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Àù N. 09-2017 In evidenza: - Voluntary Disclosure e antiriciclaggio - La definizione agevolata dei carichi esattoriali - Il criterio di competenza - Spesometro e comunicazioni Iva per enti locali - Regime forfettario ed esonero studi di settore - Immobilizzazioni immateriali: nuove regole per spese di ricerca, pubblicità e avviamento - Detrazione IVA delle abitazioni: proroga al 2017 - Sabatini-Ter: invio delle istanze per investimenti in tecnologia digitale Informati Srl Via Alemanni 1 - 88040 Pianopoli (CZ) Tel. 0968.425805 - Fax 0968.425756 - E-mail: [email protected] P. Iva 03426730796 www.fiscal-focus.it

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Àù

N. 09-2017

In evidenza: - Voluntary Disclosure e antiriciclaggio

- La definizione agevolata dei carichi esattoriali

- Il criterio di competenza

- Spesometro e comunicazioni Iva per enti locali

- Regime forfettario ed esonero studi di settore

- Immobilizzazioni immateriali: nuove regole per spese di ricerca,

pubblicità e avviamento

- Detrazione IVA delle abitazioni: proroga al 2017

- Sabatini-Ter: invio delle istanze per investimenti in tecnologia

digitale

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Sommario

Legislazione e Prassi

Detrazione spese veterinarie. È sufficiente lo scontrino parlante – Agenzia delle Entrate Risoluzione 24/E del 27-02-2017

Il Decreto Milleproroghe in Gazzetta Ufficiale – Gazzetta Ufficiale Serie Generale n. 49 del 28-02-2017 (Suppl. Ordinario n. 14)

Dichiarazione Iva 2017 oltre il termine: tardiva e omessa – Agenzia delle Entrate Comunicato stampa del 01-03-2017

Consolidato: non in pericolo in caso di trasferimento della partecipazione – Agenzia delle Entrate Risoluzione 25/E del 02-03-2017

Imposta sulle transazioni finanziarie: dichiarazione prorogata al 31.05 – Agenzia delle Entrate Provvedimento n. 42770 del 02-03-2017

Patrimoni e redditi all'estero non dichiarati: criteri di controllo – Agenzia delle Entrate Provvedimento n. 43999 del 03-03-2017

Comunicazione PEC all’Agenzia delle Entrate: approvato il modello – Agenzia delle Entrate Provvedimento n. 44027 del 03-03-2017

Giurisprudenza Cassazione Penale, sentenza pubblicata il 27 febbraio 2017 – Reati fiscali. I beni dell’amministratore finiscono sotto sequestro

Cassazione Tributaria, sentenza pubblicata il 28 febbraio 2017 – Redditometro. Quando il mutuo lo paga il genitore

Cassazione Tributaria, sentenza pubblicata il 28 febbraio 2017 – Induttivo. Deducibili gli acquisti di merce “in nero”

Cassazione civile, ordinanza pubblicata il 1° marzo 2017 – Fallimento. Notifica dell’istanza alla società estinta

Cassazione Tributaria, sentenza pubblicata il 3 marzo 2017 – Ritenute su interessi di mutui e finanziamenti. Il chiarimento della Cassazione

Cassazione Tributaria, sentenza pubblicata il 3 marzo 2017 – Rimborso IVA accelerato. Illegittima la cartella esattoriale al garante

Commenti Fisco Voluntary Disclosure e antiriciclaggio

La definizione agevolata dei carichi esattoriali

Il criterio di competenza

Spesometro e comunicazioni Iva per enti locali

Gestione del magazzino aziendale e presunzioni legali cessione ed acquisto (Approfondimento)

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Regime forfettario ed esonero studi di settore

Dichiarazione d’intento: al via da oggi il nuovo modello

Immobilizzazioni immateriali: nuove regole per spese di ricerca, pubblicità e avviamento

Detrazione IVA delle abitazioni: proroga al 2017

Omessa dichiarazione: condanna per l’institore (G&S)

Redditometro: contraddittorio preventivo dal 2009 (G&S)

ISI ed IVA su apparecchi da intrattenimento

Sabatini-Ter: invio delle istanze per investimenti in tecnologia digitale

Adempimento: IVA: Tassa vidimazione annuale

Società & Bilancio- Le rilevazioni contabili dei Fondi Comuni di Investimento C&Q: il caso della settimana

Fiscal Focus risponde: Cedolare secca

Scadenze settimanali: dal 06 al 11 Marzo

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Legislazione e prassi

Quotidiano

Fiscal Focus del 28.02.2017

Detrazione spese veterinarie. È sufficiente lo scontrino parlante Non è più necessaria la prescrizione medica

Ai fini della detrazione delle spese veterinarie è sufficiente lo scontrino parlante, non è quindi più necessario conservare la prescrizione del medico veterinario. Arriva a questa conclusione l’Agenzia delle Entrate con la Risoluzione 24/E pubblicata ieri sul proprio sito istituzionale. Il beneficio fiscale – La normativa fiscale prevede una detrazione Irpef del 19% delle spese veterinarie sostenute nell'anno fino ad un importo massimo di 387,34 euro, per la parte che eccede la franchigia di 129,11 euro. Il limite di detraibilità è unico per tutte le spese veterinarie sostenute, indipendentemente dal numero di animali posseduti. La possibilità di portare in detrazione tali spese è limitata alle sole spese veterinarie sostenute per la cura di animali legalmente detenuti a scopo di compagnia o per la pratica sportiva, mentre non sono detraibili le spese per la cura di animali destinati all'allevamento, alla riproduzione o al consumo alimentare e di animali di qualunque specie allevati o detenuti nell'esercizio di attività commerciali o agricole, né in relazione ad animali utilizzati per attività illecite (Cfr. Decreto del Ministero delle Finanze 6 Giugno 2001, n. 289).

Agenzia delle Entrate Risoluzione 24/E del 27-02-2017

Quotidiano

Fiscal Focus del 01.03.2017

Il Decreto Milleproroghe in Gazzetta Ufficiale

E’ stata pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n° 49 la Legge di conversione (Legge 27 febbraio 2017, n°19) del Decreto Milleproroghe. Gli emendamenti ora ufficiali e parte integrante del testo del decreto convertito in legge riguardano, fra l’altro, in ambito fiscale, la reintroduzione dei modelli Intrastat acquisti, nonché la nuova periodicità semestrale della comunicazione delle fatture emesse e ricevute. Ulteriore pubblicazione in Gazzetta Ufficiale - Sempre nella Gazzetta Ufficiale di ieri è stata pubblicata la Legge di conversione del D.L. 243/2016 recante interventi urgenti per la coesione sociale e territoriale con particolare riferimento a situazioni critiche in alcune aree del Mezzogiorno

Gazzetta Ufficiale Serie Generale n. 49 del 28-02-2017 (Suppl. Ordinario n. 14)

Quotidiano

Fiscal Focus del 02.03.2017

Dichiarazione Iva 2017 oltre il termine: tardiva e omessa

La Legge di Stabilità 2015 prima e successivamente il Decreto Milleproroghe convertito nella Legge n. 11 del 27.02.2015 hanno rivoluzionato i termini per la presentazione della Dichiarazione Iva per l'anno di imposta 2016. Ricordiamo infatti che a partire dagli adempimenti relativi all'anno di imposta 2016 la Dichiarazione Iva ritorna ad essere definitivamente autonoma, non essendo più quindi ricompresa nel Modello Unico. A decorrere dalla dichiarazione Iva per l'anno di imposta 2017, da presentarsi quindi nel 2018, il nuovo termine per la trasmissione telematica della Dichiarazione Iva in forma autonoma sarà fissata al 30 aprile.

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Il termine ordinario per l'invio telematico della Dichiarazione Iva 2017 – anno d'imposta 2016 è quindi scaduto il 28.02.2017. Con Comunicato stampa del 01.03.2017, l'Agenzia delle Entrate evidenzia che essendosi rivelati problemi tecnici e rallentamenti in sede di trasmissione, si considereranno tempestivamente inviate anche le dichiarazioni inviate entro il 03 marzo 2017. Cosa succede se il contribuente non ha provveduto all'invio nei termini (28.02.2017 ora 03.03.2017) alla sua trasmissione?

Agenzia delle Entrate Comunicato stampa del 01-03-2017

Quotidiano

Fiscal Focus del 03.03.2017

Consolidato: non in pericolo in caso di trasferimento della partecipazione

Con la Risoluzione 25/E del 2 marzo 2017 l’Amministrazione Finanziaria risponde all’interpello di una società (Alfa), capogruppo di uno dei principali gruppi bancari europei, operante in Italia tramite stabile organizzazione in Milano e presente sul territorio anche attraverso alcune società di capitali controllate direttamente e indirettamente. Oggetto dell’istanza - Con l’istanza di cui si tratta, Alfa, poiché ha manifestato l’intenzione di trasferire la partecipazione detenuta nella società Gamma dal patrimonio della stabile organizzazione italiana al patrimonio della casa madre mantenendo la stessa Gamma tra le consolidate del gruppo, ha colto l’occasione per richiedere all’Agenzia:

• se tale operazione influisca o meno sulla prosecuzione del consolidato in essere;

• se ci sia obbligo di comunicare all’Agenzia delle Entrate la fuoriuscita dal patrimonio della stabile organizzazione della partecipazione in Gamma.

Il contenuto della Risoluzione - La risoluzione afferma che con il Decreto Internazionalizzazione:

• è stata innovata la disciplina del consolidato nazionale prevedendo il c.d. consolidato tra sorelle e quindi la possibilità di includere nel consolidato nazionale – in qualità di consolidate – le stabili organizzazioni di soggetti residenti in Stati appartenenti all’Unione Europea ovvero in Stati aderenti all’Accordo sullo Spazio Economico Europeo con i quali l’Italia abbia stipulato un accordo che assicuri un effettivo scambio di informazioni;

• è stato eliminato l’obbligo di inclusione nel patrimonio della stabile organizzazione consolidante delle partecipazioni nelle società da consolidare.

Agenzia delle Entrate Risoluzione 25/E del 02-03-2017

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Quotidiano

Fiscal Focus del 03.03.2017

Imposta sulle transazioni finanziarie: dichiarazione prorogata al 31.05

In relazione alla dichiarazione dell'imposta sulle transazioni finanziarie (Financial Transaction Tax) l’Agenzia delle Entrate ha approvato il Provvedimento dell'Agenzia delle Entrate Prot. n. 42770 del 02.03.2017, pubblicato in pari data sul sito istituzionale, prevedendo:

• il differimento del termine previsto nel provvedimento del 18 luglio 2013 per la presentazione della dichiarazione dell’Imposta sulle Transazioni Finanziarie di cui all’articolo 1, comma 491, 492 e 495 della legge 24 dicembre 2012, n. 228;

• le modificazioni delle specifiche tecniche per la trasmissione telematica dei dati contenuti nel modello FTT per la dichiarazione dell’Imposta sulle Transazioni Finanziarie (Financial Transaction Tax), approvate con provvedimento del 4 gennaio 2017 Prot. n. 2169.

Ricordiamo che l'imposta sulle transazioni finanziarie è stata introdotta dall'articolo 1, commi da 491 a 500, della Legge n. 228 del 24.12.2012 (Legge di Stabilità 2013). L'imposta si applica su:

• trasferimenti di proprietà di azioni e di altri strumenti finanziari partecipativi;

• operazioni su trasferimenti finanziari derivati e altri valori mobiliari; • negoziazioni ad alta frequenza come definitive nel comma 495.

Ai sensi di quanto previsto all'articolo 3 del già citato Provvedimento n. 2169 del 04.01.2017, la trasmissione delle dichiarazioni deve avvenire esclusivamente con modalità telematicamente o direttamente da parte del Contribuente o attraverso gli intermediari abilitati. L'Agenzia delle Entrate, sempre sul proprio sito istituzionale mette a disposizione anche il relativo Software per la trasmissione denominato “Modello FTT”. Per effetto del Provvedimento n. 42770 del 02.03.2017, approvato dal Direttore dell'Agenzia delle Entrate, il termine di presentazione della dichiarazione (indicato al punto 6.2 del Provvedimento Agenzia delle Entrate prot. n. 2013/87896 del 18 luglio 2013), con riferimento all'anno di imposta 2016, ed originariamente fissato nel 31.03.2017, viene differito al 31.05.2017.

Agenzia delle Entrate Provvedimento n. 42770 del 02-03-2017

Quotidiano

Fiscal Focus del 04.03.2017

Patrimoni e redditi all'estero non dichiarati: criteri di controllo

Il 03.03.2017 l'Agenzia delle Entrate ha pubblicato sul sito istituzionale il Provvedimento n. 43999 rendendo noto che effettuerà un attento monitoraggio con riferimento ai Patrimoni e ai redditi all'estero non dichiarati dai contribuenti italiani che hanno trasferito la propria residenza fuori dal territorio nazionale. La selezione dei soggetti destinatari dei controlli avverrà con riferimento ad apposite liste selettive stilate prioritariamente in relazione ai trasferimenti di residenza fuori dal territorio nazionale a far data dal 01.01.2010. L'obiettivo è quello di verificare che tale trasferimento sia giustificato da una effettiva traslazione degli interessi economici e anche da interessi affettivi, familiari e sociali e che non sia quindi dettato da scopi elusivi ed evasi d'imposta a danno dell'Erario nazionale.

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Le liste selettive saranno elaborate da un applicativo informatico che prende il nome di So.No.Re (Soggetti Non Residenti) grazie anche all'incrocio dei dati pervenuti attraverso le Comunicazioni dello Spesometro e dalla rete di informazioni ottenute attraverso lo scambio di informazioni attivato dalle diverse Direttive Europee e internazionali.

Agenzia delle Entrate Provvedimento n. 43999 del 03-03-2017

Quotidiano

Fiscal Focus del 04.03.2017

Comunicazione PEC all’Agenzia delle Entrate: approvato il modello

Il comma 7 dell’articolo 60 del DPR 600/1973, introdotto dal decreto legge 22 ottobre 2016, n. 193, ai fini della notificazione degli avvisi e degli atti che per legge devono essere notificati da parte dell’Amministrazione Finanziaria, dà facoltà, ai soggetti diversi da quelli obbligati ad avere un indirizzo PEC risultante dall’INI-PEC, di comunicare alla stessa Amministrazione un indirizzo PEC di cui si è intestatari, ovvero di cui è intestatario il proprio consulente rientrante tra i soggetti di cui al comma 3 art. 13 D. Lgs. 546/1992 oppure di cui è intestatario il coniuge o un parente/affine entro il quarto grado del contribuente, specificamente incaricati di ricevere la notifica per conto degli interessati. A fronte di tale novità, dunque, con il Provvedimento di ieri, l’Agenzia delle Entrate ha approvato il modello e le relative istruzioni da adottare per la comunicazione della PEC. Si ricorda che la modalità di notifica tramite PEC al soggetto che presenta il modello si applica alle notificazioni degli avvisi e degli altri atti effettuate a decorrere dal 1° luglio 2017. In altre parole è da questa data che l’Agenzia delle Entrate può, in alternativa alla modalità ordinaria, notificare l’avvio o l’atto all’indirizzo PEC comunicato dal contribuente.

Agenzia delle Entrate Provvedimento n. 44027 del 03-03-2017

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Giurisprudenza

Quotidiano

Fiscal Focus del 28.02.2017

Reati fiscali. I beni dell’amministratore finiscono sotto sequestro

In tema di reati tributari, è legittimo il sequestro preventivo funzionale alla confisca “per equivalente” dei beni del legale rappresentante se questo non dimostra la sussistenza dei presupposti per disporre il sequestro in forma diretta nei confronti della società. È quanto emerge dalla sentenza n. 9371/17 della Terza Sezione Penale della Cassazione.

Cassazione Penale, sentenza pubblicata il 27 febbraio 2017

Quotidiano

Fiscal Focus del 01.03.2017

Redditometro. Quando il mutuo lo paga il genitore

Per sconfessare l’accertamento “da redditometro” il contribuente non è affetto tenuto a documentare tutti gli incassi o gli accrediti delle liberalità ricevute dal genitore che ha ampie disponibilità economiche. È quanto emerge dalla sentenza n. 5167 del 28/02/2017 della Sezione Tributaria della Corte di Cassazione.

Cassazione Tributaria, sentenza pubblicata il 28 febbraio 2017

Quotidiano

Fiscal Focus del 01.03.2017

Induttivo. Deducibili gli acquisti di merce “in nero”

“In tema di accertamento delle imposte sui redditi con metodo induttivo, l’Amministrazione finanziaria deve procedere alla ricostruzione della situazione reddituale complessiva del contribuente tenendo conto anche delle componenti negative del reddito, a condizione però che esse siano state dimostrate dal contribuente, o che risultino in altro modo dagli accertamenti compiuti.” È quanto chiarisce la sentenza n. 5150 del 28/02/2017 della Sezione Tributaria della Corte di Cassazione.

Cassazione Tributaria, sentenza pubblicata il 28 febbraio 2017

Quotidiano

Fiscal Focus del 02.03.2017

Fallimento. Notifica dell’istanza alla società estinta

I Il fallimento che sia stato dichiarato entro un anno dalla cancellazione della società dal Registro delle imprese non può essere revocato, nel caso in cui sia valida la notifica dell’istanza poiché eseguita mediante deposito nella casa comunale, non avendo avuto esito positivo la notifica presso la sede della società. È quanto emerge dell’ordinanza n. 5253 dell’1/03/2017 della Sesta Sezione Civile – 1 della Corte di Cassazione.

Cassazione civile, ordinanza pubblicata il 1° marzo 2017

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Quotidiano

Fiscal Focus del 04.03.2017

Ritenute su interessi di mutui e finanziamenti. Il chiarimento della Cassazione

Con la sentenza n. 5392 del 3/03/2017 la Sezione Tributaria della Corte di Cassazione ha enunciato il seguente principio di diritto: quando conseguiti dalle società ed enti esercenti attività commerciali residenti di cui all’art. 73, comma 1, lett. a) e b) del D.P.R. 917 del 1986 o dalle stabili organizzazioni di soggetti non residenti di cui alla lett. d) o nell’esercizio di imprese commerciali, gli interessi su mutui, finanziamenti o simili non costituiscono in base all’art. 48 del medesimo D.P.R. reddito di capitale e vanno qualificati come una delle componenti attive rilevanti per la determinazione del reddito d’impresa; non sorge, conseguentemente, per il soggetto erogante l’obbligo di effettuare la ritenuta d’imposta, salvi i casi espressamente previsti dall’art. 26 del D.P.R. n. 600 del 1973.

Cassazione Tributaria, sentenza pubblicata il 3 marzo 2017

Quotidiano

Fiscal Focus del 04.03.2017

Rimborso IVA accelerato. Illegittima la cartella esattoriale al garante

È illegittima la cartella di pagamento per il recupero di un rimborso IVA accelerato emessa a carico della banca garante, dopo l’accertamento notificato al contribuente. È quanto emerge dalla sentenza n. 5439 del 3/03/2017 della Sezione Tributaria della Corte di Cassazione.

Cassazione Tributaria, sentenza pubblicata il 3 marzo 2017

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Commenti Fisco

Fiscal News

n°78 del 27.02.2017

Voluntary Disclosure e antiriciclaggio Collaborazione volontaria

La riapertura dei termini per la procedura di collaborazione volontaria “Voluntary Disclosure 2.0” prevista dall'art. 7 del D.L. n. 193/2016 ha attribuito un ruolo molto importante ai professionisti unitamente ad una maggiore responsabilità e quindi ad un rischio di essere coinvolti in reati di natura penale quale, l'antiriciclaggio.

Nell'ambito della nuova Collaborazione Volontaria, i professionisti, consulenti ed intermediari finanziari assumono un ruolo particolarmente sensibile e delicato, tanto che non potranno esimersi, prima di accettare l'incarico professionale dall'effettuare un'adeguata istruttoria della pratica per non incorrere in eventuali responsabilità penali. Ciò soprattutto in relazione al nuovo reato penale che prevede una pena da 18 mesi a 6 anni per coloro che fraudolentemente si avvalgano della nuova procedura al fine di far emergere attività finanziarie e patrimoniali o somme in contanti derivanti da reati diversi da quelli tributari coperti dalla clausola di non punibilità garantita dalla procedura volontaria.

Legge di Bilancio 2017

Fiscal News

n° 79 del 27 .02.2017

La definizione agevolata dei carichi esattoriali D.L. 193/2016

La definizione agevolata dei carichi esattoriali rappresenta innegabilmente una ghiotta opportunità per il contribuente che può ottenere una sensibile riduzione (in taluni casi addirittura l’annullamento) del debito in essere con l’Agente della Riscossione. Se l’annullamento del debito relativo a talune cartelle (riferentisi, ad esempio, a sole sanzioni amministrative tributarie iscritte a ruolo e relativi interessi di mora) non presenta particolari problematiche, la riduzione del debito conseguente all’accesso alla sanatoria deve essere invece opportunamente valutata sotto il profilo della convenienza, anche mediante confronto con altre soluzioni agevolative, prima fra tutte la rateazione ordinaria di cui all’art. 19 del D.P.R. n. 602/1973, ancorché quest’ultima non offra alcuna possibilità di “sconto” e, di contro, preveda l’applicazione degli interessi da dilazione di cui all’art. 21 del medesimo decreto. Nella seconda parte del presente lavoro sulla “rottamazione” saranno approfondite tali problematiche, nonché gli effetti della definizione agevolata, anche alla luce degli interventi chiarificatori sinora pervenuti.

Accertamento e riscossione

Fiscal News

n° 80 del 28 .02.2017

Il criterio di competenza

Anche nel processo tributario vale la regola generale in tema di distribuzione dell'onere della prova dettata dall'art. 2697 cod. civ. e, pertanto, in applicazione della stessa, l'Amministrazione Finanziaria, che vanti un credito nei confronti del contribuente, è tenuta a fornire la prova dei fatti costitutivi della propria

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pretesa. In presenza, quindi, di un avviso di accertamento che richiami espressamente elementi d’indagine ricavati da verifiche operate dalla Guardia di Finanza ed a fronte delle contestazioni mosse dal contribuente circa l'attendibilità dei relativi esiti, l'onere di dimostrare la legittimità della pretesa fiscale ricade in capo all'Amministrazione Finanziaria e non può prescindere dalla produzione in giudizio del processo verbale di constatazione.

Accertamento e riscossione

Fiscal News

n°81 del 28 .02.2017

Spesometro e comunicazioni Iva per enti locali

L'articolo esamina l'introduzione dei nuovi obblighi per gli enti della Pubblica Amministrazione di comunicazione dei dati delle fatture emesse e ricevute nel trimestre di riferimento, delle bollette doganali e delle note di variazione e dei dati delle liquidazioni periodiche IVA. Sono anche analizzati i termini d’invio delle predette comunicazioni e le sanzioni applicabili.

Nessuno sfugge agli occhi del fisco. Sono queste le conclusioni che si possono trarre dalle ultime disposizioni previste dal D.L.193/2016 convertito con modificazioni nella Legge n. 225/2016 in materia di comunicazione dei dati delle fatture emesse e ricevute, delle bollette doganali, delle note di variazione relative al trimestre di riferimento nonché delle comunicazioni trimestrali delle liquidazioni IVA che non dispongono alcun esonero per gli enti della Pubblica Amministrazione. Tuttavia, il Decreto Milleproroghe prevede, come vedremo, soltanto per il 2017, due soli invii dello spesometro con cadenza semestrale mentre nessuna proroga è prevista per le comunicazioni delle liquidazioni IVA, le quali avranno cadenza trimestrale. Relativamente al 2018 l'invio avverrà con periodicità trimestrale.

Al momento, tranne un decreto dell'ultimo momento che li esonera, gli enti pubblici sono obbligati anche alla presentazione dello spesometro che comprende le operazioni, non documentate da fattura elettronica relative al 2016.

Iva

Fiscal

Approfondimento n°9 del

28.02.2017

Gestione del magazzino aziendale e presunzioni legali cessione ed acquisto

Scopo del presente elaborato è quello di fornire un quadro di sintesi delle presunzioni legali di acquisto e cessione senza fattura riconducibili alla gestione del magazzino aziendale, anche alla luce delle recenti modifiche normative introdotte dalla Legge n. 208/2015 (Stabilità 2016). Infatti, l’imprenditore che effettua periodicamente l’inventario fisico dei beni presenti nei locali aziendali, può rilevare le c.d. “rettifiche inventariali che scaturiscono dal disallineamento tra la giacenza fisica e la giacenza contabile risultante dalle scritture ausiliarie di magazzino. Per tale motivo, si pone il problema di come gestire - ai fini fiscali - dette differenze e, contestualmente, di individuare il corretto trattamento tributario delle eccedenze e delle deficienze quantificate in sede di inventario, con i correlati profili sanzionatori.

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Nell’ambito di una verifica fiscale, rivolta in particolare a carico di imprese operative che detengono beni presso i locali aziendali, l’Amministrazione finanziaria può procedere all’esame della corretta contabilizzazione delle giacenze contabili di magazzino. Tale attività assume particolare rilievo per quei soggetti obbligati alla tenuta delle scritture ausiliarie di magazzino, che devono periodicamente rilevare la corretta contabilizzazione dei “carichi” e “scarichi” dei beni entrati ed usciti in azienda, in modo che la giacenza contabile risulti in linea con la giacenza fisica dei prodotti.

Bilancio e contabilità

Fiscal News

n° 82 del 01.03.2017

Regime forfettario ed esonero studi di settore Obbligo informativo nel Modello Redditi/2017

Sussistono anche per il periodo d’imposta 2016 (Modello Redditi/2017) gli obblighi informativi cui sono chiamati ad assolvere i contribuenti che agiscono in regime forfettario, e ciò al fine di sopperire all’esonero dagli studi di settore e parametri previsto per tale regime. L’obbligo riguarda sia gli esercenti attività d’impresa (righi da RS374 a RS378) sia gli esercenti attività di lavoro autonomo (dai righi RS379 a RS381). In particolare, nei predetti righi, gli esercenti attività d’impresa riportano (con riferimento al periodo d’imposta 2016) i dati sul numero delle giornate retribuite ai dipendenti, sul numero di mezzi di trasporto utilizzati, sui costi per l’acquisto di approvvigionamento (materie prime, merci ecc.), sui costi per il godimento di beni di terzi (leasing, royalties, ecc.) e sui costi per l’acquisto di carburante per l’autotrazione. Gli esercenti lavoro autonomo, riportano anch’essi nei righi dedicati, i dati sul numero delle giornate retribuite ai dipendenti, sui compensi a terzi per prestazioni professionali, sulle spese per consumi inerenti l’attività svolta (ad esempio per energia elettrica).

Il regime forfettario, attualmente rappresenta l’unico regime fiscale agevolato cui è possibile accedere per chi svolge o vuole svolgere attività d’impresa o lavoro autonomo. È stato introdotto nel nostro ordinamento, a decorrere dal 1° gennaio 2015, con la Legge n. 190/2014 (Legge di Stabilità 2015) ed è stato oggetto di alcune modifiche con la Manovra di Bilancio del 2016 (Legge n. 208/2015).

Il comma 73 della citata Legge 190/2014, tra i vari esoneri in ambito fiscale di cui godono i contribuenti forfettari, ne dispone l’esclusione dall’applicazione degli studi di settore e dei parametri, prevedendone, per contro, specifici obblighi informativi relativamente all’attività svolta.

Regimi di vantaggio

Fiscal News

n° 83 del 01.03.2017

Dichiarazione d’intento: al via da oggi il nuovo modello

Ultimo giorno ieri (28 febbraio) per presentare la Dichiarazione d’intento con il vecchio modello, da oggi infatti, 01.03.2017, novità importanti in relazione alla dichiarazione di intento. Il Provvedimento dell'Agenzia delle Entrate n. 213231 del 02.12.2016 manda in soffitta il modello adottato con precedente Provvedimento n. 159674 del 12.12.2014 successivamente modificato dal Provvedimento n. 19388/2015 del 11.03.2015.

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La Dichiarazione d’intento è riservata ai cosiddetti esportatori abituali ovvero a coloro che effettuando operazioni Iva non imponibili, ai sensi dell'art. 8 del D.P.R. 633/72, (esportazioni, cessioni intracomunitarie) per più del 10% del volume d'affari, hanno la facoltà, in quanto in possesso di determinati requisiti, di effettuare acquisti di beni o servizi senza corrispondere l'Iva nell'ambito di un determinato quantitativo ovvero di plafond. Il modello in uso fino al 28.02.2017, approvato con Provvedimento del 12.12.2014, ottemperava a quanto previsto dall'art. 20 del Decreto Legislativo n. 175 del 21.11.2014 recante “Semplificazione fiscale e dichiarazione dei redditi precompilata” - Pubblicato in Gazzetta Ufficiale n. 277 del 28.11.2014.

Il nuovo modello, che dovrà essere utilizzato a decorrere dal 01.03.2017, apporta una significativa novità in quanto viene eliminata una delle tre modalità di acquisto, ovvero quella riferita alla presentazione della dichiarazione a valere per un determinato periodo (per esempio 01.01.2017 – 31.12.2017).

Iva

Fiscal News

n° 84 del 02.03.2017

Immobilizzazioni immateriali: nuove regole per spese di ricerca, pubblicità e avviamento Novità bilancio 2016

Il Decreto Legislativo n. 139, pubblicato in Gazzetta Ufficiale il 4 settembre 2015, muta regole contabili e principi di redazione del bilancio civilistico già a decorrere dall’esercizio 2016. L’emanazione del decreto in questione avviene allo scopo di dare attuazione alla Direttiva Europea 2013/34 UE attraverso la quale, già in sede comunitaria, si cerca di migliorare la portata informativa del bilancio d’esercizio delle imprese ed avviare, quindi, quel processo di trasparenza e semplificazione delle regole che presiedono la redazione del documento contabile, al fine di rendere più trasparenti e semplici i rapporti commerciali tra imprese residenti in ambito europeo, tutelare maggiormente i terzi e gli stessi soci. Scopo del Legislatore Comunitario è anche, ridurre incombenze e oneri a carico delle piccole imprese, migliorare le informazioni che debbano essere rese con i bilanci e, quindi, migliorarne la comparabilità. Alcuni di questi mutamenti hanno portata generale, mi riferisco a titolo esemplificativo all’applicazione del nuovo criterio di valutazione del “costo ammortizzato” mutuato dai principi contabili internazionali IAS, all’applicazione del nuovo principio di redazione “la rilevazione e la presentazione delle voci è effettuata tenendo conto della sostanza dell’operazione o del contratto” ed ancora all’eliminazione della sezione straordinaria, nella quale si imputavano in bilancio le componenti economiche ritenute di carattere straordinario. Nella presente trattazione esamineremo le nuove regole dettate per la contabilizzazione delle spese di ricerca, di pubblicità e avviamento, voci che in bilancio vengono imputate in attivo dello Stato Patrimoniale ed in particolare nell’aggregato “Immobilizzazioni Immateriali”.

I criteri di valutazione ai quali il redattore del bilancio d’esercizio si attiene, in sede di elaborazione del documento contabile, sono quelli dettati dal Codice Civile e dai principi contabili emanati dall’Organismo Italiano di Contabilità, che svolgono un’azione di supporto e chiarimento. Sino all’emanazione del Decreto 139/2015 le spese di ricerca, di sviluppo e pubblicità erano espressamente previste all’art. 2424, comma 1, lettera B. I. del Codice Civile, norma che

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disciplina il contenuto dello Stato Patrimoniale. Il decreto citato ne ha disposto l’eliminazione prevedendo, ora, esclusivamente la voce “costi di sviluppo”.

Bilancio e contabilità

Fiscal News

n° 85 del 02.03.2017

Regime forfettario quale sostituto d’imposta Obbligo informativo in dichiarazione

La detrazione Irpef dell’IVA pagata sugli immobili troverà applicazione anche per il 2017; lo prevede la Legge di conversione del Decreto Milleproroghe che ha incassato il via libera definitivo dell’aula della Camera (249 voti a favore, 147 contrari, tre astenuti). Il comma 9-octies, introdotto nel corso dell’esame al Senato, estende all’anno 2017 la detrazione dell’IVA pagata per l’acquisto di immobili a destinazione residenziale di classe energetica A o B da parte delle imprese costruttrici, introdotta dalla legge n. 208 del 2015 per l’anno 2016. I commi dal 9-novies al 9-undecies provvedono alla copertura dei relativi oneri finanziari. Tale benefico fiscale non aveva trovato spazio nella Legge di Bilancio 2017, ma era stata accolta una “raccomandazione” che prevedeva l’inserimento della proroga dell’'efficacia dell'articolo 1, comma 56, della legge 28 dicembre 2015, n. 208 in relazione agli acquisti di abitazioni in classe energetica A e B effettuati fino al 31 dicembre 2019 nel primo provvedimento normativo utile. La proroga dunque ci sarà ma solo fino al 31 dicembre 2017, salvo successivi provvedimenti eventualmente demandati alla prossima Legge di Bilancio.

La Legge di Bilancio 2016, Legge n° 208 del 2015 prevede ai fini Irpef, la detrazione dall’imposta lorda, fino alla concorrenza del suo ammontare, del 50% dell’importo corrisposto per il pagamento dell’IVA in relazione all’acquisto, effettuato entro il 31 dicembre 2016, di unità immobiliari a destinazione residenziale, di classe energetica A o B, cedute dalle imprese costruttrici delle stesse. La detrazione è pari al 50 per cento dell’imposta dovuta sul prezzo d’acquisto ed è ripartita in dieci quote annuali di pari importo. Le disposizioni normative non limitano il beneficio all’acquisto dell’abitazione principale, per cui sono ammesse all’agevolazione sia le seconde case sia gli immobili c.d. di lusso.

Agevolazioni

Fiscal G&S n°17

del 02.03.2017

Omessa dichiarazione: condanna per l’institore La procura institoria “amplissima” individua l’amministratore di fatto

L’institore può essere equiparato all’amministratore “di fatto” e quindi rispondere del reato di omessa dichiarazione insieme all’amministratore di diritto, in caso di una procura institoria “amplissima”. È quanto emerge da un recente pronunciamento dei giudici di legittimità in tema di concorso di persone nei reati tributari.

Contenzioso

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Fiscal G&S n°18

del 02.03.2017

Redditometro: contraddittorio preventivo dal 2009 Nel “vecchio” regime l’Ufficio finanziario non era obbligato ad attivare il contraddittorio endoprocedimentale

Una recentissima pronuncia della Corte di Cassazione ricorda che, nell’ambito dell’accertamento sintetico, il contraddittorio preventivo è obbligatorio solamente dal periodo d’imposta 2009. Secondo quanto stabilito dalle Sezioni Unite, per i tributi esclusivamente assoggettati alla normativa nazionale non sussiste l’obbligo generalizzato di contraddittorio endoprocedimentale in capo all’Amministrazione Finanziaria, ma occorre una specifica prescrizione di legge che, per quanto riguarda l’accertamento da “redditometro”, non copre i periodi d’imposta precedenti il 2009, in quanto il Legislatore ha imposto l’obbligo del contraddittorio solo a partire dal D.L. n. 78/2010. Ne consegue che l’obbligo del contraddittorio endoprocedimentale vale solo per il c.d. nuovo redditometro.

Accertamento e riscossione

Fiscal News

n° 86 del 03.03.2017

ISI ed IVA su apparecchi da intrattenimento Versamento entro il 16/03/2017

L’esercente attività organizzata e diretta alla distribuzione, installazione e gestione economica di apparecchi meccanici o elettromeccanici da divertimento e intrattenimento, posseduti a qualsiasi titolo, collocati in luoghi pubblici o aperti al pubblico o in circoli o associazioni di qualunque specie oppure l’esercente l’attività il quale è anche proprietario dell’apparecchio da intrattenimento presente nel proprio locale, è chiamato, a versare, entro il prossimo 16 marzo 2017, l’ISI (Imposta sugli intrattenimenti) e l’IVA sugli apparecchi che risultavano istallati al 31/12/2016 oppure installati entro il 28/02/2017. L’importo dovuto è calcolato applicando l’aliquota dell’8% (per l’ISI) e del 22% (per l’IVA con una riduzione forfettaria del 50%) all’imponibile medio di cui al D.M. 10 marzo 2010. Il versamento è eseguito con F24 (sezione Accise/Monopoli per l’ISI e sezione Erario per l’IVA). Scade il 16 marzo 2017, il termine di versamento per l’ISI (Imposta sugli intrattenimenti) e dell’IVA per:

gli apparecchi e congegni elettromeccanici con vincite di piccola oggettistica e apparecchi e congegni senza premi di cui all’art. 110, comma 7, lett. a) e c), TULPS;

apparecchi meccanici ed elettromeccanici diversi da quelli di cui all’art. 110, comma 7, lett. a), TULPS (biliardi, biliardini, flipper, ecc.).

In particolare entro il 16/03/2017 va versata: • l’ISI e l’IVA con riferimento agli apparecchi che risultano istallati al

31/12 dell’anno precedente (ossia al 31/12/2016); • l’ISI e l’IVA con riferimento agli apparecchi istallati entro l’ultimo giorno

del mese di febbraio dell’anno stesso (ossia entro il 28/02/2017).

Regimi speciali

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Fiscal News

n° 77 del 03.03.2017

Sabatini-Ter: invio delle istanze per investimenti in tecnologia digitale Interessati anche i sistemi di tracciamento e pesatura dei rifiuti

Con apposito Decreto Direttoriale pubblicato in gazzetta ufficiale in data 27 febbraio, il Ministero dello Sviluppo Economico individua i termini a partire dai quali è possibile presentare le domande di accesso ai contributi della c.d. Sabatini-Ter per gli investimenti in tecnologie digitali e sistemi di tracciamento e pesatura dei rifiuti. Ebbene la data a partire dalla quale è possibile presentare le istanze è il 1 marzo 2017. Il Decreto appunto prevede che a decorrere dal 1° marzo 2017 lo sportello per la presentazione delle domande d’accesso alle agevolazioni è esteso alla presentazione delle domande riferite agli investimenti in tecnologie digitali e sistemi di tracciamento e pesatura dei rifiuti ai fini della concessione dei contributi di cui all’articolo 1, comma 56, della legge 11 dicembre 2016, n. 232.

La Legge di Bilancio 2017 proroga dal 31 dicembre 2016 fino al 31 dicembre 2018 il termine per la concessione dei finanziamenti per l’acquisto di nuovi macchinari, impianti e attrezzature da parte delle piccole e medie imprese di cui all’articolo 2, comma 2 del D.L. n. 69/2013 (c.d. Nuova Sabatini) con contestuale rifinanziamento delle risorse disponibili. Per favorire la transizione del sistema produttivo alla manifattura digitale e incrementare l’innovazione e l’efficienza del sistema imprenditoriale, sono ammessi alla misura agevolativa gli investimenti in tecnologie digitali. A tali contributi statali in conto impianti “maggiorati” è riservato il 20 per cento delle risorse statali stanziate dalla stessa Manovra.

Imprese

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ADEMPIMENTO

Fiscal Adempimento

n°9 del 27.02.2017

Tassa vidimazione annuale Versamento

Il 16/03/2017 scade il termine per il versamento della tassa annuale di vidimazione dovuta per quest’anno d’imposta. I soggetti obbligati, devono eseguire il versamento con modello F24 (codice tributo 7085). La tassa è compensabile con eventuali crediti riferiti ad altri tributi ed è ravvedibile. L’importo da versare varia a seconda dell’ammontare del capitale o del fondo di dotazione risultante al 01/01/2017.

Alcuni soggetti passivi IVA restano, obbligati a versare la tassa annuale sulle concessioni governative per la numerazione e bollatura (c.d. vidimazione) di libri e registri contabili obbligatori di cui all’art. 2421 c.c. In particolare, si tratta dei seguenti soggetti:

s.p.a.; s.r.l.; società consortili; società in liquidazione ordinaria (no fallimento).

Il versamento della predetta tassa, è dovuto: entro il 16/03 di ciascun anno (se trattasi di soggetto già in attività); prima della dichiarazione d’inizio attività (se si inizia l’attività in corso

d’anno). Importo da versare

L’importo annuale da versare varia a seconda dell’ammontare del capitale o del fondo di dotazione al 1° gennaio dell’anno per il quale il versamento viene eseguito. In particolare: Dunque, con riferimento alla tassa annuale di vidimazione dovuta per il 2017, il versamento dovrà avvenire:

entro il 16/03/2017 se trattasi di contribuente già in attività;

prima della dichiarazione d’inizio attività (se si inizia l’attività in corso d’anno)

Contribuenti

Importo tassa annuale vidimazione libri sociali ANNO 2017

Euro 309,87

Se l’ammontare del capitale o del fondo di dotazione all’1/1/2017 non supera l’importo di 516.456,90 euro.

Euro 516,46

Se l’ammontare del capitale o del fondo di dotazione all’1/1/2017 supera l’importo di 516.456,90 euro.

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Società & Bilancio

F&C n. 9 del 01.03.2017

Le rilevazioni contabili dei Fondi Comuni di Investimento

Il Fondo Comune d’Investimento è uno strumento che adempie al servizio della gestione del risparmio collettivo. Questo è effettuato dalle società di gestione del risparmio, le quali, oltre ad effettuare gestioni collettive, svolgono anche servizi di gestione individuale del risparmio. I Fondi Comuni di Investimento nascono con la finalità di sviluppare il mercato finanziario attirando i piccoli risparmiatori. Il presente contributo si propone di analizzare i principali profili contabili degli investimenti in Fondi Comuni di Investimento.

Aspetti generali

I Fondi Comuni di Investimento sono patrimoni indivisi di pertinenza della pluralità dei partecipanti. Essi, con la sottoscrizione di quote del fondo, affidano i loro risparmi ad una società di gestione che realizza e gestisce investimenti in titoli e altre attività finanziarie o in proprietà immobiliari. Le quote, rappresentate da certificati di partecipazione, sono solitamente collocate tramite società di distribuzione o tramite alcune banche le quali curano il collegamento tra il fondo e i risparmiatori raccogliendo le sottoscrizioni. La partecipazione al fondo può realizzarsi mediante il versamento di una certa somma in un’unica soluzione, sia aderendo a un programma rateale di accumulazione che prevede il versamento periodico di somme anche modeste per un certo numero di anni.

Imposte indirette

CLASSIFICAZIONE

I Fondi Comuni di Investimento possono classificarsi secondo:

• la natura degli impieghi effettuati

• la struttura organizzativa

• la destinazione dei proventi

Fondi di tipo chiuso e aperto

Fondi di accumulazione, di reddito e misti

Fondi immobiliari e mobiliari

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C&Q: il caso della settimana

C&Q n° 28 del

03.03.2017

Regime forfettario ed omesso obbligo informativo

La mancata compilazione del rigo RS371 Modello Unico/2016

Un contribuente forfettario, nel 2015 aveva corrisposto compensi al proprio commercialista (operante in regime ordinario) non operando su di esso alcuna ritenuta d’acconto, visto che chi agisce in regime forfettario non assume le vesti di sostituto d’imposta. Tuttavia, lo stesso contribuente ha omesso la compilazione del rigo RS371 del Modello Unico/2016. Siamo a chiedere se si rende necessario presentare una dichiarazione integrativa e se si, se c’è sanzione da dover versare per l’omissione commessa.

Ai sensi del comma 69 Legge 190/2014, i contribuenti forfettari non assumono le vesti di sostituto d’imposta. Tuttavia, continua il citato comma 69:

nella dichiarazione dei redditi, i medesimi contribuenti indicano il codice fiscale del percettore dei redditi per i quali all'atto del pagamento degli stessi non è stata operata la ritenuta e l'ammontare dei redditi stessi.

È il caso, ad esempio, del contribuente forfettario che nel 2016 ha pagato il compenso al proprio commercialista che opera in regime ordinario. In tal caso, il commercialista avrà emesso fattura senza l’applicazione della ritenuta d’acconto del 20%, appunto perché emessa verso un soggetto che “per espressa previsione normativa” non assume le vesti di sostituto d’imposta. Il contribuente forfettario, nel Modello Redditi/2017 (periodo d’imposta 2016), dovrà riportare il codice fiscale del commercialista ed il compenso corrisposto.

Rigo RS371

Dunque, il Legislatore per sopperire, al fatto che chi opera in regime forfettario non riveste la qualifica di sostituto d’imposta (e quindi, sui compensi pagati a terzi non opera alcuna ritenuta), impone un obbligo informativo in dichiarazione. Tale obbligo informativo, con riferimento al periodo d’imposta 2015 (Modello Unico/2016) andava assolto al Quadro RS (righi da RS371 a RS373), in cui appunto andava riportato il compenso corrisposto nel 2015 dal contribuente forfettario a favore di un terzo soggetto (in regime ordinario) e su cui non sono state operate ritenute.

Comma 69 Legge n. 190/2014

(Contribuenti forfettari)

“non sono tenuti a operare le ritenute alla fonte di cui al titolo III del citato decreto del Presidente della

Repubblica n. 600 del 1973, e successive modificazioni

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In particolare:

in Colonna 1 andava riportato il codice fiscale del percettore il compenso;

in Colonna 2, il compenso erogato.

La sanzione

La mancata compilazione dei righi relativi al predetto Quadro RS, non incidendo sulla determinazione del reddito (si tratta, infatti, di violazione formale), comporta l’irrogazione della sanzione di cui all’art. 8, comma 1, D. Lgs 471/97 come modificato dal D. Lgs. n. 158/2015, con possibilità di ravvedimento.

Sanzione omesso rigo RS371

(Art. 8 comma 1 D. Lgs. 471/1997)

Sanzione piena Ravvedimento

(Si/NO)

Da 250 a 2.000 euro SI

La soluzione al quesito

Il lettore può ovviare all’omissione commessa:

presentando un Modello Unico/2016 (integrativo a favore) entro il 31 dicembre 2020 (ossia entro il 31 dicembre del 4° anno successivo la presentazione del modello dichiarativo che si va a correggere);

versando la sanzione di 250 euro su cui però applicare la riduzione da ravvedimento di cui all’art. 13 de D. Lgs. 472/1997 (a seconda del momento in cui si decide di rimediare all’omissione commessa).

Regimi speciali

La contestazione dell’infedeltà del visto

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Fiscal Focus risponde: Cedolare secca

L’esperto

risponde n. 9 del 28.02.2017

1. Aliquota ridotta 10%

Quali sono i contratti di locazione per i quali, avendo optato per la cedolare secca, si applica l’aliquota ridotta del 10%?

L’aliquota ridotta (cedolare) del 10% si applica per i contratti di locazione a canone concordato relativi ad abitazioni ubicate nei comuni con carenze di disponibilità abitative (articolo 1, lettera a) e b) del dl 551/1988). In particolare, si tratta di quei contratti a canone concordato stipulati, in pratica, nei comuni di Bari, Bologna, Catania, Firenze, Genova, Milano, Napoli, Palermo, Roma, Torino e Venezia e dei comuni confinanti con gli stessi nonché gli altri comuni capoluogo di provincia. L’aliquota del 10% si applica, inoltre, anche: • ai contratti di locazione a canone concordato stipulati nei comuni ad alta

tensione abitativa (individuati dal Cipe); • ai contratti di locazione stipulati nei comuni per i quali è stato deliberato,

nei 5 anni precedenti la data di entrata in vigore della legge di conversione del decreto (28 maggio 2014), lo stato di emergenza a seguito del verificarsi di eventi calamitosi.

Si tenga presente che l’aliquota del 10% è in vigore per il quadriennio 2014-2017 (dal 2018 passerà al 15%).

2. Obbligo di comunicazione al conduttore

A gennaio 2017 un contribuente ha stipulato e registrato all’Agenzia delle Entrate un contratto di locazione esercitando contestualmente l’opzione per la cedolare secca. La volontà di aderire alla cedolare è stata espressamente indicata in uno dei punti del contratto stesso (firmato dalle parti). Tuttavia, il locatore non ha eseguito la raccomandata con cui il conduttore doveva essere informato sulla scelta della cedolare. Si chiede se anche in tal caso andava fatta la raccomandata ai fini dell’efficacia della scelta oppure il fatto che il contratto stesso lo riporta è già sufficiente?

La scelta per la cedolare implica per il locatore la rinuncia alla facoltà di chiedere, per tutta la durata dell’opzione, l’aggiornamento del canone di locazione, anche se è previsto nel contratto, inclusa la variazione accertata dall’Istat dell’indice nazionale dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati dell’anno precedente. Come si legge dalle istruzioni ministeriali al modello RLI, l’opzione per la cedolare secca non ha effetto se il locatore non ha dato preventiva comunicazione al conduttore con lettera raccomandata, con la quale appunto rinuncia ad esercitare la facoltà di chiedere l'aggiornamento del canone a qualsiasi titolo. La comunicazione deve essere inviata al conduttore prima di esercitare l’opzione per la cedolare secca, pertanto prima del termine di versamento dell’imposta di registro per le annualità successive. Dunque, si evince, che l’obbligo di eseguire la raccomandata sussiste qualora il conduttore non sia informato della volontà del locatore di aderire alla cedolare (è il caso in cui, ad esempio, questi eserciti l’opzione NON in sede di registrazione del contratto, ma nelle annualità successive). Ne consegue, che

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nel caso in cui il locatore decida di esercitare l’opzione in sede di registrazione, non c’è alcun obbligo di raccomandata preventiva al conduttore, purché, il contratto stesso (sottoscritto dalle parti), indichi espressamente che egli:

• intende sceglie la cedolare; • rinuncia a richiedere qualsiasi aggiornamento del canone per tutta la

durata della cedolare stessa.

3. Ambito oggettivo della cedolare

È possibile esercitare l’opzione per la cedolare secca con riferimento ad un immobile classificato nella categoria catastale A/10?

La riposta è negativa. Infatti, come si evince anche dal sito istituzionale dell’Amministrazione finanziaria, l’opzione per la cedolare può essere esercitata per unità immobiliari appartenenti alle categorie catastali da A1 a A11 (esclusa l’A10 - uffici o studi privati) locate a uso abitativo e per le relative pertinenze, locate congiuntamente all’abitazione, oppure con contratto separato e successivo rispetto a quello relativo all’immobile abitativo, a condizione che il rapporto di locazione intercorra tra le medesime parti contrattuali, nel contratto di locazione della pertinenza si faccia riferimento a quello di locazione dell’immobile abitativo e sia evidenziata la sussistenza del vincolo pertinenziale con l’unità abitativa già locata.

4. Effetti della scelta sul reddito da locazione

Per un soggetto locatore che sceglie la cedolare secca quale sarà il trattamento fiscale riservato al canone di locazione percepito?

Il reddito assoggettato a cedolare: è escluso dal reddito complessivo IRPEF del locatore; su di esso non possono essere fatti valere rispettivamente oneri

deducibili e detrazioni; deve essere compreso nel reddito ai fini del riconoscimento della

spettanza o della determinazione di deduzioni, detrazioni o benefici di qualsiasi titolo collegati al possesso di requisiti reddituali (determinazione dell’ISEE, determinazione del reddito per essere considerato a carico).

5. Opzione cedolare in caso di comproprietà

In merito ad un contratto di locazione uso abitativo, sta per scadere la seconda delle annualità per il versamento dell’imposta di registro. Tuttavia, vorrei optare per il regime della cedolare secca. Il problema è che l’immobile locato è in comproprietà con mio fratello ed anche il contratto di locazione vede entrambi come locatori. Mio fratello non vuole aderire alla cedolare, mentre io si. È possibile, comunque, scegliere il regime in commento solo per la parte riferita al canone di locazione di mia competenza (50%) oppure per l’efficacia della scelta è necessario aderire entrambi alla cedolare? In caso di risposta

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affermativa, quali sono gli adempimenti da porre in essere?

Qualora, l’immobile locato è in comproprietà e, quindi, i locatori sono più di uno, ciascuno può scegliere se optare o meno per la cedolare. In tal caso il regime della cedolare troverà applicazione sono per il locatore che vi ha optato e limitatamente alla parte di canone di sua competenza in funzione delle percentuale di comproprietà. Ne consegue che, il lettore può, indipendentemente dal fratello comproprietario, esercitare la scelta per la cedolare. In tal caso egli dovrà, prima della scadenza del termine di versamento dell’imposta di registro dovuta per l’annualità successiva, effettuare la raccomandata al conduttore e presentare il Modello RLI all’Agenzia delle Entrate (dove il contratto è stato registrato) in cui comunicherà la propria scelta. Tutti gli effetti della cedolare, si produrranno limitatamente in capo al lettore (quindi sul 50% del canone) mentre per il fratello (altro 50% del canone) continuerà ad applicarsi la tassazione ordinaria. Infine si ricorda che optando per la cedolare, non si dovrà versare l’imposta di registro. Pertanto, il lettore non dovrà versare l’imposta di registro dovuta per l’annualità successiva. L’imposta di registro dovrà, invece, essere pagata dal fratello (che non ha optato per la cedolare) il quale dovrà liquidarla limitatamente al 50% del canone.

Bilancio 2016

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L’agenda del professionista

DATA ADEMPIMENTI

Martedì 7 Marzo

SOSTITUTI D’IMPOSTA – Trasmissione della Certificazione Unica

SOSTITUTI D’IMPOSTA – Comunicazione per la ricezione in via telematica del 730-4

AMMINISTRATORI DI CONDOMINIO – Trasmissione spese sostenute per ristrutturazione, risparmio energetico, bonus mobili, delle parti comuni condominiali

Giovedì 9 Marzo CONTRIBUENTI – Opposizione comunicazione dati spese sanitari

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