecc; altri strumenti di pianificazione previsti dalla legislazione vigente ) per la tutela del sito . Se i vincoli e le misure esistenti sono efficaci l’iter si arresta altrimenti prosegue

Terza fase: Integrazione delle misure obbligatorie di protezione Se le misure obbligatorie non sono sufficienti al mantenimento in uno stato di conservazione soddisfacente dell'habitat o dell'habitat di specie richiesto dalla direttiva occorrerà innanzitutto provvedere ad integrarle, per poi prendere in esame la possibilità di realizzare un piano di gestione, dopo aver nuovamente verificato i punti della fase 2. Se gli strumenti di pianificazione esistenti non sono sufficienti al mantenimento in uno stato di conservazione soddisfacente dell'habitat o dell'habitat di specie richiesto dalla direttiva bisogna valutare la possibilita' di predisporre varianti o integrazioni, per poi prendere in esame la possibilita' di realizzare un piano di gestione, dopo aver nuovamente verificato i punti della fase 2.

Quarta fase: Configurazione del piano di gestione Se si valuta come necessario, sulla base delle precedenti fasi, il piano di gestione potrà assumere alternativamente la veste : documento contenente elementi di integrazione dei piani esistenti o in fase di elaborazione piano di gestione (il piano di gestione è concepito e approvato come strumento di pianificazione a sé stante).

Quinta fase: Predisposizione tecnica del piano di gestione Articolazione delle fasi di studio per la redazione tecnica delle misure di conservazione, in uno specifico piano di gestione o eventualmente da integrare negli strumenti di pianificazione esistenti secondo le procedure vigenti di modifica di tali strumenti.

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Sesta fase: Verifica e predisposizione di eventuali ulteriori misure di conservazione da integrare nel piano Stabilite le misure di conservazione obbligatorie, il piano di gestione o gli elementi per l'integrazione dei piani già previsti, verificare se esiste la necessità di determinare eventuali ulteriori misure di prevenzione per evitare il degrado degli habitat o la perturbazione delle specie considerate, che verranno inserite in una versione aggiornata del piano.

La struttura del Piano di Gestione I siti Natura 2000 comprendono una moltitudine di situazioni sia dal punto di vista ecologico, sia da quello socio-economico, sia per quanto riguarda le condizioni attuali di pianificazione territoriale. A seconda di queste caratteristiche, gli enti preposti all'implementazione del piano di gestione valuteranno in che misura applicare lo schema redazionale qui proposto: in particolare, quali aspetti privilegiare e se inserirlo o meno in esistenti strumenti di pianificazione territoriale. In ogni caso, la gestione di un sito, qualunque sia il suo contributo nella rete, deve rispondere a un unico obbligo di risultato: salvaguardare l'efficienza e la funzionalità ecologica degli habitat e/o specie alle quali il sito è "dedicato" contribuendo così a scala locale a realizzare le finalità generali della direttiva. A tale scopo è necessario tradurre il concetto di stato di conservazione soddisfacente dell'habitat/specie a scala di rete (vedi art. 1e-i, direttiva Habitat) in parametri rilevabili a scala di sito, che forniscano indicazioni circa le condizioni di conservazione della risorsa d'interesse (indicatori). Mettere in relazione gli indicatori proposti con un ambito di variazione di "condizioni favorevoli", ovvero identificare soglie di criticità rispetto alle quali considerare accettabili le variazioni degli indicatori per la conservazione degli habitat/specie nel sito, rappresenta il passo successivo. Cio' al fine di utilizzare, nel corso dei cicli di gestione, il monitoraggio degli indicatori per verificare il successo della gestione stessa. Gli indicatori relativi ai fattori ecologici devono essere individuati in base alle caratteristiche specifiche del sito. Essi, modulati per tipologia di sito, sono proposti in un manuale di orientamenti gestionali predisposto dalla Direzione conservazione della Natura del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio. 1. Quadro conoscitivo La prima parte del piano consta del "quadro conoscitivo" del sito e del paesaggio circostante, ove rilevante per le finalità del piano stesso. Il "quadro conoscitivo" riguarda le seguenti componenti: A) fisica : descrizione dei confini; clima regionale e locale; geologia e geomorfologia; substrato pedogenetico e suolo; idrologia. B) biologica composta da : la verifica e l'aggiornamento dei dati di presenza riportati nelle schede Natura 2000 ricerca bibliografica esaustiva della letteratura scientifica rilevante sul sito atlante del territorio (del sito ed eventualmente del paesaggio circostante) composto da alcune mappe tematiche (uso del territorio, distribuzione delle specie) e delle liste delle specie vegetali e animali presenti. La scala dell'atlante e' da definirsi essenzialmente sulla base dell'estensione del sito C) socio-economica;

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La fase di inventario socio-economico identifica i fattori esistenti o potenziali che si suppone possano influenzare (positivamente o negativamente) la conservazione degli habitat e delle specie di interesse presenti nel sito. Anche questo inventario è costituito: dalla parte dell’atlante contenente aree protette ; altri vincoli ambientali; uso del suolo (già contenuta nell'inventario biologico); mappa catastale o almeno definizione di macrozone demaniali, pubbliche o private ove possibile; aree di programma per l'adozione di misure agro-ambientali (piano di sviluppo rurale). Ulteriori informazioni che includono: inventario dei soggetti amministrativi e gestionali che hanno competenze sul territorio nel quale ricade il sito; inventario dei piani, progetti, politiche settoriali, che interessano il territorio nel quale ricade il sito; inventario delle tipologie di fondi (comunitari e di altra fonte) potenzialmente utilizzabili per il sito; inventario e valutazione dell'intensita' delle attivita' umane presenti all'interno del sito: agricoltura, selvicoltura, ittiocoltura, allevamento, pascolo, caccia, pesca commerciale, pesca sportiva, commercio, artigianato, turismo, servizi (in parte mappabili nell'atlante dell'uso del territorio); inventario delle regolamentazioni legate ai vincoli esistenti sul territorio e in generale alle attivita' antropiche (ad esempio, norme statutarie, usi civici). quantità e tipologia della popolazione presente nel sito , nonché suo atteggiamento dei vari gruppi presenti verso le azioni di tutela individuate. Indicatori consigliati (relativamente ai comuni nel cui territorio ricade il sito considerato): numero di persone impiegate e flussi economici per settore; variazioni demografiche (es. variazione della popolazione residente); tasso di attività totale della popolazione in età lavorativa (occupati/non occupati in età lavorativa); tasso di disoccupazione giovanile; tasso di scolarità (scuola dell'obbligo, scuola superiore, università); presenze turistiche per abitante e per km2. D) archeologica, architettonica e culturale: questa parte di inventario identifica i valori archeologici, architettonici e culturali, comprese le sistemazioni agrarie e forestali tradizionali, la cui tutela si suppone possa interagire con la conservazione degli habitat e delle specie di interesse presenti nel sito E) paesaggistica: il paesaggio assume una importanza del tutto particolare in quanto, dopo la firma della Convenzione europea del paesaggio (Firenze, ottobre 2000), la rete dei paesaggi europei sarà la prossima tappa per la conservazione della diversità biologica e culturale. Il paesaggio non sarà quindi valutato in termini esclusivamente percettivi, ma sarà considerato come sintesi delle caratteristiche e dei valori fisici, biologici, storici e culturali. 2. analisi: valutazione delle esigenze ecologiche di habitat e specie. a) mettere a fuoco le esigenze ecologiche delle specie e delle biocenosi degli habitat di interesse comunitario; b) utilizzare gli indicatori che consentano di valutare se le specie e gli habitat per i quali il sito è stato individuato versino in uno stato di conservazione favorevole e che consentano di valutarne l'evoluzione; c) valutare l'influenza sui suddetti indicatori da parte dei fattori biologici e socio-economici individuati nel quadro conoscitivo del sito. 3. Obiettivi. Una volta individuati i fattori di maggior impatto, e quindi i problemi, dovranno essere formulati gli obiettivi gestionali generali (ad esempio, migliorare la qualità delle acque

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per le specie acquatiche, impedire l'interramento di zone umide, allungare i cicli di utilizzazione delle risorse boschive) e gli obiettivi di dettaglio. Vanno inoltre evidenziati eventuali obiettivi conflittuali (ad esempio, esigenze conflittuali tra due specie animali o tra una di queste e l'evoluzione delle componenti vegetali) e vanno definite le priorità d'intervento sulla base di valutazioni strategiche che rispettino le finalità istitutive del sito. 4. strategia gestionale. Questa fase consiste nella messa a punto delle strategie gestionali di massima e delle specifiche azioni da intraprendere, unitamente ad una valutazione dei costi che devono supportare tali azioni e dei tempi necessari per la loro realizzazione. I risultati dovranno essere monitorati periodicamente tramite gli indicatori di cui ai paragrafi precedenti. Ciò consentirà di valutare l'efficacia della gestione ed eventualmente modificare la strategia. Ai fini di indirizzo generale, come accennato, la direzione conservazione della natura del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio ha predisposto un manuale di orientamenti gestionali modulati per tipologia di sito. Sono state riconosciute 24 tipologie di sito, per ciascuna delle quali nel manuale citato vengono proposti orientamenti gestionali ad hoc. Nel caso di un sito di vaste proporzioni può inoltre essere utile verificare oltre al carattere principale, legato alla tipologia di appartenenza, l'eventuale presenza significativa (anche se non maggioritaria) di habitat che a loro volta hanno dato luogo ad altre tipologie, ai fini operativi, sarà pertanto necessario identificare le possibili tipologie presenti in ciascun sito ed implementare le specifiche indicazioni modulando l'insieme di prescrizioni proposte in funzione delle loro peculiarità.

ZONE PROTEZIONE SPECIALE PARTE DELLA RETE NATURA 2000 Le zone di protezione speciale istituite per la tutela delle rotte migratorie dell’avifauna (ex articolo 1 comma 5 legge 157/1992 e direttiva 79/409/CEE )rientrano nella Rete Natura 2000 e ad esse si applicano le norme sulle misure di conservazione sulla valutazione di incidenza di cui agli articolo 4 e 5 del dpr 357/1997 così come modificati dal presente dpr 120/2003

RAPPORTI STATO E REGIONI NELLE MISURE DI MONITORAGGIO E PRELIEVO Il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio, con proprio decreto, sentiti il Ministero delle politiche agricole e forestali e l'Istituto nazionale per la fauna selvatica, per quanto di competenza, e la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, definisce le linee guida per il monitoraggio, per i prelievi e per le deroghe relativi alle specie faunistiche e vegetali protette ai sensi del presente regolamento. Le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, sulla base delle linee guida di cui al comma precedente, disciplinano l'adozione delle misure idonee a garantire la salvaguardia e il monitoraggio dello stato di conservazione delle specie e degli habitat di interesse comunitario, con particolare attenzione a quelli prioritari, dandone comunicazione ai Ministeri Ambiente e delle politiche agricole .

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Qualora risulti necessario sulla base dei dati di monitoraggio, le regioni e gli Enti parco nazionali stabiliscono, in conformita' alle linee guida di cui sopra adeguate misure per rendere il prelievo nell'ambiente naturale degli esemplari delle specie di fauna e flora selvatiche di cui all'allegato E, nonché il loro sfruttamento, compatibile con il mantenimento delle suddette specie in uno stato di conservazione soddisfacente

TUTELA DELLE SPECIE (ARTICOLO 8 – 9 – 10 DPR 357/1992) La normativa in oggetto prevede inoltre divieti specifici per la tutela delle specie faunistiche e vegetali e vincoli per i prelievi faunistici.

DEROGHE. (ARTICOLO 11 DPR 357/1997) Il Ministero dell’ambiente, sentiti per quanto di competenza il Ministero per le politiche agricole e l’Istituto nazionale per la fauna selvatica, può autorizzare le deroghe alle disposizioni previste agli articoli 8, 9 e 10, comma 3, lettere a) e b), a condizione che non esista un’altra soluzione valida e che la deroga non pregiudichi il mantenimento, in uno stato di conservazione soddisfacente, delle popolazioni della specie interessata nella sua area di distribuzione naturale, per le seguenti finalità: a) per proteggere la fauna e la flora selvatiche e conservare gli habitat naturali; b) per prevenire danni gravi, specificatamente alle colture, all’allevamento, ai boschi, al patrimonio ittico, alle acque ed alla proprietà; c) nell’interesse della sanità e della sicurezza pubblica o per altri motivi imperativi di rilevante interesse pubblico, inclusi motivi di natura sociale o economica, o tali da comportare conseguenze positive di primaria importanza per l’ambiente; d) per finalità didattiche e di ricerca, di ripopolamento e di reintroduzione di tali specie e per operazioni necessarie a tal fine, compresa la riproduzione artificiale delle piante; e) per consentire, in condizioni rigorosamente controllate, su base selettiva e in misura limitata, la cattura o la detenzione di un numero limitato di taluni esemplari delle specie di cui all’allegato D. Qualora le deroghe, di cui al comma 1, siano applicate per il prelievo, la cattura o l’uccisione, delle specie di cui all’allegato D, lettera a), sono comunque vietati tutti i mezzi non selettivi, suscettibili di provocarne localmente la scomparsa o di perturbarne gravemente la tranquillità, e in particolare: a) l’uso dei mezzi di cattura e di uccisione specificati nell’allegato F, lettera a); b) qualsiasi forma di cattura e di uccisione con l’ausilio dei mezzi di trasporto di cui all’allegato F, lettera b). Il Ministero dell’ambiente trasmette alla Commissione europea, ogni due anni, una relazione sulle deroghe concesse, che dovrà indicare: a) le specie alle quali si applicano le deroghe e il motivo della deroga, compresa la natura del rischio, con l’indicazione eventuale delle soluzioni alternative non accolte e dei dati scientifici utilizzati; b) i mezzi, i sistemi o i metodi di cattura o di uccisione di specie animali autorizzati ed i motivi della loro autorizzazione; c) le circostanze di tempo e di luogo che devono regolare le deroghe; d) l’autorità competente a dichiarare e a controllare che le condizioni richieste sono soddisfatte e a decidere quali mezzi, strutture o metodi possono essere utilizzati, i loro limiti, nonché i servizi e gli addetti all’esecuzione; e) le misure di controllo attuate ed i risultati ottenuti.

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INTRODUZIONI E REINTRODUZIONI (ARTICOLO 12 DPR 357/1997) Il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio, sentiti il Ministero per le politiche agricole e forestali e l'Istituto nazionale per la fauna selvatica, per quanto di competenza, e la Conferenza per i rapporti permanenti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, stabilisce, con proprio decreto, le linee guida per la reintroduzione e il ripopolamento delle specie autoctone di cui all'allegato D e delle specie di cui all'allegato I della direttiva 79/409/CEE. Le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, nonché gli Enti di gestione delle aree protette nazionali, sentiti gli enti locali interessati e dopo un'adeguata consultazione del pubblico interessato dall'adozione del provvedimento di reintroduzione, sulla base delle linee guida di cui al comma 1, autorizzano la reintroduzione delle specie di cui al comma 1, dandone comunicazione al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e presentando allo stesso Ministero apposito studio che evidenzi che tale reintroduzione contribuisce in modo efficace a ristabilire dette specie in uno stato di conservazione soddisfacente. Sono vietate la reintroduzione, l'introduzione e il ripopolamento in natura di specie e popolazioni non autoctone.».

SORVEGLIANZA SUI SITI HABITAT Il Corpo forestale dello Stato, nell'ambito delle attribuzioni ad esso assegnate dall'articolo 8, comma 4, della legge 8 luglio 1986, n. 349, e dall'articolo 21 della legge 6 dicembre 1991, n. 394, i corpi forestali regionali, ove istituiti, e gli altri soggetti cui è affidata normativamente la vigilanza ambientale (quindi anche le GEV) , esercitano le azioni di sorveglianza connesse all'applicazione del presente regolamento

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SANZIONI: DECRETO LEGISLATIVO 7 LUGLIO 2011, N.121 ATTUAZIONE DELLA DIRETTIVA 2008/99/CE SULLA TUTELA PENALE DELL'AMBIENTE

Testo DLGS 121/2011 http://www.gazzettaufficiale.biz/atti/2011/20110177/011G0163.htm

Reato di distruzione detenzione di esemplari di specie vegetali selvatiche protette L’articolo 1 del DLgs in esame introduce articolo 727bis nel nostro codice penale. In particolare al comma 2 il nuovo articolo 727bis introduce una nuova fattispecie di reato: “Chiunque, fuori dai casi consentiti, distrugge, preleva o detiene esemplari appartenenti ad una specie vegetale selvatica protetta è punito con l'ammenda fino a 4. 000 euro, salvo i casi in cui l'azione riguardi una quantità trascurabile di tali esemplari e abbia un impatto trascurabile sullo stato di conservazione della specie.” Secondo la Relazione dell’Ufficio Massimario Corte di cassazione 3 agosto 2011 la disposizione in esame introduce una fattispecie a condotta plurima (distrugge, preleva, detiene) punita solo con l’ammenda mentre il reato introdotto con il comma 1 del nuovo articolo 727bis, che si riferisce alla uccisione, cattura, detenzione di specie animali selvatiche protette prevede anche l’arresto. Ciò appare in contrasto sul punto con la legge delega (per l’approvazione del presente DLgs) che all’art. 2, comma 1, lett. c) (legge n. 96/2010) dispone che sono previste sanzioni penali, nei limiti dell’ammenda fino a 150.000 euro e dell’arresto fino a tre anni, in via alternativa o congiunta. Il principio e criterio direttivo, dunque, sembrerebbe essere stato violato dal legislatore delegato. Trattandosi di contravvenzioni, il tentativo non è configurabile. Non è pertanto punibile chi compie atti idonei e diretti in modo non equivoco a porre in essere una delle condotte tipiche, se l'azione non si compie o l’evento di danno non si produce. Le ipotesi contravvenzionali contemplate dall'art. 727-bis cod. pen. possono essere realizzate, indifferentemente con dolo o con colpa.

Cause di esclusione della nuova fattispecie di reato Secondo la Relazione dell’Ufficio Massimario Corte di cassazione 3 agosto 2011 l’inciso fuori dai casi consentiti: “L'inciso è stato inserito al fine di rendere evidente l'esclusione della punibilità in tutti i casi in cui le condotte indicate siano riconducibili all'applicazione di disposizioni di legge. Tra queste possono contemplarsi, ad esempio, le deroghe previste dall'art. 16 della direttiva 92/43/CE: a) per proteggere la fauna e la flora selvatiche e conservare gli habitat naturali; b) per prevenire gravi danni, segnatamente alle colture, all'allevamento, ai boschi, al patrimonio ittico e alle acque e ad altre forme di proprietà; c) nell'interesse della sanità e della sicurezza pubblica o per altri motivi imperativi di rilevante interesse pubblico, inclusi motivi di natura sociale o economica, e motivi tali da comportare conseguenze positive di primaria importanza per l'ambiente; d) per finalità didattiche e di ricerca, di ripopolamento e di reintroduzione di tali specie e per operazioni di riproduzione necessarie a tal fine, compresa la riproduzione artificiale delle piante; e) per consentire, in condizioni rigorosamente controllate, su base selettiva ed in misura limitata, la cattura o la detenzione di un numero limitato di taluni esemplari delle specie di cui all'allegato IV, specificato dalle autorità nazionali competenti. La configurabilità del reato, inoltre, è esclusa ove «l’azione riguardi una quantità trascurabile di tali

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esemplari e abbia un impatto trascurabile sullo stato di conservazione della specie». L'inciso, introducendo un'ipotesi di irrilevanza penale del fatto, riproduce fedelmente la previsione contemplata dall'art. 3, lett. f), della direttiva 2008/99/CE. Tuttavia, l'individuazione dei casi di irrilevanza penale costituirà uno dei motivi di maggiore difficoltà in sede applicativa, richiamandosi il legislatore a concetti di dubbia definibilità oggettiva. Basti pensare, ad esempio, ai concetti, indeterminati e generici, di «quantità trascurabile» e di «impatto trascurabile», di difficile definizione. Il riferimento ad un criterio numerico potrebbe essere insoddisfacente. Ed invero, se – come già visto in precedenza – deve escludersi la configurabilità del reato quando l'oggetto materiale di una delle condotte alternativamente previste ricada su un solo esemplare, la rilevanza penale del fatto deve necessariamente fare i conti con il concetto di trascurabilità riferito sia alla quantità di esemplari che all'impatto sullo stato di conservazione della specie. Non potrebbe escludersi, quindi, che ove la condotta ricada su un numero limitato di esemplari di una specie, magari in via di estinzione, la stessa possa essere considerata non trascurabile quantitativamente o per l'impatto sul suo stato di conservazione. La genericità della formulazione non aiuterà certamente sotto il profilo applicativo, potendo porsi il problema di rispetto del principio di tassatività e determinatezza della fattispecie ex art. 25 Cost. Un ausilio all’interprete può, peraltro, provenire indirettamente dal Codice ambientale che, nello stabilire, al comma 1 dell'art. 302, in presenza di quali presupposti lo stato di conservazione di una specie è considerato favorevole, può consentire all'interprete di valutare se l'azione abbia o meno un impatto trascurabile sul predetto stato; diversamente, più difficile sarà quantificare la "trascurabilità" in relazione alla specie presa in considerazione, per le ragioni esplicitate in precedenza. Unico appiglio, peraltro insoddisfacente, può essere il riferimento all'origine semantica dell'aggettivo, che definisce come trascurabile ciò di cui si può non tener conto, sinonimo di irrilevante, minimo, insignificante: insomma così esiguo da poter essere ignorato.”.

Responsabilità amministrativa di persone giuridiche per il reato di distruzione detenzione di esemplari di specie vegetali selvatiche protette Alla persona giuridica a favore del quale è stato commesso il reato, si applica la sanzione pecuniaria fino a duecentocinquanta quote ai sensi del novo articolo 25decies del DLgs 231/2001 e successive modifiche (Disciplina della responsabilità amministrativa delle persone giuridiche, delle società e delle associazioni anche prive di personalità giuridica). Si ricorda che, ai sensi dell’articolo 10 del DLgs 231/2001, l'importo di una quota va da un minimo di lire cinquecentomila ad un massimo di lire tre milioni. Secondo l’articolo 11 del DLgs 231/2001: “1. Nella commisurazione della sanzione pecuniaria il giudice determina il numero delle quote tenendo conto della gravità del fatto, del grado della responsabilità dell'ente nonché dell'attività svolta per eliminare o attenuare le conseguenze del fatto e per prevenire la commissione di ulteriori illeciti. 2. L'importo della quota è fissato sulla base delle condizioni economiche e patrimoniali dell'ente allo scopo di assicurare l'efficacia della sanzione.”. Il testo coordinato del DLgs 231/2001 è a questo LINK http://www.altalex.com/index.php?idnot=3030

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Reato di distruzione o deterioramento di Habitat all'interno di un sito protetto L’articolo 1 del DLgs in esame introduce l’articolo 733bis nel nostro codice penale. Secondo la nuova fattispecie di reato: ”Chiunque, fuori dai casi consentiti, distrugge un habitat all'interno di un sito protetto o comunque lo deteriora compromettendone lo stato di conservazione, e' punito con l'arresto fino a diciotto mesi e con l'ammenda non inferiore a 3.000 euro”. Si fa riferimento alla normativa vigente comunitaria e nazionale sui siti habitat, che alla direttiva 79/409/CE (c.d direttiva «Uccelli»). Sul’ambito applicativo della nuova fattispecie vedi punto 2.2. della Relazione dell’Ufficio Massimario Corte di cassazione 3 agosto 2011 al seguente link http://www.lexambiente.it/index.php?option=com_content&view=article&id=7446:ambiente-in-genere-tutela-penale-dellambiente&catid=188&Itemid=15

Responsabilità amministrativa di persone giuridiche per il reato di distruzione o deterioramento di Habitat all'interno di un sito protetto Alla persona giuridica a favore del quale è stato commesso il resto, si applica la sanzione pecuniaria da centocinquanta a duecentocinquanta quote. Ai sensi del nuovo articolo 25decies del DLgs 231/2001 e successive modifiche (Disciplina della responsabilità amministrativa delle persone giuridiche, delle società e delle associazioni anche prive di personalità giuridica). Si ricorda che, ai sensi dell’articolo 10 del DLgs 231/2001, l'importo di una quota va da un minimo di lire cinquecentomila ad un massimo di lire tre milioni. Secondo l’articolo 11 del DLgs 231/2001: “1. Nella commisurazione della sanzione pecuniaria il giudice determina il numero delle quote tenendo conto della gravità del fatto, del grado della responsabilità dell'ente nonché dell'attività svolta per eliminare o attenuare le conseguenze del fatto e per prevenire la commissione di ulteriori illeciti. 2. L'importo della quota è fissato sulla base delle condizioni economiche e patrimoniali dell'ente allo scopo di assicurare l'efficacia della sanzione.”. Il testo coordinato del DLgs 231/2001 è a questo LINK http://www.altalex.com/index.php?idnot=3030

Estensione responsabilità amministrativa delle persone giuridiche nel caso di reati relativi commercio internazionale delle specie animali e vegetali in via di estinzione Le sanzioni pecuniarie previste dal comma 3 del nuovo articolo 25-undecies DLgs 231/2001 (Disciplina della responsabilità amministrativa delle persone giuridiche, delle società e delle associazioni anche prive di personalità giuridica) si applicano alle persone giuridiche a favore dei quali sono commessi reati previsti dalla legge 150/1992 (Disciplina dei reati relativi all'applicazione in Italia della convenzione sul commercio internazionale delle specie animali e vegetali in via di estinzione). Per il testo della legge 150/1992 vedi al seguente LINK http://www.ambientediritto.it/Legislazione/Fauna%20e%20Flora/L.%201992%20n.150.htm

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FORESTE E BIODIVERSITA’ Decreto Legislativo n. 227 del 18/5/2001 “Orientamento e modernizzazione del settore forestale, a norma dell'articolo 7 della legge 5 marzo 2001, n. 57

Finalità del DLGS in esame Le disposizioni del presente decreto sono finalizzate alla valorizzazione della selvicoltura quale elemento fondamentale per lo sviluppo socio-economico e per la salvaguardia ambientale del territorio della Repubblica italiana, nonché alla conservazione, all'incremento ed alla razionale gestione del patrimonio forestale nazionale, nel rispetto degli impegni assunti a livello internazionale e comunitario dall'Italia in materia di biodiversità e sviluppo sostenibile con particolare riferimento a quanto previsto dalle Risoluzioni delle Conferenze interministeriali sulla protezione delle foreste in Europa di Strasburgo, Helsinki e Lisbona. Per il perseguimento delle finalità di cui sopra il Ministero delle politiche agricole e forestali, il Ministero dell'ambiente e le regioni svolgono, ciascuno nell'ambito delle proprie competenze, in modo coordinato le attività volte a garantire la maggiore efficacia degli interventi pubblici, l'equilibrato sviluppo economico e sociale, soprattutto nelle zone montane, l'utilizzo delle risorse naturali in maniera sostenibile

Nuova definizione di boschi quali bellezze paesaggistiche ex dlgs 490/1999 Il dlgs in esame equipara i termini bosco, foresta e selva Entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto legislativo le regioni stabiliscono per il territorio di loro competenza la definizione di bosco e i valori minimi di larghezza, estensione e copertura necessari affinche' un'area sia considerata bosco le dimensioni delle radure e dei vuoti che interrompono la continuita' del bosco; le fattispecie che per la loro particolare natura non sono da considerarsi bosco. Il DLGS assimila alla definizione di bosco : i fondi gravati dall'obbligo di rimboschimento per le finalità di difesa idrogeologica del territorio, qualità dell'aria, salvaguardia del patrimonio idrico, conservazione della biodiversità, protezione del paesaggio e dell'ambiente in generale; le aree forestali temporaneamente prive di copertura arborea e arbustiva a causa di utilizzazioni forestali, avversità biotiche o abiotiche, eventi accidentali, incendi; le radure e tutte le altre superfici d'estensione inferiore a 2000 metri quadrati che interrompono la continuità del bosco Le definizioni e le assimilazioni di cui sopra sono utilizzate al fine di individuare i territori sottoposti a vincolo paesaggistico ex articolo 146 comma 1 lettera g) dlgs 490/1999 (Testo Unico beni culturali e ambientali) . Si ricorda che la lettera g) dell’articolo 146 si riferisce ai territori coperti ba foreste e da boschi, ancorché percorsi o danneggiati dal fuoco e quelli sottoposti a vincoli di rimboschimento.

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La tutela delle foreste in termini di biodiversità Le regioni definiscono le linee di tutela, conservazione, valorizzazione e sviluppo del settore forestale nel territorio di loro competenza attraverso la redazione e la revisione dei propri piani forestali, secondo le finalità di cui all’articolo 3 del dlgs in esame : conservazione della biodiversità, attuazione risoluzioni delle Conferenze di Helsinki e Lisbona sulla protezione delle foreste

Le condizioni per l’autorizzazione ad interventi in aree forestali La trasformazione del bosco e' vietata, fatte salve le autorizzazioni paesaggistiche rilasciate dalle regioni in conformità all'articolo 151 del decreto legislativo 29 ottobre 1999, n. 490, compatibilmente con la conservazione della biodiversità, con la stabilità dei terreni, con il regime delle acque, con la difesa dalle valanghe e dalla caduta dei massi, con la tutela del paesaggio, con l'azione frangivento e di igiene ambientale locale. Di particolare interesse è secondo questa nuova norma il legame tra tutela del bosco sotto il profilo paesaggistico con quella per la difesa idrogeologica

Il rimboschimento compensativo in caso di trasformazione del bosco La trasformazione del bosco deve essere compensata da rimboschimenti con specie autoctone, preferibilmente di provenienza locale, su terreni non boscati. Le regioni stabiliscono l'estensione minima dell'area boscata soggetta a trasformazione del bosco oltre la quale vale l'obbligo della compensazione. Il rimboschimento compensativo, anche al fine di ricongiungere cenosi forestali frammentate, è attuato a cura e spese del destinatario dell'autorizzazione alla trasformazione di coltura. Le regioni prescrivono le modalità e i tempi di realizzazione del rimboschimento compensativo e le aree dove deve essere effettuato. Tali aree devono ricadere all'interno del medesimo bacino idrografico nel quale e' stata autorizzata la trasformazione di coltura. In luogo del rimboschimento compensativo, le regioni possono prevedere il versamento di una quota in numero corrispondente all'importo presunto dell'intervento compensativo e destinano tale somma alla realizzazione di interventi di riequilibrio idrogeologico nelle aree geografiche più sensibili, ricadenti anche in altri bacini idrografici. Possono altresì prevedere la realizzazione di opere di miglioramento dei boschi esistenti. A garanzia dell'esecuzione degli interventi compensativi e di miglioramento di boschi esistenti, le regioni disciplinano il versamento di adeguate cauzioni.

Divieti nelle attività selvicolturali Ove non diversamente disposto dalle leggi regionali, e' vietata la conversione dei boschi governati o avviati a fustaia in boschi governati a ceduo, fatti salvi gli interventi autorizzati dalle regioni ai fini della difesa fitosanitaria o di altri motivi di rilevante interesse pubblico. E' vietato altresì il taglio a raso dei boschi laddove le tecniche selvicolturali non siano finalizzate alla rinnovazione naturale, salvo casi diversi previsti dai piani di assestamento regolarmente approvati e redatti secondo i criteri della gestione forestale sostenibile di cui al presente dlgs articolo 3 .

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Tagli non soggetti ad autorizzazione ex dlgs 490/1999 (testo unico beni cultuali) I tagli eseguiti in conformità al presente dlgs articolo 6 ed alle specifiche norme regionali vigenti, sono considerati tagli colturali e quindi esentati dall’autorizzazione paesaggistica prevista dall’articolo 151 dlgs 490/1999 .

Strutture statali per la conservazione della biodiversità forestale Al fine di tutelare la diversità biologica del patrimonio forestale nazionale in relazione alle competenze previste all'articolo 2, comma 2, del decreto legislativo 4 giugno 1997, n. 143 (competenze Ministero Politiche Agricole) , gli stabilimenti per le sementi forestali di Pieve S. Stefano e Peri e il laboratorio per la biodiversità di Bosco Fontana sono riconosciuti Centri nazionali per lo studio e la conservazione della biodiversità forestale. Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto il Ministero dell'ambiente ed il Ministero delle politiche agricole e forestali, previa costituzione di una commissione paritetica, senza oneri aggiuntivi per il bilancio dello Stato, formata da un numero di esperti non superiore a sei, individuano ulteriori stabilimenti in numero e modalità sufficienti a rappresentare zone omogenee dal punto di vista ecologico. A tali stabilimenti e' riconosciuta, con decreto del Ministro dell'ambiente, di concerto con il Ministro delle politiche agricole e forestali, la qualifica di Centri nazionali per lo studio e la conservazione della biodiversità forestale.

Certificazione delle attività forestali ecocompatibili Nell'ambito degli indirizzi stabiliti a livello internazionale e nazionale le regioni promuovono la certificazione dei processi gestionali e produttivi del settore forestale.

Decreto Ministero Ambiente 16/6/2005 Linee guida di programmazione forestale. (GU n. 255 del 2-11-2005)

Finalità generali e norme quadro di riferimento Le presenti linee guida sono in attuazione del decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 227, recante orientamento e modernizzazione del settore forestale, che all'art. 3, comma 1, affida al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e al Ministero delle politiche agricole e forestali, ciascuno per quanto di propria competenza, l'incarico di emanare linee guida in materia forestale, in relazione alle quali le regioni definiscono le linee di tutela, conservazione, valorizzazione e sviluppo del settore forestale nel territorio di loro competenza, attraverso la redazione e la revisione di propri piani forestali . In particolare le linee guida hanno lo scopo di valutare lo stato di conservazione del settore in relazione alla tutela della biodiversità e di individuare elementi di indirizzo per la programmazione che le regioni attueranno nel rispetto degli impegni internazionali e della normativa comunitaria e nazionale in materia ed in considerazione delle strategie, dei criteri e degli indicatori da essi individuati.

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Obiettivi strategici della politica forestale nazionale 1. la tutela dell'ambiente, attraverso il mantenimento, la conservazione e

l'appropriato sviluppo della biodiversità negli ecosistemi forestali e il miglioramento del loro contributo al ciclo globale del carbonio, il mantenimento della salute e vitalità dell'ecosistema forestale, il mantenimento, la conservazione e lo sviluppo delle funzioni protettive nella gestione forestale, con particolare riguardo all'assetto idrogeologico e alla tutela delle acque;

2. il rafforzamento della competitivita' della filiera foresta-legno attraverso il mantenimento e la promozione delle funzioni produttive delle foreste - sia dei prodotti legnosi che non - e attraverso interventi tesi a favorire il settore della trasformazione e utilizzazione della materia prima legno;

3. il miglioramento delle condizioni socio-economiche locali ed in particolare degli addetti, attraverso l'attenta formazione delle maestranze forestali, la promozione di interventi per la tutela e la gestione ordinaria del territorio in grado di stimolare l'occupazione diretta e indotta, la formazione degli operatori ambientali, delle guide e degli addetti alla sorveglianza del territorio dipendenti dalle amministrazioni locali, l'incentivazione di iniziative che valorizzino la funzione socio-economica della foresta, assicurando un adeguato ritorno finanziario ai proprietari o gestori.

Criteri generali di intervento per una gestione forestale sostenibile

1. Le regioni verificano lo stato e le caratteristiche delle risorse forestali con particolare riferimento alla conservazione della biodiversità.

2. Le regioni pianificano la gestione e lo sviluppo del settore forestale mediante la redazione di piani forestali (anche per ambiti territoriali specifici valorizzando le specificità locali) che tengano conto del ruolo multifunzionale della foresta e che rispondano agli obiettivi strategici suddetti e alle presenti linee guida

3. La gestione forestale nelle aree naturali protette dovrà conformarsi agli indirizzi di gestione forestale sostenibile e di politica forestale adottati dalle regioni secondo le presenti linee guida

4. La gestione forestale dei siti Natura 2000 dovrà anche tenere in considerazione le «Linee guida per la gestione dei siti Natura 2000» emanate con il decreto del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio 3 settembre 2002.

5. Le regioni dovranno rendere consultabile sui rispettivi siti Internet un quadro, annualmente aggiornato grazie a specifici programmi di monitoraggio, della pianificazione forestale a livello regionale, sub-regionale ed aziendale (intercomunale, comunale ed ove possibile privata), con evidenziati i comuni e le rispettive superfici oggetto di pianificazione e il periodo di valenza del piano.

Elementi essenziali per una gestione sostenibile delle foreste Le azioni che verranno adottate dalle regioni attraverso i piani forestali dovranno tenere conto dei sei criteri per una gestione forestale sostenibile, individuati nell'allegato I della risoluzione L2 della conferenza interministeriale di Lisbona (2-4 giugno 1998), e degli indicatori quantitativi e qualitativi ad essi correlati, secondo quanto riportato nel documento «Indicatori paneuropei affinati per la gestione forestale sostenibile» adottato nell'ambito dei lavori dalla conferenza interministeriale di Vienna (7-8 ottobre 2002).

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Tali criteri ed indicatori definiscono gli elementi essenziali e l'insieme delle condizioni o dei processi attraverso i quali può essere conseguita una gestione forestale sostenibile elencati dalle presenti linee guida e aggregati nelle seguenti categorie :

1. Mantenimento e appropriato sviluppo delle risorse forestali e loro contributo al ciclo globale del carbonio

2. Mantenimento della salute e vitalità dell'ecosistema forestale 3. Mantenimento e promozione delle funzioni produttive delle foreste (prodotti

legnosi e non) 4. Mantenimento, conservazione e adeguato sviluppo della diversità biologica

negli ecosistemi forestali 5. Mantenimento e adeguato sviluppo delle funzioni protettive nella gestione

forestale (in particolare suolo e acqua) 6. Mantenimento di altre funzioni e condizioni socio-economiche

Impegni di ordine finanziario Ai sensi di quanto previsto dall'art. 3, comma 1, lettera b) del decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 227, il fabbisogno finanziario per la realizzazione dei piani di cui alle presenti linee guida è stimato in termini programmatici in 250 milioni di euro per ciascun anno del biennio 2006-2007. Lo strumento per la effettiva realizzazione sono i piani forestali regionali. Al finanziamento dei piani di cui al precedente punto concorrono i Ministeri interessati nell'ambito delle risorse previste dalla legislazione vigente e di intese dirette con le regioni in particolare attraverso gli accordi previsti dall'art. 8 del decreto del Presidente della Repubblica 20 aprile 1994, n. 367, e attraverso l'applicazione degli articoli 9 e 10 del medesimo decreto. Qualora risulti che le risorse finanziarie a legislazione vigente non siano sufficienti per la copertura del fabbisogno finanziario di cui al punto 1, i Ministeri interessati si attivano, nell'ambito delle disposizioni normative di settore, affinché gli importi non coperti siano reperiti nell'ambito della manovra di finanza pubblica per il biennio considerato. Il che significa che le linee guida non hanno finanziamenti già coperti fin d’ora .

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Regolamento n. 2152/2003/Ce del Parlamento Europeo e del Consiglio del 17 novembre 2003 relativo al monitoraggio delle foreste e delle interazioni ambientali nella Comunità (Forest Focus) (GUE L/324 del 11/12/2003) Il presente regolamento istituisce un sistema comunitario per il monitoraggio a lungo termine e su larga base,armonizzato e completo,delle condizioni delle foreste (di cui viene data una definizione nell’articolo 3 del regolamento) . Il sistema è finalizzato a :

a) continuare e sviluppare ulteriormente: - il monitoraggio dell'inquinamento atmosferico e relativi effetti nonché di altri

agenti e fattori aventi un impatto sulle foreste,come i fattori abiotici/biotici e quelli di origine antropica,

- il monitoraggio degli incendi boschivi nonché relativi cause e effetti, - la prevenzione degli incendi boschivi;

b) valutare i pertinenti requisiti e sviluppare il monitoraggio del suolo,dell'assorbimento del carbonio,degli effetti dei cambiamenti climatici,della biodiversità,nonché della funzione protettiva delle foreste;

c) esaminare costantemente l'efficacia delle attività di monitoraggio nella valutazione delle condizioni delle foreste e sviluppare ulteriormente le attività di monitoraggio.

Il regolamento si applica a decorrere dal 1/1/2003 .

Comunicazione Commissione Ue 20 settembre 2013 - Una nuova strategia per le foreste Evidenziare l'importanza delle foreste non solo per lo sviluppo rurale, ma anche per l'ambiente e la biodiversità, per le industrie forestali, la bioenergia e la lotta contro i cambiamenti climatici. Questo l'obiettivo della strategia Ue per le foreste approvata dalla Commissione il 20 settembre 2013. Nella comunicazione al Parlamento e al Consiglio Ue 20 settembre 2013, COM(2013) 659 final, la Commissione risponde alle nuove sfide che attendono le foreste, che occupano il 40% della superficie della Ue, nell'ottica di una gestione sostenibile che affronti la "catena di valore" delle foreste, cioè l'utilizzo delle risorse forestali per la produzione di beni e servizi. Bene da tutelare ma anche risorsa che può portare occupazione e ricchezza nelle aree rurali. La nuova strategia forestale della Ue che aggiorna la precedente risalente al 1998 (comunicazione Commissione Ue 3 novembre 1998, COM(1998) 649) e tiene conto dei mutamenti sociali e politici che hanno toccato le foreste negli ultimi 15 anni, richiede la forte collaborazione degli Stati membri (principi di sussidiarietà e corresponsabilità), chiamati a implementarla nelle proprie norme nazionali. Testo Comunicazione: http://reteambiente.it/repository/normativa/19104_comunicazioneue_foreste.pdf

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