Post on 17-Nov-2018
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REPUBBLICA ITALIANA
TRIBUNALE DI MILANO
SEZIONE SPECIALIZZATA IN MATERIA DI IMPRESA
in persona del Giudice ANGELO MAMBRIANI, ha pronunciato in nome del Popolo Italiano, la
seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al numero di ruolo 59932/2012 R.G., proposta da
TERMICA PROGETTI SRL, rappresentata e difesa dall‟ Avv. Francesco Cirigliano ed elettivamente
domiciliata presso lo studio dell‟Avv. Sebastiano Strangio in Milano, C.so Vercelli n. 11, come da
procura a margine dell‟atto di citazione.
ROMANO ELETTRICA SRL, rappresentata e difesa dall‟ Avv. Francesco Cirigliano ed
elettivamente domiciliata presso lo studio dell‟Avv. Sebastiano Strangio in Milano, C.so Vercelli n. 11,
come da procura a margine dell‟atto di citazione.
COMITEL SRL, rappresentata e difesa dagli Avv.ti Bruno Amadio e Giuseppe Aliquò ed
elettivamente domiciliata presso lo studio del primo in Milano, via S. Barnaba n. 32, come da procura a
margine dell‟atto di citazione.
GS IMPIANTI TECNOLOGICI SRL, rappresentata e difesa dagli Avv.ti Paolo Parazzi e Maurizio
Polizzi ed elettivamente domiciliata presso il loro studio in Seregno (MB), via C. Colombo n. 52, come
da procura in calce al decreto ingiuntivo notificato.
ELECTROSERVICE SRL, MONNI E DEIANA COSTRUZIONI EDILI SNC, JOIS
HOLDINGS SRL, GIUSEPPE PERINI e RAFFAELE PERINI, rappresentati e difesi dagli Avv.ti
Rocco Demitri e Francesca Nalin ed elettivamente domiciliati presso lo studio della seconda in Milano,
via Ferrante Aporti n. 16, come da procura in calce al decreto ingiuntivo notificato.
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FIORENTINA COSTRUZIONI SRL, rappresentata e difesa dagli Avv.ti Alessandro Simeone e
Massimo Dal Piaz ed elettivamente domiciliata presso lo studio del primo in Milano, via Vivaio n. 21,
come da procura a margine dell‟atto di citazione.
ATTORI
CONTRO
SAN PAOLO PARTECIPAZIONI SPA in liquidazione e concordato preventivo, rappresentata e
difesa dagli Avv.ti Alessio Vianello e Donatella Cerasi ed elettivamente domiciliata presso lo studio
della seconda in Milano, via Colonnetta n. 5, come da procura a margine del ricorso per ingiunzione di
pagamento.
CONCLUSIONI
Le parti hanno precisato le conclusioni come da fogli depositati all‟udienza di precisazione delle
conclusioni.
MOTIVI DELLA DECISIONE
* Con atto di citazione notificato in data 10 settembre 2012 Termica Progetti S.r.l. (di seguito: Termica
Progetti) proponeva opposizione avverso il decreto ingiuntivo n. 19487/2012 (n. 31075/2012 R.G.)
emesso dal Tribunale di Milano il 30 maggio 2012 e notificato in data 4 luglio 2012 con cui le era
stato ingiunto di pagare in favore di San Paolo Partecipazioni in liquidazione e in concordato
preventivo (di seguito: SPP), in qualità di consorziata di Alveare Consorzio Stabile (di seguito
Consorzio Alveare), la somma di € 2.400.000,00, oltre interessi e spese liquidate in decreto.
Regolarmente costituitasi l‟opponente, il processo prendeva il n. 59932/2012.
* Con atto di citazione notificato in data 13 settembre 2012 Romano Elettrica S.r.l. (di seguito:
Romano Elettrica) proponeva opposizione avverso il decreto ingiuntivo sopra indicato, notificatole il
27 giugno 2012, con cui le era stato ingiunto di pagare in favore di SPP, in qualità di consorziata di
Consorzio Alveare, la somma di € 2.400.000,00, oltre interessi e spese liquidate in decreto.
Regolarmente costituitasi l‟opponente, il processo prendeva il n. 60691/2012.
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* Con atto di citazione notificato in data 13 settembre 2012 Comitel S.r.l. (di seguito: Comitel)
proponeva opposizione avverso il decreto ingiuntivo sopra indicato, notificatole il 4 luglio 2012, con
cui le era stato ingiunto di pagare in favore di SPP, in qualità di consorziata di Consorzio Alveare, la
somma di € 2.400.000,00, oltre interessi e spese liquidate in decreto.
Regolarmente costituitasi l‟opponente, il processo prendeva il n. 617011/2012.
* Con atto di citazione notificato in data 25 settembre 2012 GS Impianti Tecnologici S.r.l. (di seguito:
GS) proponeva opposizione avverso il decreto ingiuntivo sopra indicato, notificatole il 3 luglio 2012,
con cui le era stato ingiunto di pagare in favore di SPP, in qualità di consorziata di Consorzio Alveare,
la somma di € 2.400.000,00, oltre interessi e spese liquidate in decreto.
Regolarmente costituitasi l‟opponente, il processo prendeva il n. 66544/2012.
* Con atto di citazione notificato in data 27 settembre 2012 Electroservice S.r.l. (di seguito:
Electroservice), Monni e Deiana Costruzioni Edili S.n.c. (di seguito: Monni e Deiana), Jois Holdings
S.r.l. (di seguito: Jois), Giuseppe Perini e Raffaele Perini, proponevano opposizione avverso il decreto
ingiuntivo sopra indicato, notificato loro il 4 luglio 2012, con cui era stato loro ingiunto di pagare in
favore di SPP, in qualità di consorziati di Consorzio Alveare, la somma di € 2.400.000,00, oltre
interessi e spese liquidate in decreto.
Regolarmente costituitasi l‟opponente, il processo prendeva il n. 66585/2012.
* Con atto di citazione notificato in data 27 settembre 2012 Fiornetina Costruzioni S.r.l. (di seguito:
Fiorentina Costruzioni) proponeva opposizione avverso il decreto ingiuntivo sopra indicato,
notificatole il 4 luglio 2012, con cui le era stato ingiunto di pagare in favore di SPP, in qualità di
consorziata di Consorzio Alveare, la somma di € 2.400.000,00, oltre interessi e spese liquidate in
decreto.
Regolarmente costituitasi l‟opponente, il processo prendeva il n. 66783/2012.
* Il decreto ingiuntivo sopra indicato veniva altresì emesso nei confronti di e notificato a Consorzio
Alveare, in forma provvisoriamente esecutiva, sempre per il pagamento della somma di € 2.400.000. Il
decreto, non opposto da Consorzio Alveare, è divenuto definitivo nei suoi confronti.
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* SPP si costituiva in ciascuno dei separati processi sopra indicati contestando tutto quanto ex adverso
allegato, dedotto ed eccepito e chiedendo, nel merito, il rigetto dell‟opposizione e la conferma del
decreto ingiuntivo opposto o l‟accertamento del suo credito e la condanna dell‟opponente al relativo
pagamento.
I suddetti processi, tutti originati da atti di citazione in opposizione al medesimo decreto ingiuntivo,
venivano riuniti ex art. 274 c.p.c. con provvedimento reso all‟udienza del 2 luglio 2014.
* Occorre premettere che le allegazioni e deduzioni difensive svolte da SPP a sostegno della pretesa
monitoria sono tutte ammissibili e tempestive, anche con riferimento alla cessione a Consorzio Alveare
delle partecipazioni in 000Terminal da parte di Finest s.p.a. (di seguito: Finest) ed alla cessione a
Consorzio Alveare di partecipazioni in Caliber Equity Ltd, (di seguito: Caliber) da parte di Parigi
Equity Partners s.r.l. (di seguito: PEP), poiché si tratta di precisazioni avvenute in memoria ex art. 183
comma 6 n. 1 c.p.c. che si devono porre in relazione con l‟ allegazione, avvenuta in comparsa di
risposta e contestata da controparti, che Consorzio Alveare aveva fatto “ingresso nel capitale di
OOOTerminal” e con la seppur sintetica menzione del ruolo di Parigi Equity e di Caliber (cfr. p. 6 e ss.
comparsa SPP).
Tanto premesso, va osservato che SPP, a fondamento della pretesa creditoria vantata in questo giudizio,
ha dedotto, in sintesi, quanto segue.
Nel corso dell‟anno 2005 SPP, secondo quanto qui prospettato, aveva costituito un vicolo societario di
diritto russo – OOOTerminal (di seguito: Terminal) – con l‟obiettivo di sviluppare un‟importante
iniziativa immobiliare nella Municipalità di Vladimir (Federazione Russa). In particolare, nell‟anno
2005, Terminal aveva acquistato dalla Municipalità di Vladimir un terreno di oltre mq. 160.000 per
realizzarvi un terminal logistico. Detta iniziativa vedeva la partecipazione di Finest – nota società del
Nord-Est controllata da Friulia s.p.a., finanziaria di sviluppo della Regione Friuli Venezia Giulia -, che
aveva fatto ingresso nel capitale di Terminal e finanziato l‟operazione (doc. 18, 19 conv.).
Nel corso dell‟anno 2009 la crisi del settore immobiliare colpiva anche SPP, che depositava avanti il
Tribunale di Treviso domanda di ammissione alla procedura di concordato preventivo, assentito dai
creditori e poi omologato in data 6 ottobre 2009.
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Nel quadro di tale procedura SPP, sempre secondo la sua prospettazione, avviava trattative finalizzate a
vendere la partecipazione detenuta in Terminal, che portavano all‟individuazione, quale soggetto
interessato, della “società di private equity” PEP, che a sua volta designava quale veicolo la società
Caliber.
La vicenda si sviluppava quindi secondo queste modalità, che qui (diversamente da quanto esposto da
SPP) si descrivono in ordine cronologico.
i) In data 30 aprile 2010 Consorzio Alveare – in persona del procuratore speciale sig. Moreno Crestale
(di seguito: Crestale) – stipulava in favore di SPP una polizza fideiussoria (n.00A0058041) a prima
richiesta, rilasciata da Lloyd Italico – Alleanza Toro s.p.a., per la somma di € 1.210.000, sulla premessa
che (sic !): - “con contratto preliminare in data 11 maggio 2010 San Paolo Partecipazioni … si
impegna a cedere a Caliber … che si impegna ad acquistare, una partecipazione pari al 60 % … nella
società di diritto russo denominata „OOOTerminal‟ …” per un corrispettivo di € 2.690.000, di cui €
290.000 da pagare alla stipula dell‟atto notarile entro il 23 maggio 2010 e quanto ad € 2.400.000 entro
il 20 maggio 2013; - “Consorzio Stabile Alveare … ha sottoscritto contratto di accollo, accettato da San
Paolo Partecipazioni in data 11 maggio 2010, avente ad oggetto il debito di Caliber verso San Paolo
Partecipazioni per euro 2.400.000 relativa alla parte di prezzo oggetto di differimento” (doc. 6 f.m.). La
polizza in questione rappresentava dunque la (parziale) garanzia offerta da Consorzio Alveare a SPP
per il pagamento del debito oggetto di Accollo (v. postea).
ii) Con contratto preliminare in data 11 maggio 2010 SPP si impegnava a cedere a Caliber, che si
impegnava ad acquistare, una quota pari al 60 % del capitale sociale di Terminal al prezzo complessivo
di € 2.690.000 (originari € 2.900.000, ridotti a tale cifra; cfr. Premesse G-I) di cui € 290.000 da
corrispondere al closing ed € 2.400.000 entro il 20 maggio 2013. Nel prezzo così indicato veniva
inclusa la cessione pro soluto a Caliber del 60 % dei crediti vantati da SPP verso Terminal a titolo di
finanziamenti e prestazione di servizi per un totale di 3.900.006,40, cessione per la quale SPP
assumeva apposito impegno (premessa O. e art. 2). Nel contratto si dava altresì atto della
sottoscrizione, in data 15 aprile 2010, “con Caliber di un contratto di accollo avente ad oggetto il debito
di Caliber verso SPP relativo al saldo per l‟acquisto della Partecipazione, pari a quella data, ad Euro
2.610.000 …” (Premessa I.), nonché della sottoscrizione lo stesso 11 maggio 2010 di “un atto di
integrazione dell‟ Accollo” con riduzione del debito accollato da € 2.610.000 ad € 2.400.000 (Premessa
Q.). Nell‟ambito dello stesso contratto, SPP accettava l‟accollo e liberava Caliber dall‟obbligo del
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pagamento del saldo prezzo (€ 2.400.000) (Premessa R) e Caliber si impegnava “a far si che Consorzio
Alveare consegni a SPP, contestualmente al closing, una polizza fideiussoria prestata da Lloyd Italico
di importo pari ad Euro 1.210.000”.
iii) Il contratto di accollo tra Consorzio Alveare e Caliber in data 15 aprile 2010 non è stato prodotto da
SPP, che ha invece prodotto l‟atto di Integrazione dell‟Accollo in data 11 maggio 2010 (redatto in
lingua inglese), da cui risulta comunque l‟accollo, da parte di Consorzio Alveare, del debito di Caliber
verso SPP, a titolo di prezzo d‟acquisto della partecipazione in Terminal, per un ammontare di €
2.400.000 (doc. 4 f.m.; di seguito: l‟Accollo). Dal documento risulta chiaramente il collegamento
dell‟Accollo con il debito di Caliber verso SPP per l‟acquisto della partecipazione (60 %) in Terminal.
iv) SPP ha prodotto, a comprova della liberazione di Caliber a seguito dell‟Accollo, anche la lettera
inviata a PEP in data 11 maggio 2010 (doc. 5 f.m.). Occorre tuttavia notare che, con tale documento,
SPP libera PEP dagli impegni assunti con un “Agreement” tra loro stipulato il 12 aprile 2010. La
liberazione di Caliber deve dunque farsi risalire alla Premessa R. del contratto preliminare di
compravendita della partecipazione in Terminal e di cessione del credito dell‟ 11 maggio 2010 (v.
supra: ii).
v) Con contratto in data 17 maggio 2010, in tesi stipulato a Mosca avanti a notaio russo e con le
formalità previste dalla legislazione locale, SPP trasferiva a Caliber – in esecuzione del predetto
contratto preliminare (v. supra: ii) – la quota di partecipazione in Terminal, pari al 60 % del capitale
sociale, per un corrispettivo di € 2.690.000 di cui € 290.000 versati contestualmente ed € 2.400.000 da
versarsi entro il 20 maggio 2013 (doc. 2 f.m.). Il contratto è redatto in caratteri cirillici ed è perciò
incomprensibile (non ne risulta agli atti una traduzione, nonostante le sollecitazioni in proposito rivolte
a parte convenuta da parti attrici).
vi) Con contratto in pari data (17 maggio 2010) SPP trasferiva a Caliber anche i crediti vantati da essa
SPP vero la partecipata Terminal (doc. 3 f.m.).
vii) Con “Atto ricognitivo” in data 17 maggio 2010, stipulato tra Caliber, SPP e Consorzio Alveare
(firma Crestale), le parti riconoscevano la natura simulata del prezzo e, in parte, delle modalità di
pagamento indicate nell‟atto di cessione stipulato il 17 maggio 2010 avanti il notaio russo;
confermavano che il prezzo di cessione della partecipazione era di € 2.690.000, di cui € 290.000
effettivamente pagati al rogito ed € 2.400.000 da pagarsi entro il 20 maggio 2013; riconoscevano che,
in forza dell‟Accollo, Consorzio Alveare doveva intendersi unico debitore di SPP “relativamente al
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debito pari ad Euro 2.400.000, pagabile entro il 20 maggio 2013, pari al saldo della cessione della
partecipazione … e del credito …; Consorzio Alveare riconosceva tale debito verso SPP (doc. 7 f.m. e
32 conv.: Atto Ricognitivo anche a firma Angelo Marchesini, amministratore di Consorzio Alveare).
Quanto al seguito, SPP rappresentava che la polizza apparentemente rilasciata da Lloyd Italico si
rivelava falsa (doc. 8 f.m.).
In corso di processo SPP ha altresì precisato che la ragione dell‟Accollo doveva rinvenirsi nella
“contestuale” stipula di “due importantissimi contratti di appalto, con i quali OOOTerminal affidava al
Consorzio l‟esecuzione dei lavori di costruzione del centro logistico, per un valore complessivo di
36.000.000 … ” . Questa anche la ragione per cui Consorzio Alveare “con l‟ingresso nel capitale di
OOOTerminal, si impegnò a far fronte al debito che questa aveva maturato nei confronti della
Municipalità di Vladimir per l‟acquisto del terreno”. E‟ prodotto (doc. 23 f.m.) l‟ “Accordo per il
trasferimento del debito”, sottoscritto tra OOOTerminal e Consorzio Alveare – in persona del Crestale
– con cui il secondo “assume l‟obbligazione” assunta dalla prima verso la Municipalità di Vladimir
relativa alla “restituzione” alla medesima del debito (probabilmente: relativa al pagamento) di 60
milioni di rubli (€ 1.550.000), pari al residuo prezzo non pagato da Terminal per l‟acquisto del terreno
sopra menzionato (era in atto un contenzioso con la stessa Municipalità che chiedeva la restituzione di
una parte del terreno proporzionale al prezzo non pagato: Premessa E. contratto preliminare 11.5.2010,
doc. 1 f.m. cit.). Da notare che ivi si scrive “Senza il consenso scritto del Creditore [la Municipalità di
Vladimir: n.d.e.] … il presente accordo non ha valore giuridico”. Non risulta prodotto alcun atto dal
quale possa evincersi il consenso della Municipalità di Vladimir a detto “trasferimento di debito”.
* Ad avvalorare la tesi del collegamento con i contratti di appalto SPP ha prodotto i documenti 20 e 21
(fasc. conv. Proc. n. 66544/2012 r.g.).
Si tratta di due contratti di appalto, apparentemente in data 17 maggio 2010, in cui la società
“Terminal” compare come committente e “Consorzio Stabile Alveare” come appaltatore,
rispettivamente dell‟importo di € 25.000.000 ed € 11.000.000. Essi risultano sottoscritti dal sig. Davide
Pellicciari per la società committente e dal Crestale per il Consorzio Alveare.
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Parti attrici hanno eccepito la mancanza di data certa, la non conformità delle copie all‟originale, la
nullità per indeterminatezza ed indeterminabilità dell‟oggetto, non essendo stati allegati progetti e
computi metrici estimativi.
La prima eccezione è ictu oculi fondata, ai sensi dell‟art. 2704 c.c.
La seconda eccezione è infondata, poiché “… la copia fotostatica non autenticata si ha per riconosciuta,
tanto nella sua conformità all' originale quanto nella scrittura e sottoscrizione, se non venga
disconosciuta in modo formale e inequivoco alla prima udienza, o nella prima risposta successiva alla
sua produzione” (Cass., n. 2374 del 2014). Nel caso di specie, colui che ha sottoscritto i contratti in
questione, cioè il Crestale, nei cui confronti essi sono stati prodotti – partecipando egli a questo
processo in qualità di legale rappresentante di Jois –, non ha disconosciuto la sua sottoscrizione né ha
avanzato in proposito alcuna eccezione.
La terza eccezione è infondata, poiché i contratti menzionano i computi metrici ed i progetti che
contribuiscono a determinare l‟oggetto del contratto (art. 1), mentre la mancata loro produzione
(rectius: tardiva ed inammissibile, essendo avvenuta solo in allegato alla memoria ex art. 183 comma 6
n. 3 c.p.c. e non a prova contraria; cfr. verbale udienza 26.11.2013) può assumere rilievo in punto di
prova, non di validità della stipulazione.
* SPP ha altresì dedotto che Consorzio Alveare ebbe ad assumere il controllo di OOOTerminal
mediante:
a) acquisto in data 11 maggio 2010 da Finest di una quota del 21,12 % del capitale OOOTerminal (per
il prezzo di € 263.136,98), come dimostrato con produzione di scrittura privata autenticata per atto
notaio Giorgio Pertegato di Pordenone (doc. 27 SPP) nonché da verbale di assemblea soci di
OOOTerminal del 28 maggio 2010, in cui Consorzio Alveare interveniva come socio (doc. 28 SPP, con
traduzione).
b) acquisto da PEP di “una partecipazione di maggioranza tale da assicurare il controllo di Caliber” con
conseguente nomina del Crestale alla carica di amministratore e legale rappresentante di Caliber. SPP
dimette, al riguardo, i doc. 29 e 30 – visure di Caliber -, da cui risulta l‟acquisto, da parte di Consorzio
Alveare, in data 8 marzo 2012, del 68 % delle quote di Caliber da tale Arisa Consulting Limited e
l‟assunzione, in pari data della qualifica di “Director” (= amministratore unico), da parte del Crestale.
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* Tanto premesso, SPP fonda il suo credito verso Consorzio Alveare sull‟Accollo e sull‟ Atto
ricognitivo meglio sopra indicati e, nei confronti degli odierni opponenti, assumendone la
partecipazione effettiva o apparente al Consorzio stesso e dunque la responsabilità solidale per le
obbligazioni contratte da quello, in forza dei seguenti titoli:
I) art. 36 D.Lgs. n. 163 del 2006;
II) artt. 16 comma 2 e 20 comma 1 dello statuto di Consorzio Alveare (di seguito: lo Statuto);
III) art. 2615 comma 2 c.c.
* Il Tribunale ritiene l‟opposizione fondata e meritevole di accoglimento, per i motivi di seguito
esposti.
Quanto al titolo di responsabilità dei consorziati sopra indicato sub I), si deve anzitutto considerare che
l‟art. 36 D.Lgs. n. 163 del 2006 (Codice degli appalti), rubricato “Consorzi stabili”, dopo averne
dettato, al comma 1, i requisiti, dispone:
“2. Il regolamento stabilisce le condizioni e i limiti alla facoltà del consorzio di eseguire le prestazioni
anche tramite affidamento ai consorziati, fatta salva la responsabilità solidale degli stessi nei confronti
del soggetto appaltante o concedente”.
Orbene, fermo e pacifico che Consorzio Alveare – come del resto segnalato dalla sua stessa
denominazione e dall‟art. 1 dello Statuto – era un consorzio stabile, dalla norma sopra indicata non si
evince ciò che parte convenuta vorrebbe, cioè “la regola della responsabilità solidale dei consorziati per
le obbligazioni contratte nei confronti dei terzi”.
E ciò per due motivi.
Anzitutto la regola di cui si discute è dettata per gli appalti pubblici, mentre quelli di cui si discorre
sono appalti privati.
In secondo luogo, la norma concerne la responsabilità dei consorziati verso il soggetto appaltante,
mentre SPP non è, nemmeno secondo la sua prospettazione, il soggetto appaltante.
In terzo luogo l‟art. 36 comma 2 cit., non si può certamente leggere disgiuntamente rispetto a quanto lo
stesso art. 36 afferma poco dopo:
“5. I consorzi stabili sono tenuti ad indicare in sede di offerta per quali consorziati il consorzio
concorre; a questi ultimi è fatto divieto di partecipare, in qualsiasi altra forma, alla medesima gara; in
caso di violazione sono esclusi dalla gara sia il consorzio sia il consorziato; in caso di inosservanza di
tale divieto si applica l'articolo 353 del codice penale. …”.
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Si tratta di una norma dalla cui lettura emerge una diversa interpretazione dello stesso comma 2: se i
consorzi stabili sono tenuti ad indicare sin dalla fase dell‟offerta i singoli consorziati per conto dai quali
concorre (con divieto di questi di partecipare in proprio), allora pare conseguente ritenere che la
responsabilità solidale dei consorziati, affermata appunto dal comma 2, non è affatto generalizzata e
onnicomprensiva – cioè gravante indistintamente su tutti i consorziati -, ed invece si concentra su quelli
che sono stati indicati e che, in caso di aggiudicazione, saranno vincolati dal contratto di appalto,
chiamati ad adempierlo ed appunto responsabili verso l‟appaltante, con esclusione degli altri non
indicati e non attinti dal vincolo contrattuale.
* Quanto al titolo di responsabilità sopra indicato sub II), va osservato che l‟art. 16 comma 2 dello
Statuto, prevede che il recesso del consorziato è efficace dalla chiusura dell‟esercizio, precisando:
“… fermo restando l’obbligo per il recedente di adempiere tutte le obbligazioni ed oneri assunti nei
confronti del consorzio e di terzi (nell’ambito dell’attività del Consorzio) anteriormente alla data di
ricezione della dichiarazione di recesso”;
e l‟art. 20 comma 1:
“I consorziati receduti o esclusi e i nuovi titolari delle imprese trasferite per causa di morte o per atto
tra vivi non ammessi al consorzio sono responsabili verso il consorzio e verso i terzi, nei modi indicati
dall’art. 2615 del codice civile, per tutte le obbligazioni assunte dal consorzio sino alla data in cui essi
hanno cessato di farne parte e per tutte le spese di carattere generale effettuate sino alla data
medesima”.
Orbene – a prescindere dal fatto che si tratta di norme che riguardano consorziati receduti o esclusi,
casi che qui non rilevano -, sia la prima norma - nella parte in cui suppone “obbligazioni ed oneri
assunti” dal recedente nell‟ambito dell‟attività del consorzio -, sia la seconda - nella parte in cui
richiama l‟art. 2615 c.c. nella sua interezza, senza distinguere il dettato del primo e del secondo
comma, come norma di riferimento ai fini della verifica e del fondamento della responsabilità dei
consorziati receduti o esclusi – non paiono affatto dettate per individuare o stabilire le regole di
responsabilità dei consorziati in genere, ma semmai per affermare che quelle regole – quali esse siano –
continuano a valere per il consorziato recedente sino alla data di ricezione della dichiarazione di
recesso (data addirittura anteriore a quella di efficacia del recesso stesso), e, per il receduto e l‟escluso,
non oltre la data di efficacia del recesso od esclusione. In poche parole: ultrattività delle obbligazioni
contratte in costanza di rapporto, non responsabilità per quelle sorte dopo la sua cessazione, senza che
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però siano stabiliti da queste norme i criteri generali di imputazione della responsabilità patrimoniale
dei consorziati per le obbligazioni assunte dal consorzio, che rimangono quelli stabiliti altrove e
specificamente richiamati.
* Parte convenuta opposta SPP ha infine proposto una interpretazione “estensiva” del disposto dell‟art.
2615 comma 2 c.c., secondo cui:
“Per le obbligazioni assunte dagli organi del consorzio per conto dei singoli consorziati rispondono
questi ultimi solidalmente con il fondo consortile. …”.
Secondo SPP questa disposizione, derogando alla previsione dell‟art. 1705 c.c., prevederebbe che “gli
atti posti in essere dal consorzio si producono direttamente in capo ai consorziati, senza necessità della
spendita del loro nome, per il solo fatto che sia(no) stati realizzati nel loro interesse”. A sostegno SPP
cita alcune sentenze della Corte di cassazione, delle quali le più pertinenti – ma non in termini – sono
Cass., n. 9509 del 1997, Cass., n. 3829 del 2001, Cass., n. 3664 del 2006.
Orbene, dalla semplice lettura della norma in questione si ricava che i presupposti della responsabilità
dei consorziati per le obbligazioni assunte dal consorzio sono due:
a) che esse siano state assunte nell‟interesse dei consorziati;
b) che i consorziati nell‟interesse dei quali le obbligazioni sono assunte siano individuati (“per conto
dei singoli consorziati).
Quanto a quest‟ultimo requisito, la lettura di parte convenuta opposta tende ad obliterarlo, finendo
pressoché per assimilare impropriamente la situazione del consorzio a quella del mandatario con
rappresentanza oppure al socio di società di persone (1). Emerge dunque la questione se la
responsabilità patrimoniale per obbligazioni assunte dal consorzio in coerenza con il proprio oggetto
coinvolga – in problematico rapporto sia con il riferimento all‟interesse dei singoli consorziati di cui
1) E‟ al contrario assai dubbio che il consorzio – specie un consorzio stabile avente ad oggetto la partecipazione a gare
d‟appalto nel settore delle costruzioni edili e degli impianti tecnologici, ma non l‟esecuzione degli appalti aggiudicati,
essendo pacificamente privo della relativa struttura imprenditoriale, qual‟era appunto Consorzio Alveare – possa essere
assimilato al mandatario con rappresentanza, non foss‟altro per la pluralità dei soggetti in tesi conferenti il mandato (i
consorziati), addirittura in potenziale conflitto di interessi tra loro, né alla società di persone, perché, in questo caso, è
pacifico che il soggetto che, contrattando con i terzi, assume in toto l‟obbligazione per sé e non per altri, è anzitutto e
prioritariamente la società, non i soci (illimitatamente ma sussidiariamente responsabili), ciascuno dei quali, peraltro,
essendo di regola anche amministratore, ha tutti gli strumenti per far sì che la società adempia. Ne consegue che è
connaturata alla struttura del consorzio l‟affidamento/devoluzione dell‟appalto assunto, ad uno o più dei consorziati
singolarmente individuati o, addirittura, a terzi. Doverosa, inoltre, la distinzione della responsabilità dei consorziati verso il
consorzio e verso i terzi.
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all‟art. 2615 comma 2 c.c., sia con il disposto dell‟art. 3 dello Statuto del Consorzio (2) - consorziati
estranei sia all‟affidamento sia all‟esecuzione dell‟appalto (e magari anzi pregiudicati dall‟essere stati
esclusi dalla esecuzione della commessa, affidata ad altri).
Tuttavia, non mette conto trattare di questo tema – pur in astratto rilevante in quanto, nel caso di specie,
non risulta che Consorzio Alveare abbia assegnato l‟esecuzione dei contratti di appalto di cui si discute
a nessuno dei consorziati, tanto che essi sono pacificamente rimasti ineseguiti -, poiché difetta
totalmente il requisito di cui al punto a) sopra citato, cioè l‟interesse dei consorziati rispetto alle
obbligazioni assunte da Consorzio Alveare con l‟ Accollo e l‟Atto ricognitivo.
E‟ appena il caso di chiarire che l‟interesse dei consorziati non si misura soggettivamente, ma secondo
l‟inerenza o meno degli atti compiuti dagli organi del consorzio all‟oggetto del relativo contratto,
sicché tutti i consorziati possono dirsi senz‟altro privi di interesse soltanto rispetto agli atti che gli
organi sociali abbiano posto in essere ma che siano estranei rispetto all‟oggetto del consorzio.
Orbene, proprio nella prospettiva di parte convenuta opposta SPP e supponendone in ipotesi la
fondatezza, emerge chiaramente l‟estraneità dell‟operazione di cui si discute all‟oggetto del Consorzio
Alveare.
Invero, il suo oggetto è ben definito dall‟art. 3 dello Statuto, a mente del quale il Consorzio "istituisce
una comune struttura d'impresa al fine di partecipare a gare d'appalto per l'esecuzione sia di opere
che di servizi pubblici nel settore delle opere edili, degli impianti tecnologici e dei servizi in genere,
con particolare attenzione al settore della formazione professionale". Segue un‟ elencazione
esemplificativa di quelle opere e servizi (costruzioni di opere edili, restauri, costruzioni e manutenzioni
di impianti tecnologici, elettrici, termici, ecc.).
Ebbene, volendo dare per ammessa l‟ipotesi in cui effettivamente il Consorzio avesse ottenuto il
controllo di Terminal (21,12 % del capitale di Terminal acquisito da Finest e acquisizione di oltre il 60
% di Caliber, controllante Terminal) e avesse contemporaneamente stipulato validi ed efficaci contratto
2) “Inoltre il Consorzio: … - presenta offerte, partecipa a gare, a licitazioni anche con altre imprese o consorzi per acquisire
(sia in appalto, sia in sub-appalto, sia in concessione …) contratti comunque relativi allo scopo consortile e la cui
esecuzione sarà affidata anche ai consorziati” “Per il perseguimento del proprio oggetto e nell‟ambito di questo il Consorzio
….: - assumerà ogni determinazione circa le iniziative da coltivare ed eseguire, le condizioni e i prezzi da offrire il
compimento delle attività di esecuzione e lo svolgimento di queste anche mediante l‟affidamento alle imprese consorziate
od eventualmente a terzi, nonché circa la ripartizione fra le consorziate stesse dei relativi compiti ed oneri, obblighi e diritti”
(art. 3, comma 2, let. a, art. 3 comma 3).
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di appalto con la committente Terminal, si sarebbe posto simultaneamente nella singolare posizione di
appaltatore e committente, posizione in cui, a ben vedere, quella di appaltatore sarebbe pressoché
interamente scolorata, diremmo quasi per una sostanziale confusione, assumendo invece, sempre sul
piano dell‟effettività sostanziale, il ruolo di impresa acquirente e titolare dell‟area in cui avrebbe
dovuto avvenire l‟edificazione, dunque di soggetto appaltante, proprietario degli edifici costruiti e
gravato del relativo rischio di gestione/commercializzazione.
Si tratta, all‟evidenza, di una posizione del tutto estranea all‟attività imprenditoriale che costituiva
oggetto del contratto di consorzio (v. supra), espressamente limitata dall‟assunzione di appalti e
subappalti e non all‟ intrapresa di operazioni immobiliari complete, dall‟acquisizione dell‟area alla
vendita del costruito.
In tal caso, infatti, il profilo di rischio assunto dai consorziati varia in modo netto e sostanziale,
trasformandosi Consorzio e consorziati da appaltatori, contemporaneamente in proprietari, sebbene
indiretti, del terreno sul quale edificare, e soggetti appaltanti (a se stessi); mutando la fonte del profitto,
dalla remunerazione dell'attività di costruzione da parte del committente, al conferimento dell'attività
di costruzione come attività di rischio rispetto alla gestione/vendita del costruito oppure
all‟assegnazione in appalto dei lavori ad altre società ed aziende, con la necessità di finanziare
000Terminal con somme ingentissime.
Si tratta di attività imprenditoriali del tutto diverse – si pensi appunto ai ruoli contrapposti che le due
figure assumono proprio nel contratto di appalto -, non confondibili né assimilabili.
Ne consegue che l‟Accollo e l‟Atto ricognitivo – quali fonti dell‟obbligazione di Consorzio Alveare
verso SPP –, quand‟anche ricollegati ai contratti di appalto, risultano del tutto estranei al suo oggetto e,
quindi, non si può affermare siano stati stipulati per conto dei consorziati.
E‟ appena il caso di aggiungere che alla stessa conclusione si giungerebbe, a maggior ragione, se si
volesse considerare non l‟operazione nel suo complesso, come articolata nei collegamenti contrattuali
che SPP ha voluto vedervi e come apprezzata più sopra, ma in modo frazionato, considerando
l‟autonomia dei contratti ed atti che hanno fondato l‟obbligazione di Consorzio Alveare.
Invero, se così si ritenesse, ne emergerebbe immediatamente l‟estraneità di Accollo ed Atto ricognitivo
all‟oggetto del Consorzio. Invero essi – sia sul piano dei testi contrattuali, ove di appalti non si parla,
sia sul piano propriamente funzionale, dunque causale ed oggettivo, anche in ragione della mancanza di
data certa dei contratti di appalto -, non risultano affatto collegati ai contratti di appalto sopra citati, e
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piuttosto all‟acquisto delle quote di Terminal da parte di Caliber, cioè appunto un‟ operazione
finanziaria che, di per sé considerata, nulla ha a che fare con l‟oggetto del Consorzio Alveare quale
definito dal citato art. 3 del suo Statuto.
Tali considerazioni si rafforzano ulteriormente ove si consideri che nemmeno il collegamento
dell‟Accollo con l‟acquisto delle partecipazioni in Terminal e Caliber è particolarmente evidente,
considerando per un verso che l‟acquisto del 21,12 % di Terminal da Finest è bensì avvenuto, ma in
base ad autonomo contratto, non collegato all‟Accollo e che l‟acquisto del 68 % di Caliber da Arisa
Consulting Limited è avvenuto ben un anno e nove mesi dopo l‟Accollo stesso (8 marzo 2012). Perciò
le difese degli attori hanno insistito nel qualificare l‟Accollo ed i relativi Atti ricognitivi come “non
titolati”, in assenza di rapporto di Consorzio Alveare con il creditore SPP o con il debitore Caliber, al
momento della stipulazione, che ne fondasse una giustificazione, rimanendo perciò essi negozi astratti
e, dunque, anche per questo motivo, estranei all‟oggetto del Consorzio Alveare.
E ancora: a parte la minima frazione di prezzo che pare quietanzata (l‟atto è in caratteri cirillici)
nell‟atto di cessione quote di Terminale da SPP a Caliber, non vi sono prove di effettivi esborsi di
denaro nella complessa operazione di cui si discute; parti convenute hanno allegato l‟avvenuta
declaratoria di fallimento di Terminal, di cui non è stata data prova documentale, ma ne rimane
evidente l‟incapacità ab origine di dar seguito ai contratti di appalto, peraltro pacificamente mai
eseguiti nemmeno in parte.
Dalle considerazioni svolte sinora deriva che Accollo e Atti ricognitivi non possono essere considerati
inerenti all‟oggetto del contratto istitutivo del Consorzio Alveare e devono considerarsi invece estranei
al suo oggetto e, dunque, all‟interesse dei consorziati.
Perciò costoro, ai sensi dell‟art. 2615 comma 2 c.c., non possono essere ritenuti responsabili per le
relative obbligazioni assunte dagli organi consortili.
Tali considerazioni sono altresì assorbenti tutte le ulteriori, numerose eccezioni di parti attrici, e
segnatamente: - rapporto associativo e non consortile di Termica Progetti e Fiorentina Costruzioni con
il Consorzio Alveare; - nullità dei contratti di appalto per frode/simulazione; - invalidità/inefficacia
della procura institoria in forza della quale il Crestale stipulava gli atti di cui si discute; - recesso di
Electroservice dal Consorzio Alveare a far data dal 27 marzo 2012; - instaurazione del rapporto
consortile da parte di Monni e Deiana solo in data 7.12.2011.
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Infine quelle considerazioni sono assorbenti anche rispetto alle deduzioni di Termica Progetti, che ha
sostenuto che “l‟articolata vicenda contrattuale posta a base del decreto opposto ha natura illecita e
fraudolenta”, segnatamente per avere SPP – secondo la prospettazione di parte attrice – creato un
“credito fittizio” mediante, da un lato, l‟Accollo e gli Atti Ricognitivi e, dall‟altro, la cessione a
Consorzio Alveare della maggioranza del capitale di Terminal – attraverso Caliber – senza che esse
quote e i crediti verso tale società avessero alcun valore e senza che i contratti di appalto – comunque
formalmente viziati ed irregolari - avessero la minima possibilità di essere eseguiti. Ciò con il risultato
di sostituire crediti e partecipazioni ormai privi di valore con un credito di € 2.400.000 sostenuto invece
dalla garanzia generica costituita proprio dai patrimoni delle società consorziate oggi convenute. Il
tutto, infine, allo scopo di fondare una domanda di concordato preventivo altrimenti priva di sostanza e
destinata a chiudersi con la declaratoria di fallimento di SPP. Tale deduzione è stata ampiamente
sviluppata in atti e supportata da una denuncia in sede penale e da consulenza tecnica di parte. Come si
diceva, tuttavia, si tratta di deduzioni tutte assorbite dai motivi già illustrati di accoglimento delle
opposizioni, sicché è ultroneo trattarne oltre.
Alla stregua delle superiori considerazioni le opposizioni vanno accolte ed il decreto ingiuntivo
opposto deve essere revocato.
* Il regime delle spese deve seguire il principio di soccombenza, e pertanto parte convenuta opposta
deve essere condannata al pagamento in favore di parti attrici delle spese di lite che si liquidano come
da dispositivo, considerati il valore della causa, la notevole complessità del processo in fatto ed in
diritto nonché i casi di solidarietà attiva tra parti costituite a mezzo dello stesso difensore e la
circostanza che due parti (Termica Progetti e Romano Elettrica), pur costituite in processi
originariamente diversi e poi riuniti, sono difese dai medesimi procuratori (art. 4 comma 2 D.M. n. 55
del 2014).
P. Q. M.
Il Tribunale di Milano, Sezione specializzata in materia di impresa B, in composizione monocratica,
definitivamente pronunciando nella causa civile di cui in epigrafe, ogni altra domanda, eccezione o
deduzione rigettata o assorbita, così decide:
I) ACCOGLIE l‟ opposizione, e per l‟ effetto, REVOCA il decreto ingiuntivo opposto.
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II) CONDANNA parte convenuta opposta SAN PAOLO PARTECIPAZIONI SPA in liquidazione
a rifondere a parti attrici TERMICA PROGETTI SRL e ROMANO ELETTRICA SRL, in solido
tra loro, le spese di lite, che si liquidano in € 37.000,00, oltre ad € 1.466,00 per spese, nonché spese
forfettarie (15 %), IVA e CPA come per legge; a parte attrice COMITEL SRL le spese di lite, che si
liquidano in € 32.000,00, oltre ad € 733,00 per spese, nonché spese forfettarie (15 %), IVA e CPA
come per legge; a parte attrice GS IMPIANTI TECNOLOGICI SRL le spese di lite, che si liquidano
in € 32.000,00, oltre ad € 733,00 per spese, nonché spese forfettarie (15 %), IVA e CPA come per
legge; a parti attrici ELECTROSERVICE SRL, MONNI E DEIANA COSTRUZIONI EDILI
SNC, JOIS HOLDINGS SRL, GIUSEPPE PERINI e RAFFAELE PERINI, in solido tra loro, le
spese di lite, che si liquidano in € 44.000,00, oltre ad € 733,00 per spese, nonché spese forfettarie (15
%), IVA e CPA come per legge; a FIORENTINA COSTRUZIONI SRL, le spese di lite, che si
liquidano in € 32.000,00, oltre ad € 733,00 per spese, nonché spese forfettarie (15 %), IVA e CPA
come per legge.
Milano, 4 agosto 2015
IL GIUDICE
ANGELO MAMBRIANI
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