Nuovo accordo CCNL Turismo. Coalve

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Aggiornamenti in materia di diritto del lavoro per il settore turismo.

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“CO.AL.VE”

Nuovo accordo CCNLNuovo accordo CCNLTurismoTurismo

Relatore: Dott. Rivieri Giacomo Studio

Comm. e Trib. Rivieri

Viale Colombo n. 65 Lido

TEL / FAX: 0584/67078

DIRITTO DEL LAVORO LA COSTITUZIONE

ART. 1 – 4 – 35 – 36 – 37 –38 –39 –40

DIRITTO DEL LAVORO NELLE AZIENDE ALBERGHIERE

C.C.N.L. TURISMO

Accordo retroattivo dal 01/05/2013 al 31/08/2016 (40 MESI)

Federalberghi – Faiata – Confcommercio – Filcams Cgil - Fisascat Cisl – Uiltucs Uil

NUOVO C.C.N.L. TURISMO

1 ) aziende alberghiere (SI)

2) Campeggi e villaggi turistici (SI)

3) Pubblici esercizi (NO)

4) Stabilimenti balneari (NO)

5) Imprese di viaggio e turismo (NO)

CONTRATTAZIONE DI SECONDO LIVELLO(differenze territoriali)

disciplinano:

-Orari

-Straordinari

-Tipologie contrattuali

-Maggiorazioni

-Premi

-Sospensione e indennita’ varie

RIFORMA FORNEROLegge 28 giugno 2012 n. 92

1) Eta’ Pensionabile

2) Sospensioni tempo determinato

3) Apprendistato

4) Art. 18 (reintegra)

5) Partita iva

6) Ammortizzatori sociali

CONTRATTO DI LAVORO

1) SCRITTO

2) SOTTOSCRITTO

3) ELEMENTI ESSENZIALI

ELEMENTI ESSEZIALI DEL CONTRATTO DI LAVORO

1) INDICAZIONE DEI CONTRAENTI

2) TIPOLOGIA CONTRATTUALE

3) INIZIO DURATA

4) MOTIVAZIONE E/O CAUSA (NOVITA’)(NOVITA’)

5) QUALIFICA

6) LIVELLO

7) RETRIBUZIONE

8) LUOGO DI LAVORO

9) CCNL APPLICATO

CONTRATTI A TERMINEA-CASUALI

E’ possibile stipulare contratti a termine a-casuali in aggiunta alle ipotesi previste dalle legge nel caso di

Disoccupati eta’ > 45 anni

Percettori di sostegno integr. reddito (cig, mobilita’ Aspi ecc.)

Iscritti nelle liste di invalidita’

TIPOLOGIA CONTRATTI

• LAVORO SUBORDINATO

• APPRENDISTATO

• STAGE

• CONTRATTO INTERMITTENTE

• LAVORO ACCESSORIO OCCASIONALE (VOUCHER)

• ASSOCIAZIONE IN PARTECIPAZIONE (con apporto di lavoro) (GESTIONE SEPARATA INPS)

• CO.CO.CO. PENSIONATI E A PROGETTO GESTIONE SEPARATA INPS)

LAVORO SUBORDINATO

Il lavoro subordinato, anche detto lavoro dipendente, definito dall'art. 2094 del Codice Civile ed attualmente la forma lavorativa più diffusa nel mondo economico, è la figura di lavoro posta al centro del Dirirtto del lavoro.

- Subordinazione gerarchica -

LAVORO SUBORDINATO

• A TEMPO DETERMINATO

l contratto a tempo determinato è un contratto di lavoro in cui è indicata la durata e la data di termine del rapporto di lavoro (obbligo di motivazione, dal 1° gennaio aumento contributivo)

NOVITA STOP AND GONOVITA STOP AND GO

• A TEMPO INDETERMINATO

l contratto a tempo determinato è un contratto di lavoro in cui non è indicata ne’ la durata ne’ la data di termine del rapporto di lavoro

NOVITA’ STOP AND GONOVITA’ STOP AND GO

Per le aziende stagionali deroga all’obbligo dello stop and go

Altri casi 10 gg 20 gg

E siamo fortunati!!! 60gg 90gg

LAVORATORI STAGIONALI

Preferenza sulle assunzioni…

entro 90 gg per scritto

Orario di lavoro

• Part-time- Orizzontale- Verticale- Misto

Minimo 10 ore (CCNL di secondo livello)

• Full time

40 ore

NOVITA’ ORE NOVITA’ ORE COMPENSATIVECOMPENSATIVE

NOVITA’ ORE NOVITA’ ORE COMPENSATIVECOMPENSATIVE

MONTE ORE

- AUMENTI: RIPOSO COMPENSATIVO ENTRO 8 SETTIMANE

-RIDUZIONE: RECUPERO ENTRO 13 SETTIMANE

ATTENZIONE SI’!!! AL GIORNO DI RIPOSO!!!!!

MANSIONE E LIVELLO

MANSIONE: mansionario con indicazione di tutti gli incarichi, obblighi e doveri del lavoratore suddivisi per qualifica

LIVELLO: Quadri A, B, livello 1 - 7

LA PROVA NOVITA’

Per le attivita’ stagionali o assunzioni a tempo determinato non piu 10 gg

ma 14 gg!!!

APPRENDISTATO

sostanza il rapporto di lavoro si basa su un patto fra datore di lavoro e dipendente, in base al quale l'apprendista accetta condizioni contrattuali peggiori (in termini ad esempio di retribuzione, di durata del rapporto, di ammortizzatori sociali in cambio di una formazione specializzata tale da garantirgli una cospicua crescita professionale.

CERTIFICARE IL DE MINIMIS E LA REGOLARITA’ CONTRIBUTIVA

TIPOLOGIE APPRENDISTATO (OBBLIGO

FORMATIVO NOVITA’NOVITA’)• Apprendistato per l’espletamento di diritto e

dovere di istruzione e formazione (scolastico)• Apprendistato professionalizzante per il

conseguimento di una qualificazione attraverso una formazione sul lavoro e un apprendimento tecnico professionale (turismo, 29 anni)

• Apprendistato per il conseguimento di un diploma o per percorsi di alta formazione (estetista)

RIDUZIONE FORMAZIONE

L’impegno formativo gia’ graduato in relazione al livello dell’apprendista, viene ridotto (60 ore 4 livello) nel

caso in cui il dipendente sia in possesso di un titolo di studio o abbia

maturato precedenti esperienze lavorative nel settore turismo

VANTAGGI E SVANTAGGI

• VANTAGGI- riduzione contributi- Retribuzione piu’

bassa

• SVANTAGGI- Poca professionalita’- Eta’ giovane del

lavoratore- Obbligo del tutor

NOVITA’ LO STAGELo stage, o tirocinio formativo e di orientamento, è un periodo di formazione presso un'azienda, che costituisce un'occasione di conoscenza diretta del mondo del lavoro oltre che di acquisizione di una specifica professionalità. (retribuito REGIONE TOSCANA)

La durata dello stage varia a seconda dei soggetti che ne hanno beneficio: ad esempio, per gli studenti delle scuole superiori al massimo 4 mesi, per chi frequenta attività formative post diploma o laurea fino a 6 mesi, ma altresì lavoratori inoccupati o disoccupati iscritti nelle liste di mobilità, oppure per persone svantaggiate o per portatori di handicap massimo 12 mesi, oltre che per universitari e laureati da non più di 18 mesi.

CONTRATTO INTERMITTENTE (JOB ON CALL)

Si tratta di un contratto di lavoro subordinato con il quale il lavoratore si mette a disposizione del datore di lavoro per svolgere prestazioni di carattere discontinuo o intermittente, individuate dalla contrattazione collettiva nazionale o territoriale, ovvero per periodi predeterminati nell'arco della settimana, del mese o dell'anno.Con questo tipo di contratto si regolamenta quindi, in modo definitivo, il lavoro svolto saltuariamente e rispetto al quale retribuite solo le prestazioni lavorative effettuate.

CONTRATTO A CHIAMATA

• CON DISPONIBILITA’

(+ 20%)

- viene retribuito anche nei periodi che non lavora

• SENZA DISPONIBILITA’

- non viene retribuito se non lavora ma puo’ non rispondere alla chiamata

RIFORMA FORNERO SUI CONTRATTI A CHIAMATA

-ETA’ (< 24 E > 55)

-RETRIBUZIONE (CONGLOBATA)

-OBBLIGO DI COMUNICAZIONE PREVENTIVA -1) Comunicazione via email all’indirizzo di posta certificata:

-intermittente@mailcert.lavoro.gov.it ;

-2) per il tramite del servizio informatico reso disponibile sul portale;

-www.cliclavoro.gov.it ;

-3) inviando un SMS al numero 339-9942256

ASSOCIAZIONE IN PARTECIPAZIONE

Esso è il contratto mediante il quale una parte (l'associante) attribuisce ad un'altra (l'associato) il diritto ad una partecipazione agli utili della propria impresa o, in base alla volontà delle parti contraenti, di uno o più affari determinati, dietro il corrispettivo di un apporto che generalemente e’ di lavoro.

RESTRIZIONE DEL CAMPO(parenti, stipendio credibile ecc)

• VANTAGGI- risparmio contributivo- Nessun obbligo ne’ di

orario ne’ di mansione- Risoluzione del

rapporto immediata

• SVANTAGGI- poche tutele

previdenziali- Contestazione utili- Contestazione

validita’del contratto

INQUADRAMENTO

-registrazione del contratto (imposta di registro)-Retribuzione con acconti e/o corrispettivo al bilancio-Obbligo di Busta paga-Iscrizione alla gestione separata (INPS)

CO.CO.CO.(Contratto di collaborazione coordinata e continuativa)

Con il contratto cococo il collaboratore si impegna a compiere un’opera o un servizio in via continuativa a favore della committente e in coordinamento con quest’ultimo senza che sussista il vincolo di subordinazione in cambio di un corrispettivo.

I collaboratori coordinati e continuativi (c.d. co-co-co) sono anche detti lavoratori parasubordinati, perché rappresentano una categoria intermedia fra il lavoro autonomo ed il lavoro dipendente.

2 TIPOLOGIE DI CO.CO.CO.

• PROGETTO- compenso fisso- Obbligo del progetto- Gestione separata- Durata limitata al

progetto- Contestazione

validita’ del contratto

• PENSIONATI- Compenso fisso- Nessun progetto- Gestione separata

ridotta- Durata indeterminata- Nessun rischio

contestazione

INQUADRAMENTO

-registrazione del contratto (imposta di registro)-Retribuzione mensile pattuita-Obbligo di Busta paga-Iscrizione alla gestione separata (INPS)

LAVORATORI AUTONOMI

Il lavoro autonomo è definito dall'art. 2222 del Codice Civile, che indica quale lavoratore autonomo colui che si obbliga a compiere verso un corrispettivo un'opera o un servizio, con lavoro prevalentemente proprio e senza vincolo di subordinazione nei confronti del committente.

(CUOCO A FATTURA NON PUO’ CUCINARE!!!)

DISCIPLINA DEL RAPPORTOLAVORATORI AUTONOMI

-INCARICO SCRITTO

-PAGAMENTO DIETRO FATTURA

-VALIDITA’ CONTESTABILE

CATEGORIE PARTICOLARI

-MINORI (limiti, visita medica ecc.)

-LAVORATORI NOTTURNI

(visita medica, maggiorazioni ecc..)

RETRIBUZIONE: NOVITA’RETRIBUZIONE: NOVITA’

1) I VALORI DI PAGHE BASE E CONTINGENZA SONO STATI CONGLOBATI IN UNICA VOCE PER SEMPLIFICARNE LA LETTURA

2) AUMENTO (4 LIVELLO) € 88 IN CINQUE TRANCE DA € 17,60 LORDE

3) AUMENTO VITTO E ALLOGGIO

PRANZO € 0,90 COLAZIONE € 0,16 PERNOTTAMENTO € 1,00

PREMIO RISULTATO NOVITA’

Possibilita’ di astenersi per aziende che si trovano in presenza di

difficolta’ economiche produttive (contrattazione secondo livello)

INSTAURAZIONE RAPPORTO DI LAVORO (ASSUNZIONE)

1) Consegna al dipendente del contratto di lavoro

2) Comunicazione agli uffici competenti (UNILAV)

1 GIORNO PRIMA (mod.URG)

fax 848800131

1) Indicazione del dipendente nel turno di servizio

TRASFORMAZIONE CONTRATTO DI LAVORO

(entro 5 giorni UNILAV)-Durata

-orario

-Qualifica

-Livello

-Tipologia contrattuale

-Retribuzione (solo in aumento)

PROROGA CONTRATTO DI LAVORO (UNILAV) 5gg

1) 1 sola proroga

2) Sospensione (Fornero 60/90 – 10/20 TURISMO)

3) Proroga tacita (maggiorazione retribuzione max 20gg)

RISOLUZIONE RAPPORTO DI LAVORO (UNILAV) 5 gg

1) preavviso di legge

2) Per iscritto

3) impugnato entro 60 gg

PUO’ ESSERE PER:

• Dimissioni (preavviso CCNL, UNILAV)

• Fine rapporto (scadenza contratto)

• Pensionamento

• Giustificato motivo

• Giusta causa (art. 18)

• Consensuale (conciliazione sindacale)

• Decesso e altre cause

LICENZIAMENTO PER GIUSTA CAUSA

1) Contestazione disciplinare

2) Senza preavviso

3) Impugnativa 60gg

4) Risarcimento danni

5) Conciliazione sindacale

6) Tentativo obbligatorio di conciliazione

7) Contenzioso giudiziale

CONCILIAZIONE SINDACALE(vertenza sindacale)

Il dipendente si fa assistere dagli organismi sindacali per la tutela dei

suoi diritti sul lavoro e la retribuzione (nessuna rilevanza fiscale e

contributiva)

TENTATIVO OBBLIGATORIO DI CONCILIAZIONE

Procedura mediante il quale lavoratore e datore di lavoro sono

costretti ad incontrarsi dinanzi ad una commissione tenuta presso la DPL

(provinciale) esperendo un tentativo di accordo (rilevanza contributiva e

fiscale no sanzionatoria)

MONOCRATICA

Datore di lavoro e lavoratore in accordo si rivolgono alla DPL per derimere le loro controversia e far

emergere il vero rapporto di lavoro (a rilevanza fiscale e retributiva ma

nessuna sanzione)

CONTENZIOSO GIUDIZIALE(Tribunale del lavoro)

Attraverso l’ausilio di testimonianze fatti e prove evidente il lavoratore ha l’onere di dimostrare l’irregolarita’ nel rapporto di lavoro (o la conclusione dello stesso) e ottenere una sentenza di condanna per il datore del lavoro al risarcimento e all’indennizzo in denaro (reintegra sul posto di lavoro)

ISPEZIONE DPL

(Atto mediante il quale gli organi accertatori scovano il lavoro nero e tutte le forme irregolari di lavoro, mediante le dichiarazioni rilasciate dai

dipendenti)

-Su denuncia

-D’ufficio

LAVORO NERO MAXI SANZIONE + 30%

SANZIONI

-Straordinari o fuori orario (sanzioni e recupero contributivo

-lavoro irregolare (se > 20% chiusura attivita’)

-Reati penali (minori, appropiazione contributiva ecc…)

REATI PENALI1) MINORI (sfruttamento, mancata

visita medica, orario di lavoro notturno, presenza di alcolici ecc..)

2) SOSTITUTO D’IMPOSTA (maternita, malattia, contribuzione a carico del lavoratore)

COSTI DEL PERSONALE

1) RETRIBUZIONE (STIPENDIO)

2) ONERI PREVIDENZIALI (INPS)

3) ONERI ASSISTENZIALI (INAIL)

4) RITENUTE FISCALI (IRPEF)

5) FONDI COMPLEMENTARI (EBTT, FONDO EST, FONDO FAST ECC..)

RETRIBUZIONE

Dipende dalla qualifica e dal livello

Retribuzione lorda = Paga base + contingenza

Retribuzione oraria = retribuzione lorda / 172

Orario settimanale = 172 / 4,30 = 40 ore settimanali

Orario giornaliero = 40 / 6 = 6,62 (6 E 40 MIN) 40 / 5 = 8

Giorni lavorativi = 172 / 6,62 = 26 gg al mese

LIVELLO 4RETRIBUZIONE LORDA MENSILE € PAGA BASE (€ 917,75) + CONTINGENZA (€ 524,94) / 172 = € 8,39

Retribuzione mensile full time 172 x 8,39 = € 1.443,08

SOMMARE

1) MAGGIORAZIONE FESTIVA + 20%

2) MAGGIORAZIONE DOMENICALE + 10%

3) Eventuali indennita aggiuntive (straordinari -13°-14°-ferie-permessi-tfr)

PART-TIME

Si esprime sempre in percentuale ad esempio 24 ore giornaliere

24/40 = 0,60 = 60%

30/40 = 0,75 = 75%

STRAORDINARI

elemento aggiuntivo di retribuzione per le prestazioni oltre

l’orario stabilito

-Max 260 annui

-Max 20% dell’orario stabilito

-Max 48 ore settimanali

-Max 11 ore giornaliere

-Min 11 ore di riposo giornaliere

-30% diurno (full time)

-35% diurno part-time

-60% straordinario notturno

-Detassazione al 10%

13°ESIMA

-E’ pari a una mensilita’ l’anno,

-Se il lavoro prestato < 12 mesi si commisura ai giorni lavorati

-si eroga con la retribuzione di luglio

14°ESIMA

-E’ pari a una mensilita’ l’anno,

-Se il lavoro prestato < 12 mesi si commisura ai giorni lavorati

-si eroga nel mese di dicembre

FERIE

26 giorni lavorativa (parte al lavoratore parte al datore di lavoro)

Ore mensili 172 / 12 = Rateo 14,34 (full time)

Non si possono piu’ pagare ma devono essere usufruite

PERMESSI ROLfestivita’ soppresse ore 104

Rateo mensile 104 / 12 = 8,67

Si possono retribuire entro il 30/06 anno successivo con la paga oraria

T.F.R. trattamento di fine rapporto

Retribuzione annuale / 13,5%

Rivalutazione del Fondo TFR

Tassazione separata 20%

ACCANTONAMENTO TFR

1) INPS

2) IN AZIENDA

3) ALTRE FORME DI PREVIDENZA COMPLEMENTARE

4) ACCONTI AL DIPENDENTE

- 70% (1° casa malattia, lavori di ristrutturazione ecc..)

- 30% oltre 8 anni

SCRITTURA PARTITA DOPPIA

TFR XXXXX (D)

FONDO ACC. TFR XXXXX (A)

ONERI SOCIALI (INPS)

I contributi vengono versati il 16 del mese successivo a quello di

competenza dal datore di lavoro per la sua quota parte e per la parte a

carico del lavoratore

IL SOSTITUTO D’IMPOSTA

ALIQUOTA INPS (ALBERGHI)

• AZIENDA (INTERA)

- 28,98%

• AZIENDA (RIDOTTA)

- 26,93%

TOTALE 36,12%

38,17%

• DIPENDENTE (RIDOTTA)

- 9,19%

• DIPENDENTE (RIDOTTA)

- 9,19%

CONTRIBUTI GESTIONE SEPARATA

SENZA ALTRA PREVIDENZA: 27,72%

CON ALTRA PREVIDENZA: 22% (17%)

INAIL(voce 0211 aliquota 22 x mille)

L’Istituto Nazionale per l'Assicurazione contro gli Infortuni sul Lavoro (INAIL) è un ente pubblico non economico italiano istituito nel 1898.

Nato in un periodo di forte industrializzazione del Paese con lo scopo di tutelare dal punto di vista assicurativo le vittime degli infortuni sul lavoro.

Tutta la normativa in materia di INAIL è regolata dal D.P.R. n. 1124 del 30 giugno 1965. A partire da tale D.P.R. è stata assicurata anche la malattia professionale, definita come quell'evento dannoso per il lavoratore, che agisce sulla sua capacità lavorativa e che origina da cause non violente (come invece nell'infortunio), bensì connesse con lo svolgimento di quell'attività lavorativa.

L'assicurazione all'INAIL è obbligatoria: se ricorrono le condizioni di legge i datori di lavoro debbono versare annualmente un premio assicurativo, che viene calcolato moltiplicando il tasso corrispondente all'effettivo rischio cui sono sottoposti i soggetti assicurati (diverso secondo l'attività lavorativa svolta ed al settore di appartenenza: artigianato, industria, terziario, altre attività) ed un millesimo delle loro retribuzioni complessive

MEDIANTE AL DENUNCIA SALARI DA VERSARE IL 16 FEBBRAIO NOVITA’ (SPOSTATA AL 16 MAGGIO)

RITENUTE FISCALI (IRPEF)

1) IN BASE AGLI SCAGLIONI DI REDDITO (23%)

2) DETRAZIONI FISCALI

3) CONGUAGLIO DI FINE ANNO

4) SI VERSANO IL 16 DEL MESE SUCCESSIVO AL PAGAMENTO

ESEMPIO BUSTA PAGA

1) Mese di maggio (1° maggio e’ lunedi’)

2) Giorno di riposo mercoledi’

3) Full time

4) Cameriere 4° livello (€ 8,39)

5) 2gg ferie (13 / 14)

6) No detrazioni fiscali (IRPEF 23%)

Libro presenze (LUL)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31L L - L L L L L L - L L F F L L - L L L L L L - L L L L L L -

24 GG X 6,62 ORE = 158,88 (ORE LAVORATE) = 1331,64

2 GG X 6,62 ORE = 13,24 (ORE FERIE) = 111,05

1 GG FESTIVITA = 6,62 = 55,53

MAGG FESTIVITA’ 6,62 X (20%) = 11,11

MAGG DOMENICALE 26,48 X (10%) = 22,21

1) TOTALE 1331,64 + 111,05 + 55,53 + 11,11 + 22,21 = 1.532,00

2) RETRIBUZIONE LORDA € 1.532,00

3) ONERI SOCIALI € 1.532,00 X 9,19 = 140,79

4) EBTT € 1.532,00 X 0,30% = 4,60

5) RITENUTE IRPEF € 1.390,75 X 23% 329,35

6) NETTO IN BUSTA € 1.532,00 – 140,79 – 4,60 – 329,35 = € 1.057,00

CONTRIBUTI E RITENUTE DA VERSARE

€ 1.532,64 X 28,98% (QUOTA INTERA) = 444,16

€ 444,16 + 140,79 = 584,95 (INPS IL 16 GIUGNO)

€ 329,35 (IRPEF IL 16 LUGLIO)

LA DISOCCUPAZIONE

• ASPI

- Pari al 75% retribuzione media mensile buste paga

- Erogata per 8/12 mesi

- Almeno 52 settimane ultimi 2 anni

- Domanda entro 2 mesi dal giorno del giorno di licenziamento

• MINI ASPI

- Pari al 75% retribuzione media mensile buste paga

- Erogata 12 dei mese lavorati

- Almeno 13 settimane

- Domanda entro due mesi dal licenziamento

Cosa è il contributo di licenziamento. E’ stato introdotto dalla riforma Fornero. L’art. 2, co. 31, primo periodo, legge

n. 92/2012 dispone che “nei casi di interruzione di un rapporto di lavoro a tempo indeterminato per le causali che,

indipendentemente dal requisito contributivo, darebbero diritto all’indennità ASpI (la nuova indennità di

disoccupazione), intervenuti a decorrere dal 1° gennaio 2013, è dovuta, a carico del datore di lavoro, una somma pari al 41

per cento del massimale mensile di ASpI per ogni dodici mesi di anzianità aziendale negli ultimi tre anni.

INDENNITA’

• MALATTIA INPS = 50% della retribuzione per i giorni di malattia dal 4° al 20° e i 2/3 DAL 2° in

poi; DATORE DI LAVORO 25% dal 4° al 20° e 33,33% dal 21° in poi

CARENZA 3 gg di cui 1° lavoratore e 2 datore di lavoro (se la malattia si protrae 3 datore di lavoro)

• MATERNITA’ INPS = 100% per 5 mesi + 30% per 6 mesi

• INFORTUNIO INAIL = 100% DALL’INFORTUNIO (ATTENZIONE ALLA DENUNCIA

INFORTUNIO)

SE IL DIPENDENTE PERCEPISCE UNA INDENNITA’ E PRESTA UGUALMENTE ATTIVITA’ LAVORATIVA DENUNCIA PENALE PER LAVORATORE E DATORE DI LAVORO COMPLICE DELLA TRUFFA

EBTT NOVITA’ (potenziamento)

L' Ebtt è un'associazione NO PROFIT tra organizzazioni imprenditoriali e sindacati lavoratori della Toscana. L'attivazione è voluta dal Contratto Nazionale di Lavoro del settore turismo per erogare servizi ai lavoratori e alle imprese.All’Ebtt fanno riferimento oltre 15.000 aziende tra alberghi, ristoranti, bar, stabilimenti balneari, mense, pasticcerie, gelaterie, campeggi, villaggi, agenzie di viaggio, residence, appartamenti di vacanza e oltre 43.000 lavoratori, annuali e stagionali.

L’ E.B.T.T. ha come scopi:

a) la promozione e gestione di attività ed iniziative in materia di formazione e qualificazione

professionale sia in connessione con i sistemi istituzionali che in collaborazione con la Regione

Toscana e gli altri Enti competenti, anche finalizzate all’avviamento dei lavoratori che vi abbiano

proficuamente partecipato;

b) la promozione e gestione di iniziative finalizzate al sostegno temporaneo del reddito dei lavoratori

coinvolti in processi di ristrutturazione e riorganizzazione che comportino la cessazione e/o la

sospensione dei rapporti di lavoro a tempo indeterminato, ovvero a finanziare corsi di riqualificazione

per il personale interessato a tali provvedimenti;

c) la promozione e gestione di interventi per il sostegno del reddito dei lavoratori compresi gli

stagionali che partecipino ai corsi di formazione predisposti dall’Ente stesso, nonché altri interventi di

carattere sociale in favore dei lavoratori;

d) la promozione dell’incontro domanda offerta di lavoro è realizzata dall’Ente in connessione con i

sistemi istituzionali.

e) anche in relazione al DL 80/98 fornisce l’assistenza e la segreteria necessarie al funzionamento

delle Commissioni Paritetiche, costituite tra le parti sociali secondo la norma del CCNL/Turismo. Il

finanziamento delle Commissioni paritetiche è comunque distinto da quello dell’Ente.

LE ALIQUOTE EBTT

Con il CCNL/turismo 1994, le parti contraenti (FIPE, FIAVET, FAITA Federalberghi, Res Casa per gli imprenditori, FILCAMS CGIL, FISASCAT CISL, UILTuCS UIL per i sindacati dei lavoratori) ne hanno definito la costituzione a livello regionale toscano, determinandone le attività e le funzioni, e fissando le modalità di versamento dei contributi. Con i successivi rinnovi contrattuali (1996 - 1999) è stato chiarito che l'Ente Bilaterale è un istituto contrattuale, e quindi il finanziamento dello stesso è un costo contrattuale: le aziende sono tenute al versamento dello 0,40% della retribuzione (paga base + contingenza) di cui 0,20% a carico dell'impresa e 0,20% a carico del lavoratore. Il mancato versamento comporta quindi una NON applicazione del contratto collettivo di lavoro, con tutto quel che ne consegue sul piano del potere di controllo e sanzionamento degli organi o enti pubblici deputati alla vigilanza.

 A partire da Gennaio 2002  è stata introdotta una nuova voce detta CPVA (commissioni paritetiche vertenze ed arbitrato). Il contributo della CPVA da versare è il 0,10% a carico dell'azienda e il 0,10% a carico del lavoratore.  La costituzione e l'attività delle CPVA si è resa necessaria in relazione agli obblighi legislativi circa i tentativi di conciliazione delle vertenze sindacali individuali.

PREVIDENZA INTEGRATIVA COMPLEMENTARE

Esistono Fondi pensionistici complementari la cui contribuzione e’ cosi’ determinata:

-0,55% (di cui lo 0,05% costituisce la quota associativa) della retribuzione a carico del lavoratore-0,55% (di cui lo 0,05% costituiisce la quota associativa) della retribuzione a carico del lavoratore-3,45% della retribuzione al momento dell’iscrizione al fondo-Una tantum € 15,49 (lav. € 3,62 azienda € 11,88)

ASSISTENZA INTEGRATIVA

FONDO EST: Fondo di assistenza sanitaria integrativa al quale

sono iscritti tutti i lavoratori dipendenti (esclusi dirigenti quadri e apprendisti) assunti a tempo indeterminato, sia a tempo pieno che parziale. E’ prevista anche l’iscrizione a tempo determinato a condizione che il contratto sia suoeriore a 3 mesi e il lavoratore ne faccia richiesta per iscritto al datore di lavoro all’atto dell’assunzione.€ 15,00 per ogni dipendente full time nuovo assunto€ 8,00 per ogni dipendente part-time nuovo assunto€ 7,00 per ogni dipendente in forza full time€ 5,00 per ogni dipendente in forza part-time

VERSAMENTO TRIMESTRALE

ASSISTENZA INTEGRATIVA

FONDO FAST: Fondo di assistenza sanitaria integrativa

- € 15,00 per ogni dipendente full time nuovo assunto-€ 8,00 per ogni dipendente part-time nuovo assunto-€ 7,00 per ogni dipendente in forza full time-€ 5,00 per ogni dipendente in forza part-time

VERSAMENTO ANNUALE ANTICIPATO

ASSISTENZA SANITARIA INTEGRATIVA

Da luglio 2014 i lavoratori saranno tenuti a contribuire al sistema assistenza

sanitaria integrativa = 1€

Da luglio 2015 = 2€

La quota a carico del datore di lavoro rimane invariata….

FINE

GRAZIE PER L’ATTENZIONE

CO.AL.VE

Rel: Dott. Rivieri Giacomo

Studio Comm. e Trib. “Rivieri”

Tel fax: 058467078