12 Differenze Prima e Dopo Riforma D.famiglia

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    a cura di Giuseppe Buffone

    Riforma della filiazione:

    la tabella delle novit

    Supplemento Altalex Quotidiano - Settembre 2013

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    SCHEMA DI DECRETO LEGISLATIVO RECANTE REVISIONE DELLE

    DISPOSIZIONI VIGENTI IN MATERIA DI FILIAZIONE,AI SENSIDELLARTICOLO 2DELLA LEGGE 10DICEMBRE 2012,N.219.

    Parificazione figli (ex) naturali figli (ex) legittimi

    Approvato dal Consiglio dei Ministri, in data 12 luglio 2013

    Pubblicato in: non ancora pubblicato

    Testo aggiornato a:Agosto 2013

    Con le modifiche apportate in sede di approvazione

    A cura di Giuseppe BuffoneGiudice del Tribunale di Milano

    Mappa delle principali novit pag. 02MODIFICHE CODICE CIVILE - LIBRO PRIMO pag. 04

    MODIFICHE CODICE CIVILE - LIBRO SECONDO pag. 38MODIFICHE CODICE CIVILE - ALTRI LIBRI pag. 47MODIFICHE ALLE DISP.ATT.CODICE CIVILE pag. 49MODIFICHE CODICE PENALE pag. 52MODIFICHE AI CODICI DI PROCEDURA (CPP CPC) pag. 53MODIFICHE ALLE LEGGI SPECIALI pag. 54DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI pag. 65

    TESTO DELDECRETO(artt. 1 108) pag. 68

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    MAPPA DELLE PRINCIPALI NOVIT

    Oggetto Contenuti

    Corpus iuris unicocomune per i rapportigenitoriali con i figli: inuovi articoli da 337-bisa 337-octies.

    Il decreto abroga integralmente gli artt. 155-bis 155- sexies, e icommi 3, 4, 5, 8 12 dellart. 6 l. div., il cui contenuto viene traspostonei nuovi artt. 337-bis 337-octies. Norme racchiuse nel nuovo capoII del titolo IX, rubricato esercizio della responsabilit genitoriale aseguito di separazione, scioglimento, cessazione degli effetti civili,annullamento, nullit del matrimonio ovvero allesito di procedimentirelativi ai figli nati fuori del matrimonio. Le nuove norme diventanoriferimento generale per tutte le controversie genitoriali, che siaseparazione, divorzio o interruzione di convivenza tra partners nonuniti da matrimonio.

    Dallapotest genitorialealla responsabilitgenitoriale

    Ovunque, nellOrdinamento, la potest genitoriale viene ad essereridefinita dalla sintesi concettuale europea responsabilit genitoriale:i diritti e doveri di cui investita una persona fisica o giuridica invirt di una decisione giudiziaria, della legge o di un accordo in vigoreriguardanti la persona o i beni di un minore. Il termine comprende, inparticolare, il diritto di affidamento e il diritto di visita (cfr., art. 2, n.7 Reg. CE n. 2201/2003)

    Residenza del Minore In linea con il dizionario europeo (che include nella nozione diaffidamento la scelta condivisa circa il luogo di residenza abitualedel minore), onde fugare ogni dubbio al riguardo, viene chiarito inmodo espresso che la residenza abituale del fanciullo scelta daigenitori di comune accordo (artt. 316 c.c.; 337-ter comma III).

    La nuovalegittimazione attiva deinonni, davanti al TM

    Lart. 317-bis c.c. viene completamente riformato e ora ospita lazionedei ascendenti promossa nel caso in cui sia impedito il loro diritto dimantenere rapporti significativi con i nipoti minorenni. Il nuovo art.38 disp. att. c.c. riformato in parte qua), rimette al Tribunale per i

    Minorenni la competenza sulla domanda

    Ascolto del minore Lascolto del minore diviene, di fatto, sempre obbligatorio, salvo ilgiudice lo ritenga in contrasto con linteresse del fanciullo omanifestamente superfluo: in tutti i procedimenti in cui debbano essereadottati provvedimenti che lo riguardano (336-bis comma I, c.c.); neiprocedimenti in cui si omologa o si prende atto di un accordo deigenitori in materia di affidamento (art. 337-octies comma I); dove ilgiudice debba designare al minore un tutore (art. 348 comma III) e,sempre in regime di tutela, dove si debbano assumere la decisioni pi

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    importanti per la sua cura personae (Art. 371, n. 2); durante ilprocedimento di divorzio (art. 4 comma VIII, l. 898/1970). Il nuovoart. 38-bis disp att. c.c. regola laudizione nelle cd. sale di ascolto(munite di vetro specchio): in mancanza di queste sale, i difensoripossono partecipare allaudizione solo se autorizzati dal giudice (336-bis comma II, c.c.)

    Affidamento familiare Viene formalmente introdotto nella disciplina uniforme sui rapportigenitoriali, listituto dellaffidamento familiare, che il giudice pudisporre in caso di temporanea impossibilit di affidare il minore aduno dei genitori (337-ter comma II)

    Esecuzione deiprovvedimenti di

    affidamento

    Allattuazione dei provvedimenti relativi allaffidamento della proleprovvede il giudice del merito e, nel caso di affidamento familiare,

    anche dufficio. A tal fine copia del provvedimento di affidamento trasmessa, a cura del pubblico ministero, al giudice tutelare (337-tercomma II)

    Figli maggiorenniportatori di Handicap

    .Ai figli maggiorenni portatori di handicap grave si applicanointegralmente le disposizioni previste in favore dei figli minori (337-septies c.c.). Si chiarisce, nel nuovo art. 37-bis disp. att. c.c., che ifigli maggiorenni portatori di handicap grave previsti dallarticolo 337-septies, secondo comma, del codice civile, sono coloro i quali sianoportatori di handicap ai sensi dellarticolo 3, comma 3, della legge 5

    febbraio 1992, n. 104.

    Successioni Riscritte le norme sulla successione, in cui ai figli (nati fuori delmatrimonio o al suo interno) riservato lo stesso identico trattamentonormativo.

    Nuclei familiari incondizioni di indigenza

    Il giudice segnala ai comuni le situazioni di indigenza di nucleifamiliari che richiedono interventi di sostegno per consentire al minoredi essere educato nell'ambito della propria famiglia (nuovo art. 79-bis,l. 184/1983)

    Diritto internazionaleprivato

    Riscritte le norme sulla filiazione (33, 34, 35, 36, 36-bis, 38) eintrodotte previsioni cogenti che si applicano comunque nonostante ilrichiamo ad altra legge (v. art. 36-bis, l. 218/1995).

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    LE MODIFICHE AL CODICE CIVILE LIBRO PRIMOLo stato della giustizia civile costituisce,

    VECCHIO TESTO NUOVO TESTO

    Libro Primo - Delle persone e della famigliaomissis

    Titolo VII - Della filiazione (Artt. 231-290)Capo I della filiazione legittimaSezione I dello stato di figlio legittimoSezione II delle prove della filiazionelegittimaSezione III Dell'azione di disconoscimentoe delle azioni di contestazione e di reclamo dilegittimitCapo II della filiazione naturale e dellalegittimazioneSezione I della filiazione naturale

    Titolo VIII - Dell'adozione di personemaggiori di et (Artt. 291-314)

    Titolo IX - Della potest dei genitori (Artt.315-342)

    omissis

    Libro Primo - Delle persone e della famigliaomissis

    Titolo VII Dello stato di figlio(Artt. 231-290)Capo I della presunzione di paternitCapo II delle prove della filiazioneCapo III Dell'azione di disconoscimentoe delle azioni di contestazione e di reclamodello stato di figlioCapo IV - Del riconoscimento dei figli natifuori dal matrimonioCapo V - Della dichiarazione giudizialedella paternit e della maternit

    Titolo VIII - Dell'adozione di personemaggiori di et (Artt. 291-314)

    Titolo IX - Della responsabilit genitorialee dei diritti e doveri del figlio(Artt. 315-342)Capo I - Dei diritti e doveri del figlio(Artt.315 337)

    Capo II - Esercizio della responsabilitgenitoriale a seguito di separazione,scioglimento, cessazione degli effetti civili,annullamento, nullit del matrimonioovvero allesito di procedimenti relativi aifigli nati fuori del matrimonio (Artt. 337-bis 337-octies)

    omissis

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    Art. 87.Parentela, affinit, adozione e affiliazione

    Non possono contrarre matrimonio fra loro:1) gli ascendenti e i discendenti in linea retta,legittimi o naturali;2) i fratelli e le sorelle germani, consanguineio uterini;3) lo zio e la nipote, la zia e il nipote;4) gli affini in linea retta; il divieto sussisteanche nel caso in cui l'affinit deriva damatrimonio dichiarato nullo o sciolto o per ilquale stata pronunziata la cessazione deglieffetti civili;5) gli affini in linea collaterale in secondo

    grado;6) l'adottante, l'adottato e i suoi discendenti;7) i figli adottivi della stessa persona;8) l'adottato e i figli dell'adottante;9) l'adottato e il coniuge dell'adottante,l'adottante e il coniuge dell'adottato.

    I divieti contenuti ai numeri 6), 7), 8) e 9)sono applicabili all'affiliazione.

    I divieti contenuti nei numeri 2) e 3) si

    applicano anche se il rapporto dipende dafiliazione naturale.

    Il tribunale, su ricorso degli interessati, condecreto emesso in camera di consiglio, sentitoil pubblico ministero, pu autorizzare ilmatrimonio nei casi indicati dai numeri 3 e 5,anche se si tratti di affiliazione o di filiazionenaturale. L'autorizzazione pu essereaccordata anche nel caso indicato dal numero4, quando l'affinit deriva da un matrimonio

    dichiarato nullo.

    Il decreto notificato agli interessati e alpubblico ministero.

    Si applicano le disposizioni dei commiquarto, quinto e sesto dell'articolo 84.

    Art. 87.Parentela, affinit, adozione e affiliazione.

    Non possono contrarre matrimonio fra loro:1) gli ascendenti e i discendenti in linea retta,legittimi o naturali;2) i fratelli e le sorelle germani, consanguineio uterini;3) lo zio e la nipote, la zia e il nipote;4) gli affini in linea retta; il divieto sussisteanche nel caso in cui l'affinit deriva damatrimonio dichiarato nullo o sciolto o per ilquale stata pronunziata la cessazione deglieffetti civili;5) gli affini in linea collaterale in secondo

    grado;6) l'adottante, l'adottato e i suoi discendenti;7) i figli adottivi della stessa persona;8) l'adottato e i figli dell'adottante;9) l'adottato e il coniuge dell'adottante,l'adottante e il coniuge dell'adottato.

    I divieti contenuti ai numeri 6), 7), 8) e 9)sono applicabili all'affiliazione.

    I divieti contenuti nei numeri 2) e 3) si

    applicano anche se il rapporto dipende dafiliazione naturale.

    Il tribunale, su ricorso degli interessati, condecreto emesso in camera di consiglio, sentitoil pubblico ministero, pu autorizzare ilmatrimonio nei casi indicati dai numeri 3 e 5,anche se si tratti di affiliazione o di filiazionenaturale. L'autorizzazione pu essereaccordata anche nel caso indicato dal numero4, quando l'affinit deriva da un matrimonio

    dichiarato nullo.

    Il decreto notificato agli interessati e alpubblico ministero.

    Si applicano le disposizioni dei commiquarto, quinto e sesto dell'articolo 84.

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    Art. 128.Matrimonio putativo.

    Se il matrimonio dichiarato nullo, gli effettidel matrimonio valido si producono, in favore

    dei coniugi, fino alla sentenza che pronunziala nullit, quando i coniugi stessi lo hannocontratto in buona fede, oppure quando il loroconsenso stato estorto con violenza odeterminato da timore di eccezionale gravitderivante da cause esterne agli sposi.

    Gli effetti del matrimonio valido siproducono anche rispetto ai figli nati oconcepiti durante il matrimonio dichiaratonullo, nonch rispetto ai figli nati prima del

    matrimonio e riconosciuti anteriormente allasentenza che dichiara la nullit.

    Se le condizioni indicate nel primo comma siverificano per uno solo dei coniugi, gli effettivalgono soltanto in favore di lui e dei figli.

    Il matrimonio dichiarato nullo, contratto inmalafede da entrambi i coniugi, ha gli effettidel matrimonio valido rispetto ai figli nati o

    concepiti durante lo stesso, salvo che lanullit dipenda da bigamia o incesto.

    Nell'ipotesi di cui al comma precedente, ifigli nei cui confronti non si verifichino glieffetti del matrimonio valido, hanno lo statodi figli naturali riconosciuti, nei casi in cui ilriconoscimento consentito.

    Art. 128.Matrimonio putativo.

    Se il matrimonio dichiarato nullo, gli effettidel matrimonio valido si producono, in favore

    dei coniugi, fino alla sentenza che pronunziala nullit, quando i coniugi stessi lo hannocontratto in buona fede, oppure quando il loroconsenso stato estorto con violenza odeterminato da timore di eccezionale gravitderivante da cause esterne agli sposi.

    Il matrimonio dichiarato nullo ha gli effettidel matrimonio valido rispetto ai figli.

    Se le condizioni indicate nel primo comma siverificano per uno solo dei coniugi, gli effettivalgono soltanto in favore di lui e dei figli.

    Il matrimonio dichiarato nullo, contratto inmalafede da entrambi i coniugi, ha gli effettidel matrimonio valido rispetto ai figli nati o

    concepiti durante lo stesso, salvo che lanullit dipenda da bigamia o incesto.

    Nellipotesi di cui al quarto comma,rispetto ai figli si applica larticolo 251.

    Art. 147.Doveri verso i figli.

    Il matrimonio impone ad ambedue i coniugil'obbligo di mantenere, istruire ed educare laprole tenendo conto delle capacit,dell'inclinazione naturale e delle aspirazionidei figli.

    Art. 147.Doveri verso i figli.

    Il matrimonio impone ad ambedue iconiugi lobbligo di mantenere, istruire,educare e assistere moralmente i figli, nelrispetto delle loro capacit, inclinazioninaturali e aspirazioni, secondo quantoprevisto dallarticolo 315-bis.

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    Art. 148.Concorso negli oneri.

    I coniugi devono adempiere l'obbligazioneprevista nell'articolo precedente inproporzione alle rispettive sostanze e secondola loro capacit di lavoro professionale ocasalingo. Quando i genitori non hanno mezzisufficienti, gli altri ascendenti legittimi onaturali, in ordine di prossimit, sono tenuti afornire ai genitori stessi i mezzi necessariaffinch possano adempiere i loro doveri neiconfronti dei figli.

    In caso di inadempimento il presidente deltribunale, su istanza di chiunque vi hainteresse, sentito l'inadempiente ed assunteinformazioni, pu ordinare con decreto cheuna quota dei redditi dell'obbligato, inproporzione agli stessi, sia versatadirettamente all'altro coniuge o a chi sopportale spese per il mantenimento, l'istruzione el'educazione della prole.

    Il decreto notificato agli interessati ed al terzodebitore, costituisce titolo esecutivo, ma le

    parti ed il terzo debitore possono proporreopposizione nel termine di venti giorni dallanotifica.

    L'opposizione regolata dalle norme relativeall'opposizione al decreto di ingiunzione, inquanto applicabili.

    Le parti ed il terzo debitore possono semprechiedere, con le forme del processo ordinario,la modificazione e la revoca del

    provvedimento

    Art. 148.Concorso negli oneri.

    I coniugi devono adempiere l'obbligazionedi cui allarticolo 147, secondo quantoprevisto dallarticolo 316-bis.

    Art. 155.Provvedimenti riguardo ai figli.

    Anche in caso di separazione personale dei genitori ilfiglio minore ha il diritto di mantenere un rapportoequilibrato e continuativo con ciascuno di essi, diricevere cura, educazione e istruzione da entrambi e diconservare rapporti significativi con gli ascendenti econ i parenti di ciascun ramo genitoriale.

    Per realizzare la finalit indicata dal primo comma, il

    Art. 155.Provvedimenti riguardo ai figli.

    In caso di separazione, riguardo ai figli, siapplicano le disposizioni contenute nelCapo II del titolo IX.

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    giudice che pronuncia la separazione personale deiconiugi adotta i provvedimenti relativi alla prole conesclusivo riferimento all'interesse morale e materialedi essa. Valuta prioritariamente la possibilit che i figliminori restino affidati a entrambi i genitori oppurestabilisce a quale di essi i figli sono affidati, determinai tempi e le modalit della loro presenza presso ciascungenitore, fissando altres la misura e il modo con cuiciascuno di essi deve contribuire al mantenimento, allacura, all'istruzione e all'educazione dei figli. Prendeatto, se non contrari all'interesse dei figli, degli accordiintervenuti tra i genitori. Adotta ogni altroprovvedimento relativo alla prole.

    La potest genitoriale esercitata da entrambi igenitori. Le decisioni di maggiore interesse per i figlirelative all'istruzione, all'educazione e alla salute sonoassunte di comune accordo tenendo conto dellecapacit, dell'inclinazione naturale e delle aspirazionidei figli. In caso di disaccordo la decisione rimessa al

    giudice. Limitatamente alle decisioni su questioni diordinaria amministrazione, il giudice pu stabilire chei genitori esercitino la potest separatamente.

    Salvo accordi diversi liberamente sottoscritti dalleparti, ciascuno dei genitori provvede al mantenimentodei figli in misura proporzionale al proprio reddito; ilgiudice stabilisce, ove necessario, la corresponsione diun assegno periodico al fine di realizzare il principio diproporzionalit, da determinare considerando:

    1) le attuali esigenze del figlio;

    2) il tenore di vita goduto dal figlio in costanza diconvivenza con entrambi i genitori;

    3) i tempi di permanenza presso ciascun genitore;

    4) le risorse economiche di entrambi i genitori;

    5) la valenza economica dei compiti domestici e dicura assunti da ciascun genitore.

    L'assegno automaticamente adeguato agli indiciISTAT in difetto di altro parametro indicato dalle partio dal giudice.

    Ove le informazioni di carattere economico fornite daigenitori non risultino sufficientemente documentate, ilgiudice dispone un accertamento della poliziatributaria sui redditi e sui beni oggetto dellacontestazione, anche se intestati a soggetti diversi.

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    Art. 155-bis.Affidamento a un solo genitore e opposizioneall'affidamento condiviso.

    Art. 155-ter.Revisione delle disposizioni concernentil'affidamento dei figli.

    Art. 155-quater.Assegnazione della casa familiare eprescrizioni in tema di residenza.

    Art. 155-quinquies.Disposizioni in favore dei figli maggiorenni

    Art. 155-sexies.

    Poteri del giudice e ascolto del minore.

    Abrogati

    Le norme vengono trasferite con

    modifiche negli artt. 337-bis 337-octies, sotto il capo II - Esercizio della

    responsabilit genitoriale a seguito di

    separazione, scioglimento, cessazione

    degli effetti civili, annullamento, nullit

    del matrimonio ovvero allesito di

    procedimenti relativi ai figli nati fuori

    del matrimonio (

    Art. 165.Capacit del minore.

    Il minore ammesso a contrarre matrimonio pure capace di prestare il consenso per tuttele relative convenzioni matrimoniali, le qualisono valide se egli assistito dai genitoriesercenti la potest su di lui o dal tutore o dal

    curatore speciale nominato a normadell'articolo 90

    Art. 165.Capacit del minore.

    Il minore ammesso a contrarre matrimonio pure capace di prestare il consenso per tuttele relative convenzioni matrimoniali, le qualisono valide se egli assistito dai genitoriesercenti la responsabilit genitorialesu di

    lui o dal tutore o dal curatore specialenominato a norma dell'articolo 90

    Art. 231.Paternit del marito.

    Il marito padre del figlio concepito duranteil matrimonio.

    Art. 232.Presunzione di concepimento durante ilmatrimonio.

    Si presume concepito durante il matrimonio ilfiglio nato quando sono trascorsi centottantagiorni dalla celebrazione del matrimonio enon sono ancora trascorsi trecento giornidalla data dell'annullamento, delloscioglimento o della cessazione degli effetti

    Art. 231.Paternit del marito.

    Il marito padre del figlio concepito o natodurante il matrimonio.

    Art. 232.Presunzione di concepimento durante ilmatrimonio.

    Si presume concepito durante ilmatrimonio il figlio nato quando non sonoancora trascorsi trecento giorni dalla datadell'annullamento, dello scioglimento odella cessazione degli effetti civili delmatrimonio.

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    civili del matrimonio.

    La presunzione non opera decorsi trecentogiorni dalla pronuncia di separazionegiudiziale o dalla omologazione di

    separazione consensuale ovvero dalla datadella comparizione dei coniugi avanti algiudice quando gli stessi sono stati autorizzatia vivere separatamente nelle more delgiudizio di separazione o dei giudizi previstinel comma precedente.

    La presunzione non opera decorsi trecentogiorni dalla pronuncia di separazionegiudiziale o dalla omologazione di

    separazione consensuale ovvero dalla datadella comparizione dei coniugi avanti algiudice quando gli stessi sono stati autorizzatia vivere separatamente nelle more delgiudizio di separazione o dei giudizi previstinel comma precedente.

    Art. 233.Nascita del figlio prima dei centottantagiorni.

    Il figlio nato prima che siano trascorsicentottanta giorni dalla celebrazione delmatrimonio reputato legittimo se uno deiconiugi, o il figlio stesso, non nedisconoscono la paternit.

    Art. 233.Nascita del figlio prima dei centottanta

    giorni.

    Il figlio nato prima che siano trascorsicentottanta giorni dalla celebrazione delmatrimonio reputato legittimo se uno deiconiugi, o il figlio stesso, non nedisconoscono la paternit.

    Art. 234.

    Nascita del figlio dopo i trecento giorni.Ciascuno dei coniugi e i loro eredi possonoprovare che il figlio, nato dopo i trecentogiorni dall'annullamento, dallo scioglimentoo dalla cessazione degli effetti civili delmatrimonio, stato concepito durante ilmatrimonio.

    Possono analogamente provare ilconcepimento durante la convivenza quando

    il figlio sia nato dopo i trecento giorni dallapronuncia di separazione giudiziale, o dallaomologazione di separazione consensualeovvero dalla data di comparizione dei coniugiavanti al giudice quando gli stessi sono statiautorizzati a vivere separatamente nelle moredel giudizio di separazione o dei giudiziprevisti nel comma precedente.

    In ogni caso il figlio pu proporre azione perreclamare lo stato di legittimo.

    Art. 234.

    Nascita del figlio dopo i trecento giorni.Ciascuno dei coniugi e i loro eredi possonoprovare che il figlio, nato dopo i trecentogiorni dall'annullamento, dallo scioglimentoo dalla cessazione degli effetti civili delmatrimonio, stato concepito durante ilmatrimonio.

    Possono analogamente provare ilconcepimento durante la convivenza quando

    il figlio sia nato dopo i trecento giorni dallapronuncia di separazione giudiziale, o dallaomologazione di separazione consensualeovvero dalla data di comparizione dei coniugiavanti al giudice quando gli stessi sono statiautorizzati a vivere separatamente nelle moredel giudizio di separazione o dei giudiziprevisti nel comma precedente.

    In ogni caso il figlio pu provare di esserestato concepito durante il matrimonio.

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    Art. 235.Disconoscimento di paternit.OMISSIS

    ABROGATOv., ora, art. 243-bis

    Art. 236.Atto di nascita e possesso di stato.

    La filiazione legittima si prova con l'atto dinascita iscritto nei registri dello stato civile.

    Basta in mancanza di questo titolo il possessocontinuo dello stato di figlio legittimo.

    Art. 236.Atto di nascita e possesso di stato.

    La filiazione legittima si prova con l'atto dinascita iscritto nei registri dello stato civile.

    Basta in mancanza di questo titolo il possessocontinuo dello stato di figlio legittimo.

    Art. 237.Fatti costitutivi del possesso di stato.

    Il possesso di stato risulta da una serie di fattiche nel loro complesso valgono a dimostrarele relazioni di filiazione e di parentela fra unapersona e la famiglia a cui essa pretende diappartenere.

    In ogni caso devono concorrere i seguenti

    fatti:

    che la persona abbia sempre portato ilcognome del padre che essa pretende diavere;

    che il padre l'abbia trattata come figlio edabbia provveduto in questa qualit almantenimento, alla educazione e alcollocamento di essa;

    che sia stata costantemente considerata cometale nei rapporti sociali;

    che sia stata riconosciuta in detta qualit dallafamiglia.

    Art. 238.Atto di nascita conforme al possesso distato.

    Art. 237.Fatti costitutivi del possesso di stato.

    Il possesso di stato risulta da una serie di fattiche nel loro complesso valgono a dimostrarele relazioni di filiazione e di parentela fra unapersona e la famiglia a cui essa pretende diappartenere.

    In ogni caso devono concorrere i seguenti

    fatti.

    - che il genitore abbia trattato la personacome figlio ed abbia provveduto in questaqualit al mantenimento, alleducazione eal collocamento di essa.

    - che la persona sia stata costantementeconsiderata come tale nei rapporti sociali.

    - che sia stata riconosciuta in detta qualit

    dalla famiglia

    Art. 238.Irreclamabilit di uno stato di figliocontrario a quello attribuito dallatto dinascita

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    Salvo quanto disposto dagli articoli 128, 233,234, 235 e 239, nessuno pu reclamare unostato contrario a quello che gli attribuiscono

    l'atto di nascita di figlio legittimo e ilpossesso di stato conforme all'atto stesso.

    Parimenti non si pu contestare la legittimitdi colui il quale ha un possesso di statoconforme all'atto di nascita.

    Art. 239. Supposizione di parto osostituzione di neonato.

    Qualora si tratti di supposizione di parto o disostituzione di neonato, ancorch vi sia unatto di nascita conforme al possesso di stato,il figlio pu reclamare uno stato diverso,dando la prova della filiazione anche a mezzodi testimoni nei limiti e secondo le regoledell'articolo 241.

    Parimenti si pu contestare la legittimit delfiglio dando anche a mezzo di testimoni, neilimiti e secondo le regole sopra indicati, la

    prova della supposizione o della sostituzionepredette.

    Salvo quanto disposto dagli articoli 128, 233,234, 239, 240 e 244, nessuno pu reclamareuno stato contrario a quello che gli

    attribuiscono l'atto di nascita di figliolegittimo e il possesso di stato conformeall'atto stesso.

    Parimenti non si pu contestare la legittimitdi colui il quale ha un possesso di statoconforme all'atto di nascita.

    Art. 239.Reclamo dello stato di figlio

    Qualora si tratti di supposizione di parto odi sostituzione di neonato, ancorch vi siaun atto di nascita conforme al possesso distato, il figlio pu reclamare uno statodiverso.

    Lazione di reclamo dello stato di figliopu essere esercitata anche da chi natonel matrimonio ma fu iscritto come figliodi ignoti, salvo che sia intervenuta sentenzadi adozione.

    Lazione pu inoltre essere esercitata perreclamare uno stato di figlio conforme allapresunzione di paternit da chi statoriconosciuto in contrasto con talepresunzione e da chi fu iscritto inconformit di altra presunzione dipaternit.

    Lazione pu, altres, essere esercitata perreclamare un diverso stato di figlio quandoil precedente stato comunque rimosso.

    Art. 240.Mancanza dell'atto di matrimonio.

    La legittimit del figlio di due persone, chehanno pubblicamente vissuto come marito emoglie e sono morte ambedue, non puessere contestata per il solo motivo chemanchi la prova della celebrazione del

    Art. 240Contestazione dello stato di figlio

    Lo stato di figlio pu essere contestato neicasi di cui al primo e secondo commadellarticolo 239

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    matrimonio, qualora la stessa legittimit siaprovata da un possesso di stato che non sia inopposizione con l'atto di nascita.

    Art. 241.Prova con testimoni.

    Quando mancano l'atto di nascita e ilpossesso di stato, o quando il figlio fu iscrittosotto falsi nomi o come nato da genitoriignoti, la prova della filiazione pu darsi colmezzo di testimoni.

    Questa prova non pu essere ammessa chequando vi un principio di prova per iscritto,ovvero quando le presunzioni e gli indizisono abbastanza gravi da determinarel'ammissione della prova.

    Art. 241.Prova in giudizio

    Quando mancano latto di nascita e ilpossesso di stato, la prova della filiazionepu darsi in giudizio con ogni mezzo

    Questa prova non pu essere ammessa chequando vi un principio di prova per iscritto,ovvero quando le presunzioni e gli indizi

    sono abbastanza gravi da determinarel'ammissione della prova.

    Art. 242.Principio di prova per iscritto.

    Il principio di prova per iscritto risulta daidocumenti di famiglia, dai registri e dalle

    carte private del padre o della madre, dagliatti pubblici e privati provenienti da una delleparti che sono impegnate nella controversia oda altra persona, che, se fosse in vita, avrebbeinteresse nella controversia.

    Art. 243.Prova contraria.

    La prova contraria pu darsi con tutti i mezziatti a dimostrare che il reclamante non

    figlio della donna che egli pretende di avereper madre, oppure che non figlio del maritodella madre, quando risulta provata lamaternit.

    Art. 242.Principio di prova per iscritto.

    Il principio di prova per iscritto risulta daidocumenti di famiglia, dai registri e dalle

    carte private del padre o della madre, dagliatti pubblici e privati provenienti da una delleparti che sono impegnate nella controversia oda altra persona, che, se fosse in vita, avrebbeinteresse nella controversia.

    Art. 243.Prova contraria.

    La prova contraria pu darsi con tutti i mezziatti a dimostrare che il reclamante non

    figlio della donna che egli pretende di avereper madre, oppure che non figlio del maritodella madre, quando risulta provata lamaternit.

    Art. 243-bisDisconoscimento di paternit

    Lazione di disconoscimento di paternit

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    - del figlio nato nel matrimonio pu essereesercitata dal marito, dalla madre e dalfiglio medesimo.

    Chi esercita lazione ammesso a provareche non sussiste rapporto di filiazione tra ilfiglio e il presunto padre.

    La sola dichiarazione della madre nonesclude la paternit.

    Art. 244.Termini dell'azione di disconoscimento.

    L'azione di disconoscimento della paternitda parte della madre deve essere proposta nel

    termine di sei mesi dalla nascita del figlio.

    Il marito pu disconoscere il figlio neltermine di un anno che decorre dal giornodella nascita quando egli si trovava al tempodi questa nel luogo in cui nato il figlio; dalgiorno del suo ritorno nel luogo in cui nato

    il figlio o in cui la residenza familiare seegli ne era lontano. In ogni caso, se egli provadi non aver avuto notizia della nascita in dettigiorni, il termine decorre dal giorno in cui neha avuto notizia.

    L'azione di disconoscimento della paternitpu essere proposta dal figlio, entro un annodal compimento della maggiore et o dalmomento in cui viene successivamente aconoscenza dei fatti che rendono ammissibile

    il disconoscimento.

    L'azione pu essere altres promossa da uncuratore speciale nominato dal giudice,assunte sommarie informazioni, su istanzadel figlio minore che ha compiuto i sedicianni, o del pubblico ministero quando si tratta

    Art. 244.Termini dell'azione di disconoscimento.

    Lazione di disconoscimento dellapaternit da parte della madre deve essere

    proposta nel termine di sei mesi dallanascita del figlio ovvero dal giorno in cui venuta a conoscenza dellimpotenza digenerare del marito al tempo delconcepimento.

    Il marito pu disconoscere il figlio neltermine di un anno che decorre dal giornodella nascita quando egli si trovava altempo di questa nel luogo in cui nato ilfiglio; se prova di aver ignorato la propria

    impotenza di generare ovvero ladulteriodella moglie al tempo del concepimento, iltermine decorre dal giorno in cui ne haavuto conoscenza.

    Se il marito non si trovava nel luogo in cui nato il figlio il giorno della nascita iltermine, di cui al secondo comma, decorredal giorno del suo ritorno o dal giorno delritorno nella residenza familiare se egli ne

    era lontano. In ogni caso, se egli prova dinon aver avuto notizia della nascita in dettigiorni, il termine decorre dal giorno in cuine ha avuto notizia.

    Nei casi previsti dal primo e dal secondocomma lazione non pu essere, comunque,proposta oltre cinque anni dal giorno dellanascita.

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    di minore di et inferiore.Lazione di disconoscimento dellapaternit pu essere proposta dal figlio cheha raggiunto la maggiore et. Lazione imprescrittibile riguardo al figlio.

    Lazione pu essere altres promossa da uncuratore speciale nominato dal giudice,assunte sommarie informazioni, su istanzadel figlio minore che ha compiuto iquattordici anni ovvero del pubblicoministero o dellaltro genitore, quando sitratti di figlio di et inferiore.

    Art. 245.Sospensione del termine.

    Se la parte interessata a promuovere l'azionedi disconoscimento della paternit si trova instato di interdizione per infermit di mente, ladecorrenza del termine indicato nell'articoloprecedente sospesa, nei suoi confronti sinoa che dura lo stato di interdizione. L'azionepu tuttavia essere promossa dal tutore

    Art. 245.Sospensione del termine.

    Se la parte interessata a promuoverelazione di disconoscimento di paternit sitrova in stato di interdizione per infermitdi mente ovvero versa in condizioni diabituale grave infermit di mente, che lorenda incapace di provvedere ai propriinteressi, la decorrenza del termineindicato nellarticolo 244 sospesa nei suoiconfronti, sino a che duri lo stato diinterdizione o durino le condizioni diabituale grave infermit di mente.

    Quando il figlio si trova in stato diinterdizione ovvero versa in condizioni diabituale grave infermit di mente, che lorenda incapace di provvedere ai propriinteressi, lazione pu essere altrespromossa da un curatore specialenominato dal giudice, assunte sommarieinformazioni, su istanza del pubblicoministero, del tutore, o dellaltro genitore.Per gli altri legittimati lazione pu essere

    proposta dal tutore o, in mancanza diquesto, da un curatore speciale, previaautorizzazione del giudice.

    Art. 246. Trasmissibilit dell'azione.

    Se il titolare dell'azione di disconoscimentodella paternit muore senza averla promossa,

    246. Trasmissibilit dellazione

    Se il presunto padre o la madre titolaridellazione di disconoscimento di paternit

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    spetta al figlio; ma, se egli non l'ha promossaed morto in et minore o nei cinque annidopo aver raggiunto la maggiore et, puessere promossa dai discendenti di lui. Essadeve essere proposta contro entrambi igenitori e, in loro mancanza, contro i loroeredi.

    L'azione imprescrittibile riguardo al figlio.

    spetta al medesimo.

    Lazione imprescrittibile.

    Quando lazione proposta nei confrontidi persone premorte o minori o altrimentiincapaci, si osservano le disposizionidellarticolo 247.

    Nel giudizio devono essere chiamatientrambi i genitori.

    Si applicano il sesto comma dellarticolo244 e il secondo comma dellarticolo 245

    Art. 252.

    Affidamento del figlio naturale e suoinserimento nella famiglia legittima.

    Qualora il figlio naturale di uno dei coniugisia riconosciuto durante il matrimonio ilgiudice, valutate le circostanze, decide inordine all'affidamento del minore e adottaogni altro provvedimento a tutela del suointeresse morale e materiale.

    L'eventuale inserimento del figlio naturalenella famiglia legittima di uno dei genitoripu essere autorizzato dal giudice qualora cinon sia contrario all'interesse del minore e siaaccertato il consenso dell'altro coniuge e deifigli legittimi che abbiano compiuto ilsedicesimo anno di et e siano conviventi,nonch dell'altro genitore naturale che abbiaeffettuato il riconoscimento. In questo caso ilgiudice stabilisce le condizioni che il genitore

    cui il figlio affidato deve osservare e quellecui deve attenersi l'altro genitore.

    Qualora il figlio naturale sia riconosciutoanteriormente al matrimonio, il suoinserimento nella famiglia legittima subordinato al consenso dell'altro coniuge, ameno che il figlio fosse gi convivente con ilgenitore all'atto del matrimonio o l'altro

    Art. 252.

    Affidamento del figlio nato fuori delmatrimonio e suo inserimento nella famiglia

    del genitore.

    Qualora il figlio nato fuori dal matrimoniodi uno dei coniugi sia riconosciuto durante ilmatrimonio il giudice, valutate le circostanze,decide in ordine all'affidamento del minore eadotta ogni altro provvedimento a tutela delsuo interesse morale e materiale.

    L'eventuale inserimento del figlio nato fuoridal matrimonionella famiglia legittima diuno dei genitori pu essere autorizzato dalgiudice qualora ci non sia contrarioall'interesse del minore e sia accertato ilconsenso dell'altro coniuge convivente edegli altri figli che abbiano compiuto ilsedicesimo anno di et e siano conviventi,nonch dell'altro genitore naturale che abbiaeffettuato il riconoscimento.In questo caso il

    giudice stabilisce le condizioni cui ciascungenitore deve attenersi.

    Qualora il figlio naturale sia riconosciutoanteriormente al matrimonio, il suoinserimento nella famiglia legittima subordinato al consenso dell'altro coniuge, ameno che il figlio fosse gi convivente con ilgenitore all'atto del matrimonio o l'altro

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    coniuge conoscesse l'esistenza del figlionaturale.

    altres richiesto il consenso dell'altrogenitore naturale che abbia effettuato ilriconoscimento.

    coniuge conoscesse l'esistenza del figlionaturale.

    altres richiesto il consenso dell'altrogenitore naturale che abbia effettuato ilriconoscimento. In caso di disaccordo tra igenitori, ovvero di mancato consenso deglialtri figli conviventi, la decisione rimessaal giudice tenendo conto dellinteresse deiminori. Prima delladozione delprovvedimento, il giudice dispone lascoltodei figli minori che abbiano compiuto glianni dodici e anche di et inferiore ovecapaci di discernimento.

    Art. 253.

    Inammissibilit del riconoscimento.

    In nessun caso ammesso un riconoscimentoin contrasto con lo stato di figlio legittimo olegittimato in cui la persona si trova.

    Art. 253.

    Inammissibilit del riconoscimento.

    In nessun caso ammesso un riconoscimentoin contrasto con lo stato di figlio legittimo olegittimato in cui la persona si trova.

    Art. 254.Forma del riconoscimento.

    Il riconoscimento del figlio naturale fatto

    nell'atto di nascita, oppure con una appositadichiarazione, posteriore alla nascita o alconcepimento, davanti ad un ufficiale dellostato civile [o davanti al giudice tutelare]oin un atto pubblico o in un testamento,qualunque sia la forma di questo.

    La domanda di legittimazione di un figlionaturale presentata al giudice o ladichiarazione della volont di legittimarloespressa dal genitore in un atto pubblico o in

    un testamento importa riconoscimento, anchese la legittimazione non abbia luogo.

    Art. 254.Forma del riconoscimento.

    Il riconoscimento del figlio nato fuori del

    matrimonio fatto nell'atto di nascita,oppure con una apposita dichiarazione,posteriore alla nascita o al concepimento,davanti ad un ufficiale dello stato civile [odavanti al giudice tutelare]o in un attopubblico o in un testamento, qualunque sia laforma di questo.

    La domanda di legittimazione di un figlionaturale presentata al giudice o ladichiarazione della volont di legittimarlo

    espressa dal genitore in un atto pubblico o inun testamento importa riconoscimento, anchese la legittimazione non abbia luogo.

    Art. 255.Riconoscimento di un figlio premorto.

    Pu anche aver luogo il riconoscimento del

    Art. 255.Riconoscimento di un figlio premorto.

    Pu anche aver luogo il riconoscimento del

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    figlio premorto, in favore dei suoi discendentilegittimi e dei suoi figli naturali riconosciuti.

    figlio premorto, in favore dei suoi discendentilegittimi e dei suoi figli naturali riconosciuti.

    Art. 261.Diritti e doveri derivanti al genitore dalriconoscimento.

    Il riconoscimento comporta da parte delgenitore l'assunzione di tutti i doveri e di tuttii diritti che egli ha nei confronti dei figlilegittimi.

    Art. 261.Diritti e doveri derivanti al genitore dal

    riconoscimento.

    Il riconoscimento comporta da parte delgenitore l'assunzione di tutti i doveri e di tuttii diritti che egli ha nei confronti dei figlilegittimi.

    Art. 262. Cognome del figlio.

    Il figlio naturale assume il cognome delgenitore che per primo lo ha riconosciuto. Seil riconoscimento stato effettuatocontemporaneamente da entrambi i genitori ilfiglio naturale assume il cognome del padre.

    Se la filiazione nei confronti del padre stataaccertata o riconosciuta successivamente alriconoscimento da parte della madre, il figlio

    naturale pu assumere il cognome del padreaggiungendolo o sostituendolo a quello dellamadre.

    Art. 262. Cognome del figlio nato fuori delmatrimonio

    Il figlio naturale assume il cognome delgenitore che per primo lo ha riconosciuto. Seil riconoscimento stato effettuatocontemporaneamente da entrambi i genitori ilfiglio naturale assume il cognome del padre.

    Se la filiazione nei confronti del padre stataaccertata o riconosciuta successivamente alriconoscimento da parte della madre, il figlio

    pu assumere il cognome del padreaggiungendolo, anteponendoloosostituendolo a quello della madre.

    Se la filiazione nei confronti del genitore stata accertata o riconosciutasuccessivamente allattribuzione delcognome da parte dellufficiale dello statocivile, si applica il primo o il secondocomma del presente articolo; il figlio pumantenere il cognome precedentemente

    attribuitogli, ove tale cognome sia divenutoautonomo segno della sua identitpersonale, aggiungendolo, anteponendolo osostituendolo al cognome del genitore cheper primo lo ha riconosciuto o al cognomedei genitori in caso di riconoscimentocontemporaneo da parte di entrambi

    Nel caso di minore et del figlio, il giudicedecide circa lassunzione del cognome delgenitore, previo ascolto del figlio minore,

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    Nel caso di minore et del figlio, il giudicedecide circa l'assunzione del cognome delpadre

    che abbia compiuto gli anni dodici e anchedi et inferiore ove capace didiscernimento

    Art. 263.Impugnazione del riconoscimento perdifetto di veridicit.

    Il riconoscimento pu essere impugnato perdifetto di veridicit dall'autore delriconoscimento, da colui che statoriconosciuto e da chiunque vi abbia interesse.

    L'impugnazione ammessa anche dopo la

    legittimazione.L'azione imprescrittibile.

    Art. 263.Impugnazione del riconoscimento perdifetto di veridicit.

    Il riconoscimento pu essere impugnato perdifetto di veridicit dallautore delriconoscimento, da colui che statoriconosciuto e da chiunque vi abbia interesse.

    Lazione imprescrittibile riguardo al

    figlio.Lazione di impugnazione da partedellautore del riconoscimento deve essereproposta nel termine di un anno chedecorre dal giorno dellannotazione delriconoscimento sullatto di nascita. Selautore del riconoscimento prova di averignorato la propria impotenza al tempo delconcepimento, il termine decorre dalgiorno in cui ne ha avuto conoscenza; nello

    stesso termine, la madre che abbiaeffettuato il riconoscimento ammessa aprovare di aver ignorato limpotenza delpresunto padre. Lazione non pu esserecomunque proposta oltre cinque annidallannotazione del riconoscimento.

    Lazione di impugnazione da parte deglialtri legittimati deve essere proposta neltermine di cinque anni che decorrono dalgiorno dallannotazione del riconoscimento

    sullatto di nascita. Si applica larticolo245.

    Art. 264.Impugnazione da parte del riconosciuto.

    Colui che stato riconosciuto non pu,durante la minore et o lo stato d'interdizioneper infermit di mente, impugnare ilriconoscimento.

    Tuttavia il giudice, con provvedimento in

    Art. 264.Impugnazione da parte del figlio minore

    Limpugnazione del riconoscimento perdifetto di veridicit pu essere altrespromossa da un curatore specialenominato dal giudice, assunte sommarieinformazioni, su istanza del figlio minore

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    camera di consiglio su istanza del pubblicoministero o del tutore o dell'altro genitore cheabbia validamente riconosciuto il figlio o delfiglio stesso che abbia compiuto il sedicesimoanno di et, pu dare l'autorizzazione perimpugnare il riconoscimento, nominando uncuratore speciale.

    che ha compiuto quattordici anni, ovverodel pubblico ministero o dellaltro genitoreche abbia validamente riconosciuto ilfiglio, quando si tratti di figlio di etinferiore.

    Art. 267.Trasmissibilit dell'azione.

    Nei casi indicati dagli articoli 265 e 266, sel'autore del riconoscimento morto senzaaver promosso l'azione, ma prima che siascaduto il termine, l'azione pu essere

    promossa dai discendenti, dagli ascendenti odagli eredi.

    Art. 267.Trasmissibilit dell'azione.Nei casi indicati dagli articoli 265 e 266, sel'autore del riconoscimento morto senzaaver promosso l'azione, ma prima che siascaduto il termine, l'azione pu esserepromossa dai discendenti, dagli ascendenti o

    dagli eredi.

    Nel caso indicato dal primo commadellarticolo 263, se lautore delriconoscimento morto senza averpromosso lazione, ma prima che siadecorso il termine previsto dal terzocomma dello stesso articolo, sono ammessiad esercitarla in sua vece i discendenti o gliascendenti, entro un anno decorrente dallamorte dellautore del riconoscimento o

    dalla nascita del figlio se si tratta di figliopostumo o dal raggiungimento dellamaggiore et da parte di ciascuno deidiscendenti.

    Se il figlio riconosciuto morto senza averpromosso lazione di cui allarticolo 263,sono ammessi ad esercitarla in sua vece ilconiuge o i discendenti nel termine di unanno che decorre dalla morte del figlioriconosciuto o dal raggiungimento dellamaggiore et da parte di ciascuno deidiscendenti.

    La morte dellautore del riconoscimento odel figlio riconosciuto non impediscelesercizio dellazione da parte di coloroche ne hanno interesse, nel termine di cuial quarto comma dellarticolo 263.

    Si applicano il sesto comma dellarticolo

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    244 e larticolo 245

    Art. 269.

    Dichiarazione giudiziale di paternit ematernit.

    La paternit e la maternit naturale possonoessere giudizialmente dichiarate nei casi incui il riconoscimento ammesso.

    La prova della paternit e della maternit puessere data con ogni mezzo.

    La maternit dimostrata provando laidentit di colui che si pretende essere figlio e

    di colui che fu partorito dalla donna, la qualesi assume essere madre.

    La sola dichiarazione della madre e la solaesistenza di rapporti tra la madre e il pretesopadre all'epoca del concepimento noncostituiscono prova della paternit naturale.

    Art. 269.

    Dichiarazione giudiziale di paternit ematernit.

    La paternit e la maternit naturale possonoessere giudizialmente dichiarate nei casi incui il riconoscimento ammesso.

    La prova della paternit e della maternit puessere data con ogni mezzo.

    La maternit dimostrata provando laidentit di colui che si pretende essere figlio e

    di colui che fu partorito dalla donna, la qualesi assume essere madre.

    La sola dichiarazione della madre e la solaesistenza di rapporti tra la madre e il pretesopadre all'epoca del concepimento noncostituiscono prova della paternit naturale.

    Art. 270.Legittimazione attiva e termine.

    L'azione per ottenere che sia dichiaratagiudizialmente la paternit o la maternitnaturale imprescrittibile riguardo al figlio.

    Se il figlio muore prima di avere iniziato

    l'azione, questa pu essere promossa daidiscendenti legittimi, legittimati o naturaliriconosciuti, entro due anni dalla morte.

    L'azione promossa dal figlio, se egli muore,pu essere proseguita dai discendentilegittimi, legittimati o naturali riconosciuti.

    Art. 270.Legittimazione attiva e termine.

    L'azione per ottenere che sia dichiaratagiudizialmente la paternit o la maternitnaturale imprescrittibile riguardo al figlio.

    Se il figlio muore prima di avere iniziato

    l'azione, questa pu essere promossa daidiscendenti legittimi, legittimati o naturaliriconosciuti, entro due anni dalla morte.

    L'azione promossa dal figlio, se egli muore,pu essere proseguita dai discendentilegittimi, legittimati o naturali riconosciuti.

    Si applica larticolo 245

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    Art. 273.Azione nell'interesse del minore odell'interdetto.

    L'azione per ottenere che sia giudizialmente

    dichiarata la paternit o la maternit naturalepu essere promossa, nell'interesse delminore, dal genitore che esercita la potestprevista dall'articolo 316 o dal tutore. Il tutoreper deve chiedere l'autorizzazione delgiudice, il quale pu anche nominare uncuratore speciale.

    Occorre il consenso del figlio perpromuovere o per proseguire l'azione se egliha compiuto l'et di sedici anni.

    Per l'interdetto l'azione pu essere promossadal tutore previa autorizzazione del giudice

    Art. 273.Azione nell'interesse del minore odell'interdetto.

    L'azione per ottenere che sia giudizialmente

    dichiarata la paternit o la maternit naturalepu essere promossa, nell'interesse delminore, dal genitore che esercita laresponsabilit genitorialeprevistadall'articolo 316 o dal tutore. Il tutore perdeve chiedere l'autorizzazione del giudice, ilquale pu anche nominare un curatorespeciale.

    Occorre il consenso del figlio perpromuovere o per proseguire l'azione se egli

    ha compiuto l'et di quattordicianni.

    Per l'interdetto l'azione pu essere promossadal tutore previa autorizzazione del giudice

    Art. 276.Legittimazione passiva.

    La domanda per la dichiarazione di paternit

    o di maternit naturale deve essere propostanei confronti del presunto genitore o, in suamancanza, nei confronti dei suoi eredi. Inloro mancanza, la domanda deve essereproposta nei confronti di un curatorenominato dal giudice davanti al quale ilgiudizio deve essere promosso.

    Alla domanda pu contraddire chiunque viabbia interesse.

    Art. 276.Legittimazione passiva.

    La domanda per la dichiarazione di paternit

    o di maternit naturale deve essere propostanei confronti del presunto genitore o, in suamancanza, nei confronti dei suoi eredi. Inloro mancanza, la domanda deve essereproposta nei confronti di un curatorenominato dal giudice davanti al quale ilgiudizio deve essere promosso.

    Alla domanda pu contraddire chiunque viabbia interesse.

    Art. 277.Effetti della sentenza.

    La sentenza che dichiara la filiazione naturaleproduce gli effetti del riconoscimento.

    Il giudice pu anche dare i provvedimenti chestima utili per il mantenimento, l'istruzione el'educazione del figlio e per la tutela degliinteressi patrimoniali di lui.

    Art. 277.Effetti della sentenza.

    La sentenza che dichiara la filiazione naturaleproduce gli effetti del riconoscimento.

    Il giudice pu anche dare i provvedimenti chestima utili per laffidamento,ilmantenimento, l'istruzione e l'educazione delfiglio e per la tutela degli interessi

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    patrimoniali di lui.

    Art. 278.Indagini sulla paternit o maternit.

    Le indagini sulla paternit o sulla maternitnon sono ammesse nei casi in cui, a normadell'articolo 251, il riconoscimento dei figliincestuosi vietato.

    Possono essere ammesse dal giudice quandovi stato ratto o violenza carnale nel tempoche corrisponde a quello del concepimento.

    Art. 278.Autorizzazione allazione

    Nei casi di figlio nato da persone, tra lequali esiste un vincolo di parentela in linearetta allinfinito o in linea collaterale nelsecondo grado, ovvero un vincolo diaffinit in linea retta, lazione per ottenereche sia giudizialmente dichiarata lapaternit o la maternit non pu esserepromossa senza previa autorizzazione aisensi dellarticolo 251.

    Art. 279.Responsabilit per il mantenimento el'educazione.

    In ogni caso in cui non pu proporsi l'azioneper la dichiarazione giudiziale di paternit odi maternit, il figlio naturale pu agire perottenere il mantenimento, l'istruzione el'educazione. Il figlio naturale se

    maggiorenne e in stato di bisogno pu agireper ottenere gli alimenti.

    L'azione ammessa previa autorizzazione delgiudice ai sensi dell'articolo 274.

    L'azione pu essere promossa nell'interessedel figlio minore da un curatore specialenominato dal giudice su richiesta delpubblico ministero o del genitore che esercitala potest.

    Art. 279.Responsabilit per il mantenimento el'educazione.

    In ogni caso in cui non pu proporsi l'azioneper la dichiarazione giudiziale di paternit odi maternit, il figlio nato fuori delmatrimoniopu agire per ottenere ilmantenimento, l'istruzione e l'educazione. Il

    figlio nato fuori del matrimoniosemaggiorenne e in stato di bisogno pu agireper ottenere gli alimenti a condizione che ildiritto al mantenimento di cui allarticolo316, sia venuto meno.

    L'azione ammessa previa autorizzazione delgiudice ai sensi dell'articolo 251.

    L'azione pu essere promossa nell'interesse

    del figlio minore da un curatore specialenominato dal giudice su richiesta delpubblico ministero o del genitore che esercitala responsabilit genitoriale.

    Art. 293.Divieto d'adozione di figli nati fuori delmatrimonio.

    Art. 293.Divieto d'adozione di figli nati fuori delmatrimonio.

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    I figli nati fuori del matrimonio non possonoessere adottati dai loro genitori.

    Art. 297.Assenso del coniuge o dei genitori.

    Per l'adozione necessario l'assenso deigenitori dell'adottando e l'assenso del coniugedell'adottante e dell'adottando, se coniugati enon legalmente separati.

    Quando negato l'assenso previsto dal primocomma, il tribunale, sentiti gli interessati, suistanza dell'adottante, pu, ove ritenga ilrifiuto ingiustificato o contrario all'interessedell'adottando, pronunziare ugualmentel'adozione, salvo che si tratti dell'assenso deigenitori esercenti la potest o del coniuge, seconvivente, dell'adottante o dell'adottando.Parimenti il tribunale pu pronunziarel'adozione quando impossibile ottenerel'assenso per incapacit o irreperibilit dellepersone chiamate ad esprimerlo.

    I figli nati fuori del matrimonio non possonoessere adottati dai loro genitori.

    Art. 297.Assenso del coniuge o dei genitori.

    Per l'adozione necessario l'assenso deigenitori dell'adottando e l'assenso del coniugedell'adottante e dell'adottando, se coniugati enon legalmente separati.

    Quando negato l'assenso previsto dal primocomma, il tribunale, sentiti gli interessati, suistanza dell'adottante, pu, ove ritenga ilrifiuto ingiustificato o contrario all'interessedell'adottando, pronunziare ugualmentel'adozione, salvo che si tratti dell'assenso deigenitori esercenti la responsabilitgenitorialeo del coniuge, se convivente,dell'adottante o dell'adottando. Parimenti iltribunale pu pronunziare l'adozione quando impossibile ottenere l'assenso per incapacito irreperibilit delle persone chiamate adesprimerlo.

    Art. 299.Cognome dell'adottato.

    L'adottato assume il cognome dell'adottante elo antepone al proprio.

    L'adottato che sia figlio naturale nonriconosciuto dai propri genitori assume solo ilcognome dell'adottante. Il riconoscimentosuccessivo all'adozione non fa assumereall'adottato il cognome del genitore che lo hariconosciuto, salvo che l'adozione siasuccessivamente revocata. Il figlio naturaleche sia stato riconosciuto dai propri genitori e

    sia successivamente adottato, assume ilcognome dell'adottante.

    Se l'adozione compiuta da coniugi l'adottatoassume il cognome del marito.

    Se l'adozione compiuta da una donnamaritata, l'adottato, che non sia figlio delmarito, assume il cognome della famiglia dilei.

    Art. 299.Cognome dell'adottato.

    L'adottato assume il cognome dell'adottante elo antepone al proprio.

    Nel caso in cui la filiazione sia stataaccertata o riconosciuta successivamentealladozione si applica il primo comma

    Se l'adozione compiuta da coniugi l'adottatoassume il cognome del marito.

    Se l'adozione compiuta da una donnamaritata, l'adottato, che non sia figlio delmarito, assume il cognome della famiglia dilei.

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    Art. 316.Esercizio della potest dei genitori.

    Il figlio soggetto alla potest dei genitorisino all'et maggiore o alla emancipazione.

    La potest esercitata di comune accordo daentrambi i genitori.

    In caso di contrasto su questioni di particolareimportanza ciascuno dei genitori puricorrere senza formalit al giudice indicandoi provvedimenti che ritiene pi idonei.

    Se sussiste un incombente pericolo di gravepregiudizio per il figlio, il padre pu adottarei provvedimenti urgenti ed indifferibili.

    Il giudice, sentiti i genitori ed il figlio, semaggiore degli anni quattordici, suggerisce ledeterminazioni che ritiene pi utilinell'interesse del figlio e dell'unit familiare.Se il contrasto permane il giudice attribuisceil potere di decisione a quello dei genitoriche, nel singolo caso, ritiene il pi idoneo acurare l'interesse del figlio.

    Art. 316Responsabilit genitoriale

    Entrambi i genitori hanno laresponsabilit genitoriale che esercitatadi comune accordo tenendo conto delle

    capacit, delle inclinazioni naturali e delleaspirazioni del figlio. I genitori di comuneaccordo stabiliscono la residenza abitualedel minore.

    In caso di contrasto su questioni diparticolare importanza ciascuno deigenitori pu ricorrere senza formalit algiudice indicando i provvedimenti cheritiene pi idonei.

    Il giudice, sentiti i genitori e dispostol'ascolto del figlio minore che abbiacompiuto gli anni dodici e anche di etinferiore ove capace di discernimento,suggerisce le determinazioni che ritiene piutili nellinteresse del figlio e dellunitfamiliare. Se il contrasto permane ilgiudice attribuisce il potere di decisione aquello dei genitori che, nel singolo caso,ritiene il pi idoneo a curare linteresse delfiglio.

    Il genitore che ha riconosciuto il figlioesercita la responsabilit genitoriale su dilui. Se il riconoscimento del figlio, natofuori del matrimonio, fatto dai genitori,lesercizio della responsabilit genitorialespetta ad entrambi.

    Il genitore che non esercita laresponsabilit genitoriale vigilasullistruzione, sulleducazione e sullecondizioni di vita del figlio.

    Il nuovo art. 316-bis di contenuto

    sostanzialmente identico allabrogato art.

    148 c.c.

    Art. 316-bis(Concorso nel mantenimento)

    I genitori devono adempiere i loro obblighinei confronti dei figli in proporzione allerispettive sostanze e secondo la loro capacitdi lavoro professionale o casalingo. Quando igenitori non hanno mezzi sufficienti, gli altriascendenti, in ordine di prossimit, sonotenuti a fornire ai genitori stessi i mezzi

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    - necessari affinch possano adempiere i lorodoveri nei confronti dei figli.

    In caso di inadempimento il presidente deltribunale, su istanza di chiunque vi hainteresse, sentito l'inadempiente ed assunte

    informazioni, pu ordinare con decreto cheuna quota dei redditi dell'obbligato, inproporzione agli stessi, sia versatadirettamente all'altro genitore o a chi sopportale spese per il mantenimento, l'istruzione el'educazione della prole.

    Il decreto, notificato agli interessati ed alterzo debitore, costituisce titolo esecutivo, male parti ed il terzo debitore possono proporreopposizione nel termine di venti giorni dalla

    notifica.

    L'opposizione regolata dalle norme relativeall'opposizione al decreto di ingiunzione, inquanto applicabili.

    Le parti ed il terzo debitore possono semprechiedere, con le forme del processo ordinario,la modificazione e la revoca delprovvedimento.

    Art. 317.Impedimento di uno dei genitori.

    Nel caso di lontananza, di incapacit o dialtro impedimento che renda impossibile aduno dei genitori l'esercizio della potest,questa esercitata in modo esclusivodall'altro.

    La potest comune dei genitori non cessaquando, a seguito di separazione, discioglimento, di annullamento o dicessazione degli effetti civili del matrimonio,i figli vengono affidati ad uno di essi.L'esercizio della potest regolato, in talicasi, secondo quanto disposto nell'articolo155.

    Art. 317.Impedimento di uno dei genitori.

    Nel caso di lontananza, di incapacit o dialtro impedimento che renda impossibile aduno dei genitori l'esercizio dellaresponsabilit genitoriale, questa esercitata in modo esclusivo dall'altro.

    La responsabilit genitoriale di entrambi igenitori non cessa a seguito di separazione,scioglimento, cessazione degli effetti civili,annullamento, nullit del matrimonio; ilsuo esercizio, in tali casi, regolato dalcapo II del presente titolo.

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    Art. 317-bis.Esercizio della potest.

    Al genitore che ha riconosciuto il figlionaturale spetta la potest su di lui.

    Se il riconoscimento fatto da entrambi igenitori, l'esercizio della potest spettacongiuntamente ad entrambi qualora sianoconviventi. Si applicano le disposizionidell'articolo 316. Se i genitori non convivonol'esercizio della potest spetta al genitore colquale il figlio convive ovvero, se non convivecon alcuno di essi, al primo che ha fatto ilriconoscimento. Il giudice, nell'esclusivointeresse del figlio, pu disporre

    diversamente; pu anche escluderedall'esercizio della potest entrambi igenitori, provvedendo alla nomina di untutore.

    Il genitore che non esercita la potest ha ilpotere di vigilare sull'istruzione,sull'educazione e sulle condizioni di vita delfiglio minore.

    Art. 317-bis.Rapporti con gli ascendenti

    Gli ascendenti hanno diritto di mantenererapporti significativi con i nipoti

    minorenni.Lascendente al quale impeditolesercizio di tale diritto pu ricorrere algiudice del luogo di residenza abituale delminore affinch siano adottati iprovvedimenti pi idonei nellesclusivointeresse del minore. Si applica larticolo336, secondo comma.

    Competenza[N.B. Le controversie sono di competenza del

    Tribunale per i Minorenni, in virt della

    modifica apportata allart. 38 disp. att. c.p.c.,

    dallart. 96 lett. c) del decreto legislativo]

    Art. 318.Abbandono della casa del genitore.

    Il figlio non pu abbandonare la casa deigenitori o del genitore che esercita su di lui lapotest n la dimora da essi assegnatagli.Qualora se ne allontani senza permesso, igenitori possono richiamarlo ricorrendo, senecessario, al giudice tutelare.

    Art. 320.

    Rappresentanza e amministrazione.

    I genitori congiuntamente, o quello di essiche esercita in via esclusiva la potest,rappresentano i figli nati e nascituri in tutti gliatti civili e ne amministrano i beni. Gli atti diordinaria amministrazione, esclusi i contratticon i quali si concedono o si acquistano dirittipersonali di godimento, possono esserecompiuti disgiuntamente da ciascun genitore.

    Art. 318.Abbandono della casa del genitore.

    Il figlio sino alla maggiore et oallemancipazionenon pu abbandonare lacasa dei genitori o del genitore che esercita sudi lui la responsabilit genitorialen ladimora da essi assegnatagli. Qualora se neallontani senza permesso, i genitori possonorichiamarlo ricorrendo, se necessario, algiudice tutelare.

    Art. 320.

    Rappresentanza e amministrazione.

    I genitori congiuntamente, o quello di essiche esercita in via esclusiva la responsabilitgenitoriale, rappresentano i figli nati enascituri fino alla maggiore et oallemancipazionein tutti gli atti civili e neamministrano i beni. Gli atti di ordinariaamministrazione, esclusi i contratti con iquali si concedono o si acquistano dirittipersonali di godimento, possono essere

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    Si applicano, in caso di disaccordo o diesercizio difforme dalle decisioni concordate,le disposizioni dell'articolo 316.

    I genitori non possono alienare, ipotecare odare in pegno i beni pervenuti al figlio aqualsiasi titolo, anche a causa di morte,accettare o rinunziare ad eredit o legati,accettare donazioni, procedere alloscioglimento di comunioni, contrarre mutui olocazioni ultranovennali o compiere altri attieccedenti la ordinaria amministrazione npromuovere, transigere o compromettere inarbitri giudizi relativi a tali atti, se non pernecessit o utilit evidente del figlio dopo

    autorizzazione del giudice tutelare.

    I capitali non possono essere riscossi senzaautorizzazione del giudice tutelare, il quale nedetermina l'impiego.

    L'esercizio di una impresa commerciale nonpu essere continuato se non conl'autorizzazione del tribunale su parere del

    giudice tutelare. Questi pu consentirel'esercizio provvisorio dell'impresa, fino aquando il tribunale abbia deliberato sullaistanza.

    Se sorge conflitto di interessi patrimoniali trai figli soggetti alla stessa potest, o tra essi e igenitori o quello di essi che esercita in viaesclusiva la potest, il giudice tutelarenomina ai figli un curatore speciale. Se ilconflitto sorge tra i figli e uno solo dei

    genitori esercenti la potest, larappresentanza dei figli spetta esclusivamenteall'altro genitore.

    compiuti disgiuntamente da ciascun genitore.

    Si applicano, in caso di disaccordo o diesercizio difforme dalle decisioni concordate,le disposizioni dell'articolo 316.

    I genitori non possono alienare, ipotecare odare in pegno i beni pervenuti al figlio aqualsiasi titolo, anche a causa di morte,accettare o rinunziare ad eredit o legati,accettare donazioni, procedere alloscioglimento di comunioni, contrarre mutui olocazioni ultranovennali o compiere altri attieccedenti la ordinaria amministrazione npromuovere, transigere o compromettere inarbitri giudizi relativi a tali atti, se non per

    necessit o utilit evidente del figlio dopoautorizzazione del giudice tutelare.

    I capitali non possono essere riscossi senzaautorizzazione del giudice tutelare, il quale nedetermina l'impiego.

    L'esercizio di una impresa commerciale nonpu essere continuato se non con

    l'autorizzazione del tribunale su parere delgiudice tutelare. Questi pu consentirel'esercizio provvisorio dell'impresa, fino aquando il tribunale abbia deliberato sullaistanza.

    Se sorge conflitto di interessi patrimoniali trai figli soggetti alla stessa responsabilitgenitoriale, o tra essi e i genitori o quello diessi che esercita in via esclusiva laresponsabilit genitoriale, il giudice tutelare

    nomina ai figli un curatore speciale. Se ilconflitto sorge tra i figli e uno solo deigenitori esercenti la potest, larappresentanza dei figli spetta esclusivamenteall'altro genitore.

    Art. 321 codice civile

    Art. 322 codice civile

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    Art. 323 codice civile

    Art. 327 codice civile

    Art. 330 codice civile

    Art. 332 codice civile

    Art. 337 codice civile

    Art. 343 codice civile

    Art. 350 codice civile

    Art. 356 codice civile

    Art. 402 codice civile

    Art. 417 codice civileArt. 448-bis codice civile

    La parola: potest sostituita ovunquesi trovi - dalle seguenti: responsabilit

    genitoriale

    Art. 324.Usufrutto legale.

    I genitori esercenti la potest hanno incomune l'usufrutto dei beni del figlio.

    omissis

    Art. 324.Usufrutto legale.

    I genitori esercenti la responsabilitgenitoriale hanno in comune l'usufrutto deibeni del figlio fino alla maggiore et oallemancipazione

    omissis

    Art. 336.Procedimento.

    I provvedimenti indicati negli articoliprecedenti sono adottati su ricorso dell'altrogenitore, dei parenti o del pubblico ministeroe, quando si tratta di revocare deliberazionianteriori, anche del genitore interessato.

    Il tribunale provvede in camera di consiglio,assunte informazioni e sentito il pubblicoministero. Nei casi in cui il provvedimento richiesto contro il genitore, questi deve esseresentito.

    Art. 336.Procedimento.

    I provvedimenti indicati negli articoliprecedenti sono adottati su ricorso dell'altrogenitore, dei parenti o del pubblico ministeroe, quando si tratta di revocare deliberazionianteriori, anche del genitore interessato.

    Il tribunale provvede in camera di consiglio,assunte informazioni e sentito il pubblicoministero; dispone, inoltre, l'ascolto delfiglio minore che abbia compiuto gli annidodici e anche di et inferiore ove capacedi discernimento. Nei casi in cui ilprovvedimento richiesto contro il genitore,questi deve essere sentito.

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    In caso di urgente necessit il tribunale puadottare, anche d'ufficio, provvedimentitemporanei nell'interesse del figlio.Per i provvedimenti di cui ai commiprecedenti, i genitori e il minore sono assistitida un difensore

    In caso di urgente necessit il tribunale puadottare, anche d'ufficio, provvedimentitemporanei nell'interesse del figlio.Per i provvedimenti di cui ai commiprecedenti, i genitori e il minore sono assistitida un difensore

    -Art. 336-bisAscolto del Minore

    Il minore che abbia compiuto gli annidodici e anche di et inferiore ove capacedi discernimento ascoltato dal presidentedel tribunale o dal giudice delegatonellambito dei procedimenti nei quali

    devono essere adottati provvedimenti chelo riguardano. Se lascolto in contrastocon linteresse del minore, omanifestamente superfluo, il giudice nonprocede alladempimento dandone attocon provvedimento motivato.

    Lascolto condotto dal giudice, ancheavvalendosi di esperti o di altri ausiliari. Igenitori, anche quando parti processualidel procedimento, i difensori delle parti, il

    curatore speciale del minore, se ginominato, ed il pubblico ministero, sonoammessi a partecipare allascolto seautorizzati dal giudice, al quale possonoproporre argomenti e temi diapprofondimento prima delliniziodelladempimento.

    Prima di procedere allascolto il giudiceinforma il minore della natura delprocedimento e degli effetti dellascolto.

    Delladempimento redatto processoverbale nel quale descritto il contegno delminore, ovvero effettuata registrazioneaudio video.

    - Capo II - Esercizio della responsabilit genitoriale a seguito diseparazione, scioglimento, cessazione degli effetti civili,annullamento, nullit del matrimonio ovvero allesito diprocedimenti relativi ai figli nati fuori del matrimonio (Artt. 337-

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    bis 377)

    ART. 337-bis(Ambito di applicazione)

    In caso di separazione, scioglimento, cessazione degli effetti civili,

    annullamento, nullit del matrimonio e nei procedimenti relativi aifigli nati fuori del matrimonio si applicano le disposizioni del presentecapo

    -

    Il nuovo art. 337-

    ter di contenutosostanzialmente

    identico allart.

    155 c.c.

    Art. 337-ter(Provvedimenti riguardo ai figli)

    Il figlio minore ha il diritto di mantenere un rapporto equilibrato econtinuativo con ciascuno dei genitori, di ricevere cura, educazione,

    istruzione e assistenza morale da entrambi e di conservare rapportisignificativi con gli ascendenti e con i parenti di ciascun ramogenitoriale.

    Per realizzare la finalit indicata dal primo comma, nei procedimentidi cui allarticolo 337-bis, il giudice adotta i provvedimenti relativialla prole con esclusivo riferimento allinteresse morale e materiale diessa. Valuta prioritariamente la possibilit che i figli minori restinoaffidati a entrambi i genitori oppure stabilisce a quale di essi i figlisono affidati, determina i tempi e le modalit della loro presenzapresso ciascun genitore, fissando altres la misura e il modo con cui

    ciascuno di essi deve contribuire al mantenimento, alla cura,all'istruzione e all'educazione dei figli. Prende atto, se non contrariallinteresse dei figli, degli accordi intervenuti tra i genitori. Adottaogni altro provvedimento relativo alla prole, ivi compreso, in caso ditemporanea impossibilit di affidare il minore ad uno dei genitori,l'affidamento familiare. Allattuazione dei provvedimenti relativiallaffidamento della prole provvede il giudice del merito e, nel casodi affidamento familiare, anche dufficio. A tal fine copia delprovvedimento di affidamento trasmessa, a cura del pubblicoministero, al giudice tutelare.

    La responsabilit genitoriale esercitata da entrambi i genitori. Ledecisioni di maggiore interesse per i figli relative all'istruzione,alleducazione, alla salute e alla scelta della residenza abituale delminore sono assunte di comune accordo tenendo conto delle capacit,dellinclinazione naturale e delle aspirazioni dei figli. In caso didisaccordo la decisione rimessa al giudice. Limitatamente alledecisioni su questioni di ordinaria amministrazione, il giudice pustabilire che i genitori esercitino la responsabilit genitorialeseparatamente. Qualora il genitore non si attenga alle condizionidettate, il giudice valuter detto comportamento anche al fine dellamodifica delle modalit di affidamento.

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    Salvo accordi diversi liberamente sottoscritti dalle parti, ciascuno deigenitori provvede al mantenimento dei figli in misura proporzionale alproprio reddito; il giudice stabilisce, ove necessario, la corresponsionedi un assegno periodico al fine di realizzare il principio diproporzionalit, da determinare considerando.

    1) le attuali esigenze del figlio.

    2) il tenore di vita goduto dal figlio in costanza di convivenza conentrambi i genitori.

    3) i tempi di permanenza presso ciascun genitore.

    4) le risorse economiche di entrambi i genitori.

    5) la valenza economica dei compiti domestici e di cura assunti daciascun genitore.

    L'assegno automaticamente adeguato agli indici ISTAT in difetto dialtro parametro indicato dalle parti o dal giudice.

    Ove le informazioni di carattere economico fornite dai genitori nonrisultino sufficientemente documentate, il giudice dispone unaccertamento della polizia tributaria sui redditi e sui beni oggetto dellacontestazione, anche se intestati a soggetti diversi.

    -

    Il nuovo art. 337-

    quater di

    contenuto

    sostanzialmenteidentico

    allabrogatoart.

    155-bis c.c.

    Art. 337-quater(Affidamento a un solo genitore e opposizione all'affidamentocondiviso)

    Il giudice pu disporre laffidamento dei figli ad uno solo dei genitoriqualora ritenga con provvedimento motivato che laffidamento all'altrosia contrario all'interesse del minore.

    Ciascuno dei genitori pu, in qualsiasi momento, chiederel'affidamento esclusivo quando sussistono le condizioni indicate alprimo comma. Il giudice, se accoglie la domanda, disponel'affidamento esclusivo al genitore istante, facendo salvi, per quanto

    possibile, i diritti del minore previsti dal primo comma dellarticolo337-ter. Se la domanda risulta manifestamente infondata, il giudicepu considerare il comportamento del genitore istante ai fini delladeterminazione dei provvedimenti da adottare nellinteresse dei figli,rimanendo ferma l'applicazione dell'articolo 96 del codice diprocedura civile.

    Il genitore cui sono affidati i figli in via esclusiva, salva diversadisposizione del giudice, ha lesercizio esclusivo della responsabilitgenitoriale su di essi; egli deve attenersi alle condizioni determinatedal giudice. Salvo che non sia diversamente stabilito, le decisioni di

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    maggiore interesse per i figli sono adottate da entrambi i genitori. Ilgenitore cui i figli non sono affidati ha il diritto ed il dovere di vigilaresulla loro istruzione ed educazione e pu ricorrere al giudice

    -

    Il nuovo art. 337-

    quinquies di

    contenuto

    sostanzialmente

    identico

    allabrogatoart.

    155-ter c.c.

    Art. 337-quinquies(Revisione delle disposizioni concernenti l'affidamento dei figli)

    I genitori hanno diritto di chiedere in ogni tempo la revisione delledisposizioni concernenti laffidamento dei figli, lattribuzionedell'esercizio della responsabilit genitoriale su di essi e delleeventuali disposizioni relative alla misura e alla modalit delcontributo.

    -

    Il nuovo art. 337-

    sexies di contenuto

    quasi

    sostanzialmente

    identicoallabrogatoart.

    155-quater c.c.

    Art. 337-sexies(Assegnazione della casa familiare e prescrizioni in tema di

    residenza)

    Il godimento della casa familiare attribuito tenendo prioritariamenteconto dell'interesse dei figli. Dellassegnazione il giudice tiene contonella regolazione dei rapporti economici tra i genitori, consideratoleventuale titolo di propriet. Il diritto al godimento della casafamiliare viene meno nel caso che lassegnatario non abiti o cessi di

    abitare stabilmente nella casa familiare o conviva more uxorio ocontragga nuovo matrimonio. Il provvedimento di assegnazione equello di revoca sono trascrivibili e opponibili a terzi ai sensidellarticolo 2643.

    In presenza di figli minori, ciascuno dei genitori obbligato acomunicare allaltro, entro il termine perentorio di trenta giorni,lavvenuto cambiamento di residenza o di domicilio. La mancatacomunicazione obbliga al risarcimento del danno eventualmenteverificatosi a carico del coniuge o dei figli per la difficolt di reperireil soggetto.

    Il nuovo art. 337-

    septies di

    contenuto quasi

    sostanzialmente

    identico

    allabrogatoart.

    155-quinquies c.c.

    Art. 337-septies(Disposizioni in favore dei figli maggiorenni)

    Il giudice, valutate le circostanze, pu disporre in favore dei figlimaggiorenni non indipendenti economicamente il pagamento di unassegno periodico. Tale assegno, salvo diversa determinazione delgiudice, versato direttamente all'avente diritto.

    Ai figli maggiorenni portatori di handicap grave si applicanointegralmente le disposizioni previste in favore dei figli minori.

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    Il nuovo art. 337-

    octies di contenuto

    quasisostanzialmente

    identico

    allabrogatoart.

    155-sexies c.c.

    [N.B. Nelle disposizioni di attuazione al c.c., viene introdotto lart. 37-bis,che recita: i figli maggiorenni portatori di handicap grave previsti

    dallarticolo 337-septies, secondo comma, del codice civile, sono coloro i

    quali siano portatori di handicap ai sensi dellarticolo 3, comma 3, della

    legge 5 febbraio 1992, n. 104]

    Art. 337-octies(Poteri del giudice e ascolto del minore)

    Prima dellemanazione, anche in via provvisoria, dei provvedimenti dicui allarticolo 337-ter, il giudice pu assumere, ad istanza di parte odufficio, mezzi di prova. Il giudice dispone, inoltre, lascolto delfiglio minore che abbia compiuto gli anni dodici e anche di etinferiore ove capace di discernimento. Nei procedimenti in cui siomologa o si prende atto di un accordo dei genitori, relativo allecondizioni di affidamento dei figli, il giudice non procede allascoltose in contrasto con linteresse del minore o manifestamente superfluo.

    Qualora ne ravvisi lopportunit, il giudice, sentite le parti e ottenuto illoro consenso, pu rinviare ladozione dei provvedimenti di cuiallarticolo 337-ter per consentire che i coniugi, avvalendosi di esperti,tentino una mediazione per raggiungere un accordo, con particolareriferimento alla tutela dellinteresse morale e materiale dei figli

    Art. 348.Scelta del tutore.

    Il giudice tutelare nomina tutore la personadesignata dal genitore che ha esercitato perultimo la potest dei genitori. Ladesignazione pu essere fatta per testamento,per atto pubblico o per scrittura privataautenticata.

    Se manca la designazione ovvero se gravimotivi si oppongono alla nomina dellapersona designata, la scelta del tutore avvienepreferibilmente tra gli ascendenti o tra glialtri prossimi parenti o affini del minore, iquali in quanto sia opportuno, devono esseresentiti.

    Il giudice, prima di procedere alla nomina deltutore, deve anche sentire il minore che abbia

    Art. 348.Scelta del tutore.

    Il giudice tutelare nomina tutore la personadesignata dal genitore che ha esercitato perultimo la responsabilit genitoriale. Ladesignazione pu essere fatta per testamento,per atto pubblico o per scrittura privataautenticata.

    Se manca la designazione ovvero se gravimotivi si oppongono alla nomina dellapersona designata, la scelta del tutore avvienepreferibilmente tra gli ascendenti o tra glialtri prossimi parenti o affini del minore, iquali in quanto sia opportuno, devono esseresentiti.

    Il giudice, prima di procedere alla nominadel tutore, dispone lascolto del minore che

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    raggiunto l'et di anni sedici.

    In ogni caso la scelta deve cadere su personaidonea all'ufficio, di ineccepibile condotta, laquale dia affidamento di educare e istruire ilminore conformemente a quanto prescrittonell'articolo 147.

    abbia compiuto gli anni dodici e anche diet inferiore ove capace di discernimento.

    In ogni caso la scelta deve cadere su persona

    idonea all'ufficio, di ineccepibile condotta, laquale dia affidamento di educare e istruire ilminore conformemente a quanto prescrittonell'articolo 147.

    Art. 371.Provvedimenti circa l'educazione el'amministrazione.

    Compiuto l'inventario, il giudice tutelare, suproposta del tutore e sentito il protutore,delibera:

    1) sul luogo dove il minore deve essereallevato e sul suo avviamento agli studi oall'esercizio di un'arte, mestiere oprofessione, sentito lo stesso minore se hacompiuto gli anni dieci, e richiesto, quando opportuno, l'avviso dei parenti prossimi e delcomitato di patronato dei minorenni;

    2) sulla spesa annua occorrente per ilmantenimento e l'istruzione del minore e perl'amministrazione del patrimonio, fissando imodi d'impiego del reddito eccedente;

    3) sulla convenienza di continuare ovveroalienare o liquidare le aziende commerciali,che si trovano nel patrimonio del minore, esulle relative modalit e cautele.

    Nel caso in cui il giudice stimi evidentementeutile per il minore la continuazionedell'esercizio dell'impresa, il tutore devedomandare l'autorizzazione del tribunale. Inpendenza della deliberazione del tribunale ilgiudice tutelare pu consentire l'esercizioprovvisorio dell'impresa.

    Art. 371.Provvedimenti circa l'educazione el'amministrazione.

    Compiuto l'inventario, il giudice tutelare, suproposta del tutore e sentito il protutore,delibera:

    1) sul luogo dove il minore deve esserecresciuto e sul suo avviamento agli studi oall'esercizio di un'arte, mestiere oprofessione, disposto lascolto dello stessominore che abbia compiuto gli anni dieci eanche di et inferiore ove capace didiscernimento e richiesto, quando

    opportuno, l'avviso dei parenti prossimi;2) sulla spesa annua occorrente per ilmantenimento e l'istruzione del minore e perl'amministrazione del patrimonio, fissando imodi d'impiego del reddito eccedente;

    3) sulla convenienza di continuare ovveroalienare o liquidare le aziende commerciali,che si trovano nel patrimonio del minore, esulle relative modalit e cautele.

    Nel caso in cui il giudice stimi evidentementeutile per il minore la continuazionedell'esercizio dell'impresa, il tutore devedomandare l'autorizzazione del tribunale. Inpendenza della deliberazione del tribunale ilgiudice tutelare pu consentire l'esercizioprovvisorio dell'impresa.

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    LE MODIFICHE AL CODICE CIVILE LIBRO SECONDOLo stato della giustizia civile costituisce,

    VECCHIO TESTO NUOVO TESTO

    Art. 467.Nozione.

    La rappresentazione fa subentrare idiscendenti legittimi o naturali nel luogo e nelgrado del loro ascendente, in tutti i casi in cuiquesti non pu o non vuole accettare l'eredito il legato.

    Si ha rappresentazione nella successionetestamentaria quando il testatore non haprovveduto per il caso in cui l'istituito nonpossa o non voglia accettare l'eredit o illegato, e sempre che non si tratti di legato diusufrutto o di altro diritto di natura personale.

    Art. 467.Nozione.

    La rappresentazione fa subentrare idiscendenti legittimi o naturalinel luogo enel grado del loro ascendente, in tutti i casi incui questi non pu o non vuole accettarel'eredit o il legato.

    Si ha rappresentazione nella successionetestamentaria quando il testatore non haprovveduto per il caso in cui l'istituito nonpossa o non voglia accettare l'eredit o illegato, e sempre che non si tratti di legato diusufrutto o di altro diritto di natura personale.

    Art. 468.Soggetti.La rappresentazione ha luogo, nella linearetta, a favore dei discendenti dei figlilegittimi, legittimati e adottivi, nonch deidiscendenti dei figli naturali del defunto, e,

    nella linea collaterale, a favore deidiscendenti dei fratelli e delle sorelle deldefunto.

    I discendenti possono succedere perrappresentazione anche se hanno rinunziatoall'eredit della persona in luogo della qualesubentrano, o sono incapaci o indegni disuccedere rispetto a questa

    Art. 468.Soggetti.La rappresentazione ha luogo, nella linearetta, a favore dei discendenti dei figli ancheadottivi, nonch dei discendenti dei figlinaturali del defunto, e, nella linea

    collaterale, a favore dei discendenti deifratelli e delle sorelle del defunto.

    I discendenti possono succedere perrappresentazione anche se hanno rinunziatoall'eredit della persona in luogo della qualesubentrano, o sono incapaci o indegni disuccedere rispetto a questa

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    Art. 480.Prescrizione.

    Il diritto di accettare l'eredit si prescrive indieci anni.

    Il termine decorre dal giorno dell'aperturadella successione e, in caso d'istituzionecondizionale, dal giorno in cui si verifica lacondizione.

    Il termine non corre per i chiamati ulteriori,se vi stata accettazione da parte diprecedenti chiamati e successivamente il loroacquisto ereditario venuto meno.

    Art. 536.Legittimari.

    Le persone a favore delle quali la leggeriserva una quota di eredit o altri diritti nella

    successione sono: il coniuge, i figli legittimi,i figli naturali, gli ascendenti legittimi.

    Ai figli legittimi sono equiparati i legittimatie gli adottivi.

    A favore dei discendenti dei figli legittimi onaturali, i quali vengono alla successione inluogo di questi, la legge riserva gli stessidiritti che sono riservati ai figli legittimi onaturali.

    Art. 480.Prescrizione.

    Il diritto di accettare l'eredit si prescrive indieci anni.

    Il termine decorre dal giorno dell'aperturadella successione e, in caso d'istituzionecondizionale, dal giorno in cui si verifica lacondizione. In caso di accertamentogiudiziale della filiazione il terminedecorre dal passaggio in giudicato dellasentenza che accerta la filiazione stessa

    Il termine non corre per i chiamati ulteriori,

    se vi stata accettazio