· Created Date: 9/13/2016 10:50:55 AM

2
Gomunedi SASSART Proponente DirezioneGenerale IL SINDACO ORDINA 1 - per ragioni di sicurezza pubblic :T["::3,ljb':fl.,?]Iit"T9 je]to stadio "vANNt snrrrrrrn;: ir-""ó".i"* 1i irti" 'r" vlsrA la nota della Questura di sassari, (prot. 0003755 del 10/09/2016) con h q,,d" ". ,,bhbd" l?Iî:f:,"j"" Ij:;::îIÌ^Tr: .g'_ Iyl:ro. ài ,orrristràzione e vendita per asporto di bevande alcoliche e superalcoliche e di qualsiasi bevanda da ;$;"; i,i'clni#,|Í"5,"1,':rr: :tt1iìl: all'interno dello stadio comunale 'vANNl SANNA", in ocòàsione di tutte ie mànirest azionisportive programmate nella stagione 201612017 in modo permanente eo effiòaò",-.ó,ipr".e te giornate di anticipo eio posticipo e qualunque altra data stabiiita in variazione al calendariò previsto ; GoNSIDERATA la necessità di assicurare il corretto svolgimento delle manifestazioni, al fine di prevenire situazioni di criticità per I'ordine.e la sicurezza pubblica causate dal consumo di bevande alcoliche e superalcoliche all'interno dello . stadio, cne- potreobero concorrere a creare tra gli spettatori comportamenti pericolosi per la pubblica incolumità; VISTO il T'U' D'L' 267 de|18108t2000 e s.m.i. "Testo Unico delle Leggi sull'Ordinamento degli Enti Locali"; vlsTo il D'M' del Ministero dell'lnterno del 5 agosto 2008 con il quale si disciplina l,ambito di applicazione dell'art. 54 comma 4-bis del D. Lgé. 18.08.2000, n. 26T cnà innova l,ordinamento vigente per consentire al Sindaco di intervenire-a tutelare con proprio prowedimento l,incolumità pubblica e la sicurezza urbana nelle comunità locali; VISTA la Legge 689 det 24t11t1981; VISTO lo Statuto Comunale; tonr permanente ed efficagg comprese le giornate oi an@e qualunque altra data stabilita in variazione al calendario previsto; per le due ore antecedenti íl loro inizio e un'ora dopo la fine degli stessi, il divieto assoluto di somministrazione e vendita di bevande alcoliche e superalcoliche, anche in contenitori; Ordinanza n. GS det 13109/2016 DIVIETO DI INTRODUZ ALCOLICHE E SUPERALCOLICHE ALL'INTERNO óCU.O VENDITA DI BEVANDE STADIO VANNI SANNA. Pagina I di 2

Transcript of  · Created Date: 9/13/2016 10:50:55 AM

Gomunedi SASSART

Proponente DirezioneGenerale

IL SINDACO

ORDINA1 - per ragioni di sicurezza pubblic

:T["::3,ljb':fl.,?]Iit"T9 je]to stadio "vANNt snrrrrrrn;: ir-""ó".i"* 1i irti" 'r"

vlsrA la nota della Questura di sassari, (prot. 0003755 del 10/09/2016) con h q,,d" ".

,,bhbd"l?Iî:f:,"j"" Ij:;::îIÌ^Tr: .g'_ Iyl:ro. ài ,orrristràzione e vendita per asporto di bevandealcoliche e superalcoliche e di qualsiasi bevanda da ;$;"; i,i'clni#,|Í"5,"1,':rr: :tt1iìl:all'interno dello stadio comunale 'vANNl SANNA", in ocòàsione di tutte ie mànirest azionisportiveprogrammate nella stagione 201612017 in modo permanente eo effiòaò",-.ó,ipr".e te giornate dianticipo eio posticipo e qualunque altra data stabiiita in variazione al calendariò previsto ;

GoNSIDERATA la necessità di assicurare il corretto svolgimento delle manifestazioni, al fine diprevenire situazioni di criticità per I'ordine.e la sicurezza pubblica causate dal consumo di bevandealcoliche e superalcoliche all'interno dello . stadio, cne- potreobero concorrere a creare tra glispettatori comportamenti pericolosi per la pubblica incolumità;

VISTO il T'U' D'L' 267 de|18108t2000 e s.m.i. "Testo Unico delle Leggi sull'Ordinamento degli EntiLocali";

vlsTo il D'M' del Ministero dell'lnterno del 5 agosto 2008 con il quale si disciplina l,ambito diapplicazione dell'art. 54 comma 4-bis del D. Lgé. 18.08.2000, n. 26T cnà innova l,ordinamentovigente per consentire al Sindaco di intervenire-a tutelare con proprio prowedimento l,incolumitàpubblica e la sicurezza urbana nelle comunità locali;

VISTA la Legge 689 det 24t11t1981;

VISTO lo Statuto Comunale;

tonrpermanente ed efficagg comprese le giornate oi an@e qualunque altradata stabilita in variazione al calendario previsto; per le due ore antecedenti íl loro inizio eun'ora dopo la fine degli stessi, il divieto assoluto di somministrazione e vendita dibevande alcoliche e superalcoliche, anche in contenitori;

Ordinanza n. GS det 13109/2016

DIVIETO DI INTRODUZALCOLICHE E SUPERALCOLICHE ALL'INTERNO óCU.O

VENDITA DI BEVANDESTADIO VANNI SANNA.

Pagina I di 2

2 - nel periodo e negli orari di cui al punto 1. è altresì vietata la vendita di bevande diqualsiasi natura contenute in bottiglie di vetro e lattine;

3 - è ugualmente vietato a chiunque introdurre, nell'area della manifestazione, bevandesoggette ai divieti sopra esplicitati, sia per uso personale che con I'intento di distribuirleagli spettatori, anche se a titolo gratuito.

AVVERTEche I'inottemperanza alla presente ordinanza costituisce illecito amministrativo ed èpunibile ai sensi dell'art. 7 bis del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n.267 e s.m.i., conla sanzione pecuniaria di €. 250,00 per il primo accertamento. ln caso di reiterazione dellaviolazione si procederà, oltre che alla irrogazione della sanzione pecuniaria di cui sopra, adisporre la sospensione dell'attività per un periodo ditempo compreso traT e 15 giorni.

ll presente prowedimento è reso pubblico mediante affissione all'Albo Pretorio Comunaleed è immediatamente esecutivo.

E'fatto obbligo a chiunque spetti di osservare e far osservare il presente prowedimento.Manda agli agenti del Corpo di Polizia Municipale di Sassari per la notifica e I'esecuzionedella presente ordinanza. Gli agenti della Polizia Municipale e quelli delle altre Forze diPolizia sono incaricati difar rispettare la presente ordinanza.Contro il presente prowedimento è ammesso ricorso giurisdizionale al TAR Sardegna eda proporsi nelle forme e nei termini (sessanta giorni dalla piena conoscenza dell'aito) dicui alla legge 6 dicembre 1971, n. 1034 e s.m.i. oppure, in aiternativa all'anzidetto rimedio,ricorso straordinario al Presidente della repubblica da proporsi con le forme e nei termini(centoventi giorni dalla piena conoscenza) di cui al D.P.R. 24 novembre 1g71, n. 11gg.

Sassari, 12.09,2016ilsi

Pagina2 di2