22.12.2005 IT Gazzetta ufficiale dell Unione europea L 338/1
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I
(Atti per i quali la pubblicazione è una condizione di applicabilità)
REGOLAMENTO (CE) n. 2073/2005 DELLA COMMISSIONE
del 15 novembre 2005
sui criteri microbiologici applicabili ai prodotti alimentari
(Testo rilevante ai fini del SEE)
LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,
visto il trattato che istituisce la Comunità europea,
visto il regolamento (CE) n. 852/2004 del Parlamento europeoe del Consiglio, del 29 aprile 2004, sull’igiene dei prodottialimentari (1), in particolare l’articolo 4, paragrafo 4,e l’articolo 12,
considerando quanto segue:
(1) Un elevato livello di protezione della salute pubblica èuno degli obiettivi fondamentali della legislazionealimentare, come stabilito nel regolamento (CE) n. 178/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio, del28 gennaio 2002, che stabilisce i principi e i requisitigenerali della legislazione alimentare, istituisce l’Autoritàeuropea per la sicurezza alimentare e fissa procedure nelcampo della sicurezza alimentare (2). I rischi microbio-logici dei prodotti alimentari costituiscono una delleprincipali fonti di malattie umane causate dagli alimenti.
(2) I prodotti alimentari non devono contenere microrgani-smi, né loro tossine o metaboliti, in quantità tali darappresentare un rischio inaccettabile per la saluteumana.
(3) Il regolamento (CE) n. 178/2002 stabilisce requisitigenerali di sicurezza dei prodotti alimentari, in base aiquali i prodotti a rischio non possono essere immessi sulmercato. Gli operatori del settore alimentare hannol’obbligo di ritirare dal mercato gli alimenti a rischio. Alfine di contribuire alla protezione della salute pubblica edevitare interpretazioni divergenti è opportuno fissarecriteri armonizzati di sicurezza relativi all’accettabilità deiprodotti alimentari, in particolare per quanto riguarda lapresenza di determinati microrganismi patogeni.
(4) I criteri microbiologici indicano inoltre come orientarsinello stabilire l’accettabilità di un prodotto alimentare edei relativi processi di lavorazione, manipolazione edistribuzione. L’applicazione dei criteri microbiologicideve costituire parte integrante dell’attuazione delleprocedure HACCP e di altre misure di controllodell’igiene.
(5) La sicurezza dei prodotti alimentari è garantita princi-palmente da misure di prevenzione, quali la messa in attodi pratiche corrette in materia di igiene e di procedurebasate sui principi dell’analisi dei rischi e dei punti criticidi controllo (procedure HACCP). I criteri microbiologicipossono essere applicati per la validazione e la verifica diprocedure HACCP e di altre misure di controllodell’igiene; è pertanto opportuno fissare criteri micro-biologici che definiscano l’accettabilità dei processinonché criteri microbiologici di sicurezza dei prodottialimentari che fissino una soglia oltre la quale unalimento sia da considerarsi contaminato in modoinaccettabile dai microrganismi cui tali criteri si riferi-scono.
(6) A norma dell’articolo 4 del regolamento (CE) n. 852/2004, gli operatori del settore alimentare sono tenuti arispettare i criteri microbiologici; a questo scopo,attraverso il prelievo di campioni, essi devono procederea controlli per accertare il rispetto dei valori fissati per icriteri, eseguire analisi e prendere provvedimenti corret-tivi, conformemente alla legislazione in materia diprodotti alimentari e alle istruzioni dell’autorità compe-tente. È pertanto opportuno stabilire misure di attua-zione relative ai metodi analitici, compresi, ovenecessario, l’incertezza di misura, il piano di campiona-mento, i limiti microbiologici, il numero di unitàanalitiche che devono risultare conformi a tali limiti. Èinoltre opportuno stabilire misure di attuazione riguar-danti i prodotti alimentari ai quali si applica il criterio, ipunti della catena alimentare ai quali si applica il criterio,nonché le azioni da intraprendere nei casi in cui il criterionon sia soddisfatto. Le misure che gli operatori del settorealimentare devono adottare per garantire la conformità aicriteri che definiscono l’accettabilità di un processopossono comprendere, tra l’altro, controlli delle materieprime, dell’igiene, della temperatura e della conservabilitàdel prodotto.
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(1) GU L 139 del 30.4.2004, pag. 1; versione rettificata: GU L 226del 25.6.2004, pag. 3.
(2) GU L 31 dell’1.2.2002, pag. 1. Regolamento modificato dalregolamento (CE) n. 1642/2003 (GU L 245 del 29.9.2003,pag. 4).
(7) A norma del regolamento (CE) n. 882/2004 delParlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile2004, relativo ai controlli ufficiali intesi a verificare laconformità alla normativa in materia di mangimi e dialimenti e alle norme sulla salute e sul benessere deglianimali (1), gli Stati membri provvedono a che sianoeseguiti periodicamente controlli ufficiali, in base ad unavalutazione dei rischi e con frequenza appropriata; talicontrolli devono essere eseguiti in fasi opportune dellaproduzione, della trasformazione e della distribuzionedegli alimenti, per garantire che gli operatori del settorerispettino i criteri stabiliti dal presente regolamento.
(8) La comunicazione della Commissione sulla strategiacomunitaria per la definizione dei criteri microbiologicirelativi ai prodotti alimentari (2) descrive la strategiaimpiegata per fissare e rivedere tali criteri nellalegislazione comunitaria, nonché i principi che neguidano la definizione e l’applicazione. Tale strategiadeve essere applicata quando sono stabiliti criterimicrobiologici.
(9) Il comitato scientifico per le misure veterinarie inrelazione con la salute pubblica (CSMVSP) ha emesso il23 settembre 1999 un parere sulla valutazione dei criterimicrobiologici per i prodotti alimentari d’origine animaledestinati al consumo umano, in cui ha sottolineatol’importanza di fondare i criteri microbiologici sullavalutazione ufficiale dei rischi e su principi approvati alivello internazionale e ha raccomandato che i criterimicrobiologici siano pertinenti ed efficaci ai fini dellaprotezione della salute dei consumatori. Il CSMVSP haproposto, nell’attesa di analisi ufficiali dei rischi, talunicriteri riveduti come misure provvisorie.
(10) Il CSMVSP ha emesso allo stesso tempo un parereseparato sulla Listeria monocytogenes, in cui ha raccoman-dato di stabilire come obiettivo una concentrazione diListeria monocytogenes negli alimenti inferiore a 100 ufc/g.Il comitato scientifico per l’alimentazione si è dichiaratod’accordo con queste raccomandazioni nel parere del22 giugno 2000.
(11) Il 19 e 20 settembre 2001 il CSMVSP ha adottato unparere sul Vibrio vulnificus e sul Vibrio parahaemolyticus,concludendo che dai dati scientifici al momento adisposizione non si rilevava la necessità di fissare criterispecifici per il Vibrio vulnificus e il Vibrio parahaemolyticuspatogeni nel pesce e nei frutti di mare, pur raccoman-dando l’istituzione di codici di condotta per garantirel’applicazione di buone prassi igieniche.
(12) Il 30 e 31 gennaio 2002 il CSMVSP ha emesso un pareresui virus Norwalk-simili (NLV, Norovirus), concludendo
che gli indicatori fecali convenzionali non sono affidabiliper dimostrare la presenza o l’assenza di NLV e che non èuna pratica sicura basarsi sulla rimozione degli indicatoribatterici fecali per determinare i tempi di depurazione deifrutti di mare. Il comitato ha raccomandato inoltrel’utilizzo di E. coli piuttosto che dei coliformi fecali,quando si utilizzano indicatori batterici per rilevare lacontaminazione fecale nelle zone di raccolta dei frutti dimare.
(13) Il 27 febbraio 2002 il comitato scientifico per l’alimen-tazione ha adottato un parere sulle specifiche per legelatine ai fini della tutela della salute del consumatore,concludendo che i criteri microbiologici di cuiall’allegato II, capitolo 4, della direttiva 92/118/CEE delConsiglio, del 17 dicembre 1992, che stabilisce lecondizioni sanitarie e di polizia sanitaria per gli scambie le importazioni nella Comunità di prodotti nonsoggetti, per quanto riguarda tali condizioni, allenormative comunitarie specifiche di cui all’allegato A,capitolo I, della direttiva 89/662/CEE e, per quantoriguarda i patogeni, alla direttiva 90/425/CEE (3), sonoeccessivi ai fini della tutela della salute del consumatore eche sarebbe sufficiente un criterio microbiologicoobbligatorio per la sola salmonella.
(14) Il CSMVSP ha emesso il 21 e 22 gennaio 2003 un pareresulla presenza di E. coli produttori di verocitossine(VTEC) negli alimenti, nel quale reputa poco probabileche l’applicazione a VTEC O157 di una normamicrobiologica per prodotti finali produca una riduzionesignificativa dei rischi connessi per i consumatori.Tuttavia, la definizione di linee guida microbiologicheintese a ridurre la contaminazione fecale lungo la catenaalimentare può contribuire a ridurre i rischi per la salutepubblica, compresi quelli associati ai VTEC. Il CSMVSPha individuato le seguenti categorie alimentari per lequali i VTEC rappresentano un pericolo per la salutepubblica: la carne di manzo cruda o poco cotta edeventualmente la carne di altri ruminanti, la carnemacinata, la carne di manzo fermentata e i prodottiderivati, il latte crudo e i prodotti a base di latte crudo, iprodotti freschi, in particolare i semi germogliati e isucchi di frutta e di ortaggi non pastorizzati.
(15) Il 26 e 27 marzo 2003 il CSMVSP ha adottato un pareresulle enterotossine stafilococciche nei prodotti lattiero-caseari, in particolare nei formaggi, raccomandando dirivedere i criteri applicabili agli stafilococchi coagulasi-positivi nei formaggi, nel latte crudo destinato allatrasformazione e nel latte in polvere e di definire criterirelativi alle enterotossine stafilococciche per i formaggi eil latte in polvere.
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(1) GU L 165 del 30.4.2004, pag. 1; versione rettificata: GU L 191del 28.5.2004, pag. 1.
(2) SANCO/1252/2001 — Discussion paper on strategy for settingmicrobiological criteria for foodstuffs in Community legisla-tion, pag 34.
(3) GU L 62 del 15.3.1993, pag. 49. Direttiva modificata da ultimodal regolamento (CE) n. 445/2004 della Commissione (GUL 72 dell’11.3.2004, pag. 60).
(16) Il 14 e 15 aprile 2003 il CSMVSP ha adottato un pareresulle salmonelle nei prodotti alimentari. Secondo taleparere, tra le categorie alimentari che possono rappre-sentare un rischio elevato per la salute pubblica vi sono lacarne cruda e taluni prodotti destinati ad essereconsumati crudi, i prodotti crudi e poco cotti a base dicarne di pollame, le uova e i prodotti contenenti uovacrude, il latte non pastorizzato e taluni prodotti derivati.Anche i semi germogliati e i succhi di frutta nonpastorizzati possono presentare rischi. Il comitato haraccomandato che la decisione concernente la necessitàdi definire criteri microbiologici sia presa sulla base dellasua capacità di tutelare i consumatori e della suaattuabilità.
(17) Il 9 settembre 2004 il gruppo di esperti scientifici suirischi biologici dell’Autorità europea per la sicurezzaalimentare (AESA) ha formulato un parere sui rischimicrobiologici degli alimenti per lattanti e degli alimentidi proseguimento, concludendo che Salmonella e Entero-bacter sakazakii sono i microrganismi che costituisconomotivo di maggiore preoccupazione per quanto riguardagli alimenti per lattanti, gli alimenti di proseguimento egli alimenti a fini medici speciali. La presenza di questiagenti patogeni rappresenta un rischio considerevole se lecondizioni dopo la ricostituzione dell’alimento nepermettono la moltiplicazione. Le enterobatteriacee, piùspesso presenti, possono essere utilizzate come indica-tore di rischio. Il controllo e la rilevazione delleenterobatteriacee sono raccomandati dall’AESA sia nelprocesso di produzione che nel prodotto finito. Tuttavia,oltre alle specie patogene, la famiglia delle enterobatte-riacee comprende anche specie ambientali, spessopresenti nel ciclo di produzione degli alimenti mainnocue dal punto di vista sanitario. La famiglia delleenterobatteriacee può pertanto essere utilizzata per icontrolli di routine; in caso di presenza, si dovràprocedere al controllo della presenza di patogenispecifici.
(18) Non sono ancora stati definiti orientamenti internazio-nali per quanto riguarda i criteri microbiologici per moltiprodotti alimentari. Tuttavia, per la definizione dei criterimicrobiologici la Commissione ha seguito gli orienta-menti del Codex alimentarius «Principi per la determi-nazione e l’applicazione dei criteri microbiologici per glialimenti CAC/GL 21 — 1997» nonché il parere delCSMVSP e del comitato scientifico, tenendo conto delleattuali specifiche del Codex relative ai prodotti a base dilatte in polvere, agli alimenti per i neonati e l’infanzia e alcriterio dell’istamina per taluni pesci e prodotti ittici.L’adozione di criteri comunitari, e quindi la definizione dicriteri microbiologici armonizzati per gli alimenti insostituzione dei criteri nazionali, andrebbe a vantaggiodegli scambi commerciali.
(19) È opportuno rivedere i criteri microbiologici stabiliti pertalune categorie di prodotti alimentari di origine animalenelle direttive abrogate dalla direttiva 2004/41/CE delParlamento europeo e del Consiglio, del 21 aprile 2004,che abroga alcune direttive recanti norme sull’igiene dei
prodotti alimentari e le disposizioni sanitarie per laproduzione e la commercializzazione di determinatiprodotti di origine animale destinati al consumo umanoe che modifica le direttive 89/662/CEE e 92/118/CEE delConsiglio e la decisione 95/408/CE del Consiglio (1), e,alla luce dei pareri scientifici, fissare in certi casi nuovicriteri.
(20) I criteri microbiologici fissati dalla decisione 93/51/CEEdella Commissione, del 15 dicembre 1992, relativa allenorme microbiologiche per la produzione di crostacei emolluschi cotti (2), sono incorporati nel presente regola-mento; è quindi opportuno abrogare la decisionesuddetta. Poiché la decisione 2001/471/CE della Com-missione, dell’8 giugno 2001, che fissa le norme per icontrolli regolari delle condizioni igieniche generali,svolti dagli operatori negli stabilimenti conformementealla direttiva 64/433/CEE sulle condizioni sanitarie per laproduzione e l’immissione sul mercato di carni fresche ealla direttiva 71/118/CEE relativa a problemi sanitari inmateria di produzione e immissione sul mercato di carnifresche di volatili da cortile (3), è abrogata a decorrere dal1o gennaio 2006, è opportuno incorporare nel presenteregolamento i criteri microbiologici definiti per lecarcasse.
(21) Il produttore o il fabbricante di un prodotto alimentare ètenuto a decidere se il prodotto è pronto ad essereconsumato tale e quale, senza doverlo cuocere osottoporre ad altri processi per garantirne la sicurezza eil rispetto dei criteri microbiologici. In base all’articolo 3della direttiva 2000/13/CE del Parlamento europeo e delConsiglio, del 20 marzo 2000, relativa al ravvicinamentodelle legislazioni degli Stati membri concernenti l’eti-chettatura e la presentazione dei prodotti alimentari,nonché la relativa pubblicità (4), le istruzioni per l’uso diun prodotto alimentare devono obbligatoriamente essereriportate sull’etichetta quando la loro omissione nonconsenta all’acquirente di fare un uso appropriato delprodotto alimentare. Gli operatori del settore alimentaredevono tenere conto di tali istruzioni al momento didecidere la frequenza dei controlli volti a verificare laconformità ai criteri microbiologici.
(22) Il prelievo di campioni sul luogo di produzione elavorazione dell’industria alimentare è uno strumentoutile per individuare e prevenire la presenza dimicrorganismi patogeni nei prodotti alimentari.
(23) Gli operatori del settore alimentare devono decidereautonomamente con quale frequenza debbano essereeseguite le operazioni di campionamento e di analisi nelquadro delle procedure HACCP e di altre procedure dicontrollo dell’igiene. Tuttavia, in taluni casi può esserenecessario armonizzare a livello comunitario la fre-quenza dei campionamenti, in particolare per garantire intutta la Comunità lo stesso livello di controllo.
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(1) GU L 157 del 30.4.2004, pag. 33; versione rettificata: GU L 195del 2.6.2004, pag. 12.
(2) GU L 13 del 21.1.1993, pag. 11.(3) GU L 165 del 21.6.2001, pag. 48. Decisione modificata dalla
decisione 2004/379/CE (GU L 144 del 30.4.2004, pag. 1).(4) GU L 109 del 6.5.2000, pag. 29. Direttiva modificata da ultimo
dalla direttiva 2003/89/CE (GU L 308 del 25.11.2003, pag. 15).
(24) I risultati delle analisi dipendono dal metodo analiticoutilizzato; pertanto occorre associare ad ogni criteriomicrobiologico un metodo di riferimento specifico.Tuttavia, gli operatori del settore alimentare devonoavere la possibilità di usare metodi d’analisi diversi daimetodi di riferimento, in particolare quelli più rapidi, acondizione che tramite tali metodi alternativi si otten-gano risultati equivalenti. È inoltre necessario definire unpiano di campionamento per ciascun criterio, al fine digarantire un’attuazione armonizzata, autorizzando tutta-via l’uso di altri sistemi di campionamento e analisi,compreso il ricorso ad organismi indicatori alternativi, acondizione che essi forniscano garanzie equivalenti inmerito alla sicurezza alimentare.
(25) È opportuno analizzare l’andamento dei risultati delleanalisi, poiché può rivelare sviluppi indesiderati deiprocessi di lavorazione e quindi consentire all’operatoredel settore alimentare di prendere gli opportuniprovvedimenti correttivi in tempo utile.
(26) I criteri microbiologici fissati nel presente regolamentodevono poter essere riveduti e modificati, se necessario,per tenere conto dell’evoluzione nei settori dellasicurezza alimentare e della microbiologia degli alimenti,ossia dei progressi scientifici, tecnologici e metodologici,dei cambiamenti nei livelli di prevalenza e contamina-zione e nella percentuale di consumatori sensibili,nonché degli eventuali risultati che emergono dallavalutazione dei rischi.
(27) In particolare, è opportuno che i criteri per i viruspatogeni nei molluschi bivalvi vivi siano fissati quando imetodi d’analisi sono stati sufficientemente messi apunto. È necessario sviluppare metodi affidabili ancheper altri rischi microbiologici, ad esempio Vibrioparahaemolyticus.
(28) È dimostrato che l’attuazione di programmi di controllopuò contribuire in modo sostanziale a ridurre laprevalenza della salmonella negli animali da allevamentoe nei prodotti da essi derivati. Il regolamento (CE)n. 2160/2003 del Parlamento europeo e del Consiglio,del 17 novembre 2003, sul controllo della salmonella edi altri agenti zoonotici specifici presenti negli ali-menti (1), ha il fine di garantire che vengano prese misureadeguate ed efficaci per contrastare la salmonella nellefasi rilevanti della catena alimentare. I criteri per la carnee i prodotti a base di carne devono tenere conto delmiglioramento della situazione previsto per quantoriguarda la salmonella a livello di produzione primaria.
(29) Nel caso di taluni criteri di sicurezza alimentare èopportuno concedere agli Stati membri una derogatransitoria, per consentire loro di applicare criteri meno
rigorosi, a condizione che i prodotti alimentari interessatisiano commercializzati solo sul mercato nazionale. GliStati membri interessati devono comunicare alla Com-missione e agli altri Stati membri i casi ai quali si applicala deroga transitoria.
(30) Le disposizioni previste dal presente regolamento sonoconformi al parere del comitato permanente per la catenaalimentare e per la salute degli animali,
HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
Articolo 1
Oggetto e campo d’applicazione
Il presente regolamento stabilisce i criteri microbiologici pertaluni microrganismi e le norme di attuazione che glioperatori del settore alimentare devono rispettare nell’appli-cazione delle misure di igiene generali e specifiche di cuiall’articolo 4 del regolamento (CE) n. 852/2004. L’autoritàcompetente verifica il rispetto delle norme e dei criteri di cui alpresente regolamento conformemente al regolamento (CE)n. 882/2004, senza pregiudizio del suo diritto di procedere aulteriori campionamenti ed analisi per la rilevazione e lamisura della presenza di altri microrganismi, delle loro tossineo dei loro metaboliti, o come verifica dei processi, per iprodotti alimentari sospetti, o nel contesto dell’analisi delrischio.
Il presente regolamento si applica senza pregiudizio di altrenorme specifiche relative al controllo dei microrganismistabilite dalla legislazione comunitaria e in particolare deglistandard sanitari per i prodotti alimentari stabiliti dalregolamento (CE) n. 853/2004 del Parlamento europeo e delConsiglio (2), delle norme sui parassiti fissate dal regolamento(CE) n. 854/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio (3) edei criteri microbiologici di cui alla direttiva 80/777/CEE delConsiglio (4).
Articolo 2
Definizioni
Ai fini del presente regolamento s’intende per:
a) «microrganismi», i batteri, i virus, i lieviti, le muffe, lealghe, i protozoi parassiti, gli elminti parassiti micro-scopici, le loro tossine e i loro metaboliti;
b) «criterio microbiologico», un criterio che definiscel’accettabilità di un prodotto, di una partita di prodottialimentari o di un processo, in base all’assenza, allapresenza o al numero di microrganismi e/o in base allaquantità delle relative tossine/metaboliti, per unità dimassa, volume, area o partita;
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(1) GU L 325 del 12.12.2003, pag. 1.
(2) GU L 139 del 30.4.2004, pag. 55; versione rettificata: GUL 226 del 25.6.2004, pag. 22.
(3) GU L 139 del 30.4.2004, pag. 206; versione rettificata: GUL 226 del 25.6.2004, pag. 83.
(4) GU L 229 del 30.8.1980, pag. 1.
c) «criterio di sicurezza alimentare», un criterio che definiscel’accettabilità di un prodotto o di una partita di prodottialimentari, applicabile ai prodotti immessi sul mercato;
d) «criterio di igiene del processo», un criterio che definisceil funzionamento accettabile del processo di produzione.Questo criterio, che non si applica ai prodotti immessisul mercato, fissa un valore indicativo di contaminazioneal di sopra del quale sono necessarie misure correttivevolte a mantenere l’igiene del processo di produzione inottemperanza alla legislazione in materia di prodottialimentari;
e) «partita», un gruppo o una serie di prodotti identificabiliottenuti mediante un determinato processo in circo-stanze praticamente identiche e prodotti in un luogodeterminato entro un periodo di produzione definito;
f) «conservabilità», il periodo che corrisponde al periodoche precede il termine minimo di conservazione o la datadi scadenza, come definiti rispettivamente agli articoli 9 e10 della direttiva 2000/13/CE;
g) «alimenti pronti», i prodotti alimentari destinati dalproduttore o dal fabbricante al consumo umano diretto,senza che sia necessaria la cottura o altro trattamento pereliminare o ridurre a un livello accettabile i microrgani-smi presenti;
h) «alimenti per lattanti», i prodotti alimentari destinatispecificamente ai lattanti, come definiti dalla direttiva 91/321/CEE della Commissione (1);
i) «alimenti destinati a fini medici speciali», gli alimentidietetici destinati a fini medici speciali, come definiti dalladirettiva 1999/21/CE della Commissione (2);
j) «campione», una serie composta di una o più unità o unaporzione di materia selezionate tramite modi diversi inuna popolazione o in una quantità significativa dimateria e destinate a fornire informazioni su unadeterminata caratteristica della popolazione o dellamateria oggetto di studio e a costituire la base su cuifondare una decisione relativa alla popolazione o allamateria in questione o al processo che le ha prodotte;
k) «campione rappresentativo», un campione nel quale sonomantenute le caratteristiche della partita dalla quale èprelevato, in particolare nel caso di un campionamentocasuale semplice, dove ciascun componente o aliquotadella partita ha la stessa probabilità di figurare nelcampione;
l) «conformità ai criteri microbiologici», l’ottenimento dirisultati soddisfacenti o accettabili di cui all’allegato I neicontrolli volti ad accertare la conformità ai valori fissatiper i criteri mediante il prelievo di campioni, l’effettua-zione di analisi e l’attuazione di misure correttive,
conformemente alla legislazione in materia di prodottialimentari e alle istruzioni dell’autorità competente.
Articolo 3
Prescrizioni generali
1. Gli operatori del settore alimentare provvedono a che iprodotti alimentari siano conformi ai relativi criteri micro-biologici fissati nell’allegato I del presente regolamento. A talfine, gli operatori del settore alimentare adottano provvedi-menti, in ogni fase della produzione, della lavorazione e delladistribuzione, inclusa la vendita al dettaglio, nell’ambito delleloro procedure HACCP e delle loro prassi corrette in materiad’igiene, per garantire che:
a) la fornitura, la manipolazione e la lavorazione dellematerie prime e dei prodotti alimentari che dipendonodal loro controllo si effettuino nel rispetto dei criteri diigiene del processo;
b) i criteri di sicurezza alimentare applicabili per l’interadurata del periodo di conservabilità dei prodotti possanoessere rispettati a condizioni ragionevolmente prevedibilidi distribuzione, conservazione e uso.
2. Se necessario, gli operatori del settore alimentareresponsabili della fabbricazione del prodotto effettuano studi,in conformità all’allegato II, per verificare se i criteri sonorispettati per l’intera durata del periodo di conservabilità. Inparticolare ciò si applica agli alimenti pronti che costituisconoterreno favorevole alla crescita di Listeria monocytogenes e chepossono costituire un rischio per la salute pubblica in quantomezzo di diffusione di tale batterio.
Gli operatori del settore alimentare possono condurre gli studisuddetti in collaborazione tra loro.
Linee guida per la realizzazione di tali studi possono essereincluse nei manuali di buona prassi igienica di cui all’articolo 7del regolamento (CE) n. 852/2004.
Articolo 4
Prove per verificare il rispetto dei criteri
1. Gli operatori del settore alimentare effettuano nei modiappropriati analisi per verificare il rispetto dei criterimicrobiologici di cui all’allegato I quando convalidano ocontrollano il corretto funzionamento delle loro procedurebasate sui principi HACCP e sulla corretta prassi igienica.
2. Gli operatori del settore alimentare stabiliscono lafrequenza con la quale effettuare i campionamenti, salvoquando l’allegato I indica una frequenza specifica, nel qualcaso la frequenza minima di campionamento è quella indicatanell’allegato I. Essi prendono questa decisione nel contestodelle loro procedure basate sui principi HACCP e sulla correttaprassi igienica, tenendo conto delle istruzioni per l’uso del
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(1) GU L 175 del 4.7.1991, pag. 35.(2) GU L 91 del 7.4.1999, pag. 29.
prodotto alimentare in questione.
La frequenza del campionamento può essere adattata allanatura e alle dimensioni dell’impresa purché ciò noncomprometta la sicurezza dei prodotti.
Articolo 5
Norme specifiche per le analisi e il campionamento
1. I metodi di analisi e i piani e metodi di campionamento dicui all’allegato I sono applicati come metodi di riferimento.
2. Se necessario per verificare il rispetto dei criteri, sonoprelevati campioni dalle aree e dalle attrezzature in cui avvienela lavorazione degli alimenti, impiegando come metodo diriferimento la norma ISO 18593.
Gli operatori del settore alimentare che producono alimentipronti, i quali possono sviluppare Listeria monocytogenes epresentare pertanto un rischio per la salute pubblica,procedono nell’ambito del loro piano di campionamento alprelievo di campioni dalle aree di lavorazione e dalleattrezzature per la ricerca di Listeria monocytogenes.
Gli operatori del settore alimentare che producono alimenti inpolvere per lattanti o alimenti in polvere destinati a fini medicispeciali per bambini di età inferiore ai sei mesi che possonocomportare un rischio da Enterobacter sakazakii tengono sottosorveglianza nell’ambito del loro piano di campionamento learee di lavorazione e le attrezzature per accertare che nonsiano contaminate da enterobatteriacee.
3. Il numero di unità campionarie da considerare nei piani dicampionamento di cui all’allegato I può essere ridotto sel’operatore può documentare l’applicazione di procedureefficaci basate sui principi HACCP.
4. Quando lo scopo delle prove è di valutare in modospecifico l’accettabilità di una determinata partita di prodottialimentari o di un processo, la condizione minima richiesta èil rispetto dei piani di campionamento di cui all’allegato I.
5. Gli operatori del settore alimentare possono ricorrere adaltre procedure di campionamento e di prova, a condizione didimostrare, con soddisfazione dell’autorità competente, chetali procedure forniscono garanzie almeno equivalenti. Taliprocedure possono includere l’uso di siti di campionamentoalternativi e di analisi degli andamenti.
Le analisi per la rilevazione della presenza di altri microrgani-smi e la verifica del rispetto dei relativi limiti microbiologicinonché i test di analiti diversi da quelli microbiologici sonoautorizzati solo per i criteri di igiene del processo.
L’impiego di metodi d’analisi alternativi è accettabile quandotali metodi sono validati in base al metodo di riferimento dicui all’allegato I e se è utilizzato un metodo proprietario
certificato da una terza parte in base al protocollo definitonella norma EN/ISO 16140 o ad altri protocolli analoghiaccettati a livello internazionale.
Qualora l’operatore del settore alimentare intenda applicaremetodi analitici diversi da quelli validati e certificati comeindicato al terzo comma, tali metodi sono validati in base aprotocolli riconosciuti a livello internazionale e il loroimpiego è autorizzato dall’autorità competente.
Articolo 6
Prescrizioni relative all’etichettatura
1. Qualora i requisiti relativi alla Salmonella nella carnemacinata, nelle preparazioni a base di carne e nei prodotti abase di carne destinati ad essere consumati cotti sianosoddisfatti per tutte le specie di cui all’allegato I, il produttoreappone sulle partite di tali prodotti immesse sul mercatoun’etichetta per informare il consumatore che il prodotto deveessere sottoposto ad accurata cottura prima del consumo.
2. A decorrere dal 1o gennaio 2010 l’etichettatura di cui alparagrafo 1 non è più richiesta per la carne macinata, lepreparazioni a base di carne e i prodotti a base di carne dipollame.
Articolo 7
Risultati insoddisfacenti
1. Qualora i risultati delle prove destinate a verificare ilrispetto dei criteri di cui all’allegato I siano insoddisfacenti, glioperatori del settore alimentare adottano i provvedimenti dicui ai paragrafi 2, 3 e 4 del presente articolo e le altre misurecorrettive definite nelle loro procedure HACCP nonché ognialtra azione necessaria per proteggere la salute del consuma-tore.
Essi adottano inoltre misure per accertare la causa dei risultatiinsoddisfacenti, onde evitare il riverificarsi della contamina-zione microbiologica inaccettabile. Tali misure possonoincludere modifiche delle procedure HACCP o di altre misuredi controllo dell’igiene dei prodotti alimentari in vigore.
2. Qualora i risultati delle prove destinate a verificare ilrispetto dei criteri di cui all’allegato I, capitolo I, sianoinsoddisfacenti, il prodotto o la partita di prodotti alimentarisono ritirati o richiamati conformemente all’articolo 19 delregolamento (CE) n. 178/2002. Tuttavia, i prodotti immessi sulmercato, ma non al livello della vendita al dettaglio, che nonsoddisfano i criteri di sicurezza alimentare possono esseresottoposti ad ulteriore trasformazione mediante un tratta-mento che elimini il rischio in questione; tale trattamento puòessere effettuato solo da operatori del settore alimentarediversi dai venditori al dettaglio.
L 338/6 IT Gazzetta ufficiale dell’Unione europea 22.12.2005
L’operatore del settore alimentare può utilizzare la partita perscopi diversi da quelli per i quali essa era originariamenteprevista, purché tale uso non comporti un rischio per la saluteumana o animale, sia stato deciso nell’ambito delle procedurebasate sui principi HACCP e sulla corretta prassi igienica e siaautorizzato dall’autorità competente.
3. Una partita di carni separate meccanicamente prodottecon le tecniche di cui all’allegato III, sezione V, capitolo III,paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 853/2004, che diarisultati insoddisfacenti in relazione al criterio stabilito per laSalmonella può essere utilizzata nella catena alimentare soloper produrre prodotti a base di carne sottoposti a trattamentotermico in stabilimenti riconosciuti, a norma del regolamento(CE) n. 853/2004.
4. Nel caso di risultati insoddisfacenti in relazione ai criteridi igiene del processo, sono adottati i provvedimenti di cui alcapitolo 2 dell’allegato I.
Articolo 8
Deroga transitoria
1. A norma dell’articolo 12 del regolamento (CE) n. 852/2004 è concessa una deroga transitoria fino al 31 dicembre2009 al più tardi per quanto riguarda il rispetto del valore dicui all’allegato I del presente regolamento relativo allaSalmonella nella carne macinata, nelle preparazioni a base dicarne e nei prodotti a base di carne da consumare cottiimmessi sul mercato nazionale di uno Stato membro.
2. Gli Stati membri che si avvalgono di tale possibilità neinformano la Commissione e gli altri Stati membri. Lo Statomembro:
a) garantisce che siano attuate misure adeguate, compresel’etichettatura e una marchiatura speciale, che non possaessere confusa con la marchiatura di identificazioneprevista nell’allegato II, sezione I, del regolamento (CE)n. 853/2004, affinché la deroga si applichi solo aiprodotti interessati quando vengono immessi sul mercatonazionale e i prodotti destinati al commercio intraco-munitario siano conformi ai criteri di cui all’allegato I;
b) dispone che sui prodotti ai quali si applica tale derogatransitoria sia apposta un’etichetta indicante chiaramenteche il prodotto deve essere sottoposto ad accurata cotturaprima del consumo;
c) s’impegna, quando effettua le prove relative al criterioriguardante la Salmonella a norma dell’articolo 4, aconsiderare il risultato accettabile per quanto riguardatale deroga transitoria, solo se risulti positivo non più diun campione su cinque.
Articolo 9
Analisi degli andamenti
Gli operatori del settore alimentare analizzano gli andamentidei risultati delle prove. Qualora essi osservino una tendenzaverso risultati insoddisfacenti, adottano sollecitamente prov-vedimenti adeguati per porre rimedio alla situazione eprevenire l’insorgere di rischi microbiologici.
Articolo 10
Riesame
Il presente regolamento è riesaminato tenendo conto deiprogressi della scienza, della tecnologia e della metodologia,dell’emergenza di microrganismi patogeni nei prodottialimentari e delle informazioni ottenute in base allavalutazione dei rischi. In particolare, i criteri e le condizioniconcernenti la presenza di salmonella nelle carcasse di bovini,ovini, caprini, equini, suini e pollame sono riesaminati allaluce dei cambiamenti osservati nella prevalenza di salmonella.
Articolo 11
Abrogazione
La decisione 93/51/CEE è abrogata.
Articolo 12
Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giornosuccessivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’ Unioneeuropea.
Esso si applica a decorrere dal 1o gennaio 2006.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile inciascuno degli Stati membri.
Fatto a Bruxelles, il 15 novembre 2005.
Per la CommissioneMarkos KYPRIANOU
Membro della Commissione
22.12.2005 IT Gazzetta ufficiale dell’Unione europea L 338/7
ALLEGATO I
CRITERI MICROBIOLOGICI APPLICABILI AI PRODOTTI ALIMENTARI
Capitolo 1. Criteri di sicurezza alimentare . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9
Capitolo 2. Criteri di igiene del processo . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 15
2.1. Carne e prodotti derivati . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 15
2.2. Latte e prodotti lattiero-caseari . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 18
2.3. Prodotti a base di uova . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 21
2.4. Prodotti della pesca . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 22
2.5. Ortaggi, frutta e prodotti derivati . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 23
Capitolo 3. Norme per il campionamento e la preparazione dei campioni da analizzare . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 24
3.1. Norme generali per il campionamento e la preparazione dei campioni da analizzare . . . . . . . . . . 24
3.2. Campionamento batteriologico nei macelli e nei luoghi di produzione di carne macinata epreparazioni a base di carne . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 24
L 338/8 IT Gazzetta ufficiale dell’Unione europea 22.12.2005
Capito
lo1.
Criteri
disicurezzaalim
entare
Categoria
alim
entare
Microrganismi/loro
tossine,metaboliti
Pianodi
campion
amento
(1)
Limiti
(2)
Metodod’analisid
iriferim
ento
(3)
Fase
acuisiapp
licailcriterio
nc
mM
1.1
Alim
entipron
tiperlattantie
alim
enti
pron
tiafin
imedicispeciali(
4 )Listeria
monocytogenes
100
Assente
in25
gEN
/ISO
1129
0-1
Prodottiim
messisulm
ercato
duranteilloro
periododi
conser-
vabilità
1.2
Alim
entipron
tichecostitu
iscono
terreno
favorevoleallacrescitadi
L.monocytogenes,
diversidaquellidestinatiailattantie
afin
imedicispeciali
Listeria
monocytogenes
50
100ufc/g(5)
EN/IS
O1129
0-2(6)
Prodottiim
messisulm
ercato
duranteilloro
periododi
conser-
vabilità
50
Assente
in25
g(7)
EN/IS
O1129
0-1
Prim
acheglialim
entino
nsiano
piùsotto
ilcontrollo
diretto
del-
l’operatore
delsettore
alim
entare
cheliproduce
1.3
Alim
entipron
ticheno
ncostitu
iscono
terrenofavorevoleallacrescita
diL.
monocytogenes,diversida
quellidestinatiai
lattantie
afin
imedicispeciali(
4 )(8)
Listeria
monocytogenes
50
100ufc/g
EN/IS
O1129
0-2(6)
Prodottiim
messisulm
ercato
duranteilloro
periododi
conser-
vabilità
1.4
Carnemacinataepreparazioni
abase
dicarnedestinatead
essere
consum
atecrude
Salmonella
50
Assente
in25
gEN
/ISO
6579
Prodottiim
messisulm
ercato
duranteilloro
periododi
conser-
vabilità
1.5
Carnemacinataepreparazioni
abase
dicarnedi
pollamedestinatead
essere
consum
atecotte
Salmonella
50
Dall’1.1.200
6Assente
in10
gDall’1.1.2010
Assente
in25
g
EN/IS
O65
79Prodottiim
messisulm
ercato
duranteilloro
periododi
conser-
vabilità
1.6
Carnemacinataepreparazioni
abase
dicarnedi
anim
alid
iversidalp
ollame
destinatead
essere
consum
atecotte
Salmonella
50
Assente
in10
gEN
/ISO
6579
Prodottiim
messisulm
ercato
duranteilloro
periododi
conser-
vabilità
1.7
Carniseparatemeccanicamente
(CSM
)(9 )
Salmonella
50
Assente
in10
gEN
/ISO
6579
Prodottiim
messisulm
ercato
duranteilloro
periododi
conser-
vabilità
1.8
Prodottiabase
dicarnedestinatiadessere
consum
aticrudi,esclusiip
rodotti
peri
qualiilp
rocedimento
dilavorazion
eola
compo
sizone
delp
rodotto
elim
inanoil
rischiodi
salm
onella
Salmonella
50
Assente
in25
gEN
/ISO
6579
Prodottiim
messisulm
ercato
duranteilloro
periododi
conser-
vabilità
22.12.2005 IT Gazzetta ufficiale dell’Unione europea L 338/9
Categoria
alim
entare
Microrganismi/loro
tossine,metaboliti
Pianodi
campion
amento
(1)
Limiti
(2)
Metodod’analisid
iriferim
ento
(3)
Fase
acuisiapp
licailcriterio
nc
mM
1.9
Prodottiabase
dicarnedi
pollame
destinatiadessere
consum
aticotti
Salmonella
50
Dall’1.1.200
6Assente
in10
gDall’1.1.2010
Assente
in25
g
EN/IS
O65
79Prodottiim
messisulm
ercato
duranteilloro
periododi
conser-
vabilità
1.10
Gelatinaecollagene
Salmonella
50
Assente
in25
gEN
/ISO
6579
Prodottiim
messisulm
ercato
duranteilloro
periododi
conser-
vabilità
1.11
Form
aggi,b
urro
epann
aottenu
tida
latte
crudooda
latte
sotto
postoatrattamento
term
icoatemperatura
piùbassadella
pastorizzazion
e(10)
Salmonella
50
Assente
in25
gEN
/ISO
6579
Prodottiim
messisulm
ercato
duranteilloro
periododi
conser-
vabilità
1.12
Latte
inpo
lvereesierodi
latte
inpo
lvere
(10)
Salmonella
50
Assente
in25
gEN
/ISO
6579
Prodottiim
messisulm
ercato
duranteilloro
periododi
conser-
vabilità
1.13
Gelati(
11),esclusii
prodottiperiq
ualiil
procedim
ento
dilavorazion
eolacom-
posizone
delp
rodotto
elim
inanoilrischio
disalm
onella
Salmonella
50
Assente
in25
gEN
/ISO
6579
Prodottiim
messisulm
ercato
duranteilloro
periododi
conser-
vabilità
1.14
Prodottiabase
diuova,esclusiip
rodotti
periq
ualiilprocedim
ento
dilavorazion
eolacompo
sizion
edelp
rodotto
elim
inano
ilrischiodi
salm
onella
Salmonella
50
Assente
in25
gEN
/ISO
6579
Prodottiim
messisulm
ercato
duranteilloro
periododi
conser-
vabilità
1.15
Alim
entipron
ticontenentiuova
crude,
esclusii
prodottiperiq
ualiilprocedi-
mento
dilavorazion
eolacompo
sizion
edelp
rodotto
elim
inanoilrischiodi
salm
onella
Salmonella
50
Assente
in25
goml
EN/IS
O65
79Prodottiim
messisulm
ercato
duranteilloro
periododi
conser-
vabilità
1.16
Crostaceie
molluschi
cotti
Salmonella
50
Assente
in25
gEN
/ISO
6579
Prodottiim
messisulm
ercato
duranteilloro
periododi
conser-
vabilità
1.17
Molluschi
bivalviv
iviedechino
derm
i,tunicatiegasterop
odiv
ivi
Salmonella
50
Assente
in25
gEN
/ISO
6579
Prodottiim
messisulm
ercato
duranteilloro
periododi
conser-
vabilità
L 338/10 IT Gazzetta ufficiale dell’Unione europea 22.12.2005
Categoria
alim
entare
Microrganismi/loro
tossine,metaboliti
Pianodi
campion
amento
(1)
Limiti
(2)
Metodod’analisid
iriferim
ento
(3)
Fase
acuisiapp
licailcriterio
nc
mM
1.18
Semig
ermogliati(prontialcon
sumo)
(12)
Salmonella
50
Assente
in25
gEN
/ISO
6579
Prodottiim
messisulm
ercato
duranteilloro
periododi
conser-
vabilità
1.19
Frutta
eortaggip
retagliati(prontial
consum
o)Salmonella
50
Assente
in25
gEN
/ISO
6579
Prodottiim
messisulm
ercato
duranteilloro
periododi
conser-
vabilità
1.20
Succhi
difrutta
edi
ortaggin
onpasto-
rizzati(pron
tialconsum
o)Salmonella
50
Assente
in25
gEN
/ISO
6579
Prodottiim
messisulm
ercato
duranteilloro
periododi
conser-
vabilità
1.21
Form
aggi,latteinpo
lvereesierodilatte
inpo
lvere,comeindicatineicriterirelativi
aglistafilococchi
coagulasi-p
ositivi
nel
capitolo
2,pu
nto2,
delp
resenteallegato
Enterotossinestafilo-
cocciche
50
Non
rilevabiliin
25g
Metodoeuropeodi
screeningdelLCR
peril
latte
(13)
Prodottiim
messisulm
ercato
duranteilloro
periododi
conser-
vabilità
1.22
Alim
entiin
polvereperlattantie
alim
enti
dieteticiinpo
lvereafin
imedicispeciali
destinatiaib
ambini
dietàinferioreai6
mesi,comeindicatinelcriterio
relativo
alleenterobatteria
ceenelcapito
lo2,
punto2,
delp
resenteallegato
Salmonella
300
Assente
in25
gEN
/ISO
6579
Prodottiim
messisulm
ercato
duranteilloro
periododi
conser-
vabilità
1.23
Alim
entiin
polvereperlattantie
alim
enti
dieteticiinpo
lvereafin
imedicispeciali
destinatiaib
ambini
dietàinferioreai6
mesi,comeindicatinelcriterio
relativo
alleenterobatteria
ceenelcapito
lo2,
punto2,
delp
resenteallegato
Enterobactersakazakii
300
Assente
in10
gISO/DTS
2296
4Prodottiim
messisulm
ercato
duranteilloro
periododi
conser-
vabilità
1.24
Molluschi
bivalviv
iviedechino
derm
i,tunicatiegasterop
odiv
ivi
E.coli(14)
1 (15)
023
0MPN
/100
gdi
carnee
liquido
intravalvare
ISO
TS1664
9-3
Prodottiim
messisulm
ercato
duranteilloro
periododi
conser-
vabilità
1.25
Prodottidella
pescaottenu
tida
specie
ittiche
associateconun
teno
reelevatodi
istid
ina(16)
Istamina
9 (17)
2100
mg/kg
200
mg/kg
HPLC(18)
Prodottiim
messisulm
ercato
duranteilloro
periododi
conser-
vabilità
22.12.2005 IT Gazzetta ufficiale dell’Unione europea L 338/11
Categoria
alim
entare
Microrganismi/loro
tossine,metaboliti
Pianodi
campion
amento
(1)
Limiti
(2)
Metodod’analisid
iriferim
ento
(3)
Fase
acuisiapp
licailcriterio
nc
mM
1.26
Prodottidella
pescachehann
osubito
untrattamento
dimaturazione
enzimaticain
salamoia,ottenu
tida
specieittiche
asso-
ciateconun
teno
reelevatodi
istid
ina(16)
Istamina
92
200
mg/kg
400
mg/kg
HPLC(18)
Prodottiim
messisulm
ercato
duranteilloro
periododi
conser-
vabilità
(1)
n=nu
merodi
unità
checostitu
iscono
ilcampion
e;c=nu
merodi
unità
campion
arieicui
valorisono
superioria
mosisituanotram
eM.
(2)
Perip
unti1.1-1.24
m=M.
(3)
Siapplical’ultimaedizione
della
norm
a.(4)
Proveregolarirelativeaquesto
criterio
sono
incircostanzeno
rmalip
rive
diutilità
periseguentialim
entipron
ti:—
alim
entichesono
statisottopo
stia
trattamento
term
icooad
altratrasform
azione
avente
comeeffetto
l’elim
inazione
diL.monocytogenes,quand
ono
nèpo
ssibile
unaricontam
inazione
dopo
talitrattamenti(adesem
pio,
iprodottisotto
postia
trattamento
term
icoalmom
ento
delcon
fezion
amento
finale),
—frutta
eortaggifreschi,n
ontagliatieno
ntrasform
ati,tranne
isem
igermogliati,
—pane,b
iscotti
eprodottianaloghi,
—acqua,bibite,b
irra,sidro,vino,
bevand
espirito
seeprodottianaloghi
imbo
ttigliatioconfezionati,
—zucchero,m
ieleedolciumi,compresii
prodottiabase
dicacaoecioccolato,
—molluschi
bivalviv
ivi.
(5)
Questocriterio
siapplicase
ilproduttoreèin
gradodidimostrare,consoddisfazion
edell’autoritàcompetente,cheilprodotto
nonsupereràillim
itedi100ufc/gduranteilperiododiconservabilità.L’o
peratorepu
òfissareduranteil
processo
limiti
interm
edisufficientem
ente
bassid
agarantire
cheillim
itedi
100ufc/gno
nsiasuperato
alterm
inedelp
eriodo
diconservabilità.
(6)
1mld
iino
culo
vienepo
stosu
unapiastradi
Petrid
i140
mm
didiam
etro
osu
trepiastredi
Petrid
i90mm
didiam
etro.
(7)
Questocriterio
siapplicaaiprodottiprim
acheno
nsianopiùsotto
ilcontrollo
diretto
dell’op
eratoredelsettore
alim
entare
cheliproduce,se
questino
nèin
gradodi
dimostrare,consoddisfazion
edell’autoritàcompetente,cheil
prodotto
nonsupererà
illim
itedi
100ufc/gduranteilperiododi
conservabilità.
(8)
Iprodotti
conpH
≤4,4oa w
≤0,92
,iprodotticonpH
≤5,0ea w
≤0,94
,iprodotticonun
periododiconservabilitàinferio
rea5giorni
sono
automaticam
enteconsideratiapp
artenentia
questacategoria
.Anche
altritipidiprodotti
posson
oappartenereaquesta
categoria
,purchévi
siaun
agiustificazione
scientifica.
(9)
Questocriterio
siapplicaallecarniseparatemeccanicamente(CSM
)prodotte
conletecniche
dicuiall’allegato
III,sezione
V,capitolo
III,paragrafo
3,delregolam
ento
(CE)
n.85
3/20
04chestabilisceno
rmespecifichein
materiadi
igiene
perglialim
entidi
origineanim
ale.
(10)Esclusii
prodottiperiq
ualiilfabbricantepu
òdimostrare,consoddisfazion
edell’autoritàcompetente,chegraziealtempo
dimaturazione
eall’a
wdelp
rodotto
,non
vièrischiodi
salm
onella.
(11)Solo
gelaticontenentiingredientia
base
dilatte.
(12)Provaprelim
inareeffettu
atasulla
partita
disemip
rimadell’inizio
delp
rocessodi
germ
inazione
ocampion
amento
daeseguire
nella
fase
incuiè
consideratapiùelevatalaprob
abilità
dirilevare
lapresenza
diSalmonella.
(13)Riferim
ento:H
ennekinn
eet
al.,J.AOACInternat.V
ol.8
6,n.
2,20
03.
(14)E.
colièquiu
tilizzato
comeindicatore
dicontam
inazione
fecale.
(15)Campion
eaggregatocostitu
itoda
almeno10
anim
ali.
(16)In
particolarelespeciedelle
famiglie:S
combridae,C
lupeidae,E
ngraulidae,C
oryfenidae,P
omatom
idae,S
combresosidae.
(17)Isingolicam
pion
ipossono
essere
prelevatip
ressodettaglianti.In
talcasono
nvaleilprincipiodi
cuiall’articolo14,p
aragrafo
6,delregolam
ento
(CE)
n.178/20
02,secon
docuisip
resumechel’interapartita
siaarischio.
(18)Riferim
enti:
1.MalleP.,V
alleM.,Bo
uqueletS.,«Assay
ofbiogenicam
ines
involved
infishdecompo
sitio
n».J.A
OACInternat.199
6,79
,43-49
;2.
DuflosG.,DervinC.,M
alleP.,B
ouquelet
S.,«Relevanceof
matrixeffect
indeterm
inationof
biogenicam
ines
inplaice
(Pleu
ronectesplatessa)a
ndwhitin
g(M
erlangus
merlangus».J.AOACInternat.199
9,82
,109
7-1101.
L 338/12 IT Gazzetta ufficiale dell’Unione europea 22.12.2005
Interpretazion
edeir
isultatidelle
prov
e
Ilim
itiindicatisiriferiscon
oaogni
unità
campion
ariasotto
postaaprova,esclusii
molluschi
bivalviv
ivie
gliechinodermi,itun
icatie
igasteropo
divivi
inrelazion
eallaprovaE.
coli,periq
ualiillim
itesi
riferisce
aun
campion
eaggregato.
Irisultatidelle
provedimostranolaqualità
microbiologicadella
partita
esam
inata(1).
L.monocytogenesin
alim
entipron
tidestinatiailattantie
afin
imedicispeciali:
—soddisfacente,se
tutti
ivalorio
sservatiindicano
l’assenza
delb
atterio,
—insoddisfacente,se
sirileva
lapresenza
delb
atterioin
unadelle
unità
campion
arie.
L.monocytogenesin
alim
entipron
tichecostitu
iscono
terrenofavorevoleallacrescitadi
L.monocytogenesprim
acheglialim
entino
nsianopiùsotto
ilcontrollo
diretto
dell’op
eratoredelsettore
alim
entare
cheli
producese
questino
nèin
gradodi
dimostrarecheilprodotto
nonsupererà
illim
itedi
100ufc/gduranteilperiododi
conservabilità:
—soddisfacente,se
tutti
ivalorio
sservatiindicano
l’assenza
delb
atterio,
—insoddisfacente,se
sirileva
lapresenza
delb
atterioin
unadelle
unità
campion
arie.
L.monocytogenesin
altrialim
entipron
tied
E.colineim
olluschi
bivalviv
ivi:
—soddisfacente,se
tutti
ivalorio
sservatisono
parioinferiorialv
alorelim
ite,
—insoddisfacente,se
unodeiv
aloriè
superiorealvalore
limite.
Salmonellain
variecategoriedi
alim
enti:
—soddisfacente,se
tutti
ivalorio
sservatiindicano
l’assenza
delb
atterio,
—insoddisfacente,se
sirileva
lapresenza
delb
atterioin
unadelle
unità
campion
arie.
22.12.2005 IT Gazzetta ufficiale dell’Unione europea L 338/13
(1)
Irisultatidelle
provepo
sson
oessere
utilizzatianche
perdimostrarel’efficaciadella
proceduraHACC
Podi
corretta
igiene
delp
rocesso.
Enterotossinestafilococciche
inprodottilattiero-caseari:
—soddisfacente,se
intutte
leun
itàcampion
arieno
nsirileva
lapresenza
dienterotossine,
—insoddisfacente,se
serileva
lapresenza
dienterotossinein
unadelle
unità
campion
arie.
Enterobactersakazakiiinalim
entiin
polvereperlattantie
alim
entidieteticiinpo
lvereafin
imedicispecialid
estin
atiaib
ambini
dietàinferio
reai6mesi:
—soddisfacente,se
tutti
ivalorio
sservatiindicano
l’assenza
delb
atterio,
—insoddisfacente,se
sirileva
lapresenza
delb
atterioin
unadelle
unità
campion
arie.
Istaminain
prodottidella
pescaottenu
tida
specieittiche
associateconun
teno
reelevatodi
istid
ina:
—soddisfacente,se:
1.ilvalore
medio
osservatoèparioinferio
ream,
2.un
massimodi
c/nvaloriosservatiè
compresotram
eM,
3.no
nsono
osservativ
alorisup
erioriallim
itedi
M,
—insoddisfacente,se
ilvalore
medio
osservatoèsuperioream
opiùdi
c/nvalorisono
compresitra
meM
oun
oopiùdeiv
alorio
sservatisono
superioria
M.
L 338/14 IT Gazzetta ufficiale dell’Unione europea 22.12.2005
Capito
lo2.
Criteri
diigiene
delp
rocesso
2.1.
Carne
eprod
ottiabase
dicarne
Categoria
alim
entare
Microrganismi
Pianodi
campion
amento
(1)
Limiti
(2)
Metodod’analisid
iriferim
ento
(3)
Fase
acuisiapp
licail
criterio
Azion
ein
caso
dirisultati
insoddisfacenti
nc
mM
2.1.1Carcasse
dibovini,o
vini,caprini
edequini
(4)
Conteggiodelle
colonieaerobiche
3,5log
ufc/cm
2
logmedio
giornaliero
5,0log
ufc/cm
2logmedio
giornaliero
ISO
4833
Carcasse
dopo
lamacellazion
e,ma
prim
adelraffredda-
mento
Miglioramento
delle
cond
i-zion
iigieniche
nella
proce-
dura
dimacellazion
ee
revision
edeicon
trollidel
processo
Enterobatteriacee
1,5log
ufc/cm
2logmedio
giornaliero
2,5log
ufc/cm
2logmedio
giornaliero
ISO
2152
8-2
Carcasse
dopo
lamacellazion
e,ma
prim
adelraffredda-
mento
Miglioramento
delle
cond
i-zion
iigieniche
della
macella-
zion
eerevision
edeicon
trolli
delp
rocesso
2.1.2Carcasse
disuini(
4 )Co
nteggiodelle
colonieaerobiche
4,0log
ufc/cm
2logmedio
giornaliero
5,0log
ufc/cm
2logmedio
giornaliero
ISO
4833
Carcasse
dopo
lamacellazion
e,ma
prim
adelraffredda-
mento
Miglioramento
delle
cond
i-zion
iigieniche
della
macella-
zion
eerevision
edeicon
trolli
delp
rocesso
Enterobatteriacee
2,0log
ufc/cm
2logmedio
giornaliero
3,0log
ufc/cm
2logmedio
giornaliero
ISO
2152
8-2
Carcasse
dopo
lamacellazion
e,ma
prim
adelraffredda-
mento
Miglioramento
delle
cond
i-zion
iigieniche
della
macella-
zion
eerevision
edeicon
trolli
delp
rocesso
2.1.3Carcasse
dibovini,o
vini,caprini
eequini
Salmonella
50(5)
2(6)
Assente
nell’area
esam
i-nata
percarcassa
EN/IS
O65
79Carcasse
dopo
lamacellazion
e,ma
prim
adelraffredda-
mento
Miglioramento
delle
cond
i-zion
iigieniche
della
macella-
zion
e,revision
edeicon
trolli
delp
rocessoedell’origine
deglianimali
2.1.4Carcasse
disuini
Salmonella
50(5)
5(6)
Assente
nell’area
esam
i-nata
percarcassa
EN/IS
O65
79Carcasse
dopo
lamacellazion
e,ma
prim
adelraffredda-
mento
Miglioramento
delle
cond
i-zion
iigieniche
della
macella-
zion
eerevision
edeicon
trolli
delp
rocesso,
dell’origine
deglianimalie
delle
misuredi
biosicurezza
nelle
aziend
edi
origine
2.1.5Carcasse
dipo
llame(broilers
etacchini
Salmonella
50(5)
7(6)
Assente
in25
gdi
uncampion
eaggregatodi
pelle
delcollo
EN/IS
O65
79Carcasse
dopo
ilraf-
freddamento
Miglioramento
delle
cond
i-zion
iigieniche
della
macella-
zion
eerevision
edeicon
trolli
delp
rocesso,
dell’origine
deglianimalie
delle
misuredi
biosicurezza
nelle
aziend
edi
origine
22.12.2005 IT Gazzetta ufficiale dell’Unione europea L 338/15
Categoria
alim
entare
Microrganismi
Pianodi
campion
amento
(1)
Limiti
(2)
Metodod’analisid
iriferim
ento
(3)
Fase
acuisiapp
licail
criterio
Azion
ein
caso
dirisultati
insoddisfacenti
nc
mM
2.1.6Carnemacinata
Conteggiodelle
colonieaerobiche
(7)
52
5x10
5ufc/
g5x10
6ufc/
gISO
4833
Fine
delp
rocessodi
lavorazion
eMiglioramento
delle
cond
i-zion
iigieniche
durantela
produzione
emiglioramento
della
scelta
e/odell’origine
delle
materieprim
e
E.coli(8)
52
50ufc/g
500ufc/g
ISO
1664
9-1o2
Fine
delp
rocessodi
lavorazion
eMiglioramento
delle
cond
i-zion
iigieniche
durantela
produzione
emiglioramento
della
scelta
e/odell’origine
delle
materieprim
e
2.1.7Carniseparatemeccanicamente
(CSM
)(9)
Conteggiodelle
colonieaerobiche
52
5x10
5ufc/
g5x10
6ufc/
gISO
4833
Fine
delp
rocessodi
lavorazion
eMiglioramento
delle
cond
i-zion
iigieniche
durantela
produzione
emiglioramento
della
scelta
e/odell’origine
delle
materieprim
e
E.coli(8)
52
50ufc/g
500ufc/g
ISO
1664
9-1o2
Fine
delp
rocessodi
lavorazion
eMiglioramento
delle
cond
i-zion
iigieniche
durantela
produzione
emiglioramento
della
scelta
e/odell’origine
delle
materieprim
e
2.1.8Preparazioni
abase
dicarne
E.coli(8)
52
500ufc/g
ocm
2500
0ufc/
gocm
2ISO
1664
9-1o2
Fine
delp
rocessodi
lavorazion
eMiglioramento
delle
cond
i-zion
iigieniche
durantela
produzione
emiglioramento
della
scelta
e/odell’origine
delle
materieprim
e
(1)
n=nu
merodi
unità
checostitu
iscono
ilcampion
e;c=
numerodi
unità
campion
arieicui
valorisisituanotram
eM.
(2)
Perip
unti2.1.3-2.1.5m
=M.
(3)
Siapplical’ultimaedizione
della
norm
a.(4)
Ilim
iti(m
eM)siapplicanoun
icam
ente
aicampion
iprelevaticonmetododistruttivo.Illog
medio
giornaliero
èdeterm
inatoprendend
oun
valore
logdi
ciascunrisultato
delle
singoleproveecalcolandone
lamedia.
(5)
I50
campion
ison
oprelevatid
urante
10sessioni
dicampion
amento
consecutive,in
base
alleno
rmeeallafrequenzadi
campion
amento
indicatinelp
resenteregolamento.
(6)
Num
erodicampion
iincuisirileva
lapresenza
disalm
onella.Ilvalorecva
adeguato
inbase
aiprogressicom
piutin
elridurrelaprevalenza
della
salm
onella.G
liStatim
embrio
leregion
iabassaprevalenza
disalm
onellapo
sson
outilizzarevaloricinferio
riancheprim
adell’adeguamento.
(7)
Questocriterio
nonsiapplicaallacarnemacinataprodotta
aldettaglio
quando
laconservabilitàdelp
rodotto
èinferio
rea24
ore.
(8)
E.colièquiu
tilizzato
comeindicatore
dicontam
inazione
fecale.
(9)
Questicriterisiapplicanoallecarniseparatemeccanicamente(CSM
)prodotte
conletecniche
dicuiall’allegato
III,sezione
V,capitolo
III,paragrafo
3,delregolam
ento
(CE)n.85
3/20
04chestabilisceno
rmespecifichein
materiadi
igiene
perglialim
entidi
origineanim
ale.
L 338/16 IT Gazzetta ufficiale dell’Unione europea 22.12.2005
Interpretazion
edeir
isultatidelle
prov
e
Ilim
itiindicatisiriferiscon
oaogni
unità
campion
ariasotto
postaaprova,escluselecarcasse,p
erlequalii
limiti
siriferiscono
acampion
iaggregati.
Irisultatidelle
provedimostranolaqualità
microbiologicadelp
rocessoesam
inato.
Enterobatteria
ceeeconteggiodelle
colonieaerobichenelle
carcasse
dibovini,o
vini,caprini,equinie
suini:
—soddisfacente,se
illogmedio
giornaliero
èparioinferio
ream,
—accettabile,seillogmedio
giornaliero
ècompresotram
eM,
—insoddisfacente,se
illogmedio
giornaliero
èsuperioreaM.
Salmonellanelle
carcasse:
—soddisfacente,se
lapresenza
diSalmonellasirileva
inun
numeromassimoc/ndi
campion
i,
—insoddisfacente,se
lapresenza
diSalmonellasirileva
inun
numerodi
campion
isup
eriore
ac/n.
Dop
oogni
sessione
dicampion
amento,siv
alutanoirisultatidegliu
ltimi1
0campion
amentiperottenere
ilnu
merondi
campion
i.
E.colieconteggiodelle
colonieaerobichenella
carnemacinataenelle
preparazioni
abase
dicarne:
—soddisfacente,se
tutti
ivalorio
sservatisono
parioinferioria
m,
—accettabile,seun
numeromassimodi
c/nvaloriècompresotram
eM
eirestantiv
alorio
sservatisono
parioinferioria
m,
—insoddisfacente,se
unoopiùvaloriosservatison
osuperioria
Mopiùdi
c/nvalorisono
compresitra
meM.
22.12.2005 IT Gazzetta ufficiale dell’Unione europea L 338/17
2.2.
Latteeprod
ottilattiero-caseari
Categoria
alim
entare
Microrganismi
Pianodi
campion
amento
(1)
Limiti
(2)
Metodod’analisid
iriferim
ento
(3)
Fase
acuisiapp
licail
criterio
Azion
ein
caso
dirisultati
insoddisfacenti
nc
mM
2.2.1Latte
pastorizzato
ealtrip
rodotti
lat-
tiero-caseariliquidi
pastorizzati(4)
Entero-batteriacee
52
<1ufc/ml
5ufc/ml
ISO
2152
8-1
Fine
delp
rocessodi
lavorazion
eCo
ntrollo
dell’efficaciadel
trattamento
term
icoepre-
venzione
della
ricontam
ina-
zion
e,no
nché
verificadella
qualità
delle
materieprim
e
2.2.2Form
aggi
abase
dilatte
osierodi
latte
sotto
postoatrattamento
term
ico
E.coli(5)
52
100ufc/g
100
0ufc/
gISO
1664
9-1o2
Fase
delp
rocessodi
lavorazion
ein
cuisi
prevedecheil
numerodi
E.colisia
ilpiùalto
(6)
Miglioramento
delle
cond
i-zion
iigieniche
durantela
produzione
edella
scelta
delle
materieprim
e
2.2.3Form
aggi
abase
dilatte
crudo
Stafilococchi
coa-
gulasi-positivi
52
104ufc/g
105ufc/g
EN/IS
O68
88-2
Fase
delp
rocessodi
lavorazion
ein
cuisi
prevedecheil
numerodeglistafilo-
cocchi
siailpiùalto
Miglioramento
delle
cond
i-zion
iigieniche
durantela
produzione
edella
scelta
delle
materieprim
e.Se
sirilevano
valori>10
5ufc/g,la
partita
diform
aggiodeve
essere
sotto
postaalleprove
sulle
enterotossinestafilo-
cocciche
2.2.4Form
aggi
abase
dilatte
sotto
postoa
trattamento
term
icoatemperatura
inferio
reaquelladella
pastorizzazion
e(7)e
form
aggistagionatiabase
dilatte
osierodi
latte
sotto
postoapastorizza-
zion
eoatrattamento
term
icoa
temperatura
piùelevata(7)
Stafilococchi
coa-
gulasi-positivi
52
100ufc/g
100
0ufc/
gEN
/ISO
6888
-1o
2
2.2.5Form
aggi
apastamolleno
nstagionati
(form
aggifreschi)abase
dilatte
osiero
dilatte
sotto
postoapastorizzazion
eoa
trattamento
term
icoatemperatura
più
elevata(7)
Stafilococchi
coa-
gulasi-positivi
52
10ufc/g
100ufc/g
EN/IS
O68
88-1
o2
Fine
delp
rocessodi
lavorazion
eMiglioramento
delle
cond
i-zion
iigieniche
durantela
produzione.S
esirilevano
valori>10
5ufc/g,lapartita
diform
aggiodeve
essere
sotto
postaalleprovesulle
enterotossinestafilococciche
2.2.6Bu
rroepann
aabase
dilatte
crudoodi
latte
sotto
postoatrattamento
term
icoa
temperatura
inferio
reaquelladella
pastorizzazion
e
E.coli(5)
52
10ufc/g
100ufc/g
ISO
1664
9-1o2
Fine
delp
rocessodi
lavorazion
eMiglioramento
delle
cond
i-zion
iigieniche
durantela
produzione
edella
scelta
delle
materieprim
e
L 338/18 IT Gazzetta ufficiale dell’Unione europea 22.12.2005
Categoria
alim
entare
Microrganismi
Pianodi
campion
amento
(1)
Limiti
(2)
Metodod’analisid
iriferim
ento
(3)
Fase
acuisiapp
licail
criterio
Azion
ein
caso
dirisultati
insoddisfacenti
nc
mM
2.2.7Latte
inpo
lvereesierodi
latte
inpo
lvere(4)
Entero-batteriacee
50
10ufc/g
ISO
2152
8-1
Fine
delp
rocessodi
lavorazion
eCo
ntrollo
dell’efficaciadel
trattamento
term
icoepre-
venzione
della
ricontam
ina-
zion
e
Stafilococchi
coa-
gulasi-positivi
52
10ufc/g
100ufc/g
EN/IS
O68
88-1
o2
Fine
delp
rocessodi
lavorazion
eMiglioramento
delle
cond
i-zion
iigieniche
durantela
produzione.S
esirilevano
valori>10
5ufc/g,lapartita
diform
aggiodeve
essere
sotto
postaalleprovesulle
enterotossinestafilococciche
2.2.8Gelati(
8 )edessertabase
dilatte
congelati
Entero-batteriacee
52
10ufc/g
100ufc/g
ISO
2152
8-2
Fine
delp
rocessodi
lavorazion
eMiglioramento
delle
cond
i-zion
iigieniche
durantela
produzione
2.2.9Alim
entiin
polvereperlattantie
alim
entidieteticiinpo
lvereafin
imedici
specialidestinatiaib
ambini
dietà
inferio
reai6mesi
Entero-batteriacee
100
Assente
in10
gISO
2152
8-1
Fine
delp
rocessodi
lavorazion
eMiglioramento
delle
cond
i-zion
iigieniche
durantela
produzione
perminim
izzare
lacontam
inazione.Sein
una
delle
unità
campion
ariesono
rilevate
enterobatteriacee,la
partita
deve
essere
sotto
posta
alleprovesu
E.sakazakiie
Salmonella
(1)
n=nu
merodi
unità
checostitu
iscono
ilcampion
e;c=nu
merodi
unità
campion
arieicui
valorisisituanotram
eM.
(2)
Perilpu
nto2.2.7m
=M.
(3)
Siapplical’ultimaedizione
della
norm
a.(4)
Ilcriterio
nonsiapplicaaiprodottidestinatiadessere
ulterio
rmente
trasform
atin
ell’ind
ustriaalim
entare.
(5)
E.colièquiu
tilizzato
comeindicatore
dellivello
d’igiene.
(6)
Periformaggi
cheno
ncostitu
iscono
terrenofavorevoleallacrescita
diE.
coli,ilconteggiodi
E.colièabitu
almente
massimoall’iniziodelp
eriodo
dimaturazione,m
entreperiformaggi
checostitu
iscono
terrenofavorevolealla
crescita
diE.
coli,
ciòsiverificaabitu
almente
allafin
edelp
eriodo
dimaturazione.
(7)
Esclusii
form
aggi
periq
ualiilfabbricantepu
òdimostrare,consoddisfazion
edelle
autoritàcompetenti,cheilprodotto
nonpresenta
unrischioperquanto
concerne
l’enterotossina
stafilococcica.
(8)
Solo
gelaticontenentiingredientia
base
dilatte.
22.12.2005 IT Gazzetta ufficiale dell’Unione europea L 338/19
Interpretazion
edeir
isultatidelle
prov
e
Ilim
itiindicatisiriferiscon
oaogni
unità
campion
ariasotto
postaaprova.
Irisultatidelle
provedimostranolaqualità
microbiologicadelp
rocessoesam
inato.
Enterobatteria
ceein
alim
entiin
polvereperlattantie
alim
entidieteticiinpo
lvereafin
imedicispecialid
estin
atiaib
ambini
dietàinferio
reai6mesi:
—soddisfacente,se
tutti
ivalorio
sservatiindicano
l’assenza
delb
atterio,
—insoddisfacente,se
sirileva
lapresenza
delb
atterioin
unadelle
unità
campion
arie.
E.coli,enterobatteriacee
(altrecategorie
alim
entari)estafilococchi
coagulasi-p
ositivi:
—soddisfacente,se
tutti
ivalorio
sservatisono
parioinferioria
m,
—accettabile,seun
massimodi
c/nvaloriècompresotram
eM
eirestantiv
alorio
sservatisono
parioinferioria
m,
—insoddisfacente,se
unoopiùvaloriosservatison
osuperioria
Mopiùdi
c/nvalorisono
compresitra
meM.
L 338/20 IT Gazzetta ufficiale dell’Unione europea 22.12.2005
2.3.
Prod
ottiabase
diuo
va
Categoria
alim
entare
Microrganismi
Pianodi
campion
amento
(1)
Limiti
Metodod’analisid
iriferim
ento
(2)
Fase
acuisiapp
licail
criterio
Azion
ein
caso
dirisultati
insoddisfacenti
nc
mM
2.3.1Prodottiabase
diuova
Enterobatteriacee
52
10ufc/go
ml
100ufc/g
oml
ISO
2152
8-2
Fine
delp
rocessodi
lavorazion
eCo
ntrollo
dell’efficaciadel
trattamento
term
icoepre-
venzione
della
ricontam
ina-
zion
e
(1)
n=nu
merodi
unità
checostitu
iscono
ilcampion
e;c=nu
merodi
unità
campion
arieicui
valorisisituanotram
eM.
(2)
Siapplical’ultimaedizione
della
norm
a.
Interpretazion
edeir
isultatidelle
prov
e
Ilim
itiindicatisiriferiscon
oaogni
unità
campion
ariasotto
postaaprova.
Irisultatidelle
provedimostranolaqualità
microbiologicadelp
rocessoesam
inato.
Enterobatteria
ceein
prodottiabase
diuova:
—soddisfacente,se
tutti
ivalorio
sservatisono
parioinferioria
m,
—accettabile,seun
massimodi
c/nvaloriècompresotram
eM
eirestantiv
alorio
sservatisono
parioinferioria
m,
—insoddisfacente,se
unoopiùvaloriosservatison
osuperioria
Mopiùdi
c/nvalorisono
compresitra
meM.
22.12.2005 IT Gazzetta ufficiale dell’Unione europea L 338/21
2.4.
Prod
ottidella
pesca
Categoria
alim
entare
Microrganismi
Pianodi
campion
amento
(1)
Limiti
Metodod’analisid
iriferim
ento
(2)
Fase
acuisiapp
licail
criterio
Azion
ein
caso
dirisultati
insoddisfacenti
nc
mM
2.4.1Prodottisgusciatid
icrostaceiemollu-
schi
cotti
E.coli
52
1ufc/g
10ufc/g
ISO
TS1664
9-3
Fine
delp
rocessodi
lavorazion
eMiglioramento
delle
cond
i-zion
iigieniche
durantela
produzione
Stafilococchi
coa-
gulasi-positivi
52
100ufc/g
100
0ufc/
gEN
/ISO
6888
-1o
2Fine
delp
rocessodi
lavorazion
eMiglioramento
delle
cond
i-zion
iigieniche
durantela
produzione
(1)
n=nu
merodi
unità
checostitu
iscono
ilcampion
e;c=nu
merodi
unità
campion
arieicui
valorisisituanotram
eM.
(2)
Siapplical’ultimaedizione
della
norm
a.
Interpretazion
edeir
isultatidelle
prov
e
Ilim
itiindicatisiriferiscon
oaogni
unità
campion
ariasotto
postaaprova.
Irisultatidelle
provedimostranolaqualità
microbiologicadelp
rocessoesam
inato.
E.coliin
prodottisgusciatid
icrostaceiemolluschi
cotti:
—soddisfacente,se
tutti
ivalorio
sservatisono
parioinferioria
m,
—accettabile,seun
massimodi
c/nvaloriècompresotram
eM
eirestantiv
alorio
sservatisono
parioinferioria
m,
—insoddisfacente,se
unoopiùvaloriosservatison
osuperioria
Mopiùdi
c/nvalorisono
compresitra
meM.
Stafilococchi
coagulasi-p
ositivi
neicrostaceieneim
olluschi
cotti:
—soddisfacente,se
tutti
ivalorio
sservatisono
parioinferioria
m,
—accettabile,seun
massimodi
c/nvaloriècompresotram
eM
eirestantiv
alorio
sservatisono
parioinferioria
m,
—insoddisfacente,se
unoopiùvaloriosservatison
osuperioria
Mopiùdi
c/nvalorisono
compresitra
meM.
L 338/22 IT Gazzetta ufficiale dell’Unione europea 22.12.2005
2.5.
Ortaggi,fruttaeprod
ottiderivati
Categoria
alim
entare
Microrganismi
Pianodi
campion
amento
(1)
Limiti
Metodod’analisid
iriferim
ento
(2)
Fase
acuisiapp
licail
criterio
Azion
ein
caso
dirisultati
insoddisfacenti
nc
mM
2.5.1Frutta
eortaggip
retagliati(prontial
consum
o)E.
coli
52
100ufc/g
100
0ufc/
gISO
1664
9-1o2
Processo
dilavora-
zion
eMiglioramento
delle
cond
i-zion
iigieniche
durantela
produzione
edella
scelta
delle
materieprim
e
2.5.2Succhi
difrutta
edi
ortaggin
onpastorizzati(prontialcon
sumo)
E.coli
52
100ufc/g
100
0ufc/
gISO
1664
9-1o2
Processo
dilavora-
zion
eMiglioramento
delle
cond
i-zion
iigieniche
durantela
produzione
edella
scelta
delle
materieprim
e
(1)
n=nu
merodi
unità
checostitu
iscono
ilcampion
e;c=nu
merodi
unità
campion
arieicui
valorisisituanotram
eM.
(2)
Siapplical’ultimaedizione
della
norm
a.
Interpretazion
edeir
isultatidelle
prov
e
Ilim
itiindicatisiriferiscon
oaogni
unità
campion
ariasotto
postaaprova.
Irisultatidelle
provedimostranolaqualità
microbiologicadelp
rocessoesam
inato.
E.coliin
frutta
eortaggip
retagliati(prontialcon
sumo)
ein
succhi
difrutta
eortaggin
onpastorizzati(prontialcon
sumo):
—soddisfacente,se
tutti
ivalorio
sservatisono
parioinferioria
m,
—accettabile,seun
massimodi
c/nvaloriècompresotram
eM
eirestantiv
alorio
sservatisono
parioinferioria
m,
—insoddisfacente,se
unoopiùvaloriosservatison
osuperioria
Mopiùdi
c/nvalorisono
compresitra
meM.
22.12.2005 IT Gazzetta ufficiale dell’Unione europea L 338/23
Capitolo 3. Norme per il campionamento e per la preparazione dei campioni da analizzare
3.1. Norme generali per il campionamento e la preparazione dei campioni da analizzare
In assenza di norme più specifiche in materia di campionamento e di preparazione dei campioni da analizzare, siutilizzano come metodi di riferimento le norme pertinenti dell’ISO (International Organisation for Standardization) egli orientamenti del Codex alimentarius.
3.2. Campionamento batteriologico nei macelli e nei luoghi di produzione di carne macinata epreparazioni a base di carne
Norme di campionamento per le carcasse di bovini, suini, ovini, caprini ed equini
I metodi di campionamento distruttivo e non distruttivo, la scelta dei siti di prelievo dei campioni e le regole per laloro conservazione e il trasporto sono indicati nella norma ISO 17604.
In ogni sessione di campionamento sono prelevate casualmente cinque carcasse. I siti nei quali sono prelevati icampioni sono scelti tenendo conto della tecnica di macellazione utilizzata in ciascun impianto.
Quando si procede al campionamento per la ricerca di enterobatteriacee e il conteggio di colonie aerobiche, i prelievisono effettuati in quattro siti di ogni carcassa. Si prelevano con metodo distruttivo quattro campioni di tessuto checostituiscono un totale di 20 cm2. Qualora a questo scopo sia utilizzato il metodo non distruttivo, l’area campione èdi almeno 100 cm2 (50 cm2 per le carcasse di piccoli ruminanti) per sito di campionamento.
Quando si prelevano campioni per la ricerca di Salmonella, è utilizzato un metodo di prelievo con spugna abrasiva.L’area campione è di almeno 100 cm2 per sito selezionato.
Quando i campioni sono prelevati sulle carcasse da diversi siti, prima di essere esaminati sono aggregati.
Norme di campionamento per le carcasse di pollame
Per le analisi per la ricerca di Salmonella, in ogni sessione di campionamento sono prelevate casualmente almeno 15carcasse dopo raffreddamento. Da ciascuna carcassa sono prelevati campioni di pelle di collo del peso di circa 10 g. Inogni occasione i campioni di pelle di collo prelevati da tre carcasse sono aggregati prima di essere esaminati, in mododa formare 5 campioni finali di 25 g.
Linee guida sul campionamento
Linee guida più dettagliate sul campionamento delle carcasse, in particolare per quanto riguarda i siti dicampionamento, possono essere incluse nei manuali di corretta prassi operativa di cui all’articolo 7 del regolamento(CE) n. 852/2004.
Frequenze di campionamento per le carcasse, la carne macinata, le preparazioni a base di carne e le carni separate meccanicamente
Gli operatori del settore alimentare dei macelli o degli stabilimenti che producono carne macinata, preparazioni a basedi carne o carni separate meccanicamente prelevano campioni per l’analisi microbiologica almeno una volta allasettimana. Il giorno di campionamento deve variare da una settimana all’altra, affinché sia coperto ogni giorno dellasettimana.
Per quanto riguarda il campionamento di carne macinata e preparazioni a base di carne per le analisi destinate allaricerca di E. coli e al conteggio delle colonie aerobiche e il campionamento delle carcasse per le analisi destinate allaricerca di enterobatteriacee e al conteggio delle colonie aerobiche, la frequenza può essere ridotta a una volta ogni duesettimane qualora si ottengano risultati soddisfacenti per sei settimane consecutive.
Nel caso del campionamento di carne macinata, preparazioni a base di carne e carcasse per la ricerca di Salmonella, lafrequenza può essere ridotta a una volta ogni due settimane qualora si ottengano risultati soddisfacenti per30 settimane consecutive. La frequenza di campionamento per la ricerca della salmonella può inoltre essere ridotta sevi è un programma di controllo nazionale o regionale della salmonella e se tale programma prevede prove chesostituiscano suddetto campionamento. La frequenza di campionamento può essere ulteriormente ridotta se ilprogramma di controllo nazionale o regionale della salmonella dimostra che la prevalenza di salmonella è bassa neglianimali acquistati dal macello.
L 338/24 IT Gazzetta ufficiale dell’Unione europea 22.12.2005
Tuttavia, se l’analisi dei rischi lo giustifica e di conseguenza l’autorità competente lo autorizza, i macelli di piccoledimensioni e gli stabilimenti nei quali si producono carne macinata e preparazioni a base di carne in piccole quantitàpossono essere esentati da queste frequenze di campionamento.
22.12.2005 IT Gazzetta ufficiale dell’Unione europea L 338/25
ALLEGATO II
Gli studi di cui all'articolo 3, paragrafo 2, comprendono:
— prove per determinare le caratteristiche fisico-chimiche del prodotto, quali pH, aw, contenuto salino,concentrazione di conservanti e tipo di sistema di confezionamento, tenendo conto delle condizioni dilavorazione e di conservazione, delle possibilità di contaminazione e della conservabilità prevista,
— consultazione della letteratura scientifica disponibile e dei dati di ricerca sulle caratteristiche di sviluppo e disopravvivenza dei microrganismi in questione.
Se necessario, in base agli studi summenzionati, l'operatore del settore alimentare effettua studi ulteriori, che possonocomprendere:
— modelli matematici predittivi stabiliti per il prodotto alimentare in esame, utilizzando fattori critici di sviluppo odi sopravvivenza per i microrganismi in questione presenti nel prodotto,
— prove per determinare la capacità dei microrganismi in questione, debitamente inoculati, di svilupparsi osopravvivere nel prodotto in diverse condizioni di conservazione ragionevolmente prevedibili,
— studi per valutare lo sviluppo o la sopravvivenza dei microrganismi in questione che possono essere presenti nelprodotto durante il periodo di conservabilità, in condizioni ragionevolmente prevedibili di distribuzione,conservazione e uso.
Gli studi summenzionati tengono conto della variabilità intrinseca in funzione del prodotto, dei microrganismi inquestione e delle condizioni di lavorazione e conservazione.
L 338/26 IT Gazzetta ufficiale dell’Unione europea 22.12.2005