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14 Settembre 2009 2009: Scudo Fiscale Ter La nuova edizione dello Scudo Fiscale: le opportunità per le persone fisiche e gli adempimenti degli intermediari Flavio Ravera Silvia Mascarello Presupposti oggettivi e soggettivi per l’attivazione dello scudo

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14 Settembre 2009

2009: Scudo Fiscale Ter

La nuova edizione dello Scudo Fiscale: le opportunità per le persone fisiche e gli adempimenti degli intermediari

Flavio RaveraSilvia Mascarello

Presupposti oggettivi e soggettivi per l’attivazione dello scudo

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I presupposti per attivare lo scudo

I presupposti soggettivi

I presupposti oggettivi

Chi è escluso

Che vi siano attività detenute all’estero

Che siano state violate le norme in materia di monitoraggio fiscale (Quadro RW)

Persone fisiche (oltre ai privati anche gli imprenditori individuali e i professionisti)

Enti non commerciali (compresi i Trust)

Società semplici e associazioni tra professionisti

Società in nome collettivo e accomandita

Enti commerciali

Società commerciali

Soggetti non residenti

Soggetti interessati

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I presupposti soggettivi – residenza fiscale

Art. 2, comma 2 del TUIR:

Si considerano residenti “le persone che per la maggior parte del periodo d’imposta sono iscritte nelle anagrafi della popolazione residente o

hanno nel territorio dello Stato il domicilio o la residenza ai sensi del codice civile”

Presunzione relativa di residenza per i cittadini italiani cancellati dalle anagrafi

della popolazione residente ed emigrati in Stati o territori aventi un regime fiscale

privilegiato (D.M. 4/5/99)

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I presupposti soggettivi – residenza fiscale

Verifica

Il requisito della residenza va verificato per il periodo d’imposta in corso alla data di presentazione della dichiarazione riservata e non necessariamente per i periodi precedenti.

Chiarimenti Circolare 24/E del 13 marzo 2002

Poiché Il requisito di residenza si acquisisce ex tunc nel corso del periodo d’imposta nel quale si verifica il collegamento territoriale rilevante ai fini fiscali, possono essere inclusi tra i soggetti interessati tutti coloro che, pur non risultando residenti alla data di presentazione della dichiarazione riservata, vengano successivamente ad acquisire detto requisito nel periodo d’imposta in corso alla data stessa.

Esempio

Soggetto non residente di iscrive all’anagrafe dei residenti a gennaio 2010.

Presenta la dichiarazione riservata a febbraio 2010.

Può aderire allo scudo fiscale in quanto per il periodo d’imposta 2010 sarà considerato residente fiscale in Italia.

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Soggetti interposti

Società localizzata in un Paese avente fiscalità privilegiata, non soggetta ad alcun obbligo di tenuta delle scritture contabili, in relazione alla quale lo schermo societario appaia meramente formale in modo da poter sostenere che la titolarità dei beni intestati alla società spetta in realtà al socio che effettua il rimpatrio (società panamensi,....)

Non essendo possibile fornire una definizione generalizzata della nozione di “interposta persona” l’Amministrazione ha fornito alcuni esempi

(Circolare 99/E del 2001)

Trust revocabile, per cui il titolare va identificato nel disponente o settlor

Trust non discrezionale, nei casi in cui il titolare puo’ essere identificato nel beneficiario

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I presupposti soggettivi

Attività detenute in comunione

Circolare 9/E del 2002 e Circolare 99/E del 2001:gli effetti dello scudo si estendono anche agli imponibili connessi ad attività detenute all’estero in comunione, ma solo nei confronti del soggetto che ha presentato la dichiarazione di emersione.

Eredi: circolare 99/E del 2001 e circolare 24/E del 2002

Esempio

De cuius deceduto dopo il 31/12/2008dichiarazione riservata presentata dagli eredi a nome del de cuius. Si ottiene la preclusione da accertamenti relativi ai redditi del de cuius per i quali gli eredi sarebbero solidalmente obbligati. No riservatezza.

De cuius deceduto prima del 31/12/2008dichiarazione riservata presentata dagli eredi a proprio nome. Si riservatezza.

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I presupposti oggettivi

Attività detenute all’estero

È necessario che il soggetto interessato detenga all’estero almeno al 31 dicembre 2008attività finanziarie e non.

Violazione monitoraggio fiscale

Devono essere state violate le norme in materia di monitoraggio fiscale (D.L. 167/90)

Come chiarito nella circolare 99/E del 2001 è preclusa la possibilità di aderire allo scudo “per i soggetti che abbiano osservato le disposizioni sul monitoraggio fiscale, ma abbiano violato unicamente gli obblighi di dichiarazione annuale dei redditi di fonte estera”.

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Il monitoraggio fiscale: D. L. 167/90

Monitorare gli investimenti all’estero detenuti da soggetti residenti

Monitorare i trasferimenti da e verso l’estero effettuati da soggetti residenti

Lo scopo della normativa la prevenzione di evasione fiscale

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Il monitoraggio fiscale: soggetti interessati

I soggetti interessati

Persone fisiche (oltre ai privati anche gli imprenditori individuali e i professionisti)

Enti non commerciali (compresi i Trust)

Società semplici e associazioni tra professionisti

Stessi soggetti che possono aderire allo

scudo

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Il monitoraggio fiscale

Adempimenti degli intermediari finanziari

Adempimenti e obblighi dei soggetti interessati al trasferimento

Adempimenti a carico di soggetti residenti e non residenti: importazione ed esportazione al seguito di denaro, titoli e valori mobiliari ad opera

Accrediti di denaro su conti di soggetti non residenti (DM. 8 agosto 1998)

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Il monitoraggio fiscale: intermediari coinvolti

Intermediari

Banche;

SIM;

Poste Italiane;

società finanziarie;

società fiduciarie;

stabili organizzazioni in Italia di intermediari non residenti;

ogni intermediario che per ragioni professionali effettua il trasferimento o comunque si interpone nella sua esecuzione

Intervento di più intermediari nel trasferimento oggetto di

monitoraggio fiscale

Rilevazione effettuata da quello che interviene per primo nell’operazione di trasferimento verso l’estero;

Rilevazione effettuata da quello che interviene per ultimo nell’operazione di trasferimento dall’estero

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Il monitoraggio fiscale: adempimenti intermediari

Intermediari devono

Mantenere evidenza dei trasferimenti da o verso l’estero di denaro, titoli o certificati in serie o di massa di importo superiore a Euro 10.000 effettuati, anche attraverso movimentazione di conti o mediante assegni postali, bancari e circolari per conto o a favore dei soggetti interessati.

Per controvalorizzare le operazioni in valuta si deve aver riguardo al cambio del giorno del trasferimento (cambio di riferimento Bankitalia)

oggetto di monitoraggio fiscale

Bonifici di denaro da e verso l’estero

Acquisti e vendite di titoli o valori mobiliari esteri

Non sono oggetto di monitoraggio gli acquisti e le vendite (comprese quelle a termine) di divise estere

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Il monitoraggio fiscale: adempimenti intermediari

Contenuto delle evidenze

Generalità/denominazione

Domicilio

Codice fiscale

Data/causale/importo

Conservazione dati

Le evidenze devono essere tenute a disposizione dell’amministrazione finanziaria per 5 anni e trasmesse annualmente (entro il 31 marzo dell’anno successivo)

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Il monitoraggio fiscale – adempimenti dei soggetti interessati – Quadro RW Modello UNICO

I trasferimenti da o verso l’estero, effettuati attraverso non residenti, senza il tramite di intermediari residenti, di denaro o attività finanziarie, se l’ammontare complessivo dei movimenti effettuati nel corso del periodo d’imposta risulta superiore a Euro 10.000

gli investimenti all’estero, ovvero le attività estere di natura finanziaria attraverso cui possono essere conseguiti redditi di fonte estera imponibili in Italia, di importo superiore a Euro 10.000 al termine del periodo d’imposta

I trasferimenti da, verso e sull’estero che nel corso del periodo d’imposta hanno interessato investimenti all’estero e attività estere di natura finanziaria purché di importo complessivamente superiore a Euro 10.000

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Sezione I Trasferimenti da o verso l’estero di denaro, certificati in serie o di massa o titoli attraverso non residenti, per cause diverse dagli investimenti esteri e dalle attività estere di natura finanziaria

Sezione II Investimenti all’estero ovvero attività estere di natura finanziaria al 31/12/2008

Sezione III Trasferimenti da, verso e sull’estero che hanno interessato gli investimenti all’estero ovvero le attività estere di natura finanziaria nel corso del 2008

Il monitoraggio fiscale – Quadro RWIl monitoraggio fiscale – Quadro RW

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Il monitoraggio fiscale – Quadro RWIl monitoraggio fiscale – Quadro RW

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Il monitoraggio fiscale - Trasporto al seguito di

denaro, titoli e valori mobiliari

Il monitoraggio fiscale - Trasporto al seguito di

denaro, titoli e valori mobiliari

I trasferimenti al seguito ovvero mediante plico postale o equivalente da e verso l’estero, da parte di residenti e non residenti, di denaro, titoli e valori mobiliari in lire o valute estere di importo superiore ad euro 10.000 o al relativo controvalore, devono essere dichiarati all’UIC (Ufficio Italiano Cambi).

Passaggi extracomunitari

Passaggi intracomunitari

Deposito della dichiarazione (DL 125/97) attestante l’entità del trasferimento al seguito presso una Banca ovvero presso un ufficio doganale, un ufficio postale o un comando della Guardia di finanza nelle 48 ore successive a ll’entrata o nelle 48 ore antecedenti l’uscita

Deposito della dichiarazione (DL 125/97) attestante l’entità del trasferimento al seguito presso gli uffici doganali di confine al momento del passaggio

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Attività detenute all’estero

Beni interessati all’emersione

Somme di denaro

Titoli (obbligazionari e azionari, quotati e non quotati)

Quote di società non rappresentate da titoli

Quote di OICVM

Immobili, Multiproprietà e quote di diritti reali. Per gli immobili qualora esista nello Stato in cui sono situati siano soggetti a tassazione ai fini delle imposte sui redditi sulla base di coefficienti catastali o presuntivi (ad esempio Belgio, Spagna, Paesi Bassi), oppure qualora siano locati o siano stati acquistati con liquidità esportata senza dichiarazione all’UIC.

Oggetti preziosi e opere d’arte (qualora siano produttive di reddito imponibile).

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Modalità operative a secondadel Paese dove sono detenutele attività da fare emergere

Attività in Paesi dell’Unione Europea e Paesi aderenti allo Spazio economico europeo che garantiscono uno scambio di informazioni

Attività in Paesi extra Unione Europea (escluso Norvegia)

PrecisazioniCosa si può fare

Si tratta di una dellenovità dello Scudo

2009

Il contribuente può optare. Oltre al rimpatrio sarà possibile mantenere all’estero le attività, con i conseguenti obblighi di dichiarazione. Al momento l’unico Paese del See che garantisce lo scambio di informazioni è la Norvegia.

Si tratta di una drastica misura di contrasto ai paradisi fiscali, consentendo l’emersione solo attraverso il rientro delle somme.

Rimpatrio fisico delle attività o loro regolarizzazione

Solo rimpatrio.

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Esempi

strumenti di investimento non armonizzati

I rendimenti verranno tassati in Italia in dichiarazione dei redditi da parte del contribuente (aliquota marginale) con conseguente perdita della riservatezza

Rimpatrio valuta estera

Le plusvalenze (e le minusvalenze) realizzate a seguito della cessione a pronti o del prelievo di valuta estera dal conto valutario sono fiscalmente rilevanti qualora nel periodo d’imposta la giacenza dei conti valutari complessivamente intrattenuti dal cliente sia risultata superiore al controvalore di 51.645,69 euro (pari a 100 milioni di lire) per almeno 7 giorni lavorativi consecutivi.Tali plusvalenze, a differenza di quelle su cessioni a termine di valuta o su strumenti derivati, non possono essere ricomprese, per espressa disposizione normativa, nel regime del risparmio amministrato, e pertanto devono essere inserite dal contribuente nella propria dichiarazione dei redditi (Mod. UNICO – Quadro RT), con conseguente perdita della riservatezza.

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Esempi

Paese UE Paese extra UE

Intestato a PF

Intestato a PGRimpatrio delle quote della società

Regolarizzazione delle quote della società

Regolarizzazione del valore dell’Immobile

Vendita dell’immobile o inserimento in una società e poi rimpatrio?

Immobili

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Esempi

Persona fisica

Immobile in Italia

soggetto estero interposto

Precisazioni

Risoluzione 134/E del 30 aprile 2002:“con riferimento agli immobili detenuti per il tramite di un soggetto interposto residente all’estero, si può sostenere che il presupposto della detenzione all’estero di attività di realizzi anche nel caso di esterovestizione di beni immobili posseduti da soggetti residenti in Italia per il tramite di soggetti esteri interposti che ne risultino formalmente intestatari”.