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14 LUGLIO 2015 Direzione Processo Legislativo Silvia Bertini Settore Studi Documentazione e Supporto Giuridico Legale Aurelia Jannelli InfolegCrpNews A cura di: Maria Morello, Maria Grazia Valente Realizzazione grafica: Francesca Mezzapesa

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14 LUGLIO 201

Direzione Processo Legislativo

Silvia Bertini

Settore Studi

Documentazione e

Supporto Giuridico Legale

Aurelia Jannelli

InfolegCrpNews

A cura di:

Maria Morello,

Maria Grazia Valente

Realizzazione grafica:

Francesca Mezzapesa

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SOMMARIO

AMBIENTE 3

Energia fotovoltaica – Incentivi 3

CONTRATTI 3

Segretezza degli atti di gara 3

Appalti pubblici – Anticorruzione 4

DIRITTO COSTITUZIONALE 5

La dimensione funzionale dei doveri pubblici 5

DIRITTO COMUNITARIO 5

L’Europa fra sovranità indecisa e ipertrofia 5

GIUSTIZIA 6

Diritti dei detenuti 6

INFORMATICA – DIGITALIZZAZIONE 7

Amministrazione Digitale 7

LAVORO 8

Revisioni dei contratti e delle mansioni 8

Conciliazione delle esigenze di vita e di cura, vita e lavoro 8

PRIVACY 9

Garante Privacy: donazione degli organi sulla carta d’identità 9

REGIONI 10

PDL n. 654 del 22 maggio 2015 della Regione Emilia Romagna “Istituzione della Commissioneregionale per la promozione della cultura della sicurezza, della legalità e per il contrasto ad ogniforma di criminalità organizzata e attività corruttiva” 10

PDL n. 264 del 6 giugno 2015 della Regione Lazio “Disposizioni in materia di mobilitymanagement aziendale” 11

Obiettivi e strumenti nella riforma costituzionale dello stato regionale 11

SANITA’ 12

Responsabilità professionale 12

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AMBIENTE

Energia fotovoltaica – Incentivi

Nella nota di commento intitolata“Controversie sugli incentivi per la produzionedi energia fotovoltaica: competente il giudiceamministrativo”, a cura di Giuseppe Cassano,Direttore del Dipartimento di ScienzeGiuridiche della European School OfEconomicics, pubblicato sulla rivista “IlQuotidiano per la P.A.”, (06/07/2015)reperibile sulla banca dati Nuova De Agostini,si evidenza che, il TAR Lazio, Roma, con lasentenza, non definitiva, Sez. III-ter, del 24giugno 2015, n. 8661, ha posto l’attenzionesu un argomento di grande attualità quale èquello delle tariffe incentivanti in tema dienergia pulita.Nel caso preso in esame, si rileva che, lasocietà ricorrente (titolare di un impiantofotovoltaico che fruisce delle tariffeincentivanti riconosciute in base all’art. 7, delD. Lgs n. 387 del 2003, e all’art. 25, comma10 del D. Lgs. n. 28 del 2011 e D.M. 19febbraio 2007, con i termini e le modalitàimpartite in una apposita Convenzione didiritto privato stipulata con il GSE), chiede insintesi sia l’accertamento del diritto di nonesercitare alcuna delle tre opzioni di riduzione(ex art. 26, comma 3, lett. a, b. c. del D.L. n.91 del 2014) dell’incentivo riconosciuto per laproduzione di energia elettrica da impiantofotovoltaico, sia il conseguente diritto di

considerare le condizioni contrattuali stabilitenelle convenzioni contratte con il G.S.E.L’adito Tar ha ritenuto che la controversia siasoggetta alla giurisdizione esclusiva del G.A.in base a quanto previsto dall’art. 133, lett o)del D. Lgs. n. 104 del 2010. Si precisa in talesentenza che ai sensi dell’art. 7, comma 2,del D. Lgs. n. 104 del 2010 cit. “per pubblicheamministrazioni, …, si intendono anche isoggetti ad esse equiparati o comunquetenuti al rispetto dei principi delprocedimento amministrativo”; in questoambito rientra anche il GSE in virtù dellecompetenze e prerogative pubblicistiche adesso attribuite dalla normativa vigente (tracui il D.Lgs. n. 28 del 2011 e i decretiministeriali di attuazione aventi ad oggetto ivari Conti Energia) in materia di impianti diproduzione di energia rinnovabile.Inoltre, il medesimo Tribunale, ritiene che,anche le domande di accertamento, propostecon il ricorso principale, rientrino nell’ambitodella giurisdizione esclusiva del G.A.Detto Tribunale definendo parzialmente ilgiudizio, ne ha affermato la propriagiurisdizione e respinto l’eccezione sollevatadalla parte resistente, d’inammissibilitàdell’azione di accertamento proposta dallaricorrente.

CONTRATTI

Segretezza degli atti di gara

Nella nota di commento intitolata “Scorrettaconservazione degli atti di gara: solo se c’èmanomissione di plichi”, a cura di FedericoGavioli, revisore legale dei conti e giornalistapubblicista, pubblicato sul Quotidiano Legaledell’Ipsoa (07/07/2015), si evidenzia che,nelle procedure di gara il requisito dellasegretezza delle offerte, in relazione allascorretta conservazione degli atti di gara, havalore solo se sussistono elementi dimanomissione o alterazione dei plichi. Lo ha

sancito il Consiglio di Stato, con l’emanazionedella sentenza, Sez. V del 16 giugno 2015, n.2937. Pertanto è da respingere il ricorso diuna SRL che sosteneva che vi fosse stata unascorretta conservazione degli atti di gara cheaveva compromesso il risultato finaledell’aggiudicazione.Nel testo, si distinguono, i seguenti punti: ilcontenzioso; l’integrità delle buste delleofferte; l’analisi del Consiglio di Stato.

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Il caso di specie, prende avvio, con ricorsopresentato presso il Tribunale amministrativodi una SRL, la quale impugnava il secondoprovvedimento di aggiudicazione definitiva,emanato dal Consiglio di Amministrazione diuna società che gestiva l’acquedottocomunale, con il quale era stata aggiudicataad una SRL concorrente l’esecuzionedell’appalto relativo ai lavori di rifacimento edadeguamento della rete idrica di un Comune.L’impugnativa concerneva una serie diprovvedimenti, tra i quali, quello diaggiudicazione definitiva della gara e tutti iverbali predisposti dalla Commissionegiudicatrice. Il Tar procedendo all’esame delricorso, lo dichiarava inammissibile. Avversola sentenza sfavorevole detta SRL, in proprioe nella qualità di capogruppo mandatariadell’associazione temporanea, unitamente adaltra società ha proposto il ricorso in appello.

Il Consiglio di Stato condivide quantosostenuto nel giudizio di primo grado, inparticolare osserva che dagli atti di causa especificamente dal verbale datato 16novembre 2011, si evince la regolarità delladocumentazione presentata dall’associazione,per altro è necessario considerare che illegale rappresentante della SRL ricorrente erapresente alla seduta, e non ha fatto risultarea verbale alcuna dichiarazione e nemmeno haripreso quanto avvenuto in quella sede neisuccessivi atti.Soprattutto, il suddetto verbale non è statoimpugnato per querela di falso, per cui le sueattestazioni devono essere ritenute veritiere.Pertanto non essendo emerse manomissionidi sorta o alterazione dei plichi degli atti digara, detto Organo ha dichiarato non fondatoil ricorso e quindi lo ha respinto.

Appalti pubblici – Anticorruzione

Nell’approfondimento intitolato “Linee guidaAnac per società ed enti di diritto privatocontrollati da pubbliche amministrazioni edenti pubblici economici”, a cura di MauroAlovisio, avvocato, pubblicato sulla rivista “IlQuotidiano per la P.A.” (08/0/7/2015),reperibile sulla banca dati Nuova de Agostini,si sottolinea che l’Autorità NazionaleAnticorruzione (Anac) ha emanato, dopo averpromosso una consultazione pubblica on line,le linee guida anticorruzione e trasparenzaper le società e gli enti di diritto privatocontrollati e partecipati dalle pubblicheamministrazioni e gli enti pubblici economicie, nel contempo, ha fornito indicazionispecifiche avvalendosi di strumenti diprevenzione e trasparenza diretti ed energici(Det. 17 giugno 2015, n. 8 dell’Anac). Lemedesime sono rivolte anche alleamministrazioni controllanti, vigilanti chesono tenute ad attivarsi per assicurare epromuovere, in relazione al tipo di controllo opartecipazione, l’adozione di misure diprevenzione e di trasparenza. Le medesimeconcernono il quadro normativo e fornisconoalcune indicazione interpretative di caratteregenerale e approfondiscono i profiliriguardanti: - le società in controllo pubblico;

- le società a partecipazione pubblica non dicontrollo; - gli altri enti di diritto privatocontrollati e partecipati; - gli enti pubblicieconomici.Le Linee guida sono finalizzate ad orientare lesocietà e gli enti nell'applicazione dellanormativa di prevenzione della corruzione edella trasparenza ed a superare l'approccio dimero adempimento teorico e burocratico, alfine di adottare strumenti di prevenzionemirati e incisivi in relazione ad ogni realtàorganizzativa dei singoli enti. Le Linee guidacostituiscono un documento utile in quantosecondo ANAC, il quadro normativo della L. n.190 del 2012 e dei relativi decreti diattuazione, è particolarmente complesso, noncoordinato, fonte di incertezze interpretativee non tiene adeguatamente conto delleesigenze di differenziazione in relazione aisoggetti, pubblici e privati, a cui si applica.Esse, soprattutto richiamano l’attenzionedegli enti sulle attività di vigilanza svoltedall’Anac. Inoltre, le medesime stabilisconoprecise scadenze, adempimenti ed i principaliadattamenti degli obblighi di trasparenzacontenuti nel D. Lgs. n. 33 del 2013 per lesocietà e gli enti di diritto privato controllati opartecipati da pubbliche amministrazioni.

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DIRITTO COSTITUZIONALE

La dimensione funzionale dei doveri pubblici

Nello studio intitolato “Appunti per uno studiosulla dimensione funzionale dei doveripubblici”, a cura di Francesco Rimoli,professore ordinario di istituzioni di dirittopubblico presso l’università di Teramo, sisottolinea che, in questi ultimi anni, staemergendo un particolare interesse per ilruolo e la funzione dei doveri costituzionaliinscritti nel testo costituzionale incontrapposizione a quello dei diritti. Infattiquesti ultimi non potrebbero essere garantitisenza il rispetto di un nucleo consistente didoveri, i quali costituiscono l’essenzadell’obbligazione politica e, nel contempo, ilpresupposto primario della convivenza civile,in stretta connessione al principio disolidarietà.Nel testo l’autore si sofferma sui seguentipunti: la costituzione dei diritti e quella deidoveri; comunitarismo, liberismo, doveri; laprospettiva di Habermasse: la cooriginarietàdi autonomia pubblica e privata; - il

paradigma dei diritti fondamentali nellaprospettiva di Luhmann; la concezionefunzionale dei diritti fondamentali e la suaapplicabilità ai doveri pubblici ed i doverinella crisi della democrazia.A parere dell’autore, compito dello studiosodel diritto non è quello di giudicare, maosservare, descrivere e cercare dicomprendere; in tal senso la prospettivafunzionalistica fornisce strumenti preziosi, chenon vanno ignorati. Starà poi alla coscienza diciascun cittadino tramite la tutela del preziosoparadigma dei diritti fondamentali, far sì chegli spazi di libertà individuali, e con essi lamedesima democrazia, non siano invecesoffocati dall’inflessibile gioco dei ruoli e dellefunzioni.Il testo dello studio è reperibile al seguenteindirizzo:http://www.federalismi.it/ApplOpenFilePDF.cfm?artid=29837&dpath=document&dfile=01072015115353.pdf&co

DIRITTO COMUNITARIO

L’Europa fra sovranità indecisa e ipertrofia

Nel commento intitolato “L’Europa frasovranità indecisa e ipertrofia. Sciogliere lesovrapposizioni per un’Europa più snella?”, acura di Romano Ferrari Zumbini, professoredi storia del diritto alla LUISS Guido Carli,l’autore evidenzia la diversità di valori che sisono venuti a creare nei riguardi dell’Europadal dopoguerra ad oggi e cerca di indagarnele motivazioni. Infatti, afferma che labandiera dell’Unione Europea non riesce piùad emozionare, mentre, invece quella degliStati Nazionali riesce ancora in modoadeguato in tale intento. Il problema è capire il

perché di questa differenza forse un amoreviscerale verso le bandiere nazionali e nonaltrettanto verso la bandiera Europea? ci sichiede cosa rappresenta veramente la

bandiera europea? A parere dell’autore ilproblema è da attribuirsi al profilo culturale.Infatti l’Europa fornisce un‘immagine riduttivaquando si presenta solo più come lostrumento per finanziare l’agricoltura ed iprogetti di ricerca, infatti non è con la BCE eil QE che si creano realmente i valoricondivisi. Oggi si valuta l’Europa sulla basedei PIL annuali, delle quotazioni dell’Euro, maquesta è un’operazione ineluttabilmenteperdente. A parere dell’autore, gli spunti diriflessione che ne conseguono sonoessenzialmente due: 1) superare il dogmadella rigidità costituzionale; 2)cancellare lesovrapposizioni istituzionali. La rigidità fuconquista del XX Secolo, ribadita dalcostituzionalismo post-bellico, ma

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attualmente nel XXI Secolo, l’Europa habisogno di un’assemblea costituente.A parere dell’autore per porre soluzione aiproblemi che affliggono l’Europa la possibilesoluzione si rinviene nell’avere il coraggio dismantellare qualcosa o al centro o inperiferia. Nel politicamente corretto sipersegue costantemente il rafforzamentocontinuo della struttura europea, senza peròrecidere il cordone ombelicale degli Statinazionali. E’ estremamente importanteriflettere sull’attuale monopolio delcostruttivismo tecnocratico e chiedersi se nonsarebbe meglio tornare ad essere più'semplicemente' un progetto politico, facendo

i conti con il problema della democrazia erecuperare una sovranità chiara e convinta.Altra soluzione ipotizzabile: avere il coraggiodi decidere cosa dovrà essere il diritto inavvenire.Il testo del commento è reperibile alseguente indirizzo:http://www.federalismi.it/ApplOpenFilePDF.cfm?artid=29839&dpath=document&dfile=02072015123341.pdf&content=L%27Europa+fra+sovranit%C3%A0+indecisa+ed+ipertrofia.+Sciogliere+le+sovrapposizioni+per+un%27Europa+pi%C3%B9+snella?+-+stato+-+dottrina+-+

GIUSTIZIA

Diritti dei detenuti

In materia si pubblicano i seguenti commenti,pubblicati sulla rivista:www.costituzionalismo.it

“La determinazione e i diritti dei detenuticome tema costituzionalistico”, a cura diMarco Ruotolo, professore ordinario di dirittocostituzionale presso l’università di Roma Tre,nel testo l’autore illustra le motivazioni chel’hanno indotto a scegliere la detenzionequale oggetto del fascicolo monografico dellaRivista sopracitata. In particolare, egli sisofferma sull’apporto che il costituzionalistapuò fornire nell’affrontare il tema dei dirittidei detenuti.

“La riforma della riforma penitenziaria: unnuovo approccio ai problemi di sempre”, acura di Glauco Giostra, professore ordinariodi procedura penale presso l’università “LaSapienza” di Roma, l’autore evidenzia che, aquarant’anni dalla riforma penitenziaria, è indiscussione attualmente un disegno di leggedelega per la sua modifica, teso a dareeffettività alla finalità rieducativa della pena.Tuttavia, la storia della legislazionepenitenziaria dimostra, come ad ogniapertura verso una visione non carcero-centrica dell’esecuzione penale segua unasorta di “risacca legislativa”, che introducelimiti e preclusioni, che non permettono di

predisporre un programma individualizzato digraduale inserimento.

“Dalla chiusura degli Ospedali psichiatricigiudiziari alla (possibile) eclissi della penamanicomiale”, a cura di Andrea Pugiotto,professore ordinario di diritto costituzionalepresso l’università di Ferrara, nel commentosi rileva che, dopo ripetuti rinvii, la legge n.81 del 2014, stabilisce nella data del 31marzo 2015 la chiusura di sei Ospedalipsichiatrici operanti in Italia. Allasoppressione si accompagna l’introduzione diun corpo normativo inedito che seintegralmente applicato può trasformare lamisura di sicurezza detentiva, da inumana edegradante, in legale eccezione.

“Se la montagna non viene a Maometto. Lalibertà religiosa in carcere alla prova delpluralismo e della laicità”, a cura di ElisaOlivito, ricercatrice confermata di dirittocostituzionale presso l’università “LaSapienza” di Roma, nel quale l’autricericostruisce l’evoluzione dell’ordinamentopenitenziario nella garanzia dei diritti dilibertà religiosa dei detenuti e, sottolinea nelcontempo come, nonostante alcune riforme,esistano tuttora diverse discrasie nellecondizioni per lo svolgimento del lorotangibile esercizio. Si rilevano soprattutto le

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disparità che ancora permangono nel livello ditutela della libertà di culto e dell’assistenzaspirituale e l’impossibilità di darnegiustificazione tramite un criterio numerico.

I testi dei commenti sono reperibili alseguente indirizzo:http://www.costituzionalismo.it/

INFORMATICA – DIGITALIZZAZIONE

Amministrazione Digitale

Nell’articolo intitolato “Internet for JOBS”: unprogetto per le competenze digitali”, a cura diMichele Iaselli, funzionario del Ministero dellaDifesa, docente di informatica giuridica allaLUISS - Roma e alla Federico II° - Napoli,pubblicato sulla rivista “Il Quotidiano per laP.A.”, (08/07/2015), si rileva che, ilsopracitato progetto, rientrante nell’ambitodella coalizione nazionale per le competenzedigitali, si prefigge l’obiettivo di mettere icittadini italiani in condizione di saperleggere, scrivere, contare e comunicare indigitale. Il medesimo si colloca in un contestonazionale, nell’ottica del Lifelong Learning.Il progetto è interamente originale (in quantonon esistono precedenti) e interamentereplicabile da chiunque vi abbia interesse(con l’osservanza della licenza CC – BY – NC– SA 3.0).Il Progetto si articola in sei interventi:_ Percorso GOOGLE CHROME | 12 Lezioni_ Percorso GOOGLE SEARCH | 6 Lezioni_ Percorso GOOGLE MAIL | 12 Lezioni_ Percorso GOOGLE DOCS | 12 Lezioni_ Percorso LibreOFFICE - Writer | 12 Lezioni_ Percorso LibreOFFICE - Calc | 12 Lezioni.I Percorsi vengono realizzati e portati aregime nell'arco temporale 2015-2020.Le fasi e le milestone vengono identificatecon le date di inizio della prima edizione deisingoli percorsi:_ Percorso GOOGLE CHROME | 12 gennaio2015

_ Percorso GOOGLE SEARCH | 06 luglio 2015_ Percorso GOOGLE MAIL | 02 novembre2015_ Percorso GOOGLE DOCS | 11 gennaio 2016_ Percorso LibreOFFICE - Writer | 16 gennaio2016_ Percorso LibreOFFICE - Calc | 04 aprile2016.

Il progetto “Internet for Jbos” è proposto daDIDASCA, un’associazione non profit conpersonalità giuridica avente come scopo lapromozione della cultura e della formazionedella persona nell’ottica del Lifelong Learning.Gli interventi di cui sopra fanno parte di unPledge che DIDASCA ha assunto nei confrontidella Gran Coalition For Digitals Jobs creatadalla Commissione Europea.Inoltre, come risorse umane DIDASCAimpiega direttamente 7 persone, tuttealtamente qualificate. Si rammenta che allarealizzazione del medesimo partecipanoanche 200+ membri della DIDASforce – TaskForce for Innovation in Education.I soggetti cui è destinato il progettoconcernono: - i Knowledge WorKer cheprestano servizio nella PubblicaAmministrazione e nelle Aziende Private etutti ali altri cittadini italiani di ogni età,occupati o non, già usciti dal circuitoeducativo.

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LAVORO

Revisioni dei contratti e delle mansioni

Nell’articolo intitolato “Le principalidisposizioni per gli Enti Locali del D. Lgs. n.81/2015, revisione dei contratti e dellemansioni”, a cura di Arturo Bianco, si rilevache il D. Lgs. n. 81 del 2015 “Disciplinaorganica dei contratti di lavoro e revisionedella normativa in tema di mansioni, a normadell’art. 1, comma 7, della L. 10 dicembre2014, n. 183, c.d. Jobs Act”, detta le seguentidisposizioni per gli Enti locali: il divieto distipulare contratti di collaborazionecoordinata e continuativa da parte di tutte leP.A. a partire dal 1 gennaio 2017; ilsuperamento dei contratti a progetto; ladisposizione delle norme sul part-time; iltempo determinato; la somministrazione e ilsalario accessorio e l’estensione alla P.A. dellapossibilità di utilizzare l’apprendistato.Per quanto concerne il primo punto e cioè icontratti di COCOCO ed a Progetto si sancisceche i contratti a tempo indeterminato sono laforma comune di rapporto di lavoro e che dalprossimo anno, vi sono drastiche limitazionidella possibilità di disporre il conferimento diincarichi di collaborazione, con ilsuperamento del lavoro a progetto. Inproposito, si informa che, nelle P.A. maturadal 1 gennaio 2017 il divieto di conferireincarichi di COCOCO.

Un altro punto di fondamentale importanza èquello relativo al part-time, che va redatto informa scritta e deve indicarne tutti glielementi. E’ prevista la possibilità di svolgerelavoro supplementare e cioè un aumentodell’impegno entro un limite massimo di 36ore. In mancanza del contratto collettivo siapplica il tetto massimo del 25% dell’orario,ma solamente per comprovate cause di tipolavorativo, di salute, familiari o di formazioneprofessionale. Queste prestazioni sonoretribuite con un aumento del 15% dellaretribuzione globale di fatto, comprensivadella incidenza della retribuzione del lavorostraordinario ed è prevista la possibilità dicontrattare clausole elastiche sul- l’aumentodelle prestazioni e sulla loro collocazionetemporale.Per quanto concerne, invece, il tempodeterminato sono confermate la duratamassima di 36 ore e la necessità che iltermine risulti per iscritto, nonché l’obbligo diinformazione ai soggetti sindacali.Il testo dell’articolo è reperibile al seguenteindirizzo:http://www.marcoaurelio.comune.roma.it/asp/MADoc.asp?IdT=24&IdD=5154

Conciliazione delle esigenze di vita e di cura, vita e lavoro

Nell’articolo intitolato “Le principali previsioniper gli Enti Locali del D. Lgs. n. 80/2015 intema di conciliazione delle esigenze di cura,vita e lavoro”, a cura di Arturo Bianco, sisottolinea che, le principali disposizionicontenute nel D.Lgs. n. 80 del 2015 “Misureper la conciliazione delle esigenze di cura, divita e di lavoro, in attuazione dell’art. 1,commi 8 e 9, della L. 10 dicembre 2014, n.183” possono essere così riassunte:ampliamento del divieto di adibire le madri edi padri al lavoro notturno, allungamento finoa 12 anni della età entro cui i genitoripossono fruire dei congedi parentali;estensione dei benefici ai genitori dei bambiniadottivi ed affidati; maggiore tutela per le

lavoratici che hanno un contratto dicollaborazione coordinata e continuativa,nonché disposizioni per incentivare iltelelavoro e i congedi previsti per le donnevittime di violenze di genere.Nel testo, l’attenzione dell’autore vienefocalizzata su due punti principali: le normesulla maternità e paternità e le altredisposizioni.Per quanto concerne il primo punto, sirammenta che l’art. 2 vieta di fare lavorare ledonne durante i giorni non goduti prima delparto e prevede il cumulo degli stessi con glialtri giorni spettanti anche se in tale modo sisuperano i 5 mesi complessivi previsti comecongedo di maternità.

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Il medesimo articolo permette anche dichiedere la sospensione del congedo per iperiodi successivi in caso di ricovero delbambino in una struttura per una volta solaper figlio e previa certificazione medica dellaidoneità alla ripresa del lavoro. L’art. 3,invece, fissa il diritto a ricevere la indennità dimaternità anche in caso di licenziamento percolpa grave e di ultimazione della prestazioneper la quale la lavoratrice è stata assunta orisoluzione per scadenza del termine.Per quanto attiene il secondo punto, l’art. 23,prevede la possibilità di escludere dalcomputo dei limiti numerici i dipendenti cheutilizzano il telelavoro in virtù dei contratticollettivi per la conciliazione dei tempi di vitae di lavoro. Invece, l’art. 24, inserisce icongedi per le donne vittime di violenza digenere. Le dipendenti che sono inserite neipercorsi di protezione in quanto sono statevittime di violenza di genere hanno il diritto di

astenersi fino a 3 mesi. Le COCOCO che sitrovano in simile condizione hanno il dirittoalla sospensione del rapporto contrattualefino a 3 mesi. Di prassi però è opportunocomunque dare un preavviso di almeno 7giorni. Per la fruizione di questo congedo siha diritto al trattamento economico ingodimento per le voci fisse e continuative,con diritto alla contribuzione figurativa ai finiprevidenziali. Il periodo è computato a tuttigli effetti ai fini dell’anzianità, delle ferie, della13° mensilità e del trattamento di finerapporto.Si rammenta in proposito che ilprovvedimento è entrato in vigore il 25giugno 2015.Il testo dell’articolo è reperibile al seguenteindirizzo:http://www.marcoaurelio.comune.roma.it/asp/MADoc.asp?IdT=24&IdD=5155

PRIVACY

Garante Privacy: donazione degli organi sulla carta d’identità

Nell’articolo intitolato “Garante Privacy: sì allamanifestazione di volontà di donazione diorgani sulla carta d’identità”, a cura delladr.ssa Francesca Russo, si rileva che ilGarante della Protezione dei dati personalicon il provvedimento emesso il 4 giugno2015, n. 333, ha pronunciato parere positivocirca la facoltà di inserire sulla carta d’identitàil consenso o il diniego alla donazione diorgani o di tessuti in caso di morte.Si rammenta che, le linee guida redatte dalMinistero della Salute e dal Ministerodell’Interno indicano le modalità operative eorganizzative per dare compimento allanormativa che apporta questa nuovamanifestazione di volontà del cittadino, che èda considerarsi una facoltà e non un obbligo.Qualora venga espressa tale volontà, lamedesima è destinata a confluire nel SistemaInformativo Trapianti (SIT) che raccoglie inun’unica banca dati le predette dichiarazioni.L’inserimento di queste informazioni nel SIT,a parere del Garante, sono volte a rispettarele volontà del soggetto, garantendo pertanto,un efficiente funzionamento della rete deitrapianti. Infatti al SIT, sono collegati oltre al

Centro Nazionale Trapianti, anche i Centriregionali ed interregionali per i Trapianti e leAziende sanitarie locali ed esso vieneconsultato 24 ore su 24 dai centri per itrapianti con riferimento a ciascun soggettopotenziale donatore, allorchè quest’ultimo siaassoggettato ad accertamento di morte.Il soggetto interessato alla donazione degliorgani, all’atto del rilascio o del rinnovo dellacarta d’identità, dovrà fornire il relativoconsenso o diniego, presso il competenteufficio comunale, sottoscrivendo la relativadichiarazione espressa nel modulo allegatoallo stesso schema che contiene anche leindicazioni sul trattamento dei dati personalida rilasciare all’interessato in adempimentodell’obbligo di informativa previsto dal Codice.La medesima deve essere registratadall’ufficiale dell’anagrafe insieme ai datiraccolti nella procedura per l’emissione o ilrinnovo della carta d’identità. Per quantoconcerne i cittadini iscritti nell’anagrafe degliitaliani residenti all’estero (A.I.R.E.), infine, èprecisato nel provvedimento, che questipotranno esprimere la propria volontà alladonazione attraverso le altre modalità

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previste dalla normativa sui trapianti di organie tessuti.

Il testo dell’articolo è reperibile al seguenteindirizzo:http://www.filodiritto.com/news/2015/garante-privacy-s-alla-manifestazione-di-volont-di-donazione-di-organi-sulla-carta-di-identit.html

REGIONI

PDL n. 654 del 22 maggio 2015 della Regione Emilia Romagna “Istituzione dellaCommissione regionale per la promozione della cultura della sicurezza, della legalità eper il contrasto ad ogni forma di criminalità organizzata e attività corruttiva”

Si rammenta in proposito, che lo Statutodell'Emilia-Romagna, all'art. 2, comma 1, lett.d) prevede, tra gli obiettivi prioritari cui laRegione ispira la propria azione, “il rispettodella persona, della sua libertà, della suaintegrità fisica e mentale e del suo sviluppo”,all’art. 5. comma 1, lett. a) “tutelare la libertàdi iniziativa economica e la promozione dellasua funzione sociale”. Obiettivi che lacriminalità organizzata di ogni genere e ifenomeni corruttivi mettono a dura prova.Sempre lo statuto all’art. 28, comma 5°,stabilisce che “L’Assemblea organizza i proprilavori istituendo Commissioni permanenti”.Si avverte la necessità in detta Regione di unorganismo Assembleare che possainterfacciarsi con la Commissione nazionaleAntimafia e con altre commissioni regionali,quali quella della Lombardia, del Piemonte,dell’Umbria, tenuto conto che per combatterela criminalità organizzata è fondamentalel’unità delle istituzioni in un rapporto direciprocità che consenta di fare sistema, cosìcome, dall’altro lato, fa sistema la medesimacriminalità organizzata.Pertanto, la Regione Emilia Romagna con lapresente proposta vuole provvedereall’istituzione di una Commissione volta apromuovere il contrasto alla criminalità

organizzata di ogni genere e alla corruzione,ritenendo che unire entrambi i fronti,evitando di tenerli distinti, possa aiutare efacilitare l’affermazione del principio dilegalità, tenendo in considerazione il fatto cheè attraverso i fenomeni corruttivi che lacriminalità organizzata condiziona leistituzioni e la politica il più delle volte.La proposta di legge in oggetto consta di 6articoli: all’art. 1 vengono previste le finalitàdella Commissione; all’art. 2, invece, se neindividuano le relative competenze; all’art. 3,la composizione ed il funzionamento dellaCommissione; mentre all’art. 4, viene favoritoil confronto e la collaborazione con autoritànazionali ed extranazionali in vista dellamigliore conoscenza dei fenomeni mafiosi e diogni altro genere di criminalità organizzata efenomeni corruttivi. All’art. 5, è prevista lanorma finanziaria in cui l’istituzione dellaCommissione è contemplata senza oneri per ilbilancio regionale, mentre all’art. 6 ne èprevista la sua entrata in vigore.Il testo della proposta è reperibile al seguenteindirizzo:http://demetra.regione.emilia-romagna.it/al/monitor.php?vi=att&urn=er:assemblealegislativa:progettodilegge:2015;654

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PDL n. 264 del 6 giugno 2015 della Regione Lazio “Disposizioni in materia di mobilitymanagement aziendale”

Con la presente proposta si intende integraree applicare alla particolare realtà regionaledel Lazio la disciplina delle attribuzioni ecompetenze della figura del MobilityManegement aziendale così come lamedesima è stata definita dal Decreto delMinistero dell’Ambiente del 27 marzo 1998(mobilità sostenibile nelle aree urbane). Talefigura, definito anche responsabile dellamobilità, nasce dall’esperienza di mobilitàsostenibile per la diminuzione dell’impattoambientale originato dai veicoli privati neglispostamenti casa-lavoro e viceversa. Lamedesima, deve essere adottata dagli entipubblici con più di 300 dipendenti per unitàlocale così come dalle imprese concomplessivamente oltre 800 dipendenti.L’adozione di detta figura è obbligatoria e adessa è preposto la funzione di ottimizzare glispostamenti sistematici dei dipendenti al finedi ridurre i costi dell’auto privata, utilizzando,tra l’altro strumenti come il piano spostamenticasa-lavoro (PSCL) con cui si cercanosoluzioni di trasporto alternativo a ridottoimpatto ambientale come ad esempio, caarpooling, car sharing, bike sharing ed altreforme.

Le finalità perseguite dalla proposta di leggein esame sono le seguenti: - coordinare leiniziative e le politiche rivolte all’ottenimentodi una significativa diffusione di modalità ditrasporto ecocompatibili ed alternativeall’utilizzo dei veicoli privati; - vigilare sullecriticità del traffico veicolare e promuoverel’adozione di forme di mobilità alternativemediante il monitoraggio costante difenomeni e tendenze nella materia deglispostamenti casa-lavoro, e l’emissioneperiodica di linee-guida alla luce delleurgenze viva via registrate e delle opzionirese possibili anche dall’avanzamentotecnologico; - migliorare la mobilità dellezone in cui risiedono insediamenti industrialio commerciali particolarmente sfavorite, sottoil profilo della prossimità a centri abitati e deicollegamenti con i centri urbani,promuovendo accordi finalizzati aldecongestionamento del traffico veicolare.Il testo della proposta di legge è reperibile alseguente indirizzo:http://atticrl.regione.lazio.it/allegati/propostelegge/TESTI_PROPOSTI/PL%20264.pdf

Obiettivi e strumenti nella riforma costituzionale dello stato regionale

Nell’approfondimento intitolato “La difficilecoerenza tra obiettivi e strumenti nellariforma costituzionale della forma di statoregionale e un mito da abbandonare”, a curadi Marcello Cecchetti, professore ordinario diistituzioni di diritto pubblico pressol’università di Sassari, si sottolinea che,l’analisi delle prospettive di revisione delTitolo V della Parte II della nostraCostituzione adesso formalizzate nel testo delD.D.L. costituzionale n. 1429-B, approvato, insede di prima deliberazione, dalla Camera deideputati il 10 marzo scorso, non possa fare ameno di muovere da una riflessione onestaed obiettiva dell’oggetto che ci si prefigge diriformare e cioè che, il testo costituzionalereso dalla riforma del 2001, nei suoi obiettividi fondo abbia ricevuto una spinta contro

riformatrice, almeno su due piani distinti: daun lato, quello del quadro normativoconcernente il piano dell’autonomiafinanziaria degli enti territoriali sub-statali, aseguito della legge costituzionale n. 1 del2012 e della legge rinforzata n. 243 del 2012;dall’latro quello degli approdi spiccatamentecentralisti cui è pervenuta la giurisprudenzacostituzionale negli ultimi cinque anni. Due,quindi gli approcci che ne derivano: il primo,volto a favorire, il completamento e larazionalizzazione della spinta contro-riformatrice rispetto al 2001; il secondo, oggi,teso a riconfermare e rilanciare lo spirito dellariforma per approntare mezzi e strumenti ingrado di attuarla pienamente, colmando lelacune e nel contempo eliminandone leaporie, al fine di renderla veramente

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effettiva. Proprio su tale punto emerge ungrande equivoco di fondo.Nel testo l’autore pone l’attenzione suiseguenti punti: - l’orientamento del testo diriforma e il grande equivoco che neconsegue; - il nuovo riparto della potestàlegislativa alla luce dei veri obiettivi dellariforma ed infine, la rinuncia definitiva al mito

della competenza legislativa residuale affidataalle Regioni.Il testo dell’approfondimento è reperibile alseguente indirizzo:http://www.federalismi.it/ApplOpenFilePDF.cfm?artid=29836&dpath=document&dfile=01072015115148.pdf&c

SANITA’

Responsabilità professionale

Nel commento intitolato “Colpa medica:inquadramento normativo e questioniinerenti”, a cura di Giovanna Visintini, emeritodell’università di Genova, pubblicato sulQuotidiano Giuridico dell’Ipsoa, (06/07/2015)si rileva che, la finalità principale del c.d.Decreto Balduzzi (D.L. 13/09/2015 n. 158) edella relativa legge di conversione (L. 8novembre 2012, n. 189) è risultata esserequella del riordino dei principi a cui si devonoassoggettare coloro i quali esercitano leprofessioni sanitarie e le strutture mediche,nell’ottica di tutelare i pazienti (cosa stabilitacostituzionalmente), senza accondiscenderead eccessive estensioni della responsabilità,civile e penale, anche monitorando i rischisanitari e distribuendo i rischi traprofessionisti e gestori delle strutture; questiultimi, peraltro governabili anche tramite ilricorso all’assicurazione, all’autoassicurazionee ad altri strumenti, che il disegnocomplessivo avrebbe dovuto tenere in debitaconsiderazione e, che, purtroppo, così non hafatto. Il sopracitato Decreto ha fattoinsorgere un vivace dibattito sia sul versantepenale che in quello civile della responsabilitàmedica nel tentativo, di porre un freno altrend giurisprudenziale in atto, con lefrequenti condanne di medici nei confronti deipazienti loro affidati. Tale disciplina non si èlimitata al medico libero professionista, ma èstata, invece, estesa, al medico dipendentedel servizio sanitario nazionale. Questo èavvenuto tramite la configurazionedell’obbligazione del medico dipendente dauna struttura ospedaliera, ancorchè nonfondata su un contratto (poiché il contrattoviene stipulato dal paziente con l’ente) comefondata dal c.d. contatto sociale. Tale

costruzione ha comportato che laresponsabilità del medico dipendente, venisseinquadrata nell’ambito della responsabilitàcontrattuale al pari di quella della strutturaospedaliera, con la conseguente applicazionedell’art. 1218 c.c. (in via generale) e dell’art.2236 c.c. (regolante il contratto d’operaprofessionale). In riferimento il regimeapplicabile in tema di ripartizione dell’oneredella prova è quello tipico di unaresponsabilità che si fonda sul dato oggettivodell’inadempimento e quindi, nel caso presoin esame, sull’insuccesso del trattamentosanitario. Pertanto, ne consegue che, solo nelcaso in cui il sanitario risulti essere in gradodi provare una causa estranea a dettoservizio, può essere esonerato dall’obbligo dirisarcire il danno. In proposito si riporta l’art.3 del sopracitato Decreto: “L’esercente laprofessione sanitaria che nello svolgimentodella propria attività si attiene a linee guida ebuone pratiche accreditate dalla comunitàscientifica non risponde penalmente per colpalieve. In tali casi resta comunque fermol’obbligo di cui all’art. 2043 del codice civile”.Quest’ultima norma insieme ad altre sollevauna serie di questioni che meriterebbero unaanalisi più approfondita della giurisprudenza,poiché a parere dell’autrice, la colpariconosciuta in capo ai medici è circoscritta aquella grave. Inoltre, sarebbe anchenecessario fare un distinguo delle variecategorie di medici, chirurghi, ginecologi esoprattutto psichiatri che da qualche temposono stati penalizzati in modo eccessivo,come se dovessero essere garanti di unrisultato e non solo di prestazioni eseguite aregola d’arte.