250085 Guidamica_autovetture Fascicolo Informativo 04 2013

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CONTRATTO DI ASSICURAZIONE PER LA GARANZIA RESPONSABILITÀ CIVILE AUTO E ALTRE GARANZIE RELATIVE ALLE AUTOVETTURE CASA AUTO LAVORO SALUTE PREVIDENZA VITA SOCIETÀ DI IL PRESENTE FASCICOLO INFORMATIVO, CONTENENTE: NOTA INFORMATIVA COMPRENSIVA DI GLOSSARIO CONDIZIONI DI ASSICURAZIONE deve essere consegnato al contraente prima della sottoscrizione del contratto. Prima della sottoscrizione leggere attentamente la Nota Informativa

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Transcript of 250085 Guidamica_autovetture Fascicolo Informativo 04 2013

  • Groupama Assicurazioni S.p.A.Sede legale e Direzione generale: Viale Cesare Pavese, 385 - 00144 Roma - Tel. +39 06 3018.1Fax +39 06 80210.831 - [email protected] - www.groupama.itCap. Soc. euro 172.571.040 interamente versato - Partita Iva 00885741009 - Codice fiscale e numero di iscrizione nel Registrodelle Imprese di Roma 00411140585 - Impresa iscritta nellAlbo delle Imprese di assicurazione e riassicurazione italiane aln. 1.00023 - Societ diretta e coordinata da Groupama SA - Unico Socio - Sede legale: 75008 Parigi 8-10 Rue dAstorg

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    CONTRATTO DI ASSICURAZIONE PER LA GARANZIA RESPONSABILITCIVILE AUTO E ALTRE GARANZIE RELATIVE ALLE AUTOVETTURE

    CASA AUTOLAVORO

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    IL PRESENTE FASCICOLO INFORMATIVO, CONTENENTE:

    NOTA INFORMATIVA COMPRENSIVA DI GLOSSARIO CONDIZIONI DI ASSICURAZIONE

    deve essere consegnato al contraente prima della sottoscrizione del contratto.

    Prima della sottoscrizione leggere attentamente la Nota Informativa

  • Nota Informativa precontrattuale per lassicurazione di Responsabilit Civile e Rami Danni perla circolazione delle Autovetture

    La presente Nota Informativa redatta secondo lo schema predisposto dallIVASS, ma il suocontenuto non soggetto alla preventiva approvazione dellIVASS.Il Contraente deve prendere visione delle condizioni di assicurazione prima della sottoscrizionedella polizza.Limitatamente alla garanzia RCA, possibile richiedere presso i punti vendita e nel sito InternetdellImpresa il rilascio di un preventivo gratuito personalizzato in relazione ai diversi tipi diautovettura che viene redatto sulla base di tutti gli elementi di personalizzazione previsti dallatariffa nonch in base alla formula contrattuale scelta dal richiedente ed indicata tra le possibiliofferte dallImpresa.

    A. INFORMAZIONI SULLIMPRESA DI ASSICURAZIONE1. Informazioni generali

    Groupama Assicurazioni S.p.A. Sede legale e Direzione Generale - Viale Cesare Pavese, 385 - 00144Roma Italia. Tel +39 06/3018.1 - fax +39 06/80210.831 - www.groupama.it; [email protected] Assicurazioni S.p.A., Partita IVA 00885741009, una societ iscritta nel Registro Imprese diRoma - Codice fiscale e numero di iscrizione 00411140585 e nellAlbo delle Imprese di assicurazione eriassicurazione italiane al n. 1.00023, ed diretta e coordinata da Groupama SA - Unico Socio - Sedelegale: 75008 Parigi 810 Rue dAstorg.Groupama Assicurazioni S.p.A. appartiene al gruppo Groupama iscritto nellalbo Gruppo Assicurativi aln. 048.Groupama Assicurazioni S.p.A. autorizzata allesercizio dellattivit assicurativa con D.M. del 15 maggio1931, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n 120 del 20 maggio 1931.

    2. Informazioni sulla situazione patrimoniale dellImpresa Alla data dellultimo bilancio approvato e relativo allesercizio 2011, il patrimonio netto della Societammonta a 355 milioni di Euro; la parte relativa al capitale sociale (interamente versato) e al totale delleriserve patrimoniali ammonta rispettivamente a 142,6 e a 212,4 milioni di Euro.Alla stessa data lindice di solvibilit della gestione danni, corrispondente al rapporto tra lammontaredel margine di solvibilit disponibile e lammontare del margine di solvibilit richiesto dalla normativavigente, pari a 1,10.

    B. INFORMAZIONI SUL CONTRATTODurata del contratto Il contratto stipulato senza tacito rinnovo. Per gli aspetti di dettaglio si rinvia allart. 4 Durata del contratto delle Condizioni di Assicurazione.

    3. Coperture assicurative offerteGaranzia assicurativa della Responsabilit Civile: Forma tariffaria

    Lassicurazione stipulata nella forma tariffaria Bonus Malus che prevede 28 classi di merito. Allattodella stipulazione il contratto assegnato ad una determinata classe di merito secondo le regole diassegnazione in vigore al momento della stipulazione, pubblicate sul sito Internet di Compagnia. Inoccasione della scadenza annuale il contratto verr assegnato ad una determinata classe di merito in baseal verificarsi o meno di sinistri.

    Oggetto del contrattoLImpresa assicura in conformit alle norme di legge, i rischi della responsabilit civile per i quali obbligatoria lassicurazione.Per gli aspetti di dettaglio si rinvia allart. 10 Oggetto dellassicurazione delle Condizioni diAssicurazione.

    Clausole di inoperativit delle garanzie assicurative e di rivalsa nei confronti dellAssicuratoIn polizza sono riportati dei casi in cui la garanzia assicurativa non operante e lImpresa ha

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    autovetture

  • diritto di rivalsa nei confronti dellAssicurato per le somme che abbia dovuto pagare a terzi. Per i presupposti e per gli effetti nonch per gli aspetti di dettaglio si rinvia allart. 11 Esclusioni e rivalsadelle Condizioni di Assicurazione.

    Massimali relativi alla garanzia di Responsabilit CivileIl contratto prevede un massimale. Per massimale intendiamo limporto pattuito in polizza fino alquale lassicuratore impegnato a prestare la garanzia assicurativa. Il massimale bipartito cio distintoper danni a cose e danni a persona. Per gli aspetti di dettaglio si rinvia allart.10 OggettodellAssicurazione delle Condizioni di Assicurazione. Di seguito illustriamo il meccanismo di funzionamento.Ad esempio: polizza con massimale bipartito pari ad 1.000.000 (danni a cose) e 5.000.000 (dannia persone),

    - se il sinistro ha prodotto danni per 400.000 (danni a cose) ed 2.000.000 (danni a persone)lImpresa liquider limporto esatto del sinistro;

    - se invece il sinistro ha prodotto danni per 1.500.000 (danni a cose) ed 6.000.000 (danni a persone)lImpresa liquider fino al massimale pattuito in polizza e il residuo rimane a carico del proprietario.

    3.1. Estensioni della coperturaPer le estensioni della garanzia di Responsabilit Civile si rinvia allart. 10 Oggetto dellassicurazionedelle Condizioni di Assicurazione.

    Garanzie assicurative diverse dalla Responsabilit Civile Auto Incendio: lImpresa assicura i danni materiali e diretti subiti dallautovettura assicurata in

    conseguenza di incendio, azione del fulmine, esplosione o scoppio del carburante. Per gli aspettidi maggior dettaglio si rinvia allart. 15 Incendio delle Condizioni di Assicurazione.

    Ricorso terzi e ripristino locali di propriet: lImpresa assicura i danni materiali e diretti causati,da esplosione o scoppio del carburante del veicolo assicurato, incendio, azione del fulmine:- a terzi, in caso di danni non risarcibili con la RCA esclusi i danni a persone e cose trasportate;- al locale adibito a rimessa di propriet dellintestatario al P.R.A. del veicolo.

    Per gli aspetti di maggior dettaglio si rinvia allart. 16 Ricorso terzi e ripristino locali di propriet delleCondizioni di Assicurazione

    Furto e Rapina: lImpresa assicura i danni materiali e diretti per la perdita dellautovetturaassicurata in conseguenza di furto o rapina nonch cagionati allautovettura stessa nellaesecuzione o in conseguenza di furto o rapina consumati o tentati; quelli verificatisi allautovetturadurante la circolazione successiva al furto o rapina; subiti in conseguenza di incendio successivoal furto o rapina. Copre inoltre i danni da scasso causati allautovettura nella esecuzione o inconseguenza del furto o rapina consumati o tentati di cose non assicurate che si trovanoallinterno dellautovettura. Per gli aspetti di maggior dettaglio si rinvia allart. 17 Furto e rapinadelle Condizioni di Assicurazione.

    Eventi naturali: lImpresa assicura i danni materiali e diretti subiti dallautovettura assicurata inconseguenza di: inondazioni, alluvioni, frane, smottamenti di terreno, trombe daria, uragani,straripamenti, mareggiate, caduta di neve, ghiaccio, pietre, grandine, valanghe, slavine, eruzionivulcaniche. Per gli aspetti di maggior dettaglio si rinvia allart. 18 Eventi naturali delle Condizionidi Assicurazione.

    Eventi sociopolitici e atti vandalici: lImpresa assicura i danni materiali e diretti subitidallautovettura assicurata in conseguenza di tumulti popolari, scioperi, sommosse, dimostrazioni,atti di terrorismo, di sabotaggio, di vandalismo e dolosi in genere. Per gli aspetti di maggior dettagliosi rinvia allart. 19 Eventi sociopolitici e atti vandalici delle Condizioni di Assicurazione

    Eventi sociopolitici: lImpresa assicura i danni materiali e diretti subiti dal veicolo in conseguenzadi tumulti popolari, scioperi, sommosse, dimostrazioni, atti di terrorismo e di sabotaggio.

    Rottura cristalli: lImpresa assicura le spese sostenute dallAssicurato per la sostituzione oriparazione di parabrezza, lunotto posteriore, cristalli laterali e quelli del tetto dell autovetturaassicurata, in caso di rottura degli stessi. Per gli aspetti di maggior dettaglio si rinvia allart. 20Rottura cristalli delle Condizioni di Assicurazione.

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  • Completa: lImpresa assicura i danni materiali e diretti subiti dallautovettura assicurata in conseguenzadi collisione con altro veicolo, con persone od animali; caduta di oggetti e materiali, ribaltamento euscita di strada e in genere urto contro ostacoli o contro oggetti di qualsiasi tipo.Limitata (Collisione): lImpresa assicura i danni materiali e diretti subiti dallautovettura assicurata inconseguenza di collisione con altro veicolo targato o ciclomotore, purch identificati.Collisione agevolata: lImpresa assicura i danni materiali e diretti subiti dallautovettura assicurata inconseguenza di collisione, con altro veicolo targato o ciclomotore, purch identificati.Per gli aspetti di maggior dettaglio si rinvia allart. 21 Kasko delle Condizioni di Assicurazione.

    Recupero Perdite Pecuniarie: lImpresa assicura le spese sostenute per tassa di propriet,sostituzione serrature, recupero traino e custodia, incendio derivante da eventi sociopolitici,rimborso ambulanza, sequestro penale, bagagli trasportati, immatricolazione autovetturasostitutiva, rimborso spese di reimmatricolazione, perdita totale, duplicazione patente. Per gliaspetti di maggior dettaglio si rinvia allart. 30 Recupero Perdite Pecuniarie delle Condizioni diAssicurazione.

    Infortuni: lImpresa assicura il conducente dellautovettura assicurata per gli infortuni derivantida incidenti occorsi durante la circolazione dellautovettura stessa. Per gli aspetti di maggiordettaglio si rinvia allart. 31 Infortuni delle Condizioni di Assicurazione.

    Tutela Giudiziaria: lImpresa assicura lassistenza giudiziale e stragiudiziale necessaria a tutela deidiritti dellAssicurato conseguente ad un sinistro rientrante in garanzia. Per gli aspetti di maggiordettaglio si rinvia allart. 32 Tutela Giudiziaria delle Condizioni di Assicurazione.

    Assistenza: lImpresa assicura le prestazioni di Soccorso stradale, Officina Mobile, Recuperoveicolo uscito di strada, Auto in sostituzione (7 o 30 giorni), Autodemolizione, Viaggio perrecupero veicolo, Rimpatrio del veicolo, Assistenza telefonica, Pronto guasti, Rientro passeggeri,Spese dalbergo, Viaggio di un familiare, Autista a disposizione, Accompagnamento minori, Inviopezzi di ricambio, Anticipo spese di prima necessit, Anticipo spese legali, Interprete adisposizione, Rimpatrio sanitario, Trasferimento in centro ospedaliero attrezzato, Rimpatrio salma,Abbandono legale, Invio di autoambulanza, Consulenza medica. Per gli aspetti di maggiordettaglio si rinvia allart. 33 Assistenza delle Condizioni di Assicurazione.

    Le garanzie Incendio Furto e Rapina, Eventi Sociopolitici, Eventi Sociopolitici e atti vandalici, Eventinaturali, Kasko completa e limitata prevedono il seguente sistema di scoperti: percentuale sul danno; minimo percentuale della somma assicurata; minimo assoluto;la misura degli scoperti riportata sul modulo di polizza.Sulle garanzie Ricorso Terzi e ripristino locali di propriet, Rottura Cristalli, Collisione agevolata, RecuperoPerdite Pecuniarie, Tutela Giudiziaria e Assistenza sono previsti in alcuni casi dei massimali. Sulla garanzia Infortuni prevista la forma con franchigia. Per gli aspetti di maggior dettaglio si rinvia agli artt. 25.3 Scoperto; 16 Ricorso terzi e ripristino localidi propriet; 20 Rottura Cristalli; 21 Collisione Agevolata; art. 30 Recupero Perdite Pecuniarie;art. 32 Tutela Giudiziaria e art. 33 Assistenza.

    Per scoperto intendiamo la percentuale dellimporto indennizzabile che rimane a carico dellAssicurato.- Valore del veicolo 25.000,00 - scoperti pattuiti:

    Percentuale scoperto sul danno 5% Minimo % somma assicurata 1% Minimo assoluto 200,00

    - Danno di 1.000,00 e quindi Percentuale scoperto sul danno 50,00 - Verranno liquidati 750,00, applicando lo scoperto pi elevato tra le tre possibilit.

    Per franchigia intendiamo la parte di danno che rimane a carico dellAssicurato. Viene espressa in cifraassoluta o in percentuale. Ad esempio: danno di 3.500,00, franchigia del 3%, allAssicurato verranno liquidati 3.395 (3.500- 105 = 3.395).

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  • Per massimale intendiamo limporto pattuito in polizza fino al quale lassicuratore impegnato a prestarela garanzia assicurativa. Ad esempio:

    - danno di 1.000 - massimale previsto in polizza di 750,00- lassicuratore corrisponder 750,00 e rester a carico dellAssicurato limporto residuo di 250,00

    Per la disciplina dellassicurazione parziale si rinvia allart. 26 Forme e tipi di garanzia delle Condizionidi Assicurazione.

    4. Soggetti esclusi dalla garanzia La garanzia di Responsabilit Civile non comprende i danni di qualsiasi natura subiti dal Conducentedellautovettura assicurata; inoltre non sono garantiti, limitatamente ai danni alle cose, i seguentisoggetti:- il proprietario dellautovettura, lusufruttuario o lacquirente con patto di riservato dominio ed il locatarionel caso di autovettura concessa in leasing; - con riferimento al Conducente dellautovettura ed alle persone del precedente alinea: il coniuge nonlegalmente separato, il convivente more uxorio, gli ascendenti ed i discendenti legittimi naturali o adottivi,gli affiliati o parenti fino al terzo grado (limitatamente ai conviventi a carico);- ove lAssicurato sia una societ: i soci a responsabilit illimitata e le persone che si trovino con questiin uno dei rapporti sopra descritti.Per gli aspetti di dettaglio si rinvia allart. 129 del Codice delle Assicurazione Private.

    5. Dichiarazioni dellAssicurato in ordine alle circostanze del rischio Eventuali dichiarazioni false o reticenti sulle circostanze del rischio rese in sede di conclusionedel contratto possono comportare effetti sulla prestazione.Per gli aspetti di dettaglio si rinvia allart. 3 Dichiarazioni e comunicazioni del contraente delleCondizioni di Assicurazione.

    6. Aggravamento e diminuzione del rischioIl Contraente deve dare comunicazione scritta allImpresa di ogni aggravamento e diminuzione delrischio, per le conseguenze derivanti dalla mancata comunicazione si rinvia allart. 3.1 Aggravamentodel rischio e variazione della residenza delle Condizioni di Assicurazione.Ad esempio: una circostanza rilevante che determina la modificazione del rischio si rappresenta qualorail contraente ometta di comunicare eventuali variazioni di residenza.

    7. PremiIl corrispettivo della copertura assicurativa determinato sulla base dei parametri di personalizzazioneprevisti dalla tariffa ed annuale. Il premio comprensivo delle provvigioni riconosciute allintermediario.Le modalit di pagamento riconosciute dallImpresa sono: 1. assegni bancari, postali o circolari, muniti della clausola di non trasferibilit, intestati o girati

    allImpresa o allintermediario in tale sua qualit;2. ordini di bonifico e/o altri mezzi di pagamento bancario, postale o elettronico (per questultimo solo

    qualora lintermediario sia dotato di idoneo strumento) comunque sempre emesso a favoredellImpresa o dell intermediario, in tale sua qualit;

    3. contanti fino al limite consentito dalla vigente normativa in materia. possibile richiedere che il premio venga frazionato in rate semestrali (+3%), quadrimestrale (+4%).Nel caso di cessazione del rischio il Contraente tenuto a darne comunicazione allImpresa,fornendo idonea documentazione. Il Contraente, se pattuita la garanzia di ResponsabilitCivile, pu ottenere la restituzione della parte di premio pagato relativo al periodo residuoper il quale il rischio cessato. Per gli aspetti di dettaglio si rinvia allart. 5 Cessazione del Rischio delle Condizioni di Assicurazione.Per le garanzie diverse dalla Responsabilit Civile esiste la possibilit che siano applicati sconti

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  • di premio da parte dellImpresa. Tali sconti potranno essere applicati in base alle combinazionidi vendita, allesistenza o alla mancanza di determinati presupposti oggetto di dichiarazioneda parte del Contraente.

    8. Informativa in corso di contratto In occasione della scadenza annuale, se stata stipulata la garanzia Responsabilit Civile, lImpresa siimpegna ad inviare al Contraente, almeno 30 giorni prima della scadenza annuale del contratto, unacomunicazione scritta unitamente allattestazione dello stato di rischio riportante linformativa previstadalle disposizioni vigenti. obbligo dellImpresa comunicare tempestivamente al Contraente, senza oneri per questultimo, levariazioni peggiorative apportate alla classe di merito.

    9. Attestazione dello stato di rischio - classe di meritoIn occasione della scadenza annuale, lImpresa invia almeno 30 giorni prima della scadenzaannuale del contratto, lattestazione dello stato di rischio. Lattestazione dello stato di rischio ha validitdi 5 anni dalla data di scadenza riportata sul documento.Per i meccanismi di assegnazione della classe di merito universale, anche in caso di acquisto di un ulteriorenuovo veicolo, si rinvia alle Tabelle di assegnazione pubblicate sul sito Internet di Compagnia.La classe di merito di conversione universale cosiddetta CU riportata sullattestato di rischio uno strumento di confronto fra le varie proposte di contratti RCA di ciascuna Compagnia.

    10. Prescrizione e decadenza dei diritti derivanti dal contrattoIn base al disposto dellart. 2952 del Codice Civile il diritto dellImpresa alla riscossione delle rate di premiosi prescrive in un anno dalle singole scadenze; gli altri diritti derivanti dal contratto assicurativo si prescrivonoin due anni. Relativamente alle garanzie di Responsabilit Civile, il termine decorre dal giorno in cui il terzoha richiesto il risarcimento del danno allAssicurato o ha promosso contro di questo lazione.

    11. Legge applicabile al contrattoAl contratto si applica la Legge Italiana

    12. Regime fiscaleImposta sui premiI premi relativi ai contratti di assicurazione del comparto danni sono soggetti ad Imposta sulle Assicurazioni,secondo le disposizioni contenute nella Legge 1216/1961 e successive modifiche e integrazioni.I premi relativi al presente contratto, avente ad oggetto la copertura del rischio Responsabilit Civile Auto,sono soggetti al trattamento fiscale previsto dalla legislazione vigente in materia.Deducibilt fiscale dei premi E deducibile la parte del premio versata al Servizio Sanitario Nazionale (10,50%), fino ad un massimodi 3.615,20 euro (nel computo del limite massimo rientrano tutti i versamenti ai fondi integrativi delServizio Sanitario Nazionale comprese gli enti e le casse di assistenza sanitaria), in base alle disposizioniin vigore. A decorrere dal 2012, come disposto dallarticolo 4, comma 76, della legge n. 92/2012 diriforma del mercato del lavoro, il contributo sar deducibile solo per la parte che supera i 40 euro.

    C. INFORMAZIONI SULLE PROCEDURE LIQUIDATIVE E SUI RECLAMILimitatamente alla garanzia di Responsabilit Civile Auto, il presente contratto prevede la possibilit diottenere il risarcimento del danno in forma specifica. Sul sito internet www.groupama.it possibileconsultare lelenco delle Officine Convenzionate. Nel caso venga scelto di ricorrere al risarcimentoin forma specifica sono previsti benefici in termini di riduzione di premio.

    13. Procedura per il risarcimento del danno da Responsabilit CivileLa disciplina del risarcimento diretto si applica in tutte le ipotesi di danni al veicolo e di lesioni di lieveentit al conducente in caso di sinistri che coinvolgono due veicoli immatricolati in Italia, purchidentificati e assicurati per la RCA, nonch Repubblica di San Marino e Citt del Vaticano (se assicuraticon imprese con sede legale nello Stato Italiano).

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  • Per le procedure di liquidazione del danno si rinvia agli artt. 148, 149 e 150 del Codice delle Assicurazioninonch allart. 12 Modalit per la denuncia di sinistro delle Condizioni di Assicurazione.La denuncia di sinistro deve essere inoltrata tempestivamente allImpresa o allAgenzia. Sul sito internet www.groupama.it disponibile lelenco dei centri di liquidazione sinistri.I termini entro i quali lImpresa deve liquidare il sinistro e deve effettuare il pagamento sono di 15 giornidalla ricezione della comunicazione inviata dallImpresa.

    14. Incidenti con controparti estereIn caso di incidente con un veicolo estero avvenuto in Italia, per richiedere il risarcimento dei danni subitioccorre inviare una lettera raccomandata con avviso di ricevimento a: UCI Corso Sempione 39 20145Milano indicando ogni dato utile. LUCI in base ai dati forniti nella lettera di risarcimento, provveder adincaricare della trattazione del sinistro il corrispondente nominato dalla Compagnia di Assicurazione. Seil sinistro con il veicolo estero avvenuto fuori dallItalia , per individuare lassicuratore estero del veicoloche ha provocato lincidente ed il mandatario per la liquidazione dei sinistri nominato in Italia, occorrescrivere a: CONSAP Spa - Centro di Informazione Italiano inviando un fax al n. 0685796270 oppureun messaggio e.mail allindirizzo [email protected] la procedura da seguire per ottenere il risarcimento dei danni subiti in Italia e allestero da veicoliimmatricolati allestero si rinvia agli artt. 151 e seg. del Codice delle Assicurazioni.In caso di sinistro avvenuto con un veicolo non assicurato o non identificato, la richiesta dovr essererivolta allImpresa designata dal Fondo di Garanzia Vittime della Strada istituito presso la CONSAP S.p.A. Concessionaria Servizi Assicurativi Pubblici.

    15. Sinistri Liquidazione dellindennizzo per le garanzie diverse dalla Responsabilit CivilePer la denuncia del sinistro devono essere tenute in considerazione modalit e termini per i cuiaspetti di dettaglio di rinvia allart. 23 Denuncia del sinistro e obblighi relativi delle Condizioni diAssicurazione e per gli aspetti di dettaglio delle procedure liquidative si rinvia allart. 25 Modalit dipagamento dellindennizzo delle Condizioni di Assicurazione.Nelle Garanzie Assistenza e Tutela Giudiziaria la gestione dei sinistri stata affidata adunImpresa terza. Per gli aspetti di dettaglio si rinvia ai corrispondenti articoli 32 TutelaGiudiziaria e 33 Assistenza delle Condizioni di Assicurazione.

    16. Facolt del contraente di rimborsare limporto liquidato per un sinistro.Il Contraente ha la facolt, per evitare o ridurre la maggiorazione di premio dovuta in base alla formulatariffaria, di rimborsare a Groupama Assicurazioni S.p.A. o, se trattasi di sinistri rientranti nella disciplinadel risarcimento diretto, alla CONSAP, una somma corrispondente agli importi effettivamente liquidatiper tutti o per alcuni dei sinistri pagati nel periodo di osservazione precedente. I sinistri rimborsati noninfluiranno sullassegnazione della classe di merito Bonus/Malus dellannualit successiva.

    17. Accesso agli atti dellImpresa.Laccesso agli atti regolato dalla normativa vigente ed in particolare dallart. 146 del Codice delleAssicurazioni.Il termine iniziale per lesercizio del diritto di accesso decorre dal momento in cui sono conclusi iprocedimenti di valutazione, constatazione e liquidazione dei danni. Il diritto di accesso, pertanto, pu essere esercitato:

    1) dal momento in cui stata comunicata allavente diritto la misura della somma offerta per ilrisarcimento o dal momento in cui sono stati comunicati i motivi per i quali non si ritiene di farelofferta;

    2) in caso di assenza di riscontri da parte dellImpresa alla richiesta di risarcimento (mancata offertao mancata comunicazione del diniego dellofferta): a) decorsi trenta giorni dalla data di ricezione della richiesta di risarcimento, se si tratta di danni

    a cose e se il modulo di denuncia stato sottoscritto dai conducenti dei veicoli; b) decorsi sessanta giorni dalla data di ricezione della richiesta di risarcimento, se si tratta di

    danni a cose; c) decorsi novanta giorni dalla data di ricezione della richiesta di risarcimento, se il sinistro ha

    causato lesioni personali o il decesso;

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  • 3) decorsi centoventi giorni dalla data di accadimento del sinistro. Qualora lImpresa, avendo ricevuto una richiesta di risarcimento danni incompleta, abbia richiesto, entrotrenta giorni dalla ricezione, le necessarie integrazioni, i termini di cui alle lettere a), b) e c) decorronodalla data di ricezione da parte dellImpresa dei dati e dei documenti integrativi richiesti. Lesercizio del diritto di accesso presuppone una richiesta scritta dellistante che presenti i seguentirequisiti formali e sostanziali:

    indicazione degli estremi dellatto oggetto della richiesta ovvero degli elementi che ne consentanolindividuazione; in mancanza di tali elementi, il richiedente comunque tenuto a specificare idati e le informazioni oggetto della richiesta in modo da consentire allImpresa lindividuazionedegli atti in cui siano eventualmente contenuti;

    riferimento allinteresse personale e concreto sotteso alla richiesta di accesso; allegazione alla richiesta della copia di un documento di riconoscimento e, qualora il richiedente

    agisca quale rappresentante di un altro soggetto, copia di un documento di riconoscimentodellinteressato e delega da questultimo sottoscritta; se linteressato una persona giuridica, un enteo una associazione, la richiesta deve essere avanzata dalla persona fisica a ci legittimata dagli statuti.

    La richiesta, trasmessa con raccomandata A.R. o tramite fax ovvero consegnata a mano, pu essereindirizzata, a scelta dellistante:

    alla Sede Legale o alla Direzione Generale dellImpresa di assicurazione; allUfficio Sinistri del domicilio del danneggiato; allAgenzia presso la quale stato stipulato il contratto di assicurazione.

    18. Reclami.Eventuali reclami riguardanti il rapporto contrattuale o la gestione dei sinistri devono essere inoltrati periscritto a Groupama Assicurazioni S.p.A. - Servizio Reclami - Viale Cesare Pavese, 385 - 00144 Roma -fax: +39 06 80210.979 - E-mail: [email protected] lEsponente non si ritenga soddisfatto dallesito del reclamo o in caso di assenza di riscontro neltermine massimo di quarantacinque giorni, potr rivolgersi allIVASS, Servizio Tutela degli Utenti, Via delQuirinale, 21 - 00187 Roma - fax 06.42.133.745 o 06.42.133.353, corredando lesposto delladocumentazione relativa al reclamo trattato dalla Compagnia.Per la risoluzione delle liti transfrontaliere possibile presentare reclamo direttamente al sistema esterocompetente ossia quello del Paese in cui ha sede lImpresa di assicurazione che ha stipulato il contratto(rintracciabile accedendo al sito: http://www.ec.europa.eu/fin-net) attivando la procedura FIN-NET oppuredirettamente allIVASS, che provveder lei stessa allinoltro a detto sistema, dandone notizia alreclamante. In relazione alle controversie inerenti la quantificazione delle prestazioni si ricorda che permane lacompetenza esclusiva dellAutorit Giudiziaria, oltre alla facolt di ricorrere a sistemi conciliativi oveesistenti. Resta salva la facolt dellesponente di adire lAutorit Giudiziaria anche per questioni diverseda quelle indicate.

    19. Arbitrato.Per la risoluzione di eventuali controversie relative alla garanzia Infortuni possibile in ognicaso rivolgersi allautorit giudiziaria.

    Per la consultazione degli aggiornamenti del Fascicolo informativo non derivanti da innovazioni normativesi rinvia alla pagina Aggiornamenti documentazione raggiungibile dalla sezione Prodotti del nostro sitowww.groupama.itGroupama Assicurazioni S.p.A. responsabile della veridicit e della completezza dei dati edelle notizie contenuti nella presente Nota Informativa.

    Groupama Assicurazioni S.p.A.Il Rappresentante Legale

    Christophe Buso

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    autovetture

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    GLOSSARIOautovettureGUIDAMICA

    GLOSSARIO

    Il presente Glossario forma parte integrante della Nota Informativa del contratto diassicurazione di Responsabilit Civile per la circolazione delle Autovetture

    AccessoriRappresentano la parte del premio versato dal contraente che destinata a coprire i costi commercialie amministrativi dellImpresa di assicurazione.

    AgenteIntermediario che agisce in nome o per conto di una o pi imprese di assicurazione.

    Aggravamento (del rischio)Si ha aggravamento del rischio quando, successivamente alla stipulazione del contratto di assicurazione,avvengono mutamenti che aumentano la probabilit del verificarsi del rischio. LAssicurato ha lobbligodi segnalare immediatamente lavvenuto aggravamento del rischio allassicuratore.

    ArbitratoProcedimento per la risoluzione extragiudiziale delle controversie che possono sorgere fra Assicurato edassicuratore. La possibilit di fare ricorso allarbitrato, in genere, viene prevista gi in occasione dellastipulazione del contratto di assicurazione, con apposita clausola.

    AssicuratoSoggetto il cui interesse protetto dallassicurazione.

    Assicurazione (attivit assicurativa)Operazione con cui un soggetto (Assicurato) trasferisce ad un altro soggetto (assicuratore) un rischio alquale egli esposto (naturalmente o per disposizione di legge).

    Assicurazione a primo rischio assolutoForma di assicurazione per la quale lassicuratore si impegna a indennizzare il danno verificatosi fino aconcorrenza del valore assicurato, indipendentemente dalleffettivo valore globale dei beni. Non si applicadunque, con questa forma di assicurazione, la cosiddetta regola proporzionale (art. 1907, Codice Civile).

    Assicurazione a valore interoForma di assicurazione per la quale il valore assicurato deve corrispondere al valore dei beni assicurati.Nel caso in cui questultimo sia superiore al primo, si applica la regola proporzionale, per cui lassicuratoreindennizza il danno solo proporzionalmente al rapporto tra valore assicurato e valore dei beni.

    BeneficiarioPersona fisica o giuridica alla quale deve essere corrisposta la prestazione prevista dal contratto qualorasi verifichi levento assicurato.

    Broker (mediatore) di assicurazioneIntermediario che agisce su incarico del cliente e che non ha poteri di rappresentanza di imprese diassicurazione.

    Carenza (periodo di)Periodo che pu intercorrere tra il momento della stipulazione di un contratto di assicurazione e quelloa partire dal quale la garanzia offerta dallassicuratore diviene concretamente efficace. Tale concettotrova applicazione solo in alcune forme di assicurazione ad esempio assicurazioni malattia.

    Caricamenti (v. Accessori)

  • autovetture

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    GLOSSARIOGUIDAMICA

    Condizioni di assicurazioneInsieme delle clausole che disciplinano il contratto di assicurazione.

    ContraenteSoggetto che stipula il contratto di assicurazione con lassicuratore e si obbliga a pagare il premio. Ilcontraente pu o meno coincidere con lAssicurato.

    Contratto di assicurazioneContratto mediante il quale lassicuratore, dietro pagamento di un premio, si impegna a tenere indennelAssicurato, entro i limiti convenuti, dei danni prodotti da un sinistro.

    DannoPregiudizio subito dallAssicurato o, nelle assicurazioni della responsabilit civile, dalla vittima del fattoillecito in conseguenza di un sinistro.

    Decorrenza della garanziaData a partire dalla quale la garanzia assicurativa diviene concretamente efficace.

    Denuncia di sinistroAvviso che lAssicurato deve dare allassicuratore o allAgente a seguito di un sinistro.

    Dichiarazioni precontrattualiInformazioni fornite dal contraente e/o dallAssicurato prima della stipulazione del contratto diassicurazione, che consentono alla societ di effettuare la valutazione dei rischi e di stabilire le condizioniper la sua assicurazione. Se il contraente e/o lAssicurato forniscono dati o notizie inesatti od omettonodi informare la societ su aspetti rilevanti per la valutazione dei rischi, la societ stessa pu chiederelannullamento del contratto o recedere dallo stesso, a seconda che il comportamento del contraentee/o dellAssicurato sia stato o no intenzionale o gravemente negligente.

    Diminuzione (del rischio)Si ha diminuzione del rischio quando, successivamente alla stipula di un contratto di assicurazione,avvengono mutamenti che riducono la probabilit del verificarsi dellevento dannoso. Se lassicuratoreviene informato dellavvenuta diminuzione del rischio, tenuto a ridurre il premio o le rate successivealla comunicazione stessa.

    Estensione territorialeSpazio geografico entro il quale la garanzia assicurativa operante.

    Fascicolo informativoInsieme dei documenti che il cliente deve ricevere prima di concludere il contratto e che lo aiutano adentrare in possesso di tutte le informazioni utili ad una valutazione completa del prodotto che gli vieneofferto.

    Fondo di Garanzia per le Vittime della Strada (FGVS)Fondo gestito dalla CONSAP, costituito per risarcire i danni causati da mezzi rimasti non identificati,oppure risultanti non assicurati, o assicurati presso imprese poste in liquidazione coatta amministrativa.In ciascuna regione (o gruppo di regioni) viene designata una Impresa per la liquidazione dei danni.

    FranchigiaLa franchigia la parte di danno che rimane a carico dellAssicurato. Corrisponde alla somma che nonsar risarcita o indennizzata allAssicurato, e che questultimo non potr diversamente assicurare penala perdita del diritto allindennizzo.

    Franchigia AssolutaSomma che rimane a carico dellAssicurato a prescindere dallentit del danno.

  • Franchigia relativaSomma che rimane a carico dellAssicurato solo quando il danno sia pari o inferiore alla franchigia.

    Impresa di assicurazioneSociet autorizzata allesercizio dellattivit assicurativa.

    IndennizzoSomma dovuta dallassicuratore a titolo di riparazione del danno subito dallAssicurato in caso di sinistro.

    IVASSIstituto per la vigilanza sulle assicurazioni.

    Margine di solvibilitCorrisponde in linea di massima al patrimonio libero dellImpresa di assicurazione, cio al netto delpatrimonio vincolato a copertura delle riserve tecniche. In tal senso, il margine di solvibilit rappresentauna garanzia ulteriore della stabilit finanziaria dellImpresa.

    MassimaleLa somma pattuita in polizza fino alla quale lassicuratore impegnato a prestare la garanzia assicurativa.Se i danni procurati sono superiori a tale somma la differenza resta a carico del diretto responsabile.

    Nota informativaDocumento contenuto nel Fascicolo Informativo, che lassicuratore deve consegnare al contraente primadella conclusione del contratto di assicurazione.

    Periodo di assicurazionePeriodo di tempo per il quale opera la garanzia assicurativa.

    Polizza il documento che prova lassicurazione.

    PremioIl premio rappresenta il prezzo che il contraente paga per acquistare la garanzia offerta dallassicuratore.Il pagamento del premio costituisce, di regola, condizione di efficacia della garanzia.

    PrescrizioneEstinzione del diritto per mancato esercizio dello stesso entro i termini di legge.

    Principio indennitarioPrincipio fondamentale nelle assicurazioni contro i danni. In base a tale principio, lindennizzo corrispostodallassicuratore deve svolgere la funzione di riparare il danno subito dallAssicurato e non purappresentare per questultimo fonte di guadagno.

    ProvvigioneElemento fondamentale del rapporto di Agenzia per il quale, a fronte dellobbligazione in capo allAgentedi svolgere lattivit diretta alla conclusione dei contratti, corrisponde lobbligazione in capo al preponente(Impresa di assicurazione) di corrispondergli il relativo compenso per gli affari che hanno avuto regolareesecuzione.

    Questionario anamnestico Detto anche questionario sanitario, il documento che il contraente deve compilare prima dellastipulazione di unassicurazione contro i danni alla persona o di unassicurazione sulla vita del tipo casomorte o del tipo misto. Esso contiene una serie di informazioni relative allo stato di salute ed alleprecedenti malattie o infortuni dellAssicurato. Le informazioni fornite dal contraente servonoallassicuratore per valutare il rischio e stabilirne le condizioni di assicurabilit.

    GUIDAMICAautovetture GLOSSARIO

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  • GUIDAMICAGLOSSARIO

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    autovetture

    QuietanzaRicevuta attestante lavvenuto pagamento di una somma e rilasciata dal percettore della stessa.Lassicuratore rilascia quietanza del pagamento del premio da parte del contraente; lAssicurato o il terzodanneggiato rilasciano quietanza del pagamento dellindennizzo da parte dellassicuratore.

    RisarcimentoSomma che il responsabile tenuto a versare per risarcire il danno da lui causato o, comunquericonducibile alla sua responsabilit.

    RischioLa probabilit che si verifichi un evento futuro ed incerto in grado di provocare conseguenze dannose.

    Riserve tecnicheSomme che le imprese di assicurazione devono accantonare ed iscrivere nel proprio bilancio per farfronte agli impegni assunti nei confronti degli assicurati e di persone terze danneggiate.

    RivalsaDiritto che spetta allAssicuratore di richiedere al responsabile del danno il pagamento della sommaversata allAssicurato a titolo di risarcimento. Tale diritto contrattualmente rinunciabile da partedellAssicuratore.

    ScopertoLo scoperto la parte di danno che resta a carico dellAssicurato; si esprime in una percentuale dacalcolare sul danno. Lo scoperto non pu essere diversamente assicurato pena la perdita del dirittoallindennizzo.

    SinistroIl verificarsi dellevento per il quale prestata la garanzia.

    Somma assicurataImporto nei limiti del quale lassicuratore si impegna a fornire la propria prestazione.

    Valore a nuovoEspressione con la quale vengono indicate quelle particolari coperture assicurative che consentono digarantire un indennizzo pari non solo al valore della cosa assicurata al momento del sinistro, ma anchecorrispondente alle spese necessarie per riacquistare o ricostruire la cosa stessa.

    Valore allo stato dusoValore della cosa materiale nelle condizioni in cui si trova al momento del sinistro.

    Valore assicuratoRappresenta la misura dellinteresse sottoposto ad assicurazione.

    Dati aggiornati al 1 Aprile 2013

  • GUIDAMICAautovetture INDICE

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    INDICE

    Definizioni ............................................................................................................................ 4

    Condizioni Generali di Assicurazione ...................................................................................... 6 Art. 1 Pagamento del premio e decorrenza della garanzia .............................................. 6 Art. 2 Estensione territoriale ........................................................................................... 6 Art. 3 Dichiarazioni e comunicazioni del Contraente ...................................................... 6

    3.1 Aggravamento del rischio e variazioni della residenza .......................................... 6 Art. 4 Durata del contratto ............................................................................................ 6 Art. 5 Cessazione del rischio ......................................................................................... 7 Art. 6 Sospensione del contratto ................................................................................... 7

    6.1 Sospensione ........................................................................................................ 76.2 Riattivazione ........................................................................................................ 86.3 Osservazione dei sinistri ....................................................................................... 8

    Art. 7 Oneri a carico del Contraente .............................................................................. 8 Art. 8 Altre assicurazioni ............................................................................................... 8 Art. 9 Rinvio alle norme di legge ................................................................................... 8

    Assicurazione della Responsabilit Civile Auto ....................................................................... 9

    PARTE 1 CONDIZIONI GENERALI DI ASSICURAZIONE ............................................................... 9 Art. 10 Oggetto dellassicurazione .................................................................................... 9 Art. 11 Esclusioni e rivalsa ................................................................................................. 9 Art. 12 Modalit per la denuncia di sinistro ..................................................................... 10 Art. 13 Gestione delle vertenze ....................................................................................... 11 Art. 14 Attestazione dello stato di rischio ........................................................................ 11

    Condizioni Aggiuntive ............................................................................................................. 12 - Rischi di durata inferiore ad un anno .................................................................................... 12 - Veicoli usati circolanti per prova, collaudo o dimostrazione ................................................... 12 - Rinuncia allazione di rivalsa ................................................................................................. 12 - Veicoli allestiti per la guida ed il trasporto dei disabili............................................................. 12 - Veicoli circolanti con targa provvisoria .................................................................................. 12 - Bonus protetto ..................................................................................................................... 13- Risarcimento in forma specifica (RFS) .................................................................................... 13- Guida esclusiva .................................................................................................................... 13- Guida esperta ...................................................................................................................... 14

    PARTE 2 FORME TARIFFARIE .................................................................................................... 15 - Bonus/Malus ......................................................................................................................... 15- Assegnazione della polizza ................................................................................................... 15 - Regole evolutive ................................................................................................................... 15

    Norme comuni alle Forme tariffarie ........................................................................................ 16 - Periodo di osservazione ........................................................................................................ 16 - Sinistri ............................................................................................................................ 16- Riscatto sinistro .................................................................................................................... 17

    Condizioni di Assicurazione che regolano le garanzie diverse dalla Responsabilit Civile Auto .............................................................................................. 18

  • GUIDAMICA

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    autovettureINDICE

    PARTE 1 CONDIZIONI GENERALI DI ASSICURAZIONE COMUNIA TUTTE LE GARANZIE ACCESSORIE ....................................................................................... 18

    Art. 15 Incendio .............................................................................................................. 18 Art. 16 Ricorso terzi e ripristino locali di propriet ............................................................ 18 Art. 17 Furto e rapina ...................................................................................................... 18 Art. 18 Eventi naturali ..................................................................................................... 19 Art. 19 Eventi sociopolitici e atti vandalici ........................................................................ 19 Art. 19 bis Eventi sociopolitici ............................................................................................... 19 Art. 20 Rottura cristalli .................................................................................................... 19 Art. 21 Kasko .................................................................................................................. 19 Art. 22 Esclusioni ............................................................................................................ 20 Art. 23 Denuncia del sinistro ed obblighi relativi .............................................................. 20 Art. 24 Riparazioni sostituzioni in natura delle cose rubate o danneggiate ....................... 22 Art. 25 Modalit di pagamento dellindennizzo ............................................................... 22

    25.1 Limiti di indennizzo ............................................................................................. 22 25.2 Regola proporzionale .......................................................................................... 22 25.3 Scoperto ............................................................................................................. 22 25.4 Liquidazione dei danni nomina dei periti ............................................................. 22 25.5 Diritto di surrogazione ......................................................................................... 23 25.6 Somme assicurate al netto IVA ............................................................................ 23

    Art. 26 Forme e tipi di garanzia ........................................................................................ 23 Art. 27 Rivista di riferimento ............................................................................................ 24 Art. 28 Valori assicurati .................................................................................................. 24Art. 29 Adeguamento dei valori assicurati ...................................................................... 24

    PARTE 2 GARANZIE RECUPERO PERDITE PECUNIARI .............................................................. 25Art. 30 Recupero Perdite Pecuniarie e Documenti ............................................................ 25

    30.1 Denuncia di sinistro ed obblighi relativi ................................................................ 26

    PARTE 3 GARANZIE INFORTUNI ............................................................................................... 27Art. 31 Infortuni del conducente ..................................................................................... 27

    31.1 Morte .................................................................................................................. 27 31.2 Invalidit permanente .......................................................................................... 27 31.3 Diaria da ricovero ................................................................................................ 28 31.4 Rimborso spese sanitarie ..................................................................................... 29 31.5 Esclusioni ............................................................................................................ 29 31.6 Rinuncia alla surrogazione ................................................................................... 29 31.7 Limiti di et ......................................................................................................... 29 31.8 Denuncia del sinistro ed obblighi relativi .............................................................. 29 31.9 Cumulo di indennizzi .......................................................................................... 30 31.10 Controversie Arbitrato irrituale ............................................................................ 30 31.11 Pagamento dellindennizzo ................................................................................. 30

    PARTE 4 TUTELA GIUDIZIARIA ................................................................................................. 33Art. 32 Oggetto dellAssicurazione .................................................................................. 33

    32.1 Ambito dellassicurazione .................................................................................... 33 32.2 Persone assicurate ............................................................................................... 34 32.3 Estensione territoriale .......................................................................................... 34 32.4 Esclusioni ............................................................................................................ 34 32.5 Insorgenza del sinistro Operativit della garanzia ................................................. 35 32.6 Denuncia del sinistro e scelta del legale ............................................................... 35 32.7 Gestione del sinistro ............................................................................................ 36 32.8 Disaccordo sulla gestione del sinistro Arbitrato .................................................... 36

  • 32.9 Recupero somme ................................................................................................ 36

    PARTE 5 ASSISTENZA ................................................................................................................ 37Art. 33 Oggetto della prestazione ................................................................................... 37

    33.1 Soccorso stradale ................................................................................................ 38 33.2 Officina mobile .................................................................................................... 38 33.3 Recupero veicolo uscito di strada ......................................................................... 38 33.4 Auto in sostituzione ............................................................................................ 38 33.5 Autodemolizione ................................................................................................. 39 33.6 Viaggio per recupero del veicolo .......................................................................... 3933.7 Rimpatrio veicolo ................................................................................................. 4033.8 Assistenza telefonica ........................................................................................... 4033.9 Pronto guasti ....................................................................................................... 4033.10 Rientro passeggeri Prosecuzione del viaggio ........................................................ 40 33.11 Spese dalbergo .................................................................................................. 41 33.12 Viaggio di un familiare ........................................................................................ 41 33.13 Autista a disposizione .......................................................................................... 41 33.14 Accompagnamento di minori .............................................................................. 41 33.15 Invio pezzi di ricambio ......................................................................................... 4133.16 Anticipo spese prima necessit ............................................................................ 4233.17 Anticipo spese legali ............................................................................................ 4233.18 Interprete a disposizione ...................................................................................... 4233.19 Rimpatrio sanitario .............................................................................................. 4233.20 Trasferimento in centro ospedaliero attrezzato ..................................................... 4233.21 Rimpatrio salma .................................................................................................. 4333.22 Abbandono legale ............................................................................................... 4333.23 Invio di autoambulanza ....................................................................................... 4333.24 Consulenza medica ............................................................................................. 4333.25 Denuncia del sinistro ed obblighi relativi .............................................................. 44

    NORME FINALI .......................................................................................................................... 45Art. 34 Polizza poliennale ................................................................................................ 45Art. 35 Polizze vincolate .................................................................................................. 45

    GUIDAMICAautovetture INDICE

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  • GUIDAMICADEFINIZIONI

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    autovetture

    DEFINIZIONI

    Assicurato Nella garanzia Responsabilit Civile Auto prestata ai sensi della Legge: la persona fisica o giuridica lacui responsabilit coperta con il contratto; nelle altre garanzie: il soggetto il cui interesse protettodallassicurazione.Atto doloso Evento dannoso da chiunque preveduto e voluto come conseguenza della propria azione od omissione. Atti vandalici Linsieme delle azioni fine a se stesse commesse da chiunque e con qualsiasi mezzo rivolte a danneggiareo distruggere una cosa altrui. Autovettura Autoveicoli uso promiscuo, autotassametri ed autovetture ad uso privato, scuola guida, noleggio con osenza conducente. CONSAP Ente Gestore della Stanza di Compensazione Via YSER 14 00198 Roma. Contraente La persona fisica o giuridica che stipula il contratto di assicurazione. Degrado duso La percentuale di svalutazione che deriva dal confronto tra il valore del veicolo nuovo e quello che ilveicolo aveva al momento del sinistro. Franchigia Parte del danno indennizzabile che, preventivamente concordata in polizza o nelle condizioni diassicurazione, rimane a carico dellAssicurato. Furto Reato previsto dallart. 624 del Codice Penale, perpetrato da chiunque si impossessi della cosa altrui,sottraendola a chi la detiene, al fine di trarne profitto per s o per altri. Incendio Combustione, con sviluppo di fiamma. Indennizzo La somma dovuta da Groupama Assicurazioni S.p.A. allAssicurato in caso di sinistro coperto da garanziediverse da Responsabilit Civile Auto. Legge Il Codice delle Assicurazioni Private, Decreto Legislativo 7 Settembre 2005 n. 209. e relativi Regolamentidi attuazione. Massimale La massima esposizione convenuta in polizza fino alla quale Groupama Assicurazioni S.p.A. impegnataa prestare la garanzia assicurativa. Parti Soggetti destinatari della disciplina contrattuale Contraente e Groupama Assicurazioni S.p.A.. Polizza Il documento contrattuale che prova lassicurazione. PRA Pubblico Registro Automobilistico. Premio La somma dovuta dal Contraente a Groupama Assicurazioni S.p.A. Rapina Reato previsto dallart.628 Codice Penale perpetrato da chiunque mediante violenza o minaccia siimpossessi della cosa altrui sottraendola a colui che la detiene, per procurare a s o ad altri un ingiustoprofitto. Risarcimento La somma dovuta da Groupama Assicurazioni S.p.A. al danneggiato in caso di sinistro coperto dallagaranzia Responsabilit Civile Auto.

  • Rischio La probabilit che si verifichi il sinistro. Rivalsa Il diritto di Groupama Assicurazioni S.p.A. di recuperare nei confronti dellAssicurato, nei casi previsti dallalegge e dal contratto, le somme che abbia dovuto pagare a terzi. Scadenza annuale La scadenza della rata di premio che corrisponde, come giorno e mese (non necessariamente comeanno), alla data di termine del contratto. Scoperto Percentuale dellimporto indennizzabile che, preventivamente concordato in polizza o nelle condizionidi assicurazione, rimane a carico dellAssicurato. Sinistro Il verificarsi del fatto dannoso per il quale prestata lassicurazione. Per la garanzia Tutela Giudiziaria ilfatto o la violazione di norme che d origine alla vertenza. SSN Contributo al Servizio Sanitario Nazionale ai sensi della Legge. Tariffa Linsieme dei parametri tecnici e dei relativi livelli di premio stabiliti da Groupama Assicurazioni S.p.A. perciascun rischio da assicurare. VeicoloAutoveicoli uso promiscuo, autotassametri ed autovetture ad uso privato, scuola guida, noleggio con osenza conducente.

    PREMESSA Resta inteso che: - si intendono richiamate, a tutti gli effetti, le dichiarazioni del Contraente riportate sul modulo di

    polizza; - lassicurazione operante esclusivamente per le garanzie crocesegnate sul modulo di polizza; - lassicurazione prestata per le somme o i massimali indicati per le singole garanzie, sul modulo di

    polizza, fatti salvi i limiti di risarcimento, la franchigia o scoperti eventualmente previsti sul modulostesso o sulle presenti Condizioni.

    In ottica di trasparenza, le parti del testo in grassetto rispondono ai criteri di evidenziazioneprevisti dal Nuovo Codice delle Assicurazioni (vedi in definizioni Legge).

    GUIDAMICAautovetture DEFINIZIONI

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  • CONDIZIONI GENERALI DI ASSICURAZIONE (comuni a tutte le garanzie)

    ART. 1 PAGAMENTO DEL PREMIO E DECORRENZA DELLA GARANZIA I premi devono essere pagati presso lAgenzia alla quale assegnato il contratto oppure presso la Sededi Groupama Assicurazioni S.p.A.. Salvo diversa pattuizione, lassicurazione ha effetto dalle ore 24 delgiorno indicato in polizza se il premio o la prima rata di premio sono stati pagati, altrimenti ha effettodalle ore 24 del giorno in cui avviene il pagamento comprovato dal rilascio del certificato e contrassegno.Se alla scadenza contrattualmente convenuta il Contraente non paga i premi o le rate di premiosuccessive, lassicurazione resta sospesa dalle ore 24 del quindicesimo giorno dopo quello della scadenzae torna a decorrere dalle ore 24 del giorno del pagamento, ferme le successive scadenze e fermo il dirittodi Groupama Assicurazioni S.p.A. al pagamento dei premi scaduti ai sensi dellart. 1901 Codice Civile.Qualora il certificato ed il contrassegno si siano deteriorati, Groupama Assicurazioni S.p.A. rilascia unduplicato su richiesta del Contraente, a seguito della restituzione del documento deteriorato; GroupamaAssicurazioni S.p.A. rilascia, altres, un duplicato in caso di furto o smarrimento previa presentazione delladenuncia fatta presso lAutorit Competente o previa autocertificazione dellevento.

    ART. 2 ESTENSIONE TERRITORIALE Salvo diversa indicazione nellambito di specifiche garanzie, lassicurazione vale per il territorio dellaRepubblica Italiana, della Citt del Vaticano, della Repubblica di San Marino e degli Stati dellUnioneEuropea. Vale altres per gli Stati elencati e non barrati sul certificato internazionale di assicurazione(Carta Verde). In caso di circolazione allestero, la garanzia Responsabilit Civile Auto operante secondole condizioni ed entro i limiti delle singole legislazioni nazionali ferme le maggiori garanzie previste dallapolizza. Qualora il contratto in relazione al quale rilasciata la Carta Verde cessi di avere validit o siasospeso nel corso del periodo di assicurazione e, comunque prima della scadenza indicata sulla CartaVerde, il Contraente obbligato a farne immediata restituzione a Groupama Assicurazioni S.p.A..Groupama Assicurazioni S.p.A. eserciter il diritto di rivalsa per le somme che abbia dovuto pagare alterzo in conseguenza del mancato rispetto di tale obbligo.

    ART. 3 DICHIARAZIONI E COMUNICAZIONI DEL CONTRAENTE Le dichiarazioni inesatte o le reticenze del Contraente relative a circostanze che influiscono sullavalutazione del rischio, possono comportare la perdita totale o parziale del diritto allindennizzo nonchlannullamento della polizza di assicurazione ai sensi degli artt. 1892, 1893 e 1894 del Codice Civile. Nei casi di cui sopra, qualora sia pattuita la garanzia Responsabilit Civile Auto, Groupama AssicurazioniS.p.A. eserciter, in tutto o in parte, il diritto di rivalsa ai sensi dellart. 144 della Legge per le somme cheabbia dovuto pagare al terzo in conseguenza dellinopponibilit di eccezioni previste dal citato articolo.Limitatamente ai casi di cui allart. 1893, tale rivalsa verr operata nei limiti del 10% del risarcimentoliquidato con il massimo di 5.000.

    3.1 Aggravamento del rischio e variazioni della residenza Il Contraente deve dare comunicazione scritta a Groupama assicurazioni S.p.A. di ogni aggravamentodel rischio. Inoltre, il Contraente tenuto a comunicare eventuali variazioni della residenza e del codicedi avviamento postale dellintestatario al PRA o locatario del veicolo assicurato. Linadempimento di taliobblighi in caso di dolo o colpa grave, pu comportare la perdita totale o parziale del dirittoallindennizzo ai sensi dellart. 1898 del Codice Civile; in tale caso, qualora sia pattuita la garanziaResponsabilit Civile Auto, Groupama Assicurazioni S.p.A. eserciter, in tutto o in parte, il diritto dirivalsa ai sensi dellart. 144 della Legge per le somme che abbia dovuto pagare al terzo in conseguenzadellinopponibilit di eccezioni previste dal citato articolo.

    ART. 4 DURATA DEL CONTRATTOIl contratto di durata annuale o, su richiesta del Contraente di anno + frazione, si risolveautomaticamente alla sua naturale scadenza senza necessit di disdetta, tuttavia la polizza rimarroperante sino alle ore 24 del 15 giorno successivo alla data di scadenza contrattuale o, se precedente,sino alla data di decorrenza di nuovo contratto per il medesimo rischio.

    GUIDAMICACONDIZIONI GENERALI DI ASSICURAZIONE

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    autovetture

  • Qualora il contratto sia emesso in sostituzione di altro di durata annuale e per la sua residua durata, essonon si considera di durata inferiore allanno e pertanto alla sua scadenza si applica il medesimo disposto.Groupama Assicurazioni S.p.A., almeno 30 giorni prima della scadenza del contratto, mette adisposizione del contraente presso lagenzia alla quale assegnato il contratto, le nuove condizioni dipremio e di polizza.Laccettazione da parte del contraente della proposta di rinnovo si intende espressa con il pagamentodel nuovo premio da parte del contraente contro il rilascio di quietanza e di certificato e contrassegno.

    ART. 5 CESSAZIONE DEL RISCHIO Nel caso di cessazione del rischio a causa di distruzione o demolizione o cessazione definitiva dellacircolazione, o esportazione definitiva del veicolo oppure nel caso di alienazione o di deposito in contovendita dello stesso, nonch in caso di furto o rapina, il Contraente tenuto a darne comunicazione aGroupama Assicurazioni S.p.A., fornendo idonea documentazione. Il Contraente, se pattuita la garanzia Responsabilit Civile Auto, solo previa restituzione delcertificato e del contrassegno e delleventuale Carta Verde (salvo il caso di furto o rapina), pualternativamente richiedere:

    Sostituzione del veicolo: che il contratto sia reso operante per altro veicolo di propriet delmedesimo intestatario al PRA, o del coniuge o, in caso di societ di persone, di una o pi delle personestesse che la compongono e viceversa, a patto che si tratti di veicolo appartenente allo stesso settoredi quello cessato e che non sia modificata la forma tariffaria. In questo caso, con emissione di appositodocumento contrattuale, la garanzia sar valida per il nuovo veicolo, salvo conguaglio delleventualemaggior premio dovuto per lannualit in corso, sulla base della tariffa in vigore sul contratto sostituitoper la garanzia Responsabilit Civile Auto e sulla base della tariffa in vigore al momento dellasostituzione per le altre garanzie. Groupama Assicurazioni S.p.A. provvede, limitatamente allagaranzia Responsabilit Civile Auto, al rimborso, al netto delle imposte e del contributo al SSN,delleventuale parte di premio eccedente; in questo caso non si interrompe il periodo di osservazionein corso e rimane ferma la scadenza annuale.

    Sospensione del contratto: che il contratto sia sospeso: in questo caso si applicheranno le regoledella sospensione ed eventuale riattivazione per altro veicolo di cui allart. 6 Sospensione delcontratto.

    Cessione del contratto: che il contratto sia reso operante, limitatamente ai casi di alienazione, peril medesimo veicolo in capo allacquirente; in questo caso, con emissione di apposito documentocontrattuale, la garanzia sar valida fino alla sua naturale scadenza. Non sono ammesse sospensionio variazioni di rischio prima della scadenza.

    Risoluzione del contratto: che il contratto sia risolto: in questo caso, limitatamente alla garanziaResponsabilit Civile Auto, Groupama Assicurazioni S.p.A. restituisce la parte di premio corrispostae non usufruita, al netto delle imposte e del contributo al SSN, in ragione di 1/360 del premioannuo per giorno di garanzia residua dal momento della restituzione del certificato e contrassegnoe delleventuale Carta Verde. Limitatamente al caso di furto o rapina, la risoluzione ha effetto apartire dal giorno successivo a quello della denuncia presentata presso lAutorit di PubblicaSicurezza.Resta inteso che, per i contratti di durata inferiore allanno, Groupama Assicurazioni S.p.A. non procedealla restituzione della maggiorazione di premio richiesta al momento della stipulazione del contratto.

    ART. 6 SOSPENSIONE DEL CONTRATTO 6.1 Sospensione

    Qualora il Contraente intenda sospendere la garanzia in corso di contratto tenuto a darnecomunicazione a Groupama Assicurazioni S.p.A. restituendo il certificato, il contrassegno e leventualeCarta Verde. Groupama Assicurazioni S.p.A. ne prender atto emettendo apposita appendice che dovressere sottoscritta dal Contraente. La sospensione ha decorrenza dalla data di restituzione dei suddetti

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  • documenti, salvo il caso di furto o rapina per il quale la sospensione ha decorrenza dal giornosuccessivo a quello della denuncia presentata presso lAutorit di Pubblica Sicurezza. Decorsi dodici mesi dalla sospensione senza che il Contraente abbia richiesto la riattivazione,il contratto si estingue ed il premio non goduto resta acquisito da Groupama AssicurazioniS.p.A. che non rilascer lattestazione dello stato di rischio. A parziale deroga di quanto sopra, nel caso di estinzione a seguito di mancata riattivazione a causa didistruzione, demolizione, cessazione definitiva della circolazione od esportazione definitiva del veicolo,oppure nel caso di alienazione o deposito in conto vendita dello stesso, limitatamente alla garanziaResponsabilit Civile Auto, Groupama Assicurazioni S.p.A. restituisce la parte di premio corrisposta enon usufruita, al netto delle imposte e del contributo al SSN, previa esibizione della documentazioneattestante levento. La sospensione non pu essere concessa:

    - per i contratti di durata inferiore allanno;- per i contratti che prevedono esclusivamente garanzie diverse dalla Responsabilit Civile Auto; - lultimo giorno di validit del contratto.

    6.2 Riattivazione La riattivazione del contratto, fermo il proprietario, il veicolo assicurato e la forma tariffaria, vieneeffettuata prorogando la scadenza annuale del contratto per un periodo pari a quello della sospensione.Allatto della riattivazione, Groupama Assicurazioni S.p.A. ridetermina il premio dovuto sulla base dellapropria tariffa in vigore al momento della riattivazione e conteggia a favore del Contraente il rateo dipremio pagato e non goduto ferma la forma tariffaria. Nel caso in cui la sospensione abbia avuto duratainferiore ai 60 giorni, non si procede alla proroga della scadenza n al conguaglio del premio pagato enon goduto relativo al periodo della sospensione ed il Contraente sar tenuto al pagamento di tutte lerate successive alla data di sospensione del contratto. consentito chiedere che il contratto sia reso valido per altro veicolo, a condizione che:

    - il veicolo uscente sia stato venduto, distrutto, demolito, esportato definitivamente o cessatodefinitivamente dalla circolazione o depositato in conto vendita, nonch rubato o rapinato;

    - il veicolo entrante sia intestato al PRA alla stessa persona alla quale era intestato il veicolo uscente,ovvero al coniuge, o, in caso di societ di persone, ad una o pi delle persone stesse che lacompongono e viceversa;

    - il veicolo entrante appartenga allo stesso settore tariffario; - il veicolo abbia la stessa forma tariffaria.

    6.3 Osservazione dei sinistri Anche il periodo di osservazione rimane sospeso, a condizione che la sospensione abbia avuto duratanon inferiore a 60 giorni, e riprende a decorrere dal momento della riattivazione.

    ART. 7 ONERI A CARICO DEL CONTRAENTE Gli oneri fiscali e tutti gli altri oneri stabiliti dalla legge relativi allassicurazione, sono a carico delContraente.

    ART. 8 ALTRE ASSICURAZIONI Il Contraente deve comunicare per iscritto a Groupama Assicurazioni S.p.A. lesistenza e la successivastipulazione di eventuali altre assicurazioni per le medesime garanzie; in caso di sinistro, lAssicuratodeve darne avviso a tutti gli assicuratori, indicando a ciascuno il nome degli altri ai sensi dellart. 1910del Codice Civile. Lomessa comunicazione, ai sensi del medesimo articolo, pu comportare la perdita del dirittoallindennizzo.

    ART. 9 RINVIO ALLE NORME DI LEGGE Per tutto quanto non espressamente regolato dal presente contratto, valgono le norme di legge.

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  • ASSICURAZIONE DELLA RESPONSABILIT CIVILE AUTO DERIVANTE DALLACIRCOLAZIONE DEI VEICOLI

    PARTE 1 CONDIZIONI GENERALI DI ASSICURAZIONE

    ART. 10 OGGETTO DELLASSICURAZIONE Groupama Assicurazioni S.p.A. assicura, in conformit alle norme della Legge, i rischi della ResponsabilitCivile Auto per i quali lassicurazione obbligatoria, impegnandosi a corrispondere, entro i limiticonvenuti nel contratto, le somme che per capitali, interessi e spese siano dovute a titolo di risarcimentodi danni involontariamente cagionati a terzi dalla circolazione del veicolo descritto in polizza. Lassicurazione estesa anche alla Responsabilit Civile Auto:

    a) per la circolazione del veicolo assicurato in aree private; per la circolazione nelle areeaeroportuali, la garanzia prestata con il limite per sinistro di 2.000.000;

    b) della persona abilitata a svolgere le funzioni di istruttore a sensi della legge vigente per il veicoloutilizzato per esercitazione alla guida; nellambito di questa estensione di garanzia considerato terzo anche lallievo conducente;

    c) del Contraente, del conducente e del proprietario, relativamente agli autotassametri o ai veicolidati a noleggio con conducente, per i danni involontariamente cagionati dalla circolazione delveicolo agli indumenti ed agli oggetti di comune uso personale che siano portati con s dai terzitrasportati, esclusi denaro, preziosi, titoli, nonch bauli, valigie, colli e loro contenuto; sonoparimenti esclusi i danni derivanti da incendio, furto e da smarrimento;

    d) per i danni involontariamente cagionati ai terzi nellesecuzione delle operazioni di carico e scaricoda terra al veicolo e viceversa, purch non eseguite con mezzi o dispositivi meccanici, esclusii danni alle cose trasportate o in consegna; nellambito di questa estensione di garanzia non sonoconsiderati terzi coloro che prendono parte alle suddette operazioni e le persone trasportate;

    e) personale ed autonoma dei trasportati per i danni involontariamente cagionati a terzi durantela circolazione del veicolo assicurato, esclusi i danni al veicolo stesso;

    f) per i danni involontariamente cagionati a terzi nellesecuzione delle operazioni di salita e discesadelle persone disabili, limitatamente ai veicoli muniti degli appositi dispositivi; nellambito diquesta garanzia sono considerati terzi anche le persone disabili.

    In questi casi, i massimali indicati in polizza sono destinati innanzitutto ai risarcimenti dovutiin dipendenza dellassicurazione obbligatoria e, per la parte non assorbita dai medesimi, airisarcimenti dovuti sulla base delle predette estensioni.

    Groupama Assicurazioni S.p.A. nel caso di soccorso vittime di incidenti e loro trasporto ad un posto disoccorso medico, rimborsa i danni alla tappezzeria del veicolo ed ai vestiti delle persone trasportate(esclusa la vittima stessa) e del conducente fino alla concorrenza di 1.500 per sinistro.

    ART. 11 ESCLUSIONI E RIVALSALassicurazione non operante nel caso di:

    a) veicolo utilizzato per esercitazione alla guida, durante la guida dellallievo, se al suo fianconon vi una persona abilitata a svolgere le funzioni di istruttore ai sensi della legge vigente;

    b) conducente non abilitato alla guida a norma delle disposizioni in vigore, salvo il disposto allalettera e);

    c) veicolo utilizzato per lesercitazione della guida accompagnata ai sensi del DL 213/2011,durante la guida dellallievo, se al suo fianco non vi una persona con i requisiti soggettivi degliaccompagnatori designati;

    d) conducente che abbia conseguito labilitazione alla guida ma non ottemperi alle disposizionidi cui allart. 117 CdS comma 1, 2 e 2 bis;

    e) conducente in possesso di patente idonea ma scaduta, salvo che venga comunque rinnovataentro 3 mesi dalla data del sinistro, ovvero che il mancato rinnovo sia determinato direttamenteed esclusivamente dal sinistro stesso;

    f) relativamente ai danni subiti dai terzi trasportati, se il trasporto non effettuato in conformitalle disposizioni vigenti od alle indicazioni della carta di circolazione;

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  • g) veicolo guidato da persona in stato di ebbrezza o sotto linfluenza di sostanze stupefacentio psicotrope o alla quale sia stata applicata una delle sanzioni previste dagli artt. 186 n.7 e 187 n. 8 del Codice della Strada e successive modifiche;

    h) veicolo con targa prova, se la circolazione avviene senza losservanza delle disposizioni vigentiche ne disciplinano lutilizzo, lassicurazione operante anche in caso di circolazione allestero;

    i) veicolo dato a noleggio con conducente se il noleggio effettuato senza la prescritta licenza odil veicolo non guidato dal proprietario, da un suo dipendente o da un suo collaboratore occasionalepurch in questultimo caso il rapporto di collaborazione possa essere provato per iscritto;

    l) danni causati dalla partecipazione del veicolo a gare o competizioni sportive, alle relativeprove ufficiali ed alle verifiche preliminari e finali previste nel regolamento particolare di gara.

    Nei predetti casi ed in tutti gli altri in cui sia applicabile lart. 144 della Legge, GroupamaAssicurazioni S.p.A. eserciter diritto di rivalsa per le somme che abbia dovuto pagare al terzoin conseguenza dellinopponibilit di eccezioni previste dal citato articolo. Nei casi previsti alle lettere b), c), d), e), f) ed g) il diritto di rivalsa verr limitato al 10% del risarcimentoliquidato con il massimo di 5.000.

    ART. 12 MODALIT PER LA DENUNCIA DI SINISTRO In tutti i casi di sinistro nel quale sia coinvolto il veicolo assicurato, lAssicurato deve:

    - presentare tempestivamente denuncia presso lAgenzia utilizzando lo stampato constatazioneamichevole (modulo blu); la denuncia pu essere effettuata anche presso GroupamaAssicurazioni S.p.A.;

    - fornire i dati relativi alla polizza ed al sinistro;- a richiesta, produrre in fotocopia la carta di circolazione ed il certificato di propriet relativi al

    veicolo assicurato e patente del conducente il veicolo al momento del sinistro; - trasmettere a Groupama Assicurazioni S.p.A. le notizie, i documenti e gli atti giudiziari relativi al

    sinistro. In caso di omissione, inesattezza o ritardo nella denuncia di sinistro, nonch nellinvio didocumentazione, Groupama Assicurazioni S.p.A. ha diritto di rivalersi in base al dispostodellart.144 della Legge. Premesso che la disciplina del risarcimento diretto si applica in tutte le ipotesi di danni al veicolo e dilesioni di lieve entit al conducente in caso di sinistri che coinvolgono due veicoli immatricolati in Italia,purch identificati e assicurati per la RCA, nonch Repubblica di San Marino e Citt del Vaticano (seassicurati con imprese con sede legale nello Stato Italiano);

    - in caso di sinistro da circolazione per il quale sia applicabile la disciplina del risarcimento direttoai sensi della normativa vigente, lavente diritto dovr richiedere il risarcimento dei danni subitidirettamente al proprio assicuratore;

    - in caso di sinistro da circolazione per il quale non sia applicabile la disciplina del risarcimentodiretto, lavente diritto dovr richiedere il risarcimento dei danni subiti allassicuratore del veicolodel responsabile, avvalendosi della procedura di liquidazione prevista dalla legge;

    - in caso di sinistro da circolazione con danni subiti da persona trasportata, lavente diritto dovrrichiedere il risarcimento dei danni subiti allassicuratore del veicolo sul quale era trasportato entroil massimale minimo di legge, fermo il diritto al risarcimento del maggior danno nei confrontidellImpresa di assicurazione del veicolo responsabile.

    Pertanto, in caso di sinistro subito dal veicolo assicurato o dal conducente dello stesso, limitatamente allelesioni di lieve entit per il quale sia applicabile la disciplina del risarcimento diretto ai sensi dellanormativa vigente, lAssicurato che non si ritenga responsabile in tutto o in parte deve presentare larichiesta di indennizzo, comunicando:

    - lindicazione del codice fiscale degli aventi diritto al risarcimento; - i nomi degli assicurati;- le targhe dei due veicoli coinvolti; - la descrizione delle circostanze e modalit del sinistro; - le generalit di eventuali testimoni;- lindicazione delleventuale intervento degli Organi di Polizia; - luogo, giorno ed ora in cui le cose sono disponibili per lispezione diretta ad accertare il danno;

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  • - in caso di lesioni, i dati relativi ad et, attivit del danneggiato, reddito, entit delle lesioni subite,attestazione medica comprovante lavvenuta guarigione con o senza postumi permanenti, conindicazione del compenso spettante al professionista.

    ART. 13 GESTIONE DELLE VERTENZE Groupama Assicurazioni S.p.A. assume, fino a quando ne ha interesse e salvo specificacomunicazione, a nome dellAssicurato, la gestione stragiudiziale e giudiziale delle vertenze neiconfronti dei terzi, designando, ove occorra, legali e tecnici, avvalendosi di tutti i diritti e le azionispettanti allAssicurato stesso; ha altres facolt di provvedere per la difesa dellAssicurato, in sede penale,sino alla tacitazione dei danneggiati. LAssicurato tenuto a prestare la propria collaborazione per permettere la gestione delle suddettevertenze ed a comparire personalmente in giudizio ove la legge lo richieda. Groupama AssicurazioniS.p.A. ha diritto di rivalersi nei confronti dellAssicurato del pregiudizio derivatole dallinadempimentodi tali obblighi. Groupama Assicurazioni S.p.A. non riconosce le spese incontrate dallAssicurato per i legali ed itecnici che non siano da essa designati e non risponde di multe o ammende n delle spese di giustiziapenali.

    ART. 14 ATTESTAZIONE DELLO STATO DI RISCHIO In occasione della scadenza annuale, se stata stipulata la garanzia Responsabilit Civile Auto, GroupamaAssicurazioni S.p.A. invia al Contraente, almeno 30 giorni prima della scadenza annuale del contratto,lattestazione dello stato di rischio in conformit alle disposizioni di legge. Qualora il Contraente nefaccia richiesta, lattestazione dello stato di rischio relativa alle ultime 5 annualit sar consegnata entro15 giorni dalla richiesta. In caso di furto o rapina del veicolo, esportazione definitiva allestero, vendita(qualora il Contraente abbia scelto la risoluzione del contratto), consegna in conto vendita, demolizione,cessazione definitiva dalla circolazione, se il periodo di osservazione risulta concluso GroupamaAssicurazioni S.p.A. invia la relativa attestazione aggiornata. Groupama Assicurazioni S.p.A. non invia n rilascia lattestazione nel caso di:

    - sospensione della garanzia in corso di contratto; - contratti che abbiano avuto durata inferiore ad un anno; - contratti che abbiano avuto efficacia inferiore ad un anno per il mancato pagamento di una rata

    di premio;- contratti annullati o risolti anticipatamente rispetto alla scadenza annuale: tuttavia in caso di furto

    o rapina del veicolo, esportazione definitiva allestero, vendita (qualora il Contraente abbia sceltola risoluzione del contratto), consegna in conto vendita, demolizione, cessazione definitiva dallacircolazione, se il periodo di osservazione risulta concluso Groupama Assicurazioni S.p.A. invia larelativa attestazione aggiornata;

    - cessione del contratto per alienazione del veicolo assicurato; - contratto con durata superiore ad un anno (rateo + anno) alla scadenza del rateo.

    In caso di deterioramento, smarrimento, mancato pervenimento dellattestazione dello stato di rischio,Groupama Assicurazioni S.p.A. ne rilascia un duplicato, su richiesta del Contraente, entro 15 giorni dallarichiesta stessa; ad analogo rilascio provvede nei confronti del proprietario del veicolo, se persona diversa,e nei confronti dellusufruttuario, dellacquirente con patto di riservato dominio o del locatario in casodi locazione finanziaria, nonch, in caso di contratto di leasing o di noleggio a lungo termine, neiconfronti dellutilizzatore del veicolo.

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  • CONDIZIONI AGGIUNTIVE (Valide solo se espressamente richiamate in polizza)

    RISCHI DI DURATA INFERIORE AD UN ANNO Il contratto cesser alla sua naturale scadenza senza applicazione delle regole evolutive previste dallaForma tariffaria Bonus/Malus. Non sono ammesse variazioni di rischio. ammessa la variazione per cambio di residenza delproprietario o reimmatricolazione del veicolo stesso per smarrimento o furto delle targhe. Qualora la variazione comporti un aumento del premio, da calcolare in base alla tariffa in vigore almomento della stipulazione, si proceder al conguaglio anche della eventuale maggiorazione per latemporaneit applicata al momento dellemissione; in caso di diminuzione di premio non si procederal conguaglio della maggiorazione.

    VEICOLI USATI CIRCOLANTI PER PROVA, COLLAUDO O DIMOSTRAZIONE Groupama Assicurazioni S.p.A. garantisce, con la presente assicurazione, i rischi della responsabilitcivile derivanti dalla circolazione del veicolo al solo scopo di prova, collaudo o dimostrazione, acondizione che il Contraente sia munito dellautorizzazione ad esercitare il commercio di compravenditadi veicoli usati rilasciata dalle autorit competenti. La polizza viene stipulata per un periodo indivisibile di 5 giorni continuativi e consecutivi.

    RINUNCIA ALLAZIONE DI RIVALSA A fronte di apposita pattuizione Groupama Assicurazioni S.p.A. rinuncia al diritto di rivalsa nei confrontidel proprietario o locatario del veicolo o appartenente al nucleo familiare dello stesso o del conducente,nei seguenti casi:

    - veicolo guidato da persona non abilitata o da conducente che abbia conseguitolabilitazione alla guida ma non ottemperi alle disposizioni di cui allart. 117 CdS comma1, 2 e 2 bis: se il conducente in possesso di patente idonea ma scaduta o non abilitato allaguida a norma delle disposizioni in vigore;

    - danni subiti dai terzi trasportati: se il trasporto non effettuato in conformit alle disposizionivigenti ed alle indicazioni della Carta di Circolazione.

    Nei suddetti casi non si dar luogo alla rinuncia nel caso in cui il proprietario o il locatario fosseroa conoscenza delle cause che hanno determinato il diritto allazione di rivalsa.

    - Guida in stato di ebbrezza o sotto linfluenza di sostanze stupefacenti o psicotrope:in caso di veicolo guidato da persona in stato di ebbrezza o sotto linfluenza di sostanzestupefacenti o psicotrope o alla quale sia stata applicata una delle sanzioni previste dagli articoli186 n. 7 e 187 n. 8 del Codice della Strada, salvo venga accertato uno stato di etilismocronico.

    VEICOLI ALLESTITI PER LA GUIDA ED IL TRASPORTO DEI DISABILI Il veicolo allestito o adattato in modo speciale per il trasporto e la guida di persone disabili.

    VEICOLI CIRCOLANTI CON TARGA PROVVISORIA Groupama Assicurazioni S.p.A. garantisce, con la presente assicurazione, i rischi della ResponsabilitCivile Auto per i veicoli che circolano con targa provvisoria e muniti di foglio di via, esclusivamente condurata corrispondente al periodo di validit del suddetto e comunque non superiore a 60 giorni.Groupama Assicurazioni S.p.A. si riserva il pieno diritto di rivalsa in caso di circolazione senza rispettareil percorso o le prescrizioni tecniche del foglio di via.

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  • BONUS PROTETTO A fronte di apposita pattuizione sul modulo di polizza, verr applicata, ai fini dellevoluzione della classedi merito, la seguente tabella:

    TABELLA DELLE REGOLE EVOLUTIVE BONUS PROTETTO

    RISARCIMENTO IN FORMA SPECIFICA (RFS) LAssicurato si impegna ad ottenere il risarcimento del danno in forma specifica, cio attraversola riparazione diretta del veicolo secondo le modalit di seguito elencate:

    - effettuare la denuncia di sinistro ai sensi dellarticolo 12; - effettuare la riparazione del veicolo assicurato presso una delle Officine Convenzionate che gli verr

    comunicata contattando lAgenzia o consultando il sito internet di Groupama Assicurazioni S.p.A.;- consegnare, agli addetti dellOfficina, copia della constatazione amichevole, i dati relativi alla

    polizza e al sinistro e leventuale ulteriore documentazione richiesta. In caso di accertamento, anche successivo, di concorso di colpa o torto dellAssicurato questi dovrcorrispondere allOfficina la parte di costi a suo carico. In caso di mancata consegna della documentazione la riparazione non verr effettuata. La presente pattuizione valida solo per i sinistri per i quali sia applicabile la disciplina del risarcimentodiretto ai sensi della normativa vigente o che si verificano nel territorio della Repubblica Italiana,Repubblica di San Marino e Citt del Vaticano.

    GUIDA ESCLUSIVALassicurazione stipulata sul presupposto che il veicolo assicurato venga condotto esclusivamentedallintestatario al PRA dello stesso. Qualora al momento del sinistro alla guida del veicolo si trovasse una

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    Classe di

    provenienza

    Classe di assegnazione

    0 sinistri 1 sinistro 2 sinistri 3 sinistri 4 o pi sinistri

    1J 1J 1J 1G 1C 21I 1J 1I 1F 1B 31H 1I 1H 1E 1A 41G 1H 1G 1D 1 51F 1G 1F 1C 2 61E 1F 1E 1B 3 71D 1E 1D 1A 4 81C 1D 1C 1 5 91B 1C 1B 2 6 101A 1B 1A 3 7 111 1A 1 4 8 122 1 2 5 9 133 2 3 6 10 144 3 4 7 11 155 4 5 8 12 166 5 6 9 13 177 6 7 10 14 188 7 8 11 15 189 8 9 12 16 1810 9 10 13 17 1811 10 11 14 18 1812 11 12 15 18 1813 12 13 16 18 1814 13 14 17 18 1815 14 15 18 18 1816 15 16 18 18 1817 16 17 18 18 1818 17 18 18 18 18

  • persona diversa, Groupama Assicurazioni S.p.A., eserciter diritto di rivalsa per le somme che abbiadovuto pagare ai terzi danneggiati, con il massimo di 5.000. La rivalsa non verr eser