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Gestione amministrativ a dei rifiuti

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Gestione

amministrativa

dei rifiuti

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Adempimenti amministrativi

•Registro di carico e scarico

•Formulario di identificazione rifiuto

•MUD (modello unico di dichiarazione)

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Testo unico ambientale

• Il testo unico (capo quarto) costituisce il quadro di riferimento per tutta la normativa italiana sui rifiuti.

• In particolare norma tutto quanto riguarda il recupero e lo smaltimento dei rifiuti

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Ripartiamo dal “Decreto Ronchi”

D.Lvo 5.02.97, n. 22Attuazione delle direttive CE n. 91/156

sui rifiuti, 91/689 sui rifiuti pericolosi e 94/62 sugli imballaggi e sui rifiuti di

imballaggio

Gestione rifiutiGestione risorse

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Riformato dal D.Lgs. 152/2006

D.lgs 03.04.06 n. 152

Norme in materia ambientale

TESTO UNICO ambientale

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PARTE QUARTANorme in materia di gestione dei rifiuti e di bonifica dei siti

inquinati

TITOLO I: Gestione dei rifiuti

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Art.177 (Campo d'applicazione)

Il presente decreto disciplina la gestione dei rifiuti, e la bonifica dei siti inquinati anche in attuazione delle direttive comunitarie sui rifiuti, sui rifiuti pericolosi, sugli oli usati, sulle batterie esauste…e sui rifiuti contenenti amianto, fatte salve disposizioni specifiche particolari o complementari, conformi ai principi di cui alla parte quarta del presente decreto, adottate in attuazione di direttive comunitarie che disciplinano la gestione di determinate categorie di rifiuti.

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D. Lgs 152/06• Art. 178. (Finalità). 1. La gestione dei rifiuti

costituisce attività di pubblico interesse ed è disciplinata dalla parte quarta del presente decreto al fine di assicurare un’elevata protezione dell’ambiente e controlli efficaci, tenendo conto della specificità dei rifiuti pericolosi.

2. I rifiuti devono essere recuperati o smaltiti senza pericolo per la salute dell’uomo e senza usare procedimenti o metodi che potrebbero recare pregiudizio all’ambiente …

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D. Lgs 152/06

Art. 179. (Criteri di priorità nella gestione dei rifiuti). 1. Le pubbliche amministrazioni adottano, ciascuna nell’ambito delle proprie attribuzioni, iniziative dirette a favorire, in via prioritaria, la prevenzione e la riduzione della produzione e della nocività dei rifiuti mediante:

a) lo sviluppo di tecnologie pulite, che permettano un uso più razionale e un maggiore risparmio di risorse naturali;

c) la messa a punto tecnica e l’immissione sul mercato di prodotti concepiti in modo da non contribuire … ad incrementare la quantità o la nocività dei rifiuti e i rischi di inquinamento;

d) lo sviluppo di tecniche appropriate per l’eliminazione di sostanze pericolose contenute nei rifiuti al fine di favorirne il recupero;

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D. Lgs 152/06

Art. 180. (Prevenzione della produzione di rifiuti). 1. Al fine di promuovere in via prioritaria la prevenzione e la riduzione della produzione e della nocività dei rifiuti, le iniziative di cui all’art. 179, riguardano in particolare:

a) La promozione di strumenti economici, eco-bilanci, sistemi di certificazione ambientale, analisi del ciclo di vita dei prodotti, azioni di informazione e di sensibilizzazione del consumatori, …..;

b) la previsione di clausole di gare d’appalto che valorizzino le capacità e le competenze tecniche in materia di prevenzione della produzione di rifiuti

c) la promozione di accordi e contratti di programma finalizzati alla prevenzione ed alla riduzione della quantità e della pericolosità dei rifiuti.

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Il “Testo Unico ambientale”D.Lvo 152/2006

Principio base: GESTIONE

Urbani

non pericolosi

pericolosi

Speciali:

non pericolosi

pericolosi

Classificazione dei rifiuti (Art. 184)

RIPRENDE I PRINCIPI DEL DECRETO RONCHI

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TESTO UNICO AMBIENTALE

Gestione dei rifiuti

Fasi (art.183, lett d):

• raccolta

• trasporto

• recupero o smaltimento

• controllo

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Il “Testo Unico”:nozione di GESTIONE

• Art. 183 - 1 Ai fini del presente decreto si

intende per: d) gestione: la raccolta, il

trasporto, il recupero e lo smaltimento dei rifiuti, compreso il controllo di queste operazioni, nonchè il controllo delle discariche e degli impianti di smaltimento dopo la chiusura; 

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Nozione di gestione…

• La nozione di gestione dei rifiuti è un concetto onnicomprensivo delle pur sempre diverse ed autonome fasi della raccolta, trasporto, smaltimento e recupero. In tale prospettiva ricomprende anche la “gestione post-operativa” di una discarica, in un ottica di garanzia dello smaltimento “sicuro”.

(Cass. Pen. 16.12.04, n. 48402)

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Definizione di rifiuto

Art. 183 a)qualsiasi sostanza od oggetto

che rientra nelle categorie riportate nell’Allegato A alla parte quarta del presente decreto e di cui il detentore si disfi o abbia deciso o abbia l’obbligo di disfarsi

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Recupero / Smaltimento

SMALTIMENTO: è l’eliminazione del rifiutoRECUPERO: è la trasformazione del rifiuto in materia prima secondaria o energia

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Classificazione dei rifiuti speciali

I rifiuti speciali si dividono in:- pericolosi: hanno almeno una

caratteristica di pericolo (p.e. tossicità, infiammabilità, ecc.)

- non pericolosi: non hanno alcuna caratteristica di pericolosità

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CER rifiuti pericolosi

• I CER di rifiuti pericolosi sono individuati da un asterisco

• Esempio:• 05 01 06 *: fanghi oleosi prodotti

dalla manutenzione di impianti e apparecc.

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Art. 193 (trasporto rifiuti)Formulario

p.to 4Il formulario può essere evitato

quando:• Il rifiuto è conferito direttamente al

servizio pubblico (p.e. cassonetto)• Il trasporto è effettuato dal produttore

in modo occasionale e saltuario, per i rifiuti non pericolosi o pericolosi (per questi ultimi in quantità che non eccedono i 30 kg o lt).

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Classificazione dei rifiuti (Art. 184)

I rifiuti si dividono in:- Rifiuti urbani: quelli prodotti dalle attività domestiche

(scarti di cucina, imballaggi, elettrodomestici usati, ecc.)- Rifiuti speciali:

a) attività agricole e agro-industriali

b) attività di demolizione, costruzione, ..

c) attività di lavorazione industriale

d) attività di lavorazione artigianale

e) attività commerciale

f) attività di servizio

……….

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Confronto con D.Lgs. 22/97 (Ronchi)

RIFIUTI SPECIALI Ai sensi dell’art.7 comma 3 sono speciali:

Rifiuti da attività agricole e agro industriali Rifiuti derivanti dalle attività di demolizione, costruzione,

nonché i rifiuti pericolosi che derivano dalle attività di scavo Rifiuti da lavorazioni industriali Rifiuti da lavorazioni artigianali Rifiuti da attività commerciali Rifiuti da attività di servizio Rifiuti derivanti dalla attività di recupero e smaltimento di

rifiuti, i fanghi prodotti dalla potabilizzazione ed altri trattamenti delle acque e dalla depurazione delle acque reflue e da abbattimento di fumi

Rifiuti derivanti da attività sanitarie I macchinari e le apparecchiature deteriorati ed obsoleti I veicoli a motore, rimorchi e simili fuori uso e loro parti

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Codice CER

• Il codice CER è un codice di 6 cifre che individua il rifiuto.

• Il CER è valido nell’ambito della Comunità europea

• I CER di rifiuti pericolosi sono individuati da un asterisco

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CODICE EUROPEO DEL RIFIUTO (CER)

categoria o attivitàche genera i rifiuti

primi due numeri

secondi due numeri

terzi numeri

processo produttivoche genera il rifiuto

identificano il singolo rifiuto

Modifiche dei codici CER dal 01/01/2002 su decisione della Commissione Europea 2001/118/CE e 2001/119 /CE, differenze principali dal precedente elenco:1 - è un elenco unificato (rifiuti pericolosi e non pericolosi)2 - i rifiuti pericolosi sono evidenziati da un asterisco3 - sono state introdotte le voci speculari per i rifiuti che diventano pericolosi solo se superano concentrazioni limite predefinite

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CAPITOLI DELL’ELENCO

01 Rifiuti derivanti da prospezione, estrazione da miniera o cava, nonché dal trattamento fisico o chimico di minerali

02 Rifiuti prodotti da agricoltura, orticoltura, acquacoltura, selvicoltura, caccia e pesca, trattamento e preparazione di alimenti

03 Rifiuti della lavorazione del legno e della produzione di pannelli, mobili, polpa, carta e cartone

04 Rifiuti della lavorazione di pelli e pellicce e dell'industria tessile05 Rifiuti della raffinazione del petrolio, purificazione del gas

naturale e trattamento pirolitico del carbone06 Rifiuti dei processi chimici inorganici07 Rifiuti dei processi chimici organici09 Rifiuti della produzione, formulazione, fornitura ed uso di

rivestimenti (pitture, vernici e smalti vetrati), adesivi, sigillanti, e inchiostri per stampa

09 Rifiuti dell'industria fotografica10 Rifiuti provenienti da processi termici11 Rifiuti prodotti dal trattamento chimico superficiale e dal

rivestimento di metalli ed altri materiali; idrometallurgia non ferrosa ……..

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RIFIUTI URBANIAi sensi dell’art.184 comma 2 sono urbani:

Rifiuti domestici, anche ingombranti, provenienti da locali e luoghi adibiti ad uso di civile abitazione

Rifiuti non pericolosi provenienti da locali e luoghi adibiti ad usi diversi da quelli adibiti ad uso di civile abitazione, assimilati ai rifiuti urbani per qualità e quantità, ai sensi dell'art. 198, c. 2, lett. g

Rifiuti provenienti dallo spazzamento delle strade Rifiuti di qualunque natura o provenienza, giacenti sulle

strade e aree pubbliche o sulle strade e aree private comunque soggette ad uso pubblico o sulle spiagge marittime e lacuali e sulle rive dei corsi d'acqua

Rifiuti vegetali provenienti da aree verdi, quali giardini, parchi ed aree cimiteriali

Rifiuti provenienti da esumazioni ed estumulazioni, nonché gli altri rifiuti provenienti da attività cimiteriale, diversi da quelli sopra indicati

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ALLEGATI

Allegato A (previsto dall'articolo 183, comma 1, lettera a) Categorie di rifiuti

Allegato B (previsto dall'articolo 183, comma 1, lettera g) Operazioni di smaltimento

Allegato C (previsto dall'articolo 183, comma 1, lettera h) Operazioni di recupero

Allegato D (previsto dall'articolo 184, comma 4)

Elenco dei rifiuti istituito conformemente all'articolo 1, lettera a), della direttiva 75/442/CEE relativa ai rifiuti e all'articolo 1, paragrafo 4, della direttiva 91/689/CEE relativa ai rifiuti pericolosi

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ALLEGATI

Allegato E (previsto dall'articolo 37, comma 1) Obiettivi di recupero e di riciclaggio

Allegato F (previsto dall'articolo 43, comma 3) Requisiti essenziali concernenti la composizione e la

riutilizzabilità e la recuperabilità (in particolare la riciclabilità) degli imballaggi

Allegato G Categorie o tipi generici di rifiuti pericolosi elencati in

base alla loro natura o all'attività che li ha prodotti

Allegato H Costituenti che rendono pericolosi i rifiuti dell'allegato

G.2 quando tali rifiuti possiedono le caratteristiche dell'allegato I

Allegato I Caratteristiche di pericolo per i rifiuti

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Esempi di smaltimento

• D1 Deposito sul o nel suolo (ad es. discarica)

• D2 Trattamento in ambiente terrestre (ad es. biodegradazione dei rifiuti liquidi o fanghi nei suoli)

• D3 Iniezioni in profondità (ad es. iniezione dei rifiuti pompabili in pozzi, in cupole saline o faglie geologiche naturali)

• D4 Lagunaggio (ad es. scarico di rifiuti liquidi o di fanghi in pozzi, stagni o lagune, ecc.)

• D5 Messa in discarica specialmente allestita (ad es. sistematizzazione in alveoli stagni separati, ricoperti o isolati gli uni dagli altri e dall'ambiente)

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Esempi di recupero

• R1 Utilizzazione principale come combustibile o come altro mezzo per produrre energia

• R2 Rigenerazione / recupero di solventi• R3 Riciclo / recupero delle sostanze

organiche non utilizzate come solventi (comprese le operazioni compostaggio e altre trasformazioni biologiche)

• R4 Riciclo / recupero dei metalli o dei composti metallici

• R5 Riciclo / recupero di altre sostanze inorganiche

• R6 Rigenerazione degli acidi o delle basi

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• Si hanno quando lo stesso rifiuto viene indicato nel CER sia come pericoloso (mediante apposizione di asterisco) sia come non pericoloso. Il criterio delle CL si applica solo ai rifiuti indicati nelle voci "specchio".

• In questi casi, il rifiuto è pericoloso solo se le sostanze raggiungono concentrazioni (% rispetto al peso) tali da conferire ad esso una o più delle 14 caratteristiche di pericolo di cui all’allegato III alla dir. 91/689/CEE sui rifiuti pericolosi

(si veda box successivo)

Voci "specchio"

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H3 - H4 - H5 - H6 - H7 - H8 - H 10 - H11 (le voci "specchio" sono previste solo per queste caratteristiche di pericolo):•Si applicano le CL di sostanze pericolose riportate all’articolo 2, decisione 2000/532/CE (come modificato dalla decisione 2001/118/CE) (1).•Si ripete che tale criterio di identificazione si applica solo ai rifiuti indicati nelle voci "specchio".•Si procede così: Individuare la/e sostanza/e classificata/e pericolosa/e in base alle frasi di rischio (R) delle singole sostanze presenti nel rifiuto ed indicate nella direttiva 67/548/CEE;Individuare la relativa classificazione di pericolosità;Sommare tra loro le CL in % rispetto al peso delle sostanze appartenenti alla stessa categoria di pericolo;Verificare se ciascuna delle sostanze appartenenti alla stessa categoria di pericolo raggiunga le relative soglie indicate all’articolo 2 della decisione 2000/532/CE (1).Solo in questo caso il rifiuto è pericoloso.•Tale indagine e tale conclusione valgono solo se il rifiuto è classificato in una voce "specchio". •Diversamente, la pericolosità deriva solo dall’origine (2).

(si veda box successivo)

Caratteristiche di

pericolo A)

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•L’articolo 3 della decisione 2000/532/CE, dispone che un rifiuto pericoloso dell’elenco, in casi eccezionali, può essere considerato non pericoloso anche se non riportato nella decisione 2001/118/CE; cioè lo Stato membro può decidere, in casi eccezionali, che un rifiuto classificato "pericoloso" non presenta nessuna caratteristica di pericolo o che, viceversa, un rifiuto classificato "non pericoloso" presenta caratteristiche di pericolo.•Tale eventualità è riferita a casi specifici, ben individuati ed opportunamente documentati. In particolare, nell’ipotesi di rifiuto classificato "pericoloso" nell’elenco e che il detentore ritenga non presenti nessuna caratteristica di pericolo, è tale detentore che ha l’onere di fornire, per lo specifico rifiuto, l’opportuna documentazione che attesti l’assenza delle citate caratteristiche di pericolo.

Casi Eccezionali

H1 - H2 - H9 - H12 - H13 - H14•Non è prevista alcuna innovazione rispetto al passato; pertanto, si prescinde dalle indagini analitiche e i rifiuti che le presentano sono pericolosi a prescindere dai valori delle CL.

In pratica, vige solo il criterio dell’origine

Caratteristiche di

pericolo B)

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LIMITI PER POTER CLASSIFICARE UN RIFIUTO COME PERICOLOSO

punto di infiammabilità < o = 55 °C, una o più sostanze classificate[**] come molto tossiche in

concentrazione totale > o = 0,1%, una o più sostanze classificate come tossiche in

concentrazione totale > o = 3%, una o più sostanze classificate come nocive in concentrazione

totale > o = 25%, una o più sostanze corrosive classificate come R35 in

concentrazione totale > o = 1%, una o più sostanze corrosive classificate come R34 in

concentrazione totale > o = 5%, una o più sostanze irritanti classificate come R41 in

concentrazione totale > o = 10%, una o più sostanze irritanti classificate come R36, R37, R38 in

concentrazione totale > o = 20%,

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LIMITI PER POTER CLASSIFICARE UN RIFIUTO COME PERICOLOSO

una sostanza riconosciuta come cancerogena (categorie 1 o 2) in concentrazione > o = 0,1%,

una sostanza riconosciuta come cancerogena (categoria 3) in concentrazione > o = 1%,

una sostanza riconosciuta come tossica per il ciclo riproduttivo (categorie 1 o 2) classificata come R60 o R61 in concentrazione > o = 0,5%,

una sostanza riconosciuta come tossica per il ciclo riproduttivo (categoria 3) classificata come R62 o R63 in concentrazione > o = 5%,

una sostanza riconosciuta mutagena (categoria 1 o 2) classificata come R46 in concentrazione > o = 0,1%,

una sostanza riconosciuta mutagena (categoria 3) classificata come R40 in concentrazione > o = 1%.

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sostanze e preparati che, a contatto con altre sostanze, soprattutto se infiammabili, presentano una forte reazione esotermica

Comburente

H2

sostanze e preparati che possono esplodere per effetto della fiamma o che sono sensibili agli urti e agli attriti più del dinitrobenzene

Esplosivo

H1

sostanze contenenti microrganismi vitali o loro tossine, conosciute o ritenute per buoni motivi come cause di malattie nell'uomo o in altri organismi viventi

InfettivoH3

SPECIFICHECLASSIFIC.COD

Per le seguenti caratteristiche di pericolosità non vengono stabiliti limiti per poter classificare il rifiuto

come pericoloso:

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sostanze e preparati liquidi il cui punto di infiammabilità è pari o > a 21°C e < o pari a 55°C;

Infiammabile

H3-B

sostanze e preparati:liquidi il cui punto di infiammabilità è inferiore a 21°C (compresi i liquidi estremamente infiammabili), o che a contatto con l'aria, a temperatura ambiente e senza apporto di energia, possono riscaldarsi e infiammarsi, o solidi che possono facilmente infiammarsi per la rapida azione di una sorgente di accensione e che continuano a bruciare o a consumarsi anche dopo l'allontanamento della sorgente di accensione, o gassosi che si infiammano a contatto con l'aria a pressione normale, o che, a contatto con l'acqua o l'aria umida, sprigionano gas facilmente infiammabili in quantità pericolose

Facilmenteinfiammabil

eH3-A

SPECIFICHECLASSIFIC.COD

CARATTERISTICHE DI PERICOLOSITA’

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sostanze e preparati non corrosivi il cui contatto immediato, prolungato o ripetuto con la pelle o le mucose può provocare una reazione infiammatoria

Irritante

H4

sostanze e preparati che, per inalazione, ingestione o penetrazione cutanea, possono comportare rischi per la salute di gravità limitata

Nocivo

H5

sostanze e preparati (comprese le sostanze e i preparati molto tossici) che, per inalazione, ingestione o penetrazione cutanea, possono comportare rischi per la salute gravi, acuti o cronici e anche la morte

Tossico

H6

SPECIFICHECLASSIFIC.COD

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sostanze e preparati che, per inalazione, ingestione o penetrazione cutanea, possono produrre malformazioni congenite non ereditarie o aumentarne la frequenza

TeratogenoH10

sostanze e preparati che, per inalazione, ingestione o penetrazione cutanea, possono produrre il cancro o aumentarne la frequenza

Cancerogeno

H7

sostanze e preparati che, a contatto con tessuti vivi, possono esercitare su di essi un'azione distruttiva

Corrosivo

H8

sostanze e preparati che, per inalazione, ingestione o penetrazione cutanea, possono produrre difetti genetici ereditari o aumentarne la frequenza

MutagenoH11

SPECIFICHECLASSIFIC.COD

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Sostanze e preparati suscettibili, dopo eliminazione, di dare origine in qualche modo ad un'altra sostanza, ad esempio ad un prodotto di lisciviazione avente una delle caratteristiche sopra elencate

H13

Sostanze e preparati che, a contatto con l'acqua, l'aria o un acido, sprigionano un gas tossico o molto tossico

H12

sostanze e preparati che presentano o possono presentare rischi immediati o differiti per uno o più settori dell'ambiente

Ecotossico

H14

SPECIFICHECLASSIFIC.COD

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RIFIUTO

RIFIUTOart.183 lettera a

SMALTIMENTO

RICICLAGGIO

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SMALTIMENTO

ETICHETTATURAper rifiuti pericolosi

DEPOSITOTEMPORANEOart. 183 comma 1

lettera m

registrazione nelRegistro c/s dei

rifiuti stoccati entro 10 giorni

dalla produzione

SMALTIMENTOtramite dittaautorizzata

FORMULARIO

Registrazione nel registro c/s dei

rifiuti entro 10 gg dallo scarico del

rifiuto

RIFIUTORICICLAGGIO

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pericoloso

130802SCHEDA DEL RIFIUTO

CER 2002

AREA DI PROVENIENZA: REPARTO OFFICINA MECCANICA

QUANTITA’: 200 Kg

CLASSI DI PERICOLOSITA’:

altri oli per motori, ingranaggi e lubrificazione 130802

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RIFIUTO CER 130802

Registrazione entro 10 gg nel

registro carico/scarico

rifiuti

RIFIUTI PERICOLOSI asporto a tre mesi oppure

ai 10mc, se non supera 10mc1 volta all’anno

Registrazione nel registro c/sdei rifiuti smaltiti entro 10 gg

dallo scarico

Smaltimentotramite dittaautorizzata

Formulario

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pericoloso

160213SCHEDA DEL RIFIUTO

CER 2002

Catalogo Europeo dei Rifiuti (2002)

apparecchiature fuori uso, contenenti componenti pericolosi diversi da quelli di cui alle voci 16 02 09 e 16 02 12

160213

SCARTI PROVENIENTI DA APPARECCHIATURE ELETTRICHE ED ELETTRONICHE1602

RIFIUTI NON SPECIFICATI ALTRIMENTI NELL'ELENCO16

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RIFIUTOCER 160213

Registrazione di carico entro 10

gg dalla produzione nel

registro carico/scarico

rifiuti

RIFIUTI PERICOLOSI asporto a tre mesi oppure

ai 10mc, se non supera 10mc1 volta all’anno

Registrazione nel registro c/sdei rifiuti smaltiti entro 10 gg

dallo scarico

Smaltimentotramite dittaautorizzata

Formulario

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Non pericoloso

170405SCHEDA DEL RIFIUTO

CER 2002

Catalogo Europeo dei Rifiuti (2002)

ferro e acciaio 170405

METALLI (INCLUSE LE LORO LEGHE) 1704

RIFIUTI DELLE OPERAZIONI DI COSTRUZIONE E DEMOLIZIONE (COMPRESO IL TERRENO PROVENIENTE DA SITI CONTAMINATI)

17

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Tipologia: rifiuti di ferro, acciaio e ghisa e, limitatamente ai cascami di lavorazione, i rifiuti identificati dai codici 100299 e 120199.

3.1

RECUPERO DI MATERIA(Allegato 1, suballegato 1 - "Norme tecniche generali per il recupero di materia dai rifiuti non pericolosi")

Procedure semplificate di recuperoDm 5 febbraio 1998 (versione "CER 2002")

Il rifiuto individuato dal codice 170405 può essere sottoposto alla seguente procedura

semplificata di recupero:

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RIFIUTOCER 17 04

05

Registrazione entro 10 gg dalla produzione nel

registro carico/scarico

rifiuti

RIFIUTI NON PERICOLOSI asporto a tre mesi oppure

ai 20mc, se non supera 20mc1 volta all’anno

Registrazione nel registro c/sdei rifiuti smaltiti entro 10 gg

dallo scarico

Smaltimentotramite dittaautorizzata

Formulario

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pericoloso

180106SCHEDA DEL RIFIUTO

CER 2002

Catalogo Europeo dei Rifiuti (2002)

Sostanze chimiche pericolose o contenenti prodotti pericolosi180106

RIFIUTI DA REPARTI DI MATERNITA’ E RIFIUTI LEGATI A DIAGNOSI, TRATTAMENTO E PREVENZIONE DELLE MALATTIE NEGLI ESSERI UMANI

1801

RIFIUTI PRODOTTI DAL SETTORE SANITARIO O VETERINARIO O DA ATTIVITA’ DI RICERCA COLLEGATE (TRANNE RIFIUTI DI CUCINA E DI RISTORAZIONE CHE NON DERIVINO DIRETTAMENTE DA TRATTAMENTO TERAPEUTICO

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REGISTRO CARICO-SCARICO

Testo Unico ambientale D.Lgs. 152/06: art. 190 p.to 6 si definisce che i registri vanno gestiti con le procedure e le modalità fissate dalla normativa sui registri IVA - non vanno vidimati dall’ufficio del registro).

NOVITA’ 2008

D.Lgs. 16/01/08 n. 4: introduce al p.to 6 l’obbligo della vidimazione presso le CCIAA territorialmente competenti •il p.to 6 bis (D.Lgs. N. 4/2008) prevede la possibilità per le attività di gestione dei rifiuti costituiti da rottami ferrosi e non ferrosi di utilizzare i registri IVA di acquisto e di vendita

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REGISTRO CARICO-SCARICO

I registri integrati con i formulari relativi al trasporto dei rifiuti sono conservati per cinque anni dalla data dell’ultima

registrazione

Non esiste termine per i registri relativi alle operazioni di smaltimento dei rifiuti in discarica (alla chiusura della discarica

devono essere consegnati all’autorità che ha rilasciato l’autorizzazione)

Il produttore di rifiuti potrà preferire per una delle seguenti soluzioni per la tenuta dei registri:

o presso la propria sede produttiva (P.to 3); o presso le associazioni di categoria (fino a 2 t/anno per

Rifiuti Pericolosi - 10 t/anno per i Rifiuti Non Pericolosi) (P.to 4)

Il Registro di carico scarico, deve essere tenuto ed annotato anche per gli oli minerali usati. Per quanto riguarda gli oli usati prodotti in quantità superiore ai 300 kg/anno, c'è l'obbligo di tenere ed aggiornare lo specifico registro degli oli usati.

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Registro di carico e scarico

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Registro di carico e scarico

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Registro di carico e scarico

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Registro di carico e scaricointermediario

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Registro di carico e scarico

• i soggetti individuati nell’art. 190, comma 3, del T.U. ambientale (raccolta e trasporto, commercianti e intermediari, recupero e smaltimento, produttori di rifiuti pericolosi e non) hanno l’obbligo di tenere il registro di carico e scarico

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Registro di carico e scarico

• le annotazioni sul registro devono essere fatte:a) per i produttori, almeno entro 10

giorni lavorativi dalla produzione del rifiuto e dallo scarico del medesimo

b) per i soggetti che effettuano la raccolta e il trasporto, almeno entro 10 giorni lavorativi dalla effettuazione del trasporto

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Registro di carico e scarico

a) per i commercianti e gli intermediari, almeno entro una 10 giorni lavorativi dalla effettuazione della transazione relativa

b) per i soggetti che effettuano le operazioni di recupero e di smaltimento, entro due giorni lavorativi dalla presa in carico dei rifiuti

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Registro di carico e scarico

• i registri sono tenuti presso ogni impianto di produzione, di stoccaggio, di recupero e di smaltimento di rifiuti nonché presso la sede delle imprese che effettuano attività di raccolta e trasporto, e presso la sede dei commercianti e degli intermediari

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Registro di carico e scarico

• i soggetti la cui produzione annua di rifiuti non eccede le 10 tonnellate di rifiuti non pericolosi ed 2 tonnellate di rifiuti pericolosi, possono adempiere all’obbligo della tenuta dei registri di carico e scarico dei rifiuti anche tramite le organizzazioni di categoria interessate

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Registro di carico e scarico

• i registri, integrati con i formulari relativi al trasporto dei rifiuti, devono essere conservati per cinque anni dalla data dell’ultima registrazione

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Registro di carico e scarico

• il registro dovrà avere fogli numerati e vidimati dalle CCIAA territorialmente competenti

• Sulla prima pagina del registro si individuano:– i dati identificativi della ditta – l’attività svolta (produzione, …)– tipo di attività

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Registro di carico e scarico

• annotare carico o scarico rifiuto• data annotazione• numero progressivo di riferimento• codice CER (catalogo europeo

rifiuto)• stato fisico (1,2,3,4)

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Registro di carico e scarico

• classi di pericolo• destinazione del rifiuto:

– smaltimento “D…”– recupero “R…”

• quantità del rifiuto• luogo di produzione

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Registro di carico e scarico

• nel caso di scarico del rifiuto, si inseriscono tutte le caratteristiche del rifiuto come per il carico, ed inoltre:– il numero del formulario di

identificazione – la data di emissione dello stesso– il numero, o i numeri, di riferimento

dell’operazione di carico del rifiuto

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Registro di carico e scarico

• le informazioni contenute nel registro sono rese in qualunque momento all’autorità di controllo che ne fa richiesta

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FORMULARIO DI IDENTIFICAZIONE

Con D.M. 145\1998 art. 4 comma 1 il Ministero dell'Ambiente ha approvato il modello del formulario di identificazione che va vidimato agli uffici delle Agenzie delle Entrate, o dalle CCIAA o dagli uffici regionali o provinciali competenti, e va annotato sul registro IVA-acquisti della ditta. La vidimazione è gratuita (Art. 193, co. 6 lett. b)

Il trasporto dei rifiuti deve avvenire compilando il "Formulario di

identificazione".

Può essere emesso da uno di questi soggetti: PRODUTTORE DETENTORE TRASPORTATORE

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INCROCIO TRA FORMULARIO E REGISTRO

formulario di identificazion

eserie e N.

S/12N. Registro 21

ProduttoreROSSI

TrasportatoreVERDI

destinatario

formulario di identificazion

eserie e N.

S/12N. Registro 21

ProduttoreROSSI

TrasportatoreVERDI

destinatario

formulario di identificazion

eserie e N.

S/12N. Registro 21

ProduttoreROSSI

TrasportatoreVERDI

destinatario

formulario di identificazion

eserie e N.

S/12N. Registro 21

ProduttoreROSSI

TrasportatoreVERDI

destinatario

formulario di identificazion

eserie e N.

S/12N. Registro 21

ProduttoreROSSI

TrasportatoreVERDI

destinatario

formulario di identificazion

eserie e N.

S/12N. Registro 21

ProduttoreROSSI

TrasportatoreVERDI

destinatario

formulario di identificazion

eserie e N.s/12

N. Registro 21

ProduttoreROSSI

TrasportatoreVERDI

destinatario

formulario di identificazion

eserie e N.s/12

N. Registro 21

ProduttoreROSSI

TrasportatoreVERDI

destinatario

4COPIE

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formulario di identificazion

eserie e

N.s/12N. Registro

21Produttore

ROSSITrasportator

eVERDI

destinatario

formulario di identificazion

eserie e

N.s/12N. Registro

21Produttore

ROSSITrasportator

eVERDI

destinatariocopia n.1

Registro di carico scarico

scarico Xcarico

operazione N.21formulario N. s/12

PRODUTTORE

DETENTORE

formulario di identificazion

eserie e

N.s/12N. Registro

73Produttore

ROSSITrasportator

eVERDI

destinatario

formulario di identificazion

eserie e

N.s/12N. Registro

73Produttore

ROSSITrasportator

eVERDI

destinatariocopia n.2

formulario di identificazion

eserie e

N.s/12N. Registro

73Produttore

ROSSITrasportator

eVERDI

destinatario

formulario di identificazion

eserie e

N.s/12N. Registro

73Produttore

ROSSITrasportator

eVERDI

destinatariocopia n.4

da registrare entro 10 gg lav dallo scarico

Registro di carico scarico

scaricocarico X

operazione N.73formulario N. s/12

DESTINA-TARIO

da registrare entro 2 gg lav.dalla presa di carico

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formulario di identificazion

eserie e

N.s/12N. Registro

59Produttore

ROSSITrasportator

eVERDI

destinatario

formulario di identificazion

eserie e

N.s/12N. Registro

59Produttore

ROSSITrasportator

eVERDI

destinatariocopia n.3

Registro di carico scarico

scaricocarico

operazione N.59formulario N. s/12

TRASPOR-TATORE

da registrare entro 10 gg lav. dal trasporto

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DENUNCIA ANNUALE M.U.D.

L'obbligo della "comunicazione ambientale" è stato introdotto dalla legge 25 gennaio 1994, n. 70 ed ha

scadenza annuale. Il termine ultimo per la presentazione del MUD alle Camere di Commercio è stabilito al 30 aprile di ogni anno, a meno che non intervengano modifiche nel

modello da compilare

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Il formulario rifiuti

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Il formulario rifiuti

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Trasporto dei rifiuti non pericolosi

Il trasporto dei rifiuti speciali non pericolosi può essere effettuato:

• In conto proprio dal produttore in qualsiasi quantità

• Da ditte autorizzate (iscritte all’Albo Gestori Rifiuti – categorie 2 e 4)

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Trasporto dei rifiuti pericolosi

Il trasporto dei rifiuti speciali pericolosi può essere effettuato:

• In conto proprio dal produttore per quantità fino a 30 kg

• Da ditte autorizzate (iscritte all’Albo Gestori Rifiuti – categorie 3 e 5)

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MUD – modello unico di dichiarazione

• Il MUD, noto anche come 740 ecologico, va presentato entro il 30 aprile di ogni anno, alla camera di commercio (CCIAA) competente per territorio

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MUD – modello unico di dichiarazione

• i soggetti obbligati alla presentazione del MUD sono stabiliti nel D.Lgs. 152/06

– dall’art. 189, commi 3 e 4, per quanto riguarda i rifiuti;

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MUD – modello unico di dichiarazione

• comunicazione da effettuare con le modalità previste dalla legge n° 70/94 e successive modificazioni

indicando le quantità e le caratteristiche qualitative dei rifiuti prodotti e/o gestiti nel corso dell’anno precedente, con riferimento alle annotazioni nel registro di carico e scarico

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MUD – modello unico di dichiarazioneArt. 188 p.to 3

• sono esonerati dalla presentazione del Mud– gli imprenditori agricoli di cui all’art.

2135 del codice civile con un volume di affari annuo non superiore a 8.000 €

– imprese che raccolgono e trasportano i propri rifiuti non pericolosi

– imprese e produttori iniziali che non hanno più di 10 dipendenti (rifiuti non pericolosi)

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MUD – modello unico di dichiarazione

• Il MUD si può presentare sia su supporto cartaceo che su supporto informatico

• Coloro che eseguono attività di gestione dei rifiuti, comprese le attività di commercio e intermediazione, nonché gli autodemolitori, devono presentare il MUD esclusivamente su supporto informatico

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Sanzioni amministrative e penali

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Sanzioni amministrative e penali

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Sanzioni amministrative e penali

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Sanzioni amministrative e penali

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Sanzioni amministrative e penali

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FINE seconda lezione