1. Lezione Diritto Interculturale 2014 - people.unica.it...2012/04/01 · Lezione Diritto...
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Il Mul,culturalismo
1° lezione Seminario Diri;o interculturale 2014
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1966, La Mis,ca della femminilità
1815-‐1887 1931-‐1982
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1926-‐1984 1948-‐
Schema lezione
1. Il conce;o di mul$culturalismo. Definizioni di diriJ culturali, minoranze culturali, rea, culturalmente mo,va,, eccezione culturale.
2. Il conce;o di interculturalismo e gli strumen, del diri;o interculturale. Che differenza c’è tra mul,culturalismo e interculturalismo?
3. Breve ricostruzione dei movimen, filosofici so;esi al dibaJto sul mul,culturalismo
PARTE I
Conce;o di Mul,culturalismo e definizioni
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1° DEFINIZIONE: IL MULTICULTURALISMO
a) Mul,culturalismo demografico: è una situazione di fa;o per cui una società causa immigrazione o diversità interna è composta da gruppi disomogenei dal punto di vista culturale.
b) Mul,culturalismo norma,vo: è un principio cos,tuzionale o un insieme di norme di rango legisla,vo che tutelano o addiri;ura promuovono il mul,culturalismo demografico
Che cosa è la cultura?
1) CONOSCENZA SPECIALISTICA (persona di cultura)
2) VITA DELLA COMUNITA’ (i tagli alla cultura) 3) SISTEMA SEMIOTICO in cui avviene una
comunicazione (antropologia) 4) SISTEMA DI REGOLE, ordinamento giuridico
rinnovabile, onnicomprensivo (diri;o)
1970 Canada, conio poli,co del termine mul,culturalismo, Trudeau Tre termini
1. Bi-‐Culturalismo: 1963 Royal commission on bilingualism and biculturalism Canada 2. Mul,-‐culturalismo: Pierre Troudeau 1970 riconoscimento di tu;e le culture del Canada (amme;e il rela,vismo) 3. Inter-‐culturalismo: dialogo e scambio tra le culture (esclude il rela,vismo)
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Dalla poli,ca al diri;o
• 1970 Trudeau Canada • 1974 Australia • 1982 prima Cos,tuzione mul,culturale CANADA
• Mul,cultural Act 1988 Canada prima legge mul,culturale
CONFIGURAZIONI GIURIDICHE della CULTURA
1) Cultura come DIRITTO FONDAMENTALE: TEORIA DEI DIRITTI Art. 27 Pa;o internazionale diriJ civili e poli,ci 1966 50 Cos,tuzioni DIFFERENZE TRA CULTURA/RELIGIONE
2) Cultura come CONSUETUDINE (ESTERNA):
TEORIA DEL PLURALISMO GIURIDICO Cassazione italiana
2° DEFINIZIONE: DIRITTI CULTURALI
I diriJ culturali sono quelle pretese soggeJve, azionabili davan, ad un giudice, a veder riconosciuta la propria cultura o par, di esse (diriJ linguis,ci, di abbigliamento, di alimentazione) DIRITTI INDIVIDUALI/DI GRUPPO? DIRITTI UMANI/FONDAMENTALI O NO?
Situazione giuridica
• PATTO INTERNAZIONALE DIRITTI CIVILI E POLITICI 1966, ART. 27
In quegli Sta,, nei quali esistono minoranze etniche, religiose, o linguis,che, gli individui appartenen, a tali minoranze non possono essere priva, del diri;o di avere una vita culturale propria, di professare e pra,care la propria religione, o di usare la propria lingua, in comune con gli altri membri del proprio gruppo.
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Dichiarazione sulla diversità culturale 2001
• Art. 1 “la diversità è necessaria al genere umano come la bio-‐diversità alla natura”
• Art. 3 “amplia il raggio di scelte aperte a ciascuno; è una
delle radici dello sviluppo, inteso non solo in termini di crescita economica, ma anche come mezzo per raggiungere un’esistenza intellettuale, emozionale, morale e spirituale più piena”
Sta, nazionali
50 COSTITUZIONI In Italia art. 6.
3° DEFINIZIONE: MINORANZE CULTURALI
Una minoranza culturale è un gruppo di persone che è “numericamente inferiore al resto della popolazione di uno stato, in una posizione non-‐dominante, i cui membri -‐ essendo ci;adini dello stato -‐ posseggono cara;eris,che etniche, religiose o linguis,che che differiscono da quelle del resto della popolazione e mostrano, quanto meno implicitamente, un senso di solidarietà inteso a preservare la loro cultura, tradizioni, religione o lingua”
Fonte: soi law
Rapporto speciale della Commissione delle Nazioni Unite per la lo6a contro la discriminazione e la protezione delle minoranze in,tolato “Etude des droits des personnes appartenant aux minorités ethniques, religieuses et linguis,ques” Francesco Capotor, nel 1977.
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Francesco Capotor, 1977 4° DEFINIZIONE: REATO
CULTURALMENTE MOTIVATO
È “il comportamento realizzato da un membro appartenente ad una cultura di minoranza, che è considerato reato nell’ordinamento giuridico della cultura dominante. Questo stesso comportamento, tu;avia, all’interno del gruppo culturale dell’agente è condonato o acce;ato come comportamento normale o, addiri;ura, è sostenuto e incoraggiato in determinate situazioni”
Fonte: do;rina
J. Van Broeck, Cultural defence and culturally mo0vated crimes (cultural offences), in European journal of crime, criminal law and criminal jus0ce, Vol. 9/1, 2001, 1 ss.
5° DEFINIZIONE: ECCEZIONE CULTURALE
È un is,tuto giurisprudenziale, in base al quale il giudice, che nella risoluzione di un caso si trova di fronte alla categoria cultura, me;e in discussione l’applicazione di una norma generale e astra;a negli stessi termini e condizioni cui si applicherebbe ad un ci;adino.
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Kirpan vs regolamento scolas,co Kirpan vs porto abusivo d’arma
Circoncisione vs lesioni Mu,lazioni Genitali Femminili vs art. 583 bis c.p. (dal 2006)
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Omicidi d’onore vs. reato d’omicidio Matrimonio combinato vs requisito del consenso civile
Niqab e burqa vs divieto coprire il volto An,cipazione
Susan Moller Okin: Is Mul,culturalism Bad for Women?
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Susan Moller Okin 1946-‐2004 Ricapitolando…
A LIVELLO NORMATIVO • Sta$: 30 cos,tuzioni mul,culturali + 50 con diriJ culturali
• Europa: minoranze europee • Livello internazionale: etno-‐sfera, eguaglianza tra tu;e le culture
A LIVELLO GIURISPRUDENZIALE Figura del giudice antropologo
PARTE II
Il conce;o di interculturalismo e di diri;o interculturale
Stato mul,culturale
Culture B
Culture A
Culture Majority
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Stato Interculturale
Diri;o interculturale
Dalla giustapposizione di culture alla compenetrazione tra culture Dal pluralismo norma,vo alla rigenerazione mutua e reciproca delle norme
PARTE III
I MOVIMENTI FILOSOFICI SOTTESI AL DIBATTITO SUL MULTI-‐INTER/CULTURALISMO le teorie del riconoscimento (Charles Taylor, Axel Honneth); le teorie sulla gius,zia (Iris Marion Young); le teorie sul potere (Michel Foucault); le teorie an,-‐iden,tarie o dell’iden,tà performa,va (Judith Butler)
1° LE TEORIE DEL RICONOSCIMENTO
A) cogito ergo sum di Cartesio contestato da Hegel nella sua metafora del servo e del padrone
B) Honneth e Taylor sostengono: ho bisogno dell’altro per esistere
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Cartesio: cogito ergo sum Charles Taylor, Le radici dell’io, 1989
Axel Honneth, Lo;e per il riconoscimento, 2001 IntersoggeJvità
I soggeJ si riconoscono mutuamente e formano il loro io da reciproche interazioni: 1) Madre 2) Famiglia 3) Amici 4) Gruppo culturale: Regione/Nazione 5) Altri gruppi di scelta/formazioni sociali 6) Umanità
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ART. 2 COST., principio personalista
La Repubblica riconosce e garan,sce i diriJ inviolabili dell'uomo, sia come singolo sia nelle formazioni sociali ove si svolge la sua personalità, e richiede l'adempimento dei doveri inderogabili di solidarietà poli,ca, economica e sociale Gruppo culturale come formazione sociale
2° TEORIE DELLA GIUSTIZIA di Iris Marion Young
Per IRIS MARION YOUNG L’INGIUSTIZIA NON è SOLO ECONOMICA/redistribu,va (Rawls) ma è fru;o di oppressione is,tuzionale 5 TIPI: 1) IMPERIALISMO CULTURALE (minoranze culturali) 2) VIOLENZA sul corpo (donne, gay) 3) SFRUTTAMENTO (divisione in classi) 4) ASSENZA DI POTERE (bambini, elites meritocra,che) 5) MARGINALIZZAZIONE (disabili)
3° Teoria del Potere di Michel Foucault
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Microfisica del potere
Il potere va studiato nella sua microfisica, il potere si annida e assume varie forme, anche il mancato riconoscimento, il disprezzo, l’invisibilità di un gruppo nella sfera pubblica è una forma di potere
4° teorie an,-‐iden,tarie. Judith Butler
Teorie performa,ve dell’iden,tà
L’IDENTITA’ culturale o di genere non è un qualcosa di pre-‐definito Si può perdere e acquistare Il genere non esiste, la cultura non esiste: sono discorsi.
Interazioni tra femminismo e mul,culturalismo
a) Allea,: donne e minoranze culturali sono gruppi sociali oppressi
b) Contrappos,: Susan Moller Okin: tu;e le
culture sono tradizionali