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IL FONDO PERIL FONDO PERL’AUTONOMIA POSSIBILE E L’ASSISTENZA A LUNGO L’AUTONOMIA POSSIBILE E L’ASSISTENZA A LUNGO

TERMINETERMINE

LR 6/2006 art. 41LR 6/2006 art. 41

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IL FINANZIAMENTO ANNO 2007IL FINANZIAMENTO ANNO 200720 milioni di euro20 milioni di euro

in sede di prima applicazione del FAP:

la somma di 1.200.000 euro è destinata al complessivo finanziamento degli interventi previsti all’articolo 8 del Regolamento per il finanziamento dei progetti in favore di persone con problemi di salute mentale;

la somma restante di 18.800.000 euro, trasferita con l’atto di ripartizione gli Enti gestori,viene da questi destinata per non meno del 15% al finanziamento dei progetti di vita indipendente di cui all’art. 7 del Regolamento.

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Il REGOLAMENTOIl REGOLAMENTODPReg n. 035, 21 febbraio 2007DPReg n. 035, 21 febbraio 2007

1. Oggetto e finalità 2. Ambito di applicazione3. Progetto personalizzato 4. Struttura, accesso e ammissibilità5. Assegno per l’Autonomia (APA)6. Contributo per l’aiuto familiare7. Sostegno alla vita indipendente8. Sostegno a progetti sperimentali in favore di

persone con problemi di salute mentale9. Procedure10.Validità11.Norme transitorie e finali12.Entrata in vigore

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Art.1.Art.1. Oggetto e finalità Oggetto e finalità

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IL TARGET

persone che, per la loro condizione

di non autosufficienza, non possono provvedere alla cura della propria persona e mantenere una normale vita di relazione senza l'aiuto determinante di altri

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LE FINALITA’…rispetto al target Rafforzare il sostegno pubblico alla non autosufficienza,

Favorire la permanenza delle persone non autosufficienti al proprio domicilio, attivando o potenziando la rete di assistenza domiciliare integrata.

Garantire alle persone con disabilità adeguata assistenza personale per la vita indipendente;

Sostenere la capacità di risoluzione autonoma delle famiglie, fornendo alle stesse le risorse e gli strumenti necessari a svolgere adeguatamente i compiti di assistenza a favore dei propri familiari in stato di bisogno.

Contribuire al miglioramento del sistema integrato territoriale anche attraverso la riaffermazione del Progetto personalizzato quale strumento centrale di approccio e sviluppo del percorso di cura e assistenza.

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LE FINALITA’…rispetto al sistema territoriale Incidere positivamente sul superamento dell’eterogeneità

esistente nella Regione, per quantità e qualità dell’offerta, tendendo progressivamente a garantire standard minimi di dimensione dell’offerta, della qualità e del governo del predetto percorso

Contribuire all’ incremento dei livelli di integrazione

sociosanitaria, rendendo il FAP un’occasione per potenziare ed accelerare i processi di responsabilizzazione condivisa, riorientando e potenziando l’azione dell’amministrazione regionale verso rafforzate forme di accompagnamento e sostegno all’attuazione dei cambiamenti sul territorio.

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Art. 2 Ambito di applicazione

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In sede di prima applicazione il FAP viene utilizzato a sostegno : delle situazioni di non autosufficienza

trattate a domicilio di progetti sperimentali nel settore della

salute mentale

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Art. 3Art. 3 Progetto personalizzato Progetto personalizzato

e rete dei Servizi e rete dei Servizi

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Il percorso

CITTADINO Bisogno UVDProgetto

personalizzato

SERVIZI

FAP

CRITERIO D’ACCESSO-SSC-Distretto-Punto unico accesso

e/o

Intensità del bisogno (e ISEE)

Intensità del bisogno e ISEE

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L’UVD mette a punto un Progetto Personalizzato condiviso con l’assistito o con la famiglia.

Il FAP è uno degli strumenti a disposizione dell’UVD, che può individuarne l’utilizzo esclusivamente all’interno degli interventi complessivamente dettagliati nel Progetto medesimo

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Il Progetto Personalizzato deve indicare:a) la valutazione sintetica del bisognob) i risultati attesic) gli interventi necessari al soddisfacimento dei bisogni

assistenzialid) le risorse sociali, sanitari, formali e informali mobilitatee) l’individuazione del responsabile del casof) l’evidenza di situazioni documentabili e o dimostrabili ( es.

spese per assicurare l’attività di assistenza, minori entrate derivanti dalla scelta dell’attività di cura a scapito di quella lavorativa, ricorso a supporti correlati a forme di volontariato (associazionismo familiare, banche del tempo, servizio civile)

g) l’impegno sottoscritto dall’assistito o dalla famiglia a realizzare il progetto, con le relative modalità

h) l’impegno sottoscritto, in caso di previsione del contributo per l’aiuto familiare di cui all’articolo 6, di far partecipare gli addetti all’assistenza familiare alle iniziative di formazione avviate o promosse dal proprio territorio di appartenenza

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INIZIATIVE DI FORMAZIONE ALL’ASSISTENZA FAMILIARE

NB. In collaborazione con Direzione

Formazione e lavoro:- estensione partecipazione corsi 200 ore

OSS- corsi organizzati in collaborazione tra

Direzione Salute e SSC-Distretti

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L’ Ente gestore del servizio sociale dei Comuni effettua controlli a campione sulla realizzazione del progetto per non meno del 10% dei casi.

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4. APA (Assegno 4. APA (Assegno per l’Autonomia)per l’Autonomia)

Art. 4Art. 4 Struttura, Struttura, accesso e accesso e

ammissibilitàammissibilità

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FAPFAP: 4 tipologie di intervento Assegno per Assegno per l’autonomia (APA)l’autonomia (APA)

E’ un intervento economico avente lo scopo di E’ un intervento economico avente lo scopo di rendere possibile e sostenibile l’accudimento a rendere possibile e sostenibile l’accudimento a domicilio delle persone in condizioni di grave non domicilio delle persone in condizioni di grave non autosufficienzaautosufficienza

Contributo per Contributo per l’aiuto familiarel’aiuto familiare

E’ un E’ un interventointervento economico previsto allo scopo di economico previsto allo scopo di sostenere le situazioni in cui ci si avvale dell’aiuto sostenere le situazioni in cui ci si avvale dell’aiuto di addetti all’assistenza familiare per di addetti all’assistenza familiare per l’accudimento delle persone in condizioni di non l’accudimento delle persone in condizioni di non autosufficienzaautosufficienza

Sostegno alla vita Sostegno alla vita indipendenteindipendente

E’ un intervento che concorre a finanziare i E’ un intervento che concorre a finanziare i progetti di vita indipendenteprogetti di vita indipendente

Sostegno a Sostegno a progetti in favore progetti in favore di persone con di persone con problemi di salute problemi di salute mentalementale

E’ un intervento che concorre a finanziare i E’ un intervento che concorre a finanziare i progetti sperimentali a favore di persone con progetti sperimentali a favore di persone con gravi problemi di salute mentalegravi problemi di salute mentale

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CUMULABILITÀ, ACCESSO E AMMISSIBILITÀ

Il contributo per l’aiuto familiare e il sostegno alla vita indipendente sono cumulabili con l’APA.

L’accesso e l’ammissibilità alle varie tipologie del Fondo sono basati, rispettivamente:

sulla gravità della condizione di non

autosufficienza sul non superamento della soglia

ISEE

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4. APA (Assegno 4. APA (Assegno per l’Autonomia)per l’Autonomia)

Art. 5Art. 5Assegno per Assegno per l’Autonomial’Autonomia

(APA)(APA)

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E’ un intervento economico avente lo scopo di E’ un intervento economico avente lo scopo di rendere possibile e sostenibile l’accudimento a rendere possibile e sostenibile l’accudimento a domicilio delle persone in condizioni di grave non domicilio delle persone in condizioni di grave non autosufficienzaautosufficienza

Criterio di accessoCriterio di accesso: il bisogno bisogno e cioè la gravità della non autosufficienza della persona

Popolazione targetPopolazione target: - persone di età pari o superiore a 65 anni in condizioni di non autosufficienza connotata dalla perdita di almeno 2 ADL- persone di età inferiore ai 65 anni in condizioni di grave disabilità (L. 104/92 art. 3, c3) con perdita di almeno 2 ADL

- persone affette da gravi patologie dementigene- persone inserite in progetti di vita indipendente

Criterio di ammissibilitàCriterio di ammissibilità: soglia ISEE di 35.000 euro

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GRADUAZIONE ENTITÀ APA

L’UVD gradua l’entità dell’assegno in base al numero di ADL perse e all’ISEE familiare.

ISEE familiare APA annuo2 ADL

APA annuo3 ADL

Fino a 15.000 da 3.600 a 4.500 da 5.100 a 6.200

da 15.001 a 25.000 da 2.700 a 3.600 da 4.000 a 5.100

da 25.001 a 35.000 da 2.000 a 2.700 da 3.000 a 4.000

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Per la graduazione si tiene conto del carico assistenziale comunque misurato e della situazione sociale del nucleo familiare

In caso di gravi forme dementigene non correlate alla perdita di almeno 2 ADL, l’UVD quantifica la misura dell’intervento sulla scorta del carico assistenziale, con particolare riguardo a quello tutelare

In presenza di assegno o indennità di accompagnamento, gli importi sono ridotti in percentuale:

ISEE familiare(in euro)

% di riduzione

fino a 15.000 nessuna riduzione

da 15.001 a 25.000

10%

da 25.001 a 35.000

20%

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Art. 6Art. 6 Contributo per l’aiuto Contributo per l’aiuto

familiarefamiliare

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E’ un beneficio economico previsto allo scopo di sostenere le situazioni in cui ci si avvale dell’aiuto di addetti all’assistenza familiare per l’accudimento delle persone in condizioni di non autosufficienza Requisiti per l’ammissibilità:

a) ISEE del nucleo familiare dell’assistito non superiore a 35.000 eurob) regolare contratto di lavoro per un numero di ore settimanali non inferiore a 25.

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GRADUAZIONE ENTITÀ BENEFICIO

L’entità: è commisurata al n° di ore

settimanali di lavoro svolte dall’addetto all’assistenzada 25 a 39 ore settimanali

120 euro mensili

da 40 ore settimanali in poi

200 euro mensili

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Art. 7Art. 7 Sostegno alla vita Sostegno alla vita

indipendenteindipendente

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CARATTERISTICHE PROGETTI FINANZIATI

fanno parte del progetto personalizzato presentati da persone disabili giovani o

adulte in grado di autodeterminarsi, di età compresa tra i 18 e i 64 anni, in condizioni di grave disabilità (art. 3 comma 3 L. 104/92) e con perdita di almeno 2 ADL e negoziati con l’EMDH

sono verificabili nel tempo in relazione agli obiettivi di cambiamento e alla valutazione del grado di soddisfazione dell’utente

prevedono la costruzione di percorsi di inserimento sociale e lavorativo

sono cumulabili con l’APA per l’eventuale sostegno svolto dalla famiglia

Vi si riserva almeno il 15% delle risorse disponibili

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Art. 8Art. 8 Sostegno a progetti Sostegno a progetti

sperimentali a favore di sperimentali a favore di persone affette da persone affette da problemi di salute problemi di salute

mentalementale

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DPReg. N. 035 del 21 febbraio 2007. art. 8DPReg. N. 035 del 21 febbraio 2007. art. 8

Linee di gestione del Servizio Sanitario Regionale per il 2007 (DGR n. 3163 dd. 22/12/2006, pag. 33 ) promuovono lo sviluppo di progetti innovativi di integrazione sociosanitaria, come altresì previsto dal Piano Sanitario e Socio Sanitario Regionale,

linee guida per la predisposizione dei PAT e dei PdZ

(per quanto riguarda gli interventi volti alla realizzazione di percorsi integrati per gli utenti dei servizi afferenti al Dipartimento di Salute Mentale – DGR 3236 del 29/11/2004)

CONTESTO NORMATIVO DI RIFERIMENTO

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OBIETTIVI DELLA SPERIMENTAZIONEOBIETTIVI DELLA SPERIMENTAZIONE

Realizzare progetti sperimentali personalizzati in favore di persone con problemi di salute mentale

Sperimentare strumenti di valutazione multidimensionale

Implementare e sviluppare modalità di lavoro integrato, multidisciplinare e partecipato da diversi portatori di interesse nel campo della salute mentale

Sperimentare i budget di salute

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OBIETTIVI DELLA SPERIMENTAZIONEOBIETTIVI DELLA SPERIMENTAZIONE

Sperimentare modelli innovativi di gestione di progetti personalizzati sperimentali secondo logiche di partenariato che garantiscano l’empowerment dei soggetti e dei contesti

Sperimentare un utilizzo delle risorse in termini di investimento per lo sviluppo socio economico locale e per l’ampliamento del sistema delle opportunità

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CARATTERISTICHE DEI PROGETTICARATTERISTICHE DEI PROGETTI

essere rivolti a persone che presentino una situazione di gravità non solo dal punto di vista soggettivo ma anche in termini di deprivazione delle risorse di contesto;

essere l’esito di una progettazione integrata sociosanitaria che veda coinvolti, a livello istituzionale, il DSM (Dipartimento di Salute Mentale), il SSC (Servizio Sociale dei Comuni) e il Distretto sanitario;

essere sostenuti da un finanziamento congiunto sociosanitario, risultante dalla quota di FAP messa a disposizione dal SSC e da una quota di pari ammontare messa a disposizione dall’Azienda per i servizi sanitari territorialmente competente;

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CARATTERISTICHE DEI PROGETTICARATTERISTICHE DEI PROGETTI

essere realizzati attraverso il coinvolgimento degli utenti, delle famiglie nonché delle risorse dell’associazionismo e dell’imprenditoria sociale;

essere orientati all’effettiva riabilitazione e inclusione sociale delle persone coinvolte.

Al fine di rendere uniformi i criteri e gli strumenti per le sperimentazioni sull’intero territorio regionale, le modalità di individuazione dei progetti da ammettere al beneficio e l’entità del relativo finanziamento sono stabilite con successivo provvedimento.

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LE RISORSELE RISORSE

Le risorse finanziarie del FAP e del FSR costituiscono il “budget individuale di salute” in coerenza con quanto previsto dal Piano sanitario e sociosanitario 2006-2008 e devono intendersi aggiuntive e non sostitutive, delle risorse ordinarie attribuite alla salute mentale.

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Art. 9Art. 9ProcedureProcedure

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Con questo articolo la Giunta regionale ha per intanto emanato le poche prescrizioni procedurali ritenute indispensabili.

Ulteriori indicazioni volte a rendere omogenea l’attuazione sul territorio sono demandate all’emanazione di eventuali successivi indirizzi da parte della Direzione competente

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Le prestazioni finanziate con il FAP sono disposte dall’UVD, fatte salve le specifiche modalità relative ai progetti per la salute mentale.

Gli interessati devono produrre le informazioni riguardanti l’ISEE in tempo utile.

Le prestazioni del FAP vengono finanziate solo qualora vi sia capienza di budget. Le risorse annualmente disponibili sono suddivise in budget mensili, che possono essere progressivamente incrementati con l’aggiunta degli eventuali residui dei mesi precedenti.

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La gestione amministrativa del FAP compete all’Ente gestore del SSC, il quale provvede alla concessione e all’erogazione dei benefici, calcolati in quote mensili, con decorrenza dal primo giorno del mese successivo alla definizione del progetto personalizzato.

Relativamente all’APA l’erogazione viene sospesa pro quota giornaliera per tutti i periodi di ricovero temporaneo presso strutture sanitarie, sociali e sociosanitarie.

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Art. 10Art. 10ValiditàValidità

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Le norme del regolamento si applicano ai casi di nuova presa in carico a quelli che risultano nuovi

relativamente alla prestazione considerata

alle situazioni segnalate tra il 1° gennaio 2007 e l’entrata in vigore del regolamento e non ancora prese in carico

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Il regolamento ha valore sperimentale ed è oggetto di riesame ed eventuale revisione

a conclusione del primo semestre di vigenza e, in ogni caso, in occasione dell’adozione a

valere sul tutto il territorio regionale del metodo di valutazione multidimensionale denominato VAL.GRAF. (VALutazione GRAFica).

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Art. 11Art. 11Norme transitorie e Norme transitorie e

finalifinali

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Nelle more delle rivalutazioni dei casi già in carico

- ai cittadini che, all’entrata in vigore del regolamento, ricevono l’assegno di cura ex art 32 della LR 10/98 o il finanziamento per un progetto ex L. 162/98 viene garantita per il 2007 la continuità prestazionale in pari misura, continuità che può, eventualmente, essere estesa all’anno 2008 con atto motivato dell’Assemblea dei sindaci;

- ai cittadini che, all’entrata in vigore del regolamento, percepiscono benefici economici ai sensi dell’articolo 9 della legge regionale 25 ottobre 2004, n. 24 “Interventi per la qualificazione e il sostegno dell’attività di assistenza familiare”, il contributo viene corrisposto nella misura prevista dall’articolo 6 del presente regolamento, a partire dal mese successivo alla sua entrata in vigore.

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A partire dal 1° gennaio 2008, sulla base di piani precedentemente definiti, vengono effettuate le rivalutazioni dei casi già in carico.

La rivalutazione può essere disposta precedentemente, in deroga a quanto previsto, solo in casi connotati dall’insorgenza di eventi di particolare gravità, a insindacabile giudizio dell’UVD, anche su proposta della famiglia.

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Art. 12Art. 12Entrata in vigoreEntrata in vigore(giorno successivo alla (giorno successivo alla pubblicazione sul BUR)pubblicazione sul BUR)