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Corso 18.1.2013 – soggetto formatore: CPT – Gabriella Cattaneo TIPO DI DOCUMENTO QUANDO SERVE DESCRIZIONE DELL’OBBLIGO OSSERVAZIONI Notifica preliminare Art. 99 – all. XII Cantiere con presenza anche non contemporanea di più imprese Cantieri ove opera una unica impresa con entità superiore a 200 u/g Il committente o resp. Lavori , prima dell’inizio lavori trasmette all’ASL e DPL la notifica. In mancanza della notifica preliminare è sospesa l’efficacia del titolo abilitativo Dal 1 gennaio 2010 la notifica deve essere inviata on line La notifica deve essere affissa in maniera visibile presso il cantiere a disposizione degli organi di vigilanza La notifica deve essere aggiornata od ogni variazione dei suoi contenuti, in particolare all’ingresso in cantiere di nuovi soggetti, imprese e lavoratori autonomi. Con le nuove procedure viene richiesto quale impresa e’ affidataria e quale e’ in subappalto (gestione incarichi) PSC Piano di sicurezza e coordinamento Art. 100-101 e allegato XV Lavori privati Cantiere con presenza di più imprese: . nel caso di Permesso di costruire il PSC è redatto dal coordinatore per la sicurezza in fase di progettazione durante la progettazione E’ IL DOCUMENTO ATTRAVERSO IL QUALE IL CSP (e quello in fase di esecuzione per gli adeguamenti CSE) devono individuare, analizzare e valutare i rischi legati all’esecuzione delle lavorazioni definendo le corrispettive misure In mancanza di PSC è sospesa l’efficacia del titolo abilitativo (art. 90 punto 10) L’avvenuta trasmissione del PSC alle imprese esecutrici e lav. Autonomi da parte dell’impresa affidataria deve essere documentata IL psc fa parte integrante del contratto (art. 100) Il PSC deve essere messo a disposizione del RLS/RLST almeno 10 gg prima dell’inizio lavori. (art. 102) PER LAVORATORE AUTONOMO SI INTENDE LA DITTA INDIVIDUALE SENZA SOCI NE DIPENDENTI

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TIPO DI

DOCUMENTO

QUANDO

SERVE

DESCRIZIONE

DELL’OBBLIGO

OSSERVAZIONI

Notifica preliminare

Art. 99 – all. XII

Cantiere con presenza anche non contemporanea di più imprese Cantieri ove opera una unica impresa con entità superiore a 200 u/g

Il committente o resp. Lavori , prima dell’inizio lavori trasmette all’ASL e DPL la notifica.

In mancanza della notifica preliminare è sospesa l’efficacia del titolo abilitativo Dal 1 gennaio 2010 la notifica deve essere inviata on line La notifica deve essere affissa in maniera visibile presso il cantiere a disposizione degli organi di vigilanza La notifica deve essere aggiornata od ogni variazione dei suoi contenuti, in particolare all’ingresso in cantiere di nuovi soggetti, imprese e lavoratori autonomi. Con le nuove procedure viene richiesto quale impresa e’ affidataria e quale e’ in subappalto (gestione incarichi)

PSC Piano di sicurezza e

coordinamento Art. 100-101 e

allegato XV

Lavori privati Cantiere con presenza di più imprese: . nel caso di Permesso di costruire il PSC è redatto dal coordinatore per la sicurezza in fase di progettazione durante la progettazione

E’ IL DOCUMENTO ATTRAVERSO IL QUALE IL CSP (e quello in fase di esecuzione per gli adeguamenti CSE) devono individuare, analizzare e valutare i rischi legati all’esecuzione delle lavorazioni definendo le corrispettive misure

In mancanza di PSC è sospesa l’efficacia del titolo abilitativo (art. 90 punto 10) L’avvenuta trasmissione del PSC alle imprese esecutrici e lav. Autonomi da parte dell’impresa affidataria deve essere documentata IL psc fa parte integrante del contratto (art. 100) Il PSC deve essere messo a disposizione del RLS/RLST almeno 10 gg prima dell’inizio lavori. (art. 102) PER LAVORATORE AUTONOMO SI INTENDE LA DITTA INDIVIDUALE SENZA SOCI NE DIPENDENTI

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comunque prima della richiesta di presentazione delle offerte . in assenza di PC fino a 100.000 euro il PSC è redatto dal coordinatore in esecuzione

di prevenzione e protezione, le misure da adottare e la stima dei costi. Il PSC deve essere trasmetto al committente il quale lo invierà all’impresa affidataria, a tutte le imprese e lavoratori autonomi che saranno presenti in cantiere (art. 101)

Fascicolo tecnico Art. 90.91.92 Allegato XVI

Da redigere in presenza di PSC (tranne per le manutenzioni ordinarie) La prima stesura deve essere effettuata prima dell’inizio dei lavori a cura del CSP;

Durante la progettazione dell’opera e comunque prima della richiesta di presentazione delle offerte, il CSP deve predisporre un fascicolo contenente le informazioni utili ai

In mancanza del fascicolo tecnico è sospesa l’efficacia del titolo abilitativo. IL FASCICOLO TECNICO è uno strumento che permette l’applicazione di quelle misure generali di tutela che avranno ricadute sull’esecuzione dei futuri lavori Identifica i rischi sulle successive manutenzioni Indica i sistemi ed accorgimenti per prevenire e minimizzare i

rischi nelle future manutenzioni Raccogli tutta la documentazione riguardante l’opera

PUNTI SALIENTI:

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l’aggiornamento in fase di esecuzione a cura del CSE

fini della prevenzione e della protezione dai rischi ai quali sono esposti i lavoratori, tenendo conto delle specifiche norme di buona tecnica

ACCESSO COPERTURE, MANUTENZIONE FACCIATE, TETTI, PUNTI DI ANCORAGGIO PER LE PROTEZIONE COLLETTIVE E INDIVIDUALI

PSS piano sostitutivo di sicurezza ALLEGATO XV

Si usa nel caso di appalto pubblico in assenza di PSC

Nel caso di appalto pubblico con un’unica impresa ed eventuali lavoratori autonomi è necessario redigere il PSS a cura dell’impresa appaltante con gli stessi contenuti Del PSC tranne i costi della sicurezza L’impresa dovrà comunque redigere il suo POS o secondo integrare i

Il PSS deve delineare le modalità di applicazione delle norme antinfortunistiche da attuare nell’intervento nel suo complesso . Il PSS deve essere emesso dall’impresa appaltante e deve essere trasmesso al committente, alla direzione lavori e ai lavoratori autonomi.

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contenuti del pos nel pss (punto 3.2.2. allegato XV)

POS Piano operativo di sicurezza Art. 17,92,96,100,101 e allegato XV

Si redige sempre prima dell’inizio lavori. Sia l’impresa affidataria che l’impresa esecutrice anche quando opera solo 1 impresa

E’ valutazione dei rischi di cui all’art. 17 specifica sul cantiere. E’ piano complementare e di dettaglio del PSC Si redige seguendo LA CHECK LIST dell’allegato XV – decreto 81 Al POS devono essere allegati gli attesti di formazione e le schede di sicurezza.

Il POS deve essere messo a disposizione dell’RLS almeno 10 gg prima dell’inizio lavori. I lavori hanno inizio dopo l’esito positivo della verifica del POS che deve avvenire a cura del CSE non oltre i 15 gg dalla ricezione Nelle demolizioni la successione dei lavori deve risultare da apposito programma contenuto nel POS (tenuto conto quanto previsto nel PSC) – ART. 151 DECRETO 81

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Piano di lavoro AMIANTO

Lavori di demolizione o rimozione dell’amianto

PIANO DI LAVORO è emesso dal datore di lavoro dell’impresa esecutrice Deve essere inviato all’ASL almeno 30 gg prima dell’inizio lavori – silenzio assenso – deve essere invaito al coordinatore e al direttore lavori nell’ambito degli appalti pubblici

Il piano di lavoro amianto non sostituisce il POS IDONEITA’ TECNICO PROFESSIONALE DELL’IMPRESA E’ DATA DA:

- Iscrizione albo gestori rifiuti per attività di bonifica (a) - Patentino abilitazione per addetti e coordinatori amianto - Sorveglianza sanitaria specifica - Consegna dpi specifici - (cciaa,durc…….)

DUVRI Art. 26 e art. 96

Si redige in presenza di Datore di lavoro committente e in assenza del PSC per la gestione delle interferenze prima dell’inizio della lavorazione

Il datore di lavoro committente deve emettere il DUVRI e trasmetterlo all’impresa e ai lavoratori autonomi

La Cassazione ha precisato che “in materia di normativa antinfortunistica, il datore di lavoro [committente] è titolare di una posizione di garanzia e di controllo dell'integrità fisica anche dei lavoratori dipendenti dell'appaltatore e dei lavoratori autonomi operanti nell'impresa, poiché, ai sensi dell'art. 7, D.Lgs. n. 626 del 1994 [ora art. 26 D.Lgs. n. 81/2008] è tenuto, tra l'altro, a cooperare all'attuazione delle misure di prevenzione e protezione ed a fornire alle imprese appaltatrici ed ai lavoratori autonomi dettagliate informazioni sui rischi specifici esistenti nell'ambiente di lavoro” [Cass. pen., Sez. 4, Sentenza n. 13917 del 17/01/2008 Ud. (dep. 03/04/2008)].

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ESEMPI DI MISURE DI PR. Delimitazione aree di lavoro Disattivazione temporanea impianti tecnologici interessati dai lavori Trasferimento in luogo sicuro di prodotti e agenti presenti nel luogo dei lavori Posa apposita cartellonistica provvisoria

L'art. 26, comma 3, ultima parte, del D.Lgs. 81/2008 esclude l'obbligo di promuovere la cooperazione e il coordinamento per il datore di lavoro committente, anche attraverso il DUVRI, per i "rischi specifici delle attività delle imprese appaltatrici o dei singoli lavoratori autonomi", ma questa esclusione va riferita non alle generiche precauzioni da adottarsi negli ambienti di lavoro per evitare il verificarsi di incidenti ma alle regole che richiedono una specifica competenza tecnica settoriale - generalmente mancante in chi opera in settori diversi - nella conoscenza delle procedure da adottare nelle singole lavorazioni o nell'utilizzazione di speciali tecniche o nell'uso di determinate macchine (Cass. sez. IV, 17.05.2005, n. 31296, rv. 231658, Mogliani).

Va, ad esempio, sottolineato, che “non può ... considerarsi rischio specifico quello derivante dalla generica necessità di impedire crolli di solai dovuta alla fatiscenza delle strutture portanti, [essendo] questo pericolo, riconoscibile da chiunque indipendentemente dalle sue specifiche competenze” (Sez. 4, Sentenza n. 12348 del 29/01/2008 Ud. Rv. 239252). Dunque i rischi “riconoscibilI da chiunque indipendentemente dalle sue specifiche competenze” sono oggetto del DUVRI.

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Idoneitè tecnico professionale delle imprese

Prima dell’inizio lavori e in corso d’opera per gli aggiornamenti

Cciaa Durc Vdr (semplificazioni fino a 10 dip) Formazione Idoneità alla mansione e sorv. sanitaria Pos Libro unico Attrezzature e risorse umane

INCARICHI E FORMAZIONE RSPP-RLS-MC-EMERGENZE FORMAZIONE E INFORMAZIONE LAVORATORI – RSPP – ANTINCENDIO – PRIMO SOCCORSO – RLS

SORVEGLIANZA SANITARIA

Prima dell’inizio lavori e in corso d’opera per le scadenze

Evidenza della idoneità sanitaria specifica per la mansione dei lavoratori La vaccinazione antitetanica è obbligatoria per l’edilizia

Per chi utilizza gru - autocarri patente c – macchine movimento terra si richiedecontrollo sostanze psicotrope e stupefacenti

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Dpi Prima dell’inizio lavori in base alla vdr, pos e psc

Verbale di consegna al lavoratore sottoscritto dallo stesso Istruzioni per il corretto uso

I dpi di 3 categoria richiedono FORMAZIONE E ADDESTRAMENTO

Per i lavoratori autonomi

Idoneità tecnico professionale

Cciaa – durc – dpi – ce attrezzature

I lavoratori autonomi hanno facoltà di fare formazione e sorveglianza sanitaria a meno che sia richiesto dalle norme speciali (amianto, lavori confinati, montaggio ponteggio)

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Gru-autogru-piattaforme, argani, ponti sospesi ecc (attrezzature previste dall’allegato VII decreto 81)

TIPO DI

DOCUMENTO

QUANDO SERVE DESCRIZIONE

DELL’OBBLIGO

OSSERVAZIONI

Dichiarazione CE

di conformità

Deve sempre accompagnare l’apparecchio di sollevamento- il ce è emesso dal costruttore

E’ una dichiarazione solitamente presente nel libretto d’uso e manutenzione Per apparecchi di sollevamento anteriori a settembre 1996, occorre conservare il libretto di omologazione ISPESL

Il CE deve anche essere presente sul macchinario

COMUNICAZIONE

DI MESSA IN SERVIZIO

E

LA COMUNICAZIONE DI MESSA IN SERVIZIO VA FATTA DALL’IMPRESA ALL’INAIL DOPO UN ANNO LA RICHIESTA ALL’INAIL LA PRIMA VERIFICA PERIODICA

Circolare del 23 agosto 2012

10. Raccordo con la disciplina previgente al D.M. 11.04.2011

in materia di verifiche periodiche delle attrezzature di lavoro

A) Per le attrezzature di lavoro, riportate nell’Allegato VII del

D.Lgs. n. 81/2008 e s.m.i., fabbricate in attuazione di direttive

comunitarie di prodotto e marcate CE, si procederà secondo

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RICHIESTA DI PRIMA VERIFICA

PERIODICA ALL’INAIL/EX

ISPESL

e

RICHIESTA DI SUCCESSIVE VERIFICHE

PERIODICHE PER LE

ATTREZZATURE ALLEGATO VII

ATTENDO 60 GG DOPO LA 1° VERIFICA LE VERIFICHE SUCCESSIVE VANNO FATTE ALL’ASL

SE ISPESL NON ESCE CHIEDO VERIFICA ALL’ASL O ENTE PRIVATO SEGUE RICHIESTA DI VERIFICHE ALL’ASL che devono uscire entro 30 altrimenti mi rivolgo a soggetto abilitato

le modalità indicate di seguito.

1. In caso di attrezzature di lavoro di nuova introduzione nel

regime delle verifiche periodiche (piattaforme autosollevanti

su colonne, carrelli semoventi a braccio telescopico,

ascensori e montacarichi da cantiere, idroestrattori a forza

centrifuga) e già in servizio alla data di entrata in vigore del

D.M. 11.04.2011, il datore di lavoro, decorsi i termini previsti

dall’Allegato VII del D.Lgs. n. 81/2008 e s.m.i. dalla data di

messa in servizio, deve richiedere la prima verifica periodica

all’INAIL, secondo la procedura prevista dal punto 5.1.2

dell’Allegato II del D.M. 11.04.2011; ai sensi del punto

citato, “la richiesta di prima verifica periodica costituisce

adempimento dell’obbligo di comunicazione all’INAIL”.

L’INAIL provvederà all’effettuazione della prima verifica

periodica secondo i tempi e le modalità previsti dal D.M.

11.04.2011.

2. In caso di attrezzature di lavoro, già assoggettate

all’obbligo delle verifiche periodiche ai sensi della

legislazione previgente al D.Lgs. n. 81/2008 e s.m.i., per le

quali il datore di lavoro avesse già provveduto a comunicare

la messa in servizio all’INAIL (ex ISPESL), si possono

individuare i seguenti casi:

a) Se l’INAIL ex ISPESL ha già provveduto alla data di entrata

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in vigore del D.M. 11.04.2011 a redigere il libretto delle

verifiche secondo le procedure stabilite dalla Circolare

M.I.C.A. n. 162054 del 25.06.1997, l’attrezzatura di lavoro

verrà sottoposta alle verifiche periodiche successive alla

prima alle scadenze previste dal regime delle periodicità

stabilite dall’Allegato VII del D.Lgs. n. 81/2008 e s.m.i. in

assenza della scheda identificativa.

b) Se prima della data di entrata in vigore del D.M. 11.04.201

1, l’attrezzatura di lavoro era già stata sottoposta a verifiche

periodiche da parte delle ASL/ARPA in assenza del libretto

delle verifiche secondo le procedure stabilite dalla citata

Circolare M.I.C.A. n. 162054/97, l’attrezzatura di lavoro

continuerà ad essere sottoposta alle verifiche periodiche

successive alla prima in assenza di libretto delle verifiche e di

scheda identifìcativa. Qualora l’INAIL (ex ISPESL) non avesse

assegnato o comunicato la matricola dell’attrezzatura al

proprietario dell’attrezzatura di lavoro e all’ASL competente

per territorio, l’INAIL provvederà a trasmetterla ai suddetti

soggetti nel più breve tempo possibile, al fine di consentire

una completa redazione dei verbali di verifica e l’immissione

nella banca dati.

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TIPO DI

DOCUMENTO

QUANDO SERVE

DESCRIZIONE

DELL’OBBLIGO

OSSERVAZIONI

DOCUMENTO DI

CONTROLLO INIZIALE AD OGNI

MONTAGGIO

Dopo ogni montaggio in un nuovo cantiere – deve essere emesso da chi esegue il montaggio ed è fornito al proprietario/utilizzatore

Il documento deve essere redatto dopo l’installazione e prima della messa in esercizio dell’apparecchio di sollevamento

Il controllo iniziale e’ da effettuare dopo ogni montaggio in un nuovo cantiere (compreso il primo) o in una nuova al fine di verificare l’installazione corretta e il buon funzionamento dell’apparecchio

CONTROLLI PERIODICI

E STRAORDINARI

La periodicità viene stabilita in base alle istruzioni fornite dai fabbricanti. Controlli straordinari: in caso di eventi eccezionali: rotture, malfunzionamenti, periodi prolungati di inattività

I controlli ordinari servono a garantire la funzionalità e la sicurezza del macchinario nel tempo mentre i controlli straordinari che hanno lo stesso fine si applicano in caso di eventi eccezionali

La VERIFICA TRIMESTRALE DI FUNI E CATENE deve essere annotate nel registro di controllo. I risultati di questi controlli devono essere riportati per iscritto con data, nome e firma e almeno quelli relativi agli ultimi 3 anni devono essere conservati e tenuti a disposizione degli organi di vigilanza. L’apparecchio di sollevamento . deve essere sempre accompagnato dall’ultimo controllo con esito positivo

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TIPO DI

DOCUMENTO

QUANDO SERVE DESCRIZIONE

DELL’OBBLIGO

OSSERVAZIONI

REGISTRO DI CONTROLLO

Deve essere emesso dal costruttore

Qui si annotano tutti gli interventi iniziali, periodici e straordinari

PROCEDURA PER

GRU INTERFERENTI

In caso di interferenza di gru all’interno dello stesso cantiere o di gru in cantieri diversi

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DISTANZA DI SICUREZZA PER

LINEE ELETTRICHE

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IMPIANTO ELETTRICO

TIPO DI

DOCUMENTO

QUANDO

SERVE

DESCRIZIONE

DELL’OBBLIGO

OSSERVAZIONI

Dichiarazione di conformità dell’impianto

elettrico° Art. 71 d.lgs 81 D.M. 37/08

Dopo la formazione dell’impianto e prima del suo utilizzo

Deve essere emessa dall’installatore qualificato (cciaa) e deve essere consegnato all’impresa

La dichiarazione ce deve avere i seguenti allegati: - Schema base dell’impianto elettrico realizzato - Tipologia dei materiali impiegati - Cciaa

DPR 462/2001 recita: la dichiarazione di conformità dell’impianto elettrico equivale a tutti gli effetti ad omologazione dell’impianto.

Modello di trasmissione della dichiarazione CE DPR 462/2001

La trasmissione del modello deve avvenire entro 30 gg dalla messa in esercizio dell’impianto.

Il modello deve essere inviato a cura del datore di lavoro all’ISPESL/INAIL ed all’ASL o ARPA. Nei comuni ove è stato attivato lo sportello unico va presentata allo stesso.

Tenere in cantiere anche le dichiarazioni di conformità dei quadri elettrici che devono essere in ASC. L’inail esce a campione a effettuare le prime verifiche

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TIPO DI DOCUMENTO

QUANDO SERVE DESCRIZIONE DELL’OBBLIGO

OSSERVAZIONI

Calcolo di protezione

contro le scariche atmosferiche

In presenza di strutture metalliche all’aperto: ponteggi metallici, gru, silos

Il calcolo deve essere fatto da un tecnico abilitato (le norme cei non ammettono valutazioni sommarie

NORMA TECNICA DI RIFERIMENTO 81-01

CONTROLLI PERIODICI

E STRAORDINARI

La periodicità viene stabilita in base alle istruzioni fornite dai fabbricanti. Controlli straordinari: in caso di eventi eccezionali: rotture, malfunzionamenti, periodi prolungati di inattività

I controlli ordinari servono a garantire la funzionalità e la sicurezza del macchinario nel tempo mentre i controlli straordinari che hanno lo stesso fine si applicano in caso di eventi eccezionali

I risultati di questi controlli devono essere riportati per iscritto con data, nome e firma e almeno quelli relativi agli ultimi 3 anni devono essere conservati e tenuti a disposizione degli organi di vigilanza. L’apparecchio di sollevamento . deve essere sempre accompagnato dall’ultimo controllo con esito positivo

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VERBALI DI VERIFICA

Serve per documentazione la verifica.

Farsi rilasciare anche un verbale di buon funzionamento a seguito dell’installazione da parte dell’impiantista

Richiesta di verifica periodica biennale degli impianti di messa a terra

Nel caso in cui l’impianto rimane in esercizio per un tempo maggiore di 2 anni.

Questa richiesta deve essere fatta dal datore di lavoro all’ASL o a un organismo abilitato

DPR 462 recita: il datore di lavoro è tenuto ad effettuare regolari manutenzioni dell’impianto nochè a farlo sottoporre a verifica periodica ogni 5 anni tranne: cantieri edili luoghi adibiti ad uso medico luoghi a maggior rischio in caso d’incendio luoghi a rischio esplosione la cui periodicità è fissata in anni 2

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PONTEGGIO

TIPO DI

DOCUMENTO

QUANDO

SERVE

DESCRIZIONE

DELL’OBBLIGO

OSSERVAZIONI

Libretto e autorizzazione ministeriale

Sempre in presenza di ponteggio

Prima della realizzazione del ponteggio verifica la presenza del suo libretto e dell’autorizzazione ministeriale.

L’autorizzazione è soggetta a rinnovo ogni 10 anni a partire dal 15.5.2008 per verificare l’adeguatezza del ponteggio al progresso tecnologico

Disegno esecutivo del ponteggio

Sempre e prima della realizzazione del ponteggio - pianta e in prospetto deve riportare anche l’indicazione degli appoggi e degli ancoraggi

deve essere redatto da persone competente (datore di lavoro, responsabile di cantiere.

l disegno in pianta e in prospetto deve riportare anche l’indicazione degli appoggi e degli ancoraggi unitamente alla copia dell’autorizzazione ministeriale , deve essere tenuto in cantiere a disposizione degli organi di vigilanza. Il disegno esecutivo deve essere conforme allo schema tipo fornito dal fabbricante del ponteggio: ogni modifica del ponteggio compatibile con la sua stabilità può avere luogo solamente nell’ambito dello schema tipo e deve essere riportata su disegno esecutivo.

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TIPO DI

DOCUMENTO

QUANDO

SERVE

DESCRIZIONE

DELL’OBBLIGO

OSSERVAZIONI

Progetto del ponteggio e del castello di tiro

20 mt + ponteggi non conformi agli schemi tipo e per opere speciali (teli, pubblicità, materiale misto) professionali.

deve essere redatto un progetto firmato da un ingegnere o architetto abilitato all’esercizio della professione ed iscritto negli albi

REGISTRO DI CONTROLLO

Deve essere emesso dal costruttore (o in assenza dal datore di lavoro

La verifica dei contenuto dell’allegato XIX e la sua registrazione può costituire registro di controllo e adempimento al controllo/verifica iniziale

Prima del montaggio: VERIFICA IN BASE ALL’ALLEGATO XIX (VIENE UTILIZZATO ANCHE LO SCHEMA PROPOSTO DALLA REGIONE LOMBARDIA – SEZ. SANITA’) DURANTE L’USO SUCCESSIVAMENTI AL MONTAGGIO DEL PONTEGGIO LE VERIFICHE VANNO EFFETTUATE A INTERVALLI PERIODICI O DOPO VIOLENTE PERTURBAZIONI.

PIMUS Piano di

montaggio – uso – smontaggio del

ponteggio

Prima di ogni operazione di montaggio smontaggio e trasformazione del ponteggio

Il datore di lavoro dell’impresa esecutrice emette il PIMUS

Il PIMUS deve sempre contenere anche le istruzioni sul corretto uso del ponteggio da parte di tutti coloro che lo utilizzeranno

Costituisce la formazione viene Corso di 32 ore e aggiornamenti da effettuarsi ogni 4 anni

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FORMAZIONE PONTISTI Allegato XXI

idoneità tecnico professionale

effettuata presso organismi abilitati

Anche il preposto al montaggio è soggetto a corsi di formazione

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Accordo sulle attrezzature che richiedono una specifica abilitazione

(l’accordo entra in vigore il 12.3.2013.da questa data i lavoratori hanno 24 mesi per uniformarsi ai nuovi corsi previsti

dall’accordo in termini, durata e contenuti)

Attrezzatura modulo

teorico

(ore)

modulo pratico

(ore)

Piattaforma di Lavoro mobili elevabili (PLE) 4 4 (PLE con stabilizzatori)

4 (PLE senza stabilizzatori)

6 (PLE con e senza stabilizzatori)

Gru caricatrici idrauliche 4 8

Gru a Torre 8 4 (gru a rotazione in basso)

4 (gru a rotazione in alto)

6 (gru a rotazione in basse e in alto)

Carrelli elevatori semoventi con conducente a bordo 8 4 (carrelli industriali semoventi)

4 (carrelli semoventi a braccio

telescopico)

4 (carrelli elevatori telescopici

rotativi)

8 (carrelli elevatori industriali

semoventi, semoventi a braccio

telescopico, telescopici rotativi)

Conduzione gru mobili

(corso base)

7 7

Conduzione gru mobili

(modulo aggiuntivo per gru mobili su ruote con

falcone telescopico o brandeggiabile)

4 4

Trattori agricoli o forestali 3 5 per trattori a ruote

5 per trattori a cingoli

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Escavatori, pale caricatrici, terne, autoribaltabili a

cingoli

4 6 per escavatori idraulici

6 per escavatori a fune

6 per caricatori frontali

6 per terne

6 per autoribaltabili a cingoli

12 per escavatori idraulici, caricatori

frontali, terne

Pompe per calcestruzzo 7 7