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Il conguaglio fiscale di fine anno

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Introduzione

• I datori di lavoro sono chiamati annualmente, o in occasione della cessazione del rapporto di lavoro, ad effettuare un adempimento riepilogativo, denominato conguaglio.

• La finalità del conguaglio è quella di definire il complessivo debito fiscale e contributivo annuale del lavoratore, considerando quanto compiuto durante i singoli periodi di paga dal datore di lavoro/sostituto di imposta.

• A fine anno, principalmente nell’ambito della busta paga di dicembre, i datori di lavoro effettuano, nei confronti del personale in forza, due conguagli:

Il conguaglio fiscaleil conguaglio contributivo

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Conguaglio fiscale: riferimenti normativi

L’articolo 23, comma 3 del D.P.R. n. 600/1973 stabilisce l’obbligo, a carico di determinati soggetti, che corrispondono somme e valori di cui all’articolo 51 del D.P.R. n. 917/1986 (Tuir) di:

• effettuare il conguaglio tra le ritenute operate sulle somme e i valori erogati, nell’anno di riferimento e comunque entro il 12 del mese di gennaio del periodo d’imposta successivo ai lavoratori subordinati (e ai percettori di redditi assimilati), e l’imposta dovuta sull’ammontare complessivo degli emolumenti stessi, tenendo conto delle detrazioni e delle deduzioni spettanti.

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Soggetti obbligati

L’obbligo del conguaglio è posto a carico dei seguenti soggetti:

enti e società indicati nell’articolo 73, comma 1 del Tuir; società e associazioni indicate nell’articolo 5 del predetto Testo unico; persone fisiche che esercitano imprese commerciali, ai sensi dell’articolo

55 Tuir o imprese agricole; persone fisiche che esercitano arti e professioni; condominio quale sostituto d’imposta; curatore fallimentare; commissario liquidatore.

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Termini del conguaglio

• Il conguaglio 2012 deve essere operato entro:

il 28 febbraio 2013 la data di cessazione del rapporto di lavoro, se questo avviene nel corso

del 2012.

• Il termine del 28 febbraio, entro cui deve concludersi il conguaglio, riguarda soltanto gli effetti finanziari del risultato finale delle operazioni stesse.

• Le somme oggetto del conguaglio devono essere state percepite dal sostituito entro il 12 gennaio.

Il termine del 12 gennaio non è prorogabile nel caso coincida con una festività (Circ. Agenzia delle Entrate n. 2/2003).

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Oggetto del conguaglio

• Il sostituto d’imposta deve tenere conto di quanto ha direttamente erogato al lavoratore, e degli oneri transitati in busta paga nel periodo considerato.

• Ai soli fini del conguaglio, il lavoratore può chiedere al proprio sostituto d’imposta di considerare anche redditi di lavoro dipendente e/o ad essi assimilati erogati da altri soggetti (es. precedenti datori di lavoro o committenti, Enti previdenziali e assistenziali, ecc.), non necessariamente sostituti d’imposta (es. datori di lavoro di domestico).

• La richiesta del lavoratore deve pervenire al sostituto entro il 12 gennaio 2013. Entro il medesimo termine, il lavoratore deve anche consegnare le certificazioni rilasciate dai soggetti erogatori.

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Oggetto del conguaglio

• In presenza di più rapporti nell’anno con lo stesso percettore, in sede di conguaglio, il datore di lavoro è obbligato sempre considerare le somme e i valori complessivamente corrisposti nel corso dei diversi periodi lavorativi dell’anno, indipendentemente dal fatto che il lavoratore ne abbia fatto richiesta.

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Oggetto del conguaglio

• Nel conguaglio di fine anno, pertanto, il sostituto d’imposta dovrà considerare:

le somme e i valori dallo stesso corrisposti fino al 31 dicembre, ovvero fino al 12 gennaio dell’anno successivo a quello cui le somme e i valori si riferiscono;

le somme e valori, di cui agli artt. 50 e 51 Tuir, corrisposti da terzi, per i quali il sostituito abbia consegnato la certificazione entro il 12 gennaio.

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Reddito di lavoro dipendente

• Definizione di reddito di lavoro dipendente (Art 49, 1° comma TUIR):

“sono redditi di lavoro dipendente quelli che derivano da rapporti aventi per

oggetto la prestazione di lavoro, con qualsiasi qualifica, alle dipendenze e

sotto la direzione di altri …”

• Determinazione del reddito di lavoro dipendente (Art 51, 1° comma TUIR):

“ il reddito da lavoro dipendente è costituito da tutte le somme e i valori in

genere a qualunque titolo percepiti nel periodo di imposta, anche sotto forma

di erogazioni liberali, in relazione al rapporto di lavoro”.

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Reddito di lavoro dipendente

Non concorrono a formare reddito:

a) i contributi previdenziali e assistenziali obbligatori per legge, ed i contributi di assistenza sanitaria per un importo non superiore complessivamente ad euro 3.615,20;

c) le somministrazioni di vitto da parte del datore di lavoro, o fino all'importo complessivo giornaliero di euro 5,29 le prestazioni e le indennità sostitutive;

d) le prestazioni di servizi di trasporto collettivo alla generalità o a categorie di dipendenti;

e) I compensi reversibili di cui all’art. 50 comma 1, lettere b e f;

f) l’utilizzazione delle opere e dei servizi di cui al comma 1 dell’art. 100 del Tuir da parte dei dipendenti e dei soggetti di cui all’art. 12;

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Reddito di lavoro dipendente (segue)

Non concorrono a formare reddito:

f bis) le somme, i servizi e le prestazioni erogati dal datore alla generalità dei dipendenti o a categorie di dipendenti per frequenza di asili nido, colonie climatiche e per borse di studio da parte dei familiari indicati nell’art 12 del Tuir;

g) il valore delle azioni offerte alla generalità dei dipendenti per un importo non superiore complessivamente nel periodo d'imposta a euro 2.065,83;

h) le somme trattenute al dipendente per oneri di cui all'articolo 10;

i) le mance percepite dagli impiegati tecnici delle case da gioco (croupiers);

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Reddito di lavoro dipendente

Comma 3: Valore dei compensi in natura

Per la determinazione del valore imponibile dei beni in natura si applicano, in via generale le disposizioni dell’art. 9 del Tuir (valore normale).

Eccezioni a tale principio si hanno nel caso :

a) di beni prodotti dal datore di lavoro e ceduti ai dipendenti il cui valore fiscale è pari al prezzo mediamente praticato dalla stessa azienda nelle cessioni al grossista;

b) di beni ceduti e servizi prestati a dipendenti che non sono imponibili fino all’importo di Euro 258,23. In caso di superamento di tale valore soglia l’intero valore concorre a formare il reddito.

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Reddito di lavoro dipendente

Comma 4: Ulteriori eccezioni al principio del valore normale

a) Per gli autoveicoli, i motocicli e i ciclomotori concessi in uso promiscuo si assume il 30% dell’importo corrispondente ad una percorrenza convenzionale di 15.000 chilometri annui (tabelle ACI);

b) In caso di concessione di prestiti si assume il 50% della differenza fra l’importo degli interessi calcolato al tasso ufficiale di sconto vigente al termine di ciascun anno e l’importo degli interessi calcolato al tasso applicato sugli stessi;

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Reddito di lavoro dipendente

Comma 4: Ulteriori eccezioni al principio del valore normale

c) Per i fabbricati concessi in locazione, uso o comodato, si assume la differenza fra la rendita catastale aumentata delle spese inerenti al fabbricato stesso e quanto corrisposto per il godimento del fabbricato stesso.

d) Per i servizi di trasporto ferroviario di persone prestato gratuitamente, si assume, al netto di quanto trattenuto al dipendente, un valore convenzionale medio stabilito con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti.

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Somme escluse: trasfertaTrasferta – spostamento provvisorio e temporaneo del lavoratore in una sede diversa da quella ove viene svolta abitualmente l’attività lavorativa.

Trasferta nel territorio comunale ove si trova la sede abituale di lavoro (TUIR, art. 51, comma 5)

Trasferta fuori dal territorio comunale ove si trova la sede abituale di lavoro (TUIR, art. 51, comma 5)

Tassato l’intero importo di:

- indennità di trasferta - rimborso spese - indennità chilometriche per l’utilizzo del automezzo proprio del dipendente

Esclusi da tassazione:

- rimborsi delle spese di trasporto sostenute e documentate (es. ricevute taxi)

3 possibilità: 1) Al dipendente è corrisposta sola indennità forfetaria di trasferta: - imponibile la parte eccedente € 46,48/g (nazionale) - imponibile la parte eccedente € 77,47/g (estero)

2) Al dipendente è corrisposto un rimborso a piè di lista: -non è imponibile il rimborso delle spese di viaggio, trasporto, vitto e alloggio purché vi sia idonea documentazione

3) Indennità forfetaria e rimborso a piè di lista: - vitto e/o alloggio gratuiti: riduzione del limite di esenzione dell’indennità di trasferta di 1/3 o di 2/3

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Reddito di lavoro dipendente

Attività lavorativa in luoghi sempre diversi o variabili: Comma 6

Le indennità e le maggiorazioni di retribuzione spettanti ai lavoratori tenuti per contratto all’espletamento dell’attività lavorativa in luoghi sempre diversi concorrono a formare il reddito nella misura del 50% del loro ammontare.

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Reddito di lavoro dipendente

Indennità di trasferimento: Comma 7

Le indennità di trasferimento, quelle di prima sistemazione e quelle equipollenti, non concorrono a formare il reddito nella misura del 50% del loro ammontare per un importo complessivo annuo non superiore ad euro 1.549,37per i trasferimenti all'interno del territorio nazionale ed euro 4.648,11 per quelli fuori dal territorio nazionale o a destinazione in quest'ultimo.Le spese di viaggio e di trasporto di cose, nonché le spese sostenute dal dipendente in qualità di conduttore per recesso dal contratto dovuto a trasferimento, se rimborsate dal datore di lavoro e analiticamente documentate, non concorrono a formare reddito.

Comma 8:Gli assegni di sede e le altre indennità percepite per servizi prestati all'estero costituiscono reddito nella misura del 50%.

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Reddito prodotto all’estero – art. 51, c. 8 bisIn deroga al principio generale di cui all’art. 51, comma 1, la tassazione avviene

sulla base delle retribuzioni convenzionali (e non effettive) definite annualmente con apposito decreto interministeriale, senza tener conto dei compensi effettivamente erogati (compresi i fringe benefits), se si verificano le seguenti condizioni:

Requisito Descrizione

Lavoro prestato in via continuativa e come oggetto esclusivo del rapporto

-La prestazione all’estero deve essere oggetto di uno specifico contratto di lavoro o di specifici accordi integrativi o modificativi dell’originario contratto; -Il dipendente deve essere collocato in uno speciale ruolo estero.

Il dipendente deve soggiornare all’estero per un periodo superiore a 183 gg. nell’arco di 12 mesi

Tale periodo non necessariamente deve essere continuativo. Rilevano il periodo di ferie, le festività, i riposi settimanali e gli altri giorni non lavorativi, indipendentemente dal luogo in cui sono trascorsi.

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Retribuzioni convenzionali

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Base imponibile contributiva

• Definita ai sensi dell’art. 12 della L. n. 153/69 (così come modificato dall’art. 6 del D. Lgs. n. 314/97);

• Costituiscono redditi di lavoro dipendente ai fini contributivi quelli di cui all’art. 49, comma 1 del Tuir maturati (*) nel periodo di riferimento (somme e valori)

• Per il calcolo dei contributi si applicano le disposizioni di cui all’art. 51 del Tuir (“determinazione del reddito di lavoro dipendente”);

• Le somme e valore determinate ai sensi dell’art. 51 del Tuir si intendono al lordo di qualsiasi contributo e trattenuta, ivi comprese quelle previste dall’art. 51, comma 2, lettera h) (c.d. “principio del lordo”)

(*) un’eccezione al criterio di competenza è prevista per le gratificazioni annuali e periodiche, per i conguagli di retribuzione spettanti a seguito di norma di legge o di contratto aventi effetto retroattivo e per i premi di produzione i quali sono in ogni caso assoggettati a contribuzione nel mese di corresponsione

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Imponibile contributivo

L’art. 12, comma 4, effettua una elencazione (tassativa) delle somme e valori esclusi dalla base imponibile, tra cui:

• il TFR

• le somme per incentivare l’esodo dei lavoratori dei lavoratori, nonché quelle la cui erogazione trae origine dalla cessazione del rapporto, fatta salva l'imponibilità dell'indennità sostitutiva del preavviso

• i proventi e le indennità conseguite, anche in forma assicurativa, a titolo di risarcimento danni

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Imponibile contributivo

l’art. 12, comma 4, effettua una elencazione (tassativa) delle somme e valori esclusi dalla base imponibile, tra cui:

le somme poste a carico di gestioni assistenziali e previdenziali obbligatorie per legge, le somme e le provvidenze erogate da casse, fondi e gestioni finalizzate all’erogazione di prestazioni previdenziali ed assistenziali integrative, e quelle erogate dalle Casse edili, i proventi derivanti da polizze assicurative, i compensi erogati per conto di terzi non aventi attinenza con la prestazione lavorativa (*)

(*) Le erogazioni da terzi o per conto di terzi sono sottoposte all’ordinario prelievo contributivo se hanno attinenza con la prestazione lavorativa. In particolare, nei casi di distacco sono imponibili le somme che la distaccataria eroga per conto della distaccante in capo alla quale permane l’obbligo contributivo

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Imponibile contributivo

l’art. 12, comma 4, effettua una elencazione (tassativa) delle somme e valori esclusi dalla base imponibile, tra cui (segue):

• i contributi a carico del datore di lavoro, versati ai fondi pensione e a casse, fondi, gestioni previste da contratti collettivi o da accordi o da regolamenti aziendali, al fine di erogare prestazioni integrative previdenziali o assistenziali a favore del lavoratore e suoi familiari nel corso del rapporto o dopo la sua cessazione. I contributi e le somme predetti, diverse dalle quote di accantonamento al TFR, sono assoggettati al contributo di solidarietà del 10% (*)

(*) Su tali versamenti a carico del dipendente è da questi dovuta l’ordinaria contribuzione

• i trattamenti di famiglia di cui all’art. 3, comma 3, lettera d) del Tuir

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Armonizzazioni delle basi imponibili

• l’art. 12 prevede, tranne le limitate eccezioni esaminate, che la determinazione della base imponibile previdenziale segua le stesse regole stabilite per la base imponibile fiscale (art. 51 del TUIR)

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Operazioni societarie

• Nel caso in cui, nel corso del 2012, si sia verificato il passaggio di dipendenti da un datore di lavoro ad un altro senza interruzione del rapporto di lavoro, in conseguenza ad operazioni straordinarie societarie (fusioni o scissioni di società , cessione d’azienda o di un ramo d’azienda, affitti, donazioni o conferimenti d’azienda, successioni, ecc.) o la cessione del contratto di lavoro, il nuovo sostituto d’imposta è tenuto a completare gli adempimenti fiscali già parzialmente eseguiti dal precedente datore di lavoro nel periodo d’imposta.

• Il datore di lavoro subentrante deve, in particolare:

effettuare le ritenute d’acconto sulla totalità del reddito di lavoro dipendente e/o ad esso assimilato, tenendo conto anche dell’operato del precedente sostituto, effettuare le operazioni di conguaglio di fine anno 2012;

rilasciare il modello Cud per l’intero periodo d’imposta.

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Deduzioni e detrazioni

• Il sostituto deve tenere conto delle deduzioni e detrazioni spettanti ai sensi degli articoli 12 e 13 del Tuir, considerando che:

le detrazioni il cui importo dipende dal livello del reddito del lavoratore, debbono essere corrette, se necessario, rispetto alla misura riconosciuta in corso d’anno;

le detrazioni di cui all’articolo 15 Tuir debbono essere automaticamente riconosciute per gli oneri a fronte dei quali il datore di lavoro ha effettuato trattenute, nonché, limitatamente agli oneri di cui al comma 1, lettere c) e f), dello stesso articolo, per erogazioni in conformità a contratti collettivi o ad accordi e regolamenti aziendali.

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Deduzioni e detrazioni

• Con riferimento agli altri oneri, il lavoratore non può pretendere il riconoscimento in sede di conguaglio.

• Il datore di lavoro può comunque, facoltativamente, tenerne conto al momento dell’effettuazione delle operazioni di conguaglio.

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Detrazioni per carichi di famiglia

• L’articolo 23 del D.P.R. n. 600/ 1973 stabilisce che le detrazioni di cui agli articoli 12 e 13 del Tuir sono riconosciute se:

il percipiente dichiara di avervi diritto; indica le condizioni di spettanza; fornisce il codice fiscale delle persone per le quali sono chieste

le detrazioni; si impegna a comunicare tempestivamente le eventuali

variazioni.

• La dichiarazione ha effetto anche per i periodi di imposta successivi

• Per la verifica del carico fiscale vale il limite di Euro 2.840,51, riferito al reddito complessivo al lordo degli oneri deducibili.

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Detrazioni per carichi di famiglia - coniuge

• Dall’imposta lorda si detraggono per carichi di famiglia i seguenti importi:

a) per il coniuge non legalmente ed effettivamente separato:

1) 800 euro, diminuiti del prodotto tra 110 euro e l’importo corrispondente al rapporto fra reddito complessivo e 15.000 euro, se il reddito complessivo non supera 15.000 euro;

2) 690 euro, se il reddito complessivo è superiore a 15.000 euro ma non a 40.000 euro;

3) 690 euro, se il reddito complessivo è superiore a 40.000 euro ma non a 80.000 euro. La detrazione spetta per la parte corrispondente al rapporto tra l’importo di 80.000 euro, diminuito del reddito complessivo, e 40.000 euro;

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Detrazioni per carichi di famiglia - coniuge

b) la detrazione spettante ai sensi della lettera a) è aumentata di un importo pari a:

1) 10 euro, se il reddito complessivo è superiore a 29.000 euro ma non a 29.200 euro;

2) 20 euro, se il reddito complessivo è superiore a 29.200 euro ma non a 34.700 euro;

3) 30 euro, se il reddito complessivo è superiore a 34.700 euro ma non a 35.000 euro;

4) 20 euro, se il reddito complessivo è superiore a 35.000 euro ma non a 35.100 euro;

5) 10 euro, se il reddito complessivo è superiore a 35.100 euro ma non a 35.200 euro;

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Detrazioni per carichi di famiglia - figli

c) 800 euro per ciascun figlio, compresi i figli naturali riconosciuti, i figli adottivi e gli affidati o affiliati.

La detrazione è aumentata a 900 euro per ciascun figlio di età inferiore a tre anni.

Le predette detrazioni sono aumentate di un importo pari a 220 euro per ogni figlio portatore di handicap ai sensi dell’articolo 3 della legge 5 febbraio 1992, n. 104.

Per i contribuenti con più di tre figli a carico la detrazione è aumentata di 200 euro per ciascun figlio a partire dal primo.

In presenza di almeno quattro figli a carico, ai genitori è riconosciuta un’ulteriore detrazione pari ad euro 1.200.

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Detrazioni per carichi di famiglia - figli

• La detrazione spetta per la parte corrispondente al rapporto tra l’importo di 95.000 euro, diminuito del reddito complessivo, e 95.000 euro. In presenza di più figli, l’importo di 95.000 euro è aumentato per tutti di 15.000 euro per ogni figlio successivo al primo.

• La detrazione è ripartita nella misura del 50 per cento tra i genitori non legalmente ed effettivamente separati ovvero, previo accordo tra gli stessi, spetta al genitore che possiede un reddito complessivo di ammontare più elevato.

• In caso di separazione legale ed effettiva o di annullamento, scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio, la detrazione spetta, in mancanza di accordo, al genitore affidatario. Nel caso di affidamento congiunto o condiviso la detrazione è ripartita, in mancanza di accordo, nella misura del 50 per cento tra i genitori.

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Detrazioni per carichi di famiglia - condizioni

• Per poter usufruire della detrazione il familiare deve risultare a carico del contribuente.

• Per la verifica del carico fiscale vale il limite di Euro 2.840,51, riferito al reddito complessivo al lordo degli oneri deducibili.

• Le detrazioni per carichi di famiglia sono rapportate a mese e competono dal mese in cui si sono verificate a quello in cui sono cessate le condizioni richieste.

• Il sostituto d’imposta deve tenere in considerazione tali condizioni, nonché le modifiche intercorse durante l’anno, al momento dell’effettuazione delle operazioni di conguaglio.

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Detrazioni per redditi di lavoro dipendente

Ai sensi dell’art. 13, c. 1 del Tuir:

• Se alla formazione del reddito complessivo concorrono uno o più redditi di cui agli articoli 49, con esclusione di quelli indicati nel comma 2, lettera a), e 50, comma 1, lettere a), b), c), c-bis), d), h-bis) e l), spetta una detrazione dall'imposta lorda, rapportata al periodo di lavoro nell'anno, pari a:

a) 1.840 euro, se il reddito complessivo non supera 8.000 euro. L'ammontare della detrazione effettivamente spettante non può essere inferiore a 690 euro. Per i rapporti di lavoro a tempo determinato, l'ammontare della detrazione effettivamente spettante non può essere inferiore a 1.380 euro;

b) 1.338 euro, aumentata del prodotto tra 502 euro e l'importo corrispondente al rapporto tra 15.000 euro, diminuito del reddito complessivo, e 7.000 euro, se l'ammontare del reddito complessivo e' superiore a 8.000 euro ma non a 15.000 euro;

c) 1.338 euro, se il reddito complessivo e' superiore a 15.000 euro ma non a 55.000 euro. La detrazione spetta per la parte corrispondente al rapporto tra l'importo di 55.000 euro, diminuito del reddito complessivo, e l'importo di 40.000 euro.

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Detrazioni per redditi di lavoro dipendente

Reddito complessivo (1)

Importo detrazione

Fino a euro 8.000 1.840 euro

Tra 8.001 euro e 15.000 euro 1338 + [502 x (15.000 - reddito complessivo/ 7.000)]

Tra euro 15.001 a euro 55.000 1.338 x (55.000 - reddito complessivo/40.000)

(1) Al netto del reddito dell’unità immobiliare adibita ad abitazione principale e di quello delle relative pertinenze.

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Detrazioni per redditi di lavoro dipendente

• La detrazione spettante ai sensi del comma 1, lettera c), è aumentata di un importo pari a:

a) 10 euro, se l'ammontare del reddito complessivo è superiore a 23.000 euro

ma non a 24.000 euro; b) 20 euro, se l'ammontare del reddito complessivo è superiore a 24.000 euro

ma non a 25.000 euro; c) 30 euro, se l'ammontare del reddito complessivo è superiore a 25.000 euro

ma non a 26.000 euro; d) 40 euro, se l'ammontare del reddito complessivo è superiore a 26.000 euro

ma non a 27.700 euro; e) 25 euro, se l'ammontare del reddito complessivo è superiore a 27.700 euro

ma non a 28.000 euro.

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Detrazioni per redditi di lavoro dipendente

Reddito complessivo (1) Maggiorazione

Fino a 23.000 euro zero

Oltre 23.000 e fino a 24.000 euro 10 euro

Oltre 24.000 e fino a 25.000 euro 20 euro

Oltre 25.000 e fino a 26.000 euro 30 euro

Oltre 26.000 e fino a 27.700 euro 40 euro

Oltre 27.700 e fino a 28.000 euro 25 euro

Oltre 28.000 euro zero

(1) Al netto del reddito dell’unità immobiliare adibita ad abitazione principale e di quello delle relative pertinenze.

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Detrazioni per redditi di lavoro dipendente

• La detrazione per lavoro dipendente spetta anche per alcuni redditi a questo assimilati, tra i quali:

i redditi percepiti dai lavoratori soci di cooperative; le indennità ed i compensi corrisposti ai lavoratori dipendenti con contratto di

lavoro somministrazione; le somme percepite a titolo di borsa di studio; i compensi percepiti in relazione a rapporti di collaborazione coordinata e

continuativa; le remunerazioni dei sacerdoti; le prestazioni pensionistiche erogate dalla previdenza complementare; i compensi percepiti dai lavoratori impiegati in attività socialmente utili.

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Detrazioni per redditi di lavoro dipendente

• Le detrazioni per i lavoratori dipendenti e i pensionati devono essere rapportate al periodo di lavoro o di pensione.

• La circolare dell’Agenzia delle Entrate n. 15/E del 16 marzo 2007, confermando i chiarimenti forniti dalla circolare ministeriale n. 3 del 9 gennaio 1998, precisa che i giorni per i quali spetta la detrazione coincidono con quelli che hanno dato diritto alla retribuzione che è stata assoggettata a ritenuta.

• L’anno deve, convenzionalmente, intendersi composto al massimo di 365 giorni, anche negli anni bisestili (Circ. 326/E del 1997).

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Detrazioni per redditi di lavoro dipendente: casi particolari

• Nessuna riduzione delle detrazioni è effettuata in caso di particolari modalità di articolazione dell’orario di lavoro, quali il part-time (orizzontale, verticale o ciclico).

• Nessuna riduzione delle detrazioni è effettuata nel caso di giornate di sciopero.

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Detrazioni per redditi di lavoro dipendente: casi particolari

• Nel caso di prestazioni a giornata (ad esempio: lavoratori edili e braccianti agricoli):

la detrazione spettante per le festività, i giorni di riposo settimanale ed i giorni non lavorativi compresi nel periodo che intercorre tra la data d’inizio e quella di fine di tali rapporti di lavoro deve essere determinata proporzionalmente al rapporto esistente tra le giornate effettivamente lavorate e quelle previste come lavorative dai contratti collettivi nazionali di lavoro e dai contratti collettivi territoriali applicabili per i contratti a tempo indeterminato delle medesime categorie.

Il risultato del rapporto, se decimale, deve essere arrotondato all’unità successiva.

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Detrazioni per altri oneri

• Il sostituto deve attribuire la detrazione per oneri nel rispetto dei limiti e delle condizioni previste nell’articolo 15 del Tuir.

• Il sostituito è obbligato a fornirgli tutti quegli elementi di carattere più personale che non sono noti al sostituto.

• Il sostituto ha l’obbligo di considerare solamente gli oneri relativi alle spese mediche ed ai premi per assicurazione sulla vita.

• Per gli altri oneri, il sostituto ha invece la facoltà di includerli nel conguaglio.

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Credito per imposte estere

• Ai sensi del comma 3, art. 23 del D.P.R. n. 600/73, se alla formazione del reddito di lavoro dipendente concorrono somme o valori prodotti all’estero, le imposte ivi pagate a titolo definitivo sono ammesse, in sede di conguaglio di fine anno o di fine rapporto, in detrazione fino a concorrenza dell’imposta relativa ai predetti redditi prodotti all’estero.

• Tale disposizione si applica anche nel caso le somme o i valori abbiano concorso a formare il reddito di lavoro dipendente in periodi d’imposta precedenti.

• Se concorrono redditi prodotti in più Stati esteri la detrazione si applica separatamente per ciascuno Stato.

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Assegno al coniuge separato

• In caso di inadempimento, il giudice può ordinare al datore di lavoro del coniuge obbligato al mantenimento di versare direttamente all’avente diritto l’assegno mensile stabilito nella sentenza di separazione.

• Nella procedura di pagamento dell’assegno, i tre soggetti coinvolti sono:

il coniuge separato creditore;

il coniuge separato debitore;

il datore di lavoro del coniuge debitore, che in conseguenza dell’inadempimento del proprio dipendente riceve l’ordine del giudice di versare l’assegno mensile di mantenimento direttamente al coniuge separato creditore.

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Assegno al coniuge separato

• Per il coniuge percettore, l’assegno di mantenimento costituisce reddito assimilato a quello di lavoro dipendente (art. 50, c. 1, lett. i) del Tuir) nel caso in cui:

sia erogato con cadenza periodica e, come tale, assimilabile al pagamento di una retribuzione stabilita a tempo e potenzialmente vitalizia;

il diritto, la misura e la periodicità di corresponsione dello stesso risultino dal provvedimento dell’autorità giudiziaria (ad esempio, la sentenza di separazione giudiziale tra coniugi).

• L’assegno erogato in un’unica soluzione, invece, non costituisce reddito per il percettore (Ag. entrate, circ. n. 50/2012; Corte di Cassazione n. 23659/2006);

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Assegno al coniuge separato

• Nel caso di corresponsione di assegno al coniuge separato, il datore di lavoro-sostituto di imposta deve:

1. nei confronti del coniuge al quale versa direttamente l’assegno mensile di mantenimento dovuto dal suo dipendente, predisporre un prospetto paga per poter determinare correttamente la tassazione della somma erogata a favore del beneficiario dell’assegno;

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Assegno al coniuge separato

2. attribuire al coniuge separato che lo richieda, la detrazione prevista dall’art. 13, c. 5-bis del Tuir, pari a quella indicata al comma 3 dello stesso articolo per i pensionati che hanno meno di 75 anni. L’ammontare della detrazione, che non è cumulabile con quelle previste dagli altri commi dello stesso art. 13 e compete per intero anche nell’eventualità in cui gli assegni siano stati percepiti solo in un periodo dell’anno, è pari a:

a) euro 1.725, se il reddito complessivo non supera euro 7.500. L’ammontare della detrazione effettivamente spettante non può essere inferiore a euro 690;

b) euro 1.255, aumentata del prodotto tra euro 470 e l’importo corrispondente al rapporto tra euro 15.000, diminuito del reddito complessivo, ed euro 7.500, se l’ammontare del reddito complessivo è superiore ad euro 7.500 ma non a euro 15.000;

c) euro 1.255, se il reddito complessivo è superiore a euro 15.000 ma non a euro 55.000. La detrazione spetta per la parte corrispondente al rapporto tra l’importo di euro 55.000, diminuito del reddito complessivo, e l’importo di euro 40.000.

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Assegno al coniuge separato

3. effettuare e versare la ritenuta d’acconto ai sensi dell’art. 24 del D.P.R. n. 600/1973 sul reddito assimilato a quello di lavoro dipendente (codice tributo, per il versamento in F24, 1004);

4. gestire il conguaglio di fine anno/rapporto sul reddito assimilato a quello di lavoro dipendente;

5. rilasciare al coniuge separato creditore il modello Cud alle ordinarie scadenze (entro il 28 febbraio del periodo d’imposta successivo a quello cui si riferiscono i redditi certificati o entro 12 giorni dalla richiesta del dipendente in caso di cessazione del rapporto di lavoro);

6. riportare i redditi erogati al coniuge separato e le ritenute effettuate sul modello 770 semplificato.

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Assegno al coniuge separato - esempio

Il datore di lavoro eroga l’assegno di mantenimento al coniuge separato del suo dipendente, previa pronuncia del giudice. Il coniuge separato creditore percepisce un assegno di mantenimento per il tramite del datore di euro 700 x 12 mensilità e chiede l’applicazione della detrazione di cui all’art. 13, c. 5-bis del Tuir.

Assegno di mantenimento annuale presunto: euro 8.400 (700 x 12 mensilità); detrazione sull’assegno di mantenimento corrisposto a gennaio 2012:

1.255 + [470 x (15.000 - 8.400 / 7.500)] =

1.255 + (470 x 88%) = 1.668,60 / 365 x 31 = 141,71

La misura della detrazione spettante sull’assegno di mantenimento è pari ad euro 141,71.

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Operazioni conguaglio: schema

Conguaglio a debito o a creditoDeterminazi

one reddito imponibile

Oneri deducibili

(-)

Reddito imponibile

nettoImposta lorda

Oneri detraibili

(-)

Imposta netta

Ritenute applicate

(-)

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Conguaglio a debito – incapienza retribuzione

Nel caso di incapienza della retribuzione a subire il prelievo delle imposte, dovute all’atto del conguaglio entro il 28 febbraio dell’anno successivo, il sostituito può esprimere una delle opzioni previste dal terzo comma dell’articolo 23 del D.P.R. n. 600/1973:

1. può chiedere al sostituto di versare comunque il dovuto impegnandosi a fornirgli la necessaria provvista fondi. Il sostituto deve comunque provvedere nei termini a versare all’erario quanto dovuto, indipendentemente dall’effettivo rimborso da parte del sostituito;

2. può autorizzare il sostituto ad effettuare il prelievo sulle retribuzioni dei periodi di paga successivi al 28 febbraio, accettando l’addebito dei relativi interessi (0,5% mensile, trattenuti e versati con le modalità previste per il tributo).

• In entrambi, per la validità della scelta è prevista la forma scritta.

• L’importo non trattenuto, per incapienza, deve essere comunicato al sostituito che dovrà versarlo autonomamente entro il 15 gennaio dell’anno successivo.

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Conguaglio a credito

Se le operazioni di conguaglio evidenziano un credito a favore del lavoratore, il sostituto è tenuto ad effettuare la restituzione delle maggiori ritenute applicate nel corso del rapporto di lavoro.

Tale principio si applica:

nell’ipotesi di conguaglio di fine anno; nell’ipotesi di conguaglio effettuato in occasione della cessazione del

rapporto di lavoro.

• Il conguaglio, e l’eventuale rimborso, è effettuato anche nel caso di decesso del sostituito.

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Aliquota superiore a quella spettante

• Il lavoratore può chiedere al datore di lavoro di applicare, in corso d’anno, un’aliquota superiore a quella che risulterebbe dalla corretta applicazione degli scaglioni di reddito.

• La scelta, deve essere considerata anche in sede di conguaglio con la conseguenza che il sostituto dovrà:

effettuare le operazioni di conguaglio applicando le aliquote come dalle norme vigenti;

non procedere al rimborso del credito risultante;

evidenziare nella certificazione l’applicazione della maggiore aliquota

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Addizionali regionali

• Ai sensi dell’art. 50 del D.Lgs. N. 446/1997, le operazioni di conguaglio comprendono la determinazione, il prelievo e il versamento da parte del sostituto dell’addizionale regionale.

• Questa deve essere determinata, nella misura annualmente stabilita, sul reddito complessivo determinato ai fini del conguaglio per l’Irpef, al netto degli oneri deducibili.

• L’addizionale regionale non è dovuta:

sui redditi soggetti a tassazione separata; dai lavoratori con Irpef, al netto delle deduzioni e detrazioni, pari a 0.

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Addizionali regionali

• L’importo dell’addizionale regionale dovuta, determinata in sede di conguaglio di fine anno è trattenuta nel corso dell’anno successivo in 11 mensilità.

• L’imposta deve essere versata alla Regione di residenza del lavoratore alla data del 31 dicembre (o al momento di effettuazione del conguaglio, se antecedente a tale data).

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Addizionali comunali

• Ai sensi dell’art. 1 del D.Lgs. 28 settembre 1998, n. 360, è data facoltà ai Comuni di istituire un’addizionale comunale all’Irpef.

• L’ammontare dell’addizionale comunale dovuta è determinata in sede di conguaglio di fine anno.

• L’importo dovuto è trattenuto in 11 mensilità, nel corso dell’anno successivo.

• La trattenuta viene effettuata tra il mese di marzo e quello di novembre dell’anno successivo.

• L’acconto è stabilito nella misura del 30 per cento dell’addizionale ottenuta applicando l’aliquota al reddito imponibile dell’anno precedente.

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Addizionali comunali

• Per il calcolo del saldo 2012, bisogna avere riguardo al domicilio fiscale del contribuente alla data del1° gennaio.

• Per il calcolo dell’acconto 2013, bisogna avere riguardo al domicilio fiscale al 1° gennaio 2013 (l’aliquota e l’esenzione sono assunte nella misura vigente nell’anno 2012, salvo che la pubblicazione della delibera sul portale dell’Amministrazione finanziaria www.finanze.gov.it sia stata effettuata entro il 20 dicembre 2012).

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Novità del CUD 2013

Novità nella determinazione del reddito di lavoro dipendente:

le discipline speciali a favore dei dipendenti coinvolti nel sisma del 20 e 29 maggio 2012 in Emilia;

novità per l’esclusione dal reddito della contribuzione versata ai fondi di previdenza complementare (possibilità di portare in deduzione dal proprio reddito complessivo e nei 20 anni successivi al quinto di partecipazione a forme di previdenza integrativa, i contributi versati a queste ultime, utilizzando, oltre all’ordinario plafond di euro 5.164,57 annui, un ulteriore “bonus” di euro 2.582,29 annui, fino al raggiungimento della differenza positiva tra l’importo di euro 25.822,85 e i contributi effettivamente versati nei primi 5 anni di partecipazione alle forme pensionistiche).

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Novità del CUD 2013

Novità nell’applicazione dell’imposte:

sospensione, dal 20 maggio al 30 novembre, degli obblighi di versamento per i contribuenti residenti nei comuni danneggiati dal sisma in Emilia e le zone limitrofe (D.M. 1º giugno 2012). Esenzione non applicabile al sostituto, ma non applicazione di sanzione in sede di versamento;

tassazione agevolata al 10% sulle somme correlate alla produttività ed erogate in attuazione della contrattazione decentrata, se previsti da accordi o contratti collettivi territoriali o aziendali;

applicazione di alcune detrazioni d’imposta Irpef; ridisegnati i limiti della no tax area per i transfrontalieri (ridotto da euro 8.000

ad euro 6.700).

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