1 La nuova normativa sui tirocini in Emilia-Romagna A cura di Katia Pedretti Servizio Lavoro.

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La nuova normativa sui tirocini

in Emilia-Romagna

A cura di Katia PedrettiServizio Lavoro

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Le radici della nuova normativa

• Linee Guida in materia di tirocini

• Legge “Fornero” (92/2012)

• Legge n. 148/2011, art. 11

• Legge regionale n. 17/2005

Passando per la sentenza Corte Costituzionale n.287/2012

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Finalità

Tirocini (legge regionale n. 17/2005 art. 24, comma 1) = modalità formative finalizzate a:

• sostenere le scelte professionali• favorire l'acquisizione di competenze mediante la

conoscenza diretta del mondo del lavoro

Per i beneficiari tipologia c) il tirocinio può avere quali ulteriori finalità:

• inclusione sociale• cittadinanza attiva

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Principali novità

• Tipologie di tirocini (dal DL 138/2011)

• Obbligo di erogazione di indennità

• Una UC di una qualifica del SRQ come obiettivo formativo

• Quota di formazione aggiuntiva tip. b)

• Impianto sanzionatorio

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Tipologie

A) Tirocini formativi e di orientamento

B) Tirocini di inserimento o reinserimento al lavoro

C) Tirocini di orientamento e formazione oppure di inserimento o reinserimento per determinati beneficiari

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• Beneficiari

Diplomati/laureati entro i 12 mesiI titoli:

tutti quelli riconosciuti a livello nazionale, compresi i Master, e regionale (qualifiche della Formazione Professionale e dell’IeFP )

• Durata

6 mesi

Tirocini tip. A)

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Tirocini tip. B)

• Beneficiari

Disoccupati anche in mobilità, inoccupati, lavoratori in cassa integrazione

• Durata

12 mesi

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Beneficiari tirocini tipologia C)

• Beneficiari– persone con disabilità di cui all'articolo 1, comma 1, della

legge n. 68 del 1999,– persone svantaggiate ai sensi della legge n. 381 del 1991 – richiedenti asilo e titolari di protezione internazionale o

umanitaria e persone in percorsi di protezione sociale ai sensi dell'articolo 18 del decreto legislativo n. 286 del 1998.

• Durata– 12 mesi soggetti svantaggiati, richiedenti asilo e titolari di

protezione internazionale o umanitaria e persone in percorsi di protezione sociale ai sensi dell'articolo 18 del decreto legislativo n. 286 del 1998

– 24 mesi persone con disabilità

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Tipologie escluse

•Tirocini curriculari

•periodi di pratica professionale/di accesso alle professioni ordinistiche

•tirocini transnazionali (per es. progetti europei)

•tirocini per soggetti extracomunitari promossi all’interno delle quote di ingresso

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Soggetti promotori

- Enti di formazione professionale accreditati dalla Regione- istituzioni scolastiche statali e paritarie

- università statali e non statali

- azienda regionale per il diritto agli studi superiori ER-GO- Centri per l’Impiego provinciali

- aziende sanitarie locali e comuni o Unioni di Comuni (cui sono assimilate le Aziende Speciali di cui all’art. art. 114 del TUEL), comunità terapeutiche, enti ausiliari e cooperative sociali e ASP (Aziende pubbliche Servizi alla Persona)

- comuni, soggetti autorizzati dal Ministero del Lavoro all’attività di intermediazione

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Soggetti ospitanti

I datori di lavoro con i seguenti limiti:

• Da 0 a 5 dipendenti a t. i. = 1 tirocinante

• Da 6 a 20 dipendenti a t. i. = 2 tirocinanti

• Da 21 dipendenti a t. i.= max 10%

Il riferimento è l’unità produttiva

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Obblighi dei soggetti/1soggetto promotore

• Invio convenzione e progetto nei termini previsti

• divieto di promuovere più volte lo stesso tirocinio (stesso progetto per stesso tirocinante)

• rispetto delle previsioni di convenzione e progetto

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Obblighi dei soggetti/2soggetto ospitante

• Invio CO• erogazione indennità• solo 1 tirocinio con lo stesso tirocinante• rispetto dei limiti numerici di tirocinanti• essere in regola con Legge n.68/99, Decreto legislativo

81/2008• non aver effettuato licenziamenti (salvo giusta causa e

giustificato, motivo soggettivo e fatti salvi accordi di deroga) nei 12 mesi precedenti

• non fruire di CIG/contratti di solidarietà per attività equivalenti a quella del tirocinio nell’unità produttiva

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Sanzioni a carico di: Soggetto ospitante

• Mancato/tardivo CO = art. 19 Decreto legislativo 276/03 (da 100 a 500 €)

• mancato rispetto obblighi art. 26 bis = divieto di ospitare tirocini per i 12 mesi successivi

• mancata corresponsione dell'indennità = sanzione amministrativa da 1.000 a 6.000 € (Legge “Fornero”)

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Sanzioni a carico di: Soggetto promotore

• Mancato/tardivo convenzione+progetto = art. 19 Decreto legislativo n. 276/03 (da 100 a 500 €)

• mancato rispetto di convenzione progetto, mancata individuazione tutor, mancata assicurazione del tirocinante = divieto di promuovere tirocini per i 12 mesi successivi

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Attuato e da attuare

La legge regionale n. 7/2013 prevede atti della Giunta per:

• approvare i modelli di convenzione e progetto

• attuare le deroghe possibili per i tirocini tip. C)

• definire le modalità di attuazione del SRFC

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Attuato

• Modelli di convenzione e progetto (DG 1256/2013)

• Deroghe per tipologia c) (DG 1472/2013)

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Deliberazione di Giunta Regionale n. 1256/2013Convenzione

• Sottoscritta da soggetto promotore e soggetto ospitante

• costituisce anche una autodichiarazione per quanto riguarda l’ottemperanza degli obblighi posti dalla legge regionale

• deve essere sottoscritta una nuova convenzione per ogni tirocinio (o gruppo di tirocini) promosso

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Deliberazione di Giunta Regionale n. 1256/2013Progetto individuale

• Format unico per tutte le tipologie di tirocinio

• sottoscritto dai 3 soggetti

• ha come obiettivo formativo il raggiungimento di una UC di una qualifica del SRQ

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Deliberazione di Giunta Regionale n. 1472/2013 modificata con DG 2024/2013

Attuazione delle deroghe previste dalla legge regionale n. 7/2013 per la tipologia c):

- deroghe ai limiti numerici

- ripetibilità

- corresponsione e ammontare dell’indennità

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Deliberazione di Giunta Regionale n. 1472/2013Limiti numerici

I tirocini di tipologia C) sono esclusi dal computo dei tirocini che un datore può ospitare

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Deliberazione di Giunta Regionale n. 1472/2013Ripetibilità

• Beneficiari > 79% invalidità; invalidità psichica:– 1 ripetizione automatica– N. ripetizioni a richiesta di soggetto promotore e

beneficiario

• Altri tipologia c:– 1 ripetizione a richiesta di soggetto promotore e

beneficiario

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Deliberazione di Giunta Regionale n. 1472/2013Indennità

• Tirocini progettati fino a 10 ore settimanali =– L’indennità può non essere corrisposta

• Tirocini progettati per 11-20 ore settimanali = almeno 200 € mensili– L’indennità può essere erogata da un soggetto

diverso dall’ospitante

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Deliberazione di Giunta Regionale n. 1472/2013Organismo Tecnico di valutazione/1

• Collocato presso i Servizi per l’Impiego• Costituito da:

- 1 esperto di lavoro

- 1 esperto di salute

- 1 esperto di politiche sociali

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Deliberazione di Giunta Regionale n. 1472/2013Organismo Tecnico di valutazione/2

Competente su:

- Ripetibilità

- Deroga all’obbligo di erogazione della indennità da parte del soggetto ospitante

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Deliberazione di Giunta Regionale n. 1472/2013Organismo Tecnico di valutazione/2

• 2 Province (PR, RA) hanno attivato gli OTV a livello distrettuale

• 7 Province a livello provinciale

Tutti gli OTV si sono insediati, in alcuni casi sono già stati espressi pareri sulle tematiche di competenza

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Deliberazione di Giunta Regionale n. 379/2014

Misure di agevolazione e di sostegno in favore di beneficiari dei tirocini di cui all'articolo 25, comma 1 della legge regionale 1° agosto 2005, n. 17 e s.m. Ai sensi delle "linee-guida in materia di tirocini"

Riferimento normativo“Linee-guida in materia di tirocini”, paragrafo 12 Indennità

di partecipazione:“resta ferma la facoltà delle amministrazioni dello Stato,

delle Regioni e delle Province Autonome di prevedere misure agevolative atte a sostenere i tirocini”

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Deliberazione di Giunta Regionale n. 379/2014

Beneficiari

• Non rientrano nella tipologia c)

• Sono in carico ai Servizi sociali, sociosanitari o Spi

• Sono caratterizzati da vulnerabilità/fragilità anche in termini di distanza dal mercato del lavoro

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Deliberazione di Giunta Regionale n. 379/2014

Individuazione di una nuova definizione di fragilità

• Dinamica

• Multifattoriale

• Funzionale alla misurazione della distanza dalla piena occupabilità

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Misura di agevolazione

Possibilità di erogazione dell’indennità con contributi pubblici o privati

Attuazione sperimentale (6 mesi)

Deliberazione di Giunta Regionale n. 379/2014

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Procedura

• Individuazione dei potenziali beneficiari a cura dei Servizi che li hanno in carico

• Valutazione della possibilità di erogazione del contributo da parte dell’OTV sulla base di una presentazione delle caratteristiche del tirocinante

Deliberazione di Giunta Regionale n. 379/2014

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Deliberazione di Giunta Regionale n. 1471/2013

• Estende il regime transitorio (art. 10 della legge regionale n. 7/2013), oltre che ai tirocini già avviati, anche a progetti o operazioni di finanziamento di tirocini già approvati al momento dell’entrata in vigore della legge

• Chiarisce che l’indennità di tirocinio di cui all’art. 26 quater è commisurata mensilmente all’effettiva partecipazione all’esperienza di tirocinio, in termini di presenza del tirocinante come stabilita nel progetto individuale

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Da attuare

• Modalità di attuazione del SRFC

• Formazione aggiuntiva tip. B)