Strumenti Applicativi e Problematiche Giuridiche nel …...dall'articolo 12, comma 3 del decreto...

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Strumenti Applicativi eProblematiche Giuridiche nel

Processo Tributario Telematico

Prof. Avv. Fabio Montalcini(Università di Torino - Foro di Asti)

Prof. Avv. Camillo Sacchetto(Università di Torino - Foro di Alessandria)

Torino, 25 Febbraio 2017

Diritto Tributario Telematico

=“Ambiente Fiscale Virtuale”

QUADRO NORMATIVO

• Art. 39.8 D.L. 98/2011 (convertito in legge 111/2011)

• D.M. 163/2013 (Regolamento PTT)

• D.D. 4 agosto del 2015 (Regole specifiche tecniche)

• Circolare n. 2/DF dell’11 maggio 2016

• Decreto Legislativo 546/1992

• Il Codice dell’Amministrazione Digitale - CAD

(D.lgs. 82/2005)

Art. 1.2 D.Lgs. 546/1992

[…]

2. I giudici tributari applicano le norme delpresente decreto e, per quanto da essenon disposto e con esse compatibili, lenorme del codice di procedura civile.

Art. 2. DM 163/2013Ambito di applicazione

• 2. La trasmissione, la comunicazione, lanotificazione e il deposito di atti e provvedimentidel processo tributario, nonché di quelli relativi alprocedimento attivato con l'istanza di reclamo emediazione, avvengono con modalitàinformatiche nei modi previsti dal presenteregolamento.

[…]

• 4. Si applicano le disposizioni del decretolegislativo 7 marzo 2005, n. 82, e successivemodificazioni e integrazioni, ove nondiversamente stabilito dal presente regolamento.

Art. 2 CAD (modificato)Finalità e ambito di applicazione

• 6. […]

Le disposizioni del presente Codicesi applicano altresì al processocivile, penale, amministrativo, contabile e tributario,in quanto compatibili e salvo che non siadiversamente disposto dalle disposizioni

in materia di processo telematico.

Art. 21.2 CAD e PTT

Restano ferme le disposizioni concernenti ildeposito degli atti e dei documenti in viatelematica secondo la normativa ancheregolamentare in materia di processotelematico

Processo Tributario Telematico

Nel mondo analogico è nota la nozione di pluralità di forme.

Orale

Scritta contratti reali

contratti consensuali

Atto pubblico con testimoni

Atto pubblico

Fatti concludenti

Autentica

Processo Tributario Telematico

Nel mondo digitale abbiamo oltre alla

pluralità di forme

pluralità di firme

Processo Tributario Telematico

pluralità di firme

firma elettronica

firma elettronica avanzata (F.E.A.)

firma elettronica qualificata

firma digitale

firma elettronica autografa ?

firma indicazione a stampa ?

Processo Tributario Telematico

Firme Elettroniche in generale: non sono “firme”

- apposte su un Documento Informatico: il documento elettronico che contiene larappresentazione informatica di atti, fatti o dati giuridicamente rilevanti (modif. D.Lgs.26 agosto 2016, n. 179);

- firme informatiche

- non necessariamente “sotto-scritte”

- non più gesto necessariamente personalissimo dell’autore

Processo Tributario Telematico

Pluralità di Firme

Firma Elettronica

Firma ElettronicaAvanzata

Firma Elettronica Qualificata

Firma Digitale

Processo Tributario Telematico

Firma Digitale

- un particolare tipo di firma elettronica qualificata (modif.D.Lgs. 26 agosto 2016, n. 179) basata su un certificatoqualificato e su un sistema di chiavi crittografiche

- che consente al titolare tramite la chiave privata e aldestinatario tramite la chiave pubblica, rispettivamente, direndere manifesta e di verificare la provenienza e l’integritàdi un documento informatico

N.B.L'utilizzo del dispositivo di firma digitale si presume riconducibile al titolare, salvoche questi dia prova contraria (art. 21, comma 2, CAD).

PROCURA ALLE LITI

Assistenza tecnica e procura alle liti(articolo 4 regolamento)

Nel processo tributario la parte ha l’obbligo diavvalersi di un difensore nella cause aventi valoresuperiore a 3.000 euro, ai sensi dell’ art. 12,comma 2, del D.Lgs. n. 546/1992.

In tal caso, occorre distinguere due ipotesi:

Assistenza tecnica e procura alle liti

a) nel caso in cui il ricorrente sia sprovvisto di firma digitale,la procura alle liti sarà rilasciata su atto separato dall’attoprincipale con firma autografa, regolarmente autenticatadal difensore.Tale atto dovrà essere oggetto di scansione da parte deldifensore, firmato digitalmente e allegato alricorso/appello;

Assistenza tecnica e procura alle liti

b) qualora il ricorrente sia in possesso dellafirma digitale è sua facoltà firmaredigitalmente la procura predisposta daldifensore (ai sensi del comma 1 dell’articolo4 del regolamento 163/2013).

Art. 4. RegolamentoProcura alle liti e conferimento

dell'incarico di assistenza e difesa

«3. Se la procura alle liti o l'incarico di assistenza edifesa sono conferiti su supporto cartaceo, le parti, iprocuratori e i difensori di cui all'articolo 3, comma 2,del presente regolamento, trasmettonocongiuntamente all'atto cui si riferiscono, la copia perimmagine su supporto informatico della procura odell'incarico, attestata come conforme all'originaleai sensi dell'articolo 22 del decreto legislativo 7marzo 2005, n. 82, mediante sottoscrizione con firmaelettronica qualificata o firma digitale del difensore.»

Art. 4. RegolamentoProcura alle liti e conferimento

dell'incarico di assistenza e difesa

«2. La procura alle liti o l'incarico di assistenza edifesa redatta ai sensi del comma 1 deve essereautenticata, in conformità a quanto stabilitodall'articolo 12, comma 3 del decreto legislativo 31dicembre 1992, n. 546 e dall'articolo 25 deldecreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, daldifensore mediante apposizione della firmaelettronica qualificata o firma digitale».

Assistenza tecnica e procura alle liti

La suddetta procedura non si applica alcontribuente che si difende personalmente per lecontroversie di valore inferiore o uguale ai 3.000euro, che può avvalersi del deposito telematicodegli atti, purché in possesso della firmadigitale e di un indirizzo PEC.

Art.16-bis D. Lgs.n.546/1992(Comunicazione e notificazioni per via telematica)

1. […] Le comunicazioni sono effettuate anche mediante l'utilizzo della postaelettronica certificata, ai sensi del decreto legislativo 7 marzo 2005, n.82, esuccessive modificazioni.[…] L'indirizzo di posta elettronica certificata del difensore o delle partiè indicato nel ricorso o nel primo atto difensivo.

Nei procedimenti nei quali la parte sta in giudizio personalmentee il relativo indirizzo di posta elettronica certificata non risulta daipubblici elenchi, il ricorrente può indicare l'indirizzo di posta alquale vuol ricevere le comunicazioni.

2. In caso di mancata indicazione dell'indirizzo di postaelettronica certificata ovvero di mancata consegna delmessaggio di posta elettronica certificata per causeimputabili al destinatario, le comunicazioni sono eseguiteesclusivamente mediante deposito in segreteria dellaCommissione tributaria.

NOTIFICHE

Regioni nelle quali in vigore il PTT

Umbria e Toscana - dicembre 2015 Abruzzo e Molise - 15 ottobre 2016 Piemonte e Liguria - 15 novembre 2016 Veneto e Emilia Romagna - 15 dicembre 2016

Puglia, Basilicata, Campania - 15 febbraio 2017

Friuli V.G., Lazio, Lombardia - 15 aprile 2017

Calabria, Sardegna, Sicilia - 15 giugno 2017

Marche, Valle d’Aosta, province di Trento/Bolzano – 15 luglio 2017

Notifica via PEC nelle Regioninelle quali non in vigore il PTT

CTR Lombardia

n. 516 del 17/12/2015

Mediazione

Comunicazioni via Pec

Notifiche nel PTT:INDIVIDUAZIONE DEGLI INDIRIZZI PEC

1) Per i professionisti iscritti in albi ed elenchi istituiti con leggedello Stato, l'indirizzo di posta elettronica certificata al quale lacomunicazione o notificazione deve essere eseguita, è quello daglistessi comunicato ai rispettivi ordini o collegi, pubblicato nell'INI-PEC;

3) Per le società e le imprese individuali iscritte nel registro delleimprese, l'indirizzo di posta elettronica certificata deve coinciderecon quello [… ] pubblicato nell'INI-PEC;

I Registri Pubblici di PEC

Registro INI-PEC / Registro IPA

Registro PP.AA (non previsto)

Art 7 […]

5. Per gli enti impositori, l'indirizzo di posta elettronicacertificata di cui al comma 1 è quello individuatodall'articolo 47, comma 3, del decreto legislativo 7 marzo2005, n. 82 (CAD), pubblicato nell'IPA.

Applicabilità della disciplina sullanotifica in proprio degli avvocati (L. 53/1994) ?

Art. 5 Regolamento PTT.

Notificazioni e comunicazioni telematiche

1. Le notificazioni e le comunicazioni telematiche sono eseguitemediante la trasmissione dei documenti informatici all'indirizzo diPEC di cui all'articolo 7. […]

2. Le comunicazioni e le notificazioni telematiche di cui al comma 1si intendono perfezionate al momento in cui viene generata da partedel gestore di posta elettronica certificata del destinatario la ricevutadi avvenuta consegna […]

3. Nel caso di notificazioni eseguite a mezzo di ufficiale giudiziario ai sensidegli articoli 137 e seguenti del codice di procedura civile, gli atti danotificare vanno trasmessi all'indirizzo di posta elettronica certificatadell'Ufficio Notificazioni Esecuzioni e Protesti (UNEP) pubblicato sull'indicedegli indirizzi delle pubbliche amministrazioni (IPA).

Disciplina solo per gli avvocati

non applicabile per gli altri assistenti abilitati

Forma «libera»

(Cass. SS. UU.18 aprile 2016, n. 7665)

Principio di raggiungimento dello scopo

(Cass. SS. UU.18 aprile 2016, n. 7665)

“La denuncia di vizi fondati sulla pretesa violazione dinorme di rito non tutela l'interesse all'astratta regolaritàdel processo, ma garantisce solo l'eliminazione delpregiudizio subito dal diritto di difesa della parte inconseguenza della denunciata violazione.

Ne consegue che è inammissibile l'eccezione con la qualesi lamenti un mero vizio procedimentale, senzaprospettare anche le ragioni per le quali l'erroneaapplicazione della regola processuale abbia comportato,per la parte, una lesione del diritto di difesa o possacomportare altro pregiudizio per la decisione finaledella Corte”.

ANOMALIE

BLOCCANTI e NON BLOCCANTI

Tabella codici anomalie

Codifica delle anomalie di trasmissione

Codifiche Descrizioni Tipologia anomalia

• S1 Documento non valido bloccante

• S2 Firma non integra bloccante

• S3 Certificato non attendibile bloccante

• S4 Certificato sospeso bloccante

• S5 Certificato revocato bloccante

• S6 Certificato non ancora valido bloccante

• S7 Certification Authorithy non ancora valida bloccante

• S8 Certification Authorithy scaduta bloccante

• S9 Certification Authority non attendibile bloccante

• S10 Il mittente non è il firmatario dei bloccante

documenti

• S11 Certificato di firma scaduto bloccante

• V1 Documento contenente virus bloccante

• F1 Formato non conforme dell'atto processuale non bloccante

• F2 Formato non conforme dell'allegato. non bloccante

Controlli del PTT

• Le fattispecie "bloccanti" sono tassative e limitate alleanomalie più gravi, ovvero a quelle che:

- pregiudicano la sicurezza del sistema informativo (ad

esempio, presenza di virus etc.);

- non permettono l’identificazione certa del soggetto da cuiproviene l’atto (ad es. non integrità della firma dei file,etc.);

- non consentono la corretta gestione econservazione dei file relativi agli atti giudiziari nelrispetto del codice dell’amministrazione digitaleCAD.

Controlli del PTT

Diversamente, le anomalie "non bloccanti"permettono comunque il deposito dell’atto edei documenti.

I FORMATI DI FIRMA DIGITALE AMMESSI

CADES (.p7m): AMMESSO

PADES (pdf signed): NON AMMESSO

XADES: NON AMMESSO

Bloccante / Non Bloccante

Bloccante / Non Bloccante

Non è consentito trasmettere i file del ricorso/appello edei documenti allegati nei formati compressi, come adesempio file .zip, file .rar, etc., in quanto il PTT nongestisce tali tipologie di file.

Attenzione: nel caso ad es. di files .eml o .msg ???

Bloccante / Non Bloccante

• Caso Cessione di quote srl

• Parola evidenziata

• PDF/A-1A_1B

• Errore : presenza colore non garantisce laconservabilità

Bloccante / Non Bloccante

• Scadenza certificato firma digitale (3 anni)

• L’art. 24, comma 4-bis CAD, apposizionefirma digitale basata su un certificatoscaduto, sospeso o revocato equivale amancata sottoscrizione

• Tra notifica e deposito certificato puòscadere

Disconoscimento

di documento informatico

Art. 1.2 D. Lgs. 546/1992

Art. 2.4 D.M. 163/2013

Art. 2.6 CAD

Documento informatico è il documentoelettronico che contiene la rappresentazione

informatica di atti, fatti o

dati giuridicamente rilevanti

(modif. D.Lgs. 26 agosto 2016, n. 179)

Documento elettronico

valori binari / bit – 010101001101

Disconoscimento di documento informatico

Disconoscimento di documento informaticoQuadro normativo

Art. 2712 c.c.: “Le riproduzioni [... ] informatiche [...] di fatti e coseformano piena prova dei fatti e delle cose rappresentate, se colui contro ilquale sono prodotte non ne disconosce la conformità ai fatti o alle cosemedesime”

Art. 1, comma 1, CADlett. i-quater): copia informatica di documento informatico: ildocumento informatico avente contenuto identico a quello del documentoda cui è tratto su supporto informatico con diversa sequenza di valoribinari;i-quinquies) duplicato informatico: il documento informatico ottenutomediante la memorizzazione, sullo stesso dispositivo o su dispositividiversi, della medesima sequenza di valori binari del documentooriginario;

Disconoscimento di documento informaticoQuadro normativo

Art. 23-bis, CADComma 2: le copie e gli estratti informatici del documentoinformatico [...] hanno la stessa efficacia probatoria dell'originaleda cui sono tratte se [...] la conformità non è espressamentedisconosciuta.”

Comma 1: I duplicati informatici hanno il medesimo valoregiuridico, ad ogni effetto di legge, del documento informaticoda cui sono tratti.

CASS. 2 SETTEMBRE 2016 n. 17526

In tema di efficacia probatoria delleriproduzioni informatiche di cui all'art. 2712c.c. il disconoscimento idoneo a farneperdere la qualità di prova, degradandole apresunzioni semplici, deve esserechiaro, circostanziato ed esplicito, […]

CAD / Regolamento EIDASvalore documento informatico

Trib. Milano n. 11402/2016

valore documento informatico (Reg. Eidas)

e requisito della forma scritta

Trib. Vicenza 22/11/2016 n. 2013

Disconoscimento di email NON certificata

Ctp Savona 100/2017

• Cartelle di pagamento (notificate via PEC)

• Intimazioni di pagamento:

in formato .pdf, non sottoscritte digitalmente

e non accompagnate da attestazione di

conformità all'originale

Ctp Savona 100/2017

Disconoscimento del documento:

Consulenza tecnica di parte (informatica)

allegata al ricorso

Documenti informatici pervenuti al contribuentenon rispettano le norme di validità ed efficacia

probatoria previste dal CAD:

intimazioni illegittime e annullate permancanza di requisiti minimi richiesti

Processo Tributario Telematico…