160129 fondazione giustizia reggio bilanci intermedi

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Bilanci infrannuali Bilanci straordinari Roberto Spaggiari Attolini Spaggiari & Associati Studio Legale e Tributario Partner Reggio Emilia 29 gennaio 2016

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Bilanci infrannualiBilanci straordinari

Roberto Spaggiari Attolini Spaggiari & AssociatiStudio Legale e TributarioPartner

Reggio Emilia29 gennaio 2016

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Premessa

Spesso esiste confusione terminologica su bilanci intermedi, infrannuali, straordinari, situazioni contabili, rendiconto della gestione, ecc.

Partiremo da alcune norme civilistiche che richiedono un «bilancio o una situazione contabile», useremo come riferimento i principi contabili o la dottrina per arrivare a una loro corretta catalogazione e interpretazione del tipo di documento richiesto, dei criteri e delle finalità a cui è destinato.

I principi contabili che utilizzeremo sono i seguenti: OIC 30 Bilanci Intermedi IAS 34 Bilanci Intermedi OIC 5 – Bilanci di liquidazione

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Bilanci intermedi

OIC 30 principio contabile di riferimento per i bilanci intermedi.

I bilanci intermedi sono bilanci diversi dai bilanci d'esercizio e da quelli consolidati, in quanto offrono una rappresentazione riferita ad una data che cade nel corso dell'esercizio e non al termine di esso.

Non sono sempre costituiti dallo stato patrimoniale, dal conto economico e dalla nota integrativa, ma hanno talvolta hanno una composizione semplificata in relazione alle finalità per i quali sono richiesti.

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Bilanci intermediCaratteristiche e obiettivi1. Bilanci che non rappresentano un intero periodo (una frazione dello stesso)2. Si compongono di uno Stato Patrimoniale, Conto Economico e una Nota Illustrativa3. I bilanci intermedi possono essere predisposti con un dettaglio informativo più

contenuto e con modalità di rappresentazione più sintetiche4. Il bilancio deve essere redatto con chiarezza e deve rappresentare in modo veritiero e

corretto la situazione patrimoniale e finanziaria della società e il risultato economico del periodo

5. Obiettivo è quello di informare sull’evoluzione aziendale, sia in relazione agli aspetti patrimoniali che a quelli reddituali, con riferimento ad una certa data

6. L’obiettivo non è quindi la misurazione dell’utile per la sua distribuzione

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Bilanci intermediPrincipi contabili e criteri valutazione1. I bilanci intermedi devono essere redatti utilizzando le stesse regole dettate per

la formazione del bilancio d'esercizio2. Osservanza del postulato della competenza economica, riferita al periodo3. Nel bilancio intermedio deve essere rappresentato il periodo, e, se presente,

anche la stagionalità o le caratteristiche dello stessoa. Costi ricerca e sviluppo, solo se il progetto è risultato realizzabile nel periodob. Manutenzioni, solo se realmente realizzate e non solo presuntec. Ammortamenti, proporzionati al periodo per i soli cespiti entrati in funzioned. Rimanenze, valutate con gli stessi criteri del bilancio annualee. Imposte, calcolate in autonomia per il periodo

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Bilanci intermediNota illustrativa - Contenuto minimo 1. descrizione dei principi e criteri di valutazione2. nel caso di cambiamento di principi contabili, descrizione del nuovo principio e dell'effetto del cambiamento sul bilancio3. descrizione di effetti significativi sull'utile (lordo o netto) dovuti a stagionalità o a fatti rilevanti di natura non ricorrente4. eventuali voci di bilancio stimate per le quali è possibile che la stima di fine anno possa divergere sensibilmente da

quella effettuata nel bilancio intermedio nei rari casi in cui tutte le informazioni si renderanno disponibili solo a fine anno (ad es. premi di fine anno)

5. eventi successivi di rilievo6. principali impegni e passività potenziali (ed evoluzione delle stesse rispetto ai precedenti periodi)7. effetti di operazioni straordinarie, quali fusioni, scissioni, scorpori8. variazioni nelle componenti del patrimonio netto9. criterio di calcolo delle imposte anticipate relative a perdite fiscali pregresse non riconosciute in precedenza10. nel caso di bilanci consolidati: composizione dell'area di consolidamento (eventualmente tramite rinvio a quanto

indicato nel precedente bilancio consolidato)11. effetti delle eventuali variazioni significative nell'area di consolidamento12. ogni altra informazione ritenuta rilevante e/o richiesta dalle autorità competenti

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Bilanci intermedi

I bilanci intermedi sono redatti per:• eventi particolari di carattere eccezionale espressamente previsti e disciplinati

dal codice civile• utilità d'informazione• esigenza di dare pubblicità dell'andamento aziendale in corso d'anno

I bilanci intermedi si distinguono in:• obbligatori, quando sono prescritti dalle norme di legge o da regolamenti• volontari, quando sono redatti per utilità o convenienza dell'imprenditore

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• Riduzione capitale sociale per perdite• Riduzione del capitale sociale • Emissione prestito obbligazionario• Distribuzione di acconto su dividendi• Aumento gratuito capitale sociale con riserve

• Acquisto azioni proprie

• Delibere di Fusione e Scissione

Bilanci intermedi nella legislazione civilistica

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Riduzione capitale sociale per perdite

Art. 2446 cod. civ. – Riduzione del capitale per perditeQuando risulta che il capitale è diminuito di oltre un terzo in conseguenza di perdite, gli amministratori o il consiglio di gestione, e nel caso di loro inerzia il collegio sindacale ovvero il consiglio di sorveglianza, devono senza indugio convocare l'assemblea per gli opportuni provvedimenti. All'assemblea deve essere sottoposta una relazione sulla situazione patrimoniale della società, con le osservazioni del collegio sindacale o del comitato per il controllo sulla gestione… …Nell'assemblea gli amministratori devono dare conto dei fatti di rilievo avvenuti dopo la redazione della relazione…

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Riduzione capitale sociale per perdite

Per situazione patrimoniale si intende Stato Patrimoniale e Conto Economico.E’ controverso se debba essere compresa la Nota Integrativa.Porre attenzione alla «prospettiva della continuità aziendale». In mancanza di tale presupposto i criteri di valutazione devono essere modificati.La relazione dell’organo amministrativo deve individuare ed illustrare le cause della crisi e sulla sua natura operativa, finanziaria e straordinaria e soffermarsi sulla previsione dei dati economici.Potrebbe essere necessaria la redazione di ulteriore bilancio intermedio che rappresenti una situazione non inferiore a 90 giorni dalla data di riduzione del CS.

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Riduzione capitale sociale per perdite• No• Stato Patrimoniale + Conto economico• Relazione amministratori e Osservazioni sindaci

Bilancio completo (SP + CE + NI)

• Si• Prospettiva di continuità aziendalePrincipi contabili

• SiApprovazione assemblea

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Riduzione del capitale sociale Art. 2445 cod. civ. – Riduzione del capitale socialeLa riduzione del capitale sociale può aver luogo sia mediante liberazione dei soci dall'obbligo dei versamenti ancora dovuti, sia mediante rimborso del capitale ai soci, nei limiti ammessi dagli articoli 2327 e 2413. L'avviso di convocazione dell'assemblea deve indicare le ragioni e le modalità della riduzione. Nel caso di società cui si applichi l'articolo 2357, terzo comma, la riduzione deve comunque effettuarsi con modalità tali che le azioni proprie eventualmente possedute dopo la riduzione non eccedano la quinta parte del capitale sociale. La deliberazione può essere eseguita soltanto dopo novanta giorni dal giorno dell'iscrizione nel registro delle imprese, purché entro questo termine nessun creditore sociale anteriore all'iscrizione abbia fatto opposizione. Il tribunale, quando ritenga infondato il pericolo di pregiudizio per i creditori oppure la società abbia prestato idonea garanzia, dispone che l'operazione abbia luogo nonostante l'opposizione.

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Riduzione del capitale sociale Dal punto di vista civilistico non è richiesta una situazione patrimoniale per la riduzione del capitale sociale.

«Una circostanziata relazione che illustri più dettagliatamente la proposta di riduzione del capitale sociale può essere richiesta dai soci in assemblea. L'organo amministrativo potrà quindi prepararla, corredandola, ove ritenuto opportuno, da una situazione patrimoniale aggiornata. La situazione sarà necessaria, anche per rispettare il diritto d'informazione, se dalla chiusura dell'ultimo esercizio si sono verificati eventi che abbiano rilevantemente inciso sul patrimonio netto»

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Riduzione del capitale sociale

• No• Situazione patrimoniale solo se richiesta dai soci

Bilancio completo (SP + CE + NI)

• No• Si se richiesto dai sociPrincipi contabili

• Si (nel caso sia stata richiesta dai soci)Approvazione assemblea

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Emissione prestito obbligazionarioArt. 2410 cod. civ. – EmissioneSe la legge o lo statuto non dispongono diversamente, l'emissione di obbligazioni è deliberata dagli amministratori. In ogni caso la deliberazione di emissione deve risultare da verbale redatto da notaio ed è depositata ed iscritta a norma dell'articolo 2436.

Art. 2412 cod. civ. – Limiti all'emissioneLa società può emettere obbligazioni al portatore o nominative per somma complessivamente non eccedente il doppio del capitale sociale, della riserva legale e delle riserve disponibili risultanti dall'ultimo bilancio approvato. I sindaci attestano il rispetto del suddetto limite.

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Emissione prestito obbligazionario

La normativa sopra richiamata fa riferimento all'"ultimo bilancio approvato". Deve intendersi quindi l'ultimo bilancio di esercizio che è stato approvato. In tal caso non sorge la necessità di redigere un bilancio intermedio. La giurisprudenza tuttavia ha concordemente ritenuto ammissibile la redazione di un bilancio "intermedio" utilizzabile ai fini dell'art. 2412 cod. civ. a condizione che sia approvato con delibera assembleare.Si pone allora il problema dei criteri di redazione di un eventuale bilancio "intermedio". Esso deve essere costituito dallo stato patrimoniale, dal conto economico e dalla nota integrativa. I criteri di presentazione e valutazione sono quelli del bilancio d'esercizio.

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Emissione prestito obbligazionario

• Si (esercizio precedente)• Sì (in caso si bilancio intermedio)

Bilancio completo (SP + CE + NI)

• SiPrincipi contabili

• SiApprovazione assemblea

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Distribuzione di acconto su dividendiArt. 2433-bis cod. civ. – Acconti sui dividendiLa distribuzione di acconti sui dividendi è consentita solo alle società il cui bilancio è assoggettato per legge a revisione legale dei conti, secondo il regime previsto dalle leggi speciali per gli enti di interesse pubblico. La distribuzione di acconti sui dividendi deve essere prevista dallo statuto ed è deliberata dagli amministratori dopo il rilascio da parte del soggetto incaricato di effettuare la revisione legale dei conti di un giudizio positivo sul bilancio dell'esercizio precedente e la sua approvazione. Non è consentita la distribuzione di acconti sui dividendi quando dall'ultimo bilancio approvato risultino perdite relative all'esercizio o a esercizi precedenti.L'ammontare degli acconti sui dividendi non può superare la minor somma tra l'importo degli utili conseguiti dalla chiusura dell'esercizio precedente, diminuito delle quote che dovranno essere destinate a riserva per obbligo legale o statutario, e quello delle riserve disponibili.Gli amministratori deliberano la distribuzione di acconti sui dividendi sulla base di un prospetto contabile e di una relazione, dai quali risulti che la situazione patrimoniale, economica e finanziaria della società consente la distribuzione stessa. Su tali documenti deve essere acquisito il parere del soggetto incaricato della revisione legale dei conti.

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Distribuzione di acconto su dividendiSi ritiene che il prospetto contabile debba essere costituito dallo stato patrimoniale e dal conto economico, redatti secondo gli schemi di legge, non necessariamente accompagnati dalla nota integrativa. Infatti i due citati documenti offrono una rappresentazione della situazione patrimoniale, economica e finanziaria dell'azienda sociale. I due documenti devono essere aggiornati onde offrire un'informazione tempestiva e debbono essere corredati da informazioni e dati complementari onde consentire di prendere consapevolmente la decisione richiesta dalla fattispecie in esame.La relazione dovrà evidenziare i criteri di valutazione applicati nella redazione dei documenti citati. Tali criteri devono essere quelli che sovrintendono alla formazione del bilancio d'esercizio.

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Distribuzione di acconto su dividendi• No• Stato Patrimoniale + Conto economico• Parere società di revisione

Bilancio completo (SP + CE + NI)

• SiPrincipi contabili

• NoApprovazione assemblea

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Aumento gratuito capitale sociale con riserve

Art. 2442 cod. civ. – Passaggio di riserve a capitaleL'assemblea può aumentare il capitale, imputando a capitale le riserve e gli altri fondi iscritti in bilancio in quanto disponibili.In questo caso le azioni di nuova emissione devono avere le stesse caratteristiche di quelle in circolazione, e devono essere assegnate gratuitamente agli azionisti in proporzione di quelle da essi già possedute.L'aumento di capitale può attuarsi anche mediante aumento del valore nominale delle azioni in circolazione.

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Aumento gratuito capitale sociale con riserve«L'assemblea può aumentare il capitale, imputando a capitale le riserve e gli altri fondi iscritti in bilancio in quanto disponibili» Dall'esame letterale e sistematico della norma si evince che la società, nel caso sopra descritto, non deve redigere alcun bilancio ad hoc. Le riserve ed i fondi a cui si riferisce la norma sono quelli iscritti nell'ultimo bilancio approvato dall'assemblea, che può essere o il bilancio di esercizio o anche un bilancio intermedio ad hoc redatto con i criteri del bilancio d'esercizio ed approvato dall'assemblea, allorché s'intenda utilizzare una riserva costituita dopo l'approvazione del bilancio d'esercizio.

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Aumento gratuito capitale sociale con riserve

• Si (bilancio esercizio approvato)• Si (bilancio intermedio approvato)

Bilancio completo (SP + CE + NI)

• SiPrincipi contabili

• SiApprovazione assemblea

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Acquisto azioni proprie

Art. 2357 cod. civ. – Acquisto delle proprie azioniLa società non può acquistare azioni proprie se non nei limiti degli utili distribuibili e delle riserve disponibili risultanti dall'ultimo bilancio regolarmente approvato. Possono essere acquistate soltanto azioni interamente liberate.L'acquisto deve essere autorizzato dall'assemblea, la quale ne fissa le modalità, indicando in particolare il numero massimo di azioni da acquistare, la durata, non superiore ai diciotto mesi, per la quale l'autorizzazione è accordata, il corrispettivo minimo ed il corrispettivo massimo.

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Acquisto azioni proprie

L'acquisto di azioni proprie, consentito secondo le modalità prima indicate, deve essere autorizzato dall'assemblea ordinaria.

Tale norma non lascia alcun dubbio interpretativo: alle società viene posto il limite dato dai valori risultanti dall'ultimo bilancio regolarmente approvato. Non è previsto un bilancio intermedio allorché si decida di acquistare azioni proprie. E' chiaro che nel caso in cui l'organo amministrativo proceda alla redazione di un bilancio intermedio questo dovrà essere sottoposto all'assemblea per l'approvazione.

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Acquisto azioni proprie

• Si (bilancio esercizio approvato)• Si (bilancio intermedio approvato)

Bilancio completo (SP + CE + NI)

• SiPrincipi contabili

• SiApprovazione assemblea

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Delibere di Fusione e ScissioneArt. 2501-quater cod. civ. – Situazione patrimoniale (FUSIONE)L'organo amministrativo delle società partecipanti alla fusione redige, con l'osservanza delle norme sul bilancio d'esercizio, la situazione patrimoniale delle società stesse, riferita ad una data non anteriore di oltre centoventi giorni al giorno in cui il progetto di fusione è depositato nella sede della società ovvero pubblicato sul sito Internet di questa.La situazione patrimoniale può essere sostituita dal bilancio dell'ultimo esercizio, se questo è stato chiuso non oltre sei mesi prima del giorno del deposito o della pubblicazione indicato nel primo comma, ovvero, nel caso di società quotata in mercati regolamentati, dalla relazione finanziaria semestrale prevista dalle leggi speciali, purché non riferita ad una data antecedente sei mesi dal giorno di deposito o pubblicazione indicato al primo comma.La situazione patrimoniale non è richiesta se vi rinunciano all'unanimità i soci e i possessori di altri strumenti finanziari che attribuiscono il diritto di voto di ciascuna delle società partecipanti alla fusione.

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Delibere di Fusione e ScissioneAssieme al progetto di fusione con le relazioni dell'organo amministrativo e degli esperti, e ai bilanci degli ultimi tre esercizi, occorre redigere le situazioni patrimoniali delle società che partecipano alla fusione. Dette situazioni patrimoniali sono redatte con l'osservanza delle norme sul bilancio d'esercizio e devono essere riferite ad una data non anteriore di oltre centoventi giorni dal giorno del deposito del progetto di fusione (art. 2501quater, comma 1, cod. civ.). La situazione patrimoniale può essere sostituita dal bilancio dell'ultimo esercizio se questo è stato chiuso non oltre sei mesi prima della data del summenzionato deposito (art. 2501quater, comma 2, cod. civ.).Per la dottrina prevalente e la prassi giurisprudenziale, la situazione patrimoniale deve esser costituita dallo stato patrimoniale e dal conto economico, in quanto essa consente di valutare compiutamente le società partecipanti alla fusione e le cause delle variazioni intervenute nel periodo di tempo successivo alla data di riferimento dell'ultimo bilancio approvato. Pur nel silenzio del legislatore e tenuto conto, peraltro, della giurisprudenza e della dottrina sul punto, è raccomandata la redazione della nota integrativa.La situazione patrimoniale può essere non redatta con l’unanimità dei soci.

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Delibere di Fusione e ScissioneArt. 2506-ter.cod. civ. – Norme applicabili (SCISSIONE)L'organo amministrativo delle società partecipanti alla scissione redige la situazione patrimoniale e la relazione illustrativa in conformità agli articoli 2501-quater e 2501-quinquies.La relazione dell'organo amministrativo deve inoltre illustrare i criteri di distribuzione delle azioni o quote e deve indicare il valore effettivo del patrimonio netto assegnato alle società beneficiarie e di quello che eventualmente rimanga nella società scissa. Quando la scissione si realizza mediante aumento di capitale con conferimento di beni in natura o di crediti, la relazione dell'organo amministrativo menziona, ove prevista, l'elaborazione della relazione di cui all'articolo 2343 e il registro delle imprese presso il quale tale relazione è depositata.Si applica alla scissione l'articolo 2501-sexies; la situazione patrimoniale prevista dall'articolo 2501-quater e le relazioni previste dagli articoli 2501-quinquies e 2501-sexies, non sono richieste quando la scissione avviene mediante la costituzione di una o più nuove società e non siano previsti criteri di attribuzione delle azioni o quote diversi da quello proporzionale.

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Delibere di Fusione e Scissione• No• Stato Patrimoniale + Conto economico• Si (se si utilizza ultimo bilancio approvato <180gg)

Bilancio completo (SP + CE + NI)

• SiPrincipi contabili

• No• Si (se si utilizza ultimo bilancio approvato <180gg)

Approvazione assemblea

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Bilanci straordinariI bilanci intermedi possono definirsi straordinari se legati ad eventi straordinari nella vita dell'impresa. Essi sono redatti con criteri di formazione e valutazione diversi dai bilanci d'esercizio ed hanno scopi diversi rispetto a questi ultimi.

Analizziamo i bilanci relativi ad una operazione di liquidazione:• Situazione contabile• Rendiconto della Gestione• Bilancio inziale di liquidazione

• Liquidazione• Trasformazione• Conferimenti

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Bilancio di liquidazioneArt. 2277cod. civ. – InventarioGli amministratori devono consegnare ai liquidatori i beni e i documenti sociali e presentare ad essi il conto della gestione relativo al periodo successivo all'ultimo rendiconto. I liquidatori devono prendere in consegna i beni e i documenti sociali, e redigere, insieme con gli amministratori, l'inventario dal quale risulti lo stato attivo e passivo del patrimonio sociale. L'inventario deve essere sottoscritto dagli amministratori e dai liquidatori.

Art. 2487-bis cod. civ. – Pubblicità della nomina dei liquidatori ed effettiLa nomina dei liquidatori e la determinazione dei loro poteri, comunque avvenuta, nonché le loro modificazioni, devono essere iscritte, a loro cura, nel registro delle imprese. Alla denominazione sociale deve essere aggiunta l'indicazione trattarsi di società in liquidazione.Avvenuta l'iscrizione di cui al primo comma gli amministratori cessano dalla carica e consegnano ai liquidatori i libri sociali, una situazione dei conti alla data di effetto dello scioglimento ed un rendiconto sulla loro gestione relativo al periodo successivo all'ultimo bilancio approvato. Di tale consegna viene redatto apposito verbale.

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Bilancio di liquidazioneOIC 5 – Fase preliquidatoria – SITUAZIONE DEI CONTI

La "situazione dei conti" alla data dell'effettivo scioglimento della società non coincide assolutamente con l'inventario iniziale di liquidazione né con il rendiconto della gestione, ma consiste nel tradizionale prospetto contabile volto a rappresentare l'ordinata esposizione dei saldi attivi e passivi dei vari conti tenuti dall'azienda, rilevati sino alla data di effetto dello scioglimento, desumibili dal bilancio di verifica, senza procedere ad alcuna scrittura rettificativa o di assestamento valutativo in generale.

L'utilità di questo prospetto è da ricercarsi nella immediata espressione contabile del patrimonio sociale alla data di effetto dello scioglimento e nella possibilità fornita dal documento di verificare l’operato degli amministratori nella breve fase preliquidatoria.

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Bilancio di liquidazioneOIC 5 – Fase preliquidatoria – RENDICONTO DELLA GESTIONECon il termine "rendiconto della gestione" il legislatore ha fatto riferimento ad un rendiconto della gestione relativo all’arco temporale compreso tra l'inizio del periodo amministrativo e la data di pubblicazione della nomina e dei poteri dei liquidatori. Deve essere predisposto secondo i principi contabili propri delle società in funzionamento, con particolare attenzione su alcune poste e ad alcuni criteri di valutazione quali:• Immobilizzazioni immateriali (nessuna ulteriore capitalizzazione)• Crediti – Attento e analitico accertamento del valore di realizzo• Rimanenze di magazzino – verifiche sulla presenza effettiva e sulle possibili

svalutazioni• Passività – emersione di eventuali passività per esecuzioni contrattuali con la necessità

di apertura di appositi fondi

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Bilancio di liquidazioneLa dottrina e la giurisprudenza classificano il Rendiconto della gestione come un vero e proprio bilancio di esercizio infrannuale, che riguarda la frazione di esercizio sociale intercorrente tra la chiusura dell'esercizio anteriore alla data di scioglimento della società e la data della pubblicazione nel registro delle imprese della nomina e dei poteri dei liquidatori, data quest'ultima da cui ha inizio - come detto - la "gestione liquidatoria".

Il rendiconto della gestione degli amministratori risulta costituito dai documenti ordinariamente previsti dal codice civile all'art 2423, ossia stato patrimoniale, conto economico e nota integrativa, da redigere nel rispetto dei criteri di iscrizione previsti dagli artt. 2424, 2425 e 2427 del codice civile. Il "rendiconto della gestione" non è soggetto ad approvazione, ma deve essere allegato al primo bilancio annuale di liquidazione.

Il rendiconto della gestione diventerà il punto di partenza per l’inventario di liquidazione.

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Rendiconto della gestione

•SiBilancio completo (SP + CE + NI)

•SiPrincipi contabili

•NoApprovazione assemblea

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Bilancio iniziale di liquidazionePer le società di capitali non sussiste una disposizione specifica in merito alla redazione di un "bilancio iniziale" di liquidazione. Tuttavia la sua necessità è desumibile indirettamente dall'art. 2490, comma 4, cod. civ., il quale precisa che "nel primo bilancio successivo alla loro nomina (ossia nel primo dei bilanci annuali di liquidazione) i liquidatori devono indicare le variazioni nei criteri di valutazione adottati rispetto all'ultimo bilancio approvato, e le ragioni e conseguenze di tali variazioni".Le finalità del bilancio iniziale di liquidazione sono strettamente legate alla funzione economica e giuridica della liquidazione, che è quella della trasformazione in denaro delle attività, dell'estinzione delle passività e della distribuzione fra i soci dell'attivo netto residuo. Tale bilancio è inoltre necessario per:• accertare la "situazione iniziale" del patrimonio dell'impresa• determinare il valore del patrimonio netto di liquidazione per determinare il risultato economico di liquidazione dei successivi esercizi, del capitale finale di liquidazione e quindi delle quote di riparto nette finali ai soci• stabilire se presumibilmente i fondi liquidi esistenti all'apertura della liquidazione e gli incassi derivanti dal realizzo delle attività saranno sufficienti ad estinguere le passività e coprire le spese e gli oneri di liquidazione tenuto conto anche delle sequenze temporali di incassi e pagamenti• indicare la qualità ed il valore degli elementi patrimoniali che simbolicamente gli amministratori "consegnano" ai liquidatori

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I criteri di redazione del bilancio iniziale di liquidazione possono variare in base alle decisione dei liquidatori di non mantenere o mantenere la «continuazione dell’attività» con il solo fine della conservazione del suo valore. Immobilizzazione immateriali

Oneri pluriennali: verranno tendenzialmente eliminatiCosti ricerca e sviluppo: verranno tendenzialmente eliminati (know how)Brevetti marchi: rimarranno iscritti solo se sarà possibile un possibile realizzoAvviamento: rimane iscritto solo nel caso di possibile vendita a valori superiori patrimonio

Ratei e risconti – verifica quali eliminare e quali recuperabiliCrediti – verifica e storno crediti inesigibiliRimanenze – verifica esistenza e valore di presunto realizzoFondi – verifica se sufficienti o da integrareCostituzione del Fondo per Costi e Oneri di Liquidazione (non sempre valutabile correttamente nel bilancio iniziale di liquidazione).Il bilancio inziale di liquidazione è composto solo da uno Stato Patrimoniale.

Bilancio iniziale di liquidazione

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Bilancio iniziale di liquidazione

•NoBilancio completo (SP + CE + NI)

•Si (OIC 5)Principi contabili

•NoApprovazione assemblea

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Roberto SpaggiariAttolini Spaggiari & AssociatiStudio Legale e Tributarioe-mail [email protected]. +39 (0522) 322888

Vi ringrazio per la partecipazione