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Area Sviluppo Sostenibile e Innovazione Argomento Rifiuti Fattori di produzione e sicurezza sul lavoro Redatto da Gloria Chiappini Roma, 19 aprile 2018 Documento 3-39

SISTRI e GESTIONE RIFIUTI AGRICOLI

Stato dell’arte degli adempimenti e impatto sul settore agricolo

(aggiornato alla Legge di Bilancio 2018)

Si ritiene utile ricordare quali adempimenti sono in capo all’impresa agricola per la gestione dei rifiuti, con particolare riferimento alla disciplina SISTRI per il settore agricolo, anche in relazione a possibili controlli circa gli adempimenti relativi al sistema di tracciabilità dei rifiuti.

QUADRO NORMATIVO

La gestione dei rifiuti agricoli si articola nelle seguenti fasi a cui corrispondono determinati obblighi e comportamenti da osservare a seconda del tipo di rifiuto che viene prodotto (es. rifiuto pericoloso, rifiuto non pericoloso).

Una volta che il rifiuto è stato prodotto viene innanzitutto classificato (rifiuto pericoloso/non pericoloso e viene assegnato un codice CER) e destinato al “deposito temporaneo” che viene definito come il raggruppamento dei rifiuti effettuato, prima della raccolta, nel luogo in cui gli stessi sono prodotti o, per gli imprenditori agricoli di cui all'articolo 2135 del codice civile, presso il sito che sia nella disponibilità giuridica della cooperativa agricola, ivi compresi i consorzi agrari, di cui gli stessi sono soci ed è soggetto a determinate modalità e tempistiche da rispettare.1

Se tali disposizioni sul deposito temporaneo vengono superate o non rispettate (ad es. si intende aumentare il quantitativo, aumentare la durata del deposito, raccogliere i rifiuti in un’area diversa da quella prevista per legge) il deposito temporaneo si trasforma automaticamente in “stoccaggio” che deve essere autorizzato in quanto attività di recupero di rifiuti. La mancata autorizzazione del sito di 1 Il deposito temporaneo viene :

- effettuato nel luogo in cui i rifiuti sono prodotti, o, per gli imprenditori agricoli di cui all'articolo 2135 del codice civile, presso il sito che sia nella disponibilità giuridica della cooperativa agricola, ivi compresi i consorzi agrari, di cui gli stessi sono soci

- Deve essere effettuato per categorie omogenee di rifiuti - nel rispetto delle relative norme tecniche per i rifiuti pericolosi, nel rispetto delle norme che disciplinano il

deposito delle sostanze pericolose in essi contenute- nel rispetto delle norme che disciplinano l'imballaggio e l'etichettatura delle sostanze pericolose - secondo determinate TEMPISTICHE. I rifiuti devono essere raccolti ed avviati alle operazioni di recupero o di

smaltimento secondo una delle seguenti modalità alternative, a scelta del produttore dei rifiuti: o con cadenza almeno trimestrale, indipendentemente dalle quantità in deposito; o quando il quantitativo di rifiuti in deposito raggiunge complessivamente i 30 metri cubi di cui al massimo

10 metri cubi di rifiuti pericolosi.o In ogni caso, allorché il quantitativo di rifiuti non superi il predetto limite all'anno, il deposito

temporaneo non può avere durata superiore ad un anno.1

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stoccaggio di rifiuti può essere ricondotta ad una attività di gestione non autorizzata o abbandono di rifiuti, entrambe le fattispecie sanzionate ai sensi degli articoli 255 e 256 del D.Lgs 152/2006 e smi.

Una volta che il rifiuto entra nel deposito temporaneo e fino a che non viene recuperato/smaltito sono previsti una serie di adempimenti legati alla tracciabilità del rifiuto. In particolare si ha l’obbligo di tenuta e compilazione dei seguenti documenti amministrativi:

Registro di carico e scarico (articolo 190 D.Lgs 152/2006);

Modello Unico di Dichiarazione dei rifiuti (MUD) (articolo 189 D.Lgs 152/2006);

Formulario di trasporto (FIR) (articolo 193 del D.Lgs 152/2006).

Con l’introduzione del SISTRI la disciplina recante gli adempimenti di tracciabilità del rifiuto ha visto sussistere due regimi diversi.

La Legge 27 dicembre 2017, n 205 (Legge di Bilancio 2018), pubblicata nel S.O. n. 62 alla G.U. 29 dicembre 2017, n. 302 ed entrata in vigore il 1 gennaio 2018 è intervenuta nuovamente sulle norme legate al SISTRI (sistema di controllo della tracciabilità dei rifiuti) all’articolo 1, commi 1334-1335.

Nello specifico con il comma 1134 come lo scorso anno viene posticipata “fino al subentro del nuovo concessionario SISTRI e comunque non oltre il 31 dicembre 2018” l’applicazione delle sanzioni legate alla gestione operativa del SISTRI (artt. 260 bis, commi 3-9 e 260 ter) e di conseguenza viene prorogato il cosiddetto regime binario della tracciabilità dei rifiuti.

Ne consegue che continuano a sussistere due regimi diversi:

A partire dalla data del subentro nella gestione del servizio da parte del concessionario e comunque a partire dal 1 gennaio 2019 – vige la disciplina introdotta dal D.Lgs. 205/2010 rendendo effettivo, e non più sperimentale, l’avvio del SISTRI;

“ Fino alla data del subentro nella gestione del servizio da parte del concessionario e comunque non oltre il 31 dicembre 2018 ” – vige la disciplina previgente l’emanazione del D.Lgs 205/2010. Il sistema di controllo della tracciabilità dei rifiuti (SISTRI), infatti, pur essendo entrato in operatività il 3 marzo 2014, continuerà ad essere utilizzato in via sperimentale senza l’applicazione delle sanzioni.

Ne consegue che coesistono i vecchi adempimenti "cartacei" – MUD (art. 189), registro di carico e scarico (art.190) e FIR (art.193) del D.Lgs n.152/2006 nella versione antecedente l'entrata in vigore delle modifiche introdotte dal D.Lgs n.205/2010 - e nuovi adempimenti "informatici" SISTRI.

Ne consegue anche che “fino al subentro del nuovo concessionario SISTRI e comunque non oltre il 31 dicembre 2018” a prescindere dall’utilizzo di SISTRI, vige l’obbligo di mantenere la tracciabilità dei rifiuti tramite il registro di carico e scarico e il formulario di cui agli articoli 190 e 193 del D.Lgs n. 152/2006 nel testo previgente alle modifiche apportate dal Decreto legislativo 205/2010.

Ai fini di un controllo, quindi, non potranno essere applicate le sanzioni legate alla tracciabilità attraverso SISTRI ma potranno essere comminate le sanzioni legate a violazioni relative alla “tracciabilità cartacea” (registro di carico e scarico, FIR e MUD).

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Rimangono già applicabili invece le sanzioni per l’omissione dell’iscrizione e l’omesso pagamento del contributo (art. 260 bis del Decreto Legislativo 152/2006 comma 1 e 2 2 ) a far data dal 1 aprile 2015.

Si ricorda, altresì, che i commi 9-bis e 9-ter dello stesso art. 260 bis 3, non essendo stati oggetto di proroga, sono da ritenersi applicabili dal 1 gennaio 2015. In particolare si tratta del:

cumulo giuridico che consiste nell'applicare non la somma delle sanzioni previste per ogni singola violazione, bensì la sanzione prevista per la violazione più grave aumentata sino al triplo, nel caso di violazione di diverse disposizioni dell'articolo 260-bis oppure di più violazioni della stessa disposizione;

ravvedimento operoso in base al quale viene esclusa l'applicazione delle sanzioni amministrative previste dall'articolo 260-bis se, entro 30 giorni dalla commissione del fatto, il trasgressore adempie agli obblighi previsti dal Sistri. Inoltre, entro 60 giorni dalla contestazione immediata o dalla notifica della violazione, il trasgressore può definire la controversia pagando 1/4 della sanzione prevista, ma previo adempimento degli obblighi violati. Tale definizione agevolata impedisce l'irrogazione delle sanzioni accessorie.

Quest’ultima disposizione assume particolare rilevanza per i soggetti che non si sono iscritti ma che sono obbligati, poiché prevede un regime di favore nell’applicazione delle sanzioni in due casi:

il soggetto che entro 30 gg dalla commissione del fatto adempie agli obblighi di iscrizione non risponde della violazione sull’omessa iscrizione;

2 Comma 1 art. 260 bis 1. I soggetti obbligati che omettono l’iscrizione al sistema di controllo della tracciabilità dei rifiuti (SISTRI) di cui all’ articolo 188-bis, comma 2, lett. a), nei termini previsti, sono puniti con una sanzione amministrativa pecuniaria da duemilaseicento euro a quindicimilacinquecento euro. In caso di rifiuti pericolosi, si applica una sanzione amministrativa pecuniaria da quindicimilacinquecento euro a novantatremila euro.

Comma 2 art. 260 bis 2. I soggetti obbligati che omettono, nei termini previsti, il pagamento del contributo per l’iscrizione al sistema di controllo della tracciabilità dei rifiuti (SISTRI) di cui all’ articolo 188-bis, comma 2, lett. a), sono puniti con una sanzione amministrativa pecuniaria da duemilaseicento euro a quindicimilacinquecento euro. In caso di rifiuti pericolosi, si applica una sanzione amministrativa pecuniaria da quindicimilacinquecento euro a novantatremila euro. All’accertamento dell’omissione del pagamento consegue obbligatoriamente, la sospensione immediata dal servizio fornito dal predetto sistema di controllo della tracciabilità nei confronti del trasgressore. In sede di rideterminazione del contributo annuale di iscrizione al predetto sistema di tracciabilità occorre tenere conto dei casi di mancato pagamento disciplinati dal presente comma.

3 Comma 9 bis Art 260 Chi con un'azione od omissione viola diverse disposizioni di cui al presente articolo ovvero commette più violazioni della stessa disposizione soggiace alla sanzione amministrativa prevista per la violazione più grave, aumentata sino al doppio. La stessa sanzione si applica a chi con più azioni od omissioni, esecutive di un medesimo disegno, commette anche in tempi diversi più violazioni della stessa o di diverse disposizioni di cui al presente articolo.

Comma 9 ter Art 260 Non risponde delle violazioni amministrative di cui al presente articolo chi, entro trenta giorni dalla commissione del fatto, adempie agli obblighi previsti dalla normativa relativa al sistema informatico di controllo di cui al comma 1. Nel termine di sessanta giorni dalla contestazione immediata o dalla notificazione della violazione, il trasgressore può definire la controversia, previo adempimento degli obblighi di cui sopra, con il pagamento di un quarto della sanzione prevista. La definizione agevolata impedisce l'irrogazione delle sanzioni accessorie.

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il soggetto che nel termine di 60 gg dalla contestazione immediata o dalla notificazione della violazione, può definire la controversia, previo adempimento degli obblighi relativi all’iscrizione, con il pagamento di un quarto della sanzione prevista.

Sull’argomento infine è intervenuto recentemente anche il comma 1135 dell’articolo 1 della Legge di Bilancio 2018 che, introducendo l’articolo 194-bis al D.Lgs 152/2006 e s.m.i., prevede che:

gli adempimenti relativi alle modalità di compilazione e tenuta del registro di carico e scarico e del formulario di trasporto dei rifiuti (FIR) di cui all’articolo 190 e 193 del D.Lgs 152/2006 possano essere effettuati in formato digitale. Spetta al Ministero dell’Ambiente e delle Tutela del Territorio e del Mare predisporre il formato digitale degli adempimenti;

sia possibile la trasmissione della quarta copia del FIR anche mediante posta elettronica certificata;

al contributo SISTRI si applichino i termini di prescrizione ordinaria previsti dall’articolo 2946 del Codice Civile, ovvero 10 anni 4;

venga emanato un decreto ministeriale per definire le procedure da adottare per il recupero dei contributi dovuti e non corrisposti e per le richieste di rimborso o di conguaglio da parte di utenti del SISTRI secondo i seguenti criteri:

a) comunicazione di avvio del procedimento con l'invio del sollecito di pagamento, prima di procedere alla riscossione coattiva del credito vantato dal Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, per i contributi per il SISTRI dovuti e non corrisposti o corrisposti parzialmente; b) determinazione unitaria del debito o del credito, procedendo alla compensazione dei crediti maturati a titolo di rimborso con quanto dovuto a titolo di contributo; c) previsione di modalita' semplificate per la regolarizzazione della posizione contributiva degli utenti obbligati al pagamento dei contributi per il SISTRI, fino all'annualita' in corso alla data di entrata in vigore della presente disposizione, che non vi abbiano provveduto o vi abbiano provveduto parzialmente, mediante ravvedimento operoso, acquiescenza o accertamento concordato in contraddittorio;d) definizione di strumenti di conciliazione giudiziale, al fine di favorire il raggiungimento di accordi, in sede processuale, tra il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e gli utenti del SISTRI per i profili inerenti al pagamento o al rimborso dei contributi per il SISTRI;

non venga applicata la sanzione di cui all’articolo 260-bis comma 25 e relativi interessi laddove l’impresa regolarizzi la posizione contributiva secondo le procedure che il Ministero dell’Ambiente emanerà.

Il campo di applicazione del SISTRI - Il Dm 24 aprile 2014

4 Articolo 2946. Prescrizione ordinaria - Salvi i casi in cui la legge dispone diversamente , i diritti si estinguono per prescrizione con il decorso di dieci anni [c.c. 480, 2953]5 Articolo 260-bis comma 2. I soggetti obbligati che omettono, nei termini previsti, il pagamento del contributo per l'iscrizione al sistema di controllo della tracciabilita' dei rifiuti (SISTRI) di cui all'articolo 188-bis, comma 2, lett. a), sono puniti con una sanzione amministrativa pecuniaria da duemilaseicento euro a quindicimilacinquecento euro. In caso di rifiuti pericolosi, si applica una sanzione amministrativa pecuniaria da quindicimilacinquecento euro a novantatremila euro. All'accertamento dell'omissione del pagamento consegue obbligatoriamente, la sospensione immediata dal servizio fornito dal predetto sistema di controllo della tracciabilita' nei confronti del trasgressore. In sede di rideterminazione del contributo annuale di iscrizione al predetto sistema di tracciabilita' occorre tenere conto dei casi di mancato pagamento disciplinati dal presente comma.

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Il Dm 24 aprile 20146, ha previsto, per quanto concerne il settore agricolo, l’esclusione dall’obbligatorietà ad aderire al SISTRI dei seguenti soggetti:

o enti e imprese produttori iniziali di rifiuti speciali pericolosi derivanti da attività agricole e agroindustriali con meno di 10 dipendenti;

o enti e imprese di cui all'art. 2135 del codice civile che conferiscono i propri rifiuti nell’ambito di un circuito organizzato di raccolta, indipendentemente dal numero di dipendenti.

Stessa esenzione viene prevista anche per gli enti e le imprese, produttori iniziali di rifiuti pericolosi, derivanti da attività di pesca professionale e acquacoltura di cui al D.lgs. 9 gennaio 2012, n. 4.

Ne consegue che a partire dal 2 maggio 2014, a seguito dell’emanazione del D.M. 24 aprile 2014, per quanto riguarda il settore agricolo non sono soggetti obbligati all’iscrizione a SISTRI:

o gli enti e le imprese produttori iniziali di soli rifiuti speciali non pericolosi;o gli enti e le imprese produttori iniziali di rifiuti speciali pericolosi da attivita' agricole ed

agroindustriali con meno di 10 dipendenti;o gli enti e le imprese produttori iniziali di rifiuti speciali pericolosi da attivita' di pesca

professionale e acquacoltura, di cui al d.lgs. 9 gennaio 2012, n. 4, con meno di dieci dipendenti;

o indipendentemente dal numero di dipendenti, gli enti e le imprese di cui all'art. 2135 del codice civile, che conferiscono i propri rifiuti nell'ambito di circuiti organizzati di raccolta, ai sensi dell'art. 183, comma 1, lettera pp) del d.lgs. 152del 2006;

o indipendentemente dal numero dei dipendenti, gli enti e delle imprese da attivita' di pesca professionale e acquacoltura, di cui al d.lgs. 9 gennaio 2012, n. 4, iscritti alla sezione

6 Art. 1 Disposizioni attuative dell'articolo 188-ter comma 3, del d.lgs. n. 152 del 2006: 1. Gli enti e le imprese produttori iniziali di rifiuti speciali pericolosi obbligati ad aderire al SISTRI, ai sensi dell'art. 188-ter, comma 1 e 3, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, come modificato dall'art. 11, comma 1, del decreto-legge 31 agosto 2013, n. 101, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 ottobre 2013, n. 125, sono: a) gli enti e le imprese produttori iniziali di rifiuti speciali pericolosi da attivita' agricole ed agroindustriali con piu' di 10 dipendenti, esclusi, indipendentemente dal numero dei dipendenti, gli enti e le imprese di cui all'art. 2135 del codice civile che conferiscono i propri rifiuti nell'ambito di circuiti organizzati di raccolta, ai sensi dell'art. 183, comma 1, lettera pp) del d.lgs. 152del 2006; b) gli enti e le imprese con piu' di dieci dipendenti, produttori iniziali di rifiuti speciali pericolosi di cui all'art. 184, comma 3, lettere b), c), d), e), f) ed h), del d.lgs. n. 152 del 2006 e successive modificazioni ed integrazioni; c) gli enti e le imprese produttori iniziali di rifiuti speciali pericolosi che effettuano attivita' di stoccaggio di cui all'art. 183, comma 1, lettera aa), del d.lgs. n. 152 del 2006; d) gli enti e le imprese che effettuano la raccolta, il trasporto, il recupero, lo smaltimento dei rifiuti urbani nella regione Campania; e) gli enti e le imprese produttori iniziali di rifiuti speciali pericolosi da attivita' di pesca professionale e acquacoltura, di cui al d.lgs. 9 gennaio 2012, n. 4, con piu' di dieci dipendenti, ad esclusione, indipendentemente dal numero dei dipendenti, degli enti e delle imprese iscritti alla sezione speciale «imprese agricole» del Registro delle imprese che conferiscono i propri rifiuti nell'ambito di circuiti organizzati di raccolta, ai sensi dell'art. 183, comma 1, lettera pp) del d.lgs. 152 del 2006. 2. Per gli enti e le imprese produttori iniziali di rifiuti speciali pericolosi che non sono obbligati ad aderire al SISTRI ai sensi del comma 1, ovvero che non vi aderiscono volontariamente, restano fermi gli adempimenti e gli obblighi relativi alla tenuta dei registri di carico e scarico e del formulario di identificazione di cui agli articoli 190 e 193 del d.lgs. n. 152 del 2006 e successive modificazioni ed integrazioni.

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speciale «imprese agricole» del Registro delle imprese che conferiscono i propri rifiuti nell'ambito di circuiti organizzati di raccolta, ai sensi dell'art. 183, comma 1, lettera pp) del d.lgs. 152 del 2006.

Pertanto, rimangono soggetti al Sistri le imprese agricole con più di 10 dipendenti che non conferiscono i loro rifiuti pericolosi a “circuiti organizzati di raccolta”. Su questo aspetto si sottolinea che è stata registrata la prima sanzione, ad opera dei NOE.

Si ricorda che il calcolo del numero di dipendenti va effettuato nel rispetto delle indicazioni di cui all’art. 1, comma 1 lett. c del D.M. 78/2016. 7

Si ricorda anche che per realizzare un “circuito organizzato di raccolta”8 è necessario che l’impresa agricola rientri all’interno di un accordo di programma stipulato tra la pubblica amministrazione ed Unioni provinciali o Federazioni regionali oppure sulla base di una convenzione-quadro stipulata tra le medesime associazioni ed i responsabili della piattaforma di conferimento, o dell'impresa di trasporto dei rifiuti, dalla quale risulti la destinazione definitiva dei rifiuti. All'accordo di programma o alla convenzione-quadro deve seguire la stipula di un contratto di servizio tra il singolo produttore agricolo ed il gestore della piattaforma di conferimento, o dell'impresa di trasporto dei rifiuti, in attuazione del predetto accordo o della predetta convenzione.

Semplificazione per la Dichiarazione MUD e i registri di carico e scarico

La legge di Bilancio 2018 all’articolo 1 comma 1134 ha prorogato“Fino al subentro del nuovo concessionario SISTRI e comunque non oltre il 31 dicembre 2018” anche l’obbligo di presentazione del MUD e di tenuta e conservazione dei registri di carico e scarico di cui all’articolo 189, comma 3, e art 190 del D.Lgs 152/2006.

7 c) «dipendenti»: il numero di addetti, ossia delle persone occupate a qualsiasi titolo nell'unità locale dell'ente o dell'impresa con una posizione di lavoro indipendente o dipendente, a tempo pieno, a tempo parziale, anche se temporaneamente assente. I lavoratori stagionali sono considerati come frazioni di unità lavorative annue con riferimento alle giornate effettivamente retribuite. In caso di frazioni si arrotonda all'intero superiore o inferiore più vicino;8 pp) "circuito organizzato di raccolta": sistema di raccolta di specifiche tipologie di rifiuti organizzato dai Consorzi di cui ai titoli II e III della parte quarta del presente decreto e alla normativa settoriale, o organizzato sulla base di un accordo di programma stipulato tra la pubblica amministrazione ed associazioni imprenditoriali rappresentative sul piano nazionale, o loro articolazioni territoriali, oppure sulla base di una convenzione-quadro stipulata tra le medesime associazioni ed i responsabili della piattaforma di conferimento, o dell'impresa di trasporto dei rifiuti, dalla quale risulti la destinazione definitiva dei rifiuti. All'accordo di programma o alla convenzione-quadro deve seguire la stipula di un contratto di servizio tra il singolo produttore ed il gestore della piattaforma di conferimento, o dell'impresa di trasporto dei rifiuti, in attuazione del predetto accordo o della predetta convenzione.

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Inoltre come ogni anno è stato emanato il D.P.C.M. 28 dicembre 2017 (G.U. n. 303 del 30 dicembre 2017) recante “Approvazione del modello unico di dichiarazione ambientale per l'anno 2018” che riporta il modello e le istruzione per presentare il Mud entro il 30 aprile 2018.

Tali obblighi insistono sugli imprenditori agricoli di cui all'articolo 2135 del Codice civile con un Volume di affari annuo superiore a euro ottomila che producono rifiuti pericolosi e che non conferiscono i medesimi rifiuti al servizio pubblico di raccolta competente per territorio e previa apposita convenzione.

Sull’argomento però è intervenuto anche l’articolo 699 della Legge 221/2015 (cd. Collegato ambientale), entrato in vigore dal 2 febbraio 2016, che per le imprese agricole di cui all’articolo 2135 del c.c., ha previsto la possibilità di semplificare l’obbligo della Comunicazione Mud e della tenuta dei registri di carico e scarico tramite la sola conservazione progressiva dei Formulari di trasporto (F.I.R.) (indipendentemente dal numero di dipendenti e/o dalla presenza o meno del “circuito organizzato di raccolta”), in ragione del fatto che si tratta di attività economiche a ridotto impatto ambientale nella produzione di rifiuti.

Su tale semplificazione non ci sono variazioni rispetto allo scorso anno, per cui rimane valida anche con riferimento al MUD 2018, in scadenza al 30 aprile 2018, riferito ai rifiuti prodotti nell’anno 2017.

A supporto di ciò si ricorda che nel 2016 è intervenuto per dirimere definitivamente la questione anche un parere del Ministero dell’Ambiente10, sollecitato da Confagricoltura nell’ambito di Agrinsieme, che ha chiarito l’ambito di applicazione della norma. Il parere conferma che “la modifica interviene ad estendere le semplificazioni accordate dalla previsione dell’articolo 80 della Legge 201/2011, sotto il profilo soggettivo – includendo anche le imprese agricole di cui all’articolo 2135 del codice civile tra i soggetti beneficiari delle agevolazioni – che oggettivo – ampliando a tutti i rifiuti pericolosi l’ambito di applicazione della disposizione, in origine limitato ai 9 Art. 69 Disposizioni in materia di gestione di rifiuti speciali per talune attivita' economiche 1. Il comma 8 dell'articolo 40 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, e' sostituito dal seguente: «8. In materia di semplificazione del trattamento dei rifiuti speciali per talune attivita' economiche a ridotto impatto ambientale, le imprese agricole di cui all'articolo 2135 del codice civile, nonche' i soggetti esercenti attivita' ricadenti nell'ambito dei codici ATECO 96.02.01, 96.02.02 e 96.09.02 che producono rifiuti pericolosi, compresi quelli aventi codice CER 18.01.03*, relativi ad aghi, siringhe e oggetti taglienti usati, possono trasportarli, in conto proprio, per una quantita' massima fino a 30 chilogrammi al giorno, a un impianto che effettua operazioni autorizzate di smaltimento. L'obbligo di registrazione nel registro di carico e scarico dei rifiuti e l'obbligo di comunicazione al Catasto dei rifiuti tramite il modello unico di dichiarazione ambientale, di cui al decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, si intendono assolti, anche ai fini del trasporto in conto proprio, attraverso la compilazione e conservazione, in ordine cronologico, dei formulari di trasporto di cui all'articolo 193 del medesimo decreto legislativo n. 152 del 2006, e successive modificazioni. I formulari sono gestiti e conservati con le modalita' previste dal medesimo articolo 193. La conservazione deve avvenire presso la sede dei soggetti esercenti le attivita' di cui al presente comma o tramite le associazioni imprenditoriali interessate o societa' di servizi di diretta emanazione delle stesse, mantenendo presso la sede dell'impresa copia dei dati trasmessi. L'adesione, da parte dei soggetti esercenti attivita' ricadenti nei suddetti codici ATECO, alle modalita' semplificate di gestione dei rifiuti speciali assolve agli obblighi in materia di controllo della tracciabilita' dei rifiuti».

10 Parere nota Prot. 0005298 dell’11 aprile 20167

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soli rifiuti sanitari. Con specifico riferimento all’oggetto del quesito, quindi, si ritiene che, anche per le categorie di imprese o di rifiuti di nuova introduzione, la semplificazione accordata possa applicarsi già a partire dal 2016.”

Per completezza si riporta anche il link al sito di Ecocerved (http://www.ecocerved.it/News#855-novita-sul-mud-2018) dove è possibile scaricare la nota di sintesi elaborata in cui viene ricordato che l’emanazione del D.P.C.M. 28 dicembre 2017 (G.U. n. 303 del 30 dicembre 2017) non va a modificare il campo di applicazione dei soggetti obbligati rispetto al 2017. Ne consegue quanto già detto che, anche per quest’anno, le imprese agricole di cui all’articolo 2135 del c.c. possono assolvere all’obbligo di presentazione del MUD attraverso la compilazione e conservazione, in ordine cronologico, dei formulari di trasporto (FIR).

Fermo restando quanto detto, si ricorda quanto già condiviso lo scorso anno relativamente all’approfondimento interno fatto sull’articolo 69 della Legge 221/2015, frutto di un ragionamento giuridico improntato al principio di precauzione, condotto unitamente all’Area legale e Reti di impresa, sull’espressione “ imprese agricole di cui all’articolo 2135 del c.c.” .

Le semplificazioni accordate dalla previsione normativa di cui all’art. 69 della Legge 221del 2015, richiedono, sotto il profilo soggettivo, la natura agricola della impresa ai sensi dell’art. 2135 del codice civile.

Al riguardo, va precisato che la qualità di impresa agricola è oggetto di pubblicità nella apposita sezione speciale del Registro delle Imprese (ex art. 2 DPR 558/99). Si può quindi desumere dalle risultanze dell’anzidetto Registro se un soggetto è titolare di una impresa agricola. Pertanto, ai soli fini dell’accertamento dei requisiti soggettivi si ritiene che l’iscrizione presso il Registro delle Imprese costituisce elemento sufficiente. In altre parole ove un imprenditore risulti iscritto presso il Registro delle Imprese (sezione speciale) la sua qualità di “impresa agricola”deve ritenersi senza dubbio attestata. Accanto a tale requisito (meramente formale) la disposizione in parola richiama espressamente il disposto di cui all’art. 2135 del codice civile, che qualifica l’attività agricola, ovvero la figura dell’imprenditore agricolo (requisito di natura sostanziale).

Ai sensi del succitato articolo è imprenditore agricolo chi esercita una delle seguenti attività: coltivazione del fondo, selvicoltura, allevamento di animali e attività connesse. Per coltivazione del fondo, selvicoltura, e per allevamento di animali si intendono le attività dirette alla cura ed allo sviluppo di un ciclo biologico o di una fase necessaria del ciclo stesso, di carattere vegetale o animale, che utilizzano o possono utilizzare il fondo, il bosco o le acque dolci, salmastre o marine. Si intendono connesse le attività esercitate dal medesimo imprenditore, dirette alla manipolazione, conservazione, trasformazione, commercializzazione e valorizzazione che abbiano ad oggetto prodotti ottenuti prevalentemente dalla coltivazione del fondo, o del bosco o dall’allevamento di animali, nonché le attività dirette alla fornitura di beni e servizi mediante l’utilizzazione prevalente di attrezzature o risorse della azienda normalmente impiegate nella attività agricola esercitata, ivi comprese le attività di valorizzazione del territorio e del patrimonio rurale e forestale, ovvero di ricezione ed ospitalità come definite dalla legge (art. 1,comma 1 D.L 18 maggio 2001, n. 228).

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Dalla disciplina si desume, dunque, che due sono i requisiti che debbono essere soddisfatti affinché ad una impresa agricola ai sensi dell’art. 2135 del c.c. possano applicarsi le semplificazioni di cui alla L. 221 del 2015:

a) la qualità di impresa agricola deve risultare dal Registro delle imprese (requisito formale);b) le attività svolte dall’imprenditore agricolo devono essere ricondotte a quelle di cui all’art.

2135 c.c.

Ciò premesso, l’indicazione dei Codice ATECO, di per sé, non attribuisce (né nega) la qualifica di imprenditore agricolo di chi la esercita, considerato sia che vi sono attività agricole ex art. 2135 cui è attribuito un codice Ateco (es: silvicoltura: 02) diverso da quello che identifica le attività agricole (01), sia che un imprenditore può essere agricolo pur svolgendo attività – magari in maniera residuale – non agricole, con relativa attribuzione del codice di attività ATECO.

E’ evidente quindi che, per le attività non ricomprese nell’ambito della norma generale prevista dall’art. 2135 c.c., l’imprenditore agricolo non sarà assoggettato alle semplificazioni stabilite dalla norma in esame.

Va però altresì evidenziato che sono stati segnalati casi in cui la Regione (es. l’Umbria) non ha riconosciuto la predetta semplificazione alle imprese agricole soggette ad Autorizzazione Integrata Ambientale (A.I.A.), afferenti in particolare ai settori del’allevamento intensivo di pollame o di suini.

La motivazione che starebbe dietro al mancato riconoscimento è legata al fatto che tali attività non possono essere considerate a ridotto impatto ambientale in quanto soggette ad A.I.A. proprio per l’impatto ambientale che ne deriva. Motivazione in realtà poco concreta se consideriamo che tali imprese sono soggette ad A.I.A. per l’impatto relativo principalmente alle emissioni in atmosfera non per la produzione dei rifiuti, che rimane esigua.

Va peraltro fatto notare che la semplificazione dell’articolo 69 del collegato ambientale non fa altro che anticipare quanto introdotto dal D.L. 101/2013 convertito nella Legge 125/2013 all’interno dell’articolo 19011 con il comma 1-ter e che entrerà in vigore con il pacchetto delle norme SISTRI.

QUADRO GENERALE E CONSEGUENZE PER IL SETTORE AGRICOLO

In relazione al quadro descritto, si ritiene utile fornire di seguito informazioni e consigli utili per le imprese del settore agricolo relativamente a:

11 Art. 190 comma 1ter. Gli imprenditori agricoli di cui all'articolo 2135 del Codice civile produttori iniziali di rifiuti pericolosi adempiono all'obbligo della tenuta dei registri di carico e scarico con una delle due seguenti modalità:a) con la conservazione progressiva per tre anni del formulario di identificazione di cui all'articolo 193, comma 1, relativo al trasporto dei rifiuti, o della copia della scheda del sistema di controllo della tracciabilità dei rifiuti (Sistri) di cui all'articolo 188bis, comma 2, lettera a);b) con la conservazione per tre anni del documento di conferimento di rifiuti pericolosi prodotti da attività agricole, rilasciato dal soggetto che provvede alla raccolta di detti rifiuti nell'ambito del "circuito organizzato di raccolta" di cui all'articolo 183, comma 1, lettera pp).

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Iscrizione/esonero/cancellazione da SISTRI; Pagamento dei contributi SISTRI; Creazione di un “circuito organizzato di raccolta”e semplificazioni correlate;

ISCRIZIONE AL SISTRI

Stante il quadro normativo descritto in premessa si possono riscontrare diverse situazioni:

1. Imprese non soggette all’iscrizione al SISTRI

Si ricorda che non devono procedere all’iscrizione al SISTRI le imprese che producono rifiuti agricoli pericolosi con meno di 10 dipendenti o che aderiscono ad un circuito organizzato di raccolta per le quali, ai sensi del D.M. 24 aprile 2014, sono venuti meno i requisiti per l’iscrizione obbligatoria al SISTRI.

Situazione che riguarda la maggior parte delle imprese del settore agricolo, a meno che non intendano aderire al sistema volontariamente.

Per tale ragione occorre verificare che le imprese associate con più di 10 dipendenti abbiano aderito ad un “circuito organizzato di raccolta”, al fine di evitare di incorrere nella sanzione di omessa iscrizione.

2. Imprese non più soggette all’iscrizione al SISTRI ma iscritte in precedenza

Per quanto riguarda le imprese agricole non più soggette al SISTRI ai sensi del DM 24 aprile 2014, che, però, in precedenza si erano iscritte al SISTRI, a far data dal 23 aprile 2015 si possono cancellare secondo la procedura che è disponibile sul sito del SISTRI12.

3. Imprese soggette all’iscrizione al SISTRI

In relazione a quanto specificato le imprese agricole che producono rifiuti speciali pericolosi con più di 10 dipendenti e che non conferiscono i rifiuti nell’ambito di un “circuito organizzato di raccolta”, rimangono obbligati ad iscriversi al SISTRI.

Ne consegue che a tali soggetti si applicheranno le sanzioni di cui al comma 1 dell’articolo 260-bis del D.Lgs 152/2006 a far data dal 1 aprile 2015 se non si saranno iscritti al SISTRI.

PAGAMENTO DEL CONTRIBUTO

Si premette che la violazione sanzionata dal comma 2 dell’articolo 260-bis è relativa all’omissione, nei termini previsti, del pagamento del contributo per l’iscrizione e che, con l’introduzione dell’articolo 194-bis del D.lgs 152/2006 ad opera della Legge di Bilancio 2018, verranno definite le procedure da adottare per il recupero dei contributi dovuti e non corrisposti e per le richieste di rimborso o di conguaglio da parte di utenti del SISTRI.

12 http://www.sistri.it/index.php?option=com_content&view=article&id=604&Itemid=185

http://www.sistri.it/Documenti/Allegati/GUIDA_GESTIONE_AZIENDA.pdf10

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A questo fine si ricorda che il SISTRI è divenuto operativo il 3 marzo 2014 per i produttori di rifiuti speciali pericolosi obbligati e che l’articolo 7 del DM 78/2016 stabilisce che il contributo si riferisce all’anno solare di competenza, indipendentemente dal periodo di effettiva fruizione del servizio, e deve essere versato al momento dell’iscrizione. Negli anni successivi il contributo è versato entro il 30 aprile dell’anno al quale i contributi si riferiscono.

In relazione a quanto descritto, si ritiene utile richiamare l’evoluzione normativa relativa al pagamento dei contributi negli ultimi anni:

nel 2010 e nel 2011 vigeva l’obbligo di iscrizione e versamento del contributo; nel 2012 il contributo annuale è stato sospeso dall’art. 52 del decreto legge 26 giugno 2012

n. 83 “Misure urgenti per la crescita del Paese”, (GU n.147 del 26-6-2012 – Suppl. Ordinario n. 129), convertito con modificazioni dalla Legge 7 agosto 2012 n. 134 (in SO n. 171, relativo alla G.U. 11/08/2012, n. 187);

nel 2013 è stato sospeso da D.M. 20 marzo 2013; nel 2014 la scadenza del pagamento del contributo è stata fissata al 30 giugno 2014, ad

esclusione dei soggetti no obbligati per il Dm 24 aprile 2014; nel 2015, 2016, 2017, 2018 il contributo per i soggetti iscritti è andato a regime e quindi la

scadenza prevista è stata il 30 aprile di ogni anno.

Fatto salvo eventuali ulteriori elementi che potranno scaturire dalle procedure che il MATTM adotterà ne consegue la seguente casistica:

1. Imprese non soggette all’iscrizione al SISTRI

Le imprese che non si erano iscritte al SISTRI e che attualmente non sono soggette ai sensi del DM 24 aprile 2014, non devono iscriversi né pagare alcun contributo.

2. Imprese non più soggette all’iscrizione al SISTRI ma iscritte in precedenza

Le imprese agricole non più soggette al SISTRI ai sensi del D.M. 24 aprile 2014, che però in precedenza si erano iscritte, non erano tenute a pagare il contributo 2015 né il contributo 2014 come precisato dalla Direzione della Tutela e delle risorse idriche del Ministero dell’Ambiente con il Comunicato 24 giugno 2014.

In tale comunicato il MATTM ha dichiarato, infatti, che i soggetti iscritti che, a seguito del DM 24 aprile 2014, hanno perso i requisiti per l’obbligo di iscrizione non devono versare il contributo annuale alla scadenza del 30 giugno 2014, anche se a tale data la procedura di cancellazione dell’iscrizione non è stata avviata o non è stata conclusa.

In merito al pagamento del contributi pregressi si suggerisce, qualora l’impresa non intenda restare iscritta facoltativamente, di procedere alla richiesta di cancellazione in particolar modo se la stessa ha un numero di dipendenti superiore a 10 ed ha già attivato un “circuito organizzato di raccolta”.

3. Imprese soggette all’iscrizione al SISTRI

I soggetti che sono obbligati ad aderire a SISTRI sono tenuti a pagare dal momento dell’iscrizione. Il contributo SISTRI 2018 ha scadenza entro il 30 aprile 2018.

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CREAZIONE DI UN CIRCUITO ORGANIZZATO DI RACCOLTA E SEMPLIFICAZIONI CORRELATE

Secondo l’articolo 183, comma 1, lett pp) del Decreto Legislativo 152/2006 un “circuito organizzato di raccolta “è un sistema di raccolta di specifiche tipologie di rifiuti organizzato dai Consorzi di cui ai titoli II e III della parte quarta del presente decreto e alla normativa settoriale, o organizzato sulla base di un accordo di programma stipulato tra la pubblica amministrazione ed associazioni imprenditoriali rappresentative sul piano nazionale, o loro articolazioni territoriali, oppure sulla base di una convenzione-quadro stipulata tra le medesime associazioni ed i responsabili della piattaforma di conferimento, o dell'impresa di trasporto dei rifiuti, dalla quale risulti la destinazione definitiva dei rifiuti. All'accordo di programma o alla convenzione-quadro deve seguire la stipula di un contratto di servizio tra il singolo produttore ed il gestore della piattaforma di conferimento, o dell'impresa di trasporto dei rifiuti, in attuazione del predetto accordo o della predetta convenzione”.

La Confederazione, su richiesta da inviare a [email protected], mette a disposizione un format di Convenzione Quadro, di contratto di servizio e il modulo di adesione al circuito organizzato di raccolta, che le Unioni provinciali/Federazioni regionali possono adattare secondo le diverse esigenze territoriali ed utilizzare per la creazione di “circuiti organizzati di raccolta” Confagricoltura. Si tratta di un possibile servizio per le imprese associate che possono così beneficiare di un supporto:

nel controllo dell’affidabilità delle aziende che gestiscono i rifiuti;

nella prevenzione degli smaltimenti incontrollati o non idonei;

nel contenimento dei costi di gestione dei rifiuti agricoli.

Si ricorda infine che la normativa ambientale associa all’esistenza di un circuito organizzato di raccolta due grandi semplificazioni per le imprese che vi aderiscono:

1. esonero dall’adesione obbligatoria a SISTRI indipendentemente dal numero di dipendenti (lettera a), comma 1, articolo 2, DM 24 aprile 2014);

2. esonero dall’iscrizione all’Albo nazionale gestori ambientali per gli imprenditori agricoli di cui all'articolo 2135 del Codice civile, produttori iniziali di rifiuti, per il trasporto dei propri rifiuti effettuato all'interno del territorio provinciale o regionale dove ha sede l'impresa ai fini del conferimento degli stessi nell'ambito del circuito organizzato di raccolta (comma 19-bis, articolo 212 del D.lgs 152/2006).

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