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INDICE PRESENTAZIONE .................................................................................................3 di Umberto Broccoli .................................................................................................3 PREFAZIONE ..........................................................................................................5 di Federico Guidi ......................................................................................................5 INTRODUZIONE ....................................................................................................7 dell’Associazione Restauratori d’Italia ....................................................................7 PARTE I ..................................................................................................................10 (D.D. Rep. N.610 del 18 giugno 2009) ...................................................................10 TAVOLO TECNICO PER LA DEFINIZIONE DELLETIPOLOGIE DI OPERE RICADENTI NELLA CATEGORIA OS2 .............................................................11 DOCUMENTO DI ACCORDO .............................................................................12 1. DEFINIZIONE DELLE OPERE RICADENTI NELLA CATEGORIA SPECIALISTICA OS2 ...........................................................................................12 1.1 Distinzione della categoria OS2 dalla categoria OG2, ai sensi del DPR 34/2000 ...............................................................................................................12 1.2. Interpretazione della categoria OS2 come categoria riguardante le “superfici di pregio”. ...........................................................................................................12 1.3 Tipologia delle lavorazioni che determinano la categoria ............................13 1.4 Scorporo della categoria specialistica OS2 nei bandi di gara, secondo quanto previsto dalla normativa vigente.........................................................................13 2. SOGGETTI ESECUTORI DELLE OPERE.......................................................13 2.1. Adeguamento dei bandi di gara a quanto previsto dal D.M. 294/2000- 420/2001 .............................................................................................................13 3. SCHEDATECNICA, PROGETTAZIONE E COLLAUDO..............................13 3.1. Scheda Tecnica.............................................................................................13 3.2. Progettazione ...............................................................................................13 3.3. Collaudo e Regolare Esecuzione .................................................................14 4. MODALITA’DI GARA .....................................................................................14 4.1. Premessa ......................................................................................................14 4.2. Offerta Economicamente più vantaggiosa ...................................................14 4.2.1. Criteri di determinazione degli elementi di valutazione dell’offerta tecnica (D.Lgs 163, art. 204, comma 3) .........................................................14 4.2.2 Elementi di valutazione dell’offerta......................................................15 4.2.3. Criteri di determinazione degli elementi di valutazione dell’offerta economica. .....................................................................................................17 4.3. Criterio del prezzo più basso ......................................................................17 4.3.1. Individuazione delle offerte anormalmente basse ...............................17 4.4. Gare con prequalifica (Procedure Ristrette) - Dl.gs 12 aprile 2006, n.163, art.55)..................................................................................................................17 4.4.1. Definizione ..........................................................................................17 1

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INDICE

PRESENTAZIONE .................................................................................................3di Umberto Broccoli .................................................................................................3PREFAZIONE ..........................................................................................................5di Federico Guidi ......................................................................................................5INTRODUZIONE ....................................................................................................7dell’Associazione Restauratori d’Italia ....................................................................7PARTE I..................................................................................................................10(D.D. Rep. N.610 del 18 giugno 2009) ...................................................................10TAVOLO TECNICO PER LA DEFINIZIONE DELLE TIPOLOGIE DI OPERERICADENTI NELLA CATEGORIA OS2.............................................................11DOCUMENTO DI ACCORDO .............................................................................121. DEFINIZIONE DELLE OPERE RICADENTI NELLA CATEGORIASPECIALISTICA OS2...........................................................................................121.1 Distinzione della categoria OS2 dalla categoria OG2, ai sensi del DPR34/2000 ...............................................................................................................121.2. Interpretazione della categoria OS2 come categoria riguardante le “superficidi pregio”. ...........................................................................................................121.3 Tipologia delle lavorazioni che determinano la categoria ............................131.4 Scorporo della categoria specialistica OS2 nei bandi di gara, secondo quantoprevisto dalla normativa vigente.........................................................................13

2. SOGGETTI ESECUTORI DELLE OPERE.......................................................132.1. Adeguamento dei bandi di gara a quanto previsto dal D.M. 294/2000-420/2001 .............................................................................................................13

3. SCHEDA TECNICA, PROGETTAZIONE E COLLAUDO..............................133.1. Scheda Tecnica.............................................................................................133.2. Progettazione ...............................................................................................133.3. Collaudo e Regolare Esecuzione .................................................................14

4. MODALITA’DI GARA .....................................................................................144.1. Premessa ......................................................................................................144.2. Offerta Economicamente più vantaggiosa...................................................144.2.1. Criteri di determinazione degli elementi di valutazione dell’offertatecnica (D.Lgs 163, art. 204, comma 3).........................................................144.2.2 Elementi di valutazione dell’offerta......................................................154.2.3. Criteri di determinazione degli elementi di valutazione dell’offertaeconomica. .....................................................................................................17

4.3. Criterio del prezzo più basso ......................................................................174.3.1. Individuazione delle offerte anormalmente basse ...............................17

4.4. Gare con prequalifica (Procedure Ristrette) - Dl.gs 12 aprile 2006, n.163,art.55)..................................................................................................................174.4.1. Definizione ..........................................................................................17

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4.4.2. Norme di applicazione.........................................................................184.4.3. Elaborazione di una “nomenclatura” dei settori specifici d’intervento184.4.4. Norme di applicazione.........................................................................18

4.5. Procedura Ristretta Semplificata (D.Lgs 163/2006, art. 123) .....................194.6. Procedure negoziate e Cottimo fiduciario ...................................................194.6.1. Definizione (Dl.gs 12 aprile 2006, n.163, art. 3 comma 40)...............194.6.2.Casi di applicabilità della Procedura negoziata previa pubblicazione diun bando di gara.............................................................................................194.6.3.Casi di applicabilità della Procedura negoziata senza previapubblicazione di un bando di gara .................................................................194.6.4.Norme di applicazione (Dl.gs 12 aprile 2006, n.163, art. 57, comma 6)204.6.5.Cottimo fiduciario - Norme di applicazione (Dl.gs 12 aprile 2006,n.163, art. 125, comma 8) ..............................................................................20

4.7. Sottosoglia ...................................................................................................20Si richiama l’attenzione sul DM 294/2000, art.10, commi 1 e 2.5. CRITERIGENERALI ADOTTATI DALL’AMMINISTRAZIONE ......................................20Impegno, nei casi di gare il cui importo a base di appalto sia pari o superiore alla IIIClassifica, a mettere in relazione il possesso del sistema di qualità (ISO) alle quotedi effettiva partecipazione ai lavori delle imprese concorrenti costituite inraggruppamento.6. PROPOSTE.............................................................................21PARTE II.................................................................................................................23MOZIONI ART. 109 RESIDUE DALLA SEDUTA DEL 30 APRILE 2009: .......23Impegno per il Sindaco a sensibilizzare le istituzioni cittadine e nazionali e arichiamare l’attenzione degli organismi preposti alla tutela in ordine alla verificadei requisiti di qualificazione delle ditte che partecipano alle gare per il restaurodi beni culturali ...................................................................................................23

PARTE III ...............................................................................................................25DECRETO MINISTERIALE 26 MAGGIO 2009, N. 86 Regolamento concernentela definizione dei profili di competenza dei restauratori e degli altri operatori chesvolgono attività complementari al restauro o altre attività di conservazione dei beniculturali mobili e delle superfici decorate di beni architettonici, ai sensi dell’art. 29,comma 7, del d.lgs. n. 42 del 2004, recante il codice dei beni culturali e delpaesaggio (G.U. n. 160 del 13 luglio 2009)............................................................25Allegato A - Attività caratterizzanti il profilo di competenza del restauratore di beniculturali ...................................................................................................................26A - esame e valutazione........................................................................................26C - intervento .........................................................................................................27

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PRESENTAZIONE

di Umberto Broccoli

Abituiamoci. Abituiamoci a riscoprire e a conservare il nostro passato:un paese senza rispetto per il passato è un paese senza futuro. Abi-tuiamoci a vivere quel passato e (chi ci lavora dentro) a considerarevivo quel passato. Non imbalsamiamo i monumenti: lasciamoli allagente, perché sono nati con il lavoro degli uomini e hanno ospitato gliuomini. Crearne delle reliquie lontano dagli uomini, significa tradirneil significato. Far parlare le pietre antiche e spiegarsi come fare perascoltare e farsi raccontare le storie della nostra storia. Chiaramente,pacatamente, semplicemente. Noi ci abbiamo provato, riscoprendoquanti son venuti qui e hanno visto quelle pietre, amato quei colori,rubato emozioni.Per questo il restauro è indispensabile. Ho lavorato un tempo suffi-ciente in questo settore. Sufficiente per vedere l’evoluzione delle tec-niche nel restauro, sempre meno stregonerie sull’antico, sempre piùprofessionalità al servizio dell’antico. I restauratori italiani: i miglioridel mondo. Ho sperimentato direttamente tutto questo ad Acco, in Ga-lilea, (Israele). Là l’Israel Antiquities Autority (IAA) ha voluto un “Cen-tro di restauro Città di Roma”, dove far confluire le esperienze deitecnici italiani per collaborare con gli studiosi israeliani. Spesso non cirendiamo conto di quanto abbiamo: non ci rendiamo conto né del no-stro patrimonio, né del patrimonio dei nostri specialisti: ambedue ri-sorse per la cultura internazionale. Per cui diamo per scontato ilColosseo, nonché chi sul Colosseo ha lavorato per fare in modo di con-servarne le strutture come messaggio del mondo antico al mondo mo-derno. Presentare questo convegno, per me significa recuperare ilpassato: anche il mio passato.Quello dell’archeologo militante che, alle prese con lo scavo, compie duegesti: scopre e ricostruisce. Il primo con le mani, il secondo con il pensiero.

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Ogni ricerca delle origini è ricerca di futuro. E quando con le maninella terra si scova un frammento di passato è la fantasia ad entrare ingioco. Non dobbiamo aver paura di ricostruire. Più o meno filologica-mente. Ogni opera dell’ingegno è una costruzione dal nulla o una ri-costruzione. Basata sì su elementi e dati scientifici, ma anche libera,audace, capace di immaginare … come quel monumento era in ori-gine, come lo aveva voluto l’artista, come lo vedeva la gente. Che sitratti del Colosseo ( ricoperto di marmo e “riempito” di statue) del co-lore michelangiolesco della Sistina o di quello di un affresco appan-nato dal tempo. E’ questo sforzo di fantasia che ci avvicina all’artista,ce lo rende amico. Ed è per questo che è necessario recuperare quel-l’amicizia: con il restauro.Così è accaduto a me quando affrontavo le campagne di scavo. E im-maginavo mondi lontanissimi. Quei mondi di cui sai pochissimo e deiquali sei alla ricerca dalle tracce più semplici: un frammento di terra-cotta, un resto di metallo, uno scarto qualsiasi. Allora – scavando -sogni di riascoltare le voci di ci ha tenuto in mano quell’ oggetto, mes-saggio muto arrivato in diretta dai secoli del passato. Scavando, pensidi poter sognare di nuovo i movimenti delle persone, sparite in quellastessa terra millenni prima.Ti senti avvolto dalla storia, senza essere oppresso dai nomi ridondantidella storia. La storia ti circonda con le vicende quotidiane degli uo-mini come noi, alle prese con una tazza, con un bicchiere, con un pezzodi pane, con la voglia di vivere senza immaginare – minimamente - didover rientrare nella terra, per essere riscoperti, per caso, dagli stru-menti degli archeologi. E ti rendi conto di essere piccolo nei confrontidella storia, anche se sai di appartenere – pur piccolo - alla storia.… poi ti svegliano. Ti svegliano i colleghi, rigorosi, rigoristi, semprecontraddetti fra serietà e seriosità e, inconsapevoli prigionieri della se-conda. Persone seriose, non serie. E, non senza qualche supponenza, tiricordano come tutto questo deve essere scienza, che nella scienza nonentrano le emozioni, che le ricostruzioni si devono fondare sulla

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tecnica, che è necessario parlare con il linguaggio scientifico, che nonbisogna sorridere troppo, che le ipotesi vanno documentate, che allafine se al museo ci vanno in pochi “chissenefrega” perché noi archeo-logi sappiamo, decidiamo, discutiamo, scaviamo, esponiamo, ci rico-nosciamo tra di noi, noi, noi, noi……in una grandinata esponenziale di insicurezze vestite di seriosità,piovute a spegnere gli entusiasmi delle passioni verso il mondo an-tico. E, tradizionalmente, alla pioggia e alla grandine ho preferito ilsole. Anche perché (fortunatamente) dopo la pioggia è possibile ve-dere l’arcobaleno.Chi restaura permette tutto questo: permette di rivedere oggi, il mondodi ieri. Permette quel viaggio nel tempo con biglietto di andata e ri-torno. All’andata, senza bagagli. Al ritorno, con tanti ricordi recupe-rati da quei mondi lontanissimi dove gente come noi, ha vissuto,amato, sofferto, sorriso, pianto nel transito terrestre chiamato vita.Conservare e restaurare il passato è il biglietto di viaggio per il futuro.

Umberto BroccoliSovraintendente ai Beni Culturali del Comune di Roma

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PREFAZIONE

di Federico Guidi

Il Tavolo Tecnico che la Commissione Consiliare da me presieduta hainteso promuovere nasce dall’esigenza di dare risposte alle aspettativedel settore specialistico del restauro, così decisivo per la qualità dellaconservazione del patrimonio storico ed artistico di Roma, all’indo-mani della parentesi dei lavori in house a cui una lunga querelle giu-diziaria ha messo fine nel 2007, ripristinando condizioni di liberaconcorrenza e riaprendo la prospettiva ad una collaborazione fra Am-ministrazione pubblica ed attività delle imprese e dei professionistidel restauro, che raffigurano un indiscutibile tessuto di ricchezza perla Città. Le preoccupazioni dell’associazione di categoria che rappre-senta i Restauratori di beni culturali, percepite nel corso di una serie d’in-contri con le istituzioni capitoline, attendevano, perciò, da parte dellanuova giunta comunale un rinnovato impegno politico che desse im-pulso e soprattutto fiducia ad un settore cosiddetto di nicchia, ma do-tato di un eccezionale portato di conoscenza e competenze e che sitraducesse, dal punto di vista di quanti non si stancano d’intendere lapolitica come servizio alla comunità nazionale e cittadina, in terminiconcreti, in una capacità di ascolto, di attenzione, di comprensione deiproblemi e di convergenza delle migliori competenze per risolverli.Da questa premessa, troppo spesso considerata superflua, è nata unamozione largamente condivisa dall’intero Consiglio comunale, con laquale il sindaco di Roma Gianni Alemanno si è impegnato sul pianopolitico ad affrontare alcune criticità del settore per quel che riguardala salvaguardia del livello di qualità degli interventi di restauro spe-cialistico, promuovendo tutte le azioni occorrenti per sensibilizzare leIstituzioni sia in ambito cittadino che nazionale.Il passo immediatamente successivo è stato quello dell’istituzione delTavolo tecnico, volto a definire con chiarezza tutti quegli elementi già

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delineati dalla normativa che attengono alla categoria specialistica delrestauro, ma che con distorsione interpretativa possono essere appal-tati dalle pubbliche amministrazioni in modo difforme, sconfinandoin un ambito prettamente edile. In tal modo, Roma si è dotata di unostrumento tecnico che segna un passo in avanti, caso unico nel territo-rio nazionale, nella salvaguardia del livello di interventi sul suo patri-monio, tanto complesso ed articolato, anche per la vasta presenza dimanufatti archeologici. Ma i lavori che sono scaturiti dal Tavolo si pre-figurano anche come un metodo operativo destinato a dare maggioreprecisione all’impegno economico finanziario di cui la Città ha obbligodi dotarsi per tutelare il proprio patrimonio comunale e che, in tempidi ottimizzazione delle risorse disponibili, non può non essere im-prontato alla migliore efficienza degli investimenti economici a frontedi una corretta individuazione della spesa.Da questo punto di vista, esiste un punto di equilibrio imprescindibileper una buona amministrazione fra la qualità degli interventi e le ri-sorse pubbliche ad essi destinate e che riveste un particolare signifi-cato soprattutto quando si affronta il tema della tutela culturale.Questo luogo ideale impegna tutti, politici ed amministratori in primalinea, a non considerare il retaggio antico come una testimonianzaaliena del nostro passato. Infatti, la prima e logica conseguenza di que-sto atteggiamento sbagliato dei nostri tempi è che l’eredità culturalepossa subire una nuova forma di degrado e sia, dunque, percepita inmodo fuorviante come mero “giacimento culturale” da saccheggiare enon già quale eredità spirituale alla quale attingere, trasformandosiper conseguenza nell’oggetto di un’involuzione culturale, nella qualesi annida ed attecchisce la “mercificazione dell’appalto”, prestando ilfianco al facile business culturale permeato d’improvvisazione.Roma si candida ad essere un argine a tutto questo e si impegna a ren-dere dignità al patrimonio storico ed artistico, ovunque venga oltrag-giato non solo dal tempo, ma anche da simili nuove forme di degradoche puntellano la penisola di “insipienti” restauri, per restituire in

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primo luogo amore e cura alle proprie vestigia, ovvero competenza ecomprensione, preservando così le tradizioni più profonde della nostracittà, della nostra nazione e del nostro popolo.

Federico Guidi

Consigliere Comunale di Roma

Presidente della I Commissione Consiliare Politiche Economiche,Finanziarie e di Bilancio del Comune di Roma

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INTRODUZIONE

dell’Associazione Restauratori d’Italia

Restauratori e superfici architettoniche.

Un processo lungo e non sempre lineare ha portato i restauratori diopere d’arte sui ponteggi del restauro architettonico. E’ iniziato a metàdegli anni settanta quando è stato chiaro che il grande sviluppo edili-zio e la standardizzazione di tecniche esecutive, sopraggiunto con ilsecondo dopoguerra, aveva separato per sempre le maestranze edilidalle tecniche storiche del cantiere edile “monumentale”. I mastri cheancora nella metà del novecento erano capaci di confezionare intonacistucchi e coloriture a calce e terre o scolpire pietre, non lo erano più. Irestauratori ricostruivano pazientemente in laboratorio quelle tecni-che per fronteggiare le questioni che riguardavano affreschi, stucchi,tempere, sculture. Nello stesso tempo la scienza del restauro allargavaanche alle superfici architettoniche le tecniche di conservazione messea punto per questi materiali. Dall’affresco all’intonaco e dalla sculturaalla modanatura architettonica la procedura conservativa era la stessa.Un cornicione in pietra o stucco di un palazzo storico si restaura esat-tamente con gli stessi materiali e con le stesse procedure messe incampo per il bassorilievo da museo. Fu presto evidente che non pote-vano più essere le maestranze edili, peraltro sempre meno qualificatee reclutate tra gli immigrati di nuova generazione, grazie alla sempli-ficazione delle procedure e dei materiali preconfezionati, ad occuparsidella conservazione dell’edilizia di pregio. Una serie di avvedute cam-pagne di restauro su larga scala, come quella sui Fori romani del 1985,avviò un processo di strutturazione di una nuova imprenditoria for-mata negli Istituti di Restauro, ma capace di affrontare in prima per-sona il restauro delle facciate architettoniche e dei grandi monumentiarcheologici. Unanime fu la considerazione positiva per questi restauri,sia in termini culturali che estetici che politici e si arrivò anche sulpiano legislativo a configurare un assetto nuovo per il restauro archi-tettonico. Con la legge 109 del 1994 fu stabilito che una nuova catego-ria dei lavori pubblici, quella individuata con la declaratoria OS2,dovesse occuparsi di restauro architettonico con particolare destina-

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zione alle “superfici architettoniche decorate”. La dizione era voluta-mente ambigua, perché non si voleva sprecare il restauratore e l’im-presa ultra-specializzata sulle facciate semplici, magari di fineottocento, dove una buona impresa edile poteva rinnovare la tinteg-giatura se non gli intonaci. Va da sé che l’imprenditoria specializzataandava destinata a lavori specializzati. Non in funzione della morfo-logia del monumento, ma della procedura d’intervento. Se in un pa-lazzo affrescato deve essere sostituito il tetto è evidente che sichiameranno imprese specializzate nella sostituzione di tetti e non re-stauratori di affreschi. Ma se un muro antico senza nessuna decora-zione ha bisogno di un restauro che conservi nella sua integrità einalterabilità documentaria le superfici lisce della pietra o dei mattoni,questo si farà con le tecniche specifiche utilizzate per il restauro di unascultura in pietra o in terracotta, poiché come suggerisce la teoria delrestauro di Cesare Brandi “si restaura la materia dell’opera d’arte e non lasua forma”. Del resto le superfici pregiate, siano di monumenti ar-cheologici o architettonici rinascimentali e barocchi necessitano di pro-cedure per le quali l’impresa di restauro edile non è attrezzata. Ancheuna leggera pulitura può determinare la scomparsa di tracce impor-tanti per il valore storico del monumento e solo un’imprenditoria spe-cializzata è in grado di salvaguardare e valutare il livello ottimale diintervento. Tutto questo è stato acquisito dalla teoria e dalla praticaconservativa in Italia, fino a ieri. Nessuno si è stupito che si chiamas-sero restauratori e non imprese edili a restaurare le mura della città diPaestum (senz’altro prive di decorazioni), così come le mura del Ca-stello Sforzesco di Milano e mille altri monumenti che apparivano prividi decorazioni, in senso plastico o pittorico. Oggi una pericolosa in-versione di tendenza è in atto, a cominciare dagli appalti indetti dalCommissario Speciale all’Archeologia di Roma, istituito per fare pre-sto e bene il restauro di alcune emergenze archeologiche romane, mache rischia di danneggiarle irrimediabilmente affidandole ad impreseedili. Forzando vistosamente la legge, infatti, il Commissario Cecchied il suo staff hanno inteso i monumenti archeologici come monumentiarchitettonici privi di decorazione e pertanto destinati ad un’impren-ditoria meno qualificata. Ma nella confusione culturale che caratterizzaquesti organismi in deroga ad ogni controllo consueto, il Commissarioha fatto di peggio, perché pur individuando una serie di procedure

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conservative, classificate e descritte utilizzando il prezziario- capito-lato dei restauratori, computandole perfino con i prezzi stabiliti nelprezziario, le ha poi appaltate ad imprese che non hanno per defini-zione maestranze in grado di metterle in atto. Siamo di fronte ad unadoppia involuzione. Da una parte si squalificano monumenti come ilTempio di Antonino e Faustina, peraltro decorato da raffinati rilievimarmorei, o il Colosseo spingendoli forzatamente della categoria di“Monumenti non decorati”, come se le loro stesse superfici millenariecon la preziosità di vissuto fisico che documentano non fossero essestesse decorazione pura e altissima testimonianza storica, dall’altra siafferma che un’imprenditoria edile possa attuare senza danno quelleprocedure che costituiscono il fondamento della formazione presso gliIstituti Italiani di restauro. Ma cosa rende possibile oggi, questa in-versione di tendenza che mette a rischio le emergenze monumentali ar-cheologiche di Roma e fa arretrare così violentemente la cultura dellaTutela nel nostro paese proprio quando appare chiaro a tutti che il pa-trimonio artistico italiano e una sua virtuosa gestione può aiutare l’Ita-lia ad uscire dalla crisi economica valorizzando una specificità e unavocazione che la rende unica nel panorama mondiale? La risposta piùfacile, quella che affiora sulle labbra di molti piegate dall’amarezza, ènella cronaca di questi giorni. L’imprenditoria edile per la sua dimen-sione e la sua pervicace relazione con il potere è in grado di restituirebenefici che l’imprenditoria dei restauratori non può concedere. Mase questa è una verità è una verità parziale. Il generale arretramentodella cultura della conservazione è legato all’uscita di scena di queisoggetti istituzionali che l’avevano promossa nei decenni passati, leSoprintendenze e gli Istituti Superiori del Restauro. Le Soprintendenzesono state smantellate, svuotate ed infine commissariate, quindi sop-presse nei fatti su tutto il territorio nazionale. Lasciate ad annasparesotto l’onere di vincoli paesaggistici ed urbanistici. L’Istituto Centraledel Restauro di Roma, che con Urbani e Cordaro fu luogo di aggrega-zione culturale ed indirizzo operativo, è ridotto a fare da “vetrinista”per l’export italiano all’estero. I nuovi soggetti autopromossi cinica-mente a gestire il panorama della tutela sono le Università che si sonoimpossessate della formazione in un settore nel quale nessuna forma-zione è possibile senza la pratica di bottega che tanto sapientementeaveva elaborato l’esperienza italiana. Intorno a loro, cresciuta con loro,

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chiede spazio una professionalità accademica dottorale che aveva sof-ferto la perdita di potere rappresentata dal riconoscimento centrale cheproprio i restauratori avevano avuto nel restauro pratico. Questi sog-getti, soprattutto architetti che avevano dovuto cedere il passo neglianni ottanta-novanta all’evidenza della loro impossibilità a gestire unacultura materiale assente da decenni nei corsi universitari, sono oggiavidi di riconoscimenti e di ruoli e vedono nelle imprese di restaurospecialistico, soprattutto nella loro caratteristica ambiguità di soggettooperativo e soggetto sapiente al tempo stesso, un ostacolo ad un age-vole controllo dei cicli di conservazione e delle risorse ad essi legate.L’ambiguità di status del restauratore, allo stesso tempo intellettuale eartefice, che nella fase nascente della cultura di Tutela moderna è statauna ricchezza, oggi viene vista come un ostacolo, una sgradevole in-terferenza con il pieno e totale controllo del ciclo del restauro avocatoalle figure professionali di formazione accademica. Infine, ma nonmeno importante, a mettere in crisi il ruolo centrale dei restauratorinel restauro monumentale ci sono i malumori sindacali verso una sa-natoria in atto che promuove una figura alta del restauratore ed entrain rotta di collisione con la possibilità di una rappresentanza di massa,facile da gestire. I sindacati tendono per ovvi motivi gestionali ad ap-piattire le competenze del restauratore verso il basso, verso il mastrodell’edilizia. Almeno tre ragioni dunque, forse nessuna esclusiva matutte attive che concorrono a spingere l’Italia della Tutela verso il di-sastro. Oggi, a quattro anni di distanza dagli appalti delle piazze diVeltroni condotte al massimo ribasso, garantite enfaticamente dai con-trolli degli architetti collaudatori, siamo di fronte al fallimento di que-gli appalti. Piazza San Cosimato, nel cuore di Trastevere, ne è ilsimbolo, non c’è una lastra pavimentale rimasta al suo posto. Questoper dire quali vette si possono raggiungere sotto la garanzia dell’am-ministrazione pubblica. Pazienza, si può rifare, ma i danni del cattivorestauro sono destinati ad emergere in tempi più lunghi. E tutti sem-brano avere dimenticato che mentre il rivestimento di una piazza sipuò sempre rifare, l’opera d’arte non è rinnovabile ne riproducibile.

A.R.I.Associazione Restauratori d’Italia

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PARTE I(D.D. Rep. N.610 del 18 giugno 2009)

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TAVOLO TECNICO PER LA DEFINIZIONE DELLE TIPOLOGIEDI OPERE RICADENTI NELLA CATEGORIA OS2

L’istituzione del Tavolo Tecnico è nata dall’esigenza di individuaresoluzioni alle problematiche che riguardano la categoria OS2 riscon-trate dagli operatori del settore, in particolare quelle relative alla defi-nizione delle tipologie di opere e alle procedure di appalto.Come noto la normativa vigente in materia di appalti pubblici, checomprende in un unico testo tutti i tipi di lavori da quelli sulle infra-strutture a quelli sulle opere d’arte mobili, pone seri problemi appli-cativi derivanti soprattutto dall’insufficiente definizione della tipologiadi opere ricadenti nella categoria OS2.Se è, infatti, chiara l’appartenenza a questa categoria dei “Benimobili”, nonè altrettanto chiara quella delle “superfici decorate dei Beni Architettonici”.Secondo gli estensori del presente documento la categoria dovrebbecomprendere anche le superfici che per l’antichità e la qualità dei ma-teriali costitutivi e la particolarità delle tecniche esecutive si caratte-rizzano come “superfici di pregio” che comprendano Beni Architettonici,Beni Archeologici e Beni Storico - artistici.In tale definizione sarebbero così compresi senza incertezze fontane,paramenti murari antichi, intonaci, stucchi, dipinti murali, mosaici, ecc.Pertanto nel paese che vanta il 70 % dei Beni Culturali mondiali, la piùcompleta legge di tutela dei Beni Culturali ed i più prestigiosi Istitutidi Restauro a livello mondiale si è sentita l’esigenza di mettere in evi-denza alcune criticità e fornire le relative soluzioni.

Il gruppo di lavoro ha pertanto elaborato un documento condiviso che,in sintesi, evidenzia le seguenti criticità:

1) Insufficiente e incompleta definizione della categoria OS2.

2) Assenza di personale qualificato (Restauratore Beni Culturali eCollaboratore restauratore) nelle Imprese in possesso dellacategoria OS2.

3) Mancata individuazione della categoria OS2 nei bandi di garariguardanti le superfici di pregio.

4) Assenza di idonea qualifica (Restauratore di Beni Culturali) delDirettore Tecnico delle Imprese qualificate nella categoria OS2

5) Genericità delle modalità di gara e della scelta del contraenterispetto alla specificità delle lavorazioni.

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A seguito degli incontri sono state individuate le soluzioni che sipossono riassumere nei seguenti punti:

1) Nuova definizione della categoria OS2 che prevedal’accezione più ampia di “superfici di pregio”.

2) Presenza nell’organico delle Imprese del Restauratore di BeniCulturali e del Collaboratore restauratore.

3)Individuazione e scorporo della categoria OS2 nei bandi di gara.

4) Accertamento della qualifica professionale del DirettoreTecnico (Restauratore di Beni Culturali) delle Imprese concategoria OS2.

5) Individuazione di procedure di gara adeguate alla specificitàdei lavori di restauro, nel rispetto dei principi di trasparenza,concorrenza, rotazione e parità di trattamento.

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DOCUMENTO DI ACCORDO

1. DEFINIZIONE DELLE OPERE RICADENTI NELLACATEGORIA SPECIALISTICA OS2

1.1 Distinzione della categoria OS2 dalla categoria OG2, ai sensi delDPR 34/2000

Il DPR 34/2000 distingue nettamente la categoria specialistica OS2da quella generale, denominata OG2 ed afferente esclusivamenteal restauro di opere edili.“OS 2: SUPERFICI DECORATE E BENI MOBILI DI INTERESSESTORICO ED ARTISTICO Riguarda l’esecuzione del restauro, della ma-nutenzione ordinaria e straordinaria di superfici decorate di beni architet-tonici e di beni mobili, di interesse storico, artistico ed archeologico”“OG2: RESTAURO E MANUTENZIONE DEI BENI IMMOBILISOTTOPOSTI A TUTELA AI SENSI DELLE DISPOSIZIONI INMATERIA DI BENI CULTURALI E AMBIENTALI”Riguarda lo svolgimento di un insieme coordinato di lavorazioni generalinecessarie a recuperare, conservare, consolidare, trasformare, ripristinare,ristrutturare, sottoporre a manutenzione gli immobili di interesse storicosoggetti a tutela a norma delle disposizioni in materia di beni culturali eambientali. Si riferisce, altresì, alla realizzazione negli immobili di im-pianti elettromeccanici, elettrici, telefonici ed elettronici e finiture di qual-siasi tipo, nonché di eventuali opere connesse, complementari e accessorie.Tale distinzione impone un’adeguata attribuzione della categoriaOS2 o OG2 ai lavori da eseguire.

1.2. Interpretazione della categoria OS2 come categoria riguardantele “superfici di pregio”.La declaratoria della categoria OS2 fa ricorso al termine “deco-rate” che è da intendersi come “superfici di pregio”, secondoparametri storici e/o artistici.In maniera più specifica si individuano nella categoria OS2, già di-stinta in numerosi documenti ufficiali come OS2A e OS2B1 le

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1 (Schema di regolamento di esecuzione e attuazione del decreto legislativo 12 aprile2006, n. 163, recante codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture-Circolare 35/2009 del Ministero Beni Culturali )

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seguenti tipologie di manufatti:

OS 2-A: SUPERFICI DECORATE DI BENI IMMOBILI DEL PA-TRIMONIO CULTURALE E BENI CULTURALI MOBILI DI IN-TERESSE STORICO, ARTISTICO, ARCHEOLOGICO EDETNOANTROPOLOGICO

Riguarda l’intervento diretto di restauro, l’esecuzione della manuten-zione ordinaria e straordinaria di [superfici decorate di beni architetto-nici] di pregio di beni immobili del patrimonio culturale, di porzionimurarie e paramenti, conglomerati, battuti, pavimentazioni e materialifittili di interesse storico artistico e archeologico]2; manufatti lapidei; di-pinti murali; dipinti su tela; dipinti su tavola o su altri supporti materici;stucchi; mosaici; intonaci dipinti e non dipinti; manufatti polimaterici,[materiali e]3manufatti in legno policromi e non policromi, manufatti inosso, in avorio, in cera, manufatti ceramici e vitrei, manufatti in metalloe leghe, materiali e manufatti in fibre naturali e artificiali, manufatti inpelle e cuoio, strumenti musicali, strumentazioni e strumenti scientificie tecnici.

OS 2- B: BENI CULTURALI MOBILI DI INTERESSEARCHIVISTICO E LIBRARIO

Riguarda l’intervento diretto di restauro, l’esecuzione della manuten-zione ordinaria e straordinaria di manufatti cartacei e pergamenacei, dimateriale fotografico e di supporti digitali.

1.3 Tipologia delle lavorazioni che determinano la categoria

L’individuazione della categoria si determina, in ogni caso, attra-verso la tipologia delle lavorazioni da eseguire. Laddove gli inter-venti individuati richiedano l’esecuzione da parte di Restauratori eCollaboratori di beni culturali (ai sensi del comma 6 dell’art 29 delcodice dei beni Culturali D.Lgs 42/2006) la categoria di riferimentoe la qualificazione delle imprese per la relativa porzione di lavori,deve obbligatoriamente (art 201 del D.Lgs. 163/2006) ricadere nellacategoria OS2 a prescindere dalla tipologia dei materiali.

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2 Si è ritenuto necessario aggiungere la presente dicitura, inserita nel Capitolo II: Proposte.3 Idem

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1.4 Scorporo della categoria specialistica OS2 nei bandi di gara,secondo quanto previsto dalla normativa vigente.

La normativa (D.Lgs. 11 settembre 2008, n. 152, art.37 comma 11)reintroduce la possibilità di subappaltare le categorie specialistichefino al 15% dell’importo a base di gara. Tuttavia l’art 200 comma 1del D.Lgs 163 dispone che “i lavori concernenti beni mobili e superficidecorate di beni architettonici non sono affidati congiuntamente a lavoriafferenti ad altre categorie” se non per “motivate ed eccezionaliesigenze di coordinamento dei lavori”.E comunque, laddove i lavori vengano invece appaltati congiun-tamente, si richiama l’applicazione del comma 3 “in ordine all’ob-bligo del possesso dei requisiti di qualificazione”.

2. SOGGETTI ESECUTORI DELLE OPERE2.1. Adeguamento dei bandi di gara a quanto previsto dal D.M.

294/2000-420/2001

La stazione appaltante, ai fini di una corretta applicazione dellanormativa di qualificazione delle imprese di restauro (D.M.294/2000 – 420/2001 e s.m.e i.), così come richiamato anche nell’art253 comma 29 e 30 del D.lgs. 163/2006, deve richiedere alle Im-prese partecipanti:• di indicare il nominativo del Direttore Tecnico dell’impresa in-

dicato nella certificazione SOA con la qualifica di “Restauratoredi beni culturali”

• di confermare con autodichiarazione il possesso di quanto ri-chiesto dagli artt. 4 e 5 del D.M.294/ 2000 – 420/2001

Tali dichiarazioni devono essere verificate dalla stazione appal-tante in sede di stipula del contratto.

3. SCHEDA TECNICA, PROGETTAZIONE E COLLAUDO3.1. Scheda Tecnica

In base al D.Lgs 163/06, art.202, comma 1, per interventi su benimobili e superfici decorate di beni architettonici la stazioneappaltante deve prevedere la realizzazione della Scheda Tecnica,redatta e sottoscritta dal Restauratore di Beni Culturali (art.202,

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comma 2.) 4 e D.M.86 del 26 maggio 2009 (allegato A-punto B1)5. Sielabora e si allega una scheda tecnica tipo (allegato A).

3.2. Progettazione

Per le attività inerenti i lavori, le forniture o i servizi di beni di cui al-l’art.198 del D.Lgs 163/06 le prestazioni relative alla progettazionepreliminare, definitiva ed esecutiva, già potevano essere espletate daun soggetto con qualifica di Restauratore di beni culturali (comma 3,art. 202, D.Lgs 163/06). Con l’emanazione del D.M.86 del 26 maggio2009 e ai sensi dell’art. 1, il Restauratore di beni culturali “progetta edirige, per la parte di competenza, gli interventi…” su beni culturali mo-bili e sulle superfici architettoniche di pregio. L’attività di progetta-zione rientra tra le attività caratterizzanti il profilo di competenzadel Restauratore di beni culturali (all. A, punto B.)

3.3. Collaudo e Regolare Esecuzione

In base al D.Lgs 163/06, art.202, comma 36 l’Ufficio di Direzionedei lavori deve comprendere per lavori concernenti beni mobili e

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4 art.202, comma 2: “è redatta e sottoscritta da professionisti o restauratori con specificacompetenza sull’intervento oggetto della scheda; in ogni caso da restauratori di BeniCulturali se si tratta di interventi relativi a beni mobili e alle superfici decorate dei beniarchitettonici”.5 D.M. 86 del 26/5/2009, all. A, - Attività caratterizzanti il profilo di competenza delrestauratore di beni culturali - punto B1: Redazione della scheda tecnica prevista dallanormativa del settore.6 “...le attività inerenti ai lavori, alle forniture o ai servizi sui beni di cui all’articolo 198,nei casi in cui non sia necessaria idonea abilitazione professionale, le prestazioni relativealla progettazione preliminare, definitiva ed esecutiva, alla direzione dei lavori e agli in-carichi di supporto tecnico alle attività del responsabile del procedimento e del dirigentecompetente alla formazione del programma triennale, possono essere espletate ancheda un soggetto con qualifica di restauratore di beni culturali ai sensi della vigente nor-mativa.”.ed in particolare comma 5 “Per i lavori concernenti beni mobili e superfici de-corate di beni architettonici sottoposti alle disposizioni di tutela dei beni culturali, l’ufficiodi direzione del direttore dei lavori deve comprendere, tra gli assistenti con funzioni didirettore operativo, un soggetto con qualifica di restauratore di beni culturali ai sensidella vigente normativa, in possesso di specifiche competenze coerenti con l’intervento.

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superfici decorate di beni architettonici un Restauratore di BeniCulturali. Tutto ciò premesso, anche la redazione del Certificato diRegolare Esecuzione (fino a 500.000 € elevabile fino a 1.000.000 € -art.141, comma 3) ricade nelle suddette attività, pertanto, tale pro-cedura deve prevedere la presenza di un Restauratore di Beni Cul-turali. Per il Collaudo dei Lavori (art.141, comma 4) la Leggeprevede la nomina di “tecnici di elevata e specifica qualificazione conriferimento al tipo di lavori”. Risulta evidente che per il collaudo dilavori ricadenti nella Categoria OS2 sia necessaria la presenza diun Restauratore di Beni Culturali.

4. MODALITA’ DI GARA4.1. Premessa

Il panorama delle gare d’appalto nel settore Beni Culturali risultaancora piuttosto nebuloso e con numerosi esempi di cattiva ap-plicazione delle norme legislative. Vari sono stati i casi di bandidove il sistema di aggiudicazione è stato quello del “criterio delprezzo più basso” senza l’individuazione delle offerte anormal-mente basse.Numerosi, inoltre, sono stati i casi di gare ad “offerta economica-mente più vantaggiosa” dove i criteri di valutazione dell’offertatecnica si sono basati sul “curriculum” delle imprese concorrentiall’appalto e dunque su requisiti soggettivi, ma non sulla valuta-zione degli aspetti migliorativi del progetto. E, ancora, frequenteè l’abitudine di molte stazioni appaltanti di bandire gare a Proce-dura negoziata, attingendo i nominativi delle imprese da invitareda elenchi “di ditte di fiducia”, dove doppia risulta l’irregolaritàdella procedura in quanto per approdare alla procedura nego-ziata devono esisterne le premesse (art. 57 comma 6) e in quantola legge impone criteri di trasparenza, concorrenza e rotazione (art.57 comma 6). Per i suddetti motivi si richiama l’attenzione alla nor-mativa vigente per la corretta applicazione dei criteri da adottarenei bandi di gara.

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4.2. Offerta Economicamente più vantaggiosa

4.2.1. Criteri di determinazione degli elementi di valutazione dell’offertatecnica (D.Lgs 163, art. 204, comma 3)

Pur essendo previsto dal Codice (art.204, comma 3)7, il Decreto delMiBAC di concerto con il Ministero delle Infrastrutture, non è statoancora emanato. Nelle more di questo provvedimento, e si pro-cede, pertanto, a stilare una proposta ragionata da rendere fattivasubito, come metodo di valutazione delle offerte e da sottoporre,in seguito, agli Uffici Legislativi competenti per un’approvazionedefinitiva: Posto che il D. Lgs. 12 Aprile 2006 n.I63 e successive in-tegrazioni equipara i criteri di aggiudicazione di gara tramite ilprezzo più basso e l’offerta economicamente più vantaggiosa, si rilevacome quest’ultimo criterio per le sue specificità ponga moltospesso problemi di corretta applicazione. L’Autorità di Vigilanza peri Lavori pubblici, cogliendo questa esigenza, ha voluto, perciò, for-nire con la determinazione n 5 del 2008 (“Utilizzo del criterio del-l’offerta economicamente più vantaggiosa negli appalti di lavoripubblici”) i principali indirizzi di carattere operativo agli operatoridel settore degli appalti di lavori pubblici. La precisazione defini-sce come criterio fondamentale a cui si deve fare riferimento nellavalutazione dell’offerta, l’esame degli “elementi che attengono al-l’oggetto dell’appalto e che siano tali da evidenziare un maggior pregiodella proposta contrattuale che dovrà essere resa in favore dell’ammini-strazione appaltante e non che attengano a caratteristiche o qualità sog-gettive del concorrente”. Al fine di agevolare le stazioni appaltantinell’utilizzo di tale criterio nell’ambito delle procedure di aggiu-dicazione previste dall’articolo 153 del Codice, l’Autorità con ladeterminazione n 4 del 2009 (“Linee guida per l’utilizzo del criteriodell’offerta economicamente più vantaggiosa nelle procedure previste dal-l’articolo 153 del Codice dei contratti pubblici”) ha approntato dellelinee con le quali si forniscono indicazioni circa gli aspetti giuridicied operativi maggiormente problematici di tale criterio di aggiu-dicazione, considerando che l’offerta economicamente più

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7 Art. 204, comma 3“sono individuate le metodologie di valutazione delle offerte e diattribuzione dei punteggi nelle ipotesi di affidamento di lavori su beni mobili o superficidecorate di beni architettonici secondo il criterio dell’offerta economicamente piùvantaggiosa”.

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vantaggiosa consente I’aggiudicazione dei contratti pubblici nontanto con una valutazione meramente quantitativo- economica,quanto con una complessa integrazione tra il dato economico,quello tecnico e quello qualitativo. La capacità dell’offerente adeseguire le prestazioni (lavori precedenti, staff tecnico ecc.) nonpuò costituire un criterio di valutazione dell’offerta economica-mente più vantaggiosa.Come sottolineato nella determinazione n. 4/2009 sopracitata “cru-ciale, al fine di una corretta applicazione del criterio di aggiudicazionedell’offerta economicamente più vantaggiosa, è tenere conto della nettadistinzione, a partire dal bando e dai documenti di gara, tra i requisitiche devono possedere i concorrenti per partecipare alle gare ed i criteri diaggiudicazione dell’offerta […]”. L’offerta deve essere valutata, nel casoin cui il criterio sia quello dell’offerta economicamente più vantaggiosa,dai diversi contenuti qualitativi e quantitativi dell’offerta. Tali contenutidevono avere una diretta connessione con I’oggetto dell’appalto, in quantoè in base ad essi che si misura il valore dell’offerta. Non possono, quindi,essere prese in considerazione le qualità soggettive dei concorrenti (arti-colo 53 della direttiva 2004ll8lCE, recepito dall’articolo 83 Codice). Soloin sede di pre-qualifica o laddove, per altre procedure di affida-mento l’Amministrazione voglia procedere all’accertamento del-l’idoneità degli offerenti essa può verificare la conformità ai criteridi capacità economica, finanziaria e tecnica di cui agli articoli da 47a 52 della direttiva 2004118/CE, recepiti dagli articoli 40 e seguentidel Codice: in questa fase si tiene conto di criteri rivelatori dellacapacità dell’offerente ad eseguire la prestazione (esperienza, com-petenza, referenze, lavori già realizzati, risorse disponibili ecc. chesono certificati, per gli esecutori di lavori pubblici, dall’attestazioneSOA).

4.2.2 Elementi di valutazione dell’offerta

Il bando di gara deve indicare gli elementi oggetto di valutazione edi pesi (ponderazione) assegnati a detti elementi, tenendo conto che lasomma dei pesi deve essere uguale a 100. Ciascun elemento può, asua volta, essere suddiviso in sub-elementi con i relativi sub-pesi.Nella scelta relativa al peso o punteggio da attribuire a ciascun cri-terio, la discrezionalità della stazione appaltante trova, secondo lagiurisprudenza, I’unico limite della “manifesta irrazionalità“ della di-

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stribuzione dei punteggi rispetto allo scopo dell’intervento che si rav-vede laddove, ad esempio, il valore attribuito ad un elemento sia taleda precostituire, nei confronti dei concorrenti, illegittime posizioni divantaggio (cfr. Cons. St., sez. V, 16.03.2005, n. 1079), oppure nei casi incui, pur avendo adottato il criterio dell’offerta economicamente piùvantaggiosa, venga assegnato ad uno dei criteri di valutazione unpeso talmente elevato da rendere praticamente superflui tutti gli altri(cfr. Cons. St., sez. V, 1110112006, n.28; Cons. St.. sez V. 910312009. n. t368). Tuttavia, questa ampia libertà di scelta dell’amministrazione,deve trovare un bilanciamento al fine di garantire, in ogni caso, il ri-spetto dei principi di trasparenza, non discriminazione e parità ditrattamento e scongiurare il rischio di abusi. A tal fine ed in recepi-mento di consolidati principi comunitari, la scelta dei criteri di valu-tazione diventa un’operazione che, seppure discrezionale nel fine, èrigidamente disciplinata nel metodo, nel senso che la stazione ap-paltante è obbligata a dar conto con chiarezza delle proprie scelte neidocumenti di gara. L’articolo 83 comma 4 del Codice, proprio in virtùdella complessità delle operazioni di scelta dei criteri di valutazionestessi in sub-criteri, di attribuzione dei relativi pesi o punteggi e dellaspecificazione dei criteri motivazionali prevede la possibilità di no-minare uno o più esperti ai quali affidare I’incarico di individuare isuddetti elementi. I lavori afferenti alla categoria OS2 per la peculia-rità degli stessi, in via esemplificativa, potrebbero avere come criteridi valutazione dell’offerta i seguenti parametri:

1. Materiali da utilizzare2. Metodologia da impiegare3. Organizzazione delle fasi del lavoro4. Organizzazione delle professionalità coinvolte nell’intervento.5. Organizzazione degli spazi di cantiere6. Tempi di esecuzione7. Divulgazione dell’intervento

1. Materiali da utilizzare: si tratta di proporre migliorie in relazionealla scelta dei materiali, motivandone i vantaggi in termini di durabi-lità, reversibilità, maggiore compatibilità con i materiali presenti, mag-giore facilità ed economicità nelle operazioni di futura manutenzione,minor impatto ambientale, minore tossicità per gli operatori, ecc.

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2. Metodologia da impiegare: si tratta di proporre migliorie in rela-zione alle scelte metodologiche, alle tecniche ed alle strumentazionida adottare, motivandone i vantaggi in termini di ottimizzazione deirisultati e dei tempi di esecuzione, minore invasività sull’opera,minor impatto ambientale e minore tossicità per gli operatori, mag-giore sicurezza della lavorazione in generale, maggiore garanzia intermini di verifica sperimentale del metodo, di attestabilità della va-lidità del metodo nella letteratura scientifica, ecc.3. Organizzazione delle fasi del lavoro: si tratta di analizzare laconcatenazione delle fasi lavorative come individuata dal crono-programma progettuale, eventualmente anche disaggregandole eriaggregandole in modo diverso; di considerare le operazioni inrelazione alle specifiche zone in cui si andrà ad operare ed anchealle zone limitrofe rispetto a quella interessata dall’intervento; dirimodulare tempi e fasi in modo da migliorare in termini di qua-lità il risultato finale del restauro.4. Organizzazione delle professionalità coinvolte nell’inter-vento: Si tratta, all’interno delle qualifiche richieste dal progetto(Restauratore Beni Culturali; Collaboratore Restauratore Beni Cul-turali; Operaio Specializzato; Operaio Qualificato; Operaio Co-mune; Disegnatore; ecc) di descrivere come si intende organizzarei professionisti e le squadre di lavoro coordinate, ai fini di miglio-rare la qualità finale dell’intervento. (Esempio: per un interventoin un’abside con coro ligneo da restaurare e ricollocare a parete,sulla base dei rilievi dell’oggetto e della parete, si possono pro-porre migliorie in merito all’organizzazione della squadra defi-nendo in dettaglio le diverse competenze tra le professionalità cheandranno ad operare ovvero restauratori specializzati in restaurodel legno, operai con esperienza nella movimentazione, disegna-tore-grafico con esperienza nel rilievo di beni culturali per la re-dazione dei rilievi per il rimontaggio). N.B. Non deve essereoggetto di valutazione la presenza in azienda di specifiche pro-fessionalità, ma la capacità organizzativa dell’azienda e la dispo-nibilità a strutturarsi in maniera adeguata alle necessità specifiche.5. Organizzazione degli spazi di cantiere: Si tratta di proporremigliorie nell’individuazione dei luoghi da destinare agli spazi dilavoro, riducendo il più possibile l’impatto ambientale del can-tiere, al passaggio di persone e mezzi, al deposito dei materiali, ai

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percorsi per eventuali visite di esterni, nel rispetto delle normali at-tività che si svolgono all’interno dell’edificio oggetto del restauro(luogo di culto o pubblico ufficio).6. Tempi di esecuzione: Si tratta di ridefinire e migliorare i tempidi lavoro tenendo conto di quanto proposto ai punti precedenti.7. Divulgazione dell’intervento: Si tratta di valorizzare l’inter-vento dandone corretta evidenza scientifica durante il suo svolgi-mento (o a fine lavoro) attraverso cartellonistica, web, visiteguidate, materiale informativo cartaceo, ecc.Le proposte devono essere accompagnate da uno studio disostenibilità economica.

4.2.3. Criteri di determinazione degli elementi di valutazione dell’offertaeconomica.

A conclusione della Determinazione 8 ottobre 2008, n. 5 - Autoritàper la vigilanza sui lavori pubblici si legge:“Il Consiglio ritiene che il criterio del prezzo più basso può reputarsi ade-guato al perseguimento delle esigenze dell’amministrazione quando l’og-getto del contratto non sia caratterizzato da un particolare valoretecnologico o si svolga secondo procedure largamente standardizzate”.

A tale proposito, considerando che all’attività di Restauro di Beni Cul-turali si può attribuire un alto valore tecnologico e che d’altra partenon si svolge con procedure standardizzate, si propone di valutare aisensi dell’art.86, comma 3 la congruità di ogni altra offerta che appaiaanormalmente bassa con il comma 1 dello stesso art. 86.8 Individuatal’anomalia, si applica l’art.122, comma 9.9

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8 Art.86, comma 1:“...quando il criterio di aggiudicazione è quello del prezzo più basso,le stazioni appaltanti valutano la congruità delle offerte che presentano un ribasso pario superiore alla media aritmetica dei ribassi percentuali di tutte le offerte ammesse, conesclusione del dieci per cento, arrotondato all’unità superiore, rispettivamente delle of-ferte di maggior ribasso e di quelle di minor ribasso, incrementata dello scarto medioaritmetico dei ribassi percentuali che superano la predetta media.9 Art.122, comma 9: “Quando il criterio di aggiudicazione è quello del prezzo più basso,la stazione appaltante può prevedere nel bando l’esclusione automatica dalla gara delleofferte che presentano una percentuale di ribasso pari o superiore alla soglia di anoma-lia individuata ai sensi dell’articolo 86; in tal caso non si applica l’articolo 86, comma 5.Comunque la facoltà di esclusione automatica non è esercitabile quando il numero delleofferte ammesse è inferiore a dieci; in tal caso si applica l’articolo 86, comma 3”.

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4.3. Criterio del prezzo più basso

4.3.1. Individuazione delle offerte anormalmente basse

Nel caso di offerte ai sensi dell’art.82 (Criterio del prezzo piùbasso) si richiama l’attenzione al successivo art.86 (Criteri di indi-viduazione delle offerte anormalmente basse) che al comma 1 in-dica chiaramente le modalità di valutazione. Individuatal’anomalia, si applica l’art.122, comma 9.10

4.4. Gare con prequalifica (Procedure Ristrette) - D.Lgs 12 aprile2006, n.163, art.55)

4.4.1. Definizione

Si rimanda all’art.3, comma 38 del Codice11.

4.4.2. Norme di applicazione

Si rimanda all’art.55, comma 6 del Codice12.

4.4.3. Elaborazione di una “nomenclatura” dei settori specifici d’intervento

OS2 A: SUPERFICI DECORATE DI BENI IMMOBILI DEL PATRI-MONIO CULTURALE E BENI CULTURALI MOBILI DIINTERESSE STORICO, ARTISTICO, ARCHEOLOGICO EDETNOANTROPOLOGICO

- superfici architettoniche di pregio di beni immobili- porzioni murarie e paramenti, conglomerati, battuti, pavimentazioni,intonaci non dipinti, materiali fittili di interesse storico artistico earcheologico

- manufatti lapidei

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10 Idem11 Art. 3, comma 38: “Sono le procedure alle quali ogni operatore economico può ri-chiedere di partecipare e in cui possono presentare un’offerta soltanto gli operatori eco-nomici invitati dalle stazioni appaltanti, con le modalità stabilite dal presente codice.”12Art.58, comma 6:” Nelle procedure ristrette gli operatori economici presentano la ri-chiesta di invito nel rispetto delle modalità e dei termini fissati dal bando di gara e, suc-cessivamente, le proprie offerte nel rispetto delle modalità e dei termini fissati nella letterainvito. Alle procedure ristrette per l’affidamento di lavori pubblici, sono invitati tutti isoggetti che ne abbiano fatto richiesta e che siano in possesso dei requisiti di qualifica-zione previsti dal bando”.

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- mosaici- dipinti murali e stucchi- dipinti su tela- dipinti su tavola o su altri supporti materici, materiali e manufatti inlegno policromi

- materiali e manufatti in legno non policromi- manufatti polimaterici- manufatti in osso, in avorio, in cera, manufatti ceramici e vitrei,manufatti in metallo e leghe

- materiali e manufatti in fibre naturali e artificiali- manufatti in pelle e cuoio- strumenti musicali- strumentazioni e strumenti scientifici e tecnici.

OS2 B: BENI CULTURALI MOBILI DI INTERESSE ARCHIVISTICOE LIBRARIO

- manufatti cartacei e pergamenacei- materiale fotografico e supporti digitali.

4.4.4. Norme di applicazioneSi deve richiedere, in fase di prequalifica, quale ulteriore requisitodi partecipazione al procedimento di appalto l’avvenuta esecu-zione di lavori nello specifico settore (vedi elenco al punto 4.4.3)cui si riferisce la tipologia dell’opera oggetto di appalto, senza li-miti temporali e con limiti economici percentuali rispetto all’ap-palto non oltre il 30%. Si richiama inoltre il Parere dell’AutoritàVigilanza Contratti Pubblici n. 188 del 19/06/2008 che ribadisce inmaniera chiara che i requisiti di partecipazione non devono essere“manifestamente irragionevoli, irrazionali, sproporzionati, illogici, non-ché lesivi della concorrenza”. 13

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13 Autorità di vigilanza Contratti Pubblici, Parere n.188 del 19/06/2008: “E’ stato piùvolte da questa Autorità evidenziato, alla stregua della giurisprudenza amministrativa,come la stazione appaltante possa fissare discrezionalmente i requisiti di partecipazione,anche superiori rispetto a quelli previsti dalla legge, purché essi non siano manifesta-mente irragionevoli, irrazionali, sproporzionati, illogici, nonché lesivi della concorrenza(cfr. Cons. Stato, sez. V, 14.12.2006 n. 7460; Cons. Stato, sez. V, 13.12.2005 n. 7081). Laragionevolezza dei requisiti non deve essere valutata in astratto, ma in correlazione al va-lore dell’appalto ed alle specifiche peculiarità dell’oggetto della gara.

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4.5. Procedura Ristretta Semplificata (D.Lgs 163/2006, art. 123)

Nel caso di Procedura ristretta semplificata, poiché ci si riferisce adun numero limitato di concorrenti presenti in un elenco predispo-sto ai sensi di legge dalla stazione appaltante, l’applicazione del-l’offerta economicamente più vantaggiosa, che fonda la suaspecificità sulla competizione progettuale, mal si adatta ad un me-todo di gara ristretto. Si applicano, pertanto, gli art. 82 e 86 e 122.Per quanto riguarda le modalità della procedura in oggetto sirichiama l’attenzione al comma 12 dell’art.123.14

4.6. Procedure negoziate e Cottimo fiduciario

4.6.1. Definizione (D.Lgs 12 aprile 2006, n.163, art. 3 comma 40)

Si rimanda all’art.3, comma 40 del Codice15

4.6.2. Casi di applicabilità della Procedura negoziata previa pubblicazionedi un bando di gara

Si richiama l’attenzione sulle condizioni necessarie per l’applicabi-lità di tale procedura (D.Lgs 12 aprile 2006, n.163, art. 56 comma 1.)16

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14 Art.123, comma 12: Gli operatori “sono invitati secondo l’ordine di iscrizione, sem-pre che in possesso dei requisiti di qualificazione necessari in relazione all’oggetto del-l’appalto, e possono ricevere ulteriori inviti dopo che sono stati invitati tutti i soggettiinseriti nell’elenco in possesso dei necessari requisiti di qualificazione”.15 Art. 3, comma 38: “Sono le procedure alle quali ogni operatore economico può ri-chiedere di partecipare e in cui possono presentare un’offerta soltanto gli operatori eco-nomici invitati dalle stazioni appaltanti, con le modalità stabilite dal presente codice.”16 Art. 56, comma1: “Le stazioni appaltanti possono aggiudicare i contratti pubblici me-diante procedura negoziata, previa pubblicazione di un bando di gara, nelle seguenti ipotesi:a) quando, in esito all’esperimento di una procedura aperta o ristretta o di un dialogo com-petitivo, tutte le offerte presentate sono irregolari ovvero inammissibili, in ordine a quantodisposto dal presente codice in relazione ai requisiti degli offerenti e delle offerte. Nella pro-cedura negoziata non possono essere modificate in modo sostanziale le condizioni inizialidel contratto. Le stazioni appaltanti possono omettere la pubblicazione del bando di gara seinvitano alla procedura negoziata tutti i concorrenti in possesso dei requisiti di cui agliarticoli da 34 a 45 che, nella procedura precedente, hanno presentato offerte rispondenti airequisiti formali della procedura medesima. Le disposizioni di cui alla presente lettera si ap-plicano ai lavori di importo inferiore a un milione di euro d) nel caso di appalti pubblici dilavori, per lavori realizzati unicamente a scopo di ricerca, sperimentazione o messa a punto,e non per assicurare una redditività o il recupero dei costi di ricerca e sviluppo.

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4.6.3. Casi di applicabilità della Procedura negoziata senza previa pubbli-cazione di un bando di gara

Si richiama l’attenzione sulle condizioni necessarie per l’applica-bilità di tale procedura (D.Lgs 12 aprile 2006, n.163, art. 57, commi1, 2,5, art.122 comma7, ed in particolare per i Contratti relativi aiBeni Culturali art.204 comma 1.)17

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17Art. 57, commi 1,2,5: 1. Le stazioni appaltanti possono aggiudicare contratti pubblici me-diante procedura negoziata senza previa pubblicazione di un bando di gara nelle ipotesi se-guenti, dandone conto con adeguata motivazione nella delibera o determina a contrarre.2. Nei contratti pubblici relativi a lavori, forniture, servizi, la procedura è consentita:a) qualora, in esito all’esperimento di una procedura aperta o ristretta, non sia stata pre-sentata nessuna offerta, o nessuna offerta appropriata, o nessuna candidatura. Nella pro-cedura negoziata non possono essere modificate in modo sostanziale le condizioni inizialidel contratto. Alla Commissione, su sua richiesta, va trasmessa una relazione sulle ra-gioni della mancata aggiudicazione a seguito di procedura aperta o ristretta e sull’op-portunità della procedura negoziata. Le disposizioni contenute nella presente lettera siapplicano ai lavori di importo inferiore a un milione di euro;b) qualora, per ragioni di natura tecnica o artistica ovvero attinenti alla tutela di diritti esclu-sivi, il contratto possa essere affidato unicamente ad un operatore economico determinato;c) nella misura strettamente necessaria, quando l’estrema urgenza, risultante da eventiimprevedibili per le stazioni appaltanti, non è compatibile con i termini imposti dalleprocedure aperte, ristrette, o negoziate previa pubblicazione di un bando di gara. Le cir-costanze invocate a giustificazione dell’estrema urgenza non devono essere imputabilialle stazioni appaltanti.5. Nei contratti pubblici relativi a lavori e negli appalti pubblici relativi a servizi, la pro-cedura del presente articolo è, inoltre, consentita:a) per i lavori o i servizi complementari, non compresi nel progetto iniziale né nel con-tratto iniziale, che, a seguito di una circostanza imprevista, sono divenuti necessari al-l’esecuzione dell’opera o del servizio oggetto del progetto o del contratto iniziale, purchéaggiudicati all’operatore economico che presta tale servizio o esegue tale operaArt. 122, comma 7: La procedura negoziata è ammessa, oltre che nei casi di cui agli articoli56 e 57, anche per lavori di importo complessivo non superiore a centomila euro.Art. 204, comma 1: L’affidamento con procedura negoziata dei lavori di cui all’articolo 198,oltre che nei casi previsti dagli articoli 56 e 57, e dall’articolo 122, comma 7, è ammesso perlavori di importo complessivo non superiore a cinquecentomila euro, nel rispetto dei prin-cipi di non discriminazione, parità di trattamento, proporzionalità, e trasparenza, previa garainformale cui sono invitati almeno quindici concorrenti, se sussistono in tale numero sog-getti qualificati. La lettera di invito è trasmessa all’Osservatorio che ne dà pubblicità sul pro-prio sito informatico di cui all’articolo 66, comma 7; dopo la scadenza del termine per lapresentazione delle offerte, l’elenco degli operatori invitati è trasmesso all’Osservatorio.

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4.6.4. Norme di applicazione (D.Lgs 12 aprile 2006, n.163, art. 57, comma 6)

Si sottolinea quanto richiamato dall’art.57 comma 6 e cioè il “rispetto diprincipi di trasparenza, concorrenza e rotazione” nella scelta degli ope-ratori economici da invitare a tale procedura di gara.18. Si richiamal’attenzione sul fatto che i suddetti principi di “trasparenza, concor-renza e rotazione”, più volte richiamati dal Codice, permettono allestazioni appaltanti di ricorrere ad imprese altamente qualificate,che forniscono le loro offerte in regime di libera concorrenza e li-bero mercato, garantendosi elevati standard qualitativi, e ricono-scono, d’altra parte, alle Imprese, che nel tempo si sono qualificatea norma di legge e che risulteranno ulteriormente qualificate sullabase del “Conseguimento delle qualifiche professionali di Restau-ratore di Beni Culturali” (G.U. n. 74 del 25 settembre 2009 e G.U.n. 75 del 29 settembre 2009), l’impegno profuso nella crescita e nelmiglioramento del proprio livello aziendale.

4.6.5. Cottimo fiduciario - Norme di applicazione (D.Lgs 12 aprile 2006,n.163, art. 125, comma 8)

4.7. Sottosoglia

Si richiama l’attenzione sul DM 294/2000, art.10, commi 1 e 2.19

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18 Art. 57, comma 6: “Ove possibile, la stazione appaltante individua gli operatori eco-nomici da consultare sulla base di informazioni riguardanti le caratteristiche di qualifica-zione economico finanziaria e tecnico organizzativa desunte dal mercato, nel rispettodei principi di trasparenza, concorrenza, rotazione, e seleziona almeno tre operatorieconomici, se sussistono in tale numero soggetti idonei...19D.M. 294/2000, art.10, commi 1 e2: “Per eseguire lavori di restauro o di manutenzione dibeni culturali mobili e di superfici decorate di beni architettonici di importo pari o inferiorea 150.000 euro, le imprese devono possedere i seguenti requisiti: a) avere eseguito lavori di-rettamente e in proprio nel corso dell’ultimo quinquennio antecedente la pubblicazione delbando o la data dell’invito alla gara ufficiosa, del medesimo tipo di quelli che si affidano, perun importo non inferiore a quello del contratto da stipulare o, in alternativa, avere il diret-tore tecnico previsto dall’articolo 4, comma 1, lettera a); b) avere un organico determinatosecondo quanto previsto dall’articolo 5. Per le imprese fino a quattro addetti è comunque ri-chiesta la presenza in organico di almeno un restauratore in possesso dei requisiti profes-sionali stabiliti dall’articolo 7. 2. I requisiti di cui al comma 1, autocertificati ai sensi dellalegge 4 gennaio 1968, n. 15, sono dichiarati in sede di domanda di partecipazione o in sededi offerta e sono accompagnati da una certificazione di buon esito dei lavori rilasciata dal-l’autorità preposta alla tutela dei beni su cui si è intervenuti. La loro effettiva sussistenza èaccertata dalla stazione appaltante secondo le vigenti disposizioni in materia”.

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5.CRITERIGENERALIADOTTATIDALL’AMMINISTRAZIONEA seguito di quanto riportato finora si riporta l’attenzione suiseguenti punti:

a. Scorporo della categoria specialistica OS2 nei bandi di gara,secondo quanto previsto dalla normativa vigente

b. Pubblicazione annuale dei programmi d’intervento pluriennali

c. Istituzione, tramite evidenza pubblica, di elenchi di imprese e pro-fessionisti a cui attingere per le procedure ristrette, procedure ne-goziate, cottimo fiduciario e per gli appalti di sponsorizzazione,selezionati a norma di legge (art. 4 del D.M.294/2000-420/2001) eselezionati sulla base dei settori specifici di intervento individuatial punto 4.4.3. del presente documento.

d. Utilizzo per la redazione delle perizie di spesa e, nel caso dibandi di gara, per la stesura dell’Elenco prezzi di prezziari spe-cifici per la categoria OS2 (“Prezzi informativi dell’edilizia - Re-stauro dei Beni Artistici”. Edizioni DEI, 2010 pubblicato incollaborazione con l’ARI-Associazione Restauratori d’Italia) conadeguamenti biennali. Per quanto riguarda le attività al punto3 del presente documento utilizzo della “Tariffa ProfessionaleRestauratore dei Beni Culturali. Metodologia, normativacalcolo” (DEI - ARI Associazione Restauratori d’Italia. 2009)

e. Impegno a non richiedere in sede di gara, nel caso di costituendeATI, il possesso dell’attestazione SOA per chi partecipa all’ATIcon una quota pari o inferiore a €.150.000,00.

f. Impegno, nei casi di gare il cui importo a base di appalto sia pario superiore alla III Classifica, a mettere in relazione il possessodel sistema di qualità (ISO) alle quote di effettiva partecipazioneai lavori delle imprese concorrenti costituite in raggruppamento.

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6. PROPOSTEA conclusione del lavoro svolto si evidenziano due punti di parti-colare rilevanza, che meriterebbero un esame approfondito nellaprospettiva di una proposta di modifica della vigente normativa.

In particolare la definizione della Sottocategoria OS2A, così comeriportata nell’Allegato A dello Schema di Regolamento di esecu-zione ed attuazione del Decreto legislativo 12 aprile 2006, n.

OS 2-A: SUPERFICI DECORATE DI BENI IMMOBILI DEL PA-TRIMONIO CULTURALE E BENI CULTURALI MOBILI DI IN-TERESSE STORICO, ARTISTICO, ARCHEOLOGICO EDETNOANTROPOLOGICO

Riguarda l’intervento diretto di restauro, l’esecuzione della manuten-zione ordinaria e straordinaria di: superfici architettoniche decorate dibeni architettonici manufatti lapidei; dipinti murali; dipinti su tela; di-pinti su tavola o su altri supporti materici; stucchi; mosaici; intonaci di-pinti e non dipinti; manufatti polimaterici, [materiali e ] manufatti inlegno policromi e non policromi, manufatti in osso, in avorio, in cera, ma-nufatti ceramici e vitrei, manufatti in metallo e leghe, materiali e manu-fatti in fibre naturali e artificiali, manufatti in pelle e cuoio, strumentimusicali, strumentazioni e strumenti scientifici e tecnici.

La definizione andrebbe così modificata ed ampliata, per una piùprecisa e puntuale definizione del settore:

“Riguarda l’intervento diretto di restauro, l’esecuzione della manuten-zione ordinaria e straordinaria di: superfici [di pregio di beni immobilidel patrimonio culturale [di porzioni murarie e paramenti, con-glomerati, battuti, pavimentazioni e materiali fittili di interessestorico artistico e archeologico]; manufatti lapidei; dipinti murali;dipinti su tela; dipinti su tavola o su altri supporti materici; stucchi; mo-saici; intonaci dipinti e non dipinti; manufatti polimaterici, [materiali e] manufatti in legno policromi e non policromi, manufatti in osso, in avo-rio, in cera, manufatti ceramici e vitrei, manufatti in metallo e leghe, ma-teriali e manufatti in fibre naturali e artificiali, manufatti in pelle e cuoio,strumenti musicali, strumentazioni e strumenti scientifici e tecnici.”

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Per quanto riguarda, invece, il punto 4.2.2 (Criteri di determinazionedegli elementi di valutazione dell’offerta economica) si propone di va-lutare ai sensi dell’art.86, comma 3 la congruità di ogni altra offerta cheappaia anormalmente bassa con il comma 1 dello stesso art. 86, e cioè“...quando il criterio di aggiudicazione è quello del prezzo più basso, le stazioniappaltanti valutano la congruità delle offerte che presentano un ribasso pario superiore alla media aritmetica dei ribassi percentuali di tutte le offerte am-messe, con esclusione del dieci per cento, arrotondato all’unità superiore, ri-spettivamente delle offerte di maggior ribasso e di quelle di minor ribasso,incrementata dello scarto medio aritmetico dei ribassi percentuali che superanola predetta media” e successivamente di applicare l’art.122, comma 9 checosì recita” Quando il criterio di aggiudicazione è quello del prezzo più basso,la stazione appaltante può prevedere nel bando l’esclusione automatica dallagara delle offerte che presentano una percentuale di ribasso pari o superiorealla soglia di anomalia individuata ai sensi dell’articolo 86; in tal caso non siapplica l’articolo 86, comma 5. Comunque la facoltà di esclusione automaticanon è esercitabile quando il numero delle offerte ammesse è inferiore a dieci;in tal caso si applica l’articolo 86, comma 3”.

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PARTE II

MOZIONI ART. 109 RESIDUE DALLA SEDUTA DEL30 APRILE 2009:

N. d’iscr. 11/2009 (a firma dei Consiglieri Guidi, Di Cosimo e Rocca).

Impegno per il Sindaco a sensibilizzare le istituzioni cittadine enazionali e a richiamare l’attenzione degli organismi preposti alla

tutela in ordine alla verifica dei requisiti di qualificazione delleditte che partecipano alle gare per il restauro di beni culturali

MOZIONE ex art. 109

OGGETTO: TUTELA DEL LIVELLO DI QUALITÀ DEGLIINTERVENTI DI RESTAURO SPECIALISTICO E CORRETTA

APPLICAZIONE DELLA NORMATIVA VIGENTE IN MATERIADEI SOGGETTI ESECUTORI

IL CONSIGLIO COMUNALE DI ROMAPREMESSO CHE

- il D.P.R. 34 del 25/01/2000 “Regolamento recante istituzione delsistema di qualificazione degli esecutori di lavori pubblici”, così comemodificato e integrato dal D.P.R.93/2004 nel definire i soggetti prepo-sti ad operare nell’ambito della normativa sui Lavori Pubblici, identi-fica gli interventi di Restauro e di manutenzione ordinaria estraordinaria di superfici decorate di beni architettonici e di benimobili di interesse storico, artistico ed archeologico, con un’appositacategoria specialistica, denominata OS 2, ovvero “Superfici decorate ebeni mobili di interesse storico ed artistico”;

- detta normativa distingue nettamente la categoria specialistica OS 2da quella generale, denominata OG 2 ed afferente esclusivamente alrestauro di opere edili, identificata come “ Restauro e manutenzionedei beni immobili sottoposti a tutela ai sensi delle disposizioni in ma-teria di beni culturali e ambientali”;

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- con D.M. 294 del 03 agosto 2000 e s.m.e i. così come modificato eintegrato dal D.M.420/2001, “ Regolamento concernente l’individua-zione dei requisiti di qualificazione dei soggetti esecutori dei lavori direstauro e manutenzione dei beni mobili e delle superfici decorate dibeni architettonici”, vengono identificati i requisiti di qualificazionedei soggetti abilitati ad operare nell’ambito della categoria OS 2 e vienedeterminata l’idoneità tecnica delle imprese da attestare in OS 2,mediante l’indispensabile presenza di un Direttore Tecnico, con qua-lifica di “Restauratore di beni culturali”;

- con D.Lgs 42 del 2004 art.29 e 182, D.Lgs 24 Marzo 2006 n. 156 esuccessive modificazioni ed integrazioni, sono stati stabiliti i requisitinecessari per conseguire la qualifica di “Restauratore di beni culturali”;

CONSIDERATO CHE

- è opinione diffusa e riteniamo condivisa da tutte le parti politichepresenti nel Consiglio Comunale, che la nostra Città, avendo ereditatoun patrimonio storico artistico unico nel mondo, debba garantirelivelli di eccellenza nella qualità degli interventi di Restauro realizzatidall’amministrazione capitolina nel rispetto della normativa vigente;

- nonostante l’esistenza della specifica legislazione richiamata inpremessa si sono verificati su tutto il territorio nazionale casi gravi ericorrenti di inadempienze applicative della legge, tali da ledere laqualità dei restauri e il profilo professionale degli addetti alla conser-vazione, soprattutto per quel che riguarda l’individuazione correttadelle opere da appaltare e da comprendere nella categoria OS 2 econseguentemente dei soggetti affidatari, sovente sprovvisti deirequisiti di qualificazione necessari;

- che la specifica professionalità dei Restauratori di beni culturali,operanti in un tessuto di piccole e medie imprese costituisce un valoreeconomico, culturale e formativo per la Città da valorizzare etrasmettere alle generazioni future.

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IL CONSIGLIO DEL COMUNE DI ROMA INVITA

- ad intervenire presso gli uffici competenti dell’Amministrazioneaffinché venga rispettata la normativa vigente in materia di affida-mento di Lavori Pubblici, con particolare riferimento ai dispositivilegislativi citati in premessa, relativamente sia all’individuazionecorretta delle opere da appaltare ricadenti nella categoria specialisticaOS 2, scorporandole nei bandi di gara, secondo quanto previsto dallanormativa vigente, sia alla qualificazione dei soggetti esecutori delleopere, i quali devono avere nell’organico dell’impresa un Direttoretecnico, qualificato come “Restauratore di beni culturali”, con verifichedel suddetto requisito a partire dalla fase di gara.

IMPEGNA

- Il Sindaco di Roma a promuovere tutte le azioni occorrenti persensibilizzare le Istituzioni sia in ambito cittadino che nazionale erichiamare l’attenzione degli organismi preposti alla Tutela sullanecessità di assicurare il doveroso controllo dei requisiti di qualifica-zione presentati dalle ditte concorrenti alle gare, affinché vi sia unamaggiore vigilanza nella corretta applicazione della normativa, voltaal miglioramento della tutela del patrimonio artistico e storico, nelrispetto e nella salvaguardia delle professionalità che operano da anninel settore.

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PARTE III

DECRETO MINISTERIALE 26 MAGGIO 2009, N. 86Regolamento concernente la definizione dei profili di competenza deirestauratori e degli altri operatori che svolgono attività complementari

al restauro o altre attività di conservazione dei beni culturalimobili e delle superfici decorate di beni architettonici,ai sensi dell’art. 29, comma 7, del d.lgs. n. 42 del 2004,

recante il codice dei beni culturali e del paesaggio(G.U. n. 160 del 13 luglio 2009)

Art. 1. Restauratore di beni culturali

1. Il restauratore di beni culturali mobili e di superfici decorate di beniarchitettonici, sottoposti alle disposizioni di tutela del Codice, è il pro-fessionista che definisce lo stato di conservazione e mette in atto uncomplesso di azioni dirette e indirette per limitare i processi di de-grado dei materiali costitutivi dei beni e assicurarne la conservazione,salvaguardandone il valore culturale. A tal fine, nel quadro di una pro-grammazione coerente e coordinata della conservazione, il restaura-tore analizza i dati relativi ai materiali costitutivi, alla tecnica diesecuzione ed allo stato di conservazione dei beni e li interpreta; pro-getta e dirige, per la parte di competenza, gli interventi; esegue diret-tamente i trattamenti conservativi e di restauro; dirige e coordina glialtri operatori che svolgono attività complementari al restauro. Svolgeattività di ricerca, sperimentazione e didattica nel campo della con-servazione. Le attività che caratterizzano la professionalità del restau-ratore sono descritte nell’allegato A al presente decreto.

2. La qualifica di «restauratore di beni culturali», acquisita ai sensi del-l’articolo 182 del Codice, corrisponde al profilo professionale di cui alpresente articolo.

Art. 2. Tecnico del restauro di beni culturali1. Il tecnico del restauro di beni culturali mobili e superfici decorate dibeni architettonici, è la figura professionale che collabora con il re-stauratore eseguendo, con autonomia decisionale strettamente affe-rente alle proprie competenze tecniche, determinate azioni dirette edindirette per limitare i processi di degrado dei beni ed assicurarne la

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conservazione, operazioni di cui garantisce la corretta esecuzione se-condo le indicazioni metodologiche ed operative, sotto la direzione edil controllo diretto del restauratore. Ha la responsabilità della cura del-l’ambiente di lavoro e delle attrezzature, cura la preparazione dei ma-teriali necessari per gli interventi, secondo le indicazionimetodologiche del restauratore.

2. Tale profilo verrà ulteriormente definito con successivi provvedi-menti, su proposta delle Regioni, in coerenza con l’attuazione dell’ar-ticolo 29, comma 10 del Codice.

3. La qualifica di «collaboratore restauratore di beni culturali», acqui-sita ai sensi dell’articolo 182 del Codice, corrisponde al profilo profes-sionale di cui al presente articolo.

Art. 3. Tecnici del restauro di beni culturali con competenze settoriali

1. I tecnici del restauro di beni culturali con competenze settoriali sonole figure di formazione tecnico-professionale, ovvero artigianale, checoncorrono all’esecuzione dell’intervento conservativo, eseguendovarie fasi di lavorazione di supporto per tecniche e attività definite,con autonomia decisionale limitata alle operazioni di tipo esecutivo esotto la direzione ed il controllo del restauratore di beni culturali.

2. Tale profilo verrà ulteriormente definito con successivi provvedi-menti, su proposta delle Regioni, in coerenza con l’attuazione dell’ar-ticolo 29, comma 10 del Codice.

Art. 4. Cooperazione delle figure professionali che intervengononelle attività di conservazione dei beni culturali.

1. All’attività di conservazione dei beni culturali mobili e delle superfici de-corate di beni architettonici concorrono - con il restauratore di beni culturalie con le professionalità menzionate in premessa al presente decreto - pro-fessionalità di carattere scientifico, quali quelle del chimico, del geologo, delfisico e del biologo, ciascuno nell’ambito delle proprie competenze.

2. Tali professionalità scientifiche sono di regola di formazione uni-versitaria e, ai fini della partecipazione alle attività di conservazione dibeni culturali mobili o di superfici decorate di beni architettonici, si ar-ticolano in due livelli:

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a) esperto scientifico di beni culturali, che opera in collaborazionecostante con il restauratore, con le altre professionalità citate inpremessa e con i consegnatari e curatori di istituti e luoghi dellacultura di cui all’articolo 101 del Codice, al fine di individuare meto-dologie e procedure per la caratterizzazione dei materiali costitutivi,per il riconoscimento delle tecniche e modi di esecuzione dei manu-fatti, nonché per l’individuazione dei processi di degrado;b) collaboratore scientifico di beni culturali, che opera con autonomiadecisionale strettamente afferente alle proprie competenze tecniche esotto la direzione dell’esperto scientifico.

Il presente decreto, munito del sigillo di Stato, sarà inserito nellaRaccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica Italiana. E’ fattoobbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Allegato A - Attività caratterizzanti il profilo di competenza delrestauratore di beni culturali

A - esame e valutazione

A1 - Raccolta delle fonti storiche e documentali, dei dati sull’analisistorico-critica e dei dati relativi al bene e all’ambiente (anche in colla-borazione con le professionalità dello storico dell’arte, dell’archeologo,dell’architetto, dell’archivista, del bibliotecario, dell’etnoantropologodel paleontologo, e con quelle indicate all’articolo 4).A2 – Rilevamento e studio delle tecniche esecutive e dei materialicostitutivi dell’opera sia originali sia dovuti a interventi pregressi.A3 - Valutazione delle condizioni di degrado del bene e delle intera-zioni tra l’opera e il suo contesto, anche in relazione alle caratteristicheambientali del territorio, eventualmente mediante prelievo di cam-pioni e prime indagini diagnostiche (anche in collaborazione con leprofessionalità dello storico dell’arte, dell’archeologo, dell’architetto,dell’archivista, del bibliotecario, dell’etnoantropologo del paleonto-logo, e con quelle indicate all’articolo 4).

B - PROGETTAZIONE

B1 - Redazione della scheda tecnica prevista dalla normativa di settore.B2 – Prima formulazione del programma diagnostico e di acquisizionedei dati (anche in collaborazione con le professionalità indicateall’articolo 4).

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B3 – Formulazione del progetto preliminare e definitivo dell’interventosul bene e sul contesto (anche in collaborazione con le professionalitàdello storico dell’arte, dell’archeologo, dell’architetto, dell’archivista,del bibliotecario, dell’etnoantropologo del paleontologo).B4 - Redazione -e relativo aggiornamento in corso d’opera- del pro-getto esecutivo e del piano di manutenzione.B5 – Pianificazione delle operazioni di imballaggio, trasporto e messaa deposito del bene o predisposizione del bene nel caso di interventoin loco.B6 – Redazione della parte di competenza del piano di conservazioneprogrammata relativo ai beni dell’area di indirizzo specialistico.

C - intervento

C1 – Individuazione dei contenuti qualificanti per la stipula deicontratti con i committenti (pubblici o privati).C2 – Pianificazione interna relativa all’intervento dell’eventualestruttura operativa (individuazione risorse e vincoli, responsabilità,pianificazioni tecniche e simili).C3 – Perfezionamento in corso d’opera della progettazione esecutiva,definizione delle modalità d’intervento, dei materiali, delle metodologiee delle tipologie degli operatori.C4 – Assistenza all’esecuzione di indagini diagnostiche complesse (incollaborazione con le professionalità indicate all’articolo 4) e prelievodi campioni (anche in collaborazione con le professionalità indicateall’articolo 4).C5 – Allestimento del laboratorio/cantiere.C6 – Direzione tecnica degli interventi.C7 – Esecuzione degli interventi di conservazione.C8 - Direzione dei lavori; direzione operativa nell’ambito dell’ufficio didirezione dei lavori; supporto tecnico alle attività del responsabile delprocedimento.C9 – Effettuazione dei collaudi tecnici.C10 – Monitoraggio degli interventi svolti, anche nell’ambito dei pianidi conservazione programmata; partecipazione alle ispezioni e/o aicontrolli previsti nei piani stessi.C11 – Prescrizioni e vigilanza su tutte le operazioni di movimentazionedi beni culturali, anche in situazioni di emergenza.

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D – DOCUMENTAZIONE E DIVULGAZIONE

D1 – Documentazione di tutte le fasi del lavoro, anche mediantegrafici, video, files, ecc.; stesura della relazione finale, finalizzata anchealla redazione del consuntivo tecnico-scientifico.D2 – Redazione delle schede conservative.D3 – Attività didattica specifica, sia teorica che pratica.D4 – Attività di comunicazione relative ai contenuti e agli strumentiprofessionali specifici; pubblicazioni.

E – RICERCA E SPERIMENTAZIONE

E1 – Partecipazione a programmi di ricerca e sperimentazione su me-todologie di intervento, tecnologie, strumentazioni scientifiche e nuovimateriali per la conservazione (in collaborazione con le professiona-lità dello storico dell’arte, dell’archeologo, dell’architetto, dell’archivi-sta, del bibliotecario, dell’etnoantropologo del paleontologo, e conquelle indicate all’articolo 4).

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