1 Le fonti del diritto. 2 La Costituzione Costituzioni rigide e costituzioni flessibili Il caso...

44
1 Le fonti del diritto

Transcript of 1 Le fonti del diritto. 2 La Costituzione Costituzioni rigide e costituzioni flessibili Il caso...

Page 1: 1 Le fonti del diritto. 2 La Costituzione Costituzioni rigide e costituzioni flessibili Il caso italiano: dallo Statuto albertino alla Costituzione repubblicana.

1

Le fonti del diritto

Page 2: 1 Le fonti del diritto. 2 La Costituzione Costituzioni rigide e costituzioni flessibili Il caso italiano: dallo Statuto albertino alla Costituzione repubblicana.

2

La Costituzione

Costituzioni rigide e costituzioni flessibili

Il caso italiano: dallo Statuto albertino alla Il caso italiano: dallo Statuto albertino alla Costituzione repubblicanaCostituzione repubblicana

La Costituzione italiana come esempio di costituzione rigida ma vivente

Page 3: 1 Le fonti del diritto. 2 La Costituzione Costituzioni rigide e costituzioni flessibili Il caso italiano: dallo Statuto albertino alla Costituzione repubblicana.

3

Page 4: 1 Le fonti del diritto. 2 La Costituzione Costituzioni rigide e costituzioni flessibili Il caso italiano: dallo Statuto albertino alla Costituzione repubblicana.

4

La struttura della Costituzione

i principi supremi, fondamentali, inviolabili, i principi supremi, fondamentali, inviolabili, inderogabiliinderogabili (artt.1-12) (artt.1-12)

i diritti e doveri dei cittadini: rapporti civili, etico-i diritti e doveri dei cittadini: rapporti civili, etico-sociali, economici, politici (artt.13-54)sociali, economici, politici (artt.13-54)

l’ordinamento della Repubblica: il Parlamento, il l’ordinamento della Repubblica: il Parlamento, il Presidente, il Governo, la Magistratura, gli enti Presidente, il Governo, la Magistratura, gli enti locali, le garanzie costituzionali (artt.55-139)locali, le garanzie costituzionali (artt.55-139)

le disposizioni transitorie e finali (I-XVIII)le disposizioni transitorie e finali (I-XVIII)

Page 5: 1 Le fonti del diritto. 2 La Costituzione Costituzioni rigide e costituzioni flessibili Il caso italiano: dallo Statuto albertino alla Costituzione repubblicana.

5

La diversa natura delle disposizioni costituzionali

Gli articoli immodificabili (solo uno)Gli articoli immodificabili (solo uno)

Gli articoli modificabili attraverso apposita Gli articoli modificabili attraverso apposita proceduraprocedura

Gli articoli che necessitano di successive Gli articoli che necessitano di successive integrazioniintegrazioni

Page 6: 1 Le fonti del diritto. 2 La Costituzione Costituzioni rigide e costituzioni flessibili Il caso italiano: dallo Statuto albertino alla Costituzione repubblicana.

6

Page 7: 1 Le fonti del diritto. 2 La Costituzione Costituzioni rigide e costituzioni flessibili Il caso italiano: dallo Statuto albertino alla Costituzione repubblicana.

7

La legge ordinaria

• Fonte principale, primaria e generale dell’ordinamento, ancorché ormai dalla competenza tassativa (art.117 Cost.) = principio di legalità

• Primazia della legge, in quanto prevale su tutti gli altri atti dell’ordinamento (ad eccezione della Costituzione)

Page 8: 1 Le fonti del diritto. 2 La Costituzione Costituzioni rigide e costituzioni flessibili Il caso italiano: dallo Statuto albertino alla Costituzione repubblicana.

8

La forza della legge

passivapassiva (una legge può essere abrogata, (una legge può essere abrogata, derogata o modificata solo da un’altra derogata o modificata solo da un’altra legge)legge)

attivaattiva (qualunque legge può abrogare, (qualunque legge può abrogare, derogare o modificare tutti gli altri atti derogare o modificare tutti gli altri atti dell’ordinamento)dell’ordinamento)

Page 9: 1 Le fonti del diritto. 2 La Costituzione Costituzioni rigide e costituzioni flessibili Il caso italiano: dallo Statuto albertino alla Costituzione repubblicana.

9

Gli elementi formali

procedimentoprocedimento di formazione definito di formazione definito

formaforma esteriore tipica e solenne esteriore tipica e solenne

pubblicitàpubblicità dell’intero procedimento dell’intero procedimento

Page 10: 1 Le fonti del diritto. 2 La Costituzione Costituzioni rigide e costituzioni flessibili Il caso italiano: dallo Statuto albertino alla Costituzione repubblicana.

10

I limiti al potere della legge

di di competenzacompetenza (non può disciplinare determinate (non può disciplinare determinate materie) materie)

di di sostanzasostanza (non può disciplinarle come vuole (non può disciplinarle come vuole perché deve rispettare alcuni limiti posti dalla perché deve rispettare alcuni limiti posti dalla Costituzione)Costituzione)

di di proceduraprocedura (non può disciplinarle secondo il (non può disciplinarle secondo il procedimento che vuole perché è la Costituzione a procedimento che vuole perché è la Costituzione a definire nelle linee essenziali la procedura)definire nelle linee essenziali la procedura)

Page 11: 1 Le fonti del diritto. 2 La Costituzione Costituzioni rigide e costituzioni flessibili Il caso italiano: dallo Statuto albertino alla Costituzione repubblicana.

11

Il procedimento legislativo

Il procedimento è una sequenza predeterminata di

atti rivolta al raggiungimento di un risultato finale

unitario, per cui ogni atto (fase) della sequenza non

può svolgersi se non si è concluso l’atto (fase)

precedente, e dunque il risultato finale (il

provvedimento) non viene raggiunto se la sequenza

non è stata rispettata.

Page 12: 1 Le fonti del diritto. 2 La Costituzione Costituzioni rigide e costituzioni flessibili Il caso italiano: dallo Statuto albertino alla Costituzione repubblicana.

12

Le quattro fasi del procedimento

iniziativainiziativa preparatoria o istruttoriapreparatoria o istruttoria della decisionedella decisione integrativa dell’efficaciaintegrativa dell’efficacia

Page 13: 1 Le fonti del diritto. 2 La Costituzione Costituzioni rigide e costituzioni flessibili Il caso italiano: dallo Statuto albertino alla Costituzione repubblicana.

13

La fase dell’iniziativa (art. 71, 99, 3° co., 121 Cost.)

I soggetti legittimati:I soggetti legittimati: ParlamentoParlamento Governo (Governo (iniziativa di uno o più ministri; iniziativa di uno o più ministri;

approvazione del Consiglio dei ministri; approvazione del Consiglio dei ministri; approvazione - approvazione - mama preventiva conoscenza- del preventiva conoscenza- del Presidente della repubblica) Presidente della repubblica)

RegioniRegioni Popolo (almeno 50.000 elettori)Popolo (almeno 50.000 elettori) CNELCNEL

Page 14: 1 Le fonti del diritto. 2 La Costituzione Costituzioni rigide e costituzioni flessibili Il caso italiano: dallo Statuto albertino alla Costituzione repubblicana.

14

I nuovi strumenti di valutazione

L’analisi tecnico-normativa (ATN) per la verifica L’analisi tecnico-normativa (ATN) per la verifica dell’incidenza della normativa proposta dell’incidenza della normativa proposta sull’ordinamento giuridico vigentesull’ordinamento giuridico vigente

L’analisi di impatto della regolamentazione (AIR) L’analisi di impatto della regolamentazione (AIR) per la valutazione preventiva degli effetti delle per la valutazione preventiva degli effetti delle ipotesi di interventoipotesi di intervento

La verifica di impatto della regolamentazione (VIR) La verifica di impatto della regolamentazione (VIR) per la valutazione per la valutazione ex post ex post degli effetti prodotti dagli degli effetti prodotti dagli atti normativi approvatiatti normativi approvati

Direttive Presidente Consiglio dei Ministri 27/03/2000 e 21/09/2001;Direttive Presidente Consiglio dei Ministri 27/03/2000 e 21/09/2001;Accordo Stato-Regioni-Autonomie locali 29/03/2007Accordo Stato-Regioni-Autonomie locali 29/03/2007

Page 15: 1 Le fonti del diritto. 2 La Costituzione Costituzioni rigide e costituzioni flessibili Il caso italiano: dallo Statuto albertino alla Costituzione repubblicana.

15

Le diverse fattispecie di iniziativa

limitata (es. Regioni solo in materie regionali)

obbligatoria (es. Governo per leggi di bilancio)

riservata (es. ancora Governo per bilancio)

Page 16: 1 Le fonti del diritto. 2 La Costituzione Costituzioni rigide e costituzioni flessibili Il caso italiano: dallo Statuto albertino alla Costituzione repubblicana.

16

I diversi esiti dell’iniziativa

Dati tratti da Dati tratti da www.www.openparlamentoopenparlamento..itit il 3 giugno 2010 il 3 giugno 2010

Soggetti ddl propostiddl proposti leggileggi % successo% successo

ParlamentoParlamento 5.3555.355 2424 0,450,45

GovernoGoverno 422422 131131 31,0431,04

RegioniRegioni 2929 00 00

PopoloPopolo 1414 00 00

CNELCNEL 1212 00 00

Page 17: 1 Le fonti del diritto. 2 La Costituzione Costituzioni rigide e costituzioni flessibili Il caso italiano: dallo Statuto albertino alla Costituzione repubblicana.

17

La fase istruttoria I

presentazione ad una delle due Camere comunicazione del presidente della Camera assegnazione in commissione

a) procedura ordinaria:

esame della commissione in sede referente

unificazione di eventuali d.l. simili

relazione finale (o rel. di magg. e di min.)

Page 18: 1 Le fonti del diritto. 2 La Costituzione Costituzioni rigide e costituzioni flessibili Il caso italiano: dallo Statuto albertino alla Costituzione repubblicana.

18

La fase istruttoria II

b) procedura specialeprocedura speciale       esame in sede deliberante

presentazione emendamentivoto sui singoli emendamentivoto sui singoli articolivoto sull’intera legge

c) altra procedura speciale esame in sede redigente presentazione emendamenti voto sui singoli emendamenti voto sui singoli articoli

Page 19: 1 Le fonti del diritto. 2 La Costituzione Costituzioni rigide e costituzioni flessibili Il caso italiano: dallo Statuto albertino alla Costituzione repubblicana.

19

La fase decisoria I

inserimento da parte della conferenza dei inserimento da parte della conferenza dei capi gruppo capi gruppo all’o.d.g. dei lavori in aula;

discussione generale; presentazione emendamenti; discussione e votazione emendamenti e

singoli articoli; votazione finale sull’intera legge

Page 20: 1 Le fonti del diritto. 2 La Costituzione Costituzioni rigide e costituzioni flessibili Il caso italiano: dallo Statuto albertino alla Costituzione repubblicana.

20

La fase decisoria II

il passaggio all’altra Camera e la ripresa del procedimento dall’inizio della fase istruttoria;

l’ipotesi dell’approvazione di un testo modificato ed il fenomeno della “navetta”, in nome del principio del bicameralismo perfetto;

la definitiva approvazione nello stesso identico testo da parte delle due Camere

Page 21: 1 Le fonti del diritto. 2 La Costituzione Costituzioni rigide e costituzioni flessibili Il caso italiano: dallo Statuto albertino alla Costituzione repubblicana.

21

La fase integrativa dell’efficacia

la comunicazione del presidente della seconda la comunicazione del presidente della seconda Camera al Governo e da questo al Presidente della Camera al Governo e da questo al Presidente della Repubblica;Repubblica;

la promulgazione (entro 30 giorni); l’eventuale rinvio motivato alle Camere; la pubblicazione sulla G.U. (entro 30 giorni) e

nella Raccolta Ufficiale della Repubblica Italiana; l’entrata in vigore (dopo 15 giorni dalla l’entrata in vigore (dopo 15 giorni dalla

pubblicazione, salvo diversa disposizione della pubblicazione, salvo diversa disposizione della stessa legge = stessa legge = vacatio legisvacatio legis))

Page 22: 1 Le fonti del diritto. 2 La Costituzione Costituzioni rigide e costituzioni flessibili Il caso italiano: dallo Statuto albertino alla Costituzione repubblicana.

22

La promulgazione

-    -    formula sacramentale, fissa ed immutabile

-    fondante l’originale della legge

-  ne costituisce la dichiarazione solenne ed ufficiale

-    consente un controllo preventivo dell’atto

Page 23: 1 Le fonti del diritto. 2 La Costituzione Costituzioni rigide e costituzioni flessibili Il caso italiano: dallo Statuto albertino alla Costituzione repubblicana.

23

L’eventuale rinvio

Rinvio = Rinvio = richiesta temporanea di riesamerichiesta temporanea di riesameDeve essere: Deve essere: 1.1. motivato alle due Camere;motivato alle due Camere;2.2. possibile una sola volta;possibile una sola volta;3.3. per motivi di legittimità o, rarissimamente, di per motivi di legittimità o, rarissimamente, di

meritomeritoLe Camere possono:Le Camere possono:a)a) lasciare decadere la legge;lasciare decadere la legge;b)b) riapprovarla così come era;riapprovarla così come era;c) modificarla (nel senso richiesto o in altro)

Page 24: 1 Le fonti del diritto. 2 La Costituzione Costituzioni rigide e costituzioni flessibili Il caso italiano: dallo Statuto albertino alla Costituzione repubblicana.

24

La pubblicazione

rende la legge conoscibile e quindi rende la legge conoscibile e quindi conosciutaconosciuta ; ;

ne sancisce l’efficaciane sancisce l’efficacia;; lascia (in via ordinaria) il tempo necessario lascia (in via ordinaria) il tempo necessario

per farla conoscereper farla conoscere

Page 25: 1 Le fonti del diritto. 2 La Costituzione Costituzioni rigide e costituzioni flessibili Il caso italiano: dallo Statuto albertino alla Costituzione repubblicana.

25

Le leggi costituzionali

Leggi di revisione e leggi di integrazione (le (le prime divengono esse stesse parte della Costituzione, prime divengono esse stesse parte della Costituzione, le seconde si limitano a completarne i contenuti);le seconde si limitano a completarne i contenuti);

Collocazione subordinata rispetto alla Costituzione (che comunque all’art.138 ne prevede (che comunque all’art.138 ne prevede l’esistenza e le modalità di approvazione ed l’esistenza e le modalità di approvazione ed all’art.139 ne fissa i limiti)all’art.139 ne fissa i limiti)

  Collocazione sovraordinata alle leggi ordinarie (che in nessun caso possono derogare a (che in nessun caso possono derogare a quanto disposto con L. cost.)quanto disposto con L. cost.)

Page 26: 1 Le fonti del diritto. 2 La Costituzione Costituzioni rigide e costituzioni flessibili Il caso italiano: dallo Statuto albertino alla Costituzione repubblicana.

26

L’art.138 e la procedura “rinforzata” di approvazione

l’iniziativa legislativa come nel l’iniziativa legislativa come nel procedimento ordinarioprocedimento ordinario;;

la doppia approvazionela doppia approvazione;; la maggioranza qualificata o la possibilità di la maggioranza qualificata o la possibilità di

referendum approvativoreferendum approvativo

Page 27: 1 Le fonti del diritto. 2 La Costituzione Costituzioni rigide e costituzioni flessibili Il caso italiano: dallo Statuto albertino alla Costituzione repubblicana.

27

Il criterio della competenza I

Gli Statuti regionali Norme fondamentali per gli enti Regione; Sottordinati alla Costituzione, sovraordinati alle leggi regionali,

costituiscono la fonte primaria nella materia di competenza; Derogano al criterio gerarchico , valendo quello della

competenza; Occupano posizioni distinte nell’ordinamento a seconda che

siano di Regioni a statuto speciale o Regioni a statuto ordinario; Pur equiparabili alle leggi (costituzionali o ordinarie) hanno

un’evidente limitazione (territoriale) nella loro sfera di applicabilità

Page 28: 1 Le fonti del diritto. 2 La Costituzione Costituzioni rigide e costituzioni flessibili Il caso italiano: dallo Statuto albertino alla Costituzione repubblicana.

28

Il criterio della competenza II

I regolamenti parlamentari Espressamente previsti dalla Costituzione (art.64), ne

costituiscono in parte norma attuativa (come alcune leggi costituzionali)

Approvati a maggioranza assoluta dalla sola Camera a cui si riferiscono

Gerarchicamente subordinati alla Costituzione (che li prevede) ed alle leggi costituzionali, ma equiordinati alle leggi ordinarie

Vale anche in questo caso il criterio della competenza, in quanto in nessun caso una legge ordinaria potrà modificare il contenuto di un regolamento parlamentare o viceversa (atti a competenza esclusiva)

Page 29: 1 Le fonti del diritto. 2 La Costituzione Costituzioni rigide e costituzioni flessibili Il caso italiano: dallo Statuto albertino alla Costituzione repubblicana.

29

Gli atti aventi forza di legge

Atti che pur non provenendo dal ParlamentoAtti che pur non provenendo dal Parlamento

ma dal Governo hanno, sia pur con modalitàma dal Governo hanno, sia pur con modalità

particolari, la stessa forza e valore di unaparticolari, la stessa forza e valore di una

legge ordinarialegge ordinaria Rigorosamente disciplinati nei presupposti eRigorosamente disciplinati nei presupposti e

nelle modalità di formazione dallanelle modalità di formazione dalla

Costituzione (artt. 76 e 77)Costituzione (artt. 76 e 77)

Page 30: 1 Le fonti del diritto. 2 La Costituzione Costituzioni rigide e costituzioni flessibili Il caso italiano: dallo Statuto albertino alla Costituzione repubblicana.

30

Il decreto legge I

Atto autoritativo del potere esecutivo (Governo) conAtto autoritativo del potere esecutivo (Governo) concontenuti e forza di leggecontenuti e forza di legge

Presupposti (art.77, 2° co., Cost.)Presupposti (art.77, 2° co., Cost.) NecessitàNecessità UrgenzaUrgenza

ProceduraProcedura Adozione da parte dell’intero Cons. dei MinistriAdozione da parte dell’intero Cons. dei Ministri Emanazione con D.P.R.Emanazione con D.P.R. Efficacia immediataEfficacia immediata Legge di conversione entro 60 giorni dall’emanazione Legge di conversione entro 60 giorni dall’emanazione

(sostituisce il testo del decreto(sostituisce il testo del decreto)) Limitazione nelle materie Limitazione nelle materie exex L.400/1988 L.400/1988

Page 31: 1 Le fonti del diritto. 2 La Costituzione Costituzioni rigide e costituzioni flessibili Il caso italiano: dallo Statuto albertino alla Costituzione repubblicana.

31

Il decreto legge II Possibili esitiPossibili esiti

Approvazione del Parlamento senza modificheApprovazione del Parlamento senza modifiche Approvazione del Parlamento con modificheApprovazione del Parlamento con modifiche Non approvazione del ParlamentoNon approvazione del Parlamento Decadenza dei termini di 60 giorni senza votoDecadenza dei termini di 60 giorni senza voto

EffettiEffetti in caso di approvazione efficacia in caso di approvazione efficacia ex tuncex tunc in caso di approvazione con modifiche queste hanno efficacia dal momento in caso di approvazione con modifiche queste hanno efficacia dal momento

della pubblicazione della leggedella pubblicazione della legge in caso di non approvazione o decadenza il decreto perde efficacia fin in caso di non approvazione o decadenza il decreto perde efficacia fin

dall’inizio; necessità di una legge per regolare i rapporti sorti sulla base del dall’inizio; necessità di una legge per regolare i rapporti sorti sulla base del decretodecreto

Il fenomeno della reiterazione dello stesso decretoIl fenomeno della reiterazione dello stesso decreto L’uso politico del decreto-leggeL’uso politico del decreto-legge

Page 32: 1 Le fonti del diritto. 2 La Costituzione Costituzioni rigide e costituzioni flessibili Il caso italiano: dallo Statuto albertino alla Costituzione repubblicana.

32

Il decreto legislativo I

L’iniziativa nasce dal Parlamento (e non dal L’iniziativa nasce dal Parlamento (e non dal Governo come nel caso del d.l.)Governo come nel caso del d.l.)

Presupposto essenziale la Presupposto essenziale la legge delegalegge delega o di o di delegazionedelegazione

Rapporto fra decreto e legge delegaRapporto fra decreto e legge delega i due atti vigono insieme (l’una presupposto dell’altro)i due atti vigono insieme (l’una presupposto dell’altro) decreto, per contenuti, autonomo e operativo decreto, per contenuti, autonomo e operativo decreto subordinato non solo alla Cost. (come tutte le leggi), ma decreto subordinato non solo alla Cost. (come tutte le leggi), ma

anche alla legge delega (e solo a quella) anche alla legge delega (e solo a quella) giudice naturale per verificarne la legittimità la C. cost. giudice naturale per verificarne la legittimità la C. cost.

Page 33: 1 Le fonti del diritto. 2 La Costituzione Costituzioni rigide e costituzioni flessibili Il caso italiano: dallo Statuto albertino alla Costituzione repubblicana.

33

Il decreto legislativo II

Caratteristiche della legge delegaCaratteristiche della legge delega trasferimento temporaneo dell’esercizio di un poteretrasferimento temporaneo dell’esercizio di un potere non reiterabile e revocabilenon reiterabile e revocabile legge di principio non immediatamente operativalegge di principio non immediatamente operativa deve obbligatoriamente indicare:deve obbligatoriamente indicare:

oggetto della delegaoggetto della delega criteri cui attenersi criteri cui attenersi duratadurata

può inoltre contenere:può inoltre contenere: procedure speciali da seguireprocedure speciali da seguire pareri obbligatori da acquisirepareri obbligatori da acquisire

Page 34: 1 Le fonti del diritto. 2 La Costituzione Costituzioni rigide e costituzioni flessibili Il caso italiano: dallo Statuto albertino alla Costituzione repubblicana.

34

Il decreto legislativo III

ProceduraProcedura Promulgazione legge delegaPromulgazione legge delega Adozione del decreto legislativo da parte del GovernoAdozione del decreto legislativo da parte del Governo Emanazione con d. l.vo da parte del PresidenteEmanazione con d. l.vo da parte del Presidente Efficacia, come le leggi ordinarie, dopo 15 giorniEfficacia, come le leggi ordinarie, dopo 15 giorni

Motivi per ricorrere al d.l.vo (o d.lgs.)Motivi per ricorrere al d.l.vo (o d.lgs.) ufficiale: ufficiale: necessità di giungere alla regolamentazione di materie, necessità di giungere alla regolamentazione di materie,

che richiederebbero competenze troppo specifiche al Parlamentoche richiederebbero competenze troppo specifiche al Parlamento reale:reale: accrescere il potere dell’esecutivo rispetto al Parlamento accrescere il potere dell’esecutivo rispetto al Parlamento

Page 35: 1 Le fonti del diritto. 2 La Costituzione Costituzioni rigide e costituzioni flessibili Il caso italiano: dallo Statuto albertino alla Costituzione repubblicana.

35

I Testi Unici

basati su delega del Parlamentobasati su delega del Parlamento raccolta organica e sistematica di leggi su raccolta organica e sistematica di leggi su

una materiauna materia meramente compilativi o limitatamente meramente compilativi o limitatamente

innovativiinnovativi rivestiti della forma del decreto legislativorivestiti della forma del decreto legislativo

Page 36: 1 Le fonti del diritto. 2 La Costituzione Costituzioni rigide e costituzioni flessibili Il caso italiano: dallo Statuto albertino alla Costituzione repubblicana.

36

Il Referendum

Approvativo solo in caso di l. costituzionaleApprovativo solo in caso di l. costituzionale Abrogativo Abrogativo exex art.75 della Costituzione art.75 della Costituzione Attuato in Italia solo a partire dal 1970Attuato in Italia solo a partire dal 1970 La procedura (raccolta firme, giudizio C.cost.)La procedura (raccolta firme, giudizio C.cost.) I contenuti (solo su leggi con limitazioni)I contenuti (solo su leggi con limitazioni) I limiti (temporali, procedurali)I limiti (temporali, procedurali) L’evoluzione (da abrogativo a deliberativo)L’evoluzione (da abrogativo a deliberativo)

Page 37: 1 Le fonti del diritto. 2 La Costituzione Costituzioni rigide e costituzioni flessibili Il caso italiano: dallo Statuto albertino alla Costituzione repubblicana.

37

Il criterio della competenza III

Le leggi regionaliLe leggi regionali

Con la Costituzione del 1948Con la Costituzione del 1948 competenza tassativa (quella elencata nell’art.117)competenza tassativa (quella elencata nell’art.117) controllo preventivo dello Stato (Comm. Governo, art.127)controllo preventivo dello Stato (Comm. Governo, art.127)

Dopo la riforma del 2001Dopo la riforma del 2001 nessuna competenza tassativa (nuovo art.117)nessuna competenza tassativa (nuovo art.117) nessun controllo preventivo (nuovo art.127)nessun controllo preventivo (nuovo art.127)

Page 38: 1 Le fonti del diritto. 2 La Costituzione Costituzioni rigide e costituzioni flessibili Il caso italiano: dallo Statuto albertino alla Costituzione repubblicana.

38

Il criterio della competenza III

Le leggi regionaliLe leggi regionali La proceduraLa procedura

(analoga alla l. statale con (analoga alla l. statale con promulgazione del Presidente della Regionepromulgazione del Presidente della Regione e e pubblicazione sul Bollettino ufficiale)pubblicazione sul Bollettino ufficiale)

I limitiI limiti ((la Costituzione, lo Statuto regionale, i Trattati internazionali e la la Costituzione, lo Statuto regionale, i Trattati internazionali e la normativa comunitaria, i Principi generali dell’ordinamento dello normativa comunitaria, i Principi generali dell’ordinamento dello Stato, la Territorialità) Stato, la Territorialità)

I rapporti con la legge ordinariaI rapporti con la legge ordinaria ((competenza competenza esclusivaesclusiva, competenza, competenza ripartita o concorrente ripartita o concorrente))

Page 39: 1 Le fonti del diritto. 2 La Costituzione Costituzioni rigide e costituzioni flessibili Il caso italiano: dallo Statuto albertino alla Costituzione repubblicana.

39

Il criterio della competenza IV

Gli statuti comunali e provincialiGli statuti comunali e provinciali Introdotti obbligatoriamente dalla L. 142/1990 Introdotti obbligatoriamente dalla L. 142/1990

(ora d. l.vo 267/2000)(ora d. l.vo 267/2000) Sottordinati alla legge ordinaria che li prevede, ma Sottordinati alla legge ordinaria che li prevede, ma

con con competenzacompetenza esclusiva sulle materie ad essi esclusiva sulle materie ad essi attribuiteattribuite

Atto fondamentale di provincie e comuni cui Atto fondamentale di provincie e comuni cui devono necessariamente adeguarsi regolamenti e devono necessariamente adeguarsi regolamenti e deliberedelibere

Page 40: 1 Le fonti del diritto. 2 La Costituzione Costituzioni rigide e costituzioni flessibili Il caso italiano: dallo Statuto albertino alla Costituzione repubblicana.

40

La riserva di legge

Prescrizione della Costituzione che unaPrescrizione della Costituzione che unadeterminata materia può essere disciplinatadeterminata materia può essere disciplinatasolo per legge (o atti aventi forza di legge) =solo per legge (o atti aventi forza di legge) =

riserva di leggeriserva di legge I diversi tipi I diversi tipi RinforzataRinforzata AssolutaAssoluta RelativaRelativa

Page 41: 1 Le fonti del diritto. 2 La Costituzione Costituzioni rigide e costituzioni flessibili Il caso italiano: dallo Statuto albertino alla Costituzione repubblicana.

41

Le fonti secondarie

I regolamentiI regolamenti Regolamenti come fonte secondaria subordinata Regolamenti come fonte secondaria subordinata

alla leggealla legge Le premesse storicheLe premesse storiche I presupposti costituzionaliI presupposti costituzionali I presupposti normativiI presupposti normativi La forma giuridicaLa forma giuridica

Page 42: 1 Le fonti del diritto. 2 La Costituzione Costituzioni rigide e costituzioni flessibili Il caso italiano: dallo Statuto albertino alla Costituzione repubblicana.

42

Le fonti secondarie II

I regolamenti governativiI regolamenti governativi I possibili soggetti deliberantiI possibili soggetti deliberanti La proceduraLa procedura Le diverse tipologieLe diverse tipologie

• Esecutivi Esecutivi • Attuativi o integrativiAttuativi o integrativi• Indipendenti Indipendenti • OrganizzativiOrganizzativi • DelegificantiDelegificanti• Attuativi della L. comunitaria Attuativi della L. comunitaria

Page 43: 1 Le fonti del diritto. 2 La Costituzione Costituzioni rigide e costituzioni flessibili Il caso italiano: dallo Statuto albertino alla Costituzione repubblicana.

43

Le fonti secondarie III

I regolamenti ministeriali o interministerialiI regolamenti ministeriali o interministeriali

I regolamenti regionaliI regolamenti regionali

I regolamenti degli enti localiI regolamenti degli enti locali

Page 44: 1 Le fonti del diritto. 2 La Costituzione Costituzioni rigide e costituzioni flessibili Il caso italiano: dallo Statuto albertino alla Costituzione repubblicana.

44

La Consuetudine

regola di comportamento che si trae dai fattiregola di comportamento che si trae dai fatti fatto giuridicofatto giuridico e non atto giuridico e non atto giuridico Prodotto di una comunità e non della volontà di un Prodotto di una comunità e non della volontà di un

soggettosoggetto esistenza di un comportamento medio → esistenza di un comportamento medio →

convinzione della sua obbligatorietàconvinzione della sua obbligatorietà I giudici non la creano ma la riconosconoI giudici non la creano ma la riconoscono Nel codice civile ammessi solo se Nel codice civile ammessi solo se secundum legemsecundum legem Importanza pratica ormai pressoché nullaImportanza pratica ormai pressoché nulla