“ Il Conto Energia ” DM 19 febbraio 2007

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1 D.5 Il “Conto Energia” Fonti Rinnovabili di Energia Prof. Claudia Bettiol A.A. 2005-06 Il Conto Energia Il Conto Energia DM 19 febbraio 2007 DM 19 febbraio 2007 iteri e modalità per incentivare la produzione di energ elettrica mediante conversione fotovoltaica della fonte solare, in attuazione dell’articolo 7 Del decreto legislativo 29 dicembre 2003, n.387”

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“ Il Conto Energia ” DM 19 febbraio 2007. “Criteri e modalità per incentivare la produzione di energia elettrica mediante conversione fotovoltaica della fonte solare, in attuazione dell’articolo 7 Del decreto legislativo 29 dicembre 2003, n.387”. Cos’è il Conto Energia?. - PowerPoint PPT Presentation

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D.5 Il “Conto Energia”

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““Il Conto EnergiaIl Conto Energia””DM 19 febbraio 2007DM 19 febbraio 2007

“Criteri e modalità per incentivare la produzione di energia elettrica mediante conversione fotovoltaica della fonte

solare, in attuazione dell’articolo 7Del decreto legislativo 29 dicembre 2003, n.387”

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Il Conto energia è un meccanismo che permette di ricevere una remunerazione in denaro derivante dall'energia elettrica prodotta dal proprio impianto fotovoltaico per un periodo di 20 anni.

Il Conto Energia segna il passaggio dal finanziamento in fondo capitale al finanziamento in fondo esercizio

Cos’è il Conto Energia?

finanziamento diretto da parte pubblica di una quota del capitale

investito

finanziamento all’energia prodotta dall’impianto

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I problemi dei finanziamenti in conto capitale:• Lunghi tempi di attesa: la Regione doveva emanare il bando e quindi presentare

una complessa domanda di finanziamento, sperando che la propria richiesta rientrasse in graduatoria

• I finanziamenti supportavano fino al 75% dei costi e non vi era molto impegno a controllare nel tempo l’efficienza dell’impianto

• Ogni Regione proponeva bandi notevolmente differenti I vantaggi del Conto Energia:• Più semplice• Diminuiscono i tempi di attesa• Meno burocrazia• La disciplina è unica e uniforme per tutta l’Italia• Si è fortemente motivati verso il criterio dell’efficienza per tutta la durata di vita

dell’impianto

Caratteristiche dei due tipi di incentivi

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• Mentre il vecchio Conto Energia poneva una limitazione riguardo agli impianti fotovoltaici (FV) aventi diritto all’incentivo, (solo quelli di potenza compresa tra 1 e 1.000 kW entrati in esercizio dopo il 30 settembre 2005), il Nuovo Conto Energia ha abolito il tetto massimo incentivabile.

• Gli impianti “FV” sono stati suddivisi in tre differenti classi di potenza, cui corrispondono differenti tariffe incentivanti

Impianti che possono beneficiare degli incentivi

Potenza nominale

dell’impianto (kW)

Impianti  non integrati

architettonicamente

Impianti  parzialemente integrati architettonicamente

Impianti  integratiarchitettonicamente

1 ≤ P ≤ 3 0,4 0,44 0,49

3 ≤ P ≤ 20 0,38 0,42 0,46

P > 20 0,36 0,40 0,44

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Impianti parzialmente integrati

Un impianto fotovoltaico parzialmente integrato è l’impianto i cui moduli sono posizionati su elementi di arredo urbano e viario, superfici esterne degli involucri di edifici, fabbricati, strutture edilizie di qualsiasi funzione e destinazione suddivise nelle seguenti tipologie:

TIPOLOGIA TIPO 1: Moduli fotovoltaici installati su tetti piani e terrazze di edifici e fabbricati. Qualora sia presente una balaustra perimetrale, la quota massima, riferita all'asse mediano dei moduli fotovoltaici, deve risultare non superiore all’altezza minima della stessa balaustra.

TIPOLOGIA TIPO 2: Moduli fotovoltaici installati su tetti, coperture, facciate, balaustre o parapetti di edifici e fabbricati in modo complanare alla superficie di appoggio senza la Sostituzione dei materiali che costituiscono le superfici d’appoggio stesse.

TIPOLOGIA TIPO 3: Moduli fotovoltaici installati su elementi di arredo urbano, barriere acustiche, pensiline, pergole e tettoie in modo complanare alla superficie di appoggio senza la sostituzione dei materiali che costituiscono le superfici d’appoggio stesse.

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Impianti con integrazione architettonica

Un impianto fotovoltaico con integrazione architettonica è l’impianto fotovoltaico i cui moduli sono integrati in elementi di arredo urbano e viario, superfici esterne degli involucri di edifici, fabbricati, strutture edilizie di qualsiasi funzione e destinazione secondo le seguenti tipologie:

TIPOLOGIA TIPO 1: Sostituzione dei materiali di rivestimento di tetti, coperture, facciate di edifici e fabbricati con moduli fotovoltaici aventi la medesima inclinazione e funzionalità architettonica della superficie rivestita

TIPOLOGIA TIPO 2:Pensiline, pergole e tettoie in cui la struttura di copertura sia costituita dai moduli fotovoltaici e dai relativi sistemi di supporto

TIPOLOGIA TIPO 3: Porzioni della copertura di edifici in cui i moduli fotovoltaici sostituiscano il materiale trasparente o semitrasparente atto a permettere l’illuminamento naturale di uno o più vani interni

TIPOLOGIA TIPO 4: Barriere acustiche in cui parte dei pannelli fonoassorbenti siano sostituiti da moduli fotovoltaici

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Impianti con integrazione architettonica

TIPOLOGIA TIPO 5: Elementi di illuminazione in cui la superficie esposta alla radiazione solare degli elementi riflettenti sia costituita da moduli fotovoltaici

TIPOLOGIA TIPO 6: Frangisole i cui elementi strutturali siano costituiti dai moduli fotovoltaici e dai relativi sistemi di supporto

TIPOLOGIA TIPO 7: Balaustre e parapetti in cui i moduli fotovoltaici sostituiscano gli elementi di rivestimento e copertura

TIPOLOGIA TIPO 8: Finestre in cui i moduli fotovoltaici sostituiscano o integrino le superfici vetrate delle finestre stesse

TIPOLOGIA TIPO 9: Persiane in cui i moduli fotovoltaici costituiscano gli elementi strutturali delle persiane

TIPOLOGIA TIPO 10: Qualsiasi superficie descritta nelle tipologie precedenti sulla quale i moduli fotovoltaici costituiscano rivestimento o copertura aderente alla superficie stessa

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Impianti non integrato

Un impianto fotovoltaico non integrato è l’impianto con moduli ubicati al suolo, ovvero con moduli collocati, con modalità diverse da quelle precedenti, sugli elementi di arredo urbano e viario, sulle superfici esterne degli involucri di edifici, di fabbricati e strutture edilizie di qualsiasi funzione e destinazione.

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Le tariffe sono incrementate del 5% (con arrotondamento commerciale alla terza cifra decimale) nei seguenti casi, non cumulabili fra di loro:

Impianti maggiori di 3 kW di potenza non integrati architettonicamente, i cui soggetti responsabili impiegano l’energia elettrica prodotta in modo tale da conseguire il titolo di autoproduttori (ai sensi dell’art. 2, comma 2 del D. Lgs. n. 79/99 e successive modifiche e integrazioni);

Impianti i cui soggetti responsabili sono scuole pubbliche o paritarie di qualunque ordine e grado o strutture sanitarie pubbliche;

Ulteriori incentivi sulle tariffe

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Ulteriori incentivi sulle tariffe

Impianti integrati (integrazione “totale” ai sensi dell’articolo 2, comma 1, lettera b3) del DM 19 febbraio 2007 sostituzione di coperture in eternit o comunque contenenti amianto realizzati in superfici esterne degli involucri di edifici, fabbricati e strutture edilizie di destinazione agricola

Impianti i cui soggetti sono Comuni con popolazione inferiore ai 5.000 abitanti in base all’ultimo censimento ISTAT (incluse Municipalità e Circoscrizioni, sempre che abbiano una loro autonomia e siano sotto i 5000 abitanti).

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Ulteriori incentivi sulle tariffe

Per gli impianti fotovoltaici operanti in regime di scambio sul posto e che alimentano, anche parzialmente, utenze ubicate all’interno o asservite a unità immobiliari di edifici, è prevista l’applicazione di un premio aggiuntivo abbinato all’esecuzione di interventi che conseguono una riduzione del fabbisogno energetico degli edifici. Tale premio consiste in una maggiorazione percentuale della tariffa (con arrotondamento commerciale alla terza cifra decimale), pari alla metà della percentuale di riduzione del fabbisogno di energia conseguita e certificata.

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In tutti i casi, compresa la reiterazione di interventi che conseguono ulteriori riduzioni del fabbisogno di energia, il premio non può superare la percentuale del 30% della tariffa riconosciuta alla data di entrata in esercizio degli impianti.

Il premio spetta altresì, nella misura del 30% qualora le unità immobiliari o edifici siano stati completati successivamente alla data di entrata in vigore del decreto e conseguano, sulla base di idonea certificazione, un valore limite di fabbisogno di energia annuo per metro quadrato di superficie utile dell’edificio o unità immobiliari, inferiore di almeno il 50 % rispetto ai valori riportati nell’allegato C, comma 1, tabella 1, del decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 192, e successive modificazioni e integrazioni.

Ulteriori incentivi sulle tariffe

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Iter per accedere agli incentivi

3 TAPPE

1° TAPPA:

Soggetto responsabile

Manda il progetto preliminare e chiede la connessione alla rete

GSE

2° TAPPA: ultimato l’impianto

Soggetto responsabileComunica la fine dei lavori

GSE

3° TAPPA: entro 60 giorni dall’entrata in esercizio dell’impianto

Soggetto responsabileRichiesta cessione tariffa

GSE