2.27. RIVALUTAZIONE EX D.L. 29 NOVEMBRE 2008, N. 185 2.27.1 … · Con riferimento, invece, ai casi...

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2.27. RIVALUTAZIONE EX D.L. 29 NOVEMBRE 2008, N. 185 2.27.1 Introduzione L’art. 15, commi da 16 a 23, del D.L. 29 novembre 2008, n. 185, ha introdotto la possibilita ` di rivalutare alcune tipologie di beni immo- bili posseduti dalle imprese. Il comma 23 dell’art. 15 di cui sopra dispone che «si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni degli articoli 11, 13 e 15 della leg- ge 21 novembre 2000, n. 342, quelle del decreto del Ministro delle finanze 13 aprile 2001, n. 162 e del decreto del Ministro dell’Econo- mia e delle finanze 19 aprile 2002, n. 86». Si tratta, in pratica, di alcuni articoli della precedente Legge di rivalutazione n. 342/2000 e delle relative disposizioni attuative (vedi 2.17. Rivalutazione ex lege 21 novembre 2000, n. 342). Come si legge nella Relazione governativa all’art. 15 del D.L. n. 185/ 2008, la scelta tecnica di cui sopra, di rimandare ad altre precedenti disposizioni, e ` stata fatta «al fine di conservare un patrimonio di in- terpretazioni gia ` provato e consolidato nel tempo». Nell’esame della legge di rivalutazione in oggetto, pertanto, verranno richiamate, ove compatibili, le precedenti interpretazioni dell’Amministrazione, della prassi e della dottrina. L’utilizzo, al comma 16 dell’art. 15 in questione, del termine «posso- no ... rivalutare» fa chiaramente intendere che la rivalutazione in og- getto non e ` obbligatoria, ma facoltativa. Del resto, anche nella rela- zione governativa al D.L. n. 185/2008 si legge che «i commi da 16 a 23 dell’articolo 15 recano disposizioni tributarie in materia di rivalu- tazione facoltativa di beni immobili». Sempre a livello introduttivo si evidenzia che, contrariamente alle ul- time leggi di rivalutazione e alle relative proroghe, che erano state tutte esclusivamente a pagamento con riconoscimento fiscale dei maggiori valori iscritti, la presente legge di rivalutazione, come si ve- dra ` meglio oltre (vedi 2.27.7 Imposta sostitutiva contro il non rico- noscimento fiscale dei maggiori valori iscritti in bilancio), non e ` ne- cessariamente onerosa. In tal caso, naturalmente, i maggiori valori iscritti non troveranno riconoscimento fiscale. Anche questa rivalutazione, come le precedenti, e ` una rivalutazione monetaria e/o economica. Al riguardo si ricorda che, per quanto riguarda le possibili tipologie di rivalutazioni, le stesse possono distinguersi tra quelle monetarie e quelle economiche. Le rivalutazioni monetarie mirano a recuperare la perdita di potere d’acquisto della moneta per effetto dell’inflazione. Le rivalutazioni economiche, invece, prescindono da fenomeni infla- Riferimenti normativi Carattere facoltativo della rivalutazione Carattere non necessariamente oneroso della rivalutazione Tipologie di rivalutazioni 2.27. Rivalutazione ex D.L. 29 novembre 2008, n. 185 2.27.1 Introduzione 920 IPSOA - Dal bilancio d’esercizio al reddito d’impresa

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2.27. RIVALUTAZIONE EX D.L. 29 NOVEMBRE 2008, N. 185

2.27.1 Introduzione

L’art. 15, commi da 16 a 23, del D.L. 29 novembre 2008, n. 185, haintrodotto la possibilita di rivalutare alcune tipologie di beni immo-bili posseduti dalle imprese.Il comma 23 dell’art. 15 di cui sopra dispone che «si applicano, inquanto compatibili, le disposizioni degli articoli 11, 13 e 15 della leg-ge 21 novembre 2000, n. 342, quelle del decreto del Ministro dellefinanze 13 aprile 2001, n. 162 e del decreto del Ministro dell’Econo-mia e delle finanze 19 aprile 2002, n. 86». Si tratta, in pratica, di alcuniarticoli della precedente Legge di rivalutazione n. 342/2000 e dellerelative disposizioni attuative (vedi 2.17. Rivalutazione ex lege 21novembre 2000, n. 342).Come si legge nella Relazione governativa all’art. 15 del D.L. n. 185/2008, la scelta tecnica di cui sopra, di rimandare ad altre precedentidisposizioni, e stata fatta «al fine di conservare un patrimonio di in-terpretazioni gia provato e consolidato nel tempo». Nell’esame dellalegge di rivalutazione in oggetto, pertanto, verranno richiamate, ovecompatibili, le precedenti interpretazioni dell’Amministrazione, dellaprassi e della dottrina.L’utilizzo, al comma 16 dell’art. 15 in questione, del termine «posso-no ... rivalutare» fa chiaramente intendere che la rivalutazione in og-getto non e obbligatoria, ma facoltativa. Del resto, anche nella rela-zione governativa al D.L. n. 185/2008 si legge che «i commi da 16 a23 dell’articolo 15 recano disposizioni tributarie in materia di rivalu-tazione facoltativa di beni immobili».Sempre a livello introduttivo si evidenzia che, contrariamente alle ul-time leggi di rivalutazione e alle relative proroghe, che erano statetutte esclusivamente a pagamento con riconoscimento fiscale deimaggiori valori iscritti, la presente legge di rivalutazione, come si ve-dra meglio oltre (vedi 2.27.7 Imposta sostitutiva contro il non rico-noscimento fiscale dei maggiori valori iscritti in bilancio), non e ne-cessariamente onerosa. In tal caso, naturalmente, i maggiori valoriiscritti non troveranno riconoscimento fiscale.Anche questa rivalutazione, come le precedenti, e una rivalutazionemonetaria e/o economica.Al riguardo si ricorda che, per quanto riguarda le possibili tipologiedi rivalutazioni, le stesse possono distinguersi tra quelle monetarie equelle economiche.Le rivalutazioni monetarie mirano a recuperare la perdita di potered’acquisto della moneta per effetto dell’inflazione.Le rivalutazioni economiche, invece, prescindono da fenomeni infla-

Riferimenti normativi

Carattere facoltativodella rivalutazione

Carattere nonnecessariamenteoneroso dellarivalutazione

Tipologiedi rivalutazioni

2.27. Rivalutazione ex D.L. 29 novembre 2008, n. 185

2.27.1 Introduzione

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tivi e mirano a riconoscere il maggior valore di un bene per modifi-che sostanziali della sua natura o della sua destinazione economica,ovvero in conseguenza di un piano di ammortamento originaria-mente troppo breve.Possono naturalmente esistere anche rivalutazioni miste, in partemonetarie e in parte economiche, come quelle della legge in com-mento.A tale proposito nella Relazione governativa all’art. 15 del D.L. n.185/2008 e stato precisato che, «come per le precedenti disposizionirelative alla rivalutazione dei beni, la finalita che si intende persegui-re e quella di consentire» alle imprese «l’adeguamento ai valori effet-tivi della rappresentazione contabile dei beni immobili, senza rinun-ciare al carattere oneroso della rivalutazione ai fini del riconoscimen-to fiscale dei maggiori valori attribuiti ai beni».In merito alle disposizioni attuative di cui ai richiamati D.M. 13 aprile2001, n. 162, e 19 aprile 2002, n. 86, poiche l’art. 15, comma 23, delD.L. n. 185/2008 non richiama il disposto dell’art. 16 della Legge n.342/2000, il quale dispone che restano ferme, in quanto compatibilicon quelle della Legge n. 342/2000, le disposizioni contenute nelleprecedenti leggi di rivalutazione e quelle di relativa attuazione, neconsegue che le disposizioni contenute nelle leggi di rivalutazioneprecedenti alla Legge n. 342/2000 e quelle di relativa attuazionenon trovano applicazione con riferimento alla rivalutazione in ogget-to.Trovano pertanto applicazione le disposizioni attuative di cui ai ri-chiamati D.M. 13 aprile 2001, n. 162, e 19 aprile 2002, n. 86, manon anche le disposizioni attuative del D.M. 14 febbraio 1991, riguar-dante le modalita di attuazione della precedente Legge di rivaluta-zione 29 dicembre 1990, n. 408, come a sua volta modificato adopera dello stesso D.M. 13 aprile 2001, n. 162 (che ha provvedutoad abrogarne alcuni articoli ed alcuni commi non piu attuali) (perapprofondimenti vedi 2.17.1 Introduzione).

2.27.2Soggetti interessati

Ai sensi dell’art. 15, comma 16, del D.L. n. 185/2008 e dell’art. 15 del-la Legge n. 342/2000, i soggetti che possono, anche in deroga all’art.2426 del C.c. e a ogni altra disposizione di legge vigente in materia,procedere alla rivalutazione dei propri beni sono i seguenti:— le societa per azioni e in accomandita per azioni, le societa a re-sponsabilita limitata, le societa cooperative e le societa di mutua as-sicurazione, nonche le societa europee di cui al regolamento (CE) n.2157/2001 e le societa cooperative europee di cui al regolamento(CE) n. 1435/2003 residenti nel territorio dello Stato;

Disposizioni attuative

Soggetti ammessi

Rivalutazione ex D.L. 29 novembre 2008, n. 185 2.27.

Soggetti interessati 2.27.2

IPSOA - Dal bilancio d’esercizio al reddito d’impresa 921

— gli enti pubblici e privati, diversi dalle societa, nonche i trust, re-sidenti nel territorio dello Stato, che hanno per oggetto esclusivo oprincipale l’esercizio di attivita commerciali;— le imprese individuali;— le societa in nome collettivo, in accomandita semplice ed equipa-rate;— gli enti pubblici e privati, diversi dalle societa, che non hanno peroggetto esclusivo o principale l’esercizio di attivita commerciali;— le stabili organizzazioni nel territorio dello Stato di societa, enti epersone fisiche non residenti,purche non adottino i «principi contabili internazionali nella redazio-ne del bilancio».A tale proposito si ritiene che le disposizioni recate dall’art. 15 dellaLegge n. 342/2000, che trattano degli «ulteriori soggetti ammessi allarivalutazione», non siano incompatibili con la previsione dell’art. 15,comma 16, del D.L. n. 185/2008, in base al quale sono ammessi allarivalutazione in oggetto:— i soggetti indicati nell’articolo 73, comma 1, lettere a) e b), delD.P.R. n. 917, nonche— le societa in nome collettivo, in accomandita semplice ed equipa-rate,che non adottano i principi contabili internazionali nella redazionedel bilancio.Anche la struttura della Legge n. 342/2000, inoltre, prevede una pri-ma individuazione dei soggetti ammessi all’art. 10 (non richiamatodall’art. 15, comma 23, del D.L. n. 185/2008 in quanto sostituito daquanto disposto all’art. 15, comma 16 del medesimo D.L.) e una se-conda individuazione dei soggetti ammessi all’art. 15.Se cosı non fosse, del resto, il richiamo delle disposizioni dell’art. 15della Legge n. 342/2000 da parte dell’art. 15, comma 23, del D.L. n.185/2008 sarebbe svuotato di qualunque significato.Secondo il punto 1.2 della C.M. 16 novembre 2000, n. 207/E, stantel’espresso riferimento che l’art. 15, comma 2, della Legge n. 342/2000fa ai soggetti in contabilita semplificata, deve ritenersi che sonoesclusi dall’agevolazione quei soggetti che determinano forfetaria-mente il reddito.Al punto 4.1 della C.M. 26 gennaio 2001, n. 5/E, e stato inoltre pre-cisato che non possono procedere alla rivalutazione le societa sem-plici.Per quanto riguarda le cooperative, il punto 1.2 della C.M. 16 no-vembre 2000, n. 207/E, afferma che la rivalutazione puo essere effet-tuata a condizione che sui maggiori valori attribuiti ai beni vengacorrisposta l’imposta sostitutiva, indipendentemente dalla circostan-za che le medesime fruiscano di regimi di esenzione fiscale (consi-

Soggetti esclusi

Cooperative

2.27. Rivalutazione ex D.L. 29 novembre 2008, n. 185

2.27.2 Soggetti interessati

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derando, tuttavia, che la presente legge di rivalutazione non obbligaal pagamento dell’imposta sostitutiva, si deve ora ritenere che ancheper le cooperative che fruiscano di regimi di esenzione l’assolvimen-to di tale imposta sostitutiva non e condizione per la rivalutazione,ma per il riconoscimento fiscale dei maggiori valori iscritti).Con riferimento, invece, ai casi di affitto o usufrutto d’azienda, alpunto 1.1 della C.M. 18 giugno 2001, n. 57/E, e stato precisato che«nell’ipotesi in cui non sia stata contrattualmente prevista la derogaalle disposizioni dell’art. 2561 del codice civile, concernenti l’obbligodi conservazione dell’efficienza dei beni ammortizzabili, gli ammor-tamenti vengono calcolati e dedotti dall’affittuario o usufruttuario e,pertanto, sara quest’ultimo che potra effettuare la rivalutazione. Altermine dell’affitto o dell’usufrutto, l’azienda sara trasferita al conce-dente, comprensiva dei beni rivalutati e della relativa riserva di riva-lutazione, nell’ipotesi in cui quest’ultima non sia stata gia utilizzataper copertura di perdite o distribuita. ... Nell’ipotesi in cui, invece,le parti, in deroga all’art. 2561 del codice civile, si siano accordateprevedendo che il concedente continuera a calcolare gli ammorta-menti, la rivalutazione potra essere effettuata solo da quest’ultimo»(nello stesso senso il punto 1.3 della C.M. 13 giugno 2006, n. 18/E).Per quanto riguarda i beni «oggetto di un diritto di superficie», al pun-to 1.3 della C.M. 13 giugno 2006, n. 18/E, e stato affermato che «lafacolta di rivalutazione spetta, qualora il bene sia comunque relativoall’impresa, al titolare di tale diritto reale».

2.27.3Beni rivalutabili

Ai sensi dell’art. 15, comma 16, del D.L. n. 185/2008, possono essereoggetto di rivalutazione «i beni immobili, ad esclusione delle areefabbricabili e degli immobili alla cui produzione o al cui scambioe diretta l’attivita di impresa».A tale proposito, l’applicazione del disposto dell’art. 2, comma 1, delD.M. 13 aprile 2001, n. 162, porta ad affermare che le destinazionidei beni gia risultanti dal bilancio o rendiconto in corso al 31 dicem-bre 2007 devono risultare anche dal bilancio o rendiconto in relazio-ne al quale la rivalutazione e effettuata.Affinche la rivalutazione possa essere attuata non e richiesto chel’immobile sia considerato strumentale per l’esercizio dell’impresa.Possono pertanto essere oggetto di rivalutazione, ad esempio, anchegli immobili di civile abitazione.Si ritiene che tra gli immobili debbano rientrare anche gli impianti e imacchinari infissi al suolo. A tale proposito, al punto 7.2. della C.M.19 gennaio 2007, n. 1/E, e stato precisato che il concetto di «beni im-mobili» deve essere esteso «anche agli impianti e ai macchinari infissi

Affitto o usufruttod’azienda

Diritto di superficie

Beni rivalutabili

Impianti e macchinariinfissi al suolo

Rivalutazione ex D.L. 29 novembre 2008, n. 185 2.27.

Beni rivalutabili 2.27.3

IPSOA - Dal bilancio d’esercizio al reddito d’impresa 923

al suolo nel caso in cui questi realizzino una struttura che nel suocomplesso costituisca una unita immobiliare iscrivibile nel catastourbano».Per l’individuazione degli impianti e dei macchinari che costituisco-no immobili e anche utile fare riferimento al D.M. 31 dicembre 1988,relativo ai coefficienti di ammortamento del costo dei beni materialistrumentali. Con riferimento, ad esempio, ai gruppi V e IX di tale de-creto ministeriale, nella categoria «fabbricati destinati all’industria» so-no compresi anche i silos, le opere idrauliche fisse, le strade, i piaz-zali, le fognature, gli acquedotti, i serbatoi in muratura e le vasche dicontenimento (nello stesso senso il punto 19.3 della Circolare Asso-nime 24 maggio 2000, n. 39).Non possono invece essere oggetto di rivalutazione, come gia primavisto, gli immobili «alla cui produzione o al cui scambio e diretta l’at-tivita di impresa».In merito si osserva, innanzitutto, che l’utilizzo del disgiuntivo «o» fachiaramente intendere che gli immobili alla cui produzione e direttal’attivita dell’impresa sono cosa diversa dagli immobili al cui scambioe diretta l’attivita dell’impresa. Fatta questa premessa, la rivalutazio-ne in argomento non e applicabile:a) agli immobili che sono stati prodotti dall’impresa nell’ambito diun’attivita diretta alla «produzione» di immobili per la loro successivavendita;b) agli immobili che sono stati prodotti dall’impresa nell’ambito diun’attivita diretta alla «produzione» di immobili per il loro successivogodimento (ad esempio, per il tramite della loro locazione);c) agli immobili che sono stati acquistati dall’impresa nell’ambito diun’attivita diretta all’acquisto di immobili per la loro successiva ven-dita («scambio»).La rivalutazione e invece applicabile agli immobili che sono stati ac-quistati dall’impresa nell’ambito di un’attivita diretta all’acquisto diimmobili per il loro successivo godimento (societa di pura gestioneimmobiliare).Ne consegue che, ad esempio, uno stesso capannone industriale oalloggio di civile abitazione, se costruiti per essere locati non sonorivalutabili, se invece acquistati da terzi per essere locati sono allorarivalutabili.Sempre nell’ambito dell’individuazione degli immobili alla cui pro-duzione o al cui scambio e diretta l’attivita dell’impresa, secondola C.M. 10 aprile 1991, n. 9, si tratta, ad esempio, dei fabbricati pos-seduti da societa, da enti o da imprese individuali che hanno per og-getto esclusivo o principale le costruzioni edilizie e che sono statirealizzati o acquistati dalla societa, dall’ente o dall’impresa che lipossiede al fine della rivendita. La stessa circolare precisa, inoltre,

Immobili merce

2.27. Rivalutazione ex D.L. 29 novembre 2008, n. 185

2.27.3 Beni rivalutabili

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che l’oggetto esclusivo o principale e determinato in base all’atto co-stitutivo e, in mancanza, e in ogni caso per le imprese individuali, inbase alle risultanze dell’attivita denunciata al Registro delle Impresee all’attivita effettivamente esercitata.Sempre nella C.M. 10 aprile 1991, n. 9, e stato affermato, inoltre, chesi presumono destinati alla vendita (e quindi non sono rivalutabili) iterreni compresi in piani regolatori o in programmi di fabbricazioneche sono stati oggetto di lottizzazione o di esecuzione di opere inte-se a renderli edificabili.La rivalutazione non puo inoltre riguardare, come gia visto, le areefabbricabili.A tale proposito e leggendo «al contrario» quanto era stato inveceespressamente previsto dall’art. 1, comma 473, della Legge n. 266/2005, che disciplinava la rivalutazione facoltativa delle aree fabbrica-bili (vedi 2.17.11 Rivalutazione delle aree fabbricabili), si deve rite-nere che la rivalutazione non possa riguardare neppure le «aree fab-bricabili ... risultanti tali a seguito della demolizione degli edifici esi-stenti», perlomeno laddove tali edifici non siano piu utilizzabili per illoro stato di degrado o per l’avvenuta perdita della loro funzionalita.Occorre in aggiunta considerare che con l’art. 36, comma 2, del D.L.4 luglio 2006, n. 223, il legislatore ha chiarito la portata della locuzio-ne «area fabbricabile» da assumere ai fini dell’imposta sul valore ag-giunto, dell’imposta di registro, delle imposte sui redditi e dell’impo-sta comunale sugli immobili. Tale norma dispone infatti che, ai finidell’applicazione di dette imposte, «un’area e da considerare fabbri-cabile se utilizzabile a scopo edificatorio in base allo strumento ur-banistico generale adottato dal comune, indipendentemente dall’ap-provazione della regione e dall’adozione di strumenti attuativi delmedesimo».A commento della disposizione di cui sopra, nella Sent. della Cortedi Cassazione, Sezioni Unite, 30 novembre 2006, n. 25506, e stato af-fermato che la stessa «ha accolto la tesi sostanzialistica, propugnatadall’ente impositore, secondo la quale «non occorre che lo strumentourbanistico, adottato dal comune, abbia perfezionato il proprio iterdi formazione mediante l’approvazione da parte della regione, atte-so che l’adozione dello strumento urbanistico, con inserimento di unterreno con destinazione edificatoria, imprime al bene una qualitache e recepita ... come qualcosa di gia esistente e di difficile reversi-bilita»».Per quanto riguarda la natura di tale disposizione, sempre nella Sent.n. 25506/2006 e stato precisato che la stessa «fornisce una condivisi-bile chiave interpretativa», cosı come al punto 23 della C.M. 4 agosto2006, n. 28/E, e stato affermato che si tratta «di una norma recantedisposizioni di natura interpretativa».

Aree fabbricabili

Rivalutazione ex D.L. 29 novembre 2008, n. 185 2.27.

Beni rivalutabili 2.27.3

IPSOA - Dal bilancio d’esercizio al reddito d’impresa 925

Per quanto riguarda l’individuazione degli immobili diversi da quellialla cui produzione o al cui scambio e diretta l’attivita dell’impresa, siritiene che non abbia rilevanza la classificazione degli stessi in bilan-cio, in quanto la norma non fa riferimento alle specifiche voci dellostato patrimoniale attivo.Pertanto, un immobile classificato tra le immobilizzazioni, che, se-condo corretti principi contabili, avrebbe dovuto essere invece clas-sificato tra le rimanenze, non sara comunque rivalutabile.Come condizione temporale, gli immobili rivalutabili sono soltantoquelli «risultanti dal bilancio in corso al 31 dicembre 2007». Pertanto,se l’esercizio sociale coincide con l’anno solare, gli immobili rivalu-tabili sono soltanto quelli risultanti dal bilancio al 31 dicembre 2007,purche, ovviamente, ancora posseduti al termine dell’esercizio nelquale avviene la rivalutazione.Secondo il punto 4.1 della C.M. 26 gennaio 2001, n. 5/E, la condizio-ne temporale di cui sopra vale anche nel caso in cui gli immobili sia-no stati acquisiti in seguito a conferimento, in quanto l’art. 9, comma5, del D.P.R. n. 917/1986 attribuisce espresso carattere traslativo alconferimento.In base al punto 1.2 della C.M. 13 giugno 2006, n. 18/E, sono inoltrerivalutabili le immobilizzazioni in corso risultanti dall’attivo dello sta-to patrimoniale.Gli immobili acquisiti in dipendenza di contratto di locazione finan-ziaria sono anch’essi rivalutabili purche, si ritiene, il relativo diritto diriscatto sia stato esercitato entro la data del «bilancio in corso al 31dicembre 2007». Per essere rivalutabili, infatti, i beni devono esserenella titolarita giuridica dell’impresa entro la data del bilancio dicui sopra.In senso conforme e anche il punto 1.2 della C.M. 18 giugno 2001, n.57/E, dove e stato precisato che i cespiti in locazione finanziaria nonpossono essere rivalutati se non riscattati entro l’esercizio in corso al31 dicembre 2007 (nello stesso senso e anche il punto 1.2 della C.M.13 giugno 2006, n. 18/E).Per quanto riguarda i beni di proprieta delle societa di leasing con-cessi in locazione finanziaria a terzi, al punto 1.2 della C.M. 13 giu-gno 2006, n. 18/E, e stato affermato che «a causa della natura sostan-zialmente finanziaria dell’operazione di leasing», «i beni concessi inlocazione finanziaria, pur essendo immobilizzazioni materiali di pro-prieta della stessa societa concedente, debbano essere consideratiquali immobilizzazioni finanziarie (in particolare, crediti verso laclientela). Ed infatti, l’art. 102, comma 7, del TUIR stabilisce che l’im-presa concedente deduce quote di ammortamento determinate conil metodo finanziario. Pertanto, si ritiene che i beni oggetto di leasingnon possono essere rivalutati da parte del concedente».

Non rilevanzadella classificazionecivilistica

Condizione temporale

Immobilizzazioni incorso

Beni acquisiti in leasing

Beni delle societadi leasing

2.27. Rivalutazione ex D.L. 29 novembre 2008, n. 185

2.27.3 Beni rivalutabili

926 IPSOA - Dal bilancio d’esercizio al reddito d’impresa

Sempre secondo il disposto dell’art. 2 del D.M. 13 aprile 2001, n. 162,la rivalutazione puo avere per oggetto anche gli immobili completa-mente ammortizzati.Nel caso, invece, in cui siano state effettuate svalutazioni o rettifichedi valore (ammortamenti) fiscalmente non rilevanti, al punto 1.4 del-la C.M. 18 giugno 2001, n. 57/E, e stato affermato che «laddove si in-tenda procedere alla rivalutazione, si rende necessario corrisponde-re sull’intero importo della rivalutazione stessa l’imposta sostitutiva.Non e dato escludere dall’imposta la differenza tra maggior valorefiscale e minor valore civilistico. In alternativa e consentito effettuareil ripristino di valore imputando le differenze a conto economicosenza, tuttavia, che le stesse assumano rilevanza fiscale. In tale ipo-tesi potra, infatti, essere apportata in dichiarazione dei redditi la va-riazione in diminuzione corrispondente al maggior valore del beneimputato al conto economico» (per approfondimenti, con riferimentoalle plusvalenze semplicemente iscritte in bilancio, vedi 3.16.1 Plu-svalenze patrimoniali e sopravvenienze attive).Per quanto riguarda la data di acquisizione dei beni, l’art. 2 del D.M.13 aprile 2001, n. 162, ha previsto che i beni acquisiti da terzi si con-siderano acquisiti alla data del trasferimento del diritto di proprieta odi altro diritto reale, ovvero alla data della consegna con clausola diriserva della proprieta, mentre per i beni prodotti dal soggetto, diret-tamente o da altri per suo conto, si ha riguardo alla data in cui i benisono iscritti, anche parzialmente, in contabilita.Per i beni provenienti da societa fuse, sempre l’art. 2 del D.M. 13aprile 2001, n. 162, ha disposto che per gli stessi si fa riferimento alladata in cui sono stati acquisiti dalle societa stesse.Sull’argomento si e pronunciata anche l’Amministrazione finanziariaal punto 1.2 della C.M. 16 novembre 2000, n. 207/E, dove e statoprecisato che, nell’ipotesi di fusione o scissione, la societa che ha ac-quisito i beni per effetto della fusione o scissione medesima potrafare riferimento, per verificare la presenza dei cespiti nel bilancioin corso al 31 dicembre 2007, alla data di acquisizione degli stessicespiti rispettivamente in capo alla societa incorporata, fusa ovveroscissa.In senso conforme a quanto sopra, con particolare riferimento aduna operazione di scissione, e la R.M. 19 marzo 2002, n. 91/E,che, dopo aver precisato che con la generica espressione «posizionisoggettive ... il legislatore ha indubbiamente inteso ricomprendere,entro la sfera di applicazione della norma, ogni situazione giuridicaattiva e passiva generata dalla normativa sulle imposte dirette in ca-po alla scissa e cioe non solo i crediti e i debiti d’imposta di questasocieta, ma anche tutte quelle situazioni di potere e di dovere cheavrebbero spiegato effetto nell’attivita di misurazione del reddito

Beni completamenteammortizzati

Svalutazioni e rettifichedi valore fiscalmente

non rilevanti

Data di acquisizionedei beni

Beni provenientida societa fuse o dalla

scissa

Rivalutazione ex D.L. 29 novembre 2008, n. 185 2.27.

Beni rivalutabili 2.27.3

IPSOA - Dal bilancio d’esercizio al reddito d’impresa 927

della scissa nei periodi d’imposta successivi alla scissione», giunge al-la conclusione che «la facolta concessa alla societa scissa di procede-re alla rivalutazione del bene ed il successivo beneficio della prorogadei termini, possono essere inquadrati nell’ambito di quelle «situazio-ni giuridiche di potere e di dovere» nel senso sopra ricordato, suscet-tibili di essere «trasferite» in avanti a favore della societa beneficiaria».Per i soggetti che fruiscono di regimi semplificati di contabilita, inforza del disposto dell’art. 15, comma 2, della Legge n. 342/2000la rivalutazione puo essere effettuata per gli immobili che risultinoacquisiti entro il 31 dicembre 2007 dai registri di cui agli artt. 16 e18 del D.P.R. n. 600/1973, cioe dal registro dei beni ammortizzabilie dai registri IVA.In tal caso, la rivalutazione e consentita a condizione che venga re-datto un apposito prospetto bollato e vidimato, che dovra esserepresentato, a richiesta, all’amministrazione finanziaria, dal quale ri-sultino i prezzi di costo e la rivalutazione compiuta.Per le imprese individuali, le societa in nome collettivo, in accoman-dita semplice ed equiparate, gli enti pubblici e privati, diversi dallesocieta, che non hanno per oggetto esclusivo o principale l’eserciziodi attivita commerciali, nonche le stabili organizzazioni nel territoriodello Stato di societa, enti e persone fisiche non residenti, l’art. 15della Legge n. 342/2000 pone l’ulteriore vincolo che si tratti di «benirelativi alle attivita commerciali esercitate».A tale proposito si ricorda che l’art. 65, comma 2, del D.P.R. n. 917/1986 stabilisce che «per le societa in nome collettivo e in accoman-dita semplice si considerano relativi all’impresa tutti i beni ad esseappartenenti», cioe tutti i beni ad esse intestati. Per quanto riguarda,invece, l’individuazione degli immobili «relativi all’impresa», con rife-rimento agli imprenditori individuali, vedi 3.14.9 Spese ed oneri degliimmobili relativi all’imprenditore individuale utilizzati promiscua-mente.In merito alla disposizione normativa di cui sopra, nella Sent. dellaCorte di Cassazione, Sez. tributaria, 10 febbraio 2006, n. 2934, e statoprecisato che la stessa «richiede, quale carattere indefettibile, l’appar-tenenza del bene all’impresa, quindi l’esistenza di una relazione tral’immobile e la societa di persone esercente l’impresa non di sempli-ce utilizzabilita del bene ma di titolarita giuridica dello stesso».

2.27.4 Modalita di effettuazione della rivalutazione

Ai sensi dell’art. 15, comma 17, del D.L. n. 185/2008, la rivalutazionedegli immobili «deve essere eseguita nel bilancio o rendiconto dell’e-sercizio successivo a quello in corso al 31 dicembre 2007». Pertanto,

Soggetti che fruisconodi regimi semplificatidi contabilita

Relativita all’attivitacommerciale esercitata

Bilancioin cui effettuarela rivalutazione

2.27. Rivalutazione ex D.L. 29 novembre 2008, n. 185

2.27.4 Modalita di effettuazione della rivalutazione

928 IPSOA - Dal bilancio d’esercizio al reddito d’impresa

nel caso in cui l’esercizio sociale coincida con l’anno solare, la riva-lutazione degli immobili deve avvenire nell’esercizio 2008.La norma prevede, tuttavia, che se il termine di approvazione del bi-lancio o rendiconto dell’esercizio successivo a quello in corso al 31dicembre 2007 scade anteriormente al 29 novembre 2008 (data dientrata in vigore del decreto legge in commento), allora la rivaluta-zione deve essere eseguita nel secondo esercizio successivo a quelloin corso al 31 dicembre 2007. Si tratta di una norma residuale chepuo interessare solo il caso di esercizi inferiori a dodici mesi per ef-fetto di operazioni straordinarie.Lo stesso art. 15, comma 17, del D.L. n. 185/2008 dispone che la ri-valutazione deve riguardare «tutti i beni appartenenti alla stessa cate-goria omogenea», con l’ulteriore precisazione che «si intendono com-presi in due distinte categorie gli immobili ammortizzabili e quellinon ammortizzabili.A tale riguardo, nella Relazione governativa all’art. 15 del D.L. n.185/2008 e stato precisato che «la rivalutazione deve riguardare tuttii beni appartenenti alla stessa categoria omogenea, cio al fine di tu-telare la veridicita e la correttezza della situazione patrimoniale e fi-nanziaria del soggetto che intende rivalutare. In questo senso, la di-sposizione chiarisce che gli immobili ammortizzabili e quelli nonammortizzabili si intendono compresi in distinte categorie».Per l’individuazione dei beni ammortizzabili e di quelli non ammor-tizzabili si ritiene che occorra fare riferimento alla disciplina fiscale enon a quella civilistica, per il cui approfondimento vedi 3.2.4 Am-mortamento. Del resto, come si esaminera meglio in seguito (vedi2.27.7 Imposta sostitutiva contro il non riconoscimento fiscale deimaggiori valori iscritti in bilancio), per gli immobili non ammortiz-zabili e stata prevista, proprio per tenere conto del minore vantaggiofiscale derivante dalla rivalutazione, un’imposta sostitutiva inferiorerispetto a quella prevista per gli immobili ammortizzabili.Ai fini tuttavia di individuare, all’interno delle due categorie degli im-mobili ammortizzabili e di quelli non ammortizzabili, «i beni appar-tenenti alla stessa categoria omogenea», si ritiene che si debba co-munque fare riferimento all’art. 4 del D.M. 13 aprile 2001, n. 162,in base al quale gli immobili, ai fini della classificazione in categorieomogenee, si distinguono in aree fabbricabili aventi la stessa desti-nazione urbanistica ed aree non fabbricabili, fabbricati non strumen-tali, nonche fabbricati strumentali ai sensi dell’art. 43, comma 2, pri-mo periodo, del D.P.R. n. 917/1986 (strumentalita per destinazione)e fabbricati strumentali ai sensi dell’art. 43, comma 2, secondo perio-do, del D.P.R. n. 917/1986 (strumentalita per natura). Gli impianti e imacchinari infissi al suolo sono invece raggruppati in categorie omo-genee secondo i criteri piu oltre indicati.

Individuazione dellecategorie omogenee

per gli immobili

Rivalutazione ex D.L. 29 novembre 2008, n. 185 2.27.

Modalita di effettuazione della rivalutazione 2.27.4

IPSOA - Dal bilancio d’esercizio al reddito d’impresa 929

Si ritiene, pertanto, che la rivalutazione non debba riguardare, neces-sariamente, tutti gli immobili ammortizzabili e/o tutti gli immobilinon ammortizzabili.Sempre a tale riguardo, al punto 1.2 della C.M. 18 giugno 2001, n. 57/E, e stato precisato che un immobile di categoria C1 strumentale pernatura, utilizzato anche come sede dell’impresa, e quindi strumentaleanche per destinazione, «debba essere compreso nella categoria degliimmobili strumentali per destinazione. Cio in quanto la destinazionedi un immobile gia strumentale per natura a sede dell’impresa deter-mina una ulteriore specificazione della sua qualita di bene strumentalenonche una diversa utilita ai fini dell’esercizio dell’impresa» (nello stes-so senso il punto 1.6 della C.M. 13 giugno 2006, n. 18/E).Si evidenzia che il diverso anno di acquisizione degli immobili noncomporta l’individuazione di distinte categorie omogenee.L’art. 4 del D.M. 13 aprile 2001, n. 162, dispone inoltre, per gli altribeni materiali ammortizzabili, tra cui vengono fatti rientrare espres-samente gli impianti e i macchinari infissi al suolo, che gli stessi de-vono essere raggruppati in categorie omogenee per anno di acqui-sizione e coefficiente di ammortamento.Sul punto, poiche anche l’art. 16, comma 3, del D.P.R. n. 600/1973 fariferimento, in tema di registro dei beni ammortizzabili, a «categoriedi beni omogenee per anno di acquisizione e coefficiente di ammor-tamento», si deve ritenere che le categorie omogenee siano quelleindividuate dal D.M. 31 dicembre 1988 relativo ai coefficienti di am-mortamento del costo dei beni materiali strumentali (nello stessosenso il punto 1.2 della C.M. 16 novembre 2000, n. 207/E, il punto1.2 della C.M. 18 giugno 2001, n. 57/E, e il punto 1.6 della C.M. 13giugno 2006, n. 18/E).Al riguardo, poiche il D.M. 31 dicembre 1988 molte volte include trai fabbricati anche beni che non sono iscritti in pubblici registri, comenel caso, ad esempio, della specie 1 a/a del gruppo X, che tra i fab-bricati destinati all’industria include gli edifici, le opere idrauliche fis-se, le strade, i piazzali, gli acquedotti, le fognature, i serbatoi e le va-sche di contenimento, si deve ritenere che i fabbricati come sopradescritti iscritti in pubblici registri costituiscano categoria omogeneadistinta rispetto ai fabbricati non iscritti.In merito, del resto, si deve anche tenere presente, come gia visto,che l’art. 4 del D.M. 13 aprile 2001, n. 162, dispone che gli impiantie i macchinari, ancorche infissi al suolo, sono raggruppati in catego-rie omogenee secondo i criteri indicati per i beni mobili in genere.Poiche, inoltre, le categorie omogenee si distinguono non solo percoefficiente di ammortamento, ma anche per anno di acquisizione,ed e anche possibile rivalutare solamente i beni appartenenti ad alcu-ne categorie omogenee, si deve ritenere, ad esempio, che sia possibile

Individuazione dellecategorie omogeneeper gli impianti e imacchinari infissi alsuolo

2.27. Rivalutazione ex D.L. 29 novembre 2008, n. 185

2.27.4 Modalita di effettuazione della rivalutazione

930 IPSOA - Dal bilancio d’esercizio al reddito d’impresa

rivalutare gli impianti e i macchinari infissi al suolo acquisiti (sarebbemeglio dire «entrati in funzione» - vedi l’art. 102, comma 1, del D.P.R.n. 917/1986) nel 2005 e non anche quelli acquisiti nel 2006.Secondo la C.M. 10 aprile 1991, n. 9, le eventuali conseguenze negative,ai fini fiscali, che si ricollegano alla non corretta osservanza della con-dizione secondo la quale la rivalutazione deve riguardare tutti i beni diuna stessa categoria omogenea, hanno effetto solo per i beni in relazio-ne ai quali e stata commessa l’irregolarita e, quindi, non pregiudicano lavalidita della rivalutazione correttamente eseguita per gli altri beni.Al riguardo, le conseguenze negative ai fini fiscali dovrebbero con-sistere nel non riconoscimento dei maggiori valori attribuiti ai beni,con effetti sulle quote di ammortamento deducibili e sulla quantifica-zione delle plusvalenze o delle minusvalenze in caso di cessione odi dismissione degli stessi beni.Il pensiero di cui sopra ha poi trovato ulteriore conferma e precisa-zione al punto 1.6 della C.M. 18 giugno 2001, n. 57/E, dove e statosostenuto che, «nel caso ... in cui alcuni beni siano illegittimamenteesclusi dalla rivalutazione, la conseguenza sara il disconoscimentodegli effetti fiscali della rivalutazione per tutti gli altri beni apparte-nenti alla medesima categoria omogenea; seguira il recupero a tassa-zione dei maggiori ammortamenti effettuati o delle minori plusvalen-ze o maggiori minusvalenze dichiarate, con applicazione delle ordi-narie sanzioni previste nell’ipotesi di infedele dichiarazione».L’interpretazione di cui sopra e stata peraltro «stemperata» nello stes-so punto 1.6 della C.M. n. 57/E di cui sopra, la dove viene affermatoche «fermo restando l’obbligo di effettuare rivalutazioni con criteriomogenei nell’ambito della stessa categoria, e da ritenersi, tuttavia,che differenze non sostanziali derivanti da difetti di stima non com-portino il venir meno degli effetti fiscali della rivalutazione».Ulteriori chiarimenti sono stati inoltre forniti al punto 1.7 della C.M.13 giugno 2006, n. 18/E, dove e stato affermato che «il contribuentepotra tuttavia impedire la caducazione degli effetti della rivalutazio-ne sui beni rimanenti qualora, anche in sede di accertamento, prov-veda al versamento dell’imposta sostitutiva non versata con riferi-mento al bene illegittimamente escluso, maggiorata di sanzioni edinteressi previsti per legge; resta inteso che l’assolvimento di taleonere non comporta anche il riconoscimento del maggior valore re-lativo ai beni esclusi dalla rivalutazione».L’art. 4 del D.M. 13 aprile 2001, n. 162, ha previsto, infine, che la ri-valutazione di ciascuna categoria omogenea deve essere eseguitasulla base di un unico criterio per tutti i beni ad essa appartenenti.Per una stessa categoria omogenea, quindi, si deve innanzitutto de-cidere se procedere a una rivalutazione di tipo monetario, che mira,attraverso l’applicazione di appositi coefficienti, a recuperare la per-

Errori nellaindividuazione dellecategorie omogenee

Omogeneita dei criteridi rivalutazione

Rivalutazione ex D.L. 29 novembre 2008, n. 185 2.27.

Modalita di effettuazione della rivalutazione 2.27.4

IPSOA - Dal bilancio d’esercizio al reddito d’impresa 931

dita di potere d’acquisto della moneta per effetto dell’inflazione, ov-vero ad una rivalutazione di tipo economico, che, prescindendo dafenomeni inflativi, mira a riconoscere il maggior valore di un beneper modifiche sostanziali della sua natura o della sua destinazioneeconomica, ovvero in conseguenza di un piano di ammortamentooriginariamente troppo breve.Al punto 1.2 della C.M. 16 novembre 2000, n. 207/E, e inoltre preci-sato che per i beni appartenenti ad una stessa categoria omogeneanon e ammesso adottare, ad esempio, per alcuni il criterio a valoricorrenti e per altri il criterio basato sulla capacita produttiva e sull’ef-fettiva possibilita di utilizzazione economica nell’impresa.L’art. 11, comma 2, della Legge n. 342/2000 dispone che i valoriiscritti in bilancio e in inventario a seguito della rivalutazione nonpossono in nessun caso superare i valori effettivamente attribuibiliai beni con riguardo alla loro consistenza, alla loro capacita produt-tiva, all’effettiva possibilita di economica utilizzazione nell’impresa,nonche ai valori correnti e alle quotazioni rilevate in mercati regola-mentati italiani o esteri (d’ora innanzi definito come «limite economi-co» della rivalutazione - per approfondimenti vedi 1.3.1 Principio delquadro fedele - Derogabilita delle norme e rivalutazioni).Al riguardo, l’art. 6 del D.M. 13 aprile 2001, n. 162, ha disposto che,anche ai fini fiscali, il valore attribuito ai singoli beni in seguito alla ri-valutazione, al netto degli ammortamenti, non puo in nessun caso es-sere superiore al valore realizzabile nel mercato, tenuto conto dei prez-zi correnti e delle quotazioni di borsa, o al maggior valore che puo es-sere fondatamente attribuito in base alla valutazione della capacita pro-duttiva e della possibilita di utilizzazione economica nell’impresa.Al punto 1.2 della C.M. 16 novembre 2000, n. 207/E, e stato ancheprecisato che qualunque sia la metodologia adottata non si potra ese-guire alcuna rivalutazione per quei beni che, nell’ambito della stessacategoria, risultino gia iscritti in bilancio per un importo corrisponden-te alla rivalutazione massima effettuabile in base a detta metodologia.Allo stesso punto 1.2 della C.M. di cui sopra e anche affermato che sideve tenere conto sia del degrado fisico del bene, sia del deprezza-mento economico dovuto al fenomeno dell’obsolescenza.Tuttavia, poiche l’art. 4 del D.M. 13 aprile 2001, n. 162, ha disposto chela rivalutazione dei beni facenti parte di ciascuna categoria omogeneadeve essere eseguita sulla base di un unico criterio per tutti i beni adessa appartenenti, non puo essere che un bene di una categoria omo-genea sia rivalutato in modo da recuperare il 70 per cento della perditadi potere d’acquisto della moneta per effetto dell’inflazione ed un altrobene della stessa categoria sia rivalutato in modo tale da recuperaresolo il 50 per cento della stessa perdita di potere d’acquisto (nello stes-so senso il punto 1.4 della C.M. 13 giugno 2006, n. 18/E).

Limite economico

2.27. Rivalutazione ex D.L. 29 novembre 2008, n. 185

2.27.4 Modalita di effettuazione della rivalutazione

932 IPSOA - Dal bilancio d’esercizio al reddito d’impresa

Nell’individuazione del «limite economico» occorre considerare chenell’esercizio in cui la rivalutazione e eseguita gli ammortamenti ci-vilistici devono comunque essere conteggiati sul valore rivalutato delbene (anche se tale maggiore valore, come oltre illustrato, non trovaimmediato riconoscimento fiscale - vedi 2.27.8 Riconoscimento fi-scale del maggior valore).A tale riguardo, all’art. 6 del D.M. 13 aprile 2001, n. 162, e stato pre-cisato che il valore netto del bene risultante dal bilancio nel quale larivalutazione e eseguita, aumentato della maggiore quota di ammor-tamento derivante dal valore rivalutato, non puo essere superiore alvalore realizzabile nel mercato o a quello fondatamente attribuito inbase alla valutazione della capacita produttiva e della possibilita diutilizzazione economica nell’impresa.In altre parole, la verifica del «limite economico» deve essere effettua-ta ponendo a confronto lo stesso con la differenza tra il costo storicorivalutato e il fondo di ammortamento che teoricamente si sarebbeavuto se si fosse calcolata la quota di ammortamento dell’eserciziosul costo storico non rivalutato.

2.27.5Tecniche contabili di rivalutazione

Per quanto riguarda le tecniche contabili di rivalutazione, cioe lascelta di rivalutare proporzionalmente sia il costo storico del beneche il relativo fondo di ammortamento, piuttosto che il solo costostorico, nonche la conseguenza di modificare o meno la stimata re-sidua vita utile del bene oggetto di rivalutazione, vedi 1.3.1 Principiodel quadro fedele - Derogabilita delle norme e rivalutazioni.Qui, peraltro, si ritiene utile mettere in evidenza che, come precisatoal punto 1.4 della C.M. 18 giugno 2001, n. 57/E, «nell’ipotesi in cuisiano stati ottenuti contributi in conto impianti e questi siano statiiscritti tra i risconti passivi per essere utilizzati in correlazione conl’ammortamento del bene, l’imputazione a conto economico dellaquota di contributo avra rilevanza, anche ai fini fiscali, in correlazio-ne al nuovo piano di ammortamento del cespite» (per approfondi-menti vedi 3.2.9 Contributi in conto capitale).

2.27.6Adempimenti contabili e informativi

L’art. 15. comma 17, del D.L. n. 185/2008 dispone che la rivalutazio-ne deve essere annotata nell’inventario e nella nota integrativa rela-tivi al bilancio nel quale la rivalutazione e eseguita.L’art. 11, comma 4, della Legge n. 342/2000 dispone invece che, nel-l’inventario relativo all’esercizio in cui la rivalutazione viene esegui-ta, per i beni rivalutati devono essere indicati anche il prezzo di co-

Contributi in contocapitale

Nota integrativae inventario

Rivalutazione ex D.L. 29 novembre 2008, n. 185 2.27.

Adempimenti contabili e informativi 2.27.6

IPSOA - Dal bilancio d’esercizio al reddito d’impresa 933

sto con le eventuali rivalutazioni eseguite in conformita a precedentileggi di rivalutazione. Analogamente l’art. 4 del D.M. 13 aprile 2001,n. 162, dispone che la rivalutazione deve essere annotata per cia-scun bene nel relativo inventario. L’informazione da dare nella notaintegrativa e in realta prevista anche dall’art. 2427, comma 1, punto2), del C.c., dove e richiesto di indicare i movimenti delle immobiliz-zazioni specificando per ciascuna voce, tra l’altro, il costo e le prece-denti rivalutazioni, nonche il totale delle rivalutazioni riguardanti leimmobilizzazioni esistenti alla chiusura dell’esercizio.Al riguardo si sottolinea che mentre l’informazione di cui sopra dafornire nella nota integrativa e riferita alle voci di bilancio, l’informa-zione da riportare nell’inventario sulla rivalutazione eseguita e suquelle passate e riferita ai singoli beni oggetto di rivalutazione.Nel senso di cui sopra, del resto, e l’art. 4 del D.M. 13 aprile 2001, n.162, il quale ha disposto che la rivalutazione deve essere annotata«per ciascun bene» nel relativo inventario.Si ritiene, inoltre, che sia nell’inventario che nella nota integrativa gliammontari delle rivalutazioni eseguite in conformita alla presente e aprecedenti leggi di rivalutazione debbano essere riportati distinta-mente con riferimento a ciascuna legge di rivalutazione.Per un esempio di informazione da riportare nella nota integrativa,vedi 1.5.4 Informazioni richieste da disposizioni fiscali e da altrefonti - Il prospetto delle rivalutazioni.L’art. 11, comma 3, della Legge n. 342/2000 dispone che gli ammini-stratori e il collegio sindacale devono indicare e motivare nelle lororelazioni i criteri seguiti nella rivalutazione delle varie categorie dibeni e attestare che la rivalutazione non eccede il limite del valore«economico».Al riguardo si ritiene che, ove gli amministratori e/o i sindaci non sia-no sufficientemente esperti nella valutazione dei beni oggetto di ri-valutazione, sia necessario che gli stessi si avvalgano della valutazio-ne peritale di esperti esterni all’impresa.Per quanto riguarda l’indicazione dei criteri seguiti nella rivalutazio-ne, si ritiene che gli stessi vadano riferiti sia alla tipologia di rivaluta-zione (economica o monetaria) che alle tecniche contabili di rivalu-tazione, oltre che ai criteri di valutazione adottati.

2.27.7 Imposta sostitutiva contro il non riconoscimento fiscale dei maggiorivalori iscritti in bilancio

Occorre subito evidenziare che, contrariamente alle precedenti leggidi rivalutazione monetaria, la rivalutazione in oggetto non obbliga alpagamento di un’imposta sostitutiva; in questo caso la conseguenza

Relazionidegli amministratorie dei sindaci

Non riconoscimentofiscale dei maggiorivalori iscritti in bilancio

2.27. Rivalutazione ex D.L. 29 novembre 2008, n. 185

2.27.7 Imposta sostitutiva contro il non riconoscimento fiscale dei maggiori valori

934 IPSOA - Dal bilancio d’esercizio al reddito d’impresa

e che i maggiori valori iscritti in bilancio non trovano riconoscimentofiscale.L’art. 15, comma 20, del D.L. n. 185/2008 dispone, infatti, che il mag-gior valore attribuito ai beni in sede di rivalutazione «puo» (facolta)essere riconosciuto ai fini IRPEF, IRES e IRAP con il versamento diun’imposta sostitutiva. Dal che consegue che se non si procedecon il versamento dell’imposta sostitutiva, semplicemente i maggiorivalori iscritti in bilancio non trovano riconoscimento fiscale.Del resto, anche nella Relazione governativa all’art. 15 del D.L. n.185/2008 e stato chiarito che «il riconoscimento fiscale dei maggiorivalori conseguenti alla rivalutazione ... e subordinato al pagamentodi una imposta sostitutiva delle imposte sui redditi e dell’imposta re-gionale sulle attivita produttive», facendo quindi intendere che chidecide di non pagare l’imposta sostitutiva non vedra semplicementericonosciuti, ai fini fiscali, i maggiori valori iscritti in bilancio.In pratica, con la norma in oggetto il legislatore ha dato la possibilitadi iscrivere in bilancio dei maggiori valori per gli immobili in questio-ne permettendo, al contempo, di derogare al disposto dell’art. 2426,comma 1, n. 1), del Codice civile, che dispone che «le immobilizza-zioni sono iscritte al costo di acquisto o di produzione».Tale possibilita di derogare al disposto del codice civile ha tuttaviaun costo per l’impresa, in quanto, come meglio oltre illustrato (vedi2.17.9 Regime civilistico e fiscale della riserva di rivalutazione), l’art.15, comma 18, del D.L. n. 185/2008, dispone che «il saldo attivo ri-sultante dalle rivalutazioni eseguite ... ai fini fiscali costituisce riservain sospensione d’imposta» e l’art. 13, comma 3, della Legge n. 342/2000 prevede che se il saldo attivo viene attribuito ai soci medianteriduzione della riserva di rivalutazione, ovvero mediante riduzionedel capitale sociale precedentemente aumentato gratuitamente me-diante girocontazione della riserva di rivalutazione, le somme attri-buite ai soci, aumentate dell’imposta sostitutiva corrispondente al-l’ammontare distribuito, concorrono a formare il reddito imponibiledella societa e dei soci.A tale proposito e utile fare un parallelismo con il disposto degli artt.86, comma 1, e 110, comma 1, let. c), del D.P.R. n. 917/1986 in baseai quali:— le plusvalenze patrimoniali iscritte nello stato patrimoniale nonconcorrono a formare il reddito imponibile, e— il costo dei beni rivalutati non si intende comprensivo delle plu-svalenze iscritte nello stato patrimoniale.Quanto sopra sta a significare che, secondo le disposizioni ordinarie,l’eventuale rivalutazione economica di beni relativi all’impresa, di-versi da quelli indicati nell’art. 85, comma 1, lett. a), b) ed e), delD.P.R. n. 917/1986 (cioe diversi da quelli produttivi di ricavi, per

Rivalutazione ex D.L. 29 novembre 2008, n. 185 2.27.

Imposta sostitutiva contro il non riconoscimento fiscale dei maggiori valori 2.27.7

IPSOA - Dal bilancio d’esercizio al reddito d’impresa 935

la cui esatta individuazione vedi 3.13.9 Ricavi delle vendite e delleprestazioni), ai fini delle imposte sui redditi non e riconosciuta (intal senso anche il punto 1.6 della C.M. 18 giugno 2001, n. 57/E).Per l’impresa, pertanto, sarebbe fiscalmente piu interessante rivaluta-re gli immobili avvelendosi delle disposizioni ordinarie, che non pre-sentano lo svantaggio di qualificare la riserva come «in sospensioned’imposta», con tutto cio che ne consegue. In questo caso, tuttavia,l’impresa si troverebbe a violare le disposizioni sopra viste dettatedal Codice civile in merito all’obbligo di iscrizione delle immobiliz-zazioni al costo di acquisto o di produzione, non potendo goderedella deroga concessa dall’art. 15, comma 16, del D.L. n. 185/2008.La possibilita di rivalutare gli immobili in questione, ancorche senzariconoscimento fiscale dei maggiori valori iscritti in bilancio, rappre-senta comunque un’interessante opportunita per l’impresa al fine difare emergere eventuali plusvalenze «latenti» sugli immobili, conse-guendo cosı il risultato di incrementare il patrimonio netto contabiledell’impresa.Al di fuori del caso di cui sopra, l’art. 15, comma 20, del D.L. n. 185/2008 dispone che sui maggiori valori dei beni iscritti in bilancio e do-vuta un’imposta sostitutiva dell’IRES, dell’IRPEF, dell’IRAP e di even-tuali addizionali.Tale imposta e stata fissata in origine in misura pari al 7 per centorelativamente agli immobili ammortizzabili e al 4 per cento relativa-mente agli immobili non ammortizzabili. L’art. 5 del D.L. 10 febbraio2009, n. 5, il cui termine di conversione non e ancora scaduto alladata di stampa del presente libro, ha tuttavia disposto la riduzionedi tali aliquote rispettivamente al 3 per cento relativamente agli im-mobili ammortizzabili e all’1,5 per cento relativamente agli immobilinon ammortizzabili, rendendo cosı ancora piu interessante la possi-bilita di fruire della rivalutazione in commento.Come gia prima sostenuto (vedi 2.27.4 Modalita di effettuazione del-la rivalutazione), per l’individuazione dei beni ammortizzabili e diquelli non ammortizzabili si ritiene che occorra fare riferimento alladisciplina fiscale e non a quella civilistica, per il cui approfondimen-to vedi 3.2.4 Ammortamento.Come disposto dall’art. 15, comma 22, del D.L. n. 185/2008, l’impo-sta sostitutiva puo essere versata:— in un’unica soluzione entro il termine previsto per il versamento asaldo delle imposte sui redditi dovute per il periodo d’imposta conriferimento al quale la rivalutazione e eseguita, ovvero— in tre rate annuali, di cui la prima con scadenza entro il termineprevisto per il versamento in unica soluzione e le altre con scadenzaentro il termine rispettivamente previsto per il versamento a saldodelle imposte sui redditi relative ai periodi d’imposta successivi.

Misura dell’imposta

Versamentodell’imposta

2.27. Rivalutazione ex D.L. 29 novembre 2008, n. 185

2.27.7 Imposta sostitutiva contro il non riconoscimento fiscale dei maggiori valori

936 IPSOA - Dal bilancio d’esercizio al reddito d’impresa

La norma non sembra imporre, come invece era stato previsto dal-l’art. 12, comma 2, della Legge n. 342/2000, che le tre rate siano dipari importo.Poiche, inoltre, la norma in questione non prevede, come invece erastato previsto dall’art. 12, comma 2, della Legge n. 342/2000, chel’imposta debba «essere versata in un massimo di tre rate», si deve ri-tenere che il pagamento dell’imposta sostitutiva non possa avvenirein due sole rate.Gli importi da versare possono essere compensati ai sensi del D.Lgs.9 luglio 1997, n. 241 (vedi 5.2.1 Versamento unitario e compensa-zione).In caso di rateizzazione, sull’importo delle rate successive alla primasi applicano gli interessi legali nella misura del 3 per cento annuo daversare contestualmente al versamento di ciascuna rata successivaalla prima.Per la quantificazione degli interessi dovuti si ritengono applicabili,per analogia, le avvertenze al modello unico di pagamento (F24) ap-provate con Provvedimento dell’Agenzia delle entrate del 20 giugno2002, la dove e stato affermato che «l’importo da pagare a ogni sca-denza e dato dalla rata di capitale e dagli interessi ad essa relativi»,nonche che «gli interessi sono dovuti in misura forfettaria, indipen-dentemente dal giorno del pagamento e vanno calcolati (conside-rando, N.d.A.) il numero dei giorni che intercorrono tra la scadenzadella prima rata e quella della seconda».Pertanto, allo scadere di ogni singola rata sono dovuti soltanto gli in-teressi maturati sulla quota parte dell’imposta in pagamento e nonanche gli interessi nel frattempo maturati sulla quota parte dell’impo-sta il cui pagamento avverra con la successiva rata (nel caso del ver-samento in tre rate) (per approfondimenti, vedi 5.2.2 Pagamenti ra-teali).Da un punto di vista civilistico, peraltro, in ciascun esercizio devonoessere addebitati al conto economico gli interessi complessivamentematurati nello stesso esercizio, quindi sia quelli sulla quota parte del-l’imposta in pagamento che quelli sulla quota parte dell’imposta ilcui pagamento avverra con la successiva rata.In caso di mancato pagamento dell’imposta sostitutiva, nella R.M. 29settembre 2008, n. 362/E, e stato precisato che, poiche «l’eserciziodell’opzione per la rivalutazione dei beni d’impresa e delle aree fab-bricabili deve ritenersi perfezionato con l’indicazione in dichiarazio-ne dei redditi dei maggiori valori rivalutati e della relativa impostasostitutiva», ne consegue che «l’omesso, insufficiente e/o tardivo ver-samento della relativa imposta sostitutiva non rileva ai fini del perfe-zionamento della rivalutazione. In tal caso, l’imposta sostitutiva nonversata e iscritta a ruolo ai sensi degli articoli 10 e seguenti del D.P.R.

Interessi

Mancato pagamentodell’imposta sostitutiva

Rivalutazione ex D.L. 29 novembre 2008, n. 185 2.27.

Imposta sostitutiva contro il non riconoscimento fiscale dei maggiori valori 2.27.7

IPSOA - Dal bilancio d’esercizio al reddito d’impresa 937

29 settembre 1973, n. 602, ferma restando la possibilita per il contri-buente di avvalersi delle disposizioni contenute nell’articolo 13 deldecreto legislativo n. 472 del 1997 (cosiddetto «ravvedimento opero-so»)». Nella stessa R.M. n. 362/E e stato anche affermato che «devonointendersi superate ... le considerazioni formulate nella risoluzionedel 20 febbraio 2008, n. 55/E».Si deve ritenere che l’interpretazione di cui sopra debba naturalmen-te valere anche per il mancato pagamento di una delle rate succes-sive alla prima dell’imposta sostitutiva in questione.Contrariamente a quanto era stato espressamente previsto dall’art.12, comma 2, della Legge n. 342/2000, la legge in commento nonprevede espressamente che l’imposta sostitutiva sia indeducibile.Si deve tuttavia ritenere che l’indeducibilita della stessa derivi dal di-sposto dell’art. 99, comma 1, del D.P.R. n. 917/1986 (vedi 3.14.7 Im-poste e tasse).Per quanto riguarda, invece, le modalita di contabilizzazione in bi-lancio dell’imposta sostitutiva, l’art. 15, comma 20, del D.L. n. 185/2008 dispone che la stessa va computata in diminuzione del saldoattivo della rivalutazione.In altre parole, l’imposta sostitutiva non deve essere addebitata alconto economico, ma portata in diminuzione della speciale riservadi rivalutazione designata con riferimento alla presente legge (vedi2.27.9 Regime civilistico e fiscale della riserva di rivalutazione).A titolo esemplificativo, se e eseguita una rivalutazione di 100 a fron-te della quale e dovuta un’imposta sostitutiva di 7, la riserva di riva-lutazione e iscritta in bilancio per 93 (100 - 7), mentre tra i debiti tri-butari e iscritto l’importo di 7 (distinguendolo, in caso di rateizzazio-ne del pagamento, tra gli importi esigibili entro e oltre l’esercizio suc-cessivo).Per quanto riguarda la necessita di rilevare, eventualmente, le impo-ste differite sulla riserva di rivalutazione in oggetto, vedi 3.17.2 Impo-ste differite - Riserve in sospensione d’imposta.

2.27.8 Riconoscimento fiscale del maggior valore

Nel caso in cui si sia scelto di pagare l’imposta sostitutiva (vedi 2.27.7Imposta sostitutiva contro il non riconoscimento fiscale dei maggio-ri valori iscritti in bilancio), l’art. 15, comma 20, del D.L. n. 185/2008dispone che «il maggiore valore attribuito ai beni in sede di rivaluta-zione» e «riconosciuto ai fini delle imposte sui redditi e dell’impostaregionale sulle attivita produttive a decorrere dal quinto eserciziosuccessivo a quello con riferimento al quale la rivalutazione e stataeseguita» (si veda anche, tuttavia, quanto oltre illustrato con riferi-mento ai realizzi posti in essere in data anteriore a quella di inizio

Indeducibilita

Contabilizzazionedell’imposta

Imposte differite

Riconoscimento fiscaledei maggiori valori

2.27. Rivalutazione ex D.L. 29 novembre 2008, n. 185

2.27.8 Riconoscimento fiscale del maggior valore

938 IPSOA - Dal bilancio d’esercizio al reddito d’impresa

del sesto esercizio successivo a quello nel cui bilancio la rivalutazio-ne e stata eseguita).Per le imprese il cui esercizio sociale coincide con l’anno solare, per-tanto, i maggiori valori attribuiti agli immobili in questione sarannofiscalmente riconosciuti a decorrere dal 2013. Nel caso in cui unodei successivi esercizi sia suddiviso in piu periodi d’imposta, per ef-fetto, ad esempio, di operazioni straordinarie, si deve ritenere che ilriferimento temporale debba comunque essere mantenuto all’arcotemporale di 5 esercizi (di dodici mesi) di cui sopra (questo in quan-to il riferimento del legislatore e agli esercizi, e non ai periodi d’im-posta).Tuttavia, in deroga a quanto sopra, l’art. 4, comma 3, del D.M. 19aprile 2002, n. 86, dispone che, se il saldo attivo viene attribuito aisoci, mediante riduzione della riserva di rivalutazione, ovvero me-diante riduzione del capitale sociale precedentemente aumentatogratuitamente mediante girocontazione della riserva di rivalutazione(ipotesi che fanno sorgere materia imponibile in capo al soggettoche procede all’attribuzione, vedi 2.27.9 Regime civilistico e fiscaledella riserva di rivalutazione), «in data anteriore a quella di iniziodel» quinto «esercizio successivo a quello nel cui bilancio la rivaluta-zione e stata eseguita, i maggiori valori attribuiti ai beni, dalla stessadata e fino a concorrenza degli importi attribuiti ai soci o partecipan-ti, si considerano fiscalmente riconosciuti ... in relazione ai beni indi-cati dal contribuente».A tale riguardo, al punto 3.6 della C.M. 25 giugno 2002, n. 57/E, estato affermato che:— «tale disposizione ... deve essere interpretata nel senso che i mag-giori valori sono riconosciuti fiscalmente a partire dall’inizio del pe-riodo d’imposta nel quale il saldo attivo distribuito ha concorso alreddito», e— «nel caso di distribuzione parziale della riserva, il riconoscimentofiscale dei maggiori valori opera fino a concorrenza degli importi at-tribuiti ai soci e il contribuente dovra indicare i beni per i quali operatale riconoscimento» (cosı ribadendo che e il contribuente a stabilireliberamente per quali beni deve avvenire il riconoscimento fiscaledei maggiori valori).Al punto 3.7 della stessa C.M. n. 57/E di cui sopra e stato anche cor-rettamente precisato che, nel caso in cui il saldo attivo venga utiliz-zato per coprire delle perdite d’esercizio, «tale utilizzo non ha alcunaconseguenza ai fini della rivalutazione» (del resto non si tratta di unaattribuzione ai soci dello stesso).Con riferimento agli ammortamenti, il differimento del riconosci-mento fiscale della rivalutazione sta a significare che, nell’esercizioin cui la rivalutazione e eseguita e nei quattro successivi (di regola

Ammortamenti

Rivalutazione ex D.L. 29 novembre 2008, n. 185 2.27.

Riconoscimento fiscale del maggior valore 2.27.8

IPSOA - Dal bilancio d’esercizio al reddito d’impresa 939

dal 2008 al 2012 se l’esercizio sociale coincide con l’anno solare), gliammortamenti devono essere conteggiati sul valore rivalutato delbene, ma la parte dell’ammortamento riferibile ai maggiori valori at-tribuiti ai beni non ha rilevanza fiscale, dando quindi origine adun’apposita variazione in aumento del reddito complessivo in sededi redazione della dichiarazione dei redditi.A tale riguardo, al punto 4.5 della C.M. 30 gennaio 2002, n. 9, e statoaffermato che «i maggiori ammortamenti civilistici fiscalmente non ri-conosciuti ... saranno recuperati, dopo che e terminato il processo diammortamento civilistico, rispettando i limiti indicati dall’art. 67 (oraart. 102, N.d.A.) del Tuir» (nello stesso senso e il punto 3.2 della C.M.25 giugno 2002, n. 57/E, al quale si rimanda anche per un esempionumerico). Il recupero a cui si fa cenno sopra dovra naturalmenteavvenire apportando delle apposite variazioni in diminuzione delreddito complessivo in sede di redazione della dichiarazione deiredditi.Al punto 3.2 della C.M. 25 giugno 2002, n. 57/E, e stato anche pre-cisato, con riferimento all’ammortamento finanziario dei beni gratui-tamente devolvibili, di cui all’art. 104 del D.P.R. n. 917/1986, che«continua ad essere applicabile la regola contenuta nell’art. 69 (oraart. 104, N.d.A.), comma 3, del Tuir», per cui, «a partire dall’eserciziodi decorrenza degli effetti fiscali, le quote d’ammortamento deduci-bili sono aumentate in misura pari al rapporto tra il maggior valoredel bene determinato a seguito della rivalutazione e il numero deiresidui anni di durata della concessione» (per un esempio numericosi veda la stessa C.M. n. 57/E di cui sopra).In modo analogo, come anche precisato all’art. 3, comma 2, del D.M.19 aprile 2002, n. 86, il limite di deducibilita del 5 per cento previstodall’art. 102, comma 6, del D.P.R. n. 917/1986, relativamente allespese di manutenzione, riparazione, ammodernamento e trasforma-zione (vedi 3.14.20 Spese di manutenzione e riparazione), e commi-surato al nuovo valore dei beni soltanto a decorrere dal quinto eser-cizio successivo a quello con riferimento al quale la rivalutazione estata eseguita. Come precisato al punto 3.3 della C.M. 25 giugno2002, n. 57/E, «fino a tale esercizio, quindi, il costo complessivo diriferimento non potra tener conto di tali maggiori valori».L’art. 15, comma 21, del D.L. n. 185/2008 dispone che, «nel caso dicessione a titolo oneroso, di assegnazione ai soci, di destinazionea finalita estranee all’esercizio dell’impresa ovvero al consumo per-sonale o familiare dell’imprenditore dei beni rivalutati in data ante-riore a quella di inizio del sesto esercizio successivo a quello nelcui bilancio la rivalutazione e stata eseguita, ai fini della determina-zione delle plusvalenze o minusvalenze si ha riguardo al costo delbene prima della rivalutazione».

Spese di manutenzione

Cessione dei beni primache la rivalutazioneabbia prodottoi suoi effetti fiscali

2.27. Rivalutazione ex D.L. 29 novembre 2008, n. 185

2.27.8 Riconoscimento fiscale del maggior valore

940 IPSOA - Dal bilancio d’esercizio al reddito d’impresa

Per le imprese il cui esercizio sociale coincide con l’anno solare sitratta, pertanto, dei realizzi posti in essere a tutto il 2013.A tale proposito, nella Relazione governativa all’art. 15 del D.L. n.185/2008 e stato precisato che «la cessione (o fattispecie assimilate)del bene rivalutato nel corso del periodo di «sospensione» comportail venir meno degli effetti fiscali della rivalutazione con l’effetto chele plusvalenze e le minusvalenze saranno determinate senza tenerconto del maggior valore iscritto in sede di rivalutazione».La previsione normativa di cui sopra deve essere peraltro integratacon quanto disposto dall’art. 3, comma 3, del D.M. 19 aprile 2002,n. 86, in base al quale, «nel caso di cessione a titolo oneroso, di as-segnazione ai soci, di destinazione a finalita estranee all’eserciziodell’impresa ovvero al consumo personale o familiare dell’imprendi-tore dei beni rivalutati in data anteriore a quella di inizio del secondo(sesto, ai fini della normativa in commento, N.d.A.) esercizio succes-sivo a quello nel cui bilancio la rivalutazione e stata eseguita»:— «ai fini della determinazione delle plusvalenze o minusvalenze siha riguardo al costo del bene prima della rivalutazione»;— «al soggetto che ha effettuato la rivalutazione e attribuito un cre-dito d’imposta ai fini dell’imposta sul reddito delle persone fisiche odell’imposta sul reddito delle persone giuridiche pari all’ammontaredell’imposta sostitutiva ... riferibile ai beni che formano oggetto delleipotesi medesime; in caso di versamento rateale dell’imposta, il cre-dito d’imposta e attribuito in misura pari alla quota parte della ratapagata e per tali beni non sono dovute le residue rate»;— «l’ammontare dell’imposta sostitutiva va portato ad aumento delsaldo attivo risultante dalla rivalutazione nella misura corrispondenteal maggior valore attribuito ai beni oggetto delle ipotesi suindicate».Come precisato al punto 3.4 della C.M. 25 giugno 2002, n. 57/E, lafattispecie di cui sopra si applica anche in caso di conferimento dibeni, stante il disposto dell’art. 9, comma 5, del D.P.R. n. 917/1986che assimila i conferimenti in societa alle cessioni.Per quanto riguarda il riferimento di cui sopra «al costo del bene pri-ma della rivalutazione» (ai fini della determinazione delle plusvalen-ze o minusvalenze), al punto 3.4 della C.M. 25 giugno 2002, n. 57/E,e stato correttamente affermato che «per coerenza con i principi ge-nerali, la norma va interpretata non nel senso strettamente letteraledi prendere a riferimento il «costo» dei beni prima della rivalutazione,ma ovviamente il loro valore fiscale nell’esercizio in cui si verificanole ipotesi in esame, determinato senza tenere conto della rivalutazio-ne eseguita».Con riferimento, invece, al fatto che «l’ammontare dell’imposta sosti-tutiva va portato ad aumento del saldo attivo risultante dalla rivalu-tazione», al punto 3.4 della C.M. n. 57/E di cui sopra e stato corretta-

Rivalutazione ex D.L. 29 novembre 2008, n. 185 2.27.

Riconoscimento fiscale del maggior valore 2.27.8

IPSOA - Dal bilancio d’esercizio al reddito d’impresa 941

mente precisato, con riferimento alla proroga ex lege n. 448/2001,che «l’ammontare complessivo dell’imposta sostitutiva riconosciutaa credito, nonche di quella rateizzata e non piu dovuta, va portatoad aumento del saldo attivo risultante dalla rivalutazione». In pratica,l’imposta sostitutiva gia pagata deve essere iscritta nell’attivo tra icrediti e, nel passivo, ad incremento della riserva di rivalutazione(del resto a suo tempo tale imposta sostitutiva non era stata imputataal conto economico, ma portata a riduzione della riserva), mentreper la parte dell’imposta sostitutiva ancora da pagare occorre ridurrei corrispondenti debiti tributari ed incrementare la predetta riserva(per un esempio di individuazione dell’ammontare rilevante dell’im-posta sostitutiva, ai fini dei conteggi che qui interessano, vedi 2.27.7Imposta sostitutiva).Sempre all’art. 3, comma 3, del D.M. 19 aprile 2002, n. 86, e statoinoltre previsto che, dalla data in cui si verificano le ipotesi sopra in-dicate (cessione a titolo oneroso, assegnazione ai soci, destinazionea finalita estranee all’esercizio dell’impresa ovvero consumo perso-nale o familiare dell’imprenditore dei beni rivalutati in data anteriorea quella di inizio del terzo (sesto, ai fini della normativa in commen-to) esercizio successivo a quello nel cui bilancio la rivalutazione estata eseguita), i saldi attivi di rivalutazione, fino a concorrenza delmaggior valore attribuito ai beni ivi considerati, non sono soggetti al-la disciplina di cui all’articolo 13, commi 1, 2, 3 e 4, della Legge n.342/2000 (relativa al regime civilistico e fiscale della riserva di riva-lutazione), ai nostri fini da integrare, in sostituzione del sopra richia-mato comma 1, con la disciplina di cui all’art. 15, comma 18, del D.L.n. 185/2008 (per approfondimenti vedi 2.27.9 Regime civilistico e fi-scale della riserva di rivalutazione).In merito, invece, ai casi di conferimento di aziende, che compren-dano immobili che siano stati rivalutati, effettuati in regime di neutra-lita fiscale di cui all’art. 176 del D.P.R. n. 917/1986, al punto 1.8 dellaC.M. 13 giugno 2006, n. 18/E, e stato sostenuto che si applica la so-luzione tecnica che la stessa C.M. n. 18/E ha illustrato con riferimen-to alle cessioni infragruppo di beni avvenute in regime di neutralitafiscale nell’ambito del cosiddetto «consolidato nazionale», di cui all’a-brogato art. 123 del D.P.R. n. 917/1986 (vedi 2.23.6 Regime di neu-tralita per i trasferimenti infragruppo).Secondo l’Amministrazione finanziaria, in particolare, poiche «la ratiodella disposizione ... e quella di far venir meno la rivalutazione nelcaso in cui il bene rivalutato venga ceduto nel periodo di «sospensio-ne» con realizzo di plusvalenze o minusvalenze e non anche nel casoin cui l’operazione venga effettuata in neutralita come, ad esempio,nel caso di cessione infragruppo di beni ai sensi dell’articolo 123 delTUIR», «la cessione del bene in regime di neutralita fiscale nel perio-

2.27. Rivalutazione ex D.L. 29 novembre 2008, n. 185

2.27.8 Riconoscimento fiscale del maggior valore

942 IPSOA - Dal bilancio d’esercizio al reddito d’impresa

do di sospensione (2006 e 2007) non fa venir meno gli effetti dellarivalutazione con la conseguenza che il disallineamento temporaneosul valore del bene si trasferisce in capo al cessionario, mentre il sal-do attivo rimane in capo al cedente».Sempre al punto 1.8 della C.M. n, 18/E di cui sopra e stato anche pre-cisato che, «in caso di cessione del bene da parte del cessionario inneutralita nel periodo di sospensione, le disposizioni contenute nel-l’art. 3, commi 3 e 4 del decreto ministeriale n. 86 del 2002 si appli-cheranno nel seguente modo:— il cessionario in neutralita calcolera la plusvalenza senza tenerconto del maggior valore iscritto in sede di rivalutazione;— il cedente in neutralita otterra il riconoscimento di un creditod’imposta pari all’ammontare dell’imposta sostitutiva riferibile ai beniceduti e lo svincolo della riserva da rivalutazione».Sempre secondo l’Amministrazione finanziaria, lo «svincolo» di cuisopra della riserva «trova giustificazione nel fatto che la plusvalenzarealizzata dalla cessionaria concorre alla determinazione del redditonel regime di consolidamento a cui partecipa con il suo reddito an-che il cedente. Alle conclusioni appena tratte deve essere ricondottaanche l’ipotesi di conferimento d’azienda, che contiene beni rivalu-tati, effettuata in neutralita negli esercizi 2006 o 2007 ai sensi dell’ar-ticolo 176 del TUIR».

2.27.9Regime civilistico e fiscale della riserva di rivalutazione

Per quanto riguarda il regime civilistico della riserva di rivalutazioneex D.L. n. 185/2008, con riferimento alle problematiche connesse al-la separata evidenziazione della stessa in bilancio vedi 1.5.4 Infor-mazioni richieste da disposizioni fiscali e da altre fonti - L’indica-zione delle riserve di rivalutazione, mentre con riferimento al suoutilizzo per l’aumento del capitale sociale, per la distribuzione di utiliai soci o per la copertura di perdite, vedi 1.7.4 Rivalutazioni mone-tarie.Con riferimento, invece, agli aspetti fiscali, l’art. 9 del D.M. 13 aprile2001, n. 162, dispone che «anche ai fini fiscali il saldo attivo risultantedalla rivalutazione e costituito dall’importo iscritto nel passivo del bi-lancio o rendiconto in contropartita dei maggiori valori attribuiti aibeni rivalutati e, al netto dell’imposta sostitutiva, deve essere impu-tato al capitale o accantonato in una apposita riserva ai sensi dell’art.13, comma 1, della legge» n. 342/2000 (ai nostri fini, ai sensi dell’art.15, comma 18, del D.L. n. 185/2008).In merito, al punto 1.8 della C.M. 13 giugno 2006, n. 18/E, e statoprecisato che «l’incremento del patrimonio netto, conseguente all’i-scrizione del saldo attivo di rivalutazione in contropartita dei mag-

Regime civilistico

Regime fiscale

Rivalutazione ex D.L. 29 novembre 2008, n. 185 2.27.

Regime civilistico e fiscale della riserva di rivalutazione 2.27.9

IPSOA - Dal bilancio d’esercizio al reddito d’impresa 943

giori valori attribuiti ai beni, ... assume rilevanza nel bilancio in cui larivalutazione e effettuata».Premesso che l’art. 15, comma 18, del D.L. n. 185/2008 afferma che«il saldo attivo risultante dalle rivalutazioni eseguite ... ai fini fiscalicostituisce riserva in sospensione d’imposta», l’art. 13, comma 3, del-la Legge n. 342/2000 dispone inoltre che, se il saldo attivo viene at-tribuito ai soci mediante riduzione della riserva di rivalutazione, ov-vero mediante riduzione del capitale sociale precedentemente au-mentato gratuitamente mediante girocontazione della riserva di riva-lutazione, le somme attribuite ai soci, aumentate dell’imposta sostitu-tiva corrispondente all’ammontare distribuito, concorrono a formareil reddito imponibile della societa e dei soci (per la possibilita di af-francare tale riserva in sospensione d’imposta vedi oltre).Ad integrazione di quanto sopra, l’art. 9, comma 2, del D.M. 13 aprile2001, n. 162, dispone che, nelle ipotesi indicate nell’art. 13, comma3, della Legge n. 342/2000 (attribuzione del saldo attivo ai soci me-diante riduzione della riserva di rivalutazione, ovvero mediante ridu-zione del capitale sociale precedentemente aumentato gratuitamen-te mediante girocontazione della riserva di rivalutazione), «il saldoaumentato dell’imposta sostitutiva concorre a formare la base impo-nibile della societa o dell’ente ai soli fini delle imposte sul reddito»(quindi, non anche ai fini IRAP che non e un’imposta sui redditi - ve-di 4.1.1 Caratteri generali dell’imposta).Quanto sopra significa che l’imposta sostitutiva sul saldo attivo di ri-valutazione e un’imposizione provvisoria, valida fin tanto che talesaldo non viene distribuito ai soci sotto forma di dividendi. Nel mo-mento in cui l’impresa procede alla distribuzione della riserva di ri-valutazione, alla stessa viene riconosciuto, come si vedra meglio inseguito, un credito d’imposta pari all’imposta sostitutiva a suo tempoversata, ma il saldo attivo di rivalutazione, al lordo della stessa impo-sta sostitutiva, e assoggettato a imposizione secondo le regole ordi-narie.L’imposta sostitutiva assurge a imposizione definitiva, invece, nel ca-so in cui la riserva di rivalutazione sia utilizzata per la copertura diperdite.Ipotizzando che la riserva di rivalutazione distribuita ai soci per 97derivi da un saldo attivo assoggettato all’imposta sostitutiva del 3per cento, il reddito imponibile che si viene a formare in capo allasocieta e in capo ai soci e pari a 100 (97 piu il 3 per cento di 100).In realta, poiche nel caso di cui sopra alla societa spetta, come si ve-dra meglio oltre, un credito d’imposta di 3 (per l’imposta sostitutiva asuo tempo pagata) che viene iscritto nell’attivo con contropartita lariserva di rivalutazione, nella situazione di cui sopra la societa distri-buira una riserva di rivalutazione di 100, coincidente con quello che

Distribuzionedella riserva

2.27. Rivalutazione ex D.L. 29 novembre 2008, n. 185

2.27.9 Regime civilistico e fiscale della riserva di rivalutazione

944 IPSOA - Dal bilancio d’esercizio al reddito d’impresa

deve essere il reddito imponibile assoggettato ad imposizione in ca-po al socio.In particolare, se il saldo attivo e stato assoggettato all’imposta sosti-tutiva del 3 per cento, il reddito imponibile puo essere determinatodividendo la somma distribuita ai soci per 97 e moltiplicandola per100, mentre se il saldo attivo e stato assoggettato all’imposta sostitu-tiva dell’1,5 per cento, il reddito imponibile puo essere determinatodividendo la somma distribuita ai soci per 98,5 e moltiplicandola per100.Dalle osservazioni di cui sopra deriva anche che nel tempo occorretenere traccia del fatto che il saldo attivo sia stato assoggettata all’im-posta sostitutiva del 3 per cento, piuttosto che dell’1,5 per cento, inquanto cambia la determinazione del reddito imponibile. A tal fine eopportuno prevedere nel piano dei conti due distinte voci del patri-monio netto, quali, ad esempio, «riserva di rivalutazione ex D.L. n.185/2008 soggetta all’imposta sostitutiva del 3 per cento» e «riservadi rivalutazione ex D.L. n. 185/2008 soggetta all’imposta sostitutivadell’1,5 per cento». Naturalmente, nel caso in cui l’impresa abbia an-che proceduto alla rivalutazione di una parte degli immobili senzapagamento dell’imposta sostitutiva e, quindi, senza riconoscimentofiscale dei maggiori valori iscritti nell’attivo, nel piano dei conti oc-correra prevedere un’apposita voce del patrimonio netto, quale,ad esempio, «riserva di rivalutazione ex D.L. n. 185/2008 senza paga-mento dell’imposta sostitutiva».Inoltre, in caso di distribuzione della riserva di rivalutazione derivan-te da un saldo attivo in parte assoggettato all’imposta sostitutiva del 3per cento e in parte dell’1,5 per cento, al punto 1.2 della C.M. 16 no-vembre 2000, n. 207/E, e affermato che «l’importo dell’imposta rife-rito alla quota di saldo attivo distribuito sara individuata mediante uncalcolo medio ponderato».Con riferimento ai soggetti in contabilita semplificata, al punto 4.2della C.M. 26 gennaio 2001, n. 5/E, e stato affermato che agli stessinon e applicabile l’ipotesi della tassabilita della distribuzione del sal-do attivo di rivalutazione. Per tali soggetti, pertanto, l’imposta sosti-tutiva risulta essere applicata a titolo definitivo (nello stesso sensoanche il punto 1.5 della C.M. 18 giugno 2001, n. 57/E, e il punto1.3 della C.M. 13 giugno 2006, n. 18/E).L’interpretazione di cui sopra ha peraltro trovato conferma all’art. 9,comma 2, del D.M. 13 aprile 2001, n. 162.Nel caso in cui il contribuente, dopo essersi avvalso della rivalutazio-ne in oggetto, passi dal regime di contabilita ordinaria a quello dicontabilita semplificata, al punto 1.5 della C.M. 18 giugno 2001, n.57/E, e stato affermato che «non essendo piu possibile monitorarela destinazione della riserva di rivalutazione, la medesima, aumenta-

Soggetti in contabilitasemplificata

Passaggio dallacontabilita semplificata

a quella ordinariae viceversa

Rivalutazione ex D.L. 29 novembre 2008, n. 185 2.27.

Regime civilistico e fiscale della riserva di rivalutazione 2.27.9

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ta dell’imposta sostitutiva, concorrera a formare il reddito imponibilenel primo esercizio in cui il contribuente si avvale della contabilitasemplificata».Nel caso inverso, di passaggio dal regime di contabilita semplificataa quello di contabilita ordinaria, sempre al punto 1.5 della C.M. n.57/E di cui sopra e sostenuto che «al momento della successiva atti-vazione della contabilita sistematica, il contribuente dovra costituire isaldi patrimoniali di partenza secondo le disposizioni stabilite dalD.P.R. 23 dicembre 1974, n. 689. In tal caso l’iscrizione in contabilitadei beni rivalutati non comportera la ricostruzione di alcuna riservadi rivalutazione».Non da invece luogo a materia imponibile la riduzione della riservadi rivalutazione per scopi diversi dall’attribuzione ai soci del saldo dirivalutazione, come puo essere la riduzione della riserva per la co-pertura di perdite, ovvero per l’aumento gratuito del capitale sociale.Secondo quanto esposto nella R.M. 18 marzo 2005, n. 32/E, l’utilizzodella riserva di rivalutazione al fine di coprire, nell’ambito di un’ope-razione di annullamento di azioni proprie, la differenza tra il costo diacquisto delle azioni ed il valore nominale delle azioni annullate,«determina il realizzarsi del presupposto impositivo per la tassazionedello stesso» utilizzo.Con riferimento, invece, alla determinazione del reddito imponibiledella societa che procede alla distribuzione della riserva di rivaluta-zione, o alla riduzione del capitale sociale precedentemente aumen-tato gratuitamente mediante girocontazione della stessa riserva, si egia visto che la norma dispone che le somme attribuite ai soci, au-mentate dell’imposta sostitutiva corrispondente all’ammontare distri-buito, concorrono a formare il reddito imponibile della societa.L’art. 13, comma 5, della Legge n. 342/2000, tuttavia, dispone chenell’esercizio in cui viene posta in essere la distribuzione del saldoattivo di rivalutazione, o la riduzione di cui sopra del capitale sociale,al soggetto che ha eseguito la rivalutazione e attribuito un creditod’imposta, ai fini IRPEF o ai fini IRES, pari all’ammontare dell’impo-sta sostitutiva pagata nei precedenti esercizi. Naturalmente, nel casoin cui la distribuzione della riserva sia solo parziale, si deve intende-re che il credito d’imposta spettante sia pari all’imposta sostitutivapagata nei precedenti esercizi corrispondente al solo ammontare di-stribuito.Ipotizzando, pertanto, che la riserva di rivalutazione distribuita ai so-ci per 97 derivi da un saldo attivo assoggettato all’imposta sostitutivadel 3 per cento, il reddito imponibile che si viene a formare in capoalla societa e pari a 100 (97 piu il 3 per cento di 100). In sede di re-dazione della dichiarazione dei redditi deve quindi essere apportatauna corrispondente variazione in aumento del reddito complessivo

Altri utilizzidella riserva

Attribuzione di uncredito d’imposta

2.27. Rivalutazione ex D.L. 29 novembre 2008, n. 185

2.27.9 Regime civilistico e fiscale della riserva di rivalutazione

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di 100. Alla societa che ha proceduto alla distribuzione della riservadi rivalutazione spettera comunque un credito d’imposta di 3, cioepari all’imposta sostitutiva corrispondente all’ammontare distribuito.Si ritiene che la contropartita del credito d’imposta da iscriversi nel-l’attivo sia un incremento di pari importo della riserva di rivalutazio-ne. Questo in quanto a suo tempo l’imposta sostitutiva non era stataimputata al conto economico, ma portata a riduzione della riserva.Tale parte incrementale della riserva di rivalutazione (nell’esempiodi cui sopra pari a 3) non deve piu peraltro essere considerata in so-spensione di imposta, perche ormai in capo alla societa e al socio egia avvenuta un’imposizione pari a 100, cioe pari alla rivalutazione asuo tempo posta in essere.Nel caso di affitto o usufrutto di azienda e di rivalutazione dei benida parte dell’affittuario o dell’usufruttuario, al punto 1.1 della C.M. 18giugno 2001, n. 57/E, e stato precisato che, «nell’ipotesi in cui non siastata contrattualmente prevista la deroga alle disposizioni dell’art.2561 del codice civile, concernenti l’obbligo di conservazione del-l’efficienza dei beni ammortizzabili, ... al termine dell’affitto o dell’u-sufrutto, l’azienda sara trasferita al concedente, comprensiva dei be-ni rivalutati e della relativa riserva di rivalutazione, nell’ipotesi in cuiquest’ultima non sia stata gia utilizzata per copertura di perdite o di-stribuita. L’imposta sostitutiva riferibile alla riserva trasferita al conce-dente costituira per quest’ultimo credito d’imposta usufruibile in ca-so di distribuzione della stessa».Da un punto di vista civilistico e contabile si ritiene che, per il rispet-to sostanziale del dettato dell’art. 2433 del Codice civile, in base alquale non possono essere pagati dividendi sulle azioni se non perutili realmente conseguiti (si pensi, ad esempio, al caso della distri-buzione della riserva in un esercizio che chiude in perdita), le impo-ste dovute a saldo a fronte della distribuzione della riserva debbanoessere poste a carico della stessa riserva oggetto di distribuzione, ov-vero di altre riserve distribuibili (per una individuazione delle riservenon distribuibili o indisponibili, vedi 1.7. Riserve e utili indisponibilio non distribuibili). In pratica, una parte della riserva di rivalutazio-ne (di ammontare pari alle imposte dovute a saldo a fronte della di-stribuzione parziale della stessa) deve essere girata a debiti tributari.Il tutto dovra risultare dalla delibera di distribuzione della riserva o diriduzione del capitale sociale esuberante.Il ragionamento di cui sopra, ovviamente, parte dal presupposto chea fronte della rivalutazione non siano state stanziate imposte differi-te, in forza della previsione di cui al paragrafo G del Principio con-tabile n. 25 del CNDC e del CNR dove e precisato che le passivita perimposte differite non devono essere contabilizzate qualora esistanoscarse probabilita che tale debito insorga, come potrebbe essere il

Contabilizzazionedelle imposte definitive

dovute a saldo

Rivalutazione ex D.L. 29 novembre 2008, n. 185 2.27.

Regime civilistico e fiscale della riserva di rivalutazione 2.27.9

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caso delle riserve e dei fondi in sospensione d’imposta per i qualisussistono fondati motivi per ritenere che non saranno utilizzaticon modalita tali da far venir meno il presupposto di non tassabilita(per approfondimenti, vedi 3.17.2 Imposte differite).Naturalmente, le imposte definitive dovute a saldo, come risultantidalla dichiarazione dei redditi, non dovranno essere imputate al con-to economico, in quanto trovano gia rappresentazione nella vocedebiti tributari come sopra alimentata. Tali imposte definitive dovutea saldo possono essere individuate calcolando la quota parte delleimposte complessive riferibili alla variazione in aumento del redditocomplessivo che deve essere posta in essere e sottraendo il creditod’imposta pari all’imposta sostitutiva corrispondente all’ammontaredistribuito. Se le imposte definitive dovute a saldo sono superiori aquelle stimate, la differenza deve essere imputata al conto economi-co alla voce E.21) (imposte relative a esercizi precedenti), in quantoconseguenti ad una rivalutazione eseguita nei passati esercizi. In ca-so contrario la differenza deve essere girocontata all’originaria riser-va di rivalutazione monetaria.L’utilizzo della riserva di rivalutazione per compensare le impostedovute a saldo non da luogo a materia imponibile, in quanto nonsi tratta dell’attribuzione ai soci del saldo attivo di rivalutazione.In tal caso, naturalmente, l’imposta sostitutiva corrispondente all’am-montare distribuito, che rappresenta un credito per la societa e ma-teria imponibile per la societa e per il socio, deve essere conteggiatacon riferimento alla parte del saldo attivo di rivalutazione effettiva-mente distribuito (senza considerare, pertanto, la parte di riserva me-ramente compensata).Nel caso che non si adotti la procedura contabile indicata, le impostedefinitive dovute a saldo (ove non gia rilevate come imposte differi-te) devono essere addebitate al conto economico nella voce E.21)(imposte relative a esercizi precedenti), in quanto conseguenti aduna rivalutazione eseguita nei passati esercizi. Tali imposte definitivedovute a saldo possono essere individuate calcolando la quota partedelle imposte complessive riferibili alla variazione in aumento delreddito complessivo che deve essere posta in essere e sottraendoil credito d’imposta pari all’imposta sostitutiva corrispondente all’am-montare distribuito.Si rammenta, inoltre, che l’art. 13, comma 4, della Legge n. 342/2000prevede che «si considera che le riduzioni del capitale deliberate do-po l’imputazione a capitale delle riserve di rivalutazione, compresequelle gia iscritte in bilancio a norma di precedenti leggi di rivaluta-zione monetaria, abbiano anzitutto per oggetto, fino al corrispon-dente ammontare, la parte del capitale formata con l’imputazionedi tali riserve».

Riduzione del capitaleesuberante

2.27. Rivalutazione ex D.L. 29 novembre 2008, n. 185

2.27.9 Regime civilistico e fiscale della riserva di rivalutazione

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A tale riguardo, l’art. 9, comma 4, del D.M. 13 aprile 2001, n. 162, haprevisto che, se sono state imputate a capitale diverse riserve di riva-lutazione, la riduzione del capitale esuberante deve essere imputataproporzionalmente alle diverse riserve (e non, ad esempio, a partireda quella di esse imputata in epoca meno recente).Occorre tuttavia ancora considerare che l’art. 15, comma 19, del D.L.n. 185/2008 dispone che «il saldo attivo della rivalutazione puo esse-re affrancato con l’applicazione in capo alla societa di una impostasostitutiva dell’imposta sul reddito delle persone fisiche, dell’impostasul reddito delle societa, dell’imposta regionale sulle attivita produt-tive e di eventuali addizionali nella misura del 10 per cento». La stes-sa norma dispone, inoltre, che il pagamento di tale imposta sostitu-tiva del 10 per cento deve avvenire con le stesse modalita previsteper il pagamento dell’imposta sostitutiva sul saldo attivo di rivaluta-zione (vedi 2.27.7 Imposta sostitutiva contro il non riconoscimentofiscale dei maggiori valori iscritti in bilancio).Il fatto che con il pagamento di tale imposta sostitutiva si ha l’affran-camento del saldo attivo di rivalutazione, significa che con il paga-mento in questione tale saldo attivo non e piu considerato in sospen-sione d’imposta, per cui la sua distribuzione ai soci non comportapiu l’emergere di materia imponibile in capo alla societa.Nel caso in cui sia prima deliberata la riduzione del capitale socialeesuberante e a breve distanza (nel caso specifico appena sette gior-ni) l’aumento gratuito dello stesso mediante imputazione di riservedi rivalutazione monetaria, secondo la Commissione tributaria cen-trale, Sez. XVI, Dec. 22 marzo 1995, n. 1198, esistono i requisiti dellagravita, precisione e concordanza per cui si debbano ritenere distri-buite le riserve di rivalutazione monetaria.Per quanto riguarda le riduzioni del capitale sociale esuberante sitenga presente anche la norma contro l’elusione di cui all’art. 37-bis del D.P.R. n. 600/1973 (vedi 2.4. Norma contro l’elusione).Per quanto riguarda la necessita di rilevare, eventualmente, le impo-ste differite sulla riserva di rivalutazione in oggetto, vedi 3.17.2 Impo-ste differite - Riserve in sospensione d’imposta.

Affrancamento delsaldo attivo di

rivalutazione

Presunzionedi distribuzione

della riserva

Norma contro l’elusione

Imposte differite

Rivalutazione ex D.L. 29 novembre 2008, n. 185 2.27.

Regime civilistico e fiscale della riserva di rivalutazione 2.27.9

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