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Corso di Corso di LAUREA IN INFERMIERISTICALAUREA IN INFERMIERISTICA

Insegnamento di Insegnamento di Scienze infermieristiche Scienze infermieristiche

generali e cliniche IIgenerali e cliniche II

I anno II semestreI anno II semestreA.A. 2010/11A.A. 2010/11

Corso di Corso di LAUREA IN INFERMIERISTICALAUREA IN INFERMIERISTICA

Insegnamento di Insegnamento di Scienze infermieristiche Scienze infermieristiche

generali e cliniche IIgenerali e cliniche II

I anno II semestreI anno II semestreA.A. 2010/11A.A. 2010/11

Donatella D’Accolti

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L’INFERMIERE

• D.M. 14 settembre 1994• Codice deontologico gennaio 2009• Ordinamento didattico*

*(Decreto MURST 24 Luglio 1996. Tabella XVIII-ter)

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n°739n°739

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D.M. 739/94E’ individuata la figura professionale dell’INFERMIERE

con il seguente profilo:

Art.1 comma 1: l’infermiere è l’operatore sanitario che, in possesso del diploma universitario abilitante e dell’iscrizione all’albo professionale, è responsabile

dell’assistenza generale infermieristica.

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Ordinamento didattico:• 1965: inserimento della formazione infermieristica nelle

Università (istituzione della scuola DAI a Roma).• 1991: formazione infermieristica di base in Università Tabella

XXXIX-ter (D.U. con tre indirizzi: generale, pedediatrico, ostetrico).

• 1996: Decreto MURST 24 Luglio 1996. Tabella XVIII-ter (Infermiere per cure generali e rinvio della specializzazione a corsi successivi).

• 1997: L. 127: studi universitari su due livelli.• 1999: Decreto 509: realizzazione della 127/99 con istituzione

della L e LS, autonomia degli atenei.• 2001: classi di lauree delle professioni sanitarie e relative lauree

specialistiche: infermieristica ed ostetrica, della riabilitazione e tecniche, della prevenzione. (della Legge 251/00).

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PERCORSO FORMATIVO

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Legge 26 febbraio 1999 n°42.

• Viene sostituita la denominazione “professione sanitaria ausiliaria” (R.D. 1265/34) dalla denominazione “professione sanitaria”.

• Viene abrogato il DPR 225/74 (Mansionario).• Viene riconosciuta l’equipollenza dei diplomi e

degli attestati conseguiti in base alla normativa precedente ai fini dell’esercizio professionale e dell’accesso alla formazione post-base.

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Dalla mansione...

• Insieme di compiti, il cui svolgimento è finalizzato al raggiungimento di un risultato.

• Il compito è la parte elementare in cui può essere suddivisa l’attività lavorativa e richiede la sola fase di esecuzione.

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…alla Prestazione

• Arricchimento del compito dell’esecuzione con altri compiti quali la programmazione, l’organizzazione e il controllo del proprio lavoro.

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Prestazione infermieristica*

• Azioni di assistenza infermieristica, cioè i risultati conseguiti mediante lo svolgimento complesso di azioni tra loro coordinate, per risolvere un bisogno specifico manifestatosi in un cittadino/malato

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* Cantarelli M., Il Modello delle Prestazioni Infermieristiche, Masson, Milano, 1996.

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Mansione arricchita = prestazione

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ProgrammazioneProgrammazione

OrganizzazioneOrganizzazione

EsecuzioneEsecuzione EsecuzioneEsecuzione

ControlloControllo

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L’infermiere che eroga prestazioni infermieristiche

Esegue direttamente l’attività lavorativa, ma a questo si aggiunge:

• Programmazione: stabilisce gli obiettivi;

• Organizzazione: valuta le risorse;• Controllo: valuta i risultati

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Organizzazione del lavoro

• Capo

• Lavoratore esegue

• Capo

• Lavoratore

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Programma

Organizza

Guida

Controlla Programma

Organizza

Esegue

Controlla

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Definizione di Infermiera*• L’infermiera è una persona che ha completato un corso di base di

formazione infermieristica ed è abilitata dall’autorità competente ad esercitare nel suo Paese la professione infermieristica.

• La formazione infermieristica di base consiste in un corso di studi, formalmente riconosciuto, che assicura ampie e solide conoscenze fondamentali per esercitare un’assistenza infermieristica di carattere generale e per accedere a corsi di formazione complementare e superiore.

• L’esercizio professionale comprende l’assistenza infermieristica alla persona di ogni età e si esprime all’interno di qualsiasi struttura sanitaria o nella comunità, ivi compreso il domicilio della persona assistita. L’infermiera ha l’autorità per dirigere e prendere decisioni relative all’assistenza infermieristica e per insegnare nella propria disciplina.

14*definizione CNAI 2007 adattata dalla definizione di infermiera del ICN – Ginevra 1973 – Ginevra 1987.

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L’OMS dice:

• Il ruolo dell’infermiere è costituito dall’insieme delle proprie funzioni.

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L’ICN (International Council of Nurses) individua 5 funzioni:

• Funzione assistenziale• Funzione organizzativa• Funzione formativa• Funzione di ricerca• Funzione di consulenza

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La Federazione dei Collegi IPASVI ne individua altre 2:

• Funzione di prevenzione, diagnosi precoce, educazione alla salute e palliazione. (art.6)

• Funzione di educazione terapeutica finalizzata all’autogestione della malattia, del trattamento e della riabilitazione. (art.7)

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Innovazioni del Codice Deontologico

L'infermiere è il professionista sanitario responsabile dell'assistenza infermieristica. (art. 1)

Natura intellettuale, tecnico scientifica, gestionale, relazionale ed educativa” : saperi disciplinari che sostengono le diverse funzioni infermieristiche. (art. 2)

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Attributi del Professionista*:

• Una teoria sistemica• Un’autorità professionale• Sanzioni della comunità• Un codice etico• Una cultura professionale

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*Greenwood, Attributes of profession. In Prandstraller, Sociologia delle professioni, Città Nuova, Roma, 1980.

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CompletezzaCompletezza AutonomiaAutonomia

ResponsabilitàResponsabilità ControlloControllo

Capacità Capacità richieste alrichieste al

professionistprofessionistaa

Capacità Capacità richieste alrichieste al

professionistprofessionistaa

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FUNZIONE ASSISTENZIALE (1) Profilo professionale:

• L’assistenza infermieristica preventiva, curativa, palliativa e riabilitativa è di natura tecnica, relazionale ed educativa,

• Le principali funzioni sono: prevenzione delle malattie, assistenza a malati e disabili di tutte le età, educazione sanitaria;

• L’infermiere partecipa all’identificazione dei bisogni di salute;• Identifica i bisogni di assistenza infermieristica e formula gli

obiettivi;• Pianifica, gestisce e valuta l’intervento infermieristico;• Garantisce la corretta applicazione delle prescrizioni

diagnostico-terapeutiche;• Agisce sia individualmente sia in collaborazione• Fornisce specifiche prestazioni infermieristiche.

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FUNZIONE ASSISTENZIALE (2) Tabella XVIII-ter:

• Identificare i bisogni fisici, psicologici e sociali della persona nelle diverse età della vita,

• Stabilire e mantenere relazioni efficaci;• Comprendere le finalità dei servizi sanitari territoriali e valutare la

loro risposta ai bisogni;• Fornire prestazioni tecniche corrette ed efficaci adattandole alla

persona;• Promuovere efficaci rapporti educativi finalizzati alla prevenzione

della malattia, al mantenimento e al recupero di un soddisfacente stato di salute;

• Pianificare, fornire, valutare l’assistenza infermieristica rivolta a persone sane e malate, sia in ospedale che nella comunità;

• Collaborare alla realizzazione di interventi finalizzati alla prevenzione ed educazione alla salute nei luoghi di lavoro.

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FUNZIONE ASSISTENZIALE (3)Codice deontologico (1):

• Articolo 3 – La responsabilità dell'infermiere consiste nell’assistere, nel curare e nel prendersi cura della

persona nel rispetto della vita, della salute, della libertà e della dignità dell'individuo. • Articolo 4

– L'infermiere presta assistenza secondo principi di equità e giustizia, tenendo conto dei valori etici, religiosi e culturali, nonché del genere e delle condizioni sociali della persona.

• Articolo 5 – Il rispetto dei diritti fondamentali dell'uomo e dei principi etici della professione è

condizione essenziale per l'esercizio della professione infermieristica. • Articolo 6

– L'infermiere riconosce la salute come bene fondamentale della persona e interesse della collettività e si impegna a tutelarla con attività di prevenzione, cura, riabilitazione e palliazione.

• Articolo 7 – L’infermiere orienta la sua azione al bene dell'assistito di cui attiva le risorse sostenendolo

nel raggiungimento della maggiore autonomia possibile, in particolare, quando vi sia disabilità, svantaggio, fragilità.

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FUNZIONE ASSISTENZIALE (3)Codice deontologico (2):

• Articolo 8 – L’infermiere, nel caso di conflitti determinati da diverse visioni etiche, si impegna a trovare la

soluzione attraverso il dialogo. Qualora vi fosse e persistesse una richiesta di attività in contrasto con i principi etici della professione e con i propri valori, si avvale della clausola di coscienza, facendosi garante delle prestazioni necessarie per l’incolumità e la vita dell’assistito.

• Articolo 9 – L’infermiere, nell'agire professionale, si impegna ad operare con prudenza al fine di non nuocere.

• Articolo 21 – L'infermiere, rispettando le indicazioni espresse dall'assistito, ne favorisce i rapporti con la

comunità e le persone per lui significative, coinvolgendole nel piano di assistenza. Tiene conto della dimensione interculturale e dei bisogni assistenziali ad essa correlati.

• Articolo 25 – L’infermiere rispetta la consapevole ed esplicita volontà dell’assistito di non essere informato sul

suo stato di salute, purché la mancata informazione non sia di pericolo per sé o per gli altri. • Articolo 28

– L'infermiere rispetta il segreto professionale non solo per obbligo giuridico, ma per intima convinzione e come espressione concreta del rapporto di fiducia con l'assistito

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• Articolo 29 – L'infermiere concorre a promuovere le migliori condizioni di sicurezza dell'assistito e dei

familiari e lo sviluppo della cultura dell’imparare dall’errore. Partecipa alle iniziative per la gestione del rischio clinico.

• Articolo 30 – L'infermiere si adopera affinché il ricorso alla contenzione sia evento straordinario,

sostenuto da prescrizione medica o da documentate valutazioni assistenziali • Articolo 31

– L'infermiere si adopera affinché sia presa in considerazione l'opinione del minore rispetto alle scelte assistenziali, diagnostico-terapeutiche e sperimentali, tenuto conto dell'età e del suo grado di maturità.

• Articolo 32 – L'infermiere si impegna a promuovere la tutela degli assistiti che si trovano in condizioni

che ne limitano lo sviluppo o l'espressione, quando la famiglia e il contesto non siano adeguati ai loro bisogni.

• Articolo 33 – L'infermiere che rilevi maltrattamenti o privazioni a carico dell’assistito mette in opera

tutti i mezzi per proteggerlo, segnalando le circostanze, ove necessario, all'autorità competente

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FUNZIONE ASSISTENZIALE (3)FUNZIONE ASSISTENZIALE (3)Codice deontologico (3):Codice deontologico (3):

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FUNZIONE ASSISTENZIALE (3)Codice deontologico (4):

• Articolo 34 – L'infermiere si attiva per prevenire e contrastare il dolore e alleviare la sofferenza. Si

adopera affinché l’assistito riceva tutti i trattamenti necessari. • Articolo 35

– L'infermiere presta assistenza qualunque sia la condizione clinica e fino al termine della vita dell’assistito, riconoscendo l'importanza della palliazione e del conforto ambientale, fisico, psicologico, relazionale, spirituale.

• Articolo 36 – L'infermiere tutela la volontà dell’assistito di porre dei limiti agli interventi che non siano

proporzionati alla sua condizione clinica e coerenti con la concezione da lui espressa della qualità di vita.

• Articolo 37 – L’infermiere, quando l’assistito non è in grado di manifestare la propria volontà, tiene

conto di quanto da lui chiaramente espresso in precedenza e documentato. • Articolo 38

– L'infermiere non attua e non partecipa a interventi finalizzati a provocare la morte, anche se la richiesta proviene dall'assistito

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FUNZIONE ASSISTENZIALE (3)Codice deontologico (5):

• Articolo 39 – L'infermiere sostiene i familiari e le persone di riferimento dell’assistito, in particolare

nella evoluzione terminale della malattia e nel momento della perdita e della elaborazione del lutto.

• Articolo 40 – L'infermiere favorisce l’informazione e l’educazione sulla donazione di sangue, tessuti

ed organi quale atto di solidarietà e sostiene le persone coinvolte nel donare e nel ricevere.

• Articolo 44 – L'infermiere tutela il decoro personale ed il proprio nome. Salvaguarda il prestigio della

professione ed esercita con onestà l’attività professionale. • Articolo 45

– L’infermiere agisce con lealtà nei confronti dei colleghi e degli altri operatori. • Articolo 46

– L’infermiere si ispira a trasparenza e veridicità nei messaggi pubblicitari, nel rispetto delle indicazioni del Collegio professionale.

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Commenti• Si abbandona il modello bio-fisico, per quello bio-psico-sociale ed i bisogni

non sono letti solo in rapporto allo stato di malattia, ma sono legati alla persona nella sua totalità.

• Viene indicata la metodologia del lavoro infermieristico, cioè il processo infermieristico, che comprende la pianificazione, l’organizzazione e la valutazione del risultato.

• L’infermiere è completamente responsabile del processo infermieristico e la sua pianificazione deve essere dimostrata con documentazione scritta. L’assistenza individuale si avvale della cartella infermieristica e del piano di assistenza; per le procedure standard si avvale di strumenti quali le linee guida, i protocolli e le procedure.

• Il lavoro viene svolto in equipe, cioè in collaborazione con i colleghi, con le altre figure professionali e con il medico che effettua le prescrizioni diagnostico-terapeutiche, ma la loro corretta applicazione è responsabilità esclusiva dell’infermiere.

• L’assistenza esce dall’ambito ospedaliero, per arrivare sul territorio• L’aspetto relazionale, che richiede una specifica formazione, diventa

fondamentale.

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FUNZIONE ORGANIZZATIVA (1)Profilo professionale

• [l’infermiere] si avvale, ove necessario, dell’opera del personale di supporto;

• Agisce sia individualmente che in collaborazione

• Pianifica, gestisce e valuta l’intervento assistenziale infermieristico

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FUNZIONE ORGANIZZATIVA (2)Tabella XVIII-ter

• Possedere i fondamenti delle capacità organizzative, tecniche ed investigative;

• Contribuire ad organizzare l’assistenza infermieristica globale, uso appropriato delle risorse;

• Interagire e collaborare attivamente con l’equipe intra e interprofessionale al fine di programmare e gestire interventi infermieristici multidimensionali.

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FUNZIONE ORGANIZZATIVA (3)Codice deontologico (1)

• Articolo 10 – L'infermiere contribuisce a rendere eque le scelte allocative, anche attraverso l'uso

ottimale delle risorse disponibili. • Articolo 22

– L’infermiere conosce il progetto diagnostico-terapeutico per le influenze che questo ha sul percorso assistenziale e sulla relazione con l’assistito.

• Articolo 26 – L'infermiere assicura e tutela la riservatezza nel trattamento dei dati relativi all’assistito.

Nella raccolta, nella gestione e nel passaggio di dati, si limita a ciò che è attinente all’assistenza.

• Articolo 27 – L'infermiere garantisce la continuità assistenziale anche contribuendo alla realizzazione

di una rete di rapporti interprofessionali e di una efficace gestione degli strumenti informativi.

• Articolo 41 – L'infermiere collabora con i colleghi e gli altri operatori di cui riconosce e valorizza lo

specifico apporto all'interno dell'équipe. • Articolo 42

– L'infermiere tutela la dignità propria e dei colleghi, attraverso comportamenti ispirati al rispetto e alla solidarietà.

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• Articolo 43 – L'infermiere segnala al proprio Collegio professionale ogni abuso o comportamento dei colleghi contrario

alla deontologia. • Articolo 47

– L'infermiere, ai diversi livelli di responsabilità, contribuisce ad orientare le politiche e lo sviluppo del sistema sanitario, al fine di garantire il rispetto dei diritti degli assistiti, l'utilizzo equo ed appropriato delle risorse e la valorizzazione del ruolo professionale.

• Articolo 48 – L'infermiere, ai diversi livelli di responsabilità, di fronte a carenze o disservizi provvede a darne

comunicazione ai responsabili professionali della struttura in cui opera o a cui afferisce il proprio assistito. • Articolo 49

– L’infermiere, nell’interesse primario degli assistiti, compensa le carenze e i disservizi che possono eccezionalmente verificarsi nella struttura in cui opera. Rifiuta la compensazione, documentandone le ragioni, quando sia abituale o ricorrente o comunque pregiudichi sistematicamente il suo mandato professionale.

• Articolo 50 – L'infermiere, a tutela della salute della persona, segnala al proprio Collegio professionale le situazioni che

possono configurare l’esercizio abusivo della professione infermieristica. • Articolo 51

– L'infermiere segnala al proprio Collegio professionale le situazioni in cui sussistono circostanze o persistono condizioni che limitano la qualità delle cure e dell’assistenza o il decoro dell'esercizio professionale.

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FUNZIONE ORGANIZZATIVA FUNZIONE ORGANIZZATIVA (3)(3)

Codice deontologico (2)Codice deontologico (2)

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Commenti

• L’infermiere ha compiti organizzativi non solo per l’utilizzo migliore delle risorse materiali, ma anche nell’avvalersi del personale di supporto

• Utilizza la delega delle attività attraverso l’individuazione delle competenze di ciascuno;

• Nella gestione delle risorse materiali, si impegna facendo economia sanitaria (evita gli sprechi, fa una buona manutenzione delle attrezzature) e mantenendosi costantemente aggiornato sulle innovazioni tecnologiche e dei presidi.

• Riconosce l’organizzazione professionale e l’organo di autogoverno, cioè il collegio professionale.

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FUNZIONE FORMATIVA (1)Profilo professionale

• Contribuisce alla formazione del personale di supporto

• Concorre direttamente all’aggiornamento relativo al proprio profilo professionale

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FUNZIONE FORMATIVA (2)Tabella XVIII-ter

• Sapersi orientare per ulteriori approfondimenti specialistici;

• Dimostrare capacità didattiche orientate all’istruzione del personale di supporto;

• La responsabilità della pianificazione e del coordinamento del tirocinio professionale è affidata a docenti di area infermieristica;

• Lo studente svolge tirocinio sotto la guida di infermieri qualificati.

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FUNZIONE FORMATIVA (3)Codice Deontologico

• Articolo 11 – L'infermiere fonda il proprio operato su conoscenze validate e aggiorna saperi e competenze attraverso la

formazione permanente, la riflessione critica sull'esperienza e la ricerca. Progetta, svolge e partecipa ad attività di formazione. Promuove, attiva e partecipa alla ricerca e cura la diffusione dei risultati.

• Articolo 15 – L’infermiere chiede formazione e/o supervisione per pratiche nuove o sulle quali non ha esperienza.

• Articolo 19 – L'infermiere promuove stili di vita sani, la diffusione del valore della cultura della salute e della tutela

ambientale, anche attraverso l’informazione e l'educazione. A tal fine attiva e sostiene la rete di rapporti tra servizi e operatori.

• Articolo 20 – L'infermiere ascolta, informa, coinvolge l’assistito e valuta con lui i bisogni assistenziali, anche al fine di

esplicitare il livello di assistenza garantito e facilitarlo nell’esprimere le proprie scelte. • Articolo 23

– L’infermiere riconosce il valore dell’informazione integrata multiprofessionale e si adopera affinché l’assistito disponga di tutte le informazioni necessarie ai suoi bisogni di vita.

• Articolo 24 – L'infermiere aiuta e sostiene l’assistito nelle scelte, fornendo informazioni di natura assistenziale in

relazione ai progetti diagnostico-terapeutici e adeguando la comunicazione alla sua capacità di comprendere.

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Commenti• L’infermiere diventa un vero protagonista della formazione per il

personale di supporto e per la popolazione• Con l’istituzione della L, l’infermiere vede istituzionalizzato il suo

ruolo di assistente di tirocinio o tutor, cioè di colui che nel reparto in cui opera, grazie alle sue competenze, partecipa attivamente alla formazione degli studenti.

• L’infermiere deve provvedere direttamente o tramite la frequenza dei corsi aziendali alla formazione continua.

• L’infermiere provvede inoltre alla sua formazione post-base (master, laurea specialistica) che possono portarlo fino ai livelli di Dirigenza.

• La formazione è una carta spendibile in Azienda, così come è previsto nel contratto, perché contribuisce alla progressione di carriera sia economica che di categoria.

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FUNZIONE DI RICERCA (1)Profilo professionale

• Contribuisce alla ricerca

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FUNZIONE DI RICERCA (1)Tabella XVIII-ter

• Analizza i risultati di ricerche svolte, individuandone le possibilità applicative;

• Ricercare e sistematizzare dati nelle realtà operative

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FUNZIONE DI RICERCA (3)Codice Deontologico

• Articolo 11 – L'infermiere fonda il proprio operato su conoscenze validate e

aggiorna saperi e competenze attraverso la formazione permanente, la riflessione critica sull'esperienza e la ricerca. Progetta, svolge e partecipa ad attività di formazione. Promuove, attiva e partecipa alla ricerca e cura la diffusione dei risultati.

• Articolo 12 – L’infermiere riconosce il valore della ricerca, della sperimentazione

clinica e assistenziale per l’evoluzione delle conoscenze e per i benefici sull’assistito.

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Commenti• L’infermiere deve dunque fare ricerca a tutti i livelli,

iniziando dal saper leggere ed utilizzare i risultati della stessa, fino a promuovere e condurre progetti di ricerca.

• La ricerca è possibile solo se esiste una adeguata documentazione scritta del lavoro assistenziale effettuato.

• La diffusione e l’applicazione dei risultati di ricerca hanno l’obiettivo di elevare la figura dell’infermiere a professionista, liberandola dai luoghi comuni che la società ha gli attribuito per lungo tempo, privando l’infermieristica della peculiarità di scienza.

• Oggi serve che l’assistenza sia aggiornata mediante conoscenze basate e validate dall’evidenza scientifica (EBN= evidence based nursing).

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FUNZIONE DI CONSULENZA Codice Deontologico

• Articolo 13 – L'infermiere assume responsabilità in base al proprio livello di

competenza e ricorre, se necessario, all'intervento o alla consulenza di infermieri esperti o specialisti. Presta consulenza ponendo le proprie conoscenze ed abilità a disposizione della comunità professionale.

• Articolo 14 – L’infermiere riconosce che l’interazione fra professionisti e

l'integrazione interprofessionale sono modalità fondamentali per far fronte ai bisogni dell’assistito.

• Articolo 16 – L'infermiere si attiva per l'analisi dei dilemmi etici vissuti

nell'operatività quotidiana e promuove il ricorso alla consulenza etica, anche al fine di contribuire all’approfondimento della riflessione bioetica.

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Commenti

• L’infermiere che possiede un’esperienza operativa specifica e competente può fornire consulenza

• La consulenza può essere richiesta tanto dagli stessi colleghi, quanto da altre figure professionali, facilitando gli scambi relazionali e il lavoro di equipe.

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