03 Convegno ARPAV Apparecchi Di Sollevamento

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CONVEGNO APPARECCHIATURE DI SOLLEVAMENTO IN APPARECCHIATURE DI SOLLEVAMENTO IN AZIENDA: AZIENDA: MANUTENZIONE, MANUTENZIONE, VERIFICHE, VERIFICHE, CONTROLLI OBBLIGATORI CONTROLLI OBBLIGATORI ________________________ ________________________ GIORGIO DONNARUMMA GIORGIO DONNARUMMA FUNZIONARIO ARPA FUNZIONARIO ARPA - - REGIONE VENETO REGIONE VENETO DIPARTIMENTO DI VERONA DIPARTIMENTO DI VERONA

description

paper on crane

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CONVEGNO

APPARECCHIATURE DI SOLLEVAMENTO INAPPARECCHIATURE DI SOLLEVAMENTO INAZIENDA: AZIENDA:

�� MANUTENZIONE,MANUTENZIONE,�� VERIFICHE,VERIFICHE,�� CONTROLLI OBBLIGATORI CONTROLLI OBBLIGATORI

________________________________________________GIORGIO DONNARUMMAGIORGIO DONNARUMMAFUNZIONARIO ARPA FUNZIONARIO ARPA -- REGIONE VENETOREGIONE VENETODIPARTIMENTO DI VERONADIPARTIMENTO DI VERONA

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APPARECCHI DI SOLLEVAMENTO MATERIALE

Apparecchio destinato ad effettuare Apparecchio destinato ad effettuare un ciclo di sollevamento di un carico un ciclo di sollevamento di un carico sospeso tramite gancio o altro organo sospeso tramite gancio o altro organo di presa quali in genere: gru a torre, di presa quali in genere: gru a torre, a ponte, argani a cavalletto, ecc..a ponte, argani a cavalletto, ecc..

(da CEN TC 147, risoluzione 2 nov. 1988)(da CEN TC 147, risoluzione 2 nov. 1988)

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Gru a bandiera e Gru a bandiera e monorotaiamonorotaia

Pro Pro •• Macchine semplici Macchine semplici •• Costo molto economicoCosto molto economico

ControContro•• Poca portataPoca portata•• Limitato raggio dLimitato raggio d’’azioneazione

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Gru a ponteGru a ponteGru a cavallettoGru a cavalletto

ProPro•• Grande portataGrande portata•• Macchina relativamente Macchina relativamente

semplice e quindi affidabilesemplice e quindi affidabile•• Non occupa spazio nella Non occupa spazio nella

zona di lavorozona di lavoro

ControContro•• Scomoda nelle manutenzioniScomoda nelle manutenzioni•• Limitata flessibilitLimitata flessibilitàà di azionedi azione

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Gru a TorreGru a Torre

ProPro•• Dotata di grande area di lavoroDotata di grande area di lavoro•• Ottima per scavalcare ostacoli e Ottima per scavalcare ostacoli e ““calarecalare”” i pesi dalli pesi dall’’altoalto

ControContro••Trasporto difficoltoso a causa Trasporto difficoltoso a causa delldell’’ingombroingombro••Manutenzione e verifiche Manutenzione e verifiche impegnative a causa delle impegnative a causa delle dimensioni e della strutturadimensioni e della struttura

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Autogrù, Gru Derrick,Autogrù, Gru Derrick,Gru CingolateGru Cingolate

Pro�Grandi prestazioni e portata�Grande versatilità in cantiere

Contro�Costo molto elevato�Ingombro notevole�Difficoltà di trasporto su strada

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Gru su AutocarroGru su Autocarro

ProPro��Ingombro ridottoIngombro ridotto��Grande mobilitGrande mobilitàà��Prestazioni sempre piPrestazioni sempre piùùelevateelevate��Costo accessibileCosto accessibile

ControContro��Portate ridottePortate ridotte��StabilitStabilitàà

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Macchina mobile destinata a spostare persone Macchina mobile destinata a spostare persone alle posizioni di lavoro, nelle quali svolgono alle posizioni di lavoro, nelle quali svolgono mansioni dalla piattaforma di lavoro, con mansioni dalla piattaforma di lavoro, con l’intendimento che le persone accedano ed l’intendimento che le persone accedano ed escano dalla piattaforma di lavoro attraverso escano dalla piattaforma di lavoro attraverso una posizione di accesso definita e che sia una posizione di accesso definita e che sia costituita almeno da una piattaforma di lavoro costituita almeno da una piattaforma di lavoro con comandi, da una struttura estensibile e da con comandi, da una struttura estensibile e da un telaio . un telaio .

(definizione UNI EN 280/2005)(definizione UNI EN 280/2005)

PIATTAFORMA DI LAVORO PIATTAFORMA DI LAVORO ELEVABILE ELEVABILE –– PLE PLE

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Piattaforma di Lavoro

Elevabile PLE - Tipo A

Pro Pro

•• Grande portata (persone e attrezzi)Grande portata (persone e attrezzi)•• Macchina relativamente semplice e Macchina relativamente semplice e

quindi affidabilequindi affidabile•• Occupa poco spazio nella zona di Occupa poco spazio nella zona di

lavorolavoro•• Traslazione con operatore a bordoTraslazione con operatore a bordoControContro

•• Il trasporto su stradaIl trasporto su strada•• Solo usi su terreni pianeggianti e Solo usi su terreni pianeggianti e

compatticompatti•• Limitata flessibilitLimitata flessibilitàà di azione in quotadi azione in quota

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Pro Pro

•• TrasportabilitTrasportabilitàà su stradasu strada•• FlessibilitFlessibilitàà delldell’’area di lavoro in area di lavoro in

quotaquota•• Grandi prestazioni (fino a 100 m)Grandi prestazioni (fino a 100 m)

ControContro

•• Ingombro sede stradaleIngombro sede stradale•• Manutenzione e verifiche Manutenzione e verifiche

impegnative a causa delle impegnative a causa delle dimensioni e della strutturadimensioni e della struttura

Piattaforma di Lavoro Elevabile

PLE - Tipo B

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NORMATIVA DI NORMATIVA DI RIFERIMENTORIFERIMENTO

�� DPR 547/55 (in particolare il titolo V)DPR 547/55 (in particolare il titolo V)�� DPR 164/56 (alcuni articoli)DPR 164/56 (alcuni articoli)�� DM 12.09.1959DM 12.09.1959�� LE CIRCOLORI MLPS LE CIRCOLORI MLPS –– ENPI ENPI –– ISPESL ISPESL �� Titolo III Titolo III -- D.Lgs 626/94 s.m.i.D.Lgs 626/94 s.m.i.�� DPR 459/96 (dal 21.09.1996)DPR 459/96 (dal 21.09.1996)�� D.LGS 359/99 (dal 19.04.1999)D.LGS 359/99 (dal 19.04.1999)�� LE NORME TECNICHE UNI LE NORME TECNICHE UNI –– EN EN –– ISOISO�� Le direttive comunitarie Le direttive comunitarie ““CECE””

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Apparecchi di Sollevamentoe Piattaforme di Lavoro Elevabili

Costruiti e messi in servizio prima del 21.09.1996Entrata in vigore del DPR 459/96

Costruiti e messi in servizio dopo il 21.09.1996Entrata in vigore del DPR 459/96

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NORMATIVANORMATIVANORMATIVANORMATIVANORMATIVANORMATIVANORMATIVANORMATIVAPREVIGENTE ALLA PREVIGENTE ALLA DIRETTIVA MACCHINEDIRETTIVA MACCHINE

�� Prima della entrata in vigore della Direttiva Prima della entrata in vigore della Direttiva Macchine la normativa previgente risaliva al Macchine la normativa previgente risaliva al 1955, con le norme generali di prevenzione 1955, con le norme generali di prevenzione infortuni DPR 547/55 (infortuni DPR 547/55 (in particolare il titolo V) in particolare il titolo V) il DPR 164/56 il DM 12.09.59 e s.m.i. e tutte il DPR 164/56 il DM 12.09.59 e s.m.i. e tutte le circolari MLPS, ENPI, ISPESL.le circolari MLPS, ENPI, ISPESL.

�� LLe attivite attivitàà soggette a questa normativa sono, soggette a questa normativa sono, tutte quelle con lavoratori subordinati o ad tutte quelle con lavoratori subordinati o ad essi equiparati (essi equiparati (art. 1 DPR 547/55art. 1 DPR 547/55). ).

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Costruiti e messi in servizio prima del 21.09.1996

art. 6 e art. 7 DM 12.09.1959- Ponti sviluppabili su carro- Gru con Portata > 200 Kg

REGIME PROCEDURALEPER L’OMOLOGAZIONE:

•DM 12.09.1959•ENPI•ISPESL•Ministero del Lavoro e della Previdenza Sociale

CAMPO DI APPLICAZIONE

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REGOLARMENTE DENUNCIATI E COLLAUDATI ?

SONO:- MUNITI DI LIBRETTO

- VERIFICA PERIODICAart. 5 DM 12.09.1959CON ESITO POSITIVO

Costruiti e messi in servizio prima del 21.09.1996

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SONO SPROVVISTI DI REGOLARE DENUNCIA ?

Presentare denuncia all’ISPESL(ai sensi del DM 12.09.1959)

Dimostrare tramite un atto certoche l’immissione sul mercato è avvenuta prima del 21.09.1996Entrata in vigore della direttiva CE 98/37 (DPR 459/96)

Costruiti e messi in servizio prima del 21.09.1996

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Regolarmente denunciati all’ISPESL per l’Omologazione (prima verifica)

SPROVVISTI DI PRIMA VERIFICA OMOLOGATIVA(solo gli apparecchi di sollevamento per le PLE era prevista l’omologazione obbligatoria prima della messa in servizio)

Costruiti e messi in servizio prima del 21.09.1996

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ALLEGATI ALLA DENUNCIA ISPESL

1. Dichiarazione del costruttore diconformità al prototipo

2. Documento sostitutivodegli allegati tecnici

Costruiti e messi in servizio prima del 21.09.1996

QUALE DOCUMENTAZIONE PRESENTARE ?

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POSSESSORI DI APPARECCHIO DI SOLLEVAMENTO E PLE:

Costruiti e messi in servizio prima del 21.09.1996

OBBLIGHI DELL’UTILIZZATORE:

1.Obbligo della denuncia ISPESL (art. 7 DM 12.09.1959)

VALIDO FINO AL 21.09.1996 TRANNE CHE PER I CASI, DIMOSTABILI CON ATTO CERTO, CHE LA MESSA IN SERVIZIO È PRECEDENTE.

2. Verifica periodica annuale ARPAV(art. 194 DPR 547/55 e per PLE art. 25 DPR 164/56)

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DPR 27/04/55 N°547

Prima del DPR 459/96

COSTRUTTORE

Costruisce la macchina secondo normativevigenti

Chiede l’eventuale omologazione del prototipo all’ISPESLSe è una PLE effettua il collaudo

Vende la macchina

DATORE DI LAVORO

Denuncia l’apparecchio all’ISPESL con allegata la documentazione di progetto

ISPESL

Esamina la documentazione di progetto

Effettua le prove di collaudo previste e rilascia libretto di omologazione

Richiede le verifiche periodiche annuali all’ARPAV una volta che le gru e le PLE hanno subito l’omologazione

L’ARPAV effettua le verifiche previste

Effettua il controllo di tutte le delle attrezzature di lavoro ai sensi dell’art. 35 del D.Lgs 626/94 come modificato dal D.Lgs 359/99

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Direttive ComunitarieDirettive Comunitarie

•• Direttiva 98/37 CEE Direttiva 98/37 CEE

(Direttiva macchine)(Direttiva macchine)

•• Direttiva 89/336 CEEDirettiva 89/336 CEE

(Compatibilità elettromagnetica)(Compatibilità elettromagnetica)

•• Direttiva 73/23 CEE Direttiva 73/23 CEE

(Bassa tensione)(Bassa tensione)

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Direttiva 98/37 CEEDirettiva 98/37 CEE(Direttiva macchine)(Direttiva macchine)

•• Allegati (RES Allegati (RES –– Requisiti Essenziali di SicurezzaRequisiti Essenziali di Sicurezza))

•• Riconoscimento delle Norme ENRiconoscimento delle Norme EN

•• Marcatura CE delle macchine Marcatura CE delle macchine

•• Certificazione di taluni tipiCertificazione di taluni tipi

di macchine di macchine (PLE con sviluppo maggiore 3m)(PLE con sviluppo maggiore 3m)

•• Procedure per la certificazione Procedure per la certificazione

(Organismi notificati)(Organismi notificati)

Recepita con DPR 459/96 dal 21.09.1996Recepita con DPR 459/96 dal 21.09.1996

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APPARECCHI DI SOLLEVAMENTO E PLE:

OBBLIGHI DEL COSTRUTTOREMarcatura CENome del fabbricanteDesignazione della serie o del tipoAnno di costruzioneManuale tecnico:

istruzioni per l’usola manutenzionel’installazione

Costruiti e messi in serviziodopo il 21.09.1996

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POSSESSORI DI APPARECCHI DI SOLLEVAMENTO E PLE:

Costruiti e messi in serviziodopo il 21.09.1996

OBBLIGHI DELL’UTILIZZATORE:

1.Obbligo della denuncia ISPESL solo in occasione della prima messa in servizio

(art. 11 comma 3 DPR 459/96)

2. Verifica periodica annuale ARPAV(art. 194 DPR 547/55 e per PLE art. 25 DPR 164/56)

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Può utilizzare e mettere a disposizione dei

lavoratori dopo il 21/09/96 solo attrezzature e

macchine marcate CE

Richiede la verifica periodica annuale all’ARPAV

Se le macchine sono soggette al DM 12/09/59 (gru con portata superiore ai

200 kg o PLE)Deve essere presentata la denuncia di prima messa in servizio all’ISPESLart. 11 comma 3 DPR 459/96

21- 09 -1996DIRETTIVA MACCHINE CE 98/37

IL COSTRUTTORE O IL MANDATARIO IL DATORE DI

LAVORO

Deve effettuare l’analisi dei rischi, costituire il fascicolo tecnico

Deve apporre la marcatura CE prima della messa in servizio od immissione sul mercatoDeve redigere la dichiarazione di conformità CE alla direttiva CE 98/37

Deve Effettuare le prove di collaudo previste

CE

Dopo il DPR 459/96

Se PLE (macchina a maggior rischio specifico) certificazione di tipo di un Organismo terzo Notificato

Effettua il controllo di tutte le delle attrezzature di lavoro ai sensi dell’art. 35 del D.Lgs 626/94 come modificato dal D.Lgs 359/99

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PER IL PRINCIPIO DPER IL PRINCIPIO D’’INTEGRAZIONE INTEGRAZIONE DELLA SICUREZZADELLA SICUREZZA

IL FABBRICANTE HA LIL FABBRICANTE HA L’’OBBLIGO DI:OBBLIGO DI:

��Eliminare o ridurre i rischi per via progettualeEliminare o ridurre i rischi per via progettuale

��Adottare le misure per i rischi non eliminabiliAdottare le misure per i rischi non eliminabili

��Informare gli utilizzatori dei rischi residuiInformare gli utilizzatori dei rischi residui

��Segnalare se Segnalare se èè richiesta formazione particolarerichiesta formazione particolare

��Segnalare se Segnalare se èè necessario lnecessario l’’uso di DPIuso di DPI

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SOTTO IL PROFILO DOCUMENTALE SOTTO IL PROFILO DOCUMENTALE LL’’ASSOLVIMENTO DEGLI OBBLIGHI ASSOLVIMENTO DEGLI OBBLIGHI

DESCRITTI COMPORTA :DESCRITTI COMPORTA :

��La predisposizione del fascicolo tecnicoLa predisposizione del fascicolo tecnico��La redazione del manuale dLa redazione del manuale d’’uso e manutenzioneuso e manutenzione�� Il rilascio della dichiarazione Il rilascio della dichiarazione ““CECE”” di conformitdi conformitàà��LL’’ apposizione della marcatura apposizione della marcatura ““CECE”” sulla sulla

macchinamacchina

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SOTTO IL PROFILO GIURIDICO IL SOTTO IL PROFILO GIURIDICO IL FABBRICANTE EFABBRICANTE E’’ RESPONSABILE PER I RESPONSABILE PER I

DANNI CAUSATI :DANNI CAUSATI :

�� DA PRODOTTO DIFETTOSO DA PRODOTTO DIFETTOSO –– DPR 224/88DPR 224/88�� RESPONSABILITARESPONSABILITA’’ o CONCORSO DI COLPA PER LE o CONCORSO DI COLPA PER LE

INADEMPENZE PREVISTE allINADEMPENZE PREVISTE all’’artart.7.7 DPR 547/55 e allDPR 547/55 e all’’art. art. 6 comma 2 D.Lgs 626/94 6 comma 2 D.Lgs 626/94 –– (sanzioni (sanzioni -- D.Lgs. 758/94)D.Lgs. 758/94)

�� IN CASO DIN CASO D’’INFORTUNIO PER OMISSIONE DI CAUTELE INFORTUNIO PER OMISSIONE DI CAUTELE art. 437 del C.P.art. 437 del C.P.

�� IN CASO DI INFORTUNIO CON ESITO MORTALE PER IN CASO DI INFORTUNIO CON ESITO MORTALE PER OMICIDIO COLPOSO art. 589 C.P. OMICIDIO COLPOSO art. 589 C.P.

�� IN CASO DI INFORTUNIO CON LESIONI PERSONALI IN CASO DI INFORTUNIO CON LESIONI PERSONALI COLPOSE art. 590 C.P.COLPOSE art. 590 C.P.

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DPR 459/96DPR 459/96DAL 21 SETTEMBRE 1996DAL 21 SETTEMBRE 1996

POSSONO ESSERE IMMESSI SUL POSSONO ESSERE IMMESSI SUL

MERCATO SOLO GLI APPARECCHI MERCATO SOLO GLI APPARECCHI DI SOLLEVAMENTO CONFORMI A DI SOLLEVAMENTO CONFORMI A QUANTO PREVISTO DAL QUANTO PREVISTO DAL REGOLAMENTO REGOLAMENTO D’ATTUAZIONED’ATTUAZIONEDELLA DIRETTIVA MACCHINEDELLA DIRETTIVA MACCHINE

CE 98/37 CE 98/37 –– IL DPR 459/96.IL DPR 459/96.

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��Sono vietati la fabbricazione, la vendita, Sono vietati la fabbricazione, la vendita,

il noleggio e la concessione in uso di il noleggio e la concessione in uso di

macchine attrezzature di lavoro e macchine attrezzature di lavoro e

impianti non rispondenti alle disposizioni impianti non rispondenti alle disposizioni

legislative e regolamentari vigenti in legislative e regolamentari vigenti in

materia di sicurezza.materia di sicurezza.

ART. 6 COMMA 2ART. 6 COMMA 2D.LGS 626/94D.LGS 626/94

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DOCUMENTAZIONE A CORREDO DOCUMENTAZIONE A CORREDO DELLA MACCHINA DELLA MACCHINA

A DISPOSIZIONE DELLA DISPOSIZIONE DELL’’ORGANO DI VIGILANZAORGANO DI VIGILANZA

PERPER�� APPARECCHI DI SOLLEVAMENTOAPPARECCHI DI SOLLEVAMENTO

PORTATA SUPERIORE A 200 KGPORTATA SUPERIORE A 200 KG

�� PONTI SVILUPPABILIPONTI SVILUPPABILI�� SCALE AEREESCALE AEREE�� IDROESTRATTORIIDROESTRATTORI

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DOCUMENTAZIONE A CORREDO DOCUMENTAZIONE A CORREDO DELLA MACCHINA DELLA MACCHINA

A DISPOSIZIONE DELLA DISPOSIZIONE DELL’’ORGANO DI VIGILANZAORGANO DI VIGILANZA

PRIMA DEL 21.09.1996PRIMA DEL 21.09.1996

�� CERTIFICATO DI OMOLOGAZIONECERTIFICATO DI OMOLOGAZIONE

LIBRETTO DI COLLAUDOLIBRETTO DI COLLAUDORILASCIATO DAL ENPI o ISPESLRILASCIATO DAL ENPI o ISPESL

�� VERBALI DI VERIFICA PERIODICAVERBALI DI VERIFICA PERIODICAALMENO GLI ULTIMI 4 ANNI ALMENO GLI ULTIMI 4 ANNI (DM 12.09.1959)(DM 12.09.1959)

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DOCUMENTAZIONE A CORREDO DOCUMENTAZIONE A CORREDO DELLA MACCHINA DELLA MACCHINA

A DISPOSIZIONE DELLA DISPOSIZIONE DELL’’ORGANO DI VIGILANZAORGANO DI VIGILANZA

DOPO IL 21.09.1996DOPO IL 21.09.1996

�� CERTIFICATO DI CONFORMITACERTIFICATO DI CONFORMITA’’ CECEART.ART. 2 comma 4 2 comma 4 -- ALLEGATO II punto B. DPR 459/96ALLEGATO II punto B. DPR 459/96

�� LIBRO USO E MANUTENZIONELIBRO USO E MANUTENZIONEPunto 1.7.4 Punto 1.7.4 -- ALLEGATO I ALLEGATO I –– DPR 459/96DPR 459/96

�� REGISTRO DEI CONTROLLI REGISTRO DEI CONTROLLI –– DPR 459/96DPR 459/96

�� DENUNCIA PRESENTATA ALLDENUNCIA PRESENTATA ALL’’ISPESL ISPESL AI SENSI ART. 11 comma 3 AI SENSI ART. 11 comma 3 -- DPR 459/96DPR 459/96

�� VERBALI DI VERIFICA PERIODICAVERBALI DI VERIFICA PERIODICAALMENO GLI ULTIMI 4 ANNI (DM 12.09.1959)ALMENO GLI ULTIMI 4 ANNI (DM 12.09.1959)

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MANUTENZIONEMANUTENZIONEE MODIFICHEE MODIFICHE

Secondo le previsioni del DPR 459/96:Secondo le previsioni del DPR 459/96:

ART. 1 COMMA 3ART. 1 COMMA 3

��la messa a disposizione di una macchina o di un la messa a disposizione di una macchina o di un componente di sicurezza (solo CE) dopo aver subito componente di sicurezza (solo CE) dopo aver subito modifiche costruttive non rientranti nella ordinaria o modifiche costruttive non rientranti nella ordinaria o straordinaria manutenzionestraordinaria manutenzione, configura una , configura una “NUOVA” immissione sul mercato.“NUOVA” immissione sul mercato.

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MANUTENZIONEMANUTENZIONEE MODIFICHEE MODIFICHE

Secondo le previsioni del DPR 459/96:Secondo le previsioni del DPR 459/96:

ART. 1 COMMA 3ART. 1 COMMA 3

��le modifiche di una macchina o di un componente le modifiche di una macchina o di un componente di sicurezza costruiti secondo la legislazione di sicurezza costruiti secondo la legislazione precedente e già in servizio all’entrata in vigore del precedente e già in servizio all’entrata in vigore del DPR 459/96, DPR 459/96, configurano una nuova messa in configurano una nuova messa in servizio qualora comportino variazioni delle modalità servizio qualora comportino variazioni delle modalità di utilizzo non previste direttamente dal costruttore.di utilizzo non previste direttamente dal costruttore.

Page 36: 03 Convegno ARPAV Apparecchi Di Sollevamento

DEFINIZIONIDEFINIZIONI

�� MANUTENZIONE ORDINARIAMANUTENZIONE ORDINARIA

�� MANUTENZIONE STRAORDINARIAMANUTENZIONE STRAORDINARIA

�� MODIFICA SOSTANZIALEMODIFICA SOSTANZIALE

Page 37: 03 Convegno ARPAV Apparecchi Di Sollevamento

MANUTENZIONE MANUTENZIONE ORDINARIAORDINARIA

Insieme delle attivitInsieme delle attivitàà volte a:volte a:

��mantenere lmantenere l’’integritintegritàà originaria della macchinaoriginaria della macchina

�� ripristinare lripristinare l’’efficienza della stessaefficienza della stessa

��contenerne il normale degrado dcontenerne il normale degrado d’’usouso

��garantirne la vita utilegarantirne la vita utile

��far fronte ad eventi accidentalifar fronte ad eventi accidentali

senza modificarne le caratteristiche originarie, senza modificarne le caratteristiche originarie, la struttura essenziale e la destinazione dla struttura essenziale e la destinazione d’’usouso

Page 38: 03 Convegno ARPAV Apparecchi Di Sollevamento

MANUTENZIONE MANUTENZIONE STRAORDINARIASTRAORDINARIA

Insieme delle attivitInsieme delle attivitàà volte a:volte a:

�� prolungare la vita utile della macchina,prolungare la vita utile della macchina,

MIGLIORAREMIGLIORARE

�� ll’’efficienzaefficienza

�� ll’’affidabilitaffidabilitàà

�� la produttivitla produttivitàà

�� la manutenibilitla manutenibilitàà

�� ll’’ispezionabilitispezionabilitààsenza modificarne le caratteristiche originarie, la senza modificarne le caratteristiche originarie, la struttura essenziale e la destinazione dstruttura essenziale e la destinazione d’’uso.uso.

Page 39: 03 Convegno ARPAV Apparecchi Di Sollevamento

MODIFICA MODIFICA SOSTANZIALESOSTANZIALE

Intervento al termine del quale le Intervento al termine del quale le caratteristiche originarie della macchinacaratteristiche originarie della macchina

�� non saranno mantenutenon saranno mantenute

�� saranno modificate le modalitsaranno modificate le modalitàà dd’’utilizzoutilizzo

della macchina,della macchina,

�� saranno introdotti rischi non valutati in saranno introdotti rischi non valutati in

sede di progettazionesede di progettazione

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ADEMPIMENTI ADEMPIMENTI PERPER

MODIFICA SOSTANZIALEMODIFICA SOSTANZIALE

La modifica sostanziale configura La modifica sostanziale configura una:una:

�� NUOVA procedura di certificazione CENUOVA procedura di certificazione CE

�� NUOVA immissione sul mercatoNUOVA immissione sul mercato

�� NUOVA denuncia allNUOVA denuncia all’’ISPESLISPESL

Page 41: 03 Convegno ARPAV Apparecchi Di Sollevamento

MODIFICHE SOSTANZIALI MODIFICHE SOSTANZIALI RICORRENTIRICORRENTI

�� AUMENTO DELLE PORTATE NOMINALIAUMENTO DELLE PORTATE NOMINALI�� AUMENTO DELLE VELOCITAAUMENTO DELLE VELOCITA’’�� VARIAZIONI DIMENSIONALIVARIAZIONI DIMENSIONALI�� SOSTITUZIONE DEI DISPOSITIVI DISOSTITUZIONE DEI DISPOSITIVI DI

SICUREZZA CON ALTRI AVENTI SICUREZZA CON ALTRI AVENTI CARATTERISTICHE DIVERSECARATTERISTICHE DIVERSE

�� UTILIZZO DI ORGANI DI PRESA NON UTILIZZO DI ORGANI DI PRESA NON PREVISTI DAL COSTRUTTOREPREVISTI DAL COSTRUTTORE

Page 42: 03 Convegno ARPAV Apparecchi Di Sollevamento

MANUTENZIONE MANUTENZIONE ORDINARIA O STRAORDINARIAORDINARIA O STRAORDINARIA

��SOSTITUZIONE DI PARANCHI e/o CARRELLISOSTITUZIONE DI PARANCHI e/o CARRELLI�� SOSTITUZIONE DI CESTELLI DI PONTI S/VSOSTITUZIONE DI CESTELLI DI PONTI S/V�� SOSTITUZIONE DI AUTOCARRI SU GRU E PONTISOSTITUZIONE DI AUTOCARRI SU GRU E PONTI�� SOSTITUZIONE DEL QUADRO DI MANOVRASOSTITUZIONE DEL QUADRO DI MANOVRA�� INSTALLAZIONE DI RADIOCOMANDOINSTALLAZIONE DI RADIOCOMANDO�� SOSTITUZIONE DI COMPONENTI PREVISTI DAL SOSTITUZIONE DI COMPONENTI PREVISTI DAL

FABBRICANTEFABBRICANTE

Page 43: 03 Convegno ARPAV Apparecchi Di Sollevamento

RESPONSABILITARESPONSABILITA’’INSTALLATORE / MANUTENTOREINSTALLATORE / MANUTENTORE

INSTALLATORI e MANUTENTORI devono:INSTALLATORI e MANUTENTORI devono:

attenersi alle istruzioni fornite dal fabbricante per attenersi alle istruzioni fornite dal fabbricante per la parte di loro competenza,la parte di loro competenza,

(D.Lgs(D.Lgs.626.626/94 art. 6 comma 3)/94 art. 6 comma 3)

avendo la piena responsabilitavendo la piena responsabilitàà della corretta della corretta esecuzione della installazione della macchina o esecuzione della installazione della macchina o del componente di sicurezza.del componente di sicurezza.

(DPR 459/96 art(DPR 459/96 art.2.2 comma 6) comma 6)

Page 44: 03 Convegno ARPAV Apparecchi Di Sollevamento

RESPONSABILITARESPONSABILITA’’UTILIZZATOREUTILIZZATORE

DATORE DI LAVORODATORE DI LAVORO

LL’’UTILIZZATORE in quanto DATORE DI LAVORO UTILIZZATORE in quanto DATORE DI LAVORO

��èè il principale destinatario degli OBBLIGHI connessi il principale destinatario degli OBBLIGHI connessi

allall’’uso delle attrezzature di lavorouso delle attrezzature di lavoro

(D.Lgs.626/94 titolo III)(D.Lgs.626/94 titolo III)

��LL’’UTILIZZATORE può considerare UTILIZZATORE può considerare ““SICURESICURE”” solo le solo le

attrezzature di lavoro dichiarate conformi al RESattrezzature di lavoro dichiarate conformi al RES

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��Come conseguenza viene esclusa espressamente Come conseguenza viene esclusa espressamente la possibilitla possibilitàà di modificare gli apparecchi di di modificare gli apparecchi di sollevamento se non dal costruttore stesso.sollevamento se non dal costruttore stesso.

��Il datore di lavoro non ha alcuna responsabilitIl datore di lavoro non ha alcuna responsabilitààsulla sicurezza di un apparecchio di sollevamento sulla sicurezza di un apparecchio di sollevamento in quanto marcato "CE".in quanto marcato "CE".

��La responsabilitLa responsabilitàà, del datore di lavoro, resta , del datore di lavoro, resta collegata alla corretta integrazione dellcollegata alla corretta integrazione dell’’apparecchio apparecchio nellnell’’ambiente di lavoro nel quale ambiente di lavoro nel quale èè inserito ai sensi inserito ai sensi del art. 168 DPR 547/55 e nel rispetto puntuale di del art. 168 DPR 547/55 e nel rispetto puntuale di quanto previsto dal costruttore per lquanto previsto dal costruttore per l’’utilizzo utilizzo delldell’’apparecchio di sollevamento in sicurezza apparecchio di sollevamento in sicurezza (manuale d(manuale d’’uso e manutenzione)uso e manutenzione)

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ART. 374 DPR 547/55ART. 374 DPR 547/55ART. 374 DPR 547/55ART. 374 DPR 547/55ART. 374 DPR 547/55ART. 374 DPR 547/55ART. 374 DPR 547/55ART. 374 DPR 547/55ART. 35.4 ART. 35.4 ART. 35.4 ART. 35.4 ART. 35.4 ART. 35.4 ART. 35.4 ART. 35.4 -------- C) D.Lgs. 626/94C) D.Lgs. 626/94C) D.Lgs. 626/94C) D.Lgs. 626/94C) D.Lgs. 626/94C) D.Lgs. 626/94C) D.Lgs. 626/94C) D.Lgs. 626/94

Per il datore di Lavoro, permane Per il datore di Lavoro, permane

l’obbligo di mantenere in buono l’obbligo di mantenere in buono

stato di conservazione ed efficienza stato di conservazione ed efficienza

l’apparecchio di sollevamento.l’apparecchio di sollevamento.

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LA DIRETTIVA MACCHINELA DIRETTIVA MACCHINEDPR 459 / 96DPR 459 / 96

dal 21 SETTEMBRE 1996dal 21 SETTEMBRE 1996

�� Con lCon l’’entrata in vigore della direttiva macchine entrata in vigore della direttiva macchine sono variate le modalitsono variate le modalitàà per la prima messa in per la prima messa in servizio degli apparecchi di sollevamento, ma sono servizio degli apparecchi di sollevamento, ma sono rimaste invariate, in linea di massima, le rimaste invariate, in linea di massima, le prescrizioni tecniche contenute nel DPR 547/55 e prescrizioni tecniche contenute nel DPR 547/55 e DPR 164/56 per lDPR 164/56 per l’’utilizzo in sicurezza degli utilizzo in sicurezza degli apparecchi.apparecchi.

�� LL’’obbligo di sottoporre a verifica periodica annuale obbligo di sottoporre a verifica periodica annuale gli apparecchi di sollevamento e i ponti mobili gli apparecchi di sollevamento e i ponti mobili sviluppabili sviluppabili èè definito in combinato dalldefinito in combinato dall’’art. 194 art. 194 DPR 547/55(gru) e art. 25 DPR 164/56 (ponti), DPR 547/55(gru) e art. 25 DPR 164/56 (ponti), dalldall’’art. 11 del DPR 459/96 e dallart. 11 del DPR 459/96 e dall’’art. 36 del D.Lgs. art. 36 del D.Lgs. 626/94.626/94.

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LA VERIFICA PERIODICALA VERIFICA PERIODICAART. 194 DPR 547/55ART. 194 DPR 547/55

NOTA DEL MINISTERO DEL LAVORONOTA DEL MINISTERO DEL LAVORO

E DELLE POLITICHE SOCIALIE DELLE POLITICHE SOCIALI

PROT. N. 21137/PRPROT. N. 21137/PR--MAC/MA MAC/MA –– MAGGIO 2003MAGGIO 2003

�� omissis…omissis…”SUL DATORE DI LAVORO INCOMBE ”SUL DATORE DI LAVORO INCOMBE ESCLUSIVAMENTE L’OBBLIGO DI PORRE I SOGGETTI ESCLUSIVAMENTE L’OBBLIGO DI PORRE I SOGGETTI TITOLARI ALL’EFFETTUAZIONE PRATICA DELLA VERIFICA TITOLARI ALL’EFFETTUAZIONE PRATICA DELLA VERIFICA (ASL E ARPA) IN GRADO DI EFFETTUARLA.(ASL E ARPA) IN GRADO DI EFFETTUARLA.

�� INFATTI LA DENUNCIA DI MESSA IN SERVIZIO INFATTI LA DENUNCIA DI MESSA IN SERVIZIO DELL’APPARECCHIO DI SOLLEVAMENTODELL’APPARECCHIO DI SOLLEVAMENTO

((ART. 16 DM 12.09.59)ART. 16 DM 12.09.59) COSTITUISCE LO STRUMENTO PER COSTITUISCE LO STRUMENTO PER DARE ADEMPIMENTO A DETTO OBBLIGO.”DARE ADEMPIMENTO A DETTO OBBLIGO.”

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LA VERIFICA PERIODICALA VERIFICA PERIODICAART. 194 DPR 547/55ART. 194 DPR 547/55

D.lg. 626/94 TITOLO D.lg. 626/94 TITOLO iiiiiiart. 35 comma 4. quaterart. 35 comma 4. quater

ULTIMA MODIFICA D.Lgs nULTIMA MODIFICA D.Lgs n.195.195 del 15.04.2006del 15.04.2006

INTEGRAZIONE E MODIFICA DEL TITOLO III DEL INTEGRAZIONE E MODIFICA DEL TITOLO III DEL D.lg. 626/94 RELATIVO ALL’USO DELLE D.lg. 626/94 RELATIVO ALL’USO DELLE ATTREZZATURE DI LAVORO.ATTREZZATURE DI LAVORO.ATTUAZIONE DELLE SPECIFICHE DIRETTIVE CE ATTUAZIONE DELLE SPECIFICHE DIRETTIVE CE RELATIVE AI REQUISITI MINIMI DI SICUREZZA E RELATIVE AI REQUISITI MINIMI DI SICUREZZA E SALUTE PER L’USO DELLE ATTREZZATURE DI SALUTE PER L’USO DELLE ATTREZZATURE DI LAVORO DA PARTE DEI LAVORATORI.LAVORO DA PARTE DEI LAVORATORI.

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��LA SPECIFICHE DIRETTIVE CE DEFINISCONO I LA SPECIFICHE DIRETTIVE CE DEFINISCONO I REQUISITI DI SICUREZZA SUPPLEMENTARI REQUISITI DI SICUREZZA SUPPLEMENTARI APPLICABILI AD ATTREZZATURE DI LAVORO. APPLICABILI AD ATTREZZATURE DI LAVORO.

��LE VERIFICHE RIENTRANO TRA I COMPITI LE VERIFICHE RIENTRANO TRA I COMPITI AZIENDALI DI AZIENDALI DI MANTENIMENTO DELLE CONDIZIONI MANTENIMENTO DELLE CONDIZIONI DI SICUREZZA DELLE ATTREZZATUREDI SICUREZZA DELLE ATTREZZATURE E E RAPPRESENTANO, QUINDI, UN OBBLIGO A CARICO RAPPRESENTANO, QUINDI, UN OBBLIGO A CARICO DEL DEL DATORE DI LAVORODATORE DI LAVORO. .

LA VERIFICA PERIODICALA VERIFICA PERIODICAART. 194 DPR 547/55ART. 194 DPR 547/55

D.lg. 626/94 s.m.i. art. 35.4 quaterD.lg. 626/94 s.m.i. art. 35.4 quater

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LA VERIFICA PERIODICALA VERIFICA PERIODICAART. 194 DPR 547/55ART. 194 DPR 547/55

D.lg. 626/94 s.m.i. art. 35.4 quaterD.lg. 626/94 s.m.i. art. 35.4 quater

��Le verifiche annuali eseguite ai sensi dell’art. 35.4 Le verifiche annuali eseguite ai sensi dell’art. 35.4 del D.Lgs 626/94 e s.m.i. , dal datore di lavoro o da del D.Lgs 626/94 e s.m.i. , dal datore di lavoro o da personale qualificato incaricato, danno una sufficiente personale qualificato incaricato, danno una sufficiente garanzia per l’uso dell’attrezzatura di lavoro in garanzia per l’uso dell’attrezzatura di lavoro in sicurezza.sicurezza.

��I controlli periodici svolti dal servizio pubblicoI controlli periodici svolti dal servizio pubblico(art. 194 DPR 547/55) sono, invece, mirati alla (art. 194 DPR 547/55) sono, invece, mirati alla verifica del mantenimento in sicurezza degli impianti.verifica del mantenimento in sicurezza degli impianti.

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LA VERIFICA PERIODICALA VERIFICA PERIODICAART.ART. 194 DPR 547/55194 DPR 547/55

D.lg. 626/94 s.m.i. art. 35.4 quaterD.lg. 626/94 s.m.i. art. 35.4 quater

Stando alle nuove disposizioni legislative, Stando alle nuove disposizioni legislative, la verifica periodica eseguita dall’organo la verifica periodica eseguita dall’organo di vigilanza, non può essere considerata di vigilanza, non può essere considerata l’unica e assoluta condizione necessaria l’unica e assoluta condizione necessaria per l’uso in sicurezza dell’apparecchio di per l’uso in sicurezza dell’apparecchio di sollevamento. sollevamento.

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1.1. I mezzi di sollevamento devono essere utilizzati in I mezzi di sollevamento devono essere utilizzati in modo rispondente alle loro caratteristiche.modo rispondente alle loro caratteristiche.

2.2. Deve essere sempre garantita la stabilità del mezzo Deve essere sempre garantita la stabilità del mezzo (sistema di stabilizzazione idoneo su terreno idoneo).(sistema di stabilizzazione idoneo su terreno idoneo).

3.3. Le operazioni di carico e scarico devono essere Le operazioni di carico e scarico devono essere effettuate con mezzi idonei.effettuate con mezzi idonei.

4.4. Deve essere indicata la portata massima e, dove Deve essere indicata la portata massima e, dove richiesto, il diagramma delle portate.richiesto, il diagramma delle portate.

5.5. Il gancio deve essere dotato del dispositivo di Il gancio deve essere dotato del dispositivo di chiusura.chiusura.

6.6. Il dispositivo di frenatura deve garantire il pronto Il dispositivo di frenatura deve garantire il pronto arresto, o l’arresto graduale a seconda del tipo di arresto, o l’arresto graduale a seconda del tipo di apparecchio di sollevamento.apparecchio di sollevamento.

LA VERIFICALA VERIFICA

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7.7. Deve essere installato un dispositivo di segnalazione Deve essere installato un dispositivo di segnalazione acustica e luminosa quando ricorrano specifiche acustica e luminosa quando ricorrano specifiche condizioni di pericolo.condizioni di pericolo.

8.8. L’apparecchio di sollevamento deve essere dotato di L’apparecchio di sollevamento deve essere dotato di dispositivi di fine corsa.dispositivi di fine corsa.

9.9. I tamburi e le pulegge devono essere idonei per la I tamburi e le pulegge devono essere idonei per la fune impiegata.fune impiegata.

10.10.Gli attacchi alle estremità libere delle funi devono Gli attacchi alle estremità libere delle funi devono essere fatti con impiombatura, legatura o essere fatti con impiombatura, legatura o morsettatura.morsettatura.

11.11. I carichi devono essere adeguatamente imbracati al I carichi devono essere adeguatamente imbracati al fine di evitare la caduta o lo spostamentofine di evitare la caduta o lo spostamento del carico.del carico.

LA VERIFICALA VERIFICA

Page 55: 03 Convegno ARPAV Apparecchi Di Sollevamento

12.12. Il posto di manovra deve essere: raggiungibile senza Il posto di manovra deve essere: raggiungibile senza pericolo, le manovre devono essere fatte in condizioni pericolo, le manovre devono essere fatte in condizioni di sicurezza e deve essere garantita la perfetta di sicurezza e deve essere garantita la perfetta visibilità.visibilità.

13.13. Gli organi di comando devono: essere azionati Gli organi di comando devono: essere azionati agevolmente, devono avere l’indicazione delle agevolmente, devono avere l’indicazione delle manovre e devono essere protetti contro manovre e devono essere protetti contro l’azionamento accidentale.l’azionamento accidentale.

14.14. Il sollevamento e trasporto di persone con apparecchi Il sollevamento e trasporto di persone con apparecchi di sollevamento, può essere effettuato in casi di sollevamento, può essere effettuato in casi eccezionali previa adozione di adeguate misure di eccezionali previa adozione di adeguate misure di sicurezza. sicurezza.

15.15. Deve essere garantito l’arresto automatico in caso di Deve essere garantito l’arresto automatico in caso di mancanza di forza motrice.mancanza di forza motrice.

LA VERIFICALA VERIFICA

Page 56: 03 Convegno ARPAV Apparecchi Di Sollevamento

16.16.Deve essere evitato il passaggio dei carichi sopra i Deve essere evitato il passaggio dei carichi sopra i posti di lavoro fissi.posti di lavoro fissi.

17.17.Devono essere recintate le zone nelle quali si Devono essere recintate le zone nelle quali si eseguono operazioni di sollevamento con organi di eseguono operazioni di sollevamento con organi di presa quali: elettromagnete, benne, polipi, etc.presa quali: elettromagnete, benne, polipi, etc.

18.18. La forza motrice deve essere innestata anche nelle La forza motrice deve essere innestata anche nelle operazioni di discesa.operazioni di discesa.

19.19.Gli apparecchi di sollevamento con portata superiore Gli apparecchi di sollevamento con portata superiore a 200 Kg non azionati a mano, sono soggetti a a 200 Kg non azionati a mano, sono soggetti a verifica annuale.verifica annuale.

20.20. Le funi e le catene devono essere verificate Le funi e le catene devono essere verificate trimestralmente.trimestralmente.

LA VERIFICALA VERIFICA

Page 57: 03 Convegno ARPAV Apparecchi Di Sollevamento

Il Consiglio dei Ministri ha discusso e approvato Il Consiglio dei Ministri ha discusso e approvato uno uno schema di decreto legislativoschema di decreto legislativo che dà che dà attuazione alla delega conferita al Governo dalla attuazione alla delega conferita al Governo dalla legge 3 agosto 2007, n. 123, in materia di salute legge 3 agosto 2007, n. 123, in materia di salute e sicurezza del lavoro.e sicurezza del lavoro.Il provvedimento ridisegna la materia della Il provvedimento ridisegna la materia della salute e sicurezza sul lavoro, le cui regole salute e sicurezza sul lavoro, le cui regole -- fino fino ad oggi contenute in una lunga serie di ad oggi contenute in una lunga serie di disposizioni succedutesi nell'arco di quasi disposizioni succedutesi nell'arco di quasi sessanta anni sessanta anni -- sono state rivisitate e collocate sono state rivisitate e collocate in un'ottica di sistema.in un'ottica di sistema.

LE NOVITÀ DEL TESTO UNICOLE NOVITÀ DEL TESTO UNICO

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�� l’ampliamento del l’ampliamento del campo di applicazionecampo di applicazione a tutti i a tutti i lavoratori dipendenti, autonomi ed equiparati, a domicilio e a lavoratori dipendenti, autonomi ed equiparati, a domicilio e a distanza, a progetto e interinali;distanza, a progetto e interinali;

�� il rafforzamento delle prerogative delle il rafforzamento delle prerogative delle rappresentanze in rappresentanze in aziendaazienda, in particolare dei rappresentanti dei lavoratori , in particolare dei rappresentanti dei lavoratori territoriali e la creazione del rappresentante di sito territoriali e la creazione del rappresentante di sito produttivo;produttivo;

�� la rivisitazione e il coordinamento delle la rivisitazione e il coordinamento delle attività di attività di vigilanzavigilanza;;

�� l’eliminazione o la semplificazione degli l’eliminazione o la semplificazione degli obblighi formaliobblighi formali, , attraverso la riduzione del numero e del peso per le aziende attraverso la riduzione del numero e del peso per le aziende degli adempimenti di tipo burocratico;degli adempimenti di tipo burocratico;

�� la revisione del la revisione del sistema delle sanzionisistema delle sanzioni, che rappresenta la , che rappresenta la principale novità del decreto attuativo. principale novità del decreto attuativo.

Tra le principali novità del testo, si segnalano:Tra le principali novità del testo, si segnalano:

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Per quanto riguarda il sistema sanzionatorio, queste le Per quanto riguarda il sistema sanzionatorio, queste le disposizioni più rilevanti: disposizioni più rilevanti:

�� la pena dell’arresto da sei a diciotto mesi per il datore di la pena dell’arresto da sei a diciotto mesi per il datore di lavoro che non abbia effettuato la valutazione dei rischi, cui lavoro che non abbia effettuato la valutazione dei rischi, cui possono essere esposti i lavoratori in aziende che svolgano possono essere esposti i lavoratori in aziende che svolgano attività con elevata pericolosità;attività con elevata pericolosità;

�� nei casi meno gravi di inadempienza, è previsto che al nei casi meno gravi di inadempienza, è previsto che al datore di lavoro si applichi la sanzione dell’arresto datore di lavoro si applichi la sanzione dell’arresto alternativo all’ammenda o della sola ammenda, con alternativo all’ammenda o della sola ammenda, con un’attenta graduazione delle sanzioni in relazione alle un’attenta graduazione delle sanzioni in relazione alle singole violazioni; singole violazioni;

�� al datore di lavoro che si metta in regola non è applicata la al datore di lavoro che si metta in regola non è applicata la sanzione penale, ma una sanzione pecuniaria; sanzione penale, ma una sanzione pecuniaria;

�� il datore di lavoro che cominci ad eliminare concretamente il datore di lavoro che cominci ad eliminare concretamente le conseguenze della violazione o che adempia, pur le conseguenze della violazione o che adempia, pur tardivamente, all’obbligo violato ottiene, nel primo caso, tardivamente, all’obbligo violato ottiene, nel primo caso, una riduzione della pena, nel secondo caso la sostituzione una riduzione della pena, nel secondo caso la sostituzione della pena con una sanzione pecuniaria che va da un della pena con una sanzione pecuniaria che va da un minimo di 8.000 euro a un massimo di 24.000.minimo di 8.000 euro a un massimo di 24.000.

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Articolo 71 Articolo 71 -- Obblighi del datore di lavoroObblighi del datore di lavoro

1. Il datore di lavoro mette a disposizione dei lavoratori 1. Il datore di lavoro mette a disposizione dei lavoratori attrezzature conformi ai requisiti di cui allattrezzature conformi ai requisiti di cui all’’articolo precedente, articolo precedente, idonee ai fini della salute e sicurezza e adeguate al lavoro da idonee ai fini della salute e sicurezza e adeguate al lavoro da svolgere o adattate a tali scopi.svolgere o adattate a tali scopi.

2. All'atto della scelta delle attrezzature di lavoro, il datore2. All'atto della scelta delle attrezzature di lavoro, il datore di di lavoro prende in considerazione:lavoro prende in considerazione:

a.a. le condizioni e le caratteristiche specifiche del lavoro da le condizioni e le caratteristiche specifiche del lavoro da svolgere;svolgere;

b.b. i rischi presenti nelli rischi presenti nell’’ambiente di lavoro;ambiente di lavoro;c.c. i rischi derivanti dalli rischi derivanti dall’’impiego delle attrezzature stesseimpiego delle attrezzature stessed.d. i rischi derivanti da interferenze con le altre attrezzature gii rischi derivanti da interferenze con le altre attrezzature giàà

in uso.in uso.

Le novità del testo unico sulla sicurezzaLe novità del testo unico sulla sicurezzaper gli impianti di sollevamento:per gli impianti di sollevamento:

Page 61: 03 Convegno ARPAV Apparecchi Di Sollevamento

3. Il datore di lavoro, al fine di ridurre al minimo i rischi 3. Il datore di lavoro, al fine di ridurre al minimo i rischi connessi allconnessi all’’uso delle attrezzature di lavoro e per impedire uso delle attrezzature di lavoro e per impedire che dette attrezzature possano essere utilizzate per che dette attrezzature possano essere utilizzate per operazioni e secondo condizioni per le quali non sono adatte, operazioni e secondo condizioni per le quali non sono adatte, adotta adeguate misure tecniche ed organizzative, tra le adotta adeguate misure tecniche ed organizzative, tra le quali quelle dellquali quelle dell’’Allegato VI. PUNTO 3.Allegato VI. PUNTO 3.

Le novità del testo unico sulla sicurezzaLe novità del testo unico sulla sicurezzaper gli impianti di sollevamento:per gli impianti di sollevamento:

Page 62: 03 Convegno ARPAV Apparecchi Di Sollevamento

4. Il datore di lavoro prende le misure necessarie affinch4. Il datore di lavoro prende le misure necessarie affinchéé::a) le attrezzature di lavoro siano:a) le attrezzature di lavoro siano:

�� installate ed utilizzate in conformitinstallate ed utilizzate in conformitàà alle istruzioni dalle istruzioni d’’uso;uso;�� oggetto di idonea manutenzione al fine di garantire nel oggetto di idonea manutenzione al fine di garantire nel

tempo la permanenza dei requisiti di sicurezza di cui tempo la permanenza dei requisiti di sicurezza di cui allall’’articolo precedente e siano corredate, ove necessario, da articolo precedente e siano corredate, ove necessario, da apposite istruzioni dapposite istruzioni d’’uso e libretto di manutenzione;uso e libretto di manutenzione;

�� assoggettate alle misure di aggiornamento dei requisiti assoggettate alle misure di aggiornamento dei requisiti minimi di sicurezza stabilite con specifico provvedimento minimi di sicurezza stabilite con specifico provvedimento regolamentare adottato in relazione alle prescrizioni di cui regolamentare adottato in relazione alle prescrizioni di cui allall’’articolo 18, comma1, lettera z), del articolo 18, comma1, lettera z), del ““TESTO UNICOTESTO UNICO””;;

Le novità del testo unico sulla sicurezzaLe novità del testo unico sulla sicurezzaper gli impianti di sollevamento:per gli impianti di sollevamento:

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b) siano curati la tenuta e lb) siano curati la tenuta e l’’aggiornamento del registro di aggiornamento del registro di controllo delle attrezzature di lavoro per cui lo stesso controllo delle attrezzature di lavoro per cui lo stesso èèprevisto.previsto.

5. Le modifiche apportate alle macchine quali definite all'artic5. Le modifiche apportate alle macchine quali definite all'articolo olo 1, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 24 1, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1996, n. 459, per migliorarne le condizioni di sicurezza luglio 1996, n. 459, per migliorarne le condizioni di sicurezza non configurano immissione sul mercato ai sensi dell'articolo non configurano immissione sul mercato ai sensi dell'articolo 1, comma 3, secondo periodo, del predetto decreto, sempre 1, comma 3, secondo periodo, del predetto decreto, sempre che non comportino modifiche delle modalitche non comportino modifiche delle modalitàà di utilizzo e di utilizzo e delle prestazioni previste dal costruttore.delle prestazioni previste dal costruttore.

6. Il datore di lavoro prende le misure necessarie affinch6. Il datore di lavoro prende le misure necessarie affinchéé il il posto di lavoro e la posizione dei lavoratori durante lposto di lavoro e la posizione dei lavoratori durante l’’uso uso delle attrezzature presentino requisiti di sicurezza e delle attrezzature presentino requisiti di sicurezza e rispondano ai principi dellrispondano ai principi dell’’ergonomia.ergonomia.

Le novità del testo unico sulla sicurezza Le novità del testo unico sulla sicurezza per gli impianti di sollevamento:per gli impianti di sollevamento:

Page 64: 03 Convegno ARPAV Apparecchi Di Sollevamento

7. Qualora le attrezzature richiedano per il loro impiego 7. Qualora le attrezzature richiedano per il loro impiego conoscenze o responsabilitconoscenze o responsabilitàà particolari in relazione ai loro particolari in relazione ai loro rischi specifici, il datore di lavoro prende le misure rischi specifici, il datore di lavoro prende le misure necessarie affinchnecessarie affinchéé::

a) l'uso dell'attrezzatura di lavoro sia riservato ai lavoratoria) l'uso dell'attrezzatura di lavoro sia riservato ai lavoratoriallo scopo incaricati che abbiano ricevuto una formazione allo scopo incaricati che abbiano ricevuto una formazione adeguata e specifica;adeguata e specifica;

b) in caso di riparazione, di trasformazione o manutenzione, b) in caso di riparazione, di trasformazione o manutenzione, i lavoratori interessati siano qualificati in maniera specifica i lavoratori interessati siano qualificati in maniera specifica per svolgere detti compiti. per svolgere detti compiti.

Le novità del testo unico sulla sicurezza Le novità del testo unico sulla sicurezza per gli impianti di sollevamento:per gli impianti di sollevamento:

Page 65: 03 Convegno ARPAV Apparecchi Di Sollevamento

8. Fermo restando quanto disposto al comma 4, il datore di 8. Fermo restando quanto disposto al comma 4, il datore di lavoro provvede affinchlavoro provvede affinchéé: :

a.a. le attrezzature di lavoro la cui sicurezza dipende dalle le attrezzature di lavoro la cui sicurezza dipende dalle condizioni di installazione siano sottoposte a un controllo condizioni di installazione siano sottoposte a un controllo iniziale (dopo l'installazione e prima della messa in esercizio)iniziale (dopo l'installazione e prima della messa in esercizio)e ad un controllo dopo ogni montaggio in un nuovo cantiere e ad un controllo dopo ogni montaggio in un nuovo cantiere o in una nuova localito in una nuova localitàà di impianto, al fine di assicurarne di impianto, al fine di assicurarne l'installazione corretta e il buon funzionamentol'installazione corretta e il buon funzionamento

Le novità del testo unico sulla sicurezza Le novità del testo unico sulla sicurezza per gli impianti di sollevamento:per gli impianti di sollevamento:

Page 66: 03 Convegno ARPAV Apparecchi Di Sollevamento

b.b. le attrezzature soggette a influssi che possono provocare le attrezzature soggette a influssi che possono provocare deterioramenti suscettibili di dare origine a situazioni deterioramenti suscettibili di dare origine a situazioni pericolose siano sottoposte:pericolose siano sottoposte:

�� a controlli periodici,a controlli periodici, secondo frequenze stabilite in base alle secondo frequenze stabilite in base alle indicazioni fornite dai fabbricanti, ovvero dalle norme di indicazioni fornite dai fabbricanti, ovvero dalle norme di buona tecnica, o desumibili dai codici di buona prassi;buona tecnica, o desumibili dai codici di buona prassi;

�� a controlli straordinari al fine di garantire il mantenimento dia controlli straordinari al fine di garantire il mantenimento dibuone condizioni di sicurezza, ogni volta che intervengano buone condizioni di sicurezza, ogni volta che intervengano eventi eccezionali che possano avere conseguenze eventi eccezionali che possano avere conseguenze pregiudizievoli per la sicurezza delle attrezzature di lavoro, pregiudizievoli per la sicurezza delle attrezzature di lavoro, quali riparazioni trasformazioni, incidenti, fenomeni naturali quali riparazioni trasformazioni, incidenti, fenomeni naturali o periodi prolungati di inattivito periodi prolungati di inattivitàà..

�� i controlli di cui alle lettere a) e b) sono volti ad assicurarei controlli di cui alle lettere a) e b) sono volti ad assicurare il il buono stato di conservazione e lbuono stato di conservazione e l’’efficienza a fini di sicurezza efficienza a fini di sicurezza delle attrezzature di lavoro e devono essere effettuati da delle attrezzature di lavoro e devono essere effettuati da persona competente.persona competente.

Le novità del testo unico sulla sicurezza Le novità del testo unico sulla sicurezza per gli impianti di sollevamento:per gli impianti di sollevamento:

Page 67: 03 Convegno ARPAV Apparecchi Di Sollevamento

9. I risultati dei controlli di cui al comma 8 devono essere 9. I risultati dei controlli di cui al comma 8 devono essere riportati per iscritto e, almeno quelli relativi agli ultimi treriportati per iscritto e, almeno quelli relativi agli ultimi trecontrolli, devono essere conservati e tenuti a disposizione controlli, devono essere conservati e tenuti a disposizione degli organi di vigilanza.degli organi di vigilanza.

10. Qualora le attrezzature di lavoro di cui al comma 8 siano 10. Qualora le attrezzature di lavoro di cui al comma 8 siano usate al di fuori della sede dellusate al di fuori della sede dell’’unitunitàà produttiva devono produttiva devono essere accompagnate da un documento attestante essere accompagnate da un documento attestante ll’’esecuzione dellesecuzione dell’’ultimo controllo.ultimo controllo.

11 Oltre a quanto previsto dal comma 8, le attrezzature 11 Oltre a quanto previsto dal comma 8, le attrezzature riportate in allegato VII sono sottoposte a prima verifica da riportate in allegato VII sono sottoposte a prima verifica da parte dellparte dell’’ISPESL e, successivamente, a verifiche periodiche ISPESL e, successivamente, a verifiche periodiche da parte delle ASL. La periodicitda parte delle ASL. La periodicitàà di tali verifiche di tali verifiche èè definita definita nellnell’’allegato VII.allegato VII.

Le novità del testo unico sulla sicurezza Le novità del testo unico sulla sicurezza per gli impianti di sollevamento:per gli impianti di sollevamento:

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12. Per l12. Per l’’effettuazione delle verifiche di cui al comma 11, le ASL effettuazione delle verifiche di cui al comma 11, le ASL e le l’’ISPESL possono avvalersi del supporto di soggetti pubblici ISPESL possono avvalersi del supporto di soggetti pubblici o privati abilitati. I soggetti privati abilitati acquistano la o privati abilitati. I soggetti privati abilitati acquistano la qualifica diqualifica di incaricati di pubblico servizio e rispondono incaricati di pubblico servizio e rispondono direttamente alla struttura pubblica titolare della funzione.direttamente alla struttura pubblica titolare della funzione.

13. Le modalit13. Le modalitàà di effettuazione delle verifiche periodiche di cui di effettuazione delle verifiche periodiche di cui allall’’allegato VII, nonchallegato VII, nonchéé i criteri per li criteri per l’’abilitazione dei soggetti abilitazione dei soggetti pubblici o privati di cui al comma precedente sono stabiliti pubblici o privati di cui al comma precedente sono stabiliti con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale e del Ministro della Salute, di concerto con la Conferenza e del Ministro della Salute, di concerto con la Conferenza permanente per i rapporti tra Stato, Regioni e province permanente per i rapporti tra Stato, Regioni e province autonome di Trento e di Bolzano, da adottarsi entro dodici autonome di Trento e di Bolzano, da adottarsi entro dodici mesi dallmesi dall’’entrata in vigore del presente decreto. entrata in vigore del presente decreto.

Le novità del testo unico sulla sicurezza Le novità del testo unico sulla sicurezza per gli impianti di sollevamento:per gli impianti di sollevamento:

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14. Con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza 14. Con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, sentiti i Ministri della salute e dello sviluppo sociale, sentiti i Ministri della salute e dello sviluppo economico, deconomico, d’’intesa con la Conferenza permanente per i intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra Stato, Regioni e province autonome di Trento e rapporti tra Stato, Regioni e province autonome di Trento e di Bolzano e sentita la Commissione consultiva di cui di Bolzano e sentita la Commissione consultiva di cui allall’’articolo 6 del presente decreto legislativo, vengono articolo 6 del presente decreto legislativo, vengono apportate le modifiche allapportate le modifiche all’’Allegato VII relativamente Allegato VII relativamente allall’’elenco delle attrezzature di lavoro da sottoporre alle elenco delle attrezzature di lavoro da sottoporre alle verifiche di cui al comma 11.verifiche di cui al comma 11.

Le novità del testo unico sulla sicurezza Le novità del testo unico sulla sicurezza per gli impianti di sollevamento:per gli impianti di sollevamento:

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ALLEGATO VII VERIFICHE DI ATTREZZATURE

Verifiche triennaliApparecchi di sollevamento materiali di tipo fisso, operanti in altri settori, con anno di fabbricazione antecedente 10 anni

Verifiche biennaliApparecchi di sollevamento materiali di tipo fisso, operanti in altri settori, con anno di fabbricazione antecedente 10 anni.

Verifiche biennaliApparecchi di sollevamento materiali di tipo fisso, operanti in particolari settori di impiego come: costruzioni, siderurgico, portuale, estrattivo, con anno di fabbricazione non antecedente 10 anni.

Verifiche annualiApparecchi di sollevamento materiali di tipo fisso, operanti in particolari settori di impiego come: costruzioni, siderurgico, portuale, estrattivo, con anno di fabbricazione antecedente 10 anni.

Verifiche annualiApparecchi di sollevamento materiali di tipo mobile o trasferibili, operanti in altri settori, con anno di fabbricazione antecedente 10 anni.

Verifica biennaleApparecchi di sollevamento materiali di tipo mobile o trasferibili, operanti in altri settori, con anno di fabbricazione non antecedente 10 anni.

Verifica annualeApparecchi di sollevamento materiali di tipo mobile o trasferibili, operanti in particolari settori di impiego come: costruzioni, siderurgico, portuale, estrattivo.

Verifica annualeIdroestrattori a forza centrifuga operanti con solventi infiammabili o tali da dar luogo a miscele esplosive od instabili.

Verifica triennaleIdroestrattori a forza centrifuga di tipo continuo con diametro x numero di giri <= 450 (m x giri/min.)

Verifica biennale Idroestrattori a forza centrifuga di tipo discontinuo con diametro x numero di giri > 450 (m x giri/min.)

Verifica biennalePonti sospesi e relativi argani

Verifica biennalePonti mobili sviluppabili su carro a sviluppo verticale e azionati a mano

Verifica annualePonti mobili sviluppabili su carro ad azionamento motorizzato

Verifica annuale Scale aeree ad inclinazione variabile

Intervento/periodicitàAttrezzatura