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DOCUMENTO DI VALUTAZIONE DEI RISCHI DECRETO LEGISLATIVO 9 aprile 2008, n. 81 successive modificazioni ed integrazioni REV.01 DEL 15.01.2018 MARRELLI HEALTH SRL SEDE LEGALE: CROTONE (KR) - LOCALITA' PASSOVECCHIO ZONA INDUSTRIALE SNC CAP 88900 UNITA' LOCALE N. KR/2: CROTONE (KR) -VIA GIOACCHINO DA FIORE N.5 CAP 88900 RESPONSABILE FIRMA Redazione: R.S.P.P. Dr Lorenzo MARRELLI Firma: Data: Verificato: RLS Dr. Giuseppe LONGO Firma: Data: Verificato: MEDICO COMPETENTE Dr. Luigi SICILIA Firma: Data: Pag. 1 di 126

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DOCUMENTO DI VALUTAZIONE DEI RISCHI

DECRETO LEGISLATIVO 9 aprile 2008, n. 81 successive modificazioni ed integrazioni

REV.01 DEL 15.01.2018

MARRELLI HEALTH SRLSEDE LEGALE: CROTONE (KR) - LOCALITA' PASSOVECCHIO

ZONA INDUSTRIALE SNC CAP 88900UNITA' LOCALE N. KR/2: CROTONE (KR) -VIA GIOACCHINO

DA FIORE N.5 CAP 88900

RESPONSABILE FIRMARedazione: R.S.P.P. Dr Lorenzo MARRELLI

Firma:

Data:

Verificato: RLS Dr. Giuseppe LONGO

Firma:

Data:Verificato: MEDICO COMPETENTE Dr. Luigi SICILIA

Firma:

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Valutazione ed Elaborazione: DATORE DI LAVORO Dr Lorenzo MARRELLI

Firma:

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INDICE1 PREMESSA1.1 Utilizzazione e consultazione1.2 Revisione1.3 Definizioni Ricorrenti1.4 Dati Identificativi dell’Azienda

2 METODOLOGIA E CRITERI DELLA VALUTAZIONE 2.1  METODOLOGIA SEGUITA NELLA VALUTAZIONE DEL RISCHIO 2.2  I CRITERI DELLA VALUTAZIONE 2.3  I PRESIDI E LE STRUTTURE DELL'AZIENDA 2.4  AREE DI ANALISI 2.4.1  Luoghi e spazi di lavoro 2.4.2  La valutazione dei rischi derivanti dall’utilizzo degli impianti e delle apparecchiature 2.5  ATTIVITÀ PRINCIPALI PER CATEGORIE 2.6  DEFINIZIONI 2.7  LE FIGURE COINVOLTE NEL PROCESSO DI VALUTAZIONE

3 LE TIPOLOGIE DI RISCHIO PER LA SICUREZZA 3.1  ALLAGAMENTO 3.2  CADUTA DALL’ALTO 3.3  CADUTA DI GRAVI 3.4  ELETTRICO 3.4.1  Gestione degli impianti elettrici 3.4.2  Illuminazione di emergenza e segnaletica di sicurezza 3.5 ELETTROMEDICALI -GESTIONE DELLE APPARECCHIATURE3.5.1 Elettrocuzione 3.6  ESPLOSIONE 3.7  INCENDIO 3.8  INCIAMPO, SCIVOLAMENTO, URTO, CADUTA, COMPRESSIONI 3.9  LAVORI IN QUOTA 3.10  TAGLIO, ABRASIONI, USTIONI, PUNTURE 3.11  TERREMOTO 3.12  IMPIANTI DI DISTRIBUZIONE DI GAS MEDICALI E TECNICI 3.12.1  Impianti di distribuzione di gas metano 3.12.2  Trasporto deposito e maneggio delle bombole o presenza di apparecchi a pressione

4 LE TIPOLOGIE DI RISCHIO PER LA SALUTE 4.1  ALLERGOLOGICO 4.2  ANESTETICI AERIFORMI 4.3  BIOLOGICO 4.4  CAMPI ELETTROMAGNETICI 4.5  CANCEROGENI E MUTAGENI 4.6  CHEMIOTERAPICI ANTIBLASTICI 4.7  CHIMICO 4.8  ILLUMINAZIONE NATURALE ED ARTIFICIALE DEI LUOGHI DI LAVORO 4.9  MICROCLIMA E IMPIANTI DI VENTILAZIONE 4.10  MOVIMENTAZIONE MANUALE DEI CARICHI (MMC) 4.11  RADIAZIONI IONIZZANTI 4.12  RADIAZIONI NON IONIZZANTI 4.13  RADIAZIONI OTTICHE ARTIFICIALI 4.14  RISONANZA MAGNETICA 4.15  RUMORE

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4.16 VALUTAZIONE DEI RISCHI PER LA SALUTE DELLE LAVORATRICI GESTANTI4.17  VIBRAZIONI 4.18  VIDEOTERMINALI

5 ALTRI RISCHI 5.1  AGGRESSIONE 5.2  ALLARME BOMBA 5.3  NEVE 5.4  RADON 222 5.5  RAPINA 5.6  RISCHI IN ITINERE 5.7  RISCHI INTERFERENZIALI

6  SORVEGLIANZA SANITARIA

7  FATTORI TRASVERSALI E ORGANIZZATIVI 7.1  ORGANIZZAZIONE DEL LAVORO 7.2  INFORMAZIONE, FORMAZIONE E ADDESTRAMENTO DEI LAVORATORI 7.3  PRIMO SOCCORSO 7.4  STRESS LAVORO CORRELATO 7.5  LAVORATORI PORTATORI DI HANDICAP

8  LA PROGRAMMAZIONE DEGLI INTERVENTI

9  DOCUMENTAZIONE 9.1  DOCUMENTI (considerati parti integranti) 9.2  DOCUMENTI distribuiti

10  ALLEGATI

ALLEGATO 01 DVR - UO DESCRIZIONE STRUTTUREALLEGATO 02 DVR - UO MISURE PER RISCHI SPECIFICIALLEGATO 03 DVR - UO ORGANIZZAZIONE, RUOLI E COMPITIALLEGATO 04 DVR - UO SERVIZIO DI PREVENZIONE E PROTEZIONEALLEGATO 05 DVR - UO ORTOPEDIAALLEGATO 06 DVR - UO CHIRURGIA GENERALEALLEGATO 07 DVR - UO DAY SURGERYALLEGATO 08 DVR - UO Anestesia di elezione - Blocco OperatorioALLEGATO 09 DVR - UO FARMACIA.docALLEGATO 10 DVR - UO ONCOLOGIAALLEGATO 11 DVR - UO DIREZIONEALLEGATO 12 DVR - UO LABORATORIO ANALISIALLEGATO 13 DVR - UO ELETTROFISIOLOGIA ED ELETTROSTIMOLAZIONEALLEGATO 14 DVR - UO AMBULATORI.docALLEGATO 15 DVR - UO GESTIONE RISORSE UMANE (2).docxALLEGATO 16 DVR - UO ACCETTAZIONE CUP.docALLEGATO 17 DVR - UO RIABILITAZIONEALLEGATO 18 DVR - UO MANUTENZIONEALLEGATO 19 DVR - UO RADIOTERAPIAALLEGATO 20 DVR – UO RADIOCHIRURGIA

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ALLEGATO 21 DVR – UO RISONANZA MAGNETICA G.A (B=0,32T) ALLEGATO 22 DVR – UO RISONANZA MAGNETICA G.A (B=1,5T)ALLEGATO 23 DVR – UO RADIODIAGNOSTICAALLEGATO 24 DVR – UO MEDICINA NUCLEARE IN VIVO

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1. PREMESSALa valutazione dei rischi è uno strumento finalizzato alla programmazione delle misure di protezione e prevenzione, quindi, alla più generale organizzazione della prevenzione aziendale volta a salvaguardare la salute e la sicurezza dei lavoratori. Il D. Lgs. 9 aprile 2008, n. 81 (come modificato al D. Lgs. 106/09) ribadisce con ancor più forza l'obbligo della valutazione di tutti i rischi per la sicurezza e la salute dei lavoratori, con la conseguente elaborazione del documento previsto dall'articolo 28. La valutazione riguarderà anche la scelta delle attrezzature di lavoro e delle sostanze o dei preparati chimici impiegati, nonché la sistemazione dei luoghi di lavoro, tutti i rischi ivi compresi quelli riguardanti gruppi di lavoratori esposti a rischi particolari, tra cui anche quelli collegati allo stress lavoro-correlato e quelli riguardanti le lavoratrici in stato di gravidanza, secondo quanto previsto dal decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151, nonché quelli connessi alle differenze di genere, all'età, alla provenienza da altri Paesi. Secondo l'art. 28 del D. Lgs. n.81/08 come modificato dal D. Lgs. 106/09 il documento redatto a conclusione della valutazione, deve avere data certa e contenere:

• una relazione sulla valutazione di tutti i rischi per la sicurezza e la salute durantel'attività lavorativa, nella quale siano specificati i criteri adottati per la valutazionestessa. La scelta dei criteri di redazione del documento è rimessa al datore di lavoro, che vi provvede con criteri di semplicità, brevità e comprensibilità, in modo da garantirne la completezza e l'idoneità quale strumento operativo di pianificazione degli interventi aziendali e di prevenzione;

• l'indicazione delle misure di prevenzione e di protezione attuate e dei dispositivi di protezione individuali adottati;

• il programma delle misure ritenute opportune per garantire il miglioramento nel tempo dei livelli di sicurezza;

• l'individuazione delle procedure per l'attuazione delle misure da realizzare, nonché dei ruoli dell'organizzazione aziendale che vi debbono provvedere, a cui devono essere assegnati unicamente soggetti in possesso di adeguate competenze e poteri;

• l'indicazione del nominativo del responsabile del servizio di prevenzione e protezione, del rappresentante dei lavoratori per la sicurezza o di quello territoriale e del medico competente che ha partecipato alla valutazione del rischio;

• l'individuazione delle mansioni che eventualmente espongono i lavoratori a rischi specifici che richiedono una riconosciuta capacità professionale, specifica esperienza, adeguata formazione e addestramento.

1.1. Utilizzazione e consultazioneIl documento sarà utilizzato come guida da tutti i soggetti facenti parte del sistema organizzativo della sicurezza per applicare al meglio tutte le misure da adottare durante le varie lavorazioni in relazioni ai fattori di rischio presenti.Tutti saranno tenuti alla piena osservanza ed applicazione delle misure di sicurezza riportate nel presente documento. Le misure, i dispositivi di protezione individuale e le cautele di sicurezza sono:

• tassativamente obbligatorie;• da impiegare correttamente e continuamente;• da osservare personalmente.

Il documento dovrà essere custodito presso l'unità produttiva alla quale si riferisce la valutazione dei rischi (art. 29 comma 4, D. Lgs. 81/08).

1.2 . RevisioneIl DVR dovrà essere sottoposto a revisione, ad opportuni intervalli di tempo, per assicurarne l'adeguatezza e l'efficacia nel tempo. Sarà pertanto necessario rielaborare una valutazione dei rischi, ogni qualvolta si introduca un cambiamento tale da modificare la percezione dei rischi sul luogo di lavoro, ad esempio quando viene avviato un nuovo sistema di lavorazione, vengono adottati nuovi agenti chimici e nuove attrezzature. L'art. 29 comma 3 del D. Lgs. 81/08 come modificato dal D. Lgs. 106/09 ribadisce, inoltre, che la valutazione dei rischi debba essere immediatamente aggiornata in occasione di modifiche a cura del Servizio Prevenzione e Protezione del processo produttivo o dell'organizzazione del lavoro significative ai fini della salute e della sicurezza dei lavoratori, o in relazione al grado di evoluzione della tecnica, della prevenzione e della protezione o a seguito di infortuni significativi o quando i

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risultati della sorveglianza sanitaria ne evidenzino la necessità. A seguito di tale rielaborazione, le misure di prevenzione debbono essere aggiornate.

1.3. Definizioni RicorrentiSi adottano, nel presente documento, le seguenti definizioni, secondo l'art. 2 D. Lgs. 81/08: Lavoratore: persona che, indipendentemente dalla tipologia contrattuale, svolge un'attività lavorativa nell'ambito dell'organizzazione di un datore di lavoro pubblico o privato, con o senza retribuzione, anche al solo fine di apprendere un mestiere, un'arte o una professione, esclusi gli addetti ai servizi domestici e familiari. Al lavoratore così definito è equiparato: il socio lavoratore di cooperativa o di società, anche di fatto, che presta la sua attività per conto delle società e dell'ente stesso; l'associato in partecipazione di cui all'articolo 2549, e seguenti del codice civile; il soggetto beneficiario delle iniziative di tirocini formativi e di orientamento di cui all'articolo 18 della legge 24 giugno 1997, n. 196, e di cui a specifiche disposizioni delle leggi regionali promosse al fine di realizzare momenti di alternanza tra studio e lavoro o di agevolare le scelte professionali mediante la conoscenza diretta del mondo del lavoro; l'allievo degli istituti di istruzione ed universitari e il partecipante ai corsi di formazione professionale nei quali si faccia uso di laboratori, attrezzature di lavoro in genere, agenti chimici, fisici e biologici, ivi comprese le apparecchiature fornite di videoterminali limitatamente ai periodi in cui l'allievo sia effettivamente applicato alla strumentazioni o ai laboratori in questione; il volontario, come definito dalla legge 1 agosto 1991, n. 266; i volontari del Corpo nazionale dei vigili del fuoco e della protezione civile; il volontario che effettua il servizio civile; il lavoratore di cui al decreto legislativo 1° dicembre 1997, n. 468, e successive modificazioni. Azienda: il complesso della struttura organizzata dal datore di lavoro pubblico o privato. Datore di lavoro: il soggetto titolare del rapporto di lavoro con il lavoratore o, comunque, il soggetto che, secondo il tipo e l'assetto dell'organizzazione nel cui ambito il lavoratore presta la propria attività, ha la responsabilità dell'organizzazione stessa o dell'unità produttiva in quanto esercita i poteri decisionali e di spesa. Nelle pubbliche amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, per datore di lavoro si intende il dirigente al quale spettano i poteri di gestione, ovvero il funzionario non avente qualifica dirigenziale, nei soli casi in cui quest'ultimo sia preposto ad un ufficio avente autonomia gestionale, individuato dall'organo di vertice delle singole amministrazioni tenendo conto dell'ubicazione e dell'ambito funzionale degli uffici nei quali viene svolta l'attività, e dotato di autonomi poteri decisionali e di spesa. In caso di omessa individuazione, o di individuazione non conforme ai criteri sopra indicati, il datore di lavoro coincide con l'organo di vertice medesimo.Dirigente: persona che, in ragione delle competenze professionali e di poteri gerarchici e funzionali adeguati alla natura dell'incarico conferitogli, attua le direttive del datore di lavoro organizzando l'attività lavorativa e vigilando su di essa.Preposto: persona che, in ragione delle competenze professionali e nei limiti di poteri gerarchici e funzionali adeguati alla natura dell'incarico conferitogli, sovrintende alla attività lavorativa e garantisce l'attuazione delle direttive ricevute, controllandone la corretta esecuzione da parte dei lavoratori ed esercitando un funzionale potere di iniziativa. Servizio di prevenzione e protezione dei rischi: insieme delle persone, sistemi e mezzi esterni o interni all'azienda finalizzati all'attività di prevenzione e protezione dai rischi professionali per i lavoratori.Medico competente: medico in possesso di uno dei titoli e dei requisiti formativi e professionali di cui all'articolo 38 D. Lgs. 81/08, che collabora, secondo quanto previsto all'articolo 29, comma 1 del decreto suddetto, con il datore di lavoro ai fini della valutazione dei rischi ed è nominato dallo stesso per effettuare la sorveglianza sanitaria e per tutti gli altri compiti di cui al presente decreto.Sorveglianza sanitaria: insieme degli atti medici, finalizzati alla tutela dello stato di salute e sicurezza dei lavoratori, in relazione all'ambiente di lavoro, ai fattori di rischio professionali e alle modalità di svolgimento dell'attività lavorativa.Responsabile del servizio di prevenzione e protezione: persona in possesso delle capacità e dei requisiti professionali di cui all'articolo 32 D. Lgs. 81/08 designata dal datore di lavoro, a cui risponde, per coordinare il servizio di prevenzione e protezione dai rischi.Rappresentante dei lavoratori per la sicurezza: persona eletta o designata per rappresentare i lavoratori per quanto concerne gli aspetti della salute e della sicurezza durante il lavoro.Addetto al servizio di prevenzione e protezione: persona in possesso delle capacità e dei requisiti professionali di cui all'articolo 32 D.Lgs. 81/08, facente parte del servizio di prevenzione e protezione.

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Prevenzione: il complesso delle disposizioni o misure necessarie anche secondo la particolarità del lavoro, l'esperienza e la tecnica, per evitare o diminuire i rischi professionali nel rispetto della salute della popolazione e dell'integrità dell'ambiente esterno.Salute: stato di completo benessere fisico, mentale e sociale, non consistente solo in un'assenza di malattia o d'infermità.Valutazione dei rischi: valutazione globale e documentata di tutti i rischi per la salute e sicurezza dei lavoratori presenti nell'ambito dell'organizzazione in cui essi prestano la propria attività, finalizzata ad individuare le adeguate misure di prevenzione e di protezione e ad elaborare il programma delle misure atte a garantire il miglioramento nel tempo dei livelli di salute e sicurezza.Pericolo: proprietà o qualità intrinseca di un determinato fattore avente il potenziale di causare danni.Rischio: probabilità di raggiungimento del livello potenziale di danno nelle condizioni di impiego o di esposizione ad un determinato fattore o agente oppure alla loro combinazione.Unità produttiva: stabilimento o struttura finalizzati alla produzione di beni o all'erogazione di servizi, dotati di autonomia finanziaria e tecnico funzionale.

1.4 Dati Identificativi dell’azienda

Ragione sociale : MARRELLI HOSPITAL Srl

Sede legale: VIA G. DA FIORE. – C R O T O N E

Presidente del C.d.A. : LORENZO MARRELLI

Tipo di attività: clinica chirurgica ed ortopedica; attività ambulatoriale polispecialistica.

Inquadramento C.C.I.A.A. / Previdenziale

[< >] industria [< >] servizi[< >] artigianato [< >] agricoltura[< >] commercio [x] Settore Medico

Disponibilità dei locali

I locali sono: [< >] di proprietà [x] in affitto

La struttura sanitaria MARRELLI HOSPITAL, eroga prestazioni sanitarie di tipo ambulatoriale ed in regime di ricovero.

ORGANIGRAMMA DELLA SICUREZZA

DIRETTORE SANITARIODr. MASSIMO MARRELLI

RESPONSABILE DEL SERVIZIO DI PREVENZIONE E PROTEZIONE (RSPP)

Dr. LORENZO MARRELLIRAPPRESENTANTE DEI LAVORATORI PER LA SICUREZZA (RLS)

SIG. ANDREA SIMBARIINCARICATI DELLE MISURE ANTINCENDIO E DI EMERGENZA

SIG. ANDREA SIMBARIPag. 7 di 85

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INCARICATI DELLE MISURE DI PRIMO SOCCORSODott. ______________

MEDICO COMPETENTEDr. Luigi SICILIA

N. COGNOME NOME REPARTO MANSIONEPeriodicità controllo sanitario

Dispositivi di Protezione Individuali

1 FELICETTI GIUSEPPE CHIRURGIA O.S.S. annuale

Guanti monouso; Mascherina volto -

naso - bocca; Divisa di lavoro;

Occhialini protettivi

2 GHIDINI ROBERTO DAVIDE B.O. O.S.S. annuale

Guanti monouso; Mascherina volto -

naso - bocca; Divisa di lavoro;

Occhialini protettivi

3 MUSARDO G. SABRINA B.O. O.S.S. annuale

Guanti monouso; Mascherina volto -

naso - bocca; Divisa di lavoro;

Occhialini protettivi

4 SEMINARIO MONIKA ORTOPEDIA O.S.S. annuale

Guanti monouso; Mascherina volto -

naso - bocca; Divisa di lavoro;

Occhialini protettivi

5 SHYMAKOUSKAYA HANNA Sterilizzazione O.S.S. annuale

Guanti monouso; Mascherina volto -

naso - bocca; Divisa di lavoro;

Occhialini protettivi

6 MENDICINO GIUSEPPE ORTOPEDIA O.S.S. annuale

Guanti monouso; Mascherina volto -

naso - bocca; Divisa di lavoro;

Occhialini protettivi

7 MARITATO DOMENICO FISIOTERAPIA O.S.S. annuale

Guanti monouso; Mascherina volto -

naso - bocca; Divisa di lavoro;

Occhialini protettivi

8 PIPERISSA ANGELA CHIRURGIA O.S.S. annuale

Guanti monouso; Mascherina volto -

naso - bocca; Divisa di lavoro;

Occhialini protettivi

9 MANFREDI ANTONIO B.O. O.S.S. annuale

Guanti monouso; Mascherina volto -

naso - bocca; Divisa di lavoro;

Occhialini protettivi

10 MOLE' CLAUDIO B.O. O.S.S. annuale

Guanti monouso; Mascherina volto -

naso - bocca; Divisa di lavoro;

Occhialini protettivi

11 SCAVELLO RAFFAELE Radiology O.S.S. annuale Guanti monouso; Mascherina volto -

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naso - bocca; Divisa di lavoro;

Occhialini protettivi

12 Adamo M.Framcesca Radiology O.S.S. annuale

Guanti monouso; Mascherina volto -

naso - bocca; Divisa di lavoro;

Occhialini protettivi

13 Borza MARIO CHIRURGIA O.S.S. annuale

Guanti monouso; Mascherina volto -

naso - bocca; Divisa di lavoro;

Occhialini protettivi

14 Leonardi Noemi Farmacia Farmacista annuale

Guanti monouso; Mascherina volto -

naso - bocca; Divisa di lavoro;

Occhialini protettivi

15 Gentile Stefano LAB. ANALISI BIOLOGO annuale

Guanti monouso; Mascherina volto -

naso - bocca; Divisa di lavoro;

Occhialini protettivi

16 Stumpo Giuseppina LAB. ANALISI BIOLOGO annuale

Guanti monouso; Mascherina volto -

naso - bocca; Divisa di lavoro;

Occhialini protettivi

17 TORTELLA LIDIA Radiology TSRM annuale

Guanti monouso; Mascherina volto -

naso - bocca; Divisa di lavoro;

Occhialini protettivi

18 LONGOBARDI VALENTINA Radiology TSRM annuale

Guanti monouso; Mascherina volto -

naso - bocca; Divisa di lavoro;

Occhialini protettivi

19 CALCE MANOLO Radiology TSRM annuale

Guanti monouso; Mascherina volto -

naso - bocca; Divisa di lavoro;

Occhialini protettivi

20 PRESTA SIMONE Radiology TSRM annuale

Guanti monouso; Mascherina volto -

naso - bocca; Divisa di lavoro;

Occhialini protettivi

21 PRIMARIO EMANUELE Radiology TSRM annuale

Guanti monouso; Mascherina volto -

naso - bocca; Divisa di lavoro;

Occhialini protettivi

22 ALONZI MARCO Radiot. RM TSRM annuale

Guanti monouso; Mascherina volto -

naso - bocca; Divisa di lavoro;

Occhialini protettivi

23 DANARO GIUSEPPINA Radiot. RM TSRM annuale Guanti monouso; Mascherina volto -

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naso - bocca; Divisa di lavoro;

Occhialini protettivi

24 Iorno Daniela Resp. Radiology RECEPIONIST annuale

Guanti monouso; Mascherina volto -

naso - bocca; Divisa di lavoro;

Occhialini protettivi

25 Guerrini Giorgio Radiology RECEPIONIST annuale

Guanti monouso; Mascherina volto -

naso - bocca; Divisa di lavoro;

Occhialini protettivi

26 Maggio Francesco Radiology RECEPIONIST annuale

Guanti monouso; Mascherina volto -

naso - bocca; Divisa di lavoro;

Occhialini protettivi

27 labonia Armando Radiology RECEPIONIST annuale

Guanti monouso; Mascherina volto -

naso - bocca; Divisa di lavoro;

Occhialini protettivi

28 Villirillo Eliana Radiology RECEPIONIST annuale

Guanti monouso; Mascherina volto -

naso - bocca; Divisa di lavoro;

Occhialini protettivi

29 Mazzea Giovanna Radiology RECEPIONIST annuale

Guanti monouso; Mascherina volto -

naso - bocca; Divisa di lavoro;

Occhialini protettivi

30 Cusato Katia Radiology RECEPIONIST annuale

Guanti monouso; Mascherina volto -

naso - bocca; Divisa di lavoro;

Occhialini protettivi

31 Federico Tiziana MH RECEPIONIST annuale

Guanti monouso; Mascherina volto -

naso - bocca; Divisa di lavoro;

Occhialini protettivi

32 Iuliano Imma MH RECEPIONIST annuale

Guanti monouso; Mascherina volto -

naso - bocca; Divisa di lavoro;

Occhialini protettivi

33 Caruso Gianluca MH RECEPIONIST annuale

Guanti monouso; Mascherina volto -

naso - bocca; Divisa di lavoro;

Occhialini protettivi

34 Rota Davide MH RECEPIONIST annuale

Guanti monouso; Mascherina volto -

naso - bocca; Divisa di lavoro;

Occhialini protettivi

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N. COGNOME NOME REPARTO MANSIONE Periodicità controllo sanitario

Dispositivi di Protezione Individuali

1

MAZZITELLO M.CRISTINA ORTOPEDIAINFERMIERE

PROFESSIONALE

annuale

Guanti monouso; Mascherina volto -

naso - bocca; Divisa di lavoro;

Occhialini protettivi

2

GENTILE SONIA ORTOPEDIAINFERMIERE

PROFESSIONALE

annuale

Guanti monouso; Mascherina volto -

naso - bocca; Divisa di lavoro;

Occhialini protettivi

3

URSINO FRANCESCA CHIRURGIAINFERMIERE

PROFESSIONALE

annuale

Guanti monouso; Mascherina volto -

naso - bocca; Divisa di lavoro;

Occhialini protettivi

4

DURANTE GIOVANNA B.O.INFERMIERE

PROFESSIONALE

annuale

Guanti monouso; Mascherina volto -

naso - bocca; Divisa di lavoro;

Occhialini protettivi

5

GALARDO VALENTINA B.O.INFERMIERE

PROFESSIONALE

annuale

Guanti monouso; Mascherina volto -

naso - bocca; Divisa di lavoro;

Occhialini protettivi

6

CALABRETTA PAOLA B.O.INFERMIERE

PROFESSIONALE

annuale

Guanti monouso; Mascherina volto -

naso - bocca; Divisa di lavoro;

Occhialini protettivi

7

PULERA' ALESSANDRA ORTOPEDIAINFERMIERE

PROFESSIONALE

annuale

Guanti monouso; Mascherina volto -

naso - bocca; Divisa di lavoro;

Occhialini protettivi

8 MARTELLO GIUSEPPE CHIRURGIAINFERMIERE

PROFESSIONALE

annuale

Guanti monouso; Mascherina volto -

naso - bocca; Divisa di lavoro;

Occhialini protettivi

9

BADOLATO MASSIMO ORTOPEDIAINFERMIERE

PROFESSIONALE

annuale

Guanti monouso; Mascherina volto -

naso - bocca; Divisa di lavoro;

Occhialini protettivi

10

FUOCO MARTINA ORTOPEDIAINFERMIERE

PROFESSIONALE

annuale

Guanti monouso; Mascherina volto -

naso - bocca; Divisa di lavoro;

Occhialini protettivi

11

FARFALLA NUNZIO CHIRURGIAINFERMIERE

PROFESSIONALE

annuale

Guanti monouso; Mascherina volto -

naso - bocca; Divisa di lavoro;

Occhialini protettivi

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12

VRENNA RUGGERO ORTOPEDIAINFERMIERE

PROFESSIONALE

annuale

Guanti monouso; Mascherina volto -

naso - bocca; Divisa di lavoro;

Occhialini protettivi

13

TALARICO PAOLO B.O.INFERMIERE

PROFESSIONALE

annuale

Guanti monouso; Mascherina volto -

naso - bocca; Divisa di lavoro;

Occhialini protettivi

14 Marullo Francesco ORTOPEDIAINFERMIERE

PROFESSIONALE

annuale

Guanti monouso; Mascherina volto -

naso - bocca; Divisa di lavoro;

Occhialini protettivi

15

Falcone Maria Federica CHIRURGIAINFERMIERE

PROFESSIONALE

annuale

Guanti monouso; Mascherina volto -

naso - bocca; Divisa di lavoro;

Occhialini protettivi

16

Le Pere Luigi CHIRURGIAINFERMIERE

PROFESSIONALE

annuale

Guanti monouso; Mascherina volto -

naso - bocca; Divisa di lavoro;

Occhialini protettivi

17

Guerrini Francesco CHIRURGIAINFERMIERE

PROFESSIONALE

annuale

Guanti monouso; Mascherina volto -

naso - bocca; Divisa di lavoro;

Occhialini protettivi

18

Servino Cristina CHIRURGIAINFERMIERE

PROFESSIONALE

annuale

Guanti monouso; Mascherina volto -

naso - bocca; Divisa di lavoro;

Occhialini protettivi19 Tarantino Camilla CHIRURGIA INFERMIERE

PROFESSIONALE

annuale Guanti monouso; Mascherina volto -

naso - bocca; Divisa di lavoro;

Occhialini protettivi

20

Minopoli Linda CHIRURGIAINFERMIERE

PROFESSIONALE

annuale

Guanti monouso; Mascherina volto -

naso - bocca; Divisa di lavoro;

Occhialini protettivi

21

Ferraro Andrea CHIRURGIAINFERMIERE

PROFESSIONALE

annuale

Guanti monouso; Mascherina volto -

naso - bocca; Divisa di lavoro;

Occhialini protettivi

22

Abruscia Giuseppe CHIRURGIAINFERMIERE

PROFESSIONALE

annuale

Guanti monouso; Mascherina volto -

naso - bocca; Divisa di lavoro;

Occhialini protettivi

23

De Martino Antonella CHIRURGIAINFERMIERE

PROFESSIONALE

annuale

Guanti monouso; Mascherina volto -

naso - bocca; Divisa di lavoro;

Occhialini protettivi

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24

Giglio Antonio ORTOPEDIAINFERMIERE

PROFESSIONALE

annuale

Guanti monouso; Mascherina volto -

naso - bocca; Divisa di lavoro;

Occhialini protettivi

25

Zaccaria Angela CHIRURGIAINFERMIERE

PROFESSIONALE

annuale

Guanti monouso; Mascherina volto -

naso - bocca; Divisa di lavoro;

Occhialini protettivi

26

william ciardullo CHIRURGIAINFERMIERE

PROFESSIONALE

annuale

Guanti monouso; Mascherina volto -

naso - bocca; Divisa di lavoro;

Occhialini protettivi

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2. Metodologia e criteri della valutazione 2.1 Metodologia seguita nella valutazione del rischioLa metodologia seguita nella valutazione dei rischi ha tenuto conto del contenuto specifico del D.Lgs. 81/08 e s.m.i. e dei successivi aggiornamenti, della circolare del ministero del lavoro n. 102/95 in data 7/8/95, dei documenti emessi dalla Comunità europea, delle norme CEI e UNI applicabili.

A norma dell’art. 28 del D.Lgs. n° 81/08 e s.m.i. la valutazione dei rischi per la sicurezza e la salute dei lavoratori è il primo adempimento da ottemperare da parte del datore di lavoro per arrivare ad una conoscenza precisa e misurata, o comunque correttamente stimata, di ciascun tipo di rischio presente nella propria realtà aziendale. Il raggiungimento di questo obiettivo è preliminare alla successiva fase di individuazione delle misure di prevenzione e protezione e consente, tenendo conto dell’entità dei rischi e della numerosità o particolare vulnerabilità della popolazione esposta, di programmare gli interventi nel tempo, tenendo conto anche delle risorse disponibili.

Al comma 2 del citato articolo 28, si prescrive l’elaborazione di un documento contenente:

- una relazione sulla valutazione dei rischi semplice, breve e comprensibile in modo da garantire la completezza e l’idoneità quale strumento operativo di pianificazione degli interventi aziendali e di prevenzione;

- l’individuazione delle misure di prevenzione e protezione da attuare in conseguenza degli esiti della valutazione;

- il programma di attuazione delle misure di prevenzione e protezione individuate.

Tenendo conto della progressione temporale indicata dalla norma, si è così provveduto alla determinazione di una sequenza ciclica di fasi che rappresenta il metodo operativo applicato dal SPP per il processo di valutazione dei rischi connessi alle attività lavorative svolte in azienda. La valutazione è stata basata su:

- sopralluoghi negli ambienti di lavoro effettuati durante la normale attività e colloqui con gli operatori;

- studio di materiale bibliografico e informazioni su sostanze, su materiali, sull'uso di attrezzature, impianti e processi presenti nell'azienda, nonché sugli effetti provocati da quanto indicato sulla salute;

- analisi dei cicli di produzione e approfondimento delle fasi critiche; - analisi dell'andamento degli infortuni e degli "eventi anomali"; - analisi dei dati ottenuti dalla compilazione di liste di controllo compilate a cura

dell’U.O. Servizio di Prevenzione e Protezione. Le informazioni contenute in queste liste di controllo sono fondamentali per poter effettuare una stima dei rischi dovuti ad esempio al rischio elettrico, alle apparecchiature elettromedicali, ecc.

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2.2 I criteri della valutazione

Da un punto di vista generale il decreto impone che la relazione sulla valutazione dei rischi debba contenere una descrizione dei "criteri adottati per la valutazione stessa" (art. 28, comma 2, a).L'Azienda adotta i seguenti criteri:

per rischi misurabili quantitativamente la valutazione del rischio è stata direttamente correlata al valore riscontrato nelle analisi ambientali o personali, dell’inquinante chimico, fisico o dell'agente biologico; (esempi: gas anestetici, aldeide formica, xilene, dosi di radiazioni ionizzanti assorbite, rumore, legionella, ecc.)

per quanto non misurabile quantitativamente si è provveduto ad una stima del livello di rischio, considerando il prodotto della probabilità di accadimento del danno e della gravità del danno ipotetico procurato;

in particolare per i rischi derivanti dall'uso di impianti, macchine e attrezzature, oltre alla Pag. 15 di 85

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rispondenza alle norme vigenti e di riferimento, occorre valutare le difformità rispetto a criteri di sicurezza applicabili nelle attività, consentiti dall'aggiornamento delle conoscenze e dalle possibilità offerte dal progresso delle tecnologie;

per la prima fase della Valutazione del Rischio Stress Lavoro Correlato si sono utilizzati delle liste di controllo (eventi sentinella - area contenuto del lavoro e area contesto del lavoro).

2.4 Aree di analisi 2.4.1 Luoghi e spazi di lavoro

In questa sezione per i luoghi e gli spazi di lavoro sottoposti ad analisi, vengono esaminate le condizioni sotto elencate:

. stato di conservazione delle strutture

. rispondenza degli impianti alle norme vigenti e a criteri attuali della “regola dell’arte”

. igiene degli ambienti

. microclima e climatizzazione

. illuminazione generale o specifica

. materiali utilizzati per i rivestimenti

. manutenzione dei pavimenti e dei passaggi

. praticabilità delle scale e dei passaggi

. disposizione logistica degli spazi e degli ambienti di lavoro

. disponibilità di strumenti, dotazioni e arredi ergonomici

. disponibilità di spazi per alloggio di attrezzi e materiali

2.4.2 La valutazione dei rischi derivanti dall’utilizzo degli impianti e delle Apparecchiature

Come indicato in premessa, il processo di Valutazione dei Rischi viene condotto dal Servizio di Prevenzione e Protezione mediante l’applicazione di operazioni conoscitive svolte in collaborazione con le diverse funzioni di responsabilità presenti in azienda. In questo senso, la collaborazione risulta essenziale e preziosa per l’acquisizione di diverse informazioni sulle quali basare alcune delle considerazioni iniziali per la valutazione dei rischi riguardanti gli aspetti della sicurezza riferibili a tre ambiti precisi: le strutture e gli impianti;le apparecchiature elettromedicali, scientifiche e tecnologiche; la gestione ed il buon governo delle attività di manutenzione. Mentre per i primi 2 punti la relazione citata è

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evidente, per il terzo occorre specificare che l’art. 15 comma 1 z) del D.Lgs. 81/2008 e s.m.i. inserisce l’attività di manutenzione tra le Misure Generali di Tutela, ponendo un forte accento sull’importanza dei fattori organizzativi legati all’attività di controllo e di manutenzione rispetto alla reale efficacia dei sistemi di prevenzione. Sostanzialmente, per ogni aggiornamento del DVR, all’UUOO viene chiesta la compilazione preventiva di due distinte check list, finalizzate alla raccolta di tutta una serie di informazioni pertinenti alla gestione degli impianti tecnologici, delle apparecchiature e delle attività di controllo e di manutenzione messe in atto in azienda. Sulla base di quanto rilevato dalle check list, nella sezione iniziale dei singoli DVR di reparto, vengono sviluppate alcune “Considerazioni di carattere generale” in merito alla gestione ed al buon governo degli impianti tecnologici e delle apparecchiature.

2.5 Attività principali per categorie Lavoratore: fermo restando quanto previsto dall’art. 2 comma 1 a) del D. Lgs. 81/2008 e s.m.i. che definisce il Lavoratore nel seguente modo: “persona che, indipendentemente dalla tipologia contrattuale, svolge un’attività lavorativa nell’ambito dell’organizzazione di un datore di lavoro pubblico o privato, con o senza retribuzione, anche al solo fine di apprendere un mestiere, un’arte o una professione, esclusi gli addetti ai servizi domestici e familiari....”. Il medesimo deve contribuire attivamente, con il comportamento, la vigilanza attenta, le proposte, al miglioramento della sicurezza propria, di quella dei colleghi nonché di quella degli utenti/clienti.

Medico di reparto o assimilabile – Dirigente Medico con compiti Igienico-Organizzativi: normali mansioni assistenziali e di qualifica – possibile effettuazione di prelievi ematici, di esami ed interventi invasivi – visite mediche – attività con pazienti psichiatrici – attività di analisi e diagnosi anche con utilizzo di attrezzature radiologiche e di laboratorio – utilizzo di apparecchiature elettromedicali (EM) – utilizzo videoterminale (VDT) – attività relazionali e colloqui con pazienti e visitatori – possibile esecuzione di terapie – possibili turni di guardia in Pronto Soccorso (P.S.) – per i medici non appartenenti al servizio di Medicina Nucleare l’attività può comportare l’assistenza a pazienti portatori di radiofarmaci – l’attivitàpuò comportare l’effettuazione di turni notturni.

Medico di sala operatoria: normali mansioni assistenziali e di qualifica – attività chirurgica in sala operatoria con possibile impiego di attrezzature radiologiche – utilizzo di apparecchiature elettromedicali (EM) e di strumentario chirurgico – l’attività può comportare interventi su pazienti portatori di radiofarmaci – possibili turni di guardia in P.S. – attività relazionali e colloqui con pazienti e visitatori – l’attività può comportare l’effettuazione di turni notturni.

Medico anestesista rianimatore: normali mansioni assistenziali e di qualifica – pratiche anestesiologiche su pazienti in sala operatoria – pratiche mediche d’emergenza ed interventi su pazienti in situazioni critiche – prelievi e somministrazione di terapie – visite mediche – utilizzo di apparecchiature EM – utilizzo VDT – attività relazionali e colloqui con pazienti e visitatori – attività con esposizione a Radiazioni Ionizzanti (RI) classificata in categoria B – l’attività può comportare l’effettuazione di turni notturni.

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Medico radiologo: normali mansioni assistenziali e di qualifica – attività di analisi e diagnosi con utilizzo di attrezzature radiologiche – possibile effettuazione di esami radiologici con interventi invasivi – attività di diagnosi e refertazione degli esami radiografici e di risonanza magnetica – utilizzo di apparecchiature elettromedicali (EM) – utilizzo videoterminale (VDT) – attività relazionali e colloqui con pazienti e visitatori – possibili turni di guardia in P.S.

Medico di medicina nucleare: normali mansioni assistenziali e di qualifica - somministrazione di radiofarmaci - possibili effettuazioni di prelievi ematici e di terapie invasive endocavitarie - visite mediche attività di analisi e diagnosi anche con utilizzo di attrezzature di medicina nucleare e di laboratorio - utilizzo di apparecchiature elettromedicali ( EM )- utilizzo videoterminali - attività relazionali e colloqui con parenti e visitatori.

Medico di anatomia patologica: normali mansioni assistenziali e di qualifica – attività in sala autoptica con impiego di strumentario chirurgico – taglio e riduzione di parti anatomiche – attività in laboratorio su reperti istologici – manipolazione e dissezione di campioni o di parti anatomiche non fissate e/o fissate in formalina – analisi con utilizzo di microscopio – utilizzo VDT – l’attività può comportare autopsie su cadaveri portatori di radiofarmaci – attività relazionali e colloqui con parenti.

Medico di laboratorio o Biologo: manipolazione ed analisi di campioni biologici con utilizzo di apparecchiature da laboratorio (analizzatori automatici, centrifughe, microscopio, incubatori, ecc.) – utilizzo VDT – coltura e ricerca di agenti biologici classificati di gruppo 1, 2 e 3 con esclusione del gruppo 4 – l’attività può comportare la manipolazione di campioni biologici contenenti radionuclidi – l’attività può comportare l’effettuazione di turni notturni e di reperibilità.

Medico Psichiatra: normali mansioni assistenziali e di qualifica – attività con pazienti psichiatrici anche fuori sede – possibile effettuazione di prelievi – esecuzione di terapie – visite mediche – utilizzo di apparecchiature elettromedicali (EM) – utilizzo videoterminale (VDT) – attività relazionali e colloqui con pazienti e visitatori – l’attività può comportare l’effettuazione di turni notturni.

Psicologo: normali mansioni assistenziali e di qualifica – attività con utenti affetti da malattie nervose e mentali anche fuori sede – attività relazionali singole e di gruppo e colloqui con utenti di fasce sociali a rischio (es. utenti di dormitorio pubblico, SERT, centri di accoglienzaecc.) – utilizzo videoterminale (VDT).

Coordinatore: normali mansioni assistenziali di qualifica – organizzazione delle attività del personale – preposto ai sensi del D.Lgs. 81/2008 e s.m.i. - coordinamento e sorveglianza nelle attività di reparto compresa la stesura dei turni, la gestione delle diete e dei pasti dei pazienti e dei farmaci – gestione della documentazione relativa ai pazienti e alle terapie – accoglimento e accompagnamento pazienti – attività relazionali e colloqui con pazienti e visitatori – possibile esecuzione prelievi – possibile somministrazione terapie – utilizzo apparecchiature EM – rare movimentazioni di pazienti – utilizzo VDT – l’attività può comportare l’assistenza a pazienti portatori di radiofarmaci.

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Coordinatore UU.OO. Radiologia: normali mansioni assistenziali di qualifica – organizzazione delle attività del personale – preposto ai sensi del D.Lgs. 81/2008 e s.m.i. - coordinamento e sorveglianza nelle attività di reparto compresa la stesura dei turni, la gestione dei magazzini e dei farmaci per attività diagnostiche invasive – gestione della documentazione relativa ai pazienti – rare esecuzioni di esami radiografici – utilizzo apparecchiature EM – movimentazione di pazienti – utilizzo VDT – l’attività può comportare l’effettuazione di esami radiodiagnostici a pazienti portatori di radio farmaci.

Coordinatore Anatomia patologica: normali mansioni assistenziali di qualifica – organizzazione delle attività del personale – preposto ai sensi del D.Lgs. 81/2008 e s.m.i. - coordinamento e sorveglianza nelle attività di reparto compresa la stesura dei turni, la gestione dei magazzini – predisposizione preparati istologici (manipolazione e dissezione campioni non fissati, fissazione, inclusione, colorazione e copertura con vetrino, etc.) su campioni prelevati da pazienti – assistenza alle analisi – utilizzo di microscopio e di attrezzature di laboratorio – utilizzo VDT – l’attività può comportare la manipolazione di campioni biologici contenenti radionuclidi.

Infermiere Professionale: normali mansioni assistenziali di qualifica – assistenza ai chirurghi in sala operatoria – preparazione e somministrazione farmaci antiblastici – accompagnamento pazienti – esecuzione prelievi – effettuazioni di esami clinici con utilizzo di attrezzature e apparecchiature da laboratorio – somministrazione terapie – utilizzo apparecchiature EM – movimentazione di pazienti – utilizzo VDT – attività paralberghiera – l’attività può comportare l’assistenza a pazienti portatori di radiofarmaci – possibili mansioni di tipo amministrativo e attività di sportello – l’attività può comportare l’effettuazione di turni notturni.

Infermiere/Strumentista di sala operatoria: normali mansioni di qualifica, assistenza a chirurghi in sala operatoria – l’attività può comportare l’assistenza a pazienti portatori di radiofarmaci – l’attività può comportare l’effettuazione di turni notturni.

Dietista: normali mansioni di qualifica – organizza e coordina le attività specifiche relative all’alimentazione in generale e alla dietetica in particolare – soddisfa i bisogni nutrizionali del singolo paziente e/o gruppi di popolazione e pianifica l’organizzazione del servizio di dietetica - Svolge attività didattica-educativa e di informazione finalizzate alla diffusione di principi di alimentazione corretta.

Ortottista - assistente in oftalmologia: normali mansioni di qualifica – tratta i disturbi motori e sensoriali della visione ed effettua le tecniche di semiologia strumentale-oftalmologica.

Infermiere Generico: normali mansioni assistenziali di qualifica – accompagnamento pazienti – esecuzione prelievi – somministrazione terapie – utilizzo apparecchiature EM – movimentazione di pazienti – utilizzo VDT – attività paralberghiera – possibili mansioni di tipo amministrativo e attività di sportello – l’attività può comportare l’assistenza a pazienti portatori di radiofarmaci – l’attività può comportare l’effettuazione di turni notturni.

O.S.S.: normali mansioni assistenziali di qualifica – accompagnamento pazienti – somministrazione terapie – utilizzo apparecchiature EM – movimentazione di pazienti –

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utilizzo VDT – attività paralberghiera – possibili mansioni di tipo amministrativo e attività di sportello – l’attività può comportare l’assistenza a pazienti portatori di radiofarmaci – l’attività può comportare l’effettuazione di turni notturni – trasporto farmaci.

Ausiliario Specializzato: normali mansioni di qualifica – accompagnamento pazienti – pulizia e disinfezione superfici, strumenti, presidi, etc. – attività di fattorinaggio e piccolo trasporto prelievi – invio e ritiro documentazione clinica – attività paralberghiera – l’attività può comportare l’assistenza a pazienti portatori di radiofarmaci – l’attività può comportare l’effettuazione di turni notturni.

Tecnico sanitario di radiologia medica: normali mansioni di qualifica – esecuzione di esami radiografici, TC e RM – attività in medicina nucleare – utilizzo VDT – l’attività può comportare l’effettuazione di esami radiodiagnostici a pazienti portatori di radiofarmaci – l’attività può comportare l’effettuazione di turni notturni in P.S.

Tecnico sanitario di laboratorio biomedico: (area chimico/clinica microbiologica e trasfusionale): normali mansioni di qualifica – manipolazione di campioni biologici, analisi con utilizzo di attrezzature e apparecchiature da laboratorio (analizzatori automatici, centrifughe, incubatori, ecc.), colorazione – ricerca di agenti biologici classificati di gruppo 1, 2 e 3 con esclusione del gruppo 4 – utilizzo VDT- l’attività può comportare la manipolazione di campioni biologici contenenti radionuclidi – l’attività può comportare l’effettuazione di turni notturni e di reperibilità.

Tecnico Laboratorio di anatomia patologica: normali mansioni di qualifica – predisposizione preparati istologici (manipolazione e dissezione campioni non fissati, fissazione, inclusione, colorazione e copertura con vetrino, etc.) su campioni prelevati da pazienti – assistenza alle analisi ed alle autopsie – utilizzo di microscopio e di attrezzature di laboratorio – utilizzo VDT – l’attività può comportare la manipolazione di campioni biologici contenenti radionuclidi.

Tecnico di riabilitazione motoria o fisioterapista: normali mansioni di qualifica – movimentazione di pazienti – attività di riabilitazione con pazienti allettati presso i reparti di degenza – attività di riabilitazione con pazienti con deficit motori in palestre – uso di apparecchiature EM per cure fisiche.

Tecnico di fisiopatologia respiratoria: normali mansioni di qualifica – attività di tipo prettamente ambulatoriale – effettuazioni di esami clinici con utilizzo di attrezzature e apparecchiature da laboratorio (emogasanalisi) – utilizzo apparecchiature EM (spirometria) – utilizzo VDT.

Tecnico di EEG: normali mansioni di qualifica – attività su pazienti allettati tramite utilizzo di apparecchiature EM (elettroencefalografo) – utilizzo VDT.

Logopedista: normali mansioni di qualifica – studio del comportamento e attività di terapia rieducativa con pazienti normalmente in età pediatrica e adolescenti portatori di handicap psicofisici.

Assistente sociale e religioso: normali mansioni di qualifica – attività relazionali e colloqui

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con utenti affetti da malattie nervose e mentali – colloqui con utenti di fasce sociali a rischio – utilizzo videoterminale (VDT).

Capo operai: normali mansioni di qualifica – organizzazione delle attività del personale – coordinamento e sorveglianza nelle attività di manutenzione – gestione dei magazzini – utilizzo di macchine e attrezzi da lavoro in officine (elettrica, idraulica, meccanica, falegnameria) – interventi su strutture ed impianti tecnologici vari.

Operai addetti alla manutenzione: normali mansioni di qualifica – utilizzo di macchine e attrezzi da lavoro in officine (elettrica, idraulica, meccanica, falegnameria) – interventi su strutture ed impianti tecnologici vari – fuochisti.

Operatore Tecnico (Serv. Generali): normali mansioni di qualifica – attività di fattorinaggio, di trasporto e immagazzinamento merci – portierato – guida di automezzi – cuochi e aiuto cuochi.

Personale Amministrativo: normali mansioni impiegatizie con utilizzo di VDT e macchine per ufficio – accettazione amministrativa pazienti – gestione archivi.

Tutor e Monitori: normali mansioni di qualifica – attività didattica in aula e di assistenza all’insegnamento.

Personale esterno: oltre al personale delle ditte in appalto, la cui presenza è regolamentata dall’art. 26 del D.Lgs. 81/2008 e s.m.i., presso l’azienda opera anche personale non strutturato per il quale, in relazione ai rischi presenti nelle specifiche attività svolte, si ritiene opportuno prevedere la partecipazione ai programmi di formazione e informazione istituzionali: Medici Tirocinanti, Studenti universitari, Psicologi Tirocinanti, Libero professionisti, Collaboratori coordinati e continuativi, Volontari.

2.6 Definizioni Scala delle probabilità: la scala delle probabilità fa riferimento all'esistenza di una correlazione più o meno diretta tra la carenza riscontrata e il danno che potrebbe derivarne. Dove è possibile, in quanto i dati sono disponibili si utilizzano dati statistici noti a riguardo, a livello di azienda o di comparto di attività o almeno a livello di pubblicazioni; dove i dati non sono disponibili assume importanza il giudizio soggettivo di chi è direttamente coinvolto nella realtà lavorativa, che viene preso in considerazione e opportunamente valutato dallo specialista della sicurezza, incaricato di effettuare la valutazione del rischio. Tale giudizio può essere misurato e quindi considerato attraverso il livello di sorpresa che l'evento provocherebbe, secondo una prassi proposta e utilizzata ormai da anni e qui riportata:

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Scala di gravità del danno: la scala di gravità del danno richiede, per una corretta applicazione, competenze di tipo sanitario e fa riferimento alla gravità della patologia prodotta, alla reversibilità totale o parziale della patologia e prende in considerazione l’infortunio e l’esposizione acuta e cronica. La presenza del medico competente ai sopralluoghi (prescritta dalle norme) e l’apporto di competenza professionale che lo stesso fornisce nella stesura del documento di valutazione consentono di applicare correttamente la scala di gravità:

Adottando una rappresentazione a matrice quale quella sotto riportata si evidenzia il fatto che i rischi vengono numericamente definiti con una scala crescente dal valore 1 al valore 16, con complessivi 9 livelli.

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Questa codificazione costituisce già il punto di partenza per la definizione delle priorità e per la Programma zione degli interventi di protezione e di prevenzione da adottare, su base strettamente tecnica.

2.7 Le figure coinvolte nel processo di valutazione In materia di prevenzione, di tutela della salute e sicurezza del lavoro, si possono definire due principali ambiti di responsabilità che derivano:

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dalla "competenza" professionale

dalla “possibilità” decisionale

Responsabile SPP (RSPP)

Addetto SPP (ASPP)

Medico competente (MC)

Medico autorizzato

Esperto qualificato (EQ)

Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza (RLS)

Datore di lavoro

Dirigente

Preposto

Il Datore di lavoro

E’ il soggetto titolare del rapporto di lavoro con il lavoratore o, comunque, il soggetto che, secondo il tipo e l'assetto dell'organizzazione nel cui ambito il lavoratore presta la propria attività, ha la responsabilità dell'organizzazione stessa o dell'unità produttiva in quanto esercita i poteri decisionali e di spesa.

Il Responsabile del servizio di prevenzione e protezione

Si tratta di figura per la quale è previsto un mandato di tipo fiduciario dal vertice dell'azienda, e quindi la caratteristica fondamentale del suo lavoro, è rappresentata dalla capacità di coadiuvare il Direttore Generale nello svolgimento dei compiti a lui affidati, sfruttando da un lato competenze tecnico professionali e dall’altra capacità organizzative gestionali.

La collocazione organizzativa che meglio risponde a queste esigenze è tipicamente quella di “staff” rispetto alla Direzione Generale.Con riferimento alla Valutazione dei Rischi, le azioni da attuare da parte del RSPP rappresentano come detto in premessa la necessità di progettare e governare tale processo per conto del Datore di Lavoro, richiedendo la collaborazione a vari livelli di diversi soggetti con responsabilità istituzionali differenti. Per realizzare quanto indicato, il Servizio di Prevenzione e Protezione ed in particolare il suo responsabile, potranno avvalersi oltre che di strumenti e di analisi tecniche, anche di una serie di strumenti relazionali che, previsti dal metodo operativo e opportunamente pianificati, sono rappresentati da sopralluoghi per la valutazione dei rischi, dalla costituzione di gruppi di lavoro su temi specifici, da incontri con esperti, dalla riunione periodica, dalle attività di informazione, di formazione e di comunicazione in genere.

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Gli addetti del servizio di prevenzione e protezione

Secondo l’art. 2 del D.Lgs. 81/2008 e s.m.i. sono figure in possesso delle capacità e dei requisiti professionali di cui all’art. 32 del medesimo decreto, facenti parte del Servizio di Prevenzione e Protezione.In generale con riferimento ai compiti propri, gli ASPP collaborano nelle attività istituzionali del servizio specificate all’art. 33 Titolo I del D.Lgs. 81/2008 e s.m.i., con un grado di autonomia correlato al livello di responsabilità a loro assegnato.

Sono responsabili della corretta e puntuale esecuzione delle attività e dei compiti a loro affidati dal RSPP.

Il Servizio di Prevenzione e Protezione

Secondo l’articolo 33 del D.Lgs. 81/2008 e s.m.i. il Servizio di Prevenzione e Protezione provvede:

all’individuazione dei fattori di rischio, alla valutazione dei rischi e all’individuazione delle misure per la sicurezza e la salubrità degli ambienti di lavoro, nel rispetto della normativa vigente sulla base della specifica conoscenza dell’organizzazione aziendale;

ad elaborare, per quanto di competenza, le misure preventive e protettive di cui all’articolo 28, comma 2, e i sistemi di controllo di tali misure;

ad elaborare le procedure di sicurezza per le varie attività aziendali; a proporre i programmi di informazione e formazione dei lavoratori; a partecipare alle consultazioni in materia di tutela della salute e sicurezza sul lavoro,

nonché alla riunione periodica di cui all’articolo 35; a fornire ai lavoratori le informazioni di cui all’articolo 36.

Il Medico competente

La nuova normativa contiene numerosi riferimenti dai quali traspare la volontà da parte del legislatore di vincolare maggiormente rispetto al passato tale soggetto all’attività di valutazione di rischi lavorativi collaborando con gli altri soggetti previsti dalla legge.Più in generale il carattere collaborativo richiesto al Medico competente non si esplica solo nell’ambito strettamente professionale della sorveglianza sanitaria, bensì nell’integrazione di tale figura nel contesto aziendale (ad es. collabora con il DdL e con il RSPP). Per il Medico competente sono previste partecipazioni dirette alla valutazione del rischio, secondo le specifiche competenze professionali in particolare sulle tematiche per le quali la sua specializzazione può risultare determinante al fine dell'attuazione delle misure per la tutela della salute e dell'integrità psicofisica dei lavoratori. La sorveglianza sanitaria comprende visita medica (preventiva, periodica, su richiesta del lavoratore, in occasione di cambio di mansione o alla cessazione del rapporto di lavoro, ai sensi dell’articolo 41). Nel caso di specie, al Medico competente è affidata la sorveglianza medica sui lavoratori esposti a radiazioni ionizzanti classificati in categoria B.

Dunque tra le altre indicazioni, è ora previsto espressamente che la visita medica su richiesta del lavoratore debba esitare in un giudizio di idoneità alla mansione specifica.

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Il decreto precisa con un’elencazione tassativa i tipi di giudizi che il medico competente, sulla base delle risultanze delle visite mediche, può esprimere:

idoneità idoneità parziale, temporanea o permanente, con prescrizioni o limitazioni inidoneità temporanea (vanno precisati i limiti temporali di validità) inidoneità permanente

Alla figura del medico competente è richiesta:

una piena collaborazione nella valutazione dei rischi; la gestione dei sopralluoghi nei reparti e nei servizi dell'azienda la partecipazione ai programmi di formazione “alla sicurezza” organizzati in

azienda l’informazione sia in forma diretta ai lavoratori che collettiva alle altre funzioni

della prevenzione aziendale, sul significato e sugli esiti dell’attività di sorveglianza sanitaria

la comunicazione per iscritto, ad esempio nella riunione periodica, ai RLS dei risultati anonimi collettivi degli accertamenti e fornisce indicazioni sul loro significato

la consulenza in merito alla casistica di pertinenza infettivologica in collaborazione con i singoli specialisti interni ed esterni

l’apporto di competenza professionale per prendere in considerazione gli aspetti di prevenzione legati all'evento infortunistico, alle esposizioni acute e croniche consentendo di applicare correttamente la scala di gravità con particolare riferimento:

• alla gravità della patologia producibile; • alla reversibilità totale o parziale della patologia; • alle esposizioni ad agenti con effetti a lungo termine; • alla corretta interpretazione degli esiti degli esami clinici; • alla definizione dei gruppi omogenei di lavoratori;

Medico autorizzato

Alla figura del Medico autorizzato è affidata la sorveglianza medica del personale esposto a radiazioni ionizzanti classificato di categoria A.A lui compete organizzare ed attuare l'insieme delle visite mediche, delle indagini specialistiche e di laboratorio, dei provvedimenti sanitari adottati al fine di garantire la protezione sanitaria dei lavoratori esposti.

L'Esperto Qualificato

Ai sensi dell’art. 61 del D.Lgs. 230/95 e successive modifiche ed integrazioni, la valutazione preventiva dei rischi di esposizione a radiazioni ionizzanti, è svolta per il datore di lavoro dall’esperto qualificato. Oltre a quanto previsto dalla legislazione in materia di radioprotezione ed in particolare dall'art. 79 del citato decreto, a questa figura è richiesta la partecipazione attiva nelle seguenti attività di valutazione delle misure della concentrazione

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di gas radon negli ambienti sotterranei e suggerimento degli eventuali provvedimenti da adottare. In particolare ha partecipato insieme al S.P.P. alla valutazione tecnica della gestione dei rifiuti radioattivi prodotti presso il servizio di Medicina Nucleare;

alla integrazione delle misure di prevenzione e lotta all'incendio, con i protocolli e le procedure per l'impiego in sicurezza di sorgenti radioattive in forma libera o sigillata presenti nel servizio di Medicina Nucleare.

I Rappresentanti dei Lavoratori per la Sicurezza (RLS)

Le norme prescrivono la consultazione preventiva dei rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza in ordine alla:

valutazione dei rischi;

programmazione temporale degli interventi.

La valutazione dei rischi e l’individuazione delle soluzioni di miglioramento delle condizioni di salute e sicurezza prevedono competenze specialistiche e pertanto per queste fasi la norma non richiede ai rappresentanti dei lavoratori interventi di tipo decisionale, ma un coinvolgimento diretto in particolare laddove i rappresentanti dei lavoratori abbiano competenze professionali specifiche. Questo loro supporto è prezioso e pertanto viene sollecitato e utilizzato opportunamente, pur senza configurare peraltro per queste figure assunzione di responsabilità, che rimangono in capo al datore di lavoro, ai dirigenti e ai preposti, nonché agli specialisti eventualmente incaricati di effettuare misure quantitative e/o individuare soluzioni tecniche dei problemi.Quindi, in pratica nelle attività, ai rappresentanti dei lavoratori è richiesta in primis la partecipazione ai sopralluoghi negli ambienti di lavoro svolti dal Medico competente e dal Servizio di Prevenzione, ed è previsto il loro coinvolgimento a livello consultivo e di confronto negli incontri di tipo tecnico, di approfondimento e di programmazione. Inoltre partecipano attivamente al Gruppo di Lavoro dello Stress Lavoro Correlato in qualità di componenti del gruppo di lavoro stesso.Responsabilmente in questo senso, non sono al momento previste restrizioni di orario per queste attività. Fosse ritenuto necessario, la direzione aziendale s’impegna all’eventuale definizione di accordi con le OO.SS., per una regolamentazione di un monte ore destinato alle attività dei rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza.

Dirigenti e i Preposti

Resta indiscutibile nel contesto dell'Azienda Ospedaliera, il ruolo direttivo e organizzativo riferito ai poteri di attuazione e di gestione dei processi di erogazione delle prestazioni che è normalmente affidato ai dirigenti medici.

A loro non è richiesta un’assunzione di responsabilità rispetto alla valutazione del rischio, ma opportunamente il processo di "conoscenza" citato inizialmente, si deve fondare oltre che sulla condivisione delle informazioni, anche sul bagaglio di esperienze maturate nel proprio lavoro da tutti i soggetti che partecipano alla linea produttiva.

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Soprattutto quando non sono disponibili pubblicazioni, o non sono noti dati statistici e informazioni relative alle attività, assume importanza il giudizio soggettivo di chi è direttamente coinvolto nella realtà lavorativa, che viene preso in considerazione dallo specialista per la valutazione del rischio.Questa sostanziale sovrapposizione, tra compiti direttivi e organizzativi già affidati a queste figure, e compiti relativi all’operare in sicurezza, offre il vantaggio di semplificare per ogni lavoratore, l’individuazione delle figure di riferimento.

Pertanto a queste figure sono affidati i compiti di attuare le azioni correttive e preventive indicate nel documento di valutazione dei rischi.

Conseguentemente, all’interno delle disponibilità finanziarie, il dirigente/funzionario ha l’obbligo integrale di assicurare che il lavoro, nel settore di sua competenza, avvenga in sicurezza e ove non vi siano mezzi finanziari disponibili per gli eventi necessari alla sicurezza, ha comunque l’obbligo di attivarsi (nel limite delle sue possibilità e competenze) per segnalare le necessità agli organi di direzione politico-amministrativa, adottando nel frattempo tutte le misure prudenziali provvisorie, utili e necessarie.

ORGANIGRAMMA DELLE FUNZIONI IN MATERIA DI TUTELA DELLA SALUTE E SICUREZZA NEI LUOGHI DI

LAVORO

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Potenziali rischi presenti in Azienda

3 Le tipologie di rischio per la sicurezza

3.1 Allagamento

Il PEI (Piano di Emergenza Interno) prende in considerazione tutte le emergenze possibili e verosimili. Va subito detto che in tale ottica non è molto verosimile considerare l’eventualità di un’emergenza alluvione, in quanto l’alluvione si verifica quando una zona normalmente asciutta viene allagata dalle acque che traboccano dagli argini o dalle rive di un fiume o di un torrente in piena, a seguito di piogge prolungate e di forte intensità. Non è questo il caso dei presidi aziendali, che sono ubicati in una zona molto più alta rispetto alla quota del letto dei corsi d’acqua che scorrono prossimi alla città. Tuttavia è ragionevole prendere in considerazione la possibilità di un allagamento dovuto a piogge di eccezionale intensità e/o durata o per guasti rilevanti all’impianto idrico. In questo caso non si può parlare di vera e propria emergenza.

In breve è comunque bene specificare quanto segue: qualora l’allagamento dovesse verificarsi avvertire prontamente la portineria o il personale dipendente in loco al fine di diramare l’allarme.Il personale aziendale preposto allerterà le squadre di manutenzione opportune (idraulici, elettricisti, ed il personale della Ditta appaltatrice delle pulizie per il risanamento, ecc).

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3.2 Caduta dall’alto

Non si può escludere un potenziale rischio di caduta dall’alto in tutti i luoghi di lavoro. Occorre prestare particolare attenzione nei locali tecnici, sui tetti, nelle officine, durante le attività di controllo, manutenzione e/o pulizia di impianti, macchine, infissi, attrezzature ed arredi ed in particolare durante l’utilizzo di scale semplici o doppie.

Al fine di evitare o ridurre al minimo i rischi di caduta dall’alto, occorre seguire quanto di seguito indicato:

è vietato effettuare lavori, prelevare materiali da armadi o scaffali salendo su sedie, arredi, apparecchiature o comunque su strutture instabili o con pericolo di caduta; utilizzare scale doppie o sgabelli a gradini certificati sulla base della vigente normativa (norme UNI);

sulle scale si debbono effettuare operazioni o lavori occasionali e di breve durata; occorre utilizzare, come per le altre attività, le scarpe antinfortunistiche in dotazione.

nei luoghi elevati in cui si accede attraverso scale fisse occorre disporre idonei parapetti e nel caso di scale fisse verticali aventi inclinazione superiore ai 75°, di griglie di protezione; tutti i luoghi di lavoro che presentano pericoli di caduta dall’alto devono essere segregati con parapetti regolari;

l’accesso ai locali tecnici, è consentito solo alle persone autorizzate; le attività in detti locali devono svolgersi sotto la sorveglianza del personale tecnico aziendale;

predisporre in base alla normativa vigente ed alla tipologia del lavoro che si intende intraprendere adeguate misure di protezione sia collettive che individuali quali opere provvisionali, ponteggi, parapetti, imbracature, cinture di sicurezza, ecc.

Inoltre, oltre alle indicazioni previste dal D. Lgs. 81/08 ed altre vigenti normative:

Prima di salire sulle scale occorre verificare se le estremità inferiori dei montanti sono provviste di dispositivi antisdrucciolevoli, se le scale sono stabili, completamente integre e se hanno il dispositivo che impedisce l’apertura oltre il limite prestabilito di sicurezza; occorre inoltre assicurarsi che i tiranti o le catenelle siano in tensione.

Le scale doppie non devono essere usate come scale semplici. E vietato effettuare spostamenti anche minimi delle scale e degli sgabelli quando su di essi si

trovano delle persone. Nei lavori su impianti elettrici con rischio di contatti con parti attive in tensione o nelle immediate

vicinanze è vietato l’impiego di scale e sgabelli metallici. Se si devono usare degli utensili o attrezzi di lavoro occorre che gli stessi siano sistemati in appositi

contenitori. Sulle scale si debbono effettuare operazioni o lavori occasionali e di breve durata, altrimenti occorre

usare i ponteggi. L’area di lavoro deve essere segnalata ed impedito l’accesso agli estranei. Se si ravvisano deficienze strutturali o mancanza di dispositivi di sicurezza occorre avvertire il

responsabile del servizio e non usare la scala/sgabello. Nessun elemento (gradini, dispositivi di apertura, superfici antiscivolo, piedini...) deve essere

mancante o danneggiato. I gradini devono essere puliti e asciutti. Non collocare la scala o lo sgabello su una superficie inclinata o su oggetti che forniscano una base

per guadagnare in altezza ma esclusivamente su pavimentazioni regolari ed asciutte. Collocare la scala o lo sgabello solo in posizione frontale rispetto alla superficie di lavoro. Prima di salire verificare che la scala o lo sgabello siano correttamente e completamente aperti. Non superare il peso massimo di portata consentito. Avere sempre una presa sicure a cui sostenersi con una mano. Posizionarsi con entrambi i piedi sullo stesso gradino. Non sporgersi lateralmente. Stazionare sulla scala o sullo sgabello solo per brevi periodi intervallando l’attività con riposi a terra.

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Quando si usa una scala semplice occorre che vi sia un’altra persona che trattenga al piede tale scala, oppure che la scala sia adeguatamente vincolata.

Prima di effettuare lavori in quota occorre che il personale effettui appositi corsi formativi ed addestrativi e vengano utilizzate apparecchiature e D.P.I. idonei all’attività da svolgere. Qualora sia necessario utilizzare il trabattello occorre, preventivamente e da persona competente, redigere e predisporre il piano di montaggio, uso e smontaggio (Pi.M.U.S.) e seguire le seguenti indicazioni:

rispettare le prescrizione fornite dal costruttore; verificare il buon stato degli elementi, degli incastri, dei collegamenti e di eventuali snodi; livellare la base del ponteggio per ottenere la perfetta verticabilità; montare il ponte mobile in tutte le sue parti; usare i ripiani in dotazione e non impalchi di fortuna; durante lo stazionamento bloccare le ruote; non effettuare spostamenti con persone sopra; la zona di lavoro deve essere protetta su tutti i lati da parapetti regolari; l’area di lavoro prossima al trabattello deve essere interdetta agli estranei con appositi ostacoli e con

cartelli indicanti il divieto di accesso ed il rischio di caduta di materiale dall’alto. Inoltre occorre installare segnaletica di sicurezza per gli addetti (obbligo di imbracatura di sicurezza, di casco, di scarpe di sicurezza, ecc.).

3.3 Caduta di gravi

Non si può escludere un potenziale rischio di caduta di gravi ed urti in tutti i luoghi di lavoro. Occorre prestare particolare attenzione nei locali tecnici, nei locali con spazi ridotti a causa di arredi o attrezzature, nelle officine, durante le attività di controllo e manutenzione di impianti, macchine ed attrezzature, agli incroci dei corridoi o nelle uscite da ascensori o locali.

Oltre alle indicazioni fornite nell’allegato b), al fine di evitare o ridurre al minimo il rischio di caduta di gravi, occorre seguire quanto di seguito indicato:

accatastare il materiale in modo che lo stesso non possa cadere o scivolare; utilizzare scarpe antinfortunistiche e, per i lavori dove vi è il concreto rischio di caduta di materiale

dall’alto, casco antinfortunistico; stoccare il materiale sui carrelli in modo tale che non possa cadere; occorre disporre i raccoglitori e la documentazione negli armadi o nelle scaffalature partendo dai

piani più bassi per ottenere una corretta distribuzione dei pesi ed evitare ribaltamenti; disporre i colli di maggior peso e frequente utilizzo sui ripiani intermedi delle scaffalature; se, sulle scale semplici o doppie, si devono effettuare attività con l’utilizzo di utensili o attrezzi di

lavoro, occorre che gli stessi siano sistemati in appositi contenitori e l’eventuale persona che trattiene la scala al piede deve indossare il casco di protezione.

Pertanto i datori di lavoro, i responsabili delle ditte, enti ed associazioni ed i lavoratori autonomi, i professionisti, i consulenti ed il personale che a qualsiasi titolo opera presso l’Azienda, oltre ad attenersi alle vigenti normative ed alle succitate disposizioni, devono informare preventivamente i dipendenti sui rischi generali e specifici e provvedere alla loro formazione ed addestramento.

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3.4 Elettrico

Il rischio di incidenti di natura elettrica è legato direttamente all’utilizzo di impianti e apparecchiature.Gli impianti elettrici nei locali ad uso medico devono garantire la sicurezza dei pazienti che necessitano di un contatto diretto con apparecchi elettromedicali. Per qualsiasi attività e funzione in un locale ad uso medico, devono essere prese in considerazione particolari prescrizioni per la sicurezza. Nella maggior parte dei casi, la sicurezza può essere raggiunta soprattutto mediante provvedimenti sull’impianto elettrico. La sezione 710 come variante 2 alla Parte 7 della norma Cei 64- 8 (Cei 64-8/7) “Impianti elettrici utilizzatori a tensione nominale non superiore a 1000 V in c.a. e a 1500 V in c.c. - Locali ad uso medico” tratta le prescrizioni particolari alle quali devono sottostare gli impianti elettrici nei locali ad uso medico.Per le apparecchiature biomediche il riferimento normativo è la nuova edizione della norma Generale IEC 60 601’'CEI 62.5''. A questa si affiancano una lunga serie di norme particolari per le diverse tipologie di apparecchiature biomediche. Inoltre, per una corretta valutazione del rischio elettrico, oltre alla piena compatibilità tra impianti ed apparecchiature installate, occorrerebbe verificare le modalità di impiego delle stesse, la qualità delle manutenzioni ed il livello di preparazione e di addestramento del personale utilizzatore. In altre parole, qui si vuole sottolineare l’importanza che riveste una gestione integrata e condivisa delle risorse in esame. La reale difficoltà di valutare questo rischio risiede nella mancanza di parametri prestabiliti che, superando il concetto ormai limitato di “rispetto delle norme”, concorrano a definire correttamente cosa si intende per gestione integrata e condivisa delle risorse umane e tecnologiche messe in campo per la prevenzione del rischio elettrico.

Di sicuro in azienda, non è previsto uno stabile coordinamento tra i settori che seguono:

gli impianti tecnologici; le apparecchiature biomedicali e non; la preparazione e la formazione degli utilizzatori.

Si avverte quindi un rischio di natura organizzativa e trasversale, dipendente dalla segnalata mancanza gestionale, rischio per il quale è francamente difficile determinare un livello secondoLa metodologia del paragrafo 2.6.

In linea generale, per ogni U.O. all’interno dei singoli DVR di reparto il rischio elettrico derivante dall'utilizzo di impianti ed apparecchiature viene valutato e definito con riferimento alla probabilità di accadimento tra 3 livelli BASSO, MEDIO e ALTO. Considerata la possibile severità degli effetti prodotti sul corpo umano derivante dal passaggio di cariche elettriche, si assume di default in questo caso il valore massimo dell’indice di gravità.

Il criterio adottato per la valutazione del rischio elettrico determinato dall’utilizzo di impianti e di apparecchiature nelle singole U.O. tiene conto:

delle informazioni ricevute dalle UUOO tramite le apposite check list;

della condizione di efficienza di impianti e apparecchiature;

di eventuali infortuni, incidenti e mancati incidenti di natura elettrica;

dell’effettuazione dei collaudi per le nuove acquisizioni;

dell’effettuazione di training di formazione agli operatori in caso di nuove acquisizioni;

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della disponibilità per gli operatori dei manuali di utilizzo delle apparecchiature;

Una “Valutazione approfondita del rischio elettrico con conseguenti comunicazioni periodiche degli esiti delle prove previste dalle predette normativa” e secondo il Titolo III del D.Lgs. 81/08 e s.m.i., Capo III “Impianti e apparecchiature elettriche, strutturale e tecnologico per i reparti/servizi di “area critica” e non. L’analisi dovrebbe essere effettuata ad un livello di dettaglio che consenta, per famiglie di impianti (cabine, quadri, apparecchiature, bordo macchina ecc.) e di condizioni (esercizio, manutenzione, ecc.) di identificare le situazioni di rischio e gli esposti. La parte importante della valutazione è quella relativa ai rischi presenti nell’utilizzo e nella manutenzione ordinaria di impianti a norma.

Per quanto riguarda gli impianti elettrici a servizio dei vecchi plessi è prevista la ristrutturazione ed adeguamento alle norme succitate, in quanto gli stessi risultano vetusti e molto datati.

3.4.1 Gestione degli impianti elettrici

Il controllo e la manutenzione degli impianti elettrici sono svolti dall'U.O.C Attività tecniche e Patrimonio, sia mediante l’effettuazione di verifiche periodiche conformi alle norme CEI, sia su segnalazioni di malfunzionamenti o richieste di riparazione provenienti dai diversi reparti e servizi.Si ritiene opportuno, se non addirittura necessario, prevedere un’intensificazione delle attività di programmazione degli interventi di verifica predittiva e periodica predisponendo un apposito Piano di Manutenzione formalizzato, che evidenzi nel pieno rispetto della norma CEI 64-8 sez. 710 le tipologie dei controlli e delle verifiche attuate e da attuare e la loro periodicità prevista.

3.4.2 Illuminazione di emergenza e segnaletica di sicurezza

L’illuminazione di emergenza relativa alle vie di fuga ed alle uscite di emergenza, nonché la cartellonistica sono presenti quasi ovunque nei presidi, entrambi tuttavia necessitano di idoneo completamento e adeguamento.In particolare, occorre completare l'installazione degli impianti per l'illuminazione di emergenza relativa alle vie di fuga ed alle uscite di emergenza, in tutti quei reparti che non dispongono di un impianto separato dall'illuminazione ordinaria. Tali impianti potranno essere realizzati anche con lampade autoalimentate, purché in grado di garantire il loro funzionamento in emergenza per almeno 2 ore.

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3.5 Elettromedicali -gestione delle apparecchiature-

Presso l’azienda è stato strutturato il Servizio di Ingegneria Clinica (SIC) che ha come principale competenza istituzionale la gestione ed il governo del parco delle apparecchiature elettromedicali, tecniche e scientifiche.Con riferimento agli aspetti della sicurezza e del controllo del rischio elettrico tale gestione prevede l’effettuazione di:

verifiche preventive e/o periodiche dei parametri di sicurezza elettrica (con personale interno o tramite ditta esterna) previste dalle norme vigenti per le apparecchiature elettromedicali;

interventi su segnalazione in caso di guasti o malfunzionamenti (con personale interno o tramite ditta esterna);

contratti di manutenzione e/o service;

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effettuazione di collaudi per nuove apparecchiature o a seguito di implementazioni; effettuazione di training di formazione agli operatori in caso di nuove acquisizioni (normalmente per

mezzo delle ditte fornitrici);

La documentazione cartacea e su supporto informatico è conservata presso il SIC, e riguarda le seguenti specifiche:

interventi eseguiti sulle apparecchiature elettromedicali a qualunque titolo bolle di lavoro e fatture rilasciate dalle ditte esiti delle verifiche strumentali scadenzario degli interventi

Al personale delle singole strutture presso le quali sono utilizzate le apparecchiature elettromedicali vengono affidati i compiti di:

segnalazione di guasti o malfunzionamenti al SIC; rispetto delle procedure istituite per l’autorizzazione alla prova/visione per gli apparecchi;

rispetto delle procedure di sicurezza emanate dal datore di lavoro; effettuazione delle verifiche di tipo preventivo: sono da includersi tutti gli interventi demandati al

personale utilizzatore finalizzati al controllo della corretta funzionalità dell'apparecchiatura elettromedicale secondo le specifiche indicate nel manuale d'uso del costruttore. Per questo tipo di verifiche, deve essere prevista la registrazione e la conservazione degli esiti anche presso il reparto.

Presso la SIC è stato attivato un sistema informatizzato per la gestione degli interventi manutentivi richiesti, o programmati con appositi contratti di manutenzione, o su chiamate in economia a seconda delle diverse opportunità.

Le apparecchiature ad alta tecnologia (TC, RM, Emodinamica, ecc.) e/o destinate al mantenimento delle funzioni vitali dei pazienti in uso presso le aree critiche (vedi respiratori polmonari in Rianimazione, Blocchi operatori, ecc.) sono assoggettate a contratti di manutenzione che prevedono, oltre agli interventi preventivi e correttivi anche l’effettuazione delle verifiche dei parametri di sicurezza elettrica e meccanica.

Anche per le apparecchiature elettromedicali e/o dispositivi medici diversi da quelli predetti sono previsti analoghe procedure.

Va quindi evidenziato che, per rispettare i dettami delle norme vigenti, e per una corretta gestione delle problematiche relative al rischio derivante dall’uso di apparecchiature elettromedicali e/o dispositivi medici, l’A.O. destina una quota economica agli interventi di natura preventiva e di controllo periodico.

3.5.1 Elettrocuzione

Esiste un potenziale rischio derivante da contatto accidentale con attrezzature, apparecchiature o cavi elettrici che accidentalmente potrebbero essere in tensione. Il rischio può aumentare nei locali tecnici, in particolare nelle cabine elettriche e nei locali macchine ascensori.

Oltre agli accorgimenti tecnici previsti si dispone di:

non accedere ai locali tecnici ed in particolare nelle cabine elettriche e nei locali macchine ascensori senza autorizzazione della struttura Tecnico. Qualora autorizzati, occorre la costante presenza di personale tecnico specializzato aziendale.

non intervenire mai su parti in tensione siano esse di macchine, attrezzature o impianti. Richiedere immediatamente l’intervento degli elettricisti dell’Azienda appena si presume un potenziale pericolo.

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non usare acqua o elementi liquidi su apparecchi o componenti elettrici fissi (a parete o a pavimento) o mobili.

effettuare periodicamente, per mezzo di personale competente e sulla base delle norme CEI, verifiche alle proprie apparecchiature ed attrezzature funzionanti ad elettricità, alle apparecchiature elettriche di protezione, all’impianto di terra.

qualora si verifichi la non integrità di materiale o macchine elettriche occorre non utilizzare tale materiale, avvisare immediatamente il proprio responsabile e gli elettricisti dell’Azienda nel caso che afferiscano ad essa. E’ vietato effettuare riparazioni su detto materiale ed apparecchiature;

avere cura che le attrezzature elettriche siano sempre utilizzate in maniera congrua e non si verifichino problematiche quali ad esempio schiacciamento di cavi, abrasione ecc., con conseguente rischio elettrocuzione o di innesco incendi.

I datori di lavoro, i responsabili delle ditte, enti ed associazioni ed i lavoratori autonomi, i professionisti, i consulenti ed il personale che a qualsiasi titolo opera presso l’Azienda, oltre ad attenersi alle vigenti normative ed alle succitate disposizioni, devono informare preventivamente i dipendenti sui rischi generali e specifici e provvedere alla loro formazione ed addestramento.

3.6 Esplosione

In merito alla valutazione dei rischi derivanti da possibili esplosioni negli ambienti e nei locali dell’A.O. dovuta a presenza di miscele esplosive si precisa che, sulla base di quanto indicato dall’art. 287 del D.Lgs. n. 81/2008 e s.m.i.., vengono escluse dagli obblighi di valutazione le aree destinate al ricovero ed alla cura dei pazienti, mentre l’obbligo rimane per le aree e per i locali della Centrale Termiche, Cucina, Laboratori e locali tecnici (ove presenti batterie di alimentazione degli UPS) locali tecnici in quanto sono presenti impianti per la distribuzione e l’utilizzo di gas metano. La valutazione sarà soggetta ad aggiornamento in caso di mutamenti dell’attuale situazione. Inoltre si rileva che in azienda non vengono utilizzate e stoccate sostanze chimiche o preparati classificati esplosivi con riferimento particolare alle seguenti Frasi di Rischio R:

R1 Esplosivo allo stato seccoR2 Rischio di esplosione per urto, sfregamento, fuoco o altra sorgente d’ignizioneR3 Elevato rischio di esplosione per urto, sfregamento, fuoco o altre sorgenti d’ignizione

R4 Forma composti metallici esplosivi molto sensibiliR5 Pericolo di esplosione per riscaldamentoR6 Esplosivo a contatto o senza contatto con l’ariaR9 Esplosivo in miscela con materie combustibiliR16 Pericolo di esplosione se mescolato con sostanze comburentiR18 Durante l’uso può formare con l’aria miscele esplosive/infiammabiliR19 Può formare perossidi esplosivi

Esiste,quindi, un potenziale rischio esplosione in particolari zone delle centrali Termiche (alimentate a metano), linee adduzione gas metano, nelle zone batterie al piombo con elementi aperti (batterie dei carrelli elevatori e delle macchine lavapavimenti), batterie con elementi del tipo regolati con valvole (VRLA) o aperto (batterie nelle cabine elettriche, batteria Inverter, batterie lampade scialitiche, locali batterie in genere), presso tutti i locali tecnici identificati nelle tabelle suindicate.

Oltre quanto previsto dalle vigenti normative si dispone:

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Sono vietate attività che possano comportare il rischio esplosione nei luoghi sopra evidenziati. E’ altresì vietato installare impianti, macchinari ed attrezzature che possono comportare tali rischi se non autorizzati dal servizio Tecnico o dal RSPP o dalla Struttura di riferimento.

Se autorizzati occorre adottare particolari misure tecniche ed organizzative con il seguente ordine di priorità:

1. prevenire la formazione di atmosfere esplosive (limitazione della concentrazione; diluizione per ventilazione; inertizzazione; evitare accumuli di polveri);

2. evitare l’accensione di atmosfere esplosive (superfici calde; fiamme e gas caldi; scintille di origine meccanica; materiale elettrico; elettricità statica; fulmini; onde elettromagnetiche; radiazioni ionizzanti; ultrasuoni; compressione adiabatica; radiazioni esotermiche, inclusa l’autoaccensione delle polveri);

3. attenuare gli effetti dell’esplosione per garantire la sicurezza e la salute delle persone (progettazione resistente all’esplosione; scarico dell’esplosione; soppressione dell’esplosione; rilevazione di scintille e di particelle incandescenti);

4. introdurre misure integrate contro la propagazione delle esplosioni (barriere estinguenti; valvole e cerniere ad azione rapida; valvole rotative; deviatori di esplosione).

5. Pertanto i datori di lavoro, i responsabili delle ditte, enti ed associazioni ed i lavoratori autonomi, i professionisti, i consulenti ed il personale che a qualsiasi titolo opera presso l’Azienda, oltre ad attenersi alle vigenti normative ed alle succitate disposizioni, devono informare preventivamente i dipendenti sui rischi generali e specifici e provvedere alla loro formazione ed addestramento.

In considerazione di quanto esposto nel documento stesso ed in particolare, accertata l’assenza di possibili fonti di innesco nel perimetro ospedaliero (ad esclusione delle batterie di alimentazione degli UPS) si valuta basso il rischio di esplosione.

La valutazione é soggetta ad aggiornamento in caso di mutamenti che potrebbero renderla superata.

3.7 Incendio

I vari settori dell’Azienda sono provvisti di presidi antincendio (estintori, idranti, ecc) indicati con idonea segnaletica e planimetrie. L’Azienda dispone di piani di emergenza ed evacuazione e personale dedicato per le emergenze (Squadra antincendio)

La maggior parte dei locali sono protetti da sistemi di rivelazione automatica d’incendio; occorre seguire le indicazioni del personale ospedaliero e le successive procedure. Le attività svolte non devono in alcun modo essere causa di incendio.

Si specifica che le attività svolte non devono in alcun modo interferire con l’eventuale intervento dei vigili del fuoco e della squadra di primo intervento aziendale operanti in caso di emergenza e/o incendio. In particolare si precisa quanto segue, estratto dai Piani di Emergenza Interni elaborati per i vari presidi.

In caso d’incendio occorre:-avvisare il centralino telefonico interno al numero;- avvisare immediatamente il personale dell’Az. Ospedaliera;

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- in caso di pericolo immediato richiedere l’intervento dei Vigili del Fuoco;- evacuare i locali avvisando tutti gli operatori presenti ed eventuali visitatori;- allontanarsi seguendo i cartelli delle uscite di sicurezza e delle vie di fuga e seguire le indicazioni fornite dal personale di questa Azienda all’uopo istruito;- non usare gli ascensori;- se opportuno e senza esporsi a rischi non controllabili, provvedere ad estinguere l’eventuale principio d’incendio con gli estintori messi a disposizione (è vietato usare gli idranti o altri sistemi estinguenti ad acqua se non nel caso di persone idoneamente istruite).

In caso d’incendio nel presidio “Uffici” occorre:

avvisare il centralino telefonico interno; avvisare immediatamente il personale dell’Az.; in caso di pericolo immediato richiedere l’intervento dei Vigili del Fuoco; evacuare i locali allertando tutte le persone presenti; allontanarsi seguendo i cartelli delle uscite di sicurezza e delle vie di fuga e seguire le indicazioni

fornite dal personale di questa Azienda all’uopo istruito; non usare gli ascensori; se opportuno e senza esporsi a rischi non controllabili, provvedere ad estinguere l’eventuale

principio d’incendio con gli estintori messi a disposizione.

In caso di incendio presso radiology:

avvisare il centralino telefonico interno; avvisare immediatamente il personale dell’Az. Ospedaliera; in caso di pericolo immediato richiedere l’intervento dei Vigili del Fuoco; evacuare i locali allertando tutte le persone presenti; allontanarsi seguendo i cartelli delle uscite di sicurezza e delle vie di fuga e seguire le indicazioni

fornite dal personale di questa Azienda all’uopo istruito; non usare gli ascensori; se opportuno e senza esporsi a rischi non controllabili, provvedere ad estinguere l’eventuale

principio d’incendio con gli estintori messi a disposizione (è vietato usare gli idranti o altri sistemi estinguenti ad acqua se non nel caso di persone idoneamente istruite).

REGOLAMENTO INTERNO SULLE MISURE DI SICUREZZADA OSSERVARE PER IL CONTENIMENTO DEL RISCHIO INCENDIO

Evitare l’accumulo di rifiuti, carta od altro materiale combustibile che può essere incendiato accidentalmente o deliberatamente.

Il quantitativo dei materiali combustibili deve essere limitato a quello strettamente necessario per la normale conduzione dell'attività e tenuto lontano dalle vie di esodo.

E vietato il deposito di sostanze infiammabili o facilmente combustibili in luoghi non idonei (depositi o archivio). Mantenere i luoghi di lavoro sempre puliti e in ordine.

Le porte tagliafuoco (REI) che non sono gestite dal sistema di rivelazione incendi (ovvero tenute aperte con elettromagneti), devono essere sempre tenute chiuse.

E vietato depositare i rifiuti, neanche in via temporanea, lungo le vie di esodo (corridoi, scale, disimpegni) o dove possano entrare in contatto con sorgenti di ignizione.

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I percorsi adibiti all’esodo in caso di emergenza e le uscite di sicurezza devono sempre essere facilmente agibili, privi di ingombri.

Non mantenere le apparecchiature elettriche sotto tensione quando non sono utilizzate (salvo che siano progettate per essere permanentemente in servizio).

Nel caso si riscontrino mal funzionamenti di apparecchiature elettriche, richiedere l’intervento di personale competente e qualificato (Elettricisti).

E preferibile non utilizzare apparecchi di riscaldamento individuali o portatili; nel caso si renda strettamente necessario è vietato il deposito di materiali combustibili sopra gli apparecchi di riscaldamento o il loro posizionamento vicino a materiali combustibili. Si rammentano inoltre le procedure trasmesse sull’uso di piastre elettriche e forni a microonde.

E vietato l’impiego di fiamme libere.

E vietato fumare in tutti i locali e aree aziendali. I fumatori possono usufruire esclusivamente delle aree esterne (cortili o marciapiedi) nei quali andranno sistemati portacenere –preferibili quelli del tipo “a sabbia”- regolarmente svuotati.

I lavoratori devono segnalare al Centralino ogni situazione di potenziale pericolo di cui vengano a conoscenza (si veda la procedura di allarme del Piano di Emergenza Interno).

Il presente regolamento deve essere rispettato e fatto rispettare rigorosamente da tutto il personale.

Ulteriori misure intese al contenimento del rischio incendio

valide per il personale addetto alla manutenzione (interno o appalto)

A titolo esemplificativo si elencano alcune delle problematiche da prendere in considerazione in relazione

alla presenza di lavori di manutenzione e di ristrutturazione:

accumulo di materiali combustibili; ostruzione delle vie di esodo; bloccaggio in apertura delle porte resistenti al fuoco; realizzazione di aperture su solai o murature resistenti al fuoco; rimozione o manomissione di segnaletica di sicurezza

All'inizio della giornata lavorativa occorre assicurarsi che l'esodo delle persone dal luogo di lavoro sia garantito.Alla fine della giornata lavorativa deve essere effettuato un controllo per assicurarsi che le misure antincendio siano state poste in essere e che le attrezzature di lavoro, sostanze infiammabili e combustibili, siano messe al sicuro e che non sussistano condizioni per l'innesco di un incendio. Particolare attenzione deve essere prestata dove si effettuano lavori a caldo (saldatura od uso di fiamme libere). Il luogo ove si effettuano tali lavori a caldo deve essere oggetto di preventivo sopralluogo per accertare che ogni materiale combustibile sia stato rimosso o protetto contro calore e scintille. Occorre mettere a disposizione estintori portatili ed informare gli addetti al lavoro sul sistema di allarme antincendio esistente. Ogni area dove è stato effettuato un lavoro a caldo deve essere ispezionata dopo l'ultimazione dei lavori medesimi per assicurarsi che non ci siano materiali accesi o braci.

L’attività delle ditte esterne deve essere autorizzata e controllata a cura della struttura aziendale referente, in particolare per le attività che possono comportare un rischio di incendio.

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Le sostanze infiammabili devono essere depositate in luogo sicuro e ventilato. I locali ove tali sostanze vengono utilizzate devono essere ventilati e tenuti liberi da sorgenti di ignizione. Il fumo e l'uso di fiamme libere deve essere vietato quando si impiegano tali prodotti.

Le bombole di gas, quando non sono utilizzate, non devono essere depositate all'interno del luogo di lavoro.Nei luoghi di lavoro dotati di impianti automatici di rivelazione incendi, occorre prendere idonee precauzioni per evitare falsi allarmi durante i lavori di manutenzione e ristrutturazione. Al termine dei lavori il sistema di rivelazione ed allarme deve essere provato.

Particolari precauzioni vanno adottate nei lavori di manutenzione e risistemazione su impianti elettrici e di adduzione del gas combustibile.

Nel caso gli interventi comportino la rimozione della segnaletica di sicurezza, la stessa dovrà essere ripristinata al termine della giornata lavorativa.

Il Servizio di Prevenzione ha elaborato diverse procedure e opuscoli consegnati anche al personale dipendente che verranno acclusi al DVR. Ad ogni buon fine risorse permettendo si procederà ad addestrare ulteriore personale per il rischio incendio.

Per quanto riguarda le emergenze diverse dall’incendio e dall’evacuazione il SPP sta procedendo ad elaborare apposito documento.

Inoltre si sta procedendo alla revisione del PEVAC alla luce delle modifiche organizzative e strutturali verificatesi con l’apertura del DEA.

Si rappresenta inoltre che la certificazione di prevenzione incendio è presente solo per l’edificio detto DEA

3.8 Inciampo, scivolamento, urto, caduta e compressioni

Non si può escludere un potenziale rischio di caduta, scivolamento, urto ed inciampo in tutti i luoghi di lavoro. Occorre prestare particolare attenzione nei locali tecnici, nelle officine, nelle sale operatorie (rischio di cavi sul pavimento, apparecchiature elettromedicali che rendono difficoltoso il transito e che hanno cavi di collegamento con il paziente) e nei luoghi più a rischio (ad esempio i bagni, i locali o le zone in cui è in corso il lavaggio o si è in attesa di asciugatura, ecc), nel percorrere le scale o le rampe, nei cortili interni e nelle aree comuni.

Al fine di evitare o ridurre al minimo i rischi, occorre seguire quanto di seguito indicato:

utilizzare costantemente le scarpe antinfortunistiche; mantenere i luoghi di lavoro puliti e ordinati e rimuovere i materiali non utilizzati; segnalare eventuali ostacoli non rimovibili lungo i percorsi; accatastare il materiale in modo che lo stesso non possa cadere o scivolare o recare intralcio alla

circolazione delle persone e dei mezzi; evitare di accatastare a terra il materiale; prestare particolare attenzione nei luoghi potenzialmente più a rischio come ad esempio i servizi

igienici, le scale, i cortili, le terrazze, i locali ad uso medico e le sale operatorie in cui vi sono apparecchiature mobili collegate a cavi o tubazioni volanti stese sui pavimenti...;

non installare prolunghe che attraversino le normali zone di transito;

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R =P xD 4 R =1 x4

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vigilare affinché le zone bagnate siano adeguatamente segnalate (ad esempio con trespoli riportanti l'avvertimento) o vi sia impedito l’accesso durante la fase di asciugatura;

segnalare al responsabile qualunque deficienza o difetto riscontrato nella struttura, nelle apparecchiature, nelle procedure, ecc.;

prestare particolare attenzione nei locali con spazi ridotti o disagevoli a causa di arredi o attrezzature, agli incroci dei corridoi o alle uscite da ascensori o locali;

nei percorsi e negli “incroci” o luoghi con visibilità ridotta, l’operatore deve porsi davanti al mezzo di trasporto, in modo tale da avere maggiore visibilità;

in particolare nell’uscire dagli ascensori occorre che per primo esca l’operatore (nel caso di “porte a spinta verso l’esterno”, aprendo molto lentamente le porte) e in un secondo momento, verificata l’assenza di transito di persone o altri mezzi di trasporto di persone o materiali, il mezzo di trasporto, che verrà posizionato a lato del corridoio per procedere alla chiusura della porta;

adottare gli accorgimenti di cui al precedente punto negli ingressi ed uscite da qualsiasi locale; nel caso di sosta, posizionare il mezzo di trasporto o il materiale in modo che non sia di intralcio o di

ostacolo per persone o altri mezzi di trasporto anche in eventuali situazioni di emergenza; i cavi lasciati liberi sul pavimento possono costituire, tra l’altro, rischio di inciampo pertanto occorre

farli passare nelle apposite canaline o provvedere ad ancorarli in modo idoneo; effettuare particolare attenzione per evitare urti soprattutto qualora si debba lavorare in condizioni,

locali ed ambienti scomodi (cortili, sottotetti...); manovrare le porte scorrevoli degli armadi utilizzando la maniglia e maneggiare scale doppie e

sgabelli con gambe pieghevoli con particolare attenzione, per evitare schiacciamenti delle dita; durante le operazioni di pulizia, effettuate da personale della ditta esterna, o per accidentale

versamento di liquidi il pavimento può risultare bagnato/umido, si deve dunque prestare particolare attenzione nei luoghi potenzialmente più a rischio come ad esempio i servizi igienici;

non transitare nelle zone in cui è in corso il lavaggio;

si ricorda che i mobili, gli arredi e la strumentazione devono essere disposti in modo da consentire agevoli spostamenti e minimizzare il rischio di urto e inciampo. E’ necessario richiudere le ante degli armadi, i cassetti delle scrivanie o dei classificatori, togliendo anche eventuali chiavi sporgenti, affinché non costituiscano una causa potenziale d’urto;

utilizzare carrelli o contenitori in plastica per il trasporto di materiali; qualora si trasporti materiale senza l’ausilio di detti mezzi, occorre che il materiale sia saldamente trattenuto ed occorre che una mano sia libera (non trasporti anch’essa del materiale) al fine di effettuare altre manovre (ad esempio apertura e/o chiusura delle porte, tenersi ad un mancorrente, ecc.) in sicurezza;

nei luoghi ristretti (cavedi) in cui è possibile urtare con il capo contro parti fisse utilizzare il casco antinfortunistico;in tutti i luoghi di normale transito (anche all’interno dei locali) dove vi è il rischio di urto, prestare particolare attenzione e segnalare il rischio.

sostituire periodicamente i gommini degli sgabelli per garantirne l’antiscivolo. segnalare i pericoli e segregare le zone di lavoro predisposte dal VS. personale in accordo con

l’Azienda.

Pertanto i datori di lavoro, i responsabili delle ditte, enti ed associazioni ed i lavoratori autonomi, i professionisti, i consulenti ed il personale che a qualsiasi titolo opera presso l’Azienda, oltre ad attenersi alle vigenti normative ed alle succitate disposizioni, devono informare preventivamente i dipendenti sui rischi generali e specifici e provvedere alla loro formazione ed addestramento.

Gli ambienti e le superfici di calpestio interne, sono sottoposti a regolare pulitura per assicurare condizioni igieniche adeguate. Le superfici di transito che dovessero risultare bagnate e/o a rischio scivolamento sia per i lavoratori, sia per gli utenti e per tutte le persone che a vario titolo frequentano le strutture dell' A.O. devono essere segnalate, attraverso specifica segnaletica.

Questa misura è espressamente richiesta dall’A.O. alle ditte che effettuano il servizio di pulizie nei presidi in regime di appalto. Si richiama quanto riportato a tale proposito nel “Verbale di cooperazione e coordinamento e sopralluogo congiunto” dei Rischi Interferenziali (DUVRI).

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I pavimenti degli ambienti di lavoro e dei luoghi destinati a passaggio non devono presentare buche o sporgenze pericolose e devono essere tali da rendere sicuro il movimento ed il transito dei lavoratori, degli utenti, delle persone e dei mezzi di trasporto. Inoltre non devono essere ingombrati da materiale che ostacolano la normale circolazione.

Qualunque automezzo dovrà accedere ed effettuare movimenti nei cortili, nelle aree di sosta ecc. delle sedi di lavoro a passo d’uomo in modo da non creare pericolo per le persone presenti o per gli altri automezzi. Qualora negli spostamenti con l’automezzo, l’operatore dovesse riscontrare problemi di visibilità dovrà richiedere e ricevere aiuto da un secondo operatore. Tale richiesta di aiuto, potrà essere avanzata anche al personale di vigilanza o agli operatori della portineria.

Trattori e transpallet elettrici, macchine operatrici dovranno essere dotati degli appositi dispositivi sonori e luminosi di segnalazione.

Se necessario l’area d’intervento dovrà comunque essere interdetta al transito di persone e altri mezzi e dovranno essere indicati i percorsi alternativi per i pedoni e per i mezzi.

3.9 Lavori in quota

In Azienda vi sono dei luoghi elevati che possono comportare il rischio di caduta dall’alto, ad esempio sui tetti, sulle scale portatili, sui tetti delle cabine ascensori, ecc, ovvero nei cantieri edili sui ponteggi, nell’utilizzo dei cestelli, dei trabattelli, degli apparecchi di sollevamento persone in genere e nelle attività di manutenzione e/o pulizia dove gli operatori possono essere esposti al rischio di caduta nel vuoto.

Nel caso di attività che comportano lavori in quota così come esplicitato dal D. Lgs. 81/08, il Vs. personale dovrà essere preventivamente formato ed addestrato sulla base delle indicazioni fornite dal citato Decreto Legislativo e dovrà rispettare rigorosamente le norme ivi contenute.

Si ricorda che i sistemi di anticaduta sono costituiti da: punto di ancoraggio, collegamento, imbracatura e eventuali connettori.

Qualora si intenda utilizzare ancoraggi aziendali, occorrerà valutarne preventivamente il rischio anche richiedendo informazioni alla struttura Tecnico.

Pertanto i datori di lavoro, i responsabili delle ditte, enti ed associazioni ed i lavoratori autonomi, i professionisti, i consulenti ed il personale che a qualsiasi titolo opera presso l’Azienda, oltre ad attenersi alle vigenti normative ed alle succitate disposizioni, devono informare preventivamente i dipendenti sui rischi generali e specifici e provvedere alla loro formazione ed addestramento.

Non applicabile

3.10 Taglio, abrasioni, ustioni e punture

Non si può escludere un potenziale rischio di taglio, abrasioni ed ustioni in tutti i luoghi di lavoro. Occorre prestare particolare attenzione nei locali tecnici, nelle sale operatorie, reparti chirurgici, magazzini, nelle officine, nella centrale termica e locali ad essa afferenti, cucine e mense, ecc.

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R =P xD

4 R = 2 x2

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Oltre le indicazioni fornite nell’allegato b) al fine di evitare o ridurre al minimo i rischi, occorre seguire quanto di seguito indicato:

al fine di evitare il rischio di abrasioni e taglio si devono indossare le scarpe antinfortunistiche, utilizzare guanti antitaglio e accatastare il materiale in modo che lo stesso non possa cadere o scivolare;

al fine di evitare il rischio ustioni si devono indossare appositi guanti resistenti al calore, indumenti con maniche lunghe e per il personale addetto alla manutenzione, nei luoghi in cui vi sia il pericolo di ustione, il casco di protezione.

alcuni strumenti, sia sanitari che tecnici, possono essere taglienti (per sé e per gli altri colleghi). Occorre quindi prestare la massima attenzione durante l’utilizzo ed usare i dispositivi di protezione individuale;

il trasporto di materiale che in caso di caduta può provocare tagli, ustioni o comunque danni alla persona deve avvenire con carrelli o in contenitori in plastica preferibilmente chiusi;

se non strettamente necessario, è vietato l’utilizzo di piastre elettriche. Se utilizzate, oltre all’autorizzazione da parte dell’Azienda, occorre prestare attenzione all’utilizzo, in quanto il contatto accidentale può provocare ustioni. Si raccomanda di non depositare sulle piastre, anche se spente, alcun materiale. Spegnere sempre le piastre dopo l’uso, evitando di abbandonare sulle stesse le stoviglie o gli accessori usati (es. caffettiera). Non riscaldare il cibo direttamente sulla piastra (ad esempio proteggendolo con della carta stagnola), ma utilizzare sempre appositi contenitori (pentole, pentolini in acciaio);

prestare inoltre particolare attenzione nell’utilizzo del forno a microonde al fine di non ustionarsi, ustionare altri o provocare incendi o esplosione di contenitori posti all’interno. A tal fine occorre seguire le indicazioni presenti nel manuale d’uso e nel capitolo “precauzioni di sicurezza” quali: prima dell’uso consultare il manuale, non inserire stoviglie metalliche o contenenti metallo o materiale infiammabile, non riscaldare contenitori ermetici o sottovuoto (l’aumento della pressione può causare l’esplosione), lasciare sempre un tempo di riposo di almeno 20 secondi dopo che il forno è stato spento e rimanere alla lunghezza di un braccio dal forno quando si apre la porta, usare sempre guanti da forno, prima di somministrare ricordarsi che l’alimento può essere ad alta temperatura, ecc.;

ricordare che la carta da stampa, il cartone, i faldoni possono in alcuni casi procurare leggere abrasioni: al fine di evitare tali infortuni occorre maneggiare tale materiale con attenzione ed evitare movimenti che possono interessare l’apparato visivo;

non lasciare le apparecchiature incustodite;

non rimuovere le protezioni;

non utilizzare le apparecchiature se non autorizzati;

segnalare immediatamente al coordinatore ed al responsabile eventuali deficienze delle protezioni o dei dispositivi di protezione individuali;

utilizzare obbligatoriamente i dispositivi di protezione individuali e collettivi, in relazione alle attività svolte;seguire fedelmente le indicazioni contenute nei libretti di uso e manutenzione delle singole apparecchiature, è posto divieto assoluto di lavorare con le macchine ed apparecchiature sprovviste di dispositivi di sicurezza o di ripari;

l’accesso ai locali caldaie o cabine elettriche e di ascensori, o locali tecnici, deve essere consentito solo alle persone autorizzate; le attività in detti locali devono svolgersi sotto la sorveglianza del personale aziendale.

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Vi è inoltre un potenziale rischio di ustione da freddo nell’utilizzo di gas compressi (N2, CO2, Elio, Argon, Ossigeno, ecc.) e nel contatto con materiale contenuto nei freezer. Occorrerà pertanto adottare specifiche cautele (DPI, procedure, ecc.) nell’effettuare attività comportanti l’utilizzo di tali gas e materiali.

Pertanto i datori di lavoro, i responsabili delle ditte, enti ed associazioni ed i lavoratori autonomi, i professionisti, i consulenti ed il personale che a qualsiasi titolo opera presso l’Azienda, oltre ad attenersi alle vigenti normative ed alle succitate disposizioni, devono informare preventivamente i dipendenti sui rischi generali e specifici e provvedere alla loro formazione ed addestramento.

R =P xD

6 R = 2 x3

3.11 Terremoto

E’ necessario premettere che nessuna procedura operativa può evitare le distruzioni e la perdita di vite umane indotta da un terremoto, ma i suggerimenti proposti in questa scheda possono ridurre i danni, anche in modo significativo.L’Azienda Ospedaliera di Cosenza ha inoltrato apposita richiesta al Dipartimento Regionale della Protezione Civile al fine di valutare la vulnerabilità sismica delle strutture ed impianti dell’A.O. di Cosenza con nota n° 2668 del 22/01/2013.

Che cosa fare durante un terremoto

In questo caso il pericolo principale è costituito dal crollo della struttura e dalla caduta all’interno di mobili e suppellettili. E’ quindi necessario individuare i punti più solidi della struttura stessa (in genere sono le parti portanti, gli architravi, i vani delle porte e gli angoli in genere) e portarsi nelle loro vicinanze. Nel caso non si riesca ad allontanarsi dall’edificio, può essere opportuno trovare riparo sotto una scrivania, oppure addossarsi ad un “muro maestro”, in un punto lontano da finestre che potrebbero rompersi o da suppellettili che possono cadere.

Norme di comportamento

1. Mantieni la calma.2. Non precipitarti fuori.3. Se risulta pericoloso abbandonare l’edificio, resta in ufficio e riparati sotto la scrivania, sotto

l’architrave o vicino ai muri portanti. 4. Allontanati da finestre, armadi e porte a vetri. 5. Se sei nei corridoi o nelle scale entra nel tuo ufficio o in quello più vicino. 6. Dopo il terremoto, o all’ordine di evacuazione, abbandona l’edificio senza usare l’ascensore e

seguendo le eventuali istruzioni ricongiungiti con gli altri nel punto di raccolta.

Cosa fare dopo un terremoto

Dopo un terremoto i principali pericoli derivano da possibili incendi e fughe di gas.

Norme di comportamento

1. spegnere, se possibile, i fuochi che si sono eventualmente accesi;

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2. staccare l’interruttore generale di piano; 3. dai piani alti dell’edificio scendere utilizzando le scale; non utilizzare l’ascensore in quanto potrebbe

bloccarsi improvvisamente o addirittura precipitare; 4. recarsi ai punti di raccolta.

Vedere, anche, PIANO DI EVACUAZIONE (PEVAC) Protocollo operativo (allegato 1)

La valutazione viene effettuata sulla scorta delle strutture aziendali insistenti in aree ad elevata sismicità e nonostante il rischio sismico non sia un rischio valutabile.

3.12 Impianti di distribuzione di gas medicali e tecnici

Presso i tre presidi ospedalieri sono installati impianti per la produzione, lo stoccaggio e la distribuzione centralizzata di:

Ossigeno (O2) Protossido d’azoto (N2O) Aria compressa ad uso medicale e tecnica Vuoto o aspirazione endocavitaria Impianto di evacuazione di gas anestetici

Inoltre vengono utilizzati alcuni gas tecnici, puri o in miscele conservati in bombole.La rete distribuzione dei gas è stata costruita in riferimento alle norme vigenti dell’epoca, mentre per i nuovi plessi tali impianti sono rispondenti a quelle attuali. Anche per questi impianti, come per i predetti impianti elettrici è prevista la ristrutturazione ed adeguamento alle norme succitate, in quanto gli stessi risultano vetusti e molto datati.

Il controllo e la manutenzione degli impianti gas medicali sono affidati in appalto a ditta specializzata sotto la supervisione dell' U.O.C. Attività Tecniche e Patrimonio . La documentazione relativa ai collaudi degli impianti è conservata presso la stessa U.O.

Le bombole di gas per il trasporto dei pazienti o per le emergenze sanitarie sono mantenute su appositi carrelli, o in appositi contenitori al momento (non sufficienti), e regolarmente fissate a parete mediante catenelle.In linea generale quindi, il rischio per la sicurezza degli operatori derivante dall'impiego di gas medicali e tecnici è classificabile di livello BASSO, fermo restando che per ogni U.O. i singoli DVR di reparto valutano il rischio in considerazione delle condizioni che si riscontrano durante isopralluoghi.Prima della messa in esercizio di ampliamenti o di nuovi impianti di distribuzione gas medicali e tecnici dovranno essere eseguiti i collaudi di legge e dovrà essere rilasciata apposita dichiarazione di conformità. In base alla tipologia ed entità delle opere potrebbe essere necessario presentare preventivamente al Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco, ai sensi dell’art. 15 del D.P.R. n. 577/82, un progetto contenente le specifiche dell’impianto di distribuzione, stoccaggio gas e dei sistemi di allarme.Per l’utilizzo di tali impianti e necessario acquisire il certificato di prevenzione incendi emesso a cura del comando Provinciale dei Vigili del Fuoco.

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R =P xD 12

R =3 x4

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3.12.1 Impianti di distribuzione di gas metano

Nei tre Stabilimenti Ospedalieri gli impianti di distribuzione del metano sono presenti nelle sole UU.OO. di seguito elencate:

1. Cucina e mensa aziendale; 2. Laboratori analisi cliniche; 3. Centrali termiche; 4. Portineria;

E’ necessario acquisire le dichiarazioni di conformità ed eventualmente certificato di prevenzione incendi. Nei luoghi chiusi dove sono presenti tali impianti è necessario che vi siano installati i presidi di sicurezza prescritti dalle norme che regolano dette opere, rilevatori di fughe di gas, elettrovalvole di sicurezza ecc.

3.12.2 Trasporto deposito e maneggio delle bombole o presenza di apparecchi a pressione

I recipienti per gas o liquidi realizzati in unico pezzo, di capacità compresa tra 5 e 50 litri sono comunemente denominati BOMBOLE.

La funzione del cappellotto è quella di proteggere la valvola di erogazione, che è il punto più debole della bombola, da rotture in caso di ribaltamenti o urti accidentali. E’ importante ricordare che le bombole hanno un’elevata pressione interna (in una bombola da 40 litri contenente un gas compresso a 200 atm, si genera una energia pari a 1000 kg posto ad un’altezza di 80 m) Un recipiente di gas deve essere messo in uso SOLO SE IL SUO CONTENUTO risulta chiaramente IDENTIFICABILE.

Il contenuto va identificato nei modi seguenti:

a) colorazione dell'ogiva, secondo il colore codificato dalla normativa di legge vedi tabella:

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Solo per i gas più comuni sono previsti colori specifici:

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Riportiamo infine il colore identificativo di altri gas:

b) nome commerciale del gas, scritte indelebili, etichette autoadesive, decalcomanie poste sul corpo del recipiente, oppure cartellini di identificazione attaccati alla valvola o al cappellotto di protezione (Figura 1)c) raccordo di uscita della valvola, in accordo alle normative di legge

d) tipi e caratteristiche dei recipienti.

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E' importante quindi che l'utilizzatore non cancelli o renda illeggibile scritte, non asporti etichette, decalcomanie, cartellini applicati sui recipienti dal fornitore per l'identificazione del gas contenuto.

DEPOSITO STOCCAGGIO

I recipienti contenenti gas devono essere stoccati in luoghi adatti: aree esterne quali balconi, terrazzi, o locali con aerazione permanente. Nel caso i balconi o terrazzi siano accessibili al pubblico, le bombole vanno protette in gabbie chiuse a chiave. In prossimità del luogo di stoccaggio deve essere collocato un cartello per il divieto di fumo.

Le bombole che non sono sistemate in gabbie o su appositi carrelli, devono essere ancorate al muro in modo da impedire la caduta accidentale (ad esempio con ganci e catenelle).

Le bombole non devono essere tenute vicino a sorgenti di calore o comunque in ambienti in cui la temperatura possa raggiungere o superare i 50°C. Possibilmente non devono essere esposte all'azione diretta dei raggi del sole.

Non devono essere esposte ad umidità eccessiva, né ad agenti chimici corrosivi.E vietato immagazzinare in uno stesso luogo recipienti contenenti gas tra loro incompatibili. Es.: i gas infiammabili (H2, acetilene, CH4, ecc.) vanno tenuti separati dai gas comburenti (O2, protossido, aria medicale, ecc.) e ancora, l’ammoniaca va separata da gas acidi (HCl, ecc.), ecc.

E necessario altresì evitare lo stoccaggio dei recipienti in luoghi ove si trovino materiali combustibili o sostanze infiammabili.Qualora un’eventuale perdita del gas dalla bombola possa determinare una deplezione di ossigeno nell’ambiente, è necessario installare nel locale sistemi di rilevazione della concentrazione di O2 (ossimetri) collegati a sistema di allarme.

Nei luoghi di deposito devono essere tenuti separati i recipienti pieni da quelli vuoti, utilizzando adatti cartelli per contraddistinguere i rispettivi depositi di appartenenza.

Le valvole dei recipienti devono essere sempre tenute chiuse, tranne quando il recipiente è in utilizzo. L'apertura della valvola dei recipienti deve avvenire gradualmente e lentamente, l’apertura troppo rapida può causare l’incendio del riduttore.

• I recipienti devono essere maneggiati con cautela evitando gli urti violenti, cadute o altre sollecitazioni meccaniche che possano comprometterne l'integrità e la resistenza.

• Non usare mai chiavi od altri attrezzi per aprire o chiudere valvole munite di volantino.• Per le valvole dure ad aprirsi o grippate per motivi di corrosione, o qualora la valvola o il raccordo appaiono danneggiati, contattare il fornitore per istruzioni ed evitare di utilizzare il gas.

• E assolutamente vietato usare olio, grasso od altri lubrificanti combustibili sulle valvole dei recipienti contenenti ossigeno e altri gas ossidanti.

Prima di restituire un recipiente vuoto, assicurarsi che la valvola sia ben chiusa, avvitare l'eventuale tappo cieco sul bocchello della valvola e rimettere il cappellotto di protezione.

• Lasciare sempre una leggera pressione positiva all'interno del recipiente.

• L'utilizzatore non deve cambiare, manomettere, tappare i dispositivi di sicurezza eventualmente presenti, né in caso di perdite di gas, eseguire riparazioni sui recipienti pieni e sulle valvole.

• La lubrificazione delle valvole non è necessaria.Pag. 49 di 85

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• Non vanno mai usate bombole con periodo di revisione scaduto.

• Accertarsi che i riduttori siano a norma e tarati per sopportare una pressione maggiore del 20% rispetto alla pressione massima della bombola (tale informazione è indicata sull’ogiva).

• durante la manipolazione di gas tossici dotarsi di adeguati DPI (maschera antigas a filtro, autoprotettore, ecc.).

• l’impiego di gas infiammabili o tossici (H2, CO) è consentito SOLO in laboratori dotati di sensori.La sostituzione delle bombole sulle apparecchiature deve essere svolta solo da personale qualificato della ditta concessionaria dell’appalto.

I PRINCIPALI RISCHI DURANTE L’UTILIZZO DEI GAS

Si possono verificare incendi, esplosioni, detonazioni.Si possono formare miscele infiammabili nell’ambiente.In caso di fuga di gas ci può essere l’avvelenamento dell’organismo.Possono determinarsi condizioni in grado di causare asfissia.Il contatto con gas compressi o liquefatti può causare congelamento.I recipienti non devono mai essere collocati dove potrebbero diventare parte di un circuito elettrico. Quando un recipiente viene usato in collegamento con una saldatrice elettrica, non deve essere messo a terra. Questa precauzione impedisce al recipiente di essere incendiato dall'arco elettrico.

RIDUTTORE DI PRESSIONE

Il riduttore di pressione è un dispositivo che viene collegato alla bombola oppure alle prese a parete di distribuzione del gas nei laboratori e serve per diminuire la pressione.

• Il riduttore di pressione deve essere trattato come uno strumento di precisione, proteggerlo dagli urti accidentali e dal contatto con la polvere, olio ed altre impurità.

• Non utilizzare il riduttore in caso di malfunzionamento.

Uso del riduttore in pressione

E’ necessario aprire molto lentamente la valvola della bombola rimanendo, per quanto possibile a debita distanza dal riduttore. Un’apertura rapida della valvola della bombola può provocare un brusco aumento della temperatura all’interno del riduttore con il conseguente danno alle parti interne e possibilità di innesco di incendio delle parti non metalliche.

Prima di erogare il gas verificare che non ci siano perdite in corrispondenza del raccordo di entrata, dai raccordi dei manometri e dalla valvola di sicurezza. Procedere quindi ruotando in senso orario il volantino e dare inizio all’erogazione.Al termine del lavoro chiudere la valvola della bombola e scaricare tutto il gas contenuto nel riduttore; non scaricare l’ossigeno e il protossido d’azoto in vicinanza di sorgenti di combustione o di materiali infiammabili.

INTERVENTO IN CASO D’INCENDIO

Bisogna tenere presente che l’O2 può essere molto pericoloso con rischio di incendio se, nel caso di una fuoriuscita, la concentrazione in aria è superiore al 25%.

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L’ossigeno, come il protossido, è un gas comburente (non un combustibile), quindi alimenta la combustione e può reagire in presenza di sostanze combustibili originando fiammate intense. L’arricchimento dell’atmosfera in Ossigeno, anche se di pochi punti percentuali, aumenta considerevolmente il rischio di incendi. Scintille che non sarebbero un pericolo in condizioni normali possono, in un’atmosfera ricca di Ossigeno, innescare la combustione anche in materiali difficilmente infiammabili in aria (ad es.: alluminio, acciaio e ottone).

L’accensione e la velocità di combustione dipendono dalla natura a dalla concentrazione delle sostanze coinvolte. La combustione può scatenarsi in modo violento e difficile da contenere.Molti incendi, in particolare in atmosfere sovra ossigenate, sono causati dalla semplice accensione di una sigaretta. E molto importante quindi che nelle aree dove esiste il pericolo che l’atmosfera si arricchisca di ossigeno sia SEMPRE fatto rispettare rigorosamente il divieto di fumo.

Durante la manipolazione di gas infiammabili bisogna tenere a portata di mano estintori appropriati alla natura del gas (in genere estintori a polvere o a CO2 sono adatti per incendi di classe B e C cioè incendi che coinvolgono liquidi e /o gas infiammabili).In caso di fughe di gas infiammato da bombole, si deve eliminare la perdita agendo sulle valvole. Spegnendo la fiamma di gas con estintore è necessario erogare il getto in modo che la sostanza estinguente segua la stessa direzione della fiamma. Non bisogna mai tagliare trasversalmente né colpire frontalmente la fiamma.

Ad estinzione avvenuta, nel caso permanga la fuga di gas, possono essere raggiunte concentrazioni pericolose in grado di causare un’esplosione.

Oltre le prescrizioni normative in materia, al fine di evitare o ridurre al minimo i rischi, si dispone, inoltre, quanto segue:

Le bombole devono essere maneggiate con particolare cura, per evitare cadute od urti che potrebbero essere causa di lesioni all’involucro ed alla valvola, e provocare incendi, esplosioni o violenta fuoriuscita di gas dal recipiente.

Dovendo spostare a mano una bombola, è consigliabile farla rotolare sul bordo della sua base d’appoggio, tenendola leggermente inclinata. E’ vietato spostare bombole mediante trascinamento o facendole rotolare sul pavimento.Prima di manipolare bombole di ossigeno in corrispondenza od in prossimità della valvola, è necessario controllare che le mani e gli eventuali stracci impiegati non siano sporchi di grasso, di olio o di altre sostanze infiammabili.

Ogni bombola deve essere prelevata, trasportata e riconsegnata munita del cappelletto metallico per la protezione della valvola.

L’eventuale trasporto delle bombole deve essere effettuato con cura, impiegando gli appositi carrelli a mano, con ruote gommate, atti ad assicurarne la stabilità e ad evitare urti e cadute durante il tragitto. La stabilità delle bombole deve essere garantita mediante l’impiego di culle, cunei, staffe, catene, funi ed altri mezzi idonei.E’ vietato agganciare ai mezzi di sollevamento recipienti contenenti gas compressi, liquefatti o disciolti. Si può derogare a tale norma solo in casi eccezionali, esplicitamente autorizzati dal proprio superiore e facendo uso delle attrezzature appositamente predisposte.

Le bombole, sia piene che vuote, devono essere tenute in piedi in depositi nelle zone prestabilite, in posizione verticale, ed assicurate a parti fisse mediante catenelle, funi o staffe al fine di evitarne il ribaltamento.I recipienti di gas combustibili e quelli di gas comburenti devono essere mantenuti separati fra loro. La stessa precauzione deve essere adottata per i contenitori vuoti e pieni. Inoltre, in questo ultimo caso, è necessario che la condizione di pieno e di vuoto sia evidenziata mediante appositi cartelle o scritte.

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Le bombole devono essere tenute lontane da qualsiasi sorgente di calore e protette contro le forti variazioni di temperatura. Pertanto esse non devono essere esposte ai raggi del sole né alle intemperie. La loro temperatura non deve mai superare i 50° C.

E’ vietato costituire depositi di bombole di gas combustibili nell’area dell’Azienda Ospedaliera se non autorizzati; se autorizzati è vietato il deposito in scantinati e in piccoli locali chiusi o comunque non sufficientemente aerati.

Nei luoghi di deposito delle bombole o nelle loro immediate vicinanze è severamente vietato fumare e fare uso di fiamme libere.

Qualora in una bombola di gas combustibile si rilevi una perdita di gas, anche lieve, che non può essere eliminata con la chiusura della valvola, è necessario trasportare subito il recipiente all’aperto. Occorre quindi evidenziare con cartelli o scritte od altri idonei mezzi la condizione di pericolo ed informare immediatamente l’ufficio Tecnico, il RSPP, la Struttura di riferimento, eventualmente per tramite del centralino.

Gli apparecchi a pressione possono comportare rischi di esplosione ed incendio, rischi derivanti dalla fuoriuscita di gas o vapori compressi, rischio di ustione. Si raccomanda quindi di utilizzare ed effettuare la manutenzione a tali apparecchiature con estrema cautela sulla base della vigente normativa e sulla base dei disposti previsti dai libretti d’uso e manutenzione. Tali attività devono essere eseguite solo da personale esperto, preventivamente informato sui rischi e sul corretto utilizzo, formato ed addestrato. Pertanto i datori di lavoro, i responsabili delle ditte, enti ed associazioni ed i lavoratori autonomi, i professionisti, i consulenti ed il personale che a qualsiasi titolo opera presso l’Azienda, oltre ad attenersi alle vigenti normative ed alle succitate disposizioni, devono informare preventivamente i dipendenti sui rischi generali e specifici e provvedere alla loro formazione ed addestramento.

R =P xD 4

R =1 x4

4. Le tipologie di rischio per la salute

4.1 Allergologico

L’Azienda ha provveduto alla sostituzione dei guanti non sterili in lattice con altri in nitrile. Tuttavia nelle sale operatorie, nelle sale interventistiche e per specifiche attività presso altre strutture, sono ancora utilizzati guanti in lattice.

Occorre quindi prestare la massima attenzione e non utilizzare materiali o oggetti contenenti lattice al fine di salvaguardare la salute delle persone presenti nei locali dove se ne fa uso.

Si ricorda che lo strumentario può contiene Nichel, elemento verso il quale possono essere sviluppate reazioni avverse.Alcuni farmaci contengono inoltre conservanti (Thiomersal, ecc.) che possono essere allergizzanti. Numerose sostanze chimiche presenti in Azienda presentano, inoltre, caratteristiche sensibilizzanti. Occorre pertanto richiedere ai reparti ove si opera le informazioni in merito, ovvero in caso di utilizzo di prodotti, leggere attentamente le schede tecniche e le schede di sicurezza, fornire adeguati DPI ai dipendenti, effettuare informazione e formazione, recarsi in pronto soccorso e segnalare al proprio medico competente eventuali reazioni avverse.

Pertanto i datori di lavoro, i responsabili delle ditte, enti ed associazioni ed i lavoratori autonomi, i professionisti, i consulenti ed il personale che a qualsiasi titolo opera presso l’Azienda, oltre ad attenersi alle

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vigenti normative ed alle succitate disposizioni, devono informare preventivamente i dipendenti sui rischi generali e specifici e provvedere alla loro formazione ed addestramento.

R =P xD 6 R =2 x3

4.2 Anestetici aeriformi

Nelle sale operatorie ed in alcuni ambulatori protetti viene fatto uso di anestetici aeriformi, essenzialmente alogenati quali sevorane e desflurane. Inoltre il rischio può essere presente nelle attività di manutenzione degli impianti e delle attrezzature elettromedicali che hanno contenuto anestetici aeriformi. Per gli operatori presenti nelle sale operatorie ed ambulatori, le fasi più a rischio sono le seguenti:

- perdite dalle maschere, qualora si proceda ad anestesia inalatoria prima dell’intubazione; - operazione di ricarica del vaporizzatore;- perdite dai circuiti ad alta e a bassa pressione nei casi di guasto degli stessi;- perdite nel sistema di evacuazione e/o nei circuiti paziente in caso di errato montaggio;

- emissioni di anestetico aeriforme in fase di estubazione del paziente;- gas espirati dal paziente nella fase immediatamente successiva all’estubazione.L’attività che espone all’azione degli anestetici aeriformi è molto differenziata all’interno dell’azienda e varia non solo con la tipologia di intervento chirurgico che deve essere effettuato, ma anche con le condizioni generali del paziente. Risulta estremamente difficoltoso standardizzare, per le singole specialità chirurgiche, la frequenza e la durata di esposizione, il quantitativo di anestetico richiesto dalle specifiche pratiche anestesiologiche, ecc.Tutte le sale operatorie, gli ambulatori protetti e le diagnostiche sono dotate di impianti che consentono il frequente e controllato ricambio d’aria.Qualora i nostri operatori svolgano attività durante l’utilizzo di tali anestetici, occorrerà richiedere l’autorizzazione di accesso al Responsabile delle strutture dove si andrà ad operare, richiedere informazioni sulle precauzioni da adottare e formare preventivamente il proprio personale.Pertanto i datori di lavoro, i responsabili delle ditte, enti ed associazioni ed i lavoratori autonomi, i professionisti, i consulenti ed il personale che a qualsiasi titolo opera presso l’Azienda, oltre ad attenersi alle vigenti normative ed alle succitate disposizioni, devono informare preventivamente i dipendenti sui rischi generali e specifici e provvedere alla loro formazione ed addestramento.Nel corso dell’anno 2013 si procederà, compatibilmente alle risorse economiche assegnate alla valutazione del rischio da anestetici aeriformi nei complessi operatori.

R =P xD 2 R =1 x2

4.3 Biologico

I rischi prevedibili sono rappresentati da contatti accidentali con materiale biologico, con attrezzature sanitarie e non sanitarie contaminate, e da eventuale contatto con pazienti. Non si possono escludere potenziali rischi di trasmissione di malattie da esposizione ad agenti patogeni (ad esempio tubercolosi, epatite C, B, HIV, ecc) qualora si operi in particolare nelle sale operatorie, nei reparti di Pneumologia, Malattie Infettive, DEA e nei Reparti e Servizi (ad esempio Microbiologia, Laboratorio Analisi, Anatomia Patologica, ecc.) in cui vengono adottate misure di isolamento peraltro segnalate da appositi cartelli, ovvero operazioni di manutenzioni filtri dell’impianto di condizionamento .

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Si raccomanda pertanto di adottare adeguate precauzioni (formazione ed informazione dei lavoratori, utilizzo di guanti, facciale filtrante FFP2-FFP3, materiale monouso, occhiali, ecc.) e di considerare le operazioni lavorative soggette a potenziale rischio biologico. Occorre richiedere l’autorizzazione al Responsabile della struttura dove si andrà ad operare, in particolare per accedere ad alcuni locali segnalati. Occorre, inoltre, richiedere informazioni sulle precauzioni da adottare e formare preventivamente il proprio personale.

Le misure di prevenzione consistono a titolo esemplificativo, nell’adozione delle precauzioni universali (corretto lavaggio delle mani, uso di dispositivi-barriera, dispositivi di protezione individuale -guanti, occhiali, maschere, scarpe chiuse per evitare accidentali imbrattamenti, ecc.-, adeguato smaltimento dei rifiuti, ecc.), nell’utilizzo di dispositivi di protezione individuali ed ambientale (DPA) quali ad esempio cappe o altri sistemi di aspirazione localizzata.

Si raccomanda, inoltre, di prestare particolare attenzione e di utilizzare idonei dispositivi individuali di protezione nello smaltimento rifiuti, nella manipolazione di strumenti, attrezzature, indumenti e biancheria e in tutte quelle manovre che possono comportare improbabili, ma pur sempre possibili in ambito sanitario, contatti accidentali con aghi, taglienti o altro materiale a rischio.

Si sottolinea in questo contesto l’importanza di una corretta formazione-informazione degli operatori esposti.Il rischio è potenzialmente presente in tutti i reparti ed aree sanitarie .Si ricorda che la manutenzione delle cappe e dei filtri è una attività a rischio specifico in quanto in essi si concentrano in modo significativo i contaminanti e pertanto occorrerà usare appositi dispositivi individuali di protezione e procedure per evitare infortuni, malattie e l’inquinamento dell’ambiente circostante.

Pertanto i datori di lavoro, i responsabili delle ditte, enti ed associazioni ed i lavoratori autonomi, i professionisti, i consulenti ed il personale che a qualsiasi titolo opera presso l’Azienda, oltre ad attenersi alle vigenti normative ed alle succitate disposizioni, devono informare preventivamente i dipendenti sui rischi generali e specifici e provvedere alla loro formazione ed addestramento.

Ad ogni buon fine il Servizio di Prevenzione e Protezione in collaborazione con il Medico Competente ha elaborato apposito documento (appendice 1) sul rischio biologico che è parte integrante del presente documento.

4.4 Campi elettromagnetici

Apparecchiatura per Magnetoterapia

Il D.Lgs. n. 81/08 e s.m.i. al Capo IV riporta le indicazioni per la protezione dei lavoratori dai rischi da esposizione a campi elettromagnetici, e nel caso della magnetoterapia le indicazioni per “campi magnetostatici” e “bassa frequenza”.

L’art. 206. (Campo di applicazione) recita come segue:“1. Il presente capo determina i requisiti minimi per la protezione dei lavoratori contro i rischi per la salute e la sicurezza derivanti dall'esposizione ai campi elettromagnetici (da 0 Hz a 300 GHz), come definiti dall'articolo 207, durante il lavoro. Le disposizioni riguardano la protezione dai rischi per la salute e la sicurezza dei lavoratori dovuti agli effetti nocivi a breve termine conosciuti nel corpo umano derivanti dalla circolazione di correnti indotte e dall'assorbimento di energia, e da correnti di contatto”. L’art. 207 riporta le seguenti definizioni :b) valori limite di esposizione: limiti all'esposizione a campi elettromagnetici che sono basati direttamente sugli effetti sulla salute accertati e su considerazioni biologiche. Il rispetto di questi limiti garantisce che i lavoratori esposti ai campi elettromagnetici sono protetti contro tutti gli effetti nocivi a breve termine per la salute conosciuti;c) valori di azione: l'entità dei parametri direttamente misurabili, espressi in termini di intensità di campo elettrico (E), intensità di campo magnetico (H), induzione magnetica (B), corrente indotta attraverso gli arti

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(IL) e densità di potenza (S), che determina l'obbligo di adottare una o più delle misure specificate nel presente capo.

Il rispetto di questi valori assicura il rispetto dei pertinenti valori limite di esposizione.I valori limite di esposizione nonché i valori di azione per i lavoratori e la popolazione, in funzione della frequenza, sono riportati nella relazione specifica in data 30/07/08 effettuata dal Fisico Consulente.

Individuazione dei soggetti espostiCon riferimento alle attività in cui sono impiegate le apparecchiature per terapia fisica e alle caratteristiche di emissione delle sorgenti, i possibili soggetti esposti risultano:-gli utenti sottoposti a trattamento-gli individui della popolazione che stazionano negli stessi reparti per prenotazione esami e/o per accompagnamento utenti-i lavoratori dei reparti dove sono impiegate le apparecchiature

Valutazione del Rischio

La valutazione del rischio è stata effettuata mediante misure ambientali, utilizzando Gaussometro in dotazione all’Esperto Qualificato.

Presso l’Ambulatorio di Fisioterapia sono presenti le seguenti apparecchiature:

Apparecchiatura Luogo di detenzione Utilizzatori Apparecchio per Terapia a Microonde Reparto FKT Personale FKT Laser terapeutico Reparto FKT Personale FKT Apparecchio per Magnetoterapia Reparto FKT Personale FKT Apparecchio per Magnetoterapia Reparto FKT Personale FKT Apparecchio per elettroterapia Reparto FKT Personale FKT Termoregolazione corporea Reparto FKT Personale FKT Laser terapeutico Reparto FKT Personale FKT Apparecchio per elettroterapia Reparto FKT Personale FKT Apparecchio per elettroterapia Reparto FKT Personale FKT Apparecchio per pressoterapia Reparto FKT Personale FKT Apparecchio per ultrasuono terapia Reparto FKT Personale FKT Elettroneurostimolatore Reparto FKT Personale FKT Apparecchio per pressoterapia Reparto FKT Personale FKT Apparecchio per elettroterapia Reparto FKT Personale FKT

Tali misure indicano che, all’esterno del box di trattamento, i campi magnetici presenti non si discostano dal valore del campo magnetico terrestre (0,05 mT), pertanto non vi sono rischi per gli utenti e la popolazione in attesa o accompagnatori. Infatti le misurazioni eseguite nella U.O. di Fisiokinesiterapia hanno riscontrato i valori di 0,04 mT su entrambe le apparecchiature utilizzate.

Precauzioni da adottare per gli utentiE’ necessario che il medico prescrivente il trattamento ed il terapista che la effettua si assicuri che non esistano controindicazioni alla terapia, in particolare che il paziente non sia portatore di dispositivi medici attivi impiantati come pacemaker, defibrillatori o altri dispositivi elettronici di supporto a funzioni vitali. Inoltre il trattamento delle utenti, in presunto o accertato stato di gravidanza, deve essere valutato dal medico ed in via precauzionale evitato anche se non esistono dati che indichino un effetto dei campi magnetici sul feto.

Precauzioni da adottare per la popolazioneIl campo magnetico ambientale misurato all’esterno del box di trattamento presenta valori confrontabili a quelli del fondo, pertanto non sono necessarie particolari precauzioni nei luoghi d’attesa e di accettazione.

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Precauzioni da adottare per i lavoratoriI valori del campo magnetico, misurato al variare della frequenza di emissione, rientrano entro i limiti dei valori di azione a distanze superiori a 10 cm dai solenoidi, pertanto è garantito il non superamento dei valori limite prescritti dalla Legge per i lavoratori.

A scopo precauzionale è vietato l’accesso ai locali di trattamento alle lavoratrici in stato di gravidanza. Sistemi di segnalazione e di sicurezzaSulla porta di accesso al box sono affissi:

il cartello di “Campo magnetico”il cartello di “ Divieto di accesso ai portatori di “pace maker”.

R =P xD 3 R =1 x3

4.5 Cancerogeno – mutageno

In alcuni servizi di questa Azienda, vengono usate sostanze e preparati chimici classificati come cancerogeni e/o mutageni. I rischi prevedibili possono derivare da contatto o inalazione accidentale.E’ di norma vietato al nostro personale, quando possibile, il contatto con tali agenti.

Ove è possibile sostituire le sostanze chimiche con altri preparati si procederà alla relativa sostituzione. Occorre richiedere l’autorizzazione di accesso al Responsabile delle strutture dove si andrà ad operare, richiedere informazioni sulle precauzioni da adottare e formare preventivamente il proprio personale. Qualora il nostro personale utilizzi o possa venire a contatto con sostanze cancerogene e/o mutagene si rammenta che dovrà essere formato ed informato circa i rischi derivanti da tale uso (rischi rilevabili dalle schede di sicurezza) e dotato di idonei dispositivi di protezione individuale o quant’altro previsto dalle vigenti normative.

Per quanto attiene il rischio “presenza di materiale contenente amianto”, l’Azienda ha provveduto ad attuare un piano di bonifiche. Tuttavia, ed in ogni caso, qualora si debbano effettuare lavori su strutture, impianti, attrezzature e vi sia il dubbio che siano presenti materiali contenenti amianto, occorre richiedere informazioni al Servizio Tecnico e non procedere alle operazioni previste.

Si ricorda che la manutenzione delle cappe e dei filtri è una attività a rischio specifico in quanto in essi si concentrano in modo significativo i contaminanti e pertanto occorrerà usare appositi dispositivi individuali di protezione e procedure per evitare infortuni, malattie e l’inquinamento dell’ambiente circostante. Tali operazioni comunque sono affidate a ditte manutentive autorizzate.

Pertanto i datori di lavoro, i responsabili delle ditte, enti ed associazioni ed i lavoratori autonomi, i professionisti, i consulenti ed il personale che a qualsiasi titolo opera presso l’Azienda, oltre ad attenersi alle vigenti normative ed alle succitate disposizioni, devono informare preventivamente i dipendenti sui rischi generali e specifici e provvedere alla loro formazione ed addestramento.

4.6 Chemioterapici antiblastici –utilizzo- Pag. 56 di 85

R =P xD 4 R =1 x4

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In Azienda vengono preparati e somministrati farmaci antiblastici (molti dei quali sono sospetti cancerogeni o possono dare mutazioni genetiche ereditarie e non) ed assistiti pazienti che effettuano trattamento chemioterapico.L’esposizione ai principi attivi di tali farmaci si possono verificare durante le fasi di preparazione (UFA), somministrazione, assistenza pazienti in trattamento, pulizia dei locali (in particolare, dei servizi igienici di quei reparti in cui vengono assistiti pazienti in trattamento o nei locali di preparazione e somministrazione), ritiro di rifiuti speciali, taglienti ed aghi, ritiro e successivo lavaggio della biancheria contaminata (da materiali biologici provenienti da pazienti in trattamento, da sversamento sulla biancheria di farmaci antiblastici o da qualunque altro possibile evento).

Un rischio minimo esiste, inoltre, nella fase di trasporto dei farmaci antiblastici dall’ UFA, in cui vengono preparati, ai reparti di destinazione, in cui verranno poi utilizzati.Oltre alla UFA, le altre strutture in cui il rischio di esposizione a farmaci antiblastici è particolarmente presente sono le strutture di Oncologia (Reparto e Day Hospital), la struttura di Ematologia (reparto e Day Hospital), Urologia, Sala Operatoria di Oculistica e, in misura minore, le altre strutture.

Prima di accedere alle varie strutture occorre prendere contatti con il Responsabile per chiarimenti ed indicazioni in merito.

La fase di preparazione, presso la struttura UFA, avviene in appositi locali realizzati secondo la normativa vigente (dotati di cappe, impianti di aerazione ed aspirazione, con pavimenti e pareti facilmente lavabili, ecc.).Si rammenta, inoltre, che allo stato attuale, la protezione dei lavoratori esposti a farmaci chemioterapici antiblastici in ambito sanitario è regolamentata dalle linee guida prodotte dalla conferenza stato-regioni nella seduta del 5 agosto 1999 e pubblicata in GU n° 236 del 7/10/99, recepite da ISPESL e AIMPLS che, congiuntamente, hanno pubblicato un documento contenente le indicazioni per l’applicazione delle citate linee guida.

Nello svolgimento dell’attività lavorativa occorrerà, pertanto, seguire puntualmente le indicazioni contenute nei documenti citati.Si ricorda che la manutenzione delle cappe e dei filtri è una attività a rischio specifico in quanto in essi si concentrano in modo significativo i contaminanti e pertanto occorrerà usare appositi dispositivi individuali di protezione e procedure per evitare infortuni, malattie e l’inquinamento dell’ambiente circostante. Tali operazioni comunque sono affidate a ditte manutentive autorizzate.

Pertanto i datori di lavoro, i responsabili delle ditte, enti ed associazioni ed i lavoratori autonomi, i professionisti, i consulenti ed il personale che a qualsiasi titolo opera presso l’Azienda, oltre ad attenersi alle vigenti normative ed alle succitate disposizioni, devono informare preventivamente i dipendenti sui rischi generali e specifici e provvedere alla loro formazione ed addestramento.

Ad ogni buon fine sono state redatte apposite procedure relative al comportamento da adottare presso l’UFA, per il trasporto, e per l’addestramento del nuovo personale che verrà adibito alle metodiche di preparazione, somministrazione e smaltimento degli antiblastici (appendice 2 - in corso di rivalutazione).

4.7 Chimico

In alcuni servizi di questa Azienda (Laboratori di Analisi, Anatomia Patologica, Farmacia, Medicina Nucleare) vengono utilizzate sostanze e preparati chimici potenzialmente pericolosi (tossici, nocivi, infiammabili etc). Presso la Radioterapia è presente un locale dove si realizzano schermi in lega di piombo, bismuto e cadmio.

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R =P xD

4 R = 1 x4

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In alcune sale operatorie endoscopiche si utilizzano prodotti chimici per la disinfezione dello strumentario (acido peracetico, ecc.). Anche nelle attività svolte dal personale della manutenzione vengono usati specifici prodotti chimici quali siliconi, solventi, colle, ecc.I reparti e gli ambulatori di una struttura sanitaria utilizzano un gran numero di preparazioni per le operazioni di pulizia e disinfezione di locali e strumentazione o per applicazioni su pazienti (preparazioni galeniche, cloroderivati, ecc.).

I rischi prevedibili possono derivare da contatto accidentale e non con gli stessi. E’ di norma vietato al vostro personale il contatto con tali agenti.Appare chiaro che l'esposizione a queste sostanze risulta variabile da una struttura all'altra, ma che le operazioni che espongono all'azione di queste sostanze siano, in generale, frequenti.

Qualora il nostro personale utilizzi sostanze chimiche (ad esempio disinfettanti, detergenti, ecc.) si rammenta, tra l’altro, che dovrà essere formato ed informato circa i rischi derivanti da tale uso e dotato di idonei dispositivi di protezione individuale o quant’altro previsto dalle vigenti normative.E' bene, quindi, seguire alcune norme che possono diminuire notevolmente i rischi connessi con la manipolazione di tali sostanze chimiche:

utilizzare i dispositivi di protezione ambientale (DPA) quali ad esempio cappe o altri sistemi di aspirazione localizzata;

utilizzo in condizioni di buona aerazione; utilizzo dei Dispositivi di Protezione Individuale (DPI): per le normali attività di detersione e

disinfezione devono essere utilizzati guanti idonei; nelle operazioni di costituzione di soluzioni disinfettanti a base di cloro partendo da soluzioni

concentrate o da pastiglie occorre fare uso di facciale filtrante e occhiali di protezione; non utilizzare sostanze contenute in contenitori non etichettati; non effettuare travasi inutili; mantenere aperti i contenitori di sostanze chimiche il minimo indispensabile all'attività lavorativa;

seguire le norme specifiche in presenza di sostanze infiammabili e comburenti (esse vanno sempre manipolate con estrema cautela, devono essere tenute lontano da fonti di calore e da fiamme libere);

lo stoccaggio di tali materiali, che deve essere rappresentato dalla scorta minima necessaria, deve garantire un'assoluta segregazione tra materiali combustibili e materiali comburenti, identificati dalla lettera O sull'etichetta del contenitore - è consigliabile l'utilizzo di appositi armadi per liquidi infiammabili su cui deve essere apposta idonea segnaletica);

lavarsi accuratamente le mani in seguito a qualunque operazione che esponga all'azione di sostanze chimiche;

in caso di sversamento accidentale (dopo aver indossato i DPI) limitare la zona contaminata con materiale assorbente (carta, stracci, cotone, ecc.), raccogliere con pala e scopa, smaltire nel contenitore per rifiuti speciali, lavare la zona con abbondante acqua, smaltire i DPI monouso utilizzati nel contenitore per rifiuti speciali;

in caso di contaminazione personale massiva lavarsi con abbondante acqua e recarsi al Pronto Soccorso (in caso di contaminazione anche lieve degli occhi è sempre consigliabile il parere di uno specialista).

Si ricorda che la manutenzione delle cappe e dei filtri è una attività a rischio specifico in quanto in essi si concentrano in modo significativo i contaminanti e pertanto occorrerà usare appositi dispositivi individuali di protezione e procedure per evitare infortuni, malattie e l’inquinamento dell’ambiente circostante.

Pertanto i datori di lavoro, i responsabili delle ditte, enti ed associazioni ed i lavoratori autonomi, i professionisti, i consulenti ed il personale che a qualsiasi titolo opera presso l’Azienda, oltre ad attenersi alle vigenti normative ed alle succitate disposizioni, devono informare preventivamente i dipendenti sui rischi generali e specifici e provvedere alla loro formazione ed addestramento.

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Ad ogni buon fine il Servizio di Prevenzione e Protezione in collaborazione con il Medico Competente e i Direttori delle UU.OO. Aziendali che utilizzano sostanze chimiche, hanno elaborato apposito documento (appendice 3) sul rischio chimico che è parte integrante del presente documento.

4.8 Illuminazione naturale ed artificiale dei luoghi di lavoro

Con riferimento alle attività lavorative svolte nei reparti e nei servizi dell’azienda occorre precisare che, in linea generale, NON sono presenti particolari condizioni di rischio per gli operatori causate da insufficienti o carenti condizioni di illuminamento.

Per l'illuminazione generale degli uffici ove è svolta attività continuativa con videoterminali, al fine di evitare affaticamenti visivi e disturbi collegati alla vista dei lavoratori classificati videoterminalisti, dovuti all'interazione dei fattori di illuminazione e l'uso di apparecchiature vdt, si segnala l'opportunità di provvedere alla sostituzione dei corpi illuminanti con apparecchi idonei, prevedendo un intervento che porti al rispetto delle prescrizioni minime contenute nell'all. XXXIV del D. Lgs. n. 81/08 e s.m.i. par. 2 b “Illuminazione”.

Si riporta di seguito quanto pubblicato in merito dall’ISPESL sul proprio sito internet per questo fattore di rischio. Queste indicazioni vengono prese come base di partenza dal SPP nelle valutazioni del rischio per gli ambienti di lavoro dell’azienda.

INTRODUZIONEI luoghi di lavoro devono essere adeguatamente illuminati. A tal fine è opportuno che siano dotati di:una quantità di luce adeguata per una corretta visibilità nell’ambiente di lavoro e, in particolare, per lo specifico compito visivo da svolgere;una distribuzione ed una collocazione adeguata delle fonti (naturali e/o artificiali) di illuminazione, atte ad evidenziare eventuali situazioni di pericolo (ostacoli, spigoli vari, ecc.) e ad evitare fenomeni di abbagliamento;una qualità dell’illuminazione che consenta di distinguere convenientemente i colori.La carenza di tali requisiti può produrre conseguenze sulla corretta regolazione dell’apparato visivo, con effetti su:a. per la nitidezza dell’immagine più l’oggetto da osservare è vicino e di ridotte dimensioni, maggiore è lo sforzo che viene richiesto all’apparato visivo per vedere nitidamente; più l’illuminazione dell’oggetto è debole, più la nitidezza è ridotta ed aumenta lo sforzo di accomodamento;b. per l’adattamento alla quantità della luce gli oggetti riflettono in modo diverso la luce a seconda del loro colore (chiaro o scuro) e della loro superficie (opaca o brillante); i cambiamenti rapidi di direzione dello sguardo e/o la presenza nel campo visivo di zone a luminosità molto differenziata, impongono all’occhio una complessa attività di regolazione: per questa ragione occorre evitare tanto la visione diretta delle sorgenti luminose di notevole intensità, quanto i loro riflessi fastidiosi (dovuti a schermi, cristalli, vernici brillanti, ecc.); i contrasti sono tuttavia utili: un oggetto sarà più o meno facilmente visibile a seconda del contrasto dello stesso al fondo.

EFFETTI SULLA SALUTELa necessità di effettuare molteplici regolazioni della vista a causa di sfavorevoli condizioni di illuminazione, in rapporto con le operazioni da compiere, può affaticare sensibilmente l’apparato visivo; detto fenomeno che si manifesta agli inizi con irritazione degli occhi, finisce per determinare veri e propri disturbi.Inoltre, la postura, eventualmente assunta per compensare insufficienti o inidonee condizioni di illuminazione del posto di lavoro, può provocare disturbi a carico dell’apparato muscoloscheletrico.

I PRINCIPI DELLA PREVENZIONEAl fine di prevenire i danni alla salute imputabili all’illuminazione, occorre adottare i correttivi che le norme

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R =P xD

3 R = 1 x3

R =P xD 1 R =1 x1

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di legge o di buona tecnica prescrivono in relazione alle possibili causali di rischio (tendaggi, corretto posizionamento della postazione di lavoro rispetto alle fonti di illuminazione, adeguamento dell’intensità,...).Quanto, infine, all’intensità ed alle caratteristiche della illuminazione, è opportuno che esse vengano adeguate in relazione alle esigenze connesse al tipo di lavorazione/attività espletata.Contro l’incidenza diretta o riflessa del flusso luminoso, possono essere adottate schermature, tendaggi, veneziane preferibilmente a lamelle orizzontali.Effetti positivi possono riscontrarsi, inoltre, prevedendo, ove possibile, il corretto posizionamento delle postazioni di lavoro rispetto alle fonti di illuminazione, di cui dovrà curarsi la costante manutenzione e pulizia, soprattutto per le superfici vetrate o illuminanti.

4.9 Microclima e impianti di ventilazione

Per microclima si intende l’insieme dei fattori sotto elencati che appunto regolano le condizioni climatiche di un ambiente chiuso o semi-chiuso come ad esempio un ambiente di lavoro:

temperatura; umidità relativa; velocità dell’aria; calore radiante.

Per il benessere di alcune categorie di lavoratori la qualità del microclima riveste un’ importanza notevole, in quanto l’attività lavorativa si svolge per la quasi totalità del tempo all’interno di edifici chiusi, o anche di locali dove i parametri citati sono completamente regolati da impianti tecnologici.

Il corpo umano, per mantenere questa condizione di benessere, deve essere in grado di dissipare nell’ambiente il calore metabolico che viene prodotto in eccesso, specie quando si incrementa il lavoro meccanico muscolare o si riduce la cessione di calore se in ambienti caldo umidi. Quando l’equilibrio termico viene mantenuto dal corpo con minimo sforzo da parte dei suoi sistemi di termoregolazione, la condizione del microclima può essere definita di “benessere termico”.

Così, per la maggior parte delle attività svolte in azienda, più che di una condizione di rischio vero e proprio derivante da condizioni microclimatiche insoddisfacenti, ha senso parlare di discomfort degli operatori, in relazione alla cattiva regolazione dei parametri indicati.

Sale operatorie

Differentemente, per i locali chirurgici la valutazione del rischio da microclima viene effettuata con misurazioni strumentali, in quanto le Sale Operatorie rappresentano ambienti complessi che necessitano di un’azione attenta e costante volta a garantire la sicurezza dei pazienti e degli operatori.

Tali misurazioni, compatibilmente con le risorse economiche, verranno programmate nel corso dell’anno 2018.In tale contesto il monitoraggio prevede le seguenti verifiche:

Rilevazioni microclimatiche;Misurazione ricambi aria/ora;Contestualmente in genere verrà eseguito anche:Il monitoraggio dei gas anestetici;la conta delle particelle e relativa classificazione delle sale secondo la ISO 14644-1 e Federal Standard 209E;la determinazione della carica microbica totale in ambiente, nonché dell’aria immessa dai filtri assoluti dell’impianto di condizionamento.

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Per la valutazione vengono presi a riferimento:le Linee Guida ISPESL per la “Definizione degli standard di sicurezza e di igiene ambientale dei reparti operatori”

Altri ambienti

Al di là del caso particolare rappresentato dalle sale operatorie, per gli altri reparti e servizi per valutare il grado di “benessere termico” degli operatori da parte SPP si procederà accertando:

la tipologia degli impianti presenti (informazioni fornite dall’U.O. Tecnico Patrimoniale) centralizzati o locali reversibilità estate inverno con o senza ricircolo tipologia dei filtri installati la presenza di impianti sussidiari di riscaldamento tradizionali la possibilità di una ventilazione naturale degli ambienti la presenza e la funzionalità dei sistemi di termoregolazione locali frequenza e periodicità delle manutenzioni e delle rilevazioni dei parametri termoigrometrici.

L’espressione di un parere in merito al “benessere termico” degli ambienti viene anche richiesta al Preposto ed ai lavoratori presenti durante i sopralluoghi.

R =P xD 1 R =1 x1

4.10 Movimentazione manuale dei carichi

In Azienda il rischio è riscontrabile nelle attività che comportano la movimentazione di pazienti (reparti di degenza, ambulatori, sale operatorie) e materiali (attività presso i magazzini, attività presso alcune strutture in cui è richiesto la movimentazione di materiali o attrezzature).

Nei reparti aziendali, al fine di contenere il rischio da movimentazione pazienti, sono stati forniti ausili minori e maggiori, letti e barelle regolabili in altezza,solleva pazienti e sistemi di trasporto letto-barella e viceversa; per la movimentazione materiali sono disponibili carrelli, attrezzature e macchinari.Si rammenta che: le vigenti norme limitano comunque il peso sollevabile da ogni singolo lavoratore; occorre provvedere all’idonea formazione ed informazione, alla dotazione di appositi ausili ed alla sorveglianza sanitaria; per la movimentazione dei pazienti occorrono tecniche e ausili particolari e l’addestramento attraverso corsi specifici.

Pertanto i datori di lavoro, i responsabili delle ditte, enti ed associazioni ed i lavoratori autonomi, i professionisti, i consulenti ed il personale che a qualsiasi titolo opera presso l’Azienda, oltre ad attenersi alle vigenti normative ed alle succitate disposizioni, devono informare preventivamente i dipendenti sui rischi generali e specifici e provvedere alla loro formazione ed addestramento.

Il Servizio di Prevenzione e Protezione ha redatto apposito documento sulla movimentazione dei pazienti ospedalizzati (MAPO – allegato 2), che nel corso dell’anno 2013 verrà revisionato, alla luce delle informazioni infortunistiche e formative ricevute. Inoltre si spera di valutare il rischio di MMC e da traino e spinta nel corso dell’anno, compatibilmente alle risorse impegnate.

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Vedi Tabella MAPO

4.11 Radiazioni ionizzanti

Le radiazioni ionizzanti sono generate da:

macchine radiogene sorgenti radioattive pazienti portatori di radioattività

Le macchine radiogene costituiscono un rischio da radiazioni ionizzanti solo quando sono connesse alla rete elettrica e sono utilizzate in modalità di grafia e/o di scopia erogando un fascio RX.La modalità di grafia presuppone una durata di emissione, ad ogni “scatto”, di pochi decimi di secondo, la modalità di scopia presuppone un’emissione continua che complessivamente può essere dell’ordine di vari minuti. A queste modalità di esposizione, è associato il rischio di irraggiamento.I pazienti portatori di radioattività in quanto hanno effettuato esami scintigrafici presso altre strutture costituiscono un rischio da esposizione e da contaminazione dovuta ad eventuali escreti.L’impiego delle radiazioni ionizzanti avviene sotto la sorveglianza dell’Esperto Qualificato, che è il professionista incaricato di valutare il rischio e definire le norme di protezione e le procedure di sicurezza. La sorveglianza medica viene effettuata dal Medico Autorizzato o in casi specifici dal Medico Competente, responsabili della sorveglianza medica dei lavoratori esposti.

I medici autorizzati e gli esperti qualificati devono essere iscritti in appositi elenchi nominativi tenuti dall'Ispettorato Medico Centrale del Lavoro.

Classificazione dei lavoratori

I lavoratori sono distinti in:

lavoratori esposti lavoratori non esposti.

Sono classificati “lavoratori esposti” i soggetti che, in ragione dell'attività lavorativa svolta per conto del datore di lavoro, sono suscettibili di un’esposizione alle radiazioni ionizzanti superiore ad uno qualsiasi dei limiti fissati per le persone del pubblico.Limiti per le persone del pubblicoIl limite di dose efficace per il pubblico è stabilito in 1 mSv per anno solare ed analogamente i lavoratori classificati NON ESPOSTI.Aree di impiego delle radiazioni ionizzantiNel reparto di Radiologia , Neuroradiologia e Medicina Nucleare, sono presenti macchine radiogene all’interno delle sale di diagnostica convenzionale e TC.La Sala Angiografica è un ambiente dove sono effettuati esami radiologici con modalità particolarmente invasive per il paziente.Altre macchine radiologiche sono presenti presso l’U.O. di Cardiologia (Emodinamica ed Elettrofisiologia), di Gastroenterologia e nei Complessi Operatori.Macchine radiogene mobili, dette ad arcoscopio, sono impiegate normalmente nei Blocchi Operatori durante interventi chirurgici.In casi particolari apparecchiature radiologiche portatili, per esami radiografici al letto del paziente, sono impiegate nei reparti di degenza: Rianimazione, Ortopedia, Neonatologia ,ecc.In Medicina Nucleare, sono impiegate sorgenti “non sigillate”, inoltre NON sono presenti sorgenti radioattive “sigillate” utilizzate a scopo di verifica della funzionalità degli strumenti di misura dai TSRM addetti o dall’Esperto Qualificato.

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Segnaletica del rischio da radiazioni ionizzanti:

Presso l’Azienda si può trovare i seguenti cartelli segnaletici:

Rischio di irraggiamento

All’esterno delle sale di diagnostica il simbolo è collocato sulla porta e sul segnale luminoso a luce bianca fissa (attenzione, apparecchiatura radiologica sotto tensione) ed a luce rossa lampeggiante (attenzione, erogazione RX in corso, accesso vietato).Il rischio sussiste, durante l’emissione radiante (luce rossa lampeggiante), aprendo la porta schermata che delimita la diagnostica.

Il cartello, affisso sulla porta della diagnostica, può essere accompagnato da uno dei seguenti avvisi:zona controllata: la permanenza nell’area delimitata, per l’attività lavorativa svolta in un anno solare, può comportare il superamento dei limiti stabiliti per i lavoratori esposti; ciò vale durante l’erogazione dei raggi e l’accesso è vietato al personale non specificamente autorizzato.zona sorvegliata: la permanenza nell’area delimitata, per l’attività lavorativa svolta in un anno solare, può comportare il superamento dei limiti stabiliti per la popolazione ma non per i lavoratori esposti; in quest’area durante l’erogazione RX, non è consentito trattenersi dopo aver terminato il proprio lavoro. Tutte le zone controllate e sorvegliate hanno l’accesso regolamentato ed in dette zone devono essere osservate le Norme di radioprotezione.Per le apparecchiature radiologiche mobili, non essendo praticabile la delimitazione e la segnalazione delle “Zone Controllate”, si identifica come “Zona Controllata” l’intera stanza, durante l’emissione radiante, con conseguente accesso regolamentato. Autorizzati all’accesso delle zone controllate è solamente il personale interno od esterno all’A.O. debitamente classificato e dotato di dosimetro.

4.1.1 Valutazione del rischio da radiazioni ionizzanti

Le relazioni trasmesse al Datore di Lavoro dall’Esperto Qualificato, ai sensi dell’art. 61 del D.Lgs. 230/95 e s.m.i., rappresentano la valutazione preventiva del rischio.Questi documenti sono inoltrati a cura dell’Esperto Qualificato al Direttore Medico del Presidio interessato, al Responsabile dell'impianto radiologico e, se del caso, ai Responsabili di Unità Operativa, nonché al RSPP, e sono allegati al registro di radioprotezione custodito in forma completa presso la Struttura di Fisica Sanitaria.

4.1.2 Norme per la riduzione del rischio da radiazioni ionizzanti

In particolare, per i locali nei quali sono presenti macchine radiogene, si ricorda quanto segue:durante l’erogazione dei raggi devono essere sospese tutte le attività non indispensabili e il personale non necessario si deve allontanare alla distanza di sicurezza indicata dal tecnico sanitario di radiologia medica presente o, in sua assenza, dal medico che effettua l’erogazioneIn ogni caso devono essere osservate le norme di radioprotezione affisse nei locali.

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Nello specifico per questa tipologia di rischio, sono state predisposte Procedure di Sicurezza:

In alcune zone dell’Azienda (Medicina Nucleare, Radiodiagnostiche,Radioterapia,RDT metabolica Laboratorio Analisi, Sale Operatorie, Gastroenterologia ed End. Dig.( ERCP), Cardiologia, Terapia del dolore, reparti vari in occasione di radiografie al letto del paziente) è presente un potenziale rischio da radiazioni ionizzanti. Tali zone sono tutte delimitate ed adeguatamente segnalate ad eccezione degli esami a letto del paziente; in tale evenienza il personale estraneo all’esame viene invitato ad uscire dalla stanza. L’ingresso in tutte le zone controllate o sorvegliate per radiazioni è vietato. Si specifica che è consentito l’accesso a tali zone solo al personale idoneo ed adeguatamente formato e solo previo accordo ed autorizzazione dei responsabili delle strutture a rischio, sentito l’Esperto Qualificato.

Pertanto i datori di lavoro, i responsabili delle ditte, enti ed associazioni ed i lavoratori autonomi, i professionisti, i consulenti ed il personale che a qualsiasi titolo opera presso l’Azienda, nelle Unità Operative dove è presente il rischio da radiazioni ionizzanti dovrà elaborare in collaborazione con il servizio di prevenzione e Protezione alla redazione di documento per le interferenze. Si rappresenta inoltre che gli esperti qualificati in occasione della redazione delle relative autorizzazioni redigono apposita relazione che fa parte integrante del DVR.

Vedi relazioni Esperto Qualificato

4.12 Radiazioni non ionizzanti

In alcune zone dell’Azienda Ospedaliera è presente un potenziale rischio da radiazioni non ionizzanti (in particolare nei locali dov’è installata l’apparecchiatura di risonanza magnetica, nella struttura di Recupero e Rieducazione Funzionale,in Dermatologia e Broncologia,in Endocrinologia ed in alcune sale operatorie ed ambulatori dove si utilizzano apparecchiature laser.

Tali zone sono interdette agli estranei, delimitate ed adeguatamente segnalate. L’ingresso in tutte le zone sorvegliate per radiazioni è vietato. Si specifica che è consentito l’accesso a tali zone solo al personale idoneo ed adeguatamente formato e solo previo accordo ed autorizzazione dei responsabili delle rispettive strutture a rischio e per la risonanza magnetica, sentito l’Esperto Qualificato.

Pertanto i datori di lavoro, i responsabili delle ditte, enti ed associazioni ed i lavoratori autonomi, i professionisti, i consulenti ed il personale che a qualsiasi titolo opera presso l’Azienda, oltre ad attenersi alle vigenti normative ed alle succitate disposizioni, devono informare preventivamente i dipendenti sui rischi generali e specifici e provvedere alla loro formazione ed addestramento.

R =P xD 3 R =1 x3

4.13 Radiazioni ottiche artificiali

L’art. 214 del Titolo VIII ( Agenti fisici) Capo V - Protezione dei lavoratori dai rischi di esposizione a radiazioni ottiche artificiali – fissa le seguenti definizioni:

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a)  radiazioni ottiche: tutte le radiazioni elettromagnetiche nella gamma di lunghezza d'onda compresa tra 100 nm e 1 mm. Lo spettro delle radiazioni ottiche si suddivide in radiazioni ultraviolette, radiazioni visibili e radiazioni infrarosse.

1. radiazioni ultraviolette: radiazioni ottiche a lunghezza d'onda compresa tra 100 e 400 nm. La banda degli ultravioletti è suddivisa in UVA (315-400 nm), UVB (280-315 nm) e UVC (100- 280 nm);

2. radiazioni visibili: radiazioni ottiche a lunghezza d'onda compresa tra 380 e 780 nm; 3. radiazioni infrarosse: radiazioni ottiche a lunghezza d'onda compresa tra 780 nm e 1 mm. La

regione degli infrarossi è suddivisa in IRA (780-1400 nm), IRB (1400-3000 nm) e IRC (3000 nm- 1mm);

b)  laser (amplificazione di luce mediante emissione stimolata di radiazione): qualsiasi dispositivo al quale si possa far produrre o amplificare le radiazioni elettromagnetiche nella gamma di lunghezze d'onda delle radiazioni ottiche, soprattutto mediante il processo di emissione stimolata controllata.

Omissis...d) valori limite di esposizione: limiti di esposizione alle radiazioni ottiche che sono basati

direttamente sugli effetti sulla salute accertati e su considerazioni biologiche. Il rispetto di questi limiti garantisce che i lavoratori esposti a sorgenti artificiali di radiazioni ottiche siano protetti contro tutti gli effetti nocivi sugli occhi e sulla cute conosciuti.

(I valori limite di esposizione per le radiazioni laser sono riportati nell'allegato XXXVII, parte II del D.Lgs. n. 81/2008 e s.m.i.).

Nella tabella seguente verranno riportate le apparecchiature Laser presenti in Azienda utilizzando i dati forniti dal SIC.

Marca Modello Lunghezza d'onda Classe Luogo di detenzione Utilizzatori

In considerazione che è necessario effettuare una corretta valutazione di tale rischio, il SPP ed il Fisico esperto Aziendale, nel corso del 2018 provvederanno alla ricognizione e alla valutazione delle apparecchiture laser utilizzate in azienda

Rischi associati all’uso delle apparecchiature laser

Gli organi a rischio sono in prima istanza gli occhi e la pelle.

Un fascio di luce laser sia diretto che riflesso da superfici speculari può causare danni anche irreversibili alle strutture oculari e alla pelle; la natura di questi danni dipende dalla lunghezza d’onda della radiazione, mentre la gravità è legata alla densità di potenza E (per sorgenti in funzionamento continuo) o alla densità di energia H (per fasci in funzionamento impulsato) e al tempo in cui la struttura oculare è esposta al fascio laser.

Altri rischi collaterali associati all’utilizzo dei LASER

Riflessioni da superfici riflettentiIncendio di materiali, quali ad esempio teli di tnt in campo operatorio, liquidi infiammabili (disinfettanti, detergenti ecc.);

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rischio elettrico, dovuto all’uso di alimentatori di alta tensione (rischio da elettrocuzione); rischio chimico/biologico, dovuto a vapori prodotti nella zona bersaglio.

Classificazione

Le apparecchiature laser sono classificate in 7 classi di pericolosità crescente a partire da: 1 – 1M – 2 – 2M – 3R – 3B – 4.

Valutazione del Rischio

La valutazione del rischio prevede la determinazione dell’estensione della zona a rischio, DNRO, e conseguente classificazione della Zona Controllata sulla base della EMP per gli occhi e per la pelle; dove:

EMP = massimo livello di radiazione laser a cui l’occhio o la pelle possono essere esposti senza subire danni a breve o a lungo termine.

DNRO = distanza nominale di rischio oculare, distanza per la quale l’irradiamento o l’esposizione energetica del fascio è uguale all’esposizione massima permessa (EMP) per la cornea.

All’interno della DNRO e comunque della Zona Controllata è obbligatorio indossare un adeguato Protettore Oculare idoneo alle lunghezze d’onda delle radiazioni emesse ed alla loro potenza. Misure protettive_ Protezione degli occhi

_ Il protettore oculare deve essere sempre utilizzato in tutte le zone controllate dove sono in funzione laser delle classi 3 e 4._ La scelta del protettore oculare deve essere effettuata seguendo le indicazioni delle norme UNI EN 207. E necessario prestare la massima attenzione alla marcatura indelebile posta su ogni occhiale._ Vestiti protettivi_ I vestiti protettivi sono previsti laddove il personale sia sottoposto a livelli di radiazione che superano le EMP (esposizione massima permessa) per la pelle (i laser di classe 4 rappresentano un potenziale di pericolo di incendio e i vestiti di protezione devono essere fabbricati con materiali appositi)._ Protezioni sulla sorgente_ Sono previsti:

Segnali di avvertimento (luminosi, indicanti apparecchiatura in funzione) Cartelli di avvertimento Schermi protettivi Connettore di blocco a distanza collocato Chiave di comando. Protezione dal fascio laser Arresto di fascio automatico in caso di radiazione eccedente i livelli prestabiliti Tragitto dei fasci su materiali con proprietà termiche e di riflessività adeguate e schermature Evitare assolutamente le riflessioni speculari.

4.14 Risonanza Magnetica L’apparecchiatura è dotata di:

sistema a radiofrequenza trasmittente e ricevente (bobine) sistema di alloggiamento del paziente computer di gestione sistema di raffreddamento ad He liquido di capacità 1600 litri

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unità di misura dei segnali fisiologici (PMU) per il triggering wireless schermatura per radiofrequenza a gabbia di Faraday schermatura per campo magnetostatico barella amagnetica.

Identificazione dei rischi per le persone esposte (pazienti e lavoratori)Le principali fonti di rischio associate all’installazione e all’impiego del Tomografo a Risonanza Magnetica (TRM) sono rappresentate dalle interazioni dei tessuti corporei con:

campo magnetico statico - il rischio è dovuto all’interazione esercitata su oggetti ferromagnetici o dotati di circuiti elettronici presenti nel corpo delle persone, compresi i pacemaker; torsioni o forze che possono alterarne la funzionalità o determinare nella persona interessata l’insorgere di emorragie o ferite; inoltre oggetti metallici liberi, magnetizzati ed attirati dal magnete, possono essere messi in movimento con velocità elevata (v > 100 km/h, effetto “proiettile")

campi magnetici variabili nel tempo - il rischio è dovuto all’induzione nel corpo della persona esposta di correnti o potenziali elettrici che possono provocare effetti biologici importanti:

interazione nei potenziali di azione di cellule eccitabili con l’induzione di magnetofosfeni, ovvero sensazioni luminose agli occhi

stimolazione neuromuscolare fibrillazione cardiaca campi a radiofrequenza - il rischio è dovuto all’innalzamento della temperatura in seguito

all’assorbimento di energia elettromagnetica.

Inoltre ulteriori rischi sono dovuti a:

- liquidi e gas criogeni di raffreddamento - il rischio è dovuto, in caso di fuori uscita, a soffocamento se l’ossigeno nell’ambiente diminuisce al di sotto del 18 %, danni da gelo (ustioni); pericolo di incendio (condensazione dell’ossigeno su superfici fredde)

- vibrazioni e rumore, causato dalle rapide e frequenti variazioni di corrente nelle bobine legate alla realizzazione dei gradienti di campo magnetico - tali variazioni sono accompagnate da vibrazioni meccaniche in grado di produrre un forte rumore soprattutto per il paziente

- laser di puntamento - rischio di possibile danno retinico per i pazienti non collaboranti e privi delle reazioni di difesa (riflesso palpebrale)

- composti chimici nocivi contenuti in fantocci per i controlli di qualità, in caso di rottura del fantoccio con spandimento del liquido

Misure di prevenzione - Il sito della RM è diviso in due zone:ZONA AD ACCESSO CONTROLLATO, dove il campo magnetico è maggiore di 0,5 mT (locale ove è installata l’apparecchiatura).ZONA DI RISPETTO, dove il campo magnetico è compreso tra 0,1 e 0,5 mT (sala di comando, preparazione, emergenza, attesa barella, spogliatoi, servizio igienico).

All’esterno del sito della RM il campo magnetico è dell’ordine del campo magnetico terrestre (0,05 mT). L’accesso al sito avviene attraverso una porta scorrevole comandata elettricamente dal TSRM, ed è regolamentato.Non possono accedere persone portatrici di apparecchi elettrici quali pace maker, infusori ecc. e non possono essere introdotti all’interno del locale RM oggetti metallici di qualsiasi natura.

A tale scopo il sito è dotato di un metal detector.

I campi magnetici variabili nel tempo (gradienti) ed i campi a radiofrequenza sono schermati dalla gabbia di Faraday che abbatte il campo con un fattore di attenuazione superiore a 90 dB.

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I gas criogenici (elio liquido) in caso di quench sono convogliati attraverso un’apposita conduttura coibentata a sezione crescente alla sommità della casa e rivolti verso spazi liberi.

La concentrazione di ossigeno all’interno del locale è tenuta sotto controllo dalla sonda a ossigeno che in caso di diminuzione della percentuale di ossigeno da 21 % a 19 % interviene attivando la ventilazione forzata per portare il numero di ricambi d’aria ora da 10 (condizione di funzionamento normale) a 20.La variazione dei gradienti di campo produce vibrazioni e rumori, il principale interessato a questi è il paziente all’interno del tunnel d’esame.

Al paziente sono applicate cuffie per ridurre il rumore sotto la soglia e per comunicare con esso. Al paziente viene dato un campanello di allarme a pulsante.

I Laser di puntamento sono di classe 2, pertanto non pericolosi per gli occhi dei pazienti collaboranti e degli operatori; tuttavia in caso di pazienti non collaboranti è necessario che gli occhi siano mantenuti chiusi al fine di evitare la loro esposizione al fascio diretto in quanto questi pazienti sono privi della reazione di difesa palpebrale.In caso di fuoriuscita dei liquidi contenuti nei fantocci per l’esecuzione dei controlli di qualità, composti da sostanze nocive, l’operatore deve adottare le precauzioni contenute nelle procedure.

E’ stato nominato con incarico l’addetto responsabile della sicurezza.

Nomina del Medico Responsabile

E’ stato nominato con incarico il Medico Responsabile.

Formazione ed informazione

Al personale individuato esposto sono stati erogati corsi di formazione ed informazione.

Sorveglianza sanitaria

Al personale esposto il Medico Competente ha avviato la sorveglianza sanitaria.

Vedi relazioni Esperto Qualificato

4.15 Rumore

In Azienda si svolgono attività rumorose, quali l’utilizzo di mezzi ed attrezzi per la manutenzione del verde, macchinari utilizzati presso la s. c. Tecnico, attività comportanti l’utilizzo di utensili ed apparecchiature utilizzati dal personale della manutenzione (flessibili, trapani a percussione, avvitatori, attività con aria compressa, bidone aspirapolvere, ecc.), durante l’utilizzo della sega per gessi.

Le ditte, il personale degli enti o associazioni ed i lavoratori autonomi, qualora debbano effettuare attività rumorose, che comportano comunque disturbo ai degenti ed ai dipendenti, devono adottare tutte le cautele previste dalla vigente normativa (DPI, confinamento delle attività rumorose, ecc.) e concordare preventivamente con l’Azienda (RSPP, Struttura di riferimento, Tecnico, Direzione Sanitaria) le attività da svolgere.

Nello svolgimento della propria attività occorre evitare di produrre rumori inutili quali ad esempio l’uso indiscriminato di aria compressa, la messa in moto delle macchine o utensili senza farne uso immediato,

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accelerazioni non necessarie di veicoli a motore, urto di pezzi meccanici, ecc.Occorre effettuare regolare manutenzione alle macchine ed agli utensili al fine di evitare l’aumento della rumorosità e, se nonostante la manutenzione si nota un aumento della rumorosità, occorre richiederne la sostituzione.

Prima di effettuare lavorazioni rumorose, occorre invitare le persone, la cui presenza non è necessaria, ad allontanarsi (se la presenza è necessaria, occorrerà consigliare l’uso dei dispositivi di protezione). Pertanto i datori di lavoro, i responsabili delle ditte, enti ed associazioni ed i lavoratori autonomi, i professionisti, i consulenti ed il personale che a qualsiasi titolo opera presso l’Azienda, oltre ad attenersi alle vigenti normative ed alle succitate disposizioni, devono informare preventivamente i dipendenti sui rischi generali e specifici e provvedere alla loro formazione ed addestramento.

Entro un anno verrà effettuata la misurazione secondo le norme vigenti del rischio rumore.

Il contesto acustico in cui ci troviamo immersi non risulta sempre gradevole o desiderato.Inoltre la sensazione di “poco gradevole e poco desiderato“ o di “sgradevole e indesiderato” si associa spesso alla difficoltà o all’impossibilità di disporre di strumenti di difesa di agevole impiego e di valida efficacia.Infatti il rumore, oltre ad essere senza dubbio l’agente inquinante più diffuso negli ambienti di lavoro, è ad un tempo reperibile anche in ambiente di vita extralavorativa fino a diventare particolarmente rappresentativo nei grandi centri abitati, la cui sorgente principale è costituita dal traffico veicolare. Quest’ultimo si rende responsabile in molti casi anche della rumorosità extraurbana, quale ad esempio quella presente in prossimità di autostrade, strade di grande svincolo, etc.L’Articolo 189 – fissa valori limite di esposizione e valori di azione:I valori limite di esposizione e i valori di azione, in relazione al livello di esposizione giornaliera al rumore e alla pressione acustica di picco, sono fissati a:

1. valori limite di esposizione rispettivamente LEX = 87 dB(A) e ppeak = 200 Pa (140 dB(C) riferito a 20 μPa);

2. valori superiori di azione: rispettivamente LEX = 85 dB(A) e ppeak = 140 Pa (137 dB(C) riferito a 20 μPa);

3. valori inferiori di azione: rispettivamente LEX = 80 dB(A) e ppeak = 112 Pa (135 dB(C) riferito a 20 μPa).

I livelli di azione inferiore e superiore se superati fanno scattare, rispettivamente la prevenzione, la protezione e la sorveglianza sanitaria, come previsto dal decreto, mentre il valore limite d’esposizione, non deve mai essere superato.Nel Documento di Valutazione del Rischio Rumore verranno riportati i risultati dell'indagine fonometrica (che verrà eseguita nel corso dell’anno 2013, finalizzata alla valutazione dei livelli d’esposizione personale a rumore dei dipendenti della nostra azienda.

Nell’indagine verranno monitorate le postazioni di lavoro all’interno dell’azienda che potenzialmente possono esporre a rumore gli operatori che le occupavano.I punti di criticità sono :

Centrale termicaLaboratorio Analisi

Sala GessiMensa

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Dall’esame dei risultati si che il Valore Limite di Esposizione di 87 dB(A), tenuto conto dell’attenuazione dei dispositivi di protezione acustica utilizzati non viene mai superato.Per quanto riguarda il valore superiore d’azione ed il valore inferiore d’azione (valori che definiscono le misure da attuare richieste dalla normativa):

il Valore Superiore di Azione di 85 dB(A) non viene mai superato.il Valore inferiore di Azione di 80 dB(A) non viene superato per tutti gli addetti dei reparti indagati. Dall’indagine effettuata è quindi emerso che il rischio da esposizione professionale a rumore è da ritenere contenuto.

Nel corso del 2018 verra effettata la misurazione

Non applicabile

4.16 Valutazione dei rischi per la salute delle lavoratrici gestanti, puerpere o in periodo di allattamento fino a sette mesi dopo il parto (art. 11 D.Lgs. n. 151 del 26.03.2001)

La valutazione dei rischi per la salute delle lavoratrici gestanti, puerpere o in periodo di allattamento fino a sette mesi dopo il parto è stata predisposta dal Servizio di Prevenzione e Protezione con apposito documento ed è parte integrante del presente documento di valutazione dei rischi generale introduttivo steso ai sensi del D. Lgs. n. 81/08 e s.m.i (allegato n. 4 )

Definisce la politica dell’Azienda Ospedaliera, per quanto concerne la tutela della lavoratrice madre, ed è redatto in ottemperanza a quanto predisposto dall'art. 11 del D.Lgs. n. 151 del 26/03/2001; tiene debito conto del parere espresso dal Medico Competente.Nello specifico per questa tipologia di rischio, è stata predisposta apposita procedura da distribuire a tutti i Dirigenti e Preposti.

In ambito aziendale vi è attenzione affinché la procedura , che riguarda la tutela della donna in stato di gravidanza, puerperio ed allattamento, venga consegnata ad ogni dipendente di sesso femminile che comunica il proprio stato di gravidanza al Medico Competente. In favore di queste lavoratrici viene avviata, dal medico competento, prescrizione cautelativa che fa riferimento alla procedura e tiene in considerazione la tipologia di lavoro svolto, la collocazione lavorativa, le modalità per raggiungere il luogo di lavoro anche in funzione della flessibilità, astensione obbligatoria per maternità e lo stato di salute, sia generale che specifico come da relazione del ginecologo curante.

(Appendice 4)

Vedi appendice 4

4.17 Vibrazioni

Vibrazioni trasmesse al sistema mano-braccioLe vibrazioni meccaniche, se trasmesse al sistema mano-braccio nell’uomo, comportano un rischio per la salute e la sicurezza dei lavoratori, in particolare disturbi vascolari, osteoarticolari, neurologici o muscolari (art. 200 D. L.gs. 81/08 e s.m.i.).E’ noto che lavorazioni in cui si impugnino utensili vibranti o materiali sottoposti a vibrazioni o impatti, possono indurre un insieme di disturbi a carico degli arti superiori, definiti con termine unitario “Sindrome da Vibrazioni Mano-Braccio”. L’esposizione a vibrazioni al sistema manobraccio è generalmente causata dal

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contatto delle mani con l’impugnatura di utensili manuali o macchinari condotti a mano (fonte ISPESL “Linee guida per la valutazione del rischio da vibrazioni negli ambienti di lavoro”).Vibrazioni trasmesse al corpo interoLe vibrazioni meccaniche, se trasmesse al corpo intero, comportano rischi per la salute e la sicurezza dei lavoratori, in particolare lombalgie e traumi del rachide (art. 200 D. Lgs. 81/08 e s.m.i.).E noto che attività lavorative svolte a bordo di mezzi di trasporto o di movimentazione, quali ruspe, pale, pale meccaniche, trattori, macchine agricole, autobus, carrelli elevatori, camion, imbarcazioni ecc. espongono il corpo a vibrazioni o impatti, che possono risultare nocivi per i soggetti esposti (fonte ISPESL “Linee guida per la valutazione del rischio da vibrazioni negli ambienti di lavoro”.)In base ai riscontri di sopralluogo effettuati presso il magazzino della farmacia dove sono presenti carrelli/transpallet, considerata la sorveglianza sanitaria fino ad ora condotta, al momento non risultano esservi dipendenti che rientrano nel campo di applicazione della legge.

Si resta in attesa di esaminare eventuali misurazioni, qualora necessarie, che dimostrino il livello di azione da cui ne potrebbero scaturire i conseguenti provvedimenti di tutela sanitaria.In merito a coloro che utilizzano seppure in modo saltuario automezzi aziendali (patente B) le autovetture utilizzate secondo i parametri forniti dalle case costruttrici, e considerando l’utilizzo che ne viene fatto su strade cittadine, presi in esame anche i riferimenti di misurazioni condotte in realtà lavorative analoghe, i livelli di esposizione risultano al di sotto dei livelli di azione.

Movimenti ripetitivi

Le malattie da sovraccarico biomeccanico degli arti superiori riguardano patologie a carico delle strutture osteo-muscolo-neuro-tendinee e delle borse articolari, che sempre con maggior frequenza vengono correlate ad attività lavorative che si caratterizzano per la presenza di un costante impegno funzionale dei vari distretti dell’arto superiore (spalla, gomito, mano, polso).

Le suddette malattie, definite dall’OMS, “malattie correlate con il lavoro”, a differenza, delle “malattie professionali specifiche”, per le quali è riscontrabile una relazione causa – effetto diretta tra un agente nocivo lavorativo e la malattia, sono ad eziopatogenesi multifattoriale, riscontrabili anche nella popolazione “non esposta” causate dall’invecchiamento, da attività sportive e/o hobbistiche, da pregressi traumatismi, da patologie sistemiche, dismetaboliche/reumatiche. Per descrivere sinteticamente tali disturbi agli arti superiori e per indicare la loro origine occupazionale sono stati riportati vari acronimi, dei quali quello di “Work related Muscolo Skeletal Disorder” appare essere il più appropriato, in quanto sottolinea l’intervento di una causa lavorativa nella loro genesi.

In base ai riscontri di sopralluogo effettuati presso le strutture aziendali, considerata la sorveglianza sanitaria fino ad ora condotta, non vi è evidenza di operazioni che prevedano l’effettuare movimenti ripetitivi degli arti superiori con particolare riferimento al sistema spalla – braccio – mano, tali da configurare un rischio per i dipendenti interessati.

Non applicabile

4.18 Videoterminali –utilizzo-

Qualora si utilizzino tali apparecchiature per un periodo prolungato esiste per l’operatore un potenziale rischio all’apparato oculo/visivo e all’apparato muscolo/scheletrico.Presso l’Azienda il rischio è riscontrabile nei locali dove gli operatori utilizzano per periodi prolungati le postazioni munite di videoterminali (uffici amministrativi, sale referti, aree di prenotazione, ecc). Generalmente le postazioni videoterminali rispettano i requisiti richiesti dalla normativa.

Di seguito si evidenziano alcuni requisiti nel caso il nostro personale utilizzi dette apparecchiature: sedile a 5 razze regolabile in altezza e schienale regolabile; tavolo con profondità tale da lasciare lo spazio per l’appoggio degli avambracci e le distanza degli occhi dallo schermo tra i 50 e i 70 cm; posizionamento del

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monitor in modo tale che non vi sia luce diretta sullo stesso o negli occhi dell’operatore; sorveglianza sanitaria per il lavoratore che utilizza videoterminali in modo sistematico o abituale per 20 o più ore alla settimana.

Pertanto i datori di lavoro, i responsabili delle ditte, enti ed associazioni ed i lavoratori autonomi, i professionisti, i consulenti ed il personale che a qualsiasi titolo opera presso l’Azienda, oltre ad attenersi alle vigenti normative ed alle succitate disposizioni, devono informare preventivamente i dipendenti sui rischi generali e specifici e provvedere alla loro formazione ed addestramento. Il Servizio di Prevenzione e Protezione ha provveduto a far effettuare visita oculistica a personale amministrativo della sede centrale. Compatibilmente con gli impegni e le risorse economiche entro un anno si provvederà a completare le visite agli altri dipendenti.

I lavoratori che utilizzano un’attrezzatura munita di videoterminali per almeno 20 ore settimanali, hanno diritto a particolari cautele, in ordine ai rischi per la vista e per gli occhi, ai problemi legati alla postura ed all’affaticamento fisico o mentale, alle condizioni ergonomiche e di igiene ambientale.Numerosi studi hanno evidenziato che i problemi legati all’uso dei videoterminali sono principalmente: fatica visiva, disturbi muscolo-scheletrici, stress; mentre hanno escluso la presenza di radiazioni sia ionizzanti che non, a livelli superiori al fondo naturale di radiazioni e al di sopra dei limiti raccomandati. Pertanto hanno confermato l’assenza di rischi dovuti alle radiazioni quali possibili effetti sulla gravidanza (aborti, parti prematuri, malformazioni congenite) e sull’apparato visivo (cataratta).

Su queste basi si può di norma escludere che l’uso dei videoterminali, da parte di persone in normali condizioni di salute, possa portare a effetti nocivi, a breve e a lungo termine.Viceversa il lavoro ai videoterminali può concorrere all’evidenziare l’esistenza di disturbi visivi preesistenti e trascurati o non noti all’operatore, oppure ad acuire lo stato patologico dei soggetti senza che il videoterminale ne sia la causa scatenante.

Ai fini della sorveglianza sanitaria e degli obblighi formativi, Il DM 2/10/2000 definisce “operatore addetto al videoterminale” quel lavoratore che indipendentemente dall’articolazione dell’orario di impiego, utilizza apparecchiature VDT per almeno venti ore settimanali. Il calcolo delle ore settimanali è da intendersi come media delle ore lavorate dal singolo operatore.

R =P xD 2 R =1 x2

5. Altri rischi

5.1 Aggressione

Esiste un potenziale rischio di aggressione da parte di pazienti soprattutto se si opera nelle strutture di Psichiatria, Pronto Soccorso e celle per detenuti.Oltre ad evitare qualsiasi diverbio con i pazienti ed a richiedere l’intervento del personale aziendale presente (in mancanza, allontanarsi in un locale o zona non raggiungibile), possono essere utili le seguenti indicazioni:

mantenere un aspetto mimico e posturale di calma; offrire il massimo di visibilità ai movimenti; parlare lentamente ed a basso volume; pronunciare frasi corte, chiare, semplici, neutre e concrete; facilitare l’espressione verbale dell’interlocutore; ascoltare mostrando sempre attenzione e rispetto; non mantenere a lungo lo sguardo diretto negli occhi del paziente; non assumere atteggiamenti verbali, mimici o posturali intimidatori o provocatori o ironici; non esprimere interpretazioni, giudizi o promesse non mantenibili.

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L’azienda Ospedaliera ha esternalizzato i servizio di vigilanza e nonostante gli inviti rivolti alla ditta “SicurVigilanza” dal Responsabile del SPP, a tutt’oggi non è stato redatto il verbale di interferenza.

5.2 Allarme bomba

Di fronte ad una minaccia telefonica che annuncia la presenza di un ordigno o di fronte a qualsiasi minaccia importante, è necessario che chi riceve la telefonata annoti immediatamente tutte le informazioni raccolte, al fine di non dimenticare o distorcere alcun particolare.Vi è sempre la possibilità da parte di chi risponde, di carpire delle informazioni importanti e a tal fine è necessario sapere cosa chiedere. Per questo in caso di una chiamata di tal genere chi risponde dovrà, per quanto possibile, operare secondo la procedura di seguito specificata. Egli dovrà allertare il personale dipendente e/ o il centralino telefonico , che provvederà ad avvisare il Coordinatore dell’Emergenza (Direttore Medico di Presidio)e convocare l’Unità di Crisi. Spetterà a quest’ultima eventualmente mobilitare le Forze dell’Ordine e dare indicazioni per l’evacuazione dell’edificio.

Nel caso venga individuata la bomba o qualsiasi oggetto sospetto questo non andrà assolutamente rimosso, in attesa dell’arrivo delle Forze dell’Ordine. In questo caso si provvederà all’immediata evacuazione dell’edificio, su indicazione del Coordinatore dell’emergenza.Stazionamento all’interno degli ascensori in caso di guasto degli stessi

Nel caso in cui il personale rimanga chiuso all’interno degli ascensori occorre segnalare l’evento premendo il pulsante di allarme e seguire le istruzioni che verranno trasmesse.Non introdurre negli ascensori e/o monta lettighe carrelli da lavoro o qualsiasi altro ausilio che abbia dimensioni tali da occupare uno spazio superiore al 50% della superficie calpestabile della cabina o che possa provocare compressioni schiacciamenti e/o qualsiasi infortunio all’operatore/i della ditta appaltatrice o ad altre persone. Prima di utilizzare gli ascensori verificare la portata massima incisa sulla pulsantiera interna, nonché il peso di qualsiasi materiale che si intende trasportare.

L’Azienda dispone di personale specializzato (Ditta Manutentrice esterna e personale dipendente interno) per risolvere tale emergenza. Gli ascensori sono dotati di sistemi di allarmi che consentono l’attivazione dell’intervento di emergenza.

5.3 Neve

Per rischio neve si intende tutta quella serie di disagi e difficoltà provocati da precipitazioni nevose abbondanti ed improvvise. Tali avversità atmosferiche non sempre prevedibili provocano disagi e

Azienda Ospedaliera di Cosenza – Servizio di Prevenzione e Protezione

DOCUMETO di VALUTAZIONE DEI RISCHI -Generale Introduttivo- Art. 28 D.lgs. 9 aprile 2008 n° 81 e s.m.i. Pagina 55

R =P xD 6 R =2 x3 R =P xD 4 R =1 x4

difficoltà su porzioni di territorio spesso molto estese coinvolgendo la totalità delle persone e delle attività che su questo insistono.In linea di massima il rischio di neve si può definire prevedibile seppure a breve termineSpesso crea danni alle infrastrutture e costituisce un ostacolo alla viabilità bloccando la circolazione e i servizi, talvolta anche in zone dove il fenomeno meteorologico accade con frequenza.

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Interruzione dell'elettricità, dei servizi telefonici e di altre infrastrutture di base sono comuni nel caso di tempeste di neve, causando disagi anche al Servizio Sanitario.Il “ PIANO PER FRONTEGGIARE SITUAZIONI METEO AVVERSE” costituisce parte integrante del presente documento in forma di allegato.

5.4 Radon 222

Nell’ambito del Decreto Legislativo n. 230/95, l’art. 10 prevede la misura dell’esposizione dei lavoratori a sorgenti naturali di radiazioni, in particolare in ambito aziendale si procederà nel corso del 2013, a cura del Servizio di Prevenzione e Protezione con l’ausilio dell’Esperto Qualificato alla misura della concentrazione del gas radioattivo Radon 222 in tutti i locali di lavoro interrati e seminterrati.

La misura consiste nell’esposizione, per la durata di un anno solare, di dosimetri ambientali passivi a tracce nucleari negli ambienti di lavoro per la determinazione dellaconcentrazione radioattiva in aria

5.5 Rapina

Non si può escludere un potenziale rischio di rapina in quanto all’interno dell’Azienda vi è una banca e presso alcuni uffici vi è deposito o ritiro di denaro.Oltre alle eventuali misure preventive e attive poste in atto, le modalità comportamentali di seguito descritte hanno come finalità primaria la protezione dell’incolumità fisica di tutte le persone presenti all’atto delittuoso ed al veloce superamento della situazione di pericolo conseguente all’atto stesso. Presso l’Azienda opera personale con mansioni di sorveglianza e vigilanza. Inoltre è presente un posto di polizia con presenza di personale nelle 24 ore.

Comportamento del personale coinvolto

Al manifestarsi di un atto di aggressione è opportuno, per quanto possibile, seguire le seguenti indicazioni.

Mantenere un atteggiamento di calma e di attenzione alle richieste degli aggressori Evitare isterismi che potrebbero far innalzare la tensione e quindi il pericolo Tenere sempre le mani in vista Non mettere in atto tentativi di reazione nei confronti degli aggressori Non tentare di difendere i beni

dell’Azienda Non polemizzare con gli aggressori e non tentare inutili convincimenti nei loro confronti Dovendo rispondere a domande dirette utilizzare un linguaggio calmo e misurato usando frasi brevi,

dal contenuto molto chiaro Se possibile mantenere una certa distanza dagli aggressori senza tentare fughe sconsiderate Mantenere un atteggiamento di attenzione verso i gesti compiuti dagli aggressori, osservandone i

tratti somatici, l’abbigliamento, le eventuali inflessioni del parlatoAnnotarsi mentalmente gli oggetti e le superfici toccate dai malviventi

Alla cessazione dello stato di emergenza

Avvisare il 113 o il 112Avvisare la Direzione SanitariaSospendere le attività se non quelle di assistenza sanitaria diretta e urgente Fare uscire dall’ambiente tutte le persone presenti accostando le porteNon toccare nulla che sia stato toccato dagli aggressori

Deve essere effettuata rilevazione Pag. 74 di 85

R =P xD

3 R = 3 x1

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Non riordinareNon fare entrare nessuno se non autorizzato dai superioriPregare gli eventuali testimoni di attendere l’arrivo delle forze dell’ordineCollaborare con le forze dell’ordine intervenute mettendosi a disposizione delle stesse

Pertanto i datori di lavoro, i responsabili delle ditte, enti ed associazioni ed i lavoratori autonomi, i professionisti, i consulenti ed il personale che a qualsiasi titolo opera presso l’Azienda, oltre attenersi alle vigenti normative ed alle seguenti disposizioni, devono informare preventivamente i dipendenti sui rischi generali e specifici e provvedere alla loro formazione ed addestramento.

R =P xD 6 R =2 x3

5.6 Rischi in itinere

Non si può escludere un potenziale rischio di scivolamento soprattutto in caso di ghiaccio, neve o pioggia, di caduta o inciampo, di investimento da parte di veicoli nel percorrere i cortili interni degli ospedali. Utilizzo mezzi automobilistici aziendaliPer l’utilizzo di mezzi di trasporto aziendali si trasmettono le seguenti disposizioni:

utilizzare il mezzo nel rispetto rigoroso del codice della strada. In particolare si ricorda: l’obbligatorietà dell’utilizzo delle cinture di sicurezzal’obbligatorietà del rispetto dei limiti di velocitàla necessità di mantenere la distanza di sicurezza dai veicoli che precedono.

All’interno di cortili o parcheggi, siano essi pubblici o privati, utilizzare un’andatura molto lenta (a passo d’uomo)

Segnalare immediatamente guasti o anomalie del mezzo ai competenti uffici aziendali Si ricorda che sui mezzi aziendali, così come nei locali dell’Azienda, è vietato fumare.

Pedoni

Quando gli spostamenti vengono effettuati a piedi si devono seguire le seguenti indicazioni:I pedoni devono circolare sui marciapiedi e sugli altri spazi per essi predisposti; qualora questi manchino, siano ingombri, interrotti o insufficienti, devono circolare sul margine della carreggiata opposto al senso di marcia dei veicoli in modo da causare il minimo intralcio

possibile alla circolazione.pedoni, per attraversare la carreggiata, devono servirsi degli attraversamenti pedonali. Quando

questi non esistono i pedoni possono attraversare la carreggiata solo in senso perpendicolare, con

l'attenzione necessaria ad evitare situazioni di pericolo per sé o per altri.I pedoni che si accingono ad attraversare la carreggiata in zona sprovvista di attraversamenti

pedonali devono dare la precedenza ai conducenti.Si consiglia l’utilizzo delle scarpe antinfortunistiche.Si consiglia la massima attenzione per evitare il potenziale rischio di scivolamento - inciampo -

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caduta a causa di possibili dislivelli del fondo stradale (buche, marciapiedi, ecc.).Pertanto i datori di lavoro, i responsabili delle ditte, enti ed associazioni ed i lavoratori autonomi, i professionisti, i consulenti ed il personale che a qualsiasi titolo opera presso l’Azienda, oltre ad attenersi alle vigenti normative ed alle succitate disposizioni, devono informare preventivamente i dipendenti sui rischi generali e specifici e provvedere alla loro formazione ed addestramento.

R =P xD 6 R =2 x3

5.7 Rischi interferenziali

L’art. 26, comma 3 del D.Lgs. n. 81e s.m.i. recita: “il datore di lavoro committente promuove la cooperazione e il coordinamento elaborando un unico documento di valutazione dei rischi che indichi le misure adottate per eliminare o, ove ciò non è possibile, ridurre al minimo i rischi da interferenze. Tale documento è allegato al contratto di appalto o d’opera. Le disposizioni del presente comma non si applicano ai rischi specifici propri dell’attività delle imprese appaltatrici o dei singoli lavoratori autonomi”.

Il Servizio di Prevenzione e Protezione ha redatto il Documento Unico di Valutazione dei Rischi da Interferenze a cui si rimanda per l’approfondimento e il dettaglio.Le finalità del presente documento sono le seguenti:

valutare i rischi derivanti da possibili interferenze, quando presenti, negli ambienti in cui sono destinate ad operare le ditte appaltatrici nell’espletamento degli appalti;

contribuire ad eliminare o ridurre i rischi interferenziali di cui sopra; fornire alle imprese appaltatrici dettagliate informazioni: sui rischi di carattere generale e particolare esistenti sui luoghi di lavoro oggetto dell’appalto; sulle misure di sicurezza proposte in relazione alle possibili interferenze.

In linea di principio, il documento riferisce la valutazione dei rischi interferenziali estendendola anche alle persone che a vario titolo possono essere presenti presso le strutture dell’A.O. (degenti, utenti, visitatori).

6 Sorveglianza sanitaria La sorveglianza sanitaria è stata disposta dal medico competente ai sensi del D. Lgs. n. 81/08 e s.m.i. art. 25 comma 1 lettera b e art. 41 attraverso l’applicazione di protocolli sanitari definiti in funzione dei rischi specifici e tenendo in considerazione gli indirizzi scientifici più avanzati.La sorveglianza sanitaria è effettuata dal Medico Competente:

nei casi previsti dalla normativa vigente, dalle direttive europee nonché dalle indicazioni fornite dalla Commissione consultiva di cui all'articolo 6;

qualora il lavoratore ne faccia richiesta e la stessa sia ritenuta dal medico competente correlata ai rischi lavorativi.

La sorveglianza sanitaria comprende:

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1. visita medica preventiva intesa a constatare l'assenza di controindicazioni al lavoro cui il lavoratore è destinato al fine di valutare la sua idoneità alla mansione specifica;

2. visita medica periodica per controllare lo stato di salute dei lavoratori ed esprimere il giudizio di idoneità alla mansione specifica. La periodicità di tali accertamenti, qualora non prevista dalla relativa normativa, viene stabilita, di norma, in una volta l'anno. Tale periodicità può assumere cadenza diversa, stabilita dal medico competente in funzione della valutazione del rischio.

3. visita medica su richiesta del lavoratore, qualora sia ritenuta dal medico competente correlata ai rischi professionali o alle sue condizioni di salute, suscettibili di peggioramento a causa dell'attività lavorativa svolta, al fine di esprimere il giudizio di idoneità alla mansione specifica;

4. visita medica in occasione del cambio della mansione onde verificare l'idoneità alla mansione specifica;

5. visita medica alla cessazione del rapporto di lavoro solo per gli esposti a rischi a lungo termine (es. cancerogeni e radiazioni ionizzanti) e comunque nei casi previsti dalla normativa vigente.

6. visita medica preventiva in fase preassuntiva7. visita medica precedente alla ripresa del lavoro, a seguito di assenza per motivi di salute di durata

superiore ai sessanta giorni continuativi, al fine di verificare l’idoneità alla mansione.

Il programma di sorveglianza sanitaria costituisce parte integrante del presente documento in forma di allegato.

7 Fattori trasversali e organizzativi

7.1 Organizzazione del lavoro

La Direzione Generale della A.O. di Cosenza considera la sicurezza e la tutela della salute dei lavoratori obiettivi primari da perseguire, un dovere con implicazioni etiche ancor prima che giuridiche. In adempimento alla previsione normative del D.Lgs. n. 81/08 e s.m.i., nella consapevolezza che efficienza e sicurezza siano inscindibili, la Direzione intende implementare un Sistema di Gestione per la Salute e Sicurezza dei lavoratori, dei pazienti e dei visitatori strutturato e formalizzato, che consenta di attuare un approccio aziendale sistematico e pianificato, in modo da favorire il progressivo coinvolgimento di tutto il personale.

Nell’ottica aziendale del Total Quality Management, la direzione intende sviluppare un sistema integrato qualità e sicurezza che, sfruttando le analogie esistenti tra i due sistemi (principi ispiratori, approccio metodologico, strumenti di governo, requisiti cui ottemperare), garantisca un approccio gestionale unitario e consenta lo sviluppo di un modello d’integrazione multidisciplinare a garanzia di un reale controllo dei rischi.

Il Servizio di Prevenzione e Protezione è l’insieme delle persone, sistemi e mezzi esterni o interni all’azienda finalizzati all’attività di prevenzione e protezione dai rischi professionali per i lavoratori (art. 2 del D.Lgs. 81/08 e s.m.i.).

Il SPP è stato istituito nel 1995; alla data odierna, Il Datore di Lavoro ha organizzato il Servizio di Prevenzione e Protezione con personale interno all’A.O. nel seguente modo:

Un Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione (RSPP): è il Responsabile ultimo di tutte le attività del Servizio, i suoi compiti sono dettati dall’art. 33 del D.Lgs. 81/2008e s.m.i..

Quattro Addetti al Servizio di Prevenzione e Protezione (ASPP): collaborano nelle attività istituzionali del servizio specificate all’art. 33 del D.Lgs. 81/2008 e s.m.i., con un grado d’autonomia correlato al livello di responsabilità a loro assegnato.

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Tre Medici Competenti collaborano nelle attività istituzionali del servizio, per le quali è richiesto un livello di qualificazione professionale elevato.

Il SPP svolge la propria attività con i seguenti presupposti: il rispetto del requisito cogente D.Lgs.81/08 e s.m.i. e il mantenimento del Sistema Gestione Qualità, in modo da orientare i processi verso un miglioramento continuo dei livelli di sicurezza ed una contestuale minimizzazione dei livelli di rischio per gli Operatori e per i Clienti.

Inoltre, in una prospettiva di lungo termine e con riferimento particolare alla tutela della salute dei Lavoratori e dei Clienti, l’azienda valuterà la possibile progettazione di un SGSSL aziendale.

7.2 Informazione, formazione e addestramento dei lavoratori

Le attività distinte d’informazione, di formazione e addestramento attuate in azienda sui temi della sicurezza, della prevenzione e della tutela della salute scaturiscono, di norma, da proposte del SPP che opera una valutazione dei bisogni in base agli esiti della Valutazione dei Rischi, all’Analisi Statistica degli Infortuni, ai colloqui con i vari Dirigenti.

A tal riguardo ai fini della formazione il SPP si avvale anche della collaborazione dell’Ufficio FAP aziendale.

7.2.1 Informazione

I documenti informativi prodotti dal SPP verranno pubblicati sul sito aziendale.E in previsione che il Servizio di Prevenzione e Protezione attivi una casella di posta elettronica, l’obiettivo di questa iniziativa è di attivare un canale comunicativo interno rivolto in particolare alle principali figure aziendali della prevenzione rappresentate appunto, dai dirigenti e dai preposti. Attraverso questo mezzo vorremmo trasmettere ma contemporaneamente anche ricevere contributi, richieste di approfondimenti ed eventuali domande sulle tematiche di competenza del Servizio di Prevenzione e Protezione. Inoltre, attraverso la diffusione nelle strutture dei documenti trasmessi ci proponiamo di aiutare tutti nell’assolvimento di un importante obbligo previsto dall’art. 36 del Testo Unico posto in capo a dirigenti e preposti: quello dell’informazione rivolta ai propri collaboratori.

7.2.2 Formazione e addestramento

Il modulo “LA FORMAZIONE NELL’AZIENDA” D.Lgs. n. 81/08 e s.m.i. Artt. 36 e 37” allegato al presente documento contiene l’elenco dettagliato dei corsi di formazione erogati dal 1995, a dimostrazione di quanta attenzione è stata prestata alla formazione come processo educativo attraverso il quale trasferire ai lavoratori ed agli altri soggetti del sistema di prevenzione e protezione aziendale conoscenze e procedure utili alla acquisizione di competenze per lo svolgimento in sicurezza dei rispettivi compiti in azienda e alla identificazione, alla riduzione e alla gestione dei rischi.

Alcuni corsi sono stati annualmente riproposti, per garantire nel tempo l’addestramento agli operatori di nuova assunzione e/o gli obiettivi numerici quando previsti in sede d’organizzazione degli eventi;altri corsi sono di nuova introduzione in funzione sia dell’evoluzione organizzativa e di lavoro aziendale sia in funzione delle normative vigenti.

La proposta dei bisogni formativi in tema di Salute e Sicurezza sul lavoro per l’anno 2013 è stata formulata e trasmessa, da parte del Servizio di Prevenzione e Protezione, al Datore di Lavoro.Il Piano formativo è stato deliberato in data 19/03/2012 (deliberazione n. 25).Successivamente a tale attività e dopo quasi tre anni dall’emanazione del D.Lgs. 81/2008 e s.m.i., sono stati approvati gli Accordi Stato-Regioni relativi alla formazione alla sicurezza indicati dall’art. 34, comma 2 (datore di lavoro/ RSPP) e art. 37, comma 2 (lavoratori, dirigenti e preposti). L’Accordo tra il Ministro del

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lavoro e delle politiche sociali, il Ministro della salute, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano per la FORMAZIONE DEI LAVORATORI, ai sensi dell'articolo 37, comma 2, del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81 del 21 dicembre 2011 è stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale N. 8 del 11 Gennaio 2012.

La novità principale introdotta riguarda l’individuazione della durata della formazione in base al rischio dell’attività aziendale: basso, medio, alto. Le classi di rischio sono state individuate sulla base della macrocategorie di rischio e corrispondenze ATECO 2002-2007. Il settore “sanità” si colloca nel rischio ALTO.

L’ accordo disciplina:la durata della formazione in base al rischio dell’attività aziendale: basso, medio, alto, i contenuti minimile modalità della formazione,l'aggiornamento dei lavoratori dei preposti e dei dirigenti.

L’accordo Non disciplina:l’Addestramento, ovvero, il complesso delle attività dirette a fare apprendere ai lavoratori l’uso

corretto di attrezzature, macchine, impianti, sostanze, dispositivi, anche di protezione individuale, e le procedure di lavoro.

La formazione particolare, ad esempio per uso di macchine, impianti, carrelli elevatori, DPI di terza categoria.

Per quanto riguarda l’aspetto formativo è stato predisposto apposito fascicolo dove viene inserita la relativa documentazione formativa.

7.3 Primo soccorso

Il D. Lgs. 81/08 all'art.45 prevede che il datore di lavoro adotti i provvedimenti in materia diorganizzazione di primo soccorso e di assistenza medica di emergenza sui luoghi di lavoro,stabilendo i necessari rapporti con i servizi esterni, anche per il trasporto dei lavoratori infortunati.Occorre stabilire ed adottare procedure organizzative da seguire in caso di infortunio o malore,individuare e designare i lavoratori per lo svolgimento delle funzioni di primo soccorso (art. 18comma 1 lettera b) e le risorse dedicate.Si ricordano le seguenti definizioni:pronto soccorso: procedure complesse con ricorso a farmaci e strumentazione, orientate adiagnosticare il danno ed a curare l'infortunato, di competenza di personale sanitario;primo soccorso: insieme di semplici manovre orientate a mantenere in vita l'infortunato ed aprevenire possibili complicazioni in attesa dell'arrivo di soccorsi qualificati; deve essere effettuato da qualsiasi persona.Tutte le procedure sono adottate dal datore di lavoro, in collaborazione con il medico competente, condiviso dagli addetti al primo soccorso e dai RLS e portato alla conoscenza di tutti i lavoratori.Nella formulazione del piano si terrà presente:• le informazioni fornite dal documento di valutazione dei rischi;• le informazioni fornite dalle schede di sicurezza dei prodotti chimici, qualora utilizzati, che vanno

sempre tenute aggiornate;• la tipologia degli infortuni già avvenuti in passato (informazioni ricavate dal registro infortuni);• la segnalazione in forma anonima da parte del medico competente della presenza di

eventuali casi di particolari patologie tra i lavoratori, per le quali è opportuno che gli addetti al primo soccorso siano addestrati;

• le procedure di soccorso preesistenti, che vanno disincentivate se scorrette o recuperate se corrette.Si devono, inoltre, precisare ruoli, compiti e procedure, come riportato di seguito:

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• chi assiste all'infortunio: deve allertare l'addetto al primo soccorso riferendo quanto èaccaduto;

• l'addetto al primo soccorso: deve accertare la necessità di aiuto dall'esterno ed iniziarel'intervento di primo soccorso;

• tutti: a seconda dei casi mettere in sicurezza se stessi e gli altri oppure, se non si ècoinvolti, rimanere al proprio posto in attesa di istruzioni;

• la portineria: individuare il miglior percorso per l'accesso al luogo, mantenere sgombri ipassaggi, predisporre eventuali mezzi per il trasporto dell'infortunato;

• RSPP: mettere a disposizione dei soccorritori la scheda di sicurezza in caso di infortunio conagenti chimici.

Compiti di Primo SoccorsoGli incaricati al primo soccorso devono essere opportunamente formati ed addestrati ad intervenire prontamente ed autonomamente per soccorrere chi s'infortuna o accusa un malore e hanno piena facoltà di decidere se sono sufficienti le cure che possono essere prestate in loco o se invece è necessario ricorrere a soccorritori professionisti.Gli incaricati al primo soccorso devono svolgere i seguenti compiti: al momento della segnalazione, devono intervenire tempestivamente, sospendendo ogni attività che stavano svolgendo prima della chiamata, laddove è possibile saranno temporaneamente sostituiti, in quanto gli incaricati saranno esonerati, per tutta la durata dell'intervento, da qualsiasi altra attività.L'azione di soccorso è circoscritta al primo intervento su qualsiasi persona bisognosa di cure immediate e si protrae, senza interferenze di altre persone non competenti, fino a che l'emergenza non sia terminata.In caso di ricorso al 118, l'intervento si esaurisce quando l'infortunato è stato preso dal personale dell'ambulanza o in caso di trasporto in auto in ospedale dal personale del Pronto Soccorso.Gli interventi di primo soccorso sono finalizzati al soccorso di chiunque si trovi nei locali dell'azienda.Nei casi più gravi, gli incaricati al P.S., se necessario, accompagnano o dispongono il trasporto in ospedale dell'infortunato, utilizzando l'automobile dell'azienda o un'altra autovettura prontamente reperita.Qualora un incaricato di P.S. riscontri carenze nella dotazione delle valigette di primo soccorso o nell'infermeria, deve avvisare il coordinatore, il quale provvede a trasferire la segnalazione alla persona che svolge la funzione di addetto alla gestione dei materiali.Durante le prove d'evacuazione, tutti gli incaricati di P.S. debitamente e preventivamente avvisati ed istruiti da chi organizza la prova, devono rimanere nei luoghi loro assegnati per poter intervenire prontamente in caso di necessità.In caso di evacuazione non simulata, tutti gli incaricati di P.S. presenti sono impegnati nella sorveglianza delle operazioni (a meno che non svolgano anche la mansione di addetto all'antincendio) ed usciranno solo dopo che si sono completate tutte le operazioni di sfollamento.

Compiti del centralinista/segreteriaIl centralinista/personale di segreteria attiva il 118 solo su richiesta dell'incaricato di P.S. fornendo le seguenti indicazioni:

• numero di telefono dell'azienda;• indirizzo esatto ed eventuali riferimenti geografici ed istruzioni per raggiungere

l'azienda;• numero degli infortunati;• tipo di infortunio;• se l'infortunato parla, si muove, respira;• eventuale emorragia.

La trasmissione al centralinista/personale di segreteria delle informazioni riferite alle condizioni dell'infortunato deve essere assicurata dall'incaricato di P.S. che richiede l'intervento.

Cassetta di Pronto Soccorso e Pacchetto di MedicazioneAi fini del primo soccorso le aziende sono classificate in 3 gruppi, A, B e C (art. 1 del D.M. 388/2003), tenuto conto della tipologia di attività svolta, del numero dei lavoratori occupati e dei fattori di rischio:

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Gruppo A:I) Aziende o unità produttive con attività industriali, soggette all'obbligo di dichiarazione onotifica, di cui all'articolo 2, del D. Lgs. n. 334/99, centrali termoelettriche, impianti e laboratori nucleari di cui agli articoli 7, 28 e 33 del D. Lgs. n. 230/95, aziende estrattive ed altre attività minerarie definite dal D. Lgs. n. 624/96, lavori in sotterraneo di cui al D. P.R. n. 320/56, aziende per la fabbricazione di esplosivi, polveri e munizioni.II) Aziende o unità produttive con oltre cinque lavoratori appartenenti o riconducibili ai gruppi tariffari INAIL con indice infortunistico di inabilità permanente superiore a quattro, quali desumibili dalle statistiche nazionali INAIL relative al triennio precedente ed aggiornate al 31 dicembre di ciascun anno. Le predette statistiche nazionali INAIL sono pubblicate nella Gazzetta Ufficiale.III) Aziende o unità produttive con oltre cinque lavoratori a tempo indeterminato del comparto dell'agricoltura.Gruppo B: aziende o unità produttive con tre o più lavoratori che non rientrano nel gruppo A.Gruppo C: aziende o unità produttive con meno di tre lavoratori che non rientrano nel gruppo A.Nelle aziende o unità produttive di gruppo A e di gruppo B, il datore di lavoro deve garantire le seguenti attrezzature:cassetta di pronto soccorso, tenuta presso ciascun luogo di lavoro, adeguatamente custodita in un luogo facilmente accessibile ed individuabile con segnaletica appropriata, contenente la dotazione minima indicata nell'allegato 1 (D.M. 388/2003), da integrare sulla base dei rischi presenti nei luoghi di lavoro e su indicazione del medico competente, ove previsto, e del sistema di emergenza sanitaria del Servizio Sanitario Nazionale, e della quale sia costantemente assicurata, la completezza ed il corretto stato d'uso dei presidi ivi contenuti; un mezzo di comunicazione idoneo ad attivare rapidamente il sistema di emergenza del Servizio Sanitario Nazionale.Mentre nelle aziende o unità produttive di gruppo C, il datore di lavoro deve garantire le seguenti attrezzature:pacchetto di medicazione, tenuto presso ciascun luogo di lavoro, adeguatamente custodito efacilmente individuabile, contenente la dotazione minima indicata nell'allegato 2 (D.M. 388/2003) da integrare sulla base dei rischi presenti nei luoghi di lavoro, della quale sia costantemente assicurata, in collaborazione con il medico competente, ove previsto, la completezza ed il corretto stato d'uso dei presidi ivi contenuti;un mezzo di comunicazione idoneo ad attivare rapidamente il sistema di emergenza del Servizio Sanitario Nazionale.

Contenuto Minimo Della Cassetta Di Pronto Soccorso (All. 1 D.M. 388/2003):Guanti sterili monouso (5 paia)Visiera paraschizziFlacone di soluzione cutanea di iodopovidone al 10% di iodio da 1 litro (1)Flaconi di soluzione fisiologica (sodio cloruro 0,9%) da 500 ml (3)Compresse di garza sterile 10 x 10 in buste singole (10)Compresse di garza sterile 18 x 40 in buste singole (2)Teli sterili monouso (2)Pinzette da medicazione sterili monouso (2)Confezione di rete elastica di misura media (1)Confezione di cotone idrofilo (1)Confezioni di cerotti di varie misure pronti all'uso (2)Rotoli di cerotto alto cm. 2,5 (2)Un paio di forbiciLacci emostatici (3)Ghiaccio pronto uso (due confezioni)Sacchetti monouso per la raccolta di rifiuti sanitari (2)TermometroApparecchio per la misurazione della pressione arteriosa.

Contenuto Minimo Del Pacchetto Di Medicazione (All. 2 D.M. 388/03):Guanti sterili monouso (2 paia)Flacone di soluzione cutanea di iodopovidone al 10% di iodio da 125 ml (1)Flacone di soluzione fisiologica (sodio cloruro 0,9%) da 250 ml (1)Compresse di garza sterile 18 x 40 in buste singole (1)

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Compresse di garza sterile 10 x 10 in buste singole (3)Pinzette da medicazione sterili monouso (1)Confezione di cotone idrofilo (1)Confezione di cerotti di varie misure pronti all'uso (1)Rotolo di cerotto alto cm 2,5 (1)Rotolo di benda orlata alta cm 10 (1)Un paio di forbici (1)Un laccio emostatico (1)Confezione di ghiaccio pronto uso (1)Sacchetti monouso per la raccolta di rifiuti sanitari (1)Istruzioni sul modo di usare i presidi suddetti e di prestare i primi soccorsi in attesa del serviziodi emergenza.

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7.4 Stress lavoro correlato

Lo stress è una condizione accompagnata da sofferenze o disfunzioni fisiche, psichiche, psicologiche o sociali, che scaturisce dalla sensazione individuale di non essere in grado di rispondere alle richieste o di non essere all’altezza delle aspettative. L’individuo può ben adattarsi ad affrontare un’esposizione alla pressione a breve termine, cosa che può anche essere considerata positiva, ma ha una maggiore difficoltà a sostenere un’esposizione prolungata a un’intensa pressione. Inoltre i singoli individui possono reagire differentemente ad una stessa situazione data oppure possono reagire diversamente a situazioni similari in momenti diversi della propria vita.

Lo stress non è una malattia, ma un’esposizione prolungata ad esso può ridurre l’efficienza nel lavoro e può causare malattie.

Lo stress da lavoro può essere causato da fattori diversi, come ad esempio il contenuto del lavoro, la sua organizzazione, l’ambiente, la scarsa comunicazione, ecc. Non sono da intendersi come fenomeni collegati allo stress lavoro correlato la violenza sul luogo di lavoro, il mobbing e lo stress post-traumatico. Richiamato il D.M. 14/01/2008 “Elenco delle malattie per le quali è obbligatoria la denuncia ai sensi e per gli effetti dell’art. 139 del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124, e successive modificazioni e integrazioni” con particolare riferimento alla Tabella 2 Gruppo 7 riferita a patologie con limitata probabilità di insorgenza che riporta le disfunzioni dell’organizzazione del lavoro (costrittività organizzative) e i due gruppi di malattie psichiche e psicosomatiche considerate: disturbo dell’adattamento cronico (con ansia depressione, reazione mista, alterazione della condotta e/o dell’emotività, disturbi somatiformi) e disturbo post traumatico cronico da stress si può affermare che nessuna delle malattie indicate siano presenti nei gruppi di lavoratori esaminati e neppure siano applicabili le otto voci riportanti costrizioni organizzative.

Entro un anno sarà effettuata la relativa valutazione.

Il percorso per la Valutazione dello Stress Lavoro Correlato in azienda sarà intrapreso nel corso del 2018.

In corso di rivalutazione

7.5 Lavoratori portatori di handicap

Per i lavoratori portatori di handicap si segnala che la condizione di disabilità psico-fisica viene valutata in fase di visita medica (all’atto dell’assunzione o nel corso del rapporto di lavoro). In azienda la tutela dei soggetti portatori di handicap si attua principalmente nell’inserimento del lavoratore in servizi o reparti che escludono la maggior parte delle esposizioni professionali descritte nel presente documento, oltre che nell’adozione di misure tecniche particolari laddove esistenti come strumenti e apparecchiature dedicate ai diversamente abili, per la facilitazione dei compiti assegnati e l’ausilio nei movimenti.

L’accesso agli stabilimenti ospedalieri è consentito ai lavoratori portatori di handicap mediante l’utilizzo

di apposita autorizzazione.

8 La programmazione degli interventi

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Come detto lo scopo finale del presente documento è la concreta riduzione, e l’eliminazione ove possibile, dei fattori di rischio legati allo svolgimento delle attività lavorative.E' opportuno quindi una volta determinati con le modalità descritte i "pesi" dei diversi rischi presenti nelle attività, dotarsi di uno strumento programmatico che tracci la rotta degli interventi da mettere in atto.

In esito agli aggiornamenti della Valutazione dei Rischi e secondo le priorità indicate nel documento, il SPP procede alla formulazione di una proposta d’interventi che il Datore di Lavoro valuterà per la eventuale destinazione le risorse economiche necessarie alla messa in atto delle misure di sicurezza individuate. Tale proposta è trasmessa al Datore di lavoro, al Direttore Sanitario, al Direttore Amministrativo e discussa anche in sede di Riunione Periodica svolta secondo l’art. 35 del D. Lgs. 81/2008 e s.m.i..

Nel merito e nei contenuti, la proposta avanzata dal SPP viene discussa, per quanto di competenza, con la Direzione Medica di Presidio Unico, con i Resp. delle UU.OO. Tecnico Patrimoniale, Area Acquisti, Ingegneria Clinica, Farmacia e Formazione.La proposta può prevedere diverse tipologie di interventi:

strutturali/impiantistici di rifacimento o ristrutturazione; per acquisizioni di attrezzature o apparecchiature medicali; per l'effettuazione di verifiche, monitoraggi ambientali e biologici; per la riorganizzazione dei cicli e delle fasi nelle attività; per la formazione e l’informazione del personale.

Il Datore di Lavoro (direzione strategica) decide gli interventi da effettuare con tempi che possono anche non rispettare rigorosamente le precedenze sopra indicate qualora gli interventi proposti entrino in conflitto con progetti già predisposti e programmati o possano rientrare in interventi più globali programmati per tempi successivi a quelli che deriverebbero dalla scala di priorità sotto descritta. Tali decisioni sono oggetto di confronto con i Rappresentanti dei Lavoratori per la Sicurezza nel corso della riunione periodica:

Programma di miglioramentoN.

Punto

Misure di miglioramento da adottare Tipologie di Misure Preventive/Protettive

Incaricati della realizzazione

Data di attuazione delle misure di miglioramento

1 3.5 Adeguamento a norma apparecchiature Elettromedicali Ingegneria Clinica Entro un anno dalla data di approvazione

2 3.7 Adeguamento a norma antincendio strutturale ed impiantistico

U.O.C. Gestione Infrastrutture e Patrimonio

Entro due anni dalla data di approvazione

3 4.2 Adeguamento a norma impianti di gas medicale e monitoraggio gas anestetici

U.O.C. Farmacia/ U.O.C. Gestione Infrastrutture e Patrimonio

Entro due anni dalla data di approvazione

4 4.10 M.M.C. Revisione MAPO e appl. NHALOS P.P.A. Entro un anno dalla data di approvazione

5 4.13 Radiazioni ottiche artificiali misurazioni P.P.A – Fisica Sanitaria Entro un anno dalla data di approvazione

6 4.15 Rumore misurazioni P.P.A. / U.O.C. Gestione Infrastrutture e Patrimonio

Entro un anno dalla data di approvazione

7 4.18 VDT (Visite e valutazioni) P.P.A. Entro un anno dalla data di approvazione

8 7.4 Stress lavoro correlato P.P.A. – R.L.S. Entro un anno dalla data di approvazione

9 Adeguamento a norma strutture ed impianti U.O.C. Gestione Infrastrutture e Patrimonio

Entro due anni dalla data di approvazione

IL DVR indica in linea di massima e in modo generale gli interventi di miglioramento della sicurezza dei lavoratori negli ambienti di lavoro.

Oltre a quanto sopra indicato, si rappresenta che ogni qualvolta è necessario per motivi organizzativi e logistici, rivedere e valutare il DVR delle singole unità operative, si procederà alla individuazione degli interventi, prioritari e nel dettaglio, necessari all’adeguamento ed alla messa a norma delle strutture, impianti ed apparecchiature, per mettere in atto gli accorgimenti previsti dalle norme vigenti.

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I singoli documenti specifici di DVR delle UU.OO. Aziendali contengono i programmi di intervento dettagliati con le scadenze temporali.

9 Documenti

considerati parti integranti I seguenti documenti, depositati o presso il Servizio di Prevenzione e Protezione o altri uffici competenti dell’azienda, costituiscono parte integrante del DVR Generale Introduttivo:

appendice punto rischio

1 4.3 Biologico 2 4.6 Chemioterapici (in corso di rivalutazione) 3 4.7 Chimico 4 4.16 Gestanti

All. 1 3.11 PIANO DI EVACUAZIONE (PEVAC) Protocollo operativo

All. 2 4.10 M.A.P.O. All. 3 7.3 Primo Soccorso

Procedure interne allegate

1 Procedure di Emergenze Interne

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