Prof. Niccolò Abriani Corso di laurea in Economia Aziendale (A-L) Aula D6.007 (Mercoledì h....

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Prof. Niccolò AbrianiCorso di laurea in Economia Aziendale (A-L)

 

Aula D6.007 (Mercoledì h. 16,15-17,45, Giovedì h. 10,15-13,30)

Aula D6.001 (Venerdì h. 12 -13,30)

TESTI

1) PRESTI-RESCIGNO, Corso di diritto commerciale, Zanichelli, 2007 (vol. I, p. 1-66; 77-88; 249-64; 306-12)

2) ABRIANI (E ALTRI), Diritto delle società, Manu-ale breve, Giuffrè, 2008

Prima Parte

Imprenditore, impresa e azienda(PRESTI-RESCIGNO, CORSO)

Seconda Parte

Diritto delle società(ABRIANI E A., DIRITTO DELLE SOCIETÀ)

Date degli esami (ore 10) :

Mer. 3 giugno Gio. 19 giugnoMar. 7 luglio

Mer. 9 settembre

Mer. 16 dicembre

Oggetto del diritto commerciale

Chi nomina gli amministratori di Telecom Italia? E di Vodafone, France Télécom, Deutsche Telekom ?

A chi rispondono del loro operato e chi esercita il controllo sulla loro gestione ?

Oggetto del diritto commerciale

Chi nomina gli amministratori di Telecom Italia? E di Vodafone, France Télécom, Deutsche Telekom ?

A chi rispondono del loro operato e chi esercita il controllo sulla loro gestione ? Possono realizzare, e a quali condizioni, operazioni nelle quali abbiano un proprio interesse ?

Possono utilizzare a proprio vantaggio notizie o opportunità di affari appresi nell’esercizio del loro incarico?

Oggetto del diritto commerciale

Che cosa sono i mutui subprime e per quale ragione hanno determinato il fallimento di alcune delle principali banche d’affari mondiali ?

Quali sistema di controlli interni ed esterni erano operanti sulla gestione di Enron ? E quali su Parmalat ?

Oggetto del diritto commerciale

Quale tutela ho se acquisto obbligazioni di una società che poi fallisce ?

Posso far valere qualche pretesa sulla banca che mi ha consigliato di acquistarle ?

Oggetto (segue)

Che cos’è un offerta pubblica d’acquisto (OPA), quando è obbligatorio lanciarla e perché ?

TIM e Vodafone possono mettersi d’accordo per praticare le stesse tariffe ?

Quale forma giuridica posso utilizzare per gestire insieme a due soci un internet caffè ? Possiamo chiamare il locale Fratelli Marx o Eddy Murphy?

Oggetto (segue)

E’ lecito che una società europea commerci palloni da calcio cuciti da bambini in Pakistan ? (Sulla possibilità per ogni nazione aderente al WTO di limitare il commercio dei beni, v. art. 20 General Agreements on Tariffs and Trade - GATT; e v. anche Human rights and trade - Ufficio Alto Commissariato ONU in www.unchchr.ch)

Il diritto privato delle imprese

Il diritto commerciale moderno è quella parte del diritto privato che ha per oggetto e regola l’attività e gli atti di impresa.

Storicamente presenta due caratteri essenziali:

a) la specialità, in quanto costituito da norme diverse da quelle valevoli per la generalità dei consociati e fondate su propri princìpi.

b) la tendenza all’uniformità internazionale, per la somiglianza delle esigenze della vita economica.

“Diritto commerciale”: una plurima sineddoche

1)Diritto delle imprese (non soltanto le imprese commerciali, ma anche quelle agricole e artigiane).2)Sono considerate commerciali tutte le imprese non agricole: industriali, bancarie, assicurative, di trasporto, ecc.3)Non soltanto diritto dell’impresa in senso stretto, ma pluralità di settori

I settori del diritto commerciale

a) Diritto dell’impresa (nozione e statuti dell’imprenditore, contratti di impresa, azienda)

b) Diritto societario (struttura organizzativa e finanziaria delle varie forme di società e relative vicende: costituzione, modificazione, estinzione)

c) Diritto fallimentare (crisi delle imprese)

I settori del diritto commerciale

d) Diritto industriale (segni distintivi, copyright/proprietà intellettuale, antitrust/diritto della concorrenza)

e) Diritto dei mercati finanziari (v. società emittenti)

I settori del diritto commerciale

f) Diritto bancario

g) Diritto delle assicurazioni

h) Diritto cartolare (titoli di credito)

i) Diritto dei consumatori/risparmiatori

l) Diritto del commercio internazionale

Perché questi settori e non altri ?

Un campo tematico dell’esperienza giuridica

Delimitato nei secoli dalla storia delle istituzioni economiche, politiche e sociale, che ne ha delineato progressivamente l’identità.

L’espressione “diritto commerciale” designa innanzi tutto una nuova esperienza normativa: un nuovo complesso di regole di comportamento e di giudizio.

Nuova rispetto a cosa ?

Il diritto commerciale è “la categoria giuridica del

capitalismo” (Tullio Ascarelli)

Diritto del capitalismo:a) Genitivo oggettivo: per l’oggetto delle norme

che lo compongono (l’attività imprenditoriale)

b) Genitivo soggettivo: per i soggetti che tali norme hanno storicamente creato, elaborato ed imposto all’intera collettività

Genesi ed evoluzione del diritto commerciale

“Le capitalisme créa son droit” Georges Ripert

“Il diritto commerciale è un diritto di classe, fatto da banchieri, assicuratori, industriali, rappresentanti di grandi compagnie ferroviarie, camere di commercio per altri banchieri, assicuratori, industriali” (Cesare Vivante)

Evoluzione storica del diritto commerciale: ius mercatorum

L’economia basata sul commercio e la manifattura che fiorisce nei comuni italiani a partire dal XII secolo genera il bisogno di un nuovo diritto, funzionale agli interessi dei mercanti: un diritto che si alimenta di consuetudini mercantili e si caratterizza per:a) Vocazione cosmopolita: pieds poudreux, operanti nei primi bourgs delle future villes du moyen age (consuetudines delle corporazioni, poi statuti comunali)b) Stelle polari: massima facilità e sicurezza degli scambi

Segue. Evoluzione storica del diritto commerciale

1) Sostituisce le regole offerte dallo ius civile di derivazione romano-giustinianea con regole più elastiche, snelle e funzionali allo sviluppo dei commerci.

-Principio consensualistico vs. negozi reali: superamento della traditio quale presupposto per il trasferimento della proprietà mobiliare. L’accordo è sufficiente a vincolare le parti (nel dir. romano solo emptio-venditio, locatio-conductio, mandatum)-Libertà vs. solennità delle forme: l’assunzione dell’obbligazione si affranca (non solo dalla consegna della cosa o dalla redazione di un chirographum), ma anche dalla ritualità della stipulatio: il nudo patto è vincolante, ma solo se è socialmente plausibile (nozione e dottrina della causa: selezionare tra consensi vincolanti e non).

Esigenze di rapidità e sicurezza (funzionale alla formazione di flussi di domanda e di offerta della ricchezza mobiliare)

Superamento del rischio di evizione connesso al regime romanistico di derivatività degli acquisti, che permetteva di rivendicare la cosa propria sino all’usucapione (ubi rem meam invenio, ibi vindico): chi acquista una cosa mobile in un contesto socio-economicamente regolare (fiera, mercato), non rischia l’evizione (regola di derivazione germanica che tende a risolvere la titolarità nell’appartenenza)“En fait de meubles la possession vaut titre”(art. 2279 Code civil 1804).

Estensione della regola “possesso vale titolo”

Progressiva (ardita) trasposizione della regola alla circolazione (non delle cose, ma) dei diritti che danno accesso alle cose (insuscettibili di appartenenza).Litera cambi: ordine di corrispondere la somma ricevuta nella moneta del luogo di restituzione. Documento incorpora il diritto in esso documentato (metonimia). Circolazione (girata) – Autonomia, astrattezza, letteralità. Premessa per la nascita di mercati finanziari (dal francese “finer”: pagare a termine)

Segue. Evoluzione storica del diritto commerciale

-Più energica tutela del creditore:-- Il debitore non può ottenere dilazioni, né liberarsi mediante datio in solutum -- I debiti pecuniari scaduti producono automaticamente interessi (vs. messa in mora)-- Presunzione della solidarietà passiva dei debitori (addossando loro il rischio dell’inadempimento /incapienza)

Segue. Evoluzione storica del diritto commerciale

2) Elabora nuovi istituti (dà veste giuridica: il diritto arriva secondo sulla realtà).

-Dalla litera cambi (contratto di cambio) al titolo di credito-Dal contratto di prestito a cambio marittimo all’assicurazione-La crisi dell’impresa: il fallimento tra sanzione del decoctor e par condicio dei creditori- Considerazione unitaria del complesso aziendale – “fondaco” (trasferimento) - Segni distintivi, Ausiliari, Scritture contabili.- Organi di giustizia interna (Consoli)

Le fonti del diritto commerciale

- Consuetudini commerciali e mercantili (Consuetudo maris)

- Applicato solamente a coloro che esercitavano il commercio in modo regolare, in conformità agli statuti delle Corporazioni). -I commercianti che avessero fatto dichiarazione solenne di adesione (professio) alla Corporazione, ottenendo l’iscrizione nella matricula mercatorum, potevano adire la magistratura mercantile (progressiva estensione: anche a chi entra in contatto con il commerciante)

Le prime forme societarie

1) Comunione familiare (Compagnia / Società in nome collettivo)

+ Commenda (Colleganza) Stans- Tractarius (risicum maris ac gentis) =

2) Società in accomandita semplice(Firenze, inizio XV secolo)

Le compagnie colonialiCompagnie coloniali XVII secolo (East India

Company Olandese 1602), antesignane delle moderne società di capitali:- Lunga durata- Autonomia patrimoniale perfetta (limitazione

rischio)- Articolazione in organi e riserva del potere di

gestione all’organo amministrativo- Ripartizione del capitale in “parti”,

liberamente cedibili (shares, actions, Aktien)

Straordinario strumento di raccolta del risparmio

Le compagnie colonialiPer assicurare la possibilità di mettere insieme i

grandi capitali necessari allo sfruttamento delle nuove terre, il sovrano concede il privilegio di costituire società ove (tutti) i soci rischiano solo quello che hanno investito e nelle quali le quote di partecipazione all’affare sono rappresentate da titoli che possono essere scambiati.

La ricchezza investita non viene immobilizzata sino al termine dell’affare, ma può essere liquidata in ogni momento, senza influire sul capitale della società

Le società per azioniLa nuova forma societaria (Company,

Aktiengesellschaft, Société anonyme, Sociedad anonima, Società anonima)

“Un istituto ammirevolmente adatto alla struttura sociale del Settecento, un secolo aristocratico ma pronto alle iniziative commerciali, perché grazie ad esso il magnate agrario, pur non assumendo la figura allora aborrita di “commerciante”, poteva incontrarsi nel Board con l’uomo della City e agire di comune accordo, così che l’influenza politica dell’uno si congiungesse all’ingegno affaristico dell’altro” (Trevelyan)

Nascita delle borse valori(e le prime “bolle”)

Londra, Bruges, Anversa, Parigi

“Il est plaisant voir de proposer comme but de la société anonyme la defense de l’épargne: la société anonyme n’a pas été crée pour la defendre, mais pour la conquerir” (Ripert)

Primi scandali finanziari e prime reazioni: la “Bolla dei mari del Sud” e il Bubble Act (1720)

Il filtro alla responsabilità limitata (autorizzazione)

La Company è uno strumento “inefficiente”, in quanto “essendo gli amministratori di tali compagnie, amministratori del denaro altrui e non del proprio, non si può mai aspettare che essi vi mettano la medesima esatta vigilanza che i membri di società di persone impiegano nella gestione per i loro fondi” (Adam Smith, Un’indagine sulla natura e sulle cause della ricchezza delle nazioni, 1775/6)

Statutory or Chartered / Ordonnances Colbert

Le nuove forme societarie

4) La Società in accomandita per azioni (fièvre des commandites: Julien Sorel)

5) Le Società cooperative (I “nobili pionieri di Rochdale”: 1848)

Superamento del regime dell’autorizzazione

6) La Società a responsabilità limitata (Germania, 1882: GmbH / Codice civile del 1942)

L’evoluzione storica del diritto commerciale

XVI - XIX secolo: nel periodo mercantilista l’amministrazione del diritto commerciale passa ai tribunali dello Stato; con le grandi codificazioni dell’ottocento il diritto civile resta distinto dal diritto commerciale, ma quest’ultimo viene definitivamente ad essere parte dell’ordinamento giuridico statale, e non più espressione dell’autoregolamentazione di una classe

Si passa ad un sistema oggettivo (“il diritto degli atti di commercio”) ed il diritto commerciale raggiunge la sua massima espansione, in quanto si applica sia agli atti “oggettivamente commerciali”, sia agli atti compiuti da ogni commerciante nell’esercizio delle sue funzioni

Espansione del diritto commerciale

“Dalla nascita alla tomba, pel corteo battesimale, per la festa di nozze, per le onoranze dei morti, è sempre il codice di commercio che ormai governa l’atto del cittadino che contrae con un’impresa mercantile” (Cesare Vivante)

Il diritto commerciale dei contratti e delle obbligazioni si applica tanto alla parte commerciante quanto al suo cliente (art. 54 cod. comm. 1882: c.d. “atti misti”)

Segue. L’evoluzione del diritto commerciale.

Il codice civile del 1942 ha unificato il diritto commerciale ed il diritto civile in un unico codice, e l’unificazione è avvenuta nel segno del diritto commerciale, in quanto assurgono a diritto generale e comune i principi e le regole che nel sistema originario caratterizzavano la sola disciplina degli atti e delle obbligazioni commerciali.

La commercializzazione del diritto privato

Non più contratti civili e commerciali, ma singole figure contrattuali, la cui disciplina trova applicazione in ogni caso, chiunque abbia concluso il contratto. Contratti che presuppongono per loro essenza la qualità di imprenditore commerciale (assicurazioni, contr.bancari, deposito nei magazzini generali) o che costituiscono oggetto di imprese commerciali (trasporto, appalto)Le società tipicamente commerciali sono rese accessibili anche per l’esercizio di attività non commerciali.La disciplina dei titoli di credito è valida in ogni caso.Sul versante processuale, scompare la distinzione tra azioni civili e commerciali.

Tipologie di imprenditoriIl cod. civ. distingue diversi tipi di imprenditori in base a tre criteridi selezione:

imprenditore agricolo (art. 2135 cod. civ.)• in base all’oggetto dell’impresa imprenditore commerciale (art.2195 cod.civ.)

piccolo imprenditore (art. 2083 cod. civ.)• in base alle dimensioni imprenditore medio/grande

impresa individuale• natura del soggetto

impresa costituita in forma di società

LE IMPRESE DIVISE PER FORMA GIURIDICA

IMPRESE INDIVIDUALI (“DITTE”): 3.514.591

(oltre 1/3 artigiane: 1.194.372)

IMPRESE IN FORMA SOCIETARIA: ca. 2.509.562

LE IMPRESE DIVISE PER FORMA GIURIDICA

SOCIETA’ DI PERSONE1.225.480

(oltre 1/5 artigiane: 277.341)

SOCIETA’ DI CAPITALI 1.130.804

LE IMPRESE DIVISE PER FORMA GIURIDICA

SOCIETA’ SEMPLICI68.729

SOCIETA’ IN NOME COLLETTIVO644.985 (230.170 artigiane)

SOCIETA’ IN ACCOMANDITA SEMPLICE: 517.605 (47.171 artigiane)

LE IMPRESE DIVISE PER FORMA GIURIDICA

SOCIETA’ PER AZIONI 62.890 (5.465 uni)

ca 300 quotate

SOCIETA’ IN ACCOMANDITA PER AZIONI 173

SOCIETA’ A RESPONSABILITA’ LIMITATA 1.067.741 (74.629 uni)

LE IMPRESE DIVISE PER FORMA GIURIDICA

SOCIETA’ COOPERATIVE 144.460

SOCIETA’ CONSORTILI8.818

CONSORZI20.863

La fattispecie impresa

a) Il modello (la nozione generale di imprenditore: art. 2082)

b) Le articolazioni del modello (artt. 2083, 2135, 2195)

c) Le figure soggettive di esercizio dell’impresa (artt. 2247 ss.)

Tipologie di imprenditoriIl cod. civ. distingue diversi tipi di imprenditori in base a tre criteridi selezione:

imprenditore agricolo (art. 2135 cod. civ.)• in base all’oggetto dell’impresa imprenditore commerciale (art.2195 cod.civ.)

piccolo imprenditore (art. 2083 cod. civ.)• in base alle dimensioni imprenditore medio/grande

impresa individuale• natura del soggetto

impresa costituita in forma di società

Fattispecie, disciplina,imputazione (à la recherche dell’imprenditore)

a) Analisi della disciplina: lo statuto a1) dell’imprenditore e a2) dell’imprenditore

commerciale medio-grande

b) Descrizione della fattispecie impresa e delle sue articolazioni (IC, IA, PI)

c) Individuazione dei destinatari della disciplina (e ricerca dei criteri di imputazione)

Fattispecie e disciplina:a) lo “statuto” dell’imprenditore• Azienda

• Segni distintivi

• Concorrenza sleale

• Consorzi

• Contratti (1330, 1368, 1510, 1722, 1824; l.c.: 12)

Nuovi tasselli dello “statuto” dell’imprenditore ?

Art. 140 bis Codice del consumoAzione collettiva risarcitoria

Le associazioni di cui al comma 1 dell'articolo 139 e gli altri soggetti di cui al comma 2 del presente articolo sono legittimati ad agire a tutela degli interessi collettivi dei consumatori e degli utenti richiedendo al tribunale del luogo in cui ha sede l'impresa l'accertamento del diritto al risarcimento del danno e alla restituzione delle somme spettanti ai singoli consumatori o utenti nell'ambito di rapporti giuridici relativi a contratti stipulati ai sensi dell'articolo 1342 del codice civile, ovvero in conseguenza di atti illeciti extracontrattuali, di pratiche commerciali scorrette o di comportamenti anticoncorrenziali, quando sono lesi i diritti di una pluralità di consumatori o di utenti.

b) lo “statuto” dell’imprenditorecommerciale

• Pubblicità commerciale

• Contabilità

• Fallimento e altre procedure concorsuali

• Rappresentanza commerciale

• Capacità (ma anche per le piccole imprese? v. artt. 2202, 2214, 2221)

L’impresa commerciale:nozione residuale

L’impresa commerciale:nozione residuale

La nozione generale di imprenditore

Art. 2082 cod. civ. È imprenditore chi esercita professionalmente un’attività economica organizzata al fine della produzione o dello scambio di beni o servizi.

Imprenditore - Impresa - AziendaImpresa (comportamento): esercizio professionale di un’attività economica organizzata al fine della produzione o dello scambio di beni o servizi

Imprenditore (soggetto): chi esercita tale attività

Azienda (oggetto): complesso di beni organizzati dall’imprenditore per l’esercizio dell’impresa (art. 2555).

Dall’impresa all’imprenditore

Art. 2082

a)Definisce l’impresa, descrivendo un comportamento

a)Attribuisce la qualifica di imprenditore a chi tiene quel comportamento

Gli “elementi” della nozione di impresa

Art. 2082 cod. civ.

Attività pr. / sc.

organizzazione

economicità

professionalità

Attività…

Serie di atti collegati teleologicamente da un fine unitario, rappresentato dalla produzione o dallo scambio di beni o di servizi

il comportamento si presta ad essere mentalmente scomposto in una pluralità di segmenti comportamentali unitariamente pensabili in funzione di un risultato.Il risultato (lo scopo) che consente di pensare unitariamente come impresa il compimento di una molteplicità di atti giuridizamente rilevanti è identificato dall’art. 2082 come…

… di produzione o di scambio di beni o servizi

Produrre beni: apprestare per un dato uso cose separandole, estraendole, trasformandole da cose preesistenti

Produrre servizi: fare o astenersi dal fare per appagare un bisogno altrui (traslocare i mobili altrui, lasciare che altri usino i propri veicoli).

Scambiare beni o servizi: Anche l’intermediazione nello scambio è pensabile come servizio (il commercio è annoverato nel settore del terziario)

Produzione vs. godimento

NON ATTIVITA’ DI MERO GODIMENTO (esercizio del diritto soggettivo, da parte di chi si limita a consumare senza arrecare nuove utilità al sistema economico)

Il proprietario di uno stabile:a)acquista la qualifica di imprenditore se lo utilizza per gestire un residence (unendo alla locazione una serie di servizi); b)non acquista la qualifica di imprenditore se si limita a concederne gli appartamenti in locazione a terzi.

Produzione e godimento

Ma se si avvale di un ufficio dotato di mezzi e personale per amministrare il suo compendio immobiliare (riscuotere i canoni, partecipare alle assemblee condominiali, mantenere in stato locativo gli immobili ?

E la società che investe il proprio patrimonio in partecipazioni in altre società (attività finanziaria in senso stretto) ?

E la società che non soltanto investe il proprio patrimonio in partecipazioni in altre società, ma ne coordina ed orienta altresì l’azione (società holding) ?

Economicità

a) Destinazione al mercato: non “autarchica” (oggettiva riconoscibilità della possibile destinazione al mercato)

b) Metodo economico: modalità che consentano copertura dei costi con i ricavi (giudizio preventivo e astratto).

Attività d’impresa e scopo di lucro

lucrooggettivo

soggettivo

metodo economico

Professionalità

a) Serie coordinata di atti sistematica e ripetuta nel tempo: abituale (non occasionale)

b) Non necessariamente esclusiva o principale

c) Anche stagionale (gestione impianti di risalita o stabilimenti balneari)

L’esecuzione di unico affare può essere sufficiente a far assumere la qualità di imprenditore ?

Festa patronale di Piancastagnaio vs unico concerto dei Coldplay

Organizzazione

L’imprenditore come organizzatore: artt. 2555 (azienda: complesso di beni organizzati) e 2083 (attività organizzata prevalentemente con il lavoro del titolare e dei suoi familiari)

Coordinamento di una serie più o meno complessa dei fattori della produzione (tradizionale giustificazione del profitto)

Organizzazione

Etero-organizzazione (impresa) vs. Auto-organizzazione (lavoro autonomo).

Il programmatore di software è un imprenditore ?

L’idraulico, l’agente di commercio ?

Configura un’attività d’impresa il servizio di vigilanza prestato da un custode ?

E il lavavetri?

Quale organizzazione ?

Interpretazione abrogante del requisito della organizzazione ?

Ma vedi - art. 2083: “organizzata prevalentemente con il

lavoro proprio”- L. 580/1993: mentre le imprese sono obbligate

ad iscriversi, le altre “attività economiche e professionali” è prevista solo la denuncia al Repertorio delle notizie Economiche ed Amministrative (REA): modelli di attività economica e professionale non organizzati ?

Nuove frontiere dell’organizzazione

a) Crescita del decentramento organizzativo e produttivo. Anche totale ? Produttore che non organizza mezzi propri e lavoro dipendente ma solo prestazioni altrui, contrattualmente dovute: l’organizzazione come reticolo ordinato di contratti (appalti d’opera o di servizi, somministrazioni, ecc.).

Legislazione a tutela di quanti intervengono nel ciclo produttivo altrui (l. 192/1998 sulla “subfornitura nelle attività produttive”)

Nuove frontiere dell’organizzazione

b) Verso una “sublimazione” telematica dell’organizzazione ?

L’attività editoriale nella rete (l’autore può pubblicare testi, suoni o immagini senza bisogno di altra intermediazione che quella della rete).

Impresa illegale…

Chi esercita un’impresa in violazione del divieto previsto dalla legge (p.e. dipendenti pubblici, notai, avvocati) può essere dichiarato fallito ?

E chi svolga attività bancaria o servizi di investimento nei confronti del pubblico senza autorizzazione ?

E chi impianti una emittenza radio-televisiva senza concessione ?

… e illecita (in senso forte)

Lo “scafista”, che esercita professionalmente e con scopo di lucro un’attività di trasporto per mare di immigrati clandestini, può qualificarsi come imprenditore ?

E il produttore o distributore di CD e videocassette “pirata” è destinatario dello statuto dell’imprenditore commerciale ?E la sartoria che impieghi solo manodopera clandestina ?

La maîtresse può agire per concorrenza sleale contro chi le storni le dipendenti ? Può dichiararsi il suo fallimento in caso di insolvenza ?

L’esercizio di un’attività d’impresa in violazione delle norme che lo subordinano ad autorizzazioni, concessioni, eccetera, impedisce l’acquisto della qualità di imprenditore?

NO

E se è illecito l’oggetto stesso dell’attività d’impresa (ad es.,sfruttamento della prostituzione)?

NEMMENO: si acquista ugualmente la qualità di imprenditore, ma non ne possono derivare effetti favorevoli (nessuno può trarre vantaggi dal proprio illecito)

Impresa illegale e illecita

Chi esercita un’attività che abbia i requisiti di cui all’art. 2082, anche se illegale (illecita in senso debole) o illecita (in senso forte):

A) Resta destinatario di quella parte dello statuto dell’imprenditore che mira a tutelare gli interessi dei terzi (purché non coinvolti nell’illiceità)

B) Non potrà beneficiare di quelle poste a tutela dell’imprenditore (opporre limiti iscritti nel r.i., agire in concorrenza sleale)

Verso una “disaggregazione” della disciplina

Impresa e professioni intellettuali

Art. 2238, comma 1, cod. civ.Se l’esercizio della professione costituisce elemento di un’attività organizzata in forma di impresa, si applicano anche le disposizioni del titolo II (art. 2082 ss.).

In ogni caso, se l’esercente una professione intellettuale impiega sostituti o ausiliari, si applicano le disposizioni delle sezioni II (collaboratori), III (rapporto di lavoro) e IV (tirocinio) del capo I del titolo II

Impresa e professioni intellettuali

Le disposizioni in tema di impresa si applicano alle professioni intellettuali [solo] se l’esercizio della professione costituisce elemento di un’attività organizzata in forma di impresa.

In quanto tale inserita in una NO più complessa

rilevante 2082

Portata precettiva art. 2238

A) Le norme sull’impresa non si applicano al professionista intellettuale, neanche qualora si avvalga di mezzi o ausiliari.

B) L’essere libero professionista non impedisce l’applicazione del diritto dell’impresa quando l’attività libero professionale è “elemento di un’attività organizzata in forma di impresa”.

C) Ma se non lo è, nessuna delle regole che costituiscono lo “statuto” dell’imprenditore gli si applica (sicché non ha senso verificare i connotati dell’attività, la dimensione organizzativa, la “natura” del servizio prodotto).

L’attività libero-professionale è fenomenicamente altro dall’attività imprenditoriale ?

…ma

Il sollevatore di pesi, il pugile e il calciatore sono classificati, con tutti gli artisti e gli sportivi, insieme a medici, architetti e avvocati,

mentre

un agente di assicurazione, che presta un servizio che comporta conoscenze deduttive e induttive non comunissime, è un imprenditore commerciale

Impresa e professioni intellettuali

A) Attività caratterizzate dalla prevalenza del lavoro esecutivo (artisti-interpreti, il cui lavoro è del tutto infungibile)

B) Attività nelle quali il lavoro del professionista è fungibile nell’ambito di una competenza tecnica media e che non potrebbero prestarsi senza organizzazione di persone e mezzi

Senza costosissime apparecchiature la diagnostica moderna non si potrebbe fare, ma la TAC fatta da un certo radiologo equivale a quella fatta da collega dotato della medesima specializzazione

Una immunità antistorica ?Art. 2233, comma 2, cod. civ.Il compenso del professionista dev’essere comunque adeguato “all’importanza dell’opera e al decoro della professione” (onorario).

Art. 2225 (lavoro autonomo non intellettuale)Il corrispettivo che non sia liquidato convenzionalmente o a stregua degli usi va commisurato “al risultato ottenuto e al lavoro normalmente necessario per ottenerlo”

Ma nozione comunitaria di impresa concorrente: ordini professionali intese tra imprenditori ? Tariffe professionali decisioni di associazioni di imprese con oggetto o effetto anticompetitivo ? I professionisti possono farsi pubblicità e agire per concorrenza sleale ?

Possibili distinzioni

1) Interposizione tra il professionista e il cliente (laboratori di analisi mediche organizzati

da non medici, che si procurano le prestazioni di medici analisti sulla base di contratti di lavoro)

2) Attività nelle quali prevale il profilo commerciale su quello professionale

Il farmacista fallisce?

Possibili distinzioni

3) Attività di produzione di servizi professionali [di per sé] organizzate in forma di impresa

posizione posizione esecutiva di vertice S

ocietà

tra

professio

nisti

prevalenza prevalenza struttura titolare IC PI

Oltre lo “statuto dell’impresa”

Regolamentazione (di origine comunitaria) di produzioni di beni e servizi che prescinde dalla presenza dei requisiti dell’art. 2082 e dalle articolazioni di tale fattispecie:

• a) Tutela della concorrenza e del mercato (legge antitrust 287/1990)

• b) Contrattazione del produttore professionale di beni o servizi: “professionista”, clausole vessatorie (artt. 1469-bis ss.) e vendita di beni di consumo (art. 1519-bis ss.)

Oltre lo “statuto dell’impresa”

Nuovi precetti funzionali

(a)a promuovere la competizione tra operatori e

(b)a comporre l’asimmetria di potere contrattuale tra professionisti e consumatori

La loro applicazione è condizionata da comportamenti che non presentano tutti i requisiti del comportamento imprenditoriale delineati dal codice civile

Polivalenza semantica del vocabolo “impresa” e consapevolezza della discontinuità del linguaggio giuridico

L’impresa comunitaria

Trattati CEE e CECA:

(a)Tutte le imprese, indipendentemente dalla loro struttura (individuale o societaria, con o senza personalità giuridica)

(b)Organismo economico: più imprenditori che si presentano come un unico o.e. per i rapporti che li legano fra loro

Dall’“impresa”

al “gruppo” di imprese

Lo “statuto” dell’impresa come 1) un “nucleo precettivo” molto denso,

2) circondato da un materiale precettivo via via più rarefatto:

1) il “nucleo” interessa un’area socialmente ed economicamente primaria di produzioni che presentano

tutti i caratteri del modello codicistico dell’impresa commerciale medio-grande

2) altre regole sono condivise con produzioni che non presentano tali caratteri:

2.1) imprese non medio-grandi e/o non commerciali; 2.2) produzioni non qualificabili come imprese, perché prive di organizzazione, di professionalità o aggiudicate

alla classe delle professioni liberali

L’acquisto della qualità di imprenditore

i problemi:

l’imputazione dell’attività d’impresa

inizio e fine dell’impresa

capacità ed impresa

L’imputazione dell’attività d’impresa

imprenditore è il soggetto il cui nome è validamente speso neltraffico giuridico

ad esempio, nel caso di esercizio dell’impresa tramite rappresentante, imprenditore diventa il rappresentato, e non il rappresentante

L’imprenditore occulto

il fenomeno: un soggetto esercita un’impresa senza apparire nei confronti dei terzi, ma restando “dietro le quinte”. Nei rapporti con i terzi appare invece un terzo, frequentemente nullatenente, che attua le scelte imposte dal reale dominus dell’impresa.

il problema: in caso di fallimento, fallisce solo il terzo o anche l’imprenditore occulto?

La teoria dell’imprenditore occulto (passaggi logici)

• Ai sensi dell’art. 147 1. fall. fallisce il socio occulto di società palese.

• quindi …. Analogicamente fallisce anche il socio occulto di società occulta.

• quindi …. Analogicamente fallisce anche l’imprenditore occulto, pur in assenza di vincolo societario con soggetto apparente che ne manifesta la volontà.

L’imprenditore occulto

La teoria dell’imprenditore occulto (Bigiavi) faceva leva sull’originario art. 147, comma 2, l. fall., che sanciva che il fallimento della società si estende anche ai soci illimitatamente responsabili la cui esistenza sia scoperta dopo la dichiarazione di fallimento della società e dei soci palesi (Soci occulti di società palese) La regola veniva estesa: a) all’ipotesi di società occulta nascosta dietro un’impresa apparentemente individuale (di cui il fallito si riveli essere socio illimitatamente responsabile)

questa norma si può applicare per analogia anche al caso dell’imprenditore occulto?

Critica della teoria dell’imprenditore occulto

• Art 147 l. fall. dell’attività d’impresa.• è valido il solo criterio formale per l’imputazione

dell’attività d’impresa.• inoltre, non vi è esigenza di tutelare i terzi, perché - per

definizione - non possono aver fatto affidamento sul patrimonio del soggetto che è rimasto “occulto”.

Società e imprenditore occulti

Il nuovo art. 147 l. fall.

A) nel 4° comma ribadisce che il fallimento della società si estende anche ai soci illimitatamente responsabili la cui esistenza sia scoperta dopo la dichiarazione di fallimento della società e dei soci palesi (Soci occulti di società palese)

B) nel 5° comma estende la regola all’ipotesi in cui “dopo la dichiarazione di fallimento di un’impresa individuale risulti che l’impresa è riferibile ad una società di cui il fallito è socio illimitatamente responsabile” (Società occulta)

L’impresa “fiancheggiatrice”

se non attraverso la teoria dell’imprenditore occulto, come può essere represso l’abuso degli schemi formali?

Giurisprudenza: i comportamenti del socio “tiranno” (ad es. sistematico finanziamento dell’impresa) possono integrare gli estremi di un’autonoma attività d’impresa (c.d. impresa fiancheggiatrice), che fallisce in quanto tale.N.B.: Al fallimento dell’impresa fiancheggiatrice hanno titolo per partecipare solo quei soggetti che vantino crediti (es. fideiussioni) nei confronti del dominus, non verso il semplice prestanome.

Capacità e impresa

L’esercizio dell’attività di impresa richiede la piena capacità di agire

incompatibilità: avvocati, notai, impiegati civili Stato

minori (autorizzazione alla continuazione)

interdetti ed inabilitati (autorizzazione alla continuazione)

Inizio dell’impresa

la qualità di imprenditore si acquista con l’effettivo inizio dell’attività di impresa

atti di organizzazione

atti di esercizio

si applicano le stesse regole per gli imprenditori individuali e per le società?

Fine dell’impresaL’esatta determinazione del giorno di cessazione dell’attività assume rilievo applicativo perché l’art. 10 l. fall. prevede che l’imprenditore può essere dichiarato fallito entro un anno dalla cessazione dell’attività.

La fine dell’impresa si ha con la disgregazione del complesso aziendale, ma

- per le imprese individuali non è prevista una fase di liquidazione

- si fa riferimento alla cancellazione dal registro delle imprese ? O all’integrale pagamento di tutti i debitori (condizione necessaria, per la giurisprudenza, ai fini dell’estinzione della società)

Fine dell’impresa

A) Il nuovo art. 10 l. fall. prevede che “gli imprenditori individuali e collettivi cancellati dal r.i. possono essere dichiarati falliti entro un anno dalla cancellazione, se l’insolvenza si è manifestata anteriormente alla medesima o entro l’anno successivo”.

B) Il nuovo art. 147, comma 2 prevede che l’ex socio illimitatamente responsabile possa essere dichiarato fallito solo: B1) entro un anno dalla iscrizione dell’avvenuto scioglimento del rapporto sociale (recesso, esclusione) o della cessazione della responsabilità illimitata (trasformazione, fusione, scissione) + B2) se l’insolvenza attiene a debiti già esistenti alla data della cessazione della responsabilità illimitata.

Fine dell’impresa (art. 10)

A) “Gli imprenditori individuali e collettivi cancellati dal registro delle imprese possono essere dichiarati falliti entro un anno dalla cancellazione, se l’insolvenza si è manifestata anteriormente alla medesima o entro l’anno successivo”.

B) “In caso di impresa individuale o di cancellazione d’ufficio degli imprenditori collettivi, è fatta salva la possibilità di dimostrare il momento dell’effettiva cessazione dell’attività da cui decorre il termine del primo comma”.

L’ex socio illimitatamente responsabile

B) Il nuovo art. 147, comma 2 prevede che l’ex socio illimitatamente responsabile possa essere dichiarato fallito solo:

B1) entro un anno dalla iscrizione B1.1) dell’avvenuto scioglimento del rapporto sociale (recesso,

esclusione) o B1.2) della cessazione della responsabilità illimitata

(trasformazione, fusione, scissione) +

B2) se l’insolvenza attiene a debiti già esistenti alla data della cessazione della responsabilità illimitata

(Corte Cost., 21 luglio 2000, n. 319).

Iscrizione non seguita da cancellazione

• A) Presunzione relativa di attualità (della continuazione effettiva) della attività dell’impresa individuale

• B) Presunzione assoluta di persistenza della organizzazione di impresa svolta in forma societaria (salvo cancellazione d’ufficio)

Società irregolariLa Relazione al d.lgs. n. 5/2006

Il meccanismo di cui agli artt. 10 e 147 non è in grado di operare in ordine alle imprese non

iscritte, si tratti di imprenditori individuali ovvero di società irregolari: al proposito, la Relazione afferma che, nell’ipotesi di società non iscritte, “la dichiarazione di fallimento

può intervenire senza limiti di tempo”

Società irregolari: fallibilità perpetua ?

• Atteggiamento complessivo assunto dal legislatore della riforma (ammissione al concordato preventivo anche degli imprenditori non iscritti)

• Solo per le imprese iscritte presunzione di esercizio dell’attività

• L’art. 10, 2 co., l. fall. Riconosce al principio di «effettività» il ruolo di norma residuale e di chiusura del sistema.

Società irregolari: fallibilità perpetua ?

• Soluzione unitaria imprese societarie e individuali non iscritte

• Il fallimento dell’imprenditore (individuale o collettivo) non iscritto può essere dichiarato solo entro un anno dal momento in cui si è verificata, nel caso di impresa individuale, la cessazione effettiva della attività, e rispettivamente, nell’ipotesi di società non iscritte, la disgregazione effettiva della relativa organizzazione

Le articolazioni del modello

imprenditore agricolo (art. 2135 cod. civ.)• Oggetto dell’impresa imprenditore commerciale (art.2195 cod.civ.)

piccolo imprenditore (art. 2083 cod. civ.)• Dimensioni dell’impresa imprenditore medio/grande

L’imprenditore agricolo

Art. 2135, comma 1, cod. civ. E’ imprenditore agricolo chi esercita una delle seguenti attività: coltivazione del fondo, selvicoltura, allevamento di animali e attività connesse.

c.d. “doppio rischio” rischio economico

rischio ambientaleTrattamento di favore

Le attività agricole

Attività agricole

essenziali (coltivazione del fondo,selvicoltura, allevamento): presuppostoindefettibile

per connessione (attività che, pur essendodi per sé commerciali, vengono assorbitee non fanno assumere la qualifica di Imprenditore commerciale)

e

Le attività agricole essenzialiArt. 2135, comma 2 cod. civ.

Per coltivazione del fondo, per selvicoltura e per allevamento di animali si intendono le attività dirette alla cura e allo sviluppo di un ciclo biologico o di una fase necessaria del ciclo stesso, di carattere vegetale o animale, che utilizzano o possono utilizzare il fondo, il bosco o le acque dolci, salmastre o marine.

Produzione di specie animali e vegetali è sempre qualificabile giuridicamente come attività agricola, anche in assenza di sfruttamento della terra

Le attività agricole essenziali

Sono attività agricole essenziali, tra le altre:

- orticultura

- coltivazioni fuori terra (in serra e/o in vivai)

- floricultura

-allevamenti in batteria

D.Lgs. 266/2001: equiparato all’impresa agricola, l’attività “estrattiva” dell’imprenditore ittico (che “esercita un’attività diretta alla cattura o raccolta di organismi acquatici in ambienti marini, salmastri e dolci”)

Le attività agricole essenziali

A) Nesso con il ciclo biologico + B) Irrilevanza del dato dimensionale e della forma giuridica (anche societaria) =

“Compensazione” per attività che hanno ad oggetto materia vitale (non inerte) ? Surplus di rischio ?

Biotecnologie e impresa agricola ?

Le attività agricole per connessione

• Le attività, esercitate dal medesimo imprenditore agricolo, dirette alla manipolazione, conservazione, trasformazione, commercializzazione e valorizzazione di prodotti ottenuti prevalentemente da un’attività agricola essenziale.

• Le attività dirette alla fornitura di beni o servizi mediante l’utilizzazione prevalente di attrezzature o risorse normalmente impiegate nell’attività agricola esercitata, comprese quelle di valorizzazione del territorio e del patrimonio rurale e forestale e le attività agrituristiche.

Le attività agricole per connessione

ma ….. si tratta di attività agricole solo a condizione che sussistano:

(1) connessione soggettiva: soggetto che le svolge è lo stesso che svolge attività agricole essenziali in forma di impresa e coerenti con attività conesse (salvo eccezione per cooperative e consorzi);

(2) connessione oggettiva: le attività agricole conesse hanno ad oggetto prodotti (animali o vegetali) ottenuti prevalentamente con l’esercizio di attività agricole essenziali.

Rilevanza della nozione di imprenditore agricolo

A) Rilevanza “negativa”: all’imprenditore agricolo si applicano le disposizioni sull’imprenditore in generale (ad es., la disciplina della concorrenza sleale), ma non (salvo quanto si dirà in seguito con riferimento alle società):

• l’iscrizione nel registro delle imprese (art. 2136 cod. civ.; ma v. ora art. 2 d.lgs. n. 228/2001: valore dichiarativo);

• la tenuta delle scritture contabili (art. 2214 cod. civ.; ma v. obbligo documentazione a fini I.V.A. e sostegni eco.);

• le procedure concorsuali (artt. 2221 cod. civ. e 1 l. fall.).

Rilevanza della nozione di imprenditore agricolo

B) Rilevanza “positiva”: definisce presupposto di applicazione delle norme riferite all’imprenditore agricolo (p.e. art. 18 Statuto lavoratori):

L’imprenditore commerciale

art. 2195 cod. civ.: è soggetto all’iscrizione nel registro delleimprese chi esercita:

1) un’attività industriale diretta alla produzione di beni o servizi;

2) un’attività intermediaria nella circolazione dei beni;

3) un’attività di trasporto per terra, per acqua, o per aria;

4) un’attività bancaria o assicurativa;

5) altre attività ausiliarie alle precedenti.

I problemi interpretativi posti dalle definizioni dall’art. 2195 cod. civ.

1) com’è interpretabile il requisito dell’industrialità?

2) ...e dell’intermediazione nella circolazione dei beni?

3) le attività di cui ai punti 3) e 4) sono sottocategorie delle prime due?

4) le attività ausiliarie di attività non commerciali (ad es. il mediatore in affari agricoli, l’agenzia di collocamento di colf) sono commerciali?

Il problema della c.d. impresa civile

esiste uno “spazio vuoto” tra le imprese commerciali e quelle agricole di attività che non rientrano né nella definizione dell’art. 2135 cod.civ., né in quelle dell’art. 2195 cod.civ.?

ad esempio, le imprese minerarie, che produconobeni senza trasformare materie prime?

Il piccolo imprenditore

In origine, erano dettate DUE diverse definizioni di piccolo imprenditore:

• Nel cod. civ.: I coltivatori diretti del fondo, gli artigiani, i piccoli commercianti e coloro che esercitano un’attività professionale organizzata prevalentemente con il lavoro proprio e dei membri della famiglia (art. 2083 cod. civ.).

• Nella legge fallimentare: I titolari di un reddito inferiore al minimo imponibile ai fini dell’imposta di ricchezza mobile; quando è mancato l’accertamento ai fini di tale imposta sono piccoli imprenditori gli imprenditori nella cui azienda è stato investito un capitale non superiore alle lire novecentomila.

Il piccolo imprenditore nel cod. civ.

requisiti

a) l’imprenditore deve prestare il proprio lavoro nell’impresa;

b)il suo lavoro e quello dei familiari deve prevalere su tutti gli altri fattori produttivi (lavoro altrui e capitale);

c) la “prevalenza” deve essere qualitativo-funzionale e non quantitativa

La prevalenza ex art. 2083

Criteri economico-funzionaliSe l’organizzazione è funzionalmente strumentale rispetto

all’attività personale dell’imprenditore, che ha carattere preminente (serve al soggetto per l’esplicazione delle sue capacità tecniche di lavoro)

Piccola Impresa

Se l’organizzazione ha funzione preminente, limitandosi l’imprenditore ad un’attività di coordinamento e di produzione

Impresa CommercialeMedio-Grande

La prevalenza ex art. 2083

Chi crea il bene offerto in scambio: l’imprenditore o i fattori produttivi coordinati nell’impresa?

L’attività dell’imprenditore ha carattere secondario o assorbente nell’impresa?

Preminenza della prestazione personale del soggetto

nell’organizzazione

Piccolo imprenditore ex 2083

Piccola impresa o impresa minima ?

• Marginalità della piccola impresa nel codice civile: coerente alla funzione svolta (subfattispecie di esonero)

• Altre definizioni (meno lontane dalla nozione economica di PI) ad altri fini: accesso agevolato al credito, incentivi fiscali.

Il piccolo imprenditore nella 1. fall.

• imposta di ricchezza mobile: soppressa nel 1974• capitale investito non superiore a Lire 900.000: dichiarato incostituzionale nel 1989

Cosa rimaneva? Società commerciali mai piccoli imprenditori, anche se in esse prevale il lavoro personale dei soci ? “Il principio deve intendersi abrogato per le società artigiane” (Corte Cost. 368/1991)“Anche le società sono qualificabili come piccole imprese, ai fini dell’esenzione dal fallimento, qualora soddisfino i requisiti di cui all’art. 2083” (Cass. 18235/2002, 20640/2004)

Riforma del diritto fallimentare(prima versione)

• Art. 1, 2°comma

• Non sono piccoli imprenditori gli esercenti un’attività commerciale

• in forma individuale o collettiva che, anche alternativamente:

• a) capitale investito nell’azienda superiore a 300.000 euro

•b) risultati l.di (media ultimi 3 anni) superiori a euro 200.000

• (Aggiornamento indici Istat)

Riforma del diritto fallimentare

•Art. 1, 1°comma

• Sono soggetti alle disposizioni sul fallimento e sul concordato preventivo gli imprenditori che esercitano una attività commerciale, esclusi gli enti pubblici.

• Art. 1, 2°comma

•Non sono soggetti alle disposizioni sul fallimento e sul concordato preventivo gli imprenditori di cui al primo comma, i quali dimostrino il possesso congiunto dei seguenti requisiti:

•aver avuto, nei tre esercizi antecedenti la data di deposito della istanza di fallimento o dall’inizio dell’attività se di durata inferiore, un attivo patrimoniale di ammontare complessivo annuo non superiore ad euro trecentomila;

•aver realizzato, in qualunque modo risulti, nei tre esercizi antecedenti la data di deposito dell’istanza di fallimento o dall’inizio dell’attività se di durata inferiore, ricavi lordi per un ammontare complessivo annuo non superiore ad euro duecentomila;

•avere un ammontare di debiti anche non scaduti non superiore ad euro cinquecentomila.

•Art. 1, 2°comma

• I limiti di cui alle lettere a) b e c) del secondo comma possono essere aggiornati ogni tre anni con decreto del Ministro della Giustizia, sulla base della media delle variazioni degli indici ISTAT del prezzi al consumo per le famiglie di operai ed impiegati intervenute nel periodo di riferimento.

L’esclusione dal fallimento delle società, anche di capitali (kleine Gesellschaften?)

•I limiti valgono per tutti gli imprenditori

in forma individuale o collettiva

La piccola impresa collettiva (art. 1, co. 2)

• PARAMETRI UNITARI (rechtsformneutral):

a) Società commerciali

b) Società artigiane

c) Imprese collettive non societarie (associazioni ed altri enti non profit)

Impresa artigiana: nozione (legge quadro 443/1985)

E’ artigiana l’impresa a) esercitata dall’artigiano + b) che operi con gli scopi + c) ed entro i limiti dimensionali di cui alla legge quadro

A1) Ditte artigiane + A2) Società artigiane

B) Oggetto (scopo): art. 3, 1° co. oggetto (non commerciale in senso stretto)

C) Limiti dimensionali: art. 4 (numero dipendenti)

Ditte e società artigiane

Art. 2: 1) Svolgimento in misura prevalente del proprio lavoro personale, anche manuale, nel processo produttivo + 2) Assunzione della piena responsabilità dell’impresa artigiana con tutti gli oneri ed i rischi inerenti alla sua direzione e gestione.

SNC – Cooperative: Maggioranza soci 1) + Prevalenza del fattore lavoro nel processo produttivo sul capitale investito SAS: Tutti accomandatari 1) + 2)SURL: Unico socio 1) + 2)SRL: Maggioranza soci 1) + Detenzione maggioranza del capitale sociale e degli “organi deliberanti” della società

Società artigianeSNC – Cooperative (art. 3, 2° co.): - “La maggioranza dei soci, ovvero uno nel caso di due soci, svolga in prevalenza lavoro personale, anche manuale, nel processo produttivo”- Prevalenza del fattore lavoro nel processo produttivo sul capitale investito (labour intensive)

SAS – SURL (art. 3, 3° co.): Tutti gli accomandatari e l’unico socio devono 1) svolgere in misura prevalente il proprio lavoro personale, anche manuale, nel processo produttivo, 2) assumendo la piena responsabilità dell’impresa artigiana, con tutti gli oneri ed i rischi inerenti alla sua direzione e gestione.

Società artigiane

SRL (art. 5, 3° co.): Ha diritto al riconoscimento della qualifica artigiana ed alla conseguente iscrizione all’albo provinciale l’impresa costituita ed esercitata in forma di società a responsabilità limitata (che operi nei limiti dimensionali di cui alla presente legge e con gli scopi di cui al primo comma dell’art. 3), “sempreché la maggioranza dei soci, ovvero uno nel caso di due soci, svolga in prevalenza lavoro personale, anche manuale, nel processo produttivo e detenga la maggioranza del capitale sociale e degli organi deliberanti della società”

Società artigiana a responsabilità limitata

Baricentro decisionale collocato a favore della componente artigiana Detenzione della maggioranza A)del capitale sociale

B)degli organi deliberanti della società:B1) Decisioni dei sociB2) Organo amministrativo

Società artigianeSRL (e SAS): Prevalenza soggettiva del lavoro personale, anche manuale, svolto nel processo produttivo dalla maggioranza dei soci s.r.l. (unico socio s.u.r.l., accomandatari s.a.s.) vs Prevalenza oggettiva del lavoro rispetto agli altri fattori del processo produttivo

Denominatore comune dell’impresa artigiana (labour intensive) ?

Impresa artigiana: fattispecie e statuto

In positivo: (i) provvidenze assicurative, previdenziali e tributarie e relative “…alle agevolazioni di accesso al credito, all’assistenza tecnica, alla formazione professionale, all’associazionismo economico, alla realizzazione di insediamenti artigiani, alle agevolazioni per l’esportazione…” (così, esemplificando i compiti regionali, l’art. 1.2. della legge quadro 443/1985);

(ii) privilegio generale sui mobili (art. 2751.1 n. 5 c.c.).

In negativo: (iii) statuto dell’imprenditore commerciale.

L’impresa artigiana fallisce?

la l. n. 860 del 1959 definiva l’impresa artigiana con una serie di criteri al fine di individuare i destinatari di una disciplina di favore sotto il profilo creditizio, lavoristico e tributario

ma la legge diceva anche che tale definizione era dettata “a tutti gli effetti di legge”, da cui il problema: anche ai fini dell’art. 2083 cod. civ. ? L’a. non falliva perché piccolo imprenditore?

Segue. L’impresa artigiana fallisce?

la c.d. legge quadro sull’artigianato (l. n. 443 del 1985) ha modificato la nozione di impresa artigiana ma, soprattutto, non è più dettata “a tutti gli effetti di legge”

perciò il riconoscimento della qualifica artigiana in base alla legge sull’artigianato non basta per escludere il fallimento: - occorre valutare se siano superate le soglie indicate dall’art. 1, 2° co. l. fall. (ora, inversione dell’onere prova)- occorre valutare se sia rispettato il requisito della prevalenza dettato dall’art. 2083 cod. civ. ?

La legge quadro sull’artigianato è ancora costituzionale?

Riforma del Titolo Quinto della Costituzione

Dalla competenza concorrente alla concorrenza primaria delle Regioni.

L’impresa familiare

art. 230-bis cod. civ.

funzione dell’istituto: approntare una tutela minima ed inderogabile del lavoro familiarenell’impresa

non è un’impresa collettiva, ma individuale: il titolare dell’impresa resta l’unico “imprenditore” soggetto alla relativa disciplina, salvo che sia configurabile come “società di fatto”

N.B.

L’impresa familiare

Art. 230-bis – 1. “Salvo che sia configurabile un diverso rapporto, il familiare che presta in modo continuativo la sua attività di lavoro nella famiglia o nell’impresa familiare ha diritto al mantenimento secondo la condizione patrimoniale della famiglia e partecipa agli utili dell’impresa familiare ed ai beni acquistati con essi nonché agli incrementi dell’azienda, anche in ordine all’avviamento, in proporzione alla quantità e qualità del lavoro prestato

L’impresa familiare

“Le decisioni concernenti l’impiego degli utili e degli incrementi nonché quelle inerenti alla gestione straordinaria, agli indirizzi produttivi e alla cessazione dell’azienda sono adottate, a maggioranza, dai familiari che partecipano all’impresa. I familiari partecipanti all’impresa che non hanno la capacità di agire sono rappresentati nel voto da chi esercita la potestà su di essi”.

L’impresa familiare

3. “Ai fini della disposizione di cui al primo comma si intende come familiare il coniuge, i parenti entro il terzo grado, gli affini entro il secondo; per impresa familiare quella cui collaborano il coniuge, i parenti entro il terzo grado e gli affini entro il secondo”.

L’impresa familiare

5. “In caso di divisione ereditaria o di trasferimento dell’azienda i partecipi di cui al primo comma hanno diritto di prelazione sull’azienda. Si applica, nei limiti in cui è compatibile, la disposizione dell’art. 732” [Diritto di prelazione del coerede nella vendita ereditaria].

L’impresa societaria

sotto il profilo della della natura giuridica del soggetto titolare dell’impresa si distingue

impresa individuale

impresa societaria

impresa pubblica

Le imprese pubbliche

tre possibili strumentidi intervento dello Stato

imprese-organo (lo Stato svolge direttamente attività d’impresa)

enti pubblici economici (ora quasi tutti trasformati in s.p.a.)

società a partecipazione statale

L’impresa societaria

s.s. società non commerciale

s.n.c. societàdi persone

s.a.s.società commerciali (possono

s.p.a. svolgere sia attività agricolesocietà sia commerciali ex art. 2195

s.r.l. di capitali cod. civ.)

s.a.p.a.

Impresa societaria e statuto dell’imprenditore

L’applicazione alle società commerciali degli istituti della disciplina dell’impresa segue regole parzialmente diverse da quelle previste per l’imprenditore commerciale:

• nelle s.n.c. e nelle s.a.s. parte della disciplina dell’imprenditore commerciale trova applicazione solo o anche nei confronti dei soci a responsabilità illimitata (ad es., il fallimento);

• le società commerciali, qualunque sia l’attività svolta (dunque, anche agricola), devono iscriversi nel registro delle imprese e tenere le scritture contabili;

• le società commerciali tuttavia non falliscono se esercitano attività di impresa agricola ex art. 2135 c.c..

L’imprenditore “necessario”

Le società sono necessariamente imprenditori? Esistono società chenon svolgono attività d’impresa?

art. 2082 cod. civ.

art. 2247 cod. civ.: “Con il contratto di società due o più persone conferiscono beni o servizi per l’esercizio in comune di un’attività economica allo scopo di dividerne gli utili”.

Attività d’impresa delle associazioni e delle fondazioni

Se un’associazione o una fondazione esercita professionalmente, accanto alla propria attività istituzionale, un’attività economica organizzata al fine della produzione o dello scambio di beni o servizi, acquista la qualifica di imprenditore e quindi, ricorrendone gli ulteriori presupposti, può fallire?

caso dell’Istituto sieroterapico milanese (Trib. Milano, 17 giugno 1994)

L’impresa sociale(d.lgs. 24 marzo 2006, n. 155)

Le organizzazioni private che:

1)esercitano in via stabile e principale un’attività economica organizzata al fine della produzione o dello scambio di beni o servizi di utilità sociale (art. 1)

2)senza scopo di lucro (art. 2)

L’impresa sociale(d.lgs. 24 marzo 2006, n. 155)

Art. 1. (Nozione). – Possono acquisire la qualifica di impresa sociale tutte le organizzazioni private (…) che esercitano in via stabile e principale un’attività economica organizzata al fine della produzione o dello scambio di beni o servizi di utilità sociale”.

L’impresa sociale(d.lgs. 24 marzo 2006, n. 155)

Art. 1, 2° co. – Beni o servizi di utilità sociale: assistenza sociale, sanitaria e socio-sanitaria; educazione, istruzione e formazione, anche extra-scolastica, universitaria e postuniversitaria; tutela dell’ambiente e turismo sociale; valorizzazione del patrimonio culturale, ricerca ed erogazione di servizi culturali; attività finalizzate all’inserimento lavorativo di soggetti svantaggiati o disabili; servizi strumentali ad altre imprese sociali

L’impresa sociale(d.lgs. 24 marzo 2006, n. 155)

Art. 1, 3° co. (Prevalenza). – L’attività può dirsi “prevalente” quando genera oltre il settanta per cento dei ricavi complessivi dell’organizzazione.

L’impresa sociale(d.lgs. 24 marzo 2006, n. 155)

Art. 2. (Scopo). – Divieto di distribuzione di utili, e più in generale di autodestinazione dei risultati: scioglimento particolare del vincolo (art. 3, 2° co.) e dell’ente (art. 13, 3° co.).

Non profit in senso soggettivo

Può invece sussistere l’obiettivo del lucro in senso oggettivo (avanzo di gestione).

Comunque necessario il requisito dell’economicità (2082, leggi speciali)

L’impresa sociale(d.lgs. 24 marzo 2006, n. 155)

Forma giuridica. – Qualsiasi forma di organizzazione privata:

Enti libro I

Qualsiasi tipo societario

Gruppo di imprese

L’impresa sociale(d.lgs. 24 marzo 2006, n. 155)

Escluse (art. 1, 2° co.):

-Amministrazioni pubbliche

-Organizzazioni che erogano beni e servizi esclusivamente a favore dei propri soci, associati o partecipi

L’impresa sociale(d.lgs. 24 marzo 2006, n. 155)

N.B. Quella degli enti non profit non è una categoria normativa nel nostro Paese (a differenza di ordinamenti stranieri)

L’impresa sociale non è un nuovo tipo di ente diverso da quelli già previsti e regolati dall’ordinamento, ma una qualifica che gli enti di diritto privato ( del I o V libro c.c.) possono assumere.

L’impresa sociale(d.lgs. 24 marzo 2006, n. 155)

Disciplina

a) Disciplina speciale +

b) Disciplina dell’ente (tipo) +

c) Statuto generale dell’impresa

L’impresa sociale(d.lgs. 24 marzo 2006, n. 155)

Deroghe rispetto a b) (disciplina organizzativa):

Limitazione responsabilità

Forma atto pubblico

L’impresa sociale(d.lgs. 24 marzo 2006, n. 155)

Le organizzazioni che intendono assumere la qualifica di impresa sociale devono costituirsi per atto pubblico

Oggetto vincolato

Denominazione

Distinzione tra controllo contabile e controllo di legalità (sindaci, se oltre determinati limiti)

L’impresa sociale(d.lgs. 24 marzo 2006, n. 155)

Deroghe rispetto a b) (disciplina organizzativa):

Limitazione responsabilità: se l’impresa sociale è dotata di un patrimonio netto di almeno ventimila euro, dal momento dell’iscrizione nel registro delle imprese, delle obbligazioni assunte risponde soltanto l’organizzazione con il suo patrimonio (art.6)

Se però il patrimonio diminuisce per perdite di oltre un terzo del limite, rispondono anche coloro che hanno agito in nome e per conto dell’organizzazione

L’impresa sociale(d.lgs. 24 marzo 2006, n. 155)

Limitazione di responsabilità per le i.s. in bonis

Fatta salva disciplina più favorevole per le i.s. organizzate in forma societaria che preveda più ampia limitazione di responsabilità

L’impresa sociale(d.lgs. 24 marzo 2006, n. 155)

Deroghe rispetto a c) (statuto impresa):

a) Apposita sezione registro delle imprese (pubblicità dichiarativa + normativa per limitazione di responsabilità + disciplina speciale per forma giuridica)

b) Tenuta scritture contabili (anche se agricole)

c) In caso di insolvenza, sottoposte a liquidazione coatta amministrativa

L’impresa sociale(d.lgs. 24 marzo 2006, n. 155)

Art. 15. (Procedure concorsuali). – In caso di insolvenza, le organizzazioni che esercitano un’impresa sociale sono assoggettate alla liquidazione coatta amministrativa di cui al r.d. 16 marzo 1942, n. 267. La disposizione di cui al presente comma non si applica agli enti di cui all’articolo 1, comma 3 [enti ecclesiastici e confessionali].

Lo statuto dell’imprenditore• Azienda

• Segni distintivi

• Concorrenza sleale

• Consorzi

• Contratti (1330, 1368, 1510, 1722, 1824; l.c.: 12)

Lo statuto dell’imprenditorecommerciale

• Fallimento e altre procedure concorsuali

• Contabilità

• Pubblicità

• Rappresentanza commerciale

• Capacità

Distinzione interne allo “statuto” dell’impresa commerciale

• Crisi e dissesto: a) delle grandi imprese (200 dipendenti + indebitamento non inferiore ai due terzi sia del totale attivo, sia dei ricavi ultimo esercizio) e b) imprese di più rilevanti dimensioni (500 dipendenti + indebitamento 300 milioni ):

Amministrazione straordinaria (d.lgs. 270/1999 e d.l. 347/2003, convertito dalla l. 39/2004)

La rappresentanza commercialeGli ausiliari dell’imprenditore

• Institore

• Procuratori

• Commessi

• Ausiliari autonomi

La rappresentanza commerciale

norme speciali rispetto alla rappresentanza in generale, in quanto il potere di rappresentanza non deriva da un atto formale di investitura ma semplicemente dalla posizione occupata da certi soggetti nella organizzazione dell’impresa.

Principio generaleTutela dei terzi = Massimizzazione degli affari

Agli ausiliari dell’imprenditore devono essere riconosciuti sempre i poteri di rappresentanza necessari per l’esercizio delle funzioni che vengono loro affidate

La rappresentanza commerciale•Institore (art. 2203 cod. civ.);Preposto all’esercizio dell’ impresa, sede, ramo = potere generale di rappresentanza (direttore generale)

Procuratori (art. 2209 cod. civ.);Funzionari con poteri decisionali autonomi in ambito più limitatoRappresentanza = Mansioni(direttore personale, acquisti) Commessi (art. 2210 cod. civ.).

Diversi livelli gerarchici nell’organizzazione aziendale

L’institore• Posto a capo di un’impresa commerciale o di una sede secondaria o di un ramo particolare di essa (Art. 2203)

Direttore generale, Procuratore generale, Rappresentante generale• Potere generale di rappresentanza, anche processuale, esteso a tutti gli atti pertinenti all’impresa (art. 2204 c.c.). •Limite legale: alienaz.-ipoteche immobili, salvo autorizzazione (nella procura); •Limiti convenzionali (nella procura: opponibili se iscritti)

• Estesi obblighi pubblicità e tenuta contabilità (art. 2205 c.c.) e sanzioni penali in caso di fallimento (art. 227 l. fall.)

La procura institoria

• Non fonte, ma eventuale limite ai poteri rappresentativi dell’institore. Fino a che punto è possibile limitare ? (esclusa l’assunzione di dirigenti, atti valore eccedente un certo ammontare)

•Pubblicità dichiarativa (art. 2206) : opponibilità dei limiti iscritti; tendenziale inopponibilità dei limiti non iscritti

•Limiti successivi o revoca (anche se la procura originaria non iscritta: art. 2207)

Contemplatio domini presunta

• L’institore che omette di spendere il nome dell’imprenditore rappresentato, resta obbligato in solido.

•Tuttavia, il terzo può agire anche nei confronti dell’imprenditore preponente per gli atti compiuti dall’institore che siano pertinenti all’esercizio dell’impresa (art. 2208 c. c.: c.d. contemplatio domini presunta).

I procuratori• Possono compiere tutti gli atti pertinenti all’esercizio di un’impresa, ma non sono preposti ad essa

•Non hanno autonomia, né potere direttivo, ma mansioni esecutive (spettando la gestione al titolare o all’institore)

•Pubblicità della procura, limitazioni e revoca (art. 2209 c.c.).

•Non rappresentanza processuale, non responsabilità del preponente per atti senza spendita del nome•Non estensione obblighi pubblicità e tenuta contabilità e sanzioni penali in caso di fallimento

I commessi• Categoria molto vasta (dal commesso viaggiatore al commesso di negozio ai camerieri…)

• Potere di rappresentanza per gli atti che ordinariamente comporta la specie di operazioni di cui sono incaricati (art. 2210 c.c.). Sono le mansioni che decidono il contenuto (di solito, comunemente)Non possono:•Concedere dilazioni o sconti che non sono d’uso (2210, ult. p.)•Derogare alle condizioni generali di contratto e alle clausole stampare sui moduli d’impresa (2211)

I commessi

Rappresentanza passiva (recettiva):Autorizzati a ricevere per contro dell’imprenditore le dichiarazioni che riguardano l’esecuzione del contratto e i reclami relativi alle inadempienze contrattuali (art. 2212)

Commessi preposti alla vendita nei locali dell’impresa:Non possono vendere merci o esigerne il prezzo al di fuori dei locali , salvo autorizzazione (implicita nella consegna della quietanza firmata dall’imprenditore: art. 2213).Non possono concedere sconti né dilazioni né cambiare merce se vietato con appositi cartelli (2213)

La pubblicità legale Il registro delle imprese

• Registro pubblico (consultabile on line)

• Presso ogni circoscrizione di tribunale (2188, co. 2, 2196) - camere di commercio

•Iscrizioni / Cancellazioni (rettifiche)

• Ufficio del registro delle imprese

• Giudice delegato dal presidente del tribunale (2188, co. 2)

L’efficacia delle iscrizioni nel registro delle imprese

• efficacia dichiarativa: di regola l’iscrizione ha efficacia solo dichiarativa, rileva cioè solo sul piano della conoscenza e dell’opponibilità ai terzi dell’atto o del fatto iscritto (art. 2193);

• efficacia costitutiva totale: nei casi in cui l’iscrizione è necessaria perché l’atto produca effetti sia tra le parti sia nei confronti dei terzi (es.: l’iscrizione dell’atto costitutivo di società di capitali);

• efficacia costitutiva parziale: necessaria affinché l’atto produca effetti verso i terzi (es.: la deliberazione di riduzione del capitale sociale);

• efficacia normativa: presupposto per la piena applicazione di un regime (es.: le società di persone non registrate sono “irregolari”).

La pubblicità legale

I soggetti tenuti all’iscrizione nel registro delle imprese, sezione ordinaria:

• gli imprenditori commerciali individuali non piccoli

• tutte le società tranne la s.s.

• i consorzi tra imprenditori con attività esterna

• gli enti pubblici che hanno come oggetto principale una attività commerciale

La pubblicità legale (segue)I soggetti tenuti all’iscrizione nel registro delle imprese, sezioni speciali:

• con effetti di pubblicità legale (come per l’iscrizione nella

sezione ordinaria):

- imprenditori agricoli individuali;

- s.s. svolgenti attività agricola.

• con effetti di pubblicità notizia/certificazione anagrafica:

- piccoli imprenditori commerciali;

- società tra avvocati (d. lgs. 96/2001).

Obbligo di iscrizione

• L’iscrizione deve chiedersi entro trenta giorni dal verificarsi del fatto da iscrivere (inizio, istituzione sedi secondarie, nomina institore, cessazione dell’impresa).

• L’inosservanza dell’obbligo è punita con una sanzione amministrativa + (onere ai fini del concordato preventivo);

• Obbligo di indicare negli atti e nella corrispondenza relativi all’impresa il registro presso cui si è iscritti (art. 2199).

Gli atti da registrare

Sono diversi a seconda del tipo di impresa; riguardano tuttavia:

• gli elementi di individuazione dell’imprenditore;

• la struttura e l’organizzazione dell’impresa, se in forma societaria (in particolare, l’atto costitutivo della società);

• tutte le modificazioni degli elementi suddetti.

L’efficacia delle iscrizioni nel registro delle imprese

• efficacia dichiarativa: di regola l’iscrizione ha efficacia solo dichiarativa, rileva cioè solo sul piano della conoscenza e dell’opponibilità ai terzi dell’atto o del fatto iscritto (art. 2193);

• efficacia costitutiva totale: nei casi in cui l’iscrizione è necessaria perché l’atto produca effetti sia tra le parti sia nei confronti dei terzi (es.: l’iscrizione dell’atto costitutivo di società di capitali);

• efficacia costitutiva parziale: necessaria affinché l’atto produca effetti verso i terzi (es.: la deliberazione di riduzione del capitale sociale);

• efficacia normativa: presupposto per la piena applicazione di un regime (es.: le società di persone non registrate sono “irregolari”).

L’iscrizione nel registro delle imprese: principi generali

• 1) Tassatività delle iscrizioni

• 2) Rapporto fra opponibilità e conoscibilità (Conoscibilità-consultabilità condizione necessaria ai fini della opponibilità)

• 3) Esclusività dello strumento di opponibilità

• 1) + 2) + 3) = Tutela dei terzi e certezza dei rapporti giuridici

Tassatività delle iscrizioni

• Nel r.i. possono iscriversi solo gli atti la cui iscrizione sia prevista dalla legge

• Ratio: esigenza di non far gravare sui terzi l’onere di consultare il registro (e le conseguenze del suo mancato assolvimento) se non nei casi legislativamente indicati.

• Corollari: ad eventuali iscrizioni “atipiche” non può riconoscersi l’efficacia propria di quelle tipiche (ma tutt’al più un’efficacia genericamente informativa)

Conoscibilità e opponibilità

• La tutela dei terzi esige che possano essere opposti solo quei fatti di cui essi possano procurarsi al conoscenza attraverso la consultazione del registro.

• E’ opponibile solo ciò che è conoscibile-consultabile

• N.B. Non rapporto biunivoco: v. pubblicità notizia, dove alla conoscibilità non si accompagna l’opponibilità

Esclusività dello strumento di opponibilità

Qualora sia istituito un sistema pubblicitario che preveda uno strumento di opponibilità, chiunque intenda opporre qualcosa ai terzi deve servirsi di quello strumento, e non di altri.

Nel nostro sistema, deve adempiere l’onere (oltre che obbligo) di iscrizione nel r.i. (in caso contrario, non resta che la chance di provare l’effettiva conoscenza, da parte dei terzi, del fatto che si intende opporre)

Il procedimento di iscrizione(Regolamento di attuazione – d.p.r. 7 dicembre 1995, n. 581)

• 1) Protocollazione

• 2) Iscrizione

• 3) Archiviazione

Protocollazione(art. 6 Regolamento n. 581/95)

• Registrazione delle domande che pervengono all’ufficio con assegnazione a ciascuna di esse di un numero progressivo che segue l’ordine cronologico di ricezione.

• Prima fase di un procedimento complesso il cui perfezionamento va identificato nella iscrizione

• Effetti: • A) Terzi: non produce alcun effetto tipico della pubblicità (art. 6: “Tutti gli

effetti giuridici della iscrizione decorrono dalla data di quest’ultima”).

• B) Imprenditore: sufficiente ad escludere la responsabilità per l’inosservanza dell’obbligo di iscrizione (purché domanda tempestiva e “regolare”): l’art. 2194 c.c. prevede la responsabilità per l’inosservanza dell’obbligo di iscrizione a carico di chi ometta “di richiedere l’iscrizione nei modi e nel termine” di legge

Dalla protocollazione all’iscrizione(art. 6 Regolamento n. 581/95)

• Il protocollo è uno degli strumenti dell’ufficio, al pari del registro e dell’archivio (art. 5) ed è “pubblico” (art. 23)

• Il numero progressivo di protocollo dev’essere comunicato per iscritto al richiedente al momento della presentazione della domanda (art. 11, 5° co.):

• a) consente l’identificazione della pratica + • b) determina (almeno di regola) l’ordine di iscrizione

• Sportello riservato alle iscrizioni “urgenti” (concordata con il Consiglio notarile)

• Atti di maggior “impatto sociale”• Trattamento “di favore” per associati Associazione degli industriali ?

Dalla protocollazione all’iscrizione(art. 6 Regolamento n. 581/95)

• Principi costituzionali (parità di trattamento e imparzialità della p.a.)

• Profili delicati (v. ora art. 2470, 3° co. : doppia alienazione quota s.r.l.)

• Responsabilità risarcitoria per iscrizione “irregolare” (inosservanza dell’ordine del protocollo).

• Non cancellazione d’ufficio (rispetto del protocollo non è una delle “condizioni richieste dalla legge”: 2191 c.c.)

• “Disapplicazione” dell’iscrizione eseguita anticipatamente in caso di conflitto con colui la cui iscrizione sia stata pretermessa ?

Iscrizione e archiviazione(artt. 8 e 11 Regolamento n. 581/95)

• L’iscrizione (dei dati contenuti nel modello della domanda): “consiste nell’inserimento nella memoria dell’elaboratore elettronico e nella messa a disposizione del pubblico sui terminali (…) dei dati contenuti nel modello della domanda” (art. 11, 8° co.)

• L’archiviazione (dell’atto cui i dati contenuti nella domanda si riferiscono): “Gli atti e i documenti soggetti a deposito o iscrizione o annotazione nel registro delle imprese sono archiviati secondo tecniche informatiche” “L’immagine archiviata secondo tecniche informatiche sostituisce a tutti gli effetti di legge il documento archiviato” (art. 8, 1 e 2° co.)

Iscrizione e archiviazione(artt. 8 e 11 Regolamento n. 581/95)

• Per il codice, quando la pubblicità ha ad oggetto un atto negoziale, è il negozio stesso che deve essere iscritto (2206, 2296, 2436), non la domanda che ne riproduce il contenuto.

• L’archivio è parte integrante del registro: quel che è archiviato è (come se fosse) iscritto =

• L’archiviazione è una fase essenziale dell’iscrizione e concorre alla pruduzione degli effetti propri dell’iscrizione.

• N.B. Tempi dell’iscrizione (10 g. dal ricevimento della domanda: art. 11, 8° co.), e tempi dell’archiviazione (manca riferimento normativo)

Le scritture contabili

Funzione: L’obbligo di documentare in modo continuativo la propria attività è funzionale a precostituire uno strumento di controllo nell’interesse di quanti entrano con essi in rapporto ed acquistano, nei loro confronti, ragioni di credito.a) Interesse dei singoli creditori (prova contro l’imprenditore)b) Interesse della massa dei creditori (in caso di insolvenza dell’imprenditore): accertare la consistenza del patrimonio dell’imprenditore fallito, ricostruire il movimento dei suoi affari, scoprire atti in pregiudizio dei creditori ed eventuali sottrazioni di beni

Le scritture contabili

Affidata allo stesso imprenditore: Sanzioni soltanto in caso di dissesto: Art. 217, 2° co. l. fall.: bancarotta sempliceArt. 216, n. 2 l. fall.: bancarotta fraudolenta

Onere per ammissione alla procedura di concordato preventivo

Controlli:Interni: spa/sapa/ srlEsterni: spa aperte

Le scritture contabilii soggetti obbligati: gli imprenditori commerciali non piccoli (art. 2214, comma 3, cod. civ.); le società commerciali (anche agricole).

le scritture generalmente obbligatorie (art. 2214 cod. civ.):

• il libro giornale (art. 2216 cod. civ.);• il libro degli inventari (art. 2217 cod. civ., si chiude con il

bilancio: richiamo artt. 2423 ss.);• il fascicolo della corrispondenza commerciale.

Le scritture contabili

Scritture “relativamente” obbligatorie :• Libri sociali (art. 2421)• Libri delle imprese di assicurazione

• principio generale: tutte le s.c. richieste dalla natura e dalle dimensioni dell’impresa (solitamente: libro mastro, libro cassa, libro magazzino);

Capacità e impresa

L’esercizio dell’attività di impresa richiede la piena capacità di agire

Incompatibilità: avvocati, notai, impiegati civili Stato

Minori (autorizzazione alla continuazione)

Interdetti ed inabilitati (autorizzazione alla continuazione)

L’esercizio dell’impresa da parte di minori

a) Genitori: 320, 5 co. “non può essere continuato se non conl’autorizzazione del tribunale, su parere del giudice tutelare”Decisione dei genitori + Parere (non vincolante) GT + Autorizzazione Tribunale

b) Tutore: art. 371, n.3: Il giudice tutelare, su proposta del tutore,delibera sulla convenienza di continuare o alienare (liquidare)le aziende commerciali e sulle relative modalità e cautele. Oveil giudice stimi evidentemente utile la continuazione, il tutore deve domandare l’autorizzazione al TribunaleProposta del tutore + Decisione del GT (modalità) +Autorizzazione Tribunale

L’esercizio dell’impresa da parte di minori

c) Minore emancipato: “può esercitare un’impresa commerciale senza l’assistenza del curatore, se è autorizzato dal tribunale, previo parere del giudice tutelare e sentito il curatore” (art. 397)

L’esercizio dell’impresa da parte di incapaci

a) Interdetti = Minori sotto tutela (art. 424)

b) Inabilitati (ordinaria amministrazione vs. straordinaria amministrazione): “può continuare l’esercizio dell’impresa commerciale soltanto se autorizzato dal tribunale su parere del giudice tutelare. L’autorizzazione può essere subordinata alla nomina di un institore” (art. 425).

Effetti dell’autorizzazione all’esercizio dell’impresa commerciale

a) Obblighi inerenti alla qualità di imprenditore: chi gestisce l’impresa

b) Qualità di imprenditore commerciale: minore/incapace

Il minore fallisce ? Tesi tradizionale (Ferrara-Corsi). V. però ora nuova legge fallimentare.

L’esercizio di fatto dell’impresa compiuto senza autorizzazione (minore che occulti con raggiri la sua minore età) fa sorgere la qualità di imprenditore ?

L’azienda (art. 2555 c.c.)

L’azienda è il complesso di beni organizzati dall’imprenditore per l’esercizio dell’impresa.

L’azienda

1) Complesso di beni 2) organizzati

3) dall’imprenditore 4) per l’esercizio dell’impresa

la legge tutela l’unitarietà dell’azienda nelle vicende che ne comportano il trasferimento

Le concezioni dell’azienda

concezione unitariaValorizzazione unitarietà funzionale derivante dalla

destinazione dei beni all’esercizio dell’impresa=Applicazione disciplina universalità

(1156, 1160, 1170)

vs.concezione atomistica

Gli elementi costitutivi dell’azienda

quando si può dire che un bene sia un elemento dell’azienda?

L’art. 2555 cod. civ. parla di beni “organizzati dall’imprenditore”

a) rileva la destinazione funzionale del bene, non il titolo giuridico in base al quale è detenuto (anche i beni non di proprietà dell’imprenditore possono far parte dell’azienda)

b) Non esiste un requisito dimensionale minimo o qualitativo, se non quello che deriva dall’ “organizzazione”

Impresa Azienda

Il trasferimento dell’azienda

Azienda = insieme di beni potenzialmente idoneo all’esercizio di un’attività d’impresa.

Capire quando si ha un’azienda è essenziale in quanto all’azienda unitariamente considerata si applicano regole particolari (e più funzionali all’imprenditore in caso di TRASFERIMENTO)

Ramo d’azienda = Complesso di beni che, pur facendo parte di un insieme omogeneo più vasto, è idoneo a dar luogo a un’azienda oggettivamente autonoma sotto il profilo operativo (e v. art. 2112 c.c.)

La forma negoziale del trasferimento d’azienda

art. 2556 cod. civ.Per le imprese soggette a registrazione i contratti che hanno per oggetto il trasferimento della proprietà o il godimento dell’azienda devono essere provati per iscritto, salva l’osservanza delle forme stabilite per il trasferimento dei singoli beni che compongono l’azienda o per la particolare natura del contratto.

es.: trasferimento della proprietà di un immobile (forma scritta) o conferimento d’azienda (atto pubblico)

Il divieto di concorrenza

Chi aliena un’azienda deve astenersi, per un massimo di cinque anni, dall’iniziare una nuova impresa che per l’oggetto, l’ubicazione o altre circostanze possa sviare la clientela dall’azienda ceduta (art. 2557 cod. civ.)

casi controversi:il divieto si applica?

divisione ereditaria

scioglimento di società con assegnazione dell’azienda a un socio

vendita della partecipazione sociale

La successione nei contratti aziendali

se non è pattuito diversamente, l’acquirente dell’azienda subentra nei contratti stipulati per l’esercizio dell’azienda stessa che non abbiano carattere personale (art. 2558, comma 1, cod. civ.)

il terzo contraente può recedere:- solo per giusta causa;- comunque entro 3 mesi dalla notizia del

trasferimento;- rimane ferma la responsabilità dell’alienante.

La successione nei contratti aziendali

Contratti che hanno carattere personale

A) Dal punto di vista dell’alienante (e dell’acquirente)

B) Dal punto di vista contraente ceduto ?

Disciplina negoziale del subentro nei contratti aziendali

“Se non è pattuito diversamente”

Intrasferibilità negozialePubbliche amministrazioniV. però regola imperativa art. 2112 (rapporti di

lavoro subordinato)

Disciplina speciale del subentro nei contratti aziendali

Contratto di lavoro subordinatoContratto di consorzioContratto di edizioneContratto di locazione immobiliare

Art. 2112 (rapporti di lavoro subordinato: continuazione imperativa)

Art. 2610 (delibera di esclusione entro un mese)Art. 132 l. 633/41

Intrasmissibilità dell’autorizzazione amministrativa

Inapplicabilità alle licenze delle regole sulla successione contrattuale

Clausole che prevedono il subentro nelle licenze e concessioni amministrative = non opposizione e cooperazione al rilascio dell’autorizzazione a favore dell’acquirente

Contratti a carattere personale

a) Infungibilità della prestazione del cedenteb) Infungibilità della prestazione del contraente ceduto

Casistica

La successione nei contratti aziendali

Giusta causa di recesso

A) Oggettiva: acquirente privo delle cognizioni necessarie ad eseguire il contratto

B) Soggettiva: controversia giudiziari pendente con uno dei fornitori con cui l’alienante abbia stipulato contratto di somministrazione ancora in corso

Recesso legale per giusta causa

Opera anche nell’ipotesi in cui il contratto abbia avuto un inizio di esecuzione

Opera ex nunc (atto unilaterale ricettizio) ?

V. però tesi Ferrara: non è un recesso in senso tecnico ma è condizione negativa della vicenda traslativa del contratto; il contratto permane (v. 2° co.: “resta ferma la responsabilità dell’alienante”)

I crediti aziendaliart. 2559

• La notifica al debitore ceduto o l’accettazione di questo, previste per la cessione di credito nel diritto comune (artt. 1265 e 2914, n. 2, c.c.) sono “sostituite” dall’iscrizione del trasferimento dell’azienda nel registro delle imprese.

• Tuttavia il debitore ceduto è liberato se paga in buona fede all’alienante

I debiti aziendali(art. 2560)

• L’alienante è liberato dei debiti anteriori al trasferimento solo se i creditori vi consentono.

• Nel caso di trasferimento di aziende commerciali risponde dei debiti suddetti anche l’acquirente dell’azienda, se essi risultano dai libri contabili obbligatori (accollo cumulativo ex lege).

I debiti e i crediti nei rapporti interni tra alienante ed acquirente dell’azienda

Prevale nella dottrina più recente la tesi che i crediti ed i debiti non passano automaticamente ma solo in seguito ad un’espressa pattuizione. In mancanza di tale patto l’acquirente riceve il pagamento dei crediti anteriori al trasferimento come semplice legittimato, e paga i debiti quale garante ex lege dell’alienante, avente però diritto di rivalsa (Colombo).V. però tesi opposta: un accorto acquirente non può trascurare di esaminare i libri obbligatori, tenendo conto dei debiti nel determinare il prezzo della cessione. Debitore principale diviene pertanto il cessionario; il cedente escusso dal creditore avrà dunque azione di rivalsa nei suoi confronti (Ferrara-Corsi)V. azioni non interamente liberate (art. 2356)

I debiti aziendali (art. 2560)

• Esclusi i debiti previdenziali ?

• Esclusi quelli relativi all’imprenditore alienante

• Inclusi quelli relativi ai dipendenti

Usufrutto e affitto d’azienda

in entrambii casi è previstoche l’usufruttuarioe il locatario...

...esercitino l’azienda sotto la dittache la contraddistingue…

…e che la conducano senza modificarne la destinazione ed in modo da conservare l’efficienza dell’organizzazione e degli impianti e le normali dotazioni di scorte (artt. 2561 e 2562 cod. civ.)

220

DITTA segno distintivo dell’impresa

MARCHIO segno distintivo dei prodotti/servizi

INSEGNA segno distintivo dei locali

SEGNI DISTINTIVI

221

LA FUNZIONE DEI SEGNI DISTINTIVI

• DITTA•INSEGNA •MARCHIO

Segni distintivi dell’imprenditore che consentono di individuarlo sul mercato e di distinguerlo dagli

altri imprenditori concorrenti

Funzione comunedei segni distintivinell’economia di

mercato

Collettori di clientelaFavoriscono la formazione e il mantenimento della clientelaContemperamento dei diversi

interessi confliggenti:•Interesse dell’imprenditore•Interesse dei terzi

222

DISCIPLINA DEI SEGNI DISTINTIVI

MARCHIO:

•Artt. 2569-2574 c.c.• R.D. 21-6-1942, n. 929 Modificato da D.lgs. 4-12-1992, n. 480in attuazione della I Dir. CEE, armonizzazione delle legislazioni sui marchi e successive modifiche

DITTA:

Artt. 2563-2567 c.c.

INSEGNA:

Art. 2568 c.c.

PRINCIPI COMUNI •Principio della relatività del diritto all’uso esclusivo dei segni;•Requisiti di validità comuni;•Trasferibilità dei segni a terzi.

223

Principi generali

•Relatività (specialità) del diritto all’uso esclusivo dei segni: Marchio: per prodotti rientranti nelle classi merceologiche indicate nella domanda di registrazione o per prodotti affiniDitta: per attività analoghe o affini

•Principio di unitarietà: divieto di utilizzo come ditta o insegna del segno già adottato come marchio; divieto di utilizzo come marchio del segno già adottato come ditta o insegna.

Trasferimento della ditta

224

LA DITTA

NOME COMMERCIALE DELL’IMPRENDITORE

•Requisito della verità• Requisito della novità

Trasferimento della ditta:A) Non può essere trasferita separatamente dall’azienda;B) Nel trasferimento dell’azienda per atto tra vivi la ditta non passa automaticamente (all’acquirente soltanto se vi è il consenso dell’alienante: se è oggetto di autonoma negoziazione)A) + B) La ditta, anche se può non designare l’imprendi-tore originario, designa necessariamente la medesima azienda

225

IL MARCHIO

SEGNO DISTINTIVO DEI PRODOTTI O DEI SERVIZI DELL’IMPRESA

•Funzione distintiva (o di indicazione di provenienza)

•Selling power del marchio: Tutela dell’investimento pubblicitario (marchi che godono di rinomanza)

226

OGGETTO DELLA REGISTRAZIONE

MARCHIO DENOMINATIVO (solo parole)

MARCHIO FIGURATIVO (figure, lettere, disegni..)

MARCHIO MISTO

MARCHIO di FORMA (o tridimensionale)

227

REQUISITI DI VALIDITA’ DEL MARCHIO

•ORIGINALITA’ - Capacità distintiva (Secondary Meaning) •Marchi forti e deboli

•NOVITA’ (Consolidazione)

•LICEITA’

•VERIDICITA’

Se manca uno dei requisiti di validità

il MARCHIO è NULLO

TITOLARI DEL MARCHIO

(aventi diritto alla registrazione)

Chiunque sia imprenditore o abbia intenzione di svolgere attività imprenditoriale

in buona fede

Limiti soggettivi:

•ritratti altrui

•i nomi altrui

•segni notori altrui

229

CONTENUTO DEL DIRITTO

Diritto di esclusiva (10 anni rinnovabili)

Azione di contraffazione

Decadenza:non usovolgarizzazionesopravvenuta ingannevolezza

230

IL MARCHIO DI FATTO

•Notorietà nazionale

•Notorietà locale

Tutela limitata (ex 2598)

231

L’INSEGNA

SEGNO DISTINTIVO DEI LOCALI DELL’IMPRESA

REQUISITI • novità• veridicità •originalità •liceità

TRASFERIBILITA’

LA CONCORRENZA SLEALE

Presupposti soggettivi:

• QUALITA’ DI IMPRENDITORE (sia il soggetto attivo sia il soggetto passivo)

eccezione: le associazioni professionali

• RAPPORTO CONCORRENZIALE

concorrenza diretta e potenzialeconcorrenza verticale

Presupposti oggettivi:

• VIOLAZIONE DEI PRINCIPI DI

CORRETTEZZA PROFESSIONALE

(correttezza professionale nel senso di morale corrente)

• DANNO CONCORRENZIALE

reale o potenziale

LE FATTISPECIE DELL’ART. 2598

1 GLI ATTI CONFUSORI:

• Uso di nomi o segni distintivi confusori

• Imitazione servile di prodotti altrui

• Gli altri atti di concorrenza confusoria(clausola generale)

Imitazione degli altrui segni distintivi tipici

Imitazione degli altrui segni distintivi atipici (marchio di fatto e ditta irregolare)

(tutela della forma esterna e coordinamento con i brevetti per modello industriale)

DENIGRAZIONE E APPROPRIAZIONE DI PREGI:(falsano gli elementi di valutazione dei consumatori)

2

• Denigrazione Comparazione (pubblicità comparativa)

Magnificazione (pubblicità iperbolica)

(Veridicità delle informazioni)

• Appropriazione di pregiAutoattribuzione di pregi altrui(pubblicità parassitaria)

Agganciamento(pubblicità per riferimento)

3LE FATTISPECIE TIPIZZATE DELLA CLAUSOLA GENERALE:

• Atti che alterano le condizioni di mercato

• Atti contro un determinato concorrente

–Mendacio concorrenziale (pubblicità menzognera)–Vendite sottocosto

–Storno di dipendenti–Sottrazione di segreti aziendali–Concorrenza dell’ex-dipendente–Concorrenza parassitaria–Boicottaggio

“gli altri atti non conformi ai principi di correttezza professionale idonei a danneggiare…”

AZIONE E SANZIONI

•Azione di concorrenza sleale

•Tutela cautelare

•Inibitoria (definitiva e provvisoria)

•Risarcimento del danno (la colpa è presunta)

•Pubblicazione della sentenza

•“Opportuni provvedimenti” per la rimozione degli effetti

La disciplina antitrust

Libertà di iniziativa economica dei privati (art. 41 cost.)

libertà di concorrenza

Come viene tutelata la concorrenza?

Con una normativa antimonopolistica dettata:

dal Trattato Cee (mercato comunitario)

dalla legge antitrust (l. n. 287/ 1990) (mercato italiano)

Rapporto tra disciplina antitrust comunitaria e nazionale

Alla disciplina comunitaria è riconosciuta una posizione sovraordinata rispetto a quella nazionale (principio cd. della “barriera unica”): competenza residuale dell’AGCM

Interpretazione del diritto antitrustnazionale sulla base dei principi della disciplina antitrust comunitaria

Le fattispecie anticoncorrenziali disciplinate

intese restrittive della concorrenza (artt. 2 e 4, l. n. 287/1990)

abuso di posizione dominante (art. 3, l. n. 287/1990)

concentrazioni (artt. 5-7, l. n. 287/1990)

Le intese

verticali

intese

orizzontali

… se rilevanti (alterano in maniera consistente il gioco della concorrenza) …

sono NULLE, ma:

sono previste esenzioni temporanee dal divieto di intese anticoncorrenziali

L’abuso di posizione dominante

È in posizione dominante l’impresa che possa agire nel mercato in maniera indipendente:

imponendo prezzi o condizioni inique (prezzi cd. predatori);

impedendo o limitando la produzione, gli sbocchi e accessi al mercato e allo svil. tecnico;

con comportamenti discriminatori;stipulando contratti cd. “leganti”.

Lo sfruttamento abusivo della posizione dominante è VIETATO e il divieto non ammette eccezioni.

Le concentrazioni

realizzate mediante:

fusione;

acquisto del controllo;

costituzione di una impresa comune.

Obbligo di comunicazione preventiva all’AGCM al

superamento di determinate soglie di fatturato

Fallimento

Le fonti delle procedure concorsuali

Concordato Preventivo

R.D. 16 marzo 1942 n. 267

Liquidazione CoattaD.L. 14 marzo 2005 n. 35

D.Lgs. 9 gennaio 2006 n. 5

Amministrazione Straordinaria delle imprese insolventi

di grandi dimensioni

(D.Lgs.8 luglio1999 n. 270)

di rilevanti dimensioni

(D.L.23 dicembre 2003 n. 347)

Accordi Ristrutturazione

Fallimento

Distinzioni tra procedure concorsuali

Concordato Preventivo Procedure Giudiziarie

Liquidazione Coatta

Amm. Std. Grandi

Accordi Ristrutturazione

Amm. Std. Rilevanti

Procedure Amministrative

ProcedureCoattive

Presupposto Soggettivo(valido anche per le altreprocedure ‘giudiziarie’)

Specialità del fallimento (cenno)

Imprenditore Commerciale(non ente pubblico) non piccolo

Presupposto Oggettivo Fallimento

Stato d’insolvenza

Presupposto Oggettivo altre procedure ‘giudiziarie’ Stato di Crisi

2) Apprensione Universale (universalità oggettiva)

Tre caratteristiche strutturali del fallimento

3) Concorsualità Assoluta (universalità oggettiva)

1) Integrale Officiosità

Motu Proprio – Assenza di Contraddittorio – Ininfluenza

Spossessamento – Unitarietà – Passato e Futuro

Cristallizzazione – Ricerca – Parità Intracategoriale

Non Imprenditore Vs. Imprenditore

Atti (di consumo) del Non Imprenditore

Mezzi Propri

Modesta rilevanza

Occasionali

Atti (di produzione o scambio) dell’Imprenditore

Mezzi di Terzi

Rilevanza Economica

Professionalità

Diritto Civile e Diritto Commerciale

Diritto Civile

Proprietà

Volontà

Soggetto

Diritto Commerciale

Attività

Oggetto

Affidamento

La riforma deldiritto fallimentare italiano

• XIV Legislatura:• a) 2001-2003: riforma dir. soc. (l. 366/2001, d.lgs.

5 e 6/2003)• b) 2001-2004: varie commissioni di studio• c) Emergenza Parmalat affrontata con D.L.

347/2003, convertito in l. 39/2004, e successivi decreti-legge

• d) Decreto-legge 16-3-2005, n. 35, convertito in legge 80/2005

• e) Legge-delega 14-5-2005, n. 80 • f) Decreto legislativo 9 gennaio 2006, n. 5

Chi viene colpito dall’insolvenza ?

• Creditori• Lavoratori• Fornitori e clienti del soggetto insolvente• Economia in generale (stabilità del

mercato, perdita di output)• Ma prima di tutti:• Fornitori di capitale di rischio

(imprenditore persona fisica, soci di società)

La funzione della normativa sulla crisi d’impresa

• Ridurre al minimo la perdita derivante dalla crisi dell’impresa

• Allocare la perdita che non è stato possibile evitare

• R.D 16 marzo 1942, n. 267 (“Legge fallimentare”), modificata con d.l. 35/2005 e d.lgs. 5/2006

• D.Lgs. 8 luglio 1999, n. 270 (“Amministrazione straordinaria delle grandi imprese insolventi”) (modificata per le grandissime imprese a seguito del caso Parmalat: l. 18 febbraio 2004, n. 39)

• Normative di settore (banche: d.lgs. 385/93; SIM: d.lgs. 58/98, assicurazioni: d.lgs. 209/05, cooperative, etc.)

Perché c’è bisogno di una normativa ad hoc per l’insolvenza?

• La normativa generale sull’attuazione della responsabilità patrimoniale è insufficiente?

• Maggiore complessità del concorso fra creditori?• Necessità di forme tecniche che consentano la

riduzione dei costi?• Necessità di forme tecniche che consentano la

conservazione dei valori?• Problemi di “azione collettiva”?• Perseguimento di interessi diversi da quelli dei

creditori?

La struttura finanziaria dell’impresa

• L’inadempimento è un evento piacevole per il debitore?

• Perché esiste il debito?• Qual è la struttura finanziaria ideale per

l’imprenditore?• Cosa richiede un finanziatore per fare credito?

Come varia il tasso d’interesse? • Qual è l’effetto di un tasso d’interesse più alto?• Sarebbe accettabile per il finanziatore una struttura

finanziaria composta di solo debito?• Qual è l’effetto delle perdite sulla struttura

finanziaria?

La struttura economica delleprocedure concorsuali

• Creditori: “soci senza diritti”. Le procedure concorsuali sono dunque strumenti:

– di trasferimento del controllo ai creditori– di organizzazione del controllo in capo a questi

• Insolvenza: incapacità di ottenere ulteriore credito• Serio indizio di perdita del capitale di rischio

Conservazione dell’impresa produttiva di ricchezza

La conservazione dell’impresa va a beneficio sia dei creditori, sia dei dipendenti [NB: Parmalat aveva un MOL positivo prima e dopo l’esplosione della crisi]

• Valore di liquidazione dei singoli beni componenti un ramo d’azienda la cui attività è cessata (solo marchi, brevetti, immobili, ecc.): 1 ml. euro

• Valore dello stesso ramo d’azienda in esercizio, comprensivo

dell’avviamento: 5 ml. Euro

Quali interessi si tutelano nell’amministrazione straordinaria

(d.lgs. 270/1999)?

• “Art. 63. Vendita di aziende in esercizio. - 1. Per le aziende e i rami d’azienda in esercizio la valutazione effettuata a norma dell’art. 62, comma 3, tiene conto della redditività, anche se negativa, all’epoca della stima e nel biennio successivo.

• 2. Ai fini della vendita di aziende e rami d’azienda in esercizio, l’acquirente deve obbligarsi a proseguire per almeno un biennio le attività imprenditoriali e a mantenere per il medesimo periodo i livelli occupazionali stabiliti all’atto della vendita (…).

La nozione di società

art. 2247 c.c.: “Con il contratto di società due o più persone conferiscono beni o servizi per l’esercizio in comune di un’attivitàeconomica allo scopo di dividerne gli utili”

i conferimenti dei soci

l’esercizio in comune di attività economica

lo scopo di divisione degli utili

I conferimenti dei soci

la funzione dei conferimenti è quella di dotare la società del capitaledi rischio iniziale per lo svolgimento dell’attività d’impresa;

art. 2447 c.c.: possono essere conferiti denaro, beni in natura,crediti, e prestazioni d’opera;

il valore in denaro dei conferimenti rappresenta il capitale sociale,che ha una duplice funzione:

vincolistica organizzativa

L’esercizio in comune di attività economica

Società di persone: i soci partecipano di regola alla gestione dell’attività economica della società;

Società di capitali: a) la partecipazione del socio non comporta di per sé alcun

diritto di condurre l’attività della società; b) gli amministratori possono non essere soci; c) la compagine sociale può essere composta da un solo

socio (salvo s.a.p.a.)

L’esercizio in comune (segue)

perché l’attività possa essere considerata svolta in comune è necessario che il modo di svolgimento della stessa sia tale da consentire di imputare l’attività a tutti i soci.

In particolare, è necessario: a) che chi agisce nei rapporti esterni sia abilitato ad agire per conto del gruppo ed ulteriormente agisca in nome dello stesso; b) che i risultati, positivi o negativi,risultino comuni a tutti i soci.

Rischio d’impresa e di capitale

Impresa individuale Società di persone (- accomandanti s.a.s. + accom.tari s.a.p.a.)

Società di capitali(+ accomandanti s.a.s. - accom.tari s.a.p.a.)

RISCHIO D’IMPRESA Artt. 2257, 2291, 2313, 2452 Art. 147 l. fall.

RISCHIO DI CAPITALE Artt. 2325, 2462, 2313

Divieto del patto leonino (artt. 2247/2265)

Società e impresa. Le società occasionali.

* due persone realizzano insieme un affare che si risolve nel compimento di un unico atto (ad es., due collezionisti decidono divendere insieme le loro collezioni di quadri per realizzare un prezzomaggiore): non si ha né società né impresa;

* quando si vuole invece realizzare un unico affare complesso (ovveroche prevede numerose operazioni, come la costruzione di un immobile): si ha sia società che impresa;

* quando si esercita in comune un’attività oggettivamente non duratura (ad es. acquisto “in pianta” e trasformazione di una partita di agrumi): si ha società occasionale o “senza impresa”?

Lo scopo-fine delle società

scopo lucrativo

in senso oggettivo

e soggettivo

scopo mutualistico (fornire ai soci beni, servizi ooccasioni di lavoro a condizioni più vantaggiose rispetto a quelle di mercato)

scopo consortile (un particolare tipo di scopo mutualistico che consiste nella sopportazione di minori costi o nella realizzazione di maggiori ricavi)

Società ed associazioni

i tratti distintivi sono:

* per le società, e non per le associazioni, l’attività è positivamente individuata dalla legge, e deve consistere in un’attività produttiva condotta con metodo lucrativo o - quantomeno - economico;

* lo scopo-fine delle società è uno scopo economico (lucrativo, mutualistico o consortile), ed è estraneo allo schema causale delle società l’istituzionale devoluzione a terzi dei risultati positivi dell’attività comune

Società e comunioneSocietà ComunioneÈ un contratto che ha peroggetto l’esercizio incomune di un’attivitàeconomica produttiva

E’ una situazionegiuridica che può avereorigine contrattuale maha ad oggetto il semplicegodimento del benecomune

I beni hanno funzioneservente rispettoall’attività d’impresa

L’attività ha comeobiettivo laconservazione ed ilgodimento individualedel bene

I beni sono destinatistabilmente all’attivitàd’impresa

I comproprietari sonoliberi di servirsi dellacosa comune

Divieto di società di mero godimento

art. 2248 c.c.: la comunione stabilita al solo scopo di godimentoè regolata dalle norme della comunione e non da quelle della società

L’impresa societaria

sotto il profilo della natura giuridica del soggetto titolare dell’impresa si distingue

impresa individuale

impresa societaria

impresa pubblica

L’impresa societaria

s.s. società non commerciale

s.n.c. societàdi persone

s.a.s.società commerciali (possono

s.p.a. svolgere sia attività agricolesocietà sia commerciali)

s.r.l. di capitali

s.a.p.a.

Impresa societaria e statutodell’imprenditore

L’applicazione alle società commerciali degli istituti della disciplina dell’impresa segue regole parzialmente diverse da quelle previste per l’imprenditore commerciale:

• nelle s.n.c. e nelle s.a.s. parte della disciplina dell’imprenditore commerciale trova applicazione solo o anche nei confronti dei soci a responsabilità illimitata (ad es., il fallimento);

• le società commerciali, qualunque sia l’attività svolta (dunque, anche agricola), devono iscriversi nel registro delle imprese e tenere le scritture contabili;

• le società commerciali tuttavia non falliscono se sono imprenditori agricoli;

• è invece superata la regola per la quale le società commerciali non erano mai considerate piccoli imprenditori ai fini dell’esclusione del fallimento (art. 1, comma 2, l. fall.);

SOCIETA’ DI PERSONE

Società semplice

Società in nome collettivoSocietà in accomandita semplice

Statuto dell’Imprenditore

Attività non commerciale

(non soggetta a fallimento)

Attività commerciale

Statuto dell’Imprenditore commerciale

COSTITUZIONE

Società semplice

Principio della libertà di forma dell’atto costitutivolimite:la natura dei beni conferiti

Iscrizione R.I.

Forma verbale o per fatti concludenti

(Segue) COSTITUZIONE

S.n.c. A.C. ex artt. 2295-2296 A.C. non ex lege

S.n.c. Regolare S.n.c. Irregolare

L’Iscrizione è un requisito di regolarità

S.n.c. di fatto

S.n.c. irregolare in senso proprio

ATTO COSTITUTIVO DI S.N.C. REGOLARE

Forma: Atto pubblico o Scrittura privata autenticata

•Indicazione dei soci•Ragione sociale•Soci amministratori e rappresentanti•Sede•Oggetto sociale•Conferimenti/Prestazioni d’opera•Modalità di ripartizione utili•Durata del contratto

Contenuto:

In assenza di ATTO COSTITUTIVO

SOCIETA’ DI FATTO

Attività non commerciale

SOCIETA’ DI FATTO

Disciplina società semplice

Attività commerciale Disciplina collettiva irregolare

FALLIMENTO art. 147 l. fall.

•della società•dei soci (noti)•dei soci occulti

SOCIETA’ APPARENTE SOCIETA’ OCCULTA

QUALITA’ DI SOCIO

Società di capitali socia di società di persone (artt. 2361, 2° co. c.c. e 111 d.att.)

Società di persone socia di società di persone

INVALIDITA’ DELLA SOCIETA’

Nullità

Annullabilità

CAUSE

•Contrarietà a norma imperative•Oggetto impossibile e illecito•Motivo comune illecito

•Incapacità delle parti•Consenso viziato da errore

dolo colpa

Invalidità della partecipazionescioglimento particolare e liquidazione

Invalidità della società

Attività da iniziare: diritto comune dei contratti

Attività iniziata: produce gli effetti propri di una causa di scioglimento (rilievo attività di fatto)

EFFETTI

CONFERIMENTI

La qualità di socio si acquista nel momento in cui ci si obbliga al conferimento

Beni conferibili: qualsiasi entità utile allo svolgimento dell’attivitàsociale e suscettibile di valutazione economica

•denaro•crediti•prestazioni d’opera e di servizi•beni (materiali e immateriali)

Misura dei conferimenti: a) nel contratto (2295 n. 6)b) in parti uguali quanto necessario per il perseguimento

dell’oggetto sociale (2253)

Disciplina speciale nel caso di:

•Beni in proprietà

•Beni in godimento

•Crediti

•Prestazioni d’opera

Disciplina della vendita (art. 2254)

Disciplina della locazione e res perit domino (art. 2254)

Cessione pro solvendo: il socio risponde nei limiti del valore attribuito al conferimento (artt. 2255, 1267)

CONFERIMENTI DI CAPITALE

CONFERIMENTI DI PATRIMONIO

Diritto agli utili ma non alla liquidazioneEsclusione in caso di inidoneità (2286)

tutti i beni conferiti

CAPITALE SOCIALE

PATRIMONIO SOCIALE INIZIALE

Nella società semplice è inesistente

Nella s.n.c. e s.a.s. rileva per

• la distribuzione degli utili (art. 2303, 2627)•la riduzione del capitale sociale (art. 2306, 2626)

PARTECIPAZIONE AGLI UTILI E ALLE PERDITE

Utili Principio della libera determinazione degli utili con l’unico limite del divieto di patto leonino

Gli utili si distribuiscono sulla base di criteri convenzionali

in assenza criteri legali

quote proporzionali ai conferimenti, che si presumono uguali

il diritto agli utili sorge(l’autofinanziamento è ammissibile solo con il consenso di tutti i soci)

s.s. con l’approvazione del il rendiconto

s.n.c. con l’approvazione del bilancio

PARTECIPAZIONE ALLE PERDITE

Perdite

Seguono regole utili (2263)

Rilevanza in sede di liquidazione quota o scioglimento

Durante la vita della società: divieto distribuzione utili (2303)

Partecipazione alle perdite e responsabilità per le obbligazioni sociali.

Patto leonino Rischio di capitale – Nozione di società (2247)

OBBLIGAZIONI SOCIALI

Principale Società «I creditori della società possono far valere

i loro diritti sul patrimonio sociale» (art. 2267,1° co.)

Sussidiariae solidale

I soci (2267, 2291, 2313)

Non soci accomandanti nella s.a.s. (2320 c.c.)

OBBLIGAZIONI SOCIALI

Societàsemplice

art. 2267 “chi ha agito in nome e per conto”+

+ tutti gli altri soci (salvo patto contrario)

S.n.c. Tutti soci (patto contrario inopponibile ai terzi)

S.a.s.

Tutti i soci accomandatari (= soci s.n.c.)

Non soci accomandanti (salvo violazione divieto di immistione: 2320 c.c.)

OBBLIGAZIONI SOCIALI

Nuovo socio

risponde anche delle obbligazioni anteriori artt. 2269, 2500-sexies

Socio uscente

risponde delle obbligazioni sorte sino all’iscrizione (s.s. non agr.: mezzi idonei) dell’avvenuto scioglimento del vincolo (art. 2290)

•Nuovo art. 147, comma 2: l’ex socio illimitatamente fallisce:

•1) entro un anno da iscrizione scioglimento del rapporto sociale (recesso, esclusione) o della cessazione della responsabilità illimitata (trasformazione, fusione, scissione)

•2) se l’insolvenza attiene a debiti già esistenti alla data della cessazione della responsabilità illimitata

Rapporto responsabilità società/responsabilità soci

Società semplice

(s.n.c. e s.a.s. irregolari)

il creditore può aggredire il patrimonio personale dei soci che devono eccepire il beneficio di escussione e indicare i beni sociali agevolmente liquidabili

S.n.c. – S.a.s.

il creditore può aggredire il patrimonio personale dei soci solo se ha preventivamente escusso il patrimonio sociale

Diritto di regresso Va esercitato in primo luogo contro la società, in secondo luogo contro i soci

OBBLIGAZIONI PERSONALI

Creditori personali di socio di s.s. e s.n.c. irregolare

•diritto a soddisfarsi sugli utili•atto conservativi sulla quota•richiesta di liquidazione della quota

Creditori personali di socio di s.n.c. regolare

•diritto a soddisfarsi sugli utili

•atti conservativi sulla quota•richiesta di liquidazione della quota alla scadenza del contratto

nel caso di proroga formale: i creditori hanno il diritto di opporsi

nel caso di proroga tacita:

i creditori possono chiedere la liquidazione della quota

AMMINISTRAZIONE

DISGIUNTIVA •opposizione preventiva•decisione tutti soci a maggioranza per quote

•unanimità

•a maggioranza per quote (dei soli soci amministratori)•atti urgenti

Regimi misti

CONGIUNTIVA

AMMINISTRAZIONE

SPETTANZA •A tutti i soci, salvo diversaprevisione del contratto

Soci non amministratori

Amministratori non soci

•Poteri di informazione e controllo (2261)

•Sì (tranne s.a.s. ex art.2318 esocietà tra avvocati), ma rischioriqualificazione come socio (apparente)

Amministratore persona giuridica

Sì (111-duocecies disp. att.)Rappresentante designato

REVOCA DEGLI AMMINISTRATORI

Nominato con atto separato mandato collettivo (1725) anche in assenza di una giusta causa

Nominato nel contratto sociale Solo in presenza di una giusta causa

UNANIMITA’

Revoca giudiziale Per giusta causa, da ciascun socio

RAPPRESENTANZA

REGIME LEGALE •A tutti gli amministratorisecondo regime (2266)

S.n.c. - S.a.s. irregolari

LIMITI

Società semplice (art. 2266-1396)ma per agricole art. 2 d.lgs. 228/2001

Clausole del contratto sociale

S.n.c. - S.a.s. regolari (art. 2298 = 2193)

S.p.a. - S.r.l. (artt. 2384, 2475-bis)

SOCIETA’ IN ACCOMANDITA SEMPLICE

Duecategorie soci

Accomandatari

1) Responsabilità solidale e illimitata (2313)

2) Diritti e obbligi dei soci s.n.c. (2318)

Accomandanti 1) Responsabilità limitata alla quota conferita (2313)

2) Divieto di immistione (2320)

3) Trasferibilità della quota (2322)

Le caratteristiche fondamentali• Presenza di due categorie di soci (2313 co.1):

accomandatari (soci-imprenditori) ed accomandanti (soci-capitalisti)

• Funzione economica: agevolare l’investimento in capitale di rischio da parte di soggetti non interessati a partecipare direttamente alla gestione (distinzione rispetto all’associazione in partecipazione: costituzione del gruppo; spendita del nome sociale)

• Divieto di emettere documenti rappresentativi della partecipazione sociale (2313 co. 2)

• Tecnica normativa del doppio rinvio: alle norme sulle s.n.c. (2315) e di queste ultime alle norme sulla s.s.(2293), per gli aspetti non peculiari al tipo

Le due categorie di sociArt. 2316:

E’ obbligatoria l’indicazione nell’atto costitutivo dei soci accomandanti e dei soci accomandatari

Art. 2313 co.1:I soci accomandatari sono in una posizione analoga a quella dei

soci di una società in nome collettivo (la responsabilità illimitata è essenziale; ad essi soltanto spetta il potere di amministrare, salva la possibilità di riservare l’amministrazione ad uno o più soci)

I soci accomandanti non rispondono verso i terzi dei debiti sociali; rischiano soltanto il proprio conferimento; non possono amministrare

I soci accomandatariNella ragione sociale vi deve essere il nome di almeno

un accomandatario (2314 co.1: rinvio all’art. 2292 co.2 – conservazione del nome dell’ex socio)

Rispondono solidalmente ed illimitatamente dei debiti sociali (2313 co. 1)

Hanno i diritti e gli obblighi dei soci di collettiva (v. per la responsabilità a cancellazione avvenuta l’art. 2324) e solo ad essi può essere conferita l’amministrazione (2318)

Per la nomina e la revoca degli amministratori occorre sempre il consenso di tutti gli accomandatari, salvo patto contrario (2319)

I soci accomandantiIl loro nome non può figurare nella ragione sociale (in

caso contrario rispondono illimitatamente verso i terzi per tutte le obbligazioni , salva l’azione di rivalsa: 2314 co.2)

Non possono prendere parte all’amministrazione, e in caso di violazione rispondono illimitatamente delle obbligazioni sociali e possono essere esclusi (2320)

Per la nomina e la revoca degli amministratori (con atto separato), è sufficiente l’approvazione della maggioranza del capitale da essi sottoscritto (2319), salvo patto contrario

Dopo la cancellazione della società, sono tenuti nei limiti della quota di liquidazione percepita (2324)

Il divieto di immistione degli accomandanti

Non possono:i) compiere atti di amministrazione (anche interni:

partecipare alla formazione delle decisioni gestorie);ii) trattare o concludere affari in nome della società

(falsus procurator).

La violazione del divieto di immistione comporta:i) l’assunzione di responsabilità illimitata e solidale per

tutte le obbligazioni sociali (senza determinare l’acquisto della qualità di accomandatario);

ii) L’esclusione volontaria

Il divieto di immistione (segue)Se la società è regolarmente iscritta, gli accomandanti

possono: trattare e concludere singoli affari, sotto le direttive

degli amministratori, in forza di procura speciale; Prestare la propria opera, sotto la direzione degli

amministratori; dare autorizzazioni o pareri per determinate

operazioni nei casi previsti dall’atto costitutivo; compiere atti di ispezione e controllo, se l’atto

costitutivo lo consente; esercitare limitati poteri di controllo previsti dalla

legge.

I poteri di controllo degli accomandanti (art. 2320 co. 2 e 3)

Se l’atto costitutivo lo consente, possono compiere atti di ispezione e di sorveglianza

Possono chiedere la revoca per giusta causa degli amministratori

In ogni caso, hanno diritto:ad avere comunicazione del bilancio di esercizio

(concorrono all’approvazione?)a controllare l’esattezza del bilancio di esercizio,

consultando i libri e gli altri documenti della società

La circolazione della quotaLa partecipazione dei soci accomandatari può

circolare solo con il consenso unanime (salva diversa previsione del contratto sociale)

La partecipazione del socio accomandante (2322):è trasmissibile mortis causa (subingresso degli eredi o

mera facoltà del testatore di disporne?)salvo patto contrario, può essere ceduta con il consenso

della maggioranza del capitale sottoscritto (applicazione della regola capitalistica – potere in società proporzionale al conferimento)

Gli effetti della scomparsadi una delle categorie di soci (2323)

• Costituisce causa di scioglimento della società, se tale categoria non viene ricostituita entro sei mesi

• Se vengono meno tutti gli accomandatari, gli accomandanti devono nominare un amministratore provvisorio (anche fra gli stessi accomandanti), che non assume la qualità di accomandatario e deve limitarsi agli atti di ordinaria amministrazione

La s.a.s. irregolare (art. 2317)

• I rapporti fra la società ed i terzi sono regolati dall’art. 2297

• Rimane fermo il tipo prescelto (ivi compresa la responsabilità limitata dei soci accomandanti)

• Il divieto di immistione dei soci accomandanti è assoluto (esigenza di tutelare i terzi, che non possono venire a conoscenza della qualità dei soci per la mancanza di pubblicità dell’atto costitutivo): i soci accomandanti non possono partecipare alle operazioni sociali, pena la perdita della responsabilità limitata (consentita solo la prestazione di opera materiale)

Scioglimento del singolo rapporto sociale

Morte del socio (2284) Liquidazione della quota del defunto a favore degli eredi entro sei mesi

ALTERNATIVE:

1. Scioglimento anticipato della società

2. Continuazione della società con gli eredi (necessità del consenso)

Recesso (2285):

1. Società costituita a tempo indeterminato (2285, comma 3)

2. Società a tempo determinato (2285, comma 2)

3. Lo statuto può prevedere altre cause di recesso

Esclusione (2285-2286):

1. Di diritto (liquidazione della quota/fallimento)

2. Facoltativa (gravi inadempienze; interdizione/inabilitazione;impossibilità sopravvenuta di eseguire il conferimento)

Delibera a maggioranza per teste

Modificazioni dell’atto costitutivo

“Art. 2252 – Modificazioni del contratto sociale. Il contratto sociale può essere modificato soltanto con il consenso di tutti i soci, se non è convenuto diversamente.”

Modificazioni dell’atto costitutivo

Il contratto sociale potrà prevedere la libera trasferibilità delle quote e la modificabilità del contratto sociale a maggioranza, nel rispetto dei principi di:

esecuzione del contratto in buona fede;

parità di trattamento fra soci.

Scioglimento del singolo rapporto sociale

Determinano lo scioglimento del singolo rapporto sociale:

la morte;

il recesso;

l’esclusione.

In ogni caso, il socio ha diritto alla liquidazione della propria quota.

Scioglimento del singolo rapporto sociale

A cui si aggiungono altre due cause di scioglimento del rapporto sociale limitatamente a un socio, definite dalla legge come “cause di esclusione legale”:

il fallimento del socio;

la liquidazione della quota di un creditore personale del socio.

Scioglimento del singolo rapporto sociale

Per il “principio di conservazione della società” il venir meno di uno o più soci dalla compagine sociale non determina lo scioglimento del contratto ma l’obbligo di definire i rapporti patrimoniali con:

il socio uscente (recesso/esclusione);

gli eredi del socio defunto.

Scioglimento del singolo rapporto sociale

Il legislatore tutela:

l’intuitus personae;

l’interesse alla continuazione dell’attività di impresa.

Morte del socio

“Art. 2284 – Morte del socio. Salvo contraria disposizione del contratto sociale, in caso di morte di uno dei soci, gli altri devono liquidare la quota agli eredi, a meno che preferiscano sciogliere la società, ovvero continuarla con gli eredi stessi e questi vi acconsentano”.

La norma sancisce l’intrasmissibilità mortis causa della quota sociale.

Morte del socio

La disciplina legale è derogabile predeterminando:

lo scioglimento della società (“patto di consolidazione”);

la continuazione con uno o più eredi (“clausola di continuazione”).

Recesso del socio

Ogni socio può recedere dalla società:

liberamente se è contratta a tempo indeterminato – con preavviso di almeno tre mesi;

per giusta causa se la società è contratta a tempo determinato, comunicata agli altri soci ha effetto immediato;

convenzionalmente nei casi e nelle forme previste dal contratto sociale.

Esclusione del socio

L’esclusione del socio dalla società può essere:

facoltativa (art. 2286);

di diritto (art. 2288).

“Art. 2286 - Esclusione. L’esclusione di un socio può aver luogo per gravi inadempienze che derivano dalla legge o dal contratto sociale, nonché per l’interdizione, l’inabilitazione del socio o per la sua condanna ad una pena che importa l’interdizione, anche temporanea dai pubblici uffici.

Il socio che ha conferito nella società la propria opera o il godimento di una cosa può altresì essere escluso per la sopravvenuta inidoneità a svolgere l’opera conferita o per il perimento della cosa dovuto a causa non imputabile agli amministratori.

Parimenti può essere escluso il socio che si è obbligato con il conferimento a trasferire la proprietà di una cosa, se questa è perita prima che sia stata acquistata dalla società.”

“Art. 2288 – Esclusione di diritto. E’ escluso di diritto il socio che sia dichiarato fallito.

Parimenti è escluso di diritto il socio nei cui confronti un suo creditore particolare abbia ottenuto la liquidazione della quota a norma dell’art. 2270.”

La partecipazione viene meno per cause “esterne” non è tecnicamente una “esclusione” del socio.

“Art. 2287 – Procedimento di esclusione. Il procedimento di esclusione del socio è deliberato a maggioranza dei soci, non computandosi nel numero di questi il socio da escludere, ed ha effetto decorsi 30 giorni dalla data della comunicazione al socio escluso.

Entro questo termine il socio può fare opposizione davanti al tribunale, il quale può sospendere l’esecuzione.

Se la società si compone di due soci, l’esclusione di uno di essi è pronunciata dal tribunale su domanda dell’altro.”

Liquidazione della quota del socio

In ogni caso in cui il rapporto sociale si sciolga limitatamente a un socio, la società deve procedere alla liquidazione della quota di partecipazione del socio.

Il socio o i suoi eredi hanno diritto a una somma di denaro che rappresenti il valore della quota, il cui pagamento deve essere effettuato entro 6 mesi dallo scioglimento del rapporto.

Il credito di liquidazione ha natura sociale, la responsabilità degli altri soci ha carattere sussidiario rispetto a quella della società.

Liquidazione della quota del socio

La determinazione del valore della quota è effettuata sulla base di una situazione patrimoniale (bilancio) del giorno in cui si verifica lo scioglimento - deve risultare l’effettiva consistenza economica della quota (compreso l’avviamento).

In caso di operazioni in corso il socio e i suoi eredi partecipano agli utili e alle perdite inerenti a tali operazioni (art. 2289).

Responsabilità del socio uscente

Conserva la responsabilità verso i terzi per le obbligazioni sociali sorte fino al giorno in cui lo scioglimento del vincolo:

i) è stato iscritto nel registro delle imprese, salva l’opponibilità ai terzi che si provi a conoscenza (s.n.c. e s.a.s. regolari + s.s. agricole)

art. 147, 2° comma l. fall.

ii) è stato portato a conoscenza dei terzi con mezzi idonei; in caso contrario rimane inopponibile ai terzi che lo abbiano senza colpa ignorato (s.s. non agricole: 2290, 2° comma)

ii) si provi che i terzi ne abbiano avuto conoscenza (s.n.c., s.a.s. irregolari: 2193)

Cause si scioglimento“Art. 2272 – Cause di scioglimento. La società si scioglie:

1. per decorso del termine;

2. per conseguimento dell’oggetto sociale o sopravvenuta impossibilità di conseguirlo;

3. per volontà di tutti i soci;

4. quando viene a mancare la pluralità dei soci, se nel termine di sei mesi questa non è ricostituita;5. per altre cause previste dal contratto sociale.”

Scioglimento della societàAl verificarsi di una causa di scioglimento la società entra in liquidazione.

“art. 2274 – Poteri degli amministratori dopo lo scioglimento. Avvenuto lo scioglimento della società, i soci amministratori conservano il potere di amministrare, limitatamente agli affari urgenti, fino a che siano presi i provvedimenti necessari per la liquidazione.“

Scioglimento della società“Art. 2275 - Liquidatori. Se il contratto non prevede il modo di liquidare il patrimonio sociale e i soci non sono d’accordo nel determinarlo, la liquidazione è fatta da uno o più liquidatori, nominati con il consenso di tutti i soci o, in caso di disaccordo, dal presidente del tribunale.

I liquidatori possono essere revocati per volontà di tutti i soci e in ogni caso dal tribunale per giusta causa su domanda di uno o più soci.”

Effetti dello scioglimento• Gli amministratori

restano in carica finché non sono presi i provvedimenti per la liquidazione, ma possono compiere soltanto gli atti urgenti (2274)

• In caso di nomina dei liquidatori, devono effettuare le consegne, rendere il conto e redigere con essi l’inventario (2277)

• La liquidazione verrà effettuata nelle forme previste dal contratto o decise dai soci; in mancanza, vengono nominati uno o più liquidatori all’unanimità, o dal presidente del tribunale in caso di disaccordo (2275)

• Può essere convenuta la ripartizione dei beni in natura fra i soci (2283)

Amministratori e liquidatori

Gli amministratori devono consegnare ai liquidatori i beni e i documenti sociali

e presentare il “conto della gestione” del periodo successivo all’ultimo rendiconto;

Amministratori e liquidatori redigono insieme l’inventario o “bilancio di apertura della liquidazione”

Il procedimento di liquidazione

Conversione in denaro dell’attivo sociale

Pagamento dei creditori sociali (in caso di insufficiente disponibilità, richiesta ai soci dei versamenti residui e occorrendo di ulteriori somme, nei limiti della rispettiva responsabilità ed in proporzione alla partecipazione alle perdite; il debito del socio insolvente si ripartisce con le stesse modalità) (2280)

Restituzione dei conferimenti in godimento (salvi i danni se sono periti o deteriorati per causa imputabile agli

amministratori) (2281)

Il procedimento di liquidazione

Rimborso dei conferimenti di capitale (effettuandone la valutazione all’epoca del conferimento, se non

fu fatta) o “capitalizzati”, a valere sull’attivo residuo (2282)

Riparto dell’eventuale eccedenza fra tutti i soci, in proporzione della rispettiva partecipazione agli utili (2282)

Poteri dei liquidatoriI liquidatori (anche non soci) prendono il

posto degli amministratori e possono compiere tutti gli atti necessari per la liquidazione (compresa la vendita in blocco dei beni aziendali).

Assumono la rappresentanza in giudizio della società.

Se i fondi della società risultano insufficienti possono chiedere ai soci:

- le somme ancora dovute a titolo di conferimento;

- il versamento di somme ulteriori.

Poteri dei liquidatori

Sono revocabili:

i) per volontà di tutti i soci

ii) per giusta causa, dal tribunale (2275)

Poteri dei liquidatoriI liquidatori non possono ripartire fra i soci i beni sociali finché non siano pagati i creditori della società o non siano state accantonate le somme per pagarli.

Al termine della liquidazione i soci che abbiano conferito beni in godimento avranno diritto a riprendere i beni nello stato in cui si trovano.Salvo il diritto al risarcimento del danno qualora il deterioramento o perimento dei beni sia imputabile agli amministratori.

Poteri dei liquidatoriI liquidatori non possono intraprendere nuove operazioni (art. 2279).

I liquidatori che violino tale divieto assumono responsabilità personale e solidale per le operazioni intraprese.

Scioglimento della società“Art. 2282 – Ripartizione dell’attivo. Estinti i debiti sociali, l’attivo residuo è destinato al rimborso dei conferimenti.

L’eventuale eccedenza è ripartita tra i soci in proporzione della parte di ciascuno nei guadagni.

L’ammontare dei conferimenti non aventi ad oggetto somme di denaro è determinato secondo la valutazione che ne è stata fatta nel contratto o, in mancanza, secondo il valore che essi avevano nel momento in cui sono stati eseguiti.”

Scioglimento della società

Nella società semplice non vi è una specifica disciplina che regoli la chiusura del procedimento di liquidazione della società.

Nella società in nome collettivo i liquidatori sono tenuti a redigere:

- un “bilancio finale di liquidazione”;

- un “piano di riparto”.

Scioglimento della società

Nella società semplice la chiusura del procedimento determina l’estinzione

della società.

Nella società in nome collettivo, i liquidatori approvato il bilancio finale di liquidazione devono:

- chiedere la cancellazione dal R.I.

Con la cancellazione dal R.I. la società si estingue anche se non sono stati pagati tutti i creditori.

Scioglimento della società

I creditori sociali insoddisfatti possono:

agire nei confronti: i) dei soci illimitatamente responsabili; ii) degli accomandanti, limitatamente alla quota di liquidazione (2324); iii) dei liquidatori se il mancato pagamento deriva da loro dolo o colpa

chiedere il fallimento della società e dei soci entro un anno dalla cancellazione della società (artt. 10 e 147, 2° comma l. fall.)